Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Grecia sul ¿Progetto IGI¿ relativo ad un gasdotto di interconnessione - A.C. 2930
Riferimenti:
AC n. 2930/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 235
Data: 10/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1538/XV   L n. 239 del 23-AGO-04


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Accordo con la Grecia sul “Progetto IGI” relativo ad un gasdotto di interconnessione

A.C. 2930

 

 

 

 

 

n. 235

 

 

10 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

 

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File: es0147

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 2930 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1538 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005  27

Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

Seduta del 5 giugno 2007  41

Seduta del 13 giugno 2007  45

Seduta del 19 giugno 2007  47

Esame in sede consultiva

-       1 a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 5 giugno 20’07  51

Seduta del 6 giugno 20’07  53

-       5 a Commissione (Bilancio)

Seduta del 12 giugno 2007  55

-       10 a Commissione (Industria)

Seduta del 13 giugno 20’07  57

-       13 a Commissione (Territorio)

Seduta del 19 giugno 20’07  59

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 6 giugno 20’07  61

Esame in Assemblea

Seduta del 19 luglio 2007  65

§      D.M. 13 marzo 2006 Integrazione all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, allegato al D.M. 4 agosto 2005 del ministro delle attività produttive  73

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) 18 settembre 1995, n. 2236/95 Regolamento del Consiglio che stabilisce i princìpi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee  79

§      Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (2).93

§      Il Trattato sulla Carta dell’energia (art. 27)123

Pubblicistica

§      U. Quadrino ‘Il progetto ITGI – Il corridoio Gas tra Turchia, Grecia e Italia’ – Roma, 26 luglio 2007 - CEO, Edison  127

§      Scheda-paese a cura della CIA  145

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 2930

Titolo dell’Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri

Firma dell’Accordo

Lecce, 4 novembre 2005

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§       trasmissione alla Camera

19 luglio 2007

§       annuncio

24 luglio 2007

§       assegnazione

30 luglio 2007

Commissione competente

III  (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VIII, X, XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

Il Progetto IGI (Interconnector[1] Grecia-Italia) prevede la costruzione di un gasdotto che percorrerà il territorio greco per 590 chilometri (sezione onshore del Progetto IGI) e il tratto marino tra la costa greca e quella pugliese per altri 210 chilometri (sezione offshore del Progetto IGI o Gasdotto Poseidon).

Il Decreto del Ministero delle attività produttive del 13 marzo 2006, che integra l’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti e descrive alcune caratteristiche tecniche del gasdotto Interconnector IGI, precisa che il punto di approdo alla costa italiana sarà in prossimità del porto di Otranto.

La realizzazione del Progetto è affidata ad una joint-venture tra la società italiana EDISON e la greca DEPA per la costruzione del tratto offshore e alla società greca DESFA per la parte su terraferma in territorio greco [2].

L’Interconnector IGI consentirà all'Italia di importare annualmente circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall’area del Mar Caspio e del Medio Oriente.

Precedentemente all’Accordo in esame, siglato a Lecce il 4 novembre 2005, il Ministro delle attività produttive italiano (ora dello Sviluppo economico) e il Ministro dello Sviluppo greco avevano firmato un analogo accordo ad Atene il 24 giugno 2005. Trattandosi di un Accordo tra singoli ministeri, tuttavia, esso non aveva la forza di imporre il coinvolgimento di altre Amministrazioni che invece sono chiamate in causa, mediante l’attribuzione di competenze varie, dall’Accordo governativo subito dopo stipulato, ora all’esame della Commissione.

Come afferma la relazione introduttiva all’A.S. 1538, il Progetto IGI fa parte di un progetto più vasto che prevede l’interconnessione della rete greca dei gasdotti con quella turca (Progetto ITG), nonché il potenziamento della rete turca. Quest’ultima è in corso di realizzazione da parte della società turca BOTAS che collabora inoltre con la DEPA nel progetto ITG.

Si ricorda che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto di avere firmato a Roma, il 26 luglio 2006, un accordo intergovernativo per lo sviluppo di transito per il gas naturale tra Italia, Grecia e Turchia (Progetto ITGI), che quindi ricomprende i Progetti IGI, ITG e il potenziamento della rete turca.

Il Ministero ha altresì comunicato che le Società DEPA ed EDISON importeranno il gas in Italia a seguito dell’esenzione dall’accesso di terzi concessa per il gasdotto Poseidon con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico il 21 giugno 2007.

Si ricorda, inoltre, che la decisione 1229/2003/CE, richiamata nel Preambolo dell’Accordo, ha inserito le nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, (compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria – Punto G3 dell’Allegato I) tra i progetti definiti prioritari dell’Unione europea ai fini dell’ottenimento di un contributo comunitario.

 

L’Accordo con la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005  - si compone di un Preambolo e di sette articoli.

 

Come già sottolineato, il Preambolo ricorda che l’Unione europea, con decisione 1229/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, ha definito il progetto IGI “prioritario”, così come altri quattro progetti riguardanti le reti per il trasporto del gas inseriti nell’allegato I. Viene in tal modo consentita l’applicazione al Progetto IGI dei benefici previsti dal Regolamento (CE) 2236/95 – c.d. Regolamento TEN-E – che stabilisce i principi generali per la concessione di contributi finanziari della Comunità nel settore delle reti transeuropee (sotto forma di cofinanziamenti e sovvenzioni).

 

Il Preambolo richiama, inoltre, la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale, all’articolo 22, prevede, per importanti strutture nel sistema del trasporto e della distribuzione del gas, fra cui gli “interconnectors”, una deroga ad alcune disposizioni della stessa direttiva, tra le quali quella riguardante l’accesso dei terzi.

La direttiva 2003/55/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dai commi da 17 a 22 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

In particolare, il comma 17 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (ma anche in alcuni altri progetti riguardanti il sistema del gas), possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota corrispondente ad almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

 

In base a tale normativa, e dietro istanza in data 30 ottobre 2006 delle società Edison e DEPA - con la quale veniva richiesta l’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per una quota del 100 per cento e per un periodo di 25 anni, in relazione alla capacità massima iniziale, pari a circa 8 miliardi di metri cubi all’anno del gasdotto Poseidon - è stato emanato il Decreto ministeriale del 21 giugno 2007.

 

Il Preambolo dell’Accordo richiama infine le norme di carattere internazionale sulla materia, cui sia l’Italia che la Grecia sono vincolate.

 

L’articolo 1 delinea l’oggetto dell’Accordo, costituito dalla realizzazione comune del Progetto IGI, così come più sopra descritto. Il comma 2 precisa che la giurisdizione sulla piattaforma continentale spetta ai rispettivi paesi di appartenenza. Il comma 3 stabilisce che la SPV (la società di scopo costituita tra Edison e DEPA) agirà soltanto come società di trasporto attraverso la Sezione Offshore, separatamente dalle società importatrici di gas che utilizzeranno il gasdotto.

 

L’articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, poiché le Parti riconoscono l’estrema importanza del Progetto, esse ne sosterranno la fattibilità anche attraverso l’esenzione dall’obbligo di accesso ai terzi, se richiesta dai Promotori o dalla società SVP, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 22 della direttiva 2003/55 (v. supra).

Ai sensi del comma 2, le Parti si impegnano, inoltre, a sostenere la richiesta di finanziamenti comunitari per la realizzazione del gasdotto, nel quadro del citato Regolamento TEN – E.

In base al comma 3, la Grecia, quale Paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto, sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell’adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale.

Il comma 4 impegna l’Italia ad inserire il Progetto tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta Legge obiettivo, al fine di semplificarne la realizzazione.

 

L’articolo 3 attribuisce al Comitato di coordinamento, istituito con l’Accordo del 2005, il controllo del coordinamento delle attività di cui sono responsabili le due singole Parti.

L’Accordo, secondo l’articolo 4, sarà emendabile solo attraverso successivi protocolli bilaterali.

Eventuali controversie sull’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo saranno risolte in via amichevole. Ove questo non fosse possibile, l’articolo 5 concede alla Parti la facoltà di sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale, secondo quanto disposto, mutatis mutandis, dall’articolo 27 della Carta Europea dell’Energia.

La durata dell’Accordo è prevista in sei anni, salvo il completamento dei progetti in corso e salvo la denuncia dello stesso da parte di uno dei due Paesi contraenti (articolo 6).

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame consta di tre articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

La relazione introduttiva al ddl A.S. 1538 precisa che l’approvazione del provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; pertanto, per il funzionamento del Comitato di coordinamento, e per le conseguenti missioni ad Atene, ci si avvarrà delle risorse di cui ai pertinenti capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni interessate.

 

Il disegno di legge A.S. 1538 è corredato, infine, da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN afferma che l’Accordo, conforme tanto alla Costituzione italiana quanto alla normativa europea, è in grado di facilitare le procedure per la concessione delle varie autorizzazioni necessarie per la realizzazione del gasdotto oggetto del Progetto IGI. Sottolinea, inoltre, che si tratta di un’opera di interesse nazionale e che pertanto il procedimento autorizzativo sarà svolto d’intesa con la regione interessata, la Puglia.

 

L’AIR rileva, invece, come le motivazioni che hanno condotto alla stipula dell’Accordo siano rinvenibili nella necessità di aumentare la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas all’Italia, facilitando e accelerando la realizzazione del gasdotto e la sua successiva gestione in condizioni ordinarie e di sicurezza, in un quadro politico e amministrativo definito.

 


Progetto di legge

 


N. 2930

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1538)

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

con il ministro della difesa

(PARISI)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

con il ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

con il ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e

la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra

Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

_____________

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 luglio 2007

_____________


 

disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

 

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


FILE ES0147 Accordo

 

 


Iter al Senato


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1538

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

e dal Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

col Ministro della difesa

(PARISI)

col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

(PECORARO SCANIO)

col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e
Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾


Onorevoli Senatori. –

Scopo, portata e motivi del provvedimento

L’adozione dell’Accordo intergo­vernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca ha lo scopo di fornire sia l’assenso politico, sia il necessario quadro di certezze giuridiche e amministrative al progetto per una interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas tra Italia e Grecia, di seguito indicato «progetto IGI», senza il quale esso, per il notevole impegno finanziario e organizzativo richiesto, incontrerebbe notevoli difficoltà per la sua realizzazione.

 

Descrizione del progetto IGI

Il progetto IGI, presentato dalla società italiana EDISON e dalla società statale greca DEPA, è relativo alla realizzazione di una connessione mediante gasdotto sottomarino delle reti di trasporto di gas naturale di Italia e Grecia al fine di importare in Italia 8 miliardi di metri cubi di metano all’anno, prodotti nell’area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas.

Esso è parte di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con quella turca, già in corso di costruzione, e di completamento delle interconnessioni dell’area turca con le produzioni di quella regione. Tale progetto complessivo di interconnessione prevede la realiz­zazione di una condotta sottomarina di circa 210 chilometri tra le coste greche e italiane (la sezione offshore del progetto IGI, realizzata da una joint-venture tra le società EDISON e la greca DEPA), di un gasdotto di 590 chilometri in territorio greco (la sezione onshore del progetto IGI, che sarà realizzata dalla società DEPA), di un gasdotto di 300 chilometri circa per la connessione delle reti greca e turca (il progetto ITG, già in corso di realizzazione da parte della società DEPA e della società turca BOTAS) e infine dal potenziamento della rete interna della Turchia, realizzato dalla società BOTAS.

L’impegno finanziario è attualmente stimato in circa 350 milioni di euro per la parte offshore del progetto IGI e in 600 milioni di euro per la parte onshore.

Esso riveste una importanza strate­gica in quanto consentirebbe di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i Paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Inoltre si inquadra nella politica energetica italiana di realizzare una trasformazione dell’Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal nord Africa, dall’area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di GNL, con benefici in termini di riduzione dei prezzi e di sicurezza degli approvvigionamenti.

 

Motivazioni del provvedimento

Tutti i grandi progetti di approvvi­gionamento tramite gasdotti dall’estero, e soprattutto quelli, come nel caso in esame, che coinvolgono alcuni Paesi come transito, hanno la necessità di un assenso, anche politico, da parte dei Governi, che assicuri la stabilità del progetto stesso: il progetto IGI è parte di un complessivo progetto di approv­vigionamento di gas dall’area del Caspio, che prevede un periodo di investimenti di almeno 5 anni in Italia, in Grecia e in Turchia, solo al termine dei quali potrà essere avviata la fornitura all’Italia, e, pertanto, solo dopo vari anni di esercizio dei gasdotti le imprese potranno trovare adeguata remunerazione degli investi­menti effettuati. La fattibilità economica di tali opere (come nel caso dei gasdotti realizzati in regime di monopolio dall’ENI per importare gas dalla Russia e dall’Algeria) va, pertanto, valutata su una scala temporale di alcuni decenni, e, pertanto, è necessario costruire per esse anche un quadro stabile dei rapporti internazionali tra Stati, in particolare, mediante accordi specifici, quale quello in esame.

L’accordo tra Governi fa seguito ad un analogo accordo tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco firmato ad Atene il 24 giugno 2005 avente anch’esso la finalità di facilitare lo sviluppo e la realizzazione del progetto.

La necessità di un Accordo intergovernativo discende dal fatto che molte delle azioni necessarie per la fattibilità del progetto richiedono impegni e competenze di varie ammini­strazioni, tra le quali:

a) la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l’analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza;

b) il rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti;

c) l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con gli enti territoriali locali interessati.

Per tale motivo, al fine di una gestione coordinata di tali attività amministrative, è necessario un accordo complessivo, considerato che un ritardo significativo su una di esse si rifletterebbe sui tempi complessivi del progetto. Tale problema sussiste evidentemente anche per la parte di opere da realizzare in mare e nel territorio greco, per cui risulta necessario un coordinamento a livello intergovernativo per assicurare il rispetto delle varie fasi autorizzative e dei tempi complessivi.

L’accordo a livello governativo è necessario anche per la fase di esercizio del progetto IGI: dipendendo la fornitura di gas all’Italia dalle modalità di transito del gas in Grecia, la sicurezza dell’approvvigionamento dovrà essere garantita da precisi impegni di quel Paese, in relazione alla gestione, alla manutenzione, al controllo, agli interventi in caso di emergenza del gasdotto, che potranno essere monitorati dall’Italia solo se si adotta un accordo tra Governi in merito.

Si fa, inoltre, presente l’importanza della conclusione dell’Accordo, in quanto il progetto IGI presenta i seguenti caratteri strategici:

a) consente di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti italiani. La domanda di gas naturale è ancora in forte crescita (+ 3,5 per cento all’anno) e la produzione nazionale è contem­poraneamente in declino: solo una nuova infrastruttura di importazione (il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto - GNL da installare al largo di Rovigo) è attualmente in costruzione e pertanto, se non si avvia per tempo la realizzazione di nuove infrastrutture di import, quale il progetto IGI, sussisteranno problemi di copertura della domanda a decorrere dal 2010;

b) accresce la diversificazione degli approvvigionamenti, dato che farebbe giungere in Italia gas dall’area del Caspio, e quindi diminuirebbe la forte dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia e dall’Algeria;

c) è il primo progetto di gasdotto che viene realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, ed è sviluppato secondo le nuove logiche di mercato, e, soprattutto, da parte di soggetti indipendenti dall’operatore dominate ENI.

Infine, esso costituisce una base per un futuro Accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, in quanto gli identici problemi sono presenti anche con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l’intero territorio turco. L’Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia che disciplina l’interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui raccordo in oggetto è il parallelo corrispondente) non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all’Italia.

Esso, infatti, è relativo alle opere di interconnessione per consentire l’approvvigionamento di 3,5 miliardi di metri cubi all’anno alla Grecia mediante gas proveniente dalla Turchia: per far giungere ulteriori 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno fino in Italia è necessario effettuare (oltre al gasdotto IGI di connessione delle reti italiana e greca) anche una serie di interventi di potenziamento dei gasdotti esistenti, e costruirne di nuovi, sia in territorio greco che turco, e, pertanto, la fattibilità complessiva del progetto non potrà prescindere da un accordo trilaterale che garantisca le esigenze di approvvigionamento dei tre Paesi interessati.

 

Illustrazione dell’articolato

Il testo predisposto per l’Accordo governativo riproduce sostanzialmente quello del protocollo interministeriale tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) della Repubblica italiana e il Ministero dello sviluppo della Repubblica greca, firmato il 24 giugno 2005 ad Atene a seguito di nulla osta da parte del Ministero degli affari esteri.

 

Descrizione del testo

Dopo i primi quattro «Considerato», che descrivono la situazione di fatto del progetto, al quinto considerato si fa riferimento alla decisione 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che, nell’ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (TEN – E TransEuropean Networks – Energy), ha individuato cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigio­namento di gas per l’intera Europa, tra i quali, appunto, la connessione con le aree di produzione di gas del Caspio. Il progetto IGI si inquadra perfettamente in tale indicazione di livello europeo e, per le sue caratteristiche, la sua realizzazione potrà essere finanziata con i fondi europei nell’ambito del regolamento citato, così come già successo per la fase di studio di fattibilità, come richiamato al sesto considerato.

Al settimo considerato viene richiamato l’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale, le cui disposizioni sono state recepite dall’Italia con i commi da 17 a 22 dell’articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tali disposizioni prevedono che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigio­namento di gas, quali gli interconnector, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l’obbligo di consentire l’accesso dei terzi a tale infrastruttura, al fine di rifornire i loro clienti. Tale disposizione si è resa necessaria in quanto le precedenti norme sull’apertura dei mercati del gas, contenute nella direttiva 98/30/CE, che stabilivano tale accesso dei terzi in forma generalizzata in base a tariffe fissate da una Autorità di regolazione indipendente, non erano tali da incentivare economicamente le imprese a realizzare i notevoli inve­stimenti necessari per tali infrastrutture. Con le nuove disposizioni comunitarie, recepite sia dall’Italia che dalla Grecia, sarà possibile per le società EDISON e DEPA, che realizzeranno il progetto, ottenere dalle autorità italiane e greche, su parere delle rispettive Autorità di regolazione, un provvedimento di rilascio di una esenzione dal diritto di accesso dei terzi al gasdotto IGI fino al 100 per cento della sua capacità di trasporto, in modo da poterlo temporaneamente utilizzare in via esclusiva per importazioni di lungo periodo. A tale fine all’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo è stabilito che entrambi i Paesi supporteranno tale richiesta di esenzione presso la Commissione europea.

Nell’ottavo considerato viene richiamato l’accordo governativo di delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, ratificato ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 290, in base al quale, come indicato all’articolo 1, comma 2, dell’Accordo, sarà disciplinata la giurisdizione sulla parte sottomarina del gasdotto, in accordo anche con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, recepita dall’Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689: in particolare, l’articolo 83 (delimitazione della piattaforma continentale) e l’articolo 79 (cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale), richiamate nel nono considerato.

Nello stesso nono considerato sono anche richiamate le disposizioni della citata Convenzione in merito alla protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento, nonché l’Accordo tra Italia e Grecia per la cooperazione per la protezione dell’ambiente marino del Mar Jonio del 3 marzo 1979.

Nel decimo considerato sono richiamate le disposizioni della Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 sulla valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito transfrontaliero, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640. In particolare essa prevede l’obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale (VIA) per i gasdotti di grande diametro, quale quello in esame. All’articolo 2, paragrafo 5, dell’Accordo è previsto che i due Governi coopereranno per effettuare congiuntamente tale valutazione di impatto, considerato anche che la recente giurisprudenza comunitaria ha segnalato l’opportunità, in base alle norme comunitarie in materia, di effettuare la VIA sui progetti nella loro integrità, senza frazionarli per parti.

Nell’undicesimo considerato viene richiamato il trattato sulla Carta europea dell’energia del 17 dicembre 1994, ratificato ai sensi della legge 10 novembre 1997, n. 415, del quale vengono utilizzate le disposizioni in materia di controversie, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, dell’Accordo.

Nell’articolo 1, paragrafo 1, si definisce l’oggetto dell’accordo, e, al paragrafo 3, si stabilisce che la società di scopo costituita tra Edison e DEPA, in accordo con le norme contenute nella direttiva 2003/55/CE in materia di separazione societaria tra le imprese operanti in più segmenti del mercato del gas (recepite dall’Italia con l’articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) agirà unicamente come società di trasporto di gas, separata societariamente dalle imprese importatrici di gas che invece utilizzeranno il gasdotto.

L’articolo 2, paragrafo 2, impegna i Governi a sostenere congiuntamente la richiesta di finanziamenti che le imprese presenteranno alla Commissione europea per la fase realizzativa del gasdotto, nell’ambito del già citato Regolamento TEN – E.

L’articolo 2, paragrafo 3, riveste grande importanza in quanto, essendo la Grecia un Paese di transito, è necessario acquisirne l’impegno a gestire il gasdotto, sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo tale da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza, alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell’adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale.

Con l’articolo 2, paragrafo 4, il Governo italiano si impegna ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta «legge obiettivo», al fine di semplificarne e centralizzarne gli iter autorizzativi, come peraltro già attuato con altre infrastrutture di approvvi­gionamento di gas.

L’articolo 2, paragrafo 6, ha la funzione di rendere possibile il coordinamento delle fasi autorizzative del progetto tra Grecia e Italia, e garantire ciascuna parte che il rilascio delle autorizzazioni abbia una tempistica certa e che non possano essere adottate da una delle parti decisioni arbitrarie sul progetto, senza prima una consultazione reciproca.

L’articolo 3 stabilisce che il Comitato di coordinamento istituito col preceden­te accordo tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco del 24 giugno 2005 sarà lo strumento di supervisione del coordina­mento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché durante la sua fase realizzativa e di gestione.

Gli articoli 4, 5 e 6 determinano le modalità per eventuali emendamenti all’Accordo, per la risoluzione delle controversie e per la sua durata ed entrata in vigore, secondo le consuete formule già adottate in altri accordi intergovernativi.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per il funzionamento del Comitato di coordinamento, e, quindi, per le eventuali missioni ad Atene, si farà fronte con le risorse dei pertinenti capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni interessate.

 

 


Analisi tecnico-normativa

 

Portata del provvedimento sull’ordinamento vigente

 

L’Accordo faciliterà le procedure per la concessione di varie autorizzazioni necessarie per la realizzazione del gasdotto di interconnessione fra la reti nazionali dei gasdotti d’Italia e della Grecia, quali il rilascio della concessione demaniale, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, l’esenzione del diritto di accesso dei terzi di cui all’articolo 1, commi 18 e seguenti, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l’inserimento del gasdotto nella rete nazionale italiana dei gasdotti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l’effettuazione della procedura di VIA ai sensi della citata Convenzione di Espoo sull’impatto ambientale transfrontaliero.

 

Conformità alla Costituzione

 

L’Accordo è stato redatto in piena conformità con quanto stabilito dalla Costituzione italiana.

 

Conformità al diritto comunitario

 

Il progetto risulta strategico anche in ottica europea, in quanto finalizzato a connettere la rete greca a quella europea, e, quindi, costituisce un passo avanti per la creazione di un mercato comune; per questo motivo è stato già inserito dalla Commissione europea in uno dei cinque assi prioritari nell’ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 TEN – TransEuropean Network. Lo studio di fattibilità del progetto è stato già condotto col finanziamento europeo del regolamento TEN e ha mostrato la validità tecnica ed economica del progetto.

Il gasdotto rientra nella categoria «interconnector» (gasdotti di interconnessione tra le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri) di cui alla direttiva 2003/55/CE, e ad esso potrà applicarsi il termine di esenzione dall’accesso dei terzi previsto dall’articolo 22 della stessa direttiva recepito dalle disposizioni dell’articolo 1, commi da 17 a 21, della legge n. 239 del 2004. Le società EDISON e DEPA sono, infatti, interessate ad ottenere dalle autorità italiane e greche, su parere delle rispettive Autorità di regolazione, una esenzione dal diritto di accesso dei terzi alle capacità di trasporto del gasdotto, in modo da poterlo temporaneamente utilizzare in via esclusiva per importazioni di lungo periodo e, quindi, garantire la remunerazione dell’investimento.

Inoltre è stata presentata alla Commissione europea una richiesta di finanziamento per la fase di ingegneria del progetto, nell’ambito dello stesso regolamento, per un totale di circa 5,6 milioni di euro, che ha ottenuto l’assenso della Commissione, per un importo ridotto, grazie al supporto di entrambi i Governi.

Dell’accordo è stata data informazione alla Commissione europea.

 

Incidenza sulle competenze delle regioni

 

Si tratta di un’opera di interesse nazionale; peraltro il procedimento autorizzativo sarà svolto d’intesa con la regione interessata, la Puglia. Il gasdotto è già stato inserito nella rete nazionale dei gasdotti con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006, su parere favorevole della stessa regione.

 

Modifiche legislative ed oneri finanziari

 

Non è necessaria alcuna modifica legislativa per l’attuazione dell’accordo, né vi è alcun onere finanziario derivante da esso.

 

Tecnica normativa seguita

 

L’accordo è stato redatto sulla base di analoghi accordi precedenti stipulati dall’Italia e sulla base di analoghi accordi internazionali relativi ad infrastrutture simili.


 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

 

Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell’Accordo

 

Facilitare e accelerare la realizzazione dell’opera e la sua successiva gestione in condizioni ordinarie e di sicurezza, inserendola in un quadro politico e amministrativo definito.

Aumentare la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas all’Italia.

 

Soggetti diretti dell’Accordo

 

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica greca.

 Categorie particolari di soggetti coinvolti

Nessuna.

 

Soggetti indiretti dell’accordo

 

La società italiana Edison SpA e la società greca DEPA SpA, preposte alla realizzazione del gasdotto.

 

Modalità di attuazione

 

È prevista la costituzione di un apposito Comitato intergovernativo per la gestione dell’accordo ed inoltre saranno adottati i necessari provvedimenti amministrativi. Si precisa che le azioni previste dall’Accordo a carico dell’amministrazione italiana rientrano in compiti e funzioni già previsti dall’ordinamento italiano o da direttive e trattati internazionali recepite o ratificati dall’Italia.

 

Obiettivo dell’Accordo e risultati attesi

 

Facilitare la realizzazione del gasdotto di interconnessione tra le reti nazionali dei gasdotti italiana e greca.

 

Valutazioni dell’impatto sulla Pubblica amministrazione

 

L’accordo viene svolto avvalendosi degli strumenti ordinari senza la necessità di istituire nuovi uffici e a mezzo delle risorse già assegnate.

 

 

 

 

Valutazione dell’impatto sui destinatari passivi

 

Le due imprese preposte alla realizzazione del gasdotto provvederanno agli investimenti per quanto di rispettiva competenza, investimenti già programmati e che saranno facilitati dall’Accordo.

 


 

disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

 

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

 

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3a Commissione
Affari esteri, emigrazione

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MARTEDI’ 5 GIUGNO 2007

                                                        48ª Seduta                                                      

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MICHELONI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo segnalando in primo luogo che l’Accordo in ratifica è volto a promuovere la collaborazione tra l'Italia e la Grecia nell'ambito della realizzazione del Progetto IGI di una connessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas naturale mediante gasdotto sottomarino al fine di importare in Italia 8 miliardi di metri cubi di metano all’anno, prodotti nell’area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas. In particolare, evidenzia che tale progetto fa parte di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con quella turca (già in corso di costruzione), e di completamento delle interconnessioni dell’area turca con le produzioni della regione caspica. Nel complesso, pertanto, il progetto di interconnessione prevede la realizzazione di una condotta sottomarina di circa 210 chilometri tra le coste greche e italiane, di un gasdotto di 590 chilometri in territorio greco, di un gasdotto di 300 chilometri circa per la connessione delle reti greca e turca e, infine, dal potenziamento della rete interna della Turchia.

In questo quadro, sottolinea l’importanza strategica dell’Accordo in esame, in quanto consente di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Esso inoltre, secondo le linee della politica energetica italiana, è volto a mutare il ruolo dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal Nord Africa, dall’area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di gas naturale, con ulteriori benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Evidenzia, poi, come si tratti del primo progetto di gasdotto realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE e sviluppato secondo le nuove logiche di mercato da parte di soggetti indipendenti dall’operatore dominante ENI.

Osserva, inoltre, che l'Accordo in esame è intervenuto tra le autorità di governo delle due Parti a seguito dell'analogo Accordo, che ha gettato le basi del progetto delineato, sottoscritto a livello ministeriale tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco ad Atene il 24 giugno 2005 in quanto è stata riscontrata l'esigenza - sul versante politico internazionale - di costruire un quadro stabile di relazioni tra gli Stati coinvolti dal progetto, nonché - sul piano interno - di facilitare una gestione coordinata delle azioni amministrative che involgono le competenze di varie amministrazioni. Cita al riguardo la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l’analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza; il rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti; l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con gli enti territoriali locali interessati.

Nel merito, rileva che nel preambolo vengono evocate le disposizioni comunitarie e internazionali di riferimento, tra le quali figurano: la decisione 1229/2003/CE, che, nell’ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (Trans-European Networks – Energy), ha individuato nella rete di connessione con le aree di produzione del Caspio uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l’intera Europa, la cui realizzazione peraltro potrà essere finanziata con i fondi europei, così come già avvenuto per la fase di studio di fattibilità del progetto medesimo; l’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale che prevede che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli interconnector, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l’obbligo di consentire l’accesso dei terzi a tale infrastruttura; nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell’ambiente marino.

Tra le disposizioni dell'Accordo meritevoli di attenzione, segnala l’articolo 2, paragrafo 3, in base al quale la Grecia, quale paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo tale da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell’adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale. L'articolo 2, paragrafo 4, sancisce l'impegno del Governo italiano ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta legge obiettivo, al fine di semplificarne e centralizzarne gli iter autorizzativi (come peraltro già attuato con altre infrastrutture di approvvigionamento di gas), nel pieno rispetto tuttavia della normativa internazionale di cui alla Convenzione di Espoo del 1991 circa l’obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito transfrontaliero, con particolare riguardo ai gasdotti di grande diametro. Segnala inoltre l’articolo 3, che assegna al Comitato di coordinamento, istituito col precedente Accordo del 2005 il compito di supervisionare il coordinamento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché la fase realizzativa e di gestione del medesimo. Nella relazione che accompagna il provvedimento, infine, si fa presente che l'Accordo in esame costituisce una base per un futuro accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l’intero territorio turco, posto che l’Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia che disciplina l’interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui l’accordo in oggetto costituisce il parallelo corrispondente) non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all’Italia.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), in relazione all’esigenza di snellimento degli oneri procedurali, chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità del riferimento alla disciplina di cui alla legge obiettivo con l'adempimento dell’obbligo di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalle disposizioni internazionali richiamate nell’Accordo in esame.

 

Il senatore FRUSCIO (LNP), pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario al provvedimento in esame, si sofferma sull'importanza dell’attività finora svolta dall’ENI nell’ambito dell’approvvigionamento, del trasporto e della distribuzione del gas naturale, e, nel rilevare come tale organismo non abbia rappresentato un ostacolo al processo di liberalizzazione del settore, sottolinea l’esigenza di valutare con estrema prudenza le ventilate iniziative volte a mettere in discussione la quota azionaria pubblica.

 

Il presidente DINI, nel sottolineare il carattere strategico dell’Accordo in esame, si sofferma sul ruolo di assoluto rilievo rivestito dall'ENI, peraltro costituito storicamente con risorse pubbliche, il cui assetto azionario appare sufficientemente solido alla luce della cospicua quota detenuta dallo Stato.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente propone quindi di rinviare l'esame al fine di consentire l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame è pertanto rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,15.


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2007

52ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Rinvio del seguito dell'esame) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.

 

Su proposta del presidente DINI, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri previsti in relazione all’esame del disegno di legge in titolo, la Commissione conviene di rinviarne il seguito dell’esame.


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

 

MARTEDI’ 19 GIUGNO 2007

53ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

 

Il relatore MICHELONI (Ulivo) replica alle osservazioni del senatore Martone in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, ricordando le disposizioni di diritto internazionale e comunitario che assicurano la protezione all'ambiente nel contesto della realizzazione dei progetti in argomento e che impongono la Valutazione dell'impatto ambientale per opere transfrontaliere, richiamate anche nel parere espresso dalla Commissione ambiente.

 

Il presidente DINI, non essendovi altri iscritti a parlare, essendo stati acquisiti i pareri previsti, ovvero essendo scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 

 

La seduta termina alle ore 16,45.


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedì 5 giugno 2007

42a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI 

 

Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti: nn. 691-A (Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE), 772-A (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), 1201-A (Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale), 1507-A (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006), 1538 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005), 1485 (Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili), 1249 (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute) e 1448 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007).

 

La Sottocommissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 14,45.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mERCOledì 6 giugno 2007

122a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo) 

 

Il relatore VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.


BILANCIO(5a)

Sottocommissione per i pareri

 

martedì 12 GIUGNO 2007

78a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell' interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che nella relazione illustrativa del provvedimento, non corredato da relazione tecnica, si rileva che al funzionamento del Comitato (di cui all’articolo 3 dell’Accordo) si farà fronte sugli ordinari capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il sottosegretario CASULA conferma che al funzionamento del comitato indicato nell'articolo 3 dell'Accordo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.


 

 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007

7ª Seduta

 

Presidenza del  Presidente

PECORARO SCANIO

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3a Commissione:

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell' interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005: parere favorevole con raccomandazione.

 


 

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª) 

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 19 GIUGNO 2007

4ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

BELLINI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 3ª Commissione:

 

(1538) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell' interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Parere favorevole)


 

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

 

 

 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2007

 

Presidenza del Presidente

Leoluca ORLANDO

 

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

 

(S. 1538 Governo) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

(Parere alla 3ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

 

 

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO (IdV), presidente e relatore, illustra i contenuti del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI. Evidenzia che l’Accordo riguarda un’opera d’interesse nazionale, e che il relativo procedimento autorizzativo si svolgera` d’intesa con la regione interessata. Osserva quindi che l’oggetto del provvedimento rientra nell’ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

 

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

 


Esame in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

198a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 19 LUGLIO 2007

(antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

Approvazione del disegno di legge:

(1538) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005 (Relazione orale) (ore 13,11)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1538.

Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

MICHELONI, relatore. Signor Presidente, consegno il testo scritto della relazione affinché possa essere allegato agli atti.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

 


Allegato B

Relazione orale del senatore Micheloni sul disegno di legge n. 1538

 

Onorevoli senatori, l'Accordo in ratifica è volto a promuovere la collaborazione tra l'Italia e la Grecia nell'ambito della realizzazione del Progetto IGI di una connessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas naturale mediante gasdotto sottomarino al fine di importare in Italia otto miliardi di metri cubi di metano all'anno, prodotti nell'area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas. In particolare, si evidenzia che tale progetto fa parte di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con quella turca (già in corso di costruzione), e di completamento delle interconnessioni dell'area turca con le produzioni della regione caspica. Nel complesso, pertanto, il progetto di interconnessione prevede la realizzazione di una condotta sottomarina di circa 210 chilometri tra le coste greche e italiane, di un gasdotto di 590 chilometri in territorio greco, di un gasdotto di 300 chilometri circa per la connessione delle reti greca e turca e, infine, dal potenziamento della rete interna della Turchia.

In questo quadro, si sottolinea l'importanza strategica dell'accordo in esame, in quanto consente di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i Paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Esso, inoltre, secondo le linee della politica energetica italiana, è volto a mutare il ruolo dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal Nord Africa, dall'area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di gas naturale, con ulteriori benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Si tratta, peraltro, del primo progetto di gasdotto realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas, attuata in base alle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE e sviluppato secondo le nuove logiche di mercato da parte di soggetti indipendenti dall'operatore dominante ENI.

Si osserva, inoltre, che l'Accordo in esame è intervenuto tra le autorità di Governo delle due parti a seguito dell'analogo Accordo, che ha gettato le basi del progetto delineato, sottoscritto a livello ministeriale tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco ad Atene il 24 giugno 2005, in quanto è stata riscontrata l'esigenza - sul versante politico internazionale - di costruire un quadro stabile di relazioni tra gli Stati coinvolti dal progetto, nonché - sul piano interno - di facilitare una gestione coordinata delle azioni amministrative che involgono le competenze di varie amministrazioni. Si richiamano, al riguardo, la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l'analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza; il rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti; l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con gli enti territoriali locali interessati.

Nel merito, si rileva che nel preambolo vengono evocate le disposizioni comunitarie e internazionali di riferimento, tra le quali figurano: la decisione 1229/2003/CE, che, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (Trans-European Networks - Energy), ha individuato nella rete di connessione con le aree di produzione del Caspio uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l'intera Europa, la cui realizzazione peraltro potrà essere finanziata con i fondi europei, così come già avvenuto per la fase di studio di fattibilità del progetto medesimo; l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale che prevede che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli interconnector, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l'obbligo di consentire l'accesso dei terzi a tale infrastruttura; nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell'ambiente marino.

Tra le disposizioni dell'Accordo meritevoli di attenzione si segnala l'articolo 2, paragrafo 3, in base al quale la Grecia, quale Paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo tale da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell'adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale. L'articolo 2, paragrafo 4, sancisce l'impegno del Governo italiano ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta legge obiettivo, al fine di semplificarne e centralizzarne gli iter autorizzativi (come peraltro già attuato con altre infrastrutture di approvvigionamento di gas), nel pieno rispetto tuttavia della normativa internazionale, di cui alla Convenzione di Espoo del 1991 circa l'obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito transfrontaliero, con particolare riguardo ai gasdotti di grande diametro. Si segnala inoltre l'articolo 3, che assegna al Comitato di coordinamento, istituito col precedente Accordo del 2005, il compito di supervisionare il coordinamento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché la fase realizzativa e di gestione del medesimo. Nella relazione che accompagna il provvedimento, infine, si fa presente che l'Accordo in esame costituisce una base per un futuro accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l'intero territorio turco, posto che l'Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia, che disciplina l'interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui l'Accordo in oggetto costituisce il parallelo corrispondente), non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all'Italia.

In conclusione, si propone l'approvazione del provvedimento in esame.

Sen. Micheloni

 

 

 

 


SIWEB

Documentazione


 

 

Elenco degli Accordi bilaterali tra l’Italia e la Grecia

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

Titolo :  CONVENZIONE CONSOLARE

Data Firma Accordo :   27/11/1880


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA CONCESSIONE RECIPROCA DELLA FRANCHIGIA DOGANALE AI MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E AI CONSOLI DI CARRIERA

Data Firma Accordo :   28/05/1928


Titolo :  ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE PER LA FRANCHIGIA DOGANALE DEL MATERIALE DI PROPAGANDA TURISTICA

Data Firma Accordo :   11/07/1938


Titolo :  SCAMBI DI NOTE RELATIVI ALLE RISPETTIVE ISTITUZIONI CULTURALI

Data Firma Accordo :   21/09/1948


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 DEL TRATTATO DI PACE

Data Firma Accordo :   29/09/1948


Titolo :  CONVENZIONE DI CONCILIAZIONE E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO

Data Firma Accordo :   25/11/1948


Titolo :  TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE MARITTIMA

Data Firma Accordo :   05/11/1948


Titolo :  SCAMBI DI NOTE RELATIVI ALLE RISPETTIVE ISTITUZIONI CULTURALI

Data Firma Accordo :   27/08/1949


Titolo :  ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, SCAMBIO DI NOTE E LISTE ANNESSE

Data Firma Accordo :   31/08/1949


Titolo :  ACCORDO DI PAGAMENTO

Data Firma Accordo :   04/02/1953


Titolo :  ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DALLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL TRATTATO DI PACE RIMASTE IN SOSPESO

Data Firma Accordo :   05/08/1953


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SUL CERIMONIALE PER LA VISITA DI NAVI DA GUERRA NEI RISPETTIVI PORTI

Data Firma Accordo :   22/08/1953


Titolo :  ACCORDO CULTURALE

Data Firma Accordo :   11/09/1954


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI AEREI, CON SCAMBIO DI NOTE, PROCESSO VERBALE E ANNESSO

Data Firma Accordo :   26/05/1956


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I SERVIZI DI RICERCA E SOCCORSO AEREO

Data Firma Accordo :   02/08/1957


Titolo :  ACCORDO PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI AGLI EX CITTADINI ITALIANI DEL DODECANNESO E LISTE DEI NOMINATIVI

Data Firma Accordo :   28/11/1959


Titolo :  PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 31.08.1949

Data Firma Accordo :   06/08/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CON CUI SI STABILISCE CHE L'ACCORDO COMMERCIALE DEL 10.11.1954 NON DECADRA' COMPLETAMENTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE-GRECIA DEL 09.07.1961

Data Firma Accordo :   20/06/1962


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI

Data Firma Accordo :   13/02/1964


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI AIUTI FINANZIARI, CON LISTA ANNESSA

Data Firma Accordo :   18/06/1964


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Data Firma Accordo :   19/03/1965


Titolo :  CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEL CAVO SOTTOMARINO TRA LA SICILIA E L'ISOLA DI CRETA

Data Firma Accordo :   18/06/1966


Titolo :  ACCORDO SUI TRASPORTI STRADALI DI MERCI

Data Firma Accordo :   27/10/1966


Titolo :  PROCESSO VERBALE CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DELL'ANNESSO ALL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 26.05.1956

Data Firma Accordo :   26/10/1968


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO SUI TRASPORTI DEL 27.10.1966

Data Firma Accordo :   24/01/1972


Titolo :  ACCORDO PER I TRASPORTI SU STRADA DI VIAGGIATORI

Data Firma Accordo :   25/05/1972


Titolo :  ACCORDO SULLA DELIMITAZIONE RECIPROCA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

Data Firma Accordo :   24/05/1977


Titolo :  ACCORDO SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DEL MARE JONIO E DELLE SUE ZONE COSTIERE

Data Firma Accordo :   06/03/1979


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Data Firma Accordo :   13/10/1983


Titolo :  ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Data Firma Accordo :   24/10/1984


Titolo :  ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA

Data Firma Accordo :   01/07/1986


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E IL TRAFFICO DELLA DROGA

Data Firma Accordo :   23/09/1986


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

Data Firma Accordo :   03/09/1987


Titolo :  ACCORDO PER L'USO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE

Data Firma Accordo :   21/01/1991


Titolo :  ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE

Data Firma Accordo :   30/04/1999


Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Data Firma Accordo :   10/01/2000


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO NEL MARE IONIO

Data Firma Accordo :   19/05/2000


Titolo :  PROTOCOLLO DI INTESA PER LO STABILIMENTO DI SISTEMI VTS NEL MARE IONIO

Data Firma Accordo :   19/05/2000


 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

Titolo:     ACCORDO PER LO SVILUPPO DELL'INTERCONNESSIONE TRA ITALIA E GRECIA — PROGETTO IGI

Data Firma Accordo :   04/11/2005




[1]    La direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, definisce “interconnector” una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri (art.2, co. 17).

[2]    Fonte:  comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo economico del 26 luglio 2007.