Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Accordo di stabilizzazione e associazione tra la Comunita' europea e l¿Albania A.C. 3043
Riferimenti:
AC n. 3043/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 257
Data: 02/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Accordo di stabilizzazione e associazione tra la Comunita' europea e l’Albania

A.C. 3043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 257

 

2 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0159.doc


INDICE

Schede di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Rapporti tra l’Unione europea e l’Albania (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)13

Atti comunitari

Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 2 giugno 2005, 2005/524 relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari23

Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 7 novembre 2005, 2005/809/CE relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare  23

Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 marzo 2006, 2006/716/CE relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei23

Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 12 giugno 2006, 2006/580/CE relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra  23

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2006 sulla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra  23

Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 5 marzo 2007, 2007/239/CE relativa a una posizione comunitaria in merito alla decisione n. 1/2007 della commissione mista di cui all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d’Albania, dall’altra, che adotta il regolamento interno, nonché il mandato e la struttura dei gruppi di lavoro  23

Documentazione

V. Di Ventura, La NATO a Tirana: La politica delle ‘porte aperte’ dell’Alleanza, in: Rivista militare, settembre/ottobre 2006  27

A. Rakipi, Albania: How Close in Italy? Albania-Italian Relations in The Post-Cold War Environment: Managing Threats or Opportunities?, in: East European Quarterly, settembre 2006  27

C. Carletto, B. Davis, Marco Stampini, A. Zezza, A Country on tu Move: Internationale Migration in Post- Communist Albania, in IMR, inverno 2006  27

I. Kruse, EU Readmission Polycy and its Effects on Transit Countries – The Case of Albania, in: European Journal of Migration and Law, n. 8/2006  27

P. P. Proto e A. Rotta, La Cooperazione italiana per la democrazia e la legalità nei Balcani occidentali – Il contributo dell’Italia al processo democratico in Albania e Serbia, CESPI, Working Papers, n. 28, ottobre 2006  27

B. Kajsiu, La Cooperazione italiana per la democrazia e la legalità nei Balcani occidentali – Politicizing Democratization in Albania. A local perspective, CESPI, Working Papers, n. 29, ottobre 2006  27

 

 

 


Schede di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 3043

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall' altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali, Unione europea, Stati esteri.

Firma dell’Accordo

Lussemburgo, 12 giugno 2006

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§          presentazione alla Camera

18 settembre 2007

§          annuncio

19 settembre 2007

§          assegnazione

26 settembre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV.

Oneri finanziari

 


 

Contenuto dell’accordo

L'Accordo di stabilizzazione e associazione (ASA), concluso il 12 aprile 2006 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e l’Albania, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti "misti", in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica. Per quanto riguarda la Comunità europea, la procedura sulla conclusione dei trattati internazionali è disciplinata dall'articolo 300 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che prevede le competenze delle diverse istituzioni. In particolare è previsto che la conclusione degli accordi avvenga su proposta della Commissione, debitamente autorizzata dal Consiglio a condurre i negoziati, e sia deliberata dal Consiglio a maggioranza qualificata (salvo casi particolari che richiedono l'unanimità), previa consultazione del Parlamento europeo. E' richiesto il parere conforme del Parlamento europeo nel caso di accordi che creino un quadro istituzionale particolare (art. 310) organizzando procedure di cooperazione, o che abbiano ripercussioni finanziarie considerevoli.

Considerate le lungaggini connesse alle procedure di ratifica necessarie per il perfezionamento degli Accordi misti, è prassi che la Comunità europea concluda contestualmente i cosiddetti Accordi interlocutori (o interinali), che contengono le disposizioni commerciali e dai quali vengono scorporate le parti politiche che comportano le ratifiche da parte dei singoli Stati membri nonché il parere conforme del Parlamento europeo. Per quanto concerne l’Albania, tale Accordo è stato concluso contestualmente all'Accordo in esame, ma è in vigore dal 1° dicembre 2006.

L’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Albania, dall’altra, oggetto del disegno di legge di ratifica[1] in esame, è finalizzato ad integrare l’Albania nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all’ingresso nell’Unione europea. L’Accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sudorientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia - ridottasi nel frattempo alla Serbia -, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania[2]).

Il PSA prevede, oltre all'elaborazione di accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA),  lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la regione e al suo interno; lo sviluppo degli aiuti economici e finanziari già disponibili; l'aiuto al processo di democratizzazione, alla società civile, all'istruzione e allo sviluppo istituzionale; la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni; lo sviluppo del dialogo politico.

Gli obiettivi principali degli ASA sono, in considerazione della situazione specifica di ciascun paese, il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, dello sviluppo economico e della cooperazione regionale, la definizione di un quadro ufficiale per il dialogo politico a livello bilaterale e regionale, la formazione, una volta compiuti progressi sufficienti nella riforma dell'economia, di una o più zone di libero scambio, il sostegno alla cooperazione economica, sociale, civile e in settori quali l’istruzione, la scienza, la tecnologia, l’energia, l’ambiente e la cultura.

L'Accordo in esame comprende un Preambolo, 137 articoli raggruppati in dieci titoli, l'Atto finale, 5 Allegati, 6 Protocolli e Dichiarazioni. Costituisce parte integrante dell’Accordo anche l’Accordo-quadro CE-Albania del 2004, in vigore dal luglio 2005, concernente i principi generali della partecipazione albanese ai programmi comunitari, che non ha avuto bisogno della ratifica da parte degli Stati membri della UE.

Gli obiettivi dell’Accordo con l’Albania, delineati nell’articolo 1 dell’Accordo stesso, sono quelli di: favorire il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le Parti, sostenere l’Albania nella direzione di sviluppare la cooperazione economica e internazionale; instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l’Albania; promuovere la cooperazione regionale.

I principi generali concordati tra le Parti per l'attuazione dell'ASA sono: il rispetto dei princìpi democratici e dei diritti umani; il rispetto dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto; il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale; lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, queste ultime da perseguire mediante progetti di comune interesse soprattutto nel campo della lotta al crimine organizzato, alla corruzione, al riciclaggio di denaro, all’immigrazione clandestina, ai traffici illegali di persone e di stupefacenti  (Titolo I, articoli da 2 a 4).  L’articolo 5 contiene lo specifico impegno delle Parti a condurre un’efficace azione di contrasto al terrorismo, in particolare con il rispetto degli obblighi internazionali in materia. E’ previsto un periodo transitorio della durata massima di dieci anni – suddiviso in due fasi - per la realizzazione dell’Associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell’ASA: le due fasi hanno lo scopo di consentire, dopo i primi cinque anni, una valutazione periodica sull’applicazione dell’Accordo da parte del consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito dall’articolo 116 dell’Accordo stesso.

Il titolo II riguarda lo sviluppo del dialogo politico a livello bilaterale, multilaterale e regionale. Il dialogo politico bilaterale è mirato a facilitare la progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, e a favorire la comunanza di vedute sulla sicurezza e la stabilità in Europa. L’articolo 8 prevede la collaborazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione di ADM (armi di distruzione di massa), nonché nel controllo efficace delle operazioni di import/export e di transito delle tecnologie suscettibili di utilizzazione a fini bellici o terroristici (dual use).

Il dialogo bilaterale si svolge, a livello ministeriale, all’interno del Consiglio di stabilizzazione e associazione (CSA). Su richiesta delle Parti il dialogo politico, sia bilaterale che multilaterale, può avvenire anche a livello di alti funzionari. E’ inoltre previsto che il dialogo politico si possa svolgere a livello parlamentare, attraverso un apposito Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione.

Come più sopra ricordato, l'Accordo impegna l’Albania a promuovere attivamente la cooperazione regionale, con il sostegno della Comunità (titolo III). La cooperazione si attua attraverso la stipula di convenzioni con altri Paesi interessati che hanno già firmato un ASA al fine, tra l’altro, di favorire il dialogo politico, di instaurare una zona di libero scambio, di stabilire concessioni reciproche in tema di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi e circolazione di capitali. L’Albania si impegna inoltre ad avviare la cooperazione con gli altri Paesi interessati al PSA, oltre che con i Paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Le disposizioni commerciali – rispetto alle quali va ricordato il precedente articolo 7, in cui si afferma la piena compatibilità dell’ASA con il quadro normativo dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO) - sono contenute nei titoli IV e V dell’Accordo.

Per la libera circolazione delle merci si prevede l’instaurazione progressiva di una zona di libero scambio nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni. Vengono aboliti i dazi doganali, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente relativi alle importazioni di prodotti industriali nella Comunità originari dell’Albania, con l’esclusione dei prodotti di cui all’Allegato I, par. I, punto ii) dell’Accordo GATT del 1994 (istitutivo, tra l’altro, della WTO) in materia agricola.

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di prodotti industriali provenienti da Paesi della Comunità sono aboliti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o, per le merci di cui all’Allegato I dell’Accordo in esame, progressivamente ridotti secondo un calendario prestabilito. Sono inoltre aboliti: le restrizioni quantitative (o misure equivalenti) sulle importazioni di merci originarie della Comunità; i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, nonché tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure ad esse equivalenti .

Sono reciprocamente abolite tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni dei prodotti agricoli e della pesca e le misure ad effetto equivalente sugli stessi prodotti; alcuni prodotti agricoli, ma trasformati, sono oggetto del Protocollo n. 2. Per quanto invece più propriamente concerne i dazi doganali sui prodotti agricoli e ittici, tanto l’Albania che la CE si impegnano alla loro eliminazione o riduzione progressiva, a seconda delle categorie di prodotto e con riferimento – per quanto concerne l’Albania – a diverse sezioni dell’Allegato II. Particolarmente rilevante la presenza del Protocollo n. 3 sui vini e le bevande spiritose, che supera diverse difficoltà emerse durante i negoziati con riferimento ai marchi commerciali e alle indicazioni geografiche.

L'Accordo prevede altresì che le Parti, , entro 6 anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, esaminino in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto, la possibilità di ulteriori concessioni per prodotti agricoli ed ittici.

Sempre nel Titolo IV, ma con riferimento alle disposizioni comuni, l’ASA vieta naturalmente, a partire dall’entrata in vigore, la reintroduzione di dazi o misure ad effetto equivalente, come anche di restrizioni quantitative e di discriminazioni fiscali. L’ASA, inoltre, sarà compatibile con altri accordi di libero scambio o la partecipazione a unioni doganali dell’Albania, qualora ciò non alteri le condizioni commerciali dell’ASA stesso. E’ altresì prevista la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, sia in base alla clausola generale di salvaguardia di cui all’articolo 38, sia qualora sia posta a rischio la disponibilità di beni essenziali nel territorio della Parte esportatrice. Sussiste inoltre uno specifico impegno delle Parti a collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali, con la possibilità di sanzioni commerciali per la Parte corresponsabile di irregolarità amministrative e commerciali.

In materia di circolazione dei lavoratori, l'ASA stabilisce che i lavoratori cittadini di una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonchè i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento. L'ASA prevede altresì che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. E' previsto che vengano stabilite delle norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori albanesi ed i loro familiari.

L’ASA prevede che ciascuna delle due Parti conceda, per lo stabilimento delle società, nonché per le attività delle filiali e delle consociate dell'altra Parte, un trattamento non meno favorevole di quello nazionale o della nazione più favorita. L'Accordo riconosce il diritto di consociate e filiali comunitarie di utilizzare e locare proprietà immobiliari in territorio albanese. Le consociate di società comunitarie hanno altresì il diritto di acquistare proprietà immobiliari e di godere dei diritti derivanti da tali proprietà. Le norme sullo stabilimento non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo, con salvaguardia, tuttavia, dell’Accordo sullo spazio aereo comune europeo[3].

Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ASA, il CSA esamina la possibilità di estendere le facilitazioni previste dall'Accordo per lo stabilimento di società anche allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti che intendano avviare attività economiche.

In deroga alla disciplina che regola lo stabilimento di società e di cittadini comunitari, l’Accordo concede all’Albania, nel corso dei primi 5 anni dalla data di entrata in vigore, e non oltre il settimo anno dalla stessa, la facoltà di adottare misure "protezionistiche" a favore di determinate industrie che siano potenzialmente a rischio di subire un grave danno dalla diretta concorrenza comunitaria.

L’ASA promuove anche la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell’altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi. Va però ricordata la specifica trattazione, nell’Accordo, relativa alla prestazione tra le Parti di servizi di trasporto: il Protocollo n. 5, infatti, è dedicato ai trasporti terrestri, e mira a garantire un livello di traffico stradale illimitato tra i territori dell’Albania e della CE, assieme alla progressiva armonizzazione della normativa albanese con quella comunitaria. Nel campo dei trasporti marittimi le Parti si impegnano ad applicare la liberalizzazione commerciale, mentre per i trasporti aerei, attraverso spceifiche intese, le Parti cercheranno di conseguire un analogo risultato.

La libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire dalla data di entrata in vigore dell'ASA. Dal quinto anno in poi, le Parti garantiscono altresì la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti di portafoglio. Ai sensi dell’articolo 60, “qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l’Albania” verranno autorizzati in moneta liberamente convertibile.

Le Parti hanno inoltre facoltà di adottare eventuali misure emergenziali di salvaguardia sui movimenti di capitale, nel caso in cui possano causare difficoltà al funzionamento della politica di cambio o monetaria di una delle Parti, ad esempio in caso di gravi squilibri nella bilancia dei pagamenti.

Per quanto concerne i beni immobili, la questione dell’acquisto da parte di cittadini della UE in territorio albanese è risolta con la previsione che entro 7 anni dall’entrata in vigore dell’ASA l’Albania procederà all’adeguamento in tal senso della propria normativa interna.

Le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni. Esse infatti non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. Le disposizioni dell'ASA, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Al fine di avvicinare l’Albania all'acquis communautaire, l'ASA prevede un graduale ravvicinamento della legislazione albanese a quella comunitaria (Titolo VI). Inizialmente, l’Albania si concentrerà sul ravvicinamento negli elementi fondamentali del mercato interno e su alcune questioni commerciali e sociali. Con l'ausilio della Commissione europea, in un secondo momento – sì da coprire il periodo transitorio, fissato in non più di dieci anni dall’entrata in vigore dell’ASA – l’Albania si attiverà per colmare le restanti lacune, con particolare attenzione agli aspetti legislativi e applicativi delle leggi.

Le problematiche tipicamente comunitarie del contrasto all'abuso di posizione dominante da parte di imprese monopolistiche e delle pratiche che impediscono, limitano o falsano la concorrenza, trovano recepimento in alcune disposizioni dell'Accordo, così come sono dichiarati incompatibili con il funzionamento dell’Accordo gli aiuti di Stato. E’ peraltro riconosciuta la particolare situazione albanese, nel senso che per i primi 10 anni l’Albania è equiparata, ai sensi del Trattato istitutivo delle Comunità europee e successive modifiche, alle “regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione”.

L'ASA contiene anche delle disposizioni specifiche relative: alle imprese pubbliche o alle imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi; alla tutela e alla applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (articolo 73 e Allegato V); all'aggiudicazione di appalti pubblici; alla standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

Il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni (GAI). Le Parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni in generale e di quelle giudiziarie in particolare, e del consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in primis l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

E’ prevista l’istituzione di un ambito di cooperazione, bilaterale e regionale, in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e controllo dell'immigrazione illegale. In materia di riammissione, è già in vigore dal 1° maggio 2006 tra la CE e l’Albania un Accordo bilaterale, che detta le procedure per la riammissione di cittadini e apolidi illegalmente presenti nel territorio diuna delle Parti.

L’ASA impegna anche le Parti a collaborare nella lotta al riciclaggio di denaro, alla criminalità e ad altre attività illecite (tratta di esseri umani, contrabbando, traffico di armi, terrorismo, ecc.), e nella lotta alla droga. La cooperazione tra la Parti in questi settori comprende anche assistenza amministrativa e tecnica.

Con riguardo alle politiche di cooperazione (titolo VIII) le Parti si impegnano ad un rafforzamento dei legami economici esistenti per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica dell’Albania, anche qui nel più ampio contesto regionale balcanico.

La Comunità si impegna in particolare a fornire assistenza tecnica, su richiesta dell’Albania, per aiutare quest’ultima nel ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria europea e del mercato unico europeo. Le Parti collaborano inoltre nel settore statistico e cooperano per favorire il potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari, nonché per promuovere e tutelare gli investimenti privati, nazionali ed esteri. La cooperazione riguarda inoltre l'ammodernamento dell'industria albanese, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il turismo, il settore delle dogane (Protocollo n. 6) e della fiscalità.

E’ prevista un’ampia collaborazione anche nel settore sociale, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, la previdenza sociale, le pari opportunità, la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'istruzione e la formazione. L’Accordo promuove inoltre  fra l'altro la cooperazione culturale e nei settori: dell'informazione e della comunicazione, dell'audiovisivo (anche attraverso la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo), delle infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi, della società dell'informazione.

In materia di cooperazione finanziaria (titolo IX) vengono stabilite norme per consentire all’Albania di beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e di prestiti, compresi quelli concessi dalla Banca europea per gli investimenti. L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è attualmente disciplinata dal nuovo strumento di assistenza preadesione (IPA), nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania. Tale assistenza consiste in aiuti per il potenziamento delle istituzioni e investimenti, ed è finalizzata a contribuire alla riforma democratica, economica e istituzionale in Albania, in accordo con quanto stabilito dal Processo di stabilizzazione. L'assistenza comunitaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione previste dall'ASA, compreso quello relativo alla giustizia e agli affari interni. La Comunità, in caso di circostanze eccezionali, può concedere assistenza macrofinanziaria, ma solo nel preciso quadro di un accordo tra l’Albania e il Fondo monetario internazionale. L'Accordo prevede inoltre l'impegno delle Parti ad adoperarsi per favorire uno stretto coordinamento tra i contributi comunitari e quelli provenienti da altre fonti.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo è istituito – come già accennato - un Consiglio di stabilizzazione e di associazione (CSA) composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo albanese. Il CSA è assistito nel suo lavoro dal Comitato di stabilizzazione e di associazione (ComSA). L'ASA istituisce altresì un Comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento albanese.

L'Accordo dispone che le Parti adottino tutti i provvedimenti necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo stesso e per la realizzazione degli obiettivi da questo fissati e stabilisce che possano essere adottate opportune misure in caso di inottemperanza. Ulteriori clausole generali riguardano la garanzia della tutela giuridica e amministrativa dei diritti individuali e di proprietà delle persone fisiche e giuridiche delle Parti; nonché la possibilità di adottare eventuali misure restrittive per ragioni di sicurezza interna e internazionale.

La durata dell’Accordo è illimitata, salva la facoltà delle Parti di denunciarlo, con effetto sei mesi dopo la notifica. L’entrata in vigore dell’Accordo in esame determinerà la decadenza dell’Accordo CE-Albania del 1992 sugli scambi e la cooperazione economica.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione CE-Albania.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 6.970 euro annui a decorrere dal 2007: la copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge riporta la distinzione degli oneri finanziari in rapporto alla partecipazione di funzionari per assistere in territorio albanese a indagini su eventuali infrazioni doganali (art. 7 del Protocollo n. 6, relativo appunto alla cooperazione doganale), nonché per le spese da rimborsare a funzionari convocati in qualità di testimoni o esperti (art. 11 del Protocollo n. 6).

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN, in particolare, rileva che la ratifica dell'Accordo in esame, che rientra nelle fattispecie di cui all’art. 80 Cost., non presenta profili di impatto sull’assetto costituzionale e normativo italiano, né sull’ordinamento amministrativo. D'altra parte, l'ATN non rileva contraddizioni o incompatibilità a livello comunitario, trattandosi proprio di un Accordo in quella sede originato.


Rapporti tra l’Unione europea e l’Albania
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea
)

Processo di stabilizzazione ed associazione

Le relazioni tra l’UE e l’Albania, come per gli altri paesi dei Balcani occidentali[4], si svolgono prevalentemente nel quadro del Processo di stabilizzazione ed associazione (PSA), istituito nel 1999. Il processo è la cornice entro cui diversi strumenti – accordo di stabilizzazione ed associazione, programma di assistenza finanziaria, preferenze commerciali[5], supporto tecnico, dialogo politico, cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni – sostengono gli sforzi compiuti da questi paesi nella fase di transizione verso democrazie ed economie di mercato stabili, facilitando il rafforzamento delle relazioni con l’UE[6]. Nel lungo periodo, la prospettiva è quella della piena integrazione nell’Unione europea, sulla base delle previsioni del Trattato sull’Unione europea e dei criteri di Copenaghen[7].

Accordo di stabilizzazione ed associazione

La pietra angolare del PSA è rappresentata dalla conclusione, con ciascun paese della regione, di un accordo di stabilizzazione ed associazione (ASA), basato sul rispetto dei principi democratici e degli elementi fondanti del mercato unico europeo.

L’accordo si prefigge di integrare le economie della regione con quelle dell’UE, attraverso la graduale realizzazione di un’area di libero scambio e l’attuazione delle politiche connesse, tra le quali concorrenza, aiuti di stato, proprietà intellettuale. Per le aree in cui l’accordo non richiede obblighi specifici di adeguamento all’acquis comunitario, sono comunque previste forme di cooperazione e dialoghi specializzati. Gli accordi sono modulati sulle esigenze di ciascun paese, benché l’obiettivo finale sia il medesimo: la piena realizzazione di un’associazione formale con l’UE.

Per ciascun paese, la Commissione è chiamata a valutare l’opportunità di avviare i negoziati per un accordo di stabilizzazione ed associazione sulla base di diversi criteri: il grado di compatibilità con le condizioni poste dal PSA; il funzionamento generale del paese; l’esistenza di una politica commerciale unitaria; i progressi nelle riforme settoriali.

Per quanto riguarda l’Albania, i negoziati avviati il 31 gennaio 2003, si sono conclusi il 12 giugno 2006 con la firma dell’accordo, che entrerà in vigore a conclusione delle procedure di ratifica[8].

Relazione della Commissione

Lo stato di avanzamento del processo di stabilizzazione ed associazione viene costantemente seguito dalla Commissione che, attraverso la pubblicazione di una relazione annuale, fornisce indicazioni sui progressi realizzati dai paesi dei Balcani occidentali rispetto alla situazione dell’anno precedente. La relazione rappresenta l’indicatore principale per valutare se ciascun paese sia pronto per intrattenere rapporti più stretti con l’UE.

L’ultima relazione è stata pubblicata l’8 novembre 2006, nell’ambito del pacchetto allargamento, e fa riferimento al periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006[9].

Come nei casi precedenti, per ciascun paese la Commissione descrive lo stato delle relazioni con l’UE; analizza la situazione politica in termini di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e protezione delle minoranze; analizza la situazione economica in termini di sviluppo economico e progressi verso la stabilità e la competitività; verifica la capacità di mettere in pratica gli standard europei, rendendo la legislazione nazionale compatibile con quella dell’UE; valuta quanto il paese abbia corrisposto alle priorità indicate dal Parlamento europeo.

Per quanto riguarda l’Albania, la Commissione segnala che la firma dell’ASA rappresenta un importante passo in avanti sulla strada che porta all’Unione europea. Al momento l’Albania è chiamata a rispondere alla sfide poste da un’attuazione positiva dell’ASA, a cominciare dalle previsioni commerciali contenute nell’accordo provvisorio entrato in vigore il 1° dicembre 2006.

Quanto alla situazione politica, secondo la Commissione il paese: ha fatto progressi in diverse aree chiave ed ha dimostrato determinazione nella lotta alla corruzione; ha adottato un piano per rispettare gli obblighi derivanti dal partenariato europeo (vedi infra) e dall’ASA; ha continuato a contribuire alla stabilità della regione. La relazione segnala tuttavia che sono necessari ulteriori progressi per rendere operative le riforme, in particolare per quanto riguarda: miglioramento della capacità amministrativa e ristrutturazione dei ministeri, tutela dei diritti umani, riforma giudiziaria, lotta alla corruzione e al crimine organizzato, libertà dei media.

Quanto ai criteri economici, la Commissione segnala che l’Albania ha fatto progressi in direzione di un’economia di mercato funzionante e ha mantenuto stabilità macroeconomica, forte crescita e bassa inflazione. Inoltre, secondo la Commissione è proseguito il consolidamento fiscale. La relazione segnala diversi aspetti da migliorare: le esportazioni rimangono deboli; l’ambiente deve essere reso più favorevole agli affari, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture; si rendono necessari ulteriori sforzi per formalizzare l’economia grigia.

Per quanto riguarda l’applicazione degli standard europei, l’Albania ha compiuto progressi nell’adozione di nuova legislazione e nella creazione di nuove istituzioni, in particolare in materia di dogane, concorrenza, standardizzazioni e statistiche. Ulteriori riforme sono necessarie, tra l’altro, in materia di appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale, società dell’informazione e media, controlli veterinari e fitosanitari.

Partenariato europeo

Il 30 gennaio 2006, con la decisione 2006/54/CE, il Consiglio ha modificato il Partenariato europeo adottato il 14 giugno 2004, per adeguarlo alla nuova situazione del paese. Lo strumento del partenariato europeo, modellato sull’esempio dei partenariati di adesione e istituito con regolamento (CE) n. 533/2004 il 27 marzo 2004, ha lo scopo di aiutare i paesi dei Balcani occidentali a prepararsi in vista dell’adesione entro un contesto coerente.

I partenariati guidano infatti le riforme dei potenziali candidati, indicando azioni concrete considerate prioritarie nel breve (uno, due anni) e nel medio (tre, quattro anni) termine, nell’ambito dei seguenti settori: democrazia e Stato di diritto; diritti umani e protezione delle minoranze; cooperazione regionale e internazionale; economia di mercato e riforme strutturali; gestione della finanza pubblica; rispetto degli standard europei per quanto riguarda mercato interno, energia, trasporti, telecomunicazioni, agricoltura e ambiente; cooperazione nei settori giustizia e affari interni. Sulla base delle indicazioni contenute nel partenariato, l’Unione europea richiede a ciascun paese di predisporre un piano nazionale, contenente una tabella dei tempi e l’indicazione delle misure specifiche da adottarsi per rispondere alle priorità. I partenariati europei, che costituiscono la base per la programmazione dell’assistenza finanziaria dell’UE, sono costantemente aggiornati per adeguarsi alle esigenze dei singoli paesi e al livello di preparazione.

Assistenza finanziaria

L’Albania, dal 1991 al 2006, ha beneficiato di un aiuto finanziario da parte dell’UE pari a circa 1358 milioni di euro.

Fino al 2000 la maggior parte dei finanziamenti è stata erogata nell’ambito del programma PHARE, che costituisce uno dei tre strumenti con cui l’Unione europea ha finanziato i processi di pre-adesione a partire dal 1989.

Nel novembre 2000, a sostegno del citato Processo di stabilizzazione ed associazione, è stato istituito uno strumento finanziario specifico, destinato ai paesi dei Balcani occidentali, denominato programma CARDS[10] e dotato di uno stanziamento di circa cinque miliardi di euro[11] per il periodo 2000-2006.

L’assistenza comunitaria, originariamente destinata agli interventi relativi alle infrastrutture ed alle misure di stabilizzazione democratica (ivi compresi gli aiuti ai profughi), ha gradualmente spostato l’accento sul potenziamento istituzionale e sulle iniziative in materia di giustizia e affari interni.

A partire dal 1° gennaio 2007 l’assistenza finanziaria ai paesi dei Balcani occidentali viene fornita attraverso il nuovo strumento di preadesione, denominato IPA[12], che sostituisce oltre al programma CARDS anche i programmi Phare (institution building e coesione economica e sociale), ISPA (ambiente e trasporti) e SAPARD (sviluppo rurale) nonché lo strumento finanziario per la Turchia. L’IPA è costituito da cinque componenti, di cui soltanto due (assistenza alla transizione e all’institution building; cooperazione transfrontaliera)[13] sono accessibili per i paesi dei Balcani occidentali.

Come risulta dal quadro finanziario multiannuale predisposto dalla Commissione per il periodo dal 2007 al 2010, i paesi dei Balcani occidentali beneficeranno di assistenza per un totale di circa 1,8 miliardi di euro, di cui 306 milioni di euro andranno all’Albania.

 




[1]    L'Accordo risulta al momento ratificato, oltre che dal’Albania, da 10 Stati membri della UE. Tra le ratifiche mancanti vi è anche quella della Comunità europea.

[2]    Per quanto riguarda la Macedonia e la Croazia, i relativi ASA sono entrati in vigore, rispettivamente, il 1° aprile 2004 e il 1° febbraio 2005.

[3]    Si tratta di un Accordo del 9 giugno 2006, non ancora in vigore, tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e, dall’altro, la Norvegia, l’Islanda, e una serie di Stati balcanici (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Amministrazione provvisoria dell’ONU nel Kosovo). Parti dell’Accordo risultano essere anche la Romania e la Bulgaria, ma si ricorda che dal 1° gennaio 2007 esse sono entrate a far parte a tutti gli effetti dell’Unione europea.

[4]    Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia.

[5]    Il 14 novembre 2005, su proposta della Commissione, il Consiglio ha approvato un regolamento che proroga al 31 dicembre 2010 l’attuale sistema di preferenze commercialiconcesse ai paesi dei Balcani occidentali.

[6]    In questo quadro, il 22 novembre 2004 il Consiglio ha approvato accordi con i cinque paesi della regione per consentire loro di partecipare ad alcuni programmi comunitari.

[7]    Tale approccio è stato ribadito in più occasioni dal Consiglio europeo, a partire da quello tenutosi a Feira il 19 e 20 giugno 2000 che ha definito i paesi della regione “candidati potenziali all’adesione all’Unione europea”. Da ultimo il Consiglio europeo del dicembre 2006 ha confermato che il futuro dei paesi dei Balcani occidentali è nell’Unione europea.

[8]    Al momento l’accordo risulta ratificato, oltre che dall’Albania, da Irlanda (11 giugno 2007),  Lettonia (19 dicembre 2006). Lituania (25 luglio 2007), Lussemburgo (24 settembre 2007), Polonia (16 agosto 2007), Slovenia (16 marzo 2007), Slovacchia (20 luglio 2007), Spagna (23 maggio 2007), Svezia (8 giugno 2007) e Ungheria (31 maggio 2007). Si segnala che il 14 aprile 2005 UE e Albania hanno firmato un accordo sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, entrato in vigore il 1° maggio 2006. Il 18 settembre 2007 UE e Albania hanno firmato un accordo per la facilitazione delle procedure di rilascio dei visti.

[9]     COM (2006) 649.

[10]   Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation.

[11]            La cifra indica l’ammontare complessivo dell’assistenza finanziaria fornita dall’UE sia ai singoli paesi sia a livello regionale.

[12]   Regolamento CE 1085/2006 del 17 luglio 2006.

[13]   Le altre tre componenti sono: sviluppo regionale; sviluppo delle risorse umane; sviluppo rurale.