Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Tutela del risparmio e mercati finanziari - Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Disposizioni di attuazione e contributi per l'interpretazione - Edizione aggiornata | ||||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 5 | ||||
Data: | 27/09/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Documentazione e ricerche
Tutela del risparmio e mercati finanziari
Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Disposizioni
di attuazione e contributi
per l’interpretazione
n. 5
Edizione aggiornata
27 settembre 2006
SIWEB
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file: FI0002a.doc
I N D I C E
Normativa
§ CICR, deliberazione n. 240 del 22 febbraio 2006: Disciplina delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati
§ CICR, deliberazione n. 241 del 22 febbraio 2006: Integrazioni alla delibera CICR del 19 luglio 2005 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche
§ ISVAP, regolamento n. 1 del 15 marzo 2006: Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
§ CONSOB, comunicazione n. DEM/6031543 del 7 aprile 2006: Abrogazione dell'art. 100, comma 1 lett. f), TUF da parte della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Istruzioni relative ai termini ed alle modalità di adempimento degli obblighi da prospetto relativi alle sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, emessi da banche
§ ISVAP, regolamento n. 2 del 9 maggio 2006: Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP..
§ Banca d’Italia, provvedimento del 27 aprile 2006: Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria (articolo 24, comma 1, della L. 28 dicembre 2005, n. 262),
§ Banca d’Italia, provvedimento del 27 giugno 2006: Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
§ Consob, deliberazione n. 15510 del 20 luglio 2006: Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con Del. Consob 14 maggio 1999 [11971], e successive modifiche e integrazioni
§ Banca d’Italia, comunicato stampa del 27 luglio 2006 concernente le principali innovazioni per la modifica dello Statuto
§ Banca centrale europea, parere sulle modifiche allo statuto della Banca d’Italia (25 agosto 2006)
§ Banca d’Italia, provvedimento del 3 agosto 2006: Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
Relazioni delle Autorità di vigilanza
§ CONSOB, Relazione per l’anno 2005 del 31 marzo 2006, Parte III – L’evoluzione del ruolo della Consob nel nuovo quadro normativo (estratto)
§ Autorità garante della concorrenza e del mercato, Relazione annuale del 30 aprile 2006 (estratto)
§ Banca d’Italia, Relazione del Governatore sull’esercizio 2005 (estratto)
Circolari interpretative
§ ABI, circolare n. 52 del 3 gennaio 2006
§ ASSORETI, circolare n. 4/06 dell’11 gennaio 2006 (estratto)
§ ASSOGESTIONI, circolare n. 12/06/C del 31 gennaio 2006
§ ASSOGESTIONI, circolare n. 21/06/C del 10 febbraio 2006
§ Consiglio nazionale del notariato, studio n. 55-2006 del 24 marzo 2006
§ ASSONIME, circolare n. 12 del 12 aprile 2006
§ ASSONIME, circolare n. 21 del 29 maggio 2006
Dottrina
§ C. Brescia Morra, Troppe regole in Italia sui rapporti tra industria e banca? Un’analisi comparata, in ''Analisi giuridica dell’economia'', 2006, n. 1, pp. 91-97
§ F. Capriglione, Crisi di sistema ed innovazione normativa. Prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio, in ''Banca Borsa Titoli di credito'', LIX (2006), n. 2, pp. 125-179
§ R. Costi, Concorrenza e stabilità nel mercato bancario, in ''Analisi giuridica dell’economia'', 2006, n. 1, pp. 111-116
§ S. Cotterli, La raccolta del risparmio tra banche ed assicurazioni: la nuova disciplina, in ''Banca Impresa Società'', XXV (2006), n. 1, pp. 29-47.
§ V. Desario, intervento in Nuovi scenari per il sistema bancario tra cambiamenti macroeconomici e innovazioni normative, Seminario dell’Associazione per lo sviluppo degli Studi di Banca e Borsa (SADIBA), Perugia, 25 marzo 2006.
§ F. Merusi, Diritto contro economia. Resistenze all’innovazione nella legge sulla tutela del risparmio, in ''Banca Impresa Società'', XXV (2006), n. 1, pp. 3-17
§ A. Perini, Prime osservazioni sui profili penali della nuova legge sul risparmio, in ''Giurisprudenza italiana'', 2006, n. 4, pp. 875-879
§ L. Proietti - F. Santoboni - A. Vincioni, La vigilanza dei sistemi finanziari nell’area del Sebc. Le recenti tendenze evolutive, in ''Banche e Banchieri'', XXXIII (2006), n. 1, pp. 5-23
§ G. Rossi, La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica legislativa, in ''Rivista delle società'', LI (2006), n. 1, pp. 1-23
§ S. Seminara, Nuovi illeciti penali e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio, in ''Diritto penale e processo'', XII (2006), n. 5, pp. 549-563
§ L. Spaventa, La legge sulla tutela del risparmio: passi avanti, errori e illusioni, in ''Analisi giuridica dell’economia'', (2006), n. 1, pp. 11-21
§ L. Torchia, Verso una Banca d’Italia repubblicana ed europea?, in ''Giornale di diritto amministrativo'', XII (2006), n. 3, pp. 273-279
§ F. Vella, La riforma della vigilanza: tanto rumore per nulla, in ''Analisi Giuridica dell’Economia'', 2006, n. 1, pp. 117-128
Appendice
§ F. Cavazzuti, La trasparenza dei mercati finanziari, in ''Banca Impresa Società'', XXIII (2004), n. 3, pp. 419-430 (estratto)
§ P. Abbadessa, Nuove regole di governance nel progetto di legge sulla tutela del risparmio, in ''Diritto della banca e del mercato finanziario'', XIX (2005), n. 4, pp. 536-546
§ D. Masciandaro - G. Tabellini, La governance della Banca d’Italia, in ''Il Mulino'', LIV (2005), n. 6, pp. 1019-1031
§ A. Nigro, La tutela del risparmio e l’efficienza del sistema: il ruolo delle banche, in ''Le società'', XXIV (2005), n. 3, pp. 315-321
§ L. Spaventa, Note su una creatura non nata: il disegno di legge sulla tutela del risparmio, in ''Mercato, concorrenza, regole'', VII (2005), n. 2, pp. 425-443
INTRODUZIONE
Nel presente fascicolo sono raccolti alcuni atti e contributi relativi all’interpretazione e all’attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.
La prima sezione comprende le disposizioni di attuazione della legge e le istruzioni interpretative emanate nel corso del 2006 dalle competenti autorità pubbliche.
In particolare, i seguenti atti riguardano la disciplina dell’attività bancaria e dei mercati finanziari:
- deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)[1] del 22 febbraio 2006, n. 240, in materia di disciplina delle attività di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei soggetti collegati. La deliberazione dà attuazione a nuovi commi da 4 a 4-quater dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificato dall’articolo 8 della legge n. 262 del 2005. È rimesso alla Banca d’Italia, su proposta del CICR, il compito di disciplinare i conflitti di interessi tra le banche e i soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono una partecipazione rilevante o comunque il controllo della banca o della società capogruppo, ovvero che sono in grado di nominare componenti degli organi di amministrazione e di controllo della banca, ovvero che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché le società controllate da tali soggetti o presso cui questi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- la deliberazione del CICR del 22 febbraio 2006, n. 241, in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. La deliberazione attua, nell’ordinamento bancario, la nuova disposizione introdotta nell’articolo 2412 del codice civile dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005, in base alla quale al computo del limite per l’emissione delle obbligazioni da parte delle società concorrono anche gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere[2];
- la comunicazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) del 7 aprile 2006 in materia di termini e modalità di adempimento degli obblighi di prospetto relativi alle sollecitazioni all’investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, emessi da banche. La comunicazione si collega a quanto disposto dall’articolo 11 della legge n. 262 del 2005, che, abrogando l’articolo 100, comma 1, lettera f), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha sottoposto all’obbligo del prospetto anche le sollecitazioni all’investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi da banche;
- la deliberazione della CONSOB n. 15510 del 20 luglio 2006, recante modificazioni e integrazioni al regolamento concernente la disciplina degli emittenti, relativamente al prospetto semplificato per sollecitazioni all’investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi in modo continuo o ripetuto da banche, con determinate caratteristiche.
Riguardano invece l’organizzazione delle autorità di vigilanza:
- i regolamenti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) del 15 marzo 2006, n. 1 (Procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie), e del 9 maggio 2006, n. 2 (Termini di conclusione e unità organizzative responsabili dei procedimenti). I due regolamenti danno attuazione alle disposizioni dell’articolo 26, comma 3, della legge n. 262 del 2005, il quale ha trasferito all’ISVAP le funzioni esercitate in materia sanzionatoria dal Ministro delle attività produttive relativamente alla vigilanza sul sistema assicurativo, e alle disposizioni dell’articolo 24, commi 1 e 3, i quali prevedono che Banca d’Italia, CONSOB, ISVAP e COVIP, con propri provvedimenti, applichino il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, nonché gli altri princìpi relativi al procedimento amministrativo, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 27 aprile 2006, in materia di modalità organizzative per l’attuazione della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell’articolo 145 del TUB e dell’articolo 195 del TUF, nonché i regolamenti della Banca d’Italia del 27 giugno 2006 e del 3 agosto 2006, concernenti i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia. Questi provvedimenti danno attuazione all’articolo 26, comma 2, della legge n. 262 del 2005, il quale ha trasferito alla Banca d’Italia le funzioni esercitate in materia sanzionatoria dal Ministro dell’economia e delle finanze relativamente alla vigilanza bancaria, e alle disposizioni del citato articolo 24, commi 1 e 3[3];
- il comunicato stampa della Banca d’Italia, in data 27 luglio 2006, nel quale sono esposte le innovazioni introdotte nella proposta di modifica dello Statuto, deliberata dal Consiglio superiore, che sarà sottoposta all’assemblea straordinaria dei soci. L’articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005 prescrive infatti l’adeguamento dello Statuto della Banca d’Italia, da eseguirsi con la procedura prevista dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 43 (deliberazione da parte dell’assemblea straordinaria dei soci e approvazione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri);
- il parere della Banca centrale europea, in data 25 agosto 2006, sulla proposta di modifica dello Statuto della Banca d’Italia. Il parere è espresso ai sensi dell’articolo 2 della decisione n. 98/415/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative.
Una seconda sezione comprende i passaggi riferiti alla legge n. 262 del 2005, contenuti nelle relazioni annuali delle seguenti autorità:
- Commissione nazionale per le società e la borsa (31 marzo 2006);
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (30 aprile 2006);
- Banca d’Italia (relazione del Governatore, 31 maggio 2006).
La terza sezione raccoglie varie circolari emanate dalle associazioni rappresentative dei soggetti interessati a vario titolo dalle disposizioni delle legge n. 262 del 2005, volte a fornire chiarimenti interpretativi ai rispettivi associati. Vengono in particolare riprodotte:
- la circolare dell’Associazione bancaria italiana (ABI) in data 3 gennaio 2006, n. OF/52;
- un estratto della circolare dell’Associazione Associazione nazionale delle società di collocamento di prodotti finanziari e di servizi di investimento (Assoreti) in data 11 gennaio 2006, n. 4/06;
- le circolari dell’Associazione del risparmio gestito (Assogestioni) in data 31 gennaio 2006, n. 12/06/C, e in data 10 febbraio 2006, n. 21/06/C;
- lo studio del Consiglio nazionale del notariato n. 55-2006/I, del 24 marzo 2006;
- le circolari dell’Associazione fra le società italiane per azioni (Assonime) in data 12 aprile 2006, n. 12, e in data 29 maggio 2006, n. 21.
La terza sezione presenta invece una scelta di contributi dottrinali finora pubblicati sulla legge n. 262 del 2005. Si è preferito comprendere nella selezione gli studi di oggetto generale, riguardanti la legge nel suo complesso o i settori dell’attività finanziaria interessati dalla sua applicazione, piuttosto che quelli,di carattere più prettamente esegetico, riferiti ad aspetti di dettaglio o a singole disposizioni.
Si è ritenuto infine opportuno raccogliere in appendice alcuni interventi dottrinali apparsi nel corso dell’iter parlamentare che ha condotto all’approvazione della legge n. 262 del 2005, allo scopo di fornire retrospettivamente una sintetica indicazione dei principali problemi toccati e delle opinioni espresse nel dibattito svoltosi durante la formazione della legge medesima, che, oltre alle assemblee legislative, ha interessato la comunità scientifica e la pubblica opinione. Ovviamente, tali interventi fanno riferimento a versioni del testo unificato dei progetti legislativi in materia di tutela del risparmio diverse da quella definitivamente approvata e divenuta legge.
[1] In base all’articolo 2 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Il CICR è composta dal Ministro dell’economia, che lo presiede, dal Ministro per il commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro delle politiche dell’Unione europea. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d’Italia. A norma dell’articolo 53, commi 1 e 4, del TUB, la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, emana le disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e determina le condizioni che le banche devono rispettare per le attività di rischio nei confronti di alcune tipologie di soggetti ad esse collegati.
[2] L’articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del TUB prevede che il CICR individui gli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio e determini, in assenza di disposizioni di legge in merito, limiti all’emissione nonché durata e taglio degli strumenti di raccolta diversi dalle obbligazioni. In attuazione di tale disposizione, il CICR ha adottato la deliberazione del CICR del 19 luglio 2005, che la deliberazione n. 241 del 22 febbraio 2006 integra alla luce del contenuto dell’articolo 11 della legge n. 262 del 2005. Nel mese di aprile 2006 la Banca d’Italia ha sottoposto alla consultazione dei soggetti vigilati un documento con le modifiche da introdurre nelle istruzioni di vigilanza in attuazione della deliberazione del CICR.
[3] Prima dell’entrata in vigore della legge n. 262 del 2005, analoghe misure – in attuazione degli articoli 187-septies, comma 2, e 195, comma 2, del TUF, rispettivamente introdotto e modificato dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), secondo cui le sanzioni amministrative sono applicate dalla CONSOB secondo un procedimento sanzionatorio "retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione fra funzioni istruttorie e funzioni decisorie" – erano state adottate dalla CONSOB con delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni amministrative.