Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Titolo: | Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - LEGGE FINANZIARIA 2008 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Dossier di verifica Numero: 13 Progressivo: 2 | ||
Data: | 24/04/2008 |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
Andamenti di finanza pubblica
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
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LEGGE FINANZIARIA 2008
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N. 13/2 – aprile 2008 |
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Il dossier, articolato in due volumi, analizza le disposizioni della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) in base alla documentazione governativa pervenuta alle Camere.
Sono altresì analizzate le disposizioni, non considerate dalla predetta documentazione, che risultano suscettibili di determinare effetti finanziari.
Le norme che prevedono stanziamenti costituenti limiti di spesa e che non presentano particolari profili problematici per quanto concerne la corrispondente quantificazione, sono elencate in una specifica tabella, riportata nella parte finale del presente dossier.
In calce al dossier è inoltre pubblicato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 244 del 2007 (allegato 7).
L’analisi richiama le considerazioni svolte dal Servizio Bilancio dello Stato, a fini istruttori, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge finanziaria, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari e con lo scopo di segnalare ai deputati l’eventuale necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati ed informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. |
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
INDICE
Disposizioni varie per gli enti locali
Disposizione in materia di ICI sui fabbricati rurali
Disposizioni finanziarie per la regione Friuli-Venezia Giulia
Soppressione del fondo per la riqualificazione urbana dei comuni
Diritti sulle pubbliche affissioni
Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie a fini di copertura di spese correnti
Trasferimento gratuito di immobili ai comuni
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi
Contenimento dei costi per la rappresentanza politica negli enti locali
Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni
Conti del Tesoro per la gestione delle attività liquide
Sviluppo della montagna e delle isole minori
Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria
Condizioni di accesso al Fondo disavanzi sanitari
Razionalizzazione organici e personale uffici locali all’estero
Autorizzazioni per il Ministero degli affari esteri per assunzioni a tempo indeterminato
Sviluppo professionale delle Forze armate
Fondi per Funzionamento FF.AA. e Carabinieri e ristrutturazione Stabilimenti militari
Nucleo operativo tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato
Proroga autorizzazione ad effettuare arruolamenti
Misure a sostegno del personale operante in aree militari
Dotazione del fondo destinato alla bonifiche delle aree militari
Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni
Misure in favore della giustizia minorile
Finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità..
Personale in comando delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Dirigenti generali di pubblica sicurezza
Potenziamento della sicurezza e del pubblico soccorso
Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO
Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere
Modifiche alla normativa concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
ARTICOLO 2, commi 107, 108 e 115
Prosecuzione di interventi per eventi sismici
Recupero di tributi sospesi per eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria
Proroga di agevolazioni per soggetti danneggiati da eventi sismici
Estensione di benefici fiscali nei comuni colpiti da calamità naturali
Riconversione della produzione bieticolo-saccarifera..
Sospensione di esecuzioni forzose in Sardegna
Trasparenza del mercato agroalimentare
Interventi nel settore dell’irrigazione
Affidamento diretto di lavori e servizi a cooperative nei comuni montani
Interventi per le aziende viticole siciliane
Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili
Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili
Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.
Connessione, acquisto e trasmissione di energia da fonti rinnovabili
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia fonti rinnovabili.
Impianti fotovoltaici degli enti locali
Fondo per lo sviluppo dell’idrogeno e delle cellule a combustibile
Istituzione di Fondi per l’agricoltura
Contributi per programmi ad alto contenuto tecnologico
Disposizioni in materia di autoimprenditorialità
Garante per la sorveglianza dei prezzi
Interventi industria cantieristica e armatoriale.
Modifiche al regime della tonnage tax
Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria da un GEIE
Sgravi contributivi per il settore del cabotaggio marittimo
Contributi per il cabotaggio marittimo
Canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
Riduzione autorizzazioni di spesa in materia di trasporto
ARTICOLO 2, commi 232-236, 247-251
Miglioramento del sistema di trasporto
Trasporto combinato e di merci pericolose
Corresponsione a Trenitalia S.p.A.
Interventi per linee metropolitane e tranvie
Finanziamento di infrastrutture
Giochi del Mediterraneo 2009 e Campionati del mondo di nuoto 2009
Fondo di garanzia per le opere pubbliche
Campionati del mondo di ciclismo 2012
Riduzione del contributo pubblico per le spese elettorali
Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria..
Attuazione della riforma della sanità penitenziaria
Contributo per la salvaguardia di Venezia
Sistema ferroviario metropolitano in Veneto
Sostegno alle imprese editrici e TV locali
Sviluppo banda larga e digitale terrestre
Modifiche al testo unico della radiotelevisione.
Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano
Promozione e sicurezza della rete trapiantologica..
Ricerca e formazione nel settore dei trasporti
Disposizioni in favore dei giovani ricercatori
Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario
Fondo di promozione della ricerca di base
Destinazione alle Fondazioni bancarie delle risorse del Fondo per la ricerca di base
Misure a tutela dell’ambiente e sui cambiamenti climatici
Fondo ristrutturazione rete idrica nazionale.
Fondo per la forestazione ed il miglioramento della qualità dell’aria
Funzionamento enti parco nazionali
Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse
Disposizioni sull’uso dei farmaci e sulla spesa farmaceutica
Istituzione del registro dei dottori in chiropratica
Autorità nazionale per la sicurezza alimentare.
Sistema nazionale di educazione continua in medicina
Disposizioni in materia di indennizzi sanitari e aumento dell’accisa sui tabacchi
Personale dell’associazione Croce rossa italiana..
Stabilizzazione personale precario della Croce rossa italiana
Assunzione nella Provincia autonoma di Bolzano
Rideterminazione indennità speciale di seconda lingua.
Disposizioni in materia di lotta al randagismo
Cancellazione del debito dei paesi Poveri
Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale
Assunzioni presso gli Istituti zooprofilattici
Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica
Uso delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali
Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche
Disposizioni in materia di istituzioni culturali
Fondo per il ripristino del paesaggio
Proroga di alcune disposizioni relative al funzionamento Società Arcus
Autorizzazione di spesa relativa al Centro per il libro e la lettura
Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola
Immissioni in ruolo di personale ATA
Disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente
ARTICOLO 2, commi da 417 a 425
Sperimentazione di un nuovo modello organizzativo
Fondo per il funzionamento dei licei linguistici
Risorse per attività di supporto al settore scuola
Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari
Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento
Ridefinizione autorizzazioni di spesa per lo sviluppo territoriale asili nido
Disposizioni in materia di servizi socio-educativi minorili
Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali
Fondo per le non autosufficienze
Disposizioni in materia di politiche sociali
Disposizioni in materia di politiche sociali
Fondo per la mobilità dei disabili
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare
Anticipazioni tra gestioni previdenziali INPDAP
Disposizioni in materia di previdenza complementare del personale pubblico
Disposizioni riguardanti gli iscritti al Fondo volo..
Definizione di contenziosi con l’INPS
Finanziamento del Protocollo welfare
Disposizioni in materia di formazione professionale.
Contributi a favore dei co.co.co. per l’acquisto di PC
Modifiche al trattamento fiscale del TFR
Disposizioni in materia di formazione professionale.
Personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro
Proroga di ammortizzatori sociali
Reinserimento professionale dei lavoratori parasubordinati
Incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Finanziamento al Fondo per le famiglie di vittime di infortuni sul lavoro
Fondo per le aree sottoutilizzate
Potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia e in Calabria
ARTICOLO 2, commi 549-552 e ARTICOLO 3, comma 159
Misure per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili
Stabilizzazione di personale della protezione civile in Sicilia
Sostegno ai giovani laureati e alle imprese innovative nel Mezzogiorno
Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
Contributo compensativo per comuni limitrofi alle centrali nucleari
Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani
Razionalizzazione del sistema di acquisto di beni e servizi
ARTICOLO 2, commi da 577 a 585
Potenziamento del sistema pubblico di connettività
Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano
ARTICOLO 2, commi da 588 a 602
Contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni
Contenimento dei costi della giustizia militare
Destinazione di somme all’avvio ed alla diffusione del processo telematico
Limite alla riassegnazione di entrate
Spese di manutenzione degli immobili
Spese di funzionamento per enti e organismi non territoriali
Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato in dodicesimi
Alloggi di servizio del Ministero della difesa..
Uffici di diretta collaborazione
Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali
Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali
ARTICOLO 3, commi 3, 4, 9 e 10
Finanziamento degli stanziamenti per l’8 per mille e per il 5 per mille
Proroga del 5 per mille nell’anno 2008
Arbitrato per pp.aa., enti pubblici economici e società pubbliche
Liquidazione dell’Agenzia Torino 2006
Limiti alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche
Proroghe sulla programmazione negoziata
ARTICOLO 3, commi 36-39 e comma 164
Modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale
Limiti al prelevamento dalla Tesoreria statale
Limite agli emolumenti dei dipendenti pubblici
ARTICOLO 3, commi 53 e da 60 a 62
Potenziamento dell’attività di controllo della Corte dei Conti
Assicurazione rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali
ARTICOLO 3, comma 59, terzo periodo
Disposizione concernente il personale fuori ruolo
Contenimento degli automatismi stipendiali
Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni
Riporto di somme all’anno successivo
Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili
ARTICOLO 3, commi 80 e da 90 a 97
Limite all’utilizzo di personale a tempo determinato e stabilizzazione dei precari
Riduzione degli stanziamenti per il pagamento degli straordinari
Assunzioni in deroga nel comparto sicurezza
Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili da parte dell’APAT
Proroga dei contratti di formazione lavoro
Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
ARTICOLO 3, commi da 102 a 103
Limiti alla sostituzione del personale cessato per l’anno 2010
Fondo per le assunzioni in deroga
ARTICOLO 3, commi da 107 a 110
Assunzioni presso il Ministero dei beni culturali
Utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato
Proroga dei comandi per il personale delle Poste e del Poligrafico
Assunzioni presso Regioni, enti locali e Agenzie regionali per l’ambiente
ARTICOLO 3, commi da 116 a 118
Assunzioni presso le Camere di commercio
Assunzioni di personale educativo dell’amministrazione penitenziaria
Documenti di programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali
Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio
ARTICOLO 3, commi da 124 a 130
Misure straordinarie in tema di mobilità del personale
ARTICOLO 3, commi da 131 a 135, 137 e da 139 a 142
Integrazione risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-07
Patto per il pubblico soccorso
Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali
ARTICOLO 3, commi da 143 a 146
Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-09
ARTICOLO 3, commi da 148 a 150
Personale dell’Amministrazione dell’interno
Riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Prospetto di copertura degli oneri correnti
AUTORIZZAZIONI ANNUALI O PLURIENNALI DI SPESA
ALLEGATO 7.............................................................................................................................I
Disposizioni varie per gli enti locali
La norma conferma per l’anno 2008 quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle modalità di determinazione dei trasferimenti erariali in favore degli enti locali e alla misura della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF.
L’allegato 7 non ascrive effetti alle disposizioni.
La relazione tecnica sottolinea che dalle disposizioni di cui ai primi due commi non derivano oneri per il bilancio dello Stato in quanto:
- il secondo comma autorizza il Ministero dell’interno a corrispondere ai singoli enti i trasferimenti loro spettanti per l’anno 2008, nella misura complessivamente già considerata nel bilancio a legislazione vigente;
- il terzo comma attribuisce alle province la compartecipazione al gettito IRPEF fino a concorrenza, e con corrispondente riduzione, dei trasferimenti statali.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni da parte del Servizio Bilancio dello Stato.
Disposizione in materia di ICI sui fabbricati rurali
La norma esclude la restituzione dell’imposta eventualmente versata dagli imprenditori agricoli nei periodi d’imposta precedenti al 2008 relativamente alle costruzioni strumentali - destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli – riconosciute come rurali a seguito dall’approvazione del DL 159/2007[1].
L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.
Al riguardo, si segnala che la disposizione è finalizzata ad evitare l’insorgenza di oneri a carico dei comuni, connessi al rimborso dell’ICI relativa agli esercizi pregressi.
Disposizioni finanziarie per la regione Friuli-Venezia Giulia
La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone che, in sede di prima applicazione, i maggiori introiti per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del comma 4 dell’articolo1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137[2], non potranno superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro.
La norma in esame prevedeva inoltre che, a partire dall’anno 2010, i maggiori introiti, rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009 fossero riconosciuti alla regione solo con contestuale attribuzione di funzioni da parte dello Stato. Tale disposizione è stata soppressa dall’art. 47-ter del D.L. n. 248/2007[3], che ha prorogato anche al 2010 il regime transitorio, con determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione in misura pari a 30 milioni di euro. Conseguentemente dal 2011, alla regione spetteranno maggiori attribuzioni di risorse, a titolo di compartecipazione all’IRPEF, senza che a ciò corrisponda l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.
L’allegato 7 relativo alla legge finanziaria in esame ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese correnti |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
L’indicazione di effetti negativi ai soli fini del SNF è presumibilmente da ascriversi alla vigenza del patto di stabilità interno che, per le regioni, impone vincoli solo sul lato della spesa. Pertanto, nel presupposto che i suddetti vincoli impediscano alla regione di spendere le maggiori somme ricevute, viene presupposta l’assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto[4].
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, relativo al testo approvato del citato DL 248/07, non considera l’art. 47-ter, modificativo della norma in esame.
Al riguardo si osserva che la disposizione in esame, come modificata dal citato DL 248, appare suscettibile di determinare l’attribuzione di ingenti risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 2011[5], senza contestuale attribuzione di funzioni, con conseguenti effetti negativi non coperti sul bilancio dello Stato.
Si segnala inoltre, con riferimento sia al triennio 2008-2010, sia agli esercizi successivi, che l’attribuzione di risorse alla regione, senza contestuale attribuzione di funzioni precedentemente a carico dell’erario, determina necessariamente corrispondenti riflessi negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto: infatti, la vigenza di vincoli sul lato della spesa non impedisce alla regione di individuare forme di utilizzo delle risorse disponibili, concedendo sovvenzioni modulate in modo da incidere sul lato dell’entrata, esclusa da vincoli.
Soppressione del fondo per la riqualificazione urbana dei comuni
La norma abroga la disposizione istitutiva del Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e sopprime conseguentemente la corrispondente autorizzazione di spesa[6].
La relazione illustrativa evidenzia che l’abrogazione della norma in esame si rende necessaria a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale che ne ha sancito l’incostituzionalità[7].
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
Minori spese in conto capit. |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Soppressione fondo |
0 |
0 |
0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
La relazione tecnica sottolinea che gli effetti della soppressione dell’autorizzazione di spesa di 50 mln di euro di cui al comma 3, sono stati imputati ai singoli esercizi sulla base della considerazione che, trattandosi di spese di parte capitale, i relativi effetti inclusi nei conti tendenziali sono dilazionati negli anni.
Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato ha segnalato che, da un’interrogazione sul capitolo riguardante l’autorizzazione di spesa in questione[8], risulterebbe iscritto un importo pari a 50.588.372 di euro a titolo di residui corrispondenti ad impegni già assunti. Tale circostanza possa costituire un ostacolo all’effettiva possibilità di acquisire ad economia le relative somme.
Diritti sulle pubbliche affissioni
La norma, introdotta al Senato, inserisce un ulteriore articolo dopo l’articolo 20, comma 1 del d.lgs. 507/1993[9]. In particolare viene previsto che i comuni che abbiano riservato il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione di manifesti ai soggetti di cui all’art. 20[10] del suddetto decreto, o anche quelli che intendono riservarli, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.
Si segnala che la norma ripristina sostanzialmente l’efficacia dell’art. 20-bis del d.lgs. 507/1993 abrogato dalla legge finanziaria 2007. Sia alla norma originaria, sia alla relativa abrogazione non erano ascritti effetti.
Inoltre è previsto che il termine per effettuare il
versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, a fronte delle
violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità[11], sia
fissato al 30 settembre
Il termine già previsto dall’art. 20-bis del d.lgs. 507/1993 era quello del 31 maggio 2005.
L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.
Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato - pur considerando il carattere facoltativo della norma - ha segnalato l’opportunità di acquisire un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari delle misure reintrodotte dalla norma in esame, tenuto conto che la possibilità di esenzione non è limitata ai comuni che già avevano applicato tale disciplina.
Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie a fini di copertura di spese correnti
La norma prevede che, per gli anni 2008-2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste in materia edilizia possano essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
La relazione tecnica e l’allegato7 non considerano la norma.
Al riguardo si osserva che la disposizione in esame, al pari di quelle di analogo tenore contenute in leggi finanziarie pregresse, configura una dequalificazione della spesa in quanto consente l’utilizzo di risorse di parte capitale a copertura di spese di natura corrente.
Trasferimento gratuito di immobili ai comuni
La norma prevede il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani. Il vincolo di destinazione resta fermo nel caso di domande di acquisto presentate dagli assegnatari entro il 30 dicembre 2005, nonché per le assegnazioni in locazione ai profughi, in base ad un bando loro riservato, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.
L’Allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.
Al riguardo, il Servizio bilancio del Senato ha segnalato che la norma presenta effetti finanziari contrapposti per lo Stato (cui corrispondono effetti di segno opposto per i comuni): da un lato minori oneri per ICI e spese di manutenzione e dall’altro minori entrate per la rinuncia all’utilizzazione economica dei beni immobili in questione[12]. Si è segnalata conseguentemente l’opportunità di un chiarimento circa l'effetto finanziario complessivo derivante dalla norma.
Si ribadisce tale opportunità sottolineando inoltre che il chiarimento dovrebbe riguardare anche i profili patrimoniali, evidenziando il valore dei cespiti che vengono trasferiti gratuitamente dallo Stato ai comuni.
ARTICOLO 2, commi 16-22
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi
Le norme affidano alle regioni il compito di provvedere con legge al riordino della disciplina delle comunità montane, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008.
Il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali. Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo viene ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009. Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti gli organi e delle indennità loro spettanti.
E’ introdotta, inoltre, una disposizione sostitutiva che scatta in caso di inerzia delle regioni. Essa prevede: la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici; la soppressione delle comunità montane che risultano costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la nomina di non più di un membro consiliare da parte dei comuni costituenti le comunità e la composizione degli organi esecutivi non superiore ad un terzo dei componenti l'organo consiliare.
La riduzione di spesa è accertata entro il 31 luglio 2008 mediante DPCM e a decorrere dalla pubblicazione di tale decreto si producono gli eventuali effetti sostitutivi per l'inerzia delle regioni.
Il testo iniziale del provvedimento prevedeva l’introduzione di criteri vincolanti per la costituzione di comunità montane. Tali criteri si riferivano in particolare:
- al numero minimo di comuni che possono costituire una comunità montana[13];
- alla definizione di criteri altimetrici minimi[14];
- all’individuazione di una soglia di popolazione massima dei comuni che possono fare parte delle comunità montane[15].
Era inoltre previsto:
- che il numero dei componenti degli organi delle comunità montane si riducesse in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte;
- che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento le regioni adottassero disposizioni normative al fine di ridurre i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni di comuni in misura non inferiore alla metà.
L’allegato 7, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Riduzione Fondo ordinario Enti locali |
33,4 |
66,8 |
66,8 |
33,4 |
66,8 |
66,8 |
33,4 |
66,8 |
66,8 |
Totale minori spese correnti |
33,4 |
66,8 |
66,8 |
33,4 |
66,8 |
66,8 |
33,4 |
66,8 |
66,8 |
L’allegato 7 riferito al testo iniziale del provvedimento prevedeva risparmi pari a 66,8 mln anche per l’esercizio 2008, in relazione alla prevista efficacia immediata delle norme in questione.
La relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento si limita a sottolineare che i risparmi di spesa corrispondono alla riduzione del fondo ordinario operata dalla norma, specificando che tale riduzione è stata calcolata sulla base di una stima dei costi di rappresentanza, legata alla diminuzione del numero di consiglieri e assessori, nonché una riduzione dei costi di funzionamento e di struttura, unita ad un contestuale contenimento delle spese di personale.
Una nota tecnica integrativa[16], fornita dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato e comunque riferita al testo iniziale della disposizione, specifica meglio i criteri seguiti per stimare la riduzione dei costi. In particolare viene chiarito che la riduzione di oneri comprende 55,1 mln a titolo di costi di rappresentanza e 11,7 mln a titolo di costi della struttura, così calcolati:
a) con riferimento ai costi di rappresentanza si stima dalla situazione attuale, che vede l’esistenza di 358 comunità montane che raggruppano 4.201 comuni, si passi a un numero di comunità montane pari a 254, comprensive di 2.387 comuni. Ne consegue il venir meno dei corrispondenti incarichi di consiglieri e amministratori (il cui numero non viene indicato). Il numero residuo di amministratori viene ridotto della metà per tenere conto della disposizione (prevista nel testo iniziale della norma, ma successivamente soppressa al Senato) che impone che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le regioni riducano i componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane e delle unioni di comuni della metà. Il nuovo dato relativo agli amministratori residui (pari a 4.873, di cui 3.679 consiglieri) viene utilizzato per calcolare la spesa secondo i compensi attualmente previsti (16.728 euro per gli assessori, 533 euro l’anno per i consiglieri (gettone di presenza di 22,21 euro per un numero di sedute annue pari a 24).
In via prudenziale non viene ascritto un risparmio ulteriore alla disposizione (contenuta nel testo iniziale del provvedimento ma soppressa dal Senato) che prevede che il numero dei componenti degli organi delle comunità montane si riduca in modo corrispondente al numero dei comuni che cessano di farne parte (effetto “snellimento”);
b) con riferimento ai costi della struttura, si evidenziano risparmi sia di personale che per acquisto di beni e servizi. Con riferimento ai costi di personale i risparmi sono riferibili unicamente ai contratti a termine, pari a circa il 5-10% del totale. Riguardo alla spesa per beni e servizi i possibili risparmi sono riferibili alle sole funzioni di amministrazione, gestione e controllo relative al mantenimento della struttura amministrativa. Viene pertanto operata una stima pari al 5% della spesa per il personale e al 25% della spesa per l’acquisizione di beni e servizi di consumo. In entrambi i casi la spesa è riferita alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, per un risparmio complessivo pari a 11,7 mln.
Non risultano pervenute note integrative della relazione tecnica con riferimento alle modifiche apportate alle disposizioni in esame.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni con riferimento all’ammontare della riduzione di spesa, essendo quest’ultima definita in via normativa in misura corrispondente al taglio dei trasferimenti operato.
Nondimeno sono state sollevate richieste di chiarimento in merito agli effetti delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare della norma. Infatti, mentre nel testo iniziale del provvedimento il taglio dei trasferimenti era operato in coerenza con i criteri di contenimento dei costi delle strutture delle comunità montane disposti dalle norme, a seguito delle modifiche intervenute tale corrispondenza non appare più garantita. Non appare pertanto chiaro cosa accadrà nel caso in cui il taglio dei trasferimenti si riveli eccedente rispetto ai risparmi conseguibili dalle comunità montane in applicazione delle disposizioni di contenimento dei costi definite dalle regione in base ai criteri disposti dalle norme in esame.
Con riferimento alle modifiche apportate al Senato in prima lettura, il Servizio bilancio della Camera ha segnalato la soppressione della disposizione alla quale era ascritta la quota maggioritaria dei risparmi[17], ossia la riduzione della metà degli amministratori delle comunità montane “superstiti”.
Con riferimento alle modifiche apportate alla Camera dei deputati in seconda lettura, il Servizio bilancio del Senato ha inoltre segnalato, in particolare, le seguenti disposizioni suscettibili di ridurre l’entità dei risparmi conseguibili dalle comunità montane rispetto al taglio dei trasferimenti operato:
· le Regioni, nel disciplinare il riordino delle comunità montane, avranno la possibilità di scegliere liberamente sia gli indicatori altimetrici, sia l'entità della riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi che delle indennità loro spettanti;
· la possibilità di verificare l'idoneità delle misure adottate a conseguire i risparmi previsti potrà essere effettuata solo nel corso dell'anno e comunque successivamente al primo semestre, potendo tale circostanza compromettere il conseguimento dei risparmi di spesa connessi al medesimo anno;
· la norma risulta meno stringente laddove riduce da sette a cinque il numero minimo di comuni sufficiente per evitare la soppressione delle comunità montane e laddove esclude dall'appartenenza alle comunità montane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (15.000 abitanti nell'A.C. 3256);
· l'obiettivo assegnato alle regioni della riduzione di almeno un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 in sostituzione delle esatte economie di spese indicate precedentemente (33,4 mln di euro nel 2008 e 66,8 mln dal 2009) potrebbe portare al conseguimento di risparmi di spesa inferiori rispetto a quelli determinati dalla riduzione mediante norma del fondo ordinario. Infatti, considerato l'importo del fondo ordinario delle comunità montane per il 2007 (circa 190 mln di euro), la riduzione di 1/3 farebbe conseguire risparmi di spesa per circa 63,3 mln di euro annui.
ARTICOLO 2, commi 23-32
Contenimento dei costi per la rappresentanza politica negli enti locali
Le normemodificano in più parti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito TUEL), al fine di contenere i costi per la rappresentanza politica negli enti locali.
Il comma 23 interviene sull'art. 47, comma 1 del TUEL, riducendo il previsto tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12 a partire dalle prossime elezioni amministrative locali.
In considerazione della normativa vigente (articolo 37 del TUEL) tale riduzione dovrebbe interessare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e le province con più di 1.400.000 abitanti.
Il comma 24 modifica l’articolo 81 del TUEL, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, solo ad alcune figure di amministratori locali: sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province, presidenti dei consigli circoscrizionali di comuni capoluogo di aree metropolitane.
Il comma 25 apporta talune modifiche all’articolo 81 del TUEL, riducendo da 1/3 a 1/4 dell'indennità del sindaco o del presidente di ente locale, il limite massimo di valore del gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali (dei comuni capoluogo di provincia) e delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni; abolendo la possibilità di trasformare il gettone di presenza in una indennità di funzione e di cumulare le indennità con i gettoni se riguardano la stessa persona per mandati elettivi presso enti diversi.
Il comma, inoltre, riduce del 50% le indennità del presidente e degli assessori delle forme associative di enti locali e delle comunità montane.
Il comma, infine, esclude la possibilità da parte dei consigli di incrementare i gettoni di presenza (la cui corresponsione è subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni), mentre per le indennità prevede la sola possibilità di incremento, con delibera di giunta, per sindaci, presidenti di provincia e assessori, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee.
Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all’accertamento del rientro dei parametri.
Il comma 26 sostituisce l'articolo 83 del TUEL escludendo la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali di percepire i gettoni di presenza come consiglieri degli enti locali, stabilendo che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche e disponendo infine che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione.
Il comma 27 novella l’articolo 84 del TUEL, allo scopo di sostituire l’indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo.
Il comma 28 prevede che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, esercizio associato di funzioni e servizi).
Il comma 29, novellando l’art. 17 del TUEL, modifica i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, con lo scopo di ridurne il numero. La loro istituzione è divenuta pertanto obbligatoria nei soli comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto alla previsione precedente che fissava la soglia demografica minima per la loro istituzione a 100.000 abitanti) e facoltativa nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (la possibilità di istituire le circoscrizioni era prima prevista per i comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
Il comma 30 prevede che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
Il comma 31, infine, contiene le disposizioni di rilievo finanziario. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Il comma in esame, quindi, destina la stessa cifra di 313 milioni di euro, derivante dai risparmi conseguibili con le disposizioni dei commi da 23 a 29, per le seguenti finalità per l’anno 2008:
· 100 milioni di euro all’incremento del contributo ordinario di cui all’articolo 1, comma 703 della finanziaria 2007, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma (ovvero: popolazione residente oltre i 65 anni superiore al 30 per cento del totale; popolazione residente sotto i 5 anni superiore al 5 per cento del totale), da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente;
· 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’articolo 87 (abolizione per il 2008 della quota fissa per ricetta per assistenza specialistica).
Il comma 32 stabilisce che il Ministero dell’economia, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, quantifichi entro il 30 giugno 2008, basandosi sulle certificazioni inviate dagli enti locali interessati dalle disposizioni illustrate, l’ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. Il Ministro dispone quindi con proprio decreto l’adeguamento della dotazione del Fondo ordinario e l’eventuale integrazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi previste dai commi precedenti, a valere e nei limiti dell’incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007, articolo 42-bis dispongono che le disposizioni recate dal comma 29 in materia di consigli circoscrizionali si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 31 Riduzione fondo ordinario enti locali |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
|||||
milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 31 Piccoli comuni |
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|||||
Pertanto, le norme determinano effetti netti di miglioramento dei saldi nelle seguenti misure:
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
213 |
313 |
313 |
213 |
313 |
313 |
213 |
313 |
313 |
La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario non è utilizzabile tenuto conto delle modifiche introdotte nel corso dell’esame del d.d.l..
Al riguardo, posto che la riduzione delle risorse del fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, è collegata ai risparmi effettuati dagli enti locali, il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto elementi idonei a verificare la quantificazione di tali risparmi.
Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni
Le norme, recano una serie di misure di indirizzo alle regioni tese a ridurre i costi correlati alla duplicazione di funzione, prevedendo, in particolare, che::
- lo Stato e le regioni provvedano all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle funzioni stesse agli enti locali (comma 33);
- i comuni e le province provvedano alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi (comma 34).
Il comma 35 dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome provvedano alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, nonché dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, in maniera conforme a quanto disposto dall’art. 1, comma 729, della legge finanziaria 2007 per le società partecipate totalmente da enti locali.
I commi 36 e 37 sono stati abrogati dal DL 248/2007.
Il comma 38 prevede che per le finalità di cui al comma 33, le regioni procedano, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i seguenti indirizzi:
· attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti e di servizio idrico integrato di norma alla provincia ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni[18], composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
· destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dalla disposizione in esame, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007, prevedono che la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi disposta dal comma 35 non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito.
L’allegato 7 non considera la norma.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, (commi 33 e 34) sottolinea che, con riferimento agli enti territoriali, le economie di spesa derivanti dalla norma, peraltro non quantificabili preventivamente, devono essere considerate incluse in quelle ascritte agli obiettivi del patto di stabilità interno.
Con riferimento agli enti di competenza statale, titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, i relativi risparmi sono inclusi in quelli complessivamente ascritti all’articolo 82 del provvedimento in esame, riguardante più in generale la soppressione e la razionalizzazione degli enti pubblici statali, cui si rinvia.
Le note integrative relative al comma 38, evidenziano che non è possibile quantificare il costo attuale derivante dalla gestione degli ATO, né fornire indicazioni di massima sui risparmi che potrebbero derivare dalla norma in esame.
I dati forniti nelle suddette note evidenziano che risultano attualmente presenti sul territorio nazionale 92 ATO, il cui ambito territoriale ottimale risulta coincidente con il territorio provinciale in 10 regioni, mentre in altre 5 regioni tale territorio coincide con quello della regione stessa; delle regioni restanti, tre (Umbria, Toscana e Campania) sono le regioni nelle quali sono stati individuati ATO non territorialmente coincidenti con entità amministrative esistenti
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di disposizione di indirizzo cui non risultano ascritti effetti di risparmio quantificabili.
Peraltro, con riferimento al comma 38, il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto un chiarimento sull’ambito applicativo della prevista ridefinizione del territorio ottimale degli ATO, dalla quale sono attesi effetti di risparmio, peraltro non quantificabili, da destinare ad interventi di miglioria e manutenzione delle strutture esistenti e alla riduzione delle tariffe: infatti, dai dati forniti dalle note tecniche integrative sembrerebbe che solo in tre regioni gli ATO esistenti non risultino già attualmente configurati secondo le delimitazioni territoriali fissate dalla norma.
Conti del Tesoro per la gestione delle attività liquide
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, intervengono sulle modalità di gestione e sulla remunerazione delle giacenze del conto detenuto dal Tesoro presso la Banca d’Italia denominato “Disponibilità del Tesoro per il Servizio di tesoreria”.
In particolare:
· la remunerazione corrisposta sulle giacenze di detto conto non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra MEF e Banca d’Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti. La non applicabilità della remunerazione alle somme eccedenti il saldo programmato si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
· In base alla legislazione vigente (articolo 5,comma 5, del DPR n. 398 del 2003, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) sul predetto conto la Banca d?Italia all’inizio di ogni semestre corrisponde un tasso d’interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente;
· sul conto “Disponibilità del Tesoro per il Servizio di tesoreria” e sul conto “Dipartimento del Tesoro- Operazioni sui mercati finanziari “ non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Le medesime tutele sono estese ai conti e depositi intestati al MEF presso il sistema bancario, per la gestione della liquidità;
· sono abrogati i commi 7 e 9 dell’articolo 5 del DPR n. 398 del 2003, in materia di disciplina del saldo minimo del conto “Disponibilità del Tesoro per il Servizio di tesoreria.
Le norme non sono corredate di relazione tecnica e non risultano ascritti ad esse effetti finanziari nell’Allegato 7.
Al riguardo, il Servizio Bilancio del Senato ha rilevato che alle norme potrebbero associarsi effetti finanziari, per il momento non stimabili, dovuti al riconoscimento di una remunerazione in base ad un tasso puntuale di mercato, rispetto a quella normativamente prefissata, per le somme eccedenti il saldo programmato tra Tesoro e banca centrale.
Si segnala, peraltro, che le norme non fissano alcun termine per l’emanazione del decreto, dalla cui data di entrata in vigore decorrerebbe il nuovo regime di remunerazione delle giacenze.
ARTICOLO 2, commi 40-43
Sviluppo della montagna e delle isole minori
La norma dispone:
· il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna[19], in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Il testo iniziale prevedeva un finanziamento pari a 50 mln per il 2008 e 10 mln per il 2009 e il 2010.
· l’istituzione[20] del Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Il testi iniziale prevedeva una dotazione pari a 34 mln a decorrere dal 2008.
Il Fondo[21] finanzia interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.
Il Senato ha disposto in proposito che sia assegnata priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, all’efficienza energetica, alla gestione efficiente dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi;
· il trasferimento delle risorse del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori[22] al Fondo di sviluppo delle isole minori[23] istituito dal comma precedente. Restano ferme le contribuzioni per i progetti già approvati[24];
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Fondo nazionale per la montagna |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Fondo di sviluppo delle isole minori |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
Totale maggiori spese in conto capitale |
70 |
70 |
70 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
L’allegato 7, riferito al testo iniziale del provvedimento, ascriveva alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Fondo nazionale per la montagna |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Fondo di sviluppo delle isole minori |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
Totale maggiori spese in conto capitale |
84 |
44 |
44 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale della disposizione, si limita a descrivere il contenuto della stessa.
Nella Nota di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal Servizio bilancio del Senato, il Governo ha affermato che la motivazione sottostante la mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento, della norma sul Fondo per la montagna, va ravvisata nella circostanza che tali finanziamenti sono in linea generale diretti al sistema delle autonomie territoriali (regioni ed enti locali), i cui flussi finanziari sono regolati dal patto di stabilità interno. Si è pertanto ritenuto che i suddetti finanziamenti non determinino effetti sui fattori di contenimento derivanti dall’applicazione del patto medesimo.
Al riguardo si osserva che la motivazione addotta nella predetta Nota di risposta pervenuta al Senato, in merito alla mancata indicazione di effetti finanziari con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto non sembrerebbe condivisibile. Si segnala infatti:
- con riferimento agli enti locali, per i quali il patto di stabilità interno è definito in termini di saldo, gli stessi, potendo compensare le maggiori spese con i maggiori trasferimenti ricevuti, non incontreranno alcuna restrizione alla possibilità di spendere le risorse aggiuntive ricevute, con conseguente peggioramento del saldo complessivo della P.A;
- con riferimento alla quota di risorse erogate in favore delle regioni, la presenza di vincoli sul lato della spesa, che potrebbe precludere in parte l’effettiva possibilità di utilizzare le somme in questione sotto forma di incrementi di spesa, non impedisce ai suddetti enti di utilizzare le somme ricevute concedendo agevolazioni sul lato dell’entrata. In tal caso, dovrebbero comunque registrarsi effetti negativi sui saldi complessivi della PA.
Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria
Le normeprevedono un'anticipazione finanziaria, da parte dello Stato nel 2008, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, secondo quanto previsto dagli Accordi stipulati tra i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e le Regioni summenzionate, e dai relativi Piano di rientro[25]. L'anticipazione finanziaria è ammessa entro un limite complessivo di 9.100 milioni di euro. Fermo restando il rispetto di questa misura massima, l'importo dell'anticipazione per ciascuna regione è determinato in base ai procedimenti indicati nei singoli Piani, al netto delle risorse già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi (comma 46).
Le regioni devono restituire l'anticipazione entro un periodo non superiore a trenta anni (comma 47).
Lo Stato procede all'erogazione, anche graduale, delle anticipazioni, in seguito al riaccertamento definitivo e completo del debito - con il supporto dell'advisor contabile e secondo le previsioni del Piano di rientro - ed alla sottoscrizione, tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la singola regione, di un contratto che specifichi gli obblighi di restituzione. Le regioni provvedono all'immediata estinzione dei debiti per l'importo corrispondente alle anticipazioni percepite (comma 48).
L’accesso alle quote di finanziamento integrativo del SSN a carico dello Stato, con riferimento alle regioni che abbiano sottoscritto gli Accordi suddetti e che non abbiano rispettato il Patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti al 2007, è concesso nei termini stabiliti dai relativi Piani di rientro (comma 49).
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiore spesa capitale |
9.100 |
0 |
0 |
3.150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La relazione tecnica al disegno di legge e la nota presentata dal Governo[26], rilevano che i Piani di rientro affrontano oltre al riequilibrio della gestione economica, anche quello della gestione finanziaria ed è in tale ambito che sono emersi, per talune regioni (Lazio, Campania, Molise e Sicilia), livelli di debito estremamente significativi, riferiti ad operazione finanziarie contratte a condizioni particolarmente onerose, al di fuori delle ordinarie condizioni di mercato e ulteriori debiti, per un importo complessivo di circa 9.100 milioni di euro.
Tali livelli di debito, nonché le condizioni contrattuali sottostanti, sono ritenuti dal Governo tali da impedire ogni azione di risanamento strutturali.
Pertanto le regioni interessate si sono obbligate, nell’ambito del Piano, a potenziare i procedimenti amministrativi e contabili e a certificare i debiti pregressi con il supporto di un advisor contabile, e ristrutturare i debiti con il supporto di un advisor finanziario. Tale attività viene svolta con l’affiancamento dei Misteri della salute e dell’economia, con obbligo di preventiva approvazione di tutti gli atti regionali di spesa e programmazione sanitaria.
Ai fini della ristrutturazione, i Piani prevedono un’anticipazione di liquidità da parte dello Stato, che le regioni si impegnano a restituire integralmente, compresi gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l’individuazione di una copertura derivante da specifiche entrate certe e vincolate a totale carico delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera c) della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[27]. La nota integrativa della relazione tecnica specifica che le regioni hanno già adottato i provvedimenti normativi che hanno previsto le fonti di finanziamento necessarie ad estinguere l’anticipazione.
Per quanto concerne gli effetti sui saldi, la relazione tecnica precisa che le norme in esame incidono interamente sul saldo netto da finanziare e limitatamente sul debito e fabbisogno (circa 3.150 milioni di euro), con riferimento alle partite non corrispondenti ad operazioni finanziarie, bensì a debiti verso i fornitori che, a tutto il 2007, non sono stati ascritti come debito ma come partite commerciali. Per la restante parte (5.950 milioni di euro, corrispondenti a debiti contratti sui mercati finanziari), si realizza, infatti, un effetto sostitutivo tra il debito delle regioni e quello dello Stato.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di un chiarimento circa le procedure, in atto presso le varie regioni, di ristrutturazione finanziaria che dovrebbero interessare, secondo quanto si evince dai Piani, una quota consistente del debito.
E’ stato, inoltre, richiesto un chiarimento da parte del Governo circa gli eventuali ulteriori debiti emersi alla data del 30 giugno 2007 rispetto a quelli accertati al momento in cui sono stati sottoscritti i rispettivi Piani.
Le regioni, infatti, si sono impegnate ad eseguire, entro il 30 giugno 2007, le operazioni di accertamento completo e definitivo della situazione debitoria, ivi comprese le eventuali somme dovute a titolo di interesse per i ritardati pagamenti, al fine di predisporre gli adeguati strumenti di copertura.
Si è infine rilevato che, sulla base dei Piani, l’impegno dello Stato per l’estinzione anticipata del debito risulta pari a 8.527 milioni, importo inferiore a quello dell’anticipazione autorizzata dalla norma in esame (9.100 milioni): sul punto è stato chiesto che il Governo chiarisse i motivi sottostanti tale differenza.
Condizioni di accesso al Fondo disavanzi sanitari
Normativa vigente: la legge finanziaria per il 2007 (comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006) ha disposto l’istituzione di un Fondo transitorio, per il triennio 2007-2009 (con una dotazione pari a 1.000 milioni di euro nel 2007, 850 milioni di euro nel 2008 e 700 milioni di euro nel 2009), destinato alle regioni con disavanzi sanitari elevati subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito accordo che preveda un piano di rientro dai disavanzi.
L’accesso alle risorse del Fondo è subordinato all’innalzamento, ai livelli massimi, dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La norma prevede inoltre che, qualora nel procedimento di verifica annuale si prefiguri il mancato rispetto degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo, la regione può proporre misure equivalenti, che devono essere approvate dai Ministri della salute e dell’economia e delle finanze. In ogni caso, l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi comporta l’innalzamento dell’addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, fino a totale copertura degli obiettivi.
La norma dispone che, ai fini dell’applicazione della predetta disciplina, non sono considerate le aliquote ridotte (relative all’addizionale IRPEF e all’IRAP) previste da leggi regionali a favore degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
L’articolo 9, comma 3, della legge n. 44/1999 prevede che le regioni e le province autonome possono disporre che l’elargizione[28] a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive sia concessa sotto forma di esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La norma prevede, inoltre, che dette agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2008.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Comma 51 (Finanziamento FSN-IRAP) |
5 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINORI ENTRATE |
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Comma 51 (Finanziamento FSN-IRAP) |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento[29] dei saldi nelle seguenti misure:
(milioni di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
La norma, introdotta nel corso dell’iter al Senato, non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo si rileva che non è stato chiarito se, come sembra desumibile dal tenore letterale della norma, la spesa di 5 milioni di euro annui debba intendersi come tetto massimo entro il quale le agevolazioni in questione possono essere concesse dalle Regioni, tenuto conto che, per effetto della richiamata norma della legge finanziaria 2007, sussiste l’obbligo per le regioni in disavanzo di applicare l’aliquota massima per l’addizionale IRPEF e per l’IRAP. Pertanto, ove in sede di applicazione della norma dovesse essere avvalorata tale interpretazione, la previsione di un importo costante annuo potrebbe non essere compatibile con il tenore delle agevolazioni e, in particolare, con la modulazione degli effetti della riduzione delle aliquote sulla base del meccanismo del saldo e acconto.
Inoltre, si osserva che non sono state definite le modalità e le procedure in base alle quali si ritiene di poter assicurare il rispetto del limite di spesa nel riconoscimento delle predette agevolazioni.
Razionalizzazione organici e personale uffici locali all’estero
La norma,in coerenza con il processo di revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’art. 1, comma 404, lettera g), della L. n. 296 /2006 (finanziaria 2007), prevede l’adozione entro giugno 2008 di un decreto, da parte del Ministro degli affari esteri[30], atto ad individuare tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uffici all’estero, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa e di ridurre quella relativa all’utilizzazione degli esperti di cui all’art. 168 del DPR n. 18/1967 (comma 55).
L’art. 168 del DPR n. 18/1967 fa riferimento ad esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici, appartenenti a carriere direttive o di uguale rango e, qualora si ravvisino speciali esigenze di carattere tecnico o linguistico, in via eccezionale e fino ad un massimo di 30 unità, anche a persone estranee alla P.A. L'esperto ricopre un posto espressamente istituito nell'organico dell'Ufficio, corrispondente, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Gli incarichi sono biennali prorogabili sino ad un massimo di 8 anni. Gli esperti utilizzabili non possono complessivamente superare il numero di 165, di cui 5 da destinare a posti d’addetto agricolo[31].
La norma precisa, inoltre, che il contingente degli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatiche, consolari e uffici di cultura di cui all’articolo 152 del citato DPR 18/1967, viene conseguentemente adeguato - ove ne ricorrano i presupposti nell’esercizio 2008 - con decreto del Ministro degli affari esteri[32] (comma 56).
L’art. 152 del DPR 18/1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale, con contratto a tempo indeterminato, per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità (valore incrementato, sino ad un massimo di 65 unità, per effetto dell’art. 1, comma 1317 della L. n. 296/2006).
Quota parte delle economie derivanti dai commi precedenti - nel limite di 5 milioni per il 2008 e di 7,5 milioni dal 2009 - vengono destinate ad alimentare il Fondo per i consumi intermedi del Ministero degli affari esteri, previsto all'articolo 3, comma 39 della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004) che, per il 2008, è integrato di 45 milioni di euro e, a decorrere dal 2009, di 42,5 milioni di euro (comma 57).
L’art. 3, comma 39 della L. n. 350/2003 (finanziaria 2004) prevede che, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nell'ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, sia istituito un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10% degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima upb, che vengono corrispondentemente ridotti[33].
La norma dispone, quindi, che al medesimo fondo confluiscano anche le entrate derivanti dall’applicazione della tariffa consolare, di cui all'articolo 1, comma 568 della L. n. 296/2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro annui, nonché quota parte delle dotazioni delle upb dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all’estero (comma 58).
L’art. 1, comma 568 della legge finanziaria 2007 ha disposto in merito alle risorse da reperire a valere sulla riscossione dei diritti consolari, la cui tariffa è fissata in una tabella allegata al DPR 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari), come modificata dalla L. n 185/1983 e, da ultimo, dall’art. 80, comma 41, della legge finanziaria per il 2003.
Il comma 568, in particolare, ha destinato risorse aggiuntive a carattere permanente al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati, da reperire a carico delle maggiori entrate annue derivanti dall’applicazione della tariffa consolare, disponendo che tali risorse aggiuntive non possano comunque eccedere l’importo annuo di 10 milioni di euro.
Con riferimento, infine, alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai Programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per il 2008 l’ulteriore spesa di 18 milioni di euro, connessa alle seguenti voci :
· tutela e assistenza dei connazionali, per 12,5 milioni di euro;
· finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla L. n. 153/1971, per 5,5 milioni di euro (comma 60).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
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Comma 57, (Uffici locali all’estero) |
45,0 |
42,5 |
42,5 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
42,5 |
42,5 |
Comma 60, (Italiani nel mondo) |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
6,0 |
0,0 |
12,0 |
6,0 |
0,0 |
La relazione tecnica, riferita all’originario testo del disegno di legge finanziaria non considera la norma.
Al riguardo,stantel’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 3, comma 39 della legge finanziaria 2004,finalizzata all’istituzione di un Fondo da ripartire per le esigenze concernenti i consumi intermedi relativi ai fabbisogni delle rappresentanze all'estero, si rileva che il meccanismo di cui al comma 57 determina un cospicuo adeguamento della medesima autorizzazione. A tale riguardo, il Governo, non ha fornito i richiesti chiarimenti relativi al fabbisogno di spesa al quale è finalizzato tale adeguamento, dato che gli stanziamenti assegnati al relativo titolo a legislazione vigente già dovrebbero scontare gli ordinari fabbisogni per il triennio 2008/2010.
Il Governo, in sede di risposta ad analoga osservazione formulata nel corso della trattazione della norma presso la 5ª Commissione al Senato, ha rilevato che il citato adeguamento si è reso necessario per far fronte agli impegni crescenti a cui le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari debbono far fronte in materia di rilascio dei visti ed in materia di cittadinanza. In particolar modo l’aumento dei visti emessi nel primo trimestre 2007 (+20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e l’incremento dei visti rilasciati per il lavoro subordinato a seguito dei due decreti Flussi 2006 (+174%) hanno evidenziato la necessità di riesaminare l’adeguatezza delle strutture logistiche e delle risorse umane della rete diplomatico-consolare.
Il Governo, in particolare, non ha chiarito la ragione per cui il suddetto adeguamento di spesa previsto dal comma 57 produca effetti diversi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, considerato che trattasi di spese di funzionamento.
A tale riguardo, il Governo, in risposta ad analoghi rilievi effettuati dal Servizio Bilancio del Senato durante l’esame in prima lettura, ha evidenziato che trattandosi di spese destinate ad essere gestite da strutture al di fuori del territorio nazionale, è da ritenere che la dinamica dei pagamenti a soggetti esterni alla P.A. e i relativi effetti in termini di fabbisogno, sia temporalmente sfasata rispetto ai corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento, connessi agli impegni contabili delle risorse da parte delle strutture delle Amministrazioni centrali interessate, che sono destinate a consumi intermedi.
Non sono stati, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla particolare dinamica della spesa disposta dal comma 60, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto.
Posto che il comma 58 ha aumentato da 10 a 40 milioni di euro la quota delle eventuali maggiori entrate annue derivanti dall’applicazione della tariffa consolare da destinare, in modo permanente, al funzionamento e agli interventi di razionalizzazione delle Ambasciate e dei Consolati[34], non sono state, altresì, fornite informazioni circa l’entità degli importi iscritti nel bilancio a legislazione vigente in relazione alle tariffa stessa, al fine di meglio definire gli effetti finanziari recati dalla norma.
Nulla da osservare, infine, in merito ai meccanismi di razionalizzazione di cui ai commi 55 e 56 che, producendo delle economie già a legislazione vigente, non incidono sui saldi di finanza pubblica.
Autorizzazioni per il Ministero degli affari esteri per assunzioni a tempo indeterminato
La norma autorizzail Ministero degli affari esteri a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 296/2006.
L’art. 1, comma 527, della legge finanziaria 2007 prevede che per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento di 25 milioni di euro il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della L. n. 449/1997 e successive modificazioni.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica, riferita all’originario testo del disegno di legge finanziaria non considera la norma introdotta nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera.
Nulla da osservare al riguardo, limitandosi la norma a disporre nei limiti di un’autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.
La norma prevede un finanziamento di 30 milioni di euro per il 2008 per l’organizzazione del vertice G8 previsto per il 2009 (comma 64).
Il comma 65, introdotto durante l’esame parlamentare alla Camera, prevede che il finanziamento possa essere in parte utilizzato per un programma di infrastrutture sociali e servizi civili nell’Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, ai fini di favorire un’occupazione stabile ed in funzione della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiore spesa corrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
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Comma 64 |
30 |
0 |
0 |
20 |
10 |
0 |
20 |
10 |
0 |
La relazione tecnica, (riferita al comma 64), non aggiunge nulla al contenuto della norma.
Al riguardo,il Servizio del Bilancio della Camera ha rilevato l’opportunità di un chiarimento circa gli elementi sottostanti la determinazione dello stanziamento, specificando se si tratti di un primo finanziamento per l’organizzazione del G8 o se esso copra le spese nella loro interezza: il finanziamento, infatti, concerne il solo 2008, mentre ulteriori oneri potrebbero prodursi nel 2009 in connessione allo svolgimento dell’evento.
Si rileva, inoltre, che la previsione da parte del comma 65 della possibilità di un utilizzo di tale stanziamento, per una quota peraltro non determinata, anche per altre finalità non strettamente correlate all’organizzazione dell’evento, potrebbe pregiudicare la finalità originaria rendendo necessario un ulteriore successivo finanziamento.
La norma ha per oggetto la ratifica della decisione 2007/436/CE EURATOM del Consiglio Ue del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee per il 2007-2013.
La decisione 2007/436/CE fa seguito all’Accordo sulle prospettive finanziarie dell’UE per il periodo 2007-2013, stipulato il 17 maggio 2006 dal Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea. L’Accordo ha fissato il massimale medio delle spese dell’UE all’1,048% del reddito nazionale lordo (RNL) europeo in stanziamenti di impegno (pari a 864,316 miliardi di euro) e all' 1 % in stanziamenti di pagamento (pari a 820,780 miliardi di euro)[35], rinviando ad una successiva decisione del Consiglio la determinazione del finanziamento da parte degli Stati membri.
Tale decisione (2007/436/CE), adottata il 7 giugno 2007, deve essere sottoposta ad adozione da parte dei singoli Stati membri, secondo le procedure previste dalla rispettive norme costituzionali. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica, con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2007.
La decisione prevede i seguenti elementi qualificanti:
· il massimale (vale a dire il tetto massimo delle risorse proprie) è mantenuto all’1,31% del RNL per stanziamenti di impegno e all’1,24% del RNL per stanziamenti di pagamento, come previsto per il periodo 2000-2006 dalla decisione vigente. Si determina pertanto, rispetto al precedente periodo di programmazione, un ampliamento del c.d. margine disponibile (differenza tra il massimale degli stanziamenti di spesa e il massimale delle risorse proprie, in termini di pagamenti)[36], che passa dallo 0,10% del RNL del periodo di programmazione 2000-2006 allo 0,24% del RNL nel 2007-2013.
· sono confermate le risorse proprie vigenti:
- i diritti riscossi nel quadro della politica agricola comune e i dazi doganali (denominati "risorse proprie tradizionali", RPT);
- un'aliquota dello 0,30% (rispetto allo 0,75% applicato nel 2002-2003 e allo 0,50% nel 2004-2006 previsto dalla decisione vigente) applicata alla base imponibile dell'IVA ("risorsa IVA"). La base imponibile da prendere in considerazione non potrà eccedere il 50% del PIL di ciascuno Stato;
- un'aliquota, da determinare secondo la procedura di bilancio tenuto conto di tutte le altre entrate, applicata alla somma dei prodotti nazionali lordi (PNL) di tutti gli Stati membri ("risorsa PNL");
- le altre entrate dell’UE (ovvero le imposte pagate dai funzionari, le ammende inflitte dall'Unione alle imprese, gli interessi di mora, ecc.).
L’Allegato 7 non attribuisce alla norma alcun effetto sui saldi.
La relazione tecnica al testo del disegno di legge non prende in considerazione la norma. Nella nota della RGS, trasmessa in data 9 ottobre 2007 alla Commissione Bilancio del Senato, si afferma che la decisione è volta a garantire il finanziamento delle spese del bilancio comunitario, secondo l’Accordo stipulato tra il Parlamento europeo il Consiglio e la Commissione relativo al periodo di programmazione 2007-2013.
La nota specifica che la ratifica rappresenta un atto dovuto e che la norma, da ritenersi neutra sul piano finanziario, serve a dare il necessario supporto giuridico agli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per i versamenti dovuti dall’Italia al bilancio comunitario.
Il BLV per il 2008 riflette le previsioni del bilancio comunitario formulate ancora in base alla precedente decisione 2000/597/CE, che resta in vigore fino alla notifica dell’adozione da parte dei singoli Stati membri della nuova decisione. Una volta completato tale processo, ed entrata in vigore la decisione 2007/436/CE (con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007), si provvederà ai necessari aggiustamenti delle poste di bilancio, a livello comunitario e nazionale.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa l’ammontare complessivo delle risorse, ed il relativo profilo annuale, che l’Italia dovrà versare al bilancio comunitario, a fronte dei finanziamenti che il nostro Paese riceverà a vario titolo dalla Ue. E’ stato inoltre richiesto in quale misura il conto della Pubblica Amministrazione, tendenziale e programmatico, esposto nel DPEF 2008-2011 e nella relativa Nota di aggiornamento, tenga conto dei flussi relativi al nuovo periodo di programmazione 2007-2013.
Sviluppo professionale delle Forze armate
La norma, prevede che gli importi previsti dalla tabella A allegata alla L. n. 331/2000, nonché dalla tabella C allegata alla L. n. 226/2004, così come rideterminati dall’art. 1, comma 570, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), siano incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
La tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e la tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, individuano gli oneri finanziari complessivi relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate, fino alla prevista entrata a regime nel 2020 del Nuovo Modello di Difesa.
La tabella A, allegata alla L. n. 331/2000, ha determinato la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli stessi risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal DPEF, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.
L’art. 23, comma 2 della L. n. 226/2004[37] ha previsto che, a decorrere dall'anno 2007, le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata siano determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa[38], secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla L. n. 331/2000 e dalla tabella C allegata alla stessa L. n. 226/2004.
Per effetto della rideterminazione delle risorse operata dall’articolo 1, comma 570, della L. n. 296/2006 il finanziamento previsto è stato ridotto nella misura del 15% a decorrere dal 2007; pertanto, la spesa per il 2007 è stata rideterminata in 334 milioni di euro.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autorizzazione |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
Contribuzione aggiuntiva[39] (*) |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apporto INPDAP (*) |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
SSN (*) |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,86 |
3,86 |
3,86 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(*) Effetti indotti
La relazione tecnica, riferita testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che la norma reintegra di 30 milioni di euro le risorse già previste dalla L. n. 331/2000 e dalla L. n. 226/2004 ai fini dello sviluppo professionale delle Forze armate, che erano state ridotte del 15% dall’articolo 1, comma 570, della legge finanziaria 2007.
Fondi per Funzionamento FF.AA. e Carabinieri e ristrutturazione Stabilimenti militari
Le norme, prevedono che:
· allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della L. n.296/2006, sia incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008 (comma 72).
L’art. 1, comma 1238, della finanziaria 2007 ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un Fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.
In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.
· la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della L. n. 296/2006, sia determinata in 20 milioni di euro per l’anno 2008, dei quali 7 da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all’arsenale della Marina militare di Taranto ed 1 al rilancio del polo di Mantenimento pesante nord di Piacenza (comma 73);
L’art. 1, comma 899, della legge finanziaria 2007 ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, comprese le darsene interne. La dotazione di tale fondo per il 2007 è pari a 20 milioni di euro;
· sia istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008 (comma 74).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Comma 72 (Funzionamento Difesa) |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
Comma 74 (Funzionamento Carabinieri) |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
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Comma 73 (Arsenali militari Fondo difesa) |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
TOTALE |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria, si limita a descrivere il contenuto della norma.
Al riguardo, posto che la norma si limita a disporre dei tetti di spesa, peraltro di non trascurabile entità economica, si rileva che non sono stati forniti dal Governo gli elementi informativi relativi alle iniziative correlate agli stessi, al fine di comprovare la congruità delle somme stanziate anche in relazione al completamento degli interventi previsti.
Tale chiarimento sarebbe stato utile soprattutto in relazione al previsto incremento per il 2008 di 140 milioni di euro delle dotazioni del fondo destinato alle spese per il funzionamento dello strumento militare che, a legislazione vigente già dovrebbe disporre, per lo stesso esercizio finanziario, di una dotazione di 450 milioni di euro prevista dalla finanziaria per il 2007.
Nucleo operativo tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la Camera[40], al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione[41], presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del nucleo operativo di tutela ambientale del Corpo forestale dello Stato, con determinazione del relativo contingente di personale[42] con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (commi 75-76).
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnicanon considera la norma.
Nulla da osservare, nel presuppostoche la clausola di non onerosità sia riferita anche alla dotazione organica di diritto del Ministero dell’ambiente e che la stessa, pertanto, non sia incrementata.
Proroga autorizzazione ad effettuare arruolamenti
La norma dispone che gli arruolamenti straordinari autorizzati, per l’anno 2007, per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, dall’art. 1, comma 574, della L. n. 296/2006, possano essere effettuati anche nel 2008.
L’art. 1, comma 574, della L. n. 296/2006, al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, ha autorizzato il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, per l'anno 2007, ad effettuare arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale - di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri - da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera[43], non è corredata di relazione tecnica.
Nulla da osservare,considerato che si dispone la mera proroga dell’autorizzazione all’assunzione di personale il cui onere risulta già debitamente coperto.
ARTICOLO 2, commi 78 e 79
Misure a sostegno del personale operante in aree militari
Le norme autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Lo stanziamento è disposto al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi:
· al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
· al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico;
· al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie.
E’ demandata ad apposito regolamento, entro il limite della spesa autorizzata, la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione ai soggetti interessati delle misure di sostegno e tutela previste dalla:
· legge 13 agosto 1980, n. 466, che disciplina speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;
· legge 20 ottobre 1990, n. 302, che tratta dei benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si rammenta che gli articoli 3 e 5 di tale legge prevedono la possibilità, per i beneficiari di optare per un assegno vitalizio in luogo dell’elargizione di cui all’articolo 1. L’articolo 15 prevede, per alcuni beneficiari, l’esenzione dai ticket sanitari;
· legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si rammenta che l’articolo 2 tratta della corresponsione di un assegno vitalizio;
· legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. L’articolo 2 di tale legge prevede il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Indennizzi |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
|||||
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo è stato osservato che la norma prevede il riconoscimento di benefici nell’ambito del limite massimo di spesa di 10 milioni annui nel triennio 2008-2010. Benché i termini e le modalità per la corresponsione dei benefici siano demandati ad apposito regolamento, gli stessi appaiono configurarsi come diritti, in relazione ai quali non sembra quindi idoneo prevedere un limite massimo di spesa.
E’ stato, altresì, osservato che alcuni dei benefici attribuibili alla platea degli interessati hanno natura permanente, mentre l’autorizzazione di spesa è disposta limitatamente al triennio e che non sono stati forniti gli elementi quantitativi posti alla base della quantificazione al fine di consentire la verifica della congruità dello stanziamento disposto.
ARTICOLO 2, commi 80 e 81
Dotazione del fondo destinato alla bonifiche delle aree militari
Le norme dispongono che la dotazione del fondo di conto capitale destinato alle bonifiche delle aree militari[44] è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010(comma 80).
A fini di copertura, è ridotta un’autorizzazione di spesa concernente la ricerca tecnologica nel settore della difesa[45] dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 81).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MINORI SPESE IN C/CAPITALE |
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Comma 81 Ricerca tecnologica |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
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MAGGIORI SPESE IN C/CAPITALE |
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Comma 80 Bonifica aree militari |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
5,0 |
7,0 |
10,0 |
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La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si rileva che l’onere è limitato all’entità della spesa prevista; non è stato, peraltro, chiarito se la conseguente riduzione di autorizzazione di spesa disposta con il comma 81 consenta comunque il perseguimento delle finalità cui la stessa è preordinata.
ARTICOLO 2, commi 82 e 83
Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni
La norma prevede che il Ministero della giustizia provveda ad avviare, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un sistema unico nazionale delle intercettazioni anche razionalizzando, parallelamente, le attività attualmente svolte dagli uffici dell’Amministrazione. Il Ministero ha l’obbligo di procedere al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall’autorità giudiziaria.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera la norma.
Nella nota del Governo di risposta ai rilievi emersi durante l’esame al Senato, è stato confermato che gli oneri da sostenere per la realizzazione del sistema unico risultano già scontati nell’ambito degli stanziamenti del Ministero della giustizia iscritti nel bilancio a legislazione vigente.
Al riguardo il Servizio bilancio ha ravvisato l’opportunità di acquisire elementi informativi concernenti le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie per la realizzazione del sistema stesso.
ARTICOLO 2, commi 84 e 85
Misure in favore della giustizia minorile
La norma autorizza[46] uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l’anno 2008, al fine di corrispondere al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza, in presenza di articolazioni di orario, l’indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Comma 84 Indennità di Turnazione |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
0 |
0 |
0,3 |
0 |
0 |
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La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo è stato osservato che la corresponsione della indennità di turnazione sembra configurare un onere di natura permanente che appare non coerente con le modalità di copertura adottate. Sarebbe, altresì, utile disporre delle informazioni necessarie al fine di riscontrare la correttezza della quantificazione proposta dalla norma in esame.
Finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità
La norma dispone che al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) concorrano le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese. Le norme definiscono inoltre, le modalità di determinazione del fabbisogno dell'OIC e della prevista maggiorazione.
La relazione tecnica quantifica in 3 euro l'aumento unitario dei diritti di segreteria connessi al deposito dei bilanci delle aziende ed esclude qualsiasi impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di contributi provenienti da privati ed assegnati ad ente non finanziato dallo Stato.
Al riguardo è stato rilevato che la maggiorazione in esame potrebbe essere considerata un onere da portare in deduzione fiscalmente per le imprese, determinando di conseguenza una riduzione, sia pur molto contenuta, del gettito tributario riveniente dalle imprese sottoposte alla maggiorazione suddetta.
La norma stabilisce che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella misura pari al valore venale del bene, ridotta del 25% quando l'espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale ed incrementata del 10% nei casi in cui si addivenga ad un accordo di cessione, o quando esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato, ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. La liquidazione del danno nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, avviene con il pagamento del valore venale del bene (comma 89).
Le disposizioni descritte si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile (comma 90).
L’Allegato 7 non prende in considerazione la norma in esame.
La relazione tecnica asserisce che i commi mirano a contenere il contenzioso istauratosi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, con conseguenti sentenze di condanna per violazione dell'articolo 1, protocollo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché ad evitare l'insorgere di contenzioso futuro, determinando effetti tendenzialmente positivi - anche se non quantificabili in sede previsionale - che potranno essere verificati eventualmente a consuntivo, in relazione ai minori indennizzi per le suddette sentenze di condanna, posti a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nulla da osservare al riguardo.
Personale in comando delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Normativa vigente: La disciplina generale del comando è posta dagli artt. 56 e ss. del DPR n. 3/1957. In particolare, l’articolo 57 del decreto prevede che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti a carico dell'amministrazione d’appartenenza mentre, viceversa, la spesa relativa al personale comandato presso enti pubblici è a carico diretto dell'ente presso cui detto personale va a prestare servizio.
La norma prevede che, fermo quanto previsto all’art. 1, comma 6 - septies del DL 300/2006[47], a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attinente alla posizione di comando del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle Amministrazioni utilizzatrici dello stesso.
La Relazione illustrativa, allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che si può presumere che tale disposizione determini una riduzione del personale comandato con un conseguente recupero delle unità a disposizione per compiti d’istituto. L’elemento di innovazione introdotto dalla norma sembra, infatti, essere quello di disincentivare l’applicazione dell’istituto ponendo in ogni caso a carico della amministrazione utilizzatrice - statale o meno - l’onere di corresponsione del trattamento economico spettante al personale comandato.
Si rileva, peraltro, che la norma fa salva l’applicazione dell’art. 1, comma 6-septies del DL 300/2006 che prevede che, fino al 31 dicembre 2011 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione dei ministri[48], nonché presso uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi l'art. 57 DPR n. 3/1957.
Si dispone, inoltre, l'applicazione della norma anche alle unità eccedenti il contingente - determinato con DPCM- di personale dei corpi di polizia assegnati alla Presidenza del Consiglio[49]. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537[50].
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica, allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che la norma, pur non determinando risparmi di spesa, si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a limitare l’istituto del comando nei confronti del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La RT relativa all’emendamento governativo che ha esteso l’applicazione della disposizione originaria anche alle unità eccedenti il contingente di personale dei corpi di polizia assegnati alla Presidenza del Consiglio, afferma che questa non genera effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.
Al riguardo,si rileva che non sono state forniti chiarimenti sugli effetti attesi della norma e sulle modalità di formazione del bilancio a legislazione vigente con riferimento alle posizioni eventualmente interessate dalle norme in esame. In modo particolare, il Governo non ha chiarito se le eventuali maggiori disponibilità recate dall’applicazione delle norme non siano suscettibili di determinare, in capo ad alcune amministrazioni, disponibilità di bilancio altrimenti utilizzabili e se, per converso, le amministrazioni impieganti il personale non possano proseguire il rapporto in assenza di disponibilità da reintegrare.
ARTICOLO 2, commi da 92 a 96
Dirigenti generali di pubblica sicurezza
Le norme, con riferimento alle posizioni di dirigenti generali di pubblica sicurezza ed in relazione alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato[51], stabiliscono:
· la soppressione della qualifica dei dirigenti generali di livello B e delle corrispondenti 9 posizioni di organico[52]. I dirigenti che alla data del 31 dicembre 2007 rivestivano la qualifica sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all’atto del collocamento a riposo (comma 92);
· che i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Agli stessi, qualora siano collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore centrale o equiparato[53] (comma 93);
· che, in corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 335/1982[54] sia incrementato fino a 9 unità (comma 94).
Una esplicita clausola di salvaguardia finanziaria prevede che dall’attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare “confermata” la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro l’anno[55]. Eventuali oneri aggiuntivi saranno compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti (comma 96).
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme, introdotte con il maxiemendamento approvato in seconda lettura alla Camera dei Deputati.
Al riguardo si rileva che il tenore letterale della disposizione di salvaguardia sembra suggerire la possibilità di insorgenza di oneri, peraltro non quantificati nel loro ammontare massimo.
Inoltre si rileva che il meccanismo di salvaguardia finanziaria predisposto non sembra idoneo a garantire l’invarianza della spesa. I maggiori oneri verrebbero infatti compensati attraverso la riduzione delle somme destinate a nuove assunzioni le quali, con riferimento ad un determinato arco temporale futuro, potrebbero anche non sussistere.
ARTICOLO 2, comma 97
Potenziamento della sicurezza e del pubblico soccorso
La norma istituisce per l’anno 2008 un fondo di parte corrente nel bilancio del Ministero dell’interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico.
Lo stanziamento non può essere destinato a spese per il personale o per il ripianamento delle posizioni debitorie.
La consistenza del fondo è di 190 milioni di euro, dei quali 30 milioni sono riservati alle specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
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Soccorso pubblico |
190 |
0 |
0 |
131 |
54 |
5 |
131 |
54 |
5 |
|||||
La relazione tecnica afferma che l’istituzione del fondo per il solo anno 2008 è finalizzata alle esigenze di funzionamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le necessità di maggiore urgenza, poiché gli stanziamenti dei pertinenti capitoli sono già insufficienti. Le risorse sono destinate ad di assicurare l'ordinaria gestione dei servizi di istituto sul territorio. In particolare, con il fondo si cerca di sostenere le spese nei settori delle locazioni; delle utenze e dell’ordinaria manutenzione dei mezzi.
Al riguardo non sono stati forniti chiarimenti circa le ragioni in base alle quali si è provveduto ad integrare per il solo anno 2008 gli stanziamenti destinati alle esigenze di funzionamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si osserva infatti che le spese per cui si rende necessaria l’integrazione delle risorse non sembrano avere natura occasionale e che, pertanto, anche a regime, gli stanziamenti potrebbero risultare insufficienti ad assicurare la gestione ordinaria.
Non appaiono, inoltre, evidenti le ragioni in base alle quali l’effetto sul fabbisogno delle spese in esame sia destinato a manifestarsi per il 30 per cento della spesa autorizzata nell’anno 2009, atteso che le tipologie di spesa evidenziate dalla relazione tecnica sembrano avere natura strettamente corrente.
La norma autorizza, per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo[56] di parte corrente per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto. La spesa è sostenuta per le esigenze di funzionamento e per l’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera (comma 98).
Si autorizza, altresì, la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, 10 milioni per il 2009 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (comma 99).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
Comma 98 Funzionamento capitanerie |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
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MAGGIORI SPESE IN C/CAPITALE |
|
|
|
|
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Comma 99 Investimenti capitanerie |
5 |
10 |
20 |
3 |
7 |
15 |
3 |
7 |
15 |
|||||
La relazione tecnica afferma che il rifinanziamento del fondo per le spese di funzionamento viene disposto per consentire l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del Corpo per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto. Detto finanziamento si renderebbe necessario in quanto, dal 2008, vengono meno i fondi destinati al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per le spese correnti denominati "security" e "funzionamento", istituiti rispettivamente con le leggi finanziarie 2005[57] e 2007[58] la cui dotazione complessiva ammontava, nel 2007, a 20 milioni di euro. In assenza della norma in esame si determinerebbe, nel 2008, un deficit della spesa corrente di 20 milioni di euro annui e, dunque, si autorizza per il medesimo anno una spesa di pari importo.
Al riguardo, con riferimento alle norme di cui al comma 98, non sono stati forniti chiarimenti circa le ragioni in base alle quali si è provveduto ad integrare per il solo anno 2008 gli stanziamenti destinati alle esigenze di funzionamento Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Si osserva infatti che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, le spese correnti da fronteggiare appaiono avere natura permanente e che, pertanto, anche a regime, gli stanziamenti sembrerebbero destinati a risultare insufficienti ad assicurare la gestione ordinaria.
Nulla da osservare per quanto riguarda l’autorizzazione di spesa per sviluppare la componente aeronavale e dei sistemi essendo la stessa configurata come limite di spesa. Sarebbe, peraltro, risultato utile disporre di elementi informativi volti a chiarire se le autorizzazioni disposte consentono di concludere gli interventi programmati.
ARTICOLO 2, commi 100 e 101
Assunzione di personale già in servizio presso organismi della NATO
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato[59], istituisce uno fondo, con una dotazione di 7,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni:
· dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica;
· dei cittadini di Stati esteri che fanno parte della Comunità atlantica, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.
Con decreto[60] sono fissati i criteri e le procedure per l’assunzione del personale nonché per l’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 100 Assunzioni |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|||||
La relazione tecnica non è stata integrata in relazione all’introduzione delle norme in esame.
Al riguardo si rileva che non sono state indicate le ragioni che hanno portato a non contabilizzare gli effetti indotti, peraltro di effetto complessivo positivo, sul saldo netto da finanziare.
Gli stessi effetti sono stati considerati sui saldi di fabbisogno e indebitamento dove è stata indicato l’effetto netto riferito alla spesa lorda disposta dalla norma.
Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere
La norma, introdotta nel corso dell’iter alla Camera[61], dispone a favore delle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstitialle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei benefici di cui all’articolo 5, commi 3 e 4 della legge n. 206/2004.
Si tratta in particolare dei seguenti benefici:
a) la concessione di uno speciale assegno vitalizio non reversibile di importo pari a 1.033 euro a favore di chi abbia subito un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento (art. 5, comma 3, legge n.206/2004);
b) l’attribuzione dell’assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, di cui all’articolo 2 della legge 407/1998, ai figli maggiorenni superstiti anche se non conviventi (art. 5, comma 3, legge n.206/2004, come modificato dal successivo comma 106);
Il comma 106, modificando il comma 3 dell’art. 5 della L. 206/2004, ha novellato tale disposizione prevedendo l’attribuzione dell’assegnovitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall’art. 2 della L. 407/1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi a decorrere dal 26 agosto 2004[62].
c) l’attribuzione, nel caso di morte dei soggetti che beneficiano dello speciale assegno vitalizio di 1.033 euro, di due annualità della pensione di reversibilità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti che hanno diritto a tale trattamento pensionistico di reversibilità.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sindaci |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Vittime criminalità org. e dovere |
56,5 |
52,5 |
63 |
56,5 |
52,5 |
63 |
56,5 |
52,5 |
63 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:
(milioni di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
56,7 |
52,7 |
63,2 |
56,7 |
52,7 |
63,2 |
56,7 |
52,7 |
63,2 |
La relazione
tecnica integrativa presentata il 13 dicembre 2007, nel corso
dell’esame presso
Gli oneri stimati nella relazione tecnica sono riassunti nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Tipo beneficio |
2008 |
2009 |
2010 |
Assegno vitalizio |
47,6 |
48 |
58 |
Altro assegno per figli maggiorenni |
5,6 |
1,3 |
1,7 |
Doppia annualità di pensione |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
Totale oneri (importi arrotondati) |
56,5 |
52,5 |
63 |
La stima si basa sui seguenti dati ed ipotesi:
· Assegno vitalizio non reversibile
- beneficiari (casi pregressi): 3.560
- beneficiari nel decennio (nuovi casi): circa 25-30
- valore annuo dell’assegno al 2008: 13.378 euro
- coefficiente di rivalutazione annua: 1,02
Anno |
Beneficiari |
Onere annuo procapite rivalutato |
Onere annuo complessivo |
Onere annuo (milioni di euro) |
2008 |
3.560 |
13.378 |
47.625.680 |
47,63 |
2009 |
3.560 |
13.645 |
48.578.194 |
48,58 |
2010 |
3.563 |
13.918 |
49.588.033 |
58,46(*) |
(*) L’onere complessivo relativo al 2010 rappresenta l’onere permanente a regime, ricalcolato sulla base della proiezione della spesa nel decennio 2008-2018.
· altro assegno vitalizio reversibile ai figli maggiorenni superstiti
- beneficiari: 200
- valore annuo dell’assegno al 2004: 6.000 euro
- coefficiente di rivalutazione annua: 1,02
- decorrenza beneficio: 26 agosto 2004[63]
Gli oneri nel triennio sono cosi determinati:
anno |
beneficiari |
Onere annuo procapite |
Onere annuo complessivo |
Onere annuo |
Onere annuo (milioni di euro) |
2004 |
200 |
6.000 |
500.000 |
|
|
2005 |
200 |
6.120 |
1.224.000 |
|
|
2006 |
200 |
6.242 |
1.248.480 |
|
|
2007 |
200 |
6.367 |
1.273.450 |
|
|
2008 |
200 |
6.495 |
1.298.919 |
5.544.848 |
5,54 |
2009 |
200 |
6.624 |
1.324.897 |
1.324.897 |
1,32 |
2010 |
200 |
6.757 |
1.351.395 |
1.351.395 |
1,7 (*) |
(*) L’onere relativo al 2010 rappresenta l’onere permanente a regime, ricalcolato sulla base della proiezione della spesa nel decennio 2008-2018.
· doppia annualità della pensione di reversibilità (compresa la tredicesima mensilità)
Casi pregressi
- soggetti invalidi con diritto alla prestazione diretta: 450
- superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità (circa 1/3 degli invalidi): 149
- superstiti già beneficiari delle due annualità pensione di reversibilità: 56
- superstiti aventi diritto alla sola tredicesima mensilità (149 - 56): 93
- importo della tredicesima mensilità: 1.250 euro
- importo della pensione annua: 15.600 euro
Onere annuo che si ripartisce in modo costante nel decennio: circa 3,3 milioni di euro (1.250 x 2 x 149 + 15.600 x 2 x 93 = 3.274.100 euro)
Casi futuri
- soggetti invalidi: 10 ogni anno
- superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità: 1 ogni anno
- valore attuale dell’importo della pensione annua (comprensivo della tredicesima mensilità): 24.500 euro
- tasso di rivalutazione annua: 2%
Onere annuo: circa 0,05 milioni di euro (24.500 x 2 x 1,02 = 49.980 euro)
Al riguardo non si hanno rilievi da formulare sotto il profilo della quantificazione.
Con riferimento all’attribuzione dell’assegno vitalizio reversibile ai figli maggiorenni superstiti anche non conviventi delle vittime della criminalità e del dovere (di cui all’articolo 2 della legge 407/1998), si segnala che dal tenore letterale della norma l’attribuzione di detto beneficio sembrerebbe decorrere dal 1° gennaio 2008. Se tale interpretazione fosse confermata si realizzerebbe una sovrastima dell’onere per il 2008, dal momento che la relazione tecnica, considerando come data di riferimento per la decorrenza del beneficio il 24 agosto 2004, calcola per il primo anno del triennio anche la corresponsione degli arretrati per il periodo 26.08.2004-31.12.2007.
Modifiche alla normativa concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
Il comma in esame reca cinque novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge n. 206/2004. In particolare, la norma prevede che:
a) l’importo della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa sia pari all’ultima retribuzione percepita;
La normativa previgente prevedeva che la pensione diretta fosse calcolata sulla base della retribuzione percepita.
b) l’assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall’art. 2 della legge n. 407/1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi;
In considerazione della sua natura di novella all’articolo 5, comma 3, della legge n. 206/2004, il diritto a detto beneficio decorre dal 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della stessa legge n. 206/2004[64].
c) l’erogazione dei medicinali di classe Cagli invalidi vittime di atti di terrorismo e a loro familiari, anche superstiti, (coniuge, figli, e – in mancanza – genitori) sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale, purché il medico di base accerti che essi siano effettivamente utili al paziente[65];
d) i benefici previsti dalla legge n. 206/2004 siano estesi anche agli eventi terroristici accaduti all’estero a partire dal 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento[66];
La normativa previgente[67] disponeva l’applicazione dei benefici della legge 206/2004 a partire dal 1° gennaio 1961 esclusivamente per i fatti accaduti in Italia, mentre per i cittadini italiani coinvolti in attentati all’estero il diritto alla corresponsione di detti benefici decorreva per i fatti avvenuti dal 2003.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vittime terrorismo e stragi |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
Assegno vitalizio figli |
1,4 |
0,3 |
0,4 |
1,4 |
0,3 |
0,4 |
1,4 |
0,3 |
0,4 |
Esenzione partecip. spesa sanitaria |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
Vittime terrorismo all’estero |
4,7 |
0,4 |
0,5 |
4,7 |
0,4 |
0,5 |
4,7 |
0,4 |
0,5 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:
(milioni di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
6,6 |
1,3 |
1,6 |
6,6 |
1,2 |
1,6 |
6,6 |
1,2 |
1,6 |
La relazione tecnica aggiuntiva
presentata il 13 dicembre 2007, nel corso dell’esame presso
Gli oneri stimati nella relazione tecnica sono riassunti nella tabella seguente:
(milioni di euro)
Tipo beneficio |
2008 |
2009 |
2010 |
Nuovo criterio di calcolo pensione diretta |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
Altro assegno per figli maggiorenni |
1,4 |
0,3 |
0,4 |
Esenzione farmaci fascia C |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
Vittime terrorismo all’estero |
4,7 |
0,4 |
0,4 |
Totale oneri (importi arrotondati) |
7 |
1,4 |
1,6 |
La stima si basa sui seguenti dati e ipotesi:
· Nuovo criterio di calcolo della pensione diretta (lettera a)
- beneficiari: 40 (costante nel decennio)
- differenziale annuo tra la pensione liquidata a normativa vigente e quella da liquidare pari all’ultima retribuzione: 6.000 euro
- coefficiente di rivalutazione annua: 1,02
Anno |
Beneficiari |
Onere annuo procapite rivalutato |
Onere annuo complessivo |
Onere complessivo (milioni di euro) |
2008 |
40 |
6.000 |
240.000 |
0,24 |
2009 |
40 |
6.120 |
244.800 |
0,24 |
2010 |
40 |
6.242 |
249.696 |
0,29(*) |
(*) L’onere relativo al 2010 rappresenta l’onere permanente a regime, ricalcolato sulla base della proiezione della spesa nel decennio 2008-2018.
· Altro assegno vitalizio reversibile ai figli maggiorenni superstiti (lettera b)
- beneficiari: 50
- valore annuo dell’assegno al 2004: 6.000 euro
- coefficiente di rivalutazione annua: 1,02
- decorrenza beneficio: 26 agosto 2004
Gli oneri nel triennio sono cosi determinati:
anno |
beneficiari |
Onere annuo procapite |
Onere annuo complessivo |
Onere annuo |
Onere annuo (milioni di euro) |
2004 |
50 |
6.000 |
125.000 |
|
|
2005 |
50 |
6.120 |
306.000 |
|
|
2006 |
50 |
6.242 |
312.120 |
|
|
2007 |
50 |
6.367 |
318.362 |
|
|
2008 |
50 |
6.495 |
324.730 |
1.386.212 |
1,39 |
2009 |
50 |
6.624 |
331.242 |
331.224 |
0,33 |
2010 |
50 |
6.757 |
334.849 |
337.849 |
0,42(*) |
(*) L’onere relativo al 2010 rappresenta l’onere permanente a regime, ricalcolato sulla base della proiezione della spesa nel decennio 2008-2018.
· Esenzione partecipazione alla spesa sanitaria per i farmaci di fascia C (lettera c)
- beneficiari: 1.275
- onere annuo procapite dell’esenzione: 250 euro
- coefficiente di rivalutazione annua: 1,02
Anno |
Beneficiari |
Onere annuo procapite rivalutato |
Onere annuo complessivo |
Onere complessivo (milioni di euro) |
2008 |
1.275 |
250 |
318.750 |
0,32 |
2009 |
1.275 |
255 |
325.125 |
0,33 |
2010 |
1.275 |
260 |
331.628 |
0,42(*) |
(*) L’onere relativo al 2010 rappresenta l’onere permanente a regime, ricalcolato sulla base della proiezione della spesa nel decennio 2008-2018.
· Estensione benefici legge n. 206/2004 alle vittime del terrorismo all’estero (lettera d)
- beneficiari: 13
- onere annuo procapite dal 1961 al 2008: 4.700.000,00 euro
- onere annuo procapite a regime al 2009: 33.077,00 euro
- coefficiente di rivalutazione annua: 1,02
Anno |
Beneficiari |
Onere annuo procapite rivalutato |
Onere annuo complessivo |
Onere complessivo (milioni di euro) |
2008 |
13 |
|
4.700.000 |
4,7 |
2009 |
13 |
33.077 |
430.001 |
0,43 |
2010 |
13 |
33.738 |
438.601 |
0,44 |
Al riguardo, con riferimento al nuovo criterio di calcolo per le pensioni dirette a favore delle vittime con invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, si rileva che la mancata considerazione, nella relazione tecnica, dei titolari delle pensioni di reversibilità nel computo della platea dei beneficiari potrebbe implicare una sottostima dell’onere.
Si ricorda infatti che i parametri di calcolo della pensione di invalidità si estendono anche alla determinazione degli importi delle pensioni di reversibilità o indirette attribuite ai superstiti in caso di morte della vittima[68].
ARTICOLO 2, commi 107, 108 e 115
Prosecuzione di interventi per eventi sismici
La norma al comma 107 apporta una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria, in relazione alla cessazione dello stato di emergenza.
Le lettere da a) a c) oltre a prevedere norme procedurali, prorogano al 2012 l’erogazione del contributo mensile per la sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile e, senza un preciso termine di scadenza, misure agevolative relative al sisma del dicembre 2000 che ha colpito la provincia di Terni.
Per tali misure la lettera f) del comma 107 e il comma 108 dispongono l’utilizzo delle risorse attualmente giacenti sulle contabilità speciali dei commissari delegati, da trasferire alle contabilità speciali, previste dall’articolo 5, comma 5 del DL 6/1998, intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della intesa istituzionale di programma. Le regioni Marche ed Umbria sono altresì autorizzate a contrarre mutui per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascun anno del triennio 2008-2010.
La lettera d) del comma 107 prevede che, per il quinquennio 2008–2012, i contributi ai comuni, disposti dall’articolo 12 del DL 6/1998 sono determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche relative al 2006 ed assegnati annualmente agli enti locali nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari, riducendo progressivamente gli importi nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.
La lettera e) del comma 107 prevede, sempre in relazione al quinquennio 2008–2012, la prosecuzione dei contributi, disposti dall’articolo 14 del DL 6/1998, per l’assunzione da parte delle regioni e degli enti locali di personale a tempo determinato, assumendo come base di calcolo la spesa di 17 milioni di euro sostenuta nel 2006 e riducendo progressivamente gli importi nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio.
Il comma 115 autorizza un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, per gli interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, che si aggiunge al contributo disposto dall’art. 1, comma 1013 della legge finanziaria 2007 (n. 296 del 2006). La disposizione demanda ad un successivo DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le due regioni interessate.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Co.107 Marche e Umbria spese |
13,6 |
11,4 |
9,2 |
13,6 |
11,4 |
9,2 |
13,6 |
11,4 |
9,2 |
|||||
milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Co.107-109 Marche e Umbria |
22,9 |
17,8 |
12,7 |
22,9 |
17,8 |
12,7 |
22,9 |
17,8 |
12,7 |
|||||
Co.107-109 Marche e Umbria contributi pluriennali |
5,0 |
10,0 |
15,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||||
Co.115 Sisma Basilicata contributi pluriennali |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
|||||
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
46,5 |
44,2 |
41,9 |
106,5 |
99,2 |
71,9 |
106,5 |
99,2 |
71,9 |
La relazione tecnicaallegata al testo originario del disegno di legge finanziaria riferisce che, allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi connessi alla crisi sismica che ha interessato le regioni Umbria e Marche, in sede di passaggio delle competenze al termine della dichiarazione dello stato di emergenza, si rende necessario prevedere apposite disposizioni, anche di rifinanziamento. Agli interventi già previsti e ricompresi in appositi programmi e piani si prosegue con le risorse giacenti presso le attuali contabilità speciali, che sono trasferite in quelle di cui al comma 5 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 6 del 1998.
La RT, precisando che la quantificazione decrescente della spesa è in relazione sia al completamento degli interventi da ultimare, nonché per la definizione della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, evidenzia in particolare gli oneri recati dalle lettere d) ed e) del comma 107:
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
lett d) |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
- |
lett e) |
9,6 |
8,4 |
7,2 |
6,0 |
4,8 |
Totale |
13,6 |
11,4 |
9,2 |
7,0 |
4,8 |
Il Servizio Bilancio del Senato, durante l’esame in prima lettura, ha richiesto chiarimenti circa la tipologia delle spese ricomprese tra gli interventi previsti alla lettera d) ed e), considerato che, tra gli altri, nella "scalettatura" degli oneri, la relazione tecnica richiama anche gli oneri correlati alla stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato
Il Governo, in risposta a tali rilievi, con la nota del 26 ottobre 2007, ha risposto che tali norme fanno riferimenti alla prosecuzione delle risorse finanziarie da erogare al personale e agli enti locali impegnati nella gestione delle pratiche post-terremoto, con un trend in diminuzione rispetto alle corrispondenti spese sostenute nel 2006, fino al completo riassorbimento della spesa.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato in relazione alla lettera c) del comma 107, pur considerando che la norma opera nel limite delle risorse giacenti, che non si prevedeva espressamente un limite temporale per la cessazione dell’erogazione dei contributi. In relazione alla lettera e) del comma 107, sono stati richiesti chiarimenti circa gli effetti contabilizzati nella RT in quel momento disponibile, tenuto conto che la riduzione annuale ivi riportata non rifletteva la riduzione di un quinto prevista dalla norma.
Nulla da osservare, al riguardo degli effetti indicati nell’allegato 7 in relazione ai contributi pluriennali previsti dalla lettera f) del comma 107 e dal comma 115 nel presupposto che gli importi relativi al fabbisogno e all’indebitamento si riferiscano alle somme utilizzate dalle regioni in conseguenza dell’accensione di mutui.
Recupero di tributi sospesi per eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria
La norma stabilisce che i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste da una serie di disposizioni, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, nelle regioni Marche e Umbria per la crisi sismica del 1997, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilirsi con DPCM su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.
Dal tenore della RT (ma non dalla lettera della norma) si deduce che con il suddetto DPCM si potranno disporre misure agevolative nei limiti di un onere di 50 milioni di euro (47 milioni nel ddl originario) a decorrere dall’anno 2008.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Sospensione versamenti |
50 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MINORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Sospensione versamenti |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
La relazione tecnica, riferita al testo del ddl originario, afferma che la disposizione è diretta a prevedere per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nelle regioni Marche e Umbria per la crisi sismica del 1997 disposizioni agevolative con riferimento alla misura e alle modalità di corresponsione dei tributi e contributi sospesi da definirsi con DPCM su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, nel limite di 47 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:
(milioni di euro)
2008 |
2009 |
2010 |
47 |
47 |
47 |
Peraltro con il decreto legge 8 aprile 2008, n. 61 (art. 2), in corso di conversione, è stata integrata la procedura prevista dal comma in esame, stabilendo che il citato DPCM debba prevedere la restituzione del dovuto in misura ridotta al 40%, senza aggravio di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, stanziando allo scopo risorse aggiuntive.
Conseguentemente il quadro finanziarie che emerge dalla norma è così descritto nella RT allegata al DL. 61/2008:
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Perdita gettito contributi |
13,0 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
19,4 |
|
|
|
|
Perdita gettito fiscale |
54,9 |
82,3 |
70,1 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Onere |
67,8 |
101,7 |
89,5 |
28,4 |
28,4 |
28,4 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Copertura esistente in art. 2, co. 109, legge 244/2007 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Onere da coprire |
17,8 |
51,7 |
39,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Risorse residue |
|
|
|
21,6 |
21,6 |
21,6 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
50,0 |
Al riguardo, non sono stati formulati rilievi sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento disposto.
Il Servizio Bilancio della Camera ha comunque rilevato che la norma non prevede un limite temporale dell’onere, mentre è presumibile che le misure previste, benché assumano carattere diluito nel tempo – protraendosi quindi certamente oltre il triennio - non abbiano natura permanente.
La mancanza della determinazione di un termine finale sembrerebbe peraltro riconducibile al rinvio, previsto dal comma in esame, ad apposito decreto delle modalità di definizione dei versamenti da parte dei soggetti interessati.
Il prospetto incluso nella RT di accompagnamento al DL 61/2008, sulla base dei criteri puntuali di restituzione definiti dallo stesso DL, conferma la natura non permanente della spesa prevista, prevedendone la cessazione nel 2016.
La norma, al comma 110,consente agli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006, mediante un versamento limitato al 30% di quanto complessivamente dovuto, in due rate di pari importo (la prima entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008). Il comma 111 prevede il monitoraggio degli oneri di cui al comma precedente, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007 si limitano a prevedere una diversa scansione dei pagamenti con un'unica rata da versarsi entro il 30 novembre 2008.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Rateizzazione benefici sospensione imposte [69] |
13,3 |
-1,5 |
-1,5 |
0 |
-1,5 |
-1,5 |
0 |
-1,5 |
-1,5 |
|||||
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Co.110-111 Definizione automatica versamenti contributivi |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
|||||
Pertanto, le norme determinano effetti netti sui saldi nelle seguenti misure:
(milioni di euro)
Segno – indica peggioramento
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
13,3 |
-3,5 |
-3,5 |
0 |
-3,5 |
-3,5 |
0 |
-3,5 |
-3,5 |
La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la norma stima, sulla base della banca dati dell'Anagrafe tributaria che, relativamente ai soli versamenti tributari, l'importo sospeso fino al 31 dicembre 2006 ammonti a 49,1 mln di euro, il che significa che la presente norma comporta una perdita complessiva di gettito tributario pari a 34,4 mln di euro (il 70% del totale).
Ai fini della quantificazione degli effetti di cassa, è stato però considerato che:
- l’articolo 1, comma 255, della Legge n. 311/2004 stabilisce che per i debiti tributari sospesi e non versati alla data del 31 dicembre 2006 è applicabile la possibilità di restituzione con rateizzazione pari a otto volte il periodo di sospensione[70]. Si ipotizza quindi che, in assenza di modifica normativa, vi sia il ricorso a tale modalità di rateizzazione da parte dei soggetti interessati;
-
il decreto
del Ministero dell’Economia e Finanze del 5 ottobre
- la definizione agevolata dei debiti tributari prevede il versamento del 30 per cento ma in due sole rate (scadenza nel 2008), con una riduzione del periodo di rateizzazione.
Da ciò scaturirebbero effetti di cassa secondo lo schema seguente, riportato nella RT:
(milioni di euro)
2008 |
2009 |
2010 |
+13,3 |
-1,47 |
-1,47 |
Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, considerando l'attuale profilo di incasso rateizzato (circa 30 anni) ed il profilo di incasso proposto (il 30% del totale in un anno), tenuto conto che il sospeso previdenziale può essere stimato in circa 60 mln di euro, la RT stima minori entrate contributive per 2 mln di euro annui a decorrere dal 2009.
Al riguardo, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, si segnala che la possibilità di rateizzare i debiti tributari in esame per un periodo pari a 8 volte il periodo di sospensione è effettivamente contenuta nell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3354 del 2004 alla quale il citato comma 255 della legge finanziaria per il 2005 fa rinvio, ma che il comma dell'ordinanza recante tale disposizione è stato abrogato dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3496 del 2006. Ne consegue che occorrono chiarimenti sugli effetti di cassa riportati nella RT. Analoga considerazione vale per i debiti di natura contributiva, per i quali, fra l'altro, non operava già ab initio la richiamata disposizione dell'ordinanza del 2004, che era limitata ai debiti tributari. Per quanto riguarda gli effetti riportati nell'Allegato 7, si osserva che gli stessi ricalcano per tutti i saldi (con l'eccezione dell'impatto nullo per il 2008 sull'indebitamento e sul fabbisogno) i risultati in termini di cassa. Alla luce di quanto sopra asserito, ne deriva che occorrono chiarimenti sugli effetti ascritti al comma dall'Allegato 7, potendosi ipotizzare una sostanziale sottostima dell'onere, che non appare distribuito lungo un periodo di tempo quasi trentennale.
Proroga di agevolazioni per soggetti danneggiati da eventi sismici
Normativa previgente. L’articolo 12 della legge n. 449 del 1997 ha concesso, fino al 31 dicembre 1999, ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati.
Con D.M. n. 449/1998 sono state adottate le norme regolamentari di attuazione dell'articolo 12 sopra illustrato.
L’art. 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ha disposto che le previsioni di cui al medesimo art. 12 nonché al citato D.M. 449/1998 - i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile - si applicassero fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, da mantenere in bilancio fino alla stessa data.
Venuto a scadenza il predetto termine del 31 dicembre 2000, la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000), all’art. 138, comma 12, ha disposto che, nell’ambito delle risorse disponibili, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, fossero prorogati fino al 31 dicembre 2003. La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), all’art. 4, comma 92, ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2006 e la legge finanziaria 2007 (legge n.296/2006), al comma 510 dell’articolo unico, ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 dicembre 2007.
La norma, dispone che, nell’ambito delle risorse disponibili, i predetti termini per usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/1999 siano prorogati fino dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008.
La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’allegato 7, ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, premesso che il mantenimento in bilancio di tali somme costituisce una deroga all’ordinario regime di utilizzo delle somme stanziate e di trattamento dei residui, sarebbe opportuno accertare se tali previsioni derogatorie possano determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in relazione agli importi effettivamente iscritti nei tendenziali ai fini dei predetti saldi.
Estensione di benefici fiscali nei comuni colpiti da calamità naturali
Normativa vigente. Nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002 sono stati pubblicati due decreti ministeriali, emanati dal Ministro dell’economia e finanze in data 14 novembre 2002, riguardanti la sospensione di termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari in favore di soggetti residenti in taluni comuni colpiti da calamità naturali nell’anno 2002 nella provincia di Catania e in quella di Campobasso.
La norma, tramite una modifica testuale all’articolo 1, comma 1, presumibilmente di entrambi i decreti, la cui formulazione è pressoché identica, estende il beneficio della sospensione deitermini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, già previsti per le persone fisiche aventi la residenza nei comuni indicati dai provvedimenti modificati, anche ai soggetti ivi aventi, in alternativa, “la sede operativa”.
Le disposizioni del comma in esame sembra possano riferirsi ai lavoratori autonomi o agli imprenditori individuali.
La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’allegato 7, ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, si segnala chel'ampliamento del beneficio della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, comportando di fatto un rinvio degli adempimenti e versamenti tributari, potrebbe avere nell'immediato effetti finanziari negativi in termini di cassa a fronte di maggiori introiti negli esercizi in cui si procederà all'effettivo introito.
Riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
La norma, al comma 122, autorizza una spesa di 50 milioni (20 milioni nel testo originario del ddl) per l’anno 2008 a favore dell’AGEA, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
Il comma 123 sembrerebbe integrare la dotazione del fondo di cui al comma 122 disponendo che, nel limite di 30 milioni di euro, le risorse già attribuite al Fondo per le crisi del mercato agricolo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate per l'anno 2008 al Fondo bieticolo-saccarifero. Dall’esame dell’allegato 7 e dei lavori parlamentari si ricava tuttavia che il comma costituisce la trascrizione della clausola di copertura finanziaria dell’emendamento con il quale, durante l’esame presso la Commissione bilancio del Senato, lo stanziamento previsto dal comma 122, che nel testo originario del d.d.l. era di 20 milioni di euro, è stato elevato sino a 50 milioni di euro.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Commi 122-123 Fondo bieticolo saccarifero (integrazione di 50 meno 30 riassegnati) |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
|||||
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, in relazione alla comma 123, il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti circa l’istituzione del Fondo per le crisi del mercato agricolo, sulla sua allocazione in bilancio e sull’effettiva disponibilità di risorse da destinare alla copertura della disposizione, senza pregiudicare la realizzazione degli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, tenuto conto che l’utilizzo di 30 milioni di euro di tale fondo è previsto anche dall’articolo 42, comma 2-bis, del DL 159/2007.
Si è inoltre osservato che il comma 123, prevedendo l’utilizzo nel 2008 di risorse derivanti da fondi stanziati nel 2006 e non impegnati alla fine di tale anno, introduce una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono[71], suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento.
La norma, autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per interventi attuativi del documento programmatico per il settore apistico (legge 313/2004) a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 1084 della legge finanziaria 2007 per l’attuazione dei piani di settore di competenza del ministero delle politiche agricole.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MINORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Piani di settore politiche agricole |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||||
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Apicoltura |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||||
Pertanto, le norme non determinano effetti netti sui saldi
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la norma dispone un finanziamento di parte corrente utilizzando uno stanziamento in conto capitale e determinando pertanto una dequalificazione della spesa.
ARTICOLO 2, comma 126
Sospensione di esecuzioni forzose in Sardegna
La norma dispone una sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna.
Viene prevista, in particolare, l’istituzione[72] di una commissione formata da 3 esperti[73] che dovrà presentare al Presidente del Consiglio - entro il 31 luglio 2008 e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato - le proposte per la ristrutturazione dei debiti contratti dagli imprenditori agricoli della regione Sardegna nei confronti degli istituti finanziari che abbiano concesso ai medesimi imprenditori finanziamenti[74] su cui è stato autorizzato un concorso al pagamento degli interessi, successivamente dichiarato illegittimo dalla Commissione dell’Unione europea[75].
La norma dispone, inoltre, che fino al 31 luglio 2008 siano sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e di recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della legge in esame.
L’ allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
articolo 2 comma 126 Sospensione esecuzioni forzose in danno imprenditori agricoli Sardegna |
3 |
0,0 |
0,0 |
3 |
0,0 |
0,0 |
3 |
0,0 |
0,0 |
La norma, inserita in prima lettura dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[76], non risulta corredata di relazione tecnica.
L’emendamento approvato constava peraltro di una parte consequenziale, recante una compensazione di 3 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo speciale di parte corrente (accantonamento Ministero dell’economia).
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato la necessità acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione indicata nell’allegato 7. Nello specifico, è stato richiesto di chiarire: a quali voci di costo vada riferita la compensazione di 3 milioni di euro recata dall’emendamento introduttivo della norma; in base a quali elementi si ritenga che l’onere sia coerente rispetto alla previsione normativa in esame e possa, altresì, essere limitato al solo esercizio 2008.
Non è infatti desumibile, dal tenore letterale del testo, a quale dei possibili fattori di spesa connessi all’attuazione della norma sia riferita la compensazione di 3 milioni di euro recata dall’emendamento approvato. In particolare non è chiaro se ed in quale misura dalle “proposte per la ristrutturazione” dei debiti contratti dagli imprenditori agricoli possano scaturire obblighi o impegni finanziari a carico di soggetti pubblici[77].
ARTICOLO 2, commi 127-132
Trasparenza del mercato agroalimentare
Le norme prevedono che l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole verifichi la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 388/2000, con particolare riferimento ai prezzi al dettaglio (l’articolo 127, comma 3, qui richiamato dispone che l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo-ISMEA effettui la rilevazione dei prezzi di mercato alla produzione da adottare come base per l’individuazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili con polizze agevolate)[78].
I dati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, nonché mediante la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, con emittenti radio televisive e con gestori del servizio di telefonia.
L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità del Ministero delle politiche agricole effettua[79] i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si siano manifestati andamenti anomali dei prezzi.
Il Ministero delle politiche agricole, d’intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico - anche attraverso strumenti telematici - degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali tali panieri sono disponibili.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 202/2005 (Fondo emergenza aviaria, con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007)[80].
L’ allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese correnti |
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Articolo 2 comma 132Osservatorio prezzi trasparenza mercato agroalimentare (riassegnazione) |
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0,1 |
Minori spese correnti |
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Articolo 2 comma 132 Fondo aviaria (art. 5, c.3-ter, DL 202/2005) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
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0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
La norma, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[81], non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato la necessità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione. Non appare chiaro infatti, attesa la formulazione della clausola di copertura (riferita genericamente alle “finalità del presente articolo”), quali delle attività previste dalla norma (controllo dei prezzi, informazione al pubblico) possano essere svolte dalle competenti amministrazioni nell’ambito dei mezzi già disponibili e quali, invece (ed in quale misura), richiedano l’assegnazione di specifiche risorse finalizzate agli scopi indicati.
Il Servizio Bilancio della Camera ha inoltre segnalato l’opportunità di un chiarimento in ordine all’effettiva sussistenza, a valere sull’autorizzazione di spesa posta a copertura dell’onere (di carattere permanente), delle necessarie risorse finanziarie, chiedendo di precisare - altresì - se la riduzione prevista risultasse compatibile con la natura e con l’entità delle risorse stanziate con la predetta autorizzazione (8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 per la temporanea sospensione dei termini di versamenti tributari e contributivi).
ARTICOLO 2, comma 133
Interventi nel settore dell’irrigazione
La norma, introdotta dal Senato[82], prevede stanziamenti a favore delle attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale e per la prosecuzione del piano stesso. In particolare è autorizzata la spesa di:
· 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per le attività di progettazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale, a valere sulle risorse già stanziate per analoghe finalità dall’articolo 1, comma 1058, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006);
· 5 milioni di euro per l’anno 2010 a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1060, della citata legge 296/2006 (a tale proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 1058, ha previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 150 milioni per gli anni 2008 e 2009 per la realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale[83]. Il comma 1060 ha invece disposto ulteriori autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle medesime opere previste);
· 100 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la durata di 15 anni per quanto concerne la prosecuzione del piano, a valere sui limiti di impegno già autorizzati dall’articolo 4, comma 31, della legge n. 350 del 2003 e dall’articolo 1, comma, 78 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), per la realizzazione dei lavori necessari a garantire una migliore gestione delle risorse idriche disponibili nelle zone critiche del territorio nazionale nonché per interventi infrastrutturali.
Con riferimento alle risorse di cui si prevede l’utilizzo a fini di copertura, si ricorda che l’articolo 4, comma 31, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato, per la prosecuzione degli interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione delle risorse idriche nelle zone critiche del territorio nazionale[84], limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e a 50 milioni di euro dal 2006. L’articolo 1, comma 78 della legge finanziaria per il 2006 ha invece autorizzato un contributo annuale di 100 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007, per interventi infrastrutturali, fra i quali anche interventi di realizzazione del programma nazionale del settore idrico di cui al citato articolo 141, commi 1 e 3 della legge finanziaria per il 2001, nella misura del 25 % delle risorse disponibili.
L’allegato 7 non considera la norma, che peraltro non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato che non sono chiare le ragioni della mancata indicazione degli effetti finanziari della norma nell’allegato 7. Ha inoltre segnalato la necessità di acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri, chiedendo di chiarire se la riduzione delle autorizzazioni di spesa posta a copertura dei predetti oneri risultasse compatibile con la prosecuzione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
Affidamento diretto di lavori e servizi a cooperative nei comuni montani
Normativa vigente: l’art. 8 del D. Lgs. 227/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale) dispone che le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, siano equiparati agli imprenditori agricoli. A tali soggetti si rende quindi applicabile quanto previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, nonché alla promozione delle vocazioni produttive. Tali convenzioni stabiliscono le prestazioni a carico delle pubbliche amministrazioni, inclusa la possibilità di concedere finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le suddette finalità, le pubbliche amministrazioni, anche in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti di appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata[85].
Le norme prevedono che le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 227/2001, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, anche tramite apposite convenzioni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a condizione che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno:
- lavori attinenti alla valorizzazione, alla gestione e alla manutenzione del paesaggio[86];
- servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle predette opere.
Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.
La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera non ha formulato osservazioni.
ARTICOLO 2, comma 135
Interventi per le aziende viticole siciliane
La normaautorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per la concessione di aiuti alle aziende viticole siciliane le cui coltivazioni sono state colpite nel corso del 2007 dalla malattia fungina plasmopara viticola. La copertura del relativo onere è a valere sulle risorse del FAS, che viene ridotto per 150 mln di euro “al fine di compensare gli effetti”.
La norma non è corredata di relazione tecnica
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Art. 2, comma 135 |
50 |
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MINORI SPESE C/CAPITALE |
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Art. 2, comma 135 (riduzione fondo FAS) |
150 |
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50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
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Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la discrasia tra onere e copertura va ricondotta alla diversa spendibilità delle risorse del Fas (che risultano inoltre di parte capitale) rispetto alla spesa autorizzata dalla norma in esame (che si configura di natura corrente).
Ciò premesso si rileva che non sono chiare le ragioni della mancata imputazione alla norma di effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento anche in considerazione del fatto che le risorse assegnate appaiono di natura corrente e quindi, in teoria, contraddistinte da elevata spendibilità fin dall’esercizio per il quale risultano stanziate.
Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili
Normativa vigente: il comma 1117 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 dispone al primo periodo che i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili[87].
Il secondo periodo del citato comma 1117 fa salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della medesima legge finanziaria. Si tratta, in particolare, di benefici derivanti dalle convenzioni adottate con deliberazione n. 6/1992 del Comitato interministeriale dei prezzi in data 29 aprile 1992 (CIP 6) e destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate alle rinnovabili e dei finanziamenti previsti in applicazione dell’art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239[88] riguardante i certificati verdi[89], ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.
Il successivo comma 1118 autorizza, tra l’altro, il Ministro dello sviluppo economico a provvedere con propri decreti alla definizione delle condizioni e delle modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente.
Le norme prevedono che i finanziamenti e gli incentivi a cui fa riferimento il secondo periodo del comma 1117 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 siano concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, e non anche a quelli già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione come previsto dalla normativa vigente (comma 136).
Viene, inoltre, stabilito che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba essere attivata in via prioritaria per gli impianti in costruzione, sia soggetta al parere delle Commissioni parlamentari competenti e debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 (comma 137).
A seguito di una modifica apportata al Senato[90] viene previsto che la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall’aumento delle aliquote delle accise sugli olii minerali, così come rideterminate dall’articolo 8 della legge n. 448/1998, a misure compensative previste per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentata con biomassa nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E o F o ad energia geotermica – già prevista a legislazione vigente dal comma 10, punto f) del medesimo articolo 8 - si interpreta nel senso che la disciplina prevista si applichi anche alla fattispecie in cui la persona giuridica del gestore di tali reti di teleriscaldamento coincida con la persona giuridica dell’utilizzatore dell’energia, e che tale persona giuridica può utilizzare a compensazione il credito (comma 138).
Tali misure compensative consistono nella concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale.
Si ricorda che il comma 514 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005 ha abrogato il comma 4 del citato articolo 8 della legge n. 448/1998 ed il relativo allegato 1, impedendo in tal modo l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle aliquote di accisa “obiettivo” individuate nell’allegato che risultavano superiori a quelle previste a legislazione vigente.
La relazione tecnica riferisce, con riguardo ai commi 136 e 137, che le disposizioni sono volte ad impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, con il rischio consistente di vanificare il perseguimento dell’obiettivo di coprire, entro l’anno 2010, il 25 per cento del consumo interno lordo di elettricità tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni con riferimento alle disposizioni recate dal comma 136, considerato che le norme in questione appaiono virtuose in quanto la concessione dei finanziamenti e degli incentivi a cui si fa riferimento sono da riferire ai soli impianti realizzati ed operativi e non anche agli impianti autorizzati.
In riferimento al comma 138, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la norma sembra estendere la platea dei beneficiari dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998, prevedendo il riconoscimento del credito d’imposta pari a lire 20 per ogni Kwh fornito anche ai casi di autoconsumo di energia. Pertanto la norma appare suscettibile di determinare minori entrate, su cui sono state richieste indicazioni in merito alla significatività.
Inoltre è stato richiesto di chiarire se la natura retroattiva dell’interpretazione della norma possa consentire nell’anno 2008 il recupero dei crediti d’imposta non usufruiti negli anni pregressi.
Le norme[91] fissano al 3% per l’anno 2009 la quota minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili[92] che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 2-quater, comma 1, del decreto legge n. 2/2006.
Si ricorda che per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico e a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Infatti, le agevolazioni concesse sui carburanti ecologici sono erogati sulla base di contingenti predeterminati, e tali contingenti non risultano modificati dalla norma in esame che si limita ad incrementare la percentuale di biocarburanti che i produttori sono obbligati ad immettere sul mercato.
Le norme prevedono che a decorrere dal 1 gennaio 2007 - ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge n. 481/1995 - il prezzo del metano ai fini del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b) del provvedimento CIP 6/1992 sia determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale (comma 141).
Si ricorda che il suddetto provvedimento CIP 6/1992 definisce, fra l’altro, i prezzi di cessione dell’energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate di energia. Tale prezzo è basato su quattro componenti, tre dei quali si basano sul cd. "costo evitato" (di impianto, di esercizio e manutenzione, di combustibile) ovverosia il costo che avrebbe dovuto sopportare l’ex monopolista Enel se avesse dovuto rispettivamente costruire, gestire ed approvvigionare il combustibile per un impianto di generazione alimentato a gas. Il quarto componente afferisce più direttamente all’incentivazione di tale produzione. Pertanto, il comma in esame interviene su uno dei quattro componenti: il costo evitato di combustibile
Viene, inoltre, specificato che il fondo a cui affluiscono le sanzioni irrogate dall’autorità sopra richiamata sia destinato non più genericamente ad iniziative a vantaggio dei consumatori, come previsto dalla normativa vigente, ma a progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico, prevedendo che tali progetti possano beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie (comma 142).
La relazione tecnica[93] riferisce che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri in quanto rimette all’Autorità dell’energia elettrica e il gas la modalità di aggiornamento del costo evitato del combustibile e indica una nuova destinazione del fondo richiamato dal comma 142.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che la disciplina introdotta non configuri nuovi oneri per la Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 2, commi 143-157
Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili
La norma, introdotta dal Senato in prima lettura, prevede una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con riferimento agli impianti entrati in funzione dal 1° gennaio 2008[94]. In particolare la disposizione prevede due meccanismi alternativi di incentivazione:
- per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, alimentati dalle fonti indicate in apposita tabella allegata al provvedimento, si prevedono, analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente, i certificati verdi, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata.
La disciplina dei suddetti certificati viene modificata sotto vari aspetti, prevedendo, fra l’altro, un allungamento della loro durata, un diverso meccanismo di definizione del prezzo di collocamento sul mercato e l’obbligo da parte del GSE di ritiro, dei suddetti certificati, su richiesta del produttore[95];
- per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, a scelta del produttore, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.
E’ inoltre previsto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisca, tra l’altro, le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle suddette tariffe, nonché per il ritiro dei certificati verdi, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
La norma prevede inoltre che con successivo decreto ministeriale siano stabilite, fra l’altro, le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione a quello previsto dal presente articolo, nonché per l’estensione dello scambio sul posto[96] a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW[97], fatti salvi i diritti di officina elettrica[98].
L’allegato 7 non considera la norma.
La relazione tecnica riferita all’emendamento introduttivo della disposizione[99], ne sottolinea il carattere ordinamentale e procedurale e la conseguente assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la disposizione prevede che gli oneri conseguenti dalle misure incentivanti previste dalla norma in esame saranno posti a carico della tariffa elettrica.
Si segnala peraltro che gli enti facenti parte della PA, contribuiranno, in parte ed in via indiretta, al finanziamento dei suddetti oneri in proporzione all’aumento dei costi sostenuti per la bolletta energetica.
Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.
Le norme, che modificano l’articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003[100], recano disposizioni di carattere procedurale relative all’autorizzazione per le opere che riguardano impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, il punto a) del comma 158 dell'articolo in commento modifica il comma 3, dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003, specificando che l'autorizzazione unica può essere rilasciata, oltre che dalla regione, dalle province delegate dalla regione. Il punto b) precisa inoltre che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Con il punto c), si integra il comma 3 con la previsione che l'autorizzazione unica per gli impianti offshore (cioè in mare aperto) sia rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, a seguito di un procedimento unico e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.
La relazione tecnica non considera le norme[101].
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in considerazione del carattere procedurale delle norme.
Connessione, acquisto e trasmissione di energia da fonti rinnovabili
Le norme, nell’enunciare la priorità di connessione alla rete, da parte del gestore, degli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, aggiungono alcuni contenuti relativi alle direttive emesse dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per il collegamento degli impianti alle reti elettriche, di cui al comma 2, articolo 14, del decreto legislativo 387/2003.
In particolare tali direttive debbono, tra l’altro: prevedere l’obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta; prevedere interventi obbligatori di adeguamento della rete, incluse le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione; ripartire i costi associati alla connessione tra tutti i produttori che beneficiano delle opere di adeguamento, mentre i costi associati allo sviluppo della rete restano a carico del gestore della rete.
Si ricorda che l'articolo 13 del D.Lgs. 387/2003 già prevede la vigenza dell'obbligo di utilizzazione prioritaria e del diritto alla precedenza nel dispacciamento previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 79/1999.
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo si osserva che le norme non sembrano configurare oneri per la finanza pubblica essendo destinate ad essere recepite in successive direttive dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia fonti rinnovabili.
Le norme - nel prevedere norme procedurali per il riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012[102] (comma 167), dispongono tra l’altro:
- l’adeguamento o la definizione, da parte delle regioni e province autonome, dei propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali (comma 168);
- la verifica, ogni due anni e per ogni Regione, delle misure adottate, degli interventi in corso, di quelli autorizzati, di quelli proposti, dei risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167. Tale verifica è effettuata dal Ministro dello sviluppo economico, che riferisce con relazione al Parlamento (comma 169);
- la previsione che, in caso di inadempienza dell’impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell’obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo possa esercitare il potere sostitutivo con le modalità di cui all’articolo 8 della n. 131/2003 (comma 170);
- il coinvolgimento, da parte delle regioni, delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori (comma 171);
- la promozione, mediante accordi di programma, dello sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, di apparecchi, di interventi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica – promossi dal Ministero dello sviluppo economico o dagli altri ministeri interessati con le regioni – con particolare attenzione alle piccole e medie imprese avvalendosi in particolare delle risorse del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 (comma 172).
Si ricorda che il Quadro strategico nazionale 2007-2013 include l'energia e ambiente tra le 10 azioni prioritarie, e che la strategia del Quadro si attua anche attraverso due programmi operativi interregionali, uno dei quali dedicato all'energia rinnovabile e al risparmio energetico. Per tale programma operativo interregionale è previsto uno stanziamento per gli anni 2007-2013 di 803,9 milioni di euro.
La relazione tecnica[103] non considera le norme.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti circa gli eventuali oneri che si sostanzierebbero, in capo al Ministero dello sviluppo economico in caso di esercizio del potere sostitutivo previsto al comma 170, in relazione alle attività previste al comma 168 relativi alla redazione di specifici piani per la promozione delle fonti rinnovabili.
ARTICOLO 2, commi 173-174
Impianti fotovoltaici degli enti locali
La norma prevede che, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del DM 19/02/2007[104], gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono gli enti locali rientrino ex lege nella tipologia di impianti con integrazione architettonica[105] cui spetta l’applicazione delle più favorevoli tariffe incentivanti previste dall’articolo 6 dello stesso decreto.
La disposizione in commento consente, pertanto, agli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali di ricevere automaticamente la tariffa più alta a prescindere dall'effettiva integrazione architettonica degli impianti.
Si segnala che il limite delle disponibilità cui fa riferimento la disposizione in esame non appare riferibile alla disposizione in esame: infatti tale limite fa riferimento alla potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti (12.000 MW), mentre la disposizione in esame riguarda il passaggio degli impianti fotovoltaici dei comuni ad una tariffa maggiormente agevolata, a parità di potenza elettrica ammessa agli incentivi.
La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo è stato segnalato che la disposizione sembra determinare effetti favorevoli per gli enti locali titolari di impianti fotovoltaici. Nulla da osservare, pertanto, nel presupposto che i relativi oneri siano posti a carico della tariffa elettrica.
Fondo per lo sviluppo dell’idrogeno e delle cellule a combustibile
La norma istituisce il “Fondo per Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili.
L’allegato 7, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Fondo idrogeno |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
Totale maggiori spese c/capitale |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo nel presupposto che la modulazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, corrisponda a criteri di effettiva realizzabilità della spesa in conto capitale.
Istituzione di Fondi per l’agricoltura
Le norme, introdotte durante l’esame in Commissione alla Camera[106],
prevedono l’istituzione di Fondi per il settore agricolo.
In particolare le norme dispongono:
· l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un “Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati-OGM”, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2008; finalità del Fondo è quella di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata in materia di OGM e di incentivare le filiere produttive a produrre materie prime agricole esenti da contaminazioni OGM;
· l’istituzione presso il Ministero dell’Università e ricerca, a decorrere dall’anno 2008, di un “Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie”, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l’anno 2008; finalità del Fondo è quella di favorire il dialogo tra scienza e società e promuovere la ricerca nell’ambito del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie;
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Art. 2 comma 177 (Fondo OGM) |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
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MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
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Art. 2 comma 178 (Fondo biotecnologie) |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
|||||
Le norme non risultano corredate di relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che i diversi effetti sui saldi di finanza pubblica, ascritti al comma 178 dall’allegato 7, siano da attribuire alla dinamica intrinseca della spesa in conto capitale.
Contributi per programmi ad alto contenuto tecnologico
Le norme autorizzano:
· contributi quindicennali nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2008, 25 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010 per le finalità di cui all’articolo 5, comma 16-bis, del D.L. n. 321/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421/1996 (comma 179).
La norma richiamata ha autorizzato limiti di impegno decennali (con decorrenza dal 1996, dal 1997 e dal 1998) per finalità di sostegno a programmi di industrie del settore aeronautico nonché per interventi urgenti relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;
· la spesa di 318 milioni di euro per l’anno 2008, di 468 milioni per il 2009, di 918 milioni per il 2010 e di 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 266/1977 (comma 180).
La norma richiamata, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, ha autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi di lire per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale;
· contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni per il 2009 e di 25 milioni per il 2010, da erogare per le finalità di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) (comma 181).
Il citato comma 95 ha autorizzato contributi quindicennali di 30 milioni di per il 2006, di 30 milioni di euro per il 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro per il 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza.
Per i contributi autorizzati ai sensi sia del comma 1 sia del comma 3, è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 16-bis, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005 (commi 1 e 3).
L’art. 5, comma 16-bis, citato richiama le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in base al quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in base a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente;
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
comma 179 |
20 |
45 |
70 |
24 |
110 |
210 |
0 |
0 |
0 |
|||||
comma 180 |
318 |
468 |
918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
comma 181 |
20 |
45 |
70 |
60 |
25 |
62 |
0 |
0 |
27 |
|||||
Pertanto, i complessivi effetti di peggioramento dei saldi sono contabilizzati nell’Allegato 7 nelle seguenti misure:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Commi 179-181 |
358 |
558 |
1058 |
84 |
135 |
272 |
0 |
0 |
27 |
La relazione tecnica:
· con riguardo al comma 179, fornisce le seguenti stime di massima, per il periodo 2008-2014, dell’impatto sul “debito” e sul “deficit” (che dovrebbe intendersi, rispettivamente, come effetto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, secondo quanto si desume anche dal raffronto con l’allegato 7):
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Totale |
Debito |
24 |
110 |
210 |
220 |
176 |
90 |
37 |
867 |
Deficit |
|
|
|
110 |
250 |
268 |
95 |
723 |
In merito ai parametri sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, la RT si limita a richiamare, per il debito (fabbisogno), il criterio dei “tiraggi” per la realizzazione dei programmi e, per quanto riguarda il deficit (indebitamento), i criteri di registrazione degli oneri stabiliti da Eurostat che fanno riferimento al momento della consegna dei beni;
· con riguardo al comma 180, precisa che la norma comporta effetti sul saldo netto da finanziare – in misura pari alla spesa autorizzata – e sul fabbisogno (in relazione al quale l’allegato 7 non contabilizza invece alcun effetto); infine, la RT evidenzia la mancanza di impatto della norma sull’indebitamento, “tenendo conto dei criteri di registrazione sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche disposti da Eurostat che fanno riferimento al concetto di consegna, in quanto il programma Eurofighter è già considerato nelle linee tendenziali di finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2010”;
· in merito, in fine, al comma 181, fornisce le seguenti stime di massima, per il periodo 2008-2016, dell’impatto sul “debito” e sul “deficit” (da intendersi, rispettivamente, come effetto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, secondo quanto si desume dal raffronto con l’allegato 7):
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
A finire |
Totale |
Debito |
60 |
25 |
62 |
140 |
167 |
155 |
134 |
101 |
52 |
46 |
944 |
Deficit |
|
|
27 |
70 |
75 |
67 |
175 |
168 |
172 |
191 |
944 |
Anche in questo caso, in merito ai criteri sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, la RT si limita a richiamare, per il debito (fabbisogno), il parametro dei “tiraggi” per la realizzazione dei programmi e, per quanto riguarda il deficit (indebitamento), i criteri stabiliti da Eurostat che fanno riferimento alle consegne.
Il Governo, con nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2008, replicando a taluni rilievi emersi[107], ha inoltre chiarito quanto segue:
· per tutti i programmi richiamati dall’articolo, ai fini della determinazione dell’impatto in termini di indebitamento netto sono stati adottati i criteri stabiliti da Eurostat, in base ai quali gli effetti sono calcolati sulla base della data di effettiva consegna o disponibilità operativa del bene; ciò spiega la dinamica delle conseguenze finanziarie scontate ai fini dell’indebitamento in relazione ai commi 179 e 181, mentre per il comma 180, relativo al programma Eurofighter, pur tenendo conto del predetto criterio, non sono stati imputati effetti sul deficit in quanto questi risultano già considerati nella definizione delle linee tendenziali della finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2008;
· in merito alle ragioni della pressoché sistematica prevalenza – con riguardo ai commi 178 e 181 - dell’entità delle stime di debito (fabbisogno) rispetto agli stanziamenti di competenza, la Nota precisa che le prime sono state valutate sulla base delle effettive esigenze finanziarie sostenibili con i netti ricavi ipotizzati con riferimento alle operazioni finanziarie (mutui) correlate alla realizzazione dei programmi in questione.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha preliminarmente segnalato che gli effetti ascritti alla norma per il 2010 sono di importo inferiore all’onere massimo annuo, che si determina , nella misura di 1.240 milioni euro, nel 2011 e nel 2012, mentre coincide con l’onere annuo che si determina per gli esercizi 2013 e successivi.
Riguardo agli aspetti inerenti alla quantificazione, si osserva che i chiarimenti forniti durante l’esame al Senato esplicitano più in dettaglio i criteri sottostanti la determinazione degli effetti riportati sui tre saldi di finanza pubblica. Peraltro, la mera enunciazione di tali criteri non appare sufficiente per una verifica del procedimento di quantificazione che ha condotto all’elaborazione delle stime.
In particolare, con riguardo alle stime di impatto sul deficit, viene richiamata la decisione di Eurostat concernente i criteri di contabilizzazione delle spese militari. Si segnala in proposito che, con decisione del 9 marzo 2006, Eurostat ha fissato taluni criteri metodologici per la registrazione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per forniture della Difesa: si tratta peraltro di criteri diversificati in ragione della tipologia di contratto nonché dei prodotti e dei servizi acquisiti. Ad esempio, per contratti che comportino la fornitura di beni e servizi lungo un esteso periodo di tempo, Eurostat ha chiarito che, per la determinazione del conto consolidato delle p.a. e, quindi, ai fini del saldo di indebitamento, il momento di registrazione della spesa non coincide con quello della conclusione del contratto o del pagamento, ma, in linea di principio, con il momento della consegna delle singole unità o dei servizi che ad esse accedono.
A fini della verifica delle stime indicate è necessario pertanto disporre anche dei dati e dei parametri in base ai quali, in attuazione dei predetti criteri, si è pervenuti al calcolo degli specifici effetti imputati alla norma ed indicati nel prospetto riepilogativo delle conseguenze finanziarie del provvedimento.
Le medesime considerazioni possono essere svolte per quanto attiene alla stima degli effetti di cassa.
Non appare ad esempio chiaro per quali ragioni, a fronte della concessione di contributi pluriennali venticinquennali (con decorrenza dal 2008, dal 2009 e dal 2010), la RT quantifichi effetti di cassa e di deficit con riferimento al periodo 2008-2014, per quanto riguarda il comma 179, e con riguardo al periodo 2008-2016, per quanto attiene al comma 181.
Infine, andrebbe confermato:
· con riguardo ai commi 179 e 181, che il richiamo alle disposizioni di cui all’ articolo 5, comma 16-bis, del D.L. n. 35/2005, e, indirettamente, all'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sia effettivamente idoneo ad evitare che, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, debba essere computato a peggioramento degli stessi saldi l’importo corrispondente all’ intero ammontare dei finanziamenti derivanti dai contributi pluriennali, nell’esercizio di attivazione dei medesimi finanziamenti;
· con riguardo al comma 180, che anche ai fini del fabbisogno gli effetti della norma sono stati già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e che, pertanto – diversamente da quanto indicato dalla RT - è corretta la contabilizzazione che emerge dall’allegato 7, che non attribuisce effetti alla norma ai fini del fabbisogno di cassa.
Il Governo, in risposta a tali rilievi, con nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 ottobre 2007, ha chiarito che:
· riguardo ai commi 179 e 181, l’impatto sugli andamenti di finanza pubblica, relativamente al deficit sono stati calcolati facendo riferimento alle effettive consegne secondo i criteri stabiliti da Eurostat. Per quanto riguarda la stima del debito lo stesso è stato valutato sulla base delle effettive esigenze finanziarie sostenibili con i netti ricavi ipotizzati con riferimento alle operazioni finanziarie (mutui) correlate alla realizzazione dei programmi in questione
· riguardo al comma 180, fermo restando quanto specificato per i precedenti commi e cioè che per i programmi in essere sussistono delle peculiari modalità di determinazione dell’impatto sul deficit a seguito di specifiche disposizioni Eurostat nella nota si ribadisce che la quantificazione del predetto deficit è effettuata sulla base della data di effettiva consegna o disponibilità operativa del bene; si evidenzia inoltre che, per quanto concerne il programma Eurofighter è stato già considerato nelle linee tendenziali della finanza pubblica recepita dal DPEF 2007-2008.
La norma dispone che le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215 del 1992 per l'imprenditoria femminile siano iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Capitolo 7445 (Fondo per la competitività) – piano di gestione 18 - e al Capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese) – piano di gestione 05 - dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’allegato 7, ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, si segnala chela norma appare suscettibile di impedire l'acquisizione definitiva in bilancio, a miglioramento dei saldi, delle risorse oggetto di revoche, prevedendone la destinazione ad appositi capitoli di spesa del Ministero competente.
Disposizioni in materia di autoimprenditorialità
La norma, reca disposizioni in materia di autoimprenditorialità, autorizzando, in particolare, Sviluppo Italia - ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a - a rinegoziare una serie di mutui accesi, entro il 31 dicembre 2004, sulla base della legislazione in favore dell'autoimprenditorialità, rideterminandone così la durata del rimborso. A tal fine autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
La durata complessiva del rimborso non può comunque superare i 15 anni. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi per l'allungamento e la rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari degli stessi. Alle imprese ammesse alle agevolazioni si applicano comunque, qualora più favorevoli, le disposizioni Titolo I del decreto legislativo 185/2000 – che ha riordinato in un quadro sistematico la materia delle agevolazioni all’imprenditorialità giovanile - e del relativo regolamento di attuazione (DM 250/2004).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Co. 190 Autoimprenditorialità Sviluppo Italia Rinegoziazione mutui – interessi (BOT) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Co. 188-190 Minori rientri da mutui (tesoreria) |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
1 |
1 |
1 |
11 |
11 |
11 |
1 |
1 |
1 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto elementi per giustificare l’impatto attribuito alla norma sui saldi di finanza pubblica, non apparendo chiara quale sia l’esatta destinazione della spesa di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 e per quale motivo le maggiori spese in conto capitale indicate nell’allegato 7 producano i loro effetti esclusivamente sul fabbisogno.
Garante per la sorveglianza dei prezzi
Le norme, affidano alle Camere di commercio la verifica delle dinamiche dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori (comma 196), ed istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Garante per la sorveglianza dei prezzi (comma 199). E’ previsto che il Garante, scelto tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello Sviluppo economico, svolga i suoi compiti di supervisione ed informazione senza compenso e mantenendo le proprie funzioni (comma 200) e che le CCIAA adempiano le loro nuove funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 203).
La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’allegato 7, ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, si rileva che andrebbe appurato se l'esclusione di compensi per il Garante non escluda la sussistenza di oneri correlati a eventuali rimborsi spese o al funzionamento dell'ufficio. Per quanto concerne le CCIAA, si ribadiscono le perplessità già più volte sollevate in ordine alla possibilità di fronteggiare nuovi compiti (nel caso in esame, fra l'altro, richiedenti certamente un minimo livello di organizzazione e l'implementazione di rapporti con enti e strutture esterne alle CCIAA) a valere sulle ordinarie risorse di bilancio, evidentemente calibrate sulla base di funzioni che non comprendevano quelle di nuova attribuzione, pur tenuto conto che le CCIAA non risultano più destinatarie di trasferimenti diretti a valere sul bilancio dello Stato.
Interventi industria cantieristica e armatoriale
Le norme rifinanziano interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali per la sostituzione del naviglio obsoleto con navi a doppio scafo.
A tal fine sono autorizzate :
· la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2008 e di 14 milioni di euro per l’anno 2009, per il completamento degli interventi di costruzione e trasformazione navale nonché di miglioramento della produttività dei cantieri, di cui agli articoli 2 e 4 della legge 522/1999[108] (comma 204);
· la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2008, di 21 milioni di euro per l’anno 2009 e di 25 milioni di euro per l’anno 2010 per il completamento degli interventi in favore delle imprese armatoriali, di cui all’articolo 3, della legge 88/2001[109] (comma 205);
· la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2008[110], per il completamento degli interventi relativi al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici[111]. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004 (comma 206).
Il citato decreto ministeriale prevede che per alcune iniziative di costruzione delle navi sia concesso alle imprese di costruzione navale iscritte in albi speciali un contributo pari al 6 per cento del valore contrattuale prima dell’aiuto. Il contributo viene concesso e pagato direttamente all’impresa di costruzione navale in un unica soluzione a lavori iniziati, ed a lavori ultimati viene rideterminato in via definitiva ai fini della concessione di un’eventuale maggiorazione dello stesso o dell’eventuale restituzione di somme erogate in eccedenza.
· La riduzione di 15 milioni di euro per l’anno 2008[112], dell’autorizzazione di spesa per la rottamazione dei traghetti di cui all’articolo 4 della legge n. 13/2006 (comma 208).
Si ricorda che l’articolo 4 della legge n. 13/2006, come sostituito dal comma 1046 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) autorizzava una spesa di 24 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per favorire la demolizione delle unità navali destinate al trasporto pubblico locale, demandando la determinazione dei criteri e delle modalità di attribuzione dei benefici ad un decreto del Ministero dei trasporti.
A fronte di una spesa autorizzata pari a 24 milioni nell’anno 2008, in relazione alle norme sono stati scontati effetti per 24 milioni sul saldo netto da finanziare e per 14 milioni sul fabbisogno e sull’indebitamento.
In proposito si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 contiene una analoga norma (articolo 8, comma 8, dell’atto Camera 3194) che ha disposto la riduzione di tale autorizzazione di spesa per 20 milioni nell’anno 2007. Il Servizio bilancio dello Stato ha chiesto chiarimenti in merito all’eventualità che tale riduzione di spesa possa compromettere gli interventi eventualmente già autorizzati o programmati. Con nota del 7 novembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato la disponibilità delle risorse di tale autorizzazione di spesa ed escluso che la norma possa compromettere gli interventi agevolativi poiché nell’esercizio finanziario 2007 non è stata presentata alcuna istanza per la concessione del contributo previsto dalla norma.
· L’integrazione dello stanziamento del fondo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 13/2006, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 (comma 209).
Si ricorda che all'articolo 3 della legge n. 13/2006 istituisce un fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto, demandando alle leggi finanziarie la possibilità di integrare gli stanziamenti.
Il fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi cisterna a scafo singolo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate, la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre 2004, risale ad oltre quindici anni.
Viene, inoltre, istituito, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e presso il Ministero dei trasporti, un fondo con dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per l’anno 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato a interventi volti a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente (comma 210).
Tra le finalità dei contributi disposti a valere sul fondo si annoverano: attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale; individuazione di impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l’efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo; campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate; favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria (comma 211).
Si demanda a successivi decreti del Ministro dei trasporti la definizione degli indici e degli standard energetici ed ambientali di riferimento e la determinazione dei criteri di attribuzione dei benefici nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 210 (commi 212 e 213).
In particolare, il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici.
Sono, invece, eccezionalmente riconosciuti contributi fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi per attività di studio, ricerche e campagne informative e per impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all’utilizzo della corrente di terra.
Si prevede che la decorrenza del beneficio e l’entità dello stesso sia graduato in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
Viene, altresì, previsto che il Ministero dei trasporti promuova la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto (comma 214).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGG. SPESE C/ CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2 comma 204 (Industr. cantier.) |
6 |
14 |
0 |
4 |
16 |
0 |
4 |
16 |
0 |
Art. 2 comma 205 (Imprese armat.) |
14 |
21 |
25 |
14 |
21 |
25 |
14 |
21 |
25 |
Art. 2 comma 206 – (Ind. cantieristica) |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
Art. 2 comma 209 (F. Demol.navi) |
4 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Art. 2 comma 210 (F. effic. energ.) |
1 |
5 |
5 |
1 |
5 |
5 |
1 |
5 |
5 |
MINORI SPESE C/ CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2 comma 208 (F. Demol.navi ) |
15 |
0 |
0 |
8 |
7 |
0 |
8 |
7 |
0 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi
nelle seguenti misure
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2, Commi 204-215 |
20 |
40 |
30 |
23 |
35 |
30 |
23 |
35 |
30 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Al riguardo, sebbene gli interventi sopra indicati siano limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti, in assenza di elementi di quantificazione il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto indicazioni circa l’impegno finanziario di detti interventi, al fine di escludere la necessità di ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.
Con riferimento, invece, alle norme di cui al comma 208, non sono state formulate osservazioni stante quanto indicato nella citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze che esclude la compromissione di interventi agevolativi sottostanti le norme definanziate.
ARTICOLO 2, commi 216 e 217
Modifiche al regime della tonnage tax
Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare :
· estendono il regime opzionale forfetario di determinazione del reddito imponibile di alcune imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR, al reddito derivante dall’utilizzo di navi che, pur iscritte nel registro internazionale, effettuano solo servizi di cabotaggio;
· estendono la possibilità di opzione per il regime della tonnage tax anche alle società istituite con la forma giuridica di società in nome collettivo ed in accomandita semplice.
L’Allegato 7 assegna alle disposizioni un effetto di minore entrata di 5,3 milioni di euro nel 2009 e di 3 milioni di euro annui dal 2010.
La relazione tecnica stima, in riferimento alla disposizione che consente l’opzione per la tonnage tax anche alle imprese che effettuano solo servizi di cabotaggio, un effetto di perdita di gettito di 3 milioni di euro annui.
La stima degli effetti erariali è stata ottenuta sulla base di dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da cui risultano circa 200 soggetti con navi iscritte nel Registro internazionale. In tale ambito sono stati evidenziati i soggetti che, pur avendo navi iscritte nel Registro internazionale, non hanno esercitato l’opzione per la tonnage tax, presumibilmente in quanto non in possesso del requisito, richiesto a tal fine, dell’utilizzo delle navi in traffico internazionale.
Poiché a legislazione vigente tali soggetti godono dell’esclusione dalla tassazione dell’80 per cento del reddito, il vantaggio marginale dell’opzione per il regime della tonnage tax, ora consentito, genera una perdita di gettito di circa 3 milioni di euro.
Riguardo alla disposizione che estende la possibilità di opzione per il regime della tonnage tax alle società di persone, la relazione tecnica afferma che, in base alla medesima fonte informativa, risulta un’unica impresa marittima società di persone con navi iscritte al Registro internazionale. Pertanto, può ritenersi non significativa la variazione di gettito nell’ipotesi in cui la medesima società decidesse di esercitare l’opzione.
Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che, ai fini prudenziali, sarebbe comunque opportuno considerare i possibili effetti in termini di minore gettito, di cui peraltro non viene fornito l’ammontare, derivanti dall’opzione per il regime della tonnage tax da parte dell’unica società di persone potenzialmente interessata.
ARTICOLO 2, commi 218-220
Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria da un GEIE
Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare, dispongono che le limitazioni poste all’ammortamento dei beni materiali dall’articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7 dei TUIR, non si applichino ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, se tali beni sono concessi in leasing con obbligo di acquisto da un Gruppo europeo di interesse economico (ovvero da una S:p.a. o da una S.r.l. in regime di trasparenza fiscale) ad un’impresa che li destini all’esercizio della propria attività abituale.
L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo.
Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo del bene in ciascun periodo d’imposta e, anteriormente all’entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all’ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.
Le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del MEF, di natura non regolamentare, che deve inoltre, assicurare che la perdita di gettito per il bilancio dello Stato non superi complessivamente 2,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
L’Allegato 7 non considera le disposizioni.
La relazione tecnica afferma che le medesime comportano minori entrate per 2,7 milioni di euro annui dal 2008.
Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha chiesto di chiarire il motivo della mancata indicazione delle minori entrate in questione nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento e quindi della mancata considerazione di tale onere ai fini dei saldi. Inoltre, si è osservato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni utili a valutare la congruità delle minori entrate stimate. Peraltro non è chiaro come tale effetto possa prodursi già dal 2008 e per un importo identico a quello previsto per gli esercizi successivi.
Trattandosi di agevolazioni in favore di soggetti IRES in regime di autotassazione, le minori entrate dovrebbero, infatti, prodursi dal 2009 e per un importo superiore, limitatamente a tale anno, in quanto comprensivo anche del versamento a saldo per il 2008.
Sgravi contributivi per il settore del cabotaggio marittimo
La norma, introdotta dalla Camera, dispone la proroga per l’anno 2008 dello sgravio contributivo del 50 per cento previsto, per il 2006 e il 2007, dall’articolo 34-sexies del decreto-legge n. 4/2006[113] in favore dell’armatoria privata per le navi che esercitano attività di cabotaggio (comma 221).
Alla copertura del maggiore onere si provvede, per un ammontare di 25 milioni di euro per il 2008, mediante l’utilizzo delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione ai contributi in conto capitale per gli interventi strutturali di adeguamento previsti in favore di imprese armatrici di unità di pesca dall’articolo 65, comma 1, della legge n. 448/2001 e in relazione all’incremento delle dotazioni del Fondo per la rottamazione dei traghetti, di cui all’articolo 1, comma 1046, della legge n. 296/2006 (comma 222).
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
Pertanto, le norme determinano effetti netti sui saldi nelle seguenti misure:
(segno meno = peggioramento)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
-21 |
-2 |
0 |
-23 |
0 |
0 |
La relazione tecnica quantifica in 23 milioni per l’anno 2008 l’onere per lo sgravio contributivo, sulla base del monte retributivo relativo al settore del cabotaggio marittimo, stimato in 99 milioni di euro nel 2008, e l’aliquota contributiva piena pari al 46 punti percentuali.
Con riferimento alle modalità di copertura utilizzate, il Governo[114] ha precisato che il ricorso all’utilizzo dei residui si iscrive nel più ampio quadro di individuazione e di eliminazione degli stessi previsto dal Governo nell’abito della legge finanziaria (v. art. 3, co 36-39). Tale utilizzo è stato articolato nel tempo coerentemente con gli effetti attesi dalla loro eliminazione, al fine di garantire la neutralità degli effetti sull’indebitamento netto, il fabbisogno e il saldo netto da finanziare.
Più in particolare, la norma prevede che i residui per pagamenti non più dovuti sui capitoli 7610 e 7613 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti siano versati all’entrata del bilancio dello Stato nel 2008, per l’ammontare complessivo di 25 milioni di euro, a copertura di una spesa inferiore, con effetti positivi sui saldi.
Inoltre, l’utilizzo delle risorse derivanti dalla eliminazione dei residui è coerente con gli effetti attesi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, verificati dalla Ragioneria generale dello Stato, poiché il loro smaltimento era previsto nell’esercizio finanziario 2008. Il versamento delle somme all’entrata e il loro relativo utilizzo nello stesso anno garantiscono un’adeguata copertura anche ai sensi del saldo netto da finanziare.
Al riguardo appaiono opportuni chiarimenti in merito alle modalità di copertura del maggiore onere sui saldi di fabbisogno e indebitamento che, come risulta dall’Allegato 7, non appaiono completamente compensati.
Contributi per il cabotaggio marittimo
La norma, introdotta dalla Camera, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e 15 milioni di euro per il 2009 per la stipula di nuove convenzioni con alcune società marittime[115].
Si tratta di società marittime esercenti i servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, i servizi postali e commerciali con alcune isole minori e i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale nella costa orientale dell’Adriatico. Come si legge nel prospetto degli effetti finanziari (Allegato 7), si tratta del finanziamento alla proroga delle convenzioni con la Tirrenia.
Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
5 |
15 |
0 |
5 |
15 |
0 |
5 |
15 |
0 |
|||||
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Nulla da osservare al riguardo dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
ARTICOLO 2, comma 224
Canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
La norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, dispone che, ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema “Alta velocità/Alta capacità” ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri dei trasporti e dell’economia e finanze, sia determinato l’ammontare della quota del canone di utilizzo della infrastruttura ferroviaria che concorre alla copertura dei costi d’investimento del suddetto Sistema, fino alla copertura completa del costo dell’opera.
La relazione tecnica di corredo all’emendamento approvato alla Camera rileva che la norma reintroduce una disposizione già presente nel testo iniziale del decreto-legge n. 159 del 2007. Trattandosi di risorse gestite nell’ambito del gruppo FS-RFT e non prevedendo un aggravio di costi a carico dello Stato, la norma non determina alcun effetto in termini di finanza pubblica.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni in quanto la norma non sembra suscettibile di determinare effetti diretti a carico della finanza pubblica.
Come, peraltro, osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, andrebbero tuttavia acquisiti elementi in merito alla possibilità che l’introduzione di vincoli di destinazione del canone possano riflettersi sugli equilibri finanziari del gestore dell’infrastruttura e determinare in tal senso i presupposti per eventuali futuri oneri finanziari.
Riduzione autorizzazioni di spesa in materia di trasporto
Le norme recano disposizioni in materia di trasporto, prevedendo in particolare:
- il definanziamento - per una somma pari a 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013 - delle annualità relative all’autorizzazione di spesa per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità di cui all’articolo 10 della n. 454 del 1997 (comma 228);
Si ricorda che la richiamata norma ha autorizzato i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti operanti nel settore dell'autotrasporto per la relativa ristrutturazione, nonché per il trasporto combinato;
- il mantenimento, in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, delle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa sopra richiamata, per l’ammontare di euro 452.311.525[116] nell’anno 2008 (comma 229);
Si ricorda che la versione originaria della norma prevedeva il versamento di 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.
- la riduzione di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010 gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226[117] (comma 230);
Si ricorda in proposito che l'articolo 28 della legge 226/2004 prevede che a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015 le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla medesima legge;
- la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51[118] per un importo di euro 713.000 a decorrere dal 2008 (comma 231).
La richiamata norma ha autorizzato la spesa di lire 13.000 milioni annui, da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Minori spese c capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 228 – Autotrasporto |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
56.4 |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
Comma 229 – azzeramento residui |
0 |
0 |
0 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
Comma 231 – Sistema sicurezza in mare |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 230 – Volont.capitan. di porto |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti di miglioramento dei saldi
nelle seguenti misure
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, commi 228-231 |
57,1 |
57,1 |
57,1 |
173,2 |
174,2 |
175,2 |
173,2 |
174,2 |
175,2 |
La relazione tecnica, con riferimento alle norme in esame, riferisce che viene prevista la riqualificazione delle risorse disponibili in materia dei trasporti mediante strumenti distinti ed analitici volti a ridurre risorse precedentemente stanziate e non utilizzate o risultate eccessive per la realizzazione delle originarie finalità.
La relazione tecnica riferita alla modifica apportata al comma 229[119], riferisce che la previsione del versamento in un unico importo nell’anno 2008, pari a 452.311.525, anziché in quote pari a 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, introduce una semplificazione, prevedendo un versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme conservate in conto residui, non più dovute, in un unica soluzione nell’anno 2008, in coerenza con la vigente normativa contabile, e che tale procedura non comporta alcuna modifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti nell’allegato 7.
Al riguardo, con riferimento alle riduzioni di autorizzazione di spesa sopra previste, il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto chiarimenti circa l’eventualità che tali riduzioni di spesa possano compromettere eventuali interventi già programmati o autorizzati.
Con specifico riferimento al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili per i pagamenti connessi ai limiti di impegno di cui al comma 229, è stata chiesta una conferma circa la disponibilità effettiva degli importi da riversare al bilancio statale. In particolare, è stato chiesto di chiarire sia come è stato determinato l’importo da versare complessivamente nell’anno 2008, sia come gli effetti delle norme sui saldi non siano modificati sebbene venga prevista l’erogazione in un unica soluzione.
Con riferimento, infine alle norme relative al comma 230, é stato chiesto di chiarire se la riduzione degli oneri della tabella E e la conseguente contrazione degli arruolamenti da disporre negli anni in questione non sia suscettibile di determinare problemi di funzionalità nello svolgimento delle funzioni istituzionali da parte delle Capitanerie di porto.
ARTICOLO 2, commi 232-236, 247-251
Miglioramento del sistema di trasporto
Le norme prevedono:
- l’autorizzazione della spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto[120] volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima (comma 232);
- la soppressione dell’autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall’articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (comma 233).
Si ricorda che il citato comma 2-ter prevede, tra l’altro, un’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale;
- l’autorizzazione di una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento, per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliore la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina (comma 234).
Viene previsto che la programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse siano approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture[121] (comma 235);
l’individuazione, con un decreto del Ministro dei trasporti e a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC)[122], delle risorse necessarie per il potenziamento e la sicurezza dell’aeroporto di Reggio Calabria e per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2008, nonché per incentivare il trasporto delle merci da e per gli aereoporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 236).
Si ricorda che le precisazioni dei limiti massimi sono state introdotte durante l’esame presso la Camera[123], e che in corrispondenza di tali precisazioni non sono stati modificati gli effetti sui saldi;
- l’autorizzazione di una spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni nell’anno 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, per finalità relative alla sicurezza stradale (comma 247).
In particolare si tratta di interventi per accrescere la sicurezza stradale, dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all’aumento dei controlli stradali, intensificare l’attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l’esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione.
- l’autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per il proseguimento degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 1038, della legge n. 296 del 2006 (comma 248).
Si ricorda che la richiamata norma stanzia un contributo di 15 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 sia al fine di realizzare interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia relativi all'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, sia, per i soli anni 2008 e 2009, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti;
- l’autorizzazione di una spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., ferrovie Appulo Lucane S.r.l.,ferrovie del Sud-Est S.r.l. - società di gestione di servizi ferroviari - ciascuno di 10 milioni di euro (comma 249);
- l’autorizzazione[124] di una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate[125] (comma 250).
l’autorizzazione[126] di una spesa annua di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, di un Fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma (comma 251).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese c capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 232 (Autostrade del mare – ecobonus) |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
Comma 234 (miglioramento trasp Calabria e Sicilia9 |
20 |
22 |
7 |
20 |
22 |
7 |
20 |
22 |
7 |
Comma 236 (sicurezza e cont. terr Calabria e Sicilia) |
0 |
0 |
0 |
3,5 |
2 |
0 |
3,5 |
2 |
0 |
Comma 248 (Ammodernamento sistemi di sicurezza ferrovie) |
10 |
10 |
15 |
10 |
10 |
15 |
10 |
10 |
15 |
Comma 249 (capitale sociale FF Calabria, Appulo lucane e sud est.) |
30 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Comma 250 (Riduz. emissioni e risparmio energetico) |
0 |
10 |
10 |
0 |
5 |
15 |
0 |
5 |
15 |
Comma 251 (Fondo colleg ferrov.Pescara-Roma) |
56 |
56 |
56 |
10 |
30 |
50 |
10 |
30 |
50 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 247 (Promozione sicurezza) |
35 |
25 |
30 |
20 |
20 |
40 |
25 |
25 |
40 |
Minori spese in c/ capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 233 (autostrade del mare) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi
nelle seguenti misure
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articolo 2, commi 232-236, 247-251 |
208 |
180 |
175 |
150,5 |
146 |
184 |
125,5 |
151 |
184 |
La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto delle norme, salvo che per le disposizioni di cui al comma 236, per le quali si afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi e finalizza parte della spesa corrente a spesa di investimento.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato quanto segue:
con riferimento alla soppressione dei limiti di impegno di cui al comma 233 ha chiesto di confermare che la riduzione non pregiudichi le finalità originariamente previste dalle norme;
con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’ENAC, per gli interventi di cui al comma 236, è stato chiesto di chiarire se tali risorse risultassero già finalizzate anche a tali interventi o se si trattasse di una nuova destinazione delle medesime risorse. In tale ultimo caso, è stato chiesto di confermare se una diversa destinazione di tali risorse possa pregiudicare l’espletamento di compiti già previsti a legislazione vigente.
Trasporto combinato e di merci pericolose
Normativa vigente: l’articolo 38, comma 5 della legge 166/2002 ha riconosciuto, per il triennio 2004-2006 un contributo alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose in un quantitativo minimo annuo. Il contributo è riconosciuto in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano, nei limiti delle risorse attribuite dal successivo comma 6. Tale comma prevede l’istituzione del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia[127], con limiti di impegno quindicennali (14,5 milioni di euro per l’anno 2002, 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 13 milioni di euro per l’anno 2004), quali concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie effettuate dai soggetti individuati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L’articolo 38, comma 7 della legge 166/2002 prevede che il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, sia finalizzato all’erogazione di un contributo in favore delle imprese ferroviarie che si impegnino a sottoscrivere con i Ministeri competenti un accordo di programma per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Il contributo è rapportato ai treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale.
L’articolo 7 del D.M. n. 340/2004 ha stabilito che le risorse del Fondo sopra citato siano destinate, per il triennio 2004-2006, per il cinquanta per cento alla concessione degli incentivi di cui all’articolo 38, comma 5, per il venticinque per cento alla concessione di contributi per l’acquisto di beni di investimento per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato di merci pericolose e per il restante venticinque per cento alla concessione dei contributi previsti dal comma 7 dell’articolo 38 della legge n. 166/2002.
Le norme dispongono la prosecuzione, per un biennio, degli incentivi alle imprese che effettuano il trasporto combinato o di merci pericolose nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002[128], e per un ulteriore triennio delle disposizioni relative ai contributi agli investimenti[129], demandando ad un decreto del Ministro dei trasporti la definizione delle condizioni e modalità operative, facendo decorrere il periodo di attuazione delle misure dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (commi 237-239).
Tali interventi sono quelli disciplinati dal comma 5 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dall’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315[130], dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340[131], dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005[132].
Viene, inoltre, disposto:
l’utilizzo, ai fini di quanto disposto dal comma 237, delle somme disponibili non utilizzate nel triennio 2004-2006 del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (comma 240).
la prosecuzione, per un ulteriore triennio, delle disposizioni relative a contributi in favore delle imprese ferroviarie che sottoscrivono accordi di programma per il trasporto combinato delle merci, di cui all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002[133].
Tale triennio decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all’articolo 38, comma 7, della legge n. 166/2002 (comma 241 e 242);
l’autorizzazione della spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2008, 2009 e 2010, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, per l’attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell’articolo 38 della legge n. 166 del 2002.
A valere su tali risorse, l’importo di 7 milioni per ciascun anno è destinato all’attuazione di quanto disposto al comma 238, mentre le restanti risorse sono finalizzate al finanziamento di accordi di programma per lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea Torino-Lione. (comma 243).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
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SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese c capitale |
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|
|
|
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Comma 243– Fondo trasporto combinato |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
La relazione illustrativa riferisce che i contributi previsti per il triennio 2004-2006 non hanno interamente assorbito le risorse disponibili, che possono essere riutilizzate, ferma restando una legge che ne disponga la possibilità di utilizzo.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto una conferma circa la sufficienza delle risorse disponibili necessarie per la prosecuzione degli interventi, al fine di escludere futuri possibili oneri aggiuntivi per l’attuazione degli stessi.
Le norme:
autorizzano un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale (comma 244);
rifinanziano l’articolo 1, comma 1044, della legge 296/2006 nella misura di 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 (comma 245)[134].
Si ricorda che l'articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 ha autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete nazionale degli interporti e un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
Viene stabilito che il contributo, previsto all’articolo 1, comma 1044, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006 (comma 246).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese c capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 244 –Interporti |
0 |
5 |
10 |
0 |
5 |
10 |
0 |
5 |
10 |
Comma 245 – Nodi sistema logistico nazionale |
0 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Le norme[135] autorizzano una spesa di 104 milioni di euro per l’anno 2008 per il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevedendo nel contempo la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa per il 2008 relative al finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del Trasporto pubblico locale:
- riduzione di 14 milioni nell’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale – autorizzata per 214,3 milioni a decorrere dall’anno 2005 dall’articolo 23, comma 1 del D.L. 355/2003;
- riduzione di 13 milioni nell’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale – autorizzata per 260 milioni a decorrere dall’anno 2005 dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 16/2005;
- riduzione di 7 milioni nell’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa per il rinnovo del secondo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale – autorizzata per 190 milioni a decorrere dall’anno 2007 dall’ articolo 1, comma 1230, della legge n. 296/2006 (comma 252).
Viene, inoltre, previsto lo svolgimento, da parte del Ministero dei trasporti, di un indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, al fine di determinare la possibilità di assicurare l’equilibrio costi-ricavi dei servizi e le eventuali azioni di miglioramento dell’efficienza. In base ai risultati di tale indagine, saranno individuate le tratte da liberalizzare e quelle da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico.
L’individuazione delle tratte da mantenere in esercizio sarà effettuata dal CIPE, nell’ambito delle risorse disponibili (comma 253).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese correnti |
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|
|
|
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|
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Comma 252 (Servizi ferroviari) |
104 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
104 |
0 |
0 |
Minori spese correnti |
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Comma 252 (Riduzioni autorizzazioni di spesa TPL) |
34 |
0 |
0 |
25 |
9 |
0 |
25 |
9 |
0 |
Il Servizio Bilancio del Senato ha chiesto di appurare la sostenibilità della riduzione di 34 milioni di euro operata sulle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale.
Al riguardo si osserva che le norme dispongono riduzioni di autorizzazioni di spesa che potrebbero risultare già impegnate per i rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale già attuati.
Corresponsione a Trenitalia S.p.A.
La norma[136] autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A., nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico, le somme previste per il 2008 nel bilancio di previsione dello Stato per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.
La relazione tecnica riferisce che la norma non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, trattandosi di una disposizione sostanzialmente procedurale.
Il Servizio Bilancio del Senato[137], durante l’esame in terza lettura, ha chiesto di appurare se la disposizione potesse incidere negativamente sul dato del fabbisogno di cassa, la cui movimentazione in assenza della norma sarebbe avvenuta solo in seguito alla stipula dei nuovi contratti ed in base alle modalità di erogazione ivi contenute.
Al riguardo – come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato - si rileva che la norma potrebbe determinare un anticipo degli effetti negativi sul saldo del fabbisogno di cassa.
Interventi per linee metropolitane e tranvie
Le norme autorizzano per l’anno 2010 due contributi di 10 milioni di euro ciascuno destinati alla progettazione e all’avvio delle tratte delle linee metropolitane di Bologna e Torino, e per l’anno 2009 un contributo di 10 milioni di euro per la realizzazione della tranvia di Firenze. La disposizione, inserita dalla Camera a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[138], non risulta corredata di relazione tecnica.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 255 (Linee metropolitane) |
0 |
10 |
20 |
0 |
5 |
15 |
0 |
5 |
15 |
|||||
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera non ha formulato osservazioni.
Le norme autorizzano un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2008 e di 4 milioni di euro per l’anno 2009 per la progettazione e l’avvio del passante di Bologna. La disposizione, inserita dalla Camera a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[139], non risulta corredata di relazione tecnica.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
Comma 256 (Passante Bologna) |
5 |
4 |
0 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|||||
Al riguardo si rileva che, l’assenza di elementi di quantificazione e di indicazioni circa l’impegno finanziario di detto intervento, non sembra poter escludere la necessità di ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.
Finanziamento di infrastrutture
Le norme prevedono una serie di disposizioni in materia di finanziamento delle infrastrutture.
In particolare:
· al comma 257, contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche previste nella cd. “Legge obiettivo”, legge n. 443 del 2001;
· a valere su tali risorse e su quelle del successivo comma 258 sono previsti in maniera specifica contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009 per gli interventi di ricostruzione nelle zone della regione Molise e della provincia di Foggia colpite dagli eventi sismici del 2002 (di cui all’art. 1, comma 1008 della legge finanziaria 2007) e di 3 milioni di euro e 2 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, per la prosecuzione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia (di cui all’art. 1, comma 981 della legge finanziaria 2007);
· il comma 258, destina fino a 50 milioni di euro (senza specificare gli esercizi di riferimento) per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione del Belice di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 296/2006 (finanziaria 2007). Le suddette risorse sono reperite a valere su quelle, stanziate a legislazione vigente, per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica;
· il comma 259 inserisce, a soli fini approvativi, nella procedura speciale prevista per le infrastrutture strategiche dall’articolo 161 e ss. del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) l’Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova;
· il comma 260 reca un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 due mari Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo);
· il comma 261 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere;
· il comma 262 stabilisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati per il finanziamento delle opere della legge obiettivo dall’art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Co. 257 Legge obiettivo |
99,6 |
199,2 |
298,8 |
50 |
200 |
400 |
50 |
200 |
400 |
|||||
Co. 260 Strada di grande comunicazione E-78 due mari Grosseto Fano |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
0,0 |
|||||
Co. 261 Fiere - Legge 266/2006 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
|||||
La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto il comma 262 afferma che la norma consente il riutilizzo, mediante slittamento di un anno di tutto il piano delle annualità, dei limiti di impegno non utilizzati nell'esercizio di competenza 2006 nonché durante l'anno 2007, nel conto dei residui, al fine di non determinare l'invio in economia delle relative risorse. La norma, secondo la RT, non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, traducendosi esclusivamente in una diversa scansione temporale del quadro pluriennale degli investimenti.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato, in relazione al comma 257, in merito al diverso impatto contabilizzato ai fini dei tre saldi di finanza pubblica e, in particolare, circa la dinamica delle spese in termini di fabbisogno e di indebitamento, che è previsto, ai fini di tali saldi, un onere che, nel triennio, risulta di un ammontare superiore all’importo complessivamente stanziato in termini di saldo netto da finanziare.
Sono state richieste precisazioni sulle ragioni sottostanti tale dinamica, che sembrerebbe collegata agli esborsi effettivi, per stati di avanzamento dei lavori, effettuati a valere sui finanziamenti acquisiti per effetto dei contributi pluriennali.
Ove confermata tale ipotesi, sono stati richiesti chiarimenti sui rischi, nella fattispecie in esame, di contabilizzazione ad incremento dei saldi di cassa dell’intero ammontare dei predetti finanziamenti nell’esercizio di acquisizione degli stessi, in base alle regole europee.
In relazione al comma 258, sono stati richiesti chiarimenti sull’utilizzo dei fondi per un “programma straordinario di edilizia residenziale pubblica”, rilevando che qualora il finanziamento debba intendersi a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 21 del decreto-legge 159/2007, si tratterebbe di interventi finanziati solo per l’esercizio 2007.
Al riguardo in relazione al comma 262, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, si rileva che la norma evita che le somme in esame costituiscano economie di bilancio e vadano a miglioramento dei saldi. Peraltro, andrebbero forniti ulteriori spiegazioni circa la mancanza di effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento dalla reiscrizione delle predette somme nei nuovi anni terminali, almeno in termini di competenza finanziaria.
Giochi del Mediterraneo 2009 e Campionati del mondo di nuoto 2009
Le norme, introdotte al Senato[140], prevedono interventi a favore del settore sportivo.
In particolare, vengono autorizzate:
· una spesa annua di 0,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per 14 anni a decorrere dal 2009 per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009 (comma 263);
· una spesa di 0,4 milioni di euro per 14 anni a decorrere dal 2008 per interventi infrastrutturali relativi ai Campionati del mondo di nuoto - Roma 2009 (comma 271).
Tali stanziamenti sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art. 11-quaterdecies del decreto-legge n. 203 del 2005[141].
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 263 (Giochi del mediterraneo Pescara) |
0,4. |
0,7 |
0,7 |
0,4 |
2,0 |
3,0 |
0,4 |
2,0 |
3,0 |
Comma 271 (Campionati nuoto Roma) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
1 |
2 |
0,4 |
1 |
2 |
La relazione tecnica non considera la norme, in quanto introdotte al Senato.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che, in merito al diverso impatto contabilizzato ai fini dei tre diversi saldi di finanza pubblica e, in particolare, circa la dinamica delle spese in termini di fabbisogno e di indebitamento, per entrambi gli interventi è previsto nel triennio, per tali saldi, un onere di ammontare superiore all’importo complessivamente stanziato in termini di saldo netto da finanziare. Sono state richieste precisazioni sulle ragioni sottostanti tale dinamica, che sembrerebbe collegata agli esborsi effettivi per stati di avanzamento dei lavori, effettuati a valere sui finanziamenti acquisiti per effetto dei contributi pluriennali.
Ove confermata tale ipotesi, si sarebbe dovuto chiarire comunque se, nella fattispecie in esame, sussistano rischi di contabilizzazione ad incremento dei saldi di cassa dell’intero ammontare dei predetti finanziamenti nell’esercizio di acquisizione degli stessi, in base alle regole europee.
Inoltre è stata richiesta una migliore precisazione della finalità degli stanziamenti pluriennali, tenuto conto che, ove essi siano diretti alla realizzazione di interventi per infrastrutture da concludersi entro la data di svolgimento delle due manifestazioni sportive (2009), da tale circostanza deriverebbe la necessità di quantificare effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento per il 2009 di entità superiore a quanto previsto nell’allegato 7.
ARTICOLO 2, commi 264-270
Fondo di garanzia per le opere pubbliche
L’art. 71 della L. 289/2002 ha previsto l’istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, finanziata dalla Cassa medesima. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza di soggetti pubblici o privati[142], da realizzare mediante contratto di concessione o di concessione di costruzione e gestione, o affidamento a contraente generale. Al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, il fondo presta garanzie in favore dei predetti soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione delle opere[143]. I limiti, le condizioni, le modalità e le caratteristiche della prestazione della garanzie e dei relativi rimborsi sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[144].
E’ prevista la possibilità che per le operazioni di cui sopra si possa disporre[145] – in aggiunta alla garanzia prestata dal fondo - la garanzia dello Stato prevista dall’art. 13 legge n. 468/1978[146].
La norma autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, presso la gestione separata, un apposito Fondo, denominato Fondo di garanzia per le Opere pubbliche (FGOP), la cui dotazione è stabilita dalla stessa Cassa a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP)[147], che viene contestualmente soppresso.
Le finalità del nuovo fondo restano invariate, mentre le relative modalità di gestione, precedentemente definite con decreto ministeriale su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono attribuite alla Cassa stessa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell’economia.
E’ inoltre soppressa la facoltà, attualmente attribuita al Ministro dell’economia, di disporre, in aggiunta alla garanzia prestata dal fondo, la garanzia dello Stato prevista dall’art. 13 legge n. 468/1978.
E’ infine previsto che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’Allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.
Al riguardo si è segnalato che la disposizione in esame, non prevedendo che le attuali dotazioni del FROP (1 mld di euro) siano interamente riversate nell’istituendo FGOP, lascia alla determinazione della Cassa depositi e prestiti l’individuazione dell’ammontare della dotazione del Fondo. In proposito sono stati richiesti chiarimenti circa gli effetti che si determinerebbero qualora la CDDPP deliberasse una dotazione del FGOP inferiore rispetto alla dotazione del soppresso FROP.
In particolare è stato chiesto di chiarire:
- quale destinazione avrebbe la somma eventualmente non riversata nel citato FGOP e quale regolazione contabile risulti idonea ad evitare effetti negativi sul saldo dell’indebitamento netto;
- inoltre, poiché dall’utilizzo del FROP erano attesi effetti di risparmio, connessi alla riduzione dei trasferimenti a fondo perduto da parte del settore pubblico, quantificati per il triennio 2003-2005 in circa 100 milioni di euro annui[148], è stato altresì richiesto se, nell’eventualità che la dotazione del fondo in esame subisca una riduzione rispetto alle dotazioni del FROP, possano generarsi i presupposti per eventuali maggiori esigenze future di finanziamenti a fondo perduto.
Campionati del mondo di ciclismo 2012
Le norme, introdotte durante l’esame presso la Camera[149], autorizzano contributi per il settore sportivo.
In particolare, viene autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato ad oneri derivanti da contrazioni di mutui ed operazioni finanziarie poste in essere dall’Associazione ciclismo di Marca per la realizzazione di impianti sportivi per lo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso (comma 272).
L’80 per cento di tale contributo sarà destinato alla realizzazione di un velodromo, e a tal fine l’Associazione ciclismo di Marca stipulerà un apposito accordo di programma quadro con il Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli enti locali interessati (comma 273).
Viene prevista la possibilità di destinare eventuali economie derivanti dalle risorse attivate dalla contrazione di mutui da parte dell’Associazione alla copertura di altre spese autorizzate preventivamente per la realizzazione dell’evento (comma 274).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGG. SPESE C/ CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
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|
Commi 272-274 (Mondiali ciclismo contrib. pluriennali) |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
8 |
2 |
5 |
8 |
Al riguardo, poiché per gli interventi in esame è previsto nel triennio, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, un onere di ammontare superiore all’importo complessivamente stanziato in termini di saldo netto da finanziare, si rinvia a quanto già osservato con riferimento all’articolo 2, commi 263 e 271.
Riduzione del contributo pubblico per le spese elettorali
La norma riduce di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, l’autorizzazione di spesa relativa al rimborso delle spese per consultazioni elettorali di cui alla legge 157/1999[150].
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MINORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Parititi politici |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria
Le norme:
· incrementano di 20 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, di cui all’art. 32-bis del d.l. 269/2003[151], da destinare all’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti a rischio sismico (comma 276);
· autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 20 milioni di euro per l’anno 2009 e di 30 milioni di euro per l’anno 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (comma 278);
· aumentano da 20 a 23 miliardi di euro l’importo di cui all’art. 1, comma 796, lett. n) della legge 296/2006 relativo alla spesa complessiva pluriennale destinata dall’art. 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1988) agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (comma 279).
L’art. 1, comma 796, lett. n) della legge 296/2006 aumentava a 20 miliardi di euro l’importo fissato dall'art. 20 della legge n. 67/1988, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. La medesima disposizione vincolava il maggior importo per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico, con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica;
· introducono nuovi vincoli di destinazione, in ragione di 100 milioni per il potenziamento delle “unità di risveglio dal coma”, di 7 milioni per la terapia intensiva neonatale, di 3 milioni per l’acquisizione di specifiche metodiche analitiche per effettuare controlli neonatali. Viene inoltre innalzato da 100 a 150 milioni il vincolo relativo alle strutture residenziali per cure palliative, specificando che tali cure palliative sono rivolte anche alle patologie neurologiche invalidanti (comma 280)[152];
· subordinano gli stanziamenti per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 a verifiche di efficienza energetica ed il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire alla presentazione della certificazione energetica dell’edificio (commi 281 e 282[153]).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
||||||||
Sicurezza edifici scolastici |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
Edilizia penitenziaria |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
La relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria, in merito al comma 279, afferma che le norme hanno esclusivamente carattere programmatorio e sono dirette ad incrementare di 3 miliardi di euro l’importo di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988, come successivamente rideterminato, portandolo a complessivi 23 miliardi di euro.
Sottolinea che l’approvazione degli interventi, mediante sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di bilancio.
Al riguardo, nulla da osservare in merito agli oneri di cui ai commi 276 e 278, essendo i medesimi limitati all’entità dello stanziamento.
Con riferimento, invece, all’aumento da 20 a 23 miliardi di euro dell’importo relativo agli interventi sul patrimonio sanitario, di cui al comma 279, il Servizio Bilancio della Camera, pur rilevando che la relazione tecnica attribuisce alla norma un carattere programmatorio, ha chiesto un chiarimento in merito al reperimento delle necessarie risorse.
Attuazione della riforma della sanità penitenziaria
Normativa vigente: Il D.lgs. 230/1999, in attuazione dell’art. 5 della legge 419/1998, prevede il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria, delle attrezzature e beni strumentali dell’Amministrazione penitenziaria, del personale operante negli Istituti penitenziari, e delle risorse finanziarie relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero della Giustizia. Viene confermato, in ottemperanza a quanto già previsto dalla legge delega, che dall’attuazione della riforma non devono derivare oneri a carico dello Stato superiori all’ammontare delle risorse destinate dal Ministero della Giustizia a tale finalità.
Il decreto legislativo dispone, altresì, il trasferimento, con decorrenza 1° gennaio 2000, al SSN delle funzioni svolte dall’amministrazione penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e assistenza ai detenuti tossicodipendenti, e del relativo personale, attrezzature e beni strumentali e risorse finanziarie (art. 8)[154].
Individua, infine, una fase sperimentale, da concludersi entro il 30 giugno 2002, in cui avviare in almeno tre regioni il graduale trasferimento delle restanti funzioni. Al termine della fase sperimentale, si provvederà al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all’art. 7 della legge n. 59/1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.[155]
La norma, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, previsto dal Dlgs 230/1999 e dall’art. 5 della legge 419/1998, comprensivo dell’assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei Centri di Prima Accoglienza, nelle Comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, prevede che (comma 1) con DPCM, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c), siano definiti:
- il trasferimento al SSN delle funzioni svolte dai Dipartimenti dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile del Ministero della Giustizia, ivi compreso il rimborso alle comunità terapeutiche per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica dei detenuti sottoposti agli arresti domiciliari[156], e per il collocamento nelle medesime comunità di minorenni o giovani compresi tra i 18 e i 21 anni a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria[157] (lett a),
- le procedure per il trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro in essere con contestuale corrispondente riduzione dell’organico dei Dipartimenti dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia in misura corrispondente alle unità trasferite (lett. b).
- il trasferimento al Fondo sanitario nazionale, per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome secondo i criteri della lettera e), delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, pari a 147,8 milioni a decorrere dal 2008, nonché per 10 milioni nel 2008, 15 milioni nel 2009 e 20 milioni dal 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della Salute (lett c),
- il trasferimento delle attrezzature, arredi e beni strumentali (lett. d).
Nelle more del definitivo trasferimento al SSN delle funzioni, del personale e delle risorse, i Dipartimenti dall’Amministrazione penitenziaria e dalla Giustizia minorile continuano a erogare i servizi di competenza e vengono prorogati i rapporti, in corso al 28 settembre 2007, di incarico, collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto a tali funzioni, non appartenenti all’organico dell’Amministrazione (comma 2).
L’Allegato 7 non prende in considerazioni tali disposizioni.
La relazione tecnica[158] indica puntualmente i capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero della Giustizia i cui stanziamenti, attualmente destinati alla sanità penitenziaria, vengono trasferiti (come già previsto dal Dlgs 230/1999), per complessivi 147,8 milioni, al Fondo sanitario nazionale.
La RT rileva, inoltre, come le ulteriori risorse da trasferire al FSN a valere sullo stato di previsione del Ministero della Salute sono sufficienti a coprire i maggiori oneri di personale, valutati in 8,4 milioni annui, conseguenti al trasferimento dei dipendenti dai ruoli organici della Giustizia a quelli del SSN. Secondo la relazione, la quantificazione dell’onere si basa sul confronto tra le qualifiche del personale di ruolo del Ministero con le posizioni più elevate delle corrispondenti professionalità del SSN, non ai fini di equiparazione delle qualifiche, ma allo scopo di quantificare (in via prudenziale) il massimo livello ipotizzabile di ulteriore spesa.
La relazione specifica, inoltre, che il trasferimento delle categorie di personale non appartenente ai ruoli organici dall’Amministrazione penitenziaria non comporta oneri in quanto verranno mantenuti i rapporti di lavoro in essere nelle attuali configurazioni e discipline ed il trasferimento avverrà nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, lett.c.
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non reca gli elementi necessari per la verifica delle stime degli ulteriori oneri per il personale da trasferire al SSN, cui si fa fronte con le risorse trasferite dal Ministero della Salute.
Non è chiaro, inoltre, il motivo per cui a fronte di un trasferimento di risorse a carico del Ministero della Salute pari a 10 milioni nel 2008, 15 milioni nel 2009 e 20 milioni dal 2010, la RT quantifichi un onere annuo inferiore e costante nel tempo, pari a 8,4 milioni annui.
Non sono inoltre previsti gli eventuali maggiori oneri connessi alla fase di transizione, in cui è possibile una sia pur parziale sovrapposizione di funzioni e/o strutture.
Occorre infine chiarire se le finalità cui erano destinate le risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero della Salute[159] possano, comunque, trovare attuazione pur in presenza di una decurtazione dei fondi.
ARTICOLO 2, commi 289-290
Le norme prevedono:
- la facoltà, per il Ministro delle infrastrutture di trasferire le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attualmente attribuiti all’ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato;
- il trasferimento delle attività di gestione e manutenzione di alcuni tratti autostradali[160], una volta completati i lavori di costruzione ovvero scaduta la concessione in essere[161], ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria pariteticamente partecipata tra l’ANAS S.p.A. e la regione Veneto[162], cui è fatto divieto di partecipare ad iniziative diverse dallo scopo per cui è istituito.
I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4, tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall’ANAS S.p.A.
L’Allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.
Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato ha richiesto chiarimenti in merito ai possibili riflessi finanziari, anche indiretti, derivanti dalla disposizione. Si segnala infatti che ad altre disposizioni del provvedimento in esame, che prevedono la soppressione di enti ed organismi, comunque costituiti, titolari di funzioni coincidenti con quelle svolte da altri soggetti pubblici, sono attribuiti effetti di risparmio[163]. E’ stato chiesto pertanto di chiarire se alla prevista costituzione di una pluralità di soggetti pubblici, partecipati da ANAS e da enti territoriali, sia ascrivibile un possibile effetto di maggiore spesa connesso alla moltiplicazione dei soggetti titolari delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, attualmente attribuiti all’ANAS S.p.A.
Inoltre, data l’incertezza in merito alla collocazione, rispetto al perimetro della PA, dei soggetti di diritto pubblico che verranno costituiti in applicazione della norma in esame, sono stati richiesti chiarimenti circa i riflessi per la finanza pubblica connessi ai flussi finanziari inerenti le infrastrutture interessate, al relativo rapporto concessorio e agli eventuali oneri per le convenzioni stipulate con i suddetti organismi.
Si è fatto presente inoltre di non disporre di elementi in merito ad eventuali conseguenze in termini di contenzioso rispetto a soggetti eventualmente già in rapporti con l’ANAS s.p.a. con riferimento alle opere per le quali, ai sensi della norma in esame, verrà disposto il trasferimento dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore.
Contributo per la salvaguardia di Venezia
La norma autorizza un contributo quindicennale di 4 milioni di euro, a decorrere dal 2008, per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 (cd. terza legge speciale per Venezia).
L’Allegato 7, ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese in conto capitale |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si osserva che la quantificazione iscritta ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto appare corretta solo nell’ipotesi in cui il contributo in esame non sia utilizzabile per l’attivazione di un mutuo per il finanziamento delle opere relative alla salvaguardia di Venezia, bensì sia esclusivamente utilizzabile in forma diretta, per l’effettuazione di spese in conto capitale nella misura di 4 mln annui. In caso contrario, infatti, i riflessi peggiorativi della norma sui due saldi sopra citati ammonterebbero all’importo attualizzato del contributo[164]. Se ne desume, conseguentemente, che l’assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli indicati nell’Allegato 7 è rimessa al rispetto della disposizione di cui al comma 511-512 dell’art. 1 della L n. 296/2006, che prevede che la Ragioneria generale dello stato neghi l’autorizzazione all’attivazione del mutuo in questione a causa dell’insufficiente copertura disposta e dell’assenza di risorse nel fondo per l’attivazione dei mutui, di cui al medesimo comma 511.
Sistema ferroviario metropolitano in Veneto
La norma autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto.
La disposizione, inserita dal Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[165], non risulta corredata di relazione tecnica.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 292 (Secondo stralcio sistema metro regionale) |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che l’allegato 7 non riporta alcun effetto finanziario con riferimento ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto: pertanto sono stati richiesti chiarimenti in merito.
Sostegno alle imprese editrici e TV locali
Le norme:
· dispongono che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, al fine della quantificazione di alcuni benefici previsti dalla legge n. 250/1990[166] in favore delle imprese editrici, queste ultime devono presentare anche il modello dei costi di testata che dovrà essere debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio (comma 293);
· stabiliscono che, in applicazione dell’art. 1, comma 1246 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria avviene in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa[167] (comma 294).
L’art. 1, comma 1246, della legge 296/2006 prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. Le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato all’art. 1, comma 454 della legge 266/2005[168];
· dispongono che, a decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione, previsti dall’art. 11 della legge n. 67/1987 e dagli artt. 4 e 8 della legge n. 250/1990, sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA (comma 295);
L’articolo 11, legge n. 67 del 1987 stabilisce che le imprese di radiodiffusione sonora, che posseggano determinati requisiti, hanno diritto, tra l’altro:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge n. 416/1981[169], applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite: trattasi della riduzione del cinquanta per cento delle tariffe telefoniche;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
In base all’art. 4, comma 1, della legge n. 250 del 1990, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio 1991, le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che possiedano una serie di ulteriori requisiti, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
L’articolo 8 della legge n. 250 del 1990 prescrive che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale, che possiedano determinati requisiti, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
L’art. 28 della legge n. 416/1981 dispone, tra l’altro, che le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all’articolo medesimo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni;
· incrementano di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per il solo anno 2009, il finanziamento annuale previsto per le emittenti televisive locali, di cui all’art. 52 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie (comma 296);[170]
· modificano il termine per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, anticipandolo dal 30 settembre al 31 luglio di ciascun anno (comma 297);
· stabiliscono che restano fermi i limiti dell’ammontare dei contributi per l’editoria indicati nell’art. 3 della legge n. 250/1990 (comma 298).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Emitt. locali |
10,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
10,0 |
La relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria non considerava le disposizioni in esame, mentre la relazione tecnica riferita all’emendamento del Governo[171], confluito poi nel comma 298, afferma che la norma mira ad evitare che nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato possano derivare da un’interpretazione dell’art. 10, primo comma, del decreto legge n. 159/2007[172] come norma derogatoria rispetto ai limiti percentuali massimi dei costi ammissibili per il calcolo dei contributi alla stampa.
La relazione illustrativa, con riferimento al comma 295, afferma che la riduzione dei rimborsi delle tariffe elettriche e per i collegamenti via satellite in favore delle imprese radiotelevisive comporta un risparmio annuo stimabile in almeno 1 milione di euro.
La relazione medesima afferma inoltre che l’erogazione delle somme direttamente alle imprese, previa certificazione dei costi articolata in base agli importi risultanti, consente l’attivazione di procedure più efficienti. Ciò in sintonia con quanto richiesto in sede comunitaria in materia di aiuti diretti alle imprese, consentendo, tra l’altro, una maggiore efficacia nell’attività di controllo.
Al riguardo, nulla da osservare con riferimento agli oneri recati dal comma 296, trattandosi di tetti di spesa.
Con riferimento, invece, alla riduzione al 40% del rimborso delle tariffe di cui al comma 295, il Servizio Bilancio ha chiesto un chiarimento volto ad esplicitare se la medesima includa anche il rimborso previsto per le spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale, di cui all’articolo 11, lett. b),della legge n. 67/1987.
Sviluppo banda larga e digitale terrestre
Le norme dispongono finanziamenti a favore del settore delle tecnologie digitali.
In particolare vengono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2008 le risorse del programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno, risorse allocate presso il fondo per le aree sottoutilizzate[173], al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga sul territorio nazionale. Viene inoltre incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2008 il fondo per il passaggio al digitale[174].
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE IN C/ CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 299 (Banda larga FAS) |
50 |
0 |
0 |
20 |
20 |
10 |
20 |
20 |
10 |
Comma 300 (Fondo passaggio al digitale) |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera non ha formulato osservazioni, nel presupposto che le risorse siano sufficienti a coprire gli oneri relativi agli interventi oggetto della norma.
Modifiche al testo unico della radiotelevisione
Le norme sostituiscono i commi 3 e 5 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 177/2005 recante il testo unico della radiotelevisione.
L’allegato 7 non ascrive effetti alle norme in esame.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Nulla da osservare al riguardo trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.
Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano
La normaprevede, al comma 304, di mantenere nel conto dei residui per il loro versamento all'entrata del bilancio statale dell'anno 2008, nel limite massimo complessivo di 14 milioni di euro, le somme disponibili al 31 dicembre 2007 destinate, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 56[175], ad investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero. Tali risorse dovranno essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alla realizzazione delle azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», previste dal comma 61 dell'articolo 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004).
Il comma 305 prevede, per l’anno 2008, che 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale - istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 251/1981[176] - siano versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al fondo per le attività di credito all'esportazione, di cui all'articolo 3 della legge 295/1973[177].
Il comma 306 prevede un aumento di 20 milioni per l'anno 2008 e di 130 milioni per l'anno 2009 del summenzionato fondo per le attività di credito all'esportazione, per contributi in conto interessi.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
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|
|
|
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|
|||||
Co. 304-306 Internazionalizzazione sistema produttivo . fondo rotativo |
0 |
0 |
0 |
20 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Co. 306 Contributo conto interessi L. 295/1973. |
20 |
130 |
0 |
10 |
90 |
30 |
10 |
90 |
30 |
|||||
Totale |
20 |
130 |
0 |
30 |
120 |
30 |
10 |
90 |
30 |
|||||
La relazione tecnica del ddl originario non considera la norma; la RT relativa all’emendamento governativo, introduttivo dei commi 305 e 306, approvato al Senato afferma che il comma 305 prevedendo il trasferimento di risorse tra due fondi, non ha effetti sui saldi. In relazione al comma 306 si limita a descrivere la norma e ad indicare la copertura con la riduzione dell’accantonamento in tabella A.
Al riguardo Il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che il comma 304 introducendo una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono[178], è suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento; in tal caso, i richiamati effetti dovrebbero essere oggetto di corrispondente compensazione.
In relazione al comma 305 sono stati richiesti chiarimenti in ordine all’impatto di tale disposizione sul fabbisogno, indicato nell’allegato 7, in apparente contrasto con la neutralità asserita nella relazione tecnica, non apparendo inoltre chiare le ragioni per cui, l’utilizzo di risorse di un fondo rotativo a beneficio di un fondo non dotato di tale caratteristica, non determini effetti sull’indebitamento della p.a.
Infine, in relazione al comma 306, sono apparse necessarie precisazioni in ordine alla diversa dinamica della spesa ai fini dei tre saldi di finanza pubblica.
Promozione e sicurezza della rete trapiantologica
La norma prevede con riferimento al Centro nazionale trapianti:
a) un’autorizzazione di spesa pari a 700.000 euro, a partire dal 2008, per l’effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica;
La copertura è realizzata mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, lettera a), del decreto-legge n. 81/2004, destinata al finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie[179];
b) la possibilità di stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali e, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
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Comma 307, primo periodo (rete trapiantologica) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
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|
|
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|||
Comma 307, terzo periodo (Centro prevenzione e controllo malatt.) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|||
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo non sono stati forniti chiarimenti circa la congruità delle risorse che residuano per l’attività e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo, considerata la riduzione pari a 700.000 euro delle medesime risorse, destinate dalla norma in esame al finanziamento dell’attività dei Centri regionali per i trapianti.
Ricerca e formazione nel settore dei trasporti
Le norme finanziano programmi di ricerca e formazione nei trasporti, per studi ed esperienze nel settore navale, per le autostrade del mare.
Sono previste, a tal fine, le seguenti autorizzazioni di spesa:
· 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 10 milioni di euro per l’anno 2010, finalizzata alla promozione della ricerca e la formazione in materia di trasporti[180] anche in ambito internazionale (comma 309);
· 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per le finalità di proseguimento degli interventi di ricerca, miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta e con le modalità previste dall’articolo 1, comma 1042, della legge 296/2006 (comma 310);
Si ricorda che il comma 1042 della legge 296/2006 ha autorizzato il Ministero dei trasporti alla concessione all’INSEAN di un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le finalità di promozione della ricerca in campo navale[181].
· 10 milioni di euro per l’anno 2008 per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare (comma 311).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGG. SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
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Comma 310 (INSEAN) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
MAGG. SPESE C/ CAPITALE |
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|
|
|
|
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Comma 309 (Ricerca e formaz trasporti) |
2 |
5 |
10 |
2 |
4 |
8 |
2 |
4 |
8 |
Comma 311 (Sistema inform. aut. del mare) |
10 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
La relazione tecnica, riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto delle norme.
Al riguardo, in assenza di elementi di quantificazione, il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto indicazioni circa l’impegno finanziario di detti interventi, al fine di escludere la necessità di ulteriori futuri finanziamenti a carico della finanza pubblica.
Disposizioni in favore dei giovani ricercatori
Le norme, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono quanto segue:
· a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, previamente valutati da un comitato composto da giovani ricercatori operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica (comma 313);
· l’attuazione della disposizione di cui al comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca (comma 314);
· all’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento delle aliquote di base di cui all’art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio (comma 315).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Comitato valutazione progetti giovani ricercatori |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
Accisa tabacchi |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.
Al riguardo, nulla da osservare in merito alla quantificazione dell’onere relativo all’istituzione ed al funzionamento del Comitato di cui al comma 313, essendo il medesimo limitato all’autorizzazione di spesa.
Con riferimento invece alla modalità di copertura dell’onere recata dal comma 2, invece, il Servizio Bilancio della Camera ha fatto presente che il Governo – in risposta alla richiesta di chiarimenti[182] formulata in merito ad analoga copertura disposta dall’art. 33 dell’A.C. 3194[183], relativamente alla necessità di chiarire l’effettiva possibilità di acquisire le risorse aggiuntive attraverso l’aumento dell’accisa sui tabacchi – ha reso noto che i prodotti del tabacco sono già assoggettati ad un’elevata tassazione che, per le sigarette, supera il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico e che, pertanto, un eventuale aumento dell’accisa, indurrebbe i produttori di tabacchi lavorati ad aumentare il prezzo dei propri prodotti, con conseguente contrazione dei consumi legali ed un effetto di calo delle entrate erariali.
Pertanto, pur in considerazione dell’esiguità dell’onere, il Servizio Bilancio ha ritenuto opportuna una conferma del Governo circa l’effettiva possibilità di acquisire le risorse aggiuntive necessarie per la copertura dell’onere recato dall’articolo in esame attraverso un aumento dell’accisa sui tabacchi.
ARTICOLO 2, commi 316-317
Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario
Normativa previgente: il comma 814 dell’art. 1 della legge 296/2006 disponeva l’istituzione di un comitato per la valutazione di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore a quaranta anni. La destinazione a tali progetti, per gli anni 2007 e 2008, di almeno il 5 per cento delle risorse destinate alla ricerca sanitaria, veniva subordinata alla valutazione del comitato. Il comma 815 quantificava il relativo onere nel limite massimo di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
La norma[184], modificando i commi 814 e 815 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, rende permanente la destinazione della quota delle risorse per la ricerca sanitaria ai progetti svolti da ricercatori di età inferiore a quaranta anni. Aumenta, inoltre, la suddetta quota dal 5 al 10 per cento, a decorrere dal 2008. La norma medesima rende, infine, permanente l’onere recato dal comma 815 della legge finanziaria predetta, in relazione all’istituzione ed al funzionamento del Comitato.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Giovani ricercatori sanità |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento.
Fondo di promozione della ricerca di base
La norma[185] istituisce, in via sperimentale, per l’anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base, da attivare con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE |
|||||||||
Fondo ricerca di base |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
2,0 |
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo, essendo la spesa contenuta nei limiti della dotazione del Fondo.
Destinazione alle Fondazioni bancarie delle risorse del Fondo per la ricerca di base
Le norme dispongono che le Fondazioni bancarie che impegnano fondi per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo istituito in via sperimentale dal comma 318 dell’articolo in esame e previa conferma della sussistenza delle relative disponibilità finanziarie, contributi nel limite del 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e, comunque, non oltre tre anni.
Con DM, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria in esame, sono definiti gli obiettivi di ricerca di base per l’ammissibilità al contributo, le modalità per la presentazione delle richieste e per la valutazione dei piani di ricerca e l’assegnazione delle relative risorse, al fine di rispettare i limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 318.
Alle norme non sono ascritti effetti finanziari dall’Allegato 7.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che la procedura di valutazione delle richieste di contributo, le cui modalità attuative sono affidate ad un decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, finora ancora non emanato, sia in grado di garantire il rispetto della scansione temporale e del limite triennale degli effetti di spesa imputati all’istituzione del Fondo, secondo le previsioni scontate ai fini dei saldi di fabbisogno ed indebitamento netto (cfr. scheda riferita al comma 318).
Misure a tutela dell’ambiente e sui cambiamenti climatici
La norme dispongono una serie di interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente:
In particolare, vengono disposte:
· l’adozione, da parte del Ministro per l’ambiente, di Piani strategici nazionali per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori; a tal fine si prevede l’utilizzo delle risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183 del 1989, e al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398[186], come determinate dalla tabella F della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006); per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 si autorizza la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 321);
· l’istituzione di un Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica cui sono destinati, a decorrere dall’anno 2008, 40 milioni di euro annui a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 321; si prevede inoltre l’emanazione di un successivo decreto per l’individuazione delle modalità di utilizzazione del fondo anche prevedendo iniziative di cofinaziamento con regioni ed enti locali e l’attivazione di fondi di rotazione (comma 322);
· l’istituzione di un Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2008, a valere delle risorse stanziate dal precedente comma 321 (comma 323);
· l’istituzione di un Fondo, presso il Ministero dell’ambiente, per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 324);
· il potenziamento delle attività di vigilanza e controllo in ambiente marino e costiero da parte del Ministero dell’ambiente, mediante l’avvalimento delle strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, al cui finanziamento sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro, a valere dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 321 (comma 325);
· l’assegnazione di un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere delle risorse di cui al comma 321, per il funzionamento dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) (comma 326)
· la stipula di accordi di programma, tra il Ministro dell’ambiente ed altre amministrazioni centrali e periferiche, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio, per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento[187] (PSTA); a tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli esercizi del triennio 2008-2010; al relativo onere, formulato in termini di limite massimo di spesa, si provvede mediante una corrispondente riduzione (pari all’entità dello stanziamento) dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1 del DL n. 16 del 2005[188] (comma 327);
· l’istituzione ed il finanziamento di nuove aree marine protette, per le quali è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2008[189] (comma 328);
· l’autorizzazione di spesa pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico (comma 329);
· la previsione di interventi per la riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del Po, programmati dall’Autorità di bacino di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale), per la cui attuazione viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio finanziario 2008-2010[190] (comma 330);
· l’autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, a valere delle risorse di cui al comma 321, per la definizione ed attivazione di un programma di difesa del suolo nei piccoli comuni con fenomeni di dissesto territoriale e caratterizzati da estrema perifericità (comma 331);
· l’utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate alla difesa del suolo ai sensi del comma 321 per la definizione e la manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti (comma 332).
Con riferimento alle risorse di cui si prevede l’utilizzo nel comma 321, si segnala che si tratta delle risorse del Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale istituito dalla citata legge n. 183 del 1989. Tale legge è stata rifinanziata nella tabella D allegata alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per il 2007 e 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tali risorse erano state accantonate dall’articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria per il 2007 e poi disaccantonate dall’articolo 3 del DL 159/2007.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
maggiori spese correnti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 326 ICRAM |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
0 |
maggiori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comma 321 Rischio idrogeologico |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
comma 322 Fondo energie rinnovabili |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
comma 323 Fondo riduzione rifiuti |
20 |
20 |
20 |
5 |
10 |
15 |
5 |
10 |
15 |
comma 324 Fondo ricerca interazioni ambiente salute |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
comma 325 Fondo vigilanza capitanerie di porto |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
comma 327 PSTA |
10 |
10 |
10 |
4 |
8 |
10 |
4 |
8 |
10 |
Comma 328 Istituzione aree marine |
5 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
3 |
2 |
0 |
Comma 329 Monitoraggio rischio sismico |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Comma 330 Valorizzazione bacino fiume PO |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Comma 331 Difesa suolo piccoli comuni |
5,0 |
0 |
0 |
3,0 |
2,0 |
0 |
3,0 |
2,0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
minori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comma 321 Difesa del suolo |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
265,0 |
265,0 |
0 |
265,0 |
265,0 |
0 |
comma 327 DL 16/2005 |
10 |
10 |
10 |
4 |
8 |
10 |
4 |
8 |
10 |
La relazione tecnica riferita al testo originario specifica che le risorse stanziate, ai sensi del comma 321, potranno essere destinate ad interventi di manutenzione ordinaria del territorio, alla messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico in corrispondenza dei territori montani, collinari e delle aste fluviali.
Con riferimento all’istituzione dei fondi per l’innovazione ambientale (Fondo solare termodinamico e Fondo innovazione ambientale), la relazione tecnica all’emendamento presentato al Senato, specifica che l’onere complessivo, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2008, è posto a valere della riduzione da 265 milioni di euro a 205 milioni di euro dell’autorizzazione per l’anno 2008 di cui al comma 321 dell’articolo in esame.
Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui si prevede l’utilizzo a fini di copertura si segnala che il Governo, in occasione dell’esame al Senato, ha confermato che le medesime recano le necessarie disponibilità[191].
Al riguardo il Servizio del bilancio ha osservato che le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 322 e 323 (Fondo efficienza energetica e Fondo riduzione rifiuti) sembrano configurare oneri permanenti a fronte di una copertura finanziaria posta a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 321, che risulta limitata agli anni 2008 e 2009. Analoga osservazione vale per il comma 325, al quale l’allegato 7 ascrive un effetto di maggior spesa triennale a fronte di una copertura (comma 321) biennale.
Con riferimento all’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento dell’ICRAM si segnala che a fronte di una spesa in conto corrente la copertura, prevista a valere delle risorse di parte capitale di cui al comma 321, sembra configurare una dequalificazione della spesa non consentita dalla vigente disciplina contabile.
Infine si osserva che, secondo quanto riportato dal prospetto riepilogativo la somma degli effetti finanziari delle autorizzazioni di spesa che sono poste a valere delle risorse di cui al comma 321 sembra eccedere l’ammontare delle risorse previste a copertura delle medesime (minori spese in conto capitale pari a 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009).
Fondo ristrutturazione rete idrica nazionale
La norma, introdotta durante l’esame in commissione alla Camera, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro per l’anno 2009.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE in c/Capitale |
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Comma 333 (Fondo ristrutturazione rete idrica nazionale) |
30 |
20 |
20 |
10 |
15 |
25 |
10 |
15 |
25 |
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La norma non risulta corredata di relazione tecnica
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che i diversi effetti ascritti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento siano riconducibili alla dinamica relativa al tasso di realizzazione della spesa in conto capitale.
Fondo per la forestazione ed il miglioramento della qualità dell’aria
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera, prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un Fondo per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica e per il miglioramento della qualità dell’aria, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE in c/Capitale |
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Comma 335 (Fondo ristrutturazione rete idrica nazionale) |
50 |
50 |
50 |
10 |
30 |
40 |
10 |
30 |
40 |
|||||
La norma non risulta corredata di relazione tecnica
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che i diversi effetti finanziari ascritti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento siano riconducibili alla dinamica relativa al tasso di realizzazione della spesa in conto capitale.
Funzionamento enti parco nazionali
Le norme prevedono:
· l’autorizzazione, per gli enti parco nazionali che abbiano provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica[192], ad incrementare le proprie dotazioni organiche entro il limite massimo di 120 unità di personale (comma 337, primo periodo);
· l’autorizzazione per gli enti parco nazionali, a decorrere dal 2008, ad effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità (comma 337, secondo periodo);
· l’autorizzazione di un contributo straordinario dello Stato, finalizzato all’attuazione del comma 337, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Al riparto del contributo si provvede ai sensi di un successivo decreto ministeriale (comma 338).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
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Comma 337-338 (Funzionamento enti parco nazionali) |
2 |
2 |
2 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
La relazione tecnicanulla aggiunge al contenuto della norma, limitandosi a qualificare tale contributo straordinario come limite massimo di spesa.
Al riguardo si osserva che il comma 337 sembra fare riferimento a due distinte autorizzazioni: la prima (incremento di 120 unità di personale) riguardante le piante organiche di diritto; la seconda riguardante le dotazioni organiche di fatto (rispetto alle quali sono rese possibili assunzioni di personale in deroga alla normativa vigente). Tenuto conto che la relazione tecnica non ha fornito i dati e i parametri posti alla base della quantificazione degli oneri recati dal comma 337, si osserva che in assenza dei dati relativi anche agli effetti indotti (di natura fiscale e contributiva) determinati dalle assunzioni autorizzate dalla norma in esame, non è possibile verificare la correttezza dei calcoli effettuati.
Infatti, mentre la spesa registrata sul saldo netto da finanziare è necessariamente limitata all’entità del contributo statale, gli effetti indicati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento (superiori rispetto al predetto contributo statale) potrebbero implicare un numero di assunzioni superiore alle 120 unità indicate dal comma 337.
Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse
Le norme istituiscono un fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2008 presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzato all’avvio di un programma per la valorizzazione e il recupero delle ferrovie dismesse.
La disposizione, inserita dalla Camera a seguito dell’approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare[193], non risulta corredata di relazione tecnica.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
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Comma 342 (Ferrovie dismesse) |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
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Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni sull’uso dei farmaci e sulla spesa farmaceutica
Le norme dispongono:
a) il divieto per il medico sia di prescrivere un medicinale di cui non è autorizzato il commercio sia di impiegarne uno per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, se non sono disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda[194] (comma 348);
b) la possibilità di riutilizzare le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, da parte della Residenza sanitaria assistenziale (RSA), della ASL o della organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, nel caso di morte del paziente a cui erano destinate; negli altri casi, i medicinali, aventi le medesime condizioni di integrità e validità, possono essere consegnate dal detentore ad organizzazioni senza scopo di lucro, riconosciute dalle regioni e aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria[195] (commi 350 e 351);
c) la possibilità per le regioni di accedere alla quota premiale di finanziamento relativa alla spesa farmaceutica registrata nel 2007[196] a condizione che il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti[197] accerti sia l’efficacia delle misure di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata adottate nel 2007 a seguito del superamento del tetto di spesa del 13 per cento sia, con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata nelle regioni che hanno adottato piani di rientro, l’idoneità e la congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera (comma 353).
L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.
La relazione tecnica precisa che le norme, essendo dirette a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti nel settore sanitario e, in particolare, farmaceutico, si rendono necessarie al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati.
Nulla da osservare al riguardo.
Istituzione del registro dei dottori in chiropratica
La norma dispone l’istituzione, presso il Ministero della salute e senza oneri per la finanza pubblica, di un registro dei dottori in chiropratica, per coloro che sono in possesso del diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente.
Il chiropratico, qualificato dalla disposizione come professionista sanitario, può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del SSN, nei modi e nelle forme previste dall’ordinamento.
L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.
La norma non è corredata da relazione tecnica.
Al riguardo, tenuto conto che la chiropratica rientra tra le cosiddette medicine non convenzionali, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che l’inserimento della chiropratica tra le terapie garantite, in forma diretta o accreditata, dal SSN appare suscettibile di recare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur rilevando che la disposizione non impone un obbligo ma prevede una mera facoltà in tale senso a carico del SSN.
Autorità nazionale per la sicurezza alimentare
La normadispone che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella città di Foggia, mantenendo ferme la collocazione dell’Autorità presso il Ministero della salute. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia la medesima disposizione ha autorizzato, a favore del Ministero della salute, un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2010.
Le modifiche introdotte dall’art. 11 del decreto-legge n. 248/2007 hanno novellato il comma 356 in esame, prevedendo la trasformazione, dell”Autorità nazionale per la sicurezza alimentare” in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare” posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero.
Viene inoltre precisato che l’Agenzia ha sede in Foggia e che le norme sull’organizzazione, sul funzionamento e sull’amministrazione dell’Agenzia saranno adottate con un DPCM su proposta del Ministro della salute con il concerto di quello delle politiche agricole.
L’allegato 7 riferito alla legge finanziaria espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
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|
|
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Art. 2, comma 356 (Contributi ad enti) |
2,5 |
2,5 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
1,5 |
2,5 |
2,5 |
1,5 |
|||||
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo, in relazione alle modifiche da ultimo apportate alla norma con il D.L. 248/2007, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la norma, nella nuova formulazione, prevede una diversa configurazione dell’organismo in questione, individuandolo come una struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute, ma distinta da quest’ultimo dal punto di vista organizzativo ed amministrativo. Andrebbero quindi quantificati i costi relativi al funzionamento del nuovo organismo ed individuate le risorse finanziarie con cui farvi fronte, in particolare per il funzionamento a regime dell’Agenzia, posto che lo stanziamento previsto dalla norma originaria della legge finanziaria – riproposto nella novella legislativa recata dal DL 248/2007 - prevede un contributo limitato ad un triennio.
Sistema nazionale di educazione continua in medicina
Le norme dispongono il rinvio all’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2007[198] per la disciplina del sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM).
In particolare, sulla base di tale accordo, le norme dispongono:
a) il trasferimento della gestione amministrativa del programma di ECM e del supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua[199] all’Agenzia per i servizi sanitari regionali[200] che assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (ANSSR)[201], nonché la costituzione con successivo DM della Commissione nazionale per la formazione continua, i cui compiti sono specificati dall’accordo 1° agosto 2007[202] (comma 357);
b) la possibilità della ANSSR di avvalersi di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni, per un contingente massimo di 15 unità, nonché di personale dipendente dal Ministero della salute in posizione di distacco, non rinnovabile, fino ad un massimo di 15 unità per periodi massimi di due anni (comma 358, primo e secondo periodo);
c) la copertura delle spese sostenute dall’ANSSR, incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dall’accordo del 1° agosto 2007[203], nonché le spese di personale derivanti dall’attuazione dei commi 357-360, a valere sulle risorse derivanti dai contributi previsti dall’articolo 92, comma 5, della legge n. 388/2000[204] che, a tale scopo, affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia (comma 358, ultimo periodo);
d) la determinazione della dotazione organica del personale dell’ANSSR in 60 unità di ruolo, di cui 48 unità di personale non dirigente e 12 dirigenti. Per la copertura dei posti di nuova istituzione, l’ANSSR è autorizzata ad assumere nei limiti della dotazione organica e del finanziamento complessivo[205] (comma 359).
La relazione tecnica[206] fornisce il seguente quadro delle voci che determinano gli oneri e delle entrate da portare a copertura allo scopo di dimostrare l’effettiva sostenibilità degli oneri:
voci |
euro |
stima entrate annue |
18.000.000 |
|
|
stima maggiori oneri |
1.291.600 |
di cui: |
|
- aumento dotazione organica Agenzia |
690.000 |
- rimborso comandi |
495.000 |
- incremento componenti Commissione nazionale |
3.600 |
- Consulta |
24.000 |
- Osservatorio |
14.000 |
- Comitato tecnico |
25.000 |
- funzionamento Commissione nazionale |
40.000 |
In particolare, con riferimento alle entrate relative ai versamenti da parte degli organi che intendono accreditarsi per specifiche attività formative[207], con le quali nel periodo 2002-2007 si è provveduto alla copertura dei costi di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e della gestione del Programma di Educazione Continua in Medicina, si sono verificate nel medesimo periodo maggiori entrate pari, complessivamente, a 103.775.793,58 euro, secondo il seguente andamento annuo:
Anno |
Euro |
2002 |
6.865.026,36 |
2002 |
10.329.137,98 |
2003 |
15.914.811,32 |
2004 |
18.876.940,51 |
2005 |
25.174.923,73 |
2006 |
17.143.601,74 |
2007* |
9.471.351,94 |
totale |
103.775.793,58 |
*Fino alla quietanza del 9 ottobre 2007
Di tali risorse, per le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua, sono stati complessivamente rassegnati 24.152.289,77 euro, esclusi 2.000.000 euro in attesa di riassegnazione per il 2007.
Gli impegni assunti dal 2002 al 2005 ammontano a 22.976.368,52 euro complessivi[208].
Dai dati esposti, la relazione tecnica ritiene agevole prevedere che le entrate rimarranno ad un livello ampiamente sufficiente a finanziare i maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’accordo del 1° agosto 2007, con particolare riferimento alle spese per la Commissione e per gli organismi si nuova istituzione, nonché alle spese per il personale per l’ampliamento della pianta organica dell’ANSSR.
A tali fini, la relazione tecnica stima prudenzialmente un’entrata per il 2008 pari a circa 18 milioni di euro. Tale entrata riveste carattere di certezza e continuità, tenendo conto che consegue all’espletamento dell’attività istituzionale cui è preposta la Commissione.
Con riferimento ai costi derivanti dalle disposizioni in esame, gli oneri per il personale derivano dall’aumento di 14 unità della dotazione organica dell’ANSSR, come segue:
tipologia di personale |
n° |
costo unitario annuo (euro) |
costo totale annuo (euro) |
dirigenti |
4 |
90.000 |
360.000 |
collaboratori SSN |
10 |
33.000 |
330.000 |
totale |
690.000 |
A tali spese si devono aggiungere gli oneri a carico dell’ANSSR per il rimborso al Ministero della salute del costo di 15 unità di personale in posizione di comando, quantificati in 495.000 euro annui.
Gli oneri derivanti dall’aumento di 3 unità dei membri della Commissione nazionale per la formazione continua[209] ammontano a circa 3.600 euro annui.
Per i componenti degli altri organismi indicati dall’accordo del 1° agosto 2007, infine, non è previsto alcun compenso.
Più in particolare, si tratta dei seguenti organismi:
a) Supporto amministrativo gestionale
Si tratta di un organo che opera l’’interno dell’ANSSR con compiti di coordinamento delle attività amministrative relative allo specifico ambito della Commissione. I costi di personale sono riconducibili a quelli generali già quantificati in altra parte della relazione tecnica.
b) Consulta nazionale della Formazione permanente
Si tratta di un organo costituito per consentire la più ampia partecipazione di rappresentanze qualificate[210]per realizzare periodici confronti sulle scelte, sui risultati conseguiti e sui progetti di miglioramento. L’onere per il rimborso delle spese sostenute dai 20 componenti è valutabile in 24.000 euro annui. I costi relativi al personale della struttura in esame (si tratta unicamente di un dirigente con funzioni di segretario) sono stati compresi in quelli quantificati per la nuova dotazione organica dirigenziale dell’ANSSR.
c) Osservatorio Nazionale della Formazione Continua in sanità
Tale struttura effettua il monitoraggio delle attività formative per consentire alla Commissione nazionale per la formazione continua di svolgere una corretta funzione di indirizzo e coordinamento. l’Osservatorio è composto da:
- un responsabile designato dal Coordinatore degli Assessori regionali alla sanità (si tratta di un dirigente delle Regione o di altro ente pubblico i cui costi sono stati compresi in quelli quantificati per la nuova dotazione organica dirigenziale dell’ANSSR);
- 5 esperti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
- 6 esperti designati dal Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la Formazione continua.
Gli esperti hanno diritto al rimborso delle spese di missione, di trasferimento, di vitto e alloggio. Il corrispondente onere, valutabile in 14.000 euro annui, è riconducibile a quello valutato per il funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua.
d) Consorzio per la gestione dell’anagrafe delle professioni sanitarie (CO.GE.A.P.S.)
Tale Consorzio fa capo alle Federazioni Nazionali degli Ordini, Collegi ed Associazioni Professionali accreditate e svolge il ruolo di gestore dell’Anagrafe Nazionale dei crediti formativi.
La struttura, strumentale rispetto alle istituzioni professionali che la esprimono, è destinataria dei flussi inerenti le attività formative e i crediti formativi in capo a tutte le regioni.
I costi della gestioni sono stati finanziati, fino al 2007, dalla Commissione Nazionale per la formazione continua (500.000 euro annui per il 2006 e il 2007), mentre in futuro tali costi saranno sostenuti dagli ordini, collegi e istituzioni che lo compongono.
e) Comitato tecnico delle Regioni
La struttura, che opera nella Sezione “Criteri e procedure di accreditamento dei provider pubblici e privati”, è composta dai rappresentanti di tutte le Regioni e le Province autonome, designati dalla Commissione Salute e le spese per la partecipazione sono valutabili in 25.000 euro annui.
Infine, le spese di funzionamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel periodo 2002-2007 ammontano a 210.000 euro, pari a circa 40.000 euro annui e riguardano le spese di missione e l’acquisto di risorse strumentali (personal computer, fotocopiatrici, stampanti, cancelleria ecc.)
Al riguardo, sulla base degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica, il Servizio Bilancio ha formulato rilievi sulle disposizioni in esame.
Non appare, infatti, avere rilievo l’affermazione della relazione tecnica sul fatto che, sulla base della normativa previgente, il riversamento dei contributi a carico degli enti che richiedono l’accreditamento riguarda la sola quota necessaria al funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua (il che potrebbe comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato, nel caso in cui, a normativa variata, il riversamento riguardasse un ammontare maggiore), in quanto il comma 5 dell’articolo 92 della legge n. 388/2000 dispone che l’intero ammontare del contributo sia riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per essere utilizzato per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.
Disposizioni in materia di indennizzi sanitari e aumento dell’accisa sui tabacchi
Le norme dispongono:
a) la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per la stipula delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti[211] (comma 361).
La norma rinvia ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione, nell’ambito di un Piano pluriennale, dei criteri di accesso alle transazioni, e, comunque, nell’ambito delle autorizzazioni, in analogia e coerenza con criteri transattivi già fissati per soggetti emofilici con DM 30 novembre 2003, con priorità, a parità di grado di infermità, per le condizioni economiche del soggetto, definite mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (comma 362);
b) l’estensione ai soggetti affetti da sindrome da talidomide[212] dell’indennizzo previsto dall’articolo 1 della legge n. 229/2005 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie[213] (comma 363).
Dalla relazione tecnica risulta che, per l’effetto sistematico delle disposizioni di cui all’articolo 4 della stessa legge n. 229/2005, si estende a tale soggetti anche il diritto all’assegno una tantum[214].
c) l’aumento dell’accisa sui tabacchi lavorati per la copertura degli oneri recati dal comma 361 (180 milioni di euro annui) nonché per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni per il 2008 e 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 da iscrivere nel Fondo per interventi strutturali di politica economica[215] (commi 364 e 365).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 361 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
Comma 363 |
40 |
10 |
10 |
40 |
5 |
5 |
40 |
5 |
5 |
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 364 (tabacchi) |
320 |
460 |
460 |
320 |
460 |
460 |
320 |
460 |
460 |
Si segnala che gli effetti di maggiore spesa corrente derivanti dall’imputazione delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui tabacchi al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (comma 365) sono scontati in relazione all’articolo 3, comma 157, unitamente agli altri interventi a valere su tale Fondo disposti dalla legge finanziaria in esame.
La relazione tecnica riferita al comma 363 (riguardante i soggetti affetti da sindrome da talidomide)[216] quantifica prudenzialmente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 l’onere per la liquidazione dell’indennizzo, pari a 40.000 euro pro capite, a circa 200 soggetti[217]. A tale onere si aggiunge la spesa per la corresponsione dell’assegno una tantum, quantificato il 30 milioni di euro nel 2008[218].
Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti sui seguenti punti:
a) la formulazione della norma di copertura sembra escludere che l’aumento dell’accisa sui tabacchi sia riferibile anche agli oneri recati dall’estensione del diritto all’indennizzo agli affetti da sindrome da talidomide; inoltre, dal momento che il finanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è disposto per ammontari già definiti nel quantum, l’onere relativo ai soggetti affetti da sindrome da talidomide appare privo di copertura;
b) i costi dell’intervento a favore di tali soggetti, inoltre, appaiono ridotti sul fabbisogno e sull’indebitamento per gli anni 2009 e 2010 senza che la relazione tecnica fornisca chiarimenti in merito;
c) un aumento così consistente del gettito dell’accisa sui tabacchi potrebbe comportare un aumento del prezzo dei tabacchi lavorati tale da provocare una riduzione dei consumi e, quindi, delle entrate erariali.
Si segnala, inoltre, che, sulla base della documentazione trasmessa dal Governo in occasione dell’iter di approvazione del decreto-legge n. 159/2007, la platea degli emotrasfusi occasionali potenzialmente interessati ad una transazione può stimarsi da un minimo di 1.500 e un massimo di 10.000. Il Governo, nella medesima sede, ha precisato che, in presenza di un limite di spesa, una corretta applicazione dei criteri di priorità potrà consentire di individuare i soggetti a cui proporre e definire una transazione, ricordando che i soggetti rimasti esclusi conservano la piena facoltà di continuare a perseguire la via giudiziaria.
Personale dell’associazione Croce rossa italiana
La norma prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa sulla base di convenzioni e per l’espletamento di attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. Viene, inoltre, specificato che alla copertura del relativo onere la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’ Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica,allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che il personale con contratto a tempo determinato interessato dalla norma è di oltre 1.850 unità, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro. Tale onere viene coperto con gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate dalla CRI su tutto il territorio nazionale e che, alla data del 31 dicembre 2006, sono pari a circa 80 milioni di euro. Tale importo copre anche le spese di funzionamento pari circa 15 milioni euro. In assenza della disposizione in esame le convenzioni in atto verrebbero rescisse, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni - tra cui principalmente le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale – rimarrebbero, al più, invariati. La RT, pertanto, afferma che si potrebbe determinare un incremento di tali oneri, qualora, l’affidamento dei servizi di pronto soccorso e assistenza a soggetti che non siano, come la CRI, dotati di attrezzature e strumenti adeguati, dovesse comportare condizioni più onerose.
Al riguardo,considerato che la proroga dei contratti determina l’introduzione di un elemento di rigidità dell’autonomia negoziale delle ASL, essendo alle stesse preclusa la possibilità di avvalersi, ricorrendo al mercato, di eventuali soluzioni convenzionali economicamente più vantaggiose per lo svolgimento delle attività di servizio sociale e socio-sanitari, non è stato chiarito perché tale soluzione debba intendersi esclusa, come sembrerebbe evincersi invece dalla RT.
Il Governo, in risposta ad analoghi rilievi formulati dal Servizio Bilancio del Senato, durante l’esame in prima lettura, ha affermato che la circostanza della maggior competitività – in termini di costo del servizio reso - di altri soggetti, diversi dalla CRI, erogatori di attività sociali e socio-sanitarie, viene considerata del tutto eventuale ed ipotetica. La norma, del resto, proroga i contratti per la durata delle convenzioni, senza stabilire un obbligo per le ASL di confermare le stesse alla loro naturale scadenza.
Stabilizzazione personale precario della Croce rossa italiana
La normaprevede che nei confronti del personale di cui al comma 366, trovino applicazione le disposizioni previste dall'articolo 3, commi 90, 92 e 94 della legge in esame.
I commi 90, 92 e 94 - nonché 96 e 97 - dell’articolo 3, dispongono misure per la stabilizzazione dei personale precario impiegato nelle pubbliche amministrazioni, modificando alcune disposizioni recate dalla finanziaria per il 2007. Per tali finalità, il comma 97, ha disposto, inoltre, l’incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.
Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si prevede il graduale assorbimento presso gli enti del servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni[219]. Con tale protocollo vengono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria non considera la norma introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
Al riguardo, consideratoche la norma estendeal personale di cui al comma 366 l’applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 90, 92 e 94 della legge in esame in materia di stabilizzazione del personale precario nella P.A., che determinano un maggior onere a regime, non sono stati chiariti quali ulteriori effetti finanziari sono a riguardo prodotti dalla medesima disposizione in riferimento alle prevista eventuale procedura di assorbimento dello stesso personale presso gli enti del servizio sanitario nazionale e le regioni.
Assunzione nella Provincia autonoma di Bolzano
La norma prevede la modifica del comma 527 della L. n. 296/2006 disponendo che al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, nel limite di spesa di 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui allo stesso comma, per gli anni 2008 e 2009, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.
Il comma 527, prevede che per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento di procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento di 25 milioni di euro il 2008, 100 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della L. n. 449/1997 e successive modificazioni.
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnicaallegata al testo originario del disegno di legge finanziaria non considera la norma introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.
Nulla da osservare al riguardo, limandosi la norma a disporre nei limiti di un’autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.
Rideterminazione indennità speciale di seconda lingua.
La norma al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, dispone che la misura mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista, per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, dall’art. 1 della L. n. 454/1980[220], sia rideterminata in 400 euro, fino ad un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 369 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
(*)Importo approssimato per eccesso
La relazione tecnicaallegata al testo originario del disegno di legge finanziaria non considera la norma[221].
Nulla da osservare al riguardo, considerato che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Disposizioni in materia di lotta al randagismo
La norma, modificando l’articolo 4 della legge n. 281/1991[222], dispone che i comuni provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni o soggetti privati, che garantiscano la presenza di volontari preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti di cani e di gatti (comma 371).
Il comma 370, sempre modificando l’articolo 4 della legge n. 281/1991, prevede la possibilità che i piani di sterilizzazione per il controllo delle nascite siano anche cruenti.
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
Al riguardo appare opportuna una conferma che l’attuazione della disposizione avviene nel quadro delle risorse degli enti locali previste a normativa vigente.
La norma prevede che una quota, pari al 50 per cento per il 2008, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 616 della legge in esame, sia destinato alla concessione di un contributo alle regioni e alle province autonome per agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV.
Nel testo del disegno di legge iniziale la quota del fondo da destinare a tale finalità era quantificata in 30 milioni per il 2008.L’allegato 7 non prendeva in considerazione la norma. La relazione tecnica si limitava descrivere la disposizione, senza nulla aggiungere al contenuto della stessa.
L’allegato 7 non prende in considerazione la norma.
La relazione tecnica all’emendamento del Governo che ha modificato la disposizione in esame[223] precisa che la modifica proposta è diretta ad adeguare l’entità del finanziamento alle effettive risorse disponibili sull’apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.
Al riguardo, pur trattandosi di un tetto di spesa, il Servizio del Bilancio della Camera ha rilevato l’opportunità che il Governo fornisse elementi quantitativi (numero dei soggetti interessati, costo del vaccino, costi a carico dei servizi sanitari regionali per la campagna di vaccinazione) atti supportare l’adeguatezza dello stanziamento.
E’ stato, inoltre, chiesto se tale nuova iniziativa possa far insorgere un nuovo obbligo in capo alle regioni erogatrici del servizio, a fronte di una richiesta in tal senso da parte dei cittadini. In tal caso, inoltre, trattandosi di una spesa permanente, occorrerebbe provvedere alla quantificazione dell’onere ed alla relativa copertura anche per gli anni successivi al 2008.
Cancellazione del debito dei paesi Poveri
La norma autorizza la spesa di 2.074 milioni, di cui 40 milioni nel 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per il 2039, a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, attraverso la partecipazione ai Meccanismi Innovativi di finanziamento dello Sviluppo e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri verso istituzioni finanziarie internazionali.
Si ricorda che nel testo del comma 2 dell’articolo 48 del disegno di legge iniziale, come risultante dallo stralcio, veniva fatto riferimento alla sola finalità della cancellazione del debito.
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiore spesa capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 373 |
40 |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria si limita a descrivere la normativa, senza nulla aggiungere al contenuto della norma.
Nella relazione presentata dal Governo[224] durante l’iter al Senato, si precisa che la modifica è neutrale sotto il profilo finanziario, in quanto è volta ad una articolazione del contributo dell’Italia al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio tra i Meccanismi Innovativi di finanziamento dello Sviluppo e la cancellazione del debito, ferme restando le risorse finanziarie complessivamente autorizzate.
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un tetto di spesa.
Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale
Normativa previgente:l’articolo 1, comma 805, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti volti a superare le disomogeneità tra le diverse aree territoriali nell’attuazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, nonché dei progetti promossi dalle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
L’importo annuale del Fondo, ai sensi del comma 806 della
stessa legge, è pari a 65,5 milioni di euro per il triennio 2007-2009, di cui 5
milioni per iniziative nazionali e 60,5 milioni da assegnare alle regioni e
alle province autonome, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con
- sperimentazione del modello assistenziale case della salute (10 milioni di euro);
- salute della donna e tutela delle gestanti e del neonato (10 milioni di euro);
- malattie rare (30 milioni di euro);
- potenziamento della rete delle unità spinali unipolari (10,5 milioni di euro).
La norma, lasciando invariato l’ammontare delle risorse complessive del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modifica l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale di cui all’articolo 1 comma 806 della legge finanziaria per il 2007, senza peraltro indicare l’importo destinato a ciascuna.
In particolare, i finanziamenti sono prioritariamente finalizzati:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;
b) alle malattie rare;
c) all’implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all’attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro[225];
e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all’attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari»[226].
L’Allegato 7 non ascrive effetti sui saldi alle disposizioni in esame.
La relazione tecnica[227] allegata all’emendamento che ha introdotto
la norma nel corso dell’esame presso
Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato non ha formulato rilievi.
Assunzioni presso gli Istituti zooprofilattici
La norma modifica la disciplina concernente la stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali recata dalla legge finanziaria per il 2007[229]. In particolare è stabilito che l’ammissione alle procedure di stabilizzazione sia subordinata all’accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità. La norma modificata richiedeva invece che il personale da stabilizzare avesse superato o dovesse superare prove selettive di natura concorsuale.
Si prevede, altresì, che, a decorrere dal 2008, lo stanziamento previsto dal decreto legge n. 335/2000[230] è elevato da 30.300.000 a 35.300.000 euro.
L’Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Assunzioni |
5 |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||
La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto degli oneri recati dalle norme in esame.
Al riguardo si rileva che non sono state fornite le informazioni poste alla base della quantificazione del maggior onere corrente recato dalla norma.
Appare realistico supporre che parte dell’onere sia correlato alla stabilizzazione di personale precario. Le modifiche introdotte in materia di stabilizzazione rendono, infatti, meno stringenti i vincoli stabiliti al fine di limitare l’accesso alle procedure di stabilizzazione stessa. Peraltro la misura netta dell’onere contabilizzata sui saldi di fabbisogno ed indebitamento, pari al 60 per cento dell’incremento del finanziamento, è superiore a quella che dovrebbe essere contabilizzata se l’intera spesa fosse destinata a finanziare assunzioni: ne consegue che parte del finanziamento potrebbe essere destinata alle spese di funzionamento degli Istituti.
Normativa previgente: la legge finanziaria per il 2007 (comma 796, lettera p, della legge n. 296/2006) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i cittadini non esenti, il pagamento di una quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge finanziaria 2007 esponeva i seguenti effetti di maggior gettito sui saldi:
(milioni di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
0 |
0 |
0 |
811 |
834 |
834 |
811 |
834 |
834 |
L’articolo 6-quater del decreto legge n. 300/2006 ha modificato la predetta disposizione, introducendo la limitazione della vigenza delle citate norme sui ticket al 31 marzo 2007, consentendo, tra l’altro, alle regioni, per le sole prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di assumere provvedimenti alternativi all’applicazione della quota fissa equivalenti sotto il profilo dell’equilibrio economico-finanziario.
Il successivo decreto legge n. 23/2007 (articolo 1-bis) ha disposto, per l’anno 2007, l’abolizione di detta quota fissa a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (20 maggio 2007).
La norma dispone, limitatamente al 2008, l’abolizione della quota di partecipazione alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, introdotta dall’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296/2006.
A tale fine, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2008 per un importo pari alle minori entrate (834 milioni di euro).
A parziale copertura degli oneri derivanti dall’abolizione dei ticket, è disposta una riduzione, per un importo di 326 milioni di euro per l’anno 2008, della dotazione del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (comma 378).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commi 376-377 (Abolizione ticket diagnostica) |
834 |
0 |
0 |
834 |
0 |
0 |
834 |
0 |
0 |
MINORI SPESE IN C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 378 (Fondo politiche comunitarie) |
326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
Pertanto, le norme determinano effetti netti[231] dei saldi nelle seguenti misure:
(milioni di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
-508 |
0 |
0 |
-834 |
0 |
100 |
-834 |
0 |
100 |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica integrativa[232] nulla aggiunge rispetto alla quantificazione elaborata relativamente all’articolo 1, comma 796, lettera p), della legge n. 296/2006, che resta pertanto confermata in 834 milioni di euro.
Per quanto concerne le modalità di copertura la relazione tecnica, precisa che l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche comunitarie incide sul saldo netto per l’intero importo, mentre ai fini delle compensazioni relative all’indebitamento netto è contabilizzata nella misura circa del 50 per cento. Infatti, la relazione tecnica precisa che è necessario stimare tra l’impegno contabile e l’effettiva erogazione dei fondi l’effetto, in termini di pagamenti, del decorso dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.
Al riguardo si osserva che l’onere ascritto alla norma in esame potrebbe essere sottostimato, in quanto risulta di ammontare pari all’effetto di maggiore gettito recato dall’introduzione della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, stimato prudenzialmente in 834 milioni di euro.
In quella sede (legge finanziaria 2007), infatti, gli effetti di maggior gettito, pari a 864 milioni di euro per l’anno 2008, erano stati rideterminati in 834 milioni applicando un abbattimento prudenziale (pari a 3,5 per cento), al fine di tener conto della possibile riduzione del numero delle ricette conseguente all’introduzione del ticket per quota fissa.
Pertanto, una stima prudenziale dell’onere, che tenga conto anche del venir meno degli effetti di contenimento dei consumi, richiederebbe una rideterminazione degli effetti di minor risparmio recati dalla norma in esame pari a 864 milioni di euro e non a 834 milioni. In ogni caso tale stima dovrebbe comunque fondarsi su dati più aggiornati.
Infine, con riferimento alla norma di cui al comma 378 non sono stati forniti chiarimenti circa la modulazione dell’effetto sui tre saldi di finanza pubblica.
In particolare, si rileva che a fronte di un impatto pari a
326 milioni di euro per il
Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica
La norma, introdotta dal Senato, dispone:
a) che il Ministero della salute promuove l'adozione, da parte delle regioni, di programmi volti ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida definite con accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni (comma 379);
b) che
nell’anno
Il decreto del Ministro della salute del 12 settembre
c) l’esclusione delle attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali (di cui al comma 1) o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina[236], dall’ammontare complessivo della spesa, in relazione al quale le aziende produttrici calcolano il contributo da versare annualmente al bilancio dello Stato[237] (comma 381).
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla norma in esame.
La norma, introdotta nel corso dell’iter al Senato, non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo si rileva che le modifiche concernenti il calcolo dell’ammontare del contributo (comma 381) appaiono suscettibili di recare una riduzione delle relative entrate per il bilancio dello Stato[238].
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera, raddoppia la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto. In particolare, mediante una novella dell’articolo 17, comma 29, della legge 449/1997 la misura della tassa viene innalzata rispettivamente a 106 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e a 209 euro.
Si ricorda che tale incremento della tassa sulle emissioni è stato disposto a fini di copertura dei commi 382-384, che hanno previsto l’istituzione del Fondo nazionale per la fauna selvatica e del Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascun fondo per gli anni 2008, 2009 e 2010.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 385 (Carbon tax) |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||
La relazione tecnica[239] quantifica il maggior gettito, sia in termini di cassa che di competenza, in 14 mln di euro annui. Tale stima è stata effettuata considerando i dati relativi ai versamenti effettuati tramite modello F24 sul codice tributo 2817 e pari a 17 mln di euro per l'anno 2005, 16 mln di euro per l'anno 2006 e circa 10 mln di euro fino a ottobre 2007. Secondo la RT la quantificazione ha tenuto conto dell'andamento decrescente del gettito da attribuire ad una riduzione delle emissioni assoggettate a tassazione.
Al riguardo, si segnala che il Servizio del bilancio del Senato ha osservato che la quantificazione del maggior gettito derivante dal raddoppio della tassa in esame non sembra in linea con l'andamento dei versamenti a tutto ottobre 2007 (10 mln di euro) che, se confermato fino alla fine dell'anno, dovrebbe assicurare un gettito di circa 12 mln di euro. Inoltre non risulta plausibile che, in presenza di un andamento decrescente del gettito negli ultimi anni, venga stimato un incremento del gettito per effetto del raddoppio della tassa uguale su tutti e tre gli esercizi considerati.
Uso delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali
La norma modifica la disciplina sulle contabilità speciali che possono essere attivate al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali[240].
Tale disciplina era stata oggetto di un recente intervento[241] volto a consentire una tantum la riprogrammazione dell’uso delle risorse giacenti nelle contabilità speciali non impegnate entro il 30 novembre 2006. Tale modifica ha consentito il trasferimento delle risorse da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.
Le modifiche operate dalla norma in esame permettono di trasformare il meccanismo della riprogrammazione in strumento permanente e ordinario di intervento. A tal fine si fissano date certe entro le quali i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi, nell’ottica di una gestione efficiente delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali.
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale
La norma incrementa di 200.000 euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, destinata alla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (comma 387, primo periodo). Per le medesime finalità è altresì autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 388, secondo periodo).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Tutela patrimonio |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Limiti d’impegno |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
|||||
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca i criteri adottati per la determinazione degli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo.
Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche[242]
Le norme:
· modificano la disciplina recata dal d.lgs. 367/1996[243] in materia di amministrazione straordinaria delle fondazioni (commi 389-391);
· dispongono, per il triennio 2008-2010, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo che per i posti di personale artistico e tecnico specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato. Stabiliscono, inoltre, che per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato (comma 392);
· istituiscono presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione controllata e di quelle che presentino specifiche situazioni contabili individuate dalla norma (comma 393);
· stabiliscono le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 393 (comma 394-395).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
S.N.F. |
Fabbisogno |
Indebitamento P.A. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE |
|||||||||
Fondo ricapitalizzazione fondazioni lirico-sinfoniche |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Al riguardo, tenuto conto che la disposizione di cui al comma 392 non reca alcun riferimento ai limiti alle assunzioni disposte dalle normativa vigente, il Servizio Bilancio ha chiesto che il Governo chiarisse se la disposizione medesima possa essere suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.
In merito al comma 393, premesso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, sarebbe opportuno chiarire i motivi per cui non sono contabilizzati effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.
ARTICOLO 2, commi 396-401
Disposizioni in materia di istituzioni culturali
Le norme[244]:
· dispongono che, dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534[245], siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente nella tabella C della legge finanziaria (comma 396);
· incrementano di 3,4 milioni di euro, per l’anno 2008, la spesa per contributi straordinari e ordinari di cui agli articoli 7 e 8 della medesima legge n. 534/1996 (comma 397);
Si ricorda che la legge n. 534/1996 ha disposto una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali:
l’articolo 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti mediante l'inserimento in apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, previo parere parlamentare e sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura;
l’articolo 7 prevede che il ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;
l’articolo 8 autorizza infine il ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi.
· stabiliscono che sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’art. 9 del DPR n. 296/2005[246], con l’onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro che, alla data di entrata in vigore del DPR predetto hanno contratti in corso ovvero utilizzano i suddetti beni immobili (commi 398 e 399);
· dispongono che la stipula degli atti di concessione o locazione sia subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti mediante corresponsione di una somma annua ricognitoria pari a euro 150 (comma 400);
· dispongono che all’onere derivante dall’articolo in esame, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l’anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, comma 1142[247], della legge finanziaria 2007 la cui autorizzazione di spesa viene corrispondentemente ridotta (comma 401).
Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
S.N.F. |
Fabbisogno |
Indebitamento P.A. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Contributi istituzioni culturali |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
Demanio: indennizzo mancate locazioni |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
MINORI SPESE CORRENTI |
||||||||
Riduzione autoriz. di spesa salvaguardia beni culturali a copertura contributi e indennizzi istituzioni culturali |
18,1 |
14,7 |
14,7 |
18,1 |
14,7 |
14,7 |
18,1 |
14,7 |
14,7 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che la portata finanziaria della disposizione in esame, peraltro non corredata da relazione tecnica in quanto derivante da un emendamento parlamentare, non risulta di agevole ricostruzione. Infatti, in assenza degli elementi alla base della quantificazione, non è stato possibile procedere ad una verifica della medesima e della congruità delle risorse stanziate.
In merito alle disposizioni recate dai commi 398 e 399, sono stati richiesti gli elementi necessari a quantificare gli effetti di minore entrata derivanti dalle disposizioni medesime, anche con riferimento alla decorrenza della concessione a titolo gratuito ovvero della locazione.
E’ stato altresì richiesto che venisse chiarito se la somma annua ricognitoria di cui al comma 400 configuri una sanatoria e quale sia la stima dell’effetto sui saldi di finanza pubblica relativa al gettito di detta entrata.
Con riferimento al comma 401, è stato richiesto al Governo di chiarire, in primo luogo, a cosa sia riferito l’onere di euro 100.000 annui – considerato che la norma non contiene alcuna indicazione in merito - e, in secondo luogo, di confermare che la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista a copertura dell’onere complessivo, non sia disposta a valere su disponibilità già impegnate ovvero che la riduzione medesima sia compatibile con il perseguimento delle finalità cui l’autorizzazione di spesa era preordinata.
Fondo per il ripristino del paesaggio
Le norme[248]:
· prevedono l’istituzione di un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, finalizzato a consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77[249] (comma 404);
· demandano ad un decreto interministeriale l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma precedente (comma 405);
· consentono il concorso delle regioni, con risorse proprie, al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo (comma 406).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento P.A. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE |
|||||||||
Fondo ripristino paesaggio |
15 |
15 |
15 |
5 |
10 |
15 |
5 |
10 |
15 |
Nulla da osservare al riguardo essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.
Proroga di alcune disposizioni relative al funzionamento Società Arcus
Normativa vigente: la società per azioni ARCUS S.p.A. è stata istituita dall’art. 2 della legge 291/2003[250] per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. L’articolo citato ha inoltre disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’ art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003 (legge 289/2002), che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, secondo modalità da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
Nelle more dell’adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004, ha poi disposto (articolo 3) che con decreto interministeriale fossero indicati i limiti di impegno sui quali effettuare il computo della quota del 3%. In relazione al DL citato, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004; rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro; conseguentemente, la quota da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.
Tale disciplina transitoria è stata poi prorogata per il 2005 (art. 3 comma 1 del DL 7/2005[251]), per il 2006 (art.14 DL 273/2005) e per il 2007 (art. 2 comma 102 del citato DL 262/2006).
La norma estende al 30 giugno 2008 la disciplina transitoria (recata dall’art. 3, comma 1, del DL 7/2005) relativa alla quantificazione della quota utilizzabile da parte della società Arcus per la contrazione di mutui ed alle modalità di funzionamento della società (proroga che l’art. 1, comma 102, del DL 262/2006 limitava al 2007) e conferma per il 2007 l’innalzamento dal 3% al 5% della percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da attribuire alla Arcus medesima.
L’allegato 7 non ascrive effetti alla norma in esame.
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo.
Autorizzazione di spesa relativa al Centro per il libro e la lettura
Le norme:
· autorizzano la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il funzionamento del Centro per il libro e la lettura e ne definiscono i compiti (comma 409).
Questi ultimi sono riassumibili nella realizzazione di manifestazioni per la promozione della lettura e per la diffusione del libro italiano; nell’istituzione di un apposito Osservatorio; nel coordinamento dell’attività svolte da altre istituzioni statali e nella collaborazione con istituzioni locali e soggetti privati operanti nella filiera del libro;
· dispongono la copertura della spesa di 3 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento di 87 milioni di euro, a decorrere dal 2008, autorizzato all’art 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007 per interventi di tutela e restauro di beni culturali, di salvaguardia di beni paesaggistici nonché per realizzazione di nuovi modelli museali archivistici e librari. L’autorizzazione di spesa si intende corrispondentemente ridotta.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Centro libro e lettura |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
MINORI SPESE CORRENTI |
||||||||
Fondo salvaguardia beni culturali |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo andrebbe chiarito il motivo alla base delle diverse modalità di contabilizzazione degli effetti della norma sui saldi, con riguardo alla spesa ed alla relativa copertura.
Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola
Le norme, ai fini di una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, prevedono la ridefinizione dei criteri inerenti:
· l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale, subordinandola alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali [comma 411, lett. a)];
· la determinazione del numero delle classi prime e delle classi iniziali del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado, in base al numero complessivo degli alunni iscritti [comma 411, lett. b)];
· le modalità di incremento del numero delle classi che deve essere disposto dal dirigente scolastico interessato, previa autorizzazione del competente direttore generale regionale [comma 411, lett. c)];
· l’assorbimento del personale docente in soprannumero, attraverso la relativa riconversione da attuarsi tramite la partecipazione obbligatoria a corsi di specializzazione intensivi [comma 411, lett. d)].
Inoltre, ridefiniscono (in riduzione) le economie di spesa di cui all’art. 1, comma 620, della finanziaria 2007, tenendo peraltro conto dei risparmi derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 411, secondo i seguenti importi: 535 milioni di euro per l’anno 2008, 897 milioni di euro per l’anno 2009, 1.218 milioni di euro per l’anno 2010 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Stabiliscono infine che, al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere dal a) a d) del comma in esame, si applica la procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge n. 296/2006 (comma 412).
L’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 prevede il conseguimento di economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, ad euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e ad euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
Il comma 621, lett. b) introduce una clausola di salvaguardia stabilendo che, in caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal comma 620, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI ENTRATE |
||||||||
EFFETTI INDOTTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Misure di raz.ne scuola |
-2,6 |
-7,7 |
-7,7 |
|
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE CORRENTI |
||||||||
Misure di raz.ne scuola |
20,0 |
60,0 |
60,0 |
10,3 |
30,9 |
30,9 |
10,3 |
30,9 |
30,9 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
||||||||
EFFETTI INDOTTI (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apporto INPDAP |
5,9 |
17,7 |
17,7 |
|
|
|
|
|
|
Contrib. Agg.va |
-2,3 |
-7,0 |
-7,0 |
|
|
|
|
|
|
SSN |
1,2 |
3,7 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
(*) Segno - = miglioramento
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria ricorda che la legge finanziaria 2007, prevede, ai commi dal 605 al 619, misure di razionalizzazione finalizzate alla riduzione complessiva di personale della scuola di circa 47.000 unità, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009. In particolare, i commi 605, lett. a), e) ed f), prevedono, rispettivamente, interventi per l’aumento del rapporto alunni/classe, per la certificazione all’insegnamento della lingua inglese dei docenti della scuola primaria, la riduzione dei quadri orari degli istituti professionali e la riconversione professionale del personale docente in soprannumero.
Afferma quindi che, considerato che per l’A.S. 2007-2008, sulla base dei dati disponibili, si prevede il conseguimento di una riduzione complessiva di circa 14.000 unità, l’obiettivo finale di contenimento previsto dalla legge finanziaria 2007 verrebbe raggiunto mediante la seguente rimodulazione del predetto obiettivo, da conseguire sulla base di un piano triennale che tiene conto delle misure già previste dalla legge finanziaria 2007 e degli interventi di cui al comma 1 dell’articolo in esame.
Con riferimento alle misure di cui alla legge finanziaria 2007, la relazione tecnica riepiloga i seguenti effetti:
risparmi previsti dalla legge finanziaria 2007:
(valori in migliaia di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Totole risparmi |
448.200 |
1.324.500 |
1.402.200 |
1.402.200 |
1.402.200 |
di cui: |
|
|
|
|
|
Commi 610 e 611 Comma 605 lett. d) |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
Economie per spese di personale (art. 1, c. 605, lett. a), e), f) e comma 609 |
418.700 |
1.295.000 |
1.372.700 |
1.372.700 |
1.372.700 |
Con riferimento al nuovo piano triennale, la relazione tecnica espone nella tabella che segue le economie derivanti dalla riduzione delle unità di personale, in relazione, rispettivamente, agli anni scolastici e agli esercizi finanziari a decorrere dal 2007.
L.F. 2008 Piano graduale di rientro delle economie |
|||||
|
a.s.2007/2008 |
a.s.2008/2009 |
a.s.2009/2010 |
a.s.2010/20111 |
|
Riduzione personale realizzabile |
14.000 unità |
11.000 unità |
11.000 unità |
11.00 unità |
|
Risparmio x 12 mesi |
408.889.362 * |
321.270.213 * |
321.270.213 * |
321.270.213 * |
1.372.700.000 * |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Risparmio sett-dicem. |
136.296.453,90 |
408.889.361,70 |
408.889.361,70 |
408.889.361,70 |
408.889.361,70 |
|
|
107.090.070,92 |
321.270.212,77 |
321.270.212,77 |
321.270.212,77 |
|
|
|
107.090.070,92 |
321.270.212,77 |
321.270.212,77 |
|
|
|
|
107.090.070,92 |
321.270.212,77 |
|
136.296.453,90 |
515.979.432,62 |
837.249.645,39 |
1.158.519.858,16 |
1.372.700.000,00 |
(*) Tale importo appare basato su una retribuzione media pari a 29.206 euro, riferita sia al personale docente che al personale ATA.
La relazione tecnica asserisce inoltre che, gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 411, oltre a contribuire al conseguimento dell’obiettivo di razionalizzazione previsto dalla legge finanziaria 2007, determinano riduzioni ulteriori di personale docente nell’a.s. 2008-2009, con conseguenti economie aggiuntive di spesa di circa 60 milioni di euro.
In particolare, la misura di cui alla lettera a) porta ad un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità, corrispondenti ad un risparmio di 2.232 ore di insegnamento, per effetto della riduzione a 34 ore settimanali di insegnamento per i percorsi sperimentali dei licei.
A tale proposito il Governo, con nota n. 139098 del 26 ottobre 2007, in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato ha precisato che la riduzione di spesa di cui al comma 411, lett. a), corrispondente ad una riduzione di 124 posti, è stata determinata tenendo conto che l’11% delle n. 8117 classi prime funzionanti nell’anno scolastico 2006/2007, ovvero 893 classi, ha attivato percorsi sperimentali con orario settimanale delle lezioni superiore a 34 ore. Avendo rilevato che, in media, l’orario delle lezioni settimanali dei percorsi sperimentali sopra individuati si attesta a 36,5 ore, il previsto limite di 34 ore settimanali per i corsi sperimentali che saranno attivati dall’anno scolastico 2008/2009, determina una riduzione di 2,5 ore settimanali di lezione per ciascuna delle 893 classi interessate. La riduzione orario complessiva viene stimata in 2.232 ore (n. 893 classi x 2,5 ore) che, rapportata a posti/docente (18 ore settimanali), corrispondono a n. 124 posti a tempo pieno.
La misura di cui alla lettera b) consentirà un decremento di 1.810 posti a seguito delle iscrizioni per istituzioni scolastiche, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nella stesa scuola, con conseguente riduzione del numero di classi e quindi del fabbisogno dei docenti. Pertanto, considerata una retribuzione iniziale media lorda relativa ai docenti di scuola secondaria di secondo grado, pari a circa 31.072 euro, le relative economie sono stimate come di seguito indicato:
Con riferimento agli interventi disposti dal comma 4111, lett. a) e b), la relazione tecnica così riassume i relativi effetti di risparmio:
(valori in euro)
Anno scolastico |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
|
risparmi comma 1, lett. a) |
3.852.928 |
3.852.928 |
3.852.928 |
|
risparmi comma 1,lLett. b) |
56.240.320 |
56.240.320 |
56.240.320 |
|
totale |
60.093.248 |
60.093.248 |
60.093.248 |
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Totale risparmi |
20.031.083 |
60.093.248 |
60.093.248 |
60.093.248 |
Con la nota sopracitata il Governo ha precisato che la riduzione di spesa di cui alla lettera b), corrispondente ad una riduzione di 1.810 posti di docente, è stata determinata tenendo conto che il 70% dei n. 5.081 punti di erogazione del servizio verrebbe interessato dalla normativa in esame, in quanto per detta percentuale si riscontra la presenza di più indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Ritenuto, in via del tutto prudenziale, che in un caso su quattro, per effetto della normativa proposta, sarebbe possibile attivare una classe prima in meno, si stima una diminuzione di 889 classi (5.081 x 17,5%). Poiché il numero medio di ore di insegnamento nelle classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado è pari a 36,65 ore, equivalenti quindi all’impiego di 2,036 docenti per classe, si stima una diminuzione del numero di posti di insegnamento pari a 1.810 posti (889 x 2,036).
Con riferimento, infine, alla disposizione relativa al riassorbimento e riconversione del personale in sopranumero di cui alla lettera d), ha precisato che le risorse finanziarie per la formazione del personale, oltre ad essere previste all’interno delle specifiche dotazioni ordinarie di bilancio dell’Amministrazione dell’Istruzione, sono annualmente assegnate anche nell’ambito del fondo di cui alla legge n. 440/1997[252]. Ha quindi ricordato che l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria per il 2007, prevede già percorsi di formazione finalizzati alla riconversione professionale dei docenti in soprannumero; la normativa di alla lettera d) rende obbligatoria, per i docenti, la frequenza dei predetti corsi di formazione, rafforzando così l’efficacia dell’intervento.
Infine, la relazione tecnica, così riassume i risparmi complessivi derivanti dalla rimodulazione delle economie ascritte agli interventi previsti dalla legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 411 in esame:
(valori in milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Piano di rientro economie LF 2007 |
515,9 |
837,2 |
1.158,5 |
1.372,7 |
Interventi comma 1, lett. a) e b) |
20 |
60 |
60 |
60 |
Totali (comma 2) |
535,9 |
897,2 |
1.218,5 |
1.432,7 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che nella relazione tecnica non risulta rinvenibile alcuna indicazione in merito all’effettiva conseguibilità degli obiettivi posti a fondamento delle ipotesi di risparmio ascritte alle disposizioni in esame, sia con riferimento alle economie attribuite all’attuazione di quanto previsto al comma 411, sia in relazione alla rideterminazione dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli obiettivi di riduzione del personale già previsti dalla legge finanziaria 2007.
Al riguardo, ha sottolineato l’elevato scostamento – evidenziato dalla relazione tecnica medesima - che si è verificato tra le previsioni di risparmio stimate dall’articolo 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 in virtù del processo di razionalizzazione del personale del comparto scuola e le economie di spesa effettivamente conseguite nel 2007 e conseguibili negli anni 2008-2010.
Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del DL n. 159/2007 prevede che la disposizione di cui all’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007 – recante la riduzione lineare delle dotazioni complessive del bilancio del Ministero dell’istruzione nel caso in cui non si siano conseguiti gli obiettivi di risparmio previsti dal comma 620 della legge medesima – non si applichi limitatamente all’anno 2007.
A tale riguardo, anche sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all’articolo 12 del d.d.l. di conversione del decreto-legge n. 159/2007, relativamente alle minori economie accertate, il Servizio Bilancio ha ritenuto opportuno che il Governo confermasse, suffragandola, la realizzabilità degli obiettivi di risparmio correlati alle disposizioni in esame.
Normativa previgente: l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997[253] ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno, prevedendo un rapporto di 1/138 alunni frequentanti le scuole della provincia.
L’art. 1, comma 605, lett. b) della legge finanziaria 2007 prescrive che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.
Le norme dispongono quanto segue:
· il limite massimo al numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non può superare il 25 per cento del numero di sezioni e classi dell’organico di diritto nell’a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lett. b), della legge finanziaria 2007 (comma 413);
· la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno, nel triennio 2008-2010, è progressivamente rideterminata fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007. Viene altresì modificato l’art. 40, comma 1, della legge 449/1997, nella parte in cui prevede le nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche stabilite, in presenza di handicap particolarmente gravi (comma 414).
L’Allegato 7 non ascrive effetti alle disposizioni in esame.
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria afferma che, sulla base dei dati disponibili nel sistema informativo della Pubblica Istruzione, il numero di sezioni e classi in organico di diritto, relativo all’a.s. 2006/2007, risulta pari a 375.722 e che, per lo stesso anno scolastico si registra un totale di 92.185 posti di sostegno complessivamente attivati.
Afferma, inoltre, che in base alla normativa vigente - la quale, per il corrente anno scolastico, non prevede un limite al numero dei posti di sostegno complessivamente da attivare (numero che peraltro risulta in costante crescita nella misura di circa 3.000 posti in ragione d’anno) - il numero dei posti di sostegno da attivare nell’anno scolastico 2007/2008 non potrà essere inferiore a 94.500.
Il tetto imposto con la norma in esame, equivalente a 93.930 posti, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili, interrompe il trend di crescita sino ad oggi registrato, attestando il contingente di posti ad un valore di poco inferiore a quello previsto per l’anno scolastico 2007/2008.
Con riferimento al comma 414, la relazione tecnica asserisce che l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, concernente la possibilità di effettuare nomine di docenti di sostegno in deroga alla dotazione organica stabilita, garantisce la concreta interruzione dell’andamento crescente del numero dei docenti in questione.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che si tratta di economie di spesa peraltro non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Immissioni in ruolo di personale ATA
La norma incrementa di 10.000 unità il contingente di immissioni in ruolo previste per il personale ATA dall’art. 1, comma 605, lett. c), della legge finanziaria 2007.
La citata lett. c) del comma 605 dispone che siano definiti due Piani triennali, rispettivamente per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA per gli anni 2007-2009.
L’allegato 7 non ascrive effetti alla norma in esame.
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria ritiene finanziariamente neutra la disposizione in esame, considerato il trend di collocamenti a riposo di tale personale previsto per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, che risulterebbe superiore al numero di immissioni in ruolo previste.
Sulla base dei dati disponibili sull’anzianità giuridica ed anagrafica del personale ATA di ruolo in servizio, infatti, le unità che potrebbero accedere al pensionamento negli anni considerati sono circa 28.000 e 29.000, rispettivamente al 1° settembre 2008 ed al 1° settembre 2009.
Riscontrato che la percentuale di collocamento a riposto, rispetto al totale degli aventi diritto è in media pari a circa il 44%, ricava la seguente proiezione:
Anno scolastico |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
Aventi diritto pensione |
28.000 |
29.000 |
--- |
Fuoriuscite ATA |
12.320 |
12.760 |
--- |
Il Governo, con nota n. 139098 del 26 ottobre 2007, in risposta alla richiesta, formulata dal Servizio Bilancio del Senato, di dati e parametri utilizzati per definire la platea degli aventi diritto al pensionamento, ha evidenziato che il personale ATA di ruolo registra una rilevante anzianità anagrafica ed un’anzianità di servizio utili al collocamento a riposo. In particolare, nell’anno scolastico 2006/2007 la consistenza numerica complessiva del personale ATA di ruolo è risultata di 164.361 unità, di cui il 26,8% con almeno 57 anni d’età ed il 33,2% con più di 21 anni di servizio.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della norma e delle successive precisazioni fornite dal Governo.
Disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente
La norma[254] demanda ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca[255] la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell’attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni.
La norma, inoltre, fa salva la validità delle graduatorie di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006.
Dispone, infine, l’abrogazione dell’art. 5 della legge 53/2003 e il d.lgs. 227/2005.
L’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (prima aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime - per il biennio 2007-2008 - dei docenti già abilitati, nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.
L’art. 5 della legge n. 53/2003[256] reca disposizioni in merito alla formazione iniziale dei docenti.
Il decreto legislativo 227/1995, emanato in attuazione del citato art. 5, definisce le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell’accesso all’insegnamento.
L’allegato 7 non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato che il Governo dovrebbe chiarire l’effettiva neutralità finanziaria della norma in esame con particolare riguardo alla previsione dell’espletamento di concorsi con cadenza biennale, al fine di escludere che dalla medesima possano determinarsi oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 2, commi da 417 a 425
Sperimentazione di un nuovo modello organizzativo
Le norme prevedono la sperimentazione triennale (anni scolastici 2008-2009, 2009/2010 e 2010/2011) di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, finalizzato all’innalzamento della qualità del servizio di istruzione ed all’accrescimento dell’efficienza ed efficacia della spesa. Il modello, configurato sulla base di un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione che individua criteri e metodi della sperimentazione nonché i relativi ambiti territoriali, prevede:
· miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, e dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche;
· coordinamento tra Stato, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche;
· maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
· monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa;
· possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili;
· creazione di un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche che, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, predispone, tra l’altro, una relazione al fine di effettuare la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi.
L’allegato 7 non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria afferma che dall’attuazione della sperimentazione di cui alle norme in esame dovrebbero scaturire economie di spesa delle quali, per motivi prudenziali, non è stata effettuata una stima.
Nulla da osservare al riguardo.
Fondo per il funzionamento dei licei linguistici
La norma[257] istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un Fondo per il concorso dello Stato agli oneri per il funzionamento ed il personale di ruolo dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Fondo concorso Stato funzionamento licei linguistici |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Nulla da osservare al riguardo.
Risorse per attività di supporto al settore scuola
La normadispone che, a decorrere dall’anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento) dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 634, della legge finanziaria 2007 sia finalizzata a:
· servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione;
· attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale;
· promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.
Il comma 634 della legge finanziaria 2007 autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi in materia di istruzione previsti dai commi 622-633, ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica disposte e finanziate dal comma 625 della medesima legge.
La relazione tecnica non considera la norma in esame.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha ritenuto opportuna una conferma da parte del Governo volta ad escludere che l’utilizzo di una parte delle risorse recate dall’art. 1, comma 634, della legge 296/2006 possa pregiudicare la realizzazione degli interventi cui le risorse predette sono preordinate. Ciò anche in considerazione del fatto che il comma 4 dell’art. 13 del d.l. 7/2007[258] ha disposto, a decorrere dal 2009, la riduzione della medesima autorizzazione di spesa per 31 milioni di euro ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di agevolazione fiscale – introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 – per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.
Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario
Le norme dispongono quanto segue:
· nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente, per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessari al sistema delle università. La suddetta dotazione finanziaria, comprensiva degli importi di cui all’art. 3, commi 140 e 146 della presente legge finanziaria, è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento (comma 428).
Il comma 140 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008 prevede, tra l’altro, maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2006-2007 a carico del bilancio dello Stato per un importo di 205 milioni di euro per l’anno 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009, per le università, da considerarsi ricompresi nel fondo di cui al comma 428 dell’articolo 2 in esame.
Il comma 146 dell’art. 3, include nella dotazione del Fondo anche gli importi relativi ai maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2008-2009 che non sono quantificati nell’allegato 7 in quanto non aventi effetti sui saldi di finanza pubblica, atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell’indebitamento netto, l’effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa indicate nel DPEF[259].
· l’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all’adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale, di riequilibrio finanziario tra gli atenei e di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento; l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei è subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano (comma 429);
· il Fondo di finanziamento ordinario è incrementato, altresì di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 al fine di incrementare l’assegno di dottorato di ricerca (comma 430)[260];
· una quota del fondo istituito ai sensi del comma 428, pari a 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, è riservata alle Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all’articolo 56, comma 5, della legge n. 388/2000[261] e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca[262] (comma 431[263]).
L’articolo 56, comma 5, della legge n. 388/2000 ha previsto l’adozione annuale di un decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione delle risorse destinate alle scuole superiori ad ordinamento speciale, sentito il Comitato per la valutazione del sistema universitario e tenuto conto delle esigenze finanziarie indicate nei programmi triennali che le stesse scuole ad ordinamento speciale sono tenute a presentare. Tale decreto determina annualmente le risorse da assegnare a ciascuna scuola; le risorse sono reperite sui tre fondi di finanziamento per l’università (Fondo per il funzionamento ordinario, Fondo per l’edilizia universitaria, Fondo per la programmazione);
· il Fondo di finanziamento ordinario è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno 2008, con destinazione vincolata, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio (comma 432[264]);
· la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 368/1999[265] p consentita anche ai laureati non ancora abilitati e agli studenti che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea (comma 433);
· la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010 (comma 434[266]).
La norma, in particolare, si stabilisce un timing triennale basato sulle seguenti scansioni:
· a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è ridotto a due anni e, parallelamente, coloro che a questa data sono al terzo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo;
· a decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è ridotto ad un anno e, parallelamente, coloro che a questa data sono al secondo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo;
· a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di collocamento fuori ruolo dei professori è abolito in via definitiva e, parallelamente, coloro che a questa data sono al primo anno accademico di fuori ruolo vengono collocati a riposo al termine dell’anno medesimo.
La disposizione in commento comporta l’anticipazione del collocamento a riposo per i professori che avrebbero potuto avvalersi negli anni 2008-2010 della disciplina del collocamento fuori ruolo e, a partire dal 2010 la definitiva abolizione del collocamento fuori ruolo, con obbligo di pensionamento per tutti i professori ordinari al compimento del 72° anno di età e per i professori associati al compimento del 67° anno di età.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
||||||||
comma 428 patto sistema universitario |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
313,0 |
313,0 |
313,0 |
313,0 |
313,0 |
313,0 |
comma 430 dottorato di ricerca |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Comma 432 Fondo Università statalizzazione |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria nulla aggiunge al contenuto della norma.
Le proposte emendative che hanno introdotto i commi da 430 a 434 non erano corredata di relazione tecnica.
Il Governo, con nota n. 139098 del 26 ottobre 2007, in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato - circa le motivazioni per cui la dotazione aggiuntiva di 550 milioni di euro per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è stata indicata in apposito articolo, anziché essere considerata nell’ambito della Tabella C ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d) della legge n. 468/78 -, ha precisato che l’assegnazione delle maggiori risorse di cui all’articolo in esame non è inclusa nell’ammontare complessivo del FFO indicato in tabella C in quanto la sua assegnazione è subordinata all’adozione di un Piano programmatico recante regole di equilibrio finanziario ed efficienza, nonché all’adesione formale agli obiettivi di tale piano da parte dei singoli Atenei.
Ha inoltre precisato che nella determinazione degli effetti sull’indebitamento netto si considera, prudenzialmente, destinato alle spese di personale il 90% dell’importo complessivo. Ricorda quindi che il 90% costituisce il limite massimo di tale tipologia di spesa tra quelle finanziabili mediante FFO; inoltre le stime di crescita delle spese di personale per gli anni successivi al 2008 (anno per il quale sono previsti maggiori oneri per competenze arretrate) giustificano la costanza degli effetti netti sopraccitati.
Pertanto, anche sulla base delle informazioni fornite successivamente dal Governo in merito agli effetti sull’indebitamento netto, si precisa quanto segue riguardo alla dotazione del Fondo:
· 55 milioni del fondo (pari al 10% della dotazione) sono destinati a spese correnti con effetto identico sui tre saldi;
· 495 milioni (90% della dotazione) sono destinati a spese di personale (di cui 205 milioni per il 2008 e 39 milioni a decorrere dal 2009 per i maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2006-2007) il cui effetto su fabbisogno ed indebitamento è pari a circa il 52% degli oneri stessi (in quanto il restante 48% costituisce la stima della quota di tali oneri che “rientra” nel sistema pubblico per contributi e ritenute previdenziali, per IRAP e IRPEF), ovvero pari a 257,4 milioni che, sommati alla quota di 55 milioni per spese correnti, ammonta a circa 313 milioni.
Nulla da osservare per quanto concerne i commi 428-422. Con riferimento al comma 434, si rileva che, di norma, per determinate categorie di personale del pubblico impiego, l’anticipazione del relativo collocamento a riposo è considerata suscettibile di determinare risparmi per la finanza pubblica.
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
La norma[267] autorizza, per il triennio 2008-2010, la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge n. 508/1999[268].
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Contributo istituzioni artistiche e musicali |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
La relazione tecnica, non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento.
Attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari
La norma stabilisce, tra l’altro, che:
· la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare (lettera a);
· il trasferimento del contratto di mutuo avvenga con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario (lettera c);
· la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (lettera d).
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, andrebbe chiarita l'effettiva portata innovativa della disposizione che espressamente esclude il venir meno dei benefici fiscali nel caso di ricontrattazione del mutuo, potendosi prospettare minori entrate rispetto alla legislazione vigente qualora la norma non confermasse una prassi applicativa già in essere.
Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento
Le norme, modificano alcuni articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001: (Testo unico in materia di tutela della maternità).
In particolare, vengono disposte:
· la modifica dell’articolo 26 in materia di adozioni e affidamenti volta ad estendere di due mesi (da tre a cinque mesi) il congedo di maternità per la madre lavoratrice in caso di adozione o affidamento di minore corrispondente al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro; l'estensione concerne sia i casi di adozione nazionale sia quelli di adozione internazionale (comma 452 cpv. art. 26).
Si sopprimono, inoltre:
1. la condizione, relativa al diritto al congedo in caso di adozione nazionale, in base alla quale il minore non deve avere un'età superiore ai sei anni (all'atto dell'adozione);
2. la cessazione del congedo al compimento della maggiore età da parte dell'adottato (qualora tale compimento ricada durante la durata del congedo).
La normativa vigente (artt. 26 e 27 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) consente in favore dei soggetti in esame un congedo della durata di tre mesi, corrispondente al periodo di astensione obbligatoria successiva al parto.
· la modifica dell’articolo 31 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001 al fine di estendere la possibilità di usufruire del congedo parentale alle medesime condizioni anche nelle ipotesi di adozione e affidamento (comma 454 cpv. art.31);
· la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 151 del 2001 ampliando di fatto la possibilità di usufruire del congedo parentale mediante la soppressione del limite di età del minore previsto a legislazione vigente (comma 455 cpv. art. 36).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento netto p.a. |
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
maggiori spese correnti comma 452-456 (congedo parentale)
|
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
La relazione tecnica fornisce la quantificazione relativa degli oneri in base ai seguenti parametri ed ipotesi:
· n. adozioni con madri lavoratrici: 3.500 (riducendo prudenzialmente del 30% il numero delle adozioni complessive)
· indennità media mensile: 1.300 euro.
Si perviene quindi ad una previsione di spesa pari a 9 milioni di euro annui.
Con riferimento agli oneri derivanti dalle modifiche delle norme in materia di congedo parentale ivi compresi i limiti di età del minore la relazione tecnica stima un onere pari a 1 milione di euro su base annua.
L’onere complessivo indicato dalla relazione tecnica risulta quindi pari a 10 milioni di euro annui.
La quantificazione fornita dalla relazione tecnica risulta sostanzialmente corretta.
A tale proposito si segnala che, in risposta ad osservazioni del Servizio Bilancio del Senato, il Governo[269] ha precisato che nella quantificazione pari ad 1 milione di euro dell’onere derivante dalle modifiche dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 151 sono considerati anche gli oneri connessi all’istituto della retribuzione figurativa per i congedi senza indennità. Più in generale il Governo ha ribadito il carattere prudenziale della valutazione complessiva dell’onere pari a 10 milioni di euro.
Ridefinizione autorizzazioni di spesa per lo sviluppo territoriale asili nido
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera, ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, la norma, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui), incrementa di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008, precedentemente fissato in 100 milioni di euro.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE in c/Corrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 457 (Servizi socio-educativi) |
70 |
0 |
0 |
15 |
25 |
30 |
15 |
25 |
30 |
|||||
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa i diversi effetti ascritti alla norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.
Disposizioni in materia di servizi socio-educativi minorili
La norma dispone l’istituzione, presso enti e reparti del Ministero della difesa, di un fondo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori fino a 36 mesi (comma 458).
La programmazione e la progettazione di tali servizi è effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza[270] (comma 459).
I servizi socio-educativi in esame sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell’Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano nazionale straordinario di intervento[271] (comma 460).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 458 |
3 |
3 |
3 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
3 |
La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.
Nulla da osservare al riguardo dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
ARTICOLO 2, comma 461
Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali
La norma prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali impongano ai soggetti gestori dei servizi una serie di obblighi atti ad assicurare il rispetto di parametri quantitativi e qualitativi minimi nell’erogazione delle prestazioni. Sono inoltre previste procedure per garantire la verifica periodica dell’adeguatezza dei parametri fissati e il monitoraggio permanente del rispetto degli stessi.
Con riferimento ai profili finanziari, la norma prevede che le attività sopra descritte siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, la cui misura deve essere predeterminata nel contratto di servizio per l’intera durata dello stesso.
La relazione tecnica e l’Allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato ha osservato che la norma non appare suscettibile di determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Peraltro si è segnalato che, sebbene formalmente l’onere per le procedure di verifica e monitoraggio del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate dai gestori dei servizi pubblici sia posto dalla norma a carico dei medesimi gestori, i relativi effetti potrebbero riflettersi in un incremento dei compensi richiesti dagli stessi. Nella misura in cui tali compensi dovessero essere posti a carico degli enti locali e non degli utenti finali delle prestazioni, potrebbero conseguirne oneri indiretti per la finanza pubblica.
Fondo per le non autosufficienze
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera, incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.
Conseguentemente, la dotazione del Fondo per il 2008 è pari complessivamente a 300 milioni di euro.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 1264, della citata legge n. 296 del 2006 ha previsto, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, l’istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale di uno specifico Fondo per le non autosufficienze, al quale è stata assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE in c/Corrente |
|
|
|
|
|
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|
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Comma 465 (Fondo non autosufficenze) |
100 |
200 |
0 |
60 |
150 |
90 |
60 |
150 |
90 |
|||||
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa i diversi effetti ascritti alla norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.
Disposizioni in materia di politiche sociali
Le norme dispongono fra l’altro:
· l’abrogazione del comma 318 della legge finanziaria per il 2006, recante criteri di ripartizione del contributo previsto in favore degli enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi dalla legge n. 379 del 1993 (comma 466);
· l’innalzamento dell’indennità speciale per i ciechi parziali sia fissata nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza, nonché alla rivalutazione annuale automatica.
La relazione tecnica quantifica l'onere sulla base dei seguenti dati:
1) indennità speciale nel 2007 pari a 168,70 euro mensili per 12 mensilità (con la rivalutazione automatica diventerebbero nel 2008 171,74 euro);
2) numero ciechi parziali nel 2007 pari a 66.000;
3) stima incremento annuo dell’indennità: 1,8%;
4) stima incremento annuo dei beneficiari: 2.000 unità;
La RT perviene dunque a quantificare l'onere in 3,5 mln di euro per il 2008, 3,6 mln per il 2009 e 3,8 mln per il 2010[272].
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE C/Corrente |
|
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|
|
|
|
|
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|
|||||
Comma 467-468 (indennità speciale non vedenti) |
3,5 |
3,6 |
3,8 |
3,5 |
3,6 |
3,8 |
3,5 |
3,6 |
3,8 |
|||||
Al riguardo si osserva che la quantificazione, sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, risulta sostanzialmente corretta.
Disposizioni in materia di politiche sociali
Le norme dispongono fra l’altro che :
· con riferimento alla dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza[273], la Tabella C della legge finanziaria annua può rimodulare (con variazione positiva o negativa) solo una quota del predetto Fondo (segnatamente la quota destinata a determinate città riservatarie) , anziché l'intera dotazione del medesimo ;
· ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica il Ministero della solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano beneficino, ogni anno, di un'anticipazione finanziaria, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti disponibili per l’anno in corso, a valere sulle somme del Fondo nazionale per le politiche sociali, in attesa del riparto del medesimo; l'anticipazione è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
L’allegato 7 non considera le disposizioni in esame.
La relazione tecnica, riferita all’emendamento[274] che ha introdotto le descritte disposizioni, afferma che le norme non necessitano di risorse aggiuntive ma mirano esclusivamente ad incidere su di una migliore allocazione delle risorse già previste, migliorando la qualità della spesa pubblica. In particolare la RT precisa che il meccanismo e la percentuale di anticipo previsti assicurano la capienza delle risorse e che in fase di conguaglio nessun ente interessato si troverà in posizione debitoria. Le norme pertanto non determinano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Nulla da osservare al riguardo.
Fondo per la mobilità dei disabili
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione alla Camera, istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo per mobilità dei disabili, con una dotazione annua di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
Il Fondo è volto a finanziare la realizzazione di un parco ferroviario destinato al trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il Fondo potrà essere alimentato da donazioni e liberalità e dai proventi di contratti di sponsorizzazione. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,sentite le associazioni di volontariato operanti sul territorio, per la definizione delle modalità attuative della norma.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE in c/Corrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Comma 474 (Fondo mobilità disabili) |
5,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
2,0 |
3,0 |
5,0 |
|||||
La norma non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa i diversi effetti ascritti alla norma sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Le norme dispongono l’istituzione, presso il Ministero dell’economia, del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 475).
Le norme dispongono, inoltre, la possibilità per il mutuatario, che dimostra di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo[275], di chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un massimo di no più di 18 mesi, con corrispondente proroga della durata del contratto di mutuo e delle garanzie prestate[276] (comma 476); in tale caso, il Fondo, su richiesta del mutuatario, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo (comma 478).
Le norme, infine, rinviano ad un successivo regolamento ministeriale l’attuazione delle disposizioni in esame (comma 480).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 475 |
10 |
10 |
0 |
5 |
8 |
7 |
5 |
8 |
7 |
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Al riguardo, ferma restando la necessità di attendere l’emanazione del regolamento ministeriale per verificare la concreta attuazione delle disposizioni, si rileva che esse prevedono una prestazione finanziaria nei limiti delle disponibilità del Fondo a fronte di posizioni giuridiche che sembrano riconducibili a veri e propri diritti alla prestazione in capo a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti.
ARTICOLO 2, commi 488-492
Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare
Le norme dispongono quanto segue:
- commi 488 e 491: a decorrere dall’anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, gli enti previdenziali pubblici possano effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, salvo deroga a tale limite disposta con decreto ministeriale[277].
In proposito si segnala che l’art. 47-quinquies del DL 248/2007[278], ha autorizzato, nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a procedere in forma diretta alla realizzazione dell’investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- comma 489: le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi[279] i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica;
In proposito si segnala che l’art. 22-quater del citato DL n. 248/2007 ha sostituito il comma 489, estendendo l’ambito di applicazione della salvaguardia ivi prevista: è stato infatti disposto che siano comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all’investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati»
- comma 490: al fine di consentire agli enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari in forma indiretta, questi ultimi non costituiscono disponibilità depositate presso le aziende di credito e non concorrono pertanto ai fini del calcolo del limite entro il quale gli enti assoggettati alla tesoreria unica possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito[280];
- comma 492: decorrere dal 1º gennaio 2008, non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.
L’allegato 7 riferito alla legge finanziaria ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
Commi 488-492 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Investimenti enti di previdenza (minori spese in conto capitale) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
420 |
440 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al DL n. 248/2007 ascrive alle modifiche apportate alla norma in esame i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Art. 47-quinquies: Centro polifunz. Polizia Stato Napoli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
Investimenti immobiliari enti previdenziali (*) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
Totale maggiori spese c/cap |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
0 |
0 |
(*)In nota all’allegato 7 è riportato che gli effetti sono stati considerati per intero sull'anno 2008, in mancanza di elementi in ordine all'eventuale distribuzione della spesa nell'ambito del triennio.
La relazione illustrativa chiarisce che la norma si rende necessaria in vista dell’esaurirsi con l’esercizio 2007 del vincolo di crescita del 2% delle spese degli enti appartenenti alla PA[281], onde evitare che l’utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali si rifletta in termini negativi sul saldo dell’indebitamento netto. La stessa relazione sottolinea inoltre che l’esclusione delle quote di fondi immobiliari dal limite delle risorse detenibili fuori dalla tesoreria si rende necessaria in quanto l’attuale inclusione ha di fatto impedito agli enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari, determinando conseguentemente il progressivo accumularsi di avanzi di amministrazione.
La relazione tecnica sottolinea che l'articolo mira ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati da alcuni enti previdenziali, evitandone tuttavia riflessi in termini di indebitamento netto. Infatti, gli investimenti immobiliari indiretti - come la partecipazione ad un fondo immobiliare -, diversamente dall'acquisto diretto di immobili, rappresentano una partita finanziaria e non incidono pertanto sull'indebitamento netto. L'effetto di miglioramento su tale saldo, stimato in 400 mln per il 2008, 420 mln per il 2009 e 440 mln per il 2010, deriva dalla circostanza che le spese di investimento diretto in immobili degli enti previdenziali era stato considerato nei tendenziali di spesa.
Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato, il Governo ha confermato che i fondi accantonati dagli enti previdenziali sono stimati in misura pari a 5.700 mln di euro e che la stima del risparmio di 400 mln è stata effettuata applicando la percentuale del 7% al suddetto ammontare.
Viene inoltre precisato che la finalità della norma, oltre a conseguire un beneficio sull’evoluzione tendenziale dell’indebitamento netto attraverso l’esplicitazione delle modalità di realizzazione degli investimenti immobiliari da parte degli enti previdenziali, mira a consentire a questi ultimi una programmazione degli investimenti, in termini compatibili con l’obiettivo di debito delle AP, tramite il superamento dei limiti di spesa previsti fino al 2007 che sono stati alla base dell’accumulo di cospicui avanzi negli ultimi anni.
Al riguardo, con riferimento alle norme contenute nella legge finanziaria, il Servizio bilancio ha richiesto chiarimenti in merito alla effettiva idoneità della norma a produrre risparmi di spesa. Infatti la normativa vigente[282] già impone agli enti previdenziali di effettuare investimenti immobiliari solo in forma indiretta e non è chiara pertanto la ragione per la quale le previsioni a legislazione vigente scontino una spesa per investimenti immobiliari diretti. Conseguentemente, le disposizioni in esame sembrerebbero confermative del suddetto principio, mentre la parte innovativa della disposizione riguarderebbe l’introduzione del limite massimo del 7% all’ammontare di tale tipologia di spesa. Peraltro, essendo quest’ultima classificata come partita finanziaria, l’introduzione del suddetto limite non sembrerebbe idonea a produrre effetti di risparmio sull’indebitamento netto.
Qualora la normativa vigente preveda deroghe al principio sopra descritto, disponendo, entro certi limiti, la possibilità per taluni enti di effettuare investimenti immobiliari diretti, l’effetto di risparmio della disposizione in esame risulterebbe invece effettivamente riconducibile anche al principio dell’investimento in forma diretta.
Con riferimento alle deroghe e alle salvaguardie disposte dal DL 248/2007, si osserva che non sembra coerente che dalle stesse possano derivare effetti di maggiore spesa superiori agli effetti di risparmio ascritti alle norme della legge finanziaria oggetto di deroga. Tale effetto è da ricondurre alla circostanza, riportata in nota all’allegato 7 riferito al DL 248/2007, della mancata ripartizione temporale dell’importo di 500 mln di maggiore spesa imputato all’esercizio 2007[283]. Tale circostanza fa sì che, nel complesso, dalla normativa restrittiva disposta dalla legge finanziaria e dalle relative deroghe introdotte dal DL 248 derivi un effetto netto di maggiore spesa di 300 mln nel 2008.
Tuttavia, anche considerando tale fattore, non sono chiari i parametri alla base del calcolo del minor risparmio, nel triennio, dovuto alle modifiche introdotte dal DL 248/2007, né tali parametri appaiono chiaramente individuabili tenuto conto che in sede di quantificazione dei risparmi iniziali, ascritti alla finanziaria, non è stata esplicitata l’incidenza rispetto a tali effetti della normativa transitoria, nella quale è successivamente intervenuto il medesimo DL 248/2007.
Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l’altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.
La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone:
a) l’incremento di 416,42 milioni di euro per il 2008 a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali[284]. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2008 a carico dello Stato è pari a 17.066,81 milioni di euro[285];
b) l’aumento di 102,89 milioni di euro nel 2008 dei trasferimenti dello Stato all’INPS dovuti, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997[286], come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984[287]. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 4.217,28 milioni di euro nel 2008[288].
L’Allegato 7 riporta gli effetti delle disposizioni sul solo saldo netto da finanziare, di carattere compensativo, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all’INPS corrisponde un’equivalente maggiore entrata per l’Istituto per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
519,3 |
519,3 |
519,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINORI SPESE CORRENTI |
519,3 |
519,3 |
519,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pertanto, le norme determinano un effetto nullo sui saldi.
La relazione tecnicaprecisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2007[289] sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2008-2011, nella misura del 2 per cento per il 2007 e dell’1,7 per cento nel 2008 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha sollevato rilievi dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Anticipazioni tra gestioni previdenziali INPDAP
La norma prevede la possibilità per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’INPAD di ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell’istituto, per fronteggiare momentanei squilibri di cassa derivanti all’aumento delle prestazioni conseguente al DM 7 marzo 2007[290] (comma 496).
Tali anticipazioni, motivate esclusivamente dalla necessità di garantire l’erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali, possono essere richieste nei limiti di 400 milioni di euro nel 2008, 250 milioni di euro nel 2009 e 150 milioni di euro nel 2010[291] (comma 497).
Per tali finalità, la norma dispone l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 23 della legge n. 289/2002[292] e del penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 335/1995[293] (commi 498 e 499).
La norma non è corredata da relazione tecnica.
Al riguardo appare opportuno un chiarimento sia sugli effetti delle disposizioni in esame sulle altre gestioni dell’INPDAP, sia sui criteri per la determinazione dell’apporto annuo dello Stato a favore dell’istituto che, a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 23 della legge n. 289/2002 (in base al quale tale ammontare era determinato con riferimento all’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell’INPDAP), dovrà essere diversamente parametrato.
La norma, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti[294], valutati in 667,60 milioni di euro nel 2006, dispone:
a) l’utilizzazione delle somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2006, trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS)[295] in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
b) l’utilizzazione di 107,83 milioni di euro che, sulla base del consuntivo 2006, risultano trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni non determinano alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, si tratta di regolazioni di effetti contabili volte ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili dell’INPS. Inoltre, da un lato, la norma riguarda somme già trasferite all’INPS ma non utilizzate, dall’altro, i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili, in base alla disposizione in esame, sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, la relazione tecnica fornisce i seguenti elementi di dettaglio:
somme trasferite alla GIAS, risultate in eccedenza ed utilizzate per coprire le maggiori occorrenze della Gestione invalidi civili per il 2006, pari a 559,77 milioni di euro:
(milioni di euro)
Per erogazioni pensionistiche |
|
- maggiorazioni sociali[296] |
63,01 |
- contribuzione figurativa invalidi[297] |
62,86 |
- maggiorazioni sociali[298] |
52,39 |
- convenzione Santa Sede |
20,71 |
- altri oneri pensionistici[299] |
360,80 |
TOTALE |
559,77 |
risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, per un importo complessivo di 107,83 milioni di euro:
(milioni di euro)
Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi[300] |
52,86 |
Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità[301] |
2,03 |
Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati[302] |
52,94 |
TOTALE |
107,83 |
Al riguardo il Servizio Bilancio ha ravvisato l’opportunità che il Governo fornisca dati di maggiore dettaglio sulla tipologia di interventi che, rispetto alle previsioni, ha evidenziato maggiori esigenze finanziarie, considerando anche che alla Gestione invalidi civili sono state destinate risorse aggiuntive con le ultime tre leggi finanziarie.
Si è segnalato che, con riferimento agli interventi disposti dalla legge n. 296/2006, il Governo ha precisato che le maggiori occorrenze manifestatesi nel corso del 2005 erano riconducibili ad erogazioni, da un lato, di nuove liquidazioni derivanti dall’attività amministrativa dell’INPS nel 2004 ed erogate nel 2005 e, dall’altro lato, di nuove liquidazioni, comprensive di arretrato, nel mese di dicembre , con conseguente anticipo di erogazioni rispetto al 2006. Inoltre, il consuntivo INPS per il 2005 aveva evidenziato un aumento delle spese di funzionamento amministrativo della Gestione degli invalidi civili, a cui è necessario fare fronte mediante l’aumento dei trasferimenti a carico dello Stato. In conseguenza di tale andamento, nel corso del 2006 si sarebbe dovuta, viceversa, evidenziare una tendenza al rallentamento della spesa in esame.
Disposizioni in materia di previdenza complementare del personale pubblico
Le norme dispongono:
a) la possibilità di utilizzare lo stanziamento per il 2008 delle risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000 (pari a circa 133 milioni di euro annui e destinate al finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), anche per il finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche[303] (comma 501);
b) l’iscrizione, a decorrere dal 2008, in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione delle quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola[304], per essere versate al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità vigenti per la quota a carico del lavoratore (comma 502).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 502 |
30 |
30 |
30 |
10 |
20 |
30 |
10 |
20 |
30 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 502 |
30 |
30 |
30 |
10 |
20 |
30 |
10 |
20 |
30 |
Pertanto, le norme determinano un effetto netto nullo sui saldi:
La relazione tecnica, con riferimento al comma 501, precisa che, nel settore delle amministrazioni statali, attualmente risulta già costituito il Fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale è stato riconosciuto, per le spese di costituzione e di avvio, un contributo pari a 2,58 euro per ogni dipendente (pari, complessivamente, a oltre 2,6 milioni di euro).
Inoltre, nel corso del 2007 sono stati sottoscritti l’accordo per l’istituzione del Fondo per i dipendenti delle Regioni, autonomie locali e sanità e l’ipotesi di accordo per l’istituzione del Fondo a favore dei dipendenti dei Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei ministri, Enac e Cnel.
Con riferimento al comma 502, le modifiche introdotte alla normativa dalla disposizione in esame non recano alcun onere a carico della finanza pubblica ma sono volte a semplificare l’attuale laborioso meccanismo di versamento del contributo a carico del datore di lavoro che ha generato inefficienze e ritardi nell’assegnazione di quanto dovuto al Fondo ESPERO. Grazie alla disposizione in esame, il Fondo riceverebbe i contributi del lavoratore e del datore di lavoro contestualmente ed entro il 30 di ciascun mese, cosa che attualmente non avviene per motivi tecnici.
Al riguardo appare necessario acquisire i dati alla base della quantificazione degli effetti finanziari risultanti dall’allegato 7, fermo restando che, ai fini dei saldi, essi appaiono compensarsi.
Disposizioni riguardanti gli iscritti al Fondo volo
Normativa vigente: l’articolo 34 della legge n. 859/1965 riconosceva la facoltà dell'iscritto al Fondo volo, al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, di chiedere, in sostituzione di una quota della pensione, la liquidazione del valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l’INPS. Successivamente, l’articolo 11 della legge n. 480/1988 aveva escluso da tale beneficio gli iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988, data di entrata in vigore della legge stessa. Infine, l’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 249/2004[305] ha disposto l’abrogazione dal 1° gennaio 2005 dell’articolo 34 della legge n. 859/1965.
La norma, con riferimento al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea iscritto al relativo Fondo di previdenza antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 480/1998[306], dispone, ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione, l’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione determinati in base ai criteri attuariali specifici per il Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS, su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo.
Come esplicitato dalla relazione tecnica, i coefficienti attualmente utilizzati dall’INPS sono stati determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo riferito al quinquennio 1.1.1980-31.12.1984 e sono stati approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con effetto sulle pensioni con decorrenza dall’1.1.1980; alle pensioni con decorrenza 1.7.1997, invece, si applicano le nuove tabelle approvate dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302/2005.
La relazione tecnica precisa che la norma, di carattere interpretativo, è finalizzata ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, derivante dai ricorsi presentati, in via amministrativa e in via giudiziaria, da numerosi pensionati del Fondo volo[307], si determini una maggiore spesa pensionistica di circa 470 milioni di euro (corrispondenti a circa 3.800 prestazioni da riliquidare) non considerata nei tendenziali a normativa vigente.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha sollevato rilievi, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in base ai quali risulta che la disposizione è volta ad evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Disposizioni interpretative in materia di congedi parentali e di perequazione della maggiorazione agli ex combattenti
Le norme precisano:
a) l’applicazione ai soli iscritti all’AGO delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151/2001, in materia, rispettivamente, di contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo per maternità (astensione obbligatoria) e di riscatto dei periodi di congedo parentale (astensione facoltativa) (comma 504).
Come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di una disposizione di carattere interpretativo volta ad escludere l’applicabilità delle disposizioni richiamate ai soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001;
b) con norma di interpretazione autentica, che la perequazione della maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 140/1985 in favore degli ex combattenti si applica a decorrere dalla concessione della medesima maggiorazione[308] (comma 505).
La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame sono finalizzate a porre fine ai contenziosi in atto, che comporterebbero una maggiore spesa a carico degli enti previdenziali quantificata, sulla base di dati amministrativi degli enti previdenziali stessi, in 170 milioni di euro annui[309], con riferimento alla normativa in materia di congedo parentale, e in 400 milioni di euro nel 2008 (trattandosi di arretrati), con riferimento alla normativa in materia di perequazione alla maggiorazione degli ex combattenti. Tali maggiori spese non sono state scontate nei tendenziali a normativa vigente.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha sollevato rilievi, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in base ai quali risulta che la disposizione è volta ad evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Definizione di contenziosi con l’INPS
Normativa vigente: il decreto-legge n. 536/1987[310] concedeva ai datori di lavoro agricolo nel Mezzogiorno una riduzione, dal 1° gennaio 1987 e per un periodo di dieci anni, del 60 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti. Tali soggetti, tuttavia, risultavano esclusi dalla riduzione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, concessa ai datori di lavoro agricoli dal 1° gennaio 1987 al 30 novembre 1988.
Successivamente, la legge n. 67/1988 riduceva al 30 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 1996, i premi e i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricoli nei territori montani per i loro dipendenti. Tale riduzione era fissata al 60 per cento per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate (articolo 9, comma 5). Per il calcolo di queste ultime agevolazioni, non si sarebbe dovuto tenere conto delle fiscalizzazioni concesse dal citato decreto-legge n. 536/1987 (articolo 9, comma 6).
L’interpretazione di tali norme ha dato luogo ad un notevole contenzioso tra l’INPS e i datori di lavoro agricolo delle zone montane e svantaggiate che sostenevano la cumulabilità dei benefici in questione. Tale orientamento è stato avallato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14227/2000 ha determinato una serie di richieste, da parte dei datori di lavoro all’INPS, volte al rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione, nei limiti prescrizionali.
Per fare fronte a tale situazione, l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003[311], fornendo l’interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 536/1987, ha precisato che la riduzione dei contributi previdenziali prevista dalla legge n. 67/1988 non è cumulabile con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536/1987[312].
La relazione tecnica a tale disposizione precisava che, in mancanza di tale interpretazione, l’onere dei rimborsi a carico dell’INPS sarebbe ammontato a 1.080 milioni di euro, al netto degli interessi legali.
La norma autorizza l’INPS a definire in via stragiudiziale i contenziosi derivanti dall’applicazione dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali.
Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento dei contributi in oggetto, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all’INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all’INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 506).
Le norme in esame si applicano anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci lavoratori e lavoratori dipendenti (comma 507).
Si segnala che, in attuazione delle disposizioni in esame, l’INPS ha emanato la circolare n. 27 del 5 marzo 2008.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commi 506-507 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
0,5 |
0,5 |
Sulla base della documentazione che sulle disposizioni in esame è stata trasmessa nel corso dell’iter di approvazione, gli effetti sui saldi possono essere così disaggregati:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 506 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Comma 507 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo il Servizio Bilancio, con riferimento al comma 506, ha rilevato che l’onere sembrerebbe connesso sia al mancato versamento delle sanzioni, sia alla possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali sia, infine, alla possibilità di compensare i crediti contributivi. Andrebbero quindi forniti tutti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione delle singole voci di costo, al fine di verificarne la compensatività assunta nel prospetto di copertura che indica un onere limitato a 1 milione di euro nel 2008. Anche in merito alla distribuzione temporale dell’onere si rileva che, sulla base dei dati disponibili, gli effetti negativi di cassa per l’INPS non sembrerebbero limitati al 2008. Anche a tale proposito è stata rilevata la necessità di acquisire i relativi elementi di valutazione.
Con riferimento al comma 507, nel confermare la richiesta di approfondimenti avanzata sul comma precedente, si rileva anche il diverso impatto dei relativi oneri nel triennio. In particolare, pur trattandosi del medesimo intervento, esso appare avere effetti anche negli esercizi successivi al 2008. Anche su tale punto appare opportuno acquisire chiarimenti.
Finanziamento del Protocollo welfare
La norma, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla legge, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 2008, n. 247/2007 (Attuazione del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili, firmato il 23 luglio 2007), dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, di un Fondo di 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009, 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 508 |
1.264 |
1.520 |
3.048 |
994 |
1.231 |
2.752 |
994 |
1.231 |
2.752 |
|||||
La relazione tecnica precisa che la differenza degli effetti sul saldo netto da finanziare e sull’indebitamento netto è da ascrivere alla circostanza che alcuni interventi contenuti nel Protocollo prevedono la concessione di maggiori contributi figurativi rispetto alla legislazione vigente. Infatti, in termini di saldo netto da finanziare, i relativi oneri rilevano per intero negli anni in cui si effettua il trasferimento all’ente previdenziale a copertura delle anzianità maturate; in termini di indebitamento netto, invece, i maggiori oneri si registrano nel tempo (in particolare, gradualmente nel medio-lungo periodo) allorché i soggetti beneficiari accedono effettivamente al pensionamento.
Con riferimento agli esercizi successivi al triennio, inoltre, la relazione tecnica espone i seguenti effetti di maggiore spesa sui saldi:
(milioni di euro)
Saldo netto |
Indebitamento |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2011 |
2012 |
2013 |
3.048 |
1.898 |
1.898 |
2.752 |
1.602 |
1.602 |
Al riguardo, poiché l’onere è finalizzato al finanziamento del provvedimento che recepisce il Protocollo, la congruità dello stesso è stata verificata alla luce della disciplina da esso recata. A questo proposito si rinvia alla apposita nota di verifica[313].
Disposizioni in materia di formazione professionale
Le norme dispongono per il 2008, a valere sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo[314]:
a) il riconoscimento ai soggetti in cerca di prima occupazione di un bonus, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, da spendere per la propria formazione professionale o presso l’impresa che procede all’assunzione con contratto a tempo indeterminato[315] (commi 509 e 510);
b) la spesa di 13 milioni di euro per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (legge n. 40/1987) (comma 511);
c) il finanziamento, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, di progetti di ristrutturazione elaborati dagli stessi enti di formazione (comma 512).
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
La norma non reca la relazione tecnica
Al riguardo il Servizio Bilancio ha ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti sulle effettive disponibilità del Fondo per la formazione professionale nonché sugli interventi posti a suo carico a legislazione vigente, allo scopo di escludere che gli interventi previsti dalla norma in esame incidano negativamente sulla funzionalità del fondo stesso e sul finanziamento degli altri interventi previsti dalla vigente legislazione.
Contributi a favore dei co.co.co. per l’acquisto di PC
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 298, della legge n. 296/2006 dispone l’istituzione di un Fondo di 10 milioni di euro per il 2007 per l’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
La norma, modificando il comma 298 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, proroga al 2008 l’erogazione del beneficio in esame a valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell’esercizio 2007.
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
La norma non reca la relazione tecnica
Nulla da osservare al riguardo, dal momento che le somme utilizzate in conto residui risultano essere di conto capitale e sono già scontate nei tendenziali.
Modifiche al trattamento fiscale del TFR
Le norme prevedono:
a) la riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto e sulle indennità equipollenti, il cui diritto alla percezione sorga a partire dal 1° aprile 2008, per un importo di spesa pari a 135 milioni di euro nel 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.
La norma rinvia ad un successivo DM, di natura non regolamentare, l’individuazione dei criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo. Inoltre, si dispone che la tassazione operata dai sostituti di imposta anteriormente all’emanazione di tale decreto si considera effettuata a titolo di acconto (comma 514);
b) la precisazione che i conferimenti alle forme pensionistiche complementari, se riguardanti quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006, ma versate a decorrere dal 1° gennaio 2007, danno luogo a prestazioni pro quota che scontano la tassazione previgente a quella, più favorevole, introdotta dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005[316] (comma 515);
c) l’istituzione di una Commissione di studio sulla disciplina della tassazione dell’indennità di fine rapporto (comma 516).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MINORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 514 |
135 |
180 |
180 |
135 |
180 |
180 |
135 |
180 |
180 |
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comma 515 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
La relazione tecnica al comma 515 stima un recupero di gettito pari a 12,5 milioni di euro nel 2008, 14,5 milioni di euro nel 2009 e 25,5 milioni di euro nel 2010, sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:
- quota pro capite annua di TFR maturato: 1.160 euro
A tale dato la relazione tecnica perviene a partire da un reddito medio di lavoro dipendente che, in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi per il 2005, risulta pari a 18.000 euro. L’attualizzazione di tale dato al 2006, al lordo dei contributi obbligatori dovuti dai lavoratori, porta la relazione tecnica a stimare un reddito medio pro capite pari a 21.000 euro. Di tale ammontare, la quota annuale di TFR accantonata, pari al 6,91 per cento, risulta essere pari a circa 1.450 euro. Tale ammontare è stato prudenzialmente ridotto del 20 per cento (per una somma pari a 1.160 euro), per tenere conto del fatto che la disposizione in esame riguarda anche le quote di TFR maturate prima del 2006, quando il reddito pro capite poteva essere inferiore a quello stimato con riferimento a tale anno;
- soggetti interessati: 225.000
La relazione tecnica calcola tale dato a partire dalla stima di circa 15 milioni di lavoratori dipendenti, esclusi quelli del settore pubblico e i contratti atipici, non interessati dalla norma. Di essi, circa 4,5 milioni (pari al 30 per cento) effettua il conferimento del TFR alla previdenza complementare; di essi, circa 2,25 milioni (pari al 50 per cento) sono iscritti alla previdenza complementare in data antecedente al 1993 (gli iscritti a tale data, si ipotizza, già trasferiscono il TFR maturato alla previdenza complementare); di tali soggetti, infine, una quota pari al 10 per cento (225.000 lavoratori) effettua il conferimento in esame.
- versamento medio pro capite di TFR maturato alla previdenza complementare: 8 annualità
- differenza di aliquota media pari al 12 per cento
Tale aliquota è il risultato della differenza tra i valori 25-28 per cento, che rappresentano l’aliquota di tassazione ordinaria sul TFR, e 9-15 per cento, che rappresentano l’aliquota di tassazione prevista per le prestazioni maturate nel 2007 presso le forme di previdenza complementare.
La relazione tecnica, infine, ipotizza un ritmo di pensionamento pari al 5 per cento annuo.
Al riguardo, come già rilevato dal Servizio Bilancio del Senato, si osserva quanto segue:
a) il calcolo del maggior gettito recato dal comma 515 appare sovrastimato in quanto basato su dati numerici che non trovano corrispondenza nei documenti ufficiali. In particolare, la relazione tecnica indica in 2,25 milioni il numero degli iscritti ai fondi di previdenza complementare cosiddetti preesistenti, laddove, la relazione annuale COVIP[317] per il 2006 indica in circa 563.000 gli iscritti attivi a tali forme pensionistiche complementari. Da ciò, applicando le medesime percentuali adottate dalla relazione tecnica, deriva che il numero di soggetti che effettua il conferimento del TFR è pari a circa 56.000 soggetti, a fronte dei 225.000 indicati dalla relazione tecnica, con una conseguente sovrastima della ripresa del gettito pari a circa 9 milioni di euro nel 2008;
b) il differenziale di aliquota media applicata ai conferimenti di TFR è calcolata tra il valore medio della tassazione ordinaria e quello previsto per le prestazioni maturate dal 2007 presso le forme di previdenza complementare. A tale proposito, si rileva che il precedente comma 514 ha disposto una riduzione, di ammontare da definire nell’ambito delle risorse autorizzate a copertura, del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto percepiti a decorrere dal 1° aprile 2008. Appare pertanto opportuno chiarire se di tale riduzione la relazione tecnica avrebbe dovuto tenere conto nel calcolo del differenziale di aliquota da applicare ai conferimenti riguardanti gli anni fino al 2006.
Si rileva, inoltre, quanto segue:
a) la relazione tecnica espone, sempre con riferimento al comma 515, un andamento crescente del maggior gettito nel triennio 2008-2010, tenendo evidentemente conto dello stratificarsi delle leve di pensionamenti annui, laddove il prospetto riassuntivo degli effetti finanziari (Allegato 7) espone un effetto di identico ammontare nel triennio;
b) la riduzione della tassazione sul TFR, prevista dal comma 514, appare determinare diritti soggettivi il cui soddisfacimento appare incompatibile con l’introduzione di un tetto di spesa;
c) la previsione di una commissione di studio (comma 516) appare suscettibile di determinare maggiori oneri, non considerati né dalla relazione tecnica né dall’Allegato 7.
ARTICOLO 2, commi 517-519
Disposizioni in materia di formazione professionale
Interventi in materia di formazione professionale e apprendistato
Le norme dispongono:
a) l’assegnazione ad Italia Lavoro S.p.A di 14 milioni di euro per il 2008 a carico del Fondo per l’occupazione quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura (comma 517);
b) il finanziamento di 100 milioni di euro per il 2008, a carico del Fondo per l’occupazione, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (comma 518);
c) l’incremento di 25 milioni di euro nel 2008[318] e di 30 milioni di euro annui dal 2009 del contributo ordinario annuale all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per completare i processi di stabilizzazione del personale[319] (comma 519).
La copertura del maggior onere è a valere, per gli anni 2008 e 2009, sul finanziamento di 300 milioni di euro annui destinato alle misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro (recate dall’articolo 1, commi 1202-1210, della legge n. 296/2006) e, per gli esercizi a decorrere dal 2010, a valere sul Fondo per l’occupazione.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 519 |
25 |
30 |
0 |
25 |
30 |
0 |
25 |
30 |
0 |
|||||
MINORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 519 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 519 |
25 |
30 |
30 |
25 |
30 |
30 |
25 |
30 |
30 |
|||||
* Copertura dell’emendamento 93.035, introdotto presso la Camera dei deputati e istitutivo del Fondo per il ripristino del paesaggio.
Pertanto, le norme determinano effetti nulli sui saldi.
La relazione tecnica, escludendo il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, precisa che il Fondo per l’occupazione, a valere sul quale sono posti gli interventi, presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui alla tabella D. Con riferimento, inoltre, al finanziamento a valere sulle disponibilità destinate alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro (articolo 1, commi 1202-1210, della legge n. 296/2006), gli elementi amministrativi forniti dal Ministero del lavoro dimostrano la idoneità di tale copertura per gli anni 2008 e 2009.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato rilievi.
Personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro
La norma dispone la ripartizione delle risorse già stanziate per il 2008 dall’art. 1, comma 571 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), destinando 1.734.650,70 euro al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e 1.015.000 euro all’incremento di organico di 60 unità del medesimo reparto dell’Arma dei carabinieri.
Il comma 571 della finanziaria 2007 ha previsto, al fine di potenziare l'attività ispettiva del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, un incremento di organico di sessanta unità, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalle norme vigenti.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
Si rammenta che in relazione alle citate norme di cui all’art. 1, comma 571 della L. n. 296/2006, erano stati scontati, sull’anno 2008, effetti sul saldo netto da finanziare per circa 2,6 milioni di euro e sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto per circa 2,1 milioni di euro, come riepilogato nella tabella che segue, che espone gli effetti sui saldi come quantificati nell’allegato 7 alla legge finanziaria 2007.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comando carabinieri lavoro |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
Maggiore IRPEF |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore apporto INPDAP |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore contrib. Aggiuntiva |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore contributo al FSN |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALI* |
-2,6 |
-2,6 |
-2,6 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
*I totali sono arrotondati.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, considerato che l’art. 1, comma 571 della legge 296/2006, ha già previsto per il 2007 un incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, il Governo non ha dato conferma circa la non effettuazione, nell’anno in riferimento, delle medesime assunzioni. Nel caso in cui le stesse fossero già state effettuate, occorrerebbe la conferma che l’importo previsto dalla norma per tale finalità corrisponde all’onere effettivamente sostenuto.
Il Governo, inoltre, non ha chiarito se l’effetto sui saldi della norma è analogo a quello scontato a legislazione vigente.
Utilizzando i dati a disposizione del Servizio bilancio dello Stato, il valore di 1,7 milioni di euro è da considerare pieno poiché si fa riferimento a delle spese correnti, laddove per la maggior spesa di 1 milione di euro dovrebbe essere previsto un abbattimento di circa il 50%, in linea con quanto previsto dall’allegato 7 alla finanziaria 2007, dovendo essere computati gli effetti indotti di maggiore entrata connessi alle previste assunzioni.
ARTICOLO 2, commi 521-525
Proroga di ammortizzatori sociali
Le norme, nel limite complessivo di 580 milioni di euro nel 2008 a carico del Fondo per l’occupazione, dispongono:
a) nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la proroga, entro il 31 dicembre 2008, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla disciplina vigente nonché l’ulteriore proroga[320] di tali trattamenti, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione di almeno il 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007[321] (comma 521).
Si segnala che l’articolo 21-quater del decreto-legge n. 248/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, estende le disposizioni in esame alle aree territoriale colpite dai processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a carico del Fondo per l’occupazione. A valere sul medesimo limite di spesa risulta finanziato l’intervento per la concessione, nel limite di 12 milioni di euro nel 2008, di un’indennità di mancato avviamento al lavoro disposta in favore dei lavoratori portuali dall’articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 247/2007 (Attuazione del Protocollo sul welfare);
b) nel limite di 45 milioni di euro, la concessione, entro il 31 dicembre 2008, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti (comma 523);
c) nel limite di 30 milioni di euro, il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività finalizzato alla ricollocazione dei lavoratori[322] (comma 524);
d) nel limite di 45 milioni di euro, la proroga della possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti di essere iscritti alle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro che li assumessero agli sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente[323] (comma 525).
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica con riferimento alle disposizioni in esame.
La relazione tecnica precisa che il Fondo per l’occupazione, a carico del quale sono posti gli interventi in esame, presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui alla tabella D della legge finanziaria.
Al riguardo il Servizio Bilancio non ha formulato osservazionii.
Reinserimento professionale dei lavoratori parasubordinati
Le norme, con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (i cosiddetti parasubordinati) che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, dispongono l’attivazione, in via sperimentale, per l’anno 2008 di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, che prevedano anche l’erogazione ai partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher, nel limite complessivo di 40 milioni di euro a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013 del Fondo sociale europeo, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti (commi 526, 527 e 530).
Le norme prevedono anche la presentazione alla Conferenza Stato-Regioni di un’intesa volta a prevedere l’estensione della sperimentazione e la relazione del Ministro del lavoro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l’eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in esame (commi 528 e 529).
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame.
Le norme non recano la relazione tecnica
Al riguardo si rileva che non appare chiaro a valere su quali risorse sia compensato il maggior onere per la parte non coperta a carico del Fondo sociale europeo. Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti sugli effetti della riduzione del Fondo sociale europeo su interventi già programmati.
ARTICOLO 2, comma 531
Incentivi alla riduzione dell’orario di lavoro
La norma, nel limite di 20 milioni di euro nel 2008 a carico del Fondo per l’occupazione, proroga al 31 dicembre 2008 la possibilità di stipulare contratti che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro anche per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà[324].
L’Allegato 7 non ascrive effetti alla disposizione in esame.
La relazione tecnica precisa che il Fondo per l’occupazione, a carico del quale è posto l’intervento, presenta le necessarie disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui alla tabella D della legge in esame.
Nulla da osservare al riguardo.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Normativa vigente: la legge n. 123/2007 prevede la delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra i principi e i criteri direttivi per l’adozione dei decreti delegati, il comma 2, lettera p) prevede la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall’anno 2008, a carico dell’INAIL, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007.
La norma, modificando parzialmente la disposizione di cui al comma 2, lettera p), della legge n. 123/2007, nella parte in cui prevede la modalità di finanziamento, dispone, in luogo dell’utilizzo delle risorse dell’INAIL, lo stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 533 |
50 |
50 |
50 |
20 |
40 |
50 |
20 |
40 |
50 |
|||||
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha ravvisato l’opportunità di acquisire chiarimenti sui criteri sottostanti la quantificazione degli effetti ai fini della loro iscrizione nei saldi.
Finanziamento al Fondo per le famiglie di vittime di infortuni sul lavoro
La norma dispone l’incremento di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010 della dotazione del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 1187, della legge n. 296/2006.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 534 |
2,5 |
2,5 |
10 |
2,5 |
2,5 |
10 |
2,5 |
2,5 |
10 |
|||||
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha sollevato rilievi, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
ARTICOLO 2, comma 537
Fondo per le aree sottoutilizzate
La norma:
- effettua una rimodulazione temporale dei rifinanziamenti al FAS disposti dalla legge finanziaria per il 2007[325] per il periodo 2007-2015: a parità di ammontare complessivo degli importi stanziati (pari a complessivi 64.279 mln per il periodo 2007-2015) viene infatti incrementato di 1 mld di euro l’importo relativo 2008, compensando tale incremento con una equivalente riduzione per gli anni successivi[326] (comma 1);
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
TOTALE |
Fin.2007 |
100 |
5.000 |
59.179 |
64.379 |
|||||
Ddl Fin 2008 |
1.100 |
4.400 |
9.166 |
9.500 |
11.000 |
11.000 |
9.400 |
8.713 |
64.379 |
Differ. |
+1.000 |
-600 |
-400 |
0 |
- dispone che le somme stanziate possano essere immediatamente impegnate, laddove la norma vigente[327] prevede che tali somme possano essere impegnate a decorrere dal primo anno di iscrizione (comma 2)[328].
L’allegato 7 non considera la disposizione.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
Si segnala in proposito che al Senato è stato approvato un emendamento tecnico alla Tabella F che ridetermina gli importi destinati al FAS[329] al fine di fornire idonea compensazione alla rimodulazione operata dalla norma in esame.
Infatti l’allegato 7, riferito al testo iniziale, non attribuiva effetti alla norma in esame, pur determinando la stessa un onere.
Di seguito si riportano le variazioni apportate dal suddetto emendamento:
(mln di euro)
|
2008 |
2009 |
2010[330] |
2011 e seg. |
TOTALE |
Variazioni apportate in tab F |
-1000 |
600 |
-2.667 |
3.067 |
0 |
La relazione tecnica all’emendamento chiarisce che le variazioni apportate sono finalizzate a rendere manifesto il fatto che a fronte delle maggiori risorse stanziate per gli esercizi 2008 e 2010 dalla norma in esame, rispetto alle dotazioni previste a legislazione vigente, sono apportate analoghe riduzioni per vecchie finalizzazioni del FAS, con effetto compensativo in ciascun anno del triennio di competenza. Pertanto dalla rimodulazione complessivamente operata non derivano effetti finanziari su nessuno dei saldi di finanza pubblica.
Nulla da osservare al riguardo con riferimento alla rimodulazione operata dalla norma in esame, alla luce della correzione apportata al Senato, mediante apposito emendamento tecnico alla tabella F, finalizzato a compensare gli effetti sui saldi della norma in esame.
Il Servizio bilancio dello Stato ha comunque formulato una richiesta di chiarimento finalizzata a comprendere se la previsione dell’immediata impegnabilità delle somme stanziate, prevista dalla norma in esame, possa produrre effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in ragione di una presumibile accelerazione nei tempi di realizzazione della spesa.
Potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia e in Calabria
La norma prevede che, per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, l’assegnazione di 500 milioni in favore della viabilità secondaria in Sicilia e in Calabria[331], non gestita da ANAS Spa, avvenga in forma diretta e non in sede di riparto del FAS. A tal fine la norma assegna le risorse per gli anni 2008 e 2009, direttamente a favore delle province della Regione siciliana e della regione Calabria, a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, la cui autorizzazione di spesa viene corrispondentemente ridotta di complessivi 500 milioni di euro per ciascun anno.
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
Minori spese c/ cap. |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Riduzione FAS - Viabilità secondaria Sicilia e Calabria |
500 |
500 |
0 |
150 |
300 |
300 |
150 |
300 |
300 |
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
Maggiori spese c/ cap. |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Potenziamento viabilità regioni Sicilia e Calabria |
500 |
500 |
0 |
150 |
300 |
300 |
150 |
300 |
300 |
Nulla da osservare, nel presupposto che all’assegnazione diretta delle somme alle province interessate sia attribuibile il medesimo tasso di realizzazione della spesa in conto capitale imputabile all’utilizzo del FAS.
ARTICOLO 2 commi 539-548
Le norme dispongono la concessione di un credito di imposta finalizzato a nuove assunzioni nelle aree sottoutilizzate.
In particolare, le norme - introdotte dal Senato nel corso dell’esame in prima lettura[332] e poi integrate dalla Camera[333] - prevedono la concessione di un credito d’imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, assumono nuovi dipendenti a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise[334] (comma 539).
Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa,
risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31 dicembre
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP (comma 542).
Il credito d’imposta spetta a condizione che (comma 543):
- i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap o siano donne rientranti nella definizione di lavoratrice svantaggiata[335];
- siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali;
- siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ;
- il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
Il diritto a fruire del credito d’imposta decade se (comma 545):
- su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato risulta inferiore o pari al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, o di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l’applicazione delle relative sanzioni.
Per l’attuazione dei commi 539-548 è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con dotazione di
200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
L’efficacia dell’articolo in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (comma 548).
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007[338], in particolare l’articolo 37-bis, dispongono, al fine dell’operatività dell’agevolazione in esame, l’eliminazione dell’obbligo di autorizzazione della Commissione europea.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
SNF |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2 c. 547 Incentivi all’occupazione credito imposta aree ob.1 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Minori spese conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 2 c. 547 FAS Incentivi occupazione |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma (durante l’esame al Senato in prima lettura), afferma che la presente proposta riprende, nelle sue linee essenziali, l’art. 7 della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) e, così come operato in sede di RT al provvedimento originario, in merito ad eventuali nuove assunzioni nel 2008 legate all’effetto incentivante dell’agevolazione proposta, non si ritiene di dover stimare alcun onere aggiuntivo rispetto alla dotazione del predetto Fondo, in considerazione del fatto che detto comma esplicitamente dispone un meccanismo di monitoraggio del costo del provvedimento, fino a concorrenza di un Fondo alimentato con 200 milioni di euro per il triennio 2008-2010.
In proposito si ricorda che la suddetta RT alla finanziaria
La relazione tecnica allegata all’emendamento approvato durante l’esame in seconda lettura[339], afferma che le integrazioni al precedente testo (con l’estensione del credito d’imposta alla categoria delle lavoratrici svantaggiate e con il rinvio ad un decreto di attuazione) non modificano gli effetti finanziari complessivamente previsti per i commi 539-548, sia in considerazione degli elementi già richiamati (presenza sia di un tetto massimo di spesa e presenza di un meccanismo di monitoraggio dei costi) sia in considerazione del rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione finalizzato anche al controllo dei limiti di spesa.
Al riguardo
il Servizio Bilancio della Camera ha inizialmente osservato – con riferimento
al testo approvato in prima lettura dal Senato - che
Il Governo, con riferimento a tali rilievi, ha sostenuto che la presenza di un tetto massimo di spesa e di un meccanismo di monitoraggio dei costi, nonché il rinvio ad un decreto ministeriale di attuazione finalizzato anche al controllo dei limiti di spesa (introdotto durante l’esame in seconda lettura alla Camera) costituiscono elementi sufficienti per il rispetto delle stime contenute nel testo.
Quanto alla copertura a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, il Servizio Bilancio ha osservato che non sono chiare le ragioni dell’identico effetto attribuito a tale riduzione sui tre saldi di finanza pubblica. Infatti, in base alla prassi riguardante la quantificazione delle riduzioni del FAS, le proiezioni di tali risparmi di spesa sul fabbisogno e indebitamento assumono una misura più contenuta rispetto agli effetti indicati sul saldo netto da finanziare. Qualora dovesse essere confermato tale criterio, la compensazione non risulterebbe adeguata per i saldi di fabbisogno e indebitamento.
ARTICOLO 2, commi 549-552 e ARTICOLO 3, comma 159
Misure per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili
Le norme prevedono:
a) lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sul Fondo per l’occupazione, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (articolo 2, comma 549);
b) la stipula, nel limite di 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, di convenzioni tra il Ministro del lavoro e i comuni che hanno già in corso convenzioni[340] per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e di misure volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio. Ai fini della stabilizzazione, le norme prevedono anche la possibilità per gli stessi comuni, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006, di assumere i soggetti ASU in pianta organica a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, con oneri a carico del Ministero del lavoro che vi provvede annualmente con proprio decreto (articolo 2, commi 550 e 551) [341].
c) la spesa di 1 milione di euro annui per gli anni 2008-2010 per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili a carico dei bilanci comunali da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge n. 144/1999[342] (articolo 2, comma 552).
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MAGGIORI SPESE C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
comma 550 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
comma 552 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
La relazione tecnica al comma 549, che prevede un contributo di 50 milioni di euro nel 2008 per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in LSU, chiarisce che il Fondo per l’occupazione, a valere sul quale è posta la copertura del maggior onere, presenta le occorrenti disponibilità.
Al riguardo, con riferimento ai commi 550 e 552 dell’articolo 2, appare necessario acquisire i dati e le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle assunzioni che, essendo relativi al personale, non appaiono riconducibili ad un limite di spesa.
Si segnala, infine che, nell’Allegato 7, alla voce minori spese in conto capitale, non risulta scontata la riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 3, comma 159.
Stabilizzazione di personale della protezione civile in Sicilia
La norma autorizza la Regione Siciliana a trasformare a tempo indeterminato, con oneri a carico del proprio bilancio, i contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.
L’Allegato 7, con riferimento alla disposizione in esame, non sconta alcun effetto finanziario sui saldi.
La norma non è corredata di relazione tecnica.
Al riguardo, fermo restando che la disposizione prevede una mera facoltà e non un obbligo alla stabilizzazione in capo alla Regione Siciliana, si rileva comunque che dall’applicazione della disposizione conseguirebbero effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, sulla cui entità appare opportuno acquisire i relativi dati.
Sostegno ai giovani laureati e alle imprese innovative nel Mezzogiorno
La norma stabilisce che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni alle attività produttive della legge n. 488/1992, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono destinate a finanziare:
a) un programma nazionale per l’inserimento lavorativo dei giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato;
b) la costituzione, senza oneri per la finanza pubblica di un osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007;
d) gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione e costruzione di centri destinati a poli di innovazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza (che include la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia);
e) la creazione di un fondo denominato “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra”, da destinare alla “riserva nuovi entranti” dei Piani nazionali di assegnazione delle quote;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (per l’esame di questa disposizione si veda la scheda relativa all’ articolo 1, comma 168);
g) interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.
In sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di accertamento delle suddette economie è adottato entro il mese di febbraio 2008; ai fini del finanziamento delle predette iniziative, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad iscrivere le risorse derivanti dalle economie connesse alle suddette revoche in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007 (art. 48, comma 1-quater), integrano la lettera d) prevedendo il finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi nei programmi di sviluppo regionale, oltre che negli accordi di programma.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, salvo una analisi di quanto previsto in materia di reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per cui si fa rinvio, come precedentemente affermato, alla scheda relativa articolo 1, comma 168.
Al riguardo Il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti da parte del Governo volti ad escludere la possibilità che dall’utilizzo delle agevolazioni revocate possa determinarsi un’accelerazione della spesa con effetti sui saldi di finanza pubblica.
Si è inoltre osservato che appare incongrua la clausola di invarianza finanziaria apposta in relazione all’osservatorio sulla migrazione interna, posto che scopo della norma in commento è proprio quello di destinare risorse per specifiche finalità.
ARTICOLO 2, commi 558-559
Contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
La norma dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari[343] di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondano alle regioni nelle quali hanno sede i suddetti stabilimenti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
Le regioni ripartiscono il contributo compensativo attribuendone un importo non inferiore al 60 per cento ai comuni nei quali hanno sede gli stabilimenti e il 40 per cento restante in favore dei comuni contermini: tale ultima quota sarà ripartita per metà in proporzione all'estensione dei confini e per la restante metà in proporzione della popolazione.
L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.
Nulla da osservare al riguardo, in quanto le maggiori entrate per i comuni, derivanti dalla norma, concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di saldo previsti dal patto di stabilità interno per tali enti.
Si è peraltro segnalato che il transito delle risorse in questione nei bilanci delle regioni, con conseguente aumento della loro spesa complessiva, potrebbe comportare difficoltà finanziarie per tali enti. Le regioni sono infatti soggette, a differenza dei comuni, a vincoli finanziari solo sul lato della spesa, comprensiva di quella per trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche.
Contributo compensativo per comuni limitrofi alle centrali nucleari
La normativa vigente[344] prevede misure di compensazione territoriale fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.
L'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo[345]. Il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.
La norma estende le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali e impianti nucleari qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
Maggiori spese correnti. |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Fondo compensativo comuni confinanti impianti inquinanti |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Si segnala in proposito che la quantificazione risulta conforme alla copertura dell’emendemento introduttivo della disposizione a valere su un taglio in Tabella A.
Al riguardo si osserva che non risulta chiaro:
- se la norma in esame si limiti ad aumentare il numero dei comuni ammessi al riparto del contributo compensativo previsto dalla normativa vigente che resta inalterato nel suo meccanismo di determinazione a valere sulla tariffa elettrica;
- se invece il contributo spettante ai comuni indicati dalla norma in esame abbia carattere aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla norma previgente e abbia carattere di trasferimento erariale.
Nel primo caso non si dovrebbe determinare alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.
Peraltro nel caso in esame la norma lascerebbe dei dubbi sulla quota del contributo spettante ai comuni in questione, dato che la somma delle percentuali spettanti agli enti territoriali già indicati dalla normativa previgente ammonta al 100%.
Nel secondo caso sarebbe invece corretto iscrivere un maggior onere, ma andrebbe chiarito su quale elemento si fondi la relativa quantificazione dal momento che l’ammontare del contributo spettante ai comuni, come il soggetto tenuto alla relativa erogazione, non sono indicati nella disposizione.
ARTICOLO 2 commi 561-563
Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani
Normativa previgente: l’articolo 1, commi 340-342, della legge 296/2006, ha stabilito:
· l’istituzione di un Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree nelle città del Mezzogiorno identificate quali zone franche urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree (comma 340);
· che la disciplina delle agevolazioni concedibili in base al comma 340 avvenga in conformità con gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (comma 341);
· che il CIPE definisca i criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici, nei limiti delle risorse del Fondo (comma 342).
Le norme,
modificano, sostituendoli, i commi da
· viene confermata l’istituzione del Fondo per le zone franche urbane con la relativa dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Si precisa che le zone franche dovranno avere un numero di abitanti non superiore a 30.000. Non è più previsto che il predetto fondo provveda al cofinanziamento di programmi regionali nelle predette aree (comma 340 della legge finanziaria 2007);
· il comma 341 viene riformulato prevedendo specificatamente le agevolazioni di cui le piccole e microimprese, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane, possono usufruire. Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni:
a) l’esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque anni d’imposta. Per i periodi d’imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. Detta esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) l’esenzione dall’IRAP per i primi cinque periodi d’imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo d’imposta, del valore della produzione netta;
c) l’esenzione dall’ICI a decorrere dal 2008 e fino al 2012 per i soli immobili posseduti dalle stesse imprese nelle zone franche urbane;
d) l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni d’attività nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e non al 20 per cento. L’esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
· le medesime agevolazioni possono essere concesse anche alle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività antecedentemente al 1° gennaio 2008, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, mentre non si applicano alle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. Con decreto ministeriale saranno determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle suddette esenzioni fiscali.
Si stabilisce, infine, che l'efficacia delle disposizioni afferenti ai commi 341 e 342 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti sui saldi.
La relazione tecnica, al testo iniziale, si limita a descrivere la norma. La relazione tecnica aggiornata (al testo modificato al Senato in prima lettura) afferma che le disposizioni proposte non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili è vincolato all’ammontare del Fondo, la cui dotazione peraltro è già scontata a legislazione vigente.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che la norma novella la disciplina dettata dalla legge finanziaria 2007 non modificando la dotazione del Fondo ivi previsto, limitato agli anni 2008 e 2009, ma incidendo sul regime delle agevolazioni finanziabili a valere sul medesimo Fondo. Infatti, in luogo della generica previsione del cofinanziamento di programmi regionali, viene introdotto un dettagliato elenco di benefici che possono essere concessi, la cui durata eccede il periodo di operatività del Fondo stesso. Poiché il riconoscimento di tali benefici viene effettuato a valere su risorse limitate ad un biennio, la normativa in esame sembra determinare la necessità di una ridotazione del Fondo per gli anni successivi.
Il Servizio Bilancio della Camera ha osservato, inoltre, che la disciplina in esame non contiene alcun riferimento a procedure di attuazione volte a garantire il rispetto del limite di spesa indicato, pur in presenza di agevolazioni che - avendo natura fiscale - sono caratterizzate, nella loro fruizione, da margini di automatismo.
Le norme:
· istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale viene assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010 (comma 564);
· incrementano di 10 milioni di euro per l’anno 2008 il “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale”[346] (comma 566);
· incrementano di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 il “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale” per la promozione e la realizzazione di interventi, tra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010 (comma 567);
· incrementano di 2 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP)[347] (comma 568[348]).
Gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
||||||||||||||
Promozione sport e impianti sportivi |
20,0 |
35,0 |
40,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
|||||
Fondo eventi sportivi
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Comitato italiano paraolimpico |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
1,0 |
1,0 |
|||||
|
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE |
|||||||||||||
Fondo eventi sportivi internaz.li pallavolo |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
|||||
Il Governo[349], in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato concernenti la diversa distribuzione dell’onere sul fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare, in relazione alle spese di natura corrente, ha sottolineato che le risorse in questione, destinate a finalità eterogenee, confluiscono tra i fondi destinati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche dello sport e pertanto la dinamica della spesa resta condizionata alla definizione delle suddette politiche ed all’effettiva spendibilità delle risorse stesse – in parte da destinare a spese di conto capitale – come ad esempio per la promozione e lo sviluppo degli impianti sportivi.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo, nulla da osservare in merito alla quantificazione essendo gli oneri limitati all’entità degli stanziamenti e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo.
Razionalizzazione del sistema di acquisto di beni e servizi
Le norme prevedono che:
- le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e di quelle universitarie, inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze un prospetto contenente le previsioni del proprio fabbisogno di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 163 del 2006 (comma 569);
- sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e dei dati relativi agli acquisti effettuati dalle amministrazioni relativamente agli anni 2005-2007, raccolti ed elaborati attraverso i sistemi informativi integrati, il MEF – tramite CONSIP s.p.a.[350] - individua gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche, dei parametri dimensionale della singola amministrazione e dei dati di consuntivo (comma 570);
- gli indicatori e i parametri di spesa sono messi a disposizione delle amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del MEF e di CONSIP, quale strumento di supporto nell’attività di programmazione degli acquisti e nell’attività di controllo (comma 571);
- il MEF per il tramite di CONSIP s.p.a. mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità dei beni e servizi e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità (anche con indicazioni di una misura minima e massima degli stessi) di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) (comma 572)[351];
- al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatici [352]di cui all’art. 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006 di contratti pubblici possono ricorrere per l’acquisto di beni e servizi alle convenzioni CONSIP, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza (comma 573).
Al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria precisa che la norma é volta a consentire l’accesso agli acquisti attraverso le convenzioni CONSIP a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa, nazionale e comunitaria, in tema di appalti pubblici. In base alla normativa vigente, possono accedere alle convenzioni solo le pubbliche amministrazioni in senso stretto, e non anche gli altri soggetti anche se in mano pubblica (ad esempio, le società municipalizzate);
- il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, relativamente agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali di cui al comma 569 sono tenute a ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici (comma 574);
- il comma 575 effettua un taglio lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli Ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, per un importo pari a 545 milioni per l’anno 2008 , 700 milioni per il 2009 e 900 milioni a decorrere dal 2010. Dalla riduzione sono esclusi i fondi di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Nel corso degli ultimi anni si è più volte intervenuti per contenere la dinamica della spesa pubblica, sia attraverso la fissazione di regole di crescita di tale aggregato con riferimento all’intero comparto delle Amministrazioni pubbliche, sia attraverso tagli lineari degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato che, previsti con cadenza annuale fin dal 1999, hanno riguardato in prevalenza la spesa corrente e, al suo interno, i consumi intermedi.
Da ultimo, il comma 507 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che fosse accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni per il 2008 e a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni iniziali delle u.p.b. iscritte nel bilancio dello Stato. Gli stanziamenti su cui incidono gli accantonamenti riguardano sia le spese correnti che quelle in conto capitale, ivi incluse le spese predeterminate legislativamente. Nonostante i margini di flessibilità previsti dalla norma[353], tale taglio si è rivelato difficilmente sostenibile da parte delle amministrazioni: successivamente, infatti, il decreto legge n. 81 del 2007[354] ha disposto la reintegrazione, per un importo pari a circa 2 miliardi per il 2007, di tali accantonamenti[355] . Ulteriori integrazioni degli stanziamenti sono stati disposti con l’ assestamento.
Con riferimento ai consumi intermedi, la tavola di seguito riportata[356] ricostruisce, a partire dallo stanziamenti iniziali (in termini di competenza) previsti dalla legge di bilancio 2007, gli effetti degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007 e del successivo DM 48902, cui hanno seguito le misure di disaccantonamento del DL 81/2007[357] e le integrazioni degli stanziamenti della legge di assestamento.
Consumi intermedi
(milioni di euro)
2007 |
2008 |
2009 |
||||||
Previs. iniziali comp. LB (a) |
Accant., art 1, co 507 LF (b) |
Var accant DM 48902 (c) |
Accant. totali
d=b+c |
Disaccanton. DL 81/07
(e) |
Indisponibilità post DL 81/07
f= d-e |
Assestamento Aumento stanziamenti
(g) |
Accant LF, art 1, co 507
|
Accant LF, art 1, co 507
|
9.904 |
978 |
23 |
1.001 |
182 |
819 |
485 |
1.100 |
944 |
Il comma 576 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione del Documento di programmazione economica e finanziaria, presenti, in allegato allo stesso Documento, una relazione sull'applicazione delle misure del presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Minore spesa corrente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comma 575 |
545 |
700 |
900 |
385 |
610 |
900 |
545 |
700 |
900 |
La relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge precisa che, dall’attivazione delle misure previste dall’articolo in esame, la spesa “aggredibile” mediante approccio centralizzato (convenzioni e mercato elettronico) ammonti, in base ai più recenti dati CONSIP, a 17 miliardi di euro, cui si potrebbero aggiungere altri 3 miliardi con le modalità degli appalti centralizzati e degli accordi quadro. Rispetto a tale ammontare di spesa, un risparmio di 1 miliardo deriverebbe dalle migliori condizioni ottenibili da CONSIP in relazione al rilevante ammontare del bando di gara e dall’eliminazione dei costi che le singole amministrazioni sosterrebbero ove procedessero separatamente. Il risparmio complessivo, secondo le valutazioni CONSIP sarebbe pari a 2,2 miliardi di euro nel periodo 2008-2009.
In via prudenziale, la relazione tecnica indica una minore spesa di 500 milioni per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni per il 2010, in relazione alla completa attivazione entro il prossimo esercizio delle misure suddette, al trend di crescita delle quote di spesa aggredibili a agli affinamenti che in corso d’opera saranno attivati.
Sul punto, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Senato, la relazione tecnica è integrata dalla nota presentata dal Governo in data 26 ottobre. In particolare, per quanto riguarda i dati concernenti i risultati prodotti da misure analoghe adottate negli ultimi anni rispetto alle economie stimate ex ante all’atto di approvazione delle norme, la nota reca la seguente tabella:
(milioni di euro)
PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI |
||||
|
Spesa affrontata |
Transato |
Risparmio diretto |
Risparmio potenziale |
2001 |
4.280 |
294 |
220 |
1.390 |
2002 |
8.473 |
1.044 |
553 |
2.308 |
2003 |
15.036 |
1.-959 |
772 |
3.196 |
2004 |
5.651 |
932 |
98 |
948 |
2005 |
13.668 |
945 |
106 |
2.306 |
2006 |
14.794 |
1.325 |
214 |
2.780 |
Nella nota si specifica, inoltre, che gli adempimenti a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e della CONSIP s.p.a. derivanti dalle norme in esame possono essere fronteggiati nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che la relazione tecnica si riferisce alle misure di cui ai commi 569-574 in esame, imputando ad esse il risparmio indicato, e non fa alcun riferimento al taglio lineare dei consumi intermedi sul bilancio delle amministrazioni statali di cui al comma 575, i cui effetti sono invece scontati nell’allegato 7.
Sembrerebbe, pertanto, che le misure suddette non scontino un effetto finanziario specifico, ma debbano intendersi quale necessario supporto alla misura di cui al comma 575.
Inoltre, pur considerando i dati forniti dal Governo relativamente ai risultati prodotti da misure di razionalizzazione degli acquisti adottate negli anni 2001-2006, al fine di verificare i risparmi indicati con riferimento al taglio lineare degli stanziamenti di bilancio, già oggetto di ripetute misure di contenimento negli ultimi anni, è stata ribadita l’opportunità che il Governo fornisca ulteriori elementi circa la capacità delle amministrazioni statali di assicurare i fabbisogni minimi di funzionamento[358].
Al riguardo si fa presente che il taglio lineare disposto dal comma 575 pesa per circa il 5,45 per cento nel 2008, il 6,9 per cento nel 2009 e il 9,5 per cento nel 2010 degli stanziamenti per consumi intermedi (in termini di competenza) iscritti in bilancio.
Tale chiarimento è stato ritenuto tanto più necessario alla luce delle modifiche all’articolo in esame apportate al Senato, in base alle quali il taglio per l’anno 2008 è stato incrementato di 45 milioni (dai 500 milioni previsti nel testo iniziale ai 545 milioni previsti nella formulazione attuale), ai fini di concorrere alla copertura degli effetti di maggiore spesa derivanti dall’abolizione dei ticket sulla specialistica. Ciò, nonostante il Governo[359] affermasse che ulteriori misure di restrizione di tale aggregato avrebbero potuto provocare difficoltà di funzionamento in taluni settori amministrativi non facilmente valutabili e che, pertanto, in via precauzionale il taglio poteva essere incrementato di un importo dell’ordine di grandezza di 10/20 milioni di euro.
ARTICOLO 2, commi da 577 a 585
Potenziamento del sistema pubblico di connettività
Le normerecano disposizioni per favorire la piena realizzazione ed il potenziamento del sistema pubblico di connettività (SPC).
E’ stabilito che i costi delle infrastrutture telematiche condivise[360] per la realizzazione del SPC rimangono a carico del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC (comma 577).
La normativa vigente pone detti costi a carico del CNIPA solo per i primi due anni dalla data di approvazione dei contratti quadro.
Per favorire la realizzazione delle infrastrutture, centrali e regionali necessarie per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, le norme prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzate del SPC (commi da 578 a 583).
Si prevede che gli stanziamenti del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione[361] restino comunque destinati a tale finalità anche se non impegnati[362]. Detti stanziamenti sono, inoltre, incrementati di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Le finalità del fondo sono estese al coordinamento di programmi per l’informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard europei delle classificazioni utilizzate nelle banche dati normative pubbliche, nonché all’adozione di linee-guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale. L’attuazione dei programmi è affidata ad un responsabile designato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e si prevede la possibilità di istituire, a suo supporto, una segreteria tecnica ai cui componenti non è corrisposto alcun ulteriore emolumento o indennità (comma 584).
Per l’attuazione delle norme in esame è autorizza una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 (comma 585).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Commi 577-584 Sistema pubblico di connettività |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
3,0 |
7,0 |
11,0 |
3,0 |
7,0 |
11,0 |
||
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si rileva che non sono disponibili le informazioni necessarie per la verifica della congruità della quantificazione dell’onere recato dalla norma, peraltro configurato quale tetto massimo di spesa. In assenza di dette informazioni non risulta altresì possibile valutare puntualmente da quali disposizioni discendano conseguenze finanziarie e quali invece siano da ritenersi finanziariamente neutrali.
ARTICOLO 2, commi 586 e 587
Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano
La norma istituisce uno fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario ed un Polo giudiziario a Bolzano con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MAGGIORI SPESE IN C/CAPITALE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Poli di Bolzano |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
||
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.
ARTICOLO 2, commi da 588 a 602
Contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni
Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 2008, la cilindrata “media” delle autovetture di servizio assegnate, in uso sia esclusivo sia non esclusivo, alle amministrazioni civili dello Stato e alle magistrature non potrà essere superiore ai 1600 centimetri cubici (comma 588).
Sono escluse dal computo autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quelle adibite ai servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.
Si prevede, inoltre, che il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettui verifiche a campione volte ad accertare che le pubbliche amministrazioni utilizzino la posta elettronica quale strumento di comunicazione ordinario e, quando necessario, la posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge[363]. Se, in base alle risultanze delle verifiche, una amministrazione dello Stato[364] risultasse non essersi adeguata alla normativa in misura superiore al 50 cento del totale della corrispondenza inviata, la stessa subirà la riduzione, nell’esercizio successivo, del 30 % delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio di corrispondenza cartacea (comma 589).
A decorrere dal 1° gennaio 2008, o a partire dalla scadenza dei contratti dei servizi di fonia in corso, le pubbliche amministrazioni centrali[365] sono tenute ad utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo internet” (VOIP), previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello territoriale. In caso contrario sono previste sanzioni analoghe a quelle di cui al comma precedente riferite alle risorse stanziate per spese di telefonia (comma 591).
Il sistema VOIP è una tecnologia che permette di effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet, consentendo un risparmio dei costi per servizi telefonici rispetto ai sistemi tradizionali.
Si stabilisce che le dotazioni dei Ministeri relative alle spese postali e telefoniche sono ridotte, mediante rideterminazione lineare delle relative unità previsionali di base, in modo da ottenere complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l’anno 2008, 12 milioni di euro per l’anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare misure di contenimento delle spese postali e telefoniche tali da comportare risparmi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l’anno 2008, a 128 milioni di euro per l’anno 2009 e a 272 milioni di euro per l’anno 2010. Il mancato rispetto dei suddetti obiettivi di risparmio sarà sanzionato, con corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali verso le amministrazioni inadempienti (comma 593).
Si prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche adottino dei piani triennali volti al contenimento delle spese attraverso una razionalizzazione dell’utilizzo dei seguenti beni:
· dotazioni strumentali a corredo della stazione di lavoro nell’automazione d’ufficio (comma 594, lettera a).
Con riferimento a tale categoria di beni sono dettate specifiche norme finalizzate a circoscrivere l’assegnazione di cellulari di servizio e ad escluderne l’uso improprio (comma 8);
· autovetture di servizio (comma 594, lettera b);
· beni immobili a uso abitativo o di servizio, esclusi i beni infrastrutturali (comma 594, lettera c). E’ previsto lo svolgimento di una procedura ricognitiva volta individuare tutti gli immobili in disponibilità dell’amministrazioni e quelli su cui siano vantati diritti reali (comma 599).
Le amministrazioni, a consuntivo annuale, dovranno trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Corte dei Conti (comma 597). I piani triennali di razionalizzazione sono resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni (comma 598).
Le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare gli atti di rispettiva competenza per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dalle norme di cui ai commi da 588 a 602 (comma 600).
Si riduce da quattro a due il numero dei membri del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che si aggiungono al Presidente (comma 601). Transitoriamente, fino al 2 agosto 2009, il CNIPA sarà composto dal Presidente e da tre membri (comma 602).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Commi 589 e 591 Posta elettronica e VOIP |
7,0 |
12,0 |
14,0 |
25,0 |
140,0 |
286,0 |
25,0 |
140,0 |
286,0 |
||
La relazione tecnica non quantifica alcun effetto di risparmio in relazione alle norme di cui al comma 588 che limitano a 1600 centimetri cubici la cilindrata media delle autovetture di servizio.
La relazione chiarisce che le norme di cui al comma 589 sono finalizzate ad eliminare l’uso della posta per lo scambio dei documenti imponendo l’uso della posta elettronica certificata.
Attualmente, secondo una rilevazione effettuata con riferimento all’anno 2006, le Pubbliche amministrazioni centrali hanno un flusso stimato di posta in uscita di circa 84 milioni di documenti, di cui circa 20 milioni di raccomandate con un costo unitario minimo di € 2,80, mentre il costo unitario per la restante posta è di € 1,80. Ne consegue che i risparmi complessivi annui conseguibili possono essere stimati in circa 171,2 milioni di euro così determinati:
64 milioni di lettere x 1,80 euro + 20 milioni di raccomandate x 2,80 euro.
Tale valore è ridotto a 168 milioni di euro considerando che circa il 2 per cento della posta è consegnata manualmente.
A fronte di tali risparmi si dovranno considerare i seguenti oneri connessi all’utilizzo della posta elettronica certificata e della firma digitale:
(dati in euro)
Voci di costo relative all'invio, tramite posta elettronica dertificata, di documenti elettronici firmati digitalmente (*) |
|||
canone annuo unitario casella di posta certificata |
canone annuo unitario gestione documentale casella PEC |
stima n. caselle |
costo annuo |
60 |
20 |
16.000 |
1.280.000 |
costo smart card per firma digitale (validità 2 anni € 7,32) - costo annuo |
costo lettore smart card € 21,6 (ammortizzabile in 3 anni) - |
stima numero titolari firma digitale |
costo annuo adozione firma digitale |
3,66 |
7,20 |
50.000 |
543.000 |
Totale costo |
|
|
1.823.000 |
(*) La relazione tecnica indica che i dati sono stati assunti dal listino del Sistema pubblico di connettività.
Per la Firma Digitale è stato fatto riferimento agli attuali costi per l’Autorità di Certificazione del CNIPA. E’ stato valutato l’ammortamento del lettore di smart card in tre anni e si è considerato che ogni due anni occorre generare un nuovo certificato di firma digitale che equivale al costo di una nuova smart card.
La relazione tecnica non considera i costi di gestione annuale dell’Autorità di Certificazione (circa € 120.000) ed i costi di protocollazione perché questi non dipendono dal sistema di invio della corrispondenza adottato.
Il risparmio netto è stimabile in 166 milioni di euro all’anno (168 milioni - 2 milioni). Secondo la relazione tali risparmi, permanendo nella disponibilità delle Amministrazioni ed essendo potenzialmente spendibili, non possono a preventivo essere portati a miglioramento dei conti pubblici.
Dal momento che il passaggio alla posta elettronica certificata richiederà un recepimento graduale della nuova procedura, peraltro già utilizzata seppur non diffusamente, si può ritenere plausibile che gli effetti di risparmio siano piuttosto limitati nel 2008 (circa il 5-10 per cento), e che possano essere realizzati nella misura piena solo dal 2010.
Gli effetti da considerare sono:
2008 |
2009 |
2010 |
15 |
80 |
166 |
Per quanto concerne le disposizioni concernenti la razionalizzazione dell’utilizzo dei sistemi di fonia la relazione tecnica stima che le principali voci di costo annuali per pubblica amministrazione centrale siano prudenzialmente pari a:
· 200 milioni di euro per traffico telefonico;
· 100 milioni di euro di canoni per linee telefoniche;
· 50 milioni di euro per spese per la manutenzione dei centralini.
Non si dispone di dati riferibili alle reti dedicate per fonia.
Secondo la relazione tecnica, l’adozione di sistemi di comunicazione VoIP sono correlati:
· all’azzeramento dei costi delle telefonate all’interno delle Amministrazioni Centrali (telefonate on-net);
· all’azzeramento dei canoni di accesso alla rete telefonica pubblica;
· all’azzeramento dei canoni relativi a reti dedicate alla fonia parallele alle reti dati;
· alla diminuzione delle spese di manutenzione e gestione dei sistemi telefonici;
· all’azzeramento dei costi fisso-mobile all’interno delle sedi della pubblica amministrazione centrale con sistemi VoIP Wi-Fi / GSM
La definizione dei risparmi, non avendo dati di riferimento ufficiali, è possibile solo mediante una stima di larga massima come di seguito riportato:
· la riduzione del costo delle telefonate si può stimare prudenzialmente nel 20 per cento del costo del traffico telefonico complessivo ossia in 40 milioni di euro annui a fronte di una base di 200 milioni. A conforto di tale stima prudenziale si rileva che il servizio di messaggistica delle pubbliche amministrazioni centrali (e-mail) è rivolto per l’80 per cento al proprio interno. A detto importo vanno aggiunti altri 10 milioni relativi al traffico fisso-mobile all’interno delle sedi delle pubbliche amministrazioni;
· le linee di accesso alla rete telefonica pubblica saranno dismesse dalle amministrazioni che aderiranno al VoIP, in quanto utilizzeranno le linee del sistema pubblico di connettività adatte a supportare la fonia. Il risparmio annuo a regime si stima prudenzialmente in 50 milioni di euro per anno;
· si può stimare, altresì, una riduzione del 40 per cento sulle spese di manutenzione e gestione dei centralini pari a 20 milioni di euro su un totale di 50 attualmente spesi.
Il totale dei risparmi a regime è pertanto ipotizzabile pari a 120 milioni di euro all’anno. Si suppone che anche detti risparmi siano conseguiti gradualmente secondo la seguente scansione temporale:
2008 |
2009 |
2010 |
10 |
60 |
120 |
Gli effetti complessivi sui saldi di indebitamento e fabbisogno risultano dalla somma dei risparmi quantificati in precedenza e coincidono con quelli indicati nell’allegato 7.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che gli effetti di risparmio ascritti all’utilizzo massivo della posta elettronica sembrano essere poco prudenziali in quanto la relazione tecnica non sconta alcuna spesa per investimenti in apparecchiature hardware e software ed ipotizza una perfetta fungibilità dei due sistemi di invio della corrispondenza che potrebbe, nei fatti, rivelarsi non pienamente praticabile.
Per quanto concerne i servizi di fonia non sono stati forniti chiarimenti sui criteri adottati per la stima dei risparmi di spesa connessi con la riduzione dei canoni per le linee telefoniche e delle attività di manutenzione dei centralini né sono stati indicati i motivi in base ai quali si è valutato di non dover considerare alcun onere per il potenziamento delle dotazioni hardware e software delle amministrazioni.
Per quanto concerne il taglio lineare delle unità previsionali di base dei Ministeri concernenti le spese postali e telefoniche, non sono state fornite rassicurazioni circa la concreta praticabilità dei tagli medesimi senza che si determinino aspetti di problematicità con riferimento a singole amministrazioni in capo alle quali sussistano particolari esigenze di servizio.
Parimenti non sono state fornite indicazioni circa la effettiva operatività del sistema pubblico di connettività (SPC), in assenza del quale non sembrano pienamente conseguibili i risparmi ipotizzati in relazione alla razionalizzazione delle spese di fonia.
Contenimento dei costi della giustizia militare
La norma, mira al contenimento della spesa e alla razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare, e a tal fine ridisegna la geografia degli organi di giustizia militare sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riduce il ruolo organico della magistratura militare, dispone il transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria - determinandone conseguentemente l’aumento - e riduce il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare (CMM).
In particolare la disposizione prevede:
la soppressione, a far data dal 1° luglio 2008, dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo[366] nonché, delle sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello ed i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica. Viene, inoltre, fissato il ruolo organico dei magistrati militari in 58 unità prevedendo che i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo (comma 603).
Degli attuali 9 tribunali militari, ne rimarrebbero solo 3: Verona, Roma e Napoli.
La fissazione del ruolo organico dei magistrati militari in 58 unità, rispetto alle attuali 103, determina un esubero di 45 unità che, ai sensi del successivo comma 606, transitano, in parte, nel ruolo della magistratura ordinaria. Attualmente, come affermato nella allegata Rt, l'organico delle 3 sedi giudiziarie che rimarrebbero operative, a seguito della soppressione, è di 46 unità, pertanto 12 magistrati militari dovrebbero essere trasferiti da una delle sedi soppresse verso Verona, Roma o Napoli;
la riduzione, per un valore complessivo di 2 unità, del numero dei componenti del CMM di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) e d) della L. n. 561/1980[367] a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del suddetto organo, dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame. E’ previsto, inoltre, che con DPR sia conseguentemente rideterminata in riduzione la dotazione organica dell’ufficio di segreteria dello stesso organo (comma 604).
I membri del Consiglio della magistratura militare passano, pertanto, dagli attuali 9 a 7. Il comma in esame prevede che i componenti del Consiglio eletti dai magistrati militari di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) della L. n. 561/1980 passino da 5 a 4 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione) e i componenti estranei alla magistratura militare di cui alla lett. d) della medesima disposizione da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare è previsto che assuma le funzioni di vicepresidente del Consiglio. L’art. 1 del DPR 24 marzo 1989, n. 158, prevede attualmente che l'ufficio di segreteria del Consiglio sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale e, quali addetti, da 1 funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari nonché, da 8 elementi con mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera;
la rideterminazionedel ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.151 unità e transito dei magistrati militari, eccedenti la nuova dotazione di cui al comma 603, in magistratura ordinaria, secondo modalità e criteri, trai quali, la richiesta - da parte degli interessati - di assegnazione, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello; nonché, l’individuazione[368] di un contingente di dirigenti e di personale civile – non inferiore a alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi -, da far transitare dal ruolo del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia (comma 606).
Il ruolo organico della magistratura ordinaria passa dalle attuali 10.109 unità[369] a 10.151 unità, per un incremento di 42 unità – in misura inferiore agli esuberi conseguenti la rideterminazione del ruolo organico dei magistrati militari in 58 unità effettuata dal comma 603;
la ridifinizione - entro il 28 febbraio 2008 e con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603 - delle piante organiche degli uffici giudiziari militari (comma 607);
la formulazione della nuova composizione della procura generale militare presso la Corte di cassazione per un numero di 3 componenti, quali il procuratore generale ed 2 sostituti (comma 608).
Il comma modifica l’articolo 5, comma 1 della L. n. 180/1981 che attualmente prevede che la procura generale militare presso la Corte di cassazione sia composta dal procuratore generale militare della Repubblica e da uno o più sostituti procuratori generali militari. Il comma dispone anche l’abrogazione dell'art. 11 della medesima L. n. 180/1981 che riporta il ruolo organico di magistrati e cancellieri militari;
l’individuazione di un espressa clausola d’invarianza della spesa, nell’applicazione delle disposizioni del presente articolo (comma 611).
L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commi 603-611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
1,3 |
1,5 |
0,8 |
1,3 |
1,5 |
La relazione tecnica, allegata all’emendamento governativo[370] sostitutivo della norma originaria afferma che la disposizione in esame, a fronte di una spesa massima una tantum da scontare su 2 anni per il trasferimento dei magistrati, pari complessivamente a 162.000 euro, determina un risparmio di spesa per il 2008 di euro 616.000, per il 2009 di euro 1.339.502 e per il 2010 di euro 1.500.008.
La RT allegata all’emendamento governativo 129.30, riporta un effetto di risparmio di spesa che si discosta, forse a causa di un errore di calcolo, da quello su esposto, ma che risulta comunque compatibile con il dato relativo agli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica. La RT indica, a tale riguardo le seguenti minori spese correnti: per il 2008 euro 616.000, per il 2009 euro 1.348.302 e per il 2010 euro 1.535.102.
In sede di valutazione dell’ammissibilità dell’emendamento governativo 129.30, il Servizio bilancio dello Stato, sulla base degli elementi forniti dalla RT, ha rilevato che la soppressione delle sedi giudiziarie a partire dal 1° luglio 2008 (comma 603) determina una minor spesa corrente di 616.000 euro, mentre l’allegato 7 evidenzia, per il 2008, risparmi per circa 800.000 euro.
A seguire sono riportati i dati assunti nella quantificazione relativi alle minori spese (colonne 1, 2, 3) e alle maggiori spese una tantum (colonna 4).
(euro)
Effetti finanziari complessivi dell’intervento |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
TOTALE |
2008 |
121.000 |
576.000 |
/ |
-81.000 |
616.000 |
2009 |
242.000 |
1.152.000 |
26.502 |
-81.000 |
1.339.502 |
2010 |
242.000 |
1.152.000 |
106.008 |
/ |
1.500.008 |
1. Effetti finanziari della chiusura delle sezioni distaccate della corte militare d’appello e dei relativi uffici requirenti. Per il 2008 il risparmio, corrispondente 121.000 euro, è calcolato su 6 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (1° luglio 2008).
2. Effetti finanziari della chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti. Per il 2008 il risparmio, corrispondente 576.000 euro, è calcolato su 6 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (1° luglio 2008).
3. Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei membri del Consiglio della Magistratura Militare. L’effetto finanziario dei risparmi, assente per il 2008, per il 2009, corrispondente a 26.502 euro, incide nella misura del 25% del risparmio previsto a regime per il 2010 e pari a 106.008 euro. Ciò in quanto, la prevista riduzione dei componenti avrà effetto dal mese successivo alla scadenza del mandato dell’attuale CMM (settembre 2009).
Base di riferimento del calcolo
Costo annuale di una Corte militare d’appello, circa 121.000 euro.
Organico medio del personale di cancellerie e segreterie giudiziarie militari presso i tribunali militari[371], 20 unità.
Organico medio del personale di cancellerie e segreterie giudiziarie militari presso sezioni distaccate della corte militare d’appello[372], 18 unità.
Costo medio complessivo biennale per trasferimento d’ufficio di magistrati, 13/14.000 euro.
Costo medio di funzionamento di una sede giudiziaria da sopprimere[373] - riferita all’anno 2006 - , circa 192.000 euro.
Competenze lorde dei membri del CMM per ogni seduta di commissione, euro 144 euro; per ogni seduta del plenum, 306 euro.
Trattamento economico lordo del componente non appartenente alla magistratura militare - non vice presidente del CMM - , euro 5.600 mensili per un totale annuo di euro 67.200 euro.
Circa gli effetti dell’intervento normativo sui trasferimenti dei magistrati e del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari - nel testo della norma emendata “dirigenti e personale civile del Ministero della difesa” -, la RT sostiene che le specifiche disposizioni (comma 606) prevedono per i magistrati che transitano in magistratura ordinaria il diritto ad essere assegnati a richiesta in uffici nella stessa sede di servizio ovvero in uffici ubicati in città sede di Corte d’appello. Analogo criterio della priorità dei trasferimenti a domanda è previsto – afferma la RT - per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari; in ogni caso alle eventuali spese per i trasferimenti di tale personale si farà fronte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il testo della norma (comma 606, lett. b), in modo più ampio rispetto a quanto affermato nella RT, ed in riferimento ai soli magistrati, prevede che gli stessi abbiano il diritto ad essere assegnati a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, in uffici nella stessa sede di servizio ovvero in uffici ubicati in città sede di Corte d’appello.
Secondo quanto si evince dalla RT, i trasferimenti dei magistrati e del personale civile suddetto non comporteranno oneri, con la sola eccezione relativa al possibile trasferimento d’ufficio di 12 magistrati, unità risultante dalla differenza tra la nuova consistenza organica di 58 unità, di cui al comma 603, e l’attuale consistenza organica dei 3 uffici giudiziari militari che non saranno soppressi (pari a 46 unità) ed il cui organico dovrà essere rideterminato ai sensi della nuova disciplina; da tale ipotesi discende la quantificazione massima degli oneri. Il nuovo assetto, infatti, potrebbe anche essere definito esclusivamente attraverso trasferimenti a domanda.
1. Effetti finanziari della chiusura delle sezioni distaccate della Corte militare d’appello e dei relativi uffici requirenti
Per quanto su esposto la chiusura delle 2 sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d’appello di Roma (comma 603) non dovrebbe, secondo la RT, comportare oneri per il trasferimento di magistrati militari e di personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari;
Il risparmio stimato di spesa è pari a 121.000 euro per ogni sede all’anno, per un totale complessivo di 242.000 euro annui. Nel 2008 il risparmio, pari a 121.000 euro fa riferimento a 6 mesi, in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (1° luglio 2008).
2. Effetti finanziari della chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti
Per quanto su esposto, parimenti, la chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti non dovrebbe comportare oneri per il trasferimento di personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, mentre potrebbe determinare oneri massimi corrispondenti al trasferimento d’ufficio di 12 magistrati militari;
A tale riguardo la media di magistrati militari che potrebbero essere trasferiti d’ufficio per ogni tribunale militare soppresso - comprensivo della relativa procura della Repubblica - è di 2 unità; pertanto i costi per i trasferimenti dalla sede soppressa varieranno da 26.000 euro circa (13.000 x 2) a 28.000 euro circa (14.000 x 2) per un valore medio di riferimento pari a 27.000 euro nel biennio e per una spesa complessiva di 162.000 euro circa (27.000 x 6);
I risparmi valutati dalla norma, in considerazione dell’ipotizzato costo medio di funzionamento di una sede giudiziaria da sopprimere pari a circa 192.000 euro, sono pari a 1.152.000 (192.000 x 6) euro all’anno. Anche in tal caso la RT afferma che per il 2008 il risparmio, corrispondente a 576.000 euro, deve essere calcolato per 6 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari a partire dal 1° luglio 2008.
3. Effetti finanziari derivanti dalla riduzione dei membri del Consiglio della magistratura militare
La riduzione di 2 membri del Consiglio della magistratura militare (CMM) decorre dalle prime elezioni per il rinnovo del citato organo di autogoverno. Pertanto, in considerazione della scadenza del mandato del CMM in carica prevista il 13 settembre 2009, i risparmi sono calcolati per 3 mesi nel 2009 e a regime dal 2010.
Al fine di determinare i risparmi di spesa dell’intervento, oltre alle basi di calcolo sopra indicate, alle lettere f) e g), occorre considerare che sia il plenum sia le 4 Commissioni - previste dalla delibera del CMM del 13 gennaio 1990 - regolamento interno del Consiglio – si riuniscono mediamente 2 volte al mese, per 11 mesi, per un totale di 22 riunioni plenarie e 88 (22 x 4) riunioni di commissioni l’anno.
La RT allegata all’originario disegno di legge finanziaria (AS 1817) e relativa al testo della norma sostituita da quella in esame, in merito alla determinazione del risparmio di spesa derivante dalla riduzione del numero (3) dei membri del CMM, considerava un numero totale annuo di 22 riunioni delle commissioni, e quantificava un risparmio di spesa pari a 9.504 euro [432 euro (144 euro x 3 membri) x 22 riunioni)].
Pertanto il risparmio derivante dalla riduzione dei 2 membri del CMM si può quantificare come segue:
2 (numero dei membri del CMM ridotti) x 306 euro=612 euro (indennità spettante a 2 membri per ogni riunione del plenum); il totale dei risparmi annui per le riunioni del plenum corrisponde a 13.464 euro (612 x 22 riunioni)
2 (numero dei membri del CMM ridotti) x 144 euro=288 (indennità spettante a 2 membri per ogni riunione di commissione); il totale dei risparmi annui per le riunioni delle 4 commissioni corrisponde a 25.344 euro (288 x 88 riunioni);
il risparmio annuo complessivo derivante dalla suddetta riduzione corrisponde pertanto a 106.008 euro (13.464 euro+25.344 euro+ 67.200 euro - trattamento economico membro non appartenente alla magistratura militare).
L’effetto finanziario dei risparmi, per l’anno 2009, incide in misura del 25%, in quanto avrà effetto dal mese successivo alla scadenza del mandato dell’attuale CMM (settembre 2009), pertanto è determinato in 26.502 euro.
Al riguardo, non sono state chiarite le ragioni della mancata considerazione delle minor spese correnti attese nell'allegato 7, in relazione all'impatto sul saldo netto da finanziare, soprattutto in considerazione dell’assenza dell’attributo di incertezza associato al loro determinarsi.
Non sono stati, inoltre, forniti chiarimenti circa gli elementi di costo non quantificati, relativi al transito dei magistrati militari e del personale civile (comma 606), rispettivamente nei ruoli della magistratura ordinaria e del Ministero della giustizia, nonché circa i possibili oneri di funzionamento conseguenti al medesimo transito[374].
Con riferimento, inoltre, ai risparmi derivanti dalla soppressione degli uffici giudiziari[375] (comma 603) non sono state date informazioni di dettaglio che consentano di verificare se la spesa attualmente sostenuta sia suscettibile di venire meno;
A tale riguardo, e a titolo di mero esempio, si rileva che gli oneri di locazione non variano in dipendenza del numero delle persone che utilizzano gli uffici. Con riferimento ai possibili maggiori oneri di funzionamento e personale si rileva che gli uffici di destinazione potrebbero essere tenuti a dotarsi di ulteriori beni strumentali e che, in relazione al transito, potrebbero manifestarsi maggiori spese per l’erogazione dell’eventuale miglior trattamento economico accessorio corrisposto dalla amministrazione di destinazione. Parimenti un miglior trattamento economico potrebbe dover essere corrisposto in relazione al transito dei magistrati militari nel ruolo dei magistrati ordinari dal momento che le progressioni stipendiali non sono identiche[376].
Si osserva, infine, che nel corso dell’esame della norma in Assemblea alla Camera, è stata inserita tra le modalità di transito dei magistrati militari, eccedenti la nuova dotazione, in magistratura ordinaria, la possibilità per gli stessi di essere assegnati, “anche in soprannumero riassorbibile”, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello. In mancanza di ulteriori informazioni, potrebbe presumersi, che l’aggiunta si limiti a specificare, in termini formali, una situazione giuridica suscettibile di determinarsi comunque in applicazione della norma, dal momento che la stessa, già nella sua formulazione precedente attribuiva facoltà al magistrato di individuare la sede di destinazione.
ARTICOLO 2 commi da 612 a 614
Destinazione di somme all’avvio ed alla diffusione del processo telematico
La norma stabilisce che dopo 5 anni dalla sentenza le somme di denaro sequestrate che non siano state confiscate o restituite sono devolute allo Stato. Dette somme sono destinate agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
Al riguardo si rileva che non è stato chiarito se la diversa destinazione delle somme in questione possa, anche indirettamente, avere riflessi sui saldi di finanza pubblica.
Limite alla riassegnazione di entrate
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 9, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha disposto che per il triennio 2005-2007 le riassegnazioni di entrate non possano essere superiori a quelle del precedente esercizio incrementate del 2%.
L’articolo 1, comma 46, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005 (escluse quelle prive di effetti sul conto economico consolidato della PA, nonché quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea).Il risparmio era stimato pari a 100 milioni per il 2006, 200 milioni per il 2007 e 300 milioni decorrere dal 2008.
L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 81/2007[377] ha disposto che nell’anno 2007 non si applichino i suddetti limiti. L’effetto di maggiore spesa imputato a tale disposizione era quantificato nella relazione tecnica al disegno di legge in 300 milioni in termini di fabbisogno e di indebitamento.
Le norme prevedono che:
- a decorrere dal 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti di cui all’elenco 1 allegato al disegno di legge finanziaria, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria “redditi da lavoro dipendente” (comma 615);
- in relazione a quanto disposto al comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente (comma 616);
- a decorrere dal 2008, la dotazione dei fondi è determinata in misura pari al 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. L’utilizzo dei fondi è effettuata dal Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’Economia e in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi viene rideterminata ogni anno sulla base dell’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo di assicurare in ciascun anno un risparmio di 300 milioni in termini di indebitamento netto (comma 617).
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
Commi 615-617 |
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori entrate |
440 |
440 |
440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore spesa corrente |
440 |
440 |
440 |
|
|
|
|
|
|
Minore spesa corrente |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
La relazione tecnica al disegno di legge, come integrata dalla nota presentata dal Governo in data 26 ottobre, precisa che per la definizione delle singole quote astrattamente riassegnabili a ciascun Ministero si è proceduto a valutazioni puntuali delle risorse affluite all’entrata nel biennio 2005-2006, riassegnabili nei limiti di cui all’articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005, cioè entro l’importo complessivo del 2005, al netto delle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato della P.A., nonché per le spese relative all’attuazione di interventi cofinanziati dell’Unione europea. Tale importo, al netto delle spese per il personale (compresi i fondi di assistenza e spese per missioni) escluse dal vincolo in esame, risulta pari a circa 881 milioni di euro[378].
Poiché dall’istituzione dei fondi da ripartire, la cui dotazione è pari al 50 per cento delle somme riassegnabili, deriva un maggior onere di 440 milioni annui, al fine di rendere neutrale la disposizione si è provveduto a considerare una corrispondente quota di maggiori entrate in bilancio, fermo restando che le ulteriori somme che risulteranno versate all’entrata per le medesime finalità nel corso della gestione andranno a beneficio dei saldi.
In termini di fabbisogno e indebitamento netto, il risparmio derivante dal minore dotazioni dei fondi rispetto all’ammontare complessivo delle somme rassegnabili a legislazione vigente, è stimato dell’ordine di 300 milioni annui.
Al riguardo, pur essendo escluse dal vincolo le entrate da riassegnare a spese di personale, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato l’opportunità di un chiarimento circa la natura delle spese al cui finanziamento sono destinate le entrate di cui all’elenco 1: qualora esse comprendessero spese aventi natura obbligatoria, la mancata riassegnazione potrebbe determinare un fabbisogno di spesa aggiuntivo, la cui copertura potrebbe avvenire tramite il ricorso all’apposito fondo di riserva. Più in generale andrebbe chiarito se tali entrate, qualora configurabili come corrispettivi per i servizi prestati, possano incidere negativamente sull’operatività delle amministrazioni.
Spese di manutenzione degli immobili
Le norme stabiliscono che:
- per l’anno 2008 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni statali non possono superare la misura dell’1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Tali limiti sono ridotti all’1 per cento nel caso di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1 per cento del valore dell’immobile utilizzato. Secondo quanto precisato dalla norma, dall’attuazione del comma in esame devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 650 milioni per il 2008, 465 milioni nel 2009 e 475 milioni a decorrere dal 2010 (comma 618)[379].
- le spese suddette devono essere imputate ad uno specifico capitolo di bilancio, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, in cui confluiscono gli stanziamenti destinati a tali finalità (comma 619);
- entro il mese di febbraio 2008 l’Agenzia del demanio determina il valore degli immobili a cui deve farsi riferimento ai fini del calcolo dei limiti di spesa di cui al comma 618 (comma 620);
- il Ministro competente può chiedere una deroga al Ministero dell’economia in casi di sopravvenute ed eccezionali esigenze (comma 621);
- sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame gli immobili trasferiti ai Fondi immobiliari costituiti ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 351 del 2001[380] (comma 622);
- a decorrere dall’anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della P.A. individuati dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ad eccezione degli enti territoriali e locali, le ASL e gli istituti di ricovero e cura carattere scientifico, si adeguano a tali principi, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da rispettare i limiti di cui ai commi precedenti. L’eventuale differenza tra l’importo delle spese di manutenzione relative al 2007 e l’importo delle stesse, rideterminate a partire dal 2008 secondo i criteri dell’articolo in esame, deve essere versato ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno (comma 623).
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Commi 618-622 Spese di manutenzione Amministrazioni dello Stato |
0 |
0 |
0 |
650 |
465 |
475 |
650 |
465 |
475 |
Minore spesa corrente (manutenzione ordinaria) |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Minore spesa conto capitale (manutenzione straordinaria) |
0 |
0 |
0 |
550 |
365 |
375 |
550 |
365 |
375 |
Comma 623 Spese dimanutenzione Enti pubblici |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Minore spesa corrente (manutenzione ordinaria) |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Minore spesa conto capitale (manutenzione straordinaria) |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
TOTALE
|
0 |
0 |
0 |
850 |
665 |
675 |
850 |
665 |
675 |
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che, in assenza di puntuali indicazioni in ordine al valore degli immobili utilizzati e alle spese finora sostenute per manutenzione, ordinaria e straordinaria, dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, non è possibile una verifica dei risparmi ascritti alle disposizioni in esame.
Con particolare riferimento agli effetti di risparmio ascrivibili alle amministrazioni statali, si rende necessario, in particolare, un chiarimento circa la modulazione sull’intero triennio degli effetti relativi alla riduzione del limite dal 3 all’1,5 per cento del valore dell’immobile per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria disposta, in base alla modifica introdotta al Senato, per il solo 2008.
Si ricorda che il testo iniziale del disegno di legge prevedeva anche per l’anno 2008 il limite del 3 per cento. Le economie di spesa erano stimate in misura non inferiore a 400 milioni per il 2008, 415 milioni nel 2009 e 425 milioni a decorrere dal 2010. A seguito della riduzione del suddetto limite all’1,5 per cento, le economie sono state rideterminate in aumento, per 250 milioni nel 2008 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010;
Non è chiaro, inoltre, il motivo per cui non viene scontato alcun effetto sul saldo netto da finanziare, atteso che si tratta di spese delle amministrazioni statali.
Spese di funzionamento per enti e organismi non territoriali
La norma dispone l’abrogazione dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006.
L’articolo 22, comma 2, del decreto legge 223/2006 ha disposto che per gli anni 2007-2009 le previsioni di spesa per consumi intermedi[381] dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali non possono superare l'80% di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando il limite del 2 per cento già in vigore per i medesimi enti nel 2006 e nel 2007. Tali enti devono versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, le somme corrispondenti alla riduzione della spesa dovuta all’applicazione del vincolo. Alla norma erano ascritti effetti di minore spesa pari a 297 milioni annui sul SNF, e a 197 milioni per il 2007 e 297 milioni per il 2008 e 2009 su fabbisogno e indebitamento netto.
Successivamente, l’articolo 1, comma 506, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), nell’escludere alcuni enti di ricerca dall’applicazione dei predetti limiti di spesa per consumi intermedi, ha ridotto l’ammontare di tale risparmio per un importo pari a 80 milioni annui (in termini di fabbisogno e indebitamento netto).
Infine, l’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 81/2007 ha disposto la disapplicazione per il solo 2007 delle disposizioni dell’art. 22, comma 2, del DL 223/2006. A tale misura era associato un effetto di maggiore spesa pari a 217 milioni per il 2007 in termini di SNF (130 milioni nel 2007, 30 milioni nel 2008 e 20 milioni nel 2009 in termini di fabbisogno e 150 milioni nel 2007, 20 milioni nel 2008 e 10 milioni nel 2009 in termini di indebitamento netto).
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
co. 625 |
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiore spesa corrente |
0 |
0 |
0 |
130 |
160 |
50 |
150 |
170 |
30 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo il Servizio bilancio della Camera ha osservato che gli effetti di maggiore spesa – stimati nell’allegato 7 in termini di fabbisogno e indebitamento netto - sono quantificati nella stessa misura prevista dal D.L. n. 81/2007, peraltro inferiore rispetto alla stima dei risparmi attribuiti all’art. 22, comma 2, del D.L. 223/2006 che ora si abroga, come ridotti poi per effetto della finanziaria 2006 (217 milioni annui). E’ stato pertanto ritenuto opportuno un chiarimento da parte del Governo circa gli elementi, sottostanti la determinazione dell’onere recato dalla norma in esame, che hanno condotto ad una revisione della stima degli effetti rispetto a quella iniziale.
Frazionamento della spesa del bilancio dello Stato in dodicesimi
La norma dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
L’articolo 1, comma 7, della legge n. 266/2005, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dispone che, a decorrere dal 2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni non superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna u.p.b. Sono escluse le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse, o aventi natura obbligatoria, o non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate ammortamento mutui.
L’Allegato 7 non attribuisce effetti alla norma.
La relazione tecnica non prende in considerazione la norma.
Al riguardo, pur rilevando che alla norma di cui si propone l’abrogazione non era attribuito un effetto di risparmio, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato l’opportunità di un chiarimento circa gli effetti di contenimento della spesa prodotti nel periodo di vigenza (2006 e 2007). Ove tali effetti siano stati significativi, l’eliminazione del vincolo potrebbe determinare un’accelerazione della spesa da parte delle amministrazioni interessate, con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 2, commi 627-631
Alloggi di servizio del Ministero della difesa
La normativa previgente prevede:
all’art. 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, procedure di alienazione degli alloggi di servizio per il personale militare non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico, occupati dai titolari dell’incarico in servzio;
all’art. 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la destinazione, a decorrere dall'anno finanziario 2006, dei maggiori[382] proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari alla riduzione del debito, mediante loro conferimento al Fondo di ammortamento del debito pubblico[383]. L'eventuale diversa destinazione di quota parte di tali proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea.
La norme[384] dispongono, fra l’altro:
- la soppressione dell’art. 26, comma 11-quater, recante misure per l’alienazione, mediante le procedure di cartolarizzazione[385], degli alloggi di servizio per il personale militare[386]. Viene previsto che gli immobili in questione rimangano nelle disponibilità del Ministero della difesa per l’utilizzo o per l’alienazione (comma 631);
- la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio[387] destinati al personale del citato Ministero (comma 627 e comma 628 lettera a);
- l’obbligo per il Ministero della difesa di procedere all’alienazione degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, con versamento dei relativi proventi all’entrata del bilancio dello stato e riassegnazione degli stessi allo stato di previsione del Ministero della difesa (comma 628, lettere b e c).
La norma prevede inoltre che la cessione riguardi immobili compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per i conduttori o per il personale dello stesso Ministero, non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita, determinato dall’Agenzia del demanio, ridotto in misura compresa tra il 10 e il 25 per cento, assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori con basso reddito familiare, dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita. Ai fini di accelerare il procedimento di alienazione il Ministero della difesa può avvalersi dell’attività dell’Agenzia del demanio;
- la facoltà per il predetto Ministero di procedere alla concessione di lavori pubblici dietro cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d’intesa con l’Agenzia del demanio, nonché dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del presente articolo, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate [comma 628 lettera d)].
La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo, il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato quanto segue:
- ai sensi della normativa previgente, sopra riportata, le entrate future derivanti dalla dismissione degli immobili di cui all’art. 26, comma 11-quater, del DL 269/2003, sarebbero confluite alla riduzione del debito. Non è stato quindi chiarito se la destinazione a finalità di spesa delle suddette entrate, disposta dalla norma in esame, – con il conseguente venir meno dell’effetto di riduzione del debito - sia comunque soggetta alla previa acquisizione del consenso da parte della Commissione europea, come previsto dal sopra menzionato art. 1, comma 5 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- ai fini della neutralità finanziaria dell’operazione sui saldi di cassa e di competenza economica, appare necessario che l’utilizzo delle entrate, riassegnate a capitoli di spesa in conto capitale, incida per cassa sul medesimo esercizio degli incassi da dismissione: tale condizione non risulta specificata nella formulazione della norma che pertanto non appare idonea ad assicurare l’invarianza dei due saldi citati;
- è stato infine segnalato che, mentre le entrate per dismissioni immobiliari sono considerate, ai fini del rispetto dei vincoli comunitari, misure una tantum e non concorrono pertanto al miglioramento del saldo strutturale, le spese in conto capitale, effettuate a valere sulle suddette entrate, non sono considerate misure una tantum. Ne consegue che la disposizione in esame, anche qualora assicurasse l’invarianza dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, determinerebbe un peggioramento dell’indebitamento netto strutturale.
Uffici di diretta collaborazione
La norma, modifica l’articolo 4, comma 4 del D.Lgs. 165/2001[388], con l’effetto di vietare alle amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, la possibilità di istituire strutture di diretta collaborazione, poste alle dirette dipendenze dell’organo di vertice stesso (comma 632).
A tale riguardo si dispone, altresì, che alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le amministrazioni pubbliche di cui comma 632, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, sia riassegnato secondo le procedure ordinarie (comma 633).
La Relazione illustrativa allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria (AS 1817) riferisce che la norma è volta a circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture che, poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, sono di supporto a tale vertice per l’elaborazione dell’indirizzo, rappresentando elemento di collegamento fra autorità politica e amministrazione.
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica, allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che la norma si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture poste alle dirette dipendenze di un vertice politico, limitando per le amministrazioni pubbliche previste dalla disposizione, la possibilità di istituire uffici di diretta collaborazione. Pertanto, la disposizione consente un contenimento della relativa spesa, rilevabile solo a consuntivo.
Nulla da osservare al riguardo, essendo la norma di carattere ordinamentale e l’impatto finanziario discendente della stessa in termini di risparmio - come affermato nella stessa RT - rilevabile solo a consuntivo.
Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali
La norma, in esame delinea una nuova procedura per la soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici nazionali. In particolare si prevede:
· l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del testo, autorizzati a intervenire direttamente in materia di riordino, trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali, nel quadro di una serie di principi e criteri direttivi individuati dalla stessa disposizione, tra i quali quello del trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni degli enti soppressi (comma 634);
Si rileva che in tema di razionalizzazione degli enti pubblici, il comma in esame ha un immediato precedente nell’art. 1, comma 482 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, a sua volta ha apportato diverse modificazioni alla disciplina pre-vigente, di cui all’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
Il comma in esame limita, peraltro, il proprio ambito di applicazione all’area statale, laddove la finanziaria per il 2007 si riferiva in modo più ampio ad “enti ed organismi pubblici”, nonché a “strutture amministrative pubbliche”.
Il successivo comma 483, a sua volta, ha disposto che dall'attuazione del comma 482 debba derivare un miglioramento dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
· l’individuazione di una serie di enti, elencati nell’allegato A alla legge in esame, da considerare comunque soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al comma 634. Si prevede, inoltre, che le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale di tali enti soppressi ex lege, siano attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le medesime procedure di cui al comma 634 - all’amministrazione avente competenza primaria in materia (comma 636).
E’ disposto, inoltre, che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[389], sia disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi del comma 634 e che, sui medesimi schemi di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (commi 637 e 638);
· la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall’attuazione delle disposizioni esaminate deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto, non inferiore a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ai sensi dell’articolo 1, comma 483, della L. n. 296/2006 e tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell’articolo 28 della L. n. 448/2001. Nel caso d’accertamento di minori economie, si devono ridurre le dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati applicando il comma 621, lett. a) dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 (comma 641).
Si rileva che l’art. 1, comma 621, lett. a) della legge finanziaria 2007, prevede che al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 483, in caso di accertamento di minori economie, si provveda alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. n. 468/1978, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483;
· l’individuazione e la liquidazione[390] dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile di cui al r.d. 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al r.d. 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati (comma 642).
Allegato A (Art. 2, comma 636)
1. Unione italiana di tiro a segno (UITS); istituita con r.d.l. n. 2430/1935, convertito con L. n. 1143/1936. |
2. Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (UNUCI); istituita con r.d.l. n. 2352/1926, convertito con L. n. 261/1928. |
3. Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); istituito con D. Lgs. C.p.S. n. 281/1947. |
4. Ente irriguo umbro toscano; istituito con L. n. 1048/1961 |
5. Unione Accademica Nazionale (UAN); istituita con r.d. n. 2895/1923 |
6. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»; istituita con r.d.l. n. 1447/1937, convertito con L. n. 2254/1937. |
7. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA); istituita con r.d. n. 1585/1937 |
8. Opere laiche palatine pugliesi; istituite con r.d.l. n. 359/1936, convertito con L. n. 1000/1936 |
9. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III». |
10. Pio istituto elemosiniere. |
11. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani – Unità tecnico-operativa; istituiti con L. n. 84/2001, agli artt. 1 e 2. |
L’Allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica,allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria, non considera la norma. Nel corso della trattazione del provvedimento al Senato, in relazione all’emendamento governativo 82.9 che ha espunto, dall’elenco di cui allegato A, la Lega navale italiana (LNI) e l’Ente nazionale risi, la relativa RT sostiene che ciò non esclude, in sede di emanazione dei regolamenti attuativi della norma, la possibilità di riordino di tali enti, e che il comma 641, comunque, prevede che in caso di accertamento di minori economie, rispetto agli obiettivi previsti di miglioramento dell’indebitamento netto, si applichi la clausola di salvaguardia di cui al comma 621, lett. a) dell’art. 1 della citata L. n. 296/2006 (taglio lineare agli stanziamenti degli enti pubblici).
Al riguardo, rilevato che la procedura per la soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici nazionali delineata al comma 634 della legge in esame, riproduce il contenuto normativo dell’analoga misura prevista all'articolo 1, comma 482, della L. n. 296/2006, (legge finanziaria 2007), scontando il medesimo effetto sui saldi relativi al 2008, al 2009 e seguenti, si fa presente che non sono stati forniti elementi informativi su quali siano stati nel 2007 i risparmi conseguiti, e sulle ragioni della riformulazione di tale dispositivo, che avrebbe dovuto produrre i suoi effetti già il primo anno di attivazione (2007). Ciò anche alla luce del fatto che l'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge finanziaria 2007 - il cui contenuto normativo viene anche in tal caso confermato al comma 641 della disposizione in esame - ha previsto al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 483 che, in caso di accertamento di minori economie, si provveda alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.
Si rileva inoltre che, stante la previsione, del trasferimento all’amministrazione che riveste preminente competenza in materia, delle funzioni degli enti, degli organismi e delle strutture soppressi, sia per effetto dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 634, sia ex lege (comma 636), il Governo non ha escluso che da tale trasferimento di funzioni possano derivare oneri per la finanza pubblica.
Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali
Normativa previgente: l’art. 1 della legge finanziaria 2007, al comma 204, stabiliva che al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
Il comma 206 disciplinava il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni, commisurandolo ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
Il comma 207 disponeva che gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.
Il comma 208 stabiliva che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.
Le norme:
· dispongono alcune modifiche ai commi 204, 206, 207 e 208 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (comma 1).
In particolare, al comma 204 (che viene interamente sostituito) viene stabilito che i piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati per l’anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 e al 6 per cento per gli anni successivi.
Con le modifiche introdotte al comma 206 (anch’esso interamente sostituito), si stabilisce che il costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato venga determinato in misura pari al 50% del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio, praticati nella zona per analoghe attività. Inoltre, a decorrere dal 2009, tale percentuale sarà incrementata annualmente di un ulteriore 10%, fino al raggiungimento del 100% del valore corrente di mercato.
Il nuovo comma 207 stabilisce che sia un obbligo (e non più una mera facoltà) per le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, ridurre il costo d’uso derivante dalla razionalizzazione degli spazi e diminuire la spesa corrente per le locazioni passive.
Al comma 208, viene eliminato il riferimento all’atto di indirizzo di cui al comma 208 vigente in base al quale l’Agenzia del demanio definisce annualmente le modalità attuative degli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche;
· stabiliscono che dall’attuazione dell’articolo in esame debbano conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni per l’anno 2008, 80 milioni per l’anno 2009 e 70 milioni a decorrere dall’anno 2010 (comma 2).
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria non considera le disposizioni.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
MINORI SPESE CORRENTI |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Costo immobili in uso alle amministrazioni statali |
0 |
0 |
0 |
140,0 |
80,0 |
70,0 |
140,0 |
80,0 |
70,0 |
Al riguardo, con riferimento agli effetti di risparmio indicati nell’allegato 7, il Servizio Bilancio ha osservato che in assenza dei dati quantitativi sottesi alla quantificazione dei medesimi, non risulta possibile procedere ad un’effettiva verifica dell’attendibilità di tali previsioni.
Andrebbe peraltro chiarito il motivo per il quale gli effetti si dispiegherebbero unicamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.
Ha segnalato, inoltre, che ai commi da 204 a 209 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 che dispongono misure analoghe a quelle dell’articolo in esame, erano ascritti effetti di risparmio quantificati in euro 17.500.000 per l’anno 2007, 42.0000.000 per l’anno 2008 e 70.000.000 per l’anno 2009.
E’ stata pertanto rilevata l’opportunità di indicazioni da parte del Governo circa l’effettivo conseguimento nell’anno 2007 dei risparmi attribuiti alle norme in materia di immobili oggetto delle modifiche, ovvero se le nuove disposizioni comportino una rimodulazione dei risparmi medesimi.
ARTICOLO 3, commi 3, 4, 9 e 10
Finanziamento degli stanziamenti per l’8 per mille e per il 5 per mille
Le norme:
· incrementano di 60 milioni di euro per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge n. 222 del 1985, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ai sensi della legge n. 422 del 1985, una quota dell’otto per mille dell’Irpef è stata devoluta allo Stato. L’articolo 2, comma 69, della legge n. 350 del 2003 ha disposto la riduzione di 80 milioni di euro di tale quota a decorrere dal 2004, destinando tale importo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Una ulteriore riduzione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, è stata disposta dal D.L. n. 249 del 2004[391], per far fronte ad alcuni oneri di natura previdenziale.
Il comma 1233 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 ha reintegrato di 45 milioni di euro la quota devoluta allo Stato per l’anno 2007 ed ha disposto, inoltre, dal 2010 il ripristino di tale quota per l’importo di 80 milioni di euro;
· integrano di 150 milioni di euro per il 2007 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1237, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativa al 5 per mille dell’IRPEF, portando pertanto lo stanziamento complessivo a 400 milioni di euro.
I commi da 1234 a 1237 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) hanno riproposto per l’anno 2007, con modalità diverse, la facoltà, introdotta in via sperimentale dalla legge finanziaria per il 2006, per il contribuente di destinare una quota del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno di soggetti che operino per finalità di carattere assistenziale, culturale e di ricerca.
Gli effetti di maggior spesa corrente ascritti a tali disposizioni erano i seguenti:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
0 |
250 |
0 |
0 |
170 |
80 |
0 |
170 |
80 |
La Camera, nel corso dell’esame in Aula, ha previsto che una quota dell’autorizzazione di spesa per il 2007 destinata al 5 per mille, pari a 0,5 milioni di euro, sia finalizzata ad una efficace e tempestiva gestione del processo di erogazione dei contributi relativi agli anni finanziari 2006 e 2007. A tal fine, il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.
L’Allegato 7 assegna alle disposizioni in esame i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno sett. statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Ripristino quota stato 8 per mille |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
10,0 |
0,0 |
50,0 |
10,0 |
0,0 |
Integrazione stanziamento 5 per mille |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica al disegno di legge originario precisa quanto segue:
· l’integrazione dell’autorizzazione di spesa della quota statale dell’8 per mille si rende necessaria in quanto l’ammontare di tale quota ripartibile per il 2008, valutabile in circa 90 milioni di euro sulla base di una stima delle scelte dei contribuenti di circa il 9 per cento, si ridurrebbe a soli 5 milioni di euro in relazione alle decurtazioni prevista dalla normativa vigente;
· l’integrazione dello stanziamento relativo al 5 per mille erogabile per l’anno 2008 si rende necessaria in base alle valutazioni effettuate dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte effettivamente espresse dai contribuenti.
Al riguardo, con riferimento all’integrazione dello stanziamento relativo al 5 per mille, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione circa i dati in base ai quali è stato valutato l’ammontare dello stanziamento integrativo disposto con la norma in esame.
Non risulta, inoltre, chiaro il motivo per il quale il profilo temporale di tale onere in termini di saldi di cassa, esposto nell’Allegato 7, sia identico a quello previsto in termini di competenza, presupponendo, rispetto all’utilizzazione dello stanziamento iniziale recato dalla legge finanziaria per il 2007, una riduzione dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di attribuzione e di erogazione delle risorse.
Proroga del 5 per mille nell’anno 2008
Le norme, introdotte al Senato, dispongono, anche per l’anno finanziario 2008, che una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF netta, diminuita del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e degli altri crediti d’imposta spettanti, sia destinata nel limite di 100 milioni di euro, successivamente incrementati a 380 milioni di euro nel corso dell’esame alla Camera, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
· al sostegno delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, della formazione, dello sport dilettantistico, della valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale, della cultura, dei diritti civili e della ricerca di particolare interesse sociale;
· al finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
· al finanziamento degli enti della ricerca sanitaria.
I soggetti ammessi al riparto, entro un anno dalla ricezione delle somme loro destinate, devono redigere un apposito rendiconto separato dal quale risulti la destinazione delle somme loro attribuite.
Con apposito DPCM sono fissate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità di riparto, nonché quelle di recupero delle somme non rendicontate.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame, è autorizzata una spesa di 380 milioni di euro nel 2009.
Si segnala, infine, che l’articolo 45 del decreto legge n. 248 del 2007, come modificato dalla legge di conversione n. 31 del 2008, ha ulteriormente integrato i commi in esame prevedendo:
· il sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed alle fondazioni nazionali di carattere culturale tra le finalità cui è destinata la quota del 5 per mille per l’anno 2008, incrementando di 5 milioni di euro per il 2009 il relativo stanziamento;
· il sostegno alle fondazioni nazionali di carattere culturale tra le finalità cui è destinata la quota del 5 per mille per l’anno 2007, incrementando di 5 milioni di euro per il 2008 il relativo stanziamento.
L’Allegato 7 attribuisce alle disposizioni il seguente effetto di maggior spesa corrente:
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
La relazione tecnica di corredo alle norme introdotte al Senato ribadisce che l’intervento ha lo scopo di prorogare anche per il 2008 la possibilità per i contribuenti di scegliere le associazioni o gli enti di ricerca cui assegnare il 5 per mille dell’IRPEF.
Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che lo stanziamento per il 2009, inizialmente previsto in 100 milioni di euro e successivamente aumentato a 380 milioni di euro, non sembra potersi configurare come un limite massimo di spesa, essendo quest’ultimo rappresentato, in via teorica, dal 5 per mille dell’imposta Irpef netta desumibile a consuntivo con riferimento al periodo d’imposta in corso al 2007. L’ammontare di tale importo effettivamente erogabile resta determinato sulla base della percentuale dei contribuenti che esprimeranno l’opzione per i diversi soggetti ammessi al riparto, in sede di dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008.
Si rileva in proposito che, sulla base delle norme in esame, la platea dei soggetti ammessi al riparto è identica a quella prefigurata nella legge finanziaria per il 2007, che, in base alle stime disponibili sulle scelte dei contribuenti esercitate in sede di dichiarazioni dei redditi presentate nel 2007, corrispondenti a 345 milioni di euro, ha reso necessario procedere ad una integrazione a 400 milioni di euro dello stanziamento previsto per il 2008. Si ha, pertanto, motivo di ritenere che lo stanziamento di 380 milioni di euro previsto per il 2009, in relazione alle scelte che saranno esercitate in sede di dichiarazioni dei redditi nel 2008, possa anche dimostrarsi insufficiente e richiedere, pertanto, una successiva integrazione.
Le norme:
· dispongono che le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente il controllo di società, intervengano con idonee iniziative volte a (comma 12):
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari (a cinque, se gli organi sono composti attualmente da più di cinque membri; a sette, se se sono composti attualmente da più di sette membri);
b) prevedere che nei consigli amministrativi o di gestione formati da tre membri le funzioni di amministratore delegato siano attribuite al presidente, senza alcun compenso aggiuntivo per quest’ultimo;
c) sopprimere del tutto la carica di vice presidente, ove prevista a livello statutario, ovvero specificare che questa permane solo come modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza che essa dia titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare, ove prevista, la corresponsione di gettoni di presenza per i componenti gli organi societari e limitare ai “casi strettamente necessari” gli organismi con funzioni consultive o di proposta;
· prevedono che le modifiche statutarie, che saranno determinate dalle iniziative delle pubbliche amministrazioni statali, abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse (comma 13);
· stabiliscono che nelle società indirettamente controllate è fatto divieto di nominare nei consigli d’amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante (comma 14);
· invitano le società controllate dalla P.A. ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dalla Consip S.p.A. (comma 15);
· esentano dalla disciplina di cui ai commi precedenti le società quotate nei mercati regolamentati (comma 16);
· stabiliscono che alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuino ad applicarsi le norme limitative recate in materia dalla legge finanziaria 2007 (comma 17).
Il comma 729 della legge finanziaria 2007 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle società totalmente partecipate, anche in via indiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le società il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare è fissato con D.P.C.M.
Per tutte le società miste, partecipate cioè anche da altri soggetti pubblici o privati, il comma dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque;
· stabiliscono che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni divengono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante (comma 18).
L’allegato 7 non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.
La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria non considera le disposizioni in esame.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli eventuali risparmi correlati alle norme in esame, peraltro verificabili solo a consuntivo, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Arbitrato per pp.aa., enti pubblici economici e società pubbliche
Le norme:
· pongono il divieto per le pubbliche amministrazioni, le società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nonché per gli enti pubblici economici e le società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti, ovvero relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi (commi 19 e 20);
· stabiliscono che, per quanto riguarda i contratti già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, i destinatari del divieto di cui ai commi 19 e 20 hanno l'obbligo di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti (comma 21);
· prevedono il monitoraggio degli effetti finanziari delle disposizioni dei commi da 19 a 23 e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato. Le relative risorse devono essere riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio (comma 22);
· introducono il comma 15-bis all’art. 240 del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) con il quale si prevede che qualora i termini per la formulazione della proposta di accordo bonario, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso previsto dal comma 10 del medesimo art. 240 (comma 23)[392].
La relazione tecnica non considera le disposizioni in esame.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che gli eventuali effetti di risparmio, peraltro verificabili solo a consuntivo, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Normativa previgente: il comma 24, nel testo originario come risultante dalla legge finanziaria, disponeva l’abrogazione (con effetto dal 1à gennaio 2008) dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 – che prevedono la concessione di contributi statali per la realizzazione di interventi volti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio - e il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate. La disposizione è stata oggetto di modifica da parte dell’articolo 47 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008[393] - e ulteriormente novellata nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V della Camera.
La norma, nel testo attuale, prevede l’abrogazione, con decorrenza 1 aprile 2008, dei commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2005 e dispone, conseguentemente, la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico.
L’articolo 1, comma 28, della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.
Ulteriori finanziamenti per gli interventi sopra richiamati sono stati autorizzati dall’articolo 2-bis del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005). In particolare, la disposizione ha autorizzato la spesa di ulteriori 65 milioni per l'anno 2004, di 10,230 milioni per l'anno 2005, di 23,755 milioni per l'anno 2006 e di 2,6 milioni per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 della legge n. 311/2004.
Successivamente, l’articolo 11-bis del D.L. n. 203/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005), ha autorizzato la spesa di 222 milioni di euro per il 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 28, della legge n. 311/2004, volti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali e alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.
La legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 575, legge n. 266/2005) ha integrato gli stanziamenti indicati dal D.L. n. 203/2005, novellando l’articolo 11-bis e disponendo una ulteriore autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2006 (che si affiancano ai 222 milioni di euro già previsti per il 2005).
Infine, la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha provveduto, con la tabella F, a rimodulare negli anni le risorse autorizzate dall’art. 1, comma 28, della legge n. 311/2004, posticipando al 2008 46,2 milioni stanziati per il 2006 e 49,8 milioni stanziati per l’anno 2007.
Per effetto di tale rimodulazione, le risorse autorizzate dal comma 28 della legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 si sono ridotte rispetto a quanto previsto dalla norma originaria (da 176,5 a 130 milioni lo stanziamento per il 2006 e da 170,5 a 120 milioni quello per il 2007), ma si è creato un nuovo stanziamento, di complessivi 96 milioni di euro per il 2008.
L’allegato 7, allegato al testo della legge finanziaria prima delle modifiche apportate dal D.L. 248/2007, espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MINORI SPESE CONTO CAPITALE |
|||||||||
Piccole opere |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
7,0 |
0,0 |
10,0 |
7,0 |
0,0 |
Tale effetti di risparmio sono ascrivibili al venir meno dei contributi e al conseguente riversamento all’entrata delle risorse non impegnate.
L’allegato 7, riferito al D.L. 248/2007, espone i seguenti effetti della norma sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE |
|||||||||
Piccole opere |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
7,0 |
0,0 |
10,0 |
7,0 |
0,0 |
Al riguardo, si osserva che non risulta chiaro il motivo per cui non sono stati contabilizzati effetti sul saldo netto da finanziare; inoltre, per quanto attiene i profili di quantificazione in mancanza dei dati e parametri alla base della quantificazione non risulta possibile procedere ad una valutazione.
Liquidazione dell’Agenzia Torino 2006
La norma, al comma 25, prevede che, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e per un massimo di tre anni, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore. Con il D.P.C.M. di nomina sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 26 dispone che la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano degli interventi, così come già disposto dall'articolo 13, comma 1-bis, della legge n. 285 del 2000[394].
L’Allegato 7 non considera la norma.
La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la norma afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato considerato che l’Agenzia dispone delle risorse sufficienti per fare fronte alle spese di funzionamento della gestione commissariale che sarà realizzata con una struttura ridotta rispetto all’attuale e che in ogni caso le spese non possono eccedere le disponibilità dell’Agenzia, quantificabili in circa 2,7 milioni di euro. Al comma 26 non sono ascritti effetti finanziari.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera, tenuto conto che la norma prevede un termine di tre anni entro il quale saranno svolte a cura di un commissario liquidatore le residue attività dell’Agenzia a valere sulle disponibilità esistenti, ha richiesto chiarimenti in relazione al fatto che dette attività, ove comportino spese eventualmente non scontate nelle previsioni tendenziali, possano determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.
Limiti alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche
La norma pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire o partecipare a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. È comunque sempre ammessa la partecipazione a società che producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza (comma 27).
L'assunzione ed il mantenimento di partecipazioni devono essere autorizzati, con delibera motivata. (comma 28).
Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame (comma 29).
Nei casi in cui sia necessario costituire o assumere partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, le amministrazioni devono adottare provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti partecipati, provvedendo alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. (comma 30).
Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’assunzione di partecipazioni, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito (comma 31).
I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni interessate devono asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie. (comma 32)
La relazione tecnica e l’Allegato 7 non considerano la norma.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che la norma ha essenzialmente carattere ordinamentale e che gli eventuali effetti indiretti sulla finanza pubblica non sono determinabili.
Proroghe sulla programmazione negoziata
La norma concede un'ulteriore proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2008) alle iniziative, finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, che sono state realizzate in misura non inferiore al 30% alla data di scadenza della precedente proroga e al 40% alla data del 31 dicembre 2007.
La relazione tecnica e l’Allegato 7 non considerano la norma.
Al riguardo, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di impedire o ritardare l'acquisizione in economia al bilancio dello Stato delle somme destinate alle iniziative rispondenti ai requisiti sopra descritti.
ARTICOLO 3, commi 36-39 e comma 164
Modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale
Le norme modificano il termine di perenzione dei residui di conto capitale e prevedono un programma di ricognizione degli stessi.
In particolare:
- il comma 36 abbrevia il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale stabilito dall’art. 36, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923, portandolo da sette a tre anni[395]. Secondo quanto previsto dal comma 164 dell’articolo 3, tali disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge[396];
- il comma 37 prevede che con cadenza triennale, a partire dal 2008, si effettui, con le modalità di cui al comma 3, un’analisi e una valutazione dei residui propri di parte capitale, al fine di verificare la permanenza dei presupposti di cui all’art. 20, comma 3, della legge n. 468/1978 per il loro mantenimento in bilancio;
Secondo la definizione contenuta nell’art. 20, comma 3, della legge n. 468/1978, formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Tali residui rappresentano dunque debiti dello Stato, registrati nel conto residuo per essere pagati in esercizi successivi a quello nel quale è sorta l’obbligazione. Se il pagamento non avviene nei termini fissati dalla legge di contabilità, tali residui sono trasferiti al conto residui perenti, che costituisce una forma di passività del Conto del patrimonio. La perenzione amministrativa è indipendente dalla prescrizione del diritto del creditore: le somme eliminate e trasferite tra le passività patrimoniali possono essere riscritte in bilancio per essere pagate ai creditori che ne abbiano ancora diritto;
- il comma 38 prevede che il Ministro dell’economia, d’intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi ai fini dell’individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al comma 2, si dovrà procedere all’eliminazione;
- il comma 39, al fine di consentire flessibilità gestionale, prevede che con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato:
- l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, che devono conseguentemente essere versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato;
- l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti all’eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione dei Ministeri per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle Commissioni parlamentari.
Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7):
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Minore spesa conto capitale |
0 |
0 |
0 |
1.530 |
1.340 |
1.310 |
1.530 |
1.340 |
1.310 |
La relazione tecnica precisa che la modifica del termine di perenzione dei residui di cui al comma 36 comporta l’eliminazione di un ammontare di residui passivi tale da determinare un effetto positivo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, stimato in 1.530 milioni nel 2008. 1.340 milioni nel 2009 e 1.310 milioni nel 2010.
Tale valutazione tiene conto sia dell’ammontare medio dei residui passivi in conto capitale che si formano annualmente, che del tasso medio di smaltimento degli stessi. Tali criteri sono quelli adottati al momento della formulazione delle stime di cassa ad inizio anno, che implicitamente assumono un differenziale positivo tra tasso di smaltimento e tasso di accumulo di nuovi residui.
La relazione illustrativa rileva che tali disposizioni sono dirette al contenimento del livello dei residui passivi, in considerazione del fatto che le recenti manovre di finanza pubblica, realizzate anche mediante limitazioni di autorizzazioni di cassa hanno comportato, da un lato, un positivo effetto sul fabbisogno, ma dall’altro una lievitazione del volume dei residui medesimi.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che l’ammontare dei rilevanti risparmi di spesa scontati sui saldi di finanza pubblica non è suffragata dall’esposizione degli elementi alla base dello stesso. E’ stata, pertanto, rilevata l’opportunità di un chiarimento del Governo circa:
- l’ammontare complessivo dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, sia propri che di stanziamento, iscritti nel bilancio dello Stato, distintamente per anno di maturazione;
- l’ammontare dei residui già perenti ai fini contabili, per cui è possibile la reiscrizione in bilancio nella relativa voce di spesa tramite l’apposito Fondo di riassegnazione;
- il calcolo della quota che risulterebbe stralciata nel periodo 2008-2010 per effetto della perenzione anticipata disposta dalla norma in esame, i cui effetti sono scontati nell’allegato 7, con l’indicazione della quota per cui si prevede, invece, la reiscrizione in bilancio.
Tali informazioni dovrebbero essere accompagnate da una puntuale evidenziazione dei programmi di spesa su cui la norma va ad incidere, considerando che il termine di perenzione attualmente vigente dovrebbe essere giustificato, almeno per i programmi più rilevanti, dal complesso iter decisionale e amministrativo sottostante la formazione degli impegni e dei relativi pagamenti, iter che non sembra potersi esaurire in un triennio.
In tal caso si verificherebbe, infatti, il rischio di contabilizzare, tra i risparmi di spesa, anche parte di stanziamenti che, pur stralciati per effetto dell’anticipata perenzione, dovranno poi essere reiscritti per far fronte ai relativi adempimenti[397]. A riguardo si è, inoltre, rilevato che già nel disegno di legge di bilancio lo stanziamento del Fondo per la riassegnazione residui perenti[398] è stato portato dai 500 milioni del 2007 ai 900 milioni del 2008. Tale variazione, peraltro, non dovrebbe scontare l’effetto della norma in esame, atteso che il bilancio è redatto a legislazione vigente. La legge di bilancio ha poi confermato la totale entità dello stanziamento.
Infine, per una compiuta valutazione degli effetti sui saldi della P.A., occorrerebbe un chiarimento circa le movimentazioni operate (o operabili) sui conti di tesoreria a fronte dei suddetti programmi di spesa e delle relative autorizzazioni di cassa, atteso che il tempestivo versamento delle somme dal bilancio dello Stato alle contabilità speciali consente ai soggetti intestatari dei conti la liquidazione ed il pagamento effettivo delle somme relative alle procedure di affidamento dei lavori con un profilo temporale svincolato rispetto all’esercizio di bilancio.
Limiti al prelevamento dalla Tesoreria statale
Le normeconfermano per il triennio 2008-2010 le misure di contenimento dei prelevamenti dalla Tesoreria statale, disposti, da ultimo, dall'art. 1, commi 18 e 19, della legge finanziaria per il 2005[399].
Disposizioni dirette al controllo dei flussi di tesoreria degli enti sottoposti al sistema di Tesoreria unica, con l’obiettivo di porre limiti alla crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, sono state introdotte a partire dalla manovra di finanza pubblica per il 1997. Per quanto riguarda i limiti al prelevamento, si ricordano l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (per l'anno 1997); l'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (per il triennio 1998-2000); l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 200, n. 388 (per gli anni 2001 e 2002); l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (per il triennio 2003-2005); l’ art. 1, commi 18 e 19, della finanziaria per il 2005 (per il triennio 2005-2007).
Il comma 40 stabilisce che i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non possono effettuare, nel triennio 2008-2010, prelevamenti dai suddetti conti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2%.
La norma esclude da tale limite le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico degli enti locali,gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti parco, le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 300 del 1999[400],ossia l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio.
Rispetto a quanto previsto dall'art. 1, comma 18, della legge finanziaria per il 2005, il comma in esame esclude dal limite gli enti del sistema camerale, gli enti parco e le autorità portuali: la relazione illustrativa al testo del disegno di legge giustifica tale esclusione con le modifiche normative che hanno interessato tali enti nel corso degli anni 2006 e 2007.
A seguito della modifica approvata nel corsoi dell’iter parlamentare, sono esclusi dal limite anche l’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica (ICRAM) e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), nonché gli enti gestori delle aree naturali protette in luogo dei soli enti parco come previsto invece dal testo iniziale del disegno di legge.
Come già previsto dalla finanziaria 2005, il limite, inoltre, non riguarda i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati; i conti riguardanti interventi di politica comunitaria; i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge finanziaria per il 2003[401], o ai loro gestori; i conti relativi ad interventi di emergenza; il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine; i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.
Il comma 41 prevede la possibilità che i soggetti interessati chiedano al Ministero dell'economia e delle finanze di disporre deroghe al vincolo per effettive e motivate esigenze. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga, ad eccezione di quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale, devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento.
In caso di mancato riassorbimento, il comma 42 prevede che nell'anno successivo potranno essere effettuate esclusivamente le spese previste per legge, le spese derivanti da contratti perfezionati e le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno.
L’Allegato 7 non attribuisce alla norma alcun effetto sui saldi.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che la misura concorre al conseguimento degli obiettivi di fabbisogno nel triennio 2008-2010, nell’ambito dei quali sono ricompresi gli effetti finanziari della norma in esame.
In risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Senato, la relazione tecnica è integrata dalla nota presentata dal Governo in data 26 ottobre.
In particolare, per quanto riguarda i dati relativi ai pagamenti mensili registrati nell’ultima annualità, la nota precisa che l’ammontare dei prelevamenti di cassa dalla tesoreria statale effettuati a tutto il 31 dicembre 2006 sui conti correnti dei soggetti (enti e amministrazioni) monitorati ai sensi della vigente normativa, ha registrato un valore di circa 39.191 milioni di euro, pari al 98,1 per cento del totale dei prelevamenti rilevati al 31 dicembre 2005. A fine 2006, il totale della giacenza di cassa era pari a circa 9.647 milioni (24,6 per cento dei prelevamenti dell’anno). Relativamente al 2007, alla fine del mese di settembre tali prelevamenti ammontavano a 25.318 milioni, con una diminuzione del 7 per cento rispetto ai corrispondenti prelevamenti dell’anno 2006. Peraltro, si nota che il trend dei flussi di cassa dalla tesoreria, nel corso dell’anno, evidenzia scostamenti mensili differenziati in relazione alle effettive esigenze gestionali degli enti e amministrazioni.
Al riguardo, sottolineato che la norma conferma una misura analoga a quella stabilita dalla legge finanziaria per il 2005, il Servizio bilancio della Camera ha rilevato l’opportunità di un chiarimento circa gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte al Senato, che escludono dal limite dei tiraggi di tesoreria gli enti gestori delle aree naturali protette (in luogo degli enti parco), l’ICRAM e l’INFS.
Limite agli emolumenti dei dipendenti pubblici
Le norme recano una disciplina limitativa delle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni[402].
E’ soppresso il comma 593 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 269/2006), che reca una analoga disciplina, volta al contenimento e alla trasparenza delle retribuzioni per i dirigenti “esterni” e i titolari di incarichi pubblici in relazione alla quale non erano stati scontati effetti finanziari (comma 43).
Si ricorda che al richiamato comma 593 non erano stati ascritti effetti finanziari.
Si stabilisce che il “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con soggetti pubblici[403], non possa superare quello del Primo presidente della Corte di Cassazione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate ad un singolo individuo anche se corrisposte da più organismi o riferibili a più incarichi conferiti nel corso dello stesso anno.
E’ specificato che il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate ed ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera.
I tetti retributivi possono essere superati - per le amministrazioni statali - previa autorizzazione governativa[404]. Le deroghe possono riguardare non più di 25 unità di personale.
Le disposizioni sul tetto ai compensi non si applicano alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti (comma 44).
I soggetti pubblici dipendenti a cui non si applica il limite ai compensi di cui al comma 44 non possono comunque percepire retribuzioni superiori al doppio di quella percepita dal primo Presidente di Corte di Cassazione (comma 46).
Le disposizioni in esame non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Vengono definiti dei criteri per fare in modo che l’applicazione del limite ai compensi sia effettuata in modo graduale nei confronti di coloro che attualmente siano titolari di una pluralità di rapporti la cui remunerazione complessiva ecceda, appunto, il limite stesso (comma 47).
Al fine di evitare l’adozione di comportamenti volti ad eludere l’applicazione della norma sul limite ai compensi si stabilisce che i contratti in essere non possono essere prorogati oltre la scadenza (comma 48).
La disciplina descritta è applicata anche ai componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 51).
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica[405] individua la platea degli interessati alle disposizioni in esame come indicato nella tabella che segue.
Categoria |
Unità |
Eccedenza |
Risparmi |
Segretari generali e Capi dipartimento Ministeri |
8 |
100.000 |
800.000 |
Vertici dei Corpi di polizia e delle Forze armate |
10 |
150.000 |
1.500.000 |
Dirigenti apicali della Autorità indipendenti |
8 |
50.000 |
400.000 |
Presidenti e dirigenti apicali Enti pubblici, ricerca e università |
15 |
100.000 |
1.500.000 |
Direttori generali Agenzie fiscali |
4 |
100.000 |
400.000 |
Totale netto oneri amministrazione |
45 |
|
4.600.000 |
Oneri riflessi (32,7% del totale) |
|
|
1.504.200 |
Totale lordo amministrazione |
|
|
6.104.200 |
La relazione tecnica afferma che le economie per il primo anno potranno essere valutate solo a consuntivo, considerata la salvaguardia dei rapporti in corso al 28 settembre 2007, di cui al comma 47, ed i criteri di decurtazione progressiva delle eccedenze attualmente in essere, di cui al medesimo comma.
La relazione tecnica non stima economie con riferimento alle società interessate dalla norma in quanto la riduzione dei compensi da queste corrisposti non ha impatto sui saldi di finanza pubblica.
A regime è stimato un risparmio di 2,7 milioni di euro tenendo conto delle deroghe (25 unità) previste a norma del comma 44. La somma è ottenuta riproporzionando i risparmi complessivi sulla base della platea ridotta in virtù delle deroghe:
6,1 milioni di euro : 45 interessati x 20 nuova platea = 2,7 milioni circa.
Nulla da osservare al riguardo considerato che prudenzialemente non sono stati considerati effetti sui saldi in relazione alle norme in esame.
ARTICOLO 3, commi 53 e da 60 a 62
Potenziamento dell’attività di controllo della Corte dei Conti
Le norme stabiliscono che la Corte dei Conti verifichi, in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio, l’attuazione delle disposizioni in materia di tetti alle retribuzioni dei pubblici dipendenti di cui al precedente comma 44. (comma 53)
Si prevede inoltre, che l’attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento[406], nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994 (comma 60).
Si dispone l’abrogazione della disposizione[407] che consentiva alle Regione di integrare, con propri componenti, la composizione delle sezioni regionali della Corte dei Conti. Si ricorda, peraltro, che la disposizione in questione stabiliva che detta integrazione dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 61).
E’ disposto infine che il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti adotti i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte allo scopo di dare piena applicazione alle norme recate dall’articolo 3, commi da 43 a 66 della legge in esame (comma 62).
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Al riguardo si osserva che in base alle norme in esame la Corte dei Conti sarà tenuta a potenziare la propria attività di controllo senza disporre di nuove dotazioni finanziarie, strumentali e di personale.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 127 della legge n. 662/1996. L’attuale disciplina prevede che le pubbliche amministrazioni, che si avvalgono di collaboratori esterni retribuiti, debbano pubblicare elenchi nei quali sono indicati i soggetti percettori, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato. In base alle modifiche recate dalla disposizioni in esame detta pubblicazione deve avvenire sul sito web.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Nulla da osservare tenuto conto che la norma dovrebbe consentire un maggior controllo e, quindi, rigore della spesa, determinando eventuali risparmi, peraltro non scontati nei saldi.
Assicurazione rischi derivanti dall’espletamento di compiti istituzionali
La norma stabilisce la nullità dei contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o altri enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Al riguardo si è osservato che dalle norme in esame potrebbero discendere oneri in relazione al contenzioso eventualmente attivato dalle compagnie di assicurazioni controparte dei contratti di cui si dichiara la cessazione degli effetti.
ARTICOLO 3, comma 59, terzo periodo
Disposizione concernente il personale fuori ruolo
La norma dispone che il personale di ruolo dipendente dell’amministrazione statale (si suppone, in situazione di comando o fuori ruolo sebbene la disposizione non rechi tale indicazione) è restituito a quella di appartenenza. In alternativa può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo n. 165/2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Al riguardo è stato osservato che la norma appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica in relazione:
· al diverso trattamento economico corrisposto dalle amministrazioni interessate;
· ai possibili problemi organizzativi che possano sorgere negli uffici che saranno tenuti a rinunciare all’utilizzo di unità di personale in conseguenza dell’introduzione delle disposizioni in esame.
Contenimento degli automatismi stipendiali
Legislazione previgente. L’articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riduceva al 70 per cento, per il solo biennio 2007/2008, la misura dell'adeguamento automatico per le categorie di dipendenti pubblici che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, vale a dire per quelle categorie il cui trattamento economico è disciplinato in regime di diritto pubblico: si tratta dei magistrati, dei docenti e ricercatori universitari e dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate. La riduzione operava, tuttavia, sulla sola platea di soggetti che percepivano una retribuzione complessivamente superiore ai 53.000 euro annui. A decorrere dal 2009 l’indice era applicato nella misura piena, senza dar luogo a successivi recuperi ma reintegrando la base su cui applicarlo.
La norma modifica l’articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in modo che la misura di contenimento degli automatismi stipendiali trovi applicazione per il solo 2007 e non anche per il 2008, come previsto dal previgente testo.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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Retribuzioni |
15,0 |
0 |
0 |
28,6 |
0 |
0 |
28,6 |
0 |
0 |
|||||
La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dare conto degli effetti che si attendono dall’introduzione delle norme in esame.
Al riguardo si rileva che non sono stati resi disponibili gli elementi necessari per la verifica della quantificazione degli effetti assegnati alla norma.
Peraltro si rileva che i maggiori oneri ipotizzati eccedono i corrispondenti risparmi quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria per il 2007 con riferimento alle norme di cui si dispone la modifica. La quantificazione sembra, dunque, risponde a criteri di prudenzialità.
Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni
Le norme prevedono la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) avviato dalla legge finanziaria 2007 e un contestuale potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni.
A tal fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali, sul cui stato di attuazione il Governo è chiamato a riferire nell’ambito del DPEF (comma 67). Ciascun Ministro deve, inoltre, deve trasmettere alle Camere[408], ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa nei rispettivi ministeri, all’efficacia nell’allocazione delle risorse, al grado di efficienza dell’azione amministrativa; debbono inoltre essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni (comma 68).
Le norme precisano la natura del contributo che alcuni organi[409] e istituzioni[410] debbono fornire al fine di migliorare il monitoraggio ed i controlli sulla spesa pubblica (commi 69 e 70).
Il Governo deve promuovere l’adozione di intese, in sede di Conferenza unificata, per individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni statali e quelle appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica (comma 71).
Si prevede, infine, che nell’ambito del programma statistico nazionale vi sia un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici (comma 72). Ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l’ISTAT è chiamata ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria. E’ prevista l’adozione di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni. E’ autorizzata la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.
La spesa quantificata per la proroga del medesimo personale per l’anno 2007, disposta dalla finanziaria 2007[411], era pari a 5,6 milioni di euro.
Per l’adeguamento del sistema informativo si provvede ad incrementare le risorse finanziarie assegnate all’ISTAT ai sensi della tabella C (comma 73). A tal fine lo stanziamento di tabella C è stato aumentato, nel corso dell’esame Parlamentare, di 7,87 milioni per l’anno 2008, di 12,74 milioni per l’anno 2009 e di 1,41 milioni a decorrere dal 2010.
In relazione alle nuove attività di rilevazione statistica previste, si pone, a carico delle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di fornire all’ISTAT i dati richiesti necessari per lo sviluppo del programma statistico nazionale (comma 74).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Al riguardo si rileva che non sono disponibili informazioni in merito ai criteri adottati per la determinazione dell’onere recato dalla norma, il quale apparirebbe essere stato coperto mediante un incremento della dotazione finanziaria assegnata all’ISTAT. Non appare altresì chiaro se il finanziamento aggiuntivo sia destinato, come indicato dal tenore letterale della norma, unicamente a “l’adeguamento del sistema informativo” ovvero se sia anche utilizzabile per il pagamento delle retribuzioni dei collaboratori il cui contratto è prorogato a norma del comma 73.
Riporto di somme all’anno successivo
La norma prevede che la somma di 94,237 milioni di euro derivante dalla confisca delle plusvalenze realizzate a seguito di attività illecite nel settore bancario, di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007, sia iscritta nel fondo per interventi strutturali di politica economica per l’anno 2007 (art. 10, co. 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge n. 307 del 2004) per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008. Per rendere possibile detta operazione si dispone che la norma in esame entri in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge in Gazzetta ufficiale.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI ENTRATE |
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|
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|
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Somme riportate |
94,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si rileva che non sono disponibili informazioni i merito ai criteri adottati per la determinazione degli effetti prodotti dalla norma sui saldi di finanza pubblica. La norma in esame apparirebbe, infatti, suscettibile di determinare effetti anche in termini di fabbisogno ed indebitamento.
Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili
Le norme fanno salvo (comma 78) quanto previsto dai commi 529 e 560 della legge 296/2006. Detti commi riservano una quota[412] delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle pubbliche amministrazioni[413] nel triennio 2007-2009 a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di almeno un anno con le medesime amministrazioni.
Si dispone, inoltre (comma 79), l’aggiornamento della disciplina generale relativa all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine viene riformulato l’articolo 36 del decreto legislativo 165/2001[414] prevedendo che le pubbliche amministrazioni assumano esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possano ricorrere alle forme contrattuali flessibili, se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. Si vieta, inoltre, il rinnovo del contratto flessibile e la stipula di altra tipologia contrattuale precaria con lo stesso lavoratore. Tali disposizioni non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. E’ infine stabilito che le amministrazioni che ricorrono illegittimamente a contratti flessibili non possono assumere ad alcun titolo nel triennio successivo alla violazione.
La nuova formulazione dell’articolo 36 stabilisce che la nuova disciplina limitativa del precariato non si applica:
· agli uffici di diretta collaborazione dei ministri;
· agli Uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;
· ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni;
· alle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della legge n. 144 del 1999.
Sono previste deroghe anche per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e con una dotazione organica inferiore alle 15 unità, per gli enti del Servizio sanitario nazionale in relazione ad alcune figure professionali (figure infungibili del personale medico, personale infermieristico e personale di supporto alle attività infermieristiche) e per le università e gli enti di ricerca.
Come accennato la disposizione in esame ha carattere generale. Pur tuttavia nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati è stata inserita nel testo una disposizione che concerne esclusivamente il Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena e gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette. Detti enti, in deroga alla normativa vigente, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili. Il contingente di personale che può essere assunto a tempo determinato non può eccedere le 150 unità di personale non dirigenziale.
La relazione tecnica e l’ Allegato 7 non prendono in considerazione le disposizioni contenute nel testo iniziale. Con riferimento alla modifica introdotta presso la Camera dei Deputati che consente assunzioni a tempo determinato al Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena e agli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette, l’Allegato 7 assegna i seguenti effetti sui saldi.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
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Comma 79 Assunzioni Parco La Maddalena |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||
La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto degli effetti finanziari recati dalle norme introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati.
Al riguardo è stato chiesto se ed in quale misura le nuove disposizioni recate dal comma 79, che limitano il ricorso a forme contrattuali flessibili, condizionino l’applicazione di quanto disposto dal comma 78 (il quale consente, al contrario, la perpetuazione dell’impiego dei cosiddetti “precari stabili”).
Non è altresì stato chiarito se le norme di cui al comma 79, precludendo il ricorso reiterato a forme di lavoro flessibile (per impedire la formazione di precariato stabile), siano suscettibili di determinare nuove assunzioni per quelle figure professionali utilizzate, attualmente, soprattutto per prestazioni di consulenza. In tal modo la nuova disciplina, da un lato comporterebbe una contrazione della spesa sostenute per contratti a tempo determinato, ma dall’altro determinerebbe un incremento della spesa permanente sostenuta per la retribuzione del personale assunto a tempo indeterminato per svolgere mansioni per l’assolvimento delle quali le amministrazioni non dispongono di personale debitamente qualificato.
Non si dispongono, infine, degli elementi che hanno indotto a quantificare in un milione di euro la spesa necessaria per stipulare 150 contratti di lavoro a tempo determinato. Peraltro detto stanziamento consentirebbe di corrispondere una retribuzione media lorda di circa 6.700 euro annui, cifra che non appare in linea con le retribuzioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
ARTICOLO 3, commi 80 e da 90 a 97
Limite all’utilizzo di personale a tempo determinato e stabilizzazione dei precari
La norma, a decorrere dal 2008, restringe ulteriormente la possibilità per la maggior parte delle pubbliche amministrazioni[415] di avvalersi di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro “flessibile”. Il nuovo limite di spesa, come fissato a seguito dell’approvazione di un emendamento presso la 5ª Commissione del Senato, è pari al 35 per cento[416] della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2003 (comma 80).
Si rammenta che il testo originario prevedeva che il limite fosse pari al 15 per cento della spesa sostenuta nel 2003.
Nel corso dell’esame presso la 5ª Commissione del Senato sono, inoltre, stati introdotti, nell’articolo 3, i commi da 90 a 95, concernenti misure per la stabilizzazione di personale impiegato dalle pubbliche amministrazioni. A tale fine si dispone l’integrazione di alcune disposizioni recate dalla finanziaria per il 2007 in materia di stabilizzazione del “precariato stabile”. E’ disposto che alcune amministrazioni pubbliche[417] possono ammettere alle procedure di stabilizzazione previste dall’articolo 1, comma 526, della legge 296/2006 anche il precariato stabile formatosi nel corso dell’ultimo anno[418] (comma 90, lettera a).
In base alla legislazione vigente la stabilizzazione è consentita solo per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.
Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Si consente anche alle amministrazioni regionali e agli enti locali di applicare le procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria 2007[419] a coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità di servizio da questa richiesti in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007 (comma 90, lettera b).
Le amministrazioni citate al comma 90 continuano ad avvalersi del personale in questione nelle more delle procedure di stabilizzazione (comma 92).
In relazione a tale ultima disposizione è stato disposto l’innalzamento, al 35 per cento della spesa sostenuta nel 2003, del limite all’utilizzo di personale a tempo determinato di cui al comma 80.
In aggiunta a tali possibilità si prevede che le amministrazioni pubbliche[420] predispongano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigente (comma 94):
a) in servizio a tempo determinato che abbia maturato i requisiti per essere considerato “precariato stabile”[421];
b) utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia espletato almeno tre anni di attività lavorativa nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione[422]. E’ comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici delle pubbliche amministrazioni, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.
Per le finalità indicate al comma 94, è prevista la facoltà per le amministrazioni pubbliche di continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base di procedure selettive previste dall’articolo 1, comma 529 della legge n. 296/2006. Tale facoltà è concessa nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente. La norma, inserita nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati non sembra recare un contenuto normativo innovativo; sembra tuttavia stabilire il principio programmatico di privilegiare la perpetuazione dei contratti di collaborazione già in essere (comma 95).
Per le altre tipologie di lavoro flessibile, non ricomprese nelle norme testé descritte, la stabilizzazione avviene in presenza di requisiti ed a seguito di espletamento di procedure selettive da definire puntualmente con DPCM. Al termine delle procedure selettive il personale in questione è assimilato al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 3, comma 94, lettera b), anche al fine di essere incluso nei piani di stabilizzazione (comma 96).
Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il testo licenziato dal Senato in prima lettura, disponeva l’incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici[423] (comma 97).
Nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, è stato introdotta una disposizione la quale stabilisce che il personale dell’Arma dei Carabinieri, assunto in forza delle norme sulla stabilizzazione dei precari recate dalla finanziaria 2007[424], è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli (comma 93). Pertanto anche gli eventuali oneri recati dalla disposizione in esame graverebbero sullo stanziamento disposto al comma 97.
L’ Allegato 7 assegna i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme di cui al comma 80.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Comma 80 Incarichi flessibili |
0 |
0 |
0 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
||
L’Allegato 7 assegna, altresì, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme di cui ai commi da 90 a 97.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Fondo stabilizzazione |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
|||||
Contribuzione aggiuntiva |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasferimenti INPDAP |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Trasferimenti SSN |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI ENTRATE IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Prelievo IRPEF |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
La relazione tecnica riferita al testo originario del comma 80, che fissava al 15 per cento della spesa sostenuta per il 2003 il limite di spesa per contratti a tempo determinato, quantifica i potenziali risparmi lordi derivanti dalla norma in 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 come indicato nella tabella che segue.
COMPARTO |
Spesa lorda anno 2003 |
Attuale limite alla spesa 2008 |
Nuovo limite alla spesa 2008 |
Risparmi |
Ministeri e Agenzie |
21.512.000 |
8.605.000 |
3.227.000 |
5.378.000 |
Aziende autonome |
46.981.000 |
18.792.000 |
7.047.000 |
11.745.000 |
Enti pubblici non economici |
23.007.000 |
9.203.000 |
3.451.000 |
5.752.000 |
Istituzioni ed enti di Ricerca |
108.305.000 |
43.322.000 |
16.246.000 |
27.076.000 |
Università |
160.842.000 |
64.337.000 |
24.126.000 |
40.211.000 |
Totale |
360.647.000 |
144.259.000 |
54.097.000 |
90.162.000 |
Le cifre esposte includono gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
I dati di spesa 2003 sulla base dei quali sono calcolate le economie coincidono con quelli della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2007 riferiti alla norma che disponeva l’ulteriore limitazione all’utilizzo di personale a tempo determinato[425]. I dati di riferimento per il 2003 sono stati rideterminati, rispetto a quelli indicati in sede di discussione del ddl finanziaria per il 2006, al fine di scontare gli effetti conseguenti alle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della stessa legge 266/2005 (finanziaria 2006).
Tuttavia la relazione tecnica segnala che, in concreto, l’applicazione di limiti di spesa, non accompagnati da modifiche nei comportamenti delle amministrazioni, ha determinato taluni scostamenti tra i risultati attesi e gli effettivi esiti delle manovre di finanza pubblica, stante, nel caso particolare, l’evidenza di un trend di crescita del personale in servizio a tempo determinato negli ultimi anni. In tale prospettiva le disposizioni di cui al precedente comma 79[426] sono intese in primo luogo ad accentuare la sostenibilità e l’efficacia delle misure proposte con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, rendendo, pertanto, attendibile la stima operata. La relazione afferma altresì che la disposizione da ultimo citata consente di ipotizzare ulteriori riduzioni del numero di altre tipologie di contratti di lavoro flessibile, oltre a consentire l’eliminazione dei presupposti per la formazione del cd. precariato stabile; appare pertanto possibile presumere che stimare ulteriori economie per 10 milioni di euro per il 2008, che elevano a 100 milioni di euro i risparmi complessivi.
La relazione tecnica è stata integrata in relazione alle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato al comma 80[427].
E’ stato determinato il minor effetto di risparmio che consegue dalla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 35 per cento della spesa sostenuta nel 2003 in luogo del 15 per cento previsto in precedenza. I punti addizionali di risparmio scendono dai 25 (differenza tra 40 e 15) previsti nel testo originario ai 5 del testo modificato (differenza tra 40 e 35). La misura dei risparmi si riduce di 4 quinti passando da 90 a 18 milioni (sono comunque fatti salvi i 10 milioni di risparmi conseguenti all’introduzione delle norme restrittive in materia di utilizzo di personale non a tempo indeterminato introdotte con il comma 79). La minore spesa lorda ammonta dunque a 28 milioni di euro (18 milioni derivanti dal comma 80 cui si sommano i 10 derivanti dal comma 79). L’allegato 7, per motivi di prudenzialità, non sconta effetti sul saldo netto da finanziare, mentre gli effetti su fabbisogno e indebitamento sono stati determinati considerando gli effetti indotti conseguenti; pertanto gli stessi corrispondono al 51,5% della somma lorda, ossia a 14,4 milioni di euro circa.
Parimenti, in relazione alla maggior spesa per assunzioni di 20 milioni di cui al comma 97, gli effetti sui saldi di indebitamento e fabbisogno sono pari a 10,3 milioni, di euro ossia al 51,5% degli effetti lordi.
Con riferimento alle procedure di stabilizzazione di al comma 94, la relazione tecnica afferma che le stesse debbano muoversi nell’ambito delle possibilità di assumere consentite dalla normativa vigente.
Le norme di cui al comma 96 si limitano a meglio specificare i destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 417 e 418 della legge n. 296/2006, concernenti il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici; non prefigurerebbero dunque alcun obbligo di nuove assunzioni.
La relazione tecnica non fornisce alcuna informazione in merito ai criteri adottati per la determinazione degli effetti indotti; si rileva tuttavia che l’effetto netto recato dalle disposizioni sui saldi di indebitamento e fabbisogno è quantificato nella misura del 51,5 per cento dell’effetto lordo indicato di 100 milioni. Tale percentuale di nettizzazione coincide con quella di norma adottata in relazione a disposizioni di contenuto analogo.
Infine, in relazione all’introduzione del comma 93, avente per oggetto la stabilizzazione di personale dell’Arma dei carabinieri in soprannumero, non si è provveduto ad integrare la relazione tecnica.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che la formulazione del testo del comma 94 prevede alcune fattispecie di stabilizzazione del personale senza richiamare, come prefigurato nella relazione tecnica, i vigenti limiti alle assunzioni. La norma è dunque suscettibile di prestarsi ad una interpretazione estensiva e di poter determinare, in tal modo, oneri futuri privi di adeguata copertura.
Nel corso del dibattito la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che le procedure di stabilizzazione devono intendersi attivabili nell’ambito delle risorse finanziare messe a disposizione in base al comma 97.
Si osserva, altresì, che in relazione all’introduzione del comma 93, avente per oggetto la stabilizzazione di personale dell’Arma dei carabinieri in soprannumero, non si è provveduto ad integrare la relazione tecnica; l’assunzione in soprannumero comporta, nei fatti, un ampliamento delle dotazioni organiche e necessità di una copertura proporzionata al numero delle assunzioni disposte. Ciò premesso e considerato, inoltre, che la copertura dell’onere per l’assunzione delle unità di personale soprannumerarie grava sulle somme di cui al comma 97 si rileva che non appare possibile verificare la congruità dello stanziamento previsto ne risulta evidente se in esito a tale stabilizzazione residuino somme da destinare agli altri processi di stabilizzazione previsti a norma dei commi da 90 a 96.
Riduzione degli stanziamenti per il pagamento degli straordinari
Le norme impongono alle amministrazioni statali l’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste a livello contrattuale (comprese le forme di lavoro a distanza), al fine di contenere il ricorso al lavoro straordinario (comma 81).
A decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni in questione, la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va limitata al 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 82). Le norme sul contenimento dello straordinario si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 2009. Eventuali indilazionabili esigenze di servizio, cui non si possa far fronte con le risorse disponibili per lo straordinario o con una rimodulazione dei servizi o degli orari e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate ai fondi per l’incentivazione del personale (comma 84).
Non possono però essere utilizzate le risorse previste, dall’articolo 3, comma 134 del testo in esame, a favore delle Forze armate e dei Corpi di polizia, volte a valorizzare le funzioni svolte per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Si rammenta che il testo originario della norma, sulla base del quale è stata compilata la relazione tecnica allegata al testo base, applicava le disposizioni di cui al comma 84 anche per l’anno 2008.
L’ Allegato 7, riferito al testo come modificato durante l’iter parlamentare, assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Commi 82 e 84 Lavoro straordinario |
3,8 |
97,0 |
97,0 |
1,8 |
46,8 |
46,8 |
1,8 |
46,8 |
46,8 |
|||||
Contribuzione aggiuntiva |
0,4 |
11,3 |
11,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasferimenti INPDAP |
1,1 |
28,6 |
28,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Trasferimenti SSN |
0,3 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI ENTRATE IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Prelievo IRPEF |
0,5 |
12,5 |
12,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Il totale degli effetti indotti, al netto della contribuzione aggiuntiva, se portati a riduzione dell’onere totale lordo sostenuto per le assunzioni sul saldo netto da finanziare non determina, come dovrebbe, gli effetti sul saldo di fabbisogno e indebitamento per gli anni 2009 e 2010.
La relazione tecnica, allegata al testo base del disegno di legge che supponeva una piena applicazione delle disposizioni sin dal 2008, specifica che le attuali risorse per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario del personale del comparto Ministeri, di cui alla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono pari ad euro 39.253.000. Specifica altresì che le analoghe risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio delle corrispettive U.P.B. a favore del personale civile del ministero dell’Interno, del personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare e delle Forze Armate ammontano, per l’anno 2007, ad euro 693.560.013.
Ne consegue che l’importo complessivo finalizzato alla retribuzione del lavoro straordinario del citato personale è pari ad euro 732.813.000 e che la prevista riduzione del 10 per cento determina economie stimabili in euro 73.000.000 annui.
Le eventuali ulteriori economie realizzabili dalle altre amministrazioni non costituirebbero un dato rilevante e comunque sono quantificabili solo a consuntivo.
Nonostante quanto specificato dalla relazione tecnica, in tutte le versione dell’allegato 7 successive a quella allegata al testo base del ddl finanziaria, il risparmio connesso al taglio degli straordinari del personale del comparto sicurezza è stato valutato in 93,2 milioni di euro. Il Governo, pur non fornendo chiarimenti specifici in relazione a detta modifica delle stime, ha, nei fatti, più volte confermato detta nuova quantificazione.
Al riguardo si rileva che non sono stati forniti gli elementi quantitativi posti alla base della nuova quantificazione. Non è, inoltre, stato chiarito se la riduzione degli stanziamenti per la remunerazione degli straordinari sia suscettibile, pur in presenza del meccanismo alternativo di reperimento di risorse di cui al comma 8, di impedire l'effettuazione di prestazioni indispensabili al mantenimento dei livelli minimi di servizio. In tale ipotesi potrebbe rendersi necessario sostenere comunque spese che la norma intende, al contrario, contenere.
La norma, introdotta durante l’esame alla Camera, autorizza il CNEL a procedere all’assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.
L’Allegato 7 assegna i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Assunzioni |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|||||
La relazione tecnica[428] riferisce che la disposizione è intesa ad autorizzare, mediante risorse a valere sul fondo di cui all’art. 1, comma 527, della legge 27dicembre 2006, n. 296, l’assunzione di 15 unità presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, di cui tre dirigenti di seconda fascia.
La relativa spesa a regime, ipotizzando un costo medio annuo lordo pari a circa 100.000 euro per le unità di qualifica dirigenziale e pari a circa 33.300 per le unità di qualifica non dirigenziale, può stimarsi in circa 700.000 euro.
Nulla da osservare al riguardo.
Assunzioni in deroga nel comparto sicurezza
La norma prevede che la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato possano effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa lorda pari a 80 milioni di euro per l’anno 2008 e 140 milioni di euro a decorrere dal 2009. Le assunzioni sono espressamente finalizzate all’esercizio dei compiti d’istituto.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Assunzioni |
80,0 |
140,0 |
140,0 |
41,3 |
72,1 |
72,1 |
41,3 |
72,1 |
72,1 |
|||||
Contribuzione aggiuntiva |
9,3 |
16,2 |
16,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasferimenti INPDAP |
23,5 |
41,3 |
41,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Trasferimenti SSN |
4,9 |
8,6 |
8,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
IRPEF |
10,3 |
18,1 |
18,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
La relazione tecnica si limita a ribadire quanto già disposto dalla norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Utilizzo di personale con forme contrattuali flessibili da parte dell’APAT
La norma stabilisce che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) continui ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2008, del personale in servizio con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007 nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MAGGIORI SPESE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Assunzioni APAT |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
||
La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto degli oneri recati dalle norme in esame.
Al riguardo non è stato chiarito se nel bilancio dell’Agenzia sussistano anche per il 2008 le necessarie disponibilità per fronteggiare l’onere indicato.
Non sono stati, altresì, indicati i motivi in base ai quali alla norma siano stati ascritti effetti per tutti gli anni del triennio e non limitatamente all’anno 2008.
Proroga dei contratti di formazione lavoro
La norma proroga al 31 dicembre 2008 i contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 296/2006 non ancora convertiti al 31 dicembre 2007.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica chiarisce che la norma non comporta oneri in quanto si tratta di personale il cui contratto è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato e i cui effetti, pertanto, sono già scontati nei saldi.
Nulla da osservare al riguardo.
Trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale
La norma stabilisce che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica chiarisce che la previsione di sottoporre al regime previsto in materia di assunzioni anche la trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale è intesa al contenimento della spesa di personale.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 3, commi da 102 a 103
Limiti alla sostituzione del personale cessato per l’anno 2010
Le norme dispongono limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato nell’anno 2010 per alcune pubbliche amministrazioni[429]. Presso tali amministrazioni le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 102).
Le richiamate assunzioni sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 296/2006 (comma 103).
L’articolo 1, comma 536, della 296/2006 dispone l’obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale ai fini delle procedure di reclutamento, le quali devono essere comunque autorizzate con apposito DPCM (su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia). La norma prevede, inoltre, che le assunzioni debbano essere autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
MINORI SPESE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Comma 102 Limite assunzioni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56,4 |
0 |
0 |
56,4 |
||
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto del testo, espone un prospetto della quantificazione delle economie derivanti dall’applicazione delle norme in esame.
I risparmi lordi sono determinati nella misura di 108,4 milioni per il 2010 e di 216,7 milioni a decorrere dal 2011 come riepilogato nella tabella che segue.
Comparto |
Economie |
||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Ministeri e Presidenza |
29.862.000 |
59.724.000 |
59.724.000 |
Agenzie |
8.358.000 |
16.716.000 |
16.716.000 |
Diplomatici |
154.000 |
308.000 |
308.000 |
Prefetti |
245.000 |
490.000 |
490.000 |
Polizia |
58.527.000 |
117.054.000 |
117.054.000 |
Magistrati |
1.736.000 |
3.472.000 |
3.472.000 |
Enti non econ. |
9.492.000 |
18.984.000 |
18.984.000 |
Totale |
108.374.000 |
216.748.000 |
216.748.000 |
Al riguardo è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce i dati numerici di dettaglio necessari a verificare la correttezza delle quantificazioni effettuate.
Inoltre la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento, sebbene gli stessi siano determinati in conformità a quanto avvenuto nel passato con riferimento a norme simili.
Per quanto concerne i criteri di contabilizzazione degli effetti finanziari adottati per la compilazione dell’allegato 7, il Governo, in relazione a norme analoghe contenute nella legge finanziaria 2007, ha chiarito che la mancata considerazione degli effetti lordi derivanti dal blocco parziale del turn over sul saldo netto da finanziare risponde a criteri di prudenzialità.
Fondo per le assunzioni in deroga
La norma autorizza le amministrazioni pubbliche, soggette al blocco parziale del turn over di cui al comma 102 dell’articolo in esame, a procedere, previa autorizzazione[430], a ulteriori assunzioni nel corso dell’anno 2010. Queste possono essere disposte nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 75 milioni a decorrere dal 2011.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori spese correnti per assunzioni |
||||||||
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi informativi.
Al riguardo si osserva che l’allegato 7 riporta nell’ultimo esercizio del triennio una previsione di spesa (25 milioni di euro) che risulta di entità assai inferiore rispetto all’onere a regime (75 milioni di euro). Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.
Si rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento (per l’esercizio 2010), sebbene gli stessi siano stati determinati in conformità a quanto avvenuto nel passato con riferimento a norme simili.
ARTICOLO 3, commi da 107 a 110
Assunzioni presso il Ministero dei beni culturali
Le norme autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinariadi 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico (di posizione economica B3), in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni (comma 107).
Lo stesso Ministero è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 100 unità di personale di posizione economica C1 (architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari, storici dell’arte ed amministrativi), in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni (comma 108).
La definizione della pianta organica del Ministero tiene conto delle assunzioni in esame nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi della legge finanziaria 2007([431]) (comma 109).
L’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni è quantificato in 14.621.242 euro annui a decorrere dal 2008 ed è coperto mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142 (Fondo per la salvaguardia dei beni culturali), della legge finanziaria 2007, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa (comma 110).
Il citato comma 1142 ha autorizzato la spesa annua di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro a decorrere dal 2008 al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.
L’ Allegato 7 assegna ai commi 107 e 108 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Assunzioni |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|||||
Contribuzione aggiuntiva |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasferimenti INPDAP |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Trasferimenti SSN |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI ENTRATE IRPEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Prelievo IRPEF |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Riduz. Fondo salvaguardia beni culturali (*) |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
|||||
La relazione tecnica quantifica l’onere considerando il costo unitario riferito alle due posizioni economiche nelle quali si prevede l’assunzione, come di seguito descritto:
posizione economica C1: costo unitario euro 31.467 x 100 unità = 3.146.700
posizione economica B3: costo unitario euro 28.686 x 400 unità = 11.474.400
TOTALE 14.621.100
Al riguardo, considerato che le procedure di assunzione sono autorizzate in deroga alla normativa vigente, è stato osservato che la quantificazione non sconta alcun onere in relazione alle procedure concorsuali da espletare.
Si rileva, peraltro, che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento, sebbene gli stessi siano determinati in conformità a quanto avvenuto nel passato con riferimento a norme simili.
Utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato
La norma autorizza il Ministero delle politiche agricole e forestali ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato[432], nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette. A tale scopo il personale utilizzato deve essere quello a suo tempo assunto, sulla base della legge n. 124/1985, per la conservazione del patrimonio dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 247 a 251 della legge n. 266/2005. La somma di 2 milioni è versata, per l’anno 2008, all’entrata per essere rassegnata al Ministero.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si osserva che la disposizione in esame attua un meccanismo che comporta, nei fatti, una dequalificazione della spesa dal momento che fondi in conto capitale finanziano spese di natura corrente.
Proroga dei comandi per il personale delle Poste e del Poligrafico
La norma stabilisce che il personale appartenente a Poste italiane SpA e il personale dell’Istituto poligrafico dello Stato SpA, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007[433], può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche nei limiti dei posti di organico. In ogni caso, i relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
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2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
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MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
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|
|
|
|
|
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Proroga dei comandi |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||||
La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere di 10 milioni di euro riferito a circa 330 unità.
Nulla da osservare al riguardo considerato che i dati forniti sono in linea con quelli proposti dalle relazione tecniche riferite alle proroghe disposte nel corso degli ultimi anni.
Assunzioni presso Regioni, enti locali e Agenzie regionali per l’ambiente
La norma prevede la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno e per le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA), di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato, che sia stato selezionato dal Ministero dell’ambiente e sia utilizzato dagli enti per l’attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto operativo "Difesa Suolo". La stabilizzazione deve avvenire nei limiti dei posti in organico e nel rispetto delle norme del patto di stabilità.
L’allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica[434] esclude l’insorgenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni avvengono nell'ambito del rispetto delle regole del patto di stabilità interno e delle dotazioni organiche e, quindi, compatibilmente con la normativa vigente in materia di assunzioni prevista per tali enti.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 3, commi da 116 a 118
Assunzioni presso le Camere di commercio
La norma consente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2008 e 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità e nel rispetto dei seguenti limiti:
· 70 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta inferiore a 35 (comma 116, lettera a);
· 35 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta compreso tra 36 e 45 (comma 116, lettera b);
· 25 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, se l'indice di equilibrio economico-finanziario risulta superiore a 45 (comma 116, lettera c).
L'indice di equilibrio economico-finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto del Ministero delle attività produttive 8 febbraio 2006 (comma 117). Si rammenta che l'articolo 1, comma 98, della legge 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha previsto che, per le Camere di commercio e per l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive[435] fossero individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui allo stesso comma 98. Tale comma era volto a definire le modalità del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
L'Unioncamere può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 70 per cento della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (comma 118).
L’allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica afferma trattarsi di disposizioni strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle Camere di commercio.
Nulla da osservare al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
Assunzioni di personale educativo dell’amministrazione penitenziaria
La norma autorizza il Ministero della giustizia ad immettere in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di Educatore Professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte.
A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvederà all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore, ovvero idoneo, nel concorso richiamato.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Assunzioni |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
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Contribuzione aggiuntiva |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
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|
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Trasferimenti INPDAP |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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Trasferimenti SSN |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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MAGGIORI ENTRATE IRPEF |
|
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|
|
|
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Prelievo IRPEF |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si osserva che l’importo di spesa autorizzato dalla norma non appare sufficiente a coprire l’onere a regime derivante dall’assunzione di 22 unità di personale appartenenti alla qualifica C1. Appare peraltro ipotizzabile che lo stanziamento sia stato commisurato all’onere in prima applicazione, ma per un arco temporale limitato, dal momento che lo stesso è destinato “all’adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo” in un determinato concorso destinato all’assunzione di personale a tempo determinato. In pratica durante la vigenza dei contratti stipulati a tempo determinato con i vincitori l’onere, derivante dalla loro stabilizzazione, risulterebbe minore per poi accrescersi negli anni successivi durante i quali i contratti in questione sarebbero risultati cessati.
Documenti di programmazione del fabbisogno di personale degli enti locali
La norma[436] stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali, nell’esaminare i documenti di programmazione del fabbisogno di personale, oltre ad accertare che gli stessi siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa[437] e a verificare che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate, assicurano il rispetto di ulteriori condizioni (rispetto del patto di stabilità, spese di personale). La norma non incide sui limiti posti dalla legislazione vigente agli enti locali in materia di assunzioni.
L’allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio
Normativa vigente: l’articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1998 riconosce agli invalidi per atti di terrorismo nonché al coniuge e ai figli superstiti il diritto al collocamento obbligatorio in base alla normativa vigente, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per tali soggetti, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.
La norma dispone l’estensione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio previste per le vittime del terrorismo e per i familiari superstiti[438] agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti per incidenti di lavoro o per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che abbiano dato luogo a trattamenti di rendita da infortuni sul lavoro.
L’Allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla disposizione in esame.
La norma non è corredata da relazione tecnica.
Al riguardo, il Servizio Bilancio non ha formulato rilievi, dal momento che le assunzioni in esame non derogano alle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
ARTICOLO 3, commi da 124 a 130
Misure straordinarie in tema di mobilità del personale
Le norme prevedono che il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato possano autorizzare per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di nuove assunzioni avanzate dalle pubbliche amministrazioni, la stipula di accordi di mobilità anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale in esubero presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico (comma 124).
Si demanda agli accordi di mobilità la definizione di modalità e criteri dei trasferimenti, nonché degli eventuali percorsi di formazione, da attuare senza impiego di risorse finanziarie aggiuntive e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente (comma 125).
Sempre mediante la stipula di accordi di mobilità, possono essere disposti trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in situazione di esubero. Tali contingenti di personale militare vanno ricollocati, previa selezione in base alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Gli accordi definiscono gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 126).
Tramite gli stessi strumenti previsti dal comma 124, si prevede che possa essere disposta la mobilità anche temporanea del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento, che viene iscritto in uno speciale ruolo ad esaurimento. Anche in tale caso i profili inerenti al trattamento economico e giuridico del personale ricollocato e i relativi aspetti finanziari saranno definiti in sede di accordi di mobilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 127).
Il Ministero della giustizia è autorizzato, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, le vacanze di organico di tali uffici ricorrendo alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni; si dispone inoltre che le procedure di mobilità sono attivate, qualora possibile, sulla base di convenzioni con le altre pubbliche amministrazioni in modo da facilitare l’individuazione del personale da trasferire e che la sottoscrizione della convenzione costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (comma 128).
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità. prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4[439] (comma 129). Detta banca dati costituisce banca dati d’interesse nazionale ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 82/2005.
Tale ultima disposizione detta la disciplina generale delle banche dati d’interesse nazionale, per le quali deve essere garantito l'accesso da parte delle pubbliche amministrazioni interessate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività. Il citato articolo 60 prevede in particolare che la copertura degli oneri connessi al sistema di banche dati di interesse nazionale sia assicurata mediante l’utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 3/2003.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame si configurano quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intese a realizzare una più efficiente allocazione delle risorse umane.
Al riguardo, premesso che in base alle norme in esame alla Funzione pubblica e alla Ragioneria è conferita una competenza autorizzativa sulla stipula di accordi di mobilità, si osserva che alle Amministrazioni è consentito di definire, nell’ambito di detti accordi, anche aspetti relativi al trattamento economico. A fronte di tale facoltà le norme si limitano ad escludere l’insorgenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, senza escludere tuttavia la possibilità che nuovi oneri trovino copertura nell’ambito degli ordinari stanziamenti: le norme appaiono dunque suscettibili di recare effetti finanziari nei termini di minori economie di spesa eventualmente riscontrabili a consuntivo. Analogamente, appaiono suscettibili di determinare, almeno nel breve periodo, minori economie di spesa le norme che consentono di disporre il trasferimento e la riqualificazione professionale del personale nell’ambito delle risorse disponibili.
Appaiono, inoltre, suscettibili di determinare oneri le disposizioni di cui ai commi 129 e 130 (banca sulla mobilità) in quanto:
· a legislazione vigente l’istituzione della banca dati[440] non è obbligatoria, diversamente da quanto previsto dal comma 129;
· la legislazione vigente dispone che l’eventuale istituzione debba avvenire senza oneri, mentre il comma 129 non reca tale clausola;
· la qualificazione della banca dati come d’interesse nazionale, prevista dal comma 130, rende maggiormente complessa dal punto di vista tecnico la sua implementazione. Peraltro detta qualificazione sembra mettere a disposizione per la sua realizzazione risorse giacenti su un fondo previsto a legislazione vigente di cui, per contro, si ignorano le effettive disponibilità.
ARTICOLO 3, commi da 131 a 135, 137 e da 139 a 142
Integrazione risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-07
Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
Le norme quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2008 e 2009 da riferire alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2006-2007. Gli stanziamenti sono disposti per dare completa attuazione alle intese e agli accordi intervenuti[441] fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego.
Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a:
· 1.081 milioni di euro per l’anno 2008[442] e a 220 milioni a decorrere dall’anno 2009 per il personale contrattualizzato (comma 131);
· ulteriori 210 milioni di euro a decorrere dal 2008 per il personale docente del comparto scuola per lo sviluppo e la valorizzazione professionale della carriera docente (comma 132);
· 338 milioni di euro per l’anno 2008 e a 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per il personale in regime di diritto pubblico[443] di cui, rispettivamente, 181 e 80 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia (comma 133);
· ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2008 da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza e da utilizzare per interventi in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario (comma 134);
· ulteriori 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008 da destinare al miglioramento dell’operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 135).
I maggiori oneri di personale che graveranno[444] sulle Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità sono esclusi, per l’anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso (comma 137).
E’ incrementa[445] la quota del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni di euro per il 2008 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 (comma 139).
Per le altre amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139 i maggiori oneri per rinnovi contrattuali riferiti al biennio 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l’anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Una parte dei suddetti stanziamenti è destinata alle università: si tratta di 205 milioni di euro per l’anno 2008 e di 39 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, che sono, però, compresi nel fondo per le università previsto dall’articolo 2, comma 428 della legge in esame (comma 140).
Si specifica che gli stanziamenti per gli oneri contrattuali indicati dai commi da 131 a 135 e 140 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali e che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP (comma 141).
Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i Comitati di settore - espressione delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni - in sede di elaborazione degli atti d’indirizzo e di quantificazione delle risorse contrattuali, assumono come limite massimo di crescita retributiva complessiva i criteri e parametri, anche metodologici, seguiti per le amministrazioni statali in regime contrattuale (comma 142).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Commi 131-135 Rinnovi personale Stato |
1.836,0 |
742,0 |
742,0 |
945,7 |
382,0 |
382,0 |
945,7 |
382,0 |
382,0 |
|||||
Contribuzione aggiuntiva |
212,9 |
86,0 |
86,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasferimenti INPDAP |
540,8 |
218,6 |
218,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Trasferimenti SSN |
113,1 |
45,7 |
45,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
IRPEF |
237,4 |
95,6 |
95,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Rinnovi enti locali e SSN |
0 |
0 |
0 |
497,0 |
45,0 |
45,0 |
497,0 |
45,0 |
45,0 |
|||||
Comma 139 Concorso Stato SSN |
661,0 |
398,0 |
398,0 |
343,6 |
205,8 |
205,8 |
343,6 |
205,8 |
205,8 |
|||||
Comma 140 Concorso Stato AA.PP. non statali |
67,0 |
19,0 |
19,0 |
35,0 |
11,0 |
11,0 |
35,0 |
11,0 |
11,0 |
|||||
La relazione tecnica propone un quadro riepilogativo degli accordi in materia di pubblico impiego e degli stanziamenti, disposti da leggi vigenti o ipotizzati da ddl in corso d’esame parlamentare, preordinati al rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro riferito al biennio 2006-2007.
Tavola 1 - Quadro degli incrementi retributivi del biennio 2006-2007 in applicazione delle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e degli accordi in materia di pubblico impiego (legge finanziaria per l’anno 2008)
Incrementi retributivi biennio 2006-2007 |
||||
|
2006 (TIP 1,7) |
2007(TIP 2,0) |
2008 |
note |
Legge fin. 2006 |
0,4% |
0,60% |
0,60% |
Indennità di vacanza contrattuale |
Legge fin. 2007 |
|
1,40% |
3,86% |
TIP biennio +0,76% |
Decreto legge n. 159 e Legge fin. 2008 |
|
2,46% |
|
Accordo 6 aprile 2007 |
Legge fin. 2008 |
|
|
0,39% |
Accordo 29 maggio 2007 |
Totale annuo |
0,4% |
4,46% |
4,85% |
Beneficio regime |
Tavola – 2 Quadro degli oneri del biennio 2006-2007 in applicazione delle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e degli accordi in materia di pubblico impiego (legge finanziaria per l’anno 2008)
(milioni di euro)
Incrementi retributivi biennio 2006-2007 |
||||
|
2006 (TIP 1,7) |
2007(TIP 2,0) |
2008 |
note |
Legge fin. 2006 |
650 |
1.055 |
1.055 |
Indennità di vacanza contrattuale |
Legge fin. 2007 |
|
2.052 |
5.763 |
TIP biennio +0,76% |
Decreto legge n. 159 e Legge fin. 2008 |
|
1.000 2.711 |
|
Accordo 6 aprile 2007 |
Legge fin. 2008 |
|
|
606 |
Accordo 29 maggio 2007 |
Totale annuo |
650 |
6.818 |
7.424 |
Beneficio regime |
A dette risorse si aggiungono quelle specificatamente destinate ad alcune categorie di personale che di seguito si riepilogano.
(milioni di euro)
Comparto |
Dal 2008 |
Sicurezza (comma 134) |
200,0 |
Vigili del fuoco (comma 135) |
6,5 |
Scuola (comma 132) |
210,0 |
Totale |
417,5 |
Viene successivamente proposta una analisi separata degli effetti delle norme riferite ai comparti del personale del settore statale e del settore non statale.
Settore Statale
La relazione tecnica ribadisce, in primo luogo, i contenuti dei commi da 131 a 135 e riepiloga il quadro delle risorse ivi previste.
Tavola 3 – Riepilogo delle risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria per le amministrazioni dello Stato
(milioni di euro)
Comparto |
2008 |
2009 |
2010 |
Personale statale contrattualizzato (co. 131) |
1.081(*) |
220 |
220 |
Personale statale non contrattualizzato (co. 133) |
338(**) |
105 |
105 |
Docenti della scuola (co. 132) |
210 |
210 |
210 |
Comparto sicurezza (co. 134) |
200 |
200 |
200 |
Vigili del fuoco (co. 135) |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
Totale |
1.835,5 |
741,5 |
741,5 |
(*) Di cui 861 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.
(**) Di cui 233 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.
L’onere per arretrati è calcolato al netto della quota di competenza dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15 del decreto legge n. 159/2007
Settore pubblico non statale
Con i commi 137 e da 139 a 142 si disciplinano le modalità di estensione dei benefici indicati nella tavola 1 al restante personale delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto concerne le norme in questione, la relazione tecnica si limita a ribadirne il contenuto espone alcune tavole che riepilogano i contenuti finanziari.
Tavola 4 – Effetti complessivi degli accordi del 6 aprile e 29 maggio sul personale del settore pubblico non statale
(milioni di euro)
Comparto |
2008 |
2009 |
2010 |
Regioni e autonomie locali |
640(*) |
88 |
88 |
SSN |
986(**) |
135 |
135 |
Altre amministrazioni pubbliche non statali |
272 |
58 |
58 |
Totale |
1.898 |
281 |
281 |
(*) Di cui 552 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.
(**) Di cui 851 milioni da corrispondere a titolo di arretrati 2007.
L’onere per arretrati è calcolato al netto della quota di competenza dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 15 del decreto legge n. 159/2007
Nella tavola 5 sono indicate le risorse che, in relazione alle disposizioni recate dai commi 139 e 140, sono soggette a specifiche e differenziate modalità di copertura i cui oneri cioè sono posti a carico dello Stato e non degli enti da cui il personale dipende.
Tavola 5 – Risorse a carico dello Stato
(milioni di euro)
Comparto |
2008 |
2009 |
2010 |
SSN |
661(*) |
398(*) |
398(*) |
Altre amministrazioni pubbliche non statali diverse dalle università |
67 |
19 |
19 |
Altre amministrazioni pubbliche non statali corrispondenti alle università |
205(**) |
39(**) |
39(**) |
Totale |
933 |
456 |
456 |
Totale netto università |
728 |
417 |
417 |
(*) La somme indicate, previste a norma del comma 139, si ottengono considerando l’onere a regime per gli enti del SSN di 135 milioni dal 2008 esposto nella tavola 4 e l’importo di 263 annui a decorrere dal 2007 per il recupero dell’eccedenza dell’inflazione effettiva rispetto ai tassi di inflazione programmati. Per il 2008 è, inoltre, dovuta la somma di 263 milioni di arretrati 2007.
(**) Gli effetti finanziari connessi alle somme indicate sono scontati in relazione alle norme di cui all’articolo 2, comma 428 alla cui scheda si rinvia, e dunque sono in questa sede riportati per memoria.
La tavola 6 di riepilogo è stata elaborata dal Servizio bilancio dello Stato al fine di evidenziare i diversi criteri adottati per il calcolo degli effetti indotti.
Tavola 6 - riepilogo delle risorse
(milioni di euro)
|
Comparto |
2008 |
2009 |
2010 |
1 |
Risorse destinate al comparto statale (tavola 3) |
1.836 |
742 |
742 |
2 |
Risorse destinate alle amministrazioni non statali, poste a carico dello Stato e considerate nell’ambito degli effetti del presente articolo (Tavola 5 netto università) |
728 |
417 |
417 |
3 |
Risorse destinate alle amministrazioni non statali, poste a carico dello Stato e considerate nell’ambito degli effetti dell’articolo 2, comma 428 (Tavola 5 - università) |
205 |
39 |
39 |
4 |
Regione e autonomie locali (Tavola 4) |
640 |
88 |
88 |
5 |
SSN al netto della quota a carico dello Stato |
986 |
135 |
135 |
Tavola 7 - riepilogo effetti sui saldi
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Rinnovi personale Stato |
1.836,0 |
742,0 |
742,0 |
945,7 |
382,0 |
382,0 |
945,7 |
382,0 |
382,0 |
|||||
Rinnovi enti locali e SSN |
0 |
0 |
0 |
497,0 |
45,0 |
45,0 |
497,0 |
45,0 |
45,0 |
|||||
Comma 139 Concorso Stato SSN |
661,0 |
398,0 |
398,0 |
343,6 |
205,8 |
205,8 |
343,6 |
205,8 |
205,8 |
|||||
Comma 140 Concorso Stato AA.PP. non statali |
67,0 |
19,0 |
19,0 |
35,0 |
11,0 |
11,0 |
35,0 |
11,0 |
11,0 |
|||||
Dal confronto delle tavole 6 e 7 si evince che:
· le risorse di cui alla riga 1 della tavola 6 hanno determinato i corrispondenti effetti di cui alla riga 1 della tavola 7;
· le risorse di cui alla riga 2 della tavola 6 hanno determinato i corrispondenti effetti di cui alle righe 3 e 4 della tavola 7;
· le risorse di cui alla riga 3 della tavola 6 non sono state considerate ai fini della determinazione degli effetti recati dall’articolo in esame in quanto già considerate ai fini degli effetti recati dall’articolo 2, comma 428;
· le risorse di cui alla riga 4 della tavola 6 hanno determinato solo parte degli effetti di cui alla riga 2 della tavola 7. Applicando ai valori 640 e 88 della citata riga 4 il coefficiente di nettizzazione del 51,5 per cento, al fine di non considerare come spese le somme che riaffluiscono alle casse dello Stato a titolo di contributi e imposte, si ottengono i valori 330 e 45. La parte residua degli effetti di cui alla riga 2 della tavola 7 ancora da spiegare ammonta a 497-330= 167 milioni di euro per il 2008[446];
· gli effetti sui saldi delle risorse di cui alla riga 5 della tavola 6 devono essere considerati al netto delle somme poste a carico dello Stato a norma del comma 139. I valori da considerare sono dunque pari a 986-661=325 milioni di euro per l’anno 2008 e a 135-398= - 263 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010. In effetti il valore residuo per il 2008 di 325 milioni se nettizzato corrisponde a 167 milioni di euro residui di cui al punto precedente. Per gli anni 2009 e 2010 non sarebbe stato considerato alcun valore in quanto la quota a carico dello Stato di cui al comma 139, per la quale sono stati già considerati gli effetti indotti[447], assorbe completamente la somma di 135 milioni di euro destinata ai rinnovi contrattuali del personale degli enti del SSN.
Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente (al 31.12.2005) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del biennio. Le eventuali minori spese derivanti da contrazione del personale nel corso del biennio non potranno essere utilizzate per ulteriori incrementi retributivi ma costituiranno economie di bilancio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 2.000.326 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.560.355 con una retribuzione annua lorda media, rispettivamente, di 30.010 e 31.673 euro.
Gli oneri riflessi sono calcolati nelle misura del 38,38 per cento delle retribuzioni nette per le amministrazioni statali e del 37 per cento per le altre amministrazioni.
Nulla da osservare al riguardo.
Patto per il pubblico soccorso
La norma dispone lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2008, per dare attuazione al patto per il pubblico soccorso intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza
pubblica.
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Patto per il soccorso |
10,0 |
0 |
0 |
5,2 |
0 |
0 |
5,2 |
0 |
0 |
|||
Contribuzione aggiuntiva |
1,2 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Trasferimenti INPDAP |
2,9 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Trasferimenti SSN |
0,6 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
IRPEF |
1,3 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Trattamento economico dei segretari comunali e provinciali
La norma destina, nell’ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali[448], una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità, saranno definite specifiche misure, in sede contrattuale, per raggiungere i medesimi obiettivi. La misura è finalizzata alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della loro struttura retributiva, ossia alla equiparazione economica di dette categorie con i dirigenti del comparto Regioni.
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non fornisce informazioni aggiuntive.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 3, commi da 143 a 146
Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-09
Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
Le norme quantificano gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2008 e 2009 da riferire alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio economico 2008-2009.
Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a 240 milioni di euro per l’anno 2008 e a 355 milioni a decorrere dall’anno 2009 per il personale contrattualizzato (comma 143), mentre per il personale in regime di diritto pubblico[449], lo stanziamento è pari a 117 milioni di euro per l’anno 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, di cui rispettivamente 78 e 116 milioni destinati al personale delle Forze armate e di polizia (comma 144).
Le somme destinate ai rinnovi contrattuali di cui a commi precedenti includono gli oneri contributivi e l’IRAP (comma 145).
Sono posti a carico dei rispettivi bilanci gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al medesimo biennio 2008-2009 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato salvo il personale delle università. I maggiori oneri per i rinnovi contrattuali di tale ultima categoria sono inclusi nel fondo previsto all’articolo 2, comma 428[450] (comma 145).
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica specifica che gli oneri quantificati ai commi 143 e 144 per il prossimo biennio contrattuale 2008-2009 sono stati determinati in misura pari all’indennità di vacanza contrattuale.
In base alle percentuali previste dall’Accordo sul costo del lavoro del 1993, l’indennità è pari al 30 cento del tasso programmato di inflazione dopo tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e 50 cento a partire dal sesto mese. A tal proposito si rammenta che il tasso programmato di inflazione per il 2008 è pari all’1,7 per cento. Ne derivano, secondo la relazione tecnica, incrementi retributivi medi annui di circa 0,4 per cento per il 2008 e di circa 0,6 per cento per il 2009.
Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, il cui trattamento economico è adeguato annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante personale del pubblico impiego nell'anno immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali superiori.
Gli incrementi retributivi spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato non sono considerati dalla norma in quanto derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico. Gli stessi sono stati pertanto inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.
La relazione tecnica indica anche l’onere derivante dai rinnovi contrattuali che grava sulle amministrazioni del settore pubblico non statale, non esplicitato in norma. Esso ammonta 320 milioni di euro per il 2008 e a 587 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Si precisa che i commi da 143 a 146 non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell’indebitamento netto, l’effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).
Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente (al 31.12.2005) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del biennio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 2.000.326 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.560.355. Le retribuzioni annue lorde medie utilizzate per effettuare i conteggi non sono indicate sebbene la relazione affermi che i parametri considerati includono gli aumenti che saranno riconosciuti per il biennio 2006-2007 dai contratti in corso di definizione.
Al riguardo è stato osservato che il criterio della determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali con riferimento alla sola indennità di vacanza contrattuale, sebbene trovi riscontro in quanto avvenuto in sede di primo stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali riferiti alla precedente tornata 2006-2007[451], può tradursi in un mero differimento del reperimento delle risorse a carico di un successivo intervento normativo. Sul punto si consideri, peraltro, che i recenti accordi del 6 aprile e 29 maggio 2007 hanno disposto l’integrazione delle risorse per i contratti relativi al biennio 2006-2007 in misura superiore ai tassi programmati di inflazione.
Si rileva, infine, che la determinazione degli stanziamenti in misura tale da consentire l’erogazione di incrementi retributivi pari a circa lo 0,4 per cento per il 2008 e di circa lo 0,6 per cento per il 2009 non apparirebbe congrua con la finalità della norma in esame di corrispondere un incremento retributivo pari all’indennità di vacanza contrattuale.
A tale proposito si rammenta che l’accordo su costo del lavoro del 23 luglio 1993 ha previsto che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Pertanto l’indennità di vacanza da corrispondere nel 2009 dovrebbe essere pari al 50 per cento del tasso programmato d’inflazione 2008: poiché quest’ultimo corrisponde all’1,7 per cento, il valore che ne risulterebbe è dello 0,85 per cento (superiore allo 0,6 per cento indicato dalla RT).
La norma dispone che in sede di rinnovo contrattuale relativo al personale della scuola per il biennio economico 2008-2009, deve essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo, trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999.
La norma ha un contenuto meramente programmatico ed appare finalizzata a porre l’accento sui problemi di natura retributiva sorti in relazione al trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale in questione.
Si rammenta che con la sentenza n. 234 del 18 giugno 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) laddove si fornisce un'interpretazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale A.T.A. della scuola veniva inquadrato, nelle qualifiche professionali dei corrispondenti ruoli statali, in base al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente locale all'atto del trasferimento, con l'attribuzione di una posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento omnicomprensivo goduto dagli interessati al 31 dicembre 1999
L’allegato 7 non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.
La relazione tecnica non fornisce informazioni aggiuntive. Si puntualizza tuttavia, che ad eventuali iniziative si potrà provvedere solo nell’ambito delle risorse contrattuali disponibili.
Nulla da osservare al riguardo.
ARTICOLO 3, commi da 148 a 150
Personale dell’Amministrazione dell’interno
Le norme incrementano di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali destinati a fronteggiare gli impegni del personale dell’Amministrazione civile del Ministero derivanti dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione (comma 148).
Un’ulteriore somma di 9 milioni di euro a decorrere dal 2008 è stanziata per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009, ad integrazione di quanto previsto dal provvedimento in esame (149).
La copertura degli oneri derivanti da due commi precedenti è disposta a valere sul fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell’interno, istituito presso il relativo Ministero dall’art. 3, comma 151, della legge n. 350/2003[452] (comma 150).
L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
|||||||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Comma 148 FUA Interno |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
|||||
Comma 149 Contratto prefetti |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|||||
Contribuzione aggiuntiva |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Trasferimenti INPDAP |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Trasferimenti SSN |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MAGGIORI ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
IRPEF |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
MINORI SPESE CORRENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Fondo esigenze correnti interno |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
|||||
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si osserva che, pur essendo le autorizzazioni configurate quali tetto di spesa, non sono disponibili le informazioni posti alla base della quantificazione dell’onere.
ARTICOLO 3 comma 156
Normativa vigente: l’articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 prevede che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate nelle relative disposizioni di copertura finanziaria, il Ministro dell'economia riferisca al Parlamento con propria relazione e assuma le conseguenti iniziative legislative[453].
L’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge include nell’ambito del contenuto proprio delle leggi finanziarie annuali anche le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, di cui al richiamato articolo 11-ter, comma 7.
Le predette norme sono state introdotte con il decreto legge 194/2002 (Controllo e contenimento della spesa pubblica) ed hanno trovato attuazione per la prima volta nella legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).
Si precisa in proposito che, in base alle norme richiamate, la legge finanziaria annuale può sia modificare le norme sostanziali da cui derivano le eccedenze in questione sia disporre la copertura delle maggiori occorrenze assumendo una nuova decisione di spesa: la casistica registrata ad oggi (leggi finanziarie 2004-2007) indica che è stata costantemente seguita tale ultima metodologia.
La seguente tabella espone gli importi complessivamente autorizzati per gli anni 2004-2010 (come riportati negli allegati 7[[454]] alle leggi finanziarie 2004-2008) a titolo di correzione degli effetti finanziari delle leggi:
Importi complessivamente autorizzati per gli anni 2004-2010
a titolo di correzione degli effetti finanziari delle leggi
|
|
Legge 350/03 |
Legge 311/04 |
Legge 266/05 |
Legge 296/06 |
Legge 244/07 |
|
TOTALE |
2004 |
SNF |
2,8 |
- |
- |
- |
- |
SNF |
2,8 |
Fabb. |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
Fabb. |
0,3 |
|
Ind. PA |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
Ind. PA |
0,3 |
|
Regolaz.debitorie
|
1,8(*) |
- |
- |
- |
- |
Regol.debit.
|
1,8(*) |
|
2005 |
SNF |
2,7 |
2,1 |
- |
- |
- |
SNF |
4,8 |
Fabb. |
0,3 |
0,5 |
- |
- |
- |
Fabb. |
0,8 |
|
Ind. PA |
0,3 |
0,5 |
- |
- |
- |
Ind. PA |
0,8 |
|
Regolaz.debitorie
|
-
|
1,1(**) |
- |
- |
- |
Regol.debit.
|
1,1(**) |
|
2006 |
SNF |
2,9 |
0,2 |
2,3 |
- |
- |
SNF |
5,4 |
Fabb. |
0,3 |
0,2 |
0,6 |
- |
- |
Fabb. |
1,1 |
|
Ind. PA |
0,3 |
0,2 |
0,6 |
- |
- |
Ind. PA |
1,1 |
|
Regolaz.debitorie
|
-
|
|
0,4(**) |
- |
- |
Regol.debit.
|
0,4(**) |
|
2007 |
SNF |
- |
0,2 |
0,7 |
2,0 |
- |
SNF |
2,9 |
Fabb. |
- |
0,2 |
0,4 |
- |
- |
Fabb. |
0,6 |
|
Ind. PA |
- |
0,2 |
0,4 |
- |
- |
Ind. PA |
0,6 |
|
Regolaz.debitorie |
- |
- |
- |
- |
- |
Regol.debit.
|
- |
|
2008 |
SNF |
- |
- |
0,8 |
0,2 |
0,6 |
SNF |
1,6 |
Fabb. |
- |
- |
0,4 |
- |
0,2 |
Fabb. |
0,6 |
|
Ind. PA |
- |
- |
0,4 |
- |
0,2 |
Ind. PA |
0,6 |
|
Regolaz.debitorie
|
- |
- |
- |
- |
0,03(**) |
Regol.debit.
|
0,03(**) |
|
2009 |
SNF |
- |
- |
- |
0,1 |
0,2 |
SNF |
0,3 |
Fabb. |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
Fabb. |
0,2 |
|
Ind. PA |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
Ind. PA |
0,2 |
|
Regolaz.debitorie
|
- |
- |
- |
- |
- |
Regol.debit.
|
- |
|
2010 |
SNF |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|
0,2 |
Fabb. |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|
0,2 |
|
Ind. PA |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
|
0,2 |
|
Regolaz.debitorie
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
(miliardi di euro – importi arrotondati)
(*)Regolazioni debitorie iscritte in eguale misura sui tre saldi
(**)Regolazioni debitorie iscritte esclusivamente sul saldo netto da finanziare
La norma, in applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 468/1978 e successive modificazioni, dispone misure correttive di una serie di leggi di spesa, elencate nell’allegato 1 al disegno di legge finanziaria in esame.
L’allegato 1 indica un effetto totale di 648 milioni di euro per il 2008, 200 milioni per il 2009 e 200 milioni per il 2010: una quota di tale effetto complessivo, pari a circa 185 milioni di euro, viene qualificata dal medesimo allegato come onere annuale a carattere permanente.
L’Allegato 7 espone i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Eccedenze di spesa art. 11, c. 3, lett. i-quater, legge 468/1978 |
623,1 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Regolazioni spese di giustizia |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Il prospetto di copertura degli oneri di natura corrente computa, per il triennio 2008-2010, esclusivamente gli effetti indicati nella voce “Eccedenze di spesa” (623-200-200 milioni di euro).
Al riguardo,nel rinviare alle considerazioni di seguito svolte per ciascuna delle voci oggetto di rifinanziamento, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato - sotto un profilo generale – una notevole riduzione (almeno per il primo esercizio del triennio) degli importi autorizzati con il provvedimento in esame a titolo di integrazione di spesa rispetto alle precedenti leggi finanziarie[455].
Queste ultime, peraltro, hanno autorizzato integrazioni di spesa in misura assai prevalente nel primo esercizio del triennio, con un profilo nettamente discendente nei successivi due esercizi. Diversamente, invece, i rifinanziamenti previsti dal provvedimento in esame presentano una dinamica tendenzialmente stabile nel triennio[456]. Tale circostanza sembrerebbe denotare, nel caso in esame, un utilizzo della procedura di rifinanziamento degli “scostamenti” finalizzato non tanto a compensare effetti finanziari non previsti riguardanti un arco di tempo delimitato, quanto a sanare oneri eccedentari che si proiettano su un periodo più esteso o addirittura in via permanente.
Sempre sotto il profilo generale, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che a differenza della precedente legge finanziaria (legge 296/2006) le eccedenze di spesa per le quali il provvedimento in esame dispone l’integrazione degli stanziamenti hanno riflessi non solo sul saldo netto da finanziare, ma anche sul fabbisogno e sull’indebitamento.
In ordine alla consistente differenza fra l’importo iscritto per il 2008 nel saldo netto da finanziare (623 milioni) rispetto agli oneri riportati, per il medesimo esercizio, nei saldi di fabbisogno e di indebitamento (200 milioni) – si osserva che detta differenza è integralmente imputabile alla voce “Trasferimenti all’INPS”. Sul punto si rinvia alla parte successiva della presente esposizione.
a) Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo
La relazione tecnica ricorda preliminarmente che la legge 89/2001 ha istituito il Fondo per l’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, destinando a tale finalità risorse annue per 6,5 milioni di euro. Tuttavia tale importo, da ripartire tra le amministrazioni interessate (Giustizia, Difesa e, fino a tutto il 2006, Presidenza del Consiglio), si è rivelato insufficiente - per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti - nel corso degli esercizi 2003 e 2006, determinandosi la necessità dell’emanazione di decreti di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 468/78. Conseguentemente, tenuto conto del fabbisogno complessivo stimato in base alle esigenze delle richiamate amministrazioni, si è provveduto ad includere tale normativa tra le misure correttive della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) e della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006)[[457]].
Nel corso dell’anno 2007 l’importo complessivamente disponibile (26,5 milioni di euro), da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia, Difesa ed Economia – dal 1° gennaio 2007[[458]]), si è ripresentato insufficiente per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, rendendosi necessario un ricorso al prelevamento di 15 milioni di euro dal Fondo per le spese obbligatorie per fronteggiare le occorrenze più urgenti.
L’articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006 ha trasferito dal 2007 la competenza dei pagamenti per ulteriori indennizzi in materia di equa riparazione (per riconosciuta violazione dell’articolo 1, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), in precedenza posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (ai sensi della legge 12/2006), alla competenza del Ministero dell’economia. Tale normativa non ha peraltro previsto alcuna dotazione finanziaria aggiuntiva in favore del Ministero dell’economia, né risultano quantificati i corrispondenti oneri aggiuntivi occorrenti per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, non fronteggiabili con le risorse della Presidenza del Consiglio (infatti quest’ultima ha segnalato l’insussistenza di disponibilità per l’anno 2007 nel proprio bilancio).
In tale situazione, tenuto conto delle richieste di indennizzo pervenute nel corso del 2007 e dell’insufficiente dotazione complessiva del citato Fondo, è stata segnalato da parte del Dipartimento dell’amministrazione generale un maggior fabbisogno - che appare al momento valutabile in via strettamente prudenziale in complessivi 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 - per il pagamento dei citati indennizzi per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tale somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e viene cosi riportata nell’allegato 1:
(milioni di euro)
|
Esigenze anni pregressi |
2008(*) |
2009
|
2010
|
Anno terminale(**) |
Min. Economia |
15 |
30 |
15 |
15 |
P |
L. 89/2001 Fondo equa riparazione danni per violazione del termine di durata del processo (Oneri comuni parte corrente 17.2.3 - cap. 2829) |
(*)Compresi gli anni pregressi (**) P= onere permanente
Si segnala che, in risposta ad una richiesta di acquisizione degli elementi di carattere metodologico adottati per la quantificazione degli stanziamenti annuali a legislazione vigente[459], il Governo[460] ha precisato fra l’altro che “il fabbisogno derivante dagli adempimenti complessivamente concernenti i suddetti indennizzi[461] è stato quantificato in circa 50 milioni di euro annui”.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che l’affermazione, contenuta nella RT, in base alla quale al trasferimento al Ministero dell’economia – ai sensi dell’articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006 – della competenza sui pagamenti per alcuni indennizzi in materia di equa riparazione non ha fatto seguito la previsione di dotazioni finanziarie aggiuntive in favore del Ministero medesimo, non appare congruente rispetto al testo del predetto comma 1225: quest’ultimo, infatti, si è limitato a trasferire dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell’economia la funzione di ente erogatore degli indennizzi, senza modificare l’area di intervento della normativa vigente (che già includeva le pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano), ed anzi prevedendo espressamente che a tal fine sarebbero state appositamente “individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire” per lo svolgimento delle relative funzioni[462].
Il fabbisogno aggiuntivo in esame sembra quindi doversi collegare – come indirettamente confermato dalla stessa documentazione trasmessa al Senato durante l’esame in prima lettura - alle maggiori occorrenze necessarie, a normativa vigente, per fronteggiare un numero complessivo di ricorsi ampiamente eccedente rispetto a quello inizialmente previsto[463] (a prescindere da quale sia l’amministrazione competente per i risarcimenti).
In proposito si ricorda che il Fondo per l’equa riparazione è stato ripetutamente oggetto di rifinanziamenti negli anni dal 2004 al 2007 (con una dotazione passata dai 6,5 milioni di euro iniziali agli attuali 26,5 milioni a regime); inoltre con riferimento all’ultimo esercizio (2007) la predetta dotazione è stata ulteriormente incrementata dalla legge 296/2006 (fino a 36,5 milioni).
Poiché, infine, l’ulteriore finanziamento previsto dal testo in esame (15 milioni a regime) porterebbe la dotazione annuale del Fondo al livello di 41,5 milioni di euro, mentre il Governo ha fatto riferimento – nella documentazione trasmessa al Senato – ad un fabbisogno di circa 50 milioni di euro all’anno, il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato l’opportunità di un chiarimento circa l’effettiva adeguatezza dell’integrazione disposta dal testo per la copertura delle occorrenze allo stato previste.
b) Ricongiunzione delle posizioni pregresse del personale degli enti disciolti
La relazione tecnica precisa che nell’ambito delle operazioni finanziarie concernenti la liquidazione degli enti soppressi, l’articolo 1, comma 91, della legge 266/2005 (come sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006), ha previsto la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza per la definizione delle pregresse posizioni previdenziali pendenti del personale dei medesimi enti, alla quale provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale[464]. La medesima norma ha altresì previsto che l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, negozino con la Ragioneria generale dello Stato, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari.
La RT afferma quindi che, nelle more della definitiva quantificazione delle residue posizioni in questione, si ritiene necessario procedere ad una prima assegnazione alle gestioni previdenziali interessate, al fine di attivare la procedura di estinzione del debito delle corrispondenti gestioni liquidatorie, tenuto anche conto che le relative disponibilità di tesoreria sono state integralmente versate in entrata al bilancio dello Stato.
Tenuto conto dell’attuale stato della negoziazione tra la Ragioneria generale dello Stato, l’INPS e l’INPDAP (mentre nei confronti dell’INAIL non risultano posizioni da definire), la RT evidenzia “in via preliminare un fabbisogno al momento valutabile in almeno 120 milioni di euro, ripartibili in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 fino al 2015”. Resta fermo, precisa la RT, che la suddetta appostazione prudenziale di bilancio, di misura inferiore rispetto alle informazioni finora parziali assunte da INPS e INAIL, assume valenza provvisoria “nelle more dell’esatta quantificazione dell’onere, che potrà esitare solo alla conclusione delle citata negoziazione con gli enti previdenziali interessati”.
La predetta somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e viene cosi riportata nell’allegato 1:
(milioni di euro)
|
Esigenze anni pregressi |
2008 |
2009
|
2010
|
Anno terminale |
Min. Economia |
- |
15 |
15 |
15 |
2015 |
L. 296/2006 (art. 1 c. 486)* Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2-Interventi -cap.1687) |
*Il testo dell’allegato 1 fa riferimento, presumibilmente per un errore materiale,
al comma 487([465]).
Si segnala che, in risposta a richieste di chiarimento in ordine al presumibile ammontare dell’onere definitivo per le finalità in esame, nonché in ordine all’effettiva possibilità di classificare tale finanziamento come eccedenza di spesa[466], il Governo[467] ha precisato quanto segue:
- l’ammontare complessivo delle operazioni finanziarie concernenti l’articolo 1, comma 91, della legge 266/2005 (come sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006) ai fini della ricongiunzione dei servizi con riferimento all’indennità di anzianità e al trattamento integrativo di previdenza potrà essere definito solo al termine del negoziato con l’INPS e l’INPDAP. D’altra parte tale difficoltà di calcolo, relativa ai trattamenti pensionistici integrativi della soppressa gestione sanitaria le cui posizioni previdenziali non risultano tuttora definite, aveva già impedito di fatto - in sede di formulazione della norma originaria - la quantificazione, anche in via presuntiva, degli oneri relativi ai capitali di copertura;
- è da ritenere che all’atto della definitiva quantificazione delle residue posizioni in questione, ove risultassero ulteriori occorrenze (al momento presumibili, stando alle informazioni parziali assunte da INPS e INAIL), si dovrà procedere ad ulteriori adeguamenti in favore delle gestioni previdenziali interessate, al fine di completare la procedura di estinzione del debito delle corrispondenti gestioni liquidatorie;
- l’appostazione in esame costituisce un’eccedenza di spesa in rapporto alla previsione dei “capitali di copertura necessari”[468] (di cui al predetto comma 486), non quantificati nel 2007 a causa della completa assenza di informazioni in merito.
Al riguardo, pur tenuto conto delle precisazioni fornite dal Governo al Senato durante l’esame in prima lettura, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che né la relazione tecnica né la documentazione integrativa trasmessa dal Governo al Senato hanno fornito i parametri posti alla base della quantificazione degli oneri oggetto del finanziamento in esame (120 milioni di euro complessivi, da distribuire su otto esercizi). Poiché, peraltro, nella richiamata documentazione il Governo ha confermato la natura meramente indicativa e preliminare di detta stima, suscettibile di modifiche all’esito della negoziazione con gli enti previdenziali, sulla base di tali elementi è prospettabile fin da ora la necessità di ulteriori finanziamenti aggiuntivi – allo stato non quantificati - nei successivi esercizi.
Ciò premesso, il Servizio Bilancio della Camera ha osservato inoltre che non appaiono condivisibili le motivazioni, indicate dal Governo, che hanno indotto a definire il finanziamento in esame – dal punto di vista contabile – quale eccedenza di spesa collegata all’attuazione dell’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006. Si ricorda, infatti, che né a tale norma (considerata dal Governo di carattere essenzialmente procedurale[469]) né alle disposizioni che con il comma 486 erano state modificate (articolo 1, commi 89-91, della legge 266/2005) erano stati a suo tempo ascritti effetti finanziari[470].
Al contrario, alla disciplina generale in materia di liquidazione degli enti disciolti (articoli 28 e 29 della legge 448/2001, successivamente modificati ed integrati) erano stati ascritti effetti di risparmio[471].
Sul punto il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato che, in assenza di una specifica base normativa a fondamento degli impegni e delle obbligazioni genericamente richiamati dalla RT e dalla successiva documentazione trasmessa dal Governo, il finanziamento in esame assumerebbe di fatto la natura di una nuova autorizzazione di spesa (sostanzialmente qualificata dal Governo come anticipazione). Qualora, invece, all’attuazione dell’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006 fossero al presente ascritti effetti onerosi in precedenza non previsti, occorrerebbe correggere le stime iniziali (ossia la previsione di un onere nullo) motivandone le ragioni e prospettando una ricostruzione, almeno di larga massima, dei possibili effetti finanziari proiettabili nel decennio[472].
c) Trasferimenti all’INPS
La relazione tecnica afferma che le misure correttive riguardanti i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS sono state individuate sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2005, in base al quale si è evidenziata la necessità di integrare alcune autorizzazioni di spesa. La RT precisa che tali integrazioni costituiscono di fatto regolazioni di effetti contabili - riferite ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2005 - e che, pertanto, esse non hanno alcun effetto sul conto delle pubbliche amministrazioni (in quanto sono già state considerate, nel medesimo conto, secondo il loro effettivo ammontare).
La RT precisa, infine, che gli effetti in esame si riferiscono principalmente ad agevolazioni e sgravi contributivi (con una significativa riduzione rispetto all’esercizio precedente), e solo in minima parte a prestazioni sociali.
Le relative somme vengono pertanto incluse nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e sono cosi riportate nell’allegato 1:
(milioni di euro – importi arrotondati)
Min. Lavoro Previd. sociale |
Esigenze anni pregressi |
2008(*) |
2009
|
2010
|
Anno terminale |
L. 448/2001 (art. 43) Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2- Interventi- cap. 4345) |
3,2 |
3,2 |
- |
- |
2008 |
DL 546/1996 (art.1) Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2– Interventi - cap.4354) |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
2008 |
DL 267/1972 (art. 23-bis) Rivalutazione delle pensioni(**) ed altri oneri (1.1.2– Interventi – cap.4356) |
2,5 |
2,5 |
- |
- |
2008 |
L. 230/1997 (art. 3) Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2.- Interventi -cap.4357) |
1,4 |
1,4 |
- |
- |
2008 |
L. 448/2001 (art. 43) Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi -cap.4361) |
34,6 |
34,6 |
- |
- |
2008 |
L. 448/1998 (art.3 c. 5) Sgravi contributivi (1.1.2– Interventi -cap.4363) |
137,3 |
137,3 |
- |
- |
2008 |
L. 88/1989 (art. 37) Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2– Interventi - cap.4364) |
239,8 |
239,8
|
- |
- |
2008 |
DL 103/1991 (art. 4) Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2– Interventi - cap.4367) |
3,5 |
3,5 |
- |
- |
2008 |
TOTALE
|
|
423,1 |
|
|
|
(*) Compresi gli anni pregressi.
(**) Il richiamato articolo 23-bis riguarda la rivalutazione delle pensioni riguardanti i
cittadini italiani rimpatriati dalla Libia[473].
Sulla base dei presupposti indicati dalla RT, detta cifra (423,1 milioni di euro per il 2008) è computata nel solo saldo di bilancio: pertanto l’allegato 7 la include nel saldo netto da finanziare (e non nel fabbisogno e nell’indebitamento), mentre il prospetto di copertura degli oneri correnti la include per intero nel totale della spesa (sotto la voce “Eccedenze di spesa”).
Si segnala che, in risposta ad una richiesta di chiarimento in ordine alle metodologie adottate per la quantificazione delle eccedenze in esame[474], il Governo[475] ha confermato che tali occorrenze si riferiscono principalmente ad agevolazioni e sgravi contributivi: ciò vale anche per il capitolo 4361, trattandosi - nel caso in questione - di oneri connessi alla riduzione del contributo di maternità di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 151/2001.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che la relazione tecnica non espone le motivazioni alla base degli scostamenti registrati nel settore della previdenza rispetto alle previsioni di spesa a legislazione vigente. Pur preso atto, sotto il profilo metodologico, che l’ammontare delle occorrenze aggiuntive è stato accertato in sede di bilancio consuntivo INPS (relativo all’anno 2005), allo stato tuttavia non si dispone di elementi atti ad escludere che analoghe necessità finanziarie possano presentarsi anche per gli esercizi successivi (mentre, al contrario, le appostazioni in esame sono limitate ad un solo anno): tale ipotesi appare anzi plausibile, tenuto conto del fatto che gran parte degli oneri previdenziali inclusi nel testo sono già stati oggetto di rifinanziamento nelle precedenti leggi finanziarie (nell’ambito della medesima procedura delle eccedenze di spesa).
Ciò vale, in particolare, per le più cospicue voci di spesa sopra richiamate:
- tutela previdenziale obbligatoria della maternità (articolo 43 della legge 448/2001 – cap. 4361), già rifinanziata per il 2007 per un importo pari a 39 milioni di euro;
- sgravi contributivi (articolo 3, comma 5, della legge 448/1998 - cap. 4363), per i quali è già stato previsto per il 2007 un rifinanziamento di 476 milioni;
- agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2– Interventi - cap.4364), per i quali il finanziamento 2007 era stato integrato per un ammontare di 655 milioni.
d) Integrazioni stipendiali spettanti al personale UNEP[476] (ufficiali giudiziari)
Normativa vigente: le spese di giustizia sono le spese necessarie per l’espletamento della funzione processuale e, pertanto, possono definirsi anche spese processuali. Alcune di esse, in materia penale, devono essere anticipate dallo Stato. In materia civile, invece, lo Stato sostiene tale tipo di spese in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
Prima dell’entrata in vigore del DL 223/2206 (di cui si dà conto di seguito) la liquidazione delle spese a carico dello Stato avveniva ordinariamente tramite anticipazioni eseguite dal concessionario della riscossione (con successivo rimborso mediante compensazione con le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato) ovvero tramite anticipazioni eseguite, a richiesta del beneficiario, dall’ufficio postale (con successivo rimborso da parte dello Stato alle Poste italiane SpA). Quest’ultima procedura (anticipazione da parte di Poste italiane SpA) risultava essere il canale maggiormente utilizzato per la liquidazione di tali spese. D’altra parte - come è stato rilevato dalla Corte dei conti - il capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al pagamento delle spese di giustizia (capitolo n. 1360) evidenziava costantemente una notevole eccedenza di pagamenti, specialmente in conto residui, dimostrativa dell’estrema difficoltà di previsione dell’andamento di tale aggregato: conseguentemente veniva ripetutamente superato il limite di impegno del predetto capitolo di bilancio. A decorrere dal 2004, le leggi finanziarie che si sono succedute hanno provveduto (iscrivendo le spese di giustizia fra le eccedenze di spesa) sia all’estinzione dei debiti pregressi nei confronti di Poste italiane SpA sia a stanziare risorse ulteriori per fare fronte al formarsi di ulteriori esposizioni debitorie.
L’articolo 21, commi 1-3, del decreto legge 223/2006 (Rilancio economico, contenimento della spesa pubblica e contrasto all'evasione fiscale) ha disposto, innovando la predetta disciplina, che il pagamento delle spese di giustizia possa avvenire unicamente attraverso le ordinarie procedure di contabilità generale dello Stato: è stata così eliminata la possibilità di ricorrere all’anticipazione da parte degli uffici postali. Rispetto a tale nuova procedura è stata tuttavia prevista una deroga, riguardante sia le notifiche concernenti i procedimenti penali sia gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri siano a carico dell’erario: per tali atti continua pertanto ad essere applicato il sistema previgente. Contestualmente, il richiamato articolo 21 ha ridotto (di 50 milioni di euro per il 2006, di 100 milioni per il 2007 e di 200 milioni a decorrere dal 2008) lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia.
La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria 2008 afferma che l’intervento di ripiano in esame è diretto a finanziare un’esposizione debitoria, pari a 25 milioni di euro, formatasi nel corso degli ultimi due anni per le integrazioni stipendiali spettanti al personale UNEP (Ufficiali giudiziari). Tale situazione scaturisce – precisa la RT - dall’assimilazione del sistema di pagamento dello stipendio di detto personale a quello vigente per le spese di giustizia, che erano anticipate da Poste Italiane SpA: l’applicazione di tale sistema ha determinato, per insufficienza dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio, la predetta insolvenza da sanare.
La somma richiamata viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 e viene cosi riportata nell’allegato 1:
(milioni di euro)
|
Esigenze anni pregressi |
2008(*) |
2009
|
2010
|
Anno terminale |
Min. Giustizia |
25 |
25 |
- |
- |
2008 |
DPR 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1– Funzionamento-cap.1424) |
(*)Compresi gli anni pregressi
La somma (25 milioni di euro per il 2008) è computata esclusivamente come regolazione debitoria: l’allegato 7 la include (distintamente sotto la voce: “Regolazioni spese di giustizia”) nel solo saldo netto da finanziare (e non nel fabbisogno e nell’indebitamento), mentre il prospetto di copertura degli oneri correnti non la computa nel calcolo del totale della spesa (infatti la voce “Eccedenze di spesa” inclusa nel prospetto di copertura non incorpora, come detto, la somma relativa a “Regolazioni spese di giustizia”).
Si segnala che nel corso dell’esame presso il Senato è stata avanzata una richiesta di chiarimento[477] in ordine all’ammontare dei fabbisogni di regolazione debitoria maturati nel triennio 2004-2006.
Sul punto il Governo[478] ha precisato quanto segue:
- per la tipologia di spesa in esame (trattamento economico stipendiale del personale UNEP) non si applicano le modifiche intervenute con l’articolo 21 del decreto legge 223/2006: quindi per le attività di notifica proprie degli ufficiali giudiziari continua ad essere utilizzato il meccanismo dell’anticipazione da parte degli uffici postali;
- dai rendiconti di Poste italiane SpA risulta la seguente situazione debitoria: 15 milioni di euro per l’anno 2004; 29,8 milioni di euro per il 2005; 18 milioni di euro per il 2006.
Tali dati risultano in linea con le somme impegnate dal Ministero della giustizia per ciascuno degli anni di riferimento, come dimostrato dal seguente prospetto riassuntivo della richiamata situazione contabile:
(milioni di euro – importi arrotondati)
DATI di CONSUNTIVO
|
|||
|
2004 |
2005 |
2006 |
Stanziamento iniziale |
45 |
45 |
55 |
Variazioni |
10 |
9 |
35 |
Stanziamento definitivo |
55 |
54 |
90 |
Pagato |
38,9 |
35,1 |
46,2 |
Rimasto da pagare* |
16,1 |
5,9
|
10,9
|
Impegnato |
55 |
41 |
57,1 |
Economie |
- |
12,9 |
32,9 |
SITUAZIONE DEBITORIA
|
|||
|
2004 |
2005 |
2006 |
Impegnato |
55 |
41 |
57,1 |
OA** |
15 |
15 |
15 |
Rendiconto Poste |
55 |
55,9 |
60,2 |
Situazione debitoria |
15 |
29,8 |
18,1*** |
* In questa riga è riportata la differenza fra i valori indicati nella riga “Impegnato” e quelli indicati nella riga “Pagato”.
** Non è chiaro se con la sigla “OA” si intenda indicare la presenza di oneri aggiuntivi, dei quali comunque non viene precisata la natura.
*** Si osserva che fra il dato presente in tabella e la somma complessiva di 18 milioni di euro per il 2006 sopra indicata (nella medesima documentazione del
Governo) si registra una differenza marginale (di 0,1 milioni di euro).
- la richiesta di ripianamento dei debiti pregressi non è inficiata dalle economie registrate, dovute al fatto che gli stanziamenti definitivi sono comprensivi anche delle variazioni intervenute successivamente alla chiusura dell’esercizio (per le quali la normativa vigente non ha consentito all’amministrazione l’assunzione dei relativi impegni).
Al riguardo, atteso che il testo del provvedimento dispone – per le finalità in esame - un rifinanziamento pari a 25 milioni di euro per il solo 2008, mentre la RT e la documentazione integrativa trasmessa dal Governo indicano una situazione debitoria rendicontata da Poste italiane SpA pari complessivamente a 62,9 milioni di euro[479], il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato la necessità di un chiarimento circa l’effettiva possibilità che al pagamento delle somme corrispondenti alla differenza fra i due ammontari (differenza pari a 37,9 milioni di euro) si faccia fronte mediante l’utilizzo delle economie di spesa di cui la predetta documentazione ha dato conto (economie pari complessivamente, per il triennio 2004-2006, a 45,8 milioni di euro). Qualora tale possibilità non risultasse praticabile dal punto di vista contabile, in ragione dei vincoli di carattere temporale previsti dalla vigente normativa per l’utilizzo in esercizi successivi delle somme non impegnate, occorrerebbe chiarire in che modo si intenda far fronte alla predetta differenza.
Si ricorda infine che già in occasione dell’esame della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) il Servizio bilancio della Camera aveva rilevato che le spese di giustizia qualificate come regolazioni debitorie non sono soggette al vincolo di copertura delle spese correnti stabilito per la legge finanziaria e non concorrono ad incrementare il complesso delle spese comprese nei saldi della manovra. Poiché analoga qualificazione era stata riscontrata anche nelle due precedenti leggi finanziarie, il Servizio bilancio aveva segnalato l’opportunità – al fine di ridurre l’incidenza di tale posta contabile nell’ambito delle regolazioni in questione – di una diversa determinazione delle risorse destinate a tale categoria di spesa in sede di previsione di bilancio.
e) Contributo alle spese dell’ONU
La relazione tecnica afferma che alla copertura della spesa in esame, necessaria per garantire la partecipazione italiana all’Accordo di esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite (firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), si è provveduto a suo tempo con la legge di ratifica 848/1957.
Il contributo all’Organizzazione delle Nazioni Unite è commisurato alle spese di funzionamento, nonché alle spese per le Forze di pace risultanti dal bilancio del predetto organismo. Detti oneri gravano sul capitolo 3393/3 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che per l’anno 2007 reca uno stanziamento iniziale di 205,3 milioni di euro. Detto stanziamento è stato incrementato in corso di gestione: per 24,2 milioni di euro, mediante prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine; per ulteriori 50 milioni di euro mediante il provvedimento di assestamento di bilancio per l’anno 2007.
Al fine di regolarizzare i rapporti finanziari con le Nazioni Unite, trattandosi di spesa derivante dall’applicazione di un accordo internazionale, viene proposto sul medesimo capitolo un incremento di 153,7 milioni di euro per l’anno 2008 e di 169,7 milioni di euro a decorrere dal 2009. Tale somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 ed è cosi riportata nell’allegato 1:
(milioni di euro – importi arrotondati)
|
Esigenze anni pregressi |
2008(*) |
2009
|
2010
|
Anno terminale(**) |
Min. Esteri |
- |
153,7 |
169,7 |
169,7 |
P |
L. 848/1957 (art. 2) Contributo alle spese ONU (1.4.2– Interventi-cap.3393/03)
|
(*)Compresi gli anni pregressi (**) P= onere permanente
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che la relazione tecnica dà conto della necessità, verificatasi ripetutamente nel corso dell’esercizio 2007, di integrare lo stanziamento annuale iniziale (pari a 205,3 milioni di euro) per un ammontare complessivo di 74,2 milioni di euro. La medesima RT non chiarisce, tuttavia, in base a quali parametri sia stata stimata la maggiore spesa oggetto del rifinanziamento in esame (153,7 milioni per il 2008 e 169,7 milioni a decorrere dal 2009), che risulta di misura assai più consistente rispetto alle maggiori occorrenze verificatesi nel 2007.
f) Esenzione dal pagamento dell’ICI delle pertinenze degli edifici di culto
Normativa vigente: l’articolo 2, comma 1, della legge 206/2003 (Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali), ha disposto che le pertinenze degli edifici di culto (immobili e attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici alle attività di oratorio) siano esentate dal pagamento dell’ICI in quanto considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria. In relazione a tale esenzione tributaria il medesimo articolo 2 ha previsto (comma 3) una spesa pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003.
La legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto - nell’ambito della procedura di rifinanziamento delle eccedenze di spesa - un’integrazione delle somme destinate al rimborso statale delle minori entrate ICI per i comuni di cui alla predetta legge 206/2003. Tale integrazione si è resa necessaria – secondo la RT - a fronte dell’accertamento di un importo annuale di minori entrate ICI pari a 5,4 milioni di euro, superiore di 2,9 milioni rispetto allo stanziamento annuale originariamente previsto[480]: l’integrazione di cui alla legge 296/2006 ammontava pertanto a 11,5 milioni di euro per il 2007([481]) ed a 2,9 milioni per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009.
La relazione tecnica al disegno di legge in esame fa presente che con riferimento all’attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 206/2003 il Ministero dell’interno–Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha comunicato di essere tenuto ad erogare agli enti locali, quale ristoro delle minori entrate, la somma di 5,6 milioni di euro. Dal momento che – come sopra ricordato - il fondo complessivo destinato all’intervento in esame è stato già adeguato per un importo di 5,4 milioni euro[482], si rende necessario provvedere ad un maggior onere di 256.000 euro annui a decorrere dal 2004.
Tali rimborsi statali non determinano, secondo la RT, alcuna incidenza sull’indebitamento netto, dal momento che le spese degli enti locali sono regolate, sulla base del Patto di stabilità interno, da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume delle entrate.
La predetta somma viene pertanto inclusa nell’ambito delle misure correttive contenute nel disegno di legge finanziaria 2008 ed è cosi riportata nell’allegato 1:
(milioni di euro)
|
Esigenze anni pregressi |
2008(*) |
2009
|
2010
|
Anno terminale(**) |
Min. Interno |
1,025 |
1,281 |
0,256 |
0,256 |
P |
L. 206/2003 (art. 2) Ristoro minori entrate ICI: riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.3.2 – Interventi - cap.1316)
|
(*) Compresi gli anni pregressi: sembrerebbe trattarsi, nel caso in esame, di 5 quote annuali
(2004-2008) da 0,256 milioni di euro ciascuna (=1,28 milioni di euro).
(**) P= onere permanente
Al riguardo, pur preso atto, sotto il profilo metodologico, che la quantificazione del maggior onere appare corretta in quanto fondata su informazioni acquisite dal Ministero dell’interno (a consuntivo) direttamente dagli enti locali[483], il Servizio Bilancio della Camera ha osservato tuttavia che non appaiono chiare le ragioni alla base delle ripetute rettifiche dell’onere, tenuto conto che già nella legge finanziaria 2007 esso era stato oggetto di variazione in misura assai consistente (essendo più che raddoppiato rispetto allo stanziamento iniziale).
Il Servizio Bilancio ha rilevato peraltro che, sia nell’allegato 7 sia nel prospetto di copertura degli oneri correnti, le maggiori occorrenze in esame sono state integralmente computate – sui tre saldi - nel totale delle eccedenze di spesa: pertanto tali maggiori oneri concorrono ad incrementare il complesso delle spese comprese nei saldi di finanza pubblica e sono soggetti al vincolo di copertura delle spese correnti stabilito per la legge finanziaria. Non appare corretta, sul punto, l’affermazione contenuta nella RT (affermazione formulata peraltro in difformità rispetto alle risultanze dei predetti allegati) secondo la quale i rimborsi statali di cui trattasi non dovrebbero determinare alcuna incidenza sull’indebitamento netto (in quanto le spese degli enti locali sono regolate, in base al Patto di stabilità interno, da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume delle entrate). Sul punto – in ordine al quale appare comunque opportuno acquisire l‘avviso del Governo – si rinvia a quanto già osservato nel presente dossier in ordine al rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna (articolo 2, comma 40).
Riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate
La norma dispone la riduzione di 150 milioni di euro per il 2008 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) previsto dall’articolo 61, comma 1, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).
La riduzione è stata posta a copertura parziale degli oneri recati da un emendamento[484], approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, che ha previsto l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
Minori spese c/ cap. |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
Riduzione FAS (triplo a copertura Canadair) |
150 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Prospetto di copertura degli oneri correnti
Normativa vigente: in base all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, la legge finanziaria può prevedere oneri correnti, sotto forma di nuove o maggiori spese ovvero di riduzioni di entrate, nei limiti delle disponibilità derivanti da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive nonché da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Il rispetto di tale vincolo - stabilito in attuazione del disposto costituzionale di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge finanziaria, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura.
La norma dispone che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria per il 2008 è assicurata secondo l’apposito prospetto di copertura allegato allo stesso disegno di legge. Tale prospetto espone oneri di parte corrente per un ammontare pari a 16.411 milioni di euro per il 2008, 16.234 milioni per il 2009 e 16.143 milioni per il 2010, così suddivisi tra maggiori spese e minori entrate:
Oneri correnti (mln di euro)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
Nuove o maggiori spese correnti |
|
13.384 |
10.236 |
11.113 |
Tabella A |
|
532 |
511 |
748 |
Tabella C |
|
168 |
38 |
366 |
Minori entrate nette |
|
2.327 |
5.449 |
3.916 |
|
Totale oneri |
16.411 |
16.234 |
16.143 |
Tra le maggiori spese correnti, le più consistenti sono le quote ascrivibili ai rinnovi contrattuali del personale statale (1.836 mln di euro, per il 2008 e 742 mln annui nel 2009 e nel 2010) e per il cd. Protocollo welfare (1.264 mln di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009 e 3.048 per il 2010). Un’altra rilevante voce riguarda l’ incremento di spesa di 904 mln annui derivante da maggiori trasferimenti agli enti locali per effetto dell’introduzione delle agevolazioni ICI sulla prima casa.
Quanto all’altra rilevante voce di spesa, relativa ai trasferimenti per la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio (1.748,2 mln annui nel triennio), collegati alla devoluzione di funzioni in materia di autotrasporto, va segnalato che tale onere è in misura prevalente compensato da riduzioni di spese connesse alle medesime funzioni. In base alla RT allegata all’emendamento che ha introdotto la disposizione, l’onere netto coperto a valere sulle risorse indicate nel quadro di copertura ammonterebbe infatti a 170 mln nel 2008, 160 mln nel 2009 e 255 mln nel 2010.
Le minori entrate correnti determinate dal disegno di legge finanziaria derivano per lo più dalle disposizioni agevolative di carattere fiscale; una rilevante quota degli effetti prodotti da tali disposizioni determina oneri di carattere permanente (quali quelli derivanti da agevolazioni ICI, detrazioni per affitti e quelle per carichi di famiglia).
A fronte del complesso degli oneri indicati, l’apposito prospetto allegato al disegno di legge finanziaria indica mezzi di copertura ascrivibili allo stesso disegno di legge – per importi inferiori a quelli degli oneri stimati per ciascun anno del triennio. Si dà conto, nella tabella di seguito riportata, dei mezzi di copertura provenienti dal disegno di legge finanziaria, utilizzati nel prospetto, suddivisi tra maggiori entrate e risparmi di spesa.
Mezzi di copertura recati dal ddl finanziaria (mln di euro)
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
Nuove o maggiori entrate |
|
2.420 |
3.880 |
5.317 |
Riduzione spese correnti) |
|
4.676 |
4.620 |
4.634 |
|
Totale mezzi di copertura del ddl finanziaria |
7.097 |
8.500 |
9.951 |
Pertanto, i mezzi di copertura direttamente riconducibili a disposizioni del disegno di legge finanziaria rappresentano, nel primo anno, una quota pari a circa il 43,25 per cento degli oneri da coprire, quota che sale al 52,35 per cento per il 2009 e al 61,64 per cento per il 2010.
Tra le maggiori entrate utilizzate a copertura degli oneri correnti, un’incidenza considerevole presentano quelle ascritte alla riduzione delle risorse per la concessione di crediti d’imposta (450 mln. per il primo anno e 525 negli anni successivi) e quelle per maggiori accertamenti (77,8 milioni per il 2008, 698,4 per il 2009 e 2.345,4 per il 2010), nonché le entrate ascritte all’incremento dell’imposta sui tabacchi (320 mln per il 2008 e 460 mln annui successivamente).
Per quanto attiene alle minori spese, consistenti sono le quote ascrivibili alle misure di razionalizzazione del sistema di acquisti delle amministrazioni statali (545 mln di euro previsti per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni a decorrere dal 2010) e ai risparmi per riduzioni di trasferimenti ad enti locali (313 mln per ciascun anno del triennio).
Come già accennato, una quota cospicua delle risorse utilizzate a fini di copertura (rispettivamente, il 56,75 nel primo anno, il 47,65 per cento e il 38,36 per cento negli anni successivi ) sono reperite utilizzando quote del miglioramento a legislazione vigente del risparmio pubblico, che rappresenta quindi il principale strumento di copertura degli oneri correnti nel primo esercizio.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha evidenziato che una cospicua quota delle maggiori spese correnti assume carattere permanente o protratto comunque oltre il triennio. Analoga considerazione vale per le minori entrate. Inoltre, per alcune disposizioni da cui derivano perdite di gettito, nelle precedenti schede di analisi sono stati sottolineati rischi di un incremento dell’onere oltre il triennio; ciò in ragione della possibile minore efficacia, nel tempo, di misure cui sono attribuiti effetti di maggiore entrata, parzialmente compensativi delle predette riduzioni di gettito.
E’ questo il caso del complesso delle misure relative all’IRES, di cui la RT e l’allegato 7 forniscono esclusivamente gli effetti netti sui saldi nel triennio di riferimento. Tali dati risultano peraltro dalla parziale compensazione di minori entrate di carattere strutturale (riduzioni di aliquote legali) e di maggiori entrate che, pur incidendo in misura rilevante nei primi anni, sono presumibilmente suscettibili di esplicare effetti più contenuti oltre il triennio (si fa riferimento ad esempio, all’eliminazione di ammortamenti anticipati e alle deduzioni extracontabili).
A fronte di tali caratteristiche degli oneri correnti introdotti dal disegno di legge finanziaria, i mezzi di copertura rinvenuti nell’ambito del medesimo disegno di legge derivano sia da disposizioni suscettibili di determinare maggiori entrate sia da misure cui sono ascritti risparmi di spesa.
Tra le maggiori entrate è stata già evidenziata l’incidenza considerevole che assumono la riduzione delle risorse per crediti di imposta, peraltro limitata ad un triennio, e, dal 2009, le maggiori entrate da accertamenti. La quantificazione di queste ultime si basa peraltro su ipotesi rispetto alle quali è stata segnalata, nell’apposita scheda predisposta dal Servizio Bilancio e riportata nel presente dossier, la necessità di elementi più puntuali di valutazione.
Per quanto attiene invece ai mezzi di copertura derivanti da minori spese, è stata segnalata la rilevante posta iscritta, con carattere permanente, a miglioramento dei saldi, per effetto di disposizioni che prevedono tagli lineari di bilancio (comma 575): è stato in proposito evidenziato come, in relazione ad analoghe misure attuate in precedenti anni, sia talvolta emersa la necessità di integrare con provvedimenti successivi i tagli operati, al fine di far fronte ai fabbisogni delle amministrazioni interessate.
Infine, in merito all’utilizzo, tra i mezzi di copertura, di quote di miglioramento del risparmio pubblico previsto a legislazione vigente, il servizio Bilancio ha preliminarmente evidenziato la necessità di acquisire chiarimenti sulle modalità di calcolo utilizzate per la determinazione del risparmio pubblico risultante dall’assestamento 2007. Più in generale, è stato altresì rilevato come l’utilizzo di quote del miglioramento del predetto saldo per finalità di copertura dei nuovi oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria risponda ad una prassi adottata anche in occasione di precedenti sessioni di bilancio[485]. Tenuto conto tuttavia del cospicuo ricorso, nella finanziaria per il 2008, a tale strumento - che costituisce il prevalente mezzo di copertura degli oneri correnti per il 2008 e concorre in modo considerevole alla copertura degli stessi per gli esercizi successivi – sono stati evidenziati, sotto il profilo della prudenzialità, taluni aspetti problematici, legati principalmente al carattere necessariamente provvisorio delle stime riferite all’andamento del saldo corrente di bilancio negli esercizi di riferimento, soprattutto in quelli successivi al primo.
Infatti, il dato relativo al miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente è ricavato dal raffronto tra il valore del saldo corrente riferito al bilancio dell’esercizio in corso - che poteva ritenersi sufficientemente consolidato al momento dell’esame, presso la Camera, del disegno di legge finanziaria - ed il corrispondente valore che lo stesso saldo assume nel bilancio per il nuovo esercizio 2008. Tale differenza può risentire quindi del carattere provvisorio delle nuove previsioni di bilancio che, per quanto affidabili, sono soggette presumibilmente a modificarsi in corso d’anno. Il margine di incertezza sembra accentuarsi con riferimento agli esercizi 2009 e 2010, rispetto ai quali più probabile appare l’eventualità di una successiva revisione delle previsioni iniziali di bilancio.
Inoltre, il ricorso a quote consistenti - quali quelle indicate nel prospetto di copertura della legge finanziaria 2008 – del miglioramento a legislazione vigente del saldo corrente di bilancio dovrebbe in ogni caso essere suffragato da dati ed elementi volti a confermare la stabilità del predetto miglioramento almeno con riferimento alla parte utilizzata a fini di copertura di oneri che si proiettano anche oltre il triennio. Infatti, le risorse in questione sono poste a fronte di oneri caratterizzati (tenuto conto delle norme da cui scaturiscono e delle quantificazioni operate dalla RT) da un considerevole grado di certezza e, nella maggior parte dei casi, da una dinamica prolungata oltre il triennio.
In ordine ai predetti profili è stata quindi evidenziata la necessità di acquisire l’avviso del Governo.
AUTORIZZAZIONI ANNUALI O PLURIENNALI DI SPESA
La presente tabella riporta gli effetti finanziari (come indicati dall’allegato 7) delle disposizioni recanti stanziamenti qualificati come limiti massimi di spesa, rispetto ai quali non emergono, sulla base dell’esame degli allegati tecnici al disegno di legge finanziaria, profili problematici dal punto di vista della quantificazione.
(milioni di euro)
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
||||||||||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
|||||||||||
Articolo |
Comma |
Contenuto |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
2
|
61 |
Mostra itinerante cultura italiana all’estero |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||
2
|
62 |
Finanziamento di unità di crisi del Ministero affari esteri |
04 |
04
|
04
|
04
|
04
|
04
|
04
|
04
|
04
|
|||
2 |
67 |
Incremento del contributo all’Accademia delle Scienze del Terzo Mondo (TWAS) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|||
2 |
68 |
Expo Shangai |
2,0 |
5,0 |
6,0 |
1,0 |
4,0 |
6,0 |
1,0 |
4,0 |
6,0 |
|||
2 |
69 |
Contributo italiano al Trust Fund presso BERS e al Segretariato INCE |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|||
2 |
70 |
Politiche concernenti le collettività italiane residenti all’estero e iniziative di promozione culturale |
14 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
7 |
7 |
0 |
|||
2 |
162 |
Fondo risparmio ed efficienza energetica |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2 |
185-187 |
Comitato nazionale italiano per il microcredito |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2 |
225 |
Albo autotrasportatori |
30 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
30 |
0 |
0 |
|||
2 |
226 |
Riforma autotrasporto e sviluppo logistica |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
|||
2
|
285-287
|
Fondo per l’edilizia a canone sostenibile |
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|||
2 |
312 |
Programma ricerche aereospaziali |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|||
2 |
334 |
Fondo potabilizzazione delle acque |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
2 |
344-347 |
Fondo “un centesimo per il clima” |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|||
2 |
354 |
Lega italiana lotta ai tumori |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
2
|
382 e 384 |
Fondo nazionale per la fauna selvatica |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|||
2
|
383 e 384 |
Fondo per la repressione dei reati in danno agli animali |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1 |
1
|
1 |
1 |
|||
2 |
402 |
Contributo straordinario per la Fondazione festival pucciniano |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
|||
2 |
403 |
Restauro archeologico di teatri |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|||
2 |
436 |
Contributo a favore del CEINGE |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
2 |
437-439 |
Fondo responsabilità sociale |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
1.3 |
|||
2 |
463 |
Piano contro la violenza alle donne |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
|||
2 |
464 |
Telefono azzurro |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
1,5 |
0 |
0 |
|||
2 |
465 |
Fondo per le non autosufficienze(*)
|
100,0 |
200,0 |
0,0 |
60,0 |
150,0 |
90,0 |
60,0 |
150,0 |
90,0 |
|||
2 |
481-484 |
Bilancio di genere |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|||
2 |
485-487 |
Statistiche di genere |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|||
2 |
535 |
Politiche migratorie |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|||
2 |
536 |
Fondo inclusione sociale immigrati |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
|||
2 |
557 |
Scuola Jean Monnet |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
MAGGIORI SPESE in CONTO CAPITALE |
||||||||||||||
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
|||||||||||
Articolo |
Comma |
Contenuto |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
2 |
44 |
Fondo aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
2 |
112 |
Acquisto mezzi aerei incendi boschivi |
100 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
|||
2 |
114 |
Alluvione Veneto |
15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
|||
2 |
118-119 |
Alluvione Teramo |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||
2 |
312 |
Contributo al programma nazionale di ricerche aerospaziali |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|||
2 |
408 |
Iniziative per la celebrazione 150 unità d’Italia |
10
|
00
|
00
|
5
|
5 |
0 |
5 |
5
|
0
|
|||
2 |
440-444 |
Fondo nazionale risanamento edifici pubblici |
5 |
0 |
0 |
2 |
3 |
0 |
2 |
3 |
0 |
|||
(*) La norma incrementa la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, istituito con l’articolo 1,
comma 1264, della legge 296/2006. Si osserva che ai fini della contabilizzazione degli effetti sui
saldi di fabbisogno e di indebitamento sono stati applicati coefficienti di spendibilità analoghi a
quelli a suo tempo utilizzati con riferimento alla predetta disposizione.
[1] Cfr. la lettera i), comma 3-bis, dell’articolo 9 del decreto–legge n. 557/1993, introdotta dall’articolo 42-bis del decreto legge n. 159/2007.
[2] Ai sensi di tale disposizione, spettano alla regione i sei decimi del gettito IRPEF, compresa la parte derivante dalle ritenute sui redditi da pensione. La disposizione dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007.
[3] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.
[4] Ciò nel presupposto che al peggioramento del saldo del bilancio dello Stato corrisponda un miglioramento di pari importo del bilancio della regione.
[5] Cfr. l’intervista del Governatore della regione pubblicata sul Piccolo del 28 febbraio 2008 che indica in un ammontare compreso fra i 250 e i 300 mln di euro le maggiori risorse che spetteranno alla regione dal 2011, senza il rischio di attribuzione di nuove funzioni.
[6] Di cui ai commi 10 e 11 dell’art. 25 della L. 448/2001.
[7] Cfr. sentenza n. 16 del 10-16 gennaio 2004.
[8] Cfr. il capitolo 7249 del Ministero dell’interno.
[9] Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
[10] Ai sensi dell’art. 20, la tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
[11] Di cui all’art. 20bis del medesimo decreto.
[12] Con riferimento agli immobili per i quali risultino pervenute domande di acquisto ai sensi dell’art. 45, comma 3 della L 388/2000, andrebbe confermato che le entrate da dismissione immobiliare non siano già iscritte nei bilanci di previsione delle amministrazioni attualmente proprietarie.
[13] Veniva in proposito previsto un numero minimo di comuni pari a 3 (7 nel testo approvato dal Senato in prima lettura). Tale numero poteva essere ridotto, fermi restando gli obiettivi di risparmio, qualora per la conformazione del territorio non fosse possibile procedere all’inclusione nella comunità del suddetto numero minimo di enti locali.
[14] Era in proposito previsto che tutti i comuni (la metà nel testo approvato dal Senato) facenti parte di una comunità montana avesse un territorio situato per almeno l’80 per cento (il 50 per cento nel caso di rilevante dislivello tra la quota altimetrica inferiore e superiore) al di sopra di 500 metri di altitudine (600 metri nelle zone alpine); gli altri comuni dovevano essere confinanti con almeno uno dei comuni aventi le predette caratteristiche altimetriche. Era inoltre prevista l’esclusione dei comuni costieri.
[15] Era in proposito prevista, conformemente alla normativa previgente, l’esclusione dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, (15.000 abitanti nel testo approvato dal Senato). Restavano inoltre esclusi dalla possibilità di far parte di comunità montane i comuni capoluogo di provincia
[16] Cfr. la nota del 22 ottobre 2007, il cui testo è peraltro riprodotto nella nota del 31 ottobre 2007 di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato.
[17] Sulla base dei dati contenuti nella nota integrativa può stimarsi che alla riduzione del numero degli amministratori era ascritto un effetto di risparmio pari a circa 24 mln. Infatti, dei 55,1 mln complessivamente ascritti alla riduzione dei costi di rappresentanza, può stimarsi che la quota derivante dalla soppressione delle comunità montane sia pari a circa 21 mln, corrispondente all’incidenza della riduzione del loro numero rispetto al dato attuale (circa il 29%). La parte restante dei risparmi (circa 24 mln) appare pertanto ascrivibile alla riduzione del numero dei rappresentanti nelle comunità montane superstiti, ed infatti essa corrisponde al dato che si ottiene dividendo a metà la spesa complessiva per costi di rappresentanza indicata dall’UNCEM, pari a circa 77 mln di euro (cfr. il comunicato stampa del 17 maggio 2007, richiamato dalla stessa nota aggiuntiva del Governo), decurtata della quota ascrivibile alle comunità montane che vengono meno a seguito della norma in esame (21 mln).
[18] Di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
[19] Di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
[20]Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
[21]Alla cui erogazione si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall’Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).
[22]Di cui all’articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale fondo è attualmente gestito dal Ministero dell’interno.
[23] Gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.
[24]Con i decreti del Ministro dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005.
[25] Gli Accordi sono stati stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) e dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
[26] Nota presentata dal Governo al Senato, in data 18 ottobre 2007.
[27] L’art. 1, comma 796, lettera c), modificando l’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 dispone la proroga per gli anni di imposta successivi al 2006 del meccanismo di incremento automatico delle aliquote di addizionale IRPEF e delle maggiorazioni IRAP, nel caso di disavanzo sanitario regionale non coperto.
[28] Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, che viene corrisposta nei limiti delle dotazioni del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura, istituito dalla stessa legge n. 44/1999 presso il Ministero dell’interno.
[29] Si segnala che per le finalità di copertura è stata prevista una riduzione in tabella A – Ministero dell’Economia e delle finanze – pari a 5 milioni di milioni di euro annui per il triennio 2008-2010.
[30] Di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali.
[31] Escluse le unità riservate all'espletamento di compiti particolari connessi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea..
[32] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
[33] la norma prevede, altresì, che la ripartizione del fondo sia disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
[34] Previsto dal comma 568 della legge finanziaria per il 2007.
[35] Si ricorda che le prospettive finanziarie 2000-2006 prevedono un massimale medio annuo dell’1,24% in stanziamenti di impegno e 1,14% in stanziamenti di pagamento.
[36] La differenza tra il massimale delle risorse proprie e quello delle prospettive finanziarie costituisce un margine disponibile che, in base all’accordo interistituzionale sul quadro finanziario 2007, può essere utilizzato con decisione dell’Autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio) in casi specifici. In particolare, la parte C dell’accordo (Revisione del quadro finanziario, punti 21 e ss.), prevede che “il quadro finanziario può essere riveduto, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie”.
[37] La legge ha disposto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva aggiornando la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata.
[38] Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica
[39] La maggiore spesa corrente per contribuzione aggiuntiva corrisponde nell’allegato 7 ad una voce negativa di minor spesa corrente.
[40] Nota: em. 34.35 presentato in Commissione Bilancio alla Camera.
[41] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[42] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ferme restando, in ogni caso, le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente.
[43] Emendamento 34.35.
[44] Istituito all’articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[45] A tal fine è richiamato il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264. Dal punto di vista formale il decreto legislativo in questione non reca alcuna norma esplicita di autorizzazione di spesa in quanto concerne la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa. Si rammenta peraltro che il testo originario del ddl finanziaria presentato dal Governo recava, all’allegato 2 soppresso nel corso dell’esame al Senato in relazione alla soppressione dell’articolo 96, comma 8, un riferimento a somme collegate a detto decreto legislativo.
[46] In favore del Ministero della giustizia.
[47] DL. 28-dicembre 2006 n. 300 - proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse – convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 febbraio 2007, n. 17.
[48] Di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
[49] Di cui all’art. 33 della legge 23 agosto 1988 n. 400. L’estensione dell’applicazione della norma in esame anche alle unità eccedenti il contingente di personale dei corpi di polizia assegnati alla Presidenza del Consiglio, è stata prevista dall’emendamento governativo 38.9 presentato nel corso dell’esame del DL finanziaria presso la Commissione Bilancio della Camera.
[50] Viene mantenuta la non cumulabilità di indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i pubblici dipendenti “comandati” prestano servizio.
[51] Disposta dall’articolo 1, comma 430, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007).
[52] Si consideri, a tal proposito, che detti dirigenti erano preposti alla soppresse delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato.
[53] Come previsto dal richiamato art. 42, comma 3-bis della legge 121/1981.
[54] D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
[55] Si fa riferimento alla misura dei risparmi quantificati dalla relazione tecnica allegata all’articolo 1, comma 433, della legge n. 296/2006. Il comma prevedeva che fosse adeguato l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza ed emanata la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti. I risparmi deriverebbero dalla differenza delle retribuzioni spettanti al Prefetto e al Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
[56] Di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
[57] Articolo 1, comma 254, della n. 311/2004.
[58] Si tratta del già citato fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006.
[59] Mediante l’approvazione dell’emendamento 26.0.2. a firma Nieddu.
[60] Del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
[61] Il
comma in esame è stato introdotto dall’emendamento 0.9.478.25 (che riformula
l’emendamento 9.478 del Relatore) approvato nella seduta del 07.12.2007 presso
[62] Sulla
base del combinato disposto dei commi 105 e 106, sembra potersi ritenere che
l’attribuzione dell’assegno vitalizio decorra dal 1° gennaio 2008 per le
vittime della criminalità e del dovere. Infatti, il comma in esame prevede che
l’estensione dei benefici di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 206/2004,
“come modificato dal comma
[63] Cfr. infra.
[64] Con riferimento alle vittime della criminalità e del dovere, sulla base del combinato disposto dei commi 105 e 106, sembra potersi ritenere che l’attribuzione dell’assegno vitalizio decorra dal 1° gennaio 2008. Cfr. comma 105.
[65] Rientrano nella fascia C i medicinali utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, quindi non considerati “essenziali” o “salvavita”. Con la legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) è stata individuata una nuova fascia di medicinali, la fascia C-bis, che comprende i medicinali non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico, cioè i medicinali di automedicazione. I medicinali delle fasce C e C-bis sono a totale carico del paziente.
[66] Per i cittadini italiani non residenti in Italia al momento dell’evento resta fermo, ai fini della titolarità del diritto all’erogazione dei benefici, il termine del 1° gennaio 2003.
[67] Articolo 15, comma 1, della legge n. 206/2004.
[68] Articolo 4, comma 3, legge n. 206/2004.
[69] Nell’allegato 7 gli effetti sui saldi sono erroneamente indicati in relazione al comma 109 dell’ articolo 2 e facendo riferimento al sisma che ha colpito l’Umbria e le Marche.
[70] Secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3354/2004.
[71] Di cui al R.D. 2440/1923.
[72] Con DPCM.
[73] Dei quali uno designato dal Ministro dell'economia, uno dal Ministro delle politiche agricole e uno dalla regione Sardegna.
[74] Finanziamenti concessi ai sensi della legge regionale 44/1988.
[75] Decisione 97/612/CE, della Commissione, del 16 aprile 1997.
[76] AS. 1817 - emendamento Nardini 29.0.24 (testo 2). L’emendamento è stato dapprima approvato in Commissione bilancio nella 165ª seduta notturna del 1° novembre 2007; successivamente è stato approvato dall’Assemblea (come articolo 29-quater dell’AS. 1817) nella 249a seduta del 12 novembre 2007.
[77] Si segnala che nel corso del dibattito presso il Senato (Assemblea - seduta del 12 novembre 2007) è stato fatto riferimento (da parte del senatore Nardini, firmatario dell’emendamento) ad una massa debitoria, riguardante circa 7.000 aziende agricole della Sardegna, pari a circa 700 milioni di euro.
[78] Valori da stabilire entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole, per l'anno successivo. L'elenco dei prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato è stato stabilito da ultimo, per l'anno 2007, con il DM 5 marzo 2007, integrato dal DM 17 maggio 2007.
[79] Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 182/2005 (Interventi urgenti in agricoltura e per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari). Si tratta, in particolare, dei programmi di controllo svolti dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari e quindi al contrasto dell'andamento anomalo dei livelli di qualità e di prezzo nelle filiere agroalimentari. Conseguentemente la norma prevede (al comma 2) che l'Ispettorato centrale repressione frodi sia organizzato in struttura dipartimentale. L’articolo 8 del medesimo decreto legge 182/2005 dispone, infine, che i maggiori compiti attribuiti alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, debbano essere svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle competenti amministrazioni.
[80] L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 202/2005 (Prevenzione dell'influenza aviaria) ha sospeso dal 1° gennaio al 31 ottobre 2006 i termini dei versamenti tributari e contributivi per gli allevatori avicoli e le imprese di lavorazione e di commercializzazione della carne avicola. Il successivo comma 3-ter ha autorizzato, per le predette finalità, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
[81] AS. 1817 - emendamento De Petris 29.0.3 (testo 3). L’emendamento è stato dapprima approvato in Commissione bilancio nella 165ª seduta notturna del 1° novembre 2007; successivamente è stato approvato dall’Assemblea (come articolo 29-quinquies dell’AS. 1817) nella 249a seduta del 12 novembre 2007.
[82] Cfr. l’emendamento 29.0.4 (testo 5), approvato dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta notturna del 1° novembre 2007 (esame dell’AS. 1817).
[83] Si ricorda che il programma nazionale degli interventi nel settore idrico è stato approvato con la delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005.
[84] Si tratta del finanziamento di determinati enti irrigui, disposto dall’articolo 1, comma 141, della legge 388/2000 (legge finanziaria 2001).
[85] I predetti limiti di valore sono stati così ridefiniti, in aumento rispetto ai precedenti (rispettivamente, 50 e 300 milioni di lire), dall’articolo 1, comma 1067, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)
[86] La norma richiama, in particolare, le attività di forestazione, selvicoltura, riassetto idrogeologico, nonché le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde.
[87] Così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
[88] Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
[89] Ora abrogato dalla lettera g) del comma 1120 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007
[90] Emendamento 3.9 approvato in Commissione.
[91] Introdotte durante l’esame presso la Camera, emendamento 50.31 del Relatore.
[92] I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
[93] Riferita all’emendamento 30.0.1, approvato al Senato..
[94] Gli impianti esistenti, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare degli stessi alle condizioni previste dalla normativa vigente, fermo restando il valore unitario di 1 MWh dei certificati stessi. Una modifica introdotta presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha esteso agli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 il prolungamento (da 8 a 12 anni) del periodo di validità dei certificati verdi.
[95] Per la parte che eccede l’obbligo della quota minima di cui all’art. 11, del D.Lgs. 79/1999.
[96] Il servizio di scambio sul posto consente ad un cliente di operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete.
[97] Attualmente tale servizio è limitato agli impianti con potenza nominale non superiore a 20 kW.
[98] Tali diritti, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo n. 504/1995, prevedono l'obbligo di denuncia di officina e licenza di esercizio e di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Peraltro,. l’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 13 maggio 1999 n. 133 prevede che l’esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di apertura di officina elettrica. Tale soglia di esenzione resta immutata dalla disposizione in esame in quanto quest’ultima, pur elevando la soglia di ammissione al servizio di scambio sul posto, non modifica la disciplina sui diritti di officina elettrica.
[99] Cfr. l’emendamento 30.0.2 approvato in Commissione bilancio al Senato. La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha introdotto modifiche di portata marginale cui non risultano ascritti effetti finanziari.
[100] Di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
[101] La relazione tecnica all’emendamento 30.0.2 (testo 2) approvato dalla Commissione al Senato riguarda solo le norme dell’articolo 52.
[102] E dei successivi aggiornamenti proposti dall’Unione europea.
[103] La relazione tecnica all’emendamento 30.0.2 (testo 2) approvato dalla Commissione al Senato, con cui sono state introdotte le disposizioni in esame, non considera le norme.
[104] Apparentemente la disposizione, erroneamente riferita all’art. 12 (che fissa l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da raggiungere entro il 2016), dovrebbe invece far riferimento all’art. 13 (che fissa il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti).
[105] Di cui alla lettera b3) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
[106] Emendamento 56.041 del relatore approvato nella seduta del 7 dicembre 2007 della Commissione Bilancio della Camera.
[107] Cfr. Dossier del Servizio Bilancio del Senato n. 61 dell’ottobre 2007 sull’ A.S. 1817.
[108] Recante "Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale".
[109] Recante “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".
[110] Tale modifica è stata introdotta dal Senato in prima lettura con emendamento 33.1. L’importo è stato poi ridotto da 15 milioni a 10 milioni durante l’esame in tersa lettura presso il Senato.
[111] Previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004).
[112] Tale modifica è stata introdotta dal Senato con emendamento 33.1.
[113] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2006.
[114] Documentazione pervenuta il 4 dicembre 2007.
[115] Per la medesima finalità, l’articolo 1, comma 998, della legge n. 296/2006 autorizza la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2009.
[116] Importo modificato con emendamento 34.1 approvato al Senato.
[117] Recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”.
[118] Recante “Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo".
[119] Allegata all’emendamento 34.1.
[120] Di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205.
[121] Si segnala che l’articolo 8 del decreto legge n. 159/2007 reca disposizioni analoghe a quelle contenute nei commi 234 e 235 sopra descritti.
[122] Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
[123] Emendamento 62.12 della IX Commissione.
[124] Comma introdotto con l’emendamento 34.16 testo 2 approvato al Senato.
[125] In modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
[126] Comma introdotto con l’emendamento 34.17 testo 2 approvato al Senato.
[127] Si ricorda che la gestione del fondo è stata affidata alla Cassa depositi e prestiti con l'articolo 9 del decreto-legge 315/2004.
[128] Recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".
[129] Articolo 13 del regolamento di cui al DPR n. 340/2004.. Tale prosecuzione è stata introdotta durante l’esame presso la Camera con l’emendamento 62.13 della IX Commissione.
[130] Recante "Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari".
[131] Recante "Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della L. 1° agosto 2002, n. 166".
[132] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2005, n. 167.
[133] Secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 315/2004 nonché agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
[134] Tale comma è stato introdotto al Senato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 34.10 (testo 2).
[135] Introdotte durante l’esame presso la Camera, mediante l’approvazione dell’emendamento 62.99 riformulato del Relatore, privo di relazione tecnica.
[136] Introdotte durante l’esame presso la Camera, mediante l’approvazione dell’emendamento 62.036 riformulato del Governo.
[137] Cfr nota di lettura del Servizio bilancio del Senato n. 66, dicembre 2007.
[138] Emendamento del Relatore 62.038.
[139] Emendamento del Relatore 62.037.
[140] Con gli emendamenti 35.0.6 (testo 2) e 35.0.7 (testo 2).
[141] Misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
[142] Soggetti individuati alla lettera b) comma 1 del decreto legislativo n. 284/1999, ovvero lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici, i gestori dei pubblici servizi, le società a cui la Cassa partecipa e gli altri soggetti indicati dalla legge.
[143] Da realizzarsi mediante contratto di concessione oppure concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale.
[144] Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
[145] Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
[146] Tale articolo 13 prevede che le garanzie prestate dallo Stato siano elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
[147] Di cui al citato articolo 71, comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[148] Tale stima era operata dalle relazioni tecniche riferite al citato art. 71 della L. 289/2002. Veniva ipotizzato che, con il fondo istituito, si attivassero risorse private per un ammontare pari a 2.575,5 milioni di euro, pari al 20% del volume complessivo degli investimenti per infrastrutture strategiche maggiori (12.877 mln di euro). L’entità del risparmio triennale derivante dal contenimento degli oneri per trasferimenti a fondo perduto era stimata in una percentuale del 10% (pari a circa 257 mnl di euro). La corrispondente rata di ammortamento, pari a circa 25 milioni di euro annui per 3 anni, veniva aggiunta al risparmio di 257 milioni, determinando risparmi, nel triennio 2003-2005, per 110 milioni di euro annui, prudenzialmente scontati solo per 100 milioni di euro annui sui saldi relativi all’indebitamento netto della PA.
[149] Emendamento 66.06 Dozzo.
[150] “Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici”.
[151] “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.
[152] Il comma 280 è stato modificato dal maxiemendamento presentato alla Camera.
[153] I commi 281 e 282 sono stati introdotti a seguito dell’approvazione dell’emendamento 9.475 poi confluito nel testo del maxiemendamento.
[154] Tali disposizioni hanno ricevuto attuazione con il D.M: 10 aprile 2002, che ha disposto il trasferimento al SSN dei rapporti convenzionali relativi al personale operante in tale settore. Con successive delibere CIPE sono state assegnate, in sede di riparto annuale del FSN, le risorse finanziarie connesse al personale trasferito, pari a 6,840 milioni annui..
[155] L’art. 7 della legge 59/1997 prevede che, ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi volti conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi, si provvede, con DPCM, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regione e tra regioni ed enti locali, a ai conseguenti trasferimenti.
[156] Art 96, comma 6, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.
[157] Art 24 del D.Lgs. n. 272/1989.
[158]Allegata all’emendamento 67.08 del Governo che ha introdotto la norma durante l’esame in Commissione alla Camera (art 67-bis, C. 3256-A).
[159] 2 milioni di euro sul Cap 2200 (spese per il sistema informativo sanitario), 3 milioni di euro sul Cap 3460 (monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini), 4 milioni di euro sul Cap 3520 (fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze relative aspese disposte direttamente da legge), riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 5, del DL 16/2005 (somme occorrenti per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di servizi pubblici in convenzione, Cap 3406) , rispettivamente per 1,6,11 milioni di euro nel triennio 2008-2010.
[160] Si tratta in particolare del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.
[161]Assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A..
[162] O soggetto da essa interamente partecipato.
[163] Cfr. in particolare gli articoli 27 (in questo caso i risparmi non sono quantificati in quanto assorbiti dal patto di stabilità interno) e 134.
[164] Cifrabile in linea di massima in 40 mln per il 2008, o ad un importo equivalente ripartito sul triennio in relazione al presumibile “tiraggio” delle somme ai fini del pagamento delle opere.
[165] Emendamento Rubinato 37.0.5 (testo 2).
[166] “Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa”.
Quanto all’ambito di applicazione dela disposizione, il testo fa riferimento ai contributi per:
· imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge 250/1990);
· imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della legge 250/1990);
· imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della legge 250/1990);
· cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della legge 250/1990);
· imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della legge 250/1990).
[167] Tali modalità di liquidazione “proporzionale” riguardano i seguenti contributi:
· per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 250/1990;
· per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all’articolo 23, comma 3 della legge 223/1990 ;
· per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all’articolo 7, comma 13 della legge 112/2004.
[168] La disposizione stabilisce che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non è più corrisposta l'anticipazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e che i contributi sono comunque erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.
[169] “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.
[170] Il comma è stato modificato dalla Camera dei Deputati.
[171] Emendamento n. 70.86.
[172] “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale”, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.
[173] Di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002.
[174] Di cui all’articolo 1, commi 927-929, della legge n. 296/1996 (finanziaria 2007).
[176] Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane
[177] Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale
[178] Di cui al R.D. 2440/1923.
[179] Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, la norma richiamata (art. 1, lettera a, del DL n. 81/2004) istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi. Il Centro opera in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l’attività e il funzionamento del Centro la norma stessa autorizza la spesa di 31.900.000 euro a decorrere dall’anno 2006.
[180] Anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria e alla formazione
[181] Finalità indicate dall’articolo 5 della legge 13/2006.
[182] Cfr. Nota di verifica n. 124 – 30 ottobre 2007, pag. 106
[183] Conversione in legge del d.l. 159/2007 recante “interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”.
[184] Inserita a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.
[185] Introdotta a seguito dell’approvazione dell’emendamento n. 9.478 del Relatore nel corso dell’esame in sede referente alla Camera.
[186] Convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 recante “Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”(articolo 12)
[187] Il Piano straordinario di telerilevamento è già previsto dall’articolo 27 della legge n. 179 del 31 luglio 2002.
[188] Si tratta dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il miglioramento della qualità ambientale dell’aria istituito con una dotazione pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006.
[189] La copertura finanziaria di tale autorizzazione di spesa è posta a valere dell’accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
[190] La copertura finanziaria di tale spesa è a valere dell’accantonamento di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
[191] Cfr. nota del Governo del 26 ottobre 2006. Tale conferma peraltro non riguarda le risorse del decreto legge n. 398 del 1993 non previsto nel testo originario dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
[192] In attuazione dell’articolo 1, comma 93 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005)
[193] Emendamento Bonelli 81.0.34 (riformulato).
[194] A tali fini, i profili di sicurezza e la presumibile efficacia dei farmaci sono valutate dalla Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda (comma 349).
[195] Per il riutilizzo di tali farmaci, le confezioni sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia (comma 352). Si segnala che, in base alla normativa vigente, le scorte di medicinali destinati al trattamento di persone anziane o di malati terminali, anche quando rinvenute in confezioni perfettamente integre e in corso di validità nella struttura residenziale o nell’ultimo domicilio del paziente, sono avviati alla distruzione.
[196] Articolo 1, comma 181, della legge n. 311/2004.
[197] Articolo 1, comma 796, lettera l), della legge n. 296/2006.
[198] Recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina.
[199] Articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502/1992.
[200] Istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 266/1993.
[201] La norma precisa che si tratta di un organo tecnico-scientifico del SSN, che svolge attività di ricerca e supporto nei confronti del Ministro della salute e delle regioni.
[202] La norma, infine, precisa che concorrono alla piena realizzazione del nuovo sistema ECM gli ulteriori organi previsti dall’accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
[203] Come risulta dalla relazione tecnica, tali ulteriori organismi sono: il Supporto amministrativo-gestionale; la Consulta nazionale della Formazione Permanente; l’Osservatorio nazionale della Formazione Continua in sanità; il Consorzio per la gestione dell’anagrafe delle professioni sanitarie (CO.GE.A.P.S.) e il Comitato tecnico delle regioni.
[204] Si tratta delle entrate derivanti dal contributo che sono tenuti a versare i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle società è annuale. Tali somme, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Ministero della salute per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.
[205] Esso è costituito dal contributo annuo a carico dello Stato disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 266/1993 e dal contributo derivanti dai versamenti dei soggetti che richiedono l’accreditamento, come disposto dal precedente comma 358. La norma, infine, dispone l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le disposizioni in esame (comma 360).
[206] Trasmessa il 3 dicembre 2007.
[207] Articolo 92, comma 5, della legge n. 388/2000.
[208] Nel 2006 non si è proceduto a rassegnazioni e per il 2007, al momento della redazione della relazione tecnica in esame, si era in attesa di riassegnazione.
[209] La relazione tecnica precisa che i componenti dell’attuale Commissione sono 30, compresi il Ministro della salute, il Capo dipartimento dello stesso Ministero e il Presidente della F.N.O.M.Ce.O., mentre i componenti della Commissione prevista nell’accordo del 1° agosto 2007 sono 30, esclusi il Ministro della salute, l’Assessore coordinatore degli assessori regionali alla salute, il direttore generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute, il direttore generale dell’Agenzia dei servizi sanitari regionali e il Responsabile del supporto amministrativo gestionale che, essendo incardinati presso le Amministrazioni di appartenenza, non comportano costi a carico della Formazione continua.
[210] Organizzazioni sindacali, Aziende sanitarie, Università, Provider, Società scientifiche, ecc.
[211] Si segnala che, per il 2007, l’articolo 33 del decreto-legge n. 159/2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007) autorizza una spesa di 150 milioni di euro per il finanziamento di misure di analogo tenore, ma limitate ai soggetti talassemici o danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.
[212] Si tratta di una sindrome determinata dalla somministrazione di tale farmaco, nelle forme dell’amelia, della emimelia, della focomelia e della macromelia.
[213] Si tratta di un assegno mensile vitalizio, il cui importo è rivalutato annualmente, corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo.
[214] Si tratta di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui all'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
[215] Articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307/2004.
[216] Tale relazione tecnica è pervenuta nel corso dell’iter alla Camera, essendo la norma stata introdotta dalla Commissione Bilancio di questo ramo del Parlamento. Viceversa, non risulta trasmessa alcuna relazione tecnica sul comma 361, introdotto dal Senato e connotato quale tetto di spesa.
[217] La relazione tecnica precisa che non è noto il numero dei soggetti da sindrome da talidomide, ma esso dovrebbe variare tra i 180 e i 220 soggetti.
[218] Si segnala che l’emendamento che ha introdotto la disposizione recava una copertura in Tabella limitata, però, ai costi per l’erogazione dell’indennizzo.
[219] Su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e del Ministero dell'economia delle finanze
[220] L. 13 agosto 1980 n. 454, indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.
[221] La norma è stata introdotta dall’emendamento 84.7 presentato nel corso dell’esame del ddl finanziaria presso la Commissione Bilancio della Camera.
[222] Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
[223] Emendamento 48.1 del Governo presentato durante l’esame al Senato.
[224] Relazione tecnica allegata all’emendamento 48.1 del Governo.
[225] Il 1° agosto 2007 è stato sottoscritto tra il Governo, le regioni e le province autonome il Patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui sono contenute le linee strategiche generali per le attività del Ministero della salute e delle regioni, che devono realizzarsi attraverso piani di attività su ambiti prioritari di salute nei luoghi di lavoro.
[226] Il documento programmatico Guadagnare salute - Rendere facili le scelte salutari, approvato con il D.P.C.M. 4 maggio 2007, è un programma di intervento volto a promuovere scelte salutari, attraverso campagne informative che mirino a modificare i comportamenti che favoriscono l’insorgere di malattie degenerative di grande rilevanza epidemiologica.
[227] Presentata in data 3 dicembre 2007 con riferimento all’emendamento 86.06 di iniziativa governativa.
[228] Si tratta delle finalizzazioni di cui alle lettere c), d) ed f) della norma in esame.
[229] Articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[230] Recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
[231] Si segnala che per le finalità di copertura, relativamente al saldo netto da finanziare, è stato previsto l’utilizzo delle seguenti risorse per l’anno 2008 per un ammontare complessivo pari a 508 milioni di euro: 213 milioni di euro dal Fondo ordinario enti locali (articolo 26, comma 3); 150 milioni di euro dalle risorse disponibili per i crediti d’imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 –Fondi di bilancio, versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l’anno 2008 (articolo 3, comma 27); 45 milioni di euro relativi alla riduzione dei consumi intermedi dei Ministeri (articolo 126, comma 7); 100 milioni di euro mediante riduzione in tabella A – Ministero dell’economia e delle finanze.
[232] Presentata nel corso dell’iter al Senato il 31 ottobre 2007 (relativa all’emendamento 3.2000).
[233] Relativamente ai dispositivi su misura di cui all'elenco n. 1 allegato al regolamento di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 - "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe".
[234]Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006.
[235] Le tariffe relative ad ausili e protesi in esame sono contenute in allegato al DM del 27 agosto 1999, n. 332, e periodicamente aggiornate dal Ministero della salute.
[236] Detta anche educazione continua in medicina (ECM).
[237] Art. 1, comma 409, lettere c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266: le aziende che producono o distribuiscono in Italia dispositivi medici versano, entro il 30 aprile di ogni anno, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate (spese sostenute nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti).
[238] Rispetto all’andamento tendenziale.
[239] Presentata dal Governo con la nota del 13 dicembre 2007.
[240] Articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997.
[241] Le modifiche erano state disposte con l’articolo 1, comma 1143 della legge n. 296/2006.
[242] L’articolo in esame è stato introdotti a seguito dell’approvazione dell’emendamento 49.0.1. nel corso dell’esame al Senato. L’emendamento medesimo dispone che all'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 163 del 1985, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima come determinata dalla Tabella C della legge finanziaria.
[243] “Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”.
[244] La norma è stata introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.
[245] “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.
[246] “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”: trattasi dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo
[247] La norma autorizza la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per consentire al Ministero per i beni culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.
[248] Introdotte a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la V Commissione della Camera.
[249] “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”.
[250] “Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a..”
[251] “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”.
[252] “Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi”.
[253] “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
[254] Il comma è stato modificato a seguito dell’approvazione dell’emendamento 50.14 nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.
[255] Il concerto del Ministro dell’università e ricerca e l’estensione dell’ambito del provvedimento alla disciplina dei requisiti e della formazione iniziale dei docenti sono stati introdotti a seguito dell’approvazione di un emendamento del Governo nel corso dell’esame alla Camera.
[256] “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” (Legge Moratti).
[257] Introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento del Relatore nel corso dell’esame presso la Camera.
[258] “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.”
[259] A tale riguardo, cfr. dossier n. 3 – ottobre 2007, pag. 38: “La manovra di finanza pubblica per il 2007-2010” a cura Studi e Bilancio della Camera e del Servizio Bilancio del Senato.
[260] Il comma è stato introdotto a seguito dell’approvazione dell’emendamento 52.4 nel corso dell’esame del provvedimento presso l’Assemblea del Senato.
[261] Legge finanziaria 2001.
[262] Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale, istituito con d.m. 18 novembre 2005.
[263] Il comma è stato introdotto a seguito dell’approvazione dell’emendamento 96.55 del Relatore nel corso dell’esame alla Camera.
[264] Il comma è stato introdotto a seguito dell’approvazione dell’emendamento 96.6 nel corso dell’esame alla Camera.
[265] “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”.
[266] I commi 433 e 434 sono stati introdotti a seguito dell’approvazione dell’emendamento 96.54 del Governo durante l’esame presso la Camera.
[267] La norma è stata introdotta a seguito dell’approvazione dell’emendamento 96.14 durante l’esame alla Camera.
[268] “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.
[269] V. nota del Governo del 26 ottobre 2007.
[270] DPR n. 103/2007.
[271] Articolo 1, comma 1259, della legge n. 296/2006.
[273] Tale Fondo è previsto dall’articolo 1 della legge n. 285 del 1997 e la sua dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della legge n. 468 del 1978.
[274] Si tratta dell’emendamento del Governo 104. 0.11, presentato durante l’esame in Commissione Bilancio alla Camera, e successivamente confluito nel testo del maxiemendamento 23.1000 presentato dal Governo alla Camera il 13 dicembre 2007.
[275] Comma 478.
[276] Tale sospensione non può essere richiesta dopo l’inizio del procedimento esecutivo per l’escussione delle garanzie (comma 477).
[277] Viene inoltre disposto che le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.
[278] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.
[279] Tale salvaguardia è stata introdotta nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento (cfr. em. 106.110 presso la commissione bilancio della Camera dei deputati.
[280] Tale limite, ai sensi del primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è pari al tre per cento dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi (tale percentuale può essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).
[281] Di cui all’art. 1, comma 5 della L. n. 311/2004.
[282] Cfr. in particolare l’art. 7 del D.Lgs n. 104/1996.
[283] La nota precisa che tale importo dovrebbe in realtà essere scaglionato nel triennio, ma tale ripartizione non viene operata in assenza di un criterio oggettivo di ripartizione temporale.
[284] Tale adeguamento è pari, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.
[285] Per il 2007, il totale complessivo a carico dello Stato è stato pari a 16.650,39 milioni di euro.
[286] Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 mld di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all’onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.
[287] Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
[288] Per il 2007 l’importo complessivo è stato pari a 4.114,39 milioni di euro.
[289] Articolo 1, commi 742, 743 e 744, della legge n. 296/2006 (finanziaria per il 2007).
[290] Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge n. 266/2005, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
[291] Per gli anni successivi l’INPDAP dovrà assicurare che la gestione del credito rimanga in equilibrio finanziario.
[292] Tale norma prevede che, ai fini della determinazione dell’ammontare annuo dei trasferimenti dello Stato a favore dell’INPDAP, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie dell'ente.
[293] La norma dispone, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, un apporto dello Stato a favore dell’INPDAP, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1996 e in lire 500 miliardi per l'anno 1997.
[294] Articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998.
[295] Articolo 37 della legge n. 88/1989.
[296] Articolo 38 della legge n. 448/2001.
[297] Articolo 80 della legge n. 388/2000.
[298] Articolo 38 della legge n. 289/2002.
[299] Sono risultati eccedenti nel 2006 i trasferimenti relativi alle seguenti disposizioni: articolo 2 della legge n. 292/1993; articolo 1 della legge n. 385/2000; articolo 11, commi 5 e 38, della legge n. 537/1993; legge n. 260/1991.
[300] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.
[301] Legge n. 53/2000.
[302] Articolo 8 della legge n. 451/1994.
[303] Tale possibilità era stata prevista anche per il 2007 dall’articolo 1, comma 767, della legge n. 296/2006.
[304] Tali somme sono già iscritte, per l’anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell’economia.
[305] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.
[306] Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
[307] I ricorsi si fondano sull’assunto che l’INPS non ha correttamente determinato l’ammontare della capitalizzazione.
[308] L’articolo 6 della legge n. 140/1985 riconosce ad alcune categorie di ex combattenti il diritto ad una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione e soggetta alla disciplina della perequazione automatica . Tale diritto è riconosciuto ai titolari di trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della legge, a condizione che la loro decorrenza fosse successiva al 7 marzo 1968.
[309] L’estensione ai soggetti già pensionati degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151/2001 comporterebbe, infatti, la riliquidazione dei trattamenti pensionistici in essere aumentandone l’importo.
[310] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48/1988.
[311] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003.
[312] Si segnala che sull’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269/2003 la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 3, 72, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione.
[313] v. dossier n. 127 sull’AC 3178.
[314] Tale Fondo è alimentato con i proventi derivanti dall’aumento dello 0,30 per cento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, disposto dall’articolo 25 della legge n. 845/1978.
[315] L’attuazione della disposizione è rinviata ad un successivo DM.
[316] La norma, che modifica l’articolo 23 del decreto legislativo n. 252/2005, è volta, come esplicitato dalla relazione tecnica, ad evitare contenziosi..
[317] Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
[318] Il testo originario recava un’autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Nel corso dell’esame alla Camera, l’autorizzazione per il 2008 è stata ridotta per finanziare l’istituzione del Fondo per il ripristino del paesaggio di cui al comma 404 dell’articolo 2 in esame (em. 93.035). Si rileva che l’Allegato 7 riporta tali mutamenti.
[319] Si segnala che l’articolo 1, comma 1163, della legge n. 296/2006 ha disposto un finanziamento in favore dell’ISFOL di 23 milioni di euro nel 2007, per il finanziamento dell’attività di formazione professionale, rinviando, per gli esercizi successivi, alla legge finanziaria.
[320] L’ultima proroga è stata concessa ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge n. 296/2006.
[321] Il successivo comma 522, con riferimento a tale ultima tipologia di interventi, dispone la riduzione dei trattamenti del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
[322] Articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004.
[323] La disposizione è stata prorogata per il 2007 dall’articolo 1, comma 1211, della legge n. 296/2006, nel limite di 37 milioni di euro.
[324] Si segnala che la proroga nel 2007 di tale possibilità è stata disposta dall’articolo 1, comma 1212, della legge n. 296/2006, nel limite di 25 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione.
[325] Cfr. l’art. 1, comma 863, della legge n. 296/2006.
[326] Tale riduzione incide per 600 mln nell’esercizio 2009 e per 400 mln nel periodo 2010-2015.
[327] Cfr. l’art. 1, comma 865, della legge n. 296/2006.
[328] Per una rassegna di tutte le altre disposizioni della legge finanziaria e della legge di bilancio che incidono sulle risorse del FAS si rinvia alla scheda di lettura relativa al comma in esame contenuta nel dossier del Servizio studi n. 292/11/4 del 31/01/2008.
[329] Capitolo di spesa 8425.
[330] L’importo della riduzione apportata per l’esercizio 2010 è finalizzata a compensare la differenza, per tale esercizio, fra l’attuale dotazione del capitolo cap. 8425, pari a 6.499 mln di euro e la dotazione prevista dalla norma in esame, pari a 9.166 mln.
[331] Rispettivamente per un importo di 350 e 150 milioni.
[332] Articolo aggiuntivo 69.0.3 (testo 2) del relatore.
[333] Esame in seconda lettura: AC. 3256 – emendamento 121.14 del Governo, con il quale:
a) al comma 543 è stata aggiunta, fra i soggetti che consentono l’accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni, la categoria delle lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;
b) al comma 547 è stata introdotto il rinvio ad un decreto attuativo del Ministro dell'economia anche per il controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al medesimo comma.
[334] Ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
[335] Di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento CE 2204/2002. Come chiarito dalla RT integrativa, si tratta delle donne residenti in un’area geografica al livello NUTS 2 (livello della Nomenclatura delle unità territoriali statistiche che comprende una serie di aree europee fra cui le regioni italiane) nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni.
[336] Di cui all’art. 61 della L. 289/2002.
[337] Il rinvio a un decreto attuativo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è stato introdotto dalla Camera durante l’esame in seconda lettura.
[338] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.
[339] Emendamento 121.14 del Governo (accesso al credito d’imposta per le lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato; rinvio ad un decreto attuativo).
[340] Sulla base dell’articolo 1, comma 1166, della legge n. 296/2006.
[341] Dall’iter di approvazione della legge finanziaria risulta che parte della copertura del maggiore onere in esame, per un ammontare pari a 15 milioni di euro nel 2008 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, è posta a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (articolo 3, comma 159); per 15 milioni di euro nel 2008, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. La parte residua della copertura trova compensazione nella più ampia clausola di copertura che riguardava l’emendamento 9.478 del relatore (di cui le disposizioni in esame costituiscono un subemendamento – 0.9.478.5), poi confluito nel maxiemendamento del Governo approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati.
[342] Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.
[343] Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
[344] Cfr. l’art 4 del decreto-legge n. 314 del 2003.
[345] Per il 2007 tale aliquota è stata aggiornata alla misura di 0,0159 centesimi.
[346] Di cui all’art. 1, comma 1291, della legge n. 296/2006.
[347] Di cui all’art. 1, comma 580, della legge n. 266/2005.
[348] Il comma è stato inserito a seguito dell’approvazione dell’emendamento 66.3 del Relatore nel corso dell’esame presso la Camera.
[349] Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.10.2007.
[350] CONSIP s.p.a. è la società cui è stato conferito l’incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato (D.M. 24 febbraio 2000). Da ultimo l’art. 1, comma 454, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha previsto un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato ai fini della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e la definizione di indicatori dei livelli di spesa sostenibile per categorie di spesa comune. Il programma è realizzato dal Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e con il supporto di CONSIP s.p.a..
[351]Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione.
[352] Ai sensi dell’art. 3, comma 25, del D.Lgs n. 163/2006, sono amministrazioni aggiudicatici i seguenti enti: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti da tali soggetti.
[353] Al fine di assicurare una flessibilità gestionale, il comma 507 ha previsto una procedura che consentisse alle amministrazioni interessate di rimodulare gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, assicurando in ogni caso l’invarianza degli effetti finanziari. In attuazione di tale previsione, con ilDM 48902, su proposta dei Ministri competenti e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono state disposte le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle upb iscritte nella legge di bilancio per il 2007. Il volume complessivo di risorse interessate dalle variazioni è risultato peraltro limitato (pari a 377 milioni di euro, rispettivamente in aumento e in diminuzione), e concentrato prevalentemente nel Ministero dell’economia.
[354] Convertito con modificazione dalla legge n. 127 del 2007.
[355] I dati riportati sono in termini di saldo netto da finanziare. In termini di indebitamento netto, la reintegrazione è stata pari a 1.519 milioni nel 2007, 80 milioni nel 2008 e 90 milioni nel 2009, a fronte di un accantonamento valutato in 3.198 milioni per il 2007, 4.510 milioni per il 2008 e 4.574 milioni per il 2009.
[356] V. memoria depositata dalla Corte dei conti in occasione dell’audizione sul DPEF 2008-2011, luglio 2007.
[357] Art. 7, co. 2.
[358] Al riguardo si ricorda che nel corso dell’audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato del 10 ottobre 2007, la Corte dei conti ha sottolineato come la riduzione lineare dei consumi intermedi derivante dall’articolo in esame “si aggiunge a quella disposta dal comma 507 della finanziaria 2007, aggravando la situazione di precarietà operativa delle amministrazioni conseguente alle precedenti manovre correttive. In tal modo, rischia di riproporsi per il 2008, la necessità del ricorso ad un provvedimento di urgenza analogo a quello intervenuto nel corrente anno”.
[359] V. nota del 31 ottobre relativa all’em. 3.2000 del relatore.
[360] Di cui all’articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale.
[361] Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001).
[362] Peraltro le disponibilità in questione non sarebbero andate in economia in quanto sarebbero confluite in un fondo di riserva della Presidenza del Consiglio per essere destinate all’aumento di altri capitoli di spesa (cfr. DPCM 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell’autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio).
[363] Articoli 47 e 48 del decreto legislativo n.82/2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale.
[364] Inclusi enti pubblici non economici nazionali.
[365] Come individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 82/2005.
[366]Contestualmente la norma prevede che il tribunale militare e la procura militare di Verona assumano la competenza territoriale relativa a Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumano la competenza territoriale relativa a Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna e che infine il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa a Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
[367] Rispettivamente, da 5 a 4 e da 2 a 1.
[368] Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa e dell’economia e delle finanze.
[369] Di cui alla tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, come sostituita, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2007, n. 111.
[370] Em. 129.30 del Governo, presentato nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera
[371] Comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti.
[372] Comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti.
[373] Si rammenta che le sedi da sopprimere sono 6.
[374]A tale riguardo, nell'intervento del presidente della Corte dei conti, tenuto nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite di Senato e Camera dei deputati il 10 ottobre scorso, sono state rilevate "perplessità" relativamente ad alcune disposizioni, tra le quali quella in esame, dato che il riordino previsto dalla norma, oltre a produrre risparmi, dovrà necessariamente avvenire senza oneri per la finanza pubblica. Cfr. Corte dei conti, Elementi per l'Audizione dinanzi alle commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sul disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, pagina 15.
[375] Individuati ai punti a) ed e) - BASE DI RIFERIMENTO DEL CALCOLO – riportati nella RT.
[376] Vedi tabella A allegata alla L. n. 27/1981.
[377] Convertito con modificazione nella legge 3 agosto 2007, n. 127.
[378] V. tabella riportata nella nota presentata dal Governo il 26 ottobre 2007.
[379] Si ricorda che il testo iniziale prevedeva anche per l’anno 2008 il limite del 3 per cento le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le economie di spesa erano stimate in non inferiore a 400 milioni per il 2008, 415 milioni nel 2009 e 425 milioni a decorrere dal 2010.
[380] Convertito dalla legge n. 410 del 2001.
[381] Nel caso di enti che utilizzano la contabilità civilistica, sono sottoposti al medesimo vincolo i costi della produzione.
[382] La legge finanziaria e la legge di bilancio per il 2006 prevedono che le entrate da dismissioni immobiliari siano destinate per una parte, pari all’importo di 1 miliardo annuo iscritto in bilancio, a riduzione del deficit e per la parte eccedente tale importo a riduzione del debito.
[383] Di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
[384] Introdotte dal Senato in prima lettura.
[385] Previste dal capo I del DL n. 351/2001.
[386] Costruiti ai sensi della legge n. 497/1978.
[387] Di cui alla citata legge n. 497/1978.
[388] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[389] Da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati.
[390] Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
[391] Convertito dalla legge n.291/2004.
[392] La disposizione di cui al comma 23 è stata introdotta a seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso il Senato.
[393] Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
[394] Interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
[395] L’art. 36, terzo comma, del regio decreto n. 2440 del 1923 stabilisce che i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o forniture eseguite, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
[396] 24 dicembre 2007.
[397] v. sul punto quanto rilevato dal Presidente della Corte dei conti in occasione dell’audizione presso le Commissioni bilancio riunite della Camera e del Senato il 10 ottobre 2007.
[398] Art. 8 della legge n. 468 del 1978.
[399] Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e D.M. 21 febbraio 2005.
[400] Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997.
[401] Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[402] Il testo dell’articolo è stato interamente riformulato nel corso dell’esame al Senato.
[403] La norma si riferisce alle pubbliche amministrazioni statali, alle agenzie, agli enti pubblici anche economici, agli enti di ricerca, alle università, alle società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate e alle società da queste controllate.
[404] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze.
[405] Integrata nel corso dell’esame in Aula del Senato con una nota, vista dalla Ragioneria, recante il protocollo 147453.
[406] A tal fine si modifica l’articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003.
[407] A tal fine si modifica l’articolo 7, comma 9, della legge n. 131 del 2003.
[408] Entro il 15 giugno di ciascun anno.
[409] Quali il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio, i servizi di controllo interno delle amministrazioni centrali.
[410] Quali la Corte dei conti.
[411] Articolo 1, comma 535 della legge n. 296/2006.
[412] Pari al 60 per cento dei posti programmati.
[413] Più precisamente si tratta delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle regioni, degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno e degli enti elencati all’70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
[414] Che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
[415] La norma si applica alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, con esclusione di quella del demanio, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, alle università ed agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[416] L’articolo 1, comma 187 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), prevedeva un limite del 60 per cento, poi ridotto al 40 dall’articolo 1, comma 538 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007).
[417] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, con esclusione di quella del demanio, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[418] In forza dell’anzianità di servizio derivante da contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
[419] A tal fine si richiama l’articolo 1, comma 558 della n. 296/2006.
[420] A tal fine è richiamato l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
[421] I requisiti sono definiti all’articolo 1, commi 519 e558 della legge n. 296/2006 come anche modificati dalle norme in esame.
[422] Vengono comunque fatte salve le riserve che le amministrazioni che procedono alla stipula di contratti a tempo determinato devono destinare ai Co.co.co. a norma dell’articolo 1, commi 529 e 560 della legge n. 296/2006.
[423] Di cui all’articolo 1, comma 417 della legge n. 296/2006.
[424] Articolo 1, commi 519 e 526 della legge n. 296/2006.
[425] Diventato il già citato articolo 1, comma 538 della legge 296/2006.
[426] Alla cui scheda, per motivi di brevità, si rinvia.
[427] Emendamento 92.10
[428] Relazione tecnica al maxiemendamento 135.1000 presentato dal Governo durante l’esame in Assemblea alla Camera.
[429] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 300/1999, degli enti pubblici non economici e degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001.
[430] A norma dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[431] In particolare viene richiamato l’articolo 1, comma 404, della legge 296/2006.
[432] Di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
[433] A norma dell’articolo 1, comma 534 della legge n. 296/2006 e dell’articolo 1 comma 6-quater del decreto legge n. 300/2006.
[434] Come aggiornata in data 3 dicembre 2007 dalla Ragioneria generale dello Stato.
[435] D'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
[436] Introdotte nel corso dell’esame presso la 5° Commissione del Senato con l’emendamento 93.32 a firma Rubinato.
[437] Così come disciplinata dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[438] Articolo 1, comma 2, della legge n. 407/1998.
[439] Recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
[440] Articolo 9 del decreto legge 4/2006.
[441] In data 6 aprile e 29 maggio 2007.
[442] Di cui, secondo il tenore letterale della norma, “564 milioni di euro sono resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola”, ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007. Non appare evidente quale sia l’esatta portata normativa della disposizione in esame dal momento che la somma di 1.081 milioni era già destinata a tale finalità. La parte innovativa sembrerebbe essere quella che stabilisce “l’immediata disponibilità”, che comunque potrà essere resa effettiva solo a partire dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1 gennaio 2008).
[443] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei dirigenti della polizia penitenziaria. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.
[444] In conseguenza delle citate intese del 6 aprile e 29 maggio tra Governo e sindacati che hanno determinato l’incremento delle risorse destinate al rinnovo dei contratti.
[445] Sempre in relazione alle intese ed accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni rientranti in tale settore di spesa.
[446] La parte 2009 e 2010 è interamente assorbita dai 45 milioni di euro prima determinati.
[447] Vedi risorse di cui alla riga 2 della tavola 6 come trattate nel secondo punto del presente elenco.
[448] Previsto dall’articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
[449] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei dirigenti della polizia penitenziaria. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.
[450] Alla cui scheda si rinvia.
[451] Avvenuto nella legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006).
[452] Legge finanziaria 2004.
[453] La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
[454] L’importo delle medesime autorizzazioni riportato negli allegati 1 e nelle relazioni tecniche è stato solitamente superiore, anche in misura consistente (principalmente in ragione della iscrizione di quote significative di tali eccedenze come regolazioni debitorie riferite ad esborsi effettuati in annualità pregresse).
[455] Cfr. la precedente tabella recante gli importi 2004-2009 complessivamente autorizzati a titolo di correzione degli effetti finanziari.
[456] Con l’unica differenza (423 milioni di euro per il solo 2008) integralmente imputabile alla voce “Trasferimenti all’INPS”.
[457] Si ricorda che a seguito di tali rifinanziamenti il Fondo per l’equa riparazione risulta dotato di 26,5 milioni di euro per il 2006, di 36,5 milioni per il 2007 e di 26,5 milioni a decorrere dal 2008.
[458] A seguito dell’introduzione dell’articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006. V. infra.
[459] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 - ottobre 2007 (S. 1817 – legge finanziaria 2008).
[460] Cfr. Ministero Economia-RGS: Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio, trasmessa al Senato il 31 ottobre 2007.
[461] Compresi quelli per le sentenze di condanna di cui all’articolo 1, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (la RT richiama in proposito la legge 12/2006, la quale però contiene esclusivamente una disposizione di carattere procedurale che pone in capo al Presidente del Consiglio gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano).
[462] Articolo 1, comma 1225, della legge 296/2006. La predetta documentazione del Ministero Economia-RGS, trasmessa al Senato il 31 ottobre 2007, ha confermato che i commi 1224-1225, nel trasferire dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell’economia alcune competenze in materia di pagamento degli indennizzi in esame, non hanno “quantificato il corrispondente trasferimento di risorse finanziarie da destinare a tali finalità”.
[463] Cfr. quanto osservato dal Servizio bilancio della Camera in ordine alla presumibile sottostima dell’onere derivante dalla legge 89/2001 (Scheda di analisi n. 179 – AC.7327 - XIII legislatura).
[464] Questa parte del comma 486, richiamata dalla RT, prevede testualmente: «Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del DPR 761/1979 e della legge 482/1988, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale».
[465] Il comma 487 riguarda la definizione della remunerazione alla società affidataria dei servizi di gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici (Fintecna SpA).
[466] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 (cit.).
[467] Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio del Senato.
[468] Articolo 1, comma 91, della legge 266/2005 (come sostituito dall’articolo 1, comma 486, della legge 296/2006): “Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi ... provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, concordano con la Ragioneria generale dello Stato, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari”.
[469] Si ricorda che la relazione tecnica all’AC.1746 (poi divenuto legge 296/2006) non considerava l’articolo 48 (successivamente divenuto articolo 1, commi 486-487, della legge 296/2006). In ordine al medesimo articolo 48, la relazione illustrativa si limitava ad affermare che “con il nuovo comma 91 della legge 266/2005 si affronta, per risolverla in radice, una annosa ma persistente situazione pre-contenziosa tra l’Ispettorato generale della Ragioneria generale dello Stato, l’INPS e l’INPDAP (l’INPU) nonché l’INAIL limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi alla soppressa gestione sanitaria. In sostanza, si ipotizza un accordo di tipo transattivo che pone termine ad un’annosa situazione conflittuale fra istituzioni pubbliche (di natura, come detto, pre-contenziosa)”.
[470] Sul punto cfr. la Nota di lettura n. 19 del Serv. Bilancio del Senato (riferita all’AS.1183: disegno di legge finanziaria 2007), nell’ambito della quale era stato osservato – in ordine alla norma successivamente divenuta articolo 1, comma 486, della legge 296/2006 - che “andrebbe chiarita la definizione delle posizioni previdenziali dei dipendenti degli enti disciolti, considerato che al trasferimento delle relative posizioni agli enti previdenziali dovrebbero corrispondere anche la definizione ed il trasferimento dei capitali necessari alla integrale copertura della posizione assicurativa degli interessati. In particolare, va verificato se non sia suscettibile di determinare un onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato l’eventuale versamento della quota di risorse, da corrispondere agli enti previdenziali, in relazione al montante contributivo nozionale maturato per i trattamenti pensionistici integrativi, relativamente alla soppressa gestione sanitaria”.
[471] Cfr. da ultimo l’articolo 1, commi 482-484, della legge 296/2006, con cui è stato modificato l’articolo 28 della legge 448/2001: a tale modifica sono stati ascritti effetti di risparmio pari a 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009.
[472] In ottemperanza all’articolo 11-ter, comma 5, della legge 468/1978 (obbligo, per le disposizioni legislative in materia pensionistica, di corredare la prescritta relazione tecnica con un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari).
[473] La norma fa infatti riferimento al DL 622/1970: Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia; assistenza ai profughi; disposizioni previdenziali a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.
[474] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 (cit.).
[475] Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio del Senato.
[476] Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, operanti presso ciascuna corte o tribunale.
[477] Senato – Servizio del bilancio – Nota di lettura n. 61 (cit.).
[478] Documentazione in risposta alle osservazioni del Servizio del bilancio del Senato.
[479] Tale cifra si ottiene sommando i debiti annuali rendicontati da Poste italiane SpA: 15 milioni di euro (2004) + 29,8 milioni di euro (2005) + 18,1 milioni per il 2006.
[480] Come detto lo stanziamento iniziale ammonta a 2,5 milioni all’anno (articolo 2, comma 3, della legge 206/2003).
[481] La somma di 11,5 milioni equivale a 4 quote annuali (2004-2007) di 2,9 milioni di euro ciascuna (incremento annuale dell’onere).
[482] Tale somma si ottiene sommando allo stanziamento iniziale di 2,5 milioni di euro all’anno (L. 206/2003) l’importo aggiuntivo annuale di 2,9 milioni oggetto dell’integrazione disposta con la precedente legge finanziaria (L. 296/2006).
[483] Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 2005 (Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni per l’ICI di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 206/2003). In base a tale disciplina, le minori entrate vengono accertate dai comuni facendo riferimento alle fattispecie imponibili divenute esenti e vengono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali. Il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali trasmette al Ministero dell'economia i dati complessivi di gettito relativi alle fattispecie esenti e i dati relativi alle somme da attribuire a ciascun comune.
[484] Emendamento 42.37. Cfr. ora il comma 112 dell’articolo 2. L’emendamento in questione autorizzava la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2008, ponendo il relativo onere a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il sub-emendamento 0.42.37.1 ha aumentato di ulteriori 50 milioni le risorse destinate ai velivoli antincendio, ponendo la copertura a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate. Ai fini dell’indebitamento, tuttavia, l’onere a carico del FAS è stato conteggiato, in ragione dei vincoli di impegnabilità delle somme iscritte nel fondo, per un ammontare triplo (150 milioni in luogo di 50).
[485] Tale modalità di copertura è stata prevista anche dalla legge finanziaria per il 2007, mentre non se ne è previsto l’utilizzo nelle finanziarie 2004, 2005 e 2006. Il miglioramento del risparmio pubblico è stato inoltre utilizzato nelle sessioni di bilancio 2000, 2001, 2002 e 2003.