Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Modifiche alla disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale - Schema di D. Lgs. n. 15 (art. 22, L. n. 226/2004) | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Atti del Governo Numero: 9 | ||
Data: | 18/09/2006 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | IV-Difesa |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Modifiche alla disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
Schema di D. Lgs. n. 15
(art. 22, L. n. 226/2004)
n. 9
18 settembre 2006
Dipartimento difesa
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File:DI0025.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Art. 16 (Disposizione finale)
Normativa di riferimento
§ D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica (art. 34)
§ D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
§ L. 31 maggio 1975 n. 191 Nuove norme per il servizio di leva (art. 16)
§ L. 11 luglio 1978, n. 382 Norme di principio sulla disciplina militare
§ L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter)
§ D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533
§ L. 10 maggio 1983, n. 212 Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza (art. 31)
§ D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382
§ L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 21-quinquies e 21-nonies)
§ D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate
§ D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464 Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della L. 28 dicembre 1995, n. 549
§ D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 28 dicembre 1995, n. 549
§ D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana (art. 6)
§ L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
§ D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331
§ D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
§ L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore
§ D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della L. 23 agosto 2004, n. 226
§ D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della L. 27 luglio 2004, n. 186
§ D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 29)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di decreto legislativo |
15 |
Titolo |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale |
Norma di delega |
Art. 22, co. 2 e 3 della L. 226/2004 |
Settore d’intervento |
Forze armate |
Numero di articoli |
16 |
Date |
|
§ presentazione |
6 settembre 2006 |
§ assegnazione |
11 settembre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
10 novembre 2006 |
§ scadenza della delega |
8 ottobre 2006 |
Commissione competente |
IV (Difesa) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame viene presentato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha anticipato al 1° gennaio 2005 la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, ed ha istituito le due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per sostituire il personale di leva.
In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 226 (ovvero entro il 1° settembre 2005), uno o più D.Lgs. recanti disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. n. 215 del 2001 contenente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale (a tal fine è stato emanato il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197). Il comma 3 delega il Governo a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui al comma 1 dell’articolo 22 (ovvero l’8 ottobre 2006), uno o più Decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.
In particolare, l’articolo 1 dello schema in esame disciplina la costituzione, attraverso l’inserimento dell’articolo 5-bis al D.Lgs. n. 215/2001 e successive modificazioni, della commissione di avanzamento per i volontari in servizio permanente.
L’articolo 2,mediante l’inserimento dell’articolo 11-quater al citato decreto legislativo n. 215 del 2001, individua l’Autorità che sovrintende alla leva nella Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
L’articolo 3 dello schema in esame, tramite l’inserimento dell’articolo 11-quinquies nel medesimo decreto legislativo n. 215, stabilisce le modalità con cui i renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza.
L’articolo 4, introducendo l’articolo 11-sexies nel decreto legislativo n. 215 del 2001,prevede che, presso i comuni, le liste di leva siano gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 5 individua gli organi competenti e le attività da svolgere in relazione alla sospensione della leva obbligatoria.
L’articolo 6, introducendo l’articolo 11-octies nel decreto legislativo n. 215 del 2001, stabilisce che avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
L’articolo 7, tramite l’inserimento dell’articolo 11-novies nel decreto legislativo n. 215 del 2001, attribuisce alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, la competenza in materia di annullamento e revoca dei provvedimenti in materia di leva, secondo le disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
L’articolo 8 disciplina le modalità di divulgazione attraverso cui i Comuni diffondono le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva.
L’articolo 9 stabilisce, nell’ambito dei concorsi per il reclutamento dei volontari in forma prefissata, alcune riserve di posti in favore degli allievi presso scuole militari e simili, nonché dei figli di militari deceduti in servizio.
L’articolo 10 riconosce ai volontari in ferma prefissata di un anno la possibilità di essere autorizzati a pernottare presso il domicilio del figlio, del coniuge o del convivente, purché questo si trovi nella sede di servizio.
L’articolo 11 chiarisce il dispositivo dell’articolo 12-ter, comma 7, del D.Lgs. 215 del 2001, in materia di fruizione di permessi.
L’articolo 12, attraverso modifiche ad alcune norme del precedente Decreto legislativo, specifica le cause di proscioglimento anticipato dalla ferma.
L’articolo 13 prevede la soppressione della commissione tecnica interministeriale, superata a seguito delle nuove procedure di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, demandandone le attività residuali alla competenza della Direzione generale per il personale militare.
L’articolo 14 razionalizza le disposizioni che consentono agli ufficiali in ferma prefissata di partecipare ai relativi concorsi.
L’articolo 15 dispone la sostituzione del modello recante l’estratto della documentazione di servizio.
L’articolo 16 prevede che dall’attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come prescritto nella legge delega.
Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico-normativa (ATN) e dall’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR). La relazione tecnica non è stata redatta in quanto dal provvedimento, come detto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In allegato è stato trasmesso, inoltre, il parere del Consiglio superiore delle Forze armate, reso nell’Adunanza del 25 luglio 2006.
Dall’esame del provvedimento sembra che sia stata rispettata la norma di delega prevista al comma 3 dell’articolo 22 della legge n. 226/2004, in quanto sono recate disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dal successivo Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, in materia di trasformazione dello strumento militare in professionale.
Il provvedimento in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, che attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate.
Lo schema di decreto appare ben coordinato con la normativa vigente, in quanto novella il D.Lgs. n. 215/2001 mediante inserimento di articoli aggiuntivi e modifica di singoli articoli del precedente provvedimento, disponendo contestualmente l’abrogazione espressa di alcune norme.
L’inserimento nel precedente provvedimento di articoli aggiuntivi dotati di autonomo contenuto precettivo configura una chiara formulazione del testo normativo in esame. Risultano di agevole lettura anche le norme introdotte mediante novella, ad eccezione di quelle recate agli articoli 12 e 14, le cui disposizioni richiedono una lettura coordinata dei testi dei due Decreti.
Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale è stato emanato in attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale.
La legge n. 331/2000 ha disposto la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa e la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità. La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si è realizzata, tuttavia, senza l’abolizione integrale della coscrizione obbligatoria, che viene soltanto “sospesa” e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o l’insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. I punti salienti del provvedimento di riforma sono:
§ la sospensione della coscrizione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2007, dopo un periodo settennale di transizione;
§ l’indicazione della classe 1985 quale ultima classe da chiamare alle armi;
§ il conseguimento nel 2020 di una forza di 190.000 unità complessive per le Forze armate, (con distinti livelli di forza per i Carabinieri ), affiancate da 43.000 civili. La ripartizione del personale tra le tre FF.AA. è effettuata in ragione del 59% per l’Esercito; del 18% per la Marina e del 23% per l’Aeronautica, con un mutamento del rapporto percentuale tra ufficiali, sottufficiali e truppa a vantaggio delle prime due categorie;
§ un arruolamento del personale di truppa articolato su di una ferma quinquennale con due possibili rafferme biennali;
§ l’individuazione di una specifica struttura dotata di personalità giuridica per il collocamento dei volontari nel mercato del lavoro;
I principali obiettivi del D.Lgs. n. 215/2001 sono i seguenti:
Ø disciplinare la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario;
Ø ripartire le risorse umane nelle categorie costitutive del personale militare;
Ø disciplinare le modalità di reclutamento del personale volontario;
Ø dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio;
Ø configurare la categoria degli ufficiali ausiliari;
Ø emanare norme correttive alla disciplina vigente in materia di ufficiali.
Il decreto legislativo si componeva originariamente di 31 articoli, suddivisi in sei titoli.
Il Titolo I (articolo 1), ribadito che finalità della riforma è la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, specifica le categorie destinatarie del provvedimento, che sono costituite dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui al D.Lgs. n. 490/1997[1][1] e dei sottufficiali (sergenti e marescialli) e alle categorie dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve.
Il Titolo II (articoli 2-6) detta la disciplina degli organici del personale nel periodo transitorio, specificando le modalità di individuazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa in ferma permanente e in ferma breve. Sono inoltre specificate le modalità di gestione delle eccedenze nelle varie categorie, ruoli e specializzazioni di personale militare, ai fini del conseguimento dei volumi organici fissati per il 2020. In particolare, viene fissata la dotazione organica complessiva da raggiungere a partire dal 1° gennaio 2007, pari a 190.000 unità, nonché la dotazione per ciascuna categoria di personale da conseguire alla data del 1° gennaio 2021 (tabella A allegata), mentre per la determinazione annua delle dotazioni di personale per il periodo 2003-2020 è fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa.
Il Titolo III (articoli 7-11) detta la disciplina volta alla sospensione del servizio di leva, a partire dal 2007, e al contestuale adeguamento della normativa vigente in materia di modalità per la chiamata alle armi, ritardi per motivi di studio e dispense, per il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006). Sono inoltre specificate le modalità di definizione, a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, dei contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
Il Titolo IV (articoli 12-19) detta norme riguardanti i volontari di truppa. Norme specifiche sono dedicate ai volontari in ferma prefissata, di uno o cinque anni, delle Forze armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. Ulteriori disposizioni intervengono a modificare la disciplina vigente in materia di volontari di truppa in ferma breve.
Il Titolo V (articoli 20-28) detta disposizioni dirette a modificare ed innovare la disciplina vigente in tema di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze funzionali ed organiche delle Forze armate.
Il Titolo VI (articoli 29-31) reca disposizioni di modifica e abrogazione finalizzate a coordinare la normativa vigente con le norme introdotte dal decreto, nonché la clausola finanziaria.
Sull’impianto appena tratteggiato si sono inseriti i provvedimenti adottati nel corso della XIV Legislatura, e precisamente:
· decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;
· legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;
· decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, che detta alcune norme in materia;
· decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.
La legge n. 226/2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, anticipando quanto previsto dal D.Lgs. n. 215/2001, che prevedeva la data ultima del 1° gennaio 2007[2].
La stessa legge ha quindi introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
I requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta. Detti volontari possono essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno. Per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), g), e h), che si sono appena esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent’anni compiuti. Anche per questi volontari è prevista la possibilità di accedere, a domanda, alla rafferma. Nel loro caso, però, i periodi sono due ed hanno la durata di due anni. La legge ha poi disciplinato le modalità di reclutamento ed il trattamento economico dei volontari. Per ottenere un adeguato flusso di volontari, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche, la legge ha riservato ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, in possesso dei previsti requisiti, i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro della difesa entro il 30 settembre. Sono, quindi, dettate norme transitorie sulle consistenze del personale delle Forze armate e sui concorsi per l’accesso alle carriere iniziali appena indicate, e una disciplina particolare per il Corpo delle capitanerie di porto.
L’articolo 22 della legge n. 226/2004 ha inoltre conferito al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data d’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del citato D.Lgs. n. 215/2001, per armonizzarne e coordinarne le disposizioni a quanto previsto dalla medesima legge n. 226/2004, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
Il comma 1 specifica i seguenti principi e criteri direttivi, cui il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Il comma 2 prevede che sugli schemi dei decreti legislativi è richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, da esprimersi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Il comma 3 dello stesso articolo 22 delega infine il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel comma 1 e secondo le modalità di cui al comma 2.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 197/2005. Il provvedimento, novellando il D.Lgs n. 215/2001, definisce la figura e lo status dei volontari in ferma prefissata; disciplina i volontari in ferma prefissata in servizio, regolandone l’impiego, la libera uscita, i permessi speciali, i giorni festivi, la licenza ordinaria e straordinaria, l’aggiornamento culturale, gli interventi di tutela e sostegno della maternità e paternità; regolamenta l’impiego dei volontari che hanno perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, pur mantenendo l’idoneità al servizio militare incondizionato; regola la sospensione precauzionale dal servizio ed il collocamento in congedo degli appartenenti alle citate categorie ed istituisce i ruoli d’onore, riservati ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità. Il decreto detta, quindi, le disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma, prevede i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza, disciplina i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, e la documentazione di servizio, prevedendo un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata. Reca poi disposizioni relative ai volontari in ferma breve, estendendo a tali volontari la disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata, e prevede la possibilità di riammettere alla ferma prefissata i volontari precedentemente prosciolti. Il provvedimento detta norme riguardanti i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno, i crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi e le riserve di posti nei concorsi, adeguandoli alle modifiche apportate dallo schema. Infine il decreto colma una lacuna della regolamentazione relativa agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determinava disparità di trattamento rispetto alle corrispondenti categorie di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
Art. 1
(Inserimento dell’articolo 5-bis nel decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni)
L’articolo 1 dello schema in esame disciplina la costituzione, attraverso l’inserimento dell’articolo 5-bis al D.Lgs. n. 215/2001, della commissione di avanzamento per i volontari.
Il comma 1 specifica che può essere costituita, per ciascuna forza armata, una commissione di avanzamento per i volontari distinta da quella prevista dall’articolo 31 della legge n. 212/1983.
L’articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza prevede la costituzione, per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, di una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
I volontari di truppa in servizio permanente, la cui presenza ha registrato un forte incremento con il processo di professionalizzazione delle Forze armate, sono attualmente valutati dalla predetta Commissione.
Il comma 2 precisa che la commissione è istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza la commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull’attività svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilità della commissione e della sua eventuale proroga. Ai componenti della commissione non competono compensi né rimborsi spese.
Art. 2
(Inserimento
dell’articolo 11-quater nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive
modificazioni)
L’articolo 2, comma 1, dello schema in esame, mediante l’inserimento dell’articolo 11-quater al decreto legislativo n. 215 del 2001, individua l’Autorità che sovrintende alla leva nella Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
A questa competono infatti la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla legge n. 331 del 2000 (v. sopra, Quadro normativo), nonché le residue attività amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge n. 226 del 2004.
Per lo svolgimento di tali attività la Direzione generale si avvale delle strutture a tal fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata, ed esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza in ordine alle attività svolte dai comandi militari Esercito ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell’Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.
La Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva è stata istituita dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 6 ottobre 2005 n. 216, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della L. 27 luglio 2004, n. 186.
Alla direzione generale sopraccitata sono stati attribuiti i compiti in materia di previdenza ed i residui compiti in materia di leva. Più precisamente a tale nuova direzione generale sono stati trasferiti i compiti in materia di pensioni, di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio riguardanti il personale militare, attribuiti precedentemente alla Direzione generale per il personale militare, nonché quelli già di competenza della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, che è stata contestualmente soppressa dal comma 2 dello stesso articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2005.
Il comma 2 abroga espressamente l’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, in materia di leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.
L’articolo 23 del D.P.R. sopraccitato attribuiva al Ministro della difesa l’Autorità di sopraintendere alla leva, avvalendosi, quale organo di amministrazione diretta, della Direzione generale della leva.
Art. 3
(Inserimento dell’articolo
11-quinquies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)
L’articolo 3 dello schema in esame, tramite l’inserimento dell’articolo 11-quinquies nel decreto legislativo n. 215 del 2001, stabilisce le modalità con cui i renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza. Gli interessati sono tenuti ad addurre un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 4
(Inserimento
dell’articolo 11-sexies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e
successive modificazioni)
L’articolo 4 dello schema in esame, introducendo l’articolo 11-sexies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni,prevede che, presso i comuni, le liste di leva siano gestite in modo da consentire l’accesso all’Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Le modalità di tenuta delle liste e quelle di accesso ad esse saranno definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Art. 5
(Inserimento
dell’articolo 11-septies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e
successive modificazioni)
L’articolo 5 dello schema in esame, attraverso l’inserimento dell’articolo 11-septies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, individua gli organi competenti e le attività da svolgere in relazione alla sospensione della leva obbligatoria.
In particolare è previsto che, fatte salve le decisioni di competenza dell’autorità giudiziaria, durante la sospensione della leva obbligatoria, per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, su istanza degli interessati:
a) definiscano le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l’accertamento dell’idoneità al servizio militare incondizionato;
b) pronuncino la revoca delle riforme, qualora si accerti il venir meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedano alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscano i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedano alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonché ai dispensati a seguito dell’accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
La norma precisa che, per quanto riguarda l’estero, le residue attività in materia di leva sono demandate alle autorità diplomatiche e consolari.
Art. 6
(Inserimento dell’articolo
11-octies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)
L’articolo 6 dello schema in esame, introducendo l’articolo 11-octies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, stabilisce che avverso le decisioni adottate in materia di leva è ammesso ricorso alla medesima autorità amministrativa competente che, come detto all’articolo 2, è la Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva.
Art. 7
(Inserimento dell’articolo
11-novies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive
modificazioni)
L’articolo 7 dello schema in esame, tramite l’inserimento dell’articolo 11-novies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni, attribuisce alla Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, la competenza in materia di annullamento e revoca dei provvedimenti in materia di leva, secondo le disposizioni della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.
Tra questi figurano anche le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermità, previsti all’articolo 134 del citato D.P.R. n. 237 del 1964.
Art. 8
(Inserimento
dell’articolo 11-decies nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e
successive modificazioni)
L’articolo 8 consente alle amministrazioni comunali di diffondere le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all’articolo 34 del D.P.R. n. 237/1964, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione, oltre che con apposito manifesto, come attualmente previsto.
L’articolo 34 del D.P.R. n. 237/1964, in materia di leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica. Obbligo di iscrizione sulle liste di leva, dispone che, il 1° gennaio di ogni anno i capi delle Amministrazioni comunali devono, con apposito manifesto, render noto: ai giovani che nell'anno stesso compiono il diciottesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva e ai genitori e tutori dei predetti giovani l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista suddetta.
Art. 9
(Modificazione
dell’articolo 12 del decreto legislativo
n. 215 del 2001 e successive modificazioni)
L’articolo 9 dello schema in esame introduce il comma 7-bis all’articolo 12 del D.Lgs. n. 215/ 2001.
Il nuovo comma consente l’istituzione, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili, di una riserva di posti nei bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale, a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al r.d. 29 marzo 1943, n. 388, al D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4487, e al D.P.R. 12 febbraio 1948, n. 989, nonché dei figli di militari deceduti in servizio.
L’analisi tecnico-normativa allegata allo schema in esame riferisce che i rinvii normativi contenuti nella disposizione in esame si riferiscono rispettivamente: agli istituti dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori, all’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito e all’Istituto “Principe di Piemonte” per il soccorso agli orfani e alle famiglie dei dipendenti della Marina militare caduti in guerra o per cause di guerra.
Art. 10
(Modificazione
dell’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive
modificazioni)
L’articolo 10 inserisce il comma 6-bis all’articolo 12-bis del D.Lgs. oggetto di modifica.
Il nuovo comma conferisce al comandante di corpo la facoltà di autorizzare, fatte salve le esigenze di servizio, il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente, a pernottare presso il proprio domicilio, qualora esso sia stabilito nella località sede di servizio, o nelle sue vicinanze.
Art. 11
(Sostituzione
del comma 7, dell’articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001 e
successive modificazioni)
Il comma unico dell’articolo 11 dello schema in esame sostituisce il comma 7 dell’articolo 12-ter del D.Lgs. n. 215/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 197/2005, che disciplina la concessione di permessi di assentarsi dal servizio per brevi periodi.
Il nuovo comma concede la possibilità ai volontari in ferma prefissata, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, di richiedere il permesso di assentarsi durante l’attività giornaliera di servizio, anziché, come precedentemente previsto, durante l'orario di servizio. La nuova disposizione non comprende la possibilità, prima contemplata, di detrarre i permessi concessi dalle ore di recupero compensativo.
Art. 12
(Modificazione
dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive
modificazioni)
L’articolo 12 modifica l’articolo 14 del D.Lgs. n. 215/2001, che reca disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma.
Le principali modifiche sono le seguenti :
Ø Tra i casi di proscioglimento dalla ferma viene inclusa l’assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell’Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ø Per il caso di proscioglimento dovuto a mancanze disciplinari è stato inserito il riferimento al regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 28 luglio 1986, n. 545, per i casi di grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare, precedentemente riferiti unicamente alla legge n. 382/1978 recante norme di principio sulla disciplina militare.
Ø Sono circoscritti i casi per i quali il volontario può presentare domanda di proscioglimento dalla ferma per gravi e comprovati motivi familiari sopraggiunti successivamente all’arruolamento. In ogni caso, costituiscono gravi e comprovati motivi: l’assunzione presso amministrazioni pubbliche o imprese private, per i soli volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in ferma prefissata quadriennale; essere orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap; essere figlio unico di genitore portatore di handicap non autosufficiente o invalido civile avente diritto all'accompagnatore; essere fratello di altro militare deceduto durante in servizio.
Ø E’ previsto che i volontari in ferma prefissata di un anno possano rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.
Ø Viene infine stabilito che, nel caso in cui il Comandante di corpo trasmetta alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina, ai fini del proscioglimento della ferma, debba farlo per il tramite dell’alto comando sovraordinato.
Art. 13
(Inserimento
dell’articolo 15-ter nel decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive
modificazioni)
L’articolo 13 inserisce l’articolo 15-ter al D.Lgs. n. 215/2001.
Il nuovo articolo sopprime la commissione tecnica interministeriale che provvedeva all'assegnazione dei volontari in ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 332/1997.
Lo stesso articolo prevede che i partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del D.P.R. n. 332/1997, ammessi al reclutamento in qualità di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 14
(Modificazioni
dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)
L’articolo 14 dello schema in esame modifica l’articolo 23 del D.Lgs. 215/2001.
La modifica esclude dai corsi formativi per l’arruolamento di ufficiali in ferma prefissata di due anni e sei mesi coloro che sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
Tale disposizione viene applicata per ciascuna Forza armata, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza.
Art. 15
(Sostituzione
dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e successive modificazioni)
L’articolo 15 dispone la sostituzione dell’allegato 1, del D.lgs. n. 215/2001, con l’allegato 1 dello schema in esame. L’allegato riproduce il modello di estratto della documentazione di servizio degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata.
Il D.Lgs. n. 197/2005 ha introdotto l’articolo 14-quater, in materia di documentazione di servizio, al D.Lgs. n. 215/2001. Esso prevede, al comma 1, un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata, nel caso di partecipazione alle procedure per la rafferma. Il comma 2 dispone la predisposizione da parte dell’amministrazione di un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata, che attesta i titoli acquisiti durante il servizio, redatto secondo il modello di cui all'allegato 1.
L’articolo 16 stabilisce infine che dall’attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.
[2] L’articolo 12, comma 1,del D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005, ha infine permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare e al personale che svolgeva servizio civile, di presentare domanda per cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.