Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo di coproduzione audiovisiva con l¿India A.C. 2071 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 92 | ||||||
Data: | 30/01/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo di coproduzione audiovisiva con l’India
A.C. 2071
n. 92
30 gennaio 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§
Elenco degli Accordi
bilaterali tra l’Italia e l’India §
Scheda Paese tratta da Mondimpresa
Dati identificativi del disegno di legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
2071 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali |
Firma dell’Accordo |
Roma, 13 maggio 2005 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ Presentazione alla Camera |
15 dicembre 2006 |
§ Annuncio |
19 dicembre 2006 |
§ Assegnazione |
25 gennaio 2007 |
Commissione competente |
III (affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VII, XIV |
Oneri finanziari |
Sì |
L’Accordo
di coproduzione audiovisiva con
L’Accordo in
esame - che riveste particolare
interesse in quanto l’India è uno dei maggiori produttori cinematografici al
mondo - contiene disposizioni simili a numerosi altri accordi bilaterali fatti
dall’Italia nella stessa materia. Da ultimo sono entrati in vigore gli accordi
con
L’Accordo si compone di un breve Preambolo e di diciotto articoli.
L’articolo 1 precisa la definizione del termine “coproduzione” e stabilisce che le Autorità competenti a rilasciare l’autorizzazione ai progetti di cooperazione sono il Ministero per i Beni e le attività culturali (Dipartimento per lo Spettacolo e lo sport, Direzione generale per il cinema) per l’Italia e il Ministero per l’informazione e la telecomunicazione per l’India.
Di particolare rilevanza la previsione di cui al paragrafo III, secondo la quale i film realizzati in coproduzione saranno considerati alla stregua di quelli nazionali, con la conseguente attribuzione ai primi degli stessi benefici di cui godono i secondi: tali vantaggi, tra i quali possono annoverarsi incentivi finanziari alla produzione, andranno a favore del produttore della Parte che li accorda.
L’articolo 2 precisa che le garanzie di idoneità tecnica, professionale e finanziaria dei coproduttori saranno da essi stessi reciprocamente fornite.
L’articolo 3 stabilisceche per avere accesso ai benefici previsti dall’Accordo, è necessario che l’investimento finanziario, materiale ed organizzativo provenga, in misura non inferiore al 20 per cento del costo totale della produzione, dal produttore di una delle due parti; in deroga a tale disposizione le Parti, ai sensi del paragrafo II, possono peraltro in ogni momento decidere congiuntamente per iscritto di apportare, ove opportuno, appropriati cambiamenti in percentuale.
Si ricorda, al riguardo, che in base ai commi 3 e 4 dell’art. 6. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) “la quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film” e che “la ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge”.
L’articolo 4 consente la partecipazione alla realizzazione del film di produttori che siano cittadini o residenti permanenti in Italia (facendo salvi gli obblighi di appartenenza all’Unione europea) o in India. La partecipazione di personale non cittadino o non residente può essere tuttavia autorizzata dalle Parti ove la coproduzione lo richieda.
Se la sceneggiatura o l’azione del film lo richiede e se i tecnici che prendono parte alle riprese sono italiani e indiani, l’articolo 5 consente di autorizzare che le riprese vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione. Analogamente, anche la post-produzione può essere effettuata in luoghi diversi dall’Italia o dall’India - sempre con l’autorizzazione delle Autorità competenti - ma solo in caso di impossibilità tecniche.
In base all’articolo 6, la colonna sonora dei film in coproduzione dovrà essere realizzata nella lingua di uno dei due Paesi o in inglese, mentre può venire autorizzato l’uso di altre lingue per singoli dialoghi.
Ciascun coproduttore è proprietario di una copia, di un controtipo del film e della colonna sonora internazionale, ed ha il diritto di realizzarne delle copie (articolo 7).
Facilitazioni all’entrata di personale e all’importazione temporanea di attrezzature necessarie alla realizzazione del film sono previste dall’articolo 8.
Ai sensi dell’articolo 9, la ripartizione degli introiti dovrà essere, di norma, proporzionale all’apporto dei coproduttori e questo dovrà essere specificato nell’accordo tra i medesimi.
L’articolo 10 pone come condizione necessaria per il godimento dei benefici derivanti dalla coproduzione il versamento del saldo da parte del coproduttore minoritario entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale necessario alla realizzazione della versione nella lingua del Paese minoritario.
L’articolo 11 specifica che l’approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti di entrambi i paesi non implica necessariamente la concessione del benestare per la proiezione in pubblico del film realizzato.
L’articolo 12 definisce le condizioni di esportazione dei film realizzati in coproduzione in Paesi ove vige il contingentamento delle importazioni di opere cinematografiche.
Ai sensi dell’articolo 13, i film realizzati in coproduzione devono recare la dizione “Coproduzione Italo-Indiana” o “Coproduzione Indo-Italiana” (a seconda della nazionalità del produttore maggioritario) nei titoli e nella pubblicità.
In caso di partecipazione a festival internazionali, l’articolo 14 prevede che la presentazione sia, in linea di massima, effettuata dal coproduttore maggioritario o, in caso di uguale partecipazione finanziaria, dalla Paese di cui il regista ha la nazionalità.
La fissazione delle norme di procedura per la coproduzione è demandata dall’articolo 15 ad un successivo scambio di note fra le Autorità competenti.
Per quanto riguarda l’importazione, la distribuzione e la programmazione dei film italiani nella Repubblica indiana e di quelli indiani in Italia, l’articolo 16 non prevede alcun tipo di restrizione se non quelle previste dalle rispettive legislazioni interne.
In base all’articolo 17,eventuali controversie in ordine all’esecuzione dell’Accordo, se non risolte attraverso una reciproca consultazione e negoziazione, potranno dare luogo al ricorso, tra l’altro, alla via arbitrale.
Lo stesso articolo 17 istituisce, inoltre, una Commissione mista con il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell’Accordo, chiamata a riunirsi di regola ogni due anni, alternativamente nei due Paesi, salvo convocazioni straordinarie, su richiesta di una o di entrambe le due Autorità competenti.
Infine, ai sensi dell’articolo 18, l’Accordo – di durata triennale e tacitamente rinnovabile per periodi successivi di durata identica, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza - entrerà in vigore appena le parti si saranno date reciproca notizia dell’avvenuto completamento delle procedure di ratifica.
Il disegno di legge in esame, relativo all’Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica dell’India, firmato a Roma il 13 maggio 2005, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 23.950 euro per ogni quadriennio, a partire dal 2008, reperiti a valere nell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
La relazione tecnicaallegata al disegno di legge di ratifica riconduce tali oneri alle spese di missione e di viaggio per l’invio di cinque funzionari a Nuova Delhi, con cadenza quadriennale, allo scopo di partecipare alla riunione della Commissione mista istituita dall’articolo 17 dell’Accordo.In proposito, si osserva che la relazione tecnica afferma che i suddetti oneri sono da iscrivere interamente nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali, mentre il testo dell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica imputa i medesimi oneri a carico dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L’articolo 4 dispone, infine, l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è accompagnato altresì da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
L’ATN afferma che si inserisce nel quadro normativo del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che ha riformato la disciplina in materia di cinematografia e che ha tra le finalità quella di promuovere gli scambi cinematografici con l'estero e la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità (art. , comma 4, lettera c).
Si ricorda che è attualmente all’esame del Parlamento
L’AIR sottolinea invece come l'Accordo ponga le condizioni per l'accesso ai benefici previsti dalle rispettive leggi nazionali di film coprodotti con l'apporto finanziario, tecnico ed artistico delle figure professionali attive nel settore cinematografico dei due Paesi, consentendo pertanto alle produzioni congiunte italo-indiane l’attivazione di importanti sinergie. Dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi risultati rilevanti nel settore delle relazioni culturali, nonché la possibilità di raggiungere livelli qualitativi di assoluto pregio e di concorrere in tal modo all'attribuzione dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali.
2071
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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DISEGNO DI LEGGE presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dello sviluppo economico (BERSANI) con il ministro del commercio internazionale (BONINO) con il ministro delle comunicazioni (GENTILONI) e con il ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, fatto a Roma il 13 maggio 2005 |
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Presentato il 15 dicembre 2006
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di coproduzione audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire a una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
L'Accordo è di particolare interesse in considerazione del fatto che l'India è uno dei maggiori produttori cinematografici al mondo e riveste un ruolo strategico nella produzione cinematografica asiatica, per la presenza nel suo territorio di numerosi centri di produzione cinematografica, di studi e di set di ripresa.
La produzione cinematografica indiana si caratterizza, da un lato, per l'attenzione alla propria tradizione e, dall'altro, per l'apertura alle tecnologie occidentali, con particolare riguardo agli effetti speciali, settore nel quale l'Italia può apportare il proprio cospicuo contributo in termini di impiego di nuove tecnologie.
L'accordo in esame, pertanto, costituisce uno strumento che consentirà al nostro Paese di realizzare degli importanti progetti di carattere sia cinematografico, sia audiovisivo, con notevoli sviluppi culturali e commerciali.
L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefìci accordati in Italia e in India ai rispettivi film nazionali.
L'articolo 1 definisce il significato di «coproduzione», individua le Autorità competenti nei due Paesi e stabilisce che i film realizzati in coproduzione godano degli stessi vantaggi dei film nazionali.
L'articolo 2 stabilisce che i coproduttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica, solidità finanziaria e di una qualificata esperienza professionale, aspetti che dovranno essere verificati dai coproduttori stessi.
L'articolo 3 stabilisce l'apporto dei coproduttori dei due Paesi.
L'articolo 4 specifica la nazionalità dei produttori e di ogni altra persona coinvolta nella coproduzione, nel rispetto, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5 stabilisce i luoghi ove dovranno essere realizzate le riprese, le lavorazioni di animazione e la post produzione.
L'articolo 6 stabilisce le versioni linguistiche in cui dovranno essere registrate le colonne sonore originali e doppiate, salvo deroghe approvate dalle competenti Autorità per singoli dialoghi, nonché i luoghi ove dovranno essere effettuati il doppiaggio e il sottotitolaggio di un film coprodotto, secondo quanto stabilito dal contratto tra i coproduttori.
L'articolo 7 specifica il diritto di proprietà e di utilizzo da parte di ciascun coproduttore del negativo originale di un film.
L'articolo 8 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica e per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.
L'articolo 9 riguarda la ripartizione degli introiti.
L'articolo 10 stabilisce i termini per il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario.
L'articolo 11 stabilisce che l'approvazione di un progetto di coproduzione non implica automaticamente la concessione del benestare di proiezione in pubblico.
L'articolo 12 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.
L'articolo 13 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-indiana» e «coproduzione indo-italiana».
L'articolo 14 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali e la suddivisione tra i coproduttori degli eventuali premi, trofei, incentivi e benefìci.
L'articolo 15 stabilisce che le Norme di procedura per la coproduzione verranno fissate con un successivo scambio di note tra le Autorità competenti dei due Paesi.
L'articolo 16 ribadisce il rispetto delle norme nazionali e, per la Repubblica italiana, anche dell'Unione europea, per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni.
L'articolo 17 prevede l'istituzione di una Commissione Mista per vigilare sull'applicazione dell'Accordo, ne elenca le funzioni e stabilisce che la stessa possa sottoporre alle considerazioni delle Autorità competenti dei due Paesi le modifiche dell'Accordo ritenute necessarie.
L'articolo 18 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.
TESTO ACCORDO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE
ACCORDI IN VIGORE
TITOLO CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DEI VAGLIA POSTALI
LUOGO-DATA
ROMA-SIMBA.
18.06.1880 - 13.07.1880.
IN VIGORE SI 01.10.1880.
TITOLO ACCORDO CIRCA LE SEPOLTURE IN TERRITORIO ITALIANO DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE DEL COMMONWEALTH BRITANNICO,
LUOGO-DATA
ROMA.
27.08.1953.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 262 DEL 02.02.1955 - GU N. 91 DEL 20.04.1955.
IN VIGORE SI 20.05.1955.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA MANUTENZIONE DELLE TOMBE DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE ITALIANE CADUTI E SEPOLTI IN TERRITORIO INDIANO.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.08.1953.
IN VIGORE SI 20.06.1955.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LO SBLOCCO DEI BENI ITALIANI IN INDIA E PER IL REGOLAMENTO DI "CLAIMS" INDIANI ORIGINATI DALL'ULTIMA GUERRA,
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
17.03.1959.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 679 DEL 28.04.1966 - GU N. 218 DEL 02.09.1966.
IN VIGORE SI 17.03.1959.
TITOLO ACCORDO COMMERCIALE STIPULATO PER MEZZO DI SCAMBIO DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.10.1959.
IN VIGORE SI 06.10.1959.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LA LETTERA "D" DEL SECONDO SCAMBIO DI NOTE ANNESSO ALL'ACCORDO DEL 16.07.1959 SUI SERVIZI AEREI.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
02.06.1964.
IN VIGORE SI 02.06.1964 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO COMMERCIALE STIPULATO PER MEZZO DI SCAMBIO DI NOTE DEL 06.10.1959, CON ALLEGATO PROCESSO VERBALE, LISTE DI ESPORTAZIONE E SCAMBIO DI NOTE PER IL RINNOVO DELL'ACCORDO COMMERCIALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
07.07.1964.
IN VIGORE SI 07.07.1964.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELLO SCAMBIO DI NOTE PER LO SBLOCCO DEI BENI ITALIANI IN INDIA DEL 17.03.1959.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
23.06.1964 - 20.08.1964.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 679 DEL 28.04.1966 - GU N. 218 DEL 02.09.1966.
IN VIGORE SI 20.08.1964.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO FINANZIARIO.
LUOGO-DATA
ROMA.
04.08.1966.
IN VIGORE SI 04.08.1966.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RECANTE MODIFICHE ALL'ACCORDO PER I SERVIZI AEREI DEL 16.07.1959.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
26.11.1974.
IN VIGORE SI 26.11.1974.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA, CON SCAMBIO DI NOTE PER LA REVISIONE DELL'ACCORDO AEREO DEL 16.07.1959.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
26.11.1974.
IN VIGORE SI 26.11.1974.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN COMITATO MISTO PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
29.03.1976.
IN VIGORE SI 29.03.1976.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.11.1976.
IN VIGORE SI 12.06.1977.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ROMA.
28.04.1978.
IN VIGORE SI 30.10.1978.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALL'ACCORDO AEREO DEL 16.07.1959.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
26.12.1978.
IN VIGORE SI 26.12.1978.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA CON N. 3 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
27.02.1981.
IN VIGORE SI 02.01.1982.
TITOLO ACCORDO DI CREDITO, CON LETTERA ALLEGATA.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.09.1982.
IN VIGORE SI 21.09.1982.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO INTEGRATO.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
08.08.1984.
IN VIGORE SI 08.08.1984.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA PROROGA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 27.02.1981.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
29.12.1987 - 04.01.1988.
IN VIGORE SI 04.01.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI MANUTENZIONE PRESSO LA FACOLTA' REGIONALE DI INGEGNERIA DI SRINAGAR.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
09.01.1988.
IN VIGORE SI 09.01.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI FARAKKA (II FASE).
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
09.01.1988.
IN VIGORE SI 09.01.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER LA COOPERAZIONE FINANZIARIA NEL SETTORE ENERGETICO
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
09.01.1988.
IN VIGORE SI 09.01.1988.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER L'ESTENSIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO AGRICOLO INTEGRATO DI CUI ALLO SCAMBIO DI LETTERE DEL 08.08.1984.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
25.11.1988 - 13.12.1988.
IN VIGORE SI 13.12.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "HI. TECH. VOCATIONAL TRAINING CENTRE",
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
11.09.1989.
IN VIGORE SI 11.09.1989.
TITOLO ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, CHE MODIFICA IL MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'11.09.1989, HI. TEACH. VOCATIONAL TRAINING CENTRE.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
28.01.1991 - 13.02.1991.
IN VIGORE SI 13.02.1991.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE IL "PROGRAMMA PER LA CURA DELLE LESIONI SPINALI E LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI MOTORI NELLA REGIONE DI NUOVA DELHI",
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
06.06.1991.
IN VIGORE SI 06.06.1991
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE, PER LA PROROGA E LA MODIFICA FINO AL 29.01.1995 DELL'ACCORDO INTERGOVERNATIVO DEL 25.01.1985 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UNA LINEA DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE PER UN IMPORTO DI 400 MILIONI DI DOLLARI USA.
LUOGO-DATA
ROMA.
29.01.1992.
IN VIGORE SI 29.01.1992
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
19.02.1993.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 319 DEL 14.07.1995 - GU N. 178 SO DEL 01.08.1995.
IN VIGORE SI 23.11.1995
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
LUOGO-DATA
ROMA.
04.11.1994
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 103 DEL 23.03.1998
IN VIGORE SI 31.01.2003.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA CONCERNENTE IL PROGRAMMA "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI NELLA COMUNITA' TIBETANA DI DHARAMSALA", CON DUE ANNESSI.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
22.11.1994.
IN VIGORE SI 22.11.1994
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER LA PROROGA FINO AL 28.01.1997 DEL TERMINE DI UTILIZZO DELLA LINEA DI CREDITO DI CUI ALL'ACCORDO DEL 25.01.1985 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER UN IMPORTO DI 400 MILIONI DI DOLLARI USA.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
27.06.1995.
IN VIGORE SI 27.06.1995
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA "CENTRO DI FORMAZIONE E PRODUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AUDIOVISIVI EDUCATIVI DESTINATI ALL'INFORMAZIONE E SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE RURALE DELL'EST E NORD-EST DELL'INDIA", CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
27.06.1995.
IN VIGORE SI 27.06.1995
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
LUOGO-DATA
ROMA.
23.11.1995
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 12 DEL 19.01.1998
IN VIGORE SI 26.03.1998.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
06.01.1998.
IN VIGORE SI 06.01.1998.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
06.01.1998.
IN VIGORE SI 21.01.2000.
TITOLO ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA
LUOGO-DATA
ROMA.
26.06.2000.
IN VIGORE SI 26.06.2000.
TITOLO MOU TRA IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO ITALIANO E IL MINISTERO DELL’INDUSTRIA INDIANO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
17.10.2000.
IN VIGORE SI 17.10.2000.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI
LUOGO-DATA
ROMA.
28.10.2002.
IN VIGORE SI 09.05.2003.
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO MOU SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA DI TECNOLOGIE E SERVIZI INFORMATICI
LUOGO-DATA
FIRENZE.
26.04.2001
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA.
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
03.02.2003
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
28.11.2003
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
LUOGO-DATA
NEW DELHI.
12.07.2004
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE AUDIOVISIVA
LUOGO-DATA
ROMA.
13.05.2005
La tavola seguente elenca i paesi con i quali l'Italia ha stipulato accordi di coproduzione cinematografica che sono attualmente in vigore:
Paese: |
Provvedimento nazionale: |
Albania |
L. 6 novembre 2003, n. 338 |
Argentina |
L. 28 agosto 1989, n. 306 |
Australia |
L. 26 ottobre 1995, n. 474 |
Belgio |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Brasile |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Canada |
L. 18 febbraio 1999, n. 57 |
Cile |
L. 20 febbraio 2006, n. 90 |
Egitto |
Non sottoposto a legge di ratifica |
Federazione russa |
L. 9 dicembre 2005, n. 257 |
Francia |
L. 15 gennaio 2003, n. 19 |
Germania |
L. 11 luglio 2002, n. 151 |
Israele |
DPR 17 novembre 1986, N. 933 |
Marocco |
L. 12 aprile 1995, n. 151 |
Messico |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Nuova Zelanda |
L. 19 ottobre 1999, n. 416 |
Portogallo |
L. 18 febbraio 1999, n. 58 |
Regno Unito |
L. 19 ottobre 1999, n. 417 |
Repubblica Ceca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Rep. Slovacca |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Romania |
DPR 9 luglio 1968, n. 1439 |
Spagna |
L. 23 marzo 1998, n.83 |
Svezia |
DPR 22 settembre 1972, n. 1293 |
Svizzera |
L. 10 novembre 1993, 472 |
Ungheria |
DPR 22 maggio 1974, n. 345 |
Venezuela |
DPR 10 maggio 1968, n. 1304 |
Uruguay |
L. 10 gennaio 2004, n. 23 |
[1] L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003, è stato autorizzato alla ratifica con la legge 13 febbraio 2006, n. 88.
L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e il Governo macedone fatto a Skopje il 15 novembre 2002 è stato autorizzato alla ratifica con la legge 29 dicembre 2004, n. 321.