Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | Commissione Difesa - Politiche legislative e attività istituzionale nella XIV legislatura | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 2 Progressivo: 4 | ||
Data: | 22/05/2006 | ||
Descrittori: |
|
![]() |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Documentazione e ricerche
COMMISSIONE DIFESA
Politiche legislative e attività istituzionale
nella XIV legislatura
n. 2/4
Maggio 2006
Il “dossier di inizio legislatura” si propone di fornire un quadro sintetico delle principali politiche e degli interventi normativi che hanno interessato nella XIV legislatura i settori di competenza delle Commissioni permanenti.
Alla redazione del dossier hanno partecipato il Servizio Commissioni e l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.
Dipartimento difesa
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: DI0001.doc
INDICE
Temi di interesse e di intervento (a cura del Servizio Studi)
§ La trasformazione dello strumento militare
§ Il riordino dell’organizzazione della Difesa
§ Il rilievo internazionale della politica della Difesa
§ Riordino delle carriere del personale militare
Attività della Commissione (a cura del Servizio Commissioni)
Principali politiche e interventi legislativi
La trasformazione dello strumento militare
Leva: sospensione e professionalizzazione
§ L’anticipazione della sospensione della leva
§ La professionalizzazione delle Forze armate
Compiti di tutela dell’ordine pubblico
Il riordino dell’organizzazione della Difesa
Completamento della riforma strutturale
Riorganizzazione del Ministero
§ La riorganizzazione dell’area centrale
§ La riorganizzazione dell’area tecnico-industriale
§ Il riordino del personale civile
§ Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro
§ Il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa
Dismissioni del patrimonio immobiliare
Nuovo regolamento del Genio militare
La condizione del personale militare
Reclutamento, stato e avanzamento
§ Corpo delle capitanerie di porto
Disciplina del rapporto d’impiego
Riallineamento e riordino delle carriere
Modifiche della legislazione penale
§ Benefici
Il rilievo internazionale della politica della Difesa
L’Italia e le missioni internazionali
§ Le missioni autorizzate nella XIV Legislatura
§ La disciplina degli aspetti specifici delle missioni
La PESD nella nuova costituzione europea
§ La PESD nel nuovo Trattato costituzionale
§ Lo stato di previsione per il 2006
§ Il finanziamento delle missioni militari di pace
Contributi agli enti della Difesa
Leva: sospensione e professionalizzazione-Recenti sviluppi
§ L’istituzione del servizio militare professionale nella XIII Legislatura
Modifiche al codice militare di guerra
Profili internazionali e costituzionali
§ Il sistema delle Nazioni Unite
§ Le operazioni per il mantenimento della pace
§ Il sistema dell’Alleanza Atlantica
§ La partecipazione del Parlamento al processo decisionale sull’uso dello strumento militare
Disciplina delle missioni internazionali
§ Trattamento assicurativo e pensionistico
§ Deroghe
§ Valutazione dei periodi di missione
§ Disposizioni in materia contabile
§ Disposizioni in materia penale
Missioni internazionali della Legislatura
§ Attività parlamentare di indirizzo e informazione
Questioni all’esame dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
§ Lo stato delle ratifiche del Trattato
La XIV Legislatura è stata caratterizzata dalla prosecuzione e dallo sviluppo del disegno di riforma dello strumento militare e dell’organizzazione della Difesa avviato in quella precedente, attraverso l’emanazione di provvedimenti che ne hanno meglio definito la portata o che hanno realizzato la necessaria manutenzione normativa del sistema, in connessione con la sua progressiva realizzazione.
Il processo di professionalizzazione delle Forze armate, avviato dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 e dal decreto delegato n. 215/2001, ha ricevuto un notevole impulso. E’, infatti, maturata la volontà di imprimergli un’accelerazione, anticipando la data di sospensione della leva obbligatoria, con l’intento di rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza, anche in rapporto al maggiore coinvolgimento, qualitativo e quantitativo, dei nostri militari nello scenario internazionale. Originariamente si era previsto di sospendere il servizio leva a decorrere dal 1° gennaio 2007. La legge 23 agosto 2004, n. 226, ha invece disposto che la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva decorresse dal 1° gennaio 2005, prevedendo, quindi, che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio obbligatorio, al fine di evitare pericolosi vuoti d’organico. L’articolo 12, comma 1,del D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005, ha poi permesso al personale di leva di presentare domanda per cessare anticipatamente dal servizio già a decorrere dal 1º luglio 2005.
In rapporto alla sospensione anticipata della leva, la stessa legge n. 226/2004 ha adottato gli opportuni provvedimenti volti a consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, dotando le Forze armate delle necessarie risorse umane. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, di cui sono stati disciplinati i requisiti d’accesso, il trattamento economico e la possibilità di rafferma. In particolare, per ottenere un adeguato flusso di volontari, e garantire così il raggiungimento delle consistenze organiche previste, si è scelto di incentivare la scelta del servizio militare riservando ai volontari, in servizio o in congedo, in possesso dei previsti requisiti, i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.
In questa materia sono stati anche emanati due decreti legislativi correttivi del citato D.Lgs. n. 215/2001. Il primo, n. 236/2003, di manutenzione normativa, il secondo, n. 197/2005,per adeguarne la disciplina al nuovo termine di sospensione del servizio di leva ed alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata, introdotti dalla legge n. 226/2004 appena citata.
Nell’ambito delle trasformazioni che hanno investito lo strumento militare, si deve segnalare che nel corso della scorsa Legislatura si è fatto ampio ricorso alla facoltà concessa dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, approvata nello scorcio della precedente, che ha previsto il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, liberando in tal modo il personale delle Forze di polizia da tali incombenze per consentirgli di concentrare maggiormente la sua azione nel diretto contrasto della criminalità. Sono stati approvati 11 D.P.C.M. che hanno disciplinato i programmi di sorveglianza, in connessione con la grave crisi internazionale scaturita dai tragici fatti dell’11 settembre 2001.
Nel corso della XIII legislatura era stato avviato il complesso processo di ridefinizione della struttura delle Forze armate e dell'assetto organizzativo del Ministero della Difesa, attraverso l’emanazione di quattro decreti legislativi riguardanti: la riforma strutturale delle Forze armate, la riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa, la riorganizzazione dell’area tecnico-industriale ed il personale civile. L’accelerazione della professionalizzazione delle Forze armate, che si è appena descritta, e l’opportunità di porre rimedio agli inconvenienti evidenziati dall’applicazione pratica delle norme, hanno reso però necessario procedere ad un intervento di manutenzione normativa. E’ stata, quindi, emanata la legge 27 luglio 2004, n. 186, che hadelegato il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei citati decreti. Vediamone brevemente la portata.
Il D.Lgs. 8 settembre 2005 n. 200, ha novellato il D.Lgs. n. 265/1997, relativo al personale civile della difesa, per rispondere all’esigenza di completare la riqualificazione del personale civile in servizio presso gli enti periferici dell’area tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, interessati dal processo di ristrutturazione in atto. Il provvedimento ha previsto che le relative procedure fossero attuate con riferimento agli organici individuati su base regionale, evitando, in tal modo, l’eccessiva frammentazione dei concorsi che si sarebbe realizzata procedendo ente per ente.
Il D.Lgs. 8 settembre 2005, n. 201, correttivo del D.Lgs. n. 459/1997, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero, ha rimediato ad una antinomia tra le scritture redatte dagli Ispettorati di Forza armata e la normativa contabile.
Il D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216, ha novellato il D.Lgs. n. 264/1997, relativo alla riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, rimediando ad alcuni inconvenienti derivanti dall’accorpamento degli uffici operato da tale decreto. In alcuni casi, infatti, l’intervento ha creato unità amministrative eccessivamente ampie ed appesantite, con ricadute negative sulla loro efficienza.
Infine, il D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253, ha novellato il D.Lgs. n. 464/1997, relativo alla riforma strutturale delle Forze armate, perseguendo l’obiettivo dell’ottimizzazione dei vertici delle Forze armate e delle aree operativa, territoriale, della formazione e logistica, per recuperare risorse a vantaggio dell’operatività. Si è cercato di raggiungere un miglior rapporto costo/efficacia, mediante la soppressione di strutture ormai superflue, come quelle che si occupavano delle operazioni relative alla leva obbligatoria, la ridefinizione dei compiti di enti e comandi e, quando possibile, il loro accorpamento in chiave interforze, evitando, in ogni caso, la sovrapposizione funzionale e territoriale. Si è puntato su uno strumento militare di ridotta entità ma qualitativamente elevato quanto a capacità di proiezione, flessibilità e supporto logistico-amministrativo, in grado di integrarsi nell’ottica interforze e multinazionale.
In ottemperanza ai suoi impegni internazionali, l’Italia ha continuato a partecipare alle operazioni di pace, inviando propri contingenti militari. La Legislatura appena conclusa si segnala per una speciale consistenza dell’impegno del nostro Paese, che può essere adeguatamente compreso se si considera che in questo periodo hanno operato più della metà di tutte le missioni svolte nell’intero periodo repubblicano, e che più del 30% di esse hanno avuto inizio proprio nel corso della XIV Legislatura. Negli ultimi cinque anni l’Italia ha infatti partecipato a 57 missioni, di cui 33 iniziate proprio nella XIV Legislatura.
I militari italiani impegnati al 5 maggio 2006 erano 8.652, ma nei cinque anni la media è stata superiore alle 10.000 unità. Le aree di maggiore presenza sono i Balcani, i Paesi del Medio oriente e quelli dell’Asia centro meridionale. Per citare solo gli eventi di maggior rilievo, dopo i tragici attentati di New York e Washington, dell’11 settembre 2001, è scattata l’operazione Enduring Freedom in Afghanistan, con l'obiettivo di combattere il terrorismo internazionale ed i regimi nazionali che lo sostengono. All'operazione hanno partecipato sia Paesi dell'Alleanza Atlantica sia Paesi non facenti parte della NATO. Cessate le operazioni militari, l’ONU ha autorizzato la costituzione di ISAF, forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afgana. In Iraq, dopo la fine del conflitto guidato dagli Stati Uniti e la caduta del regime di Saddam Hussein, nell’aprile 2003, è stata costituita una Forza di stabilizzazione internazionale, costituita da più di trenta Paesi, di cui fa parte anche l’Italia con la missione Antica Babilonia, nella provincia di Dhi Qar, area di Nassirya, diventata operativa nel luglio 2003. La presenza italiana è diretta a garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l’arrivo degli aiuti ed a contribuire con capacità specifiche alle attività di intervento più urgente nel ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Si deve, infine, segnalare l’intervento diretto dell’Unione Europea nella soluzione delle crisi internazionali attraverso la gestione di importanti missioni in Macedonia ed in Congo.
L’intervento parlamentare nella decisione dell’invio delle truppe all’estero si è atteggiato, come in passato, nell’attività d’indirizzo politico e nell’approvazione degli atti normativi volti a disciplinare, in mancanza di una normativa speciale unitaria, gli aspetti logistici e giuridico-amministrativi, con particolare riguardo al regime giuridico e retributivo del personale impegnato, e a garantirne la copertura finanziaria. In particolare, si deve registrare la tendenza alla semplificazione dell’attività normativa, attraverso l’adozione di un unico decreto semestrale di proroga di tutte le missioni, caratterizzato da maggiore organicità e chiarezza. Anche se tale processo ha subito una battuta d’arresto in occasione degli ultimi provvedimenti, a seguito della richiesta dell’opposizione di scorporare in un atto normativo separato la proroga della missione in Iraq, oggetto di valutazioni fortemente discordanti.
Nel corso della Legislatura si è cercato di definire il quadro generale del regime giuridico e retributivo da applicare al personale militare impegnato nelle missioni internazionali all’estero, ma il tentativo è naufragato davanti al parere contrario della Commissione Bilancio per problemi di copertura finanziaria.
Si deve segnalare, infine, che, in seguito alla decisione di applicare, per la prima volta dal dopoguerra, il codice penale militare di guerra ai contingenti italiani impegnati nella missione “Enduring Freedom”, prima, ed alla missione “Antica Babilonia”, poi, ha fatto emergere la necessità di apportare alcune modifiche a tale legislazione, per eliminare le fattispecie ritenute manifestamente non conformi ai valori costituzionali, ed adeguarla alle mutate condizioni di gestione delle operazioni militari. In tal senso hanno provveduto le leggi n. 6/2002, 15/2002 e 42/2003, di conversione di decreti legge di proroga.
Durante la Legislatura trascorsa non sono stati approvati provvedimenti organici di carattere generale in ordine alle carriere del personale militare, limitandosi ad interventi settoriali e mirati che si possono ricondurre all’esigenza di correzione ed integrazione dei provvedimenti già approvati nella precedente Legislatura, alla realizzazione del principio di armonizzazione tra la normativa relativa al personale delle Forze armate e quella che disciplina le Forze di polizia, e, infine, all’obiettivo di intervenire sulle situazioni di disallineamento nelle carriere, tra gradi diversi e nel medesimo grado, derivanti da precedenti microinterventi legislativi.
Per quanto riguarda le Forze armate, è stata innovata, attraverso più provvedimenti legislativi, tra i quali il più rilevante è stato la legge n. 299/2004, la normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, modificando, principalmente, il D.Lgs. n. 490/1997, recante il riordino della materia. Le novità apportate riguardano, tra l’altro, l’ampliamento del bacino di reclutamento interno degli ufficiali dei ruoli speciali, la modifica della composizione delle Commissioni d’avanzamento dell’Esercito, e la sostituzione di alcune delle tabelle che indicano i criteri e le modalità per l’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente delle diverse Armi.
La disciplina delle procedure ed ai punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate è stata, infine, modificata con decreto ministeriale, su cui la Commissione difesa ha espresso parere. La nuova disciplina ha adattato la normativa ai contenuti delle norme sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, alla riforma dei vertici militari ed alla riforma strutturale delle Forze armate.
Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri, le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di riordino dell'Arma e di riforma del reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma hanno riguardato, tra l’altro: la possibilità per i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza di svolgere l’incarico di comandante di stazione; la possibilità per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello di partecipare direttamente all’attività dei superiori e sostituirli in caso di assenza; le modalità di determinazione della consistenza organica degli allievi ufficiali dell’Accademia dell’Arma.
Sono state, infine, adottate una serie di misure per il reclutamento di carabinieri per specifiche esigenze, e di finanziamento di particolari funzioni, tra le quali l’assunzione di 1.400 carabinieri, per potenziare l’impiego dei carabinieri di quartiere. Per soddisfare le esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, sono state disposte deroghe per consentire il trattenimento in servizio dei carabinieri ausiliari, al termine del servizio di leva obbligatorio.
Nell’ambito delle misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, è stato disposto, inoltre, il potenziamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute. E’ stato prorogato, infine, al 2007 il termine per il transito di ufficiali delle Forze armate, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.
Le modifiche alla normativa sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza sono state apportate dal D.Lgs. n. 473/2001 per gli aspetti relativi alla composizione del consiglio di disciplina, per la determinazione del trattamento economico per gli ufficiali delle altre Forze armate transitati nei ruoli del Corpo, e in materia di attribuzioni dei capitani, maggiori e tenenti colonnello della Guardia di finanza.
Altri interventi sulla Guardia di finanza hanno riguardato l’incremento dei ruoli dei sottufficiali, finalizzato a consolidare l’azione di contrasto all’economia sommersa, e a garantire la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria. Anche per i finanzieri è stata disposta una norma di deroga alla disciplina del reclutamento, analoga a quella introdotta per i carabinieri, che consente il trattenimento in servizio dei finanizieri ausiliari, al termine del servizio di leva obbligatorio.
E’ proseguita anche nella scorsa Legislatura l’adozione di provvedimenti legislativi volti a realizzare l’armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
Tra i provvedimenti più rilevanti in materia si segnala la legge n. 295/2002, che è intervenuta per correggere un parziale disallineamento tra i dirigenti della Polizia di Stato e gli ufficiali delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in ordine alla progressione di carriera
Un altro provvedimento rilevante è stato il D.Lgs. n. 193/2003, che ha introdotto, a decorrere dal 2005, il nuovo sistema dei parametri stipendiali, sopprimendo contestualmente il meccanismo dei livelli stipendiali, per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze Armate. Tale provvedimento individua il valore del punto di parametro per ciascun grado o qualifica e le componenti economiche che vanno a confluire nel trattamento stipendiale basato sui parametri. Nel dettare la nuova disciplina viene quindi disciplinata l’applicazione del nuovo sistema, individuando le componenti economiche che confluiscono nel trattamento stipendiale basato sui parametri.
In materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale militare, sono state approvate diverse norme prevalentemente inserite in provvedimenti legislativi di carattere più generale. Si segnala, a questo proposito, l’introduzione nel D.L. n. 238/2004, convertito dalla legge n. 263/2004, di disposizioni di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli delle tre Forze armate con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente si è provveduto ad estendere il medesimo allineamento ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza.
Soffermandoci brevemente sulle politiche di bilancio, si ricorda che lo stato di previsione del Ministero della difesa (tabella 12) è strutturato in sette Centri di responsabilità (Gabinetto, Bilancio e affari finanziari, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), che a loro volta si suddividono in 58 unità previsionali di base. Il bilancio della Difesa comprende, oltre alle spese connesse all’attività propria delle Forze armate (funzione Difesa), anche le spese per l’Arma dei carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), quelle per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione del personale militare (Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), e altre tipologie di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali. Pertanto, soltanto le spese per la funzione Difesa sono specificamente finalizzate ai compiti strettamente militari.
Si rileva, in particolare, che le risorse destinate alle esigenze delle tre Forze armate, che rappresentavano circa il 71,7% del bilancio del Ministero della difesa, nel 2005, sono state ridotte al 68,1% nel 2006.
Il rapporto Funzione Difesa/PIL, pari all’1,038% nel 2001, ha visto un modesto incremento nel triennio successivo: 1,084% nel 2002; 1,061% nel 2003; 1,047% nel 2004. Tale tendenza positiva ha poi subito una sensibile flessione nel 2005, quando il rapporto Funzione difesa/PIL si è collocato allo 0,985% ed un ulteriore decremento nelle previsioni 2006, con uno 0,843%.
Questo trend negativo risulta ancora più evidente se si confronta il dato italiano con quelli relativi ai principali Paesi europei della NATO, considerando anche le crescenti responsabilità dell’Italia a livello internazionale. In particolare, nell’anno 2005 il rapporto Funzione Difesa/PIL è stato pari all’1,74% (1,72 nel 2001) in Francia, all’1,16% (1,18 nel 2001) in Germania e al 2,47% (2,38 nel 2001) in Gran Bretagna.
Per quanto riguarda la spesa pro-capite nella funzione Difesa, la media italiana resta stabile nell’ambito degli stessi Paesi europei, pur risultando la più bassa: nel 2005 tale spesa è stata di 234 € (224 nel 2001), mentre in Germania è stata pari a 294 € (297 nel 2001), in Francia a 457 € (425 nel 2001) e in Gran Bretagna a 648 € (631 nel 2001).
Lo stanziamento complessivo del bilancio del Ministero della difesa previsto per il 2006 ammonta 17.782 milioni € circa (- 6,5% rispetto all’esercizio precedente).
In particolare, le spese correnti[1], che ammontano a 16.320,65 milioni €, rappresentano il 91,8% delle spese totali, (contro il 86,7% del 2005) , mentre le spese in conto capitale, finalizzate agli investimenti, assommano a 1.461,52 milioni €, pari all’8,2% delle risorse complessive (rispetto al 13,3% dell’anno precedente).
Nell’ambito della spesa relativa alla funzione Difesa (Forze Armate) sono destinati stanziamenti pari a 12.106,7 milioni €. Il 72,3% di tali risorse è destinato alle spese per il personale (contro il 46,7% del 2001); il 15,2% alle spese per esercizio (erano pari al 27,6% nel 2001); il 12,5% alla ricerca e allo sviluppo (contro il 25,7 del 2001).
Le spese per la Difesa (Forze armate) e la Sicurezza pubblica (Arma dei carabinieri) esauriscono la quasi totalità delle risorse del bilancio 2006, rappresentandone, rispettivamente, circa il 68,1% e il 29,6%.
Come specificato dalla circolare del Presidente della Camera dei deputati del 16 ottobre 1996, le competenze della IV Commissione riguardano la difesa, l’ordinamento delle forze armate, lo stato giuridico ed economico del personale militare, la dotazione di personale e mezzi delle forze armate, la politica degli armamenti e le questioni relative all’impiego delle forze armate in funzioni di tutela dell’ordine pubblico, ferma restando la competenza della I Commissione in materia di ordine pubblico e polizia di sicurezza.
Va tuttavia tenuto presente che, per quanto riguarda il personale militare, la materia del relativo trattamento previdenziale è attribuita alla competenza della XI Commissione e che le questioni di politica estera connesse a tematiche inerenti alla sicurezza nazionale e alla difesa o, comunque, all'impiego delle forze armate anche al di fuori del territorio nazionale sono deferite alle Commissioni riunite III e IV.
Inoltre, ferma restando la competenza della IV Commissione sulla politica degli armamenti, la vendita di armi all’estero è attribuita alla competenza della III Commissione, mentre quella in materia di industria bellica è assegnata alla X Commissione.
Nella XIV legislatura la Commissione ha concluso l'esame di otto progetti di legge in sede referente e di nove progetti di legge in sede legislativa. In sede consultiva, invece, la Commissione ha espresso in totale 168 pareri.
Per quanto riguarda l'esame di atti del Governo, la Commissione ha espresso cinque pareri su schemi di decreto legislativo, tre pareri su schemi di regolamento e 49 pareri su altri atti, di cui, tra gli altri, 26 su programmi di acquisizione di sistemi d'arma, nove su programmi di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, quattro sul piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa e cinque sugli schemi di decreto ministeriale per la ripartizione annuale dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. La Commissione ha altresì esaminato 12 proposte di nomina, per il parere al Governo.
In sede di indirizzo, la Commissione ha approvato 14 risoluzioni.
In sede ispettiva, la Commissione ha svolto 81 interrogazioni ordinarie e 93 interrogazioni a risposta immediata.
Inoltre, la Commissione ha svolto, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, 16 audizioni.
Infine, la Commissione, in congiunta con altre Commissioni, ha svolto le seguenti attività:
- ha concluso l'esame di 21 provvedimenti in sede referente, di cui 15 decreti-legge, e uno in sede legislativa;
- ha espresso cinque pareri su schemi di decreto legislativo e un parere su uno schema di regolamento;
- ha approvato una risoluzione;
- ha svolto tre audizioni, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento.
Particolarmente rilevante è stata l’attività della Commissione in relazione all’espressione di pareri su atti del Governo.
In questo ambito, bisogna innanzitutto ricordare che, nel corso della precedente legislatura, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, erano stati emanati quattro complessi decreti legislativi aventi rispettivamente ad oggetto:
a) la riorganizzazione dell’area centrale del Ministero della difesa ossia delle direzioni generali e degli uffici centrali (decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264);
b) disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, riguardanti la disciplina dell’eventuale mobilità contrattata dei lavoratori e la rideterminazione delle dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro (decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265);
c) la riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, attraverso la ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici e la razionalizzazione dei relativi compiti (decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459);
d) la riforma strutturale delle Forze armate, da realizzare mediante la riduzione dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, la differenziazione e l’ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale nonché la costituzione di un istituto superiore di Stato maggiore interforze per unificare e sostituire i diversi corsi di Stato maggiore esistenti (decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464).
Nel corso della precedente legislatura le esigenze organizzative della Difesa hanno altresì subito un’importante evoluzione per effetto dell'istituzione del servizio militare professionale, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e alla relativa disciplina di attuazione prevista dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha disciplinato la progressiva sostituzione dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa.
Nella XIV legislatura, pertanto, al fine di rispondere alle mutate esigenze organizzative della Difesa, l'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, ha delegato il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei succitati decreti legislativi.
Nel corso della legislatura, in attuazione della predetta delega, il Governo ha quindi emanato quattro decreti legislativi i cui schemi sono stati esaminati dalla IV Commissione per il parere al Governo (Atti n. 472, 508 e 509), ad eccezione di quello modificativo del decreto legislativo concernente il personale civile della Difesa (Atto n. 473) che è stato esaminato dalla XI Commissione.
Strettamente collegato a questo processo di ristrutturazione è il disegno di legge n. 4233, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore. Il provvedimento, divenuto legge 23 agosto 2004, n. 226, da un lato, ha anticipato al 1° gennaio 2005 la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva, istituendo le due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, destinate a sostituire il personale di leva, e, dall’altro lato, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del suddetto decreto legislativo n. 215 del 2001. Quest’ultimo è stato quindi oggetto nel corso della legislatura di due successivi interventi di modifica realizzati con altrettanti decreti legislativi: il primo attuativo della delega conferita dall’articolo 3, comma 4, dalla legge n. 331 del 2000, il secondo, come detto, previsto dalla legge n. 226 del 2004. Gli schemi di entrambi i decreti legislativi sono stati quindi esaminati dalla Commissione per il parere al Governo.
Numerosi sono stati inoltre i pareri espressi dalla Commissione sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma.
In proposito, si ricorda che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria e con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che in alcune circostanze espressamente previste dalla legge stessa, prima dell'emanazione del decreto ministeriale è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
La Commissione, nell’esaminare ciascun programma, come stabilito fin dall’inizio della presente legislatura dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è avvalsa dell’ausilio di tecnici del Ministero della difesa, mediante lo svolgimento di audizioni informali.
Inoltre, sempre con riferimento ai pareri su atti del Governo, vanno ricordati quelli espressi dalla Commissione nel quadro della nuova disciplina in materia di utilizzazione di contingenti di personale militare per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi, di cui alla legge 26 marzo 2001, n. 128. L'articolo 18 della predetta legge, infatti, ha previsto che i citati programmi siano trasmessi alle Camere, prima dell'inizio della loro attuazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
A questo riguardo, la IV Commissione, avendo rilevato in più occasioni la tardiva trasmissione dei citati programmi rispetto al termine previsto dalla legge, in sede di espressione del proprio parere ha segnalato la necessità di trasmettere i programmi con congruo anticipo rispetto alla scadenza di quelli in vigore, in modo da consentire l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti prima del loro effettivo inizio.
Un peso molto rilevante hanno assunto, inoltre, i pareri resi dalla Commissione con riferimento al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa. Tale piano infatti, sul finire della legislatura, in seguito all’introduzione della disciplina sulla cartolarizzazione degli alloggi di servizio prevista dall’articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha dovuto provvedere anche alla individuazione degli alloggi da cartolarizzare. In merito al predetto piano, la Commissione, in data 25 novembre 2004, ha espresso un parere favorevole con alcune condizioni, mediante le quali, sulla base delle prescrizioni della citata legge, sono stati indicati criteri puntuali per la individuazione degli alloggi dismissibili.
Infine, di particolare rilevanza sono stati i pareri espressi dalla Commissione sugli schemi di decreto ministeriale per la ripartizione annuale dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo, a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
La Commissione in più occasioni, in sede di espressione del proprio parere sullo schema di decreto di riparto del Ministro della difesa, ha lamentato la mancanza di informazioni circa i criteri di ripartizione adottati dal Governo e ha indicato alcuni criteri generali che dovrebbero orientare il riparto dello stanziamento. Tali criteri, sul finire della legislatura, sono stati ulteriormente puntualizzati, con un ordine del giorno accolto in occasione dell’esame in sede legislativa del progetto di legge n. 6277 e abbinate, recante contributi statali alle associazioni combattentistiche e d’arma.
Nella XIV legislatura la Commissione ha svolto anche un’intensa attività in congiunta con altre Commissioni.
In proposito, va ricordata innanzitutto l’attività legislativa, svolta in massima parte con la III Commissione, in relazione all’esame di decreti-legge recanti l’autorizzazione alla partecipazione militare italiana a missioni militari internazionali, prorogate con cadenza semestrale.
In tre occasioni, in sede di conversione del decreto-legge di autorizzazione delle missioni, con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, sono state scorporate da quest’ultimo tutte le missioni diverse dalla quella irachena che sono confluite in un autonomo provvedimento approvato separatamente.
A partire dal secondo semestre 2005, invece, l’autorizzazione delle missioni è stata disposta attraverso la contestuale emanazione di due distinti decreti-legge (uno avente ad oggetto la sola missione irachena l’altro riguardante le altre missioni) che hanno seguito, in sede di conversione, un percorso parlamentare distinto e parallelo.
Nel corso della presente legislatura, la Commissione non è riuscita a concludere l’esame del testo unificato in materia di disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali (n. 1038 e abbinate). Tale provvedimento avrebbe dovuto consentire - come per altro auspicato dal Comitato per la legislazione già nella XIII legislatura - di definire una legislazione generale in materia di missioni internazionali, in modo da evitare interventi legislativi ripetitivi riferiti ai profili ordinamentali comuni alle singole missioni.
Tra questi profili presentano un rilievo autonomo quelle disposizioni periodicamente reiterate con riferimento alle missioni in Afganisthan e in Iraq che riguardano l’applicazione di alcune disposizioni dei codici penali militari di pace e di guerra. Un organico quadro di riforma dei citati codici, volto a rispondere alle esigenze operative che si presentano in occasione dell’impiego di contingenti militari all’estero, è stato tracciato dal disegno di legge n. 5433 recante delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare. Il predetto disegno di legge, esaminato in seconda lettura, in sede referente, dalle Commissioni riunite II e IV, non ha però concluso il suo iter in Assemblea.
Sempre con riferimento alle partecipazione italiana alle missioni internazionali, nel corso della XIV legislatura le Commissioni riunite III e IV hanno svolto una notevole attività conoscitiva, anche in congiunta con le omologhe Commissioni del Senato, soprattutto attraverso sedute dedicate a comunicazioni del Governo che hanno avuto ad oggetto sia argomenti contingenti connotati da particolare urgenza sia gli indirizzi strategici delle singole missioni.
Un altro provvedimento di particolare rilievo esaminato in congiunta con la III Commissione è stato il disegno di legge n. 1927 e abbinate - divenuto legge 17 giugno 2003, n. 148 - che, nel ratificare l’Accordo quadro tra diversi paesi europei relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, ha introdotto modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
A questo riguardo, va segnalato che le Commissioni riunite III e IV, con riferimento alla relazione governativa sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell’esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia prevista dall’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990, hanno attivato per la prima volta, nell’anno 2005, la procedura di esame prevista dall’articolo 124 del regolamento, senza tuttavia pervenire all’approvazione di una risoluzione.
Sempre con riferimento a provvedimenti legislativi, si segnalano inoltre alcuni decreti-legge esaminati in congiunta con la I Commissione aventi ad oggetto, tra l’altro, il trattamento economico e normativo di alcune categorie di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia (si vedano i decreti-legge n. 238 del 2004 e n. 45 del 2005).
In proposito, è opportuno ricordare che, sul finire della legislatura, nella prospettiva di una riforma organica dei ruoli e delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia, le Commissioni riunite I e IV hanno esaminato il testo unificato n. 3437 e abbinate, recante delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che è stato approvato dall’Assemblea il 25 gennaio 2006. L’esame del provvedimento tuttavia non è stato concluso dal Senato.
Infine, per quanto riguarda i pareri su atti del Governo, è opportuno ricordare quelli espressi in congiunta con la I Commissione in relazione agli schemi di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di alcuni decreti legislativi - concernenti il trattamento economico e normativo del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, con particolare riguardo agli ufficiali e al personale direttivo e dirigente - emanati nel corso della precedente legislatura in attuazione delle deleghe conferite dalla legge 31 marzo 2000, n. 78.
I provvedimenti legislativi esaminati dalla Commissione nella XIV legislatura si sono prevalentemente caratterizzati per un elevato grado di specificità.
Infatti, ad eccezione del disegno di legge n. 4233 in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva gli altri provvedimenti esaminati dalla Commissione sono risultati di portata puntuale e specifica, con una netta prevalenza di quelli aventi ad oggetto il trattamento giuridico ed economico del personale militare.
Alcuni provvedimenti che non hanno completato il loro iter in Commissione, invece, hanno presentato una maggiore organicità. Si tratta, in particolare, dei testi unificati recanti:
- nuove norme sulla rappresentanza militare (n. 932 e abbinate);
- disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali (n. 1038 e abbinate);
- norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio (n. 1649 e n. 1752).
Il principale ostacolo alla conclusione di tali provvedimenti è stato quello della quantificazione dei loro oneri e della relativa copertura finanziaria. In realtà, tale problema ha riguardato vari progetti di legge esaminati dalla Commissione: ben 14 dei 17 provvedimenti di cui la Commissione non ha concluso l’esame in sede referente non hanno infatti ultimato il loro iter per problemi connessi alla verifica dei profili finanziari. In stretta connessione, va segnalato il fatto che le leggi finanziarie che si sono succedute nella XIV legislatura non hanno predisposto risorse finanziarie nei fondi speciali per provvedere alla copertura dei citati provvedimenti.
Infine, è opportuno sottolineare che nel corso della legislatura, alcune significative misure legislative di competenza della Commissione sono state esaminate da quest’ultima soltanto in sede consultiva, in quanto inserite nell’ambito di provvedimenti di urgenza di ampio contenuto, rientranti nella competenza prevalente di altre Commissioni. A titolo esemplificativo, si pensi alle disposizioni relative alla cartolarizzazione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, inserite all’articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, nonché quelle che hanno disposto il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, introdotte all’articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136.
Nel corso della XIV Legislatura è stato compiuto un passo ulteriore e decisivo nella definizione del processo di professionalizzazione delle Forze armate, delineato nella Legislatura precedente. La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale” ha disposto la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa e la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità. La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si realizza, tuttavia, senza che sia abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che viene soltanto “sospesa” e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o l’insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. I punti salienti del provvedimento di riforma sono:
• la sospensione della coscrizione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2007, dopo un periodo settennale di transizione;
• l’indicazione della classe 1985 quale ultima classe da chiamare alle armi;
• il conseguimento nel 2020 di una forza di 190.000 unità complessive per le Forze armate, (con distinti livelli di forza per i Carabinieri ), affiancate da 43.000 civili. La ripartizione del personale tra le tre FF.AA. è effettuata in ragione del 59% per l’Esercito; del 18% per la Marina e del 23% per l’Aeronautica, con un mutamento del rapporto percentuale tra ufficiali, sottufficiali e truppa a vantaggio delle prime due categorie;
• un arruolamento del personale di truppa articolato su di una ferma quinquennale con due possibili rafferme biennali;
• l’individuazione di una specifica struttura dotata di personalità giuridica per il collocamento dei volontari nel mercato del lavoro;
In attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, è stato approvato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
I principali obiettivi del decreto sono i seguenti:
- disciplinare la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario;
- ripartire le risorse umane nelle categorie costitutive del personale militare;
- disciplinare le modalità di reclutamento del personale volontario;
- dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio;
- configurare la categoria degli ufficiali ausiliari;
- emanare norme correttive alla disciplina vigente in materia di ufficiali.
Sull’impianto appena tratteggiato si sono inseriti i provvedimenti adottati nel corso della XIV Legislatura, e precisamente:
· decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;
· legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;
· decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, che detta alcune norme in materia;
· decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.
Nei due paragrafi successivi si procederà all’analisi sintetica del contenuto dei provvedimenti appena elencati. Per una più diffusa trattazione di questi temi v. scheda Leva: sospensione e professionalizzazione-Recenti sviluppi.
Nel corso della Legislatura è maturata la volontà di imprimere un’accelerazione al processo di professionalizzazione delle Forze armate, anticipando la data di sospensione della leva obbligatoria. Originariamente, infatti, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs.n. 215/2001, prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 2 della legge n. 226/2004 che ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La precisazione che ad essere sospese erano le chiamate a svolgere la leva, ma non lo svolgimento della stessa da parte dei soggetti già chiamati, era dettata dal timore di pericolosi vuoti d’organico che avrebbero potuto incidere negativamente sull’efficienza operativa dello strumento militare. Pertanto si era previsto che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio obbligatorio. Infine, in accoglimento della risoluzione Ramponi ed altri, n. 8/00121, approvata dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 18 maggio 2005, l’articolo 12, comma 1,del D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005, ha permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare di presentare domanda per cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.
La sospensione della leva e, in particolare, la decisione di anticipare il termine di decorrenza di tale riforma, ha reso necessari una serie d’interventi d’adeguamento della normativa vigente.
In primo luogo, conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 331/2000, è stato emanato il D.Lgs. n. 236/2003, correttivo del D.Lgs. n. 215/2001, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui alla legge citata[2]. Con il decreto in questione si è intervenuto sul collocamento in ausiliaria del personale militare in eccedenza, sono state disciplinate le modalità di sospensione dell’attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985, e si è disposta la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985, per l’eventualità del ripristino della leva obbligatoria nei casi previsti dalla legge n. 331/2000. E’ stato disciplinato l’impiego in incarichi compatibili dei volontari di truppa in ferma volontaria o in rafferma risultanti permanentemente non idonei in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, in attesa della definizione del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. Si è completata la disciplina relativa ai concorsi per l’immissione nel servizio permanente dei volontari di truppa, per offrire un possibile sbocco professionale a categorie di militari altrimenti escluse. In materia di ufficiali in ferma prefissata, si è disposta: maggiore durata del periodo di ferma; integrazione dei requisiti per il reclutamento; disciplina delle riserve dei posti nei concorsi; possibilità di domandare la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 18° mese. Sono state quindi previste riserve di posti a favore di tali ufficiali nei concorsi per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri, e a favore di questi e degli ufficiali di complemento in ferma biennale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Infine sono state abrogate le disposizioni che determinavano preclusioni al reclutamento o al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio.
Come si è visto al paragrafo precedente, la legge n. 226/2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Con tale provvedimento si è voluto rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, che ha portato alla decisione di accelerare i tempi di realizzazione del nuovo modello professionale. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale. I requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta. Detti volontari possono essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno. Per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), g), e h), che si sono appena esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent’anni compiuti. Anche per questi volontari è prevista la possibilità di accedere, a domanda, alla rafferma. Nel loro caso, però, i periodi sono due ed hanno la durata di due anni. La legge ha poi disciplinato le modalità di reclutamento ed il trattamento economico dei volontari. Per ottenere un adeguato flusso di volontari, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche, la legge ha riservato ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, in possesso dei previsti requisiti, i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro della difesa entro il 30 settembre. Sono, quindi, dettate norme transitorie sulle consistenze del personale delle Forze armate e sui concorsi per l’accesso alle carriere iniziali appena indicate, e una disciplina particolare per il Corpo delle capitanerie di porto. L’articolo 22 della legge in esame, inoltre,ha conferito al Governo la delega a adottare, entro un anno dalla data d’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del citato D.Lgs. n. 215/2001, per armonizzarne e coordinarne le disposizioni a quanto previsto dalla medesima legge n. 226/2004, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.
Nell’esercizio della delega il Governo doveva attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 197/2005. Il provvedimento, novellando il D.Lgs n. 215/2001, definisce la figura e lo status dei volontari in ferma prefissata; disciplina i volontari in ferma prefissata in servizio, regolandone l’impiego, la libera uscita, i permessi speciali, i giorni festivi, la licenza ordinaria e straordinaria, l’aggiornamento culturale, gli interventi di tutela e sostegno della maternità e paternità; regolamenta l’impiego dei volontari che hanno perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, pur mantenendo l’idoneità al servizio militare incondizionato; regola la sospensione precauzionale dal servizio ed il collocamento in congedo degli appartenenti alle citate categorie ed istituisce i ruoli d’onore, riservati ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità. Il decreto detta, quindi, le disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma, prevede i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza, disciplina i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, e la documentazione di servizio, prevedendo un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata. Reca poi disposizioni relative ai volontari in ferma breve, estendendo a tali volontari la disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata, e prevede la possibilità di riammettere alla ferma prefissata i volontari precedentemente prosciolti. Il provvedimento detta norme riguardanti i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno, i crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi e le riserve di posti nei concorsi, adeguandoli alle modifiche apportate dallo schema. Infine il decreto colma una lacuna della regolamentazione relativa agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determinava disparità di trattamento rispetto alle corrispondenti categorie di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
Infine, l’articolo 12-bis,del D.L. n. 115/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, ha sostituito l’articolo 6 del D.Lgs. 215/2001, riguardante la gestione del personale militare in esubero a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze armate e della conseguente riduzione degli organici, già novellato dal D.Lgs. n. 236/2003 sopra citato. In luogo del transito di tale personale nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa e nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, e, in subordine, il collocamento in ausiliaria, l’articolo ha adottato come unico criterio di gestione delle eccedenze il collocamento in ausiliaria a domanda.
Allo scorcio della XIII Legislatura, è stata approvata la legge 26 marzo 2001, n. 128, “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”, conosciuta come “pacchetto sicurezza”, che reca norme volte ad arginare la criminalità diffusa. La legge prevede, tra l’altro, la possibilità di fare ricorso alle Forze armate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, liberando in tal modo il personale delle Forze di polizia da tali incombenze per consentirgli di concentrare maggiormente la sua azione nel diretto contrasto della criminalità.
In particolare, l’articolo 18 stabilisce che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, è consentito impiegare personale militare delle Forze armate per il controllo di obiettivi fissi, edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. A tal fine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, adotta specifici piani per l’utilizzazione di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza” (comma 1).
L’articolo 13 della legge n. 121/1981 stabilisce che il prefetto è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l’altro, che questi “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”.
I programmi, che sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica[3], cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della Forza armata interessata, hanno una durata massima di sei mesi, rinnovabili. In essi vengono definiti i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia. Prima della loro attuazione o del loro rinnovo, i programmi vengono trasmessi alle Camere affinché le Commissioni competenti esprimano, entro trenta giorni, il parere. Il parere contrario comporta la sospensione o la modifica del programma stesso (comma 2).
L’articolo 19 delinea le funzioni dei militari impiegati nelle operazioni descritte all’articolo precedente, specificando che, a tutela dell’incolumità di persone o della sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione di persone e a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Forze dell’ordine. Sono espressamente escluse tutte le funzioni spettanti alla polizia giudiziaria.
L’articolo appena commentato, è stato novellato, nel corso della scorsa Legislatura, dall’articolo 18-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", introdotto dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, che ha attribuito alle Forze armate impegnate nel controllo degli obiettivi fissi alcune funzioni proprie della polizia di pubblica sicurezza, in casi eccezionali di necessità ed urgenza. Le funzioni attribuite sono analoghe a quelle già attribuite alle Forze armate, nell’ambito dell’operazione “Vespri siciliani”, dal D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, e successivamente estese alla Calabria, al comune di Napoli ed al Friuli Venezia-Giulia, e reiterate nel tempo da una serie di decreti legge. Più precisamente la novella dispone che, in casi eccezionali di necessità e urgenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
L’articolo 4 della legge n. 152/1975, recante “Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico”, prevede che, in casi eccezionali di necessità e d’urgenza, che non permettono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo, non appaiono giustificabili. In tali casi la perquisizione può estendersi, per le stesse finalità, al mezzo di trasporto utilizzato da tali persone per giungere sul posto. Di tali perquisizioni deve essere redatto un verbale che va trasmesso, entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica.
L’articolo 20 disciplina la corresponsione di un’indennità onnicomprensiva in favore del personale militare impiegato nelle operazioni di cui all’articolo 18, riferita al periodo di impiego effettivo in tali operazioni. L’indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Tale indennità è determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 25 giugno 2004, recante “Determinazione delle misure dell'indennità «onnicomprensiva» di cui all'art. 20 della L. 26 marzo 2001, n. 128, da corrispondere al personale delle Forze armate impiegato nell'àmbito dei programmi di sorveglianza e controllo degli obiettivi fissi di interesse pubblico”.
Nel corso della XIV Legislatura si è fatto ampio ricorso alla facoltà concessa dalla legge appena commentata, in connessione con la grave crisi internazionale scaturita dai fatti dell’11 settembre 2001.
Il primo provvedimento presentato è stato il D.P.C.M. 12 ottobre 2001, successivamente modificato dal D.P.C.M. 8 novembre 2001, che ha disposto il concorso di personale delle Forze armate nei servizi di vigilanza fissa ad obiettivi a rischio per la durata di sei mesi. Come si diceva, i tragici attentati terroristici compiuti l’11 settembre 2001 negli Stati Uniti ed il successivo intervento militare di questi e di altri Paesi alleati in Afghanistan hanno determinato un forte rischio di attentati terroristici anche nel nostro territorio nazionale, con la conseguente necessità di intensificare le misure di vigilanza e controllo di tutti gli obiettivi sensibili. Tale attività di prevenzione ha reso opportuno il ricorso alle Forze armate. Il contingente assegnato ai predetti servizi di vigilanza era composto da 4.000 uomini, appartenenti al personale volontario e di leva, posti a disposizione dei prefetti delle province che ne fanno richiesta al Ministro dell’interno. La richiesta doveva specificare le particolari esigenze di sorveglianza, mentre la quantificazione del personale necessario era definita d’intesa con i Comandi militari incaricati della vigilanza.
Il Decreto ha individuato specificatamente gli obiettivi fissi su cui era concentrata l’attività di sorveglianza dei contingenti delle Forze armate:
· a) area di sedime esterna a basi, installazioni e caserme NATO e/o USA,
· b) centri di trasmissione e di comunicazione;
· c) impianti di erogazione di servizi di pubblica utilità e relativi snodi,
· d) area di sedime esterna di strutture portuali, aeroportuali e ferroviarie e – ove occorra, su disposizione del Prefetto – anche all’interno delle medesime strutture.
L’impiego tecnico-operativo dei contingenti, ferma restando la messa a disposizione dei prefetti, veniva disciplinato con apposita ordinanza del Questore, previe intese in sede di coordinamento tecnico delle Forze di Polizia esteso ai rappresentanti dei Comandi militari locali. In caso di necessità e urgenza, il personale delle Forze armate poteva essere impiegato per la sorveglianza di ulteriori obiettivi. Le relative esigenze e l’indicazione degli obiettivi dovevano essere rappresentate dai prefetti al Ministero dell’interno che disponeva l’utilizzazione immediata del personale di concerto con il Ministero della difesa. Tale impiego doveva essere ratificato successivamente dal Consiglio dei ministri con le stesse modalità e procedure previste dal già citato articolo 18 della legge n. 128/2001, e, in caso di mancata ratifica, cessava con effetto immediato.
Nel corso della Legislatura sono stati emanati altri nove D.P.C.M. che hanno prorogato il programma di sorveglianza, rideterminando il numero delle unità impegnate, le province interessate e gli obiettivi fissi. In particolare, il D.P.C.M. 20 marzo 2002 ha rideterminato in 2.252 unità il contingente massimo del personale impegnato nelle attività di sorveglianza, limitata, peraltro, ai seguenti obiettivi fissi: area di sedime esterna a strutture aeroportuali e, ove occorra – su disposizione del prefetto – anche all’interno delle medesime strutture; area di sedime esterna a basi, installazioni e caserme NATO e/o USA. Il D.P.C.M. 24 ottobre 2002 ha ulteriormente ridotto il contingente, portandolo a 1.692 unità, mentre il D.P.C.M. 19 marzo 2003 ha riportato il contingente alla consistenza prevista dal primo D.P.C.M. del 12 ottobre 2001, così come le tipologie di obiettivi sottoposti a sorveglianza. I successivi tre D.P.C.M. del 5 dicembre 2003, 12 marzo 2004 e22 giugno 2004, hanno semplicemente prorogato il programma di sorveglianza, lasciandolo sostanzialmente immutato, mentre il D.P.C.M. 24 marzo 2005, successivamente modificato dal D.P.C.M. 10 giugno 2005, ha portato il contingente a 2.500 unità, e ha eliminato alcuni obiettivi sottoposti a controllo, aggiungendo quelli legati alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Il decreto citato, inoltre, innovando rispetto ai precedenti, ha disposto che un contingente di ulteriori 1.500 unità venisse messo a disposizione dei prefetti delle province interessate al fine di svolgere servizio di vigilanza ai seggi elettorali, per il periodo delle consultazioni elettorali, inclusivo dell’eventuale ballottaggio, e di quelle referendarie. Si segnala, infine, che nel periodo di scioglimento delle Camere, l’8 marzo 2006, è stato approvato lo schema di D.P.C.M. recante la proroga del programma disposto dell’ultimo D.P.C.M., che era scaduto il 30 settembre 2005, al 31 marzo 2006. Sul programma non è stato reso il parere. In data 6 aprile 2006 è stato approvato un nuovo schema di D.P.C.M. che ha ulteriormente prorogato il programma di sorveglianza al 30 giugno 2006, disponendo che la misura del contingente militare da impiegare fosse, rispettivamente, di 2.000, 1.500 e 1.000 unità, per i mesi di aprile, maggio e giugno. Anche su tale programma non è stato reso il parere.
Nell’ambito delle esigenze di ristrutturazione dello strumento militare connesse al Nuovo Modello di Difesa, l'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", ha previsto una delega al Governo in materia di riorganizzazione delle Forze armate, indicando, in particolare, per quanto qui interessa, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione e di istituti di formazione; la ristrutturazione dovrà essere volta ad una più efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
d) promuovere attività che sviluppino la protezione civile e la tutela ambientale;
h) costituire un unico istituto superiore di Stato maggiore interforze in sostituzione dei corsi superiori di Stato maggiore, attualmente organizzati presso la scuola di guerra dell'esercito, l'istituto di guerra marittima e la scuola di guerra aerea.
In attuazione della delega, è stato quindi emanato, tra gli altri, il D.Lgs. 28 novembre 1997 n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, che ha previsto la soppressione e la riorganizzazione dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della difesa e degli istituti di formazione; la costituzione di un unico Istituto superiore di Stato maggiore interforze, con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali delle Forze armate in previsione dell'assunzione di incarichi in ambito nazionale e internazionale; la differenziazione e l'ampliamento delle attività di protezione civile e di tutela ambientale dell’Amministrazione della difesa.
Possiamo individuare il senso complessivo di questa riforma strutturale in primo luogo nella necessità di riorganizzare l’articolazione dei comandi e degli enti in funzione della profonda modificazione dello strumento militare, caratterizzato dalla progressiva riduzione quantitativa del personale in servizio e dalla sua modificazione qualitativa, attraverso un forte processo di professionalizzazione, ammodernamento e rinnovamento tecnologico dei sistemi e degli equipaggiamenti di cui potrà disporre. L’abolizione della leva ed il passaggio a Forze armate interamente professionali, infatti, per produrre gli effetti positivi che ci si attende, deve essere accompagnata da un’appropriata rimodulazione delle strutture organizzative.
Altro obiettivo perseguito dalla riforma è quello di realizzare uno strumento operativo più snello e flessibile, in funzione di una migliore qualità dei servizi, anche nell’ottica dell’utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie, evitando dispersioni ingiustificate. Tale obiettivo rende necessario il ridimensionamento e l’accorpamento delle strutture, nonché una loro più razionale distribuzione nel territorio.
Infine la riforma strutturale intende adeguare le nostre Forze armate ai compiti che sono chiamate a svolgere nello scenario internazionale, nel contesto delle organizzazioni di cui il nostro Paese è parte, in particolare l’Alleanza atlantica e l’Unione europea, con la nuova forza di intervento rapido in corso di istituzione. Da ciò discende l’esigenza di organizzare lo strumento militare in modo da garantire una maggiore prontezza di risposta e rapidità di intervento, e da incrementare la capacità di operare anche in teatri distanti dalle basi metropolitane, secondo linee di sviluppo già seguite dagli altri paesi europei.
Conformemente ai criteri e principi direttivi dettati dal citato articolo 1, comma 1, lettera a) della legge di delega n. 549/1995, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 464/1997 ha disposto che, nel triennio 1998-2000, nei termini individuati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio, fossero effettuati i seguenti interventi:
§ soppressione, nell'ambito dell'Esercito, di quattro dei sette Alti Comandi di Regione esistenti (nord-ovest, centrale, della Sicilia e della Sardegna) e delle corrispondenti direzioni di amministrazione; le relative competenze sono state ripartite tra i Comandi costituti per il nord, con sede a Padova, per il centro, con sede a Firenze, , e per il sud, con sede a Napoli, il Comando della capitale, con sede a Roma, e i due Comandi Militari Autonomi, rispettivamente, della Sicilia, con sede a Palermo, e della Sardegna, con sede a Cagliari (comma 1, lett. a, b, c, d);
§ soppressione, nell'ambito della Marina, del Dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli, e ripartizione delle relative competenze tra i dipartimenti di Taranto e La Spezia e il comando militare marittimo autonomo della Sicilia; (comma 1, lett. e);
§ soppressione, nell'ambito dell'Aeronautica, del comando della 2^ Regione Aerea, con sede a Roma, e delle relative direzioni territoriali e articolazioni funzionali; dell'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo e dell'ispettorato logistico; e, nell'ambito di tutti i comandi di regione militare, delle direzioni di commissariato e delle connesse articolazioni funzionali;
§ eventuale costituzione, per decreto ministeriale, di Comandi regione militare interforze cui siano attribuite le funzioni svolte dalle Regioni militari e aeree, dai Dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e marittimi autonomi.
Ulteriori interventi previsti dal citato articolo 2 riguardano specificamente il settore scolastico-addestrativo.
L'articolo 3 ha disciplinato i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione conseguenti all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2 sopra illustrato, rinviando alle tabelle A, B, C e D allegate al decreto, mentre l’articolo 4 ha istituito l’Istituto superiore di Stato maggiore interforze, disponendo l’emanazione del regolamento recante il suo ordinamento e dettando norme di coordinamento con la vigente disciplina dei corsi superiori svolti presso le scuole di guerra. Infine l’articolo 5 ha indicato nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale i settori nei quali l’Amministrazione della difesa fornisce, a richiesta, il proprio intervento; ha previsto che, nell’ambito delle aree di uso esclusivo delle Forze armate, l’Amministrazione della difesa possa stipulare convenzioni con amministrazioni od enti per regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale; ed ha disposto la definizione di protocolli d’intesa con il Ministero dell’ambiente, il Corpo forestale dello Stato e gli enti gestori dei parchi per l’utilizzazione e il mantenimento conservativo di siti militari che si trovano nelle aree protette.
Per far fronte a specifiche esigenze emerse nella fase attuativa dei predetti interventi di ristrutturazione, è stato emanato, a seguito di apposita delega, il decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78”.
Con questo provvedimento sono stati ulteriormente ridotti i comandi operativi e territoriali e le corrispondenti direzioni di amministrazione; è stata estesa la possibilità di riconoscere gli studi compiuti e di rilasciare i relativi titoli agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza; si è prevista l’emanazione di un regolamento ministeriale che detti nuove norme in materia di ordinamento della scuola di guerra aerea, dell’Accademia aeronautica e della scuola di applicazione dell’aeronautica militare; si è autorizzato il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, al fine di dettare una nuova disciplina dei corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'esercito, e si è disposto, infine, che il Ministro della difesa presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione avviato con i provvedimenti appena illustrati.
Nella XIV Legislatura il D.Lgs. n.464/1997 è stato oggetto di un primo intervento di modifica ad opera dell’articolo 28 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. L’articolo 28 ha modificato il numero 4 dell’allegato D, conferendo all’Ispettore logistico dell’Esercito le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali; cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare; collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il vuoto normativo derivante dalla soppressione degli enti che esercitavano in precedenza tali funzioni.
E’ quindi intervenuta la legge 27 luglio 2004, n. 186, che ha convertitoin legge, con modificazioni, il D.L. n. 136/2004, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, nonché disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.
Il comma 1 dell'articolo 2 della leggehadelegato, tra l’altro, il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi di vari decreti legislativi, tra i quali, appunto, il D.Lgs. n.464/1997, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 5 il Governo deve riorganizzare, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa”. Il comma 3 prevede la trasmissione dello schema al Parlamento per il parere.
In seguito è intervenuta la legge 27 dicembre 2004, n. 306, che, all’articolo 9,ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine per l’esercizio della delega di cui al già citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186/2004.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253 che prosegue nella stessa linea e secondo le finalità del D.Lgs. n. 464/1997, che si sono appena descritte. In particolare, con il provvedimento si vuole adeguare meglio l’organizzazione militare alle riduzioni dei livelli organici (190.000 unità) stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”, ed ai nuovi parametri di efficienza a cui si ispirano le disposizioni sulla professionalizzazione e sulla sospensione della leva, di cui al D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Questo intervento riguarda l’ottimizzazione dei vertici delle Forze armate e delle aree operativa, territoriale, della formazione e logistica, al fine di recuperare risorse a vantaggio dell’operatività. Si vuole raggiungere un miglior rapporto costo/efficacia, mediante: la soppressione di strutture ormai superflue, come quelle che si occupavano delle operazioni relative alla leva obbligatoria, la ridefinizione dei compiti di enti e comandi e, quando possibile, il loro accorpamento in chiave interforze, evitando, in ogni caso, la sovrapposizione funzionale e territoriale. L’obiettivo finale è stato quello di ottenere uno strumento militare di ridotta entità ma qualitativamente elevato quanto a capacità di proiezione, flessibilità e supporto logistico-amministrativo, in grado di integrarsi nell’ottica interforze e multinazionale.
In sintesi il decreto disciplina il richiamo in servizio del personale non direttivo nelle forze di completamento e, analogamente a quanto previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001 per gli ufficiali delle forze di completamento, reca disposizioni in materia di richiamo in servizio, trattamento economico, stato giuridico, limiti dei contingenti.
Sono, quindi, modificate le competenze della Direzione di amministrazione, del Comando militare autonomo della Sicilia e del Comando militare autonomo della Sardegna; si dispone lo scioglimento di tutti i distretti militari a decorrere dall’anno 2006, in vista della soppressione della leva obbligatoria, e attribuisce ai comandi regione militare ed ai comandi militari Esercito, appositamente istituiti, le relative funzioni residue in materia di leva e reclutamento; a decorrere dal 2005 pone i comandi delle regioni aeree 1^ e 3^ alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica, porta da tre a due i comandi di regione aerea; istituisce la Scuola militare aeronautica; prevede che siano disciplinati con decreto ministeriale i corsi di formazione per l’accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; attribuisce al Capo di stato maggiore della Marina il potere di determinare i Comandi dipartimentali e non dipartimentali e la relativa dipendenza.
Il provvedimento dispone la sostituzione degli allegati A, C (soppressione di enti/organismi militari) e B, D (riorganizzazioni delle strutture) al citato D.Lgs. n. 464/1997, con le due tabelle A (provvedimenti di soppressione) e B (provvedimenti di riorganizzazione), allegate al decreto, eraccorda le modifiche introdotte con la normativa vigente, che prevede che i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione siano adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Vienedisposta l’abrogazione del D.Lgs.Lgt. n. 123/1945, e degli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1961, n. 509/1961 e sonorichiamate le procedure vigenti in materia di relazioni sindacali per il reimpiego del personale civile operante nelle strutture oggetto di soppressione o riorganizzazione. Si prevede, infine, che i provvedimenti di soppressione e riorganizzazione disciplinati dal decreto siano adottati nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Nel corso della XIII legislatura è stato dato concretamente avvio al processo di ridefinizione dell'assetto organizzativo nonché di snellimento dell'area amministrativa e di sostegno tecnico-logistico del Ministero della Difesa.
Tale processo, iniziato nella XII Legislatura con l'approvazione delle norme di delega in materia di riorganizzazione delle Forze armate contenute nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", si è sviluppato con l'emanazione dei decreti legislativi attuativi di quest'ultima, che hanno provveduto alla riorganizzazione dell'area centrale e dell'area tecnico-logistica del Ministero.
In linea generale, le linee guida del processo di ristrutturazione dell'assetto organizzativo possono così essere individuate:
• ridefinizione dell'assetto organizzativo dell’area centrale del ministero tramite riduzioni ed accorpamenti delle strutture;
• adeguamento della disciplina dell’ufficio del Segretario generale, in relazione alla valorizzazione di tale figura nel nuovo assetto dei vertici militari;
• disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro;
• parallela evoluzione dell’organizzazione dell'area tecnico-industriale e istituzione dell'Agenzia Industrie Difesa;
• riordino del personale civile della Difesa.
Nella XIV Legislatura è stata emanata la legge 27 luglio 2004, n. 186, che ha convertitoin legge, con modificazioni, il D.L. n. 136/2004, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, nonché disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.
Il comma 1 dell'articolo 2 della leggehadelegato, tra l’altro, il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, e 28 novembre 1997, n. 459, attenendosi alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137. I citati decreti riguardano, rispettivamente, la riorganizzazione dell'area centrale e dell'area tecnico-industriale, ed il personale civile del Ministero della difesa.
Ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 137/2002, il Governo deve riorganizzare, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante “Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa”. Il comma 3 prevede la trasmissione dello schema al Parlamento per il parere.
In seguito è intervenuta la legge 27 dicembre 2004, n. 306, che, all’articolo 9,ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine per l’esercizio della delega di cui al già citato articolo 2, comma 1, della legge n. 186/2004.
In attuazione della delega, è stato emanato il Decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, correttivo del del D.Lgs. n. 264/1997, che si è citato sopra, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa.
Il D.Lgs. n. 264/1997 se non ha modificato l’impianto generale, ha però provveduto ad una razionalizzazione delle strutture esistenti, tramite la riduzione del numero delle direzioni generali e degli uffici centrali: le 19 Direzioni generali e i 5 Uffici centrali, previsti dal precedente ordinamento, sono stati ridotti rispettivamente, a 10 Direzioni e 2 Uffici, nell’intento di:
§ ridimensionare le strutture dell’area centrale in relazione alla riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, definita nelle sue linee generali dalla legge n. 25/1997, concernente la riforma dei vertici militari;
§ eliminare le attività obsolete e la duplicazione di attività;
§ permettere la flessibilità degli incarichi dirigenziali e direttivi e la sostituzione di personale militare con personale civile per le funzioni di tipo amministrativo.
In particolare la razionalizzazione ha interessato l’area del personale, prevedendosi l'accorpamento in un'unica Direzione generale per il personale militare, delle competenze precedentemente distribuite fra sette Direzioni generali, contestualmente soppresse. Analogamente anche per il personale civile è stata istituita una Direzione generale unica.
Si è poi provveduto alla riorganizzazione della struttura degli uffici centrali, intervenendo anche nel senso di una migliore rispondenza degli uffici stessi ad esigenze di adeguata funzionalità.
La riorganizzazione operata dal D.Lgs. n. 264/1997 è stata quindi portata a compimento con l’emanazione dei decreti ministeriali con i quali sono state definite le strutture ordinative e le competenze delle Direzioni generali, degli Uffici centrali e degli Uffici del Gabinetto e del Segretario generale, sulla base dei principi di razionalizzazione e di economicità.
L’intervento correttivo proposto dal D.Lgs. n. 216/2005 ha rimediato ad alcuni inconvenienti che si sono evidenziati in seguito all’accorpamento degli uffici operato dal D.Lgs. n. 264/1997 che si è appena commentato. In alcuni casi, infatti, tale accorpamento ha determinato la creazione di unità amministrative eccessivamente ampie ed appesantite, con ricadute negative sulla loro efficienza. In particolare il decreto ha istituito la “Direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva”, cui sono attribuiti i compiti previdenziali, in precedenza di competenza della “Direzione generale per il personale militare”, ed i residui compiti in materia di leva, disponendo la contestuale soppressione della “Direzione generale della leva”. La modifica si è resa necessaria a seguito della sospensione anticipata del servizio di leva per effetto della legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha determinato un drastico calo delle sue attività. Inoltre il provvedimento ha ricostituito la “Direzione generale di commissariato” e la “Direzione generale dei servizi generali”, che erano state soppresse ed accorpate nella “Direzione generale del commissariato e dei servizi generali”, sopprimendo contestualmente tale direzione generale[4]. L’accorpamento dei compiti peculiari delle strutture preesistenti, infatti, aveva creato frequenti difficoltà a soddisfare in modo tempestivo ed efficace le richieste del Ministero e le notevoli esigenze logistiche derivanti dalla proiezione esterna delle Forze armate.
In attuazione della delega, è stato emanato anche il Decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 201, correttivo del D.Lgs. n. 459/1997, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa.
Con il D.Lgs. n. 459/1997 si è proceduto alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici dell’amministrazione della difesa[5], mediante razionalizzazione dei compiti, ottimizzazione dei procedimenti, ed accorpamenti.
E’ stata così stabilita una ripartizione degli enti dell'area tecnico-industriale e dei centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa in:
§ enti preposti alla manutenzione e sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare;
§ enti destinati alla produzione di beni e servizi di uso civile per amministrazioni statali e committenti privati, sulla base di appositi contratti.
Mentre la prima categoria di enti è posta sotto la dipendenza degli Ispettorati di Forza armata, gli enti non funzionali allo strumento militare, originariamente posti dal D.Lgs. n. 459/1997 alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, sono stati successivamente affidati, per la gestione unitaria, ad una struttura organizzativa di nuova istituzione: l'Agenzia Industrie Difesa.
Il D.Lgs. n. 201/2005 ha novellato l’articolo 2 del D.Lgs. n. 459/1997. L’articolo prevedeva che gli Ispettorati di Forza armata redigessero dei piani di spesa sulla cui base si doveva svolgere l’attività di gestione degli enti da questi dipendenti. Detti piani recavano l’indicazione delle risorse finanziarie articolate su voci economiche non corrispondenti alla comune partizione in capitoli di bilancio delle poste finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ovviare a tale antinomia e per superare altri difetti di coordinamento con la normativa sulle competenze delle direzioni generali del Ministero e dei vertici militari, la novella ha soppresso i piani di spesa.
In attuazione della delega, è stato pure emanato il Decreto legislativo 8 settembre 2005, n. 200, correttivo del D.Lgs. n. 265/1997, in materia di personale civile del Ministero della difesa. Il decreto citato, attraverso una piccola novella, ha integrato la disciplina relativa allo svolgimento delle procedure di riqualificazione del personale civile dei vari comandi, enti ed uffici militari, precedentemente programmate per gli organismi periferici dell’area tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa. In particolare, si è previsto che le relative procedure fossero attuate con riferimento agli organici individuati su base regionale e non ente per ente, evitando, in tal modo, l’eccessiva frammentazione dei concorsi.
Si è provveduto anche ad emanare il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa”, che ha sostituito il precedente, emanato con il D.P.R. 14 maggio 2001, n. 241. Il provvedimento ha aggiornato la normativa, adeguandola alle esigenze derivanti dal processo di professionalizzazione delle Forze armate ed ai nuovi compiti derivanti dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale.
Il provvedimento si compone di 11 articoli, come il regolamento abrogato e con le medesime rubriche.
Sono individuati gli uffici di diretta collaborazione: la Segreteria del Ministro; l’Ufficio di Gabinetto; l’Ufficio legislativo; l’Ufficio per la politica militare; l’Ufficio del Consigliere diplomatico; il Servizio di controllo interno; le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il Ministro può, inoltre, nominare un portavoce ed un consigliere giuridico. Vengono poi disciplinate le funzioni dei singoli uffici di diretta collaborazione ed il servizio di controllo interno che verifica l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, e supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Dopo aver determinato i requisiti per la nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, viene fissato il numero di unità e le caratteristiche del personale addetto agli uffici, e di quello delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. Disciplinato il trattamento economico riconosciuto al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione, viene regolamentata la gestione degli stanziamenti di bilancio relativi a tali uffici, ed introdotta anche per essi la possibilità di disporre di personale assegnato ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l’attività di staff. Infine è abrogato il citato D.P.R. n. 241/2001, e sono dettate norme transitorie e finali.
La Commissione Difesa ha espresso il parere sul Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, adottato con D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167, che adegua l’ordinamento dei servizi dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate al processo di professionalizzazione del personale militare ed al suo sempre più frequente e massiccio coinvolgimento nelle missioni ed operazioni interne ed internazionali. Il provvedimento reca una disciplina omogenea che semplifica e sostituisce i precedenti regolamenti in materia, con abrogazione espressa delle norme previgenti.
Il Regolamento si compone di sedici capi, articolati in ottantadue articoli. Sono disciplinati: l’organizzazione amministrativa dell’ente e del distaccamento, la responsabilità amministrativa e contabile, l’attività negoziale della Difesa. Il provvedimento detta le norme in materia di amministrazione del personale, definisce le norme in materia di programmazione finanziaria e gestione dei fondi, tratta della contabilizzazione delle entrate e delle spese e disciplina la gestione dei materiali.
Ulteriori disposizioni trattano delle direzioni di amministrazione, delle direzioni di commissariato, di altri organismi particolari, della gestione degli animali e del servizio delle ispezioni.
Nello scorcio della XIV Legislatura è stato elaborato un nuovo programma di alienazione del patrimonio immobiliare della Difesa, scrivendo un ulteriore capitolo nella complessa vicenda relativa alla disciplina della materia. Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006),ha definito, infatti, un procedimento condotto direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che si conclude con l’emanazione di un apposito decreto che individua gli immobili militari da alienare. Il programma di alienazione si attua secondo una procedura ispirata a quella relativa alle alienazioni immobiliari disposte, nella XIII Legislatura, dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegato per il 1997).
La disposizione in commento compie un’inversione di tendenza rispetto a quanto previsto, anche se per la "prima applicazione", dall'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), che ha novellato l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”- come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 - inserendovi quattro nuovi commi dopo i commi 13 e 13-bis. In particolare il comma 13-ter ha attribuito alla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l’Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, l'individuazione, entro il 28 febbraio 2005, dei beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima. Mentre il comma 13-quater ha stabilito che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del precedente comma,entrassero a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione.
Il comma 482, invece, prevede, come si è detto, che le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, siano ora effettuate direttamente dal Ministero della difesa. Anche per tali alienazioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria in esame, che destina i "maggiori proventi", rispetto a quelli iscritti in bilancio a legislazione vigente, sembra doversi intendere, alla riduzione del debito.
Il nuovo procedimento di alienazione deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, recante “Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato”, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile. Nel corso del procedimento di alienazione, il Ministero ha la facoltà di avvalersi di società pubblica o a partecipazione pubblica, con particolare qualificazione professione ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, per ricevere consulenza tecnica ed operativa.
La determinazione del prezzo d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. Peraltro, la dismissione può avvenire a trattativa privata, qualora il valore del bene sia determinato come inferiore a 400.000 €.
La valutazione dell'immobile è determinata previo parere di conformità da parte di un’apposita commissione, nominata dal Ministro. Essa è composta da esponenti del Ministero della difesa e di quello dell'economia, nonché da un esperto di comprovata professionalità nella materia. A presiedere la commissione è un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato.
Unita alla valutazione del bene è la determinazione di criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati di una quota del ricavato. Tale quota è tra il 5 ed il 15 per cento del ricavato attribuibile alla vendita dell'immobile.
L'approvazione dei contratti di trasferimento di ciascun bene è attribuita al Ministero della difesa, che può negarla per il sopravvenire di proprie esigenze di carattere istituzionale.
In ordine alla verifica dell'interesse storico-artisticodegli immobili, si prevede la trasmissione del loro elenco, unitamente alle relative schede descrittive, da parte del Ministero della difesa a quello per i beni e le attività culturali, che si pronuncia entro il termine perentorio di 45 giorni, eventualmente dichiarando l'interesse culturale, con le conseguenze, in termini di tutela, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio, n. 42.
Il termine per le approvazioni ed autorizzazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali relative al bene tutelato, è stabilito in 90 giorni, laddove, ad esempio, il termine dell'autorizzazione per interventi di edilizia, secondo il codice per i beni culturali, è fissato in 120 giorni.
La norma precisa, infine, che le disposizioni delle parti prima e seconda del citato codice, recanti, rispettivamente, le disposizioni generali e le norme sulla tutela dei beni culturali, si applicano anche dopo la dismissione degli immobili.
Per una ricostruzione complessiva della normativa in materia, v. scheda Le dismissioni della Difesa.
Nel corso della Legislatura, acquisito il parere delle Commissioni riunite IV e VIII, è stato emanato il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, recante il nuovo Regolamento del Genio militare.
La legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), all’articolo 3, ha previsto l’emanazione di un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina di dettaglio delle disposizioni in essa contenute. La disposizione è stata attuata con l’emanazione del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che riguarda tutte le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici, ad eccezione del Ministero della difesa. Per quanto riguarda questa Amministrazione, il comma 7-bis del medesimo articolo 3 della citata legge n. 109/1994 ha previsto l’emanazione di una apposito regolamento di delegificazione, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della difesa, conforme ai principi contenuti nella legge n. 109/1994.
Si ricorda che la legge n. 109/1994 reca specifiche disposizioni riguardanti l’Amministrazione della difesa, di seguito brevemente illustrate:
§ articolo 7 comma 2, prevede che l'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento possa nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione;
§ articolo 14 comma 11 prevede che l’Amministrazione della difesa sia tenuta a presentare all’Osservatorio dei lavori pubblici i programmi e gli elenchi annuali dei lavori, ma allo stesso tempo che questi ultimi non sono soggetti a pubblicità;
§ articolo 17, comma 5 attribuisca al Regolamento militare l’indicazione dei soggetti abilitati alla firma dei progetti;
§ articolo 24, comma 6 detta particolari disposizioni per i lavori in economia nell’ambito del Ministero della difesa eseguiti con l’impiego delle truppe e dei reparti del Genio militare.
Il D.P.R. n. 170/2005 in esame ricalca la struttura del citato D.P.R. n. 504/1999, si compone di 258 articoli ed è suddiviso in XIII Titoli. Vediamoli in breve.
Il Titolo I riguarda l’organizzazione dei lavori del genio militare, è articolato su due capi concernenti la potestà regolamentare e l’esercizio della vigilanza sui lavori del Genio militare.
Il Titolo II tratta degli organi del procedimento e della disciplina dell’accesso agli atti, è articolato in un Capo che reca norme per la disciplina delle fasi del procedimento attuativo ed in materia di responsabili del procedimento, nonché norme in materia di conferenza di servizi ed accesso agli atti.
Il Titolo III riguarda la programmazione e progettazione e contempla, su due capi, la programmazione dei lavori e la relativa progettazione.
Il Titolo IV disciplina l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ed è articolato su sei capi che disciplinano: le disposizioni generali; il concorso d’idee; i concorsi di progettazione; l’affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 130.000 DSP; l’affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP; l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria connessi a lavori classificati.
Il Titolo V contiene norme in materia di sistemi di realizzazione dei lavori e dispone in due capi in merito agli appalti, le concessioni e ai criteri d’aggiudicazione.
Il Titolo VI disciplina i soggetti ammessi a presentare offerta e partecipare alle gare per gli appalti della Difesa e i conseguenti requisiti per la partecipazione alle gare.
Il Titolo VII reca norme in materia di cauzioni, fideiussioni e polizze assicurative.
Il Titolo VIII reca norme in materia contrattuale, con riferimento alla stipulazione, ai documenti contrattuali, ai capitolati, alle spese di contratto, ai pagamenti ed alle penali.
Il Titolo IX regola, su due capi, la direzione e l’esecuzione dei lavori.
Il Titolo X detta disposizioni in materia di definizione delle controversie insorte tra l’Amministrazione e l’appaltatore.
Il Titolo XI reca norme in materia di contabilità dei lavori, ed è articolato, in quattro capi, relativi: ai fondi a disposizione; alla contabilità dei lavori in economia; alle norme generali per la tenuta della contabilità; alla revisione della contabilità.
Il Titolo XII, relativo al collaudo dei lavori, è articolato, in quattro capi, concernenti: disposizioni preliminari; visita e procedimento di collaudo; collaudo dei lavori in economia; collaudo dei lavori non a fondi nazionali e da eseguire all’estero; consegna delle opere. Infine, il Titolo XIII reca norme di delegificazione e disposizione transitorie.
Esaminando più nel dettaglio l’articolato, gli articoli da 1 a 8 disciplinano l’ambito d’applicazione, forniscono le definizioni relative all’Amministrazione della difesa e le sue strutture. Gli articoli da 9 a 15 regolano i rapporti dell’Amministrazione con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Gli articoli da 16 a 23 recano norme in materia di procedimento amministrativo e sui responsabili delle singole fasi, e regolano l’accesso alla documentazione. Gli articoli da 24 a 43 disciplinano la programmazione dei lavori del Genio militare (lavori a finanziamento nazionale, lavori a finanziamento fondi comuni NATO, ecc.). Gli articoli da 44 a 86 dettano norme in materia di progettazione dei lavori. Gli articoli da 87 a 109 disciplinano gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Gli articoli da 110 a 129 disciplinano la realizzazione dei lavori. Gli articoli da 130 a 134 individuano i soggetti abilitati ad eseguire i lavori della Difesa. Gli articoli da 135 a 143 dettano disposizioni in materia di garanzie da parte degli assuntori dei lavori. Gli articoli da 144 a 159 disciplinano il contratto d’appalto. Gli articoli da 160 a 188 disciplinano l’esecuzione dei lavori. Gli articoli da 189 a 191 disciplinano l’accordo bonario e la risoluzione delle controversie. Gli articoli da 192 a 222 disciplinano l’attività di contabilizzazione dei lavori in fase d’esecuzione e la relativa revisione. Gli articoli da 223 a 256 disciplinano l’attività di collaudo dei lavori e la consegna delle opere. Gli articoli 257 e 258, infine, recano l’abrogazione di norme ed il regime transitorio. Fanno parte integrante del Regolamento anche 6 Allegati
Il Regolamento ha abrogato i seguenti atti normativi: Regio decreto 17 marzo 1932 n.365, recante il regolamento del Genio militare; Regio decreto 17 marzo 1932 n.366, sulle condizioni generali per l’appalto dei lavori del Genio militare; Regio decreto 17 marzo 1932 n.367, recante il capitolato generale tecnico per l’eseguimento dei lavori del Genio militare; D.P.R. 5 dicembre 1983, n.939, recante il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, per le parti concernenti le attività riconducibili all’esecuzione dei lavori.
Nella scorsaLegislatura è stato fatto un nuovo tentativo di modificare la disciplina relativa alla rappresentanza militare, senza giungere, tuttavia, al risultato auspicato. Mentre pendeva l’iter del provvedimento, sono state invece approvate alcune proroghe del mandato dei consigli della rappresentanza ed una piccola novella.
Gli organismi rappresentativi del personale militare sono stati istituiti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante “Norme di principio sulla disciplina militare”. La rappresentanza militare si articola in tre livelli distinti:
organi di base, i COBAR, costituiti presso le unità a livello di base compatibilmente con la struttura di ogni Forza armata o Corpo armato; i membri dei COBAR vengono eletti da tutti i militari di leva e in servizio permanente effettivo di ogni grado;
organi intermedi, i COIR, istituiti presso gli alti comandi ed eletti da tutti i membri dei COBAR;
un organo centrale, il COCER, a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di finanza); i membri del COCER vengono eletti dai delegati del COIR.
La natura rappresentativa dell’istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR, di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa "la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei militari".
In attuazione della legge è stato emanato il D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691, recante “Regolamento che disciplina l’attuazione della rappresentanza militare”, successivamente modificato dal D.P.R. n. 912/1984, e quindi dal D.P.R. n. 136/1986. Il regolamento stabilisce le competenze degli organi della rappresentanza militare, le facoltà e i limiti del mandato conferito ai rappresentanti dei militari, i procedimenti elettorali relativi ai suddetti tre livelli in cui si articola l’istituto, le attività proprie degli organi rappresentativi.
La legge 2 marzo 2004 n. 62 ha prorogato il mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonché dei volontari dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La legge ha posto rimedio ad un disallineamento di circa un anno della data di scadenza del mandato degli appartenenti alle diverse categorie dei delegati della rappresentanza militare. Infatti la scadenza del mandato dei rappresentanti degli ufficiali, dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza era prevista per il mese di maggio 2005, mentre quella dei delegati dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica doveva avvenire nel mese di aprile 2004.
L’articolo 5-quater del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 263, ha prorogato il mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza Militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La proroga è stata disposta fino al 15 maggio 2006 e ha riguardato gli eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario.
L’articolo 8-ter delD.L. 31 marzo 2005, n. 45, introdotto dalla legge di conversione31 maggio 2005, n. 89, ha novellato l’articolo 18, comma 8,della citata legge n. 382/1978, già modificato dalla legge 9 aprile 1990, n. 89, che prevedeva che la durata del mandato degli eletti militari di carriera negli organi della rappresentanza militare fosse di tre anni, ed escludeva la possibilità di loro immediata rielezione al termine del mandato. La novella ha elevato la durata del mandato a quattro anni ed ha permesso l’immediata rielezione per una sola volta. Conseguentemente è stato anche modificato l’articolo 13, comma 1,del citato D.P.R. n. 691/1979.
Infine l’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Febbraio 2006, n. 51, ha disposto un’ulteriore proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli della Rappresentanza militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. La proroga è stata disposta fino al 30 giugno 2006 e riguarda gli eletti in tutte le categorie del personale in servizio permanente e volontario. La disposizione è stata introdotta per evitare la coincidenza delle procedure per il rinnovo del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare con il periodo della campagna elettorale per le consultazioni politiche nazionali del 9 e 10 aprile 2006.
La Commissione Difesa della Camera ha affrontato ancora una volta il problema della riforma complessiva della rappresentanza militare. Sono state presentate le proposte di legge C. 932 Molinari, C. 1718 Ramponi, C. 1822 Lavagnini, C. 1958 Deiana, C. 2063 Ascierto, C. 2193 Minniti.
L’esame delle proposte ha dato luogo ad un lungo e complesso
dibattito e a varie riformulazioni del testo. In particolare, l’iter è iniziato
nella seduta del 5 dicembre 2001 ed è proseguito con la costituzione di un
Comitato ristretto, nella seduta del 5 febbraio 2002, che ha elaborato un primo
testo unificato, approvato come testo base dalla Commissione nella seduta del
20 marzo 2002. Dopo la stesura di un nuovo testo, presentato nella seduta del
15 maggio 2002, e lo sviluppo del dibattito, il Comitato ristretto, nuovamente
convocato, ha provveduto alla scrittura di un ulteriore testo unificato, il cui
esame da parte della Commissione è iniziato l’11 novembre 2003, e si è concluso
il 30 giugno 2004, con l’invio del testo modificato dagli emendamenti approvati
alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l’acquisizione dei
prescritti pareri. La Commissione Bilancio non ha mai trasmesso il proprio
parere, in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.
Il provvedimento approvato dalla Commissione modifica le categorie in cui si ripartisce il personale ai fini della rappresentanza: categoria A: ufficiali in servizio permanente; categoria B: marescialli e ispettori; categoria C: sergenti e sovrintendenti; categoria D: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale; appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri della Guardia di finanza; categoria E: ufficiali ausiliari; categoria F: allievi degli istituti di formazione; categoria G: volontari in ferma prefissata annuale e militari di truppa in servizio di leva e assimilati delle forze di polizia ad ordinamento militare.
Si apportano modifiche agli organi della rappresentanza ed alle loro competenze. A livello nazionale, è istituito il COCER che si articola in: a) “consiglio interforze”, costituito da tutti gli eletti al COCER; b) “sezioni” autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato; c) due comparti, rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica e dei delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza, per le attività di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.; d) “commissioni di categoria”, attivate a livello Consiglio interforze, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.
A livello intermedio, nell’ambito di ciascuna Forza Armata, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sono costituiti i “Consigli intermedi della rappresentanza militare” (COIR) a livello di Alto Comando. È costituito altresì il Consiglio intermedio delle capitanerie di porto (COIR-CP), eletto tra i delegati dei COBAR delle capitanerie di porto. L’Amministrazione militare competente per territorio si avvale del concorso di un “Comitato regionale interforze” (CIR), costituito da delegati indicati dai COIR, per curare i rapporti con le Regioni in ordine a determinate materie.
A livello locale e nell’ambito di ciascuna Forza armata e Corpo armato sono istituiti i “Consigli di base della rappresentanza militare” (COBAR), collocati ove possibile presso i comandi delle singole unità dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare ovvero, per l’Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, a livello regionale.
Il testo unificato detta una particolare normativa sulla partecipazione del COCER alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, regolate dal D.Lgs. n. 195/1995, che viene novellato. Le norme intendono potenziare il ruolo dell’organo.
Altre norme disciplinano l’attività consultiva e propositiva degli organi della rappresentanza ed i rapporti con il Parlamento ed il Governo.
I membri dei consigli della rappresentanza, di qualunque livello siano, possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a: quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D; un anno per gli eletti in rappresentanza delle categorie E; un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore ad un anno per gli eletti nella categoria F; sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria G.
Seguono le norme su: cause d’ineleggibilità e di decadenza dal mandato; propaganda elettorale; facoltà e limiti del mandato; tutela e diritti dei delegati; organi dei consigli della rappresentanza e loro convocazione; validità delle riunioni e delle deliberazioni e loro pubblicità; regolamento di attuazione.
Nel corso della XIV Legislatura sono stati adottati vari provvedimenti che hanno novellato la disciplina relativa a reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, e sono stati disposti nuovi reclutamenti di carabinieri e finanzieri per far fronte alle particolari emergenze legate alla sicurezza ed alla tutela della salute.
La Commissione ha approvato in sede legislativa la legge 2 dicembre 2004, n. 299, recante “Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali”, che ha novellato, principalmente, il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, recante il riordino della materia.
Il D.Lgs. n. 490/1997 è stato emanato in attuazione dei criteri fissati dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 662/1996 (collegata alla finanziaria per il 1997), tenendo anche conto delle modifiche nel frattempo introdotte dal D.Lgs. n. 165/1997, in materia di accesso al pensionamento del personale militare. Il provvedimento ha disposto un complessivo riordino della disciplina vigente attraverso una generale riorganizzazione dei ruoli in un’ottica interforze, con la istituzione anche di ruoli speciali; una parziale revisione del sistema di avanzamento, con profili di carriera analoghi per ruoli omologhi; la creazione di una particolare carriera tecnico-amministrativa; e la definizione di un adeguato regime transitorio per il periodo 1998-2005.
La nuova disciplina si applica agli ufficiali dell'Esercito (ad eccezione dell'Arma dei carabinieri), dell'Aeronautica e della Marina (con esclusione del Corpo delle capitanerie di porto).
Per quanto riguarda il coordinamento con le altre fonti normative vigenti in materia, il decreto non ha disposto abrogazioni espresse ma si è limitato ad indicare, all’articolo 70, una serie di norme non più applicabili, fra le quali ricorrono molte disposizioni contenute nella disciplina generale dettata dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e da altri provvedimenti legislativi successivi.
Successivamente, per far fronte a specifiche esigenze emerse nella fase attuativa del predetto intervento di riordino, con la legge 28 luglio 1999, n. 266 (c.d. “collegato ordinamentale” per il 1999), è stata dettata, tra l’altro, una norma di delega al Governo per l’emanazione, entro il 31 dicembre 1999, di decreti legislativi correttivi del citato D.Lgs. n. 490/1997, rinviando per i principi e i criteri direttivi e per le procedure a quanto disposto dall’articolo 1, commi 96, 97 e 100, della legge n. 662/1996. Il mancato esercizio della delega nel termine prescritto ha reso necessario approvare una disposizione di identico tenore nell’ambito della legge 31 marzo 2000, n. 78 (articolo 9, comma 2), con fissazione del termine al 30 giugno 2000. In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216, recante disposizioni correttive del D.Lgs. n. 490/1997. Ulteriori puntuali modifiche al testo del decreto sono state poi introdotte con la legge 29 marzo 2001, n. 86, Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, con riguardo al conferimento del grado di tenente generale e gradi corrispondenti al personale di determinati ruoli delle tre armi.
La legge n. 299/2004 amplia il bacino di reclutamento interno degli ufficiali dei ruoli speciali, innalzando i limiti di età, emodifica la composizione delle Commissioni di avanzamento dell’Esercito. Vieneelevato il limite di età per l’accesso ai concorsi per iltransito degli ufficiali delle Forze armate dai ruoli speciali ai ruoli normali, e aumentato il numero dei posti da mettere a concorso per il transito nel ruolo normale dei capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo speciale e in possesso di determinati requisiti. E’ soppresso il requisito del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento che sono ammessi fino al 2005 a partecipare ai concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali. Si estende agli ufficiali di tutti i ruoli, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, la disposizione che prevede la promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento. Si introduce il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che, a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, abbiano fatto domanda di cessazione dal servizio permanente. Sonoprorogate fino al 2009 alcune disposizioni di dettaglio in materia di regime transitorio dell’avanzamento, e, sempre in materia di regime transitorio dell’avanzamento, ma in relazione all’Arma dei carabinieri, si prevede che per gli anni dal 2005 al 2008 nelle aliquote di valutazione vengano inseriti, oltre ai colonnelli non ancora valutati, anche i colonnelli già valutati. Per gli ufficiali dei carabinieri immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 78/2000, si prescinde, ai fini dell’inclusione in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, dall’effettuazione del previsto periodo di comando. Dopo aver dettato norme in materia di trattamento di missione e rimborso spese a favore del personale militare iscritto nel ruolo d'onore trattenuto o richiamato in servizio, viene colmata una lacuna prodottasi nel passaggio dalla disciplina della legge n. 1137/1955 a quella del D.Lgs. n. 490/1997: si stabilisce che i vantaggi, conseguiti a seguito della frequenza dei corsi di Stato Maggiore, a partire da quelli avviati nell’anno 1998, e del corso Superiore di Stato Maggiore, a partire dai corsi avviati nel 1999, avvenuta in ritardo per ragioni di servizio o di comprovata infermità, devono essere riferiti al corso che non si è potuto frequentare. In tal modo si consente agli ufficiali interessati di conseguire integralmente i benefici di carriera. Sono, quindi, ripristinate le originarie denominazioni dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'esercito, istituite nel 1920 e poi modificate,appunto, dal D.Lgs. n. 490/1997. Vengono sostituiti, infine, determinati quadri delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al citato D.Lgs. n. 490/1997, che indicano i criteri e le modalità per l’avanzamento degli ufficiali in servizio permanente delle diverse Armi.
Il citato D.Lgs. n. 490/1997 è stato novellato anche dall’articolo 8-quater del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 2005, n. 89. L’articolo ha introdotto alcune modifiche al regime transitorio dell’avanzamento degli ufficiali, derogando al termine di durata delle relative disposizioni ed al numero dei militari da promuovere.
Il D.M. 22 novembre 2002, n. 299, presentato alla Commissione Difesa per il parere, ha novellato il D.M. 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge n. 1137/1955, relativi alle procedure ed ai punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, che prevedono criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni. L’intervento attuato dal D.M. n. 299/2002 ha inteso adattare la disciplina alle disposizioni introdotte dal citato D.Lgs n. 490/1997, dalla riforma dei vertici militari e dalla riforma strutturale delle Forze armate, attraverso piccole modifiche del decreto citato.
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484, ha introdotto disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme di riordino dell'Arma dei carabinieri, e 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Arma.
La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia”, ha conferito, tra le altre, una delega al Governo (articolo 1) per adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, in considerazione del rango di Forza armata assunto da quest’ultima.
In attuazione della norma di delega descritta è stato emanato, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, il citato D.Lgs. n. 297/2000. Tale provvedimento, ridisegnando l’ordinamento e i compiti militari dell’Arma, incide profondamente sulla disciplina normativa contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, “Regolamento organico per l’Arma dei Carabinieri reali”. Pertanto, sebbene tale decreto non venga completamente soppresso, tuttavia ampie parti del provvedimento sono esplicitamente abrogate.
E’ stato altresì emanato il D.Lgs. n. 298/2000. In correlazione con il riordino dell’Arma dei carabinieri nel suo complesso, di cui al precedente decreto, la nuova disciplina in materia di ufficiali è finalizzata a determinare un nuovo assetto dell’Arma, più moderno e adeguato ai suoi compiti istituzionali. Dotando infatti gli ufficiali dell’Arma di una nuova e più coerente disciplina normativa, si è inteso porre le basi per conferire ai Carabinieri una aggiornata realtà organizzativa, che, in linea con i più recenti indirizzi in tema di razionalizzazione della pubblica amministrazione, consenta di armonizzare le articolazioni del personale dell’Arma e di elevare il livello complessivo di efficienza dell’organizzazione.
Il D.Lgs. n. 484/2001, novellando il citato D.Lgs. n. 297/2000, prevede che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, cui sia stata attribuita la qualifica di luogotenente, possano espletare l’incarico di comandante di stazione; armonizza la denominazione del reparto dei carabinieri che si occupa della difesa del patrimonio artistico alle previsioni introdotte dal D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, che ha riorganizzato gli uffici di diretta collaborazione del ministro per i beni e le attività culturali; sancisce la possibilità per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello di partecipare direttamente all’attività dei superiori e di sostituirli in caso di assenza. Nel novellare il D.Lgs. n. 298/2000, ugualmente citato, prevede poi che la consistenza organica degli allievi ufficiali dell’Accademia dell’Arma sia determinata annualmente con la legge di bilancio; permette di computare l’anzianità di servizio da ufficiale, precedentemente maturata dagli ufficiali provenienti dalle altre Forze armate e transitati nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma, ai fini della maturazione del diritto al trattamento economico dirigenziale, disciplinando tale transito; aggiorna la denominazione dei comandi previsti nella tabella 1 allegata al D.Lgs. 24 marzo 1993, n. 117, che ha istituito i ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
Il D.L. n. 45/2005, già citato, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2005, ha introdotto alcune disposizioni di interesse dell’Arma dei carabinieri. L’articolo 2 ha previsto la possibilità di trattenimento in servizio (cd. richiamo), per l’anno 2005, dei carabinieri ausiliari che al termine del servizio di leva obbligatorio – svolto nel corso dello stesso 2005 - risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale disciplinata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 198/2005. La disposizione è finalizzata a soddisfare le esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, e si prefigge di garantire il mantenimento della funzionalità e dell’operato dei comandi, degli enti e delle unità dell’Arma dei carabinieri. I carabinieri ausiliari richiamati beneficiano della possibilità di partecipare nuovamente ai concorsi per il transito in ferma quadriennale, e di una deroga alla normativa sul reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, di cui alla legge n. 226/2004.
L’articolo 2-bis ha novellato il comma 2 dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 297/2000, sopra citato, relativo al Corso d’istituto previsto per i capitani in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri. La novella ha attribuito al Comandante generale dell’Arma le competenze in precedenza proprie del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in ordine alla nomina della commissione di esame di fine corso ed all’approvazione del punteggio e della relativa graduatoria.
L’articolo 21 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dispone un’ulteriore novella al D.Lgs. n. 298/2000, ugualmente citato, modificando l’articolo 26, comma 1. Tale norma aveva autorizzato, dal 2001 al 2005, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale. L’articolo 21 in commento ha prorogato tale autorizzazione al 2007. La disposizione si è resa necessaria a causa della complessità delle procedure concorsuali, che ha consentito il transito soltanto di 127 ufficiali, mentre il passaggio delle rimanenti 22 unità era subordinato all’emanazione di un nuovo bando di concorso ed alla disponibilità di risorse presso le Forze armate interessate, adempimento, questo, che non poteva essere realizzato entro il termine previsto in precedenza dalla legge.
L’articolo 3 del D.L. 1º ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ha modificato la denominazione del Comando Carabinieri per la salute in Comando Carabinieri per la tutela della salute, e ne ha disposto il potenziamento fino ad un numero massimo di 96 unità di personale, di cui 20 ufficiali e 76 ispettori, come specificato dalla tabella allegata al D.L. Il personale è da considerarsi in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri, ed è pertanto autorizzato il suo arruolamento in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), relativo al blocco delle assunzioni. In seguito l’articolo 5-quinquies del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha autorizzato il Ministero della difesa a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti, fino al numero di 20 unità, al fine di garantire il tempestivo potenziamento dell’organico del Comando, così come previsto dal citato articolo 3 del D.L. n. 202/2005. Il concorso è riservato agli Ufficiali in servizio del Ruolo Speciale in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno 24 mesi.
Nelle leggi finanziarie sono stati adottati vari interventi di assunzione di carabinieri per specifiche esigenze, e di finanziamento di particolari funzioni. In particolare, l’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002), ha disposto l’attivazione di un primo programma di reclutamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale, al fine di avviare la sostituzione dei carabinieri ausiliari, in attuazione del processo di professionalizzazione delle Forze armate in itinere. L’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria per il 2003), ha previsto un’ulteriore spesa per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale, comunque non superiore a 560 unità. L’articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), inserendosi nella normativa appena citata e confermandola, ha previsto ulteriori arruolamenti di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale. I commi 541 e 543 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), hanno previsto, tra l’altro, l’assunzione di 1.400 carabinieri, per potenziare l’impiego dei carabinieri di quartiere, utilizzati per fronteggiare situazioni straordinarie di controllo del territorio. Il carabiniere di quartiere è uno degli strumenti fondamentali del più ampio progetto di “polizia di prossimità”, caratterizzato da: avvicinamento tra polizia e cittadini; adattamento dell’organizzazione alle realtà locali, attenzione alle aspettative dei cittadini in tema di sicurezza e collaborazione tra amministrazioni. L’articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006), ha istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un Fondo, da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, avente una dotazione, per il 2006, di 50 milioni di euro. Il Fondo sarà utilizzato, in parte, per sostenere l’operatività dei reparti, con particolare riferimento alle attività di controllo del territorio ed al potenziamento delle capacità investigative. Le risorse saranno attribuite principalmente ai seguenti settori:
- motorizzazione ed aereo-navale, per assicurare i necessari servizi di manutenzione del cospicuo parco mezzi, nonché l’approvvigionamento del carburante;
- polizia giudiziaria ed equipaggiamenti speciali, per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla conduzione delle indagini;
- informatica e comunicazioni, per la provvista di materiali da impiegare, quale supporto tecnico, nelle diversificate attività istituzionali.
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 473, ha introdotto disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 69/2001, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
La citata legge n. 78/2000, ha delegato il Governo, tra l’altro, ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di revisione della disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e di adeguamento dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.
In attuazione della delega sono stati emanati i decreti legislativi n. 68 e n. 69 del 19 marzo 2000, concernenti, rispettivamente, l’adeguamento dei compiti e il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
In particolare il D.Lgs. n. 69/2001 ha introdotto una serie di innovazioni, tra le quali si segnalano: una tendenziale armonizzazione della disciplina relativa agli ufficiali della Guardia di finanza alla normativa vigente per le Forze Armate, alla stregua di quanto già operato per l’Arma dei carabinieri con il citato D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298/2000; il riassetto ordinativo dei ruoli, con l’istituzione di nuovi ruoli; un incremento ponderato degli organici per adeguarne la consistenza alle esigenze operative del Corpo e alle sue specifiche funzioni di polizia economica e tributaria; un aumento del rapporto percentuale tra ufficiali e forza organica complessiva; infine, la revisione delle dotazioni dirigenziali.
Il D.Lgs. n. 473/2001, novellando il citato D.Lgs. n. 69/2001, ha modificato la composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali; ha previsto che per gli ufficiali delle Forze armate transitati nella Guardia di finanza per la costituzione iniziale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l’anzianità di servizio maturata nei ruoli di provenienza sia utile ai fini del computo di determinati periodi previsti dalla legge n. 121/1981 per la determinazione del trattamento economico. Infine, fermo restando quanto già previsto dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite da leggi e regolamenti, il decreto ha integrato le attribuzioni dei capitani, maggiori e tenenti colonnello della Guardia di finanza. Detti ufficiali, in relazione alla specifica qualificazione professionale, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all’attività degli ufficiali di grado dirigenziale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento.
L’articolo 4, comma 64, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha incrementato l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri di 470 unità dal 2004 e di ulteriori 530 unità a decorrere dal 2005 per consolidare l’azione di contrasto all’economia sommersa e per garantire la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria.
Il D.L. n. 45/2005, più volte citato, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2005, ha previsto, all’articolo 3, comma 1, una norma analoga a quella che l’articolo 2, commentato sopra, ha introdotto per i carabinieri. La disposizione è volta a consentire l’immissione in ruolo dei finanzieri ausiliari in servizio nel Corpo che hanno terminato la ferma nel mese di aprile 2005, evitando in tal modo il rischio di non poter provvedere all’incorporamento di questo personale, e di dover ricorrere a nuove ed onerose procedure concorsuali.
L’articolo 33, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, ha autorizzato, al fine di avviare la sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di truppa, l'immissione in servizio permanente di 495 volontari e l'arruolamento di 145 volontari, in ferma volontaria prefissata, breve e in rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate dagli articoli 2 e 7 del D.Lgs. n. 196/1995, per lo stesso Corpo. Si è previsto che l’incremento avvenisse secondo la seguente progressione: 140 volontari in servizio permanente e 35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002; 170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio permanente e 51 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2004. Si è contemporaneamente stabilito che il contingente dei 3.325 militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si riducesse nell'anno 2002 a 3.150 unità, nell'anno 2003 a 2.921 unità e nell'anno 2004 a 2.685 unità.
Nella scorsa Legislatura sono stati adottati alcuni provvedimenti in materia di rapporto d’impiego. Una norma significativa è contenuta nell’articolo 2 della legge 5 novembre 2004, n. 263, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia nonché disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Il comma 1 dell’articolo citato estende ai colonnelli, ai generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, l’applicazione della disciplina relativa a specifici istituti contenuta nel D.P.R. n. 163/2002, che ha recepito lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, a seguito delle procedure di concertazione e contrattazione disciplinate dal decreto legislativo n. 195/1995, relativo alla determinazione del contenuto del rapporto di impiego del personale non dirigente della polizia e delle Forze armate. Tale applicazione viene fatta con le modalità previste nel decreto medesimo, a decorrere dal 1°gennaio 2003.
Gli istituti di cui è disposta l’estensione ai dirigenti delle Forze di polizia sono:
il trattamento di missione, il trattamento economico di trasferimento, l’orario di lavoro (fissato in 36 ore settimanali), la licenza ordinaria, le licenze straordinarie e l’aspettativa, il congedo per la formazione, l’applicazione del testo unico a tutela della maternità e della paternità, l’indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto, gli asili nido e la concessione degli alloggi.
Lo stesso comma 1 dell’articolo dispone, inoltre che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003, si applichino, ai medesimi soggetti, le disposizioni concernenti l’indennità di presenza festiva contenute nell’articolo 7, comma 1, del D.P.R. n. 139/2001, che ha recepito il provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.
Il comma 2 dell’articolo citato estende, invece, ai dirigenti delle Forze di polizia civili e militari l’applicazione della disciplina, relativa a specifici istituti, contenuta nel D.P.R. n. 164/2002, che ha recepito l’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Tale applicazione è stata disposta con le stesse modalità previste nel decreto, a decorrere dal 1°gennaio 2003.
Gli istituti di cui è disposta l’estensione ai dirigenti delle Forze di polizia sono:
il trattamento di missione, il trattamento economico di trasferimento, i servizi esterni di durata non inferiore alle tre ore, l’indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, le indennità di presenza notturna e festiva, l’orario di lavoro (fissato in 36 ore settimanali), la tutela delle lavoratrici madri, il congedo ordinario e la licenza ordinaria, i congedi straordinari e le licenze straordinarie e l’aspettativa, e il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, il buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale.
Lo stesso comma 2 dell’articolo 2 dispone anche che, ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, si applichino, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le disposizioni relative all’indennità di presenza festiva, contenute nell’articolo 8, comma 2, e nell’articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 140/2001, che ha recepito l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, relativi al biennio economico 2000-2001.
Il comma 3 dello stesso articolo 2, infine, estende, a decorrere dal 1°gennaio 2004, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 163/2002 ai colonnelli e generali dell’Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge n. 85/1997.
L’articolo 5 del D.P.R. n. 163/2002 disciplina le maggiorazioni percentuali delle indennità d’impiego operativo di cui alla legge n. 78/1983 (indennità per reparti di campagna, supercampagna, d’imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo) e le maggiorazioni relative ad altre indennità.
Vengono definite, inoltre, le modalità con le quali vengono applicati gli incrementi di tali indennità per gli anni 2002 e 2003.
Nell’ambito delle misure riguardanti il trattamento economico del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia, si segnala inoltre la disposizione contenuta nelD.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, e proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
L’articolo 39-undetricies del decreto-legge reca modifiche all’articolo 1, comma 213, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), in materia di indennità di trasferta.
Il citato comma 213 aveva soppresso una serie di indennità di trasferta, previste sia a livello legislativo sia a livello contrattuale, per i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, per gli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, per i professori universitari ed i dirigenti statali, per il personale civile dello Stato non dirigente, per i dipendenti statali in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni, e per il personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale.
A livello contrattuale, lo stesso comma aveva altresì provveduto a sopprimere le “analoghe disposizioni” contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi: alle carriera prefettizia; alla carriera diplomatica; alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; al personale delle Forze armate.
La nuova disposizione è volta a ripristinare le indennità di trasferta individuate nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali relativi alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed a quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. In tal modo tali categorie sono escluse da quelle per le quali sono state soppresse le indennità di trasferta prevista in sede di contrattazione collettiva.
La stessa disposizione prevede inoltre la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 213, in precedenza richiamato, al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Nella Legislatura che si è appena conclusa, la prima significativa disposizione che ha segnato l’indirizzo legislativo volto alla realizzazione di misure di riallineamento e riordino delle carriere è stato il finanziamento operato dall’articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004).
Tale disposizione reca, appunto, autorizzazioni di spesa finalizzate a due distinti interventi: il riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate; il riordino dei ruoli e delle carriere di parte del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia.
Per il primo intervento sono stati stanziati 87 milioni di € per l'anno 2004, 42 milioni di € per l'anno 2005, e 38 milioni di € per l'anno 2006, destinati ai provvedimenti normativi indirizzati al riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina (comprese le Capitanerie di Porto) e dell’Aeronautica, inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 196/1995, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri, inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/1995. Si precisa che il riallineamento produrrà effetti economici retroattivi a decorrere dal 1° gennaio 2003.
L'articolo 34 del D.Lgs. n. 196/1995, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, stabilisce le modalità e le condizioni per l'inquadramento dei sottufficiali nel ruolo dei marescialli. L’articolo 46 del D.Lgs. n. 198/1995, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, tratta dell'inquadramento dei sottufficiali nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
Ambedue le disposizioni miravano a dare attuazione alla legge 6 marzo 1992 n. 216, di conversione in legge (con modificazioni) del D.L. n. 5/1992, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. La legge di conversione recava inoltre la delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.
Per l'adozione di atti normativi riguardanti il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, è stata invece autorizzata la spesa di 73 milioni di € per il 2004, 118 milioni di € per il 2005 e 122 milioni di € a decorrere dal 2006.
Le disposizioni relative al riallineamento delle posizioni di carriera sono state inserite nel D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, nonché disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.
L’articolo 1-bis,composto da 21 commi, con 7 tabelle allegate, reca disposizioni in materia di riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli delle Forze armate con quelle del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
Beneficiari delle misure di riallineamento sono i marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, inquadrati ai sensi del citato articolo 34 del D.Lgs. n. 196/1995, escluso il personale in congedo.
Il suddetto personale viene inquadrato, ai soli effetti giuridici, secondo quanto previsto dalle sette tabelle allegate al D.L., e prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/1995.
Sono escluse rideterminazioni di anzianità, e vengono altresì stabilite nel dettaglio una serie di misure per l’inquadramento del personale che si trova in determinate condizioni di anzianità, valutazione ed avanzamento.
Altre disposizioni dispongono la determinazione di un’aliquota straordinaria per l’avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo e, per ciascuna Forza armata e per il Corpo delle Capitanerie di porto, il numero di promozioni straordinarie da attribuire. Per detto personale sono definite le particolari condizioni per la rideterminazione dell’anzianità.
Altre disposizioni ancora riguardano la possibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di fissare annualmente, con decreto del Ministro della difesa, in deroga alle norme vigenti, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dal 2004 al 2020.
L’articolo del D.L. n. 136/2004 precisa altresì che, qualora a seguito della sua applicazione, persistessero disallineamenti tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvederà, nell’ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui è già previsto il finanziamento dalla sopraccitata legge finanziaria per il 2004.
Dopo l’entrata in vigore del D.L. 136/2004, appena esaminato, è stato individuato un ennesimo disallineamento tra alcune categorie di sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed i beneficiari delle misure previste da tale decreto-legge.
Tale condizione è stata corretta dagli articoli 4 e 5 del D.L. 10 settembre 2004, n. 238, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 263/2004, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, e disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Le norme contenute nel provvedimento prevedono l’allineamento delle posizioni dei marescialli aiutanti s.u.p.s. (Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) appartenenti all’Arma dei carabinieri, e dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, con anzianità di grado comprese tra il 2 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2001, con quelle derivanti dalle disposizioni di riallineamento dei marescialli delle Forze armate di cui al citato D.L. n. 136/2004.
Nell’attribuire al personale sopraindicato, in servizio all’11 settembre 2004, l’anzianità di grado 1° gennaio 2001, il decreto legge ne definisce, infine, l’inquadramento nei rispettivi ruoli, rinviando alla normativa vigente per l’individuazione dei criteri per la maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente.
Durante la Legislatura, la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge C. 3437 Ascierto e altri, C. 4376 Lavagnini, C. 5400 Lucidi e altri, recante delega alGoverno per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
Il provvedimento, approvato il 25 gennaio 2006 dall’Assemblea della Camera e trasmesso al Senato, contiene una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. A tale scopo sono definiti i principi ed i criteri direttivi della delega, tra i quali: l’unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti; previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentalidel personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate; unificazione, nell’ambito di una carriera di natura dirigenziale, dei ruoli dei commissari e dei dirigenti, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato; previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l’inquadramento nei ruoli superiori.
Nella fase transitoria, è demandato al Ministro dell’economia l’individuazione delle risorse di bilancio destinate a specifici obiettivi indicati dal testo approvato, per il trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Ulteriori norme riguardano il Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell’ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo.
Il testo unificato approvato prevede, inoltre, che tutti i provvedimenti attuativi, che comportino revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, o del relativo trattamento economico, devono rispettare il principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Il testo contiene anche una disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente.
Il provvedimento, infine, contiene disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti a particolari ruoli (tecnici e specialisti).
E’ proseguita anche nella scorsa Legislatura l’adozione di provvedimenti legislativi volti a realizzare l’armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armatecon quello delle Forze di polizia
Il D.L. 3 maggio 2001, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2001, n. 250, è intervenuto per eliminare le disparità di trattamento introdotte dall’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 86/2001, recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale norma aveva ridotto di due anni per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, l’anzianità di servizio di 15 e 25 anni richiesta dall’articolo 5, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 231/1990, per l’accesso al trattamento stipendiale dirigenziale. Si è determinata in questo modo una difformità rispetto al trattamento degli ufficiali e funzionari delle Forze di polizia che trovandosi nelle medesime condizioni sono esclusi dall’applicazione della norma appena citata. Il superamento di tale disallineamento ha richiesto non solo l’estensione della norma agli ufficiali e funzionari della Polizia di Stato ma anche a quelli delle altre Forze di Polizia, e agli ufficiali delle Forze armate non considerati dal citato articolo 5, comma 3, della legge n. 86/2001.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si è proceduto alla novellazione del citato articolo 5 della legge n. 231/1990, eliminando innanzitutto per gli ufficiali delle Forze armate la limitazione del possesso di un determinato grado per l’accesso al trattamento stipendiale dirigenziale e definendo una serie di aggiustamenti che consentono a tutti gli ufficiali, decorsi 15 e 25 anni dalla nomina ad ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante, di ottenere lo stipendio spettante, rispettivamente, al colonnello ed al generale di brigata, con relative modalità di determinazione e progressione economica. In tal modo si estende agli ufficiali delle Forze armate quanto già previsto per gli altri ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Nell’operare quest’intervento di armonizzazione, il D.L. n. 157/2001 ha, però, lasciato invariato il meccanismo esistente in base alla legge n. 121/1981, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che stabiliva, per i commissari e i primi dirigenti delle Forze di polizia che avessero prestato servizio, senza demerito, per 13 e 23 anni, l’attribuzione dello stipendio (n.b. non del trattamento economico), rispettivamente, di primo dirigente e di dirigente superiore, ferma restando successivamente, la corresponsione dell’intero trattamento economico (comprensivo delle indennità) al compimento dei 15 e 25 anni. Si era invece mantenuta, per gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, la disposizione che stabilisce che, al 15° e 25° anno dalla nomina, fosse loro corrisposto il solo stipendio di tenente colonnello e generale di brigata, e non l’intero trattamento economico (comprese le indennità) spettante al primo dirigente e al dirigente superiore delle Forze di polizia.
Tale disparità è stata corretta dalla legge 30 dicembre 2002, n. 295 che, al fine di rendere effettiva l’equiparazione anche sotto il profilo retributivo, ha disposto la sostituzione delle parole “lo stipendio”, contenute nelle lettere a) e b) del comma 3 del citato articolo 5 della legge n. 231/1990, con le parole “il trattamento economico”. Per effetto di tale sostituzione, pertanto, agli ufficiali delle Forze Armate che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 e 25 anni, è attribuito il trattamento economico – comprensivo quindi dell’indennità di impiego operativo - spettante, rispettivamente, al colonnello ed al generale di brigata.
La stessa legge n. 295/2002 è intervenuta per porre in linea le norme vigenti relative alle attribuzioni ed alle competenze degli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello con le disposizioni relative alle attribuzioni degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. L’armonizzazione operata prevede l’affidamento agli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, di nuovi compiti, in considerazione di specifiche qualificazioni cui sono connesse autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità. In particolare, a tali ufficiali sono attribuiti compiti di: comando, direzione, indirizzo, coordinamento e controllo delle unità poste alle loro dipendenze; gestione delle risorse loro assegnate; piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati ottenuti; adozione dei provvedimenti loro delegati e formulazione di proposte e pareri ai superiori gerarchici.
Un altro provvedimento significativo per la realizzazione dell’armonizzazione del trattamento del personale delle Forze di polizia e di quello delle Forze armate è stato il D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, che ha introdotto il sistema dei parametri stipendiali per le suddette categorie.
Il decreto legislativoè stato adottato sulla base della delega contenuta nell’articolo 7 della legge n. 86/2001, che prevedeva l’introduzione del sistema dei parametri in luogo del precedente sistema dei livelli retributivi. La delega non forniva criteri dettagliati, limitandosi a richiedere che si garantisse la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e alle Forze armate, e che l’introduzione del nuovo sistema avvenisse attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva.
Il provvedimento ha introdotto, a decorrere dal 2005, il nuovo sistema dei parametri stipendiali, sopprimendo contestualmente il meccanismo dei livelli stipendiali. Il sistema precedente è stato ritenuto inadeguato rispetto ai peculiari ordinamenti su base gerarchica del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in quanto comportava la coesistenza di più qualifiche o gradi nello stesso livello, con l’attribuzione, quindi, di trattamenti economici sostanzialmente analoghi a personale cui venivano conferite funzioni e responsabilità diverse. Gli interventi legislativi operati nel corso del tempo hanno accentuato tale fenomeno, generando, di fatto, una proliferazione di posizioni economiche spesso non coerenti con l’assetto ordinamentale del personale, e provocando marcate sovrapposizioni e scavalcamenti tra qualifiche e gradi, anche di ruoli diversi.
Il nuovo sistema, invece, basandosi su parametri stipendiali differenti, impone la correlazione del trattamento stipendiale con le funzioni svolte ed i livelli di responsabilità propri di ciascun grado o qualifica. Da ciò deriva, quale automatica conseguenza, la progressività dei valori stipendiali. Il parametro consente, infatti, di differenziare i trattamenti stipendiali secondo una scala di valori, basata su più punti parametrali, connessa con la progressione di carriera. Il punto parametrale costituisce l’unità di misura, il cui valore di riferimento è determinato in rapporto percentuale allo stipendio della posizione iniziale del ruolo di base: moltiplicando il valore del punto parametrale per il parametro attribuito a ciascuna posizione, si ottiene il trattamento economico stipendiale di riferimento.
Dall’ambito applicativo del provvedimento viene escluso il personale direttivo destinatario del trattamento economico o stipendiale dirigenziale.
Il D.Lgs. n. 193/2003, nell’istituire il nuovo sistema a decorrere dal 1° gennaio 2005, individua il valore del punto di parametro in 149,15 € annui lordi per la fase di prima applicazione, e stabilisce i parametri per ciascun grado o qualifica rinviando alle tabelle 1 e 2 allegate. Sono altresì disciplinati gli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo sistema e, in particolare, sono individuate le componenti economiche, indicate nelle tabelle allegate 3 e 4, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 confluiscono nel trattamento stipendiale.
Il provvedimento comprende una serie di disposizioni volte a salvaguardare le migliori posizioni retributive relative alle diverse qualifiche di personale, i trattamenti economici accessori, e a disporre la corresponsione di differenze stipendiali per il periodo transitorio, per gli anni fino al 2004, attraverso anticipazioni determinate in misura percentuale.
Il provvedimento contiene infine una serie di norme, tra loro omogenee, relative a: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Forze Armate, necessarie per coordinare il nuovo sistema dei parametri con la disciplina transitoria recata dai decreti legislativi correttivi del riordino delle carriere operato nel 1995.
Si può da ultimo collocare nell’ambito dei provvedimenti volti a realizzare l’armonizzazione anche la disposizione contenuta nell’articolo 1-quinquies del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il suddetto articolo reca, tra l’altro, uno stanziamento pari a 8.300.000 €, a decorrere dall’anno 2005, destinato a finanziare il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
La legislazione penale militare, formata principalmente dai due codici penali militari di pace e di guerra, entrati in vigore con il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, costituisce un corpus organico di norme di notevole qualità tecnica che, pur risalendo agli anni quaranta del secolo scorso, presenta profili di notevole attualità. Non si può dimenticare, infatti, che, unico esempio per i tempi in cui fu emanato, il nostro codice di guerra contiene importanti disposizioni a difesa penale dei soggetti deboli coinvolti nei conflitti (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri e così via), quelle cioè sui «reati contro le leggi e gli usi di guerra» che, sul piano internazionale, si chiamano «crimini di guerra».
Ciò premesso, si deve anche rilevare come ormai da tempo si è posto il problema della compatibilità tra il sistema penale militare e la nostra Carta costituzionale, problema più volte affrontato dal Giudice delle leggi eliminando le disposizioni ritenute in contrasto con essa. La questione si è però imposta con notevole urgenza in seguito all’aumento della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali di pace, seguito al mutamento del quadro geopolitico dovuto al crollo del muro di Berlino. In un primo tempo si è voluto evitare l’automatica integrale applicazione della legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all’estero in tempo di pace. Si è quindi disposta espressamente l’applicazione, in tali casi, del Codice penale militare di pace, esponendosi, tuttavia, alle critiche della dottrina giuridica per le conseguenti lacune, incongruenze ed incertezze originate da questa previsione. Il codice di pace, infatti, è proprio di una condizione generale di addestramento non di un impiego operativo che può anche giungere a notevole intensità, e lascia senza protezione situazioni e beni giuridici di primaria importanza in contesti di uso della forza: l’imputazione allo Stato degli atti dei componenti del contingente nello svolgimento dell’impegno, con connesse responsabilità e doveri, la condizione giuridica dei catturati; tutela di infermi, feriti, popolazione civile.
In tale prospettiva il D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare italiano all’operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom”[7], organizzata a seguito dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, ha previsto per la prima volta l’applicazione del codice penale militare di guerra al personale impiegato nell’operazione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 di tale codice, escludendo, però, l’applicazione della procedura penale di guerra e delle disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di guerra, e disciplinando i profili riguardanti le misure restrittive della libertà personale.
L’applicazione del codice penale di guerra alle truppe italiane impegnate nell’operazione internazionale ha costituito un’importante novità rispetto alla prassi precedente ed ha fatto contestualmente emergere la necessità di apportare alcune modifiche a tale codice, al fine di eliminare le fattispecie ritenute manifestamente non conformi ai valori costituzionali e di adeguarlo alle mutate condizioni di gestione delle operazioni militari.
A ciò ha parzialmente provveduto la citata legge n. 6/2002 di conversione dello stesso D.L. n. 421/2001, che ha apportato alcune modifiche al codice penale militare di guerra.
L’intervento è stato anche volto a recepire, sotto il profilo della tutela penalistica, alcune convenzioni internazionali in materia umanitaria, sottoscritte dal nostro Paese.
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, ha esteso il regime d’applicazione del codice penale militare di guerra, nei termini disposti dal citato D.L. n. 421/2001, anche alla missione ISAF in Afghanistan.
La legge di conversione dello stesso D.L. n. 451/2001 ha inoltre apportato ulteriori modifiche alle disposizioni introdotte nel codice penale militare di guerra dalla legge n. 6/2002.
Successivamente i decreti-legge di proroga della partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali: sia il D.L. 16 aprile 2002, 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, che il D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, hanno ribadito l’applicazione delle disposizioni D.L. n. 451/2001[8].
La legge n. 42/2003, appena citata, ha inoltre disposto l’abrogazione di alcuni articolo del Codice penale militare di guerra.
Per l’analisi degli interventi sulla legislazione penale militare operati dai provvedimenti appena citati, v. scheda Modifiche al codice militare di guerra.
Il D.L. 10 luglio 2003 n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 219, ha esteso l’applicazione del codice penale militare di guerra alla missione in Iraq Antica Babilonia, nei termini previsti dal citato D.L. n. 421/2001. La legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana ad operazioni internazionali, ha invece mantenuto il regime di applicazione di tale codice per le missioni Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF.
Il D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, ha ribadito il regime di applicazione del Codice penale militare alle missioni Enduring Freedom, Active Endeavour, ISAF ed Antica Babilonia.
Tale stato di cose è stato confermato dai successivi provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali (v. scheda Disciplina delle missioni internazionali).
Nel corso della scorsa Legislatura si è cercato di porre mano ad una riforma complessiva dei codici penali militari, per risolvere i problemi di costituzionalità più volte affrontati, come si è detto, in occasione dei lavori parlamentari relativi alla conversione in legge dei decreti legge sopra citati. La questione è emersa, in particolare, nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 421/2001: sono stati presentati in entrambe le Camere ordini del giorno, accolti dal Governo, con i quali s’impegnava in vario modo l’Esecutivo a provvedere alla revisione organica della normativa penale. Anche nel corso dell’esame dei successivi decreti legge si è più volte sollecitata la rapida presentazione di una proposta di riforma dei codici militari. Il Governo ha provveduto a presentare al Senato l’apposito disegno di legge il 19 settembre 2003.
Le Commissioni riunite Giustizia e Difesa della Camera hanno esaminato il disegno di legge n. 5433, recante “Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare”, approvato dal Senato il 18 novembre 2004. A tale testo sono state abbinate le proposte C. 258 Spini, C. 527 Carboni, C. 534 Carboni, C. 576 Lavagnini, C. 2807 Minniti, C. 2866 Pisa e 5443 Perrotta.
L’A.C. 5433, adottato come testo base nella seduta del 9 febbraio 2005, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, diretti ad una complessiva modifica della legislazione penale militare, indicando i principi e criteri direttivi generali della delega, ed i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dei codici penali militari di pace e di guerra. Dopo aver dettato norme di coordinamento e transitorie, e disciplinato il procedimento per l’espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto, si delega il Governo ad emanare più testi unici, recanti le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario e penitenziario militare.
Dopo un complesso ed articolato dibattito, che ha visto la nomina di un comitato ristretto e lo svolgimento di audizioni informali, l’esame del disegno di legge è stato sospeso in Assemblea, nella seduta del 17 maggio 2005, su richiesta congiunta del Governo e delle Commissioni II e IV, per problemi di lettura organica del testo, derivanti dall’approvazione di un subemendamento dell’opposizione.
Nella scorsa Legislatura sono stati approvati diversi provvedimenti che hanno istituito o attribuito onorificenze e benefici di diverso genere al personale militare. Di seguito ne viene data una sintetica illustrazione.
La legge 15 marzo 2002, n. 37, ha conferito, a titolo di tributo d'onore alla memoria, il grado superiore ai quarantasei paracadutisti del 2° battaglione denominato «Tarquinia», periti in un incidente aereo nel corso di una esercitazione il 9 novembre 1971, presso lo scoglio della Meloria (Livorno), ed al paracadutista del battaglione denominato «Sabotatori», deceduto nel corso delle successive operazioni di recupero dei corpi delle vittime dell'incidente.
La legge 22 luglio 2004, n. 194, ha disposto la corresponsione di una somma forfetaria una tantum, a titolo di liquidazione, agli ex combattenti eritrei già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell’Eritrea, che in precedenza percepivano assegni di pensione ed assegni annessi alle decorazioni al valor militare, in sostituzione di questi ultimi. In tal modo si sono eliminati i carichi amministrativo-contabili, sopportati dalla Direzione provinciale dei servizi vari di Roma e dall’Ambasciata italiana all’Asmara, già incaricate dell’erogazione bimestrale degli assegni, e si è permesso ai destinatari di poter usufruire in un’unica soluzione di una somma abbastanza rilevante.
La legge 10 ottobre 2005, n. 207, ha istituito la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, e per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che sia deceduto o abbia subìto una invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero, durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di stato di guerra.
La legge 31 luglio 2002, n. 186, ha istituito la «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare», a perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare. La giornata deve essere commemorata annualmente, il giorno 12 del mese di novembre, presso il Monumento al marinaio d'Italia nella città di Brindisi. Questo monumento è stato edificato nel 1933, per iniziativa della Lega navale italiana, a ricordo di tutti i marinai scomparsi in mare al servizio della Patria. Per la commemorazione si è scelto il giorno 12 novembre in quanto in tale giorno, nel 1918, proprio a Brindisi, l’ammiraglio Thaon de Revel firmò il Bollettino della vittoria sul mare. La ricorrenza è considerata solennità civile, e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione d’orario per le scuole d’ogni ordine e grado
La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ha introdotto norme di vario tipo.
L’articolo 30 reca modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, in materia di onoranze ai caduti in guerra.
L’articolo 2 della citata legge n. 204/1951 integra le attribuzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti (in aggiunta a quelle già stabilite dalle leggi n. 877/1931 e n. 132/1936). Il Commissario provvede al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria ed successiva sistemazione definitiva delle salme che sono conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari.
Le leggi citate individuano specificamente i caduti in conseguenza della Prima e della Seconda Guerra mondiale, nonché i militari e civili deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell’Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna.
In relazione ai caduti dell’ultimo conflitto mondiale vengono compresi i militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento, i partigiani e i patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione, i civili deceduti quali ostaggi o per atti di rappresaglia, i marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra.
L’articolo in commento ha esteso il novero dei caduti su cui ha competenza il Commissario generale per le onoranze, in relazione al censimento, alla raccolta ed alla sistemazione delle salme.
Sono ora ricompresi:
§ i militari, i militarizzati ed i volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitaria decorrere dal 4 marzo 1848;
§ i militari e militarizzati deceduti durante le missioni di pace.
L’articolo 32 ha modificato l’assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate, inserendolo direttamente nella struttura del Ministero della difesa. Al Circolo viene destinato personale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa e, per il suo funzionamento, sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali e gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo non sono considerate commerciali.
L’articolo 33 ha autorizzato l’Amministrazione della difesa ad assegnare temporaneamente alloggi di servizio per il personale militare, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i comandi internazionali operanti nel territorio nazionale. L’assegnazione dev’essere volta a far fronte a temporanee esigenze organizzative di quei comandi.
La materia della costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e delle relative concessioni è stata disciplinata con la legge 18 agosto 1978, n. 497, che autorizzava il Ministero della difesa alla predisposizione di un programma decennale di costruzione di alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, secondo procedure e finalità ivi previste.
Gli alloggi di servizio sono classificati secondo cinque categorie: gratuiti per consegnatari e custodi; connessi all’incarico; di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; per esigenze logistiche del personale militare in transito o imbarcato e relativi familiari di passaggio; nell’ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede. Alla legge n. 497/1978, che detta alcune disposizioni circa la loro assegnazione, ha fatto seguito un regolamento ministeriale di attuazione che disciplina la classificazione e ripartizione degli alloggi; il calcolo ed adeguamento del canone; la formazione delle graduatorie ai fini dell’assegnazione (D.M. 16 gennaio 1997, n. 253).
L’articolo in commento, dunque, amplia il novero dei beneficiari dell’assegnazione degli alloggi di servizio, consentendo all’Amministrazione della difesa di includervi personale appartenente a Forze armate estere, purché impiegato presso comandi internazionali operanti nel territorio nazionale. Per questo personale l’assegnazione avviene con le medesime modalità e condizioni previste dalla citata legge n. 497/1978. Sono comunque fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali.
L’articolo 34 ha esteso il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria - previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, a favore dei soggetti colpiti da invalidità permanente a seguito di atti di terrorismo o di criminalità organizzata ovvero del loro coniuge e dei figli superstiti o dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti – ai medesimi congiunti ed ai genitori del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative, sono anticipate dall’Amministrazione di competenza, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile. Tale anticipazione è consentita nei limiti delle risorse destinate a tali finalità.
L’articolo 37 ha ampliato la categoria dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei carabinieri ammessi a determinati benefici di legge. In particolare, possono essere nominati allievi agenti della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri anche i congiunti degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
La legge 22 dicembre 2003, n. 365, ha disposto dei benefici per disincentivare l'esodo del personale militare addetto al controllo del traffico aereo, attratto dalle migliori condizioni economiche offerte dall’aviazione civile. La legge ha ammesso gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità, a contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte. Tale personale, per essere ammesso al beneficio, deve aver contratto, in connessione alla frequenza dei corsi di formazione e specializzazione legati alla propria qualifica, ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni. Per ciascun periodo di ferma è corrisposto un premio economico di vario importo.
La legge 31 marzo 2005, n. 48, ha equiparato, a tutti gli effetti, ai cimiteri di guerra: il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia); il Sacrario nazionale Mater Captivorum di Melle, in Valle Varaita (Cuneo) e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova). A tali sacrari si applicano, quindi, le disposizioni della legge n. 204/1951, che si è commentata sopra.
La legge 6 febbraio 2006, n. 34, ha concesso un’agevolazione al personale delle Forze armate e di polizia che intende acquisire un alloggio di cooperativa assistita dal contributo pubblico, eliminando l’obbligo della residenza del soggetto nello stesso comune ove sorge l’edificio assistito dal contributo pubblico. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, infatti, in particolare i più giovani, sono soggetti, per cause di servizio, a frequenti trasferimenti di sede, che rendevano impossibile l’osservanza dell’obbligo, determinando una situazione di ingiusta discriminazione. Detto requisito della residenza non è più necessario anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative citate.
La legge 7 febbraio 2006, n. 44, ha ridefinito per gli anni 2006 e 2007, in relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità, estendendolo, inoltre, ai grandi invalidi per servizio ed ai pensionati di guerra affetti da invalidità che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
Il decreto ministeriale 28 luglio 2005, n. 180, ha adottato il regolamento che disciplina gli aspetti tecnico-amministrativi e gestionali necessari a garantire l’operatività del fondo-casa, istituito dalla legge n. 724/1994, e per la concreta erogazione dei mutui agevolati al personale militare e civile della difesa, finalizzati alla costruzione o all’acquisto della prima casa.
Il regolamento definisce le finalità del fondo–casa e disciplina: le modalità di finanziamento e di gestione; gli organi di gestione e le loro funzioni; le modalità di concessione dei mutui al personale; il limite massimo delle somme erogabili; le categorie di soggetti esclusi dalla concessione dei mutui; gli obblighi dei mutuatari; le modalità di ammortamento dei mutui; la gestione dei mutui attraverso un istituto di credito, sulla base di un’apposita convenzione con il Ministero della difesa.
Nel corso della XIV Legislatura l’Italia, in ottemperanza ai suoi impegni internazionali, ha continuato a partecipare ad operazioni militari internazionali, inviando propri contingenti. I profili giuridici ed economici della partecipazione dei militari italiani a tali missioni sono stati disciplinati prioritariamente attraverso il ricorso a decreti legge, motivati dalla necessità ed urgenza degli interventi stessi. Con tali atti, generalmente collegati dalla dottrina costituzionale all'articolo 11 della Costituzione, nella parte che prevede che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali" rivolte allo scopo di assicurare la pace fra le Nazioni, si risponde all'esigenza di garantire, in attuazione di impegni assunti a livello internazionale, la partecipazione italiana ad operazioni per il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico in aree caratterizzate da fenomeni di instabilità e di crisi. A questi principi costituzionali sono ancorate le decisioni del Governo relative all’invio di contingenti militari, che sono sostenute, nella maggior parte dei casi, dalle deliberazioni favorevoli delle Camere in sede di indirizzo politico, e sono generalmente seguite dall’approvazione della necessaria disciplina legislativa, per lo più sotto forma di decreto-legge.
In linea generale, va rilevato che i provvedimenti legislativi di autorizzazione delle missioni sono volti a disciplinarne gli aspetti logistici e giuridico-amministrativi, con particolare riguardo al regime giuridico e retributivo del personale militare impegnato, e a garantirne la copertura finanziaria. Nel corso della Legislatura si sono registrati alcuni sviluppi positivi nella normativa in materia, derivanti anche dalle posizioni assunte dal Parlamento in sede di conversione dei decreti legge. In primo luogo, superando la precedente maggiore frammentarietà degli interventi, ci si è orientati verso una regolarizzazione degli atti normativi, facendo confluire tutte le missioni internazionali in un unico decreto legge a cadenza semestrale. Rispetto alla struttura interna del decreto, si è registrato un tentativo di semplificazione: limitazione della catena dei rinvii a precedenti decreti legge; disciplina di determinati istituti, come l’indennità di missione, mediante il rinvio diretto alla normativa di settore; indicazione specifica della denominazione e del luogo di svolgimento delle missioni prorogate, in modo da esaltare l’effettivo controllo da parte del Parlamento. La situazione è parzialmente mutata in seguito alle polemiche suscitate dalla decisione di inviare in Iraq una missione umanitaria e di ricostruzione ed un contingente di personale militare per garantire le necessarie condizioni di sicurezza a tale missione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese, dopo la fine delle operazione belliche da parte delle truppe americane nella primavera del 2003. In seguito alla richiesta formulata alla Camera dall’opposizione, in larga misura favorevole alla prosecuzione delle diverse missioni internazionali ma non all’autorizzazione della missione in Iraq, si è deciso di scorporare tale prosecuzione dal D.L. n. 165/2003. Quindi la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219, ha mantenuto la sola disciplina relativa alla missione in Iraq, mentre la prosecuzione della pluralità delle missioni internazionali è stata disposta separatamente dalla legge 11 agosto 2003, n. 231, con una larghissima maggioranza parlamentare. Una situazione analoga si è ripetuta in occasione della presentazione dei D.L. 30 luglio 2004, n. 160, e 19 gennaio 2005, n. 3, fino a che il Governo si è deciso a presentare due decreti legge distinti: i D.L. 28 giugno 2005 nn. 111, e 112, relativi, rispettivamente, al complesso delle missioni internazionali ed alla missione in Iraq. Tale scelta è stata ripetuta con la presentazione dei D.L. 17 gennaio 2006, nn. 9 e 10. L’esigenza di velocizzare la conversione in legge di tali due ultimi decreti, a causa dell’avvicinarsi del termine della Legislatura, ha portato, tuttavia, alla scelta di recepire il loro contenuto in due distinti articoli di un’unica legge: 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante proroga termini.
Per approfondire queste tematiche, v. scheda Profili internazionali e costituzionali.
Nel corso della XIV legislatura l’Italia ha partecipato a 57 missioni militari fuori dai confini nazionali; di queste, 32 sono tuttora in corso.
Nome missione |
Località |
Legislatura di inizio |
Stato |
Active Endeavour |
Mediterraneo orientale |
XIV |
In corso |
Albania 2 |
Albania |
XIII |
In corso |
Albit |
Albania |
XIII |
Conclusa |
Allied Harmony |
Macedonia |
XIV |
Conclusa |
Althea |
Bosnia |
XIV |
In corso |
Amber Fox |
Macedonia |
XIV |
Conclusa |
Antica Babilonia |
Iraq |
XIV |
In corso |
Artemis |
R.D. Congo |
XIV |
Conclusa |
Bilaterale Interni |
Albania |
XIII |
In corso |
Cessate il fuoco sui Monti Nuba |
Sudan |
XIV |
Conclusa |
Coherent Behaviour |
Mediterraneo orientale |
XIV |
Conclusa |
COMMZW |
Balcani |
XIII |
Conclusa |
DIE |
Albania |
XIII |
In corso |
Distinguished Games |
Grecia |
XIV |
Conclusa |
Enduring Freedom |
Golfo arabico |
XIV |
In corso |
Essential Harvest |
Macedonia |
XIV |
Conclusa |
EU BAM Moldova e Ucraina |
Moldavia e Ucraina |
XIV |
In corso |
EU BAM Rafah |
Territori palestinesi |
XIV |
In corso |
EUMM |
Balcani |
X |
In corso |
EUPAT |
Albania |
XIV |
In corso |
EUPM |
Bosnia Erzegovina |
XIV |
In corso |
EUPOL Kinshasa |
R.D. Congo |
XIV |
In corso |
Indus |
Pakistan |
XIV |
Conclusa |
IPTF |
Bosnia Erzegovina |
XIII |
Conclusa |
ISAF |
Afghanistan |
XIV |
In corso |
KFOR |
Kosovo |
XIII |
In corso |
MAPE |
Albania |
XIII |
Conclusa |
Mare sicuro 2005 |
Somalia |
XIV |
Conclusa |
MFO |
Medio oriente |
VIII |
In corso |
MIATM |
Malta |
X |
In corso |
MINUGUA |
Guatemala |
XII |
Conclusa |
MINURSO |
Marocco |
X |
In corso |
Missione UE di sostegno ad AMIS II |
Sudan |
XIV |
In corso |
MONUC |
Congo |
XIII |
Conclusa |
MSU |
Kosovo |
XIII |
In corso |
NATO Headquarters Sarajevo |
Bosnia Erzegovina |
XIV |
In corso |
NATO HQ Skopje |
Macedonia |
XIV |
In corso |
NATO HQ Tirana |
Albania |
XIV |
In corso |
NTM-I |
Iraq |
XIV |
In corso |
Operazione Concordia |
Macedonia |
XIV |
Conclusa |
Processo di pace in Somalia |
Somalia |
XIV |
Conclusa |
Processo di pace in Sudan |
Sudan |
XIV |
Conclusa |
Proxima |
Macedonia |
XIV |
Conclusa |
SFOR |
Bosnia Erzegovina |
XIII |
Conclusa |
Standing NRF MCM Group |
Mediterraneo |
XIV |
In corso |
TIPH II |
Israele |
XIII |
In corso |
UNFICYP |
Cipro |
XIV |
In corso |
UNIFIL |
Libano |
VIII |
In corso |
UNIKOM |
Iraq |
X |
Conclusa |
UNMEE |
Etiopia ed Eritrea |
XIII |
Conclusa |
UNMIK |
Kosovo |
XIII |
In corso |
UNMIL |
Liberia |
XIV |
Conclusa |
UNMIS |
Sudan |
XIV |
In corso |
UNMOGIP |
India e Pakistan |
III |
In corso |
UNOWA |
Senegal |
XIV |
Conclusa |
UNTSO |
Medio oriente |
II |
In corso |
WEUDAM |
Croazia |
XIII |
Conclusa |
Quando la legislatura è iniziata (30 maggio 2001) erano in corso 24 missioni, di cui 15 autorizzate o prorogate attraverso un intervento legislativo del Parlamento.
Nel corso della legislatura sono state intraprese 33 nuove missioni, delle quali 27 hanno visto un intervento parlamentare attraverso uno o più provvedimenti legislativi e/o l’approvazione di atti di indirizzo.
Si può maggiormente comprendere il rilievo avuto dall’impegno militare italiano fuori dai confini nazionali, se si considera che le missioni militari cui l’Italia ha partecipato dal Dopoguerra ad oggi sono complessivamente 106. Durante la legislatura che si è conclusa hanno quindi operato più della metà delle missioni svolte nell’intero periodo repubblicano, mentre si è dato inizio a più del 30% di questo totale.
La presenza italiana nello scenario internazionale, già sensibilmente cresciuta negli anni Novanta, in particolare attraverso la partecipazione alle operazioni conseguenti alla crisi del Golfo Persico (1990-1991) e alle vicende dei Balcani (in particolare nel 1995 e nel 1999), ha visto, nella presente legislatura, un ulteriore rafforzamento, sia per lo svolgimento di missioni di carattere umanitario, sia per l’impegno in aree di crisi nell’ambito di operazioni di peace-keeping, sia per l’espletamento di compiti collegati alla lotta al terrorismo internazionale, dichiarata dopo gli attentati dell’11 settembre 2001.
La tabella seguente indica la progressiva evoluzione dell’impegno italiano:
Legislatura |
I |
II |
III |
IV |
V |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
Missioni iniziate |
1 |
2 |
4 |
1 |
1 |
4 |
1 |
16 |
9 |
9 |
25 |
33 |
In corso durante la XIV |
- |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
- |
4 |
- |
1 |
15 |
33 |
In corso al 28/4/2006 |
- |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
- |
3 |
- |
- |
7 |
18 |
Delle 33 nuove missioni, sono 26 quelle condotte dalle Organizzazioni internazionali alle quali l’Italia appartiene; la seguente tabella da conto della partecipazione italiana a missioni distinte per organizzazione internazionale:
|
Svolte nella XIV |
Già iniziate |
Iniziate nella XIV |
Missioni 1950-2006 |
|
In corso al 28/4/2006. |
ONU |
14 |
10 |
4 |
32 |
|
7 |
NATO |
16 |
4 |
12 |
25 |
|
9 |
UE |
11 |
1 |
10 |
11 |
|
8 |
UEO |
1 |
1 |
- |
3 |
|
- |
NATO e UEO |
- |
- |
- |
2 |
|
- |
OSCE |
- |
- |
- |
1 |
|
- |
UE e UEO |
1 |
1 |
- |
1 |
|
- |
Condotte da organizza-zioni internazionali |
43 |
17 |
26 |
75 |
|
24 |
Non condotte da organiz-zazioni internazionali |
14 |
7 |
7 |
31[9] |
|
8 |
Totale |
57 |
24 |
33 |
106 |
|
32 |
Un aspetto di rilievo, nell’ambito delle missioni condotte da organizzazioni internazionali, è stato quello deIla definizione e della realizzazione di un contributo dell'Unione europea nella gestione delle crisi internazionali. L’impegno europeo ha avuto un sensibile sviluppo dopo il raggiungimento dell'accordo UE-NATO del 16 dicembre 2002 per l'utilizzo di assetti e risorse.
Sotto il profilo della tipologia, le missioni si possono suddividere secondo il seguente prospetto:
|
Svolte nella XIV |
Già iniziate |
Iniziate nella XIV |
Missioni 1950-2006 |
|
In corso al 28/4/2006. |
mantenimento della pace (peace-keeping) |
24 |
12 |
12 |
46 |
|
13 |
assistenza internazionale |
20 |
9 |
11 |
32[10] |
|
12 |
imposizione della pace (peace-enforcing) |
10 |
3 |
7 |
22[11] |
|
7 |
formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making) |
3 |
- |
3 |
6 |
|
- |
Totale |
57 |
24 |
33 |
106 |
|
32 |
Per quanto riguarda le aree geografiche interessate dalle missioni, emerge che il nostro Paese si è maggiormente impegnato nei territori tradizionalmente strategici e delicati per la sua sicurezza: Europa e area mediterranea. Si evidenziano, infatti, i dati seguenti:
Per quanto riguarda le 33 missioni iniziate nella XIV legilslatura, quasi la metà si colloca in Europa (13 in quella extracomunitaria – Balcani - e 2 in quella UE –Grecia e Cipro), mentre le altre sono presenti in Medio Oriente (5), nell’Africa subsahariana (10) e in Asia (3).
Se si analizza, infine, secondo le diverse aree geografiche, la distribuzione dei 8.652 militari italiani impegnati al 5 maggio 2006 nelle missioni all’estero, risulta risulta ancora prevalente l’impiego delle nostre Forze armate nei Balcani:
Paesi europei non comunitari di cui 7.426 nei Balcani |
3.575 |
Paesi del Medio oriente |
3.090 |
Paesi dell'Asia centrale e meridionale |
1.925 |
Paesi dell’Unione europea |
49 |
Paesi dell'Africa Subsahariana |
8 |
Paesi del Nord Africa |
5 |
Il personale militare che partecipa alle operazioni che non sono condotte dalle Organizzazioni internazionali è pari a 3.279 unità, mentre quello che partecipa alle missioni condotte dalle Organizzazioni internazionali (5.373) è ripartito tra i seguenti organismi: NATO (4.338), ONU (109) UE (926).
Per maggiori approfondimenti, v. scheda Missioni internazionali della Legislatura.
I decreti legge che periodicamente autorizzano o prorogano le missioni internazionali contengono, principalmente, come si è detto, le disposizioni relative al trattamento giuridico e retributivo del personale impegnato in esse. In seguito ad una certa stabilizzazione del contenuto dei decreti, possiamo evidenziare brevemente tali disposizioni. Per un esame più dettagliato, invece, v. scheda Disciplina delle missioni internazionali.
Indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, però, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
Al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui alla medesima legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.
Trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 marzo 1982, n. 301, e successive modificazioni, per il personale militare in servizio per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie. In particolare, l’articolo 1 della legge prevede che a tale personale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento, sia dovuto anche il rimborso della spesa di un’assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione o assegno perequativo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto, e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Le disposizioni in materia d’indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
In caso di decesso del personale in questione per causa di servizio connessa all'espletamento della missione, ai familiari del militare deceduto è attribuita la pensione spettante, in base all'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso. Tale trattamento pensionistico è pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto.
In caso d’invalidità, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico, previsti, rispettivamente, dalla legge n. 308/1981 e dal R.D. 1345/1926.
Nel caso in cui il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace contragga infermità idonee a divenire causa di inabilità, l’articolo 4-ter del D.L n. 393/2000 dispone che sia trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Il trattamento economico viene corrisposto nella misura intera. Il medesimo articolo prevede anche l’applicazione di vari benefici in materia di assunzioni previsti dalla legislazione a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
A favore del personale militare impegnato nelle missioni sono previste altre facilitazioni per la concessione dei passaporti e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
Nel caso di urgenti esigenze connesse con l’operatività del contingente impegnato nella missione e qualora sia accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, gli Stati maggiori di Forza armata possono disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente, mentre il Ministero della difesa è autorizzato, ai fini e per la durata delle missioni, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri.
Per il raggiungimento delle finalità connesse alla missione di pace, viene talvolta autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi o la cessione in uso di mezzi alle autorità del Paese presso il quale si svolge la missione o ai Paesi interessati alla missione stessa.
I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono valutati ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.
Innovando rispetto alla prassi precedente, al personale militare impegnato nelle missioni “Enduring Freedom”, “Active Endeavour”, “Resolute Behaviour” e ISAF, si applica il codice penale militare di guerra[12] e l’articolo 9 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni per la partecipazione all’operazione “Enduring Freedom”, mentre al personale militare impiegato nelle restanti operazioni di pace si applica il codice penale militare di pace, oltre ad alcune disposizioni del citato articolo 9.
Per una maggiore razionalizzazione e certezza in ordine alla copertura finanziaria delle missioni, l’articolo 3, commi 8 e 9 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha istituito un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace, dell’ammontare di 1.200 milioni di euro, prevedendo anche obblighi informativi a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, che è chiamato a trasmettere al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti. La disposizione è stata ribadita dall’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), e dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che, tuttavia, ha portato l'ammontare dello stanziamento a 1.000 milioni di euro.
In precedenza si faceva ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.
La mancanza di una unitaria disciplina di settore ha reso necessaria, come si è detto, la continua riproposizione della normativa appena commentata nei vari decreti legge di proroga che, nonostante il tentativo di semplificazione, hanno continuato ad essere caratterizzati dal rinvio ad un significativo numero di disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi. Peraltro, la necessità di una disciplina stabilmente applicabile a tali missioni è stata più volte richiamata anche nella scorsa Legislatura nei pareri resi dal Comitato per la legislazione, in occasione dell’esame dei decreti-legge sulla materia.
Nel corso della Legislatura è stato fatto il tentativo di definire il quadro generale del regime giuridico e retributivo da applicare al personale militare impegnato nelle missioni internazionali all’estero. Sono state presentate le proposte di legge di iniziativa dei deputati Ascierto (A.C. 1038), Molinari (A.C. 1108), Migliori (A.C. 1142) e Lavagnini (A.C. 1514), confluite in un testo unificato approvato dalla Commissione il 12 febbraio 2002. Il provvedimento licenziato per l’Assemblea si componeva di dodici articoli relativi a: ambito di applicazione della normativa; trattamento di missione, previdenziale, assistenziale ed assicurativo; disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che ha contratto infermità in servizio; responsabilità per i danni cagionati dalle Forze armate; alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati; modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione, abbandono dei materiali; modifiche al D.Lgs. 215/2001 ed alla legge n. 642/1961. Nella seduta del 21 marzo 2002 l’Assemblea ha deliberato, su proposta del relatore, di rinviare il provvedimento alla Commissione difesa, in seguito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio il 19 marzo, in quanto recante nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, deciso con un accordo politico dai Capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 e in seguito firmato a Roma il 29 ottobre 2004, riunisce in un unico testo tutte le disposizioni contenute nei differenti Trattati e protocolli vigenti. V. scheda Il Trattato costituzionale del Dipartimento Affari comunitari.
Il Trattato è stato fino ad ora ratificato da 14 Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia, Spagna ed Ungheria. In Italia il Trattato è stato ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.
A seguito dell’esito negativo dei referendum sulla ratifica del Trattato costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi, i Capi di Stato e di Governo hanno adottato, al Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, una dichiarazione che, pur sottolineando che tali risultati non rimettono in discussione l’interesse dei cittadini per la costruzione dell’Europa, riconosce la necessità di svolgere una riflessione comune. La dichiarazione ribadisce la validità della prosecuzione dei processi di ratifica. Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 dovrebbe procedere ad una valutazione globale dei dibattiti nazionali e decidere sul seguito del processo.
Nell’ambito della versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea (TUE) attualmente vigente, la PESD trova una sua collocazione nel Titolo V, relativo alle “Disposizioni sulla Politica estera e di sicurezza comune” (PESC) e si definisce come una sua specificazione. L’art. 2 delle disposizioni comuni sancisce, infatti, che uno degli obiettivi dell’Unione consiste nell’”affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17”
Ribadendo e sviluppando questo principio, il citato art. 17 del Titolo V stabilisce, al par. 1, primo comma, che la PESC comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, tra cui la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il Consiglio europeo decida in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali. Si vede chiaramente come nel TUE la PESD non si ponga come materia comunitarizzata. Si tratta, piuttosto, di una politica in corso di definizione, di cui sono fissati i presupposti contenutistici e procedurali, ma ancora allo stato fluido. La PESD risente dei limiti che sono propri, più in generale, della PESC: le procedure di funzionamento sono di tipo intergovernativo ed il processo decisionale richiede il consenso degli Stati membri, mentre nei settori comunitari tradizionali, quali il mercato interno e la politica commerciale, è richiesta la votazione a maggioranza; si registra un ruolo ridotto della Commissione, del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, in netto contrasto con le competenze delle tre istituzioni a livello comunitario.
Il secondo comma del par. 1 precisa che la PESD non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri che realizzano la loro difesa comune tramite la NATO, nell'ambito del relativo Trattato, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. Il par. 3 sottolinea, inoltre, come l'adozione di decisioni che hanno implicazioni nel settore della difesa non pregiudica le politiche e gli obblighi appena esposti. Mentre il par. 4 specifica che le disposizioni dell’articolo non ostano allo sviluppo di una cooperazione rafforzata fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e della NATO, purché tale cooperazione non contravvenga a quella prevista dal Titolo V e non la ostacoli.
Particolarmente interessante e rilevante è, invece, la disposizione recata dal par. 2 che ha trasferito alla competenza dell’Unione le cosiddette Missioni di Petersberg[13]. Si tratta delle missioni umanitarie e di soccorso, delle attività di mantenimento della pace e delle missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace. La disposizione esprime la volontà di intervenire concretamente e con efficacia per la soluzione dei conflitti che mettono a repentaglio la pace e la sicurezza, facendo dell’Unione un soggetto visibile ed attivo nella strategia internazionale. Si è trattato di un notevole passo avanti, compiuto con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam nel 1999, in un momento in cui era diventata meno grave, rispetto ai tempi della guerra fredda, la minaccia di conflitti su larga scala, ma si assisteva alla recrudescenza di conflitti locali che costituivano un serio rischio per la sicurezza europea, come, ad esempio, la guerra nell'ex-Jugoslavia.
Per completare il quadro appena tracciato, esaminiamo brevemente le strutture organizzative preposte alla gestione della PESD. Il Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 ha adottato la relazione della Presidenza sulla politica europea di sicurezza e di difesa che prevede, in particolare, lo sviluppo delle capacità militari dell’Unione, la creazione di strutture politiche e militari permanenti e l’incorporazione nell’Unione delle funzioni di gestione delle crisi proprie dell’UEO.
In seguito, con tre distinte decisioni del Consiglio del 22 gennaio 2001, sono state istituite le seguenti strutturepermanenti preposte alla conduzione della PESD:
Comitato politico e di sicurezza (COPS), responsabile della direzione strategica e del controllo delle operazioni militari e dell’attuazione delle decisioni delle preesistenti istituzioni da cui dipende (Coreper, Consiglio Affari generali; Alto rappresentane per la PESC);
Comitato militare, composto dai Capi di Stato maggiore della Difesa dei Paesi membri, è organo di consulenza tecnica del Cops e di direzione dello Staff militare;
Stato Maggiore, struttura tecnico-militare (composto di esperti militari distaccati dagli Stati membri) è responsabile verso il Comitato militare della componente operativa e di pianificazione strategica, svolge inoltre funzione di cellula di allarme precoce e di consulenza agli organismi della UE.
Il Trattato costituzionale segna un ulteriore importante passo avanti nella definizione e nello sviluppo della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD). Questo pilastro della costruzione europea assume nel nuovo Trattato una dimensione ed una visibilità maggiore, percepibili immediatamente sia per il numero di articoli dedicati alla materia, sia per il loro rilievo sistematico, segnalato dalle rubriche e dalla formulazione di una specifica sezione dedicata all’argomento.
Il nuovo Trattato costituzionale non modifica la collocazione della PESD nell’ambito della PESC, così come strutturata nel Trattato sull’Unione europea (TUE). Il nuovo trattato ripropone infatti la collocazione della PESD nel contesto della PESC, attribuendo all’Unione la competenza in materia di politica estera e di sicurezza comune in tutti i settori della politica estera ed in tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. Viene pertanto ripreso, quasi testualmente, il dettato dell’art. 17, par. 1, secondo comma, del TUE.
La capacità operativa dell’Unione continua ad essere fondata sul ricorso a mezzi civili e militari, attraverso i quali l'Unione può svolgere missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
Il nuovo Trattatospecifica quali sono le missioni di cui all'articolo I-41, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili e militari. La nuova formulazione, di cui si segnala la portata innovativa, estende i contenuti delle Missioni di Petersberg, integrandole con ulteriori compiti relativi alle missioni di disarmo, di consulenza ed assistenza in materia militare, di stabilizzazione al termine dei conflitti, di lotta contro il terrorismo, anche sul territorio di stati terzi.
Le decisioni relative alle missioni PESD sono prese dal Consiglio, che adotta decisioni europee che ne stabiliscono gli obiettivi, la portata e le modalità generali di realizzazione, mentre gli aspetti civili e militari sono coordinati dal Ministro degli affari esteri dell’Unione, sotto l’autorità del Consiglio e in collaborazione con il Comitato politico e di sicurezza (COPS).
Innovando rispetto al sistema vigente, è altresì introdotta una forma più flessibile di cooperazione nell’ambito della difesa, prevedendo che il Consiglio possa affidare la realizzazione delle missioni citate ad un gruppo di Stati membri, allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Vengono definite le procedure per il loro svolgimento, prevedendo che gli Stati che lo desiderano e che dispongono delle capacità necessarie, in associazione con il Ministro degli affari esteri dell'Unione, si accordino sulla gestione delle missioni. Il Consiglio è periodicamente informato del loro andamento ed è immediatamente investito della questione se la realizzazione di tali missioni genera conseguenze di notevole rilievo o se s’impone una modifica dell'obiettivo, della portata o delle modalità di svolgimento. In tal caso, il Consiglio adotta le decisioni europee necessarie.
La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà ad una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso, conformemente alle rispettive norme costituzionali.
Viene ribadito, inoltre, che il perseguimento della politica di sicurezza e di difesa comune non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal Trattato NATO per i suoi membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite quella organizzazione, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. E’ contestualmente valorizzato il ruolo dell’UEO.
Un’ulteriore innovazione introdotta dal nuovo Trattato è costituita dall’impegno per gli Stati a mettere a disposizione dell'Unione capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio in ambito PESD. Inoltre gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono metterle a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Viene istituita l'Agenzia europea per la difesa, incaricata di: individuare le esigenze operative; contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa; partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti; assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
L’Agenzia è posta sotto l'autorità del Consiglio ed ha il compito di:
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri;
b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione efficienti e compatibili;
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi di cooperazione specifici;
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative future;
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari.
L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento sono decisi dal Consiglio, a maggioranza qualificata.
Per quanto riguarda le decisioni europee relative all'attuazione della PESD, esse sono adottate dal Consiglio all'unanimitàsu proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione o di uno Stato membro. Il Ministro può proporre il ricorso sia agli strumenti dell’Unione che a quelli nazionali. Anche se viene ribadito che PESD non rientra nell’ambito delle materie comunitarizzate, è comunque previsto che il Parlamento europeo sia consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali in materia, e sia tenuto al corrente della sua evoluzione.
Il nuovo Trattato introduce un’ulteriore forma di flessibilità nella cooperazione in materia di difesa, strutturando in tal modo una sorta di doppio binario nella partecipazione dei Paesi europei alla politica della difesa. E’ prevista, infatti, la cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto gli impegni sulle capacità militari, possono notificare l’intenzione di partecipare alla cooperazione strutturata permanente in materia di difesa al Consiglio e al Ministro degli affari esteri dell’Unione. Tale cooperazione è finalizzata allo svolgimento delle missioni più impegnative e viene attivata secondo specifiche procedure contenute nel nuovo Trattato, con una decisione assunta, per i primi ingressi, a maggioranza qualificata dal Consiglio (almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati), sulla base del parere del Ministro degli esteri.Gli ingressi successivi sono decisi a maggioranza qualificata dal Consiglio con il voto dei soli Stati membri che fanno parte della cooperazione.
Il Protocollo n. 23 in materia di cooperazione strutturata permanente prevede che essa sia aperta ad ogni Stato membro che si impegni, tra l’altro, a:
procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa;
fornire entro il 2007 unità di combattimento capaci di intraprendere le missioni di cui all’articolo III-309 entro un termine da 5 a 30 giorni, e sostenerle per un periodo iniziale di 30 giorni, prorogabile di 120 giorni;
riesaminare regolarmente gli obiettivi relativi al livello delle spese di investimento in materia di equipaggiamenti di difesa, alla luce della situazione internazionale e delle responsabilità dell’Unione;
ravvicinare, nella misura del possibile, gli strumenti di difesa e prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, interoperabilità, flessibilità e capacità di dispiegamento delle forze.
Una significativa novità introdotta dal nuovo Trattato è quella costituita dalla clausola di mutua assistenza, tipica delle organizzazioni a scopo difensivo:in caso di aggressione armata subita da uno Stato membro nel suo territorio, gli altri Stati membridevono prestare aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità delle disposizioni dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che regola il diritto di legittima difesa individuale e collettiva, e senza che ciò pregiudichi il carattere specifico della loro politica di sicurezza e difesa. Gli impegni e la cooperazione in tale settore rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito della NATO.
Un’ulteriore innovazione del Trattato, che si pone in connessione con quella appena esaminata, riguarda la clausola di solidarietà, che prevede che qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, l'Unione e gli Stati membri agiscano congiuntamente in uno spirito di solidarietà. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: prevenire la minaccia terroristica; proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacchi terroristici.
Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie relative alla PESC ed alla PESD, il nuovo Trattato riproduce, in parte, quanto già disposto dal TUE. Le spese amministrative ed operative per l'attuazione della PESC e della PESD continuano ad essere a carico del bilancio dell'Unione, fatta eccezione per le spese operative derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, salvo che il Consiglio decida altrimenti.
Per il finanziamento delle missioni che non sono a carico del bilancio dell'Unione, viene creato un fondo iniziale per la gestione delle missioni militari, costituito da contributi degli Stati membri con il compito di finanziare i preparativi delle missioni.
Le modalità di costituzione e di finanziamento, di gestione e di controllo finanziario del fondo sono stabilite a maggioranza qualificata dal Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri dell'Unione.
Il settore dell’industria della difesa e della cooperazione in materia di armamenti è stato oggetto, durante la XIV Legislatura, di un importante accordo quadro che ha rappresentato il risultato di una intensa attività diplomatica svolta negli anni Novanta con l’obiettivo di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa e, nel contempo, di concorrere a definire l'identità europea nel campo della sicurezza e della difesa.
L'Accordo quadro di Farnborough del 27 luglio 2000 sull'industria europea per la difesa, è stato sottoscritto tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, e riguarda le misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa.
L'Accordo di Farnborough è strutturato in nove parti e si compone di 60 articoli.
I suoi principali obiettivi sono:
facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa e garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle conseguenti problematiche;
contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento di armi e servizi ai settori della Difesa relativi ai Paesi;
omogeneizzare le procedure nazionali di controllo sull’esportazione di prodotti e tecnologie militari;
facilitare gli scambi di informazioni classificate tra i Paesi firmatari o fra le relative industrie per la difesa e stabilire i principi per la gestione di tali informazioni;
promuovere il coordinamento di ricerca;
promuovere l’armonizzazione dei requisiti militari delle rispettive Forze armate.
E’ prevista la costituzione di un Comitato esecutivo composto da un rappresentante per ogni Paese, che avrà la responsabilità di esercitare il controllo dello stesso accordo, di monitorarne l’efficacia, di raccomandare l’apporto di eventuali emendamenti e di proporre ulteriori strumenti internazionali.
L’Accordo disciplina la sicurezza degli approvvigionamenti.
E’ prevista la creazione di società trasnazionali per la difesa, formate da industrie per la difesa di due o più Paesi firmatari o con impianti ubicati nell’ambito dei territori di due o più Paesi, come probabile conseguenza della ristrutturazione industriale.
Viene riconosciuto il beneficio derivante dal mercato aperto e vengono definite, altresì, le procedure per le consultazione tra i Paesi relative alla sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità di individuazione delle priorità degli approvvigionamenti, sia in tempo di pace, che durante una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato.
Per quanto concerne le procedure di trasferimento e di esportazione relative ad articoli e servizi per la difesa, l’Accordo definisce, in particolare, le modalità relative a:
trasferimenti di articoli e servizi per la difesa tra Paesi firmatari, nel contesto di un Programma di Armamento in cooperazione (realizzato congiuntamente tra Paesi aderenti in base ad un accordo internazionale o a un accordo tra due o più Parti), per i quali vengono utilizzate le Licenze globali di progetto, che eliminano la necessità di autorizzazioni specifiche nazionali;
esportazioni di articoli e servizi per la difesa ad altri Paesi, nel contesto di un Programma di Armamento in cooperazione, che avvengono sulla base dei principi base stabiliti dalle Parti che intraprendono il Programma, secondo le modalità contenute nell’Accordo;
trasferimenti ed esportazioni di articoli e servizi per la difesa, realizzate nell’ambito di un programma effettuato in cooperazione fra i produttori non condotto sulle basi di un progetto intergovernativo;
trasferimenti di articoli e servizi per la difesa prodotti a livello nazionale e che non rientrano nelle tipologie precedenti.
Riguardo alla sicurezza delle informazioni classificate, queste sono gestite secondo il principio di evitare inutili restrizioni, in base alle normative nazionali, all’accordo stesso, nonché all’allegato all’accordo. Sono stabilite le classifiche di sicurezza nazionale, le procedure di consultazione, i mezzi per la trasmissione delle informazioni, le procedure per le visite alle strutture militari o industriali, le modalità di accesso alle informazioni e le relative garanzie di riservatezza e di utilizzo.
In materia di ricerca e tecnologia nel settore della difesa, l’Accordo stabilisce che lo scambio di informazioni può riguardare: le strategie e le politiche di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed i relativi programmi attuali e futuri. L’Accordo reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra le Parti e promuove un codice di condotta comune per il coordinamento delle attività di ricerca e tecnologia, attribuendo alle Parti l’individuazione dei metodi e dei mezzi per affidare la gestione dei programmi o dei progetti ad un’organizzazione con personalità giuridica.
Le attività di ricerca e tecnologia sono ispirate al principio della concorrenza e del “profitto globale” e non riferito ad ogni singolo progetto.
Il trattamento delle informazioni tecniche è soggetto alla “necessità di conoscere” del presunto destinatario delle stesse ed alle normative relative alla sicurezza nazionale. E’ previsto che ogni Parte riservi un uguale trattamento alle industrie della difesa nazionali ed a quelle delle altre Parti.
L’Accordo reca, altresì, disposizioni relative alla proprietà delle informazioni, alle modalità di rilascio, di uso e di scambio delle stesse. E’ inoltre stabilito che, a supporto della ristrutturazione dell’industria europea della difesa, le Parti stipulino ulteriori accordi, volti all’armonizzazione delle disposizioni e delle procedure riguardanti il trattamento delle informazioni tecniche.
Tra le finalità dell’Accordo vi è anche quella di armonizzare i requisiti militari, al fine di: migliorare il coordinamento tra le Forze armate ed attivare un processo permanete per definire un concetto comune per l’impiego delle forze; preparare un piano comune per il loro sviluppo; definire requisiti comuni per l’acquisizione degli equipaggiamenti; condurre un dialogo comune con l’industria della difesa. Tutto ciò nell’ambito di un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune sulle future necessità operative e che sia frutto della collaborazione tra le Parti, al fine di procedere all’armonizzazione delle rispettive procedure di gestione dei programmi.
Viene disciplinata,. Infine, la tutela delle informazioni sensibili a livello commerciale, stabilendo i casi in cui le consultazioni tra le Parti sono soggette ad una serie di restrizioni.
La ratifica dell’Accordo è stata autorizzata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, che ha anche apportato modifiche alla normativa riguardante il commercio degli armamenti, sia attraverso una serie di modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sia attraverso ulteriori disposizioni volte ad aggiornare la normativa alle novità intervenute nel settore nell’ultimo decennio
La legge n. 185/1990, recante “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, disciplina l'intera materia, dedicando particolare attenzione: all'individuazione dei Paesi verso i quali le operazioni commerciali sono vietate; alla classificazione dei materiali d'armamento; all'istituzione del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore e alle relative modalità d'iscrizione; all'istituzione degli organismi di coordinamento e controllo; alla disciplina delle trattative contrattuali; alla procedura per ottenere l'autorizzazione all'importazione, esportazione e transito dei materiali d'armamento; agli obblighi delle imprese, prevedendo infine sanzioni penali per l'inosservanza della normativa. La legge dispone, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti annualmente, entro il 31 marzo, una relazione al Parlamento in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
So segnala che nella Legislatura appena trascorsa la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno 2004 (Doc. LXVII, n. 4), presentata il 30 marzo 2005, è stata esaminata per la prima volta, senza deliberazioni, dalle Commissioni riunite Esteri e Difesa, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento della Camera, nelle sedute del 10 maggio, 16 e 23 giugno, e 21 settembre 2005.
Le modifiche introdotte alla legge n. 185/1990 e le nuove disposizioni in materia di commercio di materiali d’armamento, hanno l’obiettivo di adeguare la legge al nuovo contesto che si è determinato con l’entrata in vigore dell’Accordo di Farnborough.
Tra le principali innovazioni, si registra l’istituzione della licenza globale di progetto, che è una nuova forma di autorizzazione alle operazioni riguardanti l’esportazione, l’importazione e il transito di materiali di armamento per le imprese che partecipano a programmi congiunti intergovernativi con imprese di Paesi comunitari o della NATO.
Sono regolate le modalità per il rilascio della licenza globale di progetto, le forme di pubblicità relative alle attività espletate sulla base di tale strumento ed esclude dalla disciplina ordinaria delle trattative contrattuali le operazioni autorizzate sulla base di tale forma di autorizzazione, svolte con imprese di Paesi comunitari o della NATO.
E’ stato esteso, inoltre, il divieto d’esportazione e di transito di materiali d’armamento ai Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo da parte dell’UE o dell’ONU. Sono state previste condizioni particolari per i casi relativi alle trattative riguardanti Paesi NATO e UE o per le operazioni contemplate da apposite intese intergovernative. Sono escluse dalla disciplina ordinaria, relativa alle trattative contrattuali, le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi.
E’ stato introdotto un nuovo regime dei termini per la conclusione delle operazioni autorizzate e delle modalità di concessione di possibili proroghe. Le licenze globali di progetto godono di termini di scadenza superiori.
Sono state stabilite norme specifiche sulla presentazione ed i contenuti delle domande relative alle diverse tipologie di autorizzazione all'esportazione, all'importazione, alle cessioni di licenza ed al transito di materiali di armamento,
La legge n. 148/2003 ha infine stabilito procedure distinte per quanto attiene ai programmi già avviati di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia.
Per completare il recepimento delle novità legislative intervenute nella materia in oggetto, nel corso della Legislatura è stato emanato il nuovo Regolamento di esecuzione della legge 185 del 1990, adottato con il D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93. Il regolamento detta le norme generali sui procedimenti, con riferimento alle caratteristiche delle comunicazioni, delle domande e delle documentazioni, regola la pubblicità delle informazioni relative alle operazioni e detta disposizioni inerenti alla sicurezza delle attività. Disciplina, inoltre, i singoli procedimenti: definizione delle “apposite intese intergovernative”, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge; comunicazione di inizio di trattative contrattuali; presentazione della domanda di autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione. Definisce, infine, le competenze in materia di individuazione dei programmi di coproduzione intergovernativa.
Il bilancio della Difesa comprende, oltre alle spese connesse all’attività propria delle Forze armate (funzione Difesa), anche le spese per l’Arma dei carabinieri (funzione Sicurezza pubblica), quelle per la corresponsione del trattamento provvisorio di pensione del personale militare (Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), e altre tipologie di spesa non direttamente correlate ai compiti istituzionali. Pertanto, soltanto le spese per la funzione Difesa sono specificamente finalizzate ai compiti strettamente militari.
In particolare, le risorse destinate alle esigenze delle tre Forze armate, che rappresentano circa il 71,7% del bilancio del Ministero della difesa, hanno evidenziato, nel 2005, un decremento del 3,6% rispetto al 2004 e, nel 2006, una ancora più consistente diminuzione pari all’11,2% rispetto al bilancio 2005.
Anche il rapporto Funzione Difesa/PIL, è costantemente diminuito passando dall’1,038% del 2001 allo 0,985% del 2005, per ridursi ulteriormente allo 0,843% nelle previsioni 2006. La tabella seguente illustra l’evoluzione della spesa della difesa rispetto al PIL negli ultimi sei anni:
|
Bilancio difesa (in milioni di euro) |
Rapporto bilancio difesa/PIL |
Rapporto funzione difesa/PIL |
2001 |
17.777,0 |
1,461% |
1,038% |
2002 |
19.025,1 |
1,509% |
1,084% |
2003 |
19.375,9 |
1,489% |
1,061% |
2004 |
19.811,0 |
1,466% |
1,047% |
2005 |
19.021,7 |
1,374% |
0,985% |
2006 |
17.782,2 |
1,239% |
0,843% |
Questo trend risulta ancora più negativo, se posto a confronto con i dati relativi ai principali Paesi europei della NATO e se vengono messi in relazione alle crescenti responsabilità dell’Italia a livello internazionale. In particolare, nell’anno 2005 il rapporto Funzione Difesa/PIL è stato pari all’1,74% (1,72 nel 2001) in Francia, all’1,16% (1,18 nel 2001) in Germania e al 2,47% (2,38 nel 2001) in Gran Bretagna, mentre in Italia è stato dello 0,99% (1,04 nel 2001).
Anche con riguardo alla spesa pro-capite nella funzione Difesa, l’Italia è da tempo attestata su valori che risultano essere tra i più bassi nell’ambito dell’Unione Europea: nel 2005 tale spesa è stata di 234 euro (224 nel 2001), mentre in Germania è stata pari a 294 euro (297 nel 2001), in Francia a 457 euro (425 nel 2001) e in Gran Bretagna a 648 euro (631 nel 2001).
Per quanto concerne la composizione della spesa del ministero, si rileva che le spese correnti[14] sono giunte a rappresentare più del 90 del complessivo ammontare delle previsioni di competenza.
In particolare, nel bilancio previsionale per il 2006, le spese correnti, con un importo di 16.320,65 milioni di euro, costituiscono il 91,8% (contro il 86,7% del 2005), delle spese totali, che ammontano a 17.782,17 milioni; le spese in conto capitale, finalizzate agli investimenti, assommano a 1.461,52 milioni di euro, assorbono l’8,2% delle risorse complessive (rispetto al 13,3 dell’anno precedente).
Le spese correnti, secondo l’impostazione del bilancio statale, sono ripartite nei seguenti aggregati:
Ø spese di funzionamento, per un ammontare pari a 15.488,31;
Ø spese per interventi, pari a 249,78;
Ø oneri comuni, per un importo di 293,88;
Ø spese per trattamenti di quiescenza, pari a 288,67
Tali importi, cui si aggiungono quelli per le spese di conto capitale, che sono destinate agli investimenti (1.461,52 milioni), sono ripartiti, nell'ambito del bilancio di previsione della Difesa, in sette Centri di responsabilità (Gabinetto, Bilancio e affari finanziari, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), che a loro volta si suddividono in 58 unità previsionali di base[15].
La consistenza dei residui presunti del Ministero della difesa al 1° gennaio 2006 è stata valutata in 5.912,3 milioni di euro di cui 3.758,7 per le unità previsionali di base di parte corrente e 2.153,6 milioni di euro quelle in conto capitale. Rispetto al volume dei residui al 1° gennaio 2005, quale risulta dal rendiconto generale delle Stato per il 2004, la consistenza dei residui risulta sensibilmente ridotta (- 321,5 milioni di euro).
La massa spendibile, risultante dalla somma di competenza e residui, è quindi pari a 23.694,8 milioni di euro.
Considerando che le autorizzazioni di cassa ammontano a 17.300,7 milioni di euro (di cui 16.326,5 milioni di euro di parte corrente), ne deriva che il coefficiente di realizzazione, risultante dal rapporto tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile, è pertanto pari al 73% (nell’esercizio 2005 era pari al 75% e nell’esercizio 2004 al 73%).
Analizzando il bilancio della difesa secondo l’articolazione proposta dalla Nota aggiuntiva allo stato di previsione 2006, le risorse finanziarie del ministero risultano così ripartite
Funzioni |
Previsioni 2005 |
Previsioni 2006 |
Variazioni 2005/2006 |
|
|
(milioni di euro) |
% |
||
Funzione Difesa(Forze Armate) |
13.638,5 |
12.106,7 |
- 1.531,8 |
- 11,2 |
Sicurezza pubblica (Arma dei carabinieri) |
4.795,3 |
5.271,4 |
476,1 |
9,9 |
Funzioni esterne (non direttamente collegate ai com-piti istituzionali della Difesa) |
222,5 |
115,4 |
- 107,1 |
- 48,1 |
Pensioni provvisorie(trattamenti di quiescenza e sostitutivi) |
365,4 |
288,7 |
- 76,7 |
- 21,0 |
Totale |
19.021,7 |
17.782,2 |
- 1.239,5 |
- 6,5 |
La quota di spesa destinata alla Funzione Difesa rispetto al bilancio previsionale della tabella relativa al Ministero corrisponde, nel 2006, al 68,1%, contro il 71,7% dell’esercizio precedente.
Le spese per la Difesa (Forze armate) e la Sicurezza pubblica (Arma dei carabinieri) esauriscono la quasi totalità delle risorse del bilancio 2006, rappresentandone, rispettivamente, circa il 68,1% e il 29,6%.
Il significativo decremento della spesa complessiva destinata alla funzione Difesa (Forze Armate) è accompagnato da una crescente incidenza delle risorse destinate alle spese per il personale che, nel 2006 hanno raggiunto il 72,3% nell’ambito di tale funzione (contro il 46,7% del 2001), mentre le spese per esercizio finalizzate, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare sono state pari al 15,2% (erano pari al 27,6% nel 2001) e quelle destinate alla ricerca e allo sviluppo e all’ammodernamento delle infrastrutture e dei mezzi e materiali si sono attestate al 12,5% (contro il 25,7 del 2001).
E’ da segnalare che la Nota aggiuntiva allo Stato di previzione del Ministero della difesa individua una ripartizione ottimale degli stanziamenti relativi alla Funzione Difesa, nella equivalenza (50% e 50%) tra le spese relative al Personale e la somma dell’insieme di quelle di Esercizio e Investimento. La tabella seguente illustra il rapporto negli ultimi esercizi finanziari.
|
Personale |
Esercizio/ Investimento |
Esercizio |
Investimento |
2001 |
46,7 |
53,3 |
27,6 |
25,7 |
2002 |
48,1 |
51,9 |
26,3 |
25,6 |
2003 |
50,9 |
49,1 |
24,8 |
24,3 |
2004 |
53,3 |
46,7 |
24,1 |
22,6 |
2005 |
58,9 |
41,1 |
22,1 |
19,0 |
2006 |
72,3 |
27,7 |
15,2 |
12,5 |
Più in particolare, la maggiore apertura della forbice percentuale viene attribuita a un incremento delle spese per il Personale dovuto al processo di professionalizzazione delle forze armate e agli aumenti retributivi e al decremento delle spese di ammodernamento/rinnovamento.
Per quanto concerne più in dettaglio le spese per la funzione Difesa previste per il 2006, va in primo luogo ricordato che le risorse destinate alla funzione considerata sono in buona parte finalizzate a garantire la prosecuzione della riforma strutturale delle Forze Armate e dei programmi di ammodernamento e rinnovamento.
La sensibile riduzione apportate allo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2006 incide principalmente sugli stanziamenti relativi alla funzione difesa e, all’interno di questi, rimanendo invariate le spese relative al personale, risulta ancora più consistente la riduzione percentuale delle voci relative a Esercizio e Investimento.
Per le previsioni di spesa nei singoli settori si prospetta la seguente situazione:
|
2005 |
2006 |
Variazione |
|
Personale |
8.037,3 |
8.757,7 |
720,4 |
9,0 |
Esercizio |
3.013,3 |
1.837,5 |
- 1.175,8 |
- 39,0 |
Investimento |
2.587,9 |
1.511,5 |
- 1.076,4 |
- 41,6 |
Totale |
13.638,5 |
12.106,7 |
- 1.531,8 |
- 11,2 |
Si analizza, di seguito, la composizione delle singole aggregazioni di spesa:
Ø spese per il personale militare e civile, pari a circa 8.757,7 milioni di euro, con un incremento complessivo rispetto al bilancio previsionale 2005 di circa 720,4 milioni di euro (+9%), destinato sia ad adeguamenti stipendiali sia alla progressiva professionalizzazione delle Forze armate.
Tali oneri continuano ad essere parzialmente compensati dalla programmata riduzione della forza bilanciata[16], che si attesta nel 2006 sulle 196.827 unità, con una riduzione di 4.973 militari (di cui 4.256 dovuti alla sospensione anticipata della leva obbligatoria).
La legge 23 agosto 2004 n. 226, ha anticipato la sospensione della leva al 1° gennaio 2005 ed ha istituito la figura dei volontari in ferma prefissata, accelerando ulteriormente il progressivo ridimensionamento del numero dei militari di leva.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 115/2005, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005 ha autorizzato il personale di leva incorporato nelle Forze armate a richiedere, con apposita domanda, la cessazione anticipata dal servizio di leva a decorrere dal 1° luglio 2005.
L’attuale consistenza delle tre Forze armate dovrà raggiungere nel 2007 un organico di 190.000 unità, come previsto dal modello professionale, che stabilisce la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva.
In particolare, per il 2006, si prevede che le tre Forze armate dispongano di:
· 194.401 militari professionali,
· 2.426 allievi di accademie e scuole.
Analizzando la consistenza del personale militare dal punto di vista delle categorie ed operando un raffronto con l’anno precedente, si ha che l’organico complessivo previsto per il 2006 sia articolato in:
¨ 25.838 ufficiali ( - 77 unità rispetto al 2005)
¨ 76.226 sottufficiali (+ 1.154 unità)
¨ 92.337 volontari di truppa (- 1.593 unità)
¨ 2.426 allievi (- 200 unità)
Per il personale civile è invece previsto un decremento di 860 unità rispetto al 2005, risultando pari complessivamente a 36.112 unità.
Ø spese di esercizio per complessivi 1.837,8 milioni di euro, con un decremento di 1.175, milioni di euro (- 13,7%) rispetto al bilancio di previsione 2005, destinati alla formazione e all’addestramento, alla manutenzione e all’efficienza di armi, ai mezzi e alle infrastrutture, al mantenimento delle scorte e, in generale, alla capacità e alla prontezza operativa dello strumento militare (compresi gli stabilimenti, gli arsenali, ecc.).
Ø spese di investimento[17], pari a 1.511,5 milioni di euro, con un decremento di 1.076,4 milioni di euro (- 41,6%) rispetto al 2005.
Le spese per la Funzione sicurezza pubblica, destinate alle esigenze dell’Arma dei carabinieri ammontano complessivamente a 5.271,4 milioni di euro, con un incremento di 476,1 milioni di euro (+ 9,9%) rispetto alla dotazione 2005.
Lo stanziamento complessivo è destinato per circa il 90% alle spese per il personalein servizio nell'Arma dei carabinieri,pari a 4.885,6 milioni di euro, con un aumento di 450,2 milioni di euro (+ 10,1%) rispetto alle previsioni per il 2005, correlato prevalentemente al recepimento di miglioramenti del trattamento economico per il personale militare e a un modesto aumento della forza bilanciata (60 unità) per il personale civile.
Per quanto riguarda l’organico dell’arma, è prevista che una consistenza della forza bilanciata pari a 112.226 unità (- 374 rispetto al 2005), di cui 1.741 unità senza rapporto di impiego continuativo. Per il personale civile si prevede una forza bilanciata di 395 unità (+60 rispetto all’anno precedente).
Alle spese di esercizio è destinato uno stanziamento pari a 379,3 milioni di euro, con un incremento del 9,8% rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente, quando esse ammontavano a 345,6 milioni di euro.
Le spese di investimento hanno un ammontare inferiore alla metà di quello del 2005 e assommano globalmente a 6,5 milioni di euro (-54,7%) rispetto a 14,3 milioni dell’esercizio precedente.
Le spese per le Funzioni esterne, ovvero per le attività non strettamente collegate ai compiti istituzionali del dicastero presentano, rispetto alle previsioni per il 2005, una riduzione di 107 milioni di euro (- 48,1%), passando da 222,5 a 115,5 milioni di euro.
Le spese per le Pensioni provvisorie, destinate alla corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza del personale militare nella posizione di ausiliaria, ammontano a 288,7 milioni di euro, con una riduzione del 21%.
Le spese risultano così articolate:
spese per il personale militare delle Forze armate, pari a 237,7 milioni di euro, con una riduzione del 15,8%;
spese per il personale militare dell'Arma dei carabinieri, pari a 50,9 milioni di euro, con una riduzione del 38,6%.
Al riguardo si ricorda che, fra le osservazioni contenute nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione, ricorre la considerazione dell’opportunità di collocare le spese per le pensioni provvisorie nell’ambito del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lasciando al Ministero della Difesa la competenza per la gestione delle pratiche relative all’erogazione del trattamento provvisorio.
Si ritiene di dare conto in questo capitolo anche dell’aspetto della spesa per la difesa relativo al finanziamento delle missioni militari internazionali di pace che, nel corso delle precedenti legislature e di parte di quella conclusa, veniva effettuato facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.
L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.
L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005
Il comma 97 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato 1.000 milioni di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.
La tabella seguente da conto della spesa per le missioni militari internazionali prevista da interventi legislativi approvati nel corso della XIV legislatura:
Anno |
Milioni di euro |
2001 - 2° sem. |
331,39 |
2002 |
888,29 |
2003 |
1.003,05 |
2004 (Fondo missioni) |
1.161,61 |
2005 (Fondo missioni) |
1.195,00 |
2006 (Fondo missioni) - 1° sem. |
519,02 |
Totale XIV legislatura |
5.098,36 |
Le risorse destinate agli investimenti per le Forze Armate, indicate nella Nota aggiuntiva allo stato di previsione della Difesa per l’anno 2006, risultano pari a 1.511,5 milioni di euro (- 41,6% rispetto al 2005), di cui 254,5 milioni destinati alle attività di ricerca e sviluppo ( - 23,7%) e 1.257 milioni ad ammodernamento e rinnovamento di mezzi, materiali e infrastrutture (- 32,3%).
Per gli investimenti destinati all’Arma dei carabinieri sono stanziati 6,5 milioni di euro (- 54,7%), di cui 1,8 per materiali d’armamento ed equipaggiamento tecnico e 4,7 per esigenze infrastrutturali.
Tra i programmi d’arma di cui è previsto il finanziamento si segnalano:
Ø Interforze
v HELIOS. Serie di attività in cooperazione con Francia, Spagna, Belgio e Grecia relative all'utilizzazione di un sistema di osservazione strategica militare in grado di riprendere immagini della superficie terrestre;
v COSMO-SKYMED. Programma bilaterale Francia-Italia, relativo al conseguimento di una capacità di osservazione della terra, per usi duali militari e civili, tramite una componente radar (sistema italiano Cosmo-Skymed) ed una componente ottica (sistema francese Pleiades). Al programma, già avviato sotto la direzione della Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e di quella francese (CNES), la Difesa partecipa per lo sviluppo e la produzione dei satelliti e del segmento a terra;
v sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter (JSF). Programma in cooperazione con 8 partner (USA, Regno Unito, Olanda, Turchia, Canada, Austria, Danimarca e Norvegia) e 2 SCP - Security Cooperative Participants (Singapore e Israele) relativo allo sviluppo di un velivolo multiruolo in sostituzione, a partire dal 2015, di quelli in servizio;
v C4I. Molteplici attività concorrenti ad assicurare alla Difesa le disponibilità di capacità strategiche funzionali allo svolgimento di operazioni interforze ed internazionali;
v promozione dei programmi di ricerca scientifica e tecnologica atti a consentire allo strumento militare di calibrare le future capacità di intervento, in relazione alle molteplici e talvolta contemporanee necessità operative. In questo ambito, si evidenziano i sotto elencati programmi più significativi:
· completamento dello sviluppo dell'elicottero NH 90 - programma in cooperazione con Francia, Germania e Olanda, relativo al completamento dello sviluppo di un elicottero della classe di 9 t., da utilizzare su unità navali del tipo Fregate e per il trasporto tattico di unità terrestri;
· programma "VULCANO" - studio per la realizzazione di un munizionamento di nuova generazione per incrementare la gittata delle artiglierie installate su unità navali e di quelle terrestri a supporto delle operazioni sul terreno;
· sistema integrato di distribuzione delle informazioni tattiche (JTRS) - evoluzione dedicata del programma MIDS Multifunctional Information Distribution System), relativo alla distribuzione delle informazioni tattiche, di identificazione e di navigazione (Joint Tactical Radio System - JTRS), rispondente alle procedure standardizzate della NATO, con terminale di dimensioni ridotte, tali da permetterne l'utilizzazione su piattaforme di limitate dimensioni;
· programma NEURON - programma d'iniziativa francese con accordi anche con Svezia, Spagna, Grecia e Svizzera, relativo alla realizzazione di un dimostratore tecnologico di un velivolo non pilotato UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle) a bassa osservabilità e con capacità innovative;
· programma di sviluppo di prototipi BTID (Battlefield Target Identification Device) - programma avviato allo scopo di conferire alle piattaforme di combattimento veicolari terrestri idonee capacità di identificazione amico/nemico. Esso è, pertanto, finalizzato allo sviluppo, in cooperazione con gli USA, dei prototipi di dispositivi di identificazione, ad interrogazione e risposta automatica ad onde millimetriche, ai fini di realizzare un nuovo sistema nazionale d'identificazione ed interrogazione a risposta automatica NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe);
· programmi di ricerca tecnologica, PNRM (Piano Nazionale della Ricerca Militare), programmi di ricerca tecnologica volti a favorire il mantenimento/potenziamento di alcuni settori delle industrie europee, in linea con quanto stabilito dal Piano Nazionale della Ricerca, dagli indirizzi dell'ETAP (European Technology Acquisition Programme), dell'EDA (European Defence Agency).
Ø Programmi terrestri
v Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM), relativo all'acquisizione di 1.150 veicoli dedicati al trasporto protetto di unità leggere pluri-arma in attività di ricognizione, comando e controllo, guerra elettronica e rapida evacuazione dei feriti;
v SVILUPPO SISTEMA SOLDATO, attinente la realizzazione di alcuni prototipi del più complesso "sistema soldato futuro", relativamente alla configurazione "Comandante" e "Fuciliere", allo scopo di incrementare l'efficienza operativa delle unità minori esaltando ed integrando le aree capacitive fondamentali del combattente appiedato (letalità, sopravvivenza, C4I, mobilità ed autonomia);
v ELICOTTERO NH-90, in cooperazione con Olanda, Francia e Germania, relativo all'acquisizione di elicotteri per sostituire l'attuale linea di volo basata su AB 205 e AB 212;
v FSAF-SAMP/T, in cooperazione con la Francia, relativo alla realizzazione di un sistema missilistico c/a a media portata destinato alla sostituzione del sistema HAWK;
v BV 206 e BV 206/S, relativo all'acquisizione in totale di n. 158 veicoli cingolati idonei ad assicurare la mobilità delle unità alpine in terreni a basso indice di scorrimento;
v PZH-2000, in cooperazione con la Germania, relativo all'acquisizione di n. 70 obici semoventi per ammodernare le unità di artiglieria terrestre;
v Veicolo Blindato da Combattimento (VBC 8X8), per l'acquisizione di unità, in versione sia combat sia combat support;
v sistemi controcarro di terza generazione, relativo all'acquisizione di n. 53 sistemi d'arma destinati a sostituire/integrare quelli attualmente in servizio onde garantire il mantenimento delle capacità d'ingaggio delle unità terrestri;
v incremento della protezione ed efficacia delle forze da impiegare in operazioni, con l'acquisizione di materiali di varia tipologia destinati a garantire e massimizzare sia la sopravvivenza che l'efficacia d'impiego dei contingenti dispiegati nei vari teatri operativi, inclusi gli equipaggiamenti per la rilevazione, l'analisi e la protezione dalla minaccia nucleare, batteriologica, radiologica e chimica;
v aggiornamento ed adeguamento dei sistemi C4I della componente operativa e proiettabile della componente terrestre;
v interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche ed alloggiative.
Ø Programmi navali
v acquisizione della nuova portaerei CAVOUR;
v acquisizione di 10 Fregate Europee Multi Missione "FREMM", elemento centrale della struttura operativa della Marina, che andranno a sostituire - in un contesto di riduzione quantitativa indotto dalle insufficienti risorse finanziarie - le 4 Unità classe "LUPO", già radiate, e le 8 unità classe "MAESTRALE" in servizio. Il sostegno finanziario del programma rientra nei termini dell'articolo 1, comma 95, della legge finanziaria 2006;
v acquisizione di due fregate antiaeree classe "ORIZZONTE", in cooperazione con la Francia, che consentiranno di rimpiazzare i caccia classe "AUDACE" già posti in disarmo nel 2005;
v programmi di cooperazione internazionale nei settori navale, subacqueo, aeronautico e dei sistemi d'arma (sommergibili di nuova generazione U-212A; sistema antisiluro SLAT; NH-90 ed adeguamento tecnologico AV 8B; sistemi missilistici SAAM/IT Superficie-Aria Anti Missile/Italia) e PAAMS (Principal Anti- Air Missile System); munizionamento artiglieresco di nuova generazione VULCANO per il supporto di fuoco alle truppe a terra; siluri leggeri MU 90, MILAS, ammodernamento tecnologico del sistema missilistico TESEO);
v ammodernamento tecnologico di "mezza vita" dei caccia classe "DE LA PENNE" e di quattro fregate classe "MAESTRALE", indispensabile ai fini di evitare l'annullamento delle capacità operative della Marina nel decennio in corso, in attesa dell'entrata in servizio delle FREMM;
v adeguamento dei mezzi della Forza da Sbarco e delle Forze Speciali;
v interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche ed alloggiative;
v programmi di ammodernamento dei sistemi C4I e d'arma imbarcati, mirati a ridurre le obsolescenze tecnologiche maggiormente condizionanti.
Ø Programmi aeronautici
v programma in cooperazione con Germania, Spagna e Regno Unito, relativo allo sviluppo ed all'acquisizione di velivoli per la difesa aerea EUROFIGHTER, con compito primario di contrasto delle forze aeree e con capacità secondaria di svolgere missioni di attacco al suolo;
v completamento degli impegni relativi al programma di acquisizione di n. 22 velivoli C-130J, di cui n. 10 C-130J-30, destinati all'incremento delle capacità di mobilità degli assetti nazionali a fronte di esigenze sempre più pressanti in questo specifico settore;
v acquisizione di n. 4 velivoli aero- rifornitori multiruolo per l'incremento della capacità di svolgimento di operazioni a lungo raggio - prosecuzione degli impegni;
v adeguamento delle capacità operative dei velivoli TORNADO, AM-X ed HH-3F per ottimizzarne l'impiego nei diversi teatri operativi;
v prosecuzione degli impegni relativi allo sviluppo, in cooperazione con Germania e USA, di un sistema missilistico superficie/aria di nuova generazione di Difesa Aerea d'area MEADS (Medium Extended Air Defense System), in grado di fronteggiare anche la minaccia rappresentata dai missili balistici tattici;
v acquisizione di un nuovo missile aria/aria a corto raggio IRIS-T;
v sviluppo di un nuovo missile aria/aria a medio raggio METEOR;
v prosecuzione degli impegni relativi al programma di acquisizione di armamenti con caratteristiche "Stand Off" (STORM SHADOW);
v potenziamento delle capacità operative del sistema PREDATOR;
v aggiornamento ed adeguamento dei sistemi C4I;
v interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture operative, tecnico-logistiche ed alloggiative.
Anche nel corso della XIV Legislatura la Commissione Difesa è stata chiamata ad esprimere parere sui programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, come previsto dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.
La Commissione difesa ha espresso parere su 26 programmi d’arma trasmessi dal Ministro della difesa (v. scheda Programmi d’arma).
L'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha istituito, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa.
Nel fondo confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, e gli stanziamenti in bilancio riferiti ad investimenti già autorizzati in precedenza, da individuarsi con appositi decreti ministeriali (Ministro dell’economia su proposta del Ministro competente).
A decorrere dal 2003, è stata disposta l’applicabilità ai fondi per gli investimenti della procedura di rifinanziamento pluriennale nella Tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978[18].
Le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi per gli investimenti sono analiticamente evidenziate in allegato al disegno di legge finanziaria.
I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo.
Per effetto di tale disposizione, a partire dalla legge di bilancio per il 2003 (legge n. 290/2002) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12), il Fondo di investimento da ripartire nel settore per la ricerca scientifica (capitolo 7000), nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.1 Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca, che fa riferimento al Centro di Responsabilità Difesa - Gabinetto.
Nel corso della XIV Legislatura, il Ministro della difesa ha trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle relazioni concernenti l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero, per gli anni finanziari 2003, 2004 e 2005
La Relazione relativa alla destinazione Fondo per l'investimento (capitolo 7000), per l'esercizio finanziario 2003, ha finanziato programmi di ricerca scientifica e tecnologica, negli ambiti istituzionali di ricerca con uno stanziamento pari a 154.505.000 €. La Commissione difesa ha espresso parere favorevole il 28 maggio 2003.
La Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per l'anno finanziario 2004ha previsto uno stanziamento di 115 milioni di €,con una riduzione del 25,3% rispetto all’esercizio precedente. La Commissione difesa ha espresso parere favorevole il 12 maggio 2004.
La Relazione sull'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti per l'anno finanziario 2005ha infine stanziato 115 milioni di €,come nel 2004, in linea con la Direttiva generale sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2005. La Commissione difesa ha espresso parere favorevole il 25 maggio 2005.
Appare utile esaminare più nel dettaglio l’ultima Relazione.
Riprendendo i contenuti della direttiva generale sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2005, la Relazione colloca gli obiettivi primari del Ministero nell’ambito della lotta al terrorismo, ritenendo impellente l’esigenza di realizzare il “pilastro europeo” dell’Alleanza Atlantica, in quanto viene reputata improrogabile l’adozione di misure che, oltre ad essere un investimento a vantaggio della sicurezza nazionale, consentano di partecipare concretamente all’assunzione di responsabilità multilaterali contro le nuove sfide, attraverso uno sviluppo della dimensione europea di sicurezza e di difesa parallelo al rafforzamento di una comune politica estera.
Le priorità politiche, già individuate dalla direttiva per il 2005, e a cui dovranno fare riferimento gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi ed i piani di azione, consistono:
Ø nella revisione dell’obiettivo globale, in vista della realizzazione degli impegni derivanti dai trattati di Maastricht, di Amsterdam e di Nizza, per la definizione di una politica europea di Difesa;
Ø nel rafforzamento delle relazioni tra NATO ed UE;
Ø nell’individuazione delle linee d’azione più efficaci per l’impiego delle Forze Militari nella lotta contro il terrorismo internazionale;
Ø nell’avvio della cooperazione nel campo della Difesa con i paesi extra-europei del Mediterraneo, in un contesto di sicurezza globale;
Ø nell’attivazione di forme di cooperazione specifica nel campo della Sicurezza e della Difesa con i Paesi candidati a far parte dell’Unione Europea;
Ø nello sviluppo della cooperazione con i Paesi dell’U.E. in materia di armamenti.
Il conseguimento di tali obiettivi si basa su tre concetti fondamentali:
Ø la completa ed effettiva integrazione interforze, mediante l’incremento, il bilanciamento e l’orientamento delle capacità operative delle singole componenti;
Ø l’interoperabilità e l’integrazione multifunzionale di Alleanza e di Coalizione, quali aspetti fondamentali per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto del fatto che tenderanno sempre più a diminuire gli interventi unilaterali;
Ø la capacità di svolgere operazioni “net-centriche”, che consentano di disporre di tutti gli strumenti di comando e controllo, con particolare riguardo al dominio dell’informazione, quale moltiplicatore di potenza, efficacia, tempestività, protezione e sopravvivenza.
La Relazione in esame ritiene essenziale, per l’ammodernamento delle Forze armate:
¨ proseguire il completamento dei principali programmi già avviati;
¨ indirizzare le risorse per migliorare le capacità funzionali allo svolgimento dei compiti assegnati per la protezione, prevenzione, proiezione e ricerca tecnologica.
I principali interventi, che si situano nel contesto appena descritto, sono ripartiti nei seguenti campi:
Protezione:
§ prosecuzione del programma Eurofighter;
§ acquisizione di unità navali di difesa aerea classe ORIZZONTE e sommergibili U212A;
§ sviluppo dei sistemi PAAMS e MEADS per la difesa aerea e contro i missili balistici di teatro;
§ acquisizioni di obici semoventi PHZ-2000.
Prevenzione:
§ lo sviluppo di programmi satellitari di sorveglianza strategica (tra i quali COSMO SKYMED);
§ lo sviluppo e l’integrazione interforze dei sistemi C4ISR (Comando, Controllo, Coordinamento, Comunicazioni e Informazioni, Sorveglianza e Ricognizione).
Proiezione:
§ incremento delle capacità individuali di sicurezza e protezione;
§ potenziamento delle capacità di trasporto e rifornimento aereo (C-130J e B767);
§ incremento della mobilità tattica (elicotteri NH-90 ed A129, mezzi blindati, cingolati, semoventi e corazzati);
§ acquisizione della nuova portaerei CAVOUR;
§ continuazione del programma di acquisizione delle fregate multiruolo FREMM;
§ adeguamento dei mezzi aerei da proiezione e azione (TORNADO e AMX) e sviluppo del velivolo JSF;
§ prosecuzione del rinnovo dei sistemi missilistici antiaerei (METEOR, IRIS-T, STORM-SHADOW, AMRAAM, MILAN, TESEO, MILAS, MU-90).
Ricerca tecnologica:
§ progetti di ricerca tecnologica di base e avanzata in ambito europeo (ETAP, EUCLID, SOSTAR-X, WEAG/EDA, NH-90, VULCANO);
§ progetti per assicurare l’interoperabilità multinazionale sulla base di quanto stabilito dal piano nazionale di ricerca (NGFF/Modo 5, BTID, JTRS).
La Relazione specifica che il Fondo per l’investimento per il 2005 viene destinato al finanziamento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica nei seguenti ambiti istituzionali di ricerca:
Ø WEAG/EDA: ai cui programmi EUCLID, THALES, SOCRATE ed EUROPA sono destinati 21.338.000 euro (- 17% rispetto al 2004)
Il WEAG (Western European Armament Group) è un forum allargato, costituito nel 1993 con il trasferimento all'Unione Europea Occidentale (UEO) delle funzioni dell'IEPG (Gruppo Europeo Indipendente per i Programmi). Esso è attualmente formato da 19 Paesi membri[19] ed opera come Gruppo di consultazione informale nel campo della cooperazione degli armamenti a livello di Ministri della Difesa.
Ha lo scopo di consentire un uso più efficace dei fondi per la ricerca, sviluppo e approvvigionamento dei materiali d'armamento, accrescere la standardizzazione e l'interoperabilità degli armamenti tra i Paesi membri e rafforzare il peso politico-industriale dell'Europa nell'ambito della NATO.
Il ridimensionamento dell'UEO e l'assorbimento delle sue funzioni da parte dell'UE potrebbero influire sulla sopravvivenza del Gruppo, ma la necessità di disporre in Europa di un foro politico, diretto dai Ministri della Difesa, in cui si abbia la possibilità di discutere insieme e sviluppare attività di cooperazione fanno ritenere indispensabile, almeno per il breve/medio periodo, il mantenimento in attività del Gruppo.
L'organizzazione per la ricerca che fa capo al Pannello II del WEAG, costituisce, al momento, lo strumento più efficiente e consolidato di intervento, a livello europeo, nel settore della ricerca di specifico interesse militare.
Il Pannello II, in analogia con l'RT (Research & Technology) Board NATO, è l'organo di controllo dell'organizzazione che promuove, seleziona ed approva i singoli progetti di ricerca. Il WEAG dispone di una struttura, la Research Cell, con sede a Bruxelles, specificatamente dedicata alla gestione tecnico-amministrativa dei contratti che vengono assegnati principalmente ad industrie della Difesa. La ricerca WEAG è sostanzialmente condotta in ambito industriale, dispone di un budget annuale (che ogni Paese singolarmente e in maniera differenziata predispone sul proprio bilancio). I progetti vengono individuati secondo una procedura "Top down" (MOU EUCLID) oppure "bottom up" attraverso la procedura Eurofinder che prevede la presentazione libera e spontanea di singoli progetti da parte di industrie e/o Enti di ricerca interessati a condurli e cofinanziarli.
Ø Piano nazionale della ricerca militare,cui sono destinati 34.732.000 euro (+ 24,9% rispetto al 2004)
Il Piano nazionale della ricerca militare (PNRM) rappresenta, per il Ministero della difesa, il corrispondente del Piano Nazionale di Ricerca gestito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Piano viene definito dal Segretariato Generale della Difesa - Direzione Nazionale Armamenti, in collegamento con tutti i soggetti (Ministeri, Università, enti e organismi civili e militari) che si occupano di ricerca sia in Italia che all'estero, in ambito europeo e NATO. Il PNRM stabilisce i progetti di ricerca da realizzare per esigenze specifiche e/o a sostegno della partecipazione italiana a programmi internazionali. Attualmente raggruppa oltre 220 progetti che ricoprono la quasi totalità dei settori tecnologici, il cui sviluppo è considerato prioritario per assicurare una presenza nazionale qualificata nell'ambito dei futuri programmi di armamento.
Ø ETAP,cui sono destinati 8.200.000 euro (- 4,2% rispetto al 2004).
Il programma ETAP (European Technology Acquisition Programme) è stato avviato a seguito di un'iniziativa franco-britannica. AI nucleo iniziale si sono successivamente aggiunte la Germania, la Svezia, la Spagna e I'Italia (ricostituendo in ambito ETAP lo stesso gruppo di Paesi LoI[20]) realizzando una iniziativa rivolta allo sviluppo delle tecnologie aeronautiche (avionica, strutture, bassa osservabilità, propulsione ecc.) necessarie per i sistemi di combattimento aerei degli anni post-2015 L’ETAP fa riferimento all’esigenza che l’Europa mantenga una forte e competitiva base tecnologico/industriale e una capacità autonoma di sviluppare in ambito europeo velivoli da combattimento avanzati, favorendo l’armonizzazione dei requisiti militari delle Nazioni coinvolte e fornendo un ulteriore stimolo verso una maggiore integrazione europea.
Ø NATO,cui sono destinati 350.000 euro (Nessun finanziamento nel 2004).
Ø Programmi di sviluppo,cui sono destinati 50.380.000 euro (- 4,8% rispetto al 2004).
La ripartizione del capitolo 7000, per l'esercizio finanziario corrente, viene operata con un rinvio alla tabella A per gli ambiti istituzionali di ricerca ed alla tabella B per i comparti tecnologici.
La suddivisione degli stanziamenti per ambiti istituzionali è la seguente:
Direzione generale del Ministero della difesa |
2005 |
2004 |
Variazione rispetto al Fondo 2004 |
Telecomunicazioni, dell'Informatica e delle Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) |
34.130.000 |
40.640.000 |
|
Armamenti Aeronautici (ARMAEREO) |
30.100.000 |
34.100.000 |
-11,7% |
Armamenti Navali (NAVARM) |
29.082.000 |
23.560.000 |
+23,4% |
Armamenti Terrestri (DGAT) |
21.668.000 |
14.800.000 |
+46,4% |
Sanità Militare (DIFESAN) |
-- |
1.900.000 |
-100% |
Per quanto concerne invece la ripartizione degli stanziamenti per comparti, nella relazione viene indicato il finanziamento di ogni singola voce, (ripartito tra le direzioni generali per competenza) ed un elenco di importi relativi a programmi di riserva complessivamente attribuiti ad ogni singolo comparto. Di seguito si indicano i singoli comparti, con i programmi di riserva, e i relativi finanziamenti:
Comparti |
Programmi finanziati per il 2005 |
Programmi di riserva |
C4I (Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer ed Informazioni); Modellizzazione e simulazione; Radar e multifunzione |
42.730.000 |
16.479.790 |
Protezione personale e difesa NBCR ed EM |
3.050.000 |
960.000 |
UCAV/UAV (Velivoli senza pilota) e Robotica; Microelettronica; Tecnologia satellitare; Sensoristica |
16.922.000 |
8.322.000 |
Veicolo tutto elettrico; Idrodinamica e balistica; Strutture e piattaforme; Materiali avanzati; Propulsione |
52.298.000 |
23.551.316 |
Totale |
115.000.000 |
49.313.106 |
Anche nella XIV Legislatura la Commissione Difesa è stata impegnata in ordine alla concessione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, sia con l’esame e l’approvazione di provvedimenti legislativi riferiti alle associazioni combattentistiche e partigiane, sia con l’attività consultiva sugli atti del Governo relativi alla ripartizione annua del contributo in favore degli organismi vigilati dal Ministero della difesa, regolata dall’articolo 1, commi 40-44, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Lo stanziamento relativo al contributo è iscritto in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, ed il riparto viene annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
L’intento di realizzare una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica ha portato, nel corso della Legislatura, ad una costante riduzione degli stanziamenti relativi a questo settore, che si è manifestata già a partire dalla prima legge finanziaria (legge 28 dicembre 2001, n. 448) il cui articolo 32, ha ridotto del 10,43 per cento lo stanziamento destinato a tali organismi.
La legge 6 Novembre 2002, n. 267, recante “Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)”, ha istituito uno specifico finanziamento per questi due organismi.
Sono stati assegnati, a decorrere dal 1º gennaio 2002 e per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, rispettivamente: 4.394.000 € all’INSEAN, e 68.000 € all'IHO. A decorrere dall’anno 2005 l’ammontare dei contributi annui in favore dell’INSEAN e dell’IHO è determinato dalla legge finanziaria.
I due organismi sono stati pertanto esclusi dall’elenco di quelli che beneficiano della ripartizione annua dei contributi ad enti e associazioni vigilate dal Ministero della difesa, ma è stato contemporaneamente ridimensionato lo stanziamento complessivo destinato a tali enti, dal momento che per provvedere alla copertura finanziaria dell’onere previsto da quanto disposto dalla citata legge n. 267/2002, questo è stato ridotto di un uguale importo.
Lo stanziamento complessivo da ripartire annualmente è quindi passato dai 18 miliardi di lire del 2001 a 3.862.000 € del 2002 (a seguito della riduzione del 10,43% e della decurtazione dei 4.462.000 euro destinati a INSEAN e IHO). A tale decremento è seguita una ulteriore riduzione di circa 2 milioni di € operata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che ha portato il contributo a 1.762.000 €.
Successivamente, le leggi finanziarie ed i decreti-legge in materia di contenimento della spesa pubblica hanno proseguito la politica di ridimensionamento dello stanziamento per i contributi ad enti ed altri organismi: per il 2004, la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha portato a 910.000 € annui il contributo, ridotti poi a 870.000 dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2004, n. 191; per il 2005, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha stanziato 830.000 €, portati a 820.000 dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 luglio 2005, n. 156.
Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto, all’articolo 7-vicies, lo stanziamento, per il 2005, di 3.100.000 € a favore delle associazioni combattentistiche e partigiane erette in enti morali, costituitesi in confederazione nel 1979[21], incaricate di preparare ed organizzare, d'intesa con il Ministero della difesa, nel triennio 2005-2007, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali, sul piano nazionale ed internazionale, per il sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), ha infine ridotto a 784.000 € lo stanziamento per i contributi ad enti ed altri organismi per ciascuno degli esercizi finanziari 2006-2007-2008.
E’ intervenuta, da ultimo, la legge 20 Febbraio 2006, n. 92, che ha provveduto alla concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche. L’articolo 1 ha infatti autorizzato il finanziamento, da parte del Ministro della difesa, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge n. 93/1994, sottoposte alla propria vigilanza. Tali Associazioni coincidono con quelle che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. Il finanziamento è corrisposto, con le modalità previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, attraverso la ripartizione di un contributo pari a 2.220.000 € annui, da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa.
La Commissione Difesa, nell’esaminare gli schemi dei decreti di riparto dei contributi[22], non ha mancato di esprimere le proprie osservazioni sui criteri seguiti dal Governo. Si ricorda che nel parere del 5 novembre 2003 sullo schema di decreto per l’esercizio finanziario 2003, la Commissione ha chiesto al Governo di riconsiderare la ripartizione dei fondi alle numerose associazioni ed enti che svolgono attività esclusivamente culturali o scientifiche e per le quali il finanziamento non risulta essere necessario per la loro sopravvivenza. Nel dibattito relativo allo schema di decreto per l’esercizio finanziario 2004, è emersa da più parti la necessità di modificare i criteri di riparto dei fondi e si è lamentato il fatto che il Governo non abbia fornito chiarimenti in ordine ai criteri seguiti. Il dibattito si è poi concluso, nella seduta del 6 ottobre 2004, con l’approvazione di un parere contrario, motivato dal mancato adempimento di quanto richiesto nel parere relativo al precedente esercizio finanziario e dal fatto che nella ripartizione dei fondi non si è fatta alcuna valutazione dell’impatto sulla funzionalità dei singoli enti.
La legge 14 novembre 2000, n. 331, Norme per l’istituzione del servizio militare professionale, all’articolo 3, comma 1, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. A seguito di tale trasformazione, il ricorso alla coscrizione obbligatoria sarebbe “sospeso” e verrebbe applicato soltanto in casi eccezionali, quali lo stato di guerra deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione o l’insorgere di una grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.
Con riguardo ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, estremamente dettagliati dal provvedimento, si prevede in primo luogo che la progressiva riduzione dell'organico delle Forze armate a 190.000 unità sia realizzata entro sette anni, per cui gli ultimi a rispondere all’eventuale chiamata al servizio di leva saranno i cittadini nati nel 1985. A partire dall’entrata a regime della riforma, peraltro, le chiamate al servizio di leva diminuiranno progressivamente. Si prevede inoltre che il decreto legislativo disciplini: le forme per il ricorso a giovani soggetti alla leva, nati entro il 1985, ai fini del soddisfacimento, nella fase transitoria, delle eventuali esigenze delle Forze armate; il transito delle eccedenze d’organico presso altre amministrazioni o il relativo collocamento in ausiliaria; il reclutamento di volontari in forma prefissata da impiegare in Italia o all’estero; l’individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche oltre la data di sospensione della leva, di ufficiali ausiliari delle Forze armate e dei Corpi di polizia.
Per facilitare l’attuazione della riforma, la legge di delega ha previsto, da un lato, l’istituzione, nell'ambito del Ministero della difesa, di un’apposita struttura con compiti informativi, promozionali e di coordinamento, e, dall’altro, l’introduzione di specifici incentivi, quali i crediti formativi nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, per i cittadini che prestano servizio militare volontario.
Dopo la riforma, ciascuna Forza armata potrà contare su:
ufficiali in servizio permanente;
sottufficiali in servizio permanente;
volontari di truppa, che possono essere o in servizio permanente, ovvero in ferma prefissata. Si tratta di una nuova figura di volontari, da impiegare in Italia o all’estero, in ferma prefissata annuale o quinquennale, con possibilità di permanere in servizio per due successive rafferme biennali dopo la ferma quinquennale.
Proprio per questa ultima categoria è previsto che il decreto legislativo attuativo della delega fissi la disciplina delle modalità di inserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma prefissata quinquennale, che risultino in eccedenza rispetto alle necessità organiche. A tal fine, si prevede anche la possibilità di accedere alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare o del Corpo dei vigili del fuoco, nonché di rideterminare la percentuale della riserva per l’assunzione agli impieghi civili presso le amministrazioni pubbliche.
Al termine del percorso di riforma, l’organico complessivo dovrà passare dalle originarie 270.000 unità - di cui 116.000 militari di leva (pari al 43% del totale) - a 190.000 unità.
Con riguardo agli oneri derivanti dall’attuazione della riforma l’articolo 8 della legge n. 331/2000 quantifica i relativi importi in 43 mld per l’anno 2000, 362 mld per il 2001 e 618 mld per il 2002, ai quali si provvede mediante l’utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero della difesa, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2000-2003. Gli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020 sono invece determinati nella misura massima indicata nella tabella A, allegata al provvedimento, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 mld. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria.
In attuazione della norma di delega di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000, è stato approvato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale”.
Conformemente a quanto stabilito dai criteri della norma delegante, il provvedimento disciplina la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario, ripartisce le risorse umane nelle varie categorie costitutive del personale militare, disciplina le modalità di reclutamento del personale volontario, dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio, configura la categoria degli ufficiali ausiliari ed introduce norme correttive nella disciplina vigente in materia di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali.
Il decreto si componeva originariamente di 31 articoli, suddivisi in sei titoli.
Il Titolo I (articolo 1), ribadito che finalità della riforma è la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa, specifica le categorie destinatarie del provvedimento, che sono costituite dal personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui al D.Lgs. n. 490/1997[24] e dei sottufficiali (sergenti e marescialli) e alle categorie dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve.
Il Titolo II (articoli 2-6) detta la disciplina degli organici del personale nel periodo transitorio, specificando le modalità di individuazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa in ferma permanente e in ferma breve. Sono inoltre specificate le modalità di gestione delle eccedenze nelle varie categorie, ruoli e specializzazioni di personale militare, ai fini del conseguimento dei volumi organici fissati per il 2020. In particolare, viene fissata la dotazione organica complessiva da raggiungere a partire dal 1° gennaio 2007, pari a 190.000 unità, nonché la dotazione per ciascuna categoria di personale da conseguire alla data del 1° gennaio 2021 (tabella A allegata), mentre per la determinazione annua delle dotazioni di personale per il periodo 2003-2020 è fatto rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa.
Il Titolo III (articoli 7-11) detta la disciplina volta alla sospensione del servizio di leva, a partire dal 2007, e al contestuale adeguamento della normativa vigente in materia di modalità per la chiamata alle armi, ritardi per motivi di studio e dispense, per il periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2006). Sono inoltre specificate le modalità di definizione, a partire dal 1 gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, dei contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell’Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.
Il Titolo IV (articoli 12-19) detta norme riguardanti i volontari di truppa. Norme specifiche sono dedicate ai volontari in ferma prefissata, di uno o cinque anni, delle Forze armate, con esclusione dell’Arma dei carabinieri. Ulteriori disposizioni intervengono a modificare la disciplina vigente in materia di volontari di truppa in ferma breve.
Il Titolo V (articoli 20-28) detta disposizioni dirette a modificare ed innovare la disciplina vigente in tema di reclutamento e stato giuridico degli ufficiali per adeguarne i contenuti alle mutate esigenze funzionali ed organiche delle Forze armate.
Il Titolo VI (articoli 29-31) reca disposizioni di modifica e abrogazione finalizzate a coordinare la normativa vigente con le norme introdotte dal decreto, nonché la clausola finanziaria.
Nel corso della XIV Legislatura è stato compiuto un passo ulteriore e decisivo nella definizione del processo di professionalizzazione delle Forze armate, delineato nella Legislatura precedente, con l’obiettivo di rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza.
In primo luogo è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 4, della legge n. 331/2000, commentata sopra, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, appunto il D.Lgs. n. 215/2001, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003 dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
L’articolo 1 del decreto legislativo novella l’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 215/2001, differendo al 1° gennaio 2006 la data dalla quale è collocato in ausiliaria il personale militare in eccedenza che abbia meno di cinque anni dai limiti di età previsti per legge.
L’articolo 2 sostituisce il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto. Si prevede che i chiamati alla leva dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006 possano essere assegnati a prestare servizio anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia, sia civili che militari, nonché nelle amministrazioni dello Stato. Si conferma che la previsione dell’obbligo di leva vige fino ai nati entro il 1985, e si specifica che la durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni vigenti.
L’articolo 3 introduce due articoli aggiuntivi: l’articolo 11-bis e l’articolo 11-ter.
L’articolo 11-bis disciplina le modalità di sospensione delle attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985.
L’articolo 11-ter dispone la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985. Le liste di leva rimangono infatti in essere per poter essere utilizzate nel caso di ripristino della leva obbligatoria, prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera f, della citata legge n. 331/2000.
L’articolo 4 introduce l’articolo 14-bis al decreto che regola la permanenza in servizio, nelle more del giudizio per valutare la dipendenza da causa di servizio, dei volontari che, per ferite o lesioni riportate in servizio, pur continuando ad avere l’idoneità al servizio militare siano inidonei agli incarichi assegnati.
L’articolo 5 introduce due commi aggiuntivi all’articolo 15 del D.Lgs. n. 215/2001: i commi 4-bis e 4-ter.
Il comma 4-bis prevede che i volontari in ferma breve, o in rafferma, reclutati ai sensi della legge n. 958/1986, e del D.P.R. n. 332/1997, oppure con procedure straordinarie, e non utilmente collocati in graduatoria per l’accesso alle carriere iniziali previste dal medesimo D.P.R. n. 332/1997, possano partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente di cui all’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 110/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186/1999.
Il comma 4-ter prevede che i vincitori dei concorsi di cui la precedente comma mantengano lo status di volontario in ferma breve per il periodo del tirocinio o dei corsi propedeutici, e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell’ordine risultante dalla stessa.
L’articolo 6 del decreto legislativo sopprime l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 215/2001, che aveva abrogato, erroneamente, l’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (collegato per il 1994). L’articolo precedentemente abrogato rappresenta il supporto normativo primario in forza del quale è stato emanato il regolamento n. 332/1997.
L’articolo 7, modificando il comma 3 dell’articolo 21 del D.Lgs n. 215/2001, attribuisce alla legge di bilancio il compito di determinare il numero massimo degli ufficiali da ammettere annualmente in servizio, anziché, come previsto precedentemente, di quelli da mantenere in servizio.
L’articolo 8 contiene modifiche all’articolo 23 del D.Lgs. n. 215/2001 in materia di ufficiali in ferma prefissata. Le modifiche riguardano:
a) la durata della ferma prefissata degli ufficiali delle Forze armate, che viene estesa da un anno e sei mesi a due anni e sei mesi;
b) l’inclusione dei requisiti psichici, oltre a quelli fisici e attitudinali, richiesti ai fini dell’esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata, da stabilirsi con decreto del Ministro;
c) l’introduzione, dopo il comma 5, del comma 5-bis in materia di bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata. Tali bandi possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole e gli istituti militari, nonché dei figli di militari deceduti in servizio e b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialità o specializzazioni;
d) la correzione, al comma 6, lettera a), di un errore materiale relativo alla nomina degli ufficiali in ferma prefissata in qualità di ausiliari, con il riferimento al "corrispondente ruolo speciale” anziché alla "corrispondente Arma o Corpo”.
L’articolo 9 integra l’articolo 24 del decreto, prevedendo che gli ufficiali in ferma prefissata possano presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio e che l’amministrazione possa rinviare il collocamento in congedo, fino a un massimo di sei mesi, per specificate ragioni.
L’articolo 10 corregge un errore materiale contenuto nell’articolo 25 del D.Lgs. n. 215/2001, modificando il rinvio al comma 5 in rinvio al comma 6.
L'articolo 11 novella l'articolo 26 del D.Lgs 215/2001, che riguarda gli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.
Le modifiche apportate dall'articolo in commento riguardano:
Ø la limitazione della riserva di posti prevista dal comma 4 agli "ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, agli ufficiali di complemento ed agli ufficiali delle forze di completamento".
Ø l'introduzione del comma 4-bis che prevede una riserva fino al 40% dei posti annualmente disponibili, per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 298/2000, a favore degli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri.
Ø l'introduzione del comma 5-bis che estende agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, le riserve di posti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 del medesimo decreto.
L'articolo 12 integra le abrogazioni di norme contenute nell'articolo 30 del D.Lgs. 215/2001. Le nuove abrogazioni, conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445, riguardano le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento o considerano il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare.
E’ stata quindi approvata la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”, che ha introdotto le opportune disposizioni normative volte a consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare. Tale provvedimento è suddiviso in otto capi e si compone di trentatre articoli e cinque tabelle allegate.
Il Capo I reca disposizioni generali.
L'articolo 1 sostituisce il primo comma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 215/2001, prevedendo la sospensione del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, anticipando il termine di due anni. Viene inoltre specificato che, fino al 31 dicembre 2004, dovevano essere chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985, e che la durata del servizio di leva era quella stabilita dalle disposizioni vigenti[25]. La norma precisa che la sospensione riguarda le sole chiamate per lo svolgimento del servizio di leva. La modifica è stata dettata dalla necessità di evitare pericolosi vuoti di organico che avrebbero potuto incidere negativamente sull’efficienza operativa dello strumento militare. Pertanto si era previsto che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio obbligatorio.
L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001 prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007 e considerava il periodo transitorio dal 1° gennaio 2004 e al 31 dicembre 2006.
L'articolo 2 modifica la tabella A del D.Lgs. n. 215/2001, ovvero la ripartizione delle consistenze del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Per l'Esercito, i volontari in servizio permanente (VSP) passano da 44.496 a 56.281, mentre i volontari in ferma prefissata vengono ridotti da 31.363 a 19.578.
Per la Marina, i volontari in servizio permanente (VSP) passano da 9.400 a 10.000, mentre i volontari in ferma prefissata vengono ridotti da 6.524 a 5.924.
La tabella A del D. Lgs. n. 215/2001 ripartisce i volumi organici del personale delle forze armate da conseguire alla data del 1° gennaio 2021.
L'articolo 3 istituisce, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
La figura del volontario in ferma prefissata rientra nei principi e criteri direttivi della delega contenuta nell'articolo 3 della citata legge n. 331/2000, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale. La legge fa riferimento a periodi di ferma prefissata di uno e di cinque anni. La delega è stata attuata con il D. Lgs. n. 215/2001, che, al titolo IV, reca, tra l'altro, disposizioni riguardanti i volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni e in rafferma, le licenze, i premessi e la licenza straordinaria di detti volontari.
Il Capo II reca le disposizioni relative ai volontari in ferma prefissata di un anno.
L'articolo 4 stabilisce i requisiti per il reclutamentodei volontari in ferma prefissata, che sono:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’articolo 35, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, attraverso il rinvio alla legge 1° febbraio 1989, n. 53, esige il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante le norme sull’ordinamento giudiziario, prevede, tra l’altro, che per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica.
L'articolo 5 prevede che i volontari in ferma prefissata annuale possano essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Tale rafferma è concessa, tuttavia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui al successivo articolo 23, comma 2, e infine, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001.
L'articolo 6 rinvia ad un decreto del Ministro della difesa per la definizione delle modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei criteri e modalità di ammissione alla rafferma annuale.
L'articolo 7 prevede, al comma 1, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal successivo articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applichino le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
Il comma 2 del medesimo articolo, precisa che i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possano conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.
L’articolo 8 definisce il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, che, dal 1° gennaio 2005, percepiranno una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
L’articolo 9 reca disposizioni volte ad accrescere il numero degli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno tra i giovani residenti nelle zone tipiche di reclutamento alpino, da destinare, nei limiti delle esigenze organiche ed a domanda, ad unità alpine.
Il comma 1 prevede che gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno, residenti nelle zone dell’arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino, siano destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell’organico. Deve essere assicurata la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell’arco alpino. Tale disposizione deve essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Rispetto alla precedente formulazione del comma, si rafforza il legame tra i reparti alpini e le regioni alpine.
Il comma 2 dispone che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito, in aggiunta al trattamento economico previsto dall’articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.
L’articolo 10 stabilisce che le disposizioni che prevedono l’attribuzione di benefici non economici per lo svolgimento del servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Il Capo III contiene disposizioni in materia di volontari in ferma prefissata quadriennale.
L’articolo 11 stabilisce i requisiti per il reclutamento dei sopraccitati volontari.
Il comma 1 dispone che possono partecipare ai concorsi per il reclutamento i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g), e h), che si sono già esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent’anni compiuti.
Il comma 2 fa salve le disposizioni in materia di reclutamento del personale di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni. Tale norma si riferisce al personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Il comma 3prevede che il periodo di ferma del militare che presenta la domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può essere prolungato, con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale.
Il prolungamento del periodo di ferma è consentito nei limiti delle consistenze previste:
Ø per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla legge;
Ø per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2;
Ø a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001, come modificata dalla legge n. 226/2004.
Nel caso in cui il numero delle domande per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 risultasse inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, il comma 4prevede che per i posti eventualmente non coperti possano essere banditi concorsi aperti ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti.
L'articolo 12 contiene disposizioni sulla rafferma dei volontari in ferma prefissata quadriennale. Il comma 1 stabilisce che questi possano essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste:
§ per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla legge;
§ per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2;
§ a decorrere dal 1^ gennaio 2021, dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001, come modificata dalla legge n. 226/2004.
Il comma 2 precisa che possono presentare la domanda di cui al comma precedente, anche i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, di cui al D.Lgs. n. 196/1995.
L'articolo 13, comma 1, rinvia ad un successivo decreto del Ministro della difesa la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, e dell’ammissione alle ulteriori rafferme biennali.
Il comma 2dello stesso articolo prevede che, al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito siano immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
Il successivo comma 3 precisa che la ripartizione in misura percentuale dei posti annualmente disponibili nei ruoli dei volontari in servizio permanente tra le categorie di volontari di cui al comma 2 sia stabilita, con decreto del Ministro della difesa, riservando non meno del 20 per cento dei medesimi posti al personale in ferma prefissata quadriennale.
L'articolo 14, in materia di stato giuridico e avanzamento dei medesimi volontari, stabilisce, al comma 1, che, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al successivo articolo 22, ai volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve.
Il comma 2 precisa che i volontari sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale ovvero comune di 1a classe o aviere scelto. Dopo il compimento del diciottesimo mese dall'ammissione alla ferma, e previo giudizio di idoneità, essi possono conseguire il grado di caporal maggiore ovvero sottocapo o 1° aviere. Nel caso di giudizio di non idoneità, il volontario viene sottoposto a nuova valutazione dopo un anno.
Il comma 3 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2010, i volontari in rafferma biennale conseguano il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, con decorrenza dalla data di ammissione alla rafferma.
L'articolo 15 disciplina il trattamento economico dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
Il comma 1 prevede che ad essi sia corrisposta, a decorrere dal 1° gennaio 2005, una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali indicate dalla tabella B allegata alla legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
L'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 215/2001, prevede che, ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma sia corrisposta un'indennità mensile pari a lire 200.000, volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio.
Il comma 2 dello stesso articolo, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale siano attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.
L'indennità prevista dall'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. n. 215/2001, di cui si è trattato nel commento al comma precedente, non viene più corrisposta dalla data di attribuzione del trattamento economico appena esposto.
Il Capo IV del provvedimento disciplina il particolare regime del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Viene prevista una riserva di posti nei concorsi per l’accesso alle citate carriere a favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma annuale, istituiti dal Capo II della legge. In tal modo si intende incentivare i reclutamenti nella ferma prefissata, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche.
L’articolo 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone appunto, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere sopra descritte, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro della difesa entro il 30 settembre.
La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le riserve di posti di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 77/2002. Quindi la determinazione dei posti messi annualmente a concorso a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno avverrà previo scomputo del numero dei posti corrispondente alla riserva appena citata. Il comma in esame specifica inoltre che le riserve di posti hanno una durata temporale limitata: dal 1°gennaio 2006 al 31 dicembre 2020, e operano in deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 215/2001.
Il decreto legislativo 5-aprile 2002, n. 77, recante “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”, all’articolo 13, comma 4, dispone una riserva di posti nella misura del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, a favore di quanti hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi.
Il decreto legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante “Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto”, all’articolo 1, comma 3, ha autorizzato il Ministero dell'interno a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998, prevedendo una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni.
Il D.Lgs. n. 215/2001, già citato, all’articolo 18, comma 1, determina una riserva di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri:
· Arma dei carabinieri 70%;
· Corpo della guardia di Finanza 70%;
· Corpo Militare della Croce Rossa 100%;
· Polizia di Stato 45%;
· Corpo di Polizia Penitenziaria 60%;
· Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
· Corpo forestale dello Stato 45%.
Come si è detto, la previsione dell’articolo 14, comma 1, della proposta in esame deroga alla norma appena esposta, al fine di favorire l’accesso alle nuove categorie che si intende istituire, che sono quindi preferite a quelle dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve.
Il comma 2 precisa che nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni indicate nel comma 1.
Ciascuna delle amministrazioni interessate determina le procedure di selezione del personale, che si concludono con la formazione delle graduatorie di merito, ed è competente in via esclusiva della loro attuazione. Tale determinazione avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa. Si prevede, inoltre, che nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengano conto dei seguenti titoli di merito: periodo di servizio svolto e relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso; specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale (comma 3).
Il comma 4 prevede due modalità di immissione nelle citate carriere dei concorrenti giudicati idonei e collocati utilmente nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) immissione immediata secondo l’ordine delle graduatorie e in numero corrispondente alle seguenti percentuali: 30 % per i concorsi relativi all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 55% per i concorsi relativi alla Polizia di Stato e al Corpo forestale dello Stato; 40% per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria;
b) immissione successiva dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in forma prefissata quadriennale, in numero corrispondente alle seguenti percentuali: 70 % per i concorsi relativi all’Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza; 45% per i concorsi relativi alla Polizia di Stato e al Corpo forestale dello Stato; 60% per i concorsi relativi alla Polizia penitenziaria; 100 % per i concorsi relativi al Corpo militare della Croce Rossa.
Il comma 5 precisa che per partecipare alle immissioni disciplinate dal comma precedente, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
Il comma 6 dispone che il Ministro della difesa stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per l’ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la loro ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione. La determinazione del Ministro è formulata sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell’ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati.
Il comma 7, prevede, a decorrere dall’anno 2010, la possibilità di rideterminare in misura percentuale il numero dei posti riservati ai volontari in ferma prefissata, in relazione all’andamento dei reclutamenti. Tale rideterminazione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Sullo schema di decreto le competenti Commissioni di Camera e Senato devono esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla trasmissione da parte del Governo.
L’articolo 17 dispone che se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi è superiore al quintuplo dei posti, i posti eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo (comma 1). Se invece il numero delle domande è inferiore al quintuplo dei posti, in caso di mancata copertura è possibile bandire nuovi concorsi aperti ai cittadini in possesso dei requisiti prescritti (comma 2).
L’articolo 18 disciplina la copertura dei posti ulteriori a quelli previsti dalla programmazione quinquennale di cui all’articolo 16, comma 1, resi disponibili nell’anno di riferimento a causa di fattori vari o dell’incremento degli organici. Nella prima ipotesi (comma 1), si prevedono concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti. In caso di incremento degli organici (comma 2) si provvede mediante concorsi riservati nelle misure percentuali già viste di cui all’articolo 16, comma 4, lettere a) e b), rispettivamente: a) ai militari di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, anche in congedo, in possesso dei requisiti prescritti; b) ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, in possesso dei requisiti. I vincitori di tali concorsi sono tutti immessi direttamente nelle carriere iniziali delle rispettive amministrazioni (comma 3), mentre per i posti eventualmente non coperti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 appena commentato (comma 4).
Infine, l’articolo 19, che chiude il capo in esame, dispone che i vincitori dei concorsi disciplinati dagli articoli precedenti perdano il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate all’atto dell’immissione nelle nuove carriere. Tale disposizione è finalizzata ad evitare possibili turbative nei ruoli iniziali delle citate carriere.
Il Capo V del provvedimento dispone alcuni adeguamenti della normativa vigente.
L’articolo 20 modifica l’articolo 5, comma 1, primo periodo, della già citata legge n. 331/2000, relativa alla professionalizzazione delle Forze armate, in modo da estendere ai volontari in ferma breve ed in ferma prefissata l’attività svolta dal Ministero della difesa, ai sensi della disposizione citata, per favorire l’inserimento del personale in congedo nel mondo del lavoro.
Più in dettaglio, l’articolo 5, comma 1, della legge n. 331/2000 prevedeva che una struttura del Ministero della difesa svolga attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito. A tal fine questa struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dal Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni con i medesimi, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
L’articolo 21 novella l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, e la tabella B/1 allegata a tale decreto. Tale modifica è finalizzata a coordinare le disposizioni citate, relative all’avanzamento dei volontari in servizio permanente delle Forze armate, con l’attribuzione del grado di 1°caporal maggiore, o grado corrispondente, ai volontari in rafferma biennale, disposta dall’articolo 14, comma 3, della legge. Poiché il grado di 1° caporal maggiore corrisponde al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente, le modifiche previste dalla legge in commento comportano che l’anzianità necessaria per l’avanzamento al grado superiore sia maturata durante il servizio permanente.
L’articolo 22, comma 1, contiene la delega al Governo per armonizzare e coordinare le disposizioni del citato D.Lgs. n. 215/2001 con la disciplina prevista dalla presente legge. A tal fine il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto del principio dell’invarianza della spesa e dei principi e criteri direttivi di seguito esposti.
· Adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 215/2001 con l’anticipata sospensione della leva, prevista dall’articolo 1 della legge, e con l’istituzione delle due nuove categorie dei volontari in ferma prefissata annuale e quadriennale.
· Emanazione di disposizioni in materia di stato giuridico relative alle citate due nuove categorie di volontari in ferma prefissata, adeguando, in particolare, quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri in ferma volontaria[26].
· Abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con la presente legge.
Il comma 2 prevede che sugli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, venga richiesto il parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Il comma 3 delega il Governo ad emanare gli eventuali decreti correttivi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e delle modalità procedurali di cui al comma precedente.
Il Capo VI della legge reca le disposizioni transitorie.
L’articolo 23 determina la consistenza organica del personale di Esercito Marina ed Aeronautica. Il comma 1 dispone che il Ministro della difesa per ciascuno degli anni 2005 e 2006 ripartisca con proprio decreto le consistenze del personale militare non direttivo in servizio permanente e dei volontari in ferma delle Forze armate, stabilite dalla tabella A, allegata alla legge, tra le tre citate Forze armate.
Il comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020, con il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 215/2001, più volte citato, siano determinate annualmente le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dalla tabella C allegata alla presente legge.
Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 215/2001, ha disposto che le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità.
Fino al 31 dicembre 2020 le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo delle Forze armate (volontari di truppa, sergenti, marescialli) possono essere devolute in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo, senza ampliare i rispettivi organici, nel rispetto dell'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 215/2001, pari a 190.000 unità, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento. Le risorse finanziarie sono quelle indicate nel comma precedente (comma 3).
Il comma 4 prevede che, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2020, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 2, sia computato un contingente di personale militare determinato annualmente nelle misure progressivamente decrescenti espressamente indicate, al fine di inquadrare, formare e addestrare i volontari in ferma prefissata di un anno necessari per raggiungere la consistenza totale stabilita dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 215/2001.
Il comma 5 dispone, infine, che per compensare la maggior durata del periodo di impiego non operativo del personale volontario in formazione rispetto a quello previsto per il personale di leva, sia computato, in aggiunta alle consistenze stabilite con il decreto di cui al comma 2, un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno, determinato annualmente in misura progressivamente decrescente per ciascuno degli anni a decorrere dal 2005 e fino al 2020[27].
L’articolo 24 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare il passaggio dall'attuale sistema delle ferme brevi triennali a quello delle ferme quadriennali previsto dalla legge in esame. Il comma 1 stabilisce che l'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del D.P.R. n. 332/1997[28], sia bandito entro il 31 dicembre 2004. Il comma 2 per il 2005 riserva il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno agli appartenenti alle seguenti categorie, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, che si è sopra commentato: volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito; personale che ha completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai posti eventualmente non coperti possono concorrere i cittadini in possesso dei predetti requisiti.
Vengono, quindi, estese alle precedenti categorie di personale volontario le disposizioni in materia di avanzamento e trattamento economico previste dalla legge in esame per le nuove figure di volontari, al fine di garantire la parità di trattamento tra categorie di personale assimilabili. In particolare, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1 (comma 3), mentre a decorrere dal 1^ gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2 (comma 4).
Il comma 5 dispone che in materia di accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, per l’arruolamento volontario in ciascuna Forza armata, in attesa dell’adeguamento di detto regolamento.
Il D.M. n. 114/2000, “Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare” all’articolo 2 stabilisce che sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, che devono essere indicati nei bandi di concorso. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermità previste in un apposito elenco allegato al regolamento.
L’articolo 25 riguarda la disciplina temporanea dell’accesso nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa per gli anni 2004 e 2005. Il comma 1, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al citato D.P.R. n. 332/1997, riserva gli ulteriori posti disponibili, non derivanti da incrementi degli organici, a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti resta, comunque, aperta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti la possibilità di partecipazione ai relativi concorsi.
Se gli ulteriori posti disponibili derivano da incrementi degli organici, il comma 2 prevede, per gli stessi anni 2004 e 2005, che i relativi concorsi siano riservati, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera a), a favore di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia a ordinamento militare e civile; e, secondo le misure percentuali di cui all’articolo 16, comma 4, lettera b), a favore dei volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo.
Per i posti non coperti il comma 3 rinvia alla disciplina prevista dall'articolo 17 della legge. Il comma 4 prevede che, nei concorsi di cui al comma 1, relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatta salva la riserva del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco, prevista dal già citato articolo 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996[29].
Il comma 5, infine, contiene disposizioni di coordinamento intese a neutralizzare l'effetto di inadeguata alimentazione delle carriere iniziali in parola che, altrimenti, si verificherebbe negli anni 2009 e 2010, dovuto alla maggior durata del periodo di ferma da svolgere nelle Forze armate prima dell'immissione, stabilita dalla legge (quattro anni), rispetto al sistema precedente (tre anni). Si dispone, quindi, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, per la copertura dei posti di appuntato e carabiniere, e di appuntato e finanziere del Corpo della guardia di finanza, relativi all'anno 2009, e dei posti di agente e assistente della Polizia di Stato, agente e assistente del Corpo forestale, agente e assistente del Corpo di polizia penitenziaria, relativi all'anno 2010, sono indetti concorsi, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del già citato D.P.R. n. 332/1997, ai quali partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale. I vincitori sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle relative amministrazioni.
L’articolo 26 prevede forme di reclutamento straordinario dei volontari in servizio permanente sino a quando il nuovo sistema non sia completamente a regime, al fine di sopperire alle eventuali carenze di personale. E’ quindi possibile, ai sensi del comma 1, bandire concorsi straordinari ai quali possono partecipare:
· i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958[30], che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
· i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 332/1997, più volte citato, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 di tale regolamento o che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
L’articolo 9 del D.P.R. n. 332/1997 prevede che le direzioni generali competenti predispongano l'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal medesimo articolo. L’articolo 10 stabilisce che l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa è predisposta dalle apposite commissioni, sulla base di una programmazione quadriennale e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni.
Il comma 2 precisa che i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.
Il Capo VII, detta specifiche disposizioni per il Corpo delle Capitanerie di porto.
L’articolo 27 detta disposizioni per completare la sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto. A tal fine il comma 1 prevede per il triennio 2004-2006 l’attivazione di un programma per il reclutamento di 2.575 volontari di truppa.
Il comma 2 rinvia alla tabella D, allegata alla legge, per la determinazione delle consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
Infine, il comma 3 stabilisce, a decorrere dal 31 dicembre 2006, un aumento delle dotazioni organiche dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. Tali dotazioni sono rideterminate come segue: a) 3.500 volontari di truppa in servizio permanente; b) 1.775 volontari in ferma ovvero in rafferma.
Il D.Lgs. n. 196/1995, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, dispone all’articolo 2, comma 2, che nell'ambito della Marina è previsto un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità, mentre all’articolo 7, comma 1, stabilisce che, sempre nell'ambito della Marina, possono essere mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.
L’articolo 28 determina le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto. In particolare, il comma 1 prevede che, a decorrere dall’anno 2007 e fino al 31 dicembre 2015, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto siano annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica. Tale determinazione deve avvenire nel rispetto delle dotazioni organiche complessive di cui all’articolo 27, comma 3, e secondo un andamento coerente con l’evoluzione degli oneri previsti, per l’anno di riferimento, dalla tabella E allegata alla legge. Le eventuali carenze in una delle categorie di volontari possono essere devolute in aumento delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, senza ampliare i rispettivi organici ed entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla medesima tabella E per l’anno di riferimento.
Il comma 2 dispone, a decorrere dall’anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, il computo di un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, per compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative. Detto contingente viene istituito in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla legge e, per gli anni successivi, dal decreto di cui al comma 1, nelle seguenti misure: a) 200 unità, nell’anno 2005; b) 235 unità, negli anni 2006 e 2007; c) 5 unità, in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.
L’articolo 29 individua il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma del Corpo delle capitanerie di porto, facendo riferimento ai relatvi articoli della proposta. A decorrere dal 1º gennaio 2005; ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale è corrisposto il trattamento economico previsto dall’articolo 8 (comma 1), mentre ai volontari in ferma prefissata quadriennale ed ai volontari in ferma breve è corrisposto quello previsto dall’articolo ,15 comma 1 (comma 2 e 4). A decorrere, invece, dal 1º gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 15, comma 2 (comma 3), mentre, a decorrere dal 1º gennaio 2008, ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2 (comma 5).
Il Capo VIII, contiene le disposizioni finali.
L’articolo 30, in relazione a quanto disposto dagli articoli 16 e 25 in ordine al reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, fa salve una serie disposizioni in materia di assunzione del personale previste da norme espressamente richiamate, che vengono di seguito commentate. Si tratta, prevalentemente, delle norme di analogo contenuto a favore del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per determinate cause.
§ Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; articolo 6, commi 5 e 6.
Il comma 5 dell’articolo 6, relativo alla nomina ad agente, dispone che possono essere nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei previsti requisiti. Ai sensi del comma 6 tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
§ Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria; articolo 5, comma 4-bis.
Il comma 4-bis dell’articolo 5, relativo alla nomina ad allievo agente di polizia, prevede che possono essere nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza di azioni criminose, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
§ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; articolo 7, commi 2 e 3.
Il comma 2 dell’articolo 7 prevede che possano essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere, nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei previsti requisiti. Ai sensi del comma 3, tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
§ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza; articolo 6, commi 2 e 3.
Il comma 2 dell’articolo 6 prevede che possono essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'àmbito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza di azioni criminose o per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti. Il comma 3 prevede che tali disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
§ Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; articolo 4, commi 4-ter e 4-quater.
Il comma 4-ter dell’articolo 4, relativo alla nomina ad allievo agente di polizia, prevede che nell'àmbito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con apposito regolamento, possono essere nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti. Il comma4-quater prevede che queste disposizioni si applicano anche al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
§ Legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia; articolo 6, comma 4.
Il comma 4 dell’articolo 6 si riferisce, tra l’altro, al reclutamento del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, disciplinato da regolamenti autorizzati, emanati sulla base dei criteri formulati dalla norma medesima.
L’articolo 31 dispone un’integrazione dei contenuti della relazione prevista dall'articolo 6 della citata legge n. 331/2000, attraverso una novella di tale articolo, cui viene aggiunto il comma 1-bis. A decorrere dal 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà, infatti, riferire al Parlamento anche in merito al conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa.
Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 6 della legge n. 331/200, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce: sul livello di operatività delle singole Forze armate; sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; sull'azione della struttura del Ministero della difesa preposta alla valutazione dell'attività di reclutamento del personale volontario ed all’agevolazione dell'inserimento nel mondo del lavoro dei militari volontari congedati senza demerito.
L’articolo 32 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 valuta l'onere derivante dal provvedimento, escluse le disposizioni del capo VII, in 392.999.573 euro a decorrere dall'anno 2005, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Il comma 2, autorizza la spesa per l’attuazione delle disposizioni di cui al citato capo VII. Gli oneri sono valutati in 169.119 € per il 2004, 48.287.301 € per il 2005, e 76.476.031 € a decorrere dal 2006, cui si provvede, ugualmente, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto citato al comma precedente.
Infine l’articolo 33 dispone l’entrata in vigore del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Alla legge sono allegate cinque tabelle:
Ø la tabella A contiene la ripartizione delle consistenze del personale non direttivo delle forze armate negli anni 2005 e 2006;
Ø la tabella B indica le paghe giornaliere dei volontari in ferma prefissata ovvero la misura percentuale riferita al valore giornaliero della retribuzione mensile relativa al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente;
Ø la tabella C riporta gli oneri finanziari complessivi dall'anno 2005 al 2021;
Ø la tabella D riporta le consistenze dei volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto;
Ø la tabella E riporta gli oneri finanziari relativi al Corpo delle capitanerie di porto.
In accoglimento della risoluzione Ramponi ed altri, n. 8/00121, approvata dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 18 maggio 2005, l’articolo 12, comma 1,del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, ha permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare di presentare domanda per cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.
In attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 22 della legge n. 226/2004, che si è appena commentata, è stato emanato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.
L’articolo 1 del decreto sostituisce l’articolo 12, che trattava dei volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni, in rafferma biennale, in ferma breve ed in ferma prefissata di un anno.
Il nuovo articolo 12 riguarda i volontari in ferma prefissata e specifica che, ai fini del D.Lgs. n. 215/2001, con tale denominazione, ove non diversamente specificato, si intendono le categorie disciplinate dai citati capi II e III della legge n. 226/2004: in ferma prefissata di un anno; in prolungamento della ferma; in rafferma annuale; in ferma prefissata quadriennale; in rafferma biennale (comma 1). L’ammissione alla ferma, che comporta l’obbligo si prestare servizio per un periodo determinato, decorre giuridicamente dalla data indicata nel provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare. La decorrenza economica opera dalla data d’effettiva presentazione al reparto (comma 2). Il comma 3 attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata la competenza a definire categorie, specialità, specializzazioni ed incarichi dei volontari in ferma prefissata. Il giudizio per l’avanzamento di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226/2004, che si sono esaminati nel paragrafo precedente, è espresso da una commissione, costituita presso ciascun corpo o reparto d’impiego, composta da almeno tre membri, nominati dal comandante di corpo, che conferisce il grado (comma 4). Il comma 5 individua lo stato di volontario in ferma prefissata rinviando al complesso di diritti e doveri inerenti alla categoria ed al grado, mentre il comma 6 individua le diverse posizioni di stato: servizio; congedo illimitato; congedo assoluto. Infine, il comma 7, con una norma di chiusura, rinvia, per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 215/2001, alle disposizioni in materia di stato e avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente, in quanto compatibili.
L’articolo 2 introduce sei nuovi articoli dopo l’articolo 12.
L’articolo 12-bis detta norme sui volontari in ferma prefissata in servizio, che possono trovarsi in servizio effettivo o in sospensione precauzionale dal servizio (comma 1). I volontari in servizio devono mantenere l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento per tutta la durata della ferma,(comma 2) e non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né dedicarsi ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei propri doveri (comma 3). Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità appena indicate, il volontario è diffidato dall’amministrazione a porvi fine, e viene prosciolto dalla ferma decorsi quindici giorni dalla diffida, se l’incompatibilità persiste (comma 4). I volontari hanno l’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio. Quelli in ferma prefissata quadriennale però, in relazione alla situazione abitativa locale, possono essere autorizzati dal comandante di corpo ad alloggiare in località diversa dalla sede di servizio (comma 5). I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l’obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, salvo l’autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari (comma 6). La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito (comma 7). I volontari in ferma prefissata comandati in servizio isolato che si trovano nell'impossibilità di usufruire di infrastrutture militari idonee, ricevono il rimborso delle spese di vitto e pernottamento in albergo (comma 8).
L’articolo 12-ter disciplina l’impiego dei volontari in ferma prefissata, la libera uscita, i permessi speciali ed i giorni festivi. I volontari seguono l’iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attività operative e addestrative nell’ambito delle unità dell’Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonché negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all’estero. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attività operative che possono comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale (comma 1). Nei commi 3-4 si prevede che l’impiego dei volontari avviene secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, che i volontari in ferma quadriennale sono impiegati per periodi di tempo pari a quelli dei volontari in servizio permanente, e si regolamentano i periodi di tempo dedicati all’espletamento delle attività di carattere personale. Il comma 5 disciplina i servizi di guardia presidiari e di caserma, che se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, danno titolo alla concessione del recupero compensativo, qualora non sia possibile attribuire l’indennità corrispondente. Il comma 6 prevede la possibilità di attribuire il compenso forfettario d’impiego e di guardia, a decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale impiegato in servizi presidiari, di caserma o di guardia di durata pari o superiore alle ventiquattro ore, o in operazioni militari o esercitazioni caratterizzate da particolari condizioni di impiego continuativo per almeno quarantotto ore, da corrispondere, nell’ambito dei fondi a tal fine destinati, in alternativa al recupero compensativo ovvero agli altri istituti connessi all’orario di lavoro, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, recante “Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003”. I commi 7-10 disciplinano, infine, il permesso di assentarsi durante l’orario di servizio per brevi periodi; la libera uscita; i permessi per l’anticipazione o la proroga dell’orario della libera uscita; i permessi speciali notturni; i permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali; i giorni festivi.
L’articolo 12-quater disciplina la licenza ordinaria, commisurandola alle tipologie di orario di servizio e prevedendo periodi di durata progressivamente maggiore in relazione alla durata delle ferme, nonché disposizioni comuni quanto alle modalità di fruizione. In particolare, vengono regolamentate l’interruzione per ricovero ospedaliero, la revoca ed il richiamo per imprescindibili esigenze di impiego.
L’articolo 12-quinquies regola la licenza straordinaria, prevedendo disposizioni in materia di licenza di convalescenza, per prigionia, per eventi e cause particolari, per gravi motivi. In particolare, per la licenza di convalescenza, che non può comunque superare, complessivamente, i due anni nell’ultimo quinquennio di servizio prestato, i periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio, nonché il trattamento economico da corrispondere nei casi di infermità non dipendente da causa di servizio, sono diversificati in relazione alla durata delle ferme. La licenza straordinaria per prigionia di guerra, o nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all’estero, non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria. I volontari in ferma prefissata fruiscono, in ogni caso, dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
Con la legge n. 53/2000 si è iniziato il riordino della normativa in materia di tutela della maternità e paternità. Tale legge costituisce l'esito di una elaborazione teorica, normativa e di una mobilitazione sociale più che decennale. Risale infatti al 1990 la presentazione al Parlamento della prima proposta di legge di iniziativa popolare che proponeva un progetto di politica dei tempi, allo scopo di armonizzare e rendere compatibili i tempi del lavoro con quelli dedicati alla cura e alla formazione personale.
La legge n. 53/2000 si compone di 28 articoli, divisi in 7 capi e si articola intorno a tre fondamentali nuclei tematici :
- la riscrittura organica della normativa sulle assenze dal lavoro per l'assistenza ai figli e l'ampliamento delle forme di agevolazione destinate ai genitori di portatori di handicap;
- l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'ampliamento dei congedi per la formazione;
- il coordinamento degli orari delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
In particolare, l’articolo 4 della legge prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Il riordino della normativa in oggetto è stato quindi completato, in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 15 della medesima legge n. 53/2000, con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha approvato un apposito Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Il D.Lgs. n. 151/2001, successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115, ha ridefinito in modo organico la disciplina dei riposi e dei permessi, stabilendo il diritto delle lavoratrici madri di fruire, durante il primo anno d’età del bambino, di due periodi di riposo, di un'ora ciascuno (ridotti alla metà in presenza di asilo nido o struttura simile messi a disposizione dal datore), anche cumulabili durante la giornata.
Detti riposi spettano al padre nelle ipotesi previste dall'articolo 40. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore fruibili sono individuate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi (circolare INPS n. 109/2000).
Le richiamate disposizioni si applicano anche in caso di adozione entro il primo anno di vita del bambino (circolare INPS 7 maggio 2001, n. 97).
Egualmente, nel caso di adozione o di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 42, riferite ai riposi e permessi per i figli con handicap grave (articolo 45). La Corte costituzionale con sentenza n. 104/2003 ha precisato che in caso di adozione o di affidamento ai genitori spettano i riposi giornalieri entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia (circolare INPS n. 91 del 2003).
Il trattamento economico dei riposi e dei permessi consiste in un'indennità, a carico dell'ente assicuratore e pari alla retribuzione afferente agli stessi, anticipata dal datore di lavoro e successivamente da questi conguagliabile.
Le giornate di riposo o di permesso sono coperte da contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto.
L’articolo 12-sexies, in materia di elevazione ed aggiornamento culturale, concede periodi pari complessivamente a 150 ore annuali ai volontari in ferma prefissata quadriennale che intendono conseguire un titolo di studi superiori o universitari, o partecipare ad altri corsi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In questa materia trovano applicazione le norme sul diritto allo studio contenute nei D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, e 13 giugno 2002, n. 163, che hanno recepito gli schemi di concertazione per le Forze armate (comma 1). I volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati possono fruire del congedo per la formazione, di cui all’articolo 5 della citata legge n. 53/2000, che prevede una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa (comma 3).
L’articolo 12-septies applica ai volontari in ferma prefissata le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al citato D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ed all’articolo 14 del D.P.R. n. 163/2002, già citato, che, a sua volta, applica il testo unico recato dal decreto appena citato alle Forze armate (comma 1). Il comma 2 dispone che il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria che non è computata nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.
L’articolo 3 del decreto legislativo sostituisce l’articolo 13, che disciplinava le licenze ed i permessi dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma.
Il nuovo articolo 13 reca disposizioni sull’impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio. Il comma 1 prevede la possibilità di rimanere in servizio, a domanda, per i volontari in ferma prefissata che abbiano perso l’idoneità fisio-psico-attitudinale in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio. Tale possibilità è subordinata al giudizio d’idoneità al servizio militare incondizionato, e consente di restare in servizio fino al termine della ferma, impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, e di essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla causa di servizio. Se non presentano la domanda, sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato (comma 4).
Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari sono prosciolti dalla ferma (comma 2), in caso contrario possono essere ammessi alle ulteriori ferme e rafferme, e all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto (comma 3).
Il comma 5 prevede, infine, che ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
Il comma in commento richiama disposizioni già applicate ai volontari in ferma. L’articolo 4-ter del D.L. n. 393/2000, recante “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”, prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, e di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.
L’articolo 4 del decreto introduce nel D.Lgs. n. 215/2001 tre nuovi articoli dopo l’articolo 13.
L’articolo 13-bis detta norme in materia di sospensione precauzionale dal servizio per i volontari in ferma prefissata che siano imputati per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado, o che siano sottoposti a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità. Tale sospensione è sempre disposta, quando sia stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere o altra misura cautelare restrittiva della libertà personale. I provvedimenti di sospensione precauzionale dal servizio e di revoca della sospensione sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.
L’articolo 13-ter disciplina il collocamento in congedo illimitato, per scadenza della ferma ovvero a seguito di proscioglimento, ed in congedo assoluto, per raggiungimento del quarantacinquesimo anno d’età o per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato. I volontari in congedo illimitato sono soggetti, in tempo di pace, ai richiami in servizio per particolari esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate; in tempo di guerra, ai richiami in servizio qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione o nel caso in cui una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente, o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale, giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 2 della citata legge n. 331/2000 (comma 3).
L’articolo 13-quater prevede l’istituzione, per ciascuna Forza armata, del ruolo d’onore, riservato ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate: per servizio di guerra; in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio; in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
L’articolo 5 del decreto sostituisce l’articolo 14, che disciplinava la licenza straordinaria dei volontari di truppa in ferma prefissata ed in rafferma.
Il nuovo articolo 14 reca disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma. Il provvedimento, di competenza della Direzione generale per il personale militare, può essere adottato a seguito di domanda dell’interessato o d’autorità.
La domanda dell’interessato può essere presentata solo per: assunzione presso amministrazioni pubbliche; gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica; arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana.
Il provvedimento è adottato d’autorità in caso di: perdita permanente dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento; esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; perdita dei requisiti morali e di condotta; cause di incompatibilità; superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; protratto insufficiente rendimento; grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare; perdita del grado.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 14-bis, che disciplinava l’impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio, il cui disposto, come abbiamo visto, viene assorbito dal nuovo articolo 13, introdotto dal presente decreto.
Il nuovo articolo 14-bis disciplina i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza: perdita della cittadinanza; assunzione di servizio presso Forze armate di Stati esteri non autorizzata; interdizione giudiziale o inabilitazione; irreperibilità accertata; violazione del giuramento o gravi motivi disciplinari ovvero comportamento comunque contrario alle finalità delle Forze armate o alle esigenze di sicurezza dello Stato; sentenza penale di condanna per particolari reati. Nei singoli casi vengono anche previste le condizioni per procedere all’eventuale reintegrazione nel grado.
L’articolo 7 del decreto introduce due nuovi articoli dopo l’articolo 14-bis.
L’articolo 14-ter consente ai volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, di essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, sulla base degli stessi requisiti richiesti all’atto del reclutamento, anche se non coincidenti con i requisiti propri del servizio permanente.
L’articolo 14-quater in materia di documentazione di servizio, introduce, al comma 1, un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata, nel caso di partecipazione alle procedure per la rafferma, in aggiunta a quelli previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213.
Il D.P.R. n. 213/2002, recante “Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei carabinieri”, individua, all’articolo 4, i casi di compilazione della documentazione caratteristica: termine del servizio del giudicando; variazione del rapporto di dipendenza; inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento; sospensione dall'impiego del giudicando; compimento del periodo massimo di 12 mesi di servizio non documentato; partecipazione a concorsi, se espressamente richiesto dai relativi bandi; promozione al grado di tenente generale o grado corrispondente.
Il comma 2 dispone la predisposizione da parte dell’amministrazione di un estratto della documentazione di servizio degli ufficiali e dei volontari in ferma prefissata, che attesta i titoli acquisiti durante il servizio.
L’articolo 8 novella l’articolo 15, che contiene disposizioni relative ai volontari in ferma breve. In particolare, sono modificati il comma 1 ed il comma 4, e viene aggiunto il comma 4-quater. Si prevede, ora, l’estensione ai volontari in ferma breve della disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata. I requisiti che i volontari in ferma breve devono possedere per partecipare ai concorsi straordinari per il reclutamento nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, sono quelli indicati negli articoli 4, comma 1, e 11, comma 1, della citata legge n. 226/2004. In particolare, viene escluso il requisito dell’età massima e, fino all’anno 2010, per i volontari in ferma breve in servizio, viene richiesto, riguardo all’idoneità fisio-psico-attitudinale, il possesso dei coefficienti relativi alle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario previsto, per l’arruolamento volontario, dalla direttiva tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n 114, e degli ulteriori requisiti fisici richiesti dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.
L’articolo 3 del D.M. n. 114/2000 “Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare”, rinvia, al comma 4, ad un decreto del direttore generale della sanità militare per l’emanazione delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che rendono inidonei al servizio militare, e la definizione dei criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
La legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”, all’articolo 4 disciplina gli accertamenti sanitari ed attitudinali.
L’articolo 9 del decreto legislativo inserisce l’articolo 15-bis,in materia di riammissione alla ferma prefissata.
La norma è rivolta ai volontari che, in quanto vincitori di concorsi per il reclutamento in qualità di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei sottufficiali delle Forze armate, hanno cessato dal periodo di ferma prefissata. L’articolo dispone che, in caso di perdita della qualità di allievo, possano essere restituiti ai reparti o enti di provenienza. Ciò può avvenire previo loro espresso assenso e nei limiti delle consistenze organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della ferma prefissata originariamente contratta.
I volontari riammessi sono reintegrati nel grado rivestito in precedenza e vengono loro computati nella ferma i periodi trascorsi in qualità di allievo.
L’articolo 10 modifica l’articolo 16, comma 4, riguardante i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno. Il nuovo comma corregge i rinvii previsti dalla stessa disposizione nella sua formulazione originaria, adattandoli alle modifiche apportate dal presente decreto. Attraverso i nuovi rinvii vengono disciplinate le licenze, in particolare quella speciale, i permessi speciali e la licenza di convalescenza.
L’articolo 11 modifica l’articolo 17, comma 5, in materia di crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi per attività formative svolte nel corso del servizio, sopprimendo il riferimento alla ferma di uno o cinque anni, in quanto non più corretto.
L’articolo 12 modifica l’articolo 18, commi 2 e 6, in materia di riserve di posti, rispettivamente, nei concorsi per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e nei concorsi pubblici a favore del volontari in ferma, adeguando le categorie dei soggetti beneficiari: volontari in rafferma biennale ed in ferma prefissata quadriennale.
L’articolo 13 modifica gli articoli 24, 25 e 26, relativi, rispettivamente, allo stato giuridico ed all’avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata, agli ufficiali delle forze di completamento ed agli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari.
Le modifiche sono finalizzate a colmare una lacuna nella regolamentazione riferita agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determina una disparità di trattamento rispetto alle categorie corrispondenti di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri. Pertanto, sono previste anche a favore degli ufficiali ausiliari appartenenti a tale Corpo le riserve di posti per l’accesso al servizio permanente, attraverso la partecipazione ai concorsi per l’alimentazione dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo. La modifica introdotta nell’articolo 24, comma 6, lettera a), prevede, poi, l’emanazione di un decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo la rispettiva competenza, per disciplinare le modalità d’ammissione degli ufficiali in ferma prefissata all’ulteriore ferma annuale prevista dalla stessa disposizione. Infine, la modifica introdotta all’articolo 26, cui è aggiunto un nuovo comma dopo il 5, detta disposizioni agevolare l’inserimento degli ufficiali ausiliari nel mondo del lavoro.
L’articolo 14 del decreto legislativo aggiunge l’allegato 1 al D.Lgs. n. 215/2001.
L’allegato 1 rappresenta il modello per la redazione dell’estratto della documentazione di servizio attestante i titoli acquisiti dal militare, come indicato dal comma 2 dell’articolo 14-quater, introdotto dal D. Lgs. in commento.
L’articolo 15 dispone l’abrogazione dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, più volte citato, e degli articoli 1, 6, 9, 10 e 11, commi 1, 3, 4 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 505.
L’articolo 19 del D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dal D.L. n. 64/2002, convertito dalla legge n. 116/2002, limitava a 25 anni l’età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve.
Il D.Lgs. n. 505/1997, reca disposizioni sull’armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge n. 662/1996.
L’articolo 1 ripartisce il personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in: a) volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio; b) volontari in ferma breve con oltre dieci mesi e non più di ventiquattro mesi di servizio; c) volontari in ferma breve con oltre ventiquattro mesi di servizio.
L’articolo 6 individua le festività riconosciute.
L’articolo 9 dispone le modalità di impiego settimanale dei volontari in ferma breve con meno di dieci mesi di servizio.
L’articolo 10 stabilisce le modalità per il trattenimento a domanda dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio e per causa di servizio.
L’articolo 11, in materia di licenza straordinaria di convalescenza, disciplina, ai commi 1, 3, 4 e 6, l’applicazione di quest’istituto ai volontari in ferma breve temporaneamente non idonei al servizio.
Anche l’articolo 12-bis,del già citato D.L. n. 115/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, ha novellato il D.Lgs. 215/2001, sostituendo l’articolo 6, riguardante la gestione del personale militare in esubero a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze armate e della conseguente riduzione degli organici, già novellato dal D.Lgs. n. 236/2003 sopra commentato. In luogo del transito di tale personale nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa e nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, e, in subordine, il collocamento in ausiliaria, l’articolo ha adottato come unico criterio di gestione delle eccedenze il collocamento in ausiliaria a domanda.
Nel corso delle due ultime Legislature si è assistito una complessa elaborazione normativa in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare della difesa. Diamo di seguito un quadro riassuntivo.
L’articolo 3, comma 112[31], della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha previsto l’avvio di un programma di alienazione di immobili della Difesa, finalizzato alle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, dettandone le relative disposizioni procedurali e disponendo in primo luogo che gli immobili alienabili siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze[32].
Per quanto attiene alle procedure di dismissione il comma 112 dell’articolo 3 della legge n. 662 prevede quanto segue:
le alienazioni, permute, valutazioni e gestioni degli immobili possono essere effettuate previo conferimento di specifico incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare (lettera a);
per l'utilizzazione, valorizzazione o eventuale permuta di beni che interessano gli enti locali si può procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990[33] (lettera b);
alla determinazione del valore dei beni da alienare e da ricevere in permuta[34] provvede la società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato (lettera c);
i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa e l'approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma (lettera d);
ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il Ministero della difesa comunica l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia sulla eventuale sussistenza dell’interesse storico-artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti degli immobili soggette a tutela. (lettera e). In merito a tale ultima previsione, va tuttavia segnalato che con l’articolo 16, comma 6, della legge 28 luglio 1999, n. 266, èstata estesa alle predette dismissioni l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base alle quali i beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Il previsto regolamento è stato approvato con D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283.
In seguito l’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ha disposto la continuazione del programma di dismissioni appena illustrato, dettando ulteriori norme di attuazione. In particolare, in tema di assegnazione delle risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili, il comma 4 ha disposto che queste siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa. Altre disposizioni dell’articolo, alcune delle quali introdotte da interventi normativi successivi, sono state successivamente abrogate.
È quindi intervenuto l’articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) che ha confermato, per le attività di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei beni immobili della difesa, l’applicazione delle norme dettate dai citati articoli 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 44 della legge n. 448 del 1998, apportando alcune modifiche alla normativa vigente. Secondo quanto esplicitato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge, la finalità di tale previsione è quella di salvaguardare la specificità delle iniziative di dismissione degli immobili in uso al Ministero della difesa, prevedendo per le successive alienazioni l’applicazione del procedimento seguìto per quelle già effettuate e utilizzando per tale processo la Società già risultata affidataria dell’incarico in seguito a svolgimento di gara esperita a livello europeo[35]. Tale soluzione consentirebbe, secondo quanto esposto nella relazione, di evitare lo svolgimento di ulteriori gare e di usufruire di un soggetto che ha ormai maturato esperienza nel settore.
In particolare il comma 9 prevede che il Ministero della difesa possa alienare i beni secondo le procedure della trattativa privata, purché il valore dei beni da alienare sia inferiore a 200.000 euro. Tale previsione introduce una semplificazione delle procedure attinenti all'alienazione degli immobili della difesa, caratterizzandosi la trattativa privata (rispetto agli altri procedimenti di gara, quali l'asta pubblica e la licitazione privata) per il carattere d’informalità e quindi per la maggiore snellezza dell'iter procedimentale. L'alienazione deve riguardare i beni valutati non più necessari per le esigenze della difesa, anche se gli stessi non siano ricompresi nei programmi di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, legge n. 662 del 1996. Il secondo capoverso del comma in esame, analogamente a quanto disposto dall’articolo 44, comma 4, della legge n. 448 del 1998, sopra esposto, stabilisce inoltre che i proventi derivanti dalle alienazioni in questione siano assegnati al Ministero della difesa per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate.
Il comma 10 stabilisce che, a valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate e riassegnate al Ministero della difesa, la somma complessiva di 50 miliardi sia destinata alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli arsenali della Marina militare di Taranto e della Spezia.
Il comma 14 consente al Ministero della difesa di avvalersi, per il compimento delle attività tecnico–operative di supporto alle dismissioni, di una società a totale partecipazione dello Stato, sia diretta che indiretta, derogando alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
L’articolo 27, commi 1-12, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,haintrodotto una procedura per la verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico. La norma è volta ad escludere dall’ambito di applicazione del T.U dei beni culturali e ambientali (D.Lgs. n. 490 del 1997) i beni che le soprintendenze giudichino privi di tale interesse, anche ai fini della loro successiva sdemanializzazione, nell’ottica della loro eventuale utilizzazione sul mercato.
Il comma 13, in particolare,haesteso l’applicazione di alcune norme, relative alle valorizzazioni e dismissioni di immobili pubblici, contenute nel D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), alle operazioni aventi ad oggetto gli immobili del Ministero della difesa di cui all’articolo 3, comma 112, della citata legge n. 662/1996 e all’articolo 44, comma 1, della legge n. 448/1998, ugualmente citata, riguardo ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Le norme appena citate saranno commentate più avanti.
Le disposizioni delle quali il comma 13 estende l’applicazione ai fini della valorizzazione dei beni sopra indicati sono le seguenti:
articolo 3, comma 15, del D.L. n. 351 del 2001, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa convocare una o più conferenze di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre alla loro approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili oggetto delle procedure di cartolarizzazione[36];
articolo 3, comma 17, del D.L. n. 351 del 2001, che esclude, relativamente ai trasferimenti di beni immobili effettuati secondo le procedure di cartolarizzazione, il diritto di prelazione spettante a terzi, l’acquisizione delle autorizzazioni previste dal testo unico sui beni culturali e ambientali, la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Inoltre, il medesimo comma stabilisce il divieto di acquisto dei beni citati da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli altri soggetti pubblici. Il divieto di acquisto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare immobili ad uso non residenziale per destinarli alle proprie finalità istituzionali;
articolo 80, commi 3-5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003). Il comma 3 dell’articolo prevede, con riferimento ai beni trasferiti alla società Patrimonio dello Stato Spa (società costituita, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 63 del 2002, ai fini della valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato), l’utilizzo delle conferenze di servizi o degli accordi di programma allo scopo di definire iniziative per la valorizzazione dei beni medesimi. Lo stesso comma rimette poi ad un decreto del Ministro dell’economia la determinazione dei criteri per l’assegnazione agli enti locali, coinvolti nel procedimento di alienazione, di una quota del ricavato della vendita degli immobili, o, in alternativa, l’assegnazione di altri beni immobili.
I commi 4 e 5 dell’articolo 80 disciplinano un procedimento di acquisizione, da parte degli enti locali interessati, di beni immobili del patrimonio dello Stato, ubicati nel loro territorio, al fine della valorizzazione, recupero, riqualificazione ed eventuale ridestinazione d'uso dei beni stessi[37].
Il comma 13-bis del medesimo articolo 27 ha demandato all’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, l’individuazione dei beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui al già citato articolo 3, comma 112, della legge n. 662 del 1996 (esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate).
Successivamente il comma 443 dell’articolo 1 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005), ha modificato l’articolo 27 del D.L. n. 269/2003, appena descritto, introducendo, come si è detto, quattro nuovi commi, da 13-ter a 13-sexies, volti ad integrare la disciplina della dismissione degli immobili della difesa per contemperare le esigenze di valorizzazione e gestione produttiva degli immobili di proprietà dello Stato con le esigenze finanziarie manifestate dal Ministero della difesa.
In particolare, Il comma 13-ter prevede che nella fase di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis dell’articolo 27, più volte citati, la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio del Ministero dell’economia, individui beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e consegnare all’Agenzia medesima. Tale adempimento deve essere compiuto entro il 28 febbraio 2005[38].
Il comma 13-quater stabilisce che gli immobili individuati e consegnati ai sensi del precedente comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al D.L. n. 351 del 2001, già citato, e di cui ai commi da 6 a 8, nonché alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311/2004, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter è sottoposto al Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, sopra citato dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili[39].
Il comma 13-quinquies prevede che la Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data d’individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, concede anticipazioni finanziarie pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1357 milioni di euro .
Il comma prosegue disponendo che le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del medesimo D.L. n. 269 del 2003. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa su appositi fondi, relativi ai consumi intermedi ed agli investimenti fissi lordi. Tali fondi saranno ripartiti, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa. Del decreto dovrà essere data comunicazione, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[40].
Il comma 13-sexies stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, una parte delle somme derivanti dalle procedure di valorizzazione e dismissione degli immobili della difesa, di cui ai commi 13 e 13-bis, sopra commentati, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009, sia destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, della Spezia e di Taranto. Inoltre, viene stanziata l’ulteriore somma di 30 milioni di euro per l’anno 2005, per il finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
Il comma ha contenuto analogo a quanto già previsto dall’articolo 43, comma 10, della legge n. 388/2000, sopra richiamato.
E’ quindi intervenuto l’articolo 11-quinqies del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”. Il primo periodo del comma 1 di tale articolo stabilisce che, nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’alienazione di beni immobili pubblici è considerata urgente, con prioritario riferimento ai beni il cui prezzo di vendita è fissato secondo criteri e valori di mercato. Il secondo periodo del comma autorizza l’Agenzia del demanio a vendere, con le modalità stabilite dall’articolo 7 del D.L. n. 282 del 2002, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico[41]. Nell’ambito dei beni immobili da dismettere sono espressamente ricordati quelli indicati ai commi 13, 13-bis e 13-ter dell’articolo 27 del D.L. n. 269/2003, che si sono descritti sopra. Per procedere alla vendita, l’Agenzia del demanio dovrà essere autorizzata con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che hanno in uso gli immobili da dismettere.
Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 11-quinquies in esame, facendo salva l’applicazione dell’articolo 27 del D.L. n. 269 del 2003 (relativo alla verifica dell’interesse culturale) per la dismissione dei beni gia individuati ai sensi dei citati commi 13, 13-bis e 13-ter del medesimo articolo 27, prevede che la vendita fa venir meno l’uso governativo, le concessioni in essere e l’eventuale diritto di prelazione spettante a terzi, anche in caso di rivendita; il secondo periodo, invece, conferma l’applicazione di una serie di norme espressamente richiamate; il terzo periodo, infine, conferma, limitatamente alle procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo del presente comma 2, l’applicazione di alcune norme del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il comma 3 dell’articolo in esame, estendendo l’applicazione dell’articolo 1, comma 275, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), esonera dal pagamento delle imposte indirette gli atti di alienazione di cui al precedente comma 1 e quelli comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato.
Il comma 4 riconosce all’Agenzia del demanio la copertura dei maggiori costi sostenuti per le attività connesse all’attuazione del presente articolo, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sulle maggiori entrate conseguenti all’applicazione dello stesso articolo. Non è previsto alcun termine per l’emanazione del suddetto decreto ministeriale.
Il comma 6 reca una disposizione interpretativa, e quindi avente effetto retroattivo, dei commi 18 e 19 dell’articolo 3 del D.L. n. 351 del 2001. Ai sensi di tale disposizione lo Stato e gli enti pubblici, proprietari dei beni immobili prima del loro trasferimento alle società di cartolarizzazione, (comma 18) e le suddette società (comma 19) sono esonerati, oltre che dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, anche dall’obbligo:
di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti
di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
Il comma 482 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), ha quindidisciplinato un nuovo procedimento di alienazione, condotto direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare. Tale programma di alienazione avviene secondo una procedura che si ispira a quella relativa alle alienazioni immobiliari disposte dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (collegato per il 1997).
La disposizione compie un’inversione di tendenza rispetto a quanto previsto, anche se per la "prima applicazione", dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 311/2204 (finanziaria 2005), sopra citato, che lasciava all’Agenzia del demanio il compito di procedere alla dismissione. Invece il comma 482 in commento, invece, prevede che le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, siano effettuate direttamente dal Ministero della difesa. Anche per tali alienazioni si applica il comma 5 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che destina i "maggiori proventi", rispetto a quelli iscritti in bilancio a legislazione vigente, sembra doversi intendere, alla riduzione del debito.
Il nuovo procedimento di alienazione deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, recante “Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato”, ed al relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile. Nel corso del procedimento di alienazione, il Ministero ha la facoltà di avvalersi di società pubblica o a partecipazione pubblica, con particolare qualificazione professione ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, per ricevere consulenza tecnica ed operativa.
La determinazione del prezzo d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa. Peraltro, la dismissione può avvenire a trattativa privata, qualora il valore del bene sia determinato come inferiore a 400.000 €.
La valutazione dell'immobile è determinata previo parere di conformità da parte di un’apposita commissione, nominata dal Ministro. Essa è composta da esponenti del Ministero della difesa e di quello dell'economia, nonché da un esperto di comprovata professionalità nella materia. A presiedere la commissione è un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato.
Unita alla valutazione del bene è la determinazione di criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati di una quota del ricavato. Tale quota è tra il 5 ed il 15 per cento del ricavato attribuibile alla vendita dell'immobile.
L'approvazione dei contratti di trasferimento di ciascun bene è attribuita al Ministero della difesa, che può negarla per il sopravveire di proprie esigenze di carattere istituzionale.
Infine, l’articolo 4-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 Febbraio 2006, n. 51, ha disposto, al comma 1, l’interpretazione autentica dell’articolo 26, comma 11-quater, del D.L. n. 269/2003, sopra citato.
Il comma 11-quater ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate, di cui alla legge n. 497/1978, la disciplina di cui al Capo I (articoli 1-4) del D.L. n. 351/2001, ugualmente citato, relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione.
L’applicazione della disciplina di cui al D.L. n. 351/2001 viene disposta soltanto con riferimento agli alloggi:
- non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati in un’infrastruttura militare, non operativamente posti al diretto e funzionale servizio dell’infrastruttura stessa, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa;
- non classificati quali alloggi di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio.
Inoltre, le disposizioni del citato comma 11-quater non si applicano agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge:
- sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al D.M. n. 253/1997;
- sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
- sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, eventualmente anche a mezzo di ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. Tale ultima precisazione sembra tenere conto del fatto che, per gli alloggi del Ministero della difesa, la notifica del recupero forzoso può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata.
Il comma 1 dell’articolo 4-quater in commento, interpretando la norma appena descritta, precisa che le parole: "non ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della citata legge n. 497/1978. La norma sembra volta a ridurre il numero di immobili da sottoporre alla procedura di cartolarizzazione.
L’articolo 5 della legge n. 497/1978 precisa che tutti i fabbricati realizzati, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio sono considerati, a tutti gli effetti di legge, infrastrutture militari.
L’applicazione del codice penale militare di guerra al contingente italiano che partecipa all’operazione multinazionale “Enduring Freedom”, organizzata a seguito dei tragici eventi dell’11 settembre 2001, ha fatto emergere la necessità, non più rinviabile, di porre mano ad una sua riforma, in considerazione dei vari problemi di compatibilità costituzionale, da tempo all’attenzione della dottrina e della Corte costituzionale. In tale ottica i decreti legge di autorizzazione e proroga della partecipazione alle missioni internazionali e le rispettive leggi di conversione hanno introdotto alcune modifiche alla legislazione penale militare. Vediamole nel dettaglio.
L’articolo 2 della legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, strutturato in un unico comma, ripartito in più lettere, ha introdotto modificazioni puntuali al Codice penale militare di guerra.
La lettera a) ha modificato l’articolo 9 del codice relativo all’applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace. Si è voluto adeguare la norma alle mutate condizioni di organizzazione delle Forze armate, alle maggiori facilità di comunicazione ed ai notevoli progressi tecnologici che rendono superate le disposizioni previgenti. L’articolo 9 prevede ora, al primo comma, una disciplina sostanzialmente analoga a quella precedente. Si dispone, infatti, che, sino all’entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, siano soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato, o dal momento in cui si inizia l’imbarco in nave o aeromobile, ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.
Il secondo comma dell’articolo 9, come riformulato dalla lettera a) della legge, estende l’applicazione della legge di guerra, limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all’estero di cui al comma precedente, al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l’assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio. Questa estensione è motivata dal fatto che il progresso tecnologico consente ora di dirigere le operazioni militari da distanze notevoli in modo dettagliato e penetrante, coinvolgendo direttamente il personale impegnato alla direzione nelle vicende dell’operazione militare. Ciò rende opportuno che a soggetti ugualmente impegnati pur a diverso titolo nelle operazioni militari si applichi la stessa normativa penale.
La lettera b) ha sostituito il secondo comma dell’articolo 15,adeguando la nozione di “Stato alleato”, rilevante ai fini della disciplina contenuta nel codice, ai mutamenti intervenuti nel diritto internazionale. In precedenza nella denominazione di Stato alleato s'intendeva compreso anche lo Stato associato nella guerra. E’ noto come dopo l’ultimo conflitto mondiale e l’approvazione della Carta delle Nazioni Unite si è avuto un capovolgimento del tradizionale principio del diritto internazionale classico in base al quale l'uso della forza da parte degli Stati era considerato come l’esercizio di un diritto per la soluzione delle controversie internazionali, pervenendo all'opposto principio del divieto della minaccia e dell'uso della forza nei rapporti internazionali. Ciò ha portato al graduale superamento delle guerre tradizionali ed al diffondersi delle operazioni militari autorizzate dall’O.N.U. Recependo tale sviluppo, si qualifica come Stato alleato anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna.
La lettera c) della legge ha aggiunto tre nuovi commi all’articolo 47,precedentemente composto da un unico comma, che dispone l’applicazione delle norme del codice penale militare di pace concernenti i reati militari nei casi non previsti dal codice di guerra, con relativo aumento di pena.
I commi aggiunti dalla lettera c) hanno esteso la giurisdizione penale militare trasformando, a determinate condizioni, alcune categorie di reati comuni in reati militari. Tale intervento si è reso necessario al fine di evitare che, nelle situazioni di conflitto armato si ripetano e si ripercuotano sulla legge penale di guerra le incertezze, le frammentazioni, le dispersioni e le duplicazioni di giurisdizione che l’erosione progressiva della giurisdizione militare di pace ha nel tempo ingenerato. Ciò potrebbe determinare grave onere e danno anche per l’organizzazione della giustizia ordinaria, con dispersione ulteriore di competenza territoriale del giudice penale ordinario, posto che, nei casi di reato commesso all’estero, la competenza per territorio, ai sensi dell’articolo 10 del Codice di procedura penale, è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell’arresto o della consegna dell’imputato e, nel caso di pluralità di imputati, è attribuita al giudice competente per il maggior numero di essi. In questo modo, inoltre, si è voluta assicurare una tutela più completa degli interessi attinenti al servizio ed alla disciplina, sanzionando tutti i comportamenti che possono danneggiare o esporre a concreto pericolo il funzionamento e l’efficienza del corpo di spedizione militare.
In sostanza la lettera c) ha trasformato intere categorie di reati comuni in reati militari, quindi di competenza del giudice militare, in presenza di una qualità dell’imputato: appartenenza alle Forze armate, e di alcune modalità della condotta: abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare; compimento del fatto in luogo militare; compimento del fatto a causa del servizio militare.
Più precisamente, il primo dei commi introdotti nell’articolo 47 qualifica come reato militare ogni violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro: la personalità dello Stato; la pubblica amministrazione; l’amministrazione della giustizia; l’ordine pubblico; l’incolumità pubblica; la fede pubblica; la moralità pubblica e il buon costume; la persona; il patrimonio.
Il secondo comma aggiunto, invece, qualifica reato militare ogni violazione della legge penale commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell’amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all’estero.
Il terzo comma, infine, considera reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall’appartenente alle Forze armate in luogo militare.
La lettera d) ha sostituito il disposto dell’articolo 165. Questo articolo, che apre il capo I, relativo alle disposizioni generali, del titolo IV, recante i reati contro le leggi e gli usi di guerra, del libro III sui reati militari, prevedeva che determinati reati gravi, disciplinati nel titolo citato, commessi dai cittadini italiani contro lo Stato nemico o i suoi cittadini, fossero punibili in seguito a disposizione del comandante supremo e solo se lo Stato nemico garantiva parità di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini (condizione di reciprocità). Più precisamente, si trattava dei reati previsti: dal capo II (atti illegittimi o arbitrari di ostilità); dalla sezione I del capo III (abuso dei mezzi per nuocere al nemico) e dal capo VI (reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari.
L’articolo 165 ora esposto è stato soppresso dalla lettera d) in commento, in quanto ritenuto in contrasto con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e il I Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762. Non era, infatti, ammissibile che la tutela penale degli stranieri fosse subordinata alla discrezionalità del comandante supremo ed alla sussistenza della condizione di reciprocità.
Il nuovo testo dell’articolo 165, rubricato “Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati”, dispone semplicemente l’applicazione delle disposizioni del titolo IV del libro III del C.P.M.G., che, come si è detto sopra, riguarda i reati contro le leggi e gli usi di guerra, in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Si è recepita in tal modo la tendenza generale del diritto e della pratica internazionale al superamento della dichiarazione formale di guerra ed alla sostituzione della nozione di guerra con quella di conflitto armato. Considerata l’analogia tra guerra e conflitto armato e la presenza delle medesime esigenze umanitarie per quel che riguarda i beni protetti dal codice penale militare di guerra, la norma in esame ne prevede l’applicazione anche al caso di conflitto armato.
In linea con queste modifiche, l’articolo 2 della legge 27 febbraio 2002, n. 15, di conversione del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, ha introdotto due nuovi commi all’articolo 165 appena commentato. Nel primo si definisce il concetto di conflitto armato ai fini della legge penale militare di guerra: conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche. Il secondo prevede poi che, in attesa dell'emanazione di una normativa organica della materia, le disposizioni del titolo si applichino alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle Forze armate italiane.
La lettera e) ha introdotto, nella sezione I, capo III, titolo IV, libro III del C.P.M.G. che, come si è detto sopra, disciplina i reati che consistono nell’abuso dei mezzi per nuocere al nemico, l’articolo 184-bis che sanziona il reato di cattura di ostaggi, previsto dal citato I Protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949. La disposizione introdotta dalla lettera e) al primo comma punisce con la reclusione militare da due a dieci anni il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali. Il secondo comma punisce con la stessa pena il militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, per costringere alla consegna di persone o di cose. Se la violenza è attuata, il terzo comma dispone l’applicazione dell’articolo 185, per il quale si rinvia alla lettera successiva.
La lettera f), ha disposto un aumento della pena edittale prevista dall’articolo 185, primo comma, che sanziona la violenza di militari italiani contro privati nemici. La norma puniva con la reclusione militare fino a due anni il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari. La legge ha inasprito la pena, aumentando la reclusione fino a cinque anni.
La lettera g) ha introdotto nella sezione II, capo III, titolo IV, libro III del C.P.M.G., relativa agli atti illeciti contro persone private nemiche o a danno di beni nemici, l’articolo 185-bis che punisce differenti tipologie di offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali, integrando la fattispecie già sanzionata dal precedente articolo 185, appena esposto. Anche in questo caso la norma è stata inserita per adeguare l’ordinamento italiano alle convenzioni internazionali sul diritto umanitario. L’articolo in commento, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione militare da due[42] a cinque anni il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime.
La lettera h) ha abrogato gli articoli: 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 del C.P.M.G.
Gli articoli 17-20 costituiscono il titolo II del libro I del C.P.M.G., relativo all’emanazione dei bandi militari
I primi tre commi dell’articolo 17 attribuivano al comandante supremo il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge e alla procedura penale militare di guerra, nonché agli ordinamenti giudiziari militari. Tale potere poteva essere delegato dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità operanti terrestri, marittime o aeree o di piazze forti. Il potere di emanare bandi, per le materie suindicate, spettava di diritto ai comandanti di grandi unità terrestri, marittime o aeree e al comandante di una piazza forte, che non avessero la possibilità di comunicare con il comando supremo. In questo caso, se più forze armate cooperavano alle operazioni militari, il potere di emanare bandi spettava al comandante, che avava l'alta direzione delle operazioni stesse. L’abrogazione disposta dalla legge ha lasciato in vita il solo comma quarto che prevede che agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti.
L’articolo 18 disponeva che qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacciasse una parte del territorio dello Stato, l'autorità, che aveva il comando delle Forze armate dislocate nella parte medesima, aveva il potere di emanare bandi per le materie indicate nell'articolo precedente. Lo stesso potere apparteneva all'autorità che aveva il comando di tutte le Forze armate dislocate in un possedimento o in altro territorio soggetto alla sovranità dello Stato, fuori dei confini della Repubblica qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacciasse il possedimento o il detto territorio, o parte di essi.
L’articolo 19 attribuiva al comandante delle Forze armate nazionali di occupazione, in caso di occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, sia per ragioni di guerra, sia per altro motivo, il potere di emanare bandi per provvedere alle necessità inerenti a tale condizione. Fuori da questa ipotesi, il comandante di un corpo di spedizione all'estero, per tutela di connazionali ivi residenti o per un'azione comune con le forze armate di uno Stato alleato, o per altro motivo, aveva il potere di emanare bandi durante il soggiorno del corpo all'estero, e per le materie per le quali non provvedono il C.P.M.G. e le altre leggi penali militari di guerra.
L’articolo 20 disponeva che i bandi emanati a norma degli articoli precedenti avessero valore di leggi, nei limiti del comando dell'autorità che li emanava, nel territorio in stato di guerra, o anche fuori, per le Forze armate mobilitate, dovunque dislocate. I bandi emanati dal comandante delle Forze nazionali di occupazione avevano valore di legge anche per le popolazioni dei territori occupati, osservati le convenzioni e gli usi internazionali. Il bando determinava i modi della sua pubblicazione e diventava immediatamente obbligatorio, salvo che nel bando stesso fosse diversamente stabilito.
L’articolo 87, fuori dei casi previsti dall'articolo 265 del Codice penale, puniva con la reclusione militare fino a tre anni chiunque facesse pubblicamente atti di vilipendio o profferisse parole di disprezzo o invettive contro la guerra, la condotta o le operazioni di essa, ovvero contro le forze armate dello Stato o coloro che vi appartengono, al fine di denigrare la guerra.
L’articolo 155 disponeva che, nei casi previsti dall'articolo 145, dal n. 2 dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipendeva il militare assente avesse facoltà, se ricorrevano particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza. Gli articoli citati sanzionano, rispettivamente: la diserzione per mancata presentazione o mancato ritorno al reparto o al posto di lavoro, in presenza del nemico; la diserzione per mancato ritorno al servizio, fuori dalla presenza del nemico; la mancanza alla chiamata dell'iscritto di leva arruolato o del militare in congedo in caso di mobilitazione o durante lo stato di guerra. Ad un primo esame si può rilevare che l’articolo appare in contrasto con il principio di legalità, recepito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che prevede che nessuno possa essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. In particolare, il principio di legalità, nel suo sotto-principio della sufficiente determinatezza della fattispecie, esige la chiara definizione della fattispecie di reato in tutti i suoi elementi costitutivi, esigenza disattesa dalla disposizione dell’articolo 155. Detto articolo lasciava alla discrezionalità del comandante del corpo la possibilità di dichiarare il militare disertore o mancante alla chiamata anche nel caso di mancata integrazione degli elementi costitutivi previsti dagli articoli citati. Questi, infatti, prevedono che il reato sia realizzato allorquando il militare non si presenti, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello prefissato, mentre, come si è visto, l’articolo 155 consentiva al comandante di considerare consumato il reato dopo solo ventiquattro ore di assenza.
L’articolo 183, invece, puniva con la reclusione militare fino ad un anno il comandante, che, fuori del caso di pericolo imminente per la sicurezza delle forze armate o per la difesa militare dello Stato, ordinava che, senza previo regolare giudizio, fosse immediatamente passata per le armi una persona colta in flagranza di spionaggio o di un reato contro le leggi e gli usi della guerra. Appare evidente, a prima vista, che l’articolo si poneva in contrasto con l’articolo 13, secondo comma, della Costituzione, che consacra il principio di riserva di giurisdizione, in base al quale non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria. Principio che, a maggior ragione, si applica alla fattispecie appena esaminata. Si consideri, inoltre, che in dottrina si riteneva da tempo che l’articolo 183 del C.P.M.G. fosse stato abrogato implicitamente dall’articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che ha stabilito che per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal Codice penale.
Infine,la lettera i) ha modificato le rubriche del titolo II del libro I del codice e della parte superstite dell’articolo 17, intitolandole “Comandante supremo”.
Oltre alla legge di conversione n. 6/2002, appena commentata, anche il D.L. n. 421/2001, all’articolo 9, contiene norme che hanno inciso sulla legislazione penale militare da applicare al personale militare impegnato nelle missioni internazionali attualmente in corso. I commi 1 e 2 dell’articolo escludono espressamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del Codice penale militare di guerra, relative alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nelle presenti circostanze, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell’articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.
Il comma 4 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del Codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace, e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del C.P.M.G.
Il comma 5 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.
Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388 del C.P.P., e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391 del C.P.P., a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
Infine, il comma 6 disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del C.P.P., in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.
L’articolo 294, commi 1-2, del C.P.P. prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
La legge 18 marzo 2003, n. 42, di conversione del D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, ha disposto l’abrogazione degli articoli 5, 10, 76, 80 e 86 del C.P.M.G.
L’articolo 5 prevedeva, in caso straordinario di urgente e assoluta necessità, la possibilità di disporre, con decreto del Presidente della Repubblica, l'applicazione anche in tempo di pace della legge penale militare di guerra, in tutto il territorio dello Stato o in una o più parti di esso. L’articolo 10 disponeva l’applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace, quando un reparto delle forze armate dello Stato fosse impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico. L’articolo 76 puniva la divulgazione di notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal Governo o dai comandi militari. L’articolo 80 sanzionava, invece, la pubblicazione, durante lo stato di guerra, di critiche o scritti polemici sulle operazioni militari o sull'andamento della guerra, mentre l’articolo 86, nel capo relativo al disfattismo militare, puniva chi commetteva un fatto diretto a indurre il Governo italiano alla sospensione delle ostilità o alla cessazione della guerra. Si tratta, come appare evidente, di fattispecie in netto contrasto con i principi di democrazia e libertà di pensiero propri dell’ordinamento repubblicano.
Si ricorda, infine, che, con disposizione già contenuta nel D.L. n. 165/2003, convertito dalla legge n. 219/2003, l’articolo 10, comma 2,del D.L. n. 160/2004, convertito dalla legge n. 207/2004, e l’articolo 7, comma 2 della legge n. 208/2004, hanno stabilito che i reati commessi dallo straniero in territorio afghano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni militari che si svolgono in quegli Stati, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
Per tali reati il comma 3 degli articoli citati attribuisce la competenza territoriale al Tribunale di Roma. La disposizione in esame, pertanto, sancisce l'applicabilità della legge penale italiana a detti reati prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate. La previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del Codice penale.
In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 C.P. e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La scelta appare giustificata anche dalla considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane provengono da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
La cognizione di tali reati è poi concentrata nel Tribunale di Roma al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Nel sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza è attribuita (articolo 24) la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, da esercitarsi mediante l’esercizio dei poteri attribuiti dai capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta medesima.
Il capitolo VI della Carta, dedicato alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, disciplina quella che può essere definita, in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza.
Il capitolo VII attribuisce al Consiglio di Sicurezza la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace, violazione della pace ed aggressione (articolo 39), in primo luogo attraverso misure non implicanti l'uso della forza, quali le sanzioni economiche e l'interruzione delle relazioni diplomatiche (articolo 41) e, successivamente, in caso di inadeguatezza di queste, mediante "azioni di polizia internazionale" implicanti l'uso della forza per il ristabilimento della pace (articolo 42). Per le azioni previste dall'articolo 42 il Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine gli articoli 43 e 47 prevedono l'impegno degli Stati membri di mettere a disposizione del Consiglio – in conformità ad un accordo o ad accordi speciali - le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni necessarie.
L’articolo 48, comma 2, prevede poi che le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono eseguite dagli Stati membri dell’ONU direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.
L’articolo 51 della Carta riconosce altresì, nel caso di attacco armato contro uno Stato membro dell’ONU, il diritto di autotutela individuale o collettiva, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per il mantenimento della pace. Le misure prese nell’esercizio di tale diritto devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano i suoi poteri in ordine alle azioni per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Il contrasto tra i due blocchi in cui si divise il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la conseguente mancanza di unanimità all'interno del Consiglio di Sicurezza, rese di fatto inutilizzabile il capitolo VII della Carta, con la sua previsione di dotare l’ONU di una specifica Forza armata. A questa situazione l’ONU ha reagito attraverso una prassi di intervento che ha visto il Consiglio di Sicurezza decidere l’utilizzo di forze militari appartenenti agli Stati membri al fine di contribuire al mantenimento della pace, o, più raramente, per agire coercitivamente nei confronti di uno Stato membro reo di aver violato norme di diritto internazionale consuetudinario e/o obblighi derivanti dal Trattato.
In sostanza, e in prima approssimazione, si possono enucleare due tipologie d'intervento adottate dal Consiglio di sicurezza:
a) creazione di Forze delle Nazioni Unite incaricate, con compiti per lo più limitati, di operare per il mantenimento della pace, con delega di poteri al Segretario Generale che, a sua volta, conclude gli accordi con gli Stati membri per il reperimento dei contingenti armati (caschi blu) e assume il comando delle operazioni che si svolgono direttamente sotto l'egida dell'ONU;
b) autorizzazione ad uno o più Stati membri o ad Organizzazioni regionali ad usare la forza per il ripristino della pace. Tale seconda tipologia, che consiste in una delega a questi Paesi ed Organizzazioni dell'esercizio del diritto di usare la forza proprio del Consiglio di Sicurezza, viene adottata in quei casi in cui la complessità e l'ampiezza dei compiti operativi sconsiglia l'impegno diretto delle strutture dell'ONU.
Le operazioni per il mantenimento della pace sono state caratterizzate nel corso degli anni da una rilevante evoluzione qualitativa e quantitativa. Si possono individuare sinteticamente differenti tipologie di operazioni di pace, pur nella consapevolezza sia della relatività delle classificazioni, sia della compresenza di differenti tipologie all'interno delle operazioni realizzate:
a) operazioni di formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making): sono utilizzate in presenza di una controversia che determina un conflitto. Si tratta, perciò, di attività volte prevalentemente alla soluzione pacifica delle controversie attraverso il ricorso ai mezzi diplomatici tipici del diritto internazionale per la soluzione dei conflitti;
b) operazioni di peace-keeping: si tratta di operazioni militari volte a prevenire, limitare od eliminare situazioni di conflitto tra Stati o all'interno di Stati, al fine di mantenere o ristabilire la pace. In particolare, le funzioni cui assolvono tali operazioni hanno un contenuto variabile che va dai compiti di osservazione e verifica (che comprendono il controllo del cessate il fuoco, della liberazione del territorio e del conseguente ritiro delle forze di occupazione) a quelli di interposizione (che comporta l'assunzione di un ruolo di mera presenza tra le due parti in conflitto, allo scopo di ridurre la tensione tra le stesse e di prevenire gli scontri) e a quelli di mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto;
c) operazioni di imposizione della pace (peace-enforcing): si tratta di operazioni militari volte ad imporre con la forza alle parti in conflitto o al soggetto individuato come aggressore, l'attuazione delle misure di controllo e riduzione della situazione di conflittualità decise dall'organizzazione internazionale che invia o autorizza l'operazione. Ciò implica la possibilità di vere e proprie azioni di combattimento;
d) operazioni di assistenza internazionale: si tratta di attività volte a realizzare le condizioni per una pace duratura poste in essere al termine di un conflitto o di una guerra civile, al fine di evitare che sorgano nuove controversie e si determinino altre situazioni di conflittualità. Rientrano in tale categoria tutte le attività che consentono la ripresa delle condizioni di vita ordinaria e comprendono programmi di aiuto e ricostruzione economica, sociale, sanitaria, soprattutto nella fase successiva alla cessazione delle operazioni militari.
Nel sistema dell’Alleanza Atlantica sono centrali gli articoli 4, 5 e 6 del Trattato Nord-atlantico, fatto a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato dall’Italia con la legge 1° agosto 1949, n. 465.
L’articolo 4 prevede che le parti si consultino ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate. Si tratta, quindi, di una disposizione procedurale relativa ai casi in cui nessuna delle parti abbia ritenuto di aver subito un attacco armato.
L’articolo 5 costituisce invece la chiave di volta dell’Alleanza militare prevedendo infatti l’impegno reciproco delle parti a considerare un attacco armato contro una o più di esse come un attacco diretto contro tutte. Ciascuna delle parti, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto del citato articolo 51 dello Statuto dell’ONU assisterà la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che riterrà necessaria, compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. La norma in esame prosegue disponendo che ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente segnalati al Consiglio di sicurezza (delle Nazioni Unite) e che tali misure saranno sospese quando il Consiglio di sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.
Le disposizioni dell’articolo 5 hanno peraltro subìto un’evoluzione interpretativa a seguito delle determinazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo all’incontro del Consiglio del Nord Atlantico di Washington del 23 e 24 aprile 1999 che hanno definito le linee di sviluppo dell’Alleanza atlantica per il XXI secolo, mediante l’approvazione di un nuovo concetto strategico .
In estrema sintesi il nuovo concetto strategico individua nuovi rischi per la sicurezza, tra i quali: la diffusione globale di una tecnologia che può essere impiegata nella introduzione di armi; la circostanza che avversari, siano o meno Stati, possano sfruttare l’utilizzazione di strumenti informatici; il terrorismo internazionale; il sabotaggio e la criminalità organizzata.
Il nuovo concetto strategico ha ampliato il novero degli aggressori ex articolo 5: il punto 24 del concetto strategico dell’Alleanza Atlantica come sopra approvato dichiara, infatti, che “Ogni attacco armato sul territorio di Alleati, proveniente da qualsiasi direzione, darà luogo all’applicazione degli articoli 5 e 6 del Trattato di Washington”. Inoltre, il punto 42 del comunicato del Summit del citato Consiglio del Nord-Atlantico espressamente prevede che il terrorismo costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità, che può minacciare l’integrità territoriale degli Stati.
L’articolo 5 ha trovato applicazione per la prima volta nella riunione del Consiglio atlantico di mercoledì 12 settembre 2001, il giorno successivo agli attentati terroristici di New York e Washington.
L’articolo 6 del Trattato individua, invece, la direzione dell’attacco armato suscettibile di rendere applicabile l’articolo 5 appena commentato. La norma, infatti, precisa che per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro. E’ altresì attacco armato quello rivolto contro le navi o gli aereomobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel mare Mediterraneo o nella zona dell’Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.
La dottrina costituzionale fa generalmente rientrare nella copertura fornita dall'articolo 11 della Costituzione, nella parte che prevede che l'Italia "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali" rivolte allo scopo di assicurare la pace fra le Nazioni, gli atti normativi con cui si dispone la partecipazione italiana ad operazioni per il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico in aree caratterizzate da fenomeni di instabilità e di crisi, in attuazione di impegni assunti a livello internazionale. Il Parlamento svolge un ruolo rilevante nella procedura di decisione dell’intervento, in linea con il rapporto fiduciario con il Governo. Questo ruolo si manifesta attraverso strumenti e procedure diverse, che vanno dall’esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o di disegni di legge ordinaria allo svolgimento di attività di indirizzo, controllo e informazione, in una o in entrambe le Camere. In caso di operazioni condotte dalle Organizzazioni internazionali cui l’Italia appartiene, si riscontra generalmente un’iniziativa volta ad aprire un dibattito in Parlamento, che si conclude, secondo la prassi che si è instaurata, con un atto di indirizzo politico.
La prassi in ordine a questo passaggio parlamentare non è tuttavia costante: non si è verificata, infatti, nei casi in cui si è ritenuto che la partecipazione alla missione godesse di ampio e unanime supporto delle Camere; oppure, in caso di modesta entità della missione stessa, il Governo si è limitato ad informare le Commissioni parlamentari competenti (Esteri e Difesa).
In alcuni casi, infine, il Governo ha portato a conoscenza del Parlamento la propria decisione direttamente con la presentazione del disegno di legge relativo alla copertura finanziaria dell'operazione, ovvero con la presentazione del decreto-legge, qualora la necessità e l'urgenza di partecipare alla missione impongano l'adozione di tale strumento normativo (talvolta emanato dopo che la missione è già iniziata).
Per quanto attiene, invece, alla partecipazione dell’Italia alle operazioni che non sono condotte dalle Organizzazioni internazionali cui appartiene, la prassi registra sia il caso in cui il Governo decide di inserire nel disegno di legge di autorizzazione alla ratifica le norme relative al reperimento della copertura finanziaria, sia il caso, più frequente, in cui i due momenti sono separati e la copertura finanziaria viene assicurata tramite un disegno di legge ordinaria o, in caso di necessità ed urgenza, con un decreto-legge. Vi sono tuttavia anche casi in cui il Governo non ha presentato alle Camere il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, emanando invece unicamente il decreto-legge contenente la disciplina economico-giuridica della missione e la sua “autorizzazione”.
I decreti legge che, secondo la prassi sopra illustrata, periodicamente autorizzano o prorogano le missioni internazionali, contengono principalmente, in mancanza di una disciplina generale unitaria, le disposizioni relative al trattamento giuridico e retributivo del personale impegnato in esse. Essendosi realizzata una notevole stabilizzazione del contenuto di tali decreti, si evidenziano le principali disposizioni.
Viene attribuita l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, però, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.
Successivamente l’articolo 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato poi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.
Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.
La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il tale personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero.
Al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro d’operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
Al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Viene fissato un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.
La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
Applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, si dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.
Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.
Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.
La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5,che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa. La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’articolo 1 della stessa legge 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.
Ai sensi del R.D. n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l’articolo 4-ter del D.L. 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del D.L. 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
Le disposizioni in materia d’indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Sono previste alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[43] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari, sono estese le disposizioni commentate, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale che vedremo più avanti.
In relazione alle esigenze connesse con le operazioni internazionali, si prevede la possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi. Si consente, quindi, un prolungamento della ferma annuale ulteriore rispetto a quella prevista dalla norma appena citata.
Il comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n.215/2001 stabilisce che il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.
I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.
Nel caso di urgenti esigenze connesse con l’operatività del contingente impegnato nella missione e qualora sia accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, gli Stati maggiori di Forza armata possono disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente, mentre il Ministero della difesa è autorizzato, ai fini e per la durata delle missioni, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri.
Per il raggiungimento delle finalità connesse alla missione di pace, viene talvolta autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi o la cessione in uso di mezzi alle autorità del Paese presso il quale si svolge la missione o ai Paesi interessati alla missione stessa.
Al personale militare impegnato nelle missioni “Enduring Freedom”, “Active Endeavour”, “Resolute Behaviour” e ISAF, si applica il codice penale militare di guerra[44] e l’articolo 9 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni per la partecipazione all’operazione “Enduring Freedom”. Per un’analisi dettagliata v. scheda Modifiche al codice militare di guerra.
I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 escludono espressamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell’articolo in esame attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.
Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[45], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Vediamoli più nel dettaglio.
§ a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo
§ b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.
§ c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.
§ d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.
§ Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare, che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.
§ e) Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, ex articolo 124 del codice penale militare di guerra. La norma punisce con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. Se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[46]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai militari e agli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse, ed ai militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
§ f) Forzata consegna aggravata, ex articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. L’articolo 138 punisce con la reclusione militare da tre a sette anni il militare che in qualsiasi modo forza una consegna. I commi secondo e terzo prevedono le seguenti aggravanti: se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata, se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[47].
Il comma 5 dell’articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.
Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[48] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[49] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.
L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate nel comma precedente, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
Per tali reati la competenza territoriale è del Tribunale di Roma. La disposizione in esame, pertanto, sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate.
Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.
Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:
§ dei delitti contro la personalità dello Stato;
§ dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
§ dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;
§ dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
§ di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.
L'articolo 9 disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:
§ che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;
§ che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;
§ ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.
Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (articolo 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempreché l'estradizione non sia stata concessa o accettata.
L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.
Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.
Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre
§ che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;
§ che il reo si trovi nel territorio dello Stato;
§ che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.
Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:
§ la presenza del reo nel territorio dello Stato;
§ la richiesta del Ministro;
§ la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
§ la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.
Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.
In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.
Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
La disposizione in esame, pertanto, prevede - per i reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini partecipanti alle missioni militari - la condizione della richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale.
A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.
Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.
E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica , come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.
In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.
La previsione della richiesta del Ministro appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato per i quali è prevista l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale.
In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 c.p. e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che la scelta appare giustificata anche dalla considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane provengono da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
La cognizione di tali reati è poi concentrata nel Tribunale di Roma al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Al personale militare impiegato in tutte le altre operazioni di pace si applica il codice penale militare di pace. A detto personale si applica anche l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6 del citato D.L. n. 421/2001, descritto sopra.
Per una maggiore razionalizzazione e certezza in ordine alla copertura finanziaria delle missioni, l’articolo 3, commi 8 e 9 della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha istituito un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace, dell’ammontare di 1.200 milioni di euro, prevedendo anche obblighi informativi a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, che è chiamato a trasmettere al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti. La disposizione è stata ribadita dall’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), e dall’articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), che, tuttavia, ha portato l'ammontare dello stanziamento a 1.000 milioni di euro.
In precedenza si faceva ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.
All’inizio della XIV Legislatura l’Italia era impegnata in 24 missioni, di cui 15 autorizzate dal Parlamento[50].
Il primo impegno militare internazionale italiano assunto nella Legislatura è stato quello in Macedonia, nell’ambito NATO, con la missione Essential Harvest (Raccolta essenziale) decisa nel Consiglio Atlantico del 22 agosto 2001. L’intervento della NATO era già stato reso possibile con l’accordo di Ohrid, firmato a Skopje, il 13 agosto, dai principali leader macedoni e albanesi, ed accettato anche dai guerriglieri esclusi dai negoziati, che metteva fine ai combattimenti interetnici durati circa sei mesi. Nel settembre 2003, al termine della missione che aveva il compito di provvedere alla raccolta delle armi dei ribelli albanesi in Macedonia, la NATO ha avviato l’operazione Amber Fox, finalizzata a garantire, sulla base della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1371, del 26 settembre 2001, la sicurezza degli osservatori dell’OSCE e dell’UE presenti nell’area con il compito di vigilare sulla realizzazione del piano di pace. Tale missione si è protratta, su richiesta del Presidente macedone, fino al 15 dicembre 2002.
A seguito degli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001, è stata avviata l’operazione Enduring Freedom in Afghanistan, con l'obiettivo di combattere il terrorismo internazionale ed i regimi nazionali che lo sostengono. All'operazione hanno partecipato, nella prima fase, sia Paesi dell'Alleanza Atlantica che Paesi non facenti parte della NATO. Dopo gli attentati negli Stati Uniti, il Consiglio Atlantico il 3 ottobre 2001 ha riconosciuto, per la prima volta nella storia dell'Alleanza, le condizioni per l'applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, che disciplina il caso di attacco armato contro una delle Parti contraenti. Contestualmente il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha approvato due risoluzioni in materia di lotta al terrorismo internazionale: la risoluzione n. 1368, del 12 settembre 2001, che condanna gli attacchi terroristici ed esprime la disponibilità a prendere tutte le misure necessarie per rispondere a tali attacchi; la risoluzione n. 1373, del 28 settembre 2001, che afferma, tra l’altro, la possibilità di ricorrere all’autotutela individuale e collettiva.
Le operazioni militari, iniziate il 7 ottobre 2001 con una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari e basi terroristiche in territorio afgano, sono proseguite nei due mesi successivi, provocando la caduta del regime talebano e la costituzione di un governo ad interim. L’Italia ha partecipato alla missione dal 18 novembre 2001 con un Gruppo navale d'altura. Successivamente, l’impegno italiano si è ridotto prima a due e poi ad una sola unità navale.
La NATO, a seguito della decisione di applicare l’articolo 5 del Trattato, a partire dal 9 ottobre 2001, ha dispiegato nel Mediterraneo orientale la Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo, nell’ambito della missione Active Endeavour, con il compito di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione. L’operazione è condotta nel contesto della lotta al terrorismo internazionale svolta dalla missione “Enduring Freedom”.
Dopo la cessazione delle operazioni militari in Afghanistan, l’ONU ha autorizzato la costituzione di ISAF, una forza di intervento internazionale con il compito di garantire nell'area di Kabul un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afgana. L’Italia ha preso parte alla missione fin dalla sua costituzione, nel gennaio 2002. Dall’11 agosto 2003 la NATO ha assunto la guida della missione ISAF, impegnandosi così nella sua prima missione militare extraeuropea. Dopo una serie di proroghe, la risoluzione ONU n. 1510 del 13 ottobre 2003 ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul.
Nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani, il 17 giugno 2002 sono stati costituiti: il NATO Headquarters Tirana (NHQT), che ha rilevato i compiti di COMMZ-W in Albania, ed il NATO l’Headquarters Skopje (NHQS), che ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom.
Il 1° ottobre 2002, nella base navale di Taranto, è stato attivato il Gruppo Navale EUROMARFOR, composto da unità navali italiane, francesii e spagnole, per l'impiego della Forza nell'operazione Coherent Behaviour nel Mar Mediterraneo Orientale. L'operazione, a guida italiana, ha rappresentato il primo impiego di EUROMARFOR in attività operative da quando è stata creata, inquadrandosi nell'insieme delle iniziative intraprese dopo l'11 settembre 2001 per contribuire alla lotta contro il terrorismo internazionale.
Alla fine del 2002, al termine dell'operazione Amber Fox in Macedonia, il Consiglio Nord Atlantico, sulla base della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1371, del 26 settembre 2001, ha deciso la costituzione della missione Allied Harmony, per garantire la continuità della presenza internazionale in Macedonia, anche a seguito della richiesta del Presidente macedone, al fine di minimizzare i rischi di destabilizzazione. L'operazione Allied Harmony è stata rilevata, il 31 marzo 2003, dalla missione Concordia, condotta dall’Unione europea. Il passaggio di consegne è stato possibile grazie all'accordo tra la NATO e l'UE circa la possibilità, da parte di quest'ultima, di fare ricorso alle capacità della NATO per condurre le proprie operazioni.
Al termine della missione Proxima, nel dicembre 2005, l’UE ha costituito una nuova missione in Macedonia, denominata EUPAT (European Union Police Advisory Team).
Con l'Azione comune adottata dal Consiglio per gli Affari Generali dell'11 marzo 2002, l’Unione europea ha costituito l’EUPM, la prima missione militare PESD. L'EUPM, operativa dal 1° marzo 2003, ha rilevato i compiti della forza IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, approvata anche dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione n. 1396/2002). Ha il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.
L’Italia, inotre, ha svolto un’intensa attività politico-diplomatica in Africa dove, a partire dal 1993, osservatori militari italiani hanno fatto parte della missione per il cessate il fuoco sui Monti Nuba, nonché di quelle relative ai processi di pace in Sudan ed in Somalia.
Dopo la conclusione del conflitto in Iraq e la caduta del regime di Saddam Hussein, è stata costituita una Forza di stabilizzazione internazionale formata da più di trenta Paesi, di cui fa parte anche l’Italia con la missione Antica Babilonia, diventata operativa nel luglio 2003 nella provincia di Dhi Qar (area di Nassirya). La presenza italiana è diretta a garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l’arrivo degli aiuti ed a contribuire con capacità specifiche alle attività di intervento più urgente nel ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali.
Su richiesta delle autorità irachene, la NATO, nel Vertice di Istambul del 28 giugno 2004, ha deciso di offrire l'assistenza dell'Alleanza per l'addestramento e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene. La missione, in corso dall’agosto 2004 e a cui partecipa anche il nostro Paese, è denominata NTM-I (NATO Training Mission – Iraq) ed ha lo scopo di curare esclusivamente gli aspetti addestrativi, di equipaggiamento e di assistenza tecnica.
Nell’estate 2003, in seguito all’aggravarsi della situazione umanitaria nella regione del Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, l’ONU ha autorizzato, con le risoluzioni nn. 1484 e 1501 del 2003, lo schieramento di una forza di emergenza interinale. L'Unione Europea, rispondendo alle sollecitazioni dell'ONU, ha avviato la missione Artemis, cui si è unito un osservatore italiano dal giungo al settembre 2003.
Nell’ambito della missione UNMIL dell’ONU, costituita per garantire il cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra civile in corso in Liberia, ha prestato servizio un osservatore militare italiano dall’ottobre al dicembre 2003.
Nella seconda metà del 2003, è proseguito l’impegno italiano in Macedonia, quando, al termine dell'Operazione Concordia, è stata istituita con l'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 29 settembre 2003 la missione Proxima.
L’Italia ha preso parte, nell’estate 2004, alla missione Distinguished Games, svolta dalla NATO in Grecia, in occasione dei Giochi Olimpici 2004, il cui principale compito è consistito nell’assistere il Governo greco per concorrere alla sicurezza dei Giochi; l’operazione si è conclusa il 30 settembre 2004.
Un ufficiale italiano ha partecipato, nel novembre 2005 alla missione UNOWA, in Africa occidentale, istituita dal Segretario Generale dell’ONU, in risposta alle minacce alla pace ed alla sicurezza nell’area.
Il 2 dicembre 2004 l’Unione Europea ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina. E’ nata così l’operazione Althea, che è la più rilevante missione europea nell’ambito PESD: impiega più di 7.000 militari e si avvale di mezzi e capacità comuni della NATO, in base agli accordi Berlin Plus tra UE e NATO. La NATO ha comunque mantenuto una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso la missione Headquarters Sarajevo, anche’essa in corso dal 2 dicembre 2004, che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP.
Dal 1° gennaio 2005, l’Italia prende parte inoltre alla Standing NRF MCM Group, che costituisce la Forza Navale Permanente della NATO di Contromisure Mine e opera nel Mediterraneo.
L’Italia ha partecipato all’Operazione Indus,organizzata dalla NATO per soccorrere le popolazioni del Pakistan colpite dal violento sisma che ha interessato il sud-est asiatico l’8 ottobre 2005. La missione si è svolta tra il dicembre 2005 ed il febbraio 2006.
Nel corso del 2005 si è rafforzato l’impegno italiano nelle missioni militari in Africa.
A partire dal 30 aprile, l’Italia è impegnata nella missione di polizia EUPOL Kinshasa, costituita dall’Unione Europea nella Repubblica Democratica del Congo, con l’obiettivo di portare a buon fine la riforma nel settore della sicurezza in quel Paese, su sollecitazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Risoluzione n. 1592/2005).
Il nostro Paese, inoltre, è presente in due missioni organizzate in Sudan dopo l’aggravarsi della situazione nella regione del Darfur, dove, a partire dal 2003, si assiste al massacro delle popolazioni locali nere, cristiane ed animiste, da parte di gruppi miliziani arabi filogovernativi (i “janjaweed”). Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha costituito la missione UNMIS, attiva dal giugno 2005, con il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace siglati a Nairobi il 9 gennaio 2005, che hanno posto le basi per la fine del conflitto interno in Sudan, in corso da più di venti anni. L’Unione Europea ha deciso, nello stesso periodo, di costituire una Missione europea di sostegno ad AMIS II, che offre una collaborazione civile e militare alla missione AMIS II, organizzata in Sudan dall’Unione Africana.
Dal luglio 2005, l’Italia è stata chiamata a dare il suo contributo alla missione UNFICYP, costituita dall’ONU con la Risoluzione n. 186/1964 a Cipro, con il compito di prevenire gli scontri nella zona di confine con l’area che è sotto il controllo militare turco.
A seguito di tentativi di attacco armato ai danni di navi mercantili italiane al largo della Somalia, verificatisi nel luglio 2005, nel quadro di una generale recrudescenza della pirateria navale nell’Oceano Indiano, l’Italia ha istituito, tra l’agosto ed il novembre successivo, la missione Mare sicuro, con il compito di sorveglianza e scorta dei mercantili nazionali nell’area del Corno d’Africa.
Un nuovo impegno europeo si è concretizzato nell’area mediorientale per assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area, con la missione EU BAM Rafah, in corso dal novembre 2005.
L’ultima operazione all’estero iniziata nel corso della XIV Legislatura è stata la missione EU BAM Moldova e Ucraina, con il compito di svolgere assistenza presso il confine tra i due Paesi per la prevenzione dei traffici illeciti, del contrabbando e delle frodi doganali.
Active Endeavour (In corso)
Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell'ambito dell'operazione Enduring freedom
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
La partecipazione italiana è iniziata il 9 ottobre 2001
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 225 unità
Il dispiegamento nel Mediterraneo orientale, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED) è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 75.000). Le unità della STANAVFORMED si sono alternate nella zona delle operazioni, alle unità della flotta NATO appartenenti alla STANAVFORLANT, la forza navale permanente della Nato nell'Atlantico. L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale svolta dalla missione “Enduring Freedom”. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto i Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, in seguito della integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2). Attualmente l'Italia è presente con la fregata "Espero" appartenente al gruppo SNMG-2.
Albania 2 (In corso)
Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) non condotta da Organizzazioni internazionali
La partecipazione italiana è iniziata il 15 aprile 1997
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 70 unità
L’operazione consiste nello svolgimento di un'attività di sorveglianza nelle acque territoriali e interne albanesi, in collegamento con i competenti organismi locali, al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell’emigrazione illegale dall’Albania verso l’Italia.
Tale attività è prevista, nell’ambito dell’accordo italo-albanese del 13 ottobre 1995 sulla cooperazione nel campo della difesa, cui sono seguiti specifici protocolli d'intesa, rinnovati da ultimo il 22 maggio 1998 a Roma, cui è seguita l'Intesa Tecnica firmata a Lubiana il 23 giugno 1998.
L’attività è svolta dal 28° Gruppo Navale che conduce, unitamente alla Marina albanese, attività di pattugliamento nelle aree maggiormente interessate dalle partenze di imbarcazioni verso le coste italiane. La sede del comando del 28° Gruppo Navale è a Valona. Nel basso Adriatico è inoltre previsto l'impiego, non attivo dal novembre 2002, di un dispositivo, cosiddetto "d’altura".
Missione Albit (Conclusa)
Cooperazione con l'Aeronautica albanese per la ristrutturazione della scuola di volo di Valona
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) non condotte da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 6 aprile 2000 al 29 febbraio 2004
Contingente italiano al 25 febbraio 2004: 50 unità
La missione Albit ha avuto il compito di ristrutturare la Scuola di Volo di Valona e la pista di volo di Pishporo, oltre che di garantire la sicurezza del personale italiano dell'A.M. e dei relativi mezzi impegnati nel progetto. Alla missione hanno preso parte uomini dell’Aeronautica militare di stanza a Valona.
La missione è stata promossa dagli accordi bilaterali sottoscritti il 28 agosto 1997 dai Ministri della Difesa italiano e albanese (nel cui ambito è stata, tra l’altro, costituita la DIE), relativi alla riorganizzazione ed al consolidamento delle Forze armate albanesi, ed è terminata nel febbraio 2004, dopo la consegna, all'Aeronautica albanese, delle strutture realizzate.
Missione Allied Harmony (Conclusa)
Supporto agli osservatori internazionali e assistenza al Governo per garantire le sicurezza nel Paese
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 16 dicembre 2002 al 31 marzo 2003
Contingente italiano al 23 marzo 2003: 30 unità
L'operazione Allied Harmony è stata decisa dal Consiglio Nord Atlantico sulla base della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1371 del 26 settembre 2001, per garantire la continuità della presenza internazionale in Macedonia - che faceva seguito ad una richiesta del Presidente Trajkovski - al fine di minimizzare i rischi di destabilizzazione. Allied Harmony ha avuto compiti operativi di sostegno agli osservatori dell'OSCE e dell'UE, nonché compiti di assistenza al governo in materia di sicurezza; ha condotto altresì operazioni di collegamento e monitoraggio nelle FCA (Former Crisis Areas), mantenendo collegamenti con le Forze locali, la popolazione e le organizzazioni delle comunità internazionale.
L'operazione Allied Harmony è stata sostituita, il 31 marzo 2003, da "Concordia", la prima operazione militare dell'Unione Europea.
Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’Unione europea
La partecipazione italiana è iniziata il 2 dicembre 2004
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 870 unità
L’operazione Althea, che ha avuto inizio il 2 dicembre 2004, ha rilevato le attività condotte dalla missione SFOR della NATO. Essa ha, inoltre, l’obiettivo di rafforzare l’approccio globale dell’Unione Europea nei confronti della Bosnia-Erzegovina e di sostenerne i progressi verso la sua integrazione nell’Unione Europea.
Nel giugno 2004, il Vertice NATO di Istanbul aveva preso atto della disponibilità dell’UE a intraprendere una missione militare in Bosnia basata sugli Accordi "Berlin Plus", che rilevasse i compiti della SFOR ed aveva contemporaneamente deciso la conclusione della missione SFOR entro la fine del 2004.
Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha consentito sul passaggio di consegne tra la missione SFOR della NATO e la nuova missione dell’UE, con la risoluzione 1551 del 9 luglio 2004. Successivamente, con la risoluzione 1575 del 22 novembre 2004, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha autorizzato la nuova missione per un periodo iniziale di dodici mesi.
Nella fase iniziale la componente militare (EUFOR) rimane invariata rispetto a quella di SFOR, sia riguardo la consistenza che riguardo i Paesi partecipanti. Il Quartier Generale è stato fissato a Camp Butmir, a Sarajevo, già sede del comando operativo di SFOR.
Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne dell’UE ha adottato, il 12 luglio 2004, l’azione comune 2004/570/PESC, con cui, nel definire la nuova missione a guida europea “una missione generale PESD”, ha precisato, tra l’altro, che l'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO e il suo comando operativo UE ha sede presso il Quartier Generale di SHAPE (Belgio).
L’11 ottobre 2004 il Consiglio Affari generale ha approvato la pianificazione operativa di Althea. Il 2 dicembre 2004 si è svolta la cerimonia del trasferimento dell’autorità tra la NATO e la UE.
Nell'ambito della missione Althea opera una componente dell'Arma dei Carabinieri che costituisce l'IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo, con il compito di gestire i problemi connessi con l'ordine pubblico.
Con la risoluzione 1639 del 21 novembre 2005, il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha prorogato di ulteriori dodici mesi la missione Althea. Il 6 dicembre 2005 l'Italia ha assunto la guida della missione.
Missione Amber Fox (Conclusa)
Missione per contribuire alla protezione degli osservatori internazionali incaricati di vigilare sulla realizzazione del piano di pace in Macedonia
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 23 settembre 2001
Contingente italiano al 15 dicembre 2002: 140 unità
Dopo la conclusione, il 22 settembre 2001, della missione “Essential Harvest” incaricata della raccolta delle armi dei ribelli albanesi in Macedonia, ed in seguito alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1371 del 26 settembre 2001 che ha appoggiato l'invio di una forza multinazionale per la tutela degli osservatori presenti sul territorio, una parte dei contingenti già impegnati nell'operazione "Essential Harvest" è rimasta in Macedonia nell’ambito dell’operazione “Amber Fox". La missione era finalizzata a garantire la sicurezza dei 120 osservatori dell’OSCE e dell’UE presenti nell’area con il compito di vigilare sulla realizzazione del piano di pace. La missione, la cui durata era inizialmente prevista per tre mesi, è stata più volte prorogata; il termine da ultimo fissato, su richiesta del Presidente macedone, era il 15 dicembre 2002. Il 17 giugno 2002 è stato costituito, nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani, il NATO Headquarters Skopje che, tra l'altro, assumerà le responsabilità ed i compiti di Amber Fox.
Missione Antica Babilonia (In corso)
Missione per garantire la sicurezza degli interventi umanitari in Iraq
Operazione di assistenza internazionale (umanitaria) non condotta da Organizzazioni internazionali
La partecipazione italiana è iniziata il 9 maggio 2003
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 2.710 unità
L'operazione "Antica Babilonia" si inquadra nella Forza di stabilizzazione internazionale costituita da più di venti Paesi dopo la conclusione del conflitto in Iraq. L'operazione "Antica Babilonia" si inquadra nella Forza di stabilizzazione internazionale costituita da più di venti Paesi dopo la conclusione del conflitto in Iraq. I compiti e l'organizzazione della Forza di stabilizzazione internazionale sono stati definiti in un incontro tra i Ministri della difesa dei Paesi partecipanti, svoltosi a Londra il 15 aprile e in una successiva riunione tecnica dell'8 maggio.
Il 22 maggio 2003, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato la risoluzione 1483, che, tra l’altro, "fa appello agli Stati membri (...) affinché assistano il popolo iracheno nello sforzo per riformare le proprie istituzioni e ricostruire il proprio Paese e perché contribuiscano alle condizioni di stabilità e di sicurezza in Iraq”.
Successivamente il Consiglio di Sicurezza ha approvato, il 16 ottobre 2003, la risoluzione 1511, che "autorizza una forza multinazionale sotto comando unificato a prendere tutte le necessarie misure per contribuire al mantenimento della sicurezza e della stabilità in Iraq" e "fa urgenza agli Stati membri perché forniscano assistenza, ivi comprese forze militari, nell'ambito del mandato delle Nazioni Unite," a tale forza multinazionale, richiedendo agli Stati Uniti di riferire al Consiglio di Sicurezza, quando opportuno ed almeno ogni sei mesi, circa gli sforzi ed i progressi da essa compiuti.
Con la successiva risoluzione 1546 dell’8 giugno 2004, il Consiglio di sicurezza, nel definire le procedure e i tempi per il passaggio dei poteri ad un Governo sovrano ad interim dell’Iraq, ha ribadito l'autorizzazione alla presenza di una forza multinazionale ed ha stabilito che tale forza “avrà l'autorità di prendere tutte le misure necessarie per contribuire al mantenimento della sicurezza e della stabilità in Iraq, conformemente alle lettere” del nuovo premier iracheno e del segretario di Stato statunitense, allegate alla risoluzione, in cui viene espressa, fra l’altro, “la richiesta irachena che continui la presenza della forza multinazionale e ne vengono esposti i compiti, compresi la prevenzione e la dissuasione dal terrorismo”.
Il Consiglio di sicurezza richiede altresì “agli Stati membri e alle organizzazioni regionali e internazionali di contribuire all'assistenza della forza multinazionale, comprese le forze militari, come stabilito in accordo con il governo dell'Iraq, per andare incontro ai bisogni della popolazione irachena di sicurezza e di stabilità, di assistenza umanitaria e per la ricostruzione, e di appoggiare gli sforzi dell'UNAMI, la missione ONU di assistenza all'Iraq”.
La presenza italiana è diretta a garantire la cornice di sicurezza essenziale per consentire l’arrivo degli aiuti ed a contribuire con capacità specifiche alle attività di intervento più urgente nel ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Tra i compiti del contingente militare vi sono: la creazione e il mantenimento di un ambiente sicuro; il concorso al mantenimento dell’ordine pubblico; funzioni di polizia militare; il supporto alle attività di sminamento; le rilevazioni biologiche e chimiche; l'assistenza sanitaria; la gestione aeroportuale; il supporto alle attività dell’ORHA (Office of Riabilitation and Humanitarian Assistance).
Il contingente militare italiano, assegnato alla regione meridionale dell'Iraq, posta sotto il comando britannico, è formato da unità e reparti appartenenti alle quattro forze armate ed opera sul territorio iracheno nella provincia di Dhi Qar (area di Nassirya).
Dal 15 luglio 2003, con il "transfer of authority" (TOA), il contingente militare italiano è stato posto sotto il controllo operativo della Divisione Multinazionale Sud Est, a guida britannica.
L'impiego delle forze militari italiane è strettamente connesso alla realizzazione del piano operativo di emergenza messo a punto dalla Task Force coordinata dal Ministero degli esteri, con l'apporto del Ministero della difesa e di altri dicasteri. L’intervento riguarda la fornitura di aiuti di prima necessità alla popolazione irachena, l'assistenza tecnica per la realizzazione delle opere urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi.
Il 12 novembre 2003, un attentato terroristico alla base dei Carabinieri di Nasiriyah ha provocato 19 morti e 21 feriti. Il 27 aprile 2006 sono rimasti uccisi in un attentato a Nasiriyah 4 carabinieri. Dall’inizio della missione hanno perso la vita complessivamente 30 militari, 2 civili e il funzionario del SISMI Nicola Calipari.
Missione Bilaterale Interni (In corso)
Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) non condotta da Organizzazioni internazionali
La partecipazione italiana è iniziata il 16 ottobre 1997
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 88 unità
Il protocollo d'intesa firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali. Le aree di intervento sono state individuate nelle province di Tirana, Durazzo, e Valona, con possibilità di successiva estensione ad altre zone. La durata della missione era fissata in 180 giorni, salva la possibilità di un prolungamento, deciso in relazione allo stato di attuazione del Protocollo. La collaborazione è proseguita in base ai protocolli bilaterali siglati nel 1998 e il 5 luglio 2000 e prorogata al 31 dicembre 2001 dal protocollo d'intesa sottoscritto il 13 febbraio 2001. Il 12 novembre 2002 è stato sottoscritto il settimo Protocollo d'Intesa con il quale, oltre a confermare i principi espressi nei Protocolli precedenti, si è provveduto ad aggiornare il dispositivo funzionante lungo le coste dell'Albania.
Il D.L. 451/2001 ha istituito un ufficio di collegamento interforze in Albani ed ha previsto la presentazione di una relazione annuale al Parlamento,da parte del Ministro dell'interno, che dia conto della realizzazione degli obiettivi fissati, dei risultati raggiunti e dell'efficacia degli interventi effettuati.
Missione Cessate il fuoco sui Monti Nuba (Conclusa)
Monitoraggio sul cessate il fuoco sui Monti Nuba
Operazione di formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 3 aprile 2003 al 19 luglio 2005
Contingente italiano al 6 settembre 2005: 1 unità
Dal 1985 è iniziata, sulle montagne Nuba, in Sudan, una sanguinosa guerra che contrappone le milizie nazionali sudanesi all'esercito del Sudan People’s Liberation Movement/Nuba (SPLM/Nuba). I Nuba, popolo africano in prevalenza di religione islamica moderata, abitano una delle aree agricole più fertili del Sudan, nella zona settentrionale.
Il 19 gennaio 2002 è stato firmato sul Bürgenstock (Svizzera) l’accordo di cessate il fuoco nella regione dei Monti Nuba, negoziato fra il Governo centrale e il SPLM/Nuba con la mediazione congiunta degli Stati Uniti e della Svizzera.
L'accordo ha istituito, tra l’altro, una Commissione per la supervisione del cessate il fuoco “Joint Military Commission” (JMC), che riunisce rappresentanti delle due Parti in conflitto e osservatori internazionali.
Questi ultimi, a loro volta, sono riuniti in seno a una Missione congiunta di supervisione “Joint Monitoring Mission” (JMM). Gli osservatori internazionali sono stati messi a disposizione da alcuni Paesi appartenenti a un gruppo informale di “Paesi amici dei Monti Nuba” (Norvegia, Stati Uniti, Svizzera, Svezia, Francia, Italia, Regno Unito e Paesi Bassi).
La Commissione militare congiunta, di cui fa parte anche un ufficiale italiano, ha il compito di monitorare eventuali violazioni dell'accordo di cessate il fuoco, di controllare la smobilitazione delle truppe nella misura concordata, di assistere le Parti nella risoluzione pacifica di eventuali controversie inerenti l'accordo, e di garantire l'accesso degli aiuti umanitari in tutta l'area dei Monti Nuba, attraverso la creazione di appositi corridoi.
Il cessate il fuoco nei Monti Nuba ha rivestito una grande importanza per il processo di pace nazionale nel Sudan.
Il 26 maggio 2004, nell’ambito dei protocolli di pace firmati tra le parti, a Naivasha (Kenia), è stato raggiunto un accordo sullo statuto speciale per la provincia dei Monti Nuba. Il 9 gennaio 2005 è stato firmato a Nairobi l’accordo di pace tra il Governo di Khartoum e il Sudan People's Liberation Army (SPLA). L’Accordo ha recepito i sei protocolli siglati nei due anni e mezzo di trattative, compreso l’Accordo del maggio 2004 sull’amministrazione della regione dei Monti Nuba.
La partecipazione italiana alle attività relative al processo di pace in Sudan si è conclusa il 19 luglio 2005. L’Osservatore militare della JMC (Joint Monitoring Commission) è stato integrato nella missione UNMIS dell’ONU.
Missione COMMZW (Conclusa)
Missione NATO per garantire le vie di accesso per i rifornimenti logistici alle truppe della KFOR presenti in Kosovo
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 1 settembre 1999 al 17 giugno 2002
Contingente italiano al 9 giugno 2002: 1.080 unità
La missione NATO COMMZ W (Communication Zone West) ha avuto inizio il 1° settembre 1999, con il compito di assicurare le vie di comunicazione per i rifornimenti logistici a KFOR e mantenere i necessari contatti con le organizzazioni internazionali presenti.
L’Italia ha partecipato all’operazione, di cui ha assunto il comando, con un contingente che comprendeva, oltre a circa 1000 uomini dell’Esercito, un ospedale da campo, una componente elicotteristica dell’Esercito su AB-205, 40 Carabinieri come Polizia Militare e 30 uomini del 72° stormo AMI su elicotteri NH-500, idonei anche per soddisfare esigenze sanitarie. La missione ha avuto sede a Durazzo, Tirana, Ure e Puke. Nell’ambito della riconfigurazione della presenza NATO nei Balcani, il 17 giugno 2002 sono stati costituiti il NATO Headquarters in Tirana (NHQT) ed il NATO Headquarters in Skopje (NHQS). NHQT ha assunto le funzioni svolte da COMMZ-W. Di conseguenza, il Comandante di COMMZ-W è diventato NATO Senior Military Representative (SMR) in Tirana.
Missione DIE (In corso)
Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) non condotta da Organizzazioni internazionali
La partecipazione italiana è iniziata il 11 ottobre 1997
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 32 unità
La DIE (Delegazione italiana di esperti) ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28 agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall’insediamento del nuovo Governo albanese. L’accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l’avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.
La DIE, che dipende direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sede nella città di Tirana. Gli interventi (consulenza, assistenza tecnica, addestramento e istruzione, esercitazioni, addestramento per arrivo e forniture di materiali ed equipaggiamenti), si svolgono nei settori più importanti, tra cui la riorganizzazione delle Forze armate, la difesa aerea, la comunicazione e i trasporti; la bonifica di mine e ordigni esplosivi.
Missione Enduring Freedom (In corso)
Missione di sostegno alle operazion militari degli Stati Uniti in Afghanistan
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) non condotte da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 18 novembre 2001
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 248 unità
L’operazione “Enduring Freedom” (Libertà duratura) è stata avviata, in Afghanistan, a seguito degli attentati contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, con l'obiettivo di combattere il terrorismo internazionale ed i regimi nazionali che lo sostengono. All'operazione partecipano sia Paesi dell'Alleanza Atlantica che Paesi non facenti parte della NATO. Dopo gli attentati di New York e Washington, il Consiglio atlantico, il 3 ottobre 2001, ha riconosciuto, per la prima volta nella storia dell'Alleanza, le condizioni per l'applicazione dell’articolo 5 del Trattato. Contestualmente il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha approvato due risoluzioni in materia di lotta al terrorismo internazionale: la risoluzione n. 1368 del 12 settembre 2001, che condanna gli attacchi terroristici ed esprime la disponibilità a prendere tutte le misure necessarie per rispondere a tali attacchi; la risoluzione n. 1373 del 28 settembre 2001, che riafferma, tra l’altro, il diritto all’autodifesa. Le operazioni militari, iniziate il 7 ottobre con una serie di attacchi aerei contro obiettivi militari e basi terroristiche in territorio afgano, sono proseguite nei due mesi successivi provocando la caduta del regime talebano.
L’operazione Enduring Freedom ha successivamente sviluppato una diversa configurazione e si pone attualmente gli obiettivi di realizzare la definitiva pacificazione e stabilizzazione del Paese, di definire d'intesa con gli altri Paesi della coalizione, gli strumenti necessari a prevenire il riemergere del terrorismo e a supportare le operazioni umanitarie, nonché l’addestramento dell’Esercito afgano. In alcune aree del Paese è inoltre in atto una ulteriore fase che, nell’ambito delle azioni di stabilizzazione e ricostruzione, è caratterizzata da un più spiccato orientamento umanitario.
L’Italia ha partecipato all’operazione dal 18 novembre 2001 con un Gruppo navale d'altura composto dalla portaeromobili Garibaldi, da due fregate e da una rifornitrice di squadra. Successivamente l’impegno italiano si è ridotto prima a due unità (un cacciatorpediniere e una fregata) e poi ad una fregata.
Dal 15 marzo al 15 settembre 2003 è stato operativa in Afghanistan la Task Force "Nibbio", costituita dal circa 1.000 unità dell'Esercito, con il compito di effettuare attività di interdizione d'area nella zona di Khowst, al confine tra Afghanistan e Pakistan, impedendo infiltrazioni di talebani e di terroristi. Si sono alternati nell'area gli alpini della Brigata "Taurinense" ed i paracadutisti della Brigata "Folgore".
Missione Essential Harvest (Conclusa)
Missione per la raccolta delle armi dei guerriglieri dell'UCK in Macedonia
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 27 agosto al 22 settembre 2001
Contingente italiano al 27 agosto 2001: 740 unità
In seguito alla richiesta del Presidente della Repubblica macedone, formulata il 14 giugno 2001, e all’accordo che metteva fine ai combattimenti interetnici durati circa sei mesi, firmato a Skopje il successivo 13 agosto dai principali leader macedoni e albanesi ed accettato anche dai guerriglieri esclusi dai negoziati, il Consiglio atlantico, il 22 agosto 2001, ha autorizzato l'avvio della missione Nato Essential Harvest (Raccolta essenziale) per la raccolta delle armi dei ribelli albanesi in Macedonia. La missione aveva una durata prevista di 30 giorni e ha coinvolto 4.500 militari di quattordici paesi. Il ruolo guida è stato svolto dalla Gran Bretagna. La missione ha assunto un connotato prevalentemente europeo, essendo stata caratterizzata dalla virtuale assenza degli Usa: per la prima volta nelle missioni balcaniche della Nato, Washington ha inviato solo mezzi di supporto logistico. La missione è terminata il 22 settembre 2001 e ad essa ha fatto seguito una nuova missione denominata Amber Fox.
Missione EU BAM Moldova e Ucraina (In corso)
Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina
Operazioni di assistenza internazionale condotta dall’unione europea
Partecipazione italiana dal 1° dicembre 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 3 unità
La missione EU BAM (European Union Border Assistance Mission) Moldova e Ucraina è stata istituita con l’Azione comune 2005/776/PESC del 7 novembre 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, che modifica la precedente Azione comune 205/265/PESC, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’UE per la Moldova.
Essa ha il compito di svolgere assistenza presso il confine tra Moldova e Ucraina per la prevenzione dei traffici illeciti, del contrabbando e delle frodi doganali, attraverso l’addestramento e del personale dei due Paesi addetto ai servizi doganali. La missione lavora in stretto contatto con il team del rappresentante speciale dell’UE per la Moldova, cui verrà assegnato ulteriore personale dislocato a Kiev, Chisinau e Odessa per le questioni relative alle frontiere.
La missione ha un mandato di due anni a decorrere dal 1° dicembre 2005. Dal quartiere generale stabilito a Odessa dipendono cinque sedi distaccate. L’Italia partecipa alla missione con unità della Polizia di Stato.
Missione EU BAM Rafah (in corso)
Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto
La partecipazione italiana è iniziata il 25 novembre 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 10 unità
La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005.
Tale nuovo impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati "Agreement on Movement and Access" e "Agreed Principles for Rafaj Crossing", al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank.
La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map.
La durata della missione è prevista per un anno. Il contingente è composto complessivamente da circa 70 unità provenienti da Paesi dell'UE posti sotto il comando italiano. Il personale, non armato, è ospitato nella vicina città di Askelon, in Israele.
Missione EUMM (In corso)
Missione dell'Unione europea di monitoraggio nella ex Jugoslavia
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’Unione europea
Partecipazione italiana dal 20 luglio 1991
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 32 unità
La missione, originariamente denominata ECMM (European Community Monitor Mission), ha ricevuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della ex Yugoslavia a seguito degli accordi di Brioni del 7 luglio 1991. Successivi accordi con le Parti interessate hanno esteso l'attività di osservazione della missione.La missione ha quali compiti principali la monitorizzazione degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici, per consentire all'Unione europea di formulare una politica comune verso i Balcani.
Dal 1° gennaio 2001, la missione è denominata EUMM (European Union Monitoring Mission) e rappresenta lo strumento di Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea nei Balcani. La missione ha sede a Sarajevo.
Il mandato della missione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 (Azione comune del Consiglio del 21 novembre 2005).
Missione EUPAT (in corso)
Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
La partecipazione italiana è iniziata il 15 dicembre 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 9 unità
La missione EUPAT (European Union Police Advisory Team) è stata istituita con l'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2005, al termine dell'Operazione Proxima, che a sua volta era succeduta all'operazione militare Concordia.
Essa si svolge in ottemperanza dell'Accordo di Ohrid, firmato il 13 agosto 2001, dai rappresentanti dei partiti macedoni e quelli della minoranza albanese, con la mediazione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea.
Nell'ambito degli impegni assunti dalla UE in FYROM, la missione assicura il coordinamento e la complementarità con i programmi di istitution-building dell'OSCE e persegue l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le strutture della polizia locale, con compiti di monitoraggio, di supervisione e di consulenza.
I principali compiti della missione sono: il consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata; l'attuazione della riforma del ministero degli interni, compresa la polizia; l'operativa transizione verso una polizia di frontiera e la creazione della stessa come parte dell'impegno più generale dell'UE destinato a promuovere la gestione integrata delle frontiere; la polizia locale nell'opera di rafforzamento della fiducia tra la popolazione; il rafforzamento della cooperazione con gli Stati limitrofi nel settore della polizia.
Missione EUPM (In corso)
Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) condotta dall’Unione europea
Partecipazione italiana dal 1 gennaio 2003
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 13 unità
La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.
L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002). La missione ha una durata di tre anni. L’Italia ha assunto il comando di EUPM a partire dal 1° gennaio 2006.
Missione EUPOL Kinshasa (In corso)
Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’Unione europea
Partecipazione italiana dal 30 aprile 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 2 unità
Il Consiglio di sicurezza dell’ONU, con la risoluzione 1592/2005, ha sollecitato il Governo della Repubblica Democratica del Congo, a portare a buon fine la riforma nel settore della sicurezza. Successivamente, il Governo della RDC ha richiesto all’Unione Europea un intervento in tal senso, in considerazione del fatto che il deteriorarsi della condizione di sicurezza di quel Paese, potrebbe avere ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale.
Il 9 dicembre 2004 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato l’azione comune 2004/847/PESC, che istituisce una missione di polizia denominata EUPOL Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, a partire dall’inizio del 2005. La missione, svolta nell’ambito PESD, ha funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nell’avviamento di una unità integrata di polizia (IPU) congolese, che dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione delle istituzioni statali e a rafforzare l’apparato di sicurezza interna.
Il termine della missione, prevista per un anno, è stato prorogato al 31 dicembre 2006.
Missione Indus (Conclusa)
Missione umanitaria della NATO per l'assistenza e soccorso alle popolazioni pakistane colpite dal sisma dell'8 ottobre 2005
Operazione di assistenza internazionale (umanitaria) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 18 ottobre 2005 al 1° febbraio 2006
Contingente italiano al 1° gennaio 2006: 254 unità
La missione denominata “Operazione Indus” (dal nome del maggiore fiume pakistano: l’Indo) si inserisce nel quadro degli aiuti forniti dall’Alleanza Atlantica alle popolazioni del Pakistan, colpite dal violento sisma che ha interessato il sud-est asiatico l’8 ottobre 2005.
La NATO, che era immediatamente intervenuta in favore del Paese asiatico con propri velivoli nei primi giorni dopo il terremoto per l’invio di aiuti nazionali nella regione, ha deciso, il 21 ottobre 2005, di incrementare il proprio aiuto umanitario per avviare la seconda fase di aiuti che prevede il supporto alla ricostruzione delle infrastrutture di base.
I militari italiani hanno contribuito, nell’area di Bagh, all’attività di soccorso umanitario, al ripristino delle funzioni della rete viaria, allo sgombero delle macerie, all’approntamento di campi per i senza tetto, al ripristino della rete idrica.
Missione IPTF (Conclusa)
Missione ONU di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina (UNMIBH) operante a Brcko
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 27 maggio 1997 al 31 dicembre 2002
Contingente italiano al 15 dicembre 2002: 13 unità
La missione IPTF (Task Force Internazionale di Polizia delle Nazioni Unite) è stata costituita il 21 dicembre 1995, con la Risoluzione n. 1035 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in conformità con quanto stabilito nell'Accordo di pace sottoscritto a Dayton il 14 dicembre 1995 dai leader di Bosnia-Erzegovina, Croazia, e della Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro). I compiti dell'lPTF consistono nel ristrutturare e riformare la polizia locale per creare una Forza che sia multi-etnica, efficace, trasparente e imparziale, all'altezza degli standard internazionali, nonché nel facilitare il ritorno dei rifugiati. Con il mandato conferito dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1088/1996, la Task Force investiga su casi di abuso di diritti umani, perpetrati da personale avente il compito di far rispettare le leggi. Il Coordinatore delle Nazioni Unite, operante sotto l'autorità del Segretario Generale, esercita la propria autorità sul Commissario dell'IPTF e coordina le altre attività delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina relativamente agli aiuti umanitari ed ai rifugiati, allo sminamento, ai diritti umani, alle elezioni, al ripristino delle infrastrutture ed alla ricostruzione economica.
Tale operazione costituisce, insieme al JSAP (Judical System Assessment Program) e ad una serie di Uffici civili ed amministrativi, uno dei principali componenti dell’UNMIBH (United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina) che ha il compito di contribuire alla creazione dell’ordinamento giuridico in Bosnia Erzegovina, assistendo alla riorganizzazione e ristrutturazione della polizia locale. UNMIBH coopera con la Forza di Attuazione multinazionale guidata dalla NATO (IFOR). In seguito all'incremento del contingente IPTF, deciso dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione 1103 del 31 marzo 1997, l'Italia ha inviato un nucleo di 22 carabinieri. L'11 marzo 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC con la quale ha istituito la missione EUPM per garantire il proseguimento delle attività della forza di polizia internazionale IPTF, a partire dal 1° gennaio 2003. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva adottato, il 5 marzo 2002, la risoluzione 1396 in cui dichiarava che avrebbe accolto favorevolmente tale iniziativa dell'Unione europea.
Missione multinazionale di assistenza all'Autorità afghana ad interim
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 10 gennaio 2002
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 1.670 unità
L'ISAF (International Security Assistance Force) è stata costituita a seguito della Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1386/2001 che, come previsto nell'Allegato 1 all'Accordo di Bonn, ha autorizzato la costituzione di una forza di intervento internazionale con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai (ora nuovo Governo di transizione), che si è insediata il 22 dicembre 2001 e del personale delle Nazioni Unite.
La Risoluzione n. 1510 del 13 ottobre 2003, oltre a prorogare il mandato per un periodo di dodici mesi, autorizza l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul.
Il 16 aprile 2003 il Consiglio Nord Atlantico (NAC) ha deciso l'assunzione, da parte della NATO, del comando, del coordinamento e della pianificazione dell’operazione ISAF, senza modificarne nome, bandiera e missione. La decisione è stata resa operativa l'11 agosto 2003, con l'assunzione della guida della prima missione militare extraeuropea dell'Alleanza Atlantica.
La guida politica è esercitata dal NAC, in stretto coordinamento con i Paesi non NATO che contribuiscono all’operazione.
Nell’ambito della strategia NATO di estensione della responsabilità ISAF su tutto il territorio afghano, l’Italia ha assunto, da marzo 2005, il compito di coordinare la FSB (Forward Support Base) di Herat ed i PRT (Provincial Reconstruction Team) della regione ovest del Paese (Farah, Badghis e Ghor, oltre a quello di Herat).
Nella seconda metà del 2005 l'impegno dell'Italia è stato ulteriormente rafforzato (da circa 600 unità a più di 2.000), in vista dell'assunzione del comando ISAF, avvenuta il 4 agosto 2005 per un periodo di sei mesi.
Il 5 maggio 2006, a seguito dell'esplosione di un ordigno al passaggio di una pattuglia del Contingente, perdevano la vita 2 militari. Sono complessivamente 4 i militari deceduti durante la missione.
Missione KFOR (In corso)
Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 13 giugno 1999
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 2.130 unità
Al termine dell’operazione “Allied Force" (guerra del Kosovo), e sulla base alla Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244 del 10 giugno 1999, è stata costituita dalla NATO la KFOR (Kosovo Force), la forza multinazionale che opera nell’ambito dell’operazione “Joint Guardian”, avviata il 9 giugno 1999 dal Consiglio Atlantico della NATO. La missione è stata avviata al momento del ritiro dell’esercito serbo dal Kosovo (20 giugno 1999) e alla contestuale sospensione dei raid aerei da parte della Nato, per ristabilire e mantenere la sicurezza nel Kosovo. All’operazione partecipano anche Paesi non appartenenti alla NATO, tra i quali la Russia. La direzione politica spetta al Consiglio Atlantico in consultazione con quello russo-alleato, formato a Bruxelles nel 1997.
Compito della missione è quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’"Interim Agreement”, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.
Il contingente italiano ha effettuato attività di ordine pubblico, controllo del territorio, sequestro di armi e munizionamento, soccorso alla popolazione civile, sminamento e spegnimento incendi.
Collegata all’operazione “Joint Guardian” era la missione NATO COMMZ-W (Communication Zone West) che, dal giugno 2002, è stata rilevata dalla missione NHQT, con il compito di contribuire al coordinamento tra le Autorità albanesi, la NATO e le Organizzazioni della Comunità Internazionale, nonché di svolgere funzioni di supporto a KFOR ed alle missioni in Fyrom. La gestione dell'ordine pubblico in tutto il teatro operativo è affidata alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR.
Il contingente di KFOR è stato successivamentye inserito nella Multinational Brigade Southwest (MNB-SW) costituita, nell’ambito del processo di ricostituzione delle forze a guida NATO nei Balcani, il 12 novembre 2002, per accorpamento delle MNB WEST e SOUTH.
Alla fine del 2004, in occasione del termine dell’operazione SFOR, le autorità NATO hanno deciso di raggruppare tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area), dando origine all’operazione “Joint Enterprise” che comprende le attività di KFOR, MSU, l’interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.
L’Italia ha assunto il comando di KFOR a partire dal 1° settembre 2005.
Missione MAPE (Conclusa)
Missione UEO per la riorganizzazione delle forze di polizia albanesi
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) condotta dall’UEO
Partecipazione italiana dal 12 maggio 1997 al 30 giugno 2001
Contingente italiano al 31 dicembre 2000: 17 unità
La MAPE (Multinational Advisory Police Element) è stata costituita con la deliberazione del Consiglio permanente dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) in data 2 maggio 1997, nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania. La missione aveva inizialmente il mandato di fornire alla polizia albanese informazioni e consulenza nei settori dell’organizzazione, del mantenimento dell’ordine pubblico e del controllo delle frontiere; in seguito la sua azione veniva indirizzata principalmente all’addestramento delle Forze di polizia locali. Il suo mandato é stato prorogato fino al 12 aprile 1999 con successive deliberazioni dello stesso Consiglio permanente. Nel luglio 1999 la UEO ha deciso la separazione della MAPE dalla “Planning Cell” dalla quale dipendeva direttamente, operando così una separazione della componente militare da quella di polizia. La missione si è definitivamente conclusa il 30 giugno 2001.
Missione MFO (In corso)
Forza multinazionale di interposizione che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 10 marzo 1982
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 80 unità
L'MFO (Multinational Force and Observer) è un'organizzazione internazionale indipendente per il mantenimento della pace tra la Repubblica Araba d'Egitto e lo Stato d'Israele, sancita dal Trattato di Pace di Camp David del 26 maggio 1979, con l'obiettivo di assicurare la libertà di navigazione nello stretto di Tiran (Mar Rosso), nel rispetto dell'art. 5 del Trattato. Con gli accordi trilaterali di Camp David (USA, Egitto, Israele), Israele restituiva all’Egitto il territorio della penisola del Sinai, occupato nella guerra del 1967, a condizione che l’intera area fosse demilitarizzata e sorvegliata da una forza multinazionale. La partecipazione dell'Italia è stata stabilita con l'accordo del 16 marzo 1982 tra il Governo della Repubblica italiana e il direttore generale della Forza multinazionale e di osservatori. L’Italia ha la responsabilità primaria nell'effettuare pattugliamenti navali nello Stretto di Tiran e nelle sue vicinanze, con tre dragamine l’impiego massimo di 90 unità di personale. Lo Scambio di Note, effettuato a Roma il 6 e il 25 marzo 2002, proroga la partecipazione italiana ad MFO fino al 25 marzo 2007.
Missione europea di sostegno ad AMIS II (In corso)
Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) condotta dall’Unione europea
Partecipazione italiana dal 18 luglio 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 3 unità
L’Unione Africana (UA) ha avviato, nell’estate 2004, una missione di osservatori nel Darfur (area occidentale del Sudan), dove, dal 2003, è in corso il massacro delle popolazioni locali nere, cristiane e animiste, da parte di gruppi miliziani arabi filogovernativi (i “janjaweed”).
Dopo l’aggravarsi della situazione, che ha determinato una grave crisi umanitaria e la conseguente fuga di centinaia di migliaia di profughi nelle regioni circostanti, l’Unione africana ha disposto, con il sostengo dell’ONU (risoluzione 1564/2004 del Consiglio di sicurezza) la costituzione nell’area di una forza di protezione denominata AMIS II (African Union Mission in Sudan) che è attualmente costituita da circa 7.000 militari.
Il Consiglio europeo ha definito, con l’azione comune 2005/557/PESC del 18 luglio 2005, l’impegno dell'Unione europea per il sostegno civile-militare alla missione AMIS II dell’Unione africana nel Darfur.
Tale azione di sostegno, condotta del quadro della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, mira ad assicurare un'assistenza efficace e tempestiva dell'UE per il rafforzamento di AMIS II. La missione europea include una componente civile ed una militare.
I compiti della componente militare riguardano: la prestazione di assistenza tecnica e in materia di pianificazione a tutti i livelli di comando di AMIS II; la messa a disposizione di osservatori militari; l'addestramento di truppe ed osservatori africani; il trasporto strategico e tattico; la ricognizione aerea, se richiesta dall'UA.
La componente di polizia civile fornisce sostegno: alla catena di comando di polizia di AMIS II, con l’utilizzo di consulenti; alla formazione del personale della CIVPOL; allo sviluppo di un'unità di polizia all'interno del Segretariato dell'UA.
Nel quadro dell'azione comune, l'UE mantiene il coordinamento stretto ed efficace con tutti i donatori istituzionali e bilaterali impegnati nel sostegno ad AMIS II. L'UE continua ad operare in stretto coordinamento con l'ONU e, per quanto riguarda la componente militare, con la NATO. Il Consiglio ha inoltre nominato, con l’azione comune 2005/556/PESC del 18 luglio 2005, il sig. Pekka Haavisto Rappresentante speciale dell'UE per il Sudan.
Alla missione europea di sostegno ad AMIS II l’Italia partecipa con 4 unità.
Missione MSU (In corso)
Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 1 agosto 1998
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 240 unità
L'istituzione della Multinational Specialized Unit (MSU), è stata decisa dai Ministri degli affari esteri del Gruppo di contatto allargato all'Italia che fanno parte del Consiglio Direttivo per l'Attuazione della Pace (Steering Board of the Peace Implementation), nella riunione tenutasi a Lussemburgo il 9 giugno 1998. Tale dichiarazione è stata fatta propria dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1174 del 15 giugno 1998, che ha dato il consenso alla creazione dell'Unità specializzata. La MSU svolge compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, con possibilità di effettuare anche limitate azioni investigative, a supporto delle autorità locali, per il mantenimento dell'ordine e per il reinsediamento dei rifugiati e dei dispersi.
I contingenti della MSU sono stati rischierati a Sarajevo, alle dipendenze del comandante della missione SFOR in Bosnia e in Kosovo, a Pristina, nell’ambito dell’operazione KFOR.
Dopo la conclusione della missione SFOR, con il trasferimento di autorità dalla NATO alla UE, attualmente opera unicamente il contingente della MSU con sede a Pristina.
Missione NATO HQ Sarajevo (In corso)
Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 2 dicembre 2004
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 11 unità
Dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE, la NATO ha comunque mantenuto una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso la missione Headquarters Sarajevo che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP.
La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l’ex Iugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.
Missione NATO HQ Skopje (In corso)
NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 17 giugno 2002
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 3 unità
NATO Headquarters Skopje è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQS, ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom ed ha assunto i compiti in precedenza assegnati a KFOR REAR, NCCC (NATO Co-operation and Co-ordination Centre), Senior Military Representative (SMR) e del Comando di Amber Fox (conclusa nel dicembre 2002 e sostituita da Allied Harmony, a sua volta conclusa nel marzo 2003). L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche.
La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica. Il Comandante del NHQS svolge le funzioni di NATO SMR (Senior Military Representative), coordinando tutte le attività della NATO in FYROM.
Missione NATO HQ Tirana (In corso)
NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 17 giugno 2002
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 1 unità
NATO Headquarters Tirana è stato costituito il 17 giugno 2002 nell'ambito della riconfigurazione della presenza dell'Alleanza Atlantica nei Balcani. NHQT, a guida italiana, ha rilevato i compiti di COMMZ-W ed è comandato da un Senior Military Representative (SMR) in Tirana, che dipende dal CINCSOUTH (Commander-in-Chief Allied Forces Southern Europe). Compito del SMR è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione ed il supporto a COMKFOR; allo stesso fine, coordina con le Autorità albanesi la disponibilità dell’aeroporto di Tirana-Rinas e del porto di Durazzo; il comando ha sede a Tirana.
Il NHQT si compone di un Comando MN, un gruppo tattico su un reggimento di manovra, supporti tattici, fra cui assetti elicotteri, ed unità logistiche.
Missione NTM-I (In corso)
Missione NATO di assitenza e sostegno alle Forze di sicurezza irachene
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 14 agosto 2004
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 8 unità
In risposta alla richiesta avanzata dal Primo Ministro del Governo Interinale iracheno, la NATO ha deciso, nel Vertice di Istambul del 28 giugno 2004, di offrire l'assistenza dell'Alleanza per l'addestramento e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza irachene.
Il 30 luglio 2004 il Consiglio Atlantico (NAC), facendo seguito alle decisioni assunte nel Vertice di Istanbul, ha definito le modalità per l'istituzione della missione NTIM-I (NATO Training Implementation Mission in Iraq).
Tra l’agosto e il settembre 2004 sono state predisposte le linee guida della missione, il Concetto operativo e le Regole di Ingaggio (ROE). I principali compiti della missione sono quelli di:
• stabilire collegamenti con il Governo Interinale e con la Forza Multinazionale e definire, in coordinamento con essi, ulteriori proposte per attività di addestramento, consulenza e cooperazione da parte NATO;
• fornire supporto alle Autorità irachene per la creazione di apposite strutture in ambito militare;
• contribuire alla selezione di personale da addestrare al di fuori dell'Iraq.
Un team di ufficiali NATO, presente in Iraq dall’agosto 2004, ha svolto i compiti relative alla realizzazione di questa fase, consentendo, a partire dal novembre successivo, l’inizio dell’attività di addestramento del personale iracheno al di fuori del Paese, presso il NATO Joint Warfare Centre di Stavanger (Norvegia).
Il 9 dicembre 2004, la NATO ha autorizzato l'ampliamento della missione NATO in Iraq, che ha assunto la denominazione di NTM-I (NATO Training Mission – Iraq). Nell’ambito di questa missione, è stato costituito ed inaugurato ad Ar-Rustamiyah, nei pressi di Baghdad, il 27 settembre 2005, il Centro iracheno per l'addestramento, l'istruzione e la dottrina (NATO Training and Education Centre), supportato dalla NATO, per la preparazione dei vertici delle Forze di Sicurezza irachene.
Lo scopo della missione riguarda esclusivamente gli aspetti addestrativi, di equipaggiamento e di assistenza tecnica, per i quali dovrebbero essere impiegate, a regime, circa 300 unità. NTM-I è posta sotto il controllo politico del NAC ed opera separatamente rispetto alla Forza Multinazionale, ma in stretto coordinamento con la stessa. La Forza Multinazionale provvede inoltre a garantire la sicurezza ambientale e la catena di comando NATO, ed ha la responsabilità della protezione ravvicinata; il ruolo di Comandante dell'attività NATO è ricoperto dal Comandante dell'attività addestrativa della Forza Multinazionale.
Missione Operazione Concordia (Conclusa)
Supporto agli osservatori internazionali e assistenza al Governo per garantire le sicurezza nel Paese
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’Unione europea
Partecipazione italiana dal 31 marzo al 15 dicembre 2003
Contingente italiano all’8 dicembre 2003: 50 unità
Il 31 marzo 2003 ha preso avvio l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in sostituzione della missione “Allied Harmony” condotta dalla NATO. Il passaggio di consegne è stato possibile grazie all'accordo tra la NATO e l'UE circa la possibilità di fare ricorso, da parte di quest'ultima, alle capacità della NATO nelle operazioni condotte dall'UE.
Anche l’operazione Concordia, come le precedenti missioni in Macedonia, ha fatto seguito a una richiesta del Presidente Trajkovski, ed è stata conseguente alla Risoluzione n. 1371/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 21 luglio il Consiglio dell’Unione ha convenuto di prorogare la durata dell’operazione, inizialmente prevista per sei mesi, fino al 15 dicembre 2003, secondo la richiesta del governo della FYROM.
Alla missione, in cui sono stati impegnati complessivamente circa 350 militari, hanno partecipato 14 paesi non UE a fianco di 13 Stati membri dell'Unione. A copertura dei costi comuni dell'operazione è stato fatto ricorso con uno stanziamento di 6,2 milioni di euro, gestito mediante un meccanismo di finanziamento specifico, mentre gli altri costi sono stati sostenuti direttamente dai paesi partecipanti. Su esplicita richiesta del governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la finalità fondamentale dell'operazione è stata quella di apportare un ulteriore contributo alla creazione di un contesto di stabilità e sicurezza che consentisse al governo della FYROM di attuare l'accordo quadro di Ohrid dell'agosto 2001.
Il personale e i mezzi italiani sono stati in gran parte gli stessi già impegnati nell’operazione “Allied Harmony”. L’Italia ha ricoperto, nell’ambito dell’European Force Headquarters, di stanza a Skopjie, l’incarico di Chief of Staff (COS).
Missione Processo di pace in Somalia (Conclusa)
Partecipazione di ufficiali delle Forze armate ai negoziati per la pace in Somalia
Operazione di formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 20 maggio 2003
Contingente italiano al 21 dicembre 2004: 2 unità
Dopo 11 anni di guerra, sono iniziati il 15 ottobre 2002 ad Eldoret (Kenya), i lavori della Conferenza di riconciliazione nazionale, con la mediazione dell’Intergovernmental Authority on Development (IGAD) e sotto l'impulso di Italia e Stati Uniti. I negoziati hanno portato, il 27 ottobre 2002, alla firma dell’intesa per la cessazione delle ostilità e dell’accordo sui principi del processo nazionale di riconciliazione.
Dopo un’interruzione delle trattative e la ripresa delle ostilità, i colloqui di pace sono stati riaperti a Nairobi, il 25 febbraio 2003, con la partecipazione, questa volta, anche dei rappresentanti del Governo nazionale di transizione somalo di Mogadiscio e dei capi delle principali fazioni di opposizione. Ai lavori della Conferenza hanno preso parte, per l’Italia, oltre al Delegato speciale per la Somalia, un ufficiale delle Forze armate, per seguire gli aspetti militari del processo di pace, quali il disarmo e la smobilitazione delle milizie somale e l'attuazione dell'embargo sul traffico di armi.
Il 29 gennaio 2004 è stato firmato l’accordo tra tutte le componenti somale che hanno partecipato ai negoziati di pace. Successivamente, il 22 agosto, è stato inaugurato a Nairobi il nuovo Parlamento somalo, di cui fanno parte 275 deputati, equamente ripartiti tra i diversi clan del paese e la cui autorità viene riconosciuta dai principali “signori della guerra” che si contendono il territorio.
A questa prima tappa per la ricostruzione di un'autorità centrale rappresentativa, dotata di potere reale, non hanno comunque partecipato i rappresentanti del Somaliland.
Frutto ufficialmente della mediazione dell’IGAD, e sotto la presidenza del Kenya, l’accordo, che ha visto il forte impegno di Gran Bretagna, Italia e Norvegia, appare solido soprattutto perché Gibuti ed Etiopia, capofila storici dei gruppi contrapposti, sembrano aver raggiunto un' intesa molto strutturata.
In base all'itinerario di pace tracciato dalla comunità internazionale, il Parlamento ha innanzitutto eletto, il 16 settembre, il proprio presidente. Successivamente, dopo il fallimento del tentativo di occupare il Giuba meridionale e di detenere il controllo dello strategico porto di Kismayu, vi è stata la resa, il 26 settembre, del più importante “signore della guerra” contrario alla riconciliazione.
Il 10 ottobre, il Parlamento ha eletto il nuovo Presidente della Repubblica Abdullahi Yusuf Ahmed (già presidente del Puntland), che dovrà, sulla base di accordi tra i clan, nominare il premier e quindi il governo di unità nazionale, che dovrebbe restare in carica cinque anni, fino ad elezioni democratiche. Intanto si prevede di dar vita ad una costituzione fortemente federale.
Missione Processo di pace in Sudan (Conclusa)
Partecipazione di ufficiali delle Forze armate ai negoziati per la pace in Sudan e monitoraggio sul cessate il fuoco sui Monti Nuba
Operazione di formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 3 aprile 2003
Contingente italiano al 6 settembe 2005: 2 unità:
La sanguinosa guerra civile che si è riacutizzata in Sudan, dal 1983, ha contrapposto il Governo settentrionale di Karthoum e il Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A), che rivendica l’indipendenza delle regioni meridionali del Paese. Le profonde differenze etniche, sociali e religiose esistenti tra il Nord nazionalista, arabo e islamico, ed il Sud, africano e cristiano o animista, rappresentano una delle principali motivazioni alla base del conflitto, soprattutto dopo l'imposizione della legge coranica a tutto il Paese, avvenuta nel 1983. A ciò è da aggiungere la questione della spartizione dei proventi del petrolio, estratto nel Sud del Paese ma sfruttato dal Governo nazionale.
Una prima fase dei negoziati di pace tra il Governo di Karthoum e il Movimento di liberazione si è svolta a Machakos (in Kenya) sotto gli auspici dell’Intergovernmental Authority on Development (IGAD), nel luglio 2002 e si è conclusa con la firma di un primo accordo (Protocollo di Machakos) sul diritto all’autodeterminazione per le popolazioni del Sud e sui rapporti tra Stato e religione.
L’Italia è stata ammessa, come osservatore, alle trattative di pace, insieme agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Norvegia.
Successivamente, nell’ottobre 2002, sono stati firmati due Memorandum d’intesa sulla cessazione delle ostilità e sulle strutture di governo nel periodo interinale. Il 4 febbraio 2003 le Parti hanno convenuto di costituire un Comitato per il monitoraggio della tregua militare decisa nell’ottobre del 2002, denominato VMT (Verification and Monitoring Team), di cui hanno fatto parte i rappresentanti del gruppo dei quattro Paesi osservatori (Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Italia).
Il 9 gennaio 2005 è stato firmato, a Nairobi, l’accordo di pace, che ha recepito i sei protocolli siglati nei due anni e mezzo di trattative ed ha posto le basi per la fine del conflitto interno in Sudan.
La partecipazione italiana alle attività relative al processo di pace in Sudan si è conclusa nell’agosto 2005.
Missione Proxima (Conclusa)
Missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) condotta dall’Unione europea
Partecipazione italiana dal 1° maggio 2004 al 14 dicembre 2005
Contingente italiano all’11 ottobre 2005: 10 unità
La missione Proxima è stata istituita con l'Azione Comune del Consiglio dell'Unione europea del 29 settembre 2003, dopo la richiesta del Primo Ministro della FYROM, all'Unione europea, di assumersi la responsabilità di rafforzare il suo ruolo nelle attività di polizia, anche attraverso il dispiegamento di una missione di polizia.
L'operazione si è svolta in ottemperanza dell'Accordo di Ohrid, firmato il 13 agosto 2001, dai rappresentanti dei partiti macedoni e quelli della minoranza albanese, con la mediazione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, che prevedeva una serie di riforme miranti ad affrontare il problema della discriminazione contro la minoranza albanese, in cambio della consegna delle armi da parte dei guerriglieri dell'UCK (con l’assistenza di una forza della Nato denominata Essential Harvest).
Gli obiettivi della missione sono stati: il consolidamento dell'ordine pubblico, inclusa la lotta alla criminalità organizzata; l'attuazione concreta della riforma globale del ministero degli interni, compresa la polizia; l'operativa transizione verso una polizia di frontiera e la creazione della stessa come parte dell'impegno più generale dell'UE destinato a promuovere la gestione integrata delle frontiere; la polizia locale nell'opera di rafforzamento della fiducia tra la popolazione; il rafforzamento della cooperazione con gli Stati limitrofi nel settore della polizia.
La missione, che è stata avviata il 15 dicembre 2003, al termine dell'Operazione Concordia, è stata prorogata al 14 dicembre 2005 dall'Azione comune n. 789 del Consiglio del 22 novembre 2004 . Essa è stata guidata da un Commissario Capo belga, e si è svolta in stretto coordinamento con le autorità locali e con l'OSCE. Al termine della missione, l’Unione europea ha istituito in Macedonia la nuova missione UE EUPAT.
Prosecuzione della missione militare internazionale di pace IFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 20 dicembre 1996 al 1° dicembre 2004
Consistenza del contingente italiano 9 novembre 2004: 810 unità
La missione affidata alla SFOR (Stabilization Force), nell'ambito dell'operazione "Joint Guard" condotta dalla NATO nei territori della Bosnia-Erzegovina, è stata avviata in attuazione della Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1088/1996.
Essa ha costituito la prosecuzione della precedente missione IFOR, realizzata in ambito NATO per garantire l'attuazione degli accordi di Dayton del novembre 1995 fra Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia. Tale missione persegue obiettivi di consolidamento della pace, di sostegno delle attività civili e di rafforzamento delle istituzioni democratiche, oltre che quella di garantire la libera circolazione di tutte le etnie nella zona assegnata e di cooperare con la popolazione per aiuti sociali.
Nel quadro della revisione delle forze NATO dislocate nei Balcani, il contingente italiano (Italian Battle Group) fu unificato, nel novembre 2002, con le unità tedesche presenti in Sarajevo; formando un raggruppamento denominato German-Italian Battle Group. Il reggimento, composto da due battaglioni, uno tedesco ed uno italiano, ha proseguito, tra l’altro, l’impegno nel "Programma Harvest" (svolto dal 1998 al 2003) per la consegna spontanea alla SFOR di armi e munizioni da parte della popolazione della Bosnia-Erzegovina.
Dal 21 maggio 2004 il contingente italiano ha operato nell’ambito della Task Force South East (TF-SE), costituita il nell'ambito del processo di riconfigurazione di SFOR e composta da Albania, Francia, Germania, Italia, Marocco, Spagna.
Il 4 marzo 1997, il caporalmaggiore Carmine Cerza, ha perso la vita mentre si trovava alla guida di un camion militare che trasportava viveri di una associazione umanitaria, precipitato in una scarpata.
Alla missione SFOR hanno contribuito più di 40 Paesi, di cui quasi la metà non appartenenti alla NATO. La sua consistenza iniziale di 32.000 unità si è progressivamente ridotta, fino a contare 7.000 unità alla data della sua conclusione.
Il 28 giugno 2004, il Vertice NATO di Istanbul ha deciso la conclusione della missione SFOR, stante la disponibilità dell’Unione Europea a intraprendere, dal dicembre 2004, una nuova missione militare in Bosnia basata sugli Accordi "Berlin Plus" in vigore tra l'Alleanza e la UE, che rilevasse i compiti della SFOR. La NATO ha reso inoltre noto che manterrà in Bosnia-Herzegovina una propria presenza (NATO HQ Sarajevo), al fine di fornire assistenza in alcune aree quali la riforma della difesa, la preparazione della potenziale adesione del Paese al programma PfP e per perseguire le persone accusate di crimini di guerra.
Il Consiglio di sicurezza dell’ONU, con la risoluzione 1551 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 9 luglio 2004, ha consentito sul passaggio di consegne tra la missione SFOR della NATO e la nuova missione dell’UE denominata Althea, che ha avuto luogo il 2 dicembre 2004.
Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 29 gennaio 1997
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 2 unità
Il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron, prevede, all'art. 17, la costituzione della Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.
All’accordo, sottoscritto tra le due parti il 21 gennaio 1997, ha fatto seguito un Memorandum siglato dai sei Paesi che partecipano alla missione, che hanno successivamente inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare - a partire dal 1° febbraio 1997 - con un mandato rinnovabile, con l'accordo delle due parti, ogni tre mesi.
Missione UNFICYP (In corso)
Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 20 luglio 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 7 unità
La missione UNFICYP è stata costituita con la la Risoluzione n. 186/1964 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola in cui coesistono una comunità greca e una turca.
A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.
UNFICYP ha sede a Nicosia. Il mandato, esteso di sei mesi in sei mesi, è stato da ultimo prorogato fino al 15 giugno 2006 dalla Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1642 del 14 dicembre 2005. L’Italia partecipa alla missione dal luglio 2005 con 4 carabinieri nelle mansioni di ufficiali di polizia.
Missione UNMEE (Conclusa)
Missione militare internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 15 novembre 2000 al 15 dicembre 2005
Contingente italiano al 15 novembre 2005: 3 unità
La crisi tra fra Etiopia ed Eritrea, scoppiata nel maggio 1998 a causa della controversia sulla fissazione delle frontiere, ha trovato una soluzione con l’accordo di cessazione delle ostilità firmato ad Algeri il 18 giugno 2000 con il quale le parti si impegnavano ad un’immediata cessazione delle ostilità. Sulla base di questo accordo, le parti hanno chiesto alle Nazioni Unite, in cooperazione con l’OUA (Organizzazione dell'unità africana), di istituire un’operazione di peacekeeping per dare supporto all’implementazione dell’accordo stesso. È stato così messo a punto un piano di pace che prevedeva il ripristino della situazione antecedente l'inizio delle ostilità, lo schieramento di osservatori internazionali e poi, con il ricorso all'arbitrato, la soluzione della disputa relativa al tracciato dei confini, definiti sulla base dei trattati coloniali e delle norme di diritto internazionale. L’accordo prevedeva, tra l’altro, il dispiegamento in una zona di sicurezza frontaliera, di una forza di monitoraggio e peace-keeping dell'ONU, «sotto gli auspici dell'OUA». Con la Risoluzione n. 1312 del 31 luglio 2000 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, conseguente all’accordo, è stata istituita la missione UNMEE (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea), il cui mandato era inizialmente autorizzato per sei mesi. Il 15 settembre 2000, il Consiglio di Sicurezza, con la Risoluzione n. 1320, ha approvato il rapporto del Segretario Generale e autorizzato l’impiego di 4200 militari fino al 15 marzo 2001. Con successive risoluzioni il Consiglio di sicurezza ha ulteriormente prorogato la missione di semestre in semestre; la Risoluzione n. 1622/2005 ha, da ultimo, fissato il termine della missione UNMEE al 15 marzo 2006. I compiti di UNMEE consistono nel verificare l'effettiva cessazione delle ostilità, nell'assistere le due parti nel rispetto delle intese stabilite e nel verificare il rischieramento delle forze militari dei due contendenti al di fuori della zona di sicurezza temporanea (TSZ) nell'area di frontiera. Il mandato dell'ONU prevede anche il coordinamento delle attività per lo sminamento, la verifica e il controllo del ritiro delle forze etiopi dalle posizioni conquistate, il controllo del riposizionamento delle forze eritree, il controllo del mantenimento della zona di separazione. L'Italia è stata attivamente impegnata, negli ultimi anni, per favorire la soluzione del conflitto tra i due Paesi, partecipando alle iniziative coordinate, condotte dall'OUA, dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dall'Unione europea.
Dopo la riconfigurazione attuata nel dicembre 2002, il contingente italiano, inizialmente composto da 160 unità, è stato sensibilmente ridimensionato, fino a ridursi a una unità dell'Esercito e due carabinieri con compiti di Polizia Militare. La partecipazione è terminata nel dicembre 2005, quando il governo eritreo ha disposto l'espulsione del personale militare di UNMEE di nazionalità europea, russa, canadese e statunitense.
Missione UNMIK (In corso)
Forza di polizia civile internazionale dell'Onu delegata all'amministrazione civile del Kosovo
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 30 giugno 1999
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 35 unità
UNMIK (United Nations Mission In Kosovo) è stata costituita con la Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria guidata dalle Nazioni unite per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all’istruzione, banche e finanza, poste e telecomunicazioni, ecc.
L'Italia partecipa alla missione con un contingente composto da unità dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di stanza a Pristina. In seno alla missione è costituita un'unità di "intelligence" contro la criminalità (Criminal Intelligence Unit-C.I.U.), a guida inglese, di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un collegamento diretto con l’Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l’Italia e il Kosovo.
Missione UNMIS (In corso)
Missione ONU per il sostegno dell'attuazione degli accordi di pace nel Sudan e per il monitoraggio della situazione nel Darfur
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 17 giugno 2005
Contingente italiano al 5 maggio 2006: 3 unità
La missione UNMIS (United Nations Mission in the Sudan) è stata costituita con la Risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1590 del 24 marzo 2005 con il compito di sostenere l'attuazione degli accordi di pace siglati a Nairobi il 9 gennaio 2005, che hanno posto le basi per la fine del conflitto interno in Sudan, in corso da più di venti anni.
L'accordo di pace comprende sei protocolli, elaborati durante i due anni e mezzo di negoziati tra il Governo di Khartoum ed il Sudan People's Liberation Army (SPLA). Il processo di pace ha portato, il 9 luglio 2005 alla costituzione di un Governo di unità nazionale di cui il capo del Movimento di liberazione ha assunto la vicepresidenza.
Dopo la firma dell’Accordo di pace, si è aggravata la situazione nel Darfur (area occidentale del Paese) dove, dal 2003, è in corso il massacro delle popolazioni locali nere, cristiane ed animiste, da parte di gruppi miliziani arabi filogovernativi (i “janjaweed”). Questo ha determinato una grave crisi umanitaria e la conseguente fuga di centinaia di migliaia di profughi nelle regioni circostanti.
La missione UNMIS, composta da circa 10.000 unità, compresi 715 civili, affianca il contingente di circa 3.000 militari dell'Unione Africana che operano, nell'ambito della missione AMIS (African Union Mission in Sudan), in supporto ai 352 osservatori militari internazionali, inviati per verificare il rispetto degli accordi di pace. La missione è stata, da ultimo, prorogata fino al 24 marzo 2006 dalla Risoluzione n. 1627/2005 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Tra i principali compiti di UNMIS vi sono quelli di: a) monitorare e verificare l'implementazione degli accordi e indagare sulle violazioni; b) operare da collegamento con i donatori nella formazione delle nuove unità dell'esercito sudanese; c) osservare e monitorare il movimento dei gruppi armati ed il rischieramento delle forze; d) facilitare e coordinare il volontario ritorno dei rifugiati, aiutando anche a ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza.
La partecipazione italiana, denominata in ambito nazionale “Operazione Nilo”, è consistita, nel 2005, in un contingente di circa 220 unità impegnato a Khartoum, con i seguenti compiti: assicurare la difesa delle infrastrutture del quartier generale del comando della forza ONU e di altre aree sensibili; costituire una forza di reazione rapida per fronteggiare eventuali specifiche situazioni o minacce nell'area della capitale; assicurare la protezione ravvicinata a personale “chiave” delle Nazioni Unite.
Fa inoltre parte di UNMIS l’Osservatore militare già impegnato nell’Operazione JMC (Joint Monitoring Commission), facente precedentemente parte della missione Processo di pace in Sudan, che si è conclusa il 19 luglio 2005.
Missioni svolte nella XIV legislatura
per le quali non vi è stato intervento parlamentare
Missione Artemis (Conclusa)
Missione di stabilizzazione in Bumia (Repubblica democratica del Congo)
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta da ll’Unione europea
Partecipazione italiana dal 12 giugno al 1° settembre 2003; al 31/08/03: 1 unità
Missione Coherent Behaviour (Conclusa)
Missione di EUROMARFOR per la sorveglianza e monitorizzazione del traffico mercantile al fine di prevenire attività illegali in alto mare
Operazione di imposizione della pace (peace-enforcing) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 4 ottobre 2002; al 02/12/02: 400 unità
Missione Distinguished Games (Conclusa)
Assistenza al Governo greco per concorrere alla sicurezza di Giochi Olimpici 2004
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal 29 luglio al 30 settembre 2004; al 27/09/2004: 21 unità
Missione Mare sicuro 2005 (Conclusa)
Attività navale a protezione nel Corno d'Africa del traffico mercantile marittimo nazionale da atti di pirateria
Operazione di assistenza internazionale (polizia locale) non condotta da organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 15 agosto al 29 novembre 2005; al 15/11/2005: 185 unità
Missione MIATM (In corso)
Missione italiana di assistenza tecnico militare a Malta
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) non condotta da Organizzazioni internazionali
Partecipazione italiana dal 14 luglio 1988; al 5/05/06: 49 unità
Missione MINUGUA (Conclusa)
Missione di osservazione sui diritti umani e di verifica degli accordi del marzo 1994 tra Governo del Guatemala e movimento UNRG
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 17 luglio 1995 al 30 agosto 2001; al 30/08/01: 1 unità
Missione MINURSO (In corso)
Missione delle Nazioni Unite per il referendum sull’autodeterminazione del popolo Sahrawi (Sahara occidentale)
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 27 settembre 1991; al 5/05/06: 5 unità
Missione MONUC (Conclusa)
Missione di osservatori ONU in Congo
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 15 dicembre 1999 al 21 settembre 2003; al 14/09/03: 2 unità
Standing NRF MCM Group (In corso)
Forza navale permanente della NATO di contromisure mine nel Mediterraneo
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dalla NATO
Partecipazione italiana dal ; al 11/10/2005; al 5/05/06: 50 unità
Missione UNIFIL (In corso)
Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 3 luglio 1979; al 5/05/06: 48 unità
Missione UNIKOM (Conclusa)
Controllo della zona smilitarizzata al confine tra Kuwait e Iraq dopo la fine della Guerra del Golfo
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 18 aprile 1991 al 6 ottobre 2003; al 29/09/03: 1 unità1
Missione UNMIL (Conclusa)
Missione per garantire il cessate il fuoco in Liberia e per favorire il processo di pace
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 30 ottobre al 20 dicembre 2003; al 15/12/03: 1 unità
Missione UNMOGIP (In corso)
Missione costituita per supervisionare il cessate il fuoco tra India e Pakistan nello Stato di Jammu e Kashmir a seguito dell'accordo India-Pakistan del 1972
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 3 gennaio 1959; al 5/05/06: 7 unità
Missione UNOWA (Conclusa)
Missione ONU per la promozione nell’Africa occidentale di un approccio integrato sub-regionale per la prevenzione dei conflitti e per la promozione della pace, della sicurezza e dello sviluppo
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 1° novembre 2004 al 30 novembre 2005; al 11/10/2005: 1 unità
Missione UNTSO (In corso)
Assistenza del Mediatore e della Commissione per il Controllo della Tregua per il rispetto dell'armistizio in Palestina
Operazione di mantenimento della pace (peace-keeping) condotta dall’ONU
Partecipazione italiana dal 5 giugno 1958; al 5/05/06: 7 unità
Missione WEUDAM (Conclusa)
Missione UEO di assistenza allo sminamento in Croazia
Operazione di assistenza internazionale (tecnica e di addestramento) condotta da UE e UEO
Partecipazione italiana dal 10 maggio 1999 al 30 novembre 2001
1° agosto 2001: Camera - Commissione Difesa
Audizione del sottosegretario di Stato per la difesa sull'eventuale impiego di militari italiani nell'ambito di possibili iniziative connesse alla situazione in Macedonia
21 agosto 2001: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministri degli Esteri e della Difesa) in ordine alla partecipazione di un contingente militare italiano alla missione NATO Essential Harvest in Macedonia
4 ottobre 2001: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministri degli Esteri, della Difesa e per i rapporti con il Parlamento) sui più recenti sviluppi della situazione internazionale
9 ottobre 2001: Camera - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Ministro degli esteri) sui più recenti sviluppi della situazione internazionale ed approvazione delle risoluzioni Vito ed altri 6-00004 e Rutelli ed altri 6-00006
9 ottobre 2001: Senato - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Presidente del Consiglio e Ministro della difesa) sui più recenti sviluppi della situazione internazionale ed approvazione delle risoluzioni Schifani ed altri 6-00008 e Angius ed altri 6-00009
23 ottobre 2001: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sugli sviluppi della crisi internazionale
7 novembre 2001: Camera - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sull'impiego di contingenti militari italiani all'estero in relazione alla crisi internazionale in atto e approvazione delle risoluzioni Vito ed altri 6-00009 e Rutelli ed altri 6-00010
7 novembre 2001: Senato - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Presidente del Consiglio e Ministro della difesa) sull'impiego di contingenti militari italiani all'estero in relazione alla crisi internazionale in atto e approvazione delle risoluzioni Schifani ed altri 6-00011 e Angius ed altri 6-00012
29 novembre 2001: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro degli affari esteri) sugli sviluppi della crisi internazionale
20 dicembre 2001: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi internazionale (Ministro della difesa)
19 marzo 2002: Camera - Commissione difesa
Audizione del ministro della difesa sulla situazione della politica di difesa
17 aprile 2002: Senato - Commissione difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sui programmi di sviluppo e di organizzazione del Dicastero alla luce della recente presentazione del "Libro bianco della Difesa 2002", nonché sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale
9 luglio 2002: Camera - Commissione Difesa
Audizione del Ministro della difesa sulle principali problematiche di settore
2 e 3 ottobre 2002: Senato - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sull'impegno italiano in Afghanistan e approvazione delle risoluzioni Contestabile ed altri 6-00021, Fabris ed altri 6-00024 e Bordon ed altri 6-00026
2 e 3 ottobre 2002: Camera - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sull'impegno italiano in Afghanistan e approvazione delle risoluzioni Ramponi ed altri 6-00033, Pisicchio ed altri 6-00035 e Castagnetti ed altri 6-00037
17 dicembre 2002: Commissioni riunite Camera e Senato Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sull'aggiornamento degli impegni internazionali della difesa
25 marzo 2003: Senato - Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sugli sviluppi delle operazioni dei contingenti militari in Afghanistan
26 marzo 2003: Camera – Commissioni riunite Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sugli sviluppi delle operazioni dei contingenti militari italiani in Afghanistan
9 e 15 aprile 2003: Senato - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Ministro degli esteri) sulla crisi internazionale e connesse mozioni e approvazione delle risoluzioni Andreotti ed altri 6-00045 e Schifani ed altri 6-00046
15 aprile 2003: Camera - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Ministro degli esteri) in merito ad un intervento di emergenza umanitaria in Iraq e approvazione delle risoluzioni Arrighi ed altri 6-00060, Grignaffini ed altri 6-00061, Violante ed altri 6-00063, Colasio ed altri 6-00064 e Vito ed altri 6-00065
17 aprile e 19 maggio 2002: Senato - Commissione Difesa
Comunicazioni del Ministro della difesa sui programmi di sviluppo e di organizzazione del dicastero alla luce della recente presentazione del "Libro bianco della Difesa 2002", nonché sui recenti sviluppi della situazione politica internazionale
14 maggio 2003: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sull'impiego di un contingente militare italiano nell'ambito dell'intervento umanitario in Iraq
12 novembre 2003: Camera - Assemblea
Informativa urgente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa) sull'attentato al contingente militare italiano di stanza a Nassiriya in Iraq
12 novembre 2003: Senato - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa) sull'attentato al contingente militare italiano in Iraq
3 dicembre 2003: Camera - Commissione Difesa
Audizione del Ministro della difesa sull'aggiornamento delle missioni internazionali
17 dicembre 2003: Commissioni riunite Camera e Senato Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sull'aggiornamento delle missioni internazionali in corso
24 marzo 2004: Camera - Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro degli esteri) sulla situazione in Kosovo
7 aprile 2004: Commissioni riunite Camera e Senato Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della Difesa) sui più recenti eventi della missione militare nazionale in Iraq
7 aprile 2004: Camera - Assemblea
Informativa urgente del Governo (Ministro degli Esteri) sull'attuale situazione in Iraq
14 aprile 2004: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Audizione del Ministro degli esteri sulla situazione in Iraq
18 maggio 2004: Commissioni riunite Camera e Senato Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della Difesa) sui più recenti eventi militari a Nassiriya
20 maggio 2004: Camera - Assemblea
Comunicazioni del Governo (Presidente del Consiglio dei Ministri) sulla situazione in Iraq ed approvazione della risoluzione Vito ed altri 6-00095
20 maggio 2004: Senato - Assemblea
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui più recenti sviluppi della situazione in Iraq e conseguente discussione con le connesse mozioni ed approvazione, con modificazioni, della mozione Andreotti ed altri 1-00276, e della risoluzione Schifani ed altri 6-00062
27 agosto 2004: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (ministro degli affari esteri e sottosegretario alla difesa) sugli sviluppi della situazione in Iraq
20 gennaio 2005: Commissioni riunite Camera e Senato Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) in ordine agli impegni internazionali delle Forze armate nel 2005
25 e 27 gennaio 2005: Camera - Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Sottosegretario per la difesa) sul decesso di un sottufficiale avvenuto in Iraq
12 aprile 2005: Camera - Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Sottosegretario per la difesa), sulla partecipazione di un contingente militare nazionale alla missione ONU in Sudan
12 aprile 2005: Senato - Commissione Difesa
Esame dell'affare relativo alla partecipazione di un contingente nazionale alla missione Onu in Sudan e approvazione di una risoluzione (Doc. XXIV, n. 17)
13 aprile 2005: Camera - Esteri e Difesa
Discussione e approvazione della risoluzione Ramponi 7-00599 sull'invio di un contingente italiano in Sudan
5 luglio 2005: Senato - Commissione Difesa
Comunicazioni del Presidente sulla missione di una delegazione delle commissioni affari esteri e difesa in Iraq
13 luglio 2005: Senato - Commissione Difesa
Sulla missione di una delegazione delle commissioni affari esteri e difesa in Iraq
21 dicembre 2005: Camera - Commissione Difesa
Comunicazioni del Governo (sottosegretario per la difesa) sul recente attentato al contingente militare italiano in Afghanistan
19 gennaio 2006: Commissioni riunite Camera e Senato Esteri e Difesa
Comunicazioni del Governo (Ministro della difesa) sul piano di permanenza del contingente militare in Iraq
La legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa", ha razionalizzato le attività di ammodernamento, riordino e conservazione in efficienza dei mezzi delle Forze armate. Il provvedimento ha inteso semplificare e rendere trasparenti le procedure negoziali relative alla gran parte degli approvvigionamenti centrali del Ministero della difesa, adeguandone la disciplina alle disposizioni sulle procedure contrattuali dello Stato introdotte dalla legge 17 novembre 1986, n. 770, in materia di programmi di ricerca per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.
In particolare, l'articolo 1 della legge n. 436/88 dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che in alcune circostanze indicate dalla legge stessa, prima dell'emanazione del decreto ministeriale, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro il termine di trenta giorni.
Per quanto riguarda il completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, i relativi piani di spesa, basati sui fondi ordinari di bilancio, devono essere presentati al Parlamento dal Ministro della difesa, in apposito allegato, in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Il Ministro della difesa, inoltre, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.
Sempre a norma del citato articolo 1 della legge n. 436/88, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo deve trasmettere al Parlamento le relazioni illustrative relative: alla spesa complessiva prevista per il personale militare e sullo stato di attuazione dei programmi relativi alle infrastrutture NATO; agli impianti tecnici e logistici; ai mezzi e materiali di commissariato; alle infrastrutture militari; all'ammodernamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; all'acquisizione di beni mobili e immobili; ai servizi per l'Arma dei carabinieri ed alla ricerca scientifica.
In base all'articolo 6 della legge n. 436/88, inoltre, le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere sui regolamenti che disciplinano l'attività delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e sui capitolati d'oneri generali e particolari per le forniture della difesa, approvati dal Ministro della difesa.
Di seguito vengono indicati i programmi sottoposti all’esame della Commissione Difesa nel corso della Legislatura appena trascorsa.
Parere favorevole espresso nella seduta del 1° agosto 2001
Programma congiunto realizzato in cooperazione da Svezia, Germania, Italia, Spagna, Francia e Gran Bretagna. Il Meteor è un missile aria-aria a medio-lungo raggio, con propulsore statoreattore (ramjet) a combustibile solido integrato con un "nozzleless booster", progettato in relazione al velivolo EF-2000.
L’Italia intende acquisire 400 missili, pari al 18% circa del totale che si prevede sarà ordinato dalle nazioni partecipanti al programma. E’ previsto che la fase di sviluppo abbia una durata di nove anni (2001-2009), mentre la fase di produzione si dovrebbe articolare in sei anni (2010-2015). La data di entrata in servizio del missile è prevista per il 2010.
La quota di partecipazione dell’Italia è stimata in 126 milioni di euro per la fase di sviluppo e in 390 milioni di euro per la fase di industrializzazione e di produzione.
Il programma investe i settori industriali dell’elettronica e dell’aeronautica e, in particolare, quello delle applicazioni missilistiche.
Parere favorevole espresso nella seduta del 26 settembre 2001.
Il programma SiCCAM rientra nel processo di ristrutturazione e di riorganizzazione dell’Aeronautica Militare che ha interessato anche la struttura di Comando e Controllo. Esso risponde all’esigenza di facilitare l’analisi della situazione relativa alle operazioni aeree ed il processo decisionale da parte dei Comandi, attraverso un sistema integrato che consenta la condivisione dei dati operativi, armonizzi le funzionalità e le capacità di base già disponibili nell’ambito di precedenti sviluppi.
In termini di costo, la spesa complessiva prevista è pari a 68 miliardi di lire nell’arco di 5 anni a decorrere dall’esercizio finanziario 2001.
Il programma investe i settori industriali dell’elettronica e delle comunicazioni per la difesa e sarebbe realizzato da un temporaneo raggruppamento di imprese costituito dalle ditte Alenia Marconi System e Consorzio Sistema che hanno realizzato i sopracitati sistemi già in uso.
Parere favorevole espresso nella seduta del 9 ottobre 2001
Il programma prevede, entro il 2003, l’acquisizione di 350 mortai da 60 mm. destinati alle minori unità delle compagnie dei reggimenti di fanteria leggera.
Il mortaio da 60 mm è un’arma che possiede caratteristiche di estrema leggerezza, maneggevolezza e facilità di impiego e di trasporto, che consentono l’utilizzo da terra da parte di un singolo uomo. E’ in grado di colpire personale situato in ricoveri a cielo aperto o solo parzialmente protetti, di neutralizzare veicoli leggeri, di illuminare il campo di battaglia e di proteggere il movimento di unità.
Il programma ha una durata annuale, con inizio nell’esercizio finanziario 2002 e una spesa, comprensiva del munizionamento necessario, di 5,4 milioni di euro. La fornitura è assicurata dalla società austriaca Hirtenberger.
Programma pluriennale di A/R n. SME 11/2001, relativo alla produzione di terminali MIDS-LVT.
Parere favorevole espresso nella seduta del 9 ottobre 2001
Il programma riguarda la produzione e l’acquisizione da parte dell’Esercito di 100 terminali MIDS-LVT da installare su elicotteri A 129 e NH 90 e su specifiche piattaforme dell’artiglieria contraerea.
Finalità del programma MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System – Low Volume Terminal) è quella di dotare la difesa nazionale di un apparato integrato che consenta l’interscambio di comunicazioni tattiche e informazioni ‘protette’, attraverso terminali di dimensioni ridotte utilizzabili su qualsiasi piattaforma area, terrestre e navale.
Il programma ha durata pluriennale, con inizio nel 2002 e un costo pari a 46,5 milioni di euro nell’arco di 5 anni
Il programma investe i settori industriali dell’elettronica e delle comunicazioni. Esso rientra in un più vasto programma di cooperazione internazionale che vede una partecipazione del 41% da parte degli USA e del 59% da parte di EUROMIDS (gruppo europeo composto da: Francia 41%, Italia 31%, Spagna 15% e Germania 13%).
Per l’Italia partecipano MID (Gruppo Marconi) ed Alenia.
Parere favorevole espresso nella seduta del 17 ottobre 2001
Il programma riguarda la fase di produzione e sviluppo di un sistema europeo per il controllo del fuoco (EFCS) per il sistema d’arma MLRS.
Finalità del programma è quella di incrementare le capacità operative del sistema MLRS equipaggiandolo con un computer di bordo per i calcoli balistici - il sistema di controllo del fuoco EFCS - che consenta di gestire tutti i tipi di munizioni che il sistema MLRS è in grado di utilizzare. L’Esercito italiano è dotato di 22 lanciatori MLRS (Multiple Launcher Rocket System), costituiti da un’artiglieria semovente in grado di autocaricare, trasportare e lanciare 12 razzi, in circa 60 secondi, a una distanza di 30 chilometri.
La fase di sviluppo del programma di cooperazione cooperazione internazionale ha una durata di quattro anni - dal 2002 al 2005 – e una spesa complessiva prevista pari a 17,5 milioni di euro nell’arco di 6 anni a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.
Parere favorevole espresso nella seduta del 17 ottobre 2001
Il programma ha la finalità di sviluppare un congegno di autodistruzione SDF (Self Destruct Fuze) applicato al munizionamento del sistema d’arma MLRS.
Il congegno di autodistruzione SDF ha il fine è quello di evitare che le bombette inesplose possano costituire un pericolo latente per le truppe amiche e/o per la popolazione civile. Il programma di cooperazione tra Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, ha una durata di 27 mesi e una spesa complessiva prevista pari a circa 1,8 milioni di euro nell’arco di 4 anni.
Parere favorevole espresso nella seduta del 7 novembre 2001
Il programma prevede l'acquisizione di 40 Posti comando per le sezioni di fuoco (moduli di ingaggio) a cortissima portata V/SHORAD (Very Short Range Air Defense) dotati di sistemi contraerei missilistici (STINGER) e convenzionali (SIDAM). Esso ha la finalità di consentire la gestione automatizzata ed il coordinamento degli interventi a fuoco dei sistemi d’arma contro la minaccia aerea condotta alle basse e bassissime quote.
In termini di costo, la spesa complessiva prevista è pari a 124 milioni di euro nell’arco di 6 anni a decorrere dall’esercizio finanziario 2002. Il programma investe il settore industriale elettronico-meccanico.
Parere favorevole espresso nella seduta del 13 novembre 2001
Il programma prevede l’acquisizione di 201 veicoli ad alta mobilità bimodulari, di cui 12 del tipo BV 206, senza protezione balistica e 189 del tipo BV 206 S/7, dotati di protezione balistica, per le unità specializzate di fanteria alpina.
I veicoli vengono acquistati in diverse configurazioni che ne consentono l’impiego in diversi ambienti di combattimento. La finalità del programma è quella di specializzare due complessi di forze di fanteria alpina, a livello battaglione, ed un complesso minore alpino paracadutista “ranger” al combattimento in clima artico con forte innevamento o in terreni a bassa portanza (paludi, acquitrini, ecc.).
La durata indicativa del programma è di sette anni con un costo complessivo di 103 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2002. Per quanto concerne i settori industriali investiti dal programma, sono coinvolti quello meccanico e quello optoelettronico.
Parere favorevole espresso nella seduta del 10 aprile 2002
Il programma FREMM (Fregate europee Multimissione) risponde alla necessità di sostituire le fregate della classe Lupo e Maestrale, nonché all’esigenza di modernizzare la componente navale e di consentire un accrescimento delle capacità: di svolgimento di missioni militari connesse a crisi internazionali, di controllo e difesa del territorio nazionale, nonché di difesa degli interessi nazionali nelle acque internazionali.
Le 10 fregate, costruite in cooperazione con la Francia, sono distinte in due tipologie: 4 fregate ASW (Anti Submarine Warfare), con spiccate capacità antisommergibile destinate alle operazioni di sea-contol; 6 fregate GP (General Purpose), atte a fornire il loro contributo sia alle operazioni militari d’altura sia a quelle di supporto alle operazioni di terra in ambiente costiero, anche in profondità.
Le caratteristiche generali delle fregate di nuova generazione sono: un dislocamento di circa 5.000 tonnellate; una velocità massima non inferiore a 27 nodi orari; un’autonomia di navigazione di almeno 6.000 miglia; una elevata automazione del sistema di combattimento e della piattaforma, che consente di contenere l’equipaggio a circa 130 unità.
Il sistema di combattimento dovrebbe essere dotato, tra l’altro, di: sistema missilistico di difesa di punto SAAM/IT con lanciatore verticale per 32 missili Aster 15,; sistema difesa a cortissimo raggio basato su cannoni di medio calibro; un sistema missilistico superficie-superficie; un cannone da 127 mm; un sistema antisommergibile per siluri leggeri; un sistema antisommergibile missilistico (per le fregate ASW); sonar a scafo; sonar di profondità variabile (solo per le fregate ASW); due elicotteri NH-90.
La realizzazione del programma è prevista nell’arco di 17 anni, con una spesa complessiva pari a 5.681 milioni di euro a partire dal 2002 e la consegna alla Marina Militare della prima unità prevista nel 2008.
Parere favorevole espresso nella seduta del 22 aprile 2002
Il programma si riferisce all'acquisizione di una batteria DRONE CL 289 dalle forze armate tedesche. Tale programma risponde all’esigenza dotare l’Esercito della capacità di “ricognizione, sorveglianza e acquisizione obiettivi”.
La batteria DRONE CL 289 si compone di velivoli senza pilota e di una pluralità di stazioni addette alle diverse funzioni che rendono possibile l’operatività del sistema: lancio, programmazione della missione, posto comando, ricezione dati, fotointerpretazione, sviluppo e stampa, autoveicoli per la manutenzione e la riparazione del sistema.
La realizzazione del programma prevede una durata di tre anni a partire dal 2002 e un costo complessivo di 64 milioni di euro.
Parere favorevole espresso nella seduta del 9 maggio 2002
Il programma prevede l'acquisizione di quattro sistemi radar eliportati CRESO NATO-1. Tale programma contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di dotare l’Esercito della capacità di “ricognizione, sorveglianza e acquisizione obiettivi” (RSTA), assicurando il rilevamento, la localizzazione ed il riconoscimento dei mezzi in movimento, e la rilevazione, identificazione e provenienza delle emissioni radar.
Ciascuno dei 4 complessi CRESO NATO 1 si compone di un elicottero tipo AB 412 dotato di radar di sorveglianza e di apparati per la sorveglianza delle emissioni radar e di una stazione di terra da impiegarsi nell’analisi dei dati e delle emissioni radar ricevuti, nella correlazione dei dati stessi e nella trasmissione dei risultati delle acquisizioni.
Il programma prevede una durata di cinque anni e un costo complessivo di 113,2 milioni di euro a partire dal 2002.
Il programma investe il settore industriale meccanico-elettronico ma la scheda illustrativa non fornisce informazioni in merito alle imprese coinvolte.
Parere favorevole espresso nella seduta del 3 giugno 2002
Il programma è costituito da una sotto-costellazione di satelliti con sensori radar (Programma COSMO) e da una sotto-costellazione di satelliti con sensori ottici (Programma Pleiades).
Il programma COSMO (Constellation of Small Satellites for Mediterranean basin Observation)-Skymed è frutto di una iniziativa dell'ASI (Agenzia Spaziale italiana) ed è finalizzato all’acquisizione di immagini radar ed ottiche da satellite per fini di intelligence (IMINT), dato che il sistema attualmente in uso (HELIOS 1) dovrebbe terminare la sua vita operativa nel 2004.
La spesa complessiva prevista è pari a600 milioni di euro, di cui 445 a carico dell’ASI; il Ministero della difesa partecipa con un contributo fisso e invariabile di 155 milioni di euro in cinque anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.
Il programma investe i settori industriali aerospaziale ed elettronico ed è realizzato in collaborazione con la Francia.
Parere favorevole con osservazione espresso nella seduta del 4 giugno 2002
Il programma costituisce la seconda fase di sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter – JSF il programma è il risultato di una cooperazione internazionale con gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito. Tale cooperazione è destinata a divenire ancora più ampia, con la firma di Supplementi bilaterali tra gli Stati Uniti e altre singole nazioni (tra le quali: Olanda, Turchia, Danimarca, Norvegia).
Il JSF è un velivolo monoposto, monomotore, supersonico e caratterizzato da una bassa osservabilità da parte dei sistemi radar, con capacità di trasporto di carichi in stive interne e un peso massimo al decollo di circa 30 tonnellate.
Per l’Italia il JSF rappresenta la soluzione alle esigenze operative sia della Marina che dell’Aeronautica. Infatti i velivoli, che saranno pienamente operativi a partire dal 2012, potranno sostituire i velivoli da attacco al suolo AM-X e parte dei Tornado, per l’Aeronautica e, per la Marina, gli AV8B+ imbarcati per la difesa delle forze navali, che le rispettive Forze armate provvederanno ad eliminare gradualmente negli anni dal 2015 al 2020.
La spesa complessiva prevista per l’Italia è di circa 1.190 milioni di euro nell’arco di undici anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002,
Il programma investe il settore industriale aerospaziale, motoristico ed elettronico, e prevede un’assegnazione del lavoro basata sulla regola del “best value for money” e, quindi, sulla competizione industriale.
Parere favorevole espresso nella seduta del 26 giugno 2002
Il programma si riferisce alla realizzazione del Sistema “Combattente 2000”, composto da una serie di equipaggiamenti “base” costituenti dotazione di tutti i componenti appiedati delle minori unità operative (tuta da combattimento polifunzionale, modulo protezione, arma e radio individuali, ecc.) e dagli equipaggiamenti destinati ad integrare i precedenti per l’espletamento di specifici compiti/missioni (lanciagranate da fucile, radio per comunicazioni extrasquadra, modulo C2 per comandanti, ecc.).
Il programma si articola in due fasi: una di ricerca tecnologica, della durata di 12 mesi, finalizzata alla realizzazione di un dimostratore tecnologico; l’altra, della durata di 15 mesi, finalizzata alla realizzazione di alcuni prototipi da sottoporre a prove operative.
Il programma prevede una spesa complessiva di 17 milioni di euro in quattro anni a partire dal 2002. Il programma investe i settori industriali: optoelettronico, chimico-tessile, e meccanico.
Parere favorevole espresso nella seduta del 4 giugno 2003
Si tratta della terza fase (Industrializzazione/produzione) del programma di acquisizione di 444 missili IRIS-T, con cui armare il velivolo E.F. 2000 (Eurofighter).
L’IRIS-T è un missile aria-aria a corto raggio (SRAAM) a guida infrarossa, con capacità contro-contromisure elettro-ottiche, dotato di un sistema TTVC (Tail/Thrust Vector Control) finalizzato ad una maggiore manovrabilità nell’avvicinamento al bersaglio.
Il programma è frutto di una cooperazione europea mirata a costituire un polo alternativo nel settore dei missili a corto raggio a guida infrarossa. La quota nazionale di partecipazione equivale al 15% circa. I costi di integrazione del missile IRIS-T sul velivolo EF 2000 saranno ripartiti tra Italia, Germania (lead nation del progetto) e Spagna.
Il costo complessivo della fase di industrializzazione è valutato in 1.123,2 milioni di euro; la partecipazione finanziaria italiana ammonta a 184,5 milioni di euro ripartiti in nove anni, a partire dal 2003.
Per quanto riguarda il settore industriale interessato dal programma, per l'Italia partecipano: MBDA Italia (già Alenia Marconi System spa); FIAT AVIO per il sottosistema motore, in cooperazione con la RAUFOSS norvegese; LITTON Italia per il sistema di riferimento inerziale. Le aziende partecipanti hanno costituito un Comitato di Coordinamento Industriale (CCI).
Parere favorevole espresso nella seduta del 2 ottobre 2003
Il programma prevede l’acquisizione di 1.150 veicoli tattici leggeri multiruolo per consentire la sostituzione graduale dell’attuale famiglia di veicoli multiruolo VM 90 (torpedo e protetto), destinati al trasporto ed alla protezione di unità di fanteria leggera. Il nuovo veicolo, il cui acronimo è VTLM, garantirà il trasporto di personale equipaggiato e l’impiego da bordo di mitragliatrici leggere e pesanti. I veicoli saranno dotati, inoltre, di un kit amovibile di pannelli di protezione balistica.
La durata del programma prevista è di cinque anni, dal 2004 al 2008, mentre il suo costo complessivo ammonta a 230 milioni di euro. Il settore industriale interessato è quello meccanico/automobilistico.
Parere favorevole con condizioni espresso nella seduta del 14 ottobre 2003
Il programma rappresenta la terza fase del progetto FSAF (Future Surface-to-Air Family), finalizzato alla realizzazione di nuovi sistemi d’arma antiarei e antimissile superficie-aria. Tale fase prevede la produzione in serie dei sistemi SAMP/T e SAAM/IT, destinati, rispettivamente, all’Esercito italiano ed alla Marina militare.
Il programma si svolge in cooperazione con la Francia.
Il costo complessivo della fase 3, suddivisa in tre ulteriori aliquote, ammonta, per l’Italia a 1.090 milioni di euro circa, ripartiti tra il 2003 e il 2014.
Parere favorevole espresso nella seduta del 15 ottobre 2003
Il programma è finalizzato ad acquisire 50 sistemi di comando, controllo e navigazione (SICCONA) per veicoli da combattimento. Il sistema deve consentire ai principali veicoli da combattimento in dotazione all'Esercito di disporre di un sistema tecnologico in grado di recepire, elaborare e notificare in tempo reale, i dati relativi alla situazione operativa, al fine di elaborare e trasmettere i conseguenti ordini per il compimento delle missioni da svolgere.
Il costo complessivo del programma è valutato in 23,74 milioni di euro ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2003. Per quanto riguarda i settori industriali sono interessati i settori: elettronico, informatico e delle comunicazioni.
Parere favorevole espresso nella seduta del 29 luglio 2004
Il programma riguarda la fase di disegno e sviluppo relativa alla realizzazione del sistema missilistico a medio raggio MEADS, la cui finalità è quella di realizzare un sistema missilistico a medio raggio, altamente mobile e aerotrasportabile, destinato alla protezione di obiettivi vitali (militari e civili), contro la minaccia aerea convenzionale e quella costituita da missili balistici (TBM), da missili di crociera d’alta e bassa quota, da missili antiradiazione, da velivoli non pilotati e da missili aria superficie.
La fase di disegno e sviluppo prevede una durata di otto anni, con un costo complessivo pari a 540 milioni di euro, a partire dal 2004.
Il programma è frutto di una cooperazione internazionale tra USA (55%), Germania (28%) e Italia (17%). Per quanto riguarda il settore industriale, è interessato quello dell’armamento missilistico.
Parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004
Il programma comprende due attività relative ai sistemi di identificazione amico-nemico: a) lo sviluppo delle prove di interoperabilità tra gli apparati italiani messi a punto nell’ambito del programma NGIFF (New Generation Identification Friend or Foe) e gli apparati statunitensi; b) la realizzazione di un prototipo di un dispositivo di idetinficazione dell'obiettivo nel campo di battaglia (BTID), da installare su piattaforme veicolari terrestri.
Il costo complessivo del programma è valutato in Il programma ha una durata prevista di due anni ed un costo complessivo di 18,7 milioni di euro, a decorrere dal 2004. Sono interessati al programma i settori elettronico e delle tecnologie avanzate applicate alle telecomunicazioni.
Parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004
Il programma è finalizzato all’applicazione della tecnologia JTRS ai terminali MIDS-LVT (Sistema di distribuzione multifunzionale delle informazioni - terminale di basso volume), giunti in fase di produzione. Si tratta di un’evoluzione dedicata del programma MIDS, relativa allo sviluppo di un sistema integrato di distribuzione delle informazioni tattiche, di identificazione e di navigazione (JTRS), rispondente alle procedure standardizzate della NATO, con terminale di dimensioni ridotte, tali da permetterne l'utilizzazione su piattaforme di limitate dimensioni.
Il costo complessivo del programma, per quanto riguarda la fase di sviluppo e industrializzazione, è valutato in 43 milioni di euro, suddivisi in tre esercizi finanziari a partire dal 2004.
Il programma è svolto in cooperazione internazionale con la Francia, la Germania, la Spagna e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il settore industriale, sono interessati al programma quelli dell’elettronica e delle tecnologie avanzate applicate alle telecomunicazioni.
Parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004
Il programma è finalizzato alla realizzazione della 2a fase (sviluppo e industrializzazione) del “programma Vulcano”, relativo alla predisposizione di un munizionamento di nuova generazione che incrementi la gittata e la precisione delle artiglierie installate sulle unità navali (127 mm.) e di quelle terrestri (155 mm.).
Il Programma Vulcano, svolto in cooperazione internazionale con l’Olanda, è realizzato in tre fasi, nell’arco di 9 anni a partire dal 2002. Il costo della fase 2 è valutato in 14,55 milioni di euro, suddivisi in quattro esercizi finanziari a partire dal 2004.
Per quanto riguarda i settori industriali coinvolti, sono interessati al programma prevalentemente quelli dell’elettromeccanica e dell’elettronica.
L’industria responsabile del programma è la OTO-Melara S.p.A. di La Spezia, che è anche l’impresa produttrice degli impianti sui quali il nuovo munizionamento verrà impiegato.
Parere favorevole espresso nella seduta del 23 giugno 2005
Il programma è finalizzato alla realizzazione di un dimostratore tecnologico-funzionale, derivato dal VBC (veicolo blindato da combattimento) Centauro (8X8), per definire i requisiti operativi del futuro veicolo “pioniere”. Tale veicolo costituisce la componente ruotata del più ampio “Sistema da Combattimento Futuro del Genio dell’Esercito”.
Il programma è svolto in cooperazione internazionale con la Francia, con una ripartizione dei costi al 50%, mentre la gestione contrattuale è affidata all’OCCAR.
La fase di ricerca e sviluppo ha una durata prevista di tre anni con un impegno finanziario italiano pari a 11,4 milioni di euro, a decorrere dal 2005.
Per quanto riguarda i settori industriali, sono interessati quelli meccanico ed elettronico. Per l’Italia è interessato il Consorzio CIO (IVECO FIAT e OTO MELARA), che ha realizzato il blindo Centauro.
Parere favorevole espresso nella seduta del 23 giugno 2005
Il programma è finalizzato a rendere interoperabili i sistemi di sorveglianza terrestre in un contesto di operazioni sia multinazionali che in ambito NATO. La realizzazione del programma è inoltre rivolta ad integrare la capacità AGS (Alliance Ground Surveillance) di futura acquisizione da parte della NATO. Il programma MAJIIC è considerato la terza fase del programma CAESAR. Esso è svolto in cooperazione con Germania, Regno Unito, Usa, Francia, Norvegia, Canada ed ha una durata prevista di quattro anni con un costo complessivo stimato in 5,5 milioni di euro.
Il Programma MAJIIC viene considerato strettamente correlato al programma STP.
Parere favorevole espresso nella seduta del 23 giugno 2005
Il programma, in cooperazione con Svezia, Usa e Regno Unito, ha lo scopo di ottimizzare la condotta delle operazioni di coalizione, secondo i concetti di Network Centric Warfare (NCW) attraverso la definizione di strutture di sistema che consentano la condivisione/fusione di tutte le tipologie di informazione provenienti da diversi sistemi di acquisizione e presentazione dei dati esistenti, con specifico riferimento alla funzione di rappresentazione delle informazioni.
La durata complessiva prevista è di 25 anni; il costo della fase di definizione (due anni) è valutato in 1,5 milioni di euro a partire dal 2005.
I settori industriali interessati sono quelli dell’elettronica e delle tecnologie avanzate applicate alle telecomunicazioni per la difesa.
Programma pluriennale di A/R n. SMD 19/2005, relativo all'acquisizione di sistemi radar controfuoco.
Parere favorevole con osservazione espresso nella seduta del 27 luglio 2005
Il programma è finalizzato all’acquisto di 4 sistemi radar controfuoco (più l’opzione su un ulteriore sistema), che vengono ritenuti necessari per svolgere la sorveglianza del campo di battaglia e l’acquisizione degli obiettivi, al fine di prevenire il pericolo costituito dalle azioni di fuoco condotte da unità lanciarazzi, di artiglieria o mortai.
Il sistema è in grado di integrarsi con i sistemi di Comando e Controllo già in servizio (SIACCON), e con quelli di prossima introduzione (SIF e SICCONA).
La durata del programma è prevista in quattro anni, con un costo complessivo pari a 75 milioni di euro a partire dal 2005. I settori industriali interessati sono prevalentemente quelli dell’elettronica e meccanico.
Questioni
all’esame dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con
l’Unione europea)
Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, riunisce tutte le disposizioni contenute nei differenti Trattati e protocolli vigenti in un unico testo composto da:
· Preambolo;
· Parte I, che contiene le norme propriamente costituzionali, nonché le disposizioni generali per la politica estera, di sicurezza e di difesa e per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
· Parte II, che contiene la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
· Parte III, relativa alle politiche dell'Unione;
· Parte IV, recante le disposizioni generali e finali,
· Protocolli e dichiarazioni allegati al Trattato.
Il Trattato è stato fino ad ora ratificato da 14 Stati membri: Austria, Belgio, Cipro, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia, Spagna ed Ungheria.
A seguito dell’esito negativo dei referendum sulla ratifica del Trattato costituzionale in Francia e nei Paesi Bassi, i Capi di Stato e di governo hanno adottato, al Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, una dichiarazione che prende atto dei risultati dei referendum in Francia e nei Paesi Bassi e, pur sottolineando che tali risultati non rimettono in discussione l’interesse dei cittadini per la costruzione dell’Europa, riconosce la necessità di svolgere una riflessione comune. Si invita a promuovere in questo periodo di riflessione un ampio dibattito che coinvolga cittadini, parti sociali, Parlamenti nazionali e partiti politici.
La dichiarazione ribadisce la validità della prosecuzione dei processi di ratifica, prevedendo altresì un eventuale adeguamento del loro calendario in relazione agli sviluppi nei vari Stati membri. Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 dovrebbe procedere ad una valutazione globale dei dibattiti nazionali e decidere sul seguito del processo.
Tra le novità introdotte dal Trattato si segnala in particolare:
· l’inserimento della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo del Trattato come sua Parte II;
· il conferimento della personalità giuridica all’Unione europea e l’eliminazione della struttura a “pilastri” (Comunità europea; politica estera e di sicurezza comune; cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) in cui si articola attualmente l’Unione;
· la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, modellata sull’attuale procedura di codecisione di Parlamento europeo e Consiglio;
· l’elezione di un Presidente del Consiglio europeo con un mandato di due anni e mezzo rinnovabile, con il compito in particolare di assicurare la rappresentanza esterna dell’Unione;
· la modifica (a partire dal 2014) del numero dei membri della Commissione europea, fissato ai due terzi degli Stati membri;
· l’istituzione del Ministro per gli affari esteri dell’Unione, con il compito diguidare la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione;
· il superamento (a partire dal 2009) dell’attuale sistema di voto ponderato, con un sistema che si fonda sul principio della doppia maggioranza del 55% degli Stati membri dell’Unione – con un minimo di 15 - che rappresentino almeno il 65% della popolazione;
· la ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri in competenze esclusive, per le quali l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori; competenze concorrenti, per le quali sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare; e azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento, per le quali l’Unione può condurre azioni che completano l’azione degli Stati membri;
· la semplificazione (da quindici a sei) degli atti giuridici dell’Unione, con una distinzione tra atti legislativi, atti non legislativi ed atti esecutivi e l’introduzione del nuovo strumento dei regolamenti delegati;
· il rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali, in particolare attraverso la possibilità per ciascun Parlamento nazionale di sollevare obiezioni sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà in relazione alle proposte legislative della Commissione;
· l’introduzione dell’iniziativa legislativa popolare: un milione di cittadini europei, provenienti da un rilevante numero di Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa.
STATO MEMBRO |
PROCEDURA DI RATIFICA |
DATA DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTUALE REFERENDUM |
Austria |
Il Trattato è stato approvato dal Nationalrat l’11 maggio 2005 e dal Bundesrat il 25 maggio 2005. |
|
Belgio |
Il Trattato è stato ratificato sia dal Parlamento nazionale sia dalle sette Assemblee regionali. La procedura si è conclusa con la pronuncia della Comunità fiamminga l’8 febbraio 2006. |
|
Cipro |
Il Parlamento della Repubblica di Cipro ha ratificato il Trattato il 30 giugno 2005. |
|
Danimarca |
La ratifica è prevista con referendum popolare giuridicamente vincolante. Il Governo danese e i partiti favorevoli alla Costituzione europea hanno deciso il 23 giugno 2005 la sospensione del processo di ratifica, rinviando a data da definire il referendum. |
Il referendum è stato sospeso |
Estonia |
La ratifica avverrà per via parlamentare. L’esame è stato avviato ai primi di febbraio 2006. |
|
Finlandia |
La ratifica dovrebbe avvenire per via parlamentare. E’ richiesta la maggioranza semplice del Parlamento monocamerale, o la maggioranza di 2/3 qualora si ritenga che il Trattato implica modifiche alla Costituzione (tale valutazione non risulta ancora effettuata). Il Governo ha deciso di sospendere il processo di ratifica. |
|
Francia |
La ratifica del Trattato costituzionale è stata sottoposta referendum popolare il 29 maggio 2005. Su un totale di partecipanti pari al 69,34% degli aventi diritto al voto, il 54,68% ha votato no ed il 45,32% ha votato sì. |
29 maggio 2005 |
Germania |
Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Bundestag il 12 maggio 2005. Il 27 maggio 2005 è stato approvato dal Bundesrat. |
|
Grecia |
Il Parlamento greco ha ratificato il Trattato il 19 aprile 2005 |
|
Irlanda |
La Costituzione prevede due fasi: il referendum popolare e, a seguire, la ratifica parlamentare. Il Governo ha deciso di sospendere il processo di ratifica. |
Il referendum è stato sospeso |
Italia |
La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di ratifica del Trattato il 25 gennaio 2005 (436 voti favorevoli, 28 voti contrari e 5 astensioni). Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge di ratifica il 6 aprile 2005 (217 voti favorevoli, 16 contrari e nessun astenuto). |
|
Lettonia |
Il Parlamento lettone ha ratificato il Trattato il 2 giugno 2005. |
|
Paesi che hanno ratificato il Trattato
Paesi che non hanno ancora ratificato il Trattato
Paesi che hanno respinto la ratifica del Trattato
STATO MEMBRO |
PROCEDURA DI RATIFICA |
DATA DI SVOLGIMENTO DELL’EVENTUALE REFERENDUM |
Lituania |
Il Parlamento ha ratificato il Trattato l’11 novembre 2004. |
|
Lussemburgo |
Il Parlamento ha ratificato il Trattato in prima lettura il 29 giugno 2005 e in seconda il 25 ottobre 2005. Il 10 luglio 2005 si è svolto un referendum popolare consultivo. I voti favorevoli sono stati il 56,52%, i voti contrari il 43,48%. L'affluenza è stata pari all’87,7% degli aventi diritto. |
10 luglio 2005 |
Malta |
Il Parlamento di Malta ha ratificato il Trattato il 6 luglio 2005 . |
|
Paesi Bassi |
La ratifica del Trattato costituzionale è stata sottoposta a referendum popolare il 1° giugno 2005. Su un totale di partecipanti pari al 69% degli aventi diritto al voto, il 61,70% ha votato no ed il 38,30% ha votato sì. |
1° giugno 2005 |
Polonia |
Il Governo polacco era inizialmente orientato a procedere alla ratifica del Trattato costituzionale attraverso una consultazione referendaria (l’alternativa è l’approvazione da parte delle due Camere a maggioranza di 2/3). Il 21 giugno 2005 il Presidente Kwasniewski ha annunciato la sospensione del referendum sul Trattato costituzionale. |
Il referendum è stato sospeso |
Portogallo |
Il Governo ha rinviato il referendum sulla Costituzione europea, precedentemente previsto nell’autunno 2005. |
Il referendum è stato rinviato |
Regno Unito |
Era prevista una procedura di ratifica a doppio livello, con il voto popolare a conferma e completamento del processo parlamentare di ratifica. Il progetto di legge di ratifica è stato approvato in seconda lettura dalla House of Commons il 9 febbraio 2005. L'iter parlamentare del disegno di legge sul referendum di ratifica è stato sospeso il 6 giugno 2005. |
La decisione sullo svolgimento del referendum è stata sospesa |
Repubblica Ceca |
Il Primo Ministro ha annunciato l’intenzione di modificare la Costituzione al fine di sottoporre la ratifica del Trattato a referendum. Tale modifica richiede la maggioranza di 3/5 dei componenti di ciascuna delle due Camere. |
Il referendum è stato rinviato alla fine del 2006 |
Slovacchia |
Il Parlamento ha ratificato il Trattato l’11 maggio 2005. |
|
Slovenia |
Il Parlamento ha ratificato il Trattato il 1° febbraio 2005. |
|
Spagna |
Il Trattato è stato sottoposto a referendum consultivo il 20 febbraio 2005: i voti favorevoli sono stati il 76%, i voti contrari il 17% e le schede bianche sono state il 6%. Il Trattato è stato poi ratificato dalla Camera dei deputati il 28 aprile e dal Senato il 18 maggio 2005. |
20 febbraio 2005 |
Svezia |
Il Governo ha dichiarato che non intende indire un referendum sul Trattato costituzionale. Il processo di ratifica parlamentare è al momento sospeso. |
|
Ungheria |
Il Parlamento ha ratificato il Trattato il 20 dicembre 2004. |
|
[1] Sono spese correnti le spese destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.
[2] Si ricorda che l’articolo 3, comma 4, della legge n. 331/2000 aveva delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, cioè il citato D.Lgs. n. 215/2001, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003 dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
[3] Il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, disciplinato dagli articoli 18 e 19 della legge n. 121/1981, già citata nel testo, è un organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dal direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria e dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato. Il Ministro dell'interno può richiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato e delle Forze armate, e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario, d’intesa con il procuratore competente. Il Comitato ha il compito di esaminare le questioni di carattere generale relative alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle Forze di polizia ad esso sottoposte dal Ministro dell'interno, e deve esprimersi su determinati atti previsti dalla legge.
[4] L’intervento fa seguito a quanto disposto dall’articolo 8 del D.L. n. 136/2004, come modificato dalla legge di conversione n. 186/2004, che ha novellato l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, portando da dieci ad undici le direzioni generali in cui si articola il Ministero della difesa.
[5] Gli stabilimenti ed arsenali dell'amministrazione della difesa esistenti prima della riorganizzazione operata dal D.Lgs. n. 459/1997 erano complessivamente 36, di cui 27 dell'Esercito e 9 della Marina, e non avevano autonoma personalità giuridica.
[7] Il riferimento alla missione Enduring Freedom comprende la missione di supporto alla lotta al terrorismo Active Endeavour della NATO, che si svolge nel Mediterraneo orientale.
[8] Le relazioni ai disegni di legge di conversione hanno specificato tali disposizioni, tra le quali quelle relative all'applicazione, per il personale di Enduring Freedom e di ISAF, delle disposizioni del codice penale militare di guerra nei termini previsti dal D.L. 451/2001
[9] Delle 31 missioni che non sono condotte da Organizzazioni internazionali, 10 sono state svolte in attuazione di risoluzioni ONU o sono comunque ad esse collegate; 3 di queste ultime sono iniziate nella XIV legislatura e sono ancora in corso.
[10]Le 32 missioni di assistenza internazionale possono essere così ulteriormente suddivise: 12 tecnica e di addestramento; 10 umanitaria; 9 polizia locale e 1 mandato fiduciario ONU)
[11]Delle 22 missioni di peace enforcing 4 sono consistite in attività sostanzialmente riconducibile a quella bellica.
[12] Si ricorda che le leggi n. 6/2002, di conversione del D.L. n. 421/2001, n. 15/2002, di conversione del D.L: n. 451/2001, e n. 42/2003, di conversione del D.L. n. 4/2003, hanno disposto varie modifiche ed abrogazioni di articoli del codice penale militare di guerra. In particolare: sono stati modificati gli articoli 9, 15, 47, 165 e 185; sono stati introdotti gli articoli 184-bis e 185-bis; sono stati quindi abrogati gli articoli 5, 10, 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 76, 80, 86, 87, 155 e 183.
[13] Tali missioni assumo nel linguaggio corrente la denominazione “di Petersberg” dal nome della cittadina tedesca presso Bonn in cui, il 19 giugno 1992, il Consiglio ministeriale della UEO approvò una Dichiarazione che individuava la conduzione di questo tipo di missioni tra i compiti spettanti alla stessa UEO.
[14] Sono spese correnti le spese destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.
[15] Lo stato di previsione del Ministero della difesa era strutturato, in applicazione della legge n. 94/1997 e del d.lgs. n. 279/1997, in 18 Centri di Responsabilità che corrispondevano alla distinzione dell’amministrazione nelle due aree: tecnico-amministrativa e tecnico-operativa. Il numero piuttosto consistente dei C.d.R., produceva, a cascata, 134 Unità Previsionali di Base e 547 Capitoli.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2003, lo stato di previsione del Ministero è suddiviso in 7 Centri di Responsabilità: Gabinetto, Direzione Centrale del Bilancio, Segretario Generale, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri. A loro volta, i C.d.R. si articolano in 58 Unità Previsionali di Base e 358 Capitoli di spesa.
[16] Valore convenzionale della Forza, considerato costante in ogni giorno dell’anno, basato sulle previsioni delle presenze giornaliere del personale in servizio.
[17] Le spese per l’investimento costituiscono la sommatoria delle spese in conto capitale delle unità previsionali di base “ricerca scientifica” e “acquisto di attrezzature e impianti” e delle spese correnti delle unità previsionali di base “ammodernamento e rinnovamento” ed “accordi e organismi internazionali” (infrastrutture NATO).
[18]L’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978 n. 468, come modificato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999 n. 208, prevede, alla lettera f), che la legge finanziaria possa disporre in apposita tabella (la tabella D) il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale, qualora le norme medesime lo prevedano.
[19] Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Finlandia, Austria, Grecia, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Lussemburgo, Danimarca, Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Turchia e Norvegia
[20] La Letter of Intention(LoI) è stata sottoscritta il 6 luglio 1998 a Londra dai Ministri della difesa di Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Svezia, nella prospettiva di un accordo intergovernativo diretto a facilitare la ristrutturazione dell’industria europea della Difesa. Il documento individua sei aree fondamentali di intervento: la sicurezza degli approvvigionamenti militari; l’armonizzazione delle procedure per il trasferimento e l’esportazione di materiale d’armamento; le misure di sicurezza per la protezione di informazioni classificate; lo scambio di informazioni sulla ricerca tecnologica; il trattamento delle informazioni tecniche; l’armonizzazione dei requisiti militari.
[21]Le associazioni vigilate dal Ministero della difesa che aderiscono alla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane, secondo l’elenco fornito dall’ANPI, sede nazionale sono:
§ Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia, Roma
§ Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, Roma
§ Associazione italiana ciechi di guerra
§ Istituto del nastro azzurro fra decorati al valor militare, Roma
§ Associazione nazionale combattenti e reduci, Roma
§ Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Roma
§ Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze Armate, Roma
§ Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione, Roma
§ Associazione nazionale partigiani d’Italia, Roma
§ Federazione italiana volontari della libertà, Roma
§ Federazione italiana associazioni partigiane, Milano
§ Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, Firenze
§ Associazione italiana combattenti interalleati, Roma
§ Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna, Milano
§ Associazione nazionale ex internati, Roma
§ Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria, Roma.
[22] I decreti ministeriali di riparto dei contributi del Ministero della difesa in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, successivamente, dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono i seguenti: D.M. 21 ottobre 1996; D.M. 31 dicembre 1997; D.M. 23 dicembre 1998; D.M. 16 dicembre 1999; D.M. 1° settembre 2000; D.M. 30 ottobre 2001; D.M. 8 ottobre 2002, D.M. 19 dicembre 2003, D.M. 16 dicembre 2004 e D.M. 9 dicembre 2005.
[23] La commissione difesa della Camera dei deputati ha espresso nulla osta sullo schema di decreto in data 30 novembre 2005, mentre l’omologa Commissione del Senato della Repubblica ha espresso parere favorevole con osservazioni il 7 dicembre 2005.
[24] Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, reca “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.
[25] L’articolo 1, comma 104, della legge n. 662/1996, finanziaria per il 1997, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la durata della ferma di leva è di 10 mesi.
[26] Tale personale è individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1°febbraio 1989, n. 53, recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato”.
[27] La consistenza del contingente è stata successivamente diminuita dall’articolo 39-vicies semel, comma 43, del D.L. n. 273/2005, come convertito dalla legge n. 51/2006.
[28] Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, reca il regolamento per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.
[29] Vedi sopra nel commento all’articolo 16 della legge.
[30] La legge n. 958/1986, recante “Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata”, prevede che i militari di leva possano essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata biennale e triennale, inoltre il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.
[31] La legge 23 dicembre 1997, n. 449, collegata alla manovra finanziaria per il 1998, all'articolo 17, comma 36, ha introdotto una norma interpretativa del citato comma 112 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, secondo la quale sono fatti salvi gli effetti delle procedure negoziali che erano in corso tra il Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dallo stesso comma 112 (emanato in data 11 agosto 1997) e finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.
[32] In applicazione di tale disposizione è stato adottato il D.P.C.M 11 agosto 1997, recante "Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Il decreto contiene un elenco di 302 beni immobili potenzialmente dismissibili, divisi a seconda della regione in cui essi sono collocati. In nota a ciascun immobile, è riportata l’indicazione dell’attuale uso del bene stesso. In data 12 settembre 2000, è stato poi emanato un nuovo D.P.C.M., contenente un ulteriore elenco di nuovi beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da dismettere. Successivamente è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2002 che ha provveduto ad espungere dall’elenco degli immobili già individuati 10 di essi, in relazione ad “una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate”. Quindi, con D.P.C.M. 20 ottobre 2003, è stato espunto l'immobile militare denominato Caserma «Palmanova» (aliquota) di Viterbo. Poi, con il D.P.C.M. 20 novembre 2003, è stata espunta la caserma «De Amicis», e concessa in comodato, senza oneri per la finanza pubblica, alla Curia provinciale dei Frati minori d'Abruzzo «San Bernardino da Siena» in L'Aquila. Infine, con D.P.C.M. 27 febbraio 2004, è stato espunto un ulteriore immobile, denominato caserma “Papa”.
[33] La legge n. 142/1990 è stata abrogata dall’articolo 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si veda ora, per gli accordi di programma, l'articolo 34 di tale decreto. Riguardo agli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'amministrazione della difesa, l’articolo 16, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, c.d. “collegato ordinamentale”, ha disposto che, nell’ambito dei predetti accordi, possa essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a “scomputo” del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana.
[34] L’estensione dell'ambito di applicazione della procedura per la determinazione del valore dei beni sia alle vendite che alle permute è stata fatta dall’articolo 43, comma 11, della legge n. 388/2000, che viene diffusamente commentata più avanti.
[35] Il relativo bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre 1997. In seguito allo svolgimento delle procedure di gara è risultata affidataria la società CONSAP.
[36] E’ inoltre stabilito che con i decreti di cui al comma 1 dello stesso articolo 3 (i quali definiscono le modalità dell’operazione di cartolarizzazione) sono stabiliti i criteri per l'assegnazione, agli enti territoriali interessati dal procedimento, di una quota (compresa tra il 5% e il 15%) del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
[37] A tal fine, entro il 30 aprile di ciascun anno gli enti territoriali devono fare richiesta di detti beni all’Agenzia del demanio, la quale, su conforme parere del Ministero dell’economia, anche in ordine alle modalità e alle condizioni della cessione, comunica la propria eventuale disponibilità entro il 31 agosto dello stesso anno.
[38] Il comma è stato modificato dall'articolo 11-quinquies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
[39] Il comma è stato così modificato dall'articolo 3 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, come modificato dalla relativa legge di conversione.
[40] Anche questo comma è stato modificato dall'articolo 3 del D.L. n. 106/2005, come modificato dalla relativa legge di conversione.
[41] L’articolo 7 del D.L. n. 282 del 2002, secondo le cui modalità dovranno essere eseguite le vendite disposte dal comma 1 in esame, autorizza l’Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, alcuni beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, espressamente elencati dallo stesso decreto-legge.
[42] Il minimo edittale è stato portato da uno a due anni dall’articolo 3 della già citata legge n. 15/2002, di conversione del D.L. n. 451/2001.
[43] L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
[44] Si ricorda che le leggi n. 6/2002, di conversione del D.L. n. 421/2001, n. 15/2002, di conversione del D.L. n. 451/2001, e n. 42/2003, di conversione del D.L. n. 4/2003, hanno disposto varie modifiche ed abrogazioni di articoli del codice penale militare di guerra. In particolare: sono stati modificati gli articoli 9, 15, 47, 165 e 185; sono stati introdotti gli articoli 184-bis e 185-bis; sono stati quindi abrogati gli articoli 5, 10, 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 76, 80, 86, 87, 155 e 183.
[45] Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.
[46] Si ricorda che la pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589 che ad essa ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.
[47] Vedi nota precedente.
[48] L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.
[49] L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.
[50] Lultima approvazione parlamentare relativa alle missioni in corso era avvenuta, nella XIII legislatura, nei seguenti termini:
Ø Il D.L. n. 393/2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2001, aveva operato la proroga di 13 missioni al 30 giugno 2001: 11 di queste si svolgevano nei Balcani: Albit, Albania 2, Bilaterale Interni, DIE, COMMZW, IPTF, KFOR, MAPE, MSU, SFOR, UNMIK; le altre due erano le missioni: TIPH II in Medio Oriente e UNMEE in Etiopia ed Eritrea.
Ø La legge n. 147/2000 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2001 la missione EUMM nei Balcani.
Ø La legge di ratifica n. 12/1995 aveva prorogato al 25 marzo 2002 la presenza della forza multinazionale MFO, che pattuglia lo stretto di Tiran nel Sinai tra Egitto e Israele.
Le altre 9 missioni a cui l’Italia partecipava erano così distribuite:
· UNTSO, UNMOGIP, UNIFIL, UNIKOM, MINUGUA, MINURSO, MONUC per gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’ONU
· WEUDAM per gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all’UEO
· MIATM per impegni assunti nell’ambito di accordi non soggetti a ratifica del Parlamento.