Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Partecipazione italiana alla ricostituzione di Fondi e Banche internazionali A.C. 2936
Riferimenti:
AC n. 2936/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 246
Data: 18/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1108/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Partecipazione italiana alla ricostituzione di Fondi e Banche internazionali

A.C. 2936

 

 

 

 

 

n. 246

 

18 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File: es0152

 

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      La Partecipazione italiana a Banche e Fondi di sviluppo  11

§      L’atto Camera 2936  13

§      Art. 1  13

§      Art. 2  15

§      Art. 3  15

§      Art. 4  16

§      Art. 5  17

§      Art. 6  19

§      Artt. 7-8  19

§      Art. 9  21

§      Art. 10  21

§      Art. 11  23

§      Art. 12  24

Disegno di legge

§      A.C. 2936 (Governo), Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali29

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 1108 (Governo), Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali39

Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

Seduta del 21 marzo 2007  61

Seduta del 21 marzo 2007  69

Seduta del 27 marzo 2007  75

Seduta del 28 marzo 2007  77

Seduta del 3 aprile 2007  87

Seduta del 17 aprile 2007  91

Seduta del 3 maggio 2007  93

Seduta del 16 maggio 2007  95

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri)

-       1a  Commissione (Affari costituzionali)

Seduta dell’8 maggio 2007  107

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 12 aprile 2007  109

Seduta del 3 maggio 2007  113

Seduta dell’8 maggio 2007  115

Seduta del 9 maggio 2007  117

Seduta del 19 luglio 2007  119

Relazione della 3a Commissione Affari esteri

§      A.S. 1108-A  123

Esame in Assemblea

Seduta del 17 luglio 2007  139

Seduta del 19 luglio 2007  141

§      D.L. 30 dicembre 2004, n. 315  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2005, n.21 Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari159

§      D.L. 19 gennaio 2005, n. 2  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 10 marzo 2005, n. 33 Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (artt. 3-4)163

Pubblicistica

§      P. Batistoni, Il Rapporto del Chernobyl Forum, in: Energia, Ambiente e Innovazione luglio-agosto 2006  167

Documentazione

§      Ministero dell’Economia e delle Finanze, Doc. LV, n. 1 bis, Relazione sull’attività di Banche e Fondi di Sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi per l’anno 2005 – stralci -, (ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, legge 26 febbraio 1987, n. 49)171

§      Fondo Africano di Sviluppo: stato delle sottoscrizioni dei contributi e del potere di voto al 31 dicembre 2006  171

§      Elenco dei paesi che usufruiscono dei benefici del Fondo Africano di Sviluppo  171

§      Fondo Asiatico di Sviluppo, Tabella dei finanziamenti171

§      Contributi totali all’IDA alla data del 30 giugno 2007  171

§      Contributi al XIV rifinanziamento dell’IDA  171

§      Shelter Implementation Plan – Chernobyl Shelter Fund  171


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2936

Titolo

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Politica estera; organizzazioni internazionali

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

12

Date

 

§       trasmissione alla Camera

20 luglio 2007

§       annuncio

24 luglio 2007

§       assegnazione

24 luglio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri e comunitari)

Sede

referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), XIV (Politiche dell’Unione europea), Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’AC 2936 reca un disegno di legge approvato nell’ottobre 2006 dal Consiglio dei Ministri, finalizzato ad autorizzare la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di alcuni Fondi e Banche internazionali.

Il disegno di legge ha iniziato l’iter al Senato nel marzo del 2007, dove è stato approvato dall’Assemblea il 19 luglio. Si compone – dopo le modifiche apportate dal Senato - di 12 articoli.

L’intervento normativo reca autorizzazioni di spesa e relative coperture agli articoli 1-11, volte a permettere il rinnovo di crediti d’aiuto, erogati attraverso il canale multilaterale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo.

 

L’art. 1 reca l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo africano di sviluppo (164,2 milioni di euro nel triennio); l’art. 2 reca la relativa copertura finanziaria.

L’art. 3 reca l’autorizzazione relativa alla VIII ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo, per complessivi 107,7 milioni di euro nel triennio, mentre il successivo art. 4 dispone in merito alla corrispondente copertura.

L’art. 5 autorizza la partecipazione italiana alla ricostruzione della Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per un ammontare di circa 130,5 milioni di euronel triennio; l’art. 6 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

L’art. 7 fa riferimento al Chernobyl shelter fund(circa 8,5 milioni di euro nel triennio); il successivo art. 8 reca la copertura.

L’art. 9 dispone in merito alle modalità di erogazione degli importi di cui agli articoli precedenti (versamento su apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale.

L’art. 10 dispone in merito alle modalità di l’afflusso all’entrata del bilancio dello Stato (e di rassegnazione ad apposita UPB) delle disponibilità finanziarie frutto di rimborsi e di utili netti risultanti dalle operazioni di prestito e di investimento che la Banca europea per gli investimenti ha effettuato nell’ambito delle Convenzioni di Lomé e Yaoundé.

L’art. 11, aggiunto durante l’iter al Senato, autorizza la concessione di un contributo al Fondo comune per i prodotti di base (per complessivi 77,2 milioni di euro, circa).

 

L’art. 12 invece – anche questo aggiunto durante l’iter al Senato – reca disposizioni di carattere ordinamentale volte – fra l’altro - a meglio coordinare gli interventi finanziari previsti dalla legge n. 49 del 1987 con gli obiettivi del Millennio. Indicati dalle Nazioni Unite. Le nuove disposizioni prevedendo che venga inserito, nella Relazione annuale sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49[1], uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi relativi alla partecipazione italiana a dette istituzioni e un resoconto delle posizioni in esse assunte dai rappresentanti italiani, nonché una valutazione sull’attività di dette Istituzioni in relazione agli obiettivi del Millennio

Relazioni allegate

Il disegno di legge A.S. 1108 è accompagnato, oltre che dalla relazione introduttiva, dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’utilizzazione della fonte primaria è necessaria in quanto il provvedimento reca oneri a carico del bilancio dello Stato (cfr. art. 81, comma 4, Cost.). SI ricorda, inoltre, che la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione del Fondi internazionali è stata in precedenza sempre disciplinata con analoghi provvedimenti legislativi.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile a materia di competenza esclusiva dello Stato, alla stregua dell’art. 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione, (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Le disposizioni del provvedimento in esame recano mere autorizzazioni di spesa e non incidono su alcuna normativa interna. Le partecipazioni finanziarie previste dal disegno di legge sono tuttavia da ritenersi crediti d’aiuto, erogati attraverso il canale multilaterale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo.

Compatibilità comunitaria

Il provvedimento non reca disposizioni incompatibili con il diritto comunitario.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

All’articolo 12 si indicano nuovi documenti da includere nella Relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali predisposta annualmente ai sensi dell’art. 4 della legge n. 49 del 1987.Si osserva in proposito che già il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315 (art. 8)e il decreto legge 19 gennaio 2005, n. 2 (art. 3, comma 8) recavano disposizioni quasi identiche.

E – in effetti – nella Relazione per l’anno 2005, recentemente presentata alle Camere (annunciata alla Camera dei deputati il 26 luglio 2007) un capitolo, dal titolo “Schema Programmatico Triennale”, è destinato proprio a soddisfare l’esigenza manifestata dal Parlamento[2].

Per un migliore coordinamento normativo sembrerebbe opportuno non ripetere per la terza volta il contenuto di disposizioni quasi interamente[3] già presenti nell’ordinamento. Inoltre , poiché tali disposizioni modificano la disciplina della Relazione (recata dall’art. 4, comma 2 bis della legge n. 49 del 1987) sarebbe opportuno mantenere tale disciplina all’interno dello stesso atto.

Pertanto, si valuti l’opportunità di:

·         riformularne il contenuto dell’art. 12 come novella del citato art. 4 della legge n. 49;

·         abrogare contestualmente l’art. 8 del decreto legge n. 315 del 2004 e il comma 8 dell’art. 3, del decreto legge n. 2 del 2005.

 

Per il resto, il provvedimento ha una struttura analoga ad una serie di precedenti atti legislativi - con i quali l’Italia ha accordato fondi agli organismi e ai programmi di intervento di cui al provvedimento stesso – senza peraltro interferire con norme vigenti.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si ricorda che al Senato sono all’esame diversi disegni di legge (A.S. n. 1537, presentato dal Governo, e abbinati) volti a riformare il sistema della cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte le attività di finanziamento delle banche e fondi multilaterali.

Formulazione del testo

In merito all’art. 12, si rinvia alle osservazioni riportate nel paragrafo “Coordinamento con la normativa vigente”.

 

 


Schede di lettura

 


 

La Partecipazione italiana a Banche e Fondi di sviluppo

 

La partecipazione italiana alle banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale è regolata dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Questa prevede, in generale, che la cooperazione allo sviluppo sia realizzata attraverso due modalità: il dono ed il credito d'aiuto. Ciascuna di queste modalità viene poi attuata tramite due canali: quello bilaterale e quello multilaterale.

La gestione degli aiuti a dono è affidata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che la attua attraverso la cura dei rapporti bilaterali con i singoli Paesi come anche partecipando alla cooperazione multilaterale con contributi obbligatori o volontari agli organismi delle Nazioni Unite, nonché con contributi finalizzati ai progetti a dono attuati da organismi sovranazionali (cooperazione multi-bilaterale).

La gestione del credito d'aiuto è invece affidata al Ministero dell’economia e delle finanze, che la attua attraverso il Fondo rotativo del Mediocredito centrale, per quanto riguarda i rapporti bilaterali, ed attraverso la partecipazione a banche e fondi di sviluppo per il canale multilaterale, versando contributi che vanno a costituire il capitale di tali istituti.

La partecipazione finanziaria al capitale di banche e fondi di sviluppo rappresenta quindi uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia partecipa alla politica internazionale. La cura dei rapporti con tali organismi è stata a suo tempo affidata al Tesoro, dall'articolo 4 della legge 49/87, in considerazione del loro carattere di istituzioni finanziarie. Per il perseguimento dei loro fini, tali enti si avvalgono dei fondi messi a disposizione dagli Stati membri e dei fondi raccolti sui mercati finanziari. I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e fondi di sviluppo in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui discendono altresì il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati e le risorse raccolte sono utilizzate per effettuare prestiti a Paesi in via di sviluppo. Il capitale viene ricostruito ogni 3-5 anni attraverso contribuzioni a fondo perduto da parte dei Paesi industrializzati.

Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro ed i prestiti che effettuano ai Paesi in via di sviluppo hanno condizioni particolarmente agevolate: i tassi d'interesse praticati coprono i costi e le spese amministrative. I fondi di sviluppo sono stati creati per sostenere i Paesi più poveri, ed utilizzano i contributi a fondo perduto dei Paesi donatori per concedere prestiti a tasso zero e con condizioni di restituzione molto agevolate.

Sulla base del comma 2-bis del citato art. 4 della legge 49/87, il Ministro dell’economia e delle finanze invia al Parlamento una relazione annuale sugli esiti dell'attività a lui affidata. L'ultima relazione trasmessa al Parlamento riguarda l'anno 2005[4].

I principali istituti finanziari internazionali di sviluppo fanno capo al gruppo della Banca mondiale ed alle banche regionali:

Gruppo della Banca Mondiale (WB)

§         Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBDR)

§         Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)

§         Società finanziaria internazionale (IFC)

§         Agenzia multilaterale per la garanzia degli investimenti (MIGA)

§         Centro internazionale risoluzione controversie in materia di investimenti        (ICSID)

§         Global environment facility (GEF)

 

Gruppo della Banca interamericana

§         Banca interamericana di sviluppo (IDB)

§         Società interamericana d'investimento (IIC)

§         Fondo multilaterale d'investimento (MIF)

Banca asiatica di sviluppo

§         Banca asiatica di sviluppo (AsDB)

§         Fondo asiatico di sviluppo (AsDF)

Gruppo della Banca africana di sviluppo

§         Banca africana di sviluppo (AfDB)

§         Fondo africano di sviluppo (AfDF)

§         Fondo della Nigeria (NTF)

Oltre che a queste istituzioni, l'Italia partecipa ad organismi di dimensioni minori che operano su base sub-regionale o in settori specifici:

§         Banca di sviluppo dei Caraibi (CDB)

§         Fondo speciale di sviluppo

§         Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)

§         Banca cooperazione economica e sviluppo Medio Oriente-Nord Africa           (MENADB)

§         Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)

 

L’atto Camera 2936

Art. 1

L’articolo 1 autorizza la spesa di 164.255.466 euro per il triennio 2006-2008 per la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

Il Fondo africano di sviluppo (AfDF – African Development Fund) è un’istituzione finanziaria appartenente al Gruppo della Banca africana di sviluppo. Costituito nel novembre 1972  e divenuto operativo nel 1974, l’AfDF raggruppa attualmente, oltre alla Banca africana di sviluppo (ABS), 24 paesi non africani (soprattutto paesi membri dell’OCSE), tra cui l’Italia, che ne ha ratificato l’Accordo istitutivo con legge 24 dicembre 1974, n. 880. Le risorse del Fondo sono costituite dai contributi e dalle periodiche ricostituzioni da parte dei partecipanti, che normalmente avvengono con una cadenza triennale. Per la X ricostituzione, che copre il periodo 2005-2007, i donatori si sono accordati su una quota di rifinanziamento pari a 3,641 miliardi di Unità di Conto (corrispondenti a circa 5,4 miliardi di dollari USA). La Relazione Annuale della Banca Africana di Sviluppo rende noto che, al 31 dicembre 2006, gli Stati partecipanti avevano versato il 65,59 per cento del totale del rifinanziamento stabilito.

Lo scopo principale dell’AfDF e di finanziare, a condizioni particolarmente agevolate, progetti e programmi a favore dei paesi africani più poveri, in particolare della regione sub-sahariana, ai quali non è possibile accedere ai prestiti della Banca africana di sviluppo. Il Fondo concede infatti crediti a tasso zero e con un periodo di restituzione cinquantennale, che include un periodo di grazia di dieci anni.

Il Fondo concede anche finanziamenti a dono, e tale possibilità è stata ulteriormente ampliata proprio con la X ricostituzione dell’AfDF, come viene affermato anche nella relazione introduttiva all’A.S. 1108: la quota doni è passata dal 21 per cento del totale delle risorse a disposizione del Fondo nel corso della IX ricostituzione all’attuale quota del 44 per cento. La scelta dei Paesi che beneficeranno dei doni avviene sulla base della sostenibilità del debito di ogni paese. Come viene riportato nell’ultima Relazione sull’attività di banche e fondi di sviluppo presentata dal Governo[5] e riferita all’anno 2005, attualmente 21 paesi possono beneficiare delle risorse a dono, 5 paesi possono ricevere sia doni che prestiti, mentre 14 possono usufruire solo di prestiti.

Il Fondo è amministrato da un Consiglio dei Governatori, che si riunisce annualmente, e da un Consiglio dei Direttori, cui spetta la gestione corrente. Il Consiglio dei Governatori ha approvato, nel giugno 2005, un documento che tracciava i principali obiettivi e le priorità del Fondo per il triennio 2005-2007. Le principali decisioni del Consiglio riguardo l’allocazione delle risorse sono così sintetizzabili:

§         l’1% di esse servirà a coprire i rischi di cambio;

§         250 milioni di Unità di Conto saranno destinati ai Paesi che escono da conflitti armati;

§         le risorse rimanenti andranno prevalentemente a favore di progetti di investimenti specifici e operazioni di assistenza tecnica, nonché per progetti multinazionali.

Si ricorda che l’Italia ha garantito un apporto di 146.701.993 euro per finanziare le operazioni nel triennio che va dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2004 (IX ricostituzione), in tal modo assicurando un contributo – come in precedenza – equivalente al 4,3 per cento del totale della ricostituzione .

Tale spesa è stata autorizzata per l’ammontare di euro 55.410.172 (per l'anno 2003) dal DL 315/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21e per 91.291.821euro (per l'anno 2004)del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2005, n. 33.

Come viene reso noto dalla relazione introduttiva all’A.S. 1108, le restrizioni di bilancio a carico delle risorse destinate a banche e fondi di sviluppo, hanno determinato una, seppur lieve, diminuzione della percentuale della quota italiana alla ricostituzione del Fondo africano che è ora pari al 4 per cento. La cifra  corrispondente (164,25 milioni di euro) avrebbe dovuto essere versata in tre rate annuali a partire dal 2005. La stessa relazione introduttiva fa inoltre notare che, nonostante la lieve diminuzione percentuale di cui si è appena detto, l’apprezzamento dell’euro ha fatto sì che la quota italiana sia aumentata, in termini nominali, del 12 per cento circa rispetto all’importo di 146,7 milioni di euro versati per la IX ricostituzione del Fondo.

I negoziati per l’XI rifinanziamento del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF-XI) sono cominciati a in Dar-es-Salaam il 14 marzo 2007.

 

Art. 2

L’articolo 2 dispone in ordine alla copertura finanziaria dell’onere derivante dai contributi previsti dall’articolo 1in relazione alla partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione del Fondo Africano di Sviluppo, ovvero 164.255.466 euro per il periodo 2006-2008, suddiviso in 54.751.822 per ciascuno degli anni del triennio.

Alla copertura finanziaria dell’onere relativo all’anno 2006si provvede a valere sul Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio dello Stato 2006-2008, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006; per gli anni 2007 e 2008, la copertura è reperita tramite la riduzione corrispondente dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’UPB di conto capitale Fondo Speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno finanziario 2007 con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero.[6]

 

Art. 3

L’articolo 3 autorizza la spesa di 107.707.218 euro per il triennio 2006-2008 per la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo (ADF IX).

 

Il Fondo asiatico di sviluppo (ADF) è stato istituito nel 1974 allo scopo di finanziare le attività di prestito della Banca asiatica di sviluppo[7] a favore dei Paesi più poveri, a condizioni agevolate: ammortamento in 32 anni per i prestiti-progetto e in 24 anni per i prestiti-programma, periodo di grazia di 8 anni,  interessi che non superano in nessun caso l’1,5 per cento. L'Italia ha aderito all'accordo istitutivo del Fondo con la legge 23 dicembre 1976, n. 864 e da allora ha sempre contribuito ai rifinanziamenti che si rinnovano ogni quattro anni. I negoziati per l’ottava ricostituzione del Fondo (ADF IX), relativo al periodo 2005 – 2008, si sono conclusi a Seul il 12 maggio 2004 con un accordo per un importo di circa 7 miliardi di dollari USA, ai quali vanno aggiunti ulteriori 126 milioni di dollari necessari a coprire i costi dei finanziamenti a dono, da suddividere tra i donatori in base alle rispettive quote di partecipazione. I 7 miliardi della ricostituzione saranno coperti per 3,2 miliardi da nuovi contributi e da contributi volontari che alcuni Paesi si sono impegnati a effettuare durante il triennio coperto dalla ricostituzione, mentre 3,7 miliardi proverranno da risorse interne della Banca.

I Paesi donatori hanno deciso che l’ottava ricostituzione (ADF IX) ha il principale obiettivo di sostenere il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium development goals - MDGs) nei paesi asiatici, decidendo di conseguenza di operare per inserire gli Obiettivi in tutte le strategie e le operazioni del Fondo.

Nel corso del negoziato l’Italia si è impegnata a mantenere, come in precedenza aveva fatto, la quota del 3,9 per cento del totale della ricostituzione, pari a 131.274.000 dollari USA, (107.707.218 euro). da versare in. Come fa notare la relazione introduttiva al ddl A.S. 1108, il contributo italiano in termini nominali è inferiore del 2,24 per cento circa a quello fornito nella VII ricostituzione precedente, a causa dell’apprezzamento dell’euro nel periodo di riferimento in cui è stato fissato il tasso di cambio.

Il contributo italiano avrebbe dovuto essere versato in quattro rate annuali a partire dal 2005 e lo strumento di contribuzione depositato entro il 1º giugno 2005.

 

Il 13 settembre 2007 sono cominciati a Sydney, in Australia, i negoziati per la nona ricostituzione del fondo (ADF X) che coprirà il periodo 2009-2012.

 

La partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo è stata autorizzata con l’articolo 3 della Legge 26 febbraio 2004, n. 60 (Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'Asem trust fund). Il contributo dell’Italia era di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004.

 

Art. 4

 

L’articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 3 del provvedimento in esame, pari a 35.902.406 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, che sarà rinvenuta a valere sul Fondo speciale di conto capitale del bilancio dello Stato 2006-2008, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006; per gli  anni 2007 e 2008, si provvederà alla copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nel fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’anno 2007, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero[8].

Art. 5

L’articolo 5 autorizza la spesa di 130.484.314 euro suddivisi in 31.571.438 per il 2006, 56.900.438 per il 2007 e 42.012.438 per il 2008 per la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA).

Come viene spiegato anche nella relazione della 3a Commissione  del Senato, il testo originale del provvedimento prevedeva un contributo di euro 193.198.314 per lo stesso periodo di riferimento. Tale importo, con un emendamento proposto dal Governo e modificato sulla base delle indicazioni della Commissione bilancio, è stato ridotto per aggiornare l’autorizzazione di spesa tenendo conto delle disponibilità presenti nell’ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia. Tali disponibilità, infatti, a seguito dell’approvazione della legge finanziaria per il 2007, si sono ridotte rispetto agli stanziamenti originariamente ipotizzati e sono state altresì ulteriormente decurtate a seguito dell’utilizzo del medesimo Fondo speciale di conto capitale per la copertura di altri provvedimenti esaminati dal Parlamento.

Il contributo italiano alla precedente ricostituzione dell’IDA (XIII) è stato erogato attraverso il citato D.L. 30 dicembre 2004, n. 315, che a tal fine ha previsto  (all’articolo 1), l’erogazione di una somma di 361.380.000 euro per il 2003 e dal citato D.L. 19 gennaio 2005, n. 2, che (all’articolo 3) ha autorizzato le somme di 182.190.000 euro per il  2004 e 3.000.000 euro per il 2005. L’importo del contributo italiano complessivamente erogato all’IDA per il suo XIII rifinanziamento assomma dunque a 546,57 milioni di euro equivalente ad una quota di partecipazione del 3,8 per cento, la stessa della precedente ricostituzione dell’IDA (IDA XII).

L'IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) costituisce il nucleo centrale del Gruppo della Banca Mondiale, associa 165 paesi, tra cui l'Italia che è entrata a farne parte con Legge 12 agosto 1962, n. 1478. Sebbene l’IDA sia legalmente e finanziariamente distinta dalla IBRD, lo staff è in comune e i progetti sostenuti da ciascuna delle due istituzioni devono obbedire ai medesimi criteri di selezione e di attuazione.

L’IDA fu istituita nel 1960 allo scopo di indirizzare assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo (PVS) più poveri, ossia quelli che non hanno sufficiente solidità finanziaria per accedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD).

Attualmente sono beneficiari dell’assistenza fornita dall’IDA 81 paesi (39 in Africa), molti dei quali figurano tra i cosiddetti HIPC (Heavily Indebted Poor Countries - paesi poveri e fortemente indebitati).nell’insieme, questi paesi ospitano 2,5 miliardi di persone, circa la metà della popolazione del mondo in via di sviluppo: di questi si calcola che circa un miliardo e mezzo vivano con redditi massimi di 2 dollari al giorno.

L’IDA ha come obiettivo principale la riduzione della povertà nel mondo e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale.

IlConsiglio dei Governatori dell’IDA ha approvato il XIV rifinanziamento delle risorse dell’Associazione il 18 aprile 2005 per un ammontare di circa 33 miliardi di dollari che per circa 18 miliardi proverranno dai contributi dei 40 paesi donatori. Si tratta del più imponente rifinanziamento delle risorse che l’IDA abbia deciso negli ultimi 20 anni.

Nel corso dell’anno finanziario 2007 (che si è chiuso il 30 giugno 2007) gli impegni dell’IDA assommavano a 11,9 miliardi di dollari con cui ha finanziato 189 operazioni. Fin dalla sua creazione nel 1960, l’IDA ha prestato 182 miliardi di dollari a 108 Paesi con una media annuale in ascesa fino a raggiungere i 10 miliardi di dollari negli ultimi tre anni.

L’IDA concede assistenza sotto forma di prestiti o di doni (i finanziamenti a dono sono stati ampliati a partire dal 2003 per i paesi che hanno i più gravi problemi di sostenibilità del debito) ai governi di quei paesi che abbiano un reddito lordo pro capite annuo inferiore a 895 dollari e che stiano attuando politiche di crescita e riduzione della povertà. I prestiti concessi dall'IDA sono accordati a condizioni particolarmente agevolate: non hanno interessi ma solo una commissione dello 0,75 per cento e prevedono un periodo di grazia di 10 anni ed una durata di 35-45 anni. A partire dalla sua istituzione, i crediti e i doni concessi dall’IDA ammontano a circa 161 miliardi di dollari, circa 9-7 miliardi l’anno  negli ultimi anni, la metà dei quali è diretta ai paesi africani. I fondi utilizzati a tal fine provengono principalmente da conferimenti dei paesi più industrializzati e sviluppati. Pertanto l'Associazione deve periodicamente, in genere ogni tre anni, ricostruire le proprie risorse.

Il 5 e 6 marzo 2007 a Parigi sono iniziati i negoziati per il XV rifinanziamento delle risorse dell’IDA che saranno destinate ai Paesi a più basso reddito per il triennio 2008-2011.

Art. 6

L’articolo 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dall’articolo 5 del provvedimento in esame quale contributo per la partecipazione italiana alla XV ricostituzione delle risorse dell’IDA (International Development Association)[9].

 

Alla copertura dell’onere pari ad euro 31.571.438 per l’anno 2006, ad euro 56.900.438 per l’anno 2007 e ad euro 42.012.438 per l’anno 2008, si provvede:

§         per l’anno 2006 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’UPB di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’a.f. 2006, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero;

§         per gli anni 2007 e 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 2007-2009, nell’ambito dell’UPB di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia per l’a.f. 2007, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Artt. 7-8

 

L’articolo 7 autorizza la partecipazione italiana alla seconda ricostituzione del Chernobyl Shelter Fund (Fondo per il sarcofago di Cernobyl) amministrato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS[10]). Il contributo italiano è stabilito in 2.833.334 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per un totale di 8.500.002 euro nel triennio.

In base all’articolo 8, la copertura finanziaria dell’onere derivante dai contributi previsti dall’articolo 7 è rinvenuta, per quanto concerne l’onere relativo all’anno 2006,a valere sul Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio dello Stato 2006-2008 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al medesimo Dicastero. Per ciò che riguarda gli anni 2007 e 2008, la copertura è reperita tramite la riduzione corrispondente dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nella citata UPB di conto capitale “Fondo Speciale”, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.[11]

Al Fondo per il sarcofago di Cernobyl (CSF) si è dato vita nel dicembre 1997, affidandone la gestione alla BERS, allo scopo di assicurare il finanziamento del Piano di attuazione per il sarcofago. L'obiettivo principale  del Piano, sviluppato in collaborazione tra l'Unione europea, gli Stati Uniti e l'Ucraina, sta nella protezione del personale, della popolazione e dell'ambiente dalla minaccia rappresentata dalla grande quantità di residui radioattivi tuttora racchiusa dal sarcofago che riveste l'unità n. 4 della centrale nucleare ex sovietica, tragicamente protagonista dello spaventoso incidente nucleare del 1986. Al termine del progetto, previsto in 8/9 anni, e con un costo di circa 770 milioni di dollari USA, il sarcofago dovrebbe divenire un sistema stabilizzato e sicuro dal punto di vista ambientale per almeno cento anni. L'aspetto maggiormente visibile del progetto sarà presumibilmente la costruzione del Nuovo sistema di confinamento sicuro, che sarà il culmine di una serie di strutture tutte volte a facilitare il contenimento e la gestione delle gravi conseguenze del disastro di Cernobyl. La data fissata per il completamento del Piano di attuazione per il sarcofago era inizialmente il 2005, ma non è stato possibile rispettare i tempi. Attualmente il termine per il completamento del progetto è stato fissato al 2009, mentre i costi sono lievitati a 1.091 milioni di dollari: di qui la necessità di integrare i fondi che i 29 donatori (tra i quali tutti i membri del G7 e la Commissione europea) avevano finora impegnato, pari a 692 milioni di euro (circa 900 milioni di dollari). Dopo la Conferenza di Londra del 12 maggio 2005 vi è stato il rilancio dei contributi, e per la prima volta anche la Federazione russa ha annunciato un impegno di 10 milioni di dollari.

L'attuale struttura di protezione, comunemente conosciuta come sarcofago, è stata costruita tra il maggio e il novembre del 1986, quale misura di emergenza per il contenimento dei materiali radioattivi del reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl. Come si può immaginare, il sarcofago è stato costruito in condizioni di enorme difficoltà, sia per i livelli di radiazione molto elevati che per l'estrema scarsità del tempo disposizione. Il sarcofago ha parzialmente conseguito l'obiettivo di limitare la contaminazione radioattiva e consentire un monitoraggio del reattore 4 successivamente alla catastrofe. Tuttavia, il sarcofago non è mai stato inteso quale struttura permanente di contenimento: infatti il suo continuo deterioramento ha accresciuto il rischio di dispersione del contenuto radioattivo Nell'ambiente circostante. Interventi recenti hanno riguardato le vie d'accesso al tetto, riparazioni del medesimo, l'installazione di un sistema di controllo delle polveri e l'installazione di un sistema di monitoraggio a lungo termine. Va comunque ricordato che, secondo stime diffuse, fino al 95% del contenuto radioattivo originale del reattore n. 4 resta ancora all'interno delle rovine del relativo edificio.

Il Nuovo sistema di confinamento sicuro è stato progettato avendo di mira diversi obiettivi, quali la trasformazione del reattore n. 4 sede dell'incidente in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale; la riduzione degli effetti corrosivi e dell'azione degli agenti atmosferici sul sarcofago attuale e sull'edificio del reattore n. 4; l'attenuazione delle conseguenze di un possibile crollo tanto dell'attuale sarcofago quanto del reattore, soprattutto allo scopo di contenere le polveri radioattive che in tal caso si produrrebbero; la possibilità, in condizioni di sicurezza, dello smantellamento delle strutture instabili, come ad esempio il tetto dell'attuale sarcofago, mediante l'uso di attrezzature operabili a distanza.

 

Art. 9

 

L’articolo 9 specifica le modalità di erogazione degli importi di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 del provvedimento in esame, i quali saranno versati su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro con il nome di “Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”. A valere su tale conto verranno prelevate le somme per l’effettiva erogazione dei contributi.

Art. 10

 

L’articolo 10, comma 1 prevede, a decorrere dal 2006, l’afflusso all’entrata del bilancio dello Stato di una parte delle disponibilità finanziarie sui conti speciali CEE, e di pertinenza del nostro Paese. Le disponibilità in questione sono il frutto di rimborsi e di utili netti risultanti dalle operazioni di prestito e di investimento che la Banca europea per gli investimenti (BEI)[12] ha compiuto a favore di Paesi dell’area ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo dell’Unione europea, che, appunto, si è indirizzato prioritariamente ai Paesi ACP, nel quadro di relazioni instauratosi con le Convenzioni di Yaounde e di Lomè. Lo strumento a valere sul quale la BEI ha operato i prestiti e le partecipazioni a capitale di rischio è il Fondo europeo di sviluppo (FES), alimentato da contributi a fondo perduto degli Stati membri della UE.

Le somme che affluiranno all’entrata del bilancio statale verranno riassegnate ad una specifica UPB dello stato previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, onde poter essere utilizzate per iniziative di cooperazione multilaterale allo sviluppo, nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali[13].

Il comma 2 stabilisce che l’ammontare delle risorse di cui al comma precedente verrà fissato annualmente dal Ministro dell’economia e delle finanze, comunque entro la quota massima di 15 milioni di euro.

Il comma 3 prevede la presentazione di una relazione annuale al Parlamento, nella quale il Ministro dell’economia e delle finanze darà conto delle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Per quanto concerne da un lato la cooperazione multilaterale italiana allo sviluppo, e dall’altro l’aiuto allo sviluppo dell’Unione europea nel quadro delle Convenzioni di Lomè e successive modifiche, si vedano rispettivamente le pagg. xxx e xxx del fascicolo.

 

Art. 11

 

L’articolo 11 è stato aggiunto durante l’esame al Senato.

Il comma 1 autorizza la concessione di un contributo al Fondo comune per i prodotti di base, istituito con l’Accordo multilaterale firmato a Ginevra il 27 giugno 1980, ratificato dall’Italia con la legge 584/1984 e in vigore per il nostro Paese dal 19 giugno 1989.

Tale contributo è previsto nella misura di 70.000 euro per il 2007, 3.461.925 euro per il 2008 e 3.823.287 euro per il 2009.

In base al comma 2, all’onere di cui al comma 1 si provvede (bilancio triennale 2007-2009) a carico della UPB di parte corrente “Fondo speciale”dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L’accordo istitutivo del Fondo Comune per i Prodotti di base ha previsto la conclusione, tra Paesi produttori e Paesi consumatori, singoli accordi internazionali per prodotti di base di particolare interesse per i PVS, e la istituzione di un fondo comune per il loro finanziamento, soprattutto con riferimento a prodotti soggetti a Stock regolatori di mercato, ed inclusa l’adozione di iniziative nei campi della ricerca e dello sviluppo. A tal fine, il Fondo prevedeva l’istituzione di 2 sportelli, di cui il primo destinato a finanziare gli Stock regolatori (Buffer Stock) internazionali e nazionali (coordinati però a livello internazionale) previsti in alcuni accordi o intese internazionali di prodotto, e il secondo per il finanziamento delle "altre misure". Potevano avvalersi dei fondi del primo sportello le Organizzazioni internazionali di prodotto, appositamente create per l’esecuzione degli accordi o intese internazionali di prodotto, ove gli stessi avessero provveduto alla creazione di Stock regolatori. Gli accordi di associazione tra le Organizzazioni Internazionali di prodotto e il Fondo dovevano essere negoziati secondo il principio del finanziamento comune di uno Stock Regolatore, e prevedere il rispetto dell’autonomia reciproca del Fondo e della Organizzazione internazionale di prodotto. In seguito, essendo stati ridimensionati gli accordi che prevedevano Stock regolatori, si è raggiunto un consenso diretto ad impiegare solo i finanziamenti relativi al secondo sportello, e cioè quelli diretti alla realizzazione di progetti. I fondi del secondo sportello, perciò, devono essere impiegati per operazioni diverse dallo stoccaggio, e cioè per il miglioramento delle strutture di mercato, per accrescere la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti, attraverso la ricerca e sviluppo, nonché per il miglioramento della produttività. Tali misure, sotto forma di progetti, sono patrocinate da produttori e consumatori insieme, attraverso la loro comune partecipazione ad un Organismo Internazionale di prodotto, il quale provvede a sottoporli al Fondo con una proposta dettagliata. Il Fondo nell’accogliere i progetti fissa le priorità, tenendo conto dei prodotti di base, che possono interessare soprattutto i PMA. Finora, però, per il mancato apporto finanziario dei Paesi membri, in origine largamente previsto, il Fondo comune non ha potuto arrecare i grandi benefici sperati ed è auspicabile che nuovi e più orientati obiettivi vengano, al più presto, indicati, tenendo presenti le nuove realtà, succedute alla crisi delle Commodities[14].

 

Art. 12

 

L’articolo 12, anch’esso aggiunto durante l’esame al Senato, prevede che venga inserito, nella Relazione annuale sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze (prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49)[15], uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi relativi alla partecipazione italiana a dette istituzioni e un resoconto delle posizioni in esse assunte dai rappresentanti italiani, nonché una valutazione sull’attività di dette Istituzioni, segnatamente in rapporto agli sforzi per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio[16] delle Nazioni Unite.

 

Si osserva che già il decreto legge 30 dicembre 2004, n. 315 (art. 8)e il decreto legge 19 gennaio 2005, n. 2 (art. 3, comma 8) recavano disposizioni quasi identiche.

E – in effetti – nella Relazione per l’anno 2005, recentemente presentata alle Camere (annunciata alla Camera dei deputati il 26 luglio 2007) un capitolo, dal titolo “Schema Programmatico Triennale”, è destinato proprio a soddisfare l’esigenza manifestata dal Parlamento[17].

Per un migliore coordinamento normativo sembrerebbe opportuno non ripetere per la terza volta il contenuto di disposizioni quasi interamente[18] già presenti nell’ordinamento. Inoltre , poiché tali disposizioni modificano la disciplina della Relazione (recata dall’art. 4, comma 2 bis della legge n. 49 del 1987) sarebbe opportuno mantenere tale disciplina all’interno dello stesso atto.

Pertanto, si valuti l’opportunità di:

·         riformularne il contenuto dell’art. 12 come novella del citato art. 4 della legge n. 49;

·         abrogare contestualmente l’art. 8 del decreto legge n. 315 del 2004 e il comma 8 dell’art. 3, del decreto legge n. 2 del 2005.

 

 


Disegno di legge

 

e


 

N. 2936

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1108)

 

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)¾

 

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse
di Fondi e Banche internazionali

 

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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 20 luglio 2007

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 disegno di legge

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Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento

 

relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l'anno 2008.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Art. 11.

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

 

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, uno schema relativo al triennio successivo all'esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione dellemodalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.

 

 

 


Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1108

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2006

 

 

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Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

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Onorevoli Senatori. –

Fondo Africano di Sviluppo (X Ricostituzione)

Il Fondo africano di sviluppo (AfDF) è lo sportello della Banca africana di sviluppo che finanzia a condizioni agevolate progetti e programmi a favore dei Paesi più poveri che non hanno la possibilità di accedere ai prestiti ordinari della Banca. I crediti del Fondo, infatti, sono concessi senza tassi di interesse con una commissione di servizio dello 0,75 per cento sui prestiti erogati ed un commitment fee dello 0,5 per cento sulla parte non ancora erogata, con una commissione pari allo 0,5 per cento circa e prevedono un periodo di rimborso fino ad un massimo di 50 anni, inclusi 10 anni di grazia. Il Fondo concede poi risorse a dono, che finanziano operazioni di assistenza tecnica, interventi nel settore sociale e nei Paesi che escono da conflitti armati. I Paesi che attualmente possono accedere alle risorse del Fondo sono 38+2(1), per la maggior parte appartenenti all’Africa sub sahariana, in assoluto una delle regioni più povere al mondo. Il Fondo rappresenta una delle fonti di risorse più importanti per questi Paesi.

La missione prioritaria del Fondo è la riduzione della povertà tramite il miglioramento della produttività, la crescita economica e lo sviluppo del capitale umano. Negli ultimi anni il Fondo è diventato, inoltre, uno dei principali attori nello sviluppo della cooperazione regionale attraverso il Nuovo partenariato per lo sviluppo africano (New partnership for Africa’s develompent - NEPAD).

Le risorse dell’AfDF provengono dai contributi dei Paesi donatori, appartenenti per la maggior parte all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). In totale contribuiscono al Fondo di sviluppo 26 Paesi.

I negoziati per la decima ricostituzione delle risorse del Fondo (AfDF X, che copre il periodo 2005-2007 ) sono iniziati a Ginevra nel febbraio del 2004 e si sono conclusi il 18 dicembre 2004 a Copenhagen dopo quattro riunioni durante le quali i Paesi donatori si sono accordati sull’ammontare della ricostituzione, sugli obiettivi, politiche e priorità per l’azione del Fondo nel periodo considerato.

L’accordo concluso prevede un livello di ricostituzione pari a 3,641 miliardi di unità di conto (UC), pari a circa 5,4 miliardi di dollari USA. Di questi 2,441 miliardi provengono dai Paesi donatori e 1,2 miliardi da risorse generate internamente dal Fondo e dalla Banca africana. L’ammontare totale sottoscritto equivale ad un aumento del 43 per cento rispetto alle risorse mobilizzate durante la precedente ricostituzione. Tale aumento è un chiaro segnale della riacquistata fiducia dei Paesi donatori nei confronti dell’istituzione, dopo dieci anni di sforzi per migliorarne l’operatività.

Con la decima ricostituzione delle risorse si sono introdotti alcuni importanti cambiamenti. Tra questi il raddoppio delle risorse che verranno concesse sotto forma di doni. La quota doni è infatti passata dal 21 per cento del totale delle risorse durante l’AfDF IX al 44 per cento per l’AfDF X. La scelta dei Paesi che beneficeranno dei doni avverrà sulla base della sostenibilità del debito di ogni Paese e della loro performance. Al momento sono 26 i Paesi che potranno avvalersi delle risorse a dono. Come supporto per l’accresciuto impegno mostrato nell’iniziativa del NEPAD a favore dell’integrazione regionale è stato deciso di allocare una quota del 15 per cento delle risorse dell’AfDF X ai progetti multinazionali (contro il 10 per cento della precedente ricostituzione). Un terzo delle risorse a disposizione sarà poi allocato a favore dell’iniziativa Rural water supply and sanitation initiative, una nuova iniziativa per il rifornimento e lo smaltimento delle acque nei Paesi africani, il cui obiettivo è di fornire, entro il 2015, acqua potabile e fognature all’80 per cento della popolazione africana. Un forte supporto sarà fornito, poi, all’iniziativa a favore dei Paesi che escono da conflitti armati, cosiddetti “post-conflict“. Una somma iniziale di 100 milioni di UC, sarà destinata a risanare i debiti dei paesi che escono da conflitti.

Il Fondo ha preparato, dietro richiesta dei donatori, e incluso nel rapporto finale dell’AfDF X, un Piano d’azione per migliorare l’efficacia delle operazioni del Fondo e attuare le raccomandazioni fatte dalla società di consulenza indipendente nel rapporto valutativo dell’operato del Fondo negli ultimi otto anni(2). Gli specifici obiettivi che il Piano intende attuare durante il ciclo dell’AfDF X sono i seguenti:

–miglioramento delle capacità organizzative della Banca africana di sviluppo. A tale proposito il Piano d’azione prevede una revisione della gestione delle risorse umane; aumento del personale (dalle attuali 1.150 unità alle 1.400 unità nel 2007); miglioramento delle capacità del personale attraverso corsi di formazione e di aggiornamento; accelerazione del programma di decentralizzazione della Banca africana di sviluppo, con l’obiettivo di aprire otto uffici regionali nel 2005 e altrettanti nel 2006, fino ad un totale di 25 uffici regionali con autorità delegata su procurement e pagamenti; miglioramento del coordinamento con i Paesi donatori;

–miglioramento della qualità e della gestione del portafoglio prestiti. Si prevede di perfezionare il processo di revisione interna dei progetti, di proseguire nell’azione di allineamento tra i documenti di strategia Paese e i documenti di strategia per la riduzione della povertà, e di utilizzare in maniera sistematica una gestione delle attività basata sui risultati ottenuti.

–miglioramento della qualità delle operazioni. Uso dei rapporti annuali sulla performance dei progetti, per sviluppare programmi di miglioramento del portafoglio prestiti nei Paesi con un numero elevato di progetti a rischio; preparazione puntuale dei rapporti sui progetti completati, per incorporare sistematicamente nella preparazione di nuovi progetti o programmi le lezioni apprese negli esercizi di valutazione a posteriori.

Tali obiettivi verranno riesaminati durante la riunione a metà percorso dell’AfDF X durante la quale si valuteranno i risultati ottenuti dal Fondo africano di sviluppo nell’attuazione delle direttive concordate dai Paesi donatori.

L’Italia si annovera tra i Paesi fondatori del Fondo africano di sviluppo ed ha aderito all’accordo istitutivo ratificandolo ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n.880.

L’Italia ha attivamente partecipato alla definizione delle politiche guida del Fondo, sottolineando in particolare i seguenti punti:

–mantenimento degli obiettivi di riduzione della povertà e di crescita della produttività attraverso il finanziamento di progetti nei settori cruciali (settore sociale, settore privato, accesso ai servizi di base e aiuti ai Paesi post conflict);

–necessità di un maggior coordinamento e armonizzazione con le altre istituzioni e di una maggiore trasparenza nell’assegnazione e nell’utilizzo delle risorse, fornendo dati sui progetti in programma, in attuazione e conclusi;

–formulazione di strategie incentrate sull’efficacia degli aiuti, il raggiungimento dei risultati, e il coinvolgimento dei Paesi beneficiari nei processi di sviluppo (country ownership);

–allocazione delle risorse oltre che sulle capacità di assorbimento dei Paesi anche sulla base della performance dei beneficiari, attraverso un sistema di valutazione obiettivo e trasparente.

Considerate le restrizioni di bilancio delle risorse da destinare alla partecipazione a banche e fondi internazionali, durante il negoziato si è scelto di diminuire leggermente la quota italiana, passando dal 4,3 per cento della precedente ricostituzione al 4 per cento. Tale scelta è stata dettata anche dal fatto che, nonostante i progressi effettuati dal Fondo per migliorare la propria operatività, alcuni processi per migliorare la qualità delle operazioni e della gestione del portafoglio prestiti devono ancora essere conclusi. Si è ritenuto opportuno, quindi, attendere una conclusione positiva di tali processi, al fine di legare lo sforzo che l’Italia sta effettuando per mantenere invariate le quote negli organismi internazionali a cui partecipiamo con quello di tali organismi a seguire le direttive dei Paesi membri.

Nel corso del negoziato l’Italia dunque si è impegnata con una quota del 4 per cento che corrisponde ad un ammontare di 164,25 milioni di euro da versare in tre rate annuali a partire dal 2005. Tuttavia, nonostante l’Italia abbia diminuito la propria quota di partecipazione, grazie all’apprezzamento dell’euro, la quota italiana in termini nominali è cresciuta del 12 per cento circa rispetto all’importo in euro allocato per l’AfDF IX (146,7 milioni di euro).

Tra i Paesi donatori del G7 il Canada ha deciso di mantenere invariata la propria quota (4,5 per cento), Francia e Regno Unito l’hanno aumentata passando rispettivamente dal 7,32 al 9,20 per cento la prima e dal 5,50 al 7,50 per cento il secondo mentre Giappone, Germania e Stati Uniti l’hanno diminuita (dall’8,81 al 6,68 il Giappone, dall’8,35 al 6,61 la Germania e dall’11,81 all’8,47 gli Stati Uniti).

Lo strumento di contribuzione avrebbe dovuto essere depositato entro il 1º giugno 2005.

Fondo Asiatico di Sviluppo (VIII ricostituzione)

Il Fondo asiatico di sviluppo (ADF), creato nel 1973 nell’ambito della Banca asiatica di sviluppo, interviene nei Paesi più poveri dell’Asia e del Pacifico attraverso la concessione di prestiti a condizioni agevolate (32 anni di maturità con un periodo di grazia di 8 anni, interesse attivo dell’1 per cento annuo nel periodo di grazia e dell’1,5 per cento annuo durante il periodo di ammortamento). La missione prioritaria del Fondo è la riduzione della povertà nella regione.

Le risorse del Fondo devono essere periodicamente ricostituite, attraverso negoziati tra i donatori, che di norma si svolgono ogni quattro anni.

L’ottava ricostituzione (ADF IX) va considerata in relazione al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio (Millennium development goals - MDGs) in Asia. I donatori hanno sottolineato la necessità di integrare gli Obiettivi in tutte le strategie e le operazioni del Fondo, al fine di guidarne gli interventi nei settori cruciali per la lotta alla povertà (istruzione, sanità, ambiente, sviluppo del settore privato, governance e ruolo della donna).

Le consultazioni per l’ADF IX, che copre il periodo 2005 – 2008, sono iniziate a Copenhagen nell’ottobre 2003 e si sono concluse a Seoul il 12 maggio 2004.

Il livello di ricostituzione deciso dai donatori è di 7 miliardi di dollari USA. Di questi, 3,2 miliardi solamente proverranno da nuovi contributi e da contributi volontari ancora non quantificati che alcuni Paesi si sono impegnati a effettuare durante il triennio coperto dalla ricostituzione, mentre 3,7 miliardi proverranno da risorse interne della Banca (cancellazioni di prestiti, reddito da investimenti). Ai 7 miliardi di ricostituzione bisogna aggiungere altri 126 milioni di dollari per coprire i costi dei finanziamenti a dono, da suddividere tra i donatori in base alle rispettive quote di partecipazione.

Nel corso del negoziato, i donatori hanno insistito sull’importanza di aumentare l’efficacia e l’impatto del Fondo attraverso una maggiore attenzione ai risultati, a tutti i livelli: progetti, settori, Paesi e attività a carattere regionale. A tale fine all’inizio del 2004 è stato creato un dipartimento per il monitoraggio e la misurazione dei risultati (Results management unit).

Il sistema di allocazione delle risorse è guidato dal criterio della performance (Performance based allocation system - PBA): le risorse vengono destinate ai Paesi in proporzione alla loro capacità di utilizzarle efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo. Allo stesso tempo, i donatori hanno chiesto di aumentare la trasparenza nell’allocazione delle risorse e una chiara attribuzione di responsabilità istituzionale alla Banca nell’attuare gli obiettivi e le strategie concordate nel negoziato. Coerentemente con gli orientamenti stabiliti, il legame tra allocazione delle risorse e performance verrà rafforzato, aumentando il peso della governance nella formula allocativa. Si è inoltre deciso un piano di azione per la revisione della PBA per aumentare la trasparenza del sistema, attraverso la pubblicazione della classificazione dei Paesi, come già fanno altre istituzioni simili.

Un discorso a parte meritano i Paesi che hanno una performance debole – che, per diverse ragioni, non sono capaci di avviare il proprio sviluppo economico e rischiano dunque il deterioramento ulteriore della loro difficile situazione politica, economica e sociale, con possibili ricadute negative anche sui Paesi vicini. Su richiesta dei donatori, nel periodo coperto da questa ricostituzione la Banca asiatica di sviluppo dovrà definire una strategia per il reinserimento di questa categoria di Paesi nei processi di sviluppo. Nel frattempo, il sostegno a questi Paesi sarà fornito caso per caso sulla base di un’attenta valutazione delle specifiche circostanze, e sotto la stretta sorveglianza del Consiglio di amministrazione.

Tra le decisioni più importanti prese dai donatori vi è, infine, l’introduzione di finanziamenti a dono per i Paesi più poveri. Questi finanziamenti potranno raggiungere un tetto massimo del 21 per cento sul totale delle risorse, e dovranno essere allocati secondo uno schema approvato dai donatori, in base alla performance del Paese. Il principio alla base dell’introduzione dei doni è la sostenibilità del debito. Le risorse destinate a dono saranno così ripartite: il 16 per cento andrà a Paesi altamente indebitati e a quelli che escono da un conflitto, il 3 per cento sarà utilizzato per assistenza tecnica e il 3 per cento per la lotta contro l’HIV/AIDS(3).

L’Italia è entrata a far parte del Fondo in virtù della legge 23 dicembre 1976, n.864, con la quale è stato autorizzato sia il contributo iniziale di adesione, sia quello relativo alla prima ricostituzione delle risorse. L’Italia ha aderito a tutte le successive ricostituzioni.

L’Italia ha partecipato alla definizione delle politiche guida del Fondo, sottolineando in particolare i seguenti punti:

–riduzione della povertà come missione fondamentale del Fondo, integrazione degli Obiettivi del millennio nelle strategie di sviluppo;

–promozione di strategie di sviluppo coerenti con l’agenda globale per lo sviluppo. Necessità di un maggior coordinamento e armonizzazione con le altre istituzioni;

–formulazione di strategie incentrate sull’efficacia degli aiuti, il raggiungimento dei risultati, e la supremazia dei Paesi beneficiari nei processi di sviluppo (country ownership);

–allocazione delle risorse sulla base della performance dei beneficiari, attraverso un sistema costruito su una metodologia di valutazione obiettiva e trasparente;

–necessità di accordare priorità ai settori cruciali per la lotta alla povertà (sviluppo del settore sociale e del settore privato, accesso ai servizi di base).

La partecipazione italiana alla ricostituzione in questione, e al Fondo asiatico di sviluppo in generale, è particolarmente importante in quanto compensa la debole presenza della nostra cooperazione bilaterale nell’area asiatica, dove siamo presenti in modo significativo solo in Cina, India e Vietnam.

In base alla ricostituzione concordata, il Giappone rimane il maggiore donatore del Fondo asiatico di sviluppo, con 1.178 milioni di dollari USA (inclusa la quota spettante per la compensazione dei costi legati all’introduzione dei finanziamenti a dono). Seguono gli Stati Uniti con 461 milioni, mentre i Paesi europei (incluse Svizzera e Norvegia) forniranno nel loro insieme un contributo pari a 1.097 milioni di dollari USA(4).

Nel corso del negoziato l’Italia si è impegnata a mantenere la sua quota pari al 3,9 per cento del totale della ricostituzione, che si traduce in un contributo di 131.274.000 dollari USA, equivalente a 107.707.218 euro(5), da versare in quattro rate annuali a partire dal 2005. Il contributo italiano in termini nominali è inferiore del 2,24 per cento circa a quello fornito nella ricostituzione precedente(6).

Lo strumento di contribuzione avrebbe dovuto essere depositato entro il 1º giugno 2005.

Associazione internazionale per lo sviluppo (XIV ricostituzione)

L’Associazione internazionale per lo sviluppo (International development Association- IDA) è lo sportello concessionale del Gruppo della Banca mondiale. L’IDA rappresenta la maggiore fonte di finanziamento per gli 81 Paesi più poveri del mondo, il cui reddito pro-capite annuale non supera 895 dollari USA(7). I finanziamenti IDA prevedono condizioni particolarmente agevolate: senza interessi con un periodo di grazia di 10 anni e una scadenza di 35-40 anni. L’IDA, potendo contare su ritorni piuttosto limitati, deve periodicamente (ogni tre anni) ricostituire le proprie risorse, attraverso negoziati tra i donatori (attualmente 40 Paesi).

L’IDA ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta alla povertà e nel finanziamento per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (Millennium development goals - MDGs) entro il 2015. In particolare, grande attenzione è posta sull’Africa, cui l’IDA destina circa il 50 per cento delle risorse, in considerazione degli enormi limiti che il continente sta incontrando nel cammino verso il conseguimento dei MDGs.

La strategia dell’IDA è imperniata su due pilastri interdipendenti: i) un’azione volta a incoraggiare la creazione delle condizioni favorevoli alla crescita sostenibile, gli investimenti e l’occupazione su basi egualitarie; ii) l’impegno a promuovere la partecipazione attiva delle popolazioni povere nei processi di sviluppo, investendo su di loro.

Tra le priorità d’azione dell’IDA vi sono quelle di:

–fornire il sostegno ai Paesi per la creazione di infrastrutture attraverso la promozione degli investimenti pubblici e privati;

–promuovere progetti e programmi volti allo sviluppo del commercio nazionale, regionale e internazionale, in modo particolare in aree regionali e sub-regionali in cui i mercati interni sono di piccole dimensioni e il commercio intraregionale è sottosviluppato;

–investire nel capitale umano (nelle aree dell’istruzione, salute e nutrizione, salvaguardia sociale), che presentano benefici enormi in termini di miglioramento delle condizioni di vita e aumento della produttività.

Inoltre, l’IDA incorpora nelle sue strategie e attività analitiche questioni, quali pari opportunità, salvaguardia ambientale, e-governance.

Un aspetto chiave della strategia operativa dell’IDA è il rafforzamento del concetto di «proprietà» (ownership), da parte degli stessi Governi che le formulano, delle strategie di riduzione della povertà (Poverty reduction strategy program-PRSP) e della promozione di maggiore responsabilità e trasparenza (accountability) dei Paesi beneficiari sui processi di sviluppo. Strumento principale di assistenza sono le Country assistance strategies (CAS), con cui l’IDA pianifica, sulla base di ampie consultazioni con il Governo, con le componenti economiche e sociali e con la comunità dei soggetti donatori, calibrandole sulle esigenze e i problemi specifici del Paese, i suoi programmi di assistenza sulla base del contesto politico, sociale ed economico, nonché delle specifiche necessità e priorità del Paese stesso.

Le consultazioni per la quattordicesima ricostituzione delle risorse (IDA XIV, 2005-2008)(8) sono iniziate a Parigi nel febbraio 2004 e si sono concluse a Washington il 22 febbraio 2005.

La ricostituzione totale è pari a 24,124 miliardi di Diritti speciali di prelievo(9) (DSP) e copre un periodo che va dal luglio 2005 al giugno 2008. Di queste risorse, 14,130 miliardi di DSP provengono dai donatori (mentre la parte rimanente è generata per gran parte dai rientri dei prestiti). Questa somma include la copertura dei costi legati all’introduzione dei finanziamenti a dono nella precedente ricostituzione (400 milioni DSP). L’attuale ammontare totale delle risorse costituisce, in termini di DSP, un aumento del 30 per cento rispetto alla ricostituzione precedente (18,4 miliardi di DSP). Tuttavia, nonostante l’impegno di molti donatori di mantenere (come l’Italia) o aumentare le quote di partecipazione, permane una discrepanza tra le risorse richieste e quelle che i donatori sono effettivamente disposti a fornire. Tale differenza potrà comunque essere ridotta o colmata nel corso dei tre anni del periodo di ricostituzione, attraverso eventuali contributi addizionali da parte dei donatori. L’aumento effettivo rispetto alla ricostituzione precedente, pari al 25 per cento, rimane in ogni caso un risultato importante.

In aggiunta al contributo per la quattordicesima ricostituzione, i donatori provvederanno alla copertura dei costi dell’iniziativa HIPC (Heavily indebted poor countries), durante il triennio, per un totale pari a 1,2 miliardi DSP.

Il negoziato per la quattordicesima ricostituzione ha il merito di avere introdotto nell’IDA notevoli innovazioni:

–è prevista l’applicazione di un sistema per la misurazione dei risultati che analizza alcuni principali indicatori socio-economici (quali ad esempio la mortalità infantile sotto i cinque anni, il PIL pro capite, la percentuale di popolazione che vive con meno di un dollaro al giorno), monitorandone l’andamento e i risultati raggiunti dai singoli Paesi con il contributo dell’IDA;

–è stato definito un nuovo approccio per i finanziamenti a dono. Mentre il sistema di allocazione delle risorse a dono in IDA XIII prevedeva diversi criteri di eleggibilità (tra i quali disastri naturali, situazioni post-belliche ecc.), in IDA XIV la quota di doni spettante a ogni Paese dipenderà dall’analisi sulla sostenibilità del debito e dalla valutazione del rischio che la posizione debitoria diventi insostenibile (debt distress). L’allocazione delle risorse a dono nell’IDA XIV si fonda sulla struttura messa a punto da Banca mondiale e Fondo monetario(10);

–è stata decisa la pubblicazione, piena e individuale, del punteggio relativo alla performance dei Paesi, al fine di assicurare la massima trasparenza sull’allocazione delle risorse, sulla base dei risultati raggiunti e della qualità delle politiche e delle istituzioni dei beneficiari.

Similmente a quanto accaduto nelle ricostituzioni più recenti, anche per il periodo dell’IDA XIV è previsto che metà delle risorse disponibili siano destinate ai Paesi africani (in particolare quelli sub-sahariani), che si trovano in forte ritardo rispetto al raggiungimento degli MDGs. La strategia sull’Africa per il triennio dell’IDA XIV riguarda le seguenti quattro aree prioritarie:

–miglioramento del buon governo (e-governance) e risoluzione dei conflitti bellici in corso. Questa attività include una maggiore attenzione per i contesti post-bellici, per la trasparenza fiscale e la migliore gestione delle entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali, nonché per la promozione di riforme del settore pubblico e di misure contro la corruzione;

–sviluppo del capitale umano, inclusi il sostegno alla lotta contro l’HIV/AIDS ed altre malattie infettive, e il miglioramento dei livelli d’istruzione;

–promozione della crescita economica, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, il sostegno alle politiche di sviluppo del settore privato ed una maggiore integrazione regionale e liberalizzazione del commercio;

–riduzione del debito e aumento non solo della quantità, ma anche della qualità degli aiuti allo sviluppo.

Nel corso del negoziato è stata affrontata anche la questione relativa alla partecipazione dell’IDA all’iniziativa HIPC e i relativi costi dei mancati flussi di cassa dovuti alla cancellazione del debito nel periodo dell’IDA XIV. I donatori hanno concordato sul principio dell’addizionalità del contributo per la partecipazione all’iniziativa HIPC rispetto al contributo di base alla ricostituzione, impegnandosi ad assegnare risorse aggiuntive per circa 1,2 miliardi di DSP. La quota spettante all’Italia è pari a 53,19 milioni di euro, già inclusi nel contributo totale di 647,88 milioni di euro.

L’Italia è entrata a far parte dell’IDA in virtù della legge 12 agosto 1962, n.1478, e ha partecipato a tutte le sue ricostituzioni. La partecipazione italiana, insieme a quella degli altri Paesi industrializzati, è fondamentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ed è coerente con le priorità fissate in ambito G8 ed Ecofin.

Nel corso del negoziato l’Italia ha attivamente partecipato alla definizione delle politiche guida del Fondo e si è impegnata a mantenere la quota detenuta nella precedente ricostituzione, pari al 3,8 per cento del totale dei contributi dei donatori, per un ammontare di 536,94 milioni DSP, corrispondenti a 647,88 milioni di euro(11), da versare in tre rate annuali a partire dal 15 dicembre 2005. Considerata la disponibilità degli stanziamenti a favore di Banche, Fondi ed Organismi internazionali, a legislazione vigente, indicati in tabella B della legge finanziaria 2006, non sufficienti a coprire l’iniziativa in questione, per l’intero contributo, si è proceduto con il presente disegno di legge a garantire una partecipazione pari a 193,198 milioni di euro. Si provvederà ad integrare finanziariamente la XIV ricostituzione IDA, con la legge finanziaria 2007.

L’impegno italiano alla ricostituzione in termini di euro, incluso il contributo per i costi dell’iniziativa HIPC, è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla precedente ricostituzione.

Il nostro sforzo – anche rilevante soprattutto in considerazione degli attuali vincoli di bilancio – è in linea con quello profuso dagli altri donatori ed è stato molto apprezzato in quanto ha dato prova dell’impegno assunto dal Governo di dare un seguito concreto alle dichiarazioni di sostegno alla lotta alla povertà, nonché di aumentare gradualmente le risorse dell’aiuto pubblico allo sviluppo. La quattordicesima ricostituzione dell’IDA è un’importante occasione per l’Italia di dimostrare fattivamente il suo impegno sui temi dello sviluppo.

Si sottolinea, infine, l’importanza di ottenere l’autorizzazione a partecipare alle suddette ricostituzioni nel più breve tempo possibile, al fine di non recare nocumento alla credibilità e all’autorevolezza dell’Italia durante le discussioni inerenti alle politiche e alle attività di finanziamento dei progetti dell’istituzione.

Lo strumento di contribuzione avrebbe dovuto essere depositato entro il 15 dicembre 2005.

Chernobyl shelter fund

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) è fortemente impegnata nella gestione di programmi per il miglioramento della sicurezza nucleare nei Paesi dell’Europa centrale e orientale e dell’ex Unione Sovietica, con interventi finanziari, prevalentemente a dono, che oggi ammontano a circa 2 miliardi di euro.

Nel Summit di Denver del giugno 1997, il G7 decise di costituire in ambito BERS un meccanismo finanziario multilaterale, il Chernobyl shelter fund (CSF) per assistere l’Ucraina nella realizzazione di una nuova struttura di contenimento delle radiazioni del reattore esploso nell’aprile del 1986. Il progetto è finanziato con un fondo, amministrato dalla BERS, al quale contribuiscono 29 Paesi donatori, tra cui tutti i G7, e la Commissione europea; la Russia non ha partecipato finora al finanziamento del Fondo.

Il programma temporale ed il piano finanziario del progetto sono stati aggiornati: il completamento è ora previsto entro il 2009 e il costo totale, rivalutato tenendo conto anche dell’inflazione e di una congrua quota per rischi e imprevisti, ammonta a 1.091 milioni di dollari. Gli impegni assunti dai donatori, insieme agli interessi maturati nel fondo, raggiungono ad oggi 692 milioni di euro e non sono sufficienti a coprire il costo totale del progetto. Entro il 2005 si sarebbe dovuto provvedere al rifinanziamento del CSF, per avere nel fondo la copertura necessaria all’emissione dell’ordine per la costruzione del Nuovo sistema di contenimento (NSC). Per il completamento del progetto si rendono necessari nuovi impegni per un ammontare di circa 200 milioni di euro.

L’Italia ha aderito al CSF nel dicembre del 1997 con un contributo di 16,82 milioni di dollari, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n.212, interamente erogato. Nel luglio del 2000, si è impegnata ad un ulteriore contributo per un ammontare pari a 17,82 milioni di euro sempre a valere sulla citata legge n.212 del 1992, importo erogato in tre rate dal 2001 al 2003.

Al vertice G8 di Sea Island, nel giugno del 2004, i Capi di Stato e di Governo hanno annunciato l’intenzione di sostenere l’impegno internazionale per raccogliere nuovi finanziamenti del fondo, con il concorso anche dell’Ucraina.

Per la raccolta dei nuovi impegni si è fatto ricorso, il 12 maggio 2005, ad una nuova Conferenza dei donatori organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8 con il supporto della BERS, che fa seguito alle precedenti Conferenze tenute, rispettivamente, a New York nel 1997 e a Berlino nel 2000.

Il contratto per la fornitura dello Integrated automated monitoring system (IAMS), per il monitoraggio delle condizioni fisiche e ambientali del «sarcofago» eretto attorno alle rovine dell’unità 4 della centrale di Chernobyl, è stato assegnato ad un consorzio industriale guidato da Ansaldo Energia-Divisione Nucleare. Il contratto ha il valore di 11,6 milioni di euro. Pur avendo un valore economico relativamente contenuto, lo IAMS è di notevole rilevanza strategica per la gestione del Nuovo sistema di contenimento (NSC), sia durante la sua costruzione, sia nella successiva fase di esercizio.

I Paesi del G7 e l’Unione europea hanno assunto nuovi impegni per un totale di 95 milioni di euro e 62 milioni di dollari. Con criteri di ripartizione analoghi a quelli fin qui adottati, il nuovo impegno indicato dall’Italia, che finora ha contribuito con circa 33 milioni di euro, è di 8,5 milioni di euro. L’effettiva erogazione dei fondi potrà avvenire in tre tranche di pari importo da erogare rispettivamente negli anni 2006, 2007 e 2008.

I Paesi non rientranti nel G7 hanno annunciato a Londra il loro impegno per un totale di 12,2 milioni di euro e l’Ucraina ha comunicato l’intenzione di contribuire in natura con un programma di interventi stimato in 22 milioni di dollari.

Con comunicazione pervenuta dopo la Conferenza dei donatori, la Russia, che partecipa per la prima volta al finanziamento del CSF, ha annunciato un impegno di 10 milioni di dollari, da conferire in due tranche uguali rispettivamente nel 2005 e nel 2006. Altri Paesi hanno dichiarato di voler partecipare al rifinanziamento del fondo in un tempo successivo.

L’Accordo contributivo con la BERS avrebbe dovuto essere sottoscritto entro il 2005.

Recupero delle giacenze BEI spettanti all’Italia - Istituzione di un nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Fondo europeo di sviluppo (FES), alimentato dai contributi a fondo perduto degli Stati membri (SM), è il principale strumento attraverso il quale l’Unione europea finanzia i programmi di cooperazione nei Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Paesi ACP). Nel corso degli anni, esso è stato ricostituito con una cadenza regolare di 5 anni. Ogni ricostituzione di risorse è avvenuta nel quadro di nuove Convenzioni(12), che dettano le modalità di utilizzo e le strategie di intervento del FES per il periodo interessato. L’ultima ricostituzione (IX FES) si è conclusa nell’anno 2000 con la firma dell’Accordo di Cotonou.

L’Italia partecipa al FES fin dalla sua istituzione e la sua quota attuale è pari al 12,54 per cento.

Le risorse del FES vengono usate per finanziare, sotto forma di dono, progetti e programmi di sviluppo nei Paesi ACP. Come previsto dalle Convenzioni suddette, una quota delle disponibilità finanziarie del FES viene tradizionalmente assegnata alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la concessione di crediti e operazioni di partecipazione al capitale di rischio. A fronte di operazioni approvate prima del 2003(13), la Banca europea per gli investimenti riceve periodicamente dai Paesi ACP dei rimborsi (capitale e interessi) e utili netti, che confluiscono su conti speciali aperti a nome della Comunità e per conto degli Stati membri. Tali risorse appartengono a tutti gli effetti agli SM, in base alla percentuale di contribuzione di ogni SM al FES, e ognuno di essi ha facoltà di richiederne la restituzione in qualsiasi momento. Ciò avviene nonostante i contributi degli SM al FES siano, come già detto sopra, a fondo perduto. Le giacenze BEI si ricostituiscono nel tempo gradatamente; si prevede, infatti, che esse si ricostituiranno per circa 15 anni ancora, ma secondo un profilo decrescente fino ad esaurimento.

Per quanto riguarda l’Italia, i recuperi delle giacenze sono avvenuti nel corso degli anni su base periodica ma non regolare, in ragione dell’entità delle somme accumulate. Il rientro di tali giacenze, non essendo un’entrata certa, né prevista, si qualifica come una sopravvenienza attiva. Attualmente, gli importi disponibili, di nostra pertinenza, presso la BEI, ammontano al 31 dicembre 2005 a 103,836 milioni di euro.

La proposta in oggetto consiste nel recuperare ogni anno fino a un massimo di 15 milioni di euro da stanziare su un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) da riutilizzare per finanziare, sotto forma di dono, iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI). La somma eccedente il tetto massimo suddetto verrebbe in parte recuperata e fatta affluire nell’erario dello Stato e in parte lasciata sul conto speciale CEE per coprire i costi amministrativi – di pertinenza dell’Italia – dell’Investment facility(14) della BEI, quantificati annualmente dalla BEI stessa.

Ciò permetterebbe al MEF di dotarsi di uno strumento flessibile per partecipare a specifiche iniziative di piccola entità – programmabili – di tipo multilaterale e in ambito IFI e per iniziative per le quali è spesso richiesto un contributo tempestivo. A titolo esemplificativo, si segnala che all’inizio del 2005 il Fondo monetario internazionale aveva chiesto ai maggiori donatori la disponibilità a contribuire – in tempi rapidi – a un fondo speciale per i Paesi colpiti dallo tsunami. Il MEF, non avendo risorse da impiegare, non ha potuto partecipare all’iniziativa.

L’ammontare da recuperare, entro il tetto massimo di 15 milioni di euro, sarà deciso ogni anno dal Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale del tesoro. Il Parlamento sarà informato ogni anno su tutte le iniziative finanziate l’anno precedente con apposita relazione presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze.

L’operazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né impatti negativi sui saldi di bilancio e contribuirà ad aumentare la percentuale dell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) dell’Italia, in linea con gli impegni assunti al riguardo dal nostro Paese al Consiglio europeo di Barcellona(15) (marzo 2002) e di Lussemburgo(16) (giugno 2005).


 


Relazione tecnica

(1) Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Capo Verde, Repubblica Centro-Africana, Chad, Comoros, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia. Nigeria e Zimbabwe possono usufruire di entrambi gli sportelli del Gruppo della Banca.
(2) I risultati presentati nel rapporto evidenziano l’impatto positivo delle riforme intraprese dall’istituzione alla fine degli anni Novanta. Una nuova struttura organizzativa del personale, nuove politiche e strategie e un efficiente processo per il controllo della qualità delle operazioni finanziate hanno permesso al Fondo e alla Banca Africana di Sviluppo di migliorare notevolmente la qualità degli interventi. In particolare i documenti di Strategia Paese dimostrano una solida e consistente relazione fra scelta di programmi e allocazione delle risorse e si è potuto verificare che l’Istituzione ha applicato in maniera coscienziosa il sistema di allocazione delle risorse basato sulla performance, così come raccomandato dai Paesi donatori.
(3) I Paesi eleggibili a ricevere finanziamenti a dono sono: il Laos, Kirgystan, Nepal, Cambogia, Afghanistan, Tajikistan, Timor-Leste, Solomon Island e Sri Lanka.
(4) Per la prima volta hanno partecipato il Lussemburgo e la Repubblica Popolare Cinese. La Malesia, che non aveva contribuito all’ADF VIII, ha rinnovato la sua partecipazione.
(5) Gli importi sono stati calcolati in base ai tassi di cambio del periodo 1º ottobre 2003-31 marzo 2004.
(6) La diminuzione è dovuta all’apprezzamento dell’euro nel periodo di riferimento in cui è stato fissato il tasso di cambio.
(7) I crediti IDA vengono concessi soltanto ai Governi dei Paesi beneficiari sulla base di un sistema di allocazione incentrato sulla performance del Paese in termini di riforme economiche ed istituzionali (Performance Based Allocation).
(8) Per un’illustrazione dettagliata dei contenuti del negoziato e del framework operativo dell’IDA 14, si veda il rapporto finale dei donatori, Additions to IDA resources: fourteenth replenishment, reperibile sul sito internet della Banca mondiale (www.worldbank.org).
(9) Il tasso di cambio è stato fissato nel corso del negoziato.
1 DSP è pari a 1,20662.
(10) Cfr. IMF-IDA, Debt sustainability in low-income countries: further considerations on an operational framework and policy implications, 10 settembre 2004.
(11) Gli importi in euro sono stati calcolati in base ai tassi di cambio del periodo 1º aprile 2004 – 30 settembre 2004, così come deciso in sede di negoziato.
(12) Yaoundé 1, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4 e Lomé 4-bis.
(13) Con l’entrata in vigore dell’Accordo di Cotonou nel 2003, i reflow vengono utilizzati per nuovi interventi tramite la BEI.
(14) È un fondo istituito nell’ambito del IX FES (Accordo di Cotonou). Dato in gestione alla BEI, per finanziare progetti nei paesi ACP prevalentemente promossi dal settore privato, tale fondo è a carattere rotativo (vedi nota 2).
(15) L’Italia si è impegnata a raggiungere un volume di APS pari allo 0,33 del Reddito nazionale lordo.
(16) L’Italia si è impegnata a raggiungere lo 0,51 per cento entro il 2010. Tale impegno è stato ribadito anche al Summit G8 di Gleneagles nel 2005.

SEZIONE I

Su iniziativa governativa
A)Titolo del Provvedimento:
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DI FONDI E BANCHE INTERNAZIONALI.
B)Amministrazione proponente:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
C) Tipologia dell’Atto: Disegno di legge;
D)Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica;
PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: Articoli 1, 3, 5, 7;
PER LA COPERTURA: Articoli 2, 4, 6, 8;
E)Il disegno di legge non comporta oneri per le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato


SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A)Si rinvia alla relazione illustrativa allegata al disegno di legge.
B)La disposizione comporta oneri solo come limite massimo della spesa.
C)Quantificazione degli effetti finanziari: le somme previste dal disegno di legge non derivano dall’applicazione di dati e parametri, né dall’applicazione di particolari metodologie di calcolo, modalità di quantificazione e di valutazione. Gli oneri finanziari derivano, invece, da negoziati multilaterali che si sono svolti nell’ambito delle ricostituzioni delle risorse di fondi di sviluppo, di diverse banche multilaterali di sviluppo, cui l’Italia partecipa come Stato membro (si veda a riguardo la relazione illustrativa).
D) EFFETTI FINANZIARI

 

 


FILE ES0152RELTEC

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’articolo 1, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.

1. All’onere derivante dall’articolo 3, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 80.836.438 per l’anno 2007, ed in euro 80.790.438 per l’anno 2008.

Art. 6.

1. All’onere derivante dall’articolo 5, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

1. All’onere derivante dall’articolo 7, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. A decorrere dall’anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell’ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all’entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

2. L’esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell’economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

 

 

 


Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2007

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Di Santo e per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MARTONE (RC-SE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale autorizza la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di risorse di quattro importanti Fondi internazionali di sviluppo - il Fondo africano di sviluppo (AfDF), il Fondo asiatico di sviluppo (ADF), l’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), e il più recente Chernobyl Shelter Fund, costituito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) – nonché affronta ulteriori interventi di competenza della Banca europea degli Investimenti (BEI).

La partecipazione finanziaria italiana alle banche e ai Fondi multilaterali di sviluppo costituisce parte integrante della cooperazione allo sviluppo ed è regolata dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 – che disciplina la cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo. Tra le banche multilaterali di sviluppo si annoverano la Banca mondiale e le Banche regionali di sviluppo. In seno a tali banche sono costituiti i Fondi di sviluppo per fornire crediti a condizioni particolarmente agevolate ai paesi più poveri. Così, all’interno della Banca Asiatica di Sviluppo è costituito il Fondo Asiatico di Sviluppo, all’interno della Banca Africana di Sviluppo è costituito il Fondo omonimo, in seno alla Banca Mondiale, al nucleo iniziale formato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione allo Sviluppo, IBRD, è stata affiancata nel 1960 l’Associazione internazionale per lo sviluppo.

Un ruolo a parte ricopre la BERS che ha per mandato la promozione del processo di transizione all’economia di mercato dei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex Unione Sovietica. Nel 1997 nell’ambito della BERS è stato creato il Chernobyl Shelter Fund per assistere l’Ucraina nel contenimento delle radiazioni nucleari.

Per il perseguimento dei propri fìni istituzionali, gli enti interessati si avvalgono di fondi messi a disposizione dagli Stati, nonché di fondi raccolti sui mercati finanziari. I paesi membri conferiscono il capitale alle banche e ai fondi di sviluppo, in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui dipende anche il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i paesi industrializzati e le risorse raccolte vengono utilizzate per effettuare i prestiti ai paesi in via di sviluppo. Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che essi effettuano ai paesi in via di sviluppo (PVS) hanno condizioni particolarmente agevolate, considerando che i tassi di interesse praticati coprono solo i costi e le spese amministrative.

Dopo aver evidenziato che le ricostituzioni di capitale rappresentano l’occasione principale per i Parlamenti per chiedere conto al Governo sulle politiche e le strategie sostenute presso quelle istituzioni, nonché per adottare atti di indirizzo politico sulle stesse, cita l’esperienza seguita al riguardo in paesi quali la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Passando all’esame del testo rileva che l’articolo 1 autorizza la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il fondo Africano di sviluppo è lo sportello (soft-loan window) della Banca africana di sviluppo che concede finanziamenti, anche a dono, per progetti e programmi a favore di 40 paesi, in maggior parte appartenenti all’Africa subsahariana. Le risorse del Fondo provengono dai contributi dei paesi donatori appartenenti, per la maggior parte, all’OCSE, per un totale di 26 paesi. Le priorità verso cui saranno indirizzate le risorse della X ricostituzione riguardano iniziative di integrazione regionale attraverso la New Partnership for Africa’s development - NEPAD, l’iniziativa Rural water supply and sanitation, per il rifornimento di acqua potabile e la fornitura di fognature ai paesi africani, e l’iniziativa post conflict a favore dei paesi che escono dai conflitti armati. Ricorda in proposito che tra le novità previste dalla decima ricostruzione delle risorse vi è il raddoppio delle risorse concesse sotto forma di dono. La scelta dei paesi beneficiari avviene in base ai criteri della sostenibilità del debito dei paesi destinatari e dell’efficienza nell’uso delle risorse (criterio della performance). L’Italia, durante l’ultimo negoziato, a causa delle restrizioni di bilancio, ha ridotto leggermente la propria quota, passando dal 4,3 al 4 per cento, che corrisponde ad un ammontare di 164,25 milioni di euro.

L’articolo 3 autorizza la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, da versare in rate annuali da euro 35.902.406. Il Fondo asiatico di sviluppo è il fondo della Banca Asiatica di sviluppo, creato nel 1973 allo scopo di finanziare le attività di prestito a condizioni agevolate, a favore dei paesi più poveri dell’Asia e del Pacifico. L’obiettivo prioritario verso cui saranno indirizzate le risorse della VIII ricostituzione resta la lotta alla povertà nella regione, con interventi nei settori cruciali dell’istruzione, sanità, ambiente, sviluppo privato, governance e ruolo della donna, che si integrino agli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (Millennium Development Goals - MDGs). L’allocazione delle risorse è ispirata al criterio della performance, oltre ai tradizionali criteri del PIL e della popolazione. Tra le decisioni più importanti dell’ultimo round negoziale per l’ADF IX, segnala la deliberazione dei paesi donatori di introdurre i finanziamenti a dono per i paesi più poveri. L’Italia, nel corso del negoziato, si è impegnata a mantenere la sua quota pari al 3,9 per cento del totale della ricostituzione.

L’articolo 5 autorizza la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 80.836.438 per l’anno 2007, ed in euro 80.790.438 per l’anno 2008. L’IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo è uno dei pilastri della Banca mondiale, rappresenta la principale fonte di finanziamento per gli 81 paesi più poveri del mondo, ai quali concede crediti agevolati e finanziamenti a dono. I fondi dell’IDA sono ricostituiti ogni tre anni e provengono da 40 Stati. Le risorse della XIV ricostituzione saranno destinate al raggiungimento degli Obiettivi del millennio e in tale ambito, per circa il 50 per cento, ai paesi dell’Africa, in linea con i criteri adottati dal Governo italiano per la cooperazione bilaterale. La ricostituzione totale consegue un aumento effettivo del 25 per cento rispetto alla ricostituzione precedente, risultato importante (ottenuto con l’impegno di molti donatori, tra cui l’Italia, di mantenere le quote di partecipazione o di accrescerle), sebbene non ancora sufficiente a fornire le risorse richieste. In aggiunta al contributo per la ricostituzione delle risorse, i donatori si sono impegnati a provvedere alla copertura dei costi dell’iniziativa HIPC (Heavily indebted poor countries) per la cancellazione del debito dei paesi più poveri. La quota spettante all’Italia è pari a 53,19 milioni di euro già inclusi nel contributo totale di 647,88 milioni di euro. Al riguardo, il relatore sottolinea l’urgenza di acquisire chiarimenti dal Governo sull’opportunità di combinare interventi di lotta alla povertà e operazioni di riduzione del debito. Le risorse destinate a quest’ultima finalità, peraltro, in ogni caso non dovrebbero essere sottratte a quelle assegnate alla lotta contro la povertà. Rilevando che l’Italia durante i recenti negoziati ha deciso di mantenere la quota del 3,8 per cento dei contributi dei donatori, precisa poi, che, oltre al presente di legge, che garantisce una partecipazione pari a 193.198.314 milioni di euro, la ricostituzione delle risorse IDA è stata integrata con la legge finanziaria 2007. Segnala, inoltre, che se si include il contributo per i costi dell’iniziativa HIPC, l’impegno italiano all’attuale ricostituzione è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla ricostituzione precedente.

L’articolo 7 autorizza la partecipazione dell’Italia alla II ricostituzione delle risorse del Chernobyl shelter fund, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. La BERS è fortemente impegnata nella gestione di programmi per il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex URSS. Nel summit del G7 di Denver del 1997 si decise di costituire in ambito BERS un meccanismo finanziario multilaterale, il Chernobyl shelter fund (CSF), per assistere l’Ucraina nella realizzazione di un Nuovo Sistema di Contenimento (NSC) delle radiazioni del reattore esploso nel 1986. Al fondo contribuiscono 29 donatori, tra cui tutti i G8 e la Commissione europea. L’Italia ha aderito al CSF nel dicembre 1997. Una nuova Conferenza dei donatori organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8 e della BERS ha stabilito l’assunzione di nuovi impegni: i paesi del G8 e l’UE si sono impegnati per un totale di 95 milioni di euro, di cui 8,5 milioni a carico dell’Italia.

L’articolo 10 prevede di ricorrere al recupero delle giacenze BEI spettanti all’Italia per finanziare a dono iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale. L’Italia partecipa al FES (Fondo europeo di sviluppo), che finanzia sotto forma di dono progetti e programmi di sviluppo nei paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Come previsto dalle Convenzioni tra la Comunità europea e gli ACP di Yaoundé, Lomé 1, 2, 3, 4, 4 bis e di Cotonou, una quota delle disponibilità finanziarie del FES viene tradizionalmente assegnata alla BEI per la concessione di crediti e operazioni di partecipazione al capitale di rischio. Attualmente, la quota di partecipazione dell’Italia al FES è pari al 12,54 per cento e gli importi disponibili presso la BEI di nostra pertinenza ammontano, al 31 dicembre 2005, a 103,836 milioni di euro. Con il presente articolo si vuole provvedere a recuperare ogni anno fino ad un massimo di 15 milioni di euro, da destinare poi a ulteriori interventi, a titolo di rimborsi di capitale, interessi e utili della BEI di competenza dell’Italia. In relazione agli accordi di partenariato definiti con i paesi ACP, sottolinea peraltro l’esigenza di verificare la coerenza delle clausole bilaterali stipulate tra l’Unione europea e i paesi partner e gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali.

Il relatore, soffermandosi sui temi della trasparenza e della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e del ruolo del Parlamento, ricorda quindi che, nel corso della scorsa legislatura, la Commissione affari esteri ha già affrontato la questione della ricostituzione del capitale dei fondi e delle banche multilaterali di sviluppo ponendo particolare attenzione al profilo della sostenibilità delle operazioni finanziate, della lotta alla corruzione, della trasparenza e accountability e del potere di controllo e di indirizzo del Parlamento nei confronti dei rappresentanti italiani nei suddetti organismi. Tali argomenti sono stati affrontati nel corso di una serie di audizioni e anche in occasione della discussione di un provvedimento analogo a quello in esame (Atto Senato n. 2667), che peraltro non concluse il proprio iter prima della fine della legislatura, in ordine al quale fu approvato un emendamento che prevedeva l’inclusione nella relazione annuale sulle attività delle banche multilaterali di sviluppo (di cui all’articolo 4, comma 2-bis della legge n. 49 del 1987) di uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le IFI, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro attività e a un rendiconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani presso tali istituzioni. Rileva quindi che nell’ultima relazione annuale sull’attività delle banche multilaterali di sviluppo (Doc. LV n. 5-bis della XIV legislatura), presentata nel 2006 e relativa al 2004, tra gli obiettivi indicati per il triennio 2005-2007 figurava il coordinamento con le altre istituzioni e con la società civile per definire una strategia coerente sulle questioni più importanti in discussione nei Board di tali istituzioni e la promozione della comunicazione strategica come strategia per aumentare il livello di coinvolgimento delle comunità locali nei progetti. Eccepisce al riguardo che tale impostazione sembra anteporre la comunicazione degli obiettivi delle banche alle comunità locali rispetto all’esigenza di coinvolgere effettivamente queste ultime formulando proposte coerenti con i loro bisogni.

Osserva altresì che l’esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in esame – anche al fine di non indebolire la posizione negoziale dell’Italia nei vari organismi internazionali interessati – non può andare a scapito di un esauriente approfondimento della materia da parte del Parlamento, che ha il diritto-dovere di verificare le scelte assunte e le modalità di impiego dei fondi pubblici nei vari consessi. Al riguardo, si pone l’esigenza di verificare la strategia dell’Italia nel realizzare interventi bilaterali addizionali rispetto a quelli posti in atto dalle istituzioni multilaterali, di contemperare il criterio della valutazione dell’efficacia degli interventi in termini di ricadute su appalti e contratti con altri indici di carattere più qualitativo e di assicurare un’informazione più esauriente del Parlamento sugli obiettivi conseguiti e sulla posizione assunta dai rappresentanti italiani in tali organismi.

Riscontra altresì fra i profili meritevoli di ulteriore approfondimento il divario temporale fra il periodo di programmazione in corso e quello cui si riferisce l’ultima relazione presentata al Parlamento e l’acquisizione di elementi di informazione sulle priorità politiche perseguite nei vari organismi. Rileva altresì l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo sui seguiti dati agli atti di indirizzo accolti, nella scorsa legislatura, in relazione all’esame del citato disegno di legge n. 2667, che impegnavano tra l’altro il Governo a sostenere iniziative di riforma della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie internazionali volte a rafforzarne trasparenza e meccanismi di supervisione, a potenziare i controlli contro malversazioni di fondi destinati alla lotta contro la povertà, anche attraverso l’istituzione di strutture indipendenti di supervisione e valutazione, e a riferire al Parlamento sulle posizioni assunte dai rappresentanti italiani.

Rilevando come la citata relazione annuale del 2004 illustri anche l’impegno dell’Italia su temi quali la lotta contro la povertà, l’adozione di strategie coerenti con l’agenda globale di sviluppo e il rafforzamento dell’efficacia degli aiuti, sottolinea altresì l’esigenza di acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo sulle modalità e le prese di posizione attraverso le quali il nostro Paese ha perseguito tali obiettivi nei vari consessi, con particolare riferimento all’attività della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo e dell’Associazione internazionale per lo sviluppo. Segnala in proposito talune discrasie relative all’attività della Banca asiatica di sviluppo nonché i sensibili problemi di funzionalità riscontrabili nell’attività della Banca mondiale (che è stata invitata, tra l’altro, con atti di indirizzo approvati dal Senato, a ridurre il supporto a progetti che prevedono l’estrazione e l’uso di combustibili fossili). Riscontra altresì tra le azioni della Banca mondiale che destano perplessità l’inclusione, tra le condizioni per l’accesso alla cancellazione del debito, della privatizzazione di servizi pubblici essenziali come il settore dell’acqua. In proposito preannuncia la presentazione alla Commissione di documentazione sugli effetti controproducenti di alcuni progetti sostenuti dalla Banca mondiale inerenti alla privatizzazione della gestione delle reti idriche.

Rileva altresì come l’esame del provvedimento in titolo offra l’occasione per svolgere una riflessione approfondita sulle iniziative in favore dei paesi a più alto tasso di indebitamento (HIPC), materia oggetto di atti di indirizzo approvati durante la discussione della legge finanziaria 2007. Tali atti richiamano, tra l’altro, l’esigenza di verificare la destinazione sociale delle risorse liberate a seguito delle misure di cancellazione del debito, il tema del riconoscimento del principio del debito illegittimo, la revisione dei criteri di valutazione della sostenibilità del debito, con particolare riferimento al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio, e l’incremento del numero dei paesi che possono accedere alle iniziative multilaterali per la riduzione del debito (MRDI) lanciate al G8.

Segnala, inoltre, l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo sulle iniziative intraprese dall’Italia per concordare una linea comune con gli altri paesi europei in vista delle future decisioni sul rifinanziamento dell’IDA e rileva, infine, come talune delle problematiche menzionate potranno essere oggetto di chiarimento in occasione della prevista audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il presidente DINI esprime apprezzamento per l’analitica esposizione del relatore soffermandosi sulle iniziative poste in atto dalla Banca mondiale, dalla BEI e dalla BERS per favorire l’accesso al credito da parte dei paesi più poveri attraverso fondi specializzati che erogano finanziamenti a basso tasso di interesse e a lunga scadenza. In proposito evidenzia come la prima forma di controllo sull’attività posta in atto da tali organismi debba essere offerta dalle informazioni riferite dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione, nonché dalla verifica delle istruzioni che vengono loro impartite dal Governo. Al riguardo nota come la relazione svolta dal senatore Martone offra interessanti spunti di riflessione, che potranno essere approfonditi la prossima settimana in occasione dell’audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze, Ignazio Angeloni. Tra questi figurano la valutazione dell’efficacia delle politiche che tali organismi pongono in atto e la verifica delle ricadute dei contributi erogati dall’Italia, tema correlato alla controversa questione dell’opzione tra strumenti multilaterali, generalmente ritenuti più efficienti nella gestione delle risorse, e strumenti bilaterali, che si ritiene assicurino una maggiore visibilità e ricaduta per i paesi donatori.

 

Il senatore FRUSCIO (LNP), dopo aver chiesto chiarimenti sugli interventi dell’IDA e sul grado di autonomia di tale organismo rispetto alla Banca mondiale, sottolinea l’esigenza di avviare una riflessione sul provvedimento in titolo e, più in generale, sulla filosofia della partecipazione italiana a fondi e banche internazionali di sviluppo. In proposito occorrerebbe infatti valutare se non sia più proficuo impiegare le medesime risorse – che costituiscono una spesa ingente per l’Italia e, nel contempo, rappresentano una quota quasi insignificante di partecipazione a tali istituzioni internazionali – per iniziative su base bilaterale da concentrare su aree geografiche opportunamente selezionate, tenuto anche conto degli interessi italiani e della possibilità di realizzare, in questo modo, più efficaci controlli sui risultati.

Soffermandosi sulla ricostituzione del Chernobyl Shelter Fund della BERS, di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame, evidenzia altresì i rischi derivanti dal ricorso all’energia nucleare – tema che potrà essere ulteriormente approfondito nel contesto dell’indagine conoscitiva sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico, deliberata dalla Commissione congiuntamente con la Commissione industria – con particolare riferimento ai reattori dei paesi dell’Europa centrale e orientale che più recentemente hanno aderito all’Unione europea ed in ordine a taluni dei quali è in corso un differimento della dismissione, nonostante il carattere notoriamente obsoleto.

 

Il presidente DINI rileva che, sulla base dei dati disponibili, le risorse destinate alla cooperazione bilaterale, pari a circa 660 milioni di euro annui, risultano superiori a quelle stanziate dal provvedimento in esame per la partecipazione italiana a fondi e banche di sviluppo a carattere multilaterale, corrispondenti a 125 milioni per il 2006 e 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

Il sottosegretario TONONI preannuncia la presentazione di emendamenti volti a ridurre di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a seguito della manovra di bilancio disposta con l’ultima legge finanziaria, gli stanziamenti disponibili per l’Associazione internazionale per lo sviluppo. Dichiara altresì la propria disponibilità a fornire gli ulteriori elementi di informazione che la Commissione ritenesse necessario acquisire dopo la procedura informativa preannunciata dal Presidente.

 

Su proposta del Presidente la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 21 MARZO 2007

34ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Di Santo e per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MARTONE (RC-SE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale autorizza la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di risorse di quattro importanti Fondi internazionali di sviluppo - il Fondo africano di sviluppo (AfDF), il Fondo asiatico di sviluppo (ADF), l’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), e il più recente Chernobyl Shelter Fund, costituito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) – nonché affronta ulteriori interventi di competenza della Banca europea degli Investimenti (BEI).

La partecipazione finanziaria italiana alle banche e ai Fondi multilaterali di sviluppo costituisce parte integrante della cooperazione allo sviluppo ed è regolata dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 – che disciplina la cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo. Tra le banche multilaterali di sviluppo si annoverano la Banca mondiale e le Banche regionali di sviluppo. In seno a tali banche sono costituiti i Fondi di sviluppo per fornire crediti a condizioni particolarmente agevolate ai paesi più poveri. Così, all’interno della Banca Asiatica di Sviluppo è costituito il Fondo Asiatico di Sviluppo, all’interno della Banca Africana di Sviluppo è costituito il Fondo omonimo, in seno alla Banca Mondiale, al nucleo iniziale formato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione allo Sviluppo, IBRD, è stata affiancata nel 1960 l’Associazione internazionale per lo sviluppo.

Un ruolo a parte ricopre la BERS che ha per mandato la promozione del processo di transizione all’economia di mercato dei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex Unione Sovietica. Nel 1997 nell’ambito della BERS è stato creato il Chernobyl Shelter Fund per assistere l’Ucraina nel contenimento delle radiazioni nucleari.

Per il perseguimento dei propri fìni istituzionali, gli enti interessati si avvalgono di fondi messi a disposizione dagli Stati, nonché di fondi raccolti sui mercati finanziari. I paesi membri conferiscono il capitale alle banche e ai fondi di sviluppo, in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui dipende anche il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i paesi industrializzati e le risorse raccolte vengono utilizzate per effettuare i prestiti ai paesi in via di sviluppo. Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che essi effettuano ai paesi in via di sviluppo (PVS) hanno condizioni particolarmente agevolate, considerando che i tassi di interesse praticati coprono solo i costi e le spese amministrative.

Dopo aver evidenziato che le ricostituzioni di capitale rappresentano l’occasione principale per i Parlamenti per chiedere conto al Governo sulle politiche e le strategie sostenute presso quelle istituzioni, nonché per adottare atti di indirizzo politico sulle stesse, cita l’esperienza seguita al riguardo in paesi quali la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.

Passando all’esame del testo rileva che l’articolo 1 autorizza la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il fondo Africano di sviluppo è lo sportello (soft-loan window) della Banca africana di sviluppo che concede finanziamenti, anche a dono, per progetti e programmi a favore di 40 paesi, in maggior parte appartenenti all’Africa subsahariana. Le risorse del Fondo provengono dai contributi dei paesi donatori appartenenti, per la maggior parte, all’OCSE, per un totale di 26 paesi. Le priorità verso cui saranno indirizzate le risorse della X ricostituzione riguardano iniziative di integrazione regionale attraverso la New Partnership for Africa’s development - NEPAD, l’iniziativa Rural water supply and sanitation, per il rifornimento di acqua potabile e la fornitura di fognature ai paesi africani, e l’iniziativa post conflict a favore dei paesi che escono dai conflitti armati. Ricorda in proposito che tra le novità previste dalla decima ricostruzione delle risorse vi è il raddoppio delle risorse concesse sotto forma di dono. La scelta dei paesi beneficiari avviene in base ai criteri della sostenibilità del debito dei paesi destinatari e dell’efficienza nell’uso delle risorse (criterio della performance). L’Italia, durante l’ultimo negoziato, a causa delle restrizioni di bilancio, ha ridotto leggermente la propria quota, passando dal 4,3 al 4 per cento, che corrisponde ad un ammontare di 164,25 milioni di euro.

L’articolo 3 autorizza la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, da versare in rate annuali da euro 35.902.406. Il Fondo asiatico di sviluppo è il fondo della Banca Asiatica di sviluppo, creato nel 1973 allo scopo di finanziare le attività di prestito a condizioni agevolate, a favore dei paesi più poveri dell’Asia e del Pacifico. L’obiettivo prioritario verso cui saranno indirizzate le risorse della VIII ricostituzione resta la lotta alla povertà nella regione, con interventi nei settori cruciali dell’istruzione, sanità, ambiente, sviluppo privato, governance e ruolo della donna, che si integrino agli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (Millennium Development Goals - MDGs). L’allocazione delle risorse è ispirata al criterio della performance, oltre ai tradizionali criteri del PIL e della popolazione. Tra le decisioni più importanti dell’ultimo round negoziale per l’ADF IX, segnala la deliberazione dei paesi donatori di introdurre i finanziamenti a dono per i paesi più poveri. L’Italia, nel corso del negoziato, si è impegnata a mantenere la sua quota pari al 3,9 per cento del totale della ricostituzione.

L’articolo 5 autorizza la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 80.836.438 per l’anno 2007, ed in euro 80.790.438 per l’anno 2008. L’IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo è uno dei pilastri della Banca mondiale, rappresenta la principale fonte di finanziamento per gli 81 paesi più poveri del mondo, ai quali concede crediti agevolati e finanziamenti a dono. I fondi dell’IDA sono ricostituiti ogni tre anni e provengono da 40 Stati. Le risorse della XIV ricostituzione saranno destinate al raggiungimento degli Obiettivi del millennio e in tale ambito, per circa il 50 per cento, ai paesi dell’Africa, in linea con i criteri adottati dal Governo italiano per la cooperazione bilaterale. La ricostituzione totale consegue un aumento effettivo del 25 per cento rispetto alla ricostituzione precedente, risultato importante (ottenuto con l’impegno di molti donatori, tra cui l’Italia, di mantenere le quote di partecipazione o di accrescerle), sebbene non ancora sufficiente a fornire le risorse richieste. In aggiunta al contributo per la ricostituzione delle risorse, i donatori si sono impegnati a provvedere alla copertura dei costi dell’iniziativa HIPC (Heavily indebted poor countries) per la cancellazione del debito dei paesi più poveri. La quota spettante all’Italia è pari a 53,19 milioni di euro già inclusi nel contributo totale di 647,88 milioni di euro. Al riguardo, il relatore sottolinea l’urgenza di acquisire chiarimenti dal Governo sull’opportunità di combinare interventi di lotta alla povertà e operazioni di riduzione del debito. Le risorse destinate a quest’ultima finalità, peraltro, in ogni caso non dovrebbero essere sottratte a quelle assegnate alla lotta contro la povertà. Rilevando che l’Italia durante i recenti negoziati ha deciso di mantenere la quota del 3,8 per cento dei contributi dei donatori, precisa poi, che, oltre al presente di legge, che garantisce una partecipazione pari a 193.198.314 milioni di euro, la ricostituzione delle risorse IDA è stata integrata con la legge finanziaria 2007. Segnala, inoltre, che se si include il contributo per i costi dell’iniziativa HIPC, l’impegno italiano all’attuale ricostituzione è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla ricostituzione precedente.

L’articolo 7 autorizza la partecipazione dell’Italia alla II ricostituzione delle risorse del Chernobyl shelter fund, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. La BERS è fortemente impegnata nella gestione di programmi per il miglioramento della sicurezza nucleare nei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex URSS. Nel summit del G7 di Denver del 1997 si decise di costituire in ambito BERS un meccanismo finanziario multilaterale, il Chernobyl shelter fund (CSF), per assistere l’Ucraina nella realizzazione di un Nuovo Sistema di Contenimento (NSC) delle radiazioni del reattore esploso nel 1986. Al fondo contribuiscono 29 donatori, tra cui tutti i G8 e la Commissione europea. L’Italia ha aderito al CSF nel dicembre 1997. Una nuova Conferenza dei donatori organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8 e della BERS ha stabilito l’assunzione di nuovi impegni: i paesi del G8 e l’UE si sono impegnati per un totale di 95 milioni di euro, di cui 8,5 milioni a carico dell’Italia.

L’articolo 10 prevede di ricorrere al recupero delle giacenze BEI spettanti all’Italia per finanziare a dono iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale. L’Italia partecipa al FES (Fondo europeo di sviluppo), che finanzia sotto forma di dono progetti e programmi di sviluppo nei paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Come previsto dalle Convenzioni tra la Comunità europea e gli ACP di Yaoundé, Lomé 1, 2, 3, 4, 4 bis e di Cotonou, una quota delle disponibilità finanziarie del FES viene tradizionalmente assegnata alla BEI per la concessione di crediti e operazioni di partecipazione al capitale di rischio. Attualmente, la quota di partecipazione dell’Italia al FES è pari al 12,54 per cento e gli importi disponibili presso la BEI di nostra pertinenza ammontano, al 31 dicembre 2005, a 103,836 milioni di euro. Con il presente articolo si vuole provvedere a recuperare ogni anno fino ad un massimo di 15 milioni di euro, da destinare poi a ulteriori interventi, a titolo di rimborsi di capitale, interessi e utili della BEI di competenza dell’Italia. In relazione agli accordi di partenariato definiti con i paesi ACP, sottolinea peraltro l’esigenza di verificare la coerenza delle clausole bilaterali stipulate tra l’Unione europea e i paesi partner e gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali.

Il relatore, soffermandosi sui temi della trasparenza e della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e del ruolo del Parlamento, ricorda quindi che, nel corso della scorsa legislatura, la Commissione affari esteri ha già affrontato la questione della ricostituzione del capitale dei fondi e delle banche multilaterali di sviluppo ponendo particolare attenzione al profilo della sostenibilità delle operazioni finanziate, della lotta alla corruzione, della trasparenza e accountability e del potere di controllo e di indirizzo del Parlamento nei confronti dei rappresentanti italiani nei suddetti organismi. Tali argomenti sono stati affrontati nel corso di una serie di audizioni e anche in occasione della discussione di un provvedimento analogo a quello in esame (Atto Senato n. 2667), che peraltro non concluse il proprio iter prima della fine della legislatura, in ordine al quale fu approvato un emendamento che prevedeva l’inclusione nella relazione annuale sulle attività delle banche multilaterali di sviluppo (di cui all’articolo 4, comma 2-bis della legge n. 49 del 1987) di uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le IFI, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro attività e a un rendiconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani presso tali istituzioni. Rileva quindi che nell’ultima relazione annuale sull’attività delle banche multilaterali di sviluppo (Doc. LV n. 5-bis della XIV legislatura), presentata nel 2006 e relativa al 2004, tra gli obiettivi indicati per il triennio 2005-2007 figurava il coordinamento con le altre istituzioni e con la società civile per definire una strategia coerente sulle questioni più importanti in discussione nei Board di tali istituzioni e la promozione della comunicazione strategica come strategia per aumentare il livello di coinvolgimento delle comunità locali nei progetti. Eccepisce al riguardo che tale impostazione sembra anteporre la comunicazione degli obiettivi delle banche alle comunità locali rispetto all’esigenza di coinvolgere effettivamente queste ultime formulando proposte coerenti con i loro bisogni.

Osserva altresì che l’esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in esame – anche al fine di non indebolire la posizione negoziale dell’Italia nei vari organismi internazionali interessati – non può andare a scapito di un esauriente approfondimento della materia da parte del Parlamento, che ha il diritto-dovere di verificare le scelte assunte e le modalità di impiego dei fondi pubblici nei vari consessi. Al riguardo, si pone l’esigenza di verificare la strategia dell’Italia nel realizzare interventi bilaterali addizionali rispetto a quelli posti in atto dalle istituzioni multilaterali, di contemperare il criterio della valutazione dell’efficacia degli interventi in termini di ricadute su appalti e contratti con altri indici di carattere più qualitativo e di assicurare un’informazione più esauriente del Parlamento sugli obiettivi conseguiti e sulla posizione assunta dai rappresentanti italiani in tali organismi.

Riscontra altresì fra i profili meritevoli di ulteriore approfondimento il divario temporale fra il periodo di programmazione in corso e quello cui si riferisce l’ultima relazione presentata al Parlamento e l’acquisizione di elementi di informazione sulle priorità politiche perseguite nei vari organismi. Rileva altresì l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo sui seguiti dati agli atti di indirizzo accolti, nella scorsa legislatura, in relazione all’esame del citato disegno di legge n. 2667, che impegnavano tra l’altro il Governo a sostenere iniziative di riforma della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie internazionali volte a rafforzarne trasparenza e meccanismi di supervisione, a potenziare i controlli contro malversazioni di fondi destinati alla lotta contro la povertà, anche attraverso l’istituzione di strutture indipendenti di supervisione e valutazione, e a riferire al Parlamento sulle posizioni assunte dai rappresentanti italiani.

Rilevando come la citata relazione annuale del 2004 illustri anche l’impegno dell’Italia su temi quali la lotta contro la povertà, l’adozione di strategie coerenti con l’agenda globale di sviluppo e il rafforzamento dell’efficacia degli aiuti, sottolinea altresì l’esigenza di acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo sulle modalità e le prese di posizione attraverso le quali il nostro Paese ha perseguito tali obiettivi nei vari consessi, con particolare riferimento all’attività della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo e dell’Associazione internazionale per lo sviluppo. Segnala in proposito talune discrasie relative all’attività della Banca asiatica di sviluppo nonché i sensibili problemi di funzionalità riscontrabili nell’attività della Banca mondiale (che è stata invitata, tra l’altro, con atti di indirizzo approvati dal Senato, a ridurre il supporto a progetti che prevedono l’estrazione e l’uso di combustibili fossili). Riscontra altresì tra le azioni della Banca mondiale che destano perplessità l’inclusione, tra le condizioni per l’accesso alla cancellazione del debito, della privatizzazione di servizi pubblici essenziali come il settore dell’acqua. In proposito preannuncia la presentazione alla Commissione di documentazione sugli effetti controproducenti di alcuni progetti sostenuti dalla Banca mondiale inerenti alla privatizzazione della gestione delle reti idriche.

Rileva altresì come l’esame del provvedimento in titolo offra l’occasione per svolgere una riflessione approfondita sulle iniziative in favore dei paesi a più alto tasso di indebitamento (HIPC), materia oggetto di atti di indirizzo approvati durante la discussione della legge finanziaria 2007. Tali atti richiamano, tra l’altro, l’esigenza di verificare la destinazione sociale delle risorse liberate a seguito delle misure di cancellazione del debito, il tema del riconoscimento del principio del debito illegittimo, la revisione dei criteri di valutazione della sostenibilità del debito, con particolare riferimento al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio, e l’incremento del numero dei paesi che possono accedere alle iniziative multilaterali per la riduzione del debito (MRDI) lanciate al G8.

Segnala, inoltre, l’esigenza di acquisire chiarimenti dal Governo sulle iniziative intraprese dall’Italia per concordare una linea comune con gli altri paesi europei in vista delle future decisioni sul rifinanziamento dell’IDA e rileva, infine, come talune delle problematiche menzionate potranno essere oggetto di chiarimento in occasione della prevista audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il presidente DINI esprime apprezzamento per l’analitica esposizione del relatore soffermandosi sulle iniziative poste in atto dalla Banca mondiale, dalla BEI e dalla BERS per favorire l’accesso al credito da parte dei paesi più poveri attraverso fondi specializzati che erogano finanziamenti a basso tasso di interesse e a lunga scadenza. In proposito evidenzia come la prima forma di controllo sull’attività posta in atto da tali organismi debba essere offerta dalle informazioni riferite dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione, nonché dalla verifica delle istruzioni che vengono loro impartite dal Governo. Al riguardo nota come la relazione svolta dal senatore Martone offra interessanti spunti di riflessione, che potranno essere approfonditi la prossima settimana in occasione dell’audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze, Ignazio Angeloni. Tra questi figurano la valutazione dell’efficacia delle politiche che tali organismi pongono in atto e la verifica delle ricadute dei contributi erogati dall’Italia, tema correlato alla controversa questione dell’opzione tra strumenti multilaterali, generalmente ritenuti più efficienti nella gestione delle risorse, e strumenti bilaterali, che si ritiene assicurino una maggiore visibilità e ricaduta per i paesi donatori.

 

Il senatore FRUSCIO (LNP), dopo aver chiesto chiarimenti sugli interventi dell’IDA e sul grado di autonomia di tale organismo rispetto alla Banca mondiale, sottolinea l’esigenza di avviare una riflessione sul provvedimento in titolo e, più in generale, sulla filosofia della partecipazione italiana a fondi e banche internazionali di sviluppo. In proposito occorrerebbe infatti valutare se non sia più proficuo impiegare le medesime risorse – che costituiscono una spesa ingente per l’Italia e, nel contempo, rappresentano una quota quasi insignificante di partecipazione a tali istituzioni internazionali – per iniziative su base bilaterale da concentrare su aree geografiche opportunamente selezionate, tenuto anche conto degli interessi italiani e della possibilità di realizzare, in questo modo, più efficaci controlli sui risultati.

Soffermandosi sulla ricostituzione del Chernobyl Shelter Fund della BERS, di cui all’articolo 7 del provvedimento in esame, evidenzia altresì i rischi derivanti dal ricorso all’energia nucleare – tema che potrà essere ulteriormente approfondito nel contesto dell’indagine conoscitiva sulla politica internazionale e le fonti di approvvigionamento energetico, deliberata dalla Commissione congiuntamente con la Commissione industria – con particolare riferimento ai reattori dei paesi dell’Europa centrale e orientale che più recentemente hanno aderito all’Unione europea ed in ordine a taluni dei quali è in corso un differimento della dismissione, nonostante il carattere notoriamente obsoleto.

 

Il presidente DINI rileva che, sulla base dei dati disponibili, le risorse destinate alla cooperazione bilaterale, pari a circa 660 milioni di euro annui, risultano superiori a quelle stanziate dal provvedimento in esame per la partecipazione italiana a fondi e banche di sviluppo a carattere multilaterale, corrispondenti a 125 milioni per il 2006 e 174 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

Il sottosegretario TONONI preannuncia la presentazione di emendamenti volti a ridurre di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a seguito della manovra di bilancio disposta con l’ultima legge finanziaria, gli stanziamenti disponibili per l’Associazione internazionale per lo sviluppo. Dichiara altresì la propria disponibilità a fornire gli ulteriori elementi di informazione che la Commissione ritenesse necessario acquisire dopo la procedura informativa preannunciata dal Presidente.

 

Su proposta del Presidente la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell’esame.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 27 MARZO 2007

35ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,25.

(omissis)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente DINI ricorda che domani, mercoledì 28 marzo, alle ore 13,30, come già convenuto, avrà luogo, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1108, concernente la partecipazione italiana per ricostituzione risorse di Fondi e Banche internazionali, l'audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell'economia e delle finanze, Ignazio Angeloni. I lavori relativi al disegno di legge n. 1108 potranno poi riprendere in discussione generale, con altri interventi dei senatori e la replica del relatore e del Governo. In particolare, avendo quest’ultimo preannunciato la presentazione di emendamenti, propone di fissare come termine per gli stessi lunedì 2 aprile, alle ore 17.

 

La Commissione conviene quindi di fissare come termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1108 lunedì 2 aprile, alle ore 17.

 

(omissis)

La seduta termina alle ore 15,50.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Ignazio Angeloni, dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Tesoro, accompagnato dalla dottoressa Francesca Manno e dalla dottoressa Raffaella Di Maro.

 

 

La seduta inizia alle ore 13,40.

(omissis)

PROCEDURE INFORMATIVE

 

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Tesoro, dottor Ignazio Angeloni, in relazione al disegno di legge n. 1108 concernente la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

 

 

Il presidente DINI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce i lavori e cede la parola al dottor Angeloni.

 

Il dottor ANGELONI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione, evidenziando in primo luogo la rilevanza del canale multilaterale concernente l’aiuto pubblico allo sviluppo (APS), che si realizza attraverso il finanziamento diretto di banche e fondi, sottolineandone in particolare il carattere complementare, e non alternativo, rispetto agli strumenti di cooperazione bilaterale. La partecipazione e il sostegno finanziario a tali fondi, invero, oltre a rivestire un ruolo crescente nel panorama internazionale della cooperazione, costituisce lo strumento idoneo a mobilitare, sulla base di strategie unitarie e coerenti a livello globale o comunque continentale, masse ingenti di risorse finanziarie necessarie per far fronte ad una progressiva globalizzazione dei problemi. La globalizzazione incide sui processi di aiuto allo sviluppo in molti modi, in particolare facendo risaltare la natura multinazionale dei problemi e delle politiche necessarie per affrontarli, ed evidenziando le interconnessioni fra un paese e l’altro. Per questa ragione il dibattito internazionale tende a focalizzarsi sempre più sulla necessità di coordinare gli interventi di APS, organizzandoli per aree tematiche (come acqua, energia, educazione, qualità del governo, ambiente) piuttosto che per paese. In questo modo, i fondi che hanno vocazione multilaterale offrono l’opportunità per rispondere a questa esigenza di unitarietà e coerenza, limitando la frammentazione degli aiuti e concentrandosi su grandi temi.

Nell’offrire risposta ai quesiti emersi nel corso dell’esame del disegno di legge n. 1108 introdotto nella seduta del 21 marzo, l’audito si sofferma in primo luogo sul Fondo africano di sviluppo (AfDF X). Si tratta della decima ricostituzione del Fondo che costituisce lo sportello concessionale della Banca africana di sviluppo. Nel negoziato, concluso nel 2004, l’Italia si è assunta l’impegno di contribuire con 164,25 milioni di euro, da versare in tre rate annuali dal 2005, corrispondente a una quota del 4 percento del totale della ricostituzione (contro il 4.3 della precedente ricostituzione). Nonostante l’Italia abbia, per ragioni di economie di bilancio, diminuito la propria quota, per effetto dell’aumento complessivo della dimensione del Fondo, unitamente agli effetti derivanti dal cambio in euro, il contributo italiano è cresciuto del 12 per cento rispetto alla ricostituzione precedente. Fra gli altri donatori, la Francia e il Regno Unito hanno aumentato la loro quota, mentre Giappone, Germania e Stati Uniti l’hanno diminuita e altri l’hanno mantenuta invariata. Quanto al ruolo del Fondo africano, rileva che esso è stato concepito con lo scopo di soddisfare le esigenze dei paesi più poveri dell’Africa che non hanno il merito di credito per accedere ai prestiti della Banca africana di sviluppo, osservando come nel contesto di forte crescita dell’economia mondiale negli ultimi anni, e, in particolare, del mondo emergente, il divario a svantaggio di tali paesi sia aumentato. Secondo il Global Monitoring Report della Banca mondiale, infatti, mentre nel complesso la popolazione dei paesi in via di sviluppo (PVS) che vive al di sotto della soglia di povertà estrema (reddito inferiore a un dollaro al giorno) diminuirà dal 27,9 per cento del 1990 al 10,2 per cento del 2015, nell’Africa Sub sahariana il tasso di povertà estrema, passato dal 46,4 per cento del 2001 al 44 per cento del 2002, nel 2015 sarà ancora al di sopra del 38 per cento: un livello ben lontano dal 22,3 per cento (l’Obiettivo del Millennio che corrisponde al dimezzamento della povertà nell’intera regione).

Anche nel raggiungimento degli altri Obiettivi (quali riduzione della mortalità infantile, accesso universale all’istruzione primaria), la maggior parte dell’Africa Sub Sahariana risulta molto indietro rispetto ad altre regioni. Al riguardo, fa presente che all’inizio del triennio dell’AfDF X, in seguito alla richiesta dei paesi donatori, il Fondo ha intrapreso un Piano d’azione per migliorare l’efficacia delle proprie operazioni, attraverso un processo di riforma incentrato sul miglioramento dell’organizzazione interna e della qualità della gestione del portafoglio prestiti, utilizzando criteri di selezione basati sui risultati (Performance Based Allocation - PBA), introducendo procedure sistematiche di valutazione. Con la Mid-Term Review, nel dicembre 2006, si è preso atto della necessità di accelerare alcune delle riforme e di approfondire l’esperienza maturata nell’utilizzo del sistema di allocazione basato sulla PBA. Osserva inoltre come nella vita recente dell’istituzione abbia inciso fortemente anche il cambio al vertice della Banca; Donald Kaberuka, la cui candidatura stata fortemente appoggiata dall’Italia a condizione di un rinnovato impegno sul cammino di tali riforme, a partire dal settembre 2005, ha lanciato una vasta operazione di rinnovamento delle strutture, demandando a un gruppo di lavoro il compito di formulare proposte per accrescere l’efficacia della Banca e del Fondo. Lo scorso 14 marzo sono iniziati i negoziati per la XI ricostituzione del Fondo (AfDF XI). Già dall’avvio sono emersi i temi prioritari dell’azione: i paesi più fragili dell’Africa, i progetti transnazionali e le iniziative sanitarie a favore del settore idrico.

Quanto all’ottava ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo (ADF IX), conclusa nel 2004, precisa che per l’Italia l’impegno è pari a 107,71 milioni di euro, corrispondente al 3,9 per cento della ricostituzione complessiva, da versare in quattro rate annuali dal 2005 risultando, in euro, inferiore di circa il 2 per cento a quello fornito nella ricostituzione precedente, laddove il Giappone rimane il maggiore donatore. Al riguardo osserva come la partecipazione italiana a questo Fondo sia particolarmente importante in quanto compensa la debole presenza della nostra cooperazione bilaterale in Asia. L’Italia ha infatti partecipato attivamente alla definizione delle politiche del Fondo, adoperandosi affinché l’utilizzo delle risorse fosse improntato sempre più a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e accountability, anche attraverso il coinvolgimento della società civile e valorizzando rapporti di comunicazione con i paesi beneficiari. L’azione dell’Italia, insieme a quella di altri donatori, ha portato negli ultimi anni a una profonda azione di ripensamento e di riforma del Fondo stesso. Nella valutazione di metà periodo (Mid-Term Review - MTR) dell’AsDF IX, svoltasi nel dicembre 2006, i donatori hanno potuto valutare l’attività del Fondo nella prima metà del periodo di ricostituzione e verificare i progressi compiuti dalla Banca nei processi di riforma interna. Di particolare rilievo in questo ambito è il rafforzamento della funzione di valutazione indipendente attraverso l’Operations Evaluation Department (OED); la sua riforma nel 2004, si è tradotta in una migliore qualità delle risposte del management alle valutazioni, in termini di impegni eseguiti, che vengono immediatamente rese pubbliche.

Con riferimento all’International Development Association (IDA XIV) rileva che si tratta di un Fondo a vocazione globale piuttosto che a specializzazione geografica, in quanto costituito nel quadro della Banca mondiale. Al riguardo osserva che nell’ambito della quattordicesima ricostituzione del Fondo, conclusa all’inizio del 2005, il contributo italiano è pari a 647,88 milioni di euro, con una quota del 3,8 per cento (invariata rispetto all’IDA XIII), da versare in tre rate annuali a partire dal 15 dicembre 2005. L’impegno italiano in euro, incluso il contributo per i costi dell’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla precedente ricostituzione. Considerato che la disponibilità per gli stanziamenti a favore di Banche, Fondi ed organismi internazionali, a legislazione vigente, indicati in tabella B della legge finanziaria 2006, non sono sufficienti a coprire l’iniziativa in questione, fa presente che il disegno di legge all’esame della Commissione propone di garantire una partecipazione pari a 506,925 milioni di euro, cioè oltre due terzi dell’intera ricostituzione, nella previsione di una successiva integrazione con le risorse che saranno messe a disposizione con la legge finanziaria per il 2008. In questo quadro, si sofferma in particolare sul ruolo che l’IDA riveste nella lotta alla povertà a livello globale, nell’ambito della quale grande attenzione è posta sull’Africa, cui l’IDA destina circa il 50 per cento delle risorse. La strategia dell’IDA è imperniata su due pilastri operativi interdipendenti, volti in primo luogo a creare condizioni favorevoli per la crescita sostenibile, gli investimenti e l’occupazione e, per altro verso, a promuovere la partecipazione attiva delle popolazioni povere nei processi di sviluppo, investendo in particolare sul capitale umano.

Nel corso del negoziato è stata affrontata anche la questione relativa alla partecipazione dell’IDA all’iniziativa a favore dei paesi poveri altamente indebitati (HIPC). Già da tempo, nell’ambito della riflessione internazionale, era emerso un nesso di causa biunivoco fra la situazione di povertà estrema in cui versano molti paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa, e il loro livello di indebitamento esterno. Povertà e indebitamento tendono a innescare un circolo vizioso, in quanto la povertà impedisce al paese di generare risorse sufficiente ad alleggerire il debito, e a sua volta il costo di servire il debito accentua la povertà, una trappola da cui si ritiene si possa uscire solo riducendo il debito, con cancellazioni o conversioni. Da queste idee hanno tratto origine la citata iniziativa HIPC, che ha dato luogo a parziali cancellazioni del debito, e la Multilateral Debt Reduction Initiative (MDRI), attraverso la quale dal 2005 a oggi è stata decisa la totale cancellazione del debito di 21 paesi poveri (di cui 19 in Africa) nei confronti del Fondo monetario internazionale, dell’IDA e del Fondo africano.

Per quanto concerne la ricostituzione delle risorse del Chernobyl Shelter Fund costituito presso la Banca europea di ricostruzione e sviluppo (BERS), fa presente che vi contribuiscono 29 donatori, fra cui tutti i G8 e l’Unione europea. Gli impegni assunti a fine 2006 ammontavano a 730 milioni di euro. L’Italia ha contribuito finora con 33 milioni di euro e, nel maggio del 2005, alla terza Conferenza dei Donatori del fondo, organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8, ha annunciato un nuovo impegno di 8,5 milioni di euro. Quanto alle finalità, il Fondo ha lo scopo di assistere l’Ucraina nella realizzazione di una struttura di contenimento delle radiazioni da costruire sopra il "sarcofago", giudicato strutturalmente instabile, fabbricato dopo il catastrofico incidente del 1986 attorno alle rovine del reattore 4 della centrale di Chernobyl. L’iniziativa, lanciata dal G7 nel 1997, non prevede alcuna componente relativa alla produzione di energia nucleare, ma ha lo scopo principale di mitigare le conseguenze dell’incidente di Chernobyl. Il programma, iniziato nel 1998, è in avanzato stato di sviluppo. Le tappe principali del progetto negli anni a venire consistono nel completamento, ormai prossimo, degli interventi per la stabilizzazione del sarcofago, nella successiva costruzione del Nuovo sistema di contenimento (NSC), che assicurerà l’isolamento dall’ecosistema delle masse di materiale radioattivo contenute all’ interno del sarcofago e, infine, nella demolizione, sotto l’NSC, di alcune strutture pericolanti. Le operazioni di estrazione delle masse di materiale radioattivo avranno luogo presumibilmente durante la seconda metà di questo secolo (non prima comunque che sia disponibile in Ucraina un sito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività e lunga vita) e non fanno parte dell’attuale progetto finanziato dalla comunità internazionale. L’NSC, che costituisce il componente più importante dell’intero programma, avrà una vita utile di almeno 100 anni.

Passa infine ad illustrare il programma di recupero delle giacenze della Banca europea degli investimenti, spettanti all’Italia (a titolo di restituzione di quote di crediti e interessi) fino a un massimo di 15 milioni di euro all’anno. Tale somma sarà utilizzata per finanziare, sotto forma di dono, iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Al riguardo, precisa che sono in atto iniziative del Ministero degli affari esteri volte a destinare tali giacenze al Fondo per i prodotti di base, nell’ottica di una maggiore flessibilità di gestione.

Svolgendo delle considerazioni generali sulla partecipazione italiana alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo, si sofferma in particolare sul problema che concerne la scarsità di risorse relativa all’APS italiano, evidenziando che l’Italia ha avuto serie difficoltà a mantenere le quote storiche di partecipazione, basate su chiavi di ripartizione (burden sharing) consolidate nel tempo e relative a vari fattori, tra cui il peso economico del Paese e gli accordi con i partner europei e G8. In alcuni casi (ad esempio quello del Fondo africano) l’Italia ha dovuto ridurre la propria quota in sede di negoziato, contribuendo così alla costituzione di un gap finanziario. Si sofferma inoltre sui ritardi significativi con cui l’Italia, unica in questo fra i grandi paesi, ratifica la propria partecipazione alle ricostituzioni ed effettua i pagamenti, posto che esso è dovuto ad un iter amministrativo e legislativo eccessivamente lungo e complesso. In questo quadro, la mancata ottemperanza alle scadenze di pagamento penalizza fortemente il potere negoziale dell’Italia, come attualmente verificato nell’ambito dei negoziati dell’IDA XV e AfDF XI appena iniziati. Non si tratta solo del ritardo in quanto tale. L’aleatorietà dell’approvazione finale rende meno credibili gli impegni assunti dai nostri rappresentanti al tavolo negoziale. Inoltre, la morosità incide spesso sull’operatività delle istituzioni, indebolendo il loro intervento nel confronti dei paesi più poveri. Per queste ragioni è fondamentale oggi, pur con il tempo già trascorso, una tempestiva approvazione del disegno di legge.

Avendo maturato la convinzione che sia necessario arrivare a un sistema più agile e celere di approvazione della partecipazione italiana alle ricostituzioni di Banche e Fondi, il Dipartimento del Tesoro ha messo a punto, assieme alla Ragioneria generale dello Stato, alcune opzioni tecniche di semplificazione che saranno sottoposte al Parlamento. L’obiettivo è duplice: accorciare i tempi e collegare meglio il momento negoziale con quello dell’approvazione dell’uso delle risorse (che preferibilmente, come avviene negli Stati Uniti, dovrebbe precedere, non seguire il primo). L’esigenza è condivisa dal Ministero degli affari esteri, come confermato dal riflesso nel fatto che nella legge delega di riforma della cooperazione c’è un riferimento introdotto di comune accordo alla necessità di regolamentare tale partecipazione finanziaria nel rispetto del principio di semplificazione.

Nella conduzione dei negoziati, il Ministero dell’economia e delle finanze tiene conto delle priorità geografiche e settoriali della cooperazione bilaterale, seguendo gli indirizzi espressi dal Ministero degli affari esteri. Ad esempio, in considerazione della priorità rappresentata dall’Africa per la nostra cooperazione, la quota di contribuzione al Fondo africano è in assoluto la più alta (4 per cento), seguita da quella detenuta nell’IDA (3,8 per cento).

Inoltre, nella preparazione dei consigli di amministrazione delle varie istituzioni o nella trattazione di specifiche problematiche, gli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze interagiscono frequentemente e positivamente con il Ministero degli affari esteri (segnatamente, con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale) proprio per attuare l’intesa richiamata dall’articolo 4 della legge n. 49 del 1987. La collaborazione del Ministero degli affari esteri con il Ministero dell’economia e delle finanze si realizza in modo informale ma costante, a tutti i livelli gerarchici, spesso per le vie brevi, per la rapidità con cui alcune decisioni devono essere assunte. Essa è facilitata, almeno attualmente, da eccellenti rapporti personali fra i funzionari. Tale collaborazione, tuttavia, rischia di non essere sistematica, essendo basata in larga misura su contatti informali, di mancare di coerenza nel tempo (essendo spesso di natura personale) e nei programmi, e, di conseguenza, può portare in futuro a dispersione di risorse e a carenze informative. Manca un momento formale di coordinamento politico tra le due Amministrazioni, che permetta di attuare sistematicamente l’intesa prevista dalla legge n. 49 e, più in generale, una cornice di riferimento strategica cui il Ministero dell’economia e delle finanze possa far riferimento nell’espletamento dei propri compiti nel settore delle IFI. E’ questo il principale aspetto su cui il disegno di legge delega sulla cooperazione può dare un contributo positivo.

Sottolinea peraltro che il problema di possibili carenze di sinergia nei rapporti inter-istituzionali in materia di cooperazione è un fatto riscontrato frequentemente anche in altri paesi con assetti istituzionali diversi. Nella maggior parte dei paesi membri del Development Assistance Committe (DAC) dell’OCSE, come in Francia, Gran Bretagna e Germania, l’organizzazione della cooperazione allo sviluppo ha registrato mutamenti profondi nel tempo – inclusi improvvisi ritorni a modelli abbandonati – spesso collegati a cambiamenti politici. Ciò a riprova del fatto che non esiste un modello organizzativo che possa considerarsi ideale o perfetto. In nessuno degli altri principali paesi la funzione della cooperazione allo sviluppo è accentrata in un unico soggetto, pur esistendovi normalmente un soggetto preminente. L’esperienza internazionale mostra che l’istituzione di un efficace meccanismo di coordinamento politico fra le diverse amministrazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo è la chiave che assicura coerenza e unitarietà di controllo politico a tutta la politica di cooperazione di un paese. Per creare o rafforzare questa funzione, in diversi grandi paesi europei sono state varate negli ultimi anni riforme degli istituti della cooperazione, talora istituendo delle agenzie specializzate..

Per due decenni la legge n. 49 del 1987 ha offerto un quadro di riferimento valido per il settore, ma oggi essa appare per alcuni versi superata alla luce delle nuove sfide poste dal quadro internazionale, dagli impegni assunti dall’Italia in relazione all’aumento dell’APS e dalla necessità di stare alla pari con le altre grandi cooperazioni europee. L’ultima Peer Review del OCSE sulla cooperazione italiana, nel 2004, nel sottolineare come la normativa italiana non sia più adeguata al nuovo contesto della aid community, ha indicato specifici punti di debolezza della legge attuale che appaiono condivisibili.

La legge delega di riforma della cooperazione, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio, offre pertanto l’occasione per migliorare il nostro assetto istituzionale.

Nel concludere precisa che la funzione di mantenere informato il Parlamento su tutti gli aspetti rilevanti è un aspetto centrale dell’attività svolta dagli uffici che lavorano nel settore della cooperazione. Questo lavoro si impernia nella preparazione della Relazione annuale al Parlamento, nella quale è stata recentemente recepita l’indicazione di inserire una parte programmatica triennale. La relazione, che ha un iter di elaborazione complesso (l’ultima edizione, trasmessa al Ministero degli affari esteri nell’ottobre 2006, descrive l’anno 2005), contiene molte ulteriori informazioni rispetto alla precedente esposizione .

Infine, informa che il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e delle finanze stanno promuovendo insieme per il prossimo mese di maggio un Convegno sulla riforma della cooperazione, che intende essere un momento di studio e riflessione sull’argomento. Il Convegno mira a riunire rappresentanti di alto livello delle istituzioni pubbliche (Governo e Parlamento), della società civile, del mondo accademico come pure di amministrazioni straniere, per promuovere tra i vari attori un costruttivo confronto sul progetto di riforma anche mettendo a confronto diverse esperienze europee al riguardo. Auspica quindi che a tale Convegno la presenza dei rappresentanti della Commissione al fine di acquisire elementi di analisi rilevanti alla luce dell’indagine conoscitiva sulla riforma della cooperazione da questa svolta.

 

Il presidente DINI, nel ringraziare il dottor Angeloni per la chiarezza e l’esaustività dell’esposizione sulla situazione che afferisce ai singoli fondi che l’Italia sostiene finanziariamente, si sofferma sulle caratteristiche della cooperazione italiana convenendo in particolare con la rappresentata esigenza di operare un sensibile miglioramento nelle procedure di approvazione dei programmi finanziari che, come rilevato, sono estremamente lente e complesse. In questo quadro, sottolinea l’importanza della partecipazione italiana ai fondi multilaterali, posto che la crescente globalizzazione dei problemi richiede una necessaria concentrazione delle risorse per far fronte a temi non riconducibili a singoli paesi. Si sofferma quindi sulle funzioni di tali fondi, volti a concedere crediti a lungo termine e a basso tasso di interesse, in linea con gli obiettivi del millennio, dei quali evidenzia in particolare quello diretto all’abbattimento della povertà.

 

Il senatore MANTICA (AN), facendo richiamo ai dati indicati nella relazione presentata dal Dottor Angeloni, rileva la necessità di sopperire alla lamentata mancanza di una regia politica complessiva circa la valutazione delle necessarie interconnessioni tra il sostengo multilaterale allo sviluppo e l'approccio bilaterale. A suo avviso, occorre stabilire un centro di responsabilità unitario, che in questa prospettiva sia volto a superare l'impostazione di base attuale che generalmente assegna maggiore attenzione agli strumenti di cooperazione bilaterali, in ragione dei più evidenti vantaggi in termini di ritorno politico che ne derivano. In questo contesto, osserva con preoccupazione come le politiche di cooperazione settoriali promosse da vari soggetti istituzionali, tra i quali figurano ministeri - nei rispettivi settori di competenza - e autonomie territoriali, nel complesso non rispondono ad una opportuna visione strategica d'insieme.

Nel rilevare il carattere insoddisfacente delle attuali procedure di partecipazione ai fondi internazionali, la cui macchinosità è legata anche all'emergenza giudiziaria dei primi anni Novanta, cui si è cercato di fare fronte attraverso l'irrigidimento delle procedure e l'incremento dei procedimenti di controllo, sottolinea l’esigenza di migliorare i processi di gestione finanziaria, con riferimento anche alla cooperazione bilaterale, prospettando al riguardo la creazione di un Fondo unico destinato alla cooperazione, costituito con risorse appositamente stanziate dalla legge finanziaria, sul modello di quello attualmente vigente presso il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio, al fine di non richiedere la necessaria applicazione delle regole classiche di contabilità.

Nel soffermarsi sul più generale problema che concerne la scarsa tempestività nell'attuazione dei programmi elaborati nell'ambito dei citati fondi internazionali, esprime infine forti preoccupazioni per gli elevati livelli di corruzione che investono molteplici paesi africani beneficiari di aiuti, chiedendo chiarimenti in ordine alle iniziative che l'Italia intende assumere al riguardo nell'ambito dei board multilaterali cui aderisce.

 

Il senatore ANDREOTTI (Misto) chiede chiarimenti sui momenti di verifica circa il rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), relatore sul disegno di legge n. 1108, condivide la priorità accordata, come si evince dall’esposizione del dottor Angeloni, alle organizzazioni multilaterali nella prospettiva di una migliore tutela dei cosiddetti beni pubblici globali ma domanda come tale filosofia si concili con le pressioni che talora provengono da parte dei Fondi internazionali – segnatamente dalla Banca mondiale – per la privatizzazione della gestione o dello sfruttamento di beni indubbiamente pubblici come l’acqua.

A proposito dei sistemi di valutazione delle performance, cita dei progetti realizzati in Africa, che sebbene ineccepibili dal punto di vista teorico, hanno dato luogo a gravi deformazioni quali l’impiego dei proventi derivanti da progetti realizzati con il supporto dei fondi internazionali per l’acquisto di armi. Sottolineando quindi l’esigenza di porre attenzione, oltre che sulla performance degli Stati beneficiari degli aiuti, sui controlli applicabili agli stessi organismi internazionali che gestiscono gli interventi di cooperazione multilaterale, chiede altresì come si concilino, nella valutazione delle performance, il perseguimento dei parametri macroeconomici assegnati dalle istituzioni internazionali con il rispetto degli obiettivi di sviluppo del millennio. Osserva infatti che talora i paesi beneficiari degli aiuti si trovano in difficoltà nel rispettare i parametri macroeconomici loro assegnati sebbene perseguano coerentemente gli obiettivi fissati dalla dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. Chiede altresì chiarimenti sulle sanzioni applicabili agli Stati che non rispettano i suddetti obiettivi macroeconomici.

Soffermandosi sul tema dell’indebitamento evidenzia come la legge n. 209 del 2000 dell’Italia costituisca uno degli esempi più avanzati e, dopo aver ricordato le iniziative del Fondo monetario internazionale per approfondire al questione dell’approccio arbitrale nelle relazioni tra debitori e creditori, chiede chiarimenti sullo sviluppo del concetto dei debiti illegittimi, tema oggetto di approfondimento da parte della Norvegia e di organizzazioni quali la stessa Banca mondiale e l’UNCTAD.

Rilevando quindi il divario fra la programmazione in corso e l’esercizio di riferimento delle relazioni presentate alle Camere sui Fondi internazionali l’oratore sottolinea altresì l’esigenza di una più sistematica informazione del Parlamento sui temi in esame e chiede infine chiarimenti sugli aiuti pubblici allo sviluppo destinati a tecnologie obsolete, che concorrono ad accentuare il problema delle emissioni dei gas con effetto serra, nonché sui progetti nel settore energetico inerenti all’impiego dei combustibili fossili, che invece andrebbe ridotto.

 

Il senatore PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA), esprimendo apprezzamento per la relazione del dottor Angeloni chiede chiarimenti sui limiti riscontrati nella legislazione vigente con particolare riferimento alle cause degli elementi di farraginosità dei meccanismi procedurali e gestionali descritti nella suddetta esposizione.

 

Il dottor ANGELONI replica ai senatori intervenuti nel dibattito rilevando in primo luogo, circa l’ipotesi di un Fondo unico prospettato dal senatore Mantica (posto che in tale fondo viene richiamato in termini generali nel citato schema di legge delega di riordino della cooperazione allo sviluppo), come, a fronte di indubitabili vantaggi in termini di snellimento delle procedure, si ponga l’esigenza di verificare che non si configuri il rischio di introdurre un nuovo elemento di rigidità nella definizione dell’ammontare delle risorse disponibili.

Soffermandosi sul tema dei controlli applicabili ai meccanismi di gestione posti in atto dai Fondi internazionali, sollevato da vari senatori intervenuti nel dibattito, richiama i dati indicati nella relazione dianzi illustrata sui processi ordinari di monitoring svolti dai rispettivi board e sull’ancor più stringente rafforzamento sulle funzioni di valutazione indipendenti scaturito dalle citate Mid-term review. Evidenzia inoltre come da taluni organismi sia stata posta un’attenzione particolare al tema della lotta della corruzione, che costituisce, ad esempio, uno dei punti salienti del programma del nuovo presidente della Banca mondiale, Paul Wolfowitz. Si tratta, tuttavia, di iniziative che possono produrre risultati solo a medio termine, in quanto non sarebbe funzionale alla logica della cooperazione allo sviluppo collocare in posizione rispettivamente antagonista i servizi tecnici delle parti in causa: donatori e paesi beneficiari.

Rilevando quindi – con riferimento alle osservazioni del senatore Andreotti - come nel tempo sia riscontrabile un miglioramento dei tempi di realizzazione dei progetti, conviene con il senatore Martone che si riscontra una riflessione in atto negli organismi internazionali sull’opportunità di continuare ad esercitare pressioni per accelerare i processi di privatizzazione. Questi, infatti, posto il carattere generalmente proficuo dell’energie liberate applicando le regole del mercato, possono generare effetti controproducenti nei paesi meno avanzati; precisa poi che i criteri delle valutazioni delle performance sono codificati.

Dichiara, in conclusione, la propria disponibilità a tornare a riferire alla Commissione ogni qualvolta se ne riscontri l’esigenza, anche al fine di presentare elementi di aggiornamento rispetto ai dati indicati nelle relazioni presentate periodicamente al Parlamento e sottolinea, con riferimento ai quesiti del senatore Pianetta, l’esigenza di definire procedure che assicurino indirizzi non frammentari e coerenti nel tempo.

 

Il presidente DINI ringrazia il dottor Angeloni e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l’audizione.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Il presidente DINI, stante l’esigenza di valutare gli elementi informativi forniti nell’ambito dell’audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Tesoro, dottor Ignazio Angeloni, in relazione al disegno di legge n. 1108, testé svolta, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo ad altra seduta e ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per lunedì 2 aprile alle ore 17.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

(omissis)

La seduta termina alle ore 15,10.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

37ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Crucianelli e per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 marzo scorso.

 

Il presidente DINI ricorda che dopo l’illustrazione del provvedimento in titolo da parte del senatore Martone, lo scorso 21 marzo, la Commissione ha svolto, nella precedente seduta, l’audizione del dottor Angeloni, dirigente della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell’economia e delle finanze, che ha fornito dei significativi elementi di informazione sulla partecipazione dell’Italia a Banche e Fondi internazionali.

Domanda quindi se, alla luce dell’acquisizione dei suddetti chiarimenti, vi siano senatori che desiderino intervenire nella discussione generale ovvero se il relatore e il Governo intendano replicare.

 

Il relatore MARTONE (RC-SE) esprime apprezzamento per l’esposizione svolta nella precedente seduta dal dottor Angeloni ed evidenzia tuttavia l’opportunità di approfondire ulteriormente taluni profili con riferimento ai temi della accountability dei suddetti organismi internazionali, dei riflessi dei programmi da essi perseguiti sulle politiche energetiche e sulla problematica controversa della privatizzazione dei beni comuni, nonché del rafforzamento delle sinergie e del coordinamento tra le politiche poste in atto, in materia, da parte, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri. Al riguardo sottolinea in particolare l’utilità di ascoltare, eventualmente con audizioni informali, taluni organismi non governativi che, sebbene non specificamente coinvolti in interventi di cooperazione allo sviluppo, appaiono tuttavia idonei a fornire alla Commissione ulteriori elementi di valutazione in merito ai temi dell’indebitamento dei paesi più poveri e della riforma della Banca mondiale e di altri organismi istituzioni finanziarie e internazionali. L’acquisizione di tali elementi di informazione appare tanto più necessaria nella prospettiva delle prossime riunioni primaverili di taluni di questi organismi e dello sviluppo dei negoziati sulla costituzione del prossimo fondo dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA XV).

Preannuncia altresì la presentazione di specifici emendamenti al riguardo nonché, nella prospettiva dell’esame in Assemblea, di appositi ordini del giorno.

 

Il senatore MORSELLI (AN) conviene sull’opportunità di approfondire ulteriormente le problematiche connesse a un provvedimento importante come quello in esame e domanda chiarimenti al relatore sugli ulteriori soggetti che propone di audire.

 

Il senatore ANDREOTTI (Misto) chiede che il Governo fornisca l’elenco dei paesi donatori che sono in regola con gli obblighi correlati alla partecipazione alle Banche e Fondi internazionali oggetto del provvedimento in esame.

 

Il senatore MELE (Ulivo) si associa alla richiesta del relatore Martone rilevando come l’audizione proposta potrebbe essere svolta in tempi brevi, senza determinare un significativo ritardo nell’approvazione del disegno di legge in esame.

 

Il senatore ANTONIONE (FI) manifesta la disponibilità dell’opposizione in rapporto alla richiesta del relatore e chiede tuttavia chiarimenti sulla posizione del Governo al riguardo.

 

Il sottosegretario CRUCIANELLI rileva la compatibilità della richiesta di ulteriori approfondimenti sollevata dal relatore con l’esigenza di procedere ad una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, il quale - ricorda – è volto a colmare un grave ritardo dell’Italia rispetto agli obblighi derivanti dalla partecipazione agli organismi finanziari internazionali citati.

 

Il sottosegretario TONONI conviene con le considerazioni del sottosegretario Crucianelli e si riserva di illustrare in una fase successiva le modificazioni che il Governo intende apportare al provvedimento in titolo, con particolare riferimento all’aggiornamento delle autorizzazioni di spesa, in relazione alle risorse disponibili, e all’adeguamento delle disposizioni di copertura finanziaria.

 

Il presidente DINI prende atto del consenso della Commissione per lo svolgimento di ulteriori udienze informative sul provvedimento in titolo – che potranno essere ulteriormente definite e svolte, a livello informale, nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – di cui propone, pertanto, di rinviarne il seguito dell’esame.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(omissis)

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

 

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire in discussione generale, il presidente DINI propone di rinviare ad altra seduta la replica del relatore e del Governo posto che il relatore Martone ha proposto, in ordine all’acquisizione di ulteriori elementi di informazione sull’attività degli organismi internazionali oggetto dei contributi disposti dal disegno di legge in titolo, l’audizione informale delle organizzazioni non governative Greenpeace, "Campagna per la riforma della Banca mondiale", "Action Aid" e "Sdebitarsi".

Salvo diverso avviso della Commissione l’audizione di tali organismi potrebbe aver luogo martedì 24 aprile.

 

Il relatore MARTONE (RC-SE), tenuto conto che la prossima settimana è prevista una pausa dei lavori dell’Assemblea, al fine di consentire invece la più ampia partecipazione alla citata audizione informale, propone di posticipare la stessa ad altra data.

 

Su proposta del presidente DINI la Commissione conviene quindi di fissare al prossimo 3 maggio la citata audizione informale e di rinviare, infine, il seguito dell’esame.

(omissis)

La seduta termina alle ore 15,45.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente DINI avverte che, in relazione all’esame del disegno di legge n. 1108, recante la partecipazione italiana per la ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali, mercoledì 9 maggio, alle ore 14,30, avrà luogo l’audizione informale congiunta delle organizzazioni non governative Greenpeace, "Campagna per la riforma della Banche mondiale", "Action Aid" e "Campagna Sdebitarsi". Giovedì 10 maggio alle ore 14,30 avrà inoltre luogo, come richiesto da vari senatori, l’audizione del vice ministro Intini sulla questione del Sahara occidentale.

Informa inoltre la Commissione dei prossimi incontri informali con delegazioni straniere che interesseranno i componenti dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

 

La Commissione prende infine atto delle comunicazioni del Presidente.

 

 

La seduta termina alle ore 15,40.

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

43ª Seduta

 

 Presidenza del Presidente

DINI

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Crucianelli e per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

(omissis)

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

 

Il presidente DINI, ricorda che, in relazione all’esame del provvedimento in titolo la Commissione ha svolto l’audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore Generale per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell’economia e delle finanze Angeloni il 28 marzo mentre, lo scorso 9 maggio, si è svolta l’audizione informale delle organizzazioni non governative Greenpeace, Action Aid, "Campagna per la riforma della Banca mondiale" e "Campagna Sdebitarsi".

In relazione alle problematiche emerse nella discussione generale e nelle suddette procedure informative rileva in primo luogo come emerga un orientamento affinché si induca la condizionalità degli aiuti concessi dalla Banca mondiale e dalle istituzioni finanziarie internazionali a questa collegate. In proposito, nel presumere che il tema della riduzione della condizionalità riguardi i prestiti concessi dalla Banca mondiale sulla base delle risorse fornite dai paesi donatori e non quelli finanziati mediante ricorso al mercato, chiede chiarimenti al Governo sugli orientamenti emersi nelle recenti riunioni di Washington in merito alla futura attività delle istituzioni finanziarie internazionali competenti in materia di sviluppo. In proposito rileva altresì l’elevato grado di penetrazione economica nei paesi in via di sviluppo da parte della Cina la quale, non solamente tende ad accrescere la capacità di approvvigionarsi di materie prime – come petrolio e legname – ma è disposta a concedere crediti agevolati a lungo termine e interessi bassi o nulli con l’effetto di spiazzare le istituzioni finanziarie internazionali ed europee, come la Banca europea degli investimenti.

Tale atteggiamento della Cina non determina peraltro solamente una crescente presenza economica, commerciale e finanziaria bensì anche un significativo grado di influenza politica in quanto non condiziona i crediti, a differenza degli organismi internazionali, alla realizzazione di interventi sociali, come la costruzione di scuole e strutture sanitarie, risultando pertanto maggiormente accetta, talora, da parte dei governi dei paesi beneficiari.

Rileva pertanto come si ponga l’esigenza di indurre realtà come la Cina – che dispone di ingenti liquidità derivanti anche dal surplus commerciale – a condividere criteri analoghi a quelli posti in atto dalle istituzioni internazionali nello stesso interesse dei paesi che beneficiano dei crediti. In tale prospettiva Cina e India – la quale peraltro dispone di minore liquidità della Cina in quanto, pur caratterizzandosi per sensibili tassi di crescita economica, registra un disavanzo delle partite correnti - risultano essere stati invitati alla prossima riunione del G8.

A proposito della questione dell’indebitamento dei paesi più poveri rileva, infine, come taluni degli Stati che hanno beneficiato delle operazioni di cancellazione del debito hanno ricostituito un nuovo consistente debito ricorrendo al mercato internazionale dei capitali dove, pure, si riscontra una cospicua disponibilità di liquidità che incide sul ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali.

 

Il senatore MANTICA (AN) rileva il ritardo con il quale il provvedimento in esame è stato presentato rispetto agli esercizi finanziari cui si riferiscono i contributi da esso disposti e chiede chiarimenti sulle modalità di coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e delle finanze nel definire e realizzare la linea italiana da porre in atto in seno alle istituzioni finanziarie internazionali, citando, al riguardo, alcuni discrasie che ha avuto modo di riscontrare, in passato, anche per quanto riguarda i rapporti fra i rappresentanti italiani in tali organismi e la Farnesina.

Si sofferma, infine, sul tema dell’indebitamento dei paesi più poveri, evidenziando come gli interventi di cancellazione del debito abbiano fin qui riguardato iniziative assunte a livello bilaterale tra paesi donatori e paesi in via di sviluppo mentre, per quanto riguarda le istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca mondiale, rileva che analoghe iniziative di cancellazione potrebbero porne in discussione la funzionalità. Chiede in proposito chiarimenti al Governo sugli orientamenti emersi nelle più recenti riunioni che si sono svolte a livello internazionale e sulle posizioni ivi assunte dal Governo italiano.

 

Il relatore MARTONE (RC-SE) interviene in sede di replica esprimendo apprezzamento per l’interesse manifestato dai senatori intervenuti nella discussione del disegno di legge in titolo e nelle citate procedure informative correlate, nonché per la disponibilità manifestata dal Governo – anche attraverso la citata audizione del dottor Angeloni - nel fornire chiarimenti sui profili meritevoli di approfondimento.

Rileva tuttavia l’esigenza di acquisire degli ulteriori elementi di informazione e di valutazione anche alla luce delle questioni esposte dall’organizzazioni non governative nella suddetta audizione informale dello scorso 9 maggio. Al riguardo chiede in primo luogo quale sia la posizione assunta dal Governo sulle prospettive di riorganizzazione della Banca mondiale, sia in relazione ai rilievi sulla condotta del suo presidente, Wolfowitz, sia, più in generale, in relazione all’esigenza di una riflessione sul suo ruolo e sulla sua filosofia d’azione. Analogamente, chiede chiarimenti sugli esiti delle recenti riunioni annuali delle istituzioni finanziarie internazionale con riferimento alle prospettive di organismi oggetto di rilievi, come il Fondo asiatico di sviluppo, e alla questione di conciliare trasparenza e condizionabilità di aiuti con la concorrenza che proviene da nuovi donatori come la Cina e l’India.

Esprimendo apprezzamento per l’interesse posto dalla Commissione sugli argomenti in esame sottolinea altresì l’esigenza di individuare modalità più idonee per verificare i seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo votati in materia dal Parlamento e preannuncia la presentazione, per la fase dell’esame che si svolgerà in Assemblea, di un emendamento volto ad assicurare che la Relazione annuale che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento rechi informazioni più tempestive ed analitiche sulla programmazione triennale che caratterizza l’attività degli organismi internazionali in argomento e sulla posizione ivi assunta dai rappresentanti italiani. Si riserva altresì di presentare, nella fase dell’iter che si svolgerà in Assemblea, degli ordini del giorno inerenti all’esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella fase di programmazione dell’attività delle istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca mondiale, alle responsabilità di tali organismi nell’uso di combustibili fossili nonché alla moratoria nei progetti sulla privatizzazione dell’acqua, che sovente hanno peggiorato le condizioni di accesso delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo alle risorse idriche.

Ricordando di aver presentato già in passato degli atti di indirizzo sulla Banca mondiale e sulla Banca asiatica di sviluppo chiede altresì chiarimenti sulle prospettive di riforma delle condizionalità macro-economiche, che talora hanno impedito ai paesi in via di sviluppo di disporre delle risorse finanziarie necessarie per la lotta alla povertà laddove ritiene che le istituzioni finanziarie internazionali non debbano porsi in concorrenza con le banche private.

Auspica infine che, nel quadro dell’indagine conoscitiva sulla cooperazione allo sviluppo e le prospettive di riforma della relativa disciplina, già avviata dalla Commissione, possano essere approfonditi altri profili con particolare riferimento all’attività svolta nel campo dell’aiuto di sviluppo dalla Commissione europea, dal Fondo europeo di sviluppo e dalla Banca europea degli investimenti.

 

Il sottosegretario TONONI interviene in sede di replica sottolineando come il Governo faccia proprie le dichiarazioni rese dal dottor Angeloni nell’audizione dello scorso 28 marzo, che si appresta di integrare con ulteriori elementi di informazione. In particolare, riferisce sugli esiti del cosiddetto Spring Meeting di Washington, tradizionalmente dedicato ad una valutazione dell’attività delle istituzioni finanziarie internazionali, sottolineando, con riferimento anche ai quesiti posti in precedenti sedute dal senatore Andreotti, come l’Italia si collochi, insieme a pochi altri paesi donatori, in una posizione di costante ritardo nel versamento dei contributi, che ne pregiudica le capacità negoziali. Per tale motivo sollecita un’approvazione quanto più rapida del provvedimento in esame il cui iter si trascina sostanzialmente dalla scorsa legislatura.

Rilevando come l’Italia abbia sempre improntato la propria azione in seno alle istituzioni finanziarie internazionali e, in particolare, alla Banca mondiale, all’assunzione di un ruolo guida nel sollecitare la massima trasparenza e il coinvolgimento delle realtà sociali locali, rileva tuttavia come tale richiesta di trasparenza venga talora percepita negativamente dai governi dei paesi beneficiari, che vi ravvisano un condizionamento alla loro azione politica. Dichiara quindi che il Governo è favorevole, anche nella prospettiva di raccogliere delle esigenze manifestate dalle popolazioni locali, alla riduzione del grado di condizionalità dei crediti concessi dalla Banca mondiale.

Per quanto concerne le politiche di liberalizzazione e privatizzazioni sottolinea l’esigenza di evitare generalizzazioni. Tale processo, infatti, generalmente ha comportato benefici anche se, in taluni casi, è emersa l’esigenza di svolgere una riflessione per quelle situazioni in cui si riscontrano fasce sociali talmente deboli da non poter pagare alcuna tariffa per i beni di cui necessitano.

Soffermandosi sulla questione della cancellazione del debito ricorda quindi che l’Italia si è sempre collocata all’avanguardia, dotandosi di una legislazione particolarmente avanzata e avendo già provveduto alla cancellazione del debito dei paesi particolarmente arretrati per un importo di circa 6 miliardi di euro. Aggiunge altresì che altri paesi, come la Norvegia, sono andati ancora più avanti approfondendo la nozione del cosiddetto "debito illegittimo" e procedendo alla cancellazione di ulteriori debiti e sottolinea, tuttavia, come si tratti di una questione estremamente delicata, meritevole di ulteriore approfondimento, riproponendosi in ogni caso il Governo di mantenere un ruolo particolarmente incisivo in materia.

Sottolineando come considerazioni di filosofia morale inducano a slegare gli aiuti da un ritorno in favore degli Stati donatori, rileva come una ricaduta diretta sia tanto più difficilmente riscontrabile quando, come nel caso dell’Italia, molti soggetti donatori sono privati. Comunica tuttavia che in materia è in atto uno studio relativo al coinvolgimento delle imprese italiane nei progetti finanziati dalla Banca mondiale negli ultimi dieci anni.

Per quanto riguarda le citate riunioni primaverili di Washington riscontra, tra i più significativi temi posti in discussione, l’esigenza di un maggior coordinamento tra Stati donatori, Nazioni Unite e altri organismi internazionali e regionali per le azioni in favore dei cosiddetti Stati più "fragili" (usciti da situazioni di guerra civile o comunque caratterizzati da forti dissesti politici o socio-economici) e l’impegno per promuovere l’uguaglianza dei diritti tra i sessi, anche attraverso l’individuazione di appositi indicatori idonei a misurare i progressi conseguiti dagli Stati beneficiari degli aiuti; l’Italia in occasione di tali riunioni si è altresì espressa in favore di una valorizzazione degli organismi specializzati, sebbene si debba tener presente che la proliferazione degli strumenti si accompagna al rischio di una dispersione delle risorse. Nelle suddette riunioni è anche emerso ottimismo a proposito dell’Action Plan per l’Africa in relazione al quale è stato possibile individuare obiettivi specifici, tutti improntati alla valorizzazione dell’ownership.

Dopo aver ricordato che a Washington si è parlato molto dell’azione della Banca mondiale nel campo dell’energia, settore in relazione al quale sono stati stanziati dieci miliardi di dollari per progetti relativi ad aspetti quali l’accesso delle popolazioni alle fonti energetiche, la riduzione dell’emissione di anidride carbonica, l’attenzione al cambiamento climatico e le esigenze specifiche degli Stati dell’Africa Subsahariana.

Rilevando le crescenti difficoltà del Presidente della Banca mondiale, su cui sono state espresse forti critiche dal Governo tedesco, si riserva di esporre più approfonditamente la posizione del Governo italiano sul presidente Wolfowitz, nonché sulle implicazioni per la Banca mondiale delle iniziative sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri in una fase successiva dell’iter, in occasione dell’esame del provvedimento in titolo in Assemblea.

Rileva infine come il disegno di legge delega per la riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo recentemente presentato dal Governo al Parlamento sia tra l’altro volto ad assicurare un migliore coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’economia e delle finanze, dicasteri che - ricorda - il prossimo 22 maggio organizzeranno congiuntamente un convegno sulla riforma dell’aiuto pubblico allo sviluppo, cui auspica una fattiva partecipazione dei componenti della Commissione.

 

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale con le relative repliche e invita la Commissione a procedere all’esame degli emendamenti ricordando che lo scorso 2 aprile il Governo ha presentato gli emendamenti 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1 e 10.0.1 (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta). In esito al parere reso sugli stessi dalla Commissione bilancio, il Governo ne ha presentato in data odierna le riformulazioni 2.1 (testo 2), 4.1 (testo 2), 5.1 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 8.1 (testo 2), alla cui approvazione è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il parere di nulla osta reso dalla 5a Commissione sul testo del disegno di legge in esame.

Invita pertanto il rappresentante del Governo a procedere alla relativa illustrazione.

 

Il sottosegretario TONONI rileva come le proposte 2.1 (testo 2), 4.1 (testo 2), 6.1 (testo 2) e 8.1 (testo 2) rechino essenzialmente delle modifiche redazionali rispetto al testo del disegno di legge originario al fine di provvedere alla copertura finanziaria in relazione alle autorizzazioni di spesa per l’anno 2006, da riferire al Fondo speciale 2006-2008 per la copertura delle quote slittate, e per adeguare i riferimenti temporali di copertura relativa alle autorizzazioni di spesa per gli anni 2007-2008, da imputare al Fondo speciale 2007-2009. L’emendamento 5.1. (testo 2) si rende inoltre necessario per aggiornare l’autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione dell’Italia alle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) alle disponibilità presenti nell’ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le quali, a seguito dell’approvazione della nuova legge finanziaria, si sono ridotte rispetto agli stanziamenti originariamente ipotizzati e sono state altresì ulteriormente decurtate a seguito dell’utilizzo del medesimo Fondo speciale di conto capitale per la copertura di altri provvedimenti all’esame del Parlamento.

L’emendamento 10.0.1, infine, introduce nel provvedimento in esame la concessione di un contributo finanziario al Fondo Comune per i Prodotti di Base (Common Found For Commodities – CFC).

 

Il relatore MARTONE (RC-SE) esprime il proprio avviso favorevole sugli emendamenti illustrati dal sottosegretario Tononi chiedendo peraltro chiarimenti sull’emendamento 10.0.1.

 

Il presidente DINI chiede se il Governo abbia dato il proprio assenso all’utilizzo del Fondo speciale di conto capitale a copertura di altri provvedimenti e la cui decurtazione determina la riduzione del contributo per l’IDA.

 

Il sottosegretario TONONI conferma che il Governo ha dato il proprio assenso all’utilizzo del citato Fondo speciale e precisa che il Fondo Comune per Prodotti di Base, di cui all’emendamento 10.0.1, è un organismo finanziario intergovernativo composto da 106 paesi e cui partecipano anche l’Unione europea, l’Organizzazione per l’Unità africana – Comunità Economica Africana (OAU-AEC) e il Mercato comune per il Sud-Est dell’Africa (COMESA). La finalità primaria di tale organismo è il consolidamento dello sviluppo socioeconomico dei paesi produttori di materie prime attraverso il finanziamento di progetti destinati al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti di base dei paesi in via di sviluppo e, in particolare, dei paesi meno avanzati.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 4.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, posti separatamente ai voti, vengono approvati gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 4.1 (testo 2).

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il senatore MANTICA (AN) interviene preannunciando la propria astensione sull'emendamento 5.1 (testo 2), lamentando con rammarico la riduzione del contributo previsto in favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) rispetto alla precedente formulazione.

 

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 (testo 2) risulta approvato.

 

Con distinte votazioni vengono altresì approvati gli emendamenti 6.1 (testo 2), 8.1 (testo 2) e 10.0.1.

 

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato i senatori intervenuti nella discussione e i rappresentanti del Governo, propone quindi di conferire mandato al relatore a riferire all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni testé approvate.

 

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 16,55.

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1108

Art. 2

2.1 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

2.1

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 4.

Art. 4

4.1 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

4.1

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 5

5.1 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.438, suddiviso in euro 31.571.314 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed euro 42.012.438 per l'anno 2008».

5.1

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 144.388.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 57.913.438 per l'anno 2007 ed euro 54.903.438 per l'anno 2008».

Art. 6

6.1 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

6.1

Il Governo

Sostituire l'articolocon il seguente:

«Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, euro 57.913.438 per l'anno 2007 ed euro 54.903.438 per l'anno e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 8

8.1 (testo 2)

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.1

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

Art. 10

10.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo Comune per i Prodotti di base pari a euro 70.000 per l'anno 2007, euro 3.461.925 per l'anno 2008 e a euro 3.823.287 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, a euro 3.461.925 per l'anno 2008 e a euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedi' 8 maggio 2007

38a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,10.

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere alla 3ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

 

 Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la partecipazione finanziaria dell’Italia ad alcuni Fondi internazionali di sviluppo; sono inoltre disciplinati recuperi delle giacenze disponibili presso la Banca europea degli Investimenti (BEI) nell’ambito della gestione delle risorse destinate a finanziare programmi di cooperazione nei Paesi dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico. Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1108. Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità propone di esprimere un parere non ostativo sia sul disegno di legge, sia sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

 

(omissis)

La seduta termina alle ore 14,25.

 

 

 


BILANCIO (5a)

GIOVEDÌ 12 APRILE 2007

55ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

 La seduta inizia alle ore 9,10.

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che gli articoli 1, 3 e 7 prevedono la partecipazione – avente natura di obbligo internazionale – in Fondi internazionali mediante stanziamenti in dollari, coperti attraverso tetti di spesa in euro. Stante la particolare natura dell’onere, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sui tassi di cambio impliciti adottati nella quantificazione, valutando l’opportunità di impiegare tassi di cambio impliciti aggiornati con le attuali quotazioni. Per quanto concerne i profili di copertura, fa presente che non sussistono risorse sufficienti sui Fondi speciali per la copertura del provvedimento. In relazione all’articolo 10, segnala che è necessario un chiarimento sulla natura delle risorse ivi indicate per definire se si tratti di entrate a legislazione vigente (il testo indica utili netti derivanti dalle operazioni di prestito). In tale ultimo caso, la riassegnazione di tali somme alla spesa potrebbe rappresentare una modalità di spesa coperta non su nuove risorse recate da una norma sostanziale bensì sulla legislazione vigente. Per quanto attiene gli emendamenti, segnala le proposte 2.1, 4.1, 6.1 e 8.1 per i quali occorre valutare l’opportunità di specificare meglio l’accantonamento del Fondo speciale per l’anno 2006. Segnala inoltre che le risorse disponibili sul Fondo speciale non sono sufficienti a garantire la copertura finanziaria complessiva di tali emendamenti, sebbene questi riducano le somme stanziate dal disegno di legge. Infine, sulla proposta 10.0.1 occorre acquisire chiarimenti se si tratti di interventi connessi ad obblighi internazionali posto che trovano copertura sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri.

 Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA in relazione alle osservazioni del relatore sugli articoli 1, 3 e 7 che prevedono la partecipazione nei Fondi internazionali mediante stanziamenti in dollari coperti attraverso tetti di spesa in euro, fa presente che per quanto riguarda il Fondo asiatico e il Fondo africano e l’IDA, gli accordi contributivi vengono presi durante i negoziati in diritti speciali di prelievo (SDR). Per evitare che la scelta del tasso di cambio possa favorire una valuta particolare, il tasso di cambio viene deciso ad inizio negoziato ed è dato da una media dei sei mesi successivi alla prima riunione e precedenti la conclusione del negoziato stesso. Per quanto concerne i profili di copertura sottolinea che il Governo ha presentato taluni emendamenti per allineare la copertura del provvedimento alle effettive disponibilità del Fondo speciale, su cui si soffermerà successivamente. In relazione poi all’articolo 10, precisa che le giacenze BEI che si intendono recuperare non sono entrate nella legislazione vigente. Si tratta, infatti, di sopravvenienze attive e in quanto tali non previste da alcuna legge vigente. In relazione alle osservazioni del relatore sugli emendanti 2.1, 4.1, 6.1 e 8.1 si concorda con l’opportunità di specificare l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Per garantire poi la copertura finanziaria complessiva del provvedimento il Governo ritiene necessaria una riformulazione dell’emendamento 5.1 nei seguenti termini: l’importo complessivo di euro 144.388.314 deve essere sostituito con l’importo di euro 130.484.314 e gli importi relativi agli anni 2007 e 2008 rispettivamente di euro 57.913.438 e di 54.903.438 devono essere sostituiti con gli importi di euro 56.900.438 per l’anno 2007 e di 42.012.438 per l’anno 2008. Conseguentemente va riformulato l’emendamento 6.1 che reca la copertura finanziaria. Infine, con riferimento all’emendamento 10.0.1 fa presente che il contributo al Fondo comune per i prodotti di base costituisce un obbligo derivante da un impegno internazionale assunto da parte italiana, con la firma dell’Accordo istitutivo del Fondo stesso, fatto a Ginevra il 27 giugno 1980.

 

Il senatore FERRARA (FI) esprime perplessità sui chiarimenti forniti dal Governo in ordine all’articolo 10 del testo dai quali non risulta chiaro se quello richiamato funzioni come un Fondo rotativo in relazione all’inserimento delle sopravvenienze nella legislazione vigente.

 

Il presidente MORANDO, relatore, ritiene invece necessari ulteriori chiarimenti sulla prima questione avanzata nella relazione relativa ai tassi cambio. Gli elementi forniti dal Governo non sembrano infatti sufficienti a colmare la distanza tra i dati contenuti nella relazione tecnica e i rilievi avanzati anche nella nota del Servizio del bilancio alla quale si richiama. Sempre in relazione alla questione dei tassi cambio, prospetta poi la possibilità di inserire una clausola di salvaguardia che comunque metta il Governo al riapro dalle oscillazioni dai tassi medesimi.

 

Il senatore FERRARA (FI) dichiara di condividere le perplessità del Presidente richiamando la relazione al disegno di legge ed in particolare la nota n. 6 contenuta nella medesima.

 

Il Presidente propone dunque di rinviare l’espressione del parere sia sul testo che sugli emendamenti in attesa degli ulteriori chiarimenti richiesti.

 

La Sottocommissione concorda.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,50.

 


BILANCIO (5a)

giovedi' 3 maggio 2007

61a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

 

Il presidente relatore MORANDO (Ulivo) richiama le questioni emerse in relazione al testo e del provvedimento in esame e dei relativi emendamenti nell’ambito della trattazione già svolta.

 

Il sottosegretario LETTIERI chiarisce che ogni Paese ha deciso con quale valuta effettuare la contribuzione ai Fondi di cui al provvedimento, specificando che l’Italia ha optato per l’euro quale valuta di riferimento in relazione al tasso di cambio. Il riferimento al tasso di cambio SDR/Euro è stato necessario solo al fine di definire l’esatto ammontare del contributo in valuta nazionale, ma non influenza il valore futuro che ciascun Paese dovrà erogare, per cui i contributi indicati dal provvedimento non saranno in alcun modo influenzati dalle variazioni del tasso medesimo. In ordine al contributo IDA, chiarisce che l’Italia si è impegnata a contribuire per 647,88 milioni di euro, da erogare in tre rate annuali uguali a partire dal 1° luglio 2005, evidenziando che tali contributi hanno natura volontaria anche se i parametri utilizzati cui attenersi risultano predeterminati e obbligatori. Dopo aver chiarito i criteri per la determinazione dell’ammontare della contribuzione, si sofferma sul carattere rateale della medesima ricordando infine i precedenti casi di ricostituzione di Fondi con distinti provvedimenti legislativi. Rileva, quindi, che non sussistono elementi di criticità in relazione alla copertura finanziaria, che è idonea a garantire l’erogazione delle risorse.

 

Il senatore FERRARA (FI) evidenzia che la risposta del Governo non fornisce elementi sufficienti a chiarire le questioni sollevate in sede di illustrazione del provvedimento, con particolare riferimento al tema della natura delle risorse in questione e alla iscrizione o meno delle medesime nel bilancio a legislazione vigente.

 

Il presidente relatore MORANDO (Ulivo) si sofferma sul profilo della discrezionalità della decisione di aderire al finanziamento dei Fondi in questione, che non appare in linea con l’affermata natura obbligatoria della spesa, sottolineando la disponibilità effettiva di un importo di risorse inferiore al totale della contribuzione, a fronte di un onere qualificato come obbligatorio. Propone, dunque, che sia richiesta alla Ragioneria generale dello Stato un’integrazione della relazione tecnica che chiarisca in particolare, da un lato, il carattere rateale della contribuzione che sembra far riferimento a profili di discrezionalità, e dall’altro l’indicata natura obbligatoria dell’onere.

 

Il senatore FERRARA (FI) conviene sulla necessità dei chiarimenti in parola, evidenziando inoltre il rilievo che il provvedimento assume anche in relazione ai profili di programmazione economica di competenza della Commissione bilancio.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di richiesta di integrazione della relazione tecnica al provvedimento.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

(omissis)

La seduta termina alle ore 9,50.

 

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDi' 8 MAGGIO 2007

62a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

(omissis)

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

 

Dopo che il PRESIDENTE (Ulivo), in qualità di relatore, ha ricordato le questioni rimaste in sospeso nelle precedenti sedute dedicate all’esame del provvedimento in titolo, prende la parola il sottosegretario CASULA per segnalare che è pervenuta una integrazione della relazione tecnica del provvedimento in titolo. A tal riguardo, fa presente che le somme previste dal provvedimento non derivano dall’applicazione di dati e parametri, né dall’applicazione di particolari metodologie di calcolo, modalità di quantificazione e di valutazione. Gli oneri finanziari derivano invece da negoziati multilaterali che si sono svolti nell’ambito delle ricostruzioni delle risorse di Fondi di sviluppo, di diverse banche multilaterali di sviluppo, cui l’Italia partecipa come Stato membro. Da un punto di vista giuridico i Paesi donatori non sono obbligati a partecipare finanziariamente e né a contribuire in base a parametri prestabiliti. Il fatto di condurre appositi negoziati serve proprio a determinare la ripartizione delle risorse tra i vari donatori. Inoltre, la partecipazione avviene tramite rate che sono erogate secondo uno schema di pagamenti da concordare con l’istituzione in base alle loro esigenze e a quelle di finanza pubblica dei singoli donatori. Per quanto riguarda l’IDA, considerate le disponibilità esistenti a legislazione vigente (tabella b della legge finanziaria) – ridottesi anche per effetto dell’approvazione da parte della V Commissione della Camera dei deputati di taluni atti parlamentari – è possibile assicurare solo una parte del contributo complessivo, che è pari ad euro 130.484.314. Per assicurare la parte restante del contributo pari ad euro 517.403.686, questo Dipartimento presenterà un distinto disegno di legge in seguito alla disponibilità delle necessarie risorse da prevedere con legge finanziaria.

 

Il RELATORE, rilevando che i chiarimenti offerti dal Governo lasciano ancora aperte alcune perplessità, si riserva di illustrare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

(omissis)

La seduta termina alle ore 15,15.

 

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

mercoledi' 9 maggio 2007

64ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere alla 3a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato ai sensi articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente relatore MORANDO (Ulivo) illustra una proposta di parere predisposta a seguito degli elementi emersi nel corso dell’esame del provvedimento, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, tenuto conto che il provvedimento riguarda adempimenti di obblighi internazionali; preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in base ai quali l’erogazione dei contributi da parte dello Stato italiano è graduabile nel tempo; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione degli emendamenti 2.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 8.1, riformulati secondo gli importi indicati dal Governo nella nuova relazione tecnica e nel limite delle risorse disponibili sugli accantonamenti dei fondi speciale ivi indicati. Esprime altresì parere non ostativo sulla proposta 10.0.1.".

 

Il senatore FERRARA (FI) pur esprimendo apprezzamento per il lavoro del relatore, volto a ottenere i necessari chiarimenti da parte del Governo circa gli importi delle risorse per la ricostituzione indicate dal provvedimento in oggetto, evidenzia come gli elementi forniti dal Governo appaiano non esaustivi e siano emersi nel corso dell’esame elementi di criticità in ordine ai profili di disponibilità delle risorse. Esprime, quindi, perplessità sui contenuti del parere con particolare riferimento al mancato chiarimento da parte del Governo di tali punti critici.

 

Il PRESIDENTE pone dunque ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

 

La seduta termina alle ore 14,45.

 

 


BILANCIO (5a)

giovedi' 19 luglio 2007

100a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Sartor.

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

 

(1108-A) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento e gli emendamenti in titolo, segnalando per quanto di competenza che la Commissione di merito ha introdotto nel testo le modifiche necessarie al recepimento della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione nel parere reso il 9 maggio 2007. Per quanto di competenza non vi sono, quindi, osservazioni da formulare sul testo. Analogamente, non vi sono osservazioni sull’unico emendamento riferito al testo, in quanto di carattere ordinamentale. Propone dunque l’espressione di un parere non ostativo sul testo e sull’emendamento 11.0.200.

 

La Sottocommissione conviene.

 

 

 

La seduta termina alle ore 9,05.

 

 

 


Relazione della 3a Commissione Affari esteri

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1108-A

DISEGNO DI LEGGE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

 


(Relatore MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse
di Fondi e Banche internazionali

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge in titolo autorizza la partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di risorse di quattro importanti Fondi internazionali di sviluppo – il Fondo africano di sviluppo (AfDF), il Fondo asiatico di sviluppo (ADF), l’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), e il più recente Chernobyl Shelter Fund, costituito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) – cui si aggiungono i contributi per il Fondo Comune per i Prodotti di Base, inseriti a seguito dell’approvazione di una modificazione proposta dal Governo, nonché ulteriori interventi di competenza della Banca europea degli Investimenti (BEI).

La partecipazione finanziaria italiana alle banche e ai Fondi multilaterali di sviluppo costituisce parte integrante della cooperazione allo sviluppo ed è regolata dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 – che disciplina la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo. Tra le banche multilaterali di sviluppo si annoverano la Banca mondiale e le Banche regionali di sviluppo. In seno a tali banche sono costituiti i Fondi di sviluppo per fornire crediti a condizioni particolarmente agevolate ai Paesi più poveri. Così, all’interno della Banca Asiatica di Sviluppo è costituito il Fondo Asiatico di Sviluppo, all’interno della Banca Africana di Sviluppo è costituito il Fondo omonimo, in seno alla Banca Mondiale, al nucleo iniziale formato dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione allo Sviluppo, IBRD, è stata affiancata nel 1960 l’Associazione internazionale per lo sviluppo.

Un ruolo a parte ricopre la BERS, che ha per mandato la promozione del processo di transizione all’economia di mercato dei paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex Unione Sovietica. Nel 1997 nell’ambito della BERS è stato creato il Chernobyl Shelter Fund per assistere l’Ucraina nel contenimento delle radiazioni nucleari.

Per il perseguimento dei propri fìni istituzionali, gli enti interessati si avvalgono di fondi messi a disposizione dagli Stati, nonché di fondi raccolti sui mercati finanziari. I Paesi membri conferiscono il capitale alle banche e ai fondi di sviluppo, in proporzione alle quote azionarie da loro possedute, da cui dipende anche il diritto di voto e di rappresentanza negli organi di amministrazione. I maggiori azionisti sono i Paesi industrializzati e le risorse raccolte vengono utilizzate per effettuare i prestiti ai Paesi in via di sviluppo. Le banche di sviluppo non hanno scopo di lucro e i prestiti che essi effettuano ai Paesi in via di sviluppo (PVS) hanno condizioni particolarmente agevolate, considerando che i tassi di interesse praticati coprono solo i costi e le spese amministrative.

Va ricordato che le ricostituzioni di capitale rappresentano l’occasione principale per i Parlamenti per chiedere conto al Governo sulle politiche e le strategie sostenute presso quelle istituzioni, nonché per adottare atti volti a definire un indirizzo politico verso le stesse. È successo e succede in molti parlamenti di Paesi donatori quali la Gran Bretagna, o gli Stati Uniti. Infatti i negoziati sulla ricostituzione di capitale dell’IDA hanno fornito sempre alla Commissione esteri del Senato degli Stati Uniti l’occasione per studiare a fondo l’operato della Banca mondiale e per formulare importanti proposte di riforma poi adottate dalla stessa Banca.

In relazione all’esame del provvedimento in titolo la Commissione ha svolto l’audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale per i rapporti finanziari internazionali del Ministero dell’economia e delle finanze Angeloni il 28 marzo mentre, lo scorso 9 maggio, si è svolta l’audizione informale delle organizzazioni non governative Greenpeace, Action Aid, «Campagna per la riforma della Banca mondiale» e «Campagna Sdebitarsi».

Per quanto concerne il testo si rileva che l’articolo 1 autorizza la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Il fondo Africano di sviluppo è lo sportello (soft-loan window) della Banca africana di sviluppo che concede finanziamenti, anche a dono, per progetti e programmi a favore di 40 Paesi, in maggior parte appartenenti all’Africa subsahariana. Le risorse del Fondo provengono dai contributi dei Paesi donatori appartenenti, per la maggior parte, all’OCSE, per un totale di 26 Paesi. Le priorità verso cui saranno indirizzate le risorse della X ricostituzione riguardano iniziative di integrazione regionale attraverso la New Partnership for Africa’s development – NEPAD, l’iniziativa Rural water supply and sanitation, per il rifornimento di acqua potabile e la fornitura di fognature ai Paesi africani, e l’iniziativa post conflict a favore dei Paesi che escono dai conflitti armati. Tra le novità previste dalla decima ricostruzione delle risorse vi è il raddoppio delle risorse concesse sotto forma di dono. La scelta dei Paesi beneficiari avviene in base ai criteri della sostenibilità del debito dei Paesi destinatari e dell’efficienza nell’uso delle risorse (criterio della performance). L’Italia, durante l’ultimo negoziato, a causa delle restrizioni di bilancio, ha ridotto leggermente la propria quota, passando dal 4,3 al 4 per cento, che corrisponde ad un ammontare di 164,25 milioni di euro.

L’articolo 3 autorizza la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo (ADP), con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, da versare in rate annuali da euro 35.902.406. Il Fondo asiatico di sviluppo è il fondo della Banca Asiatica di sviluppo, creato nel 1973 allo scopo di finanziare le attività di prestito a condizioni agevolate, a favore dei Paesi più poveri dell’Asia e del Pacifico. L’obiettivo prioritario verso cui saranno indirizzate le risorse della VIII ricostituzione resta la lotta alla povertà nella regione, con interventi nei settori cruciali dell’istruzione, sanità, ambiente, sviluppo privato, governance e ruolo della donna, che si integrino agli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (Millennium Development Goals – MDGs). L’allocazione delle risorse è ispirata al criterio della performance, oltre ai tradizionali criteri del PIL e della popolazione. Tra le decisioni più importanti dell’ultimo Round negoziale per l’ADF IX, si segnala la deliberazione dei Paesi donatori di introdurre i finanziamenti a dono per i Paesi più poveri. L’Italia, nel corso del negoziato, si è impegnata a mantenere la sua quota pari al 3,9 per cento del totale della ricostituzione.

L’articolo 5 autorizza la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA). Il testo originale del provvedimento prevedeva un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 80.836.438 per l’anno 2007, ed in euro 80.790.438 per l’anno 2008. Tale articolo, con un emendamento proposto dal Governo e modificato sulla base delle indicazioni della Commissione bilancio, è stato modificato per aggiornare l’autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione dell’Italia alle risorse dell’IDA con riferimento alle disponibilità presenti nell’ambito del Fondo speciale di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, le quali, a seguito dell’approvazione della nuova legge finanziaria, si sono ridotte rispetto agli stanziamenti originariamente ipotizzati e sono state altresì ulteriormente decurtate a seguito dell’utilizzo del medesimo Fondo speciale di conto capitale per la copertura di altri provvedimenti all’esame del Parlamento. Di conseguenza il contributo dell’Italia è stato ridotto ad euro 130.484.314, di cui euro 31.571.438 per l’anno 2006, euro 56.900.438 per il 2007 ed euro 42.012.438 per il 2008. L’IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostruzione e sviluppo è uno dei pilastri della Banca mondiale, rappresenta la principale fonte di finanziamento per gli 81 Paesi più poveri del mondo, ai quali concede crediti agevolati e finanziamenti a dono. I fondi dell’IDA sono ricostituiti ogni tre anni e provengono da 40 Stati. Le risorse della XIV ricostituzione saranno destinate al raggiungimento degli Obiettivi del millennio e in tale ambito, per circa il 50 per cento, ai Paesi dell’Africa, in linea con i criteri adottati dal Governo italiano per la cooperazione bilaterale. La ricostituzione totale consegue un aumento effettivo del 25 per cento rispetto alla ricostituzione precedente, risultato importante (ottenuto con l’impegno di molti donatori, tra cui l’Italia, di mantenere le quote di partecipazione o di accrescerle), sebbene non ancora sufficiente a fornire le risorse richieste. In aggiunta al contributo per la ricostituzione delle risorse, i donatori si sono impegnati a provvedere alla copertura dei costi dell’iniziativa HIPC (Heavily indebted poor countries) per la cancellazione del debito dei Paesi più poveri. La quota spettante all’Italia è pari a 53,19 milioni di euro già inclusi nel contributo totale di 647,88 milioni di euro. Al riguardo, nel corso della discussione in Commissione e delle suddette procedure informative, è emersa una sollecitazione nei confronti del Governo a svolgere una riflessione sull’opportunità di combinare interventi di lotta alla povertà e operazioni di riduzione del debito. Le risorse destinate a quest’ultima finalità, peraltro, in ogni caso non dovrebbero essere sottratte a quelle assegnate alla lotta contro la povertà. Rilevando che l’Italia durante i recenti negoziati ha deciso di mantenere la quota del 3,8 per cento dei contributi dei donatori, si precisa poi, che, oltre alla presente di legge, che garantisce una partecipazione pari a 130,4 milioni di euro, la ricostituzione delle risorse IDA è stata integrata con la legge finanziaria 2007. Si segnala, inoltre, che se si include il contributo per i costi dell’iniziativa HIPC, l’impegno italiano all’attuale ricostituzione è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla ricostituzione precedente.

L’articolo 7 autorizza la partecipazione dell’Italia alla II ricostituzione delle risorse del Chernobyl shelter fund, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. La BERS è fortemente impegnata nella gestione di programmi per il miglioramento della sicurezza nucleare nei Paesi dell’Europa centro-orientale e dell’ex URSS. Nel summit del G7 di Denver del 1997 si decise di costituire in ambito BERS un meccanismo finanziario multilaterale, il Chernobyl shelter fund (CSF), per assistere l’Ucraina nella realizzazione di un Nuovo Sistema di Contenimento (NSC) delle radiazioni del reattore esploso nel 1986. Al fondo contribuiscono 29 donatori, tra cui tutti i G8 e la Commissione europea. L’Italia ha aderito al CSF nel dicembre 1997. Una nuova Conferenza dei donatori organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8 e della BERS ha stabilito l’assunzione di nuovi impegni: i Paesi del G8 e l’UE si sono impegnati per un totale di 95 milioni di euro, di cui 8,5 milioni a carico dell’Italia.

L’articolo 10 prevede di ricorrere al recupero delle giacenze BEI spettanti all’Italia per finanziare a dono iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale. L’Italia partecipa al FES (Fondo europeo di sviluppo), che finanzia sotto forma di dono progetti e programmi di sviluppo nei Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico). Come previsto dalle Convenzioni tra la Comunità europea e gli ACP di Yaoundé, Lomé 1, 2, 3, 4, 4 bis e di Cotonou, una quota delle disponibilità finanziarie del FES viene tradizionalmente assegnata alla BEI per la concessione di crediti e operazioni di partecipazione al capitale di rischio. Attualmente, la quota di partecipazione dell’Italia al FES è pari al 12,54 per cento e gli importi disponibili presso la BEI di nostra pertinenza ammontano, al 31 dicembre 2005, a 103,836 milioni di euro. Con il presente articolo si vuole provvedere a recuperare ogni anno fino ad un massimo di 15 milioni di euro, a titolo di rimborsi di capitale, interessi e utili della BEI di competenza dell’Italia, da destinare poi a ulteriori interventi. In relazione agli accordi di partenariato definiti con i Paesi ACP, nel corso della discussione svolta dalla Commissione e dalle suddette procedure informative, è stata peraltro sottolineata l’esigenza di valutare la coerenza delle clausole bilaterali stipulate tra l’Unione europea e i paesi partner e gli impegni assunti dall’Unione nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali e, più in generale, di compiere una verifica della Politica di cooperazione europea, posto che sembra emergere la necessità di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo nelle scelte operate dal FES, di riesaminare le condizionalità poste dalla Commissione europea nei confronti dei paesi beneficiari degli aiuti e di adeguare le strutture o le modalità operative della BEI ai crescenti compiti che le vengono assegnati in materia di cooperazione alla sviluppo. Al riguardo la Commissione si è riproposta di approfondire ulteriormente tali profili nel contesto dell’indagine conoscitiva già avviata sulle politiche di cooperazione allo sviluppo e la riforma della relativa disciplina e dell’esame del disegno di legge recentemente presentato dal Governo recante la delega per la riforma della disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo (Atto Senato n.1537) e dei provvedimenti di iniziativa parlamentare allo stesso connessi.

In ordine ai temi della trasparenza e della riforma delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e del ruolo del Parlamento, si ricorda inoltre che, nel corso della scorsa legislatura, la Commissione affari esteri ha già affrontato la questione della ricostituzione del capitale dei fondi e delle banche multilaterali di sviluppo ponendo particolare attenzione al profilo della sostenibilità delle operazioni finanziate, della lotta alla corruzione, della trasparenza e accountability e del potere di controllo e di indirizzo del Parlamento nei confronti dei rappresentanti italiani nei suddetti organismi. Tali argomenti sono stati affrontati nel corso di una serie di audizioni e anche in occasione della discussione di un provvedimento analogo a quello in esame (Atto Senato n. 2667), che peraltro non concluse il proprio iter prima della fine della legislatura, in ordine al quale fu approvato un emendamento che prevedeva l’inclusione nella relazione annuale sulle attività delle banche multilaterali di sviluppo (di cui all’articolo 4, comma 2-bis della legge n. 49 del 1987) di uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le IFI, insieme ad una valutazione dell’efficacia della loro attività e a un rendiconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani presso tali istituzioni.

In proposito mi riservo, in qualità di relatore, di riproporre, nel corso dell’esame in Assemblea, un emendamento volto ad introdurre analoghe disposizioni nel provvedimento in esame.

Si rileva che poi nell’ultima relazione annuale sull’attività delle banche multilaterali di sviluppo (Doc. LV n. 5-bis della XIV legislatura), presentata nel 2006 e relativa al 2004, tra gli obiettivi indicati per il triennio 2005-2007 figurava il coordinamento con le altre istituzioni e con la società civile per definire una strategia coerente sulle questioni più importanti in discussione nei Board di tali istituzioni e la promozione della comunicazione strategica come strategia per aumentare il livello di coinvolgimento delle comunità locali nei progetti. Al riguardo, nel corso della discussione che si è svolta in Commissione, è stato osservato che tale impostazione sembra anteporre la comunicazione degli obiettivi delle banche alle comunità locali rispetto all’esigenza di coinvolgere effettivamente queste ultime formulando proposte coerenti con i loro bisogni. L’esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento in esame – anche al fine di non indebolire la posizione negoziale dell’Italia nei vari organismi internazionali interessati – deve pertanto essere conciliata con un esauriente approfondimento della materia da parte del Parlamento, che ha il diritto-dovere di verificare le scelte assunte e le modalità di impiego dei fondi pubblici nei vari consessi. In proposito, è stata anche riscontrata l’esigenza di verificare la strategia dell’Italia nel realizzare interventi bilaterali addizionali rispetto a quelli posti in atto dalle istituzioni multilaterali, di contemperare il criterio della valutazione dell’efficacia degli interventi in termini di ricadute su appalti e contratti con altri indici di carattere più qualitativo e di assicurare un’informazione più esauriente del Parlamento sugli obiettivi conseguiti e sulla posizione assunta dai rappresentanti italiani in tali organismi.

Nel dibattito si è altresì riscontrato, fra i profili meritevoli di ulteriore approfondimento, il divario temporale fra il periodo di programmazione in corso e quello cui si riferisce la relazione presentata al Parlamento e l’acquisizione di elementi di informazione sulle priorità politiche perseguite nei vari organismi, nonché sui seguiti dati agli atti di indirizzo accolti, nella scorsa legislatura, in relazione all’esame del citato disegno di legge n. 2667, che impegnavano tra l’altro il Governo a sostenere iniziative di riforma della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie internazionali volte a rafforzarne trasparenza e meccanismi di supervisione, a potenziare i controlli contro malversazioni di fondi destinati alla lotta contro la povertà, anche attraverso l’istituzione di strutture indipendenti di supervisione e valutazione, e a riferire al Parlamento sulle posizioni assunte dai rappresentanti italiani.

Rilevando come la citata relazione annuale del 2004 illustri anche l’impegno dell’Italia su temi quali la lotta contro la povertà, l’adozione di strategie coerenti con l’agenda globale di sviluppo e il rafforzamento dell’efficacia degli aiuti, nel corso del dibattito è stata sottolineata altresì l’esigenza di acquisire elementi di chiarimento da parte del Governo sulle modalità e le prese di posizione attraverso le quali il nostro Paese ha perseguito tali obiettivi nei vari consessi, con particolare riferimento all’attività della Banca mondiale, della Banca asiatica di sviluppo e dell’Associazione internazionale per lo sviluppo e sulle iniziative intraprese dall’Italia per concordare una linea comune con gli altri Paesi europei in vista delle future decisioni sul rifinanziamento dell’IDA. Sono emerse in proposito talune discrasie relative all’attività della Banca asiatica di sviluppo nonché i sensibili problemi di funzionalità riscontrabili nell’attività della Banca mondiale (che è stata invitata, tra l’altro, con atti di indirizzo approvati dal Senato, a ridurre il supporto a progetti che prevedono l’estrazione e l’uso di combustibili fossili). Tra le azioni della Banca mondiale che destano perplessità figura poi l’inclusione, tra le condizioni per l’accesso alla cancellazione del debito, della privatizzazione di servizi pubblici essenziali come il settore dell’acqua.

Si rileva altresì come l’esame del provvedimento in titolo offra l’occasione per svolgere una riflessione approfondita sulle iniziative in favore dei paesi a più alto tasso di indebitamento (HIPC), materia oggetto di atti di indirizzo approvati durante la discussione della legge finanziaria 2007. Tali atti richiamano, tra l’altro, l’esigenza di verificare la destinazione sociale delle risorse liberate a seguito delle misure di cancellazione del debito, il tema del riconoscimento del principio del debito illegittimo, la revisione dei criteri di valutazione della sostenibilità del debito, con particolare riferimento al perseguimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio, e l’incremento del numero dei paesi che possono accedere alle iniziative multilaterali per la riduzione del debito (MRDI) lanciate al G8.

Su tali temi sono stati offerti elementi di informazione e chiarimento da parte dei rappresentanti del Governo nonché in occasione della citata audizione del dottor Angeloni ma sarà opportuno tornare ad approfondirli nel corso dell’esame in Assemblea, in vista del quale, mi riservo di presentare, anche come contributo al dibattito, degli appositi ordini del giorno.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge, come modificato con gli emendamenti dianzi descritti – nonché con altri che recano essenzialmente delle modifiche redazionali rispetto al testo del disegno di legge originario al fine di provvedere alla copertura finanziaria in relazione alle autorizzazioni di spesa per l’anno 2006, da riferire al Fondo speciale 2006-2008 per la copertura delle quote slittate, e per adeguare i riferimenti temporali di copertura relativa alle autorizzazioni di spesa per gli anni 2007-2008, da imputare al Fondo speciale 2007-2009 – riservandosi il relatore, come già indicato, di formulare ulteriori proposte all’Assemblea inerenti alla disciplina sui contenuti della relazione annuale del Governo di cui all’articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 42 del 1987.

Martone, relatore

 

 

 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Villone)

su testo ed emendamenti

8 maggio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

 

 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Morando)

su testo ed emendamenti

9 maggio 2007

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti,

tenuto conto che il provvedimento riguarda adempimenti di obblighi internazionali;

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in base ai quali l’erogazione dei contributi da parte dello Stato italiano è graduabile nel tempo;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione degli emendamenti 2.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 8.1, riformulati secondo gli importi indicati dal Governo nella nuova relazione tecnica e nel limite delle risorse disponibili sugli accantonamenti dei fondi speciali ivi indicati.

Esprime altresì parere non ostativo sulla proposta 10.0.1.

 

 

 


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

Art. 1.

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Identico

Art. 2.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’articolo 1, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All’onere derivante dall’articolo 1, pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Identico

Art. 4.

Art. 4.

1. All’onere derivante dall’articolo 3, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All’onere derivante dall’articolo 3, pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 193.198.314 suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 80.836.438 per l’anno 2007 ed in euro 80.790.438 per l’anno 2008.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l’anno 2006, in euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l’anno 2008.

Art. 6.

Art. 6.

1. All’onere derivante dall’articolo 5, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All’onere derivante dall’articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l’anno 2006, ad euro 56.900.438 per l’anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l’anno 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

Art. 7.

1. È autorizzata la partecipazione dell’Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Identico

Art. 8.

Art. 8.

1. All’onere derivante dall’articolo 7, si provvede, per il triennio 2006-2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. All’onere derivante dall’articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l’anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

Art. 9.

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all’erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Identico

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 10.

Art. 10.

1. A decorrere dall’anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell’Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell’ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all’entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Identico

2. L’esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell’economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

 

 

Art. 11.

 

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009.

 

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l’anno 2007, ad euro 3.461.925 per l’anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

ASSEMBLEA

 

195a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì17 luglio 2007

 

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente CAPRILI

 

 



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

(omissis)

 

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi da luglio a settembre 2007:

- Disegno di legge n. 1108 - Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.

(omissis)

Gli emendamenti ai disegni di legge di ratifica di accordi internazionali e al disegno di legge n. 1108 (Ricostituzione fondi internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 18 luglio;

(omissis)

 

 


 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

ASSEMBLEA

 

198a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì19 luglio 2007

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ANGIUS

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,30).

 

 

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (ore 13,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1108.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

MARTONE, relatore. Signor Presidente, mi sembra di capire che bisogna procedere molto rapidamente, quindi mi rimetto alla relazione scritta.

Vorrei però cogliere l'occasione per illustrare il significato e il contenuto dei due ordini del giorno e dell'emendamento che ho proposto, che sono frutto di un lavoro che abbiamo svolto in Commissione di approfondimento rispetto alle strategie, alle politiche delle istituzioni finanziarie internazionali, Banca mondiale, in primo luogo, che ci hanno portato a condividere con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche con esponenti dei movimenti sociali e di ONG auditi, una serie di preoccupazioni e di esortazioni che vorremmo appunto rivolgere al Governo attraverso questi due ordini del giorno.

L'ordine del giorno G100 riguarda la Banca asiatica per lo sviluppo e si chiede di seguire la linea già intrapresa di maggiore coerenza e di efficacia nell'intervento della Banca asiatica per lo sviluppo, in particolare per quanto riguarda la lotta alla povertà e le strategie di sviluppo sostenibile e valutazione d'impatto ambientale e sociale dei progetti da essa finanziati. Quindi, riprende un ordine del giorno già approvato nella scorsa legislatura e lo fa proprio.

Il G200 è un ordine del giorno sulla IAD, struttura della Banca mondiale che si occupa di lotta alla povertà. Chiediamo, anche sulla scorta della grave crisi di credibilità che la Banca ha attraversato e tuttora attraversa dopo lo scandalo che ha colpito l'allora presidente, Paul Wolfowitz, e anche per i ritardi di questa istituzione nel tener fede ai propri impegni di lotta alla povertà, di approvare questo ordine del giorno nel quale si chiede di sostenere una moratoria ai processi di privatizzazione dell'acqua e di riconoscere l'acqua come bene comune fondamentale, in linea con una mozione già approvata all'unanimità alla Camera.

L'emendamento 11.0.200 amplia un emendamento già approvato nella scorsa legislatura, chiedendo al Governo di rendere note le posizioni riportate dai nostri rappresentanti nelle banche multilaterali di sviluppo e di darci una valutazione di come queste istituzioni finanziarie contribuiscano al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nel millennio.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli ordini del giorno G100 e G200, già illustrati, su cui invito il Governo a pronunziarsi.

CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo accoglie gli ordini del giorno presentati.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 11.0.200.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G200 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 11.0.200, presentato dal senatore Martone.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Dichiaro il mio voto favorevole e chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

 

 

 



 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (1108)

ORDINI DEL GIORNO

G100

IL RELATORE

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

considerato l'A.S. nel quale si procede, tra l'altro, alla ricostituzione di capitale dell'Asian Development Fund, fondo della Banca asiatica per lo sviluppo (ADB);

ricordando come nella relazione annuale sulla partecipazione italiana ai Fondi Internazionali per lo sviluppo del 2004 prodotta al Parlamento dal Ministero dell'Economia e delle finanze si legge che l'Italia si è impegnata nella definizione di politiche guida del Fondo, tra cui la riduzione della povertà, strategie di sviluppo coerenti con l'agenda globale di sviluppo, strategie incentrate sull'efficacia degli aiuti, e la necessità di accordare priorità ai settori cruciali per la lotta alla povertà;

sottolineando come ad oggi restano alcuni interrogativi sulle strategie intraprese dalla Banca Asiatica di Sviluppo evidenziandosi una discrasia tra ciò che la Banca si prefigge e ciò che poi fa in pratica. Le linee guida interne sulla pianificazione dei progetti, l'ambiente, i diritti sociali e la lotta alla povertà sono oggi in via di rielaborazione, con forte preoccupazione da parte di organismi della società civile e rappresentanti delle comunità locali;

notando come questa procedura di revisione, intesa a ridurre la portata e l'efficacia delle principali linee guida operative su ambiente, reinsediamento e popoli indigeni in un solo documento, rischia di causare la diluizione degli impegni presi in precedenza sul rispetto di codici di condotta e buone pratiche riconosciute a livello internazionale;

evidenziando come la filosofia di fondo che ispira questa monovra intesa a semplificare le procedure a discapito della qualità delle stesse, è quella di andare incontro alle richieste pressanti dei principali paesi che ricevono aiuto dalla ADB, ovvero Cina e India, Filippine e Pakistan di ridurre i costi dei progetti ed aumentare la flessibilità delle procedure di finanziamento;

ricordando per contro che in realtà in un rapporto interno di valutazione della ADB, viene sottolineato come in India le VIA siano di scarsa qualità e mancano di procedure indipendenti di valutazione, mentre in Cina i consulenti della Banca si sono trovati di fronte al fatto di dover esclusivamente tradurre e rieditare VIA prodotte dal governo cinese anche sui progetti ad alto impatto ambientale e sociale,

impegna il Governo:

a sostenere l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione e rafforzamento delle direttive interne della ADB sulle valutazioni di impatto sociale ed ambientale, sulla partecipazione e l'accesso all'informazione, nonché di incentivi per il personale volti a premiare coloro che assicureranno pieno rispetto delle direttive interne nel ciclo di progetto;

proporre il rafforzamento di quegli strumenti atti ad assicurare maggior trasparenza nelle fasi di definizione, monitoraggio e valutazione dei progetti, nella loro attuazione, redistribuzione delle risorse finanziarie e processi decisionali, nonché dell'esistente struttura di ispezione e verifica indipendente (Inspection Panel);

riferire entro sei mesi al Senato sulle posizioni espresse e sulle misure intraprese al fine di evitare una preoccupante diluizione dei criteri socio-ambientali ai quali vanno sottoposti i progetti della Banca.

________________

( ) Accolto dal Governo

G200

IL RELATORE

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

considerato l'A.S. 1108 sulla ricostituzione di capitale di vari fondi internazionali e Banche Multilaterali di Sviluppo, tra cui l'International Development Association (IAD) e del Trust Fund dell'HIPC (Higly Indebted Poorer Countries' Initiative), e l'African Development Fund della Banca Africana di Sviluppo;

ricordando come nel corso della scorsa legislatura e di quella attuale la Commissione affari esteri ha ripetutamente affrontato in sede di discussione sulle ricostituzioni di capitale dei fondi e delle Banche multilaterali di sviluppo, i temi della sostenibilità delle operazioni finanziate dalla lotta alla corruzione, della trasparenza e accountability, del potere di controllo ed indirizzo del Parlamento verso i rappresentanti italiani alle istituzioni finanziarie internazionale (IFI). Tale azione si è concretata con una serie di audizioni di rappresentanti del Ministero dell'Economia, e di esponenti di organizzazioni non-governative italiane ed internazionali;

tra le deliberazioni adottate vale la pena di ricordare l'emendamento 13.0.100 all'atto Senato 2667 del 29 settembre 2004 nel quale si obbligava il governo ad includere nella relazione annuale sulle attività delle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n.49, uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le IFI, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività e se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani presso tali istituzioni;

prendendo atto della pubblicazione di tale piano triennale per il 2005-2007 nella relazione sulle banche multilaterali per il 2004 comunicata alle Commissioni competenti con molti mesi di ritardo;

ricordando l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso della scorsa legislatura su Banca Mondiale ed IDA relativo al disegno di legge n. 2667 su: «Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione delle risorse di Fondi Internazionali» tra cui il contributo italiano alla tredicesima ricostituzione di capitale dell'International Development Fund (IDA XIII), nel quale si impegnava tra l'altro il governo a sostenere il rafforzamento di strutture indipendenti di valutazione e scrutinio quali l'Inspection Panel, e di assicurare un maggior impegno del personale della Banca mondiale nel rispettare e dare attuazione alle direttive esistenti piuttosto che proporne una progressiva discrezionalità;

esprimendo forte preoccupazione sulla crisi di credibilità che sta attraversando la Banca in seguito alla vicenda che ha visto coinvolto il Presidente Wolfowitz, poi sostituito da Robert Zoellick, ma rilevando come tale crisi sia anche da ricondurre ai ritardi accumulati nel tenere fede agli impegni di riforma del proprio operato in termini di trasparenza,democratizzazione, sostenibilità sociale ed ambientale, nonché le riforme dei processi di nomina dei propri presidenti;

sottolinenado come meccanismi quali l'Inspection Panel sono a rischio sotto la pressione dei paesi che ricevono il maggior volume di prestiti dalla Banca e come pertanto sussista la necessità di assicurare procedure e meccanismi che garantiscano la valutazione dell'operato del personale della Banca nel contribuire agli obiettivi di lotta alla povertà;

sottolineando che il Senato della Repubblica nei mesi scorsi ha approvato una mozione nella quale si invita la Banca mondiale a ridurre il supporto a progetti che prevedano l'estrazione o l'uso di combustibili fossili, in ossequio alle raccomandazioni dell'Extractive Industries review, caldeggiate anche dal network internazionale di organizzazioni non governative cattoliche CIDSE;

prendendo atto con preoccupazione del fatto che nell'ultimo rapporto sull'attuazione delle raccomandazioni dell'Extractive Industries review, recentemente pubblicato, risulta che nel 2006 si è avuto un aumento del 40 per cento ed oltre del supporto ad attività estrattive e che, stando a questi dati, è evidente che l'operato della Banca è in forte contrasto con la mozione approvata dal Senato della Repubblica e con le raccomandazioni fatte da un panel di ricerca della Camera dei Comuni inglese;

riconoscendo come sul tema delle condizionalità che vengono di norma applicate all'esborso dei prestiti la Banca ha fatto alcuni importanti passi in avanti anche se tra le condizionalità per l'accesso alla cancellazione del debito c'è tuttora quella di privatizzare i servizi pubblici essenziali e di aprire i mercati alle imprese straniere, in particolare nel settore dell'acqua;

notando che la Banca mondiale rimane tra i principali sostenitori della privatizzazione come strumento per assicurare l'equo accesso all'acqua, e che in realtà molti dei progetti da essa sostenuti nel settore idrico hanno diminuito le possibilità di accesso all'acqua alle popolazioni povere, e certamente non contribuito al miglioramento della qualità dei servizi essenziali;

prendendo atto con soddisfazione della sensibilità mostrata in tal senso dal Governo italiano, che ha portato lo stesso a decidere di recente il ritiro dal PPIAF, fondo della Banca mondiale in sostegno ai processi di privatizzazione dell'acqua nei paesi in via di sviluppo;

notando anche che nel decreto in questione si dispone anche del rifinanziamento dell'African Development Fund della Banca Africana per lo Sviluppo che prevede, tra gli altri, un programma per l'accesso all'acqua (Rural Water Supply and Sanitation Program);

sottolineando come l'acqua sia un bene comune e un diritto umano universale e che di conseguenza la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile vadano garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona;

rammentando che al fine di assicurare il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sarà necessario assicurare un protagonismo centrale del settore pubblico e di politiche pubbliche che vedano il riconoscimento della centralità dei beni comuni, e del diritto all'acqua come diritto umano fondamentale,

impegna il Governo a:

a) sostenere una profonda revisione dei meccanismi di accesso al credito ed ai programmi di riduzione del debito estero al fine di includere parametri non esclusivamente macroeconomici relativi alla capacità dei paesi destinatari di perseguire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, nonché un aumento del numero dei paesi che possano accedere all'iniziativa lanciata nel corso del G8 di Gleneagles detta MRDI (Multilateral Debt Relief Initiative), alleggerendo le condizioni per l'accesso a tali meccanismi;

b) sostenere una moratoria ai finanziamenti della Banca mondiale e delle altre Banche multilaterali di sviluppo in sostegno alla privatizzazione dell'acqua, ed una revisione di quelle condizionalità che prevedono la privatizzazione o forme di partenariato pubblico-privato per l'accesso ai finanziamenti o a programmi di riduzione o cancellazione del debito estero da parte dei governi beneficiari, al fine di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;

c) sostenere una profonda trasformazione delle politiche energetiche della Banca mondiale al fine di ridurre il sostegno a fonti energetiche fossili aumentando al contempo il sostegno a fonti energetiche rinnovabili e su piccola scala;

d) migliorare il livello di informazione contenuta nel rapporto annuale, prodotto in Parlamento, nonché di renderlo più rapidamente accessibile al fine di permettere una valutazione adeguata dell'operato dei nostri rappresentanti e della validità e coerenza delle posizioni espresse in quelle sedi;

e) riferire entro sei mesi al Senato sulle misure intraprese al fine di dar seguito agli impegni contenuti in questo ordine del giorno.

________________

( ) Accolto dal Governo

 

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla X ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 164.255.466 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

Approvato

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari ad euro 54.751.822 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

Approvato

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, con un contributo di euro 107.707.218 per il periodo 2006-2008, suddiviso in euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 4.

Approvato

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari ad euro 35.902.406 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

Approvato

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIV ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), con un contributo di euro 130.484.314, suddiviso in euro 31.571.438 per l'anno 2006, in euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed in euro 42.012.438 per l'anno 2008.

Art. 6.

Approvato

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari ad euro 31.571.438 per l'anno 2006, ad euro 56.900.438 per l'anno 2007 ed ad euro 42.012.438 per l'anno 2008, si provvede, per l'anno 2006, medianteutilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

Approvato

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del «Chernobyl shelter fund», della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 8.

Approvato

1. All'onere derivante dall'articolo 7, pari ad euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per l'anno 2006, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

Approvato

1. Le somme di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato: «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Approvato

1. A decorrere dall'anno 2006, una parte delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimenti effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca europea per gli investimenti nei Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto, potranno affluire annualmente all'entrata del bilancio dello Stato. Le suddette risorse finanziarie saranno riassegnate ad apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzate per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

2. L'esatto ammontare delle risorse di cui al comma 1 sarà deciso ogni anno dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenterà ogni anno una relazione al Parlamento sulle iniziative finanziate con le risorse di cui al comma 2.

Art. 11.

Approvato

1. È autorizzata la concessione di un contributo finanziario al Fondo comune per i prodotti di base, pari ad euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 70.000 per l'anno 2007, ad euro 3.461.925 per l'anno 2008 e ad euro 3.823.287 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD AGGIUNGERE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.200

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 11,aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

Il ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nella relazione annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 26 febbraio 1987, n.49, uno schema relativo al triennio successivo all'esercizio di riferimento della suddetta relazione contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani nei rispettivi consigli di amministrazione e ad una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni contribuiscono al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio» .

 

 



Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disegno di legge n. 1108

Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge al nostro esame reca disposizioni fondamentali per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, quella cooperazione internazionale che è già una realtà consolidata di solidarietà e di promozione della pace nei Paesi del Sud del mondo, di progetti di sviluppo umano e di promozione dei diritti.

Il provvedimento, in particolare, autorizza la partecipazione finanziaria del nostro Paese alla ricostruzione di quattro fondi internazionali per lo sviluppo: si tratta del Fondo africano di sviluppo (AfDF), del Fondo asiatico di sviluppo (ADF), dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e del Chernobyl Shelter Fund, costituito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Accanto a questi, il provvedimento prevede contributi per il Fondo comune per i prodotti di base e ulteriori interventi di competenza della Banca europea degli investimenti (BEI).

Stiamo, dunque, parlando di interventi di natura finanziaria orientati verso il perseguimento di obiettivi importantissimi quali il sostegno di progetti e programmi a favore di 40 Paesi dell'Africa subsahariana per il rifornimento di acqua potabile e fognature, di iniziative di ricostruzione di territori distrutti dai conflitti armati, di interventi nei settori cruciali dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente a favore dei Paesi più poveri dell'Asia e dei Pacifico.

Se è vero che l'autentico sviluppo è soltanto quello "umano", quello che significa anzitutto "libertà dal bisogno", capacità di camminare, anche traballando, ma con le proprie gambe, è vero anche che per la creazione delle sue condizioni siano presupposto necessario trasferimenti di denaro e tecnologie o la costruzione di strutture.

Annunciando il voto favorevole dei popolari-Udeur al provvedimento in oggetto, vorrei concludere riportando un frase di Gandhi: "L'uomo è un essere sociale. Senza il suo rapporto con la società egli non può diventare autosufficiente neppure in tutte le varie attività dalla coltivazione del cotone alle filatura. A un certo punto deve accettare l'aiuto dei membri della sua famiglia: perché non dai vicini?".

Sen. Barbato

 




[1]    Dell’ultima relazione presentata al Parlamento, e relativa al 2005 (Doc. LV, n. 1-bis), sono riprodotti stralci nella sezione Documentazione del presente dossier.

[2] Nelle prime righe del capitolo si fa riferimento, però, non alle due norme di legge approvate dal Parlamento nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005, ma ad un emendamento all’AS 2667 (che poi – in effetti - confluì nel decreto legge n. 315 del 2004).

[3] Nella formulazione dell’articolo 12 del presente disegno di legge, gli elementi aggiuntivi – rispetto al contenuto delle norme citate – sono minimi: in particolare, si specifica che le valutazioni sulle attività svolte dalle istituzioni di cui alla Relazione devono essere riferite al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Un secondo elemento di novità è rappresentato dal fatto che il resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani è richiesto tassativamente, mentre nelle due norme vigenti la presenza del resoconto era solo raccomandata.

[4]    La Relazione - predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - sull’attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi per l’anno 2005, presentata ai sensi dell’art. 4, co. 2bis, L. 49/1987. (Doc. LV, n. 1-bis) è stata annunciata alle Camere il 26 luglio 2007 ed èl in corso di stampa. Stralci di tale documento sono riportati nella sezione di Documentazione del presente dossier.

[5]    V. nota precedente.

[6]    L’articolo 2 - così come i successivi articoli 4, 6 e 8 relativi alla copertura finanziaria di altri Fondi internazionali - è stato emendato dalla Commissione esteri del Senato che ha tenuto conto dei rilievi della Commissione Bilancio, per la quale era necessario specificare meglio l’accantonamento del Fondo speciale per l’anno 2006. La formulazione originaria dell’articolo, infatti, prevedeva che all’onere per il triennio 2006-2008, si provvedesse mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’UPB di conto capitale del Fondo speciale del Ministero dell’economia per l’anno 2006, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero stesso.

[7]    La Banca asiatica di sviluppo è stata creata nel 1965 su impulso della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Asia e l'Estremo Oriente, con l'intento di ridurre la dipendenza economica dei Paesi asiatici dall'Europa e dal Nord America. L'Italia ha ratificato la sua adesione alla Banca con legge 4 ottobre 1966, n. 907. Dall'obiettivo iniziale dell'attività della Banca, che era prevalentemente la lotta alla fame, si è gradualmente passati, nei successivi trent'anni, a nuovi settori d'intervento, quali l'assistenza diretta al settore privato, mentre, dal tradizionale ruolo di prestiti ai progetti, si è passati ai prestiti-programma nonché a quelli settoriali orientati a sostenere la capacità produttiva, lo sviluppo a medio termine o l'aggiustamento di un particolare settore.

[8]    V. nota all’articolo 2.

[9]    V. nota all’articolo 2.

[10]   La BERS è stata inaugurata nell’aprile 1991, nel clima del progressivo collasso dei regimi di democrazia popolare e poco prima che anche l’URSS andasse incontro alla dissoluzione. L’obiettivo principale della BERS è stato quello di facilitare il passaggio di sette Paesi dall’economia pianificata a un’economia di mercato, impegnando una quota maggioritaria dei propri crediti a favore di iniziative di privatizzazione.

[11]   Si veda anche in questo caso la nota all’art. 2 del provvedimento in esame.

[12]        Istituita dal trattato di Roma e fondata nel 1958, la Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria per i finanziamenti a lungo termine dell'Unione europea. Essa contribuisce all'integrazione europea e allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate. Dotata di personalità giuridica, la BEI ha il compito di contribuire all'integrazione, allo sviluppo equilibrato del mercato comune e alla coesione economica e sociale facendo appello ai mercati dei capitali e alle proprie risorse. La BEI non persegue scopi di lucro, bensì ha lo scopo di facilitare, con il suo intervento, la realizzazione di investimenti pubblici e/o privati e di attrarre altri finanziamenti a sostegno dei progetti da essa promossi. Tali progetti possono essere di natura assai diversa ma devono perseguire uno dei seguenti obiettivi:

·                     lo sviluppo delle regioni svantaggiate dell'Unione europea;

·                     l'ammodernamento delle imprese e la creazione di nuove attività che non possono essere interamente finanziate con risorse nazionali;

·                     l'aiuto agli investimenti in infrastrutture di interesse comunitario che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere finanziati unicamente da uno Stato membro.

La Banca europea per gli investimenti è composta dagli Stati membri che ne sottoscrivono il capitale. Dal 1° gennaio 2007, esso raggiunge 164,8 miliardi di euro con l'adesione della Romania e della Bulgaria all'Unione europea.

Nel 2006 gli interventi della BEI hanno raggiunto i 45,8 miliardi di euro, geograficamente ripartiti come segue:

·                     39,8 miliardi di euro (87% del totale) negli Stati membri;

·                     3,2 miliardi di euro nei paesi seguenti: Croazia, Turchia e paesi dei Balcani (Albania, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ARYM) e Bosnia Erzegovina);

·                     1,4 miliardi di euro nei paesi partner mediterranei;

·                     0,8 miliardi di euro nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ivi compreso il Sudafrica;

·                     0,5 miliardi di euro nei paesi dell'America latina e dell'Asia.

Per il periodo 2007-2009, l'attività di finanziamento risulta orientata in base a sei priorità:

·                     coesione e convergenza

·                     sostegno delle piccole e medie imprese (PMI)

·                     sostenibilità ambientale

·                     attuazione dell'iniziativa « Innovazione 2010 » (i2i) 

·                     sviluppo delle reti transeuropee (RTE) di trasporto e per l'energia

·                     promozione di un'energia sicura, competitiva e sostenibile.

(fonte: sito internet della UE, SCADPLUS - schede sulle politiche dell’Unione europea)

[13]   Mentre infatti la cooperazione a dono bilaterale fa capo alla competente Direzione generale del  Ministero degli Affari esteri, la cooperazione multilaterale è amministrata in buona parte dal Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso i contributi a una serie di Istituzioni finanziarie internazionali.

[14]   Fonte: scheda dal sito Internet del Ministero del commercio internazionale.

[15]   Dell’ultima relazione presentata al Parlamento, e relativa al 2005 (Doc. LV, n. 1-bis), sono riprodotti stralci nella sezione Documentazione del presente dossier.

[16]   Gli obiettivi del Millennio si possono schematizzare come segue:

1 - Eliminazione della miseria e della fame

2 - Istruzione primaria per tutti

3 - Promuovere la parità fra i sessi e l'autonomia delle donne

4 - Ridurre la mortalità infantile

5 - Migliorare  la salute materna

6 - Combattere HIV/AIDS, malaria e altre malattie

7- Assicurare un ambiente sostenibile

8 - Allargare il  partenariato mondiale per lo sviluppo.

 

[17] Nelle prime righe del capitolo si fa riferimento, però, non alle due norme di legge approvate dal Parlamento nel dicembre 2004 e nel gennaio 2005, ma ad un emendamento all’AS 2667 (che poi – in effetti - confluì nel decreto legge n. 315 del 2004).

[18] Nella formulazione dell’articolo 12 del presente disegno di legge, gli elementi aggiuntivi – rispetto al contenuto delle norme citate – sono minimi: in particolare, si specifica che le valutazioni sulle attività svolte dalle istituzioni di cui alla Relazione devono essere riferite al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Un secondo elemento di novità è rappresentato dal fatto che il resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani è richiesto tassativamente, mentre nelle due norme vigenti la presenza del resoconto era solo raccomandata.