Camera
dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO
STUDI
Progetti di legge
Delega
per il riordino della tassazione dei redditi di capitale, della riscossione e
accertamento dei tributi erariali, del catasto dei fabbricati, nonché per la
redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali
A.C. n. 1762
n. 82
11
dicembre 2006
Dipartimento
Finanze NOWEB |
Consiglieri Antonio PLACANICA (tel. 3110) Andrea FRANGIONI (tel. 4510) Documentaristi Simonetta BIGAZZI (tel. 4190) Paola
RISA (tel. 9553) Segreteria Roberta SCANDURRA (tel. 9496) |
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INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per
l’istruttoria legislativa
§ Necessità
dell’intervento con legge
§ Rispetto delle
competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli
altri princìpi costituzionali
§ Incidenza
sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui
destinatari delle norme
§ Articolo 1 (Delega
in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria)
§ Articolo 2 (Delega
in materia di riscossione)
§ Articolo 3 (Delega in materia di accertamento)
§ Articolo 4 (Delega per la riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati)
§ Articolo 5 (Delega per il riassetto delle disposizioni
tributarie statali)
§ Articolo 6 (Disposizioni attuative)
Testo del disegno di legge
(A.C. 1762)
Normativa
§ Cost.
27 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica italiana (art. 47)
§ D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi (artt. 31-45)
§ D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(artt. 36-39, 44-48, 67, 68, 87, 89)
§ D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
(artt. 17-29)
§ D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472 Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 2 e 21)
§ D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322 Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo
3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2)
§ L.
13 maggio 1999, n. 133 Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale (art. 18)
§ D.Lgs.
10 marzo 2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della L. 25 giugno 1999,
n. 205
§ L.
27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente
§ L.
21 novembre 2000, n. 342 Misure in materia fiscale (art. 74)
§ D.L.
30 settembre 2005, n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 3)
Numero del disegno di legge |
A.C. 1762 |
Titolo |
Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Fisco |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
6 |
Date |
|
§
presentazione
o trasmissione alla Camera |
4 ottobre 2006 |
§
annunzio |
5 ottobre 2006 |
§
assegnazione |
19 novembre 2006 |
Commissione competente |
VI (Finanze) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari
costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), XI (Lavoro), XIV (Politiche
dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
L’articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, la sottoposizione di tali redditi ad un’unica aliquota non superiore al 20 per cento.
L’articolo 2 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, il rafforzamento dei poteri degli agenti della riscossione, l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, nonché l’attribuzione a Riscossione SpA di funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione e per il controllo sull’andamento dei versamenti delle imposte
L’articolo 3 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l’unificazione dei termini, la coerenza con i princìpi dello Statuto del contribuente, la revisione dei criteri di accertamento presuntivi, l’armonizzazione delle diverse forme di interpello, la revisione del principio di unicità dell’atto di accertamento, il potenziamento del sistema informativo, il riordino della cooperazione con gli enti territoriali.
L’articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema del catasto, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, la determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale, la definizione delle modalità e dei termini per l’aggiornamento del sistema di valutazione, la ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nonché la determinazione del ruolo dei comuni e dell’Agenzia del territorio e l’introduzione di meccanismi volti ad assicurare l’equivalenza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
L’articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, prevedendo, tra i princìpi e criteri direttivi, l’uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell’obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, nonché il divieto di applicazione analogica delle norme tributarie.
L’articolo 6 disciplina le modalità di attuazione delle deleghe
contenute negli articoli precedenti.
Al disegno di legge sono allegate la relazione illustrativa del Governo e la relazione tecnica sulle conseguenze di carattere finanziario.
La necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione della riserva di legge (sia pure relativa) posta sulla materia tributaria dall’articolo 23 della Costituzione, il quale prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Trattandosi di legge di delegazione legislativa, occorre valutare l’idoneità e la specificità dei princìpi e criteri direttivi per l’attuazione delle deleghe legislative conferite, in relazione al disposto dell’articolo 76 della Costituzione.
La materia non sembra comportare significative interferenze con l’ordinamento comunitario.
Si osserva per altro che l’attuazione della delega contemplata nell’articolo 1, relativo alla tassazione dei redditi di capitale, dovrà far salva la disciplina recepita nell’ordinamento nazionale in conseguenza delle direttive riguardanti il regime fiscale dei rapporti tra le società madri e figlie (da ultimo la direttiva 2003/123/CE).
Il 4 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (rifusione) (COM(2006)760).
La
proposta prospetta la rifusione della direttiva 69/335/CEE, concernente
le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e intende semplificare una
parte della normativa comunitaria, in particolare attraverso la graduale
eliminazione nei sistemi fiscali nazionali dell’imposta sui conferimenti,
considerata dalla Commissione un ostacolo rilevante allo sviluppo delle società
europee, rafforzando il divieto di istituire o di applicare altre imposte
simili.
La proposta prevede un
limite massimo dello 0,5% per le aliquote dell'imposta sui conferimenti entro
il 2008 e una sua graduale abolizione entro il 2010, per essere in linea con la
strategia di Lisbona. La Commissione sottolinea che a quella data gli Stati
membri avranno avuto 25 anni di tempo per adattare i loro regimi fiscali al
fine di prepararsi a tale abolizione.
La prima parte della
proposta contiene le norme di carattere generale che vietano l'applicazione
dell'imposta sui conferimenti e di altre imposte analoghe. La seconda parte
contiene disposizioni speciali sull'applicazione dell'imposta sui conferimenti
relative agli Stati membri che nel corso del periodo di graduale abolizione
scelgono di continuare ad applicarla.
Gli Stati membri sono
stati consultati in relazione alle modifiche proposte a livello tecnico. Il
risultato delle consultazioni ha confermato la necessità della rifusione della
direttiva per chiarirne le disposizioni e l'opportunità di eliminare
gradualmente l'imposta sui conferimenti.
L’articolo 3, comma 1, lettera g), prevede che, nell’esercizio della delega in materia di accertamento tributario, il Governo proceda al riordino e alla razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali.
L’articolo 4, comma 1, lettera d), prevede che, nell’esercizio della delega in materia di catasto, il Governo proceda alla definizione del ruolo dei comuni, mentre la successiva lettera g) prescrive di garantire la sostanziale invarianza complessiva delle imposte comunali e di quelle erariali, aventi per base imponibile i valori o redditi immobiliari derivati.
L’articolo 5, comma 1, lettera i), prevede che, nell’esercizio della delega in materia di emanazione di testi unici di riordino delle disposizioni tributarie statali, si provveda al coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di attuazione.
Gli articoli da 1 a 5 del provvedimento conferiscono deleghe legislative al Governo; l’articolo 6 ne disciplina le modalità di attuazione.
Si ricorda che in materia di riscossione sono da ultimo intervenuti i commi da 1 a 15 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
L’attuazione delle deleghe contemplate nel provvedimento comporterà modifiche a numerosi provvedimenti in materia fiscale. Si segnalano, in particolare, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi; il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
Inoltre, l’articolo 5 conferisce al Governo un’ampia delega per la redazione di testi unici volti al riordino e alla revisione di tutte le disposizioni legislative vigenti sostanziali, processuali e procedimentali in materia di tributi statali.
Disposizioni volte al
perfezionamento dei metodi di formulazione e di applicazione degli studi di
settore, cui fa indiretto riferimento l’articolo 3, comma 1, lettera c) (che infatti si riferisce ai metodi
di accertamento presuntivo), sono contenuti nell’articolo 3, commi da 1 a 15, del
medesimo disegno di legge finanziaria per il 2007, nel testo approvato dalla
Camera e attualmente all’esame del Senato (A. S. n. 1183).
Inoltre, i commi 40 e
41 dell’articolo 3 del disegno di legge finanziaria per il 2007 istituiscono il
sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, per la
condivisione e la gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore
pubblico per l’analisi e il controllo della pressione fiscale e dell’andamento
dei flussi finanziari. La disposizione si ricollega al principio di delega in
materia di accertamento tributario di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), che prevede il potenziamento del
sistema informativo secondo modalità telematiche dell’accertamento tributario
Infine, in materia di definizione delle competenze dei comuni e dell’Agenzia del territorio nella gestione del catasto, cui fa riferimento l’articolo 4, comma 1, lettera d), intervengono gli articoli 13 e 14 del disegno di legge finanziaria per il 2007.
L’attuazione della delega contenuta all’articolo 1 potrebbe comportare modifiche nell’applicazione dell’imposizione sostitutiva da parte degli intermediari finanziari attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 461 del 1997.
All’articolo 1, comma 1, alinea, non risulta chiaro il riferimento agli organismi di investimento collettivo mobiliare: in particolare dovrebbe precisarsi se si faccia riferimento agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari disciplinati dalla direttiva 85/611/CEE ovvero agli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
All’articolo 1, comma 1, lettera e), non risulta chiaro il significato del criterio di delega che impone il rispetto del principio dell’equivalenza di trattamento tra gli intermediari finanziari.
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi
di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle
ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) revisione delle
aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica
aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che
prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei
redditi diversi di natura finanziaria;
b) applicazione
dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di
incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della
Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;
c) eventuale
introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o
detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel
rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione
delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli
intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti
amministrativi generali;
e) coordinamento
della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio
dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura
finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;
f) introduzione di
un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla
nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che
possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla
data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel
rispetto del principio indicato alla lettera d);
g) possibilità di
differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a
dodici mesi dalla data della loro pubblicazione;
h) coordinamento,
introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge,
regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
2. Dall'adozione
dei decreti legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori
entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere
dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro annui.
L’articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo la delega legislativa, da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per il riordino del trattamento tributario relativo a:
§ redditi di capitale;
§
redditi
diversi, limitatamente a quelli di natura finanziaria;
§ gestioni individuali di patrimoni;
§ organismi di investimento collettivo mobiliare (OICVM).
La delega legislativa si estende anche al regime delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive cui sono sottoposti i redditi di capitale.
I tipi di
reddito e i soggetti interessati
I redditi di capitale sono, in linea generale, i redditi derivanti da un “impiego non dinamico” del capitale (quali ad esempio gli interessi derivanti dai conti correnti bancari). Ai sensi dell’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano in particolare redditi di capitale:
§ gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
§ gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
A norma del comma 2 del medesimo articolo 44 del TUIR, si considerano similari alle obbligazioni i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, e i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.
§ le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue disciplinate dagli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
§ i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
§ gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società[1];
A norma del comma 2 del medesimo articolo 44 del TUIR, si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, da enti pubblici o privati che esercitano esclusivamente o principalmente attività commerciali, ovvero da società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, quando la remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.
Quando si tratti di partecipazioni al capitale o al patrimonio, ovvero di titoli o strumenti finanziari interamente remunerati con la partecipazione ai risultati economici della gestione, emessi da società ed enti non residenti, essi si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito del soggetto emittente nello Stato estero di residenza; a tal fine, l'indeducibilità dev’essere provata mediante dichiarazione dell'emittente stesso o attraverso altri elementi certi e precisi.
§ gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, o di partecipazione agli utili e alle perdite senza corrispettivo apporto, di cui all’articolo 2554 del codice civile[2];
§ i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
§ i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
§ i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
§ i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
§ i redditi derivanti dai rendimenti delle forme pensionistiche complementari erogati in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
§ gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Sono classificati tra i redditi diversi anche taluni proventi derivanti dall’impiego di capitale; essi tuttavia risultano incerti non solo nel quantum ma anche nell’esistenza, e si manifestano sotto forma di plusvalenze (cosiddetti capital gains).
In particolare, l’articolo 67 del TUIR stabilisce che, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, costituiscono redditi diversi:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, nonché dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
d) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, nonché dei diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
e) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo;
f) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (si tratta, in questa seconda fattispecie, dei cosiddetti “strumenti finanziari derivati”). Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
g) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
h) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
i) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
l) l) i redditi di beni immobili situati all'estero;
m) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico[3];
n) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
o) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per trasferimento a causa di morte o donazione;
p) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
q) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
r) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
s) le plusvalenze realizzate a seguito della trasformazione, prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile, dei consorzi, delle società consortili, delle comunioni d’azienda, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni in società di capitali.
Particolare rilievo, anche per il diverso regime di tassazione dei due tipi di plusvalenza, assume la distinzione tra partecipazione qualificata e partecipazione non qualificata.
Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, costituisce cessione di partecipazione qualificata la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone (società semplice, in nome collettivo e in accomandita semplice), degli enti e delle associazioni a queste equiparate a norma dell’articolo 5 del medesimo TUIR (con esclusione delle associazioni non riconosciute costituite per l’esercizio in forma associata di arti o professioni), delle società di capitali e degli enti commerciali residenti, delle società e degli enti non residenti, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente:
a) una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per cento, quando si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati;
b) una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 per cento, quando si tratti di altre partecipazioni.
Per
i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si
tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici
mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi.
La gestione individuale di patrimoni e la gestione collettiva del risparmio costituiscono due diverse modalità di prestazione di servizi per l’investimento di capitali.
La gestione individuale di patrimoni è un contratto tipico sottoscritto con un’impresa d’investimento o una banca. Esso rientra nel novero dei servizi d’investimento[4], disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ove è denominato “gestione individuale di portafogli d’investimento per conto terzi” [articolo 1, comma 5, lettera d)], e sottoposto a norme di legge inderogabili.
Queste sono contenute in particolare nell’articolo 24 del TUF:
- il contratto deve essere redatto in forma scritta;
- il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere (l’impresa o la banca possono recedere dal contratto per giusta causa, ai sensi dell’articolo 1727 del codice civile);
- le imprese di investimento e le banche non possono contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
- il cliente ha il diritto di recedere in ogni momento dal contratto mentre l’impresa di investimento e la banca possono farlo alle condizioni previste dal codice civile, all’articolo 1727, per la rinunzia del mandatario;
- la rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all’impresa di investimento e anche alla banca, ma la procura deve essere conferita in forma scritta e per ogni assemblea;
- la banca e le imprese di investimento non possono delegare a terzi l’esecuzione dell’incarico di gestione loro conferito.
A norma dell’articolo 18 del TUF, l’attività di gestione individuale di patrimoni può essere svolta, oltre che dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle imprese d’investimento comunitarie e da quelle extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, dalle società di gestione del risparmio (SGR), nonché dalle società di gestione armonizzate aventi sede in altro Stato comunitario.
L’espressione di organismi d’investimento collettivo mobiliare, impiegata nel testo della disposizione di delega, deve invece ritenersi probabilmente riferita agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) come definiti dalla normativa comunitaria.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (oicvm) (modificato dalla successiva direttiva 2001/108/CE), ha infatti definito come organismi di investimento collettivo in valori mobiliari gli organismi con le seguenti caratteristiche:
- il loro oggetto esclusivo è costituito dall’investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide;
-
le quote di tali organismi sono, su richiesta
dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a
carico del patrimonio dei suddetti organismi. È assimilato a tali riacquisti o
rimborsi il fatto che un organismo agisca per impedire che il corso delle sue
quote in borsa si allontani sensibilmente dal valore netto di inventario.
Nell’ordinamento
italiano il TUF ha invece introdotto la figura degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Tali sono infatti, ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera m),
del TUF, i fondi comuni d’investimento
e le società d’investimento a capitale
variabile (Sicav).
I fondi comuni d’investimento sono patrimoni autonomi, di pertinenza
di una pluralità di partecipanti, suddivisi in quote e gestiti in monte da una società di gestione del risparmio
(SGR). I fondi comuni d’investimento
possono essere distinti in fondi chiusi e fondi aperti. Nei fondi aperti l’investitore ha diritto
di richiedere in qualsiasi momento il riscatto delle quote; nei fondi chiusi, invece, il diritto al
riscatto delle quote matura, in linea di massima, soltanto al termine della
durata prevista del fondo.
Le Sicav sono società per azioni a capitale variabile, con sede legale e direzione generale in Italia, aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni al pubblico.
La differenza tra fondi comuni di investimento e Sicav consiste quindi nel fatto che mentre l’acquisto di una quota di un fondo comune d’investimento non rende soci del fondo, le Sicav si configurano come società per azioni e quindi l’acquisto di una loro quota si configura come partecipazione al loro capitale. Anche nelle Sicav, come nei fondi aperti, il riscatto delle quote può avvenire in qualsiasi momento.
A norma dell’articolo
33 del TUF, le Sicav e le società di gestione del risparmio esercitano in via
esclusiva la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio,
vale a dire l’attività consistente nella promozione, istituzione e
organizzazione di fondi comuni d’investimento e nell’amministrazione dei
rapporti con i partecipanti; nella gestione del patrimonio di fondi comuni di
investimento e Sicav, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento
avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili e immobili[5].
Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio rappresentano una categoria più ampia rispetto agli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari. Infatti nei
primi possono essere ricompresi anche fondi che non operano con valori
mobiliari, quali i fondi pensione e i fondi d’investimento immobiliari, nonché
i “fondi chiusi”, che, consentendo il riscatto delle quote solo con determinate
scadenze temporali, non sono compresi nell’ambito regolato dalla direttiva
85/611/CEE.
In relazione alla formulazione dell’articolo 1, comma 1, alinea, del
disegno di legge, sarebbe quindi opportuno precisare se con l’espressione
“organismi di investimento collettivo mobiliare” s’intenda designare gli
“organismi di investimento collettivo in valori mobiliari” o, più estesamente,
gli “organismi di investimento collettivo del risparmio”.
L’attuale
regime fiscale
L’attuale impianto
normativo in materia di tassazione delle rendite finanziarie può essere
ricostruito utilizzando un duplice criterio di classificazione: da un lato,
facendo riferimento alla tipologia di
prelievo fiscale utilizzata (ritenuta alla fonte a titolo di acconto o di
imposta, ovvero imposta sostitutiva) e alle aliquote che vengono applicate, dall’altro, considerando le modalità di applicazione della tassazione
(con la possibilità di opzione tra regimi della dichiarazione, del risparmio
gestito e del risparmio amministrato). Il regime normativo in materia è stato
da ultimo significativamente modificato dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e dal decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
In proposito si ricorda che:
- come ritenuta alla fonte s’intende una particolare forma di applicazione dell’imposta, applicata per alcune categorie di redditi, attraverso la quale l’imposta è riscossa e versata dal soggetto che eroga le somme ad essa assoggettate (cioè dalla “fonte” del reddito), o dall’intermediario attraverso il quale esse sono erogate, al momento in cui esse vengono corrisposte al beneficiario. La ritenuta è eseguita a titolo d’imposta, se con essa si esaurisce l’obbligo tributario; a titolo di acconto, se il reddito su cui viene operata concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto, che opera i necessari conguagli in sede di dichiarazione e liquidazione dell’imposta da esso complessivamente dovuta;
-
come imposta
sostitutiva s’intende un’imposta che viene applicata a componenti del
reddito i quali non rientrano quindi nella determinazione del reddito
complessivo. Per tali componenti di reddito, l’obbligo tributario è pertanto
assolto con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Preliminarmente si deve poi avvertire che il regime fiscale di seguito esposto riguarda i redditi di capitale e diversi, compresi quelli derivanti da forme di gestione individuale o collettiva del patrimonio, percepiti da persone fisiche non imprenditori, in quanto:
- per le società di capitali tali redditi rientrano nella base imponibile dell’imposta sui redditi delle società (IRES), con applicazione della regola sulla participation exemption introdotta dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, istitutivo dell’IRES, e poi modificata dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203: in base a tale regola i redditi in questione sono esenti da tassazione per il 95 per cento del loro ammontare, mentre il restante 5 per cento è tassato con l’aliquota IRES del 33 per cento (articolo 89 del TUIR);
- per le società di persone tali redditi sono imputati ai singoli soci e assoggettati alla tassazione IRPEF, per il 40 per cento del loro ammontare (in base agli articoli 58 e 59 del TUIR);
-
per le gli imprenditori
persone fisiche, analogamente a quanto avviene per le società di persone, i
redditi di capitale e i redditi diversi saranno sottoposti alla tassazione
IRPEF (sempre in base agli articoli 58 e 59 del TUIR), per il 40 per cento del
loro ammontare.
Di norma, i dividendi relativi a partecipazioni (qualificate e no) in società residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (art. 47, comma 4, art. 59 e art. 89, comma 3, del TUIR).
Allo stesso modo,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze
relative a partecipazioni in società residenti nei medesimi Stati e territori
[art. 68, comma 4, e art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR]. Ad esse non si applica quindi l’imposta sostitutiva
con l’aliquota del 12,50 per cento (art. 5, comma 2, secondo periodo, del
D.P.R. n. 461 del 1997).
Inoltre per i redditi di capitale e diversi percepiti da soggetti non residenti in Italia, la normativa vigente contempla, con varie modalità, il diritto al rimborso dell’imposta versata al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione (si vedano, ad esempio, l’articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 239 del 1996 e l’articolo 9 del decreto legislativo n. 461 del 1997).
Ciò premesso, per quel che concerne specificamente i redditi di capitale:
a) con riferimento agli interessi e agli altri proventi corrisposti ai possessori, l’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, prevede due aliquote diverse, che vengono applicate come ritenute alla fonte a titolo di imposta:
- aliquota del 27 per cento sugli interessi e proventi dei depositi bancari e postali e delle obbligazioni private con scadenza inferiore a 18 mesi;
- aliquota del 12,5 per cento sugli interessi e proventi dei titoli di Stato ed equiparati e delle obbligazioni private con scadenza superiore a 18 mesi; l’articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 ha stabilito che per gli interessi sulle obbligazioni private con scadenza superiore a 18 mesi non si applichi la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 12,5 per cento, ma un’imposta sostitutiva con l’eguale aliquota del 12,5 per cento.
Peraltro, giova rilevare che, quando la ritenuta
è eseguita a titolo d’imposta, anch’essa esaurisce il rapporto tributario, non
concorrendo alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente
né i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, né quelli
soggetti a imposta sostitutiva [articolo 3, comma 3, lettera a), del TUIR]. L’effetto concreto, con
riferimento alle modalità di imposizione, è quindi nei due casi equivalente.
Una differenza tra i due regimi può se mai rinvenirsi nel fatto la ritenuta
alla fonte è comunque applicata dall’emittente, mentre il pagamento
dell’imposta sostitutiva può essere eseguito, a seconda dei casi, dal
contribuente, sulla base della propria dichiarazione, ovvero dall’intermediario
(si veda infra).
b) per i dividendi da partecipazioni in società ed enti commerciali residenti percepiti da persone fisiche fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa viene effettuata una distinzione tra quelli derivanti da:
- partecipazioni non qualificate: da assoggettare alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo con l’aliquota del 12,5 per cento, come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973;
- partecipazioni qualificate: da assoggettare – limitatamente al 40 per cento del loro ammontare – a tassazione progressiva (IRPEF) in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dall’articolo 47 del TUIR.
Per quel che concerne i redditi diversi, l’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ha previsto che sulle plusvalenze non riferite a partecipazioni qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria si applichi un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,5 per cento; le plusvalenze relative a partecipazioni qualificate rimangono invece assoggettate – limitatamente al 40 per cento del loro ammontare – a tassazione progressiva (IRPEF) in sede di dichiarazione dei redditi, come previsto dall’articolo 58 del TUIR per i redditi di impresa e dall’articolo 68, comma 3, del TUIR per le persone fisiche non imprenditori.
Il trattamento dei redditi finanziari (redditi diversi e di capitale) ottenuti dal risparmio previdenziale è differenziato secondo i seguenti princìpi:
- i contributi non dedotti nella fase di accumulo vengono sempre esclusi dalla base imponibile;
- i contributi dedotti nella fase di accumulo vengono tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- i rendimenti finanziari sono assoggettati nella fase di accumulo ad imposta sostitutiva con l'aliquota dell'11 per cento, salvo che non si tratti di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad altra imposta sostitutiva;
- i rendimenti finanziari che maturano dopo l'accensione della rendita pensionistica, se determinabili, sono assoggettati ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5 per cento (art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973).
L’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dispone che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli derivanti dai rendimenti della forma pensionistica, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Per quanto riguarda la fase di accumulo, il loro trattamento è stato equiparato a quello proprio dei fondi comuni di diritto italiano, con la previsione tuttavia di un’aliquota di tassazione inferiore per tener conto del più lungo vincolo temporale cui è soggetto tale risparmio rispetto a quello finanziario. L’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, confermando le vigenti disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, prevede infatti che i fondi pensione siano soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (si veda infra).
Per le assicurazioni sulla vita aventi finalità finanziaria, nel caso di erogazione di un capitale, l’impresa di assicurazione applica – sulla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi versati – un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5 per cento (articolo 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973). In questo caso la tassazione avviene pertanto al momento della realizzazione (si veda infra).
Per tali contratti di
assicurazione non è previsto alcun beneficio fiscale a fronte dei premi
versati. Tuttavia, al pari di tutti i altri contratti di assicurazione sulla
vita e di capitalizzazione, sono esenti dall'imposta sui premi disciplinata
dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216[6].
Gli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997 hanno introdotto particolari forme per la riscossione delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e diversi, prevedendo per il contribuente la possibilità di scegliere tra:
1. regime della dichiarazione;
2. regime del risparmio amministrato;
3. regime del risparmio gestito.
La disciplina non
riguarda i redditi di capitale sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta.
In caso di opzione per il regime della dichiarazione, il contribuente deve compilare un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, determinare la base imponibile, calcolare e versare la relativa imposta sostitutiva. In questo regime la tassazione avviene al momento del realizzo (art. 5, comma 3).
In caso di opzione per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito, invece, gli adempimenti di carattere tributario vengono eseguiti da intermediari autorizzati.
Nel primo caso, la tassazione sui redditi di capitale e sui redditi diversi realizzati sulle singole operazioni è applicata dall’intermediario presso il quale i titoli sono in deposito, in custodia o in amministrazione. Le eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere dedotte e riportate a nuovo nello stesso periodo di imposta e nei successivi, non oltre il quarto, purché si riferiscano al medesimo rapporto (art. 6).
Nel secondo caso, il soggetto abilitato cui è stato conferito l’incarico di gestire la massa patrimoniale applica l’imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione, con l’aliquota del 12,50 per cento, al termine di ciascun anno solare. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della medesima gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il mandante, su certificazione rilasciata dal gestore, può detrarre la maggiore imposta assolta dall'imposta da lui dovuta su plusvalenze relative a taluni redditi diversi, oppure nell'ambito di altri rapporti di amministrazione o di gestione da lui intrattenuti, anche nei successivi periodi d’imposta, entro il termine individuato in base al periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato (art. 7).
Nel regime del risparmio amministrato la tassazione
avviene comunque al momento della
realizzazione, mentre nel regime del risparmio
gestito la tassazione avviene al
momento della maturazione; in altre parole applicando il regime del
risparmio gestito l’imposta sostitutiva viene applicata non sulle singole
plusvalenze e altri redditi diversi realizzati nell’ambito della gestione, ma
sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d’imposta.
Come tassazione al momento della realizzazione s’intende l’imposizione che interviene nel momento in cui il reddito si manifesta. In questo caso, le banche, le SIM e gli altri intermediari applicano l’imposta sostitutiva su ogni singola plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente.
In tale sistema le minusvalenze e le perdite assumono pertanto rilievo unicamente nell’ambito delle singole operazioni: l’intermediario le computa in diminuzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze o dai proventi realizzati nelle operazioni successive, riconducibili al medesimo rapporto, effettuate nello stesso periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.
La tassazione al momento della maturazione viene invece eseguita dagli intermediari sul risultato di gestione maturato al termine di ciascun periodo d’imposta. In tale sistema è pertanto consentito compensare i risultati negativi e le minusvalenze complessive di un periodo d’imposta con quelli positivi dei periodi successivi.
La riforma attuata con il decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedeva altresì l’applicazione al calcolo dell’imposta di un meccanismo, denominato “equalizzatore”, volto a rendere la tassazione fondata sul criterio della realizzazione finanziariamente equivalente a quella fondata sul criterio della maturazione. L’equalizzatore, la cui attuazione si è dimostrata di notevole complessità, è stato abrogato dall’articolo 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
Il contenuto
della delega legislativa
La materia dei redditi di capitale e diversi è stata oggetto di significativi interventi di riforma negli ultimi anni.
In primo luogo, merita ricordare l’intervento previsto, nella XIII legislatura, dall’articolo 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996, che, conferendo una delega al Governo per la riforma della materia, ha condotto alla riforma operata dal decreto legislativo n. 461 del 1997, sopra richiamato.
I principi e criteri di delega contenuti nell’articolo 3, comma 160, della legge n. 662 del 1996 erano i seguenti:
a) revisione della disciplina dei redditi di capitale, con una puntuale definizione delle singole fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi derivanti da cessioni di partecipazioni in società o enti, di altri valori mobiliari, nonché di valute e metalli preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti finanziari, con o senza attività sottostanti; possibilità, anche ai fini di semplificazione, di prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di redditi di capitali o diversi e quelle produttive di risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli altri redditi di cui alla lettera b), con possibilità di compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di realizzo; possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla medesima lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, subordinatamente all'esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese; applicazione di un’imposta sostitutiva sul predetto risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non concorrono a formare il reddito del contribuente, per i quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto incaricato della gestione; possibilità di compensare i risultati negativi di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a rendere la tassazione dei risultati di cui alla lettera g) equivalente con quella dei redditi diversi di cui alla lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale o delle misure delle imposte sostitutive incidenti sui medesimi redditi, anche per il loro accorpamento su non più di tre livelli compresi fra un minimo del 12,5 per cento e un massimo del 27 per cento; applicazione, in ogni caso, ai titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della durata degli strumenti, favorendo quelli più a lungo termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR (società di persone), ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato; conferma dei regimi di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
m) nel rispetto dei princìpi direttivi indicati alla lettera l), possibilità di prevedere l'applicazione di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del TUIR (gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società) in misura pari al livello minimo indicato nella predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella lettera l) e, in particolare, applicando il livello più basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, nonché a quelli conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte sostitutive incidenti sui medesimi redditi e i trattamenti previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al più efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche mediante la previsione di particolari obblighi di rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili da parte degli intermediari professionali o di altri soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con possibilità di limitare i predetti obblighi nei casi di esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g); revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e introduzione di tutte le disposizioni necessarie al più esteso controllo dei redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, nonché con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento, con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 , e con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introducendo tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento;
r) possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla loro pubblicazione.
In materia interveniva poi, nella XIV legislatura, la legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega legislativa al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
La finalità complessiva dell’intervento, come indicata nella relazione illustrativa al disegno di legge A.C. 2144 originariamente presentato dal Governo, era quella di superare la distinzione tra “redditi di capitale” e “redditi diversi” attraverso la previsione di un’unica categoria di “redditi finanziari”, individuati con “norme definitorie di carattere generale, in grado di comprendere tutte le tipologie di proventi”.
Gli specifici princìpi di delega, espressi nell’articolo 3, comma 1, lettera d), erano:
a) introduzione di procedure di tassazione uniformi per tutti i redditi di natura finanziaria indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
b) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
c) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei princìpi di cassa e di compensazione;
d) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici e a casse di previdenza privatizzate;
e) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di fondi personali di accumulo per l’acquisto della prima casa.
La delega conferita dalla legge n. 80 del 2003 non ha tuttavia trovato attuazione relativamente a questa parte.
I princìpi di delega contenuti nel comma 1 dell’articolo 1 del presente disegno di legge prevedono:
a) la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi o delle misure delle imposte sostitutive, con la previsione di un’unica aliquota del 20 per cento, confermando le esenzioni e la non imponibilità, ove previste, dei redditi di capitale e dei redditi diversi [lettera a) del comma 1]. Tale aliquota dovrà essere applicata nel rispetto dei princìpi di tutela del risparmio, anche al fine di evitare segmentazioni del mercato [lettera b) del comma 1];
Quale segmentazione del mercato s’intende la ripartizione del mercato in gruppi tra loro omogenei. Il rischio di segmentazione del mercato, nella prospettiva della disposizione qui illustrata, consiste nell’arbitraggio fiscale fra i diversi trattamenti tributari dei redditi di natura finanziaria.
b)
introduzione
di misure compensative, anche sotto
forma di deduzioni o detrazioni, a favore dei soggetti economicamente più deboli [lettera c) del comma 1];
c)
semplificazione delle procedure a carico
degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con
l’adozione di provvedimenti amministrativi generali [lettera d) del comma 1];
d)
coordinamento
della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio
dell’equivalenza di trattamento tra
i diversi redditi, nonché tra gli intermediari finanziari [lettera e) del comma 1];
Sarebbe
opportuno chiarire il contenuto del riferimento all’ ”equivalenza di
trattamento tra gli intermediari finanziari”.
e)
introduzione
di un’adeguata disciplina transitoria
destinata, in particolare, a evitare che dall’introduzione delle nuove norme
possano derivare ingiustificati guadagni o perdite [lettera f) del comma 1];
f)
possibilità
di differire l’entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi [lettera g) del comma 1]; coordinamento delle
disposizioni, in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento, e con il
testo unico delle imposte sui redditi;
Non
risulta compreso nei princìpi di delega sopra esposti il trattamento più
favorevole per le forme di previdenza complementare (per altro confermato dal
recente decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).
Il comma 2 ìndica gli effetti finanziari
dell’articolo, stabilendo che dall’attuazione della delega debbano derivare maggiori entrate non inferiori, per l’anno
2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, a 2.000
milioni di euro.
L’effetto di maggior gettito ascritto alla
presente disposizione era stato originariamente inserito nel prospetto di
copertura della manovra finanziaria per il triennio 2007-2009, allegato al
disegno di legge finanziaria per il 2007 (A.C. 1746). Tuttavia, nel corso
dell’esame alla Camera, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 16.1000
del Governo, il prospetto di copertura è stato riformulato, eliminando il riferimento
agli effetti della delega (l’eliminazione di tale voce è risultata compensata
dal miglioramento del risparmio pubblico).
In proposito si ricorda che il
prospetto di copertura della manovra allegato al disegno di legge finanziaria
fa riferimento al saldo netto da finanziare. Si rileva quindi l’opportunità di
chiarire se l’effetto finanziario ascritto alle disposizioni dell’articolo 1
concorra o meno al conseguimento degli obiettivi prefissati con riferimento
agli altri saldi di bilancio e, in particolare, a quello stabilito per
l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che rileva ai fini del
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati a livello europeo[7]. Infatti, ove tali effetti concorressero al
rispetto degli obiettivi di indebitamento pubblico delle pubbliche
amministrazioni, l’attuazione della delega dovrebbe intervenire in modo da
garantire l’effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni in termini
idonei a consentire il rispetto di tali obiettivi[8].
Articolo
2
(Delega in materia di riscossione)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al
riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di
potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione
e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, secondo modalità tali
da consentire, tra l'altro, l'attribuzione agli agenti della riscossione del
potere di concedere, direttamente o su incarico dell'ente creditore, la
dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo;
b) estensione ai
soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, limitatamente agli
adempimenti finalizzati allo svolgimento di tali incarichi, delle agevolazioni
fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari degli stessi agenti della
riscossione e per le attività ad esse prodromiche;
c) parziale
revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti
della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le
tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali;
d) introduzione di
criteri di controllo dell'inesigibilità degli importi iscritti a ruolo coerenti
con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati anche sulla base
del valore degli stessi importi;
e) semplificazione
e razionalizzazione delle procedure di anticipazione, da parte degli agenti
della riscossione, del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute
indebite, anche con previsione del pagamento mediante accredito sul conto
corrente del beneficiario;
f) limitazione
della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui
siano eccepiti vizi dell'attività ad esso effettivamente riferibile;
g) attribuzione a
Riscossione S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate
dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari
con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al
recupero delle somme non versate.
L’articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l’attività di recupero delle somme non versate spontaneamente.
Il decreti legislativi dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, secondo la procedura disciplinata dal successivo articolo 6.
In materia di riscossione si ritiene opportuno ricordare il recente intervento contenuto nell’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha disposto la riforma del sistema nazionale di riscossione dei tributi.
In particolare esso ha
previsto, a decorrere dal 1° ottobre
2006, la soppressione del precedente
sistema di affidamento in concessione
a privati del servizio nazionale
della riscossione dei tributi e l'attribuzione delle funzioni relative alla
riscossione nazionale all'Agenzia delle
entrate, che le esercita tramite una nuova società, denominata "Riscossione Spa", costituita
dall'Agenzia predetta, unitamente all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), con un capitale di
150 milioni di euro[9]; la partecipazione
pubblica al capitale, anche dopo l’ingresso di soci privati secondo quanto
esposto di seguito, non potrà mai
essere inferiore al 51 per cento; il
presidente del collegio sindacale sarà scelto tra i magistrati della Corte dei
conti. L’Agenzia esercita altresì il controllo sull’efficacia e sull’efficienza
del servizio.
La società Riscossione
Spa può esercitare – senza obbligo di cauzione – l'attività di riscossione mediante ruolo e di quella
di riscossione delle entrate prevista
dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 237 del 1997 (concernente tributi, sanzioni e
altre somme già riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti
dal Dipartimento delle entrate), nonché ulteriori
attività – quali la riscossione spontanea, la liquidazione e l’accertamento
delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali, e delle società da essi
partecipate – da assegnarsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. Attraverso la stipulazione di appositi
contratti di servizio, essa potrà svolgere altresì attività strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, potendo
in tale ipotesi assumere finanziamenti e svolgere le connesse operazioni
finanziarie.
È statuita una specifica
disciplina per il passaggio dei carichi dai
precedenti concessionari al nuovo soggetto. Per agevolare tale passaggio, è
stata prevista inoltre la possibilità che Riscossione Spa acquisti quote non
inferiori al 51 per cento del capitale delle società concessionarie (ovvero il
ramo d’azienda delle banche che hanno gestito direttamente l'attività di
riscossione), a condizione che il cedente acquisti a sua volta una partecipazione
al capitale sociale della stessa società Riscossione Spa. Tuttavia, entro il 31
dicembre 2010 i soci pubblici dovranno riacquistare tali partecipazioni, nonché
le azioni eventualmente ancora detenute da soggetti privati nelle società ex
concessionarie non interamente partecipate. Successivamente, le azioni di
Riscossione Spa possedute dai soci pubblici potranno essere cedute a soci
privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, comunque entro
la misura massima del 49 per cento del capitale.
Per le proprie attività,
la società potrà avvalersi anche di personale dell'Agenzia delle entrate e
dell'INPS e fare ricorso alle società per azioni ex concessionarie da essa
eventualmente partecipate. Potranno essere inoltre instaurate forme di cooperazione
tra Riscossione Spa e il Corpo della Guardia di finanza. Dal 1° ottobre 2006 il
Consorzio nazionale concessionari (CNC) è trasformato in società per azioni.
La società Riscossione
Spa deve adempiere i suoi compiti senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa è anzi tenuta
ad adottare idonee iniziative dirette al contenimento degli oneri relativi
all'attività di riscossione coattiva.
La società Riscossione Spa ha concluso l’acquisizione delle società concessionarie il 28 settembre 2006. Essa è pertanto entrata nella piena operatività il 1° ottobre 2006, come previsto dall’articolo 3 del D.L. n. 203 del 2005.
Ulteriori disposizioni
in materia di riscossione, di più limitata portata, sono contenute nel
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
L’articolo 35, commi da 25 a 26-bis, del decreto-legge n.
223 del 2006 consente agli agenti
della riscossione di utilizzare,
per la sola riscossione mediante ruolo
e previa autorizzazione, i dati dell’anagrafe tributaria, nonché
di accedere, previa richiesta, ai dati rilevanti detenuti da soggetti
pubblici o privati. Il successivo articolo 37 dello stesso decreto-legge,
ai commi 40-42, modifica alcuni termini
di iscrizione a ruolo; al comma 43 stabilisce che non si effettuano iscrizione a ruolo né rimborso per importi inferiori a 100 euro risultanti dalla
riliquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, corrisposti negli anni 2003–2005, mentre al
comma 44 fissa il termine per la notifica
delle cartelle di pagamento emesse per il mancato pagamento degli importi dovuti dai soggetti che si sono
avvalsi degli istituti definitorî di
cui alla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003).
Con il citato decreto-legge n. 262 del 2006,
all’articolo 2, commi da 1 a 17, anche allo scopo di coordinare la riforma
operata dall’articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, sono state, fra
l’altro, apportate modificazioni relative alle procedure di espropriazione nell’ambito della riscossione coattiva
(comma 6: disciplina del pignoramento dei crediti verso terzi; comma 8:
disciplina della dichiarazione stragiudiziale del terzo circa le cose e le
somme da questo dovute al soggetto iscritto a ruolo); è stato previsto altresì
che le pubbliche amministrazioni, prima
di procedere al pagamento di importi eccedenti
10.000 euro, accertino se il
beneficiario sia inadempiente ad
obblighi derivanti da cartelle di
pagamento ad esso notificate, sospendendo in tal caso il pagamento (comma
9), ed è stata introdotta la facoltà di
pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d’imposta (commi 13 e 14).
I princìpi e criteri direttivi che dovranno essere osservati dal Governo nell’adozione dei decreti legislativi in esame sono i seguenti.
a)
razionalizzazione
e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, secondo modalità tali
da consentire, tra l’altro, l’attribuzione agli agenti della riscossione[10] del potere
di concedere, direttamente o su incarico dell’ente creditore, la dilazione del pagamento delle entrate
iscritte a ruolo;
Le procedure di riscossione coattiva sono attualmente disciplinate
dal titolo II del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, recante Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito. Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, nel riformare il ricordato D.P.R. n. 602, ha inoltre esteso (articoli 17 e
18) la sua applicazione a tutte le
entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali,
esclusi quelli economici, e, facoltativamente, alle entrate delle regioni e degli enti locali.
La procedura di
riscossione coattiva si svolge secondo il seguente schema.
L’amministrazione
finanziaria predispone un elenco dei
debitori e delle somme da questi dovute per imposte, sanzioni e interessi.
L’elenco, denominato ruolo (articolo
10 del D.P.R. n. 602 del 1973), è sottoscritto
dal titolare dell’ufficio finanziario, o da un suo delegato, divenendo in
tal modo esecutivo (articolo 12 del
D.P.R.), e viene poi consegnato agli agenti della riscossione (articolo 24 del
D.P.R.). Gli agenti della riscossione notificano
al contribuente iscritto a ruolo una cartella
di pagamento[11] per le somme
risultanti dal suddetto ruolo. La cartella di pagamento contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notificazione, con
l’avvertimento che, in mancanza, si procederà
all’esecuzione forzata (art. 25 del
D.P.R. n. 602 del 1973).
Contro il ruolo
e la cartella di pagamento può essere proposto ricorso, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento
(articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992). Il ricorrente può chiedere
inoltre la sospensione dell’atto
impugnato, se da questo può derivargli un danno
grave e irreparabile (articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992).
Nel caso in cui
nel termine di sessanta giorni il contribuente non abbia provveduto al
pagamento e non abbia ottenuto la dilazione del pagamento o la sospensione
giudiziale della cartella di pagamento, si procede all’esecuzione forzata[12].
L’esecuzione
forzata per la riscossione delle imposte è esperita in base al ruolo, che
costituisce titolo esecutivo, ed è
regolata dalle norme ordinariamente applicabili al processo esecutivo, salvo
quanto espressamente derogato dal titolo II, capo II, del D.P.R. n. 602 del
1973.
Le dilazioni del pagamento delle entrate
iscritte a ruolo possono essere attualmente concesse dall’ufficio finanziario che ha effettuato l’iscrizione a ruolo, su
richiesta del contribuente, da presentare prima dell'inizio della procedura
esecutiva, ove questi si trovi in temporanea
situazione di obiettiva difficoltà.
Le somme iscritte a ruolo possono essere ripartite fino ad un massimo di sessanta rate mensili;
alternativamente, può essere concessa la sospensione
della riscossione per un anno e, quindi, la ripartizione del pagamento fino
ad un massimo di quarantotto rate
mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di
lire (pari a 25.822,84 euro), il riconoscimento di tali benefìci è subordinato
alla prestazione di polizza fideiussoria
o fideiussione bancaria. In caso di mancato
pagamento della prima rata o, successivamente a questa, di due rate, il
debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero
importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente
riscotibile in unica soluzione; il carico non può più essere rateizzato
(articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Sulle somme il
cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del 4 per cento
annuo (articolo 21 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Inoltre,
l’articolo 26 del D.Lgs. n. 46 del 1999 prevede che, per le entrate tributarie diverse da quelle dello
Stato e per quelle non tributarie,
la rateazione è concessa in conformità delle disposizioni che le regolano. La
richiesta deve comunque essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio
della procedura esecutiva.
b) estensione delle agevolazioni fiscali, previste per le azioni esecutive e cautelari, e per le attività ad esse prodromiche, eseguite dagli agenti della riscossione, ai soggetti terzi da questi incaricati. L’estensione dovrà essere limitata agli adempimenti finalizzati allo svolgimento dell’incarico conferito;
Le agevolazioni fiscali riconosciute agli
agenti della riscossione per lo svolgimento di azioni esecutive e cautelari[13] sono le
seguenti:
§ gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di
pignoramenti e ipoteche; gratuità
della trascrizione dell’eventuale assegnazione di immobili in favore
dello Stato; rilascio in carta libera dell’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni indicati
dall’agente (articolo 47 del D.P.R. n. 602 del 1973);
§ gratuità delle visure ipotecarie e catastali
rilasciate dall’Agenzia del territorio sui beni immobili dei debitori iscritti
a ruolo e loro coobbligati; gratuità dell’attribuzione della rendita dei beni per
i quali la stessa non risulta determinata e dello svolgimento della perizia effettuata sui terreni con destinazione
edificatoria; applicazione dell’imposta
di registro nella misura fissa di 10
euro per i trasferimenti coattivi di
beni mobili non registrati (articolo 47-bis
del D.P.R. n. 602 del 1973);
§ riduzione del
50 per cento delle tasse e
dei diritti giudiziari dovuti in
occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva (articolo
48 del D.P.R. n. 602 del 1973).
c) parziale revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutti i tipi di oneri derivanti dall’esercizio dei compiti istituzionali;
La disciplina
del rimborso delle spese sostenute
dagli agenti della riscossione è contenuta nell’articolo 17, commi 6 e
seguenti, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante Riordino del servizio nazionale della riscossione.
Ai sensi del
comma 7-ter del citato articolo 17, e
del decreto ministeriale di aggiornamento del 27 febbraio 2004[14], le spese di notifica della cartella di
pagamento sono a carico del debitore
e sono fissate nella misura di 5,56
euro.
La misura e le
modalità di erogazione del rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive sono contenute nel decreto ministeriale 21 novembre 2002[15], emanato in attuazione
del comma 6 del citato articolo 17. Il decreto ministeriale contiene inoltre un
elenco di attività necessariamente
compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento
della procedura di riscossione coattiva, per le quali il rimborso all’agente
della riscossione spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da
idonea documentazione.
All’agente della
riscossione spetta un compenso anche per l’attività di esecuzione dei provvedimenti
dell'ente creditore, che riconoscono, in tutto o in parte, non dovute le somme
iscritte a ruolo (articolo 17 cit., comma 7-bis).
Il rimborso
delle spese è generalmente a carico del
debitore, tranne che nei casi di annullamento
del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, o di discarico per
inesigibilità, nei quali l’onere è posto a carico dell’ente creditore.
d)
introduzione
di criteri di controllo dell’inesigibilità degli importi iscritti a ruolo,
coerenti con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati
anche sulla base del valore degli
stessi importi.
Il discarico per inesigibilità delle quote
iscritte a ruolo, disciplinato dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del
1999, è richiesto dagli agenti della riscossione all’ente creditore nel caso in
cui, espletate tutte le fasi in cui
si articolano le procedure esecutive, il contribuente
risulti del tutto o in parte insolvente.
Per ottenere il discarico l’agente della riscossione deve presentare una comunicazione di inesigibilità, redatta
secondo le modalità contenute nel decreto ministeriale 22 ottobre 1999[16]. Decorsi tre anni da tale comunicazione,
l’agente della riscossione è automaticamente
discaricato e i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate sono
contestualmente eliminati dalle
scritture patrimoniali. L’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1999
elenca una serie omissioni da parte dell’agente della riscossione che
costituiscono cause di perdita del
diritto al discarico.
Durante i tre
anni decorrenti dalla comunicazione di inesigibilità, l’agente deve conservare la documentazione cartacea
relativa alle procedure esecutive poste in essere e l’ufficio può richiedere la trasmissione della
documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla
verifica della stessa documentazione
presso l’agente; la mancata consegna o messa a disposizione della
documentazione comporta la perdita del
diritto al discarico[17].
Per quanto
riguarda i criteri in base ai quali
deve essere effettuato il controllo del
discarico per inesigibilità, l’articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 112 del 1999 prevede che il controllo di cui al
comma 1 dello stesso articolo[18] è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.
e)
semplificazione
e razionalizzazione delle procedure di anticipazione,
da parte degli agenti della riscossione, del
rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, anche con previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del
beneficiario;
Il rimborso delle somme indebitamente
pagate dai contribuenti è disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 112 del
1999, il quale prevede che l’ente creditore incarichi l’agente della
riscossione di effettuare i suddetti rimborsi, anticipando le relative somme,
che verranno poi restituite dall’ente
creditore, maggiorate degli interessi legali decorrenti dal giorno del rimborso
al contribuente. Il comma 3 del citato articolo 26 rimette a un decreto
ministeriale, non ancora emanato, l’individuazione delle modalità di esecuzione
dei rimborsi e di restituzione delle somme anticipate all’agente della
riscossione. È fatta salva per gli enti creditori diversi dallo Stato la
possibilità di determinare, con proprio provvedimento, differenti modalità di
rimborso.
L’articolo 57-bis dello stesso D.Lgs. n. 112 del 1999
prevede che, fino all’emanazione del sopra indicato decreto ministeriale (come
detto, non ancora emanato), il rimborso delle somme iscritte a ruolo
riconosciute indebite è eseguito con le modalità in vigore al 30 giugno 1999, e
che la restituzione ai concessionari delle somme da essi anticipate è
effettuata mediante compensazione sui
versamenti in tesoreria dei tributi riscossi. In materia è stata emanata
un’apposita circolare dell’Agenzia delle entrate[19], ai sensi della
quale l’esecuzione dei rimborsi si articola nel seguente modo:
-
ricevuto
dall’ente creditore il provvedimento di discarico delle somme iscritte a ruolo,
l’agente della riscossione invita il
contribuente a riscuotere il rimborso spettante. Il rimborso deve avvenire,
nell’interesse del contribuente, entro
sessanta giorni decorrenti dal settimo giorno lavorativo successivo alla
trasmissione telematica del provvedimento di discarico[20]. La circolare
ritiene comunque opportuno che gli agenti della riscossione inviino al
contribuente l’invito a riscuote il rimborso entro il trentesimo giorno
successivo alla suddetta trasmissione telematica;
-
il contribuente,
o un suo delegato, deve presentarsi all’agente
della riscossione per riscuotere il
rimborso (anticipato dall’agente
della riscossione) e rilasciare la relativa quietanza;
-
l’agente della
riscossione, con cadenza mensile, invia all’ente creditore un elenco di tutte le anticipazioni
effettuate nel mese precedente per erogare i rimborsi, corredato di copia delle
quietanze rilasciate dai contribuenti. L’ufficio preposto al riscontro
contabile verifica l’elenco ed emana un provvedimento
di dilazione per l’importo richiesto dall’agente, comprensivo degli interessi maturati dal giorno dell’effettuazione
del rimborso, fino alla data del provvedimento, a valere sui versamenti in
Tesoreria dei tributi riscossi.
f)
limitazione
della chiamata in giudizio degli
agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell’attività ad essi effettivamente
riferibili.
Come si legge nella relazione illustrativa del
Governo, questa limitazione ha lo scopo di evitare
che l’agente della riscossione possa essere considerato legittimato passivamente in
controversie che, pur traendo origine dalla notifica di una cartella di
pagamento, abbiano ad oggetto il
rapporto tra contribuente e ente creditore che ha dato luogo all’iscrizione
a ruolo.
La limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui il giudizio verta sui vizi degli atti da questi compiuti è già di fatto operante, anche se non dichiarata espressamente da una norma legislativa.
Il giudice deve
infatti dichiarare inammissibile il
ricorso, per difetto di legittimazione
passiva, qualora venga chiamato
in giudizio l’agente della riscossione, anziché l'ufficio finanziario, per motivi
attenti alla debenza del tributo[21].
Si cita, a
conferma di quest’affermazione, la circolare n. 98/E del 23 aprile 1996,
interpretativa del D.Lgs. n. 546 del 1992[22], la quale
osserva che, per quanto concerne l’agente della riscossione, “lo stesso è parte del processo tributario quando
oggetto della controversia sia l'impugnazione
di atti a lui direttamente riferibili, nel senso che trattasi di errori
imputabili allo stesso concessionario [ora:
agente] (errori connessi alla compilazione e all'intestazione della
cartella di pagamento o degli avvisi di mora, alla notificazione degli stessi
atti, eccetera)”.
g) attribuzione a Riscossione Spa di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall’Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate.
Il sistema dei
versamenti unitari con compensazione, introdotto e disciplinato dal Capo
III (articoli da 17 a 29) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
prevede il versamento contestuale di
imposte, contributi, premi
previdenziali ed assistenziali e altre
somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali, al netto di eventuali compensazioni di
crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti
dalla dichiarazioni e dalla denunce periodiche. Tali versamenti si effettuano,
utilizzando l’apposito modello F24,
presso banche, poste e agenti della
riscossione.
Ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n.
241 del 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e del lavoro, è individuata una struttura di gestione avente il compito di attribuire agli enti
destinatari le somme a ciascuno
di essi spettanti, tenendo conto
dell’eventuale compensazione effettuata
dai contribuenti. La struttura, disciplinata dal decreto interministeriale 22
maggio 1998, n. 183, è stata costituita presso il Ministero delle finanze,
Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione. Attualmente,
in seguito alla creazione dell’Agenzia delle entrate, la struttura di gestione è
un ufficio della Direzione centrale
amministrativa dell’Agenzia stessa.
Le funzioni dell'ufficio
struttura di gestione, che dovrebbero essere attribuite, in tutto o in parte, a
Riscossione Spa, sono le seguenti[23]:
-
controllo e quadratura tra quanto riversato in tesoreria dagli
intermediari della riscossione (banche, poste e agenti della riscossione) e i dati analitici, trasmessi
telematicamente, dei versamenti eseguiti dai contribuenti;
-
quadratura delle compensazioni eseguite dai
contribuenti e riaccredito delle stesse
alle entrate, mediante prelievo dagli appositi capitoli di spesa o dai
fondi messi a disposizione dagli enti percettori;
-
attribuzione agli enti percettori delle somme riscosse, mediante
bonifico telematico o accredito nei capitoli di entrata del bilancio dello
Stato;
-
addebito del conto economico dell'Agenzia per
i compensi trattenuti dagli intermediari;
-
applicazione
delle sanzioni agli intermediari nei
casi di mancato rispetto degli accordi convenzionali e controllo dell'avvenuto versamento delle sanzioni stesse nel conto
economico dell'Agenzia o nei capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
-
versamento agli agenti della riscossione degli
importi necessari per effettuare i rimborsi
in conto fiscale e conseguente addebito sui capitoli di spesa del bilancio
dello Stato.
Con riferimento alla prevista attribuzione alla
società Riscossione Spa del controllo
sull’andamento dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi, si
segnala che la normativa vigente (articolo 2, commi 1 e 10, del D.L. 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248) conferisce agli uffici dell'Agenzia
delle entrate la possibilità di controllare,
anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, il tempestivo
versamento delle imposte sul reddito
e dell'IVA, dovute a saldo o a
titolo di acconto, nonché delle ritenute
operate dai sostituti di imposta. L'esercizio di tale potere è subordinato alla circostanza che,
secondo il prudente apprezzamento dell'ufficio, vi sia pericolo per la riscossione.
Articolo 3
(Delega in materia di accertamento)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi
erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative
disposizioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) armonizzazione
delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi
erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici,
al fine di assicurarne la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente, nonché con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità
dell'azione amministrativa, e unificazione dei termini per l'accertamento, con
la sola previsione di termini differenziati nelle ipotesi di violazioni che
comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dei termini per la richiesta di rimborso
dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti;
b) individuazione
di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di fenomeni di
frode ed estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo
tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa;
c) armonizzazione
dei diversi metodi di accertamento e revisione dei criteri di accertamento
presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva;
d) armonizzazione
delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e definizione
di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali,
con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere
per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l'eventuale
modificazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
e) revisione del
principio di unicità dell'atto di accertamento, della sua integrabilità, e
coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del
contribuente;
f) potenziamento
del sistema informativo, acquisizione secondo modalità telematiche e
armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione e contrasto
dell'evasione nonché utilizzo delle stesse ai fini della corretta
individuazione, anche a seguito dell'attività di controllo, dell'indicatore
della situazione economica del contribuente;
g) riordino e
razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali e
previdenziali nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri e dello
scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali;
h) individuazione
delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni e rapporto
con la richiesta di rimborso.
L’articolo 3 delega il Governo ad intervenire, mediante uno o più decreti legislativi, per razionalizzare e semplificare le disposizioni in materia di accertamento di tributi erariali.
L’espressione accertamento tributario designa il complesso delle attività poste in essere dall’amministrazione finanziaria per determinare l’an e il quantum dell’obbligazione tributaria.
Le disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
La disposizione qui illustrata individua i seguenti princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della delega:
a) armonizzazione delle regole e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, nonché delle attribuzioni e della competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni dello statuto del contribuente, emanato con la legge 27 luglio 2000, n. 212, e con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità del procedimento amministrativo e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi [comma 1, lettera a)].
Lo statuto del contribuente ha individuato
alcuni princìpi applicabili al complesso dell’ordinamento tributario e ha
apportato specifiche modifiche a singole disposizioni di legge.
In particolare,
gli articoli da 1 a 4 recano alcuni princìpi di carattere generale ai quali il
legislatore deve ispirarsi nell’adozione di norme in materia tributario.
L’articolo 1 qualifica le disposizioni
contenute nella legge n. 212 del 2000 come princìpi generali dell’ordinamento
tributario, derogabili e modificabili solo espressamente né mai attraverso
leggi speciali. Si stabilisce, inoltre, che eventuali disposizioni di carattere
interpretativo in campo tributario possono essere adottate solo in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di
interpretazione autentica. L’articolo 2
enunzia princìpi relativi alla chiarezza della formulazione delle disposizioni
tributarie. Il successivo articolo 3
esclude che le disposizioni tributarie possano avere effetto retroattivo
(tranne che nel caso dell’interpretazione autentica)[24]. Viene, poi,
stabilito che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di
imposta non possono essere prorogati. Infine, l’articolo 4 dispone che l’istituzione di nuovi tributi non possa
essere operata con decretazione di urgenza, ma solo con legge ordinaria.
Gli articoli 5,
6 e 7 recano alcune disposizioni volte ad assicurare ai contribuenti la
possibilità di acquisire le informazioni relative ai fatti che lo interessano; precisi
obblighi sono a tal fine imposti all’amministrazione finanziaria.
In particolare,
l’articolo 6 prescrive all'amministrazione
finanziaria, ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari,
di comunicare al contribuente – con le necessarie garanzie di riservatezza –
gli atti a lui destinati nel luogo del suo effettivo domicilio, quale
desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di
altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove
il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico
procedimento cui tali atti si riferiscono.
Inoltre, l'amministrazione
deve:
1)
informare il
contribuente di fatti o circostanze ad essa noti dai quali possa derivare il
mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,
richiedendogli le necessarie integrazioni o correzioni;
2)
prima di
procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi
risultanti da dichiarazioni, ovvero qualora dalla liquidazione emerga la
spettanza di un minor rimborso di imposta, ove sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, invitare il contribuente a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo, comunque
non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Sono nulli i
provvedimenti emessi in violazione di queste disposizioni.
L'amministrazione
deve infine assicurare la disponibilità e la comprensibilità dei modelli di
dichiarazione, delle istruzioni e di ogni altra comunicazione, e procurare che
gli adempimenti possano essere eseguiti con la maggiore semplicità ed
economicità per il contribuente. A questo non possono comunque essere richiesti
documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di
altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
L’articolo 7
richiama, poi, con riferimento specifico all’amministrazione finanziaria, le
prescrizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di chiarezza e
di motivazione degli atti, di individuazione dei responsabili di procedimenti e
di indicazione negli atti stessi degli uffici che possono fornire spiegazioni
sul loro contenuto.
Gli articoli 8,
9 e 10 contengono disposizioni dirette ad evitare al contribuente ingiusti
aggravi, a garantirgli un più immediato soddisfacimento dei suoi crediti
d’imposta e ad escludere l’applicazione di sanzioni per eventi a lui non
imputabili. In particolare, l’articolo 8 prescrive che le disposizioni
tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il
limite ordinario determinato dal codice civile e che l'obbligo di conservazione
di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il
termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione. Esso inoltre,
in aggiunta alla compensazione, ammette esplicitamente l’accollo del debito d’imposta
tra le forme di estinzione del debito tributario; in secondo luogo, sancisce il
diritto del contribuente ad ottenere il rimborso del costo delle fideiussioni che
il contribuente abbia dovuto richiedere per ottenere la sospensione del
pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, quando sia accertato che
essi non erano dovuti.
L’articolo 9 concede
la remissione in termini per l’esecuzione di adempimenti tributari nel caso in
cui il loro tempestivo adempimento sia impedito da cause di forza maggiore. Ciò
comporta che, in relazione ad una forza esterna impeditiva dell’adempimento di
legge, non sia più necessario fare ricorso ad interventi legislativi di
urgenza, in quanto il provvedimento di rimessione in termini potrà essere
disposto dal Ministero delle finanze con apposito decreto. L’articolo 10
stabilisce, tra le altre cose, che non sono irrogate sanzioni tutte le volte in
cui il contribuente incorre in errori o irregolarità dovute al comportamento dell’amministrazione
finanziaria.
L’articolo 11 modifica
la disciplina in materia di interpello, ampliando notevolmente la possibilità,
riconosciuta ai contribuenti dalla legge n. 413 del 1991, di rivolgersi
all’amministrazione per acquisirne la pronunzia circa la corretta
interpretazione di disposizioni che evidenzino obiettive condizioni di
incertezza (cfr. infra).
Per quanto
concerne la tutela dei contribuenti sottoposti ad accessi, ispezioni e
verifiche, specifico rilievo assume l’articolo 12, il quale stabilisce il
principio per cui le verifiche presso i locali del contribuente destinati
all’esercizio delle attività commerciali debbono svolgersi durante l’orario
ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore
turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse.
L’articolo 13 ha
infine istituito presso ogni Direzione regionale delle entrate il Garante del
contribuente.
I principi di
efficienza, efficacia ed economicità del procedimento amministrativo sono
contenuti nell’articolo 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante le norme
sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, che è stata da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15.
È
altresì prevista l’unificazione dei termini
per l’accertamento, salvo quanto esposto subito sotto circa la previsione
di termini differenziati, nonché dei termini
per la richiesta di rimborso dei tributi, degli importi accessori e delle
sanzioni non dovuti [comma 1, lettera a)].
Si
ricorda inoltre, in materia di termini per l’accertamento, che l’articolo 15
del decreto legislativo 9 giugno 1997, n. 241, ha modificato in materia le
disposizioni dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativi alle imposte sui redditi.
Tale
norma, a seguito delle modifiche introdotte, prevede che gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quella in cui è stata presentata la
dichiarazione.
Nei
casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla,
l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere
presentata.
Fino
alla scadenza del termine, l’accertamento può essere integrato o modificato in
aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificamente
indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i
quali sono venuti a conoscenza dell’amministrazione finanziaria.
Le disposizioni previste per le imposte sui redditi si applicano anche per l’imposta regionale sulle attività produttive, fino all’entrata in vigore delle leggi regionali applicative, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 25 e 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, gli avvisi relativi alle notifiche e agli accertamenti – a norma dell'articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – debbono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione: anche in questo caso il termine è prolungato di un anno per l'ipotesi di omessa dichiarazione.
Ai fini dell'imposta di registro, l'articolo 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che l'imposta sugli atti soggetti a registrazione non presentati deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o nel quale si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. L'avviso di rettifica o di liquidazione della maggiore imposta dovuta deve essere invece notificato entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.
Con riguardo all'imposta comunale sugli immobili, l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che l'azione di controllo da parte dell'ente impositore deve essere esercitata entro i due anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Il termine è di tre anni quando debba essere attribuita la rendita, e di cinque anni in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
Termini specifici sono stabiliti dalla legge per altri tributi.
b)
previsione
di termini differenziati di accertamento
unicamente nelle ipotesi di violazioni che
comportano obbligo di denunzia per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 [comma 1, lettera a)];
Il decreto
legislativo n. 74 del 2000 disciplina i reati in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto. Tra i delitti in materia di dichiarazioni vengono
previste la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti; la dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici; la dichiarazione infedele; l’omessa dichiarazione; tra i delitti in
materia di documenti e di pagamento di imposte vengono contemplati l’emissione
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il concorso di persone
nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti; l’occultamento o distruzione di documenti contabili;
l’omesso versamento di ritenute certificate; l’omesso versamento di IVA;
l’indebita compensazione; la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
In
materia, l’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 già prevede che, in caso di
violazione che comporta l’obbligo di
denunzia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, i termini per
l’accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è
stata commessa la violazione.
L’articolo 331 del codice di procedura penale
disciplina la denunzia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un
pubblico servizio, prevedendo che, quando tali soggetti, nell'esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, essi devono
farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito, trasmettendola senza ritardo al pubblico ministero
o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
c)
l’individuazione
di specifici poteri di indagine e di
accertamento in presenza di fenomeni di frode e l’estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento
del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa [comma 1,
lettera b)];
d)
l’armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione
dei criteri di accertamento presuntivi
sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva [comma 1, lettera c)];
Le forme di
accertamento possono essere distinte in accertamento analitico, accertamento
sintetico, accertamento induttivo, accertamento parziale, accertamento
d’ufficio.
L’accertamento d’ufficio è eseguito in
presenza di omessa dichiarazione, ovvero di dichiarazione radicalmente nulla:
in tal caso, l’amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del
contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte e di cui sia
venuto a conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni non qualificate.
Si procede all’accertamento analitico quando
l’amministrazione finanziaria, sebbene la dichiarazione sia incompleta o
infedele è in grado di determinare analiticamente, ossia voce per voce, il
maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate dal contribuente
(si veda, in proposito, l’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973).
Si procede
invece all’accertamento sintetico, disciplinato
dall’articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, quando l’accertamento analitico
esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente
sulla base di elementi certi.
In certi aspetti
analogo all’accertamento sintetico (in quanto comunque basato su una
ricostruzione della situazione reddituale del contribuente da parte
dell’amministrazione finanziaria), risulta l’accertamento induttivo, che però si fonda sull’individuazione di
dati oggettivi in base ai quali poter definire il ricavo presunto dei
contribuenti (laddove l’accertamento sintetico e di ufficio si basano
sull’individuazione di elementi riferiti al singolo contribuente). In tale
fattispecie rientrano ad esempio gli studi
di settore, introdotti nell’ordinamento italiano dal decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427. Gli studi di settore consistono in valutazioni molto dettagliate
per settori di attività, che dovrebbero consentire una più articolata
determinazione dei ricavi normali di tali settori. La predisposizione degli
studi si fonda su informazioni desunte da questionari inviati all’universo dei
contribuenti di cui si rilevano, in particolare, gli acquisti di beni e
servizi, i prezzi medi praticati, i consumi di materie prime, il capitale
investito, l’impiego di manodopera e di beni strumentali, la localizzazione
dell’attività ed altri elementi significativi.
Disposizioni
volte al perfezionamento dei metodi di formulazione e di applicazione degli
studi di settore sono contenuti nel disegno di legge finanziaria per il 2006,
attualmente all’esame del Senato (A.S. 1183, art. 3, commi 1-15). Esso
disciplina in particolare le modalità di revisione e di aggiornamento degli
studi di settore, ridefinendo le fattispecie alle quali non si applica tale
strumento; prevede poi la determinazione di specifici indici di normalità
economica per i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro
autonomo cui non si applicano gli studi di settore, nonché l’individuazione di
appositi indicatori di coerenza per le società di capitali, le società
cooperative, le società di mutua assicurazione, che risultano escluse
dall’applicazione degli studi di settore.
L’accertamento
riguarda, di norma, il complesso dei redditi del contribuente riferiti alla
dichiarazione presentata per il periodo d’imposta. Tuttavia, senza pregiudizio
per l’ulteriore azione accertatrice, nei termini ordinari, l’amministrazione
finanziaria, quando rilevi l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un
maggior reddito, può procedere ad accertamento
parziale per accertare il detto reddito evaso o il maggior reddito
imponibile (art. 41-bis del DPR n.
600 del 1973: si veda anche infra).
e)
l’armonizzazione
delle diverse forme di interpello,
incluso quello internazionale [comma 1, lettera d)];
Come già si è
ricordato, l’istituto dell’interpello
è stato introdotto nell’ordinamento tributario con l’articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, con riguardo ad alcune specifiche disposizioni
tributarie. La possibilità di ricorrere all’interpello è stata successivamente
ampliata dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente (cosiddetto “interpello
ordinario”). L’interpello consiste nella facoltà di rivolgersi
all’amministrazione finanziaria per acquisirne la pronunzia circa la corretta
interpretazione di disposizioni che evidenzino obiettive condizioni di
incertezza. In proposito, merita segnalare l’esclusione della possibilità di
irrogare sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto
risposta entro il termine di 120 giorni, limitatamente alla questione che è oggetto
dell’istanza. Va inoltre ricordata la disposizione di carattere generale per
cui, decorso inutilmente il termine, si intende che l’amministrazione concordi
con l’interpretazione prospettata dal contribuente. Si stabilisce, infine, che
è nullo qualsiasi atto adottato dall’amministrazione nei confronti del
contribuente in difformità della risposta. Si ricorda, al riguardo, che con il
decreto 26 aprile 2001, n. 209, è stato adottato il regolamento contenente le
disposizioni attuative del citato articolo 11.
In concreto, il
contribuente, quando sussistono obiettive condizioni di incertezza circa
l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali può
inoltre un quesito all’Amministrazione finanziaria che risponde nel termine
sopra ricordato di 120 giorni. In particolare, l’Agenzia delle entrate può essere
interpellata per quel che concerne le imposte sui redditi; l’imposta sul valore
aggiunto; l’Irap; l’imposta di registro; l’imposta di bollo; la tassa sulle
concessioni governative; l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi
minori.
In tali casi l’istanza
deve essere presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.
Per i tributi
che non sono di competenza dell’Agenzia delle entrate il contribuente potrà
presentare istanza di interpello all’ente che li gestisce (ad esempio l’Agenzia
delle dogane per le accise, i comuni per l’ICI e per gli altri tributi
comunali; le province per quelli provinciali e le regioni per quelli
regionali).
Una speciale
forma d’interpello è prevista dall’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché in varie norme del
testo unico delle imposte sui redditi, allo scopo di rimuovere limiti e divieti
contenuti in norme tributarie sostanziali a fine antielusivo, mediante
dimostrazione dell’effettiva ragione economica sottostante all’operazione del
contribuente.
L’articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003 n. 326, ha introdotto il cosiddetto interpello (o ruling) internazionale, in favore delle imprese
con attività internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di
trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. Esso si conclude con la stipulazione di un accordo tra
l'Agenzia delle entrate e il contribuente, vincolante per il periodo d'imposta in
corso e per i due successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle
circostanze di fatto o di diritto rilevanti al proposito.
Una forma di interpello speciale per gli
investitori non residenti consiste nella proposizione di quesiti alla Direzione
centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario da parte di
soggetti non residenti che intendono effettuare operazioni di investimento in Italia,
allo scopo di ottenere qualificata e tempestiva consulenza giuridica anche
circa le agevolazioni fiscali previste dall'ordinamento.
f)
definizione
di una normativa generale antielusiva
valevole per tutti i tributi erariali, con la possibilità di disconoscere le
condotte poste in essere per fini esclusivamente e prevalentemente fiscali,
anche attraverso la revisione delle disposizioni antielusive dell’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 [comma 1,
lettera d)];
L’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede, tra le altre cose, che
siano inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i
negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti
ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. Si prevede
quindi che l'amministrazione finanziaria disconosca i vantaggi tributari
conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi sopra richiamati, applicando
le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte
dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Tali
previsioni si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui
al comma 2, siano utilizzate le seguenti operazioni:
a)
trasformazioni,
fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme
prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b)
conferimenti in
società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di
aziende;
c)
cessioni di
crediti;
d)
cessioni di
eccedenze d'imposta;
e)
operazioni di cui
al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle
direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni,
conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f)
operazioni, da
chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio,
aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere
da c) a c-quinquies), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
g)
cessioni di beni
e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui
redditi;
h)
pagamenti di
interessi e canoni di cui all'art. 26-quater
del DPR n. 600 del 1973, qualora detti pagamenti siano effettuati a
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non
residenti in uno Stato dell'Unione europea.
L'avviso di
accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente
anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60
giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere
indicati i motivi per cui si reputano applicabili le misure di inopponibilità sopra
richiamati. L'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena
di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.
g)
revisione del principio dell’unicità
dell’atto di accertamento e della sua integrabilità e coordinamento
con la disciplina dell’accertamento parziale e dell’adesione del contribuente
[comma 1, lettera e)];
L’accertamento
parziale, ai sensi dell’articolo 41-bis
del D.P.R. n. 600 del 1973, comporta che gli uffici dell’amministrazione
finanziaria competenti, senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice e
sulla scorta di segnalazioni inviate dai soggetti ivi indicati che consentono
di stabilire l’esistenza di redditi in tutto o in parte non dichiarati o di
deduzioni, esenzioni, agevolazioni non spettanti, possono limitarsi ad
accertare il reddito o il maggior reddito imponibile e la conseguente maggior
imposta dovuta in base agli elementi predetti.
L’accertamento con adesione (o concordato), previsto in via generale ai fini delle imposte dei redditi, dell’IVA e delle altre imposte indirette dal decreto legislativo n. 218 del 1997, consiste nella rettifica delle dichiarazioni mediante definizione concordata con un unico atto e con l’adesione del contribuente. L’accertamento con adesione può applicarsi a condizione che siano state presentate la dichiarazione dei redditi e quella dell’IVA, oppure che non ricorrano ipotesi di reati fiscali.
Nel corso della XIV legislatura si è fatto ricorso ad una peculiare forma di accertamento con adesione, quella del concordato preventivo.
Una prima forma di concordato triennale, prevista dall’articolo 6 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) non ha trovato realizzazione per la mancata emanazione del regolamento ministeriale attuativo. In forma sperimentale, un concordato preventivo biennale riferito agli anni 2003 e 2004 è stato quindi introdotto dall’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269.
L’articolo 1, commi da 387 a 398, ha poi disciplinato l’istituto della pianificazione fiscale concordata triennale, destinata a entrare in funzione dal 2005. Tuttavia, questa disciplina è stata sostituita dalla programmazione fiscale triennale, prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, commi da 499 a 509 e 519-520) con decorrenza dal periodo fiscale 2006. L’articolo 1, comma 368, lettera a) della medesima legge ha inoltre prefigurato la possibilità di concordare la tassazione di distretto (riferita a tributi statali e locali) per le imprese aderenti ai distretti industriali, rimettendone la disciplina a un emanando decreto ministeriale. L’istituto della programmazione fiscale triennale è stato quindi soppresso dall’articolo 37, comma 51, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. “decreto Bersani-Visco”)
h)
potenziamento del sistema informativo,
acquisizione secondo modalità telematiche e armonizzazione delle informazioni
utili alla prevenzione e al contrasto dell’evasione, e utilizzo delle stesse
per l’individuazione corretta dell’indicatore della situazione economica del
contribuente [comma 1, lettera f)];
In materia di trasmissione telematica delle
dichiarazioni interviene l’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, recante il regolamento in ordine alle
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all’IRAP e all’IVA. Possono presentare dichiarazione in forma
telematica tutti i contribuenti; vi sono poi alcune categorie di soggetti che sono
tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma telematica. Si tratta in
particolare dei seguenti:
-
soggetti passivi
IVA con volume di affari superiore a euro 10.000 (a decorrere dal 1° maggio
2007, in base a quanto disposto dall’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248, tutti i soggetti passivi IVA saranno tenuti alla presentazione della
dichiarazione in via telematica);
-
i soggetti
obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta;
-
le società per
azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le
società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel
territorio dello Stato;
-
gli enti pubblici
e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
-
i soggetti tenuti
alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione
degli studi di settore (nonché quelli tenuti all’applicazione dei parametri, a
decorrere dal 1° maggio 2007, in base a quanto previsto dall’articolo 37, comma
10, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006 n. 248).
Si prevede che
tali dichiarazioni siano trasmesse avvalendosi del servizio telematico
Entratel; il collegamento con l’Agenzia delle entrate è gratuito per gli
utenti.
La disposizione
fa riferimento all’ “indicatore della
situazione economica del contribuente”. Sembra che tale espressione non
debba intendersi riferita all’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), contemplato nella legislazione vigente come indicatore della condizione
economica degli individui, utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per
verificare il diritto dei cittadini a ricevere prestazioni sociali subordinate
a limiti di reddito e di ricchezza.
L’ISEE è infatti
un indicatore misto, di natura reddituale e patrimoniale, in quanto viene
calcolato sulla base della somma dei redditi assoggettabili ad IRPEF nonché dei
redditi derivanti da attività finanziarie di tutti i componenti il nucleo
familiare, da un lato, e del patrimonio mobiliare e immobiliare, dall’altro
lato. L’indicatore così ottenuto è poi diviso per un parametro il cui importo
dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare (cosiddetta "scala
di equivalenza"), al fine di rendere confrontabili situazioni economiche
di soggetti appartenenti a nuclei famigliari di diversa numerosità.
Il
disegno di legge finanziaria per il 2007, attualmente all’esame del Senato
(A.S. 1183, art. 3, commi 40-41) istituisce il sistema integrato delle banche
dati in materia tributaria e finanziaria, per la condivisione e la gestione
coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi e il controllo
della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari. Gli archivi di
dati destinati a comporlo e le regole tecniche di accesso e funzionamento
saranno definiti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
i)
riordino
e razionalizzazione delle attività di cooperazione
con gli enti territoriali e
previdenziali nonché con le amministrazioni
finanziarie degli Stati esteri, e dello scambio di informazioni anche in
attuazione degli accordi internazionali [comma 1, lettera g)];
In materia di partecipazione degli enti locali alle
attività di accertamento, l’articolo 1, del decreto-legge 30 settembre 2005
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha
attribuito ai comuni intervenuti nell’accertamento fiscale il 30 per cento
delle maggiori somme riscosse, relativamente ai tributi statali.
La
determinazione delle modalità tecniche, delle forme di partecipazione dei
comuni e delle ulteriori materie in cui essa può esplicarsi è demandata a
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il
Direttore dell’Agenzia del territorio per i tributi di competenza di questa.
Forme di
partecipazione dei comuni all’accertamento delle imposte sui redditi delle
persone fisiche erano inoltre già previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A questo fine, l’articolo 44 prescrive ai
centri di servizio di trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti
passivi le copie delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone
fisiche e agli uffici delle imposte di trasmettere ai medesimi comuni le
proprie proposte di accertamento in rettifica o d’ufficio (con le successive
integrazione e modificazioni) relative a persone fisiche. Il comune di
domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del
consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte
dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche, e indicare – anche nel caso di omissione
della dichiarazione – dati, fatti ed elementi rilevanti con la loro idonea
documentazione. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici
delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia
dall'ufficio stesso. In relazione alle proposte di accertamento, il comune può
inoltre proporre l'aumento degli imponibili, fornendone idonea documentazione. Per
questi adempimenti, il comune può chiedere dati e notizie alle amministrazioni
ed enti pubblici, che debbono rispondere gratuitamente. Le proposte di aumento
non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello
stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso
ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare.
L’articolo 51
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, consente ai
comuni di indicare all'ufficio del registro elementi per la valutazione di beni
immobili o diritti reali immobiliari, ai fini dell'eventuale rettifica del
valore dichiarato.
Il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), all’articolo 9,
facoltizza i comuni a segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti
da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che
risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività
economica, nonché dati e notizie relativi ai soggetti, diversi dalle persone
fisiche residenti, operanti o aventi beni nei rispettivi territori. Non risulta
tuttavia essere stato emanato il decreto del Ministro per le finanze che
avrebbe dovuto disciplinare le modalità e i termini delle segnalazioni.
Per quanto
riguarda il concorso delle regioni,
l’articolo 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che
le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento
relativa ai tributi erariali, rimettendo a decreto del Ministro delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, la determinazione delle modalità
attuative, da stabilirsi in analogia con quanto previsto dal citato articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 . Anche in questo
caso, il previsto decreto attuativo non risulta essere stato emanato.
Il
disegno di legge finanziaria per il 2007, attualmente all’esame del Senato
(A.S. 1183, art. 3, commi 37-39) prevede e disciplina l’annuale trasmissione
alle regioni dei dati del sistema doganale relativi alle importazione e alle
esportazioni, nonché l’annuale trasmissione alle regioni, alle province
autonome e ai comuni, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate
nell’anno precedente dai contribuenti in essi residenti.
l)
individuazione
delle modalità e dei termini di ritrattabilità
delle dichiarazioni e rapporto con la richiesta di rimborso [comma 1,
lettera h)].
Merita infine ricordare che, nel corso della XIV legislatura, misure volte a rafforzare i poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria agli effetti dell’IRPEF e dell’IVA sono state adottate, in particolare, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), all’articolo 1, commi da 402 a 406. Le modificazioni introdotte hanno potenziato, in particolare, le disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973 che già intervenivano in materia di invito ai contribuenti a comparire per fornire dati e notizie, di uso degli elementi acquisiti agli effetti delle rettifiche e degli accertamenti, di richieste di dati, notizie e documenti a banche, Poste, intermediari e soggetti che prestano servizi finanziari; è stata altresì integrata la determinazione degli elementi che consentono di stabilire l’esistenza di violazioni fiscali, ed esteso l’oggetto dell’accertamento, nel quale viene compresa anche l’imposta non versata. Successivamente, l’articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha disposto l’utilizzabilità dei dati acquisiti per l’accertamento delle accise agli effetti dell’accertamento presuntivo delle imposte dirette e dell’IVA.
Fra gli strumenti impiegati per la determinazione dell’imponibile hanno assunto una funzione sempre più rilevante gli studi di settore. Nel corso della XIV legislatura sono state infatti emanate alcune disposizioni relative alla loro revisione. Essa è stata prevista dapprima dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (articolo 23, comma 1), con finalità di controllo delle tendenze inflative rilevate in occasione del passaggio alla nuova moneta dell’euro, per i settori in cui si fossero manifestate o fossero in atto abnormi dinamiche di aumento dei prezzi. Per altro, tale operazione non risulta essere stata eseguita. Il controllo dei prezzi nella filiera agroalimentare da parte della Guardia di finanza è stato quindi nuovamente disposto dall’articolo 2 del D.L. 9 settembre 2005, n. 182. Finalità più propriamente tributarie ha invece rivestito la revisione quadriennale disposta in via generale per i medesimi studi dall’articolo 1, commi da 399 a 401, della legge n. 311 del 2004, la quale, all’articolo 1, commi da 407 a 411, ne ha altresì disciplinato l’impiego a fine di accertamento. Tale possibilità è estesa, nei riguardi dei soggetti che esercitano attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, nonché degli esercenti arti o professioni, anche al caso in cui emergano, nel periodo d’imposta da accertare, significative situazioni di incoerenza rispetto agli indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La possibilità di adeguamento alle risultanze degli studi di settore senza sanzioni e interessi, nel primo anno di applicazione, è stata altresì estesa ai periodi precedenti e riferita anche all’imposta regionale sulle attività produttive. In questo caso dev’essere tuttavia versata una maggiorazione del 3 per cento calcolata sulla differenza tra ricavi e compensi derivanti dall’applicazione degli studi e quelle annotati nelle scritture contabili, quando tale differenza sia superiore al 10 per cento.
All’ambito specifico dell’accertamento con adesione può poi ricondursi – pur con caratteristiche speciali – l’istituto del concordato preventivo, contemplato in varie forme nella legislazione degli ultimi anni (cfr. supra).
In materia di accertamento sono inoltre intervenuti alcuni provvedimenti all’inizio della legislatura in corso.
In particolare, il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha esteso all’accertamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale i poteri di accertamento e controllo conferiti agli uffici finanziari in materia di imposte indirette (articolo 35, comma 24); ha abrogato alcune limitazioni alla possibilità di effettuare l’accertamento in base agli studi di settore e dettano disposizioni transitorie per l’adeguamento alle risultanze dei suddetti studi (articolo 37, comma 2); ha raddoppiato i termini di decadenza dell’azione amministrativa di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, in riferimento a periodi di imposta in cui siano state riscontrate, a carico del contribuente, violazioni che comportano l’obbligo di denunzia per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 (cfr. supra) (articolo 37, commi da 24 a 26); ha ampliato i poteri dell’amministrazione finanziaria in materia di accertamento delle imposte dirette, introducendo la possibilità di inviare questionari, nonché richiedere dati, notizie e documenti o acquisire informazioni relativamente al complesso dei rapporti economici intrattenuti dal destinatario dell’istanza conoscitiva (articolo 37, comma 32).
Successivamente il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 286, ha fra l’altro esteso i poteri dell’Agenzia delle dogane in materia di accertamento con riferimento al controllo degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, presentati agli uffici doganali dai soggetti passivi IVA (articolo 1, comma 5).
Articolo 4
(Delega per la riforma del sistema
estimativo del catasto dei fabbricati)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del
sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare
l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in
categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi
livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero
dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) determinazione
degli estimi catastali su base patrimoniale attraverso:
1) segmentazione
territoriale e funzionale del mercato immobiliare;
2) metodi di
valutazione matematico-statistici;
3) utilizzo del
parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui
riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria;
4) definizione
delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione;
b) derivazione
dalla base patrimoniale di cui alla lettera a) di una base reddituale,
attraverso l'applicazione di saggi di redditività;
c) ridefinizione
della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e
centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla
deflazione del contenzioso;
d) articolazione
del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e
dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni
decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei
processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio;
e) utilizzo di
adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari
catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, da
individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge
21 novembre 2000, n. 342;
f) introduzione di
meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito
complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i
valori o i redditi immobiliari derivati.
L’articolo 4 reca un’ampia delega al Governo per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati al fine di rinnovare il sistema estimativo su cui si basa attualmente il catasto.
Il comma 1 enunzia, quali finalità della riforma, quella di favorire
il progressivo miglioramento del sistema catastale, con riferimento sia ai livelli
di perequazione, che alla trasparenza e qualità, nonché quella di favorire il
recupero dell'evasione e dell’elusione nel settore immobiliare.
Il termine per l’esercizio della delega è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da attuarsi mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi.
A tale proposito occorre preliminarmente notare che il comma 1 andrebbe
più correttamente formulato, quanto all’oggetto della delega, prevedendo la
delega “per la riforma generale del sistema di valutazione dei fabbricati su
base catastale” (oppure, alternativamente, “per la riforma generale del sistema
del catasto dei fabbricati”), anziché, come è ora, “per la riforma generale del
sistema di valutazione del catasto fabbricati”, poiché quest’ultima locuzione stricto
sensu individua quale oggetto della
delega il sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, anziché il catasto
medesimo.
I princìpi e criteri direttivi di delega sono contenuti nelle lettere da a) a f) del comma 1.
In particolare, le lettere a), b) e f) delineano i criteri cui dovrà ispirarsi il nuovo catasto dei fabbricati, mentre le lettere c), d) ed e), contengono princìpi relativi, rispettivamente, alle commissioni censuarie (lettera c), al ruolo dei comuni e dell’Agenzia del territorio (lettera d), e agli strumenti di comunicazione ai soggetti passivi dei nuovi estimi (lettera e).
Il nuovo
catasto dei fabbricati: i princìpi di delega delle lettere a), b) e f)
In termini generali, dai princìpi di delega contenuti nelle lettere a) e b), si evince complessivamente che il sistema estimativo, attualmente fondato su categorie e classi, dovrà essere radicalmente modificato e dovrà basarsi sulla determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale e sulla successiva applicazione a tale base di coefficienti di redditività, attraverso i quali si determinerà la base reddituale, cioè il reddito imponibile.
Deve osservarsi preliminarmente che l’adozione del valore patrimoniale
quale criterio per la formazione del catasto costituisce una radicale
inversione dei princìpi che hanno fin qui presieduto alla formazione dei
catasti. Essi, infatti, registrano attualmente la rendita, ossia il reddito
medio ordinariamente ritraibile, dal quale, agli effetti dell’accertamento di
taluni tributi, viene dedotto un valore convenzionale mediante l’applicazione
di coefficienti o moltiplicatori. La formazione del catasto sulla base del
valore patrimoniale inverte quest’impostazione: ciò potrebbe produrre effetti
sul funzionamento delle imposte fondate sui dati catastali.
La lettera a) prevede infatti, come primo pilastro della
riforma, la determinazione degli
estimi catastali su base patrimoniale attraverso:
1)
la segmentazione territoriale e funzionale del
mercato immobiliare;
2)
metodi di valutazione matematico-statistici;
3)
l’utilizzo del «metro quadrato di superficie»,
quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali per le unità
immobiliari a destinazione ordinaria;
4) la definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione.
Dagli enunziati criteri, peraltro oltremodo generici, si evince solamente che l’attuale sistema degli estimi fondati sulle classi e sulle categorie sarà sostituito da uno nuovo che si baserà (numero 3 della lettera a) sul parametro del metro quadrato di superficie per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (verrebbero quindi escluse quelle a destinazione speciale e particolare)[25].
Non è peraltro chiarito come si realizzi la determinazione degli estimi
“su base patrimoniale”. Si può a tale proposito arguire, anche dal riferimento
contenuto nel numero 1 della lettera a)
stessa, che si tratti di un sistema volto a stimare il valore patrimoniale di
ciascun fabbricato, collegandolo ad un ipotetico valore di mercato dello stesso
in caso di compravendita, anziché al reddito retraibile dallo stesso immobile,
quale potrebbe rilevarsi attraverso i dati di mercato delle locazioni
immobiliari. Potrebbe pertanto trattarsi dello stesso sistema utilizzato per la
revisione degli estimi catastali effettuata nel 1990 su base patrimoniale.
In tale prospettiva si colloca l’indicazione, fornita dal numero 1) della lettera a), che prevede la segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, quale base per l’individuazione e la classificazione delle differenti tipologie di fabbricati: dovranno quindi prevedersi valori patrimoniali differenti in relazione a differenti localizzazioni degli immobili (parametro della segmentazione territoriale) e in relazione alla destinazione funzionale dei fabbricati stessi come rilevata dal mercato immobiliare.
I criteri di delega contenuti nella lettera a) appaiono piuttosto generici e non consentono di individuare
precisamente strumenti e metodi attraverso i quali dovrà realizzarsi il nuovo
sistema catastale.
In particolare, il criterio enunziato nel numero 2 della lettera a), che prevede l’impiego di “metodi di
valutazione matematico-statistici”, non determina né le caratteristiche di tali
metodi né il risultato che con essi dovrà conseguirsi.
Si ricorda che i
metodi matematico-statistici sono metodi che vengono utilizzati per la stima di
misure difficili da determinare, laddove il tentativo di esprimere valori
collegati ad un certo evento risenta di valutazioni soggettive e richieda
pertanto lo sviluppo di un metodo matematico-statistico il quale individui un
indicatore caratterizzato da una relazione numericamente determinata rispetto
alla variabile.
La lettera b) prevede poi che dalla base patrimoniale definita secondo la lettera a) sia fatta derivare una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività. In base a tale criterio, i redditi dovrebbero essere calcolati applicando coefficienti di redditività ai valori patrimoniali accertati. Il principio di delega non chiarisce tuttavia il modo in cui dovranno essere stabiliti tali coefficienti, la cui applicazione risulta determinante per i risultati della tassazione su base catastale.
Ad esempio, i
coefficienti potrebbero essere calcolati attraverso rilevazioni effettuate sul
mercato degli affitti e delle compravendite, necessariamente disaggregati per
ambiti territoriali, oppure essere fissati a
priori in base al confronto con investimenti concorrenti e simili a quelli
immobiliari, portando in questo caso ad un’identificazione “presuntiva” dei
redditi immobiliari.
L’unica indicazione sembra provenire dal principio di delega contenuto nella lettera f), che dispone l’introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
La condizione della parità di gettito complessivo non individua né i
criteri di redistribuzione dell’onere fra realtà territoriali e tipologie di
immobile, né l’incidenza dei mutamenti sul gettito delle singole imposte (ad
esempio su quelle gravanti sui trasferimenti di immobili, la cui misura
potrebbe crescere notevolmente in ragione del criterio di determinazione degli
estimi su base patrimoniale).
La presente delega legislativa per il riordino del catasto dei fabbricati palesa notevoli affinità di contenuto rispetto alla legge di delega per la tassazione degli immobili contenuta nell’articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133[26], (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999), approvata nella XIII legislatura.
La suddetta delega legislativa prevedeva un intervento sulla tassazione degli immobili, allo scopo di razionalizzare e perequare il prelievo impositivo, in particolare assoggettando i redditi dei fabbricati a coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, determinati e successivamente fissati periodicamente, con decreto del Ministro delle finanze. I criteri di delega prevedevano l’assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a tali coefficienti (con esclusione di quelli che concorressero a formare reddito d'impresa), ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito mentre, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitava tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento fissati.
In tale delega erano previsti, tra gli altri, anche criteri specifici di delega aventi ad oggetto categorie deboli o categorie particolari di soggetti meritevoli di tutela, che non sono presenti nell’attuale delega.
Si tratta delle seguenti:
- il criterio della lettera b) prevedeva misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
- il criterio della lettera d) prevedeva esplicitamente la rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
- il criterio della lettera f) prevedeva la rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
- il criterio della lettera l) prevedeva il coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina, tenendo conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in ogni caso facendo salvi i criteri di agevolazione ivi previsti;
-
il criterio della lettera c) faceva salvo il principio di tassazione
stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , inteso a tenere
conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro
conservazione.
Gli altri criteri
di delega [lettere c), d) ed e)]
Il criterio di delega enunziato nella lettera c) prevede la ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro rispettive competenze.
Il principio di delega prevede, in particolare, come finalità cui dovrà mirare tale riforma, quello della deflazione del contenzioso.
Le commissioni censuarie provinciali e la Commissione censuaria centrale, sono organi dell’Agenzia del territorio, in base all’art. 15, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107[27].
I loro compiti e funzioni sono definiti negli articoli da 16 a 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale), emanato in attuazione della legge di delega per la riforma tributaria (legge n. 825 del 1971).
Fino alla riforma tributaria degli anni '70
dello scorso secolo, le controversie in materia catastale erano in larga misura
devolute alle Commissioni censuarie. La legge delega n. 825 del 1971 e i
successivi decreti attuativi hanno sottratto alle Commissioni
censuarie tale funzione decisoria, conservandone e
valorizzandone viceversa le competenze consultive, di amministrazione attiva e
di controllo amministrativo.
Attualmente le funzioni decisorie in ordine ai conflitti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia catastale (c.d. “contenzioso catastale”) sono attribuite ad organi diversi, talora aventi natura giurisdizionale, talora amministrativa: la maggior parte delle controversie sono infatti riconducibili alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, altre rientrano nella giurisdizione amministrativa e altre ancora sono attribuibili alla giurisdizione generale ordinaria. Alle commissioni censuarie, organi amministrativi di natura non giurisdizionale, sono affidate alcuna competenze di carattere amministrativo in materia catastale.
Il riparto attuale tra giurisdizione tributaria e giurisdizione amministrativa in materia catastale è operato distinguendo gli atti relativi a operazioni catastali di carattere individuale dagli atti in materia catastale di carattere generale: i primi sono elencati analiticamente e dettagliatamente nell'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e rientrano, in base al successivo articolo 19, comma 1, lettera f), nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. L’articolo 2, in particolare, prevede che appartengano alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.
Gli atti in materia
catastale generale invece, sia aventi contenuto normativo, che amministrativo generale,
nonché decisorio, previsti anch'essi dalla disciplina catastale, sono invece ritenuti
impugnabili davanti ai giudici amministrativi. Ad esempio, sono ricorribili davanti
al giudice amministrativo, a condizione che siano lesivi di un interesse
legittimo di cui sia portatore il ricorrente, i regolamenti e gli atti
amministrativi generali in materia catastale, quali, ad esempio quelli recanti
la determinazione e di approvazione delle tariffe d'estimo, quelli recanti la revisione
delle stesse tariffe d'estimo ovvero quelli adottati, anche a seguito di reclamo
dei soggetti legittimati, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione
censuaria centrale in materia di prospetti delle qualità
e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari.
Circa invece le attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali, l’articolo 31 del D.P.R. n. 650 del 1972, prevede le seguenti competenze:
a) l’esame
e l’approvazione dei prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità
immobiliari urbane dei comuni della propria provincia;
b) la
decisione, in prima istanza, sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali[28] in materia di prospetti delle qualità e classi
dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane.
La Commissione censuaria centrale, in base all’articolo 32 dello stesso
decreto, ha le seguenti competenze:
a) decide
sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni
censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei
terreni, ai quadri delle categorie classi delle unità immobiliari urbane ed ai
rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni;
b) provvede
- nel solo caso di revisione generale delle tariffe d'estimo ed al fine di
assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio
nazionale - alla ratifica, previe eventuali variazioni, delle tariffe relative
alle qualità e classi dei terreni e di quelle relative alle unità immobiliari
urbane;
c) si
sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei
termini di tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo;
d) dà
parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
erariali, in ordine alle operazioni catastali regolate dai decreti emessi in
attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
modificazioni, e per le quali il parere stesso è espressamente previsto;
e) dà
parere, a richiesta degli organi competenti, in merito alla utilizzazione degli
elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che
disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto;
f) svolge
la consulenza tecnica, a richiesta della commissione centrale tributaria, in
merito alle vertenze nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza;
g) dà
parere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, sopra ogni questione
concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei
terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai
fini tributari.
La commissione censuaria centrale ha, inoltre,
facoltà di proporre al Ministro per le finanze:
h) di
affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire studi ed indagini
particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla commissione stessa,
ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali;
i) di
dare incarico a professori universitari o di istituti d'istruzione superiore ed
a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi
economici attinenti al settore agricolo o a quello dell'edilizia e alla
conseguente compilazione di analisi estimali concernenti beni rustici o urbani.
Si ricorda infine che la revisione della disciplina delle commissioni censuarie è stata già disposta in passato, ma mai attuata, da numerosi provvedimenti (cfr. il capitolo successivo).
Il criterio di delega della lettera d) dispone l’articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio.
L’esposto criterio di delega non determina distintamente la
ripartizione delle diverse funzioni catastali fra l’amministrazione finanziaria
e i comuni.
A tale proposito si ricorda che sulla stessa materia incidono gli articoli 13 e 14 del disegno di legge finanziaria 2007, approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato (A.S. 1183).
L’articolo 13 in particolare, modifica alcune norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[29] relative al decentramento delle funzioni catastali ai comuni, chiarendo la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali per le funzioni relative agli atti catastali.
L’articolo 14 definisce le modalità di esercizio delle funzioni
catastali spettanti agli enti locali e prevede che i comuni – a decorrere dal
1° novembre 2007 – esercitino direttamente le funzioni catastali ad essi
attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
L’articolo 13, in particolare, modifica gli articoli 65 e 66 di tale decreto legislativo, che elencano rispettivamente le funzioni mantenute allo Stato e quelle conferite agli enti locali.
In base all’articolo 65 novellato,
allo Stato si confermano affidate le funzioni di tenuta dei registri
immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione e annotazione, nonché di visure. Viene peraltro aggiunta, come
funzione spettante allo Stato, la gestione dei certificati ipotecari.
Tra le funzioni conservate in capo allo Stato vi è, oltre al controllo della qualità delle informazioni, la funzione di controllo della qualità dei processi di aggiornamento degli atti catastali, anziché il solo monitoraggio dei processi di aggiornamento.
Per quanto riguarda la
modifica all’articolo 66, tale norma, nel testo vigente, attribuisce ai comuni
le funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la revisione degli estimi
e del classamento. La nuova disposizione conferma l’attribuzione ai comuni
delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti
catastali, cioè la possibilità di utilizzare le banche dati catastali.
Per quanto riguarda
invece la revisione degli estimi e del classamento, in precedenza attribuita ai
comuni, la nuova formulazione chiarisce anche che i comuni partecipano al solo
processo di determinazione degli estimi, ed elimina il riferimento alle
funzioni relative al classamento. La relazione governativa al provvedimento
chiarisce a tale proposito che la partecipazione al processo di determinazione
degli estimi catastali include sia la funzione di attribuzione specifica alla
singola unità, sia l’intervento in relazione ad eventuali future revisioni.
Il classamento delle unità immobiliari e le relative operazioni, con
attribuzione o variazione di rendita catastale, competono esclusivamente
all'Agenzia del Territorio, come ribadito anche dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge finanziaria per il 2005: articolo 1, commi 335 e seguenti). Anche
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 37 del 26 gennaio 2004, ha stabilito
esplicitamente che il sistema catastale, compresi i criteri e le procedure per
la determinazione delle relative rendite per i fabbricati iscritti o
iscrivibili in catasto, "è e resta tuttora di competenza del legislatore
statale".
Per quanto riguarda l’articolo 14, il comma 2 subordina l’efficacia
dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano all’emanazione di un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa tra l’Agenzia del
territorio e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Con il
suddetto decreto saranno individuati i termini e le modalità per il
trasferimento graduale delle funzioni indicate.
A tal fine, si dovrà
tenere conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di
banche dati catastali, nonché della capacità tecnico-organizzativa dei comuni
interessati, da parametrarsi in base al bacino potenziale di utenza.
I comuni hanno la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia del territorio, per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali ad essi attribuite, tali convenzioni hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili.
Tra gli interventi normativi che negli ultimi anni hanno riguardato il rapporto tra Stato e comuni nella gestione del catasto dei fabbricati si ricordano anche i seguenti.
Il D.P.R. n. 138 del 1998, recante le norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, emanato in attuazione della delegificazione operata dalla legge n. 662 del 1996, prevedeva l’aggiornamento del catasto e la sua gestione unitaria con province e comuni e in particolare l’intervento dei comuni nella determinazione delle tariffe d’estimo.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 dicembre 2000 sono state individuate le risorse per il trasferimento ai comuni delle funzioni in materia
di catasto. In particolare, secondo quanto convenuto nell’accordo del 1° giugno
2000 in sede di Conferenza unificata, si è concordato il passaggio delle
funzioni in maniera graduale, in considerazione dell’importanza del servizio
del catasto nel processo di acquisizione delle entrate e della necessità di
armonizzare il trasferimento delle risorse con la costituzione della citata
Agenzia del territorio. Il D.P.C.M. 22 luglio 2004 ha successivamente
modificato il comma 1 dell'articolo 6 del D.P.C.M. 19 dicembre 2000 portando da
tre a cinque anni i termini per individuare le risorse finanziarie, umane,
strumenti e organizzative da trasferire ai Comuni per l'esercizio delle
funzioni in materia di catasto. Il termine
per il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni previsto è stato
pertanto, in base a tale decreto, differito fino al 26 febbraio 2006.
L’articolo 34-quinquies del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80, ha recentemente introdotto in via transitoria (sino all'attivazione del modello unico per
l'edilizia previsto dallo stesso decreto-legge), una procedura di controllo delle dichiarazioni catastali presentate presso
l’Agenzia del territorio, effettuata con la collaborazione dei comuni.
Si prevede a questo
riguardo che l’Agenzia del territorio trasmetta ai comuni per via telematica
tutte le dichiarazioni catastali di variazione[30] e di nuova costruzione presentate presso i
suoi uffici, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Ricevute le dichiarazioni, i
comuni dovranno verificare la coerenza di quanto dichiarato nei suddetti atti
con le informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso (non
viene pertanto richiesto ai comuni di ispezionare l’immobile). Eventuali
incoerenze riscontrate dai comuni dovranno essere segnalate all’Agenzia del
territorio, la quale provvederà agli adempimenti di propria competenza.
Le procedure attuative
di tale norma, la tipologia e i termini per la trasmissione telematica dei dati
ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all’Agenzia del Territorio,
nonché le modalità d’interscambio tra questi soggetti saranno disciplinate con
decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il criterio di delega enunziato nella lettera e) prevede infine l’utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Tale norma dispone che gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati siano efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita e che da tale notificazione decorra il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, in base all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
La norma prevede
altresì che dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti diano tempestiva
comunicazione ai comuni interessati.
Il sistema
attuale di funzionamento del catasto dei fabbricati
La struttura attuale del catasto dei fabbricati risulta da una stratificazione molto complessa di interventi normativi e regolamentari che hanno interessato il settore a partire dalla riforma tributaria del 1971, aventi come obiettivo il riordino della materia.
Per comprende la struttura attuale occorre innanzitutto rifarsi all’articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, che ha previsto il censimento, da parte del Ministero delle finanze, di tutti i fabbricati e la loro iscrizione nel catasto edilizio urbano, con la nuova denominazione di "catasto fabbricati". Per realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze è stato pertanto incaricato di censire tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e iscriverli, mantenendo tale qualificazione, nel nuovo catasto dei fabbricati, individuando altresì le unità immobiliari di qualsiasi natura non dichiarate al catasto, anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici[31].
In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 recante il regolamento per la costituzione del catasto fabbricati e per le modalità di produzione e adeguamento della nuova cartografia catastale, il quale ha disposto la formazione del catasto dei fabbricati, affidando transitoriamente al dipartimento del territorio del Ministero delle finanze (poi Agenzia del territorio, in seguito alla riforma del Ministero delle finanze), la sua conservazione in base alla legge istituiva del "nuovo catasto edilizio urbano", e l'aggiornamento eseguito dagli uffici o affidato in appalto.
Il nuovo catasto edilizio urbano è stato istituito con il regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249.
L’articolo 1 disponeva
l'accertamento generale dei
fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico,
allo scopo di accertare le proprietà immobiliari urbane e determinarne la
rendita e di costituire un catasto generale dei fabbricati e degli altri
immobili urbani denominato nuovo catasto edilizio urbano.
A norma dell’articolo 3, l'accertamento generale degli immobili urbani è eseguito per unità
immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:
a)
dal proprietario
o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
b)
per gli enti
morali, dal legale rappresentante;
c)
per le società
commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto
costitutivo, ha la firma sociale;
d)
per le società
estere, da chi le rappresenta nello Stato.
Per
le associazioni, per i condomìni e per le società e le ditte diverse da quelle
sopra indicate, anche se esistenti soltanto di fatto, sono obbligati alla
dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta,
che sia amministratore anche di fatto ovvero, se l'amministratore manca, tutti
coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della
ditta, ciascuno per la propria quota.
A norma degli articoli 4
e 5 si considerano come immobili urbani
i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite,
compresi gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, e
come unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si
trova, è di per se stessa utile e atta a produrre un reddito proprio.
L’articolo 6 disciplina
la dichiarazione e individua i fabbricati da essa esenti. A norma dell’articolo
7, alla dichiarazione deve essere allegata una planimetria in scala non
inferiore a 1: 200, dalla quale si rilevi anche l’ubicazione di ciascuna unità
immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e
private.
L’articolo 8 prevede
che, per la determinazione della rendita,
le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono
distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche e intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi[32]. Per ciascuna categoria e classe è determinata
la relativa tariffa, la quale
esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di
valutazione definiti dal regolamento.
L’articolo 9 definisce
come rendita catastale la rendita
lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione,
manutenzione e di ogni altra spesa o perdita eventuale, stabilita con una
percentuale per ogni classe di ciascuna categoria. Non sono detraibili decime,
canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonché per imposte,
sovraimposte e contributi di ogni specie.
L’articolo 10 dispone
che la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e altri fabbricati, costruiti
per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non
suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali
trasformazioni, nonché delle unità immobiliari che non sono raggruppate in
categorie e classi per la singolarità delle loro caratteristiche (fabbricati a destinazione speciale o
particolare), è determinata con stima diretta per ogni singola unità.
L’articolo 11 stabilisce
che le singole categorie e classi e la relativa tariffa siano determinate, per ciascun
gruppo di comuni, comune o porzione di comune. Contro le decisioni adottate a
questo riguardo dalle commissioni censuarie provinciali l'amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria
centrale. Secondo l’articolo 12, l'assegnazione di ciascuna unità immobiliare alla categoria e alla
classe relativa, nonché l'accertamento della consistenza delle singole unità
immobiliari e il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite
dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun
comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente
per unità immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi nonché la
consistenza e, per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la
rendita catastale. La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici
comunali per il periodo di trenta giorni. Contro i dati pubblicati è dato
ricorso agli interessati, a norma dell’articolo 13, in prima istanza alla
commissione censuaria comunale (ora: distrettuale) e in seconda istanza alla
commissione censuaria provinciale. Il diritto di ricorso in seconda istanza
spetta anche all'ufficio tecnico erariale. Contro le decisioni pronunciate
dalla commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla commissione
censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazioni di legge.
Il termine per ricorrere è stabilito in trenta giorni (articolo 15)[33].
L’articolo 16 dispone
che il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze
dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva
rendita catastale. Esso è costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori
e dalla mappa urbana.
L’articolo 19 dispone,
fra l’altro, che i comuni possono
ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, o a loro spese con
l'opera dell'amministrazione, la copia della mappa del loro territorio e degli
atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.
L’articolo 17 ne
prescrive l’aggiornamento continuo,
in particolare rispetto alle persone dei proprietari
o dei possessori dei beni nonché rispetto alle persone che godono di diritti
reali sui beni stessi e allo stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza
e l'attribuzione della categoria e della classe. Le tariffe possono essere rivedute in sede di verificazione periodica
o anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale.
A questo fine,
l’articolo 20 obbliga le persone e gli enti indicati nell'articolo 3 a
denunziare, nei modi e nei termini stabiliti con regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso
dei rispettivi immobili. Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella
consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve
essere corredata da una planimetria delle unità variate.
L’articolo 28 dispone
che i fabbricati nuovi e ogni altra
stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, devono
essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati. La dichiarazione deve
essere compilata per ciascuna unità immobiliare e corredata da una planimetria.
Lo stesso articolo
prescrive ai comuni di informare gli uffici tecnici erariali competenti per
territorio circa le licenze di costruzione (ora: permessi di costruire) rilasciate a norma dell'articolo 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150[34].
Un primo intervento
organico si è avuto, successivamente, con la legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il 1996), la quale aveva disposto la delega al Governo per
l'accelerazione delle attività di revisione del catasto, disponendone altresì
la riforma. Sebbene la delega non sia stata più esercitata, le disposizioni da
essa recate sono state in larga parte trasfuse nella successiva legge n. 662 del 1996 (provvedimento
collegato 1997), nella quale, a differenza di quanto stabilito dalla legge n.
549, non è stato previsto il ricorso alla delega legislativa, avendo il Governo
ritenuto opportuno procedere ad una delegificazione della materia in oggetto.
Con l'articolo 3,
commi 154 e 156 della legge n. 662 del
1996 la revisione degli estimi e del
classamento è stata pertanto delegificata prevedendosi un
complessivo riordino in materia catastale da attuarsi con l'emanazione di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988,
per:
a)
la revisione generale delle zone censuarie e
delle tariffe d'estimo;
b)
la qualificazione, classificazione ed il
classamento degli immobili;
c)
la revisione delle commissioni censuarie;
d)
la revisione dei criteri di accatastamento dei
fabbricati rurali.
Nel complessivo
disegno di riforma vi erano tre elementi essenziali: in primo luogo, la partecipazione
diretta dei comuni, a cui spettava il potere di definizione delle microzone; in secondo luogo, l’adozione
di criteri di tipo parametrale e,
infine, l’utilizzazione di tecnologie
informatiche e telematiche, allo scopo di razionalizzare la tassazione del
mercato immobiliare e di assicurare una concreta trasparenza nella definizione
dei valori.
In attuazione di tale delegificazione, sono stati emanati due regolamenti: il D.P.R. n. 138 del 1998, recante le norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie, e il D.P.R. n. 139 del 1998, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali.
Con il D.P.R. n. 138 del 1998 si è perseguito in particolare l’obiettivo di imprimere una accelerazione alle operazioni da tempo avviate sia da parte degli uffici periferici del Dipartimento del Territorio (poi Agenzia del territorio, in seguito alla riforma del Ministero delle finanze), sia da parte dei comuni.
L’articolo 1 definisce
la zona censuaria come porzione
omogenea di territorio provinciale, che può comprendere un solo comune o una
porzione del medesimo, ovvero gruppi di comuni, caratterizzati da similari
caratteristiche ambientali e socio-economiche. L'ambito territoriale del comune
ovvero della zona censuaria, qualora costituisca porzione dello stesso, è
ulteriormente articolato in microzone. Gli uffici provinciali del dipartimento
del territorio, sentite le amministrazioni provinciali, provvedono alla
revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza con le indicazioni
fornite dai comuni in merito alle microzone.
A norma dell’articolo 2,
la microzona rappresenta una
porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di
comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di
posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, nonché nella
dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità
immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione
e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato
omogeneo sul piano dei redditi e dei valori.
I comuni, nell'ambito
del proprio territorio, provvedono a delimitare le microzone. In sede di prima
applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale dovevano essere adottate
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. In mancanza,
vi avrebbe provveduto il competente ufficio del dipartimento del territorio,
entro i successivi centoventi giorni.
Qualora siano
intervenute significative variazioni nel tessuto edilizio-urbanistico ovvero
nella dotazione di servizi e infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti
uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta di essi, possono
procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione del
consiglio comunale avente effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L’articolo 3 stabilisce
che le tariffe d’estimo delle unità
immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento
alla superficie, la cui unità è il metro quadrato
Per la revisione dei
quadri di qualificazione e classificazione, l’articolo 4 prevede che per
ciascuna zona censuaria siano indicate tutte le categorie riscontrate nella
zona censuaria stessa e il numero delle classi in cui ciascuna categoria è
suddivisa. I quadri sono sottoposti all'approvazione della commissione
censuaria provinciale competente per territorio.
L’articolo 5 disciplina
la revisione delle tariffe d'estimo,
da operarsi facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal
mercato immobiliare, con esclusione dei regimi locativi disciplinati per legge
e di valori e redditi occasionali ovvero singolari. Su questa base viene
determinata la redditività media ordinariamente ritraibile dalle unità
immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali[35].
La revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a
destinazione ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria,
categoria e classe, della rendita catastale per unità di superficie, sulla
base:
-
dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con
riferimento ai dati di mercato delle locazioni;
-
dei valori di mercato degli immobili,
determinandone la redditività attraverso l'applicazione di saggi di rendimento
ordinariamente rilevabili nel mercato edilizio locale per unità immobiliari
analoghe.
Le suddette tariffe sono
determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri
stabiliti nel presente articolo e con riferimento all'epoca censuaria
1996-1997.
Il classamento consiste (articolo 8) nell’attribuire alle unità
immobiliari a destinazione ordinaria la categoria e la classe di competenza , e
a quelle a destinazione speciale la sola categoria, con riferimento ai quadri
di qualificazione e classificazione di cui all’articolo 4.
A norma dell’articolo 9, per ciascuna zona censuaria,
i competenti uffici del dipartimento del territorio procedono alla revisione
del classamento, sulla base:
a)
dell'articolazione
del territorio comunale in microzone, definita ai sensi dell'articolo 2;
b)
dei quadri di
qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell'articolo 4;
c)
dei criteri e dei
fattori indicati nell'articolo 8, utilizzando le informazioni descrittive e
censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano e quelle
rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte dai comuni,
nonché le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale.
Nel
corso delle operazioni di revisione l'amministrazione comunale viene sentita
per la perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta
articolato il territorio.
I successivi articoli da
10 a 12 riguardano la disciplina delle commissioni censuarie.
L’articolo 13 ha stabilito
al 1° gennaio 2000 la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi
catastali.
Successivamente a tale
decreto, il legislatore è intervenuto nuovamente in più occasioni sulle tariffe
d’estimo e sul classamento. Si ricordano, tra gli altri, i seguenti
provvedimenti.
L'articolo 9, comma 11,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2002), ha demandato a un decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze la determinazione delle nuove tariffe d'estimo
conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie
provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto
delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi, prescrivendo
l’inserimento delle nuove rendite negli atti catastali. L’adempimento è stato
eseguito con il regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e
delimitazione delle zone censuarie, emanato con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 6 giugno 2002, n. 159, che ha stabilito le nuove
tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane situate nei comuni in esso
indicati.
I commi da 335 a 339 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) hanno più recentemente disposto una parziale revisione del classamento delle unità immobiliari, attraverso due procedimenti diversi, l’uno relativo a porzioni di territorio (microzone), l’altro riferito a singole unità immobiliari.
In particolare, il comma 335 prevede che i comuni chiedano agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, e il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali.
Per tale calcolo, il valore medio di mercato è aggiornato
secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate che, ai sensi del successivo comma 339, determina le modalità
tecniche e applicative per la revisione. Esaminata la richiesta del comune e
verificata la sussistenza dei presupposti, l'Agenzia del territorio, con
provvedimento del suo direttore, apre il procedimento di revisione.
A questo riguardo, il provvedimento in materia di classamenti
catastali di unità immobiliari di proprietà privata, emanato con determinazione
del direttore dell’Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (Gazzetta
ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005), all’articolo 1, prevede che per la
selezione delle microzone interessate dalla revisione parziale del classamento,
il valore medio di mercato per microzona,
individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, è aggiornato utilizzando i valori dell'osservatorio del mercato immobiliare
dell'Agenzia del territorio riferiti al secondo semestre 2004.
In particolare,
l'aggiornamento si effettua calcolando:
a)
il valore centrale dell'intervallo dei valori
indicati nell'osservatorio, con riferimento alla tipologia immobiliare omogenea
a quella del valore medio di mercato individuato ai sensi del citato
regolamento e alla zona territoriale dell'osservatorio corrispondente alla
microzona comunale;
b)
la media dei relativi valori centrali, qualora
ad una microzona corrispondano due o più zone territoriali dell'osservatorio.
I valori medi di mercato
delle microzone così determinati, oppure i valori contenuti nella banca dati
dell'osservatorio del mercato immobiliare relativi al secondo semestre 2004,
sono messi a disposizione dagli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio,
su richiesta del comune.
Il comma 336 reca poi
disposizioni per l’integrazione o
l’aggiornamento dei dati catastali.
I comuni, ove constatino
l’esistenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero
la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali
per intervenute variazioni edilizie, debbono chiedere ai titolari di diritti
reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti
d’aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701.
Articolo 5
(Delega per il riassetto delle
disposizioni tributarie statali)
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e
revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e
procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) uniformità della
disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme
generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di
applicazione delle sanzioni;
b) semplificazione
e chiarezza del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi
unici;
c) organicità e
coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun
testo unico;
d) adeguamento
della normativa vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
e) adeguamento
della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
f) previsione del
divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il
presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
g) semplificazione
amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma
restando la normativa che consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con
regolamenti e atti amministrativi generali;
h) applicazione
all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione finanziaria del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
i) coordinamento
con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;
l) abrogazione
delle disposizioni che abbiano esaurito la loro efficacia o siano prive di
contenuto normativo o siano comunque obsolete;
m) espressa
indicazione delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei testi unici o nei differenti termini da questi stabiliti.
L’articolo 5 conferisce al Governo una delega legislativa, da attuarsi entro due anni dall’approvazione della legge, per l’emanazione di testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative sostanziali, procedimentali e processuali in materia di tributi statali.
La disposizione individua i seguenti princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della delega:
a) uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell’obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni;
Per la
disciplina in materia di riscossione
e di accertamento si rinvia a quanto
esposto rispettivamente nelle schede relative agli articoli 2 e 3.
In materia di dichiarazioni mette conto ricordare che
l’articolo 1 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente
i redditi posseduti, anche se da essi non consegua alcun debito d’imposta. I
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la
dichiarazione anche in mancanza di reddito. In attuazione della delega
contenuta nell’articolo 3, comma 136, della legge n. 662 del 1996, è stato
emanato il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
recante il regolamento sulle modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Il decreto ha introdotto la
dichiarazione unificata (modello Unico) che consente di assolvere
contemporaneamente agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi, dell’IVA, dei sostituti d’imposta e dell’IRAP. Nella dichiarazione
unificata confluiscono inoltre anche i dati relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL.
La disciplina
del D.P.R. n. 322 del 1998 è stata poi modificata dal D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, recante il regolamento per la
semplificazione degli adempimenti tributari che ha ridotto gli adempimenti
connessi alle dichiarazioni fiscali ed ha allineato i termini di presentazione
delle stesse. In particolare i termini per la presentazione delle dichiarazioni
scadono:
-
per i soggetti
passivi IRPEF (persone fisiche, società di persone ed enti equiparati):
-
tra il 1° maggio
e il 31 luglio di ciascun anno, tramite banca o ufficio postale
-
entro il 31
ottobre per la presentazione telematica
-
per i soggetti
passivi IRES (società di capitali):
-
entro l’ultimo
giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta,
tramite banca o ufficio postale;
-
entro l’ultimo
giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
per la presentazione telematica della dichiarazione[36].
La materia delle
sanzioni tributarie non penali è
stata invece riformata sulla base della delega contenuta nella legge n. 662 del
1996, mediante tre decreti legislativi:
-
il decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, recante i principi generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
-
il decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 di riforma delle sanzioni per le violazioni
in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi
-
il decreto
legislativo 18 dicembre 1997 n. 473 recante la riforma delle sanzioni
amministrative per le violazioni in materia di tributi sugli affari, sulla
produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti.
In particolare,
l’articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997 prevede che le sanzioni amministrative
previste per la violazione di norme tributarie siano la sanzione pecuniaria,
consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie.
La sanzione pecuniaria, che consiste nel
pagamento di una somma di denaro improduttiva di interessi è inflitta a chi
abbia commesso la violazione da solo o in concorso con altre persone. Essa può
essere determinata in misura fissa, o tra un limite minimo e un limite massimo.
Gli importi sono suscettibili di aggiornamento, con cadenza triennale.
L’articolo 21
del decreto legislativo n. 472 del 1997 definisce invece come sanzioni accessorie:
a)
l'interdizione,
per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o
revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o
privati;
b)
l'interdizione
dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture,
per la durata massima di sei mesi;
c)
l'interdizione
dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per
l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione,
per la durata massima di sei mesi;
d)
la sospensione,
per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro
autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
La disposizione
prevede altresì che le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di
applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in
relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione
principale.
b)
semplificazione e chiarezza del linguaggio
normativo utilizzato nella redazione dei
testi unici;
c)
organicità e coerenza giuridica, logica e
sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo
unico;
d)
adeguamento delle disposizioni vigenti
allo statuto del contribuente,
emanato con la legge n. 212 del 2000;
Sul contenuto
dello statuto del contribuente si veda la scheda relativa all’articolo 3.
e)
adeguamento
della normativa vigente al diritto
comunitario primario e derivato e anche alle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee;
f)
previsione
del divieto dell’applicazione analogica
delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo
dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni;
Il principio non
risulta attualmente contenuto nello Statuto del contribuente, né in altre
disposizioni di legge vigenti; esso risultava comunque già compreso tra i
princìpi e criteri direttivi della delega contenuta all’articolo 2 della legge
n. 80 del 2003 per l’emanazione di un codice unico in materia fiscale [articolo
2, comma 1, lettera e)]. La delega
non è stata poi attuata.
La dottrina e la
giurisprudenza hanno comunque ravvisato nella previsione del principio di
legalità nell’ordinamento tributario, quale risulta dall'articolo 23 della
Costituzione, un limite all’ammissibilità dell’interpretazione analogica in
tale ambito, quanto meno per ciò che concerne le norme che "determinano
gli oggetti d'imposta". Ad esempio, per il divieto di interpretazione
analogica riferito ad alcune norme di esenzione fiscale (nel caso specifico:
esenzioni dal pagamento dell’imposta comunale sull’incremento del valore degli
immobili - INVIM) si richiama la sentenza della Corte costituzionale del 6
marzo 2001, n. 49.
g)
semplificazione amministrativa degli
adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma restando la normativa che
consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti e atti
amministrativi generali;
h)
applicazione del codice dell’amministrazione digitale, emanato con decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’organizzazione e all’attività
dell’Amministrazione finanziaria;
Il codice
dell’amministrazione digitale raccoglie e riordina in un unico contesto
normativo le disposizioni in materia di attività digitale delle pubbliche
amministrazioni, affrontando in modo organico il tema dell’utilizzo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’attività
amministrativa, nei suoi aspetti organizzativi e procedimentali e con riguardo
ai rapporti con i cittadini e le imprese. Il testo reca inoltre la disciplina
dei princìpi giuridici fondamentali relativi al documento informatico ed alla
firma digitale, che era in precedenza contenuta nel testo unico “misto” sulla
documentazione amministrativa. Il codice è stato adottato con il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in attuazione della delega contenuta
nell’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione
2001) relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società
dell’informazione.
i)
coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative norme di
attuazione;
j)
abrogazione delle disposizioni oramai
prive di efficacia, o di contenuto normativo o comunque obsolete;
k)
indicazione espressa delle norme
abrogate.
In materia di codificazione fiscale
interveniva già, nella XIV legislatura, la già ricordata legge n. 80 del 2003, recante la delega per la riforma del sistema
fiscale statale. In particolare, l’articolo 1 delegava il Governo ad adottare uno
o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Il
nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice (imposta sul reddito, imposta sul reddito delle
società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa). L’articolo
2 prevedeva poi l’articolazione del codice in una parte generale e in una parte
speciale.
La parte generale
avrebbe dovuto ordinare il sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:
a)
la legge disciplina gli elementi essenziali
dell'imposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità, di capacità
contributiva, di uguaglianza;
b)
le norme fiscali si adeguano ai princìpi
fondamentali dell'ordinamento comunitario e non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;
c)
le norme fiscali, in coerenza con le
disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, sono informate ai
princìpi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d)
è vietata la doppia imposizione giuridica;
e)
è vietata l'applicazione analogica delle norme
fiscali che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell'imposta, le
esenzioni e le agevolazioni;
f)
è garantita la tutela dell'affidamento e della
buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g)
è introdotta una disciplina, unitaria per tutte
le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e
del processo, prevedendo, per quest'ultimo, l'inclusione dei consulenti del
lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all'assistenza tecnica
generale. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede princìpi e regole,
comuni a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h)
è previsto il progressivo innalzamento del limite
per la compensazione dei crediti di imposta;
i)
la disciplina dell'obbligazione fiscale
minimizza il sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi
fiscali;
l)
la sanzione fiscale amministrativa si concentra
sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;
m)
la sanzione fiscale penale è applicata solo nei
casi di frode e di effettivo e rilevante danno per l'erario;
n)
è prevista l'introduzione di norme che ordinano
e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di
solidarietà sociale.
La parte speciale del
codice, invece, avrebbe dovuto raccogliere le disposizioni concernenti le
singole imposte di cui alla presente legge.
Come già ricordato, la delega non ha avuto
attuazione relativamente a quest’aspetto.
Articolo 6
(Disposizioni attuative)
1. Gli schemi
dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5 sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
2. Decorso il
termine di cui al comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
3. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1,
possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
agli articoli da 1 a 5 e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni
necessarie per il migliore coordinamento normativo.
4.
Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 6 disciplina in modo uniforme la procedura per l’esercizio di tutte le deleghe legislative previste nel provvedimento.
Nel dettaglio si prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
Le Commissioni parlamentari devono esprimere il parere entro trenta giorni dall’assegnazione.
Ove il termine per l’espressione del parere decorra senza che lo stesso sia rilasciato, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dal provvedimento, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti e con la medesima procedura, nonché decreti legislativi volti a conseguire un miglior coordinamento normativo.
Si stabilisce infine che dall’attuazione delle deleghe non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito, si rileva che in casi analoghi
in passato si è previsto che gli schemi dei decreti legislativi trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari venissero corredati di relazione tecnica.
Inoltre, si rileva che, in coerenza con la
prassi consolidata, la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel comma 4
andrebbe riformulata in senso prescrittivo (utilizzando l’espressione “non
devono derivare”, anziché “non derivano”).
N. 1762
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
Presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA
SCHIOPPA) ¾ |
|
Delega al Governo
per il riordino della normativa sulla tassazione |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 4
ottobre 2006
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame si suddivide in
sei articoli contenenti cinque deleghe legislative volte a realizzare un
generale riordino delle disposizioni tributarie statali.
In particolare,
l'articolo 1 demanda al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti al
riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi
diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e
degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche
al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte
sostitutive afferenti i medesimi redditi.
Nell'attuazione
della delega il Governo si atterrà a princìpi aventi quali finalità: la natura
finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi
redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'aliquota
unica non superiore al 20 per cento e con la conferma delle vigenti
disposizioni che prevedono esenzioni ovvero non imponibilità di redditi diversi
e di capitali; il rispetto, nell'applicazione dell'aliquota unica, dei princìpi
di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della
Costituzione; l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso
deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più
deboli; la semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi a
carico degli intermediari; il coordinamento della nuova disciplina con le
disposizioni vigenti, attraverso l'introduzione di tutte le modifiche
necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i
diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari
finanziari; l'introduzione di una adeguata disciplina transitoria volta ad
escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata
in vigore della nuova normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o
perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina.
Dall'adozione
dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 in oggetto sono attese
maggiori entrate per un importo non inferiore a 1.100 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
La
delega legislativa di cui all'articolo 2, da esercitare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, ha ad oggetto la revisione della
disciplina della riscossione volontaria e coattiva, con il primario obiettivo
di aumentare l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, anche quando essa si
presenta sotto forma di «evasione da riscossione».
Nell'attuazione
della delega il Governo si atterrà a princìpi aventi quali finalità: la
razionalizzazione e il rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva a
mezzo ruolo, attraverso, tra l'altro, il riconoscimento agli agenti della
riscossione del potere di concedere la rateizzazione delle somme iscritte a
ruolo; l'estensione ai terzi, di cui gli agenti della riscossione decidono di
avvalersi ai fini dell'attività di riscossione coattiva, del regime fiscale
agevolato attualmente riconosciuto agli agenti medesimi nell'ambito dello
svolgimento della propria attività; la parziale revisione della vigente
disciplina in materia di rimborso delle spese sostenute dagli agenti della
riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie
di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali.
Ulteriori
princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano: la ridefinizione del
sistema di controllo dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo,
prevedendo, in particolare, che i nuovi criteri di verifica dell'effettiva
inesigibilità dei crediti siano individuati anche facendo riferimento al valore
delle singole partite iscritte a ruolo; la semplificazione delle procedure di
rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebito, anche
attraverso la previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente
del beneficiario; la limitazione della chiamata in giudizio dell'agente della
riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi effettivamente riferibili
all'attività dello stesso, evitando così che il concessionario possa essere
considerato legittimato passivamente in controversie che traggono origine dalla
notifica di una cartella di pagamento, ma che hanno ad oggetto eccezioni
relative unicamente all'operato dell'ente creditore in sede di iscrizione a
ruolo.
La
delega, infine, prevede l'attribuzione a Riscossione S.p.a. di funzioni oggi
spettanti all'Agenzia delle entrate in materia di gestione dei versamenti
unitari con compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché del monitoraggio dei versamenti d'imposta e contributivi,
ai fini del tempestivo recupero coattivo delle somme dovute e non versate
spontaneamente.
Con
l'articolo 3 si delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge in esame, di uno o più decreti legislativi in
materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare,
razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.
I
criteri direttivi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano: l'armonizzazione
delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi
erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici,
al fine di assicurare la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000, n.
212 (statuto del contribuente), e con i princìpi di efficienza, efficacia ed
economicità dell'azione amministrativa; l'unificazione dei termini per
l'accertamento dei tributi erariali, con la sola previsione di termini
differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dei
termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non
dovuti; l'armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione dei
criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di
capacità contributiva; l'armonizzazione delle diverse forme di interpello,
incluso quello internazionale, e l'introduzione di una normativa generale
antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità
di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o
prevalentemente fiscali.
La
delega, inoltre, prevede: la revisione del principio di unicità dell'atto di
accertamento e della sua integrabilità, ed il coordinamento con la disciplina
dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente; il potenziamento
del sistema informativo, con l'acquisizione secondo modalità telematiche,
l'armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione ed al contrasto
dell'evasione e l'utilizzo delle medesime informazioni anche ai fini della
corretta individuazione dell'indicatore della situazione economica del
contribuente; il riordino e la razionalizzazione dei poteri di cooperazione con
gli enti territoriali e previdenziali, nonché con le amministrazioni fiscali
degli Stati esteri, e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli
accordi internazionali; l'individuazione delle modalità e dei termini di
ritrattabilità delle dichiarazioni; l'individuazione di specifici poteri di indagine
e di accertamento in presenza dei fenomeni di frodi e l'estensione, in tali
casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno
concorso alla stessa.
L'articolo
4 demanda al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema
di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di aggiornare il sistema
estimativo del catasto stesso, attualmente basato sulla distinzione in
categorie e classi, e allo specifico scopo di favorire un progressivo
miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità,
nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare.
Nell'attuazione
della delega il Governo si dovrà attenere a princìpi aventi quali finalità: la
determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale tenendo conto di
parametri, specificatamente individuati dalla norma, che si basano sulla
segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, su specifici
metodi di valutazione matematico-statistica, sull'utilizzo del parametro «metro
quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi
catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, e sulla
definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di
valutazione; la derivazione dalla base patrimoniale innanzi detta di una base
reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività.
Ulteriori
princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano la rideterminazione della
composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e
centrale, soprattutto ai fini della deflazione del contenzioso, e
l'articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo
dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle
funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la
qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio.
La
delega, infine, prevede, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio,
l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza
degli intestatari catastali i nuovi estimi, da individuare anche in deroga alle
modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e l'introduzione
di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito
complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i
valori o i redditi immobiliari derivati.
All'articolo
5 si demanda al Governo l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti testi unici di
riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, di natura
sostanziale, processuale e procedimentale, in materia di tributi statali.
L'attuale
disciplina tributaria si caratterizza per un'oggettiva decodificazione causata
dalla pluralità degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Di
qui la necessità di armonizzare e codificare in un'unica sede le disposizioni
fiscali nazionali.
I testi
unici, come qui sono stati pensati e disegnati, ordinano le disposizioni
legislative sulla base di princìpi e criteri direttivi volti a: semplificare il
linguaggio normativo, assicurando l'organicità e la coerenza giuridica delle
disposizioni raccolte in ciascun testo unico, con l'abrogazione delle
disposizioni obsolete; adeguare la normativa al dettato dello statuto del
contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), nonché al diritto comunitario
primario e derivato e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità
europee; uniformare la disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione
fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di
riscossione e di applicazione delle sanzioni, ponendo il divieto dell'applicazione
analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto
passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni; semplificare i
procedimenti tributari; realizzare il coordinamento con le disposizioni degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
L'articolo
6 prevede che sui testi dei decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali pareri dovranno essere
resi entro trenta giorni dall'assegnazione (comma 1). Decorso inutilmente tale
termine, il Governo ha facoltà di procedere in assenza dei pareri (comma 2). In
ogni caso, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi sopra
descritti e previa acquisizione dei pareri parlamentari, possono essere
adottati uno o più decreti legislativi recanti interventi integrativi e
correttivi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore
coordinamento normativo (comma 3). Dall'attuazione della delega non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,
e successive modificazioni).
Nell'ambito
del riordino della disciplina dei redditi di natura finanziaria, è previsto un
intervento normativo volto ad unificare le attuali aliquote impositive in
un'unica aliquota non superiore al 20 per cento senza esclusioni. Attualmente
la tassazione delle cosiddette rendite finanziarie prevede la presenza di due
aliquote impositive, pari al 12,5 per cento ed al 27 per cento in relazione
alla diversa tipologia di strumento finanziario.
I
principali proventi attualmente tassati al 27 per cento sono relativi ai
seguenti strumenti:
interessi
maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito;
accettazioni
bancarie;
titoli
di emittenti privati con durata inferiore ai diciotto mesi;
obbligazioni
con rendimenti non allineati ai parametri di legge;
titoli
atipici.
I
principali proventi, invece, attualmente tassati al 12,5 per cento sono
relativi ai seguenti strumenti:
proventi
sui titoli pubblici;
proventi
sui titoli obbligazionari o similari, emessi da banche ed imprese private con
durata superiore ai diciotto mesi;
proventi
da cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione
a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali;
proventi
sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate.
Ai fini
della stima degli effetti sono stati presi come base di calcolo i dati di
gettito del bilancio dello Stato (ripartizione capitoli/articoli) ultimi
disponibili. La scelta di partire dai dati di gettito è dovuta al fatto che
questi ultimi risultano essere più completi e più recenti rispetto ad altre
informazioni desumibili da altre fonti.
Inoltre
si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento per il calcolo un
periodo omogeneo dal punto di vista delle normative di riferimento, in tal modo
contenendo la variabilità che, soprattutto per alcuni strumenti, risulta,
specie in anni passati, elevata e dovuta anche a circostanze contingenti.
Sulla
base informativa così ottenuta sono state operate ulteriori correzioni per
tener conto del fatto che i versamenti relativi a strumenti con differente
aliquota affluiscono nei capitoli in modo indistinto. In particolare tale
operazione ha riguardato i capitoli del comparto obbligazionario (in cui ad
esempio affluiscono i gettiti delle obbligazioni a breve e di quelle a
medio-lungo termine) e degli interessi sui depositi e conti correnti (dove
affluisce anche il gettito dei buoni postali fruttiferi). Per operare le
ripartizioni si è ipotizzata una proporzionalità tra la distribuzione degli stock
di strumenti in mano agli operatori ed il corrispondente gettito.
Ulteriori
considerazioni, con ricorso alle medesime ipotesi e fonti informative, sono
state fatte anche per individuare la distribuzione degli stock fra i
settori istituzionali e le differenti categorie di percettori (soggetti ad
imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto).
Una
volta definita la base dati sulla quale operare la simulazione e prima di
effettuare i calcoli sono state compiute ulteriori valutazioni circa i
possibili effetti di sostituzione tra le diverse forme di impiego all'interno
del Paese.
Per
quanto riguarda la sostituzione tra diverse tipologie di attività finanziarie,
si ritiene che essa non sarà rilevante dal punto di vista del gettito, data
l'unificazione delle aliquote.
Per
quanto riguarda invece il possibile effetto di sostituzione tra attività
finanziarie ed attività reali (immobili), lo stesso si ritiene che non sia
rilevante, atteso il fatto che l'andamento crescente dei tassi di interesse
rende meno incentivante la sostituzione di attività finanziarie (più
remunerate) con attività reali (di cui aumenta il costo di finanziamento). Tale
sostituzione, che potrebbe interessare soggetti con alto livello di reddito e
di ricchezza, si ritiene sia già avvenuta negli scorsi anni (in presenza di
bassi tassi d'interesse).
Ipotizzando
l'invarianza dei comportamenti degli investitori, non sono stati considerati
effetti indiretti derivanti dalla sostituzione di attività finanziarie interne
con attività finanziarie estere, né possibili effetti di fuoriuscita di
capitali indotti dall'aumento dell'aliquota o l'effetto di possibili rimborsi
anticipati. Allo stesso modo non vengono presi in considerazione i possibili
effetti di spesa derivanti da un conseguente aumento dei tassi di interesse.
Per il
calcolo della stima di gettito si è considerato che il provvedimento entri in
vigore il 1o luglio 2007 e che, con riferimento ai redditi che
maturano nell'anno, agisca il meccanismo del pro-rata temporis.
La
stima del gettito derivante dall'introduzione del provvedimento, su base
d'anno, risulta essere conforme alle indicazioni contenute nella delega tenuto
conto della previsione del passaggio ad una aliquota unica al 20 per cento.
In
questa ipotesi, il saldo complessivo, derivante dall'effetto combinato
dell'incremento dell'aliquota dal 12,5 per cento al 20 per cento e della
riduzione dell'aliquota dal 27 per cento al 20 per cento, risulta essere non
inferiore per l'anno 2007 (con decorrenza 1o luglio 2007) a 1,1
miliardi di euro ed a regime (dal 2008 in avanti) a 2 miliardi di euro annui.
proposta
di legge ¾¾¾ |
Art. 1. (Delega in materia di redditi
di capitale 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni
individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui
redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi,
con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di
capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle
imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro
unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per
cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero
la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
finanziaria; b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a),
nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui
all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni
del mercato; c) eventuale introduzione di misure compensative, anche
aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti
economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);
d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i
costi amministrativi a carico degli intermediari, da realizzare in via
regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali; e) coordinamento della nuova disciplina con le
disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di
trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra
gli intermediari finanziari; f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria,
volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra
l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare
riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore,
ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla
lettera d); g) possibilità di differire l'entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro
pubblicazione; h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche
necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o
provvedimento vigenti. 2. Dall'adozione dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non
inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno
2008, a 2.000 milioni di euro annui. Art. 2. (Delega in materia di riscossione). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina
della riscossione volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di
recupero delle somme non versate spontaneamente, con l'osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e rafforzamento delle procedure di
riscossione coattiva, secondo modalità tali da consentire, tra l'altro,
l'attribuzione agli agenti della riscossione del potere di concedere,
direttamente o su incarico dell'ente creditore, la dilazione del pagamento
delle entrate iscritte a ruolo; b) estensione ai soggetti terzi incaricati dagli agenti
della riscossione, limitatamente agli adempimenti finalizzati allo
svolgimento di tali incarichi, delle agevolazioni fiscali previste per le
azioni esecutive e cautelari degli stessi agenti della riscossione e per le
attività ad esse prodromiche; c) parziale revisione della disciplina del rimborso delle
spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli
stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei
compiti istituzionali; d) introduzione di criteri di controllo dell'inesigibilità
degli importi iscritti a ruolo coerenti con il nuovo sistema di riscossione
nazionale e individuati anche sulla base del valore degli stessi importi; e) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di
anticipazione, da parte degli agenti della riscossione, del rimborso delle
somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, anche con previsione del
pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario; f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti
della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad
esso effettivamente riferibile; g) attribuzione a Riscossione S.p.a. di tutte o parte
delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la
gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del
monitoraggio dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del
compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non
versate. Art. 3. (Delega in materia di accertamento). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad
armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni, con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) armonizzazione delle regole generali e dei poteri di
accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la
competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurarne la coerenza con
i princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente, nonché con i princìpi di
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e
unificazione dei termini per l'accertamento, con la sola previsione di
termini differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di
denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e
sanzioni non dovuti; b) individuazione di specifici poteri di indagine e di
accertamento in presenza di fenomeni di frode ed estensione, in tali casi,
della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso
alla frode stessa; c) armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e
revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi
indicativi di capacità contributiva; d) armonizzazione delle diverse forme di interpello,
incluso quello internazionale, e definizione di una normativa generale
antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della
possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini
esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l'eventuale
modificazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni; e) revisione del principio di unicità dell'atto di
accertamento, della sua integrabilità, e coordinamento con la disciplina
dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente; f) potenziamento del sistema informativo, acquisizione
secondo modalità telematiche e armonizzazione delle informazioni utili alla
prevenzione e contrasto dell'evasione nonché utilizzo delle stesse ai fini
della corretta individuazione, anche a seguito dell'attività di controllo,
dell'indicatore della situazione economica del contribuente; g) riordino e razionalizzazione delle attività di
cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali nonché con le
amministrazioni fiscali degli Stati esteri e dello scambio di informazioni,
anche in attuazione degli accordi internazionali; h) individuazione delle modalità e dei termini di
ritrattabilità delle dichiarazioni e rapporto con la richiesta di rimborso. Art. 4. (Delega per la riforma del sistema 1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma
generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di
rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla
distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo
miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità,
nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) determinazione degli estimi catastali su base
patrimoniale attraverso: 1) segmentazione territoriale e funzionale del
mercato immobiliare; 2) metodi di valutazione matematico-statistici; 3) utilizzo del parametro «metro quadrato di
superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali per
le unità immobiliari a destinazione ordinaria; 4) definizione delle modalità e dei termini di
aggiornamento del sistema di valutazione; b) derivazione dalla base patrimoniale di cui alla lettera
a) di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di
redditività; c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle
commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche
competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso; d) articolazione del processo riformatore attraverso la
definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto
dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello
nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro
coordinamento e monitoraggio; e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per
portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta
all'affissione all'albo pretorio, da individuare anche in deroga alle
modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342; f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare una
sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e
comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari
derivati. Art. 5. (Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni
legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di
tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) uniformità della disciplina degli elementi essenziali
dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni,
di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni; b) semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo
utilizzato nella redazione dei testi unici; c) organicità e coerenza giuridica, logica e sistematica
delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico; d) adeguamento della normativa vigente alle previsioni
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente; e) adeguamento della normativa vigente al diritto
comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee; f) previsione del divieto dell'applicazione analogica
delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo
dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni; g) semplificazione amministrativa degli adempimenti
fiscali a carico del contribuente, ferma restando la normativa che consente
di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti e atti amministrativi
generali; h) applicazione all'organizzazione e all'attività
dell'Amministrazione finanziaria del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; i) coordinamento con le disposizioni degli statuti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e
delle relative norme di attuazione; l) abrogazione delle disposizioni che abbiano esaurito la
loro efficacia o siano prive di contenuto normativo o siano comunque
obsolete; m) espressa indicazione delle disposizioni abrogate a
decorrere dalla data di entrata in vigore dei testi unici o nei differenti
termini da questi stabiliti. Art. 6. (Disposizioni attuative). 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
agli articoli da 1 a 5 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei
pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari
rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, secondo
periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 3. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati,
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli da 1 a 5 e
con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi
decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore
coordinamento normativo. 4. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla
presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. |
Cost. 27 dicembre 1947
Costituzione della Repubblica italiana
(art. 47)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.
(2) Per l'inserimento degli articoli 98-bis, 127-bis e 127-ter vedi gli artt. 35, 46 e 47 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.
(2) Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
TITOLO IV
Accertamento e controlli
31. Attribuzioni degli uffici delle imposte.
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri] (133).
[L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito] (134).
--------------------------------------------------------------------------------
(133) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.
(134) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 1982, n. 506 (Gazz. Uff. 6 agosto 1982, n. 215) e poi abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.
31-bis. Assistenza per lo
scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri
dell'Unione europea.
1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall'articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/93/CE del 7 ottobre 2003 del Consiglio e dalla direttiva 2004/56/CE del 21 aprile 2004 del Consiglio.
5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro.
7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati.
8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (135).
--------------------------------------------------------------------------------
(135) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215.
32. Poteri degli uffici.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale (136) (137);
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso (138);
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonchè nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati (139);
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie (140);
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (141);
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente (142);
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo (143);
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi (144);
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale (145).
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale (146).
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7) (147).
Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (148).
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (149) (150).
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(136) Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 9 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(137) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-26 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 10, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 6-8 giugno 2005, n. 225 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
(138) Numero così modificato dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(139) Numero così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(140) Numero prima sostituito dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 13, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(141) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 178, L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(142) Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(143) Numero prima sostituito dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 32 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(144) Numero aggiunto dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(145) Numero aggiunto dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(146) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 9 settembre 1992, n. 372.
(147) Comma aggiunto dal comma 402 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con effetto dal 1° gennaio 2006 ai sensi di quanto disposto dal Provv. 1° luglio 2005 (Gazz. Uff. 4 luglio 2005, n. 153). Con Provv. 22 dicembre 2005 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7, S.O.), modificato dal Provv. 24 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58) e dal Provv. 28 aprile 2006 (Gazz. Uff. 15 maggio 2006, n. 111), sono state stabilite le modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.
(148) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(149) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(150) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
33. Accessi, ispezioni e verifiche.
Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale (151).
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (152).
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti (153).
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali (154).
(155) (156) (157).
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(151) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(152) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201) e poi così modificato dall'art. 5, D.L. 3 maggio 1991, n. 143, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 23, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
(153) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: «Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti». Il primo periodo del comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(154) Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma quinto per effetto dell'art. 2, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il citato art. 2 ha, inoltre, così disposto: «Il decreto di cui all'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente articolo, deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e le relative disposizioni possono essere modificate ed integrate con successivi decreti». Il primo periodo del comma sesto è stato poi così sostituito, con gli attuali primi due periodi, dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
(155) Il comma che si omette aggiunge due commi all'art. 52, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(156) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(157) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 119 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
34. Certificazione delle passività bancarie.
[Se il contribuente afferma l'esistenza, nei confronti di aziende e istituti di credito, di componenti passivi del proprio reddito imponibile o di oneri deducibili, l'ufficio delle imposte può invitarlo a presentare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, la copia dei conti intrattenuti con l'ente creditore e un certificato dell'ente stesso attestante l'ammontare dei detti componenti ed oneri con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, nonché dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi in atto con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di imposta e ad altre date anteriori o successive indicate dall'ufficio. Il certificato, controfirmato dal capo servizio o dal contabile addetto al servizio, deve essere rilasciato dall'ente creditore nel termine di trenta giorni dalla richiesta scritta del contribuente e deve contenere la esplicita menzione che è stato rilasciato su richiesta del contribuente ai sensi della presente disposizione e che riflette rapporti intrattenuti con tutte le sedi, agenzie filiali o altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito.
Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla l'esattezza delle attestazioni contenute nel certificato] (158).
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(158) Abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
35. Deroghe al segreto bancario.
[L'ufficio delle imposte dirette può richiedere i documenti, i dati e le notizie indicati al numero 7) dell'art. 32 su conforme parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette, previa autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado territorialmente competente e può accedere presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale a norma del secondo comma dell'art. 33 previa autorizzazione del competente ispettore compartimentale nelle seguenti ipotesi:
a) quando il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi e l'ufficio è in possesso di elementi dai quali risulta che nel periodo d'imposta ha conseguito ricavi o altre entrate o ha acquistato beni mobili o immobili per ammontare superiore a lire cento milioni;
b) quando da elementi certi in possesso dell'ufficio risulta che il contribuente ha conseguito nel periodo d'imposta ricavi o altre entrate, rilevanti per la determinazione dell'imponibile ed analiticamente individuati per ammontare superiore al quadruplo di quelli dichiarati, sempre che la differenza sia superiore a lire cento milioni;
c) quando il reddito complessivo fondamentale attribuibile al soggetto, in base ad elementi e a circostanze di fatto certi, ai sensi del quarto comma dell'art. 38 e salva la facoltà di cui al successivo quinto comma dello stesso articolo, non è inferiore a lire cento milioni ed al quadruplo di quello dichiarato per lo stesso periodo di imposta;
d) quando il contribuente non ha tenuto le scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 18, 18-bis, 19 e 20 o quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del primo comma dell'articolo 39 sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica; la disposizione non si applica se dagli elementi in possesso dell'ufficio non risultano ricavi o altre entrate per ammontare superiore a lire cento milioni;
e) quando ricorre l'ipotesi prevista dalla lettera d) dell'art. 51-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La richiesta può riguardare anche i conti successivi al periodo o ai periodi d'imposta cui si riferiscono i fatti indicati nel precedente comma e può essere estesa ai conti intestati al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed ai figli minori conviventi. Nel caso previsto dalla precedente lettera e), se le fatture sono state emesse o utilizzate da una società che esercita l'attività di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, la richiesta può essere estesa ai conti intestati ai soci delle società di fatto nonché agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in carica nel periodo o nei periodi di imposta in cui le fatture sono state emesse o utilizzate.
Con le richieste e nel corso degli accessi indicati nel primo comma non possono essere rilevati dagli uffici documenti, dati e notizie relativi a soggetti diversi dal contribuente. Tali documenti, dati e notizie sono tuttavia utilizzabili ai fini fiscali se forniti dal contribuente o, autonomamente, dalle aziende e istituti di credito.
L'ispettore compartimentale delle imposte dirette deve esprimersi sulla richiesta di autorizzazione all'accesso formulata dagli uffici entro il termine di giorni quindici dalla richiesta stessa.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 34] (159).
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(159) Sostituito dall'art. 3, D.P.R. 15 luglio 1982, n. 463 (Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201), e poi abrogato dall'art. 18, L. 30 dicembre 1991, n. 413.
36. Comunicazione di violazioni tributarie (160).
[Le società, comprese quelle in nome collettivo e in accomandita semplice, e gli enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono inviare all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano. La presentazione, nei casi in cui è richiesto l'atto pubblico, deve essere effettuata a cura del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di iscrizione] (161).
[Nello stesso termine i soggetti indicati nel comma precedente devono dare comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della loro sede legale o amministrativa nonché della stabile organizzazione in Italia se hanno sede all'estero] (162).
[Gli amministratori delle società ed enti di cui al primo comma devono, entro trenta giorni, inviare al competente ufficio delle imposte copia della deliberazione o del provvedimento con il quale la società o l'ente è posto in liquidazione] (163).
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli (164).
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(160) Rubrica così sostituita dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(161) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(162) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(163) Comma abrogato dall'art. 37, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(164) Comma aggiunto dall'art. 19, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così modificato dal comma 31 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
36-bis. Liquidazioni delle
imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (165).
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta (166).
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (167).
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta (168).
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(165) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 28, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(166) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(167) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi dal comma 10 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(168) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 modificato dall'art. 1, D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1979, n. 288), dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330 ed infine così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
36-ter. Controllo formale
delle dichiarazioni.
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici (169).
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (170).
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(169) Per i termini del controllo delle dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 vedi l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n. 448.
(170) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), modificato dall'art. 10-ter, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed, infine, così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'art. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'art. 17, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
37. Controllo delle dichiarazioni.
Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso (171).
In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e gli accertamenti di ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona (172).
Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento (173).
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(171) Comma così sostituito dall'art. 6, L. 24 aprile 1980, n. 146.
(172) Comma aggiunto dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.
(173) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
37-bis. Disposizioni
antielusive.
1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (174);
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi (175);
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea (176).
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma (177).
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(174) Lettera così modificata prima dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.
(175) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto e poi così modificata dal comma 2 dell'art. 18, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 6 dello stesso articolo 18.
(176) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.
(177) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. Le modalità per l'applicazione del comma 8 sono state approvate con D.M. 19 giugno 1998, n. 259. Vedi, anche, l'art. 69, comma 7, L. 21 novembre 2000, n. 342.
38. Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (178).
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta (179) (180) (181).
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (182).
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4) (183) (184).
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(178) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedi, anche, il comma 498 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(179) Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Inoltre, il comma 4 è stato così modificato dall'art. 1, D.L. 31 maggio 1994, n. 330. Vedi, anche, il D.M. 10 settembre 1992, il D.M. 29 aprile 1999, il D.M. 21 settembre 1999 e il Provv. 7 gennaio 2005.
(180) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 64 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione.
(181) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 297 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, secondo periodo, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 comma ulteriormente modificato dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe.
(182) Gli attuali commi 4 e 5 così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Inoltre, il comma 5 è stato così modificato dall'art. 2, comma 14-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(183) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(184) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
39. Redditi determinati in base alle scritture contabili.
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al 2° comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (185).
In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione (186);
b) [quando alla dichiarazione non è stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite] (187);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto (188) (189);
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (190).
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo (191).
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(185) Lettera così modificata prima dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e poi dal comma 3 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(186) Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(187) Lettera abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
(188) Lettera così modificata dall'art. 62-sexies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 33, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(189) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664.
(190) Lettera aggiunta dall'art. 25, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(191) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e i commi 504 e 507 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
40. Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone
fisiche.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38, secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate (192) (193).
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(192) Vedi, anche, l'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(193) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
41. Accertamento d'ufficio.
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.
Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.
I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.
Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'art. 38.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'articolo 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.
41-bis. Accertamento
parziale.
1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44 (194).
2. [Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'art. 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando anche il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 maggio 1991, n. 154] (195) (196).
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(194) Comma così modificato dal comma 405 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(195) Comma abrogato dall'art. 62-quinquies, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(196) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309 (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154), poi modificato dall'art. 30, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 ed infine così sostituito dall'art. 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Una ulteriore modifica è stata apportata al comma 2 dall'art. 11, D.L. 19 settembre 1992, n. 384. Vedi, anche, l'art. 11-ter del predetto D.L. n. 384 del 1992 e gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
41-ter. Accertamento dei
redditi di fabbricati.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni (197).
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(197) Articolo aggiunto dal comma 342 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 con i limiti indicati nel comma 343 dello stesso articolo 1.
42. Avviso di accertamento.
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (198).
L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma (199).
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(198) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
(199) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
43. Termine per l'accertamento.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (200).
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (201).
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (202).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte (203) (204).
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(200) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
(201) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
(202) Comma aggiunto dal comma 24 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
(203) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art. 9-bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei Termini di accertamento di cui al presente articolo vedi il comma 474 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(204) La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 141 (Gazz. Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390 (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
44. Partecipazione dei comuni all'accertamento.
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo (205).
I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43 (206).
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione (207).
Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva (208).
Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.
Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso (209).
Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente (210) (211).
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(205) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.
(206) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.
(207) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.
(208) Gli attuali primi quattro commi così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art. 13, L. 13 aprile 1977, n. 114. Successivamente, il terzo e il quarto comma sono stati così sostituiti dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146. Il comma secondo è stato poi così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.
(209) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146.
(210) Comma aggiunto dall'art. 18, L. 24 aprile 1980, n. 146.
(211) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
45. Commissione per l'esame delle proposte del comune.
La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.
Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.
La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.
La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.
Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.
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(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
(2) Il presente testo
unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto
legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la
nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati
eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha
rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I
riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati,
conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del
citato articolo 1.
(3) Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
36. [33] Reddito dei fabbricati.
1. Il reddito dei
fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna
unità immobiliare urbana.
2. Per unità
immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o
le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle
costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti
integranti delle unità immobiliari.
3. Non si considerano
produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari
destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di
clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione e le loro pertinenze (211). Non si considerano, altresì,
produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata
(212).
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun
condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice
civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se
d'importo non superiore a lire 50 mila (213) (214).
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(211) Comma prima
modificato dall'art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall'art. 6, L. 18
febbraio 1999, n. 28.
(212) L'art. 4, D.L.
31 maggio 1994, n. 330, ha aggiunto il terzo periodo al comma 3 e il comma
3-bis.
(213) L'art. 4, D.L.
31 maggio 1994, n. 330, ha aggiunto il terzo periodo al comma 3 e il comma
3-bis.
(214) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
37. [34] Determinazione del reddito dei fabbricati (215).
1. Il reddito medio
ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle
tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna
categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe
d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono
sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute
variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità
immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del
Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria centrale e può
essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici
tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni
derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima
diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore
iscritto in catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di imposta, le
modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle
unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato comparativamente
a quello delle unità similari già iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal
contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore
al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i
fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento (216).
4-ter. [Se l'ammontare delle spese
effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è
superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza
può essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente
per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione
dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo] (217).
4-quater. [Dall'ammontare complessivo del
reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone
fisiche e di quello delle sue pertinenze si deduce, fino a concorrenza
dell'ammontare stesso, l'importo di unmilionecentomila lire rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione
alla quota di possesso. Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per
abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la
possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi
familiari dimorano abitualmente] (218) (219).
--------------------------------------------------------------------------------
(215) Per la
rivalutazione delle rendite catastali vedi, anche, l'art. 3, comma 48, L. 23
dicembre 1996, n. 662.
(216) Comma aggiunto
dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi così sostituito dall'art. 4,
D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
(217) Comma aggiunto
dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi abrogato dall'art. 4, D.L. 31
maggio 1994, n. 330.
(218) Comma aggiunto
dall'art. 15, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi così modificato dall'art. 3,
comma 49, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed infine abrogato, con effetto dal
periodo di imposta 1999, dall'art. 18, L. 13 maggio 1999, n. 133.
(219) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
38. [35] Variazioni del reddito dei fabbricati.
1. Se per un triennio
il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita
catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su
segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del
contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità
immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare,
della nuova determinazione della rendita. Il reddito lordo effettivo è
costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in
mancanza di questi, è determinato comparativamente ai canoni di locazione di
unità immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso
fabbricato o in fabbricati viciniori.
2. Se la verifica
interessa un numero elevato di unità immobiliari di una zona censuaria, il
Ministro delle finanze, previo parere della Commissione censuaria centrale,
dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei
redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare (220).
--------------------------------------------------------------------------------
(220) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
39. [36] Decorrenza delle variazioni.
1. Le variazioni del
reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma dell'articolo 38 (221)
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio in cui si sono
verificati i presupposti per la revisione (222).
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(221) Rinvio così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(222) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
44. [41] Redditi di capitale.
1. Sono redditi di
capitale:
a) gli interessi e
altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
b) gli interessi e
gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli
diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;
c) le rendite
perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del
codice civile;
d) i compensi per
prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
e) gli utili
derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti
soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera
d) del comma 2 dell'articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione
dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal
socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili
derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo
comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c)
del comma 2 dell'articolo 53;
g) i proventi
derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti,
di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o
provenienti dai relativi investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e
pronti contro termine su titoli e valute (234);
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di
titoli garantito (235);
g-quater) i redditi compresi nei capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai
rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50
erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione
previdenziale;
h) gli interessi e
gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del
capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle
imposte sui redditi:
a) si considerano
similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione
è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della
società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o
dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e
gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti
di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle
azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile
nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto
emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione
dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi (236);
b) [le partecipazioni
al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si
considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a
responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se
corrisposta da una società residente sarebbe stata totalmente indeducibile
nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto
dall'articolo 109, comma 9] (237);
c) si considerano
similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi
emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai
sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa
che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma
non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di
proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla
gestione stessa (238).
--------------------------------------------------------------------------------
(234) Vedi, anche,
l'art. 26-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(235) Vedi, anche,
l'art. 26-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(236) Lettera così
sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.
(237) Lettera
soppressa dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.
(238) Articolo prima
modificato dall'art. 2, D.L. 17 settembre 1992, n. 378, dall'art. 1, D.L. 30
dicembre 1993, n. 557, dall'art. 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, dall'art. 2,
comma 159, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, D.Lgs. 21 novembre 1997,
n. 461 e dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così sostituito
dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul
reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003,
nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente
testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione
e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre,
mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
45. [42] Determinazione del reddito di capitale.
1. Il reddito di
capitale è costituito dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi
percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui
alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell'articolo 44 (239) è compresa
anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni
ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata
o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati
od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 44 (240) sono determinati valutando le somme impiegate, apportate
o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni
ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i
valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione
dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 44
(241) sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di
parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o
certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo
di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si
considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I
proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 44 (242) sono
costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di
trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli
interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei
redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine
espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del
giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter)
si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli
interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di
partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto (243).
2. Per i capitali
dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle
scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono
stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare
maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto
gli interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di
conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si
considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.
4. I capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla
differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera
corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La
predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in
forma di capitale ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni (244).
4-bis. Le somme od il valore normale dei
beni distribuiti, anche in sede di riscatto o di liquidazione, dagli organismi
d'investimento collettivo mobiliari, nonché le somme od il valore normale dei
beni percepiti in sede di cessione delle partecipazioni ai predetti organismi
costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva
tra l'incremento di valore delle azioni o quote rilevato alla data della
distribuzione, riscatto, liquidazione o cessione e l'incremento di valore delle
azioni o quote rilevato alla data di sottoscrizione od acquisto. L'incremento
di valore delle azioni o quote è rilevato dall'ultimo prospetto predisposto
dalla società di gestione (245).
4-ter. I redditi di cui alla lettera
g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 (246) sono costituiti dalla
differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione
pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener
conto dei rendimenti finanziari (247) (248).
--------------------------------------------------------------------------------
(239) Rinvio così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(240) Rinvio così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(241) Rinvio così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(242) Rinvio così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(243) Comma così
modificato prima dall'art. 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art. 7,
D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n.
259, con la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2 e
successivamente dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i
limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 9.
(244) Comma così
modificato dall'art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335, dall'art. 13, D.Lgs. 18
febbraio 2000, n. 47 e dall'art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la
decorrenza indicata nell'art. 13, dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001. Per
l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma,
vedi l'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla
relativa legge di conversione.
(245) Comma aggiunto
dall'art. 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così modificato dall'art. 1,
D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201.
(246) Rinvio così
modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre
2003, n. 344.
(247) Comma aggiunto
dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così sostituito dall'art. 7,
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello
stesso D.Lgs. n. 168 del 2001.
(248) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
46. [43] Versamenti dei soci.
1. Le somme versate
alle società commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o
dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad
altro titolo (249).
2. La disposizione
del comma 1 vale anche per le somme versate alle associazioni e ai consorzi dai
loro associati o partecipanti (250).
--------------------------------------------------------------------------------
(249) Comma così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires).
(250) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
47. [44] Utili da partecipazione.
1. Salvi i casi di
cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi
forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati
nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla
formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del
loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente
distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5
per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.
2. Le renumerazioni
dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione
del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1,
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti
di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni
di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla
formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del
40 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni
ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei
relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti,
la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni
indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali
condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare (251).
3. Nel caso di
distribuzione di utili in natura, il valore imponibile è determinato in
relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto
previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del
reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4,
salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi
del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti
sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati
con associanti residenti nei predetti Paesi o territori (252).
5. Non costituiscono
utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta
sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi
costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione
monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni
ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute.
6. In caso di aumento
del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le
azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale
delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se
e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale
esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di
capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli
indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.
7. Le somme o il
valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di
riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede
il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote
annullate.
8. Le disposizioni
del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili
derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti
all'imposta di cui al titolo II (253).
--------------------------------------------------------------------------------
(251) Comma così
modificato dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2.
(252) Comma così
modificato prima dal comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con
la decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 2, e poi dal comma 3
dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto
disposto dal comma 4 del medesimo art. 36.
(253) Articolo prima
modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 26, D.L. 2
marzo 1989, n. 69 e dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e poi così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran
parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
come modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.
48. [45] Redditi imponibili ad altro titolo.
1. Non costituiscono
redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai
precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo
73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di
cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio
di imprese commerciali.
2. I proventi di cui
al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come
componenti del reddito d'impresa (254).
--------------------------------------------------------------------------------
(254) Articolo così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto
legislativo nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli
del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la
nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra
parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati
eliminati.
67. [81] Redditi diversi.
1. Sono redditi
diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in
nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze
realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese
a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e
degli edifici;
b) le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di
immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante (370);
c) le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale
od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni
di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni,
i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20
per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali
potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di
diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di
soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le
partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale
di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.
Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate
mediante:
1) cessione di
strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando
non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per
le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere
dal valore dell'apporto (371);
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della
lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni
altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo
5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere
acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore
dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima
della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui
titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (372);
2) cessione dei
contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47 (373);
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle
di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso
ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di
massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o
monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a
titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto
corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva
il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno
o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di
strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad
ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione
della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti
rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri
proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di
capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in
dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle
lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per
il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli
attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o
sociali;
e) i redditi di
natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni
dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni
immobili situati all'estero;
g) i redditi
derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto
della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi
derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili,
dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e
altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende;
l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in
caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate
concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso
di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
i) i redditi
derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla
assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di
trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e
dei collaboratori tecnici (374);
n) le plusvalenze
realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171,
comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti (375).
1-bis. Agli effetti dell'applicazione
delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime
le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i
certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data
più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera
c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od
acquisiti in data più recente (376).
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta
la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di
riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi
continui (377).
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi
di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche
quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei
rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (378) (379).
--------------------------------------------------------------------------------
(370) Lettera così
modificata dal comma 38 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche,
il comma 493 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(371) Numero così
sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(372) Numero così
modificato dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(373) Vedi, anche, il
comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal
comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 e il comma 4 dell'art. 5,
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal comma 1 dell'art. 15, del
citato decreto legislativo n. 247 del 2005.
(374) Lettera così
modificata dal comma 253 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(375) Comma prima
modificato dall'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67, dall'art. 3, D.L. 28 gennaio
1991, n. 27, dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, dall'art. 3, D.L. 17
settembre 1992, n. 378, dall'art. 67, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dall'art. 1,
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 3, comma 25, L. 23 dicembre 1996, n.
662, dall'art. 4, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, dall'art. 3, D.Lgs. 21
novembre 1997, n. 461, dall'art. 7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art.
37, L. 21 novembre 2000, n. 342 e dall'art. 90, comma 3, L. 27 dicembre 2002,
n. 289 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran
parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti
sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n.
344 del 2003.
(376) Comma aggiunto
dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e poi così modificato dal comma 1
dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel
comma 3 dello stesso articolo 4.
(377) Comma aggiunto
dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
(378) Comma aggiunto
dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, con la decorrenza indicata
nel comma 3 dello stesso articolo 2.
(379) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
68. [82] Plusvalenze.
1. Le plusvalenze di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla
differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di
acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro
costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di
acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante (380).
2. Per i terreni di
cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima
dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto
il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi
acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno
alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio
della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione
edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito
dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in
base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si
assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro
costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al
comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono
sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze;
se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in
deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate (381).
4. Le plusvalenze
realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori
a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del
comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il
reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da
società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze
di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei
periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate (382).
5. Le plusvalenze di
cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del
comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze,
nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle
plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1
dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle
perdite è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre
il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state
realizzate (383).
6. Le plusvalenze
indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono
costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od
il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto
assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro
produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo
il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta
di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale
alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si
assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre
partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo
unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo
delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle
società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi
e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza
dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere
cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti
vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di
acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate
da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si
assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati
ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la
plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi
criteri stabiliti per le plusvalenze.
7. Agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:
a) dal corrispettivo
percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si
scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli
derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b) (384);
b) qualora vengano
superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti
anteriormente al periodo d'imposta nel quale si è verificato il superamento
delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute
estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il
valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di
metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le
plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo
della cessione;
e) per le cessioni a
titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella
lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo è costituito
dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
f) nei casi di
dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è
determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto
proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui
alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla
somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri
proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli
altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi
pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa
anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta
in cui l'opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attività
di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o
riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai
sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito,
anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati
nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e
gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo
67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti
ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi
pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro
produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito
e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal
rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati
a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7 (385).
--------------------------------------------------------------------------------
(380) Periodo
aggiunto dal comma 39 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(381) Comma così
modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4. Vedi, anche, l'art. 4,
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(382) Comma così
sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(383) Comma così
modificato dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(384) Lettera così
modificata dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 3 dello stesso articolo 4.
(385) Articolo prima
modificato dagli artt. 2 e 3, D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, dall'art. 11, L. 30
dicembre 1991, n. 413, dall'art. 4, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, dall'art.
7, D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 21 luglio 1999,
n. 259, dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, dall'art. 3,
D.Lgs. 19 luglio 2000, n. 221, dall'art. 9, D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e
poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma
dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo
n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli
articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati
con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile,
tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati
eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del
2003. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461,
come modificato dal comma 1 dell'art. 15, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.
87. Plusvalenze esenti.
1. Non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 91 per
cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni
o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell'articolo 5, escluse
le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73,
comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti (430):
a) ininterrotto
possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta
cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più
recente (431);
b) classificazione
nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale
della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a
seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera
b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato
conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte
della società partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di
cui all'articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo
requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui
valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta
l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati
direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati
nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i
terreni su cui la società partecipata svolge l'attività agricola.
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote
appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle
appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate
separatamente con riferimento a ciascuna categoria (432).
2. I requisiti di cui
al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento
del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui
al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze
realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2,
lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b).
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare
gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo (433).
4. Fermi rimanendo
quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del
comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati
nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte
pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente
dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le
partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o
prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere
c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si
verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della
partecipante.
6. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo
86, comma 5-bis (434).
7. [Nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo si applica,
alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme
o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e
delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente
riconosciuto della partecipazione] (435) (436).
--------------------------------------------------------------------------------
(430) Alinea così
modificato dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 3 dello
stesso art. 5.
(431) Lettera così
modificata dal comma 1 dell'art. 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Vedi,
anche, il comma 3 dello stesso art. 5.
(432) Comma aggiunto
dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza
indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.
(433) Comma così
sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.
(434) Comma così
sostituito dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.
(435) Comma abrogato
dal comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza
indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.
(436) Il presente
testo unico è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) che, nel riordinare
la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico.
Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con
l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli
articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4,
dallo stesso D.Lgs. n. 344 del 2003.
89. [56] Dividendi ed interessi.
1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le
disposizioni dell'articolo 5.
2. Gli utili
distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi
di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del
reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta
relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla
remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente
erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento
(439).
3. Verificandosi la
condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione
del comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi
da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a
seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera
b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo (440).
4. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non è
determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi
derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che
prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del
contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e
quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto
dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il
reddito per la quota maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di
conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente,
compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e
istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a
norma di legge o di contratto (441).
--------------------------------------------------------------------------------
(439) Comma così
modificato dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6.
(440) Comma prima
sostituito dal comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la
decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6, e poi così modificato
dal comma 4-bis dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(441) Articolo prima
modificato dall'art. 26, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557,
dall'art. 2, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e dall'art. 1, D.L. 29 giugno 1994, n.
416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di
riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto
legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran
parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi
riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove
possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono
stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.
Capo III
Disposizioni in materia di riscossione (33)
Sezione I
Versamento unitario e compensazione
17. Oggetto.
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (34).
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (35);
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche] (36);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (37);
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (38);
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (39) (40).
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633] (41) (42).
--------------------------------------------------------------------------------
(33) Per i versamenti mediante delega al concessionario vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37.
(34) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2. In deroga al presente comma vedi l'art. 2, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo vedi l'art. 34, comma 1, della suddetta L. n. 388/2000. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 15 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(35) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
(36) Lettera aggiunta dall'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e poi soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
(37) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
(38) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 (Gazz. Uff. 1° aprile 1999, n. 76), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi così sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342. Con D.M. 2 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 26 luglio 2003, n. 172) è stata disposta l'estensione alla riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni. Vedi, anche, il D.M. 9 gennaio 2004, per le società cooperative, e il D.M. 18 luglio 2005, per l'INPGI.
(39) Lettera aggiunta dall'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, con la decorrenza in essi indicata. Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(40) Vedi, anche, il comma 49 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(41) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e successivamente soppresso dall'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542. Per l'ulteriore modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2000, vedi l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.
(42) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 12 novembre 2002, n. 253, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 16 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Per la sospensione dell'effettuazione della compensazione di cui al presente articolo vedi il comma 5 dell'art. 62, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per la proroga dei termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2003, vedi l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003; per l'anno 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004; per l'anno 2005, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005; per l'anno 2006, l'art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006.
18. Termini di versamento.
1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici (43) del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (44).
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (45).
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
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(43) Per la proroga del termine relativo al versamento di somme aventi scadenza nel mese di agosto 2002 vedi l'art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002.
(44) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.
(45) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 1 dell'art. 17 e al comma 1 dell'art. 18 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.
19. Modalità di versamento mediante delega.
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 , del Ministro delle finanze, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata (46).
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto (47).
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(46) Con D.M. 30 aprile 1998 (Gazz. Uff. 26 aprile 1999, n. 96, S.O.) è stata approvata la convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(47) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 34, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
20. Pagamenti rateali.
1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (48).
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , maggiorato di un punto percentuale.
3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici (49) di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti (50).
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395 , riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
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(48) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.
(49) Per la proroga del termine vedi l'art. 1, D.P.C.M. 24 luglio 2001, l'art. 1, D.P.C.M. 9 maggio 2002, l'art. 1, D.P.C.M. 17 luglio 2003, l'art. 1, D.P.C.M. 14 luglio 2004, l'art. 1, D.P.C.M. 26 luglio 2005 e l'art. 1, D.P.C.M. 28 luglio 2006.
(50) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.
21. Adempimenti delle banche.
1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi (51).
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme (52).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
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(51) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287). Le modificazioni al comma 4 dell'art. 20 e al comma 1 dell'art. 21 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1999, per effetto del disposto del comma 2 dello stesso art. 2.
(52) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63.
22. Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (53). Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
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(53) Vedi, anche, il D.M. 22 maggio 1998, n. 183.
23. Pagamento con mezzi diversi dal contante.
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sezione II
Disposizioni relative al periodo transitorio
24. Modalità di versamento.
1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata (54).
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (55).
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante (56).
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5 (57).
10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567 , le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 (58).
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(54) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
(55) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirig. 31 marzo 2000 ed il Provv. 14 novembre 2001.
(56) Per le modalità di esecuzione dei pagamenti di cui al presente comma, vedi il D.M. 14 marzo 1998, per quanto concerne il pagamento mediante assegni circolari e carte Pago bancomat effettuato dai titolari di conto fiscale e il D.M. 22 maggio 2000, per quanto concerne il pagamento mediante sportello ATM.
(57) Con D.M. 2 novembre 1998, è stata disposta l'attivazione della riscossione mediante delega di pagamento alle Poste italiane.
(58) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento approvato con D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189.
25. Decorrenza e garanzie.
1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA (59);
c) dall'anno 2000 (60) i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (61).
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata] (62). [La garanzia deve avere la durata di un quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello in cui il rimborso è stato eseguito] (63).
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(59) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
(60) Termine anticipato al 1999 dall'art. 1, D.P.C.M. 7 gennaio 1999 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1999, n. 6).
(61) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
(62) Periodo soppresso dall'art. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).
(63) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto. Il medesimo articolo 2 ha, peraltro, abrogato l'ultimo periodo.
Sezione III
Sanzioni
26. Sanzioni al concessionario.
1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
Sezione IV
Disposizioni varie
27. Comitato di indirizzo.
1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.
3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
28. Versamenti in favore di enti previdenziali.
1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (64).
2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
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(64) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le società cooperative, il D.M. 9 gennaio 2004 e, per l'INPGI, il D.M. 18 luglio 2005. Vedi, anche, il comma 49 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
29. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.
Art. 2
Sanzioni amministrative.
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (3).
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
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(3) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Art. 21
Sanzioni accessorie.
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.
Art. 2
Termine per
la presentazione della dichiarazione in materia
di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (7).
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:
a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (8).
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (9).
4. [Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione] (10).
4-bis. [Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza] (11).
5. [I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno] (12).
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta (13).
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (14).
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (15).
9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (16).
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(7) Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Per la proroga dei termini, relativamente all'anno 1999, vedi il D.P.C.M. 1° aprile 1999. Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° maggio 2007, vedi i commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(8) Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° maggio 2007, vedi i commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(9) Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(10) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(11) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(12) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi abrogato dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(13) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(14) Comma così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(15) Comma aggiunto dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(16) Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1999, n. 113, S.O.
Art. 18
Modifica ai criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera c), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , fermo restando il principio stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi nonché dell'interesse pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , e in ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi previsti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria (51).
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
5. [A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammortare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente] (52).
6. [I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo] (53).
7. [Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta] (54).
8. [Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , è elevata a lire 380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta] (55).
9. Il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi (56).
10. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , le parole: «un contributo a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione».
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(51) Comma così modificato dall'art. 99, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(52) Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(53) Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(54) Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(55) Comma abrogato dall'art. 6, comma 5, L. 23 dicembre 1999, n. 488.
(56) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che delega il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previsto dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Definizioni
Art. 1
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto legislativo:
a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche;
d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» ed il «fine di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;
g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.
TITOLO II
Delitti
Capo I
Delitti in materia di dichiarazione
Art. 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti.
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 3
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.
Art. 4
Dichiarazione infedele.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire quattro miliardi (3).
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(3) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 5
Omessa dichiarazione.
1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (4).
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(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 6
Tentativo.
1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo (5).
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(5) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 7
Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio.
1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.
Capo II
Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte
Art. 8
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 9
Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture
altri documenti per operazioni inesistenti.
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 (6).
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(6) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Art. 10
Occultamento o distruzione di documenti contabili.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Art. 10-bis
Omesso versamento di ritenute certificate.
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta (7).
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(7) Articolo aggiunto dal comma 414 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 10-ter
Omesso versamento di IVA.
1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (8).
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(8) Articolo aggiunto dal comma 7 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 10-quater
Indebita compensazione.
1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti (9).
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(9) Articolo aggiunto dal comma 7 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Art. 11
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
TITOLO III
Disposizioni comuni
Art. 12
Pene accessorie.
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
Art. 13
Circostanza attenuante. Pagamento del debito tributario.
1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie (10).
2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1.
3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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(10) Con D.M. 13 giugno 2000 sono state definite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari previsti dal presente comma.
Art. 14
Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel
caso di estinzione per prescrizione del debito tributario.
1. Se i debiti indicati nell'articolo 13 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dal presente decreto può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento (11).
4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12. Si osserva la disposizione prevista dal comma 3 dell'articolo 13.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
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(11) Con D.M. 13 giugno 2000 sono state definite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari previsti dal presente comma.
Art. 15
Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie.
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro àmbito di applicazione.
Art. 16
Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.
1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Art. 17
Interruzione della prescrizione.
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
Art. 18
Competenza per territorio.
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.
TITOLO IV
Rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e fra procedimenti
Art. 19
Principio di specialità.
1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.
Art. 20
Rapporti tra procedimento penale e processo tributario.
1. Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Art. 21
Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti.
1. L'ufficio competente irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. In quest'ultimo caso, i termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.
3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.
TITOLO V
Disposizioni di coordinamento e finali
Art. 22
Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari.
1. Con decreto del Ministero delle finanze, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 13 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 14, comma 3 (12).
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(12) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi D.M. 13 giugno 2000.
Art. 23
Modifiche in tema di utilizzazione di documenti da parte della Guardia di finanza.
1. Nell'articolo 63, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 33, terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale».
Art. 24
Modifica dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
1. ... (13).
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(13) Sostituisce l'ottavo comma dell'art. 2, L. 26 gennaio 1983, n. 18.
Art. 25
Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c) l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
h) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l) l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
L. 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.
(2) Le prescrizioni di cui alla presente legge non si applicano, in quanto incompatibili, al contenuto del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, ai sensi dell'art. 01 dello stesso. In deroga alle disposizioni della presente legge vedi l'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209 ed il comma 26 dell'art. 7, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
Art. 1
Princìpi generali.
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.
Art. 2
Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie.
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
Art. 3
Efficacia temporale delle norme tributarie.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono (4).
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (5).
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(4) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 5, L. 18 ottobre 2001, n. 383 e il comma 5 dell'art. 3, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 come sostituito dal comma 1 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(5) In deroga alle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 18, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 9 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 dell'art. 10, il comma 1 dell'art. 11 e il comma 16 dell'art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, inoltre, il comma 2-octies dell'art. 1, D.L. 24 giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione, l'art. 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, il comma 33 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2003, n. 350, i commi 67 e 464 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, l'art. 1-quater, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 5 dell'art. 27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004 - il comma 10 dell'art. 11-quater, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e i commi 30, 34 e 34-bis dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 4
Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria.
1. Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Art. 5
Informazione del contribuente.
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Art. 6
Conoscenza degli atti e semplificazione.
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma (6).
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(6) Vedi, anche, il comma 412 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e l'art. 2-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
Art. 7
Chiarezza e motivazione degli atti.
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 8
Tutela dell'integrità patrimoniale.
1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.
Art. 9
Rimessione in termini.
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili (7).
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(7) Con D.M. 17 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 244) è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona. Con D.M. 16 novembre 2000 (Gazz. Uff. 23 novembre 2000, n. 274) è stata disposta la proroga della sospensione con il suddetto D.M. 17 ottobre 2000. Con D.M. 29 novembre 2000 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2000, n. 290) è stato stabilito che le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto 16 novembre 2000, si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000. Con D.M. 12 luglio 2001 (Gazz. Uff. 27 luglio 2001, n. 173) è stata disposta la sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dalla «tromba d'aria» nella Regione Lombardia in data 7 luglio 2001. Con D.M. 9 agosto 2001 (Gazz. Uff. 27 agosto 2001, n. 198) è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti o aventi sede operativa nei territori della provincia di Catania colpiti dall'eruzione del vulcano Etna. Con D.M. 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 16 novembre 2001, n. 267) è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001. Con D.M. 24 maggio 2002 (Gazz. Uff. 4 giugno 2002, n. 129) è stato disposto il differimento al 17 aprile 2002 dei termini dei versamenti tributari scadenti il 16 aprile 2002 a seguito dello sciopero generale intervenuto alla medesima data. Con D.M. 28 giugno 2002 (Gazz. Uff. 5 luglio 2002, n. 156) è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a seguito dell'evento che ha interessato il «Grattacielo Pirelli», sede della regione Lombardia. Con D.M. 14 novembre 2002 (Gazz. Uff. 18 novembre 2002, n. 270) e con D.M. 15 novembre 2002 (Gazz. Uff. 20 novembre 2002, n. 272), modificato dall'art. 2, D.M. 9 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16), è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002. Con D.M. 14 novembre 2002 (Gazz. Uff. 18 novembre 2002, n. 270) è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione del vulcano Etna. L'art. 10, O.P.C.M. 2 ottobre 2003, n. 3315 ha differito al 31 marzo 2004 i termini già sospesi dal citato D.M. 14 novembre 2002. Con D.M. 5 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2002, n. 288) è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002. Con D.M. 9 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16) è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino. Vedi, anche, l'art. 18, O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282. Con D.M. 18 luglio 2003 (Gazz. Uff. 2 agosto 2003, n. 178) e con D.M. 25 agosto 2004 (Gazz. Uff. 3 settembre 2004, n. 207) è stato disposto il differimento dei termini di ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria. L'art. 4, O.P.C.M. 8 settembre 2003, n. 3308 (Gazz. Uff. 13 settembre 2003, n. 213) ha differito i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi con i citati D.M. 14 novembre 2002, D.M. 15 novembre 2002 e D.M. 9 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia. Con D.M. 19 settembre 2003 (Gazz. Uff. 24 settembre 2003, n. 222) è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari dei soggetti residenti alla data del 29 agosto 2003 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla stessa data del 29 agosto 2003. L'art. 3, O.P.C.M. 27 novembre 2003, n. 3328 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2003, n. 282) ha disposto che i versamenti relativi agli adempimenti di obblighi tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni intervenute ai sensi del presente comma, a favore dei soggetti residenti nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, sono effettuati in quindici rate a partire dal 1° dicembre 2003. L'art. 4, O.P.C.M. 7 maggio 2004, n. 3354 (Gazz. Uff. 14 maggio 2004, n. 112), modificato dall'art. 1, O.P.C.M. 17 febbraio 2006, n. 3496 (Gazz. Uff. 1° marzo 2006, n. 50), a sua volta modificato dall'art. 1, O.P.C.M. 5 aprile 2006, n. 3507 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), ha ulteriormente differito i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari già sospesi a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia e della provincia di Catania. Con Provv. 23 luglio 2004 (Gazz. Uff. 11 agosto 2004, n. 187) è stata disposta la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in seguito agli eventi sismici del 26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. Con D.M. 23 novembre 2004 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2004, n. 283) è stata disposta la sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria a favore di taluni imprenditori agricoli, operanti nella Regione Puglia. Con D.M. 29 novembre 2004 (Gazz. Uff. 30 novembre 2004, n. 281) è stato disposto il differimento al 1° dicembre 2004 dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari in scadenza al 30 novembre 2004 a seguito dello sciopero generale del 30 novembre 2004. Con D.M. 30 novembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), modificato dall'art. 1, D.M. 21 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2004, n. 303), è stata disposta la sospensione dei termini per i versamenti di natura tributaria a favore dei soggetti residenti in taluni comuni della provincia di Brescia. Con D.M. 17 maggio 2005 (Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118) è stato ulteriormente differito il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nella provincia di Catania.
Art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'àmbito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto (8).
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(8) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 1.
Art. 11
Interpello del contribuente.
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria (9).
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
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(9) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Art. 12
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Art. 13
Garante del contribuente.
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2 (10).
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (11).
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(10) Comma così modificato dall'art. 94, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(11) Comma aggiunto dall'art. 94, comma 8, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 14
Contribuenti non residenti.
1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo (12).
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(12) Con D.M. 17 maggio 2001, n. 281, è stato emanato il regolamento contenente le norme in materia di agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte per i contribuenti residenti all'estero.
Art. 15
Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie.
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
Art. 16.
Coordinamento normativo.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge (13).
2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.
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(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
Art. 17
Concessionari della riscossione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Art. 18
Disposizioni di attuazione.
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
Art. 19
Attuazione del diritto di interpello del contribuente.
1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministro delle finanze è altresì autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Art. 20
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale
(art. 74)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O.
Art. 74.
Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
4. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
6. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 3
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS (27).
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti (28).
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7 (29):
a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso (30);
2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (31).
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici (32).
7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell’acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale (33).
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. (34).
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 31 ottobre 2008 (35).
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, è effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalità e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione S.p.a.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16] (36).
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto (37).
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto (38).
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito (39).
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate (40):
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21 (41);
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso (42):
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto (43);
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (44).
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica (45).
25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività (46).
26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 (47).
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003 (48).
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. (49).
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» (50);
d) nell'articolo 59:
1) è abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.» (51);
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.» (52);
b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.» (53);
«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro» (54);
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» (55).
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico» (56).
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso» (57).
42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività (58).
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio (59).
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione (60).
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» (61).
42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli (62).
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(26) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(27) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(28) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(29) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(30) Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(32) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(33) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(34) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(35) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(36) Periodo soppresso dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(37) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(38) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(40) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(41) Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(42) Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(43) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(46) Comma aggiunto dal comma 468 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(47) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(48) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(49) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(50) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(51) Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(52) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(53) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(54) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(55) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(56) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(57) Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(58) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(59) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(60) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
(62) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
[1] Le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata costituiscono
tuttavia redditi di lavoro autonomo, in base a quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 53 del
TUIR.
[2] Se
il contratto di partecipazione all’utile si fonda esclusivamente su una
prestazione di lavoro, la partecipazione all’utile costituisce un reddito di
lavoro autonomo, ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 53 del
TUIR
[3] A
norma dell’articolo 53, comma 2, lettera b),
del TUIR, costituiscono invece redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti
dall'utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico, quando non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
[4] I
servizi d’investimento, come definiti dall’articolo 1, comma 5, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono le attività
di negoziazione in conto proprio, di negoziazione per conto terzi, di collocamento,
di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi,
di ricezione e trasmissione degli ordini nonché di mediazione. A norma
dell’articolo 18 del medesimo testo unico, l’esercizio professionale dei
servizi d’investimento nei confronti del pubblico è riservato alle imprese
d’investimento (SIM e imprese d’investimento comunitarie ed extracomunitarie
autorizzate) e alle banche. Particolari servizi possono essere prestati anche
da altri soggetti.
[5] Le
società di gestione armonizzate possono esercitare lo stesso servizio,
limitatamente alla gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento e
Sicav di propria o altrui istituzione.
[6] Si
ricorda, inoltre, che l'articolo 111 del TUIR ammette alla partecipazione del
reddito dell'impresa assicuratrice anche la variazione delle riserve tecniche
obbligatorie (le quali costituiscono passività, rappresentando l’esposizione
dell’impresa verso gli assicurati). Per quanto riguarda gli strumenti
finanziari nei quali sono investite le riserve tecniche, è previsto che gli
utili da partecipazione ad esse relativi, i maggiori e minori valori iscritti
relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli altri strumenti
finanziari nonché le plusvalenze esenti e le relative minusvalenze concorrano a
formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di
assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Il D.L. 24 settembre
2002, n. 209, ha altresì introdotto un'imposta sulle riserve matematiche dei
rami vita risultanti dal bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle
aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi
causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana nonché di quelle relative ai fondi pensione o alle forme
pensionistiche individuali. Tale imposta, stabilita nella misura dello 0,52 per
cento, per il solo anno 2002, indi nella misura ordinaria dello 0,20 per cento
(aumentata allo 0,30 per cento dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, con effetto dal
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2004), è recuperabile come
credito d’imposta, da utilizzarsi, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, in
sede di versamento delle ritenute e delle imposte sostitutive previste
dall'articolo 26-ter del D.P.R. n.
600 del 1973.
[7] Al
riguardo, si ricorda che il rappresentante del Governo, intervenuto nella
seduta della Commissione Finanze del 5 dicembre 2006, ha chiesto la rapida
approvazione del provvedimento proprio in considerazione degli “impegni assunti
nei confronti dell'Unione europea in merito agli andamenti di finanza
pubblica”.
[8] La
relazione tecnica, nel calcolare l’effetto di gettito per l’anno 2007 derivante
dall’articolo 1 considera che il provvedimento entri in vigore il 1° luglio
2007.
[9] La
società Riscossione SpA, con sede legale in Roma, via M. Carucci 85, è stata
costituita il 27 ottobre 2005 e iscritta nel registro delle imprese il
successivo 31 ottobre. Con l’atto costitutivo è stato adottato lo statuto che
ne specifica l’organizzazione.
[10] L’articolo
3, comma 28, del D.L. n. 203 del 2005, stabilisce che sono denominati agenti
della riscossione la società Riscossione Spa e le società da questa partecipate
ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
[11] Le
cartelle di pagamento contengono, fra l’altro, l’indicazione dell’ufficio
emittente, la descrizione degli addebiti con le relative motivazioni, le
istruzioni sulle modalità di pagamento, nonché l’indicazione delle modalità per
ricorrere.
[12] Se
l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
pagamento, si rende necessario notificare al contribuente un ulteriore avviso
con intimazione ad adempiere entro cinque giorni; tale avviso perde efficacia
trascorsi centottanta giorni dalla sua notifica (articolo 50 del D.P.R. n. 602
del 1973).
[13] Ai
sensi dell’articolo 49 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato
dall’articolo 1, comma 415, della legge n. 311 del 2004, gli agenti della
riscossione possono promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
A titolo meramente esemplificativo si
segnalano le seguenti possibili azioni cautelari e conservative:
-
il
sequestro conservativo (articolo 671 c.p.c. e articolo 2905 c.c.), consentito
al creditore che abbia timore di perdere le garanzia del proprio credito;
-
l'azione
surrogatoria (articolo 2900 c.c.), mediante la quale il creditore ha la
possibilità di soddisfare le proprie ragioni sostituendosi al debitore
nell’esercizio delle azioni di contenuto patrimoniale che a questo competano
verso terzi;
-
l'azione
revocatoria (articolo 2901 c.c.), che consente al creditore di far dichiarare
l'inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore
rechi pregiudizio alle sue ragioni, al di fuori di una procedura di tipo
fallimentare;
-
l’impugnazione
della rinunzia all’eredità (articolo 524 c.c.), mediante la quale i creditori
possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del
rinunziante, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, fino alla
concorrenza dei loro crediti.
[14] Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2004, n. 51.
[15] Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio
2001, n. 30.
[16] Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre
1999, n. 255.
[17] L’ufficio, qualora ritenga che sussistano le cause di
perdita del diritto al discarico di cui al citato articolo 19, comma 2,
notifica apposito atto all’agente della riscossione, il quale, nei successivi
trenta giorni, può produrre le proprie osservazioni in merito. Decorso tale
termine il discarico è ammesso o rifiutato con provvedimento a carattere
definitivo.
In
caso di diniego del discarico, l’agente deve versare all’ente creditore una
somma pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo ed alla totalità delle
spese, se rimborsate dall'ente creditore, maggiorata degli interessi legali
decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella. Entro
novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, l’agente può definire la
controversia con il pagamento di metà dell'importo come sopra dovuto o, in
alternativa, ricorrere alla Corte dei conti.
[18] Si
tratta del controllo relativo alle seguenti cause di perdita del diritto a
discarico:
-
mancata
notificazione della cartella di pagamento entro i termini espressamente
previsti, per causa imputabile all’agente della riscossione;
-
mancato
svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente, la cui
esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del
Ministero dell’economia e delle finanze, a meno che i beni pignorati non
fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi
beni la cui esistenza è stata successivamente comunicata dall'ufficio;
-
mancato
svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e
cautelari effettuate dall'ufficio;
-
mancata
riscossione delle somme iscritte a ruolo per vizi e irregolarità compiute
nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della
procedura esecutiva, salvo che l’agente della riscossione non dimostri che tali
vizi e irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.
[19] Circolare
n. 97/E del 20 novembre 2001.
[20] L’agente
della riscossione che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in
parte, entro il termine di sessanta giorni, la restituzione delle somme
iscritte a ruolo riconosciute indebite è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha
diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la
restituzione avrebbe dovuto essere effettuata (articolo 48 del D.Lgs. n. 112
del 1999).
[21] Si
veda la sentenza della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 6450 del 15
gennaio 2002 (depositata il 6 maggio 2002), la cui massima recita: “In tema di
contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva
del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussiste se l'impugnazione
concerne vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre va
esclusa qualora i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo”.
[22] Si
ricorda che l’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che i
concessionari (oggi agenti) della riscossione possono essere parti del processo
dinanzi alle commissioni tributarie.
[23] Si
veda al riguardo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
26 settembre 2001, pubblicato sulla G.U. 9 ottobre 2001, n. 235.
[24] È
peraltro consolidato nella giurisprudenza l’avviso secondo cui non è preclusa
la retroattività della disposizioni più favorevoli per il contribuente.
[25] A
norma dell’articolo 8 del regolamento per la formazione del nuovo catasto
edilizio urbano, approvato con D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, sono
fabbricati a destinazione speciale le unità immobiliari costituite da opifici e
in genere dai fabbricati previsti nell'articolo 28 della legge 8 giugno 1936,
n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o
commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze
suddette senza radicali trasformazioni. Le categorie in cui vengono compresi
non sono suddivise in classi. Parimenti non si classificano le unità
immobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano
raggruppabili in classi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di
navigazione interna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati
destinati all'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili.
[26] “Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”.
[27] “Regolamento
di organizzazione del Ministero delle finanze”.
[28] Abrogate
dall’articolo 2 del D.L. n.- 16 del 1993.
[29] Recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
[30] Si ricorda che le dichiarazioni di variazione possono riguardare
la persona del proprietario o del possessore dei beni nonché la persona che
gode di diritti reali sui beni stessi, ovvero lo stato dei beni, per quanto
riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe
catastale.
[31] Il
settore era già stato, in precedenza, interessato da vari provvedimenti aventi
come obiettivo il riordino della materia. Tra questi si ricorda il D.L. n. 16
del 1993, convertito dalla legge n. 75 del 1993, il quale ha profondamente
inciso sulle disposizioni della legge n. 1249 del 1939 e del relativo
regolamento di attuazione (D.P.R. n. 1142 del 1949) e ha ordinato la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle
unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, da effettuarsi con
decreto del Ministro delle finanze. Tale revisione doveva avvenire sulla base
di criteri che, al fine di determinare la redditività media degli immobili,
facessero riferimento ai valori di mercato degli stessi.
[32] L’articolo
61 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n.
1142, definisce il classamento come l’operazione consistente “nel riscontrare
sopraluogo per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le
caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella
tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria (...) che, fatti
gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e
caratteristiche conformi od analoghe”, disponendo che le unità immobiliari
urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle
caratteristiche che hanno all'atto del classamento.
[33] Per la disciplina delle commissioni
censuarie si vedano gli articoli da 16 a 40 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650,
recante perfezionamento e revisione del sistema catastale.
[34] L'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, è stato abrogato dall'art. 136 del decreto legislativo 6 giugno 2001, n.
378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138
dello stesso decreto (1° gennaio 2002). Le disposizioni di cui al presente
articolo sono ora contenute negli artt. 8,12 e 15 del testo unico emanato con
il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti il permesso di costruire.
[35] Il testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 37, comma 2,
stabilisce che le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti
l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità
di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è
disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previo parere
della Commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone
censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i
comuni interessati. Il comma 3 prevede che le modificazioni derivanti dalla
revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione del nuovo prospetto delle
tariffe nella Gazzetta Ufficiale, ovvero, nel caso di stima diretta (per i
fabbricati a destinazione speciale), dall'anno in cui è stato notificato il
nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la pubblicazione o
notificazione avviene oltre il mese precedente quello stabilito per il
versamento dell'acconto di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo.
[36] Si ricorda che i commi 10 e 14 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, modificano, a decorrere dal 1° maggio 2007, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi prevedendo in particolare che per i soggetti passivi IRPEF la dichiarazione debba essere presentata tra il 1° maggio e il 30 giugno, ovvero, in via telematica, entro il 31 luglio e che per i soggetti passivi IRES la dichiarazione venga presentata obbligatoriamente in via telematica entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.