Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordi relativi a sistemi di navigazione satellitare tra Comunità europea e Cina e Comunità europea e Stati Uniti d¿America A.C. 2630
Riferimenti:
AC n. 2630/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 185
Data: 06/06/2007
Descrittori:
CINA POPOLARE   NORD AMERICA
RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE   SATELLITI ARTIFICIALI
STATI ESTERI   UNIONE EUROPEA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1376/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Accordi relativi a sistemi di navigazione satellitare tra Comunità europea e Cina e Comunità europea e Stati Uniti d’America

A.C. 2630

 

 

 

 

 

n. 185

 

 

6 giugno 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0100.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto degli Accordi4

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)4

§      Gli Accordi in esame  8

Contenuto del disegno di legge di ratifica  14

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1376 (Governo), [Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004 

Esame in sede referente presso la  3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 18 aprile 2007  99

Seduta del 3 maggio 2007  103

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 17 aprile 2007  107

-       4ª Commissione (Difesa)

Seduta del 17 aprile 2007  109

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 3 maggio 2007  111

-       7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 17 aprile 2007  113

-       10ª Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta del 2 maggio 2007  115

-       14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 18 aprile 2007  117

Discussione in Assemblea

Seduta del 9 maggio 2007  121

Normativa di riferimento

§      Reg. (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 (1). Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.133

§      Az.com. 22 giugno 2000, n. 2000/401/PESC Azione comune del Consiglio relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari.149

§      Reg. (CE) n. 876/2002 del 21 maggio 2002 Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo.153

Documentazione

§      Stato delle ratifiche dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese  167

§      Stato delle ratifiche dell’Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato  167

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2630

Titolo dell’Accordo

a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese;

b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l' uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d' America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall' altro, con Allegato.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Unione europea; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Accordo con la Cina, Pechino il 30 ottobre 2003

Accordo con gli Stati Uniti d’America, Dromoland Castle il 26 giugno 2004

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

9 maggio 2007

§          annuncio

10 maggio 2007

§          assegnazione

14 maggio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VII, IX, X, XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto degli Accordi

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

Galileo è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico.

Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l’Agenzia spaziale europea (ESA).

L’ESA è un'agenzia internazionale fondata nel 1975 incaricata di coordinare i progetti spaziali dei paesi europei ed è formata dalle agenzie spaziali e da altre entità di diciassette stati: Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Grecia (dal 9 marzo2005), Irlanda, Italia, Lussemburgo dal (1 dicembre2005), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera. Inoltre, Canada e Ungheria partecipano ad alcuni progetti in base ad accordi di cooperazione. Nei prossimi anni probabilmente si uniranno all'ESA altri paesi, tra cui quelli che hanno fatto parte dell'allargamento dell'Unione Europea del 2004.

 

Dopo il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, è stato approvato dal Consiglio il programma europeo di navigazione satellitare Galileo con la risoluzione del 5 aprile 2001.

Il Consiglio aveva previsto di articolare il programma in tre fasi:

·         una fase di sviluppo e convalida finalizzata alla ricerca, che sarebbe durata fino al 2009 e che comprende lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema e la convalida in orbita; il costo di questa fase, finanziata per metà dall’Unione europea e dall’Agenzia spaziale europea, sarà di 1.500 milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2006 questa fase è stata gestita dall’impresa comune Galileo (vedi infra), dal 1° gennaio 2007 dall’Autorità europea di vigilanza del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS).

·         una fase di spiegamento, che si svolgerà nel 2009 e 2010, comprende la costruzione e il lancio dei satelliti della costellazione e l’installazione completa dei componenti terrestri del sistema;

·         una fase operativa, che probabilmente inizierà alla fine del 2010, in cui il sistema sarà in funzione, specie in ambito commerciale.

Le fasi di spiegamento e operativa sono oggetto di una concessione di circa venti anni e l’Autorità di vigilanza europea sarà l’autorità concedente.

 

Il 17 ottobre 2003 è stata istituita (regolamento 876/2002/CE) l’impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo, assimilata ad un organismo internazionale

I principali compiti dell'impresa comune erano i seguenti:

·         presiedere all'integrazione ottimale del Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) nel programma Galileo, alla realizzazione della fase di sviluppo e convalida del programma; contribuire a preparare le fasi di spiegamento e operativa;

·         assicurare, in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea, attraverso disposizioni contrattuali con enti del settore privato, il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo necessarie per portare a buon fine la fase di sviluppo e il coordinamento delle attività nazionali in tale settore; provvedere, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea al lancio di una prima serie di satelliti per la verifica dell'affidabilità del sistema;

·         in cooperazione con la Commissione, l'Agenzia spaziale europea e il settore privato, contribuire a raccogliere i fondi pubblici e privati necessari per presentare proposte al Consiglio in merito alle strutture di gestione delle singole e successive fasi del programma.

 

Il 4 luglio 2005 l’impresa comune ha approvato la creazione di un consorzio congiunto chiamato “Euro-GNSS”, con sede a Tolosa e composto da 8 membri (AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, Thales e TeleOp), che doveva essere l’unico partner nei negoziati per la concessione di Galileo.

I negoziati sono iniziati effettivamente nel gennaio 2006, dopo disaccordi interni all’industria e un intervento di mediazione sulla ripartizione delle funzioni e delle responsabilità e sull’ubicazione dei principali impianti terrestri del sistema.

I negoziati si sono focalizzati sui cosiddetti Heads of Terms, cioè sugli elementi di fondo del contratto di concessione. Una prima versione del contratto risale al 20 novembre 2006, ma dall’inizio del 2007 i negoziati sono in una fase critica.

 

In relazione alla situazione complessa venutasi a creare nel corso dei negoziati, il 16 maggio 2007la Commissione europea, rispondendo alla richiesta del Consiglio dei ministri dei trasporti e del Parlamento europeo, ha adottato una comunicazione dal titolo “Galileo a un bivio: l’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (GNSS)”(COM(2007)261).

 

Il Consiglio dei Ministri dei Trasporti del 22 marzo 2007 aveva infatti invitato la Commissione a riferire al Consiglio di giugno (7 e 8 giugno 2007) con riguardo:

·         alla valutazione dei progressi complessivi del progetto Galileo, dei costi del progetto e del relativo finanziamento, ai fini di un rapido progresso nella realizzazione del progetto;

·         alla discussione di possibili soluzioni per quanto riguarda il finanziamento pubblico;

·         alla valutazione dei progressi dei negoziati relativi al contratto di concessione e alla presentazione di scenari alternativi, valutati anch’essi in funzione dei costi, del rischio e della sostenibilità finanziaria.

Il Parlamento europeo, da parte sua, nella risoluzione del 24 aprile 2007, ha ribadito il proprio sostegno al programma Galileo, invitando la Commissione a presentare proposte adeguate, basandosi in parte sugli stessi elementi sottolineati dal Consiglio e chiedendo, in particolare, di rafforzare la governance pubblica garantendo la responsabilità politica e la leadership della Commissione.

 

Nella comunicazione della Commissione si legge che i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS sono in ritardo di 5 anni rispetto al calendario stabilito inizialmente e che si stanno affrontando molti problemi, dovuti soprattutto alla posizione dell’industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli.

Secondo la Commissione, il mercato, per il titolare della concessione, che fornisce i segnali nello spazio, sembra incerto anche perché, tra l’altro, è poco chiaro in che misura le autorità pubbliche utilizzeranno il servizio per l’utenza istituzionale PRS (Public Regulated Service) di Galileo. D’altra parte, il consorzio si aspetta che l’UE copra i rischi connessi. Questo aspetto è stato sottovalutato nei progetti originari di Galileo, perché si è sempre partiti dal presupposto che il settore privato avrebbe assunto i rischi di mercato.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto dell’insuccesso degli attuali negoziati relativi al contratto di concessione e a decidere, su questa base, di porvi termine.

La comunicazione sottolinea inoltre che i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) stanno rapidamente diventando delle infrastrutture critiche per la società moderna, che vi si affiderà per svolgere funzioni vitali quali i controlli alle frontiere, la logistica nel settore dei trasporti, le operazioni finanziarie e la sorveglianza delle infrastrutture energetiche e di comunicazione. Da questo punto di vista Galileo dà un contributo importante alle politiche comunitarie in settori disparati come la gestione dei trasporti, il trasporto di merci pericolose, i servizi di emergenza (eCall), la telefonia mobile, i servizi finanziari, l’energia, la navigazione in mare e lungo le vie navigabili interne, il trasporto aereo, la protezione civile e le operazioni umanitarie, l’agricoltura, la pesca e i rilevamenti.

Secondo la Commissione, se il progetto Galileo fosse abbandonato verrebbe a ricrearsi e ad aumentare sensibilmente la dipendenza dal GPS (Stati Uniti) e, potenzialmente, dai sistemi Glonass (Russia) e Compass/Beidou (Cina). Tutti questi sistemi sono gestiti dai governi e destinati a scopi civili e militari o solo militari, e sono realizzati e gestiti interamente con fondi pubblici. L’Europa sarebbe pertanto l’unica grande economia a non disporre di tale strumento strategico. Tutto ciò avrebbe altre importanti ripercussioni politiche per l’Unione europea perché anche alla nostra cooperazione con i paesi terzi verrebbe a mancare un elemento importante. L’Unione europea dipenderebbe così da sistemi stranieri utilizzati a scopi militari o civili/commerciali e militari.

 

Dopo una serie di ulteriori valutazioni, la Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere che l’unica soluzione soddisfacente per il futuro è arrivare ad un partenariato pubblico-privato articolato in due fasi:

- Fase 1: partire, attraverso una concessione specifica, con l’attuazione immediata di EGNOS, precursore di Galileo, rendendo disponibili i primi servizi all’inizio del 2008, e integrare l’attuale appalto pubblico dei satelliti e delle infrastrutture iniziali realizzando la prima costellazione completa di Galileo nell’ambito di un appalto pubblico, puntando a raggiungere la piena capacità operativa entro la fine del 2012.

- Fase 2: in parallelo, negoziare e costituire un partenariato pubblico privato per la successiva fase di esercizio di EGNOS e Galileo articolata nel periodo 2010-2030.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) manterrà la funzione di ente appaltante e autorità di progetto per conto dell’Unione europea, operante sotto l’autorità e nel rispetto delle norme di quest’ultima.

 

L’8 giugno prossimo saranno presentati al Consiglio trasporti due progetti per il reperimento di 2,4 miliardi di euro di finanziamento:

·   il primo prevede un finanziamento a carico esclusivo dell’UE, con la modifica di una voce del bilancio UE, e, di conseguenza, delle prospettive finanziarie 2007/2013 e con un possibile ricorso alla BEI;

·   il secondo prevede finanziamenti con contributi dei paesi UE, ma tale formula è ostacolata dal Parlamento europeo. Anche la Commissione preferisce la prima formula, mentre Germania, Olanda e regno Unito scelgono il secondo sistema.

 

Nel settembre 2007la Commissione presenterà un'analisi dei risultati del dibattito pubblico conseguente all’adozione (8 dicembre 2006) del libro verde sulle applicazioni future del sistema europeo di radionavigazione via satellite, Galileo (COM(2006)769).

Con la presentazione del libro verde la Commissione ha inteso lanciare un’ampia discussione su quello che il settore pubblico potrebbe fare per sostenere lo sviluppo delle applicazioni del sistema, una volta che sarà operativo: le chiamate d’urgenza e i servizi di localizzazione, i trasporti stradali e ferroviari, il settore marittimo e della pesca, l’aeronautica, la protezione civile e gli aiuti umanitari, l’agricoltura, ecc.

La Commissione inoltre, facendo seguito all’analisi dei risultati della consultazione, presenterà un piano d'azione contenente le misure pratiche da proporre a partire dal 2008.

 

La cooperazione internazionale è elemento essenziale del programma Galileo. Esistono accordi, tra l’altro, tra l’Unione europea e l’Ucraina, l’India, il Brasile, il Messico, il Cile, il Giappone, la Corea del sud, l’Australia, il Marocco, il Canada mentre si profila una collaborazione con la Russia.

Nel settembre 2003 la Cina si è unita al progetto apportando un investimento di 230 milioni di euro nei due anni seguenti. Israele è entrato come partner del progetto nel luglio 2004.

L'Unione Europea si è accordata nel giugno 2004 con gli Stati Uniti per adottare una frequenza che permette alle forze armate delle due nazioni di oscurare i reciproci servizi sulle zone di guerra senza disattivare l'intero sistema.

 

Gli Accordi in esame

Il provvedimento in esame dispone l’autorizzazione alla ratifica di due Accordi relativi ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulati tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e, rispettivamente, la Cina e gli Stati Uniti, dall’altra.

Entrambi gli Accordi appartengono alla categoria degli accordi “misti", cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.

 

Il primo è un Accordo di cooperazione con la Cina riguardante il sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003.

I rapporti bilaterali tra Unione europea e Cina sono andati rafforzandosi negli ultimi anni, stante la convergenza di interessi  su molte questioni, sia di carattere politico che nel settore dell’economia.

La politica dell’Unione verso la Cina è sintetizzabile: nell’impegno a coinvolgere maggiormente quel Paese - sia a livello bilaterale che internazionale - in un dialogo politico sempre più efficiente; nell’incoraggiare la transizione verso una società aperta, basata sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani; nel favorire l’integrazione della Cina nell’economia mondiale attraverso il suo pieno inserimento nel sistema commerciale mondiale e il sostegno alle riforme economiche e sociali in corso; nel far crescere la presenza dell’UE in Cina.

L’obiettivo condiviso dalle due Parti di rafforzare la reciproca cooperazione in un numero cospicuo di aree e di settori è stato perseguito, soprattutto negli ultimi tre o quattro anni, attraverso la conclusione di accordi bilaterali e lo sviluppo del dialogo in settori specifici, cui è riconosciuto un ruolo molto rilevante nella costruzione di relazioni privilegiate tra l’UE e la Cina, vantaggiose per entrambe le Parti. Il cosiddetto “dialogo settoriale” copre attualmente venti differenti aree, che vanno dalla protezione dell’ambiente allo sviluppo scientifico e tecnologico, dalla politica industriale all’istruzione. In alcune aree, quali la politica della concorrenza, il mercato interno, le politiche regionali e il commercio internazionale, la Cina e l’Unione europea si trovano a dover fronteggiare problemi con caratteristiche molto simili e prospettano analoghe soluzioni.

Oltre all’Accordo in esame, l’Unione europea e la Cina hanno siglato un MoU sul turismo, un Accordo di cooperazione doganale,  un Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, un Accordo di cooperazione commerciale ed economica e un Accordo sui trasporti marittimi[1].

 

L’Accordo con la Cina è composto da diciotto articoli.


L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al sistema di navigazione satellitare civile GNSS – programma GALILEO.

L’articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l’altro spiegato che “GALILEO” è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.

L’articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell’offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la  tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L’ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell’articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, della applicazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, e degli aspetti legati allo spettro radio e all’integrità del sistema, nonché della normalizzazione, certificazione e protezione del sistema.

Il comma 3 dell’articolo 4 chiarisce che l’applicazione dell’Accordo non pregiudica né l’applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo, né la normativa sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.

Con l’articolo 6 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l’utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e il Ministero della scienza e della tecnologia della Cina. Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, che ha sede a Pechino.

L’articolo 7 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata, nel campo dello spettro radio mentre, in base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del comitato direttivo GNSS (v. articolo 14).

All’articolo 9, comma 4, viene inoltre precisato che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano dall’appartenenza al WTO, nonché l’applicazione di altre norme.

Si tratta, in particolare per quanto riguarda l’Europa, delle disposizioni pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, e le sue successive modifiche, l’azione comune 2000/401/PESC, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari, ed altri strumenti internazionali, tra cui il Codice di condotta contro la proliferazione dei missili balistici adottato a l’Aja nel novembre 2002.


In base all’articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all’interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione.

L’articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l’articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile eprendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Cina stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.

In base all’articolo 14, le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono il Ministero della Scienza e della tecnologia per la Cina e la Commissione europea per la Comunità europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell’Accordo. Il Comitato direttivo si riunisce una volta l’anno alternativamente nel territorio delle due Parti, secondo le modalità specificate.

L’effettiva attuazione delle disposizioni dell’accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 15).

L’articolo 16, in materia di finanziamenti, stabilisce che la Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell’impresa comune GALILEO. L’articolo rinvia ad un successivo accordo la decisione sull’importo del contributo e sulle relative modalità di applicazione, che dovrà tuttavia tenere conto del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo in materia.
Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sono composte in via amichevole, secondo l’articolo 17 che, tuttavia, non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall’Organizzazione mondiale del commercio.

L’articolo 18 contiene le clausole finali sull’entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni automaticamente prorogati per periodi di ulteriori cinque anni.

 

Il secondo provvedimento in esame è un Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004, concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS.

L’Accordo è costituito da un Preambolo, da venti articoli e da un Allegato tecnico sulla struttura dei segnali GPS e GALILEO.

Il Preambolo ricorda che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare chiamato GPS (Global Positioning System) che fornisce  gratuitamente segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione, per fini civili e militari, mentre la Comunità europea si sta dotando di un sistema analogo per usi civili (GALILEO) che sarà compatibile con il sistema americano GPS.

L’articolo 1 reca le finalità dell’Accordo, cioè a dire la cooperazione tra le due Parti per l’uso dei segnali indicati nel Preambolo, mentre l’articolo 2 contiene le numerose definizioni dei termini utilizzati. Fra di esse appare utile ricordare che per “segnali orari e di navigazione satellitari destinati per uso civile” si intendono i segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti da GPS o Galileo, compresi i segnali del servizio riservato a fini governativi.

L’ambito di applicazione è circoscritto dall’articolo 3 alle misure relative ai segnali e ai fornitori di segnali a carattere civile, espressamente escludendo quelli a carattere militare, salvo alcune eccezioni.

Con l’articolo 4 le Parti si impegnano a rendere i due sistemi -  GPS e Galileo - interoperabili nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari. A tal fine, esse seguiranno scrupolosamente le regole del  Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System).

L’articolo 5 individua nel dettaglio i casi nei quali le Parti hanno l’obbligo di consultarsi per definire norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati.

Con l’articolo 6 le Parti si impegnano a non adottare comportamenti  discriminatori in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto e a non utilizzare le misure in relazione a tali beni e servizi come restrizione mascherata o come ostacolo al commercio internazionale. Le questioni relative alla non discriminazione, così come altre questioni relative al commercio dei beni e servizi oggetto dell’Accordo, saranno analizzate dal gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito dall’articolo 13.

L’articolo 7 garantisce l’accesso a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile, salvo limitazioni derivanti da motivi di sicurezza nazionale, mentre con l’articolo 8 viene sancita la disponibilità delle Parti a fornire, su base non discriminatoria, le informazioni relative ai rispettivi segnali e agli ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali.

L’articolo 9 chiarisce che le disposizioni dell’Accordo non pregiudicano i diritti sulla proprietà intellettuale sui segnali che di esso sono oggetto e l’articolo 10 precisa che la fornitura di segnali orari e di navigazione avverrà senza percepire canoni diretti per l’utilizzo finale o per l’ampliamento. A tal fine è prevista una consultazione tra le Parti che possono mettere a punto politiche per il recupero dei costi.

L’articolo 11 richiede la collaborazione tra le Parti affinché sia garantita  un’attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, una compatibilità a livello di radiofrequenza nell’utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, e la protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi, nonché per assicurare un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale. Ulteriori forme di collaborazione, sempre in materia di compatibilità con la sicurezza nazionale e di uso dello spettro, sono dettagliate nei successivi commi dell’articolo.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare sulle questioni relative ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT[2] o altre strutture da individuare successivamente (articolo 12).

L’articolo 13 istituisce quattro gruppi di lavoro su argomenti concordati (ad esempio quello sull’interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza previsto dall’articolo 4) ai quali partecipano le autorità competenti delle Parti che possono dare il loro consenso alla partecipazione di terzi. L’articolo 13 prevede anche la tutela di informazioni, apparecchiature e dati che non possono essere trasferiti a terzi senza il consenso della parte di origine. Le Parti si impegnano inoltre ad agevolare le richieste di licenze per l’esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l’attuazione di Galileo o del GPS. Le informazioni segrete relative all’attuazione dell’Accordo possono essere scambiate solo all’interno dei gruppi di lavoro oppure secondo le condizioni dettate dal paragrafo 2 dell’Allegato. L’attività dei gruppi di lavoro è monitorata dalla riunione delle Parti, prevista di massima una volta l’anno.

Con l’articolo 14 le Parti favoriscono la stipula di un successivo accordo con il quale stabilire una cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili per il periodo successivo al raggiungimento della capacità operativa iniziale da parte di Galileo.

Il finanziamento della cooperazione è affidato a ciascuna delle Parti che si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell’ambito dell’Accordo (articolo 16).

In base all’articolo 17, le eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti, facendo salvo il diritto di ciascuna di esse di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell’OMC.

L’articolo 19 in tema di responsabilità, impone alla Comunità europea e ai suoi Stati membri di chiarire, se gli Stati Uniti lo richiedono, se un obbligo imposto dall’Accordo rientra tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri.

L’articolo 20 contiene le clausole finali dell’Accordo, la cui durata è di dieci anni, che sarà sottoposto ad un primo riesame nel 2008. La durata è prorogabile di cinque anni dopo i dieci iniziali, a patto che le Parti si comunichino tale volontà nei tre mesi precedenti la scadenza dell’Accordo. In seguito, l’Accordo è prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che le Parti non informino il depositario (la Comunità europea), almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l’Accordo. L’Accordo può essere modificato con il consenso delle Parti e puòessere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dei due Accordi tra: a) la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Cina dall’altra e b) la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e gli USA dall’altra,  e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

La relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 1376) specifica che dalla ratifica di entrambi gli Accordi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).

La relazione tecnica allegata all’A.S. 1376 precisa, riguardo all’Accordo con la Cina, che:

a)      l’articolo 13  prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili;

b)      l’articolo 14 prevede – come meccanismo di cooperazione – l’istituzione di un comitato direttivo GNSS composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno. alternativamente nella Comunità e in Cina. Le spese sostenute dal comitato sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante;

c)      l’articolo 16 si occupa del finanziamento del programma GALILEO e dei programmi di cooperazione. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell’impresa comune GALILEO. L’importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell’osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo.

 

Quanto all’Accordo con gli Stati Uniti, la stessa relazione tecnica ricorda che per il finanziamento dell’Accordo ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità e che gli obblighi di ciascuna Parte sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati (articolo 16).

 

Il disegno di legge A.S. 1376, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l’ATN, in particolare, rinviene la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dei due Accordi in quanto rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione. L’ATN afferma, inoltre, che non si ravvisano per i due Accordi particolari profili di impatto costituzionale, né la loro adozione comporta norme di adeguamento al diritto interno.

Per quanto riguarda l’Accordo con la Cina, l’ATN ricorda che l’accordo prende in considerazione l’eventuale estensione di Galileo al servizio PRS (Public Regulated Service), servizio concepito per usi governativi e che ogni estensione nella cooperazione con Paesi terzi sul PRS di Galileo impone notevoli cautele, anche dal punto di vista del recepimento degli eventuali accordi su base nazionale.

L’AIR evidenzia il carattere fortemente innovativo del Progetto Galileo, la cui realizzazione produrrà effetti tecnologici comparabili a quelli prodotti dall’introduzione della telefonia mobile.


SIWEB

Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1376

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

di concerto col Ministro della difesa

(PARISI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

e col Ministro dell’università e della ricerca

 (MUSSI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2007

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Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

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Onorevoli Senatori. – Premessa

 

Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare due Accordi stipulati entrambi in ambito Unione europea.

    Detti Accordi firmati tra l’Unione europea ed i suoi Stati membri, rispettivamente con la Cina e con gli Stati Uniti d’America, riguardano lo sviluppo dello stesso programma europeo di radionavigazione satellitare ad uso civile – GALILEO –, che in questi ultimi anni è divenuto un sistema mondiale di navigazione via satellite.

    In ragione dell’attinenza della materia, pur nelle sue diversità dettagliate nelle relazioni che illustrano i contenuti dei singoli accordi, e in ragione del fatto che gli accordi sono stipulati tra l’Unione europea (UE) e gli Stati parte da un lato e, rispettivamente, la Cina e gli USA dall’altro, si è ritenuto opportuno e vantaggioso presentare in un unico provvedimento l’autorizzazione alla ratifica dei due Accordi.

 

Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003

1.1 Contesto dell’Accordo UE–Cina

    Galileo è un programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite. Lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all’Agenzia spaziale europea, rappresenta il primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una altitudine di 24,400 chilometri, Galileo ha la caratteristica di essere interoperativo con i sistemi statunitense Global Positioning System (GPS) e russo Glonass, entrambi progettati per scopi militari.

 

    Nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l’impresa comune GALILEO ed avviato la fase di sviluppo (2002-2005) durante la quale si intende verificare e mettere alla prova le componenti dell’architettura del sistema. A questa fase seguirà una fase di spiegamento (2006-2007) durante le quale saranno fabbricati e lanciati satelliti e saranno installate strutture terrestri (costo previsto per questa fase 2.100 milioni di euro coperti per due terzi dal settore privato nell’ambito di una partnership pubblico-privata sotto forma di concessione il cui concessionario sarà scelto a mezzo di gara indetta dall’impresa comune); nel 2008 comincerà infine la fase operativa.

    Il sistema di navigazione satellitare europeo GALILEO intende essere autonomo, interoperabile e comunque aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi. Dal giugno del 1999, a seguito della risoluzione del Consiglio che invitava la Commissione europea ad esplorare le possibilità di cooperazione internazionale del programma Galileo, sono stati avviati contatti con vari Stati non europei. L’Accordo con la Repubblica popolare cinese fa parte di questa iniziativa di internazionalizzazione del programma, che ha visto la stipulazione dell’accordo con gli Stati Uniti, nel giugno del 2004, e l’avvio o la conclusione di altri accordi internazionali analoghi, quali ad esempio con Israele, con l’India e con la Russia.

    La partecipazione di esperti e imprese cinesi ai lavori delle fasi di sviluppo e di spiegamento tuttavia non può riguardare gli aspetti di maggiore sensibilità, quali la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e gli elementi essenziali del controllo del segmento globale, a meno che non si addivenga ad un distinto accordo tra Unione europea e Cina.

    L’Accordo con la Cina tiene in considerazione il concetto di reciprocità nella copartecipazione ai programmi e viene particolareggiato, per quanto concerne la partecipazione al programma Galileo nella fase di ricerca e sviluppo, dall’accordo stipulato tra la «Galileo Joint Undertaking» (impresa comune tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione della fase di ricerca e sviluppo del programma stesso) e il Centro nazionale di telerilevamento cinese (NRSCC). Da considerare inoltre la disponibilità cinese a partecipare finanziariamente al programma per 200 milioni di euro.

    L’Accordo tra la «Galileo Joint Undertaking» e NRSCC è stato oggetto di notevole dibattito in ambito europeo al fine di tutelare gli interessi dell’industria europea e la sicurezza del programma, pur mantenendo aperta la cooperazione internazionale nel programma stesso. Le attività di collaborazione del programma Galileo, oltre a considerare opportune forniture in kind da parte cinese, favoriscono lo sviluppo di applicazioni sul territorio cinese e la realizzazione, sempre sullo stesso, di sistemi di ampliamento del Galileo, sia locali che regionali.

 

1.2 Finalità dell’Accordo

    Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti, nell’ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Programma Galileo.

 

    Le attività di cooperazione previste dall’Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea. GALILEO inoltre consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, dai trasporti alla medicina, alla protezione civile, alla polizia, alle dogane, all’agricoltura e così via.

    Il Consiglio trasporti ha sottolineato più volte l’importanza della cooperazione internazionale come strumento per sfruttare al massimo i vantaggi del programma Galileo, considerato che il sistema presterà un servizio pubblico mondiale.

    Sul piano della cooperazione internazionale, a parte le relazioni con la Russia e gli Stati Uniti finalizzate ad assicurare l’interoperabilità tra Galileo ed il GLONASS (russo) e GPS (americano), l’accordo con la Cina costituisce un passo importante, in quanto esso serve da modello per l’associazione anche di altri Paesi terzi, come l’India e l’Ucraina. La cooperazione conferisce a questi Paesi l’opportunità di partecipare alla costruzione, allo sviluppo e alla gestione di un’infrastruttura strategica. La diversità e l’estensione delle modalità di partecipazione previste (concessione, programma di ricerca, contratti stipulati dall’Agenzia spaziale europea, aspetti regolamentari, partecipazione all’impresa comune GALILEO o anche l’associazione alla futura Autorità di sorveglianza) costituiscono altrettanti fattori di promozione della cooperazione internazionale.

 

1.3 Esame delle disposizioni

L’Accordo si compone di diciotto articoli

    Articolo 1. Tale articolo definisce l’obiettivo dell’accordo volto a incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell’ambito dei contributi europeo e cinese al (GNSS) – programma GALILEO.

 

    Articolo 2. L’articolo definisce una serie di termini contenuti nell’Accordo per migliorarne la comprensione.

    Articolo 3. L’articolo definisce i princìpi che regolano la cooperazione quali l’osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO, l’offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi, lo scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione, l’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

    Articolo 4. L’articolo definisce le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione-trasmissione di segnali orari quali ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all’integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema.

    Si specifica inoltre che il presente Accordo lascia impregiudicata: 1) l’applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo all’istituzione dell’impresa comune GALILEO, nonché la struttura istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell’impresa comune GALILEO e 2) le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia. Ad integrazione va rilevato che nel caso di questo Accordo con la Cina i settori di cooperazione contemplati sono vari e combinano il sostegno agli aspetti normativi del progetto (certificazione, frequenze e proprietà intellettuale) e alle azioni scientifiche e industriali.

    Articolo 6. Detto articolo si occupa della promozione comune della ricerca per usi civili nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e il Ministero della scienza e della tecnologia della Cina. Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.

    Articolo 8. Le Parti dichiarano di voler incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO, nonché per promuovere l’utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del comitato direttivo di cui all’articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. Si specifica che le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso Paesi terzi devono essere sottoposte all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorità ha raccomandato agli Stati membri dell’UE di assoggettare tali prodotti ad un’autorizzazione di esportazione.

    Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi le Parti intendono sensibilizzare l’attenzione del pubblico alla tecnologia di navigazione satellitare GALILEO. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utilizzatori, la Comunità e la Cina studieranno la possibilità di istituire un forum comune degli utenti GNSS. Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’Organizzazione mondiale del commercio, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, e le sue successive modifiche, l’azione comune 2000/401/PESC del Consiglio, del 22 giugno 2000, ed altri strumenti internazionali pertinenti, quali il Codice internazionale di condotta dell’Aia sui missili balistici ed altre normative pertinenti degli Stati membri dell’UE e della Cina.

    Articolo 10. Si occupa di norme, certificazioni e misure regolatrici. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all’interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione.

    Articolo 11. L’articolo tratta dello sviluppo dei sistemi GNSS globali e regionali la cui interoperabilità dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti.

    A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema è garantire l’integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO.

    Articolo 12. L’articolo tratta della sicurezza. UE e Cina sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.

    Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Pertanto, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS le cui disposizioni e le procedure concrete devono essere definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.

    Articolo 13. Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

    Articolo 14. L’articolo si occupa dell’attività di cooperazione realizzata da parte cinese dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia ed in nome della Comunità europea e dalla Commissione europea. Le due Parti istituiscono un comitato direttivo GNSS per la gestione dell’accordo, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. L’articolo definisce inoltre le modalità degli incontri di detto comitato.

    Articolo 15. L’articolo riguarda lo scambio di informazioni e l’impegno delle Parti ad adottare disposizioni amministrative ed istituire punti di contatto, allo scopo di dare effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

    Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attività nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell’industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunità.

    Articolo 16. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell’impresa comune GALILEO. L’importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell’osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo.

    Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l’erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell’altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell’altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

    Articolo 17. Per quanto riguarda la consultazione e composizione delle controversie, le Parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole tra le Parti.

    Articolo 18. L’articolo prevede dettami circa la sua entrata in vigore, denuncia ed eventuale proroga.

 

    Dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).

 

Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

 

1.1 Contesto dell’Accordo UE-USA

    Nel dicembre 1995 un piano di azione congiunto UE-USA è stato firmato dal Presidente della Commissione europea ed il Presidente degli Stati Uniti: le Parti decisero di stabilire un gruppo di lavoro per consultazioni volte alla realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System-GNSS). Nel 1999 la UE decise di sviluppare GALILEO come sistema mondiale di navigazione satellitare per scopo civile; in seguito a questa decisione nel 1999 fu avviato il dialogo con gli USA sulla cooperazione e la interoperabilità dei sistemi di comunicazione.

 

    Nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l’impresa comune GALILEO ed avviato la fase di sviluppo (2002-2005) durante la quale si intende verificare e mettere alla prova le componenti dell’architettura del sistema. A questa fase seguirà una fase di spiegamento (2006-2007) durante la quale saranno fabbricati e lanciati satelliti e saranno installate strutture terrestri (costo previsto per questa fase 2.100 milioni di euro coperti per due terzi dal settore privato nell’ambito di una partnership pubblico-privata sotto forma di concessione il cui concessionario sarà scelto a mezzo di gara indetta dall’impresa comune); nel 2008 comincerà infine la fase operativa.

    Galileo è un programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite. Lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all’Agenzia spaziale europea, rappresenta il primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una altitudine di 24,400 chilometri, Galileo ha la caratteristica di essere interoperativo con i sistemi statunitense GPS (Global Positioning System) e russo Glonass, entrambi progettati per scopi militari.

 

1.2 Finalità dell’Accordo

    L’obiettivo del presente Accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l’uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci.

 

    La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all’utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all’ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine. Il Consiglio trasporti ha enfatizzato nel corso degli anni l’importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti – finalizzato a garantire l’interoperabilità di Galileo col sistema americano GPS – ai fini del successo di Galileo come sistema globale. L’interoperabilità con gli altri sistemi permette infatti una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento ed il fatto che Galileo sia un programma civile sotto controllo civile costituisce una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili.

    L’accordo con gli Stati Uniti rappresenta un successo enorme per l’Unione europea perché riconosce entrambe le Parti come partner uguali e crea le condizioni ottimali per lo sviluppo di un sistema europeo, del tutto indipendente ma compatibile con l’americano GPS. Il vantaggio è che l’interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore.

    Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti (cosiddetto segmento spaziale), un insieme di stazioni a terra (cosiddetto segmento terrestre), che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, dai trasporti alla medicina, alla protezione civile, alla polizia, alle dogane, all’agricoltura e così via.

 

1.3 Esame delle disposizioni

    L’Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l’Accordo di Cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed il rispetto della compatibilità per la sicurezza nazionale (National Security Compatibility Compliance-NSCC) specificata dagli USA. I delegati italiani per il gruppo di lavoro NSCC sono stati Mario Caporale e Salvatore Viviano (Agenzia spaziale italiana) e Luigi Palagiano (Agenzia nazionale per la sicurezza) i quali hanno partecipato alle intense e spesso critiche negoziazioni che hanno portato alla definizione comune dei documenti di NSCC allegati all’Accordo.

 

    Lo spirito dell’Accordo UE-USA per la cooperazione Galileo-GPS si basa su una serie di capisaldi quali:

 

        1) non interferenza reciproca dei sistemi GPS e Galileo: le preoccupazioni statunitensi per il previsto utilizzo, per uno dei due segnali della componente civile pubblica («Public Regulated Service»-PRS) e per l’Open Service (OS) del sistema Galileo, della stessa frequenza utilizzata dalla componente militare (M-code) del sistema GPS sono state fugate a seguito delle intense negoziazioni sul rispetto della National Security Compatibility e le soluzioni proposte dalla UE alla fine sono state accettate da parte USA;

 

        2) cooperazione a livello di sviluppo delle applicazioni e commercializzazione dei servizi;

        3) garanzia della fornitura di servizi ad accesso libero e gratuito;

        4) formazione di gruppi di lavoro UE (e Stati Membri) / USA (articolo 13) su a) compatibilità in radiofrequenza; b) commercio e applicazioni civili; c) cooperazioni su innovazione e future generazioni dei sistemi; d) sicurezza e scambio di informazioni su applicazioni per servizi riservati a fini governativi.

 

    È significativa la portata dell’Accordo in termini di sviluppo e successo del programma Galileo e delle applicazioni nazionali di navigazione satellitare. Ciò comporta conseguentemente l’impegno italiano a partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nell’ambito dell’Accordo.

 

    Gli impegni presi dalla UE e dagli Stati membri in relazione alla NSCC comportano:

 

        a) impegni contenuti nei documenti classificati richiamati nell’allegato all’Accordo:

    –  tali documenti definiscono i criteri che GPS e Galileo devono rispettare nella condivisione delle bande di frequenze;

 

    –  nella negoziazione tecnica con gli USA si è ottenuto un importante risultato quale convenire sull’importante principio di reciprocità tra GPS (M-Code) e Galileo (PRS) per quanto riguarda gli scenari di National Security;

    –  l’accordo tecnico NSCC ha consentito di caratterizzare i segnali GPS e Galileo che operano nella banda L1, in termini di modulazioni e livelli di potenza;

    –  i documenti rispondono alle esigenze definite nell’articolo 11 dell’Accordo (National Security Compatibility and Spectrum Use). L’articolo, nello stabilire che le Parti promuoveranno adeguate allocazioni di frequenza per i rispettivi segnali di navigazione che incidono nella banda L1, sottolinea l’impegno delle Parti a prevenire un uso ostile dei rispettivi segnali di navigazione. Inoltre, ogni modernizzazione dei rispettivi sistemi dovrà rispettare la compatibilità concordata. Per cui si evidenzia come questo documento sarà un documento di lavoro anche per il futuro;

    –  l’articolo 11 inoltre evidenzia come le Parti hanno concordato una modulazione base comune per il segnale Open Service nella banda L1;

    –  infine, l’articolo 11 evidenzia che le Parti concordano di formare un Gruppo di lavoro comune sugli aspetti di sicurezza, nel contesto della National Security Compatibility;

    –  sono stati definiti i metodi di protezione del codice M-code del GPS , in riferimento alla negazione dei segnali GPS CA-code, Galileo OS e PRS ed in maniera duale sono stati definiti i metodi di protezione del codice PRS del Galileo nella banda L1, in riferimento alla negazione dei segnali GPS CA-code, M-code e Galileo OS;

    –  il documento NSCC citato nell’Accordo è stato strutturato in 3 parti fondamentali e consegnato a 23 Paesi della Unione europea, rimanendo esclusi Cipro e Malta per mancanza di accordi bilaterali di sicurezza con gli USA:

 

        la parte 1, generale e di struttura fondamentale, contiene anche la descrizione della metodologia per il calcolo della compatibilità ed è un documento «Restricted» Svedese;

 

        la parte 2 – Scenario in cui la ricezione del M-code è protetta; è un documento «Segreto» US;

        la parte 3 – Scenario in cui la ricezione del PRS è protetta; è un documento «Segreto» Svedese;

 

        b) impegni in relazione alla gestione dei relativi documenti classificati

    –  il documento NSCC, per quanto concerne le parti 1 e 3 diventa un documento fatto proprio da ogni Stato membro dell’Unione europea.

 

    –  l’Accordo si compone di venti articoli e di un allegato tecnico – composto di 6 paragrafi nel quale viene definita la struttura dei segnali GPS e GALILEO.

 

1.4 L’Accordo

    Ai fini del presente Accordo per «Parti» si intende, da un lato, la Comunità europea o i suoi Stati Membri, oppure la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e dall’altro, gli Stati Uniti (articolo 18).

 

    Articolo 1. Tale articolo definisce l’obiettivo dell’Accordo volto a fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura ed utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali.

    Articolo 2. Definisce una serie di termini contenuti nell’Accordo per migliorarne la comprensione.

    Articolo 3. Tale articolo definisce l’ambito di applicazione dell’Accordo specificando che: 1) la fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 4 per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, dall’articolo 11 e dall’Allegato e che: 2) i servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3.

    Articolo 4. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l’uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche.

    Articolo 5. Stabilisce quando le Parti debbano consultarsi al fine di definire – direttamente oppure indirettamente – norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati (es. norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure norme che hanno per effetto quello di rendere obbligatorio l’uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all’interno del proprio territorio (salvo che l’obbligatorietà di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall’International Civil Aviation Organization [ICAO] o dall’International Maritime Organization [OMI]).

    Articolo 6. Le Parti dichiarano di adottare un’impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto e che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale.

    Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell’articolo 13 prende in considerazione, tra l’altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilità di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.

    Articolo 7. Si occupa dell’accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno né l’utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, né l’accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli ampliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilità di assoggettare l’accesso a tali informazioni da parte di altre entità, quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori.

    Articolo 8. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione.

    Articoli 9 e 10. Si occupano di proprietà intellettuale. Nessuna disposizione dell’Accordo è volta a pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.

    Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l’utilizzo finale o per l’ampliamento.

    Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall’ICAO e dall’OMI. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.

    Articolo 11. Stabilisce che le Parti collaborano per promuovere un’attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilità a livello di radiofrequenza nell’utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate. Si specifica inoltre che le Parti intendono impedire l’utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tale fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati «National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» (di seguito denominati «Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia»), citato nell’Allegato. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell’Allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e, per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell’ambito dello spettro.

    Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell’attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell’Allegato e se una Parte desidera modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell’Allegato o aggiungere alcunché, deve notificare all’altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici e nel rispetto di una specifica procedura.

    Le Parti convengono di utilizzare per il sevizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in Allegato e di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi.

    Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell’ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

    Articolo 12. Si stabilisce che le Parti collaborino, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT o presso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.

    Articolo 13. Per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’Accordo le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti concordati (l’articolo prevede 4 gruppi di lavoro). Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti; la partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.

    Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun Paese, impresa, persona, organismo o Governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della Parte di origine.

    Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l’esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l’attuazione di Galileo o del GPS. Le informazioni segrete relative all’attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell’ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell’Allegato al presente Accordo.

    Il paragrafo 7 dell’articolo stabilisce che le Parti si riuniscano a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all’anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.

    Articoli 14 e 15. Si prevede che in futuro le Parti discutano su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente (nell’ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilità di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all’anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l’istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentano le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento).

    Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l’ICAO, l’UIT, l’Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.

    Articolo 16. Per quanto riguarda il finanziamento dell’Accordo, ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell’ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna Parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati.

    Articolo 17. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti e nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell’OMC.

    Articolo 19. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunità europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie; l’inosservanza di tale obbligo con la dovuta tempestività o la comunicazione di informazioni contraddittorie darà luogo a una responsabilità solidale.

    Articolo 20. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario (la Comunità europea) di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo può essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell’Unione europea dopo la data in cui è stato firmato dalle Parti.

    Il presente Accordo resta in vigore dieci anni, ma è previsto un primo riesame nel 2008. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell’intenzione di prolungare l’Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l’Accordo è esteso automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunità europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall’altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l’Accordo.

    Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all’approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne.

    Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

 

1.5 L’Allegato

    Trattasi di un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e GALILEO.

    Dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).

 


 


 

Relazione tecnica

 

Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003

        L’articolo 13 dell’Accordo prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

 

        L’articolo 14 dell’Accordo prevede – come meccanismo di cooperazione – l’istituzione di un «comitato» direttivo GNSS per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, ovvero per la Cina, dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea; il comitato adotta un proprio regolamento interno.

    Il comitato si riunisce, di norma, una volta all’anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.

        Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

        L’articolo 16 si occupa del finanziamento del programma GALILEO e dei programmi di cooperazione. La Cina fornisce un contributo finanziario al programma GALILEO per il tramite dell’impresa comune GALILEO. L’importo del contributo e le relative modalità di applicazione sono oggetto di un accordo distinto, nell’osservanza delle disposizioni istituzionali del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio o di qualunque regolamento successivo. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l’erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell’altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell’altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

 

        Per quanto riguarda il finanziamento dell’Accordo, ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell’ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati (articolo 16).


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003

        Il progetto Galileo sul piano tecnologico è destinato a dar vita a una rivoluzione comparabile con quella prodotta dalla telefonia mobile e darà sviluppo a una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura, e così via.

 

Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

 

        Il progetto Galileo sul piano tecnologico è destinato a dar vita a una rivoluzione comparabile con quella prodotta dalla telefonia mobile e darà sviluppo a una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura, e così via.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

b) l’Accordo concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall’articolo 18 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’articolo 20 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


Esame in sede referente presso la
3
ª Commissione Affari esteri

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007

39a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

 

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Esame e rinvio)

 

Il relatore FRUSCIO (LNP) riferisce sul disegno di legge in titolo soffermandosi in primo luogo sul "Programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite" (GALILEO), lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all’Agenzia spaziale europea, quale primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. Al riguardo evidenzia come la radionavigazione via satellite sia una tecnologia di punta che consente all’utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all’ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine. Quanto alle origini del programma GALILEO, ricorda che nel 2002 il Consiglio dell’Unione europea, con apposito regolamento (CE) 876/2002, ha provveduto a costituire l’impresa comune GALILEO; dal 2002 al 2005 è stata avviata la fase di sviluppo durante la quale si è inteso verificare e mettere alla prova le componenti dell’architettura del sistema. A partire dal 2006 è iniziata una fase di spiegamento durante la quale è prevista la fabbricazione e il lancio di satelliti e l’installazione di strutture terrestri; nel 2008 comincerà infine la fase operativa.

Il sistema di navigazione satellitare europeo GALILEO nella sua autonomia presenta due caratteristiche principali: l'apertura a collaborazioni internazionali con paesi terzi e l'interoperabilità con altri sistemi. In questo quadro, rileva come l'Accordo con la Repubblica popolare cinese, stipulato nel 2003, si inscriva nella sfera della cooperazione internazionale del programma GALILEO con paesi terzi. Basato sul concetto di reciprocità nella compartecipazione ai programmi, nel merito, l'Accordo definisce, all'articolo 1, l'obiettivo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell’ambito dei contributi europeo e cinese al sistema globale di navigazione satellitare Global navigation satellite system (GNSS) – programma GALILEO. Tra le disposizioni meritevoli di attenzione segnala in primo luogo l'articolo 3, che definisce i princìpi che regolano tale cooperazione e, per altro verso, l'articolo 4, che illustra le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione-trasmissione di segnali orari, restando tuttavia impregiudicata l'applicazione del citato regolamento (CE) n. 876/2002, relativo all’istituzione dell’impresa comune GALILEO e alla normativa comunitaria vigente in tema di non proliferazione e di trasferimenti di beni immateriali di tecnologia.

Quanto alla promozione dell'attività di ricerca scientifica relativamente allo sviluppo del GNSS per usi civili, evidenzia l'articolo 6, che istituisce, nell'ambito dei programmi europei e cinesi, il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Pechino, diretto al coordinamento e allo scambio di informazioni. Sul fronte della cooperazione industriale tra le due Parti, l'articolo 8 fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento delle joint venture e individua un gruppo consultivo deputato alla promozione della ricerca nel campo della costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi, precisando altresì che l'esportazione dalla Cina verso paesi terzi di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO deve essere sottoposta all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per GALILEO. Particolare rilievo è inoltre assegnato allo sviluppo del commercio e degli investimenti delle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi attraverso la sensibilizzazione del pubblico all'uso delle suddette strumentazioni, in conformità con gli obblighi internazionali e nel rispetto della normativa comunitaria (articolo 9).

Evidenzia inoltre l'articolo 11, in tema di sviluppo dei sistemi GNSS ai livelli globale e regionale, la cui interoperabilità è volta a migliorare la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti. Quanto ai profili connessi alla sicurezza e alla continuità dei servizi GNSS, l'articolo 12 afferma l'impegno, di entrambe le parti, ad avviare idonee iniziative di cooperazione (dirette alla protezione dei sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione o atto ostile) attraverso appositi canali di consultazione.

Per quanto concerne le modalità operative dell'Accordo in esame, l'articolo 14 precisa che l'attività di coordinamento delle iniziative di cooperazione sono realizzate, per la Cina, dal Ministero della scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea, i quali organismi istituiscono nel loro insieme un Comitato direttivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, per finalità di gestione dell'Accordo medesimo. Infine, segnala che dalla relazione che accompagna il provvedimento risulta che, in un'ottica di maggiore dettaglio, è stato stipulato un accordo tra la «GALILEO Joint Undertaking» (impresa comune tra la Commissione europea e l’Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione del programma stesso) e il Centro nazionale di telerilevamento cinese (NRSCC) nell'ambito della partecipazione alla fase di ricerca e sviluppo del programma GALILEO, con una disponibilità finanziaria da parte cinese di 200 milioni di euro.

Procedendo quindi all’illustrazione dell'Accordo con gli Stati Uniti, stipulato nel 2004, rileva che lo stesso è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense GPS, progettato per scopi militari, con il sistema GALILEO al fine della realizzazione del citato sistema globale di navigazione satellitare GNSS. Ricorda peraltro come il Consiglio trasporti abbia enfatizzato, nel corso degli anni, l’importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di GALILEO come sistema globale, posto che l’interoperabilità con altri sistemi permette infatti una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento e come il fatto che GALILEO sia un programma sotto controllo civile costituisca una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili. Il vantaggio è che l’interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore.

Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti, un insieme di stazioni a terra, che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, quali i trasporti, la medicina, la protezione civile, la polizia, le dogane o l’agricoltura. Precisa quindi che l’Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l’Accordo di Cooperazione GALILEO-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed il rispetto delle norme relative alla compatibilità per la sicurezza nazionale (National Security Compatibility Compliance-NSCC) degli Stati Uniti, allegato all'Accordo medesimo.

Nel merito descrive, l'articolo 1, che definisce l’obiettivo dell’Accordo volto a fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura ed utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti (meccanismi diretti a garantire migliori prestazioni utilizzando strumenti supplementari rispetto alla principale costellazione dei satelliti) e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali.  Meritevoli di segnalazione risultano inoltre l'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, con esclusione dei servizi a carattere militare e di quelli riservati alla sfera governativa, e l'articolo 4, che prevede l'interoperabilità a livello di radiofrequenza e a livello non militare.

Tra gli impegni sottoscritti dalle due Parti figurano quelli volti all'adozione di un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, al fine di non creare ostacolo al commercio internazionale (articolo 6), nonché quelli diretti a garantire l'accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile e l'utilizzo delle informazioni di posizionamento dei rispettivi servizi, salvo le limitazioni dettate da ragioni di sicurezza nazionale (articolo 7), unitamente all'impegno nel rendere disponibili su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari.

Altre disposizioni prevedono forme di consultazione su aspetti quali la definizione di norme, certificazioni e misure regolatrici (articolo 5), nonché forme di collaborazione riguardo all'attribuzione di radiofrequenze adeguate ai segnali orari e di navigazione satellitari, alla protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni e all'utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale (articolo 11), nonché circa le questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per GALILEO e la prossima generazione di satelliti GPS (articolo 12).

Quanto alle modalità di attuazione dell’Accordo, l'articolo 13 prevede l'istituzione di gruppi di lavoro su argomenti concordati, ai cui lavori partecipano le autorità competenti delle Parti, mentre l'articolo 15 dispone altre forme di collaborazione circa le questioni di interesse reciproco presso l'International Civil Aviation Organization (ICAO), l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), l'International Maritime Organization (IMO), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.

L'articolo 14 prevede che in futuro le Parti apriranno un confronto circa un successivo accordo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente. In questo ambito, le Parti valuteranno l'opportunità di adottare misure di coordinamento attraverso la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all’anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l’istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentano le relazioni tra i due sistemi, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento.

Segnala infine che l'Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e GALILEO.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), nell’associarsi alle considerazioni espresse dal relatore e dal presidente Dini circa le ragioni di opportunità connesse alla creazione del sistema di radionavigazione globale GALILEO, si sofferma sul profilo relativo alla collaborazione internazionale con gli Stati Uniti e la Cina. A quest’ultimo riguardo, nel rievocare i recenti episodi di Milano, fa presente tuttavia come la volontà espressa da parte cinese, come emersa nell’ambito di colloqui intrattenuti a livello personale con l’Ambasciatore cinese in Italia, di instaurare con l’Italia un rapporto di proficuo dialogo volto alla ricerca di soluzioni concordate sia strettamente correlata alle ottime relazioni diplomatiche in corso tra l’Unione europea e la Cina, nell’ambito delle quali il primo degli Accordi in esame costituisce un valido esempio.

 

Il senatore DEL ROIO (RC-SE), per quanto concerne lo sviluppo del Programma GALILEO, chiede chiarimenti al Governo circa l’istituzione a Roma del Centro di eccellenza tecnologica per la navigazione satellitare. Nel ricordare infine che il 21 maggio prossimo si svolgerà in Senato un seminario dedicato all’approfondimento del sistema di radionavigazione GALILEO, esprime rammarico per non aver potuto prendere parte, in ragione delle esigenze connesse ai lavori del Senato, ai numerosi dibattiti che si sono svolti presso l’Assemblea parlamentare dell’UEO, di cui è componente, riguardo al citato programma GALILEO.

 

Il presidente DINI ringrazia il relatore per la completezza dell’esposizione e, dopo aver ricordato la complessità dei negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti per la definizione del secondo degli accordi in esame, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, difesa e istruzione, restando quindi da acquisire i pareri delle altre Commissioni consultate.

Propone infine di rinviare il seguito della discussione generale e lo svolgimento della replica del relatore e del Governo alla prossima seduta.

 

La Commissione conviene e il seguito dell’esame è quindi rinviato.


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007

 

40a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.

 

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale e dà conto dei pareri nel frattempo pervenuti.

 

Avendo rinunciato il relatore FRUSCIO (LNP) e il GOVERNO a svolgere la replica, il PRESIDENTE propone pertanto di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all’unanimità la proposta del Presidente.

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

36a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 La seduta inizia alle ore 15,05.

 

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo il quale, a suo avviso, non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

 

 Conviene la Sottocommissione.

 


DIFESA (4a)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

60a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore IOVENE (Ulivo) illustra il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, proponendo conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.

 

 Si apre il dibattito.

 

 Il senatore SELVA (AN) chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali con un unico disegno di legge il Governo proceda alla ratifica di due distinti accordi, peraltro con paesi appartenenti ad un diverso ambito geo-politico.

 

 Il senatore ZANONE (Ulivo) precisa la richiesta di chiarimento relativa al sistema satellitare Galileo, precedentemente avanzata, anche attesi i costi del progetto.

 

 Il sottosegretario CASULA, nel ringraziare la Commissione per la speditezza dell’esame, si riserva di fornire successivamente i chiarimenti richiesti.

 

 Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

 Prende per primo la parola il senatore DIVINA (LNP), che esprime piena condivisione nei confronti delle osservazioni del senatore Selva, dichiarando la propria contrarietà alla stipula di alcun tipo di accordo commerciale o finalizzato alla fornitura di tecnologie con la Cina, attesi gli scarsi segnali di affidabilità che da quel paese provengono.

 

 Conviene il senatore SELVA (AN), sottolineando che la sottoposizione in un unico atto di ratifica dei due accordi integra una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e rilevando che ciò lo costringe ad esprimere un voto contrario.

 

 Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007

61a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

 

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che la relazione illustrativa afferma che dalla ratifica non derivano sul bilancio dello Stato nuovi o maggiori oneri, in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, già finanziato da parte italiana mediante il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).

Per quanto di competenza, segnala che l’articolo 14 dell’Accordo di cooperazione prevede l’istituzione di un Comitato per la gestione dell’Accordo medesimo. Al riguardo, stante la previsione della relazione tecnica, secondo la quale le spese del Comitato in questione saranno sostenute da ciascuna delle "Parti" in relazione ai propri membri, occorre acquisire conferma che le spese in questione siano a carico degli organi comunitari e non implichino un contributo da parte degli Stati membri.

 

Il sottosegretario LETTIERI conferma le assicurazioni circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al provvedimento, atteso che è già prevista la contribuzione del programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea.

 

Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) circa il possibile ampliamento delle attività e del programma derivante dal provvedimento in esame, il presidente relatore MORANDO (Ulivo) un parere di nulla osta nel presupposto che il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 14 del provvedimento e le relative spese siano poste a carico degli organismi comunitari nell’ambito delle risorse già previste per il finanziamento del programma Galileo.

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Presidente.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

15a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza della Presidente

PELLEGATTA

 

 

 La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 alla 3ª Commissione:

(omissis)

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004  : parere favorevole

 

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007

5a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

PECORARO SCANIO

 

 

 La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

 alla 3^ Commissione:

(omissis)

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004  : parere favorevole.

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007

9a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza della Presidente

SOLIANI

 

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alla 3ª Commissione:

(omissis)

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004  : parere favorevole

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

150a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

Mercoledì 9 maggio 2007

 

 

 

Presidenza del vice-presidente CAPRILI

 

 


- Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004 (Relazione orale) (ore 17,31)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1376.

Il relatore, senatore Fruscio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FRUSCIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1376 in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003 e l'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro. Si tratta di accordi firmati tra la Comunità europea e i suoi Stati membri rispettivamente con la Cina e con gli Stati Uniti d'America che riguardano lo sviluppo dello stesso programma europeo di radionavigazione satellitare ad uso civile denominato Galileo.

In particolare, per Galileo si intende il programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea quale primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare designato per uso civile a livello mondiale. La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all'utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre l'ora esatta, la posizione in latitudine, longitudine ed altitudine.

Quanto alle origini del Programma Galileo, si ricorda che nel 2002 il Consiglio europeo, con apposito regolamento CEE, ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo; dal 2002 al 2005 è stata avviata poi la fase di sviluppo e nel 2007 seguirà quella di fabbricazione e di lancio di satelliti e l'istallazione di strutture terrestri.

Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo nella sua autonomia presenta due caratteristiche principali: l'apertura a collaborazioni internazionali con Paesi terzi e l'interoperabilità con altri sistemi. In questo quadro, l'accordo con la Repubblica cinese, stipulato nel 2003, si inserisce nella sfera della cooperazione internazionale del Programma Galileo con Paesi terzi. Per economia di tempi eviterò di illustrare nel merito l'accordo, chiedendo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare copia scritta della relazione.

L'Accordo con gli Stati Uniti, viceversa, stipulato nel 2004, è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense Global Positioning System, progettato per scopi militari, con il sistema Galileo, disegnato per uso civile, a livello mondiale, al fine della realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare.

Si ricorda, peraltro, come il Consiglio dei ministri europei dei trasporti abbia enfatizzato nel corso degli anni l'importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di Galileo come sistema globale.

L'Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione Unione Europea-Stati Uniti d'America con l'accordo di cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radio-elettromagnetica e il rispetto delle norme relative alla compatibilità per il sistema sicurezza nazionale.

Anche per quanto attiene la parte del merito relativa a questo secondo Accordo prego l'Assemblea di prendere eventualmente visione del documento che rassegnerò agli atti della Presidenza.

Informo che tutte le Commissioni interessate ad entrambi gli Accordi hanno espresso, per la parte di propria competenza, parere favorevole. Unanime parerefavorevole è stato espresso dalla Commissione affari esteri.

Pertanto, sulla base delle considerazioni espresse e di quelle riportate nel documento che consegnerò agli atti, la Commissione esteri raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare come questo provvedimento metta insieme due Accordi, uno con la Cina e l'altro con gli Stati Uniti d'America e sia un forte riconoscimento rispetto ad un grande progetto industriale spaziale dell'intera Unione Europea. Sottolineo soltanto, a brevissima integrazione delle riflessioni già espresse dal relatore, come questo sia un fatto di estrema importanza per il nostro sistema economico ed industriale.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le funzioni del Comitato di cui all'articolo 14 e le relative spese siano poste a carico degli organismi comunitari, nell'ambito delle risorse già versate dall'Agenzia spaziale italiana all'Agenzia spaziale europea per il finanziamento del programma Galileo».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MELE (Ulivo). Signor Presidente, il senatore Fruscio e il sottosegretario Vernetti hanno già ricordato l'importanza delle due ratifiche, l'una con la Cina e l'altra con gli Stati Uniti d'America. Pertanto, confermo il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

 


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004 (1376)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto stabilito rispettivamente dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

 

 

 


Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Fruscio sul

 disegno di legge n. 1376

 

Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 1376 in esame reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti accordi:

a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione

satellitare civile (GNSS)-Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri

e la Repubblica popolare cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003;

b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e Global Positioning System (GPS) e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, con Allegato, fatto a Dromoland Castle il 26 giugno 2004.

Si tratta di Accordi firmati tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, rispettivamente, con la Cina e con gli Stati Uniti d'America, che riguardano lo sviluppo dello stesso programma europeo di radionavigazione satellitare ad uso civile Galileo.

In particolare, per Galileo si intende il «Programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite», lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea, quale primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all'utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all'ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine (basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una altitudine di 24,400 chilometri, Galileo ha la caratteristica di essere interoperativo con i sistemi statunitense GPS e russo GLONASS, entrambi progettati per scopi militari). Quanto alle origini del programma Galileo, si ricorda che nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002, ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo; dal 2002 al 2005 è stata avviata la fase di sviluppo «2002-2005» durante la quale si è inteso verificare e mettere alla prova le componenti dell'architettura del sistema. A partire dal 2006 è iniziata una fase di spiegamento «2007» durante la quale è prevista la fabbricazione e il lancio di satelliti e l'installazione di strutture terrestri (costo previsto per questa fase 2.100 milioni di euro coperti per due terzi dal settore privato nell'ambito di una partnership pubblico-privata sotto forma di concessione il cui concessionario sarà scelto a mezzo di gara indetta dall'impresa comune); nel 2008 comincerà infine la fase operativa.

Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo nella sua autonomia presenta due caratteristiche principali: l'apertura a collaborazioni internazionali con Paesi terzi e l'interoperabilità con altri sistemi.

In questo quadro, l'Accordo con la Repubblica popolare cinese, stipulato nel 2003, si inscrive nella sfera della cooperazione internazionale del programma Galileo con Paesi terzi.

Basato sul concetto di reciprocità nella compartecipazione ai programmi, nel merito, l'Accordo definisce l'obiettivo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese al sistema globale di navigazione satellitare Global Navigation Satellite System (GNSS)-programma Galileo.

Tra le disposizioni di attenzione si evidenzia l'articolo 6 - che istituisce, nell'ambito dei programmi europei e cinesi, il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Pechino, diretto al coordinamento e allo scambio di informazioni - nonché, sul fronte della cooperazione industriale tra le due Parti, l'articolo 8, che fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento delle joint venture e individua un gruppo consultivo deputato alla promozione della ricerca nel campo della costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi, precisando altresì che l'esportazione dalla Cina verso Paesi terzi di prodotti sensibili connessi al programma Galileo deve essere sottoposta all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente.

Quanto ai profili connessi alla sicurezza e alla continuità dei servizi GNSS, l'articolo 12 afferma l'impegno, di entrambe le parti, di avviare idonee iniziative di cooperazione (dirette alla protezione dei sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione o atto ostile) attraverso appositi canali di consultazione. Per quanto concerne le modalità operative dell'Accordo in esame, all'articolo 14 si precisa che l'attività di coordinamento delle iniziative di cooperazione sono realizzate, per la Cina, dal Ministero della scienza e della tecnologia e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea, i quali organismi istituiscono nel loro insieme un comitato direttivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle parti, per finalità di gestione dell'Accordo medesimo.

Infine, dalla relazione che accompagna il provvedimento risulta che, in un'ottica di maggiore dettaglio, è stato stipulato un accordo tra la Galileo Joint Undertaking (impresa comune tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea, costituita per la gestione del programma stesso) e il Centro nazionale di telerilevamento cinese) nell'ambito della partecipazione alla fase di ricerca e sviluppo del programma Galileo, con una disponibilità finanziaria da parte cinese di 200 milioni di euro.

L'Accordo con gli Stati Uniti, stipulato nel 2004, per altro verso, è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense GPS, progettato per scopi militari, con il sistema Galileo, disegnato per uso civile a livello mondiale, al fine della realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System-GNSS). Si ricorda peraltro come il Consiglio trasporti abbia enfatizzato, nel corso degli anni, l'importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di Galileo come sistema globale, posto che l'interoperabilità con altri sistemi permette una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento ed altresì che Galileo sia un programma civile sotto controllo civile, il che costituisce una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili. Il vantaggio è che l'interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore. Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti (cosiddetto segmento spaziale), un insieme di stazioni a terra (cosiddetto segmento terrestre), che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, quali i trasporti, la medicina, la protezione civile, la polizia, le dogane e l'agricoltura. L'Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l'Accordo di cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed il rispetto delle norme relative alla compatibilità per la sicurezza nazionale (National Security Compatibility Compliance-NSCC) degli Stati Uniti.

Meritevoli di segnalazione risultano l'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo, con esclusione dei servizi a carattere militare e di quelli riservati alla sfera governativa, e l'articolo 4, che prevede l'interoperabilità a livello di radiofrequenza e a livello non militare. Tra gli impegni sottoscritti dalle due Parti figurano quelli volti all'adozione di un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, al fine di non creare ostacolo al commercio internazionale (articolo 6). Altre disposizioni prevedono forme di consultazione su aspetti quali la definizione di norme, certificazioni e misure regolatrici (articolo 5), nonché forme di collaborazione riguardo all'attribuzione di radiofrequenze adeguate ai segnali orari e di navigazione satellitari, alla protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni e all'utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale (articolo 11), e infine ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS (articolo 12).

Quanto alle modalità di attuazione dell'Accordo, l'articolo 13 prevede l'istituzione di gruppi di lavoro su argomenti concordati, ai cui lavori partecipano le autorità competenti delle Parti, mentre l'articolo 15 dispone altre forme di collaborazione circa le questioni di interesse reciproco presso l'International Civil Aviation Organization (ICAO), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), l'International Maritime Organization (IMO), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.

L'articolo 14 prevede che in futuro le Parti discutano su un successivo Accordo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente.

Si segnala infine che l'Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e Galileo.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Sen. Fruscio

 

 




[1]    L’Accordo sui trasporti marittimi non è ancora entrato in vigore. L’Italia ha autorizzato la ratifica con la Legge 10 gennaio 2004, n. 26.

[2]    COSPAS-SARSAT è un sistema satellitare internazionale, ideato e gestito da Canada, Francia, Usa e Russia, per fornire rapidamente dati di localizzazione di vettori in pericolo alle squadre impegnate in operazioni di ricerca e soccorso.