Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||
Titolo: | Legge finanziaria 2007 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Dossier di verifica Numero: 10 Progressivo: 1 | ||
Data: | 18/05/2007 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
Andamenti di finanza pubblica |
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Legge 27 dicembre 2006, n. 296
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- legge finanziaria 2007 -
(Articolo 1, commi 1-604) |
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N. 10 – Maggio 2007 |
Il dossier analizza le singole disposizioni della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in base agli elementi contenuti nella relazione tecnica riferita al testo iniziale e a quelli riportati nella documentazione fornita successivamente dal Governo, sia nel corso dell’iter parlamentare, sia a seguito della definitiva approvazione della legge.
Sono altresì analizzate le disposizioni, non considerate dalle predette relazioni tecniche, che risultano suscettibili di determinare effetti finanziari.
Le norme che prevedono stanziamenti costituenti limiti di spesa e che non presentano particolari profili problematici per quanto concerne la corrispondente quantificazione, sono elencate in una specifica tabella, riportata nella parte finale del presente dossier.
In calce al dossier è inoltre pubblicato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 296 del 2006 (allegato 7).
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Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
INDICE
Disposizioni in materia di Irpef
Norme in materia di studi di settore
Detraibilità e deducibilità delle spese per acquisto di medicinali
Abolizione della detraibilità IVA per i giochi e le scommesse
Autovetture per portatori di handicap
Ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
Estensione del reverse charge ai fini Iva
Obblighi delle parti in caso di cessione immobiliare
Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria
Norme antielusive per pattuizioni di caparre, multe e clausole penali
Tracciabilità dei compensi di artigiani e professionisti
Beni gratuitamente devolvibili
Regime del riporto delle perdite
Imposta successioni e donazioni
Modalità di versamento dell’imposta di bollo
Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento
Disciplina degli apparecchi da intrattenimento
Nuovo concorso pronostici su base ippica
Scommesse su simulazioni di eventi
Proventi dell’assegnazione di nuovi punti vendita nel settore dei giochi
Inclusione dei tornei di carte fra i giochi in rete
Assegnazione delle rivendite di generi di Monopolio..
Riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente tabacchi
Aumento delle imposte sui tabacchi
Emersione di base imponibile ICI-IRPEF relativa agli immobili
Disciplina delle società di comodo
Regime fiscale delle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ)
Variazione addizionale comunale IRPEF e modalità di versamento
Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali
Differimento dei termini di rientro dei debiti degli enti locali
Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile di tributi locali
Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali
Esonero dalla contribuzione ENPALS per giovani e pensionati
Disposizioni in materia di compartecipazione al gettito IRE dei comuni
Disposizioni relative alle attività di gestione del catasto
Disposizioni in materia di immobili
Alienazione di immobili da parte dell’Agenzia del demanio
Confisca di beni e destinazione delle risorse ricavate
Contributo di solidarietà sul TFR e sulla buonuscita
Incentivi per la rottamazione o la sostituzione di autoveicoli inquinanti
Valori iscritti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale
Revisione dei canoni per concessioni demaniali marittime
Disposizioni per la valorizzazione di immobili pubblici
Valorizzazione immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale
Modifiche alla disciplina IRAP
Attribuzione alle regioni di risorse integrative dell’IRAP
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
Credito d’imposta per i costi delle attività di ricerca industriale
Ampliamento della rete di vendita dei giochi
Credito d’imposta per le imprese di produzioni musicali
Credito d’imposta per imprese agricole e agroalimentari
Regime fiscale sulle cessioni e locazioni immobili
Detrazione delle spese sostenute dai docenti per l’acquisto di pc
Contributi per l’acquisto di pc da parte di co.co.co.
Compensi ai direttori artistici di cori e bande.
Regime IVA dei contratti connessi con gli spettacoli teatrali
Deducibilità di operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali
Detraibilità dell’Iva relativa ad alimenti e bevande nei congressi
Agevolazioni fiscali edilizia residenziale convenzionata
Imponibile dell'imposta di registro per cessioni tra persone fisiche
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione dei terreni
Esenzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
Esenzione Iva per le prestazioni di assistenza a persone
Trattamento dei contributi versati a fondo pensione
Redditi derivanti da utilizzazione economica di opere d’ingegno
COMMA 319, lett. a), i-quinquies e lett. b)
Detrazione IRPEF delle spese per l’esercizio di attività sportive
COMMA 319, lett. a), i-sexies , e lett. b)
Detrazione IRPEF dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede
COMMA 319, lett. a), i-septies, e lett. b)
Detrazione IRPEF delle spese per gli addetti all’assistenza personale
Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie RC auto
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
Territorialità Iva dei servizi di intermediazione
Invio telematico dei corrispettivi e obbligo registratore di cassa
Riduzione dell’accisa sul gas metano per autotrazione
COMMI 330 e 331(ultimo periodo)
Iva/registro locazioni immobili ad uso abitativo
Iva cooperative socio-sanitarie per servizi sanitari e scolastici
Estensione regime esenzione Iva per attività di riscossione
Compenso per l’assistenza fiscale
Deducibilità beni strumentali dei lavoratori autonomi
Esenzione Irpef per le borse di studio a cittadini stranieri
Proroga agevolazioni per il riordino IPAB
Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici
Contributi per apparecchi e motori ad alta efficienza
Deduzione delle spese per interventi di efficienza energetica
Detrazione per l’acquisto di televisioni dotate di sintonizzatore digitale
Interventi sulla fiscalità energetica
Compartecipazione sulle coltivazioni di idrocarburi
Disposizioni in materia di biocarburanti
Esclusione da accisa dell’olio vegetale puro per autoconsumo
Modifica regime IVA sulla fornitura di energia termica
Riutilizzazione commerciale dei dati catastali
Proroga di agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie
Proroga di agevolazioni tributarie
Regime di deducibilità delle spese per il servizio di telefonia
COMMI da 404 a 416 e da 425 a 429
Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri
Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici
Spese dei Commissari di Governo
Autonomia contabile della Presidenza del Consiglio
Spese degli organismi tecnici presso la Presidenza del Consiglio
Modifiche all’assetto organizzativo della Polizia di Stato
Nuova dislocazione dei presidi territoriali delle Forze di Polizia
Programmi di incremento dei servizi di polizia
Riorganizzazione del personale nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali
Disposizioni in materia di pagamenti degli stipendi
Riduzione membri consigli di amministrazione
Consigli di amministrazione delle società partecipate dal Ministero dell’economia
Deroga ai limiti imposti alle spese per consulenze
Rimborso spese di viaggio aereo per il personale in missione
Nuove disposizioni in materia di organi per la decisione sui ricorsi pensionistici
Potenziamento del monitoraggio della finanza pubblica
COMMI 482-484 e comma 620, lettera a)
Riordino e soppressione di enti pubblici
Contribuzione in favore dell’ONAOSI
Accelerazione della liquidazione dell’EFIM
Procedure di amministrazione straordinaria
Facoltà di costituzione di parte civile
Esclusione di enti pubblici dalla riduzione delle spese di funzionamento
Contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato.
Riduzione delle autorizzazione di spesa di cui alla tabella C
Proroga di agevolazioni per soggetti danneggiati da eventi sismici
Effetti dei contributi pluriennali dello Stato..
Assunzione presso i Corpi di polizia ed i vigili del fuoco
Assunzioni presso l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza
Stabilizzazione di personale con contratti non a tempo indeterminato
Stabilizzazione dei ricercatori
Assunzioni presso il Corpo forestale dello Stato..
Limiti alla sostituzione del personale cessato per gli anni 2008 e 2009
Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali
Assunzioni di agenti del Corpo di polizia penitenziaria
Fondo per assicurazioni in deroga
Incentivazione del personale dell’amministrazione finanziaria
Indennità di trasferta al personale delle agenzie fiscali
Premi di concentrazione alle imprese
Proroga dei comandi del personale appartenente a Poste S.p.A.
Contratti a tempo determinato presso l’ISTAT
Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
Soppressione del Fondo per la mobilità del personale
Incremento delle dotazioni organiche del Garante della privacy
Incremento delle dotazioni dell’Autorità per le comunicazioni
Assunzione di ispettori del lavoro
Rinnovi contrattuali del pubblico impiego
Stanziamenti per l’efficienza del personale di alcune pubbliche amministrazioni
Incentivazioni al personale del Ministero della pubblica istruzione
Spese di cura per il personale del comparto sicurezza
Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali
Personale dei consorzi agrari collocato in mobilità
Spese di personale dei piccoli comuni
Personale degli ex Monopoli di Stato in servizio nella P.A.
Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale
Assunzioni presso gli Istituti zooprofilattici
Incentivazione del personale del Ministero degli affari esteri
Risorse derivanti dalla tariffa consolare
Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate
Potenziamento dell’organico dei Carabinieri
Trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari
Contenimento degli automatismi stipendiali
Contenimento trattamento economico dei dirigenti pubblici
Pubblici dipendenti collocati in aspettativa
Istituzione dell’Agenzia per la formazione
Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche
Armonizzazione regime previdenziale ENPALS
Spese di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali
Personale ispettivo ENPALS e IPSEMA
Conservazione di fondi relativi alla offerta formativa
Disposizioni sui collegi universitari
Disposizioni in materia di Irpef
Le norme in esame, modificate nel corso dell’iter parlamentare[1], intervengono sul regime fiscale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef/Ire).
Le novità introdotte, rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2006, riguardano:
1) la rimodulazione degli scaglioni di imponibile e delle relative aliquote d’imposta (comma 6, lettera b) e comma 8);
Le modifiche apportate sono evidenziate nella seguente tabella.
Anno 2006 |
Dal 2007 |
||
Scaglioni di reddito |
aliquota |
Scaglioni di reddito |
Aliquota |
Fino a 26.000 euro |
23% |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Da 26.000 a 33.500 euro |
33% |
Da 15.000 a 28.000 |
27% |
Da 33.500 euro a 100.000 |
39% |
Da 28.000 a 55.000 |
38% |
Oltre 100.000(*) |
39%+4% |
Da 55.000 a 75.000 |
41% |
|
|
Oltre 75.000 |
43% |
(*) L’articolo 1, comma 350, della finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) aveva introdotto un contributo di solidarietà del 4% da corrispondere sulla parte di imponibile eccedente i 100.000 euro; tale contributo è stato abrogato, con decorrenza 2007, dal comma 8 dell’articolo in esame.
2) la sostituzione degli articoli 12 e 13 del Tuir diretta ad introdurre detrazioni dall’imposta in luogo delle deduzioni dall’imponibile (comma 6, lettere c) e d)). Le misure delle detrazioni sono commisurate sia ai carichi di famiglia del contribuente sia alla tipologia di reddito dichiarato (reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di pensione, reddito d’impresa). Gli importi indicati nelle norme si riferiscono a detrazioni teoriche; infatti, per la determinazione della detrazione effettivamente spettante, si applica una formula matematica in base alla quale l’importo della detrazione tende a ridursi, fino ad annullarsi, all’aumentare del reddito dichiarato da ciascun contribuente;
3) l’introduzione della clausola di salvaguardia per i trattamenti di fine rapporto (comma 9). La norma consente di determinare la ritenuta fiscale sul Tfr applicando, se più conveniente per il contribuente, le aliquote e gli scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006.
Si segnala, inoltre, che il comma 6, lettere a) ed e), e il comma 7 contengono norme di coordinamento con la restante disciplina fiscale vigente.
Viene disposta, infine, la riduzione dei trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali in misura corrispondente al maggior gettito di imposta addizionale Irpef loro derivante dalle disposizioni recanti la riforma dell’Irpef di cui ai commi da 6 a 9 dell’articolo in esame (comma 10).
L’allegato 7 ascrive alla norma, nel testo definitivamente approvato, gli effetti finanziari indicati nella seguente tabella:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI ENTRATE (ddl governativo) |
|||||||||
IRPEF |
303 |
495 |
436 |
303 |
495 |
436 |
303 |
495 |
436 |
Add. reg.IRPEF(*) |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 |
313 |
0 |
325 |
325 |
Add.com.IRPEF(**) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
TFR (***) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
303 |
495 |
436 |
303 |
886 |
827 |
303 |
898 |
839 |
MINORI SPESE (ddl governativo) |
|||||||||
Add. reg.IRPEF(*) |
0 |
313 |
313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Add.com.IRPEF(**) |
0 |
78 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
0 |
391 |
391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
MINORI ENTRATE (modifiche presso la Camera dei deputati) |
|||||||||
IRPEF(****) |
482 |
789 |
695 |
482 |
789 |
695 |
482 |
789 |
695 |
MINORI ENTRATE (modifiche presso il Senato della Repubblica) |
|||||||||
IRPEF (*****) |
42,5 |
57 |
57 |
42,5 |
57 |
57 |
42,5 |
57 |
57 |
EFFETTO COMPLESSIVO NETTO (segno meno=peggioramento) |
|||||||||
IRPEF |
-221,5 |
-351 |
-316 |
-221,5 |
-351 |
-316 |
-221,5 |
-351 |
-316 |
Add. reg.IRPEF(*) |
0 |
313 |
313 |
0 |
313 |
313 |
0 |
325 |
325 |
Add.com.IRPEF(**) |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
(*) In termini di SNF e di fabbisogno gli importi scontano le minori entrate relative alle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati. In particolare, l’iniziale maggior gettito stimato (325 milioni per gli anni 2008 e 2009) è stato ridotto di 12 milioni per ciascuno dei due anni. Non risultano invece scontati gli effetti delle modifiche ai fini dell’indebitamento (12 milioni di euro per il 2008 e il 2009).
(**) L’allegato 7 relativo al ddl originario non ascriveva gli effetti di maggior gettito dell’addizionale comunale Irpef ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento in quanto tali entrate (stimate in 81 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009) erano considerate incluse nel Patto di Stabilità interno. L’allegato 7 relativo al testo definitivo iscrive tali entrate, al netto degli effetti dovuti alle modifiche approvate presso la Camera dei deputati (riduzione del maggior gettito di 3 milioni di euro per ciascuno dei due anni).
(***) Il ddl originario ascriveva effetti di Tfr pari a 130 milioni annui, che sono stati annullati per effetto dell’introduzione della clausola di salvaguardia nel corso dell’esame presso la Camera.
(****) Le modifiche introdotte presso la Camera prevedono effetti anche in termini di addizionali regionali e comunali all’Irpef. Quest’ultima (pari a 3 milioni per gli anni 2008 e 2009) è stata portata in riduzione delle relative maggiori entrate. La minore addizionale regionale (pari a 12 milioni per gli anni 2008 e 2009) è stata portata in riduzione della relativa voce contenuta tra le maggiori entrate limitatamente agli effetti dei saldi di SNF e fabbisogno.
(*****) L’effetto imputato alla voce Irpef corrisponde al totale quantificato nella relazione tecnica allegata all’emendamento approvato presso il Senato che comprendeva anche il minor gettito di addizionali Irpef.
La relazione tecnica relativa al testo originario del disegno di legge nonché le successive relazioni tecniche relative agli emendamenti presentati ed approvati affermano che la quantificazione degli effetti finanziari è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione Irpef. Tale metodologia non consente una verifica della stima effettuata anche in considerazione del fatto che la RT evidenzia esclusivamente i risultati ottenuti dalla simulazione senza indicare i dati e le ipotesi utilizzati per la stima degli effetti finanziari.
Si fa presente, tuttavia, che nel corso dell’audizione tenuta dal Ministro Visco il 9 ottobre 2006 presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, è stato precisato che le maggiori entrate Irpef iscritte nell’allegato 7 relativo al testo del disegno di legge presentato dal Governo[2] rappresentano l’effetto netto tra:
- un incremento dell’imposta lorda pari a circa 2.000 milioni di euro conseguente alla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni. In proposito si segnala che, rispetto alla normativa previgente, ai fini della determinazione dell’imposta lorda non si applicano più le deduzioni dall’imponibile sostituite dalle detrazioni dall’imposta;
- una riduzione dell’imposta netta dovuta all’introduzione, in luogo delle deduzioni, delle detrazioni per carichi di famiglia e per tipologia di lavoro dall’imposta lorda. Gli effetti finanziari delle detrazioni Irpef ammontavano, nel testo originario a circa 1.600 milioni di euro.
In considerazione di quanto affermato dal Ministro Visco e tenuto conto che nel corso dell’esame parlamentare le norme hanno subito modifiche limitatamente alle disposizioni sulle detrazioni Irpef lasciando invariata l’originaria rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote, gli effetti finanziari della disciplina definitivamente approvata possono essere così riassunti:
- un effetto positivo in termini di imposta lorda pari a circa 2.000 milioni di euro;
- un effetto negativo in termini di imposta netta pari a circa 2.300 milioni di euro.
Le norme sulla disciplina Irpef sono state oggetto di modifiche nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento le quali, tuttavia, non hanno interessato la rimodulazione della aliquote e degli scaglioni per la determinazione dell’imposta.
Si evidenziano, di seguito, le principali modifiche introdotte in ciascuno dei due rami del Parlamento e i relativi effetti finanziari evidenziati dalle relazioni tecniche.
Disegno di legge finanziaria presentato dal Governo – AC 1746
La riforma della disciplina Irpef/Ire era contenuta, originariamente, nell’articolo 3 del ddl finanziaria (C 1746). Per il commento relativo al testo originario si rinvia al dossier del Servizio bilancio dello Stato n. 4 del 16 ottobre 2006.
Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari indicati nell’allegato 7 al ddl finanziaria.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
IRPEF |
303 |
495 |
436 |
303 |
495 |
436 |
303 |
495 |
436 |
Add. reg.IRPEF |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 |
325 |
0 |
325 |
325 |
Add. com.IRPEF |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TFR |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
TOTALE |
433 |
625 |
566 |
433 |
950 |
891 |
433 |
950 |
891 |
MINORI SPESE |
|||||||||
Add. reg.IRPEF |
0 |
325 |
325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Add. com.IRPEF |
0 |
81 |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
0 |
406 |
406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Testo approvato dalla Camera dei deputati – AS 1183
Le principali modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati rispetto al testo governativo[3], possono essere così riassunte:
- introduzione dell’esenzione dall’imposta per i contribuenti con reddito complessivo composto da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro (su base annua), redditi da terreni per un importo non superiore a 185,92 euro annui e redditi da fabbricati derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- rimodulazione della detrazione per il coniuge a carico che consente una maggiore detrazione per i redditi bassi;
- aumento da 70 a 220 euro della maggiore detrazione per figli a carico portatori di handicap;
- introduzione di ulteriori detrazioni per reddito da lavoro dipendente qualora il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro;
- aumento della detrazione per i contribuenti pensionati[4] che hanno più di 75 anni;
- introduzione della clausola di salvaguardia in merito alla determinazione della ritenuta Irpef da calcolare sul pagamento del Tfr.
La stima delle minori entrate conseguenti alle modifiche introdotte – rispetto al maggior gettito indicato nel ddl finanziaria - indicate nella relazione tecnica allegata all’emendamento approvato, è evidenziata nella seguente tabella[5].
(milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
IRPEF |
- 482 |
- 789 |
- 695 |
Addizionale regionale |
-- |
- 12 |
- 12 |
Addizionale comunale |
-- |
- 3 |
- 3 |
TFR |
- 130 |
- 130 |
- 130 |
TOTALE VARIAZIONE EFFETTI |
- 612 |
- 934 |
- 840 |
Testo approvato dal Senato della Repubblica – C 1746-bis-B
Le novità introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati[6], riguardano:
- la disciplina delle detrazioni per figli a carico in caso di separazione dei genitori. Si precisa, in particolare, che in assenza di diverso accordo tra i genitori, la detrazione spetti al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto, e in assenza di un diverso accordo, la detrazione spetta a entrambi i genitori in parti uguali;
- l’incremento, da 690 a 1.380 euro, della misura minima della detrazione per redditi di lavoro dipendente a tempo determinato di importo annuo non superiore a 8.000 euro.
Gli effetti finanziari attribuiti alle modifiche[7] apportate nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, sono evidenziati nella seguente tabella[8].
(milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
IRPEF |
- 42,5 |
- 50 |
- 50 |
Addizionale regionale |
-- |
- 5,5 |
- 5,5 |
Addizionale comunale |
-- |
- 1,5 |
- 1,5 |
TOTALE DETRAZIONE LAVORO DIPEND. TEMPO DETERMINATO |
- 42,5 |
- 57 |
- 57 |
Al riguardo è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce i dati e le informazioni necessarie per la verifica degli effetti finanziari ascritti alla norma.
Nella nota del Governo di risposta[9] alle osservazioni del Servizio bilancio della Camera sono state fornite le seguenti informazioni:
- il modello di microsimulazione Irpef utilizza i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2004 (periodo d’imposta 2003) ed applica ai redditi rilevati dei coefficienti moltiplicativi al fine di adeguarli all’anno di previsione;
- dall’elaborazione effettuata risulta che i contribuenti non coinvolti dalla disposizione normativa sono circa 10 milioni e che i soggetti favoriti beneficiano di uno sgravio pro-capite medio pari a circa 110 euro e si addensano pressoché totalmente nella fascia di reddito complessivo fino a 40 mila euro.
Al riguardo, sulla base delle informazioni disponibili, che in ogni caso non consentono la verifica della quantificazione, si segnala quanto segue:
- con riferimento al testo originario del ddl, l’allegato 7 non considerava gli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento della p.a. dell’addizionale comunale all’Irpef (81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009) in quanto il maggior gettito era considerato incluso negli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno. Nel testo definitivamente approvato, invece, tali effetti risultano inclusi tra le maggiori entrate[10].
Nella nota di risposta[11] alle osservazioni del Servizio bilancio della Camera è stato precisato che, poiché gli obiettivi di risparmio stabiliti dal nuovo patto di stabilità interno sono determinati in termini di saldo di bilancio, ogni nuova o maggiore entrata degli enti locali concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti. Pertanto, continua la nota, “ascrivere effetti migliorativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, alla disposizione in esame determinerebbe una duplicazione dei risparmi conteggiati nella manovra 2007”;
- per quanto riguarda l’addizionale regionale all’Irpef non risultano scontati, ai soli fini dell’indebitamento della p.a., gli effetti di riduzione del maggior gettito indicati nella relazione tecnica allegata all’emendamento del Governo 3.500 approvato nell’esame presso la Camera dei deputati pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009[12].
Appare opportuno evidenziare, infine, che durante l’esame presso il Senato è stata aumentato l’importo minimo della detrazione Irpef per i redditi di lavoro dipendente a tempo determinato non superiori a 8.000 euro. La relativa relazione tecnica indicava effetti di minor gettito anche in termini di addizionali regionali e comunali. Nell’allegato 7 relativo al testo definitivo, presumibilmente tenendo conto che la disposizione non reca effetti sul gettito delle addizionali, tali effetti sono stati inclusi tra le minori entrate Irpef.
La norma reca disposizioni dirette ad aumentare l’importo degli assegni in favore di nuclei familiari con figli (ANF). In particolare, viene allegata la Tabella 1 che ridefinisce gli importi spettanti in funzione del numero dei componenti, della tipologia familiare e del reddito percepito (lettera a)).
Si dispone, inoltre, che in caso di nuclei familiari la cui tipologia non risulta espressamente prevista dalla Tabella 1, l’ammontare degli assegni da erogare è rideterminato applicando un incremento del 15% agli importi del 2006 (lettera b)).
La norma, infine, estende il diritto agli assegni familiari ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni limitatamente ai nuclei con più di tre figli (lettera d)).
L’allegato 7 ascrive alla norma, nel testo definitivamente approvato, gli effetti finanziari indicati nella seguente tabella:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Ass.familiari |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
930 |
ANF oltre 18 anni |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
TOTALE ANF |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
966 |
Nel testo originario del ddl finanziaria, l’articolo 4 rinviava ad un decreto del Ministro per le politiche per la famiglia la determinazione dei nuovi importi di assegni familiari entro una maggiore spesa complessiva fissata in 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
La relazione tecnica allegata all’emendamento[13] che ha introdotto la tabella con i nuovi importi degli assegni afferma che la quantificazione è stata condotta sulla base della banca dati Inps, per le famiglie che usufruiscono degli assegni di competenza dell’Istituto, e sulla base dell’incidenza, sul totale, delle famiglie di pubblici dipendenti che usufruiscono degli assegni. Le famiglie interessate sono state quindi suddivise per classi di reddito familiare in modo da stimare l’effetto di incremento dei trattamenti per ogni singola classe. Si è tenuto conto, infine, dell’ampliamento del numero dei fruitori dovuto all’innalzamento dei livelli massimi di reddito che danno diritto agli assegni. L’effetto finanziario indicato nella RT è pari a 930 milioni di euro annui.
L’estensione del beneficio ai figli fra i 18 e i 21 anni è stata introdotta nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato. La relazione tecnica allegata all’emendamento[14] che prevedeva tale estensione precisa che la quantificazione è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentati nel 2004, calcolando l’incidenza dei figli compresi nella fascia di età considerata all’interno delle famiglie con più di tre figli. Gli effetti finanziari indicati ammontano a 36 milioni di euro annui.
Al riguardo il Servizio bilancio della Camera ha chiesto che venissero fornite maggiori informazioni circa i dati e le ipotesi utilizzati per la quantificazione dell’onere.
Norme in materia di studi di settore
Le norme, nel testo iniziale del disegno di legge disponevano quanto segue:
· gli studi di settore sono di norma soggetti a revisione ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o da quella dell’ultima revisione. Nella fase di revisione si tiene conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, con la finalità di conservare la rappresentatività degli studi rispetto alla realtà economica di riferimento.
Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
Attualmente, l’articolo 1, comma 399, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), soppresso dalle norme in esame, prevede la revisione degli studi di settore con cadenza quadriennale;
· fino alla elaborazione ed alla revisione degli studi di settore, che tengano conto degli indicatori di coerenza di cui sopra, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, si tiene conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente, in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. La considerazione di tali indicatori ai fini dell’accertamento ha efficacia, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 195 del 1999[15], dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore, anche nel caso in cui gli studi siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo;
· il limite di ricavi o compensi per l’applicazione degli studi di settore, ora previsto in 5.164.569 euro, è innalzato a 7,5 milioni di euro. Tra i ricavi non si considerano i corrispettivi della cessione di strumenti finanziari similari alle azioni ed obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Gli studi di settore si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, anche in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;
· con riguardo ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi e compensi, nonché di rapporti di lavoro irregolare. Nei casi di non normale svolgimento dell’attività, cessazione dell’attività e liquidazione ordinaria, può essere richiesta al contribuente la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti per i quali si applicano gli studi di settore;
· per le società di capitale, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per l’individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dell’attività medesima. Tali indicatori sono approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006. E’ programmata una specifica attività di controllo nei confronti delle società che, per effetto dell’applicazione dei suddetti indicatori, rivelano una situazione di incoerenza;
· gli accertamenti sulla base degli studi di settore sono effettuati anche nei confronti di soggetti con periodo d’imposta inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi;
· è inasprito il sistema delle sanzioni nei casi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati richiesti per la compilazione dei modelli rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei relativi allegati
Nel corso dell’esame parlamentare, le norme sono state oggetto delle seguenti modifiche:
· il termine di tre anni, fissato di norma per la revisione degli studi di settore, rappresenta un termine massimo, potendosi pertanto procedere a revisione anche dopo periodi di durata inferiore;
· gli specifici indicatori di normalità economica, di cui si tiene conto in sede di accertamento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, fino alla elaborazione ed alla revisione degli studi di settore che tengano conto degli indici di coerenza, devono rivestire significativa rilevanza;
· gli uffici non possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni in base a presunzioni semplici, emergenti dal confronto con le scritture contabili, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d) del DPR n. 600 del 1973[16] e dell’articolo 54, comma 2, del DPR 633 del 1972[17], nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello di congruità previsto dagli studi di settore, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. Gli uffici non procedono alla rettifica nel caso in cui l’ammontare delle attività non dichiarate, dell’importo massimo di 50.000 euro, risulti non superiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. La preclusione, riferibile alle sole componenti positive si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007. Nel caso in cui l’ufficio proceda a rettifica, nella motivazione dell’atto, deve evidenziare le ragioni che lo inducono a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto non rappresentative del potenziale volume di attività ascrivibili al contribuente. Le disposizioni non si applicano nel caso in cui ai contribuenti siano irrogabili le sanzioni, introdotte nel testo del disegno di legge finanziaria in esame, previste nel caso di omessa o inesatta indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e di indebita indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi stessi;
· sono soppresse le sanzioni, presenti originariamente nel testo previste per le violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.
L’Allegato 7 ,riferito al testo approvato, assegna alle disposizioni i seguenti effetti di gettito sui saldi di finanza pubblica, non modificati rispetto a quelli riferiti al testo iniziale.
(milioni di euro)
tributo |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto pa |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
IVA |
964 |
1.583 |
2.202 |
964 |
1.583 |
2.202 |
964 |
1.583 |
2.202 |
II DD |
1.917 |
1.748 |
2.130 |
1.917 |
1.748 |
2.130 |
1.917 |
1.748 |
2.130 |
IRAP[18] |
407 |
422 |
532 |
407 |
422 |
532 |
407 |
422 |
532 |
totale |
3.288 |
3.753 |
4.864 |
3.288 |
3.753 |
4.864 |
3.288 |
3.753 |
4.864 |
La relazione tecnica quantifica singolarmente gli effetti degli interventi, utilizzando i dati relativi al periodo di imposta 2004, ultimo anno disponibile nella banca dati degli studi di settore.
Con riferimento a tale periodo d’imposta, l’applicazione di studi evoluti in capo a 1.270.000 soggetti[19] ha prodotto, rispetto al periodo d’imposta precedente, i seguenti effetti in termini di maggiori imposte versate.
(milioni di euro)
Componenti positivi dichiarati |
Ammontari |
Aliquote effettive |
Maggiori imposte |
Maggiori ricavi dichiarati (IVA) |
10.300 |
14,78% |
1.522 |
Maggior reddito (IRPEF/IRES) |
1.300 |
22% |
286 |
Maggior base imponibile IRAP |
5.200 |
4% |
208 |
Partendo da questi valori ed assumendo che i risultati ottenuti nel periodo d’imposta 2004 siano replicabili per gli anni oggetto della valutazione, le stime di gettito relative alla revisione triennale degli studi di settore ed alla riformulazione delle clausole di esclusione sono state ottenute riproporzionando i risultati riferiti a 1.270.000 contribuenti (imprese) sulla base della numerosità dei soggetti che la relazione tecnica stima siano coinvolti dalle citate modifiche apportate agli studi di settore.
Gli effetti delle altre disposizioni sono valutati dalla relazione tecnica in base a specifiche elaborazioni, secondo quanto di seguito indicato.
In particolare:
Revisione degli studi con cadenza triennale, anziché quadriennale.
La nuova cadenza della revisione decorre dal periodo d’imposta 2007.
Si stima che il passaggio dal ciclo quadriennale di evoluzione degli studi ad un ciclo triennale determini un incremento di circa 330.000 contribuenti soggetti ad evoluzione per ogni singolo anno. Riproporzionando sulla base di tale numerosità i risultati ottenuti nel 2004, si ottengono i seguenti effetti di maggior gettito per competenza:
(milioni di euro)
Tributo |
2007 |
2008 |
IVA |
396 |
792 |
IRPF/IRES |
74 |
148 |
IRAP |
54 |
108 |
TOTALE |
524 |
1.048 |
In termini di cassa, considerando un acconto del 75 per cento per IRPE/IRES e dell’85 per cento per l’IRAP, si hanno i seguenti risultati:
(milioni di euro)
Tributo |
2008 |
2009 |
IVA |
396 |
792 |
IRPF/IRES |
130 |
204 |
IRAP |
100 |
154 |
TOTALE |
626 |
1.150 |
Introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata e applicabile a tutti gli studi di settore
Le norme prevedono, in fase transitoria, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, la considerazione di specifici indicatori di normalità economica idonei all’individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente.
La stima di gettito è stata effettuata dalla relazione tecnica su un campione di 2 milioni di imprese, estendendo successivamente i risultati all’intera platea dei contribuenti , pari a circa 4 milioni di soggetti. In considerazione della novità connessa all’introduzione dei nuovi effetti dell’analisi di coerenza, è stata ipotizzata una percentuale di adesione, rispetto al gettito complessivo potenziale, del 28 per cento. Tale percentuale è la risultante dei diversi tassi di adesione previsti per contribuenti non congrui (10 per cento), congrui per adeguamento (15 per cento), congrui naturali (35 per cento).
Gli effetti in termini di maggior gettito annuo per competenza, a decorre dal 2006, sono i seguenti:
(milioni di euro)
Tributo |
|
IVA |
670 |
IRPF/IRES |
924 |
IRAP |
168 |
TOTALE |
1.762 |
Per cassa, si determinano i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Tributo |
2007 |
2008 |
2009 |
IVA |
670 |
670 |
670 |
IRPF/IRES |
1.617 |
924 |
924 |
IRAP |
311 |
168 |
168 |
TOTALE |
2.598 |
1.762 |
1.762 |
Introduzione della nuova analisi di coerenza, specifica per singolo studio di settore
La relazione tecnica ipotizza la stessa valutazione dell’analisi di coerenza generalizzata di cui al punto precedente, ripartita su tre anni, in considerazione della cadenza triennale della revisione degli studi di settore.
Gli effetti per competenza sono pertanto i seguenti, considerando che la disposizione si applica dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007:
(milioni di euro)
Tributo |
2007 |
2008 |
IVA |
223 |
446 |
IRPF/IRES |
308 |
616 |
IRAP |
56 |
112 |
TOTALE |
587 |
1.174 |
Per cassa, si determinano i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Tributo |
2008 |
2009 |
IVA |
223 |
446 |
IRPF/IRES |
539 |
847 |
IRAP |
104 |
160 |
TOTALE |
866 |
1.453 |
Aumento del limite dei ricavi e compensi per l’applicabilità degli studi di settore e ridefinizione delle cause di esclusione
La relazione tecnica afferma che l’innalzamento del limite di applicabilità degli studi di settore a 7,5 milioni di euro di ricavi o compensi è suscettibile di produrre un maggior gettito che, cautelativamente, non è stato valutato a causa della mancanza di informazioni strutturali sulle imprese interessate dall’innalzamento del limite.
In merito, invece, alla disposizione in base alla quale gli studi di settore si applicano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, anche in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti, la relazione tecnica stima che siano interessati dalla medesima circa 500.000 soggetti.
La relazione tecnica, come si è detto, utilizza i risultati ottenuti, in riferimento al periodo d’imposta 2004, dall’applicazione a 1.270.000 soggetti degli studi di settore evoluti. Tali risultati sono ridotti del 50 per cento per tenere conto di un periodo di normale svolgimento dell’attività mediamente pari a sei mesi, nonché ulteriormente ridotti del 30 per cento per considerare la minore redditività generalmente caratterizzante i soggetti che cessano o iniziano l’attività.
Gli effetti annui in termini di competenza a decorrere dal 2006 sono pertanto i seguenti:
(milioni di euro)
Tributo |
|
IVA |
210 |
IRPF/IRES |
39 |
IRAP |
29 |
TOTALE |
278 |
In termini di cassa, si hanno i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Tributo |
2007 |
2008 |
2009 |
IVA |
210 |
210 |
210 |
IRPF/IRES |
68 |
39 |
39 |
IRAP |
54 |
29 |
29 |
TOTALE |
332 |
278 |
278 |
Indicatori di normalità economica per i contribuenti non soggetti agli studi di settore
La disposizione prevede la possibilità di introdurre, a decorrere dal periodo d’imposta 2006, con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, indicatori di coerenza per le società di capitali, escluse dagli studi di settore, ai fini dell’individuazione dei requisiti minimi di continuità dell’attività di impresa. I soggetti incoerenti rispetto a tali indicatori saranno oggetto di una specifica attività di controllo. Il provvedimento è motivato dalla presenza di una quota significativa di società di capitali che risultano fiscalmente inattive dopo anche meno di un anno dall’inizio dell’attività. Viene, inoltre, prevista una specifica attività di selezione, ai fini delle attività di controllo, dei soggetti cui non si applicano gli studi di settore (cessazione dell’attività, liquidazione ordinaria, non normale svolgimento dell’attività) mediante l’individuazione di indicatori volti a rilevare ricavi o compensi non dichiarati ovvero l’impiego di lavoro non regolare.
Si considera che le disposizioni determinino un effetto di deterrenza a decorrere dal 2006.
Ai fini della quantificazione, sono stati utilizzati i risultati ottenuti nelle stime riguardanti l’introduzione della nuova analisi della coerenza, generalizzata ed applicabile a tutti gli studi di settore, rapportandoli a circa un milione di contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore, tra i quali sono da ricomprendere anche le grandi imprese. Tali stime sono state cautelativamente ridotte del 50 per cento.
Gli effetti annui dal 2006 in termini di competenza sono, pertanto, i seguenti:
(milioni di euro)
Tributo |
|
IVA |
68 |
IRPF/IRES |
116 |
IRAP |
21 |
TOTALE |
221 |
Per cassa, si determinano i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Tributo |
2007 |
2008 |
2009 |
IVA |
84 |
84 |
84 |
IRPF/IRES |
232 |
116 |
116 |
IRAP |
42 |
21 |
21 |
TOTALE |
358 |
221 |
221 |
La relazione tecnica non assegna cautelativamente alcun effetto di gettito alle disposizioni relative all’applicazione degli studi di settore ai soggetti con periodo d’imposta diverso dai dodici mesi, alla rilevanza di tale strumento in fase di accertamento, nonché all’inasprimento del sistema sanzionatorio.
Come si è detto, tale quantificazione non ha subito variazioni a seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento.
Una nota tecnica di corredo all’emendamento originario che recava tali modifiche afferma che le medesime non determinano variazioni di gettito rispetto agli effetti inizialmente stimati. In particolare, si ritiene che l’applicazione di studi di settore soggetti ad una più frequente revisione induca ad una maggiore fedeltà nelle dichiarazioni ed ad un maggiore adeguamento dei contribuenti agli studi stessi. La norma che prevede una limitata preclusione dell’attività di accertamento si stima produca una maggiore aderenza dei contribuenti agli studi di settore.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che le stime proposte dalla relazione tecnica presentavano alcuni profili di problematicità in merito ai quali appariva opportuno acquisire chiarimenti, anche in considerazione del cospicuo effetto in termini di recupero di gettito assegnato alle norme.
In particolare:
· la quantificazione degli effetti della revisione triennale degli studi di settore e della riformulazione delle cause di esclusione era effettuata dalla relazione tecnica riproporzionando, sulla base della numerosità dei soggetti interessati, i risultati in termini di maggior gettito ottenuti dall’applicazione nel 2004 dei nuovi studi evoluti da parte di 1.270.000 imprese, assumendo quindi l’ipotesi che tali risultati fossero replicabili per gli anni oggetto delle valutazioni. L’ipotesi adottata, peraltro non suffragata da riscontri oggettivi, destava perplessità in quanto i predetti risultati, riguardanti le sole imprese, sembravano essere stati applicati a tutti i contribuenti assoggettati agli studi di settore.
Tale circostanza si evinceva dal fatto che la relazione tecnica valutava in 330.000 circa i contribuenti soggetti annualmente ad evoluzione per effetto della triennalizzazione della revisione degli studi di settore. Poiché, in altra parte della relazione tecnica (analisi di coerenza generalizzata ed applicabile a tutti gli studi di settore) si evinceva che la totalità dei contribuenti soggetti agli studi di settore è pari a 4 milioni di unità, i 330.000 contribuenti soggetti annualmente ad evoluzione per effetto della triennalizzazione sembravano ricomprendere anche i contribuenti diversi dalle imprese [(4.000.000/4)-(4.000.000/3)];
· con riferimento alla quantificazione degli effetti derivanti dall’applicazione, in via transitoria, di specifici indicatori di normalità economica - idonei alla individuazione di ricavi o compensi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche di esercizio dell’attività svolta - non appariva chiaro come i risultati in termini di gettito potessero integralmente prodursi per cassa già dal 2007, attesa la necessità, per l’Amministrazione finanziaria, di individuare tali indicatori e provvedere operativamente al recepimento dei medesimi nell’ambito di ciascuno studio di settore, entro il 31 marzo 2007.
Sempre in merito a tale quantificazione, inoltre, si sarebbe dovuto chiarire il motivo per il quale la maggiore base imponibile annua - derivante dall’adeguamento dei contribuenti alle risultanze dell’applicazione di tali indicatori di coerenza ed induttivamente desumibile dai dati forniti dalla relazione tecnica[20] - risultasse del medesimo ammontare sia con riferimento all’IRPEF/IRES, che all’IRAP, attesi i diversi criteri che presiedono alla determinazione di tale base con riferimento a tali imposte;
· la quantificazione relativa agli effetti di deterrenza delle disposizioni riguardanti l’applicazione di indicatori di normalità economica alle società di capitali ed agli altri contribuenti esclusi dagli studi di settore poteva risultare scarsamente prudenziale, in considerazione del fatto che nei confronti di tali contribuenti gli studi di settore non avrebbero assunto alcun valore di presunzione legale ai fini dell’accertamento. In merito a tale quantificazione, si sarebbe dovuto inoltre chiarire il motivo per cui, nella valutazione degli effetti di cassa, fossero state utilizzate percentuali di acconto effettivo, ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, del cento per cento, in luogo delle percentuali, utilizzate per la quantificazione delle restanti misure in materia, rispettivamente pari al 75 ed all’85 per cento.
Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio, il Governo, in merito alla scarsa prudenzialità della quantificazione relativa agli effetti di deterrenza delle disposizioni riguardanti l’applicazione di indicatori di normalità economica alle società di capitali ed agli altri contribuenti esclusi dagli studi di settore ha precisato quanto segue:
· l’applicazione dei risultati dell’analisi di coerenza generalizzata riguardante l’intera platea dei contribuenti soggetti agli studi di settore alle società di capitali, escluse dagli studi, comporta una sottostima dell’effetto di ripresa di gettito in quanto le società rappresentano generalmente contribuenti di grandi dimensioni, che contribuiscono al gettito in maniera notevolmente più rilevante, presentando ricavi superiori a 5 milioni di euro;
· i risultati della stima sono stati comunque prudenzialmente ridotti del 50 per cento.
In merito alle modifiche introdotte nel corso dell’esame parlamentare, il Servizio Bilancio ha, inoltre, segnalato la necessità di disporre di elementi informativi sulla neutralità finanziaria delle norme in quanto le medesime apparivano suscettibili di determinare, rispetto agli effetti finanziari stimati, conseguenze in termini di gettito di segno opposto, di cui andava comunque dimostrata la compensatività.
Infatti, da un lato la disposizione che introduceva la possibilità di procedere alla più frequente revisione degli studi di settore appariva suscettibile di amplificare gli effetti quantificati nella relazione tecnica iniziale. Dall’altro, la significativa rilevanza richiesta per l’applicazione degli specifici indicatori di normalità economica ne indeboliva la valenza come strumento di accertamento, mentre le limitazioni poste all’attività di accertamento di tipo presuntivo, condotta da parte degli uffici sulla base delle risultanze contabili nei confronti dei contribuenti congrui, appariva suscettibile di ridurre l’efficacia di tale attività, con conseguente riduzione delle maggiori imposte accertate.
In merito a tale fattispecie, si segnala che l’agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 ha chiarito che il limite di 50.000 euro relativo alle attività non dichiarate non costituisce una franchigia, per cui qualora l’ammontare accertabile sulla base di presunzioni semplici sia superiore a tale importo può essere effettuata la rettifica dei ricavi o compensi nella misura complessivamente risultante.
Detraibilità e deducibilità delle spese per acquisto di medicinali
Normativa vigente. L’articolo 10, comma 1, lett. b), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
L’articolo 15, comma 1, lett. c), del medesimo TUIR prevede, in particolare, che siano detraibili dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Le norme prevedono, al comma 28, che, sia ai fini della deducibilità che della detraibilità, la spesa sanitaria per l’acquisto di medicinali debba essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Il comma 29, introdotto nel corso dell’iter parlamentare, dispone in particolare che la suddetta certificazione si applichi a decorrere dal 1° luglio 2007.
Il medesimo comma prevede, inoltre, che nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale possa essere riportata a mano direttamente dall’acquirente sullo scontrino fiscale.
L’Allegato 7 attribuisce alla norma un effetto di recupero di gettito a valere sui saldi di finanza pubblica pari a 56,5 milioni di euro nel 2007 ed a 89 milioni di euro nel 2008.
La relazione tecnica, aggiornata rispetto al testo originale per tenere conto della diversa decorrenza introdotta in sede parlamentare, precisa che attualmente la fruibilità dei suddetti benefici fiscali è subordinata al possesso ed alla conservazione, da parte del contribuente dello scontrino fiscale generico.
La relazione stessa quantifica una ripresa di gettito annua per competenza pari a 65 milioni di euro, ipotizzando che l’applicazione della norma possa determinare una riduzione media del 5 per cento delle spese sanitarie deducibili e detraibili dichiarate.
La quantificazione si basa su una elaborazione effettuata con il modello di microsimulazione IRPEF, riducendo del 5 per cento, in capo a ciascun contribuente, l’ammontare di spesa sanitaria dichiarata.
Nel 2007, scontando l’applicazione della disposizione dal 1° luglio si ha un effetto di recupero di gettito per competenza di 32,5 milioni di euro, corrispondente a circa la metà del gettito annuo. Per cassa, scontando una quota di acconto del 75 per cento, si ottiene un maggior gettito di circa 57 milioni di euro nel 2008, 89 milioni di euro nel 2009 e 65 milioni di euro annui dal 2010.
Al riguardo il Servizio bilancio della Camera ha rilevato che la quantificazione non conteneva gli elementi necessari per una puntuale verifica e che era pertanto necessario che fossero forniti i criteri e gli elementi alla base della quantificazione.
Nella nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio, il Governo non ha fornito ulteriori elementi informativi, precisando esclusivamente che un calcolo condotto a livello aggregato, alternativo rispetto alla simulazione eseguita in riferimento ai singoli contribuenti, che peraltro scontava la medesima ipotesi di riduzione del 5 per cento delle spese sanitarie portate in deduzione o in detrazione, avrebbe condotto ad un risultato di ripresa di gettito leggermente superiore a quello stimato nella relazione tecnica. Tuttavia, tale calcolo risultava meno preciso nell’impossibilità di tenere conto della capacità contributiva di ciascun contribuente.
Analoghe perplessità sulla completezza degli elementi informativi sono state sollevate dal Servizio Bilancio del Senato, con particolare riguardo agli elementi alla base dell’ipotesi di una riduzione media del 5 per cento delle spese sanitarie detraibili e deducibili, indotta dalle norme. In particolare, si è osservato che la restrizione prodotta dalla certificazione riguarda la sola spesa per acquisto di medicinali, mentre le spese sanitarie indicate ai fini della dichiarazione dei redditi comprendono diverse voci, il cui importo unitario può risultare anche di entità significativa, quali le spese per visite specialistiche, per la diagnostica, per interventi chirurgici e di cure dentarie.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, sono volte a contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97.
In particolare, viene introdotto l’obbligo di trasmettere, in via telematica, una preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita Iva che intendano effettuare compensazioni per importi superiori a 10.000 euro. La comunicazione deve essere inviata dal contribuente entro il quinto giorno precedente quello in cui si intende effettuare la compensazione; trascorsi tre giorni dall’invio della comunicazione senza alcuna risposta da parte dell’Agenzia delle entrate, si applica il silenzio assenso e, pertanto, il contribuente può procedere all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta (comma 30).
La definizione delle modalità di attuazione e di controllo dovranno essere stabilite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (comma 31).
Si dispone, infine, che una parte delle maggiori entrate derivanti dalle citate disposizioni sia iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica il quale viene, pertanto, incrementato di 214 milioni per l’anno 2007. Contestualmente, viene ridotta di 183,8 milioni di euro l’autorizzazione di spesa relativa a tale Fondo per l’anno 2008 (comma 32).
L’allegato 7 ascrive alla norma, nel testo definitivamente approvato, gli effetti finanziari indicati nella seguente tabella:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
Compensazione |
|
|
|
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
MINORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Compensazione |
370 |
370 |
370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fondo politiche strutturali |
0 |
183,8 |
0 |
0 |
183,8 |
0 |
0 |
183,8 |
0 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Fondo politiche strutturali |
214 |
(*) |
0 |
214 |
(*) |
0 |
214 |
(*) |
0 |
(*) Nel 2008, l’allegato 7 ascrive la somma di 14 milioni riferita, però, alla disposizione contenuta nel comma 1347.
La relazione tecnica recante la quantificazione degli effetti finanziari prodotti dalla norma è stata presentata con riferimento all’emendamento del Governo 3.141 presentato in Commissione bilancio della Camera. Il testo normativo contenuto in tale emendamento, tuttavia, differiva dal testo della disposizione definitivamente approvata. Infatti, la disciplina era riferita a tutti i pagamenti, ivi compresi quelli di importo inferiore a 10.000 euro; ai fini della quantificazione, la RT afferma che, annualmente, le somme illegittimamente compensate e di cui si chiede la restituzione ai contribuenti possono stimarsi in circa 600 milioni, 100 dei quali vengono pagati dai contribuenti a seguito di comunicazione di irregolarità, mentre la restante parte viene iscritta a ruolo. La RT ipotizza poi che, grazie alla recente riforma del servizio di riscossione si determini, a legislazione vigente, una percentuale di recupero di quanto iscritto a ruolo pari al 20%; pertanto, l’importo non recuperabile sarebbe di oltre 400 milioni di euro. A fini prudenziale, l’effetto di maggior gettito viene stimato in 370 milioni annui a decorrere dal 2007.
Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato[21] ha chiesto, in primo luogo, chiarimenti in merito agli effetti finanziari relativi alla esclusione, introdotta nel corso dell’iter parlamentare, dall’ambito di applicazione della norma dei pagamenti inferiori a 10.000 euro.
Inoltre, è stato evidenziato che le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito dei crediti in esame potrebbero determinare oneri aggiuntivi in relazione alle risorse umane e tecnologiche che si rendono necessarie, anche in considerazione del fatto che la norma prevede che il silenzio assenso intervenga dopo soli tre giorni dall’invio della comunicazione.
Appare opportuno segnalare, infine, che, come precisato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate nel corso dell’audizione del 21 marzo 2007 presso le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, “le attività finalizzate all’attuazione della norma sono in fase di completamento”. Pertanto, fino a tale data la norma antielusiva in commento non ha trovato applicazione.
Con nota del 3 novembre 2006 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha precisato che il controllo introdotto dalla norma è di natura preventiva in quanto nel caso in cui dalla verifica emergono elementi di rischio verrà comunicata al contribuente l’impossibilità di procedere alla compensazione e verrà inibita l’esecuzione dell’operazione, tenuto conto che il versamento può essere effettuato esclusivamente in via telematica.
Abolizione della detraibilità IVA per i giochi e le scommesse
La norma dispone l’abrogazione dell’articolo 11-quinquiesdecies, commi 7 e 8, del decreto-legge 203/2005[22].
Con le disposizioni richiamate è stata introdotta la detraibilità dell’IVA per i giochi e le scommesse, prevedendo in particolare che le operazioni relative all’organizzazione e all’esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi e delle scommesse siano inserite fra quelle interamente detraibili nella determinazione dell’IVA dovuta (comma 7). Tale misura è stata tuttavia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (comma 8).
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggior gettito, basati sulla medesima quantificazione contenuta nel decreto legge 203/2005[23]:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 35 IVA giochi e scommesse
|
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
La relazione illustrativa precisa che l’abrogazione interviene per disposizioni che, consentendo un recupero dell’IVA in presenza di detrazioni esenti, costituiscono una evidente deroga al sistema vigente in materia di detrazione d’imposta. Inoltre la norma[24] che esclude la detraibilità IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti è in linea con il disposto della direttiva 77/388/CEE[25].
Al riguardo il Servizio bilancio ha segnalato l’opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alle modalità di contabilizzazione della riduzione di gettito ascritta alla precedente introduzione della detraibilità IVA per i giochi e le scommesse (detraibilità di cui la norma in esame prevede l’abrogazione). In particolare, si richiedeva di chiarire se la predetta riduzione di gettito fosse stata o meno incorporata nelle previsioni nei saldi a legislazione vigente, tenuto conto che la detraibilità dell’IVA per giochi e scommesse era stata subordinata – ai sensi del comma 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies - alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
Infatti, qualora tale assenso non fosse intervenuto, la relativa perdita di gettito non avrebbe dovuto essere contabilizzata. Di conseguenza, non risultando la stessa più incorporata nei saldi a legislazione vigente, la successiva abrogazione dei commi 7 e 8 (proposta con la norma in esame) non avrebbe potuto determinare un effetto di segno opposto (ossia di maggiore entrata).
Nella Nota di risposta alle osservazioni del Servizio, trasmessa il 23 ottobre 2006, il Governo ha chiarito che gli effetti di minore gettito connessi all’attuazione dell’articolo 11-quinquiesdecies, commi 7 e 8, del decreto-legge 203/2005 erano contenuti nelle previsioni a legislazione vigente ed ha quindi confermato la stima di maggior gettito indicata dalla relazione tecnica e dall’allegato 7.
Autovetture per portatori di handicap
Normativa vigente Sono previste alcune agevolazioni fiscali[26] in favore dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie che acquistano autoveicoli. In particolare:
- detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi necessari alla locomozione di disabili[27]. Tale detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 18.075,99 euro;
- applicazione dell’aliquota ridotta dell’Iva (4%) in luogo dell’aliquota ordinaria sugli acquisti di autoveicoli[28], a condizione che il veicolo non sia di cilindrata superiore a 2.000 c.c. (se a benzina), ovvero a 2.800 c.c. (se con alimentazione a gasolio);
- esenzione dal pagamento dell’imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro, per gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i veicoli acquistati dai disabili[29];
- l’esenzione dal bollo auto per tutti i veicoli indicati al n. 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/72[30].
La norma reca disposizioni di carattere antielusivo con riferimento al fenomeno di acquisti agevolati di autoveicoli intestati a soggetti portatori di handicap utilizzati, di fatto, da soggetti diversi dall’intestatario[31].
La norma, in primo luogo, conferma l’applicazione delle agevolazioni sugli autoveicoli utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio di soggetti portatori di handicap (comma 36).
Inoltre, dispone la perdita del diritto ai benefici fiscali qualora il veicolo venga ceduto o donato entro due anni dalla data di acquisto (comma 37). In questo caso il soggetto deve provvedere al versamento della differenza tra le imposte ordinariamente applicabili e quelle agevolate effettivamente pagate. La richiamata perdita del diritto alle agevolazioni non opera se il trasferimento avviene per mutate necessità imputabili alla situazione di handicap del contribuente.
In sostanza, nel caso in cui si verifichi la cessione entro i due anni e il contribuente non sia in grado di certificare la nuove esigenze legate al proprio handicap, dovranno essere corrisposte le seguente imposte:
§ per quanto riguarda l’Iva, dovrà essere versata la differenza tra l’aliquota ordinaria (20%) e l’aliquota agevolata (4%) da applicare al prezzo di acquisto;
§ in merito all’Irpef, dovrà essere restituita l’imposta detratta (19% del costo di acquisto per un valore di spesa non superiore a 18.076 euro);
§ l’imposta di bollo, l’imposta erariale di trascrizione, l’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e l’imposta di registro sugli atti di trasferimento dovranno essere versate interamente, in quanto non si applica più il regime di esenzione.
Gli effetti iscritti nell’allegato 7sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
Iva |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
Irpef |
0 |
47,3 |
27,0 |
0 |
47,3 |
27,0 |
0 |
47,3 |
27,0 |
Bollo auto |
0 |
0 |
0 |
0,7 |
2,1 |
3,5 |
0,7 |
2,1 |
3,5 |
TOTALE |
26,0 |
73,3 |
53,0 |
26,7 |
75,4 |
56,5 |
26,7 |
75,4 |
56,5 |
MINORI SPESE |
|||||||||
Bollo auto |
0,7 |
2,1 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
0,7 |
2,1 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La relazione tecnica effettua la quantificazione del maggior gettito distinguendo gli effetti sull’Iva, sull’Irpef e sul bollo auto.
In merito agli effetti Iva la relazione tecnica fa riferimento ai dati del periodo d’imposta 2004 da cui risulta che nel settore auto il gettito corrispondente all’aliquota del 4% è pari a 28 milioni (cui corrisponde un risparmio d’imposta, rispetto all’aliquota ordinaria, di circa 114 milioni). Considerando un trend crescente (in base al quale si stima un risparmio d’imposta pari a 130 milioni) ed ipotizzando un effetto deterrente della norma sul fenomeno elusivo pari al 20%, viene stimato un recupero di gettito pari a 26 milioni di euro su base annua.
La stima del gettito Irpef è stata effettuata considerando gli stessi dati utilizzati per la quantificazione dell’Iva. In particolare, si è risaliti al valore complessivo al lordo di Iva, incrementato per effetto del trend di crescita del settore a 843 milioni di euro, ed è stata applicata la percentuale del 20% per calcolare gli effetti antielusivi della norma.
L’importo così ottenuto, inoltre, è stato ridotto del 15% per tener conto del tetto massimo di spesa detraibile fissato in 18.076 euro sul quale si applica la detrazione del 19%.
L’effetto complessivo Irpef è pertanto: (843x20%x19%x85%)=27 milioni.
La stima degli effetti sull’imposta di bollo, infine, è stata effettuata ipotizzando un flusso di 40.000 auto e un effetto emersione del 20%. Il relativo maggior gettito è stato indicato in 700.000 euro.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità con le quali si intende – di fatto – procedere all’accertamento e al recupero delle eventuali maggiori imposte; ciò in quanto la norma non prevede, né direttamente né tramite rinvio ad apposito decreto, l’attivazione di alcuna procedura specifica.
Ulteriori informazioni sono state richieste in merito ai dati e alle ipotesi utilizzate per la quantificazione del maggior gettito a titolo di bollo auto per gli anni 2008 e 2009; ciò in quanto, rispetto alla stima annua effettuata con riferimento al 2007, il trend ipotizzato prevede un forte incremento nel biennio successivo, le cui ragioni non risultano esplicitate nella RT.
Alcune perplessità, infine, sono state manifestate circa l’efficacia complessiva della norma antielusiva introdotta tenuto conto che la normativa previgente già subordinava la fruizione dei benefici ad una sola autovettura una volta ogni 4 anni per ciascun soggetto con handicap.
Nella nota del Governo di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera[32] è stato precisato che, a fini prudenziali, la quantificazione è stata effettuata analizzando esclusivamente gli effetti deterrenti della norma e non anche il recupero delle imposte dovuto alla decadenza delle agevolazioni. Per la stima dell’effetto deterrente, si è ipotizzato che, a partire da gennaio 2007, il 20% delle autovetture sarà acquistato ad aliquota piena e che, nell’anno successivo, in sede di dichiarazione dei redditi, non verranno chieste detrazioni d’imposta per tali autovetture.
Ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
La norma introducendo l’articolo 25-ter nel Dpr n. 600/73, dispone che il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto d’imposta sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto d’opere e servizi effettuate nell’esercizio d’impresa ovvero come attività commerciale non esercitata abitualmente.
Si segnala che la norma, nel testo originario del ddl, prevedeva una aliquota di ritenuta pari al 10% la quale, nel corso dell’esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, è stata ridotta al 4%.
Gli effetti iscritti nell’allegato 7sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
Ritenute d’imposta |
+ 110 |
- 42 |
0 |
+ 110 |
- 42 |
0 |
+ 110 |
- 42 |
0 |
La relazione tecnica allegata al testo originario è stata, nel corso dell’esame del provvedimento, integrata sia per tenere conto delle modifiche apportate (riduzione dal 10% al 4% dell’aliquota della ritenuta d’imposta) sia anche per rettificare i criteri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. In ogni caso, trattandosi dell’introduzione di una ritenuta a titolo di acconto d’imposta, si producono esclusivamente effetti di cassa per i primi due anni.
In particolare, pur basandosi sui medesimi dati iniziali (le spese condominali nel 2005 ammontano complessivamente a 15,4 miliardi di euro[33]), la procedura e le ipotesi utilizzate nelle due relazioni tecniche sono differenti. Pertanto, nonostante sia intervenuta, tra la RT originaria e quella integrativa, una riduzione di 6 punti percentuali dell’aliquota della ritenuta, gli effetti finanziari stimati sono rimasti invariati nel 2007 (maggior gettito di 110 milioni di euro) e sono variati di 1 milione nel 2008 (minor gettito di 42 milioni di euro in luogo del precedente valore pari a 43 milioni di euro).
Nella RT originaria, la base imponibile interessata dalla ritenuta era stata stimata in 1.410 milioni; ciò in quanto gli iniziali 15.400 milioni erano stati ridotti per tenere conto degli edifici non costituiti in condominio, delle prestazioni non effettuate nell’esercizio d’impresa e non fatturate, delle spese sostenute non riferite a contratti di appalto. Ipotizzando che gli 11/12 della ritenuta effettuata nel primo anno di applicazione (1.410x10%=141) sia versata nello stesso 2007 (141x11/12=129) e che le imprese riducano, per effetto delle ritenute subite, l’importo dei versamenti in acconto d’imposta di una valore stimato in 19 milioni, gli effetti complessivi attribuiti alla norma risultavano pari ad un maggior gettito di 110 milioni nel 2007 e una riduzione di gettito nel 2008 pari a 43 milioni di euro.
Nella RT integrativa si è ipotizzato che la spesa per appalti di opere e servizi sia pari, al lordo di Iva al 10%, a circa 4 miliardi, ossia il 25,70% della spesa complessiva. Scorporando l’Iva e applicando l’aliquota del 4% della ritenuta, si è ottenuto un maggior gettito che coincide con quello determinato nella RT originaria (144 milioni). Pertanto, gli effetti di cassa nei primi due anni sono, rispettivamente, un maggior gettito di 110 milioni e un minor gettito di 42 milioni di euro.
Al riguardo si segnala che il Servizio Bilancio del Senato[34] ha formulato perplessità circa il fatto che, nonostante la modifica delle ipotesi di partenza di composizione della spesa complessiva condominiale, la RT relativa al testo definitivo giunge sostanzialmente agli stessi risultati finanziari stimati nella RT originaria per la quale, come già ricordato, la percentuale della ritenuta di acconto era prevista in misura del 10%.
Sono stati, inoltre, segnalati i seguenti aspetti critici che possono aver prodotto una sovrastima del maggior gettito ascritto al 2007:
- l’aliquota Iva considerata (10%). Ciò in quanto l’aliquota Iva ordinaria è del 20% e solo relativamente ad alcune tipologie di opere e di servizi si applica l’aliquota ridotta del 10% o del 4%;
- gli effetti sui versamenti degli acconti d’imposta da parte degli appaltatori. Ciò in quanto è stato stimato che solo il 15% degli appaltatori provveda a versare un minore acconto d’imposta e che la riduzione corrisponda al 44% dell’intera ritenuta.
Estensione del reverse charge ai fini Iva
Normativa vigente L’articolo 17, comma 5, del Dpr n. 633/1972 stabilisce che nelle cessioni di oro industriale e di oro da investimento il soggetto passivo Iva è rappresentato dal cessionario in luogo del cedente.
L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) comporta che il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore.
La norma, modificando l’articolo 17 del Dpr n. 633/1972, dispone l’estensione dell’applicazione del reverse charge ad altri settori. In particolare:
- alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
- alle cessioni di prodotti di telefonia radiomobile terrestre nonché loro componenti o accessori;
- alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
- alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Viene prevista, inoltre, la possibilità di ampliare ulteriormente l’ambito applicativo del reverse charge, con riferimento a specifiche operazioni da individuare con apposito decreto ministeriale e per le quali è necessaria una preventiva autorizzazione comunitaria.
L’allegato 7 non ascrive effetti alla norma.
La relazione tecnica afferma che la finalità della norma è di natura antielusiva e che lo spostamento del soggetto cui è attribuita la passività dell’imposta non comporta variazioni di gettito d’imposta medesima.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
La norma, di cui al comma 46, dispone, modificando il T.U. dell’imposta di registro[35], che per le scritture private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della attività degli agenti immobiliari per la conclusione degli affari, gli agenti medesimi hanno l’obbligo di richiedere la registrazione ed il pagamento dell’imposta di registro. Per tale pagamento, inoltre, è stabilito che gli agenti interessati sono solidalmente obbligati con le parti contraenti.
Il comma 47, introdotto al Senato, aumenta l’importo della sanzione prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 39 del 1989[36] per l’esercizio abusivo dell’attività di mediazione.
La relazione tecnica, in riferimento al contenuto del comma 46, precisa che la norma è suscettibile di generare un maggior gettito, non quantificabile, che prudenzialmente non viene considerato.
Non sono, invece, ascritti effetti finanziari alla disposizione del comma 47.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Obblighi delle parti in caso di cessione immobiliare
Normativa previgente: l’articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 del 2006[37] prevede che, all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti siano obbligate a rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante indicazione delle modalità di pagamento ed a dichiarare, con le medesime modalità, il ricorso ad attività di mediazione. In caso affermativo, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare la spesa sostenuta, le modalità di pagamento ed i dati fiscali (partita IVA o codice fiscale) dell’agente immobiliare. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del DPR n. 131 del 1986.
La relazione tecnica, di corredo al d.d.l. di conversione del decreto legge, ascriveva effetti sui saldi di finanza pubblica alla sola disposizione che prescrive l’obbligo di dichiarazione delle informazioni relative al ricorso all’attività di intermediazione immobiliare, in quanto finalizzata all’emersione del volume d’affari effettivamente realizzato dalle agenzie che svolgono tale servizio. Tali effetti erano così quantificati:
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto |
|||||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggiori entrate a titolo di IRES-IRE e IRAP |
|||||||||||
36,4 |
171,2 |
252,7 |
202,4 |
36,4 |
186,3 |
282,1 |
222,0 |
36,4 |
186,3 |
282,1 |
222,0 |
Minori spese[38] |
|||||||||||
0,0 |
15,1 |
29,4 |
19,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Le norme in esame, sostituendo il comma 22 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006, introducono l’obbligo di indicare, all’atto di cessione dell’immobile, ulteriori dati riguardanti l’intermediario.
Si tratta, in particolare:
· dei dati identificativi del titolare, se persona fisica, o della denominazione ovvero della ragione sociale o dei dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
· del numero di iscrizione all’albo degli agenti di affari in mediazione presso la Camera di commercio.
E’, inoltre, obbligatorio per i notai segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali mediatori non iscritti all’apposito albo degli agenti.
Le disposizioni del comma 22 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, trovano applicazione a decorrere dal 4 luglio 2006.
Nell’allegato 7, alle norme non sono ascritti effetti finanziari.
Al riguardo, si è rilevato che le norme appaiono suscettibili di potenziare l’incisività della normativa previgente, tesa a far emergere il volume di affari effettivamente realizzato dalle agenzie di intermediazione immobiliare, scoraggiando eventuali comportamenti elusivi da parte dei soggetti interessati.
In proposito, si ricorda che il comma 22-bis del medesimo articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale siano detraibili dall’IRPEF nella misura del 19 per cento per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria
Le norme, introdotte alla Camera, istituiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, con la finalità di condivisione e gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico, per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dei flussi finanziari.
Con uno o più DPCM, da adottare entro il 31 marzo 2007[39], sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definite le regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche abilitate, nonché i servizi di natura tecnica ed amministrativa che il MEF eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per l’utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
Sono attribuite, inoltre, nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria, la quale è tenuta a realizzare indagini e ricerche per valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari che svolgono servizi fiscali e ad esprimere un parere sull’attività svolta annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno.
Il MEF può rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative a dati del sistema integrato, nonché, per studi e ricerche, i medesimi dati in forma campionaria, purché sia escluso ogni riferimento che consenta l’identificazione dei soggetti interessati.
Dall’attuazione delle disposizioni in esame non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
Nell’allegato 7 alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi.
Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato[40]ha osservato come le disposizioni apparissero suscettibili di determinare oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di personale e di mezzi tecnici necessari per la realizzazione del sistema. Si segnalava, pertanto, l’opportunità di una più dettagliata analisi dei criteri attuativi e del funzionamento del sistema integrato in questione, volta ad individuare concretamente le modalità attraverso le quali possa garantirsi il rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nelle norme.
Norme antielusive per pattuizioni di caparre, multe e clausole penali
Normativa previgente: l’articolo 37-bis del DPR n. 600 del 1973[41] reca disposizioni di carattere antielusivo. In particolare, dispone (comma 1) l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti in base ai suddetti comportamenti e applica le imposte determinate in base alle disposizioni eluse (comma 2).
Il comma 3 del medesimo articolo 37-bis elenca le operazioni nelle quali possono concretizzarsi i suddetti comportamenti elusivi.
Le norme in esame, introdotte al Senato, integrano l’articolo 37-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, riconoscendo carattere di elusività alle operazioni di pattuizione fra società controllate e collegate, una delle quali abbia sede legale in territori a regime fiscale privilegiato, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.
Nell’allegato 7 alle norme non sono ascritti effetti sui saldi.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Tracciabilità dei compensi di artigiani e professionisti
Normativa previgente: l’articolo 35, comma 12, del decreto legge n. 223 del 2006[42]prevede, tra l’altro, che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.
Il successivo comma 12-bis prevedeva che tale limite di importo si applicasse a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006 (11 agosto 2006) e fino al 30 giugno 2007 il limite era stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite era ridotto a 500 euro.
Alle disposizioni dei commi 12 e 12-bis non erano prudenzialmente iscritti effetti finanziari.
La norma in esame ha sostituito integralmente il comma 12-bis dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006, differendo i termini ivi previsti. In particolare:
· il limite di 100 euro si applica a decorrere dal 1° luglio 2009;
· dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006 e fino al 30 giugno 2008 si applica il limite di 1.000 euro;
· dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 si applica il limite di 500 euro;
· il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad individuare, con apposito decreto le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento che consentano di derogare ai limiti sopra indicati.
Nell’allegato 7 alla norma non sono ascritti effetti finanziari.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Normativa vigente. L’articolo 93 del DPR n. 917/1986[43] reca disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze relative a opere di durata ultrannuale. In particolare, tenuto conto che l’incremento del valore delle rimanenze concorre alla formazione del reddito d’esercizio in qualità di componente positiva, la norma richiamata dispone che la valutazione delle opere a fine anno deve essere effettuata applicando il valore del corrispettivo pattuito (valore di mercato). Tuttavia, il comma 5 dell’articolo 93 dispone che le società che iscrivono nel bilancio civilistico l’opera pluriennale al valore determinato applicando il criterio del costo sostenuto per la sua esecuzione (che è tendenzialmente meno elevato del corrispettivo pattuito) possono chiedere all’Agenzia delle entrate una deroga al principio generale e valutare anche ai fini fiscali le rimanenze in base al criterio del costo in luogo di quello del prezzo di vendita. Ciò consente di imputare minori componenti positive nella determinazione del reddito di esercizio e, quindi, un minore imponibile fiscale nel corso della realizzazione dell’opera. La differenza di valore, ai fini fiscali, sarà comunque recuperata nell’esercizio in cui saranno consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture.
La norma, abrogando il richiamato comma 5 dell’articolo 93 del Tuir, esclude la possibilità di rinviare ai periodi di imposta successivi una quota di imponibile fiscale in relazione alla valutazione di fine esercizio delle opere di durata pluriennale. In particolare, al termine di ciascun periodo d’imposta l’incremento della rimanenza dell’opera – che concorre alla formazione del reddito – deve essere determinata esclusivamente in base al criterio del corrispettivo pattuito in quanto non è più consentita l’applicazione del criterio di valutazione in base ai costi sostenuti per la realizzazione dell’opera stessa.
La relazione tecnica afferma che la norma è suscettibile di produrre, almeno per i primi periodi d’imposta, un recupero di gettito con riferimento ai contribuenti che avrebbero applicato il criterio del costo sostenuto in luogo di quello del corrispettivo nella valutazione delle rimanenze.
I dati utilizzati dalla relazione tecnica (fonte CERVED 2004) sono:
- valore delle rimanenze per lavori in corso: 131,3 miliardi di euro;
- variazione in aumento delle stesse: 35,7 miliardi di euro;
- variazione in diminuzione: 16,4 miliardi di euro.
Le ipotesi assunte, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, sono:
1. la fattispecie prevista dal comma 5 che si intende abrogare è pari a circa il 2%;
2. la quota di redditività, rispetto alle rimanenze, è pari al 5% (per tale valutazione si è tenuto conto, come precisato dalla relazione tecnica, anche dei dati Mediobanca). La percentuale è stata applicata in misura piena il primo anno, mentre negli anni successivi si è tenuto conto dell’incremento al netto del decremento delle rimanenze stesse;
3. l’aliquota media delle imposte dirette (Irpef/Irpeg) è pari al 22%, l’aliquota media Irap è pari al 4%, la misura dell’acconto imposte versate nel medesimo anno di riferimento è pari al 75% ai fini Irpef/Irpeg e all’85% ai fini Irap.
Gli effetti iscritti nell’allegato 7 sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
Ires/Irpef |
0 |
51,0 |
-14,3 |
0 |
51,0 |
-14,3 |
0 |
51,0 |
-14,3 |
Irap |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,3 |
-2,6 |
0 |
9,3 |
-2,6 |
TOTALE |
0 |
51,0 |
-14,3 |
0 |
60,3 |
-16,9 |
0 |
60,3 |
-14,9 |
MINORI SPESE |
|||||||||
Irap/FSN |
0 |
9,3 |
-2,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
0 |
9,3 |
-2,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Beni gratuitamente devolvibili
La norma, modificando il comma 2 dell’articolo 107 del Tuir, interviene sul periodo di deducibilità delle spese sostenute dalle imprese concessionarie e subconcessionarie della costruzione e dell’esercizio di opere pubbliche per il ripristino e la sostituzione di beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione. Si dispone, in particolare, che le spese eccedenti la quota già accantonata nel fondo, debbano essere dedotte per quote costanti esclusivamente in cinque periodi d’imposta. In altre parole, viene stabilito in cinque anni il periodo di ammortamento di tali spese che, nella normativa previgente, potevano essere dedotte anche in un minor periodo di tempo, purché entro i cinque anni.
La relazione tecnica, nell’evidenziare la difficoltà di stima, non ascrive alla norma alcun valore di recupero di gettito anche in considerazione del fatto che gli eventuali effetti positivi iniziali sarebbero comunque compensati da effetti positivi negli anni successivi.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Regime del riporto delle perdite
Normativa vigente: l’articolo 84, comma 1, del TUIR stabilisce che la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede le componenti negative non dedotte ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.
Le norme in esame, che integrano il disposto dell’articolo 84, comma 1, del TUIR, prevedono che per i soggetti che beneficiano di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile sia diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che beneficiano di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede la quota di utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.
Le disposizioni si applicano ai redditi prodotti ed agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.
L’Allegato 7 assegna alle disposizioni un effetto di maggiore entrata a titolo di IRES di 11,6 milioni di euro nel 2009. A regime, dal 2010 la maggiore entrata si cifra in 6,6 milioni di euro annui.
La relazione tecnica stima che le disposizioni possano comportare un minore utilizzo delle perdite pregresse a riduzione del reddito di esercizio. La maggiore emersione di base imponibile dovrebbe ammontare a 20 milioni di euro per competenza dal 2008, con un effetto di ripresa di gettito di 6,6 milioni di euro annui (aliquota IRES del 33 per cento).
La stima utilizza il modello IRES. In base ai dati delle dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali è stata operata una elaborazione puntuale in riferimento a ciascun contribuente che abbia dichiarato di aver usufruito di un regime di esenzione del reddito, calcolando la minore quota di perdita dell’esercizio riportabile agli esercizi successivi.
Le quote di esenzione del reddito, come segnalato dalla relazione tecnica, riguardano l’80 per cento del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale (con esclusione dei contribuenti che dal 2005 si sono avvalsi del regime “tonnage tax”) e del 56 per cento del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera e interna.
Analogamente la stima è stata effettuata in riferimento a soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile. Tali soggetti sono, secondo quando indicato sempre nella relazione tecnica, le cooperative a mutualità prevalente, in considerazione del fatto che una quota dell’utile civilistico (ex art. 12 L. n. 904/77) può essere imputata a riserva indivisibile in esenzione di imposta e che una altra quota è destinata – in sospensione di imposta – a riserva obbligatoria.
Per tali soggetti si è stimato l’effetto di gettito derivante dal limitare l’utilizzabilità a riduzione del reddito di esercizio di un importo di perdite pregresse pari alla quota di utile assoggettata a tassazione (20 per cento per le cooperative agricole e 30 per cento per le altre).
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato che la relazione tecnica, indicando il risultato finale della simulazione basata sull’applicazione del modello IRES, non esplicitava gli elementi necessari per una puntuale verifica della quantificazione proposta.
Normativa vigente L’istituto del trust, riconosciuto giuridicamente in Italia con la legge n. 364/1989[44], consiste in un rapporto giuridico mediante il quale una persona fisica o giuridica (disponente) pone dei beni o dei diritti sotto il controllo di un trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari ovvero per una specifica finalità. I diritti trasferiti al trustee sono limitati nel loro contenuto, ma non nel loro esercizio.
In materia fiscale il trust non è espressamente riconosciuto come soggetto passivo d’imposta. Tuttavia, a seguito di alcune pronunce dell’Amministrazione finanziaria[45] possono essere individuati, di fatto, i seguenti possibili moduli impositivi: a) nel caso in cui sia presente un diritto pieno ed incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito dei beni o diritti affidati al trust, i soggetti passivi ai fini fiscali sono i beneficiari del reddito; b) negli altri casi, il soggetto passivo è il trust. In ogni caso, il trust non è riconosciuto come soggetto passivo ai fini fiscali se il disponente si riserva dei poteri che snaturino l’istituto stesso del trust.
La norma, introdotta dal maxiemendamento[46] nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni di carattere fiscale relative ai trust. In particolare:
a) riconosce il trust come soggetto passivo Ires (comma 74), anche nel caso di esercizio di attività non commerciale. Ai fini della residenza, si precisa che sono considerati residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust istituiti in paesi a fiscalità privilegiata in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia, ovvero quelli ai quali un soggetto italiano trasferisce un bene immobile;
b) include tra i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Tuir i redditi imputati direttamente al beneficiario di trust (comma 75). In particolare, qualora i beneficiari siano individuati, il reddito prodotto dal trust è imputato agli stessi, anche se non è effettivamente erogato, in proporzione alla propria quota;
c) estende al trust l’obbligo della tenuta delle scritture contabili disposte, ai fini dell’accertamento fiscale, dall’articolo 13 del DPR n. 600/1973[47] (comma 76).
La relazione tecnica afferma che la norma introduce disposizioni di carattere antielusivo e produce un potenziale incremento di gettito che, tuttavia, non viene quantificato in assenza di dati disponibili.
L’allegato 7 non ascrive alcun effetto alla norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Imposta successioni e donazioni
Normativa vigente L’imposta sulle successioni e donazioni[48] è stata introdotta dal decreto legge n. 262/2006[49], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.
L’effetto complessivo di maggior gettito, considerando le modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sono evidenziate nella seguente tabella.
Effetti di cassa – importi in milioni di euro
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggior gettito (decreto legge n. 262/2006) |
54 |
241 |
319 |
319 |
Riduzione gettito (legge di conversione n. 286/2006) |
43 |
99 |
337 |
337 |
Effetto netto maggior gettito |
11 |
142 |
18 |
18 |
Testo originario del decreto
Sui trasferimenti di beni immobili per atto di successione sono dovute[50]:
- imposte ipotecarie e catastali. L’imposta è dovuta in misura fissa (168 euro ciascuna), fino ad un valore di 250.000 euro, solo se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta e se l’immobile rappresentava l’abitazione principale del defunto; sul valore eccedente, ovvero in tutti gli altri casi di trasferimenti di immobili per successione si applica la tassazione in misura proporzionale (1% imposta catastale e 3% imposte ipotecarie);
- imposta di registro. E’ prevista: una esenzione se l’erede è il coniuge o un parente in linea retta; il pagamento dell’imposta al 2% se l’erede è un parente fino al quarto grado, un affine in linea retta oppure un affine in linea collaterale fino al terzo grado; in tutti gli altri casi la misura dell’aliquota di imposta è fissata al 4%.
Sui trasferimenti di beni immobili per atto di donazione sono dovute:
- imposte ipotecarie e catastali. L’imposta è dovuta in misura fissa (168 euro ciascuna), fino ad un valore di 180.000 euro, solo se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta con diritto alle agevolazione per la “prima casa”; sul valore eccedente, ovvero in tutti gli altri casi di trasferimenti di immobili per donazione si applica la tassazione in misura proporzionale (1% imposta catastale e 3% imposte ipotecarie);
- imposta di registro. E’ prevista: una esenzione se l’erede è il coniuge o un parente in linea retta; il pagamento dell’imposta al 2% se l’erede è un parente fino al quarto grado, un affine in linea retta oppure un affine in linea collaterale fino al terzo grado; in tutti gli altri casi la misura dell’aliquota di imposta è fissata al 4%.
Sui trasferimenti di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali siano essi per successione o per atto di donazione è dovuta l’imposta di registro in misura pari al 4% sul valore eccedente 100.000 euro se l’erede è il coniuge o un parente in linea retta; ad aliquota del 6% senza applicazione di franchigia se in favore del coniuge e di parenti fino al quarto grado, di affini in linea retta e di affini in linea collaterale fino al terzo grado ovvero all’8% in tutti gli altri casi.
Gli effetti, in termini di cassa, indicati nella relazione tecnica allegata al decreto legge sono evidenziati nella seguente tabella.
Effetti di cassa – importi in milioni di euro
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Successione |
|
|
|
|
|
|
Immobili – Imposte ipotecarie e catastali |
40 |
159 |
159 |
159 |
|
Immobili – Imposta di registro |
-- |
15 |
61 |
61 |
|
Altri beni – Imposta di registro |
-- |
11 |
43 |
43 |
Donazione |
|
|
|
|
|
|
Immobili – Imposte ipotecarie e catastali |
6 |
24 |
24 |
24 |
|
Immobili e altri beni – Imposta di registro |
8 |
32 |
32 |
32 |
MAGGIOR GETTITO (decreto-legge) |
54 |
241 |
319 |
319 |
Testo contenuto nella legge di conversione
L’imposta sulle successione e donazioni è articolata su tre aliquote e prevede una franchigia di 1.000.000 di euro su ciascuna quota a favore di coniuge e parenti in linea retta. In particolare, sui trasferimenti in favore di coniuge e parenti in linea retta si applica il 4% sul valore eccedente la franchigia, sui trasferimenti in favore di parenti fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado si applica l’aliquota del 6%, in tutti gli altri casi si applica l’8%.
L’effetto di riduzione del maggior gettito stimato, rispetto a quanto previsto dal testo originario del decreto legge, indicato nella relazione tecnica allegata all’emendamento risulta pari a 43 milioni nel 2006, 99 milioni nel 2007 e 337 milioni dal 2008.
La norma, introdotta con il maxiemendamento presentato nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il regime fiscale delle successioni e donazioni introdotto con decreto legge n. 262/2006[51].
La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata, ai sensi del comma 79, al 3 ottobre 2006 per le imposte sulle successione, mentre le modifiche introdotte alle imposte sulle donazioni trovano applicazione con riferimento agli atti registrati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Le disposizioni in esame prevedono:
a) l’introduzione di una franchigia pari a 100.000 euro sui patrimoni donati o ricevuti in successione dai fratelli e dalle sorelle; sul valore eccedente è applicata l’aliquota del 6% (comma 77, lettere a) e b));
b) l’introduzione di una franchigia pari a 1.500.000 euro nel caso in cui il beneficiario o l’erede sia un soggetto portatore di handicap (comma 77, lettera c));
c) l’esenzione dall’imposta di successione e di donazione per i trasferimenti di aziende, quote o pacchetti azionari di controllo a favore di discendenti che proseguano per almeno cinque anni l’esercizio dell’attività (comma 78, lettera a));
d) l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile per i trasferimenti di aziende, azioni o quote sociali (comma 78, lettera b)).
Si segnala, inoltre, che il comma 78, lettera c), interviene sul termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di successione ed effettuato il pagamento della relativa imposta. Tale disposizione, tuttavia, non produce alcun effetto in quanto conferma il termine previgente fissato in 12 mesi.
L’allegato 7riporta i seguenti effetti finanziari:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Fratelli e sorelle |
21,0 |
69.0 |
69,0 |
21,0 |
69.0 |
69,0 |
21,0 |
69.0 |
69,0 |
Soggetti handicap |
6,1 |
15,6 |
15,6 |
6,1 |
15,6 |
15,6 |
6,1 |
15,6 |
15,6 |
Aziende |
12 |
27 |
27 |
12 |
27 |
27 |
12 |
27 |
27 |
TOTALE |
39,1 |
111,6 |
111,6 |
39,1 |
111,6 |
111,6 |
39,1 |
111,6 |
111,6 |
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti finanziari prodotti dalla norma:
(milioni di euro)
Effetti di cassa |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Comma 77 lett. a) e b) (agevolazioni per fratelli e sorelle) |
|
|
|
|
|
Successioni |
-16 |
-64 |
-64 |
|
Donazioni |
-5 |
-5 |
-5 |
Comma 77, lett. c) (agevolazioni soggetti con handicap) |
|
|
|
|
|
Successioni |
-3,3 |
-13,0 |
-13,0 |
|
Donazioni |
-2,8 |
-2,6 |
-2,6 |
Comma 78, lettera a) (trasferimenti aziende a discendenti) |
|
|
|
|
|
Successioni |
-5,0 |
-21,0 |
-21,0 |
|
Donazioni |
-7,0 |
-6,0 |
-6,0 |
TOTALE MINOR GETTITO |
-39,1 |
-111,6 |
-111,6 |
I dati e le ipotesi su cui è basata la quantificazione sono quelli contenuti nella relazione tecnica allegata all’emendamento, confluito poi nel decreto-legge n. 262/2006.
Tale RT stimava una base imponibile complessiva annua pari a 28 miliardi di euro per l’imposta di successione e 14,2 miliardi di euro per l’imposta di donazione (quest’ultima è già al netto di una riduzione del 60% operata per tenere della contrazione del numero di atti di donazioni conseguente all’introduzione della relativa imposta). Per quanto riguarda la distribuzione per fasce del gettito è stato considerata, sia per le successioni che per le donazioni, la seguente ipotesi: a) l’83% dei soggetti è rappresentato da coniuge e parenti in linea retta che beneficiano di valori inferiori alla franchigia (e che pertanto non pagano alcuna imposta); b) il 3% dei soggetti è rappresentato da coniuge e parenti in linea retta che beneficiano di valori superiori alla franchigia (che pagano il 4% sul valore superiore a 1 milione); c) il 12% dei soggetti è rappresentato da parenti entro il quarto grado (che pagano il 6% sul valore complessivo); d) il 2% è rappresentato da altri soggetti (che pagano l’8% di imposta).
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari prodotti dalle modifiche, la relazione tecnica ha distintamente analizzato le seguenti norme:
a) introduzione della franchigia pari a 100.000 euro per le successioni e le donazioni in favore di fratelli e sorelle nonché applicazione di una aliquota del 6% sul valore eccedente. In proposito la RT afferma di aver elaborato le successioni dell’anno 2000, adeguandole opportunamente al 2005, e le donazioni del 2005. La quota riferibile a trasferimenti in favore di fratelli e sorelle è stata estrapolata dalle successioni in quanto negli atti di donazione non risulta il grado di parentela del beneficiario. In base alla predetta metodologia, la relazione tecnica afferma che gli effetti, in competenza annua, della norma sono stimati complessivamente in 69 milioni di euro, di cui 64 per imposta di successione e 5 per imposta di donazioni;
b) istituzione della franchigia di 1,5 milioni per soggetti con handicap. La relazione tecnica afferma che, in base ai dati Istat, i soggetti con handicap sono il 5% della popolazione. Applicando tale percentuale al valore complessivo delle imposte di successione e donazione quantificato nella relazione tecnica originaria, e considerando il medesimo abbattimento del 60% per tenere conto della contrazione degli atti di donazione, il minor gettito stimato ammonta annualmente, in termini di competenza, a 15,6 milioni di euro;
c) esclusione dall’assoggettamento alle imposte di successione e donazione dei trasferimenti di aziende, quote o pacchetti azionari di controllo a favore del coniuge e dei parenti entro il terzo grado a condizione che gli aventi causa proseguano l’attività per almeno cinque anni. La relazione tecnica precisa che i trasferimenti di beni mobili sono costituiti per il 25% da aziende, quote o pacchetti azionari di controllo, mentre il restante 75% è costituito da titoli. La RT, inoltre, ipotizza che il 50% degli aventi causa proseguano l’attività per almeno cinque anni. La perdita di gettito stimata è pari, in termini di competenza, a 21 mln annui per le imposte di successione e a 6 mln annui per le imposte sulle donazioni (queste ultime al netto dell’abbattimento del 60% stimato per tenere conto della contrazione del numero degli atti di donazione).
La stima degli effetti di cassa è effettuata tenendo conto della diversa decorrenza delle novità introdotte per le imposte di successione (3 ottobre 2006) e per le imposte di donazione (1° gennaio 2007) nonché dei diversi termini di scadenza per il pagamento (entro 12 mesi dalla data di apertura della successione per il pagamento della relativa imposta, contestualmente alla registrazione dell’atto per l’imposta di donazione).
Al riguardo è stato osservato che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito conseguenti all’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile relativamente ai trasferimenti di aziende, azioni o quote sociali (comma 78, lettera b)).
Sono state, inoltre, richieste specifiche informazioni in merito alla ipotesi di distribuzione, tra beni mobili e beni immobili, dei valori trasferiti per successione o con atti di donazione, utilizzata per la quantificazione.
Modalità di versamento dell’imposta di bollo
Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 3 del DPR n. 642 del 1972[52], concernente modi di pagamento, arrotondamento e misura minima dell’imposta di bollo.
In particolare, rispetto alla normativa vigente, determinano le seguenti modifiche:
· l’imposta di bollo non potrà più essere assolta mediante impiego di apposita carta filigranata e bollata, marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
· per l’imposta dovuta in misura proporzionale, l’arrotondamento deve essere effettuato a 0,10 euro (anziché 100 lire), per difetto o per eccesso, nel caso in cui si tratti, rispettivamente, di frazione fino a 0,05 euro (anziché 50 lire) o superiori a 0,05 euro (anziché 50 lire);
· l’imposta è dovuta nella misura minima di 1 euro (anziché 100 lire), ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l’imposta è fissata nella misura minima di 0,50 euro (anziché 500 lire).
L’ Allegato 7 considera prive di effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica in merito precisa quanto segue:
· la disposizione di incremento delle misure di arrotondamento non comporta effetti erariali, in considerazione della plausibile compensatività degli importi portati ad implemento o riduzione delle somme dovute;
· la fissazione di nuovi importi minimi appare suscettibile di determinare un incremento di gettito, peraltro di modesta entità e di problematica quantificazione.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento
Le norme dispongono quanto segue.
Il soggetto passivo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro collegati in rete[53] è il titolare del nulla osta[54] (comma 81).
Poiché a decorrere dal 26 luglio 2004 i nulla osta di esercizio sono stati rilasciati dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato esclusivamente ai concessionari per la rete telematica degli apparecchi[55], i soggetti passivi del PREU sono identificati dalla norma nell’ambito di questi ultimi. Sono tuttavia fatti salvi i nulla osta rilasciati prima della predetta data, in relazione ai quali soggetti passivi dell’imposta restano i titolari delle autorizzazioni.
Il prelievo erariale unico è assolto mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo (commi 82 e 83)[56].
Si rinvia a successivi provvedimenti dell’Amministrazione dei Monopoli l’individuazione dei periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare, nonché l’indicazione delle modalità di calcolo, di versamento e di rateizzazione del prelievo, delle modalità di compensazione e delle modalità di comunicazione dei dati necessari alla determinazione del prelievo. Fino all’emanazione di questi provvedimenti il prelievo erariale unico è assolto con le modalità e nei termini stabiliti dalla normativa vigente[57].
Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico per gli apparecchi da intrattenimento, l’Amministrazione dei Monopoli procede, avvalendosi di procedure automatizzate, sia alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari, sia al controllo della tempestività e della rispondenza dei versamenti effettuati. Per le somme che risultino dovute a seguito dei predetti controlli automatici, nonché per gli interessi e le sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono previste l’iscrizione diretta nei ruoli - resi esecutivi il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale il PREU è dovuto - e la notifica delle cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il concessionario di rete provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In questi casi la sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotta ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, l’Amministrazione dei Monopoli procede alla riscossione delle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario. Quest’ultimo procede, invece, alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo (comma 84, cpv. artt. 39-bis e 39-ter).
Nell’adempimento dei loro compiti, gli uffici dell’Amministrazione dei Monopoli possono effettuare ispezioni e verifiche. Il PREU è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi privi del nulla osta oppure muniti del nulla osta ma operanti in condizioni illecite. Per i primi, il prelievo, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione (mentre il possessore dei locali in cui gli apparecchi sono installati è responsabile in solido).
Per gli apparecchi muniti del nulla osta ma operanti in condizioni illecite, invece, il maggiore prelievo accertato (rispetto a quello trasmesso dal gestore), nonché gli interessi e le sanzioni, sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui la loro identificazione non sia possibile, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta.
In presenza di apparecchi i cui dati non siano stati memorizzati correttamente, gli uffici dell’Amministrazione dei Monopoli determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia-Amministrazione Monopoli. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui al presente capoverso sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate le somme sulle quali è calcolato il prelievo (comma 84, cpv. art. 39-quater).
Per le violazioni in materia di prelievo erariale unico si applicano tre possibili tipi di sanzioni (comma 84, cpv. art. 39-quinquies):
- la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro, per l’omissione o l’incompletezza delle comunicazioni da parte degli esercenti degli apparecchi[58] (art. 39-quinquies, comma 1);
- la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto (con un minimo di 1.000 euro), nell’ipotesi in cui gli apparecchi risultino privi del nulla osta o anche muniti del nulla osta ma operanti in condizioni illecite (art. 39-quinquies, comma 2).
- la sanzione amministrativa da 500 a 8.000 euro, nel caso in cui le comunicazioni dei concessionari di rete risultino omesse o incomplete (art. 39-quinquies, comma 3).
I terzi incaricati della raccolta dai concessionari della rete telematica sono solidalmente responsabili con i concessionari per il versamento del prelievo erariale (con interessi e sanzioni) con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto (comma 84, cpv. art. 39-sexies).
Per le somme che, a seguito dei controlli automatici[59] risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale, di interessi e di sanzioni, i termini per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 (comma 84, cpv. art. 39-septies).
I termini per l’iscrizione a ruolo e per la notifica delle cartelle di pagamento in relazione a mancati versamenti d’imposta accertati dall’Amministrazione dei Monopoli sono fissati, per l’anno 2004, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009, e per l’anno 2005 al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 (comma 99)[60].
La relazione tecnica e l’allegato 7 ascrivono alle norme i seguenti effetti di maggior gettito:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
COMMI 81-84 Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
La relazione tecnica espone quindi la seguente metodologia di calcolo, riferita ai maggiori introiti previsti, rispettivamente, per sanzioni amministrative (1,1 milioni di euro all’anno), per recupero di base imponibile (43,5 milioni di euro all’anno) e per interessi legali (3,4 milioni di euro all’anno).
A. Sanzioni per omesse comunicazioni.
La relazione tecnica stima in 1,1 milioni di euro all’anno il valore delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi del nuovo articolo 39 quinquies[61], a fronte di omesse comunicazioni o di esercizio irregolare degli apparecchi[62].
La quantificazione si basa sui seguenti elementi:
- apparecchi in esercizio nel 2006: 210.000 circa;
- apparecchi in esercizio nel triennio 2007-09: 210.000 per ciascun anno[63];
- sanzione minima prevista dal nuovo articolo 39 quinquies, comma 1 (per omissione o incompletezza delle comunicazioni da parte degli esercenti degli apparecchi): 250 euro;
- sanzione minima prevista dal nuovo articolo 39 quinquies, comma 3 (per omissione o incompletezza delle comunicazioni da parte dei concessionari di rete): 500 euro;
- applicazione delle predette sanzioni ad una media del 2%, per ciascun anno, degli apparecchi in esercizio.
La RT non espone il procedimento di calcolo, che dovrebbe essere il seguente:
4.200 sanzioni all’anno (=2% di 210.000) × [(250 euro + 500 euro) : 2]
Poiché operando una media fra il valore delle due sanzioni previste dai commi 1 e 3 [(250 euro + 500 euro) : 2], si ottiene un maggior gettito per sanzioni pari a 1.575.000 (valore sensibilmente più elevato di quello quantificato dalla RT), è presumibile che quest’ultima abbia utilizzato cautelativamente come valore medio delle sanzioni irrogate per ciascun anno quello corrispondente alla sanzione più bassa (250 euro).
B. Recupero di base imponibile.
La relazione tecnica quantifica il maggior gettito derivante dal recupero del PREU relativo ad apparecchi operanti nel sommerso in 43,5 milioni di euro all’anno.
La quantificazione si basa sui seguenti parametri:
- apparecchi sequestrati nel 2006: 15.000 unità;
- apparecchi che potrebbero essere sequestrati nel triennio 2007-09: 15.000 unità per ciascun anno;
- quota di apparecchi passibile di recupero del PREU evaso: 80% degli apparecchi sequestrati;
- arco medio di tempo delle irregolarità contestate: mancato versamento PREU per 3 mesi;
- sanzione amministrativa (articolo 39-quinquies): 120% dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto.
La RT non indica quale ipotesi di raccolta per ciascun apparecchio sia stata utilizzata, né espone il procedimento di calcolo adottato. Un’elaborazione del Servizio del Bilancio basata sull’ipotesi di raccolta, per ciascun apparecchio, ricavata dalla RT alla legge finanziaria 266/2005[64] (76.700 euro di raccolta annuale per ciascun apparecchio = 6.400 euro di raccolta mensile) portava ad un risultato di gettito inferiore di circa il 15% rispetto a quello indicato dalla RT.
C. Interessi legali sui ritardati versamenti.
La relazione tecnica quantifica il maggior gettito derivante dall’applicazione di interessi legali sui ritardati versamenti dell’imposta in 3,4 milioni annui.
La quantificazione si basa sui seguenti parametri:
somme in ritardo di versamento nel 2006: 136 milioni
interesse legale applicato: 2,5%.
Al riguardo, è stato osservato che la stima del maggior gettito ascritto alle norme in esame appare basata essenzialmente sull’efficacia dei nuovi meccanismi di imputazione dell’imposta[65], di controllo della regolarità delle operazioni di gioco e di verifica delle comunicazioni sulla raccolta. Peraltro, l’impatto finanziario di tali meccanismi può essere valutato, in ragione della loro portata presumibilmente innovativa, solo a consuntivo.
È stato inoltre richiesto di chiarire se la quantificazione tenesse conto degli andamenti più recenti della raccolta che sembravano segnalare, nell’ultimo periodo del 2006, una tendenziale riduzione.
Infatti nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di assestamento del bilancio 2006, il Governo aveva presentato un emendamento[66] volto a ridurre di 2 milioni di euro, per il predetto anno, gli introiti iscritti nel capitolo 1821 (prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro). Si segnalava pertanto la necessità di acquisire un chiarimento al fine di precisare se le cause sottostanti a tale revisione potessero continuare ad operare - determinando effetti negativi in termini di andamento del gettito – anche nel 2007.
Con riferimento alle norme che assegnano una serie di funzioni di controllo all’Amministrazione dei Monopoli, è stato richiesto di chiarire in quale misura tali previsioni possano essere attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Particolare rilevanza sembrano rivestire, a tale proposito, le nuove norme – introdotte dal comma 9 - in materia di controlli automatici, di comunicazioni con i concessionari inadempienti, nonché in materia di verifica e di ispezioni che l’Amministrazione dei Monopoli dovrebbe effettuare con poteri di accertamento analoghi a quelli esercitati dagli uffici IVA.
Si è osservato inoltre, circa il recupero di prelievo erariale previsto nel settore degli apparecchi operanti in condizioni illecite, che la relazione tecnica non fornisce dati sull’ipotesi di raccolta adottata per il calcolo degli effetti di maggior gettito. Applicando i dati di raccolta esposti dalla relazione tecnica riferita alla precedente legge finanziaria (legge n. 266/2005), il maggior gettito stimato dalla relazione tecnica con riferimento alle norme in esame risulterebbe sovrastimato. Si richiedeva pertanto di chiarire se il Governo avesse utilizzato dati più aggiornati, dai quali fosse stato possibile ricavare un incremento della raccolta rispetto alla rilevazione precedente (relativa all’anno 2005)[67].
Nella Nota del Governo di risposta alle osservazioni del Servizio, trasmessa il 23 ottobre 2006, il Governo ha precisato quanto segue:
· relativamente alle sanzioni per omesse comunicazioni, è stato confermato che ai fini della stima degli effetti di gettito delle sanzioni è stato utilizzato cautelativamente il valore corrispondente alla sanzione più bassa;
· relativamente al recupero di base imponibile, il valore di raccolta mensile posto alla base della stima di gettito è stato di circa 8.400 euro per ciascun apparecchio: infatti per gli apparecchi operanti nel sommerso una proiezione su base annua sarebbe impropria (nell’esperienza di AAMS gli apparecchi illegali operano per periodi di tempo inferiori all’anno); inoltre l’aliquota PREU da utilizzare per la stima di recupero del gettito è il 12% (in base a quanto previsto[68] dall’art. 1 c. 531 della legge finanziaria 266/2005, come modificato dall’art. 38 del decreto legge 223/2006).
Si riporta di seguito una elaborazione del Servizio del Bilancio basata sull’ipotesi di raccolta ricavata dalla Nota di risposta del Governo del 23 ottobre 2006 (8.400 euro al mese per ciascun apparecchio):
- 80% di 15.000 apparecchi sequestrati = 12.000 sanzioni all’anno
- 8.400 euro di raccolta mensile per ciascun apparecchio × 12.000 apparecchi sottoposti a sanzione = 100,8 milioni di euro di raccolta mensile da 12.000 apparecchi
- 100,8 milioni di raccolta mensile × 3 mesi = 302,4 milioni di euro da sottoporre a PREU
- 12% (aliquota PREU) di 302,4 milioni di raccolta totale = 36,3 milioni di euro di PREU
- 36,3 milioni × 120% (sanzione art. 39 quinquies) = 43,5 milioni di euro di PREU.
Pertanto, applicando i valori di raccolta stimati dal Governo per l’anno 2007, si ottiene un risultato esattamente equivalente a quello indicato dalla RT: recupero di gettito pari a 43,5 milioni.
In merito alle altre richieste di chiarimento, nella medesima Nota di risposta il Governo ha precisato quanto segue:
· la raccolta degli apparecchi in esame, da dati ricavati dalla rete telematica di gestione, non risulta in riduzione ma al contrario in crescita: si individua in circa 84.000 euro la raccolta media per ciascun apparecchio. Non si ritiene, pertanto, che la raccolta media degli apparecchi possa determinare effetti negativi in termini di andamento del gettito nel 2007, anche tenendo conto dell’introduzione di nuove generazioni tecnologiche di apparecchi;
· i controlli automatici e le comunicazioni con i concessionari si avvarranno in larga parte della rete e delle dotazioni telematiche dedicate, in grado di assicurare un rilevante grado di semplificazione nelle procedure di controllo;
· il numero dei controlli “fisici” previsto è costante rispetto a quelli effettuati (per la sola AAMS) nell’esercizio 2006.
Al riguardo si osserva che il valore di raccolta mensile posto alla base della stima di gettito indicata dalla relazione tecnica (valore esplicitato con la Nota di risposta del 23 ottobre 2006) ammonta a circa 8.400 euro per ciascun apparecchio (=100.800 euro su base annua). Tale valore risulta sensibilmente più elevato rispetto a quello individuato in altra parte della medesima Nota di risposta (=84.000 euro di raccolta annuale per ciascun apparecchio). Come desumibile dalla stessa Nota del Governo, la differenza fra i due dati va attribuita al diverso valore di raccolta adottato, da una parte, per gli apparecchi operanti nel sommerso (per i quali – come sottolineato dalla Nota di risposta - una proiezione su base annua sarebbe impropria, in quanto di regola gli apparecchi illegali operano per periodi di tempo inferiori all’anno) e, dall’altra, per gli apparecchi operanti legalmente (e utilizzati per tutto l’anno). Per le stime complessive di gettito erariale riferite al 2007 deve pertanto intendersi appropriata la stima di raccolta pari a 84.000 euro all’anno per ciascun apparecchio.
Tale ultimo valore di raccolta annuale risulta comunque superiore di circa il 10% rispetto all’ipotesi di raccolta per il 2006 contenuta nella RT allegata alla legge finanziaria 266/2005 (76.700 euro per ciascun apparecchio).
In proposito si segnala che un Comunicato stampa AAMS del 25 gennaio 2007, nel confermare il rilevante trend di crescita della raccolta dei giochi mediante apparecchi da intrattenimento nel quadriennio 2003-2006, ha reso noto che la raccolta annuale è passata da 11,5 mld. di euro nel 2005 a 15,5 mld. di euro nel 2006 (= +35%), con un gettito erariale passato nel medesimo periodo da 1,5 mld. a 2,1 mld. di euro.
Disciplina degli apparecchi da intrattenimento
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato[69], integrano l’articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza[70] con riferimento alla disciplina degli apparecchi da gioco.
In particolare:
· gli apparecchi idonei al gioco lecito con vincite in denaro (articolo 110 comma 6 del TULPS) sono esclusi dalla fattispecie del gioco d’azzardo (comma 85).
Non si applica pertanto il comma 4 del predetto articolo 110, che vieta l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni per il gioco d'azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Riguardo alla portata applicativa della disposizione in esame, non sembrerebbe che l’esplicita esclusione degli apparecchi da gioco dalla fattispecie del gioco d’azzardo estenda effettivamente la possibilità di installare o di utilizzare tali apparecchi: infatti già gli articoli 86 e 110 del TULPS, modificati da ultimo con la legge finanziaria 266/2005[71], consentono espressamente l'installazione degli apparecchi da gioco negli esercizi commerciali, negli esercizi pubblici e nelle aree aperte al pubblico[72].
· viene precisato che il divieto per l’Amministrazione dei Monopoli di rilasciare all’autore delle violazioni, per un periodo di cinque anni, autorizzazioni per la distribuzione e l’installazione di apparecchi idonei al gioco lecito opera solo in caso di “reiterazione” (e non di “accertamento”, come previsto dal testo previgente) di una delle condotte illecite individuate dall’articolo 110 (comma 86).
La restante parte del comma 86 riproduce il testo previgente dell’articolo 110, comma 9, del TULPS (regime sanzionatorio per le irregolarità nel settore degli apparecchi da intrattenimento) senza apportare modifiche alle sanzioni ivi previste.
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
commi 85-86 |
85 |
90 |
90 |
85 |
90 |
90 |
85 |
90 |
90 |
Tale incremento del gettito discende, secondo la RT, da una maggiore certezza derivante, nei meccanismi di controllo e nei procedimenti sanzionatori, dall’adozione delle misure in esame. Tale certezza – insieme con la già prevista introduzione di nuove generazioni di apparecchi - dovrebbe favorire un ulteriore incremento degli investimenti nel settore (produzione e gestione degli apparecchi per il gioco legale), dai quali dovrebbe derivare un significativo aumento della raccolta.
La stima del maggior gettito è ottenuta ipotizzando un incremento della raccolta pari al 4,7% nel 2007 e al 5% in ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il calcolo desumibile dalla RT è il seguente:
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
raccolta a legisl. vigente |
14,8 mld. |
14,8 miliardi |
14,8 miliardi |
14,8 miliardi |
maggiore raccolta a legisl. variata |
|
+4,7% di 14,8 mld =
690 milioni |
+5,0% di 14,8 mld =
740 milioni |
+5,0% di 14,8 mld =
740 milioni |
maggior gettito da prelievo erar. unico su raccolta (PREU)[73] |
|
maggior gettito (aliq. 12,0%) = 82,8 milioni |
maggior gettito (aliq. 12,0%) = 88,8 milioni |
maggior gettito (aliq. 12,0%) = 88,8 milioni |
Al riguardo è stato osservato che le norme in esame non sono caratterizzate da un contenuto innovativo tale da giustificare in sé un incremento della raccolta e, quindi, l’aumento del gettito stimato dalla relazione tecnica.
Quest’ultima sembra ricollegare la previsione di maggior gettito esclusivamente alla certezza dei meccanismi di controllo e dei procedimenti sanzionatori, che favorirebbero una crescita degli investimenti nel settore, con effetti positivi sulla raccolta di gioco. Tuttavia l’unica previsione sostanzialmente innovativa contenuta nel testo in esame (e cioè il diverso presupposto richiesto per la sospensione del rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli apparecchi[74]) non sembra poter determinare effetti finanziari diretti tali da consentire di ascrivere alla disposizione la variazione di gettito prevista dalla RT.
Si ricorda inoltre che la comunicazione dell’AAMS già richiamata in precedenza[75] ha reso noto che la raccolta annuale dei giochi mediante apparecchi da intrattenimento è passata da 11,5 mld. di euro nel 2005 a 15,5 mld. di euro nel 2006 (= +35%), con un gettito erariale passato nel medesimo periodo da 1,5 mld. a 2,1 mld. di euro. Si conferma pertanto che, tenuto conto dei trend di crescita della raccolta registrati negli ultimi anni, le previsioni di gettito formulate in relazione alle disposizioni in esame non sembrano direttamente ascrivibili alle modifiche normative intervenute e appaiono piuttosto realisticamente conseguibili già sulla base della legislazione vigente.
Si è osservato, inoltre, che a fronte dei ripetuti interventi normativi realizzati nel settore degli apparecchi da intrattenimento nell’ambito delle manovre finanziarie degli ultimi anni[76] – interventi spesso finalizzati ad aggiornare la disciplina in vigore rispetto alla crescente offerta di giochi connessa alle innovazioni tecnologiche - non è agevole collegare in via preventiva singole misure ad effetti finanziari sufficientemente certi. Pertanto, come già osservato con riferimento ai precedenti commi 81 e seguenti, appare cautelativo - in un quadro caratterizzato dall’adozione di nuove misure volte a incentivare l’aumento della raccolta e a contrastare il gioco illecito - formulare previsioni di gettito ispirate a criteri di prudenzialità e da sottoporre alle necessarie verifiche in sede di consuntivo[77], tenuto conto altresì della prevalente finalizzazione di tali fonti di entrata al finanziamento di spese a carattere permanente.
Nuovo concorso pronostici su base ippica
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato[78], prevede l’istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di un nuovo concorso pronostici su base ippica, da introdurre con provvedimento del Ministero dell’economia-Amministrazione dei Monopoli nel rispetto dei seguenti criteri:
· formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
· ripartizione della posta di gioco mediante assegnazione:
- a montepremi, del 50 per cento della posta di gioco;
- ad attività di gestione, del 5,71 della posta;
- a compensi per l’attività dei punti di vendita, dell’8 per cento della posta;
- ad imposta unica, del 25 per cento della posta;
- a finanziamento dell’UNIRE, del 11,29 per cento della posta;
· raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari operanti nella distribuzione dei giochi[79], nonché da parte delle agenzie di scommessa e nell’ambito degli ippodromi.
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 87 |
10,35 |
20,7 |
20,7 |
10,35 |
20,7 |
20,7 |
10,35 |
20,7 |
20,7 |
La RT precisa che il nuovo concorso pronostici è destinato ad affiancare e poi a sostituire il Totip, tenuto conto che negli ultimi cinque anni tale concorso è stato caratterizzato da un trend di raccolta negativo, con un decremento medio superiore al 20 per cento, dovuto alla formula di gioco obsoleta e allo scarso richiamo del montepremi.
Il nuovo concorso introdurrà una formula di gioco più innovativa, che dovrebbe risultare più attrattiva sia per la formula tecnica (ad elevata difficoltà di vincita) sia per l’incremento della quota destinata a montepremi (passando al 50%, il montepremi si allineerebbe con i concorsi pronostici su base sportiva[80]).
L’introduzione del nuovo concorso si innesta nel progetto di rilancio dei giochi a base ippica avviato con la formula ippica nazionale[81] alla fine del 2005 e dovrebbe contribuire all’arricchimento dell’offerta ippica colmando i vuoti di palinsesto presenti nelle giornate di domenica e di lunedì, con positive ricadute in termini di raccolta aggiuntiva.
La rete distributiva è costituita dai circa 18.000 punti vendita già operativi. Per il 2007 la raccolta è stimata in termini prudenziali pari a circa 50 milioni di euro (introduzione della nuova tecnologia di gioco e progressiva attivazione della rete di vendita); successivamente la raccolta dovrebbe essere di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Per calcolare l’effetto di sostituzione fra il Totip (la cui sospensione viene prevista nel corso del 2007) e il nuovo concorso, la RT ipotizza un andamento costante della raccolta per il concorso Totip (15 milioni di euro in ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009), con l’attuale percentuale di prelievo e l’attuale ammontare del gettito erariale (28,63% → 4,3 milioni di euro mediamente per ciascun anno).
Il calcolo indicato dalla RT è il seguente:
(mln. di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Raccolta |
50 |
100 |
100 |
Prelievo erariale (imposta unica) |
25% |
25% |
25% |
Maggior gettito |
12,5 |
25 |
25 |
Minor gettito Totip |
-2,15 |
-4,3 |
-4,3 |
Variazione netta entrate erariali |
10,35 |
20,7 |
20,7 |
Al riguardo, premesso che gli effetti finanziari della norma dipenderanno dal maggiore o minore riscontro presso il pubblico della nuova iniziativa commerciale, si è osservato che il maggior gettito di 10,35 milioni previsto nel 2007 è collegato alla piena attivazione di tutti i meccanismi dell’offerta fin dall’avvio del concorso, tenuto conto che il testo ne prevede l’istituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Scommesse su simulazioni di eventi
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, prevede l’introduzione[82] di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
· raccolta delle scommesse da parte dei concessionari operanti nella distribuzione dei giochi[83] e da parte delle agenzie di scommessa;
· organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse da parte dell’Amministrazione dei Monopoli;
· esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
· per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste dal decreto-legge 223/2006[84];
Si tratta delle nuove aliquote dell’imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, introdotte con decorrenza 1° gennaio 2007: in particolare, il decreto legge 223/2006 ha previsto l’applicazione di aliquote variabili a seconda dell’entità del movimento netto registrato nei precedenti 12 mesi[85].
· per le scommesse a totalizzatore, applicazione di un’imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
Si segnala che ai sensi del decreto legislativo 504/1998[86] l’aliquota ordinaria dell’imposta unica sulle scommesse a totalizzatore è del 20% (e non del 12% come previsto per le scommesse in esame).
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 88 |
50 |
70 |
80 |
50 |
70 |
80 |
50 |
70 |
80 |
Principale finalità della norma è – secondo la RT - la prosecuzione nel percorso di contrasto attivo alle proposte di gioco non autorizzate (da parte di operatori sia fisici che virtuali), finalità da perseguire aggiornando di continuo il palinsesto, ovvero le tipologie di giochi, con tutte le varianti che possano riscontrare gradimento presso il pubblico. La norma contribuisce, inoltre, a organizzare l’offerta in modo da riempire con nuove iniziative i vuoti dell’attuale palinsesto.
La RT ipotizza quindi un incremento dell’attuale raccolta telematica di giochi, per effetto della norma, pari a circa 500 milioni di movimento aggiuntivo nel primo anno, a 700 milioni nel secondo anno e a 800 milioni nel terzo anno.
L’ipotesi si basa sul presupposto che i giochi su eventi virtuali possono aggiungere alle scommesse (sport ed ippica), circa il 10% della raccolta complessiva. Il dato è stato ricavato dagli andamenti registrati in ambito internazionale, ma applicando ipotesi prudenziali.
Infatti nel Regno Unito la raccolta complessiva delle cosiddette “fixed odds betting machines” (apparecchi da intrattenimento con giochi basati su scommessa che permettono di giocare su eventi virtuali) è stimata superiore ai 20 miliardi di euro. Tale dato – pure eccessivo, tenuto conto dell’ampia gamma di giochi che nel Regno Unito è possibile simulare attraverso gli apparecchi, nonché dell’assai elevato tasso di restituzione in vincite e della capillare rete di distribuzione – evidenzia le enormi potenzialità del settore. Nello specifico delle simulazioni di eventi sportivi, uno solo dei principali fornitori mondiali dichiara una raccolta sugli eventi da esso gestiti, dal 2003, pari a circa 3 miliardi di sterline (ovvero, per il solo 2005, presumibilmente superiore a 1 miliardo di euro). Riducendo sensibilmente entrambi questi valori, e senza considerare la crescita in corso nel settore, si può ipotizzare una raccolta aggiuntiva di 800 milioni a regime, ovvero un incremento intorno al 10% del mercato presumibile delle scommesse.
La RT precisa inoltre che nel calcolo degli effetti finanziari non sono stati applicati tassi di sostituzione.
Infatti tali eventi tendono fisiologicamente ad essere oggetto di gioco solo nei momenti di scarsità di eventi reali (a mero riferimento, nel 2006 in Italia vi sono almeno due mezze giornate settimanali di evidente difficoltà di contenuti nel palinsesto) e comunque non in sostituzione dei grandi eventi (ad esempio, nello sport, il calcio di serie A e le competizioni internazionali), sui quali si concentra la maggior parte del gioco. Le scommesse su eventi virtuali permettono invece di variare l’evento con estrema facilità e, quindi, di arrivare rapidamente ad un incontro molto preciso con le preferenze del giocatore, che può trovare non solo divertimento in orari diversi da quelli abituali, ma anche la presenza di simulazioni di eventi a lui graditi ma non praticati o non offerti in Italia (corse del levrieri, corse delle slitte…).
Applicando alla raccolta aggiuntiva stimata (500-700-800 milioni nei tre anni) la percentuale di rendimento erariale del 10%, ottenuta come valore medio tra le diverse forme di tassazione possibili a seconda del tipo di scommessa (a totalizzatore o a quota fissa), e ipotizzando che la natura del gioco favorisca e renda prevalente la forma a totalizzatore (su cui si applica l’aliquota del 12%) ed in seconda battuta le scommesse a quota fissa su più esiti possibili (il cui prelievo sarà probabilmente sceso a inizio 2007 al 6,8%), la RT stima per il primo anno un maggior gettito pari a 50 milioni di euro. Con analogo procedimento, il maggior gettito stimato atteso per gli anni successivi risulta pari a circa 70 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro per il 2009.
Gli effetti finanziari sopra indicati sono pertanto ottenuti con il seguente procedimento di calcolo:
(mln di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Incremento della raccolta |
500 |
700 |
800 |
Prelievo erariale medio |
10% |
10% |
10% |
Variazione netta entrate erariali |
50 |
70 |
80 |
Al riguardo si è osservato che, analogamente alle altre offerte di giochi legali introdotte con finalità di crescita del gettito erariale nell’ambito delle recenti manovre finanziarie e nel presente provvedimento, anche i risultati di entrata derivanti dalle misure in esame si fondano su un’ipotesi di partenza (andamento crescente della raccolta) che potrà essere verificata solo a consuntivo, sia in relazione all’effettiva operatività della nuova rete di distribuzione prevista dal recente decreto-legge 223/2006[87] sia, soprattutto, in dipendenza dal grado di adesione e di propensione alla spesa da parte del pubblico.
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, prevede che il Ministero dell’economia - Amministrazione dei Monopoli stabilisca con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto[88]; l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
ANNO |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 89 |
150 |
156 |
159 |
150 |
156 |
159 |
150 |
156 |
159 |
La relazione tecnica afferma che tali effetti finanziari sono da ricondurre a tre linee di intervento:
a) giochi aggiuntivi del Lotto (introdotti nel corso del 2006);
b) formula di gioco classica del Lotto;
c) nuove forme ed esperienze di gioco basate sui meccanismi del Lotto.
a) Giochi aggiuntivi del Lotto[89]
Poiché l’andamento delle entrate erariali del gioco aggiuntivo del Lotto, considerato anche il normale effetto di “cannibalizzazione” rispetto al gioco attuale, è inferiore rispetto ai risultati attesi, si rende quindi necessario anticipare il restyling del gioco aggiuntivo, in modo da assicurare le entrate erariali originariamente previste ed ottenerne un apprezzabile incremento. Tale incremento è valutato in circa il 2,5% rispetto all’andamento tendenziale, in quanto si prevede un’incidenza del 6,5% rispetto al gioco tradizionale, di cui circa il 4% di tipo sostitutivo.
L’intervento si giustifica anche per l’ulteriore effetto positivo sul gioco, in relazione all’ampliamento della platea dei giocatori del Lotto, che sta soffrendo la contrazione della sua base demografica.
Tenuto conto che il gettito erariale del Lotto si attesterà nel 2006 a circa 2 miliardi di euro, potrà essere ottenuto un incremento di gettito, rispetto alla stima iniziale, pari a 50 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2007-2009.
Si ricorda che la RT riferita all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 203/2005 (con cui sono stati introdotti i giochi opzionali di cui trattasi) aveva previsto per il Lotto un incremento del volume di raccolta del 25%; circa il 60% di tale volume sarebbe stato sostitutivo degli attuali. Tenuto conto dei tempi di commercializzazione (con la necessità di ipotizzare la piena entrata a regime del gioco – e quindi dei volumi di vendita - a partire dal luglio 2007) la RT ipotizzava la seguente dinamica di raccolta:
2006 +8% 2007 +20% 2008 +25%
Sulla base delle ipotesi fornite dalla RT il maggior gettito per il gioco aggiuntivo al Lotto sarebbe corrisposto alla percentuale di rendimento erariale del 35% applicata alla raccolta del nuovo gioco (= 25% della raccolta del lotto nel 2008), la quale veniva ridotta (del 60%) per tenere conto dell’effetto di sostituzione[90].
Maggior gettito 2008 gioco aggiuntivo lotto:
5,95 miliardi ×25% ×40% ×35% = 208,25 milioni
Nel complesso la relazione tecnica allegata al decreto-legge 203/2005 riportava i seguenti effetti di maggior gettito connessi all’attuazione dell’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4 [limitatamente all’introduzione di formule di gioco opzionali, complementari al Lotto e in relazione alle dinamiche di raccolta sopra esposte (+8%, +20% e +25% nel triennio 2006-2008)]:
(milioni di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
decreto legge 203/2005 art. 11-quinquiesdecies comma 4 |
+67 |
+167 |
+208 |
b) Formula di gioco classica del Lotto
La formula di gioco classica del Lotto soffre di un mancato adeguamento dei criteri di ripartizione delle vincite tra le diverse tipologie di premi, in relazione all’evoluzione delle attese dei giocatori, sempre più inclini al confronto tra le condizioni offerte per ciascun gioco. Si rende pertanto opportuno operare una ponderata rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni.
Le innovazioni previste a tale scopo si propongono di ottenere nel 2007 un incremento dei risultati erariali pari a circa l’1,5% del volume complessivo attuale, con lievi incrementi negli anni successivi. Da questa indicazione della RT si ricava un’ipotesi di maggior gettito 2007 pari a 30 milioni di euro (=1,5% di 2 miliardi).
c) Nuove forme ed esperienze di gioco basate sui meccanismi del Lotto.
Le misure sono finalizzate ad ottenere un più equilibrato bilanciamento del portafoglio dei giochi pubblici con vincite in denaro attraverso lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’offerta di giochi numerici; sono finalizzate, inoltre, a rendere possibile il costante adeguamento alle evoluzioni del mercato di riferimento.
Gli effetti di tali innovazioni sui risultati erariali del Lotto 2007 sono valutati pari a circa il 3,5% del volume complessivo attuale, con lievi incrementi negli anni successivi. Da questa indicazione della RT si ricava un’ipotesi di maggior gettito 2007 pari a 70 milioni di euro (=3,5% di 2 miliardi).
I risultati erariali complessivi delle tre linee di intervento relative al gioco del Lotto sono riportati nella seguente tabella[91]:
(mln. euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Giochi aggiuntivi del Lotto |
50 |
50 |
50 |
Innovazioni alla formula di gioco classica del Lotto |
30 |
32 |
33 |
Nuove esperienze di gioco |
70 |
74 |
76 |
Variazione netta entrate erariali |
150 |
156 |
159 |
Al riguardo si è osservato che, in presenza delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica in ordine sia all’andamento non soddisfacente delle entrate erariali derivanti dal gioco aggiuntivo del Lotto sia ad alcune criticità riscontrate nella formula di gioco classica, sarebbe sembrato prudenziale ascrivere effetti di gettito aggiuntivi, rispetto ai risultati tendenziali, esclusivamente alla terza linea di intervento prospettata dalla relazione tecnica (“Nuove forme ed esperienze di gioco basate sui meccanismi del Lotto”), tenuto conto che le altre misure volte a adeguare l’offerta già esistente alle mutate attese dei giocatori sembrano sostanzialmente finalizzate ad assicurare gli obiettivi di gettito già ascritti a precedenti interventi sulla medesima materia, in ordine ai quali - peraltro - la relazione tecnica non ha fornito dati di consuntivo.
Ci si riferisce in particolare all’articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 203/2005, che, oltre alle disposizioni espressamente richiamate dalla disciplina in esame (comma 4, giochi opzionali collegati al Lotto e all’Enalotto, per il quale era atteso un effetto di maggior gettito a regime – limitatamente al Lotto – pari a circa 210 milioni di euro), ha previsto nuove modalità di distribuzione a distanza dei giochi (comma 1: maggior gettito annuo a regime pari a 45 milioni di euro) e una rimodulazione dei compensi ai rivenditori in funzione della raccolta (commi 2 e 3: maggior gettito annuo a regime pari a 132 milioni di euro).
Con riferimento ai dati più aggiornati sulla raccolta del Lotto, il Comunicato stampa AAMS del 25 gennaio 2007 ha reso noto che la raccolta 2006 è stata pari a circa 6,6 miliardi di euro (in diminuzione rispetto ai 7,3 mld. del 2005), con un gettito per l’erario pari a circa 2 miliardi di euro (in diminuzione rispetto ai 2,4 mld. del 2005).
Le norme, introdotte nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, prevedono che con provvedimenti del Ministero dell’economia - Amministrazione dei Monopoli siano stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dell’Enalotto e degli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto di una serie di criteri.
Fra i principi indicati dalle norme si segnalano in particolare quelli riguardanti: i criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più conveniente, elevata qualificazione degli operatori selezionati, divieto di posizioni dominanti sul mercato); l’inclusione dei giochi complementari dell’Enalotto (con le relative forme di partecipazione a distanza); la revisione della formula di gioco dell’Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale; il costante miglioramento dei livelli di offerta e di servizio al pubblico. La soluzione concessoria deve essere, inoltre, coerente con la finalità di costituire progressivamente la rete unitaria dei giochi pubblici[92], anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto (comma 90).
Si prevede, infine, che nelle more dell’operatività della nuova concessione Enalotto, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continui ad essere assicurata dall’attuale concessionario fino al 30 giugno 2007[93] (comma 91).
La norma prevede che il termine possa essere prorogato per una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
commi 90-91 |
110 |
80 |
80 |
110 |
80 |
80 |
110 |
80 |
80 |
In particolare, la relazione tecnica afferma che i predetti effetti finanziari sono ascrivibili a tre linee di intervento: a) affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; b) giochi aggiuntivi del Superenalotto (introdotti nel corso del 2006); c) formule di gioco classiche del Superenalotto.
a) Affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore.
La previsione di una procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore è da ritenersi necessaria e urgente in relazione alla recente sentenza[94] con la quale il Consiglio di Stato si è pronunciato disponendo l’annullamento dell’atto di proroga dell’affidamento a Sisal S.p.A.[95] della gestione del Superenalotto.
Ciò premesso, l’espletamento della procedura di selezione risponde alle seguenti finalità: assicurare la continuità di esercizio dell’Enalotto e dei suoi giochi complementari ed opzionali, indispensabile per assicurare il connesso gettito erariale, pari a circa 1 miliardo di euro su base annua; ammodernare e razionalizzare il portafoglio dei giochi pubblici; garantire proventi erariali per l’affidamento della nuova concessione.
La RT precisa inoltre che attraverso le innovazioni previste dalla norma ci si propone di ottenere un più equilibrato bilanciamento del portafoglio dei giochi pubblici con vincite in denaro, attraverso lo sviluppo (qualitativo e quantitativo) dell’offerta di giochi numerici, nonché di rendere possibile il successivo costante adeguamento dell’offerta alle evoluzioni del mercato di riferimento.
La documentazione presentata dal Governo al Senato sottolinea inoltre che i giochi numerici sono caratterizzati da un elevato rendimento erariale, pari a circa il 35% della raccolta (contro il 14% della media degli altri giochi), mentre attualmente l’Enalotto è l’unico gioco numerico a totalizzatore già presente nel portafoglio dei giochi pubblici (ed assicura circa il 15% del gettito totale del comparto).
L’effetto atteso dalla norma - secondo la relazione tecnica - è pari a 40 milioni di euro per il solo esercizio 2007.
La documentazione presentata dal Governo al Senato evidenzia che i tempi previsti per la conclusione della procedura di selezione del concessionario (30 giugno 2007) sono da ritenersi estremamente contenuti, ove si consideri che la gara richiede la definizione della soluzione concessoria più adeguata alla tutela degli interessi pubblici, l’individuazione di criteri e condizioni in grado di assicurare la continuità del gioco nel periodo di transizione della sua gestione dal vecchio al nuovo concessionario, una efficace comunicazione ai potenziali partecipanti, ai quali occorre concedere anche condizioni e tempi di valutazione adeguati al fine di assicurare una partecipazione ampia e concorrenziale soddisfacente alla gara stessa[96]. Conseguentemente i sette mesi complessivi fissati per l’espletamento della gara e per l’individuazione del nuovo concessionario rappresentano un tempo estremamente contenuto.
b) Giochi aggiuntivi del Superenalotto[97]
La RT afferma che l’andamento delle entrate erariali derivanti dal gioco aggiuntivo del Superenalotto, già soddisfacente, può essere ulteriormente migliorato con opportuni interventi di innovazione, in quanto apposite ricerche hanno individuato ulteriori margini di sviluppo. Tale maggiore apporto è valutato in circa il 2,5% rispetto all’andamento tendenziale, in quanto si prevede un incremento del 10% dell’incidenza rispetto al gioco tradizionale (che passerebbe dall’attuale 20% al 30%), di cui circa il 7,5% di tipo sostitutivo, così valutabile sulla base dell’esperienza dell’anno in corso (soprattutto per il maggior richiamo per i giocatori “sistemisti”).
Tenuto conto il gettito erariale del Superenalotto si attesterà nel 2006 intorno a 1 miliardo di euro, l’effetto atteso dalla norma è pari a 25 milioni di euro in ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Si ricorda che la RT riferita all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 203/2005 (con cui sono stati introdotti i giochi opzionali collegati al Lotto e all’Enalotto) aveva previsto per l’Enalotto un incremento del volume di raccolta del 30%; circa il 60% di tale volume sarebbe stato sostitutivo. Tenuto conto dei tempi di commercializzazione (con la necessità di ipotizzare la piena entrata a regime del gioco – e quindi dei volumi di vendita - a partire dal luglio 2007) la RT ipotizzava la seguente dinamica di raccolta:
2006 +10% 2007 +25% 2008 +30%
Sulla base delle ipotesi fornite dalla RT il maggior gettito per il gioco aggiuntivo all’Enalotto sarebbe corrisposto – a regime - alla percentuale di rendimento erariale del 35% applicata alla raccolta del nuovo gioco (=30% della raccolta del lotto nel 2008), la quale veniva ridotta (del 60%) per tenere conto dell’effetto di sostituzione[98].
Maggior gettito 2008 gioco aggiuntivo Enalotto:
1,64 miliardi × 30% ×40% × 35% = 68,8 milioni
c) Formula di gioco classica del Superenalotto
La formula di gioco classica dell’Enalotto soffre di un mancato adeguamento dei criteri di ripartizione delle vincite tra le diverse tipologie di premi, in relazione all’evoluzione delle attese dei giocatori, sempre più inclini al confronto tra le condizioni offerte da ciascun gioco. Ciò rende opportuno operare una ponderata rimodulazione delle categorie di vincita e della ripartizione del montepremi dell’Enalotto.
Le innovazioni previste a tale scopo si propongono di ottenere per il 2007 un incremento dei risultati erariali pari a circa il 4,5% del volume complessivo attuale, con lievi incrementi negli anni successivi.
Pertanto, tenuto conto del gettito erariale del Superenalotto (1 miliardo di euro nel 2006), l’effetto atteso dalla norma è pari a 45 milioni di euro nel 2007, 55 milioni nel 2008 e 55 milioni nel 2009.
La seguente tabella espone gli effetti complessivi derivanti dalle innovazioni proposte con riferimento al concorso pronostici Enalotto (commi 90-91).
(mln euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale |
40 |
0 |
0 |
Giochi aggiuntivi del Superenalotto |
25 |
25 |
25 |
Innovazioni relative alla formula di gioco classica del Superenalotto |
45 |
55 |
55 |
Variazione netta entrate erariali |
110 |
80 |
80 |
Al riguardo è stato osservato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in ordine agli elementi e ai criteri posti alla base delle stime di maggior gettito connesso alle norme in esame.
In particolare è stato rilevato quanto segue.
a) Riguardo al nuovo affidamento in concessione della gestione dell’Enalotto (40 milioni per il 2007), si è rilevato che il testo della norma non pone vincoli di carattere finanziario alla procedura di aggiudicazione (finalizzata a selezionare l’offerta “economicamente più conveniente”), prevedendo al contrario, una condizione che potrebbe apparire limitativa riguardo alla convenienza economica dell’operazione (ossia la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti vendita).
È stata inoltre segnalata l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’effettiva possibilità che la procedura di aggiudicazione sia conclusa nei termini stabiliti, consentendo il conseguimento degli obiettivi di gettito previsti per il 2007.
In proposito è stato sottolineato che la possibilità di prorogare il termine del 30 giugno 2007 “per un uguale periodo”[99] dovrebbe essere interpretata come proroga di tre mesi e non di sei mesi (nel presupposto che i primi novanta giorni si intendano assorbiti dalla procedura di selezione per l’individuazione del nuovo gestore): diversamente, la predetta facoltà di rinvio potrebbe risultare incompatibile con l’effettivo conseguimento dell’entrata nell’anno 2007.
È stato inoltre segnalato che la documentazione presentata dal Governo al Senato evidenziava che i tempi previsti per la conclusione della procedura di selezione del concessionario sono da ritenersi estremamente contenuti, ove si consideri che la gara richiede la definizione della soluzione concessoria più adeguata alla tutela degli interessi pubblici, l’individuazione di criteri e condizioni in grado di assicurare la continuità del gioco nel periodo di transizione della gestione dal vecchio al nuovo concessionario, nonché una efficace comunicazione ai potenziali partecipanti (ai quali occorre concedere anche condizioni e tempi di valutazione adeguati al fine di assicurare una partecipazione ampia e concorrenziale soddisfacente alla gara stessa[100]). Conseguentemente – affermava la documentazione - i sette mesi complessivi fissati per l’espletamento della gara e per l’individuazione del nuovo concessionario rappresentano un tempo estremamente contenuto.
b) Con riferimento agli effetti finanziari ascritti alle innovazioni da introdurre relativamente ai giochi complementari dell’Enalotto, si è osservato – analogamente a quanto già rilevato nel caso dei giochi aggiuntivi al Lotto - che la relazione tecnica non dà conto dei risultati di gettito già conseguiti a fronte dell’istituzione del nuovo gioco (previsto dal decreto legge 203/2005, con una stima di gettito a regime pari a circa 70 milioni annui), mentre si limita a delineare un nuovo obiettivo di entrata del quale non può essere verificato il carattere interamente aggiuntivo.
Come è già stato ricordato, infatti, l’articolo 11-quinquiesdecies del decreto legge 203/2005, oltre alle disposizioni espressamente richiamate dalla disciplina in esame (comma 4, giochi opzionali collegati al Lotto e all’Enalotto), aveva previsto nuove modalità di distribuzione a distanza dei giochi (comma 1: maggior gettito annuo a regime pari a 45 milioni di euro) e una rimodulazione dei compensi ai rivenditori in funzione della raccolta (commi 2 e 3: maggior gettito annuo a regime pari a 132 milioni di euro).
c) È stato infine rilevato che, anche nel caso degli aggiornamenti alla formula di gioco classica dell’Enalotto, in assenza di puntuali indicazioni da parte della relazione tecnica non è possibile verificare se il nuovo obiettivo di maggior gettito delineato (45 milioni per il primo anno) possa essere effettivamente considerato come interamente aggiuntivo rispetto agli effetti finanziari già attesi sulla base della legislazione vigente.
Con riferimento ai dati più aggiornati sulla raccolta dell’Enalotto, il Comunicato stampa AAMS del 25 gennaio 2007 ha reso noto che la raccolta 2006 è stata pari a circa 2 miliardi di euro (con un andamento sostanzialmente stabile nel quadriennio 2003-2006), con un gettito per l’erario pari a circa 1 miliardo di euro.
Proventi dell’assegnazione di nuovi punti vendita nel settore dei giochi
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato[101], prevede che i proventi derivanti dalle procedure di selezione per l’aggiudicazione dei punti vendita previsti dal decreto legge 223/2006[102] debbano essere versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 28 febbraio 2007.
In base alla predetta disciplina è stata prevista l’assegnazione di 17.000 punti vendita per la commercializzazione di giochi su base sportiva e su base ippica (inclusi anche 60 punti vendita via internet).
In relazione a tali procedure di assegnazione era stato previsto, dal predetto decreto legge 223/2006, un maggior gettito una tantum pari a 240,15 milioni nel 2006.
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
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2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 92 |
240 |
- |
- |
240 |
- |
- |
240 |
- |
- |
La quantificazione è effettuata riproponendo i medesimi dati già forniti con riferimento alla stima di gettito derivante dalle richiamate disposizioni del decreto legge 223/2006[103].
La RT riferita all’emendamento approvato dal Senato[104] precisa che la partecipazione alle procedure di selezione, particolarmente numerosa e qualificata, ha prodotto il prolungarsi della fase di valutazione delle offerte, “che è tuttora in corso”. In coerenza con tale sviluppo il comma in esame è finalizzato a “rendere comunque disponibili i proventi derivanti dalla procedura di selezione inderogabilmente entro il 28 febbraio 2007”. Infine la RT conferma - alla luce dell’andamento della procedura di selezione in corso di esperimento - la stima di gettito iniziale, pari a 240 milioni di euro.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che il maggior gettito una tantum di 240 milioni di euro era stato imputato dal decreto legge 223/2006 all’esercizio 2006[105], mentre la relazione tecnica e l’allegato 7 in esame lo riferiscono all’anno 2007: deve pertanto intendersi che non è risultato possibile conseguire tale gettito nel 2006. Sul punto si segnalava la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che il mancato conseguimento di tali entrate dovrebbe trovare corrispondenza in un equivalente peggioramento dei saldi del 2006.
Si è osservato, inoltre, che le entrate previste dal comma in esame, configurandosi quali una tantum, non dovrebbero risultare rilevanti – in base agli indirizzi europei – ai fini del rispetto degli impegni assunti dall’Italia in sede di Patto di stabilità[106].
Inclusione dei tornei di carte fra i giochi in rete
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, inserisce fra i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro[107] i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla quota di iscrizione.
La disposizione va ad integrare l’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legge 223/2006. Tale norma prevede la disciplina dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro nei quali il risultato dipenda, in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilità dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica è stabilita in misura pari al 3 per cento della somma giocata.
La relazione tecnica e l’allegato 7 indicano i seguenti effetti di maggiore entrata:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 93 |
48 |
60 |
75 |
48 |
60 |
75 |
48 |
60 |
75 |
Gli effetti finanziari derivanti dall’inclusione dei tornei di carte fra i giochi offerti con modalità a distanza (internet, tv interattiva, telefonia)[108] sono calcolati ipotizzando una raccolta media di circa 4,4 milioni di euro giornalieri nel 2007 ed una crescita annua del 25% nei successivi due anni.
La RT precisa che, dato lo sviluppo recente del settore, i dati necessari alla formulazione di previsioni adeguate sono in continuo aggiornamento: gran parte di essi possono essere solamente ipotizzati in quanto in Italia gran parte del gioco viene attualmente svolto attraverso siti esteri, non autorizzati ad operare nel paese, relativamente ai quali è difficile accertare la raccolta effettiva. In alcuni paesi europei con mercati comparabili a quello italiano in quanto a popolazione ed abitudine al gioco (quale, ad esempio, l’Inghilterra), è stato stimato che solo su alcuni giochi di carte vengano giornalmente effettuate giocate per oltre 30 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 60 milioni di euro nel 2008. Considerando che il tali paesi è comunque possibile effettuare rilanci o giocare contro il banco (ipotesi escluse dalla proposta normativa) per il mercato italiano è stata prudenzialmente stimata una raccolta sensibilmente inferiore. La RT rileva, inoltre, che alcuni operatori esteri movimentano attraverso i propri siti internet anche 30 miliardi di euro di raccolta annua per i soli giochi di carte.
In conclusione, prevedendo una rete telematica composta da almeno un centinaio di operatori – tra i quali molti specializzati nei giochi in esame – la RT presume sia possibile superare a regime i 2,5 miliardi di euro di raccolta annua.
Applicando il prelievo erariale del 3% del movimento netto (definito dalla normativa vigente per questa tipologia di giochi[109]) si ottiene il seguente risultato di gettito:
(mln. euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Raccolta derivante dai soli giochi di carte di abilità |
1.600 |
2.000 |
2.500 |
Gettito da prelievo unico (3% della raccolta) |
48 |
60 |
75 |
Variazione netta entrate erariali |
48 |
60 |
75 |
Al riguardo, è stato osservato che la relazione tecnica non espone il procedimento di calcolo posto alla base della quantificazione. Peraltro, la previsione di maggior gettito formulata dalla RT è assai più consistente di quella a suo tempo adottata, con riferimento al più ampio comparto dei “Giochi di abilità on line”, dalla relazione tecnica riferita al decreto-legge 223/2006.
La relazione tecnica al decreto-legge 223/2006 ha infatti previsto un maggior gettito derivante dall’introduzione di giochi a distanza pari a 6 milioni di euro nel 2007 e a 12 milioni nel 2008[110]. Tale effetto di gettito era collegato ad una crescita della raccolta derivante, a sua volta, dall’adesione di nuovi giocatori alle formule di gioco a distanza: in sostanza, secondo la RT avrebbe aderito ai giochi on line il 20% del complesso dei nuovi giocatori on line. Il maggior gettito era così calcolato:
|
2007 |
2008 |
Nuovi giocatori on line |
+500.000 |
+1 milione |
20% dei nuovi giocatori on line |
+100.000 |
+200.000 |
Spesa media per ciascun giocatore |
2.000 euro |
2.000 euro |
Aliquota del prelievo erariale |
3 per cento |
3 per cento |
Maggior gettito (euro) |
6 milioni |
12 milioni |
Poiché in relazione alla disposizione in esame (comma 93: giochi di carte on line) la RT formula una previsione di gettito assai più consistente, non è chiaro quale dei parametri adottati dalla precedente RT sia stato variato (platea dei giocatori on line, percentuale di adesione alle nuove formule di gioco, spesa media per ciascun giocatore).
Ciò premesso, si è osservato che - analogamente alle altre offerte di gioco introdotte con finalità di crescita del gettito erariale nell’ambito del presente provvedimento - anche i risultati di entrata derivanti dalla disposizione in esame si fondano su un’ipotesi (favorevole adesione del pubblico e andamento crescente della raccolta) che potrà essere verificata solo a consuntivo, sia in relazione all’effettiva operatività della nuova rete di distribuzione dei giochi a distanza prevista dal decreto-legge 203/2005[111] sia, soprattutto, in dipendenza dal grado di propensione alla spesa da parte del pubblico.
Assegnazione delle rivendite di generi di Monopolio
Le norme prevedono un’agevolazione transitoria a favore dei delegati della gestione di servizi di rivendita di generi di monopolio, dimessi in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi stessi. Tali soggetti possono ottenere l’assegnazione diretta di una rivendita di generi di monopolio, previa presentazione di apposita istanza presso l’ufficio regionale dell’Amministrazione dei monopoli di Stato territorialmente competente in deroga alla normativa vigente.
La normativa vigente in materia è l’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384[112] il quale stabilisce che l’assegnazione delle rivendite di generi di monopolio venga effettuata nei seguenti modi:
a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, la somma di denaro più elevata;
b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all’Amministrazione dei monopoli una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione. In presenza di più aspiranti, è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione;
c) in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti (articolo 21, secondo comma della legge n. 1293 del 1957).
L’accoglimento dell’istanza è subordinato all’osservanza delle disposizioni concernenti le distanze e i parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie, nonché al versamento forfetario di 12.000 euro, rateizzabili in tre anni.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non riporta effetti in relazione alle norme in esame.
La relazione tecnica non considera la norma. Si rammenta peraltro che i commi 94 e 95 sono stati introdotti nel testo della legge finanziaria durante l’esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, con l’emendamento 6.100 della Commissione. Tale emendamento, oltre alle norme in esame, conteneva la disposizione di cui al comma 98, alla cui descrizione si rinvia, ed una norma di copertura di 3 milioni di euro. Non risulta evidente in relazione a quali norme sia stata introdotta detta disposizione di copertura.
Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 potrebbero determinare una minore entrata qualora si ritenesse che le assegnazioni delle rivendite ivi previste avrebbero potuto essere effettuate ad un prezzo superiore ai 12.000 euro utilizzando le procedure stabilite dalla legislazione vigente. Peraltro si potrebbe anche ipotizzare che in assenza delle disposizioni in esame non si sarebbe proceduto a nessuna assegnazione e dunque, in tale ipotesi, sarebbe conseguito un maggiore introito senza che sia necessaria una conseguente copertura.
Al riguardo si rileva che all’emendamento che ha introdotto le norme in esame non sono allegate le informazioni necessarie al fine di procedere ad una verifica delle possibili conseguenze finanziarie.
Riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente tabacchi
La norma amplia[113] da sette a nove anni l’arco temporale durante il quale il personale trasferito presso l’Ente tabacchi italiani può chiedere[114] la riammissione nei ruoli dell’amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non riporta effetti in relazione alle norme di cui al comma 98 in esame. Peraltro lo stesso allegato 7 riporta un effetto di maggior spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 in relazione alle norme di cui al comma 563 sempre concernenti il personale dell’Ente tabacchi. In base allo stesso allegato le norme di cui al comma 563 sarebbero state introdotte dall’emendamento 6.100. Dall’esame dei documenti agli atti presso la Camera dei deputati risulta invece che le disposizioni di cui al comma 98 siano state introdotte con l’emendamento 6.100 mentre quelle di cui al comma 563 sono state introdotte durante l’esame al Senato e sono contenute nel maxi emendamento approvato dall’Aula che a sua volta riproduce l’emendamento 18.15 presentato al Senato dal relatore.
In altre parole è possibile che l’effetto di maggior spesa pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 debba essere attribuito al comma in esame e che l’indicazione del comma presente nell’allegato 7 sia frutto di un mero errore materiale.
La relazione tecnica non considera la norma. Si rammenta peraltro che il comma 98 è stato introdotto nel testo della legge finanziaria durante l’esame, in prima lettura, presso la Camera dei deputati, con l’emendamento 6.100 della Commissione. Tale emendamento, oltre alla norma in esame, conteneva le disposizioni di cui ai commi 94 e 95, alla cui descrizione si rinvia, ed una norma di copertura di 3 milioni di euro. Non risulta evidente in relazione a quali norme sia stata introdotta detta disposizione di copertura.
La disposizione di cui al comma 98 potrebbe, verosimilmente, determinare una maggiore spesa dal momento che l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998, di cui si proroga l’applicazione, riconosce il diritto al riconoscimento del servizio prestato e della posizione economica maturata, qualora gli interessati non avessero aderito "provvisoriamente" al passaggio nella società di diritto comune.
Al riguardo si rileva che all’emendamento che ha introdotto le norme in esame non sono allegate le informazioni necessarie al fine di procedere ad una verifica delle possibili conseguenze finanziarie.
Aumento delle imposte sui tabacchi
La norma modifica l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo la possibilità di aumentare, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2007, un maggior gettito complessivo pari a 1.100 milioni di euro annui in luogo dei 1.000 milioni precedentemente previsti.
L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di maggior gettito, derivanti dalla disposizione:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
La relazione tecnica precisa che un aumento di 1 punto dell’aliquota di base comporta un aumento del gettito erariale, ad invarianza di consumi, pari a circa 12 milioni di euro al mese. Uno spostamento verso l’alto di 0,10 euro dei prezzi dei prodotti in questione richiesti dai produttori, ove intervenga nel primo trimestre dell’anno e riguardi la totalità dei marchi, pur scontando una inevitabile riduzione dei consumi consente il raggiungimento dell’obiettivo fissato.
Nulla da osservare al riguardo.
Si segnala infatti che sulla base dei dati di gettito dell’accisa sui tabacchi del Bollettino mensile delle entrate tributarie, pubblicato sul sito del Ministero dell’economia, si registra un aumento del gettito atteso nel 2006 in linea con quello previsto dalla norma oggetto di modifica[115].
Emersione di base imponibile ICI-IRPEF relativa agli immobili
Le normedispongono che, a decorrere dal 2008[116], nelle dichiarazioni dei redditi, presentate da contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES[117], si debbano indicare i dati relativi ai fabbricati[118] nonché l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente (comma 101) .
Il medesimo obbligo dichiarativo grava, nei confronti dei soggetti IRES, esclusi i soggetti pubblici e privati diversi dalle società e quelli non residenti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007[119] (comma 102).
Sono disciplinate le modalità di controllo dei versamenti ICI, avvalendosi dei criteri in materia di liquidazione delle dichiarazioni con espresso richiamo all'articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (controllo automatico delle dichiarazioni). L'esito del controllo è trasmesso ai Comuni competenti (comma 103). Si prevede che i Comuni debbano trasmettere all'Agenzia del territorio i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli previsti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nei casi in cui i dati stessi siano discordanti da quelli catastali (comma 105).
Si prevede, infine, che i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti, debbano comunicare[120] i dati identificativi degli immobili compresi nell'ambito territoriale per i quali il servizio è prestato, le generalità dei soggetti che occupano l'immobile ed il relativo titolo nonché ogni altra informazione rilevante ai fini del controllo in materia di imposte sui redditi (comma 106).
L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di maggiore entrata derivanti dalla disposizione:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
360,0 |
220,0 |
220,0 |
360,0 |
220,0 |
220,0 |
360,0 |
220,0 |
220,0 |
La relazione tecnica[121] quantifica maggiori entrate sia con riferimento all’IRPEF, in connessione con l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati degli immobili soggetti ad ICI, sia con riferimento a tale ultima imposta, in connessione alla trasmissione telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili. Nell’allegato 7 sono iscritti unicamente gli importi relativi all’IRPEF, presumibilmente nel presupposto che le maggiori entrate ICI concorrano al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, i cui effetti sono scontati in altra parte dell’allegato stesso.
La quantificazione relativa all’emersione di gettito IRPEF si basa sull’ipotesi che la disponibilità dei dati identificativi degli immobili consenta una diminuzione dei fenomeni evasivi con un’emersione di gettito di competenza 2007 pari a 200 milioni. A tale quantificazione si perviene ipotizzando che l’evasione sia pari al 10% (2,3 mld) dell’imponibile da fabbricati al netto dell’abitazione principale (23 mld). Nell’ipotesi che il 30% dell’evasione emerga a seguito della disposizione in esame, si perviene ad un maggiore imponibile di 700 milioni cui; sulla base di un’aliquota marginale del 30% si ottiene un maggior gettito di 200 milioni. A tale importo si aggiunge un ulteriore maggior gettito, derivante da attività di accertamento pari a 100 milioni. Per cassa, tale maggior gettito sconta per l’autotassazione i meccanismi di saldo-acconto e per l’accertamento un’ipotesi di riscosso sull’accertato pari, nel primo esercizio, al 10% e, a decorrere dal secondo esercizio, al 20 per cento:
Maggior gettito IRPEF:
(mln di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
emersione |
350 |
200 |
200 |
accertamento |
10 |
20 |
20 |
totale maggior gettito |
360 |
220 |
220 |
Ai fini ICI le ipotesi di recupero di gettito sono così formulate:
(mln di euro)
|
2007 |
emersione gettito da accertamenti IRPEF e incroci sui versamenti ICI |
100 |
Emersione gettito da allineamento con il catasto |
200 |
Totale emersione gettito |
300 |
La relazione tecnica non fornisce lo sviluppo temporale delle maggiori entrate ICI, ma evidenzia che l’ipotesi di maggior gettito per il 2007 si fonda su una prevedibile gradualità del decentramento delle attività relative al catasto.
Al riguardo, il Servizio Bilancio dello Stato ha rilevato come il recupero di gettito previsto sia connotato da elementi di aleatorietà, in quanto subordinato al verificarsi delle ipotesi di emersione formulate. Ne consegue che appare scarsamente prudenziale il relativo computo nell’ambito degli effetti della manovra, destinati in parte a fornire copertura a spese certe, in parte è consentito il miglioramento dei saldi.
In proposito il Governo ha sottolineato che la novità recata dalle disposizioni in esame consiste, soprattutto, nell’obbligo di indicare i dati degli immobili. Da tale obbligo discenderebbe un notevole potenziamento dell’attività di accertamento e controllo. Il Governo ha anche affermato che la relazione tecnica è improntata a criteri di prudenzialità dal momento che i coefficienti adottati dalla stessa (percentuale di evasione pari al 10 per cento della base imponibile, percentuale di recupero dell’evasione conseguente all’applicazione delle norme in esame pari al 30 per cento) sono da ritenersi a loro volta stabiliti in modo prudenziale.
Si segnala inoltre che l’art. 37, comma 55, del DL n. 223/2006 già prevede, in parte, quanto disposto dalla norma in esame, con particolare riferimento alla possibilità di liquidare l’ICI in sede di dichiarazione dei redditi e di effettuare il relativo versamento con modello F24[122]. Pertanto l’emersione del gettito Irpef, ascritta dalla relazione tecnica all’obbligo di esporre nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alla liquidazione dell’ICI, avrebbe potuto in parte manifestarsi anche in base alla normativa vigente.
Disciplina delle società di comodo
Le norme intervengono a modificare ed integrare la disciplina di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994[123], da ultimo modificata dai commi 15 e 16 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006 convertito dalla legge 248 del 2006.
In particolare:
1. i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della disciplina sulle società di comodo non possono fornire prova contraria della loro operatività, ferma restando la possibilità di richiedere la disapplicazione di tale disciplina per il tramite dell’interpello di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973;
2. ai fini dell’individuazione dei parametri minimi di ricavo richiesti per l’operatività, sulle immobilizzazioni costituite da beni immobili classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) si applica il coefficiente del 5 per cento in luogo del 6 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, si applica il coefficiente del 4 per cento, anziché del 6 per cento. A quest’ultima categoria di immobili, ai fini della determinazione del reddito minimo, si applica il coefficiente del 3 per cento, anziché del 4,75 per cento;
3. le obbligazioni e titoli similari, gli strumenti finanziari similari alle azioni e le partecipazioni in società di persone concorrono alla determinazione dei ricavi minimi nella misura del 2 per cento, prevista per le azioni e quote di partecipazione, anziché nella misura del 15 per cento, prevista per le altre immobilizzazioni. Le medesime componenti patrimoniali, concorrono, in caso di non operatività, alla determinazione del reddito minimo nella misura dell’1,50 per cento, anziché del 12 per cento;
4. le disposizioni in materia di requisiti di operatività non trovano applicazione nei confronti delle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle società ed enti quotati e dalle società da essi controllate, anche indirettamente.
Attualmente, l’ultimo periodo dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 prevede che siano escluse dall’ambito di applicazione della disciplina delle società di comodo le società e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani. La norma in esame, pertanto, amplia l’ambito di esclusione dall’applicazione dei coefficienti minimi di operatività.
Le disposizioni di cui al punto 3, se più favorevoli per i contribuenti, e quelle di cui ai punti 2 e 4, trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006).
Le norme introducono, inoltre, per le società e gli enti risultanti non operativi in base ai coefficienti minimi di redditualità, un ulteriore parametro di presunzione ai fini del calcolo del valore della produzione netta minima rilevante ai fini IRAP. In particolare si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo, determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, aumentato delle retribuzioni per il personale dipendente, dei compensi per i collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non abituali e degli interessi passivi.
Poiché la disposizione, introducendo una presunzione di base imponibile IRAP minima, determina un incremento del gettito dell’imposta, i trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti di importo pari al maggior gettito derivante dalla disposizione medesima.
Con una modifica al comma 15, dell’articolo 35 del decreto legge n. 223 del 2006, che ha interamente sostituito il comma 1 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 2006, si dispone inoltre che, per i beni patrimoniali situati nei comuni con una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, i coefficienti previsti ai fini della individuazione della situazione di operatività siano ridotti:
· dal 2 all’1 per cento in riferimento alle azioni, obbligazioni quote di partecipazioni e titoli similari;
· dal 15 al 10 per cento per le altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le norme prevedono, altresì, una speciale disciplina per le società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché per quelle che a tale data si trovino nel primo periodo d’imposta, che, entro il 31 maggio 2007, deliberino lo scioglimento o la trasformazione in società semplice e richiedano la cancellazione dal registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento.
La suddetta disciplina si applica a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e siano iscritti nel libro dei soci alla data di entrata in vigore delle norme in esame, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni da tale data in seguito a titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 novembre 2006.
In particolare, per tali società, è previsto quanto segue:
1. sul reddito d’impresa del periodo compreso fra l’inizio e la chiusura della liquidazione o, in caso di trasformazione, sulla differenza tra valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 25 per cento. Le perdite dei periodi precedenti non possono essere portate in deduzione. La medesima imposta sostitutiva del 25 per cento si applica alle riserve ed ai fondi in sospensione d’imposta. Sui saldi attivi di rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento; in caso di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione non spetta ad essi il credito d’imposta previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione;
2. le somme o il valore dei beni assegnati ai soci in caso di scioglimento, che costituiscono utile per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, sono diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva dalle società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Tali importi non costituiscono redditi per i soci. In caso di trasformazione, il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote di partecipazione possedute dai soci deve essere aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
3. ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni di diversa natura, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale. In caso di immobili, su richiesta del contribuente, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali.
L’applicazione della disciplina sopra delineata deve essere richiesta , pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione. Per tale periodo d’imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le norme in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
Le norme dispongono, infine, che le assegnazioni ai soci siano soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non costituiscano cessioni ai fini IVA. Nel caso di cessione di immobili le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa e la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali.
L’Allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto PA |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate |
||||||||
62,6 |
57,4 |
48,2 |
62,6 |
62,6 |
51,0 |
62,6 |
62,6 |
51,0 |
Maggiori entrate |
||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39,0 |
21,0 |
0,0 |
39,0 |
21,0 |
Maggiori spese correnti |
||||||||
0,0 |
5,2 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Minori spese correnti |
||||||||
0,0 |
39,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica di corredo all’emendamento 1.1000 approvato dal Senato assegna alle disposizioni i seguenti effetti di perdita di gettito netta:
(milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Minori entrate nette |
62,6 |
23,6 |
29,9 |
57,1 |
Le relazione utilizza i dati delle dichiarazioni UNICO 2005 delle società di capitali ed enti commerciali, estrapolati al 2006 tenendo conto delle recenti modifiche introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006. In particolare, sono stati oggetto di simulazioni puntuali, in relazione alle modifiche apportate dalle norme in esame, i dati del quadro RF, relativi tra l’altro alla verifica di operatività. Ai fini della stima sono stati, inoltre, esclusi i gruppi delle società quotate, come disposto dalle norme in esame.
In particolare:
Riduzione dei coefficienti per gli immobili residenziali acquistati o rivalutati nell’esercizio in corso e nei due precedenti e per gli immobili della categoria A/10: la norma, abbassando la soglia patrimoniale per il requisito di operatività ed il coefficiente moltiplicativo per la determinazione del reddito presunto riduce il numero delle società considerate non operative ed il loro reddito minimo imponibile. Essa determina, pertanto, un effetto di minore gettito IRES/IRPEF stimato in 41 milioni di euro annui per competenza. Inoltre, per effetto della norma, si riduce il numero delle società e l’ammontare del credito IVA che le medesime non possono portare a rimborso o compensare, con una riduzione del recupero di IVA stimata in 21 milioni di euro in ragione di anno.
Imposta sostitutiva per scioglimento o trasformazione ed imposta di registro nella misura dell’1 per cento: ai fini della stima del gettito delle imposte sostitutive in capo alle società non operative che si avvalgono del regime agevolato di scioglimento o trasformazione la relazione tecnica ha ipotizzato quanto segue:
- le società non operative che espongono un maggior imponibile superiore a 500.000 euro usufruiscono dell’agevolazione nella misura del 5 per cento, anche in considerazione del requisito richiesto relativo alla presenza di soli soci persone fisiche;
- le società non operative che espongono un maggior imponibile inferiore a 500.000 euro usufruiscono dell’agevolazione nella misura del 10 per cento, in quanto hanno una maggiore convenienza a procedere alla trasformazione o all’assegnazione dei beni ai soci, in alternativa al pagamento delle maggiori imposte sul reddito dovute alla condizione di non operatività.
Si è ipotizzato, inoltre, che il 70 per cento delle società interessate al regime agevolativo assegni i beni ai soci e la restante quota proceda alla trasformazione.
Ne conseguono maggiori entrate a titolo di imposta sostitutiva di 85 milioni di euro. Per l’andamento di cassa la relazione tecnica ipotizza una rateizzazione in tre anni con un tasso di interesse legale pari al 2,5 per cento. Il maggior gettito a titolo di imposta di registro è stimato in 6,8 milioni di euro.
Inoltre, l’adesione al regime di trasformazione o scioglimento agevolato produce i seguenti ulteriori effetti in termini di gettito:
- una riduzione di gettito IRES/IRE in relazione al mancato versamento di tali imposte da parte dei soggetti non operativi che optano per l’imposta sostitutiva;
- una ripresa di gettito IRE relativa ai soci assegnatari dei beni delle società che optano per lo scioglimento ed alle società trasformate in società semplici.
Tali circostanze determinano un effetto netto di perdita di gettito stimato in 11,3 milioni di euro annui per competenza.
Inoltre, si determina una perdita di gettito IVA in relazione al fatto che l’adesione al regime agevolato consente alle società che si trasformano di utilizzare pienamente le eccedenze di crediti Iva senza le limitazioni previste per le società non operative: tale effetto è stimato in 4,4 milioni di euro annui.
Introduzione di un’IRAP minima presunta per le società non operative: utilizzando il modello di microsimulazione IRAP, in capo a ciascuna società non operativa è stato calcolato il differenziale tra la produzione netta ed il reddito presunto aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi. Su tale differenziale è stato calcolato il maggior gettito IRAP conseguente, che è risultato pari a 21 milioni di euro annui per competenza.
Per cassa, gli effetti delle disposizioni in esame sono così riassumibili:
(milioni di euro)
Imposte |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Registro |
6,8 |
|
|
|
Sostitutiva |
28,3 |
29,0 |
29,8 |
|
IVA |
-20,8 |
-20,8 |
-20,8 |
-20,8 |
IVA (da uscita) |
-4,4 |
-4,4 |
-4,4 |
-1,8 |
Totale IVA |
-25,2 |
-25,2 |
-25,2 |
-22,6 |
IRES/IRE |
-72,5 |
-41,4 |
-41,4 |
-41,4 |
IRES/IRE (da uscita) |
|
-19,8 |
-11,3 |
-11,3 |
Totale IRES/IRE |
-72,5 |
-61,2 |
-52,7 |
-52,7 |
IRAP (da uscita) |
|
-5,2 |
-2,8 |
-2,8 |
Totale |
-62,5 |
-62,5 |
-50,9 |
-78,1 |
Irap minima |
0 |
39,0 |
21,0 |
21 |
Totale |
-62,5 |
-23,5 |
-29,9 |
-57,1 |
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato, sulla base dei dati disponibili, peraltro insufficienti ai fini di una puntuale verifica, alcuni elementi problematici, evidenziando l’opportunità di ulteriori chiarimenti. In particolare:
- non è chiaro il motivo per cui la relazione tecnica consideri l’ipotesi del versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo con interesse legale, laddove la norma non prefigura tale possibilità. In assenza di tale previsione normativa, pertanto, l’intero gettito dell’imposta sostitutiva, pari ad 85 milioni di euro, dovrebbe risultare ascritto all’esercizio 2007;
- la quantificazione non sembra aver considerato gli effetti della disposizione che prevede che alle società non operative che si avvalgono della disciplina dello scioglimento o della trasformazione agevolata non si applicano, per il periodo d’imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione, le disposizioni in materia di società non operative di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Pertanto, in conformità a tale disposizione, le società considerate non operative nel periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006, che deliberano entro il 31 maggio 2007 lo scioglimento o la trasformazione e richiedono l’applicazione della disciplina agevolata in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2006, non sono tenute per tale periodo a determinare l’imposta sui redditi in base al reddito minimo presunto previsto dal regime delle società non operative. Tale circostanza appare suscettibile di determinare una perdita di gettito a titolo di imposte dirette e di IVA - in relazione alla possibilità di avvalersi senza limitazioni del rimborso o della compensazione dei crediti IVA - che si determina per cassa nel 2007;
- la quantificazione non sembra, inoltre, considerare l’effetto della disposizione che riduce i coefficienti da applicare alle obbligazioni e titoli similari, agli strumenti finanziari similari alle azioni ed alle partecipazioni in società di persone, sia ai fini della determinazione dei ricavi minimi per il requisito di operatività, sia, in caso di non operatività, ai fini della determinazione del reddito minimo. La disposizione appare, infatti, suscettibile di determinare effetti di riduzione di gettito in quanto, abbassando la soglia di operatività, riduce il numero delle società considerate non operative e, in caso di non operatività, riduce l’ammontare del reddito imponibile minimo presunto.
Regime fiscale delle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ)
Le norme introducono, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, un regime speciale opzionale civile e fiscale per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani[124].
L’opzione per il regime speciale, che ha carattere di irrevocabilità, deve essere esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello a partire dal quale il contribuente intende avvalersene.
L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà destinati a tale attività rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi provenienti dalla medesima attività rappresentano almeno l’80 per cento dei componenti positivi del conto economico.
A tal fine assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie detenute in altre SIIQ ed in società per azioni residenti non quotate che svolgono attività di locazione immobiliare in via prevalente e per le quali è prevista la possibilità di opzione per il regime speciale, purché una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione all’utile.
L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci l’85 per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e dalle partecipazioni in altre SIIQ. Se l’utile netto complessivo disponibile per la distribuzione è inferiore a quello derivante dalle suddette attività, la percentuale dell’85 per cento si applica su tale minore importo.
L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo netto delle plusvalenze realizzate è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP del 20 per cento. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’entrata nel regime speciale.
In caso di cessione degli immobili prima di tale termine, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell’ingresso nel regime speciale e, a fronte della relativa imposta sostitutiva versata, è riconosciuto un credito d’imposta.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali con scadenza nel termine di versamento a saldo dell’IRES relativa al periodo d’imposta anteriore a quello in cui viene acquisita la qualifica di SIIQ, le successive entro il medesimo termine relativo ai periodi d’imposta seguenti. Dalla seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del tasso di sconto, aumentato di un punto.
A scelta della società, le suddette plusvalenze nette possono concorrere alla formazione del reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale o, in quote costanti, del reddito di detto periodo e dei quattro periodi successivi. In tal caso le plusvalenze si considerano reddito derivante da attività diversa dalla locazione immobiliare e scontano un regime di tassazione ordinario.
Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale il reddito d’impresa ed il valore della produzione netta derivante dall’attività di locazione immobiliare sono rispettivamente esenti dall’IRES e dall’IRAP.
Le perdite fiscali relative ai periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate a riduzione della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso ed a compensazione dei redditi imponibili delle eventuali attività diverse da quella esente.
Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e, per la parte residua, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate.
Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ. L’aliquota è ridotta al 15 per cento per la parte di utile di esercizio riferibile ad immobili abitativi locati in base a contratti a canone concordato[125] .
La ritenuta opera
· a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali per partecipazioni riferibili all’impresa commerciale; società in nome collettivo, accomandita semplice, società di capitali ed enti commerciali residenti; stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti;
· a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
La ritenuta non è applicata sugli utili distribuiti alle forme di previdenza complementare, agli organismi d’investimento collettivo del risparmio e su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio.
Le plusvalenze realizzate in operazioni di conferimento di immobili in società che abbiano optato per il regime speciale o che optino per tale regime nel periodo d’imposta del conferente in cui è effettuato il conferimento possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 20 per cento. In tal caso la società conferitaria è tenuta a conservare la proprietà degli immobili per almeno tre anni.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento. Si applicano le norme previste per l’imposta sostitutiva di ingresso al regime speciale.
I conferimenti alle società che hanno optato per il regime speciale, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati, ai fini Iva, non costituiscono cessione di beni e scontano le imposte ipocatastali e di registro in misura fissa.
Per le altre cessioni e conferimenti alle predette società le imposte di registro ed ipocatastali si applicano nella misura ridotta del 50 per cento.
Le norme rinviano ad un successivo decreto del ministro dell’economia e delle finanze la disciplina dell’esercizio della vigilanza sulle SIIQ e di ulteriori aspetti applicativi non considerati nelle norme in esame.
L’Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto PA |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggiori entrate |
||||||||
11,4 |
50,7 |
23,1 |
11,4 |
50,7 |
0,0 |
11,4 |
50,7 |
0,0 |
Minori entrate |
||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
Maggiori spese correnti (*) |
||||||||
0,0 |
0,0 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(*) Le maggiori spese per il bilancio dello Stato sono in relazione ai maggiori trasferimenti alle regioni in conseguenza del minore gettito IRAP.
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti di gettito per cassa riferibili ai diversi effetti fiscali recati dalle disposizioni in esame.
(milioni di euro)
Cassa |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
IRES |
|
|
-46.7 |
-42,1 |
-54,2 |
-66,4 |
-31,9 |
IRES quote |
|
|
-6,9 |
-9,2 |
-10,4 |
-10,6 |
-3,0 |
IRAP |
|
|
-22,5 |
-34,7 |
-46,9 |
-59,0 |
-48,7 |
IRAP quote |
|
|
-0,8 |
-1,0 |
-1,1 |
-1,1 |
-0,3 |
Exit tax |
|
15,46 |
31,5 |
48,0 |
65,1 |
67,2 |
51,2 |
Sostitutiva |
|
6,5 |
26,2 |
46,6 |
67,7 |
82,9 |
78,0 |
IRES/IRAP conferimenti |
|
-3,2 |
-11,3 |
-16,8 |
-31,4 |
-57,1 |
-66,8 |
Registro,ip. e catastali |
11,4 |
31,9 |
25,0 |
18,2 |
-0,08 |
-25,2 |
-18,3 |
IIDD vigente |
|
|
-6,8 |
-13,6 |
-20,3 |
-27,1 |
-27,1 |
IIDD variata |
|
|
12,2 |
24,4 |
36,6 |
48,8 |
48,8 |
Totale |
11,4 |
50,7 |
-0,1 |
19,9 |
4,9 |
-47,6 |
-18,0 |
La quantificazione si basa su dati dei bilanci CERVED e sui dati delle dichiarazioni dei redditi (modello UNICO 2005 società di capitali ed enti commerciali).
Ai fini della selezione dei contribuenti potenzialmente interessati sono stati considerati i primi 100 contribuenti esercenti attività immobiliare e di costruzione in base ai valori iscritti in bilancio per terreni e fabbricati e le prime 30 società quotate selezionate in base al medesimo parametro. Per i primi si è ipotizzato un tasso di adesione del 45 per cento, per le società quotate un tasso di adesione del 75 per cento.
Si ipotizza che l’effettivo conferimento o la trasformazione in SIIQ dei soggetti interessati si realizzi in quattro esercizi a decorrere dal 2008. Per i conferimenti si è ipotizzato che un terzo delle operazioni stimate su base annua si realizzi già dal 2007, in quanto consentito dalle norme stesse.
Sulla base dei dati di bilancio delle imprese selezionate si è proceduto a stimare gli effetti di gettito prodotti dall’adesione al regime speciale, rispetto a quelli prodotti a normativa vigente, adottando particolari ipotesi per i due diversi scenari.
Tali effetti sono così riassumibili:
· una perdita di gettito IRES/IRAP per l’esenzione totale da tali imposte per le imprese che optano per il regime speciale;
· una perdita di gettito IRES/IRAP in quote, dovuta alla imputazione al reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare di componenti positivi o negativi del reddito sorti in periodi precedenti all’adesione al regime speciale;
· un effetto di maggior gettito a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze da realizzo e da conferimento degli immobili;
· una perdita di gettito IRES/IRAP sulle mancate plusvalenze che sarebbero emerse, a legislazione vigente, in caso di cessione o conferimento degli immobili. A decorrere dal quarto periodo successivo all’ingresso nel regime speciale a tali minori entrate occorre sommare quelle derivanti dalle minori plusvalenze in caso di cessione degli immobili soggetti ad imposta sostitutiva.
· un maggior gettito netto a titolo di imposte ipocatastali;
· un maggior gettito netto derivante dal maggiore importo e dal nuovo regime di tassazione degli utili distribuiti dalle SIIQ.
Al riguardo si è rilevato che la quantificazione risultava sostanzialmente corretta sulla base dei dati e delle ipotesi considerate dalla relazione tecnica.
Variazione addizionale comunale IRPEF e modalità di versamento
La norma :
- consente ai comuni di variare l’aliquota facoltativa e variabile dell’addizionale IRPEF nella misura massima di 0,8 punti percentuali[126], anziché, come previsto dalla normativa vigente[127], nella misura massima di 0,5 punti percentuali e con un incremento annuo dello 0,2 per cento;
- modifica le modalità di versamento dell’addizionale prevedendo un versamento in acconto nella misura del 30 per cento dell’importo calcolato sul reddito imponibile dell’anno precedente: l’aliquota da applicare è quella dell’anno di riferimento se la delibera è stata pubblicata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno; in caso contrario si utilizza l’aliquota dell’anno precedente. Per i redditi da lavoro dipendente l’acconto è determinato dal sostituito d’imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale è invece determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, versate entro il mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione;
- sopprime conseguentemente il divieto[128] di variare per l’anno 2007 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF.
Il Senato ha disposto che a decorrere dall’anno d’imposta 2007 il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.
L’Allegato 7 riferito al testo iniziale quantificava i seguenti effetti di minore spesa corrente, derivanti dalle disposizioni:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
L’allegato 7 riferito alla legge approvata quantifica, con riferimento alla norma in esame, i seguenti effetti di maggiore entrata:
mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
La relazione tecnica rileva che dall’introduzione dell’acconto del 30 per cento dell’addizionale comunale deriverà un aumento del gettito in termini di cassa di 500 milioni di euro per l’anno 2007. Tale quantificazione si basa sull’utilizzo di un modello di microsimulazione IRPEF, in base al quale è possibile stimare un gettito di competenza 2007 pari a circa 1.700 mln di euro.
Al riguardo, con riferimento al testo iniziale, il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato che non era chiara la ragione per la quale, nell’allegato 7, alla norma fosse ascritto un effetto riduttivo della spesa ai fini del saldo netto da finanziare: non sembrava infatti che al maggior gettito dell’addizionale per i comuni dovesse corrispondere un’equivalente riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.
Si segnalava inoltre che la mancata imputazione di effetti ai saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto appariva corretta al fine di evitare una doppia contabilizzazione dell’effetto positivo in questione, in quanto quest’ultimo risultava già computato in sede di valutazione degli effetti del patto di stabilità interno.
Il Governo nella propria nota di risposta, ha ribadito che la modalità di registrazione degli effetti adottata nell’allegato 7 era assolutamente in linea con quelle con cui sono state registrate sui saldi tutte le altre disposizioni in materia di entrate degli enti locali.
In seguito il Governo ha rettificato i valori iscritti nell’allegato 7:
- eliminando l’imputazione di un effetto positivo di risparmio di spesa sul saldo netto da finanziare, che non trova fondamento nella disposizione[129];
- attribuendo alla norma un effetto positivo di maggiore entrata ai fini dei saldi della PA e scomputanto contestualmente il relativo importo dalla quantificazione riferita al patto di stabilità interno.
Con riferimento alla modifica apportata al Senato si osserva in questa sede che non è chiaro se il versamento diretto ai comuni dell’addizionale IRPEF possa determinare oneri amministrativi a carico degli stessi, connessi alle procedure di riscossione e accertamento.
Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche
La normaattribuisce ai comuni la facoltà di istituire, con regolamento, un'imposta di scopo destinata alla parziale copertura di opere pubbliche nei settori del trasporto pubblico urbano, viario, arredo urbano, parchi e giardini, parcheggi pubblici, spazi per attività culturali, museali e biblioteche, edilizia scolastica, beni artistici e architettonici, opere di restauro.
L'imposta, dovuta per un massimo di cinque anni, è determinata applicando alla base imponibile dell'ICI l'aliquota massima dello 0,5 per mille. Con regolamento, oltre alla determinazione dell'aliquota di imposta, si determina l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie e classi reddituali.
Il gettito derivante dall'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.
Si prevede il rimborso degli importi versati, su richiesta dei contribuenti, se l'opera non viene iniziata entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo si segnala che la norma appare suscettibile di concorrere al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali.
Si segnala altresì che la disposizione potrebbe determinare l’insorgenza di oneri aggiuntivi nel caso in cui si verifichi la necessità di procedere al rimborso dell'imposta a causa del mancato inizio dell'opera.
Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali
La norma, nel testo originario, eleva dal 20 al 30 per cento la misura massima entro la quale le province possono, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, aumentare le tariffe per il pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione rispetto alla base predeterminata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo quanto previsto dall’articolo 56, comma 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (art 10, comma 2).
La norma inoltre affida ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane le modalità ed i termini di trasmissione agli enti locali che ne fanno richiesta, dei dati relativi all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle medesime addizionali.
La Camera dei deputati ha inoltre previsto che con decreto ministeriale siano individuate le province alle quali assegnare, nel limite di spesa di 5 mln di euro annui per il triennio 2007-2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 Kw.
L’allegato 7, riferito al testo definitivamente approvato, quantifica i seguenti effetti con riferimento alla modifica apportata alla camera relativa alla diretta riscossione, da parte di amministrazioni provinciali da individuare e nel limite di 5 mln annui, dell’addizionale sull’energia elettrica sulle forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw:
(mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
Spese |
-5 |
-5 |
-5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Entrate |
0 |
0 |
0 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
+5 |
Gli importi iscritti ai fini del saldo netto da finanziare si riferiscono a maggiori spese, mentre gli importi iscritti ai fini degli altri saldi si riferiscono a maggiori entrate.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo, con riferimento alle norme inserite nel testo originario si segnala che l’ampliamento della facoltà di aumento dell’imposta provinciale di trascrizione da parte delle province sembra agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.
Con riferimento alla modifica operata dalla Camera dei deputati si osserva che non appare chiara la ragione per la quale sia iscritto un effetto di maggiore entrata, ai fini dei saldi complessivi della PA, con riferimento alla diretta riscossione, da parte di amministrazioni provinciali da individuare e nel limite di 5 mln annui, dell’addizionale sull’energia elettrica sulle forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw. Tale misura non sembra infatti idonea a produrre effetti positivi per il complesso della PA, non determinandosi una variazione in aumento del tributo dovuto dai contribuenti, ma solo una diversa modalità di ripartizione dello stesso fra i diversi comparti amministrativi.
Differimento dei termini di rientro dei debiti degli enti locali
La norma, inserita dalla Camera dei deputati, attribuisce agli enti locali la possibilità di chiedere al Ministero dell'economia e delle finanza il differimento della data di rientro dei debiti contratti per eventi straordinari anche mediante rinegoziazione di mutui, senza aggravi delle passività totale o oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato ha evidenziato che tale differimento lascia presupporre un incremento degli oneri finanziari connessi. Andrebbe, di conseguenza, chiarito in quale modo si potrà procedere alla rinegoziazione del debito nel pieno rispetto della clausola di invarianza degli oneri.
Si segnala inoltre, in questa sede, che la norma sembra inoltre determinare effetti negativi sul debito sulla cui entità sarebbe opportuno un chiarimento.
La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle legge vigenti siano posti a carico dei soggetti per conto dei quali sono stati affissi, salvo prova contraria.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si segnala che la norma appare suscettibile di agevolare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.
Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile di tributi locali
Le norme:
- disciplinano la facoltà degli enti locali di aumentare il numero dei messi notificatori, al fine di potenziare le procedure di notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di riscossione delle entrate (commi da 158 a 160);
- dispongono in merito ai termini e alle procedure relativi allo svolgimento della fase di accertamento in rettifica o d'ufficio e della fase della riscossione coattiva, nonché in merito alle modalità di compensazione di tributi locali e alla definizione di soglie minime di esigibilità (commi da 161 a 171);
- apportano modificazioni ed abrogazioni alla normativa vigente[130] al fine di coordinarla con le nuove disposizioni (commi da 171 a 175);
- al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, abrogano alcune disposizioni dei d.lgs. n. 507 del 1993 e n. 285 del 1992, nonché della legge n. 212 del 1956; tali novelle modificano inoltre la legge n. 515 del 1993 . In particolare viene ripristinato il principio della responsabilità solidale per le affissioni abusive in capo al committente la pubblicità e al detentore del mezzo pubblicitario (commi da 176 a 178);
- disciplinano la facoltà degli enti locali di conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate, a dipendenti degli enti locali o ai soggetti affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi; in seguito ad emendamento approvato dalla Camera dei deputati, viene precisato che tale procedura debba avvenire nel rispetto dell'articolo 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446 del 1997 (commi da 179 a 182);
- estendono il criterio del calcolo della superficie catastale, previsto per la determinazione dell’imponibile ai fini TARSU, alla determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (comma 183);
- precisano che, nelle more della completa attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), il regime del prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei comuni per l'anno 2006 resti invariato anche per il 2007; in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 (comma 184).
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato ha formulato le osservazioni di seguito riportate.
Il comma 183, riguardante l'estensione del criterio del calcolo della superficie catastale, previsto per la determinazione dell’imponibile ai fini TARSU, alla determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti (TaRi), appare suscettibile di determinare variazioni di gettito, su cui occorre acquisire chiarimenti.
In particolare, ai sensi dell'allegato 1 (art. 1, comma 1) del D.P.R. n. 158 del 1999, il calcolo della TaRi viene effettuato sulla base di una quota fissa, sul numero dei componenti il nucleo familiare, e sulla superficie dell'abitazione (in mq), mentre ai fini del calcolo della TARSU la superficie di riferimento non può, in ogni caso, essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale (articolo 70 del d.lgs n. 507 del 1993).
Da ciò deriva che la dichiarazione della superficie imponibile, a fini TARSU, può essere inferiore, nel limite del 20 per cento, della superficie catastale, considerata invece totalmente dalla TaRi. Occorre quindi verificare se dalla disposizione possano derivare perdite di gettito per gli enti locali.
Inoltre, il comma 184, consentendo ai Comuni di posticipare di un anno l'adozione del regime di prelievo tributario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti previsto dalla più recente normativa, potrebbe avere riflessi sul gettito dei Comuni, atteso che le modalità di determinazione della TARSU e della TaRi sono in parte differenti; in particolare, a parità di metri quadrati la TaRi dovrebbe risultare di importo più elevato.
Inoltre il cd. Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), che ha abrogato il cd. decreto Ronchi (d.lgs. n. 22 del 1997) ed ha esteso a tutti i comuni l'applicazione della nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della TARSU, dispone al comma 6 dell'articolo 238, che il Ministro dell'ambiente, di concerto con altre autorità, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la nuova tariffa (garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate). Tuttavia, ai sensi del successivo comma 11 del citato art. 238, sino all'emanazione del suddetto regolamento e al compimento degli adempimenti per l'applicazione della nuova tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Occorre quindi valutare, in relazione a tale nuova proroga, a parte gli eventuali profili di rilievo comunitario (che potrebbero non risultare privi di conseguenze finanziarie in caso di procedure d'infrazione), anche la sussistenza di effetti negativi per la finanza comunale.
A ciò si aggiunga che, per entrambe le considerazioni svolte (commi 183 e 184), si potrebbe verificare minor gettito per lo Stato a titolo di IVA, atteso che il corrispettivo pagato a titolo di TaRi, a differenza della TARSU, è soggetto a tale tributo.
Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali
La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione di manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, siano equiparate ai soggetti esenti dall'IRES di cui all'articolo 74, comma 1, del TUIR.
Si stabilisce che le persone fisiche incaricate di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle suddette associazioni non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi connessi a tale qualifica, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle associazioni interessate dalla nuova norma, rivestono, a fini fiscali, carattere di liberalità.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui applicare le disposizioni in esame, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 mln annui.
E’ comunque escluso il rimborso delle imposte versate dai soggetti interessati dalla norma.
L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di minore entrata, derivanti dalla disposizione:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo occorre sottolineare che, benché la norma vincoli l'agevolazione fiscale ad un limite di spesa, andrebbero forniti elementi idonei a dimostrare la congruità del tetto di spesa stabilito. Infatti non sembra potersi escludere il possibile verificarsi di contenziosi volti ad ottenere il riconoscimento del diritto anche ai soggetti eventualmente esclusi in base alla normativa di rango secondario chiamata a individuare i beneficiari dell’esenzione.
Esonero dalla contribuzione ENPALS per giovani e pensionati
La norma dispone l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali all’ENPALS relativamente ad esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuati da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che già svolgono attività lavorativa per la quale sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali. Il beneficio in esame si applica nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera i 5.000 euro.
Le minori entrate per l’ENPALS sono valutate in 15 milioni annui.
L’Allegato 7 ascrive alla disposizione i seguenti effetti:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggiori spese |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori entrate contr. |
0 |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
La relazione tecnica integrativa stima in 15 milioni di euro annui le minori entrate contributive per l’ENPALS, sulla base di 60.000 soggetti interessati con una retribuzione imponibile complessiva di circa 45 milioni di euro ed un’aliquota previdenziale del 33 per cento.
La quantificazione, sulla base dei parametri adottati, risulta corretta.
Disposizioni in materia di compartecipazione al gettito IRE dei comuni
Le norme, modificate dal Senato[131], in attesa del riassetto del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale[132], istituiscono a decorrere dal 2007, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dal medesimo esercizio è corrispondentemente prevista una riduzione annua costante, di pari ammontare, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario[133]. A decorrere dal 2009 la misura della compartecipazione è elevata allo 0,75%. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
L’attribuzione della compartecipazione a ciascun comune e la corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari è operata in misura proporzionale alla riduzione complessiva operata sul fondo ordinario, in modo da garantire, per il 2007, l'invarianza delle risorse.
A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con normativa secondaria. I criteri di riparto dovranno tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
Il testo originario (art.12 del testo approvato dalla Camera) prevedeva che per il 2007 fossero confermate le disposizioni di cui all’art. 31, comma 8, della L. 289/2002 che prevedono l’attribuzione di una compartecipazione nella misura del 6,5 per cento, con corrispondente riduzione dei trasferimenti. A decorrere dal 2008 era invece attribuita una compartecipazione dinamica del 2% in relazione alla quale era operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti in misura corrispondente, garantendo ai comuni l’acquisizione degli incrementi di gettito verificatisi a decorrere dal 2009. L’emendamento recante le modifiche introdotte al Senato, prevede, a compensazione dei relativi oneri, un taglio in tabella A per un importo complessivo pari a 50 mln di euro per il 2008 e a 194 mln di euro a decorrere dal 2009.
Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, all'attuazione del presente articolo provvedono le amministrazioni stesse in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.
L’allegato 7 e la relazione tecnica riferiti al testo iniziale non consideravano le norme.
L’allegato 7 riferito al testo approvato ascrive alle norme i seguenti effetti:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Riduzione trasferimenti |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
851 |
Compartecipazione dinamica IRPEF |
-851 |
-902 |
-1046 |
-851 |
-902 |
-1046 |
-851 |
-902 |
-1046 |
Tabella A-Mef |
0 |
50 |
150 |
0 |
40 |
150 |
0 |
40 |
150 |
Tabella A-Vari - rid. Proporzionale |
0 |
0 |
44 |
0 |
0 |
44 |
0 |
0 |
44 |
Effetto netto |
0 |
-1 |
-1 |
0 |
-11 |
-1 |
0 |
-11 |
-1 |
segno - = peggioramento
La relazione tecnica riferita alle modifiche apportate al Senato non considera le norme.
Al riguardo, con riferimento al testo iniziale, il Servizio Bilancio ha osservato che la norma, attribuendo una compartecipazione dinamica ai comuni a decorrere dal 2009, appariva suscettibile di determinare, a decorrere dal medesimo anno, effetti negativi per il bilancio dello Stato. Infatti, a fronte dell’attribuzione ai comuni dell’incremento di gettito dovuto alla crescita delle basi imponibili, la riduzione dei trasferimenti sarebbe rimasta costante al livello stabilito per il 2008.
Si segnalava inoltre che tale effetto riduttivo avrebbe dovuto essere contabilizzato anche con riferimento ai saldi del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto della PA.
Infatti, a fronte del peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, non si sarebbe registrato un miglioramento compensativo del saldo dei comuni: le maggiori entrate derivanti dall’attribuzione dinamica dell’IRPEF ai comuni avrebbero concorso infatti al conseguimento del patto di stabilità interno, i cui effetti sono erano già scontati nei saldi.
Con riferimento alle modifiche operate al Senato il Servizio Bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti in merito ai dati ed ai criteri assunti alla base dell’onere recato dalla disposizione. In tale sede è stato inoltre segnalato che appariva corretto quantificare un effetto negativo con riferimento alla modifica in esame, nonostante il fatto che essa disponesse una riduzione della misura della compartecipazione originariamente prevista nel testo del d.d.l. in esame, nel quale, erroneamente[134] non risultavano previsti effetti finanziari negativi. La disposizione in esame, infatti, determina minori entrate per il bilancio dello Stato connesse all’attribuzione ai comuni degli incrementi di gettito dovuti alla crescita del Pil, per la quota corrispondente alla compartecipazione dinamica.
Peraltro, a fronte del peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, non si registrerà un miglioramento compensativo del saldo dei comuni: le maggiori entrate derivanti dall’attribuzione dinamica dell’IRPEF ai comuni concorreranno infatti al conseguimento del patto di stabilità interno, i cui effetti sono già scontati nei saldi.
Il Servizio Bilancio ha peraltro segnalato che apparirebbe più corretto imputare gli effetti onerosi della disposizione, ai fini del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto, a riduzione dei risparmi quantificati con riferimento al patto di stabilità interno. Ciò consentirebbe una rappresentazione più corretta dell’entità della manovra posta a carico dei comuni.
Disposizioni relative alle attività di gestione del catasto
Le norme:
a. al comma 194, ripartiscono le funzioni relative al catasto fra Stato e comuni, riservando:
- al primo la tenuta dei registri immobiliari - con esecuzione delle relative formalità di trascrizione, e il connesso rilascio di visure e certificati ipotecari – in modo da garantire la gestione unitaria della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
- ai secondi l’utilizzazione e l'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali.
La Camera dei deputati ha disposto che lo Stato conservi la funzione di controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti, nonché la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il SPC (sistema pubblico di connettività) e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati. Infine, in relazione al procedimento di revisione degli estimi e del classamento, la nuova formulazione lascia ai comuni solo la fase di determinazione degli estimi (sia in riferimento alla singola unità che in relazione alle future revisioni), eliminando il riferimento alle funzioni di classamento;
b. ai commi 195-200, regolano le modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali stabilendo, in particolare, che dal 1° novembre 2007 i comuni esercitino direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite. Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica resta in ogni caso esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private. Con riferimento alla attribuzione della funzione di conservazione degli atti del catasto terreni ed edilizio urbano, la sua efficacia decorre dalla emanazione di un apposito DPCM recante l'indicazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni. I comuni possono stipulare, esclusivamente con l'Agenzia del territorio, convenzioni non onerose per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali in esame. Tramite DPCM saranno determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e ai livelli di qualità che i comuni devono assicurare nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti sanzioni. Sono inoltre determinate, tra l’altro, le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire agli enti locali, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali.
Il testo originario della disposizione prevedeva in proposito che il suddetto processo di attribuzione di risorse non deve comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale clausola non è contenuta nel testo approvato.
L'Agenzia del territorio predispone entro il 1° ottobre 2007 le modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, e i criteri per la gestione della banca dati catastale.
L'Agenzia, altresì, in tale fase di progressivo passaggio delle funzioni agli enti locali, salvaguarda il mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza, garantisce la circolazione e fruizione dei dati catastali e fornisce assistenza e supporto agli enti locali per la formazione del personale comunale. Si specifica inoltre che l'assegnazione di personale agli enti locali può avvenire anche attraverso l'istituto del distacco.
Infine, si prevede, da parte dell'Agenzia in collaborazione con i comuni, la elaborazione di un documento da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a monitorare il processo di attuazione delle disposizioni in esame.
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo, appare necessario che sia fornito un quadro di previsione degli oneri e delle corrispondenti modalità di finanziamento, per i diversi comparti amministrativi interessati, connessi al processo di attribuzione delle funzioni catastali ai comuni.
Appare infatti plausibile che, durante il processo di progressivo subentro degli enti locali nell’esercizio delle funzioni connesse alla gestione del catasto, si possa determinare un maggiore impegno di risorse, umane e finanziarie, connesse, ad esempio, alle attività di riorganizzazione degli uffici, formazione e affiancamento del personale, installazione di sedi logistiche, ecc.
Si segnala in proposito che, a differenza di quanto previsto nella formulazione originaria, la norma non reca più una apposita clausola di invarianza finanziaria a garanzia della neutralità degli effetti finanziari della disposizione.
Il Servizio Bilancio del Senato ha specificato in maggior dettaglio le diverse tipologie di oneri che potrebbero derivare dalla disposizione, osservando, in particolare che:
- la norma che attribuisce ai comuni la "partecipazione" alla determinazione delle tariffe d'estimo lasciando all' Agenzia del territorio il coordinamento ed il controllo dell'afflusso dei dati determinerà, verosimilmente, l’esigenza di protocolli ed intese tra le Amministrazioni competenti al fine di garantire l'equità fiscale nei diversi comuni nella definizione dei nuovi valori estimali. Tali concertazioni, insieme alla prescritta telematizzazione, potrebbero determinare un allungamento dei tempi tecnici, con eventuali ripercussioni sull'operatività delle Amministrazioni anche ai fini dell'azione di recupero di base imponibile (derivante dalla previsione e dall'aggiornamento delle tariffe d'estimo catastale);
- durante la fase del progressivo passaggio delle funzioni catastali ai comuni, sia l'Agenzia del territorio che i comuni dovrebbero presumibilmente svolgere attività ulteriori rispetto a quelle di ordinaria competenza, quali quelle per garantire l'accessibilità e la gestione delle banche dati da parte dei comuni, l'attività di supporto e assistenza per la formazione del personale comunale e la redazione di un documento di monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni in esame;
- nella fase di transizione saranno presumibilmente necessarie attività connesse all'implementazione delle nuove funzioni, quali la riorganizzazione delle strutture operative, l'individuazione di nuove sedi, l'interazione tra il personale delle amministrazioni coinvolte, il cui svolgimento potenzialmente sembra richiedere un più elevato livello di risorse umane e finanziarie;
- un incremento degli oneri sembra inoltre connesso al trasferimento del personale dall'amministrazione attualmente titolare delle funzioni in materia catastale ai comuni. In particolare, si rammenta che in passato in casi simili è stato consentito al personale soggetto al trasferimento di optare per la permanenza nell'amministrazione di provenienza. Anche nel caso di specie una limitazione nel passaggio di risorse umane agli enti locali potrebbe di fatto comportare per quest'ultimi la necessità di reclutare ulteriore personale per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite;
- un ulteriore aggravio di oneri per gli enti locali potrebbe derivare dalla particolare modalità di inquadramento del personale trasferito nell'area funzionale e posizione economica presso l'ente di destinazione . Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi, si è segnalata l’opportunità dell'inserimento di una apposita clausola di invarianza finanziaria o alternativamente l'espressa previsione nella norma dell'inquadramento corrispondente a quello di provenienza.
COMMI 201-218
Disposizioni in materia di immobili
Nella tabella che segue si riassumono gli effetti di risparmio complessivi recati dai commi da 201 a 218, ascritti dalla relazione tecnica riferita al testo del disegno di legge presentato alla Camera, relativamente all’art. 15, commi da 1 a 18.
(euro)
COMMI |
Oggetti |
2007 |
2008 |
2009 |
201 – 202 |
Utilizzo beni confiscati alla criminalità organizzata per attività di interesse pubblico |
12.200.000 |
29.700.000 |
57.700.000 |
203 |
Immobili di proprietà statale in uso alle università |
2.000.000 |
4.000.000 |
6.000.000 |
204 – 209 |
Fondo unico per gli usi governativi |
17.500.000 |
42.000.000 |
70.000.000 |
210 – 212 |
Consolidamento destinazioni d’uso degli immobili di proprietà dello Stato |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
213 |
Affidamento della gestione delle aziende confiscate |
400.000 |
600.000 |
600.000 |
214 – 216 |
Assegnazione o trasferimento beni immobili dello Stato ad AA PP e ad altri soggetti |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
217 |
Semplificazione procedura art. 3, comma 109, L. 662/1996 |
300.000 |
500.000 |
800.000 |
218 |
Riduzione spese trascriz. e annotaz. Operazioni di cui agli artt. 213, 214 e 214-bis nuovo Codice della Strada |
1.800.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
|
Totale |
35.500.000 |
79.900.000 |
138.200.000 |
I predetti risparmi non sono distintamente indicati nell’allegato 7, che fa riferimento all’effetto complessivo di maggiore entrata ascrivibile ai commi da 201 a 220 e da 250 a 265 (disposizioni in materia di immobili/Disposizioni in materia di demanio marittimo ed altri beni pubblici/Valorizzazione del patrimonio pubblico). Tuttavia, dal medesimo allegato si deduce che i risparmi dell’articolo in essere sono scontati soltanto ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento.
Al riguardo, con riferimento all’allegato 7, si osserva che non è chiaro il motivo per cui i risparmi riferibili alle disposizioni contenute nei commi in esame risultino privi di effetti sul saldo netto da finanziare, tenuto conto che le norme riguardano, almeno in parte, diversi comparti delle amministrazioni centrali.
Si esaminano di seguito distintamente le predette disposizioni:
Disposizioni in materia di immobili confiscati ad indiziati di mafia
Le norme contengono disposizioni volte ad ampliare l’utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.
Il comma 201, modificando l’art. 2-undecies, comma 2, lett. a), della legge 575/1965[135], dispone che i beni immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso possono essere utilizzati, qualora idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, oltre che per le finalità già previste nell’articolo di cui si dispone la modifica.
Il comma 202 dispone la sostituzione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge suindicata, e prevede che gli stessi immobili possono in alternativa essere trasferiti, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è ubicato, oppure anche al patrimonio della provincia o della regione, che possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito ai soggetti espressamente indicati. Tra questi vengono aggiunte le associazioni ambientaliste.
La relazione tecnica specifica che, sotto il profilo economico-finanziario, la norma comporta:
· una riduzione delle locazioni passive per uso governativo, con la conseguente riduzione dei canoni da corrispondere;
· una minore spesa per utilizzi pubblici da parte degli Enti territoriali;
· una maggiore efficienza del processo di destinazione, con riduzione delle spese legate alla procedura.
In merito alla quantificazione del risparmio, dichiara che questo viene calcolato in relazione alla disponibilità potenziale di immobili confiscati con riferimento ad un canone medio annuo di locazione passiva corrisposto dalle strutture della P.A.
I risparmi previsti per il triennio 2007-2009 vengono così riassunti:
( euro)
2007 |
2008 |
2009 |
12.200.000 |
29.700.000 |
57.700.000 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto informazioni di maggior dettaglio quanto ai parametri utilizzati per la quantificazione dei risparmi attesi.
Infatti, al fine di poter effettuare una verifica della stima indicata, occorrerebbe disporre di un quadro complessivo comprendente, oltre a più puntuali indicazioni circa il canone medio annuo di locazione passiva, dati riferiti all’entità del patrimonio immobiliare sequestrato, alla sua tipologia ed ai relativi costi di gestione, oltre ad informazioni sulla concreta possibilità di un suo utilizzo.
Il Servizio Bilancio del Senato ha osservato che non è chiaro se nella quantificazione dei risparmi si sia tenuto conto degli eventuali costi che sarebbe necessario sostenere per adeguare o ristrutturare gli edifici confiscati e, successivamente, mantenerli; ha inoltre sottolineato che non sono state esplicate le ipotesi alla base dell’andamento dei risparmi stessi, che risulta crescente nel tempo.
Il Governo[136] ha risposto specificando che il canone medio annuo di locazione passiva considerato ammonta a circa 35€/mq annui e che il patrimonio immobiliare confiscato ammonta a circa 4000 beni di diversa tipologia (terreni e fabbricati con una superficie di circa 21 milioni di mq), alcuni dei quali (1000) non disponibili per l’assegnazione, altri (1000) con destinazioni d’uso non compatibili. Circa 2000 beni possono potenzialmente trovare un utilizzo consono alle esigenze dello Stato. Il Governo stima inoltre che nel triennio di riferimento circa il 15%, per una superficie utile pari 1,65 milioni di mq, possa essere progressivamente allocato per fini governativi, di cui circa il 20% sarà allocato nel 2007. Vengono infine esclusi costi di gestione in quanto l’attività viene svolta dall’Agenzia del demanio con proprie risorse.
Trasferimento di beni alle università statali
La norma, integrando l’art. 2, comma 1, della L. 136/2001[137], dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2007, dovranno essere individuati i criteri, le modalità e i termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.
La relazione tecnica sottolinea che la norma, sotto il profilo economico-finanziario, comporta un miglior utilizzo del patrimonio immobiliare appartenente allo Stato nonché un risparmio economico in termini di minori canoni di locazione passiva, derivante dal recupero degli spazi non utilizzati per fini didattici da parte delle Università. Specifica inoltre che la stima dei corrispondenti risparmi è calcolata considerando una percentuale del portafoglio dei beni del patrimonio indisponibile concessi in uso alle Università statali che si ipotizzano non utilizzati a fini didattici. Gli importi considerati sono ottenuti applicando alle consistenze sopra citate un parametro medio di rendimento che permette la seguente previsione per il prossimo triennio:
( euro)
2007 |
2008 |
2009 |
2.000.000 |
4.000.000 |
6.000.000 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha chiesto chiarimenti volti ad esplicitare i parametri sui quali si fonda la quantificazione, con riferimento in particolare alla consistenza del patrimonio interessato, ed una conferma in merito all’assenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato.
Il Governo, nel riferire che per quanto concerne le università il valore complessivo dei beni del patrimonio dello Stato concessi in uso gratuito alle Università ammonta a circa 1,9 miliardi di euro (valore di inventario), ha specificato che la stima degli incassi nel triennio è frutto della previsione di un graduale recupero degli immobili ovvero porzioni di essi non utilizzati per fini istituzionali dalle università; questi ultimi verrebbero quindi utilizzati per fini governativi (con conseguente risparmio per minori locazioni passive) ovvero messi a reddito (con conseguente incremento delle entrate ordinarie). Ha infine affermato che essendo gli immobili recuperati non utilizzati per fini istituzionali da parte delle università, si prevede l’assenza di effetti negativi per il bilancio dello Stato.
Il Servizio Bilancio del Senato ha sottolineato come il dato fornito dal Governo, relativo al valore complessivo dei beni del patrimonio dello Stato concessi in uso gratuito alle Università non sia sufficiente ad esplicitare i criteri della quantificazione, rilevando, tra l’altro, che non viene riportato il parametro medio di rendimento utilizzato. Ipotizza inoltre eventuali effetti sul saldo netto da finanziare, in relazione ad eventuali canoni di locazione attualmente corrisposti da parte delle università, a seguito del trasferimento degli immobili cui corrisponderebbe una minore entrata per lo Stato. Segnala infine che il trasferimento a titolo gratuito determina variazioni patrimoniali neutre per il complesso della P.A., ma di segno negativo per il patrimonio statale in senso stretto.
Razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato
Le norme dispongono quanto segue.
· Il Ministro dell’economia e delle finanze con un proprio atto di indirizzo determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici di immobili in uso governativo e condotti in locazione dallo Stato, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato (comma 204).
· E’ istituito un Fondo unico nello stato di previsione del Ministero dell’economia, nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione (comma 205).
· Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato (comma 206).
· Le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, possono procedere alla riduzione del costo d’uso, derivante dalla razionalizzazione degli spazi, nonché alla riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero alla combinazione delle due misure (comma 207).
· Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio cui spetta la definizione annuale delle relative modalità attuative (comma 208).
· Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 208 vengono soppresse alcune norme[138] le cui disposizioni erano finalizzate, tra l’altro, a stabilire in termini quantitativi sia il contenimento della spesa dei canoni di locazione, sia la riduzione dell’ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall’insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (comma 209).
La relazione tecnica afferma che la norma comporta una progressiva riduzione degli spazi destinati ad usi governativi al fine di ampliare le potenzialità di utilizzo di immobili dello Stato, con conseguenti ritorni economici da ottenersi applicando parametri percentuali di riduzione obbligatoria del costo degli spazi utilizzati dalle strutture della P.A. Afferma inoltre che la riduzione economica sarà ottenuta attraverso il rilascio di spazi in uso governativo considerati come canoni figurativi o mediante la riduzione dei canoni effettivamente corrisposti per locazione passiva. Gli obiettivi di risparmio che, secondo la relazione, si prevede di realizzare nel triennio sono i seguenti:
( euro)
2007 |
2008 |
2009 |
17.500.000 |
42.000.000 |
70.000.000 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che la relazione tecnica si limita ad indicare i criteri in base ai quali si ritiene di ottenere il risparmio previsto, senza fornire i dati quantitativi sottesi alla quantificazione del medesimo. Peraltro, dal tenore delle norme, sembrerebbe che le modalità cui è affidata la realizzazione degli obiettivi di risparmio siano sostanzialmente definite annualmente con provvedimenti governativi. Non risulta quindi possibile procedere ad un’effettiva verifica dell’attendibilità delle predette previsioni di risparmio, la cui iscrizione nei saldi della manovra - in termini di minore spesa - sembra pertanto non risultare prudenziale.
Il Governo ha precisato che il calcolo è basato sul valore inventariale complessivo dei beni in uso governativo al 31.12.2005, pari a circa 18 miliardi di euro, dal quale è stato dedotto il valore medio dei canoni di mercato correlati ai predetti usi governativi che può stimarsi prudenzialmente intorno al 4%, pari a circa 700 milioni di euro. Ha inoltre affermato che gli obiettivi di risparmio vengono definiti annualmente con provvedimenti governativi applicando una riduzione obbligatoria del costo figurativo dei canoni d’uso, con conseguente riduzione del costo per fitti passivi, ipotizzata per il primo anno nel 2,5%, pari a circa 17 milioni di euro mentre, per gli anni successivi, si stima una riduzione del 3,5% per il 2008 e del 4% per il 2009.
Il Servizio Bilancio del Senato ha rilevato che essendo il processo in questione affidato all’emanazione di successivi decreti ministeriali dei quali non viene precisata la data, non appare prudenziale prevedere una minore spesa già nel corso del 2007.
Consolidamento delle destinazioni d’uso degli immobili dello Stato
Le norme affidano all’Agenzia del demanio l’individuazione dei beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni realizzate, in tutto o in parte, in difformità dal provvedimento di localizzazione (comma 210).
Le regioni territorialmente competenti provvedono alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati, sentite anche le amministrazioni competenti alle tutele differenziate, per il parere. L’eventuale parere positivo, che riguardi situazione di locazione passiva, determina il ripristino della destinazione d’uso preesistente al termine del periodo di locazione. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta, è convocata una conferenza di servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili (commi 211 e 212).
La relazione tecnica ascrive alle disposizioni effetti di risparmio in relazione al miglioramento dell’efficienza in termini di gestione tecnico-amministrativa degli immobili considerati, in particolare in presenza di interventi di manutenzione straordinaria. Tali risparmi sono così quantificati:
( euro)
2007 |
2008 |
2009 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità che fossero esplicitati i dati e le ipotesi su cui si fonda la relativa stima; ha inoltre chiesto una conferma volta ad escludere che dalle attività di accertamento previste dalle disposizioni in esame potessero invece derivare oneri a carico delle amministrazioni interessate.
Il Governo ha quindi fornito i seguenti chiarimenti: il risparmio è stato calcolato considerando il costo stimato del procedimento amministrativo (€ 100.000) finalizzato all’esecuzione di interventi di manutenzione che le Amministrazioni interessate avrebbero comunque dovuto espletare (approvazione progetti, appalti per manutenzioni) e che subiscono aggravi di costi e tempi a causa del disallineamento tra la destinazione d’uso effettiva e quella teorica. La stima è stata calcolata facendo riferimento su base annuale ad un campione di 500 immobili necessitanti di interventi di manutenzione, per un totale di 50 milioni di euro. Il consolidamento delle destinazioni e quindi il superamento del disallineamento, determinerà un risparmio pari all’1% del valore sopra considerato pari a circa € 500.000.
Relativamente agli oneri che le amministrazioni interessate potrebbero essere costrette a sopportare, ha precisato che gli stessi rientrerebbero comunque nell’attività di competenza ordinaria della P.A. e che la norma semplifica la disciplina vigente, eliminando, nell’ipotesi di accordo tra le Amministrazioni, la necessità di ricorrere allo strumento della conferenza.
Gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate
La norma prevede che l’Agenzia del demanio possa conferire incarichi a società a totale o prevalente capitale pubblico per la gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
La relazione tecnica afferma che, sotto il profilo economico-finanziario, la norma comporta una riduzione dei costi correlati alla gestione passiva delle aziende confiscate nonché risparmi sulle procedure di liquidazione delle aziende confiscate attraverso una maggiore efficienza correlata alla diversa natura giuridica del soggetto gestore. Gli effetti di risparmio ascritti alla disposizione sono stati calcolati considerando un risparmio medio in termini di differenziale tra i costi di gestione e il costo del servizio svolto dalla società affidataria. La tabella seguente riporta il ritorno economico previsto dalla relazione tecnica per il triennio.
(euro)
2007 |
2008 |
2009 |
400.000 |
600.000 |
600.000 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha ribadito la necessità di disporre degli elementi alla base della quantificazione, con particolare riguardo ai rapporti quantitativi tra costi di gestione sostenuti e costi previsti per l’affidamento dei servizi in questione.
Alla suddetta osservazione il Governo ha replicato che l’impatto economico della norma è stato calcolato considerando il costo della gestione per singola azienda (4000 euro di compenso medio annuo per prestazioni di professionisti esterni, in presenza di procedure di liquidazione su orizzonte quinquennale), applicato alla giacenza media delle aziende confiscate (ad oggi circa 60) cui deve aggiungersi il costo di gestione interna all’Agenzia, espresso in costi incrementali per risorse umane pari a circa 350.000 euro annui. Ha inoltre affermato che il costo relativo all’affidamento della gestione dei servizi in questione risulta inferiore rispetto al costo che la stessa Agenzia dovrebbe sostenere per internalizzare le professionalità e il know-how necessari per lo svolgimento di tali attività e che, pertanto, l’operazione permette un risparmio per il 2007 di € 400.000 e di circa € 600.000 per gli esercizi successivi.
Assegnazione o trasferimento di beni immobili dello Stato
Le norme dispongono in merito all’assegnazione gratuita o attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti, società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato. In particolare stabiliscono che la funzionalità dei beni deve intendersi strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite. La verifica della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione ed il successivo accertamento periodico della loro permanenza nonché l’eventuale suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato vengono affidati all’Agenzia del demanio (commi 214 e 215).
Il comma 216 dispone il divieto della dismissione temporanea degli immobili statali assegnati in uso alle amministrazioni pubbliche e stabilisce che gli immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria, sia stata operata la dismissione temporanea, si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze. Dispone inoltre che il comma in esame non si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell’Amministrazione stessa.
La relazione tecnica afferma che la norma comporta, sotto il profilo economico-finanziario, l’ampliamento del portafoglio di beni pubblici utilizzabili, sia per la concessione d’uso finalizzata ad attività economiche nonché per l’allocazione di funzioni istituzionali con conseguente riduzione dei canoni per locazioni passive. Asserisce inoltre che il ritorno economico delle disposizioni in esame è correlato all’ampliamento del patrimonio immobiliare utilizzabile sia per la concessione d’uso a fini economici sia per l’allocazione di funzioni istituzionali con conseguenti riduzioni dei canoni per locazioni passive. La relazione sostiene infine che gli effetti economici positivi sono stati calcolati sulla base della consistenza dei verbali associati agli immobili attualmente oggetto di dismissione temporanea e che i relativi risparmi sono stati stimati prendendo a base di calcolo un valore medio per minori locazioni passive.
La tabella seguente riporta il risparmio previsto dalla relazione tecnica per il triennio.
(euro)
2007 |
2008 |
2009 |
800.000 |
800.000 |
800.000 |
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che il rientro dei beni immobili nel patrimonio dello Stato possa effettivamente dar luogo ad un loro impiego in modo economico e produttivo nell’arco di tempo considerato per conseguire i risparmi ipotizzati, secondo la scansione temporale indicata nella relazione tecnica.
Semplificazione della procedura relativa all’esercizio della prelazione
La norma reca l’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 109, della legge 662/1996.
Normativa vigente. Si ricorda che la disposizione suddetta garantisce:
· nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto (lettera a));
· il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento (lettera b)).
In virtù dell’interpretazione recata dal comma in esame si stabilisce che il requisito di “inquilino”, necessario per essere ammesso a godere delle garanzie di prelazione per l’acquisto e per il rinnovo del contratto di locazione, debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita, ovvero alla data da essa stabilita.
La relazione tecnica afferma che gli effetti di risparmio recati dalla norma sono dovuti ai mancati oneri (quali spese derivanti da manutenzione straordinaria, pagamento delle imposte comunali, spese legali e semplificazione di procedimenti amministrativi) indotti dalla cessione progressiva, programmata nel triennio, di uno stock di immobili residuali, non utilizzabili per uso governativo e di difficile messa a reddito a valori di mercato.
Questi i risparmi previsti, in termini di mancati oneri, nel triennio, secondo la relazione tecnica:
(euro)
2007 |
2008 |
2009 |
300.000 |
500.000 |
800.000 |
La relazione illustrativa spiega che tale norma intende porre rimedio alle difficoltà riscontrate in sede di attuazione della normativa vigente, per effetto della mancata previsione del termine entro il quale debbano sussistere, in capo agli aventi diritto, i requisiti necessari per usufruire del diritto di prelazione all’acquisto dell’unità abitativa o del rinnovo del contratto di locazione in essere.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato la mancanza degli elementi, alla base della quantificazione, necessari per una verifica del risparmio stimato, che appare comunque di modesto ammontare.
Il Governo ha precisato che il risparmio è stato stimato valutando la riduzione degli oneri derivanti dalla gestione di uno stock di immobili residuali non utilizzabili per uso governativo e di difficile messa a reddito a valori di mercato. Ha aggiunto che la norma comporta anche una semplificazione del procedimento amministrativo con conseguente riduzione dei relativi costi.
Riduzione spese per trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
La norma, novellando l’articolo 214-bis del Codice della strada[139], esenta le amministrazioni dello Stato da qualsiasi tributo ed emolumento per le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative ai passaggi di proprietà conseguenti alle misure di sequestro e confisca o fermo amministrativo, operate dagli organi di polizia a seguito di violazioni del codice della strada.
La relazione tecnica afferma che il risparmio di spesa si realizza unicamente in relazione all’esenzione dal pagamento degli emolumenti dovuti al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, stimabile orientativamente in 1.800.000 euro annui.
( euro)
2007 |
2008 |
2009 |
1.800.000 |
1.800.000 |
1.800.000 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Alienazione di immobili da parte dell’Agenzia del demanio
La norma[140] dispone che gli immobili ad uso abitativo gestiti dall’Agenzia del demanio possano essere alienate dall’Agenzia stessa con le modalità previste dall’art. 3, comma 109 della L. n. 662/1996.
Tale disposizione dispone l’obbligo di cessione delle unità immobiliari ad uso abitativo da parte delle Amministrazioni pubbliche non interessate dalla legge sull’edilizia residenziale pubblica [141], della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) e delle società privatizzate nelle quali la partecipazione pubblica è uguale o superiore al 30 per cento. Tale disposizione prevede, tra l’altro, che la cessione degli immobili avvenga con l’applicazione di uno sconto del 30% sul prezzo di mercato.
La relazione tecnica afferma che la proposta emendativa mira a ribadire, attraverso un espresso rinvio normativo, sia pure limitato all’Agenzia del demanio, l’operatività delle disposizioni contenute nel citato art. 3, comma 109, della L. n. 662/1996. Ne consegue una previsione di maggiore entrata pari a 40 mln di euro nel triennio, come indicato dalla RT con la tabella che segue la quale così riassume le previsioni di maggiori entrate per il successivo triennio:
(milioni di euro)
2007 |
2008 |
2008 |
10 M€ |
15 M€ |
15 M€ |
Al riguardo si osserva che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma sembrerebbe volta a ribadire l’efficacia di una disposizione già vigente, i cui effetti potevano esplicarsi, con riferimento all’Agenzia del demanio, anche in assenza della disposizione in esame. Non sembrerebbe pertanto giustificata l’imputazione a quest’ultima di effetti di maggiore entrata, tenuto conto che questi ultimi appaiono conseguibili già a legislazione vigente.
Inoltre, va osservato che le entrate in questione, configurabili come entrate aventi carattere una tantum, non dovrebbero, in base agli indirizzi europei, risultare rilevanti ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea[142].
Confisca di beni e destinazione delle risorse ricavate
Le norme, introdotte a seguito dell’approvazione dell’emendamento 15.0.5 durante l’esame del d.d.l. alla Camera, dispongono modifiche all’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 in materia di confisca obbligatoria. In particolare, viene integrato l’elenco dei reati alla cui condanna o patteggiamento consegue la confisca obbligatoria dei valori ingiustificati, comprendendovi la maggior parte dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Le norme prevedono, inoltre, che in caso di confisca di beni per uno dei delitti sopraelencati si applichino le disposizioni previste per i beni sequestrati e poi confiscati ai condannati per reati di mafia (comma 220).
Le norme vincolano infine i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni aziendali confiscati, nonché le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda e quelle derivanti dal recupero dei crediti personali al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo, in egual misura (comma 221).
L’allegato 7 non riconduce effetti specifici alle due norme in esame, ma ricomprende la disposizione contenuta nel comma 220 tra quelle (201-220 e 250-265) suscettibili di determinare le seguenti maggiori entrate fiscali:
(milioni di euro)
Disposizioni in materia di immobili/Disposizioni in materia di demanio marittimo ed altri beni pubblici/Valorizzazione del patrimonio pubblico |
||||||||
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
334,2 |
751,6 |
1173,1 |
509,7 |
971,5 |
1451,3 |
509,7 |
971,5 |
145,3 |
Nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che dalle suddette norme non derivino costi di gestione a carico del bilancio dello Stato.
Contributo di solidarietà sul TFR e sulla buonuscita
La norma introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, un contributo di solidarietà del 15 per cento a carico del trattamento di fine rapporto, dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita nonché dei trattamenti integrativi, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente, sulla parte eccedente tale quota (comma 222).
Il 90 per cento delle risorse recate dalla disposizione è destinato al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento di iniziative per l’istruzione e la tutela delle donne immigrate (comma 223)
L’Allegato 7 non reca alcuna indicazione sull’entità degli effetti della disposizione in esame.
Al riguardo si segnala che l’effetto di maggiore entrata risulterà presumibilmente di entità marginale, data la base imponibile ristretta cui si applica il contributo in esame.
COMMI 224-241
Incentivi per la rottamazione o la sostituzione di autoveicoli inquinanti
I commi in esame prevedono disposizioni agevolative per favorire la dismissione o la sostituzione di veicoli inquinati. Tra le altre misure vengono reintrodotte, in una versione modificata, le disposizioni previste dal testo iniziale del DL n. 262/2006 (commi 1 – 11 dell’art. 7), soppresse nel corso dell’esame parlamentare del medesimo provvedimento.
Le norme[143] dispongono:
a) ai commi 224-225: la concessione di un contributo per la rottamazione degli autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” pari al costo di demolizione degli stessi e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo demolito nel 2007. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che lo recupera come credito d’imposta da utilizzare in compensazione. Qualora la rottamazione sia effettuata senza sostituzione, e i titolare degli autoveicoli rottamati non risultino intestatari di veicoli registrati, è inoltre concesso il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, nell’ambito del comune di residenza e domicilio, di durata pari ad una annualità;
Si segnala che l’art. 14 del DL n. 7/2007 ha modificato la disposizione sopra descritta specificando che le agevolazioni concesse dall'articolo 1, commi 224 e 225, della legge finanziaria 2007 si applichino limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettino in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. I predetti benefici sono inoltre estesi anche alle autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”. Con riferimento all’analisi degli effetti finanziari di tale modifica si rinvia alla Nota di verifica relativa al suddetto DL n. 7[144].
b) al comma 226: la concessione di incentivi per la sostituzione, tramite demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo[145] immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture[146] nuove, acquistate dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolate, entro il 31 marzo 2008, come “euro 4” o “euro 5”, che emettano meno di 140 grammi di CO2. Gli incentivi concessi sono costituiti da un contributo di 800 euro nonché dall’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli di cilindrata inferiore a 1.300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano in caso di acquisto di autovetture o autoveicoli da parte di persone fisiche, non intestatarie di altre autovetture o autoveicoli, il cui nucleo familiare sia composto da almeno 6 componenti;
c) al comma 227: la concessione di un contributo di 2000 euro per la sostituzione, tramite demolizione, di autocarri di portata inferiore a 3,5 tonnellate immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli della stessa categoria nuovi acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolati, entro il 31 marzo 2008, come “euro 4” o “euro 5”;
d) al comma 228: la concessione di un contributo per l’acquisto di autovetture[147] e di autocarri nuovi, omologati dal costruttore per la circolazione mediante l’alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno. L’importo del contributo concesso è pari ad 1.500 euro, incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. L’agevolazione in esame è cumulabile con quelle sopra descritte e spetta per le autovetture e gli autoveicoli acquistati dal 3 ottobre 2006 al 31 dicembre 2009 e immatricolati entro il 31 marzo 2010;
e) al comma 236: l’esenzione dalle tasse automobilistiche per cinque annualità per i motocicli nuovi, acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 e immatricolati entro il 31 marzo 2008, in sostituzione mediante demolizione, dei motocicli di categoria “euro 0” . E’ ribadito che il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato[148];
f) al comma 237: la previsione di modifica al comma 63 dell’art. 2 del DL 262/2006, che ha aumentato le tasse automobilistiche sui motocicli. Viene in particolare previsto che gli incrementi percentuali delle tasse automobilistiche, approvati dalle regioni o dalle province autonome, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, vengono ricalcolati sulla base dei nuovi importi della tassa automobilistica;
g) al comma 238: la riduzione da 100 a 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 dello stanziamento, disposto dal comma 59 dell’art. 2 del citato DL n. 262/2006, finalizzato ad incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano sugli autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”;
h) al comma 239: l’esclusione dei veicoli elettrici, a GPL , a metano e a idrogeno dall’aumento delle tasse automobilistiche disposto dalla tabella allegata al successivo comma 321; tale esclusione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente all’immatricolazione;
i) ai commi 234 e 241: la rettifica, in senso meno restrittivo, del criterio antielusivo disposto dal DL n. 262/2006[149], per la determinazione delle tasse automobilistiche. Tale criterio mira ad individuare gli autoveicoli che, pur essendo classificati come autocarri [150], presentino caratteristiche che facciano presumere il loro utilizzo come autovetture: in tal caso la tassazione continua a basarsi sulla potenza effettiva dei motori in luogo della portata espressa in quintali. La modifica disposta dalla norma in esame, in particolare, individua tali caratteristiche nel tipo di carrozzeria (F0), nel numero di posti ( da 4 in su) e nel rapporto fra potenza espressa in kw e portata espressa in tonnellate (maggiore o uguale a 180). La norma del DL 262, sostituita, individuava tali caratteristiche nel numero di posti (da 4 in su) e nella portata inferiore a 700 kg.
La norma specifica che le agevolazioni di cui ai commi 226, 227, 228 e 236 si applicano nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis”[151].
La norma dispone inoltre in ordine alle modalità applicative delle agevolazioni sopraindicate e alle connesse misure antielusive, disponendo in merito, fra l’altro:
- alla documentazione integrativa da consegnare al PRA le modalità di trasmissione, da quest’ultimo all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, delle informazioni relative all’acquisto di autoveicoli che beneficiano dell’esenzione dalle tasse automobilistiche;
- alle modalità di erogazione dei contributi: in proposito si prevede che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino detto importo quale credito di imposta utilizzabile solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. E’ inoltre specificato che il contributo di cui ai commi 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- alla presentazione al Parlamento, da parte del Governo, di una relazione con le valutazioni degli effetti di gettito derivanti dalla disposizione: è in particolare previsto che le eventuali maggiori entrate possano essere utilizzate per alimentare, mediante specifica previsione di legge, il Fondo per la mobilità sostenibile, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 233);
E’ infine previsto che, con decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, siano effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme considerate e siano stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti;
(mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
224 |
Credito imposta rottamazione veicoli promiscui |
-6,70 |
0,0 |
0,0 |
-4,46 |
0,0 |
0,0 |
-4,46 |
0,0 |
0,0 |
225 |
Rimborso abbonamento annuale metrebus |
-0,38 |
0,0 |
0,0 |
-0,38 |
0,0 |
0,0 |
-0,38 |
0,0 |
0,0 |
226 |
Esenzione Tasse automobilistiche |
-65,7 |
-65,7 |
-38,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-38,7 |
-65,7 |
-65,7 |
-38,7 |
|
Iva |
356,4 |
0,0 |
0,0 |
356,4 |
0,0 |
0,0 |
356,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Bonus acquisto autoveicoli |
-372,0 |
0,0 |
0,0 |
-372,0 |
0,0 |
0,0 |
-372,0 |
0,0 |
0,0 |
227 |
rinnovo parco autocarri |
-20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
0,0 |
0,0 |
-20,0 |
0,0 |
0,0 |
228 |
Contributo Veicoli Gas Metano |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
|
Contributo Veicoli GPL – Elettriche |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
|
Iva |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
|
IIDD - effetto rottamazione |
0,0 |
-6,8 |
-5,0 |
0,0 |
-6,8 |
-5,0 |
0,0 |
-6,8 |
-5,0 |
236 |
Agevolazioni bollo motoveicoli |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
|
Costo rottamazione motoveicoli |
-2,9 |
0,0 |
0,0 |
-2,9 |
0,0 |
0,0 |
-2,9 |
0,0 |
0,0 |
238 |
Fondo promozione GPL (art.2, co. 59 DL 262/06) |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
-50,0 |
239 |
Esenzione aumento bollo veicoli alimentazione alternativa |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
241 |
Tasse automobilistiche veicoli M1 N1 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
|
IIDD + IRAP |
0,0 |
16,6 |
9,4 |
0,0 |
16,6 |
9,4 |
0,0 |
16,6 |
9,4 |
|
Totale |
-139,78 |
-84,4 |
-62,8 |
-137,54 |
-84,4 |
-62,8 |
-137,54 |
-84,4 |
-62,8 |
segno - = peggioramento
La relazione tecnica quantifica i seguenti effetti derivanti dalla norma:
- comma 224) contributo di rottamazione: il costo di 6,7 mln per il 2007 è stimato sulla base di un costo medio di 60 euro e di un numero di rottamazioni di autoveicoli ad uso promiscuo pari a 111.500, di cui 100.000 corrispondenti al flusso annuale e 11.500 derivanti dagli incentivi disposti. Non è chiarita la ragione del diverso importo (4,46 mln) iscritto ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;
- comma 225) rimborso abbonamento trasporto pubblico: l’onere di 0,4 mln di euro per il 2007 è stimato sull’ipotesi che gli autoveicoli avviati alla demolizione, senza l’acquisto di una nuova autovettura, siano 75.000 per il 2007, dei quali il 41,9% intestatari di un solo autoveicolo; di questi si stima (sulla base dei dati del censimento Istat) che il 4% faccia uso, per recarsi al lavoro, del mezzo pubblico all’interno del comune di residenza. Ne consegue il seguente calcolo: 75.000 x 41,9% x 4% x 300 = euro 377.100. L’onere è pertanto arrotondato a 0,4 mln di euro;
- comma 226) rottamazione di autovetture: gli effetti ascritti al comma in esame sono di seguito riportati:
(mln di euro)
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
225 |
Esenzione Tasse automobilistiche |
-65,7 |
-65,7 |
-38,7 |
|
Iva |
356,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Bonus acquisto autoveicoli |
-372,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Totale comma |
-81,3 |
-65,7 |
-38,7 |
La quantificazione si basa su di un numero di veicoli da rottamare entro il 2007 pari a 2.590.000. Tenendo conto dell’incremento di domanda dovuto agli incentivi in esame si stima un numero di auto nuove, beneficiarie dell’incentivo, pari a circa 465.000 unità, di cui il 65% al di sotto dei 1.300 cc. Utilizzando un velore medio della tassa automobilistica pari a 128 euro per le autovetture con cilindrata inferiore a 1300 cc e pari a 166 euro per quelle con cilindrata superiore si perviene alla seguente stima del minor gettito per le tasse automobilistiche:
|
2007 |
2008 |
2009 |
Cilindrata > 1300 |
-27 |
-27 |
0 |
Cilindrata < 1300 |
-38,7 |
-38,7 |
-38,7 |
Totale |
-65,7 |
-65,7 |
-38,7 |
La contrazione del gettito verrà compensata da un incremento di gettito IVA dovuto all’aumento delle vendite, che si ipotizza essere pari a 120.000 unità. Ipotizzando un prezzo medio di 16.500 euro e una percentuale di acquirenti non aventi diritto alle detrazioni pari al 90% (consumatori finali, enti pubblici e privati, banche, assicurazioni, ospedali ecc), si ottiene un maggior gettito pari a 356,4 mln.
Il bonus di 800 euro per le 465.000 auto nuove interessate dal provvedimento darà luogo ad un onere pari a 372 mln nel 2004.
- comma 227) Rinnovo parco autocarri. L’onere di 20 mln di euro per il 2007 è calcolato sull’ipotesi di una domanda di autoveicoli nuovi a fronte di rottamazione pari a 10.000 unità, cui si applica il contributo di 2.000 euro;
- comma 228) Contributo per l’acquisto di autoveicoli ecologici.Gli effetti ascritti al comma in esame sono di seguito riportati:
(mln di euro)
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
228 |
Contributo Veicoli Gas Metano |
-65,2 |
-65,2 |
-65,2 |
|
Contributo Veicoli GPL - Elettriche |
-14,0 |
-14,0 |
-14,0 |
|
Iva |
73,1 |
73,1 |
73,1 |
|
IIDD - effetto rottamazione |
0,0 |
-6,8 |
-5,0 |
|
Totale |
-6,1 |
-12,9 |
-11,1 |
Con riferimento all’acquisto di veicoli a metano, si stima una domanda di veicoli a metano pari a 38.000 di cui 16.500 vetture con emissione di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro, pervenendo alla seguente stima dell’ammontare complessivo dell’incentivo:
(38.000 x 1.500) + (16.500 x 500) = 65 mln
Si stima inoltre una domanda di 5.500 veicoli a GPL e di 3.200 vetture elettriche ( di cui 1.800 con emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per Km):
Pertanto: 5.500 x 1.500€ + 3.200 x 1.500€ + 1.800 x 500 € = 14 mln
Il maggior gettito IVA dovuto all’incremento di domanda, si ipotizza essere pari a 19.000 unità a metano, 2.900 a GPL e 1.500 elettriche. Il prezzo medio si assume pari a 16.500 euro per metano e GPL e a 30.000 euro per le vetture elettriche. La percentuale di acquirenti con IVA indetraibile è assunta pari al 90%. Ne consegue un maggior gettito di 73 mln.
Il minor gettito delle imposte sui redditi in capo alle imprese, per le maggiori quote di ammortamento dovute alla domanda aggiuntiva di automezzi, si stima pari, in termini di competenza, a 3,9 mln nel 2007, 4,5 mln nel 2008 e 5,2 mln nel 2009. Non è indicato lo sviluppo per cassa, che può dedursi dagli importi indicati nell’allegato 7.
- comma 235) agevolazioni per la rottamazione di motoveicoli Euro 0. Di seguito si riportano gli effetti della disposizione:
(mln di euro)
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
236 |
Agevolazioni bollo motoveicoli |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
|
Costo rottamazione motoveicoli |
-2,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Totale |
-4,6 |
-1,7 |
-1,7 |
L’onere è calcolato sulla base del numero di radiazioni dei motocicli nell’ultimo triennio, pari a 36.000. Le tariffe del bollo si riferiscono a quelle attualmente in vigore per i motocicli Euro 3, pari a 19,11 € per motoveicoli con potenza fino a 11 kw (stimati in numero pari a 6.300 con potenza madia pari a 9,7 kw)) e 19,11€ + 0,88€ per motoveicoli con potenza maggiore (stimati in numero pari a 29.700 con potenza media pari a 37,3 kw). Ne consegue un costo annuale pari a 1,7 mln di euro per il quinquennio 2007-2011.
Il costo per la rottamazione, posto a carico dello Stato è stimato assumendo un costo unitario pari a 80 euro per motociclo rottamato, per un totale di 2,9 mln di euro imputabili al solo 2007.
- comma 238) Riduzione del contributo per l’installazione di impianti a GPL e a metano. L’effetto della disposizione (pari a un risparmio di 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2007-2009) è assunto in misura corrispondente, su tutti i saldi, alla riduzione dell’autorizzazione di spesa;
- comma 239) Esclusione dei veicoli ecologici dall’aumento delle tasse automobilistiche. La relazione tecnica si limita a ripartire gli effetti di minore entrata (pari a 34,7 mln annui) che deriveranno dalla disposizione, sulla base della potenza dei veicoli:
(mln di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Kw fino a 100 |
-30,4 |
-30,4 |
-30,4 |
Kw oltre 100 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
|
34,7 |
34,7 |
34,7 |
commi 240-241: modifica dei criteri di tassazione veicoli N1. Di seguito si riportano gli effetti derivanti dalla disposizione:
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
240 |
Tasse automobilistiche veicoli M1 N1 |
-36,0 |
-36,0 |
-36,0 |
|
IIDD + IRAP |
0,0 |
16,6 |
9,4 |
|
Totale |
-36 |
-19,4 |
-26,6 |
La relazione tecnica evidenzia che il numero di veicoli N1 è pari a 119.296. Il gettito calcolato sulla base della portata (tonnellate) è pari a 3.779.857 euro. Qualora fosse calcolato sulla base della potenza (kw), tale gettito sarebbe pari a 36.661.391 euro, con un incremento pari a 32.881.534 euro. Considerando che nel DL n. 262/06 sono stati quantificati incrementi di gettito per circa 69 mln[152], si deduce che la disposizione in oggetto comporterà minori entrate per circa 36 mln di euro. Il corrispondente recupero ai fini delle imposte sui redditi è calcolato sulla base di un’aliquota media del 26%.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato, in via preliminare, che la relazione tecnica calcola le quantificazioni tenendo conto delle operazioni che verranno effettuate nel corso del 2007, senza considerare che graveranno su tale esercizio anche gli effetti delle disposizioni sull’ultimo trimestre 2006, in ragione dell’applicazione delle disposizioni con riferimento agli acquisti effettuati a decorrere dal 3 ottobre 2006.
Sul punto sono stati richiesti chiarimenti, tenuto conto che dalla considerazione dei predetti effetti deriverebbero conseguenze circa l’entità dell’onere effettivo rispetto a quello stimato.
Con riferimento alle singole disposizioni considerate dalla relazione tecnica il Servizio Bilancio ha richiesto chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
- comma 224) contributo di rottamazione: la relazione tecnica sembra assumere implicitamente che il contributo in questione sia applicabile esclusivamente alle rottamazioni senza sostituzione: infatti la relazione tecnica assume un numero di rottamazioni largamente inferiore alla somma di quelle quantificate con riferimento alle disposizioni relative agli incentivi alla sostituzione, tramite rottamazione, di autovetture e autocarri euro 0 e euro 1 (commi 226 e 227). Dal tenore letterale della norma di cui al comma 224, il contributo in questione (a differenza di quello per il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale di cui al comma successivo) sembrerebbe invece applicabile a tutte le rottamazioni di veicoli, comprese quelle a fronte delle quali vengono effettuati acquisti di nuovi automezzi. In tal caso, ne deriverebbe un significativo fattore di sottostima degli oneri della disposizione.
Si rammenta in proposito[153] che con successiva disposizione[154] è stato specificato che l’agevolazione in esame si applica limitatamente alle rottamazioni senza sostituzione[155].
Si osserva inoltre che non appare plausibile che il costo medio della rottamazione degli autoveicoli (assunto dalla relazione tecnica pari a 60 euro) sia inferiore a quello relativo alla rottamazione dei motocicli (assunto dalla stessa relazione tecnica pari a 80 euro).
Appare infine necessario che sia chiarita la ragione dei diversi importi iscritti ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto;
- comma 226) rottamazione di autovetture. La quantificazione del minor gettito derivante dall’esenzione dalle tasse automobilistiche sembra essere stata effettuata sulla base delle aliquote vigenti e non invece sulla base di quelle, più elevate, disposte dal comma 321 della legge in esame[156]. In tal caso la quantificazione non terrebbe conto del fatto che la disposizione fa venir meno una quota del maggior gettito ascritto al citato aumento tariffario;
- comma 227) Rinnovo parco autocarri. Non appare chiaro per quale ragione la relazione tecnica consideri un numero di automezzi (10.000) largamente inferiore a quello (120.000) preso in considerazione dalla citata relazione tecnica all’art. 7 del DL n. 262/2006, nel testo originario, (120.000), con riferimento ad una disposizione di analogo contenuto. Andrebbe in particolare chiarito se tale rilevante modifica nel dato di base sia da ascrivere alla rettifica di un errore di quantificazione operato nella citata relazione tecnica al DL n. 262/2006;
- comma 238) Riduzione del contributo per l’installazione di impianti a GPL e a metano. Si segnala che l’allegato 7, che assume un effetto di risparmio della disposizione analogo su tutti e tre i saldi di riferimento, non appare coerente con l’allegato 7 relativo al DL 262/2006, istitutivo del contributo in esame, che assumeva che lo stesso avesse una spendibilità, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, limitata al 50% nel primo esercizio (2007);
- commi 240-241: modifica dei criteri di tassazione veicoli N1. Non è chiaro se il numero dei veicoli N1 indicato dalla relazione tecnica sia riferito al totale degli automezzi classificati in tale categoria o se si riferisca esclusivamente al numero di automezzi di tale categoria aventi le caratteristiche indicate dalla norma in esame. Nel primo caso la quantificazione risulterebbe largamente sovrastimata in quanto assumerebbe che l’intera categoria N1 abbia le caratteristiche indicate dalla norma (che rendono gli autoveicoli in questione assimilabili ad autovetture) e sia pertanto assoggettabile alla tassazione in base alla potenza in luogo di quella in base alla portata.
Infine il Servizio Bilancio ha osservato che l’utilizzo delle maggiori entrate IVA, indotte dall’incremento delle vendite derivante dalle disposizioni in esame, non appare cautelativo in quanto non tiene conto del fatto che parte dei maggiori acquisti nel settore automobilistico potranno essere compensati da minori acquisti di altri beni di consumo. Di tale fattore sembra invece tenere conto il comma 233, che subordina al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica l’iscrizione al Fondo per la mobilità sostenibile delle eventuali maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esame, iscrizione che presumibilmente, dovrebbe riprendere entrate ulteriori rispetto a quelle già utilizzate a diretta copertura delle somme stesse[157]. Si segnala peraltro, rispetto alla disposizione di cui al citato comma 233, che l’eventuale erogazione della spesa, finanziata con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni in esame, dovrebbe comunque avvenire nel corso del 2007, in quanto le maggiori entrate in questione sono limitate a tale esercizio.
Valori iscritti a seguito di operazioni di aggregazione aziendale
Le norme, introdotte al Senato, dispongono quanto segue:
· per le società di capitale, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti, risultanti da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto delle imputazioni in bilancio del disavanzo da concambio, per un importo complessivo non eccedente 5 milioni di euro;
· la medesima agevolazione è riconosciuta nel caso di operazioni di conferimento, realizzate i regime di neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, relativamente ai maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario, se società di capitale, società cooperativa e di mutua assicurazione residente;
· l’agevolazione si applica esclusivamente alle seguenti condizioni, che debbono sussistere ininterrottamente nei due anni precedenti l’operazione:
- alle operazioni di aggregazione devono partecipare imprese operative da almeno due anni;
- le imprese che partecipano alle operazioni non debbono appartenere allo stesso gruppo societario;
- le imprese partecipanti non debbono essere legate da un rapporto di partecipazione ovvero essere controllate anche indirettamente da un medesimo soggetto.
L’applicazione dell’agevolazione è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di un’istanza preventiva finalizzata a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti;
· si determina la decadenza dall’agevolazione, ed il pagamento della maggiore imposta per i periodi precedenti, se la società risultante dall’aggregazione pone in essere, nei quattro periodi d’imposta successivi all’operazione, altre operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati[158].
L’allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi:
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P A |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate IRES |
||||||||
0,0 |
-41,1 |
-64,6 |
0,0 |
-41,1 |
-64,6 |
0,0 |
-41,1 |
-64,6 |
Minori entrate IRAP |
||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-5,6 |
-8,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Maggiori spese correnti(*) |
||||||||
0,0 |
5,6 |
8,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
(*) Le maggiori spese correnti sono previste in relazione ai maggiori trasferimenti alle regioni a compensazione del minore gettito IRAP.
La relazione tecnica assegna alle disposizioni i seguenti effetti di riduzione di gettito per cassa:
(milioni di euro)
|
2008 |
2009 |
2010 |
IRES |
41,1 |
64,6 |
47,0 |
IRAP |
5,6 |
8,6 |
6,0 |
Totale |
46,7 |
73,2 |
53,0 |
Tale minore gettito consegue dalla possibilità, per le imprese interessate, di dedurre quote di ammortamento di importo maggiore in conseguenza del parziale riconoscimento fiscale dei maggiori valori di avviamento, dei beni strumentali, materiali ed immateriali.
La stima utilizza i dati dei disavanzi da concambio e dei conferimenti di azienda desunti dalle dichiarazioni UNICO - società di capitali ed enti commerciali (Quadri RC, RR ed RQ) per gli anni 2002, 2003 e 2004[159], depurati delle operazioni di aggregazione che hanno coinvolto imprese appartenenti allo stesso gruppo.
In conformità a tali dati, è stata stimata la quota dei disavanzi da concambio e dei maggiori valori iscritti a seguito di conferimento che può essere fiscalmente riconosciuta in riferimento ai beni considerati, fino al limite di importo di 5 milioni di euro. Si è quindi proceduto, utilizzando medie ponderate, ad individuare un valore medio dei diversi anni considerati.
Sulla base di tali valori si è proceduto al calcolo delle maggiori quote di ammortamento, ripartendo, sulla base dei bilanci CERVED, i maggiori valori tra le diverse tipologie di beni, in quanto i beni scontano periodi di ammortamento di diversa durata.
La perdita di gettito considera un potenziale effetto incentivante della norma e l’applicazione delle aliquote legali IRES ed IRAP.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha formulato una richiesta di ulteriori informazioni volte a chiarire i seguenti aspetti:
· il motivo per cui, a livello di effetti sui saldi di finanza pubblica, non fosse scontato la perdita di gettito IRAP sull’indebitamento netto delle PA;
· con riguardo alle operazioni di conferimento, quale fosse il valore fiscale riconosciuto alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente in seguito al parziale riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni iscritti nel bilancio civilistico della società conferitaria.
In particolare, si è chiesto di chiarire, nel caso di eventuale successiva cessione di tali partecipazioni, quale fosse il valore di carico riconosciuto alla partecipazione, ai fini della determinazione del risultato fiscalmente rilevante di tale cessione.
Le partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie. Le relative plusvalenze da cessione di tali partecipazioni scontano, pertanto, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, una parziale imponibilità.
Se il valore di carico riconosciuto alla partecipazione scontasse il maggior costo fiscale riconosciuto ai beni aziendali dalle norme in esame, in caso di cessione, a parità di condizioni, emergerebbero minori plusvalenze imponibili.
Revisione dei canoni per concessioni demaniali marittime
Le norme dispongono la riclassificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie (A e B, rispettivamente alta e normale valenza turistica), in luogo delle precedenti quattro. Viene inoltre definita la nuova misura dei canoni da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2007 e soppresse le disposizioni vigenti che prevedevano altri criteri per la revisione dei canoni[160]. Si prevede inoltre che per gli anni 2004, 2005 e 2006 non trovi applicazione la prevista maggiorazione, più volte differita nel tempo. I canoni demaniali si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni aventi ad oggetto strutture dedicate alla nautica da diporto. E’ prevista la possibilità dell’estensione, fino a 20 anni[161], della durata delle concessioni demaniali marittime, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base del piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.
Queste ultime, nel predisporre i citati piani di utilizzo, devono mantenere un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili e devono altresì assicurare la presenza di varchi per l’accesso libero e gratuito alla battigia antistante le aree oggetto di concessione.
Con riferimento agli esercizi pregressi, la norma introduce una disposizione interpretativa in base alla quale si prevede che gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi dovuti, nel caso di realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili siano commisurati ai valori di mercato, salva in ogni l’applicazione delle misure sanzionatorie previste, compresa la demolizione degli edifici interessati.
L’allegato 7 ascrive alle norme i seguenti effetti di maggior gettito[162]:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Revisione canoni |
13 |
18 |
20 |
153,0 |
158,0 |
160,0 |
153,0 |
158,0 |
160,0 |
Regolarizzazione occupazioni |
225,1 |
470,7 |
736,8 |
225,1 |
470,7 |
736,8 |
225,1 |
470,7 |
736,8 |
Totale |
238,1 |
488,7 |
756,8 |
378,1 |
628,7 |
896,8 |
378,1 |
628,7 |
896,8 |
La relazione tecnica non fornisce i dati alla base della quantificazione, limitandosi ad affermare che:
- il maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni si basa sulla stima delle superfici a destinazione commerciale dell’OMI[163], alla quale sono stati applicati opportuni coefficienti di abbattimento;
- il recupero di gettito relativo agli indennizzi per le occupazioni abusive pregresse è parametrato su 5 anni, per le occupazioni irregolari per le quali non sono state realizzate opere inamovibili, e su 10 anni per quelle, alle quali in base alla norma, si applicano indennizzi calcolati in base ai valori di mercato. Per la stima è stato utilizzato un campione di irregolarità sul quale è stato calcolato il valore degli indennizzi, opportunamente ridotto per tenere conto:
delle indennità pregresse già versate,
dei casi di non conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi per ii quali si procede al ripristino,
delle zone oggetto di una specifica disciplina normativa[164].
L’entrata “una tantum” è scaglionata su base triennale.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato, in via preliminare, che, tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della stima e non esplicita i calcoli effettuati, non risulta possibile effettuare una verifica puntuale delle quantificazioni in essa contenute.
Con riferimento alle indicazioni fornite, si è osservato, con riferimento al maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni demaniali, che appare necessario che sia chiarito se - contrariamente a quanto operato nell’esercizio 2006 - dal bilancio di previsione a legislazione vigente per il 2007 sia stato espunto il maggior gettito di 140 mln di euro a titolo di revisione dei canoni, previsto dalla normativa vigente[165] e soppresso dalla norma in esame. In caso contrario, la quantificazione operata andrebbe decurtata degli importi già iscritti nelle previsioni a legislazione vigente.
Il bilancio di previsione per il 2006, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti, scontava gli effetti derivanti dall’aumento dei canoni demaniali marittimi disposto dal decreto-legge n. 269 del 2003. Infatti, come affermato dal rappresentante del Governo nel corso dell’esame in sede consultiva del decreto-legge n. 206 del 2006[166], nel capitolo 2612 dello stato di previsione dell’entrata per il 2006, risultava un gettito atteso dai proventi dei canoni demaniali marittimi pari a 210 milioni di euro, di cui 140 da attribuire all’applicazione degli aumenti disposti dal decreto-legge n. 269 del 2003 e 70 derivanti dalle misure vigenti dei canoni. Tale previsione di gettito è stata confermata nel disegno di legge di assestamento per il 2006.
In proposito il Governo ha specificato che il maggior gettito derivante dalla revisione dei canoni è indicato nell'allegato 7, ai soli fini del saldo netto da finanziare, in termini di differenziale rispetto a quello che sarebbe derivato dal decreto-legge n. 269 del 2003 (pari a 140 mln), mentre sul fabbisogno e sull'indebitamento netto è stato considerato nella misura intera, tenuto conto che quello previsto dalla normativa vigente - in assenza dell'apposito decreto di rideterminazione dei canoni - non era stato inserito nel tendenziale a legislazione vigente. L’ulteriore quota di 70 mln, derivante dall’applicazione dei canoni tabellari previgenti rispetto al citato DL n. 269, risulta invece già scontata nella quantificazione del maggior gettito atteso ai fini di tutti e tre i saldi, che è quantificata al netto della suddetta cifra.
Con riferimento alle maggiori entrate derivanti dagli indennizzi per le occupazioni pregresse di aree del demanio marittimo, qualificate come “una tantum” dalla relazione tecnica, qualora le stesse siano ascrivibili ad attività di accertamento, da parte dell’amministrazione, delle violazioni compiute, il Servizio Bilancio ha osservato che non sembrerebbe corretto ascrivere alla norma gli effetti dell’attività di accertamento già possibile a legislazione vigente.
Alla norma andrebbero pertanto ascritti unicamente gli effetti di maggior gettito dovuti all’incremento della misura degli indennizzi per la realizzazione di opere inamovibili. Il maggior gettito stimato andrebbe pertanto depurato da quello derivante dall’applicazione, a tutte le violazioni che si prevede di individuare, degli indennizzi già previsti a legislazione vigente.
A tale proposito il Governo ha affermato che gli indennizzi per le occupazioni abusive con manufatti, calcolati con gli importi tabellari corrisponderebbero a circa il 3% rispetto a quanto si incasserebbe con l’applicazione della disposizione interpretativa inserita nella finanziaria, che prevede la determinazione dell’indennizzo applicando i canoni di mercato. Per questo motivo tale ammontare è stato ritenuto trascurabile.
Si segnalava infine che la quantificazione in esame appareva caratterizzata da un grado di aleatorietà connesso all’effettiva possibilità di individuare un numero di violazioni corrispondente a quello necessario per conseguire il gettito preventivato e ottenere il versamento delle relative oblazioni.
A tale proposito, il Dipartimento delle politiche fiscali ha sottolineato che la quantificazione si basa sul presupposto di applicabilità della prescrizione decennale e della piena fruibilità del Sistema Informativo Demanio (SID) di competenza del Ministero delle infrastrutture.
Disposizioni per la valorizzazione di immobili pubblici
Le norme:
- prevedono che siano rideterminati, con decreto ministeriale, i canoni annui per l’uso di beni del demanio aeroportuale in modo che si determini un introito diretto per l’erario pari a 3 mln nel 2007, 9,5 mln nel 2008 e a 10 mln nel 2009 (comma 258).
Nel testo iniziale del provvedimento, la disposizione in esame consentiva all’Agenzia del demanio di gestire i beni demaniali non strumentalmente destinati al servizio della navigazione aerea, garantendo un uso compatibile con l’ambito aeroportuale in cui si collocano. Si prevedeva altresì che gli introiti derivanti dalla gestione di tali beni, determinati sulla base dei valori di mercato, affluissero all’erario.
- inseriscono un nuovo articolo 3-bis nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di concedere o locare a terzi i beni pubblici individuati dall’Agenzia del demanio, per un periodo non superiore a cinquanta anni, al fine di valorizzare i beni stessi anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, finalizzate allo svolgimento di attività economiche o di servizio dei cittadini, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 259);
- prevedono che, con decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuati i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari ad individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato, allo scopo di devolvere i beni medesimi allo Stato (comma 260).
- elevano a cinquanta anni il termine massimo delle concessioni o locazioni del patrimonio immobile dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni (comma 261).
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore entrata[167]:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comma 258 |
3,0 |
9,5 |
10,0 |
3,0 |
9,5 |
10,0 |
3,0 |
9,5 |
10,0 |
Comma 259 |
1,4 |
4,1 |
9,5 |
1,4 |
4,1 |
9,5 |
1,4 |
4,1 |
9,5 |
Comma 260 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
Totale |
4,7 |
14,1 |
20,2 |
4,7 |
14,1 |
20,2 |
4,7 |
14,1 |
20,2 |
La relazione tecnica non fornisce i dati e le elaborazioni alla base delle quantificazioni operate.
Nulla da osservare al riguardo, anche considerata l’esiguità degli effetti finanziari ascritti a ciascuna delle disposizioni in esame.
COMMI 262-264
Valorizzazione immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale
La norma:
- prevede che l'Agenzia del demanio individui, d'intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico, finalizzato allo sviluppo locale. Alle spese, inerenti il finanziamento degli studi di fattibilità necessari per la realizzazione dei programmi di valorizzazione, si provvede utilizzando le somme presenti sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili; per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale; nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si prevede che venga data priorità alle concessioni d'uso o locazioni per funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità. La Camera dei deputati ha previsto inoltre che il Ministero della difesa possa individuare beni immobili di proprietà dello Stato, in uso al medesimo dicastero, suscettibili di permuta con gli enti territoriali (comma 262);
- prevede una nuova procedura di individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali: tale attività compete ora direttamente al Ministero della Difesa, che vi provvede con decreti da emanarsi di intesa con l’Agenzia del demanio, e non più a quest’ultima di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa stesso. Inoltre, tali beni non sono più inseriti in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate), ma sono consegnati alla medesima Agenzia del demanio ai fini dell’inclusione in programmi di dismissione e valorizzazione previsti dalla legislazione vigente. E’ previsto inoltre che il valore complessivo degli immobili non più utili ai fini istituzionali che il Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, deve individuare ai fini della dismissione abbiano un valore complessivo non inferiore a 2 miliardi di euro nel 2007 e 2 miliardi di euro nel 2008 (commi 263 e 264).
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di maggiore entrata[168]:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comma 262 |
0 |
0 |
0 |
4,6 |
9,3 |
14,0 |
4,6 |
9,3 |
14,0 |
Commi 263 e 264 |
73,8 |
220,8 |
361,8 |
73,8 |
220,8 |
361,8 |
73,8 |
220,8 |
361,8 |
Totale |
73,8 |
220,8 |
361,8 |
78,4 |
230,1 |
375,8 |
78,4 |
230,1 |
375,8 |
La relazione tecnica non fornisce i dati e le elaborazioni alla base delle quantificazioni operate; la stessa afferma peraltro che:
- il processo di valorizzazione di cui al comma 1 comporterà, per gli enti locali, ritorni di gestione delle concessioni d’uso finalizzate ad attività economiche ed altri effetti positivi;
- il processo di valorizzazione degli immobili della difesa potrà comportare introiti, sia per cessioni[169] che per valorizzazione reddituale degli immobili.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato, in via preliminare, che, tenuto conto che la relazione tecnica non esplicita i dati e i metodi alla base della quantificazione, non risulta possibile procedere ad una verifica puntuale delle stime in essa riportate.
Con riguardo al processo di valorizzazione degli immobili della difesa, si è richiesto che fosse chiarito in quale misura i relativi incassi si ritengano ascrivibili al processo di dismissione: tali riferimenti appaiono rilevanti in quanto, con riferimento alla medesima componente, sussiste il rischio che essa, qualificandosi come “una tantum”, non possa essere contabilizzata ai fini del rispetto dei vincoli di saldo disposti in sede comunitaria.
Infine si è segnalato che la quantificazione appare comunque caratterizzata da elementi di aleatorietà. Non sembrerebbe pertanto prudenziale il relativo computo nell’ambito dei saldi della manovra.
Si ricorda in proposito che le entrate da dismissione degli immobili della difesa, al pari di altre dismissioni immobiliari, hanno concorso in più occasioni a determinare i saldi della manovra in sede di previsione, dovendosi successivamente riscontrare, in sede di consuntivo, il mancato conseguimento degli effetti attesi.
Il Governo ha precisato, con riferimento ai profili di quantificazione, che ci si attende che la Difesa riconsegni beni non suscettibili di affidamento a terzi in concessione o locazione per un valore complessivo di circa 360 mln nel triennio (di cui 50 mln già nel 2007), pari a meno del 10% del valore complessivo dei beni riconsegnati (4 mld).
Il rendimento stimato in relazione agli affidamenti in concessione o locazione degli immobili valorizzati, calcolato sul 60 per cento del portafoglio rilasciato, è individuato nel 3 per cento annuo.
Con riferimento agli elementi di aleatorietà insiti nelle operazioni in oggetto, il Governo ha sottolineato che gli introiti dell'operazione risultano subordinati al rigoroso rispetto di tempi e modi dell'effettivo rilascio degli immobili da parte dell'Amministrazione della Difesa.
Modifiche alla disciplina IRAP
Le norme modificano i criteri di determinazione del valore della produzione netta contenuti nell’articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997, disponendo quanto segue.
Per i soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche, escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle comunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, sono ammessi in deduzione:
1. un importo pari a 5.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;
2. un importo fino a 10.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia. Tale deduzione è alternativa a quella di cui al punto precedente e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dalla regola de minimis di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni.
Il regolamento CE 69/2001, è scaduto il 31 dicembre 2006 e prevedeva una soglia di aiuti de minimis alla medesima impresa di importo pari a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2007 prevede, tra l’altro, l’aumento della soglia massima di aiuti a 200 milioni di euro;
3. i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.
Le deduzioni di cui ai punti 1 e 3 spettano subordinatamente all’autorizza- zione delle competenti autorità europee[170], a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare, a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno della deduzione prevista nella misura forfetaria di 5.000 euro.
La deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.
Le norme modificano, in particolare, il comma 4-bis.1 dell’articolo 11, che riconosce una deduzione dalla base imponibile, nella misura di 2.000 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque, ai soggetti passivi diversi dalle amministrazioni pubbliche, che espongono componenti positive che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d’imposta, a euro 400.000. Esse precisano che la deduzione di 2000 euro è accordata su base annua.
In via generale, le norme dispongono infatti che, sia le deduzioni in misura forfetaria di nuova introduzione che quella di cui al comma 4-bis.1:
· sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato;
· sono ridotte in misura proporzionale nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale;
· per gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali.
E’, inoltre, introdotta un’ulteriore deduzione riguardanti incrementi occupazionali di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento CE n.2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, in luogo delle maggiorazioni dell’importo base per le aree svantaggiate, di cui al comma 4-quinquies dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446, previste per i quattro periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004.
Le norme precisano, altresì, che per ciascun dipendente, l’importo delle deduzioni ammesse non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro. Inoltre, l’applicazione delle nuove deduzioni forfetarie per l’impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e per oneri contributivi (comma 1, lett. a), numeri 2, 3 4 dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997) è alternativa alla fruizione delle deduzioni attualmente già previste dal medesimo decreto legislativo, di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1 (deduzioni forfetarie commisurate alla base imponibile), 4-quater (deduzioni per l’incremento della base occupazionale) e 4-quinquies (maggiorazioni territoriali per l’incremento della base occupazionale), nonché della deduzione in caso di lavoratrici svantaggiate, di nuova introduzione (comma 4-sexies).
Le norme disciplinano, infine, la determinazione dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 1° febbraio 2007(data di inizio di alcune delle agevolazioni introdotte). A tal fine potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni sopra descritte. Agli stessi effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° febbraio 2007, potrà assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le medesime disposizioni,senza tenere conto delle limitazioni temporali previste.
L’Allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti a valere sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto p.a. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate IRAP |
||||||||
|
|
|
2.450 |
4.410 |
4.680 |
2.450 |
4.410 |
4.680 |
Maggiori spese correnti |
||||||||
2.450 |
4.410 |
4.680 |
|
|
|
|
|
|
Le maggiori spese correnti a livello di saldo netto da finanziare concernono maggiori trasferimenti alle regioni dal Bilancio dello Stato, in compensazione del minore gettito IRAP.
La relazione tecnica stima i seguenti effetti di minore gettito IRAP rispettivamente in termini di competenza e di cassa.
In termini di cassa si tiene conto di una percentuale di acconto effettivo pari all’85 per cento e dei criteri per la determinazione dell’acconto 2007 e 2008 contenuti nelle stesse norme, che consentono di anticipare in sede di acconto gli effetti agevolativi introdotti.
(milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Competenza |
2.880 |
4.680 |
4.800 |
Cassa |
2.450 |
4.410 |
4.680 |
Ai fini della stima, la relazione tecnica afferma che è stato utilizzato il modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall’universo delle dichiarazioni dei redditi UNICO 2005 (anno d’imposta 2004) di tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP. I dati sono stati estrapolati al 2007 in base all’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato di fonte Istat ed in base alle previsioni contenute nell’ultima RPP.
Si è altresì tenuto conto delle modifiche al regime IRAP intervenute successivamente al 2004.
Il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ed i relativi oneri sociali sono stati desunti sia dall’analisi dei modelli 770/2005 che dall’analisi dei modelli UNICO 2005, ricavando, in questo caso, il costo del personale, ove presente.
I possibili effetti in termini di gettito IRAP sono stati stimati mediante una simulazione in capo ad ogni singolo contribuente.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha osservato che la relazione tecnica non conteneva gli elementi informativi necessari per una verifica compiuta della quantificazione proposta.
Appariva, quindi, necessario disporre di elementi circa i criteri ed i dati alla base della predetta quantificazione. Nell’ambito di tali indicazioni, si chiedeva in particolare di chiarire il seguente aspetto:
· la deduzione forfetaria fino a 10.000 euro introdotta per ogni lavoratore dipendente impiegato nelle regioni meridionali ed insulari poteva essere fruita, in base al testo normativo, nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
Come si è detto, tale regolamento è del 31 dicembre 2006. Il nuovo regolamento, in fase di elaborazione al momento dell’esame del disegno di legge, è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni in esame ed anteriormente alla data di applicazione delle deduzioni in questione. Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione proponeva, tra l’altro, di innalzare la soglia massima di aiuti fruibili da una stessa impresa a 200 milioni di euro, norma poi recepita nel testo entrato in vigore .
Appariva, pertanto, necessario precisare se, in sede di quantificazione, fosse stata valutata tale circostanza, atteso che le nuove regole comunitarie, ove si fossero applicate alle deduzioni in questione, apparivano suscettibili di influenzarne le conseguenze in termini finanziari.
La nota del Governo in risposta alle predette osservazioni ha chiarito che ai fini della stima degli effetti della deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti nelle regioni meridionali ed insulari fruibile nel rispetto della regola del “de minimis” si era tenuto conto del proposto innalzamento del limite a 200.000 euro.
La nota ha inoltre precisato che gli oneri sociali deducibili relativi ai lavoratori dipendenti a tempo determinato ammontano ad oltre 85 miliardi di euro, mentre le deduzioni forfetarie (5.000 e 10.000 euro) ammontano a circa 45 miliardi di euro.
Attribuzione alle regioni di risorse integrative dell’IRAP
La norma stabilisce che, al fine di garantire alle regioni con deficit sanitario – che sottoscrivono gli accordi finalizzati al rientro dei disavanzi, di cui al successivo comma 796, lettera b) - un ammontare di risorse IRAP equivalente a quello che si sarebbe determinato in assenza delle disposizioni introdotte con riferimento al cd. “cuneo fiscale”, è ad esse riconosciuto un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l'anno 2007, a 179 milioni di euro per l'anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette somme sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti derivanti dalla disposizione:
mln di euro
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
|||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
maggiore spesa corrente |
89,8 |
179,0 |
191,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
minori entrate |
|
|
|
89,8 |
179,0 |
191,9 |
89,8 |
179,0 |
191,9 |
|
|
La relazione tecnica chiarisce che l’ammontare delle risorse attribuito dalla norma alle regioni con deficit sanitario[171], ad integrazione del gettito IRAP derivante dalla maggiorazione dell’1% dell’aliquota, risulta pari alla differenza fra le maggiori entrate che le regioni avrebbero conseguito sulla base della previgente normativa e le entrate IRAP effettivamente conseguibili a seguito della riduzione del cuneo fiscale.
Di seguito si riportano i dati riportati dalla relazione tecnica:
|
2007 |
2008 |
2009 |
gettito conseguibile senza riduzione del cuneo fiscale |
850,70 |
871,90 |
893,70 |
gettito conseguente alla riduzione del cuneo fiscale |
750,00 |
680,00 |
680,00 |
differenza in termini di competenza |
100,70 |
191,90 |
213,70 |
trasferimento di cassa |
89,80 |
179,00 |
191,94 |
Gli importi indicati sono iscritti nell’allegato 7 come maggiore spesa ai fini del saldo netto da finanziare, per effetto del trasferimento dallo Stato alle regioni. I medesimi importi sono iscritti inoltre come minore entrata ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno, a rettifica dell’ammontare del gettito derivante dalla maggiorazione IRAP, iscritto a sua volta nell’allegato 7 al lordo della riduzione di gettito dovuta alla riduzione del cuneo contributivo.
Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione ai fini del saldo netto da finanziare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento disposto.
Appare peraltro opportuno un chiarimento in merito agli effetti quantificati ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento, con particolare riguardo allo sviluppo per cassa delle minori entrate IRAP quantificate dalla RT.
Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate
Le norme, presenti nel testo originario e non modificate nel corso dell’iter parlamentare, introducono un’agevolazione fiscale in favore delle imprese che effettuano investimenti, negli anni compresi fra il 2007 e il 2013[172], attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise (comma 271).
L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nei limiti d’intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea[173]. Il beneficio, inoltre, non è cumulabile con il sostegno derivante dalla regola de minimis di cui al regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, né con altri aiuti di Stato (comma 272).
Il regolamento CE 69/2001, vigente al momento della presentazione del disegno di legge finanziaria e scaduto il 31 dicembre 2006, prevedeva una soglia di aiuti de minimis alla medesima impresa di importo pari a 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Il nuovo regolamento (1928/2006), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in fase di progetto al momento della presentazione del d.d.l. finanziaria, prevede, tra l’altro, di innalzare la soglia massima di aiuti a 200 milioni di euro nel triennio.
Danno diritto al beneficio fiscale (comma 273) le acquisizioni, effettuate anche mediante contratto leasing, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali indicate;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni indicati nel richiamato comma 3 che eccede gli ammortamenti, relativi alle stesse categorie di beni, dedotti nel periodo d’imposta. Per la determinazione della misura del beneficio non si considerano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato (comma 274).
Le disposizioni prevedono, inoltre, l’esclusione dal beneficio dei soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, delle fibre sintetiche, della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo (comma 275).
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. In merito alle modalità di fruizione si dispone che l’importo spettante è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione di altri tributi, ai sensi dell’articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il credito è concesso. Il credito d’imposta non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito né alla formazione della base imponibile Irap (comma 276).
Sono previste, inoltre, delle disposizioni di natura antielusiva dirette a disciplinare la perdita del diritto all’agevolazione nel caso in cui il bene non entri in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione. La misura del beneficio è invece proporzionalmente ridotta qualora il bene sia ceduto o dismesso entro il quinto periodo di imposta da quello della messa in funzione, se la cessione o la dismissione avviene per finalità estranee all’esercizio d’impresa (comma 297).
Si rinvia, infine, ad un decreto attuativo in merito all’esercizio delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in commento (comma 278).
L’efficacia delle disposizioni in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea (comma 279).
La relazione tecnica fornisce talune indicazioni in merito ai dati e alla metodologia utilizzata. In particolare:
§ ai fini della stima, si è considerato l’ammontare degli investimenti indicato nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2002, pari a circa 80 miliardi, da parte di oltre 500.000 soggetti. Tale importo è stato indicato con riferimento alle agevolazioni sugli investimenti disposte dalla legge n. 383/2001[174] ed evidenzia, pertanto, gli importi al netto dei relativi disinvestimenti. Il medesimo importo è stato, quindi, ridotto per tener conto sia degli investimenti effettuati dai lavoratori autonomi e da altri soggetti diversi dalle imprese (che rientravano nel beneficio della legge n. 383 ma non sono inclusi nelle disposizioni in esame), sia per tener conto dei settori esclusi dall’agevolazione fiscale introdotta dalla norma in commento. Inoltre, sono stati esclusi gli investimenti in immobili strumentali e in mezzi di trasporto (non agevolabili) basandosi sulla ripartizione risultante, per il 2002, dal dato degli investimenti fissi lordi per branca produttrice di contabilità nazionale;
§ si è stimato l’ammontare, imputabile a ciascun soggetto beneficiario, del nuovo investimento al netto dell’ammortamento dedotto nell’esercizio;
§ si è effettuata la ripartizione dei soggetti tra piccola, media e grande impresa, nonché la ripartizione a livello regionale dei contribuenti;
§ per la stima degli investimenti negli anni successivi, si è utilizzato l’andamento degli investimenti fissi lordi rilevabile, fino al 2005, nella Relazione Generale sulla situazione economica del paese 2005, e per gli anni successivi, dalle previsioni contenute nel DPEF 2007-2011.
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, la ripartizione degli investimenti in base alle dimensioni aziendali, che non incorporano ancora le successive riduzioni legate alla ripartizione regionale, è la seguente:
1. investimenti netti effettuati da 329.000 piccole imprese: 31,1 miliardi;
2. investimenti netti effettuati da 9.000 medie imprese: 10,1 miliardi;
3. investimenti netti effettuati da 3.600 grandi imprese: 12 miliardi di euro.
Complessivamente, sulla base delle predette elaborazioni, il minor gettito quantificato dalla relazione tecnica in termini di competenza e di cassa è il seguente:
(in mln di euro)
Anni |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Competenza |
|
|
|
|
|
|
Credito d’imposta spettante |
755 |
770 |
680 |
700 |
715 |
735 |
Cassa |
|
|
|
|
|
|
Utilizzo credito 2007 |
|
377 |
378 |
|
|
|
Utilizzo credito 2008 |
|
|
385 |
385 |
|
|
Utilizzo credito 2009 |
|
|
|
340 |
340 |
|
Utilizzo credito 2010 |
|
|
|
|
350 |
350 |
Utilizzo credito 2011 |
|
|
|
|
|
357 |
Utilizzo credito 2012 |
|
|
|
|
|
|
Totale effetti cassa |
0 |
377 |
763 |
725 |
690 |
707 |
Le variazioni iscritte nell’allegato 7 sono le seguenti:
(in mln di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
377 |
763 |
0 |
377 |
763 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||
0 |
377 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che le indicazioni fornite nella relazione tecnica non sembravano sufficienti a consentire una puntuale verifica della quantificazione. Tale verifica, peraltro, appariva necessaria in quanto, a differenza delle disposizioni vigenti sul credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate fino al 31 dicembre 2006, che prevedevano espressamente un limite di spesa per ciascun anno, la norma in esame, non indicando alcun tetto massimo, era suscettibile – in caso di inesatta quantificazione - di produrre effetti di minor gettito superiori a quelli previsti.
I limiti massimi di spesa fissati dall’articolo 8 della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) sono pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002, 1.725 milioni per l'anno 2003, 1.740 milioni per l'anno 2004, 1.511 milioni per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008. Si fa presente, tuttavia, che l’ambito di applicazione del credito d’imposta vigente non coincide con quello proposto dalla norma in esame.
Per quanto riguarda la fruizione del beneficio nei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, il Servizio Bilancio ha osservato che tale regolamento sarebbe scaduto il 31 dicembre 2006. Il nuovo regolamento, allora in fase di progetto, sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2007, in concomitanza con l’entrata in vigore delle disposizioni in esame. Il progetto di regolamento proposto dalla Commissione proponeva, tra l’altro, di innalzare la soglia massima di aiuti fruibili da una stessa impresa da 100 milioni a 200 milioni di euro nell’arco di un triennio. Tale disposizione è ora, infatti, contenuta nel Regolamento CE 1928/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007.
Si è chiesto, pertanto, di precisare se, in sede di quantificazione, fosse stata valutata tale circostanza, atteso che le nuove regole comunitarie, ove si fossero applicate ai benefici in questione, ne avrebbero influenzato le conseguenze in termini finanziari.
Con la nota del Governo[175], per quanto attiene alle ulteriori informazioni integrative sugli elementi che avevano concorso alla stima, sono stati forniti ulteriori dati, tra i quali, in particolare, l’importo degli investimenti al netto delle esclusioni oggettive e soggettive e degli ammortamenti complessivamente attribuibile alle regioni interessate, pari, nel 2002, ad oltre 3,5 miliardi di euro.
Tuttavia, le integrazioni fornite non consentono una puntuale ricostruzione delle elaborazioni effettuate in quanto i dati non sono disaggregati a livello di singola regione e, in tale ambito, a livello di dimensione delle imprese, parametri necessari ai fini dell’applicazione delle intensità massime di aiuti, cui è commisurato il credito d’imposta.
Con riferimento all’applicazione della regola del de minimis, il Governo ha chiarito che, nell’ambito della quantificazione, non si è tenuto conto dei limiti alla fruizione del credito d’imposta derivanti dall’applicazione di tale soglia. In conseguenza, la considerazione delle regole considerate, pur nella versione attualmente in vigore, contribuirebbe comunque a contenere l’onere.
Credito d’imposta per i costi delle attività di ricerca industriale
Le norme, presenti nel testo iniziale e non modificate nel corso dell’iter parlamentare, dispongono quanto segue:
· a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, è attribuito alle imprese un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia. Il credito d’imposta è elevato al 15 per cento se i costi di ricerca e sviluppo sono riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (comma 280);
· ai fini della determinazione del credito d’imposta, i costi non possono comunque superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta (comma 281);
· il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla determinazione del reddito, né alla base imponibile IRAP, non rileva ai fini dei rapporti finalizzati al computo della quota deducibile degli interessi passivi e delle altre componenti negative di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR. Il medesimo credito d’imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo d’imposta in cui le spese per ricerca e sviluppo sono state sostenute; l’eventuale eccedenza incapiente è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241, a partire dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso (comma 282);
· con apposito decreto sono individuati gli obblighi di comunicazione da parte delle imprese e le modalità di verifica ed accertamento circa l’effettività delle spese sostenute (comma 283);
· l’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea (comma 284).
L’allegato 7 assegna alle disposizioni i seguenti effetti finanziari.
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto p.a. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate correnti |
||||||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
419,0 |
487,0 |
0,0 |
419,0 |
487,0 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||
0,0 |
419,0 |
487,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica stima un ammontare di credito d’imposta relativo al 2007 pari a 466 milioni di euro.
Negli anni successivi, in considerazione dell’effetto incentivante del provvedimento, si ipotizza un incremento annuo del 5 per cento della relativa spesa per ricerca e sviluppo. Pertanto si stima un ammontare del credito d’imposta di 489 milioni di euro nel 2008, 514 milioni di euro nel 2009 e di 539 milioni di euro nel 2010.
Per cassa, la relazione tecnica stima che il credito d’imposta trovi capienza nelle relative imposte (sui redditi ed IRAP) per il 90 per cento nell’esercizio in cui sono dovute le imposte relative al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e, per la restante parte, nel successivo.
(milioni di euro)
Cassa |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Credito 2007 |
- |
419 |
47 |
|
|
Credito 2008 |
- |
|
440 |
49 |
|
Credito 2009 |
- |
|
|
462 |
51 |
Credito 2010 |
- |
|
|
|
485 |
Totale credito |
- |
419 |
487 |
511 |
536 |
Ai fini della stima la relazione tecnica utilizza dati ISTAT[176]. In base a tali dati la spesa complessiva per ricerca e sviluppo delle imprese effettuata intra muros è stimata per il 2005 in 7,9 miliardi di euro, di cui circa il 4,8 per cento attribuibile alla ricerca di base, non agevolabile.
Sempre in base a dati Istat, si stima che nel 2005 il finanziamento da parte delle imprese alla ricerca effettuata da istituzioni pubbliche si cifri in circa 180 milioni di euro, corrispondenti al 6,9 per cento del totale dei finanziamenti per la ricerca affluiti a tali istituzioni.
Si suppone, inoltre, un tasso di crescita della spesa in questione del 5 per cento annuo dal 2006, anche in considerazione, a partire dal 2007, dell’effetto incentivante delle disposizioni.
I costi per la ricerca appaiono fortemente concentrati in relazione al livello dimensionale delle imprese. Infatti, i dati Istat evidenziano che nel 2002 il 57,3 per cento di tali spese è attribuibile alle prime 50 imprese italiane.
Pertanto la relazione tecnica stima le minori entrate conseguenti all’utilizzo del credito d’imposta nel 2007 come segue:
· il credito d’imposta a favore delle imprese di grandi dimensioni (che si stima presentino spese intra muros eccedenti il limite massimo del plafond di 15 milioni di euro) è stimato in 83 milioni di euro in base al seguente calcolo:
50*15 milioni di euro*10*1,05*1,05
· il credito d’imposta a favore degli altri soggetti per spese intra muros è stimato in 353 milioni di euro in base al seguente calcolo:
7,9 mld di euro*(100%-4,8%)*(100%-57,3%)*10%*1,05*1,05
· il credito d’imposta per le spese sui contratti extra muros è stimato in30 milioni di euro in base al seguente calcolo:
180 milioni di euro*15%*1,05*1,05
Complessivamente il credito d’imposta di competenza per il 2007 si cifra in 466 milioni di euro. Per gli anni successivi, come si è detto, si è applicato un tasso di incremento del 5 per cento.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera ha rilevato che la relazione tecnica prevedeva un onere per competenza a titolo di credito d’imposta anche in corrispondenza del periodo d’imposta 2010, con effetti di minore entrata per cassa nel 2011. Tale possibilità è peraltro esclusa dalle norme che limitano la attribuzione del credito d’imposta a tutto il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009.
Con la nota di risposta del Governo è stata riconosciuta la fondatezza di tale osservazione[177]: la stima per cassa corretta evidenzia, pertanto, un onere di 51 milioni di euro per il 2011 in luogo dei 536 milioni di euro previsti dalla relazione tecnica.
Ampliamento della rete di vendita dei giochi
Le norme consentono al Ministero dell’economia - Amministrazione dei Monopoli di bandire entro il 31 dicembre 2007, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie per la vendita dei giochi (comma 285).
Il testo fa indirettamente riferimento all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 223/2006, con il quale sono state disciplinate nuove modalità di distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 2) e su base ippica (comma 4). Tali norme hanno previsto – fra l’altro - l’apertura di 17.000 nuovi punti vendita (almeno 7.000 per gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e almeno 10.000 per i giochi su base ippica).
Si stabilisce che il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dal comma precedente sia destinato ad un Fondo per interventi a favore del personale dell’amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale (comma 286).
La relazione tecnica e l’allegato 7 non considerano le norme (introdotte durante l’esame presso il Senato).
Al riguardo andrebbero chiariti i possibili effetti finanziari delle norme in esame, da contabilizzare in entrata qualora l’amministrazione competente esercitasse la facoltà ad essa riconosciuta dalla presente disciplina.
Si osserva peraltro che, stando al tenore letterale del richiamato articolo 38 del decreto legge 223/2006 (il quale prescrive l’attivazione di un numero di nuovi punti di vendita “non inferiore a” 7.000 e a 10.000), l’attuale legislazione sembrerebbe già consentire alle competenti amministrazioni di adeguare il numero dei punti vendita rispetto alle esigenze di mercato.
Ciò premesso, si ricorda che la relazione tecnica al predetto decreto aveva ascritto, alle norme sull’assegnazione delle concessioni di vendita dei giochi, effetti di maggior gettito una tantum pari a circa 240 milioni di euro (per l’aggiudicazione dei 17.000 punti vendita[178]). Il gettito medio ammontava quindi a circa 14.000 euro per singolo esercizio. Conseguentemente l’aggiudicazione di ulteriori mille concessioni – come previsto dal testo in esame – potrebbe determinare, a parità di altre condizioni, effetti di maggiore entrata pari a circa 14 milioni di euro (una tantum), di cui 2,8 mln da destinare al Fondo per il personale impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale.
Credito d’imposta per le imprese di produzioni musicali
Le norme dispongono che le piccole e medie imprese di produzioni musicali possano beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti (comma 287).
Possono accedere al credito d’imposta, fermo restando il rispetto della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che espongono un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi (comma 288).
Si segnala che le norme, che non sono state oggetto di specifici emendamenti nel corso dell’iter parlamentare, contenevano nel testo originario una disposizione volta a subordinarne l’efficacia all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Tale disposizione non è presente nel testo definitivamente approvato.
Alle disposizioni non è a ascritto alcun effetto finanziario a valere sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato – evidenziando l’esigenza dei relativi chiarimenti - che le norme appaiono suscettibili di recare effetti di minore entrata - in considerazione dell’utilizzazione del credito d’imposta a scomputo delle imposte dovute - che risultano non quantificati e privi di copertura.
In riferimento all’ammontare di tali effetti si è, inoltre, rilevato che le norme non pongono alcun limite di ammontare al credito d’imposta fruibile, né rinviano a successivi provvedimenti per la definizione delle modalità applicative.
La relazione illustrativa al ddl finanziaria originario indicava un limite massimo del credito d’imposta di 100.000 euro per un triennio. Tale limite, peraltro, non risultava inserito nel disposto normativo.
Credito d’imposta per imprese agricole e agroalimentari
Le norme, introdotte con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, introducono un credito d’imposta in favore delle imprese agricole e agroalimentari[179] anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa.
Il credito d’imposta è concesso, per gli anni 2007, 2008 e 2009, in misura corrispondente al 50% delle spese sostenute per l’ottenimento dei certificati e attestazioni di conformità richiesti dalla normativa comunitaria.
Si prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto ministeriale per l’individuazione delle modalità per l’accesso al beneficio fiscale entro il limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 289).
Viene precisato, infine, che il credito d’imposta di cui al comma 289 è ammesso anche per le spese sostenute dalle medesime società per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 (comma 290).
L’allegato 7 ascrive alle norme, per ciascuno dei tre saldi, un effetto di maggiore spesa pari a 10 milioni di euro annui.
La relazione tecnica non considera le norme in esame.
Al riguardo il Servizio Bilancio della Camera[180] ha formulato osservazioni in ordine alla garanzia del rispetto del limite di spesa indicato dalla norma. In particolare:
- sono stati chiesti chiarimenti diretti a precisare se, in merito alle ipotesi sottostanti la relazione tra misura del beneficio e spesa complessiva, sia stata effettuata una quantificazione dei soggetti beneficiari e delle spese interessate dall’agevolazione; ciò in considerazione del fatto che la norma fissa sia il limite di spesa (10 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) sia l’ammontare del credito spettante agli aventi diritto (pari al 50% delle spese sostenute);
- ai fini del diritto al beneficio, è stato chiesto se, nel decreto attuativo da emanare, si intenda introdurre una preventiva autorizzazione al fine di consentire il monitoraggio dell’andamento della spesa e il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma, anche in considerazione della coincidenza in ciascun esercizio dei termini di competenza e di cassa previsti dalla norma.
Normativa vigente L'articolo 37, comma 15, del decreto-legge n. 223/2006[181] ha introdotto, a decorrere dal 2007, un nuovo regime Iva (c.d. “contribuenti minimi in franchigia”) che prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato, o in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.
L’adesione al regime della franchigia comporta, ai sensi dell’articolo 19-bis 2 del Dpr n. 633/1972, la rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario. Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, è previsto che l'imposta dovuta sia versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo Iva (16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento) a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, per i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1° gennaio 2007, la scadenza della prima rata è anticipata al 27 dicembre 2006.
La norma, inserita nel maxiemendamento[182] approvato nel corso dell’esame presso il Senato, interviene sulla disciplina dei contribuenti “minimi in franchigia” con particolare riferimento alla scadenza della prima rata di versamento per la restituzione dell’Iva detratta da parte dei soggetti che transitano nel citato regime Iva a decorrere dal 1° gennaio 2007.
In particolare, si sopprime la disposizione che fissa la richiamata scadenza al 27 dicembre 2006 e si opera, di fatto, una proroga della stessa al 16 marzo 2007.
La relazione tecnica non considera la norma.
Si segnala, tuttavia, che la disposizione in commento era contenuta anche nell’emendamento 18.5 del Relatore presentato nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato. La relazione allegata al citato emendamento afferma che lo stesso non comporta effetti in termini di gettito erariale in quanto tali effetti non erano stati stimati in sede di relazione tecnica originaria.
L’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto.
Al riguardo, è stato segnalato che, pur tenendo conto che nella RT originaria non erano stati iscritti effetti di maggior gettito, la norma risulta comunque suscettibile di produrre riduzioni di gettito per l’anno 2006.
Regime fiscale sulle cessioni e locazioni immobili
Normativa vigente: L’articolo 35, commi da 8 a 10-sexies, del decreto-legge n. 223/2006[183] convertito, con modificazione, dalla legge n. 248/2006[184], ha modificato il regime d’imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, introducendo, salvo eccezioni, un regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati ed un conseguente assoggettamento all’imposta di registro.
Tra le modifiche introdotte al testo originario in sede di conversione del decreto legge si segnala l’introduzione della facoltà di optare per il mantenimento del regime Iva; in tale ipotesi, tuttavia, a carico del contribuente si applica, oltre all’imposta sul valore aggiunto, anche l’imposta di registro nella misura dell’1% calcolato sull’imponibile Iva.
In sede di conversione del decreto-legge, inoltre, sono state dettate disposizioni relative al periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e quella della legge di conversione. In particolare, è stato esteso il diritto all’esercizio dell’opzione anche ai contratti di locazione in essere alla data del 4 luglio 2006 i quali sarebbero altrimenti stati esclusi dall’esercizio dell’opzione. A tal fine è stato disposto l’obbligo di effettuare una nuova registrazione in via telematica di tali contratti nella quale il contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione per il regime Iva, e pagare contestualmente, l’imposta di registro dovuta. Il termine per la registrazione, inizialmente fissato al 30 novembre 2006[185], è stato prorogato al 18 dicembre 2006[186].
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni dirette a salvaguardare i nuovi contratti, di cessione o di locazione, stipulati nel periodo transitorio compreso tra il 4 luglio 2006 e l’11 agosto 2006 in riferimento ai quali i contribuenti, non potendo esercitare l’opzione per il regime Iva, hanno pagato l’imposta di registro.
Si dispone, in particolare, l’estensione della facoltà di esercizio dell’opzione anche per tali contratti[187]. I contribuenti che effettuano l’opzione per il regime Iva, e che hanno versato l’imposta di registro in base alla normativa vigente al momento della registrazione, possono utilizzare in compensazione la maggiore imposta di registro versata ai fini del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali ovvero chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
La relazione tecnica non considera la norma.
Si segnala, tuttavia, che la disposizione in commento era contenuta anche nell’emendamento 18.5 del Relatore presentato nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato. La relazione allegata al citato emendamento afferma che “la disposizione non produce effetti in termini di gettito in quanto la relazione tecnica al decreto-legge n. 223/2006 in sede di conversione prendeva in considerazione anche tali soggetti ai fini della stima, considerando implicito che essi potessero rientrare nel regime Iva”.
L’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto.
Al riguardo, il Servizio Bilancio della Camera ha evidenziato la necessità di una conferma da parte del Governo in merito alla neutralità della disposizione in esame. Ciò con particolare riferimento alle somme introitate nel 2006 a titolo di imposta di registro che dovranno essere rimborsate ai contribuenti che ne faranno richiesta.
La norma interviene in materia di attività di riscossione disponendo che agli agenti della riscossione non si applicano le seguenti disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale n. 289 del 2000[188]:
- obbligo di indicare, nello statuto della società di riscossione, l’inefficacia dei trasferimenti di quote o azioni non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze (articolo 2, comma 4);
- obbligo per i soci di non esercitare direttamente o indirettamente influenza dominante nei confronti di altri soggetti iscritti all’albo (articolo 2, comma 1, lettera b)); a tal fine è richiesta una esplicita dichiarazione sottoscritta dai soci (articolo 5, comma 2). La presenza dell’influenza dominante consente all’ufficio di procedere alla cancellazione dall’albo (articolo 11, comma 2).
La relazione tecnica non considera la norma.
L’allegato 7 non riporta alcun effetto.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
Detrazione delle spese sostenute dai docenti per l’acquisto di pc
Le norme, presenti nel testo iniziale e solo marginalmente modificate dal Senato, prevedono, per il solo anno 2007, l’attribuzione ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ed al personale docente presso le università statali una detrazione dall’imposta lorda, fino a capienza, nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. L’importo massimo delle spese cui si applica la percentuale di detrazione è fissato in 1.000 euro.
La detrazione opera ai fini IRPEF e spetta per un solo computer per ciascun insegnante.
Con successivo decreto saranno stabilite le modalità attuative dell’agevolazione.
La relazione tecnica[189] assegna alla norma un effetto per cassa di minore gettito IRPEF di 140 milioni di euro nel 2008 ed un effetto di ripresa di gettito di 60 milioni di euro nel 2009.
La stima si basa su un numero complessivo di 840.000 docenti, compresi i docenti universitari, ed ipotizza che il 50 per cento dei medesimi si avvalga della detrazione nella misura massima di 190 euro (1.000*19%). Ne risulta una perdita di gettito IRPEF per competenza di 80 milioni di euro nel 2007.
Per cassa, in considerazione della vigenza dell’agevolazione nel solo 2007, si avrà un effetto di riduzione di gettito nel 2008 (saldo ed acconto) ed una ripresa di gettito nel 2009, corrispondente al recupero del minore acconto versato nel 2008.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
Contributi per l’acquisto di pc da parte di co.co.co.
La norma, introdotta al Senato, istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzato all’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
Un successivo decreto del MEF, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, definirà le modalità ed i criteri di attribuzione dei contributi, comprese le procedure per assicurare il rispetto del limite dell’ammontare dello stanziamento autorizzato.
L’Allegato 7 assegna alla norma un effetto sui saldi di maggiore spesa corrente pari a 10 milioni di euro nel 2007.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
Compensi ai direttori artistici di cori e bande
Normativa vigente: L’articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR stabilisce, in particolare, che sono considerati redditi diversi ai fini IRPEF le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa ed i compensi erogati, nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.
A tali rapporti si applica il medesimo regime fiscale previsto per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa ed i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti ed organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche. Tale regime prevede che non concorrano a formare il reddito:
· le suddette somme per un importo complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a 7.500 euro;
· i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Sulla parte di reddito eccedente 7.500 euro, le società e gli enti eroganti applicano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta pari all’aliquota fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali locali. Tale ritenuta è a titolo di imposta per la parte imponibile dei redditi fino a 20.658,28 euro (cioè per redditi compresi tra 7.500 e 28.158,28 euro), a titolo di acconto per la parte imponibile eccedente (art. 25, comma 1, legge n. 133 del 1999).
La norma, introdotta al Senato, modifica l’articolo 67, comma 1, lett. m), del TUIR stabilendo che sono considerati redditi diversi ai fini IRPEF le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa ed i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni non professionali, da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguano finalità dilettantistiche.
La relazione tecnica afferma che la norma non modifica sostanzialmente la disposizione vigente e che, pertanto, non si ravvisano effetti in termini di gettito.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha, tuttavia, rilevato che la nuova formulazione della disposizione, rispetto al testo vigente, sembra estendere l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato, con conseguenti effetti di perdita di gettito. Infatti, la disposizione in esame elimina alcune delle caratteristiche attualmente richieste perché la prestazione rientri nella fattispecie disciplinata dalla norma, quali:
· il carattere amministrativo-gestionale dell’attività prestata;
· il fatto che la medesima si inquadri nell’ambito di un rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa.
Regime IVA dei contratti connessi con gli spettacoli teatrali
Normativa vigente: ai sensi della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali sono assoggettati ad aliquota del 10 per cento (n. 119). Sono assoggettati alla medesima aliquota gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti, elencati al n. 123) della medesima Tabella A, parte III.
La norma in esame, introdotta al Senato, precisa che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III citata, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della medesima Tabella A, parte III.
La relazione tecnica afferma che la norma ha natura interpretativa e che, pertanto, non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale.
Nulla da osservare al riguardo. La disposizione sembra, infatti, confermare quanto già affermato dall’Amministrazione finanziaria nella Ris. N. 138/E del 26 settembre 2001. L’Agenzia delle entrate ha, in tale sede, espressamente previsto che, relativamente all’oggetto del contratto, la nozione di spettacolo teatrale dovesse essere desunta dalla stessa Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che, al n. 123 elencava le diverse tipologie di spettacoli teatrali.
E’ evidente, tuttavia, che, ove ulteriori tipologie di spettacolo fossero assoggettate ad aliquota del 10 per cento, occorrerebbe considerare anche la perdita di gettito relativa all’aliquota agevolata che si applicherebbe anche ai relativi contratti.
Deducibilità di operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali
Le norme, introdotte al Senato, modificano l’articolo 110, comma 11, del TUIR.
L’articolo citato prevede, al comma 10, che non sono ammessi in deduzione, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’UE, aventi regimi fiscali privilegiati.
Il successivo comma 11 prevede la non applicazione delle disposizioni del comma 10 nel caso in cui le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono effettivamente attività commerciale, che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione.
La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.
La norma in esame dispone che le spese e gli altri componenti negativi, che si rendono deducibili in seguito alla prova di efficacia economica fornita dalle imprese residenti, siano separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la deduzione delle spese in questione non è subordinata a tale indicazione.
Inoltre, le norme, integrando l’articolo 8 del D. Lgs. n. 471 del 1997, introducono una sanzione amministrativa, in caso di omessa o incompleta indicazione nella dichiarazione delle spese e dei componenti negativi in questione, nella misura del 10 per cento dell’importo delle componenti negative non indicato in dichiarazione, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 5.000 euro.
Attualmente, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione, gli uffici disconoscono le componenti dedotte e applicano una sanzione compresa fra il cento ed il duecento per cento della maggiore imposta dovuta, ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Rientrano nel nuovo regime sanzionatorio anche le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, fermo restando l’obbligo per il contribuente di fornire la prova di cui all’articolo 110, comma 11 del TUIR: in tal caso si applica la sanzione in via generale prevista per le violazioni relative al contenuto ed alla documentazione della dichiarazione (da 258 a 2.065 euro) di cui al comma 1 dell’articolo 8, del D. Lgs. n. 471 del 1997.
Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che il regime introdotto appare meno idoneo ad impedire comportamenti elusivi. Infatti, mentre in base al regime previgente le spese e gli altri componenti negativi, fermo restando da parte del contribuente l’obbligo della prova, potevano essere considerati deducibili solo se analiticamente indicati nella dichiarazione, secondo le norme in esame, l’eventuale mancata indicazione in dichiarazione non comporta il disconoscimento della deducibilità, ma l’irrogazione di una sanzione, peraltro meno onerosa per il contribuente di quella attualmente applicata.
Il nuovo regime sembra inoltre avere efficacia retroattiva applicandosi anche alle fattispecie che sono o potrebbero essere ancora oggetto dell’attività di accertamento, con possibili effetti negativi sulle entrate derivanti da tale attività.
Nel caso di violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, peraltro, non risulta dal testo, quale debba essere il regime sanzionatorio applicabile. Infatti, la norma, da un lato, dispone che a tali fattispecie si applichi la nuova sanzione amministrativa introdotta dal comma 302, dall’altro, conferma l’applicazione della sanzione dovuta in via generale per le violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni.
COMMI 304-305
Detraibilità dell’Iva relativa ad alimenti e bevande nei congressi
Le norme, modificando l’articolo 19bis1 del Dpr n. 633/1972, escludono dal regime di indetraibilità Iva (e, pertanto, la rendono detraibile) l’imposta assolta sulla somministrazione di alimenti e bevande nei giorni di svolgimento dei convegni (comma 304)[190]. In via transitoria, per l’anno 2007, la misura della detrazione è fissata in misura pari al 50% (comma 305).
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Iva |
37 |
74 |
74 |
37 |
74 |
74 |
37 |
74 |
74 |
La relazione tecnica allegata al ddl originario quantifica il minor gettito sulla base dei dati dell’osservatorio congressuale italiano (anno 2004) dai quali risulta che le giornate/uomo di presenza congressuale annue sono circa 30 mln mentre i pernottamenti sono circa 12 mln. Ipotizzando che ad ogni giornata corrisponda un pranzo ed ad ogni pernottamento una cena, si ottiene un numero di pasti consumati pari a 42 mln. Considerando un prezzo medio del pasto pari a 35 euro si ottiene un imponibile pari a 1.470 mln cui corrisponde un’Iva al 10% pari a 147 mln di euro. Si stima che circa il 50% dei soggetti che fruiscono dei servizi compresi in queste attività non usufruirà dell’agevolazione prevista perché operanti in settori (quali quello ospedaliero) con alta incidenza di operazioni esenti, oppure in enti non commerciali in regime di totale o parziale indetraibilità IVA. Ne deriva una perdita di gettito su base annua di circa 74 mln di euro, limitata al 50% nel 2007[191]. Non si considera il recupero di gettito per la minore deducibilità degli oneri ai fini delle imposte dirette per la relativa esiguità.
Il Servizio bilancio della Camera[192] ha chiesto chiarimenti (con riferimento al ddl originario) in merito agli effetti relativi alla detrazione Iva per le prestazioni alberghiere; ciò in quanto, in via interpretativa, è da ritenersi che anche questi ultimi siano esclusi dal regime di indetraibilità dell’Iva. In risposta a tale osservazione, il Governo, con nota del 23 ottobre 2006, ha precisato che la norma deve essere interpretata in senso restrittivo e che, pertanto, non consente la detrazione Iva sulle prestazioni alberghiere.
A soli fini conoscitivi, inoltre, si evidenzia che nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, è stato presentato un emendamento[193] diretto ad introdurre la detraibilità dell’Iva sulle prestazioni alberghiere in luogo di quella sulla somministrazione di alimenti e bevande. La relazione tecnica allegata al predetto emendamento quantifica il minor gettito in 30 mln per il 2007 e in 60 mln per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il testo definitivamente approvato, tuttavia, coincide con quello contenuto nell’originario ddl.
Al riguardo sono state formulate, da parte del Servizio Bilancio del Senato, alcune osservazioni[194] in merito a una possibile sottostima del minor gettito Iva.
In primo luogo, è stato evidenziato che in base a dati più aggiornati (Osservatorio Congressuale Italiano – anno 2005) di quelli considerati nella RT risulta che il numero dei pernottamenti nel 2005 è aumentato del 12% rispetto al 2004 (passando da 12,6 mln a 14,2 mln); pertanto, pur tenendo conto dell’interpretazione restrittiva della norma evidenziata nella nota del Governo che esclude la detrazione per spese alberghiere, è ipotizzabile un incremento anche della spesa per somministrazione di alimenti e bevande.
In secondo luogo, sono stati chiesti puntuali chiarimenti in merito alla scelta della percentuale del 50% per abbattere il numero dei pernottamenti congressuali utilizzato per la quantificazione.
Agevolazioni fiscali edilizia residenziale convenzionata
Normativa vigente L'articolo 33, comma 3, della legge n. 388/2000[195] dispone agevolazioni fiscali[196] per i trasferimenti d’immobili appartenenti ad aree soggette a piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati. La fruizione del beneficio è condizionato all’utilizzazione edificatoria entro 5 anni dalla data del trasferimento.
L’articolo 36, comma 15, del DL n. 223/2006[197] ha limitato l’ambito di applicazione della suddetta agevolazione ai trasferimenti d’immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali - di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 388/2000, come modificato dall’articolo 36, comma 15, del decreto legge n. 223/2006 - in quanto, ai fini della fruizione del beneficio, non è più richiesto che l’edilizia residenziale convenzionata sia “pubblica”.
I benefici fiscali consistono nell’applicazione di un’aliquota di imposta di registro pari all’1% e nell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (168 euro ciascuna).
L’allegato 7 ascrive i seguenti effetti di minor gettito:
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
La relazione tecnica precisa che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari recati dalla norma:
a) sono stati utilizzati i dati estratti dall’archivio del registro relativi, per l’anno 2004, ai trasferimenti di terreni edificabili soggetti ad imposta agevolata, nonché quelli segnalati per l’edilizia economico popolare. Il corrispondente valore indicato nella relazione tecnica è pari a 2.353 milioni di euro;
b) sono stati utilizzati i risultati di indagini parziali (legate a specifiche realtà territoriali quali quella provinciale) che hanno evidenziato che circa il 50% dei metri cubi destinati all’edilizia residenziale è destinata all’edilizia convenzionata;
c) si è ipotizzata una equa ripartizione tra edilizia convenzionata pubblica e edilizia convenzionata privata;
d) la riduzione complessiva netta di imposte è stata stimata in misura pari al 10%. Tale valore è dato dalla differenza tra il valore medio delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previgenti e l’aliquota agevolata dell’imposta di registro pari all’1%.
Sulla base di quanto sopra indicato, l’effetto di minor gettito valutato sia in termini di competenza che in termini di cassa è pari a:
2.353 mln x 50% x 50% x 10% = 59 milioni di euro
Al riguardo sulla base delle informazioni fornite, non sono state formulate osservazioni.
La norma modifica le disposizioni in materia di rimborsi Iva di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972[198].
In particolare, la lettera a) del comma in esame estende l’ambito dei soggetti che possono chiedere un rimborso Iva infrannuale.
In proposito, la relazione illustrativa all’emendamento presentato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato[199] precisa che la disposizione intende agevolare i soggetti che hanno una posizione di credito Iva sorta a seguito dell’effettuazione di operazioni soggette al regime del reverse charge di cui al secondo comma dell’articolo 17 del medesimo decreto n. 633.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato[200], il Viceministro Visco ha precisato che l’applicazione delle norme sul reverse charge può comportare, specialmente per i subappalti edilizi, perdite di liquidità per le imprese interessate dovute al ritardo nella corresponsione dei rimborsi.
La lettera b) prevede l’emanazione di decreti diretti a individuare le categorie di contribuenti alle quali, in via prioritaria, dovranno essere corrisposti i rimborsi Iva.
L’allegato 7 non ascrive alla norma alcun effetto.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha evidenziato la necessità di una conferma da parte del Governo in ordine all’effettiva limitazione dei rimborsi entro i valori massimi di importo annualmente previsti.
Imponibile dell'imposta di registro per cessioni tra persone fisiche
Normativa vigente: L’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005[201] dispone che per le sole cessioni fra persone fisiche non effettuate nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto, dal valore dell’immobile determinato sulla base della rendita catastale rivalutata applicando i coefficienti indicati nell’articolo 52, comma 4, del DPR n. 131 del 1986. L’applicazione della disposizione avviene su richiesta della parte acquirente resa al notaio e gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
La relazione tecnica allegata al richiamato provvedimento aveva stimato un minor gettito, dovuto alla riduzione di base imponibile sulle cessioni interessate dalla norma, pari a 62 milioni di euro annui per imposte di registro, ipotecarie e catastali.
La norma estende l’ambito di applicazione del richiamato comma 497 a tutte le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate nei confronti di persone fisiche non titolari di partita Iva, indipendentemente dal possesso del requisito soggettivo da parte del cedente.
La relazione tecnica afferma che nella finanziaria per il 2006 la quantificazione “era stata fatta tenendo conto solamente degli aventi causa persone fisiche e non selezionando anche il dante causa”.
Pertanto, come precisato dalla RT, gli effetti finanziari prodotti dalla norma riguardano esclusivamente il minor gettito che deriva dalle transazioni effettuate da società ed enti (inclusi i costruttori) che, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 223/2006[202], sono passate dal regime Iva a imposta di registro.
I dati e le ipotesi utilizzate per la quantificazione del minor gettito sono:
a) l’ammontare dei trasferimenti interessati effettuati in favore di persone fisiche non soggette ad Iva considerati nella RT sono pari, in base a dati aggiornati al 2005, a circa 14 miliardi di euro;
b) la quota parte dei citati trasferimenti aventi ad oggetto abitazioni principali e sue pertinenze è stimata in misura pari al 50%. In riferimento a tali cessioni non viene stimata alcuna variazione di gettito in quanto si suppone che i valori degli immobili indicati negli atti di acquisto delle prime case concidano con la rendita catastale rivalutata;
c) la restante quota di trasferimenti è relativa ad abitazioni diverse da quella principale. Di queste, la relazione stima che il 10% si riferisca a cessioni nelle quali il valore dichiarato (che corrisponde, nella normativa previgente, alla base imponibile fiscale) è superiore alla rendita catastale rivalutata. In particolare il maggior valore dichiarato è pari al 33% della rendita medesima;
d) il minor gettito d’imposta è commisurata sulla base di una aliquota complessiva del 10% che comprende il 7% di imposta di registro, e il 3% di imposte ipotecarie e catastali.
Sulla base di quanto sopra indicato, il minor gettito stimato è pari a:
[(14.000 mln x 50% x 10%)/(1+33%)] x 33% x 10% = 18 milioni di euro
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Registro, ipot,,cat. |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che la quantificazione appare corretta sulla base delle ipotesi e degli elementi adottati dalla relazione tecnica.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione dei terreni
La norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina in materia di imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
L’imposta è stata introdotta, in luogo dell’imposizione progressiva personale sui redditi, di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR, dall’articolo 1, comma 496, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) con un’aliquota del 12,5 per cento.
L’aliquota è stata successivamente aumentata al 20 per cento dal comma 21 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, come modificato dalla legge di conversione (legge n. 286 del 2006)[203].
La norma in esame esclude dalla base imponibile di tale imposta le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
L’Allegato 7 assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno s. s. |
Indebitamento netto PA |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate |
||||||||
51,6 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
51,6 |
0,0 |
0,0 |
Maggiori entrate |
||||||||
0,0 |
97,3 |
33,5 |
0,0 |
97,3 |
33,5 |
0,0 |
97,3 |
33,5 |
La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito per cassa:
(segno meno = peggioramento) (milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Imposta sostitutiva |
-51,6 |
-51,6 |
-51,6 |
Irpef |
|
148,9 |
85,1 |
Effetto netto |
-51,6 |
97,3 |
33,5 |
La stima si basa su elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2004. Da tali dati emerge che le plusvalenze da cessioni a titolo oneroso dei terreni in questione rappresentano il 25 per cento della base imponibile. Applicando tale percentuale alla base imponibile dell’imposta sostitutiva, stimata in 1.032 milioni di euro sulla base del gettito 2006, si ottiene una quota di pertinenza dei terreni pari a 258 milioni di euro, cui corrisponde una perdita di gettito a titolo di imposta sostitutiva di 51,6 milioni di euro annui (258*20%). Si ottiene in corrispondenza, per effetto del passaggio delle plusvalenze da cessione dei terreni edificabili al regime di tassazione ordinaria, un recupero di gettito IRPEF annuo pari a 85,1 milioni di euro per competenza, considerando un’aliquota marginale media del 33 per cento (258*33%).
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che la stima della ripresa di gettito IRPEF conseguente all’assoggettamento delle plusvalenze da cessione dei terreni al regime ordinario di tassazione progressiva non appariva sufficientemente ispirata a criteri di prudenzialità.
Il regime ordinario, infatti, almeno sulla base dei risultati di gettito, sembrerebbe meno idoneo dell’applicazione della sostitutiva all’emersione di tali plusvalenze, sia in ragione delle modalità applicative dell’imposta, che in caso di sostitutiva viene applicata direttamente dal notaio all’atto della cessione, sia in ragione della più elevata aliquota di prelievo.
Si segnala in proposito che, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica alla legge n. 266 del 2005, che ha introdotto la sostitutiva, le plusvalenze complessivamente dichiarate (UNICO 2004) davano luogo ad un gettito ad aliquota marginale pari ad appena 18,5 milioni di euro, a fronte dei circa 86 milioni di euro a titolo di sostitutiva incassati a tutto agosto del 2006, primo anno di applicazione di tale imposta.
Esenzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità
La norma, nel testo originario, introduce una modifica[204] in materia di esenzioni dall’imposta comunale sulla pubblicità, prevedendo una franchigia per le insegne di dimensioni superiori a 5 metri quadri[205] in base alla quale l’imposta si pagherà solo sulla parte eccedente i cinque metri e non sull’intera superficie, come previsto dalla normativa vigente.
Il Senato ha modificato la disposizione in esame prevedendo che le attività per le quali si applica la suddetta franchigia siano individuate con regolamento ministeriale.
La relazione tecnica non considera le norma.
Al riguardo, il Servizio Bilancio dello Stato ha osservato, con riferimento al testo iniziale, che la norma appare suscettibile di determinare minori entrate a carico dei comuni. La mancata iscrizione nei saldi di tali minori entrate appare giustificata dai vincoli di saldo disposti dal patto di stabilità interno che impone ai comuni di compensare gli effetti delle minori entrate in oggetto. Nondimeno, ai fini di una maggiore comprensione degli effetti degli interventi disposti con effetti sui bilanci degli enti locali, apparirebbe opportuno acquisire una quantificazione delle minori entrate in oggetto.
Esenzione Iva per le prestazioni di assistenza a persone
La norma esenta dall’IVA le prestazioni rese nei confronti di migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
L’allegato 7 assegna alla disposizione un effetto di minore entrata di un milione di euro annui dal 2007.
La relazione tecnica afferma che alla norma può ascriversi una perdita di gettito di difficile valutazione ma di entità non rilevante, indicata per motivi prudenziali nella misura di 1 mln di euro.
Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.
Trattamento dei contributi versati a fondo pensione
Normativa vigente: L’articolo 10, comma 1, lettera e-bis) del Tuir[206], dispone - nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006 - che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili ai fini Irpef per un importo non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque entro il limite di 5.165 euro. Nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorra anche il reddito da lavoro dipendente opera un altro limite, pari al doppio della quota di Tfr destinata alle forme pensionistiche collettive.
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce, al comma 4, che i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, per un importo non superiore a 5.165 euro. Il medesimo articolo, al comma 6, prevede un aumento del limite di importo massimo deducibile per i lavoratori assunti come prima occupazione successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento[207] (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, prima delle modifiche intervenute con la legge finanziaria 2007 in commento).
La norma interviene sulla disciplina fiscale in materia di previdenza complementare al fine di estendere l’applicazione delle disposizioni previgenti[208] anche ai soggetti residenti nei paesi membri dello Spazio economico europeo[209].
I commi 313 e 314, intervenendo sull’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, includono tra gli oneri deducibili dal reddito anche i contributi versati in favore di fondi pensione non residenti in Italia, purchè riferiti a Stati inclusi nella c.d. white list. Le disposizioni contenute nei due citati commi presentano, tuttavia, formulazioni in parte incompatibili in quanto il comma 313 modifica il primo periodo della lettera e-bis) e il comma 314 dispone, se pure indirettamente, l’intera sostituzione della medesima lettera e-bis).
La novella apportata dal comma 314 non contiene, rispetto al testo previgente, l’esplicita indicazione dei limiti massimi d’importo deducibili ai fini Irpef i quali sono, tuttavia, contenuti nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 252/2005, cui la norma rinvia. Si segnala, peraltro, che la data di entrata in vigore del citato articolo 8 è stata anticipata al 1° gennaio 2007 dal comma 746 dell’articolo in esame.
Il comma 315 estende l’applicazione della disciplina fiscale prevista per i fondi armonizzati situati nei paesi dell’UE a quelli situati negli Stati inclusi nell’accordo sullo spazio economico europeo. Tale disciplina prevede l’applicazione di una ritenuta del 12,50% sui proventi realizzati dalle quote dei richiamati fondi armonizzati. La ritenuta è operata a titolo di acconto per gli esercenti attività d’impresa, mentre è a titolo d’imposta negli altri casi.
I commi 316 e 317, infine, modificano la disciplina fiscale in materia di ritenute sugli interessi relativi ad obbligazioni e titoli similari. Su tali redditi è prevista l’applicazione di una ritenuta in misura del 12,50% ovvero del 27% a seconda che sussistano o meno determinati requisiti. Tra questi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, viene richiesto che il capitale della società emittente sia rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati italiani. Tale ultimo requisito viene esteso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 12,50%, anche alle società le cui azioni non siano negoziate nei mercati regolamentati degli Stati dell’UE e di quelli inclusi nella white list.
La relazione tecnica analizza distintamente gli effetti per ciascuna disposizione.
Con riferimento all’inclusione dei contributi versati ai fondi esteri tra gli oneri deducibili ai fini Irpef, la relazione tecnica precisa che, a seguito di elaborazioni effettuate sui dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, risulta che il numero dei contribuenti non residenti, il cui reddito è costituito prevalentemente da lavoro dipendente, è pari a 5.000.
Ipotizzando che tutti i contribuenti abbiano aderito a forme di previdenza complementare e che ognuno fruisca del tetto massimo di oneri deducibili ammesso dalla norma (pari a 5.165 euro), il minor gettito Irpef, applicando un’aliquota marginale del 33%, è pari, per competenza, a:
(5.000 x 5.165 x 33%) = circa 8,5 milioni annui.
Per quanto riguarda l’estensione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% ai proventi dei fondi armonizzati, la relazione tecnica ha utilizzato il dato 2002 (fonte U.I.C.), che indica in 59 milioni di euro l’ammontare delle consistenze di attività di portafoglio complessive detenute da investitori italiani ed emesse dai Paesi inclusi nella white list.
Ipotizzando che il 50% di tali attività sia relativo ai fondi, che il rendimento medio sia di circa il 5% e che l’aliquota marginale media sia pari al 27%, l’effetto di minor gettito stimato è pari a 1 milione di euro su base annua.
Per quanto concerne, infine, la misura della ritenuta d’imposta da applicare agli interessi su obbligazioni e titoli similari, la relazione tecnica afferma che non è stato possibile reperire nessun dato al riguardo e che, considerata la scarsa diffusione di tali strumenti, ritiene che la perdita di gettito possa essere considerata di lieve entità.
Tenuto conto dello slittamento all’anno successivo degli effetti, in termini di cassa, legati alla deducibilità ai fini Irpef dei contributi versati ai fondi pensione, gli effetti complessivi di minore entrata iscritti nell’allegato 7 sono i seguenti:
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Irpef |
1,0 |
16,0 |
9,5 |
1,0 |
16,0 |
9,5 |
1,0 |
16,0 |
9,5 |
Al riguardo il Servizio bilancio[210] ha formulato le seguenti osservazioni:
- l’aliquota marginale Irpef utilizzata per la quantificazione degli effetti finanziari potrebbe risultare sottostimata anche in considerazione del fatto che le adesioni alla previdenza complementare siano praticate, in via prevalente, da soggetti con reddito medio-alti e tenuto anche conto che il comma 6 dell’articolo in commento, rimodulando le aliquote e degli scaglioni Irpef, prevede l’applicazione del 38% sui redditi superiori a 28.000 euro;
- nella stima degli effetti di cassa, non è stato ipotizzato il minor gettito in qualità di acconto Irpef;
- non sono stati ascritti effetti alle disposizioni contenute nei commi 316 e 317 che, seppure considerati di lieve entità, comportano una riduzione del gettito Irpef.
Nella Nota di risposta del 23 ottobre 2006 è stato precisato, in primo luogo, che l’interpretazione dei commi 313 e 314 non comporta significativi effetti in quanto si conferma, in ogni caso, l’applicazione del limite massimo di deduzione pari a 5.164,57 euro.
Per quanto riguarda la possibile sottostima degli effetti segnalata con particolare riferimento all’aliquota Irpef utilizzata per la quantificazione, viene precisato che la relazione tecnica considera l’intera platea dei contribuenti non residenti che presentano dichiarazione in Italia per redditi di lavoro dipendente e che già aderiscono ad un fondo di previdenza complementare di diritto estero, senza alcun riferimento al livello di reddito. Inoltre, precisa la nota, che per ciascun soggetto è stato considerato l’importo massimo di onere deducibili (pari a 5.164,57).
Redditi derivanti da utilizzazione economica di opere d’ingegno
Normativa vigente: I redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere di ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali, costituiscono redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lett. b) del TUIR).
Tali redditi sono rappresentati dall’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese (articolo 54, comma 8, del TUIR).
La norma in esame, che integra il comma 8 dell’articolo 54 del TUIR, dispone che la riduzione a titolo di deduzione forfetaria delle spese si applichi nella misura del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
L’allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti di minore entrata sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
tributo |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto pa |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
IIRPEF |
0,0 |
5,3 |
3,0 |
0,0 |
5,3 |
3,0 |
0,0 |
5,3 |
3,0 |
Addizionali |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
totale |
0,0 |
5,3 |
3,0 |
0,0 |
5,5 |
3,2 |
0,0 |
5,5 |
3,2 |
La relazione tecnica quantifica una perdita di gettito IRPEF per competenza di 3 milioni di euro annui dal 2007.
Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2004 (periodo d’imposta 2003), si desume che l’ammontare dei redditi interessati dalla modifica normativa, attualizzato al 2007 ed a lordo della deduzione forfetaria, sia pari a 70 milioni di euro. Tenendo conto della nuova misura della deduzione forfetaria ed applicando un’aliquota marginale media IRPEF del 27 per cento, si stima, appunto, una perdita di gettito annuo per competenza di circa 3 milioni di euro[211] ed un minore gettito a titolo di addizionali di 0,15 milioni di euro [70*(40%-25%)*27%].
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che la quantificazione poteva ritenersi sostanzialmente corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.
Si segnalava, peraltro, che l’allegato non considerava, a livello di saldo netto da finanziare, l’effetto di maggiore spesa per il bilancio dello Stato conseguente ai maggiori trasferimenti agli enti locali a compensazione delle minori entrate a titolo di addizionali.
COMMA 319, lett. a), i-quinquies e lett. b)
Detrazione IRPEF delle spese per l’esercizio di attività sportive
La norma, integrando l’articolo 15, comma 1, del TUIR, dispone la detraibilità dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, per un importo non superiore a 210 euro, delle spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con apposito DPCM.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di persone fiscalmente a carico.
L’allegato 7 assegna alla disposizione un effetto di perdita di gettito di 172 milioni di euro nel 2008 e di 98 milioni di euro annui dal 2009 a valere sui tre saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica stima un effetto di perdita di gettito a titolo di IRPEF per competenza di 98 milioni di euro annui.
La stima si basa sui seguenti dati e parametri:
Percentuale di detraibilità |
19% |
Spesa massima annua prevista dalla norma |
210 euro |
Spesa massima detraibile |
40 euro (210*19%) |
Numero di giovani di età tra i 5 ed i 18 anni che praticano attività sportiva in modo continuativo o saltuario (fonte: ISTAT) |
4,9 milioni |
% di giovani utenti di strutture ed impianti sportivi per la pratica sportiva dilettantistica |
50% |
Numero di giovani utenti di strutture ed impianti sportivi per la pratica sportiva dilettantistica |
2,45 milioni (4,9 milioni*50%) |
Perdita di gettito (ipotizzando la spesa media sostenuta superiore al tetto massimo) |
98 milioni di euro (40 euro *2,45 milioni) |
Per cassa, nel 2008, per effetto del versamento in acconto (75 per cento), si ha un minore gettito di 172 milioni di euro.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha osservato che, se da un lato appariva fondata la stima circa il numero dei giovani che svolgono continuativamente o saltuariamente pratica sportiva – ricavabile da un’elaborazione dei dati ISTAT contenuti nell’Annuario statistico italiano 2005 - dall’altro non appariva, invece, sufficientemente suffragata da dati oggettivi l’ipotesi che solo il 50 per cento di tali giovani utilizzi palestre, strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
In proposito il Governo ha precisato[212] che tale ipotesi poteva ritenersi sufficientemente prudenziale, considerando che una ricerca Censis evidenzia che il 23 per cento della popolazione italiana frequenta impianti sportivi. Pertanto, si è ritenuto di assumere una percentuale superiore al doppio, in considerazione del fatto che sono i ragazzi a fare un maggior uso di palestre ed altre strutture sportive.
COMMA 319, lett. a), i-sexies , e lett. b)
Detrazione IRPEF dei canoni di locazione per gli studenti fuori sede
La norma integrando l’articolo 15, comma 1, del TUIR, dispone la detraibilità dall’imposta lorda, nella misura del 19 per cento, dei canoni di locazione derivanti dai contratti di natura transitoria stipulati o rinnovati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un comune diverso da quello di residenza, distante da questo ultimo almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La quota di detrazione si applica ad un importo massimo di 2.633 euro.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di persone fiscalmente a carico.
L’allegato 7 assegna alla disposizione un effetto di minore entrata di 197 milioni di euro nel 2008 e di 113 milioni di euro annui dal 2009 a valere sui tre saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica stima un effetto di minore gettito annuo per competenza di 113 milioni di euro.
La relazione tecnica utilizza dati del Ministero dell’istruzione, dai quali risultano iscritti presso le Università circa 1,8 milioni di studenti.
Utilizzando la quota calcolata per Milano (fonte: Studiare e vivere a Milano. Convegno 2003), si ipotizza che il 25 per cento di tali studenti sia nella condizione di fuori sede (450.000 studenti).
Si ipotizza, inoltre, che il 50 per cento dei fuori sede, quindi 225.000 studenti, possano fruire della detrazione, direttamente o tramite i familiari di cui sono a carico.
Considerando che l’ammontare massimo della detrazione è previsto in circa 500 euro annui (19%* 2.633 euro) ed ipotizzando che tutti i soggetti interessati usufruiscano della detrazione nella misura massima, la relazione tecnica stima una riduzione di gettito annua per competenza dal 2007 di 113 milioni di euro (500euro*225.0000 studenti).
Per cassa, considerando una percentuale di acconto del 75 per cento, si determinano minori entrate per 197 milioni di euro nel 2008 e 113 milioni di euro annui dal 2009.
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha rilevato che taluni aspetti della quantificazione presentavano elementi di problematicità che rendevano necessari ulteriori approfondimenti.
In particolare:
· la percentuale di studenti fuori sede era ottenuta estendendo a livello nazionale la quota riscontrata per la città di Milano. Poteva, tuttavia, risultare non sufficientemente cautelativo adottare il dato riferito a Milano come rappresentativo del fenomeno a livello nazionale, anche in considerazione della presenza al Nord di una più diffusa rete di atenei.
I dati di fonte del Servizio statistico del MIUR, consultabili sul sito internet, evidenziano che nell’anno accademico 1999-2000 gli studenti iscritti alle università, residenti nella stessa regione dove aveva sede la facoltà di iscrizione, rappresentavano a livello nazionale circa il 79,5 per cento del totale. Il dato, tuttavia, presenta una notevole variabilità tra i singoli atenei. Infatti, a Milano Statale l’incidenza risulta superiore alla media nazionale (88% circa), mentre percentuali di incidenza inferiori alla media nazionale si riscontrano per Roma (La Sapienza), alcune università del Nord (Bologna, Parma e Pavia) ed alcune università del centro-sud;
· si ipotizzava, inoltre, che solo il cinquanta per cento degli studenti fuori sede potesse teoricamente usufruire della detrazione, direttamente o tramite i familiari. Tale ipotesi non appariva, peraltro, suffragata da alcun elemento di riscontro.
In proposito il Governo ha precisato[213] quanto segue:
la percentuale del 25 per cento rappresenta la quota di studenti residenti in comuni che si trovano ad oltre 90 minuti di distanza dal Capoluogo: essa considera quindi non solo studenti residenti in altra regione, ma anche studenti che si trovano nella stessa regione ma in province diverse;
la quota del 50 per cento, assunta ai fini della fruizione del beneficio, appare realistica in considerazione sia della difficoltà di reperimento di un alloggio, sia della non trascurabile quota di studenti che soggiornano presso parenti, colleghi o conoscenti.
COMMA 319, lett. a), i-septies, e lett. b)
Detrazione IRPEF delle spese per gli addetti all’assistenza personale
La norma, introdotta alla Camera, integrando l’articolo 15, comma 1, del TUIR, consente di detrarre dall’imposta, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 2.100 euro, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per familiari non fiscalmente a carico.
Si ricorda che, mediante l’integrale sostituzione dell’articolo 12 del TUIR, la legge finanziaria per il 2007 ha implicitamente abrogato la deduzione ivi prevista (commi 4-bis e 4-ter), fino ad un importo massimo di 1.820 euro, delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tali spese erano deducibili anche se sostenute nell’interesse delle persone indicate dall’articolo 433 del codice civile.
Al riguardo si segnala che la norma risulta priva di autonoma quantificazione. I relativi effetti sono stati stimati complessivamente nell’ambito degli effetti delle modifiche introdotte alla Camera al regime IRPEF[214].
Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie RC auto
La norma dispone che l’imposta del 12,5 per cento prevista[215] sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti si applichi anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
La normativa previgente prevedeva che l’aliquota del 12,5 per cento si applicasse solo nel caso in cui con lo stesso contratto fossero assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. Sui contratti relativi a rischi inerenti al veicolo o al natante, diversi da quello della responsabilità civile, si applicava l’aliquota del 21,25 per cento.
Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.
Al riguardo si segnala che il Servizio bilancio del Senato ha osservato che la disposizione potrebbe determinare effetti di riduzione di gettito limitatamente ai contratti relativi a rischi inerenti al veicolo o al natante stipulati separatamente rispetto a quelli relativi alla responsabilità civile.
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
La norma, nel testo iniziale, sostituisce la tabella delle tariffe delle tasse automobilistiche, allegata al decreto interministeriale del 27 dicembre 1997, con la tabella 2 allegata al disegno di legge in esame. Quest’ultima conferma l’importo attuale della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autobus, i veicoli speciali e le vetture euro 4 ed euro 5, mentre determina un aumento della tariffa, in misura progressiva rispetto all’anzianità del veicolo per le vetture da euro 0 a euro 3 (punto 1).
Viene inoltre inserita una nuova categoria di autoveicoli (punto 2), relativa alle autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o superiore a 8 (questa categoria tende a ricomprendere i veicoli comunemente denominati sport utility vehicle - SUV). Per tale categoria la tariffa riportata prevede un importo aggiuntivo rispetto a quelli indicati al punto 1.
La norma dispone infine che, con decreto ministeriale, siano effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del precedente comma e siano definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome.
La Camera dei deputati:
- ha sostituito la tabella delle tasse automobilistiche prevedendo l’eliminazione della maggiorazione del bollo per i cosiddetti Suv e disponendo al contempo una maggiorazione del bollo per i veicoli con più di 100 kw di potenza, limitatamente ai kw eccedenti tale soglia.
- ha disposto che gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano prima della data in vigore della presente legge vengano ricalcolati sugli importi della nuova tabella delle tasse automobilistiche disposta dalla legge in esame. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti.
L’allegato 7 riferito al testo iniziale quantificava i seguenti effetti di maggiore entrata derivanti dalla disposizione:
segno meno = peggioramento mln di euro
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Bollo auto |
364 |
364 |
364 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
Bollo SUV |
88 |
88 |
88 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
Totale |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
452 |
L’allegato 7 riferito al testo approvato quantifica i seguenti effetti finanziari:
segno meno = peggioramento mln di euro
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comma 321 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
538,0 |
Incremento rispetto alla precedente quantificaz. |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, effettuava le seguenti quantificazioni:
categoria |
parco circolante (mln) |
potenza media |
differenziale per kw |
maggiore introito 2007 (mln) |
Euro 0 |
5,5 |
44 |
0,42 |
102 |
Euro 1 |
4,9 |
51 |
0,32 |
80 |
Euro 2 |
8,6 |
57 |
0,22 |
108 |
Euro 3 |
9,4 |
66 |
0,12 |
74 |
Euro 4 |
5,6 |
70 |
0 |
0 |
Totale |
34 |
|
|
364 |
Al maggior gettito sopra quantificato con riferimento al totale del parco circolante, veniva aggiunta la maggiorazione da applicare ai SUV, pari a 2 euro per ogni kW. Per la relativa quantificazione la relazione tecnica considerava le autovetture con portata fino a 600 kg aventi le caratteristiche indicate al punto 2 della nuova tariffa. Tali veicoli risultavano avere un monte kW pari a circa 22 mln che, moltiplicato per 2 euro, forniva un gettito aggiuntivo di circa 44 mln di euro. Tale gettito veniva raddoppiato per tenere conto dei veicoli con portata superiore ai 600 kg.
La relazione tecnica allegata all’emendamento non si è limitata a determinare le variazioni di gettito derivanti dalle modifiche apportate dall’emendamento alla tariffa dell’imposta di bollo, ma ha operato anche una rettifica al rialzo rispetto alla quantificazione originaria, sulla base di una nuova stima della potenza, espressa in kw, del parco auto circolante.
Dai dati forniti dal CED-Motorizzazione civile, risulta un numero di kw pari a 2.224 mln (di cui 80,2 mln relativi alla fascia al di sopra dei 100 kw), mentre nella quantificazione originaria erano stimati 1.994 kw.
La nuova quantificazione prevede quindi i seguenti effetti
|
2007 |
2008 |
2009 |
minor gettito per l'eliminazione della maggiorazione sui SUV |
-88 |
-88 |
-88 |
maggior gettito derivante dalla maggiorazione oltre i 100 kw |
109 |
109 |
109 |
rettifica della stima iniziale sulla base dei nuovi dati Ced-Motorizzazione |
65 |
65 |
65 |
effetto netto |
86 |
86 |
86 |
Con riferimento alla possibilità per le regioni e le province autonome di ricalcolare le maggiorazioni disposte sulla base della nuova tabella, la relazione tecnica prevede un ulteriore effetto di incremento di gettito di 15 mln annui, da aggiungere alla quantificazione sopra riportata.
Al riguardo, con riferimento alla relazione tecnica iniziale, il Servizio bilancio ha osservato che, in merito all’aumento delle tasse automobilistiche sulle autovetture e autoveicoli Euro0-Euro3, la relazione tecnica quantifica un maggior gettito costante su base annua, mentre tale parco circolante è destinato ad essere progressivamente sostituito con veicoli meno inquinanti per i quali non è previsto alcun aumento tariffario. Ne consegue una sovrastima del maggior gettito ottenibile, che dovrebbe risultare significativa già per il 2007 e comunque crescente negli anni successivi.
A titolo esemplificativo si segnalava che la relazione tecnica riferita all’art. 7 del DL 262 stima in 450.000 le vetture Euro0 e Euro1 che verranno sostituite nel 2007 con autovetture Euro3 o Euro4. La relazione tecnica alla norma in esame non tiene conto invece di tale riduzione del parco circolante su cui grava il maggiore aumento tariffario previsto dalla disposizione stessa.
Con riferimento alla maggiorazione prevista per i cosidetti SUV, successivamente soppressa, il Servizio bilancio dello stato segnalava che non era chiaro se la quantificazione tenesse conto dell’esclusione prevista dalla norma delle autovetture con peso inferiore a 2.600 kg. La relazione tecnica non faceva infatti riferimento a tale esclusione, limitandosi a quantificare il maggior gettito con riferimento alla portata delle autovetture. Qualora tale esclusione non fosse stata operata, il maggior gettito quantificato sarebbe risultato sovrastimato.
Con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera si osserva in questa sede che non è chiaro il motivo per il quale non risultano contabilizzati nall’allegato 7 gli effetti positivi, indicati dalla relazione tecnica in misura pari a 15 mln, derivanti dalla possibilità per le regioni e le province autonome di ricalcolare le maggiorazioni disposte sulla base della nuova tabella.
Normativa vigente L’articolo 51, commi 3 e 4, del Tuir dispone che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche il valore dei fringe benefit assegnati al lavoratore; a tal fine la normativa prevede specifici criteri per la determinazione del valore dei benefit stessi. Per quanto riguarda le auto aziendali utilizzate dal dipendente, il valore imponibile è determinato applicando, all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle ACI, una percentuale stabilita espressamente dalla norma. La misura della predetta percentuale è stata aumentata – a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 - dal 30% al 50% dall’articolo 2, comma 71, del decreto-legge n. 262/2006. Il medesimo importo, fiscalmente imponibile per il lavoratore dipendente, può essere portato in deduzione dal datore di lavoro proprietario dell’auto assegnata al dipendente.
La norma, introdotta con il maxiemendamento[216] approvato presso il Senato, proroga dal periodo d’imposta 2006 al periodo d’imposta 2007, la data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno aumentato dal 30% al 50% la misura della percentuale per la determinazione del reddito del lavoratore dipendente cui è stata assegnata l’auto aziendale.
In sostanza, si rinvia al 2007 l’incremento del parametro utilizzato per determinare il valore del fringe benefit che, da un lato, concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente e, dall’altro lato, viene portato in deduzione dal datore di lavoro.
La relazione tecnica, considerando che la norma proroga la data di entrata in vigore di una disposizione introdotta con decreto legge n. 262/2006, quantifica gli effetti finanziari in base alla stima contenuta nella RT allegata al citato decreto legge.
La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 262 stima in 243 milioni di euro il maggior gettito Irpef dovuto all’incremento dal 30% al 50% del parametro da utilizzare per la determinazione del valore fiscale imponibile.
Ai fini della stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica considera:
- il mancato incremento del reddito da lavoro dipendente, da cui deriva un minor gettito Irpef stimato in 243 milioni di euro;
- la mancata riduzione del reddito del datore di lavoro, che comporta un maggior gettito Ires/Irap stimato in 171 milioni di euro.
Per quest’ultima quantificazione sono state utilizzate le aliquote marginali medie Irpef e Ires/Irap indicate nella RT allegata al decreto legge n. 262/2006 pari, rispettivamente, al 37% e al 26%.
La relazione tecnica, inoltre, precisa che gli effetti di competenza e di cassa coincidono in quanto il comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 stabilisce che le disposizioni sulle autovetture non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto per le imposte dirette e l’Irap[217].
In proposito si segnala che nella RT allegata al decreto-legge n. 262 si precisava che gli effetti di cassa Irpef sui fringe benefit erano determinati sulla base della dinamica delle ritenute mensili. In particolare, con riferimento alla competenza 2006 gli effetti di cassa iscritti nel 2007 sono pari ai 9/13 del totale[218].
L’allegato 7 ascrive gli effetti finanziari indicati nella seguente tabella:
(segno meno=peggioramento) (in milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento PA |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
IRPEF |
243 |
0 |
0 |
243 |
0 |
0 |
243 |
0 |
0 |
MAGGIORI ENTRATE |
|||||||||
IRES |
128 |
0 |
0 |
171 |
0 |
0 |
171 |
0 |
0 |
MINORI SPESE |
|||||||||
Minore IRAP |
-43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFFETTO NETTO |
-72 |
0 |
0 |
-72 |
0 |
0 |
-72 |
0 |
0 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni[219].
Si segnala, tuttavia, che in data 21 marzo 2007 il Governo ha pubblicato sul proprio sito un comunicato relativo a “chiarimenti su tassazione auto aziendale” nel quale precisa, tra l’altro, che la nuova disciplina in esame non rileva ai fini dell’acconto di imposte per l’anno 2007 e che, pertanto, le ritenute d’acconto su lavoro dipendente operate dal sostituto d’imposta nel 2007 non devono tenere conto della normativa. In relazione al definitivo trattamento del reddito di lavoro dipendente, continua il comunicato, “la più favorevole normativa si applicherà anche al periodo di imposta in corso, in quanto con il regolamento ministeriale, da emanare a seguito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea della percentuale di detrazione dell'IVA assolta per gli acquisti e le spese per le auto aziendali, torneranno ad essere applicabili le previgenti (più favorevoli) disposizioni”.
Sulla base dei chiarimenti forniti in data 21 marzo 2007, nel periodo d’imposta in corso non si producono effetti i quali, ove venisse confermata l’applicazione delle disposizioni, si realizzerebbero nel 2008. Tuttavia, secondo quanto precisato nel comunicato, non viene esclusa la possibilità di applicare la normativa più favorevole per il contribuente, anche con riferimento al regime di detraibilità Iva auto, da disciplinare con apposito regolamento ministeriale.
Gli effetti complessivi della disposizione relativa alla tassazione dei fringe benefits valutati nella manovra per il 2007 riguardano sia la norma contenuta nel collegato alla finanziaria 2007[220] sia la modifica ad essa apportata dal comma in esame. Nella seguente tabella si evidenziano gli effetti iscritti nell’allegato 7 relativi anche alle modifiche sulla detraibilità Iva auto intervenute a seguito della sentenza di condanna da parte della Comunità europea.
(segno meno=peggioramento) (in milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Effetti sentenza IVA (detraibilità Iva auto) |
-5.280 |
-5.216 |
-5.195 |
Maggiore IRPEF lavoro dipendente (fringe benefit) |
+448 |
+243 |
+243 |
Maggiore IRES/IRPEF imprese e lavoratori autonomi (deducibilità auto) |
+4.191 |
+4.191 |
+4.191 |
Maggiore IRAP imprese e lavoratori autonomi (deducibilità auto) |
+762 |
+762 |
+762 |
Totale effetti decreto legge n. 262/2006 |
+ 121 |
- 20 |
+ 1 |
Modifiche apportate dal comma 324 in esame |
- 72 |
0 |
0 |
Totale effetti legge finanziaria |
- 72 |
0 |
0 |
EFFETTI COMPLESSIVI NETTI |
+ 49 |
- 20 |
+ 1 |
Territorialità Iva dei servizi di intermediazione
Normativa vigente L’articolo 7 del Dpr n. 633/1972 reca disposizioni in materia di territorialità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Con riferimento a queste ultime, il principio generale applicato si basa sul domicilio del soggetto che effettua la prestazione (c.d. regola del prestatore). In particolare, si considerano effettuate in Italia (e pertanto soggette ad Iva) le prestazioni di servizi rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia che non abbiano stabilito il loro domicilio all’estero (articolo 7, terzo comma). In deroga alla norma generale sulla territorialità ai fini Iva, il quarto comma del medesimo articolo 7 individua regole specifiche per particolari tipologie di prestazioni di servizi.
In ambito comunitario, l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE[221] stabilisce un principio generale in base al quale la territorialità della prestazione di intermediazione è il luogo di effettuazione dell’operazione principale. Tuttavia, se il destinatario della prestazione resa dall'intermediario è soggetto Iva in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio è effettuata tale operazione, la territorialità della intermediazione è identificata con lo Stato membro del destinatario della prestazione.
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, modifica il quarto comma dell’articolo 7 del Dpr n. 633/1972 introducendo un’ulteriore deroga al principio generale per la determinazione della territorialità Iva delle prestazioni di servizi.
Si prevede, infatti, che ai fini della individuazione della territorialità di alcune prestazioni di intermediazione specificatamente indicate, si applicano i seguenti criteri:
1) se il committente della prestazione è un soggetto passivo Iva, l’intermediazione si considera effettuata nel paese in cui il committente possiede la partita Iva;
2) se il committente della prestazione non è un soggetto Iva l’operazione di intermediazione si considera effettuata nello Stato cui è riferita l’operazione principale.
La relazione tecnica afferma che la disposizione genera una perdita di gettito in quanto viene inserita una nuova deroga alla c.d. “regola del prestatore” in forza della quale i servizi, se usufruiti al di fuori dello Stato, sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta.
L’ammontare della predetta perdita di gettito è basata, su base annua, in 3,5 milioni di euro.
L’allegato 7 ascrive alla norma, su ciascuno dei tre saldi, un effetto di minore entrata pari a 3,5 milioni di euro annui.
Al riguardo il Servizio bilancio ha segnalato che, in assenza delle informazioni necessarie, non è possibile effettuare la verifica della congruità della stima effettuata.
Invio telematico dei corrispettivi e obbligo registratore di cassa
Normativa vigente: Il decreto legge n. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) ha introdotto l’obbligo, a carico di esercenti attività commerciali e assimilate, di inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri (articolo 37, commi 33 e 34). Ai soggetti destinatari della norma che effettuano l’adattamento del registratore di cassa finalizzato all’invio telematico dei corrispettivi è riconosciuto un credito d’imposta pari a 100 euro da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (articolo 37, comma 35). La data di entrata in vigore delle richiamate disposizione era fissata al 1° gennaio 2007, con l’obbligo di effettuare la prima trasmissione telematica entro il mese di luglio 2007 anche per i mesi precedenti (articolo 37, comma 37).
Le norme, introdotte con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, dispongono:
- la proroga della data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 37, commi 33-35, del decreto legge n. 223/2006 concernenti l’invio telematico dei corrispettivi e il beneficio fiscale per l’adattamento dei registratori di cassa. In particolare, si dispone che la nuova decorrenza dovrà essere progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008 (comma 327);
- l’obbligo di immettere sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, esclusivamente apparecchi misuratori idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 328). I contribuenti che acquistano tali registratori di cassa:
§ possono dedurre interamente il costo di acquisto nell’esercizio in cui è sostenuto.
Ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, il costo sostenuto per l’acquisto di cespiti di natura pluriennale, deve essere dedotto pro-quota in più esercizi attraverso la procedura dell’ammortamento. Tuttavia, se la spesa sostenuta non è superiore a 516 euro, il costo può essere dedotto interamente nell’anno di acquisto;
§ non sono soggetti alla verifica annuale dei misuratori, di cui al provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;
§ non hanno l’obbligo di emettere scontrino di natura fiscale.
La relazione tecnica non considera le disposizioni contenute nel comma 327. Con riferimento al comma 328, la RT stima un minor gettito, in termini di competenza, pari a circa 5 milioni di euro per il 2007. Le ipotesi assunte si basano essenzialmente sul fatto che la maggior parte dei registratori di cassa ha un costo “al più pari a circa 516 euro” e che gli effetti erariali negativi sono attribuibili a quelli con un costo superiore. Sulla base di tali considerazioni, la RT precisa che, in assenza di dati puntuali, la perdita di gettito stimata ammonta, in termini di competenza, a 5 milioni di euro per il 2007.
Ai fini della stima degli effetti di cassa, la relazione tecnica considera il meccanismo di saldo e acconto per il pagamento delle imposte, l’ipotesi di un acquisto costante negli anni successivi e l’effetto solo temporaneo del recupero di gettito.
L’allegato 7 ascrive gli effetti finanziari indicati nella seguente tabella:
in milioni di euro
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento PA |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Invio telematico |
0 |
8,8 |
2,1 |
0 |
8,8 |
2,1 |
0 |
8,8 |
2,1 |
Al riguardo il Servizio bilancio del Senato ha osservato quanto segue:
- la proroga disposta dal comma 327 è suscettibile di posticipare l’impatto antielusivo delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 223/2006 alle quali, tuttavia, non erano stati ascritti effetti positivi di gettito;
- per quanto riguarda gli effetti imputati al comma 328, l’assenza di dati di riferimento non consente la verifica della quantificazione degli effetti, i quali, peraltro, si producono in soli termini di cassa in quanto relativi ad un anticipo temporale della deduzione del costo ai fini fiscali.
Riduzione dell’accisa sul gas metano per autotrazione
La norma, introdotta presso la Camera dei deputati, prevede la riduzione dell'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione, dagli attuali 0,01085 euro a 0,00291 euro per metro cubo di prodotto.
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di minore entrata:
(mln di euro)
|
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
329 |
Riduzione accisa metano per autotrazione |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
La relazione tecnica stima in 5 mln di euro, in termini di cassa e competenza, a partire dal 2007, le minori entrate erariali determinati dalla proposta, di cui 4,17 mln riconducibili alla minore accisa e 0,83 mln riconducibili alla minore IVA.
La quantificazione risulta corretta.
La verifica si basa sui dati di consumo del gas metano per autotrazione pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico:
|
Consumi 2005 mln di mc |
Riduzione alccisa |
minor gettito accisa |
Minor gettito Iva |
Totale minor gettito |
autotrazione |
465 |
0,00794 |
3,7 mln euro |
0,7 mln euro |
4,4 mln euro |
COMMI 330 e 331(ultimo periodo)
Iva/registro locazioni immobili ad uso abitativo
La norma introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina, introdotta dal decreto legge n. 223/2006[222], concernente il regime impositivo (Iva o registro) delle locazioni e cessioni di immobili. In particolare, modificando l’articolo 10 del Dpr n. 633/1972, vengono escluse dal regime di esenzione Iva (comma 330):
- le locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruiti nell’ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata, qualora il locatore sia l’impresa costruttrice e il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni (lettera a)). L’aliquota Iva su tali locazioni viene fissata al 10% dall’ultimo periodo del comma 331 ;
- le cessioni dei fabbricati effettuate dall’impresa costruttrice, oltre il periodo già previsto di quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata (lettera b)).
La relazione tecnica afferma che l’ammontare delle modifiche introdotte dalla disposizione in esame era stata valutata, nella RT allegata al decreto legge n. 223/2006, in circa 3 milioni di euro in termini di maggiori entrate, legate al passaggio da Iva a registro, e in circa 3 milioni di perdita ai fini delle imposte dirette, legata alla indetraibilità dell’imposta di registro e alla maggiore indetraibilità Iva per effetto del pro-rata. Inoltre, ipotizzando che il settore dell’edilizia convenzionata rappresenti circa il 10% dell’intero complesso, la perdita attribuibile alla specifica disposizione è stimata di trascurabile entità.
Al riguardo il Servizio Bilancio del Senato[223] ha osservato che la perdita, seppure di trascurabile entità, avrebbe dovuto comunque essere stimata anche in considerazione del fatto che tra i destinatari della norma potrebbero esservi anche i soggetti di natura pubblicistica (IACP).
In merito alla quantificazione contenuta nella RT, andrebbe chiarito:
- se la disposizione cui si fa riferimento ai fini della quantificazione considera anche le modifiche introdotte alle cessioni di immobili.
Ciò in quanto la RT afferma che la disposizione prevede che alle locazioni di fabbricati ad uso abitativo costruiti nell’ambito dei piani di edilizia residenziale convenzionata venga applicata l’aliquota Iva 10% in luogo dell’imposta di registro al 2%. Nel periodo successivo, peraltro, precisa che la modifica interviene sia dal lato del cedente in virtù dell’incremento del volume d’affari Iva imponibile e quindi del pro-rata ad esso correlato, sia dal lato del cessionario, applicando l’Iva in luogo dell’imposta di registro;
- il meccanismo in base al quale le maggiori imposte dirette sull’incremento di imponibile (in quanto l’Iva pagata sugli acquisti e portata in detrazione non rappresenta più un componente negativo di reddito) possa compensare la perdita del gettito Iva dovuta all’effetto netto tra l’incremento delle operazioni imponibili e le maggiori detrazioni dell’Iva sugli acquisti.
Iva cooperative socio-sanitarie per servizi sanitari e scolastici
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni di carattere interpretativo dirette ad includere nel regime Iva talune prestazioni - che rientrano, in linea generale, nel regime di esenzione Iva – qualora siano rese da cooperative sociali. Si tratta, in particolare, delle prestazioni socio-sanitarie ed educative rese in favore di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di Aids, soggetti portatori di handicap psicofisici, minori coinvolti in situazioni di disadattamento.
Per le citate cooperative e loro consorzi rimane ferma, in ogni caso, la facoltà di optare per il regime fiscale agevolativo previsto per le ONLUS.
Si segnala che il comma 331 in esame reca, nell’ultimo periodo, anche disposizioni concernenti il regime Iva di alcune locazioni di immobili ad uso abitativo. Per omogeneità di materia, tale disposizione è stata commentata insieme al comma 330 (cui si rinvia).
La relazione tecnica, nell’effettuare la quantificazione degli oneri finanziari, evidenzia, in primo luogo, che il regime di imponibilità Iva consente la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
I dati su cui si basa la quantificazione sono rilevati, come precisato nella RT, dagli ultimi archivi disponibili (periodo d’imposta 2003) dai quali risulta:
- l’ammontare delle operazioni esenti effettuate da cooperative e loro consorzi operanti nei settori della sanità e dell’istruzione ammontano a 653 milioni di euro;
- la percentuale d’indetraibilità Iva, per effetto del pro-rata, risulta pari al 20%;
- il totale dell’Iva pagata sugli acquisti ammonta a 141 milioni di euro.
La relazione tecnica, inoltre, ipotizza che il 50% delle operazioni attive esenti sia riferita a consumi intermedi e, pertanto, non produce effetti finanziari.
Il maggior gettito Iva conseguente al passaggio dal regime di esenzione al regime di imponibilità comporta un maggior gettito pari a:
653 mln x 50% x 4% = 13 mln di euro
Il minor gettito Iva dovuto alla maggiore detraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti è pari a:
141 mln x 20% = 28 mln di euro
L’effetto netto a titolo di Iva, pari ad un minor gettito di 15 milioni di euro annui, viene raddoppiato per tenere conto dei soggetti non considerati nella stima perché classificati in attività diverse o operanti in altri contesti.
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Iva |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Al riguardo è stato osservato[224] che non risultano rivalutati i dati su cui si basa la stima degli effetti finanziari, riferiti al periodo d’imposta 2003. Ciò in quanto, l’andamento espansivo che ha interessato negli ultimi anni il “terzo settore” potrebbe comportare una revisione degli effetti finanziari anche con riferimento alle proiezioni per gli anni 2008 e 2009.
Estensione regime esenzione Iva per attività di riscossione
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, estende il regime di esenzione previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 133/1999 alle prestazioni di servizi rese a società che svolgono operazioni connesse alla riscossione dei tributi da parte di altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante.
La normativa vigente fino al 31/12/2006 disponeva il regime di esenzione Iva con riferimento alle operazioni riferibili alla produzione di circolari tecniche e indirizzi interpretativi resi da Riscossione Spa alle società del gruppo che esercitano la funzione di agenti della riscossione nonché alle prestazioni di servizi rese dalle società partecipate alla Riscossione Spa.
La relazione tecnica afferma che l’importo di riferimento delle attività interessate è quantificabile in circa 50 milioni di euro. Considerando che talune attività rientravano già nel regime di esenzione, la RT ritiene che l’imposta interessata dalla norma ammonti al massimo a 5 milioni di euro.
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Iva |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Al riguardo è stato osservato[225] che la relazione tecnica non fornisce le variabili su cui si basa la stima. Ciò anche in considerazione del fatto che l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione definito dalla norma sembrerebbe più ampio di quello utilizzato per la stima effettuata nella RT, la quale fa riferimento alle sole operazione riferite alla Riscossione Spa.
Compenso per l’assistenza fiscale
La norma, integrando l’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 241 del 1997[226], estende a decorrere dal 2006 agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed all’albo dei consulenti del lavoro il diritto al compenso, a carico del bilancio dello Stato, di lire 25.000 (12,91 euro) per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa.
Le attività per le quali spetta il compenso, richiamate nell’articolo 34, comma 4, del D. Lgs. n. 241 del 1997, sono le seguenti:
· verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione;
· consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
· comunicazione al sostituto d’imposta del risultato finale della dichiarazione ai fini del conguaglio a debito o a credito in sede di ritenuta d’acconto;
· invio all’amministrazione finanziaria della dichiarazione e delle scelte del contribuente ai fini della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF.
Alla norma non sono ascritti effetti finanziari.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che si determinino effetti di sostituzione da parte dei contribuenti che possono scegliere in un ambito maggiore di soggetti abilitati a svolgere l’attività di assistenza fiscale.
Deducibilità beni strumentali dei lavoratori autonomi
Le norme, introdotte con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, intervengono sull’articolo 54 del Tuir[227] al fine di modificare il regime fiscale dei beni strumentali dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento agli immobili e ai veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività (comma 334).
Fino al 31 dicembre 2006 gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’arte o della professione, di proprietà o in base a contratti leasing, sono deducibili per un importo corrispondente alla rendita catastale. Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per l’esercizio della professione sono ammortizzabili nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Nel caso di uso promiscuo del bene, tutti gli importi deducibili vengono ridotti al 50%.
Le modifiche relative agli immobili hanno carattere transitorio in quanto si applicano limitatamente agli immobili acquistati nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nello stesso periodo. Inoltre, gli importi deducibili nei periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009 sono ridotti a un terzo (comma 335).
Per quanto riguarda gli immobili si dispone l’integrale deduzione del costo sostenuto per l’acquisto (attraverso la procedura dell’ammortamento) ovvero, nel caso di contratti leasing, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria[228]. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto legge n. 223/2006 dirette ad escludere, dal costo ammortizzabile, il valore dei terreni edificabili su cui insistono gli immobili.
La rilevanza fiscale del costo di acquisto dei fabbricati comporta che anche le plusvalenze e le minisvalenze realizzate dalla vendita debbano concorrere alla formazione del reddito. Inoltre, le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione – se per loro natura non devono essere imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono – sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute per un importo non superiore al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l’eventuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque anni successivi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente, tutte le spese (acquisto, canoni di locazione finanziaria, spese straordinarie) sono deducibili in misura pari al 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’attività professionale.
Come già segnalato, infine, si ricorda che il comma 335 stabilisce che il nuovo regime fiscale sulla deducibilità degli immobili si applica esclusivamente a quelli acquistati o per i quali sono stati stipulati contratti leasing nel triennio 2007-2009; nello stesso triennio, inoltre, le quote deducibili sono ridotte a un terzo.
Per quanto riguarda i veicoli e le altre spese relative ai mezzi di trasporto utilizzate per l’esercizio dell’arte o professione – deducibili, in caso di acquisto, in misura pari al 25% limitatamente ad un solo veicolo[229] - si dispone la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria a condizione che la durata del contratto leasing non sia inferiore al periodo ordinario di ammortamento del bene.
Per quanto riguarda, in generale, tutti i beni strumentali, viene esclusa la deducibilità delle minusvalenze se relative a beni che vengono destinati al consumo personale o familiare del contribuente ovvero destinati a finalità estranee all’arte o professione esercitata.
La relazione tecnica utilizza, ai fini della stima degli effetti finanziari, i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi ultime disponibili dai quali risulta che l’importo complessivo delle spese relative agli immobili dichiarate dai contribuenti interessati[230] è pari a circa 1.400 milioni di euro; tale valore viene rivalutato in 2.000 milioni anche in base a criteri statistici. Si ipotizza, quindi, che le ulteriori spese relative agli immobili deducibili annualmente per i nuovi acquisti e contratti a partire dal 2007 siano non inferiori a 1/19 di tale importo (il periodo di 19 anni è valutato come valore intermedio tra il periodo di ammortamento ordinario – 33 anni – e la durata massima dei contratti di leasing – 15 anni).
Tenuto conto, infine, che la norma consente una deduzione pari a 1/3 di quella spettante, il maggiore onere deducibile nel primo anno di applicazione è pari a:
(2.000 mln : 19 anni) x 1/3 = 35 milioni di euro
cui corrisponde, in conseguenza del cumulo, un valore pari a 70 milioni nel 2008 e 105 milioni nel 2009.
Applicando un’aliquota media marginale Irpef del 30% e un’aliquota Irap del 4% si ottengono effetti complessivi in termini di cassa pari a 21 milioni nel 2008 e 33 milioni nel 2009.
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Irpef/Irap |
0 |
18,4 |
29 |
0 |
21 |
33 |
0 |
21 |
33 |
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
|||||||||
Irap |
0 |
2,6 |
4,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Al riguardo è stato chiesto[231], in primo luogo, una precisazione diretta a chiarire se la platea dei soggetti considerati per la quantificazione include anche gli studi associati tra artisti e professionisti.
In secondo luogo, in merito alla determinazione del costo di esercizio basandosi sulla stima di una quota (1/19) del rigo RE9 delle dichiarazioni dei redditi, è stato evidenziato che i dati contenuti in tale rigo includono sia le spese ammortizzabili sia quelle da imputare in conto esercizio; pertanto, sarebbe stato più opportuno stimare quale parte sia riferita ai costi d’esercizio e quale a costi ammortizzabili. In ogni caso, è stato segnalato, non è stata applicata alcuna rivalutazione per gli anni successivi al 2007.
Infine sono stati richiesti chiarimenti di natura interpretativa circa il regime fiscale applicabile agli acquisti e alle sottoscrizioni di contratti leasing successivi al 2009.
Si segnala che, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha fornito una nota[232] relativamente ad un emendamento contenente analoghe disposizioni sulle quali il Servizio bilancio ha formulato osservazioni in merito alla possibile sottostima degli effetti finanziari con riferimento sia agli immobili sia alle spese leasing delle autovetture. Nella nota viene precisato, per quanto riguarda gli immobili, che la quantificazione non risulta sottostimata in quanto:
- l’incremento del 40% (da 1,4 mld a 2 mld) del valore di riferimento include anche il possibile effetto incentivante della normativa proposta. In proposito, la nota precisa che la riduzione a 1/3 della quota deducibile nel triennio 2007-2009 attenua l’effetto incentivante medesimo;
- alcune disposizioni non sono favorevoli per il contribuenti; si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all’attribuzione delle spese di manutenzione, ammodernamento e ristrutturazione imputabili ad incremento del costo dell’immobile per le quali, quindi, il periodo di ammortamento è superiore a quello previgente;
- nel caso di vendita dell’immobile, la plusvalenza fiscalmente imponibile – considerato l’ammortamento effettuato – sarà superiore a quella determinata in base alla normativa previgente.
Per quanto riguarda le autovetture la nota precisa che la norma non modifica la percentuale di deduzione del 25% contenuta nell’articolo 164 del Tuir ma introduce esclusivamente un vincolo di durata minima dei contratti del leasing quale condizione perché sia deducibile il 25% previsto nel citato articolo 164. Pertanto, pur ritenendo che la modifica comporti un effetto positivo in termini di gettito, non si è proceduto ad alcuna quantificazione per ragioni prudenziali[233].
Si segnala infine che non è stato indicato il periodo d’imposta cui si riferisce il dato complessivo indicato in 1,4 miliardi di euro.
Esenzione Irpef per le borse di studio a cittadini stranieri
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, esclude dalla base imponibile Irpef le somme percepite da cittadini stranieri in qualità di borse di studio corrisposte in forza di accordi e intese internazionali.
La relazione tecnica afferma che in base a dati diffusi dal Ministero degli esteri, le somme mensili erogate ai borsisti e ai ricercatori ammontano, rispettivamente a 700 euro e a 1.300 euro cui corrisponde, su base annua, una erogazione pari a 8.400 euro per i borsisti e a 15.600 euro per i ricercatori. Il numero complessivo dei soggetti interessati è di 2.000 unità che la relazione tecnica ipotizza equamente distribuiti fra le due categorie in argomento.
Il conseguente minor gettito quantificato risulta pari a 2,5 milioni di euro in termini di competenza. Tenuto conto del meccanismo di saldo e acconto delle imposte, gli effetti in termini di cassa sono quantificati in 2,1 milioni per il 2007 e 2,5 milioni a decorrere dal 2008.
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Irpef |
2,1 |
2,5 |
2,5 |
2,1 |
2,5 |
2,5 |
2,1 |
2,5 |
2,5 |
Al riguardo è stato segnalato che gli effetti di minor gettito indicati per l’anno 2007 potrebbero risultare lievemente sottostimati in quanto calcolati in base ad una ripartizione in tredicesimi della indennità annua.
La norma, introdotta con il maxiemendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato, dispone una misura transitoria di materia di adempimenti fiscali. In particolare, si dispone che, limitatamente al periodo d’imposta 2006, i dati indicati nell’elenco dei clienti e fornitori si considerano validi anche in presenza dell’indicazione del solo numero di partita Iva e non anche il codice fiscale.
La relazione tecnica non considera la norma.
Nulla da osservare al riguardo.
Proroga agevolazioni per il riordino IPAB
La norma proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la fruizione delle agevolazioni fiscali[234] previste per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche private. Le agevolazioni consistono nella esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativamente agli atti stipulati dalle Ipab e finalizzati al citato riordino.
Un’analoga proroga era stata prevista per gli anni 2004 e 2005 dall’articolo 2, comma 24 della legge finanziaria 2004 (legge n. 350/2003) e per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 127 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005).
La relazione tecnica effettua la quantificazione in base al numero attuale di Ipab esistenti, pari a 4.226. Tenuto conto che l’atto di trasformazione sconterebbe un’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 168 euro ciascuna, l’onere massimo[235] derivante dalla norma in esame ammonta a 2 milioni di euro per il 2007.
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Agevolazioni Ipab |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Al riguardo non sono state formale osservazioni.
Gli effetti finanziari indicati dall’allegato 7 sono i medesimi già scontati in occasione delle precedente proroga sopra citata (legge 266/2005).
Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici
La norma prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, volte a realizzare i seguenti interventi di adeguamento degli edifici:
- interventi di riqualificazione energetica volti a conseguire un valore di consumo di energia per riscaldamento invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 100.000 euro;
- installazione su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari, di strutture opache verticali (coperture), strutture opache orizzontali (pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che tali strutture siano rispondenti ai requisiti di trasmittanza termica indicati nella tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 60.000 euro;
- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta per le spese sostenute entro l’importo massimo di 30.000 euro;
E’ prevista l’applicazione dei criteri generali individuati per usufruire delle detrazioni d’imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio di cui all’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e dalle relative norme di attuazione.[236]
Sono inoltre previste le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:
a) l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente, della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti;
b) l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio, se prevista dalla regione o dall’ente locale, ovvero di un “attestato di qualificazione energetica” predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa[237]. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.
Le spese per la certificazione energetica rientrano negli importi detraibili.
Il comma 350, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che nei regolamenti edilizi comunali sia prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione ai fini del rilascio delle concessioni edilizie.
L’allegato 7 quantifica i seguenti effetti di minore entrata, derivanti dalla disposizione:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
6,5 |
71,0 |
44,0 |
6,5 |
71,0 |
44,0 |
6,5 |
71,0 |
44,0 |
La relazione tecnica quantifica le minori entrate derivanti dalla disposizione sulla base dell’ammontare delle spese attualmente detraibili per ristrutturazioni edilizie, pari, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003, a 4,3 mld di euro. Si ipotizza che l’ammontare annuo delle spese interessate dalla norma sia pari al 7% di quelle complessive, ossia a 300 mln di euro. La quantificazione è effettuata confrontando il beneficio concesso dalla norma con quello di cui avrebbero goduto tali spese sulla base della normativa relativa alle ristrutturazioni edilizie, prorogata al 2007 dal successivo art. 29 del provvedimento in esame.
Di seguito sono riportate le valutazioni formulate:
|
Agevolaz. ordinaria |
Agevolazione energia |
Differenza |
quota detraibile |
36% |
55% |
|
detrazione totale |
108 mln |
166 mln |
|
detrazione annua |
11 mln |
54 mln |
44 mln |
Ipotizzando una percentuale di acconto pari al 15% nel primo esercizio e al 75% negli esercizi successivi si perviene allo sviluppo delle minori entrate indicato nell’allegato 7.
Al riguardo, il Servizio bilancio dello Stato ha osservato, in via preliminare, la necessità di acquisire gli elementi a fondamento dell’ipotesi secondo la quale l’incidenza delle spese finalizzate ad interventi di carattere energetico rispetto al totale delle spese per ristrutturazione edilizia sia pari al 7%. Tenuto conto che tale ipotesi determina l’ordine di grandezza del minor gettito previsto, appare necessario disporre dei relativi elementi di riscontro.
Sul punto il Governo ha precisato che la percentuale adottata è sufficientemente prudenziale considerando che l’attuale spesa per installazione di pannelli solari, una delle voci più significative di quelle considerate dalla norma, risulta di gran lunga inferiore a quanto stimato.
Con riferimento alla metodologia adottata nella stima si è osservato che la stessa si basa sull’ipotesi che le spese in esame sarebbero state sostenute anche in assenza della disposizione agevolativa, beneficiando della detrazione del 36%, da dividere in 10 quote annuali, prevista in via generale per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale ipotesi non appare interamente condivisibile: appare infatti plausibile che una parte consistente della spesa che beneficerà dell’agevolazione in esame costituirà una quota aggiuntiva rispetto alle spese desumibili dalle dichiarazioni d’imposta pregresse.
Ciò in quanto:
- una componente aggiuntiva dovrebbe essere indotta dall’incremento del mercato, conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici;
- un incremento ulteriore sarà indotto da ragioni di carattere esclusivamente fiscale a causa del consistente vantaggio relativo derivante dalla disposizione in esame rispetto al regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, sia in termini assoluti, sia sotto il profilo di cassa. Per gli interventi di importo medio più contenuto infatti (quali quelli relativi agli impianti solari termici e alle caldaie), il beneficio fiscale ottenibile sulla base dell’agevolazione ordinaria avrebbe potuto rivelarsi non sufficiente a compensare gli oneri relativi alle pratiche amministrative necessarie per fruire dell’agevolazione;
- un’ulteriore componente aggiuntiva rispetto a quella ricavabile dalle dichiarazioni fiscali pregresse appare connessa alla detraibilità delle spese per la certificazione e la qualificazione energetica.
I fattori indicati potrebbero tradursi in fattori di sottostima del minor gettito previsto dalla RT.
In proposito il Governo ha rilevato che eventuali maggiori spese avrebbero come conseguenza un corrispondente aumento di gettito derivante dalle maggiori entrate IVA, IRPEF, IRES, tale da compensare ampiamente l’ulteriore perdita di gettito.
Sul punto si segnala che la considerazione del Governo non sembra tenere conto del fatto che, in parte, la maggiore spesa indotta dall’agevolazione nel settore della riqualificazione energetica potrebbe tradursi in una riduzione della spesa in altri settori di consumo. Tale fenomeno di sostituzione della spesa vanificherebbe in parte gli effetti indotti di maggiore entrata indicati dal Governo.
Contributi per apparecchi e motori ad alta efficienza
Le norme dispongono le seguenti detrazioni d’imposta, spettanti, in una unica rata, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007:
· una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ (comma 353);
· una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW (comma 358);
· una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino ad un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW (comma 359).
Infine, viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione sia delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 358 e 359, sia di tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (comma 360).
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore entrata con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
0 |
162 |
-69 |
0 |
162 |
-69 |
0 |
162 |
-69 |
La relazione tecnica riferita al testo iniziale forniva una quantificazione degli oneri riferiti ai commi 353 e 358 impostata su parametri diversi da quelli risultanti dalle norme, mentre non forniva la quantificazione degli oneri relativi al comma 359.
Considerata la difformità dei parametri utilizzati dalla relazione tecnica rispetto a quelli effettivi considerati dalle norme, risultava difficoltoso trasporre la quantificazione in questione utilizzando i parametri effettivi.
Il Servizio Bilancio ha pertanto richiesto un aggiornamento della relazione tecnica al fine di allineare le quantificazioni ai medesimi parametri considerati nelle norme, nonché la quantificazione della perdita di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 359.
La relazione tecnica aggiornata[238], riferita a parametri identici a quelli delle norme, ha fornito le seguenti quantificazioni:
- con riferimento al comma 353, viene ipotizzato che saranno acquistati 350.000 apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, su un totale di vendite annuali in Italia pari a oltre 2 milioni di apparecchi. La corrispondente riduzione del gettito IRPEF, ipotizzando in via prudenziale che tutti fruiscano del tetto massimo di detraibilità, si stima in circa 70 milioni di euro di competenza del 2007, per il quale viene scontato un effetto di perdita di gettito di cassa di 122,5 milioni di euro per il 2008 e di aumento di gettito di 52,5 milioni di euro per il 2009.
- con riferimento ai commi 358 e 359, pur non risultando disponibili i dati di vendita, viene ipotizzato che il numero di acquirenti sia pari a 15.000 e che tutti fruiscano del tetto massimo di detraibilità previsto. Si giunge ad una variazione negativa del gettito IRPEF/IRES di competenza 2007 pari a circa 22,5 milioni di euro, per il quale viene scontato un effetto di perdita di gettito di cassa di 39,5 milioni per il 2008 ed di aumento di gettito di cassa di 16,5 milioni per il 2009.
Deduzione delle spese per interventi di efficienza energetica
Le norme introducono una deduzione dal reddito d’impresa per gli esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio, che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006.
La deduzione spetta nella misura del 36 per cento dei costi sostenuti per la sostituzione di apparecchi illuminanti e di lampade ad incandescenza con apparecchi e lampade dotati di efficienza energetica e rendimento ottico non inferiore a determinate soglie, nonché per l’istallazione di regolatori del flusso luminoso.
L’agevolazione non rileva nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi per il secondo ed il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006.
Alle minori entrate, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, di cui al successivo comma 362 della legge in esame.
Tale fondo, istituito nello stato di previsione del MEF con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009, è alimentato, nel limite di 100 milioni di euro annui, dal maggior gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi dei prodotti petroliferi, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF 2007-2011.
L’Allegato 7 non attribuisce alle disposizioni alcun effetto sui saldi, in quanto il relativo onere rappresenta una destinazione di spesa degli stanziamenti disposti a finanziamento del fondo per la fiscalità energetica, che, nel medesimo Allegato, trovano evidenza tra le maggiori spese in conto capitale.
La relazione tecnica stima un effetto di minore gettito a titolo di imposte dirette di 11 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in considerazione di quanto previsto dalle norme in merito all’irrilevanza dell’agevolazione in sede di determinazione dell’acconto per i medesimi anni.
La quantificazione si basa sui seguenti dati e parametri di calcolo:
Numero degli esercizi commerciali fissi |
761.000 |
Costo medio per istallazione di bulbo fluorescente e di regolatore di flusso luminoso |
20 euro |
Percentuale di deduzione |
36% |
Investimento annuo complessivo |
110 milioni di euro |
Importo complessivo annuo deducibile (36%*110) |
39,6 milioni di euro |
L’aliquota IRES-IRE utilizzata, implicitamente desumibile dai dati della relazione tecnica, risulta pari al 27,8 per cento (27,8% di 39,6 milioni = 11 milioni).
Al riguardo occorre sottolineare che la relazione tecnica non esplicita le ipotesi alla base della stima dei costi sostenuti per la sostituzione delle lampade e delle apparecchiature illuminanti, pari a 110 milioni di euro annui.
Tale circostanza non consente di valutare il grado di prudenzialità di tale stima. Tale valutazione riveste notevole importanza in considerazione sia del fatto che le norme non pongono alcun limite individuale all’ammontare della spesa cui si applica la percentuale di deducibilità, sia del fatto che l’agevolazione ha carattere di temporaneità.
Detrazione per l’acquisto di televisioni dotate di sintonizzatore digitale
Le norme, introdotte dalla Camera dei deputati, introducono una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato, in favore degli utenti del servizio di radiodiffusione in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento. Quanto disposto dalla norma in esame non si considera ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2007.
Le modalità per l'applicazione della disposizione, nonché le caratteristiche degli apparecchi televisivi necessarie per beneficiare della detrazione saranno definiti con successivo decreto dei Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2007.
L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti di entrata:
(segno meno = peggioramento) (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minore IRPEF |
0,0 |
-40,0 |
0,0 |
0,0 |
-40,0 |
0,0 |
0,0 |
-40,0 |
0,0 |
Maggiore IVA |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
23,9 |
-40,0 |
0,0 |
23,9 |
-40,0 |
0,0 |
23,9 |
-40,0 |
0,0 |
La relazione tecnica, ai fini della stima dell'onere recato dalla disposizione in esame, quantifica in oltre 5 milioni (dati Anie e Ministero delle comunicazioni) il numero di televisori venduti nel 2006, di cui circa il 2 per cento (ossia 110.000) dotati di sintonizzatore digitale. Relativamente a questi ultimi (il cui prezzo medio unitario, al netto dell'IVA, è pari a 1.333 euro), per il 2007 viene stimato un volume di vendita di 200.000 unità (+ 90.000 unità rispetto al 2006, corrispondenti ad un incremento di oltre l'80 per cento su base annua, anche per effetto della norma di incentivazione).
Nell'ipotesi che tutti gli acquirenti usufruiscano del massimo di detraibilità (200 euro), il minor gettito IRPEF di competenza 2007 sarà pari a 40 mln; al tempo stesso il maggior numero di televisori venduti per effetto dell'incentivazione produce un maggior gettito IVA di 23,9 mln.
La relazione tecnica riporta quindi un andamento del gettito di cassa complessivo pari a +23,9 mln nel 2007 (per effetto del maggiore gettito IVA) ed a -40 mln nel 2008 (minore gettito IRPEF), dal momento che la disposizione fa riferimento alle spese effettuate sino al 31/12/2007.
Al riguardo, è stato osservato che la relazione tecnica, nello stimare il recupero di gettito IVA sull'incremento di apparecchi televisivi con sintonizzatore digitale venduti a seguito dell'effetto incentivante della disposizione, non tiene conto del possibile effetto di sostituzione che potrebbe indurre ad acquistare apparecchi digitali per fruire dell'agevolazione non in aggiunta ma in sostituzione di altri tipi di consumo. Non appare pertanto corretto quantificare un recupero di gettito IVA con riferimento all’intero ammontare delle vendite incrementali degli apparecchi televisivi in questione.
Interventi sulla fiscalità energetica
Le norme istituiscono un fondo - nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - con una dotazione di 50 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 (comma 363).
A tale fondo viene destinato il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui (comma 362).
Si segnala che l'articolo in esame riproduce in maniera pressoché identica il contenuto degli articoli 3 e 4 dell’A.S. 691[239], di iniziativa governativa, attualmente all'esame, in sede referente, della X Commissione del Senato.
La relazione illustrativa chiarisce che il Documento di programmazione economica e finanziaria imposta le previsioni di gettito sulla base di un prezzo di 71 dollari del barile di petrolio greggio.
Le risorse del fondo possono essere destinate[240] al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili con esclusione dei tributi erariali, mentre la definizione delle condizioni, delle modalità e dei termini di utilizzo sono demandati ad un decreto del Ministro dell’economia[241] (commi 364 e 365).
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa in conto capitale con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
50 |
50 |
50 |
10 |
25 |
40 |
10 |
25 |
40 |
La relazione tecnica non considera le norme.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Compartecipazione sulle coltivazioni di idrocarburi
La norma[242] estende alle regioni Abruzzo e Molise, appartenenti all’area del Mezzogiorno ma escluse dall’area ammessa all’obiettivo 1[243], l’attribuzione della compartecipazione al gettito delle aliquote sulla coltivazione degli idrocarburi di cui all’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 25-11-1996[244].
La disposizione recepisce l’emendamento parlamentare 18.685, presentato in Commissione bilancio al Senato, che recava una compensazione con un taglio trasversale in tabella C, entro il limite del 3%.
L’allegato 7 non ascrive effetti alla disposizione, che non risulta corredata di relazione tecnica.
Al riguardo il Servizio bilancio ha richiesto chiarimenti sugli effetti finanziari della disposizione, apparentemente suscettibile di determinare l’attribuzione di risorse non previste dalla legislazione vigente alle regioni Abruzzo e Molise.
Disposizioni in materia di biocarburanti
La norma dispone, tra l’altro:
· la ridefinizione degli obiettivi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili[245], prevedendo altresì misure per la promozione dei contratti di filiera nella produzione e distribuzione dei biocarburanti (commi 367-369);
· l’inclusione, fra le attività produttive di reddito agrario, delle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli. Il relativo onere, quantificato in 1 mln di euro a decorrere dal 2007, è compensato a valere sulla corrispondente riduzione di spesa di cui di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202[246] (commi 369-370);
· l’assoggettamento ad accisa, nella misura del 20% dell’aliquota gravante sul gasolio per autotrazione, del biodiesel, attualmente esente nell’ambito di un contingente quantitativo predefinito, e il contestuale aumento, da 200.000 a 250.000 tonnellate, del predetto contingente di biodiesel. Gli importi eventualmente non utilizzati possono essere destinati, con decreto ministeriale, per altre finalità di sostegno ai biocarburanti [247] (commi 371, 374, 375 e 377).
· l’applicazione, nell'ambito di un progetto triennale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, di una accisa ridotta per bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, etere etilterbutilico (ETBE) ed additivi e riformulanti prodotti da biomasse. A tal fine è fissato un limite di spesa di 73 mln annui, comprensivo degli effetti IVA, in base al quale con decreto ministeriale verranno fissati i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie di prodotti e operatori. La medesima aliquota ridotta è applicabile al suddetto carburante (ETBE) per il 2007, nell’ambito del programma triennale 2005-2007[248] (commi 371, 372 e 373);
· una diversa destinazione delle risorse destinate al Progetto sperimentale “bioetanolo” non utilizzate negli anni 2005 e 2006, prevedendo che esse siano destinate in primo luogo alla costituzione di un apposito Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche e, fino a 15 milioni di euro, per i programmi di sperimentazione e ricerca del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico (comma 376).
Si ricorda che la normativa vigente[249] destinava al Fondo sopracitato, per l’anno 2006, una quota residuale delle risorse non utilizzate nel 2005, mentre ai programmi di sperimentazione e ricerca erano destinati 5 milioni di euro[250].
L’allegato 7 riferito al testo iniziale del provvedimento riportava i seguenti effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
Maggiori spese in c/ capitale (mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Fondo ricerca bioenergetica |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
Filiera agroenergetica |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
L’allegato 7 riferito al testo approvato riporta i seguenti effetti finanziari:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Agevolazioni produttori agricoli (minori entrate co. 369) |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Fondo ricerca bioenergetica (Maggiori spese in c/ capitale comma 376) |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
Filiera agroenergetica (minori entrate co. 367-379) |
0 |
73 |
73 |
0 |
73 |
73 |
0 |
73 |
73 |
La relazione tecnica riferita al testo iniziale:
- con riferimento alle disposizioni di cui al comma 371 - che dispone l’assoggettamento ad accisa del biodiesel (precedentemente esente nell’ambito di un contingente di 200.000 tonnellate), nella misura del 20% dell’aliquota gravante sul gasolio per autotrazione e il contestuale aumento, da 200.000 a 250.000 tonnellate, del predetto contingente di biodiesel – afferma che, sulla base dei calcoli effettuati, alle due misure sopra descritte può attribuirsi una sostanziale invarianza di gettito.
L’invarianza cui fa riferimento la RT può infatti essere così illustrata:
|
Contingente |
aliquota |
Effetto finanziario |
Maggior gettito sul vecchio contingente |
200.000 |
1/5 * aliquota ordinaria |
50.000*aliquota ordinaria |
Minor gettito sul contingente incrementale |
50.000 |
4/5 * aliquota ordinaria |
50.000*aliquota ordinaria |
La successiva integrazione della relazione tecnica:
- per quanto concerne il programma triennale decorrente dal 2008 con applicazione di accisa ridotta per bioetanolo, ETBE ed additivi, indica l'effetto complessivo dell'agevolazione, in termini di minori entrate, nel limite di 73 milioni per il 2008 e 2009;
- relativamente alla norma secondo cui costituisce reddito agrario l'attività effettuata dagli imprenditori agricoli di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, la RT considera congrua la copertura di un milione di euro stabilita dal comma 91 a decorrere dal 2007, alla luce del numero esiguo dei soggetti che ne sarebbero interessati.
Al riguardo, con riferimento al comma 369, nel suo testo iniziale, il Servizio bilancio dello Stato ha segnalato la necessità di operare una quantificazione delle minori entrate a titolo di IRPEF derivanti dall’inclusione, fra le attività connesse all’attività agricola, dell’attività di produzione di carburanti da parte di imprenditori agricoli, in ragione del regime agevolato applicato al reddito agrario.
Con riferimento a tale aspetto il Governo ha quantificato, nell’ambito dell’allegato 7, in misura pari a 1 mln di euro annui, le minori entrate derivanti dalla disposizione in esame e ne ha disposto la compensazione a valere sulla riduzione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202[251] (comma 370).
Si segnala in proposito che la disposizione di copertura in questione è contenuta in 2 diversi commi dalla legge finanziaria: il comma 370 in esame e il comma 381. In entrambi i casi la disposizione è finalizzata a dare copertura alle minori entrate quantificate in 1 mln di euro, derivanti rispettivamente dalle agevolazioni di cui ai commi 369 e 380. L’allegato 7 indica separatamente gli effetti di minore entrata derivanti dalle due citate disposizioni (commi 369 e 380), mentre indica solo una volta l’effetto di minore spesa derivante dalla disposizione di compensazione, riferendolo al comma 381. Resta pertanto priva di compensazione la disposizione di cui al comma 369 in esame. Andrebbe pertanto fornito un chiarimento al riguardo.
Si segnala inoltre che la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della quantificazione delle minori entrate, presumibilmente in ragione dell’esiguità del relativo importo.
Con riferimento alle disposizioni del comma 376 (stanziamenti in favore della ricerca bioenergetica), il Servizio bilancio ha segnalato che, sebbene la formulazione della norma sembrerebbe non conforme alla vigente disciplina contabile - in quanto prevede per il 2007 l’utilizzo di risorse stanziate per il 2005 e il 2006 introducendo una deroga al principio di annualità del bilancio - gli effetti sui saldi riportati nel prospetto dell’allegato 7 sembrano contabilizzare correttamente come maggiori spese i 10 milioni di maggiorazione delle risorse destinate al fondo ricerca bioenergetica (15 milioni attualmente destinati rispetto ai 5 milioni destinati dalla normativa previgente).
Nessuna segnalazione era stata formulata con riferimento al programma triennale di applicazione di aliquote agevolate per i prodotti bioenergetici, in relazione al quale erano previsti oneri di 73 mln annui a decorrere dal 2007, in ragione della configurazione della disposizione come limite di spesa. Si segnala in proposito che non è chiaro se l’onere relativo all’esercizio 2007, precedentemente incluso negli effetti della disposizione nell’ambito dell’allegato 7, sia stato espunto dall’allegato 7 relativo al testo finale della legge finanziaria in quanto posto a carico delle risorse disponibili nell’ambito del programma triennale 2005-2007. In tal caso andrebbero forniti ragguagli in merito all’entità delle risorse in questione e alla loro capienza rispetto alle diverse forme di utilizzo previste dalle norme in esame.
Esclusione da accisa dell’olio vegetale puro per autoconsumo
La norma[252] esenta dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego dell'olio vegetale puro[253] a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata. La definizione delle modalità applicative della disposizione sono demandate ad un decreto ministeriale.
A compensazione delle minori entrate derivanti dalla disposizione, quantificate in 1 milione per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009, è prevista la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202[254].
L’allegato 7 quantifica l’effetto di minore entrata, pari ad 1 mln di euro annui a decorrere dal 2007, derivante dalla disposizione e il corrispondente effetto di minore spesa recato dalla norma di copertura.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che la riduzione di spesa operata a compensazione delle minori entrate recate dalla disposizione in esame sia di carattere permanente e non limitata al triennio.
Dal tenore letterale della disposizione di copertura, questa sembrerebbe infatti finalizzata a compensare esclusivamente gli oneri che si determinano nel triennio 2007-2009.
Si segnala inoltre che la disposizione di copertura in questione, comma 381, risulta contenuta anche in un altro comma del provvedimento in esame (370). Si rimanda in proposito a quanto segnalato con riferimento a tale ultima disposizione.
Modifica regime IVA sulla fornitura di energia termica
Normativa vigente. La parte terza della tabella A allegata al DPR n. 633/1972[255], ricomprende le “prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico” (punto 122) tra i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA agevolata del 10%; tale aliquota risulta applicata anche agli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica” (punto 127-quinquies).
La norma introduce una nuova definizione delle prestazioni di fornitura di energia termica assoggettate all’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, prevedendo che l’agevolazione riguardi le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia. Sono incluse nel regime di applicazione dell’IVA al 10% anche le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, specificando nel contempo che alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria.
L’allegato 7 non quantifica effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che viene ristretto il campo di applicazione dell’IVA agevolata, determinando un maggior gettito di misura trascurabile, che prudenzialmente non viene evidenziato.
La relazione introduttiva riferisce che la normativa attuale rende applicabile il regime agevolato anche all’energia termica proveniente da combustione di idrocarburi[256] e che quindi il restringimento del campo di applicazione dell’IVA agevolata permette il recupero di una parte consistente dell’agevolazione precedente “con impatto sul bilancio dello Stato molto modesto, o forse addirittura positivo”.
Si osserva chela norma include nel regime agevolato le forniture di energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, senza specificare, per quest’ultime, se l’agevolazione viene applicata solo nel caso di finalizzazione a energia termica per uso domestico.
Al riguardo sono state richieste precisazioni sul campo di applicazione della norma al fine di individuare puntualmente le operazioni che continuano ad usufruire dell’aliquota agevolata, quelle di nuova individuazione nell’ambito applicativo della stessa e quelle che ne risulterebbero invece escluse, anche al fine di verificare l’effetto compensativo delle conseguenti variazioni di gettito e pertanto la neutralità complessiva della norma.
Ciò considerando, tra l’altro, che la norma include nel campo dell’aliquota agevolata anche la fornitura di apparecchiature e materiali e che la relazione introduttiva non sembrerebbe escludere la possibilità di un impatto sul bilancio dello Stato, anche se modesto.
Riutilizzazione commerciale dei dati catastali
Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 367 a 372, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha dettato una disciplina volta al divieto della riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali, detenuti dall’Agenzia del territorio. In considerazione delle finalità antielusive della disciplina medesima, alla stessa sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 68 milioni di euro per il 2005, 74 milioni per il 2006 ed 80 milioni a decorrere dal 2007.
La norma reca alcune modifiche alla disciplina prevista dalla legge 311/2004 in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali, disponendo in particolare:
· l’abrogazione della disposizione che presume la riutilizzazione commerciale anche nel caso di fornitura dei dati catastali ad un solo soggetto, qualora il corrispettivo previsto sia inferiore all’ammontare dei tributi dovuti per l’acquisizione dei dati medesimi;
· per l’acquisizione originaria dei documenti catastali, la corresponsione di un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per i documenti ipotecari, una maggiorazione del 20 per cento dei tributi previsti[257]. L’importo fisso e la percentuale di aumento possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro[258], che può altresì individuare le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti, verso corrispettivo, dall’Agenzia esclusivamente ai riutilizzatori commerciali.;
· in caso di riutilizzazione commerciale non consentita, sono comunque dovuti i tributi e le tasse previste per l’acquisizione dei documenti riutilizzati; è inoltre comminata una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso tra il triplo e il quintuplo dei tributi dovuti e, nell’ipotesi in cui la riutilizzazione commerciale dei dati non sia soggetta a tributi, ad una sanzione amministrativa tributaria da 10.000 a 50.000 euro.
La relazione tecnica non considera le disposizioni.
Al riguardo, tenuto conto che alla disciplina su cui interviene la norma erano ascritti effetti di maggiore entrata pari a 80 milioni annui a decorrere dal 2007, il Servizio bilancio ha richiesto che il Governo confermasse che le modifiche recate dall’articolo in esame non fossero suscettibili di incidere negativamente su tali effetti.
Proroga di agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie
Le norme prorogano per il 2007 le seguenti agevolazioni fiscali previste in tema di ristrutturazioni edilizie[259] (comma 387):
- detrazione d’imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Gli interventi per i quali è ammessa la detrazione sono quelli indicati ai commi 1 e 1-bis del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, e quelli volti alla bonifica dall’amianto, realizzati su unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. L’importo massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione è fissato in 48.000 euro, mentre la quota delle suddette spese ammesse in detrazione è pari al 36%. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se le spese sono state sostenute da soggetti di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque o tre quote annuali costanti di pari importo;
- aliquota IVA del 10 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La norma dispone che, per beneficiare delle agevolazioni precedentemente illustrate, il costo della relativa manodopera deve essere evidenziato in fattura (comma 388).
La relazione tecnica quantifica le minori entrate compensando parzialmente gli effetti diretti di minor gettito derivanti dall’agevolazione con gli effetti indiretti di maggior gettito derivanti dalla maggiore domanda indotta dalla proroga dell’agevolazione stessa.
Il minor gettito derivante dall’agevolazione è quantificato sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2002 (periodo d’imposta 2001), dalle quali emerge un ammontare di spese per le ristrutturazioni edilizie pari ad almeno 5,9 mld di euro. In considerazione dei limiti introdotti successivamente, con riferimento all’importo massimo detraibile, si stima un coefficiente di abbattimento della spesa pari al 40%, da cui discende un totale di spese pari a 3,5 mld. Applicando il tasso di detraibilità del 36%, si perviene ad un ammontare detraibile di 1.260 mln di euro, ripartibili in 10 quote annuali, salvo che per i soggetti con più di 75 anni (2%) che possono ripartire la detrazione in 5 annualità. Ne consegue una variazione di gettito IRPEF annua pari a 129 mln di euro.
La perdita di gettito IVA ammonta invece a 318 mln di euro (3.500/1,1*10%).
Il recupero di gettito dovuto alla maggiore domanda indotta è computato sulla base di uno studio condotto nel 2003 sulla fiscalità immobiliare che stima l’incremento medio annuo delle ristrutturazioni ascrivibile all’effetto delle ristrutturazioni edilizie in misura pari a 1.100 mln di euro. Riducendo tale ammontare dello stesso coefficiente del 40% - utilizzato per tenere conto dell’introduzione, successiva al 2002, di limiti all’importo massimo ammesso al beneficio dell’agevolazione - e attualizzando gli importi del 2002 al 2007 al tasso del 2,5% annuo, si perviene ad una stima della maggiore domanda indotta dall’agevolazione pari a 747 mln.
Applicando a questo ammontare un’aliquota IVA del 20% e un’aliquota media delle imposte sui redditi pari al 30%, si perviene ad un incremento di gettito pari a 150 mln a titolo di IVA e a 224 mln a titolo di imposte sui redditi.
Di seguito sono riepilogati gli effetti sopra descritti, sia in termini di competenza che in termini di cassa:
Effetti in termini di competenza
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate |
IRPEF |
-129 |
-129 |
-129 |
IVA |
-318 |
0 |
0 |
|
effetti indotti positivi |
IRPEF/IRES/IRAP |
224 |
0 |
0 |
IVA |
150 |
0 |
0 |
|
|
Effetto netto |
-73 |
-129 |
-129 |
Effetti in termini di cassa
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
Minori entrate |
IRPEF |
-19,5 |
-207 |
-129 |
IVA |
-318 |
0 |
0 |
|
effetti indotti positivi |
IRPEF/IRES/IRAP |
33 |
201 |
-11 |
IVA |
150 |
0 |
0 |
|
|
Effetto netto |
-154,5 |
-6 |
-140 |
Gli effetti indicati nell’allegato 7 sono riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
MINORI ENTRATE |
|||||||||
Irpef/Iva |
154,5 |
6,0 |
140,0 |
154,5 |
6,0 |
140,0 |
154,5 |
6,0 |
140,0 |
Al riguardo, il Servizio bilancio della Camera ha osservato quanto segue:
- con riferimento alle minori entrate sono stati chiesti chiarimenti in merito alla differenza tra i dati di base, relativi alle spese complessive dichiarate al fine di ottenere il beneficio della detrazione fiscale, utilizzati dalla relazione tecnica in esame, rispetto a quelli interessati dalla relazione tecnica relativa ai precedenti commi 344-350[260].
Entrambe le quantificazioni prendono a base le spese complessive dichiarate al fine di ottenere il beneficio della detrazione fiscale, ma la relazione tecnica ai commi 344-350 considera le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2002 ed espone un ammontare complessivo pari a 4,3 mld, mentre la relazione tecnica alla norma in esame prende in considerazione le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2001 ed espone un ammontare complessivo pari a 5,9 mld, ridotto a 3,5 mld per tenere conto della riduzione delle agevolazioni introdotte successivamente al 2001.
I dati utilizzati dalla relazione tecnica relativa ai commi 344-350, relativi all’anno d’imposta 2001, sembrerebbero presupporre che la riduzione operata dalla relazione tecnica in esame possa essere superiore alla diminuzione della spesa effettivamente registrata. Ne conseguirebbe una sottostima delle minori entrate;
- con riferimento al recupero di gettito, per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione, si è osservato che, data la durata decennale di vigenza dell’agevolazione[261], tale elemento di maggior gettito dovrebbe già risultare scontato negli andamenti tendenziali dell’economia. Un recupero di gettito a tale titolo si giustificherebbe invece solo qualora gli andamenti tendenziali della domanda aggregata scontassero una riduzione, rispetto alle proiezioni, per tenere conto del venir meno dell’agevolazione in oggetto. Peraltro, dal DPEF non risulta che nella costruzione del quadro macroeconomico sia scontata una riduzione della domanda per il venir meno di questa come di altre agevolazioni oggetto di proroga annuale.
Infine, con riferimento ai criteri di quantificazione del recupero di gettito sono stati segnalati i seguenti ulteriori profili problematici:
- l’attualizzazione degli importi riferiti al 2001 viene operata solo con riferimento al recupero di gettito e non anche agli oneri derivanti dalla disposizione;
- l’aliquota IVA considerata nel recupero di gettito è quella del 20%, mentre l’aliquota applicabile alla maggiore domanda aggregata sarebbe comunque quella agevolata del 10% prorogata al 2007 dalla disposizione in esame;
- lo sviluppo per cassa del recupero di gettito delle imposte sui redditi sulla maggiore domanda indotta non appare conforme a quello utilizzato per stimare la perdita di gettito delle imposte sui redditi per effetto dell’agevolazione stessa: adottando il medesimo criterio si determinerebbe un maggior recupero nel 2008 e una corrispondente perdita nel 2009.
Il Governo, nella nota di risposta del 23 ottobre 2006 ha precisato quanto segue:
poiché la serie storica annuale delle spese in esame mostra un andamento piuttosto variabile, si è ritenuto di utilizzare i dati relativi al 2001 che appare descrivere correttamente il valore medio di spesa annuale;
in merito agli effetti indotti, l’analisi storica dei dati evidenzia che il settore delle costruzioni è stato caratterizzato negli ultimi anni da un tasso di crescita molto sostenuto (parallelamente alla corrispondente crescita in termini di volume e di frequenze delle dichiarazioni pervenute al Centro Operativo di Pescara) nettamente superiore a quello del Pil.
Proroga di agevolazioni tributarie
Le norme prorogano di un anno le seguenti agevolazioni tributarie in scadenza il 31 dicembre 2006:
riduzione (dal 3,75% al 1,9%) dell’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo e della pesca (comma 390).
In particolare la disposizione stabilisce, per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca e per i loro consorzi: che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2006 l’aliquota IRAP sia fissata ancora all’1,9 per cento, in luogo del 3,75 per cento; che per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007 l’aliquota sia fissata al 3,75 per cento, in luogo della misura ordinaria del 4,25 per cento;
benefici fiscali e contributivi (credito d’imposta, riduzione del reddito imponibile, parziale esonero contributivo) a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne (comma 391).
Si tratta della proroga di un anno dei seguenti benefici (nel limite del 70 per cento, come disposto dall’articolo 11 della legge finanziaria 388/2000):
- attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;
- esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.
esenzione dall’imposta di bollo e riduzione delle imposte ipotecarie e di registro per gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina (comma 392).
L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 120, della legge finanziaria 266/2005 - consiste nell’applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 129,11 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell’8 per cento e del 2 per cento) e dell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1 per cento.
deduzione forfetaria del reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante[262] (comma 393);
Si tratta delle agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione delle reti distributive di carburanti. A tal fine il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, nella seguente misura:
- 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.913,80 e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.065.827,60 euro.
agevolazioni tributarie per alcuni prodotti energetici, subordinatamente alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (commi 394 e 395).
Si tratta delle seguenti agevolazioni tributarie:
- riduzione delle aliquote di accisa per le emulsioni stabilizzate [comma 394, lettera a)];
- riduzione delle aliquote di accisa per il gas metano per usi industriali, limitatamente ai consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi all’anno [comma 394, lettera b)];
- riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso di riscaldamento in zone geografiche caratterizzate da condizioni climatiche sfavorevoli[263] [comma 394, lettera c)];
- aumento del credito d’imposta riconosciuto ai soggetti che utilizzano reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica [comma 394, lettera d)];
- riduzione delle aliquote di accisa per il gas metano per usi civili in zone climatiche fredde[264] [comma 394, lettera e)];
- riduzione del costo del gasolio e del GPL per uso di riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni facenti parte di aree con climi freddi[265] [comma 394, lettera f)];
- agevolazioni[266] per il gasolio destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine [comma 394, lettera g)];
- esenzione da accisa per il gasolio usato per le coltivazioni sotto serra [comma 394, lettera h)];
compensazione, da parte degli autotrasportatori, dei contributi al Servizio sanitario nazionale (comma 396).
Si tratta dell’estensione al 2007 dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria 266/2005, consistenti nella possibilità di utilizzare in compensazione delle imposte e dei contributi le somme versate, nel periodo d’imposta precedente, a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci[267].
Le somme versate possono essere utilizzate in compensazione, entro il limite complessivo di spesa di 75 milioni di euro, nel limite individuale di 300 euro per ciascun veicolo.
La quota portata in compensazione non concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, né il valore della produzione netta ai fini IRAP;
· estensione della deduzione forfetaria per spese non documentate: tale deduzione è estesa ai trasporti effettuati dall’imprenditore all’interno del comune sede dell’impresa (comma 397).
Tale beneficio è stato introdotto dall’articolo 1, comma 106, della legge finanziaria 266/2005. La deduzione spetta per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;
· esenzione dall’IRPEF di una quota (fino a 8.000 euro) dei redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera[268] (comma 398);
· fissazione a 3.615,20 euro del limite entro il quale posso essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai fondi sanitari integrativi (comma 399).
Il decreto legislativo n. 41/2000 ha introdotto nell’ordinamento i Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti Fondi doc), finalizzati a potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal SSN. Essi, nell’intenzione del legislatore, sono destinati a subentrare gradualmente ai Fondi esistenti (cosiddetti Fondi non doc), che hanno la finalità di sostituire, e non solo di integrare, il SSN. A tale scopo, il decreto legislativo, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) , ha introdotto incentivi fiscali che prevedevano, tra l’altro, l’annuale incremento delle deduzioni fiscali per i fondi doc e la contestuale riduzione di quelle relative ai fondi non doc. In particolare, per i fondi non doc, l’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a tali fondi per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro fino al 2002 e a 3.098,74 euro per l’anno 2003, diminuiti negli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino a 1.807,60 euro . Viceversa, per i fondi doc, l’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR prevede la deducibilità (sia dal reddito da lavoro dipendente sia dal reddito da lavoro autonomo) dei contributi versati ai fondi doc per un importo complessivo non superiore a 1.032,91 euro per il 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004, questo importo è fissato in 1.549,37 euro, aumentato a 1.807,60 euro per il 2005 e il 2006 e a 2.065,83 euro a decorrere dal 2007. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di deduciblità dei contributi ai fondi non doc è rimasto fissato a 3.615,20 euro, sulla base dell’articolo 3, comma 118, della legge n. 350/2003 mentre, per l’anno 2005, un intervento di natura analoga è stato disposto dall’articolo 1, comma 505 della legge 311/2004. L’agevolazione in esame è stata prorogata, da ultimo, con la legge finanziaria 266/2005 (articolo 1, comma 123).
La norma in esame (art. 1 comma 399) dispone, pertanto, che il limite di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi ai fondi non doc rimane fissato, anche per il 2007 a 3.615,20 euro.
· detraibilità del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento delle rette per gli asili nido (comma 400);
Si tratta dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 335, della legge finanziaria 266/2005. Tale norma aveva introdotto, limitatamente al periodo d’imposta 2005, una detrazione dall’imposta lorda[269], pari al 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Con riferimento alle predette agevolazioni, la relazione tecnica e l’allegato 7 quantificano i seguenti effetti di riduzione del gettito o di maggiore spesa corrente:
MINORI ENTRATE (milioni di euro) |
|||||||||||
Art. 1 |
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A |
||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|||
c. 390 |
Irap agricoltura |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348,1 |
-64,1 |
-44,0 |
348,1 |
-64,1 |
-44,0 |
|
c. 391 |
Agevolazioni pesca costiera e lagunare |
0,0 |
25,4 |
-10,9 |
45,8 |
33,7 |
-10,9 |
45,8 |
33,7 |
-10,9 |
|
c. 392 |
Piccola proprietà contadina |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 393 |
Deduzione forfetaria impianti di distribuzione carburante |
0,0 |
90,0 |
-38,6 |
0,0 |
90,0 |
-38,6 |
0,0 |
90,0 |
-38,6 |
|
c. 394 lett. a |
Emulsioni stabilizzate |
8,9 |
-4,9 |
2,1 |
8,9 |
-4,9 |
2,1 |
8,9 |
-4,9 |
2,1 |
|
c. 394 lett. b |
Metano usi industriali |
88,8 |
-48,9 |
21,2 |
88,8 |
-48,9 |
21,2 |
88,8 |
-48,9 |
21,2 |
|
c. 394 lett. c |
Gasolio riscaldamento zone montane |
51,9 |
-8,3 |
3,6 |
51,9 |
-8,3 |
3,6 |
51,9 |
-8,3 |
3,6 |
|
c. 394 lett. d |
Credito di imposta sulle reti teleriscaldamento alimentare con biomassa ed energia geotermica |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8,7 |
12,8 |
0,0 |
8,7 |
12,8 |
0,0 |
|
c. 394 lett. e |
Gas metano usi civili |
20,9 |
-3,3 |
1,5 |
20,9 |
-3,3 |
1,5 |
20,9 |
-3,3 |
1,5 |
|
c. 394 lett. f |
Agevolazioni gasolio e GPL zona climatica E |
18,1 |
-2,9 |
1,3 |
18,1 |
-2,9 |
1,3 |
18,1 |
-2,9 |
1,3 |
|
c. 394 lett. g |
Esenzione gasolio Trieste ed Udine |
13,3 |
-1,7 |
0,7 |
13,3 |
-1,7 |
0,7 |
13,3 |
-1,7 |
0,7 |
|
c. 394 lett. h |
Esenzione accise gasolio serre |
22,9 |
-12,8 |
5,5 |
22,9 |
-12,8 |
5,5 |
22,9 |
-12,8 |
5,5 |
|
c. 396 |
Compensazioni contributi al SSN versati dagli autotrasporti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 397 |
Incremento deduzioni forfetarie per autotrasporto |
101,0 |
-43,0 |
0,0 |
120,0 |
-52,0 |
0,0 |
120,0 |
-52,0 |
0,0 |
|
c. 398 |
Redditi dei lavori frontalieri |
0,0 |
48,0 |
-20,0 |
0,0 |
48,0 |
-20,0 |
0,0 |
48,0 |
-20,0 |
|
c. 399 |
Concorrenza al reddito imponibile deducibilità IRPEF dei contributi di assistenza sanitaria |
7,2 |
4,2 |
-1,0 |
7,2 |
4,2 |
-1,0 |
7,2 |
4,2 |
-1,0 |
|
c. 400 |
Detrazioni per spese frequenza asili nido |
32,4 |
-13,0 |
0,0 |
32,4 |
-13,0 |
0,0 |
32,4 |
-13,0 |
0,0 |
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI (milioni di euro) |
|||||||||||
Norma |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
c. 390 |
Irap agricoltura – FSN |
348,1 |
-64,1 |
-44,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 391 |
Agevolazioni pesca costiera e lagunare – Sgravi contributivi |
33,7 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 391 |
Agevolazioni pesca costiera e lagunare – Credito imposta |
12,1 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 394 lett. d |
Credito di imposta reti teleriscaldamento alimentare con biomassa ed energia geotermica |
8,7 |
12,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 396 |
Compensazioni contributi al SSN versati dagli autotrasportatori |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
c. 397 |
Incremento deduzioni forfetarie per autotrasporto |
19,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
In particolare, la relazione tecnica dà conto dei seguenti scostamenti rispetto alla quantificazione delle medesime agevolazioni nei precedenti provvedimenti di proroga:
(oneri annuali in termini di competenza)
Agevolazione |
Proroga 2006 Legge finanz. 266/2005
|
Proroga 2007 Legge finanz. 296/2006
|
IRAP agricoltura e pesca |
(art. 1 c. 118) 210 milioni |
(art. 1 c. 390) 188,1 milioni |
Accorpamento proprietà contadina |
(art. 1 c. 120) 71 milioni |
(art. 1 c. 392) 112,5 milioni |
Deduzioni distributori carburanti |
(art. 1 c. 120) 48 milioni |
(art. 1 c. 393) 51,4 milioni |
Crediti d’imposta reti teleriscaldamento |
(art. 1 c. 115 lett. d) 11 milioni |
(art. 1 c. 394 lett. d) 21,5 milioni |
Compensazione contributi SSN autotrasportatori |
(art. 1 c. 103) 75 milioni |
(art. 1 c. 396) 70,5 milioni |
Deducibilità contributi Fondi sanitari integrativi |
(art. 1 c. 123) 5,8 milioni |
(art. 1 c. 399) 10,3 milioni |
Detraibilità spese asili nido |
(art. 1 c. 335) 17,4 |
(art. 1 c. 400) 18,4 milioni |
Le restanti quantificazioni risultano inalterate o, comunque, in linea rispetto alle stime contenute nelle precedenti proroghe.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che i principali scostamenti nelle quantificazioni rispetto alle stime contenute nei precedenti provvedimenti di proroga appaiono riconducibili ad un aggiornamento dei dati posti alla base delle previsioni, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari delle agevolazioni tributarie in oggetto e alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati[270].
Si segnala in proposito che la stima degli effetti finanziari connessi all’attuazione del comma 391 (benefici fiscali e contributivi destinati alla pesca costiera) è costruita sulla medesima base dati già utilizzata per le precedenti due proroghe (leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006) per le quali il Servizio del Bilancio aveva già richiesto un aggiornamento.
In ordine alla proroga dell’agevolazione di cui al comma 396 (Compensazione contributi SSN autotrasportatori), si segnala la presenza di uno scarto di 4,5 milioni di euro fra il limite massimo di spesa stabilito dalla norma (75 milioni di euro) e l’onere indicato dalla RT e dall’allegato 7 (70,5 milioni di euro per il 2007). Le cause di tale differenza sono chiarite dalla RT, la quale ha applicato il limite massimo di compensazione (300 euro per ciascun veicolo) a tutti i veicoli potenzialmente interessati dall’agevolazione (235.000 unità, come ricavato dall’Archivio nazionale dei veicoli[271]), senza peraltro scontare, prudenzialmente, il possibile recupero di gettito (connesso alla indeducibilità del contributo SSN a fini Irpef e Irap) derivante dai contribuenti che indicano in dichiarazione redditi positivi o basi imponibili Irap positive. Pertanto:
300 euro × 235.000 unità = 70,5 milioni di euro.
Regime di deducibilità delle spese per il servizio di telefonia
Normativa previgente: L’articolo 102, comma 9, del TUIR prevedeva che, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, le quote di ammortamento, i canoni di locazione o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione fossero deducibili nella misura del 50 per cento, con eccezione per le imprese di autotrasporto merci, per le quali la percentuale di deducibilità era elevata al 100 per cento.
Analogamente, l’articolo 54, comma 3-bis, del TUIR prevedeva per le quote di ammortamento, i canoni di locazione e le spese di impiego e manutenzione relative alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile di comunicazione la deducibilità nella misura del 50 per cento, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Le medesime spese relative al servizio di telefonia fissa, non essendo altrimenti disposto da alcuna previsione normativa, risultavano, invece, integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette.
Le norme in esame dispongono quanto segue:
· unificano all’80 per cento la misura della deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi a tutte le apparecchiature terminali di comunicazione elettronica ad uso pubblico, sia ai fini della determinazione della base imponibile delle società che dei lavoratori autonomi. Resta ferma l’integrale deducibilità per le imprese di autotrasporto merci;
· le norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006. Per tale periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, occorre, tuttavia, assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto dell’efficacia delle suddette disposizioni.
L’allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi:
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto PA |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggiori entrate |
||||||||
85,2 |
113,6 |
113,6 |
102,7 |
134,2 |
134,2 |
102,7 |
134,2 |
134,2 |
Minori spese correnti[272] |
||||||||
17,5 |
20,6 |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
La relazione tecnica stima i seguenti effetti di maggiore entrata in termini di cassa, tenendo conto dell’obbligo di considerare gli effetti delle disposizioni in sede di acconto anche nel 2007[273]:
(milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
IRES-IRE |
85,2 |
113,6 |
113,6 |
IRAP |
17,5 |
20,6 |
20,6 |
Totale |
102,7 |
134,2 |
134,2 |
La relazione tecnica precisa che l’effetto netto di maggiore entrata è la risultante:
· di un effetto di ripresa di gettito derivante dal decremento dal 100 all’80 per cento della percentuale di deducibilità delle componenti di costo relative al servizio di telefonia fissa;
· di un effetto di riduzione di gettito derivante dall’incremento dal 50 all’80 per cento della percentuale di deducibilità delle componenti di costo relative al servizio di telefonia mobile.
La quantificazione si basa sui seguenti dati:
Spesa annua per telefonia fissa imputabile alle imprese |
7,1 miliardi di euro |
Numero di telefoni cellulari attribuibili al traffico di affari, al netto di quelli attribuibili alle imprese di autotrasporto |
4 milioni |
Ammontare unitario canone e spese manutenzione per cellulari |
900 euro annui |
Costo medio di acquisto di telefoni cellulari |
250 euro |
Vita media dei telefoni cellulari |
3 anni |
Flusso di sostituzioni annue (4.000.000/3) |
1.333.000 cellulari anno |
Elaborando i dati sopra elencati e tenendo conto delle spese di gestione per la telefonia mobile che rimangono a carico dell’impresa[274], si ottiene un decremento di spese deducibili per la telefonia fissa di 1,42 miliardi di euro ed un incremento di spese deducibili per la telefonia mobile di 0,91 miliardi di euro.
Applicando al differenziale, pari a 0,51 miliardi di euro, un’aliquota d’imposta complessiva (IRES-IRE-IRAP) del 26 per cento, si ottiene un incremento di gettito annuo per competenza pari a circa 134 milioni di euro.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, risultando la quantificazione corretta sulla base dei dati e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica.
COMMI da 404 a 416 e da 425 a 429
Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri
Le norme recano disposizioni varie di modifica degli assetti organizzativi e di personale dei Ministeri, finalizzate al conseguimento di economie di spesa. Le norme in questione, tra l’altro, prevedono:
· la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione, al fine di realizzare la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale pari al 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento (comma 404, lett. a);
· la rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendone la riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture – uffici territoriali del Governo (comma 404, lett. c);
· la riduzione delle dotazione organiche in modo da assicurare che il personale delle strutture di supporto non ecceda il 15 per cento delle risorse umane complessive (comma 404, lett. f);
· l’avvio della ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura ed, in particolare, l’unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera (comma 404, lett. g);
· l’individuazione della dimensione territoriale minima degli uffici periferici del Ministero dell’interno, che dovrà essere correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale ed alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (comma 425);
· il riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze e la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Ministero dell’economia (comma 427).
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore spesa sui saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno
|
Indebitamento netto
|
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comma 404 |
- |
- |
- |
2 |
4 |
5 |
2 |
4 |
5 |
Commi 425-429 |
- |
- |
- |
5 |
10 |
15 |
5 |
10 |
15 |
La relazione tecnica precisa che alcune delle norme in questione hanno anche una funzione strumentale rispetto alle misure di contenimento della spesa previste dai successivi commi 507 e 508, con riferimento in particolare a quelle relative alla riorganizzazione degli uffici periferici presso gli uffici territoriali del Governo (comma 404, lett. c) nonché a quelle concernenti la riduzione del “back office” (comma 404, lett. f).
La relazione inoltre, afferma che la predetta riduzione degli uffici determina economie sulle spese di funzionamento, ma non fornisce l’indicazione delle economie medesime. E’ tuttavia da ritenere, sulla base di quanto prevede il comma 416 integrato dalle ulteriori informazioni contenute nell’allegato 7 che, con riferimento complessivo ai commi da 425 a 429, le economie da conseguire siano pari a 5 milioni euro per il 2007, 10 milioni per il 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2005.
La relazione fornisce invece una quantificazione circa le economie derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle figure dirigenziali di prima fascia, precisando che con riferimento al numero complessivo di tali unità presso le Amministrazioni centrali – 400 unità – la riduzione di 40 unità determina un risparmio lordo di 4 milioni di euro per il 2007, 8 milioni di euro per il 2008 e di 10 milioni a decorrere dal 2009[275].
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi in base ai quali sono state stimati gli importi iscritti nell’allegato 7 in relazione alla riorganizzazione degli uffici periferici di cui ai commi da 425 a 429.
Il Servizio bilancio aveva richiesto chiarimenti atti a confermare che la quantificazione delle minori spese derivanti dalla riduzione del 10 per cento delle posizioni dirigenziali di prima fascia fosse corretta. A tal proposito il Governo aveva chiarito che la quantificazione di un costo medio per dirigente generale pari a 250.000 euro era determinata dalla somma della retribuzione e degli oneri riflessi a carico dello Stato. Inoltre le economie erano state calcolate, sempre secondo quanto precisato dal Governo, non in relazione alla cessazione dell’incarico, in relazione al quale i risparmi avrebbero riguardato i soli elementi accessori della retribuzione[276], ma alla cessazione dal servizio. Il Governo aveva infine precisato che dalla soppressione del 5 per cento degli uffici dirigenziali non generali non erano stati scontati risparmi in via prudenziale in considerazione del fatto che presso le amministrazioni esistono uffici privi di titolare.
Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici
Le norme[277] istituiscono un Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di personale già utilizzato con tipologie contrattuali flessibili. Per il funzionamento del Fondo viene autorizzata una spesa pari a 5 milioni annui a decorrere dal 2007, cui possono aggiungersi risorse derivanti:
· dal risparmio di oneri per interessi derivanti dal versamento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (legge n. 432/1993) di un importo fino al venti per cento delle somme giacenti sui conti correnti e rapporti bancari cosiddetti ”dormienti” di cui all’articolo 1, comma 345, della legge n. 266/2005;
· dal risparmio di oneri per interessi derivanti dal versamento al predetto Fondo ex legge 432/1993 di una quota pari fino al 5 per cento dei dividendi derivanti da società pubbliche, eccedenti le previsioni e non necessari agli obiettivi di finanza pubblica.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Stabilizzazione precari |
5 |
5 |
5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Al riguardo si osserva che la norma prevede una destinazione, ancorché eventuale, al Fondo dalla medesima istituito, di somme cui la normativa vigente assegna specifiche finalità.
I versamenti sul Fondo di cui alla legge n. 432/1993 hanno infatti la finalità di ridurre l’onere per il servizio del debito, riduzione che verrebbe sostanzialmente sterilizzata dalla destinazione di parte delle minori spese che ne derivano a nuove finalità; quanto alle somme derivanti dai conti e rapporti cosiddetti “dormienti”, le stesse risultano già destinate ad un Fondo istituito dall’articolo 1, comma 345, della legge n. 266/2005 ai fini dell’indennizzo di risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
Spese dei Commissari di Governo
La norma stabilisce che ai commissari straordinari di Governo[278] non si applica la disposizione[279] che impone la riduzione del 30 per cento della spesa per organi collegiali ed altri organismi.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti[280] di maggiore spesa corrente:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Commissari straordinari |
0 |
0 |
0 |
-0,25 |
-0,25 |
-0,25 |
-0,25 |
-0,25 |
-0,25 |
La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati[281], quantifica un onere di 250.000 euro. L’importo è stato determinato sulla base dei trattamenti medi percepiti nell’anno 2006 dai Commissari straordinari, pari ad euro 60.000. Considerato che risultano nominati o rinnovati quattro Commissari straordinari il maggior onere ammonterebbe a 250.000 euro.
Presumibilmente non sono considerati effetti di spesa sul saldo netto da finanziare dal momento che le gestioni commissariali sono fuori bilancio[282].
Al riguardo si è rilevato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulla spesa collegata agli organi in questione, sulla base della quale sarebbe possibile riscontrare la correttezza della quantificazione dell’onere, bensì il solo onere sostenuto per la remunerazione dei Commissari straordinari.
Autonomia contabile della Presidenza del Consiglio
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato[283], consente alla Presidenza del Consiglio di dare attuazione alle disposizioni limitative della spesa recate dal disegno di legge finanziaria mediante propri decreti[284]. In fase attuativa il solo vincolo che deve essere rispettato è quello dell’invarianza dei risultati previsti, in termini di fabbisogno e indebitamento, dalle disposizioni di cui si dispone l’applicazione.
La relazione tecnica, come integrata nel corso dell’esame al Senato, afferma che la disposizione serve ad assicurare alla Presidenza del Consiglio la necessaria elasticità di bilancio e non determina nuovi oneri.
L’allegato 7 non contiene una specifica indicazione concernente il comma in esame. Si rileva, tuttavia, che nel medesimo allegato 7 la quantificazione degli effetti riferiti alla disposizione che razionalizza la spesa pubblica di natura corrente[285], di cui al comma 507, sarebbe riferita al testo di tale norma come modificata, nel corso dell’esame parlamentare, dall’emendamento 53.9 e dall’emendamento 18.51 che ha introdotto il comma 422 in esame. Secondo una ricostruzione effettuata dal Servizio bilancio dello Stato, l’introduzione della presente disposizione potrebbe comportare maggiori oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2007. Per maggiori informazioni si rinvia alla ricostruzione degli effetti recati dal già menzionato comma 507.
Al riguardo è stato segnalato che non appaiono evidenti i motivi che hanno indotto ad includere nell’allegato 7 una indicazione riferita alla norma in esame.
Spese degli organismi tecnici presso la Presidenza del Consiglio
Le norme modificano l’articolo 1, comma 22-bis del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181[286]. In particolare si stabilisce che all’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non si applicano alcune disposizioni in materia di contenimento delle spese ossia:
· art. 1, comma. 9, della legge n. 266/2005[287] concernente le spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione che, a decorrere dal 2006, non possono essere superiori a quelle sostenute nel 2004;
· art. 29, del decreto legge n. 223/2006[288] che impone alle pubbliche amministrazioni di ridurre del 30% le spese di tutti gli organi collegiali e degli altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti presso di loro, con esclusione degli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Resta peraltro fermo il vincolo di spesa di cui al citato comma 22-bis, oggetto della modifica in esame, secondo il quale per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[289], ridotto del venticinque per cento (comma 424, lettere a) e b).
Inoltre si dispone l’esclusione di alcuni organismi tecnici della pubblica amministrazione dalla sola applicazione del citato articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233[290].
L’allegato 7 espone i seguenti effetti[291] di maggiore spesa corrente:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggiori spese Commissioni |
0 |
0 |
0 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,3 |
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 18.52 presentato al Senato dal Governo, è riferita ad una precedente formulazione della norma che non includeva la lettera c.
Con riferimento alle lettere a) e b) si escludevano nuovi oneri in quanto era espressamente richiamato il limite di spesa di cui al citato articolo 1, comma 22-bis del decreto leggen. 181/2006.
Nel maxiemendamento confluiva una nuova versione dell’emendamento in questione[292] che prevedeva la lettera c) in relazione al quale l’allegato 7 sconta oneri per 0,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
Al riguardo è stato rilevato che non sono disponibili le informazioni necessarie per la verifica della quantificazione dell’onere indicato nell’allegato.
Si rileva, inoltre, che non sono evidenti i motivi in virtù dei quali si escludono effetti sul saldo netto da finanziare.
Modifiche all’assetto organizzativo della Polizia di Stato
La norma, al fine di conseguire economie, dispone la soppressione, a decorrere dal 1° dicembre 2007, delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato (comma 430) e la riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale della Polizia di Stato (comma 431).
E’ stabilito, inoltre, che con successivi provvedimenti, si proceda alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
La revisione dovrà garantire ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente l’inquadramento a prefetto, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio.
Con gli stessi provvedimenti, verrà altresì adeguato l'organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza ed emanata la disciplina relativa all'inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l'invarianza della spesa (comma 433).
Dall'attuazione delle norme in esame devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 434).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) non reca un apposita indicazione degli effetti derivanti dalla norma in esame in quanto gli stessi, come chiarito dalla relazione tecnica, sono scontati nell’ambito degli effetti recati dai commi 507 e 508, alla cui scheda si rinvia.
La relazione tecnica con riferiemento alla soppressione delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato sconta 750.000 di euro annui di risparmi in relazione al loro attuale costo di funzionamento. I risparmi per il 2007 saranno relativi al solo mese di dicembre e dunque pari a 60.000 euro. A decorrere dal 2008 potranno essere conseguiti ulteriori risparmi per 2,5 milioni di euro mediante il riutilizzo dei locali, in precedenza occupati dalle Direzioni, da parte di uffici attualmente ubicati in immobili presi in affitto da privati.
Con riferimento alla riorganizzazione delle strutture per la formazione e l'aggiornamento del personale, previste dal comma 2, la relazione tecnica ipotizza la dismissione di sette scuole della Polizia di Stato. Per quattro scuole l’attività cesserà a partire dagli inizi del 2007, per altre tre nel corso del 2008. Saranno recuperati in altre attività 800 dipendenti della Polizia di Stato e 160 dipendenti civili. I risparmi sono stimati in 2,9 milioni per il 2007, in 4,9 milioni per il 2008 ed in 9,75 milioni a decorrere dal 2009. La relazione tecnica non precisa da quale voci (personale, oneri di locazione, spese per arredi o quant’altro) ed in quale misura derivino i risparmi.
Per quanto riguarda le norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui al comma 433, la relazione tecnica valuta la possibilità di conseguire risparmi nella misura di 63.000 euro annui, considerata la differenza retributiva tra il trattamento economico spettante al Prefetto e quello spettante al Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
Il Governo ha successivamente[293] ha precisato che i risparmi sono dovuti non al differenziale retributivo, bensi il compenso per lavoro straordinario che viene corrisposto ai dirigenti generali di livello B e non ai prefetti.
Le economie complessive sono riepilogate nella tabella che segue.
|
2007 |
2008 |
2009 |
Direzioni interregionali |
60.000 |
3.200.000 |
3.200.000 |
Riorganizzazione strutture |
2.900.000 |
4.900.000 |
9.750.000 |
Economie di personale |
63.000 |
63.000 |
63.000 |
Totale |
3.023.000 |
8.163.000 |
13.013.000 |
Nella citata nota di risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio bilancio dello Stato, il Governo ha provveduto a fornire il dettaglio, di seguito riportato, delle voci di spesa su cui si intendono conseguire i risparmi derivanti dalla riorganizzazione delle strutture di cui al comma 431.
Anno 2007
Voci di spesa |
Economie |
Oneri di locazione |
1.900.000 |
Spese di funzionamento mense |
650.000 |
Oneri indennità di missione |
150.000 |
Spese varie di funzionamento istituti |
200.000 |
Totale |
2.900.000 |
Anno 2008
Voci di spesa |
Economie |
Oneri di locazione |
2.800.000 |
Spese di funzionamento mense |
900.000 |
Spese formazione e sussidi didattici |
400.000 |
Oneri indennità di missione |
200.000 |
Spese varie di funzionamento istituti |
600.000 |
Totale |
4.900.000 |
Anno 2009
Voci di spesa |
Economie |
Oneri di locazione |
7.000.000 |
Spese di funzionamento mense |
1.200.000 |
Spese formazione e sussidi didattici |
600.000 |
Oneri indennità di missione |
200.000 |
Spese varie di funzionamento istituti |
750.000 |
Totale |
9.750.000 |
Nulla da osservare al riguardo, in considerazione dei chiarimenti forniti.
Nuova dislocazione dei presidi territoriali delle Forze di Polizia
La norma stabilisce che il Ministero dell’interno predisponga, entro il 30 giugno 2007, un piano di nuova dislocazione dei presidi territoriali delle Forze di polizia allo scopo di realizzare una riduzione della spesa per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio pari al 5 per cento entro l’anno 2007 e pari ad un ulteriore 5 per cento entro l’anno 2008.
La relazione tecnica evidenzia che negli anni 2007-2008 si avrà complessivamente un risparmio di spesa del 10 per cento.
Nulla da osservare al riguardo, considerato che prudenzialmente alla norma non risultano ascritti, in sede previsionale, effetti finanziari.
Programmi di incremento dei servizi di polizia
Il comma 439, stabilisce che il Ministro dell’interno possa stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica o finanziaria di tali enti per le attività di ordine pubblico. Secondo la modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare, si è stabilito, inoltre, che le contribuzioni ivi previste siano escluse dai vincoli alle riassegnazioni di entrate destinate alle pubbliche amministrazioni determinati dall’articolo 1, comma 46, della L. 266/2005.
Si rammenta che a tale disposizione risultano ascritti, dalla legge finanziaria 2006, effetti di risparmio pari a 189 milioni nel 2007 e 288 milioni dal 2008 sull’indebitamento netto e pari a 139 milioni nel 2007 e 238 dal 2008 sul fabbisogno).
L’emendamento introduttivo della modifica[294], al fine di compensarne il relativo onere, interviene sul successivo comma 1020, eliminando la norma che prevedeva la destinazione del 50% del canone annuo dovuto dai concessionari all’ANAS a favore del Ministero delle infrastrutture per l’esercizio della attività di vigilanza nei confronti dell’ANAS medesimo. Tale attività risulta, pertanto, posta a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero.
La relazione tecnica, peraltro riferita ad un testo parzialmente difforme sia da quello dell’emendamento[295] che da quello del comma poi risultante nel testo approvato in via definitiva[296] afferma che all’onere derivante dall’emendamento si provvede con le modifiche apportate al comma 576 (ora comma 1020), dal quale si elimina una disposizione onerosa (destinazione al Ministero delle infrastrutture del 50% del canone annuo ivi previsto). Da tale eliminazione derivano minori spese pari a 10 milioni di euro per l’anno 2007, 20 milioni per l’anno 2008 e 30 milioni a decorrere dal 2009.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
comma 439 Convenzioni Polizia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
20 |
30 |
10 |
20 |
30 |
comma 1020* Vigilanza ANAS – Infrastrutture |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*Come detto, la formulazione definitiva del comma 1020, al quale sono attribuiti dall’allegato 7 effetti finanziari pari a zero, prevede che il Ministero delle infrastrutture debba provvedere alle attività di vigilanza e controllo “nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.
La versione originaria dell’allegato 7 (riferita al testo che assegnava, invece, al medesimo Ministero il 50 per cento del canone annuo dovuto dai concessionari) riportava l’indicazione di un onere pari a euro 10 milioni, 20 milioni e 30 milioni nel triennio 2007-2009 (limitatamente ai saldi di fabbisogno e di indebitamento).
Pertanto la versione definitiva dell’allegato 7 da conto, con riferimento al comma 1020, dell’avvenuta compensazione dell’onere per le attività di vigilanza.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha chiesto un chiarimento sui dati ed i criteri su cui si basa la quantificazione degli effetti di cui alla relazione tecnica.
E’ stato inoltre chiesto di chiarire se, in assenza della devoluzione di entrate che era prevista al comma 1020, il Ministero delle infrastrutture sia in grado di esercitare, a valere sui propri stanziamenti di bilancio, l’attività di vigilanza sull’ANAS prevista dal medesimo comma, anche considerate le riduzioni degli stanziamenti per le amministrazioni centrali dello Stato derivanti da altre disposizioni della legge finanziaria in esame.
Riorganizzazione del personale nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali
La norma, prevede che il personale utilizzato per le funzioni di supporto da parte degli enti pubblici non economici e delle agenzie, salvo l’Agenzia per la sicurezza del volo e le Agenzie fiscali, non possa eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessive. Tale limite è raggiunto con una riduzione del personale in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del suddetto obiettivo. La riorganizzazione e riallocazione delle risorse è attuata attraverso la contestuale riduzione delle dotazioni organiche. I relativi provvedimenti sono inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia. E’ stabilita una procedura di controllo del rispetto dei parametri indicati ed é fissata la sanzione della revoca degli organi di governo degli enti nel caso di inottemperanza alla misura.
La relazione tecnica non considera le disposizioni ed i relativi effetti di minore spesa non sono scontati nell’allegato 7.
Al riguardo, il Servizio Bilancio del Senato, tenuto conto che le disposizioni in esame sono analoghe a quelle previste per le amministrazioni centrali dello Stato dal comma 404, lett. f), ha chiesto un chiarimento circa l’entità del personale interessato dalla riduzione degli organici e i relativi risparmi attesi, ancorché non presi in considerazione ai fini della determinazione dei saldi.
Disposizioni in materia di pagamenti degli stipendi
Le norme dettano disposizioni volte a realizzare il pagamento degli stipendi per i dipendenti pubblici mediante le procedure informatiche ed i servizi del Ministero dell’economia. A tali disposizioni venivano ascritti, nel testo approvato dalla Camera, effetti di risparmio, sui saldi di fabbisogno ed indebitamento[297], pari a 5, 10 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, con un importo a regime stimabile fino a 50 milioni annui. Ciò in ragione dell’attuale assetto del Service Personale Tesoro (SPT), la cui agevole integrabilità con altri sistemi consente il prodursi di significative economie di scala, con costi aggiuntivi di modesta entità, comunque ampiamente compensati dai risparmi previsti.
L’allegato 7 riferito al testo originario esponeva i seguenti effetti di minore spesa:
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
- |
- |
- |
5 |
10 |
20 |
5 |
10 |
20 |
Al riguardo, in considerazione della consistenza dei risparmi che la relazione tecnica assegnava alla norma a decorrere dal 2009 – a prescindere da quelli ancor più elevati stimati per i periodi successivi – il Servizio Bilancio riteneva opportuno un chiarimento circa gli elementi considerati ai fini della relativa quantificazione, con particolare riguardo all’ammontare delle spese attualmente sostenute dalle amministrazioni statali per il pagamento degli stipendi in questione.
Le modifiche introdotte dal Senato hanno escluso da tali procedure le forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, prevedendo una specifica procedura per l’invio alla Ragioneria generale dello Stato, da parte delle forze armate medesime, dei dati stipendiali mensili.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa*:
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
-30 |
0 |
0 |
-30 |
* Il segno meno indica un peggioramento dei saldi in quanto l’effetto finanziario dei commi 446-447 è indicato nell’allegato 7 sotto la voce “Minori spese correnti”.
Al riguardo il Servizio del Bilancio ha chiesto un chiarimento- anche ai fini di escludere eventuali errori materiali - in ordine agli effetti previsti per le norme dall’allegato 7 che, negli importi ora riportati, azzerano i risparmi ascritti alle norme medesime per gli anni 2007 e 2008 e, più ancora, determinano un effetto netto di maggiore spesa per il 2009. Si tratta di effetti che non sembrano tuttavia potersi produrrei in tali termini, considerato che le modifiche introdotte dal Senato dovrebbero limitarsi ad incidere negativamente sulle economie originariamente quantificate – in quanto escludono un consistente numero di dipendenti pubblici dalle nuove procedure di pagamento - senza tuttavia poter pervenire ad eliminare le economie medesime né, ancor di più, ad attribuire carattere oneroso alle disposizioni.
Riduzione membri consigli di amministrazione
La norma di cui al comma 459 dispone la riduzione dei membri del consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e della Sogin S.p.A., prevedendo che i componenti siano ridotti al numero di tre. Tale disposizione viene estesa ai consigli di amministrazione delle (tre) società controllate da Sviluppo Italia S.p.A. che risulteranno, entro il 30 giugno 2007, in base al piano riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui al comma 461.
La relazione tecnicanon considera le disposizioni.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Consigli di amministrazione delle società partecipate dal Ministero dell’economia
Le norma di cui al comma 465 prevede l’emanazione da parte del Ministro dell’economia di un atto di indirizzo volto a ridurre, ove necessario, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero. Relativamente a tali società, il comma 466 introduce limiti ai compensi degli amministratori investiti di particolari cariche. In particolare si prevede che i compensi non possano superare l’importo di 500.000 euro annui, cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi specifici. Gli importi sono rivalutati annualmente, con decreto del Ministro dell’economia, in base al tasso di inflazione programmata. Per comprovate ed effettive esigenze, il Ministro può autorizzare deroghe a tale regime. E’ vietata infine la previsione di clausole contrattuali che prevedano che, al momento della cessazione dell’incarico, benefici economici superiori ad una annualità dell’indennità loro spettante.
La relazione tecnica non considera tali disposizioni.
Al riguardo,il Servizio Bilancio del Senato, pur considerando che l’allegato 7 non attribuisce effetti finanziari a tali disposizioni, per una valutazione di massima delle norme in esame ha chiesto un chiarimento circa il numero dei consigli di amministrazione coinvolti e la loro composizione numerica, nonché in relazione ai compensi medi annui percepiti dai componenti.
Deroga ai limiti imposti alle spese per consulenze
La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato[298], stabilisce che le disposizioni in materia di contenimento delle spese di consulenza, recate dalle leggi finanziaria per il 2006 ed il 2005[299], non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro) (segno meno=peggioramento
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Consulenze privatizzazioni |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
La relazione tecnica, allegata al maxiemendamento presentato in Aula al Senato, afferma che l’onere che deriva dall’attivazione di detti contratti è quantificabile in circa 1 milione di euro. La stessa relazione rammenta che nell’anno 2004[300] non erano state sostenute spese a tale titolo dall’Amministrazione.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Rimborso spese di viaggio aereo per il personale in missione
La norma, introdotto dal Senato[301], prevede che le disposizioni di cui della legge finanziaria per il 2006[302] che pongono limiti alla rimborsabilità delle spese di viaggio aereo per il personale pubblico in missione, non si applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Spese di viaggio aereo |
0 |
0 |
0 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
La relazione tecnica, allegata al maxiemendamento presentato in Aula al Senato, non considera la norma.
Al riguardo si rileva che non sono disponibili gli elementi informativi necessari alla verifica della quantificazione proposta.
Nuove disposizioni in materia di organi per la decisione sui ricorsi pensionistici
La norma, sostituendo la disposizione del testo originario che prevedeva la soppressione dei comitati INPS e INPDAP preposti alla decisione sui ricorsi in materia pensionistica, dispone che, entro il 30 giugno 2007, il Governo procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
L’allegato 7 non ascrive effetti alla norma in esame.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Si segnala che il testo originario della disposizione recava minori spese pari a 5 milioni di euro annui sul fabbisogno e sull’indebitamento netto. La mancata iscrizione sui saldi dell’effetto di riduzione dei risparmi recato dal testo in esame rispetto a quello originario è da ricondurre alla compensazione recata dall’emendamento che ha introdotto la modifica[303].
Potenziamento del monitoraggio della finanza pubblica
Le norme istituiscono la Commissione tecnica per la finanza pubblica[304], composta di dieci membri[305], e ne indicano le finalità e gli obiettivi (comma 474).
La Commissione ha il compito di formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche anche al fine di migliorare la trasparenza dei dati.
La Commissione altresì elabora studi e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed analisi concernenti l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa.
Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un apposito Servizio studi, con personale[306] appartenente al medesimo dipartimento (comma 476).
La Commissione si avvale della struttura di supporto già esistente per l'Alta Commissione di studio[307] che è contestualmente soppressa. Nel contempo, è assicurato ad essa il supporto già previsto per la soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica[308]. E’ previsto che la Commissione tecnica per la finanza pubblica possa stipulare contratti di consulenza. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2007 (comma 477).
Infine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro dal 2007 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi degli andamenti di finanza pubblica, di cui 3 milioni sono specificatamente destinati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché la spesa di 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2007 in favore di ciascuna Camera per il potenziamento delle strutture di supporto al Parlamento.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Commissione |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Monitoraggio AA.PP. |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Monitoraggio Camere |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
La relazione tecnica, allegata al maxiemendamento[309] presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, effettua la stima degli oneri necessari per la costituzione della Commissione tecnica, considerando i compensi da erogare ai componenti e le spese di funzionamento da sostenere. Entrambi gli elementi di spesa, sono quantificati sulla base degli oneri sostenuti in relazione alla attività della soppressa Alta commissione di studio per il federalismo fiscale.
In particolare, si stima l'erogazione di compensi per complessivi 700.000 euro annui, a cui si aggiungono spese di funzionamento per 500.000 euro. La spesa complessiva ammonta, conseguentemente, a 1,2 milioni di euro annui.
La relazione tecnica stima infine le spese relative al potenziamento della Ragioneria generale dello Stato pari a 3 milioni di euro, in relazione a rimborsi spese, organizzazione incontri e convegni e potenziamento informativo e per il reclutamento straordinario di personale in possesso di elevata qualificazione professionale senza peraltro fornire elementi informativi circa il numero delle unità da assumere e le qualifiche ipotizzate, cui si aggiungono i 2 milioni di euro destinati alle altre amministrazioni coinvolte e 1,2 milioni di euro per le due Camere. L'importo complessivo che ne scaturisce è pari a 7,4 milioni di euro.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, tenuto anche conto che gli oneri sono configurati come limiti di spesa.
COMMI 482-484 e comma 620, lettera a)
Riordino e soppressione di enti pubblici
Normativa vigente. L’articolo 28 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha introdotto una specifica disciplina per il riordino e la soppressione degli enti pubblici, con la finalità di razionalizzare e ridurre la relativa spesa a carico della finanza pubblica. Alla disposizione erano stati ascritti effetti di risparmio – sull’indebitamento netto della p.a. – pari ad una quota parte[310] del complessivo importo di 362 milioni di euro nel 2002, 516 milioni nel 2003 e 671 milioni nel 2004. Ulteriori risparmi, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, sono stati poi assegnati alla norma a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 34, comma 23, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).
La norma di cui al comma 482, novella l’articolo 28 della legge 448/2001, dettando una nuova disciplina del riordino e della trasformazione o soppressione degli enti in questione, con la finalità di conseguire obiettivi di risparmio.
Tali obiettivi sono espressamente quantificati dal comma 483, ove sono indicati in 205 milioni di euro per il 2007, 310 milioni per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009.
Nel testo iniziale (art. 47 dell’A.C. 1746), gli effetti erano quantificati in misura pari a 200 milioni di euro per il 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni a decorrere dal 2009. Nel corso dell’esame parlamentare presso la Camera, in seguito alla soppressione dell’articolo 42[311], che scontava economie per 5, 10 e 15 milioni di euro rispettivamente negli anni 2007, 2008 e 2009, sono stati aumentati di pari importo gli obiettivi di risparmio attribuiti alla norma in esame.
Va segnalato che per il raggiungimento dei risultati in questione, è appositamente prevista una “clausola di salvaguardia” dal comma 620, lett. a), in cui si dispone che, in caso di mancato ottenimento degli importi medesimi, vengono ridotti in maniera lineare i trasferimenti ai suddetti enti dal bilancio dello Stato, ivi compresi quelli di Tabella C, fino a concorrenza delle predette economie.
Il comma 484, infine, prevede che la società cui è attualmente affidata la gestione della liquidazione degli enti disciolti – vale a dire la Fintecna S.p.A. – acquisti nel 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie per un valore non inferiore a 180 milioni di euro.
L’allegato 7 espone pertanto i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
maggiori entrate |
180 |
|
|
180 |
|
|
|
|
|
minori spese c/cap |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
|
|
minori spese corr. |
- |
- |
- |
205 |
310 |
415 |
205 |
310 |
415 |
La relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge, oltre a ribadire il contenuto delle norme, con riguardo, in particolare, alla funzione della clausola di garanzia del conseguimento degli effetti di risparmio prevista dal comma 620, lett. a), precisa che la base di riferimento sulla quale sono stati quantificati i risparmi è costituita dal complesso dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato per i contributi ordinari agli enti pubblici indicati nell’elenco ISTAT, predisposto ai sensi della legge n. 311/2004. Tali trasferimenti ammontano a circa 4 miliardi di euro.
Al riguardo, il Servizio del bilancio ha rilevato preliminarmente la necessità di chiarire se la disciplina recata dall’articolo 28 della L. 448/2001, fosse risultata inidonea, in tutto o in parte, al conseguimento dei risparmi ascritti alla stessa disposizione dalla legge finanziaria per il 2001 e da quella per il 2002. Qualora ciò fosse stato confermato, sarebbe stato necessario esplicitare i motivi in base ai quali si valutava che la nuova regolamentazione consentisse di raggiungere gli obiettivi di gettito ora ascritti alle norme.
Andava inoltre chiarito se tali risultati fossero conseguibili anche indipendentemente dall’operare della clausola posta dal comma 620, lett. a), che, per la sua attivazione automatica, potrebbe intervenire anche su risorse poste nei bilanci degli enti a fronte di obbligazioni contrattuali o spese obbligatorie (ad es. retribuzioni). Ne deriverebbe una possibile limitazione all’effettivo dispiegarsi della predetta clausola con conseguenti effetti sul conseguimento del risparmio atteso.
È stata, infine evidenziata l’opportunità di chiarire se l’obbligo di acquisto posto in capo alla Fintecna SpA – società interamente posseduta dal Tesoro – potesse determinare conseguenze finanziarie pregiudizievoli sui bilanci della società medesima, con possibili effetti indiretti negativi sul bilancio dello Stato.
Con riferimento a tali aspetti, nella nota del Governo del 24 ottobre 2006 si afferma che la ridefinizione della disciplina dell’articolo 28 della legge n. 448/ 2001 è nata dalla constatazione dell’impossibilità, nonostante le numerose proroghe, di conseguire i risparmi previsti per inidoneità della disposizione medesima e per l’assenza di una clausola che fungesse da deterrente all’inerzia delle Amministrazioni interessate. I risultati ascritti alla nuova disciplina sarebbero pertanto “pienamente conseguibili indipendentemente dall’operare della clausola di salvaguardia”.
Con riguardo alle osservazioni relative al comma 484, nella medesima nota si afferma che il patrimonio economico-sociale e la situazione economico-finanziaria della Fintecna S.p.A. consentono di sostenere, senza pregiudizio sui bilanci della medesima, l’operazione di riacquisto degli immobili ivi prevista.
Contribuzione in favore dell’ONAOSI
Normativa vigente – Secondo quanto previsto dall’articolo 2, lett.e), della legge 7 luglio 1901, n. 306[312], tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, sono tenuti a versare alla fondazione Opera nazionale per l’assistenza degli orfani di sanitari italiani[313] un contributo obbligatorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Le norma di cui al comma 485 modifica il regime di contribuzione obbligatoria in favore della ONAOSI, prevedendo che tale regime si applichi ai soli sanitari pubblici dipendenti.
La relazione tecnica precisa che, sulla base del consuntivo dell’ente per il 2005, su un complesso di entrate contributive accertate pari circa 40 milioni di euro, i contributi derivanti da sanitari non dipendenti di pubbliche amministrazioni, ammonta a circa 25 milioni di euro. A decorrere dal 2006, tenendo conto delle delibere dell’ente che hanno stabilito la riduzione di alcune aliquote contributive, le entrate relative a tali soggetti sarebbero quantificabili in circa 20 milioni.
Poiché, tuttavia, l’ONAOSI non prevede nel proprio statuto prestazioni connesse a diritti soggettivi, ma tutte le prestazioni erogate sono concesse entro i limiti delle disponibilità di bilancio dell’ente, la riduzione dei versamenti comporterà una corrispondente riduzione delle prestazioni stesse. La relazione tecnica, pertanto, non attribuisce alla disposizione in esame alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo si rileva che, poiché l’ONAOSI, al pari degli altri enti previdenziali e assistenziali di diritto privato, è compreso nel conto delle pubbliche amministrazioni, la riduzione dei contributi ad esso dovuti è suscettibile comunque di tradursi in minori entrate per la P.A., con effetti quindi peggiorativi dell’indebitamento netto.
Andrebbe pertanto verificata la compensatività di tali effetti rispetto a quelli, cui fa riferimento la RT, di riduzione delle prestazioni a carico dell’ONAOSI.
Accelerazione della liquidazione dell’EFIM
Normativa vigente l’Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera – EFIMera una holdingpubblica cui faceva capo un gruppo diversificato di società manifatturiere soppresso e posto in liquidazione con effetto dal 18 luglio 1992.
Fintecna S.p.a - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi - è una società partecipata interamente dal Ministero dell’economia e finanze. A seguito della fusione per incorporazione dell’IRI Spa nella FINTECNA Spa, il Ministero dell’economia, in qualità di azionista, le ha conferito mandato di coordinamento, gestione e controllo di tutti i processi di liquidazione, ristrutturazione e smobilizzo facenti capo all’IRI.
Le norme sono volte ad accelerare la chiusura della liquidazione dell’ex gruppo EFIM, disponendo a tal fine quanto segue:
· il trasferimento a FINTECNA Spa, o a società da essa interamente controllata, del patrimonio attivo e passivo, comprensivo del contenzioso pendente, di EFIM e delle società da questa interamente controllate in liquidazione coatta amministrativa: i patrimoni così trasferiti costituiscono un unico patrimonio, separato da quello della società trasferitaria FINTECNA. Viene prevista la contestuale chiusura delle liquidazioni coatte amministrative delle predette società, con estinzione delle stesse, contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori e loro cancellazione dal registro delle imprese a cura della società trasferitaria[314] (comma 488).
Il trasferimento dei patrimoni attivi e passivi del gruppo potrà avvenire dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione del rendiconto finale da parte del commissario liquidatore di EFIM[315] (489);
· la predisposizione, da parte di un collegio di tre periti[316] e sulla base della situazione patrimoniale di riferimento redatta dal commissario liquidatore di EFIM, di una valutazione estimativa circa l'esito finale della liquidazione ed il fabbisogno finanziario per la sua chiusura, tenuto conto di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione dei patrimoni. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione è il corrispettivo per il trasferimento di patrimoni, corrisposto dalla società FINTECNA trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 490);
· la liquidazione dei patrimoni trasferiti da parte della FINTECNA, una volta effettuato il trasferimento dei patrimoni, nel rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio[317], e il conseguente afflusso delle disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti su un apposito conto corrente infruttifero, presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato, intestato alla società trasferitaria. Con riferimento a tale conto, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sarà fissato l’ammontare delle risorse finanziarie tratte al conto corrente e depositate presso i conti bancari per le improcrastinabili esigenze relative alla liquidazione. Viene, altresì, previsto che i creditori dei patrimoni trasferiti continuino ad essere garantiti dallo Stato[318] (comma 491);
· il subentro automatico della società FINTECNA nei processi attivi e passivi pendenti in capo a EFIM e alle società da essa controllate, fissando un limite massimo di 300.000 euro per ciascuna vertenza[319], per le spese legali e di consulenza tecnica o per le eventuali transazioni (comma 492);
· la determinazione, da parte del collegio dei periti, dell’eventuale maggior importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato al Ministero dell’economia da FINTECNA, e l’attribuzione dello stesso, detratto il costo della valutazione, per il 70 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per il 30 per cento alla società FINTECNA trasferitaria, a titolo premiale per il migliore risultato conseguito (comma 493);
· il trasferimento della funzione di commissario liquidatore alla FINTECNA anche per società, in liquidazione coatta amministrativa, non direttamente o indirettamente controllate da EFIM, con conseguente decadenza delle funzioni dei commissari liquidatori (comma 494);
· l’esenzione da qualunque onere tributario, comunque denominato, di tutti gli atti compiuti in attuazione delle presenti disposizioni (comma 495);
· l’applicabilità, in quanto compatibili, delle suindicate disposizioni anche alla società ITALTRADE s.p.a.[320] in liquidazione (comma 496).
L’allegato 7 non quantifica effetti con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferisce che la chiusura della liquidazione dell’ex gruppo EFIM risulta giunta “ad uno stadio finale” nel quale appare conveniente gestire le partite liquidatorie ed il contenzioso attraverso il trasferimento alla Fintecna o a società da essa interamente controllate. Dalle disposizioni deriverebbero risparmi valutabili in circa 3 milioni di euro che prudenzialmente non vengono considerati.
A supporto di tale affermazione vengono riportati - tratti dal Terzo rapporto sullo stato del processo liquidatorio presentato dal Commissario liquidatore dell’EFIM il 31 dicembre 2005 - taluni dati relativi alla liquidazione del gruppo, che individuano i seguenti risparmi:
· con il trasferimento della gestione finale della liquidazione a FINTECNA si avrebbero economie derivanti dall’utilizzo del personale di questa, con una conseguente sensibile riduzione del costo per personale e collaboratori di EFIM, pari a una media annua di 1,3 milioni di euro;
· l’applicazione del tetto unitario di spesa per legali e consulenti, previsto dal comma 1, determinerebbe anch’esso risparmi. Tale tetto, se fosse stato applicato alla casistica degli ultimi 5 anni avrebbe potuto dare risparmi di quasi 7 milioni di euro;
· con l’uso di immobili della società trasferitaria, quali sedi sostitutive dell’EFIM rispetto all’ attuale, si avrebbero ulteriori riduzioni di spesa, posto che il costo medio annuo per affitti e manutenzioni degli immobili attualmente sede dell’EFIM è di 750 mila euro;
· ulteriore risparmio deriverebbe dalla cessazione dei costi per i Commissari liquidatori e dei Comitati di sorveglianza, il cui costo medio annuo è di circa 1 milione di euro;
Viene, altresì, riferito che da tempo è cessata ogni assegnazione o esborso da parte dello stato a favore delle procedure di liquidazione, mentre è iniziata la restituzione di importi della liquidazione al Ministero dell’economia, avvenuta sinora per un complessivo importo di 735 milioni.
Si afferma, inoltre, che le disposizioni in esame permetteranno di evitare ulteriori esborsi da parte dello Stato per il processo liquidatorio, un mutamento nell’attuale regime speciale della normativa EFIM per il pagamento dei creditori e l’eventuale confusione tra patrimoni trasferiti e quelli della società trasferitaria.
Si ricorda che la relazione illustrativa riferisce che per le medesime ragioni risulta opportuno estendere l’applicazione di tali disposizioni anche alla società ITALTRADE, e che comunque la normativa introdotta produrrà un incasso immediato da parte dello Stato, come contropartita del trasferimento a FINTECNA.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Procedure di amministrazione straordinaria
Le norme, introdotte con il maxiemendamento durante l’esame alla Camera, dispongono quanto segue:
- i Commissari liquidatori e i Commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria, decadono se non confermati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria. Si rinviano ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico le modalità di conferma o di sostituzione di tali figure, prevedendo, possibilmente, l’affidamento al medesimo organo commissariale dell’incarico relativo a più procedure liquidatorie, al fine di assicurare sinergie organizzative e conseguenti economie di gestione (comma 498).
Tale comma è stato modificato con un emendamento (n. 18.60) presentato dal Governo al Senato e, nello stesso testo, recepito nel maxiemendamento al Senato.
- Il numero dei commissari straordinari non può complessivamente superare la metà del numero in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria. I medesimi possono stipulare convenzioni con professionisti al fine di conseguire risparmi nei costi della procedura, che ricadrebbero sui creditori (comma 499).
- I compensi per i commissari straordinari sono determinati con apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico. In presenza di più procedure assegnate ad un medesimo commissario, il relativo compenso è commisurato al numero delle procedure, ridotto del 30 per cento (commi 500 e 501).
L’allegato 7 non attribuisce effetti finanziari riconducibili alle norme in esame.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Facoltà di costituzione di parte civile
La norma modifica l’art. 8 del d.l. 347/2003, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”.
La norma prevede la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale dell’assuntore del concordato, una volta decaduto dalle sue funzioni l’organo commissariale, a seguito della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria. Viene inoltre resa possibile la prosecuzione dell’azione civile già esercitata dal commissario straordinario nel processo penale da parte dell’assuntore anche quando siano scaduti i termini fissati dall’art. 79 c.p.p.
Il comma in esame riproduce il testo dell’emendamento 18.61 presentato dal Governo al Senato ed integralmente recepito nel maxiemendamento al Senato.
La relazione illustrativa afferma che tale modifica è volta a rendere espressa, in sede di interpretazione autentica, l’applicabilità ai casi di amministrazione straordinaria previsti dal d.l. 347/2003 della norma che attribuisce al commissario straordinario la legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi per reati fallimentari. Afferma inoltre che i benefici fiscali prodotti dalla prosecuzione dell’azione civile in sede penale, con conseguente onere della prova supportato dal P.M. è più agevole dell’azione civile. Inoltre, la costituzione di parte civile ha un potere deterrente maggiore della causa civile e può indurre più facilmente le parti ad un accordo.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Esclusione di enti pubblici dalla riduzione delle spese di funzionamento
L’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 223/2006[321] dispone alcune limitazioni agli importi degli stanziamenti per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali, con riferimento sia all’anno 2006 (riduzione del 10% degli stanziamenti), sia agli anni 2007-2009 (riduzione del 20% rispetto alle dotazioni iniziali 2006).
La norma dispone l’esclusione dalle limitazioni di spesa, previste dal ricordato articolo 22, degli enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale di economia agraria, dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’APAT e delle agenzie regionali per l’ambiente.
Alla disposizione, come introdotta alla Camera[322] con una differenza testuale peraltro ininfluente[323], era ascritto un onere pari a 80 milioni annui sui saldi di fabbisogno ed indebitamento.
Il Senato ha riformulato il comma in esame, al fine di chiarire - come precisa la relazione illustrativa - che l’esclusione dalle limitazioni di spesa previste dal sopracitato articolo 22, nonché dal connesso versamento all’entrata degli importi portati in riduzione da parte degli enti interessati, concerne il triennio 2007-2009, rimanendo ferma, pertanto, l’applicazione delle misure di contenimento in questione per l’anno 2006.
La medesima relazione afferma che tale riformulazione non modifica gli effetti di minor risparmio già ascritti al testo come approvato dalla Camera.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
0 |
0 |
0 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato.
Le norme stabiliscono che venga accantonata e resa indisponibile una quota pari a 4.572 milioni per il 2007, a 5031 milioni per il 2008 ed a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base di alcune categorie di spesa del bilancio dello Stato, costituite dai consumi intermedi, dai trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, dai trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private, a imprese e ad estero, dalle spese in conto capitale e dalla categoria delle altre uscite correnti. Da tali accantonamenti, da effettuare in maniera lineare (cioè, è da presumere, proporzionalmente agli importi su cui si va ad incidere), sono escluse alcune voci di spesa espressamente individuate dalla norma e gli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria in esame.
Nel corso dell’esame parlamentare ulteriori unità previsionali di base sono state escluse dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dalle norme in esame. A fini compensativi è stato peraltro stabilito che le stesse misure fossero applicate anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente[324].
Su proposta del Ministro competente, con decereto del Ministro dell’economia e delle finanze, è possibile procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie, assicurando in ogni caso l’invarianza degli effetti finanziari (comma 507).
Si dispone infine che il Ministro competente, di concerto con quello dell'economia, ad eccezione delle voci di spesa aventi natura amministrativa di spese obbligatorie o legislativamente determinate, possa procedere ad ulteriori accantonamenti da destinare, nella misura massima del 30 per cento, ad appositi fondi di incentivazione del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei processi di spesa (comma 508).
Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nell’ allegato 7 al testo base del disegno di legge finanziaria come riepilogato nella tabella che segue.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da fin. |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori spese correnti |
- |
- |
- |
1.600 |
2.500 |
3.000 |
2.100 |
3.070 |
3.100 |
Minori spese c/capit. |
- |
- |
- |
1.210 |
1.660 |
1.810 |
1.210 |
1.660 |
1.810 |
Totale |
|
|
|
2.810 |
4.160 |
4.810 |
3.310 |
4.730 |
4.910 |
A seguito delle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono stati rideteminati, secondo le risultanze dell’allegato 7 come segue.
|
Saldo netto da fin. |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori spese correnti |
- |
- |
- |
1.850 |
2.985 |
3.185 |
2.370 |
3.315 |
3.159 |
Minori spese c/capit. |
- |
- |
- |
828 |
1.195 |
1.415 |
828 |
1.195 |
1.415 |
Totale |
|
|
|
2.678 |
4.180 |
4.600 |
3.198 |
4.510 |
4.574 |
Dall’allegato 7 risulta inoltre che le modifiche apportate all’allegato stesso sono da porre in relazione all’approvazione in Commissione alla Camera dell’emendamento 53.9 che ha modificato il testo dei commi in esame. Limitatamente alle sole minori spese correnti, risulta aver prodotto effetti anche l’approvazione del maxi emendamento presentato in Aula al Senato che riproduceva, tra l’altro, il contenuto dell’emendamento 18.51 il quale, a sua volta, recava le disposizioni di cui al comma 422.
La relazione tecnica allegata al testo base del disegno di legge finanziaria non forniva informazioni aggiuntive limitandosi a ribadire il contenuto delle norme.
La relazione tecnica allegata all’emendamento 53.9 del Governo forniva i seguenti chiarimenti:
· la proposta emendativa è volta ad escludere dal contenimento di spese specifiche autorizzazioni di spesa relative ai Ministeri dell’Università e della ricerca, dello sviluppo economico e della Presidenza del Consiglio.
Le nuove esclusione previste sono le seguenti:
· trasferimenti a favore della protezione civile;
· fondo ordinario delle università statali;
· una quota pari al 50 per cento del fondo per le aree sottoutilizzate.
E’ inoltre stabilito che le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili per un importo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio;
· al fine di mantenere invariato l’effetto sui saldi, le predette esclusioni sono compensate incidendo sui contenimenti di tutte le altre amministrazioni in termini “anche di fattori legislativi oltre che discrezionali”;
Dalla formulazione adottata sembra dedursi che il taglio è destinato a colpire tutte le tipologie di spesa ossia quelle discrezionali, quelle inderogabili e quelle determinate da una norma di legge quali ad esempio un contributo di tot milioni ad ente di ricerca;
· viene prevista l’esclusione di tutti gli effetti finanziari derivanti dall’intero disegno di legge finanziaria 2007, con conseguente limitazione della base utilizzabile con riferimento agli stanziamenti di bilancio al 30 settembre 2006.
Non è evidente, in assenza di ulteriori informazioni, se detta esclusione sia destinata ad agevolare il contenimento della spesa deciso o meno. Qualora infatti nel disegno di legge finanziaria gli effetti recati da disposizioni che determinano maggiori spese [325] eccedessero quelli delle disposizioni che riducono le stesse spese, la loro inclusione avrebbe agevolato il conseguimento dell’obiettivo fissato. Viceversa nel caso opposto.
Da un esame dei dati contenuti nell’allegato 7, è emerso che, in relazione alla esclusione del Fondo ordinario delle università statali dall’applicazione delle norme in esame, sono stati scontati:
· minori risparmi di spesa riferiti al comma 507;
· maggiori risparmi di spesa riferiti ai commi 637 e 638 considerati privi di effetti finanziari sui saldi nell’allegato 7 al testo base del disegno di legge finanziaria.
Alla luce di tale considerazione gli effetti finanziari delle modifiche apportate, secondo una ricostruzione del Servizio bilancio dello Stato, possono essere così riepilogati.
|
Saldo netto da fin. |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori spese correnti (comma 507) |
- |
- |
- |
1.850 |
2.985 |
3.185 |
2.370 |
3.315 |
3.159 |
Minori spese c/capit. (commaa 507 |
- |
- |
- |
828 |
1.195 |
1.415 |
828 |
1.195 |
1.415 |
Minore fabbis. corrente Università (comma 637) |
- |
- |
- |
86 |
178 |
277 |
86 |
178 |
277 |
Minore fabbis. corrente Enti di ricerca (comma 638) |
- |
- |
- |
16 |
32 |
49 |
16 |
32 |
49 |
Totale |
|
|
|
2.780 |
4.390 |
4.926 |
3.300 |
4.720 |
4.900 |
Totale testo base |
|
|
|
2.810 |
4.160 |
4.810 |
3.310 |
4.730 |
4.910 |
Differenza |
|
|
|
-30 |
230 |
116 |
-10 |
-10 |
-10 |
Per quanto riguarda il fabbisogno, le differenze possono essere spiegate, per la maggior parte, dal fatto che le limitazioni del fabbisogno delle università producono gli stessi effetti sui due saldi mentre gli accantonamenti di cui al comma 507 producono, sul fabbisogno, effetti inferiori a quelli prodotti sull’indebitamento.
In conclusione, a meno dei 10 milioni di differenza che risultano dalla tabella sopra esposta, le modifiche operate non hanno determinato una variazione degli obiettivi da conseguire in termini di indebitamento. Tale differenza potrebbe, peraltro, essere attribuita agli effetti prodotti dalle norme di cui al comma 422 in quanto l’allegato 7 richiama espressamente l’emendamento che introduceva tale norma come modificativo degli effetti del comma 507 pur se la relazione tecnica allegata escludeva effetti in relazione alla norma per prima citata.
Al riguardo il Servizio Bilancio dello Stato ha richiesto chiarimenti in merito alla effettiva conseguibilità dei risparmi in esame[326], atteso che alcune delle categorie di spesa previste – ed in particolare quella dei consumi intermedi – sono da tempo oggetto di ripetuti interventi di contenimento[327]; è pertanto da presumere che le relative dotazioni di bilancio siano ormai prossime alle esigenze minime di funzionamento delle amministrazioni. Tale considerazione vale anche - seppure con minore rilievo - per alcune delle altre categorie interessate dalla norma, sulle quali ha recentemente inciso l’articolo 25 del D.L. n. 223/2006[328], con cui sono stati ascritti effetti di risparmio pari a circa 800 milioni annui per il triennio 2007-2009. Ciò comporta che in sede di consuntivo potrebbero determinarsi economie di spesa inferiori rispetto a quelle stimate dalla relazione tecnica.
In proposito il Governo ha affermato che le amministrazioni dovranno gestire la limitazione dei mezzi prevista mediante la revisione dei propri programmi al fine del conseguimento dei risparmi attesi.
Il Servizio Bilancio ha altresì rilevato che un secondo profilo problematico concerne le modalità con cui deve essere effettuato l’accantonamento previsto, considerato che lo stesso opererà non solo sulla quota discrezionale delle u.p.b. interessate, ormai di ridotto ammontare[329], ma sugli interi importi iscritti a bilancio, vale a dire compresi gli oneri giuridicamente obbligatori.
Questi ultimi concernono tuttavia anche le spese regolate direttamente per legge; pertanto si consente di ridurre – salvo che per le voci di spesa espressamente escluse dalla misura - importi legislativamente vincolati, senza tuttavia modificare la normativa sostanziale, sulla cui base gli stessi sono iscritti in bilancio. A tal fine va altresì tenuto conto che si tratta di risorse che possono risultare stanziate in relazione a diritti o ad altri vincoli ed obblighi cui la p.a. deve comunque far fronte.
In proposito il Governo ha chiarito che gli ultimi due periodi del comma 507, che consentono la rimodulazione degli accantonamenti tra le varie unità previsionali di base, sono stati inseriti nel testo della norma proprio al fine di disporre di uno strumento idoneo ad escludere a posteriori u.p.b. per le quali non risultasse possibile contenere la spesa.
Non sono, inoltre, stati resi espliciti dalla relazione tecnica i motivi in virtù dei quali la quantificazione dell'impatto sulle dinamiche di cassa e sulla competenza economica siano differenziate, nel triennio.
Peraltro le differenze sono da porre in relazione ai diversi gradi di spendibilità delle categorie economiche interessate dalla norma.
E’ stato richiesto infine di chiarire le modalità applicative dell’ intervento che rende “indisponibili” le somme in questione, considerato che l’istituto della indisponibilità non è puntualmente definito dalla vigente normativa contabile.
Analoga questione è già stata posta, senza peraltro aver ottenuto elementi di risposta, in relazione al citato articolo 25 del D.L. 223/2006, che faceva riferimento a somme accantonate e “rese indisponibili alla gestione”. Peraltro tale ultima norma, limitata al solo 2006, prevedeva che le somme medesime venissero poi versate entro l’anno all’entrata del bilancio dello Stato, definendo in tal modo – a differenza della disposizione in esame – la modalità mediante la quale si produceva l’effetto di risparmio da essa perseguita.
Si rammenta, peraltro, che in data 2 febbraio 2007 l’Ispettorato generale per le politiche di bilancio, della Ragioneria generale dello Stato, ha emanato la circolare n. 7 di attuazione delle norme di cui al comma 507. I principi salienti definiti sono i seguenti:
· le variazioni possono essere non compensate in termini di competenza giuridica (saldo netto da finanziare), come previsto anche dalla norma;
· l’invarianza in termini di fabbisogno ed indebitamento deve essere assicurata tenendo conto della effettiva impegnabilità e spendibilità in relazione alla specifica categoria di appartenenza delle spese compensate;
· con l’adozione del decreto che definisce le eventuali variazioni, da adottare, si rammenta, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli accantonamenti risulteranno definitivamente determinati ed i relativi importi verranno acquisiti per economia, al termine dell’esercizio, nel conto consuntivo.
Riduzione delle autorizzazione di spesa di cui alla tabella C
La norma riduce, in modo lineare, le dotazioni di cui alla tabella C allegata alla presente legge per un importo pari a 126,4 milioni per il 2007, a 335,4 milioni per il 2008 e a 11,4 milioni per il 2009.
Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nell’ allegato 7 al testo base del disegno di legge finanziaria come riepilogato nella tabella che segue.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da fin. |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Minori spese correnti |
-102,7 |
-272,5 |
-9,3 |
-102,7 |
-272,5 |
-9,3 |
-102,7 |
-272,5 |
-9,3 |
Minori spese c/capit. |
-23,7 |
-62,9 |
-2,1 |
-23,7 |
-62,9 |
-2,1 |
-23,7 |
-62,9 |
-2,1 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Proroga di agevolazioni per soggetti danneggiati da eventi sismici
Normativa previgente. L’articolo 12 della legge n. 449 del 1997 ha concesso, fino al 31 dicembre 1999, ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati.
Con D.M. n. 449/1998 sono state adottate le norme regolamentari di attuazione dell'articolo 12 sopra illustrato.
L’art. 3, comma 1, del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ha disposto che le previsioni di cui al medesimo art. 12 nonché al citato D.M. 449/1998 - i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile - si applicassero fino al 31 dicembre 2000, nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, da mantenere in bilancio fino alla stessa data.
Venuto a scadenza il predetto termine del 31 dicembre 2000, la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000), all’art. 138, comma 12, ha disposto che, nell’ambito delle risorse disponibili, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, fossero prorogati fino al 31 dicembre 2003. La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), all’art. 4, comma 92, ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 dicembre 2006.
La norma, introdotta con il maxiemendamento presentato presso l’Assemblea del Senato, dispone che, nell’ambito delle risorse disponibili, i predetti termini per usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/1999 siano prorogati fino al 31 dicembre 2007.
La relazione tecnica non considera la norma né alla stessa risultano imputati effetti, nell’allegato 7, ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, ai fini della valutazione dell’impatto finanziario della norma, è stata segnalata la necessità di disporre di dati circa gli effetti finanziari finora prodotti dall’applicazione dell’originaria norma di agevolazione e circa le risorse tuttora disponibili per le medesime finalità.
Inoltre, premesso che il mantenimento in bilancio di tali somme costituisce una deroga all’ordinario regime di utilizzo delle somme stanziate e di trattamento dei residui, sarebbe opportuno accertare se tali previsioni derogatorie possano determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, in relazione agli importi effettivamente iscritti nei tendenziali ai fini dei predetti saldi.
Effetti dei contributi pluriennali dello Stato
Le norme dispongono:
a) l’istituzione di un fondo per la compensazione degli effetti finanziari, non previsti a legislazione vigente, derivanti dall’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 350/2003 (finanziaria 2004), introdotto dal successivo articolo 55. A tale fondo è assegnata una dotazione, “in termini di sola cassa”, di 520 milioni per l’anno 2007 (comma 511);
ll comma 511 è stato modificato con il maxiemendamento presentato al Senato che ha aumentato la dotazione del fondo, portandola da 300 a 520 milioni di euro.
b) la modifica dell’art. 4 della L. 350/2003 con l’inserimento del comma 177-bis,che prevede che l’utilizzo dei contributi pluriennali, anche mediante attualizzazione, sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, questi “possono” essere compensati a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 54 del disegno di legge in esame. Tale procedura si applica anche alle operazioni finanziarie poste in essere, a valere sui predetti contributi pluriennali, dalle pubbliche amministrazione inserite nel conto economico consolidato, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato (comma 512).
La relazione tecnica spiega che lo scopo principale della norma è quello di escludere che lo Stato possa venire di fatto a configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente imputazione dei relativi effetti sull’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito.
La stessa relazione richiama a tale proposito la Direttiva del PCM del 6 giugno 2006[330] con la quale sono state impartite le nuove istruzioni operative relative ai contributi pluriennali previsti ai sensi dell’art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, dirette ad evitare che in sede di attuazione degli interventi finanziati con contributi pluriennali si verifichino effetti non in linea con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Programma di stabilità.
La relazione afferma, inoltre, che le stime tendenziali indicate nel DPEF 2007-2011, per le suddette tipologie di spesa, considerano sui conti pubblici esclusivamente l’impatto connesso al pagamento del contributo pluriennale e non dell’eventuale mutuo attivabile a fronte dello stesso, con l’unica eccezione di alcune forniture militari della Difesa. La norma è volta, pertanto, a risolvere il problema degli interventi da finanziare mediante l’attivazione di specifici mutui per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento. A questo fine viene prevista la costituzione di un fondo cui è assegnata una dotazione in termini di sola cassa allo scopo di dare “apposita evidenza contabile agli effetti derivanti dalle operazioni di mutuo attivate dai soggetti esterni alla PA con onere a totale carico dello Stato”. Ciò al fine di limitare l’impatto di tali operazioni in misura pari all’ammontare delle risorse disponibili sul fondo.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa:
(mln di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Spese c/ capite |
0 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
Al riguardo, il Servizio Bilancio ha richiesto chiarimenti volti ad evidenziare le ragioni della mancata imputazione di effetti sul saldo netto da finanziare. Inoltre è stato chiesto se la dotazione del fondo possa essere sufficiente a neutralizzare gli effetti prefigurati dalla relazione tecnica di possibile peggioramento dei saldi, nonché del debito, derivanti da un’eventuale imputazione allo Stato delle operazioni di finanziamento in questione. Ha infine rilevato la necessità di conoscere i dati sottesi alla quantificazione della dotazione del fondo e formulato una richiesta di chiarimento in merito ai possibili effetti nel caso in cui dette risorse dovessero rivelarsi insufficienti per le finalità cui sono assegnate.
Il Governo, nella nota del 24.10.2006, in merito alla mancata contabilizzazione di effetti sul saldo netto da finanziare connessi alla costituzione del fondo di cui al comma 511, ha fatto presente che il fondo stesso viene costituito solo in termini di cassa, così come gli effetti che è destinato a neutralizzare. Ha precisato inoltre che la dotazione del Fondo è predeterminata per legge e che potrà essere utilizzato solo entro i limiti stabiliti. Pertanto, una volta esaurito, non potranno essere più autorizzate operazioni di attualizzazione dei contributi con onere a totale carico dello Stato; in tal caso lo Stato concorrerà parzialmente all’intervento senza accollo alcuno di ulteriore debito e indebitamento.
Assunzione presso i Corpi di polizia ed i vigili del fuoco
La norma, dopo aver provveduto ad integrare il fondo per le assunzioni in deroga[331] di 31,1 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, autorizza l’assunzione di 2.000 unità di personale nei Corpi di polizia entro il 30 marzo 2007 (comma 513).
E’ altresì autorizzata l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco a decorrere dal 1° luglio 2007 (comma 514).
La relazione tecnica allegata all’emendamento 18.63 presentato al Senato dal Governo, poi confluito nel testo del maxiemendamento approvato Asselblea, quantificava l’onere in 42.800.000 euro per il 2007 e in 51.776.000 euro a decorrere dal 2008.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Assunzioni polizia e VVF |
-42,8 |
-51,8 |
-51,8 |
-22,3 |
-27,0 |
-27,0 |
-22,3 |
-27,0 |
-27,0 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
12,8 |
15,4 |
15,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-4,9 |
-5,9 |
-5,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
2,6 |
3,1 |
3,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
5,1 |
6,2 |
6,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica informa che il costo unitario annuale di un agente appartenente ai corpi di polizia è di 31.100 euro. Il maggior onere per ulteriori assunzioni di 1.000 unità di personale è pari a 31.100.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Si presume che la relazione consideri ulteriori assunzioni per 1.000 unità in quanto l’onere delle 1.000 assunzioni non considerate graverebbe sulle disponibilità del fondo per le assunzioni in deroga, dotato per l’anno 2007 di risorse per 40 milioni di euro, destinate a consentire assunzioni in corso d’anno in misura corrispondente ad un onere permanente di 120 milioni di euro già coperto a decorrere dal 2008.
La relazione tecnica informa, altresì, che il costo unitario annuale di un vigile del fuoco è di 34.460 euro. Il maggior onere a regime per 600 assunzioni è di 20.676.000 euro mentre per il 2007 l’onere è pari a 11.700.000 euro.
Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sulle motivazioni per le quali l’onere per l’assunzione di un vigile del fuoco a decorrere dal 1° luglio corrisponde ad una somma superiore al 50 per cento dell’onere annuo a regime. Peraltro la quantificazione di quest’onere appare congrua.
Assunzioni presso l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza
La norma, autorizza reclutamenti straordinari, in deroga al blocco delle assunzioni[332] presso:
· l’Arma dei carabinieri entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008;
· il Corpo della Guardia di finanza entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008.
La relazione tecnica allegata all’emendamento 18.64 presentato al Senato dal Governo, poi confluito nel testo del maxiemendamento approvato dall’Aula, indicava un onere di 10.000.000 euro per il 2007 e di 20.000.000 euro a decorrere dal 2008.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Reclutamento carabinieri |
-5,0 |
-10,0 |
-10,0 |
-2,6 |
-5,2 |
-5,2 |
-2,6 |
-5,2 |
-5,2 |
Reclutamento finanzieri |
-5,0 |
-10,0 |
-10,0 |
-2,6 |
-5,2 |
-5,2 |
-2,6 |
-5,2 |
-5,2 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
3,0 |
6,0 |
6,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-1,2 |
-2,3 |
-2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
0,6 |
1,2 |
1,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
1,2 |
2,4 |
2,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
La norma, autorizza, in deroga al blocco delle assunzioni[333]:
· il reclutamento di magistrati ordinari entro un limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2008;
· il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili entro un limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dal 2008.
La relazione tecnica allegata all’emendamento 18.65 presentato al Senato dal Governo, poi confluito nel testo del maxiemendamento approvato dall’Aula, indicava, per le assunzioni di magistrati amministrativi e contabili, un onere di 1.370.000 euro per il 2007 e di 5.671.000 euro a decorrere dal 2008. per quanto concerne le assunzioni di magistrati ordinari l’onere era quantificato in 3.000.000 euro per il 2007 e in 15.000.000 euro a decorrere dal 2008.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Assunzioni di magistrati |
-4,37 |
-20,7 |
-20,7 |
-2,2 |
-10,2 |
-10,2 |
-2,2 |
-10,2 |
-10,2 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
1,3 |
6,2 |
6,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-0,5 |
-2,4 |
-2,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
0,3 |
1,3 |
1,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
0,6 |
3,1 |
3,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno - = peggioramento
Al riguardo non sono state formulate osservazioni considerato che l’onere è configurato quale limite di spesa.
Stabilizzazione di personale con contratti non a tempo indeterminato
Le norme dispongono che una quota, pari al 20 per cento, di quanto stanziato[334] per il 2007 per le assunzioni in deroga al blocco del turn over sia destinata alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che vanti una prefissata durata di servizio a tempo determinato[335] nelle pubbliche amministrazioni (comma 519).
Le amministrazioni interessate sono autorizzate a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato di cui sopra, nelle more delle procedure di stabilizzazione. Nel corso dell’esame presso l’Aula del Senato è stato aggiunto al comma 519 un ulteriore periodo che stabilisce che le procedure di stabilizzazione si applicano, nei limiti fissati dal comma stesso, al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco[336]. Le assunzioni del personale da stabilizzare devono essere autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997, e successive modificazioni.
Le modalità appena descritte di stabilizzazione del personale si applicano anche nei confronti di specifiche categorie di personale considerate dalla legge finanziaria per il 2006[337] purché in possesso degli stessi requisiti.
Si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni da rapporti a tempo determinato prorogati nel corso degli anni.
Le amministrazioni, organismi ed enti interessati sono i seguenti:
Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute, dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del territorio (articolo 1, comma 237 della legge n. 266/2005);
Ministero della giustizia con riferimento a personale da impiegare per le esigenze del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (comma 238);
Magistratura amministrativa, INPS, INPDAP e INAIL (comma 239);
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) (comma 240);
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (comma 241);
Corpo forestale dello Stato (comma 242).
Per la stabilizzazione di tale personale resta fermo che al relativo onere si provvede mediante il Fondo dotato di 180 milioni di euro a decorrere dal 2007, previsto dall’articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 266[338]. Al Fondo non accedono gli enti dotati di autonomia finanziaria, che procederanno alla stabilizzazione del personale, ovvero alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato, nell’ambito delle risorse dei propri bilanci (comma 521).
Si rammenta che il Fondo in questione, a norma dell’articolo 1, commi da 247 a 251 delle citata legge 266/2005, era dimensionato a copertura di un contingente di personale non superiore a 7.000 unità a tempo indeterminato.
E’ altresì stabilito che le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di contratti di formazione e lavoro in regime proroga ex lege[339], possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico (comma 528) previa apposita procedura autorizzatoria (comma 536). Nell’attesa del completamento delle procedure di conversione, i contratti di formazione lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non indica effetti sui saldi di finanza pubblica riferibili alle disposizioni in esame
La relazione tecnica afferma che, tenuto fermo il rispetto dei requisiti di cui al comma 519, gli oneri di stabilizzazione del cosiddetto “precariato storico” risultano ormai incorporati nei tendenziali di spesa. L’incorporazione è conseguenza dei numerosi provvedimenti di proroga intervenuti nel tempo. La revisione è stata effettuata una prima volta in sede di due diligence e successivamente sulla base di una elaborazione provvisoria dei dati del conto annuale 2005. Limitatamente alla stabilizzazione dei rapporti di cui al comma 519, la relazione tecnica afferma che si è altresì tenuto conto della revisione del limite all’impiego di lavoro flessibile stabilito dalla norma di cui al comma 538 (dal 60 al 40 per cento della spesa sostenuta per il 2003), mentre per i contratti di cui al comma 521 è stata la legge finanziaria 266/2005 a mettere a disposizione idonee risorse.
La relazione tecnica rammenta che apposita norma della finanziaria in esame (comma 526) mette a disposizione ulteriori somme per le procedure di stabilizzazione a decorrere dal 2008.
Riepilogando, le principali affermazioni della relazione tecnica sembrano essere le seguenti:
i tendenziali di spesa includono il pagamento dell’onere derivante dalla proroga dei contratti per il precariato storico;
le norme di cui ai commi 519 e 521 stabiliscono criteri per la stabilizzazione di parte del precariato storico per l’anno 2007. Nella misura in cui detta stabilizzazione non risulterà possibile, la spesa per la proroga dei contratti dei precari, se disposta, deve essere posta a valere sulle somme disponibili per le forme contrattuali flessibili disponibili per ciascuna amministrazione. Tali somme sono state, peraltro, fatte oggetto di ulteriore riduzione dalle disposizioni di cui al comma 538;
le norme di cui al comma 526 stabiliscono criteri per la stabilizzazione di parte del precariato storico per gli anni 2008 e 2009. Anche dunque per tali anni la eventuale ulteriore proroga dei contratti di tipo flessibile dovrà essere effettuata nei limiti delle disponibilità di cui al comma 538.
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato che - sulla base di quanto afferma la relazione tecnica - sarebbero state incluse nel tendenziale anche spese non stabilite in base alla legislazione vigente, nel cui ambito lo status, affermato dalla relazione medesima, di “precariato storico“ non sembra poter avere rilievo normativo.
L’affermazione della relazione tecnica, peraltro, non sembra trovare pieno riscontro negli ulteriori elementi informativi recati dalla medesima relazione e nel tenore letterale di alcune norme.
A tale proposito è stato rilevato che la relazione tecnica fa riferimento alla proroga dei rapporti o alla loro stabilizzazione nell’ambito del limite della spesa autorizzata in base ai commi 526 e 538[340] che disciplinano, rispettivamente, i limiti al turn over per gli anni 2008 e 2009 e gli ulteriori limiti all’impiego di forme contrattuali flessibili a decorrere dal 2007.
Ciò sembra presupporre:
che i limiti di spesa di cui ai commi 526 e 538 siano capienti per l’assorbimento del precariato storico;
che, una volta verificata tale capienza, le amministrazioni interessate la utilizzino effettivamente per l’assunzione (anche a tempo determinato) dei “precari storici” e non per la remunerazione di altro personale.
Per quanto concerne, invece, la formulazione delle norme è stato riscontrato che i commi 519 e 521 destinano specifiche somme, già previste dalle norme attualmente in vigore, per la copertura degli oneri della stabilizzazione. Tale previsione sembra comportare che la spesa per i “precari storici” risulti coperta in parte in modo esplicito da apposite disposizioni normative, in parte in modo implicito a valere sulle somme di cui ciascuna amministrazione dispone per la stipula di contratti a tempo determinato o per la stabilizzazione nel corso del 2007 e 2008 di precari. Non risulta pertanto chiaro in quale misura quota di tale onere sia inclusa nel tendenziale di spesa, ravvisandosi anche su tale profilo la necessità di uno specifico chiarimento. Nell’ambito di tale chiarimento sarebbe altresì opportuna, l’indicazione della misura in cui le somme disponibili permettano la definitiva stabilizzazione di detti precari storici e della misura in cui la riproposizione dei loro contratti a termine assorba le disponibilità di ciascuna amministrazione da utilizzare per forme contrattuali flessibili.
Su tali questioni il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti:
· l’inclusione nel tendenziale della spesa sostenuta per il pagamento dei contratti dei precari storici è stata effettuata in relazione al prorogarsi della spesa stessa per periodi che eccedono a volte i sei, sette anni. Pertanto l’inclusione della spesa nei tendenziali si limita ad effettuare una sintesi di una situazione che nei fatti si è dimostrata permanente;
· gli stanziamenti per la stabilizzazione dei precari storici recati dalla legge finanziaria in esame e da quella del 2006 sono sufficienti ad assorbire nei ruoli del personale a tempo indeterminato l’intera platea degli interessati;
· la somme da destinare per la stipula di contratti temporanei di cui al comma 538 sono state individuate considerando che il precariato storico sarà completamente stabilizzato.
Stabilizzazione dei ricercatori
La norma prevede, per l’anno 2007, l’istituzione di un apposito fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519. Le risorse del fondo sono altresì destinate all’assunzione di vincitori di concorso. La dotazione del fondo è determinata in 20 milioni di euro per il 2007 ed in 30 milioni di euro a decorrere dal 2008.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Stabilizzazione ricercatori |
-20 |
-30 |
-30 |
-10,4 |
-15,6 |
-15,6 |
-10,4 |
-15,6 |
-15,6 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
5,97 |
8,95 |
8,95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-2,28 |
-3,42 |
-3,42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
1,21 |
1,81 |
1,81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
2,4 |
3,6 |
3,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno – = peggioramento
La relazione tecnica[341] allegata all’emendamento 57.500 del Governo ipotizza un costo medio annuo per ricercatori pari a circa 50.000 euro. La dotazione del fondo consentirebbe, dunque, l’assunzione di 600 unità di personale.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Assunzioni presso il Corpo forestale dello Stato
La norma autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'assunzione di 166 idonei non vincitori del concorso di guardia forestale tenutosi nel 2005, indicando un onere pari a 2,2 milioni di euro per il 2007 e a 5,24 milioni a decorrere dal 2008. Le assunzioni sono disposte in deroga alle vigenti norme sul blocco del turn over. La copertura è disposta attraverso la riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 36 del 2004[342].
Tale ultima disposizione metteva a disposizione la somma di 9 milioni di euro per consentire al personale del Corpo forestale dello Stato di transitare, a richiesta e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Assunzione forestali |
-2,2 |
-5,2 |
-5,2 |
-1,1 |
-2,7 |
-2,7 |
-1,1 |
-2,7 |
-2,7 |
Riduzione dell’Autorizzazione di spesa l. 36/2004 |
2,2 |
5,2 |
5,2 |
1,1 |
2,7 |
2,7 |
1,1 |
2,7 |
2,7 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
0,7 |
1,6 |
1,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-0,3 |
-0,6 |
-0,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
0,3 |
0,6 |
0,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno – = peggioramento
La relazione tecnica, allegata al maxi emendamento presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, informa che la richiesta di transito prevista dal citato articolo 4, comma 7, della legge 36/2004, è stata esercitata da 104 unità determinando un onere di 3.750.000 euro. Ne consegue che risulta ancora disponibile la somma di 5.250.000 euro.
Per quanto concerne la quantificazione degli oneri, la relazione tecnica indica un costo pro capite annuo di 12.798 euro per ciascun allievo agente per l’anno 2007 e di 31.525 euro per il 2008. Considerate 166 unità di personale si determina un onere annuo di 2.124.468 euro per il 2007 e di 5.233.150 euro per il 2008.
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce specifiche indicazioni sull’entità dell’onere da sostenere per gli anni successivi al 2009. Dette informazioni sarebbero state utili a verificare che le risorse disponibili, che verrebbero quasi completamente utilizzate a partire dall’anno 2008, siano sufficienti a coprire la spesa per la permanenza in servizio delle 166 unità da assumere dal momento che la norma è configurata quale tetto di spesa.
Peraltro la relazione tecnica non evidenzia separatamente tutti i dati assunti nella quantificazione (costo medio annuo, calcolo del pro quota di onere relativo al 2007, criteri per la determinazione degli effetti indotti) bensì l’ammontare del solo onere lordo annuo unitario.
Limiti alla sostituzione del personale cessato per gli anni 2008 e 2009
Le norme dispongono limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni[343]. Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 523).
La disposizione impone limiti più restrittivi, rispetto a quelli imposti dalla vigente legislazione, alla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009. Infatti l’articolo 1, comma 103 della legge n. 311/2004 prevede che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche, a cui per il triennio 2005-2007 si applica il blocco delle assunzioni[344], possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.
Conseguentemente, il successivo comma 537 dell’articolo in esame provvede appunto a modificare il comma 103 della legge n. 311, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008.
Le stesse amministrazioni, qualora impieghino personale a tempo determinato, hanno la possibilità di procedere alla stabilizzazione di detto personale[345], per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente (comma 526).
E’ dettata una particolare disciplina per la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro svolto presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti effetti di minore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Blocco parziale del turn over |
0 |
0 |
0 |
0 |
88,1 |
233,6 |
0 |
88,1 |
249,2 |
L’effetto quantificato per il 2009 sul fabbisogno è quello indicato nella versione più aggiornata dell’allegato 7 pervenuta alla Camera dei deputati in data 1 febbraio 2007. Si rammenta peraltro che la versione dell’allegato 7 pubblicata sul sito internet del Ministero indica il valore di 249,2 milioni.
La relazione tecnica evidenzia come le disposizioni in esame limitino il turn over al 20 per cento della spesa sostenuta in relazione alle cessazioni dell’ultimo anno per le amministrazioni che non hanno in servizio personale a tempo determinato. Qualora sussista personale precario da stabilizzare il limite può elevarsi fino al 60 per cento della stessa spesa. Le economie sono state quantificate tenendo anche conto della maggiore o minore presenza di personale precario. Secondo la relazione tecnica risparmi più cospicui sono stati ipotizzati per i comparti del settore statale considerando, comunque, tassi di cessazione prudenziali ed in linea con le indicazioni ricavabili dal conto annuale e con il previsto calo delle cessazioni conseguente all’applicazione della riforma pensionistica a decorrere dal 2008.
Le economie lorde, evidenziate nel prospetto seguente, sono quantificate in
169,3 milioni per il 2008, 478,6 milioni per il 2009 e 618,6 milioni a decorrere dal 2010.
Comparto |
Cessazioni |
Economie |
|||
|
2007 |
2008 |
2008 |
2009 |
2010 |
Ministeri |
4.945 |
4.245 |
67.252.000 |
192.236.000 |
249.968.000 |
Agenzie |
1.196 |
1.027 |
16.266.000 |
46.498.000 |
60.465.000 |
Diplomatici |
24 |
21 |
816.000 |
2.346.000 |
3.060.000 |
Prefetti |
38 |
32 |
1.292.000 |
3.672.000 |
4.760.000 |
Az.autonome |
677 |
577 |
9.201.000 |
26.249.000 |
34.096.000 |
Polizia |
4.208 |
3.197 |
53.863.000 |
148.647.000 |
189.568.000 |
Magistrati |
259 |
222 |
10.360.000 |
29.600.000 |
38.480.000 |
Enti non econ. |
1.509 |
1.300 |
10.261.000 |
29.362.000 |
38.202.000 |
Totale |
12.856 |
10.621 |
169.311.000 |
478.610.000 |
618.599.000 |
Al riguardo si è rilevato che la relazione tecnica, pur esponendo i criteri seguiti per la stima dei risparmi, non ha fornito i dati numerici necessari a verificare la correttezza delle quantificazioni effettuate. Infine si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sui criteri adottati per la determinazione degli effetti delle norme sul fabbisogno e sull’indebitamento.
Occorrerebbe inoltre un chiarimento rispetto alla quantificazione degli effetti sul fabbisogno per il 2009 riferiti al comma 523, in considerazione delle differenti cifre riportate in diverse versioni dell’allegato 7.
Per quanto concerne i criteri di contabilizzazione degli effetti finanziari adottati per la compilazione dell’allegato 7, il Governo ha reso noto che la mancata contabilizzazione degli effetti lordi derivanti dal blocco parziale del turn over sul saldo netto da finanziare risponde a criteri di prudenzialità.
Disposizioni concernenti i segretari comunali e provinciali
La norma autorizza l’Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali a bandire il corso-concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali.
In relazione alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari nell’allegato 7.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, considerato che:
· l’idoneità al corso-concorso non costituisce necessario presupposto all’assunzione;
· l’agenzia autonoma ha propri fondi ed autonomia di bilancio;
· i comuni e le province sono comunque soggetti alle limitazioni di spesa fissate dalle norme relative al patto di stabilità interno.
Assunzioni di agenti del Corpo di polizia penitenziaria
La norma autorizza l'assunzione di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria anche in eccedenza alla dotazione organica ausiliari nel limite di 500 unità ed entro una spesa annua di 15 milioni a decorrere dal 2007. Per le assunzioni in soprannumero vengono utilizzate le vacanze organiche del ruolo sovrintendenti. Le posizioni in soprannumero sono riassorbite per effetto dei passaggi, per qualunque causa avvenuti, dal ruolo degli agenti e assistenti al ruolo dei sovrintendenti e ispettori.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Assunzione di agenti |
-15 |
-15 |
-15 |
-7,8 |
-7,8 |
-7,8 |
-7,8 |
-7,8 |
-7,8 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
4,5 |
-4,5 |
-4,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno – = peggioramento
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato alla Camera dei Deputati non fornisce informazioni aggiuntive.
Nulla da osservare al riguardo considerato che la formulazione della norma si profila sotto forma di limite massimo di spesa e che la norma consente di modulare le assunzioni.
Fondo per assicurazioni in deroga
La norma autorizza le amministrazioni pubbliche di cui al comma 523, non interessate dal processo di stabilizzazione di cui ai commi da 513 a 543, a procedere, previa autorizzazione[346], a ulteriori assunzioni nel corso degli anni 2008 e 2009. Queste possono essere disposte nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
La spesa autorizzata per ciascun anno è, dunque, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti effetti di minore spesa corrente, con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Fondo assunzioni in deroga |
0 |
-25 |
-100 |
0 |
-13 |
-52 |
0 |
-13 |
-52 |
La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi informativi.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Incentivazione del personale dell’amministrazione finanziaria
La norma, inserita in prima lettura alla Camera dei deputati con il maxiemendamento, opera modifiche alle disposizioni in materia di incentivazione del personale dell'amministrazione finanziaria nel quadro del potenziamento e contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79[347]. E’ stabilito, inoltre, che, a decorrere dal 2006, l'importo da destinare a tali finalità non dovrà eccedere quello destinato nel 2004, diminuito del 10 per cento.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti effetti di minore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Incentivazione personale |
0 |
0 |
0 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento[348] non considera la norma.
Al riguardo si osserva che non sono disponibili gli elementi sulla base dei quali è stata effettuata la quantificazione.
Indennità di trasferta al personale delle agenzie fiscali
La norma esclude il personale delle agenzie fiscali dall’applicazione delle disposizioni che sopprimono l’indennità di trasferta[349].
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Indennità trasferta Agenzie fiscali |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato in prima lettura alla Camera dei Deputati[350] afferma che il maggior onere derivante dalle norme in esame è pari a 500.000 euro a decorrere dal 2007.
L’onere è stato determinato sulla base della stima delle economie determinate nella relazione tecnica allegata alla legge 266/2006 pari a 7.000.000 di euro per tutto il personale delle amministrazioni statali. Tale stima è poi stata rapportata al numero di unità di personale in servizio presso le agenzie fiscali pari a 50.000 unità.
La quantificazione risulta corretta.
Premi di concentrazione alle imprese
La norma dispone la riduzione per 0,5 milioni di euro per l’anno 2007 dell'autorizzazione di spesa prevista per il finanziamento dei premi di concentrazione tra imprese[351].
Nell'allegato 7, si deduce che alla norma sono ascritti i seguenti effetti di minore spesa in conto capitale.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Premio di concentrazione* |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
(*) L’allegato 7 riporta che il predetto effetto, aggregandolo a quello prodotto dal successivo comma 1340, cui si rinvia. Pertanto in corrispondenza del comma 533 nell’allegato 7 ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento sono riportati i seguenti importi complessivi:
2007: 92,5
2008: 112
2009: 284.
La relazione tecnica, come integrata in occasione della presentazione del maxi emendamento approvato dalla Camera dei Deputati in prima lettura, non considera la norma.
Al riguardo si rileva che non sono state fornite informazioni circa la comprimibilità della autorizzazione di spesa in questione, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità previste dalla legislazione vigente.
Proroga dei comandi del personale appartenente a Poste S.p.A.
La norma proroga fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa (comma 534).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(Allegato 7) riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comandi personale Poste italiane SpA |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
L’assenza di effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento è, presumibilmente, dovuta al fatto che il maggior onere a carico dello Stato è compensato con un pari minore onere a carico delle amministrazioni pubbliche che utilizzano il personale comandato.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si osserva che non sono disponibili gli elementi in base ai quali è stata effettuata la quantificazione.
Contratti a tempo determinato presso l’ISTAT
La norma consente un ulteriore proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2007, dei contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT e finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.
La precedente autorizzazione alla proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei medesimi contratti era stata disposta dall’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. A tale disposizione non erano ascritti effetti finanziari.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Co. co. co Istat |
-5,6 |
0 |
0 |
-5,6 |
0 |
0 |
-5,6 |
0 |
0 |
La relazione tecnica quantifica in 5,6 milioni di euro l’onere per la proroga di 310 contratti di collaborazione.
Al riguardo si osserva che non sono disponibili gli elementi in base ai quali è stata effettuata la quantificazione.
Limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato
La norma stabilisce che, a decorrere dall’anno 2007, alcune Amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato[352] nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003. La disposizione in esame inasprisce il tenore di analoga norma contenuta nella finanziaria per il 2006[353] che fissava lo stesso limite nella misura del 60 per cento.
Le Amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, ad esclusione di quella del demanio, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università, e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti effetti di minore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Limite ai tempi determinati |
0 |
0 |
0 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
38,5 |
La relazione tecnica quantifica i risparmi lordi derivanti dalla norma in esame in 72 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 come indicato nella tabella che segue.
COMPARTO |
Spesa lorda anno 2003 |
Attuale limite alla spesa 2007 |
Nuovo limite alla spesa 2007 |
Risparmi |
Ministeri e Agenzie |
21.512.000 |
12.907.000 |
8.605.000 |
4.302.000 |
Aziende autonome |
46.981.000 |
28.189.000 |
18.792.000 |
9.397.000 |
Enti pubblici non economici |
23.007.000 |
13.804.000 |
9.203.000 |
4.601.000 |
Istituzioni ed enti di Ricerca |
108.305.000 |
64.983.000 |
43.322.000 |
21.661.000 |
Università |
160.842.000 |
96.505.000 |
64.337.000 |
32.168.000 |
TOTALE |
360.647.000 |
216.388.000 |
144.259.000 |
72.129.000 |
Le cifre esposte includono gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
I dati di spesa 2003 sulla base dei quali sono calcolate le economie non coincidono con quelli della relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2006 riferiti alla norma che disponeva una prima limitazione all’utilizzo di personale a tempo determinato[354]. Ciò in quanto i dati attuali scontano gli effetti conseguenti alle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge 266/2005.
La relazione illustrativa afferma che la disposizione è motivata dalla necessità di limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Soppressione del Fondo per la mobilità del personale
La norma dispone la soppressione dell’apposito Fondo destinato alle amministrazioni che attivano processi di mobilità per il personale non dirigenziale, di cui ai commi 228 e 229 della legge n. 266/2005.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti effetti di minore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Soppressione fondo mobilità |
20 |
20 |
20 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
10,4 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
La relazione illustrativa motiva la soppressione del Fondo sulla base delle scarsissime richieste pervenute per usufruire delle risorse del Fondo, anche a causa della complessità della relativa procedura.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Incremento delle dotazioni organiche del Garante della privacy
La norma autorizza il Garante per la protezione dei dati personali ad incrementare la dotazione organica dell’ente nel limite del 25 per cento della consistenza attualmente prevista[355], ossia al massimo di 25 unità, e nei limiti delle proprie dotazione di bilancio, come stabilite nella tabella C.
In relazione alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari nell’allegato 7.
La relazione tecnica, allegata al maxi emendamento presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, si limita a ribadire quanto disposto dalle norme.
Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni puntuali sull’onere che si ritiene di dover sostenere in relazione alle nuove assunzioni e circa la compatibilità delle nuove assunzioni con la copertura indicata, a carico dello stanziamento annuale previsto per il Garante della privacy.
Nulla da osservare, per quanto concerne i profili di copertura, nel presupposto che il potenziamento avvenga a valere su risorse già scontate dalla legislazione vigente.
Incremento delle dotazioni dell’Autorità per le comunicazioni
La norma autorizza l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a ridefinire gradualmente la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista[356], ossia al massimo di 65 unità, nei limiti delle risorse assicurate in via continuativa dal mercato a sensi della legislazione vigente[357] e senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato.
In relazione alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari nell’allegato 7.
La relazione tecnica, allegata al maxi emendamento presentato in prima lettura alla Camera dei deputati, chiarisce che un incremento del 25 per cento delle dotazioni organiche corrisponde a 85 unità di personale.
Al riguardo, per quanto concerne i profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni puntuali sull’onere che si ritiene di dover sostenere in relazione alle nuove assunzioni e circa l’effettiva possibilità di reperire le risorse corrispondenti a carico delle sole contribuzioni assicurate da parte degli operatori dei mercati di riferimento.
Assunzione di ispettori del lavoro
La norma autorizza il Ministero del lavoro ad immettere in servizio fino a 300 unità di personale, nella qualifica di ispettore del lavoro dell’area funzionale C, posizione economica C2 (comma 544 lettera a).
Il Ministero del lavoro è altresì autorizzato all’immissione nei ruoli di destinazione del personale in servizio risultato vincitore o idoneo nei percorsi di riqualificazione (comma 544 lettera b).
Per l’attuazione del comma 544 è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2007 con riferimento alla lettera a) e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 con riferimento alla lettera b) (comma 545).
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Assunzione ispettori |
-8,5 |
-8,5 |
-8,5 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
-4,3 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
5,1 |
5,1 |
5,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-1,9 |
-1,9 |
-1,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Immissione in ruolo riqualificati |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-2,6 |
-2,6 |
-2,6 |
-2,6 |
-2,6 |
-2,6 |
Segno – = peggioramento
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Rinnovi contrattuali del pubblico impiego
Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Questo prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.
Le norme quantificano gli ulteriori oneri posti a carico del bilancio dello Stato per gli anni 2007 e 2008 da riferire alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2006-2007.
Sono indicate distintamente le somme destinate al personale contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato e al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico. Gli stanziamenti, al lordo degli oneri contributivi e dell’IRAP, sono pari a 807 milioni di euro per l’anno 2007 e a 2.193 milioni a decorrere dall’anno 2008 per il personale contrattualizzato, mentre per il personale in regime di diritto pubblico[358], lo stanziamento è pari a 374 milioni di euro per l’anno 2007 e a 1.032 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, di cui rispettivamente 304 e 805 milioni destinati alle FF.AA e alle Forze di polizia (commi 546 e 549, primo periodo). Nel corso dell’esame presso il Senato sono state ulteriormente integrate le risorse concernenti i rinnovi contrattuali del personale in regime di diritto pubblico aumentando lo stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2008 da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia (comma 549, secondo periodo).
Le somme destinate ai rinnovi contrattuali di cui a commi precedenti includono gli oneri contributivi e l’IRAP (comma 554).
Sono posti a carico dei rispettivi bilanci gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al medesimo biennio 2006-2007 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dallo Stato e quelli conseguenti alla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari (comma 556).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Rinnovi contrattuali |
- 1.181 |
- 3.225 |
- 3.225 |
- 1.070 |
- 3.004 |
- 3.004 |
- 1.070 |
- 3.004 |
- 3.004 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiore IRPEF |
141,6 |
386,7 |
386,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore apporto INPDAP |
352,3 |
962,1 |
962,1 |
|
|
|
|
|
|
Maggiore contrib. Aggiuntiva |
-134,5 |
-367,2 |
-367,2 |
|
|
|
|
|
|
Minore contributo al FSN |
71,4 |
195,1 |
195,1 |
|
|
|
|
|
|
Trattamento accessorio FF.AA. |
-40,0 |
-80,0 |
-80,0 |
-20,9 |
-41,7 |
-41,7 |
-20,9 |
-41,7 |
-41,7 |
Effetti indotti: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
11,9 |
23,9 |
23,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
contribuz. aggiuntiva |
-4,6 |
-9,1 |
-9,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
FSN |
2,4 |
4,8 |
4,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Irpef |
4,8 |
9,6 |
9,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Segno – = peggioramento
La relazione tecnica, riferita agli stanziamenti di cui ai commi 546 e 549, primo periodo, quantifica degli oneri considerando i seguenti dati di riferimento:
Settore |
Personale |
Retribuzione media (euro) |
Stato |
2.000.326 |
30.010 |
Pubblico non statale |
1.560.355 |
31.673 |
Gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, compresa IRAP, sono pari al 38,38 per cento per le amministrazioni del settore statale e al 37 per cento per il settore pubblico non statale.
Le ulteriori risorse stanziate, ad integrazione dell’indennità di vacanza contrattuale[359], per il biennio economico 2006-2007, sono volte a riconoscere un incremento complessivo a regime delle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato del 4,46 per cento, di cui il 3,7 per cento per l’adeguamento ai tassi di inflazione programmata per il biennio 2006-2007 (rispettivamente 1,7 e 2 per cento).
Gli stanziamenti, come integrati dalla norma in esame, consentono:
· per l’anno 2006 la corresponsione della sola indennità di vacanza contrattuale;
· per l’anno 2007 l’attribuzione di incrementi retributivi pari al 2 per cento;
· a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008, l’attribuzione di un incremento aggiuntivo del 2,46 per cento.
L’onere lordo derivante dai rinnovi contrattuali è riepilogabile come segue:
(mln di euro)
|
2006 |
2007 |
2008 |
||||
Risorse 266/2005 |
Risorse 266/2005 |
Nuove risorse |
Totale 2007 |
Risorse 266/2005 |
Nuove risorse |
Totale 2008 |
|
Stato |
222 |
322 |
807 |
1.129 |
322 |
2.193 |
2.515 |
Stato non contrattualizzati |
108 |
183 |
374 |
557 |
183 |
1.032 |
1.215 |
Totale Stato |
|
|
1.181 |
1.686 |
|
3.225 |
3.730 |
Settore non statale |
320 |
550 |
871 |
1.421 |
550 |
2.538 |
3.088 |
Totale generale |
|
|
2.052 |
3.107 |
|
5.763 |
6.818 |
Una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato precisa che i conteggi sono stati effettuati ipotizzando le seguenti aliquote:
Contributo Inpdap a carico del datore di lavoro 29,5 per cento;
Contributo Inpdap a carico del dipendente 11,0 per cento;
Aliquota IRAP 8,5 per cento;
Aliquota media Irpef applicata 23,0 per cento.
L’integrazione della relazione tecnica presentata al Senato e riferita alle norme di cui al comma 549, secondo periodo, che dispongono l’integrazione delle risorse contrattuali da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, non fornisce nuove indicazioni.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Stanziamenti per l’efficienza del personale di alcune pubbliche amministrazioni
La norma prevede:
· l’incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007 del Fondo unico di amministrazione del Ministero dell’interno (comma 550);
· l’autorizzazione di una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007 da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali (comma 551);
· la destinazione della somma di 1.000.000 euro a decorrere dal 2007 per il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e trasporti (comma 552).
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
FUA Ministero interno |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Ammin. infrastrutture |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Cassa di previdenza infrastrutture |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
La relazione tecnica non considera la norme.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Incentivazioni al personale del Ministero della pubblica istruzione
La norma, inserita al Senato con l’emendamento 1.1000, destina, a decorrere dal 2007, una quota di 7 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, pari a 220 milioni di euro a decorrere dal 2007, ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, per le finalità di cui all’articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63[360].
L’articolo 2-octies ora ricordato ha destinato la somma di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2005 all'incentivazione della produttività del personale in servizio, già appartenente all’allora soppresso Ministero della pubblica istruzione.
La relazione tecnica non considera la disposizione.
Al riguardo il Servizio bilancio ha rilevato che l’introduzione di una ulteriore finalizzazione delle risorse individuate dal comma 634, per quanto relativa a una piccola parte (circa il 3 per cento) delle stesse, può in parte pregiudicare il conseguimento degli obiettivi ascritti alle predette risorse.
Spese di cura per il personale del comparto sicurezza
La norma stabilisce che le disposizioni volte ad escludere il rimborso delle spese di cura, recate dalla finanziaria per il 2006[361], non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura[362], sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai Contratti Collettivi Nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti, di maggiore spesa corrente, sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Spese di cura |
10,0 |
6,0 |
6,0 |
10,0 |
6,0 |
6,0 |
10,0 |
6,0 |
6,0 |
La relazione tecnica sostiene che gli effetti sono alquanto contenuti e che la quantificazione di 6 milioni di euro annui è da considerarsi prudenziale. L’onere per il 2007, quantificato in 10 milioni di euro, con criteri di prudenzialità secondo la relazione tecnica, tiene conto dei rimborsi delle spese sostenute nell’anno 2006.
La retroattività della norma si giustifica con il fatto di non volere creare situazione di disparità di trattamento in una materia così delicata. La relazione illustrativa sottolinea l’inopportunità di escludere il rimborso delle spese di cura per categorie di lavoratori il cui dovere professionale prevede la necessità di esporsi a situazione rischiose. Al fine di evitare sperequazioni si evidenzia che l’esclusione dal rimborso delle spese è correlato esclusivamente con attività operative o di addestramento.
Si rammenta che in relazione alle norme introdotte con la finanziaria 2006, volte ad escludere il rimborso delle spese di cura, erano stati scontati originariamente risparmi per complessivi 49,3 milioni di euro a decorrere dal 2006. Per la quantificazione di tale risparmio sono stati considerati, come parametri di riferimento, i dati utilizzati anche per la determinazione dei risparmi per l'equo indennizzo. I beneficiari di tutte le amministrazioni pubbliche, escluso il personale delle Forze armate e di polizia, ammonterebbero a 22.300 unità con un onere medio di 1.500 euro ed una spesa complessiva di 33,5 milioni di euro. A tale importo va sommata la spesa complessiva sostenuta per il personale militare, desunta dai dati di bilancio, pari a 15,8 milioni. Il totale ammonta, secondo la relazione tecnica, a 49,3 milioni di euro. Successivamente, al fine di escludere l’applicazione delle norme per il personale militare o di polizia in missione internazionale, la misura dei risparmi attesi era stata ridotta a 32,3 milioni di euro. La quantificazione era stata, pertanto, ridotta ad un valore che già escludeva completamente l’onere derivante dalla previgente disciplina per le spese di cura rimborsate al personale militare e delle forze di polizia.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali
La norma, dopo aver ribadito la necessità che le regioni e gli enti locali concorrano al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che gli stessi debbano assicurano la riduzione delle spese di personale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.
La norma, di seguito, indica, come principi meramente orientativi, una serie di regole fissate per le amministrazioni dello Stato su cui gli enti locali e le regioni possono far leva, nella loro autonomia, per ridurre la spesa per il personale.
In particolare sono richiamate le seguenti disposizioni:
Commi da 513 a 543 del provvedimento in esame per quanto attiene al riassetto organizzativo;
articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge n. 266/2005, relativamente alla determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.
Inoltre si stabilisce che, a decorrere dal 2007, siano disapplicate alle regioni e agli enti locali, sottoposti al patto di stabilità, le disposizioni, recate dalle leggi finanziare per il 2005 ed il 2006[363], che ponevano agli enti stessi obiettivi di risparmio sulla spesa di personale (comma 557).
In sostanza le su menzionate disposizioni relative al contenimento della spesa del personale continuerebbero ad applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e agli enti locali di minori dimensioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 gli enti soggetti al patto di stabilità interno, nel rispetto delle regole da questo dettate, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione di personale precario in possesso di determinati requisiti (comma 558).
Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (561).
La relazione tecnica non riconnette alcun effetto finanziario alla disapplicazione delle norme volte al contenimento della spesa di personale sostenuta dalle regioni e dagli enti locali soggetti al patto di stabilità.
Per il resto la relazione tecnica afferma che la disposizione opera in termini rafforzativi rispetto al raggiungimento dell’obiettivo previsto dal patto di stabilità interno.
Al riguardo si rinvia a quanto osservato nelle schede di commento ai commi da 655 a 695 concernenti il patto di stabilità interno.
Personale dei consorzi agrari collocato in mobilità
La norma stabilisce che il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche.
In relazione alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari nell’allegato 7.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, considerato che regioni ed enti locali sono comunque tenuti al rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.
Spese di personale dei piccoli comuni
La norma stabilisce, limitatamente agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP e con l'esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli stessi enti possono procedere a nuove assunzioni nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel precedente anno. A compensazione degli effetti finanziari recati dalla norma in esame, il successivo comma 703[364] stanzia l'importo complessivo di 37,5 milioni di euro di euro per il triennio 2007-2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504/1992.
Si rammenta che il nuovo vincolo alla spesa per il personale risulta meno stringente rispetto a quello stabilito dal comma 198 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 che imponeva a tutti gli enti locali un livello di spesa inferiore dell’ 1 per cento rispetto a quello determinato a consuntivo nel 2004. La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2006 indicava un dato di consuntivo di spesa per il personale degli enti locali pari a 22.600 milioni di euro, pertanto il risparmio riferito a tutti gli enti locali, al lordo degli effetti indotti, pari all’ 1 per cento di detto ammontare, corrisponde a 226 milioni di euro.
Si rammenta, inoltre, che la relazione tecnica allegata al testo base del disegno di legge finanziaria all’esame e riferita all’articolo 74 afferma che i Comuni superiori a 5.000 abitanti incidono, in termini finanziari, per l’80,1 per cento sul complesso dei Comuni. Di conseguenza il peso dei piccoli Comuni risulterebbe pari al 19,9 per cento, percentuale destinata a diminuire qualora fossero presi in considerazioni anche gli altri enti territoriali ossia Province e Regioni.
L’allegato 7 non considera la norma in esame.
La relazione tecnica non è stata integrata al fine di dare conto degli effetti prodotti dalla norma.
Al riguardo si rileva che non sono disponibili gli elementi sulla base dei quali è stato quantificato un onere di 37,5 milioni di euro. In merito alla disposizione di copertura si rinvia a quanto osservato con riferimento al comma 703.
Personale degli ex Monopoli di Stato in servizio nella P.A.
La norma stabilisce che il personale già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni[365], che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le Politiche Fiscali.
In relazione alla norma in esame non sono scontati effetti finanziari nell’allegato 7.
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni, dal momento che l’onere per retribuzioni del personale trasferito appare, in base al tenore della norma, già a carico del bilancio dello Stato.
Disposizioni sul personale del Servizio sanitario nazionale
La norma, al fine di garantire il contenimento della spesa sanitaria, anche in attuazione degli accordi tra Stato e regioni[366], ridefinisce la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale riferita al triennio 2007-2009.
In particolare tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale[367] per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 venga ridotta dell'1,4% rispetto a quella del 2004; restano confermati altresì i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti dalle precedenti legge finanziarie per gli anni 2005 e 2006 (comma 565, lettera a).
Ai fini dell’applicazione dei vincoli sopra descritti le spese di personale sono considerate al netto (comma 565, lettera b):
per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi di lavoro;
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese derivanti dai rinnovi dei medesimi contratti intervenuti successivamente all'anno 2004;
per l’anno 2004 e per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 delle spese di personale totalmente a carico di altri soggetti.
La norma impone agli enti destinatari delle norme in esame di predisporre un programma annuale di riduzione delle consistenze di personale al 31 dicembre 2006 e di determinare i fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa in coerenza con alcune disposizioni[368] previste dalla legge finanziaria per il 2006 (comma 565, lettere c e d).
La verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti è affidata al Tavolo tecnico, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005[369]. La Regione sarà giudicata adempiente se sarà accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la Regione sarà considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico (comma 565, lettera e).
La relazione tecnica e quella illustrativa sottolineano che si è provveduto a razionalizzare le misure di contenimento della spesa di personale già contemplate dalla normativa vigente[370]. La nuova percentuale di riduzione dell’1,4% rispetto alla spesa del 2004 consente il raggiungimento degli obiettivi di risparmio già previsti dalle norme vigenti i quali sono stati già scontati nel quadro tendenziale di finanza pubblica del DPEF 2007-2001. Conseguentemente l’allegato 7 non riconnette alcun effetto finanziario alla norma in esame.
Al riguardo il Servizio bilancio, pur prendendo atto che gli obiettivi di risparmio connessi con la nuova formulazione della norma non variano rispetto a quelli fissati a legislazione vigente, aveva rilevato che la relazione tecnica non indicava analiticamente gli effetti connessi alle nuove disposizioni al fine di dimostrarne la compensatività effettiva.
A tal proposito si rileva che la nuova formulazione reca sia disposizioni che attenuano i vincoli esistenti sia altre che, al contrario, li rafforzano.
Per quanto riguarda il primo tipo di disposizioni ci si riferisce, ad esempio, all’ultimo periodo del comma 565, lettera b), che esclude, dal monte retribuzioni rispetto al quale valutare i risparmi, le spese di personale totalmente a carico di altri soggetti. Per quanto riguarda il secondo tipo di disposizioni ci si riferisce, ad esempio, al programma annuale di riduzione delle consistenze di personale al 31 dicembre 2006 di cui al comma 565, lettera c), numero 3.
Il Governo in una nota[371] di risposta ha fornito i seguenti chiarimenti:
la nuova formulazione conserva gli obiettivi di risparmio già previsti a legislazione vigente a norma dell’articolo 1, comma 98 della legge 311/2004 (da cui derivano risparmi a regime quantificabili nell’0,4 per cento della spesa sostenuta nel 2004) e dell’articolo 1, comma 98 della legge 266/2005 (da cui derivano risparmi a regime quantificabili nell’1 per cento della spesa sostenuta nel 2004);
il monte della spesa su cui le riduzioni sono state calcolate è pari a 34.000 milioni di euro;
la nuova formulazione normativa adottata si limita ad estrinsecare principi e direttive già insiti nella formulazione delle norme che si intende sostituire.
Assunzioni presso gli Istituti zooprofilattici
La norma, al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3[372], autorizza gli Istituti zooprofilattici sperimentali a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente dal CIPE, come integrato dalle norme in esame. Nelle procedure di assunzione si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e’ rideterminato in euro 30.300.000.
Il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attività da svolgersi nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di quota parte del predetto stanziamento.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti, di maggiore spesa corrente, sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Ist. Zooprofilattici |
9,94 |
10,34 |
15,95 |
9,94 |
10,34 |
15,95 |
9,94 |
10,34 |
15,95 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni per quanto concerne l’onere recato dalle norme dal momento che le assunzioni devono venire disposte nell’ambito delle risorse disponibili.
Incentivazione del personale del Ministero degli affari esteri
La norma autorizza, a decorrere dal 2007, la spesa di 6 milioni di euro da destinare alla contrattazione integrativa riguardante il personale delle aree funzionali dell'amministrazione degli esteri, con particolare riferimento agli istituiti contrattuali volti alla incentivazione della produttività.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
FUA Ministero degli esteri |
-6,0 |
-6,0 |
-6,0 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
IRPEF |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apporto INPDAP |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Contribuzione aggiuntiva |
-0,7 |
-0,7 |
-0,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FSN |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica, allegata al maxi emendamento presentato in prima lettura presso la Camera dei Deputati, non considera la norma. Peraltro la relazione tecnica all'emendamento 60.502 del Governo, presentato in Commissione sempre alla Camera dei deputati, afferma che la spesa autorizzata consentirà di far fronte ai miglioramenti di efficacia ed efficienza dell'azione dell'amministrazione interessata, incrementando ulteriormente il fondo unico di amministrazione del Ministero, già incrementato di 3 milioni di euro dal 2005.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Risorse derivanti dalla tariffa consolare
Le norme stabiliscono che una quota delle maggiori entrate derivanti dalla tariffa consolare[373], nel limite di 10 milioni di euro annui è destinata al funzionamento ed alla razionalizzazione delle sedi all’estero (comma 568).
Stabiliscono, altresì, l’abrogazione della disposizione[374] che destinava il 10 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno, derivanti dalla medesima tariffa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il Ministero degli affari esteri (comma 569).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Maggiori spese correnti |
0 |
0 |
0 |
5 |
8 |
10 |
5 |
8 |
10 |
La relazione tecnica al maxi emendamento, presentato alla Camera dei deputati in prima lettura, non considera la norma.
E’ possibile che gli effetti indicati nell’allegato siano conseguenza del combinato disposto delle due norme dal momento che il comma 568 determina una maggiore spesa per 10 milioni mentre il comma 569 abroga una disposizione che determinava una destinazione limitatamente all’incremento annuale dei ricavi connessi all’incremento delle tariffe consolari, incremento che è destinato a decrescere nel tempo.
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non è stata integrata in relazione alle norme in esame. Non risulta dunque possibile effettuare una verifica degli effetti quantificati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento né verificare la correttezza della mancata considerazione di effetti sul saldo netto da finanziare.
COMMA 570
Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate
La norma riduce, nella misura del 15%, oneri relativi al processo di professionalizzazione delle Forze armate indicati nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Contenimento spese FF.AA. |
120,0 |
123,0 |
126,0 |
62,6 |
64,1 |
65,7 |
62,6 |
64,1 |
65,7 |
Minore IRPEF |
-14,4 |
-14,7 |
-15,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore apporto INPDAP |
-35,8 |
-36,7 |
-37,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore contribuz. aggiuntiva |
13,7 |
14,0 |
14,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore contributo al FSN |
-7,3 |
-7,4 |
-7,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica riporta il seguente quadro riepilogativo dove sono esposti l’ammontare delle risorse destinate alla cosiddetta professionalizzazione a norma delle tabelle sopra citate e quello dei risparmi lordi conseguenti alla riduzione delle risorse stesse del 15 per cento.
(milioni di euro)
Anno |
Legge 331/2000 |
Legge 226/2004 |
Totale |
Risparmio |
2007 |
408 |
393 |
801 |
120 |
2008 |
429 |
393 |
822 |
123 |
2009 |
450 |
393 |
843 |
126 |
2010 |
472 |
389 |
861 |
129 |
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a confermare l’effettiva realizzabilità dei risparmi attesi e, in particolare, non riporta indicazioni sulle riduzioni delle dotazione organiche da applicare a ciascuno dei ruoli esistenti nelle Forze armate, nonostante che tali riduzioni costituiscano l’elemento essenziale per il conseguimento dei risparmi stessi. A tale proposito si rammenta che le relazioni tecniche, di particolare complessità, allegate ai disegni di legge di professionalizzazione delle Forze armate, tracciavano precise ipotesi di consistenza delle dotazioni organiche, sulla cui base erano disposte le necessarie autorizzazioni di spesa integrative dei fondi già esistenti; autorizzazioni sulle quali viene ad incidere la norma in esame.
L’ipotesi che la riduzione di spesa prescritta dalla norma si basi su riduzioni di organico risulta del resto confermata dalla quantificazione degli effetti indotti calcolati dall’allegato 7, i quali hanno struttura conforme a quella prodotta dal contenimento della spesa per retribuzioni. Sul punto va inoltre segnalato che l’indicazione delle riduzioni attese – oltre a dover essere opportunamente contenuta nella relazione - dovrebbe essere modulata anche per gli anni successivi al triennio, preferibilmente fino al 2020, conformemente a quanto indicato dalle relazioni tecniche che accompagnavano i provvedimenti di professionalizzazione delle Forze armate.
Tale proiezione pluriennale dovrebbe, si presume, esporre riduzioni di personale a regime che dovrebbero essere più contenute rispetto a quelle da sostenere nel triennio in parallelo alla progressiva riduzione degli oneri prefigurata dai provvedimenti di professionalizzazione citati.
In proposito il Governo ha precisato che le dotazioni organiche verranno determinate, durante il periodo transitorio che dura fino al 2020, annualmente, con decreto, in coerenza con le risorse disponibili come ridotte dall’articolo in esame.
Il Governo ha inoltre precisato che i risparmi a regime, ossia a decorrere dal 2021, ammontano a 112 milioni di euro.
Infine il Governo ha confermato che le dotazioni organiche sono fissate dalla legislazione vigente[375] soltanto dal 1° gennaio 2021 senza però indicare come sono rimodulate in conseguenza della riduzione delle risorse disposta dalla norma in esame.
Potenziamento dell’organico dei Carabinieri
La norma stabilisce il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con sessanta unità di personale, da considerare in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri previste dalle norme vigenti. A tal fine si autorizza il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione delle assunzioni[376].
Inoltre, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, allo scopo di potenziare gli strumenti per la lotta alle forme di criminalità organizzata in campo ambientale. A tal fine il predetto Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente è autorizzato, per l'anno 2007, a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, anche in questo caso da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma previsto dalle norme vigenti.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti importi con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Comando carabinieri lavoro |
-4,0 |
-4,0 |
-4,0 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
-2,1 |
Maggiore IRPEF |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore apporto INPDAP |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore contrib. Aggiuntiva |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore contributo al FSN |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica mette a disposizione due prospetti che indicano, conformemente al tenore letterale della norma, la ripartizione dei contingenti da assumere tra i vari gradi. Nel prospetto sono anche indicate le retribuzioni da corrispondere in base al grado delle nuove posizioni previste. L’onere complessivo è determinato in circa 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2007 come di seguito riepilogato.
Comando carabinieri per la tutela del lavoro |
|||
Grado |
Unità |
Retribuzione |
Onere |
Tenente colonnello |
3 |
59.396,04 |
178.188,12 |
Capitano |
1 |
51986,82 |
51.986,82 |
Ispettore |
25 |
36.547,98 |
913.699,50 |
Sovrintendente |
14 |
34.203,47 |
478.848,58 |
Appuntato |
17 |
29.222,91 |
496.789,47 |
Totale |
60 |
|
2.119.512,49 |
|
|
Inpdap datore di lavoro |
523.519,57 |
|
|
IRAP |
180.158,56 |
Totale onere |
|
|
2.823.190.62 |
Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente |
|||
Grado |
Unità |
Retribuzione |
Onere |
Tenente |
6 |
33.375,23 |
178.188,12 |
Ispettore |
12 |
36.547,98 |
913.699,50 |
Appuntato |
2 |
29.222,91 |
496.789,47 |
Totale |
20 |
|
697.272,96 |
|
|
Inpdap datore di lavoro |
168.740,05 |
|
|
IRAP |
59.268,20 |
Totale onere |
|
|
925.281,21 |
Al riguardo il Servizio Bilancio ha rilevato l’opportunità di acquisire indicazioni sulle modalità di riassorbimento delle posizioni in soprannumero determinate dalle assunzioni in esame. In caso di assorbimento, in relazione a successive cessazioni, come è tipico delle posizioni soprannumerarie, l’onere sembra destinato a diminuire nel tempo, ovviamente in periodi successivi al triennio di riferimento. Nel caso opposto non sembra opportuno autorizzare le assunzioni in soprannumero bensì disporre l’incremento delle dotazioni di organico.
In proposito il Governo ha chiarito che non è stato possibile variare le dotazioni organiche in quanto, in tal modo, le risorse e gli oneri sarebbero stati posti a carico del Ministero della difesa. Utilizzando il collocamento in soprannumero non riassorbibile la disponibilità del personale in questione diventa, in modo permanente, dei Ministeri del lavoro e dell’ambiente.
Trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari
La norma, nella formulazione del testo base del disegno di legge finanziaria, riduceva del 30 per cento, a decorrere dal 2007, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato previsto dalla legge 212/1952.
Tale disposizione attribuisce ai Ministri e Sottosegretari un trattamento economico pari a quello di alcune categorie di personale pubblico con più elevato trattamento stipendiale. Al Presidente del Consiglio dei ministri spetta lo stesso stipendio fissato per i Ministri, maggiorato del 50 per cento. I trattamenti predetti sono stati ridotti del 10 per cento rispettivamente dall’articolo 23 della legge n.448/2001 per quanto concerne i Ministri, e dall’ articolo 1, comma 53, della legge n.266/2005 per quanto concerne i Sottosegretari. Si rammenta inoltre che la legge n.418/1999 ha attribuito ai Ministri ed ai Sottosegretari non parlamentari anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, che è stata anche essa oggetto di riduzione del 10 per cento ad opera dell’articolo 1, comma 52, della medesima legge 266/2005.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati la norma è stata modificata prevedendo che la riduzione debba essere applicata solo ai componenti del Governo che siano anche membri del Parlamento.
L’allegato 7, come modificato a seguito delle modifiche introdotte con il maxi emendamento approvato presso la Camera dei deputati in prima lettura, riporta i seguenti effetti di minore spesa corrente con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
La relazione tecnica, allegata al testo base del disegno di legge finanziaria, assegnava alla disposizione un effetto di minore spesa pari a 2.338.000 euro annui, sulla base dei seguenti dati:
|
Unità |
Tratt. annuo |
Tratt. annuo lordo* |
Rid. 30% |
Risparmio** |
Pres.Consiglio |
1 |
92.693 |
123.003 |
36.901 |
36.091 |
Ministri |
25 |
61.795 |
82.002 |
24.601 |
615.015 |
Sottosegretari |
76 |
55.712 |
73.930 |
22.179 |
1.685.594 |
Minori spese complessive |
2.337.510 |
*Considerando oneri riflessi pari al 32,7%
**Risparmio annuo lordo
L’allegato 7, allegato al testo baseesponeva i seguenti effetti di minore spesa corrente della norma sui saldi di finanza pubblica.
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2,3 |
2.3 |
2,3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
In sede di approvazione delle modifiche che hanno determinato la formulazione definitiva della norma, non sono state fornite le necessarie integrazioni della relazione tecnica.
Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non è stata integrata al fine di dar conto degli elementi sottostanti la nuova quantificazione degli effetti finanziari conseguente alla modifica apportata alla norma durante l’esame parlamentare.
Contenimento degli automatismi stipendiali
La norma riduce al 70 per cento, per il solo biennio 2007/2008, la misura dell'adeguamento automatico per le categorie di dipendenti pubblici che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche, vale a dire per quelle categorie il cui trattamento economico è disciplinato in regime di diritto pubblico: si tratta dei magistrati, dei docenti e ricercatori universitari e dei dirigenti dei Corpi di polizia e delle Forze armate. La riduzione opera, tuttavia, sulla sola platea di soggetti che percepiscono una retribuzione complessivamente superiore ai 53.000 euro annui. A decorrere dal 2009 l’indice è applicato nella misura piena, senza dar luogo a successivi recuperi ma reintegrando la base su cui applicarlo.
La formulazione contenuta nel testo base del disegno di legge finanziaria prevedeva che fossero ridotti del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie di dipendenti pubblici che usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche a decorrere dal 1° gennaio 2007. La misura aveva dunque misura permanente.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti della disposizione sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Blocco automatismi |
12 |
25 |
0 |
14,8 |
29,6 |
0 |
14,8 |
29,6 |
0 |
Minore IRPEF |
-1,8 |
-3,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore apporto INPDAP |
-3,6 |
-7,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minore contribuz. aggiuntiva |
1,4 |
2,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggiore contributo al FSN |
-0,7 |
-1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Segno - = peggioramento
La relazione tecnica allegata al testo base del disegno di legge finanziaria quantificava effetti di risparmio lordi per 30 milioni di euro nel 2007, 60 milioni nel 2008 e 120 milioni nel 2009 sulla base dei seguenti dati
(milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Magistratura |
8 |
15 |
30 |
Università |
18 |
35 |
70 |
FF.AA. |
3 |
7 |
14 |
Corpi di Polizia |
1 |
3 |
6 |
Totale |
30 |
60 |
120 |
La relazione tecnica, allegata all’emendamento 64.500, il cui testo è poi confluito nel maxi emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, non fornisce indicazioni sulle modalità ed i criteri adottati per la quantificazione degli effetti finanziari connessi alla nuova formulazione del testo. Si precisa tuttavia che il nuovo intervento è coerente con gli effetti finanziari prodotti dalla formulazione originaria della norma per gli anni 2007 e 2008 mentre azzera gli effetti a decorrere dal 2009.
Al riguardo si rileva che non sono stati resi disponibili gli elementi necessari per la verifica della quantificazione proposta.
Il Governo per quanto concerne la discrepanza tra gli effetti quantificati per gli anni 2007 e 2008 ed i dati che figurano sui saldi di finanza pubblica ha precisato che:
· per quanto riguarda il saldo netto da finanziare la discrepanza è conseguente alla mancata registrazione dei risparmi riferiti alle università che non hanno potuto essere contabilizzati in quanto non è stata prevista un apposita norma riduttiva degli stanziamenti a favore delle medesime:
· per quanto riguarda il fabbisogno e l’indebitamento, le somme esposte sono conseguenza dello scorporo degli effetti indotti[377] dai risparmi lordi quantificati.
Contenimento trattamento economico dei dirigenti pubblici
La norma dispone che con DPCM dovranno essere definite le modalità volte ad estendere ai vertici delle Forze armate e dei Corpi di polizia la disposizione recata dall’art. 22-bis del D.L. 223/2006[378] , che prevede una riduzione pari almeno al 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.
La relazione tecnica, allegata al testo base del disegno di legge finanziaria[379], evidenzia che la disposizione in esame precisa l’ambito applicativo del citato art. 22-bis del D.L. 223/2006. Le eventuali ulteriore economie di spesa conseguite verranno valutate a consuntivo[380].
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Pubblici dipendenti collocati in aspettativa
La norma[381], dettando una disposizione interpretativa dell’articolo 23-bis del D.Lgs.165/2001[382], dispone che per talune categorie di dipendenti pubblici (magistrati, carriera diplomatica e prefettizia) il collocamento in aspettativa senza assegni è comunque utile ai fini dell’anzianità di servizio. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati già formatisi.
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) riporta i seguenti effetti di maggiore spesa corrente, con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica:
(mln di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno settore statale |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Anzianità di servizio |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
-1,1 |
La relazione tecnica non considera la norma.
Al riguardo si rileva che non sono stati forniti gli elementi necessari per la verifica della quantificazione dell’onere.
Istituzione dell’Agenzia per la formazione
Le norme istituiscono e disciplinano e definiscono i compiti dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione[383] (comma da 580 a 583). E’ stabilito, inoltre, che entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri stabilisca il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione ( comma 584).
Si autorizza l’adozione di uno o più regolamenti di delegificazione ex art. 17, co. 2, L. 400/1988, allo scopo di:
· dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti;
· riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche;
· riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento.
La finalità perseguita è quella di ridurre l’ammontare delle spese e conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di sostegno all’innovazione (comma 585).
Dall’attuazione delle norme in esame dovranno derivare i risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro annui a partire dal 2008 (comma 586).
Il prospetto riepilogativo degli effetti dell’articolato(allegato 7) non considera la norma nonostante l’esplicita disposizione normativa di cui al comma 586.
La relazione tecnica non considera la norma
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, prevedono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali di comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Dipartimento della funzione pubblica, l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate. La comunicazione deve indicare, tra l’altro, l’onere complessivo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei suoi rappresentanti negli organi di governo, e il trattamento economico complessivo spettante a ciascuno di essi. Tali informazioni sono pubbliche e disponibili sul sito del Dipartimento
La mancata o incompleta comunicazione dei dati è sanzionata con il divieto di erogare somme da parte dell’amministrazione in favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. In caso di inosservanza di tali disposizioni, dai fondi trasferiti a qualsiasi titolo dallo Stato all’amministrazione inadempiente è detratta un importo pari alle spese sostenute in quell’anno.
Il comma 590 precisa che tali disposizioni (o meglio, o principi che si traggono da tali disposizioni) costituiscono, per le (sole) regioni, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri previsti dal Patto di stabilità e crescita.
Il richiamo al Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea (contenuto anche in altre disposizioni della legge finanziaria) è diretto a qualificare la competenza della legge statale a porre il limite in questione all’autonomia organizzativa ed alla autonomia di spesa delle regioni. Peraltro, alle disposizioni in questione non si connette un effetto finanziario diretto, né esse sono ricondotte all’ambito operativo del Patto di stabilità interno, disciplinato ai commi 655-672 della legge finanziaria.
La relazione tecnica non considera tali disposizioni.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Armonizzazione regime previdenziale ENPALS
Normativa vigente - L’articolo 43, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[384] detta disposizioni in materia di armonizzazione dell’ENPALS al regime previdenziale generale dell’INPS. In particolare, il comma 1, lettera b), ha disposto che l’Ente non é tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l’INPS il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 25 della legge n. 41 del 1986[385] a carico delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale, e determinato in relazione al rapporto tra i lavoratori iscritti attivi ed i pensionati.
La norma, introdotta dal Senato, modifica l’articolo 43, comma 1, lettera b), della legge n. 289 del 2002, precisando che gli effetti derivanti dalla disposizione che esenta l’ENPALS dal versamento del menzionato contributo di solidarietà si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell’Ente, definite alla data di entrata in vigore della legge n. 289/2002.
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che al peggioramento del conto economico dell’INPS corrisponde un miglioramento di quello dell’ENPALS e che pertanto non vi sono effetti sull’aggregato complessivo delle pubbliche Amministrazioni.
Spese di rappresentanza all’estero di regioni ed enti locali
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, sono dirette a limitare e sanzionare le spese delle regioni e degli enti locali relative all’istituzione ed al mantenimento all’estero di sedi di rappresentanza, o di uffici e strutture per la promozione economica, commerciale e turistica. Sono esclusi da tale disciplina gli uffici presso gli organi dell’Unione europea.
Per le regioni, il divieto riguarda le spese aventi tali finalità che siano state finanziate con fondi derivanti da trasferimenti, a qualunque titolo, da parte dello Stato[386]. Per gli enti locali, il divieto è esteso anche alle spese finanziate con i fondi propri.
In caso di inottemperanza a tale divieto, dai trasferimenti per tale anno spettanti a qualsiasi titolo alla regione, o all’ente locale, lo Stato trattiene una somma pari alla spesa sostenuta per quella finalità.
Il comma 596 precisa che tali disposizioni (o meglio, i principi che si traggono da tali disposizioni) costituiscono, per le (sole) regioni, principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri previsti dal Patto di stabilità e crescita.
Il richiamo al Patto di stabilità e crescita dell’Unione europea (contenuto anche in altre disposizioni della legge finanziaria) è diretto a qualificare la competenza della legge statale a porre il limite in questione all’autonomia organizzativa ed alla autonomia di spesa delle regioni. Peraltro, alle disposizioni in questione non si connette un effetto finanziario diretto, né esse sono ricondotte all’ambito operativo del Patto di stabilità interno, disciplinato ai commi 655-672 della legge finanziaria.
La relazione tecnica non considera tali disposizioni.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Personale ispettivo ENPALS e IPSEMA
Normativa vigente - Il comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), modificato dall’articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005[387], ha soppresso per il personale statale una serie di indennità di trasferta, previste a livello sia legislativo che contrattuale.
Si tratta, a livello legislativo, delle seguenti indennità:
- le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 417/1978);
- le indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km. (di cui all’art. 1 del DPR n. 513/1978);
- le indennità supplementari dovute ai dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero (di cui ai commi primo e secondo dell’art. 14 della Legge n. 836/1973);
- l’indennità per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale (di cui all’art. 8 del D.Lgs.Lgt. n. 320/1945). Tale indennità non è cumulabile con il trattamento di missione, per il quale il dipendente può optare qualora sia più favorevole.
A livello pattizio, lo stesso comma provvede a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alla carriera prefettizia e alla carriera diplomatica.
Il comma 213-bis, inserito dal citato articolo 39-undetricies del decreto-legge n. 273/2005 e modificato dall’articolo 36-bis, comma 9 del decreto legge n. 223 del 2006, prevede la non applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 213 relative alla soppressione delle indennità di trasferta al personale delle Forze armate e di polizia[388] e al personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.
La norma, introdotta dal Senato, modifica il comma 213-bis della legge n. 266 del 2005, estendendo al personale ispettivo dell’ENPALS e dell’IPSEMA la non applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 213, che ha disposto la soppressione di una serie di indennità di trasferta per il personale statale.
La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.
L’allegato 7 espone i seguenti effetti di maggiore spesa corrente:
(mln di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Al riguardo, si rileva la mancanza di elementi per verificare la quantificazione degli effetti di cui all’Allegato 7.
Conservazione di fondi relativi alla offerta formativa
La norma, introdotta nel corso dell’esame in seconda lettura presso il Senato, stabilisce che le disponibilità del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[389], non utilizzate nel corso dell’anno di competenza, sono utilizzate nell’anno successivo. In particolare la quota del Fondo non ripartita nell’anno 2006 è utilizzata, nel 2007, per il miglioramento dell’offerta formativa e la formazione del personale.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti sui tre saldi:
(milioni di euro)
|
Saldo netto |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
Conservazione di fondi (maggiori spese) |
0 |
0 |
0 |
40 |
40 |
0 |
40 |
40 |
0 |
La relazione tecnica ribadisce quanto disposto dalla norma.
Al riguardo non sono state formulate osservazioni.
Disposizioni sui collegi universitari
Le norme, inserite al Senato con l’emendamento 1.1000, dispongono:
· l’equiparazione dei collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali ed enti ecclesiastici ai collegi universitari legalmente riconosciuti, quando i collegi in questione abbiano le finalità[390] individuate dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 14 novembre 2000, n. 338 (comma 603);
· ai collegi di cui al comma 603 è applicato un regime di esenzione dall’IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 20 del DPR n. 633/1972 (comma 604).
La relazione tecnica non considera la disposizione.
L’allegato 7 riporta i seguenti effetti di minore entrata (Commi 603-604 “Esenzione IVA collegi universitari”):
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto P.A. |
||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Al riguardo, in relazione alle disposizioni del comma 604, non sono stati indicati i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle minori entrate ascritte alla disposizione necessari, al fine di una verifica della congruità del minor gettito previsto.
Con riferimento al comma 603, il Servizio bilancio ha rilevato l’opportunità che il Governo indicasse se dall’equiparazione disposta dalla norma potessero derivare effetti per la finanza pubblica.
Si segnala che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 338/2000, la Tabella C della legge finanziaria espone risorse finalizzate a interventi di edilizia universitaria, alle quali possono accedere anche le università legalmente riconosciute. La legge n. 296/2006 espone risorse pari a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
[1] Illustrato, in dettaglio, nelle pagine seguenti.
[2] L’allegato 7 al ddl finanziaria iscriveva, tra le maggiori entrate, effetti pari a 303 milioni nel 2007, 495 mln nel 2008 e 436 mln nel 2009.
[3] Articolo 2, commi da 1 a 4 dell’AS 1183.
[4] Il maggiore beneficio è limitato ai percepenti delle pensioni di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir.
[5] Emendamento Governo 3.500. Nella relazione tecnica viene indicata, tra le modifiche oggetto di quantificazione, anche la detrazione per le colf e le badanti che, tuttavia, non figurava nel testo dello stesso emendamento. Si segnala, peraltro, che la citata detrazione è stata inserita nel comma 319 del testo definitivamente approvato.
[6] Articolo 1, comma 1, AS 1183.
[7] Tali effetti rappresentano una ulteriore riduzione del maggior gettito previsto nel testo originario.
[8]Come risulta dalla relazione tecnica allegata all’emendamento Governo 2.1, nonché all’emendamento Governo 1.1000 (maxiemendamento).
[9] Nota del Dipartimento politiche fiscali, Ufficio studi e politiche economico-fiscali, del 23 ottobre 2006.
[10] In particolare, risultano iscritti 78 milioni di euro ottenuti dalla differenza tra gli 81 milioni in commento e una riduzione delle maggiori entrate pari a 3 milioni di euro relativa alle modifiche approvate presso la Camera dei deputati.
[11] Nota del Ministero dell’economia e delle Finanze, Ispettorato generale per le politiche di bilancio, del 24 ottobre 2006.
[12] In particolare, a fronte di una stima contenuta nella RT originaria (maggior gettito di 325 milioni per gli anni 2008 e 2009), la RT allegata all’emendamento Governo 3.500 prevedeva una riduzione di tale maggior gettito pari a 12 milioni per gli anni 2008 e 2009. Nell’allegato 7 definitivo risulta iscritto, ai fini del fabbisogno, una maggiore entrata di 313 milioni, mentre ai fini dell’indebitamento risulta iscritto 325 milioni.
[13] Emendamento Governo 3.500 presentato in Commissione bilancio della Camera dei deputati.
[14] Emendamento Governo 2.1 presentato in Commissione bilancio del Senato.
[15] Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.
[16] La norma prevede che per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili o dal controllo delle registrazioni contabili ovvero da altre verifiche e notizie raccolte dall’ufficio ai sensi degli articoli 32 e 33 del medesimo DPR.
[17] La norma prevede la rettifica della dichiarazione annuale IVA ove l’infedeltà della dichiarazione sia accertata mediante confronto con gli elementi annotati nei registri e sulla scorta delle fatture e di altri documenti contabili.
[18] A livello di saldo netto da finanziare l’effetto è rappresentato da minori trasferimenti correnti alle regioni, in conseguenza del maggiore gettito IRAP.
[19] Esclusi i professionisti in quanto i relativi studi di settore, entrati in vigore per il periodo d’imposta 2004, sono in applicazione monitorata.
[20] Dividendo i dati di maggior gettito annuo (pari a 924 milioni di euro per IRPEF/IRAP e 168 milioni di euro per l’IRAP) per le rispettive aliquote d’imposta (22 per cento per IRPEF/IRES e 4 per cento per IRAP), si ottiene la maggiore base imponibile dei soggetti che hanno aderito. Dividendo tale base imponibile per la percentuale media di adesione (28 per cento) , si ottiene la base imponibile complessiva potenziale. Tale base risulta sia per le imposte dirette che per l’IRAP del medesimo importo, pari a 15 miliardi di euro.
[21] Nota novembre 2006, n. 19.
[22] Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248: Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
[23] In relazione ai predetti commi 7 e 8, la RT al decreto legge 203/2005 precisava che alla stima di una perdita di gettito annua (in termini di competenza) pari a circa 60 milioni di euro a decorrere dal 2006 si perveniva estrapolando dagli ultimi archivi IVA disponibili (anno d’imposta 2002) i dati relativi al codice attività 92.71.0 (“Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco”). Da essi risultava che il totale dell’IVA sugli acquisti era stato pari a circa 40 milioni di euro. Secondo la RT, tale dato doveva essere rivalutato del 50% per tenere conto della crescita delle attività di gioco, dei soggetti che non si erano classificati in questo codice attività e del volume di investimenti che fra il 2002 e il 2006-07 si rendeva necessario per fronteggiare la crescita dell’attività di gioco.
[24] Articolo 19, comma 2, del DPR 633/1972.
[25] Si tratta, come precisato dalla relazione illustrativa, dell’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.
[26] Le agevolazioni sono usufruibili per una sola autovettura, una sola volta ogni 4 anni, salvo cancellazione dal PRA o furto della stessa.
[27] Articolo 15, comma 1, lettera c) del DPR n. 917/1986 (Tuir).
[28] Tabella A, parte seconda, n. 31) allegata al DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).
[29] Articolo 8, comma 4, della legge n. 449/1997.
[30]Articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del DPR n. 39/1953 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
[31] La relazione tecnica afferma che la norma non incide sulle misure agevolative in favore dei soggetti portatori di handicap, ma è diretta ad arginare il fenomeno elusivo di coloro che acquistano tali veicoli interponendo fittiziamente il nome di un disabile.
[32] Nota del 23 ottobre 2006 redatta dal Dipartimento per le politiche fiscali.
[33] Dati rilevati dal secondo rapporto CENSIS-ANACI.
[34] Si veda dossier del Servizio bilancio dello Stato del Senato n. 19 (novembre 2006).
[35] In particolare gli articoli 10 e 57 del DPR 131/1986.
[36] Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.
[37] Convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006.
[38] Le minori spese a livello di saldo netto da finanziare rappresentano minori trasferimenti alle regioni in seguito all’aumento del gettito IRAP.
[39] Si segnala che a tale data non risultava ancora emanato alcun provvedimento in materia.
[40] Servizio Bilancio del Senato, Nota di lettura n. 19.
[41] Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
[42] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
[43] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[44] Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985.
[45] Parere n. 19972/2003 del 24 luglio 2003 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria – Ufficio fiscalità e Parere n. 903-104/2004 del 13 settembre 2004 dell’Agenzia dell’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria – Ufficio fiscalità.
[46] Emendamento 1.1000 Senato
[47] Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
[48] Le precedenti disposizioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni erano state soppresse dalla legge n. 383/2001 con decorrenza 25 ottobre 2001. A decorrere da tale data, pertanto, ai trasferimenti per successioni o per atto di donazione si applicava l’ordinario regime di tassazione previsto per il trasferimento del bene interessato.
[49] Decreto recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” entrato in vigore il 3 ottobre 2006 (articolo 6) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 entrata in vigore il 29 novembre 2006 (articolo 1, commi 47-53). Ai sensi dell’articolo 1 della legge di conversione sono fatti salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza delle disposizioni originarie del decreto.
[50] Le norme si riferiscono al testo originario del decreto legge cui corrispondono gli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica.
[51] Decreto recante “disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 (c.d. collegato alla finanziaria 2007).
[52] Disciplina dell’imposta di bollo.
[53] Per gli apparecchi e i congegni da intrattenimento collegati in rete, il prelievo erariale unico (introdotto dall’articolo 39, comma 13, del decreto legge 269/2003) è dovuto nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate. Si ricorda che con l’articolo 38, comma 8, del decreto legge 223/2006 è stata differita di sei mesi (dal 1° luglio 2006 al 1° gennaio 2007) l’entrata in vigore della riduzione del prelievo erariale unico sulla raccolta con tali apparecchi dal 13,5 per cento al 12 per cento delle somme giocate (riduzione prevista dall’articolo 1, comma 531, della legge finanziaria 266/2005).
[54] Previsto dall'articolo 38, comma 5, della legge finanziaria 388/2000.
[55] Ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del DPR 640/1972 (Imposta sugli spettacoli - Apparecchi da divertimento e intrattenimento). Tale norma – introdotta dall’articolo 39, comma 12, del D.L. 269/2003 - ha previsto che entro il 30 giugno 2004 fossero individuati con procedure ad evidenza pubblica uno o più concessionari delle reti dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di intrattenimento con vincite in denaro.
[56] In particolare, con il comma 8 in esame viene integralmente sostituito l’articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 269/2003 (termini e modalità di assolvimento del PREU).
[57] Decreto del direttore generale AAMS 8 aprile 2004 (Termini e modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro) e Decreto del direttore generale AAMS 14 luglio 2004 (Modalità di determinazione della base imponibile PREU sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro).
[58] Sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 (Sanzioni in materia di imposte dirette, di IVA e di riscossione dei tributi).
[59] Ai sensi del precedente capoverso articolo 39-bis,
[60] Il testo richiama l’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del DPR 640/1972 (Imposta sugli spettacoli). Tale norma prevede che le imposte accertate a seguito dei controlli automatici effettuati dall’Amministrazione dei Monopoli sugli apparecchi da intrattenimento sono iscritte nei ruoli, resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte, mentre le cartelle di pagamento recanti i predetti ruoli devono essere notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del pagamento dell'imposta.
[61] Articolo 6, comma 9, cpv. articolo 39 quinquies,
[62] Tale irregolarità si verifica, ai sensi del predetto articolo 39-quinquies, comma 2, sia per la mancanza del titolo autorizzatorio sia per l’esercizio illecito di un apparecchio dotato del nulla osta.
[63] L’ipotesi di un numero stabile di apparecchi è considerata prudenziale dalla RT, tenuto conto che è già in vigore una normativa che prevede l’introduzione di nuove generazioni tecnologiche di apparecchi.
[64] Per la quantificazione del maggior gettito ascritto all’articolo 1, commi 525-534, della legge finanziaria 266/2005 la RT stimava per l’anno 2005 una raccolta complessiva di 11,5 miliardi di euro con un numero di apparecchi operativi pari a circa 150 mila. La raccolta annuale per ciascun apparecchio era quindi pari a 76.700 euro.
[65] Il comma 6 in esame sembrerebbe infatti finalizzato a determinare la progressiva sostituzione, in qualità di soggetti passivi del tributo, degli esercenti degli apparecchi titolari di nulla osta: ad essi dovrebbero infatti subentrare a regime, come soggetti passivi del PREU, i concessionari della rete telematica.
[66] V. Camera dei deputati - Commissione bilancio: seduta del 21 settembre 2006, AC. 1254, emendamento del Governo Tab. 1.1 (Nuova formulazione).
[67] Tale valore di raccolta annuale dovrebbe essere di circa 100.000 euro per ciascun apparecchio (e non di 76.700 come rilevato dalla precedente RT riferita al 2005).
[68] Aliquota PREU pari al 12% a partire dal 1° gennaio 2007.
[69] Senato (2ª lettura): emendamento del Governo 2.1 (testo 2), 1ª parte consequenziale.
[70] Regio decreto n. 773/1931.
[71] Con l’articolo 1, comma 534 e comma 541, sono stati modificati – rispettivamente - l’articolo 86 comma 3 del TULPS e l’articolo 110 comma 4 del TULPS.
[72] Sembrerebbe pertanto che già la legislazione previgente e, da ultimo, la legge finanziaria 266/2005 abbiano inteso superare l’assimilabilità degli apparecchi da intrattenimento (anche con vincite in denaro) al gioco d’azzardo e, quindi, il divieto di cui all’articolo 110 comma 4 del TULPS.
[73] L’aliquota PREU del 12% è prevista dall’art. 1 c. 531 della legge finanziaria 266/2005 (nel termine differito di sei mesi dall’art. 38 c. 8 del D-L 223/2006). Precedentemente tale aliquota era fissata al 13,5%.
[74] Non più l’accertamento di una violazione, ma la reiterazione dell’illecito.
[75] Comunicato stampa AAMS del 25 gennaio 2007.
[76] Decreto legge 269/2003 (norme finalizzate ad un incremento della raccolta e del gettito a cui erano stati ascritti effetti di maggiore entrata pari complessivamente a 520 milioni di euro nel 2004, 1.412 milioni nel 2005 e 1.455 milioni nel 2006); legge finanziaria 266/2005 (interventi di sostegno al gioco legale con apparecchi da intrattenimento per un ammontare complessivo di maggiori entrate pari a 440 milioni nel 2006, 670 milioni nel 2007 e 723 milioni nel 2008); decreto legge 223/2006 (misure di contrasto al gioco illegale finalizzate ad un incremento del gettito PREU pari a 112 milioni nel 2006 e a 200 milioni a decorrere dal 2007).
[77] Sul punto si segnala che nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di assestamento del bilancio 2006 il Governo ha presentato un emendamento volto a ridurre di 2 milioni euro per l’anno in corso gli introiti iscritti nel capitolo 1821 (prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro).
[78] Emendamento del Governo 5.1 (testo 2), 1ª parte consequenziale, cpv. 9-bis.
[79] La norma fa riferimento all’articolo 38, commi 2 e 4,del decreto-legge 223/2006 (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). In particolare, con tali norme sono state disciplinate nuove modalità di distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 2) e su base ippica (comma 4), prevedendo la concentrazione dell’esercizio e delle modalità di vendita, nonché l’apertura di nuovi punti vendita (almeno 7.000 per gli eventi diversi dalle corse dei cavalli e almeno 10.000 per i giochi su base ippica). Sono state inoltre introdotte specifiche disposizioni finalizzate alla salvaguardia dei concessionari della raccolta già operanti in base alla legislazione previgente.
[80] La disciplina in vigore (art. 2 della legge 1117/1965 e art. 6 del decreto ministeriale 20 luglio 1979) prevede che il fondo premi dei concorsi pronostici esercitati dall’UNIRE sia costituito dal 38% dell’ammontare complessivo delle poste di gioco. L’articolo 5 del decreto ministeriale 179/2003 (come riformulato, da ultimo, con la legge finanziaria 311/2004) prevede invece che sia destinato a montepremi il 50% della posta di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva.
[81] Cfr. articolo 1, comma 498, della legge finanziaria 311/2004.
[82] Con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
[83] La norma fa riferimento all’articolo 38, commi 2 e 4,del decreto-legge 223/2006 (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - legge 4 agosto 2006, n. 248). In particolare, con tali norme sono state disciplinate nuove modalità di distribuzione dei giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli (comma 2) e su base ippica (comma 4) prevedendo l’apertura di circa 17.000 nuovi punti vendita e di 60 ulteriori punti vendita via internet.
[84] Articolo 38, comma 3, del decreto-legge 223/2006.
[85] In sostanza, l’aliquota tende ad abbassarsi quando la raccolta aumenta:
Movimento netto nei preced. 12 mesi (miliardi €) |
ALIQUOTA per ciascuna scomm. fino a 7 eventi |
ALIQUOTA per ciascuna scomm. più di 7 eventi |
oltre 1,85 |
3 per cento |
8 per cento |
oltre 2,15 |
3 per cento |
6,8 per cento |
oltre 2,50 |
3 per cento |
6 per cento |
oltre 3 |
2,5 per cento |
5,5 per cento |
oltre 3,50 |
2 per cento |
5 per cento |
[86] Articolo 4, comma 1, lettera b), punto 4, del D. Lgs. 504/1998, recante riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Il testo è stato più volte modificato, da ultimo con l’articolo 38, comma 3, del decreto legge 223/2006 (norma che ha variato le aliquote riferite alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli).
[87] Si tratta, come detto, della nuova rete di raccolta (17.000 nuove rivendite e 60 punti vendita via internet) prevista dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 223/2006 (D-L 4 luglio 2006).
[88] Giochi opzionali introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 203/2005 (D-L 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). La disposizione ha previsto, in particolare, che con decreto direttoriale (Ministero dell’economia–Amministrazione dei Monopoli) fossero stabilite modalità e disposizioni tecniche per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso Enalotto e al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell’aggio. Tali formule dovevano essere basate sui seguenti principi: a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro; b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle poste di gioco; c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco preesistenti; d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio; e) possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
[89] V. nota precedente.
[90] In base a quanto ipotizzato dalla RT, il maggior gettito a regime si sarebbe avuto solo a partire dal 2008.
[91] Si precisa che con riferimento alla riga “Innovazioni alla formula di gioco classica del Lotto” e alla riga “Nuove esperienze di gioco” la RT si limita a fornire gli effetti di gettito aggregati (100-106-109 milioni nel triennio).
[92] La documentazione presentata dal Governo al Senato precisa che la costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici rientra fra gli obiettivi unanimemente fissati dal Parlamento a conclusione dell’indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse condotta nella XIV legislatura dalla 6ª Commissione del Senato. In base agli approfondimenti già effettuati, la rete unitaria dei giochi pubblici dovrà essere composta da 50.000 punti di vendita. L’acquisizione della rete distributiva del Lotto, attualmente articolata in poco meno di 35.000 ricevitorie, è già prevista dalla relativa concessione.
[93] Il testo precisa che il comma in esame è finalizzato a garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi.
[94] Sentenza del Consiglio di Stato n. 524 del 3 novembre 2006.
[95] Che era scaduto nel marzo 2005.
[96] Al riguardo la documentazione richiama, a scopo comparativo, i tempi della procedura di selezione avviata dalla National Lottery Commission britannica, che per l’affidamento della gestione della lotteria nazionale ha previsto le seguenti scadenze: novembre 2005, avvio delle attività di predisposizione del bando di gara; giugno 2006, pubblicazione delle offerte; dicembre 2006, presentazione delle offerte; maggio 2007, scelta del concessionario; gennaio 2009, termine del periodo di transazione della gestione, dall’attuale concessionario a quello subentrante.
[97] Giochi opzionali introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge 203/2005 (D-L 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). La disposizione ha previsto, in particolare, l’adozione di disposizioni tecniche per l’attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso Enalotto e al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell’aggio.
[98] In base a quanto ipotizzato dalla RT, il maggior gettito a regime si sarebbe avuto solo a partire dal 2008.
[99] Comma 92.
[100] A scopo comparativo, la documentazione richiama i tempi della procedura di selezione avviata dalla National Lottery Commission britannica, che per l’affidamento della gestione della lotteria nazionale ha previsto le seguenti scadenze: novembre 2005, avvio delle attività di predisposizione del bando di gara; giugno 2006, pubblicazione delle offerte; dicembre 2006, presentazione delle offerte; maggio 2007, scelta del concessionario; gennaio 2009, termine del periodo di transazione della gestione, dall’attuale concessionario a quello subentrante.
[101] Si tratta dell’ultima parte consequenziale dell’articolo aggiuntivo 5.01 (testo 2) del Governo, approvato dalla Commissione bilancio nella seduta notturna del 9 dicembre 2006.
[102] Si tratta delle procedure di selezione previste dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 223/2006 [D-L 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248].
[103] In ordine alla descrizione della relazione tecnica al decreto legge 223/2006, nonché in ordine ai rilievi formulati dal Servizio bilancio, si rinvia alla Nota di verifica n. 9 del luglio 2006 riferita al AC. 1475 (Camera dei deputati – Servizio Bilancio e Servizio Commissioni).
[104] Come detto, si tratta dell’articolo aggiuntivo 5.01 (testo 2) del Governo.
[105] Cfr. relazione tecnica all’Atto Senato 741, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al medesimo testo.
[106] Cfr. quanto ribadito a pag. 5 del documento depositato dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato in data 29 novembre 2006, nel quale si afferma che la manovra finanziaria non contiene effetti una tantum.
[107] Disciplinati dall’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legge 223/2006 [Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”].
[108] Con la limitazione rappresentata dal fatto che il giocatore può puntare esclusivamente la quota di iscrizione (non sono cioè previste possibilità di rilancio contro altri giocatori).
[109] Articolo 38, comma 1, del decreto legge 223/2006.
[110] Per il 2008 le tabelle recanti gli effetti finanziari del decreto legge 223/2006 esponevano erroneamente un effetto di maggior gettito [articolo 38, comma 1, lettera b)] pari a 18 milioni di euro, il quale però non coincideva né con il valore riportato nella parte testuale della RT né con le modalità di calcolo da questa adottate.
[111] Si tratta dell’articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 203/2005 (Contrasto all’evasione fiscale e altre disposizioni in materia tributaria).
[112] Che reca modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio.
[113] Modificando la disposizione di cui all’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
[114] Nel caso risulti in esubero per ristrutturazioni aziendali.
[115] La variazione del gettito registrata a tutto il mese di luglio 2006 ammonta infatti al 9,6% rispetto al gettito ottenuto nei corrispondenti mesi dell’anno precedente. Qualora tale percentuale risulti confermata per l’intero esercizio, si avrebbe un incremento del gettito dell’accisa di 855 milioni, cui corrisponderebbe un maggior gettito IVA di 170 milioni per un maggior gettito complessivo di circa 1.025 milioni contro i 1.000 previsti dalla norma.
[116] Con l’espressione “dal 2008” si deve intendere “dal periodo di imposta in corso nel 2008”.
[117] Vedi per tali contribuenti il successivo comma 102.
[118] L'indirizzo, il codice del Comune in cui l’immobile è situato ed i relativi dati catastali ossia il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno.
[119] Conseguentemente qualora tali soggetti abbiano il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'obbligo di dichiarazione decorre dall'anno 2007.
[120] Per l'omessa, incompleta, o infedele comunicazione dei dati in questione si applicano, a norma del comma 108, le disposizioni previste all'articolo 11 del d. lgs. 18 dicembre del 1997, n. 471 il quale dispone in merito alle sanzioni amministrative per violazioni in materia di imposte dirette ed IVA.
[121] La relazione tecnica è stata presentata con riferimento al testo contenuto nel testo base del disegno di legge finanziaria. Le disposizioni in questione sono state notevolmente modificate nel corso dell’esame parlamentare senza che sia stata presentata una nuova relazione tecnica. Peraltro va sottolineato che i cardini normativi sulla base del quale sono stati scontati gli effetti finanziari positivi, ossia l’inserimento nelle dichiarazioni dei redditi dei dati sugli immobili e dei versamenti ICI e la istituzione di un sistema di controllo che si avvale degli strumenti informatici, non sono stati modificati in modo sostanziale.
[122] Il citato art. del DL n. 223/06 demandava ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità di attuazione della norma.
[123] Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
[124] Il comma 119 prevede, inoltre, determinati requisiti relativi all’assetto partecipativo delle società. In particolare, nessun socio può superare il 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazioni agli utili; almeno il 35% delle azioni deve essere in mano a soggetti che si mantengano sotto la soglia dell’1%.
[125] Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
[126] Raggiungibile anche nell’ambito di un solo esercizio.
[127] Cfr. il decreto legislativo n. 360 del 1998.
[128] Contenuto nell’articolo 1, comma 51, della legge n. 311 del 2004.
[129] Non è infatti previsto che alle maggiori entrate derivanti dalla norma debbano corrispondere minori trasferimenti da parte dello Stato.
[130] In particolare al d.lgs. n. 507 del 1993 , al d.lgs. n. 504 del 1992 ed al d.lgs. n. 446 del 1997.
[131] La norma in esame recepisce la seconda parte dell’emendamento 12.1bis, presentato in Commissione bilancio al Senato.
[132] Di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.
[133] Di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
[134] Come segnalato da questo Servizio (dossier n. 4 dell’ottobre 2005), che aveva altresì rilevato l’esigenza di contabilizzare tale effetto riduttivo anche con riferimento ai saldi del fabbisogno del settore statale e dell’indebitamento netto della PA..
[135] “Disposizioni contro la mafia”
[136] Nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 23.10.2006, prot. 3586.
[137] “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici”.
[138] Articolo 55, comma 9 della legge 449/1997; articoli 24 e 26 legge 488/1999; articolo 62, comma 4, legge 388/2000.
[139] D.Lgs. 30 novembre 1991, n. 285.
[140] La norma recepisce una parte dell’emendamento 5.1 presentato alla Commissione bilancio del Senato.
[141] Legge 24 dicembre 1993, n. 560.
[142] Cfr. in proposito quanto ribadito a pg.5 del documento depositato dal Governo presso la Commissione bilancio del Senato in data 29/11/2006, in cui si afferma che la manovra finanziaria non contiene effetti una tantum.
[143] Le norme in esame recepiscono la prima parte dell’emendamento 5.33 presentato in Commissione bilancio al Senato.
[144] Cfr. la nota vi verifica n. 43 relativa all’AC 2201.
[145] L’applicabilità della disposizione agli autoveicoli per il trasporto promiscuo si desume dal tenore complessivo della norma che sembra contenere un refuso riferendosi alle sole “autovetture immatricolati come euro 0 o euro 1”.
[146] Si segnala che dalla formulazione della disposizione non è chiaro se le agevolazioni in esame si applichino alle sole autovetture o anche agli autoveicoli: cfr. in proposito l’ultimo periodo del comma in esame che fa riferimento anche a questi ultimi.
[147] Il comma in esame non sembra far riferimento agli autoveicoli.
[148] Tale previsione sembra già implicita nella disposizione di cui al comma 222 che concede un contributo per la rottamazione di tutti i veicoli, senza specificarne la tipologia.
[149] Cfr. in particolare il comma 55 dell’art. 2 del DL n. 262/2006.
[150] La categoria N1 comprende i veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima fino a 3,5 tonnellate.
[151] Di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
[152] Tale quantificazione è riferita al testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento, mentre alla disposizione contenuta nel testo iniziale non erano stati ascritti effetti finanziari.
[153] Come già segnalato in sede di descrizione della disposizione in esame.
[154] L’art. 14 del DL n 7/2007.
[155] Cfr la Nota di verifica n. 43 relativa al citato DL n 7/2007.
[156] La tariffa media utilizzata, pari a circa 141 euro per autoveicolo o (derivante dalla media ponderata dell’importo di 128 euro, relativo al 65% delle autovetture e dell’importo di 166 euro, relativo al restante 35%), risulta infatti in linea con quella, pari a 143 euro per autoveicolo, assunta dalla relazione tecnica all’art. 7 del DL 262/2006, che non teneva conto degli aumenti che sarebbero in seguito stati disposti dal DDL finanziaria).
[157] Risulterebbe peraltro opportuno che tale condizione fosse meglio specificata nel senso indicato.
[158] Resta salva la possibilità di attivare la procedura di interpello di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.
[159] Per i conferimenti sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni 2003 e 2002.
[160] Vengono in particolare abrogati i commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.
[161] 50 anni nel testo iniziale del provvedimento.
[162] L’allegato indica gli effetti complessivi ascrivibili ai commi 201-220 e 250-265. Nella tabella sono riportati quelli specificamente riferibili alle norme in esame, che sono rimasti invariati rispetto alla quantificazione operata con riferimento al testo iniziale.
[163] Non è specificato il significato dell’acronimo che potrebbe individuare l’Osservatorio del mercato immobiliare.
[164] Fra cui Fiumicino, Ostia Idroscalo, Follonica, Praia a Mare e Vibo Valentia.
[165] Cfr. il citato articolo 32, commi 21-23, del decreto-legge n. 269 del 2003 e le successive modifiche.
[166] Seduta del 14 giugno 2006.
[167] L’allegato indica gli effetti complessivi ascrivibili ai commi 201-220 e 250-265. Sopra sono riportati quelli specificamente riferibili alla norma in esame.
[168] L’allegato indica gli effetti complessivi ascrivibili i commi 201-220 e 250-265. Sopra sono riportati quelli specificamente riferibili alla norma in esame.
[169] E’ in proposito specificato che nel caso di beni “non performing” non idonei all’applicazione di procedure di valorizzazione, si può ipotizzare una tantum l’alienazione diretta degli stessi.
[170] In considerazione delle limitazioni di tipo settoriale previste dalle norme (ne sono escluse le banche, gli altri enti finanziari, le assicurazioni e le imprese operanti nei servizi di pubblica utilità, in regime di concessione o a tariffa) le nuove deduzioni rappresentano aiuti di Stato e, pertanto, sono da sottoporre agli obblighi di notifica ai competenti organi comunitari. Ai primi di aprile 2007 il Governo italiano ha inviato la notifica ufficiale all’Esecutivo UE.
[171] Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia.
[172] Più precisamente, il credito d’imposta è riconosciuto per gli acquisti effettuati nell’arco temporale compreso tra il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2006 e la fine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2013.
[173] Le intensità massime di aiuto (ESN e ESL) previste negli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013” per tutte le regioni interessate dalla norma variano da un minimo del 15% ad un massimo del 50% dell’investimento. Esse dipendono, in particolare, sia dalla regione che dalle caratteristiche dimensionali delle imprese che attuano gli investimenti (distintamente: Piccola impresa, Media impresa, Grande impresa).
[174] Legge concernente “Primi interventi per il rilancio dell'economia” (c.d. Tremonti bis)
[175] MEF, Dipartimento per le politiche fiscali, Elementi di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera, 25 ottobre 2006.
[176] Annuario statistico 2005
[177] MEF, Dipartimento delle politiche fiscali, Elementi di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio pervenuti il 25 ottobre 2006.
[178] 14.400 spazi commerciali per la vendita dei giochi come attività accessoria (cosiddetti “angoli”); 2.100 punti vendita dedicati ai giochi su base sportiva come attività principale (cosiddetti “negozi sport”); 500 punti vendita dedicati ai giochi su base ippica come attività principale (cosiddetti “negozi ippica”); 60 punti vendita via internet (cosiddetti “negozi virtuali”).
[179] Si tratta, in particolare, delle imprese soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità in base alla normativa europea.
[180] Dossier Andamenti di finanza pubblica n. 6 del 19 dicembre 2006.
[181] Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
[182] Emendamento 1.100 presentato al Senato
[183] Entrato in vigore il 4 luglio 2006.
[184] Entrata in vigore il 12 agosto 2006.
[185] Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2006, pubblicato in G.U. il 21 settembre 2006.
[186] Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2006, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2006.
[187] L’esercizio dell’opzione per tali nuovi contratti dovrà essere effettuata nella dichiarazione Iva per l’anno 2006.
[188] Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
[189] La quantificazione è stata oggetto di rettifica nel corso dell’iter al Senato. La relazione tecnica al testo iniziale, infatti, probabilmente riferita ad un testo diverso da quello inserito nel disegno di legge, considerava i soli docenti delle scuole statali, con esclusione dei docenti universitari e si fondava sul presupposto che l’agevolazione avesse carattere di permanenza e producesse, pertanto, un effetto di minore gettito anche nell’esercizio 2009.
[190] Al fine di chiarire l’esatta interpretazione della modifica apportata al citato articolo 19bis1 del Dpr n. 633/1972, il Governo ha precisato - nella nota del 23 ottobre 2006 in risposta alle osservazioni del Servizio bilancio dello Stato - che la detrazione Iva è limitata alla sola amministrazione di alimenti e bevande e non anche alle prestazioni alberghiere.
[191]Per tale anno infatti la detrazione spetta nella misura del 50 per cento.
[192] Dossier n. 4 del 16 ottobre 2006 (articolo 20, commi 10 e 11).
[193] Emendamento 3.500.
[194] Dossier Servizio del bilancio del Senato n. 19 – novembre 2006.
[195] Legge finanziaria per il 2001.
[196] Si tratta, in particolare, dell’applicazione dell'aliquota agevolata in misura pari all’1% ai fini dell'imposta di registro e della misura fissa ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.
[197]“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” converito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani).
[198] Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
[199] Emendamento 5.0.1 Governo, riformulato, il cui testo è confluito nel maxiemendamento.
[200] Cfr. Resoconto sommario n. 55 del 4 dicembre 2006.
[201] Legge finanziaria per il 2006.
[202] Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006 (c.d. decreto Bersani).
[203] Nel disegno di legge finanziaria per il 2007 era stata introdotta alla Camera una disposizione volta ad incrementare l’aliquota al 22 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tale norma è stata espunta al Senato.
[204] Modificando il comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
[205] Quelle di dimensioni inferiori sono già esenti sulla base della normativa vigente.
[206] Dpr n. 917/1986 recante Testo unico imposte sui redditi.
[207] La data di entrata in vigore del provvedimento era originariamente fissata al 1° gennaio 2008. Tale termine è stato anticipato al 1° gennaio 2007 dall’articolo 1, comma 746 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in commento.
[208] La Commissione europea ha avviato, in data 28 giugno 2006, una procedura di infrazione contro l’Italia relativamente alla disciplina fiscale dei contributi ai fondi previdenziali e assicurativi che, secondo la Commissione, presenterebbe profili di discriminazione nei confronti dei fondi e delle imprese assicuratrici stabiliti all’estero. Si tratterebbe, in particolare, della limitazione della deducibilità fiscale ai soli contributi versati ai fondi pensione italiani con l’esclusione di quelli versati a fondi pensione aventi sede all’estero.
[209]Si tratta dei Paesi (c.d. white list) indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, più volte integrato e modificato, con i quali l’Italia attua uno scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito. Il predetto elenco esclude i Paesi inclusi nella c.d. black list che riguarda, invece, gli Stati a regime fiscale privilegiato con i quali non possono essere stipulate convenzioni.
[210] Si veda il dossier Servizio bilancio della Camera – Andamenti di finanza pubblica - n. 4 del 16 ottobre 2006 (articolo 20, commi 14-18) e dossier Servizio bilancio del Senato – Novembre 2006, n. 19 (articolo 18, commi 44-48).
[211] Si tratta di 2,84 milioni di euro arrotondati a 3.
[212] Nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera pervenuta il 25 ottobre 2006.
[213] Nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera pervenuta il 25 ottobre 2006.
[214] Cfr. la relazione tecnica all’emendamento 3.500.
[215] Legge n. 1216 del 1961, articolo 1-bis.
[216] Emendamento 1.1000, presentato presso il Senato
[217] L’articolo 2, comma 72, del dl n. 262/2006 dispone che i contribuenti possono continuare ad applicare le previgenti disposizioni ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta in corso e per quelli successivi.
[218] In particolare, 2/13 riferiti alla normale scadenza di gennaio 2007 concernente gli emolumenti pagati a dicembre 2006 (stipendio e tredicesima mensilità) e i restanti 7/13 riferiti agli emolumenti pagati da gennaio 2006 a settembre 2006 per i quali si provvede al pagamento dell’Irpef in sede di conguaglio.
[219] La stima degli effetti finanziari, infatti, è stata effettuata applicando la medesima metodologia utilizzata nella relazione tecnica allegata al decreto legge n. 262/2006.
[220] Articolo 2, commi 71 e 72, del decreto legge n. 262/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 296/2006.
[221] Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in vigore dal 1° gennaio 2007, che ha rielaborato la previgente direttiva 1977/388/CE (c.d. sesta direttiva Iva).
[222]Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
[223] Nota del mese di Novembre 2006, n. 19 (articolo 18, comma 56).
[224] Dossier Servizio bilancio del Senato n. 19 (novembre 2006).
[225] Dossier Servizio bilancio del Senato n. 19 (novembre 2006).
[226] Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
[227] Dpr n. 917/1986.
[228]La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è consentita a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di tempo corrispondente a quello necessario per l’ammortamento del bene e, in ogni caso, sia compreso fra otto e quindici anni.
[229] Articolo 164, comma 1, lettera b) del Dpr n. 917/1986 (Tuir).
[230] Si fa riferimento al rigo RE9 – Spese relative agli immobili.
[231] Dossier Servizio bilancio del Senato n. 19 (novembre 2006).
[232] Nota del 10 novembre 2006.
[233] In proposito si segnala che mentre la relazione tecnica fa riferimento ad un periodo corrispondente ad almeno al metà della durata dell’ammortamento, la norma parametrizza la durata del contratto all’intero periodo di ammortamento del bene.
[234] Attualmente prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001.
[235] Che sconta il riordino di tutte le IPAB esistenti.
[236]Previste con il regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41.
[237] Ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione.
[238] Trasmessa dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 13 ottobre 2006.
[239] Contenente la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE.
[240] Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali.
[241] Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.
[242] La norma in esame recepisce il contenuto dell’emendamento 18.685 presentato in Commissione bilancio al Senato.
[243] Di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
[244] Introdotto dal comma 6 dell’art. 7 della L. 140/1999.
[245] Tali obiettivi, espressi in termini di percentuale del totale del carburante diesel e benzina immessi al consumo nel mercato nazionale dei trasporti, vengono così definiti: 1,0 per cento entro il 2005, al 2,5 per cento entro il 2008 ed al 5,75 per cento entro il 2010. L’obbligo di immissione di biocarburanti a carico dei soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione è definito in misura pari all'1 per per il 2007, e al 2 per cento dal 2008.
[246] Recante disposizioni in favore degli allevatori avicoli e della filiera delle carni avicole.
[247] Tale contingente è inoltre incrementato in relazione alle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005 e, nei limiti di tali risorse, può essere destinato anche ad uso di combustione. Alle minori entrate per l'anno 2007 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori[247], alimentato con le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un importo complessivo pari a 16.726.523 euro. Gli importi corrispondenti al contingente di biodiesel che risultassero non assegnati al termine dell’anno sono trasferiti al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche.
[248] Di cui all’art. 21, commi 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 504/1995.
[249] Comma 422 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006).
[250] Una quota fino a 21 milioni di euro era, inoltre, destinata per l’aumento, fino a 20.000 tonnellate, del contingente annuo di biodiesel esentato dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, fino alla quantità di 200.000 tonnellate.
[251] Recante disposizioni in favore degli allevatori avicoli e della filiera delle carni avicole.
[252] La norma in esame recepisce il contenuto dell’emendamento 18.710 presentato in Commissione bilancio al Senato.
[253] Come definito dall'allegato 1, lettera 1), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
[254] Recante disposizioni in favore degli allevatori avicoli e della filiera delle carni avicole.
[255] Recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”.
[256] Che invece sembra esclusa dall’attuale formulazione.
[257] La previsione di un importo fisso per la riutilizzazione dei dati catastali, in luogo di una maggiorazione dei tributi, come invece previsto nel testo originario presentato dal Governo (art. 28 del disegno di legge 1746-bis), nonché una specifica sanzione svincolata dai tributi nel caso di riutilizzazione non autorizzata, si è resa necessaria alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 262 del 2006 (art. 7, comma 21) che considera non imponibili le consultazioni catastali.
[258] Tenendo altresì conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni.
[259] Le disposizioni oggetto di proroga sono l’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002 e l’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 1999.
[260] Riguardante gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
[261] 1998-2007.
[262] Agevolazione prevista dall’articolo 21, comma 1, della legge 448/1998.
[263] Si tratta delle aree geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, della legge 448/1998 e in particolare: dei comuni rientranti nelle zone più fredde (la cosiddetta zona climatica F individuata ai sensi dell’articolo 2 del DPR 412/1993); dei comuni o delle frazioni di comuni non metanizzati che rientrano nelle aree con climi freddi (cosiddetta zona climatica e ai sensi del medesimo articolo 2 del DPR 412/1993). L’agevolazione consiste in un aumento dell’importo della riduzione minima di costo: tale aumento ammonta a 0,026 euro (50 lire) per ogni litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento ed a 0,026 euro (50 lire) per ogni chilogrammo di GPL.
[264] Nel caso della disposizione in esame si tratta, in particolare, delle province nelle quali oltre il 70% dei comuni ricade nella zona climatica F (cfr. nota precedente).
[265] Cosiddetta zona climatica e (cfr. note precedenti).
[266] Si tratta della riproposizione - per il gasolio - della disciplina agevolativa introdotta nel 1948 per una serie di prodotti da immettere al consumo nel territorio di Gorizia: tale agevolazione consisteva appunto nell'esenzione di tali prodotti - nei limiti dei contingenti annui fissati dalla stessa disciplina - da dazi, da diritti di licenza, da imposte di fabbricazione, da imposte erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine.
[267] Di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
[268] Concorre pertanto a formare la base imponibile, per questi redditi, la quota eccedente gli 8.000 euro.
[269] Secondo le disposizioni dell’articolo 15 del TUIR .
[270] Come nel caso del comma 1, per il quale la significativa riduzione della perdita di gettito di competenza (da 210 milioni per la proroga 2006 si passa a 188,1 milioni per la proroga 2007) sembrerebbe da ricondurre – in assenza di altre indicazioni da parte della RT - alla diversa base informativa utilizzata: infatti per la proroga 2006 sono state utilizzate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003, mentre per la proroga 2007 le dichiarazioni dei redditi Unico 2005.
[271] Comunicazione del Centro elaborazione dati della Motorizzazione del 22 novembre 2005.
[272] Le minori spese correnti sono da porsi in relazione alla riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato alle Regioni, in conseguenza del maggior gettito IRAP.
[273] Si è utilizzata una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento ai fini IRES-IRE e dell’85 per cento ai fini IRAP.
[274] Tale quota è implicitamente ricavabile dai risultati della quantificazione esposta nella relazione tecnica e dovrebbe rappresentare il 75 per cento delle spese di canone e manutenzione. Infatti:
900*4.000.000 = 3,60 miliardi di euro = spese per canone e manutenzione complessive
3.600*75% = 2,70 miliardi di euro = spese per canone e manutenzione a carico delle imprese
250*1.333.000 = 0,333 miliardi di euro = spese per sostituzione cellulari
2,70 + 0,333 = 3,033 miliardi di euro = spese complessive a carico delle imprese per telefonia mobile
3,033*30% = 0,91 miliardi di euro = maggiore ammontare di spese deducibili per telefonia mobile.
[275] Gli effetti scontati sul fabbisogno ed indebitamento sono pari alla metà della stima una volta considerati gli effetti indotti, ossia il mancato incasso di contributi e imposte applicati sulle retribuzioni non più erogate. Gli effetti indotti, in questo caso, riducono l’ammontare delle economie conseguibili.
[276] Quali ad esempio quelli inerenti la retribuzione di posizione e/o di risultato.
[277] Emendamento 18.863 riformulato del relatore
[278] Di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[279] Prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
[280] Le cifre indicate nella tabella che segue sono una elaborazione del Servizio bilancio dei dati contenuti nell’allegato 7. La versione definitiva di detto allegato indica, tra le maggiori spese, la somma di 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2007 con effetto su indebitamento e fabbisogno e riferita al comma 421 in esame. La glossa esplicativa però riferisce gli 0,6 milioni di euro all’approvazione degli emendamenti 32.500, che ha introdotto il comma 421, e 18.52 che ha introdotto il comma 424. La somma di 0,6 milioni di euro è frutto, di due quantificazioni separate una pari a 0,25 milioni di euro ed una seconda pari a 0,3 milioni di euro: la somma che ne risulta, pari a 0,55 milioni di euro è stata poi arrotondata a 0,6.
[281] La norma in esame riproduce il testo dell’emendamento 32.500, poi confluito nel maxi emendamento, cui era, appunto, allegata una relazione tecnica.
[282] Articolo 10, D.P.R. 4 aprile 1994, n. 367.
[283] Emendamento 18.51 del Governo poi confluito nel testo del maxi emendamento approvato in Aula.
[284] Emanati a norma dell’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 303.
[285] Vedi, nell’allegato 7, il dettaglio relativo al comma 507 riferito alle minori spese correnti.
[286] Che reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
[287] Finanziaria 2006.
[288]Che reca disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[289] Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[290] Si tratta dell’Unità tecnica – Finanza di progetto istituita nell'ambito del CIPE, della segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale per l’utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e della segreteria tecnico-operativa operante presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero per lo sviluppo economico.
[291] Le cifre indicate nella tabella che segue sono una elaborazione del Servizio bilancio dei dati contenuti nell’allegato 7. La versione definitiva di detto allegato indica, tra le maggiori spese, la somma di 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2007 con effetto su indebitamento e fabbisogno e riferita al comma 421. La glossa esplicativa però riferisce gli 0,6 milioni di euro all’approvazione degli emendamenti 32.500, che ha introdotto il comma 421, e 18.52 che ha introdotto il comma 424 in esame. La somma di 0,6 milioni di euro è frutto, dunque, di due quantificazioni separate una pari a 0,25 milioni di euro ed una seconda pari a 0,3 milioni di euro: la somma che ne risulta, pari a 0,55 milioni di euro è stata poi arrotondata a 0,6.
[292] Il testo 2.
[293] Nella nota di risposta del 24 ottobre 2006.
[294] Emendamento 18.55 del Governo.
[295] In quanto la RT fa riferimento anche al Corpo nazionale del vigili del fuoco, non previsto nel testo dell’emendamento.
[296] In quanto tale testo non contiene più il riferimento alla Guardia di finanza, previsto nella formulazione originaria dell’emendamento.
[297] La mancata iscrizione anche sul saldo netto è stata spiegata, in un specifica precisazione fornita dal Ministero dell’economia nel corso dell’esame presso la Camera, con riferimento ad alcune difficoltà di natura contabile, che hanno determinato l’opportunità di non iscrivere effetti su tale saldo ex ante .
[298] Emendamento 18.57 testo 2 del Governo.
[299] Si tratta dell’articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) e dell’articolo 1, comma 11, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004).
[300] La relazione fornisce tale informazione in quanto il citato articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/2005), dispone che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
[301] Emendamento 18.57 testo 2 del Governo.
[302] Articolo 1, comma 216, della legge n. 266/2005.
[303] Riduzione di pari importo della tabella A.
[304] Presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
[305] Sono stabiliti i criteri di selezione dei componenti la Commissione nonché la durata degli incarichi fissata, salvo rinnovo, in tre anni (commi 478 e 479).
[306] Al personale è preposto un dirigente di prima fascia del Dipartimento.
[307] Di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
[308] Di cui all’articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (finanziaria 1982).
[309] Che a sua volta recepiva il testo dell’emendamento 44.600.
[310] Non ricavabile dalla documentazione tecnica a corredo della disposizione, i cui effetti risultavano considerati unitamente ad altri interventi di contenimento della spesa della p.a.
[311] Cfr em. 42.500 al testo del ddl 1746-bis.
[312] Come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 23, della legge 27 dicembre2002, n. 289.
[313] L’ONAOSI è un ente di diritto privato, privatizzato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.
[314] Fermo restando quanto previsto circa la decadenza dalle funzioni dei commissari liquidatori.
[315] Tale rendiconto dovrà essere presentarlo al Ministero dell’economia e finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
[316] Viene precisato che l’importo massimo del compenso per i periti sia determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze e sia ad esclusivo carico delle parti (comma 3)
[317] Viene previsto che la società FINTECNA non risponda, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla disciplina in commento, né degli oneri sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni.
[318] Secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 487, con cui è stata soppresso l’ente EFIM.
[319] Comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio.
[320] ITALTRADE S.p.a. è una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e finanze, in liquidazione coatta amministrativa.
[321] Legge n. 248/2006.
[322] Con un emendamento della Commissione (44.600), confluito nel maxi-emendamento.
[323] A.S. 1183, comma 205.
[324] Con esclusione del comparto della radiodiffusione locale.
[325] Riferibili ad unità previsionali di base le cui dotazioni debbono essere parzialmente accantonate.
[326] Effettuata peraltro con una taglio “orizzontale” delle voci di spesa, modalità sulla quale, va rammentato, si era espressa negativamente la Commissione incaricata dal Ministro dell’economia della valutazione dei conti pubblici 2006. Nella sua relazione, trasmessa dal Ministro alle Camere il 6 giugno 2006, la Commissione valutava in proposito che “il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione”.
[327] Che qui non si riepilogano, rinviandosi in proposito a quanto illustrato, da ultimo, nella Nota n. 9 del Servizio bilancio dello Stato del luglio 2006, concernente il D.L. n.223/2006 (c.d. decreto Bersani).
[328] Convertito, con modificazioni, dalla legge n.248/2006.
[329] Sulla base di quanto riporta il d.d.l. di bilancio a legislazione vigente gli stanziamenti complessivi delle categorie in esame, ivi comprese peraltro le voci di spesa che vengono escluse dall’intervento di contenimento, ammontano –come indicato nel dossier n.56 del Servizio Studi della Camera – a 230,9 miliardi di euro, di cui solo 19,5 di oneri discrezionali ed i restanti 211,4 di oneri giuridicamente obbligatori.
[330] “Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006”.
[331] Di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005). Detto comma ha previsto l’istituzione di un fondo per le assunzioni in deroga. Il fondo è stato dotato di risorse autonome riferibili a ciascun dei tre anni che compongono il triennio di bilancio ossia gli anni 2005, 2006 e 2007. Con riferimento ad ogni singolo anno lo stanziamento è disposto nella misura di 40 milioni di euro destinati peraltro a rendere possibili, a regime, assunzioni per un monte retribuzioni di 120 milioni di euro. La assunzioni, in media, avranno decorrenza dunque 1 settembre di ciascun anno ossia durata pari ad un terzo di anno nel loro anno di effettuazione. Per gli anni 2005 e 2006 le assunzioni a valere sui fondi in deroga sono state già autorizzate, sono completamente da autorizzare le assunzioni da disporre a valere sulle disponibilità che hanno origine a partire dall’anno 2007.
[332] Di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[333] Di cui all’articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[334] Dal già citato articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[335] Diverse sono le fattispecie ipotizzate. In particolare il personale attualmente in servizio a tempo determinato può presentare domanda di stabilizzazione solo se può vantare una attività in servizio pari ad almeno tre anni anche non continuativi; al fine del raggiungimento del requisito si computano anche i periodi di servizio ancora da prestare in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Per quanto concerne il personale non in servizio la domanda è subordinata al requisito del possesso di un triennio di servizio nel corso dell’ultimo quinquennio purché l’assunzione sia avvenute con procedure previste dalla legge. Nel caso in cui le procedure di assunzioni siano risultate diverse è previsto l’espletamento di prove selettive.
[336] A condizione che risulti iscritto da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario previsti dall’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed abbia effettuato almeno 120 giorni di servizio.
[337] Si tratta delle categorie indicate nei commi da 237 a 242 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
[338] Si rammenta, peraltro, che le risorse del Fondo sono anche destinate alla prosecuzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
[339] Ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[340] Alla cui scheda si rinvia per maggiori dettagli informativi.
[341] Predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in data 9 novembre 2006.
[342] Che reca il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.
[343] Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001. Le limitazioni relative alle assunzioni sono previste anche per le assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001. Le stesse limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate.
[344] A norma dell’articolo 1, comma 95 della citata legge 311/2004.
[345] Se in possesso dei requisiti indicati al comma 519. Cfr. in proposito la scheda relativa.
[346] A norma dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[347] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
[348] In data 26 novembre 2006.
[349] Articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[350] In data 26 novembre 2006.
[351] Di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 150
[352] O con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
[353] Articolo 1, comma 187 della legge 266/2005.
[354] Diventato il già citato articolo 1, comma 187 della legge 266/2005.
[355] Dall’articolo 156 comma 2 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale stabilisce che il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
[356] Dall’articolo 1 comma 17 del la legge 249/1997 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il quale stabilisce che il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di 260 unità.
[357] Lo strumento per il reperimento di risorse sul mercato è previsto all’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
[358] Si tratta del personale delle forze armate e di polizia dello Stato, del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei dirigenti della polizia penitenziaria. Va precisato che il personale in regime di diritto pubblico ricomprende anche i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato: tuttavia tali categorie non sono destinatarie, in base a quanto affermato dalla relazione tecnica, delle somme in questione, in quanto i loro aumenti, derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.
[359] Le somme necessarie a corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale sono state stanziate dall’articolo 1, commi 183 e 184 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[360] “Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti”, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2005, n. 109.
[361] Articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[362] Comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie.
[363] Articolo 1, comma 98 della legge n. 311 del 2004 e articolo 1, commi da 198 a 206 della legge n. 266 del 2005.
[364] Alla cui descrizione si rinvia per maggiori approfondimenti.
[365] Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.
[366] Quale il protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione.
[367]A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
[368] Sono richiamati i commi 189, 191 e 194 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
[369] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
[370] Si tratta dell’articolo 1, comma 98 della legge 311/2004 e l’articolo 1, comma 198 della legge 266/2005.
[371] Compilata dall’Ispettorato generale per le politiche di bilancio il 24 ottobre 2006.
[372] Di conversione in legge del decreto legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
[373] Di cui all’articolo 56 del DPR 5 gennaio 1967, n. 200.
[374] Articolo 80, comma 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003).
[375] A tal fine sono richiamati la legge 300/200, il decreto legislativo 215/2001 e la legge 226/2004.
[376] Di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[377] Ossia delle somme non più incassate a titolo di imposta e contributi.
[378] Si tratta del c.d. “decreto Bersani”, convertito dalla legge n. 248/2006.
[379] Riferita pertanto all’articolo 64, comma 2.
[380] Analogamente a quelle generali conseguenti all’articolo 22-bis del decreto legge 223/2006.
[381] Inserita con l’emendamento 18.600 di iniziativa parlamentare.
[382] Recante l’ordinamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
[383] La quale veniva soppressa dal 31 marzo 2007. Il termine è stato successivamente differito al 15 giugno 2007 dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroghe di disposizioni legislative).
[384] Legge finanziaria per il 2003.
[385] Legge finanziaria per il 1986.
[386] Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sono considerati tributi erariali tutti i tributi regionali, ad eccezione delle imposte istituite e disciplinate direttamente dalle regioni. Di conseguenza sembrano doversi considerare trasferimenti anche le somme derivanti da compartecipazione ai tributi erariali.
[387] Recante “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”, convertito con modificazione nella legge n. 51/06 del 23 Febbraio 2006 (GU n. 49 del 28 Febbraio 2006).
[388] Il comma 213-bis, escludendo dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 213 le Forze armate e di polizia, ripristina per tali categorie non solo le indennità di trasferta eventualmente previste da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali, bensì anche quelle previste direttamente ex-lege e soppresse dal primo periodo del comma 213 (per esempio, quelle previste dall’art. 1, comma 1, della L. 417/1978 e dall’art. 14 della L. 836/1973).
[389] Di cui alla legge 18 dicembre1997, n. 440.
[390] Tali finalità consistono nell’ospitare gli studenti universitari, nonché nell’offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative.