Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - LEGGE FINANZIARIA 2008
Riferimenti:
L n. 244 del 24-APR-08     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 13    Progressivo: 1
Data: 24/04/2008

 

 

 

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 
Legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

 

LEGGE FINANZIARIA 2008

 

 

 

N. 13/1 - aprile 2008

 

 

 

 

Il dossier, articolato in due volumi, analizza le disposizioni della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) in base alla documentazione governativa pervenuta alle Camere.

 

Sono altresì analizzate le disposizioni, non considerate dalla predetta documentazione, che risultano suscettibili di determinare effetti finanziari.

 

Le norme che prevedono stanziamenti costituenti limiti di spesa e che non presentano particolari profili problematici per quanto concerne la corrispondente quantificazione, sono elencate in una specifica tabella, riportata nella parte finale del presente dossier.

 

In calce al dossier è inoltre pubblicato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 244 del 2007 (allegato 7).

 

L’analisi richiama le considerazioni svolte dal Servizio Bilancio dello Stato, a fini istruttori, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge finanziaria, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari e con lo scopo di segnalare ai deputati l’eventuale necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati ed informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455


INDICE

ARTICOLO 1, commi 5-8. 15

ICI detrazione prima casa.. 15

ARTICOLO 1, commi 9 e 10. 19

Detrazioni per canoni di locazione. 19

ARTICOLO 1, commi 11 e 12. 22

Detrazione per i contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento   22

ARTICOLO 1, commi 13 e 14. 25

Esenzione IRPEF dei redditi fondiari25

ARTICOLO 1, comma 15, lettera a), nn. 1-3 e comma 16. 26

Detrazione IRPEF per famiglie numerose. 26

ARTICOLO 1, comma 15, lettera a) n. 4, lettera b) e comma 16. 28

Modalità di computo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni28

ARTICOLO 1, commi 17-19. 30

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie. 30

ARTICOLO 1, comma 20, primo periodo.. 34

Proroga di agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, la sostituzione di frigoriferi, ed altre apparecchiature. 34

ARTICOLO 1, comma 20, secondo periodo, e comma 21. 38

Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione non a condensazione  38

ARTICOLO 1, commi 22-24. 39

Modalità applicative delle agevolazioni sul risparmio energetico.. 39

ARTICOLO 1, commi 25-28. 40

Trasferimento di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale. 40

ARTICOLO 1, commi 29 e 30. 42

Deduzione delle perdite da attività commerciale e lavoro autonomo.. 42

ARTICOLO 1, comma 31. 43

Trasferimenti di azienda e pacchetti azionari43

ARTICOLO 1, comma 32. 44

Regime fiscale delle operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.44

ARTICOLO 1, commi 33-34. 46

Disposizioni in materia di IRES: effetti complessivi di cassa.. 46

ARTICOLO 1, comma 33, lettere i) e l), e comma 34, primo periodo.. 52

Deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES. 52

ARTICOLO 1, comma 33, lettera e)58

Riduzione dell’aliquota IRES. 58

ARTICOLO 1, comma 33, lettera h)60

Riduzione della quota imponibile delle plusvalenze esenti (pex)60

ARTICOLO 1, comma 33, lettera m)61

Regime delle perdite attribuite per trasparenza.. 61

ARTICOLO 1, comma 33, lettere n), o), q), numero 1, e comma 34. 62

Revisione disciplina su ammortamenti, leasing e deduzioni extracontabili62

ARTICOLO 1, comma 33, lettera p)70

Deducibilità delle spese di rappresentanza.. 70

ARTICOLO 1, comma 33, lettere r), s), t), v)72

Revisione della disciplina sul consolidato fiscale nazionale. 72

ARTICOLO 1, comma 33, lettera z)75

Recupero delle perdite compensate di società estere ex consolidate. 75

ARTICOLO 1, comma 35. 76

Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili76

ARTICOLO 1, comma 36. 77

Commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari77

ARTICOLO 1, comma 37. 78

Esclusione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale. 78

ARTICOLO 1, commi 38 e 39. 82

Rideterminazione della quota di concorso al reddito dei dividendi e delle plusvalenze  82

ARTICOLO 1, commi  40-42. 84

Tassazione ad aliquota proporzionale del reddito di impresa individuale e di società di persone  84

ARTICOLO 1, commi 43-45. 86

Regionalizzazione dell’IRAP. 86

ARTICOLO 1, commi 46-49. 87

Tassazione sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali87

ARTICOLO 1, commi 50-52. 94

Modifiche al regime IRAP. 94

ARTICOLO 1, comma 53. 100

Limiti alla fruizione dei crediti d’imposta concessi alle imprese. 100

ARTICOLO 1, commi 54-57. 104

Deroga al limite di utilizzo dei crediti d’imposta.. 104

ARTICOLO 1, commi 58-62. 106

Reddito d’impresa per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS)106

ARTICOLO 1, commi 63 e 64. 109

Liquidazione IVA di gruppo.. 109

ARTICOLO 1, comma 65. 111

Riduzione delle risorse per la concessione di crediti d’imposta.. 111

ARTICOLO 1, comma 66. 114

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo.. 114

ARTICOLO 1, commi 67-69. 116

Dividendi corrisposti a società estere. 116

ARTICOLO 1, commi 70-76. 118

Credito d’imposta per incentivare le aggregazioni professionali118

ARTICOLO 1, commi 77 e 78. 120

Detraibilità per l’IVA congressuale. 120

ARTICOLO 1, comma 79. 122

Regime IVA per spettacoli di burattini e marionette. 122

ARTICOLO 1, comma 80. 122

Regime IVA per le prestazioni di medicina legale. 122

ARTICOLO 1, commi 81 e 82. 123

Disposizioni in materia di ammortamento dei fabbricati strumentali123

ARTICOLO 1, commi 83-90. 124

Scambi di informazioni fiscali fra Stati (White list)124

ARTICOLO 1, comma 91. 127

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni127

ARTICOLO 1, commi 92 e 93. 128

Sanzioni a carico dei revisori per irregolarità nelle dichiarazioni128

ARTICOLO 1, comma 95. 129

Riduzione dell’autorizzazione di spesa per la liquidazione dei rimborsi IVA   129

ARTICOLO 1, commi 96-117. 131

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi marginali131

ARTICOLO 1, commi 118-123. 139

Semplificazioni fiscali139

ARTICOLO 1, commi 124-127. 140

Consorzi di Garanzia fidi (Confidi)140

ARTICOLO 1, commi 128-129. 141

Società non operative. 141

ARTICOLO 1, comma 130. 148

Cessioni gratuite di beni148

ARTICOLO 1, comma 132. 149

Esenzione dal canone RAI149

ARTICOLO 1, commi 136 e 137. 150

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite. 150

ARTICOLO 1, comma 138. 151

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. 151

ARTICOLO 1, commi 139-152. 152

Rimborsi ultradecennali, confisca per equivalente e rateazione. 152

ARTICOLO 1, commi 153-154. 154

Disposizioni in materia di riscossione da ruoli, per violazione del codice della strada   154

ARTICOLO 1, commi 155-157. 155

Disposizioni in materia di reverse charge.. 155

ARTICOLO 1, commi 158-159. 157

Disciplina IVA nel settore della telefonia.. 157

ARTICOLO 1, comma 160. 158

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva per il settore del credito.. 158

ARTICOLO 1, comma 166. 159

Proroga del regime di prelievo della TARSU.. 159

ARTICOLO 1, comma 167. 160

Disposizioni in materia di tassa automobilistica e IRAP. 160

ARTICOLO 1, commi 168-175. 160

Proroga di agevolazioni tributarie. 160

ARTICOLO 1, comma 176. 164

Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi164

ARTICOLO 1, commi 177-178. 166

Disposizioni in materia di reddito agrario.. 166

ARTICOLO 1, commi 179-196. 167

Disposizioni in materia di accise. 167

ARTICOLO 1, commi 197-199. 171

Elevazione della deducibilità per i versamenti ai fondi sanitari integrativi171

ARTICOLO 1, comma 200. 174

Disposizioni in materia di assegni familiari174

ARTICOLO 1, comma 201. 176

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.. 176

ARTICOLO 1, comma 202. 178

Detrazione di interessi sui mutui178

ARTICOLO 1, comma 203. 179

Esenzione fiscale  per telefoni cellulari utilizzati da sordi179

ARTICOLO 1, comma 204. 180

Esenzione dall’IRPEF per i redditi da lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere  180

ARTICOLO 1, comma 205. 182

Bollo telematico.. 182

ARTICOLO 1, comma 206. 183

Contrasto all’elusione in materia catastale e  norme sulla trasmissione telematica degli atti183

ARTICOLO 1, comma 207. 184

Detrazione autoformazione scuola.. 184

ARTICOLO 1, comma 208. 185

Detrazione delle spese per gli studenti fuori sede. 185

ARTICOLO 1, commi 209-214. 186

Disposizioni in materia di fatturazione in forma elettronica.. 186

ARTICOLO 1, commi 215 e 216. 187

Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di crediti IVA.. 187

ARTICOLO 1, commi 217-220. 188

Disposizioni in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi188

ARTICOLO 1, comma 221. 189

Disposizioni in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente. 189

ARTICOLO 1, comma 222. 191

Comunicazione utenze telefoniche. 191

ARTICOLO 1, comma 223. 193

Non utilizzabilità in compensazione delle imposte di importo inferiore a 12 euro   193

ARTICOLO 1, commi 224 e 225. 195

Misure in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali195

ARTICOLO 1, commi 226 e 227. 197

Regionalizzazione dell’IRAP. 197

ARTICOLO 1, commi 228-232. 198

Credito d’imposta per spese di videosorveglianza.. 198

ARTICOLO 1, commi 233-237. 200

Concessione di un credito di imposta a favore delle rivendite di generi di monopolio   200

ARTICOLO 1, comma 238. 201

Aliquota IRAP agevolata per le cooperative e i consorzi selvicolturali201

ARTICOLO 1, comma 239. 202

Contributo per la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera   202

ARTICOLO 1, comma 240. 203

Proroga di agevolazioni tributarie sulle reti di riscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica.. 203

ARTICOLO 1, commi 241-246. 205

Istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto.. 205

ARTICOLO 1, commi 247-250. 207

Attribuzione alle regioni della maggiore IVA sulle operazioni nei porti e negli interporti207

ARTICOLO 1, comma 251. 209

Incremento del contributo dovuto da Equitalia all’Ifel. 209

ARTICOLO 1, commi 252-255. 210

Norme in materia di studi di settore. 210

ARTICOLO 1, comma 256. 212

Alienazione di immobili da parte dell’Agenzia del demanio.. 212

ARTICOLO 1, comma 260. 213

Dotazione informatica Guardia di finanza.. 213

ARTICOLO 1, commi 261-265. 214

IVA comunitaria.. 214

ARTICOLO 1, commi 266-268. 227

Gruppi di acquisto solidale. 227

ARTICOLO 1, comma 269. 228

Disposizioni in materia di sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali228

ARTICOLO 1, comma 271. 229

Disposizioni in materia di misuratori fiscali229

ARTICOLO 1, comma 272. 230

Irrilevanza fiscale emolumenti arretrati di importo inferiore a cento euro   230

ARTICOLO 1, comma 273. 231

Disposizioni in materia di variazioni colturali231

ARTICOLO 1, commi 276-281. 232

Semplificazione dei procedimenti catastali232

ARTICOLO 1, commi 284 e 285. 237

Differimento credito d’imposta nuovi investimenti  aree svantaggiate. 237

ARTICOLO 1, comma 286. 238

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza   238

ARTICOLO 1, comma 287. 240

Trasferimenti compensativi a seguito dell’ulteriore detrazione ICI240

ARTICOLO 1, commi 290-293. 241

Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici241

ARTICOLO 1, comma 294. 244

Attribuzione all’autotrasporto dei risparmi di spesa con seguenti alla riduzione dell’accisa sui prodotti petroliferi244

ARTICOLO 1, commi 295-312. 245

Trasporto pubblico locale. 245

ARTICOLO 1, commi 313-319. 258

Piano di valorizzazione di immobili pubblici per lo sviluppo dei sistemi locali258

ARTICOLO  1,  comma 320. 260

Programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa   260

ARTICOLO 1, commi 321-324. 262

Interventi per i centri storici riconosciuti dall’UNESCO.. 262

ARTICOLO 1 commi 325-343. 263

Incentivazioni fiscali per il cinema.. 263

ARTICOLO 1, comma 344. 270

Dichiarazione sostitutiva unica.. 270

ARTICOLO 1, commi da 345 a 356. 274

Potenziamento dell’attività di accertamento.. 274

ARTICOLO 1, comma 358. 282

Avanzi di gestione delle Agenzie fiscali282

ARTICOLO 1, comma 359. 283

Dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze. 283

ARTICOLO 1, comma 362. 284

Funzionamento delle Agenzie fiscali284

ARTICOLO 1, commi da 363 a 366. 285

Acquisizione dati dei distributori automatici di beni e servizi285

ARTICOLO 1, commi 367-373. 287

Gestione delle attività di giustizia.. 287

ARTICOLO 1, comma 374. 290

Disposizioni in materia di società di investimento quotate (SIIQ)290

ARTICOLO 1, comma 375. 291

Indennità membri del Parlamento.. 291

ARTICOLO 1, commi 376 e 377. 294

Norme sulla formazione e composizione del Governo.. 294

ARTICOLO 1, comma 378. 296

Compensi Commissari straordinari di Governo.. 296

ARTICOLO 1, commi 379 e 380. 297

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali297

ARTICOLO 1, comma 385. 305

Possibilità per le regioni di applicare il patto di stabilità interno secondo il criterio del saldo finanziario.. 305

ARTICOLO 1, comma 386. 305

Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati305


 

PREMESSA

 

Il presente dossier reca schede di analisi riferite alle singole disposizioni della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Ai fini della predisposizione del dossier, si è tenuto conto della relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (S. 1817), delle relazioni tecniche aggiuntive riferite agli emendamenti approvati alla Camera e al Senato nonché della ulteriore documentazione governativa recante elementi di risposta ai rilievi emersi nel corso dell’esame parlamentare.

Nel dossier, inoltre, si utilizzano i dati contenuti nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica del disegno di legge finanziaria (allegato 7) aggiornato dagli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze alla luce delle modifiche introdotte dai due rami del Parlamento e trasmesso alla Camera dei deputati in data 28 marzo 2008.  Tale documento è integralmente riportato in allegato al dossier.

 

Sotto un profilo generale, con particolare riferimento alle norme di carattere fiscale, si rileva preliminarmente che – secondo quanto già segnalato dal Servizio bilancio dello Stato nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera - spesso la relazione tecnica e l’ulteriore documentazione pervenuta espongono esclusivamente le stime finali degli effetti finanziari ascritti alle diverse disposizioni, precisando che gli stessi sono calcolati sulla base di appositi modelli di microsimulazione: non viene quindi esplicitato il complesso di dati e di elementi rilevanti ai fini di una puntuale ricostruzione dell’intero procedimento di quantificazione che ha condotto ai risultati indicati.

In molti casi, nella predetta documentazione si evidenzia che la mancanza di un’informazione sistematica relativa a tali elementi (riferiti ad esempio alle basi imponibili, al numero di contribuenti, alle aliquote utilizzate, ecc.) è da imputare alla circostanza che i modelli di microsimulazione utilizzati non richiedono che siano specificamente immessi dati riferibili a tali variabili in quanto il risultato è calcolato a partire dalla situazione individuale effettiva di ciascun contribuente.

Nondimeno il Servizio Bilancio ha sottolineato la necessità di acquisire informazioni relative ai valori aggregati che assumono le principali variabili sottostanti la stima finale. La disponibilità di tali informazioni assume infatti un particolare rilievo per la verifica, in sede parlamentare, della quantificazione operata dalla relazione tecnica, verifica prescritta dalla legge  n. 468/78 e che costituisce, in base al modello delineato dalla medesima legge, una fase essenziale dell’intero procedimento di quantificazione.

Infatti, la carenza di informazioni di carattere intermedio a corredo dei risultati tratti dal modello fa sì che la verifica delle stime non possa basarsi che su ricostruzioni induttive, a partire da informazioni parziali o di carattere metodologico.

E’ stato altresì evidenziato che la conoscenza dei dati sottostanti le stime – quali ad esempio, in considerazione delle diverse fattispecie esaminate, le basi imponibili, le aliquote e il numero di soggetti interessati dalle singole imposte oggetto di intervento, nonché ulteriori informazioni riferibili alle diverse quantificazioni (detrazioni, deduzioni, ipotesi adottate, ecc.) – oltre a consentire una verifica della coerenza dei risultati forniti dai modelli stessi, assicurerebbe anche la comparabilità, nel tempo, dei dati addotti a corredo di quantificazioni riferite a fattispecie analoghe.

Va altresì considerato che, nei casi indicati, la mancanza delle predette informazioni rende problematica anche la verifica della compensatività degli effetti delle proposte emendative presentate nel corso dell’esame parlamentare: non è agevole infatti verificare la variazione di effetti finanziari determinata da singole modifiche normative nei casi in cui la relazione tecnica non fornisce tutti i parametri sottostanti la stima degli effetti attribuiti alla norma cui le modifiche stesse si riferiscono.

E’ stato infine segnalato che, per gran parte delle norme contenute nel disegno di legge, non sempre appaiono sufficientemente esplicitati i criteri in base ai quali sono stati stimati gli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, attribuiti alle singole disposizioni dalla relazione tecnica e dalla documentazione aggiuntiva pervenuta, come d’altro canto segnalato in diverse schede successivamente riportate.

 

ARTICOLO 1, commi 5-8

ICI detrazione prima casa

Le norme, nel testo iniziale, prevedevano l’introduzione di una riduzione dell’ICI per abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro per tutti i contribuenti proprietari di immobili che abbiano un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro.

Il Senato , nel corso dell’esame in prima lettura, ha modificato il testo prevedendo che la riduzione dell’ICI per abitazione principale sia estesa a tutti i contribuenti proprietari di immobili, anche con un reddito superiore a 50.000 euro, ad eccezione delle abitazioni principali classificate con categoria catastale A1, A8 e A9 (immobili signorili, ville e castelli) (comma 5).

Nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera è stato inoltre previsto che:

-          i comuni, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, possano deliberare un’aliquota ICI agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;

-          la riduzione dell’ICI prevista dal comma 5 è estesa al coniuge separato non assegnatario dell’abitazione, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (comma 6).

Infine si prevede che la minore imposta sia rimborsata ai comuni con oneri a carico del bilancio statale. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell’anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il decreto di attuazione deve essere emanato entro sei mesi e stabilisce le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite (comma 7).

In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori (comma 8).

 

L’allegato 7 indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 1

0,0

0,0

0,0

904

904

904

904

904

904

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 2

904

904

904

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, al testo originario del disegno di legge finanziaria, precisa che, al fine di stimare l’impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l’utilizzo di un modello di microsimulazione, basato  su un campione rappresentativo delle dichiarazioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2002. Il campione statistico è stato integrato con informazioni di tipo catastale. Sono state inoltre attribuite agli immobili destinati ad abitazione principale aliquote e detrazioni ICI differenziate per gli 8100 comuni italiani. Sulla base di tali dati la RT stima che il gettito complessivo ICI sulle sole abitazioni principali “per gli individui che beneficeranno dell’agevolazione” è pari a circa 2,7 miliardi di euro e l’effetto della proposta normativa è una riduzione di gettito di 823 milioni di euro.

La variazione di gettito ICI è esposta nella tabella seguente:

 

 

(mln di euro)

A) Gettito con detrazione aggiuntiva pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro e un limite di reddito complessivo di 50.000 euro

1.842

B) Gettito ICI stimato su abitazioni principali (normativa vigente)

2.665

Minor gettito ICI stimato (A-B)

-823

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento che ha introdotto le modifiche nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, sulla base degli stessi dati e la stessa metodologia di calcolo utilizzati per la quantificazione iniziale, stima che la perdita di gettito ICI sulle sole abitazioni principali dovuta all’estensione dell’agevolazione ICI per i proprietari con reddito complessivo superiore a 50.000 euro è pari a 88 milioni di euro (= 911-823). Peraltro viene quantificato un recupero di gettito ICI sulle abitazioni principali classificate come immobili di lusso (la RT precisa che esse costituiscono circa il 15% del totale delle abitazioni principali) pari a circa 7 milioni di euro, determinando un effetto complessivo delle disposizioni in oggetto pari a 904 milioni di euro (=823+88-7).

Inoltre, in una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha fornito alcuni dati aggiuntivi. In particolare ha precisato che nel modello di microsimulazione risulta che i soli proprietari di abitazioni principali con reddito superiore a 50.000 euro sono circa 1.067.492 ovvero il 2,6 per cento del totale dei contribuenti persone fisiche.

 

La relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio alla Camera, e relativa all’emendamento che ha esteso l’agevolazione ICI al coniuge separato non assegnatario dell’abitazione, afferma che, nonostante la norma in oggetto abbia portata innovativa, in quanto attualmente tali soggetti nella determinazione dell’imposta dovuta non possono applicare le aliquote e le detrazioni riservate alle abitazioni principali, la perdita di gettito ICI debba considerarsi di irrilevante entità data la scarsa numerosità dei soggetti in questione.

 

Al riguardo, in riferimento al contenuto della relazione tecnica originaria, il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che la quantificazione operata non risulta suscettibile di verifica, in quanto non vengono esplicitati in dettaglio né i dati utilizzati né la metodologia adottata ai fini della stima del minor gettito derivante dalla detrazione aggiuntiva. La RT si limita infatti ad affermare che la quantificazione si fonda su elaborazioni che utilizzano un modello di microsimulazione, di cui si forniscono i soli risultati finali. Inoltre, non è possibile ricostruire il procedimento seguito, in quanto i dati necessari risultano nell’esclusiva disponibilità dell’amministrazione finanziaria. In egual modo non risulta possibile sottoporre a verifica tecnica gli effetti delle modifiche apportate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, anch’essi calcolati sulla base del predetto modello di microsimulazione non esplicitato dalla RT.

Sulla base dei soli elementi che emergono dalle RT presentate è possibile peraltro svolgere, in prima approssimazione, le seguenti considerazioni:

-          l’estensione dell’agevolazione ai soggetti con più di 50.000 euro riguarda, secondo quanto affermato nella nota governativa citata, 1.067.492 di soggetti ossia circa il 9,2 per cento del totale possessori di abitazione principale[1]; la corrispondente perdita di gettito[2] incide in misura pressoché identica (9,7 per cento) sul costo complessivo dell’agevolazione[3]. Tale assunto, ove dovesse trovare conferma nell’esplicitazione della metodologia di calcolo utilizzata,  sembrerebbe non tener conto del fatto che i possessori di abitazione principale con reddito elevato possono avere abitazioni più grandi della media dei proprietari di abitazione principale e che pertanto l’estensione dell’agevolazione a tali soggetti potrebbe comportare un aumento dell’onere più che proporzionale;

-          non è chiaro il motivo in base al quale, a fronte di un abbattimento dell’aliquota ICI di 1,33 per mille, pari a circa il 34,2 per cento rispetto all’attuale aliquota media ponderata da abitazione principale[4], venga quantificata una perdita di gettito pari soltanto al 26 per cento del gettito ICI attuale da abitazione principale[5]. Tale valutazione sembrerebbe attribuire un’incidenza rilevante all’operatività dell’altro vincolo previsto, costituito dalla fissazione di un tetto massimo all’agevolazione pari a 200 euro pro-capite, che dovrebbe operare soltanto con riferimento ad abitazioni con rendite molto elevate.

Nulla da osservare infine, in merito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, con particolare riferimento all’estensione dell’agevolazione in esame al coniuge proprietario non assegnatario, sulla base del fatto che, alla disposizione della legge finanziaria per il 2007 n. 296 (comma 173), che ha ristretto il beneficio ai soli residenti nell’abitazione principale (con esclusione quindi del coniuge non assegnatario) non erano stati ascritti effetti di maggior gettito.

 

ARTICOLO 1, commi 9 e 10

Detrazioni per canoni di locazione

Normativa vigente: L’articolo 16 del TUIR prevede l’erogazione di una detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998 (canone concordato). Prevede, altresì, un’analoga detrazione in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro nei tre anni antecedenti la richiesta della detrazione.

Le norme integrano il contenuto dell’articolo 16 del TUIR.

In particolare:

·        in favore di soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998,  è prevista una detrazione nella misura di:

-          300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

-          150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro;

·        in favore dei giovani di età compresa tra i venti ed i trenta anni, che stipulino contratti di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998 per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, purché diversa dall’abitazione principale dei genitori o degli affidatari, è prevista per i primi tre anni una detrazione nella misura di 991,6 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

Le detrazioni di cui all’articolo 16 del TUIR, comprese quelle attualmente vigenti, non sono cumulabili tra loro, tuttavia il contribuente ha diritto di optare per la detrazione più favorevole.

Le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per tale, si intende quella in cui il soggetto titolare del contratto o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Se la detrazione spettante ai sensi del predetto articolo 16 è superiore all’ammontare dell’imposta lorda diminuito, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni previste in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del TUIR), al soggetto è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione incapiente rispetto alla suddetta imposta.

Le modalità di attribuzione di tale ammontare sono demandate ad apposito decreto del MEF.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme un effetto di minore gettito a titolo di IRPEF sui saldi di finanza pubblica di 1.302 milioni di euro nel 2008, 960 milioni di euro nel 2009 e di 1.069 milioni di euro dal 2010.    

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria quantifica i suddetti effetti di minore gettito sulla base delle seguenti stime.

1)      Detrazione in favore degli inquilini già titolari di contratto di locazione

Si stima per cassa una perdita di gettito a titolo di IRPEF di 1.119 milioni di euro nel 2008 e di  668 milioni di euro annui dal 2009. Per competenza la perdita di gettito annua è valutata in 668 milioni di euro, di cui il 10 per cento in capo a soggetti incapienti, cui la quota di detrazione eccedente l’imposta netta si ritiene sia trasferita nell’esercizio successivo a quello di pagamento del canone.

       La stima si basa sui seguenti parametri di calcolo:

 

Numero delle abitazioni principali in affitto

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sui bilanci delle famiglie, 2004

4,82 milioni

Numero delle abitazioni di pertinenza di soggetti esclusi dall’agevolazione (locatari di abitazioni di proprietà IACP, dello Stato e di enti locali; soggetti che già godono delle detrazioni vigenti)

0,99 milioni

Numero delle abitazioni di pertinenza dei soggetti potenzialmente beneficiari della nuova detrazione al netto di una percentuale di sommerso stimata pari al 16,6%

3,20 milioni

 

Il numero delle abitazioni principali così individuate, pari a circa 3,2 milioni, è stato ripartito per fasce di reddito complessivo dei locatari, in base alla distribuzione desumibile dall’Indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d’Italia. Da tale indagine risulta che il 51 per cento degli inquilini ha un reddito annuo complessivo inferiore a 15.494 euro, il 37 per cento un reddito compreso tra 15.494 e 30.987 euro ed il restante 12 per cento ha un reddito superiore a 30.987 euro. Sulla base della distribuzione per fasce di reddito sono state quindi attribuiti gli importi delle detrazioni spettanti in base alle norme.

 

2)      Detrazione in favore dei giovani che stipulino un contratto di locazione

Si stima per cassa una perdita di gettito a titolo di IRPEF di 183 milioni di euro nel 2008, di  292 milioni di euro annui nel 2009 e di 401 milioni di euro annui dal 2010. Per competenza, la perdita di gettito annua è valutata in 109 milioni di euro nel 2007, 218 milioni di euro nel 2008 ed in 327 milioni di euro nel 2010, per effetto del cumulo dei flussi annuali. Di tali ammontari annui, il 10 per cento si riferisce a soggetti incapienti, cui la quota di detrazione eccedente l’imposta netta si ritiene sia trasferita nell’esercizio successivo a quello di pagamento del canone.

       La stima adotta l’ipotesi prudenziale che tutti i soggetti interessati abbiano un reddito inferiore a 15.494 euro annui. Essa si basa, inoltre, sui seguenti parametri di calcolo:

Numero di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni

Fonte: ISTAT, Annuario 2006.

7,85 milioni

Percentuale di giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni convivente con i genitori

Fonte: ISTAT, La vita quotidiana nel 2005

80%

 

Tasso annuo di fuoriuscita dei giovani dal nucleo abitativo familiare

5%

Percentuale dei fuoriusciti che stipula un contratto di affitto nelle forme previste dalle norme

50%

Numero dei giovani beneficiari della detrazione (7,85 milioni *80%*5%*50%)

157.000

Misura unitaria della detrazione spettante (euro 991,6 – euro 300) in quanto alternativa a quella di cui al punto precedente

661,6 euro

Perdita di gettito annua per contingente di fuoriusciti dal nucleo abitativo familiare (competenza)

109 milioni di euro

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che la quantificazione proposta dalla relazione tecnica risulta sottostimata. La relazione, infatti, non considera gli effetti della disposizione (comma 4, lett. d) capoverso 1-sexies) che, in caso di incapienza delle detrazioni nella relativa imposta netta, prevede comunque il trasferimento al contribuente dell’importo eccedente, con riferimento alle detrazioni attualmente vigenti.

Tale disposizione, infatti, essendo introdotta come comma aggiuntivo nell’articolo 16 del TUIR, sembra riferirsi a tutte le tipologie di detrazioni per canoni di locazione ivi contemplate, comprese quelle in vigore, per le quali non è attualmente prevista alcuna possibilità di recupero della quota di detrazione eccedente l’imposta.

Sul punto il Governo non ha fornito ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 11 e 12

Detrazione per i contribuenti che percepiscono l’assegno di mantenimento

Le norme modificano l’articolo 13 del TUIR con riguardo alla detrazione spettante ai coniugi che percepiscono gli assegni periodici, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili[6].

Sulla base della normativa previgente ai contribuenti che percepiscono tali assegni periodici spetta la detrazione annua prevista dall’articolo 13, comma 5, del TUIR, pari a:

·          1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

·          1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l’importo di 50.200 euro. 

Le norme in esame introducono un regime di maggior favore, prevedendo che ai contribuenti percettori di tali assegni spetti una detrazione, non cumulabile con quelle previste dal medesimo articolo 13 del TUIR, in misura pari a quelle attualmente previste  nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano redditi di pensione, non rapportate ad alcun periodo dell’anno. Le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del TUIR, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

·          1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

·          1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

·          1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

38,5

22,0

22,0

39,5

23,0

23,0

39,5

23,0

23,0

MAGGIORI SPESE CORRENTI[7]

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria assegna alle norme un effetto di perdita di gettito annuo per competenza, a titolo di IRPEF, di 22 milioni di euro ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 0,8 milioni di euro e 0,2 milioni di euro.

La quantificazione si basa sull’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, presentate nel 2005. Da tali elaborazioni si ricava che la modifica normativa proposta determina la spettanza di una maggiore detrazione di circa 440 per ciascuno dei 50.000 soggetti che dichiarano di percepire assegni periodici di mantenimento.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio dello Stato, ferma restando l’impossibilità di verificare il procedimento di quantificazione, di cui è reso noto il solo risultato finale, ha ravvisato la necessità di chiarimenti circa le ragioni della stima di una perdita di gettito a titolo di addizionali IRPEF.

Si chiedeva, in particolare, di confermare se tale perdita di gettito a titolo di addizionali fosse determinata dal fatto che, per effetto della riduzione dell’IRPEF dovuta, un maggior numero di soggetti si collocava al di sotto della soglia minima di IRPEF, con esclusione dall’applicazione delle imposte addizionali.

Le norme proposte, infatti, che incrementano detrazioni di imposta in favore di soggetti percipienti una particolare tipologia di reddito, non sono suscettibili di incidere direttamente sulla base imponibile delle addizionali IRPEF, che è costituita dal reddito complessivo individuato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta.

 

ARTICOLO 1, commi 13 e 14

Esenzione IRPEF dei redditi fondiari

Normativa vigente: Ai sensi dell’articolo 25 del TUIR sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del medesimo TUIR, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro ed il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

 

La norma, che inserisce un comma 2-bis nell’articolo 11 del TUIR, dispone che, ai fini IRPEF, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

28,0

16,0

16,0

29,0

17,0

17,0

29,0

17,0

17,0

MAGGIORI SPESE CORRENTI[8]

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria assegna alle norme un effetto di perdita di gettito annuo per competenza, a titolo di IRPEF, di 16 milioni di euro ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 0,8 milioni di euro e 0,2 milioni di euro.

La quantificazione utilizza il modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005. Da tali elaborazioni si ricava che la modifica normativa proposta determina l’esenzione dall’IRPEF per circa 362.000 soggetti che dichiarano soltanto redditi fondiari, con un risparmio medio di imposta pro capite di circa 44 euro annui.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato che la metodologia di quantificazione, fondata su elaborazioni che utilizzano un modello di microsimulazione di cui si forniscono i soli risultati finali, non consente una verifica puntuale delle stime di minore gettito proposte.

 

ARTICOLO 1, comma 15, lettera a), nn. 1-3 e comma 16

Detrazione IRPEF per famiglie numerose

Le norme, introdotte durante l’esame in seconda lettura alla Camera, modificano l’articolo 12 del TUIR, disponendo che, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori sia riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 12, nonché delle  detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione e di altri redditi, per oneri e per canoni di locazione previste, rispettivamente, agli articoli 13, 15 e 16 del TUIR, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari a alla quota della nuova detrazione che non abbia trovato capienza nell’imposta dovuta.

La detrazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, come previsto dal successivo comma 16 dell’articolo in esame.

La Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 9 gennaio 2008 ha precisato che l’ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia e, pertanto, non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro. Inoltre, tale detrazione spetta nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell’anno. La Circolare precisa, inoltre, che trattandosi di una ulteriore detrazione, la medesima è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico.

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

119,2

161,5

153,0

119,2

168,0

159,1

119,2

168,0

159,1

MAGGIORI

SPESE

0,0

6,5

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto le norme stima una perdita di gettito a titolo di IRPEF di competenza pari a circa 153 milioni di euro annui, al lordo della quota incapiente stimata in circa 78 milioni di euro. La perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale è stimata in ragione d’anno, rispettivamente, in 4,7 milioni di euro ed in 1,4 milioni di euro.

La quantificazione utilizza il modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005[9].

Nella stima della perdita di gettito per cassa la relazione tecnica considera che le norme entrino in vigore nel 2008 e che, per i percettori di reddito di lavoro dipendente e di pensione, la parte incapiente sia restituita per una quota pari a 11/12 dal sostituto d’imposta nell’anno di spettanza.

Dall’andamento delle minori entrate per cassa si desume, inoltre, che la platea dei beneficiari si ipotizza composta per l’85 per cento da lavoratori dipendenti e per il restante 15 per cento da lavoratori autonomi. Si desume altresì che i soggetti beneficiari della detrazione sono 127.500.

(milioni di euro)

 

Minori entrate per cassa

 

2008

2009

2010

IRPEF

119,2

161,5

153

Add. Regionale

 

4,7

4,7

Add. Comunale

 

1,8

1,4

Totale

119,2

168,0

159,1

 

Al riguardo si rileva che la quantificazione proposta non è conforme al contenuto delle disposizioni in esame, in quanto queste ultime, in base al disposto del comma 16, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, mentre la relazione tecnica, ne stima gli effetti  scontandone l’applicazione dal 2008, cioè dal periodo d’imposta successivo rispetto a quello previsto dalle norme[10].

L’applicazione della detrazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 determina nel 2008, rispetto agli effetti quantificati dalla relazione tecnica, un ulteriore effetto di perdita di gettito a titolo di IRPEF e di addizionali pari a circa 159 milioni di euro, in considerazione  del riconoscimento da parte del sostituto d’imposta, per i lavoratori dipendenti, della detrazione di competenza 2007 in sede di conguaglio dei redditi erogati in tale anno e, per i lavoratori autonomi, della fruizione della detrazione in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per il 2007.

 

ARTICOLO 1, comma 15, lettera a) n. 4, lettera b) e comma 16

Modalità di computo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni

Le norme, integrano gli articoli 12 e 13 del TUIR, in materia, rispettivamente, di detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e di detrazioni per redditi di lavoro. Esse dispongono che, ai fini del calcolo delle predette detrazioni, il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze[11].

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

384

209

209

388

213

213

388

213

213

MAGGIORI SPESE CORRENTI[12]

4

4

4

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge assegna alle norme un effetto di perdita di gettito annuo  per competenza, a titolo di IRPEF, di 209 milioni di euro ed una perdita di gettito a titolo di addizionale regionale e comunale pari, rispettivamente, a circa 3 milioni di euro ed a 1 milione di euro.

La quantificazione si basa sull’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, applicato ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, presentate nel 2005.

Per cassa, considerata l’applicazione della disposizione a decorrere dal periodo d’imposta 2007, gli effetti di minore gettito a titolo di IRPEF e di addizionali sono i seguenti:

(milioni di euro)

Effetti

2008

2009

2010

Minore gettito IRPEF

384

209

209

Minore gettito addizionale regionale

3

3

3

Minore gettito addizionale comunale

1

1

1

Totale

388

213

213

Il minore gettito a titolo di Irpef per il 2008, pari a 384 milioni di euro, come precisato dal Governo nel corso dell’iter al Senato, tiene conto del fatto che circa l’85 per cento della platea dei contribuenti è rappresentato da lavoratori dipendenti. Per tali soggetti nel 2008 si considerano l’intero importo di competenza 2007 e gli 11/13 dell’importo di competenza 2008.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha sottolineato l’impossibilità di pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce i dati a tal fine necessari.

 

ARTICOLO 1, commi 17-19

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

Le norme prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento della spesa sostenuta e nel limite di un plafond massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, le seguenti agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio:

·        la detrazione ai fini IRPEF di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.

Si tratta della detrazione spettante per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 ed a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo;

·        la detrazione ai fini IRPEF di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2002, nel testo vigente al 31 dicembre 2003[13], per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie  che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile[14].

La detrazione spetta per interventi eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai suddetti soggetti che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.

 

Le agevolazioni sopra descritte spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

 

Le norme, inoltre, prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento  sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati  a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate dal 1° gennaio 2008.

 

L’allegato 7 assegna alle norme effetti netti complessivi di minore entrata nel 2008 ed a decorrere dal 2010. Nel 2009 l’effetto netto risulta, invece, di maggior gettito.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

150,3

0,0

306,8

150,3

0,0

306,8

150,3

0,0

306,8

MAGGIORI ENTRATE

0,0

63,9

0,0

0,0

63,9

0,0

0,0

63,9

0,0

  

Tale risultato è determinato dal fatto che la relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria, nel valutare l’effetto della proroga dell’agevolazione riguardante le spese di recupero del patrimonio edilizio, considera anche gli effetti incentivanti della disposizione in termini di maggior spesa indotta per investimenti.

In particolare:

A)        Perdita di gettito per la proroga della detraibilità delle spese di ristrutturazioneTale minore gettito è stimato in base ai dati delle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2005, dai quali emerge una spesa per ristrutturazioni di circa 6,1 miliardi di euro. Il dato considera sia il rateo delle spese detraibili effettuate nel 2004, sia quelli riferiti alle annualità precedenti. Al fine di valutare il valore delle spese di ristrutturazione di un singolo anno, considerando anche i limiti di plafond introdotti successivamente al 2004, la relazione tecnica stima un coefficiente di abbattimento di 0,6. La stima delle spese annue per ristrutturazione è quindi pari a circa 3,65 miliardi di euro, di cui il 36 per cento, pari a circa 1.314 milioni di euro, è detraibile ai fini IRPEF. Per il calcolo del rateo annuo di detrazione si è ipotizzato che il 2 per cento della spesa sia di pertinenza di soggetti ultrasettantacinquenni, i quali possono detrarre tale spesa in cinque rate costanti annue anziché in dieci. La quota annualmente detraibile è pertanto pari a 134 milioni di euro, di cui 5,3 riferita a soggetti con più di settantacinque anni (1.314*0,02/5) e 128,7 milioni di euro al resto dei contribuenti (1.314*0,98/10).

B)        Incremento di gettito per effetto incentivante della disposizioneLa relazione afferma che, in base ad uno studio condotto sugli effetti indotti della detrazione in esame[15], è emerso che l’incentivo ha prodotto un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro, corrispondenti a 1.045 milioni di euro al netto dell’IVA al 10 per cento. Applicando a tale ultimo ammontare l’aliquota IVA del 10 per cento ed un’aliquota IRPEF/IRES/IRAP del 30 per cento, si stima un’emersione di gettito annua di 105 milioni di euro a titolo di IVA e di 314 milioni di euro a titolo di imposte dirette ed IRAP.

C)        Perdita di gettito IVA per riduzione dell’aliquota dal 20 al 10 per centoLa base imponibile IVA è stimata considerando l’ammontare delle spese che danno diritto alla detrazione, pari a 3,65 miliardi di euro, incrementato del 15 per cento per tenere conto delle spese extra plafond è sottraendo l’ammontare della spesa indotta per effetto dell’agevolazione, pari a 1.150 milioni di euro, spesa che in assenza dell’agevolazione non si sarebbe realizzata. La perdita di gettito annua è stimata pertanto in 278 milioni di euro.

 

Effetti in termini di competenza (mln euro)

2008

2009

2010

Minori entrate

IRPEF

-134

-268

-402

IVA

-278

-278

-278

Effetti indotti positivi

IRPEF/IRES/IRAP

314

314

314

IVA

105

105

105

 

Effetto netto

6

-128

-262

 

Effetti in termini di cassa (mln euro)

2008

2009

2010

Minori entrate

IRPEF

-20

-215

-369

IVA

-278

-278

-278

Effetti indotti positivi

IRPEF/IRES/IRAP

47

502

314

IVA

105

105

105

 

Effetto netto

-146

114

-228

 

D)        Perdita di gettito per la proroga dell’incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturatiLa quantificazione utilizza i dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 2005, dai quali emerge un fatturato relativo alle attività riconducibili all’oggetto della norma pari a circa 40 miliardi di euro. Da tale dato occorre enucleare i soli interventi di manutenzione straordinaria, stimati pari al 27,1 per cento, di pertinenza di fabbricati residenziali, stimati pari al 51 per cento. Nell’ambito dell’ammontare ottenuto, pari a 5.528 milioni di euro, occorre considerare i soli interventi effettuati su fabbricati di proprietà di persone giuridiche, stimabili nell’ordine dell’8 per cento. Il risultato, pari a 442,27 milioni di euro è, quindi, ulteriormente ridotto del 10 per cento per tenere conto del limite di plafond e del limite fissato al 25 per cento del prezzo dell’immobile. Applicando all’importo residuo, pari a 398 milioni di euro la percentuale di detraibilità  e considerando la possibilità di detrarre la spesa in cinque rate annuali costanti, si ottiene una riduzione annuale di gettito IRPEF pari a 28,66 milioni di euro nel 2008, 57,32 milioni di euro nel 2009 e 85,98 milioni di euro nel 2010. Per cassa, ipotizzando una riduzione del versamento in acconto, pari in ciascun anno al 15 per cento del credito maturato, si hanno i seguenti effetti di minore gettito.

 

 

2008

2009

2010

Minori entrate IRPEF

-4,30

-50,15

-78,80

 

Al riguardo, con riferimento al recupero di gettito per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione, il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che, dato il periodo decennale di vigenza dell’agevolazione[16], tale fattore di maggior gettito dovrebbe già risultare scontato negli andamenti tendenziali dell’economia.

Un recupero di gettito a tale titolo si giustificherebbe invece solo qualora gli andamenti tendenziali della domanda aggregata scontassero una riduzione, rispetto alle proiezioni, per tenere conto del venir meno dell’agevolazione in oggetto. Peraltro, nel DPEF 2008-2011 non si segnala che nella costruzione del quadro macroeconomico a legislazione vigente sia scontata una riduzione della domanda per il venir meno di questa come di altre agevolazioni oggetto di proroga annuale.

E’ stato, inoltre, segnalato che gli elementi presentati a giustificazione della considerazione di effetti di mercato indotti, derivanti dalla norma, sembrerebbero non considerare l’intero sistema macroeconomico e, quindi, gli eventuali effetti di sostituzione. Sono stati, inoltre, richiesti chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per la stima di tali effetti indotti, con particolare riguardo al fatto che l’intero maggiore importo degli investimenti indotti possa essere assunto ad incremento della base imponibile delle imposte dirette.

 

ARTICOLO 1, comma 20, primo periodo

Proroga di agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, la sostituzione di frigoriferi, ed altre apparecchiature

Normativa vigente: L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, finalizzate a realizzare i seguenti interventi di adeguamento degli edifici:

·          interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192. La detrazione spetta fino ad un valore massimo di 100.000 euro (comma 344);

·          interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica indicati in apposita Tabella  allegata alla medesima legge n. 296 del 2006. La detrazione spetta fino ad un valore massimo di 60.000 euro (comma 345);

·          l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 60.000 euro (comma 346);

·          interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino ad un valore massimo di 30.000 euro (comma 347).

I commi 353, 358 e 359 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono rispettivamente:

·          per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, una detrazione pari al 20 per cento del costo nel limite massimo di 200 euro ad apparecchio, da fruirsi in unica rata (comma 353);

·          per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per l’acquisto e l’istallazione di motori di elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, una detrazione pari al 20 per cento del costo nel limite massimo di 1.500 euro ad apparecchio, da fruirsi in unica rata (comma 358);

·          per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 per l’acquisto e l’istallazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW, una detrazione pari al 20 per cento del costo, nel limite massimo di 1.500 euro a intervento da fruirsi in unica rata (comma 359).

Le norme, nel testo originario, prorogano le agevolazioni contenute nei commi da 344 a 347 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Successivamente, nel corso dell’esame alla Camera, è stata introdotta anche la proroga, con riferimento alle spese sostenute entro il medesimo termine, delle detrazioni previste dai commi 353, 358 e 359. 

 

L’Allegato 7 assegna alla disposizione riguardante la proroga delle agevolazioni in materia di riqualificazione energetica degli edifici un effetto di riduzione di gettito di 9 milioni di euro nel 2008, 94 milioni di euro nel 2009 e 187 milioni di euro nel 2010.

 

La relazione tecnica al testo originario quantifica le minori entrate derivanti dalla disposizione di proroga della detrazione sulla base dell’ammontare delle spese detraibili per ristrutturazioni edilizie, stimate, come si è visto, in circa 3,7 miliardi di euro, di cui le spese in questione rappresenterebbero circa l’11 per cento. L’ammontare ottenuto, pari a circa 400 milioni di euro, è previsto crescere del 25 per cento annuo nei due anni successivi al 2008, raggiungendo, rispettivamente, gli importi di 500 milioni i euro nel 2009 e di 625 milioni di euro nel 2010.

Applicando il regime di detraibilità previsto per le ristrutturazioni edilizie ed il più favorevole regime di detraibilità prorogato dalle disposizioni in esame si ottengono, in relazione ai flussi di spesa agevolabili in ciascun anno, i seguenti risultati differenziali per competenza.

Tali risultati differenziali si presentano a tutto il 2012, anno in cui verrà portata in detrazione la terza ed ultima rata della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2010. A partire da tale anno si avrà, invece, un effetto di recupero di gettito in relazione alla mancata detrazione delle quote che si sarebbe determinata ove i contribuenti si fossero avvalsi per le spese di riqualificazione energetica degli edifici dell’agevolazione relativa alle ristrutturazioni edilizie.

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Agevolazione ordinaria per ristrutturazioni edilizie (36% in 10 rate costanti[17])

Detrazione totale

144

180

225

Detrazione annua riferita al flusso di spesa sostenuto in ciascun anno

14,7

18,4

23

Agevolazione per riqualificazione energetica edifici (55% in tre rate costanti)

Detrazione totale

220

275

344

Detrazione annua riferita al flusso di spesa sostenuto in ciascun anno

73,5

91,7

114,6

Differenza (minori entrate)

58,8

73,3

91,6

 

Per cassa le minori entrate presentano il seguente andamento:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Minori entrate IRPEF

9

94

187

  

L’Allegato 7 assegna alla disposizione riguardante la proroga delle altre agevolazioni finalizzate al risparmio energetico, introdotta alla Camera, un effetto complessivo di riduzione di gettito 183,1 milioni di euro nel 2009 e 128,3 milioni di euro nel 2010.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la disposizione, quantifica analiticamente i seguenti effetti:

Sostituzione di frigoriferi e congelatori

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Minori entrate IRPEF

0

141,8

104,7

La quantificazione si basa sui dati forniti da Ceced Italia, che evidenziano per il 2007 un numero complessivo di pezzi venduti pari a circa 2 milioni, di cui 1,6 frigoriferi e 0,4 congelatori; di questi il 90 per cento risultano acquistati in sostituzione, con una media del 28% di apparecchi di classe energetica A+ o superiore. I medesimi dati mostrano, rispetto agli anni precedenti, a fronte di una sostanziale stabilità del numero dei pezzi venduti, un andamento crescente delle vendite di apparecchi ad elevata  efficienza energetica.

La relazione tecnica ipotizza per il 2008 un numero di apparecchi acquistati in sostituzione di classe energetica elevata pari al 30 per cento del totale delle sostituzioni, corrispondenti a 540.000 unità ( di cui, ipotizzando invariata la composizione per tipologia, 432.000 frigoriferi e 108.000 congelatori). Per gli anni successivi, ipotizzando un incremento del 5% della quota di apparecchi ad elevata efficienza energetica acquistati, si stima che usufruiranno dell’agevolazione rispettivamente 630.000 e 720.000 apparecchi. Ipotizzando: un costo medio di 850 euro per i frigoriferi e di 350 euro per i congelatori, una detrazione media rispettivamente di 170 e 70 euro, nonché la piena capienza della detrazione, si ottiene una stima della perdita di gettito per competenza di 81 milioni di euro nel 2008, 94,5 milioni di euro nel 2009 e di 108 milioni di euro nel 2010.

Motori ad elevata efficienza e variatori di velocità

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Minori entrate IRPEF

0

41,3

23,6

La relazione stima la perdita di gettito annua per competenza in 23,6 milioni di euro, sulla base di un parco istallato di circa 5,9 milioni di pezzi, una detrazione media di 400 euro ed un numero di acquirenti annuo pari all’uno per cento dei pezzi istallati.

 

Al riguardo, in riferimento al contenuto della relazione tecnica originaria relativo agli effetti delle proroga dell’agevolazione per l’efficienza energetica degli edifici, il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato che la stima delle minori entrate appare leggermente sottostimata con riferimento agli anni 2009 e 2010. Infatti, sulla base dei dati della relazione tecnica e adottando il criterio di calcolo per cassa utilizzato nella stima degli effetti della proroga delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie - che implica una contrazione del versamento dell’acconto in ciascun anno, pari al 15 per cento del credito maturato - le minori entrate a titolo di IRPEF si cifrerebbero in circa 105 milioni di euro nel 2009 ed in 190 milioni di euro nel 2010, anziché rispettivamente in 94 e 187 milioni di euro.

In merito alla quantificazione degli effetti della proroga dell’agevolazione per la sostituzione dei frigoriferi e delle altre apparecchiature ad elevata efficienza energetica, il Servizio Bilancio del Senato ha inoltre segnalato che gli effetti di minore entrata rispetto alla legislazione vigente si protrarranno nel 2011, per effetto del minore versamento a saldo per il 2010.

 

ARTICOLO 1, comma 20, secondo periodo, e comma 21

Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione non a condensazione

La norma, inserita nel corso dell’esame alla Camera, estende la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di cui all’articolo 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006, anche alle spese, sostenute entro il 31 dicembre 2009, per impianti di climatizzazione invernale non a condensazione.

L’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo complessivo di spesa di 2 milioni di euro annui.

Con apposito decreto sono fissate le modalità per il riconoscimento dei benefici.

 

L’Allegato 7 assegna alla disposizione un effetto di minore gettito di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato ha  chiesto chiarimenti circa la possibilità di rendere effettivo, attraverso l’adozione del citato decreto ministeriale, il limite di spesa indicato  dalla norma, dal momento che la medesima richiama le disposizioni di agevolazione per gli impianti a condensazione, per i quali il comma 347 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 sembra stabilire un diritto soggettivo all’utilizzazione dell’agevolazione.

 

ARTICOLO 1, commi 22-24

Modalità applicative delle agevolazioni sul risparmio energetico

Le norme, introdotte in prima lettura al Senato:

·        prevedono che non solo le disposizioni di cui ai commi da 344 a 347, ma anche le disposizioni di cui ai commi 353, 358 e 359 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applichino secondo quanto disposto dal DM 19 febbraio 2007[18], recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente;

·        riducono le assegnazioni per i 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di incentivo alle attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui alla legge n. 415 del 1992, articolo 1, comma 2.

Inoltre, le norme:

·          modificano, con efficacia dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla legge n. 296 de 2006, riguardante i requisiti di trasmittanza termica per le coperture ed i pavimenti richiesti ai fini dell’applicazione del comma 345 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, correggendo un errore materiale presente nella tabella originaria[19];

·          introducono alcuni criteri riguardanti l’applicazione della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, tra i quali la possibilità di ripartire la detrazione complessiva spettante in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci.

 

La relazione tecnica di corredo ad alcune delle disposizioni introdotte al Senato afferma quanto segue:

·        l’estensione delle modalità applicative di cui al DM 19 febbraio 2007 alle disposizioni dei commi 353, 358 e 359 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha finalità di semplificazione e non comporta effetti di gettito;

·        la modifica della tabella 3, allegata alla legge n. 296 del 2006, corregge un palese errore materiale e non implica variazioni di gettito, in quanto gli operatori già applicano la tabella in forma corretta.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha  rilevato che le disposizioni in esame non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari, in quanto le quantificazioni relative alle minori entrate recate dagli incentivi per il risparmio energetico - contenute sia nella relazione tecnica alla legge n. 296 del 2006 che nella relazione tecnica allegata al d.d.l. originario della legge finanziaria in esame - pongono alla base del calcolo l’intero ammontare delle detrazioni potenzialmente spettanti per gli interventi agevolati, prescindendo dalla concorrenza o meno delle condizioni poste alla loro fruizione.

Il Servizio ha inoltre evidenziato la necessità di chiarimenti sulla disposizione che riduce le assegnazioni per il 2007 a favore degli interventi nelle aree depresse. Tale disposizione, infatti, appare priva di contenuto normativo, in quanto non quantifica la misura di tale riduzione. Inoltre non è chiaro se essa sia stata inserita con finalità compensative: in tal caso la sua introduzione apparirebbe in contrasto con la valutazione della relazione tecnica di corredo alle norme in esame, mirante ad escludere qualsiasi effetto finanziario da parte delle medesime.

 

ARTICOLO 1, commi 25-28

Trasferimento di immobili in aree destinate all’edilizia residenziale

Normativa vigente: L’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), ha previsto che i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (PUP) comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, siano soggetti all’imposta di registro dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

In seguito, l’articolo 36, comma 15, del decreto n. 223 del 2006 ha abrogato l’articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.    

Le norme dispongono quanto segue:

·        l’imposta di registro si applica nella misura dell’1 per cento se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto;

·        sugli atti aventi ad oggetto il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ai medesimi immobili di cui al punto precedente, l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 3 per cento;

·        l’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223 del 2006 è abrogato.

 

L’Allegato 7 attribuisce alle norme un effetto di perdita di gettito di 55 milioni di euro annui dal 2008.

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria utilizza i dati della base informativa dell’imposta di registro riferiti al 2005, ultima annualità disponibile per poter verificare l’ammontare dei trasferimenti all’interno di piani urbanistici particolareggiati. Tale dato si cifra in 2.850 milioni di euro e comprende terreni e fabbricati.

Da dati di fonte ISTAT  si desume che il 65 per cento dei 57 milioni di metri quadrati, di cui è stata autorizzata la costruzione nel 2005 riguardano costruzioni residenziali.

Inoltre, occorre considerare che, in base alla normativa vigente sono attualmente agevolati i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati finalizzati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata. Tali programmi rappresentano circa il 30 per cento dei programmi di edilizia residenziale.

Applicando i parametri sopra descritti, la relazione tecnica determina i seguenti risultati di gettito annuo a legislazione vigente ed in base alla nuova legislazione proposta:

 

 Legislazione vigente

Gettito trasferimenti agevolati

2.850*65%*30%*1%[20]

5,55

Gettito trasferimenti non agevolati

2.850*65%*70%*11%[21]

142,64

Totale

 

148,19

Legislazione variata

Gettito trasferimenti PUP

2.850*65%*5%[22]

92,63

Differenza = Perdita di gettito

 

55,56

  

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato la sostanziale correttezza della quantificazione proposta, sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, commi 29 e 30

Deduzione delle perdite da attività commerciale e lavoro autonomo

Le norme modificano l’articolo 8 del TUIR, ripristinando la possibilità, ai fini della determinazione del reddito complessivo, di sottrarre dal reddito complessivo stesso, anziché dai relativi redditi di specie, le perdite derivanti dall’esercizio di attività commerciali, esercitate attraverso imprese minori in contabilità semplificata, e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, esercitato anche attraverso società semplici ed associazioni.

Tale possibilità era stata esclusa dai commi 27 e 28 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008.

 

L’Allegato 7 assegna alle disposizioni un effetto di perdita di gettito di 93 milioni di euro nel 2008, 124 milioni di euro nel 2009 e 32 milioni di euro nel 2010.

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria afferma che le disposizioni determinano il venir meno dell’effetto di incremento di gettito a suo tempo stimato per l’introduzione delle disposizioni di cui ai commi 27 e 28 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006. 

Pertanto, considerando l’entrata in vigore della disposizione dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 ed ipotizzando che i contribuenti tengano conto della disposizione già in sede di acconto per il 2008, gli effetti di cassa sarebbero i seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

IRPEF

-93

-124

-32

20

 

Al riguardo non è stata formulata alcuna osservazione sotto il profilo della quantificazione da parte del Servizio Bilancio dello Stato.

 

ARTICOLO 1, comma 31

Trasferimenti di azienda e pacchetti azionari

Normativa previgente: Il comma 4-ter dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 346 del 1990 ( Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), introdotto dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 296 del 2006, dispone che non siano soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività dell’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.   

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, estende l’esenzione anche ai trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote partecipative ed azioni previsti in favore del coniuge superstite.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma afferma che, in sede di esame della legge n. 296 del 2006, che ha introdotto il beneficio, ora esteso ai coniuge superstiti, nella quantificazione della perdita di gettito a titolo di imposta sulle successioni e sulle donazioni derivante da tale misura, erano già inclusi i trasferimenti ai coniugi superstiti, per la quota eccedente la franchigia di un milione. Ciò in quanto, sulla base dei dati disponibili, non era possibile distinguere puntualmente i trasferimenti in favore dei discendenti da quelli in favore del coniuge.

A titolo indicativo, la medesima relazione afferma che, sulla base dei dati utilizzati per l’originaria quantificazione ed ipotizzando che i trasferimenti a coniugi rappresentino un quarto dei trasferimenti di aziende, quote partecipative e azioni, la perdita di gettito derivante dall’estensione del beneficio ai trasferimenti a coniugi può valutarsi nell’ordine di circa 7 milioni di euro annui per competenza. Tale perdita di gettito, tuttavia, è già inclusa nella quantificazione originaria.

 

Al riguardo, non è stata formulata alcuna osservazione per il profilo della quantificazione, essendo la perdita di gettito effettivamente già considerata nell’originaria quantificazione dell’esenzione.

Si è segnalato, peraltro, che l’estensione dell’agevolazione non risulta corredata di una disposizione che ne precisi il termine di decorrenza.

Non è stato, infatti, precisato se il termine di entrata in vigore del 1° gennaio 2008, previsto per le disposizioni del provvedimento in esame, ove non altrimenti indicato, debba intendersi, nella fattispecie in esame, riferito alle successioni apertesi a decorrere da tale data, ovvero agli atti presentati per la registrazione a decorrere dalla data medesima.

 

ARTICOLO 1, comma 32

Regime fiscale delle operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Normativa vigente: L’articolo 5 del decreto legge n. 269 del 2003[23], recante la disciplina della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ha distinto l’attività di finanziamento della Cassa in due diverse aree.

La prima, tramite gestione separata, (articolo 5, comma 7, lett. a), è finalizzata alla concessione di prestiti allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli enti pubblici ed agli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi del risparmio postale ed altre forme di finanziamento che possono essere garantite dallo Stato.

La seconda (articolo 5, comma 7, lett. b) è preposta al finanziamento di opere, impianti , reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi raccolti esclusivamente presso investitori istituzionali, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta a vista.

Il comma 24 dello stesso articolo 5 dispone che tutti gli atti relativi alle operazioni di raccolta ed impiego afferenti alla gestione separata sono esenti dalle imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Tale disposizione, tuttavia, non specifica quale sia il regime fiscale applicabile all’attività di finanziamento svolta dalla gestione ordinaria.

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 137/E del 14 giugno 2007, che fa seguito ad istanza di interpello presentata dalla stessa CDP S.p.a., ha escluso che agli atti relativi alle operazioni di raccolta ed impiego afferenti alla gestione ordinaria possa applicarsi il regime agevolato dell’imposta sostitutiva, previsto dagli articoli da 15 a 18 del DPR n. 601 del 1973 per le operazioni di credito a medio e lungo termine effettuate da aziende ed istituti di credito, per carenza del requisito soggettivo richiesto. Ciò in quanto la CDP, non svolgendo l’attività di raccolta presso il pubblico, non può essere ricompresa tra i soggetti esercitanti attività bancaria. Il regime agevolato dell’imposta sostitutiva, prevista nella misura dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo dei finanziamenti risulta, invece, applicabile, in base al disposto dell’articolo 5, comma 24, del DPR n. 601 del 1973, alle operazioni effettuate dalla CDP nell’ambito della gestione separata.    

 

La norma, introdotta alla Camera, include espressamente le operazioni effettuate dalla CDP nell’ambito della gestione ordinaria, di cui all’articolo 5, comma 7, lettera b), tra quelle cui si applica il regime dell’imposta sostitutiva delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, previsto dall’articolo 15 del DPR n. 601 del 1973.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma precisa che, a legislazione vigente, anche in conformità a quanto chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate 137/E, alle operazioni svolte nell’ambito della gestione ordinaria della Cassa si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro e l’imposta ipotecaria nella misura del 2 per cento.

In virtù della norma in esame, a tali operazioni si applicherebbe l’imposta sostitutiva nella misura dello 0,25 per cento.

La relazione afferma che, tuttavia, la modifica determina oneri erariali di non rilevante entità, sia perché in base a dati relativi alle annualità 2006 e 2007 risulta che molte operazioni di finanziamento già godono di un trattamento agevolato, sia perché gli effetti di gettito rilevati sulla base della normativa vigente sono di entità trascurabile.

 

Al riguardo, in linea con quanto rilevato dal Servizio Bilancio del Senato, sarebbe stata opportuna l’esplicitazione dei dati cui la relazione tecnica fa riferimento, nel presupposto che, pur trattandosi di importi non significativi, la norma in esame appare destinata a produrre un effetto di minore gettito per il quale sarebbe stato necessario, comunque, verificare l’esistenza della necessaria compensazione rispetto agli effetti complessivi esplicati dalla legge finanziaria 2008.

 

ARTICOLO 1, commi 33-34

Disposizioni in materia di IRES: effetti complessivi di cassa

Con riferimento agli effetti di cassa della normativa in materia di IRES, IRAP ed IVA recata dai commi in esame, la relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge finanziaria effettua una valutazione complessiva che prende in considerazione tutte le modifiche alla normativa previgente recate dai commi in esame. A tal fine viene dapprima presentato, in una tabella, un riepilogo complessivo di tutti gli effetti di competenza, considerati con riferimento alle singole disposizioni, quindi viene effettuata un’aggregazione di tali dati analitici in macro-voci, sempre espresse in termini di competenza, omogenee sotto il profilo delle modalità di versamento per cassa dei tributi in esse contenuti. Tali valori aggregati differiscono dalla mera somma algebrica degli importi attribuiti, per competenza, alle singole disposizioni, presumibilmente in quanto in questa sede sono stati considerati gli effetti di interrelazione fra le singole disposizioni considerate.

Applicando alle macro-voci omogenee ottenute le specifiche modalità di versamento per cassa dei tributi in esse inclusi, la relazione tecnica perviene alla quantificazione degli effetti di cassa attribuibili congiuntamente al complesso delle disposizioni considerate. Non viene pertanto fornito l’andamento per cassa degli effetti di gettito delle singole disposizioni[24] .

Di seguito si riportano, in primo luogo, gli effetti di gettito complessivi delle norme in esame genericamente attribuiti alle disposizioni corrispondenti agli attuali commi da 33 a 64 nell’allegato 7 al testo iniziale, quindi si riproducono le tabelle riportate nella relazione tecnica al testo iniziale per dar conto della procedura di quantificazione degli effetti di cassa iscritti nel suddetto allegato.

 

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di IRES (commi 33-64)

-1.034

1.435

357

-1.034

1.021

40

-1.034

1.021

40

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razionalizzazione IRES-IVA – FSN (commi 33-64)

0,0

414,0

317,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

L’effetto netto delle disposizioni, in termini di cassa, è pertanto il seguente:

(segno meno = peggioramento)      (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

(commi 1-19)

1.034

-1.021

-40

1.034

-1.021

-40

1.034

-1.021

-40

 

 

Gli effetti delle singole disposizioni in termini di competenza sono indicati nella tabella che segue.

(milioni di euro)

 

COMPETENZA

2008

2009

2010

 

 

Risorse

Oneri

Risorse

Oneri

Risorse

Oneri

 

 

A

Eliminazione deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e altri costi; eliminazione ammortamenti anticipati e rideterminazione durata minima contratti di leasing

4414

 

4743

 

5072

 

 

B

Nuova disciplina interessi passivi (e contestuale abrogazione del pro-rata reddituale, del pro-rata patrimoniale e della thin cap)

1643

 

1643

 

1643

 

 

C

Eliminazione rettifiche di consolidamento IRES per dividendi e trasferimenti di beni in neutralità

600

 

600

 

600

 

 

 

D

Riduzione dal 16 al 5 per cento della quota imponibile delle plusvalenze PEX; con mantenimento al 16 per cento per la parte di plusvalenza corrispondente alle svalutazioni effettuate in qualunque epoca per opportunità fiscali

 

312

 

312

 

312

 

E

 

Modifiche al trattamento delle spese di rappresentanza

 

39

 

39

 

39

 

 

F

Recapture delle perdite di società estere ex consolidate, compensate con redditi, sotto forma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate

0

 

14

 

28

 

 

G

Aliquota proporzionale opzionale ditte individuali e società di persone

 

100

 

150

 

200

 

H

Adeguamento quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate

 

 

300

 

174

 

 

I

 

Svincolo riserve da quadro EC

57

 

57

 

57

 

 

 

L

Imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali ed effetto maggiori ammortamenti

527

 

301

 

334

 

 

M

Riduzione 5,5 punti di aliquota IRES

 

7.589

 

7.589

 

7.589

 

 

 

RIEPILOGO COMPETENZA

2008

2009

2010

Y

IRES (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M)

comprensivo dell'effetto IRPEF

-1.076

-709

-509

W

IRAP-aliquota 3,9%. Modifica della base imponibile, adeguamento deduzioni

224

274

324

O

Limitazioni compens. IVA di gruppo

450

450

450

T

Totale interventi IRES/IRAP

-402

15

265

 

 Con un acconto medio IRES del 75% ed un acconto medio IRAP dell’85%, l’andamento di cassa è il seguente (milioni di euro):

 

CASSA

2008

2009

2010

IRES (comprensivo dell'effetto IRPEF/imposta sostitutiva delle ritenute su dividendi e capital gains)

584

-1885

-807

IRAP - aliquota 3,9%, modifica della base imponibile, adeguamento deduzioni

 

414

317

Limitazioni compens. IVA di gruppo

450

450

450

Totale interventi IRES/IRAP

1034

-1021

-41

 

In aggiunta alle tabelle recate dalla relazione tecnica al testo iniziale, sopra riportate, la Nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato nel corso dell’esame in prima lettura fornisce alcune informazioni integrative che spiegano, almeno in parte, il procedimento adottato, non altrimenti ricostruibile.

1. Con riferimento alle imposte sostitutive (attuali commi da 46 a 49 dell’articolo in esame), viene chiarito che la differenza fra i dati (già espressi in termini di cassa) riportati in sede di scheda analitica e quelli (di competenza), espressi nel prospetto riepilogativo sopra riportato, dipende dalla diversa incidenza, fra cassa e competenza, della perdita di gettito dovuta ai maggiori ammortamenti. Infatti, mentre il gettito dell’imposta sostitutiva ha lo stesso sviluppo sia in termini di cassa che in termini di competenza, il minor gettito delle imposte sui redditi, conseguente ai maggiori ammortamenti, si riflette per cassa secondo il meccanismo di saldo-acconto.

 

Effetti di cassa indicati nella scheda analitica:

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive

527

720

899

Minor gettito imposte dirette

 

 

733

Maggior gettito netto

527

720

166

 

Effetti di competenza indicati nella nota di risposta:

Competenza

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive

527

720

899

Minor gettito imposte dirette

 

419

565

Maggior gettito netto

527

301

334

 

2. Con riferimento all’IRES, viene chiarito che l’importo aggregato in termini di competenza, indicato nel prospetto riepilogativo (cfr. lettera Y) è stato depurato delle poste che presentavano una disomogeneità con riferimento ai meccanismi di versamento per cassa: pertanto sono state escluse le imposte sostitutive (ma non il corrispondente effetto dovuto agli ammortamenti) e gli effetti relativi all’adeguamento della quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate. Ne consegue il seguente sviluppo del minor gettito in termini di competenza:

Competenza

2008

2009

2010

Minor gettito IRES (comprensivo effetto IRPEF)

1.660

1.786

1.639

Applicando a tali importi il consueto meccanismo di saldo e acconto si perviene alla seguente perdita di gettito in termini di cassa:

Cassa

2008

2009

2010

Minor gettito IRES (comprensivo effetto IRPEF)

0

2.905

1.881

 

Tale importo deve quindi essere integrato della posta relativa al recupero di gettito per l’adeguamento della quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate, per la quale la cassa e la competenza si equivalgono:

 

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito IRES dividendi cap.gains

0

300

174

 

Considerando congiuntamente tutte le voci sopra indicate si perviene all’effetto finale indicato alla voce IRES nella tabella della relazione tecnica originaria sopra riportata, relativa ai dati di cassa:

 

Cassa

2008

2009

2010

Minor gettito IRES (comprensivo effetto IRPEF)

0

2.905

1.881

Maggior gettito IRES dividendi cap. gains

 

300

174

Maggior gettito imposte sostitutive

527

720

899

Totale IRES indicato nella relazione tecnica (comprensivo effetto IRPEF, imposte sostitutive e capital gains

584[25]

-1.885

-807

 

La citata nota integrativa precisa infine che non sono stati presi in considerazione possibili effetti anticipati in termini di acconto in quanto non si prevede un aumento del ricorso al metodo previsionale di calcolo dell’acconto poiché l’effetto complessivo della manovra, che riduce l’aliquota legale, ma aumenta allo stesso tempo la base imponibile, non consente di prevedere una chiara riduzione del carico fiscale tale da escludere il rischio di sanzioni in caso di un versamento di acconto insufficiente.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha segnalato che, al fine di una più congrua valutazione degli effetti netti del complesso delle disposizioni in esame, sarebbe stato necessario disporre di uno sviluppo della quantificazione degli effetti di cassa di più lungo periodo rispetto al triennio di competenza. Infatti, come più dettagliatamente illustrato nelle schede riferite alle singole disposizioni, a fronte di riduzioni di gettito di carattere permanente derivanti da interventi sulle aliquote dell’IRES e dell’IRAP, per altre disposizioni l’effetto di maggior gettito atteso si configura come un mero effetto temporaneo di cassa. Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni che modificano i criteri temporali di imputazione di quote deducibili (ammortamenti anticipati, deduzioni extracontabili) relativi a cespiti che comunque, seppure su un arco di tempo maggiore, mantengono invariata la loro attuale deducibilità: il maggior carico fiscale sostenuto dai singoli contribuenti nei primi esercizi di applicazione della disposizione sarà pertanto successivamente recuperato dagli stessi. Da ciò deriva la necessità di una valutazione di più lungo periodo degli effetti complessivi degli interventi adottati.

Con specifico riferimento alla metodologia di quantificazione utilizzata per gli effetti di cassa, si è segnalato che, grazie alle informazioni integrative fornite in prima lettura al Senato nella citata nota di risposta, appare possibile ricostruire il passaggio dai dati di competenza, contenuti nel prospetto di sintesi riportato nella relazione tecnica iniziale, a quelli di cassa indicati nella tavola successiva, che risulta corretto sulla base delle ipotesi e dei parametri assunti[26]. Resta invece da chiarire come si sia pervenuti ai dati di sintesi di competenza relativi all’IRES, che non appaiono direttamente desumibili dai dati disaggregati di competenza riportati nella tavola riepilogativa.

Sommando i valori desumibili dalla tavola riepilogativa degli effetti di competenza, si ottengono dati che presentano, rispetto ai dati di sintesi di competenza IRES[27] una discrepanza pari a 277 mln. di euro per ciascuna annualità.

Infine, andrebbe più attentamente valutata l’ipotesi che esclude il ricorso al metodo previsionale per il versamento dell’acconto nel 2008. Ciò, in particolare, in considerazione dei prevalenti effetti di minor gettito derivanti da disposizioni (quali le riduzioni delle aliquote IRES e IRAP) suscettibili di interessare la generalità dei contribuenti, a differenza delle altre disposizioni, che potenzialmente riguardano platee di contribuenti qualificate da determinati requisiti.

 

Si segnala, infine, che l’Allegato 7 al testo definitivamente approvato sostanzialmente riproduce gli effetti sui saldi ascritti al complesso delle disposizioni degli attuali commi da 33 a 64 dall’analogo prospetto Allegato al testo iniziale, mentre gli effetti delle numerose modifiche apportate a tali norme, soprattutto nel corso dell’iter alla Camera, trovano evidenza in distinte analitiche voci. Tali effetti sono, pertanto, singolarmente indicati in ciascuna delle schede analitiche – di seguito riportate - riferite a tali modifiche.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettere i) e l), e comma 34, primo periodo

Deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES

Normativa vigente: La normativa in materia di deducibilità degli interessi ai fini IRES prevede tre diversi ordini di limitazioni di cui agli articoli 96, 97 e 98 del TUIR, che i contribuenti devono separatamente applicare al fine di determinare la quota di interessi passivi fiscalmente deducibili.

Le norme, nel testo iniziale, disponevano l’abrogazione delle disposizioni vigenti (articoli 97 e 98 del TUIR) sulla deducibilità degli interessi passivi e la loro sostituzione (articolo 96 del TUIR) con un meccanismo forfetario e di più semplice applicazione per la determinazione della quota di interessi indeducibili.

In particolare:

fino a concorrenza degli interessi attivi imponibili, gli interessi passivi sono interamente deducibili in ciascun periodo d’imposta;

l’eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra ricavi e costi dell’attività caratteristica, al lordo degli ammortamenti e degli accantonamenti, cui sono stati aggiunti, per esigenze di coerenza rispetto agli ammortamenti – nel testo approvato dal Senato – i canoni di leasing. L’eventuale esubero di interessi passivi non è deducibile nel periodo d’imposta;

l’importo degli interessi passivi non deducibili in un determinato periodo d’imposta per effetto delle norme di cui ai punti precedenti, può essere  dedotto nei periodi d’imposta successivi, entro il quinto, qualora in ciascuno di tali periodi si verifichi una situazione in cui l’importo degli interessi passivi eccedenti gli interessi attivi sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

 

Le disposizioni non si applicano alle banche, ai soggetti finanziari, alle assicurazioni e alle capogruppo dei gruppi bancari e assicurativi.

Per evitare una eccessiva penalizzazione delle holding di partecipazione, che di regola non hanno un margine operativo lordo significativo ma possono contrarre debiti anche di rilevante importo in relazione alla attività di capogruppo svolta, si prevede che nell’ambito del consolidato fiscale gli eventuali interessi passivi indeducibili da parte di una società possano essere dedotti in sede di determinazione del “reddito complessivo globale del consolidato” se un’altra società (anch’essa partecipante al consolidato) ha un’eccedenza di margine operativo lordo non interamente sfruttato ai fini della deduzione dei propri interessi passivi.

La normativa proposta si applica dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i primi tre periodi d’imposta il limite del riporto in avanti dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo d’imposta successivo a quello di competenza. 

 

Il Senato in prima lettura ha introdotto le seguenti modifiche:

·        il risultato operativo lordo è calcolato al lordo dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali;

·        tra gli interessi attivi rilevanti ai fini della deducibilità degli interessi passivi, sono inclusi anche quelli derivanti da crediti di natura commerciale;

·        nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione si considerano interessi attivi rilevanti ai soli fini delle disposizioni in esame anche gli interessi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

 E’ stato previsto inoltre che:

·          le imprese possano richiedere, mediante istanza di interpello, la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi non dedotte, dimostrando che l’indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale, dall’avvio di nuove iniziative economiche, ovvero da fattori che renderebbero particolarmente onerosa la rinegoziazione dei finanziamenti contratti;

·          siano incluse nell’ambito applicativo della nuova disciplina le società che esercitino, in via esclusiva o prevalente, l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria.

 

La Camera, in seconda lettura, ha ulteriormente modificato le misure in esame.

In particolare:

·          la quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (periodo d’imposta 2010), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei periodi d’imposta successivi;

·          è soppresso il vincolo dei cinque esercizi successivi ai fini del riporto degli interessi non dedotti nell’esercizio di competenza. È contestualmente soppressa la possibilità per le imprese di richiedere, mediante istanza di interpello la disapplicazione di tale limite quinquennale, introdotta al Senato;

·          sono escluse dalla nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi le società di gestione e costruzione di opere pubbliche nell’ambito del project financing, le società consortili costituite per la costruzione totale o parziale di opere pubbliche,  le società costituite per la realizzazione e gestione di interporti, le società a prevalente partecipazione pubblica che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di energia, acqua, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

·          è prevista la possibilità per le holding industriali che acquisiscano partecipate estere, di utilizzare il risultato operativo lordo di tali partecipate per compensare eventuali interessi passivi indeducibili in capo alla holding, come previsto per il consolidato nazionale, ai sensi del nuovo comma 7, dell’articolo 96 del TUIR;

·          per il primo ed il secondo periodo d’imposta di applicazione della nuova disciplina, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato, rispettivamente, di un importo pari a 10.000 ed a 5.000 euro.

 

La relazione tecnica al testo iniziale stima un maggior gettito totale ai fini IRES, complessivamente per i soggetti fuori dal consolidato e per i soggetti facenti parte di un gruppo, pari a circa 1.643 milioni di euro annui di competenza ad aliquota del 33% a partire dal 2008.

Come si è detto, la relazione tecnica al testo iniziale non fornisce una valutazione degli effetti in termini di cassa in quanto tali effetti sono esplicitati per il complesso delle disposizioni in materia di IRES nella tabella riassuntiva delle relative misure.

La quantificazione utilizza i dati dei bilanci Cerved 2004, in base ai quali è stato stimato il risultato operativo lordo così come risultante dal conto economico dell’esercizio della gestione caratteristica.

Gli interessi passivi sono stati stimati in base ai dati indicati nel prospetto del conto economico del quadro RS del modello UNICO 2005 Società di capitali  per l’anno di imposta 2004, inoltre, a tali interessi passivi sono stati aggiunti gli interessi impliciti nei canoni di leasing rilevati dalla variazione in diminuzione indicata ai fini IRAP, relativamente al costo per l’utilizzo dei beni di terzi.

Dal confronto tra gli interessi passivi e gli interessi attivi, è stata stimata la porzione degli interessi passivi eccedenti gli attivi. Tale importo è stato reso indeducibile applicando una variazione in aumento sul reddito lordo/perdita ad esclusione della quota del 30% del risultato operativo lordo, permessa in deduzione. Contemporaneamente sono state neutralizzate le variazioni in aumento da quadro RF per interessi passivi indeducibili conseguenti agli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, tenendo conto altresì delle rettifiche di consolidamento.

Per i soggetti facenti parte di un consolidato nazionale sono stati riportati in capo al gruppo gli interessi passivi non deducibili e, per i soggetti con risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato, la porzione ancora utilizzabile.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato alle norme in esame[28] assegna effetti finanziari esclusivamente alla disposizione riguardante gli interessi virtuali collegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, per le imprese che operano con la pubblica amministrazione. A tale disposizione è assegnato un effetto di perdita di gettito di circa 15 milioni di euro annui, anche in considerazione del fatto che i processi volti a migliorare l’efficienza nella pubblica amministrazione consentono un miglioramento nei processi di pagamento dei fornitori.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate alla Camera fornisce i seguenti elementi di quantificazione:

·        con riguardo alla disposizione che consente il riporto in avanti del risultato operativo lordo non utilizzato, per compensare futuri interessi passivi altrimenti indeducibili, non è stimato alcun effetto di perdita di gettito, in quanto la disposizione sarà efficace dal 2010, generando eccedenze utilizzabili dal 2011, con effetti di cassa nel 2012;

·        l’esclusione dal nuovo regime di alcune specifiche tipologie di società non comporta effetti differenziali rispetto alla stima originaria, in quanto tali soggetti sarebbero stati di fatto esclusi, non presentando generalmente situazioni di sottocapitalizzazione;

·        l’effetto di perdita di gettito ascrivibile alla disposizione che consente alle holding industriali di utilizzare le eccedenze di risultato operativo lordo delle partecipate estere è stimato per competenza in 10 milioni di euro annui a regime dal 2008. Per cassa, ipotizzando una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento, la perdita di gettito ammonta, in cifra tonda, a 18 milioni di euro nel 2009 ed a 10 milioni di euro annui dal 2010.

Non disponendo di dati adeguati sui possibili acquisti di partecipate estere e sulle eventuali eccedenze di ROL delle imprese estere interessate, la stima della perdita di gettito si basa inizialmente sull’ipotesi di totale compensazione da parte delle holding industriali degli interessi passivi indeducibili. L’effetto di perdita di gettito che si realizza in conseguenza, rispetto alla relazione tecnica al testo originario, può essere valutato in 50 milioni di euro annui. Nell’ipotesi che il 20 per cento delle holding effettui operazioni di acquisizione di imprese estere con eccedenza di ROL, si stima una perdita di gettito a titolo di IRES di competenza pari a circa 10 milioni di euro annui;

·        alla norma transitoria che stabilisce un incremento del limite di deducibilità degli interessi passivi di 10.000 nel 2008 e di 5.000 nel 2009 è ascritto un effetto di perdita di gettito per competenza, rispetto a quanto stimato nella relazione tecnica al testo originario, di 212 milioni di euro nel 2008 ed a 128 milioni nel 2009. La stima utilizza il modello revisionale IRES. Considerando un acconto effettivo del 75 per cento per cassa si determina una perdita di gettito di 371 milioni di euro nel 2009 e di 65 milioni di euro nel 2010.    

 

L’Allegato 7 al testo definitivamente approvato espone, nel complesso, i seguenti effetti sui saldi con riguardo alle modifiche approvate alla Camera:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL partecipate

estere

0,0

18,0

10,0

0,0

18,0

10,0

0,0

18,0

10,0

Incremento limite deducibilità

0,0

371,0

65,0

0,0

371,0

65,0

0,0

371,0

65,0

 

Al riguardo si segnala che le quantificazioni degli effetti finanziari del testo originario delle norme in esame, nonché quelle relative alle successive modifiche, sono state oggetto di numerosi rilievi.

In particolare, il Servizio Bilancio dello Stato della Camera ha rilevato che la relazione tecnica al testo iniziale si limita ad indicare le fonti dei dati utilizzati e il percorso logico seguito per l’elaborazione della stima, non consentendo una puntuale verifica della quantificazione.

Analoga considerazione è stata formulata in merito alla stima della perdita di gettito conseguente all’introduzione, in via transitoria, di un incremento forfetario della quota di interessi passivi deducibili, in merito alla quale la relazione tecnica presentata nel corso dell’esame alla Camera indica esclusivamente il risultato finale dell’elaborazione. Sarebbero state, peraltro, necessarie ulteriori indicazioni, anche in considerazione dei cospicui effetti in termini di gettito assegnati alle norme in questione.

In linea generale è stato, inoltre, segnalato che il limite alla deduzione degli interessi passivi previsto dalla nuova normativa non si applica alle imprese individuali né alle società di persone. Si tratta di un’agevolazione diretta a favorire le imprese “minori”, che determina tuttavia un disallineamento tra la disciplina applicabile alle imprese in funzione della forma societaria rivestita e che potrebbe perciò determinare un riposizionamento da parte dei soggetti interessati in relazione al vantaggio fiscale conseguibile. In pratica, potrebbe manifestarsi una tendenza dei contribuenti, anche di grandi dimensioni, a “migrare” verso la forma delle società di persone per evitare l’applicazione del nuovo regime di indeducibilità.

Ulteriori elementi informativi appaiono necessari su alcune delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare, non menzionate nelle relazioni tecniche presentate a corredo dei relativi emendamenti, che tuttavia appaiono suscettibili di determinare una riduzione degli effetti di maggior gettito ascritti alle disposizioni nel testo originario.

Si tratta in particolare:

·          della norma che include tra gli interessi attivi quelli derivanti da crediti di natura commerciale;

·          della norma che, prevedendo l’inclusione dei canoni di locazione finanziaria nel calcolo del risultato operativo lordo, aumenta il margine di deducibilità degli interessi passivi nell’esercizio di competenza;

·          della norma che sopprime il vincolo temporale dei cinque esercizi successivi utilizzabili ai fini del riporto degli interessi non dedotti nell’esercizio di competenza. Tale norma, in particolare, come osservato anche dal Servizio Bilancio del Senato, pur se esplica la sua efficacia dal 2012, appare suscettibile di vanificare le condizioni di minore deducibilità degli interessi, rappresentata dal limite del 30 per cento del ROL, consentendo comunque, anche se in un arco temporale più ampio, la piena deducibilità degli interessi passivi. 

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettera e)

Riduzione dell’aliquota IRES

La norma, non modificata nel corso dell’iter parlamentare, riduce l’aliquota legale IRES dal 33 al 27,5 per cento a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria fornisce la stima dell’effetto combinato di tutte le misure in materia di IRES contenute nell’articolo in esame ricalcolato sulla base della nuova aliquota. Le quantificazioni riferite alle singole disposizioni sono, invece, valutate ad aliquota vigente nelle parti della relazione originaria riferite ai singoli interventi. Tale effetto si cifra per competenza in una perdita di gettito di 1.076 milioni di euro nel 2008, 709 milioni di euro nel 2009 ed in 509 milioni di euro nel 2010 ed è comprensivo anche degli effetti che talune misure esplicano sull’IRPEF.

Nella tabella riassuntiva degli effetti delle singole misure in materia di IRES, la relazione tecnica originaria  fornisce, poi,  singolarmente l’effetto di perdita di gettito per competenza derivante dalla riduzione di 5,5 punti percentuali dell’aliquota legale IRES. Tale effetto si cifra in 7.589 milioni di euro annui dal 2008.

Nella Nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato, il Governo ha precisato che la stima relativa alla riduzione dell’aliquota legale è stata ottenuta applicando simultaneamente le modifiche per le quali è stata possibile la stima attraverso l’utilizzo del modello previsionale IRES, utilizzando la nuova aliquota. A questa stima sono poi state aggiunte le variazioni dovute alle stime effettuate utilizzando dati macro. La relazione tecnica ha poi riportato sia l’effetto complessivo degli interventi ad aliquota ridotta, sia la stima della singola modifica relativa alla riduzione di aliquota, calcolata utilizzando la microsimulazione IRES contribuente per contribuente.

 

Le quantificazioni degli effetti delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare alle disposizioni in materia di IRES, ove disponibili, sono esposte singolarmente nelle relative relazioni tecniche di corredo agli emendamenti e trovano analitica indicazione nell’Allegato 7 relativo al testo definitivamente approvato. Pur se non espressamente indicato nelle singole relazioni tecniche, tali quantificazioni dovrebbero, per coerenza con il quadro presentato nella relazione tecnica originaria, scontare la nuova aliquota d’imposta legale ridotta.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che sia la relazione tecnica al testo originario sia le ulteriori precisazioni fornite dal Governo non esplicitano sufficientemente la metodologia di calcolo e la natura dei dati esposti. Tale circostanza avrebbe reso, pertanto, necessari ulteriori chiarimenti, anche in considerazione della dimensione quantitativa degli effetti stimati.

In particolare, si sarebbe dovuto meglio chiarire le modalità di calcolo dell’effetto di perdita di gettito per competenza derivante dalla riduzione di 5,5 punti percentuali dell’aliquota legale IRES, pari a 7.589 milioni di euro annui dal 2008, riportato nella tabella riepilogativa delle misure in materia di IRES.

In merito appariva infatti necessario confermare se tale risultato corrispondesse all’effetto di riduzione di aliquota calcolato sulla base imponibile IRES a legislazione vigente, integrato dell’effetto di incremento della base imponibile conseguente alle misure in materia di IRES introdotte dall’articolo in esame nel loro testo originario.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettera h)

Riduzione della quota imponibile delle plusvalenze esenti (pex)

L’articolo 87 del TUIR dispone che, ferme restando alcune condizioni espressamente elencate dalla norma stessa, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 91 per cento e dell’84 per cento a decorrere dal 2007, le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti.

La norma[29]in esame innalza la percentuale di esenzione in vigore dal 2007 dall’84 al 95 per cento, ripristinando la percentuale vigente anteriormente al decreto legge 203 del 2005. La nuova percentuale si applica alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Resta ferma l’esenzione nella misura dell’84 per cento per le plusvalenze realizzate a decorrere dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004.

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria stima un effetto di perdita di gettito a titolo di IRES di 312 milioni di euro annui per competenza a decorrere dal 2008.

La stima è ottenuta utilizzando il dato dichiarato nel quadro RF del modello UNICO 2005 Società di capitali, anno d’imposta 2004, relativo alle plusvalenze esenti. Tale dato indica un’esenzione al 100% delle plusvalenze da PEX. A legislazione vigente occorre tenere conto, per l’anno di imposta 2007, della variazione normativa intervenuta con l’art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, che ha portato la percentuale di esenzione per il 2007 all’84%. L’ammontare dichiarato delle plusvalenze esenti risulta pari a circa 19,8 miliardi di euro. Tenendo, comunque, conto che tale minore tassazione non verrebbe estesa alla parte di plusvalenze corrispondenti a svalutazioni effettuate negli anni precedenti la riforma IRES e non ancora riassorbite entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, l’importo interessato alla modifica è stimato in circa 10,4 miliardi.

Poiché a legislazione vigente tale importo sarebbe stato esente nella misura dell’84%, per circa 8,7 miliardi, la proposta normativa, aumentando la deducibilità al 95% porterebbe tale importo a circa 9,9 miliardi di euro. Pertanto sono deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile plusvalenze per ulteriori 1,2 miliardi di euro.  Applicando una aliquota IRES media del 26%, si determina pertanto un minor gettito IRES di competenza, a partire dal 2008, pari a circa 312 milioni di euro.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettera m)

Regime delle perdite attribuite per trasparenza

La norma, introdotta al Senato in prima lettura, stabilisce che le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

 

La relazione tecnica di corredo alla modifica apportata al Senato[30] ascrive alla norma un recupero di gettito per competenza di 15 milioni di euro annui dal 2008.

La relazione tecnica afferma che la norma dispone la non utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle società di persone alle società di capitali, se non a riduzione degli utili derivanti dalla stessa società di persone che ha generato in precedenza la perdita attribuibile. La quantificazione si basa sui dati delle dichiarazioni UNICO-2005 Società di capitali, anno d’imposta 2004, da cui risultano perdite ricevute dalle società di capitali da parte di società di persone per circa 37 milioni di euro.

Poiché i dati si riferiscono al primo anno di applicazione della normativa che ha consentito alle società di capitali di assumere partecipazioni in società di persona, la relazione tecnica ritiene che tale cifra sia apprezzabilmente aumentata nei successivi periodi. Stima, pertanto, un ammontare di perdite di circa 58 milioni di euro ed un recupero di gettito ad aliquota media IRES del 26 per cento, di 15 milioni di euro annui dal 2008.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha  osservato che, trattandosi di una misura che determina un effetto di ripresa di gettito, non appare prudenziale l’ipotesi di un incremento del parametro relativo alle perdite non utilizzabili rispetto all’ammontare risultante dagli ultimi dati disponibili. Ciò anche in considerazione del fatto che l’incremento praticato non è suffragato da elementi oggettivi di riscontro.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettere n), o), q), numero 1, e comma 34

Revisione disciplina su ammortamenti, leasing e deduzioni extracontabili

Le norme,oggetto di alcune integrazioni nel corso dell’esame parlamentare, operano una revisione della disciplina relativa alla deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing, restringendo ed eliminando alcune agevolazioni previste dalla normativa vigente. Inoltre, è eliminata la possibilità per i contribuenti di dedurre in via extracontabile – cioè direttamente in dichiarazione dei redditi – taluni componenti negativi di reddito (ammortamenti, accantonamenti, spese relative a studi e ricerche) in misura maggiore rispetto a quella imputata in bilancio.

In particolare:

Eliminazione ammortamenti anticipati e accelerati –E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 102 del TUIR, eliminando così la possibilità di eseguire ammortamenti anticipati nei primi tre anni di utilizzo di un bene (fino al doppio di quelli risultanti dai coefficienti ordinari di ammortamento ministeriali) e di dedurre ammortamenti accelerati in ragione della più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.

L’eliminazione degli ammortamenti anticipati e accelerati determina un allungamento del periodo di ammortamento e quindi un ampliamento della base imponibile nei primi anni di utilizzo del cespite, che viene però riassorbita negli anni successivi per effetto della deduzione di maggiori quote di ammortamento verso la fine della vita utile del bene.

Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

Il Senato, in prima lettura, ha introdotto una modifica in base alla quale, per gli imprenditori individuali e le società di persone, per i beni già entrati in funzione nel corso del 2007, gli ammortamenti anticipati e accelerati continuano ad applicarsi, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento.

 

La Camera ha, successivamente, sostituito la disposizione introdotta al Senato, prevedendo che, in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, con esclusione delle autovetture e dei beni strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate di cui al comma 7  dell’articolo 102-bis del TUIR, non si applichi la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell’articolo 102 del TUIR, per il primo anno di esercizio dei beni. L’eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione non rileva ai fini del versamento degli acconti per il periodo d’imposta 2009.

Rispetto al testo originario del disegno di legge finanziaria la modifica consente di ripristinare l’ammortamento anticipato per il solo primo anno di utilizzo del nuovo investimento realizzato nel 2008, producendo una riduzione del maggior gettito inizialmente stimato.   

 

Leasing – Per i contratti di leasing le norme prevedono un allungamento della durata minima del contratto.

La normativa vigente dispone, infatti, che l’impresa utilizzatrice può dedurre i canoni di leasing ove il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario del bene oggetto del leasing. Le norme in esame incrementano tale durata minima a due terzi del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto di leasing. Per il leasing immobiliare, la durata minima del contratto non può comunque essere inferiore a undici anni (la normativa attuale prevede otto anni) né superiore a diciotto (quindici secondo la normativa vigente). Permane invariata la durata prevista dalla normativa vigente per i contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture[31].

Le norme si applicano a decorrere dai contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1° gennaio 2008.

L’allungamento della durata minima dei contratti di leasing determina una riduzione dei canoni di leasing imputati a ciascun esercizio e, quindi, un incremento della base imponibile. Per la quota capitale dei canoni si tratta di un effetto finanziario, in quanto l’allungamento della durata del contratto comporta sostanzialmente una “spalmatura” dello stesso importo per un numero maggiore di annualità d’imposta. Per la parte interessi, si prevede l’applicazione anche agli interessi impliciti nei canoni di leasing delle nuove limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi introdotte dall’articolo in esame.

 

Eliminazione deduzioni extracontabili – Le norme eliminano la possibilità per i contribuenti di operare deduzioni in via extracontabile – e cioè direttamente in dichiarazione dei redditi, senza  imputazione a bilancio – di alcune tipologie di componenti negativi di reddito (come ammortamenti, accantonamenti, spese per studi e ricerche, rettifiche di valore, ecc.).

La normativa vigente consente tale possibilità, al fine di evitare che il bilancio delle società possa essere “inquinato” dalla deduzione di componenti negativi di reddito operata in via anticipata al solo fine di beneficiare di opportunità concesse dalla normativa fiscale. La normativa tributaria spesso prevede, infatti, una misura forfetaria per la deduzione di costi e spese e quindi viene consentito ai contribuenti di anticipare la deduzione di tali componenti negativi di reddito nella misura prevista dal legislatore tributario anche se in bilancio i costi sono stati per il momento imputati in misura inferiore.

La disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La normativa vigente (articolo 109, comma 4, lett. b) del TUIR) rimane comunque applicabile per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Poiché, inoltre, alle deduzioni extracontabili si accompagnava l’applicazione di un regime restrittivo per la distribuzione delle riserve del patrimonio netto, fino a concorrenza delle deduzioni extracontabili operate, le norme prevedono la possibilità di “affrancare” le riserve del patrimonio netto mediante pagamento di un’imposta sostitutiva dell’1%, senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine  di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

Il Senato ha previsto di attribuire espressamente all’Amministrazione finanziaria il potere di disconoscere le modifiche dei criteri contabili adottati dai contribuenti, qualora non siano giustificate.

 

La relazione tecnica al testo iniziale stima i seguenti effetti in termini di gettito per competenza:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Eliminazione deduzioni extracontabili e eliminazione ammortamenti anticipati

IRES

IRPEF

 

 

4.059

26

 

 

4.059

26

 

 

4.059

26

Aumento durata contratti leasing

IRES

IRAP

 

329

50

 

658

100

 

987

150

Imposta sostitutiva per svincolo riserve

57

57

57

 

 

In particolare:

Eliminazione delle deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti ed altri costi ed eliminazione degli ammortamenti anticipati - Le norme producono un effetto di maggior gettito per competenza a titolo di IRES ad aliquota del 33 per cento pari a 4.059 milioni di euro annui e di 26 milioni di euro annui a titolo di IRPEF, scontando un’aliquota media del 26 per cento.

La quantificazione è ottenuta utilizzando il modello di microsimulazione IRES sulla base dei dati risultanti dal quadro EC per l’anno d’imposta 2004 (UNICO 2005-Società di capitali). Dall’analisi di tali dati risulta un’eccedenza di componenti negativi di reddito dedotti in via extra contabile di circa 15 miliardi di euro.

 

Leasing - Le norme producono un effetto di maggior gettito per competenza a titolo di IRES, ad aliquota media del 26 per cento, pari a 329 milioni di euro nel 2008, 658 milioni di euro nel 2009 e 987 milioni di euro nel 2010.

Il maggior gettito a titolo di IRAP è stimato per competenza in 50 milioni di euro nel 2008, 100 milioni di euro nel 2009 e 150 milioni di euro nel 2010, scontando la nuova aliquota IRAP del 3,9 per cento.

La stima si basa sui dati del “Rapporto sul leasing 2005” – Assilea, dai quali risultano contratti stipulati per 44.160 milioni di euro, così distribuiti:

-      51,8% leasing immobiliare;

-      12,5% autovetture;

-      35,7% altri beni;

Escludendo dalla stima la quota relativa alle autovetture non interessate dalla modifica, il valore dei contratti stipulati nel 2005 è pari a circa 23 miliardi per gli immobili e 16 miliardi per gli altri beni. In base ad una durata media corrispondente alla percentuale media di ammortamento (circa 7%) degli immobili di circa 15 anni, il valore medio dei due terzi è pari a circa 10,5 anni per cui è stato ipotizzato che, a legislazione vigente, la durata sia pari a 8 anni e, con la legislazione proposta, passerebbe a 11 anni. In maniera analoga, per gli altri beni, la percentuale media di ammortamento vigente è di circa il 13% (esclusi i mezzi di trasporto) da cui deriva una durata media di circa 7,5 anni. Pertanto, la durata media vigente dei contratti di leasing sarebbe pari a circa 4 anni, mentre quella proposta dalle norme sarebbe pari a circa 5 anni.

Una volta individuate le variazioni di durata dei contratti di leasing, occorre scorporare dal valore dei contratti la quota interessi relativa ai canoni di leasing, in quanto il canone di leasing deducibile, secondo la normativa proposta, è rappresentato dalla quota capitale. Per poter stimare la quota di interessi sul canone di leasing sono stati elaborati i dati dichiarati ai fini IRAP “costo per godimento per beni di terzi”  individuando la quota interessi sui canoni dell’anno, che è risultata pari al 5%.

 

Svincolo delle riserve in sospensione d’imposta - La relazione tecnica al testo iniziale assegna alla disposizione un effetto di incremento di gettito a titolo d’imposta sostitutiva di 57 milioni di euro. Nel prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni in materia di IRES per competenza ( cfr. pagina 232 A.S. 1817 – Annesso) tale effetto è ascritto a ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tuttavia, nel prospetto riepilogativo degli effetti delle medesime disposizioni per cassa il gettito della sostitutiva sembrerebbe attribuito al solo anno 2008.

La quantificazione si basa sui dati del quadro EC del modello UNICO 2005 – Periodo d’imposta 2004, dal quale risulta che il differenziale tra i valori civilistici ed i valori fiscali ammonta a circa 23 miliardi di euro, considerando anche le eccedenze pregresse oggetto di disinquinamento. Si ipotizza che ogni anno aderisca al pagamento dell’imposta sostitutiva il 25 per cento dei soggetti interessati.

 

La relazione tecnica di corredo all’emendamento[32] introdotto in prima lettura al Senato, finalizzato a conservare il regime degli ammortamenti anticipati per le imprese IRPEF, limitatamente ai beni entrati in funzione entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, assegna un effetto di sostanziale neutralità finanziaria alla disposizione, peraltro successivamente soppressa nel corso dell’esame alla Camera.

La valutazione si basava sul fatto che la possibilità per le imprese in questione di dedurre

quote di ammortamenti doppie, rispetto  a quelle civilistiche negli esercizi 2008 e 2009, non avrebbe alterato sostanzialmente il quadro complessivo della relazione tecnica originaria, attesi gli effetti di esiguo importo che derivanti complessivamente per tali soggetti dall’eliminazione del quadro EC, stimati dalla relazione tecnica originaria in 26 milioni di euro annui per competenza.

 

La relazione tecnica alle modifiche introdotte alla Camera espone i seguenti elementi di valutazione:

·        raddoppio della misura massima degli ammortamenti ammessi per i nuovi beni acquistati nel 2008 – Si stima una perdita di gettito di 248 milioni di euro per competenza nel 2008, perdita che in termini di cassa si riflette per intero nel solo anno 2009.  

La relazione tecnica utilizza la sezione I del quadro EC, nella quale compaiono gli ammortamenti. Su l’ammontare esposto in tale sezione si è operata una riduzione generalizzata del 20 per cento per escludere la quota di ammortamenti non dovuta ad ammortamenti anticipati.

Dell’importo rimanente sono state considerate le diverse voci. In particolare, si è considerato: l’80 per cento dei beni materiali, al fine di escludere le autovetture; il 100 per cento degli impianti e macchinari diversi da quelli di cui all’articolo 102-bis, comma 7, del TUIR; il 40 per cento dei fabbricati strumentali, ai fini di escludere i terreni.

Al fine di individuare la quota di ammortamenti conseguenti a nuovi investimenti, si è ipotizzato che tale quota sia pari al 20 per cento delle eccedenze del periodo. Si è quindi utilizzato il modello di microsimulazione IRES applicando le ipotesi sopra illustrate ad ogni contribuente che abbia compilato i campi del quadro EC considerati;

·        eliminazione degli ammortamenti anticipati per le imprese IRPEF -  Si stima una ripresa di gettito a titolo di IRPEF per competenza di 226 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010. Per cassa, applicando un acconto effettivo del 75 per cento, le maggiori entrate si cifrano in 396 milioni di euro nel 2009 ed in 226 milioni di euro annui nel 2010.

La stima individua gli ammortamenti anticipati effettuati dalle persone fisiche in utile non esplicitati nel quadro EC e iscritti direttamente nelle voci del conto economico. Dai dati indicati nel modello IRAP 2004 risulta che tali ammortamenti ammontano a 6,5 miliardi. Di tale ammontare la RT considera l’80 per cento, corrispondente a 5,2 miliardi di euro, per tenere conto dei soggetti rientranti nella normativa dei contribuenti minimi marginali. Ipotizzando che il 15 per cento di detto importo sia riconducibile ad ammortamenti anticipati indicati direttamente in conto economico, le minori deduzioni possono stimarsi in 780 milioni di euro. Applicando un’aliquota marginale  media del 29 per cento, si determina una ripresa di gettito in ragione d’anno, per competenza, di 226 milioni di euro.  

Complessivamente, l’Allegato 7 riferito al testo definitivo del provvedimento così quantifica gli effetti sui saldi delle misure introdotta alla Camera.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

0,0

248,0

0,0

0,0

248,0

0,0

0,0

248,0

0,0

MAGGIORI

ENTRATE

0,0

396,0

226,0

0,0

396,0

226,0

0,0

396,0

226,0

  

Al riguardo si rileva che, in riferimento alle quantificazioni delle misure proposte, il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato taluni profili di problematicità, in relazione ai quali appariva opportuno acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

In particolare:

·         l’eliminazione della possibilità di dedurre costi in via extra contabile determina in via generale un incremento della base imponibile, perché viene meno la possibilità per le imprese di dedurre quote aggiuntive di costi e spese rispetto a quelli imputati in bilancio. Tuttavia, tale effetto ha carattere transitorio in quanto a minori deduzioni extracontabili nei primi anni corrisponderanno maggiori deduzioni in bilancio negli anni successivi. Analoga valutazione può farsi nel caso dell’abolizione degli ammortamenti anticipati ed accelerati, in relazione ai quali la legislazione variata impedisce esclusivamente un più rapido ammortamento fiscale dei beni, i quali peraltro dovranno comunque essere ammortizzati per il loro valore integrale. Tali considerazioni inducono a tenere conto del successivo riassorbimento dell’effetto di maggior gettito già nel triennio di competenza, almeno con riguardo a quella quota di beni per i quali in tale periodo, a legislazione vigente, si sarebbe esaurita la durata dell’ammortamento fiscale;

·         gli effetti di gettito permanente, pari a 57 milioni di euro annui, associati dalla relazione tecnica alla previsione di un’imposta sostitutiva finalizzata a consentire l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta dal vincolo di disponibilità, non appaiono coerenti con il tenore letterale della disposizione (comma 34). Il testo, infatti, sembrerebbe configurare la misura come “una tantum”, anche in considerazione del fatto che prevede un unico versamento dell’imposta sostitutiva, nel termine di versamento dell’imposta sul reddito dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Tale ultima circostanza, peraltro, sembrerebbe confermata nel riepilogo degli effetti complessivi di cassa attribuiti alle misure in materia di IRES comprensive degli effetti delle imposte sostitutive, desumibile dalla relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria.

Non appare chiaro, infine, il motivo in base al quale non è stato ascritto alcun effetto di perdita di gettito relativamente alla norma, introdotta al Senato, di deroga all’eliminazione degli ammortamenti  anticipati per i soggetti IRPEF, anche in considerazione del fatto che alla soppressione di tale disposizione, operata implicitamente dalle modifiche introdotte alla  Camera, è stato ascritto un notevole effetto di ripresa di gettito, pari a 226 milioni di euro annui per competenza.  D’altro canto tale effetto di ripresa di gettito, quantificato nella relazione tecnica al maxiemendamento presentato alla Camera, non può che ricollegarsi alla soppressione della disposizione introdotta al Senato, in quanto il testo introdotto alla Camera nulla innova rispetto all’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione del divieto di ammortamenti anticipati.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettera p)

Deducibilità delle spese di rappresentanza

Normativa vigente: Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, periodi dal secondo al quarto, del TUIR, le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

 

Le norme, nel testo iniziale, sostituiscono le disposizioni dell’articolo 108 del TUIR concernenti le spese di rappresentanza, prevedendo quanto segue:

·        le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute se rispondono ai requisiti di inerenza e di congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

·        tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai vincoli di inerenza e congruità possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento;

·        sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

La Camera ha soppresso la disposizione che equipara alle spese di rappresentanza le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria assegna alle disposizioni un effetto per competenza di perdita di gettito a titolo di IRES di 39 milioni di euro annui dal 2008 ed un effetto di perdita di gettito a titolo di IRAP di 6 milioni di euro annui dal 2008.    

La quantificazione si basa sui dati indicati nel quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2005 per l’anno di imposta 2004, dai quali, nel campo riguardante le spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte, risulta un importo pari a circa 1,6 miliardi di euro. Tale importo rappresenta soltanto una quota - i quattro quinti di un terzo -  delle spese di rappresentanza;  mentre una quota rilevante è costituita dalle spese di  pubblicità. Nell’ipotesi che i quattro quinti relativi alle spese di rappresentanza siano pari al 15% di tale importo, risulterebbero spese di rappresentanza pari a circa 900 milioni di euro. La normativa proposta stabilisce la deducibilità di tali spese se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Al contempo, la nuova disciplina eleva da 25,82 euro a 50 euro il limite forfetario del valore dei beni distribuiti gratuitamente interamente deducibile. Nell’ipotesi cautelativa che il decreto stabilisca condizioni che permettano la fruibilità media del 50% delle spese di rappresentanza, l’importo deducibile in base alla normativa proposta sarebbe pari a circa 450 milioni di euro. La normativa vigente, invece, permette una deduzione di un solo terzo della spesa e in cinque esercizi. A livello di sistema e, in ipotesi di costanza delle spese, si presuppone che le spese dedotte nell’anno, per somma di quinti, siano pari ad un terzo (300 milioni di euro), per cui la maggiore deduzione sarebbe pari a 150 milioni di euro che ad una aliquota media del 26%, porterebbe un minor gettito IRES pari a circa 39 milioni di euro a partire dal 2008, e ad una aliquota IRAP proposta del 3,9% porterebbe una perdita di gettito pari a circa 6 milioni di euro a partire dal 2008.

 

La relazione tecnica di corredo alla modifica introdotta alla Camera afferma che la soppressione dell’equiparazione alle spese di rappresentanza delle perdite delle società sportive professionistiche non determina effetti differenziali rispetto a quelli stimati dalla relazione tecnica al testo originario. Ciò in quanto tale relazione tecnica riferiva la perdita di gettito, in via prudenziale, in prevalenza alla quota relativa alle spese di rappresentanza. Inoltre, la norma originaria del disegno di legge rinvia al decreto attuativo per la revisione della disciplina della deduzione, decreto che produrrà gli effetti già iscritti in sede di relazione tecnica originaria.

 

Al riguardo sia il Servizio Bilancio del Senato, sia quello della Camera   avevano segnalato il fatto che la relazione tecnica al testo iniziale non sembrava considerare nella quantificazione  gli effetti ascrivibili sia al raddoppio del valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente, comunque deducibili, sia all’inclusione tra le spese di rappresentanza, fermi restando i requisiti di inerenza e congruità, delle perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.

La relazione tecnica alla modifica introdotta alla Camera ha successivamente chiarito che la quantificazione esposta nella relazione tecnica iniziale non considerava l’inclusione delle perdite delle società sportive.

Come osservato dal Servizio Bilancio del Senato, nel dossier predisposto sul testo pervenuto dalla Camera ed esaminato dal Senato in seconda lettura, sia  ai fini di una adeguata valutazione dell’impatto netto della norma iniziale, sia ai fini della corretta quantificazione in sede parlamentare della proposta emendativa, sarebbe stato opportuno quantificare inizialmente l’effetto dell’inclusione tra le spese di rappresentanza delle perdite delle società sportive e, in sede di valutazione dell’emendamento, procedere alla stima degli effetti connessi alla soppressione della norma in questione.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettere r), s), t), v)

Revisione della disciplina sul consolidato fiscale nazionale

Normativa vigente: L’istituto del consolidato nazionale, introdotto dal D.Lgs. n. 344 del 2003, prevede la possibilità per le società di capitali legate tra loro da un rapporto di controllo di optare per l’assolvimento dell’IRES non su base individuale, bensì sul “reddito complessivo globale” risultante dalla somma algebrica dei redditi delle società partecipanti al consolidato.

Nonostante i soggetti passivi di imposta siano pur sempre le società e non il “gruppo” in quanto tale, l’applicazione del regime del consolidato prevede alcune agevolazioni, che sono volte ad avvicinare il più possibile il regime fiscale delle società che optano per il consolidato a quello che si applicherebbe laddove invece che essere separate, le società fossero un unico contribuente.

Le agevolazioni in questione sono, in sintesi:

-      possibilità di trasferire tra le società partecipanti al consolidato talune tipologie di beni in regime di “neutralità” fiscale, e quindi senza dare luogo all’emersione di plusvalenze;

-      una agevolazione alla deduzione di interessi passivi soggetti al pro rata patrimoniale;

-      completa detassazione dei dividendi distribuiti tra società aderenti al consolidato (laddove in via ordinaria i dividendi distribuiti tra società che non partecipano al consolidato sono imponibili per il 5% del loro relativo ammontare).

 

Le norme, non modificate nel corso dell’esame parlamentare, prevedono notevoli modifiche alla disciplina del consolidato fiscale nazionale.

Infatti, sostituendo interamente l’articolo 122 del TUIR ed abrogando gli articolo 123 e 135, eliminano tutte le agevolazioni sopra descritte.

L’eliminazione del pro rata degli interessi passivi è, peraltro, conseguenza dell’ abrogazione di tale istituto e della sua sostituzione con un nuovo meccanismo di limitazione della deducibilità degli interessi passivi (articolo 1, comma 33, lettere i) ed l) della legge in esame. L’eliminazione delle altre due agevolazioni (integrale non imponibilità dei dividendi distribuiti nell’ambito del consolidato e possibilità di cedere in neutralità fiscale alcune tipologie di beni) comporta un ampliamento della base imponibile.

Resta fermo il principio fondamentale del consolidato fiscale in base al quale il “reddito complessivo globale” sul quale si calcola l’IRES è determinato in base alla somma algebrica dei redditi e delle perdite di periodo delle società partecipanti al consolidato.

 

L’eliminazione della rettifica di consolidamento relative alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ha efficacia a partire dalle delibere di distribuzione adottate dal 1° settembre 2007, con esclusione della delibera riguardante la distribuzione dell’utile dell’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

La relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge finanziaria stima un effetto di incremento del gettito di competenza, ad aliquota IRES del 33%, pari a circa 600 milioni di euro annui a partire dal 2008.

La quantificazione si basa sui dati riportati in dichiarazione, modello CNM 2005/ Consolidato Nazionale e Mondiale, da cui risultano rettifiche di consolidamento – quasi tutte in diminuzione del reddito complessivo netto del gruppo – per circa 1,9 miliardi di euro (di cui circa 787 milioni per dividendi infragruppo, circa 893 milioni per la rideterminazione del pro-rata patrimoniale[33] e circa 250 milioni per il regime di neutralità).

Utilizzando il modello previsionale IRES, in base ai dati disponibili per l’anno di imposta 2004 ricondotti all’anno di imposta 2006 e tenendo conto delle normative intervenute successivamente, è stato ricalcolato il nuovo reddito generato dalla legislazione proposta e si è proceduto alla riliquidazione della dichiarazione consolidata, stimando un aumento del reddito lordo di gruppo o una minore perdita di gruppo. 

 

Il Servizio Bilancio del Senato, durante l’esame in prima lettura, ha rilevato che la relazione tecnica assumeva la costanza dell’effetto di ripresa di gettito nel tempo, senza ipotizzare alcuna variazione connessa alla minore convenienza dell’istituto del consolidato, a seguito dell’eliminazione dei connessi benefici fiscali.

Il Governo, in risposta a tali rilievi, ha escluso la possibilità che il venir meno delle agevolazioni in questione possa in futuro ridurre l’interesse per il regime di consolidamento, dal momento che il principale vantaggio offerto da tale istituto, non inciso dalle norme in esame, attiene alla compensatività intersoggettiva di perdite ed imponibili positivi.

 

Al riguardo,non sono state formulate ulteriori osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 33, lettera z)

Recupero delle perdite compensate di società estere ex consolidate

Le norme, non modificate nel corso dell’iter parlamentare, introducono l’articolo 139-bis del TUIR, prevedendo quanto segue:

·        nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi e le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, che siano stati percepiti o realizzate dalla società consolidante a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, concorrono a formare il reddito, per la parte esclusa o esente in base alle regole ordinarie, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte ed i redditi della stessa società inclusi nel consolidato;

·        lo stesso criterio di cui al punto precedente si applica durante il periodo di consolidamento, nel caso  di riduzione della percentuale di partecipazione, senza il venir meno del rapporto di controllo.

 

La relazione tecnica al testo iniziale ascrive alla norma un effetto di recupero di gettito per competenza di 14 milioni di euro nel 2009, 28 milioni di euro nel 2010 e di 42 milioni di euro nel 2011.

La relazione precisa che la modifica permette la ripresa a tassazione delle perdite di società estere ex consolidate, sotto forma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate. L’effetto della norma dovrebbe decorrere dal momento dell’uscita dal consolidato mondiale, per uscita anticipata o fine dell’opzione. Per la stima si è pertanto, ipotizzata l’uscita nel 2009.

La stima si basa sull’elaborazione di 2.904 dichiarazioni di consolidato nazionale 2005, riferite all’anno di imposta 2004, primo anno di applicazione del consolidato mondiale, dalla quale emergono i seguenti dati:

•      dal quadro MF risultano 54 società estere partecipate  da 6 società italiane;

•      sempre dal quadro MF risulta che 36 società estere hanno apportato perdite per 39 milioni di euro e 16 società estere hanno apportato redditi per 7 milioni di euro. Dei 39 milioni di perdita solo 29 milioni hanno trovato capienza nei redditi del consolidato, mentre dei 7 milioni di reddito estero, 5 milioni di euro hanno trovato compensazione in perdite nazionali.

La stima ipotizza, inoltre, un crescente utilizzo del consolidato mondiale, negli anni d’imposta successivi al 2004 con conseguente crescita stimata nel 10% delle perdite apportate al consolidato mondiale che possono trovare copertura in redditi italiani.

Il totale delle perdite estere compensate con redditi italiani è pari a circa 29 milioni di euro annui, sulla base dei dati modello CNM2005, anno di imposta 2004.  L’opzione per la tassazione di gruppo ha effetto per 5 anni salvo uscita anticipata, per cui le perdite compensate del periodo, che potrebbero essere riprese a tassazione, potrebbero essere stimate in circa 160 milioni di euro. Nell’ipotesi che la capogruppo riceva, dopo l’uscita dal consolidato, dividendi o realizzi plusvalenze da partecipazione nelle imprese che hanno apportato perdite, tali che in 3 anni le perdite apportate siano totalmente riprese a tassazione, il recupero di gettito di competenza, ad una aliquota media del 26%, è stimato pari a circa 14 milioni di euro nel 2009, pari a circa 28 milioni di euro nel 2010 e 42 milioni di euro nel 2011.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha osservato che la quantificazione proposta risulta condizionata in misura significativa dalle ipotesi che ne sono alla base. Si tratta, in particolare, dell’ipotesi che presuppone che la capogruppo, dopo l’uscita dal consolidato, riceva dividendi o realizzi plusvalenze da partecipazioni nelle imprese che hanno realizzato perdite, tali da recuperare integralmente a tassazione in tre anni le perdite apportate, nonché dell’ipotesi di una crescita del 10 per cento annuo delle perdite che trovano copertura in redditi italiani[34]. Sul punto sono stati, pertanto, chiesti ulteriori elementi informativi volti a suffragare la praticabilità delle ipotesi adottate.

 

ARTICOLO 1, comma 35

Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di immobili

Normativa vigente: L’articolo 90 del TUIR stabilisce che i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito ai fini IRES nell’ammontare determinato in base alle disposizioni previste dal medesimo TUIR per i redditi fondiari.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali beni immobili non sono ammessi in deduzione.  

 

La norma, introdotta dal Senato, fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 90 del TUIR, in base alla quale tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili sostenuti da società che detengono immobili non strumentali e non destinati alla vendita (i c.d. “immobili patrimoniali” acquisiti con finalità di investimento), non sono compresi gli interessi passivi sostenuti per finanziare l’acquisto dei suddetti immobili.

 

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento che ha introdotto il comma in esame non fornisce alcuna indicazione circa gli effetti finanziari della disposizione.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che la norma introdotta appare suscettibile di comportare perdite di gettito – non scontate ai fini dei saldi - anche in considerazione del fatto che essa è espressamente qualificata come di “interpretazione autentica” e finalizzata, quindi, ad esplicare effetti anche di carattere retroattivo.

 

ARTICOLO 1, comma 36

Commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari

Le norme, introdotte alla Camera in seconda lettura, prevedono:

·        l’istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta ad indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e razionalizzazione del sistema vigente, con la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa;

·        la previsione, fino all’applicazione delle suddette modifiche normative, dell’irrilevanza ai fini del regime di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 96 del TUIR, come sostituito dalla legge in esame, degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, in merito all’istituzione della commissione di studio, il Servizio bilancio del Senato ha osservato che la norma che istituisce la commissione non prevede alcuna clausola di non onerosità. L’assenza di tale prescrizione appare suscettibile di determinare possibili maggiori oneri per i quali non è stata apprestata una specifica copertura.

Occorre, inoltre, sottolineare che, in assenza di elementi informativi in merito, anche la disposizione che sancisce l’irrilevanza per le imprese immobiliari, ai fini del regime di deducibilità, degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari per immobili destinati alla locazione, benché di carattere transitorio, appare suscettibile di determinare un effetto di minore entrata. Ciò in quanto restringe l’ambito applicativo del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, introdotto dalla legge in esame, riducendo le relative aspettative di gettito.

 

ARTICOLO 1, comma 37

Esclusione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale

Le norme, introdotte al Senato, dispongono che gli imprenditori individuali che alla data del 30 novembre 2007 utilizzino beni immobili strumentali  di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR (beni immobili strumentali per destinazione[35]), possano, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008.

L’opzione comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per gli immobili la cui cessione è soggetta ad IVA, l’imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene.

L’imposta sostitutiva deve essere versata per il 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007; la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 ed il 16 marzo 2009. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata.

Si ricorda che disposizioni di contenuto analogo a quelle in esame sono state previste dall’articolo 3, commi da 4 a 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002).

 

L’Allegato 7  espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI ENTRATE

52,7

12,8

0,0

52,7

12,8

0,0

52,7

12,8

0,0

MINORI ENTRATE

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

16,0

 

L’effetto di perdita di gettito che si riscontra nel 2010 si protrarrà negli anni successivi in considerazione della mancata tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva delle ordinarie cessioni di cui sarebbero stati oggetto i beni ora esclusi dal patrimonio dell’impresa.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma utilizza i dati del prospetto per l’assegnazione  agevolata dei beni ai soci contenuto in Unico 2003 società di persone, a seguito della normativa introdotta dall’articolo 3, commi da 7 a 10, della legge n. 448 del 2001, che ha consentito, per il periodo d’imposta 2002, l’assegnazione agevolata ai soci delle società di persone di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 449 del 1997[36]. In proposito si ipotizza che le imprese individuali siano interessate ad effettuare operazioni di esclusione con una quota relativa di immobili la cui cessione è soggetta ad IVA analoga a quanto dichiarato dalle società di persone.

I dati del modello Unico 2003 sono stati, inoltre, integrati con i dati di gettito dell’imposta sostitutiva versata dagli imprenditori individuali ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2002, che conteneva interventi di analogo tenore. In base a tali dati risulta che nel 2002 gli imprenditori individuali hanno escluso dal patrimonio dell’impresa beni immobili strumentali che hanno dato luogo al versamento di un’imposta sostitutiva per complessivi 70 milioni di euro.

La quantificazione si basa sui seguenti calcoli:

·          partendo dal dato dell’imposta sostitutiva versata ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 a 6, della legge 448 del 2001, pari a 70 milioni di euro, si è ipotizzato un incremento nominale del 2,8 per cento annuo, stimando un’imposta sostitutiva complessiva per competenza pari a 85 milioni di euro, di cui il 70 per cento versato nel 2008 ed il restante 30 per cento nel 2009;

·          utilizzando i dati relativi alle assegnazioni agevolate ai soci effettuate da parte delle società di persone nel 2002 , ai sensi dell’articolo 3, commi da 7 a 10, la quota relativa del gettito della sostitutiva attribuibile alla maggiorazione del 30 per cento ai fini IVA è pari a circa il 24 per cento;

·          ai fini della quantificazione della perdita di gettito derivante dalla mancata imponibilità ai fini delle imposte sui redditi delle plusvalenze emergenti dall’assegnazione ordinaria dei beni, si è ipotizzata un’assegnazione ordinaria nella misura del 10 per cento annuo con assoggettamento a tassazione delle plusvalenze in cinque anni. Si è, inoltre ipotizzata un’aliquota di imposta del 26 per cento. Si perviene, pertanto ad un minore gettito per competenza di 3,35 milioni di euro nel 2008 e di 6,7 milioni di euro nel 2009, per effetto del successivo cumularsi delle quote di plusvalenze nel  decennio, le quali sono singolarmente tassabili nell’anno di cessione e nei quattro successivi;

·          ai fini del calcolo della minore IVA incassata derivante dalle assegnazioni ordinarie dei beni immobili soggetti ad IVA si è considerata la quota di Iva che da luogo alla maggiorazione dell’imposta sostitutiva (85*24%/30% = 68 milioni di euro) e si è parimenti ipotizzata un’assegnazione ordinaria del 10% dei beni ogni anno. Si perviene, pertanto, ad una perdita di gettito Iva di 6,8 milioni di euro annui.

 

Modifiche alle disposizioni in esame sono state apportate dal decreto legge n. 248 del 2007[37]. In particolare, il provvedimento, a seguito di un emendamento approvato nel corso dell’iter alla Camera (art. 38-bis, comma 2) ha esteso la possibilità di esercitare l’opzione per l’esclusione dal patrimonio dell’impresa a tutti i beni strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del TUIR.

L’emendamento in questione non risulta corredato di relazione tecnica, tuttavia l’Allegato 7 riferito al testo del decreto legge definitivamente approvato dal Senato espone un effetto di ripresa di gettito di 17,6 milioni di euro nel 2008 e di 4,3 milioni di euro nel 2009, nel 2010 è invece prevista una perdita di gettito di 5,3 milioni di euro. Il decreto legge n. 248 del 2008, prevede (art. 38, comma 1-quater), inoltre, che le maggiori entrate a titolo di imposta sostitutiva derivanti dall’estensione siano utilizzate a copertura delle minori entrate per la proroga a tutto il 2008 delle agevolazioni in materia di accisa applicata al gasolio ed al GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni della zona climatica E. Tale norma determina un effetto di perdita di gettito di 18,1 milioni di euro nel 2008 e di 1,2 milioni di euro nel 2010, mentre nel 2009 si ha un effetto di ripresa di gettito di 2,9 milioni di euro.

In merito, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato l’inidoneità della copertura a valere su l’estensione dell’esclusione a tutti i beni strumentali in quanto tale misura, a decorrere dal 2010, analogamente a quanto previsto per la norma originaria, avrebbe prodotto un effetto di perdita di gettito, privo della necessaria copertura finanziaria.

 

Al riguardo, in riferimento alla quantificazione proposta dalla relazione tecnica all’emendamento introdotto nel disegno di legge finanziaria, il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato che l’effetto di perdita di gettito, derivante dalla mancata imponibilità delle plusvalenze emergenti dall’ordinaria assegnazione dei beni  oggetto di esclusione dal patrimonio dell’impresa individuale in virtù delle norme in esame, sembrerebbe leggermente sottostimata in quanto non considera l’effetto di minore gettito a titolo di IRAP derivante dalla mancata imponibilità, ai fini di tale imposta, delle suddette plusvalenze.

Si è segnalato, inoltre, che la relazione tecnica, al fine di individuare la quota dei beni strumentali per destinazione assoggettabile ad IVA, in base alla quale è calcolata la perdita di gettito a titolo di tale imposta, utilizza dati di gettito derivanti dall’attuazione di disposizioni (articolo 3, commi 7-10 della legge n. 448 del 2001) volte ad escludere dal patrimonio dell’impresa beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione. Pertanto, la quota individuata utilizzata nella quantificazione risulta riferita ad un insieme di beni immobili strumentali  diverso rispetto a quello cui si riferiscono le norme in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 38 e 39

Rideterminazione della quota di concorso al reddito dei dividendi e delle plusvalenze

La norma, non modificata nel corso dell’iter parlamentare, dispone che, al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell’aliquota legale IRES, prevista dal comma 33 dell’articolo in esame, con apposito decreto, siano proporzionalmente rideterminate le percentuali di concorso alla determinazione del reddito delle persone fisiche, di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59, e 68, comma 3, del TUIR.

Con il medesimo decreto sono determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

In base alla normativa previgente, a fronte di un prelievo del 33 per cento in capo alla società, i dividendi da partecipazioni qualificate e capital-gains concorrevano alla formazione del reddito ai fini IRPEF del socio percipiente, nella misura del 40 per cento. 

   

La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria originario stima i seguenti effetti di maggior gettito per cassa:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Dividendi su partecipazioni qualificate

IRPEF

0

245

140

Addizionale regionale

0

4

4

Addizionale comunale

0

1

1

Capital gains su partecipazioni qualificate

IRPEF

0

49

28

Addizionale regionale

0

0,8

0,8

Addizionale comunale

0

0,2

0,2

TOTALE

0

300

174

 

Ai fini della quantificazione la relazione tecnica ipotizza che il decreto ministeriale operi un mero adeguamento meccanico delle quote di concorrenza al reddito nei confronti del socio delle società di capitali, mantenendo immutato il livello teorico di tassazione combinata, società – socio, attualmente pari a circa il 41 per cento.

La percentuale di concorrenza che realizza tale adeguamento è stimata pari al 51,6 per cento.

In merito alle decorrenze, che dovranno essere fissate dal decreto si è ipotizzato che la nuova percentuale di concorrenza al reddito si applichi ai dividendi maturati a partire dall’esercizio 2008 e, in relazione ai capital gains, alle plusvalenze realizzate a partire dal medesimo anno.

Il Governo, nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato nel corso dell’esame in prima lettura, ha precisato che i dati alla base della quantificazione, elaborati attraverso il modello di simulazione IRPEF, desunti dalle dichiarazioni delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2004, hanno evidenziato redditi da plusvalenze di partecipazioni qualificate pari a 211 milioni di euro, corrispondenti, sulla base della percentuale di concorrenza al reddito vigente, a plusvalenze realizzate per un ammontare di 526 milioni di euro. I medesimi dati hanno evidenziato redditi da dividendi di partecipazioni qualificate pari a 1.212 milioni di euro, corrispondenti a dividendi percepiti pari a 3.030 milioni di euro.

Il Governo ha inoltre assicurato, che, pur se la fissazione delle nuove percentuali è demandata ad un successivo provvedimento, il medesimo è finalizzato a garantire l’invarianza complessiva del livello di tassazione su tali cespiti, a fronte della riduzione del prelievo a titolo di IRES.

Applicando a tali cespiti le percentuali di concorrenza a legislazione vigente e variata ed ipotizzando un’aliquota marginale IRPEF del 40 per cento si determina un maggior gettito annuo per competenza a titolo di IRPEF di 140 milioni di euro annui in riferimento ai dividendi ed un maggior gettito di 28 milioni di euro annui in riferimento ai capitali gains.

Le medesime elaborazioni evidenziano un maggior gettito per competenza, a titolo di addizionali, per 5 milioni di euro in riferimento ai dividendi e di 1 milione di euro in riferimento ai capital gains.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che la quantificazione appare corretta in relazione ai dati ed alle ipotesi assunte nella relazione tecnica ed alle successive assicurazioni fornite dal Governo circa l’invarianza rispetto al livello di tassazione combinata socio-società previgente alla norma in esame.

 

ARTICOLO 1, commi  40-42

Tassazione ad aliquota proporzionale del reddito di impresa individuale e di società di persone

Le norme, non modificate nel corso dell’iter parlamentare, prevedono quanto segue:

·        a decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti, ovvero imputati per trasparenza, non siano prelevati o distribuiti;

·        nel caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a determinare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già assolta è scomputata da quella dovuta sui redditi prelevati o distribuiti.

Inoltre, è previsto che:

·          l’opzione non possa essere esercitata se le imprese o le società sono in contabilità semplificata;

·          in apposito prospetto della dichiarazione debba essere fornita indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti nei periodi in cui è applicato il regime opzionale e delle altre componenti del patrimonio.  Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievo degli utili nell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili nei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale;

·          le disposizioni attuative riguardanti i termini e le modalità di esercizio dell’opzione, il regime di imputazione delle perdite, le modalità di versamento dell’imposta sono rinviate ad apposito decreto.

 

La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria originario stima un effetto di perdita di gettito a titolo di IRPEF per competenza pari a 100 milioni di euro per il 2008, e, nell’ipotesi di una progressiva adesione al regime opzionale, pari rispettivamente a 150 milioni di euro e 200 milioni di euro nel 2009 e nel 2010.

Per stimare la perdita massima di gettito per l’Erario conseguente alla concessione dell’opzione per la tassazione con imposta proporzionale la relazione tecnica descrive il seguente procedimento di quantificazione:

1.    è stata calcolata l’imposta IRPEF all’aliquota proporzionale del 27,5% sul reddito d’impresa netto; assumendo l’ipotesi di tendenziale coincidenza tra reddito civilistico e reddito fiscale, generalmente riscontrata per tali soggetti;

2.    è stato ricostruito l’utile civilistico netto dell’impresa, che costituisce l’ammontare massimo distribuibile come dividendo, sottraendo dal reddito d’impresa fiscale le imposte sul reddito netto d’impresa, l’IRAP ed il saldo tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione a fini fiscali;

3.    è stata calcolata, in capo ad ogni contribuente (imprenditore individuale, collaboratore d’azienda, socio percettore di reddito di partecipazione) quale sia la minima imposta IRPEF dovuta con l’attribuzione del dividendo e l’utilizzo del credito d’imposta corrispondente: a tale fine è stata individuata la percentuale di dividendo che - in aggiunta agli altri redditi e con l’utilizzo del credito d’imposta – minimizza l’imposta netta IRPEF corrispondente. La percentuale possibile varia tra lo 0% - nessun dividendo attribuito – ed il 100% della quota massima d’utile civilistico netto spettante al singolo percettore a legislazione vigente;

4.    la somma delle imposte proporzionali sul reddito d’impresa netto e dell’IRPEF netta minima di tutte le persone fisiche potenzialmente percettrici di dividendi costituisce l’imposta complessiva secondo la legislazione proposta.

In conseguenza a quanto esposto la relazione tecnica assume che optino per il regime di tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale le imprese che realizzino un considerevole vantaggio fiscale.

In base alle ipotesi evidenziate la riduzione potenziale massima del gettito delle imposte dirette sarebbe pari a circa 500 milioni di euro, di cui il 70 per cento  a favore di imprese individuali ed il 30 per cento a favore di imprese in forma associata.

Il numero dei contribuenti potenzialmente interessati è pari a circa 200.000 imprese individuali ed a circa 50.000 società di persone.

Tenuto conto della condizione in base alla quale i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non debbono essere prelevati o distribuiti, la relazione tecnica ipotizza che, nel primo anno in cui può esercitarsi l’opzione, il 20% delle imprese opti per il  nuovo regime impositivo. Si ipotizza, inoltre, che tale percentuale si incrementi del 10 per cento annuo nei due esercizi successivi.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che la quantificazione proposta appare condizionata in misura significativa dall’ipotesi assunta circa la misura della percentuale di adesione al nuovo regime proporzionale, che viene applicata alla perdita potenziale massima di gettito, attribuita alle imprese che ricavino un considerevole vantaggio fiscale dall’esercizio dell’opzione.

In proposito si è rilevato che potrebbe rivelarsi non sufficientemente cautelativa l’adozione di un tasso di adesione iniziale del 20 per cento, motivata dalla sussistenza del vincolo di mantenimento nell’impresa del reddito prodotto: ciò in quanto parte delle imprese interessate, in base a valutazioni di pianificazione aziendale, adottano già la decisione di non prelevare o non distribuire il reddito prodotto.

 

ARTICOLO 1, commi 43-45

Regionalizzazione dell’IRAP

Le norme, introdotte al Senato, prevedono quanto segue:

·        in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’IRAP assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale;

·        al fine di assicurare il rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita adottato dalla UE e di garantire gli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, resta ferma l’indeducibilità dell’IRAP dalle imposte erariali;

·        le regioni non possono modificare le basi imponibili. Possono modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni esclusivamente nei limiti della normativa statale.

E’ prevista infine l’approvazione di uno schema di regolamento-tipo regionale riguardante la disciplina della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione dell’IRAP regionale. Tale regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le suddette funzioni sono affidate all’Agenzia delle entrate. Fino all’emanazione dei regolamenti regionali, conformi allo schema di regolamento tipo, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Alle norme in esame non sono ascritti effetti finanziari.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, in quanto le norme non incidono sugli elementi strutturali del tributo e, pertanto, non appaiono suscettibili di determinare conseguenze di carattere finanziario.

 

ARTICOLO 1, commi 46-49

Tassazione sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Le norme, oggetto di sostanziali modifiche nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, innovano il regime fiscale delle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.

In particolare, nel testo iniziale del disegno di legge finanziaria:

·          estendono alle operazioni di conferimento di aziende il regime di neutralità fiscale previsto per le operazioni di scissione e fusione; tale regime è esteso anche ai conferimenti tra soggetti non residenti, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato. Inoltre tale regime si applica anche se il soggetto conferente sia rappresentato da una società di persone o da un imprenditore individuale;

·          in luogo dell’applicazione del regime di neutralità fiscale, la società conferitaria  può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel quale è stata posta in essere l’operazione o , al più tardi, in quella del periodo successivo, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali relativi all’azienda ricevuta, un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 18 per cento. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. In caso di realizzo dei beni anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale dei beni è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto, mentre l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi;

·          l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata in caso di operazioni di fusione dalla società incorporante ovvero dalla società risultante dalla fusione,  in caso di operazione di scissione dalla società beneficiaria della medesima;

·          le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva può essere richiesta anche per realizzare l’allineamento dei valori fiscali ai valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di tale periodo o del successivo;

·          si rinvia ad apposito decreto di natura non regolamentare l’adozione delle relative disposizioni attuative. Il medesimo decreto dovrà, inoltre, dettare disposizioni di coordinamento con le norme recate dai commi da 242 a 249 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate negli anni 2007 e 2008.

 

Le norme citate prevedono, per le società di capitale, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti, risultanti da operazioni di aggregazione aziendale  realizzate attraverso fusione o scissione negli anni 2007 e 2008,  il riconoscimento, ai fini fiscali, del valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto delle imputazioni in bilancio del disavanzo da concambio, per un importo complessivo non eccedente 5 milioni di euro. La stessa agevolazione è riconosciuta per le operazioni di conferimento, realizzate in regime di neutralità fiscale relativamente ai maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario, se società di capitale, società cooperativa e di mutua assicurazione residente. Le agevolazioni in questione si applicano esclusivamente alle seguenti condizioni, che debbono sussistere ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione:

·          alle operazioni di aggregazione devono partecipare imprese operative da almeno due anni;

·          le imprese che partecipano alle operazioni non debbono appartenere allo stesso gruppo societario;

·          le imprese partecipanti non debbono essere legate da un rapporto di partecipazione, ovvero essere controllate anche indirettamente da un medesimo soggetto.

 

Le norme prevedono, inoltre, il recupero a tassazione mediante applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 18 per cento, delle eccedenze dedotte, rispetto ai valori iscritti in bilancio, ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal comma 33 dell’articolo 1 in esame.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale, per classi omogenee di deduzioni extracontabili. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciti ai fini dell’ammortamento con le stesse modalità previste dai commi in esame nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.

Infine, le norme, consentono, con finalità di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, la possibilità di assoggettare a tassazione con un’imposta sostitutiva del 7% i disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui si è esercitata l’opzione, rilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria recata dagli articoli 128 e 141 del TUIR.

 

La Camera, nel corso dell’esame in Commissione, ha introdotto le seguenti modifiche:

·        l’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista sia per le operazioni di riorganizzazione aziendale, sia per il recupero a tassazione delle eccedenze dedotte (18 per cento) è ridotta in base alla seguente modulazione per scaglioni di valore:

-          12 per cento da applicare sui primi 5 milioni di euro;

-          14 per cento da applicare da 5 a 10 milioni di euro;

-          16 per cento da applicare alla quota superiore a 10 milioni di euro;

·        entrambe le imposte di cui al punto precedente sono versate in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento;

·        per le operazioni di riorganizzazione aziendale il riconoscimento fiscale dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si perde in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, anziché anteriormente al secondo;

·        l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale è ridotta dal 7 al 6 per cento. E stata, inoltre, eliminata l’Irap dalle imposte in luogo delle quali può essere corrisposta l’imposta sostitutiva[38]

 

La relazione tecnica al testo originario assegna alle disposizioni in esame i seguenti effetti complessivi, per cassa, di maggiore entrata a titolo di imposte sostitutive e di minore entrata a titolo di imposte dirette, conseguente ai maggiori ammortamenti deducibili.

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive di cui

·          operazioni straordinarie

·          deduzioni extracontabili

·          consolidato fiscale

527

40

467

20

720

58

644

18

899

74

809

16

Minor gettito imposte dirette

 

 

733

Maggior gettito netto

527

720

166

 

La quantificazione si basa sulle elaborazioni di seguito illustrate.

Imposta sostitutiva per operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale: la quantificazione si basa sui dati del quadro RV del modello Unico 2005 relativo all’anno di imposta 2004, da cui risulta una differenza riallineabile pari a circa 2.670 milioni di euro relativa ai valori delle operazioni effettuate in anni precedenti. Considerando che la norma permetterebbe il riallineamento anche per le operazioni straordinarie concluse nel 2008, si ipotizza che il totale dei valori riallineabili siano pari a circa 3,4 miliardi di euro (2.670 + 2.670 X 25%). Nell’ipotesi che il 20% dei contribuenti opti per l’imposta sostitutiva il primo anno e il 10% nel successivo , il gettito corrispondente sarebbe pari a circa 120 milioni di euro nel 2008, 50 milioni di euro nel 2009 e 45 milioni di euro nel 2010.

Imposta sostitutiva sui maggiori valori rivenienti dal quadro EC: risulta una differenza tra valori civili e valori fiscali pari a circa 36 miliardi di euro. Nell’ipotesi che il 20% di tali valori venga riallineato nel primo anno di applicazione e l’adesione negli anni successivi sia del 10%, il gettito sarebbe pari a circa 1.400 milioni di euro nel 2008, circa 496 milioni di euro nel 2009 e 447 milioni di euro nel 2010.

 

In riferimento alle imposte sostitutive ad aliquota del 18 per cento, la relazione tecnica ipotizza la possibilità di pagare tali imposte dilazionate in tre rate annuali costanti, ad un tasso di interesse legale del 2,5%, applicato sulla seconda e terza rata.

 

Imposta sostitutiva sull’ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza: tale ammontare risulta pari a circa 2.890 milioni di euro. Nell’ipotesi di adesione del 10% l’anno, con un’aliquota di imposta sostitutiva del 7%,  il gettito risulta pari a circa 20 milioni di euro nel 2008, 18 milioni di euro nel 2009 e circa 16 milioni di euro nel 2010.

 

I valori riallineati, se si ipotizza l’applicazione delle discipline nel 2008, assumeranno rilevanza fiscale ai fini dell’ammortamento a partire dall’anno di imposta 2009.

All’effetto positivo sul gettito dell’Erario va aggiunto l’effetto negativo riveniente dai maggiori ammortamenti deducibili ai fini delle imposte dirette. Tali maggiori ammortamenti sono stati stimati dalla relazione tecnica utilizzando i maggiori valori riallineati, ipotizzando un ammortamento medio della durata di 5 anni ed applicando un’aliquota media delle imposte dirette del 26%.

 

Il Governo, nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato riguardanti la previsione di un versamento rateale delle imposte sostitutive ad aliquota del 18 per cento non presente nelle norme, ha precisato che tale ipotesi è stata assunta in coerenza con le modalità di versamento adottate in attuazione di misure di analogo tenore susseguitesi nei diversi anni e tenendo conto della prevista definizione di modalità applicative delle misure in oggetto da stabilire con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel caso dell’imposta sostitutiva ad aliquota del 7 per cento si è adottata l’ipotesi di versamento in unica soluzione in relazione al più basso livello di aliquota ed alla necessità di risolvere una problematica in via di esaurimento.

 

L’Allegato 7 al testo definitivamente approvato quantifica gli effetti delle modifiche alle norme in esame introdotte alla Camera come segue.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

0,0

0,0

241,0

0,0

0,0

241,0

0,0

0,0

241,0

MAGGIORI ENTRATE

60,0

304,0

213,0

60,0

304,0

213,0

60,0

304,0

213,0

  

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto tali modifiche afferma che la riduzione delle aliquote delle imposte sostitutive se da un lato riduce il gettito di tali imposte dall’altro può determinare maggiori tassi di adesione.

Pertanto, la stima degli effetti della riduzione di aliquote si basa su una rimodulazione in aumento dei tassi di adesione, rispetto a quelli utilizzati nella relazione tecnica al disegno di legge iniziale. In particolare:

Percentuali  di adesione

RT iniziale

RT modifiche

·          operazioni straordinarie

1° anno

2° anno

3° anno

·          deduzioni extracontabili

1° anno

2° anno

3° anno

·          consolidato fiscale

1° anno

2° anno

3° anno

 

20%

10%

10%

 

20%

10%

10%

 

10%

10%

10%

 

30%

20%

20%

 

30%

20%

10%

 

20%

10%

5%

 

Inoltre, le modifiche introdotte prevedono espressamente la possibilità di rateizzare i versamenti nella misura del 30 per cento nel primo anno, 40 per cento nel secondo e 30 per cento nel terzo. Tale circostanza comporta un diverso profilo dei versamenti annui rispetto a quello adottato nella relazione tecnica originaria, in cui si ipotizzava una rateizzazione in tre rate annue di importo costante. Inoltre, i maggiori tassi di adesione comportano un maggior effetto di perdita di gettito a titolo di imposte dirette a seguito dei maggiori valori fiscali ammortizzabili. I maggiori valori fiscali rilevano dal 2009 con riguardo agli ammortamenti e dal 2011 con riguardo alle plusvalenze da realizzo, a seguito del raddoppio da 2 a 4 anni della durata del vincolo temporale fissato dalle norme.

La relazione tecnica sconta il solo effetto di perdita di gettito relativo agli ammortamenti, a tal fine utilizzando: i maggiori valori riallineati, ridotti al 90 per cento per tenere conto di possibili cessioni, una durata media dell’ammortamento di cinque anni ed una aliquota media delle imposte dirette del 26 per cento.

L’andamento di cassa complessivo risulta pertanto il seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive

587

1.023

1.112

Minor gettito imposte dirette

 

 

-974

Maggior gettito netto

587

1.023

138

La variazione rispetto alla relazione tecnica originaria è la seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2008

2009

2010

Maggior gettito imposte sostitutive

60

304

213

Minor gettito imposte dirette

 

 

-241

Maggior gettito netto

60

304

-28

 

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione proposta nella relazione tecnica al testo originario, il Servizio Bilancio dello Stato della Camera ha osservato che le stime apparivano condizionate in misura significativa dalle ipotesi adottate circa i tassi di adesione da parte dei contribuenti interessati. In merito si osservava che le percentuali di adesione applicate ai singoli esercizi del triennio di riferimento non apparivano sufficientemente motivate in base a dati oggettivi.

Tale rilievo è stato espresso anche dal Servizio Bilancio del Senato, in riferimento al maggior profilo di adesione da parte dei contribuenti, ipotizzato, a seguito delle riduzioni di aliquota delle imposte sostitutive, nella relazione tecnica di corredo alle modifiche introdotte alla Camera.

Più in particolare, analizzando le singole stime relative ai diversi interventi, il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto di chiarire se nella stima degli effetti di gettito dell’imposta sostitutiva, relativa alle operazioni di riorganizzazione aziendale, si fosse tenuto conto, nella valutazione dei valori potenzialmente riallineabili in riferimento alle operazioni straordinarie che si concluderanno nel 2008, del fatto che in tale periodo d’imposta sono ancora applicabili, alle operazioni che presentino i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, le norme della finanziaria 2007 di agevolazione delle operazioni di aggregazione aziendale. Tali norme configurano, infatti, nel limite fissato dei maggiori valori fiscalmente riallineabili, un regime più vantaggioso per il contribuente rispetto a quello proposto dalle norme in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 50-52

Modifiche al regime IRAP

Normativa vigente: la vigente disciplina dell’IRAP da un lato dispone che la base imponibile del tributo sia basata sul “valore della produzione” risultante dal bilancio del contribuente, dall’altro lato tuttavia prevede che a tale “valore della produzione” di derivazione bilancistica debbano essere apportate numerosissime variazioni, in aumento e in diminuzione, secondo le regole proprie dell’IRES.

 

Le norme nel testo originario del disegno di legge finanziaria, oltre a ridurre l’aliquota dal 4,25 al 3,9 per cento, hanno la finalità di semplificare le regole di determinazione della base imponibile del tributo e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella prevista per le imposte sul reddito.

Quanto alla determinazione della base imponibile, il comma 50 dell’articolo in esame prevede innanzitutto che, per le società di capitali (diverse dalle banche, assicurazioni e società esercenti attività finanziaria) e per gli enti commerciali la base imponibile è determinata dalla differenza tra “il valore e i costi della produzione”, con esclusione del costo del personale dipendente, delle svalutazioni e degli accantonamenti, “così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”. Sono pertanto indeducibili dalla base imponibile le deduzioni extracontabili. Tra le componenti negative non ammesse in deduzione è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili. Si precisa altresì che per i contribuenti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS-IFRS) la base imponibile è determinata assumendo le voci di bilancio corrispondenti a quelle rilevanti ai sensi dei principi contabili nazionali.

Regole analoghe valgono per la determinazione della base imponibile delle holding di partecipazione che non svolgono attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Per le banche, società finanziarie e assicurazioni sono previste norme speciali, in considerazione del fatto che tali soggetti redigono i propri bilanci secondo schemi diversi da quelli previsti dal codice civile per le imprese commerciali.

 

In particolare, per i soggetti del settore bancario, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico:

·          margine di intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

·          ammortamenti dei beni materiali ed immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

·          altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

 

In tutti i casi menzionati, la base imponibile è resa il più aderente possibile ai dati di bilancio, attraverso l’eliminazione delle “interferenze” della disciplina IRES.

Tali interferenze permangono, invece, per le imprese individuali e le società di persone, ai sensi del nuovo art. 5-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 446/1997, introdotto dal comma 50, lettera b, dell’articolo in esame. Tale norma prevede, infatti, che i componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile sono assunti secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valide ai fini della determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.

Le norme, inoltre, introducono riduzioni di alcune delle deduzioni forfetarie di cui all’articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Le disposizioni descritte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Per riassorbire gradualmente i disallineamenti dovuti alla circostanza che fino a tutto il 2007 era consentito anche ai fini IRAP dedurre in via extracontabile alcune tipologie di costi, il comma 51, prevede che i disallineamenti esistenti siano recuperati a tassazione in quote costanti nei sei periodi di imposta a partire dal 2008. In corrispondenza di tale recupero si determina lo svincolo per la quota IRAP delle riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto utilizzato per la deduzione extracontabile (quadro EC).

Si segnala che, con la Circolare 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale regime si pone come alternativo a quello introdotto dal comma 48 dell’articolo in esame, che consente di recuperare immediatamente a tassazione l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

Gli altri componenti di reddito la cui rilevanza ai fini IRAP era stata in tutto o in parte rinviata ad esercizi successivi in base alla disciplina IRES previgente alle norme in esame saranno invece gradualmente riassorbiti secondo le regole precedenti, con eccezione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, di cui all’articolo 111, comma 3, del TUIR, il cui ammontare è deducibile in sei quote costanti a partire dal 2008.

Il comma 52 dispone, infine, che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione annuale IRAP non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione di domicilio fiscale del contribuente.

Per il momento resta invece ferma la vigente disciplina in materia di accertamento e riscossione del tributo. Con decreto ministeriale saranno previsti i nuovi termini e modalità di presentazione e saranno dettate le disposizioni di coordinamento con la disciplina esistente.

 

La Camera, nel corso dell’esame in Commissione, ha introdotto alcune modifiche al regime sopra delineato. In particolare:

·        concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle società di capitali, degli enti commerciali, delle banche, delle società finanziarie e di assicurazione le plusvalenze e le minusvalenza derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali  per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (cosiddetti immobili relativi);

·        sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico;

·        le imprese individuali e le società di persone possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le nuove disposizioni introdotte per le società  di capitali; l’opzione è valida per un triennio ed è irrevocabile;

·        sono aumentate le deduzioni forfetarie attualmente vigenti per le società di persone e le imprese individuali. In particolare gli aumenti sono disposti nelle seguenti misure:

euro 2.150 per i contribuenti con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro;

euro 1.650  per i contribuenti con base imponibile compresa tra 180.759,91 euro e 180.839,91 euro;

euro 1.050 per i contribuenti con base imponibile compresa tra  180.839,91 e 180.919,91;

euro 525 per i contribuenti con base imponibile compresa tra  180.919,91 e 180.999,91.

 

 

La relazione tecnica al disegno di legge originario ascrive al complesso delle disposizioni un effetto netto complessivo di incremento di gettito per competenza di 180 milioni di euro annui[39].

La relazione precisa che tale effetto include sia il recupero a tassazione, in sei quote costanti, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dei componenti negativi dedotti fino al 2007 ed indicati nel prospetto EC, sia gli effetti della medesima regola applicata all’ammontare complessivo dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata per effetto della disciplina fiscale del reddito d’impresa. Da tali componenti deriverebbe singolarmente un effetto di recupero di gettito annuale pari a 250 milioni di euro.

I possibili effetti di perdita di gettito a titolo di IRAP, relativi alla diminuzione della platea dei contribuenti a seguito dell’opzione per il nuovo regime dei contribuenti minimi, sono invece analizzati nella relazione tecnica relativa a tale misura (cfr. articolo 4 del provvedimento in esame).

La stima proposta dalla relazione tecnica utilizza il modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall’universo delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005, relativi al periodo d’imposta 2004, di tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP. Tali dati sono stati estrapolati in base all’andamento del valore aggiunto ISTAT ed alle previsioni dell’ultima RPP.

I medesimi dati sono stati aggiornati sulla base delle numerose modifiche normative che hanno interessato l’imposta in questione negli anni successivi al 2004.

 

Il Governo, nella nota di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame al Senato in prima lettura, ha fornito alcuni elementi di dettaglio, riguardanti gli effetti delle diverse misure, singolarmente considerate.

In particolare:

·          il minore gettito conseguente la riduzione di aliquota, a parità di base imponibile, si sarebbe cifrato in 1.630 milioni di euro annui;

·          l’effetto di maggiore gettito associato alla rideterminazione del valore della produzione ed alla riduzione delle deduzioni forfetarie, ad un’aliquota nominale del 4,25 per cento, sarebbe stato pari a 1.750 milioni di euro annui.

Il Governo ha, inoltre, assicurato, che non ci saranno difficoltà in termini di accertamento del tributo, in quanto le informazioni che saranno contenute nel nuovo modello di dichiarazione IRAP saranno le stesse attualmente richieste. Inoltre le dichiarazioni saranno conosciute direttamente sia dalle regioni che dall’Agenzia delle entrate.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche introdotte nel corso dell’esame alla Camera stima i seguenti effetti:

Inclusione nella base imponibile IRAP delle plusvalenze da realizzo di immobili relativi: si stima che la disposizione determini un effetto di ripresa di gettito per competenza di 50 milioni di euro annui dal 2008.

La stima si basa sui dati delle dichiarazioni UNICO 2005 – Società di capitali, dai quali si evince che il redito catastale degli immobili che non costituiscono beni strumentali o beni merce è pari a circa 1.243 milioni di euro. Per stimare il valore di mercato di tali beni si è utilizzato il coefficiente di 1,33, corrispondente al rapporto tra i proventi degli immobili locati, pari a 1.646 milioni di euro ed i valori di rendita. Applicando tale coefficiente, il valore di mercato si cifra in circa 165 miliardi di euro (1.243*1,33*100).

La relazione tecnica stima, inoltre, che il 5 per cento di tale ammontare, corrispondente a circa 8 miliardi di euro, sia oggetto di realizzo sul mercato immobiliare. Ipotizzando una plusvalenza media del 15 per cento si ottiene una maggiore base imponibile di 1,2 miliardi di euro. Applicando un’aliquota media del 4,1 per cento, si ottiene un maggior gettito annuo per competenza di 49 milioni di euro, aumentato a 50 milioni di euro per tenere conto delle plusvalenze realizzate da imprese che non sono società di capitali.

Per cassa il maggior gettito si cifra in 93 milioni di euro nel 2009 ed in 50 milioni di euro annui dal 2010, scontando un acconto effettivo dell’85 per cento.

L’Allegato 7 al testo definitivamente approvato stima i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORE ENTRATA

0,0

0,0

0,0

0,0

93,0

50,0

0,0

93,0

50,0

MINORE SPESA CORRENTE

0,0

93,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Aumento deduzioni forfetarie per imprese individuali e società di persone: la relazione stima una perdita di gettito di 213 milioni di euro annui per competenza.

La stima si basa su una simulazione puntuale, in capo a ciascun contribuente interessato.

Per cassa, si determina una perdita di gettito di 394 milioni di euro nel 2009 e di 213 milioni di euro annui dal 2010.

L’Allegato 7  al testo definitivamente approvato stima i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORE

ENTRATA

0,0

0,0

0,0

0,0

394,0

213,0

0,0

394,0

213,0

MAGGIORE SPESA CORRENTE

0,0

394,0

213,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che, anche tenendo conto delle informazioni fornite dal Governo durante l’esame in prima lettura al Senato, non è possibile una verifica delle elaborazioni che hanno condotto alla stima. Ciò in quanto le predette informazioni si limitano a fornire gli effetti in termini di variazione di gettito delle misure singolarmente considerate, laddove queste ultime interagiscono tra loro nella determinazione del risultato netto di gettito complessivo.

In merito al contenuto del comma 52, il Servizio Bilancio dello Stato della Camera ha altresì rilevato la possibile insorgenza, per le regioni, di costi di natura amministrativa ed organizzativa connessi all’attività di ricezione delle dichiarazioni IRAP.

Con riguardo, invece, alle integrazioni successivamente introdotte nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, il Servizio Bilancio del Senato ha, in particolare, osservato che le ipotesi assunte in merito agli effetti di ripresa di gettito per l’inclusione nella base imponibile IRAP delle plusvalenze da realizzo di immobili relativi (quota del 5 per cento di vendite annue, 15 per cento di plusvalenza media) non sono supportate da alcun riferimento ad andamenti di mercato riguardante il settore in questione. Ha osservato, altresì, che la relazione tecnica di corredo alle modifiche non considera gli effetti, presumibilmente di perdita di gettito, conseguenti alla possibilità, da parte delle società di persone e delle imprese individuali, di opzione per il calcolo della base imponibile secondo le nuove modalità introdotte per le società di capitali.

Occorre, infine, osservare che, alla luce di quanto precisato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/E del 19 febbraio 2008, potrebbe risultare sovrastimato l’effetto di gettito ascritto dalla relazione tecnica al testo iniziale alla disposizione dell’attuale comma 52, che consente il recupero a tassazione in sei quote costanti dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP, indicati nel quadro EC. La relazione tecnica, infatti, sembra non considerare che tale regime si pone come alternativo a quello introdotto dal comma 48 dell’articolo in esame, che consente di recuperare immediatamente a tassazione l’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR, mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

 

ARTICOLO 1, comma 53

Limiti alla fruizione dei crediti d’imposta concessi alle imprese

La norma, nel testo originario, dispone che, dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU (Crediti d’imposta concessi in favore delle imprese) della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

L’ammontare eccedente è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente consentito dalle singole leggi istitutive, ed è in ogni caso compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello nel quale si determina l’eccedenza.

 

Il Senato, nel corso dell’esame in prima lettura, ha previsto che il tetto annuo all’utilizzazione dei crediti d’imposta non si applichi:

·        a partire dalla data del 1° gennaio 2008, al credito d’imposta previsto per i costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006.

Tale credito è attribuito dalla norma istitutiva a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009;

·        a partire dalla data del 1° gennaio 2010, al credito d’imposta previsto per investimenti in beni strumentali nuovi nelle aree svantaggiate, ai sensi dell’articolo 1, comma 271, della legge n. 296 del 2006.

Tale credito è attribuito dalla norma istitutiva a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013.

Si segnala, con riferimento al credito di imposta per le attività di ricerca industriale, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006, che il comma 66 dell’articolo 1 in esame dispone con effetto retroattivo sia l’incremento della misura del credito d’imposta relativo a costi di ricerca derivanti da contratti stipulati con università ed istituti di ricerca, sia il limite massimo dei costi per ricerca cui commisurare il credito d’imposta concesso. 

 

L’Allegato 7 al testo originario assegna alla disposizione che introduce il tetto annuo all’utilizzazione dei crediti d’imposta un effetto di minore spesa sui saldi di finanza pubblica di 323 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

La relazione tecnica al testo originario afferma che la suddetta stima è stata desunta dall’analisi di oltre 2,8 milioni di modelli F24 relativi all’anno 2006, riferiti a 163.000 contribuenti che abbiano utilizzato almeno un credito di imposta in compensazione di altre imposte. L’analisi evidenzia che i contribuenti che hanno utilizzato nel 2006 crediti d’imposta in compensazione di importo superiore a 250.000 euro sono 800, per un importo complessivo dei crediti pari a 600 milioni di euro, di cui  404 milioni di euro rappresentano l’importo delle compensazioni eccedenti i 250.000 euro.

Ipotizzando che alcuni crediti in scadenza non vengano prorogati, il predetto importo è stato ridotto del 20 per cento, pervenendo alla stima di 323 milioni di euro annui.

Il Governo, in risposta ad alcune osservazioni formulate al Senato, circa la possibilità che, a decorrere dal 2011, si possa determinare un effetto di accumulo delle richieste di recupero di eccedenze di crediti che, per effetto del tetto, non abbiano trovato capienza nel triennio 2008-2010, ha affermato che tale circostanza potrebbe essere considerata residuale, in quanto riferita a soggetti che avrebbero accumulato crediti per un importo superiore ai 750.000 euro. Un ulteriore elemento che ha determinato la scelta di limitare la quantificazione al primo triennio è riconducibile all’assenza di informazioni circa l’eventuale proroga di crediti esistenti o l’istituzione di nuovi crediti d’imposta.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato :

·        da un lato, rivede la stima degli effetti derivanti dall’introduzione del tetto, contenuta nella relazione tecnica originaria, portando il risparmio di spesa annuo da 323 milioni di euro a 404 milioni di euro, in quanto l’abbattimento del 20 per cento  a suo tempo praticato per tenere conto della mancata proroga di alcuni crediti d’imposta in scadenza, si sarebbe rivelato non corretto in base a nuove informazioni disponibili;

·        dall’altro, stima l’effetto di riduzione del risparmio atteso in relazione alle deroghe introdotte al Senato.

La quantificazione è effettuata sulla base degli importi dei risparmi di spesa a suo tempo quantificati nella relazione tecnica alla legge n. 296 del 2006, che ai commi 280 e 271, ha istituito i crediti di imposta oggetto di deroga. In particolare:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Credito d’imposta per la ricerca industriale (comma 280)

419

487

511

 Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271)

377

763

725

Poiché i crediti d’imposta complessivamente risultanti dall’elaborazione dei circa 2,8 milioni di modelli F24 del 2006 risultano pari a circa 1,6 miliardi di euro, il credito d’imposta per la ricerca industriale rappresenterebbe il 25 per cento del totale dei crediti. Applicando tale percentuale al dato di gettito risultante dal tetto di 250.000 euro, pari a 404 milioni di euro, si ottiene un minore risparmio di spesa di circa 100 milioni di euro annui. Applicando analogo procedimento al credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, si ottiene un minore risparmio di spesa di circa 200 milioni di euro dal 2010.

Complessivamente gli effetti delle modifiche apportate dal Senato in termini di minore risparmio di spesa, rispetto al testo originario, sono pertanto i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Credito d’imposta per la ricerca industriale (comma 280)

-100

-100

-100

 Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (comma 271)

 

 

-200

Nuova valutazione tetto 250.000 euro

80

80

80

Differenza netta rispetto alla RT iniziale

-20

-20

-220

 

L’Allegato 7 riferito al testo definitivamente approvato, comprensivo delle modifiche apportate al Senato, assegna pertanto alle norme i seguenti effetti di minore spesa in conto capitale:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORE SPESA C/CAPITALE

0,0

0,0

0,0

303,0

303,0

103,0

303,0

303,0

103,0

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che le quantificazioni proposte presentano taluni elementi di problematicità, in merito ai quali è stata richiesta l’acquisizione di ulteriori chiarimenti.

In primo luogo, si è chiesto di meglio motivare le circostanze che hanno indotto a considerare incongruo l’abbattimento del 20 per cento degli effetti di ripresa di gettito derivanti dall’introduzione del tetto, anche in considerazione del fatto che la nuova valutazione delle conseguenze di tale introduzione consente di compensare quasi integralmente, negli anni 2008 e 2009, gli effetti negativi delle deroghe introdotte dal Senato e di ridurli di poco meno di un terzo nel 2010.

In merito alla quantificazione di tali effetti, indotti dalle deroghe al tetto introdotte al Senato, si è rilevato che la relazione tecnica non tiene conto del fatto che il provvedimento in esame - con effetto retroattivo a decorrere dal periodo d’imposta 2007, secondo quanto precisato dalla RT - amplia la portata agevolativa del credito d’imposta per la ricerca industriale, incrementandone il relativo costo per l’erario. Pertanto, sulla base della metodologia di quantificazione utilizzata dalla relazione tecnica, l’esclusione di tale credito d’imposta dal tetto risulterebbe relativamente più onerosa.

Si segnala, infine, che nel corso dell’esame del decreto legge n. 248 del 2007, il Governo, a corredo di una disposizione che ripristina al 2007 la decorrenza del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate[40], ha presentato una relazione tecnica in cui sono rivisti in riduzione gli ammontari di spesa, per gli anni 2008 e 2009, stimati per la concessione sia del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, sia del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Ciò in conseguenza di un ammontare ridotto di investimenti effettuati nel corso del 2007, per effetto della mancata comunicazione in tale anno dell’autorizzazione  da parte della Commissione europea, cui era subordinata l’efficacia dei suddetti crediti d’imposta.   

 

ARTICOLO 1, commi 54-57

Deroga al limite di utilizzo dei crediti d’imposta

Le norme, introdotte al Senato, entro i limiti di stanziamento di cui al comma 56, dispongono che i limiti previsti dal precedente comma 53 all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi non si applichino alle imprese, con particolare riferimento a quelle impegnate in processi di ricerca e sviluppo, ubicate nelle aree delle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro:

a)         che abbiano acquisito titolo al riconoscimento del premio di aggregazione previsto dall’art. 1, commi 242-249 della legge 296/2006;

b)        le cui azioni siano ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

A tal fine è prevista l’istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

Le modalità di applicazione della norma in oggetto saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di assicurare il rispetto dello stanziamento annuo previsto dalla stessa norma.

In ogni caso, l’applicazione delle disposizione del presente comma è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva che dimostri l’esistenza dei requisiti previsti.

L’efficacia delle misure previste nelle norme in esame è comunque condizionata all’approvazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall’art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 

 

Le norme non sono corredate di relazione tecnica.

 

L’Allegato 7 stima un effetto di maggiore spesa in conto capitale di 10 milioni di euro annui ai soli fini del saldo netto da finanziare.

 

Al riguardo, per il profilo di verifica delle quantificazioni, non sono state formulate osservazioni, in quanto l’agevolazione appare fruibile entro i limiti dello stanziamento previsto.

Si segnala, tuttavia, che, mentre nelle precedenti versioni dell’Allegato 7, relative alle diverse fasi dell’iter, l’effetto oneroso delle disposizioni in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sembrava essere portato a riduzione dell’effetto di minore spesa di cui al precedente comma 53, nella versione dell’Allegato 7 riferita al testo definitivo, tali effetto non sembra considerato.

Sotto il profilo applicativo delle norme, si segnala che dal testo non risulta chiaro se il requisito di essere un’impresa impegnata in processi di ricerca e sviluppo costituisca una condizione necessaria all’applicabilità delle agevolazioni previste dalla norma in esame o se invece rappresenti solo titolo preferenziale rispetto alle altre imprese che comunque rispettino gli ulteriori requisiti indicati dalla stessa norma[41].

 

ARTICOLO 1, commi 58-62

Reddito d’impresa per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS)

Le norme in esame, introdotte nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, in generale allineano i valori delle poste di bilancio valutati secondo la disciplina fiscale vigente ai valori contabili valutati secondo i principi contabili internazionali utilizzati dai soggetti che per obbligo o opzione, in relazione al recepimento di direttive comunitarie, sono tenuti alla loro adozione in sede di redazione dei bilanci.

Pertanto, il comma 58 introduce delle deroghe alle norme vigenti del TUIR in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini IRES, al fine di allineare i criteri di valutazione a tali principi contabili.

In particolare gli articolo del TUIR oggetto di modifica sono i seguenti:

·          articolo 83, in cui viene stabilita in via generale la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali;

·          articolo 85, in cui viene stabilito che per i soggetti IAS si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione;

·          articolo 87, che riduce in via da 18 a 12 mesi il periodo minimo di possesso ininterrotto del partecipazioni le cui plusvalenze si qualificano per la parziale esenzione (cosiddetta pex);

·          articolo 89, in cui si prevede che gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti;

·          articolo 94, in cui si prevede che la valutazione degli strumenti finanziari  di cui all’articolo 85, comma 1, lett. c), d)  ed e), operata in base alla corretta applicazione degli IAS, assuma rilievo anche ai fini fiscali;

·          articolo 101, in è previsto un rinvio alle modalità di valutazione inserite nel successivo articolo 110, comma 1-bis, introdotto dal comma 58 in esame, per la valutazione ai fini fiscali degli strumenti finanziari che si qualificano come immobilizzazioni finanziarie ai sensi di quanto ora previsto dall’articolo 85, comma 3-bis;

·          articolo 103, che dispone che, per i soggetti IAS, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti delle ordinarie regole di deduzione, in quote di 1/18 l’anno del costo, indipendentemente dall’imputazione a conto economico;

·          articoli 109 e 110, in base ai quali, in particolare, per i soggetti IAS, è prevista l’irrilevanza delle disposizioni in materia di dividend washing, di cui ai commi da 3-bis a 3-quater dell’articolo 109 del TUIR e che il costo fiscale dei titoli, che presentano i requisiti pex con esclusione di quello del periodo minimo di possesso, da utilizzare per quantificare la plusvalenza o la minusvalenza in caso di cessione, dovrà essere ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso, per la quota esclusa dalla formazione del reddito;

·          articolo 112, in cui è previsto che i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali assumano rilievo anche ai fini fiscali.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative e di coordinamento delle norme in esame. Queste ultime si applicano decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d’imposta precedenti sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati in base alla corretta applicazione degli IAS, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dalle disposizioni introdotte dal comma 58 in esame.

Per i soggetti che redigono i bilanci in base agli IAS, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, viene meno l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie necessari, al fine di consentire l’accertamento della conformità alle disposizioni dell’articolo 37-bis del DPR  n. 600 del 1973 delle operazioni di cessione di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, che abbiano dato luogo a minusvalenza di ammontare complessivamente superiore a 5 milioni di euro.

 

L’Allegato 7 attribuisce alle norme un effetto di maggiore entrata sui saldi di finanza pubblica di 200 milioni di euro nel 2009 e di 114 milioni di euro annui dal 2010.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto le disposizioni, precisa che in linea di principio le medesime non alterano sostanzialmente la capacità contributiva dei soggetti che adottano i principi contabili internazionali, in quanto non introducono diversi componenti positivi o negativi ai fini della determinazione della base imponibile IRES, ma prevedono una diversa qualificazione o imputazione temporale dei componenti positivi o negativi effettivamente conseguiti o sostenuti.

Peraltro, anche laddove possano determinarsi variazioni ai criteri di valutazione, si tratta di fenomeni di carattere simmetrico, che tendono a compensarsi nel medio periodo. 

Tuttavia la relazione ritiene che le norme producano effetti di  ripresa di gettito limitatamente alla valutazione delle passività dei bilanci bancari ed alla nuova disciplina del dividend washing, che introduce la regola dell’integrale tassazione dei dividendi percepiti sulle partecipazioni scambiate.

Relativamente al primo caso, è stimato un effetto di ripresa di gettito di 14 milioni di euro annui per competenza, sulla base dei dati dei bilanci bancari del 2005, che evidenziano alla voce “Risultato netto delle attività di copertura delle passività” un importo pari a circa 53 milioni. Il rilievo fiscale assunto in base alle norme dalla valutazione delle passività e dei relativi derivati di copertura rende imponibile ai fini IRES tale risultato netto che, applicando un’aliquota media del 26 per cento, determina appunto una maggiore imposta di 14 milioni di euro.

In merito all’integrale imponibilità dei dividendi, si stima un effetto di ripresa di gettito di circa 100 milioni di euro annui per competenza. La quantificazione si basa sui dati del quadro RF del Modello Unico 2005-Società di capitali, che espone un ammontare di dividendi esenti (corrispondenti al 95 per cento del totale) pari a 23.700 milioni di euro che, rapportato al 100 per cento, determina un ammontare complessivo di dividendi di circa 25.000 milioni di euro. Di questi, in base ad una indagine analitica sui movimenti di borsa, si stima che circa il 6 per cento, corrispondente a 1.500 milioni di euro, sia interessato da operazioni di dividend washing. Si ipotizza, inoltre, che di tale ammontare il 75 per cento sia scrivibile a soggetti IAS, per cui l’aumento di valore in termini di maggiore base imponibile sarebbe pari a circa 1.000 milioni di euro.

Ad esso si aggiunge la quota di dividendi non soggetta alla disciplina del dividend washing, stimata in ulteriori 1.000 milioni di euro, di cui il 75 per cento riferibile a soggetti IAS. Sul totale ottenuto di 1.750 milioni di euro, il 95 per cento (1.662 milioni di euro) rappresenta la quota esente attratta a tassazione in virtù della nuova normativa e in base alla quale, applicando un’aliquota IRES del 26 per cento, si ottiene un maggior gettito pari a 432 milioni di euro. Da tale risultato deve detrarsi l’effetto di maggiore entrata, pari a 332 milioni di euro, a suo tempo quantificato in riferimento all’articolo 5-quinquies del decreto legge n. 203 del 205, che aveva introdotto norme volte a neutralizzare gli effetti elusivi della pratica del dividend washing.  

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio del Senato ha preliminarmente segnalato la non verificabilità del peso stimato che assumono le variabili utilizzate nella quantificazione.

Ha, inoltre, osservato che l’applicazione dei principi contabili internazionali produce notevoli scostamenti rispetto alle tradizionali valutazioni di bilancio. L’allineamento fiscale a tali criteri, proposto dalle norme, se da un lato riduce la divaricazione tra bilancio civilistico e bilancio fiscale dei soggetti IAS, dall’altro, potrebbe produrre differenze in termini di gettito, almeno nel breve periodo, derivanti dai diversi criteri di valutazione.

Occorre, infine, sottolineare che la relazione tecnica non considera gli effetti, presumibilmente di segno negativo, derivanti dalla disposizione,  di carattere generale, che riduce da 18 a 12 mesi il periodo minimo di ininterrotto possesso che, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR,  costituisce uno dei requisiti delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni materiali, per le quali, in caso di cessione, è prevista l’esenzione delle relative plusvalenze realizzate.

 

ARTICOLO 1, commi 63 e 64

Liquidazione IVA di gruppo

Normativa vigente: L’ultimo comma dell’articolo 73 del DPR n. 633 del 1972 prevede che il Ministro delle Finanze possa disporre con propri decreti, stabilendone anche le modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i relativi versamenti IVA siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili.

 

Le norme in esame[42], che trovano applicazione a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008, dispongono che le eccedenze detraibili emergenti dalla dichiarazione IVA, relativa all’anno antecedente alla partecipazione alla liquidazione di gruppo, dei soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione di gruppo stessa, siano ininfluenti ai fini di tale procedura. Ciò al fine di evitare la pratica elusiva dell’acquisto di società che espongono eccedenze detraibili non richieste a rimborso, al solo fine di compensare posizioni debitorie d’imposta di altri soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo.

Le predette eccedenze non utilizzabili nella procedura di liquidazione di gruppo potranno essere portate a compensazione nell’esercizio successivo, ovvero richieste a rimborso.

 

La relazione tecnica al disegno di legge finanziaria originario assegna alle disposizioni un effetto di recupero di gettito a titolo di IVA, in conseguenza del mancato utilizzo a compensazione delle eccedenze detraibili, di 450 milioni di euro annui dal 2008.

 

L’Allegato 7 al testo definitivamente approvato assegna alle norme un effetto di ripresa di gettito sui saldi di finanza pubblica di 450 milioni di euro per il solo esercizio 2008, in quanto gli identici effetti di ripresa di gettito per gli anni successivi sono già inclusi nell’ammontare complessivo degli effetti delle disposizioni in materia di IRES e di tassazione delle imprese (vedi scheda comma 33 dell’articolo in esame).

La quantificazione della relazione tecnica si basa sull’individuazione di quelle società che nell’ultimo anno per il quale si dispone dei dati delle dichiarazioni IVA abbiano partecipato alla liquidazione di gruppo e che nell’anno precedente non vi abbiano invece partecipato, esponendo, tuttavia, un’eccedenza detraibile non richiesta a rimborso.

Sono state, pertanto, considerate le società che nella dichiarazione Iva 2006 (anno d’imposta 2005) abbiano compilato il quadro VK, che indica che nel 2005 hanno partecipato alla procedura di liquidazione di gruppo e, contestualmente, indicato un importo nel rigo VL26, relativo al credito di riporto risultante dalla dichiarazione presentata nel 2005 (anno d’imposta 2004), circostanza che indica che nel 2004 non hanno partecipato alla procedura di liquidazione di gruppo, in quanto in tal caso le eccedenze a credito sarebbero state trasferite alla società controllante.

Pertanto, ai fini della quantificazione degli effetti delle disposizioni viene assunta la somma complessiva degli importi delle eccedenze detraibili segnalate nel rigo VL26 delle dichiarazioni presentate nel 2006 dai soggetti che, nelle medesime dichiarazioni, hanno compilato il quadro VK.

Il Governo, in risposta ad osservazioni formulate al Senato in prima lettura, ha chiarito che la stima appare prudenziale in quanto utilizza dati riferiti al 2005, senza considerare eventuali processi di espansione economica. Inoltre, l’effetto di ripresa di gettito si produce fin dal 2008, in relazione alle eccedenze detraibili pre-esistenti in capo a società che entrano in tale anno nella procedura di liquidazione di gruppo. Analogo effetto si produrrà con riferimento alle preesistenti posizioni creditorie di società che entreranno in una liquidazione di gruppo negli anni successivi. 

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha  rilevato che la relazione tecnica non sembra considerare la circostanza che, di fatto, la norma è volta ad evitare una più rapida compensazione di eccedenze detraibili. Queste ultime, non utilizzabili nell’ambito della procedura di liquidazione di gruppo, che ne garantisce una immediata compensazione con posizioni debitorie di altri soggetti, verranno comunque richieste a rimborso, producendo quindi un ridimensionamento dell’effetto di maggiore entrata ascritto alle norme.

 

ARTICOLO 1, comma 65

Riduzione delle risorse per la concessione di crediti d’imposta

Normativa vigente: L’articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) ha previsto, per le imprese operanti in determinati settori di attività economica, la possibilità di fruire di un credito d’imposta per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate fino a chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

L’articolo 8, comma 7, della legge 388/2000 dispone che, se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

L’articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge n. 300 del 2006[43] ha previsto che, per i soggetti che avevano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti fosse prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 ed al 31 dicembre 2008.

A tale ultima disposizione non é ascritto alcun effetto finanziario.

Le norme, nel testo iniziale del disegno di legge finanziaria, abrogano la disposizione dell’articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge n. 300 del 2006.

In conseguenza di tale abrogazione ed in considerazione dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta in questione e di quelli in favore delle imprese che realizzano incrementi occupazionali, di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, si rendono disponibili, nell’ambito delle risorse a tal fine preordinate presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, 1.500 milioni di euro. Tali risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 100 milioni per l’anno 2008 e di 700 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.     

 

L’Allegato 7 al testo iniziale assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORE

ENTRATA

100,0

700,0

700,0

0

0

0

0

0

0

MINORE

SPESA IN C/CAPITALE

0

0

0

100,0

700,0

700,0

100,0

700,0

700,0

 

La relazione tecnica al testo iniziale, con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, precisa che i crediti d’imposta sono contabilizzati sul conto delle pubbliche amministrazioni tra i contributi agli investimenti in favore delle imprese e non tra le entrate tributarie.

Gli effetti finanziari positivi in termini di minori incentivi alle imprese derivanti dalle disposizioni si quantificano in un importo corrispondente al versamento in entrata delle risorse che vengono a liberarsi.

 

Il Senato in prima lettura, ferma restando la riduzione complessiva nel triennio delle risorse preordinate all’erogazione dei crediti di 1.500 milioni di euro, ha previsto che tali risorse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato in ragione di 450 milioni nel 2008 e di 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Tale modifica è la risultante di due diversi emendamenti, tra i quali il primo, di origine governativa, approvato in Commissione, volto a modulare i versamenti delle risorse resesi disponibili all’entrata del bilancio dello Stato in ragione di 300 milioni di euro nel 2008 e di 600 milioni di euro in ciascuno degli anni 2009 e 2010, in relazione ai risultati di un monitoraggio relativo all’andamento dei “tiraggi” delle diverse tipologie di crediti d’imposta.

Un secondo che, in riferimento al solo saldo netto da finanziare, ha rimodulato i versamenti delle risorse all’entrata del bilancio in ragione di 450 milioni di euro nel 2008 e 525 milioni di euro annui in ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Pertanto, gli effetti finanziari ascritti alla norma a seguito delle predette modifiche sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORE

ENTRATA

450

525

525

0

0

0

0

0

0

MINORE SPESA IN C/CAPITALE

0

0

0

300

600

600

300

600

600

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato la necessità di chiarire quale quota della complessiva riduzione di risorse preordinate all’erogazione dei crediti d’imposta, pari a 1.500 milioni di euro, sia imputabile alla considerazione dell’effettivo grado di utilizzo dei crediti d’imposta medesimi e quale sia imputabile all’effetto dell’abrogazione del comma 4-bis dell’articolo 4 del decreto legge n. 300 del 2006.

Ciò anche in considerazione del fatto che all’emendamento, con il quale era stata introdotta la disposizione di proroga, ora abrogata, non era stato ascritto alcun effetto finanziario. Si evidenzierebbe, pertanto, un’asimmetria nella valutazione, nel tempo, degli effetti di una disposizione: infatti l’introduzione della norma è stata considerata non onerosa, mentre  alla sua soppressione vengono ascritti cospicui effetti di risparmio.

Si è rilevata, inoltre, la necessità di chiarire le ragioni sottostanti la diversa modulazione, rispetto agli effetti previsti sul SNF, degli effetti contabilizzati in termini di fabbisogno e di indebitamento, peraltro non modificati a seguito dell’ultimo emendamento approvato dal Senato. A tal riguardo andrebbe inoltre verificata la compatibilità della modulazione temporale dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato complessivamente risultante dalle modifiche apportate dal Senato, rispetto all’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta risultante dal monitoraggio effettuato sui tiraggi.

 

ARTICOLO 1, comma 66

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Le norme[44]  modificano i commi 280, 281 e 284 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che hanno introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, un credito d’imposta in favore delle imprese nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, fino ad un importo massimo di costi non superiore a 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Si prevedeva, inoltre, una misura del credito d’imposta del 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo fossero riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

Le norme in esame in particolare:

·          aumentano dal 15 al 40 per cento la misura del credito d’imposta nel caso in cui  i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

·          elevano da 15 a 50 milioni di euro l’ammontare massimo dei costi per ricerca cui è commisurato il credito d’imposta;

·          abrogano la norma che subordinava l’efficacia delle disposizioni istitutive del credito d’imposta all’autorizzazione della Commissione europea.

 

L’Allegato 7[45] assegna alle disposizioni in esame, che ampliano la portata dell’agevolazione, un effetto di incremento di spesa a valere sui saldi di finanza pubblica di 117 milioni di euro nel 2008, 136 milioni di euro nel 2009 e 142,7 milioni di euro nel 2010

 

La relazione tecnica[46] al testo iniziale del disegno di legge precisa in primo luogo che le disposizioni hanno efficacia retroattiva in quanto viene fatta coincidere l’entrata in vigore delle nuove disposizioni con quella del provvedimento originario.

In particolare:

·          ai fini degli effetti dell’innalzamento dal 15 al 40 per cento della percentuale di credito d’imposta concedibile per l’attività di ricerca “extra muros”, si stima un maggior credito per competenza di 49,4 milioni di euro in riferimento al periodo d’imposta 2007. Negli anni successivi, ipotizzando una crescita degli investimenti del 5 per cento annuo il maggior credito concedibile si cifra in 52 milioni di euro per il 2008 ed in 54.5 milioni di euro per il 2009. La relazione tecnica, ai fini della stima, utilizza gli stessi dati e parametri di calcolo alla base della stima degli effetti ascritti all’introduzione del credito d’imposta in esame.

·          ai fini della valutazione degli effetti dell’innalzamento da 15 a 50 milioni dell’ammontare dei costi sostenuti per ricerca cui commisurare il credito d’imposta, sono utilizzati i dati di UNICO 2005 relativamente alle spese sostenute per ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003 (Tecno - Tremonti), complessivamente pari a circa 2,7 miliardi di euro. Dall’analisi di tali dati, che tuttavia non comprendono tutte le spese in ricerca e sviluppo agevolabili ai sensi della normativa in esame, emerge, in capo ai soggetti che hanno effettuato spese di ammontare compreso fra 15 e 50 milioni, un maggior credito d’imposta di 25,6 milioni di euro. Riproporzionando tale dato rispetto all’ammontare delle spese in ricerca e sviluppo agevolabili in base alla normativa in esame, pari nel 2006 a 8,1 miliardi di euro[47], si ottiene un maggior credito d’imposta di 76,8 milioni di euro nel 2006. Ipotizzando una crescita del 5 per cento annuo, il maggior credito d’imposta si cifra, per competenza, in 80,6 milioni di euro nel 2007, in 84,7 milioni di euro nel 2008 ed in 88,9 milioni di euro nel 2009.

Pertanto, per competenza, le norme determinano l’erogazione dei seguenti maggiori ammontari di credito d’imposta:

 

(milioni di euro)

 

2007

2008

2009

Incremento % credito attività extra muros

49,4

52,0

54,5

Innalzamento plafond massimo di spesa

80,6

84,7

88,9

Totale

130,0

136,7

143,4

Per cassa, tenendo conto della retroattività della normativa proposta ed ipotizzando che il credito d’imposta trovi capienza per il 90 per cento nell’IRES e nell’IRAP dovuta per l’esercizio, la relazione tecnica valuta che si avranno i seguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

2011

Credito d’imposta 2007

117,0

13,0

 

 

Credito d’imposta 2008

 

123,0

13,7

 

Credito d’imposta 2009

 

 

129,0

14,4

Totale credito utilizzato

117,0

136,0

142,7

14,4

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha chiesto chiarimenti circa i criteri che hanno indotto ad ascrivere efficacia retroattiva alle norme in esame, come risulta dalle modalità di calcolo degli effetti proposti dalla relazione tecnica.

Infatti, in assenza di un’espressa previsione in tal senso, le modifiche alle modalità di concessione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, sembrano applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, quindi, in riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2008, con effetti di cassa a decorrere dal 2009.

Tale interpretazione sembrerebbe corretta, anche se il 2008 rappresenta il primo esercizio nel quale, in sede di versamento delle imposte dirette e dell’IRAP, è possibile utilizzare il credito d’imposta, in riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2007.

 

ARTICOLO 1, commi 67-69

Dividendi corrisposti a società estere

Le norme[48], in attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, modificano la disciplina fiscale relativa ai dividendi corrisposti alle società ed agli enti residenti negli Stati membri UE e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Attualmente, i dividendi distribuiti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni, sono soggetti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, ad una ritenuta a titolo d’imposta del 27 per cento, indipendentemente dalla natura della partecipazione e dalla natura giuridica del soggetto che li percepisce. Da tale regime sono escluse le fattispecie rientranti nel regime fiscale comune applicabile alle società madri-figlie di Stati membri diversi, di cui alla Direttiva 90/435/CEE.

I dividendi distribuiti tra società residenti nello Stato italiano, non facenti parte del consolidato nazionale, ai sensi dell’articolo 89 del TUIR, concorrono alla formazione della base imponibile IRES nella misura del 5 per cento del loro ammontare.

In relazione al descritto regime impositivo dei dividendi intersocietari, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, a seguito della quale è stato emesso il citato parere. Quest’ultimo pone la questione dell’incompatibilità di tale regime impositivo, decisamente più oneroso nel caso di dividendi corrisposti da società italiane a società residenti in altri Stati membri, con i principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali.

Le norme, in particolare, prevedono che sia applicata una ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota dell’1,375[49] per cento, sugli utili corrisposti alle società ed agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo ed ivi residenti, in relazione a partecipazioni, strumenti finanziari remunerati in base ai risultati economici della società emittente ed ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Le disposizioni si applicano agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

L’Allegato 7 assegna alle norme un effetto di perdita di gettito di 318 milioni di euro annui dal 2009, scontati in eguale misura sui tre saldi.

 

La relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge finanziaria effettua la stima confrontando l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive attualmente applicate sui dividendi distribuiti a soggetti residenti negli Stati interessati ed il gettito che deriverebbe dall’applicazione della nuova aliquota.

La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

(milioni di euro)

Ammontare delle ritenute sui dividendi in uscita distribuiti a società UE (Quadro SK modello 770/2005)

440

Ammontare delle ritenute sui dividendi in uscita distribuiti a società UE al netto delle somme richieste a rimborso (4/9 della ritenuta subita nella misura del 27 per cento)

375

Gettito ottenuto applicando la nuova aliquota all’ammontare dei dividendi diversi da quelli rientranti nel regime madre-figlia

37

Perdita di gettito

338

A tale perdita di gettito deve aggiungersi quella relativa ai tre Paesi dell’Efta appartenenti allo Spazio europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), calcolata in base agli stessi criteri, pari a circa 1,85 milioni di euro.

La complessiva perdita di gettito annua di circa 340 milioni di euro è stata, quindi, ridotta a 318 milioni di euro, in considerazione degli effetti del recepimento della Direttiva 2003/123/CE, che modifica la Direttiva 90/435/CE, concernente il regime comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Tale  recepimento, intervenuto successivamente all’anno 2004, cui si riferiscono i dati utilizzati per la quantificazione, ha determinato, infatti, una riduzione del gettito derivante dai dividendi assoggettati a ritenuta convenzionale.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in quanto la quantificazione risultava corretta sulla base dei dati e dei parametri utilizzati dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, commi 70-76

Credito d’imposta per incentivare le aggregazioni professionali

Le norme nel testo originario del disegno di legge attribuiscono agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d’imposta pari al 15 per cento delle spese sostenute per l’acquisizione, anche in leasing, di determinati beni e per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione dei beni immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono.

I beni per la cui acquisizione spetta il credito di imposta sono:

·          beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie;

·          programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

 

Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione realizzate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data in cui l’operazione di aggregazione è effettuata.

Il credito d’imposta spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti all’operazione di aggregazione svolgano l’attività professionale esclusivamente nella struttura risultante dall’aggregazione. Il medesimo credito è utilizzabile a compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

La Camera, con una modifica introdotta nel corso dell’esame in Commissione, ha previsto che il numero minimo e massimo dei professionisti interessati all’operazione di aggregazione possano essere elevati con decreto del Ministro della salute, nel caso di medici convenzionati con il SSN, per le specifiche esigenze di organizzazione del servizio di medicina primaria.

Il medesimo decreto fisserà anche le specifiche condizioni di spettanza delle agevolazioni.

 

L’Allegato 7 attribuisce alle norme in esame un effetto di maggiore spesa in conto capitale di 13,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010[50].

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge effettua la stima sulla base dei seguenti parametri:

 

Investimento medio annuo in beni strumentali per ciascuno studio professionale (dati relativi alla detassazione del reddito reinvestito riferiti al periodo d’imposta 2002 e rivalutati)

35.000 euro

Credito d’imposta corrispondente (35.000*15%)

5.300 euro

Numero di studi professionali con almeno quattro soci (Modello UNICO 2005-Società di persone)

4.300

Numero dei nuovi studi professionali indotti dalle norme (60%*4300)

2.600

Ammontare complessivo del credito d’imposta annuo

( 5.300*2.600)

13,8 mln di euro

 

Alla modifica introdotta alla Camera non sono ascritti effetti finanziari in quanto la stessa relazione tecnica originaria effettua la stima in base al numero degli studi professionali con almeno quattro soci, senza considerare del limite massimo posto dalla norme al numero di soci.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 77 e 78

Detraibilità per l’IVA congressuale

Normativa vigente: Ai sensi dell’articolo 74-ter del DPR n. 633 del 1972, le agenzie di viaggio e di turismo applicano un regime speciale IVA, dal quale sono esclusi i servizi di intermediazione svolti in nome e per conto del cliente. Tale regime speciale prevede che, ai fini della determinazione dell’imposta, il corrispettivo dovuto dal cliente sia diminuito dei costi sostenuti dall’agenzia per la cessione dei beni e la prestazione dei servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta. Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai suddetti costi.

Sono assoggettate ad imposta solo le operazioni eseguite all’interno della UE da agenzie che hanno domicilio in Italia. 

Le norme nel testo iniziale prevedono che le agenzie di viaggio, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato, a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere, possano applicare il regime ordinario dell’imposta, che prevede la detrazione dell’IVA pagata sui costi a scomputo dell’IVA applicata sui corrispettivi.

L’efficacia della disposizione è subordinata alla concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari.

 

La relazione tecnica al testo iniziale non ascriveva alle norme sostanziali effetti di gettito. 

 

Il Senato ha modificato la disposizione prevedendo quanto segue:

·        le agenzie di viaggio e turismo possono applicare il regime ordinario per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili;

·        in tali casi, possono detrarre l’IVA dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente;

·        se applicano entrambi i regimi, le suddette agenzie devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche apportate al Senato ribadisce che la norma non comporta effetti di gettito.

La relazione argomenta che uno dei vantaggi offerti dall’opzione per il regime ordinario è rappresentato dalla possibilità di compensare con altre imposte i crediti IVA che si formano nel corso dell’anno, laddove, nel regime speciale, le eccedenze tra costi e corrispettivi sono riportabili agli esercizi successivi. Nel caso della norma in esame, tuttavia, tale aspetto è trascurabile in quanto l’opzione per il regime ordinario è prevista limitatamente alle prestazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente (prestazioni alberghiere), nell’ambito dell’organizzazione di convegni e congressi, prestazioni che normalmente non generano un credito IVA durante l’anno.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la possibilità di opzione offerta dalla norma appare per sua natura suscettibile di determinare una perdita di gettito, in quanto il contribuente non si avvarrà dell’opzione per il regime ordinario esclusivamente in riferimento a quelle prestazioni per le quali tale regime si riveli più oneroso.

 

ARTICOLO 1, comma 79

Regime IVA per spettacoli di burattini e marionette

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, estendono l’aliquota agevolata del 10 per cento, in precedenza prevista per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti, anche agli spettacoli svolti con maschere, compresi i corsi mascherati ed in costume.

 

La relazione tecnica di corredo alla modifica stima una perdita di gettito annua di 180.000 euro. Tale effetto, arrotondato a 0,2 milioni di euro è scontato  nell’Allegato 7, a valere sui saldi di finanza pubblica.

La stima si basa sui dati SIAE 2006 che espongono una spesa al botteghino per le “Attività con pluralità di generi” di 9 milioni di euro ed un ammontare imponibile, al netto dell’IVA al 20 per cento, di circa 7 milioni di euro. Si ipotizza che circa il 25 per cento di tale ammontare sia imputabile agli spettacoli in maschera. Ne consegue una perdita di gettito annua di 0,18 milioni di euro (7*25%*10%) arrotondata a 0,20 milioni di euro annui nell’Allegato 7 al testo approvato.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 80

Regime IVA per le prestazioni di medicina legale

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, assoggetta le prestazioni professionali specifiche di medicina legale al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d’imposta 2005.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Si segnala che la disposizione conferma quanto già precisato dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E del 13 marzo 2006, in risposta ad una istanza di interpello.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni. 

 

ARTICOLO 1, commi 81 e 82

Disposizioni in materia di ammortamento dei fabbricati strumentali

Normativa vigente: I commi 7, 7-bis e 8 dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 dispongono, in particolare, che:

·          ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso (comma 7);

·          tale nuovo criterio si applica, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria (7-bis);

·          le modalità di cui ai punti precedenti si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), anche per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti. In tal caso, ai fini dell’individuazione del maggior valore delle aree, si tiene conto del valore delle suddette aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima dell’entrata in vigore della presente disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui sopra al costo complessivo del fabbricato, esposto nel medesimo bilancio, assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo (comma 8).

Si segnala che il comma 8, nel testo previgente alle modifiche apportate dai commi in esame, è stato introdotto dall’articolo 2, comma 18, del decreto legge n. 262 del 2006, come modificato dalla legge di conversione. A tale modifica non era ascritto alcun effetto di ripresa di gettito, nonostante l’introduzione di un meccanismo di imputazione delle quote già dedotte penalizzante per il contribuente.

 

La norma in esame prevede che il comma 8, terzo periodo, dell’articolo 36 del decreto legge n. 223 del 2006 debba interpretarsi nel senso che per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell’area ed al costo del fabbricato.

L’interpretazione proposta dalla disposizione in esame è volta quindi, con efficacia retroattiva, ad evitare che le quote di ammortamento pregresse vadano a ridurre esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non anche quello del terreno.

Le norme, inoltre, fanno salvi gli effetti del decreto legge n. 118 del 3 agosto 2007, oggetto di mancata conversione, che, all’articolo 1, conteneva norme di identico tenore.

 

La relazione tecnica al testo iniziale afferma che la disposizione non comporta una perdita di gettito rispetto alle stime contenute nella relazione tecnica alle disposizioni originarie. Ciò in quanto la quantificazione originaria – peraltro basata su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato ed al suo stadio di ammortamento – in conformità con l’intento perseguito, presupponeva lo scomputo proporzionale delle quote di ammortamento pregresse.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni nel presupposto che, secondo quanto affermato dal Governo, le stime contenute nella relazione tecnica al decreto legge n. 223 del 2006, riferite alle misure in esame, non scontassero già, nella metodologia di calcolo, gli effetti di maggior gettito insiti nell’adozione del criterio di imputazione al solo costo riconosciuto del fabbricato delle quote di ammortamento pregresse. Infatti, i dati forniti nella RT allegata al predetto DL n. 223, anche per il grado di aggregazione degli stessi, non consentono di accertare tale circostanza.

 

ARTICOLO 1, commi 83-90

Scambi di informazioni fiscali fra Stati (White list)

Normativa vigente: la normativa vigente contempla una pluralità di disposizioni “antielusive” che operano nel caso in cui un contribuente italiano intrattenga rapporti (commerciali o di partecipazione) con imprese situate in Stati o territori aventi un “regime fiscale privilegiato”. Ciò al fine di tutelare l’ordinamento tributario nazionale da operazioni realizzate dai contribuenti italiani mediante il coinvolgimento, diretto o (in taluni casi) indiretto, di imprese residenti nei cosiddetti “paradisi fiscali”. Gli Stati e territori che costituiscono “paradisi fiscali” sono individuati in appositi elenchi approvati con decreto ministeriale (le cosiddette “black list”), periodicamente aggiornati[51].

 

Le norme in esame, nel testo iniziale modificano l’insieme delle disposizioni di carattere antielusivo riguardanti i trasferimenti di residenza e le operazioni intercorrenti tra imprese residenti ed imprese fiscalmente localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Esse prevedono sostanzialmente un “rovesciamento” della prospettiva attuale: anziché individuare puntualmente gli Stati e territori che si configurano “paradisi fiscali”, le disposizioni antielusive per i rapporti tra contribuenti italiani e imprese estere troveranno applicazione in tutti i casi in cui l’impresa non residente non sia localizzata in uno Stato con il quale è consentito un effettivo scambio di informazioni tra amministrazione finanziaria italiana e fisco locale (c.d. “white list”).

Tali Paesi saranno individuati con apposito decreto del MEF.

La sostituzione del meccanismo delle “black list” con una “white list” agevola l’attività dell’amministrazione finanziaria, perché anziché individuare i singoli “paradisi fiscali” (operazione che richiede un costante monitoraggio delle normative fiscali di tutti gli Stati esteri) saranno indicati gli Stati che consentono alle autorità italiane un effettivo ed adeguato scambio di informazioni.

Le nuove disposizioni di carattere antielusivo previste dalle norme entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale con il quale sono individuati i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per i Paesi e territori che attualmente non sono inclusi nelle liste esistenti viene mantenuto l’attuale regime non penalizzante per un periodo transitorio di cinque anni.

 

E’ prevista, inoltre, la predisposizione, con apposito decreto, di una speciale white list con riferimento ai trasferimenti di residenza all’estero di persone fisiche. Nel caso in cui una persona fisica residente in Italia trasferisca all’estero la propria residenza in uno Stato non rientrante in tale white list, l’onere della prova dell’effettività della residenza estera incomberà sul contribuente. In mancanza di tale prova, la persona fisica si considererà residente in Italia.

 

La Camera, nel corso dell’esame in Commissione, ha modificato i commi in esame, introducendo, in particolare, oltre alla lista contenente l’elenco dei Paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni, anche una seconda lista di Paesi che, ferma restando la garanzia di un effettivo scambio di informazioni, presentano un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Ciascuna delle due liste è funzionale all’applicazione di specifiche disposizioni fiscali di carattere antielusivo.

 

L’Allegato 7 ascrive alle disposizioni un effetto di perdita di gettito di 7,5 milioni di euro nel 2009  e di 10 milioni di euro annui dal 2010.

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria stima una perdita di gettito per competenza non superiore a 10 milioni di euro annui dal 2009, ipotizzando che la “white list” sia pubblicata nel 2008.

La perdita di gettito è da porsi in relazione al fatto che, poiché il criterio per l’inclusione nella “white list” è rappresentato dalla possibilità di attuare un effettivo scambio di informazioni e non dal livello di tassazione applicato nello Stato estero, non si può escludere che nella nuova “white list” possano rientrare anche Stati e territori che attualmente sono classificati come “paradisi fiscali” in quanto beneficiano di un regime fiscale particolarmente favorevole (pur consentendo un effettivo scambio di informazioni con l’Italia).

Gli effetti finanziari delle disposizioni potranno, comunque, essere determinati più precisamente dopo il periodo transitorio di applicazione la distinzione tra paesi inclusi e paesi esclusi dalla white list.

 

La relazione tecnica di corredo alle modifiche introdotte alla Camera afferma che l’introduzione di una seconda lista potrebbe determinare un effetto di recupero di gettito a causa del rafforzamento delle ipotesi da verificare nel caso di disapplicazione di norme antielusive. Tuttavia, la irrilevanza numerica di tale effetto di recupero e criteri di prudenzialità portano  a valutare le misure come neutrali sul piano finanziario.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 91

Proroga dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni

La norma, introdotta al Senato in prima lettura, dispone l’estensione, ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2008[52], del provvedimento[53] relativo alla rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, rateizzabile in tre rate annuali di pari importo[54], decorre dalla data del 30 giugno 2008.

 

La relazione tecnica di corredo alla proposta emendativa approvata al Senato ascrive alle norme i seguenti effetti di maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva, riportati anche nell’Allegato 7 al testo definitivamente approvato in riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Sostitutiva terreni edificabili e con destinazione agricola

25

8

8

Partecipazioni non quotate

18

11

11

Totale gettito sostitutiva

43

19

19

 

La quantificazione ripropone i dati di gettito dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima proroga[55], riguardante i beni posseduti al 1° gennaio 2005, versata negli anni 2006 (versamento unico o prima delle tre rate) e 2007 (seconda rata). Nel 2008 si assume il pagamento della terza ed ultima rata di importo pari alla seconda rata.

Secondo la relazione tecnica, si ritiene prudenziale attribuire alle norme un effetto netto di gettito del medesimo importo di quello realizzato in relazione al precedente provvedimento di rivalutazione dei beni d’impresa in questione, in quanto:

·        il gettito dell’imposta sostitutiva potrebbe risultare superiore  a quello realizzato in passato a causa del più lungo periodo che intercorre tra l’attuale riproposizione della norma (dal 2005 al 2008) rispetto alla precedente riproposizione (dal 2003 al 2005)[56] ;

·        la stima, attraverso una riduzione forfetaria del gettito atteso, tiene conto della possibile perdita di gettito conseguente alle minori plusvalenze assoggettate a tassazione, in caso di successiva vendita dei beni oggetto di rivalutazione.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato, in particolare, che l’effetto di perdita di gettito derivante dalla mancata tassazione delle plusvalenze che si sarebbero realizzate in caso di cessione può presentarsi con un profilo temporale più lungo rispetto a quello triennale previsto per l’incasso dell’imposta sostitutiva; vi sarebbe pertanto in tal caso un effetto di minore entrata, oltre il triennio, non considerato e non compensato dagli importi dell’imposta sostitutiva quantificati nella RT.

 

ARTICOLO 1, commi 92 e 93

Sanzioni a carico dei revisori per irregolarità nelle dichiarazioni

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, dispone che i soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi o ai fini IRAP che, nella relazione di revisione, omettano di esprimere i giudizi sulla conformità e la correttezza dei bilanci, prescritti dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, ove da tale omissione derivino infedeltà nelle suddette dichiarazioni, sono puniti con una sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore alla maggiore imposta accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini IRAP si applica un’ulteriore sanzione da 258 a 2.065 euro.

La norma si applica a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

La norma non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 95

Riduzione dell’autorizzazione di spesa per la liquidazione dei rimborsi IVA

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, prevedono quanto segue:

·        l’autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto legge n. 81 del 2007 è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

La norma citata, per consentire all’Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia UE del 14 settembre 2006, in materia di detraibilità dell’IVA sulle auto aziendali, autorizzava, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5,7 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. All’autorizzazione di spesa erano stati ascritti effetti sul saldo netto da finanziare e, in ragione di 3 mld di euro annui per ciascuno degli anni 2007-2009, sul fabbisogno. Le relative risorse erano state stanziate, a titolo di regolazione debitoria, nella Tabella B allegata alla legge finanziaria per il 2007. Ai fini dell’indebitamento netto, in base ai criteri contabili che presiedono la formazione di tale saldo, l’onere per i suddetti rimborsi IVA era stato contabilizzato, nella misura di circa 16 miliardi di euro (17,2 miliardi di rimborsi IVA meno 1,2 miliardi di recupero di imposte dirette) nel conto della P.A. per l’esercizio 2006;

·        i risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minore fabbisogno rispetto a quello previsto sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009  nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Le norme non risultano corredate di relazione tecnica.

 

L’Allegato 7 al testo definitivamente approvato assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORE

SPESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRENTE

 

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

C/CAPITALE

2.000

2.000

0,0

1.000

1.000

1.000

0,0

0,0

0,0

L’Allegato 7, peraltro, non registra separatamente gli effetti della devoluzione, per gli esercizi 2008 e 2009, dei risparmi per interessi ad incremento del Fondo per interventi strutturali, presumibilmente in quanto imputati ai singoli interventi finanziati a valere sul citato fondo.

 

In merito, si segnala che il decreto legge n. 248 del 2007[57] ha operato un’ulteriore riduzione di 250 milioni di euro per l’anno 2008 dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell’articolo 15-bis del decreto legge n. 81 del 2007. Tale riduzione è stata utilizzata a copertura della spesa per la definizione di situazioni debitorie pregresse dell’ Azienda Universitaria Policlinico Umberto I. 

 L’Allegato 7 al testo definitivamente approvato del decreto legge assegna alla norma effetti sul solo saldo netto da finanziare.

 

Si segnala, inoltre, che, in sede di diffusione delle stime relative ai Conti economici nazionali 2001-2007, sulla base di elementi emersi nel corso del 2007 e dell’emanazione di alcuni provvedimenti normativi circa le modalità di richiesta dei rimborsi, circostanze che hanno determinato la probabilità di un sensibile ridimensionamento dell’onere per rimborsi, l’ISTAT[58], in accordo con Eurostat, ha deciso di adottare una metodologia in base alla quale il debito per lo Stato si registra nel momento in cui si conosce sia l’effettivo importo di tale debito sia il numero degli aventi diritto, attraverso l’esame delle istanze di rimborso effettivamente presentate dai contribuenti.

Pertanto, nelle stime di indebitamento netto delle P.A. per il 2006 non è stato più considerato l’onere complessivo per i rimborsi.

La contabilizzazione di tali rimborsi è stata effettuata nel conto del 2007 per un ammontare pari a 847 milioni di euro, corrispondente alle sole istanze presentate in via telematica avvalendosi del regime forfetario. Il rimanente onere sarà registrato negli anni successivi, a seguito dell’attività di controllo e validazione delle istanze di rimborso con regime analitico, il cui termine di presentazione scade nel novembre 2008, effettuata dall’Amministrazione finanziaria.

 

Al riguardo, come osservato dal Servizio Bilancio del Senato, ed anche alla luce della successiva ulteriore riduzione dell’autorizzazione di spesa operata con il decreto legge n. 248 del 2007, sarebbe opportuno disporre di indicazioni quantitative circa il presumibile ammontare dei rimborsi che, alla luce degli elementi emersi nel corso del 2007, si ritiene di dover comunque erogare nei due esercizi successivi. Ciò, al fine di consentire una valutazione circa la prudenzialità dei tagli praticati rispetto a quelle che, con ragionevole probabilità, saranno le esigenze finanziarie effettive, connesse alle autorizzazioni di spesa originarie.

Sarebbe inoltre opportuno chiarire le ipotesi circa il costo del ricorso al mercato adottate ai fini della stima di un risparmio annuo di spesa per interessi di 90 milioni di euro a fronte di un minore fabbisogno annuo di 1 miliardo di euro, esposto nell’Allegato 7.

 

ARTICOLO 1, commi 96-117

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi marginali

Le norme introducono un nuovo regime fiscale per i contribuenti cosiddetti minimi. In particolare , nel testo originario veniva disposto quanto segue:

§        sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente  hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 30.000 euro, che non abbiano effettuato cessioni all’esportazione, né sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione e che, nel triennio solare precedente, non abbiano effettuato acquisti in beni strumentali, anche mediante contratti d’appalto e di locazione finanziaria, per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro (comma 96);

§        sono esclusi dalla possibilità di usufruire del regime fiscale anzidetto: i soggetti non residenti, le persone fisiche che ai fini IVA usufruiscono di regimi speciali, i soggetti che, in via esclusiva e prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni degli stessi, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi, ed infine gli esercenti arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società a responsabilità limitata (comma 99);

§        i contribuenti minimi non hanno l’obbligo di addebitare l’IVA sui compensi e corrispettivi e, pertanto, non hanno diritto alla detrazione dell’imposta stessa sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Per tale categoria di contribuenti, resta però l’obbligo di procedere al pagamento dell’imposta per gli acquisti intracomunitari (comma 100);

§        il passaggio dal regime ordinario a quello di franchigia determina la  necessità di rettificare la detrazione IVA in base all’articolo 19-bis 2 del DPR n. 633 del 1972. Il versamento dell’eventuale importo a debito può avvenire, anche mediante compensazione, in una sola soluzione oppure in cinque rate annuali del medesimo importo senza aggravio di interessi (comma 101);

§        i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi IRAP. Inoltre viene stabilito che il reddito di impresa o di lavoro autonomo sia costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. I contributi previdenziali si deducono direttamente dal reddito così determinato (comma 104).

In proposito si ricorda che, in base alla vigente legislazione, il reddito d’impresa è determinato forfetariamente applicando all’ammontare dei ricavi la percentuale del 75 per cento per le imprese esercenti prestazioni di servizi e del 61 per cento per le imprese esercenti altre attività. Inoltre per il calcolo dei ricavi vanno considerate le operazioni registrate nel periodo d’imposta ai fini IVA ovvero effettuate nello stesso periodo, se non soggette ad IVA e si devono considerare anche le cessioni di beni ammortizzabili.

La relazione illustrativa precisa che l’applicazione del criterio di cassa per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, non costituisce una novità per gli esercenti arti e professioni, ma è innovativa per i titolari di reddito d’impresa. L’applicazione di tale criterio comporta, ad esempio, che i contribuenti minimi non deducono quote di ammortamento e non sono tenuti alla valutazione delle rimanenze. Pertanto, nel caso di acquisto di un bene strumentale nel corso del regime speciale e successiva vendita del medesimo, l’intero costo sostenuto è deducibile dal reddito nel periodo di imposta di acquisizione e la plusvalenza realizzata (pari all’intero corrispettivo percepito per la vendita) è tassata integralmente.

§        sul reddito determinato ai sensi del comma 9 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi  e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento[59]e per essa valgono le disposizioni in materia di versamento dell’IRPEF (comma 105);

§         i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti rispetto a quello da cui si applica il regime in esame, per i quali la tassazione o la deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del regime in esame, solo se l’importo di tali quote supera i 5.000 euro[60] (comma 106);

§        le perdite fiscali che derivano da periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime agevolato e quelle relative all’anno in corso dello stesso, si possono portare in diminuzione del reddito in periodi di imposta successivi (commi 107);

§        i contribuenti minimi non hanno l’obbligo delle registrazioni e della tenuta dei registri contabili. Peraltro resta fermo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e nelle modalità previsti per la normativa vigente (comma 109);

§        il regime agevolativo suddetto è da considerarsi "normale" per tutti i soggetti individuati dal comma 96. Infatti, i contribuenti minimi possono optare, con comunicazione da effettuare prima della presentazione della dichiarazione, per il regime ordinario IVA e delle imposte sui redditi, che vale per almeno un triennio. In deroga a tale principio, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d’imposta, la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale (comma 110);

§        inoltre i contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e ad essi si applica la disciplina generale vigente in materia di imposte dirette, riguardante l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso (commi 113 e 114);

§        il regime in esame cessa nel caso in cui venga meno una delle condizioni previste per la sua applicazione oppure si accerti una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente comma 4. In questi casi la cessazione decorre dall’anno successivo. Nel caso in cui, invece, i compensi percepiti superino di oltre il 50% il limite di 30.000 euro, il regime cessa di avere applicazione nel corso dell’anno stesso. Nei casi di passaggio da regime minimo a regime ordinario e viceversa, i costi e i ricavi perdono la loro imputabilità secondo il principio della competenza[61] (commi 111 e 112 );

§        con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti e con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative (comma 115)

§        sono abrogati i regimi fiscali dei contribuenti marginali e dei contribuenti supersemplificati[62]. I contribuenti che abbiano esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, ai sensi dell’art. 32bis del DPR 633/1972, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, per il periodo d’imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione (comma 116);

§        le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2008 e per il calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello previsto dalla norma, non si tiene conto delle suddette disposizioni (comma 117).

Successivamente, nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera sono state apportate alcune modifiche alle norme in esame. In particolare è stato previsto:

§        l’inclusione, fra i fattori che ostano all’accesso al regime dei “minimi” anche dell’erogazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione d’opera (comma 96);

§        l’introduzione della deducibilità in capo al titolare dell’impresa familiare dei contributi previdenziali corrisposti per conto di collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (comma 104);

§        le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime in esame, in deroga a quanto previsto per le imprese in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, possono essere computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi (comma 108).

 

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1-21

175,3

283,0

22,3

206,7

375,6

142,5

206,7

375,6

142,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 1-21 - IRAP

31,4

57,8

61,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Commi 1-21 – Add. IRPEF

0,0

34,8

58,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria utilizza, come base per la quantificazione, i dati dichiarati per il periodo d’imposta 2004, da cui è stato desunto il numero dei soggetti interessati alla normativa in esame e per i quali è più conveniente non optare per il regime ordinario, attualmente vigente. La convenienza è stata valutata utilizzando un metodo di microsimulazione, confrontando il reddito disponibile al netto delle imposte nel caso di opzione per il regime ordinario e quello nel caso di adozione del regime naturale e proiettando i dati al 2008. Nella valutazione si è assunto che il contribuente marginale, nel caso di cessioni al consumatore finale, mantenga invariato il proprio prezzo di vendita, aumentando quindi i propri margini di guadagno in misura pari alla differenza tra Iva sulle vendite e sugli acquisti, viceversa, in caso di cessioni ad acquirenti soggetti IVA si è ipotizzato che il soggetto valuti di mantenere invariato il proprio margine di guadagno. Per ragioni prudenziali “non si è incluso il recupero di gettito che potrebbe derivare dal mantenimento dei margini di guadagno nelle operazioni di cessioni di beni e servizi ad acquirenti soggetti IVA.” La RT stima che i soggetti che troverebbero maggiore convenienza ad adottare il regime previsto nella norma in esame sono pari a circa 700.000.

La variazione di gettito è stata calcolata come somma algebrica degli importi delle diverse imposte nei due regimi. Inoltre sono stati inclusi anche gli effetti di gettito derivanti dalla mancata tassazione di componenti positivi e di reddito inferiori a 5.000 euro prevista dalla normativa in oggetto.

Infine la RT ipotizza che saranno soprattutto i soggetti particolarmente avvantaggiati dal provvedimento ad adeguare i propri comportamenti fiscali al regime naturale per primi e fin dal 2008. Viceversa si ritiene che i soggetti meno avvantaggiati saranno caratterizzati da una maggiore inerzia e quindi una quota ridotta di tali soggetti adeguerà i propri comportamenti fin dal 2008. A partire dal 2009 si suppone che la norma dispieghi pienamente i suoi effetti. La perdita di gettito è pari, in termini di competenza, a 241,6 milioni di euro per il 2008 e a 255,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, così ripartiti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF

-500,1

-770,9

-770,9

Addizionale IRPEF

-34,8

-58,7

-58,7

IRAP

-37,0

-61,5

-61,5

Sostitutiva

505,5

927,6

927,6

IVA

-175,3

-292,4

-292,4

Totale

-241,6

-255,9

-255,9

Le variazioni finanziarie in termini di cassa sono sottoposte a condizioni specifiche ed al meccanismo di saldo/acconto[63], in conseguenza dei quali la perdita di gettito sarà pari a 206,7 mln per l’anno 2008, a 375,6 mln per il 2009 ed a 164,5 mln per il 2010, così ripartiti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF e Sostitutiva

0,0

-9,4

248,1

Addizionale IRPEF

0,0

-34,8

-58,7

IRAP

-31,4

-57,8

-61,5

IVA

-175,3

-292,4

-292,4

Totale

-206,7

-375,6

-164,5

 

Alcune ulteriori informazioni quantitative sono state fornite nella Nota di risposta del Governo alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato, con riferimento:

- alla base imponibile dell’imposta sostitutiva, indicata in 2,5 mld per il 2008 e in 4,6 mld dal 2009[64];

- al numero dei contribuenti marginali attualmente soggetti all’IRAP (250.000[65]) e al loro debito medio fiscale (250 euro[66]).

Si rileva, inoltre, che alla luce delle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera in merito ad una possibile sovrastima degli effetti di perdita di gettito indicati dalla relazione tecnica per il 2010[67], sono state rivisti in diminuzione gli oneri ascritti ai saldi di finanza pubblica per il 2008.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha modificato le norme in esame, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, precisa che l’effetto di gettito risulta sostanzialmente nullo, dal momento che: i soggetti che risultano esclusi a causa dell’erogazione di utili spettanti ad associati in partecipazione sono 628, su una platea di 930 mila soggetti interessati; l’ammontare complessivo dei contributi dovuti dai collaboratori delle imprese familiari ammonta a circa 5,4 milioni di euro, il che comporterebbe una perdita di gettito massima di un milione di euro, mentre le modalità dell’acconto erano già state stimate, nel senso previsto dalla modifica proposta, in sede di RT originaria; infine per quanto riguarda il regime delle perdite la RT precisa che il nuovo regime sterilizza gli effetti della disposizione introdotta nel comma 115, che demanda a provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate le disposizioni necessarie per l’attuazione ed applicazione del nuovo regime dei contribuenti minimi; l’effetto è pertanto quello di ricostruire il quadro normativo precedente su cui si era basata l’originaria quantificazione.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera aveva sottolineato, in via preliminare, l’impossibilità di verificare la quantificazione effettuata, della quale si rendono noti solo i risultati finali, ottenuti mediante l’utilizzo di un modello di microsimulazione.

Nella citata nota di risposta del Governo alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio del Senato, nel corso dell’esame in prima lettura, non si è provveduto a fornire un’informazione sistematica in merito alle basi imponibili, al numero di contribuenti e alle aliquote utilizzate, in quanto il modello di microsimulazione utilizzato non richiede che siano specificamente immesse tali variabili: infatti il modello fornisce risultati a partire dalla situazione individuale effettiva di ciascun contribuente.

Con riferimento specifico alla quantificazione, è stato rilevato che l’assenza di informazioni sistematiche in merito alle variabili sopra menzionate non ha consentito di verificare come siano state considerati alcuni fattori, significativi ai fini della stima. Sono stati, pertanto richiesti i seguenti chiarimenti:

-          se in sede di stima della base imponibile dell’imposta sostitutiva si sia tenuto conto, al pari dell’aumento di ricavi netti nel caso di cessioni al consumo finale, della riduzione dei ricavi netti nel caso di cessioni ad acquirenti soggetti ad IVA. In questo caso infatti, a fronte dell’invarianza dei ricavi, dovuta all’impossibilità di aumentare i prezzi di vendita per non perdere competitività, si registrerebbe un aumento dei costi dovuto all’impossibilità di detrarre l’IVA assolta a monte. La relazione tecnica non chiarisce tale aspetto, riferendosi alla mancata considerazione del “recupero di gettito che potrebbe derivare dal mantenimento dei margini di guadagno nelle operazioni di cessioni di beni e servizi ad acquirenti soggetti IVA”, laddove sembrerebbe invece doversi considerare da un lato la perdita di gettito dell’imposta sostitutiva dovuta alla deducibilità dell’IVA indetraibile e, dall’altro, la probabile convenienza, per i soggetti in questione, ad optare per il regime ordinario;

-          se, ai fini del coordinamento con la concomitante riduzione dell’aliquota IRAP, si sia utilizzata, in questa sede, l’aliquota che risulterebbe applicabile a decorrere dal 2008 (3,9%)[68] e se, conseguentemente, in sede di stima degli effetti dell’articolo 3, comma 17, lettera h) del provvedimento in esame, riguardante la riduzione dell’aliquota IRAP, sia stata computata la perdita di gettito anche in capo ai contribuenti marginali[69];

-          come sia stato valutato l’effetto prodotto dalla norma con riferimento ai contribuenti che già adottano il regime vigente per i contribuenti marginali.

Tale fattore potrebbe infatti spiegare in parte la ridotta incidenza, rilevata dal Servizio Bilancio del Senato, della base imponibile IVA rispetto a quella relativa all’IRPEF, entrambe escluse da imposizione dalla norma in esame: il regime per i contribuenti marginali, infatti, già esclude l’applicazione dell’IVA e pertanto il nuovo regime non darebbe luogo, per tali soggetti, ad una perdita di gettito con riferimento a tale imposta.

Sui profili evidenziati non sono stati forniti ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 118-123

Semplificazioni fiscali

Le norme prevedono una serie di misure volte a semplificare alcuni adempimenti fiscali da parte dei contribuenti. In particolare viene disposto che:

·          allo scopo di semplificare gli adempimenti degli operatori doganali e di ridurre i costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tal fine è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme (comma 119);

·          è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine, ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, a decorrere dal quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi (comma 120);

·          al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti possono comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni  necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (comma 121). È previsto inoltre, che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, siano definite le modalità attuative nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’INPS, l’INPDAP e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei criteri di: a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diverse dall’INPS e dall’INPDAP (commi 122 e 123).

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che le amministrazioni interessate possano far fronte ai predetti compiti nell’ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente legislazione.

 

ARTICOLO 1, commi 124-127

Consorzi di Garanzia fidi (Confidi)

Le norme prevedono la possibilità per i soli Confidi sottoposti a vigilanza prudenziale, iscritti nell’elenco speciale degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi, di cui agli artt. 106 e 107 del D.lgs. 385/1993[70], di prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato ai fini specificatamente fiscali. In particolare, a tali Confidi, è consentito di concedere garanzie in favore dello Stato per debiti dei contribuenti nel caso di: richiesta di rimborso IVA accelerato[71];  rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza[72]; rateazione da conciliazione giudiziale[73]; rateazione da ruolo[74].

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, commi 128-129

Società non operative

Normativa vigente: l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, da ultimo modificato dai commi da 109 a 118, dell’art. 1, della legge n. 296/2006, stabilisce che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi, salva la prova contraria, se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che si ottengono applicando[75]:

·          il 2 per cento al valore dei titoli aumentato del valore dei crediti;

·          il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·          il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni.

La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni. Le norme elencano espressamente i soggetti ai quali, in relazione a particolari circostanze, non si applica la normativa in rassegna.

Fermi restando gli ordinari poteri di accertamento, per le società e per gli enti non operativi si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore alla somma degli importi derivanti dall’applicazione delle seguenti percentuali ai valori dei beni posseduti nell’esercizio:

·          l’1,5 per cento al valore dei titoli aumentato del valore dei crediti;

·          il 4,75 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili;

·          il 12 per cento al valore delle altre immobilizzazioni.

Inoltre, per le società e gli enti non operativi l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione fuori dell’ambito della medesima imposta sul valore aggiunto o di cessione. Se per tre periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA di ammontare non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali utilizzate ai fini dell’individuazione della situazione di non operatività, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.

In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario la società interessata può richiedere, mediante istanza di interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive in questione.

La Rt a corredo alla legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) ascriveva ai commi da 109 a 118, dell’art. 1, effetti di minore entrata pari a 62,5 milioni di euro per il 2007 e 2008 e 50,9 milioni di euro per il 2009.

Le norme modificano l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994[76], rendendo meno rigidi i criteri per l’individuazione delle società non operative. In particolare si prevede che:

·          ai fini dell’individuazione dei parametri minimi di ricavo richiesti per l’operatività, sulle immobilizzazioni costituite da beni immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti si applica il coefficiente dell’ 1 per cento (anziché del 6 per cento) (comma 128, lettera a));

·          non siano considerate società di comodo: le società con un numero di soci non inferiore a 50 (attualmente l’esonero riguarda le società con un numero di soci non inferiore a 100) (comma 35, lettera c)); le società che nei due esercizi precedenti abbiano avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità; le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; le società che presentino un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; le società che risultino congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (comma 128, lettera d));

·          ai fini della determinazione del reddito presunto delle società e degli enti non operativi si assumono le percentuali del 4 per cento (anziché del 4,75 per cento) da applicare al valore di esercizio delle immobilizzazioni costituite da beni immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e dello 0,9 per cento per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (comma 128, lettera e));

·          con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni previste, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza d’interpello. I provvedimenti adottati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito di istanza di disapplicazione, sono comunicati poi mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica (comma 128, lettera f));

·          infine estende la disciplina di cui all’articolo 1, commi 112 della legge finanziaria per il 2007[77], in materia di scioglimento e trasformazione delle società di comodo alle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e da quelle che a tale data si trovino nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura di quest’ultimo. Inoltre si prevede che l’iscrizione dei soci persone fisiche nell’apposito libro debba essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro 30 giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2007. Sono, infine, diminuite le attuali aliquote delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP, di cui al citato articolo 1, comma 112, della legge finanziaria per il 2007, e portate al 10% (dall’attuale 25%) sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, ed al 5% (dall’attuale 10%) per i saldi attivi di rivalutazione (comma 129).

 

L’allegato 7 assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 128-129 IRES-IRE Società di comodo

11,6

8,8

9,2

11,6

8,8

9,2

11,6

8,8

9,2

Commi 128-129 IRAP Società di comodo

0,0

0,0

0,0

2,6

1,4

1,4

2,6

1,4

1,4

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 128-129 IRAP Società di comodo

2,6

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria, utilizza i dati delle dichiarazioni UNICO 2005 delle società di capitali ed enti commerciali, estrapolati al 2006 tenendo conto delle modifiche normative introdotte successivamente.  In particolare, sono stati oggetto di simulazioni puntuali, in relazione alle modifiche apportate dalle norme in esame, i dati del quadro RF, relativi tra l’altro alla verifica di operatività.

Riduzione dei coefficienti per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti ed introduzione delle cause di esclusione dal regime: rispetto alla RT alla legge finanziaria 2007, la modifica normativa riduce la platea dei soggetti che potrebbero essere ricondotti nella definizione di “società non operative”. Non avendo la possibilità di individuare gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la RT applica le percentuali proposte alle imprese che sono fiscalmente residenti in tali comuni, individuati in base ai dati ISTAT sulla popolazione. La RT stima un effetto di minore gettito di competenza IRES/IRE pari a circa 0,7 milioni di euro annui. Inoltre, per effetto della norma, si riduce il numero delle società e l’ammontare del credito IVA che le medesime non possono portare a rimborso o compensare, con una riduzione del recupero di IVA stimata in 3,7 milioni di euro in ragione di anno.

Imposta sostitutiva per scioglimento o trasformazione in società semplice delle società non operative: ai fini della stima del gettito delle imposte sostitutive in capo alle società non operative  che si avvalgono del regime agevolato di scioglimento o trasformazione la relazione tecnica ha ipotizzato quanto segue:

-                le società non operative che espongono un maggior imponibile superiore a 500.000 euro usufruiscono dell’agevolazione nella misura del 5 per cento, anche in considerazione del requisito richiesto relativo alla presenza di soli soci persone fisiche;

-                le società non operative che espongono un maggior imponibile inferiore a 500.000 euro usufruiscono dell’agevolazione nella misura del 10 per cento, in quanto hanno una maggiore convenienza a procedere alla trasformazione o all’assegnazione dei beni ai soci, in alternativa al pagamento delle maggiori imposte sul reddito dovute alla condizione di non operatività.

Si è ipotizzato, inoltre, che il 70 per cento delle società interessate al regime agevolativo assegni i beni ai soci e la restante quota proceda alla trasformazione.

Per i beni assegnati o per i beni posseduti all’atto della trasformazione è stata applicata un’imposta sostitutiva, come da proposta, pari al 10 per cento sulla differenza fra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto e pari al 5 per cento sui saldi attivi di rivalutazione. Inoltre, per quanto riguarda l’imposta di registro è stata applicata nella percentuale dell’1 per cento al valore normale dei beni assegnati ai soci.

Nell’ipotesi che le imprese che non abbiano ancora optato per lo scioglimento o la trasformazione siano in numero ridotto, la normativa proposta genera una perdita di gettito per imposta sostitutiva pari a circa 16,3 milioni di euro. Per l’andamento di cassa la relazione tecnica ipotizza una rateizzazione in tre anni con un tasso di interesse legale pari al 2,5 per cento. Il minor gettito a titolo di imposta di registro è stimato in 1,8 milioni di euro.

In relazione agli effetti della proposta normativa sulle imposte sui redditi, sull’IRAP e sull’utilizzabilità o meno dei crediti IVA, la RT afferma che, rispetto alla normativa vigente la riduzione dell’insieme dei soggetti che possono risultare non operativi in conseguenza alla normativa proposta, permetterebbe un recupero di gettito rispetto alla perdita stimata per mancato versamento IRES/IRE, dei soggetti non operativi che optano per il pagamento dell’imposta sostitutiva e un recupero di gettito relativo alle eccedenze IVA.

Introduzione di un’IRAP minima presunta per le società non operative: la RT afferma che la modifica proposta, riducendo la platea dei soggetti che possono risultare non operativi, produce anche effetti diretti ai fini IRAP, in quanto per i soggetti non operativi che non hanno usufruito della possibilità dello scioglimento o della trasformazione, il reddito presunto ai fini IRES, aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi, nel caso sia superiore al valore della produzione netta, viene utilizzato per il calcolo dell’IRAP. Utilizzando il modello di microsimulazione IRAP, in capo a ciascuna società non operativa è stato calcolato il differenziale tra la produzione netta ed il reddito presunto aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi. Su tale differenziale è stato calcolato la perdita di gettito IRAP conseguente, che è risultata pari a 2,6 milioni di euro per il 2008 e a 1,4 milioni di euro per gli anni successivi. La RT afferma che il recupero di gettito indicato nella relazione tecnica alla legge finanziaria 2007, pari a 21 milioni di euro annui, si riduce per l’esclusione di alcune tipologie di contribuenti, che con la proposta normativa non risultano più non operative.

Per cassa, gli effetti delle disposizioni in esame sono così riassumibili:

(milioni di euro)

Imposte

2008

2009

2010

2011

Registro

-1,8

 

 

 

Sostitutiva

-5,4

-5,5

-5,7

 

IVA

-3,7

-3,7

-3,7

-3,7

IVA (da uscita)

0,6

0,6

0,6

0,2

Totale IVA

-3,2

-3,2

-3,2

-3,5

IRES/IRE

-1,2

-0,7

-0,7

-0,7

IRES/IRE (da uscita)

 

0,2

0,1

0,1

Totale IRES/IRE

-1,2

-0,5

-0,6

-0,6

IRAP (da uscita)

 

0,5

0,3

0,3

Totale

-11,6

-8,8

-9,2

-3,8

Irap minima

-2,6

-1,4

-1,4

-1,4

Totale

-14,2

-10,2

-10,6

-5,2

In una nota di risposta alle osservazioni emerse nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha evidenziato che, con risoluzione 7 febbraio 2007, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuta a seguito dello scioglimento o della trasformazione in società semplice delle società non operative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 112, della legge finanziaria 2007. dai dati relativi alle elaborazioni dei modelli unici di versamento F24 relativi ai versamenti effettuati fino a tutto settembre 2007, risultano importi pari a circa 1 milione di euro per ciascun codice tributo.

Per quanto riguarda l’ipotesi introdotta nella RT sulla rateizzazione in tre esercizi, con l’aggiunta degli interessi al tasso legale del 2,5 per cento, viene precisato che essa si è ritenuta coerente con le proposte della stessa tipologia susseguitesi nei diversi anni.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che la RT e gli elementi forniti nel corso dell’esame presso il Senato non forniscono i dati minimi essenziali affinché la stima effettuata possa essere sottoposta ad una puntuale verifica.

Ad esempio, pur evidenziando che il numero dei soggetti interessati è stato desunto dalle dichiarazioni 2004, non si fa cenno all’entità della platea dei potenziali destinatari delle norme, né agli altri dati in base ai quali sono state ricostruite le variazioni di gettito riferite ai singoli tributi in relazione alle specifiche basi imponibili degli stessi.

Analogamente si evidenzia come la quantificazione risenta di una serie di ipotesi espressamente indicate, senza peraltro che siano esplicitate in dettaglio le ragioni dell’assunzione delle stesse alla base delle singole stime.

Inoltre la quantificazione non sembra avere considerato gli effetti della disposizione che prevede che alle società di comodo che si avvalgano della disciplina dello scioglimento e della trasformazione agevolata non si applicano, per il periodo d’imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, le disposizioni in materia di società non operative, di cui all’art. 30 della legge 724/1994. Pertanto, in conformità a tale disposizione, le società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, che deliberino lo scioglimento entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo d’imposta e richiedono l’applicazione della disciplina agevolata in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2007, non sono tenute per tale periodo a determinare l’imposta sui redditi in base al reddito minimo presunto previsto dalle società non operative. Tale circostanza appare suscettibile di determinare una perdita di gettito a titolo di imposte dirette e di IVA che si determina per cassa nel 2008. 

Infine la quantificazione non sembra tener conto di una potenziale ulteriore perdita di gettito conseguibile per effetto della disposizione che consente all’Agenzia delle entrate di individuare determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni previste.

 

ARTICOLO 1, comma 130

Cessioni gratuite di beni

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’art. 19 del DPR 460/1997, in materia di erogazioni liberali.

 In particolare viene previsto che i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentano la commercializzazione o la vendita, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non i considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Inoltre i predetti beni si considerano distrutti ai fini IVA.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni fiscali beni non militari

0,0

10,5

6,0

0,0

10,5

6,0

0,0

10,5

6,0

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che la norma innova l’attuale disciplina relativa all’esclusione dal reddito d’impresa delle cessioni in esame, introducendo a tal riguardo anche il limite di importo corrispondente ad un costo di produzione o d’acquisto non superiore complessivamente al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato. Essendo attribuiti alla norma effetti di minor gettito, sono stati richiesti al Governo gli elementi e i dati sottostanti la quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 132

Esenzione dal canone RAI

La norma, esenta, a decorrere dall'anno 2008, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, dal pagamento del canone RAI (più correttamente canone di abbonamento alle radiodiffusioni) esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Per tale esenzione è previsto un limite massimo di spesa di 500.000 euro annui.

 

Le modifiche introdotte dall’articolo 42, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 248/2007 sopprimono il limite di spesa di 500.000 euro e la previsione di un apposito decreto volto a disporre le modalità attuative dell'esenzione. All'onere derivante dalla norma determinato in 26 milioni di euro si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

MINORI SPESE CORRENTI

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

MAGGIORI SPESE CORRENTI

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Pertanto, la norma determina effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:

 

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica non considera la norma

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato in primo luogo la necessità di disporre degli elementi in base ai quali si è pervenuti all’individuazione del limite di spesa previsto dalla norma, osservano che con le risorse stanziate l’esenzione poteva effettuarsi per circa 4.800 soggetti. Si è comunque considerato che i criteri stabiliti per l’esenzione appaiono oltremodo restrittivi, posto che l’articolo 5, comma 5 del DL 81/2007[78] prevede, con effetto dal 1° gennaio 2008, l’incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità.

Si è in ogni caso evidenziato che la previsione di un limite di spesa in relazione ad una norma che configura un diritto soggettivo all’esenzione dal pagamento di un canone, richiede procedure idonee a garantire il rispetto di tale limite.

 

ARTICOLO 1, commi 136 e 137

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite

La norma dispone che l’INPS effettui, mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, l’eventuale recupero di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia indebitamente percepiti da italiani residenti all’estero.

Tali disposizioni non si applicano nel caso sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia percepito indebitamente i trattamenti a carico dell’INPS.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

La norma, introdotta al Senato, non è corredata da relazione tecnica.

 

Al riguardo, in mancanza della relazione tecnica, non è risultato possibile effettuare alcuna verifica dell’onere indicato: il Servizio Bilancio, pertanto, ha evidenziato la necessità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la quantificazione[79].

 

ARTICOLO 1, comma 138

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che le disposizioni di cui al comma 426, dell’art. 1 della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005), in materia di riscossione mediante ruolo per il recupero delle somme dovute dal concessionario per inadempimento, si applichino, per le società titolari di concessione in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni sub provinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

In proposito si ricorda che il comma 426 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 stabiliva che:

-          il recupero, mediante ruolo, delle somme dovute, per inadempimento, dall’incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante del soggetto o del debitore delle entrate riscosse (comma 426, primo periodo);

-          in attesa della riforma organica del settore della riscossione e fermi restando i casi di responsabilità penale, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione sia consentito di sanare le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004. La sanatoria è ammessa dietro versamento di una somma fissata nella misura di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004. Il versamento delle somme dovute è previsto in 3 rate, la prima delle quali, pari al 40% del totale, con scadenza il 30 giugno 2005 e le due restanti, pari ciascuna al 30% del totale, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 e il 31 dicembre 2006. Le modalità applicative delle disposizioni sono demandate ad apposito decreto ministeriale (comma 426, secondo, terzo e quarto periodo).

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato indicava effetti di incremento del gettito per 70 milioni di euro nel 2005 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007, contabilizzati nella stessa misura sui tre saldi di finanza pubblica.

 

L’allegato 7 non considera la norma che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha chiesto chiarimenti circa le possibili conseguenze finanziarie della norma in esame, anche alla luce degli effetti di gettito che erano stati ascritti originariamente alle disposizioni della legge finanziaria 2005 sopra richiamate.

Sul punto il Governo non ha fornito ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 139-152

Rimborsi ultradecennali, confisca per equivalente e rateazione

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, dispongono quanto segue:

·          decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme spettanti per crediti IRPEG e IRPEF, producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso[80] definito ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro pluriennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto (comma 139);

·          la quantificazioni delle somme sulle quali calcolare detti interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data e dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi (comma 140);

·          l’atto di pignoramento dei crediti del debitore può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione (comma 141) ;

·          il pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi può essere effettuato anche da dipendenti dell’agente della riscossione (comma 142);

·          viene applicata la confisca, ai sensi dell’art. 322-ter del codice penale, nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici,dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA,indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (comma 143);

·          la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento rateale degli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato , nonché del controllo formale. Il debito può essere ripartito in un numero massimo di sei rate trimestrali qualora esso sia superiore a 2.000 euro e di venti rate trimestrali se superiore a 5.000 euro. Se gli importi dovuti sono invece superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno. La garanzia potrà esser data mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso (comma 144);

·          in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo può essere garantito anche con iscrizione di ipoteca (comma 145);

·          viene ridotto, a decorrere dal 1° aprile 2008, da 11 a 5 mesi – sempre decorrenti dalla consegna del ruolo - il termine massimo entro il quale l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento (commi 146 e 148);

·          viene previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti vantati nei confronti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato” come previsto dalla normativa vigente). In caso di assenso alla suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate (comma 151).

 

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007[81], in particolare il comma 4bis intervengono sul comma 148, stabilendo la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 146, al 31 ottobre 2009.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma in esame effetti finanziari

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la norma, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, precisa che gli eventuali maggiori oneri derivanti dai commi 139 e 140 sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dall’incremento dei volumi di riscossione a mezzo ruolo, il cui conseguimento verrà assicurato dall’entrata in vigore delle disposizioni relative all’ulteriore semplificazione delle procedure di esecuzione presso terzi curate dagli agenti della riscossione. La compensatività verrebbe inoltre assicurata sia dall’estensione al prodotto, profitto e prezzo dei reati tributari dell’istituto della confisca per equivalente (comma 143), sia dalle disposizioni in materia di rateazione (comma 144). Infine la RT afferma che gli ulteriori interventi in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e di riduzione del termine entro il quale gli agenti della riscossione devono notificare le cartelle di pagamento, sono finalizzati ad anticipare il momento della realizzazione della pretesa tributaria e a contenere il più possibile il rischio di insolvenza del contribuente. Alla luce di tali elementi viene pertanto asserita la neutralità finanziaria delle norme in esame.

 

Al riguardo si osserva che in mancanza di dati ed elementi informativi, aggiuntivi rispetto a quelli forniti dalla RT, non risulta possibile verificare la suddetta compensatività e, pertanto, la conseguente neutralità finanziaria delle norme in esame.

 

ARTICOLO 1, commi 153-154

Disposizioni in materia di riscossione da ruoli, per violazione del codice della strada

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli agenti della riscossione non possano svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per le quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo (comma 153).

Viene disposto inoltre che, per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni di sanatoria, contenute nell’art. 1, commi 426 e 426-bis, della legge 311/2004, si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione (comma 154).

 

L’allegato 7 non ascrive effetti finanziari alla norma, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che la norma (comma 153) introduce misure destinate a ridurre le entrate da sanzioni per violazioni del codice della strada, minori entrate che in parte appaiono compensate dalle disposizioni previste dal comma 154; tuttavia non appare possibile verificare detta compensatività in assenza di idonei elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 155-157

Disposizioni in materia di reverse charge

Normativa previgente L’articolo 17, comma 5, del DPR 633/1972 stabilisce che nelle cessioni di oro industriale e di oro da investimento il soggetto passivo Iva è rappresentato dal cessionario in luogo del cedente. La legge finanziaria 2007 (l. 296/2006, commi 44-45) ha esteso tale meccanismo (c.d. reverse charge) ad altri settori. In particolare:

-          alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;

-          alle cessioni di prodotti di telefonia radiomobile terrestre nonché loro componenti o accessori;

-          alle cessioni  di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

-          alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Veniva prevista, inoltre, la possibilità di ampliare ulteriormente l’ambito applicativo del reverse charge, con riferimento a specifiche operazioni da individuare con apposito decreto ministeriale e per le quali fosse necessaria una preventiva autorizzazione comunitaria. Il decreto ministeriale 25 maggio 2007 ha poi effettivamente esteso il meccanismo del reverse charge, a partire dal 1° ottobre scorso, ad alcune cessioni di fabbricati strumentali.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) comporta che il destinatario della cessione o della  prestazione,  se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore.

Le norme intervengono sulla disciplina IVA, con riguardo alle sanzioni e all'applicazione del regime dell'inversione contabile. In particolare viene disposto quanto segue:

·          è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente, ovvero dal cedente prestatore la sanzione è pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro (comma 155);

·          l’estensione dell’applicazione del reverse charge alla cessione di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini IVA, a partire dal 1° marzo 2008.

 

L’allegato 7 non considera la norma che non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo si ricorda che la RT di corredo al ddl finanziaria 2007 affermava che l’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ha finalità antielusiva e che lo spostamento del soggetto cui è attribuita la passività dell’imposta non comporta variazioni di gettito d’imposta medesima.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, commi 158-159

Disciplina IVA nel settore della telefonia

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, interviene sulla disciplina IVA che regola la fiscalità degli operatori del settore delle telecomunicazioni, con finalità prevalentemente antielusive.

In particolare le modifiche al DPR 633/1972 riguardano l’introduzione di disposizioni sulla tracciabilità dei diversi passaggi dei mezzi tecnici prima del passaggio all’utente finale, nonché di norme sanzionatorie con finalità di deterrenza.

È prevista inoltre l’applicazione del regime monofase dell’IVA  sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o, se non ancora determinato, sulla base del valore normale in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione dell’utente tramite il mezzo tecnico (comma 158).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

34,0

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma,  presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, afferma che, attualmente, il fenomeno della cessione di traffico telefonico, successivamente ceduto attraverso carte telefoniche prepagate da parte di soggetti meno affidabili comporta una perdita di gettito Iva significativo spostando il versamento dell’Iva da pochi contribuenti ad una platea di soggetti variegata di cui una parte non adempie alcun obbligo fiscale. La modifica proposta, con l’applicazione del regime monofase, assicura il versamento dell’imposta alla fonte da parte di un numero limitato di soggetti strutturati e che offrono maggiori garanzie sotto il profilo della solvibilità. La RT stima, sulla base dei controlli effettuati e ancora in corso su quattro compagnie telefoniche, che dall’introduzione della norma in esame possa derivare un recupero di gettito pari a circa 34 milioni di euro annui.

 

 

Al riguardo si rileva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della stima delle maggiori entrate.

 

ARTICOLO 1, comma 160

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva per il settore del credito

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, modifica gli articoli 18 e 20 del D.P.R. n. 601 del 1973, recanti disposizioni in materia di agevolazioni tributarie per il settore del credito.

In particolare, l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro, bollo, ipocatastali e tasse concessionarie governative nella misura del 2 per cento viene estesa anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili ad uso abitativo, per i quali pur ricorrendo le condizioni[82] di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

In merito si ricorda che l’articolo 18 stabilisce che l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti delle operazioni dei crediti a medio e lungo termine, di cui ai precedenti articoli 15 e 16, erogati in ciascun esercizio. Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido. L'aliquota è ridotta allo 0,25 per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9) dell'art. 16 (rientrano in tali fattispecie, ad esempio, i crediti per il settore cinematografico o per il lavoro italiano all’estero) . Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.

Vengono inoltre stabilite le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.

 

L’allegato 7 non considera la norma, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 166

Proroga del regime di prelievo della TARSU

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, prevede la proroga per l’anno 2008 dell’attuale servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 e già prorogato per l'anno 2007 (lettera a) del comma 184 della legge 296/2006).

Si prevede inoltre la proroga al 31 dicembre 2008 di alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2003, da ultimo differiti al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 184, lettera c) della legge n. 296/2006. Ci si riferisce, in particolare:

§        al termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state  autorizzate;

§        al termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche;

§        al termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti finanziari, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato ha formulato le seguenti osservazioni.

La proroga del regime di prelievo della TARSU potrebbe avere riflessi sul gettito dei comuni, in considerazione delle differenti modalità di determinazione della TARSU e della TaRi; in particolare, a parità di metri quadrati la TaRi dovrebbe risultare di importo più elevato.

Ancora, la proroga sembra prospettare la possibilità di un minor gettito IVA per lo Stato, atteso che il corrispettivo pagato a titolo di TaRi, a differenza della TARSU, è soggetto a tale tributo.

Infine, per entrambe le proroghe, alla luce del loro perdurare sono da valutare possibili effetti per la finanza pubblica discendenti dagli orientamenti in materia in sede comunitaria.

 

ARTICOLO 1, comma 167

Disposizioni in materia di tassa automobilistica e IRAP

Le norme dispongono la proroga fino al 1° gennaio 2008 del termine di validità delle leggi regionali, in materia di IRAP e di tassa automobilistica, che le Regioni hanno adottato in difformità rispetto alla normativa statale di riferimento.

In proposito si ricorda che l’art. 2 della legge finanziaria per il 2004[83] stabiliva che, in attesa del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio in materia di finanza pubblica e sistema tributario, le disposizioni legislative in materia di tassa automobilistica e  di IRAP, emanate in maniera non conforme ai poteri ad esse attribuite dalla normativa statale, operassero fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma in esame.

La relazione illustrativa precisa che la proroga è finalizzata ad evitare che i contribuenti possano trovarsi in situazioni di difficoltà a causa della cessazione degli effetti delle leggi regionali, soprattutto con riferimento alla tassa automobilistica. 

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che, pur non essendo stati ascritti alla norma originaria ora prorogata specifici effetti di riduzione del gettito, né le norme, né la RT contengono elementi volti ad escludere espressamente la sussistenza di oneri finanziari.

 

ARTICOLO 1, commi 168-175

Proroga di agevolazioni tributarie

Le norme prorogano di un anno alcune agevolazioni tributarie in scadenza:

§        deduzione forfetaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante[84] (comma 168). Peraltro la lettera f), del comma 554, dell’art. 2, della legge in esame, prevede che la medesima agevolazione sia concessa anche per gli anni 2009 e 2010.

Si tratta delle agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione delle reti distributive di carburanti. A tal fine il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, nella seguente misura:

-            1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

-            0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro;

-            0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro;

§        compensazione, da parte degli autotrasportatori, dei contributi al Servizio sanitario nazionale (comma 169).

Si tratta dell’estensione al 2008 dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria 266/2005, consistenti nella possibilità di utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi le somme versate, nel periodo d’imposta precedente, a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci[85].

Le somme versate possono essere utilizzate in compensazione, entro il limite complessivo di spesa di 75 milioni di euro,  nel limite individuale di 300 euro per ciascun veicolo.

La quota portata in compensazione non concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, né il valore della produzione netta ai fini IRAP;

§        deduzione forfetaria di spese non documentate[86] anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Per tale deduzione è autorizzato uno stanziamento pari a 120 milioni di euro per l’anno 2008 (comma 170);

§        riduzione (dal 3,75% al 1,9%) dell’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca (comma 171).

In particolare la disposizione stabilisce, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca e per i loro consorzi: che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota IRAP sia fissata ancora all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento; che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 l’aliquota sia fissata al 3,75 per cento, destinata a convergere con quella ordinaria a partire dal 2009;

§        benefici fiscali e contributivi (credito d’imposta, riduzione del reddito imponibile, parziale esonero contributivo) a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne (comma 172).

Si tratta della proroga di un anno dei seguenti benefici (nel limite del 70 per cento, come disposto dall’articolo 11 della legge finanziaria 388/2000):

-            attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;

-            esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

-            esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.

Il Senato ha disposto l’aumento della misura dei benefici in esame dal 70 per cento all’80 per cento.

Ÿ        esenzione dall’imposta di bollo e riduzione delle imposte ipotecarie e di registro per gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina (comma 173).

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 392, della legge finanziaria 296/2006 - consiste nell’applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell’8 per cento e del 2 per cento) e dell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1 per cento.

Ÿ        esenzione da accisa per il gasolio usato per le coltivazioni sotto serra (comma 175).

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 394, lettera h, della legge finanziaria 296/2006 - consiste nell’escludere il settore delle coltivazioni sotto serra dalle aliquote sul carburante previste dall’attuale legislazione (10 per cento per le serre florovivaistiche e 22 per cento per le altre).

Con riferimento alle predette agevolazioni la relazione tecnica e l’allegato 7 quantificano i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, c. 168 e art. 2, c.554–deduzione distributori carburanti

0,0

91,3

53,6

0,0

91,3

53,6

0,0

91,3

53,6

Comma 169 –Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

70,5

0,0

0,0

70,5

0,0

0,0

70,5

0,0

0,0

Comma 170 – Deduzione forfetaria autotrasporto

100,8

-43,3

0,0

120,0

-52,0

0,0

120,0

-52,0

0,0

Comma 171 – IRAP agricoltura

0,0

0,0

0,0

307,0

-86,0

-25,0

307,0

-86,0

-25,0

Comma 172 – Agevolazioni pesca costiera e lagunare

0,0

29,7

-12,8

39,6

36,9

-12,8

39,6

36,9

-12,8

Comma 173 – piccola proprietà contadina

144,0

0,0

0,0

144,0

0,0

0,0

144,0

0,0

0,0

Comma 175 – Esenzione accise gasolio riscaldamento serra

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 170 – Deduzione forfetaria autotrasporto

19,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comma 171 – IRAP agricoltura

307,0

-86,0

-25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Comma 172 – Agevolazioni pesca contributi

39,6

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori spese c/capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 172 – Crediti d’imposta pesca

14,3

2,6

0,0

14,3

2,6

0,0

14,3

2,6

0,0

In particolare, si rilevano i seguenti scostamenti rispetto alla quantificazione delle medesime agevolazioni nei precedenti provvedimenti di proroga:

(oneri annuali in termini di competenza)

 

Agevolazione

 

Proroga 2007

Legge finanz. 296/2006

 

 

Proroga 2008

Legge finanz.

n. 244/2007

 

Deduzioni distributori carburanti

(art. 1 c. 393)

51,4 milioni

(art. 5 c. 2)

52,2 milioni

Irap settore agricolo

(art. 1 c. 390)

188,1 milioni

(art. 5 c. 5)

166 milioni

Accorpamento proprietà contadina

(art. 1 c. 392)

112,5 milioni

(art. 5 c. 7)

144 milioni

Le restanti quantificazioni risultano inalterate o, comunque, in linea rispetto alle stime contenute nelle precedenti proroghe.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che i principali scostamenti nelle quantificazioni rispetto alle stime contenute nella precedente legge finanziaria (l. n. 296/2006) sembrano riconducibili presumibilmente ad un aggiornamento dei dati posti alla base delle previsioni, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie in oggetto e alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati.

 

ARTICOLO 1, comma 176

Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi

La norma dispone che siano considerate produttive di reddito agrario e quindi sottoposte al regime di tassazione previsto in materia, anche le attività di coltivazioni di prodotti vegetali per conto terzi.

All’onere relativo, valutato in misura pari ad un milione di euro per l’anno 2009 e a 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa  di cui al comma 3ter dell’articolo 5 del DL 202/2005[87].

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DL 202/2005

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

0,0

1,0

0,6

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria, considera che in base alla normativa vigente la fattispecie dello svolgimento di una fase del ciclo biologico su vegetali di proprietà altrui appare essere assoggettata al regime forfetario di tassazione di cui all’art. 56bis, comma 3, del TUIR (reddito determinato dalla applicazione di un coefficiente di redditività del 25 per cento ai corrispettivi IVA). Ai fini della determinazione degli effetti di gettito sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi relative ai contribuenti imprenditori agricoli (persone fisiche e società di persone) che hanno dichiarato un codice di attività inerente l’attività florovivaistica. Da tale elaborazione è emerso un ammontare complessivo di imposta IRPEF lorda dichiarata dell’ordine di 6,5 milioni d euro. Ipotizzando che:

-            un terzo dell’importo suddetto sia attribuibile alla coltivazione di piante di proprietà altrui;

-            il passaggio da reddito di impresa a reddito agrario comporti per i contribuenti in esame un risparmio di imposta pari al 30 per cento;

la RT stima una perdita di gettito pari a 0,6 milioni di euro annui in termini di competenza. In termini di cassa, considerando un acconto del 75 per cento e l’entrata in vigore a partire dal 2008, la minore entrata IRPEF risulta pari a 1 milione di euro nel 2009 e 0,6 milioni a decorrere dal 2010.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha precisato che la stima degli effetti di gettito è stata effettuato mediante l’utilizzo di un modello di microsimulazione applicato in capo a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Le percentuali utilizzate, in mancanza di dati pertinenti specificatamente attribuibili alla fattispecie in oggetto, rappresentano una proxy prudenziale e non irrealistica, stante altresì i modesti importi in questione. Con riferimento ai possibili effetti sul gettito IRAP, il Governo, nella medesima nota, ha affermato che la base imponibile IRAP dei contribuenti persone fisiche e società di persone coltivatori diretti è determinata in base ai dati IVA (acquisti e cessioni), salvo l’eventuale opzione per la determinazione nei modi ordinari (a costi e ricavi). L’eventuale impatto in termini di gettito potrebbe aversi solo nel caso in cui il contribuente determini la propria base imponibile a costi e ricavi: tale impatto, inoltre, stante i modesti importi in questione e l’aliquota ridotta IRAP, non potrebbe che essere trascurabile.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che poiché gli stessi chiarimenti forniti nel corso dell’esame al Senato rinviano ad un modello di microsimulazione, che risulterebbe alla base della quantificazione fornita, in mancanza dei dati effettivamente utilizzati a tali fini, non risulta possibile procedere ad una verifica dell’onere indicato, peraltro di importo contenuto.

 

ARTICOLO 1, commi 177-178

Disposizioni in materia di reddito agrario

Normativa previgente. Il comma 1094, della l. 296/2006, prevede che le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, sono considerate imprenditori agricoli. In tale ipotesi, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 423, dell’art.1, della l. n. 266/2005, come modificato dal comma 369, dell’art. 1 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), dispone l’inclusione, fra le attività produttive di reddito agrario, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli. La legge finanziaria 2007 quantificava  in 1 mln di euro a decorrere dal 2007 l’onere relativo all’attuazione del suddetto comma.

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevedono quanto segue:

§        modificano l’articolo 1, comma 1094, della legge n. 296/2006 sopra richiamato, prevedendo che la determinazione del reddito mediante l’applicazione del coefficiente di redditività del 25 per cento non sia considerata obbligatoria, ma possibile a seguito di opzione da parte degli interessati (comma 177).

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica di corredo al ddl finanziaria 2007 quantificava, per l’attuazione del comma 1094, un onere, in termini di minori entrate, pari a 17,5 milioni di euro nel 2008 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2010, con identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica.

§        gli imprenditori agricoli che effettuino le attività, di cui al comma 423, dell’art. 1, della l. n. 266/2005, possono optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari (comma 178).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione gettito IRES

0,0

4,4

2,5

0,0

4,4

2,5

0,0

4,4

2,5

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato la necessità che venissero forniti gli elementi e il procedimento sottostanti la quantificazione.

 

ARTICOLO 1, commi 179-196

Disposizioni in materia di accise

Le norme modificano alcune disposizioni del T.U. delle accise[88]. In particolare viene disposto quanto segue:

·          vengono limitate le esenzioni concesse alle Forze armate nazionali (comma 179).

In particolare, la disposizione prevede il passaggio, per i prodotti petroliferi usati dalle forze armate, da un regime di esenzione dell’accisa ad uno che prevede l’applicazione dei minimi comunitari (359 euro per la benzina, 302 per il gasolio, 21 per il gasolio da riscaldamento e 11,66 per il gas uso riscaldamento);

·          l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti, di cui all’articolo 9 del d.lgs. 398/1990,  non si applicano al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento (comma 180);

·          è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanze e dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, per gli usi consentiti (comma 181);

·          è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanze per gli usi consentiti (comma 182);

·          è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera,  per gli usi consentiti (comma 183);

·          all’onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 179 (comma 184);

·          a decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato il comma 16 dell’articolo 3 della legge 549/1995, e il relativo regolamento attuativo, che stabilisce l’attribuzione al Friuli – Venezia Giulia di una quota fissa dell’accisa gravante sulle benzine e sul gasolio consumati nella regione ed impiegati come carburante (commi 185 e 186);

·          è introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, una compartecipazione della regione Friuli – Venezia Giulia in misura pari al 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine e al 30,34 per cento di quello dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione (commi 187 e 188);

·          è previsto che, per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, sia eventualmente rideterminata l’entità della compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio che competono alla regione Friuli – Venezia Giulia, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica (comma 189);

·          viene stabilita l’abrogazione delle esenzioni, per ciò che concerne il territorio di Gorizia, riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa (benzina e gasolio) (commi 191 e 192);

·          sono abrogate le agevolazioni per la benzina previste per Gorizia anche ai contingenti stanziati per Trieste e alcuni comuni della provincia di Udine (commi 193-196).

 

L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 179

Forze Armate

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

Commi 191-192

Zona franca Gorizia

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

47,8

Commi 193-196

Zone franche Trieste e Udine

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

53,6

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 181

Fondo Difesa per compensazione accise

104,7

104,7

104,7

104,7

104,7

104,7

104,7

104,7

104,7

Comma 182

 Fondo MEF per compensazione accise

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Comma 183

Fondo accise capitanerie di porto

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Commi 191-192

 Fondo compartecipazione gettito accise

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

101,4

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti erariali annui:

Forze armate: considerando che i consumi di benzina, gasolio e gasolio da riscaldamento sono rispettivamente pari a 49, 238,5 e 117,6 milioni di litri si avrà il seguente aumento di gettito, comprensivo anche di IVA,: (49 mln. x 359/1000 + 238,5 mln x 302/100 + 117,6 x 21/100) x 1,2. Aggiungendo il gettito derivante da gas da riscaldamento, stimato in base ai dati forniti dall’Italgas in 4,5 milioni di euro comprensivi di IVA, si avrà un maggior gettito complessivo pari a 115,0 milioni di euro.

Zona franca di Gorizia: l’abrogazione delle esenzioni riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa comporta un maggior gettito erariale, comprensivo di IVA pari a: (60.000.000 litri esenti di benzina per Gorizia x 564/1000)*1,2 + (19.200.000 litri esenti di gasolio per Gorizia x 423/1000)*1,2=50,4 mln di euro. La RT stima che l’abolizione dell’agevolazione, comportando un  aumento del prezzo pari a circa il 100% e stimando un’elasticità dei consumi rispetto al prezzo del 5%, produrrà una contrazione dei consumi pari alla suddetta quota, pertanto il maggior gettito scenderà a 47,8 milioni di euro.

Zone franche di Trieste e Udine: l’abrogazione delle esenzioni riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa comporta un maggior gettito erariale, comprensivo di IVA pari a: (66.793.997 litri esenti di benzina per Trieste x 564/1000)*1,2 + (16.604.918 litri esenti di benzina per Udine x 564/1000)*1,2=56,4 mln di euro. La RT stima che l’abolizione dell’agevolazione, comportando un  aumento del prezzo pari a circa il 100% e stimando un’elasticità dei consumi rispetto al prezzo del 5%, produrrà una contrazione dei consumi pari alla suddetta quota, pertanto il maggior gettito scenderà a 53,6 milioni di euro. La disposizione non comporterà effetti erariali con riferimento al gasolio per autotrazione essendo stato già stabilito, in sede di finanziaria 2007, che la durata del provvedimento è di natura annuale e valido quindi fino al 31/12/2007.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha precisato, con riferimento alla limitazione delle esenzioni concesse alle Forze Armate, che la stima degli effetti di gettito è stata effettuata utilizzando i dati ricavati dalle statistiche del Ministero dello Sviluppo economico.

Per quanto riguarda l’abrogazione delle esenzioni relative ai prodotti energetici sottoposti ad accisa per il territorio di Gorizia e per le zone franche di Trieste e Udine, la stima degli effetti di gettito è stata ottenuta moltiplicando i contingenti esenti di benzina e gasolio, stabiliti dalle Camere di Commercio, per le corrispondenti aliquote. Inoltre nel calcolo del maggior gettito erariale, non si è tenuto conto della perdita di concorrenzialità dei distributori della regione rispetto a quelli che si trovano oltre confine perché è presumibile che, anche per l’introduzione di una compartecipazione della regioni Friuli al gettito delle accise sulla benzina e gasolio, la regione dovrebbe comunque concedere ai propri consumatori altre forme di incentivi. Infine l’importo di spesa pari a 101,4 milioni di euro contenuto nell’allegato 7 – Fondo compartecipazione gettito accise – deriva “da una prudente stima della differenza tra le maggiori entrate da compartecipazione di competenza della regione Friuli e le minori spese derivanti dall’abrogazione del fondo di cui all’art. 3, comma 16, della legge 549/1995”.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio pur non avendo rilievi da formulare riguardo al procedimento di quantificazione seguito dalla relazione tecnica, ha evidenziato che taluni elementi su cui essa si fonda necessitano di precisazioni e chiarimenti:

§         con riferimento ai commi 185-188, si evidenzia come la RT non espliciti i dati e le ipotesi idonee a suffragare l’effettiva invarianza degli effetti delle disposizioni rispetto ai diversi saldi di finanza pubblica. In particolare non sono chiari gli elementi su cui si fonda l’ipotesi di complessiva invarianza del gettito per gli esercizi 2008 e 2009, tenuto conto che solo dal 2010 è stabilita una procedura volta a rideterminare la misura della compartecipazione al fine di assicurare l’invarianza finanziaria;

§         andrebbe inoltre precisato come sia stata calcolata per il 2008 la percentuale di compartecipazione volta ad assicurare l’invarianza delle entrate per lo Stato e per la regione.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa sui tre saldi di finanza pubblica, essa sembra fondarsi sull’ipotesi, peraltro desumibile dalla documentazione fornita al Senato, che l’intero gettito aggiuntivo derivante dalla norma sia speso dalla regione interessata.

Sul punto il Governo non ha fornito ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 197-199

Elevazione della deducibilità per i versamenti ai fondi sanitari integrativi

La norma modifica gli articoli 10 e 51 del TUIR in materia di deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi. In particolare si prevede che:

·          siano deducibili ai fini IRPEF i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale fino a un massimo di euro 3.615,20 (comma 197 lettera a)).

·          con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, siano precisati gli ambiti di intervento demandato a tali fondi;

·          non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20 versati ad enti o casse con finalità assistenziale che operino negli ambiti di intervento individuati con il decreto di cui al precedente punto (comma 197, lettera b));

Viene così uniformata la misura massima della predetta deduzione, prevista per i soli dipendenti, a quella prevista per tutti i contribuenti, in relazione ai versamenti effettuati i fondi integrativi del S.S.N.

·          fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR si applica comunque, per i fondi sanitari integrativi, quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 per l'anno 2007 (comma 198);

·          sia esteso ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l’obbligo di comunicazione, già previsto per le casse sanitarie dei dipendenti, all’anagrafe tributaria dell’elenco dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie (comma 199).

 

L’Allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

Minori entrate

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

13,1

32,8

31,3

13,1

32,8

31,3

13,1

32,8

31,3

 

La relazione tecnica al testo originario del disegno di legge finanziaria, con riferimento al comma 197, lettera b), precisa che la norma attualmente in vigore prevede per l’anno d’imposta 2008 e successivi un limite di deducibilità per i suddetti fondi pari a 1.807,59 euro. Sono valutati in circa 20.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto. Ipotizzando che tutti i soggetti interessati fruiscano per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una base imponibile annuale pari a 36,1 milioni di euro (= (3.615-1.808)*20.000). Applicando a tale minore base imponibile un’aliquota marginale IRPEF del 43 per cento (rappresentativa della realtà medio-alta cui questi fondi fanno riferimento) e l’aliquota media delle addizionali locali si ottiene una perdita di gettito di competenza, pari a 16,1 milioni di euro annui, così ripartiti:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-15,5

-15,5

-15,5

Addizionale regionale

-0,4

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

-0,1

-0,1

-0,1

Totale

-16,1

-16,1

-16,1

 

Per quanto riguarda gli effetti in termini di cassa la RT considera che la generalità dei contribuenti sottoscrittori di questa tipologia di fondi sia composta da lavoratori dipendenti, ottenendo i seguenti risultati:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-13,1

-15,5

-15,5

Addizionale regionale

 

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

 

-0,1

-0,1

Totale

-13,1

-16,1

-16,1

 

Con riferimento ai nuovi beneficiari, di cui al comma 197, la lettera a), la RT precisa che la normativa vigente prevede che la deducibilità dal reddito complessivo dei contribuenti dei contributi versati ai Fondi Integrativi del S.S.N. non superi 2.065,83 euro a decorrere dal 2007. Si ipotizza che i soggetti che fruiranno per intero del nuovo tetto di deducibilità siano circa 15.000 nel primo anno e 20.000 a regime. La minore base imponibile risulta, quindi, in tal caso, pari a 23,2 milioni di euro (=(3.615-2.066)*15.000) nel 2008 e a 31 milioni (=(3.615-2.066)*20.000) negli altri anni. Applicando alla minore base imponibile un’aliquota marginale media del 40 per cento e l’aliquota media delle addizionali locali, si ottiene una perdita di gettito di competenza pari a 9,6 milioni nel 2008 e 12,9 milioni negli altri anni, così ripartiti:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

-9,3

-12,4

-12,4

Addizionale regionale

-0,3

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

-0,1

-0,1

-0,1

Totale

-9,6

-12,9

-12,9

 

L’andamento del gettito di cassa sarà invece il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Irpef

 

-16,3

-14,7

Addizionale regionale

 

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

 

-0,1

-0,1

Totale

 

-16,7

-15,2

L’effetto complessivo della proposta in termini di cassa è il seguente:

(mln di euro)

Minori entrate

2008

2009

2010

Irpef

-13,1

-31,8

-30,3

Addizionale regionale

 

-0,8

-0,8

Addizionale comunale

 

-0,2

-0,2

Totale

-13,1

-32,8

-31,3

 

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha chiarito, con riferimento alle stime del gettito di cassa relativamente alle addizionali regionali e comunali versate dai lavoratori dipendenti, che le ritenute operate dal sostituto d’imposta per tali imposte, anche per la parte rateizzata mensilmente, sono calcolate sui redditi dell’anno d’imposta precedente. Pertanto, poiché la norma entra in vigore nel 2008, la corrispondente variazione di imposte locali verrà versata nel 2009.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che, pur non avendo rilievi da formulare in merito al procedimento di quantificazione seguito, non risultano sufficientemente suffragate le ipotesi riferite al numero di soggetti interessati dalla nuova disciplina. Inoltre l’ipotesi di un incremento dei soggetti che contribuiscono ai fondi integrativi limitato al secondo anno di applicazione della disciplina e la stabilizzazione di tale platea a decorrere dal 2009 potrebbe rilevarsi non del tutto prudenziale.

Sul punto il Governo non ha fornito ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, comma 200

Disposizioni in materia di assegni familiari

La norma dispone, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili, secondo criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 11, lettera a), della legge n. 296/2006.

In particolare la disposizione richiamata prevede che i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Nell’individuazione degli importi, rinviata ad un successivo DM, si dovrà anche fare riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

30

30

30

30

30

30

30

30

30

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è volta ad estendere anche ai nuclei familiari in esame i criteri di riforma introdotti dalla legge n. 296/2006, regolarizzando, così, l’andamento degli assegni in funzione del reddito familiare, evitando anche per questi nuclei le cosiddette trappole della povertà.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che il finanziamento della disciplina della legge finanziaria 2007, di cui si prevede ora l’estensione a determinate categorie, non veniva configurato come limite di spesa; inoltre, alla base di tale finanziamento, veniva addotta una specifica quantificazione. Si è pertanto evidenziata la necessità che anche in relazione all’estensione prevista dalla norma in esame sia prevista un’analoga modalità di finanziamento, suffragata da idonei parametri ed elementi di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 201

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che per il periodo d’imposta 2007 si applichino le disposizioni di cui al comma 335 dell’art. 1 della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006). In particolare è prevista una detrazione del 19 per cento dell’imposta lorda, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del TUIR[89], per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0

-15,0

0,0

35,0

-15,0

0,0

35,0

-15,0

0,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori trasferimenti per riduzione addizionale regionale

 

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori trasferimenti per riduzione addizionale comunale

 

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, al fine di valutare gli effetti sul gettito IRPEF derivanti dalla disposizione, sono state effettuate elaborazioni mediante utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF fondate sull’ipotesi che la detrazione venga fruita dal 20 per cento dei genitori con figli a carico minori di tre anni e con reddito complessivo superiore a 10.000 euro annui. Da tale simulazione è risultata una perdita di gettito, per competenza annua 2007, pari a circa 20 milioni di euro di IRPEF, circa 0,4 milioni di euro di addizionale regionale, e circa 0,1 milioni di euro di addizionale comunale.

La RT espone l’andamento del gettito di cassa nella seguente tabella:

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

2010

IRPEF

-

-35

+15

0

Addizionale regionale

-

-0,4

0

0

Addizionale comunale

-

-0,1

0

0

TOTALE

-

-35,5

+15

0

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha evidenziato che alcune ipotesi poste alla base della quantificazione esposta nella RT, quale ad esempio quella che individua nel 20 per cento dei potenziali interessati la quota dei genitori che usufruirà effettivamente della detrazione, non risultano chiare e che fossero, pertanto, necessari chiarimenti in ordine ai dati utilizzati per la quantificazione del minor gettito IRPEF.

Non potendo desumere con certezza dalla RT come sia stata individuata tale quota e a quale platea essa sia commisurata, si può tentare una quantificazione basata sull’assunto che la percentuale indicata vada riferita al numero dei bambini per i quali si ritiene possibile fruire dell’agevolazione. In tal caso, ipotizzando che i bambini per i quali si potrà usufruire del beneficio rappresentino il 20 per cento del totale ed effettuando un abbattimento del 5 per cento in considerazione della potenziale incapienza dei genitori, la perdita di gettito potrebbe essere determinata nel seguente modo, risultando comunque di ammontare superiore a quello indicato nella RT: 632 euro x 385.534 soggetti[90] x 19% x 0,95 = circa 44 milioni di euro.

Sul punto il Governo non ha fornito ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, comma 202

Detrazione di interessi sui mutui

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, disponendo in particolare un incremento dell’importo massimo detraibile di interessi sui mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale; tale importo massimo diventa pari a 4.000 euro (attualmente risulta pari a 3.615 euro).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

42,0

24,0

0,0

42,0

24,0

0,0

42,0

24,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, per la stima degli effetti di gettito, sono utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005 e sottolinea che la normativa vigente prevede, in caso di contitolarità di un mutuo stipulato dopo il 1993, la suddivisione dell’importo massimo fra i contitolari. Sulla base di tali dati sono stati individuati circa 200.000 soggetti che hanno dichiarato un spesa per interessi pari a 3.615 euro e circa 290.000 soggetti (trattasi dei soggetti contitolari al 50% del mutuo) che hanno dichiarato una cifra pari a circa 1.808 euro.

Ipotizzando che i soggetti indicati utilizzino per intero l’incremento di quota detraibile (pari a 385 euro per i monotitolari e 192 euro per i contitolari), si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua, al netto di un’incapienza del 5%, pari a circa 24 milioni di euro ((200.000*385+290.000*192)*19%*95%). 

La RT espone l’andamento del gettito di cassa nella seguente tabella:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF

 

-42

-24

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 203

Esenzione fiscale  per telefoni cellulari utilizzati da sordi

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modificando il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 1995, estende alle persone sorde l’esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa di euro 5,16 mensili, per le utenze telefoniche cosiddette residenziali (“family”) e di euro 12,91 mensili per i contratti “affari”, riconosciuta ai disabili invalidi in seguito alla perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori e ai non vedenti.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, ai fini della stima degli effetti di gettito, sono stati utilizzati dati ISTAT dai quali risultano circa 92.000 sordomuti. Poiché il dato è riferito a tutte le classi di età, non escludendo i bambini in età prescolare, sono stati considerati possibili fruitori dell’agevolazione l’80% dei soggetti sopra indicati, circa 73.000.

Ipotizzando che la quasi totalità fruisca di contratti “family”, si stima una perdita di gettito pari a circa 4,5 milioni di euro annui (73.000 x € 5,16 x 12). Di tale ammontare la RT considera, sulla base dei dati forniti dagli operatori del settore, solo il 10%, dal momento che negli ultimi anni le schede prepagate hanno di fatto soppiantato i contratti. Ne deriva una perdita di gettito, in termini di cassa e competenza, pari a 0,5 milioni di euro annui.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio che, in mancanza di una più dettagliata definizione dei requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione, ha osservato che la quantificazione proposta dalla relazione tecnica risultava sottostimata sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo la norma non si riferiva specificatamente ai soggetti sordomuti, ma generalmente ai soggetti sordi. Sulla base dei dati ISTAT[91] disponibili è possibile rilevare che i soggetti affetti da sordità sono circa 874.000. Pertanto riparametrando la quantificazione sulla base del nuovo dato e considerando quindi come fruitori dell’agevolazione solo l’80% dei soggetti sopra indicati, pari a circa 700.000, si otteneva una perdita di gettito pari a 43 milioni di euro (700.000 x € 5,16 x 12). Considerando, così come effettuato dalla RT, solo il 10% di tale ammontare, la perdita sarebbe risultata pari a 4,3 milioni di euro.

Si è evidenziato inoltre che non era esplicitato il motivo in base al quale erano stati considerati, ai fini della stima, esclusivamente i contratti “family” e non anche quelli “affari”, per i quali risulta una tassa di concessione governativa relativamente più alta, pari a euro 12,91. La quantificazione si sarebbe dovuta quindi rideterminare sulla base della proporzione effettivamente esistente tra le due tipologie di contratto.

Si è osservato, infine, che non appare prudenziale la scelta di considerare esclusivamente il 10% dell’importo quantificato, dal momento che dall’agevolazione prevista potrebbe derivare un incremento della domanda di contratti, con conseguente variazione della propensione verso i medesimi rispetto alle schede prepagate.

Il Governo, in risposta a tali rilievi, ha modificato gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificando un onere pari a 2,5 milioni di euro.

 

ARTICOLO 1, comma 204

Esenzione dall’IRPEF per i redditi da lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede che, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per la parte eccedente 8.000 euro.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

0,0

46,5

26,5

0,0

46,5

26,5

0,0

46,5

26,5

 

La relazione tecnica, a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma, sottolinea che in base alla legislazione vigente, per il periodo d’imposta 2003/2007, il lavoro prestato dai frontalieri, cioè da soggetti residenti in Italia che non soggiornano all’estero ma prestano l’attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, è tassabile solo limitatamente all’importo che eccede 8.000 euro.

La RT, sulla base dei dati disponibili[92], stima che il numero dei lavoratori interessati dalla norma in esame, escludendo i frontalieri con la Svizzera e con la Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000. Ipotizzando un reddito medio pro-capite da lavoro dipendente pari a circa 27.000 euro e considerando l’esenzione di 8.000 euro, la RT quantifica una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.400 euro per ogni lavoratore frontaliero. Si stima pertanto una perdita di gettito IRPEF, competenza annua, pari a circa 26,5 milioni di euro (11.000 x 2.400).

L’andamento del gettito di cassa sarà il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF

 

-46,5

-26,5

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 205

Bollo telematico

La norma modifica l’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al DPR 642/1972, rideterminando da 42 euro a 17,50 euro l’imposta di bollo relativa a domande, denunce e atti presentati da imprese individuali per via telematica all’ufficio del registro.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica sottolinea che per la valutazione degli effetti di gettito si è tenuto conto che:

§        sulla base dei dati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico risultano, nell’anno 2006, circa 801.000 atti presentati da ditte individuali al registro delle imprese. Di questi, 81.000 sono stati inviati in via telematica, la restante parte in forma cartacea;

§        le domande presentate in forma cartacea scontano non più di un bollo pari a 14,62 euro a pratica;

§        l’articolo 9 del D.L. n. 7/2007 ha stabilito che tutte le denunce relative all’avvio di un’attività di impresa, modifiche o cancellazioni debbano essere obbligatoriamente inviate in forma telematica all’ufficio del registro delle imprese. Si assume che tale nuova procedura possa essere operativa a decorrere dal 1° gennaio 2008, vale a dire 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto applicativo, di cui al comma 7, dell’art. 9 del D.L. 7/2007, di prossima emanazione.

Sulla base di tali valutazione la RT stima che l’importo di 17,50 euro possa assicurare una sostanziale invarianza di gettito a regime, in quanto la perdita relativa alle domande presentate in via telematica (assoggettate a un bollo di 42 euro) sarà assorbita dal maggior gettito derivante dalle domande, attualmente presentate in forma cartacea (assoggettate a un bollo di 14,62 euro), che dovranno essere inviate in via telematica.

La RT precisa inoltre che l’art. 9, comma 9 del D.L. 7/2007  prevede che nei primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina le imprese possano presentare le comunicazioni in oggetto anche in forma cartacea secondo la normativa previgente. Ciononostante la riduzione della tariffa indurrà le imprese a scegliere, anche nel periodo transitorio, l’invio telematico. Non si produrranno, pertanto, effetti di gettito anche nei primi sei mesi.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato pur considerando, sulla base dei dati forniti dalla RT, la quantificazione corretta, che l’ipotesi di neutralità finanziaria si fonda sull’obbligatorietà dell’applicazione dell’art. 9 del DL 7/2007, relativo all’invio in forma telematica degli atti inviati dalle imprese all’Ufficio di registro. Peraltro l’operatività e i conseguenti effetti di gettito sono condizionati all’emanazione di un decreto applicativo, che, ad oggi, non risulta ancora emanato.

 

ARTICOLO 1, comma 206

Contrasto all’elusione in materia catastale e  norme sulla trasmissione telematica degli atti

Normativa previgente. I commi 367-373 della l. 311/2004 (legge finanziaria 2005) recano disposizioni finalizzate al contrasto dell’elusione nel settore della utilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie. A tal fine ne viene vietata la riutilizzazione commerciale, e sono precisate le fattispecie che danno luogo a tale forma vietata di utilizzo. La riutilizzazione è consentita nei soli casi in cui venga operata in base a specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio. L’accertamento delle violazioni delle norme in esame è demandato al Corpo della guardia di finanza, che a tal fine effettua un programma straordinario di qualificazione – continua e ricorrente – per il personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali, nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle norme medesime.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che tra le attività incluse nel programma straordinario, di cui al comma 373 sopra richiamato, siano comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che le attività di formazione previste rientrano nel programma di qualificazione e formazione di cui al suindicato comma 373, per il quale è già previsto apposito stanziamento nel bilancio della Scuola superiore dell’economia e delle finanze.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 207

Detrazione autoformazione scuola

La norma prevede che, per l’anno 2008, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetti un detrazione ai fini IRPEF pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l’autoaggiornamento e la formazione, fino a un massimo di spesa di 500 euro.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:

 

 (mln di euro)

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

0,0

73,5

-31,5

0,0

73,5

-31,5

0,0

73,5

-31,5

 

La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito, evidenzia che, sulla base dei dati del Ministero della pubblica istruzione, il numero degli insegnanti (compresi i docenti universitari) è pari a 881.207. Considerando che l’importo massimo di spesa per il quale è concessa l’agevolazione è pari a 500 euro, la detrazione massima risulta pari a 95 euro (=500*19%). Ipotizzando che il 50 per cento degli insegnanti usufruisca per intero della detrazione, la RT stima una perdita di gettito pari a 42 mln di euro. In termini di cassa, considerando un acconto pari al 75 per cento, si quantifica una perdita pari a 73,5 milioni di euro nel 2009 e un recupero di gettito pari a 31,5 milioni nel 2010.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, il Governo ha precisato che il criterio adottato nella stima degli effetti di gettito riguarda l’insieme combinato di assunzioni relative al numero di docenti interessati (50%), all’ipotesi che ognuno raggiunga il tetto massimo di spesa previsto (500 euro) e infine, all’ipotesi di piena capienza della detrazione dell’imposta dei soggetti interessati.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che la perdita di gettito considerata non tiene conto dell’effetto di incremento delle spese di autoaggiornamento potenzialmente derivante dalla detrazione di imposta.

In merito alla quantificazione riportata dalla RT si rileva peraltro che, in base ai dati ISTAT il numero degli insegnati risulterebbe pari a 950.293 soggetti[93], superiore a quello indicato nella RT. Ove dovesse trovare conferma tale dato l’onere risulterebbe il seguente: 950.293 soggetti x 95 x 50%= 45.138.917, con un modesto scostamento rispetto agli oneri stimati nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 208

Detrazione delle spese per gli studenti fuori sede

La norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del TUIR, estendendo la detraibilità del canone di locazione pagato per l’alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:

 

(mln di euro)

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

0,0

5,3

3,0

0,0

5,3

3,0

0,0

5,3

3,0

 

La relazione tecnica evidenzia che, a legislazione vigente, la detraibilità del 19 per cento è ammessa per un importo non superiore a euro 2.633. In base ai dati forniti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il numero di studenti che alloggiano in strutture fornite da collegi universitari, enti senza fine di lucro e cooperative, potenzialmente interessati all’agevolazione in esame risulta essere pari a circa 6.000. Considerando un importo massimo detraibile pari a 500 euro (=2.633*19%), si stima una perdita di gettito nella misura di 3 milioni di euro. In termini di cassa, la perdita risulta pari a 4,5mln di euro nel 2009 e a 3 milioni di euro nel 2010.

In una nota di risposta alle osservazioni sollevate nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha chiarito che il numero di 6.000 unità utilizzato nella stima è stato fornito, in via informale, dal Ministero dell’Università e della Ricerca; tale numero è relativo agli studenti per i quali risulta accertato il pagamento di un canone di locazione. Inoltre, a causa di un errore materiale, il gettito di cassa per il 2009 risulta inesatto. La perdita di gettito di cassa corretta risulta infatti essere pari a 5,2 milioni di euro nel 2009 e 3 milioni di euro.

 

La quantificazione risulta corretta sulla base dei dati e delle indicazioni forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, commi 209-214

Disposizioni in materia di fatturazione in forma elettronica

Le norme contengono disposizioni in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili. In particolare viene disposto quanto segue:

·          a decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica (comma 209);

·          sempre a decorrere dalla stessa data, gli enti e le amministrazioni, di cui al comma 41, non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento sino all’invio in forma elettronica (comma 210);

·          la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie (comma 211);

·          con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, comprese quelle relative: al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica (comma 212);

·          con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, sono definite le modalità attuative delle norme in esame. Fra esse viene considerata la possibilità di predisporre misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese (comma 213);

·          le disposizioni di cui ai commi 209-213 costituiscono principi fondamentali per le regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (comma 214).

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame. La relazione tecnica di corredo al comma 214, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, afferma che la norma non comporta oneri.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che le norme in esame risultano suscettibili di determinare un aggravio dal punto di vista organizzativo e operativo in ragione dell’obbligo di adeguamento delle strutture alla normativa in esame. In proposito sono stati richiesti chiarimenti al Governo volti a suffragare l’effettiva neutralità finanziaria delle predette norme. In particolare il comma 213 fa espresso riferimento alla possibilità di predisporre misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese, misure sulle quali sono stati richiesti al Governo elementi tesi ad escludere maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto non sono stati forniti ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 215 e 216

Disposizioni in materia di rimborsi e compensazioni di crediti IVA

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che la richiestadi rimborsi e compensazioni di crediti IVA sia presentata dai contribuenti agli uffici competenti in via telematica (comma 215).

Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le modalità applicative e il termine a decorrere dal quale le disposizioni in esame si intendono obbligatorie (comma 216).

 

L’Allegato 7 non considera la norma.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha richiesto un chiarimento del Governo in merito all’eventualità che dall’applicazione della norma possano derivare oneri a carico delle amministrazioni pubbliche in vista del necessario adeguamento agli obblighi previsti.

Sul punto non sono stati forniti ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 217-220

Disposizioni in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, modificano alcune disposizioni per la presentazione delle dichiarazione dei redditi.

In particolare si prevede:

·          il differimento dal 31 marzo al 31 luglio del termine per la presentazione annuale del modello 770, unificandolo così con il termine già previsto per l’invio telematico delle altre dichiarazioni fiscali (comma 217);

·          l’obbligo per le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio. Inoltre i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione sono esonerati dall’obbligo dell’invio telematico per (comma 218);

·          la possibilità per le persone fisiche (con l’esclusione dei titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo) di presentare la dichiarazione dei redditi tramite spedizione dall’estero per raccomandata o altro mezzo equivalente. Inoltre, i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possono effettuare la scelta dell’8 per mille tramite apposito modello, ovvero la certificazione unica ai fini INPS, per il tramite delle Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica (comma 219);

·          l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti in via telematica, entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati delle dichiarazioni da loro presentate (comma 220).

 

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007[94], in particolare l’art. 37bis, comma 1, dispongono che limitatamente all'anno 2008, il termine per la presentazione annuale del modello 770 sia fissato al 31 maggio 2008.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, afferma che alle norme in esame non sono ascrivibili effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 221

Disposizioni in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’art. 23, del DPR n. 600/1973, in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, prevedendo che il percipiente abbia l’obbligo di dichiarare annualmente le detrazioni cui ha diritto ai fini della determinazione del reddito su cui operare la ritenuta, nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione. Viene inoltre soppressa la parte del comma 2, dell’art. 23 sopra indicato, che prevedeva che la dichiarazione effettuata dal percipiente avesse effetto anche per i periodi di imposta successivi.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

120

120

270

120

120

270

120

120

270

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, sottolinea che con le modifiche in esame, il sostituto d’imposta, in possesso dei codici fiscali dei familiari del soggetto sostituto, indicherà tali dati nella dichiarazione modello 770 Semplificato. Questo consentirà all’Amministrazione finanziaria di attivare un rapido ed efficace controllo formale della spettanza del beneficio fiscale e di individuare l’utilizzo indebito delle detrazioni per carichi di famiglia.

Al fine della stima degli effetti di gettito, sono stati esaminati i risultati dei controlli delle dichiarazioni Unico persone fisiche e 730, relative al periodo d’imposta 2003, effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/1973. Tale controllo ha riguardato una selezione di circa 1.100.000 dichiarazioni ed ha dato luogo ad una pretesa tributaria in termini di sola maggiore imposta pari a oltre 200 milioni di euro. Con la norma in esame è possibile estendere i controlli a circa 14.000.000 di contribuenti (esonerati dalla presentazione di Unico persone fisiche e 730) utilizzando le informazioni contenute nei modelli 770 presentati dai sostituti d’imposta. Tenuto conto di quanto evidenziato in relazione agli esiti dei controlli delle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2003, la RT stima che, dall’introduzione della suddetta disposizione normativa, possa derivare una minore evasione d’imposta pari, in via prudenziale, ad almeno 400 milioni di euro, ossia al doppio di quella riscontrata sul numero delle dichiarazioni 2003.

Ipotizzando che sin dal 2008, data a partire dalla quale il sostituto è obbligato a chiedere direttamente al dipendente i dati relativi al codice fiscale dei familiari a carico,  vi sia un adeguamento immediato da parte dei sostituiti (dipendenti) non in regola con le detrazioni per carichi familiari, in virtù anche dell’effetto di deterrenza connesso all’effettuazione dei successivi controlli mediante incroci di flussi informativi, la RT stima che l’emersione da adeguamento possa rappresentare circa un terzo dell’importo annuo delle maggiori imposte annue accertate, per un ammontare, pertanto, pari a circa 120 milioni di euro.

Infine considerando che le informazioni su cui effettuare i controlli saranno disponibili a partire dalla fine dell’anno 2008, i controlli incrociati produrranno i loro effetti a decorrere dal 2010. Per tale anno la RT stima, per la parte non emersa spontaneamente, un maggior gettito pari a 270 milioni di euro, “tenendo conto che sulla base delle risultanze passate su tali tipi di accertamenti l’Agenzia delle Entrate stima che la proporzione di contribuenti che bonariamente effettuano i versamenti contestati è pari a circa il 55 per cento”.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che le ipotesi utilizzate non risultano sufficientemente suffragate, soprattutto con riferimento ad un’emersione di gettito, pari al 33 per cento dell’importo annuo di maggiori imposte accertate, sin dal primo anno di applicazione della norma. Inoltre, ai fini della stima degli effetti di maggior gettito, sarebbe opportuno fare riferimento a dati più aggiornati rispetto a quelli utilizzati dalla RT, relativi al periodo di imposta 2003.

Infine atteso che la norma risponde a finalità antielusive, risulterebbe più prudenziale effettuare una stima degli effetti di gettito a consuntivo.

 

ARTICOLO 1, comma 222

Comunicazione utenze telefoniche

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica l’art. 6 del DPR n. 605/1973[95], prevedendo che il numero di codice fiscale debba essere indicato e, di conseguenza, comunicato all’anagrafe tributaria dalle relative aziende, ai sensi dell’art. 7 del decreto sopra indicato, anche nei contratti di somministrazione di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

7,0

36,0

36,2

7,0

36,0

36,2

7,0

36,0

36,2

 

La relazione tecnica, a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che, come per le altre comunicazioni, anche per l’attuazione della norma in esame è stato previsto, ai sensi del sopra richiamato art. 7, apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, ai sensi dello stesso art. 7, la comunicazione all’anagrafe tributaria dovrà essere effettuata in via telematica. La RT prevede che la prima comunicazione potrà essere effettuata, a partire dai contratti attivi nell’anno 2007, entro il 31 luglio 2008 ovvero almeno 90 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale per consentire agli operatori del settore di implementare i propri sistemi informativi per adempiere agli obblighi previsti. In seguito il termine previsto è quello ordinario del 30 aprile dell’anno successivo.

Per quanto riguardo la stima degli effetti di gettito della disposizione in esame, la RT precisa che la norma ha lo scopo di intensificare la lotta all’evasione fiscale, principalmente nel settore immobiliare e più in generale nell’ambito dell’economia sommersa. Dall’applicazione della norma pertanto si può stimare, in termini di competenza, un recupero ai fini delle imposte dirette pari a 15 milioni di euro nel 2008, 20 milioni di euro nel 2009 e 25 milioni di euro nel 2010. Considerando anche un maggior gettito IVA, gli effetti in termini di cassa saranno i seguenti:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Saldo IIDD 2008

 

15

 

Acconto IIDD 2008

 

11,5

-11,5

Saldo IIDD 2009

 

 

20

Acconto IIDD 2009

 

 

15,2

IVA

5

7

10

Totale

5

33,5

33,7

Infine la RT prevede che, l’intensificazione dell’attività di controllo, grazie ad una più efficace selezione dei soggetti a rischio, provocherà un gettito di cassa associato alle maggiori imposte accertate presumibilmente pari a:

 

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Maggiori imposte

2

2,5

2,5

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che non vengono forniti i parametri volti a consentire la verifica della congruità delle maggiori entrate indicate dalla RT e delle ipotesi che hanno indotto a stimare i predetti effetti.

 

ARTICOLO 1, comma 223

Non utilizzabilità in compensazione delle imposte di importo inferiore a 12 euro

Normativa previgente. Il comma 137 della l. 266/2005 prevede che dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e in riferimento alla singola imposta ed addizionale, non siano eseguiti i versamenti dei debiti o i rimborsi dei crediti d’imposta se l’importo risultante dalla dichiarazione dei redditi non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello 730. Inoltre ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello 730 dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 600 del 1973[96], salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale. Infine è abrogato l’articolo 2 della legge n. 121 del 1986, il quale fissava tale limite, in riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1987, ad euro 10,33.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, integrando il comma 137 della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006), prevede che le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi che non superino il limite vigente di 12 euro, oltre alla non rimborsabilità, siano soggette al divieto di compensazione. Inoltre la norma in esame sopprime il terzo periodo del comma 137 sopra indicato, che disponeva che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non spettassero i compensi a carico del bilancio dello Stato anche per le dichiarazioni modello 730 dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all’articolo 1, comma 4, del DPR n. 600 del 1973.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori entrate

0,0

1,0

1,0

0,0

3,5

3,5

0,0

3,5

3,5

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minori trasferimenti in relazione all’ addizionale regionale

0,0

1,1

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

minori trasferimenti in relazione all’ addizionale comunale

0,0

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

compenso CAF

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

0,0

3,0

3,0

 Pertanto le norme determinano effetti netti di miglioramento dei saldi nelle seguenti misure:

 

  (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0,5

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, ai fini della quantificazione, effettua elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2004, prendendo in considerazione il quadro RX del modello Unico, relativo alle compensazioni ed ai rimborsi, nonché il quadro dei versamenti o rimborsi del modello 730. In base a tali elaborazioni risulta un ammontare di compensazioni di importo inferiore a 12 euro pari a circa 1 milione di euro e a 1,1 e 1,4 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Risulta inoltre un numero di dichiarazioni “730” per le quali tutte le imposte o addizionali da versare o da rimborsare sono di importo inferiore a 12 euro, pari a circa 200.000.

Nelle ipotesi previste dalla disposizione in esame, relative alla non possibilità di compensazione, si stima quindi una variazione di gettito complessiva, in termini di competenza pari a 3,5 milioni di euro.

L’andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa a decorrere dal periodo d’imposta 2008, sarà il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRPEF/IRES

0

1

1

Addizionale regionale

0

1,1

1,1

Addizionale comunale

0

1,4

1,4

Totale

0

3,5

3,5

Con riferimento ai compensi spettanti ai CAF, considerando che il compenso attualmente spettante per ogni modello 730 elaborato e trasmesso è pari a 14,87 euro per i CAF ed a 11,89 euro per i sostituti d’imposta ed ipotizzando che per tutti i 200.000 modelli 730 in oggetto vengano erogati i compensi spettanti ai CAF si stima una maggiore spesa annua pari a circa 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato, dal momento che i dati alla base della quantificazione sono tratti dalle dichiarazioni presentate nel 2004, da un lato, che non è possibile effettuare alcuna verifica, tenuto conto che le predette informazioni sono di esclusiva disponibilità dell’amministrazione finanziaria, dall’altro, che il grado di aggiornamento dei dati stessi potrebbe incidere sulla correttezza della quantificazione.

 

ARTICOLO 1, commi 224 e 225

Misure in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali

La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, interviene in materia  di potestà regolamentare delle province e dei comuni, modificando l’articolo 52 del d.lgs. 446/1997[97].

In particolaresi dispone che i regolamenti comunali e provinciali sulle entrate tributarie siano informati al criterio per cui, qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività debbano essere affidate:

1) ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1[98], del d. lgs. n. 446 del 1997;

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alla società a capitale interamente pubblico di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 113[99] del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, a condizione che l’ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la controlla.

In tal caso l’affidamento deve avvenire mediante convenzione.

4) alle società a capitale misto pubblico-privato, iscritte nell’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo stesso o tra gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese UE, e l’affidamento del servizio avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre è abrogato il comma 6, dell’art. 52, del d.lgs. n. 446/1997, che reca disposizioni riguardanti le modalità di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate degli enti locali.

L’effetto delle modifiche descritte risulta essere quello diescludere la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e di consentire ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l’iscrizione nell’albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Infine, nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, è stato introdotto il comma 225, il quale dispone che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, i concessionari terzi possono disporre di dati ed informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e di prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano le norme in esame.

 

La relazione illustrativa, al testo iniziale, precisa che la disposizione contenuta al comma 224 è diretta ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea con il parere motivato del 27 giugno 2007.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, commi 226 e 227

Regionalizzazione dell’IRAP

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevedono che le aliquote IRAP vigenti al 1° gennaio 2008, qualora variate dalle regioni, siano riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

È previsto inoltre che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riparametrazione aliquote

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

15,0

0,0

28,0

15,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riparametrazione aliquote

0,0

28,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, sottolinea che il coefficiente di riparametrazione deriva direttamente dalla riduzione, disposta all’art. 1, c. 50, lett. h), della legge in esame, dell’aliquota ordinaria (dal 4,25 al 3,9%). Per quanto riguarda la stima degli effetti di gettito, sulla base della stessa metodologia utilizzata per la formulazione delle stime contenute nella RT originaria, gli effetti di competenza derivanti da tale riparametrazione, tenuto conto della nuova determinazione della base imponibile (prevista sempre dall’art. 1, c. 50, lett.h), sono stimabili in una perdita di competenza annua pari a 15 milioni di euro  dal 2008.

L’andamento del gettito di cassa risulta il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRAP

 

-28

-15

 

Al riguardoil Servizio Bilancio ha sottolineato l’impossibilità di pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce utili indicazioni al riguardo, con particolare riferimento ai dati relativi alla base imponibile.

Sul punto non sono stati forniti ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, commi 228-232

Credito d’imposta per spese di videosorveglianza

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, disciplinano la concessione di un credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario. Il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (commi 228-229).

La fruizione del credito di imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze (comma 230).

Con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, sono definite le modalità di attuazione della disciplina (comma 231).

L’agevolazione può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis (comma 232).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

 La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo dal momento che l’onere si configura come un limite di spesa.

 

ARTICOLO 1, commi 233-237

Concessione di un credito di imposta a favore delle rivendite di generi di monopolio

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispongono che agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, sia attribuito, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire atti illeciti ai loro danni (comma 233).

Tale credito d’imposta è determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto per i beni e i servizi indicati e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario in riferimento a ciascun periodo d’imposta, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito, né del valore della produzione netta ai fini IRAP (comma 234).

La fruizione di detto credito d’imposta spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta (comma 235).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione delle disposizioni in esame (comma 236).

L’agevolazione prevista può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (comma 237).

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la disposizione comporta un onere annuo pari allo stanziamento previsto di 5 milioni di euro annui.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che l’effettivo rispetto del limite di spesa fissato è condizionato dall’efficacia delle procedure che saranno dettate con decreto ministeriale in attuazione della norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 238

Aliquota IRAP agevolata per le cooperative e i consorzi selvicolturali

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, include le cooperative ed i loro consorzi esercenti attività selvicolturali che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale[100] tra i soggetti beneficiari dell’aliquota ridotta IRAP[101]. Tale aliquota è stabilita, in base all’art. 5, comma 5, del ddl in esame, nella misura dell’1,9 per cento per il 2007 e del 3,75 per cento per il 2008.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate*

0,0

0,0

0,0

1,5

3,1

-1,8

1,5

3,1

-1,8

Maggiori spese correnti*

1,5

3,1

-1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*In merito agli effetti scontati nell’allegato 7 si fa presenta che essi risultano comprensivi di quelli ascritti al successivo comma 239, cui si rinvia.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, attraverso il modello di microsimulazione IRAP seleziona circa 900 soggetti contribuenti esercenti le attività sopra indicate[102] ed in capo ad ogni contribuente applica la variazione normativa prevista dalla proposta in esame.

Gli effetti conseguenti generano un perdita di gettito, in termini   di competenza, pari a 0,8 milioni per il 2007 e circa 0,06 milioni di euro per 2008. Considerando un acconto dell’85 per cento, l’andamento del gettito di cassa risulta essere il seguente:

 

 (mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRAP

-1,5

+0,6

+0,05

 

Al riguardo il Servizio Bilancio, richiamando anche le considerazioni svolte in premessa, ha rilevato l’impossibilità di pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della stima, fatta eccezione per il numero dei soggetti interessati.

 

ARTICOLO 1, comma 239

Contributo per la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, dispone la non rilevanza, ai fini della formazione del valore della produzione netta IRAP, dei contributi erogati dal Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera[103].

Al riguardo si rileva che il comma 122, dell’articolo 2, della legge in esame, autorizza una spesa di 50 milioni per l’anno 2008 a favore dell’AGEA, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica cumulandoli a quelli relativi al precedente comma 238, cui si rinvia.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, quantifica, sulla base dell’ammontare del fondo così come rifinanziato, una perdita di gettito di competenza, per il 2008, pari a 2 milioni di euro ai fini IRAP. In termini di cassa, con un acconto IRAP dell’85 per cento, l’andamento risulta il seguente:

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

IRAP

0

-3,7

1,7

 

Al riguardo si rileva l’impossibilità di pervenire ad una verifica della quantificazione proposta, in quanto la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della stima.

 

ARTICOLO 1, comma 240

Proroga di agevolazioni tributarie sulle reti di riscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, proroga al 31 dicembre 2008 alcune agevolazioni tributarie. Ci si riferisce in particolare:

-         alla riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso di riscaldamento in zone geografiche caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli[104];

-         all’aumento del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che utilizzano reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica[105].

Al riguardo si ricorda che la legge finanziaria 2007 aveva disposto la proroga, al 31 dicembre 2007, delle anzidette agevolazioni.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasolio GPL riscaldamento zone montane

51,9

-8,3

3,6

51,9

-8,3

3,6

51,9

-8,3

3,6

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta riscaldamento biomasse

8,7

13,2

0,0

8,7

13,2

0,0

8,7

13,2

0,0

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, stima i seguenti effetti di gettito:

Gasolio e GPL riscaldamento zone montane: l’onere erariale imputabile alla variazione delle accise derivante dalla proroga dell’ampliamento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi 45,75 milioni di euro circa. Considerando che un terzo del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha una contrazione di gettito annua pari a circa 51,88 milioni di euro, comprensivo delle accise e dell’IVA relativa ai consumatori finali (€45,75 mln x 20% x 2/3 = 6,13 mln).

Complessivamente considerando anche gli effetti legati alle imprese, per le imposte dirette, si avrà nel triennio il seguente effetto di gettito:

(mln di euro)

2008

2009

2010

-51,88

+8,32

-3,60

 

Credito d’imposta riscaldamento biomasse: al fine della stima degli effeti di gettito sono state elaborate le dichiarazioni Unico 2005 delle società di persone, società di capitali ed enti non commerciali relativamente al quadro RU dei crediti d’imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalle elaborazioni è emerso:

-         un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo 2004 pari a circa 21,9 milioni di euro;

-         il credito di imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 è stato pari a 13,2 milioni di euro, di cui si stima che circa 4,5 milioni facciano riferimento al credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione e in 8,7 milioni di euro il credito d’imposta sorto nell’esercizio 2004;

-         13,2 milioni di euro (21,9 – 8,7) è la stima del credito d’imposta sorto nel periodo non compensati con modelli F24;

-         la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Confrontando i dati 2005, 2006 e quelli disponibili per il 2007 con i dati 2004 ne è emersa un sostanziale invarianza del credito utilizzato.

Pertanto la proroga dell’agevolazione per il 2008 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2008 pari a circa 21,9 milioni di euro. Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a 8,7 milioni di euro per il 2008 e 13,2 milioni nel 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che le quantificazioni risultano in linea rispetto alle stime contenute nelle precedenti proroghe.

 

ARTICOLO 1, commi 241-246

Istituzione del Fondo per le vittime dell’amianto

La norma dispone l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto e in favore degli eredi, per l’erogazione, nel rispetto della dotazione finanziaria del Fondo stesso, di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita già liquidata dall’INAIL, fissata in misura percentuale della rendita stessa.

Il finanziamento è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato ed è pari a 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e, per il restante quarto, a carico delle imprese mediante un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore i cui compiti sono determinati con un successivo DM.

 

L’Allegato 7 espone i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quota Stato

30

30

22

30

30

22

30

30

22

quota imprese

0

0

0

10

10

9,3

10

10

9,3

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

addizionale premi assicurativi

0

0

0

9

10

9,3

10

10

9,3

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi nelle seguenti misure:

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

30

30

22

31

30

22

30

30

22

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, relativamente agli effetti della disposizione riportati dall’Allegato 7, il Servizio Bilancio ha ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti sui seguenti punti:

a)     l’ammontare delle maggiori entrate contributive appare calibrato sull’ammontare della quota del Fondo a carico delle imprese, nel presupposto di una compensatività tra le due voci. Tale carattere compensativo, peraltro, sussiste soltanto nel caso in cui le entrate in questione siano già imputate al netto degli effetti di minor gettito derivanti dalla deducibilità delle quote versate dalle imprese. In caso contrario, sussisterebbe una voce di onere non considerata dall’Allegato 7;

b)     in ogni caso, anche qualora le entrate siano computate al netto di tali effetti fiscali, limitatamente al primo anno, esse non appaiono in grado di compensare completamente le maggiori spese a carico del Fondo, almeno dal punto di vista della cassa;

c)      con riferimento agli effetti a regime, la quota a carico delle imprese appare crescere oltre il limite fissato dalla norma (1/4 del totale delle disponibilità del fondo).

Nella valutazione degli effetti finanziari complessivi delle disposizioni, inoltre, il Servizio Bilancio ha ravvisato l’opportunità di valutare anche la possibile progressiva riduzione del numero delle imprese soggette all’imposizione, a causa del processo in corso di smaltimento dell’amianto. Ciò potrebbe comportare la necessità di un consistente incremento dell’addizionale per assicurare l’invarianza del maggior gettito indicato. Anche a tale proposito il Servizio Bilancio ha ravvisato l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 1, commi 247-250

Attribuzione alle regioni della maggiore IVA sulle operazioni nei porti e negli interporti

La norma, al fine di finanziare gli investimenti nella rete infrastrutturale e nei servizi nei porti e nei relativi collegamenti stradali e ferroviari, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise, relative alle operazioni[106] nei porti e negli interporti, conseguito in ciascuna regione rispetto all’anno precedente (comma 247).

Il suddetto maggior gettito è attribuito a condizione che il gettito complessivo delle citate imposte sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica (comma 248).

A tal fine è istituito, a decorrere dal 2008, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo alimentato dalle risorse sopra menzionate, al netto di quelle destinate, con decreto ministeriale, allo specifico fondo in favore delle autorità portuali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Il citato comma 990 prevede che, per il completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto sia determinata la quota dei tributi, diversi dalle tasse e diritti portuali, da devolvere a ciascuna autorità portuale, finalizzati alla realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali, con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

Il fondo in questione è ripartito fra le regioni, con decreto ministeriale,  scomputando la quota di gettito eventualmente già spettante alle regioni o province autonome ai sensi dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta, in ogni caso, l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti situati nel territorio regionale (comma 249).

Con decreto ministeriale sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi (comma 250).

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo il Servizio bilancio della Camera ha osservato che:

1) la formulazione letterale della norma, facendo riferimento all’incremento del gettito conseguito nell’anno rispetto al dato di consuntivo dell’anno precedente, sembra destinare a finalità di spesa l’intero incremento del gettito previsto per il 2008 rispetto al 2007, dell’IVA e delle accise sulle importazioni in transito nei porti[107]. In tal caso la norma determinerebbe una maggiore spesa priva di copertura: pertanto i relativi effetti dovrebbero essere quantificati nella relazione tecnica e inclusi nell’allegato 7.

Si evidenzia infatti che la norma destina a finalità di spesa non l’eventuale ulteriore maggior gettito rispetto all’incremento tendenziale considerato nelle previsioni della RPP per il 2008, bensì l’intera dinamica del gettito IVA e delle accise, sulle importazioni in transito nei porti, nonché su tutte le altre operazioni imponibili che hanno luogo nei porti medesimi, che verrà registrata nel 2008 rispetto al 2007. La condizione posta dalla norma, ovvero il pieno conseguimento dell’incremento di gettito complessivo previsto nella RPP, non  sembra costituire una garanzia idonea ad evitare l’insorgenza degli effetti onerosi della disposizione: quest’ultima infatti impone di destinare l’incremento di gettito previsto nella RPP, una volta constatato il suo pieno conseguimento, a finalità di spesa non incluse nelle previsioni della RPP stessa;

2) anche qualora la reale finalità della disposizione, non conforme al suo tenore letterale, fosse quella di destinare a finalità di spesa il solo incremento di gettito ulteriore rispetto a quello incluso nelle previsioni della RPP, emergerebbero alcuni profili problematici. La norma si configurerebbe infatti come una previa destinazione a finalità di spesa dell’eventuale maggior gettito relativo a due singoli tributi, senza che sia richiesta una verifica della compatibilità di tale destinazione con il conseguimento del complessivo obiettivo di saldo prefissato[108].

In ogni caso, si ricorda che l’automatica destinazione a finalità di spesa del maggior gettito conseguito rispetto alle previsioni non apparirebbe conforme agli orientamenti contabili raccomandati nelle linee guida del Patto di stabilità e crescita, definite in sede europea.

Infine, con riferimento alla modulazione temporale degli effetti della disposizione, tenuto conto della procedura di verifica prevista, sembrerebbe prefigurarsi un disallineamento fra l’esercizio in cui si conseguono le risorse e quello in cui è possibile il relativo utilizzo per finalità di spesa, con conseguenti riflessi non neutrali sui saldi dei diversi esercizi.

 

ARTICOLO 1, comma 251

Incremento del contributo dovuto da Equitalia all’Ifel

La norma, introdotta dal Senato, modificando il comma 1 dell’articolo 3 del DM 22 novembre 2005, aumenta la misura del contributo, posto a carico dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, da corrispondere in favore dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL). Tale contributo, attualmente fissato nella misura dello 0,6 per mille del gettito ICI, viene elevato allo 0,8 per mille.

In base al comma 7 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005, l'attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita, dal 1 ottobre 2006, all'Agenzia delle Entrate, che la esercita per mezzo di Equitalia Spa. Tale società, subentrata alle società concessionarie prima esistenti mediante acquisto della quota maggioritaria del capitale sociale, è partecipata dall’Agenzia delle Entrate (51%) e dall’INPS (49%) ed opera su tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.

 

Al riguardo il Servizio bilancio della Camera ha richiesto un chiarimento sui possibili riflessi finanziari, anche indiretti, della disposizione. Si è segnalato infatti che se da un lato essa determina un incremento delle entrate dell’IFEL, ente incluso nel comparto delle pubbliche amministrazioni, dall’altro essa appare suscettibile di ridurre la redditività di Equitalia spa, società esclusa dalla PA, ma a sua volta interamente partecipata da enti facenti parte delle amministrazioni pubbliche.

 

ARTICOLO 1, commi 252-255

Norme in materia di studi di settore

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, inserisce due nuovi periodi al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che introduce negli studi di settore, con efficacia dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e in via transitoria fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore che tengano conto degli indicatori di coerenza, specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta[109] (comma 252).

In particolare la norma si dispone quanto segue:

§        ai fini dell’accertamento, e sino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore, l’Agenzia delle entrate ha l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14;

§        in ogni caso i contribuenti che dichiarano compensi o ricavi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici.

Successivamente, nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, sono state introdotte ulteriori norme in materia di studi di settore. In particolare è stato previsto che:

§        i criteri selettivi per l’attività di accertamento, ai fini delle imposte dirette e IVA, compresi quelli basati sugli studi di settore, devono essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti, diversi dalle imprese manifatturiere, che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento (commi 253 e  254);

§        nel fissare i suddetti criteri selettivi per il quinquennio 2008-2012, si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l’imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione (comma 255).

 

L’allegato 7 non considera le norme, che non sono corredate da relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che le norme presentano alcuni elementi di problematicità. In particolare si rileva quanto segue:

-          in merito al comma 252, viene reso più gravoso l’onere probatorio per l’Agenzia delle entrate: ciò, oltre a determinare aggravi sul piano amministrativo, suscettibili di determinare maggiori oneri, potrebbe incidere sulla propensione dei contribuenti interessati ad adeguarsi spontaneamente alle risultanze, in termini di ricavi o compensi derivanti dall’applicazione di tali indicatori. Poiché su tale propensione la RT allegata al ddl finanziaria 2007 basava la quantificazione degli effetti di maggior gettito attribuiti all’introduzione degli indicatori di normalità economica, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la possibilità che le disposizioni in esame incidano sulla realizzabilità di tali effetti di gettito. Infine la disposizione che si intende introdurre relativa all’ipotesi di esclusione dell’accertamento automatico, da un lato sembra riprodurre le disposizioni dei commi 14-bis  e 14-ter[110], dell’art. 1, della l. n. 296/2006, dall’altro, rispetto a tali norme, non fa riferimento ai corrispettivi ma solo ai ricavi e ai compensi. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento, al fine di un coordinamento tra le norme richiamate;

-          per quanto riguarda i commi 253 e 254, si rileva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare una riduzione degli accertamenti, con possibili effetti negativi in termini di recupero di gettito derivante dall’applicazione degli studi di settore.

 

ARTICOLO 1, comma 256

Alienazione di immobili da parte dell’Agenzia del demanio

Normativa previgente: il comma 219 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, dispone che gli immobili ad uso abitativo gestiti dall’Agenzia del demanio possano essere alienati dall’Agenzia stessa con le modalità previste dall’art. 3, comma 109 della L. n. 662/1996.

Tale disposizione dispone l’obbligo di cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo da parte delle Amministrazioni pubbliche non interessate dalla legge sull’edilizia residenziale pubblica [111], della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e delle società privatizzate nelle quali la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento.  Tale disposizione prevede, tra l’altro, che la cessione degli immobili avvenga con l’applicazione di uno sconto del 30% sul prezzo di mercato.

La lettera d) del citato comma 109 dispone che avverso la determinazione del prezzo degli alloggi da alienare possa ricorrersi, in caso di difforme valutazione, ad una stima dell’ufficio tecnico erariale.

La relazione tecnica, di corredo al ddl finanziaria 2007, affermava che la proposta emendativa mirava a ribadire, attraverso un espresso rinvio normativo, sia pure limitato all’Agenzia del demanio, l’operatività delle disposizioni contenute nel citato art. 3, comma 109, della L. n. 662/1996. Ne conseguiva una previsione di maggiore entrata pari a 40 mln di euro nel triennio 2007-2009.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone, a seguito della soppressione, ai sensi del d.lgs. 300/1999, del predetto ufficio tecnico erariale, che il testo del comma 219 sopra indicato debba essere interpretato nel senso che sono incardinate in capo all’Agenzia del demanio tutte le competenze estimali precedentemente assolte dall’U.T.E..

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti sui saldi.

 

La relazione tecnica, di corredo all’emendamento che ha introdotto la norma, afferma che la norma in esame non comporta alcun onere a carico dello Stato, dal momento che ai compiti anzidetti si provvede con le risorse iscritte nel bilancio dell’Agenzia.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato ha chiesto una conferma in merito all’effettiva possibilità per l’Agenzia di far fronte ai predetti compiti nell’ambito delle risorse già disponibili in base alla vigente legislazione. Andrebbe inoltre confermato che la norma non è suscettibile di incidere sull’efficacia delle procedure di alienazione cui le disposizioni della legge finanziaria 2007 ricollegavano effetti di entrata.

 

ARTICOLO 1, comma 260

Dotazione informatica Guardia di finanza

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che sia autorizzato in favore della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289, dell’articolo in esame, nonché della presente legge,  al fine del miglioramento e della sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche .

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese in conto capitale

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

2,0

2,0

0,0

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità del contributo previsto.

 

ARTICOLO 1, commi 261-265

IVA comunitaria

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, apportano una serie di modifiche alla disciplina in materia di Iva, con particolare riferimento alle detrazioni, esenzioni, aliquote e base imponibile.

In particolare le norme dispongono quanto segue:

·          non costituiscono prestazioni di servizi, soggetti ad Iva, l’uso familiare personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: veicoli stradali a motore , per i quali sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento[112]; delle apparecchiature di telefonia mobile qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati (comma 261, lett. a));

·          costituiscono operazioni esenti da Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile anche per opzione, a condizione che i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse (comma 261, lett. b));

·          in merito alla determinazione della base imponibile, viene previsto che: a) per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti; b) le operazioni di messa a disposizione di autoveicoli e di telefonini sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi; c) nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo va effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit ; d) nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva , la base imponibile è determinatamoltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità (comma 261, lett. c e d));

·          in merito alle ipotesi di indetraibilità oggettiva, viene previsto che: a) sia modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali; b) sia consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali) e delle navi e imbarcazioni da diporto, e relativi componenti e ricambi, solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego  siano ammesse in detrazione nella stessa  misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto; d) viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefoniamobile e dei relativi componenti e ricambi, nonché quella relativa al transito effettuato con autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 261, lett. e));

·          nella Tabella A, parte terza, di cui al DPR 633/1972, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) consentendo l’agevolazione solo per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati alla preparazione di prodotti alimentari (comma 261, lett. f));

·          nella Tabella B, di cui al DPR 633/1972, vengono eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni, e le navi da diporto di stazza superiore a 18 tonnellate (comma 261, lett. g));

·          sono soppressi i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6 della legge n. 133/1999,in materia di Iva di gruppo, che prevedevano l’esenzione Iva sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi (comma 262);

·          è stabilita l’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, per i premi relativi alle corse di cavalli (comma 263);

·          in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006) le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali (comma 265);

 

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007[113], in particolare l’art. 41bis, dispongono che le disposizioni contenute nel comma 263 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2009.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 261-265 Telefonini

168,4

101,4

129,4

168,4

101,4

129,4

168,4

101,4

129,4

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fringe su autovetture

13,3

16,0

16,0

13,3

16,0

16,0

13,3

16,0

16,0

Fringe su motocicli

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

0,3

0,4

0,4

Pedaggi autostradali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cavalli da corsa

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Vendita di servizi infragruppo

123,3

188,4

155,4

123,3

188,4

155,4

123,3

188,4

155,4

 

Pertanto, le norme determinano i seguenti effetti netti sui saldi:

 

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

-29,8

105,1

44,1

-29,8

105,1

44,1

-29,8

105,1

44,1

segno meno = peggioramento

 

La relazione tecnicaall’emendamento che ha introdotto la norma presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, quantifica i seguenti effetti delle modifiche apportate alla disciplina in materia di Iva.

Telefonini

 - Ipotesi alla base della quantificazione.

La legislazione previgente prevedeva la detraibilità Iva del 50 per cento per l’acquisto e le spese di gestione per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione da parte delle imprese. Inoltre la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni dei servizi era costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore. Erano, invece, integralmente detraibili i cellulari installati su veicoli per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, con il limite di un solo cellulare per ciascun veicolo.

La norma in esame prevede, dall’anno d’imposta 2008, un incremento della percentuale di detraibilità IVA dal 50 per cento alla misura dell’effettivo utilizzo nell’attività professionale per tutte le imprese e per tutti i lavoratori autonomi.

 La RT precisa che l’attività di controllo degli uffici si concentrerà sui soggetti che hanno computato una detrazione IVA in misura maggiore del 50 per cento. Si ritiene pertanto plausibile che i soggetti che applicheranno una detrazione parziale si concentreranno nella detrazione del 50 per cento.

Utilizzando i dati contenuti nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate relativo alla trasmissione telematica da parte dei soggetti gestori dei dati relativi al traffico telefonico delle utenze non domestiche, risulta che il numero di utenze di telefonia mobile attribuibile al traffico di affari è pari a circa 4,5 milioni di euro. Tra questi, circa 400.000 sono attribuibili ad imprese di autotrasporto, per le quali è già prevista la piena detraibilità IVA. Dallo stesso archivio si ricava che i soggetti monoutenza e quelli multiutenza (fino a 10) ammontano a circa 1,5 milioni di utenze di tipo aziendale. I 2,6 milioni di utenze che residuano sono stati ulteriormente suddivisi distinguendo tra cellulari forniti al dipendente in fringe benefit e cellulari “aziendali”. Da questi soggetti sono state inoltre, ulteriormente detratte quelle utenze intestate a contribuenti che non hanno diritto a detrazione IVA per il pro-rata (banche, assicurazioni, ospedali, ecc.) che si stimano essere circa il 10 per cento delle utenze dei soggetti con multiutenza superiore a 10 (pari quindi a circa 260.000).

Al fine di quantificare il numero di utenze in fringe, la RT assume che la tipologia di cellulari in fringe benefit venga concessa nella maggior parte dei casi ai dirigenti, da fonte Manager Italia si ricava che il numero attuale di lavoratori in tale posizione è di circa 500.000 soggetti. Per tener conto  anche delle categorie di lavoratori, che pur non essendo dirigenti fruiscono del fringe benefit, è stato considerato un numero pari a quello di tutti i dirigenti.

Le utenze aziendali sono risultate quindi pari a: 2.600.000 - 260.000 -500.000 = 1.840.000

Sulla base di un calcolo di opportunità basato su alcune ipotesi, la RT stima che un parte dei soggetti che detengono cellulari aziendali e che hanno la facoltà di operare un detraibilità secondo l’utilizzazione del bene, tenderanno ad utilizzare una detraibilità parziale intorno al 50 per cento.

Per quanto concerne la tipologia di fringe benefit, la RT assume che le aziende con un numero di multiutenze maggiore di 50 facciano pagare il corrispettivo, mentre quelle al di sotto di 50 lo diano in comodato d’uso. Dall’archivio della trasmissione telematica delle utenze telefoniche mobili per uso affari, risulta che il 70 per cento di tutte le utenze sono imputabili alle aziende con un numero di multiutenze maggiore di 50. Applicando tale percentuale al numero di soggetti che dispongono di un cellulare in  fringe benefit, si può ricavare che 350.000 soggetti pagano un corrispettivo e 150.000 non lo pagano.

Per quanto concerne i soggetti in fringe benefit, la RT ipotizza che coloro che forniscono il cellulare in comodato d’uso (150.000 soggetti) saranno indotti a mantenere la detrazione IVA al 50 per cento. Gli altri 350.000 soggetti che, invece, operano un corrispettivo, opereranno la totale detraibilità dell’IVA a monte.

Sulla base di queste ipotesi il numero di soggetti che applicherà la detraibilità totale risulta pari a: 1.226.700 (aziendali) + 350.000 (quota dei soggetti in fringe benefit a corrispettivo) = 1.576.000, ossia pari al 39 per cento dei soggetti interessati.

La RT infine ipotizza che i soggetti monoutenza o con utenze minori di 10 continueranno a detrarre il 50 per cento per evitare i costi di adempimento derivanti dalla maggiore contabilità; i soggetti con cellulari aziendali detrarranno invece il 100 per cento poiché possono considerare i propri consumi come prettamente aziendali.

- Quantificazione degli effetti di gettito.

Con riferimento all’effetto della detraibilità IVA sul gettito IVA, la RT stima gli effetti di gettito trattando separatamente i casi di: vecchi utenti/consumi, vecchi utenti/rinnovo dell’apparecchiatura e nuovi utenti. In merito al primo caso la RT afferma che l’ammontare complessivo di canone e spese di manutenzione è pari a 900 euro annui, al netto di IVA, di cui circa 715 euro attribuibili alla spesa per il consumo medio annuo[114]. L’ammontare totale dei costi business per coloro che hanno una detrazione IVA limitata al 50 per cento è perciò pari a 4.100.000 x 900 € = 3.690 mln di euro.

A legislazione previgente, applicando a questo ammontare un’aliquota IVA del 20 per cento ed una percentuale di detraibilità del 50 per cento, si ottiene una IVA pari a 3.690 x 20% x 50% = 369 mln di euro.

Per stimare l’effetto della legislazione introdotta, la RT procede ipotizzando che, nell’estendere la detraibilità dal 50 al 100 per cento, l’IVA detraibile al 20 per cento sia pari 3.690 mln € x 20% x 39% = 288 mln di euro, dove il 39 per cento è la percentuale che si suppone possa dichiarare la totale detraibilità. Quindi per il restante 61 per cento, che continuerà a detrarre il 50 per cento, risulta: 3.690 mln € x 50% x 20% x 61% = 225 mln di euro. Pertanto in tal caso l’IVA detraibile risulta pari a 513 mln di euro.

Nel caso invece del rinnovo dell’apparecchiatura, la RT afferma che, ipotizzando una vita media dei telefonini di circa 3 anni, si ottiene un flusso di circa 1.367.000 “ricambi” annui (4,1 mln di utenti/3) per i telefonini non soggetti alla piena detraibilità IVA, che, ad un costo medio di acquisto di 250 euro  (al netto dell’IVA), comporta un ammontare di spesa pari a: 1.367.000 x € 250 = 342 mln di euro.

A legislazione previgente, l’IVA detraibile risulterebbe pari a: 342 mln € x 50% x 20%= 34 mln di euro mentre con la legislazione introdotta, la relativa IVA detraibile è pari a: 342 mln € x 100 % x 20% x 39% = 27 mln di euro, per la percentuale che si ritiene possa dichiarare la totale detraibilità, per il restante 61 per cento che si presume continui a detrarre il 50 per cento, si ottiene: 342 x 20% x 50% x 61% = 21 mln di euro. Complessivamente, in tal caso l’IVA detraibile risulta quindi pari a 48 mln di euro.

Infine, nel caso di nuovi utenti, la RT suppone un incremento di spesa dovuto alla quota di imprenditori e lavoratori autonomi ancora non in possesso di un telefono cellulare con abbonamenti “area business”. A tale riguardo si utilizza il dato relativo all’incremento delle utenze telefoniche mobili per l’anno 2006 rispetto al corrispondente dato per il 2005 e stimato in circa 490.000 (al netto degli autotrasportatori). Per i nuovi utenti, il costo complessivo (costo di acquisto + canone e spese) è stimato in 1.150 euro annui, da cui deriva un costo aziendale pari a 490.000 x 1.150 € = 564 mln di euro. A legislazione previgente, si otterrebbe un’IVA detraibile pari a 564 mln € x 20% x 50% = 56,4 mln di euro, mentre con la legislazione introdotta l’IVA detraibile risulta pari a 564 mln € x 100% x 20% x 39% = 44 mln di euro e a 564 mln € x 20% x 50% x 61% = 34 mln di euro. complessivamente quindi l’IVA detraibile è pari a 78 mln di euro.

Pertanto considerando i tre casi, gli effetti complessivi in termini di IVA detraibile, risultano pari a 459,4 mln di euro ( 369+34+56,4), a legislazione previgente e a 639 milioni di euro (513+48+78), con la legislazione introdotta, con una perdita di gettito connessa alla maggiore IVA detraibile ( al lordo degli effetti del fringe benefit dato ai dipendenti) di circa 179 mln di euro in termini di cassa e competenza.

Con riferimento all’effetto della detraibilità IVA ai fini delle imposte dirette, la RT stima che le spese per i telefoni cellulari a legislazione previgente sono stimate pari a  4.595 milioni di euro e la relativa IVA indetraibile risulta pari 460 milioni di euro. Ne deriva che, ai fini delle imposte dirette, utilizzando un’aliquota media del 26 per cento[115], si ottiene un risparmio d’imposta per i contribuenti pari a (4.595+460) x 80% x 26% = 1.051 milioni di euro. A legislazione proposta, invece, a fronte di un’IVA interamente detraibile, ai fini delle imposte dirette, il risparmio d’imposta per i contribuenti è pari a (4.595+280[116]) x 80% x 26% = 1.014 milioni di euro. Il recupero di gettito annuo complessivo di competenza è pertanto pari a circa 37 milioni di euro. In termini di cassa detto recupero è pari a 65 milioni di euro nel 2009 e 37 milioni di euro a decorrere dal 2010.

Infine con riferimento agli effetti del passaggio ad una base imponibile costituita dal valore normale, la RT afferma che detto passaggio implica che la base su cui commisurare il calcolo dell’IVA per le operazioni che già prevedono un corrispettivo a carico del dipendente, sia il valore normale con conseguente recupero di gettito IVA dovuto all’incremento di base imponibile. Al fine della quantificazione, il numero di soggetti interessati è pari ai 300.000 soggetti che pagano un corrispettivo all’azienda per il cellulare ricevuto in dotazione. La RT stima, sulla base di dati aziendali, che il valore normale del fringe benefit è di circa 25 euro al mese (IVA inclusa), ovvero 300 euro annue (al lordo di un’IVA di 50 euro annui) e si assume, inoltre, sulla base dei medesimi dati, che tali lavoratori già pagano come corrispettivo circa 12,5 euro mensili (136 euro di base imponibile e 14 di IVA annui). Da ciò si ottiene che la maggiore IVA versata sarà pari a 36 euro annui per soggetto, ottenendo così 350.000 x 36 = 12,6 milioni di euro. tuttavia per il 2008 la decorrenza della norma è stabilita dal 1° marzo. Si considera pertanto un valore pari a 10/12 del valore annuo e pari quindi a 10,5 milioni di euro.

Gli effetti complessivi del provvedimento in termini di cassa risultano così pari a:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

Detraibilità IVA 100%

-179

-179

-179

IRPEF/IRES/ IRAP

 

+65

+37

IVA su fringe benefit

+10,5

+12,6

+12,6

Totale

-168,5

-101,4

-129,4

 

Fringe su autovetture

            

La norma in esame consente la detraibilità al 100 per cento dell’IVA afferente i veicoli in uso ai dipendenti dietro corrispettivo. Inoltre, nel caso in cui il corrispettivo addebitato al dipendente sia inferiore al valore normale, la base imponibile IVA sarà costituita da quest’ultimo valore.

Pertanto, nel caso in cui, a fronte della messa a disposizione del veicolo, sia addebitata al dipendente una parte del valore, l’azienda deve fatturare secondo il valore normale e la stessa può operare una totale detrazione a monte per il bene. In questo caso, la modifica impositiva comporta una variazione a livello di fatturazione verso il dipendente dal valore concordato a quello normale.

Ai fini della quantificazione, la RT afferma che, nel caso di messa a diposizione a titolo gratuito del bene “ veicolo stradale a motore” essendo prevista una detrazione del 40 per cento, non si rilevano effetti di gettito, proprio a causa del fatto che non è pagato alcun corrispettivo dal dipendente per il bene in fringe. Nel caso invece di messa a disposizione del bene al dipendente dietro corrispettivo, la RT afferma che, da indagini ad hoc sui comportamenti delle aziende, si evince che circa l’80 per cento mette a disposizione a titolo gratuito le autovetture ai propri dipendenti. Tutti i costi relativi alle auto date in fringe benefit ammontano a 3,6 miliardi di euro annui (costo annuale sostenuto dalle imprese al netto dell’IVA). Il 20 per cento delle aziende è perciò potenzialmente interessato alla modifica. La RT precisa inoltre che, come già indicato nelle RT ai provvedimenti di modifiche legislative successive alle sentenze della Corte Europea, il valore normale del fringe benefit ai fini IRPEF su tutte le auto è pari a circa 985 milioni[117], al lordo di IVA (e a circa 820 al netto di IVA). Considerando che al 20 per cento dei dipendenti è richiesto un corrispettivo ed essendo ignota la distribuzione del valore richiesto ai dipendenti, supponendo che mediamente esso valga la metà del valore normale, la RT stima che la maggiore IVA incassata sia pari a: 820 mln € x 20% (soggetti in fringe con corrispettivo) x 20% (IVA) x 50% (sovrapprezzo) = 16 mln €

Gli effetti di cassa e competenza, con la decorrenza a partire dal 1° marzo 2008, sono i seguenti:

 (milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IVA su fringe benefit

+13,3

+16

+16

 

Fringe su motocicli

 

Ai fini di stimare l’effetto della diposizione sui fringe benefit associato alle moto (ossia l’assoggettamento ad IVA sulla base del valore normale), la RT, considerando che le moto fino a 350cc rappresentano il 2,5 per cento delle spese aziendali in veicoli, applica tale percentuale alla stima relativa al fringe benefit auto, ottenendo un recupero di 0,4 milioni di euro.

Gli effetti di cassa e competenza, con decorrenza a partire dal 1° marzo 2008, risultano i seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IVA su fringe benefit

+0,3

+0,4

+0,4

 

Pedaggi autostradali

 

La novella normativa prevede che anche i pedaggi autostradali rientrino nell’ambito delle spese relative alle autovetture e in quanto tali attribuiscano una possibilità di detrazione ai fini IVA nella misura del 40 percento. La RT non attribuisce effetti di gettito alla disposizione in esame, limitandosi ad osservare che la modifica considerata costituisce un sostanziale recepimento della decisione del Consiglio UE che ha autorizzato l’Italia a fissare al 40 per cento la detrazione forfetaria IVA per le autovetture e conferma nei fatti l’effettivo comportamento dei contribuenti nei confronti di tali costi, assimilati nei fatti alle altre spese relative alle autovetture.

 

Cavalli da corsa

 

La RT precisa che la norma in esame prevede che alle sole cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti per fini alimentari venga applicata l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento. Pertanto alla cessione di animali ai fini dell’allevamento o della corsa viene applicata l’aliquota intera del 20 per cento. Per la quantificazione degli effetti di gettito la RT ha quindi stimato quale fosse il mercato dei cavalli ad corsa. Dai dati presentati per l’anno 2006, da SGA e ANACT, risulta che le compravendite di cavalli da corsa (trotto e galoppo, che sono i mercati più importanti) ammontano a circa 17 milioni di euro. Per stimare l’intero mercato dei cavalli da corsa la RT raddoppia il dato in circa 34 milioni di euro. Inoltre la RT afferma che la normativa nazionale prevede che i cavalli vengano trattati al pari di altri beni (quindi diano la possibilità di detrazione a monte) per le scuderie che abbiano almeno cinque cavalli. Non conoscendo la distribuzione degli acquisti per grandezza di scuderia, si ipotizza che queste siano equamente ripartiti fra acquisti effettuati da scuderie con un numero di cavalli pari o superiori a cinque e inferiori a cinque.

Da ciò deriva che l’ammontare degli acquisti che non danno diritto a detrazione  può essere valutato in circa 17 milioni di euro, con un maggior gettito IVA (10%) pari a 1,7 milioni di euro in termini di cassa e competenza.

 

Vendite infragruppo: imponibilità IVA dei servizi bancari, assicurativi, ecc.

 

Con riferimento al comma 262, la RT afferma che la modifica normativa, comportando il passaggio da alcune operazioni esenti ad operazioni imponibili, ha un duplice effetto di gettito IVA: da un lato, l’aumento del gettito correlato al passaggio da operazioni esenti ad operazioni imponibili; dall’altro, la perdita di gettito dovuta alla modifica del pro-rata di detraibilità in capo alle imprese che hanno reso tali servizi.

Dai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria relativi alle dichiarazioni IVA 2005, risulta che l’ammontare di operazioni esenti compiute dalle aziende in esame è pari a circa 3 miliardi di euro; di queste, circa 2,3 passerebbero ad essere imponibili IVA. Tuttavia la disposizione comporta una perdita di gettito determinata dall’aumento del pro-rata di detraibilità in capo ai prestatori di servizio. L’effetto combinato del provvedimento risulta pari a circa 234 milioni di euro annui.

A questo valore la RT aggiunge il recupero relativo alle operazioni rese all’interno dei consorzi misti, ossia partecipati da più gruppi, in cui nessuno di essi possiede più del 50 per cento del capitale, escludendo i consorzi i cui i partecipanti hanno indetraibilità totale. In tal caso la quantificazione è effettuata sulla base di una precedente modifica normativa[118], che rendeva definitivo il regime di esenzione IVA per le società consortili miste, a cui veniva ascritta una perdita di gettito di circa 10 milioni di euro. In base a tale quantificazione ed aggiornando i dati in essa contenuti, la RT stima un ulteriore recupero di gettito di circa 12,5 milioni di euro. pertanto l’effetto complessivo IVA della norma in esame è pari a 246,5 milioni di euro.

Tuttavia il provvedimento comporterà effetti in termini di imposte dirette sia in capo alle imprese che prestano servizi (cedenti), sia in capo ai cessionari. Per quanto riguarda i cedenti si stima un recupero ai fini delle imposte dirette dovuto a una minore IVA indetraibile (a seguito del miglioramento del pro-rata di detraibilità) che rappresenta un costo deducibile dal reddito d’impresa. Per i cessionari, si stima una perdita ai fini delle imposte dirette, causata da una maggiore IVA sostenuta (relativa a operazioni prima esenti ora imponibili), che, essendo indetraibile, rappresenta prima un ulteriore costo deducibile dal reddito d’impresa. La RT afferma che il saldo dei due effetti risulta nel complesso negativo per l’Erario.

Gli effetti, in termini di cassa, tenuto conto che il provvedimento entrerà in vigore dal 1° luglio 2008, sono i seguenti:

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

IVA

123,3

246,5

246,5

IIDD

 

-58,1

-91,1

Totale

123,3

188,4

155,4

 

Al riguardo:

·         con riferimento alla modifica del regime di detraibilità dell’IVA riguardante le prestazioni di telefonia mobile va osservato che:

-          il tenore letterale della disposizione sembra suscettibile di estendere la detraibilità non solo alle spese di gestione e manutenzione dei telefonini ma anche a quelle relative alla sostituzione degli stessi. Dal momento che tale ultima voce non risulta considerata nella quantificazione operata dalla relazione tecnica quest’ultima sembrerebbe contenere un fattore di sottostima;

-          non sono state esplicitati i dati in base ai quali si è operato l’abbattimento di un terzo del numero di cellulari aziendali (da 1.840.000 a 1.226.700) considerato dalla relazione tecnica.

La relazione non specifica la ragione di tale abbattimento che peraltro potrebbe discendere dall’esclusione delle spese di gestione effettuate in regime di dual billing. In tale caso, andrebbe chiarito su quali basi sia stata stimata tale incidenza di un terzo. Peraltro si segnala che tale incidenza dovrebbe essere applicata unicamente alle spese di gestione e non anche a quelle di manutenzione (che, sulla base della relazione tecnica incidono per circa il 20%). Ne deriverebbe un ulteriore fattore di sottostima;

·         con riferimento alla modifica del regime IVA sulle autovetture date in fringe benefit ai dipendenti, non appare chiara la ragione per la quale la relazione tecnica si limita a considerare il recupero di gettito dovuto all’aumento del valore cui applicare l’IVA (valore normale) e non considera la perdita di gettito dovuta all’integrale detraibilità del costo sostenuto dall’impresa (in luogo della previgente detraibilità limitata al 40%).

La relazione tecnica afferma infatti che la modifica disposta consente tale piena detraibilità precedentemente non ammessa. Sulla base dei dati forniti dalla relazione stessa ne conseguirebbe un minor gettito pari a 86,4 mln[119] su base annua a fronte del maggior gettito di 16 mln indicato dalla relazione, con un effetto netto di 70 mln di perdita di gettito.

·         con riferimento alle vendite infragruppo, le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono una puntuale verifica della quantificazione.

In particolare al fine di escludere l’esistenza di fattori di sovrastima del maggior gettito andrebbero fornite informazioni in merito:

-          ai criteri con i quali le operazioni infragruppo, cui si applica la disposizione[120], sono state isolate al fine di escludere le operazioni che le aziende appartenenti al gruppo effettuano con soggetti esterni allo stesso;

-          non è fornito alcun elemento di quantificazione in merito all’ammontare degli acquisti soggetti ad IVA delle aziende prestatrici di servizi, né alla misura della variazione del pro-rata di detraibilità che tali aziende registreranno a causa della disposizione in esame[121].

Il Servizio bilancio del Senato ha inoltre osservato che la Commissione europea ha presentato recentemente una direttiva riguardante l'IVA sui servizi finanziari, mirante a ridurre i costi del sistema finanziario, attraverso l'inserimento, nella direttiva 2006/112/CE, di un articolo 137b con cui si obbligheranno gli Stati membri a esentare entro il 31 dicembre 2009 - a determinate condizioni - le prestazioni di servizi all'interno di gruppi finanziari e assicurativi. Appare quindi ragionevole un dubbio sul fatto che la disposizione proposta, alla quale sono associati effetti finanziari positivi non indifferenti, sia destinata ad avere durata assai limitata nel tempo. Non sembra poi potersi escludere l'emanazione di sanzioni da parte della Comunità stessa, con conseguenti risvolti onerosi.

 

ARTICOLO 1, commi 266-268

Gruppi di acquisto solidale

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispongono quanto segue:

·          sono definiti “gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, con esclusione delle attività di somministrazione e di vendita (comma 266);

·          le attività svolte da detti gruppi, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini IVA[122], fermo restando le norme in materia di esercizio di impresa relative agli enti che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali[123], e ai fini delle imposte sui redditi (comma 267);

·          all’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutato in 200.000 euro a decorrere dall’anno 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3ter del DL 202/2005[124] (comma 268).

·           

Il richiamato comma 3-ter ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro a decorrere dal 2007 per finanziare la sospensione di termini tributari e contributivi a favore delle imprese operanti nella filiera avicola.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minore spesa corrente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo aviaria (art. 5, c. 3-ter, DL 202/2005)

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Si segnala che l’allegato 7 non riporta gli effetti della norma in termini di minore entrata, quantificati, dalla stessa norma, in misura pari a 200.000 euro.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio ha chiesto che venissero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere – che peraltro non sembra scontato nell’ultimo prospetto riepilogativo degli oneri -  allo scopo anche di verificare la congruità della relativa copertura.

Ai fini della verifica della correttezza della quantificazione andrebbe in particolare indicato come sia stata determinata la platea dei potenziali beneficiari. È stato inoltre osservato che la stima non sembra tener conto del possibile incremento nel tempo dell’onere a causa del probabile sviluppo della forma associativa destinataria dell’agevolazione.

 In proposito va considerato che la norma non rinvia a decreti per l’individuazione dei requisiti dei soggetti che potranno accedere alle agevolazioni, né introduce meccanismi di controllo anche a fini antielusivi.

Sui rilievi evidenziati non sono stati forniti ulteriori elementi informativi.

 

ARTICOLO 1, comma 269

Disposizioni in materia di sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, modifica la disciplina in materia di sanzioni per la mancata emissione degli scontrini fiscali. In particolare si dispone che  la sanzione dellasospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese, sia operata dopo quattro (anziché tre) violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti finanziari, che non è corredata di relazione tecnica.

Al riguardo si rileva che ai precedenti interventi normativi in tema di alleggerimento delle sanzioni per la mancata emissione dello scontrino fiscale, non sono mai stati ascritti effetti finanziari.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 271

Disposizioni in materia di misuratori fiscali

Normativa previgente. Il comma 37bis[125], dell’art. 37, del DL 223/2006, ha disposto l’obbligo, a carico di esercenti attività commerciali e assimilate, di immettere sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, esclusivamente apparecchi misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Inoltre, è previsto che i contribuenti che acquistano tali registratori di cassa:

§        possono dedurre interamente il costo di acquisto nell’esercizio in cui è sostenuto;

§        non sono soggetti alla verifica annuale dei misuratori, di cui al provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;

§        non hanno l’obbligo di emettere scontrino di natura fiscale.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, rinvia, al 1° gennaio 2009, l’obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui al comma 37bis, dell’art. 37, del DL 223/2006.

 

L’allegato 7 non ascrive alla norma effetti finanziari.

 

La relazione tecnica allegata all’emendamento che ha introdotto la norma presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, afferma che all’emendamento in esame non sono ascrivibili sostanziali effetti finanziari.

Al riguardo si rileva che la RT al comma 328, della legge finanziaria 2007, che ha introdotto il richiamato comma 37bis, stimavaun minor gettito, in termini di competenza, pari a circa 5 milioni di euro per il 2007 ed, in termini di cassa, pari a 8,8 milioni di euro per il 2008 e 2,1 milioni di euro per il 2009.

 

Al riguardo si osserva che alla luce della RT presentata a corredo della legge finanziaria per il 2007, con riferimento al comma 328, peraltro non verificabile sulla base dei dati forniti, è possibile ipotizzare che dalla proroga in esame possano derivare effetti di gettito non opportunamente considerati dalla RT allegata all’emendamento che ha introdotto la norma.

 

ARTICOLO 1, comma 272

Irrilevanza fiscale emolumenti arretrati di importo inferiore a cento euro

Normativa previgente. L’articolo 37, comma 43, del DL 223/2006 dispone che per le indennità di fine rapporto, le indennità equipollenti e le prestazioni pensionistiche integrative erogate sotto forma di capitale, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005, non si proceda all’iscrizione a ruolo, né all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica di corredo al D.L. richiamato ascrivevano alla disposizione, di cui al comma 43, sulla base dei dati disponibili presso l’anagrafe tributaria relativi alle operazioni di riliquidazione  effettate dagli uffici sulle somme in oggetto, effetti di minore entrata sui saldi pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, estende alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a talune indennità di mobilità percepite anticipatamente ed al trattamento di integrazione salariale, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, la disposizione dell’articolo 37, comma 43, del D.L. n. 223 del 2006.

 

L’allegato 7 non considera la norma.

 

La relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, afferma che sulla base dei dati disponibili presso l’Anagrafe Tributaria relativi alle operazioni di riliquidazione, effettuate dagli uffici delle entrate sulle somme corrisposte a titolo di indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di liquidazione e alle indennità di mobilità, risulta un saldo complessivo di ruoli e rimborsi per somme non superiori a 100 euro sostanzialmente irrilevante. Pertanto non si ascrivono effetti di gettito alla disposizione in esame.

 

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione effettuata. Non risulta pertanto possibile verificare l’assenza di oneri finanziari.

 

ARTICOLO 1, comma 273

Disposizioni in materia di variazioni colturali

Normativa previgente: l'articolo 2, comma 33, del decreto legge 262/2006 (Disposizioni in materia tributaria e finanziaria) dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le richieste di contributi agricoli comunitari  contenenti  le  dichiarazioni relative all'uso  del suolo debbano esporre anche gli elementi per consentire  l'aggiornamento  del  catasto (con riferimento sia ai terreni sia ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola): la richiesta di contributi agricoli risulta quindi sostitutiva della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni. All’atto dell’accettazione delle suddette dichiarazioni l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone per l’Agenzia del territorio una proposta di aggiornamento della banca dati catastale e rilascia ai soggetti dichiaranti la proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica.

Il successivo comma 34 prevede che in sede di prima applicazione l'aggiornamento della banca dati catastale avvenga sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione, da parte dell'AGEA, all’Agenzia del territorio. Quest’ultima provvede a comunicare, per ciascun comune, il completamento delle operazioni catastali di aggiornamento e il loro risultato. I nuovi redditi producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, aggiunge un nuovo periodo al comma 33, dell’art. 2, del DL 262/2006, disponendo che i nuovi redditi, attributi in base alle variazioni colturali, producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione.

Al riguardo si ricorda che il testo originario del richiamato comma 33 già prevedeva la disposizione in esame, poi soppressa dal comma 26bis del DL 159/2007

 

L’allegato 7 non considera la norma che non è corredata di relazione tecnica

La relazione illustrativa allegata all’emendamento che ha introdotto la norma in esame, precisa che la modifica in esame è finalizzata a rendere la norma coerente alle prassi operative e più efficace rispetto ai fini perseguiti, nonché a superare le osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera in sede di verifica[126] delle conseguenze finanziarie del DL 159/2007.

Inoltre si ricorda che la relazione tecnica al decreto legge 262/2006 aveva ascritto all’articolo 2, commi 33-39, effetti di maggior gettito pari a 1,1 miliardi di euro a regime, connessi essenzialmente all’aggiornamento dei catasti dei terreni e dei fabbricati e alla verifica dei requisiti di ruralità dei fabbricati. Nello specifico, erano stati previsti i seguenti effetti di incremento del gettito: +0.6 miliardi di euro nel 2007; +1,2 miliardi nel 2008; +1,1 miliardi a decorrere dal 2009.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, commi 276-281

Semplificazione dei procedimenti catastali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, dispongono l’introduzione dell’obbligo di voltura catastale per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali (comma 276).

Inoltre:

·          è previsto che qualora gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedano la presentazione ai soggetti obbligati e, in caso di inottemperanza entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, provvedano d’ufficio all’aggiornamento catastale (comma 277);

·          è previsto che i conservatori dei registri immobiliari inviino ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale,  nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio, copia del registro generale d’ordine su supporto magnetico o con modalità telematiche (comma 278);

·          è stabilito che fino a quando non si sia proceduto alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine sia eseguita dal conservatore (comma 279);

·          è previsto che gli agenti contabili che svolgono attività di riscossione, nell’ambito delle funzioni catastali, per conto dei Comuni, esercitino le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali (comma 281).

E’ infine assegnato all’Agenzia del territorio uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nel 2008 e 8 milioni di euro nel 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni di costi di cui ai commi 278 e 279 (comma 280).

  

L’Allegato 7  assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORE

ENTRATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 276

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

Co. 277

0,0

5,3

3,0

0,0

5,3

3,0

0,0

5,3

3,0

MINORE SPESA CORRENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 278 -279

0,0

0,0

0,0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

MAGGIORE SPESA CORRENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 280

4,0

8,0

0,0

3,0

6,0

0,0

3,0

6,0

0,0

 

La relazione tecnica di corredo alla modifica introdotta alla Camera ascrive singolarmente alle disposizioni i seguenti effetti finanziari:

Comma 276 – Obbligo di voltura catastale per atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese: è stimato un effetto di maggiore entrata per cassa di 6 milioni di euro in ragione d’anno dal 2008, di cui 4,7 a titolo di tributi speciali catastali e 1,3 a titolo di imposta di bollo.

La stima si basa sui seguenti dati e parametri:

 

Numero persone giuridiche intestatarie di beni immobili censiti

(Fonte: Banca dati catastale – ottobre 2007)

2.500.000

Stima unitaria del numero di domande di voltura presentate da ogni persona giuridica interessata dagli eventi societari oggetto della norma (variazione denominazione e ragione sociale, cambio sede, fusione)

1,5

Tributo speciale unitario

55,00 euro

Imposta di bollo per singola domanda  di voltura

15,00 euro

Percentuale delle società annualmente interessate dagli eventi societari per i quali è introdotto l’obbligo di voltura

2,32%

Maggiori entrate a titolo di tributi speciali catastali (2.500.000*2,32%*1,5*55,00)

4,7 milioni di euro

Maggiori entrate a titolo di imposta di bollo (2.500.000*2,32%*1,5*15,00)

1,3 milioni di euro

Maggiori entrate complessive

6,0 milioni di euro

 

Comma 277 – Aggiornamento catastale d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati: è stimato un maggior gettito per cassa a titolo di IRPEF di 5,3 milioni di euro nel 2009 e di 3 milioni di euro annui dal 2010.

La relazione tecnica precisa che le fattispecie cui la norma fa riferimento sono riconducibili prevalentemente alla mancata denuncia di fabbricati di nuova edificazione, a valle del completamento dell’attività di fotoindividuazione prevista dall’articolo 2, comma 36, del DL n. 262 del 2006, e di mancata presentazione di denunce di variazione finalizzate ad aggiornare il classamento delle unità immobiliari non più coerenti con il censimento in atti. In entrambe le fattispecie indicate si determina un recupero di gettito erariale, sia a titolo di imposte dirette che indirette ed un recupero di gettito a titolo di imposte locali. Tuttavia, cautelativamente, sono quantificati esclusivamente gli effetti a titolo di imposte dirette erariali. La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri:

 

Stima del numero di immobili di nuova costruzione annualmente non denunciati

10.000

Stima del numero di unità immobiliari urbane suscettibili di riclassamento

200.000

Rendita catastale media delle unita immobiliari urbane

800,00 euro

Incremento medio della rendita a seguito di riclassamento

25%

Aliquota media IRPEF

23%

Maggior gettito annuo IRPEF per fabbricati di nuova fabbricazione (10.000*800,00*23%)

1,932 milioni di euro*

Maggiore rendita annua derivante dal riclassamento delle 200.000 unità immobiliari urbane

4,336 milioni di euro

Maggior gettito annuo per il riclassamento di 200.000 unità immobiliari urbane (4,336* 23%)

1,047 milioni di euro**

Maggior gettito annuo totale IRPEF per competenza

2,979 milioni di euro*** (3 milioni di euro in cifra tonda)

* I calcoli esposti nella RT, riportati nella corrispondente colonna di sinistra, danno come risultato 1,840 milioni di euro.

** I calcoli esposti nella RT, riportati nella corrispondente colonna di sinistra, danno come risultato 0,997 milioni di euro.

*** In base ai calcoli esposti nella RT il maggior gettito totale si cifrerebbe, invece, in 2,837 milioni di euro.

Commi 278 e 279 – Formato informatico per il registro generale d’ordine : si stima un risparmio di spesa di 1,2 milioni di euro annui in termini di cassa.

La relazione tecnica precisa che l’invio del registro generale d’ordine, da parte dei conservatori dei registri immobiliari, in formato informatico consente di eliminare i costi connessi alla gestione cartacea. In particolare, si tratta di oneri per modulistica, stampa, spostamenti di personale per operazioni di vidimazione.

Comma 280 – Stanziamento per incentivi alla mobilità del personale dell’Agenzia del territorio: la relazione tecnica precisa che lo stanziamento complessivamente predisposto presuppone il coinvolgimento di circa 700 unità da assegnare a sedi diverse dai capoluoghi di provincia, cui è corrisposta un’indennità giornaliera, graduabile in ragione della distanza e dei giorni di effettiva prestazione, nonché un rimborso forfetario per le spese di trasporto, per un costo complessivo di 8 milioni di euro in ragione d’anno. La modulazione dello stanziamento tiene conto della gradualità con cui si procederà all’attuazione della disposizione.

Comma 281 – Riscossioni erariali catastali da parte dei comuni: la relazione tecnica afferma che la disposizione consente significative economie di gestione, peraltro non quantificate.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato che sia alcuni parametri di calcolo, sia alcune delle ipotesi assunte nelle quantificazioni in esame non risultano corredati di elementi informativi che ne consentano la verifica.

In particolare:

·         con riferimento al comma 277, non sono specificati i parametri di calcolo in base ai quali è stimata una maggiore rendita catastale complessiva per il riclassamento di 200.000 unità immobiliari urbane. In merito alla quantificazione degli effetti di tale comma, inoltre, si è operato un arrotondamento delle maggiori entrate annue, rispetto a quelle risultanti dai calcoli, di poco inferiore ai 200.000 euro, forse eccessivo rispetto all’ammontare complessivo delle medesime;

·         con riferimento al comma 278, la stima dei risparmi di spesa non è corredata di alcun dato di riferimento, bensì della sola elencazione degli oneri destinati a ridursi;

·         con riferimento al comma 280, benché l’onere per incentivi al personale sembri configurarsi come limite massimo di spesa, tuttavia non sono forniti elementi in merito ai parametri di calcolo assunti per la valutazione dell’onere annuo stimato. In merito a tale disposizione, inoltre, non appare chiaro il motivo per il quale, pur scontando la modulazione stessa degli stanziamenti nel biennio un graduale processo di attuazione della norma e pur trattandosi di spese correnti e, quindi, connotate da un elevato grado di spendibilità nell’esercizio di competenza, le previsioni di spesa a valere sul fabbisogno e sull’indebitamento netto scontino importi inferiori rispetto a quelli a valere sul saldo netto.

 

ARTICOLO 1, commi 284 e 285

Differimento credito d’imposta nuovi investimenti  aree svantaggiate

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, differiscono al periodo di imposta 2008 l’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti, in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, di cui al comma 271, della legge 296/2006 (comma 284).

Le maggiori entrate derivanti dal differimento del regime agevolativo per i nuovi investimenti, quantificate in 350 milioni di euro per l’anno 2008, sono iscritte all’apposito Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004 (comma 285).

La RT di corredo al disegno di legge finanziaria 2007 quantificava il seguente minor gettito, in termini di competenza e di cassa:

(in mln di euro)

Anni

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Competenza

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta spettante

755

770

680

700

715

735

Cassa

 

 

 

 

 

 

Utilizzo credito 2007

 

377

378

 

 

 

Utilizzo credito 2008

 

 

385

385

 

 

Utilizzo credito 2009

 

 

 

340

340

 

Utilizzo credito 2010

 

 

 

 

350

350

Utilizzo credito 2011

 

 

 

 

 

357

Utilizzo credito 2012

 

 

 

 

 

 

Totale effetti cassa

0

377

763

725

690

707

Nell’allegato 7 venivano, pertanto, scontate minori entrate sui saldi di fabbisogno e indebitamento, in misura pari a 377 milioni di euro per il 2008 e 763 milioni di euro per il 2010 e maggiori spese in conto capitale, sul saldo netto da finanziare, nella stessa misura.

 

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 248/2007[127], così come modificato nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera, in particolare il comma 10bis dell’art. 29, hanno ripristinato la decorrenza del credito d’imposta in esame dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, come previsto inizialmente dal comma 271 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, facendo comunque salva la diversa decorrenza di tale agevolazione eventualmente prevista dall’autorizzazione della Commissione europea[128].

In merito si ricorda che la nota tecnica a corredo ad un emendamento di analogo tenore rispetto a quello che ha introdotto la norma richiamata del DL 248/2007, stimava, in virtù del limitato utilizzo di detto credito d’imposta nel 2007, un costo complessivo degli investimenti nelle aree svantaggiate effettuati nel 2007 pari a 63,9 milioni di euro per il 2008 e 64,6 per il 2009.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visco Sud

377,0

378,0

0,0

250,0

280,0

0,0

250,0

280,0

0,0

 

La norma in esame non è corredata da relazione tecnica.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 286

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, dispone che l’agevolazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) si applichi, nella misure ed alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

L’agevolazione originaria prevede una detrazione dall’imposta lorda delle spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. L’agevolazione, introdotta dalla legge finanziaria 2007, in riferimento alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, è stata estesa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, dall’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria in esame.

 

L’Allegato 7 assegna alle norme un effetto di minore entrata, identico a valere sui tre saldi di finanza pubblica, di 1,1 milioni di euro nel 2008, 11,7 milioni di euro nel 2009 e di 23,4 milioni di euro nel 2010.

 

La relazione tecnica, di corredo alla modifica introdotta alla Camera, precisa che le spese oggetto dell’agevolazione erano già comprese tra quelle di ristrutturazione edilizia, per le quali è possibile fruire di una detrazione d’imposta pari al 36 per cento delle spese rimaste a carico. Tale detrazione, fruibile in dieci quote annuali di pari importo, si applica, in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria in esame, alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

La relazione tecnica ipotizza che tutti i contribuenti interessati optino per l’agevolazione in esame, in considerazione della più elevata percentuale di detrazione e del minore numero di anni previsti per la rateizzazione.

Ai fini della stima, si prevede un costo medio unitario per l’istallazione di 50.000 euro ed un numero di istallazioni di 1000 apparecchi nel 2008, con un incremento del 25 per cento in ciascuno dei due anni successivi. La spesa totale annuale agevolabile risulta pertanto di 50 milioni di euro nel 2008, 62,5 milioni di euro nel 2009 e di 78 milioni di euro nel 2010.

In base alla legislazione vigente (36%) la quota di spesa detraibile che matura ogni anno sarebbe pari a 18 milioni di euro nel 2008, 22,5 milioni di euro nel 2009 ed a 28 milioni di euro nel 2010. Considerando una ripartizione della detrazione maturata annualmente in 10 rate costanti[129] e tenendo conto dell’effetto cumulo dei ratei decorrenti da ciascuno degli anni dal 2008 a 2010, si ottiene un minore gettito di competenza di 1,8 milioni di euro nel 2008, 4,1 milioni di euro nel 2009 e 6,9 milioni di euro nel 2010.

A legislazione variata (55%) la quota di spesa detraibile che matura ogni anno è pari a 27,5 milioni di euro nel 2008, 34,4 milioni di euro nel 2009 e 43 milioni di euro nel 2010. Considerando la ripartizione della detrazione maturata annualmente i 3 rate costanti e tenendo conto dell’effetto cumulo dei ratei decorrenti da ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, si ottiene un minore gettito di competenza di 9,2 milioni di euro nel 2008, 20,6 milioni di euro nel 2009 e circa 35 milioni di euro nel 2010.

La differenza di perdita di gettito per competenza tra le due agevolazioni è pertanto di 7,4 milioni di euro nel 2008, 16,5 milioni di euro nel 2009 e di 28,1 milioni di euro nel 2010.

Per cassa, ipotizzando una riduzione del versamento in acconto nel 2008 di circa il 15 per cento, si ottengono i seguenti effetti di perdita di gettito.

(milioni di euro)

 

2008

2009

2010

MINORI ENTRATE IRPEF

1,1

11,7

23,4

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 287

Trasferimenti compensativi a seguito dell’ulteriore detrazione ICI

La norma, introdotta nel corso dell’esame in Commissione alla Camera, dispone che l’ammontare del trasferimento compensativo e dell’eventuale conguaglio dovuto ai comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge finanziaria in esame, a rimborso della minore imposta ICI riscossa per effetto dell’ulteriore detrazione concessa per la prima casa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della medesima legge, sia determinato con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

 

La relazione tecnica alle modifiche introdotte alla Camera non considera la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 290-293

Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici

Le norme, introdotte nel corso dell’esame alla Camera, prevedono la sterilizzazione delle maggiori entrate IVA conseguenti all’aumento del prezzo del petrolio. A tal fine si prevede che, con decreto ministeriale, si riduca la misura delle aliquote dell’accisa sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per usi civili, al fine di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale espresso in euro del petrolio greggio, a condizione che:

a) il prezzo del petrolio sia aumentato in misura pari o superiore, con riferimento alla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore indicato nel DPEF;

b) il valore medio del semestre precedente non registri una riduzione rispetto a quello indicato nel DPEF.

Viene altresì previsto che tale decreto possa essere adottato – con cadenza trimestrale - al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo del greggio abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF. Si prevede infine una clausola (comma 292) di esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per effetto del citato decreto.

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo, il Servizio bilancio del Senato ha formulato le seguenti osservazioni:

·         In primo luogo è stata segnalata l’esistenza di altre disposizioni di contenuto analogo alla norma in esame, chiedendo chiarimenti in merito al necessario coordinamento tra le disposizioni in questione.

In particolare il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato la disposizione di cui al comma 362 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che destinava, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, ad un apposito fondo[130] il maggior gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento contenuto nel DPEF per gli anni 2007-2011, pari a 71 dollari al barile. Il Servizio bilancio del Senato, nell’evidenziare la difficoltà di coordinare le due diverse previsioni, che utilizzano la stessa fonte di copertura, ha sottolineato inoltre che il disegno di legge "Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale"[131], conteneva una disposizione analoga a quella in esame;

·         in secondo luogo sono state segnalate le problematiche metodologiche, già emerse relativamente a disposizioni di analogo tenore[132], riconducibili in ultima analisi all'utilizzazione ai fini di copertura degli errori di previsione positivi.

A fronte dell'emergere a legislazione vigente di andamenti del gettito tributario superiori alle previsioni, si pone il problema metodologico della possibilità stessa ed eventualmente dei limiti entro i quali può essere ritenuta coerente con le vigenti regole di contabilità la neutralizzazione di tali maggiori entrate.

Il problema metodologico è analogo sia nelle disposizioni del tipo in esame, che attuano riduzioni di aliquote per ricondurre il gettito in linea con le previsioni iniziali, sia per interventi dalla portata più ampia, come quelli contenuti nei decreti-legge n. 81 e n. 159 del 2007, che hanno finanziato su tali "extragettiti" nuovi aumenti di spesa o riduzioni di entrata.

Se si può ritenere che l'utilizzo di maggiori entrate a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali rappresenti comunque una fattispecie estranea alle regole di copertura finanziaria codificate nella legge n. 468 del 1978 in attuazione dell'articolo 81, quarto comma Cost., a maggior ragione problematico appare l'utilizzo di tale fonte di copertura al di fuori di una revisione del quadro macroeconomico complessivo e di finanza pubblica (revisione che si è invece realizzata in occasione dei due decreti-legge citati di utilizzo del c.d. “extragettito”, nell'un caso con la presentazione del DPEF 2008-2011, nel secondo con la Nota di aggiornamento del DPEF e con la RPP). Ciò in quanto l'utilizzo estemporaneo di possibili "sopravvenienze" non garantisce una tutela complessiva degli equilibri di bilancio in corso d'anno, a fronte di eventuali andamenti di segno opposto su altre poste del bilancio. In questo senso l'esplicita esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non sembra garantire la tutela dei saldi complessivi di bilancio, per le ragioni sistematiche sopra esposte;

·         al di là comunque di tali considerazioni di carattere metodologico più generale, il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato che nel meccanismo in esame emerge un forte nesso di automaticità tra l’emersione di maggiori entrate e la decisione di diminuire le accise, configurando quindi un sistema abbastanza garantista rispetto all’esigenza di evitare il verificarsi, nel corso del tempo, di peggioramenti degli equilibri di bilancio;

·         peraltro sul punto si osserva in questa sede, come più volte sottolineato in passato, che, a fini cautelativi, l’utilizzo a compensazione delle maggiori entrate IVA, indotte in questo caso dall’aumento del prezzo dei prodotti energetici, dovrebbe essere subordinato alla previa verifica del rispetto di andamenti di finanza pubblica coerenti con il raggiungimento degli obiettivi complessivi prefissati, prevedendo forme di compensazione alternative nel caso in cui tale verifica dia esiti negativi.

La norma non prevede tale condizione, limitandosi a richiedere che si verifichi un aumento del prezzo dei prodotti energetici: tale presupposto non appare di per sé idoneo a garantire l’invarianza dei saldi rispetto alle previsioni, in quanto l’aumento del gettito IVA conseguente al suddetto aumento del prezzo potrebbe essere compensato da fattori di segno opposto (ad esempio nel caso si verifichi una riduzione delle quantità vendute di altri prodotti).

 

Il Servizio Bilancio del Senato ha infine segnalato che non è del tutto chiaro se la variazione di aliquote da parte del Ministro, prevista dalla norma, sia da intendersi come obbligatoria ovvero facoltativa: infatti, il comma 291 afferma che "le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici (...) sono diminuite", mentre il comma successivo recita che "il decreto di cui al comma 291 può essere adottato". Viceversa la previsione di un decreto per variare (in aumento) la misura delle accise, qualora il prezzo del petrolio registri una diminuzione rispetto al valore indicato nel DPEF è sicuramente formulata in termini di mera possibilità. Per quanto tale previsione sembri volta a salvaguardare la neutralità finanziaria nel caso di un successivo andamento decrescente dei prezzi petroliferi, non la garantisce quindi con certezza, non presentando carattere di obbligatorietà.

Si ricorda che durante l'esame presso la Camera dei deputati della norma citata del ddl "Bersani" (A.C. 2272) la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario sulla versione della norma che prevedeva l'obbligatorietà della diminuzione dell'accisa, mentre il parere era stato favorevole su una precedente versione, nella quale veniva prevista una mera possibilità.

La Commissione bilancio del Senato, ha richiesto la predisposizione di una RT sull'articolo 4 dell'A.S. 1644, in attesa della quale il parere sul citato articolo non è stato reso.

 

ARTICOLO 1, comma 294

Attribuzione all’autotrasporto dei risparmi di spesa con seguenti alla riduzione dell’accisa sui prodotti petroliferi

La norma, introdotta durante l’esame alla Camera, stabilisce che, nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa, di cui al precedente comma 290[133], determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore degli autotrasportatori, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio» e versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi a favore degli stessi soggetti, previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 

L’allegato 7 e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

Al riguardo si rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti commi 290-293 in merito alla opportunità di prevedere opportune cautele nel destinare a finalità di spesa le disponibilità che si formassero su singole poste di bilancio per effetto di andamenti in corso d’anno difformi rispetto alle previsioni.

il Servizio bilancio del Senato ha inoltre osservato che non appare chiara, dalla lettera della norma, a quali autorizzazioni di spesa si applichi il riversamento all’entrata delle economie di spesa che su tali autorizzazioni di spesa si verificassero per effetto dell’applicazione del meccanismo di cui ai precedenti commi 290-293. Fondamentale appare dunque l’esigenza di una più puntuale determinazione di quali siano le autorizzazioni di spesa per le quali possa darsi luogo all’applicazione del meccanismo sopra indicato.

 

ARTICOLO 1, commi 295-312

Trasporto pubblico locale

Le norme, introdotte durante l’esame presso la Camera[134], modificano il sistema di finanziamento dei servizi del trasporto pubblico locale, basato non più su risorse di fonte statale, ma sulla compartecipazione delle regioni al gettito delle accise.

Si prevede in particolare:

·        il riconoscimento alle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di attuare il processo di riforma del settore e garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell’attuale livello dei servizi (comma 295);

·         l’attribuzione di tale compartecipazione, per gli anni dal 2008 al 2010, mediante versamenti mensili nella misura complessiva predeterminata di 1.748,3 milioni annui, secondo la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario indicata in una apposita tabella allegata alla legge finanziaria 2008[135]. A decorrere dall’anno 2011 è prevista la determinazione delle quote da attribuire alle regioni con decreto ministeriale, sulla base dei volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell’anno 2010 in ciascuna regione, in modo da corrispondere l’importo complessivo della tabella citata più l’importo destinato ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale o locale[136]. Sino al momento dell’emanazione del decreto continueranno ad essere attribuite alle regioni, a titolo di acconto, le mensilità corrispondenti agli importi indicati nella tabella (comma 296).

·        l’individuazione dei preesistenti trasferimenti alle regioni a statuto ordinario che sono sostituiti, per gli anni dal 2008 al 2010, ed integrati, a decorrere dal 2011, dalla quota di compartecipazione di cui sopra (comma 297).

Le risorse trasferite alle regioni a statuto ordinario dalla normativa vigente che sono sostituite dalla compartecipazione di cui alla tabella allegata sono le seguenti:

-         compensazione della minore entrata registrata in relazione alla compartecipazione dell’accisa sul gasolio, di cui all’articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo di 254,9 milioni di euro. A tale titolo, a fronte di una stima delle minori entrate pari a 254,9 milioni annui, erano previsti in bilancio trasferimenti compensativi a favore delle regioni per soli 85 milioni nel 2008 e 95 milioni nel 2009. La norma in esame, ai fini della determinazione della compartecipazione, prende in considerazione l’importo di 254,9 milioni annui. Pertanto, per la differenza fra i trasferimenti previsti in bilancio e l’importo considerato ai fini della determinazione della compartecipazione, prevede un’integrazione di risorse trasferite dallo Stato alle regioni;

-         trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del D.Lgs. n. 422 del 1997, per un importo annuo di 670,5 milioni di euro;

-         risorse derivanti dalla quota di compartecipazione all’IVA a fronte della riduzione dell’accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), per un importo annuo di 342,5 milioni di euro;

-         risorse destinate ai rinnovi  contrattuali del settore del trasporto pubblico locale per un importo complessivo annuo di 480,2 milioni di euro.

Le richiamate disposizioni della legge 549/1995, del D.Lgs. 422/1997 e della legge 311/2004 sono conseguentemente abrogate (comma 312).

·        l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una ulteriore quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione,  determinata,  per ogni litro di gasolio erogato in ciascun territorio regionale, nella misura di 0,00860 euro per l’anno 2008, 0,00893 euro per l’anno 2009, 0,00920 euro a partire dall’anno 2010, determinando, altresì, le modalità del riparto tra le regioni a statuto ordinario e della eventuale rideterminazione a decorrere dall’anno 2011 (commi 298 e 299).

In particolare viene previsto che tali quote di compartecipazione siano versate direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversate in un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, e che la ripartizione sia effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante siti nei rispettivi territori regionali. A decorrere dalla ripartizione relativa all’anno 2011 le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario possono essere rideterminate sulla base di criteri di commisurazione stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti,  che tengano conto dello stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, delle disposizioni sull’organizzazione del trasporto pubblico locale[137].

·        l’esclusione, a decorrere dal 2008, di qualsiasi trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto pubblico locale, comprendendo in tale categoria anche gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto (comma 301).

Viene, altresì, stabilito che le regioni a statuto ordinario sono tenute a riversare agli enti locali le risorse ad essi destinate, entro quattro mesi dalla loro acquisizione, fatta salva la possibilità di adottare modalità di versamento più favorevoli nei confronti degli enti locali.

·        la continuità nella corresponsione, per gli anni dal 2008 al 2010, delle risorse per il finanziamento delle funzioni regionali  relative alla programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari in concessione a Trenitalia di interesse regionale e locale[138], e la sostituzione di tali risorse, a decorrere dal 2011, mediante adeguamento delle misure della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione di cui al precedente comma 296 (comma 302).

Ai fini di tale adeguamento viene prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sarà individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, e delle somme così determinate si dovrà tener conto per l’emanazione del decreto previsto dal comma 296.

·        l’estensione, anche al settore del trasporto locale, delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 38, della legge n. 662/1996, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato (comma 303).

Si ricorda che l’articolo 2, comma 38, dispone la definizione, con decreto del Ministro del lavoro, di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privatierogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

·        la corresponsione dei contributi statali per i rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2008, direttamente alle regioni a statuto ordinario da parte del  Ministero dell’economia, con le modalità indicate dal comma 296. Viene precisato che l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse al rinnovo dei predetti contratti si applica solo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano (comma 308).

Si ricorda, in proposito, che la precedente formulazione della norma (articolo 10, comma 7, A.C. 3256) prevedeva l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati.

In proposito il Servizio bilancio del Senato aveva chiesto di chiarire se l’esclusione delle spese sostenute dagli enti territoriali dal patto di stabilità interno fosse connessa alla esclusione delle relative fonti di finanziamento, osservando che, diversamente, la disposizione sarebbe stata suscettibile di ridurre i risparmi preventivati in sede di patto di stabilità interno.

Con nota del 26 ottobre 2007, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha riferito di condividere l’osservazione formulata e di ritenere necessaria una modifica della formulazione della norma nel senso di non escludere dal patto di stabilità interno le spese in questione. Infatti, proseguiva la nota, tenuto conto che le regole del patto fanno riferimento al saldo finanziario e non più alla spesa (come nel 2005), gli enti locali non risultano più penalizzati in quanto gli effetti negativi sulla spesa vengono compensati dalle relative fonti di finanziamento.

In merito alla medesima formulazione della norma il Servizio bilancio della Camera ha rilevato che, in mancanza di un adeguamento della norma come richiesto dalla citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze, si sarebbe verificata una diminuzione degli effetti di risparmio ascritti al patto di stabilità interno in quanto le fonti di finanziamento consentirebbero ulteriori maggiori spese. Presumibilmente al fine di evitare tale effetto la norma chiarisce – nella formulazione attuale - che l’esclusione dal patto delle spese in questione si applica solo alle regioni per le quali il patto prevede vincoli unicamente sul lato della spesa.

 

Vengono, inoltre, disposte:

·        l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale[139] - con il compito di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali - autorizzando a tal fine una spesa 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 (comma 300).

·        l’istituzione, presso il Ministero dei trasporti, di un Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l’anno 2009 e 110 milioni di euro per l’anno 2010, e per gli anni successivi finanziato nella tabella D della legge finanziaria (commi 304-305).

E’ previsto che il fondo sia destinato all’integrazione del fondo per l’acquisto veicoli adibiti al trasporto pubblico locale[140] e al finanziamento dell’articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211[141], e che le risorse del fondo, assegnate agli interventi finanziati ai sensi e con le modalità della legge 211/1992, siano destinate, con decreto del Ministro dei trasporti, al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento e che il finanziamento di nuovi interventi sia subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le medesime risorse. Sono, inoltre, definite le modalità di ripartizione delle risorse tra le diverse finalità, prevedendo per il triennio 2008-2010 una pari misura e a decorrere dall’anno 2011 una ripartizione che tenga conto di principi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale.

·        l’introduzione di nuove tipologie di veicoli per il trasporto pubblico locale a cui destinare le risorse del Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale istituito con l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007 (comma 306).

Si ricorda che tale Fondo, il cui ammontare è fissato in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato all’erogazione di contributi , nella misura massima del 75 per cento, per l’acquisto di specifiche tipologie di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale.

·        la destinazione di una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2008 al Ministero dei trasporti,  per la riattivazione, in via di urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano[142] (comma 307).

·        la detrazione dall’imposta lorda ai fini IRPEF, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nella misura del 19 per cento per un importo di spesa massimo di 250 euro (comma 309).

La detrazione spetta a condizione che le medesime spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La medesima spetta anche se la relativa spesa è stata sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico del contribuente.

·        l’interpretazione autentica - in materia di contributi erogati da Stato e Regioni al settore del trasporto pubblico locale - delle norme di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 833/1986, nel senso dell’irrilevanza delle somme versate dagli enti locali proprietari e soci per il ripiano delle perdite di esercizio dell’azienda e del consorzio di pubblico trasporto, nonché delle somme di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 833/1986 e di quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 9 della legge n. 151/1981, ai fini del riporto delle perdite[143], della detraibilità degli interessi passivi[144] e del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (comma 310).

Si ricorda che  l’articolo 1 del decreto legge n. 833/1986 ha previsto che i disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui alla legge n. 151/1981, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari all'80 per cento del loro ammontare. L’articolo 3 dello stesso decreto dispone che le somme di cui all'articolo 1, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’art. 9 della legge n. 151/1981, non concorrono alla formazione del reddito e sono pertanto esenti da imposizioni fiscali.

L’articolo 84, comma 1, quarto periodo del DPR 917/1986 prevede che la perdita di un periodo d’imposta, da computare in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi[145], viene diminuita dei proventi esenti dall’imposta.

·        la destinazione dei crediti maturati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria[146] alla copertura dei disavanzi determinati dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla predetta società (comma 311).


L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore

statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese c/ capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 304 (Fondo sviluppo TPL)

113

130

110

30

90

150

30

90

150

Comma 307 (Trasporto combinato urbano)

12

12

12

5

9

12

5

9

12

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 295-297 (Compartecipaz. accisa sul gasolio)

1748,2

1748,2

1748,2

1748,2

1748,2

1748,2

1748,2

1748,2

1748,2

Comma 300 (Istituzione osservatorio)

2

2

2

1

1,5

2

2

2

2

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 297 (Federalismo amministr. art. 8 e 20 d.lgs 422/97)

670,5

670,5

670,5

670,5

670,5

670,5

670,5

670,5

670,5

Commi 297 (Compartecipazione IVA art. 1 c.58 lL. 311/2004)

342,5

342,5

342,5

342,5

342,5

342,5

342,5

342,5

342,5

Commi 297 (Compart. accisa gasoli art. 3 c. 12 bis L. 549/95)

85

95

0

85

95

0

85

95

0

Commi 297 (Riduzione fondo finanziamento contratto TPL

480,2

480,2

480,2

480,2

480,2

480,2

480,2

480,2

480,2

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 298 (Adeguamento risorse TPL Compartec. accisa gasolio)

244

264

284

0

0

0

0

0

0

Comma 309 (Detrazione abbonamenti trasporto pubbl. locale)

0

163

-70

0

163

-70

0

163

-70

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti di peggioramento dei saldi

nelle seguenti misure:

 

 

(mln. di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1, commi 295-312

541

731

593

206

423,5

349

207

424

349

 

La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria considera esclusivamente le norme di cui al comma 309, stimando in 93 milioni di euro la perdita di gettito per competenza nel 2008, sulla base di un numero di soggetti che utilizza il trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di lavoro o di studio pari a circa 3.450.000 unità[147] e di un ammontare massimo di spese detraibili pari a circa 582 milioni di euro. La relazione tecnica stima una percentuale di incapienza del 5 per cento per i lavoratori e del 25 per cento per gli studenti.

Si ricorda che l’Allegato 7 ha assegnato alla disposizione un effetto sui saldi di finanza pubblica di minore entrata a titolo di IRPEF per 163 milioni di euro nel 2009  ed un effetto di ripresa di gettito di 70 milioni di euro nel 2010, in conseguenza del carattere temporaneo dell’agevolazione e del conseguente recupero a saldo 2010 del minore acconto versato nel 2009.

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha confermato che la quantificazione risulta corretta in base ai dati assunti nella relazione tecnica.

 

La relazione tecnica all’emendamento governativo che ha introdotto le norme relative al finanziamento del trasporto pubblico locale sottolinea che, rispetto alla formulazione originaria, viene prevista la sostituzione dei trasferimenti attuali al settore con misure di compartecipazione alla fiscalità, l’adeguamento annuale delle risorse, gli  interventi per gli investimenti ed, inoltre, una norma interpretativa sul regime fiscale delle somme versate a suo tempo dagli enti locali alle aziende per il ripiano delle perdite d’esercizio.

In particolare, con i commi 296 e 297 viene disciplinato il consolidamento dei trasferimenti preesistenti al settore e la loro dinamicità dal 2011.

Alla relazione tecnica risulta allegata una tabella, suddivisa per regioni, che indica dettagliatamente le risorse che saranno sostituite dalla compartecipazione alla fiscalità per importi compensativi. Le risorse sono quelle indicate dal comma 297, e corrispondono a quelle previste a legislazione vigente, ad eccezione di quelle di cui all’art. 3, comma 12-bis, della legge 549/1995.

Con riferimento a tali disposizioni viene riferito che il richiamato comma 12-bis, nel riconoscere alle regioni la perdita dell’accisa sulla benzina del 2005 rispetto al 2004 in ragione d’anno, ha previsto una rateizzazione in 3 anni, di cui 75 milioni per il 2007, 85 milioni per il 2008 e 95 milioni per il 2009. L’importo indicato, pari a 255 milioni, corrisponde alla perdita d’accisa sulla benzina in ragione d’anno.

L’attuale formulazione prevede la cessazione della rateizzazione relativa agli anni 2008 e 2009, consolidando la perdita annua di 255 milioni di euro dall’anno 2008. Le maggiori spese relative a tale consolidamento rispetto alla normativa vigente corrispondono a 170 milioni nel 2008, 160 milioni nel 2009 e 255 a decorrere dal 2010.

L’importo complessivo che verrà mensilmente corrisposto alle regioni dal Ministero dell’economia e delle finanze e che, dal 2011, verrà sostituito con le quote di compartecipazione determinate per ciascuna regione sulla base dell’importo indicato nella tabella e dei volumi di gasolio impiegato nel 2010 (comma 302), sono così evidenziate:

Valori in milioni di euro

 

2008

2009

2010

MEF:

 

 

 

da capitolo 2856 (federalismo amministrativo)

670,5

670,5

670,5

da capitolo 2862 (compartecipazione IVA)

342,6

342,6

342,6

M. Trasporti:

 

 

 

 da capitolo 1314 (oneri contrattuali)(*)

480,2

480,2

480,2

 Entrata:

 

 

 

 Capitolo 1409 (accisa gasolio) rateizzazione 2008-2009 normativa vigente 12-bis

85,0

95,00

0

Maggiore spesa annua per consolidamento perdita di 255 dal 2008

170,0

160,0

255,0

Totale compartecipazione

1748,3

1748,3

1748,3

(*) L’importo complessivo indicato, concernente il rinnovo dei contratti autoferrotranvieri,  risulta riferito alla L. 47/2004 per 157,4 milioni, alla L. 567/2005 per158,7 milioni e alla L. 296/2006 per 164,1 milioni

 

Riguardo le disposizioni di cui al comma 298, con cui si è destinata alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2008, una ulteriore compartecipazione annua sulla quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione, l’ulteriore compartecipazione è stata stimata, sulla base di dati del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia delle dogane, per l’anno 2008 in 0,00860 euro al litro, per l’anno 2009  in 0,00893 euro al litro e per l’anno 2009 in 0,00920 euro al litro. Gli effetti finanziari a carico dell’erario sono stati stimati in -244 milioni per l’anno 2008, -264 milioni per l’anno 2009 e -284 milioni per l’anno 2010, cui corrispondono maggiori entrate di identico importo per le regioni a statuto ordinario, mentre non si determinano variazioni di gettito rispetto al settore pubblico allargato.

Rispetto ai commi 300 e 304, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Relativamente al comma 310 - che fornisce un’interpretazione autentica delle disposizioni, rilevanti ai fini dell’imposizione sui redditi, concernenti i contributi erogati dagli enti locali e dal Ministero dei trasporti per il settore dei trasporti pubblici – viene affermata l’irrilevanza ai fini del riporto delle perdite[148], ai fini della detraibilità degli interessi passivi[149] e ai fini del pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi[150].

In via generale viene evidenziato che, secondo quanto disposto dall’Amministrazione,  i contributi erogati alle aziende di trasporto ex-lege 151/1981, in quanto proventi che non hanno concorso alla formazione del reddito del percepiente e che non hanno subito alcuna imposizione, limiterebbero l’importo delle perdite da riportare. Infatti, in base a quanto disposto dall’articolo 84, comma 1, quarto periodo del T.U.I.R., l’ammontare delle perdite da riportare viene diminuito dei proventi esenti.

I contributi erogati ai sensi della legge 151/1981 sono inquadrabili tra i contributi in conto esercizio.

Inoltre, l’Amministrazione ha stabilito che i contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all’articolo 9 della legge n. 151/1981, ancorché erogati direttamente dalle regioni, hanno la stessa natura di quelli precedentemente erogati dal Fondo nazionale trasporti, di fatto soppresso dall’articolo 3, comma 1, della legge  549/1995.

Viene riferito che, alla luce di quanto indicato dall’Amministrazione con riferimento ai contributi erogati alle aziende di trasporto ex-lege n. 151 del 1981, le norme in questione potrebbero generale effetti negativi in termini di gettito che, tuttavia, si presume siano di entità irrilevante considerate le peculiari condizioni economiche di queste aziende che risultano strutturalmente in perdita.

Infatti, dall’analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005 relative alle società di capitali esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri, sia pubbliche che private, è emerso che pochi soggetti sono in utile e la maggior parte è in forte perdite, per cui, a legislazione vigente, tali società già utilizzano perdite di esercizi precedenti a riduzione del reddito di impresa.

Pertanto, con riferimento al comma 310, la relazione tecnica conclude che la norma non è suscettibile di determinare variazioni negative di gettito significative.

 

Al riguardo, si osserva quanto segue:

-        con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 295-301, si rileva che l’adeguamento delle quote di compartecipazione al gettito dell’accisa a decorrere dall’anno 2011 sulla base dei volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogato nell’anno 2010 in ciascuna regione potrebbe, come confermato dalla testuale formulazione del comma 297, determinare anche un’integrazione dei trasferimenti sostituiti e, di conseguenza, un minor gettito incassato dallo Stato a titolo di accisa sul gasolio per autotrazione a decorrere dal 2011. L’invarianza finanziaria della disposizione dovrebbe essere corredata da un’analisi comparativa della dinamica sia del gettito devoluto alle regioni sia degli oneri posti a loro carico, in particolare quelli per i rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale.

-        in relazione alle disposizioni di cui al comma 302 che prevedono, a decorrere dal 2011, la sostituzione delle risorse destinate a compensare oneri di servizio pubblico regionale in concessione a Trenitalia Spa con un adeguamento delle misure di compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio, non è esplicitato se le due misure sono perfettamente compensative. Nel caso in cui, invece, l’entità delle somme stanziate in bilancio (per trasferimenti a copertura dei predetti oneri di servizio pubblico) venisse aumentata in sede di sostituzione con le predette compartecipazioni, sarebbe opportuno determinare con quali modalità e in quale sede normativa si provvederà a reperire le necessarie risorse compensative al fine di assicurare l’invarianza finanziaria.

Sul punto si osserva, peraltro, che il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro, per l’anno 2008, da corrispondere direttamente alla Società Trenitalia per garantire “la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio” (articolo 1). La relazione tecnica riferita a tale disposizione precisa che “il completamento del processo di riforma richiede una definizione del fabbisogno effettivo attuale per la realizzazione dei servizi ferroviari regionali, in considerazione del fatto che i trasferimenti statali alle regioni ed i corrispettivi erogati dalle stesse a Trenitalia non sono stati aggiornati dal 2000, con riferimento sia alla crescita dei costi dei fattori produttivi sia alla quantità e alla qualità dei servizi erogati”.

-        per quanto concerne, inoltre, l’estensione al settore del trasporto pubblico locale delle misure per il sostegno del reddito e dell’occupazione di cui al comma 303, si rileva che la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato non permette di escludere l’insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Tale onerosità potrebbe essere esclusa, infatti, nel presupposto, che in corrispondenza dell’estensione di tali misure venga esteso al settore anche l’obbligo contributivo.

-        con riguardo, infine, alle norme interpretative di cui al comma 310, rilevanti ai fini dell’imposizione sui redditi, si osserva che considerare i contributi in questione non deducibili dalle perdite d’esercizio determina un incremento delle perdite da riportare ad esercizi successivi e, di conseguenza, una riduzione dei redditi futuri su cui applicare l’imposizione fiscale. Anche la relazione tecnica, infatti, non esclude eventuali effetti negativi in termini di gettito, ma ne presume l’irrilevanza in considerazione delle peculiari condizioni economiche delle aziende di trasporto, che risultano strutturalmente in perdita, basando tale ipotesi su una analisi dei dati delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005. Tale affermazione non risulta, tuttavia, supportata da specifiche informazioni circa l’impatto della diversa interpretazione di norme fiscali sui redditi di tali aziende, a dimostrazione della non rilevanza delle variazioni di gettito che ne conseguono. Pertanto, anche con riferimento all’effetto delle norme interpretative sui redditi degli anni precedenti, non sembrano potersi escludere effetti di minor gettito derivanti dalla rideterminazione dei redditi relativi a tali anni, anche in considerazione delle eventuali diverse condizioni economiche delle aziende in questione.

 

ARTICOLO 1, commi 313-319

Piano di valorizzazione di immobili pubblici per lo sviluppo dei sistemi locali

Le normeistituiscono un “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali” (comma 313), specificandone la disciplina (commi da 315 a 318).

In particolare, il comma 313 stabilisce che il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e tramite l’Agenzia del demanio, di intesa con gli enti locali interessati individui ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici, per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di tali beni. L’individuazione di tali ambiti di interesse nazionale è tale da costituire un Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. Il comma 314 individua la procedura di approvazione del Piano di valorizzazione, nonché del relativo contenuto, mentre il comma 315 si occupa dei programmi unitari di valorizzazione, proposti dalla regione e dagli enti locali interessati, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di valorizzazione. Le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, concorrono alla definizione dei contenuti dei suddetti programmi, anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi (comma 316). L’approvazione del programma unitario di valorizzazione - che produce i medesimi effetti dell’accordo di programma - avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia interessata d’intesa con il Ministro dell’economia ed il Ministro per i beni e le attività culturali (comma  317).

Infine, il comma 319 prevede che per la predisposizione degli studi di fattibilità, progetti ed eventuali misure ulteriori di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione si provveda con le risorse iscritte al capitolo di bilancio relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per interventi sui beni immobili, con una spesa, per l’anno 2008, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2008.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1, comma 319

10

-

-

2

4

4

2

4

4

 

La relazione tecnica non considera specificate le norme in esame.

 

Al riguardo, il Servizio Bilancio del Senatonon ha formulato osservazioni per quanto attiene alle risorse destinate alla predisposizione degli studi di fattibilità, trattandosi di un tetto di spesa; ha tuttavia rilevato, in generale, come con l’introduzione del Piano e dei programmi di valorizzazione dei beni pubblici non siano stati esplicitamente considerati gli oneri che si presume saranno necessari per la valorizzazione in concreto degli immobili: sul punto il Servizio ha evidenziato l’opportunità di chiarimenti.

 

 

ARTICOLO  1,  comma 320

Programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa

Normativa vigente: l’articolo 27 del decreto legge 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) ha introdotto un’articolata disciplina finalizzata alla valorizzazione e alla dismissione di beni immobili.

In particolare, i commi da 13-bis a 13-quater (come modificati dall’articolo 1, comma 263, della legge 296/2006) dispongono una nuova procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali: tale procedura prevede la consegna dei beni all’Agenzia del demanio e la loro inclusione nei programmi di dismissione e valorizzazione, con l’individuazione di immobili da dismettere per un valore complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro nel 2007 e a 2 miliardi di euro nel 2008.

Nello specifico, l’articolo 27, comma 13-ter, secondo periodo, prevede che siano individuati immobili da dismettere (previa consegna all’Agenzia del demanio) per un valore complessivo non inferiore a 1 miliardo di euro entro il 28 febbraio 2008 e a 1 miliardo entro il 31 luglio 2008.

Si ricorda che l’allegato 7 ha ascritto al comma 263([151])effetti di maggiore entrata (sia per la cessione degli immobili sia per la loro valorizzazione reddituale[152])  pari a 73,8 milioni di euro per il 2007,   220,8 milioni per il 2008 e  361,8 milioni per il 2009. Ad una richiesta di chiarimenti sui parametri posti alla base della quantificazione il Governo ha risposto che ci si attende che la Difesa riconsegni beni non suscettibili di affidamento a terzi in concessione o locazione per un valore complessivo di circa 360 mln nel triennio (di cui 50 mln. già nel 2007), pari a meno del 10% del valore complessivo dei beni riconsegnati (4 mld. nel 2007-2008). Il rendimento stimato in relazione agli affidamenti in concessione o locazione degli immobili valorizzati, calcolato sul 60 per cento del portafoglio rilasciato, è individuato nel 3 per cento annuo.

La norma, modificando l’articolo 27 del decreto legge 269/2003, dispone una proroga dei termini per l’individuazione degli immobili del Ministero della difesa non utilizzati da consegnare all’Agenzia del demanio nell’ambito del programma di razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale  della difesa. Prevede inoltre l’istituzione di un fondo in conto capitale, con dotazione da determinare in legge finanziaria, per la realizzazione del predetto  programma.

In particolare la norma - sostituendo l’articolo 27, comma 13-ter, secondo periodo, del DL 269/2003  - dispone quanto segue:

·          entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l’efficienza dei servizi assolti. Con le stesse modalità il Ministero individua, entro il 31 ottobre 2008, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro;

·          le infrastrutture militari e gli immobili ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell’ambito del programma di razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale, sono consegnati all’Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive;

·          per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di razionalizzazione e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall’Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari e agli immobili in uso al Ministero della difesa.

 

L’allegato 7 non considera la norma, che peraltro non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si osserva che in assenza di relazione tecnica non è possibile verificare l’effettiva neutralità finanziaria della norma in esame, che – pur non variando il valore complessivo degli immobili da dismettere (2 miliardi di euro nel 2008) - interviene sia sui tempi sia sulle procedure di esecuzione del predetto programma.

Si segnala in particolare la proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2008 del termine di consegna degli immobili all’Agenzia del demanio, che sembrerebbe precludere la possibilità del relativo utilizzo, per l’esercizio 2008, a fini di valorizzazione economica.

Restano pertanto da acquisire informazioni circa: lo stato di attuazione del programma di razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale  della difesa, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 296/2006; il possibile impatto delle nuove norme in esame sulle previsioni di gettito già scontate.

Sul punto andrebbe precisato, in particolare, se le nuove modalità di realizzazione del programma siano idonee al raggiungimento degli effetti di maggior gettito previsti, da ultimo, con la legge 296/2006 (221 milioni di euro per il 2008 e 362 milioni per il 2009).

In ordine al fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, si osserva che il testo non reca la quantificazione della relativa dotazione finanziaria (per la quale viene operato un rinvio alle leggi finanziarie in rapporto “alle esigenze di realizzazione del programma di razionalizzazione”). Pertanto non è chiaro né a quali ipotesi di fabbisogno la norma faccia riferimento né in quale misura i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione potranno concorrere alla dotazione del fondo medesimo.

Con riferimento a tale ultimo aspetto si rinvia alle osservazioni formulate nella successiva scheda riferita all’articolo 2, commi 627-631, riguardante gli alloggi di servizio del Ministero della difesa.

 

ARTICOLO 1, commi 321-324

Interventi per i centri storici riconosciuti dall’UNESCO

Le norme recano una serie di interventi in favore dei centri storici di rilievo urbanistico e culturale riconosciuti dall’UNESCO. In particolare:

·        istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, dotato di 4 mln annui nel triennio 2008-2010 per favorire processi di mobilità alternativa (comma 321);

·        autorizzano le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell’economia a contrarre mutui ventennali fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati in centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, con onere totale per interessi a carico del bilancio dello Stato. I mutui sono destinati al restauro e al ripristino funzionale degli immobili (comma 322);

·        autorizzano gli enti locali a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti , con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione di edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità e sottoposti a vincolo (comma 323);

·        demandano ad un decreto del Ministro dell’economia la definizione di modalità e criteri per l’erogazione dei contributi in conto interessi di cui ai commi 322 e 323 al fine di garantire che all’attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 mln annui a decorrere dal 2008 (comma 324).

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica .

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE C/CAPITALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 321 (Fondo per mobilità alternativa)

4

4

4

2

3

4

2

3

4

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commi 322-324 (Contributi in conto interesse imprese)

10

10

10

5

8

10

5

10

10

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, non appaiono chiari i criteri sottostanti la quantificazione degli effetti delle norme in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

ARTICOLO 1 commi 325-343

Incentivazioni fiscali per il cinema

Le norme in esame prevedono una serie di agevolazioni fiscali per il settore cinematografico (crediti d’imposta, esclusione di utili dalla base imponibile).

In particolare viene disposto quanto segue:

Ÿ          è concesso un credito d’imposta, ai soggetti passivi IRES e IRPEF, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e 2554 del codice civile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta (comma 325). Le imprese di produzione cinematografica destinatarie dell’agevolazione hanno l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse, nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani (comma 326);

Ÿ           per le imprese di produzione cinematografica è riconosciuto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, pari al 15 per cento del costo complessivo della produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta [comma 327, lettera a)]. Detta agevolazione è condizionata al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

Ÿ          per le imprese di distribuzione cinematografica è riconosciuto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, pari   [comma 327, lettera b)]:

1.       al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

2.       al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

3.       al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

Ÿ      per le imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta, ai

     fini delle imposte sul reddito, pari [comma 327, lettera c)]:

1.       al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e l’acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, per un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2.       al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana, riconosciute di interesse culturale, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

Ÿ      i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa o dello stesso gruppo societario per la medesima opera filmica (comma 328);

Ÿ          i crediti d’imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi (comma 329);

Ÿ          gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lett. b), numero 3) e lett. c), numero 2), non possono superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica (comma 330);

Ÿ          dette agevolazioni possono essere fruite dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione al pubblico. Esse non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (comma 331);

Ÿ          è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per i periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, in relazione a film, o a parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (commi 335 e 337);

Ÿ          gli utili impiegati nella distribuzione di film di tipo lungometraggio, di animazione, di interesse culturale e d’essai[153] riconosciuti di nazionalità italiana[154] ed espressione di lingua originale italiana non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per le imprese di produzione e distribuzione cinematografica in contabilità ordinaria (comma 338);

Ÿ          gli utili dichiarati dalle imprese italiane in contabilità ordinaria impiegati nella produzione o nella distribuzione di film di cui al punto precedente riconosciuti di nazionalità italiana[155], anche per mezzo di accordi con società di produzione e distribuzione cinematografica, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette nel limite del 30 per cento degli utili dichiarati (comma 339);

Ÿ          le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010 (comma 341);

Ÿ          con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni applicative della norma in esame (commi 333, 336 e 340); l’efficacia delle disposizioni anzidette è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 334 e 343);

Ÿ          infine, con l’intento di assicurare lo sviluppo e l’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche, è assegnato al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche[156] un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l’anno 2008, di 8 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010. In deroga all’articolo 12, comma 4,  del D. Lgs. 28/2004, che prevede che la ripartizione del Fondo tra le diverse finalità cui esso risponde avvenga annualmente con decreto ministeriale, il contributo in oggetto è interamente destinato alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie[157] (comma 342).

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno settore statale

Indebitamento netto P.A.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 commi 325-343*

0,0

0,0

0,0

16,7

66,8

66,8

16,7

66,8

66,8

Art. 1 commi 325-343**

0,0

0,0

0,0

3,1

12,5

12,5

3,1

12,5

12,5

Art. 1 commi 338-341

5

10

15

5

10

15

5

10

15

Maggiori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 commi 325-343*

16,7

66,8

66,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art. 1 commi 325-343**

3,1

12,5

12,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art. 1 comma 342***

2

8

10

2

8

10

2

8

10

* Con i commi 325-343 si intende indicare i commi 325 e 327: si evince dall’allegato 7 riferito al testo

  approvato dal Senato in prima lettura (e trasmesso alla Camera con la numerazione AC. 3256) ([158]).

**Con i commi 325-343 in questo rigo si intende indicare il comma 335: si evince dall’allegato 7 riferito al testo approvato dal Senato in prima lettura ([159]).

***Si ricorda che il contributo disposto dal comma 342 è stato incrementato dalla Camera nel corso

      dell’esame in seconda lettura: l’apporto al Fondo per la produzione e la distribuzione è pertanto pas-

      sato da 2 milioni all’anno (testo approvato dal Senato in prima lettura[160]) a 2-8-10 milioni nel trien-

      nio 2008-2010.

 

La relazione tecnica (allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria[161]) e la documentazione integrativa presentata dal Governo al Senato[162] stimano, sulla base dei dati disponibili, i seguenti effetti di gettito:

Comma 325: dai dati ANICA risulta che l’investimento privato italiano totale in film prodotti è pari a circa 180 milioni di euro. Ipotizzando che il 50 per cento della quota massima teorica agevolabile (ossia il 49 per cento dell’investimento stesso: circa 88 milioni di euro) sia relativo ad investimenti dei soggetti passivi IRES e IRPEF considerati, il mancato introito per l’erario risulta pari a circa 18 milioni di euro (=180 x 49% x 50% x 40%).

Comma 327, lett. a): utilizzando gli stessi dati di cui al punto precedente e nell’ipotesi di spese rientranti nel limite dei 3,5 milioni di euro e di esistenza di imposte da compensare nel suddetto limite, si ottiene una perdita di gettito pari a circa 27 milioni di euro (= 180 x 15%).

Comma 327, lett. b): per stimare le spese di distribuzione di opere di nazionalità italiana, si è proceduto all’elaborazione dei dati presentati dai contribuenti relativi alle “Distribuzioni cinematografiche e di video”, nel modello Unico 2006, utilizzando l’importo relativo a “Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi”, pari a 637 milioni di euro. Si stima che l’ammontare riconducibile ai costi di distribuzione possa essere rappresentato dall’80 per cento di tale importo, pari a circa 500 milioni di euro. Risultando che il numero dei film 100% italiani distribuiti è pari a circa il 20 per cento del totale dei film distribuiti (209/960), i corrispondenti costi di distribuzione sono pari a circa 100 milioni di euro. Rappresentando, le opere di interesse culturale, un quarto delle opere realizzate, si è assunto che dei 100 milioni di euro, 25 milioni siano relativi alla distribuzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale e 75 milioni siano relativi alla distribuzione di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana. Ne deriva una perdita per l’erario pari, nell’ipotesi di fruizione massima, a circa 3,7 milioni di euro (=25 x 15%) e a 7,5 milioni di euro (=75 x 10%).

Per quanto riguarda il terzo punto, della lettera b), del comma 3,l’onere è stimato in misura pari a1,1 milioni di euro utilizzando il dato ANICA sul numero dei film di interesse culturale nazionale, per calcolare l’ammontare dei finanziamenti privati (22 mln. di euro), ed ipotizzando che un quarto di tali investimenti sia sostenuto dalle imprese di distribuzione cinematografica.

Comma 327, lettera c): sulla base dei dati forniti dal Ministero dei beni culturali, viene stimata, per ciascun anno, la realizzazione di complessivi 400 schermi per la proiezione digitale, per una spesa complessiva di circa 28 milioni di euro annui. Il previsto onere per l’erario, nell’ipotesi di piena fruizione del credito da parte dei contribuenti, risulta pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per quanto riguarda il punto 2, la RT si basa sugli stessi dati già utilizzati per la quantificazione di cui al terzo punto del comma 3, lett. b), stimando un onere pari a 1,1 milioni di euro (=22 mln x 25% x 20%).

Comma 335: la RT quantifica in 50 milioni di euro l’ammontare delle spese sostenute dalle imprese di produzione esecutiva e post-produzione italiane che lavorino con mano d’opera italiana, su commissione di produzioni estere, sul territorio nazionale, su film, o parti di film ed in un conseguente onere per l’erario pari a 12,5 milioni di euro (=50 x 25%).

La RT ipotizza infine che i crediti d’imposta stabiliti dalle norme in esame possano essere fruiti pienamente soltanto dal 2009, mentre nel 2008 per i contribuenti sarà possibile certificare solo una quota pari al 25 per cento per una serie di motivi (quali: l’attesa dell’autorizzazione della Commissione europea; la fruizione di alcuni crediti d’imposta solo dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico; la necessità per l’impresa di produzione cinematografica di attestare il rispetto delle condizioni).

Alla luce di tali ipotesi, la RT allegata al testo originario e la documentazione integrativa presentata dal Governo al Senato[163] stimano i seguenti effetti in termini di cassa (segno « - »   =  peggioramento):

 

(mln di euro)

ARTICOLO 1

2008

2009

2010

Comma 325

-4,5

-18

-18

Comma 327  lett a)

-6,75

-27

-27

Comma 327  lett b)  n. 1

-0,92

-3,7

-3,7

Comma 327  lett b)  n. 2

-1,87

-7,5

-7,5

Comma 327  lett b)  n. 3

-0,27

-1,1

-1,1

Comma 327  lett c)  n. 1

-2,1

-8,4

-8,4

Comma 327  lett c)  n. 2

-0,27

-1,1

-1,1

Comma 335

-3,12

-12,5

-12,5

Totale

-19,8

-79,3

-79,3

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha segnalato la necessità di chiarimenti[164] in ordine alla mancata considerazione, da parte della RT, di un probabile effetto incentivante derivante dall’introduzione delle agevolazioni previste nel testo originario delle norme in esame, la cui concessione non è ricondotta ad un limite massimo complessivo di spesa.

Per quanto riguarda i crediti d’imposta di cui ai commi 338 e 339, introdotti dal Senato in prima lettura, per i quali è invece previsto un limite massimo di spesa, il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che non si dispone di alcun elemento sottostante la quantificazione di tale tetto di spesa. Peraltro il rispetto dello stesso appare interamente condizionato dall’efficacia delle procedure applicative delle norme, per la cui individuazione il testo rinvia ad un apposito decreto ministeriale.

Il Servizio Bilancio ha quindi rilevato l’opportunità di chiarire, in particolare, se tra le disposizioni applicative delle agevolazioni in oggetto fosse prevista la presentazione di un’istanza preventiva che consentisse all’amministrazione di monitorare l’ammontare delle minori entrate conseguenti all’esenzione della quota di utili impiegata per le finalità agevolate dalla norma stessa. In caso contrario, l’importo delle stesse minori entrate non sarebbe conoscibile dall’amministrazione prima della presentazione della dichiarazione dei redditi che, come noto, avviene nell’anno successivo a quello di competenza fiscale.

 

ARTICOLO 1, comma 344

Dichiarazione sostitutiva unica

Normativa vigente: il decreto legislativo n. 109/1998[165] individua i criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche[166]. Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano:

-          il nucleo familiare di appartenenza (numero dei componenti, familiari a carico, ecc);

-          la somma dei redditi percepiti nel nucleo familiare;

-          la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare.

In particolare, ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE, il soggetto richiedente presenta una autocertificazione con l’indicazione dei dati richiesti ai comuni, ai centri di assistenza fiscale, all'I.N.P.S. o alle amministrazioni pubbliche. Tali enti rilasciano un'attestazione contenente gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica che è presentata agli enti erogatori che controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze. L'I.N.P.S., in particolare, utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate (articolo 4).

L'ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS (articolo 4-bis).

 

La norme,nel testointrodotto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modificando il decreto legislativo n. 109/1998, intervengono sulla disciplina relativa alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e al rilascio della relativa attestazione trasferendo le funzioni di gestione e controllo all’Agenzia delle entrate.

Le norme, come indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento, semplificano le procedure amministrative e razionalizzano i controlli al fine di ridurre la concessione di indebite prestazioni sociali  erogate sulla base di autocertificazioni dei contribuenti non corrispondenti alla loro reale situazione familiare, economica e patrimoniale.

In particolare le norme:

·          attribuiscono all’Agenzia delle entrate il compito di calcolare l’ISEE, attualmente spettante all’INPS (lett. a));

·          trasferiscono all’Agenzia delle entrate le funzioni di razionalizzazione dei controlli, attualmente svolte in via prevalente dall’INPS. A tal fine si prevede, tra l’altro, che l’Agenzia delle entrate per la determinazione dell’ISEE utilizzi gli elementi informativi dell’anagrafe tributaria ed effettui controlli automatici dei dati indicati nell’autocertificazione del contribuente (lett. b), co.1-9 del nuovo art.4);

·          attribuiscono alla Guardia di finanza specifiche funzioni di controllo in quanto, già nella fase di programmazione dell’attività, devono essere previsti accertamenti di natura reddituale e patrimoniale per i soggetti beneficiari di prestazioni. Tali soggetti sono individuati secondo criteri selettivi ovvero su segnalazioni di divergenze da parte dell’Agenzia delle entrate (lett. b), co.10-11 del nuovo art.4);

·          rinviano ad apposita convenzione da stipulare tra Agenzia delle entrate e INPS la disciplina delle modalità di scambio delle informazioni, nel rispetto della tutela dei dati personali (lett. b), co.13 del nuovo art.4);

·          prevedono l’invio da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni necessarie al Sistema informativo dell’ISEE gestito dall’INPS (lett. c)).

 

La Camera, nel corso dell’esame in Commissione, ha introdotto alcune modifiche, volte a chiarire che la gestione del Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente è di pertinenza dell’INPS, che, per l’alimentazione di tale sistema, può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di servizi, gli enti erogatori le prestazioni ed i soggetti abilitati ai rapporti con L’INPS medesimo.

 

La relazione tecnica alle norme introdotte al Senato afferma che le medesime sono dirette a semplificare le procedure amministrative e a razionalizzare i controlli al fine di consentire sia risparmi di gestione sia risparmi con riferimento alle prestazioni indebite eventualmente concesse.

In merito ai costi di adeguamento delle procedure informatiche relativi all’inclusione dell’Agenzia delle entrate nel sistema informativo dell’ISEE, la relazione tecnica afferma che possono essere considerati nulli. Ciò in quanto i soggetti autorizzati a inviare la dichiarazione (comuni, caaf, INPS, amministrazioni pubbliche) sono già connessi con l’Agenzia e, per quest’ultima, le modifiche possono rientrare nel normale adeguamento delle proprie procedure informatiche.

Per quanto riguarda la stima dei risparmi relativi alle prestazioni indebite la RT afferma che sulla base dei Rapporti del Ministero della solidarietà sociale sull’applicazione ISEE e delle indagini campionarie disponibili emergono:

-         una quota non trascurabile di errori materiali nella compilazione delle dichiarazioni;

-         percentuali rilevanti di soggetti che hanno indicato un reddito inferiore a quello dichiarato ai fini fiscali;

-         sottostime del patrimonio mobiliare.

Pertanto, introducendo la verifica automatica dei dati fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate, il controllo automatico dei dati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del sistema informativo, nonché il controllo selettivo sul patrimonio mobiliare gestito, si ottengono dei risparmi la cui stima tiene conto dei molteplici utilizzi dell’ISEE ai fini di prestazioni socio-assistenziali. In particolare:

1)      relativamente alle prestazioni a carico dello Stato[167] erogate tramite INPS, quali gli assegni familiari per i nuclei con almeno tre figli minori e gli assegni di maternità per madri non coperte da assicurazione lavorativa, la RT stima un risparmio pari a 27 milioni di euro, corrispondente al 5% dell’ammontare complessivamente erogato (552 milioni di euro);

2)      delle prestazioni disciplinate a livello locale, tra le quali sono segnalati gli interventi e i servizi sociali dei comuni che, sulla base di una specifica indagine Istat relativa al 2004, ammontano a 5.377 milioni di euro, la RT considera i trasferimenti monetari come contributi economici per cittadini bisognosi (1.280 milioni), la compartecipazione degli utenti alle spese degli asili nido (180 milioni) e la compartecipazione degli utenti alle strutture residenziali per anziani (368 milioni). Applicando la medesima percentuale del 5% già stimata nel punto precedente, i risparmi quantificati a livello locale ammonterebbero a 91 milioni di euro (64+9+18).

La RT ritiene che l’ammontare complessivo dei risparmi, pari a 118 milioni di euro, possa essere conseguito gradualmente nell’arco di un triennio, tenuto conto dei tempi necessari per il rinnovo delle dichiarazioni nel corso del 2008 e della contemporanea presenza di dichiarazioni sottoscritte valide per un anno in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. La seguente tabella riporta i risparmi annui stimati nella RT (in milioni di euro).

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

Risparmi

44

103

118

 

L’allegato 7 non considera gli effetti finanziari della norma.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio  dello Stato ha chiesto chiarimenti in merito sia alla quantificazione indicata in relazione tecnica, sia alla mancata iscrizione degli effetti finanziari nell’apposito prospetto riepilogativo (allegato 7). In proposito il Servizio ha rilevato che le norme potrebbero comportare, nei primi anni di applicazione, anche effetti finanziari netti negativi dovuti alla presenza di oneri certi e immediati in vista di risparmi caratterizzati da maggiore incertezza e da una diversa presumibile scansione temporale.

Per quanto riguarda i costi di adeguamento, si è osservato che non risulta prudenziale l’ipotesi, assunta dalla relazione tecnica, di assenza di oneri finanziari. Si può, infatti, ritenere che l’Agenzia delle entrate, pur utilizzando tutte le risorse e le strutture già disponibili, debba sostenere ulteriori oneri per acquisire le risorse necessarie per la gestione delle nuove funzioni attribuite. Inoltre, i costi di adeguamento devono essere sostenuti in via anticipata, se si vogliono ottenere i risparmi attesi, che sono da considerarsi comunque eventuali.

In merito alla stima dei risparmi, si è osservato che:

-         la quantificazione si basa su una percentuale (5%) considerata prudenziale, ma sulla cui determinazione la relazione tecnica non fornisce precise indicazioni;

-         la suddetta percentuale, inoltre, è applicata a valori tra loro non omogenei. Infatti, in alcuni casi è riferita al valore delle prestazioni sociali erogate (assegni familiari, assegni di maternità e contributi economici per cittadini bisognosi), mentre in altri casi è applicata alla quota di compartecipazione pagata dagli utenti (asili nido e strutture per anziani);

-         la relazione tecnica non fornisce i criteri utilizzati per la determinazione della dinamica temporale dei risparmi indicati.

E’ stato, infine, richiesta al Governo una conferma in merito all’assenza di oneri finanziari relativamente all’attribuzione alla Guardia di finanza di ulteriori funzioni di controllo.

 

ARTICOLO 1, commi da 345 a 356

Potenziamento dell’attività di accertamento

Le norme autorizzano assunzioni di personale anche in deroga ai limiti stabiliti da disposizioni vigenti e a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge.

La tabella che segue riepiloga le assunzioni autorizzate

 

Riferimento

Amministrazione

Onere

 

 

2008

2009

2010

Comma 345, secondo periodo (*)

Agenzia delle entrate

27,8

60,8

110,1

Comma 345, ultimo periodo (*)

Agenzia delle entrate

16,6

31,8

31,8

Comma 346, let. a)

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

7,0

16,0

26,0

Comma 346, let. b)

Amministrazione penitenziaria

1,5

5,0

10,0

Comma 346, let. c)

Corpo forestale dello Stato

1,0

8,0

16,0

Comma 346, let. d)

Ispettori del lavoro

1,0

8,0

16,0

Comma 346, let. e)

Agenzia delle dogane

34,0

46,0

62,0

Comma 347

APAT

2,0

2,0

2,0

Comma 355

Magistrati e Avvocati dello Stato

4,0

12,0

15,5

(*) Solo a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

 

Le assunzioni hanno lo scopo di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di controllo delle amministrazioni statali e dell’amministrazione finanziaria. A tale proposito si prevede che l’Agenzia delle entrate definisca un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli definiti in precedenza ai fini di contrasto dell’evasione tributaria (comma 345). La somma destinata a consentire le assunzioni a norma dell’ultimo periodo del comma 345 non è espressamente indicata nella disposizione ma è specificata sia dalla relazione tecnica che dall’allegato 7, riepilogativo degli effetti finanziari prodotti dalla legge in esame.

Le assunzioni autorizzate a norma del comma 346 sono finalizzate anche a ridurre gli oneri sostenuti per il pagamento della equa riparazione dovuta in caso di violazione del termine ragionevole del processo[168].

In favore di alcuni organi e amministrazioni sono, inoltre, autorizzate le spese riepilogate nella tabella che segue la cui copertura è disposta a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge.

 

Riferimento

Amministrazione

Onere

 

 

2008

2009

2010

Comma 348

Alto Commissario contrasto corruzione

1,0

1,0

1,0

Comma 349

Ministero dell’interno (*)

19,1

19,1

17,5

Comma 349

Ministero dell’interno (**)

-19,1

-7,1

–1,5

Comma 350

Corpo della Guardia di finanza

13,0

40,0

80,0

Commi 351 - 354

Commissioni tributarie

3,0

10,0

10,0

(*) Onere limitato al triennio. (**) A parziale copertura dell’onere precedente si dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151 della legge n,350/2003.

 

Per quanto concerne il contenzioso tributario le norme riducono, a decorrere dal 1° maggio 2008, a 21 il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale. Le sezioni[169] hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero[170] a una delle sezioni di cui al primo periodo (comma 352). Con decreti[171] sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale e sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 353). A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali (comma 354).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme gli effetti sui saldi di finanza pubblica indicati nelle tabelle che seguono, le quali raggruppano gli effetti sulla base della tipologia delle norme trattate.

 

Disposizioni concernenti le entrate di cui al comma 345

 (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate per adesione

77,8

272,4

430,4

77,8

272,4

430,4

77,8

272,4

430,4

Entrate per ruoli

0,0

426,0

1.915,0

0,0

42,6

191,5

0,0

42,6

191,5

 

Disposizioni concernenti spese correnti non dettagliate di cui ai commi 348, 349, 350 e 354

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 348

Commissario anti corruzione

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Comma 349

Ministero interni

19,1

19,1

17,5

18,1

15,0

20,0

19,1         

19,1

17,5

Comma 350

Guardia di

finanza

13,0

40,0

80,0

10,0

30,0

70,0

13,0

40,0

80,0

Comma 354

Commissioni tributarie

3,0

10,0

10,0

3,0

10,0

10,0

3,0

10,0

10,0

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 349

Ministero interni

19,1

7,1

1,5

19,1

7,1

1,5

19,1

7,1

1,5

 

Autorizzazione alle assunzioni di cui ai commi 345, 346, 347, 355

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno *

Indebitamento p.a. *

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 345, secondo periodo

Assunzioni Agenzia entrate

27,8

60,5

110,1

14,3

31,2

56,7

14,3

31,2

56,7

Comma 345, ultimo periodo

Assunzioni Agenzia entrate

16,6

31,8

31,8

8,5

16,4

16,4

8,5          

16,4

16,4

Comma 346

Assunzioni varie

44,5

83,0

130,0

22,7

43,5

66,6

22,7

43,5

66,6

Comma 347

Assunzioni APAT

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Comma 355

Ministero interni

4,0

12,0

15,5

2,1

6,2

8,0

2,1

6,2

8,0

(*) Gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamente ammontano circa al 51.5 per cento della somma scontata sul saldo netto da finanziare: Tale misura corrisponde a quella  adottata di consueto in situazioni analoghe.

 

Effetti indotti connessi alle assunzioni

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporto Inpdap

32,0

60,0

89,3

-

-

-

-

-

-

Contributo SSN

6,7

12,5

18,7

-

-

-

-

-

-

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuzione aggiuntiva

12,6

23,6

35,2

-

-

-

-

-

-

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRE *

14,0

26,2

39,0

-

-

-

-

-

-

Effetti indotti

senza contrib. aggiuntiva

52,7

98,7

147

-

-

-

-

-

-

Totale tabella

40,1

75,1

111,8

 

 

 

 

 

 

(*) Secondo quanto indicato nell’allegato 7 gli importi in questione includono anche le maggiori entrate derivanti da assunzioni di personale già dipendente da organismi della comunità atlantica (art. 2, comma 100), presso gli istituti zooprofilattici (art. 2, comma 375) e presso il CNEL (art. 3, comma 88). Non sono forniti elementi che consentano di scorporare il dettaglio degli effetti prodotti dalle singole norme.

 

Il totale degli effetti indotti se portati a riduzione dell’onere totale lordo sostenuto per le assunzioni sul saldo netto da finanziare, di cui alla tavola precedente, non determina, come invece dovrebbe, gli effetti sul saldo di fabbisogno e indebitamento.

 

La relazione tecnica esamina, in primo luogo, il gettito atteso in relazione al nuovo piano di controlli che l’Agenzia delle entrate deve predisporre a norma del comma 345.

Il gettito atteso dall’attuazione del piano è direttamente correlato,  secondo la relazione tecnica, al potenziamento di personale disposto dalle norme in esame.

La relazione tecnica informa che le cessazioni che si verificheranno nel prossimo triennio sono pari a 3.131 unità. La sostituzione di dette unità potrà considerarsi completata mediante l’assunzioni di sole 2.100 unità dal momento che si ritiene che il nuovo personale abbia una preparazione più rispondente alle esigenze dell’amministrazione rispetto al personale che cesserà. Considerato che sono state già autorizzate 500 nuove assunzioni, a norma dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 203/2005, il turn over potrà essere garantito dall’assunzione di 1600 unità di personale.

Il potenziamento dovrà essere realizzato incrementando di ulteriori 3.330 unità le dotazioni organiche e dunque le assunzioni da disporre nel triennio sono in tutto 4.930. A riduzione di tale valore dovranno essere portate le assunzioni autorizzate in base alle norme recate dalla legge finanziaria per il 2007 e dalla legge finanziaria in esame.

La tabella che segue riepiloga il quadro delle assunzioni già autorizzate e quelle aggiuntive previste dalle norme in esame.

 

 

2008

2009

2010

ToT

Autorizzazione al turnover parziale finanziaria 2007 e 2008

226

207

631

1.064

Autorizzazione quota aggiuntiva di assunzioni modellata su testo comma 526 l. n. 296/2006. La quota aggiuntiva era  prevista da una precedente versione del comma 1 dell’articolo in esame

452

414

0

866

Assunzioni previste al comma 1

1.300

357

1.343

3.000

TOTALE

1.978

978

1.974

4.930

Assunzioni al netto della copertura del turn over (1.600 unità)

1.630

357

1.343

3.330

 

Gli oneri stimati per le assunzioni dall’allegato corrispondono al prodotto delle numero delle nuove assunzioni autorizzate per la retribuzione base di 36.700 euro annui lordi, inclusi oneri riflessi, attribuita al personale della fascia retributiva F1.

L’onere 2008 copre solo i sette dodicesimi dell’onere totale considerando i tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure che si presuppone di concludere a giugno. Dal 2009 le assunzioni sono disposte dal primo gennaio.

Le maggiori entrate sono stimate con riferimento alle dotazioni di personale aggiuntiva ed in base alle seguenti ipotesi:

si assume che le nuove unità siano in grado, a regime, di garantire i rendimenti standard attualmente rilevabili per il personale assegnato alle regioni dell’area centro settentrionale dal momento che in tali regioni saranno, per lo più, destinati i nuovi assunti;

il valore medio dei nuovi accertamenti per adesione per addetto si assume pari a 143.760 euro annui. Considerato un tempo di formazione di 3 mesi, per i nuovi assunti dell’anno 2008 (da giugno) si assume un rateo annuo di produttività pari a quattro dodicesimi. Detto rateo si eleva ai nove dodicesimi per gli assunti dal 2009;

Per la riscossione tramite ruoli si assume un maggior accertamento annuo per assunto di 1.570.000 euro. Si assume che solo il 10 per cento di detta somma verrà riscossa nei primi due anni. Applicando i medesimi ratei (quattro e nove dodicesimi) e supponendo che la somma annua sia riscossa nei due anni successivi all’assunzione sono determinati gli effetti attesi.

Applicando i criteri di calcolo descritti si determinano dei valori che corrispondono a quelli scontati sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Sul saldo netto da finanziare detti valori, limitatamente alla riscossione tramite ruolo sono decuplicati in quanto si considera l’importo iscritto per intero senza disporre l’abbattimento al 10 per cento.

Le disposizioni di cui ai commi da 346 a 356 sono sommariamente descritte dalla relazione tecnica senza che siano fornite nuove informazioni di rilievo.

 

Al riguardo sono stati avanzate richieste di chiarimenti in merito ad alcuni profili problematici inerenti la quantificazione delle maggiori entrate recate dalla norma in esame. In particolare è stato ipotizzato che:

·         il numero delle nuove assunzioni nette potesse essere stato sovrastimato dalla relazione tecnica.

Tale numero è determinato detraendo dalle assunzioni totali, pari a 4.930, il numero delle unità necessarie a garantire il turnover pari a 1.600. Si rammenta che il valore di 1.600 è determinato abbattendo il valore delle cessazioni del triennio, pari a 3.100 circa, di un terzo; il risultato, determinato in circa 2.100 unità, è ulteriormente abbattuto di 500 unità relative ad assunzioni, in corso, autorizzate a norma dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge n. 203/2005. Considerato che la norma che autorizzava le assunzioni è, appunto, del 2005, la produttività del personale in questione avrebbe già dovuto essere scontata nelle previsioni a legislazione vigente.

Non sono stati forniti chiarimenti in merito ai criteri che hanno indotto ad includere nelle stime relative alla maggiore produttività anche tali 500 unità;

·         applicando i criteri definiti dalla relazione tecnica, il monte complessivo degli accertamenti futuri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, potrebbe risultare inferiore rispetto a quello calcolato dalla relazione tecnica. La relazione tecnica afferma, infatti, che la quantificazione dei nuovi accertamenti tiene conto degli standard riferibili al personale in servizio, attualmente rilevabili nelle aree di futura destinazione dei neoassunti. I conteggi dunque considerano che l’efficienza dei neoassunti non sia superiore a quella del personale in servizio e dunque vengono meno le ragioni in base alle quali la relazione tecnica ha ritenuto di abbattere di un terzo il numero delle cessazioni per calcolare il numero delle assunzioni nette sulla base delle quali è, a sua volta, calcolato il monte dei nuovi accertamenti;

·         in relazione alla disposizione che prevede il blocco parziale del turn over per il 2010, recata dalla legge finanziaria in esame, non sono stati considerati i possibili effetti di minore entrata ricollegabili alla circostanza che 400 unità di personale dell’Agenzia delle entrate non saranno sostituite al momento della loro cessazione;

·         l’iscrizione sul saldo netto da finanziare dell’intera posta iscritta nei ruoli non risponda a criteri di prudenzialità.

Per motivi di cautela, sarebbe stato infatti preferibile registrare a miglioramento dei saldi la somma ricavabile applicando all’intera posta iscritta a ruolo una percentuale pari a quella media di realizzabilità delle iscrizioni a ruolo;

·         le procedure di assunzione non possano essere completate già dal 1° giugno 2008. Si rammenta che su tale ipotesi si basano alcune delle quantificazioni effettuate dalla RT.

Non è risultato possibile acquisire chiarimenti sui seguenti profili:

·          con riferimento all’insieme delle disposizioni in materia di assunzioni recate dall’articolo in esame, si osserva che la relazione tecnica non quantifica alcun onere per l’espletamento delle procedure concorsuali;

·          la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione sulla destinazione delle somme recate dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 354. Andrebbe comunque verificato se il complesso processo di riorganizzazione possa essere attuato nell’ambito delle risorse messe a disposizione.

 

ARTICOLO 1, comma 358

Avanzi di gestione delle Agenzie fiscali

La norma prevede che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali[172], ad esclusione dell'Agenzia del demanio, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società partecipate dalle Agenzie per la prestazioni di servizi strumentali[173], sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti.

Le somme sono versate all’entrata e riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

La norma in esame è stata introdotta nel corso dell’esame presso la 5a Commissione del Senato, soppressa nel corso dell’esame in Aula e reintrodotta in identica formulazione nel corso dell’esame presso la V° Commissione della Camera dei Deputati.

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanzi di

gestione

0

0

0

9,6

15,0

15,0

9,6

15,0

15,0

 

La relazione tecnica[174] allegata all’emendamento che ha introdotto nel testo le disposizioni in questione nel corso dell’esame presso la 5a Commissione  afferma che la norma non ha effetto sui saldi.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione della Camera dei Deputati, che ha nuovamente approvato la norma in esame dopo la sua soppressione in Aula al Senato, non si è invece provveduto ad integrare la relazione tecnica al fine di dar conto dei suoi effetti finanziari.

 

Al riguardo si rileva che la riassegnazione degli avanzi di gestione determina una riduzione delle economie da contabilizzare a fine anno ed appare suscettibile, diversamente da quanto prefigurato dalla relazione tecnica, di determinare effetti finanziari. Tale asserzione appare confermata da quanto registrato nell’allegato 7.

Si rileva, peraltro, che non sono stati forniti indicazioni circa i parametri utilizzati nella valutazione dell'effetto di maggior spesa su fabbisogno e indebitamento netto, nonché le ragioni della mancata imputazione di effetti sul saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 1, comma 359

Dirigenti del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma stabilisce che, al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e di monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

 

L’Allegato 7 assegna i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigenti MEF

0,8

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica afferma che il costo unitario medio annuo di un dirigente di prima fascia è pari a 200.000 euro mentre quello di un dirigente di seconda fascia è di 105.000. La compensazione disposta dalla norma è dunque idonea a garantire l’invarianza della spesa ed, anzi, consente un risparmio di 40.000 euro annui.

 

Al riguardo, considerato che la norma reca una misura di compensazione dell’onere derivante dal conferimento degli incarichi dirigenziali, si rileva che non appaiono evidenti i motivi che hanno indotto a contabilizzare, nell’ambito dell’allegato 7, una maggiore spesa di 0,8 milioni di euro annui in relazione a quanto statuito dalla disposizione in esame.

 

 

ARTICOLO 1, comma 362

Funzionamento delle Agenzie fiscali

La norma stabilisce che, per il triennio 2008-2010, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

Si rammenta che l'articolo 1, commi 73-75 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che, a decorrere dal 2007, il criterio di determinazione dello stanziamento annuale del fondo di dotazione delle agenzie fiscali sia rapportato a quella dell'anno precedente, aumentato sulla base di parametri percentuali rapportati al risultato ottenuto in termini di gettito procurato, e, comunque, in misura tale che lo stanziamento non sia superiore al 5 per cento rispetto a quello dell'anno precedente.

 

L’Allegato 7 assegna i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionamento agenzie fiscali

0

0

192,8

0

0

180,0

0

0

180,0

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si rileva che non sono stati forniti gli elementi posti alla base della quantificazione del maggior onere indicato nell’allegato 7 e, di conseguenza, anche dei motivi sulla base dei quali si assume che la norma sia priva di conseguenza finanziare con riferimento all’anno 2009.

 

ARTICOLO 1, commi da 363 a 366

Acquisizione dati dei distributori automatici di beni e servizi

Le norme prevedono che i commercianti al minuto[175] siano tenuti  alla memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici (comma 363).

Sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate le modalità di memorizzazione delle operazioni ed i criteri per l’effettuazione dei controlli (comma 364). Le disposizioni in esame si applicano dal 1° gennaio 2009 e, per gli apparecchi già immessi a tale data, dal 30 luglio 2009 (comma 365).

 In attesa della piena operatività delle disposizioni suddette a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati (comma 366).

 

L’ Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 363-366

Contrasto evasione

19,6

21,2

20,5

19,6

21,2

20,5

19,6

21,2

20,5

 

La relazione tecnica quantifica un maggior gettito pari a 19,6 milioni nel 2008, 21,2 milioni nel 2009 e 20,5 milioni a decorrere dal 2010, dovuti sia ad un miglioramento dell’attività di controllo (grazie alla migliore identificabilità dei distributori sul territorio ed alla possibilità di confrontare i corrispettivi trasmessi con quelli memorizzati e quelli dichiarati), sia al possibile effetto deterrente del nuovo adempimento.

Dall’esame dei dati presenti in anagrafe tributaria, relativi ai periodi di imposta che vanno dal 2003 al 2005, risulta che il totale dei ricavi conseguiti a mezzo di distributori automatici ammonta, in media, a 1.310 milioni di euro annui. Detti ricavi generano un reddito medio annuo di 87,4 milioni di euro. La relazione tecnica ipotizza che per effetto della deterrenza della nuova norma e dei maggiori controlli si determini un incremento del 10 per cento dei ricavi e del 4 per cento dei redditi dichiarati.

Il maggior introito IVA, applicando un’aliquota del 15 per cento, ammonterebbe a 19,6 milioni di euro annui contabilizzati a decorrere dal 2008. Risulta infatti che:

1.310 milioni di attuale volume d’affari x 10% = 131 milioni di maggior fatturato;

131 milioni di maggior fatturato x 15% di aliquota IVA media  = 19,6 milioni di maggior gettito.

Le maggiori imposte dirette sono stimate applicando un’aliquota media del 26 per cento[176]. Il maggior gettito ammonta a 0,9 milioni di euro determinati come segue:

87,4 milioni di attuali redditi x 4% = 3,5 milioni di maggior reddito;

3,5 milioni di maggior reddito x 26% di aliquota di imposta diretta media  = 0,9 milioni di maggior gettito.

Le maggiori entrate a titolo di imposte dirette sono stimate a decorrere dal 2009 e sono pari, a causa del meccanismo saldo/acconto, a 1,6 milioni per il 2009 e a 0,9 milioni a decorrere dal 2010.

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica stima che le norme siano suscettibili di determinare un pieno incremento delle entrate sin dal 2008 e non a partire dal 2009, anno in cui diventano pienamente operative le disposizioni concernenti la memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni. Dall’analisi delle disposizioni sembrerebbe potersi supporre che tale ipotesi trovi giustificazione in quanto disposto al comma 366, che prevede il potenziamento dell’attività di accertamento a decorrere dal 2008. Ciò premesso, si rileva che la quantificazione delle maggiori entrate non appare prudenziale considerato che il potenziamento dell’attività di accertamento riferibile ad un determinato settore commerciale non appare idoneo, di per sé,  a determinare maggiori entrate a parità di forza lavoro impiegata, in quanto, in parallelo, si determinerà una riduzione della stessa attività con riferimento ad altro settore. Si consideri, inoltre, che, sempre per motivi prudenziale, sarebbe stato opportuno considerare un incremento progressivo dei risultati conseguibili attraverso l’attività di accertamento e non un pieno conseguimento degli effetti delle nuove disposizioni sin dal primo anno di applicazione.

 

ARTICOLO 1, commi 367-373

Gestione delle attività di giustizia

Le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispongono che, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, il Ministero della giustizia stipuli con una società interamente posseduta da Equitalia S.p.a. una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante si impegna a provvedere alla gestione dei crediti con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia[177], risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante le seguenti attività (comma 367):

-          acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;

-          notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l’obbligo o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto;

-          iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo.

La società stipulante può compiere operazioni finanziarie tra le quali assumere finanziamenti, rilasciare garanzie, costituire società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private. Le convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie  (comma 368).

Il Ministero di giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società di svolgere altre attività strumentali, compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione dei crediti relativi alle spese ed alle pene pecuniarie di cui sopra (comma 369).

La remunerazione per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti e gestione dei beni sequestrati è determinata, nell’ambito delle apposite convenzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 370).

Dalla data di stipula della convenzione, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del Testo unico sopra richiamato, in materia di adempimento spontaneo e iscrizione al ruolo delle spese di giustizia, e di ogni altra disposizione del medesimo Testo unico incompatibile con l’articolo in esame (comma 372).

Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo in esame, calcolate rispetto alla media annua del quinquennio 2001-2006, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell’amministrazione giudiziaria (comma 373).

Al riguardo si rileva che l’articolo in esame riproduce, con alcune modifiche, l’art. 3 dell’A.C 1762-A[178]. In merito si ricorda che tale articolo presentava una relazione tecnica non positivamente verificata dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Nella nota della RGS[179] allegata alla RT venivano evidenziate una serie di problematiche di carattere finanziario che motivavano tale giudizio e veniva inoltre indicata l’esigenza di riformulare la norma in modo da superare tali problematiche. L’articolo in esame risulta effettivamente riformulato in linea con quanto evidenziato dalla RGS nella nota sopra indicata.

 

L’allegato 7 non considera la norma, che non è corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo, premesso che la norma risulta formulata in linea con i rilievi contenuti nella nota della RGS allegata alla RT all’A.C. 1762-A, il Servizio Bilancio della Camera ha evidenziato alcuni profili problematici sui quali è necessario acquisire chiarimenti.

Si tratta, in particolare, delle norme che autorizzano la società interamente posseduta da Equitalia a compiere operazioni finanziarie, tra le quali l’assunzione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie, rinviando alle convenzioni stipulate con il Ministero di giustizia l’individuazione delle linee guida (comma 2).

In proposito, andrebbe chiarito se tali modalità possano anche configurare il rilascio da parte dello Stato di una garanzia sui prestiti e sulle garanzie assunti dalla società e se ciò possa comportare, in base ai criteri utilizzati in sede europea, la contabilizzazione dei debiti assunti dalla società nel debito delle amministrazioni pubbliche. Chiarimenti circa i possibili riflessi sul debito andrebbero acquisiti anche con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti del Ministero della giustizia, autorizzate dalle norme medesime.

In merito alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4, si sottolinea, infine, la necessità di acquisire elementi volti a suffragare tale invarianza. Quest’ultima potrebbe sussistere qualora dalle attività di gestione dei crediti e dei beni sequestrati, affidate alla società stipulante, derivassero maggiori entrate, rispetto a quelle riscosse a legislazione vigente, di ammontare tale da consentire, in tale ambito, il reperimento delle risorse occorrenti per la retrocessione alla società stipulante sia della remunerazione per i servizi resi sia dell’ammontare delle spese di gestione sostenute per tali servizi.

Sui rilievi formulati non sono state fornite ulteriori informazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 374

Disposizioni in materia di società di investimento quotate (SIIQ)

La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura alla Camera, modifica i commi 119, 120 e 134, dell’art. 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

In particolare si dispone quanto segue:

viene chiarito, in materia applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale alle società di investimento immobiliare quotate, che i soggetti interessati dalla norma sono le società per azioni residenti nel territorio dello Stato ai fini fiscali;

tale regime è esteso alle SIIQ i cui titoli di partecipazione siano negoziati non solo in mercati regolamentati italiani, ma altresì in uno degli Stati dell’UE;

i requisiti richiesti dalla norma devono essere posseduti al momento dell’esercizio dell’opzione al regime speciale;

viene incrementata dall’1 al 2 per cento la soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili dei soci le cui partecipazioni devono figurare per almeno il 35% ai fini dell’applicazione del regime speciale opzionale previsto per le SIIQ;

per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l’opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta;

la ritenuta dell’imposta sostitutiva sugli utili sia operata dai depositari dei titoli delle SIIQ aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titolo S.p.A.

 

L’allegato 7 non considera la norma.

 

La relazione tecnicaall’emendamento che ha introdotto la norma, presentata nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, precisa che la norma ha la finalità sia di evitare eventuali richiami dell’UE, sia di consentire l’operatività delle ritenute da applicare sui dividendi distribuiti dalle SIIQ.

In particolare, con riferimento all’incremento del limite massimo di partecipazione del singolo socio alle SIIQ dall’1 per cento al 2 per cento, la RT afferma che tale variazione potrebbe ampliare la potenziale platea dei soggetti aderenti al regime speciale opzionale civile e fiscale, includendo imprese con una minore diffusione del capitale. Tuttavia la RT originaria dovendo stimare l’introduzione di un nuovo soggetto economico denominato SIIQ, in mancanza di dati storici o informazioni circa figure giuridiche analoghe, si basava su una metodologia di stima centrata su ipotesi prudenziali circa l’adesione dei possibili soggetti interessati. Pertanto, rispetto alla RT originaria, non si ascrivono effetti di gettito addizionali.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 1, comma 375

Indennità membri del Parlamento

Normativa vigente: L’indennità parlamentare è disciplinata dalla L. n. 1261/1965 che, all’articolo 1, comma 2, stabilisce che l’indennità, costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza, sia determinata dagli Uffici di Presidenza delle Camere in misura non superiore al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

L’art. 24, commi 1 e 2 della L. n. 448/1998 prevede che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi di docenti e ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, siano adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali. Il comma 4 dell’art. 24 della L. n. 448/1998 – non richiamato dalla norma in esame – prevede a sua volta che il criterio dell’adeguamento automatico sopra descritto si applichi anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.

La norma, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 ottobre1965, n. 1261, dispone che, per i parlamentari, non si applichi per cinque anni l’adeguamento retributivo previsto, dall’art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale del pubblico impiego non contrattualizzato.

 

L’allegato 7 espone i seguenti effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 375

0,0

0,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2,0

4,0

6,0

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che l'indennità parlamentare è assoggettata allo stesso meccanismo d’indicizzazione triennale previsto per il personale di magistratura[180] per il quale il DPCM 15 maggio 2006 ha fissato al 3,69% l’incremento retributivo spettante dal 1° gennaio 2007 a titolo di acconto ed un secondo incremento dello stesso importo dal 1° gennaio 2008. Peraltro, per effetto dell’art. 1, comma 576, della L. n. 296/2006[181], per gli anni 2007 e 2008, l’incremento va corrisposto, per le retribuzioni superiori a 53.000 euro, nella misura del 70% del suddetto incremento, pari cioè al 2,583%. La minore spesa relativa al quinquennio 2008–2012 è quantificata dall’allegata tabella nella quale è stato prudenzialmente considerato un incremento retributivo cumulato per il personale di magistratura del 3% dal 2009 al 2012, essendosi esaurita la misura di contenimento prevista dal citato art. 1, comma 576 della legge finanziaria 2007.

Nel prospetto seguente la RT riporta le grandezze ed i parametri adottati nella quantificazione:

 

(euro)

Risparmio annuo derivante dalla mancata applicazione all'indennità parlamentare dell'adeguamento annuale.

Categorie

 

Unità

 

Ind. Parlam.

annua lorda 2007

Adeguamento

2008*

2,583%

Risparmio 2008

Adeguamento

2009

3,000%

Risparmio

2009

Parlamentari nazionali[182]

950

144.072

3.721

3.535.311

4.322

4.106.052

Parlamentari europei

77

144.072

3.721

286.546

4.322

332.806

Ministri e Sottosegretari non parlamentari[183]

63

138.724

3.583

225.744

4.162

262.188

Totale

1.090

 

 

4.047.601

 

4.701.047

Consiglieri regionali**

750

100.850

(144.072 x 70%)

2.605

1.953.724

3.026

2.269.134

Totale

1.840

 

 

6.001.326

 

6.970.181

* Incremento previsto per il 2008 (3,69%) dal DPCM 15 maggio 2006 ridotto al 70% ex art. 1, comma 576, L. n. 296/2006.

** Il valore è determinato assumendo un valore di 50 consiglieri moltiplicato per 15 regioni a statuto ordinario.

A seguire un prospetto riepilogativo riportato dalla RT, rappresentante l’effetto finanziario cumulato indotto dalla norma in esame, in virtù del collegamento all’indennità dei parlamentari nazionali degli emolumenti di parlamentari europei, ministri e sottosegretari non parlamentari - a carico del bilancio dello Stato - e consiglieri regionali.

 

(milioni di euro)

Risparmio per mancata indicizzazione dell'indennità parlamentare per il quinquennio 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

Stato

Regioni

totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

4,0

2,0

6,0

 

 

 

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7

2,3

7,0

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7

2,3

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0

2,0

6,0

8,7

4,3

13,0

13,4

6,6

20,0

18,1

8,9

27,0

22,8

11,2

34,0

 

Al riguardo, essendo previsto dalla norma un temporaneo sganciamento delle indennità parlamentari dall’adeguamento automatico previsto a legislazione vigente per i magistrati, il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto al Governo la ragione dell’omissione del richiamo alla specifica disposizione della L. n. 448/1998 - il comma 4 dell’art. 24 - riguardante questi ultimi. Tale chiarimento sarebbe stato opportuno in quanto le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono allo stipendio, all’indennità integrativa speciale e agli assegni fissi e continuativi del personale in riferimento, mentre il comma 4 considera il trattamento economico complessivo che appare essere un aggregato più ampio.

In relazione alla richiesta di chiarimenti, formulata in sede di trattazione della norma del disegno di legge finanziaria, presso la 5ª Commissione del Senato, sul numero di componenti (50) dei 15 consigli regionali ad autonomia ordinaria, riportato dalla RT, e se lo stesso sia stato assunto come valore medio, dato che la stima dei risparmi dovrebbe essere puntualmente calibrata sul numero esatto degli interessati, il Governo ha risposto che la norma produce solo un effetto indiretto sull’indennità dei consiglieri regionali, la cui indennità è ragguagliata all’indennità parlamentare in quanto stabilita in una percentuale di quest’ultima. Si rileva, inoltre, che il numero di consiglieri regionali delle 15 regioni ad autonomia ordinaria è, alla data del 22 maggio 2007, pari a 716 unità, per un valore medio di 47,73. Per quanto riguarda la mancata considerazione, nell’allegato 7, di economie attese nell’impatto sul saldo netto da finanziare, il Governo alla relativa osservazione ha risposto affermando che i risparmi di spesa determinati dalla norma sul quinquennio 2008-2012, quantificati prudenzialmente considerando un incremento cumulato per il personale di magistratura, potranno essere effettivamente conteggiati, per quanto concerne lo Stato, come economie da consuntivo – nell’ambito delle dotazioni di Camera e Senato - e pertanto non si è valutato alcun effetto sul saldo netto da finanziare.

 

ARTICOLO 1, commi 376 e 377

Norme sulla formazione e composizione del Governo

La norma, a partire dal Governo successivo a quello in carica all’entrata in vigore del presente provvedimento, prevede che:

·        il numero dei Ministeri sia stabilito ai sensi D.Lgs. n. 300/1999[184];

·        il numero complessivo dei componenti del Governo - a qualsiasi titolo, compresi ministri senza portafoglio, viceministri e sottosegretari - non possa essere superiore a 60[185];

·        la composizione del Governo sia resa coerente con quanto disposto dall'art. 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione[186], che impone l’adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne ed uomini (comma 376).

E’ prevista inoltre, subordinatamente all'applicazione del D.Lgs. n. 300/1999, ai sensi di quanto previsto al comma 376, l’abrogazione delle disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri, ivi comprese quelle di cui al DL n. 217/2001[187] e al DL n. 181/2006[188], fatte salve comunque le disposizioni[189] di cui all’art. 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lett. a), 19-bis, 19-quater, 22, lett. a), 22-bis, 22-ter e 25 – bis del medesimo DL n. 181/2006 (comma 377).

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non sconta alcun effetto sui saldi con riferimento alla norma in esame.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge finanziaria, non considera la norma. La RT, allegata all’emendamento governativo 17.10, modificativo del testo, afferma che lo stesso non determina effetti finanziari, limitandosi a contenere gli effetti dell’abrogazione delle disposizioni di cui al DL n. 181/2006 e al DL n. 217/2001 e facendo espressamente salve alcune norme del DL 181/2006 relative ad alcune competenze e strutture ministeriali istituite o già trasferite.

La norma, pertanto, prosegue la RT, non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, dato che viene garantito il funzionamento delle strutture dei dicasteri oggetto di ristrutturazione, salvaguardando l’attuale assetto contabile e organizzativo dei centri di responsabilità interessati, che possono proseguire nelle rispettive gestioni di competenze con le risorse attualmente disponibili a legislazione vigente.

 

Nulla da osservare al riguardo, in quanto la norma dovrebbe essere neutrale dal punto di vista finanziario o, al più, determinare dei risparmi rilevabili solo a consuntivo.

 

ARTICOLO 1, comma 378

Compensi Commissari straordinari di Governo

La norma, dispone la riduzione del 20% dei compensi spettanti ai Commissari di Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’art. 11 della L. n. 400/1988, prevede che al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari di Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri. La nomina è disposta con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del Commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

 

L’allegato 7pur indicando distintamente la norma, riporta, in corrispondenza della stessa, effetti nulli sui tre saldi, presumibilmente in conseguenza degli arrotondamenti applicati sull’importo, assai esiguo, dei risparmi previsti.

 

La relazione tecnica, allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria, afferma che la disposizione interviene, mediante la riduzione del 20%, sui compensi ai Commissari straordinari che attualmente ammontano a circa 60.000 euro annui. Considerato che il numero dei Commissari straordinari di Governo non supera le 15 unità, i risparmi conseguiti ammontano a 180.000 euro a decorrere dal 2008.

 

Nulla da osservare, a riguardo in merito alla mancata contabilizzazione, nell’Allegato 7, degli effetti correttivi in conto minori spese correnti sui saldi di finanza pubblica determinati dalla norma, considerata la natura esigua degli stessi.

Il Governo, in riferimento agli elementi informativi richiesti in sede di trattazione della norma presso la 5ª Commissione al Senato, in ordine alla retribuzione annua dei Commissari straordinari di Governo, ha risposto che il dato fornito pari a 60.000 euro - del resto analogo a quanto riportato nella RT, allegata alla L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), relativamente all’art. 1, comma 421 (Spese dei Commissari di Governo) – è stato acquisito sulla base di quanto stabilito dai DPCM di determinazione del compenso da attribuire alle figure in questione, riportando a titolo esemplificativo i riferimenti dei provvedimenti ed il trattamento di 6 Commissari.

All’ulteriore osservazione, se l’imputazione dell'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Commissari straordinari sia a carico dei fondi "commissariali" gestiti dal Commissario straordinario stesso in contabilità speciali di tesoreria o, a carico di stanziamenti iscritti in bilancio - in quanto nella prima ipotesi la realizzazione delle economie di spesa potrebbe essere vanificata in tutto o in parte dall'utilizzo delle risorse "risparmiate" per la copertura delle finalità commissariali - , il Governo ha risposto che la relativa spesa è posta a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale e, pertanto, la disposizione incide finanziariamente sul bilancio dello Stato e non già nelle gestioni liquidatorie.

 

ARTICOLO 1, commi 379 e 380

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

La norma apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente in materia di patto di stabilità interno degli enti locali:

-       estende all’esercizio 2010 i vincoli del patto, attualmente fissati con riferimento al solo triennio 2007-2009, prevedendo anche per tale esercizio l’applicazione dei medesimi coefficienti fissati dalla normativa vigente per l’esercizio 2009 (comma 379, lettere a-c).

Conseguentemente, per l’esercizio 2010 gli enti locali manterranno il medesimo saldo obiettivo fissato per il 2009;

-          ridetermina l’obiettivo di saldo per gli enti che presentano un saldo di cassa positivo, in media, nel periodo 2003-2005: tali enti non sono più tenuti a migliorare ulteriormente il loro saldo, come previsto dalla normativa vigente[190], mentre restano tenuti a non peggiorarlo (comma 379, lettera d);

-          ridetermina i criteri contabili in base ai quali andrà calcolato il saldo soggetto a vincolo, attualmente definito sia in termini di cassa che in termini di competenza,  introducendo il criterio della competenza mista: tale criterio considera le poste di parte corrente in termini di competenza (accertamenti e impegni) e le poste di parte capitale in termini di cassa (incassi e pagamenti) (comma 379, lettera e) alinea “681”, e lettera f). 

Resta conseguentemente esclusa da vincolo la spesa corrente espressa in termini di cassa e la spesa in conto capitale espressa in termini di competenza.

In proposito, una modifica introdotta dalla Camera dispone che, per il solo anno 2008, gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possano scegliere di conseguire l'obiettivo di miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza;

-          introduce il comma 681-bis finalizzato ad alleggerire i vincoli del patto, per quagli enti che abbiano registrato rilevanti incassi nel periodo 2003-2005, a titolo di dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare (comma 379, lettera e) alinea “681-bis).

In particolare è previsto che gli enti che registrino, nel citato triennio, entrate a tale titolo per un importo superiore al 15 per cento della media delle entrate finali[191], gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza, purché positiva, tra l’ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15% e l’ammontare complessivo del miglioramento del saldo richiesto a tali enti. Nel caso in cui tale differenza sia negativa o nulla gli obiettivi sono comunque rideterminati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista;

 

Inoltre si prevede che:

·          la banca dati SIOPE, finalizzata al monitoraggio dei flussi di cassa, sia affiancata da un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria (comma 379, lettera i);

·          qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito, assunti con l’Unione europea, il Ministro dell’economia e delle finanze adotti adeguate misure di contenimento dei prelevamenti (comma 379, lettera m).

Il Senato ha inoltre previsto la facoltà della regione autonoma Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole dei patto di stabilità interno nei confronti delle università non statali istituite sul proprio territorio[192] (comma 380).

 

Gli effetti delle norme sui saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto riepilogativo (Allegato 7[193]):

 

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Co. 379, lett. a-c: proroga patto al 2010

0

0

0

0

0

372

0

0

372

Disposizione non identificata

0

0

0

90

90

0

90

90

0

Totale minori spese correnti

0

0

0

90

90

372

90

90

372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co. 379, lett. d: allentamento vincoli per enti in avanzo

0

0

0

258

188

188

258

188

188

Co. 379, lett. e) alinea “681-bis”: allentamento vincoli in caso di entrate patrimoniali

0

0

0

22

22

22

22

22

22

Totale maggiori spese correnti

0

0

0

280

210

210

280

210

210

 

Pertanto, le norme determinano effetti netti sui saldi nelle seguenti misure:

 

segno meno = peggioramento                (milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Art. 1, co 379

0

0

0

-190

-120

162

-190

-120

162

 

La relazione tecnica fornisce le seguenti informazioni alla base della valutazione degli effetti di ciascuna disposizione:

- estensione del patto al 2010 (co. 379, lett. a-c).

La quantificazione si basa sui medesimi dati utilizzati dalla relazione tecnica relativa al testo finale della legge finanziaria per il 2007[194], che sono di seguito riportati nella tabella ed estesi al 2010: l’unico dato nuovo riguarda l’indebitamento netto tendenziale previsto per il 2010.

(mln di euro)

 

 

province

comuni > 5000

(a)

indebitamento netto medio 2003-2005

-1.715

-2.625

 

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

(b)

importi corrispondenti all'applicazione dei coefficienti

-312

-174

-174

-1.237

-937

-937

(c=a-b)

indebitamento netto programmatico

-1.403

-1.541

-1.541

-1.388

-1.689

-1.689

(d)

indebitamento netto tendenziale

-1.894

-2.053

1.640

-3.426

-3.734

-1.961

(e=c-d)

manovra lorda

491

512

99

2.038

2.046

273

 

L’effetto complessivo di minore spesa corrente della disposizione in esame, pari alla somma di province e comuni, ammonta pertanto a 372 mln.

Nella nota di risposta alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio del Senato è inoltre specificato che l’indebitamento netto tendenziale stimato per il 2010, notevolmente più contenuto rispetto a quello previsto per il 2009 dalla relazione tecnica alla scorsa finanziaria, tiene conto dell’operatività dei vincoli previsti dalla legislazione vigente fino all’esercizio 2009 e presuppone pertanto per il 2010 un’evoluzione tendenziale “a comportamenti costanti”;

- allentamento dei vincoli per gli enti in avanzo (co. 379, lett. d).

la relazione tecnica si limita ad indicare l’importo del beneficio per i comuni e le province:

(mln di euro)

 

2008

2008

2010

Maggiori spese correnti comuni

218

168

168

Maggiori spese correnti province

40

20

20

totale maggiori spese correnti

258

188

188

 

Nella citata Nota di risposta, viene inoltre affermato che la quantificazione dei minori risparmi di spesa derivanti dall’azzeramento del concorso alla manovra per gli enti con saldo finanziario di cassa positivo è ottenuta sommando il concorso alla manovra di tutti gli enti in questione, calcolato secondo le modalità previste dalla normativa vigente[195];

- allentamento vincoli per gli enti con incassi per dismissioni nel periodo 2003-2005, (comma 379, lettera e) alinea “681-bis).

Anche in questo caso la relazione tecnica si limita ad indicare l’importo del beneficio per i comuni e le province:

(mln di euro)

 

2007

2008

2009

Maggiori spese correnti comuni

20

20

20

Maggiori spese correnti province

2

2

2

totale maggiori spese correnti

22

22

22

 

In questo caso la citata Nota di risposta sottolinea che per la quantificazione:

-          si sono valutate le eccedenze delle entrate eccezionali, per ciascun ente con saldo di cassa medio 2003-2005 positivo rispetto al limite del 15%;

-          è stata calcolata, per ciascun ente, la differenza fra l’eccedenza ed il concorso originario alla manovra;

-          sono state sommate le sole differenze positive.

 

Con riferimento all’utilizzo, a parziale compensazione delle maggiori spese recate dalla norma in esame, di una riduzione di 90 mln di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 dell’eccesso di stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’interno destinati agli enti locali, la relazione tecnica non fornisce alcuna delucidazione.

Nella citata Nota di risposta, in merito al quesito posto dal Servizio bilancio del Senato su quale sia la disposizione normativa su cui si fonda tale riduzione dei trasferimenti, viene sottolineato che non si tratta di una vera e propria riduzione del fondo ordinario, la cui dotazione resta determinata nella misura prevista dalla legislazione vigente, ma di un utilizzo di parte dell’eccedenza delle disponibilità rispetto al fabbisogno necessario al finanziamento dei bilanci degli enti locali, analogamente a quanto operato per gli anni 2007-2007 e 2009 per il finanziamento degli interventi a favore dei piccoli comuni[196].

Infine, con riferimento ai quesiti sollevati dal Servizio bilancio del Senato in merito all’introduzione del criterio della competenza mista – con la conseguente scomparsa dei vincoli sulla spesa in conto capitale in termini di competenza e sulla spesa corrente in termini di cassa – la citata Nota di risposta sottolinea che:

-          con riferimento alla spesa in conto capitale l’eventuale dinamica eccessiva della spesa per competenza troverà una sanzione nel momento in cui essa darà luogo a pagamenti non in linea con i vincoli fissati dal patto;

-          con riferimento alla spesa corrente, l’eventuale dinamica eccessiva dei pagamenti, conseguente all’assenza dei vincoli per cassa, sarà oggetto di monitoraggio per l’eventuale attivazione delle misure di contenimento dei prelevamenti di tesoreria previsti dalla norma in esame.

 

Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato, dopo aver evidenziato, in via preliminare che la relazione tecnica non fornisce i dati utilizzati nella quantificazione, ha segnalato i seguenti specifici punti della stima che, sulla base delle informazioni disponibili, sembrerebbero contenere alcune incongruenze in merito alle quali sono state richieste delucidazioni.

- Allentamento dei vincoli per gli enti in avanzo

La stima delle maggiori spese conseguenti all’azzeramento della manovra per gli enti in avanzo incide in misura molto differenziata sui risparmi complessivi ascritti al patto nei diversi esercizi del periodo 2008-2010: tale incidenza ammonta infatti a circa il 10% dei risparmi stimati con riferimento al 2008 e al 2009 dalla relazione tecnica alla scorsa finanziaria, mentre è pari a circa il 50% dei risparmi quantificati con riferimento al 2010 dalla relazione tecnica in esame[197]. Sono stati richiesti in proposito chiarimenti in merito alla ragione della diversa incidenza della riduzione dei risparmi nei vari esercizi, imputabile alla norma in esame, anche al fine di escludere che a tale fattore possa ricondursi una eventuale sottostima nella quantificazione operata dalla relazione tecnica con riferimento agli esercizi 2008 e 2009.

Si ricorda in proposito che, sulla base di quanto affermato nella relazione tecnica alla legge finanziaria per il 2007, la manovra complessiva del patto di stabilità interno era posta per metà a carico di tutti gli enti soggetti a vincolo e per la restante metà a carico dei soli enti in disavanzo.

- Riduzione dell’eccesso di stanziamenti per gli enti locali a legislazione vigente

Con riferimento all’utilizzo, a parziale compensazione delle maggiori spese recate dalla norma in esame, di una riduzione dell’eccesso degli stanziamenti destinati agli enti locali a legislazione vigente, pari a 90 mln di euro per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, è stato segnalato che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso contenuta nel provvedimento in esame, non appare possibile imputare al provvedimento stesso l’effetto di risparmio evidenziato dalla relazione tecnica. Tale effetto di risparmio, apparentemente dovuto[198] ad una sovradotazione del fondo ordinario rispetto agli importi effettivamente spettanti ai singoli enti, sembra infatti conseguibile già a legislazione vigente; se ne sarebbe quindi dovuta prevedere l’inclusione già negli andamenti tendenziali della spesa, in sede di stima dell’utilizzo effettivo delle somme stanziate.

Allentamento dei vincoli per gli enti con incassi per dismissioni

Un’ulteriore osservazione era stata formulata dal Servizio bilancio della Camera, con riferimento all’allentamento dei vincoli per gli enti con incassi per dismissioni. Infatti la relazione tecnica affermava che, per ciascun ente con saldo di cassa medio 2003-2005 positivo, era stata valutata la differenza fra le entrate da dismissioni (eccedenti rispetto al 15% delle entrate totali) e “il concorso originario alla manovra” -  sommando quindi le sole differenze positive – mentre sulla base della formulazione letterale della norma sembrava doversi far riferimento al concorso attuale alla manovra, pari a zero per gli enti in avanzo. Ne sarebbe conseguito un più ampio allentamento del vincolo rispetto alla stima riconducibile alla metodologia adottata dalla relazione tecnica, con una conseguente sottostima delle maggiori spese.

A seguito della circolare applicativa emanata dal Ministero dell’economia[199], che interpreta la norma nel senso che debba farsi riferimento al concorso originario alla manovra, il dubbio espresso non ha più ragion d’essere.

Da ultimo, con riferimento alla previsione di una banca dati che affianchi il SIOPE al fine di monitorare l’andamento della spesa degli enti locali in termini di competenza, è stato chiesto di chiarire quale sia la sede nella quale dovrebbe essere valutato l’onere necessario e reperita la relativa copertura, che la norma stessa rinvia ad una fase successiva.

Con riferimento alla modifica introdotta dalla Camera - che prevede, per il solo anno 2008, la facoltà, per gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa, di scegliere il criterio della competenza mista o, in alternativa, il doppio criterio della cassa e della competenza - il Servizio Bilancio del Senato ha segnalato che gli enti destinatari della norma potranno utilizzare il criterio che minimizza l’ammontare dei risparmi necessari al rispetto del vincolo, con conseguente adozione di misure meno stringenti in termini finanziari.

 

ARTICOLO 1, comma 385

Possibilità per le regioni di applicare il patto di stabilità interno secondo il criterio del saldo finanziario

La norma dispone che, a decorrere dall’anno 2008, possa essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno per le regioni il parametro del saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento di sperimentazione previsto dal comma 660 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, qualora la sperimentazione effettuata abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano la norma.

 

Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera dei deputati ha richiesto chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione: non è chiaro infatti quali siano le regioni interessate dalla stessa e quali siano i criteri in base ai quali verrà valutata la positività dei risultati conseguiti dalla sperimentazione del criterio del saldo.

E’ stata inoltre evidenziata la necessità di chiarire come sarà strutturato il patto per le regioni che dovessero applicare, ai sensi della norma in esame, il criterio del saldo in luogo di quello della spesa, e di dimostrare inoltre l’equivalenza dei risultati di risparmio attesi dall’applicazione di tale criterio rispetto a quelli già scartati nelle previsioni di bilancio con riferimento al vincolo definito in termini di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 386

Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati

La norma proroga per l'anno 2008 l'esclusione dal patto di stabilità interno[200] degli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato[201]. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

L’emendamento introduttivo della disposizione[202] ha previsto, a compensazione delle maggiori spese recate dalla norma in esame, una riduzione di 5 mln di euro per il 2008 degli stanziamenti in tabella A in favore del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti[203]:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Maggiori spese correnti

0

0

0

60

0

0

60

0

0

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si osserva che l’ammontare indicato nell’Allegato 7 risulta pari alla somma delle maggiori spese quantificate dall’emendamento introduttivo della disposizione al Senato, pari a 5 mln, e la successiva rettifica in aumento, di 55 mln, apportata a seguito di una verifica di congruità della stima, effettuata su segnalazione del Servizio bilancio della Camera dei deputati.

Il Servizio bilancio della Camera aveva infatti osservato che la quantificazione prodotta riproduceva una stima fornita in occasione della scorsa legge finanziaria, con riferimento alla disposizione prorogata dalla norma in esame: tale stima non risultava suffragata, né in occasione della precedente legge finanziaria, né in questa sede, da una esplicita metodologia di quantificazione.

A seguito dell’aggiornamento della stima operato dal Governo, si segnala comunque la necessità di acquisire gli elementi di quantificazione che hanno condotto ad una così significativa revisione dell’importo delle maggiori spese attese.

Inoltre il Servizio bilancio della Camera ha richiesto uno specifico chiarimento con riferimento ai possibili effetti finanziari della disposizione, introdotta per la prima volta dalla norma in esame, che prevede che agli enti in questione si applichi la medesima disciplina in materia di spesa per il personale prevista per gli enti soggetti al patto. Infatti con riferimento a tali ultimi enti la legge finanziaria per il 2007 ha previsto la disapplicazione dei vincoli precedentemente previsti per le assunzioni di personale, quantificando conseguentemente il venir meno dei risparmi e compensando tale effetto nell’ambito degli effetti di risparmio derivanti dal patto di stabilità interno. L’estensione di tale disapplicazione agli enti commissariati, esclusi dal patto, dovrebbe determinare pertanto effetti negativi sui saldi di tali enti, peraltro di natura permanente e non limitata al solo esercizio 2008. Andrebbe in proposito chiarito se la considerazione di tale aspetto abbia eventualmente concorso alla rideterminazione delle maggiori spese attese con riferimento agli enti commissariati.

 

 



[1] Pari a 11,6 milioni secondo quanto affermato dalla RT all’A.C.1762 (cfr. relazione tecnica integrativa del 5/6/2007).

[2] Pari a 88 milioni di euro.

[3] Pari a 911 milioni di euro (corrispondenti al costo dell’agevolazione non ridotto dell’effetto dovuto all’esclusione della categoria catastale A1).

[4] Pari al 5,11 per mille secondo quanto risultante dalla pubblicazione Anci-Cnc “Imposta comunale sugli immobili – Aliquote 2005”.

[5] Risultante dal rapporto fra 911 milioni di euro (cfr. nota precedente) e 2,7 miliardi di gettito complessivo da abitazione principale.

[6] Tali assegni, nella misura risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente erogante, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c) del TUIR.

[7] In relazione a maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a regioni e comuni  a compensazione del minore gettito a titolo di addizionale regionale e comunale.

[8] In relazione a maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a regioni e comuni  a compensazione del minore gettito a titolo di addizionale regionale e comunale.

[9] I redditi (con esclusione delle rendite su base catastale) sono stati estrapolati al 2008.

[10] Il disallineamento è imputabile al fatto che la relazione tecnica si riferisce a testo di un emendamento approvato in Commissione Bilancio, il quale disponeva l’inserimento delle disposizioni come commi aggiuntivi dell’articolo 2 del testo pervenuto alla Camera: non essendo prevista una esplicita decorrenza per tali misure, le medesime sarebbero entrate in vigore  a decorrere dal 1° gennaio 2008. In sede di coordinamento del testo licenziato dalla Commissione, le norme sono state inserite nell’ambito del comma 10 dell’articolo 2 (A.C. 3256-A) per le quali il successivo comma 11 prevedeva l’applicazione a far tempo dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

[11] Tali redditi sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del TUIR.

[12] In relazione a maggiori trasferimenti dal bilancio dello Stato a regioni e comuni  a compensazione del minore gettito a titolo di addizionale regionale e comunale.

[13] Tale testo è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 e dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003.

[14] In tal caso la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle unità immobiliari.

[15] Nella nota di risposta alle osservazioni formulate al Senato si precisa che si tratta dei seguenti studi: P. Di Lorenzo, A. Farina, F. Santoro, Andamento del settore edilizio ed effetti delle agevolazioni fiscali, Documenti di lavoro dell’Ufficio Studi, agenzia delle Entrate 2006; La fiscalità immobiliare: Evoluzione della tassazione degli immobili  e valutazione delle proposte Ance, Nomisma, Prometeia, Ance, 2003.

[16] 1998-2007.

[17] Si suppone che il 2% dei contribuenti, rappresentato da soggetti di età superiore a 75 anni possa ripartire la spesa i cinque rate costanti.

[18] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

[19] Lo stesso DM 19 febbraio 2007, di attuazione delle disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, aveva provveduto a ripubblicare la Tabella dei valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio (allegato D).

[20] La relazione tecnica trascura il gettito delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa, dato il loro importo limitato.

[21] Registro 8% e imposta ipocatastale al 3%.

[22] Registro 1%, Imposta ipotecaria 3% ed imposta catastale ad aliquota ordinaria( 10 per mille).

[23] Recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.

[24] In taluni singoli casi (cfr. ad esempio i commi 46-49, riferiti alle imposte sostitutive) tale effetto per cassa disaggregato è comunque indicato nella quantificazione operata nella scheda analitica.

[25] Si riporta il dato (584 mln di euro) indicato nella relazione tecnica che, peraltro, non coincide con il valore (527 mln di euro) risultante dalla tabella. La differenza coincide con l’effetto di maggior gettito (57 mln) dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta, prevista dal comma 2 dell’articolo in esame. La relazione tecnica e la tabella riepilogativa degli effetti per competenza, peraltro, attribuiscono a tale disposizione un effetto permanente, benché dal tenore letterale della disposizione esso sembra riferibile al solo 2008, come emerge d’altro canto dai dati in esame riportati nella Nota di risposta ai rilievi emersi nel corso dell’esame al Senato.

[26] Cfr. infra.

[27] Pari a -1.076 per il 2008, -709 per il 2009 e -509 per il 2010.

[28] Si tratta in realtà di un emendamento approvato in Commissione (3.4 Testo 2), che ha apportato numerose modifiche all’articolo in esame. La relazione tecnica di corredo all’emendamento afferma che il complesso delle modifiche apportate non altera il quadro della relazione tecnica originaria. Ciò in quanto gli effetti finanziari ascritti dalla medesima relazione tecnica di corredo all’emendamento ad alcune delle modifiche introdotte sono di carattere compensativo.

[29] Non modificata nel corso dell’iter parlamentare.

[30] Si tratta dell’emendamento 3.4 (testo 2 corretto) che ha introdotto numerose modifiche all’articolo in esame, il cui effetto finanziario complessivo è valutato come neutrale ai fini dei saldi.

[31] Il Senato ha reintrodotto la norma presente nella normativa vigente (art. 102, comma 7, secondo periodo del TUIR) riguardante la durata minima dei contratti di leasing per le autovetture, non presente nel comma sostitutivo del comma 7 introdotto nel disegno di legge finanziaria iniziale. Tuttavia la disposizione introdotta dal Senato non ha effetti finanziari in quanto la relazione tecnica al testo iniziale già escludeva i contratti di leasing relativi alle autovetture dalla quantificazione degli effetti di ripresa di gettito.

[32] RT di corredo all’emendamento 3.4 (testo 2 corretto), approvato in Commissione.

[33] Tuttavia la relazione tecnica precisa che la quantificazione degli effetti di ripresa di gettito conseguenti alla nuova disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi già assorbe gli effetti dell’eliminazione della rettifica per rideterminazione del pro rata patrimoniale  in questione.

[34] Di fatto nella relazione tecnica, la crescita del 10 per cento risulta applicata complessivamente al periodo dal 2004 al 2009.

[35] La norma citata prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. 

[36] Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[37] Recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28.febbraio 2008.

[38] Si tratta dell’eliminazione di una imprecisione in quanto il regime di riallineamento, previsto dagli articoli 128 e 141 del TUIR non interessa l’imposta regionale sulle attività produttive.

[39] Nella tavola riepilogativa degli effetti delle disposizioni in materia di IRES, IRAP ed IVA, contenuta a pag. 232 della relazione tecnica al testo originario del disegno di legge (A.S. 1817- Annesso) tale effetto è presentato unitamente agli effetti in termini di IRAP delle misure in materia di regime delle spese di rappresentanza e durata dei canoni di leasing. Il complesso di tali misure assicura una ripresa di gettito per competenza di 224 milioni di euro nel 2008, 274 milioni di euro nel 2009 e 324 milioni di euro nel 2010. Per cassa, scontando una percentuale di acconto dell’85 per cento, si determinano maggiori entrate per 414 milioni di euro nel 2009 e 317 milioni di euro nel 2010.

[40] Articolo 29.

[41] In ogni caso non è chiarito nel testo cosa si intenda per imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo. Dalla lettura congiunta del comma 53 e del comma 54, introdotto al Senato, sembrerebbe potersi desumere che questa caratteristica si riferisca a quelle imprese impegnate in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 280 della legge 296/2006. Tale interpretazione non risulta tuttavia confermata dalla sola lettura dei commi da 54 a 56.

[42] Non modificate nel corso dell’iter parlamentare.

[43] “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse”, convertito  con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007.

[44] Non modificate nel corso dell’iter parlamentare.

[45] Non è chiaro il motivo per cui, a differenza di quanto affermato nella relazione tecnica riferita ai commi precedenti, gli effetti siano considerati tra le variazioni di spesa anche con riferimento al saldo netto da finanziare, anziché tra le variazioni di entrate.

[46] Si tratta di una relazione tecnica riferita al comma in esame, interamente sostitutiva di quella contenuta nel disegno di legge iniziale. Tale relazione tecnica è stata fornita dal Governo in allegato alle risposte alle osservazioni formulate al Senato in prima lettura, che avevano individuato alcune imprecisioni nelle modalità di calcolo utilizzate nella relazione tecnica originaria.

[47] Fonte: Istat.

[48] Non modificate nel corso dell’iter parlamentare.

[49] Tale percentuale è stata fissata tenendo conto della nuova aliquota IRES del 27,5 per cento e della percentuale di imponibilità dei dividendi distribuiti tra società residenti, pari al 5 per cento. 

[50] Tale effetto di spesa si produce nel medesimo ammontare anche nel 2011, in relazione alla durata del beneficio prevista dalla norma.

[51] Attualmente tali Paesi sono elencati nei DM 4 maggio 1999, con riguardo alle persone fisiche e nei DM 23 gennaio 2002 e 21 novembre 2001 con riguardo alle imprese.

[52] Il termine precedentemente fissato era il 1° gennaio 2005.

[53] Cfr. l’art. 2, comma 2 del DL n. 282/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

[54] E’ prevista in tal caso l’applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

[55] Cfr. l’art. 11-quaterdecies, comma 4,  del decreto legge  n. 203 del 2005.

[56] Cfr. art. 2, comma 2, del DL n. 282/2002.

[57] Ora legge n. 31 del 2008.

[58] Comunicato del 29 febbraio 2008.

[59] Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

[60] Se le quote residue positive sono inferiori ai 5.000 euro, le quote non partecipano alla formazione del reddito; se, invece, le quote sono negative, concorrono integralmente alla formazione del reddito.

 

[61] I ricavi e le spese che hanno concorso alla formazione del reddito non si considerano nei periodi di imposta successivi anche se di competenza del periodo successivo; al contrario, se tali ricavi o spese non hanno concorso alla formazione del reddito anche se di competenza del periodo, si rimandano ai periodi di imposta successivi.

[62] Previsti, rispettivamente, dalla legge n. 388 del 2000 e dalla legge n. 662 del 1996.

 

[63] Di seguito si indicano gli elementi considerati dalla relazione tecnica nella stima degli effetti di cassa:

·         obbligo di versamento dell’acconto IRPEF nell’esercizio di prima adozione del regime per i contribuenti marginali, con relativa possibilità di recuperare l’acconto versato nell’esercizio successivo, in sede di primo versamento a saldo dell’imposta sostitutiva;

·         possibilità di non versare l’acconto IRAP nell’esercizio di prima adozione del regime per i contribuenti marginali;

·         versamento delle addizionali IRPEF nell’esercizio successivo a quello di competenza;

·         versamento dell’iva nell’esercizio di competenza.

[64] Tali dati corrispondono a quanto si ricava dividendo la perdita di gettito di competenza per l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

[65] Tale informazione era già contenuta nella relazione tecnica riferita all’articolo 3.

[66] Tale dato corrisponde sostanzialmente a quello (246 euro) che si ricava dai dati contenuti nella relazione tecnica, dividendo il gettito IRAP relativo a questi soggetti (61,5 mln) per il relativo numero (250.000).

[67]Di seguito si esplicitano le ipotesi, ulteriori rispetto a quelle riportate nella relazione tecnica, adottate nella ricostruzione effettuata dal Servizio Bilancio della Camera e la conseguente quantificazione:

percentuale di acconto effettivo dell’irpef e dell’imposta sostitutiva: 75%;

percentuale di acconto effettivo IRAP: 85%

(mln di euro)

 

2008

2009

2010

2011

irpef e sostitutiva

0,0

9,4

270,2

156,7

addizionale irpef

0,0

-34,8

-58,7

-58,7

irap

-31,5

-57,8

-61,5

-61,5

iva

-175,3

-292,4

-292,4

-292,4

Totale ricostruito

-206,8

-375,6

-142,4

-255,9

Totale relazione tecnica

-206,7

-375,6

-164,5

 

Differenza

0,0

0,0

-22,1

 

 

 

[68] Tale circostanza sembrerebbe desumibile dal fatto che nella relazione tecnica in esame si indica un gettito IRAP riferito ai contribuenti marginali pari a 61,5 mln, mentre nella relazione tecnica riferita alla disposizione che riduce l’aliquota IRAP il gettito relativo ai suddetti soggetti è indicato in 67 mln. Tali due valori risultano coerenti nell’ipotesi che essi corrispondano rispettivamente alla nuova e alla vecchia aliquota. Peraltro, nelle osservazioni del Servizio bilancio del Senato, era stata formulata l’ipotesi che nella relazione tecnica in esame sia utilizzata l’aliquota del 4,25% e tale assunto non è stato rettificato dalla nota di risposta del Governo.

[69] La relazione tecnica riferita a tale disposizione, pur richiamando la necessità di un coordinamento fra le due quantificazioni, non esplicita in che modalità tale coordinamento sia stato effettuato.

[70] Testo unico bancario

[71] Si tratta di una procedura specifica attivabile da soggetti che, essendo in posizione credito IVA consistente, possono chiedere rimborsi IVA annuali o infrannuali in via "accelerata", ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Per attivare tale procedura sono richieste peculiari condizioni, tra le quali la garanzia fideiussoria in questione (articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

[72] Articolo 8, comma 2 del D.lgs. 19 giugno 1997 n. 218.

[73] Articolo 48, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

[74] Articolo 19, comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

 

[75] I ricavi, i proventi ed i valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

[76]Recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

[77] Legge 296/2006

[78] Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[79]Si segnala, inoltre, che l’emendamento introduttivo della disposizione era coperto con un taglio della Tabella A. Gli effetti di tale riduzione risultavano, in base all’Allegato 7, equivalenti ai fini del saldo netto da finanziare, mentre, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, si rilevava un’insufficienza di 1 milione di euro nel 2008.

[80] Con apposito decreto del 13 marzo 2008, il tasso annuo è stato fissato in misura pari al 4,41 per cento.

[81] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[82] Relative all’applicazione di un’aliquota del 3 per cento

[83] Legge n. 350 del 24-12-2003

[84] Agevolazione prevista dall’articolo 21, comma 1, della legge 448/1998.

[85] Di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

[86] Di cui all’articolo 66,comma 5 del TUIR

[87] Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

[88] Decreto legislativo 504 del 1995

[89] Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 27 dicembre 1986, n. 917.

[90] Il dato Istat, relativo alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni,residente al 1 gennaio 2006, è di 2.200.351 unità, così composto:

età

soggetti

0

547.159

1

557.219

2

550.865

3

545.108

totale

2.200.351

 

Tale valore, va depurato di 273.580 unità, corrispondenti al 50% della prima classe di età; infatti, possono essere iscritti all’asilo nido, la cui attività inizia a settembre, i bimbi che abbiano tre mesi di età, e siano quindi nati entro giugno. La platea dei potenziali frequentanti l’asilo nido risulta pertanto pari a circa 1.926.772 soggetti (2.200.351 – 273.580); il 20% di tale valore – corrispondente ai soggetti effettivamente frequentanti l’asilo nido – è pari a 385.534.

[91] “Le condizioni di salute della popolazione” ISTAT, anno 2002.

[92] Statistiche pubblicate nello studio “I lavoratori frontalieri nell’Unione Europea” redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell’Unione Europea.

[93] Dato Istat relativo al numero di insegnati nell’anno scolastico 2004-2005

[94] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[95] Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

[96] La norma citata elenca i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale i quali hanno tuttavia facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

[97] Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[98] L’articolo 53, comma 1, del d. lgs. n. 446 del 1997 prevede che – presso il Ministero delle finanze (oggi dell’economia e delle finanze) – sia istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

[99] L’articolo 113, comma 5, TUEL, dispone che l’erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

[100] Di cui all’art. 8 del d.lgs. 227/2001.

[101] Di cui all’art. 45, comma 1, del d.lgs. 446/1997.

[102] Di cui all’art. 8 del d.lgs. 227/2001.

 

[103] Fondo costituito presso l’AGEA ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DL 2/2006

[104] Di cui all’art. 5 del DL 356/2001.

[105] Di cui all’art. 6 del DL 356/2001.

[106] Il testo originario della disposizione (cfr. art. 5, comma 43 dell’AS.1817) prendeva in considerazione le sole operazioni di importazione nei porti e negli interporti. Tale limitazione è stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento.

[107] Nonché, a seguito della modifica introdotta nel corso dell’iter parlamentere del provvedimento (cfr supra), su tutte le altre operazioni imponibili che hanno luogo nei porti medesimi.

[108] Il maggior gettito di due singoli tributi potrebbe infatti rivelarsi insufficiente a compensare il minor gettito di altri tributi o l’eventuale incremento imprevisto della dinamica delle spese.

[109] Tali indicatori sono stati approvati con DM del 20 marzo 2007.

[110] Commi aggiunti dal comma 3-bis dell’art. 15, del DL 81/2007, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[111] Legge 24 dicembre 1993, n. 560.

[112] Di cui alla lettera c), del comma 1 dell’art. 19bis1, del DPR 633 del 1972. In base a detta disposizione inoltre, la percentuale di detraibilità del 40 per cento non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.

[113] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008.

[114] La RT precisa che, a fronte di circa 4,5 milioni di utenze telefoniche mobili (Dati archivio della trasmissione telematica delle utenze telefoniche mobili, per uso affari), la spesa del consumo annuo al netto dell’IVA risulta di circa 3,250 miliardi di euro.

[115] L’aliquota in oggetto tiene conto delle modifiche introdotte in sede di Finanziaria 2008

[116] La RT precisa che tale valore è ottenuto sottraendo a 460 milioni la quota IVA rimasta non detratta a carico dell’azienda (179).

[117] Circa 410.000 macchine date in fringe benefit per un valore dello stesso pari a circa 2.400 euro a macchina.

[118] La modifica si riferisce al comma 4, dell’articolo 6, della legge 133/99.

[119] Tale valore si ottiene applicando al costo complessivo delle auto date in fringe benefit, che la RT indica pari a 3,6 mld di euro annui, la quota relativa alle auto date contro corrispettivo (20%). L’iva su tale ammontare risulta pari, all’aliquota ordinaria, a 144 mln, cui corrisponde un maggior importo detraibile pari a 86,4 mln (60%).

[120] A tali operazioni, indicate dalla relazione tecnica in 2,3 mld, corrisponde, all’aliquota del 20%, un maggior gettito IVA di 460 mln.

[121] Si ricava implicitamente dalla stima che il minor gettito IVA derivante dall’effetto combinato di tali due fattori ammonta a 236 mln (tale importo è dedotto come differenza tra i 460 mln sopra indicati e il risultato di maggior gettito IVA, valutato dalla relazione tecnica in 234 mln).

[122] Di cui al DPR 633/1972.

[123] Di cui all’art. 4, comma 7, del medesimo decreto.

[124] Recante “Misure urgenti per la prevenzione dell’influenza aviaria”.

[125] Introdotto dal comma 328, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)

[126] Cfr. Nota di verifica n. 124, A.C. 3194, del 30 ottobre 2007, art. 26bis.

[127] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008

[128] Si segnala che, con comunicato del 25 gennaio 2008 disponibile sul sito del Dipartimento delle finanze, la Commissione europea ha reso nota la decisione di autorizzare la concessione dell’agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[129] La possibilità di rateazione di minore durata (3 o 5 rate annuali) ammessa per soggetti di età avanzata è pressoché ininfluente sui dati, in considerazione dell’esiguo numero di contribuenti interessati con età superiore a 75 anni (2%).

[130] "Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali", con dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007- 2009, sulla base del comma 363 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

[131] Cfr. A.S. 1644, articolo 4 (Riduzione compensativa dell'accisa sui prodotti energetici).

[132]  Cfr. Nota di Lettura n. 19 del 2006, pagg. 115-116.

[133] Tale comma prevede la sterilizzazione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili.

[134] Si ricorda che l’emendamento 10.37 del Governo, con cui sono state introdotte le disposizioni in esame, ha interamente sostituito la disciplina del trasporto pubblico locale contenuta nel disegno di legge finanziaria già all’esame della Camera (articolo 10, C.3256).

[135] Tabella 1 allegata alla presente legge.

[136] Di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n.422/1997.

[137] Contenute negli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 422 del 1997.

[138]Di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 422 del 1997. Le risorse finanziarie attribuite con DPCM del 16 novembre 2000 sono state determinate in 2.286,9 miliardi di lire annue (pari a 1.181,1 milioni di euro).

[139] Al quale partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali.

[140] Di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007.

[141] L’articolo 9, della legge n. 211/1992, in materia di interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane, prevede la corresponsione di contributi da parte dello Stato in misura non superiore al 10 per cento dell'investimento e per la durata massima di trenta anni in relazione ad operazioni di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e con istituti di credito nazionali ed esteri da parte degli enti locali ammessi al finanziamento.

[142] Si tratta di lavori interrotti in relazione apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[143] Di cui, rispettivamente, agli articoli 61, 109, comma 5 e 84, comma 1, del DPR n. 917/1986 (Testo Unico sulle imposte dei redditi).

[144] Di cui all’articolo 61 del decreto DPR 917/1986.

[145] Non oltre il quinto.

[146] Riferibili alla regolazione delle partite debitorie di cui all’articolo 145, comma 30, della legge n. 388/2000.

[147] Istat, Gli spostamenti quotidiani e periodici, dati del Censimento 2001.

[148] Di cui all’articolo 84, comma 1, quarto periodo del TUIR.

[149] Di cui all’articolo 61 del TUIR.

[150] Di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

[151] Congiuntamente con il comma 264 (norma abrogativa dell’articolo 1, comma 482, della legge 266/2005, che aveva assegnato al Ministero della difesa il compito di individuare gli immobili militari da alienare – con proventi da destinare alla riduzione del debito pubblico - ed aveva previsto l’assegnazione, agli enti territoriali interessati dal procedimento di vendita, di una quota fra il 5 e il 15 per cento del ricavato).

[152] V. relazione tecnica riferita ai commi 263 e 264 qui richiamati.

[153] Secondo la definizione fornita dall’art. 2, commi 2, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 28/2004.

[154]  Ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 28/2004.

[155] Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.  28/2004.

[156] Istituito dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 28/2004.

[157] Il testo fa riferimento, circa la finalizzazione del presente contributo,  agli interventi di cui dall’art. 12, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 28/2004.

[158] Per uniformità si fa riferimento alla numerazione dei commi come risultante dall’approvazione del testo definitivo della legge 244/2007.

[159] V. nota precedente.

[160] Poi divenuto articolo 12, comma 18, dell’AC. 3256.

[161] Il testo originario (AS. 1817) già conteneva gli attuali commi 325-337 e l’attuale comma 343 (che costituivano l’articolo 7, poi divenuto articolo 12 dell’AC. 3256). Gli attuali commi 338-342 sono stati invece introdotti dal Senato durante l’esame in prima lettura.

[162] Nota tecnica trasmessa al Senato in data 31 ottobre 2007. Per questa parte del testo la Nota è sostanzialmente identica alla RT originaria.

[163] Nota tecnica trasmessa al Senato in data 31 ottobre 2007. Per questa parte del testo la Nota è sostanzialmente identica alla RT originaria.

[164] Ribadendo quanto già rilevato nel corso dell’esame in prima lettura al Senato: cfr. nota di lettura n. 61 del Servizio del Bilancio del Senato.

[165] Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[166] Le disposizioni si applicano, in particolare, alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

[167] Fondo nazionale per le politiche sociali.

[168] Si richiama a tal fine la legge 24 marzo 2001, n. 89.

[169] A cui, a norma del comma 352, è devoluto il contenzioso pendente innanzi alla Commissione tributaria centrale.

[170] Rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

[171] Del Ministro dell’economia da adottare entro il 31 marzo 2008.

[172] Tranne quelli destinati alla incentivazione del personale.

[173] Di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[174] Nota vistata dalla Ragioneria generale dello Stato in data 30 ottobre 2007 ed inoltrata con lettera dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze recante il protocollo 1E-6012.

[175] Più precisamente la norma parla dei soggetti passivi IVA di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972.

[176] In un passaggio la relazione tecnica considera un’aliquota del 22. Tuttavia i calcoli sono effettuati utilizzando, come di consueto, un’aliquota media del 26 per cento.

[177] DPR n. 115 del 2002

[178]Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali

[179] MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Nota del 10 luglio 2007. La Nota richiama alcune osservazioni in merito già formulate dalla RGS in una nota del 4 luglio 2007.

 

[180] Con acconti al secondo e terzo anno di ciascun triennio e successivo conguaglio.

[181] Un intervento legislativo finalizzato al contenimento delle spese per le indennità parlamentari è stato posto in essere anche dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che al comma 52 dell’articolo 1 ha stabilito che le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale siano ridotte, nel loro ammontare massimo, del 10 %.

[182] Il valore di 950 risulta dalla sommatoria di 630 deputati, 315 senatori e 5 senatori a vita.

[183] Il numero complessivo dei Ministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari si riferisce al Governo attualmente in carica.

[184] Nel testo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. In relazione al numero dei ministeri, il D.Lgs n. 300/1999, ha fissato il numero massimo in 12, il DL 217/2001 lo ha elevato a 14 e, da ultimo, il DL 181/2006 ha previsto un’ulteriore suddivisione delle strutture esistenti in altre di minore dimensione, determinando un aumento da 14 agli attuali 18 dicasteri.

[185] Il numero complessivo dei componenti dell’attuale Governo è di 102 unità. Fonte sito internet www.governo.it.

[186] L’ultimo periodo del comma 1, dell’art. 51 della Costituzione, com’è noto, è stato aggiunto all’originario dettato della disposizione dalla L. cost. 30 maggio 2003, n. 1.

[187] D.L. 12 giugno 2001 n. 217 - modificazioni al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla L. 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo – convertito con modificazioni con L. n. 317/2001.

[188] D.L. 18 maggio 2006 n. 181 - disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri - convertito con modificazioni con L. n. 233/2006.

[189]Le norme citate si riferiscono, tra le altre, alle competenze relative al Ministero dello sviluppo economico (art. 1 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies).

 

[190]L’attuale comma 678 dell’articolo unico della legge 296/2006 prevede che gli enti che espongono un saldo di cassa positivo, in media, nel periodo 2003-2005, migliorino tale saldo di un importo corrispondente all’applicazione alla propria spesa corrente media del medesimo periodo 2003-2005 dei coefficienti previsti alla lettera b) del medesimo comma 678.

[191] Al netto delle riscossioni di crediti.

[192] Ai sensi dell’art. 17, comma 120 della L. n. 127/1997.

[193] Gli importi sopra riportati differiscono, solo apparentemente, da quelli indicati nell’allegato 7 con riferimento all’articolo in esame in quanto, a differenza di questi ultimi:

- non considerano gli effetti dell’esclusione dal patto degli enti commissariati disposta dal successivo articolo 1, comma 386 (cfr. infra): tali effetti concorrono a ridurre le minori spese correnti per 60 mln nel 2008; 

- presentano una diversa e più analitica disaggregazione di quelli riportati nell’allegato 7. Questi ultimi sono di seguito riprodotti:

(milioni di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento p.a.

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori spese correnti

0,0

0,0

0,0

30,0

90,0

162,0

30,0

90,0

162,0

Maggiori spese correnti

0,0

0,0

0,0

280,0

210,0

0,0

280,0

210,0

0,0

 

[194] Cfr. art. 1, commi 676-695.

[195] Commi 678 e 679 della legge finanziaria per il 2007.

[196] Di cui ai commi da 703 a 707 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007.

[197] Di seguito si riporta l’incidenza dei minori risparmi in conseguenza dell'allentamento dei vincoli per gli enti in avanzo disposti dalla norma in esame. La valutazione è operata rispetto alla quantificazione dei risparmi della relazione tecnica alla finanziaria per il 2007 (manovra lorda per il 2008 e il 2009) e alla quantificazione della relazione tecnica in esame con riferimento all’estensione del patto al 2010:

 

2008

2009

2010

Comuni

11%

8%

62%

Province

8%

4%

20%

Totale

10%

7%

51%

 

[198] Sulla base di quanto affermato nella citata Nota di risposta.

[199] Cfr. circolare n. 8 del 28 febbraio 2008.

[200] Già prevista per gli anni 2006 e 2007 dalla scorsa legge finanziaria: cfr. l'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

[201] Ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[202] Cfr. emendamento 10.0.5 approvato dalla Commissione bilancio del Senato.

[203] Tali effetti sono contabilizzati, dall’allegato 7, nell’ambito degli effetti ascritti alle modifiche apportate al patto di stabilità interno (cfr. l’art. 1, comma 379), a riduzione delle minori spese correnti ascritte a dette modifiche.