Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Coordinamento e adeguamento normativo previsti dalla legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari - Schema di D.Lgs. n. 26 (artt. 43 e 44, L. 262/2005) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 17 | ||||
Data: | 02/10/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Coordinamento e adeguamento normativo previsti dalla legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
Schema di D.Lgs. n. 26
(artt. 43 e 44, L. 262/2005)
n. 17
2 ottobre 2006
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: FI0021.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Articolo 1 (Modifiche al testo unico bancario)
§ Articolo 2 (Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)
§ Articolo 3 (Modifiche al testo unico di finanza)
§ Articolo 4 (Modifiche alla legge 28 dicembre 2005, n. 262)
§ Articolo 5 (Modifiche al codice civile)
§ Articolo 6 (Disposizioni in materia di personale della Consob)
§ Articolo 7 (Disposizioni finali e transitorie)
Riferimenti normativi
§ Codice civile (artt. 2412, 2483, 2526, 2629-bis)
§ D.L. 8 aprile 1974, n. 95 Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (art. 2)
§ L. 12 agosto 1982, n. 576 Riforma della vigilanza sulle assicurazioni (artt. 3 e 4)
§ L. 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (artt. 2, 4, 6, 10, 16, 20)
§ D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 2, 19, 53, 115-128-bis, 129, 136)
§ D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (artt. 1, 23, 25-bis, 30, 32, 94-101, 114-bis, 115-bis, 124-ter, 139, 147-ter, 148, 154-bis, 159, 160, 162, 187-septies, 191, 192-bis, 193, 195).
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 2)
§ D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (artt. 2, 109)
§ L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 65)
§ L. 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (artt. 19, 24, 25, 42-44)
§ Codice civile (artt. 2412, 2483, 2526, 2629-bis)
§ D.L. 8 aprile 1974, n. 95 Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (art. 2)
§ L. 12 agosto 1982, n. 576 Riforma della vigilanza sulle assicurazioni (artt. 3 e 4)
§ L. 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (artt. 2, 4, 6, 10, 16, 20)
§ D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (artt. 2, 19, 53, 115-128-bis, 129, 136)
§ D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 (artt. 1, 23, 25-bis, 30, 32, 94-101, 114-bis, 115-bis, 124-ter, 139, 147-ter, 148, 154-bis, 159, 160, 162, 187-septies, 191, 192-bis, 193, 195).
§ D.L. 14 marzo 2005, n. 35 Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 2)
§ D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (artt. 2, 109)
§ L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 65)
§ L. 28 dicembre 2005, n. 262 Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (artt. 19, 24, 25, 42-44)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
26 |
Titolo |
Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) |
Norma di delega |
Legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 43 |
Settore d’intervento |
Diritto societario; banche; mercati finanziari. |
Numero di articoli |
7 |
Date |
|
1) Presentazione |
5 settembre 2006 |
2) Assegnazione |
19 settembre 2006 |
3) termine per l’espressione del parere |
29 ottobre 2006 |
4) scadenza della delega |
12 gennaio 2007 |
Commissione competente |
VI (Finanze) e X (Attività produttive), V (Bilancio) |
Rilievi di altre Commissioni |
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Lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega conferita dall’articolo 43 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Tale disposizione delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge (12 gennaio 2006), uno o più decreti legislativi per adeguare alle disposizioni della medesima legge n. 262 del 2005 il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le altre leggi speciali, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.
Il successivo articolo 44 prevede che lo schema di decreto legislativo debba essere corredato di relazione tecnica in ordine ai suoi effetti finanziari e trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.
L’articolo 1 reca alcune modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).
In particolare, il comma 1 aggiorna le disposizioni relative alla composizione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e introduce la possibilità di invitare alle riunioni di esso i presidenti delle Autorità di vigilanza nel settore finanziario.
Il comma 2 modifica la disciplina dell’assunzione di attività di rischio da parte delle banche nei confronti di soggetti collegati alla gestione della banca in relazione alle ipotesi di conflitto d’interessi.
Il comma 3 modifica un riferimento normativo contenuto nel comma 1 dell’articolo 116 del TUB, introdotto dall’articolo 13 della legge n. 262 del 2005.
Il comma 4 estende alle controversie con tutta la clientela l’ambito di operatività dei sistemi di risoluzione stragiudiziale cui debbono aderire le banche e gli intermediari finanziari a norma dell’articolo 128-bis del TUB.
Il comma 5 sopprime i poteri di controllo della Banca d’Italia sulle emissione e le offerte di valori mobiliari superiori a cento miliardi di lire, mantenendo soltanto la facoltà di chiedere segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo.
Il comma 6 modifica la disciplina riguardante gli atti di compravendita e l’assunzione di obbligazioni degli esponenti bancari in relazione ai possibili conflitti d’interessi.
L’articolo 2 introduce modifiche alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, in relazione alla disciplina del settore bancario e ai procedimenti di competenza rispettiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Banca d’Italia, segnatamente in materia di concentrazioni bancarie e di intese restrittive della concorrenza.
Inoltre, la lettera b) del comma 1 stabilisce che, in attesa del parere dell’ISVAP per le operazioni riguardanti imprese assicurative, resti sospeso il decorso del termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L’articolo 3 interviene su varie norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).
In particolare, il comma 1 modifica le definizioni di “sollecitazione all’investimento” e di “prodotto finanziario” e inserisce la nuove definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.
Il comma 2 esclude dall’applicazione delle disposizioni del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali i prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione sottoposti alla disciplina recata dal TUF.
Il comma 3 sopprime la clausola di compatibilità relativa all’applicazione della disciplina del TUF ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
Il comma 4 sottopone alle disposizioni in materia di offerta fuori sede i prodotti finanziari emessi da imprese assicurative, limitatamente alle offerte esercitate dai soggetti abilitati, precisando che essi non possono essere comunque iscritti nelle sezioni del registro unico degli intermediari assicurativi riservate agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
Il comma 5 sopprime un riferimento normativo a disposizione abrogata, contenuto nelcomma 2 dell’articolo 32 del TUF.
Il comma 6 modifica la disciplina relativa alla circolazione dei prodotti finanziari i quali abbiano costituito oggetto di una sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto.
Il comma 7 modifica gli obblighi d’informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori e l’ambito di applicazione della relativa disciplina.
Il comma 8 sopprime la disposizione che rimette alla CONSOB il potere di vigilanza e sanzione sulle informazioni diffuse circa l’applicazione di codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Il comma 9 modifica la disciplina della raccolta di deleghe di voto per le assemblee sociali, sopprimendo la previsione secondo cui il committente dev’essere iscritto nel libro dei soci da almeno sei mesi.
Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa all’elezione del consiglio di amministrazione, contenuta nell’articolo 147-ter del TUF. Le nuove disposizioni riguardano, fra l’altro, la quota minima di capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, la possibilità di escludere le liste che abbiano ottenuto una percentuale di voti pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione, la partecipazione e il numero dei consiglieri indipendenti. È abrogata la prescrizione del voto mediante scrutinio segreto per le elezioni alle cariche sociali.
Il comma 11 prescrive il metodo del voto di lista per l’elezione di un membro del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza e precisa che questi ultimi non debbono essere collegati, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Il comma 12 modifica le disposizioni relative al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Le nuove disposizioni riguardano i requisiti di professionalità, il contenuto delle attestazioni che deve rendere, le responsabilità del consiglio di amministrazione circa l’adeguatezza dei poteri e mezzi conferitigli e circa il rispetto delle procedure amministrative e contabili.
Il comma 13 interviene sulla disciplina relativa al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione contabile, subordinandoli alla proposta dell’organo di controllo; ridefinisce la durata dell’incarico medesimo e l’intervallo minimo per il rinnovo o il nuovo conferimento; modifica i poteri della CONSOB in materia.
Il comma 14 integra la disciplina delle incompatibilità delle società di revisione, consentendo di estenderla alla prestazione di consulenza legale.
Il comma 15 estende i poteri di vigilanza della CONSOB anche all’organizzazione della società di revisione, sopprimendo l’obbligo di verifica periodica (almeno triennale) dell’indipendenza e dell’idoneità tecnica.
Il comma 16 modifica la fattispecie sanzionata relativamente alle comunicazioni circa l’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate, escludendone la divulgazione di false informazioni.
Il comma 17 estende l’applicazione delle sanzioni indicate nell’articolo 193 del TUF anche alla violazione delle disposizioni dell’articolo 115-bis, riguardante i registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.
L’articolo 4 reca modificazioni alla legge n. 262 del 2005.
In particolare, il comma 1, alla lettera a), stabilisce che la Banca d’Italia presenti annualmente (invece che semestralmente) al Parlamento e al Governo la relazione sull’attività svolta; la lettera b) abroga i commi da 12 a 14 dell’articolo 19 della stessa legge n. 262 del 2005 (in relazione alla nuova disciplina introdotta dal precedente articolo 2 dello schema).
Il comma 2 modifica l’articolo 24 della legge n. 262 del 2005, relativamente al trattamento delle notizie, presentate per iscritto dai soggetti interessati, nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti individuali da parte della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’ISVAP e della COVIP.
La lettera c) del comma 2 precisa che la competenza del giudice ordinario è conservata anche per i ricorsi avverso le sanzioni irrogate in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato a norma dell’articolo 187-septies del TUF.
La lettera d)del comma 2 introduce la limitazione della responsabilità delle autorità, dei componenti dei loro organi e dei loro dipendenti ai soli casi di dolo e colpa grave.
Il comma 3 abroga il comma 2 dell’articolo 25 della legge n. 262 del 2005, relativo alle competenze della CONSOB in materia di contratti di assicurazione.
L’articolo 5, al comma 1, adegua, in conseguenza dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, un riferimento normativo contenuto nell’articolo 2629-bis del codice civile, che sanziona l’omessa comunicazione del conflitto d’interessi.
L’articolo 6 introduce nell’organizzazione della CONSOB la figura del vicedirettore generale, consentendo altresì la nomina di un segretario generale. Il comma 2 rimette la copertura finanziaria al sistema di autofinanziamento della CONSOB.
Il comma 3 proroga al 15 novembre 2007 il termine entro cui la CONSOB è autorizzata ad assumere quindici dipendenti a tempo determinato, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio.
L’articolo 7 differisce il termine per l’adeguamento degli statuti e degli atti costitutivi delle società alle disposizioni della legge n. 262 del 2005. Tale adempimento dovrà essere eseguito prima del rinnovo delle cariche sociali interessate e comunque entro il 30 giugno 2007.
Allo schema sono allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica sugli effetti finanziari del provvedimento (che riguarda le disposizioni dell’articolo 6 in materia di organico della CONSOB).
Lo schema di decreto è predisposto in attuazione di una delega legislativa che incarica il Governo di adeguare alle disposizioni della legge n. 262 del 2005 il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le altre leggi speciali, “apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse” (articolo 43, comma 1, della legge n. 262 del 2005). In proposito dovrebbe essere quindi valutata la possibilità di ricondurre a tale finalità di coordinamento legislativo alcune disposizioni dello schema di decreto che:
a) intervengono su materie non affrontate dalla legge n. 262 del 2005 (ad esempio: il comma 1 dell’articolo 1, che interviene in materia di funzionamento del CICR; l’articolo 4, comma 2, lettera d), che riguarda il regime di responsabilità delle autorità di vigilanza);
b) regolano materie disciplinate dalla legge n. 262 del 2005 in modo difforme rispetto a quanto da essa stabilito (ad esempio: l’articolo 1, comma 2, che modifica le disposizioni del TUB in materia di disciplina dei conflitti d’interesse in ambito bancario, i commi da 9 ad 11 dell’articolo 3 che recano interventi in materia di organi delle società; le disposizioni dell’articolo 4 in materia di concorrenza nel settore bancario).
Deve comunque ricordarsi che la giurisprudenza della Corte costituzionale risulta orientata ad una lettura estensiva delle deleghe per il coordinamento legislativo: ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2005, n. 52, ha stabilito che, se l’obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale.
Le modifiche normative proposte nello schema di decreto legislativo sono riconducibili alle materie della “tutela del risparmio e mercati finanziari” e della “tutela della concorrenza”, dell’ “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, nonché dell’ “ordinamento civile”, che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente alle lettere e), g) e l), affida alla competenza esclusiva dello Stato.
L’articolo 4, comma 2, lettera d), dello schema dispone che, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP e la COVIP, i componenti dei loro organi e i dipendenti di esse rispondono dei danni cagionati dai loro atti o comportamenti solamente in caso di dolo o colpa grave.
La disposizione introduce una limitazione di responsabilità analoga a quella già contemplata dall’ordinamento in relazione ad altre fattispecie. Si richiama, in particolare, l’articolo 2236 del codice civile, il quale stabilisce, in relazione alla prestazione d’opera intellettuale, che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. La giurisprudenza (Cass., sez. un., sent. 6 maggio 1971, n. 1282) ha ritenuto che la disposizione, indipendentemente dalla sedes materiae nella quale è collocata, enunzi un principio generale applicabile, oltre che nel campo contrattuale, anche in quello extracontrattuale.
L’articolo 3, comma 10, lettera b), dello schema di decreto, intervenendo sull’articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, attribuisce alla CONSOB il potere di determinare, in via regolamentare, il limite massimo di partecipazione cui può essere subordinata la presentazione di liste per l’elezione degli organi amministrativi delle società quotate, in relazione alle caratteristiche di capitalizzazione, flottante di borsa e assetti proprietari.
Altre disposizioni dello schema riguardano i poteri normativi delle autorità di vigilanza in ambiti e in relazione a oggetti già previsti dalla legislazione di settore.
Le disposizioni dello schema di decreto sono per la massima parte opportunamente redatte nella forma di novelle testuali alle disposizioni vigenti. Esso provvede fra l’altro, con l’articolo 2, a inserire le nuove norme in materia di concorrenza bancaria, già contenute nell’articolo 19 della legge n. 262 del 2005, nell’appropriata sedes materiae, costituita dalla legge n. 297 del 1990, provvedendo alle conseguenti abrogazioni [articolo 4, comma 1, lettera b)].
Lo schema di decreto legislativo incide nella sfera giuridica dei seguenti soggetti:
- autorità di vigilanza del settore finanziario;
- società con azioni quotate in mercati regolamentati;
- banche e altri intermediari finanziari.
Esso contiene anche misure di semplificazione, volte ad ovviare a problemi rilevati nell’applicazione della legge n. 262 del 2005, per quanto riguarda in particolare:
- i conflitti d’interesse nelle attività bancarie (art. 1, co. 2 e 6);
- la disciplina della concorrenza nel settore bancario (art. 2).
L’articolo 7, comma 2, disciplina i termini per l’adeguamento degli statuti delle società alle nuove disposizioni.
Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura.
1. L’articolo 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è modificato come segue:
a) al comma 1, le parole “dal Ministro delle Finanze,” sono soppresse;
b) al comma 1, le parole “dell’industria, del commercio e dell’artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “dello sviluppo economico”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il Presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il presidente può invitare i presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.”.
2. L’articolo 53 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d’Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione delle attività di rischio.”;
b) il comma 4-bis è abrogato;
c) al comma 4-quater, le parole “alle altre attività bancarie” sono sostituite dalle seguenti: “ad altre tipologie di rapporti di natura economica”.
3. Al comma 1 dell’articolo 116 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole “computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122” sono sostituite dalle seguenti: “previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108”.
4. Al comma 1 dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le parole “con i consumatori” sono sostituite dalle seguenti: “con la clientela”.
5. L’articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“Art. 129 - (Emissione di strumenti finanziari) - 1. La Banca d’Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.”
6. L’articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole “in materia di interessi degli amministratori” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e di operazioni con parti correlate”;
b) al comma 2-bis, le parole “o sono ad esse collegate” sono sostituite dalle seguenti: “. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.”.
L’articolo 1 reca modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Il comma 1 contiene alcune modifiche all’articolo 2, comma 1, del TUB, riguardante la composizione e il funzionamento del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).
Il CICR è stato istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. L’articolo 2, comma 1, del TUB, nel testo attualmente vigente, affida al CICR l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e ne ìndica come componenti il Ministro dell’economia e delle finanze[1], che lo presiede, il Ministro per il commercio con l’estero (ora Ministro per il commercio internazionale), il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali), il Ministro delle finanze (dicastero ora assorbito nel Ministero dell’economia e delle finanze), il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministro per lo sviluppo economico), il Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture) e il Ministro per le politiche comunitarie. Si prevede poi che alle sedute del CICR partecipi anche il Governatore della Banca d’Italia.
Le modifiche recate dalle lettere a) e b) del comma 1 hanno carattere formale: si prevede infatti, all’articolo 2 del comma 1 del TUB, la soppressione del riferimento al Ministero delle finanze, non più esistente, e la sostituzione del riferimento al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato con quello al Ministero dello sviluppo economico, che ne ha assunto le competenze.
Si segnala che sono intervenute modificazioni anche nelle denominazioni di altri Ministeri citati nella disposizione.
La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 2 del medesimo articolo 2 del TUB, il quale, nel testo attualmente vigente, prevede che il presidente del CICR possa invitare altri Ministri ad intervenire alla riunioni del Comitato.
La nuova formulazione proposta specifica che il presidente del CICR possa invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni per fini consultivi. Agli stessi fini, il presidente può invitare i presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.
La disposizione così riformulata consente quindi che siano invitati a partecipare alle riunioni del CICR, a titolo consultivo, i presidenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in quanto autorità indipendenti chiamate ad esercitare compiti di regolazione e di vigilanza dei vari operatori (banche, intermediari, imprese di assicurazione, fondi pensione) nel settore finanziario. Il Governatore della Banca d’Italia partecipa invece alle sedute del CICR in via permanente, in virtù della configurazione dell’istituto come autorità creditizia e dei poteri di proposta ad esso attribuiti dall’articolo 4 del TUB in relazione alle deliberazioni del CICR contemplate nei titoli II e III e nell’articolo 107.
Diverse valutazioni sul ruolo del CICR nell’ordinamento italiano erano state espresse nel corso dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, svolta nella XIV legislatura dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera, congiuntamente con le Commissioni 6a (Finanze e Tesoro) e 10a (Industria) del Senato . Come ricorda il documento conclusivo dell’indagine, se da un lato era stata infatti sottolineata l’utilità del Comitato quale elemento di raccordo fra autorità politica e autorità tecnica per l’emanazione di atti d’indirizzo politico da tradurre in provvedimenti amministrativi di normazione secondaria da parte delle autorità di settore, altri aveva per contro sostenuto il superamento del ruolo del Comitato in un contesto che ha registrato lo sviluppo delle autorità amministrative indipendenti e, parallelamente, la soppressione di numerosi comitati interministeriali. Il documento conclusivo prospettava comunque l’opportunità di confermare le competenze del CICR, ferma restando la necessità di chiarire gli àmbiti di responsabilità del Governo[2]. Proposte di riforma del CICR erano contenute in alcuni dei progetti di legge esaminati nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 262 del 2005. In particolare, l’articolo 30 del disegno di legge A.C. 4705, recante interventi per la tutela del risparmio, presentato dal Governo alla Camera nel febbraio 2004, prevedeva che il CICR, nell’esercizio dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio, potesse chiedere dati, notizie e informazioni generali all’Autorità per la tutela del risparmio (della quale il disegno di legge prevedeva l’istituzione, in sostituzione della CONSOB), alla Banca d’Italia, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’ISVAP e alla COVIP, ed emanare atti di carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza delle medesime autorità. Si prevedeva inoltre che i presidenti di tali Autorità partecipassero alle riunioni del CICR. La proposta di legge Fassino ed altri A.C. 4639 prevedeva invece la soppressione del CICR. La proposta di testo unificato presentata dai relatori nella seduta delle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) recepiva, agli articoli 15 e 16, la proposta di riforma del CICR contenuta nel disegno di legge n. 4705. Il testo unificato approvato dalle Commissioni e presentato all’Assemblea il 18 febbraio 2005 non conteneva tuttavia riferimenti all’assetto del CICR, né di quest’organo si è trattato nelle versioni successive del testo unificato.
Recentemente, il Governatore della Banca d’Italia, ascoltato dalla Commissione 6a (Finanze e Tesoro) del Senato il 26 settembre 2006 nel quadro dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 262 del 205, ha osservato che l’estensione dei poteri normativi comunitari ha eroso gli spazi di autonomia regolamentare a disposizione degli Stati membri: in tale contesto, secondo il Governatore, “appare quindi tendenzialmente ridursi anche il rilievo del CICR, la cui funzione di fornire indirizzi normativi si è considerevolmente ristretta in relazione all’integrazione della regolamentazione finanziaria europea”.
In proposito si osserva che la legge n. 262 del 2005 non reca disposizioni in materia di composizione e funzionamento del CICR. Andrebbe pertanto verificata la riconducibilità della disposizione in commento alla finalità di coordinamento legislativo propria dello schema di decreto legislativo, sulla base della delega conferita dall’articolo 43 della legge n. 262 del 2005. Al riguardo, la relazione illustrativa afferma che la modifica proposta “è coerente con la prassi recentemente instaurata e con le finalità di coordinamento tra le autorità di vigilanza del settore finanziario indicata dalla legge n. 262 del 2005 a tutela del risparmio”.
Il comma 2 dell’articolo 1 reca alcune modifiche all’articolo 53 del TUB, concernente le funzioni di vigilanza regolamentare esercitate dalla banca d’Italia sulle banche. In particolare, la lettera a)sostituisce il comma 4 dell’articolo 53.
Nel testo attualmente vigente, sostituito dall’articolo 8 della legge n. 262 del 2005, il comma 4 dell’articolo 53 del TUB prevede che le banche rispettino le condizioni indicate dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per le attività di rischio nei confronti dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo, ovvero dei soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi, uno o più componenti degli organi di amministrazione o controllo della banca o della società capogruppo, ovvero di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca o presso le società capogruppo, ovvero delle società controllate dai medesimi soggetti, nonché, infine, degli altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia[3].
La nuova formulazione proposta prevede che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplini condizioni e limiti per l’assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti ad essi collegati. La disposizione consente inoltre alla Banca d’Italia, ove verifichi in concreto l’esistenza di situazioni di conflitto d’interessi, di stabilire condizioni e limiti specifici per l’assunzione di attività di rischio.
Rispetto alla novella apportata dalla legge n. 262 del 2005, la disciplina proposta appare orientata verso una definizione di carattere più generale, e con minore grado di analiticità e di dettaglio, degli àmbiti oggettivo e soggettivo di applicazione della norma. La portata della disposizione risulta comunque più ampia di quanto previsto dal testo del comma 4 dell’articolo 53 previgente alla legge n. 262 del 2005 in quanto, per quanto concerne l’àmbito oggettivo, si fa riferimento non solo alla “concessione di credito”, ma, più in generale, all’ “assunzione di attività di rischio”, mentre, per quanto concerne l’àmbito soggettivo, si fa riferimento non solo “ai soggetti collegati alle banche o detentori di una partecipazione rilevante” ma, più in generale, a “coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario” nonché ai “soggetti a essi collegati”. Inoltre viene attribuito alla Banca d’Italia il potere di adottare provvedimenti specifici, quando accerti la sussistenza di concrete situazioni di conflitto di interesse.
La ratio dell’intervento normativo viene individuata dalla relazione governativa nella necessità di superare l’eccessivo irrigidimento apportato dalla legge n. 262 del 2005, giudicato incoerente con “l’impostazione delegificante prevalente nel TUF e nel TUB e non (...) in linea con gli standard internazionali di vigilanza”.
Questa disposizione, come numerose altre nel prosieguo del testo, dev’essere valutata alla stregua di una preliminare valutazione circa la possibilità di ricondurre la sostanziale modificazione di disposizioni, direttamente introdotte dalla legge n. 262 del 2005, nell’àmbito della finalità di coordinamento legislativo propria del presente schema di decreto legislativo, in base alla delega conferita dall’articolo 43 della legge n. 262 del 2005.
La lettera b)del comma 2abroga per conseguenza il comma 4-bis dell’articolo 53 (introdotto dall’articolo 8 della legge n. 262 del 2005), il quale prevede che le condizioni indicate dalla Banca d’Italia debbano far riferimento all’entità del patrimonio della banca, all’entità della partecipazione eventualmente detenuta e all’insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti indicati al comma 4 dell’articolo 53 e degli altri soggetti ad essi collegati, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
In attuazione delle disposizioni dell’articolo 53, commi 4 e 4-bis,del TUB,come modificati dalla legge n. 262 del 2005, è intervenuta la deliberazione del CICR 22 febbraio 2006, n. 240 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 22 marzo 2006, n. 68), recante la disciplina delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati.
La lettera c)del comma 2 modifica il comma 4-quater dell’articolo 53, prevedendo che la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR disciplini i conflitti d’interessi tra le banche e i soggetti indicati al comma 4 del medesimo articolo 53 (v. supra) non solo in relazione alle altre attività bancarie, ma, più in generale, in relazione alle altre tipologie di rapporti di natura economica.
Il comma 4-quater era stato inserito nell’articolo 53 dall’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge n. 262 del 2005. La ratio dell’intervento normativo proposto viene individuata dalla relazione governativa nella necessità di correggere la disposizione, in quanto la limitazione del potere della Banca d’Italia alle sole attività bancarie appare incongrua rispetto ai fini perseguiti dal legislatore e alla potenziale rilevanza e rischiosità di altre tipologie di rapporti, quali ad esempio i rapporti di consulenza.
In proposito, anche la circolare di Assonime 12 aprile 2006, n. 12, pag. 23, rilevava come il riferimento alle “altre attività bancarie” dovesse ritenersi in realtà riferito alle altre attività finanziarie, connesse o strumentali, diverse dall’unica attività bancaria svolta, eventualmente esercitate ai sensi dell’articolo 10 del TUB.
Il comma 3 dell’articolo 1 interviene sul comma 1 dell’articolo 116 del TUB, modificato dall’articolo 13 della legge n. 262 del 2005, il quale disciplina la pubblicità dei tassi e delle altre condizioni dei servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari.
L’articolo 116, comma 1, del TUB, nel testo vigente, dispone che in ciascun locale aperto al pubblico siano pubblicizzati i tassi d’interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122. Non può essere fatto rinvio agli usi.
La nuova formulazione sostituisce il riferimento all’articolo 122 del TUB (il quale disciplina il computo del tasso annuo effettivo globale dei contratti di credito al consumo) con il richiamo dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (che disciplinano la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, agli effetti della determinazione del tasso usurario).
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è definito dall’articolo 122 del TUB come il costo totale del credito a consumo a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. La medesima norma rimette al CICR le modalità di calcolo del TAEG.
L’articolo 2, commi 1 e 2 della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, prevede invece che il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi, rilevi trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni e di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari.
Deve ricordarsi a questo proposito che la modificazione recata dall’articolo 13 della legge n. 262 del 2005, nel testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (articolo 12), faceva riferimento al “tasso effettivo globale annuo” relativo a tutte le operazioni di finanziamento. La relazione delle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) (A.C. 2436-A, p. 27), così motivava la proposta integrazione del previgente articolo 116 del TUB: “La disposizione tende a far sì che il soggetto il quale ricorre al finanziamento possa conoscere non il mero tasso nominale applicato, ma l'effettivo costo del finanziamento, comprendente tutti gli elementi che concorrono a formarlo, anche per poter valutare con criteri omogenei le condizioni offerte dai diversi operatori del mercato. A questo fine si prescrive che i tassi dei finanziamenti, pubblicizzati a norma del suddetto articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, vengano calcolati con le stesse modalità previste per il tasso annuo effettivo globale, riferito alle operazioni di credito al consumo, dall'articolo 122 del medesimo testo unico (comprendendovi cioè gli interessi e tutti gli oneri da sostenere) e specificate con deliberazione del CICR secondo quanto ivi è indicato”[4].
Successivamente, nel corso dell’esame presso il Senato, la disposizione veniva riferita al tasso effettivo globale medio (TEGM), nozione evidentemente mutuata dalla legge n. 108 del 1996 sull’usura, ma rispondente a una ratio diversa da quella che ispirava la norma elaborata dalla Camera.
La disposizione proposta dal presente schema conferma l’obbligo imposto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 108 del 1996 alle banche, agli intermediari finanziari e a ogni altro ente autorizzato all’erogazione del credito, tenuti ad affiggere nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico apposito avviso contenente la rilevazione dei tassi prevista nei commi 1 e 2 dello stesso articolo. Con l’inserimento nel TUB, inoltre, tale obbligo è esteso anche all’indicazione dei medesimi tassi nei fogli informativi che l’intermediario è tenuto a mettere a disposizione della clientela, e la sua violazione diviene sanzionabile in via amministrativa da parte dell’autorità di vigilanza.
Il comma 4 dell’articolo 1 modifica l’articolo 128-bis del TUB, introdotto dall’articolo 29 della legge n. 262 del 2005, il quale prescrive che le banche e gli intermediari finanziari aderiscano a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.
La modificazione proposta estende l’ambito di operatività di tali organismi, riferendone l’attività non solo alle controversie con i consumatori, ma in generale alle controversie con l’intera clientela (includendovi quindi anche le imprese).
La relazione governativa precisa che tale modificazione armonizza la formulazione della norma con il contesto del titolo VI del TUB (nel quale è inserita) e con le disposizioni in materia di soluzione delle controversie, contenute nel decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 (Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonìfici transfrontalieri), che riguardano i rapporti con tutta la clientela. Essa è altresì coerente con quanto previsto dall’articolo 27 della stessa legge n. 262 del 2005, che prevede fra l’altro l’istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, in materia di servizi d’investimento, in favore degli investitori e dei risparmiatori.
Il comma 5 sostituisce l’articolo 129 del TUB, recante disposizioni in materia di controlli sull’emissione di strumenti finanziari.
Nel testo attualmente vigente, l’articolo 129 del TUB sottopone al controllo della Banca d’Italia le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri, quando siano di importo superiore a cento miliardi di lire (pari a euro 51.645.689,91), o al maggiore importo determinato dalla Banca d’Italia medesima, e non rientrino nelle caratteristiche dalla stessa individuate in conformità con le deliberazioni del CICR (commi 1 e 2). In particolare, è prescritta la comunicazione preventiva di tali emissioni e offerte alla Banca d’Italia, con l’indicazione della quantità e delle caratteristiche dei valori mobiliari, nonché delle modalità e dei tempi di svolgimento dell’operazione (commi 2 e 3). In base ad un meccanismo di silenzio-assenso, l’operazione può essere effettuata quando siano trascorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Banca d’Italia, che, nel medesimo termine, può vietare le operazioni non conformi (comma 4). Dalla procedura sopra esposta il comma 5 esclude i titoli di Stato o garantiti dallo Stato; i titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo di tipo chiuso o aperto; gli strumenti finanziari partecipativi; l’emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo nazionali ovvero la commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento collettivo situati in altri paesi dell’Unione europea. Si prevede anche (comma 6) che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, possa individuare tipologie di operazioni sottratte all’obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata. I commi 7 e 8 prevedono infine che la Banca d’Italia possa richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani, anche con riferimento alle operazioni non soggette all’obbligo di comunicazione. Alla stessa Banca d’Italia viene rimessa l’emanazione di disposizioni attuative al riguardo.
La modificazione proposta sopprime il controllo e gli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d’Italia concernenti le emissioni di valori mobiliari. Si propone invece il mantenimento degli attuali commi 7 ed 8 dell’articolo 129, con lievi modifiche (tra cui la sostituzione dell’espressione: “strumenti finanziari” a quella di “valori mobiliari”, non più utilizzata nella legislazione recente).
La nozione di strumento finanziario è definita dall’articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, secondo il quale s’intendono per tali:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
d) le quote di fondi comuni di investimento;
e) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
f) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
g) i contratti «futures» su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
k) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
In particolare, si prevede che la Banca d’Italia possa richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. La Banca d’Italia emana le necessarie disposizioni attuative.
Si segnala che la formulazione proposta appare restrittiva dell’ambito di applicazione, rispetto al vigente comma 7 dell’articolo 129 del TUB, che si applica ai “valori mobiliari collocati in Italia” (indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente) “o comunque emessi da soggetti italiani” (anche all’estero). Essa infatti, nel suo letterale tenore, sembra riferirsi agli strumenti emessi od offerti soltanto da soggetti italiani, in Italia ovvero all’estero. Per rendere inequivoca l’interpretazione in senso non restrittivo, sarebbe opportuno inserire una virgola prima delle parole: “ovvero all’estero da soggetti italiani”.
La relazione illustrativa del Governo precisa in proposito che il controllo preventivo sulle emissioni da parte della Banca d’Italia non risulta più coerente con la ripartizione funzionale delle competenze tra le Autorità di vigilanza, realizzata dalla legge n. 262 del 2005, né con l’attribuzione alla CONSOB di tutte le competenze relative alla tutela degli investitori e alla trasparenza sugli strumenti finanziari.
Si segnala che la modificazione dell’articolo 129 del TUB potrebbe rendere opportuna la revisione dell’articolo 143 del medesimo testo unico, il quale sanziona l’inosservanza delle disposizioni in materia di emissione di valori mobiliari.
Il comma 6 reca alcune modifiche all’articolo 136 del TUB, modificato dall’articolo 8 della legge n. 262 del 2005, il quale disciplina l’assunzione di obbligazioni e il compimento di atti di compravendita con una banca, ovvero con società o banche appartenenti al gruppo bancario, da parte di chi ricopra funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca medesima o presso società facenti parte dello stesso gruppo, nonché da parte di società riconducibili a tali soggetti.
In particolare, il vigente comma 1 dell’articolo 136 del TUB dispone che chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell’organo di amministrazione presa all’unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.
La lettera a)del comma 6 precisa – in relazione alla prescritta deliberazione dell’organo di amministrazione – che rimangono altresì fermi gli obblighi stabiliti dal codice civile in materia di operazioni con parti correlate.
Le operazioni con parti correlate sono disciplinate dall’articolo 2391-bis del codice civile, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario. Tale norma prevede che gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo princìpi generali indicati dalla CONSOB, regole che assicurino la trasparenza e la correttezza delle operazioni con parti correlate, rendendoli noti nella relazione sulla gestione. A tali fini, gli organi medesimi possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche delle operazioni.
La lettera b)del comma 6 modifica invece il comma 2-bis dello stesso articolo 136 del TUB.
Il comma 2-bis dell’articolo 136 del TUB, introdotto dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 262 del 2005, prevede che per l’applicazione della disciplina in materia di assunzione delle obbligazioni da parte degli amministratori delle banche rilevino anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai medesimi soggetti, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate. Sulla norma è quindi intervenuto l’articolo 34-quater del decreto legge n. 4 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006 n. 80, disponendo l’applicazione della disposizione a decorrere dal 17 maggio 2006. Tale differimento era stato disposto in ragione della complessità degli adempimenti cui erano tenuti i destinatari della norma per identificare i soggetti e i rapporti ai quali essa veniva ad estendersi.
La modifica proposta esclude dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 136 le obbligazioni con società collegate a quelle controllate dagli esponenti bancari indicati nei commi 1 e 2 o a quelle in cui gli stessi esponenti bancari svolgono analoghe funzioni. Esclude altresì le obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.
La relazione governativa osserva a questo riguardo che, pur conservandosi l’impianto precettivo della legge n. 262 del 2005, la semplificazione proposta collega la fattispecie penale “alle ipotesi in cui l’esponente aziendale sia in grado con maggiore probabilità di venire a conoscenza dell’assunzione di obbligazioni rilevanti”, escludendo altresì ipotesi connotate da “limitati rischi di inquinamento del processo decisionale”.
Articolo
2
(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n.
287)
L’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è modificato come segue:
a) prima del comma 4 è aggiunto il seguente comma:
“3-bis. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.”;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell’ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, i provvedimenti della Banca d’Italia, previsti dall’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell’Autorità di cui all’articolo 10, ai sensi dell’articolo 6, per le valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione occorrente.”;
d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
“5-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d’Italia, può autorizzare:
a) un’intesa, in deroga al divieto dell’articolo 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1;
b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.
5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.”;
e) i commi 7 e 8 sono abrogati.
L’articolo 2 contiene alcune modifiche all’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
In particolare, la disposizione del comma 1, lettera a), interviene sulla disciplina relativa ai provvedimenti, nelle materie attinenti alla concorrenza, relativamente a imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità. Con la presente novella, il contenuto del vigente comma 7 dell’articolo 20 viene trasferito in un nuovo comma 3-bis, da inserire nel medesimo articolo. La relazione governativa precisa che la disposizione è volta a conseguire una più razionale sistemazione della materia nell’articolo.
Per conseguenza, la successiva lettera e) dispone l’abrogazione del comma 7 dello stesso articolo 20. È abrogato altresì il comma 8, che estende alle altre autorità competenti in materia di concorrenza le procedure previste per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale disposizione risulta superata, essendo venute meno le competenze in materia di concorrenza che ne costituivano il presupposto.
Il comma 7 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990 stabilisce il principio di carattere generale per cui nel caso in cui l’intesa, l’abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.
Il comma 8 dispone che le autorità di vigilanza indicate nello stesso articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La lettera b) del comma 1 integra il contenuto dell’articolo 20, comma 4, della legge n. 287 del 1990.
Il comma 4 dell’articolo 20 prevede che, nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di cui all’articolo 10 della legge n. 287 del 1990) sono adottati sentito il parere dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare il provvedimento di propria competenza.
La modifica proposta prevede che la decorrenza del termine relativo al procedimento per il quale è richiesto il parere dell’ISVAP resti sospeso fino al ricevimento del parere medesimo da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero fino allo spirare del termine previsto per la sua espressione.
La lettera c)del comma 1 sostituisce il comma 5 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990, introducendo una disposizione di contenuto nuovo, mentre la materia in esso trattata viene trasposta nei nuovi commi 5-bis e 5-ter, introdotti dalla successiva lettera d) (v. infra).
L’attuale formulazione del comma 5 dell’articolo 20 prevede che l’autorità di vigilanza sulle aziende e gli istituti di credito (vale a dire la Banca d’Italia) possa autorizzare, per un tempo limitato, intese restrittive della libertà di concorrenza, in deroga al divieto dell’articolo 2, per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri dell’articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che valuta se l’intesa comporti o meno l’eliminazione della concorrenza.
Il nuovo comma proposto disciplina invece le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 287 del 1990. Esso dispone a questo riguardo che i provvedimenti della Banca d’Italia, previsti dall’articolo 19 del TUB per le valutazioni relative alla sana e prudente gestione (ossia agli aspetti di stabilità), e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, completa della documentazione occorrente.
Il termine viene così stabilito in misura eguale per i procedimenti di competenza di entrambe le autorità[5].
L’articolo 16 della legge n. 287 del 1990 impone l’obbligo di comunicare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione riguardanti imprese di determinate dimensioni[6]. Il comma 2 precisa che, per gli istituti bancari e finanziari, la soglia oltre la quale vige l’obbligo è fissata in un fatturato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine.
Gli articoli da 16 a 18 della legge n. 287 del 1990 disciplinano inoltre lo svolgimento e i termini dell’istruttoria da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel caso in cui ravvisi il rischio che un’operazione di concentrazione possa risultare restrittiva della libertà di concorrenza ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge n. 287 del 1990. A norma dell’articolo 18, nel caso in cui dalle conclusioni dell’istruttoria un’operazione di concentrazione venga giudicata lesiva della libertà di concorrenza, l’Autorità ne vieta l’esecuzione.
L’articolo 19 del TUB prevede che la Banca d’Italia autorizzi preventivamente l’acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l’acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuate quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla verifica dell’esistenza di condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca[7].
La disposizione illustrata dev’essere collocata nel quadro complessivo delle modifiche intervenute in materia di vigilanza sulle concentrazioni bancarie.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 262 del 2005, il comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990 rimetteva alla competente autorità di vigilanza nel settore creditizio (e quindi alla Banca d’Italia), nei confronti delle aziende e degli istituti di credito, l’applicazione delle disposizioni della legge medesima riguardanti: il divieto delle intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2); le ipotesi di deroga al divieto di tali intese (articolo 4); il divieto dell’abuso di posizione dominante (articolo 3); il divieto delle operazioni di concentrazione lesive della libertà di concorrenza (articolo 6). Il successivo comma 3 prevedeva che i provvedimenti della Banca d’Italia venissero adottati sentito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, ai sensi del comma 6, poteva segnalare alla Banca d’Italia ipotesi di violazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante.
Il comma 11 dell’articolo 19 della legge n. 262 del 2005 ha disposto l’abrogazione dei commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990, determinando il trasferimento delle competenze ivi contemplate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
I commi 12 e 13 del medesimo articolo 19 hanno quindi stabilito che per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del TUB e per le operazioni di concentrazione ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 287 del 1990 risultino necessarie l’autorizzazione della Banca d’Italia, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e l’autorizzazione o il nulla osta dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato. I provvedimenti delle due autorità dovevano essere emanati con un unico atto.
In correlazione con la nuova disciplina introdotta dalla presente lettera mediante novella all’articolo 20 della legge n. 287 del 1990, l’articolo 4, comma 1, lettera b), del presente schema di decreto legislativo prevede l’abrogazione delle testé richiamate disposizioni della legge n. 262 del 2005 (v. infra, scheda relativa all’articolo 4).
La lettera d) del comma 1 introduce nello stesso articolo 20 i commi 5-bis e 5-ter, che disciplinano la stessa materia contenuta attualmente nel comma 5 [sostituito dalla precedente lettera c)]. In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa autorizzare, su richiesta della Banca d’Italia:
a) un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza (in deroga al divieto di tali intese stabilito dall’articolo 2 della legge n. 287 del 1990) per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e nel rispetto dei criteri già previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 287 del 1990 per le deroghe al divieto di intese restrittive (ossia a condizione che tali intese diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori, e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l’aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione, ovvero con il progresso tecnico o tecnologico);
b) un’operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.
Il nuovo comma 5-ter delimita ulteriormente l’ambito entro il quale sono ammissibili le deroghe contemplate nel comma 5-bis, stabilendo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non possa autorizzare comunque restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
La disposizione riproduce parzialmente quanto è previsto per analoga fattispecie dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge n. 287 del 1990, secondo cui l'autorizzazione di intese restrittive della concorrenza non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
Rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990, sotto il profilo soggettivo, la competenza per l’autorizzazione di intese in deroga alle norme sulla concorrenza viene resa più coerente con la scelta, compiuta dal legislatore con la legge n. 262 del 2005, di adottare sostanzialmente un modello di vigilanza per finalità nel quale, nel settore creditizio, risultano competenti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alla tutela della concorrenza e la Banca d’Italia con riferimento alla stabilità degli operatori e del sistema bancario: all’autorizzazione della Banca d’Italia, da adottarsi con il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, viene sostituita la competenza primaria di quest’ultima, da esercitarsi su iniziativa dell’autorità competente per gli aspetti di stabilità.
Inoltre, sotto il profilo oggettivo, mette conto segnalare che:
- la possibilità di autorizzare intese restrittive della libertà di concorrenza (articolo 2 della legge n. 287 del 1990) viene subordinata non ad esigenze di stabilità del sistema monetario, come attualmente previsto, ma, adottando un criterio più stringente, ad esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti;
- si fa riferimento non solo alla possibilità di autorizzare intese restrittive della libertà di concorrenza, ma anche alla possibilità di autorizzare, in questo caso per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti, operazioni di concentrazione che determinino o rafforzino una posizione dominante, in deroga al divieto posto dall’articolo 3 della legge n. 287 del 1990.
La lettera e)del comma 1, come già ricordato, abroga i commi 7 e 8 dell’articolo 20 della legge n. 287 del 1990.
Il comma 7 dell’articolo 20 riguarda le competenze rispettive delle autorità rispetto alle imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità. Il suo contenuto è trasposto nel nuovo comma 3-bis [v., supra, l’illustrazione della lettera a)].
Il comma 8 prevede invece che le autorità citate dal medesimo articolo 20 (vale a dire, oltre all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca d’Italia e l’ISVAP) operino secondo le procedure previste per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990.
Come è chiarito anche dalla relazione governativa, l’abrogazione di questo comma consegue al trasferimento delle competenze in materia di concorrenza bancaria all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha reso priva di oggetto la disposizione qui formulata.
Articolo
3
(Modifiche al testo unico di finanza)
1. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) alla lettera t), le parole “; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari” sono sostituite dalle seguenti: “incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;
b) alla lettera u), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;”;
c) dopo la lettera w) è aggiunta la seguente lettera:
“"x)prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III, V e VI di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario”.
3. Al comma 1 dell’articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole “nonché, in quanto compatibili” sono sostituite dalla seguente: “e”;
4. Al comma 9 dell’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole “diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione fermo restando l’obbligo di consegna del prospetto informativo,” sono sostituite dalle parole “ e per quelli emessi da imprese di assicurazione limitatamente ai soggetti abilitati. I soggetti abilitati non possono iscriversi nelle sezioni del Registro di cui all’art. 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
5. Al comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),” sono soppresse.
6. L’articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
“Art. 100-bis. - (Circolazione dei prodotti finanziari) - 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all’investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all’articolo 1, comma 1, lettera t) e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100.
2. Si realizza una sollecitazione all’investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e gli investitori professionali che hanno trasferito gli strumenti finanziari rispondono solidalmente del danno arrecato. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni dall’art. 191[8] e quanto stabilito dall’art 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.”.
7. L’articolo 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) alla rubrica, la parola “azioni” è sostituita dalle seguenti: “strumenti finanziari”;
b) al comma 1, le parole “azioni o” sono soppresse;
c) in tutto il comma 1, le parole “del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione” sono sostituite dalle seguenti: “del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza”;
d) al comma 1, dopo le parole “sono approvati dall’assemblea”, è inserita la seguente: “ordinaria”;
e) al comma 1, le parole “Almeno quindici giorni prima dell’esecuzione dei piani sono rese pubbliche, mediante invio di un comunicato alla Consob, alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa, le informazioni concernenti” sono sostituite dalle seguenti: “Almeno quindici giorni prima del termine fissato per l’assemblea, convocata per le deliberazioni di cui al presente comma, l’emittente mette a disposizione del pubblico la relazione con le informazioni concernenti”;
f) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“b) i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza della società, delle controllanti o controllate che beneficiano del piano;”;
g) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente lettera:
“b-bis) le categorie di dipendenti, o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società che beneficiano del piano;”;
h) al comma 2, la parola “anche” è sostituita dalle seguenti: “agli emittenti quotati e”;
i) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La Consob definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.”
8. L’articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) alla rubrica, le parole “Vigilanza sull’informazione” sono sostituite dalla seguente: “Informazione”;
b) le parole “, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l’adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione” sono soppresse.
9. Al comma 1 dell’articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni” sono soppresse.
10. L’articolo 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, la parola “membri” è sostituita dalla seguente: “componenti”;
b) al comma 1, le parole “a un quarantesimo del capitale sociale” sono sostituite dalle seguenti: “a quella stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari della società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai i fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse”;
c) il comma 2 è abrogato;
d) al comma 3, la parola “membri” è sostituita dalla seguente: “componenti”;
e) al comma 3, le parole “la lista risultata prima per numero di voti” sono sostituite dalle seguenti: “i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”;
f) al comma 3, la parola “membro” è sostituita dalla seguente: “componente”;
g) al comma 4, le parole “qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve” sono sostituite dalle seguenti: “almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono”;
h) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.”.
11. Il comma 2 dell’articolo 148del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) dopo le parole “per l’elezione” sono inserite le seguenti: “, con voto di lista,”;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”.
12. L’articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole “Lo statuto prevede” sono inserite le seguenti: “i requisiti di professionalità e”;
b) al comma 2, le parole “al vero” sono sostituite dalle seguenti: “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”;
c) al comma 3, la parola “predisposizione” è sostituita dalla seguente: “formazione”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.”;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.”;
13. L’articolo 159 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole “del codice civile,” sono inserite le seguenti: “su proposta motivata dell’organo di controllo,”;
b) al comma 1, le parole “determinandone il compenso, previo parere del collegio sindacale” sono sostituite dalle seguenti: “approvandone il compenso. La Consob provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo”;
c) al comma 2, dopo le parole “L’assemblea” sono inserite le seguenti: “, su proposta dell’organo di controllo,”;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L'incarico ha durata minima di sei esercizi e massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla Consob entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la Consob può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. La deliberazione di revoca dell'incarico ha effetto dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, qualora la Consob non ne abbia vietata l'esecuzione.”;
e) il comma 5 è abrogato.
14. L’articolo 160 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) al comma 1-ter, lettera i), dopo le parole “anche di consulenza,” sono inserite le seguenti: “inclusa quella legale,”;
b) al comma 1-quater, le parole “relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente” sono sostituite dalle seguenti: “neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. La persona medesima, al termine di tale incarico svolto per sei esercizi, non potrà assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni”;
15. Il comma 1 dell’articolo 162 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue:
a) dopo le parole “La Consob vigila” sono inserite le seguenti: “sull’organizzazione e”;
b) le parole “Nello svolgimento di tale attività, la Consob provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione.” sono soppresse.
16. All’articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole “ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi,” sono soppresse.
17. Al comma 1 dell’articolo 193del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole “previste dagli articoli 113, 114 e 115” sono inserite le seguenti: “o soggetti agli obblighi di cui all’art. 115-bis”.
L’articolo 3 apporta numerose modificazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Le modificazioni apportate consistono talora in mere operazioni di coordinamento, talora intervengono invece in forma innovativa sul testo delle novelle apportate al medesimo testo unico dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.
Il comma 1 modifica e integra l’articolo 1, comma 1, del TUF, il quale contiene le definizioni rilevanti per il medesimo testo unico. Si precisa che i depositi bancari e postali, salvo che non siano rappresentati da strumenti finanziari, non costituiscono prodotti finanziari, e non sono pertanto soggetti alla disciplina della sollecitazione all’investimento; la nozione di sollecitazione all’investimento viene invece specificata includendovi anche il collocamento dei prodotti finanziari attraverso soggetti abilitati. È infine introdotta una specifica definizione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
In particolare, la lettera a) modifica la definizione di “sollecitazione all’investimento” contenuta nella lettera t) dell’articolo 1, comma 1, del TUF, sostituendo le parole: “; non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari” con le seguenti: “incluso il collocamento tramite soggetti abilitati” (ossia le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di gestione armonizzate, le società d’investimento a capitale variabile (SICAV) nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
Correlativamente la lettera b) aggiunge alla lettera u), che definisce la nozione di prodotto finanziario, le parole: “non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;”.
Secondo la lettera t), nel testo vigente, costituisce “sollecitazione all'investimento” ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. Si precisa invece che non costituisce sollecitazione all'investimento la raccolta di depositi bancari o postali realizzata senza emissione di strumenti finanziari.
La lettera u), nel testo vigente, definisce “prodotti finanziari” gli strumenti finanziari (indicati nel successivo comma 2) e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.
La relazione governativa al presente schema spiega che l’attuale formulazione della definizione di sollecitazione all’investimento, escludendo espressamente i depositi bancari e postali, può ingenerare il dubbio che essi ricadano comunque nella nozione di prodotto finanziario, con assoggettamento alle pertinenti disposizioni dopo che la legge n. 262 del 2005 ha fatto venir meno le eccezioni relative ai prodotti finanziari bancari. La nuova formulazione chiarisce che i depositi – la cui natura e funzione economica non consentono di considerarli come forme d’investimento – non sono prodotti finanziari e non vanno pertanto soggetti alla disciplina di trasparenza del TUF. L’opportunità di specificare l’inclusione del collocamento di prodotti finanziari attraverso soggetti abilitati nella nozione di sollecitazione all’investimento è motivata in relazione alla nuova disciplina della circolazione dei prodotti finanziari, contenuta nell’articolo 100-bis, come modificato dal presente schema (si veda, infra, l’illustrazione del comma 6).
La lettera c) aggiunge, dopo la lettera w), una nuova lettera x) [rectius: w-bis], volta a definire i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", intendendo per tali le polizze e le operazioni relative ai rami vita III, V e VI di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, individua la classificazione dei rami delle assicurazioni del ramo vita. I rami citati nella disposizione qui illustrata sono:
- ramo III: le assicurazioni, di cui ai rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e II (assicurazioni di nuzialità e di natalità), le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
- ramo V: le operazioni di capitalizzazione (definita dal successivo articolo 179 come il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione s’impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività);
- ramo VI: le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
La relazione governativa precisa che l’introduzione della nuova definizione si rende necessaria per esplicitare in modo inequivoco l’ambito di applicazione delle disposizioni di trasparenza introdotte nel TUF dalla legge n. 262 del 2005 relativamente ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (in particolare il nuovo articolo 25-bis TUF). Essa motiva l’individuazione dei rami riconducibili a questa nozione, osservando che nei rami III e V la prestazione principale non è determinata mediante la tecnica attuariale della ripartizione del rischio demografico; per quanto riguarda il ramo VI è richiamata l’esplicita subordinazione dell’attività dei fondi pensione aperti alle norme sulla sollecitazione al pubblico risparmio, contenuta nell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Viceversa, non viene compreso il ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), in quanto non appare di pronta, verificabile e certa applicazione un criterio che in tali contratti permetta di valutare i casi in cui una componente finanziaria risulti prevalente sulla tradizionale componente assicurativa.
Il comma 2 interviene sul comma 4 dell’articolo 23 del TUF, il quale disciplina le regole di trasparenza dei contratti relativi alla prestazione dei servizi d’investimento e accessori.
Il vigente comma 4 dell’articolo 23 del TUF esclude i servizi d’investimento e il servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari – disciplinati in tale articolo – dall’applicazione delle disposizioni del titolo VI, capo I, del testo unico bancario (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che regola le condizioni contrattuali di operazioni e servizi bancari e finanziari.
La disposizione qui illustrata estende al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell’articolo 25-bis (riguardante la sottoscrizione e il collocamento di prodotti finanziari emessi da banche o imprese di assicurazione) ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del TUF (che regola la sollecitazione all’investimento), l’esclusione dall’applicazione delle norme del testo unico bancario concernenti le condizioni contrattuali. Relativamente al regime di trasparenza, viene chiarito che tali attività sono sottoposte interamente alla disciplina del TUF.
Sono eccettuate in ogni caso le operazioni di credito al consumo, per le quali si applica la disciplina speciale contenuta nel titolo VI, capo II, del TUB.
A norma dell’articolo 121 del TUB, per credito al consumo s’intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo.
La relazione governativa ricorda che la disciplina speciale del TUB a questo riguardo incorpora disposizioni fondate su atti normativi comunitari.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell’articolo 25-bis del TUF (introdotto dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005), sopprimendo la clausola di compatibilità relativamente all’applicazione dei criteri generali per la prestazione dei servizi d’investimento e della disciplina dei relativi contratti alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
L’articolo 25-bis, comma 1, del TUF, nella vigente formulazione, introdotta dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005, dispone che gli articoli 21 (Criteri generali) e 23 (Contratti) del medesimo TUF si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche nonché, in quanto compatibili, da imprese di assicurazione.
La relazione governativa specifica a questo riguardo che la modificazione tende a chiarire che, nei casi di sottoscrizione e collocamento di tali prodotti, trova applicazione la disciplina del TUF e non quella del codice delle assicurazioni (emanato con il decreto legislativo n. 209 del 2005), ivi contenuta – in particolare – nel capo III del titolo IX e nell’articolo 183 (concernenti le regole di comportamento degli intermediari assicurativi).
Secondo il Governo, le disposizioni del codice delle assicurazioni resterebbero abrogate, rispetto a queste fattispecie, “implicitamente e parzialmente” dalla legge n. 262 del 2005. Sembrerebbero rimanere comunque applicabili, in virtù della loro portata generale (ma sarebbe opportuna una precisazione a questo riguardo), le norme relative ai contratti di assicurazione contenute nel titolo XII del medesimo codice.
Il comma 4 modifica il comma 9 dell’articolo 30 del TUF, concernente l’applicabilità delle disposizioni sull’offerta fuori sede ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.
L’articolo 30 del TUF disciplina l’offerta fuori sede, definendo come tale la promozione e il collocamento presso il pubblico (esclusi quindi gli investitori professionali):
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
Il comma 9 dell’articolo 30 del TUF, nella vigente formulazione (introdotta dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005), dichiara l’applicabilità delle disposizioni sull’offerta fuori sede anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e diversi altresì dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo.
Come è rilevato nella relazione governativa, la vigente formulazione potrebbe comportare l’effetto paradossale e contrario al principio della vigilanza per finalità, che ha ispirato la legge di riforma, di escludere dall’applicazione delle norme sull’offerta fuori sede (da cui erano in precedenza esenti i “prodotti assicurativi”) tutti i prodotti finanziari (ad esempio le stesse azioni e obbligazioni) emesse dalle imprese di assicurazione.
La nuova formulazione proposta nello schema qui illustrato risulta dunque essere la seguente:
Testo vigente |
Nuova formulazione |
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo. |
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari e per [rectius: a] quelli emessi da imprese di assicurazione limitatamente ai soggetti abilitati. I soggetti abilitati non possono iscriversi nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
Si osserva a questo proposito che nella nuova formulazione viene meno la specificazione dei prodotti finanziari “diversi dagli strumenti finanziari”, che appare opportuna in quanto il comma 9 estende a tutti i prodotti finanziari (definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera u), del TUF come “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”) la disciplina posta nei precedenti commi per gli “strumenti finanziari” (nominatamente definiti nel comma 2 del medesimo articolo 1 del TUF). Per chiarezza e coerenza parrebbe opportuno ripristinare tale specificazione.
Pertanto, la disciplina dell’offerta fuori sede, estesa a tutti i prodotti finanziari, viene estesa anche ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione [così come definiti dall’articolo 1 del TUF, novellato dal comma 1, lettera c), del presente articolo: si veda supra], limitatamente ai casi in cui tali prodotti siano collocati da soggetti abilitati (a norma del TUF, ossia da imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento).
Come precisato dalla relazione governativa, rimane ferma per agenti e mediatori (broker) d’assicurazione la possibilità di distribuire prodotti assicurativi anche a contenuto finanziario, applicandosi in tal caso le pertinenti disposizioni della legislazione assicurativa, senza l’obbligo – posto dal successivo articolo 31 del TUF – di valersi di promotori finanziari.
La disposizione qui illustrata precisa infine che i soggetti abilitati alla prestazione di servizi d’investimento, qualora distribuiscano prodotti assicurativi, non possono comunque iscriversi nelle sezioni del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi destinate rispettivamente:
a) agli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) ai mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.
L’articolo 109, comma 2, del codice delle assicurazioni (emanato con decreto legislativo n. 209 del 2005) disciplina le sezioni del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, non consentendo la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
Le lettere a) e b) si riferiscono rispettivamente agli agenti e ai mediatori d’assicurazione.
Un’apposita sezione (lettera d) è riservata alle banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, agli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, alle società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, alla società Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.
La successiva lettera e) istituisce una sezione nella quale debbono essere iscritti i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Il comma 5 provvede al coordinamento del comma 2 dell’articolo 32 del TUF, sopprimendo il riferimento, in esso contenuto, all'articolo 100, comma 1, lettera f), dello stesso testo unico, in conseguenza dell’abrogazione della medesima lettera f), operata dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005.
L’articolo 32, comma 2, del TUF conferisce alla CONSOB il potere di disciplinare, sentita la Banca d’Italia, la promozione e il collocamento di servizi d’investimento e di prodotti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza. Prima dell’abrogazione della lettera f) del comma 1 dell’articolo 100 del TUF, erano esclusi dall’ambito applicativo della disposizione i prodotti finanziari ivi menzionati (prodotti finanziari non azionari emessi da banche e prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione).
Il comma 6 introduce una nuova formulazione sostitutiva dell’articolo 100-bis del TUF, inserito dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005.
L’articolo 100-bis del TUF disciplina la circolazione dei prodotti finanziari originariamente privi di prospetto informativo, in quanto destinati ai soli investitori professionali. La vigente formulazione stabilisce che gli investitori professionali che li trasferiscono rispondono della solvenza dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall’emissione, ferme restando, per le emissioni obbligazionarie eccedenti il doppio del capitale sociale, le maggiori garanzie previste dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile (garanzia di solvenza senza limite temporale). Tale obbligo di garanzia non si applica qualora l’intermediario provi di aver consegnato un documento informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB.
La nuova formulazione proposta nel presente schema di decreto stabilisce (comma 1) che la successiva rivendita di prodotti finanziari i quali abbiano costituito oggetto di una sollecitazione all’investimento esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all’investimento, qualora sussistano le condizioni indicate nella definizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100. Per conseguenza, tale sollecitazione è soggetta alle disposizioni del titolo II, capo I, del TUF, e – in particolare – all’obbligo di pubblicare un prospetto approvato dalla competente autorità di vigilanza.
L’articolo 1, comma 1, lettera t), del TUF, come modificato dal comma 1 del presente articolo, definisce sollecitazione all’investimento “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”.
L’articolo 100 del medesimo TUF determina i casi in cui non si applicano gli obblighi di pubblicazione del prospetto cui è subordinata la sollecitazione all’investimento. Ne sono esenti le sollecitazioni all’investimento:
a) rivolte ai soli investitori professionali;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea.
La CONSOB può altresì individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le stesse disposizioni non si applicano in tutto o in parte.
La relazione governativa spiega che – per ovviare ai problemi, sia interpretativi, sia concernenti la compatibilità delle norme con la disciplina comunitaria recata dalla direttiva 2003/71/CE al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (al cui recepimento il Governo è delegato dall’articolo 12 della stessa legge n. 262 del 2005) – la nuova formulazione è fondata sul disposto dell’articolo 3 della direttiva medesima.
L’articolo 3 della direttiva 2003/71/CE prescrive la pubblicazione di un prospetto come condizione per l’offerta di strumenti finanziari al pubblico, determinando i casi in cui non si applica tale obbligo. Il paragrafo 2 precisa altresì che ogni successiva rivendita di valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di uno o più tipi di offerta esenti dall’obbligo di prospetto è considerata come un'offerta separata, con il conseguente assoggettamento alle pertinenti disposizioni qualora essa costituisca un'offerta di strumenti finanziari al pubblico. Il collocamento di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari è soggetto alla pubblicazione di un prospetto qualora il collocamento definitivo non rientri in alcuna delle ipotesi di esenzione.
La nuova formulazione proposta precisa altresì (comma 2) che si realizza una sollecitazione all’investimento anche qualora i prodotti finanziari i quali abbiano costituito oggetto, in Italia o all’estero, di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali, qualora tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100.
Come avverte la relazione governativa, è così statuita una presunzione di esistenza di una sollecitazione all’investimento, allo scopo di evitare possibili elusioni della disciplina sulla circolazione dei prodotti finanziari originariamente esenti dall’obbligo di prospetto.
Tale presunzione (che, ricorrendone i presupposti, sembra essere di carattere assoluto) si realizza qualora concorrano le seguenti circostanze:
a) sistematica rivendita al pubblico;
b) insussistenza delle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 100 (in particolare, superamento dei limiti quantitativi – numero di soggetti o ammontare complessivo – stabiliti dalla CONSOB in base a tale norma).
Nell’ipotesi testé descritta, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l’acquirente, che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto e gli investitori professionali che hanno trasferito gli strumenti finanziari rispondono solidalmente del danno arrecato (comma 3).
Si osserva che è qui impiegata l’espressione: “strumenti finanziari”, laddove nei precedenti commi 1 e 2 è riferimento alla più estesa nozione di “prodotti finanziari”, che – per omogeneità di formulazione – sembrerebbe opportuno adottare anche nel presente comma 3.
La relazione del Governo motiva l’introduzione di una sanzione diversa da quella prevista nell’originaria formulazione dell’articolo 100-bis, rilevando le difficoltà operative che può incontrare l’applicazione dell’obbligo di garanzia della solvenza, ivi previsto, a prodotti finanziari diversi dai titoli di debito (e quindi aventi un valore e un rendimento eventualmente variabili).
Di qui la scelta di una diversa soluzione, consistente nella previsione di nullità del contratto con cui vengono trasferiti gli strumenti [rectius: i prodotti] finanziari, nel caso in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di pubblicare il prospetto informativo.
Tale nullità (di carattere relativo) può esser fatta valere dal solo acquirente il quale agisca per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
La specificazione così formulata sembrerebbe implicare che la facoltà possa essere esercitata non già avendo riguardo alla qualità soggettiva dell’acquirente stesso (imprenditore o esercente una professione), bensì al fine da esso perseguito con l’acquisto del prodotto finanziario (ossia alla circostanza che l’acquisto sia avvenuto per finalità d’investimento individuale e non nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale).
Alla dichiarazione della nullità del trasferimento consegue non soltanto l’obbligo di restituzione del corrispettivo pagato, bensì anche l’obbligo di risarcire l’eventuale danno subìto dall’acquirente. Tale responsabilità è posta solidalmente a carico degli investitori professionali che hanno trasferito gli strumenti finanziari.
Mentre l’obbligo di restituzione del corrispettivo sembrerebbe gravare sull’intermediario che ha direttamente negoziato la cessione in violazione degli obblighi di legge, la previsione di responsabilità in solido parrebbe legittimare la richiesta di risarcimento del danno anche nei riguardi degli investitori professionali che abbiano detenuto il prodotto finanziario nel periodo indicato dal comma 2, anche laddove non siano entrati direttamente in rapporto con l’acquirente investitore non professionale. La previsione così interpretata – pur avendo il pregio di vanificare l’efficacia elusiva di trasferimenti a catena – appare eccessivamente afflittiva nei riguardi di soggetti che potrebbero non avere responsabilità nel trasferimento illecitamente operato dal rivenditore finale.
Resta comunque ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 191 del TUF per l’effettuazione di sollecitazioni all’investimento in violazione delle norme che le disciplinano.
Rimane fermo altresì quanto è disposto dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile circa la circolazione di obbligazioni e analoghi strumenti di debito.
L’articolo 2412, secondo comma, del codice civile dispone che le obbligazioni emesse dalle società per azioni in misura eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili (computando entro tale limite anche gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere) sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
In caso di successiva circolazione di queste obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
L’articolo 2483, secondo comma, del codice civile dispone che i titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata (ove lo statuto lo preveda) possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
L’articolo 2526 del codice civile consente alle società cooperative l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Il quarto comma dispone tuttavia che le cooperative cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata possono offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.
Il comma 7.apporta modificazioni all’articolo 114-bis del TUF (introdotto dall’articolo 16 della legge n. 262 del 2005), concernente l’informazione da rendersi al mercato circa i piani di compensi mediante attribuzione di strumenti finanziari a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.
In particolare, l’articolo 114-bis del TUF prescrive l’approvazione dell’assemblea dei soci i piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate e ne assoggetta l’esecuzione a obblighi d’informazione nei riguardi dell’autorità di vigilanza e del mercato. Le disposizioni riguardano anche gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. È altresì previsto il potere regolamentare della CONSOB per la determinazione delle informazioni da comunicare e di cautele volte ad evitare che i piani medesimi inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società: l’autorità può fra l’altro disciplinare i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione.
Hanno carattere meramente formale le modificazioni apportate dalle lettere a) e b), che espungono dalla rubrica e dal comma 1 il riferimento alle azioni, compreso nella più estesa nozione di strumenti finanziari già contenuta nel dettato dell’articolo.
La lettera c)estende la disciplina anche ai piani di compensi destinati ai componenti del consiglio di sorveglianza.
Il consiglio di sorveglianza, nelle società organizzate secondo il sistema dualistico (articolo 2409-octies e seguenti del codice civile), è organo di controllo fornito delle seguenti competenze (alcune delle quali, negli altri sistemi organizzativi, appartengono all’assemblea):
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
c) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale, a norma dell’articolo 2409, qualora vi sia fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
g) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti.
La vigente formulazione contempla i piani di compensi in favore degli amministratori. Qualora si ritenga di estenderne l’ambito di applicazione ai piani destinati a remunerare i componenti degli organi di controllo, potrebbe considerarsi l’opportunità di richiamare anche il collegio sindacale (sistema tradizionale) e il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico: i componenti dell’organo sono membri non esecutivi del consiglio di amministrazione: tuttavia potrebbero essere destinatari, in quanto membri dell’organo di controllo, di un piano non riguardante la generalità degli amministratori). In tal caso, dovrebbe essere correlativamente integrata la modifica prevista dalla successiva lettera f).
La lettera d), integrando la formulazione dello stesso comma 1 con riferimento alla competenza assembleare per l’approvazione dei piani, specifica che si tratta dell’assemblea ordinaria.
La lettera e) modifica le forme e il termine per l’informazione da rendersi al mercato circa i piani di distribuzione di strumenti finanziari, previste dallo stesso comma 1.
Per quanto riguarda il termine, esso non è più stabilito nel quindicesimo giorno antecedente l’esecuzione del piano, bensì nel quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento dell’assemblea nella quale dovrà essere deliberato.
Viene altresì semplificata la procedura, che – nel testo vigente – contemplava l’invio di un comunicato alla CONSOB, alla società di gestione del mercato, tenuta a metterlo immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; la nuova formulazione prescrive soltanto che l’emittente metta a disposizione del pubblico la relazione contenente le informazioni prescritte dallo stesso articolo 114-bis, comma 1, come eventualmente specificate dal regolamento della CONSOB previsto dal comma 3.
La lettera f) precisa in quali casi i soggetti destinatari del piano debbano essere indicati nell’informazione destinata al pubblico. Mentre, infatti, la vigente lettera b) del comma 1 prescriveva genericamente di indicare “i soggetti destinatari del piano”, la nuova formulazione, anche in connessione con la modificazione recata dalla precedente lettera c), ne richiede l’individuazione soltanto ove trattisi di “componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione ovvero del consiglio di sorveglianza della società, delle controllanti o controllate che beneficiano del piano”.
Correlativamente, la lettera g) introduceuna nuova lettera b-bis), la quale prescrive che, per quanto riguarda i dipendenti o collaboratori della società e delle controllanti o controllate, l’indicazione dei soggetti che beneficiano del piano debba essere espressa per categorie.
Sembra quindi evincersi che l’indicazione dei soggetti destinatari della distribuzione di azioni, mentre nel caso dei dipendenti o collaboratori è operata per categorie, debba essere nominativa nel caso degli amministratori o dei membri del consiglio di sorveglianza.
Dal punto di vista formale, si segnala l’opportunità di separare mediante virgola, sia nella lettera b), sia nella lettera b-bis), la proposizione: “che beneficiano del piano”, per chiarire che il soggetto di essa sono i “componenti” degli organi indicati, e non le “società” la cui menzione immediatamente precede. Nella lettera b-bis) dovrebbe invece sopprimersi la virgola dopo la parola: “dipendenti”.
La lettera h) corregge un errore materiale intervenuto nella formulazione del comma 2, il quale, nel testo vigente, estende l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, omettendo tuttavia il riferimento principale agli emittenti quotati. Lo schema di decreto provvede quindi a integrare tale riferimento nel letterale tenore della disposizione, rendendo esplicito quanto doveva altrimenti evincersi dalla collocazione sistematica di essa.
La lettera i) sostituisce il comma 3, ridefinendo i poteri regolamentari della CONSOB in armonia con le finalità che ad essa attribuisce l’articolo 91 del TUF (tutela degli investitori, efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali). A tale riguardo osserva la relazione governativa che mentre la delega regolamentare all’autorità di vigilanza per la determinazione di specifici obblighi informativi è conforme alle competenze dell’istituto, “si è ritenuto che non potesse essere ad esso attribuito il potere di disciplinare i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni oggetto dei piani, i limiti alla circolazione delle azioni o degli strumenti finanziari assegnati, le modalità e i termini per l’esercizio dei connessi diritti”. È pertanto espunta la parte finale, corrispondente alla lettera b), del vigente comma 3, il quale è riformulato mantenendo immutata la parte precedente.
Viene meno, per conseguenza, il potere di determinare mediante regolamento le cautele volte ad evitare che i piani di distribuzione di strumenti finanziari inducano comportamenti contrastanti con l'interesse della società, disciplinando a tal fine i criteri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri strumenti finanziari, le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione. Rimane invece attribuita alla CONSOB la competenza a definire le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che devono essere fornite in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano, prevedendo informazioni più dettagliate per piani di particolare rilevanza.
Il comma 8 interviene sull’articolo 124-ter del TUF, che, nella vigente formulazione, disciplina la vigilanza della CONSOB sull’informazione diffusa al pubblico relativamente ai codici di comportamento e alla loro applicazione.
L’articolo 124-ter del TUF, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 262 del 2005, dispone in particolare che la CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione. Queste sanzioni sono determinate dal successivo articolo 192-bis, che commina sanzione amministrativa – nei casi in cui il fatto non costituisca reato – per false od omesse comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate.
Il presente comma 8 sopprime le previsioni relative alla vigilanza della CONSOB sulla veridicità delle informazioni diffuse e al conseguente potere sanzionatorio. Correlativamente, il successivo comma 16 espunge dalla disposizione sanzionatoria dell’articolo 192-bis il riferimento alla divulgazione di false informazioni a questo riguardo.
Rimarrebbero quindi efficaci a questo riguardo gli obblighi di pubblicità dei codici di comportamento e di diffusione periodica delle informazioni circa l’adesione (o la mancata adesione) ad essi e circa l’osservanza dei conseguenti impegni (ovvero la giustificazione del loro eventuale inadempimento), secondo quanto prescritto rispettivamente dagli articoli 124-ter (come modificato dal presente comma) e 124-bis, essendo sanzionata – a norma dell’articolo 192-bis (modificato dal successivo comma 16) – la sola omissione delle prescritte informazioni.
La relazione governativa osserva tuttavia che la misura testé illustrata non elimina completamente la vigilanza dell’autorità sugli aspetti indicati. Poiché infatti il compito di vigilare sull’attuazione dei codici di comportamento è attribuito dall’articolo 149, comma 1, lettera c-bis), del TUF agli organi di controllo interni della società, sul cui operato vigila la CONSOB, a quest’ultima spetterebbe comunque una “vigilanza indiretta” sulle informazioni diffuse dalle società quotate circa l’adesione a codici di comportamento.
Il comma 9 interviene sul comma 1 dell’articolo 139 del TUF (modificato in altra parte dalla legge n. 262 del 2005), sopprimendo una delle condizioni prescritte per la sollecitazione delle deleghe di voto assembleare, allo scopo – dichiarato nella relazione governativa – di “rafforzare la partecipazione delle minoranze alla vita societaria”.
In particolare, viene soppresso il requisito consistente nell’iscrizione da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni costituente il requisito minimo.
La sollecitazione delle deleghe di voto nei riguardi della generalità degli azionisti, a norma del titolo III, capo II, sezione III, del TUF, è effettuata da un intermediario per conto di un committente, il quale deve rivestire i requisiti previsti dall’articolo 139, comma 1, del medesimo testo unico. Questo attualmente richiede che il committente possieda azioni le quali gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per cui è richiesta la delega, in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa. Inoltre, deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantità di azioni. Percentuali di capitale inferiori debbono essere stabilite dalla CONSOB per società a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso.
Deve rilevarsi – in relazione all’osservanza dei limiti della delega legislativa – che la misura qui proposta era stata oggetto di considerazione nel corso dell’iter parlamentare della legge n. 262 del 2005, che – come detto – ha poi modificato relativamente ad altro aspetto l’articolo sul quale incide la presente novella. A questo riguardo, così si esprimeva la relazione delle Commissioni VI e X della Camera sul progetto di legge (A. C. 2436 e abb.-A, p. 17): “Nel corso dell'esame si è considerata anche la possibilità di eliminare il requisito temporale riferito all'iscrizione nel libro dei soci: tuttavia, si è ritenuto preferibile mantenerlo, per assicurare che il promotore della raccolta di deleghe abbia un effettivo interesse rispetto al contenuto dell'attività sociale”.
Il comma 10 modifica l’articolo 147-ter del TUF, introdotto dall’articolo 1 della legge n. 262 del 2005, che stabilisce alcune condizioni relative all’elezione e alla composizione del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate.
Hanno carattere formale le modificazioni apportate dalle lettere a), d) e f) rispettivamenteai commi 1 e 3, ove il riferimento ai “membri” del consiglio è sostituita dalla parola: “componenti”.
La lettera b) interviene sulla quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste per l’elezione del consiglio di amministrazione, la cui determinazione è demandata dalla norma vigente allo statuto della società, che non può comunque superare un quarantesimo del capitale sociale.
La nuova formulazione, mantenendo la competenza dello statuto sociale, rimette alla CONSOB il potere di determinare con regolamento il limite massimo entro cui può esercitarsi l’autonomia statutaria. L’autorità di vigilanza tiene conto a questo fine della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari.
Il testo dello schema trasmesso recita: “degli assetti proprietari della società quotate”. Sarebbe opportuno correggere l’errore materiale, riportando al plurale l’articolo determinativo (“delle società quotate”) e rendendo inequivoca la valenza generale dell’atto regolamentare (che non potrà riferirsi singolarmente a ciascuna “società quotata”, bensì a categorie determinate da parametri generali).
È disposto altresì che le liste indichino quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Tali requisiti rilevano infatti per l’applicazione del comma 4, che prescrive l’elezione di amministratori indipendenti. Infine, lo statuto può prevedere che, ai i fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto medesimo per la presentazione di esse. Questa disposizione – unitamente alla previsione del potere regolamentare della CONSOB – è motivata dalla relazione governativa con la finalità di prevenire “la presentazione di liste di mero disturbo”
Con la lettera c) viene abrogato il comma 2 dello stesso articolo 147-ter, il quale impone lo scrutinio segreto nelle votazioni per le elezioni alle cariche sociali.
La disposizione relativa allo scrutinio segreto è stata ampiamente criticata dalle autorità di vigilanza, dagli operatori e dalla dottrina, sia per le difficoltà interpretative insite nella sua formulazione, sia per l’oggettiva contraddizione con le regole per la redazione dei verbali assembleari e con le norme volte ad assicurare la tutela degli investitori e la trasparenza dei rapporti societari. Oltre a ciò, la relazione governativa ricorda come il 18 gennaio 2006 la Commissione VI (Finanze) della Camera, con l’assenso del Governo, abbia approvato la risoluzione Benvenuto ed altri n. 7-00739, contenente l’impegno ad adottare iniziative normative per l’abrogazione della norma.
La lettera e) modifica il comma 3, allo scopo di meglio precisare la nozione di “lista di minoranza”, stabilendo che questa non deve essere collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il riferimento ai “soci” – invece che alla “lista” medesima, come nella vigente formulazione – estende, conformemente alla ratio della norma, la tutela delle minoranze contro manovre elusive da parte dei soci di maggioranza.
La lettera g)estende – oltre quanto disposto dalla legge n. 262 del 2005, ma all’interno della ratio ispiratrice di essa – il requisito della partecipazione di amministratori indipendenti nell’organo di amministrazione.
Il vigente comma 4 dell’articolo 147-ter del TUF impone la presenza di almeno un componente indipendente (oltre all’amministratore espresso dalla lista di minoranza) nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri. La nuova formulazione proposta estende tale requisito, prescrivendo che comunque almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione sia in possesso dei previsti requisiti d’indipendenza, elevando il numero a due ove il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti.
Infine, la lettera h) completa il sistema della disposizione, inserendo nel comma 4 la prescrizione secondo cui, nel caso di successiva perdita dei requisiti d’indipendenza, l’amministratore indipendente deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.
Il comma 11 modifica il comma 2 dell’articolo 148 del TUF, sostituito dall’articolo 2 della legge n. 262 del 2005, concernente l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza delle società con azioni quotate.
Secondo l’articolo 148, comma 2, del TUF, nel testo vigente, la CONSOB stabilisce con regolamento modalità per l'elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza.
Le modificazioni apportate prescrivono che l’elezione intervenga comunque mediante voto di lista e specificano che i soci di minoranza (ossia, deve ritenersi, i presentatori della lista) non debbono essere collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Il comma 12 interviene sull’articolo 154-bis del TUF, introdotto dall’articolo 14 della legge n. 262 del 2005, che disciplina nomina, competenze e poteri del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari delle società con azioni quotate.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari – cui debbono essere conferiti adeguati poteri e mezzi – organizzare le procedure amministrative e contabili per la predisposizione dei bilanci e delle comunicazioni di carattere finanziario e assevera, unitamente al direttore generale, la veridicità degli atti e delle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.
La lettera a) integra il comma 1, stabilendo che lo statuto della società, oltre a disciplinare le modalità di nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ne stabilisca anche i requisiti di professionalità.
La lettera b) specifica il contenuto dell’attestazione sulle comunicazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, richiesta al direttore generale e al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma del comma 2, precisando che essa attiene alla conformità alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili (la vigente formulazione richiede una generica rispondenza “al vero”).
La lettera c) migliora la formulazione lessicale del comma 3, relativamente ai bilanci e alle altre comunicazioni di carattere finanziario, sostituendo la parola: “predisposizione” (ripetitiva del precedente verbo: “predispone”) con la parola: “formazione”.
La lettera d)formula più precisamente l’obbligo – gravante sulla società – di fornire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari poteri e mezzi adeguati per l’adempimento delle sue funzioni, attribuendo al consiglio di amministrazione il compito e la conseguente responsabilità di vigilare a questo fine, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
La formulazione dovrebbe essere integrata con riferimento alle società organizzate secondo il modello dualistico, nel quale non esiste un consiglio di amministrazione, tale modello essendo fondato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.
La lettera e) sostituisce il comma 5, che pone a carico degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari l’obbligo di attestare con apposita relazione, allegata ad alcuni atti specificamente individuati, secondo un modello stabilito dalla CONSOB, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure contabili e la corrispondenza del contenuto con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
La nuova formulazione proposta estende tale obbligo di attestazione alla relazione semestrale – oltre che, come già previsto, al bilancio di esercizio e all’eventuale bilancio consolidato – , richiedendo altresì che venga asseverata l’idoneità dei suddetti atti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
La relazione governativa precisa che l’estensione è informata agli obblighi posti dagli articoli 4 (per le relazioni annuali) e 5 (per le relazioni semestrali) della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Tali articoli richiedono fra l’altro che i suddetti atti siano accompagnati dalle attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, l’atto, redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile, fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili e delle perdite dell'emittente o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze che si presentano.
Il comma 13 modifica l’articolo 159 del TUF, sostituito dall’articolo 18 della legge n. 262 del 2005, che disciplina il conferimento e la revoca dell’incarico di revisione contabile da parte delle società con azioni quotate.
Le lettere a) e b) precisano la procedura per il conferimento dell’incarico, regolata dal comma 1.
L’attuale formulazione dell’articolo 159, comma 1, del TUF attribuisce all’assemblea il potere di deliberare il conferimento, nonché di determinare il compenso, previo parere del collegio sindacale. La formulazione e la collocazione di quest’ultimo inciso sembrerebbe limitare tale parere alla sola misura del compenso, e comporta comunque un notevole indebolimento della disciplina rispetto al regime precedente la novella recata dalla legge n. 262 del 2005 (contrariamente all’intendimento perseguito dal legislatore in tale circostanza). È inoltre venuta meno la necessaria norma di chiusura – contenuta nel testo previgente (e conservata nei nuovi commi 2 e 6 limitatamente ai casi di revoca) – che affidava alla CONSOB il conferimento dell’incarico in caso di inerzia dell’assemblea.
La nuova formulazione proposta mantiene all’assemblea dei soci il potere di deliberare il conferimento dell’incarico e di approvarne il compenso, subordinando tuttavia la scelta alla proposta motivata dell’organo di controllo (collegio sindacale o corrispondente organo nei sistemi dualistico e monistico). Viene inoltre restituito alla CONSOB il potere sostitutivo di provvedere d’ufficio al conferimento dell’incarico, quando esso non sia deliberato dall’assemblea, determinandone anche il corrispettivo.
A questo riguardo, il Presidente della CONSOB, nell’audizione svolta il 27 settembre 2006 presso la Commissione 6a (Finanze e Tesoro) del Senato, pur valutando positivamente l’ipotesi di modificazione, ha osservato che l’esigenza sottesavi “potrebbe peraltro essere ugualmente soddisfatta con la previsione di un parere vincolante sulla proposta dell’organo di gestione, evitando di coinvolgere i componenti l’organo di controllo in scelte di natura gestionale.
La lettera c) modifica il comma 2, concernente la revoca dell’incarico, subordinando la deliberazione dell’assemblea in questo senso alla proposta formulata dall’organo di controllo (in luogo del mero parere del medesimo, previsto nella vigente formulazione della norma).
Si segnala che l’introduzione delle parole: “, su proposta dell’organo di controllo,”, nel primo periodo del comma 2, dovrebbe essere accompagnata dalla soppressione dell’inciso: “, previo parere dell’organo di controllo,”, nel medesimo periodo.
La lettera d) sostituisce il comma 4, che regola la durata dell’incarico di revisione, ovviando ai problemi interpretativi originati dalla vigente formulazione.
L’articolo 159, comma 4, del TUF, come sostituito dall’articolo 18 della legge n. 262 del 2005, dispone che l’incarico di revisione abbia la durata fissa di sei esercizi, sia rinnovabile una sola volta e non possa essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente: in caso di rinnovo, è comunque prescritto che il responsabile della revisione sia sostituito con altro soggetto. La formulazione – oltre che per la rigidità nella determinazione della durata – è apparsa ambigua nella determinazione delle condizioni e dei limiti al rinnovo dell’incarico.
Secondo la nuova formulazione proposta, l'incarico ha durata minima di sei esercizi e massima di nove esercizi e non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.
Vengono inoltre inserite nel medesimo comma le disposizioni procedurali già contenute nel successivo comma 5 [contestualmente abrogato dalla successiva lettera e)], che prescrivono la trasmissione delle deliberazioni di conferimento e revoca alla CONSOB entro il termine fissato dal regolamento previsto dal comma 7, lettera b).
È soppresso il potere – conferito alla CONSOB dalla legge n. 262 del 2005 – di vietare l’esecuzione del conferimento dell’incarico in caso di accertata situazione di incompatibilità o di inidoneità tecnica della società cui esso è stato conferito. L’eliminazione – che non incide comunque sulla disciplina dell’incompatibilità posta dal successivo articolo 160 – appare motivata, fra l’altro, dalla difficoltà di eseguire i necessari accertamenti entro breve termine (con gravi inconvenienti, ove ad esso si riconoscesse natura perentoria).
La CONSOB mantiene invece il potere di vietare, entro venti giorni dalla data del ricevimento, l'esecuzione della deliberazione di revoca, ove rilevi la mancanza di una giusta causa. Altrimenti, la deliberazione ha effetto dalla scadenza del termine suddetto (restando la società di revisione comunque tenuta, a norma del comma 2, a continuare a esercitare le funzioni di controllo contabile).
Si osserva che il trasferimento delle disposizioni procedurali nel comma 4 (riguardante la durata dell’incarico) e la conseguente abrogazione del comma 5 altera la disposizione della materia nell’articolo. Esso rende altresì necessario rettificare il richiamo del comma 5, contenuto nella lettera d) del comma 7 dello stesso articolo 159 (da riferirsi al comma 4, terzo periodo, della nuova formulazione).
Il comma 14 interviene sull’articolo 160 del TUF, modificato dall’articolo 18 della legge n. 262 del 2005, concernente il regime di incompatibilità dei soggetti partecipanti alla revisione.
La lettera a) integra il comma 1-ter, nel quale sono indicati i servizi che le società di revisione e le entità appartenenti alla rete di esse non possono prestare alle società sottoposte a revisione e alle società del medesimo gruppo di queste ultime. In aggiunta ai servizi espressamente vietati nelle lettere precedenti, la lettera i) interdice la prestazione di altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai princìpi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla CONSOB con regolamento.
La formulazione proposta inserisce nel novero di tali servizi, anche di consulenza, che possono essere vietati dalla CONSOB, la specificazione secondo cui può essere inclusa anche la consulenza legale.
La relazione governativa sembra suggerire una diversa interpretazione, laddove afferma che “le modifiche apportate sono volte a chiarire che anche la consulenza legale rientra tra i servizi che non possono essere forniti dal revisore”. Tuttavia, la collocazione della disposizione ne esclude l’immediata efficacia, implicando un intervento regolamentare dell’autorità di vigilanza.
La lettera b)modifica il comma 1-quater, riguardante la durata dell’incarico del responsabile della revisione.
L’articolo 160, comma 1-quater, del TUF, introdotto dall’articolo 18 della legge n. 262 del 2005, dispone che l'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sei esercizi sociali; questa persona non può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.
La nuova formulazione mantiene il limite massimo di durata, stabilito in sei esercizi, e l’intervallo triennale prescritto per l’assunzione di un nuovo incarico di responsabile della revisione – anche per conto di diversa società di revisione – relativamente alla stessa società. La disposizione concernente l’analogo limite per gli incarichi relativi alla revisione di società controllate, controllanti, collegate o sottoposte a comune controllo viene più chiaramente formulata, prevedendosi che il medesimo revisore, al termine del suddetto periodo di sei esercizi, non possa assumere né continuare ad esercitare incarichi relativi alla revisione dei bilanci di società controllate dalla suddetta società, di società ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, se non siano decorsi almeno tre anni.
Si osserva che il divieto riferito a questa seconda ipotesi non è formulato con l’esplicita inclusione degli incarichi assunti “per conto di una diversa società di revisione”. Potrebbe essere opportuna una precisazione interpretativa in tal senso.
Il comma 15 modifica il comma 1 dell’articolo 162 del TUF, che disciplina le competenze della CONSOB in materia di vigilanza sulle società di revisione.
Tali competenze sono integrate comprendendo nell’ambito della vigilanza sulle società di revisione non solo l’attività, ma anche l’organizzazione delle medesime [lettera a)].
Contestualmente viene soppresso il secondo periodo del comma (aggiunto dall’articolo 18 della legge n. 262 del 2005), a norma del quale la CONSOB è tenuta a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione.
La relazione governativa precisa che l’abrogazione di tale disposizione di dettaglio è suggerita dall’opportunità di rinviare a un prossimo intervento organico, imposto dal recepimento della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (da attuarsi entro il 29 giugno 2008), la quale prevede fra l’altro verifiche sulla qualità della revisione. Allo stato, non risulta per altro essere stata conferita delega legislativa a quest’effetto.
Il comma 16, in connessione con il disposto del precedente comma 8, lettera b), modifica la fattispecie sanzionata dall’articolo 192-bis del TUF, espungendone la condotta consistente nel divulgare o lasciar divulgare false informazioni relativamente all’adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all’applicazione dei medesimi, nelle comunicazioni relative a tali codici o in altre comunicazioni rivolte al pubblico.
Rimane pertanto sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro – salvo che il fatto non costituisca reato – soltanto l’omissione delle comunicazioni prescritte dall’articolo 124-bis (il quale impone alle società con azioni quotate di diffondere annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento).
Il vigente articolo 192-bis del TUF, introdotto dall’articolo 36 della legge n. 262 del 2005, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.
Giova richiamare a questo riguardo la motivazione di queste misure, enunziata nella relazione delle Commissioni VI e X della Camera dei deputati sul progetto di legge (A.C. 2436-A, p. 34): “L'interesse del legislatore non si rivolge (...) al contenuto di questi codici, allo scopo di attrarlo nella sfera della disciplina legislativa; esso riguarda invece e soltanto le informazioni pubblicamente diffuse circa l'osservanza degli impegni pubblicamente assunti sulla base dei codici di autodisciplina, che – ove non siano conformi al vero – sono certamente idonee a formare presso gli investitori un'opinione erronea circa la struttura, l'organizzazione e la condotta della società, alterando in misura più o meno grave la determinazione delle loro scelte d'investimento. Poiché d'altronde la diffusione di informazioni erronee difficilmente potrà ricadere nell'applicazione di altre norme, ordinariamente volte a sanzionare la falsità delle comunicazioni dovute per obbligo di legge, si è ritenuto opportuno prevedere una specifica sanzione, di carattere amministrativo, che colpisca non già la mancata adesione o l'inosservanza degli obblighi assunti (stante il carattere eminentemente volontario delle regole di autodisciplina), bensì la sola diffusione di informazioni false a tale riguardo”.
Il comma 17 integra la formulazione del comma 1 dell’articolo 193 del TUF, che commina sanzione amministrativa pecuniaria per l’inosservanza delle disposizioni in materia di informazione societaria, contenute negli articoli 113, 114 e 115 del medesimo testo unico.
Nella determinazione delle condotte sanzionate viene quindi inserito il richiamo all’articolo 115-bis del medesimo TUF (il quale prescrive la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate).
La novella pone rimedio a un difetto di coordinamento intervenuto nell’iter della legge n. 262 del 2005, la quale, nel sostituire il predetto comma 1 dell’articolo 193, omise di riprodurre l’ulteriore richiamo all’articolo 115-bis, frattanto inseritovi dall’articolo 9, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, il quale – in attuazione della nuova disciplina sugli abusi di mercato – ha prescritto agli emittenti quotati e ai soggetti in rapporto di controllo con essi, o alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, l’istituzione e l’aggiornamento di registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate.
Si segnala a questo riguardo che sarebbe opportuno introdurre una norma sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di informazione al mercato sui piani di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, contenute nell’articolo 114-bis del TUF, inserito dall’articolo 16 della legge n. 262 del 2005, che ha tuttavia omesso di prevedere sanzioni per la violazione degli obblighi da esso posti.
Articolo
4
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2005,
n. 262)
1. L’articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:
a) al comma 4 le parole “Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione semestrale sulla propria attività” sono sostituite dalle seguenti: “Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente”;
b) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.
2. L’articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è modificato come segue:
a) al comma 1 le parole “i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denunzia di parte,” sono sostituite dalle seguenti: “i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi”;
b) al comma 1, dopo le parole “all’irrogazione della sanzione.” sono inserite le seguenti: “Le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati possono essere valutate nell’istruzione del procedimento.”;
c) al comma 5 le parole “dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 187-septies, commi 4 e seguenti, e 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.”
3. Il comma 2 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è abrogato;
L’articolo 4 apporta modificazioni agli articoli 19, 24 e 25 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari).
In particolare, la lettera a) del comma 1 novella il comma 4 del citato articolo 19, modificando la periodicità della relazione che la Banca d’Italia è tenuta a presentare al Parlamento e al Governo sulla propria attività: la disciplina vigente prevede che tale relazione abbia frequenza semestrale, mentre la novella in esame dispone che la relazione per ciascun anno sia trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno dell’anno successivo.
La relazione governativa osserva a questo riguardo che la norma in esame allinea la periodicità delle relazioni della Banca d’Italia a quella prevista per le altre autorità di controllo[9].
La lettera b) del comma 1 abroga i commi 12, 13 e 14 del citato articolo 19, con i quali è stato disciplinato il riparto delle competenze delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Autorità garante della concorrenza e del mercato) in materia di concorrenza bancaria. La disposizione si ricollega all’articolo 2 (in particolare la lettera c) del comma 1) del presente schema di decreto legislativo (alla cui scheda di lettura si rinvia) con il quale la disciplina della materia è stata modificata[10] e trasfusa nell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
Il comma 12 dell’articolo 19, del quale si propone l’abrogazione, assieme ai commi 13 e 14, stabilisce che per le operazioni di acquisizione di cui all’articolo 19 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385[11], e per le operazioni di concentrazione[12] che riguardano banche sono necessarie le autorizzazioni:
a) della Banca d’Italia, per le valutazioni di sana e prudente gestione;
b) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le valutazioni relative all’assetto concorrenziale del mercato.
La previsione della competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le operazioni di acquisizione di partecipazioni bancarie previste dall’articolo 19 del TUB ha sollevato dubbi interpretativi, poiché dette operazioni – laddove riguardino partecipazioni non di controllo ovvero anche partecipazioni di controllo quando vi siano interessate persone fisiche che non controllano alcuna impresa – non sembrano avere rilievo sul piano della tutela della concorrenza. La questione era stata oggetto di rilievi anche da parte del relatore nel corso dell’esame della legge n. 262 del 2005 presso l’Assemblea del Senato[13].
Ai sensi del successivo comma 13, i provvedimenti della Banca d’Italia e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dal comma 12, sono emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza completa della documentazione occorrente. L’atto deve contenere le specifiche motivazioni relative alle finalità attribuite alle due autorità.
Nel parere CON/2005/58 del 23 dicembre 2005 (paragrafo 8), la Banca centrale europea aveva segnalato l’opportunità di “mantenere una chiara distinzione fra procedure riferite alla tutela della concorrenza e decisioni relative alla vigilanza bancaria”, osservando altresì come possano verificarsi casi in cui una fusione bancaria, ancorché problematica per i suoi effetti sulla concorrenza, potrebbe essere stimata necessaria per ragioni di stabilità. “Per rispondere a quest’esigenza – continuava il parere – la bozza di articolo potrebbe considerare una disposizione somigliante a quella contenuta nel progetto di legge sottoposto a parere nel 2004[14], secondo cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe avuto facoltà di autorizzare concentrazioni su richiesta della Banca d’Italia in base a ragioni di stabilità”.
La previsione di emanazione dei provvedimenti mediante unico atto comporta difficoltà sia di carattere definitorio, sia applicative, che potrebbero risultare particolarmente rilevanti qualora si trattasse di operazione di concentrazione di rilievo comunitario, la competenza per il cui esame spetta alla Commissione europea a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio[15].
Il comma 14 dell’articolo 19 stabilisce infine che, per assicurare la funzionalità dell’attività amministrativa e contenere gli oneri per i soggetti vigilati, la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato devono coordinarsi, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 262 del 2005. Tale articolo prevede la collaborazione tra Autorità, da attuare anche mediante scambio di informazioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.
Il comma 2 del presente articolo 4 modifica l’articolo 24 della legge n. 262 del 2005, il quale disciplina i procedimenti delle Autorità di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari (Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP), finalizzati all’adozione di provvedimenti individuali.
In particolare la lettera a), che modifica il secondo periodo del citato articolo 24, comma 1, esclude l’applicazione del principio della facoltà di denunzia di parte ai procedimenti di controllo a carattere contenzioso e ai procedimenti sanzionatorî. Sarà quindi possibile, ma non obbligatorio, avviare i suddetti procedimenti anche sulla base di esposti presentati alle autorità di vigilanza.
La lettera b), che introduce un terzo periodo nel comma 1 dello stesso articolo 24, stabilisce che, nell’istruzione dei provvedimenti cui si applica lo stesso comma 1 (ossia i provvedimenti individuali), possono essere valutate anche le notizie sottoposte per iscritto da soggetti interessati.
La relazione governativa osserva che, rispetto agli interessi generali che le autorità di vigilanza tendono a tutelare, “l’esposto del singolo può rappresentare un elemento conoscitivo di cui tener conto in una più ampia valutazione delle fattispecie rilevanti ai fini dell’apertura di un procedimento istruttorio”.
Si osserva che lo schema proposto fa riferimento all’istruzione dei “procedimenti”. Sembrerebbe doversi più correttamente impiegare il termine: “provvedimenti”, atteso che all’adozione di essi è volto il procedimento istruttorio.
La lettera c), che novella il quarto periodo del comma 5 del citato articolo 24, fa salva la giurisdizione della corte d’appello, prevista dall’articolo 187-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatorî adottati dalla CONSOB in materia di abusi di mercato.
Il comma 5 dell’articolo 24 della legge n. 262 del 2005 stabilisce che avverso gli atti adottati dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dalla COVIP e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che irrogano sanzioni amministrative, può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Il quarto periodo del comma 5 fa salve alcune disposizioni, espressamente elencate, che configurano apposite procedure per l’opposizione alle sanzioni amministrative delle menzionate autorità. In tale elenco non è attualmente compreso il citato articolo 187-septies del TUF, il quale prevede che avverso il provvedimento della CONSOB di applicazione di sanzioni amministrative per abuso di informazioni privilegiate[16] e per manipolazione di mercato[17] può essere proposto ricorso in opposizione alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente o a quella nella cui circoscrizione è stata commessa la violazione, se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato. Nell’ipotesi in cui tali criteri non risultino applicabili, è competente la corte di appello di Roma.
L’omissione discende dal fatto che l’articolo 187-septies del TUF è stato introdotto dall’articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nelle more dell’iter parlamentare della legge n. 262 del 2005.
Si segnala a questo proposito che l’articolo 24, comma 5, fa salve numerose disposizioni attributive di competenza giurisdizionale, contenute in leggi concernenti la disciplina dell’attività assicurativa, abrogate – nel periodo intercorrente fra la promulgazione e l’entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 – a seguito dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Poiché quest’ultimo ha disciplinato uniformemente la competenza giurisdizionale per l’impugnazione degli atti dell’autorità di vigilanza sul settore assicurativo, per eliminare ragioni d’incertezza al riguardo sarebbe opportuno provvedere alla soppressione dei riferimenti a leggi abrogate contenuti nel suddetto articolo 24, comma 5, della legge n. 262 del 2005.
La lettera d) del comma 2 inserisce un nuovo comma 6-bis nel già citato articolo 24 della legge n. 262 del 2005, stabilendo che, nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP e la COVIP, i componenti dei loro organi e i dipendenti di esse rispondono dei danni cagionati dai loro atti o comportamenti solamente in caso di dolo o colpa grave.
La relazione governativa ìndica che “tale modifica appare necessaria per allinearsi agli standard internazionali, come rilevato dal Fondo monetario internazionale in esito alle verifiche condotte sui sistemi di vigilanza nel nostro Paese”. Il Fondo ha infatti rilevato[18] che la legislazione italiana non accorda protezione (c.d. legal protection) alle Autorità di vigilanza e ai loro esponenti nei confronti di azioni legali indiscriminate promosse dai soggetti vigilati, contro provvedimenti adottati in buona fede nell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
La disposizione introduce una limitazione di responsabilità analoga a quella già contemplata dall’ordinamento in relazione ad altre fattispecie. Si richiama, in particolare, l’articolo 2236 del codice civile, il quale stabilisce, in relazione alla prestazione d’opera intellettuale, che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. La giurisprudenza (Cass., sez. un., sent. 6 maggio 1971, n. 1282) ha ritenuto che la disposizione, indipendentemente dalla sedes materiae nella quale è collocata, enunzi un principio generale applicabile, oltre che nel campo contrattuale, anche in quello extracontrattuale.
Il comma 3 dell’articolo 4 abroga il comma 2 dell’articolo 25 della legge n. 262 del 2005, relativo alla ripartizione di competenze tra Autorità di vigilanza in materia di trasparenza nel settore assicurativo.
Il comma 2 dell’articolo 25 della legge n. 262 del 2005 ha riorganizzato la distribuzione dei poteri di vigilanza, in materia di trasparenza nel settore assicurativo, tra l’ISVAP e la CONSOB, disponendo che le competenze attribuite all’ISVAP dall’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174[19], sono esercitate dall’ISVAP d’intesa con la CONSOB, limitatamente ai prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera A) della tabella di cui all’allegato I dello stesso decreto.
Il citato articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995 disciplina il potere di prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quanto stabilito in via generale, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.
I prodotti assicurativi ai quali si riferisce il sopra illustrato articolo 109, comma 4, sono quelli indicati al punto III della lettera A) della tabella contenuta nell’allegato I del decreto legislativo citato, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, connesse con fondi d’investimento.
Si ricorda che l’articolo 34-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 25, comma 2, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006[20]anziché dal 12 gennaio 2006 (data di entrata in vigore della legge n. 262 del 2005).
La relazione governativa osserva che la norma della quale si propone l’abrogazione, oltre a elementi di criticità sul piano formale[21], contrasta con la ripartizione “per finalità”, anziché “per prodotto”, delle competenze tra Autorità di vigilanza. Tale modalità di ripartizione, che ha ispirato la legge n. 262 del 2005, prevede che spettino alla CONSOB la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e il potere di disciplinare le informazioni da inserire nei prospetti (a prescindere dal prodotto oggetto di commercializzazione). L’intervento dell’ISVAP, limitato a una determinata categoria di prodotti assicurativi, non appare coerente con l’indicata ripartizione di competenze. La disposizione qui proposta si ricollega invece con l’articolo 3, commi 1, lettera c), 3 e 4, del presente schema di decreto (v. supra), i quali – intervenendo sugli articoli 1, 25-bis e 30 del TUF – assegnano alla CONSOB la competenza, sotto il profilo della correttezza e trasparenza, in materia di distribuzione di prodotti finanziari, anche se di matrice assicurativa.
Articolo
5
(Modifiche al codice civile)
1. All’articolo 2629-bis del codice civile, le parole “della legge 12 agosto 1982, n. 576” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”.
L’articolo 5, al comma 1, modifica l’articolo 2629-bis del codice civile (introdotto dall’articolo 31, comma 1, della legge n. 262 del 2005), sostituendo il riferimento alla legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con quello al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private.
L’articolo 2629-bis del codice civile, nel testo attualmente vigente, sanziona la fattispecie di omessa comunicazione del conflitto d’interessi, prevedendo che per la violazione degli obblighi previsti dall’articolo 2391 del codice civile in materia di comunicazione da parte dell’amministratore agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, in conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, siano puniti con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi, i seguenti soggetti:
§ l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del TUF;
§ l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB (ossia, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del TUB, “le banche, i gruppi bancari e gli intermediari finanziari”);
§ l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF (ossia, ai sensi degli articoli 5 e 1, comma 1, lettera r), del TUF, “le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento);
§ l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi di quanto previsto dalle norme in materia di vigilanza sulle assicurazioni di cui alla legge n. 576 del 1982, che verranno di seguito illustrate;
§ l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari (ossia i fondi pensione).
La modifica proposta deriva da esigenze di coordinamento, in quanto il codice della assicurazioni ha abrogato e sostituito con una nuova disciplina le disposizioni della legge n. 576 del 1982 riferite alla fattispecie contemplata dall’articolo 2629-bis del codice civile.
In proposito, la relazione illustrativa giustifica la proposta sostituzione del riferimento alla legge n. 576 del 1982 con quello al codice delle assicurazioni in ragione del fatto che l’articolo 6 del codice della assicurazioni identifica i destinatari della vigilanza dell’ISVAP in termini parzialmente diversi dall’articolo 4 della legge n. 576 del 1982.
In realtà, l’articolo 4 della legge n. 576 del 1982 è stato sostituito dall’articolo 351 del codice delle assicurazioni e nel testo attualmente vigente compie un rinvio al codice delle assicurazioni per la definizione delle funzioni di vigilanza nel settore.
Infatti, l’articolo 4 della legge n. 576 del 1982, nel testo antecedente alle modificazioni apportate dall’articolo 351, comma 1, del codice delle assicurazioni, disciplinava le funzioni di vigilanza dell’ISVAP individuando i soggetti sottopostivi. A seguito di tali modificazioni, la vigente formulazione stabilisce invece che l’ISVAP, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste dal codice delle assicurazioni private.
Il codice delle assicurazioni, all’articolo 6, definisce quindi come destinatari della vigilanza le imprese di assicurazione e di riassicurazione; i gruppi assicurativi e i conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione; i soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi; gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i periti e ogni altro operatore nel mercato assicurativo[22].
Il proposto riferimento al codice delle assicurazioni risulta pertanto più corretto del riferimento alla legge n. 576 del 1982, in quanto, come si è visto, l’indicazione dei soggetti sottoposti a vigilanza nel settore assicurativo è ora contenuta nell’articolo 6 di tale codice.
Più in generale, si rileva che tutti i richiami, contenuti nella legge n. 262 del 2005, a disposizioni in materia assicurativa abrogate dal codice delle assicurazioni (entrato in vigore, ai sensi dell’articolo 355 del codice medesimo, il 1° gennaio 2006, quindi successivamente alla pubblicazione della legge n. 262 del 2005, ma anteriormente alla sua entrata in vigore) dovrebbero essere ora trasferiti alle corrispondenti disposizioni del codice delle assicurazioni.
Per la rilevanza dell’oggetto, si richiamano in particolare le disposizioni del comma 5 dell’articolo 24 della citata legge n. 262 del 2005, che, nell’attribuire al giudice amministrativo (individuato nel tribunale amministrativo regionale del Lazio) la competenza sui ricorsi avverso gli atti adottati da Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato, fa salva fra l’altro la disciplina prevista da alcune disposizioni abrogate dal codice delle assicurazioni, che istituivano una diversa competenza giurisdizionale, venuta meno con la nuova disciplina posta dal medesimo codice, che all’articolo 326, comma 7, ha devoluto al giudice amministrativo le controversie relative ai ricorsi in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese e degli intermediari assicurativi, analogamente disponendo, all’articolo 331, comma 6, per le controversie relative ai ricorsi in materia di sanzioni disciplinari nei confronti di intermediari e periti assicurativi.
Articolo
6
(Disposizioni in materia di personale
della Consob)
1. All’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216, il quarto comma è sostituito dal seguente:
“Il regolamento di cui all’articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale”.
2. All’onere derivante dall’istituzione della qualifica di vice direttore generale si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il termine indicato dall’art. 2, comma 4-undecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 è prorogato al 15 novembre 2007.
L’articolo 6 apporta due modifiche alle norme che disciplinano i ruoli e le assunzioni del personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). In particolare:
a) con il comma 1 si interviene sulla struttura del vertice amministrativo della CONSOB novellando la norma contenuta nell’articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in modo da introdurre, in aggiunta all’esistente direttore generale, le due nuove figure del vicedirettore generale e del segretario generale; il comma 2 reca la copertura finanziaria conseguente alla modifica apportata dal comma 1;
b) con il comma 3 è prorogato di un anno, fino al 15 novembre 2007, il termine per l’assunzione di personale a contratto presso la Commissione, a norma dell’articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge 14 marzio 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Circa la prima modifica, il comma 1 dell’articolo 6 sostituisce – come detto – l’articolo 2, quarto comma, del decreto-legge n. 95 del 1974. Tale norma dispone attualmente che il regolamento il quale disciplina l’organizzazione interna e il funzionamento dell’istituto[23] nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, possa prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale, in base al medesimo quarto comma, risponde del proprio operato alla Commissione e la deliberazione relativa alla sua nomina dev’essere adottata con non meno di quattro voti favorevoli[24]. Con la presente novella, tale disposizione viene interamente sostituita, introducendosi, oltre alla figura del direttore generale, la nuova figura del vicedirettore generale, per la cui nomina, analogamente a quanto già previsto per il direttore generale, è necessaria una deliberazione della Commissione, adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del suo Presidente, il nuovo quarto comma prevede anche che possa essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.
Il comma 2 dell’articolo 6 determina la copertura finanziaria della modifica apportata dal precedente comma 1. La norma prevede che all’onere derivante dall’istituzione della qualifica di vicedirettore generale si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006)[25]. Si tratta della norma la quale ha previsto che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), siano finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato. L’entità della contribuzione viene determinata da ciascuna autorità con propria deliberazione, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge; le contribuzioni dovute sono versate dai soggetti obbligati direttamente alle medesime autorità.
Con le stesse deliberazioni delle Autorità sono fissati anche i termini e le modalità di versamento delle contribuzioni. Le deliberazioni sono sottoposte per l’approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. La disposizione prevede che, qualora sia trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dalle autorità divengono esecutive.
Per quanto concerne il sistema di finanziamento della CONSOB, che esercita funzioni regolamentari e di vigilanza sugli intermediari finanziari e sugli emittenti per la tutela degli investitori e l’efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare, si ricorda che esso è disciplinato dall’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni. L’articolo, al comma 1, prevede che per il proprio autofinanziamento la CONSOB segnali al Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), entro il 31 luglio di ciascun anno, il fabbisogno finanziario per l’esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell’applicazione delle contribuzioni dei soggetti vigilati. A norma del comma 2, sulla base di tale segnalazione il Ministro dell’economia e delle finanze determina, con proprio decreto, l’ammontare annuo del fondo iscritto nel bilancio dello Stato, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento dell’autorità, non finanziati con le contribuzioni.
Ai sensi del comma 3, entro il limite del fabbisogno finanziario, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni essa adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. La determinazione è effettuata con deliberazione della CONSOB, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica di legittimità da operarsi entro venti giorni, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Decorso questo termine senza che siano state formulate osservazioni, la deliberazione diviene comunque esecutiva.
Le contribuzioni sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. La riscossione coattiva delle contribuzioni avviene tramite ruolo e secondo le modalità previste dall’articolo 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Negli ultimi tre esercizi, il funzionamento della CONSOB risulta finanziato mediante il fondo iscritto nel bilancio dello Stato e mediante le contribuzioni dei soggetti vigilati, in una misura approssimativamente pari, rispettivamente, ad 1/3 e a 2/3.
Circa la seconda modifica, contenuta nel comma 3 del presente articolo 6,si proroga al 15 novembre 2007 il termine indicato dall’articolo 2, comma 4-undecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80 del 2005, che aveva autorizzato la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultassero idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. L’assunzione sarebbe dovuta avvenire, ove ricorressero ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, entro diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, quindi a partire dal 15 maggio 2005 ed entro il termine del 16 novembre 2006. Il termine per effettuare tali assunzioni viene pertanto differito di un anno.
Il secondo periodo del medesimo comma 4-undecies ha inoltre stabilito che la ripartizione del personale sia effettuata con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto legge n. 95 del 1974 (deliberazione della Commissione con non meno di quattro voti favorevoli).
Si ricorda che il comma 4-duodecies dell’articolo 2 del decreto legge n. 35 del 2005 ha altresì autorizzato la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ad inquadrare in ruolo, previo esame-colloquio, i dipendenti in servizio al 15 maggio 2005 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) con contratto a tempo determinato.
La disciplina generale delle assunzioni presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) è contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
In particolare, con il primo comma è stato istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione, mentre il settimo comma detta la regola generale secondo cui l'assunzione del personale deve avvenire mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, indetti dalla stessa Commissione, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. L’ottavo comma consente per altro alla Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, di assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato. Le relative deliberazioni sono adottate dalla Commissione con non meno di quattro voti favorevoli e, a norma del successivo nono comma, la Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
Le disposizioni organizzative interne della CONSOB prevedono la possibilità di assumere dipendenti con contratti a tempo determinato della durata di cinque anni, consentendone il rinnovo per un periodo di eguale durata. Fra l’uno e l’altro periodo intercorre solitamente un intervallo di almeno un mese. Possono pertanto essere inquadrati in ruolo, in base alla norma del comma 4-duodecies del decreto-legge n. 35 del 2005, sia i dipendenti il cui contratto sia stato rinnovato per un secondo quinquennio, sia i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato da meno di cinque anni.
Per quanto riguarda il numero complessivo dei posti per le assunzioni di personale l’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha ridotto la dotazione complessiva[26] da 475 a 450 unità, rimettendo la ripartizione di questo numero complessivo tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato ad un regolamento adottato dalla Commissione con non meno di quattro voti favorevoli e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Successivamente l’articolo 9, comma 8, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal recepimento delle disposizioni europee in materia di abusi di mercato, ha disposto l’aumento del numero complessivo dei posti della pianta organica da 450 a 600 unità, confermando le suddette modalità di ripartizione dei posti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato.
Articolo
7
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.
2. Le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dal presente decreto prima del rinnovo delle cariche sociali interessate dalle suddette disposizioni e comunque entro il 30 giugno 2007.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L’articolo 7 prevede, al comma 1, l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 42 della legge n. 262 del 2005.
L’articolo 42, comma 1, della legge n. 262 del 2005 prescrive alle società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge medesima di uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni della medesima legge n. 262 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (e quindi entro il 12 gennaio 2007).
Il comma 2 stabilisce un nuovo termine per l’approvazione delle modifiche agli atti costitutivi e agli statuti delle società. Si dispone infatti che le società debbano provvedere alla modifica prima del rinnovo delle cariche sociali interessate e, comunque, entro il 30 giugno 2007. In tale sede, esse debbono adeguarsi anche alle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.
Secondo quanto spiegato anche nella relazione governativa, la presente disposizione differisce al 30 giugno 2007 il termine per l’adeguamento degli atti costitutivi e degli statuti. È fatta eccezione per le società le cui cariche sociali scadono nel primo semestre del 2007, per le quali il termine è anticipato, in modo che l’elezione dei nuovi titolari di tali cariche avvenga secondo le modalità e con la composizione prevista dalla nuova disciplina.
Non risulta espressamente disciplinata l’eventualità che gli adeguamenti statutari siano subordinati a regolamenti di attuazione da adottarsi da parte delle autorità di vigilanza, per la cui emanazione il comma 5-bis dell’articolo 42 della legge n. 262 del 2005 stabilisce il termine di dodici mesi (quindi entro il 12 gennaio 2007).
Tale profilo era stato segnalato anche con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, della legge n. 262 del 2005. In proposito, in via interpretativa, era stata prospettata la possibilità che gli eventuali maggiori termini per gli adeguamenti venissero stabiliti dalle autorità di vigilanza (cfr., in particolare, lo Studio n. 55-2006/I del Consiglio nazionale del notariato, par. 10, in fine).
Occorre valutare quanto la modifica di un termine espressamente previsto dalla legge n. 262 del 2005 possa essere ricondotta alla finalità di coordinamento legislativo propria del presente schema di decreto legislativo, sulla base della delega conferita dall’articolo 43 della legge n. 262 del 2005.
Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)
[1] Nel presente testo unico, a norma dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, le parole: “Ministro del tesoro” e: “Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: “Ministro dell'economia e delle finanze”, e le parole: “Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e delle finanze”.
[2] Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, approvato dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera nella seduta del 18 marzo 2004, in “Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari” n. 462 di giovedì 18 marzo 2004, pp. 39-115 (p. 76 e p. 98).
[3] La norma è stata così riformulata dall’articolo 8 della legge n. 262 del 2005. Nel testo previgente si prescriveva alle banche di rispettare, per la concessione del credito in favore di soggetti a loro collegati o detentori di una partecipazione rilevante, i limiti indicati dalla Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti erano determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito, mentre spettava al CICR disciplinare i conflitti di interesse tra le banche e i detentori di partecipazioni rilevanti, relativamente alle altre attività bancarie.
[4] Per quanto riguarda la determinazione delle modalità di calcolo, l’obbligo di comprendervi tutti gli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente è stato già introdotto, in via di regolamentazione secondaria, dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, recante disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 27 marzo 2003, n. 72), che, all’articolo 9, ha rimesso alla Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «indicatore sintetico di costo» (ISC) comprensivo appunto degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
[5] L’articolo 16 della legge n. 287 del 1990 stabilisce che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ricorrendone i presupposti, avvii l’istruttoria sulle concentrazioni ovvero comunichi il nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento della notifica dell’operazione (quindici giorni ove trattisi di offerta pubblica di acquisto). L’istruttoria dev’essere conclusa entro quarantacinque giorni dal suo inizio: questo termine può essere prorogato per non più di trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità. A norma del regolamento della Banca d’Italia 27 giugno 2006 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 luglio 2006, n. 159, il termine relativo al procedimento per l’autorizzazione all’acquisizione di partecipazioni bancarie rilevanti, quando non comportino concentrazioni, è stabilito in novanta giorni.
[6] L’articolo 5 della legge n. 287 del 1990 precisa che l’operazione di concentrazione si realizza quando due o più imprese procedono a fusione; ovvero quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa acquisiscono direttamente o indirettamente il controllo di altre imprese o di loro parti; ovvero quando due o più imprese procedono alla costituzione di un’impresa comune attraverso la costituzione di una nuova società. Si specifica tuttavia che non costituisce assunzione di controllo di un’impresa il caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all’atto della costituzione di un’impresa o dell’aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso delle partecipazioni, e comunque per un periodo inferiore a ventiquattro mesi, non vengano esercitati i relativi diritti di voto).
[7] In materia, le Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, al titolo II, capitolo 1, sezione II, par. 3.1, prevedevano altresì per i dirigenti delle banche l’obbligo di rendere un’informazione preventiva alla Banca d’Italia almeno sette giorni prima della convocazione degli organi aziendali. Il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 28 agosto 2006 ha abrogato tale previsione.
[8] Si legga: “previste dall’art. 191”.
[9] Si ricorda, a titolo di esempio, che la CONSOB presenta la propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro dell’economia e delle finanze, che entro il 31 maggio la trasmette al Parlamento (art. 1, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216); l'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta la propria relazione entro il 30 aprile di ogni anno (art. 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287); l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta la propria relazione entro il 30 giugno di ogni anno (art. 1, co. 6, lett. c), n. 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249); anche l’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta la propria relazione annualmente (art. 2, co. 12, lett. i), della legge 14 novembre 1995, n. 481).
[10] Come segnala anche la relazione governativa, la ripartizione delle competenze prevista dall’articolo 19 della legge n. 262 del 2005 “ha posto problemi applicativi molto rilevanti, soprattutto con riguardo all’individuazione delle fattispecie sottoposte a un doppio vaglio (di stabilità e di concorrenza) operato nell’unico atto”.
[11] Il sopra citato articolo 19 del TUB riguarda le seguenti operazioni:
a) acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca;
b) acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
c) variazioni delle partecipazioni rilevanti, quando comportano il superamento dei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia;
d) variazioni delle partecipazioni che comportano il controllo della banca stessa;
e) acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui alle lettere a) e b);
f) acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.
[12] Le operazioni di concentrazione, ai sensi dell’articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza nei seguenti casi:
1) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 432 milioni di euro;
2) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 43 milioni di euro.
Ai fini dell’applicazione della norma, il fatturato degli istituti bancari è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine.
[13] Senato, Assemblea, seduta del 23 dicembre 2005. Il relatore Eufemi si è espresso nei termini seguenti: “Non possiamo non sottolineare la problematicità derivante dal comma 12 dell'articolo 19 relativa alle acquisizioni di cui all'articolo 19 del TUB. Sorgono dunque dubbi interpretativi sulle competenze dell'Antitrust in materia di acquisizioni, di partecipazioni che non determinano posizioni di controllo. Si andrebbe a controllare in comunione acquisizioni che non c'entrano nulla con gli aspetti della concorrenza, perché questa fa riferimento solo a concentrazioni disciplinate dalla normativa della legge n. 287 che derivano dal diritto comunitario. Sorge dunque un dubbio che va chiarito e che meriterebbe un intervento legislativo successivo”. Osservazioni specifiche sul punto sono contenute nelle considerazioni integrative, pubblicate nell’allegato B ai resoconti della medesima seduta.
[14] Si ricorda che una disposizione in tal senso era contenuta nell’articolo 59, comma 1, lettera b), capoversi 7 e 8, del testo unificato dei progetti di legge A.C. 2436 e abb., adottato come testo base nella seduta delle Commissioni riunite VI e X della Camera nella seduta del 5 maggio 2004. Sulla base del parere espresso dalla BCE l’11 maggio 2004 (CON/2004/16, paragrafo 14), il testo venne sottoposto a ulteriore rielaborazione, divenendo l’articolo 26 del testo licenziato dalle stesse Commissioni riunite, nella seduta del 17 febbraio 2005 (A.C. 2436 e abb.-A). L’articolo fu poi soppresso nel corso dell’esame presso l’Assemblea della Camera (seduta del 2 marzo 2005).
[15] Il problema è stato segnalato anche dal Governatore della Banca d’Italia nelle considerazioni finali lette all’Assemblea generale ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2006 (p. 22 delle bozze di stampa): “Per le materie che interessano le competenze di più autorità, è auspicabile che si ponga mano alla semplificazione di alcune soluzioni tecniche individuate dalla legge, in particolare per quanto riguarda l’artificiosa riconduzione a un atto unico dei distinti provvedimenti autorizzativi in materia di concentrazioni bancarie”.
[16] Si verifica abuso di informazioni privilegiate quando un soggetto, in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
[17] La manipolazione di mercato consiste nella diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
[18] Si vedano i Country Reports del Fondo monetario internazionale n. 04/133 del maggio 2004 e n. 06/112 del marzo 2006.
[19] Il decreto legislativo n. 174 del 1995, recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, è compreso fra le disposizioni che sono state abrogate con l’entrata in vigore (1° gennaio 2006) del codice delle assicurazioni, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le disposizioni contenute nell’articolo 109, comma 4, del decreto legislativo n. 174 del 1995 sono ora trasfuse nell’articolo 185, comma 4, del predetto codice delle assicurazioni. I prodotti assicurativi indicati al punto III della lettera A) della tabella contenuta nell’allegato I al decreto legislativo n. 174 del 1995 sono quelli ora definiti nell’articolo 2, comma 1, ramo III, del codice delle assicurazioni.
[20] In precedenza, l’articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6 (non convertito nel termine costituzionale), aveva differito l’applicazione al 18 marzo 2006. La stessa disposizione era stata introdotta nell’articolo 24-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, tuttavia superato dalla norma successiva richiamata nel testo.
La relazione illustrativa del Governo al ddl di conversione del citato D.L. n. 6 del 2006 giustificava il differimento dell’entrata in vigore con la necessità di consentire l’individuazione dei prodotti assicurativi e delle competenze che avrebbero dovuto essere esercitate d’intesa tra l’ISVAP e la CONSOB.
[21] Gli elementi di criticità sul piano formale sono rappresentati dal richiamo dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 174 del 1995, abrogato dal decreto legislativo n. 209 del 2005.
[22] Nel testo previgente all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, l’articolo 4 della legge n. 576 del 1982 individuava in termini effettivamente diversi i soggetti sottoposti alla vigilanza, facendo unicamente riferimento all’Istituto nazionale delle assicurazioni, alle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitassero nel territorio della Repubblica, attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, e agli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgessero funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. Non vi era pertanto riferimento ai gruppi assicurativi né ai conglomerati finanziari nei quali siano incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione, né agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, ai periti e agli altri operatori nel mercato assicurativo (per cui provvedevano le leggi speciali).
[23] Il regolamento interno della CONSOB è previsto dall’articolo 1, ottavo comma, del decreto-legge. n. 95/1974.
[24] Si ricorda che in base all’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974 la Commissione è composta da un presidente e da quattro membri e le sue deliberazioni, ai sensi all’ottavo comma, sono adottate collegialmente, salvi i casi di urgenza previsti dalla legge. Non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.
[25] Secondo la relazione tecnica, nessun maggior onere deriverebbe invece dalla nomina di un Segretario generale “in quanto le relative funzioni saranno attribuite ad un dipendente già in servizio presso l’Istituto senza modifica della qualifica rivestita e pertanto senza aumenti retributivi”.
[26] Il secondo comma dell’articolo 2 del D.L. n. 95 del 1974, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9-quater del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, aveva in precedenza stabilito in 350 unità il numero dei posti previsti dalla pianta organica, ai quali potevano aggiungersi fino a 125 unità di personale assunto a tempo determinato.