Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria D.L. 248/2007 - A.C. 3324-A - Documentazione per l'Assemblea
Riferimenti:
AC n. 3324/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 300    Progressivo: 2
Data: 21/01/2008
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria

D.L. 248/2007 - A.C. 3324-A

Documentazione per l’Assemblea

 

 

 

 

n. 300/2

 

 

21 gennaio 2008

 


 

La documentazione predisposta in occasione dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. 248/2007 (A.C. 3324) si articola nei seguenti volumi:

§         dossier n. 300, contenente la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, le schede di lettura e il testo del decreto-legge e del disegno di legge di conversione;

§         dossier n. 300/1 (diviso in due parti), contenente la normativa di riferimento;

§         dossier n. 300/2, recante la documentazione per l’esame da parte dell’Assemblea del testo licenziato dalle Commissioni riunite I e V in sede referente (sintesi del contenuto, schede di lettura, testo del d.d.l. A.C. 3324-A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

______________________________________________________________

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: D07248B.doc

 

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      Premessa  3

§      Capo I – Proroghe di termini3

§      Capo II – Disposizioni finanziarie urgenti17

§      Capo III – Disposizioni varie  20

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)27

§      Articolo 2 (Proroga di termini in materia di difesa)32

§      Articolo 3 (Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)37

§      Articolo 4 (Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)40

§      Articolo 5 (Proroga termini in materia di beni e attivitā culturali)42

§      Articolo 6 (Proroghe in materia previdenziale)50

§      Articolo 6-bis (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali)54

§      Articolo 6-ter (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)58

§      Articolo 7 (Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societā cooperative)62

§      Articolo 7-bis (Reversibilitā degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati)71

§      Articolo 8 (Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici)74

§      Articolo 8-bis (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale)82

§      Articolo 9 (Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)85

§      Articolo 10 (Prosecuzione dell’attivitā della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)92

§      Articolo 11 (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)94

§      Articolo 11-bis (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori)99

§      Articolo 12 (Disposizioni in materia di universitā ed enti di ricerca)100

§      Articolo 13 (Termini per la conferma di ricercatori)105

§      Articolo 14 (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)108

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di arbitrati)111

§      Articolo 16 (Attivitā di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)114

§      Articolo 17 (Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)117

§      Articolo 18 (Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96)120

§      Articolo 19 (Contratti pubblici)122

§      Articolo 20 (Regime transitorio per l’operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)124

§      Articolo 21 (Proroga utilizzo disponibilitā Enac per interventi aeroportuali)128

§      Articolo 22 (Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)131

§      Articolo 22-bis (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori)133

§      Articolo 23 (Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo)135

§      Articolo 24 (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)138

§      Articolo 24-bis (Proroga dell’efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco)144

§      Articolo 24-ter (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario)146

§      Articolo 24-quater (Proroga dell’efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro)147

§      Articolo 25 (Divieto di estensione del giudicato)150

§      Articolo 25-bis (Proroga dei termini per l’adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile)152

§      Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)155

§      Articolo 27 (Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica)170

§      Articolo 28 (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)174

§      Articolo 28-bis (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)184

§      Articolo 29 (Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati)185

§      Articolo 29-bis (Proroga dei termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici)196

§      Articolo 30 (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)199

§      Articolo 31 (Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza)204

§      Articolo 32 (Proroga per emissioni da impianti)207

§      Articolo 32-bis (Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243)209

§      Articolo 33 (Disposizione in materia di rifiuti)214

§      Articolo 34 (Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)216

§      Articolo 35 (Proroghe in materia di carta d’identitā elettronica e carta nazionale dei servizi)220

§      Articolo 35-bis (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)226

§      Articolo 36, commi da 1 a 4-ter (Disposizioni in materia di riscossione)228

§      Articolo 36, co. 4-quater (Differimento termine per la definizione automatica debiti tributari e previdenziali degli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia)234

§      Articolo 37 (Abolizione tassa sui contratti di borsa)238

§      Articolo 37-bis (Modifiche all’art. 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)248

§      Articolo 38 (Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale)250

§      Art. 38-bis. (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)253

§      Articolo 39 (Proroghe in materia radiotelevisiva)256

§      Articolo 40 (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)262

§      Soppressione dell’articolo 41 (Modifica all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)268

§      Articolo 41-bis (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)271

§      Articolo 42 (Modalitā di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)272

§      Articolo 42-bis (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).277

§      Articolo 43 (Accantonamenti)280

§      Articolo 44 (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche)282

§      Articolo 45 (Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche)286

§      Articolo 46 (Disposizioni in favore di inabili e proroga dei termini per tariffe sociali)289

§      Articolo 47 (Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)295

§      Articolo 47-bis (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali)299

§      Articolo 47-ter (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244)302

§      Articolo 48 (Riassegnazione di risorse)304

§      Articolo 49 (Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali)309

§      Articolo 50 (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)311

§      Articolo 51 (Trattamento di fine rapporto)318

§      Articolo 51-bis (Rimborsi di spese elettorali)320

§      Art. 51-ter (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)326

§      Articolo 52 (Entrata in vigore)328

Disegno di legge

§      A.C. 3324-A, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria  331

 

 


 

Sintesi del contenuto

 


Premessa

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, consta, nel testo originario, di 52 articoli.

Nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione (A.C. 3324), svoltosi presso le Commissioni riunite I e V, il decreto-legge č stato emendato in numerose parti e integrato con nuove disposizioni.

Il testo licenziato per l’Assemblea nella seduta del 17 gennaio 2007 consta complessivamente di 74 articoli, raccolti in tre capi:

§         il Capo I (artt. da 1 a 35-bis, articolati secondo la materia in 12 Sezioni) contiene principalmente proroghe e differimenti di termini previsti da disposizioni legislative;

§         il Capo II (artt. da 36 a 44) č dedicato disposizioni finanziarie urgenti;

§         il Capo III (artt. da 45 a 52) reca disposizioni di vario oggetto.

Capo I – Proroghe di termini

Sezione I – Difesa

articolo 1 dispone, al comma 1, la proroga al 31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui al D.L. 4/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/2007, nonché al D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 127/2007. Le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito dal co. 1240 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006).

Il comma 2, per consentire la necessaria flessibilitā nell’utilizzo delle risorse previste dal citato art. 1, co. 1240, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma “Missioni militari di pace”, sul quale confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

 

articolo 2 proroga i termini relativi all'applicazione di talune disposizioni transitorie in materia di personale militare.

Il comma 1 č volto a consentire il completamento delle procedure per il transito nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, prorogando di un anno, fino al 2008, l'autorizzazione al citato transito, che avrebbe dovuto concludersi entro il 2007.

Il comma 2 differisce all'anno 2016 le disposizioni transitorie previste, fino all'anno 2007, dall'art. 31, co. 14, del D.Lgs. 298/2000, ai sensi delle quali č consentito modificare, con decreto del Ministro della difesa, il numero delle promozioni al grado superiore ed altri parametri, al fine di garantire l'armonico sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 3 proroga fino all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 60-bis, co. 1, del D.Lgs. 490/1997, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il comma 3-bis proroga l’efficacia di una norma relativa al regime transitorio connesso all’entrata in vigore della disciplina in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

Il comma 3-ter dispone che dall'attuazione del precedente comma 3-bis non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui le unitā produttive e industriali della difesa, gestite unitariamente dall'Agenzia industrie difesa, devono raggiungere gli obiettivi di economica gestione propri dell'Agenzia stessa.

Il comma 4-bis proroga l’efficacia di alcune norme relative al regime transitorio del sistema di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, di cui al D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69.

Sezione II – Beni culturali e turismo

articolo 3 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine fissato dal D.L. 300/2006 per il completamento degli adempimenti riguardanti la messa a norma delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, applicandola alle sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamento entro il  30 giugno 2005. Il termine č rinviato di un ulteriore anno per le strutture destinatarie, al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di indicazioni per l’adeguamento alla normativa antincendio richiedenti una spesa superiore a 100.000 euro.

 

articolo 4 proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attivitā commerciali devono provvedere all’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007.

 

articolo 5, comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione delle Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attivitā culturali, in scadenza nel corso dell’anno.

Il comma 1-bis prevede possano essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuitā, i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato che siano in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Il comma 2 novella l’art. 14, comma 3, del D.L. 159/2007 fissando al 30 aprile 2008 il termine per l’emanazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura, secondo il nuovo metodo introdotto dal medesimo articolo.

Il comma 2-bis dispone, limitatamente ad uno degli enti pubblici interessati dalla procedura di razionalizzazione prevista dalla legge finanziaria 2008 (art. 2 co. 634-636), e cioč l’Unione Accademica Nazionale, la proroga del termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato.

Sezione III – Lavoro e previdenza

Il comma 1 dell’articolo 6 proroga il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A. fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, ferma restando la possibilitā di procedere al loro rinnovo in base alle norme vigenti.

Il comma 2 fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

 

articolo 6-bis provvede a modificare rispettivamente i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), recanti un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unitā lavorative, operanti nel settore della sanitā privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Le modifiche riguardano sostanzialmente il periodo temporale di applicazione del medesimo trattamento e il limite massimo di unitā lavorative che ne possono fruire.

 

articolo 6-ter, al comma 1, differisce al 20 dicembre 2008 i termini previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a favore dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002 verificatosi nelle province di Campobasso e di Foggia.

Il comma 2 dispone in ordine alla quantificazione e alla copertura dei conseguenti oneri.

 

Il comma 1 dell’articolo 7 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (adottati nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori) di cui all'art. 3 del D.L. 12/2002, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

Il comma 2 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari in base alla specifica disciplina di cui all’art. 1, co. da 1192 a 1201, della L. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 settembre 2007 dalla medesima legge finanziaria.

Il comma 2-bis proroga al 30 settembre 2008 il termine per la stipula degli accordi prodromici alla trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, in base alla specifica disciplina di cui alla legge finanziaria per il 2007, previsto originariamente per il 30 aprile 2007 dalla medesima legge finanziaria.

Il comma 3 dispone il trasferimento, a decorrere dal 1° febbraio 2008, delle funzioni del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della L. 448/1998, con le relative risorse finanziarie, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'art. 1, co. 1156, lett. a), della legge finanziaria 2007.

Infine, il comma 4 prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societā cooperative di cui alla L. 142/2001, in presenza di una pluralitā di contratti collettivi della medesima categoria, l’obbligo, per le societā cooperative che svolgono attivitā ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pių rappresentative a livello nazionale nella categoria.

 

articolo 7-bis interviene sulla disciplina di cui all’articolo 1 della L. 94 del 1994, concernente la reversibilitā ai familiari superstiti dell’assegno vitalizio erogato agli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., ampliando la platea dei potenziali beneficiari dell’assegno di reversibilitā per la fattispecie in cui i deportati in questione, al momento del loro decesso, non fruivano del medesimo assegno. Difatti, per tale fattispecie, si prevede il diritto alla fruizione dell’assegno di reversibilitā a favore dei familiari superstiti dei deportati in tutti i casi in cui i medesimi deportati non usufruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere l’assegno vitalizio.

Sezione IV – Salute

articolo 8 reca disposizioni finalizzate all’integrazione della normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari nonché di tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione che devono essere individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e alle modalitā di aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e delle prestazioni di assistenza termale.

 

articolo 8-bis proroga al 30 giugno 2008 il termine (scaduto l’11 agosto 2006), previsto dall’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per l’emanazione del decreto ministeriale finalizzato alla predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.

 

articolo 9 proroga gli effetti di alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (pay-back) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale e introduce una specifica disciplina per assicurare un’adeguata conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico da parte delle competenti autoritā amministrative.

 

articolo 10 č diretto a consentire la prosecuzione delle attivitā di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 della quale viene contestualmente disposta la copertura finanziaria.

 

articolo 11, mediante una novella all’art. 2, comma 356, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), trasforma, con decorrenza 15 gennaio 2008, l”Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare” di cui tratta l’art. 2, co. 356, della citata L. 244/2007, in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”, con sede in Foggia.

 

articolo 11-bis stabilisce che la spesa di 1,5 milioni di euro giā autorizzata dalla legge finanziaria 2008 per le attivitā svolte dall’ente morale “SOS – il Telefono azzurro ONLUS” sia destinata alle iniziative finanziate dal Ministero della solidarietā sociale in materia di tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi incluso il sostegno agli interventi promossi dalla citata ONLUS.

Sezione V – Universitā

articolo 12, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2008 la norma in base alla quale nel calcolo del limite del 90 per cento quale livello massimo di spesa delle universitā per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) non si computano gli incrementi stipendiali annuali e un terzo della spesa per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 dispone che in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia e le universitā possono bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008.

Il comma 3 stabilisce che: nelle facoltā di agraria e veterinaria e negli orti botanici č consentita per l’anno 2008 l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali; a decorrere dal 2008 gli enti pubblici di ricerca soggiacciono alla disciplina secondo la quale l’assunzione di personale a tempo indeterminato deve essere previamente autorizzata, con decreto del Presidente del Consiglio, all’uopo emanato.

 

articolo 13 stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine dei tre anni per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, con la facoltā per gli stessi di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento bandite dalle universitā per la relativa qualifica.

Sezione VI – Giustizia

articolo 14 proroga nelle funzioni, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari il cui mandato sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2007.

 

L'articolo 15, al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietā industriale e intellettuale, differisce al 1° luglio 2008 l’applicabilitā delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria 2008; essa inoltre interviene sulla disposizione transitoria relativa ai contratti giā sottoscritti, differendo al 30 giugno 2008 il termine per la costituzione dei collegi arbitrali, successivamente al quale i medesimi collegi arbitrali decadono automaticamente.

 

articolo 16 apporta alcune limitate modifiche all’art. 30 del D.L. 159/2007, che ha previsto il commissariamento e la liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano, stabilendo un termine certo di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni, nonché le modalitā per la determinazione dei compensi da attribuire al commissario liquidatore, ai componenti del comitato di vigilanza e ai rappresentanti dei creditori.

Sezione VII – Infrastrutture e trasporti

articolo 17, comma 1, proroga al 31 dicembre 2008 il termine finale – in precedenza fissato al 30 giugno 2006 – per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il comma 2 proroga al 15 dicembre 2008 il termine – inizialmente fissato al 1° febbraio 2008 – per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall’art. 2, co. 253, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

 

articolo 18 modifica l'art. 3, co. 2, del D.Lgs. 96/2005:

§         estendendo alle ipotesi di delocalizzazione funzionale la deroga ivi contemplata alla disciplina delle concessioni aeroportuali, di cui all’art. 704 del codice della navigazione, deroga limitata alle concessioni giā rilasciate e a quelle in itinere da rilasciare entro il 23 giugno 2006;

§         prorogando al 31 dicembre 2008 il suddetto termine del 23 giugno 2006, relativo ai procedimenti giā avviati alla data del23 giugno 2005.

 

articolo 19, attraverso il differimento al 1° luglio 2008 – termine per l’emanazione dei decreti correttivi del codice dei contratti pubblici – dell’applicazione dell'art. 256, co. 4, del medesimo codice, nella parte riferita agli artt. da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, č volta a garantire l’applicabilitā sino a tale data di tali ultime disposizioni (relative in particolare ai limiti alla possibilitā di sequestro a favore dei creditori dell’esecutore di opere pubbliche delle somme dovute dalla stazione appaltante).

 

articolo 20 estende l’applicazione della disciplina transitoria prevista per l’applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'art. 5, co. 2-bis, del D.L. 136/2004 alle revisioni generali delle medesime norme tecniche, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, la cui funzionalitā durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalitā di protezione civile e di quelli relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003.

 

articolo 21 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili in bilancio, allo scopo di finanziare spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali; entro il 30 aprile 2008 l'ENAC č tenuto a comunicare l'ammontare di tali risorse al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare.

 

articolo 22 proroga al 1° luglio 2008 il termine previsto dall’art. 2, co. 2, del D.L. 117/2007, convertito dalla L. 160/2007, il quale sancisce che le limitazioni alla guida previste per i neopatentati dal co. 2-bis dell'art. 117 del Codice della strada, introdotto dal medesimo art. 2 del D.L. 117/2007, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008.

 

articolo 22-bis proroga fino alla data di applicazione delle norme recate dalla direttiva 2006/126 in materia di patente di guida, il termine, previsto dall’articolo 116, comma 1-quater, del codice della strada, concernente il periodo transitorio per l’accertamento dell’idoneitā alla guida dei ciclomotori, termine attualmente stabilito al 1° gennaio 2008.

 

articolo 23, al comma 1, differisce al 1° gennaio 2009 l’applicabilitā delle modificazioni all'art. 21-bis del D.L. 159/2007, successive al 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione), relative all’individuazione delle risorse originariamente attribuite ai programmi costruttivi a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalitā organizzata, da destinare al rifinanziamento del programma “Contratti di quartiere II”.

Il comma 1-bis mantiene tuttavia, alle condizioni indicate, la destinazione originaria per una quota di tali risorse, prevedendo inoltre la possibilitā di realizzazione degli alloggi eventualmente eccedenti i finanziamenti disponibili con fondi privati e disciplinando la destinazione di questi ultimi.

Sezione VIII – Personale delle pubbliche amministrazioni

articolo 24, commi 1 e 2, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2010 dei contratti di assunzione di personale a tempo determinato da parte del Ministero del commercio internazionale, utilizzando per la copertura dell’onere che ne deriva l’autorizzazione di spesa per il Fondo per interventi strutturali di politica economica e il contributo annuale destinato al funzionamento dell’ICE.

Il comma 3 proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L. 494/1999 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000), giā oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi. Alla copertura dei relativi maggiori oneri č destinata (comma 4) la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’attivitā ed al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo (co. 1, lett. a) del D.L. 81/2004).

Il comma 4-bis interviene sulla disciplina recata dall’art. 3, co. 44, della legge finanziaria 2008, che impone un tetto massimo agli emolumenti corrisposti da parte di pubbliche amministrazioni; in virtų della norma, l’esclusione dal tetto dei contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale avrā effetto solo quando (entro il 1° luglio 2008) saranno definite con D.P.C.M. le tipologie dei contratti d’opera oggetto dell’esclusione.

 

articolo 24-bis proroga al 31 dicembre 2008 la validitā della graduatoria del concorso pubblico, per centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998 e in scadenza al 31 dicembre 2007.

 

articolo 24-ter rinvia al 1° gennaio 2009 l’applicazione della disciplina in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che non prevede il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.

 

articolo 24-quater dispone che, in deroga alla disciplina vigente, per fronteggiare le esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, il Ministro del lavoro puō utilizzare la graduatoria formata all’esito dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro fino al termine del 10 dicembre 2010.

 

articolo 25 proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione del co. 132 della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione del Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive.

 

articolo 25-bis proroga al 30 giugno 2008 il termine di cui all’articolo 3, comma 96, della L. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), relativo all’emanazione dell’apposito D.P.C.M. previsto per la disciplina di alcuni profili relativi alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni.

Sezione IX – Agricoltura

Il comma 1 dell’articolo 26:

§         proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari,  anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell’art. 124 del R.D. 267/1942;

§         stabilisce che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio venga revocata dall’autoritā amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole;

§         proroga dal 30 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 il termine per l’adeguamento degli Statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le societā cooperative.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine per l’esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche e provvede alla copertura dei relativi oneri.

Il comma 4 riapre il termine entro il quale, ai sensi del D.L. n. 149/1993,  i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l’accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse. Il nuovo termine, che scade perentoriamente il 30 marzo 2008 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), decorre esclusivamente per i soci di cooperative che hanno presentato a suo tempo domanda per i benefici di cui al D.L. n. 149, venendone esclusi con il codice D4 per mancato rispetto dei termini.

Il comma 5 riapre, con effetto retroattivo e sino alla data di entrata in vigore del D.L. in esame (31 dicembre 2007) il termine, scaduto il 29 settembre 2006,  entro il quale, ai sensi dell’art. 1 co. 559 della legge finanziaria 2007, il personale dei Consorzi agrari avrebbe dovuto essere posto in mobilitā collettiva per potere essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali.

Il comma 6 differisce dal 30 novembre 2007 al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto nell’ambito delle procedure amministrative finalizzate al risanamento dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) ; prevede inoltre una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario al medesimo Ente.

Il comma 7 autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilitā del Fondo per le crisi di mercato per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuitā di funzionamento dell’amministrazione stessa.

Il comma 7-bis proroga dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009 il termine per l’installazione a bordo delle navi da pesca degli apparati radio previsti dall’articolo 28 del D.M. 218/2002.

 

articolo 27, come modificato dalle Commissioni riunite I e V, interviene sulle disposizioni relative al riordino o alla soppressione dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, introdotte dall’art. 2, commi 35-37, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), in particolare anticipando il termine indicato per l’adozione dei provvedimenti di riordino e soppressione e precisando le modalitā di definizione dell’intesa tra Stato e regioni.

Sezione X – Sviluppo economico

Il comma 1 dell’articolo 28 differisce al 30 giugno 2008 il termine previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni.

Il comma 1-bis prevede che il trasferimento di risorse giā disposto da parte di Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) a beneficio dell'istituto per lo sviluppo agroalimentare  (ISA) S.p.A., si completi con il trasferimento aggiuntivo, entro il termine del 31 marzo 2008, di 150 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della societā in favore della filiera agroalimentare.

Il comma 1-ter prevede una proroga dell’attivitā della societā RAM (Rete Autostrade Mediterranee), ai fini dell’attuazione del Programma delle Autostrade del Mare. Il comma precisa che tale attivitā deve svolgersi sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e nell’ambito di direttive da questo emanate. Stabilisce inoltre che le azioni della societā RAM vengano cedute a titolo gratuito – entro il 1° marzo 2008 – dall’Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a. (nuova denominazione assunta da Sviluppo Italia s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 460, della legge n. 296/2006), al Ministero dell’economia, che dovrā esercitare i relativi diritti d’intesa con il Ministero dei trasporti.

 

articolo 28-bis differisce di un anno, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale delle banche popolari eccedente la misura dello 0,5 per cento, il termine di un anno previsto attualmente dalla legge per l’alienazione della partecipazione eccedente.

 

Il comma 1 dell’articolo 29 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2007 per la rottamazione senza sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, introducendo, come agevolazione alternativa, la concessione di un contributo di 800 euro finalizzato alla partecipazione ai servizi di condivisione di autoveicoli (car sharing). Amplia inoltre la portata delle agevolazioni giā previste dalla citata legge finanziaria estendendole alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria “euro 2” immatricolati prima del 1° gennaio 1999, aumentando da uno a tre anni il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale ed elevando da 80 a 150 euro il limite massimo del contributo concesso per le spese di rottamazione.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 i contributi previsti dalla legge finanziaria 2007 per la sostituzione di motocicli di categoria “euro 0” con motocicli di categoria “euro 3”.

Il comma 3 concede un contributo di 700 euro e l’esenzione delle tasse automobilistiche per un anno per la sostituzione, mediante rottamazione, di autovetture e autoveicoli per uso promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” e “euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture di categoria “euro 4” o “euro 5” con emissioni di anidride carbonica non superiori a 140 grammi per chilometro o a 130 grammi per chilometro per i motori diesel. Sono previste maggiori agevolazioni per la sostituzione di veicoli “euro 0”, per l’acquisto di autovetture con emissioni non superiori a 120 grammi per chilometro e per la demolizione di due autoveicoli da parte di uno stesso nucleo familiare.

Il comma 4 concede un contributo di importo compreso tra 1.500 e 2.500 euro per la sostituzione, mediante rottamazione, di autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan, di peso non superiore a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 0” o “euro 1”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli di categoria “euro 4” della medesima tipologia e limite di massa.

Il comma 5 dispone che i co. da 2 a 4 si applicano per i contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e per veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009.

Il comma 6 rinvia ad alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 per l’applicazione dei precedenti commi dell’articolo in esame.

Il comma 7 stabilisce che ai contributi di cui all’articolo in esame non si applica il limite di 250.000 euro annui, fissato, per l’utilizzazione dei crediti di imposta, dall’art. 1, co. 53 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Il comma 8 incrementa di 50 milioni di euro per il 2009 le risorse destinate a incentivare l’installazione di impianti a GPL o a metano per autotrazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

Il comma 9 fissa in 350 euro la misura del contributo per l’installazione di impianti a GPL e in 500 euro la misura del contributo per l’installazione di impianti a metano.

Il comma 10, modificando l’attuale normativa (D.L. 324/1997) prevede l’applicazione a regime delle agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL, concesse indipendentemente dalla data di immatricolazione degli autoveicoli e di installazione degli impianti ecologici.

Il comma 11 riduce di 90,5 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per la competitivitā e lo sviluppo, istituito dalla legge finanziaria 2007, incrementandola contestualmente della stessa cifra per il 2009.

 

articolo 29-bis dispone l’ulteriore proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine ultimo per l’entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Sezione XI – Ambiente

Il comma 1 dell’articolo 30, attraverso l’introduzione di un comma 1-bis all'art. 6 del D.Lgs. 151/2005, demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro il 28 febbraio 2008, l’individuazione di specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta, e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori nel trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto ministeriale.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalitā di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici sia a quelli professionali.

 

articolo 31 proroga fino al 30 settembre 2008 l'attivitā della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita in relazione ai progetti e alle attivitā di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del Golfo di Venezia, precisando che i divieti di prospezione, ricerca e coltivazione in essere restano fermi, sempre che la prevista valutazione di compatibilitā ambientale non escluda fenomeni di subsidenza.

 

articolo 32 proroga di due anni (al 29 aprile 2011) il termine previsto dall'art. 281, co. 2, del codice ambientale (D.Lgs. 152/2006), relativo all’adeguamento alle norme della Parte quinta del medesimo codice delle emissioni degli impianti e delle attivitā in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della medesima Parte quinta) ricadenti nel campo di applicazione del titolo I della Parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione dell’abrogato D.P.R. 203/1988 (attuativo di direttive comunitarie in materia di qualitā dell'aria).

 

articolo 32-bis novella l’articolo 2 del DL n. 180/2007, al fine di disciplinare la gestione e il funzionamento degli impianti, sia nuovi che esistenti, in mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) entro il termine, fissato dall’art. 1 dello stesso decreto n. 180/2007, del 31 marzo 2008.

 

articolo 33 differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall’art. 7 del D.L. 61/2007 a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

Sezione XII – Interno

articolo 34 reca la proroga di due termini previsti dal c.d. “decreto Pisanu” (D.L. 144/2005) in materia di contrasto al terrorismo internazionale.

§         La lettera a) del comma 1 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) – a meno che non intervenga prima l’attuazione della direttiva 2006/24/CE – la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico.

§         La successiva lettera b) proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 l’efficacia delle disposizioni in base alle quali l’apertura di pubblici esercizi o circoli privati che mettano a disposizione apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche sia subordinata ad una licenza rilasciata dal questore.

 

articolo 35 proroga al 31 dicembre 2008 il termine, fissato dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) al 31 dicembre 2007, a decorrere dal quale č consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identitā elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalitā diverse. Alla medesima data č prorogato anche il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identitā elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

 

articolo 35-bis rinvia al 30 settembre 2008 l’applicazione della norma, contenuta nell’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008, che sanziona la permanenza dell’adesione da parte dei comuni a pių di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali.

Capo II – Disposizioni finanziarie urgenti

articolo 36 apporta modifiche alla vigente disciplina in materia di attivitā di riscossione dei tributi.

In particolare, i commi 1 e 1-bis dispongono, a decorrere dal 2007, la soppressione dell’obbligo di versamento dell’acconto da parte dei concessionari.

Il comma 2 individua la procedura di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali.

I commi 3 e 4, che intervenivano sulle modalitā di rateazione dei debiti dovuti ad accertamenti o controlli tributari, sono stati soppressi nel corso dell’esame in sede referente.

Il comma 4-bis proroga dal 1° aprile 2008 al 31 ottobre 2009 il termine oltre il quale i ruoli consegnati al concessionario della riscossione devono essere notificati entro il quinto mese per non perdere il diritto al discarico per inesigibilitā.

Il comma 4-ter introduce l’obbligo di indicare nella cartella di pagamento, a pena di nullitā, il soggetto responsabile dell’iscrizione a ruolo e quello responsabile della emissione e notificazione della cartella medesima.

Il comma 4-quater differisce al 30 novembre 2008 il termine per effettuare il versamento della somma che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali per gli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia e destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. La norma prevede anche il versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto, anziché in due rate.

 

Il comma 1 dell’articolo 36-bis proroga al 31 marzo 2008 il termine per definire in maniera agevolata la posizione fiscale dei soggetti danneggiati dal sisma del 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, nonché riduce ulteriormente al 10% del dovuto l’ammontare da versare per ottenere la definizione automatica.

Il comma 2 proroga (lettera a)) dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2008 il termine per la definizione della posizione tributaria e contributiva per i soggetti colpiti dai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna e dagli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002 e destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3442. La norma inoltre (lettera b)), prevede per tali contribuenti la facoltā di definire la propria posizione attraverso un unico versamento, attualizzando il debito alla data del versamento medesimo.

 

articolo 37 sopprime la tassa sui contratti di borsa, istituita dal R.D. 3278/1923.

 

articolo 37-bis proroga, per il solo anno 2008, dal 31 marzo al 31 luglio 2008, il termine di trasmissione in via telematica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi relativi alle certificazioni rilasciate per l’anno 2007.

 

articolo 38, comma 1, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali, consistenti nella riduzione del 40%, in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

Il comma 1-bis dispone l’applicazione fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Il comma 1 dell’articolo 38-bis aggiunge in fine al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, un periodo a mente del quale possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento anche gli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative. In tal caso, la notifica si dā per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Il comma 2 modifica il comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008.

 

Il comma 1 dell’articolo 39 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

Il comma 2 proroga per l’anno 2008 la concessione dei contributi previsti dall’art. 1, co. 1247, secondo periodo, della L. 296/2006, spettanti ai canali tematici satellitari, ai sensi dell’art. 7, co. 13, della L. 112/2004.

I commi da 2-bis a 2-quinquies modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), in materia di promozione e produzione delle opere europee.

Il comma 2-bis proroga di sei mesi, per l’anno 2008,  il termine annuale per la verifica del rispetto dei vincoli di programmazione di opere europee ed italiane, posti a carico delle emittenti televisive dall’articolo 44 del d.lgs. n. 177/2007, come modificato dall’articolo 2, comma 301, della legge finanziaria 2008.

Il comma 2-ter dispone che i criteri per la concessione di deroghe ai predetti vincoli di programmazione vengano stabiliti con apposito regolamento all’Autoritā per le garanzie nelle comunicazioni.

Il comma 2-quater prevede che il regolamento di cui al comma 4 debba essere emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Il comma 2-quinquies modifica il citato articolo 44, comma 3. In particolare, con riferimento al vincolo per le emittenti televisive di destinare una percentuale dei ricavi al finanziamento ed acquisto di opere europee prodotte negli ultimi cinque anni, il comma in esame sopprime quest’ultima delimitazione temporale.

 

Il comma 1 dell’articolo 40 dispone un rinvio al 31 dicembre 2008 del termine per l’effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002, a favore dei quali l’art. 24 del D.L. 159/2007 ha previsto il trasferimento di una somma di 150 milioni di euro.

Il comma 2 dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine, previsto dal co. 3 dell’art. 24 del citato D.L. 159/2007, entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l’accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell’art. 258 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Il comma 3 fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall’art. 24 del citato D.L. 159/2007 per i pagamenti da parte dei suddetti comuni in relazione a transazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 4 dispone l’erogazione di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse previste per il sostegno straordinario, per consentire il definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all’art. 268-bis del Testo unico degli enti locali.

Il comma 4-bis estende agli enti locali delle regioni a statuto speciale l’efficacia delle disposizioni relative al contenimento dei costi della politica prescritte per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario dai commi 23–29 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008.

 

Nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V, č stato soppresso l’articolo 41, il quale ampliava l’ambito di applicazione della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione, introdotta dai co. 426 e 426-bis della L. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), includendo tra le irregolaritā oggetto di sanatoria, gli atti redatti dai dipendenti giā soggetti alla specifica sorveglianza di cui all’articolo 100, comma 1, del D.P.R. 43/1988.

 

articolo 41-bis prevede che fino al 1o gennaio 2009, non si applichi il comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, cosicché fino a tale data si continuerā ad applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% ai premi delle corse ippiche, anziché quella ordinaria del 20% come previsto dalla legge finanziaria 2008.

 

Il comma 1 dell’articolo 42 prevede che le disposizioni di cui all’art. 2, co. 39, della legge finanziaria per il 2008, concernenti il Conto disponibilitā del Tesoro per il servizio di tesoreria presso la Banca d’Italia, trovino applicazione solo successivamente all’espressione del parere da parte della Banca centrale europea.

Il comma 2 impone, nelle future leggi di riforma della Banca d’Italia e delle autoritā indipendenti, l’obbligo del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai controlli sulla spesa.

 

articolo 42-bis rinvia alle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame l’applicazione della norma, contenuta nell’articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2008, che riduce il numero delle circoscrizioni di decentramento comunale attraverso la modifica dei parametri demografici per la loro istituzione.

 

articolo 43 dispone, in deroga alla normativa sulla contabilitā generale dello Stato, che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 1, co. 758, della legge finanziaria per il 2007 (Fondo TFR), sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

 

articolo 44 interviene sulle violazioni dell’obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali, disponendo la sanzionabilitā, sino a tutto il 2008 ed anche per le violazioni accertate anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge, esclusivamente del formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Capo III – Disposizioni varie

articolo 45, comma 1, dispone, anche per l’anno finanziario 2008, l’ammissione al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito per le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, cosė come previsto, per gli anni 2006 e 2007, dall'art. 20 del D.L. 159/2007.

Il comma 1-bis, novellando l’articolo 1, comma 1234, lettera a) della legge finanziaria 2007, include le fondazioni nazionali di carattere culturale tra i soggetti ammessi, per l’anno finanziario 2007, al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito, mentre il successivo comma 1-ter pone il relativo onere, pari a 5 milioni di euro, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia.

 

Il comma 1 dell’articolo 46 reca misure in favore dei soggetti inabili, prevedendo che non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti l'attivitā svolta con finalitā terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato, nonché con le agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata. Si prevede inoltre che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti in questione non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni incrementato del 30%.

Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2008 il termine per l’adozione del decreto interministeriale, previsto dalla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 375), per definire i criteri di applicazione di tariffe elettriche agevolate a favore di soggetti disagiati, prevedendo al contempo l’adozione, entro il medesimo termine, di un decreto interministeriale che estenda le disposizioni del comma 375 anche al settore del gas naturale.

 

Il comma 1 dell’articolo 47 novella il comma 24 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) prevedendo il differimento dal 1°gennaio al 1° maggio 2008 del termine di abrogazione della disciplina recata dalla legge finanziaria per il 2005 concernente la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali e la conseguente corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 30 aprile 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa.

Il comma 2 sopprime il secondo periodo del citato art. 3, co. 24, che prevedeva il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme non impegnate, relative ai suddetti contributi statali.

Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo, pari a 10 milioni di euro per il 2008 e a 7 milioni per il 2009.

 

articolo 47-bis dispone la proroga al 31 dicembre 2009 del termine di sospensione dei pagamenti dei tributi e contributi in favore degli enti non commerciali operanti nel settore della sanitā privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002. A tal fine il corrispondente limite di spesa č incrementato di 700.000 euro per il 2008. Inoltre, per l’anno 2009, č autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro.

 

articolo 47-ter estende al 2010 il regime transitorio dettato dalla legge finanziaria per il 2008  che fissa un limite ai maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione. Contestualmente abroga il riferimento agli ulteriori introiti – oltre il tetto limite – da riconoscere alla regione solo con contestuale attribuzione di ulteriori funzioni.

 

articolo 48, al comma 1 prevede che le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autoritā garante della concorrenza e del mercato e assegnate ad un apposito Fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori, possano essere riassegnate al medesimo anche nell’esercizio successivo a quello del versamento.

Il comma 1-bis precisa che le entrate riassegnate e non utilizzate nel 2007 sono mantenute nelle disponibilitā del suddetto Fondo.

 Il comma 1-ter dispone l’utilizzazione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di somme, attualmente giacenti presso contabilitā speciali aperte ai sensi dell’art. 5-ter del DL 452/1001.

 

articolo 49 anticipa l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella L. 246/2007, recante Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di  Fondi e Banche internazionali, al momento della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge stessa (28 dicembre 2007), consentendo in tal modo di utilizzare (ai sensi dell’art. 11-bis della L. 468/1978) gli accantonamenti relativi all’anno 2006 e slittati all’anno 2007.

 

articolo 50, ai commi 1 e 2 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 a favore di interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, e prevede la relativa copertura finanziaria.

I commi da 3 a 7 dispongono che, a decorrere dal 15 settembre 2007, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale e della pensione sociale, non rilevino, per la determinazione dei relativi limiti di reddito, gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall’art. 1 della L: 791/1980 e dall’art. 1 della L. 96/1955.

Il comma 7-bis affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il restauro del Blocco 11 del campo di concentramento di Auschwitz e dispone a tal fine un’autorizzazione di spesa di 900.00,00 euro

 

articolo 51 prevede che le risorse di cui all’art. 1, co. 758, della legge finanziaria 2007, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, destinate al finanziamento degli interventi previsti all’elenco 1 della medesima legge, siano versate dall’INPS all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

L’articolo 51-bis dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle elezioni politiche svoltesi il 9 e 10 aprile 2006.

 

articolo 51-ter proroga al 31 dicembre 2008 il regime di esenzione fiscale sugli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

articolo 52 dispone in ordine all’immediata entrata in vigore del decreto-legge.

 

 

 

 


 

Schede di lettura

 


Articolo 1
(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 1

Art. 1

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

Difesa

Sezione I

Difesa

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali

1. Č prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma ŦMissioni militari di paceŧ. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

1. Identico

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilitā nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma ŦMissioni militari di paceŧ, sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, č autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

2. Identico

 

 

 

 

articolo 1 del decreto-legge in esame, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone al comma 1 la proroga al 31 gennaio 2008 dell’autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali di cui al D.L. n. 4/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38/2007, nonché al D.L. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007: le autorizzazioni previste in tali provvedimenti erano infatti limitate al 31 dicembre 2007. Le amministrazioni competenti sono cosė autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo dello stanziamento operato nel 2007, e comunque entro un limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito dal comma 1240 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

Nella Relazione illustrativa e nella Relazione tecnica che accompagnano il provvedimento, si spiega che la proroga di un mese č finalizzata a consentire al Ministero della difesa e agli altri Dicasteri interessati (affari esteri, interno, giustizia ed economia e finanze) di disporre tempestivamente dei fondi necessari per affrontare le spese indilazionabili per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, nelle more dell'emanazione del provvedimento di proroga annuale delle autorizzazioni di spesa per le missioni stesse. Tali spese riguardano, in particolare, quelle per l'assicurazione del personale e i trasporti strategici, necessariamente correlate a contratti di durata annuale.

 

Il comma 1240 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Di seguito sono indicate le missioni di pace autorizzate o prorogate dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, recante proroga la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, e dall’articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

 

D.L. n. 4/2007

 

 

Denominazione

Finalitā

 

Active Endeavour

Rischieramento della flotta NATO nel Mediterraneo orientale nell’ambito dell’operazione Enduring Freedom

 

Albania 2

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l’immigrazione illegale

 

Althea (fino al 30 giugno 2007)

Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

 

Bilaterale interni

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

 

DIE

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

 

EU BAM Rafah

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

 

EUPM

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

 

EUPOL COPPS

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

 

EUPOL Kinshasa

Missione dell’Unione europea di assistenza alla Repubblica Democratica del Congo nel rafforzamento dell'apparato di sicurezza interna

 

EUPT Kosovo

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

 

ISAF

Missione multinazionale di assistenza all’Autoritā afgana

 

KFOR

Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

 

Missione europea di sostegno ad AMIS II

Missione dell'Unione europea di sostegno alla missione AMIS II dell'Unione Africana in Sudan

 

MSU

Missione militare di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

 

NATO HQ Sarajevo

Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

 

NATO HQ Skopje

Missione NATO per il coordinamento delle attivitā in Macedonia

 

NATO HQ Tirana

Missione NATO per il coordinamento tra Autoritā albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

 

NTM-I

Missione NATO di assistenza e addestramento delle Forze di sicurezza irachene

 

TIPH II

Missione di monitoraggio svolta in base all’Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

 

UNFICYP

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

 

UNIFIL

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

 

UNMIK

Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo

 

Articolo 9 del D.L. n. 81/2007

 

Denominazione

Finalitā

 

Missione europea di sostegno ad AMISOM

Missione dell’Unione europea alla missione AMISOM dell'Unione Africana in Somalia per sostenere il dialogo ed il processo di riconciliazione

 

Althea (fino al 31 dicembre 2007)

Missione di pace dell'UE per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

 

EU BAM Rafah (ulteriore personale)

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

 

EUSEC Congo

Missione dell’Unione europea per l’assistenza nel campo delle riforme nel settore della sicurezza

 

EUPT Kosovo (ulteriore personale)

Missione dell'Unione europea per la pianificazione di una possibile operazione UE di gestione delle crisi in Kosovo

 

EUPOL Afghanistan

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

 

ISAF (ulteriore personale)

Missione multinazionale di assistenza all’Autoritā afgana

 

UNMIK (ulteriore personale)

Forza di polizia civile internazionale dell’Onu delegata all’amministrazione civile del Kosovo

 

Secondo quanto previsto all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, alle sopraelencate missioni si applica l'articolo 5 del D.L. n. 253/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270/2006.

 

Il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, reca disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comma 1 dell’articolo 5 prevede l’applicazione, al personale militare partecipante al rafforzamento della missione UNIFIL, del codice penale militare di pace, nonché dei commi 3, 4 [limitatamente alle lettere a), b), c) e d)], 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (“disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303”), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 253/06 stabilisce che i reati commessi da stranieri a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni, e nel territorio in cui detti interventi e missioni hanno luogo “sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate”.

Per tale categoria di reati, nonché per quelli commessi dal cittadino italiano che partecipa agli  interventi o alle missioni, nel periodo e nel territorio di svolgimento degli stessi, e che siano attribuiti alla giurisdizione della magistratura ordinaria, il comma 3 dell’articolo 5 individua nel Tribunale di Roma quello territorialmente competente.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, per consentire la necessaria flessibilitā nell’utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il programma “Missioni militari di pace”, sul quale confluiscono, in apposito Fondo, le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sul predetto Fondo.

 

Nel parere espresso in sede consultiva dalla IV Commissione Difesa nella seduta del 16 gennaio 2007, č stato evidenziato, nelle premesse, che  le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge appaiono non correttamente formulate. In particolare, al primo periodo, le parole: Ŧsul quale Fondo confluisconoŧ, devono essere probabilmente intese nei seguenti termini: Ŧsul quale confluiscono, in apposito Fondo,ŧ; conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, le parole: Ŧsulla predetta missioneŧ devono intendersi Ŧsul predetto Fondoŧ, in quanto quest’ultimo rappresenta l’idoneo aggregato finanziario di riferimento. Tali rilievi hanno pertanto formato oggetto di una specifica condizione, con la quale la Commissione ha infine espresso parere favorevole.

 

 


Articolo 2
(Proroga di termini in materia di difesa)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 2

Art. 2

Proroga di termini in materia di difesa

Proroga di termini in materia di difesa

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: Ŧal 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧal 2008ŧ.

1. Identico

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: ŦSino all'anno 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦSino all'anno 2012ŧ.

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: ŦSino all'anno 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦSino all'anno 2016ŧ.

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: Ŧfino all'anno 2009ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino all'anno 2012ŧ.

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: Ŧfino all'anno 2009ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino all'anno 2015ŧ.

 

3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: Ŧ10 anniŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ11 anniŧ.

 

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, č prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto

4. Le unitā produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societā di servizi nell'ambito delle disponibilitā esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacitā di operare secondo criteri di economica gestione.

 

4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni

 

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: Ŧ2010ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2015ŧ;

 

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: Ŧ2010ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2015ŧ;

 

c) all'articolo 53, comma 2, la parola: Ŧ2008ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2012ŧ;

 

d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: Ŧ2011ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2015ŧ.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 2 modifica l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri. Tale norma, come modificata dal D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2006, ha autorizzato, dal 2001 al 2007, il transito di un numero complessivo di 149 unitā di ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.

Il comma in esame proroga tale autorizzazione al 2008.

 

articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante “definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti - proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", aveva giā modificato l’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 298/2000, prorogando il termine dell’autorizzazione originaria, previsto per il 2005, fino al 2007.

 

La relazione illustrativa spiega che, nonostante la proroga di due anni, non č risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), a causa della necessitā di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione. La medesima relazione, facendo riferimento ad una situazione deficitaria che presenta il ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, evidenzia la necessitā di una permanenza della disposizione per un ulteriore anno.

Si segnala che la relazione illustrativa al D.L. 273/2005, che ha operato la prima proroga, spiegava invece che questa si era resa necessaria in ragione  della complessitā delle procedure concorsuali, che aveva causato il mancato transito delle rimanenti 22 unitā, che rimaneva subordinato all’emanazione di un nuovo bando di concorso ed alla disponibilitā di risorse presso le Forze armate interessate, adempimento, questo, che non poteva essere realizzato entro il termine precedentemente previsto dalla legge.

 

Il comma 2 del medesimo articolo del decreto-legge in esame proroga fino all’anno 2016 il termine previsto dall'articolo 31, comma 14, del sopracitato D.Lgs. n. 298/2000, originariamente indicato nel 2007. La proroga, inizialmente prevista al 2012 nel testo del decreto-legge, č stata portata al 2016 per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso le Commissioni I e V.

 

L’articolo 31 del D.Lgs. 298/2000 disciplina il regime transitorio dell'avanzamento. La disposizione specificamente richiamata autorizza il Ministro della difesa, sino all’anno 2007 compreso, a modificare annualmente, con apposito decreto, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianitā. Tale modifica, fermi restando i volumi organici complessivi, risponde all’esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi.

 

Il successivo comma 3 modifica l’articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, prorogando al 2015 il termine previsto per il 2009. Anche in questo caso la proroga, inizialmente fissata al 2012, č stata estesa fino al 2015 durante l’esame del decreto-legge presso le competenti Commissioni.

 

L’articolo 60-bis, introdotto dall’articolo 7 della legge n. 299/2004, recante modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dispone talune deroghe alle disposizioni relative al regime transitorio in materia di avanzamento, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, siano comunque prorogate fino al 2009 le disposizioni di cui agli articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62, comma 5, e 63, commi 1 e 3, dello stesso D.Lgs. n. 490.

L’articolo 60 del D.Lgs. n. 490/1997, che reca norme sulla disciplina degli organici nel regime transitorio, prevede che, al fine di realizzare con gradualitā la riduzione degli organici, le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza Armata siano definite annualmente con decreto ministeriale. Il comma 3 dispone che, alla data del 1° gennaio 2006, le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale, nonché il numero di promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata, siano contenute entro i limiti stabiliti dal medesimo D.Lgs.490.

Le lettere c) e d) del comma 2 dettano taluni criteri per la determinazione delle dotazioni organiche, del numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, nonché per la determinazione delle relative aliquote di valutazione qualora l'avanzamento avvenga per anzianitā.

Il comma 2-bis reca limiti alle promozioni a scelta che non si effettuano annualmente.

Il comma 5 dell’articolo 62 dispone specifiche norme transitorie riguardanti l’avanzamento nel ruolo normale del Corpo sanitario.

I commi 1 e 3 del successivo articolo 63 disciplinano il regime transitorio dell’avanzamento nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica e nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.

 

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame presso le Commissioni I e V, modifica l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

 

L’articolo 7, che contiene le norme transitorie, reca, al comma 6, la previsione che, per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del decreto, il collocamento in ausiliaria possa avvenire, altresė, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione č pari a 5 anni.

 

L’articolo 8 del D.Lgs. 165/1997 aveva stabilito che le sue disposizioni entrassero in vigore il 1° gennaio 1998, pertanto gli effetti del comma precedente si producevano fino al 1° gennaio 2008. Con la modifica introdotta durante l’esame delle Commissioni riunite la disposizione transitoria viene sostanzialmente prorogata al 1° gennaio 2009.

 

Il successivo comma 3-ter, anch’esso introdotto durante l’esame delle Commissioni riunite, dispone che dall'attuazione del precedente comma 3-bis non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 4, come sostituito con un emendamento approvato durante l’esame delle Commissioni I e V, proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le unitā produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societā di servizi nell'ambito delle disponibilitā esistenti, devono raggiungere la capacitā di operare secondo criteri di economica gestione. Il mancato conseguimento di detto risultato comporta la possibilitā di chiusura delle unitā stesse.

 

articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 300/1999, istituisce l’Agenzia Industrie Difesa assegnandogli la gestione unitaria delle attivitā delle unitā produttive ed industriali della difesa specificamente individuate.

Con il D.P.R. n. 424/2000 č stato approvato, come previsto dallo stesso articolo 22 del D.Lgs., il regolamento che contiene le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia. Il comma 2 dell’articolo 14 del D.P.R. n. 424/2000 prevede che le singole unitā produttive e industriali della difesa siano soggette a chiusura qualora, entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operativitā dell'Agenzia industrie difesa, non abbiano raggiunto la capacitā di operare secondo criteri di economica gestione.

 

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame presso le Commissioni I e V, proroga l’efficacia di alcune norme relative al regime transitorio del sistema di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, di cui al Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

 

Il D.Lgs. n. 69/2001 disciplina i ruoli e le relative dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonché il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento, introduce una serie di innovazioni nella disciplina vigente, tra le quali si segnalano: una tendenziale armonizzazione della disciplina relativa agli ufficiali della Guardia di finanza alla normativa vigente per le Forze Armate, alla stregua di quanto giā operato per l’Arma dei carabinieri, con il D.Lgs. n. 298/2000; il riassetto ordinativo dei ruoli, con l’istituzione di nuovi ruoli; un incremento ponderato degli organici per adeguarne la consistenza alle esigenze operative del Corpo e alle sue specifiche funzioni di polizia economica e tributaria; un aumento del rapporto percentuale tra ufficiali e forza organica complessiva; infine, la revisione delle dotazioni dirigenziali.

 

Alla lettera a) si differisce al 2015 il regime transitorio proprio della determinazione delle aliquote per l’avanzamento al grado di colonnello del ruolo speciale, che l’articolo 51, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo n. 69 del 2001 definiva fino al 2010.

Alla lettera b) viene prorogato dal 2010 al 2015 il regime transitorio applicato alla determinazione delle promozioni al medesimo grado di colonnello del ruolo speciale, previsto dall’articolo 52, comma 5, lettera a) del medesimo decreto legislativo.

Alla lettera c) si proroga dal 2008 al 2012 l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 53, comma 2, del D. Lgs. n. 69 del 2001, la quale consente al Comandante Generale della Guardia di finanza di modificare annualmente per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonché le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianitā, fermi restando gli organici complessivi. Tale facoltā č prevista in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli, nonché all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi.

Alla lettera d), si differisce dal 2011 al 2015 il termine previsto dalla Tabella 1 allegata al Decreto legislativo n. 69 del 2001 (riepilogativa del ruolo normale della Guardia di finanza), a decorrere dal quale sarā necessario essere in possesso dei requisiti di comando per l’inserimento in aliquota di valutazione al grado di maggiore.

 

 


Articolo 3
(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione II

Beni culturali e turismo

Sezione II

Beni culturali e turismo

Art. 3

Art. 3

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, č prorogato al 30 giugno 2008.

1. Identico

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformitā previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Identico

 

2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento č fissato al 30 giugno 2009.

 

 

 

 

articolo 3, al comma 1, proroga al 30 giugno 2008 il termine fissato dall’art. 3, comma 4, del D.L. 300/2006 per completare gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivitā ricettive turistico-alberghiere).

La proroga, che secondo la relazione governativa consente agli imprenditori il completamento dei lavori giā avviati e la predisposizione della documentazione tecnica che accompagna le domande di rilascio del certificato di prevenzione incendi, riguarda – come si precisa nel comma 2 – le sole imprese che abbiano presentato al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, entro la data del 30 giugno 2005, il progetto di adeguamento, ai fini dell’espressione del parere di conformitā previsto dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (vedi infra).

Con emendamento approvato dalle Commissioni riunite I e V, č stato aggiunto, infine, all’articolo in esame un ulteriore comma, con cui si stabilisce che le strutture ricettive, che al rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano ricevuto dal Comando provinciale dei vigili del fuoco ulteriori indicazioni per l’adeguamento alla normativa antincendio per la cui realizzazione sia necessaria una spesa superiore a 100.000 euro, dispongano di un termine pių ampio (fissato al 30 giugno 2009) per completare i lavori richiesti.

 

Il comma 4 dell’art. 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300[1] ha prorogato al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive. Lo stesso comma precisa che tale proroga vale per le sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Si ricorda che il termine di cui al D.L. 300/2006 č stato pių volte oggetto di proroga, l’ultima delle quali disposta dall’art. 5 del D.L. 273/2005[2], che ha ulteriormente differito al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del D.L. 411/2001[3] e giā prorogato dall’art. 14 del D.L. 266/2004[4].

Il citato art. 3-bis del D.L. 411/2001 ha stabilito che “le attivitā ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attivitā ricettive turistico-alberghiere, approvata con D.M. 9 aprile 1994, del Ministro dell'interno pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Entro il 30 giugno 2003, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attivitā ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici”.

Il citato punto 21.2 prevede che “le attivitā ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:

a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14 (gestione della sicurezza), 15 (addestramento del personale) e 16 (registro dei controlli periodici);

b) 31 dicembre 1999 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c);

c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2 (reazione al fuoco dei materiali)”.

 

Quanto al citato D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59), si ricorda che l’art. 2 del provvedimento stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attivitā soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, di cui al decreto 16 febbraio 1982 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei Vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando si pronuncia sulla conformitā dei progetti alla normativa antincendio entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione, che puō, tuttavia, essere differito al 90° giorno in caso di complessitā del progetto e puō anche essere interrotto, per una sola volta, in caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il Comando ritenga indispensabile richiedere una documentazione integrativa. Qualora il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.

 

 


Articolo 4
(Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 4

Art. 4

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico

Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Ŧentro il 31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 31 dicembre 2008ŧ.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 4, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, modifica il comma 389 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, prorogando di un anno (vale a dire al 31 dicembre 2008) il termine (giā fissato al 31 dicembre 2007) entro il quale devono essere sostenute le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte dei gestori di esercizio commerciali, ai fini della fruizione dei contributi previsti dal citato comma.

 

Il comma 389 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo finalizzato ad incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico degli esercizi commerciali[5], con una dotazione di 5 milioni di euro, destinati all’erogazione di contributi ai gestori di esercizio commerciali per spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 per tali finalitā. L’individuazione delle modalitā per l’attribuzione di tali contributi viene demandata ad un successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della solidarietā sociale, da emanarsi entro settanta giorni dall’entrata in vigore della legge, vale a dire entro l’11 marzo 2007.

Si segnala che il suddetto decreto attuativo non č stato fin qui adottato.

Per quanto concerne la normativa nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche, costituita dalla legge n. 13 del 1989 e dal DM n. 236 del 1989, si ricorda che essa riguarda esclusivamente l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In particolare, ai fini della realizzazione degli interventi, l’articolo 10 della legge n. 13/1989 ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un apposito Fondo speciale, annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni stesse che, a loro volta, provvedono a ripartire le somme assegnate tra i comuni richiedenti.

Merita segnalare, infine, che allo scopo di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche, la maggior parte delle regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui campo di applicazione rientrano - oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico - anche gli edifici e locali destinati ad attivitā produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attivitā commerciali e del settore terziario).

 

 


Articolo 5
(Proroga termini in materia di beni e attivitā culturali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 5

Art. 5

Proroga termini in materia di beni e attivitā culturali

Proroga termini in materia di beni e attivitā culturali

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

1. Identico

 

1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuitā.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č prorogato al 30 aprile 2008.

2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: Ŧentro il 28 febbraio 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 30 aprile 2008ŧ.

 

2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, č prorogato al 31 dicembre 2008.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione di alcune Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attivitā culturali in scadenza nel corso dell’anno; si tratta in particolare delle fondazioni lirico sinfoniche e della Fondazione “La Triennale di Milano”.

 

La relazione illustrativa specifica che tale proroga si rende necessaria per assicurare continuitā di gestione in un delicato momento in cui le fondazioni sono chiamate ad adeguarsi alle nuove norme introdotte nella finanziaria 2008.

 

La disposizione in esame fa riferimento agli organi di cui all’articolo 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.367[6](recante trasformazione degli enti operanti nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), nonché all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.273[7] (che disciplina la trasformazione in fondazione dell'ente autonomo ŦLa Triennale di Milano).

Si tratta, in particolare dei:

§         componenti del consiglio di amministrazione (art.12, co.5, d.l.gs n.367/1996) delle fondazioni lirico sinfoniche ;

§         commissari straordinari nominati in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione (art. 21, co.2, del d.lgs n.367/1996) delle fondazioni citate sopra;

§         il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori della fondazione “La Triennale di Milano”.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 2, comma 389, della legge n. 244/2007, legge finanziaria per il 2008, ha novellato, in pių parti, il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 [8]. La lettera a) ha, infatti, inserito una specifica, al comma 5 dell’articolo 12, secondo la quale i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta. La lettera c) ha modificato il comma 2 dell’articolo 21, prevedendo che la durata dell’incarico dei commissari straordinari sia rinnovabile una sola volta (nel testo previgente si disponeva solo che essi durassero in carica sei mesi). Il comma 390 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 ha stabilito, infine, che quanto previsto dalle lettere a) e c) si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2008 ed ha disposto la decadenza - dopo l’approvazione del bilancio 2007-di commissari ed i consiglieri il cui mandato sia giā scaduto.

 

Durante l’esame in sede referente, č stato inserito il comma 1-bis, secondo il quale i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato, di cui al D.Lgs. 367/1996, in carica al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, possono essere confermati al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzioni di continuitā.

 

Si ricorda, pių in generale, che nel corso della XIII legislatura, gli enti operanti nel settore musicale sono stati trasformati (D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367[9]) in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigiditā organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985[10].

Attualmente le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14[11].

Il D.Lgs. 367/1996 (novellato pių volte nel corso degli anni) oltre a prescrivere (artt. 1 e 2) la citata trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ed a disciplinarne il procedimento(artt. 5-9):

§       individua le finalitā (art. 3) di tali fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettivitā;

§       stabilisce (nel medesimo art. 3) che esse provvedano direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, realizzino anche in sedi diverse (in Italia o all’estero) spettacoli lirici, di balletto e concerti, svolgendo eventualmente attivitā commerciali ed accessorie; ed operino secondo criteri di imprenditorialitā ed efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio;

§       detta (art. 10) norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi[12]) definendo tra l’altro il ruolo dei soggetti privati; in proposito stabilisce che l’apporto economico complessivo di questi ultimi al patrimonio dell’ente non possa superare il quaranta per cento del patrimonio stesso, che la possibilitā di nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione sia riservata ai soli fondatori privati i quali assicurino, anche in consorzio tra loro, un apporto annuo non inferiore all’otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici e che la permanenza dei rappresentanti nel c.d.a. sia subordinata alla continuitā dell’apporto;

§       indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione e le loro funzioni; in particolare gli organi sono: il presidente (il sindaco del comune che ospita la fondazione stessa[13]); il consiglio di amministrazione (composto da un numero di membri variabile -da sette a nove-, tra i quali rappresentanti del Governo[14] e della regione); il sovrintendente e il collegio dei revisori (costituito da tre membri e un supplente)[15]; con riguardo alla durata dell’incarico si prevede (con modifica introdotta dalla legge finanziaria 2008[16]) che i componenti del c.d.a., ad eccezione del presidente, siano in carica per quattro anni e possano essere riconfermati una sola volta;

§       reca norme generali sul personale artistico e tecnico  la cui retribuzione č regolata dal contratto collettivo nazionale (art. 22 e 23);

§       dispone in materia di erogazioni liberali, patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio, adempimenti tributari (artt. 15-18, 25), nonché in materia di contributi statali, prescrivendo in proposito (art. 24) da ultimo[17] che i criteri di riparto del F.U.S. siano determinati con decreto ministeriale in relazione alla quantitā e qualitā della produzione ed agli interventi posti in essere per la riduzione della spesa;

§       assoggetta le fondazioni alla vigilanza (art. 19) dell’autoritā di Governo (oggi ministero per i beni e le attivitā culturali) e conferma il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15);

§       disciplina l’amministrazione straordinaria (art. 21, novellato dalla legge finanziaria 2008[18]) prescrivendo lo scioglimento facoltativo del c.d.a. in caso di irregolaritā amministrative o violazioni di norme, lo scioglimento obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest’ultimo subisca perdite di analoga gravitā[19]; si prevede infine (novella introdotta dalla citata legge finanziaria 2008) che sia rinnovabile una sola volta l’incarico di commissario straordinario (della durata di sei mesi).

 

Il comma 2, modificato nella formulazione testuale in sede referente[20], novella l’art. 14, comma 3, del D.L. 159/2007[21] fissando al 30 aprile 2008 (anziché al 28 febbraio) il termine per l’emanazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso i musei e gli istituti di cultura secondo il metodo integrato su scala regionale introdotto dal medesimo articolo.

 

Si ricorda che l’articolo 14 del D.L. n.159/2007[22], convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007, ha previsto una razionalizzazione delle modalitā di affidamento dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, introdotti dalla “legge Ronchey” e attualmente elencati dall’articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) [23].

E’ stato, a tal fine, stabilito che l’affidamento dei servizi in questione, da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici[24] e degli Istituti dotati di autonomia speciale[25], sia effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura. Un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attivitā culturali, č chiamato a disciplinare l’organizzazione dei servizi aggiuntivi; il provvedimento deve tener conto delle norme comunitarie, della specificitā delle prestazioni richieste nonché dell’esperienze e dei titoli professionali occorrenti[26]. Si consente inoltre (all’art. 14, comma 3, modificato dalla disposizione in commento), in sede di prima applicazione, l’affidamento integrato dei servizi in questione con termini iniziali differenziati in maniera da garantire la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso; si dispone infine, nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina, che i rapporti in atto restino efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.

 

Il comma 2-bis, introdotto in sede referente, dispone, limitatamente ad uno degli enti pubblici interessati dalla procedura di razionalizzazione prevista dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 634-636[27]), e cioč l’Unione Accademica Nazionale, la proroga al 31 dicembre 2008 del termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato.

 

Si ricorda in proposito che l’art. 2, commi 634-636, della legge finanziaria 2008 ha delineato una nuova procedura per la soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici statali volta, come i precedenti interventi legislativi in materia, a ridurre la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche ed incrementare l’efficienza dei servizi.

In particolare, il comma 634 ha autorizzato l’emanazione di uno o pių regolamenti di delegificazione[28] ai quali č direttamente affidato il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali indicati elencati nella Tabella A allegata alle legge finanziaria.

Per l’adozione dei regolamenti, č previsto il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (cioč dal 1° gennaio 2008); vengono, inoltre, determinati i “principi e criteri direttivi” nonché la procedura di adozione (art. 2, commi 634-635).

Il comma 636 pone una norma “di chiusura”, prevedendo che una serie di enti e organismi, elencati nell’allegato A, siano soppressi ex lege ove, alla scadenza del termine per l’adozione dei regolamenti, non risultino oggetto di alcun intervento di razionalizzazione. Le funzioni degli enti soppressi saranno attribuite – con regolamenti di delegificazione adottati con le procedure sopra descritte – all’amministrazione con competenza “primaria” nella materia.

 

Con riguardo all’'Unione Accademica Nazionale (U.A.N.) si ricorda che essa fu istituita come ente morale dal R.D. 18 novembre1923 n. 2895 allo scopo di offrire la collaborazione italiana – attraverso un coordinamento di varie attivitā accademiche - alle ricerche e pubblicazioni promosse dall'Union Académique Internationale (U.A.I.[29]), nel settore delle scienze umanistiche.

L'attuale Statuto č stato approvato con D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 1262. L’Unione ha personalitā giuridica di diritto pubblico ed č sottoposta alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attivitā Culturali.

A partire dal triennio 2000-2002 l’Unione Accademica rientra tra le istituzioni ammesse al contributo ordinario dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della L. 17 ottobre 1996, n. 534[30].

 

 


Articolo 6
(Proroghe in materia previdenziale)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione III

Lavoro e previdenza

Sezione III

Lavoro e previdenza

Art. 6

Art. 6

Proroghe in materia previdenziale

Proroghe in materia previdenziale

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su ŦPrevidenza, lavoro e competitivitā per l'equitā e la crescita sostenibiliŧ del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) č prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilitā di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

1. Identico

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, č fissato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, č fissato al 31 dicembre 2008.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 6, in attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal "Protocollo su previdenza, lavoro e competitivitā per l'equitā e la crescita sostenibili", concordato tra il Governo e le parti sociali, del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi (al Protocollo č stata data attuazione con la L. 24 dicembre 2007, n. 247[31]), e “dalla presentazione” (rectius: “della presentazione”), a tal fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, proroga il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A. fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilitā di procedere al loro rinnovo in base alle norme vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla rapida definizione del processo di riordino.

 

Si segnala, in proposito, che le date di scadenza dei Consigli di amministrazione dei richiamati enti previdenziali sono, rispettivamente, il 3 giugno 2008 (I.N.A.I.L.), il 4 giugno 2008 (I.N.P.D.A.P. e I.P.S.E.M.A.) e il 5 giugno 2008 (I.N.P.S.).

 

Si ricorda che la richiamata L. 247 del 2007 interviene in materia di razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali all’articolo 1, commi da 7 a 11.

Pių specificamente, il comma 7 dispone l’integrazione dei criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, con la possibilitā di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attivitā strumentali.

Il successivo comma 8 attribuisce al Governo il compito di presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata L. 247 del 2007, e cioč entro il 1° febbraio 2008[32] un piano finanziario volto alla razionalizzazione il sistema degli enti previdenziali e assicurativi in modo da conseguire risparmi di spesa per un importo di 3,5 miliardi di euro nell’arco del decennio.

Il comma 9 ha inoltre disposto che, nelle more dell’emanazione dei regolamenti di indicati al precedente comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo (che assume quindi natura vincolante) delle amministrazioni vigilanti e della Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le riforme e innovazione nella pubblica amministrazione), finalizzato alla verifica della coerenza del provvedimento agli obiettivi di razionalizzazione, riordino, trasformazione o fusione degli enti medesimi.

Il comma 10 (fatta salva la previsione di cui al successivo comma 11) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali, delle aliquote contributive di finanziamento relative:

all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore;

alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attivitā commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell’INPS;

alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 335/1995[33], con riferimento agli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Inoltre, si prevede che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche siano incrementate in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento[34].

Infine, il comma 11 dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, siano individuate le modalitā per l’accertamento delle economie conseguite a seguito dell’attuazione delle misure di razionalizzazione degli enti previdenziali pubblici di cui ai precedenti commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici considerate nell'ambito degli andamenti programmati di finanza pubblica.

Si dispone quindi che, tenendo conto delle economie di spesa cosė accertate, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, previsti a decorrere dall'anno 2011.

 

Il successivo comma 2 fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Si evidenzia che, nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, č stato soppresso il riferimento testuale all’art. 4, co. 1, lett. a), della L. 24 febbraio 2005, n. 34[35], che č stato ritenuto incongruo.

 

Si ricorda che il menzionato articolo 4 della L. 34 del 2005 ha previsto una delega per l'emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima L. 34/2005 (cioč entro il 30 marzo 2007), di uno o pių decreti legislativi recanti disposizioni volte a sostenere l’iniziativa di unificazione delle su menzionate Casse di previdenza e assistenza, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi.

In particolare, il principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del citato articolo 4 disponeva che si provvedesse alla definizione delle regole da seguire nel processo di unificazione, sulla base delle norme civilistiche (artt. 2498 e ss.) in materia di trasformazione e fusione delle societā, in quanto applicabili, nonché dei principi del D.Lgs. 509/1994 (in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), previa adozione di progetti di unificazione da parte dei competenti organi delle medesime Casse.

Peraltro, la delega in questione non č stata esercitata entro il termine previsto.

 


 

Articolo 6-bis
(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 6-bis

 

Proroghe in materia di ammortizzatori sociali

 

1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: ŦPer gli anni 2004-2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦPer gli anni 2004-2009ŧ e le parole: Ŧ, nel limite massimo di 350 unitāŧ sono soppresse;

 

b) al secondo periodo, le parole: Ŧper la durata di 48 mesiŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧper la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unitā, calcolato come media del periodoŧ.

 

2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: Ŧe 2007,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧnonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,ŧ;

 

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 č incrementata di pari importoŧ.

 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

 

articolo 6-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, č volto a novellare i commi 7 ed 8 dell’articolo 41 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), recanti norme in materia di ammortizzatori sociali per particolari categorie di lavoratori.

 

Si ricorda che il comma 7 dell’articolo 41 della L. 289/2002, nel testo vigente, per il periodo 2004-2007, estende l'applicazione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 1, commi 5-8, del D.L. 108/2002[36] (cfr. infra), in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore alle 2.000 unitā lavorative, operanti - nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999[37] - nel settore della sanitā privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Tale estensione opera nel limite massimo di 350 unitā lavorative. Si prevede una disciplina speciale, rispetto a quella del comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 108/2002, per quanto riguarda il trattamento economico erogato ai lavoratori in questione; in particolare si dispone che tale trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, č corrisposto in una misura pari al massimo dell’indennitā di mobilitā prevista dalla normativa vigente e per una durata massima di 48 mesi.

Si evidenzia che il regolamento n. 1260/99 del Consiglio sopra richiamato č stato recentemente abrogato dall’articolo 107 del reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006[38] a decorrere dal 1° gennaio 2007. Nel regolamento n. 1083/2006 si precisa che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al nuovo regolamento.

 

Si ricorda altresė che i commi 5-8 dell’art. 1 del D.L. n. 108 del 2002 concedono un trattamento economico al personale (per il quale sia scaduto il trattamento di CIGS) licenziato da aziende operanti nel settore della sanitā privata, con un organico superiore a millecinquecento unitā lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell’esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate dai suddetti obiettivi 1 e 2.

In particolare, ai sensi del comma 5, viene concesso, ad un numero massimo di 1.800 lavoratori e per un periodo non superiore a 24 mesi, un trattamento economico corrispondente all’80% dell’importo massimo dell’indennitā di mobilitā (comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti). I lavoratori interessati sono quelli il cui trattamento straordinario di integrazione salariale, disposto ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270[39], sia scaduto entro il 14 maggio 2002.

Il comma 6 obbliga i lavoratori che fruiscono del trattamento concesso ai sensi del precedente comma 5 a frequentare, durante il periodo coperto dal trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, a pena di decadenza dal suddetto trattamento. I corsi professionali saranno indetti dalla regione o dai competenti enti locali e dovranno essere finalizzati da una parte all’aggiornamento e alla riqualificazione professionale dei lavoratori, dall’altra a percorsi di ricollocazione degli stessi. Sono esentati dalla partecipazione ai corsi i lavoratori che matureranno il diritto alla pensione durante il periodo di godimento del trattamento.

Inoltre, il comma 7 dispone che le amministrazioni pubbliche devono promuovere, per la ricollocazione dei lavoratori in questione, procedure per l'affidamento all'esterno di attivitā, attraverso la stipulazione di convenzioni con societā di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani a condizione che la forza lavoro occupata sia costituita, nella misura minima del 40 per cento, dai lavoratori indicati al comma 5.

Infine, il comma 8 riconosce la possibilitā, per i lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al comma 5 e che intendono intraprendere un’attivitā autonoma (in forma singola o associata), di ottenere, secondo i criteri indicati dal regolamento contenuto nel D.M. 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata della parte del trattamento stesso non ancora percepita al momento di presentazione della relativa richiesta.[40] Le somme corrisposte ai sensi del comma 8 sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti in materia di lavoro autonomo.

 

Con il comma 1 vengono introdotte le seguenti modifiche al comma 7 dell’articolo 41 della L. 289/2002:

§         al primo periodo, si dispone (lettera a)) che le misure in oggetto si applicano per gli anni 2004-2009 (mentre il testo vigente ne dispone l’applicazione per gli anni 2004-2007) e viene soppresso testualmente il limite massimo di 350 unitā lavorative relativamente all’applicazione delle misure in oggetto; si consideri, tuttavia, che un limite in termini di unitā all’applicazione di tali misure sembra “reintrodotto” dalla successiva lettera b) (cfr. infra);

§         al secondo periodo, in primo luogo, si provvede (lettera b)) ad ampliare la durata delle misure in oggetto, disponendosi che il trattamento economico (comprensivo della contribuzione figurativa e, se spettanti, degli assegni per il nucleo familiare) č corrisposto in una misura pari al massimo dell’indennitā di mobilitā prevista dalla normativa vigente e per una durata massima di 66 mesi dalla data del licenziamento (rispetto ai 48 mesi previsti dal testo vigente); inoltre, come sopra detto, sembra disporsi che il trattamento economico č corrisposto ad un massimo di 400 unitā di lavoratori (calcolato come media del periodo);

Si osserva sul piano formale che, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, sarebbe opportuno porre il limite delle 400 unitā novellando direttamente il primo periodo del comma 7 dell’articolo 41 della L. 289/2002, quindi sostituendo in tale periodo le parole “350 unitā” con le seguenti “400 unitā”.

In conseguenza della riformulazione operata dal comma 1 dell’articolo in esame al comma 7 dell’articolo 41 della L. 289/2002 e, in particolare, tenendo conto dell’estensione del periodo di applicazione delle misure in questione, il successivo comma 2 provvede a modificare anche il comma 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 - che reca la misura massima degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 e la relativa copertura finanziaria, posta a carico delle risorse del Fondo per l’occupazione - al fine di provvedere alla determinazione della misura massima della spesa e alla individuazione delle relative risorse anche per gli anni 2008 e 2009.

Pertanto al comma 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 si provvede a determinare gli oneri finanziari nella misura massima di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sempre a valere sul Fondo per l’occupazione (la cui dotazione viene corrispondentemente aumentata per i medesimi anni).

Infine il comma 3 – conseguentemente all’incremento della dotazione del Fondo per l’occupazione disposta dal comma precedente - dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo in esame.

In particolare si prevede che a tali oneri, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede tramite una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

 

 


Articolo 6-ter
(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 6-ter

 

Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002

 

1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

 

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

 

 

articolo 6-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, al comma 1, differisce al 20 dicembre 2008 i termini previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 – a favore dei soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma del 2002 verificatosi nelle province di Campobasso e di Foggia.

Le ordinanze richiamate fanno riferimento ad una pluralitā di termini, relativi in particolare ad adempimenti di obblighi tributari, alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale degli enti territoriali coinvolti direttamente impegnato in attivitā connesse con l'emergenza, ai versamenti di contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alle assunzioni che, in deroga alla normativa vigente, possono essere disposte dal Commissario delegato.

La disposizione precisa, inoltre, che i soggetti destinatari del differimento sono quelli residenti o aventi domicilio nei territori individuati dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

 

Si rammenta che con il DM 14 novembre 2002 (G. U. n. 270 del 18 novembre 2002) sono stati individuati i seguenti territori: comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano.

Nel DM 15 novembre 2002 (G. U. n. 272 del 20 novembre 2002) sono stati individuati i territori dei comuni di Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi e Castelnuovo Monterotaro.

Il DM 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003) ha, infine, sospeso i termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino.

Si ricordano brevemente le disposizioni recate dalle ordinanze richiamate dal comma 1.

art. 5 dell’ordinanza n. 3344 del 19 marzo 2004 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2004) ha prorogato al 31 dicembre 2005 i termini previsti rispettivamente da precedenti ordinanze:

§         per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale dei comuni, delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attivitā connesse con l'emergenza;

§         per i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

§         per l’assunzione, da parte del Commissario delegato, in deroga alla normativa vigente, di personale con contratto a tempo determinato, nel limite di trenta unitā anche attingendo, ove possibile, alle liste dei lavoratori socialmente utili, ed assegnando prioritā al personale munito di laurea tecnico scientifica.

Nell’ordinanza n. 3354 del 7 maggio 2004 (G.U. n. 112 del 14 maggio 2004):

§         art. 3, comma 2, ha previsto la proroga dei termini per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale dei comuni, delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attivitā connesse con l'emergenza, nonché per i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

§         art. 4, comma 1, ha previsto il differimento al 31 dicembre 2005 dei termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari a favore dei soggetti residenti in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14e 15 novembre  2002 e  9 gennaio 2003.

art. 1 dell’ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2006 (GU n. 50 del 1 marzo 2006), recante specifiche misure urgenti dirette a fronteggiare i danni conseguenti al sima di Campobasso e Foggia, ha disposto che il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 stabilito al 31 dicembre 2005 fosse differito al 31 dicembre 2006.

art. 1 dell’ordinanza n. 3507 del 5 aprile 2006 (GU n. 87 del 13 aprile 2006), recante ulteriori misure urgenti per il territorio della provincia di Campobasso, ha disposto, relativamente alla regione Molise che i versamenti non eseguiti per effetto di precedenti sospensioni, potessero essere effettuati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2007, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2007 in un'unica soluzione.

Infine, l’art. 21 dell’ordinanza n. 3559 del 27 dicembre 2006 (GU n. 1 del 2 gennaio 2007) ha prorogato al 31 dicembre 2007:

§         i termini previsti per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale dei comuni delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia;

§         i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003;

§         il termine entro il quale il Commissario delegato č autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato nel limite di trenta unitā anche attingendo, ove possibile, alle liste dei lavoratori socialmente utili, ed assegnando prioritā al personale munito di laurea tecnico scientifica.

 

Posto che le ordinanze richiamate dal comma 1 dell’articolo 6-ter fanno riferimento ad una pluralitā di termini, sarebbe opportuno modificare la disposizione al fine di chiarire in modo pių esplicito rispetto a quali termini viene disposto il differimento al 20 dicembre 2008.

 

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione recata dal comma precedente in 48,8 milioni di euro per l’anno 2008, prevedendo che alla loro copertura si provveda a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142[41], come rideterminata nella tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Al riguardo l’autorizzazione di spesa recata dalla citata tabella C č la seguente:

 

(migliaia di euro)

Protezione civile

2008

2009

2010

Decreto legge n. 142/1991:

 

 

 

§         art. 6, co. 1, Reintegro Fondo della protezione civile (6.2.8 – Oneri comuni di conto capitale cap. 7446/P)

218.761

222.852

222.852

§         art. 6, co. 1, Provvedimenti in favore di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma 2002 (6.2.8. - – Oneri comuni di conto capitale cap. 7446/P)

78.726

80.346

80.346

 

 


Articolo 7
(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societā cooperative)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 7

Art. 7

Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societā cooperative

Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societā cooperative

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, č prorogato al 30 giugno 2008.

1. Identico

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Ŧentro il 30 settembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 30 settembre 2008ŧ.

2. Identico

 

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Ŧentro e non oltre il 30 aprile 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro e non oltre il 30 settembre 2008ŧ.

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivitā fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivitā del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

3. Identico

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societā cooperative, in presenza di una pluralitā di contratti collettivi della medesima categoria, le societā cooperative che svolgono attivitā ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pių rappresentative a livello nazionale nella categoria.

4. Identico

 

 

 

 

articolo 7 reca disposizioni in materia di lavoro non regolare nonché di societā cooperative.

In particolare, il comma 1 dispone la proroga al 30 giugno 2008 del termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla L. 23 aprile 2002, n. 73[42], relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002.

 

L’articolo 3 del D.L. 12/2002, ai commi da 3 a 5, reca la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.

Si consideri peraltro che i commi 3 e 5 del citato articolo 3 sono stati sostituiti (a decorrere dal 12 agosto 2006) dall’articolo 36-bis, comma 7, del D.L. 223/2006[43].

In primo luogo la lettera a) del comma 7 da ultimo menzionato ha provveduto a riformulare il comma 3 del citato articolo 3, relativo all’entitā delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori.

Al fine di rendere pių efficace, in termini di deterrenza, la previsione sanzionatoria relativa all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, il comma 3, cosė come riformulato, prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Inoltre, con la stessa finalitā di rendere pių rigorosa la disciplina sanzionatoria nel caso di utilizzazione di “lavoro nero”, si prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non puō essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

La lettera b) del medesimo comma 7, novellando il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge n. 12/2002, provvede ad attribuire la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Si consideri che invece la previgente formulazione del comma 5 attribuiva al competenza in questione all’Agenzia delle entrate. Si specifica che non č applicabile la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.

 

Si consideri peraltro che successivamente l’articolo 1, comma 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[44], introducendo il comma 7-bis all’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, ha disposto che l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12[45], convertito dalla L. 23 aprile 2002 n. 73, relative alle violazioni constatate prima della entrata in vigore del D.Lgs. 223 del 2006[46], rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate, in luogo della Direzione provinciale del lavoro.

In sostanza, la disposizione ha inteso distinguere la competenza sulla irrogazione delle sanzioni amministrative relative all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie a seconda del momento della constatazione delle medesime violazioni. Per le violazioni constatate prima dell’entrata in vigore del D.L. 223/2206 la competenza č stata attribuita all’Agenzia delle entrate, mentre per le violazioni constatate successivamente all’entrata in vigore del D.L. 223/2206 la competenza spetta alla Direzione provinciale del lavoro.

Il citato comma 7-bis, inoltre, dispone che l’adozione delle sanzioni in questione, qualora effettuata dall’Agenzia delle entrate, sia soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472[47], relativo alle sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16 dello stesso D.Lgs. 472/1997[48].

 

Il comma in esame č motivato quindi dalla necessitā di attribuire un congruo lasso di tempo all’Agenzia delle entrate per irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste per il caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o dai documenti obbligatori, con riguardo alle violazioni constatate nell’anno 2002.

Difatti, ai sensi del combinato disposto dei commi 54 e 94 della L. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono procedere all’irrogazione delle sanzioni in questione, anche con riferimento alle violazioni constatate nell’anno 2002, sulla base della disciplina del citato D.Lgs. 472/1997, relativo alle sanzioni amministrative comminate per violazioni tributarie. Sennonché l’articolo 20 del medesimo decreto legislativo prevede che l’atto di irrogazione di sanzioni debba essere notificato entro il termine (previsto a pena di decadenza) del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui č avvenuta la violazione.

Pertanto, poiché, in base a tale disciplina, per le violazioni constatate nell’anno 2002, i relativi provvedimenti sanzionatori devono essere notificati entro il termine del 31 dicembre 2007, il comma 1 in esame, prorogando tale termine al 30 giugno 2008, č volto a garantire all’Agenzia delle entrate la possibilitā di perfezionare il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni constatate entro il 31 dicembre 2002, procedimento che altrimenti rischia in alcuni casi di non poter essere concluso per il maturare della decadenza.

 

Il successivo comma 2 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari in base alla specifica disciplina di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 settembre 2007 dall’articolo 1, comma 1192, della medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 1192 a 1201, della L. 296 del 2006 ha dettato misure volte a favorire l’emersione del lavoro irregolare, sulla base di accordi aziendali o territoriali, concedendo al datore di lavoro che procede alla regolarizzazione agevolazioni relative al versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pregressi.

Pių in dettaglio si č disposto:

§         che i datori di lavoro, al fine di procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari, possano presentare apposita istanza all’INPS entro il 30 settembre 2007 (comma 1192);

§         che le istanze sopra richiamate possano essere presentate dai datori di lavoro esclusivamente dopo la stipula di un apposito accordo aziendale o territoriale, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitari, con le organizzazioni sindacali comparativamente pių rappresentative. I periodi oggetto di regolarizzazione devono comunque essere non anteriori ai cinque anni rispetto alla data di presentazione della richiesta (comma 1193);

§         che il richiamato accordo sindacale disciplini la regolarizzazione tramite la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuova la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c (comma 1194);

§         che si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione. Inoltre, possono avvalersi della regolarizzazione anche i datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo e assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi connessi alla regolarizzazione. Comunque per accedere alla procedura di regolarizzazione il datore di lavoro deve regolarizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori cui si riferiscono gli accertamenti ispettivi (comma 1195);

§         per quanto riguarda le modalitā di regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi, che il datore di lavoro č tenuto a versare i due terzi di quanto dovuto per il periodo di regolarizzazione alle diverse gestioni assicurative per i lavoratori regolarizzati, versando il 20% della somma totale dovuta all’atto dell’istanza e effettuando un pagamento in 60 rate mensili di pari importo e senza interessi per la parte restante. Inoltre, si prevede che i lavoratori siano esclusi dal pagamento dei contributi a loro carico e che la misura del trattamento pensionistico per il periodo regolarizzato sia calcolata in proporzione alla percentuale di contribuzione effettivamente versata (comma 1196);

§         al fine di incentivare l’adesione dei datori di lavoro alla regolarizzazione, che il versamento della somma complessivamente dovuta determini l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi (comma 1197);

§         che nei confronti dei datori di lavoro che presentino l’istanza di regolarizzazione siano sospese, per un anno a decorrere dall’istanza, le ispezioni o verifiche nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione delle ispezioni e verifiche concernenti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; rimane ferma la facoltā dell’organo accertatore di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi emersi nell’ambito delle materie oggetto di regolarizzazione al fine di consentire al datore di lavoro la possibilitā di integrare la stessa. Inoltre si dispone che l’efficacia estintiva delle sanzioni di cui al comma 1197 al completo adeguamento alla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (comma 1198, cosė come modificato dall'articolo 11 della L. 3 agosto 2007, n. 123);

§         a proposito della riduzione a due terzi dei contributi da versare, che le agevolazioni contributive siano temporaneamente concesse solo al 50% e definitivamente concesse per l’importo totale solamente allo scadere di ogni anno di lavoro prestato dal lavoratore regolarizzato (comma 1199);

§         che la concessione delle agevolazioni contributive resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro salve le ipotesi di dimissioni volontarie o licenziamento per giusta causa (comma 1200);

§         che spetta al direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente con i direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento dell’attivitā di vigilanza di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 124 del 2004, adottare i provvedimenti di accoglimento delle istanze di regolarizzazione dei rapporti di lavoro (comma 1201).

 

Il comma 2-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, proroga al 30 settembre 2008 il termine per la stipula degli accordi prodromici alla trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato, in base alla specifica disciplina di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), previsto originariamente per il 30 aprile 2007 dall’articolo 1, comma 1192, della medesima legge finanziaria.

 

Si ricorda che l’articolo 1, commi da 1202 a 1210, della L. 296 del 2006, in attesa di una modifica della disciplina in materia di totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi, č volto a promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato.

Pių in dettaglio si dispone:

§         che i datori di lavoro che intendono procedere alla suddetta trasformazione dei rapporti di lavoro sono tenuti – anche per garantire un utilizzo corretto dei rapporti di co.co.co – a stipulare entro il 30 aprile 2007 appositi accordi aziendali o territoriali, se nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali comparativamente pių rappresentative (comma 1202);

§         che gli accordi sottoscritti promuovono la trasformazione dei rapporti di co.co.co. in rapporti di lavoro subordinato. Al riguardo si prevede che i lavoratori, a seguito dell’accordo, sottoscrivono appositi atti di conciliazione individuale ai sensi degli articoli 410 e 411 c.c. e che i contratti di lavoro subordinato stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente (comma 1203);

§         che le parti possono stabilire, anche mediante accordi interconfederali, misure volte a prevedere condizioni pių favorevoli per i lavoratori che continuano ad essere utilizzati con rapporti di co.co.co. (comma 1204);

§         che la validitā degli atti di conciliazione č subordinata all’adempimento dell’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995, a titolo di contributo straordinario finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metā della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi pregressi di svolgimento del rapporto di co.co.co., per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del medesimo rapporto (comma 1205);

§         che i datori di lavoro sono tenuti a depositare presso l’INPS gli atti di conciliazione insieme ai contratti stipulati con i lavoratori e all’attestazione del versamento di un terzo di quanto complessivamente dovuto a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione separata INPS. La parte rimanente del contributo deve essere versata in trentasei rate mensili. Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia, approva gli accordi stipulati con riferimento alla possibilitā di integrare la posizione contributiva del lavoratore interessato presso la gestione separata INPS nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel FPLD (comma 1206);

§         che gli atti di conciliazione producono gli effetti degli artt. 410 e 411 c.c. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria relativi al periodo pregresso e che il regolare versamento del contributo straordinario integrativo determina l’estinzione dei reati previsti dalle leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento di contributi e premi. Per effetto degli atti di conciliazione č precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato come co.co.co. dai lavoratori interessati dalla trasformazione del rapporto (comma 1207);

§         che possono avvalersi della procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro anche i datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. Comunque per accedere alla procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve stabilizzare tutti i lavoratori per i quali sussistono le stesse condizioni dei lavoratori oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi, dopo la presentazione dell’istanza, fino al completo assolvimento degli obblighi contributivi e procedurali di cui ai commi 1205 e 1206 (comma 1208);

§         che č autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esame (comma 1209)[49];

§         che i rapporti di lavoro subordinato instaurati a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro dei co.co.co. debbano avere una durata non inferiore a 24 mesi (comma 1210).

 

Il comma 3 dispone il trasferimento delle funzioni del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), con le relative risorse finanziarie, alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Pių specificamente, si prevede che il citato Comitato continuerā a svolgere la sua attivitā fino al 31 gennaio 2008; dopo tale termine le funzioni e le attivitā del medesimo Comitato saranno appunto trasferite alla richiamata Cabina di regia.

 

L’articolo 78, commi 1-3, della richiamata L. 448 del 1998 ha istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative.

Inoltre, si prevede che le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le CCIAA, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

Il Comitato č composto da 10 membri nominati con D.P.C.M., designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica(attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze (attualmente Ministro dell’economia e delle finanze), dal Ministro per le politiche agricole (attualmente Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali), dal presidente dell'INPS, dal presidente dell’INAIL, dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puō essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unitā, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

 

I commi 1156 e 1159 della richiamata L. 296 del 2006 prevedono, a carico del Fondo per l’occupazione di cui al D.L. 23 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, una serie di interventi a tutela dell’occupazione nei limiti degli importi rispettivamente indicati (comma 1156), che tuttavia verranno stabiliti in via definitiva con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia che provvederā anche all’assegnazione delle risorse finanziarie ai medesimi interventi (comma 1159). In particolare, la lettera a) del richiamato comma 1156 ha disposto, a carico del Fondo per l’occupazione, nei limiti di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007 e 2008, l’adozione – entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 - di un programma speciale di interventi in materia di occupazione, la costituzione di una cabina nazionale di regia al fine di concorrere allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e alla valorizzazione dei CLES, nonché l’istituzione – entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007- di un apposito Fondo per l’emersione del lavoro irregolare destinato al finanziamento (d’intesa con le regioni e gli enti locali) di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivano i processi di emersione di cui ai commi 1192-1201.

Con il D.M. 11 ottobre 2007, infine, č stata appunto istituita la Cabina di regia nazionale di coordinamento, con il compito di concorrere allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare. La Cabina di regia ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e svolge, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1156, lettera a) della legge finanziaria per il 2007, funzioni volte allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES), all'individuazione delle azioni e degli interventi da finanziare attraverso il Fondo per l'emersione del lavoro irregolare ed alla realizzazione di campagne nazionali di informazione per la prevenzione del lavoro sommerso ed irregolare.

 

Infine, il comma 4 prevede, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societā cooperative, di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142, in presenza di una pluralitā di contratti collettivi della medesima categoria, l’obbligo, per le societā cooperative che svolgono attivitā ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della richiamata L. 142 del 2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pių rappresentative a livello nazionale nella categoria.

 

Si ricorda che la citata L. 142/2001 reca la disciplina della posizione del socio lavoratore di cooperativa, precisando che tale disciplina si applica alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivitā lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Il richiamato articolo 3, comma 1, della medesima legge dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), concernente gli obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche, le societā cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantitā e qualitā del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo[50].

 

 


Articolo 7-bis
(Reversibilitā degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 7-bis

 

Reversibilitā degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati

 

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, č sostituito dal seguente:

 

ŦArt. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, č reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'etā pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilitā compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizioŧ.

 

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

 

articolo 7-bis, aggiunto nel corso dell’esame del provvedimento presso le Commissioni riunite I e V, interviene sulla disciplina a tutela degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., di cui alla L. 29 gennaio 1994, n. 94[51].

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame provvede a sostituire l’articolo 1 della richiamata L. 94 del 1994, concernente la reversibilitā ai familiari superstiti dell’assegno vitalizio erogato ai suddetti ex deportati ai sensi dell’articolo 1 della L. 18 novembre 1980, n. 791[52].

 

L’articolo 1 della L. 94 del 1994 ha disposto la reversibilitā del richiamato assegno vitalizio ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di etā pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.

L'assegno di reversibilitā compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della L. 791 del 1980 e non abbiano potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della stessa L. 791/1980.

 

Il richiamato articolo 1 della L. 791/1980 ha stabilito che hanno diritto a tale assegno quei cittadini italiani che, per le ragioni di cui all’articolo 1 del D.P.R. 2043 del 1963 (ragioni di razza, fede o ideologia), siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. (Konzentrazion-Zone), ed abbiano compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini: tale assegno vitalizio č pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione di tale vitalizio č stata estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

 

Rispetto al testo vigente, novellando il secondo periodo dell’articolo 1 della L. 94 del 1994, la disposizione in esame sembrerebbe ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell’assegno di reversibilitā per la fattispecie in cui i deportati in questione, al momento del loro decesso, non fruivano del medesimo assegno. Difatti, per tale fattispecie, si prevede il diritto alla fruizione dell’assegno di reversibilitā a favore dei familiari superstiti dei deportati in tutti i casi in cui i medesimi deportati non usufruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere l’assegno vitalizio.

 

Il successivo comma 2 prevede che all’onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provveda mediante una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia.

 

Si ricorda che disposizioni concernenti l’assegno vitalizio agli ex deportati nei campi KZ sono contenute anche nel successivo articolo 50, commi 3 e 4, alla cui scheda si rimanda.

 

 


Articolo 8
(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione IV

Salute

Sezione IV

Salute

Art. 8

Art. 8

Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici

Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

 

a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si č verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

 

b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

Ŧe-bis) la modalitā con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmatoŧ.

Ŧe-bis) la modalitā con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmatoŧ.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente giā sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

2. Identico

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: ŦCon cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societā scientifiche e le associazioni di categoria interessateŧ.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: ŦCon cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societā scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della saluteŧ.

 

 

 

 

articolo 8, modificato durante l’esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate all’integrazione della normativa vigente in materia di piani di rientro, di tariffe delle prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici.

In particolare, il comma 1 reca disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria, connessi all’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari (lettera a)) e alla stipula degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del serio sanitario nazionale (lettera b)).

Per quanto concerne le disposizione relative ai disavanzi sanitari (non contemplate nel testo originario del decreto-legge), si stabilisce, con riferimento all’anno 2007, che le regioni, per le quali non sono stati raggiunti gli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico finanziario individuati dai Piani di rientro, adottati in base all’Accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311[53], non sono tenute ad incrementare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivitā produttive[54], limitatamente all’importo per il quale le regioni interessate hanno adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee a realizzare l’equilibrio nel settore sanitario per il medesimo anno.

Resta ferma comunque l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159[55] (lettera a)).

 

L’articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede la nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai Piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile.

In particolare, il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro dai deficit sanitari.

 Il comma 2 prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui gli atti e le azioni posti in essere, valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.

La norma introduce, altresė, la facoltā del commissario ad acta di proporre la sostituzione dei direttori generali delle ASL ovvero delle aziende ospedaliere.

Č stata sancita, altresė, l’incompatibilitā tra l’incarico di commissario ad acta e l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi altro incarico istituzionale presso la regione commissariata.

Da ultimo, il comma 2-bis prevede che i crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta.

A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti in questione non producono interessi.

 

Per quanto concerne gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, č aggiunta la lettera e-bis) al comma 2 dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

 

Il citato articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 demanda alle regioni la definizione dell'ambito di applicazione degli accordi contrattuali[56] finalizzati all'esercizio di attivitā sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale nonché l’individuazione dei soggetti interessati, con particolare riguardo:

§         all’individuazione delle responsabilitā riservate alla regione e di quelle attribuite alle ASL nella definizione degli accordi e nella verifica del loro rispetto;

§         agli indirizzi per la formulazione dei programmi di attivitā delle strutture interessate, secondo le linee della programmazione regionale e le prioritā indicate dal Piano sanitario nazionale;

§         alla determinazione del piano delle attivitā relative alle alte specialitā e alla rete dei servizi di emergenza;

§         ai criteri per la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (comma 1).

A tal fine, il comma 2 prescrive che la regione e le ASL, anche attraverso valutazioni comparative della qualitā e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale. Tali accordi e contratti indicano:

§         gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi (lettera a);

§         il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unitā sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalitā di assistenza (lettera b);

§         i requisiti dei servizi, con particolare riferimento ad accessibilitā, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuitā assistenziale (lettera c);

§         il corrispettivo preventivato, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivitā effettivamente svolte (lettera d);

§         il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure per il controllo esterno della appropriatezza e della qualitā della assistenza e delle prestazioni rese (lettera e).

 

La norma introdotta dal decreto-legge in esame prevede che gli accordi contrattuali con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale indichino, oltre a quanto giā previsto dalla legislazione vigente, anche la modalitā con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, correlato ai volumi di prestazioni concordato ai sensi della lettera d) del medesimo comma 2.

In particolare, i contratti devono prevedere che in caso di incremento a seguito di modificazioni, intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate[57], si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei citati limiti di remunerazione.

In altri termini, come sottolineato nella relazione illustrativa, in caso di modificazioni in corso d’anno degli importi tariffari, se non intervengono accordi integrativi, il limite di remunerazione massimo nei confronti delle strutture accreditate rimane invariato con corrispondente variazione dei volumi delle prestazioni.

Si fa in ogni caso salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato (lettera b)).

 

Il comma 2 reca una norma di coordinamento, statuendo che, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente giā sottoscritti per l'anno 2008 e per le annualitā successive, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

 

Secondo la relazione illustrativa le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, ma anzi producono economie, in quanto riducono la possibilitā di contenzioso legata a modificazioni tariffarie non previste.

 

Il comma 3 sostituisce l’ultimo periodo del comma 170 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005).

 

Il citato comma 170 reca disposizioni in materia di determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenza sanitaria.

La norma prevede che la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruitā delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, č effettuata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (primo periodo).

Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali (secondo periodo).

La disposizione rimette inoltre ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, la ricognizione e l'aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (terzo periodo).

Il testo previgente del quarto periodo del comma 170, giā modificato dalla lettera o) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007)[58], prevedeva che, con la stesse modalitā e i medesimi criteri si procedesse all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno, sentite le societā scientifiche e le associazioni di categoria interessate.

In attuazione di tali previsioni, č stato adottato il D.M. 12 settembre 2006, recante Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2006, n. 289, S.O).

 

A seguito della riformulazione operata dal comma 3 dell’articolo in commento, si prevede che l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni assistenziali č effettuato – con cadenza triennale (anziché biennale) a far data dall'emanazione del decreto del Ministro della salute di ricognizione ed aggiornamento delle tariffe massime, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008 –, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali. Resta ferma l’acquisizione del parere delle societā scientifiche e delle associazioni di categoria interessate, giā prevista nella previgente formulazione.

Nel corso dell’esame in sede referente sono state aggiunte alcune ulteriori disposizioni al comma in esame, con riferimento alle modalitā per la determinazione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale.

La definizione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale deve essere effettuata, con cadenza triennale, dall’accordo previsto dall’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

 

L’articolo 4, comma 4, della legge n. 323 del 2000 (Riordino del settore termale) stabilisce che l'unitarietā del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificitā e alla particolaritā del settore e delle relative prestazioni, č assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza Stato - Regioni.

Si ricorda che, da ultimo, l’intesa del 31 ottobre 2006, n. 2663 ha reso efficace l'accordo tra le regioni, le province autonome e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per l'anno 2005.

 

Al fine di rivedere le tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale, č autorizzata, una spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010. Al relativo onere, si provvede con una riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

 

 


Articolo 8-bis
(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali
del cordone ombelicale)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 8-bis

 

Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale

 

1. Č prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilitā di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessitā per paziente compatibile. In relazione alle attivitā di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.

 

 

 

 

articolo 8-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, proroga le disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale previste dall’articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attivitā trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

In particolare, viene prorogato al 30 giugno 2008 il termine, scaduto l’11 agosto 2006, per l’emanazione del decreto ministeriale finalizzato alla predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali.

 

L’articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005 prevede che, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro l’11 agosto 2006), il Ministro della salute, con proprio decreto, predispone un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali ai fini di trapianto nonché programmi annuali di sviluppo delle relative attivitā, individuando le strutture trasfusionali pubbliche e private idonee sulla base di specifici accreditamenti.

 

Al fine di predisporre una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali e di incrementare la disponibilitā di cellule staminali del cordone ombelicale per trapianto, si consente, altresė, la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio di cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni o dalle province autonome, sentiti il Centro nazionale trapianti[59] e il Centro nazionale sangue[60].

La suddetta raccolta deve svolgersi senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico[61], in caso di necessitā, per paziente compatibile.

Da ultimo, la norma stabilisce che con il medesimo decreto ministeriale, di cui all’articolo 10, comma 3, della citata legge n. 219 del 2005, il Ministro della salute regolamenti le funzioni di coordinamento e controllo svolte dai citati Centro nazionali trapianti e Centro nazionale sangue, per le rispettive competenze.

 

L’articolo 10 della citata legge n. 219 del 2005 definisce, tra l’altro, le competenze del Ministero della salute in materia di attivitā trasfusionali, attribuendo, in particolare, al medesimo Ministero le funzioni di indirizzo e programmazione. Per le funzioni di coordinamento e controllo il Ministero della salute si avvale del Centro nazionale sangue (comma 1).

Il Ministero della salute svolge le seguenti funzioni:

§         programmazione delle attivitā trasfusionali a livello nazionale;

§         attivitā normativa, anche in adeguamento agli indirizzi ed alle direttive comunitarie;

§         controllo della produzione nazionale di emoderivati, avvalendosi anche del Centro nazionale sangue;

§         controllo sul commercio e sull'informazione riguardanti gli emoderivati;

§         autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti;

§         registrazione di farmaci emoderivati e prodotti diagnostici;

§         promozione della ricerca e sperimentazione in campo trasfusionale, con riferimento in particolare alla riduzione del volume ematico da trasfondere, anche avvalendosi del Centro nazionale sangue;

§         definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria uniformi e dei relativi criteri di finanziamento per le attivitā del servizio trasfusionale nazionale;

§         individuazione, in accordo con le associazioni di volontariato del sangue, di un programma nazionale di iniziative per la razionalizzazione ed il rafforzamento delle attivitā trasfusionali (comma 2).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2005 e successivamente ogni tre anni, il Ministro della salute, sentiti il Centro nazionale sangue e la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale[62], emana, nell'ambito del Piano sanitario nazionale, un atto di programmazione specifico per il settore trasfusionale denominato ŦPiano sangue e plasma nazionaleŧ (comma 4).

 

 


Articolo 9
(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 9

Art. 9

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci

Proroghe e disposizioni in materia di farmaci

1. Gli effetti della facoltā esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica. Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

1. Identico

2. Al fine di consentire alle competenti autoritā dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale č offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 9, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, proroga gli effetti di alcune disposizioni previste dalla legge finanziaria per il 2007 in materia di riduzione del prezzo dei farmaci e introduce una specifica disciplina per assicurare un’adeguata conoscenza delle dinamiche del mercato farmaceutico da parte delle competenti autoritā amministrative.

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il meccanismo del pay-back di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che attribuisce alle aziende farmaceutiche la facoltā di chiedere la sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale.

Tale intervento, come chiarito dalla relazione illustrativa, si rende necessario in relazione alle disposizioni dettate dall’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha confermato per tutto il 2008 i prezzi risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate dall’AIFA nel 2006 e confermate dalla stessa legge finanziaria per il 2007.

 

La citata lettera g) del comma 796 della legge n. 296 del 2006 prevede che, per il periodo 1š marzo 2007-29 febbraio 2008, le aziende farmaceutiche, entro il termine del 30 gennaio 2007, possono chiedere all’AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, dell’ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi[63] stabilita dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro (ripartito nel seguente modo: 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti).

La richiesta dell’azienda deve essere corredata dalla dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale elaborate dall’AIFA, per un importo complessivo pari all’ammontare, a livello nazionale, della riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci.

L’AIFA approva, entro il 10 febbraio 2007, la richiesta delle aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1š marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore al 30 settembre 2006. Tale ripristino č subordinato al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni, in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

§         20 febbraio 2007;

§         20 giugno 2007;

§         20 settembre 2007.

Gli atti che comprovano il versamento devono essere trasmessi dalle aziende interessate all’AIFA, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007.

La mancata o tardiva corresponsione di una rata comporta, per l’azienda inadempiente, l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore al 1° ottobre 2006 (data di entrata in vigore della determinazione dell’AIFA del 27 ottobre 2006 che stabilisce la riduzione dei prezzi al pubblico dei medicinali impiegati o dispensati dal SSN).

Con provvedimento dell’AIFA del 29 gennaio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2007, n. 34) sono state approvate le tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari di cui alle predette disposizioni (definite, rispettivamente, per le regioni e per le aziende farmaceutiche).

In attuazione della disciplina di cui al citato comma 796, lettera g), sono state adottate le determinazioni dell’AIFA del 28 febbraio e del 28 settembre 2007, che individuano i medicinali classificati nella fascia A) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a carico del Servizio sanitario nazionale), oggetto della manovra di pay-back, per i quali sono ripristinati prezzi in vigore il 30 settembre 2006.

 

articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007 ha previsto, a decorrere dal 2008, un nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale.

In base alla nuova disciplina, l'AIFA attribuisce, entro il 15 gennaio di ciascun anno, ad ogni azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci un budget annuale, calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi relativi agli ultimi dodici mesi per i quali siano disponibili i dati, distintamente per i medicinali equivalenti e per quelli ancora coperti da brevetto.

Dall'importo in questione sono detratti:

§         le somme restituite al Servizio sanitario nazionale (per il superamento dei limiti di spesa farmaceutica) ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nonché del successivo comma 3 del presente articolo che fissa le regole per il ripiano dello sforamento;

§         il valore della minore spesa prevedibilmente registrabile nel nuovo anno a séguito dell'eventuale decadenza di brevetti dell'azienda[64] (lettera a)).

La somma dei budget di ciascuna azienda, incrementata dal Fondo relativo alla spesa per i farmaci innovativi e dal Fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno, deve corrispondere all'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale (lettera b)).

In via di prima applicazione della nuova disciplina e nelle more della completa attivazione dei flussi informativi (relativi alla distribuzione diretta dei medicinali da parte delle farmacie ospedaliere oppure da parte delle farmacie convenzionate per conto delle aziende sanitarie locali), l'AIFA attribuisce, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a) e dei prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 (come risultanti dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 796, lettera f), della legge n. 296 del 2006). Il budget definitivo viene stabilito entro il 30 settembre 2008, in base ai dati derivanti dai suddetti flussi informativi; in mancanza degli stessi, ad ogni azienda č attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all'incidenza dei farmaci di PHT (prontuario della distribuzione diretta), di cui alla determinazione dell'AIFA del 29 ottobre 2004[65] .

 

La norma in esame lascia comunque invariata l’osservanza dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende farmaceutiche, in linea con i vincoli derivanti dai tetti di spesa vigenti in materia farmaceutica.

 

Con riferimento ai tetti di spesa in materia farmaceutica, il citato articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007 prevede che, a decorrere dal 2008, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non puō superare il 14 per cento del finanziamento complessivo ordinario del medesimo SSN. La spesa farmaceutica in oggetto comprende la distribuzione dei farmaci in via convenzionata, al lordo delle quote di partecipazione a carico degli assistiti (ticket regionali), nonché la distribuzione diretta dei medicinali collocati in classe “A” ai fini della rimborsabilitā, inclusa la distribuzione “per conto” e la distribuzione in dimissione ospedaliera (comma 1).

Per quanto concerne la spesa farmaceutica ospedaliera, come rilevata dai modelli CE (Conto Economico) ed al netto della distribuzione diretta (che, come detto, rientra nei limiti della spesa farmaceutica territoriale), essa non deve superare il limite del 2,4 per cento del finanziamento complessivo ordinario del Servizio sanitario nazionale (comma 5).

 

Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, lo stesso comma 1 in esame stabilisce che le date di scadenza delle rate per i versamenti da parte delle singole aziende farmaceutiche alle regioni (secondo la procedura previste dalla citata lettera g)) sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008. Le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate altresė al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

 

Il comma 2 reca norme volte a consentire alle competenti autoritā dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di adeguati elementi di conoscenza sulle dinamiche dei prezzi dei medicinali vendibili senza prescrizione medica.

La relazione illustrativa precisa che la disciplina transitoria (in vigore fino al 31 dicembre scorso) definita dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 802), in materia di prezzi di vendita al pubblico di medicinali che non necessitano di prescrizione medica, ha consentito alle autoritā amministrative competenti di conoscere sufficientemente, per l’anno 2007, le dinamiche del mercato dei predetti farmaci. Le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame sono quindi finalizzate a definire, per il futuro, un meccanismo, che pur garantendo la liberalizzazione dei prezzi prevista dalla legge finanziaria per il 2007 per questa tipologia di medicinali, permetta comunque al Ministero della salute e all’AIFA di conoscere l’andamento dei prezzi.

A tal fine, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'AIFA il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale č messo in vendita.

 

Ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE) i medicinali non soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94 del medesimo decreto legislativo, ossia, in sintesi, quelli che non rientrano nelle seguenti categorie: medicinali soggetti a prescrizione medica; medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; medicinali soggetti a prescrizione medica speciale; medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (comma 1).

Tali medicinali, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, in relazione a tali medicinali, il farmacista puō dare consigli al cliente, in farmacia. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicitā presso il pubblico se hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia, nel rispetto di determinati limiti e condizioni.

Se il medicinale č classificato nella classe c-bis di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicitā al pubblico (OTC)), in etichetta va riportata la dicitura Ŧmedicinale di automedicazioneŧ. Nei rimanenti casi (cosiddetti SOP) deve essere riportata la dicitura Ŧmedicinale non soggetto a prescrizione medicaŧ (comma 3).

Infine, l'imballaggio esterno dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, deve recare un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione da parte del consumatore, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro della salute 1° febbraio 2002 (comma 4).

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge. 4 agosto 2006, n. 248, estende la possibilitā di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad esercizi commerciali diversi dalle farmacie e consente a ciascun distributore al dettaglio di determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato sulla confezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.

 

Il comma 801 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) dispone - fatta salva la norma transitoria di cui al comma 802 - che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica sia stabilito da ciascuna farmacia o da altra struttura commerciale legittimata alla vendita. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalitā. Conseguentemente, lo stesso comma 801 sopprime, per i suddetti medicinali, il principio di determinazione di un prezzo massimo di vendita al pubblico da parte dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio ed esclude, altresė, con riferimento ai medesimi medicinali, l'applicazione delle ulteriori seguenti disposizioni:

§         l'obbligo di indicazione, sull'imballaggio esterno o (in mancanza del medesimo) sul confezionamento primario del farmaco, del prezzo massimo di vendita al pubblico ;

§         l'obbligo di comunicare al Ministero della salute, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani le variazioni dei prezzi massimi summenzionati (comunicazione che deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della decorrenza delle medesime variazioni) ;

§         la limitazione in base alla quale il prezzo massimo puō essere modificato - se in aumento - soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari .

Il comma 802 prevede che, fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi commerciali legittimati vendono i medicinali non soggetti a prescrizione medica ad un prezzo non superiore a quello massimo di vendita al pubblico in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA[66].

Il comma 803 specifica infine che, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo, cui hanno diritto, in base alla normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i farmaci non soggetti a prescrizione medica dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, č calcolato sul prezzo massimo di vendita al pubblico, come determinato, per l'anno 2007, ai sensi della norma transitoria di cui al comma 802.

 

La suddetta comunicazione del prezzo massimo ex factory deve essere rinnovata ad ogni variazione.

In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera, č prevista la sanzione amministrativa da 1000 a 6000 euro per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

 

 


Articolo 10
(Prosecuzione dell’attivitā della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 10

Art. 10

Prosecuzione dell’attivitā della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia

Prosecuzione dell’attivitā della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivitā di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, č autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

1. Identico

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

2. Identico

 

 

 

 

articolo 10, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, č diretto a consentire la prosecuzione delle attivitā di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), mediante una nuova autorizzazione di spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 (comma 1).

Va ricordato, infatti, che l’articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all’attivitā professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche. nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, autorizzava, per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione citata, la spesa di quindici milioni di euro per l’anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Pertanto, il finanziamento in origine autorizzato a tale Fondazione č giā scaduto non consentendo alla stessa, ove non sia rinnovato, di condurre a termine il progetto di ricerca che ha giustificato la sua istituzione.

 

Come ricordato nella relazione illustrativa al disegno di legge, la “Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (I.M.E.) č una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obbiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia, patologie diffuse principalmente nell’area mediterranea.

Ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2 del decreto legge 89/2003, la Fondazione IME presenta una relazione annuale sull’attivitā svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, nonché, con le stesse modalitā, una relazione, alla fine del triennio 2003-2005, sui risultati conseguiti, l’uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilitā sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti: quest’ultima č stata presentata alla fine del 2006.

 

Il comma 2 dispone in merito alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, prevedendo la corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilitā e per la sicurezza pubblica), convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, destinata, come evidenziato dalla relazione illustrativa, sia al consolidamento della stessa struttura della Fondazione e sia per l’espletamento di tutte le attivitā necessarie per consentire alla stessa di ottenere prossimamente il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

L’articolo 1, comma 5, del citato D.L. 16/2005 dispone che per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 č autorizzata la spesa di 20 milioni di euro.

 

 

 


Articolo 11
(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 11

Art. 11

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di ŦAgenzia nazionale per la sicurezza alimentareŧ, ha sede in Foggia ed č posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.

1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente:

Ŧ356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di ŦAutoritā nazionale per la sicurezza alimentareŧ e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in ŦAgenzia nazionale per la sicurezza alimentareŧ, con sede in Foggia, che č posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attivitā e il funzionamento dell'Agenzia č autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010ŧ.

 

 

 

 

articolo 11 trasforma, con decorrenza 15 gennaio 2008, l”Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare”, di cui tratta l’art. 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in “Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare”, con sede in Foggia.

Ciō, come afferma la relazione illustrativa, in ottemperanza all’Ordine del giorno 9//3256/260, presentato presso l’Assemblea della Camera in sede d’esame della legge finanziaria per il 2008, ed accolto il 15 dicembre 2007. Con tale atto si invitava il Governo a valutare la opportunitā di una ulteriore trasformazione dell’Autoritā, originariamente Comitato, in Agenzia allo scopo di rafforzarne le funzioni, ritenendo inadeguato l’assetto organizzativo previsto per l’Autoritā  rispetto alle funzioni di consulenza scientifica ad essa attribuite.

L’articolo precisa altresė (come richiesto dal citato ordine del giorno) che l’Agenzia ha sede in Foggia (l’art. 2, comma 356 della legge n. 244/2007 dispone al riguardo che L’Autoritā “si avvale di una sede referente operante nella cittā di Foggia”), e che essa “č posta sotto la vigilanza del Ministero della salute” (il citato comma 356 dispone al riguardo che “restano ferme la collocazione dell’Autoritā predetta presso il Ministero della salute …”); le norme sull’organizzazione, funzionamento e amministrazione dell’Agenzia saranno adottate con un D.P.C.M. su proposta del ministro della salute con il concerto di quello delle politiche agricole.

 

Con un emendamento approvato dalle Commissioni riunite I e V l’articolo č stato riformulato, in conformitā alle indicazioni del Comitato per la legislazione, come novella all’art. 2, comma 356, della L. 244/2007.

 

Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare č stato istituito presso il Ministero della salute con l’Intesa Stato – Regioni del 17 giugno 2004[67] e disciplinato dal Decreto in data 26 luglio 2007 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali[68]. Dal comunicato del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 risulta che il Consiglio, prendendo atto del predetto decreto interministeriale, ha stabilito che il Comitato[69] abbia come sede referente la cittā di Foggia.

Il Comitato per la sicurezza alimentare č attualmente l’interfaccia dell’Autoritā Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), di cui al Regolamento (CE) del Consiglio n. 178 del 28 gennaio 2002. il Comitato svolge, in particolare, funzioni di consulenza tecnico- scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare.

Il Comitato (art. 2 del D.M. 26 luglio 2007) č composto di 18 membri, individuati tra esperti di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalitā nelle materie attinenti la valutazione del rischi alimentare, ed in particolare nei seguenti settori:

§         additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti;

§         additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi;

§         salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui;

§         organismi geneticamente modificati;

§         prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie;

§         pericoli biologici;

§         contaminanti nella catena alimentare;

§         salute e benessere degli animali.

I membri del Comitato e gli esperti di cui il Comitato stesso intenda avvalersi devono impegnarsi ad agire in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna, rendendo apposita dichiarazione in merito all’assenza di ogni conflitto di interessi.

Il predetto Comitato č stato ridenominato “Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare” dall’art. 2, comma 356 della legge 34 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che nel contempo ha attribuito al Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 1,5 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento delle attivitā dell’Autoritā ed il funzionamento della sede di Foggia.

 

Per quanto riguarda pių in generale le Agenzie amministrative, si ricorda che il titolo II del D.Lgs. n. 300 del 1999 (artt. 8-10) detta le norme generali per l’istituzione delle agenzie. Queste svolgono attivitā a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attivitā altrimenti esercitate da amministrazioni ed enti pubblici.

Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalitā, conoscenze specialistiche e specifiche modalitā di organizzazione del lavoro, difficilmente realizzabili all'interno delle strutture ministeriali.

Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.

Le agenzie previste dal D.Lgs. 300/1999 sono attualmente otto:

§         Agenzia Industrie Difesa (art. 22);

§         Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39);

§         Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44);

§         Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88);

§         Agenzie fiscali:

§         Agenzia delle entrate;

§         Agenzia delle dogane;

§         Agenzia del territorio;

§         Agenzia del demanio[70].

Accanto a quelle citate, l’ordinamento prevede una serie di organismi, denominati “agenzie”, istituiti con distinti provvedimenti, prima del D.Lgs. 300/1999; si tratta dei seguenti:

§         Agenzia spaziale italiana (ASI);

§         Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

§         Agenzia per i servizi sanitari regionali;

§         Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali;

§         Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

§         Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§         Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS).

Per quanto riguarda le vicende successive all’adozione del D.Lgs. n. 300/1999, si ricorda che il decreto-legge 343/2001[71] ha soppresso l’Agenzia di protezione civile, istituita e disciplinata dagli artt. 79-87 del D.Lgs. 300, e ha nuovamente affidato al Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio, le competenze precedentemente assegnate all’Agenzia.

L’art. 3 della L. 3/2003 (collegato pubblica amministrazione) ha disposto la soppressione dell'Agenzia per il servizio civile, inizialmente prevista dall’art. 10, co. 7-9 del D.Lgs 303/1999 (riforma della Presidenza del Consiglio), e l’istituzione, in suo luogo, della Consulta nazionale per il servizio civile.

L’art. 4 del D.Lgs. 34/2004[72] ha abrogato gli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 300/1999, con cui erano state istituite, presso il Ministero delle attivitā produttive, l’Agenzia per le normative ed i controlli tecnici e l’Agenzia per la proprietā industriale.

L’art. 48 del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla L. 326/2003) ha inoltre istituito l’Agenzia italiana del farmaco, sottoponendola alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia.

L’art. 1, co. 368, lettera d), della legge finanziaria per il 2006 ha previsto, al numero 1), l'istituzione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, con lo scopo di concorrere all'accrescimento della competitivitā delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione delle nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali.

L’art. 12 del D.L. 35/2005[73], trasformando l’Ente nazionale del turismo (ENIT), ha istituito l’Agenzia nazionale del turismo, con il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione.

L’art. 2, co. 138, del decreto-legge 262/2006[74] ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui si intende razionalizzare il sistema di valutazione della qualitā delle universitā e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.

Il comma 160 dell’art. 2 dello stesso decreto-legge ha esteso il principio dello spoils system, previsto per gli incarichi di funzioni dirigenziali presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli incarichi conferiti ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, stabilendo che essi cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

L’art. 5 del decreto-legge 297/2006[75] in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, ha istituito, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani e ha trasferito all'Agenzia nazionale per i giovani le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana gioventu', costituita presso il Ministero della solidarieta' sociale, che č stata conseguentemente soppressa.

I commi 580-586 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) istituiscono e disciplinano l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, destinata a sostituire l’esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione, della quale si dispone la soppressione a decorrere dal 31 marzo 2007

I commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) istituiscono e disciplinano l’Agenzia nazionale per lo sviluppo della autonomia scolastica, con sede a Firenze e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali. L’agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi.

Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l’art. 40, comma 8, del decreto-legge 159/2007[76] ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2008, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.

L’articolo 4 del D.Lgs. 162/2007[77] ha istituito l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. I successivi articoli 5-7 dettano i principi che ne regolano l’attivitā e ne definiscono le competenze[78].

 

 


Articolo 11-bis
(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori)

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 11-bis

 

Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori

 

1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente:

Ŧ464. Per l'anno 2008 č autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietā sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attivitā dell'ente morale "SOS" - Il Telefono Azzurro ONLUSŧ.

 

 

 

La norma in esame, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, statuisce che il finanziamento di 1,5 milioni di euro, giā previsto dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 464, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) per le attivitā di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’Ente morale “S.O.S. - Il Telefono Azzurro Onlus” sia destinato, pių in generale, alle iniziative finanziate dal Ministero della solidarietā sociale, in materia di tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, incluso il sostegno alle attivitā della citata ONLUS “S.O.S. Telefono azzurro.

 

Si ricorda, infatti, che l’articolo 2, comma 464, della citata legge n. 244 del 2007 autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008, al fine di potenziare le attivitā di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’Ente morale “S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento[79].


 

Articolo 12
(Disposizioni in materia di universitā ed enti di ricerca)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione V

Universitā

Sezione V

Universitā

Art. 12

Art. 12

Disposizioni in materia di universitā

Disposizioni in materia di universitā ed enti ricerca

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, giā prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, giā prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle universitā, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

2. Identico

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 12, modificato nel corso dell’esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2008 (nel testo originario il termine era riferito all’adozione del piano programmatico per l’efficienza del sistema universitario) il termine entro il quale gli atenei possono, al fine di evitare che le spese fisse ed obbligatorie superino il 90% dei trasferimenti statali, non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e delle spese per il personale universitario chiamato a svolgere la propria attivitā presso il Servizio sanitario nazionale.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l’ulteriore proroga č resa necessaria dall’aumento dei costi del personale per effetto degli incrementi ordinari e dai passaggi di classe, nonché dal fatto che molti atenei hanno giā superato il limite di cui sopra.

 

Pių in particolare, si ricorda che l’articolo 51, comma 4, della legge 449/1997[80] prevede che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle universitā statali sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) non possa eccedere il 90 per cento. Il mancato rispetto del limite comporta che le universitā interessate non possono procedere a nuove assunzioni, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente.

Successivamente, l’articolo 5 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97 ha previsto che ai fini della determinazione di tale limite, per l’anno 2004 non dovessero essere considerati gli incrementi retributivi derivanti, a partire dall’anno 2002, dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico e amministrativo (comma 1). Sempre ai fini della determinazione di tale limite, e sempre per l’anno 2004, il medesimo articolo 5 (comma 2) ha previsto l’esclusione di un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L’articolo in questione era corredato da una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica (comma 3).

L’articolo 10 del d.l. n. 266/2004[81] ha disposto la proroga all’esercizio 2005 di quanto previsto, con riferimento al 2004, dal citato articolo 5 del d.l. n. 97/2004. L’articolo 8 del d.l. n. 273/2005[82] ha ulteriormente prorogato la medesima norma al 31 dicembre 2006 e, da ultimo, l’articolo 1, comma 1, del d.l. n. 300/2006 fino al 31 dicembre 2007[83].

 

Il comma 2 dispone che in attesa della definizione e attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008 la normativa previgente in materia e le universitā possono bandire i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008.

 

Si osserva, al riguardo, che i concorsi banditi dalle universitā entro il 30 giugno 2008 con l’applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procura concorsuale; pertanto non risulta chiaro il motivo per il quale č stato inserito il termine del 31 dicembre 2008 per l’applicazione di detta normativa.

Sul punto, merita ricordare che l’accesso al ruolo dei professori universitari (ordinari e associati) č subordinato al superamento di un concorso, le cui modalitā sono state ridefinite da ultimo con la legge 4 novembre 2005, n. 230[84], che ha ampiamente riformato l’assetto previsto dalla precedente legge n. 210/1998[85]; la disposizione in esame dispone la reviviscenza di questa ultima legge e la sospensione dell’efficacia di quella attualmente in vigore.

 

La legge n. 230/2005 ha introdotto un nuovo sistema basato su un procedimento a due stadi. In primo luogo, sono previste procedure finalizzate al conseguimento della c.d. idoneitā scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente (entro il 30 giugno) con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universitā e della ricerca, distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il conseguimento dell’idoneitā scientifica nazionale non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari, bensė costituisce requisito necessario per partecipare alle procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, bandite dai singoli atenei. Infatti, il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna universitā svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo.

 

In attuazione della legge n. 230/2005 č stato successivamente emanato il D.Lgs. 164/2006[86], che ha ulteriormente specificato i principi e criteri ivi stabiliti per quanto concerne le procedure per il conseguimento dell’idoneitā scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Completato il quadro delle norme primarie, con l’inizio della XV legislatura non sono stati adottati gli ulteriori e necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l. n. 230/2005 e nel d.lgs. n. 164/2006, cosė da determinare nei fatti un sostanziale blocco dei concorsi per l’accesso ai ruoli di professore universitario[87].

In tale contesto, si inserisce la norma in esame, che comporta la possibilitā di riattivare le procedure di valutazione comparativa e la temporanea reviviscenza della precedente disciplina, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210 (giā abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230/2005) e al relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.

 

Il sistema di reclutamento disciplinato dalla legge n. 210/1998 non richiede alcuna forma di abilitazione scientifica preliminare, ma prevede unicamente procedure di valutazione comparativa per posti di professore ordinario e associato, espletate direttamente dalle universitā per la copertura di posti vacanti e la nomina in ruolo, sulla base di criteri indicati nella legge stessa e nei regolamenti di attuazione[88].

 

La norma in esame prevede, tuttavia, che alle procedure concorsuali da indire debbano applicarsi le condizioni previste dall’articolo 1, comma 2-bis, del d.l. n. 7/2005[89], ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice č limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato pių meritevole.

 

A differenza della norma citata, si ricorda che la legge n. 210/1998 (articolo 2, comma 1, lett. f) prevede, quale esito della procedura di valutazione comparativa per professore ordinario e associato, che possono essere indicati due idonei. L’effettiva scelta tra questi č poi affidata al consiglio di facoltā che ha richiesto il bando, che puō motivatamente:

§         nominarne uno[90];

§         non nominarne alcuno e indire una nuova selezione;

I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltā che ha richiesto il bando, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra universitā entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolaritā degli atti.

 

Infine, il comma 3 dell’articolo 12 dispone che per l’anno 2008 continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 3, della legge 27 febbraio 1980, n. 38[91], in base al quale nelle facoltā di agraria e veterinaria e negli orti botanici č consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

Con un emendamento approvato in sede referente č stato aggiunto, al comma 3, un secondo periodo secondo il quale, a decorrere dal 2008, gli enti pubblici di ricerca possono assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa autorizzazione contenuta in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanzie.

 

La disposizione, infatti, richiama quanto previsto dall’art. 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007, l. n.296/2006, secondo il quale alcune particolari assunzioni di personale (indicate nei commi 523, 526, 528 e 530 della medesima finanziaria) devono essere autorizzate secondo le modalitā previste dall’art.35, co.4, del D.l.gs n.165/2001, il quale fa riferimento all’adozione del decreto di cui sopra, emanato come condizione per l’avvio delle procedure concorsuali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unitā. La disposizione in esame include tra questi soggetti anche le amministrazioni previste dall’art. 1, comma 643, della medesima legge finanziaria per il 2007, e cioč tutti gli enti pubblici di ricerca, per i quali la disposizione da ultimo citata ha previsto che essi possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell’80 per cento delle proprie entrate complessive, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.


Articolo 13
(Termini per la conferma di ricercatori)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 13

Art. 13

Termini per la conferma di ricercatori

Termini per la conferma di ricercatori

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltā degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universitā per la relativa qualifica.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 13, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, stabilisce che ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del d.P.R. n. 382/1980.

 

Sul punto, si ricorda che la Scuola superiore dell’economia e delle finanze – giā Scuola centrale tributaria – č stata riordinata con l’articolo 8 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 287[92] e disciplinata dal D.M. 28 settembre 2000, n. 301, Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; essa č un’istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalitā, del personale di questi ultimi, mediante l'organizzazione e la gestione di attivitā formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede, altresė, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria.

La Scuola, per lo svolgimento delle proprie attivitā istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, puō avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con le professionalitā e le competenze richieste; la Scuola puō inoltre avvalersi di personale docente di comprovata professionalitā collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza[93]; tale personale č, comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche. I professori della Scuola inquadrati ovvero in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera (D.M. n. 301/2000, art. 5). E’ inoltre previsto un contingente massimo di professori incaricati non temporanei di trenta unitā (DM 301/00, art. 5, comma 5).

articolo 19, comma 15, della legge n. 448/2001[94] ha autorizzato la Scuola superiore dell'economia e delle finanze ad assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la normativa vigente in materia universitaria; l’assegnazione degli incarichi in questione deve avvenire nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo del personale docente con incarico non temporaneo, fissata in trenta unitā dall'articolo 5, comma 5, del D.M. 28 settembre 2000, n. 301, con conseguente indisponibilitā di posti di professore. La norma č espressamente finalizzata a sviluppare e potenziare l'attivitā di ricerca della scuola stessa.

Tali ricercatori sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili, nonché le modalitā per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria[95].

La norma in esame estende a tali ricercatori il termine di cui all’articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980[96], il quale prevede che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

 

La disposizione in esame specifica che i ricercatori di cui sopra hanno la facoltā di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universitā per la relativa qualifica.

 

Si ricorda che le universitā disciplinano i trasferimenti con propri regolamenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicitā della procedura, nonché l'effettuazione dei medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria (l. n. 210/1998, articolo 3).

 


Articolo 14
(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione VI

Giustizia

Sezione VI

Giustizia

Art. 14

Art. 14

Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari

Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non č consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non č consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

 

 

 

 

articolo 14 del decreto-legge proroga nelle funzioni, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari il cui mandato sarebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2007.

Originariamente il decreto-legge prorogava le funzioni di questi magistrati onorari di soli sei mesi e dunque fino al 30 giugno 2008; la proroga fino al 31 dicembre 2009, a meno che non intervenga prima la riforma della magistratura onoraria, č frutto dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, “l'articolo in esame č finalizzato a consentire all'amministrazione giudiziaria di continuare ad avvalersi dell'apporto di tale categoria di magistrati onorari (assolutamente indispensabili tenuto conto delle attuali vacanze di magistrati ordinari, come gli uffici, specie di Procura, insistentemente segnalano), in vista della riforma organica della magistratura onoraria di tribunale di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998”.

 

In relazione alla disposizione in esame, si segnala che l’art. 4 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) prevede che i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO) – con i giudici di pace, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d’appello per i minorenni ed i giudici popolari della corte d’assise - appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari. La disciplina relativa ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in gran parte comune, č dettata – oltre che dal citato R.D. n. 12 del 1941 - da specifiche circolari del C.S.M., che contengono numerose disposizioni di dettaglio. Secondo la previsione contenuta nell’art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998[97], i GOT e i VPO erano destinati a svolgere funzioni temporanee[98]  e di mera "supplenza" della magistratura ordinaria.

Tali magistrati onorari, sostituiscono attualmente i giudici e i pubblici ministeri “ordinari” in sempre pių numerose udienze e molto spesso hanno un loro ruolo assegnato con funzioni, competenze e responsabilitā identiche a quelle della magistratura togata.

 

Per quanto riguarda le funzioni dei giudici onorari di tribunale, l’art. 43-bis del regio decreto n. 12/1941 attribuisce al presidente del tribunale (o del presidente di sezione dell’ufficio) il compito di assegnare il “lavoro giudiziario” ai magistrati (sia ordinari che onorari), fermo restando il principio generale in base al quale i GOT possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di assenza dei giudici ordinari. L’art. 43-bis non indica in positivo le funzioni da esercitare o i procedimenti che possono essere assegnati al GOT, limitandosi a precisare che il presidente del tribunale, nell’assegnare i procedimenti, segue il criterio di non affidare ai giudici onorari:

§         nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

§         nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio)[99].

I vice procuratori onorari, che l’art. 72 dell’ordinamento giudiziario prevede solo come “possibili” delegati del PM, sostituiscono in maniera pressoché stabile il magistrato togato nelle udienze monocratiche. Nei procedimenti civili, tale delega č possibile senza alcun limite; in quelle penali č invece limitata a specifici casi indicati dall’art. 72 dell’ordinamento giudiziario (ad es: la partecipazione all’udienza dibattimentale e di convalida dell’arresto nel rito direttissimo, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, ecc).

L’art. 42-ter dell’ordinamento giudiziario prevede che la nomina dei GOT e dei VPO avvenga con decreto del Ministro della giustizia, in conformitā della deliberazione del CSM, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio[100].

Per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario l’art. 42-ter O.G. richiede il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneitā fisica e psichica; d) etā non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni; e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza; g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. L’aver giā svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, o la professione di avvocato o di notaio, costituisce un titolo di preferenza, al pari dell’insegnamento di materie giuridiche o dello svolgimento di funzioni dirigenziali nelle cancellerie e segreterie giudiziarie o in generale nella PA.

La nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario ha durata triennale[101], con la possibilitā della conferma per un solo ulteriore mandato di tre anni (art. 42-quinquies); il periodo massimo di permanenza nell’ufficio č quindi di sei anni.

 

Si ricorda che giā l’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitā di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge17 agosto 2005, n. 168, aveva confermato nell’incarico per un ulteriore periodo di due anni i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari giā confermati (quelli, quindi, alla scadenza del sesto anno di mandato) che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione (23 agosto 2005). Tali magistrati onorari avrebbero, quindi, dovuto cessare dalle funzioni il 31 dicembre 2007, alla scadenza dell’ottavo anno di mandato.

La disposizione in commento consente invece a tali magistrati di restare in carica altri due anni (per un totale di 10 anni complessivi), sempre che non intervenga prima la riforma organica della magistratura onoraria.

 


Articolo 15
(Disposizioni in materia di arbitrati)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 15

Art. 15

Disposizioni in materia di arbitrati

Disposizioni in materia di arbitrati

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008.

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, č differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: Ŧal 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente leggeŧ sono soppresse.

 

 

 

 

L'articolo 15 differisce al 1° luglio 2008 l’applicabilitā delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici, contenute nell’art. 3, commi da 19 a 22, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine, esplicitamente indicato nella disposizione, di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietā industriale e intellettuale.

 

I commi 19 e 20 del richiamato articolo 3 contengono il divieto (e disciplinano le conseguenze della violazione del medesimo divieto) per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici economici, nonché per le societā interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti.

In base al comma 21, rispetto a contratti giā sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la medesima disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e 2 a declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltā sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; i collegi arbitrali, costituiti invece successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Il comma 22 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

 

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame in sede referente, viene inoltre previsto il differimento al 30 giugno 2008 del termine del 30 settembre 2007, relativo alla costituzione dei collegi arbitrali, contenuto nella disposizione transitoria di cui al richiamato articolo 3, comma 21, della legge finanziaria 2008. A seguito di tale differimento, l’obbligo di declinare la competenza arbitrale opera rispetto ai contratti giā sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (1° gennaio 2008), per le cui controversie i collegi arbitrali non si siano ancora costituiti alla data del 30 giugno 2008.

In base al secondo periodo della disposizione in commento (anch’esso introdotto durante l’esame in sede referente), che novella il citato comma 21, si prevede che i collegi arbitrali costituiti successivamente a tale data decadano automaticamente.

 

In relazione al differimento operato dal testo in esame e alle illustrate modifiche all’art. 3, co. 21, della legge finanziaria 2008 (relativo ai contratti giā sottoscritti alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria), occorre chiarire la disciplina transitoria applicabile ai contratti sottoscritti prima del 1° luglio 2008, ma successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Sia il testo, sia la relazione illustrativa precisano che il differimento dell’applicabilitā delle disposizioni recanti il divieto di arbitrato per i contratti pubblici si rende necessario per consentire l'attribuzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietā industriale, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 168 del 2003[102].

Non appare del tutto chiara la portata normativa di quest’ultimo riferimento, in considerazione del fatto che l’art. 3, co. 19-22 della legge finanziaria 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietā industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza č attualmente prevista dal D.Lgs. 168/2003, che ha istituito le medesime sezioni specializzate.

A questo proposito si ricorda che l’articolo 16, della legge n. 273 del 2002[103], ha delegato il Governo all’istituzione, con uno o pių decreti legislativi, di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietā industriale e intellettuale.

 

Finalitā dell’intervento legislativo č stata quella di assicurare, in conformitā delle previsioni dell’art. 91 del regolamento CE n. 40/1994 del Consiglio, una rapida definizione delle controversie in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di utilitā, disegni e modelli e diritto d’autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale che interferiscano con la tutela della proprietā industriale e intellettuale.

 

Con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 č stata data attuazione alla delega contenuta nell’art. 16 della legge n. 273/2002 che prevedeva, in particolare, l’istituzione - presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d’appello - di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietā industriale e intellettuale[104]. In particolare, ai sensi dell’art. 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d’appello interessate all’istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

 

Nella previsione di un avvio dell’attivitā in cui le sezioni specializzate - anche per quanto previsto in sede di disciplina transitoria (cfr. art. 6) - potrebbero ricevere limitati carichi di lavoro, viene concessa ai capi degli uffici giudiziari la possibilitā di utilizzare i giudici delle sezioni anche per la trattazione di altri procedimenti, sempre che ciō non comporti ritardi nella definizione delle controversie in materia di proprietā industriale e intellettuale.

La competenza per materia delle sezioni specializzate č definita dall’articolo 3 del provvedimento che ricalca quanto indicato dal comma 1 dell’art. 16 della legge delega, integrandolo con la previsione della competenza sui marchi internazionali; la competenza riguarda cosė le controversie relative a marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietā vegetali, modelli di utilitā, disegni e modelli e diritto d’autore nonché fattispecie di concorrenza sleale che interferiscano con la tutela della proprietā industriale e intellettuale.

L’articolo 6 provvede all’introduzione di una specifica disciplina transitoria che mira a garantire un efficiente avvio del funzionamento delle nuove sezioni, non appesantendone i carichi di lavoro con le cause pendenti; tale disciplina prevede:

la competenza del giudice previgente sulle controversie nelle materie relative alla proprietā industriale e intellettuale giā pendenti al 30 giugno 2003.

la competenza delle sezioni specializzate sulle nuove cause iscritte a ruolo a partire dal 1° luglio 2003.

 

 

 

Articolo 16
(Attivitā di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 16

Art. 16

Attivitā di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano

Attivitā di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: ŦIl commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione č sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.ŧ;

a) identica

b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ŦIl compenso spettante al commissario č determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, č corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle speseŧ.

b) identica

 

 

 

 

articolo 16, non modificato in sede referente, apporta alcune modifiche all’articolo 30 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, c.d. collegato fiscale, sostituendo i primi due periodi del comma 4 e aggiungendo due ulteriori periodi al comma 4-bis.

 

L'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone il commissariamento e la liquidazione dei crediti e di una parte dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano; tali provvedimenti si rendono necessari, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, in relazione al profondo dissesto finanziario che presenta la Fondazione, verificato dal Comitato di vigilanza nel corso del mese di settembre 2007[105]. Per quanti d’interesse, il comma 4 stabilisce che il commissario predisponga in via d'urgenza un piano di soddisfazione dei beni della Fondazione, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A del decreto n. 277 del 2004. Il piano č sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicitā. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, č stato precisato, altresė, che, nell’ambito delle procedure di liquidazione, resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietā coltivatrice)[106] e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817[107].

Il commissario puō avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 4-bis, prevede una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato, specificando che i compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica.

 

Le modificazioni apportate dalla lettera a) al comma 4 comportano:

§         l’introduzione di un termine fisso di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione (nel testo previgente si faceva riferimento ad una predisposizione in via d’urgenza del piano);

§         l’inserimento del riferimento all’articolo 108, secondo comma, del regio decreto n.267/1942[108], ai sensi del quale il comitato di vigilanza dovrā chiedere al giudice delegato la cancellazione delle iscrizione relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri relativi ai beni immobili e agli altri beni iscritti in pubblici registri;

Per quanto riguarda il comma 4-bis, la lettera b) prevede che siano aggiunti due nuovi periodi secondo i quali: il compenso dovuto al commissario č stabilito sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro di grazia e giustizia  n.570/1992; ai componenti del comitato di vigilanza č corrisposto un compenso non superiore al 10 per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese; ai rappresentanti dei creditori compete esclusivamente il rimborso delle spese.

 

 


Articolo 17
(Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

Art. 17

Art. 17

Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario

Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: Ŧe comunque non oltre il 30 giugno 2006ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧe comunque non oltre il 31 dicembre 2008ŧ.

1. Identico

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č prorogato al 15 dicembre 2008.

2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: Ŧentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 15 dicembre 2008ŧ.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 17 proroga al 31 dicembre 2008 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. L'articolo 17, comma 10, del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 188[109], come modificato dall'articolo 15 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273[110], fissava tale termine al 30 giugno 2006.

 

Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana č la societā RFI, appartenente al gruppo Fs. I rapporti fra lo Stato (concedente) e RFI (concessionario) sono disciplinati dall’articolo 5 del DPR 1998, n. 277, il quale rinvia all’atto di concessione (DM. 31 ottobre 2000, n. 138T, articolo 4) e al contratto di programma (contratto di programma 2001-2005, sottoscritto il 2 maggio 2001 e successivi aggiornamenti)[111].

I rapporti fra RFI e le singole imprese sono invece regolati, sulla base di numerose direttive comunitarie (91/440/CE, 95/18/CE, 95/19/CE, 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE), recepite con DPR 8 luglio 1998, n. 277, DPR 16 marzo 1999, n. 146 e Dlgs. 8 luglio 2003, n. 188, a mezzo di contratti di accesso all’infrastruttura, stipulati in accordo con il Prospetto informativo della rete (PIR), strumento previsto dal Dlgs. dell’8 luglio 2003, n. 188, per stabilire regole generali, scadenze, procedure, criteri di definizione e riscossione dei corrispettivi, criteri per la richiesta e l’assegnazione della capacitā.

Ai sensi di tale normativa, il gestore della rete ferroviaria č tenuto a consentire alle imprese ferroviarie nazionali ed internazionali, interessate allo svolgimento dell’attivitā di trasporto, l’accesso all’infrastruttura, alle seguenti condizioni:

§         possesso della licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti;

§         possesso del certificato di sicurezza rilasciato dal gestore della rete;

§         pagamento di un canone di accesso.

 

I criteri di determinazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono contenuti nell'articolo 17 del D.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, nonché nel  D.M. 21 marzo 2000, n. 43/T, e, con riferimento alle singole tratte delle rete italiana, dal capitolo VI del Prospetto informativo della rete, sopra citato.

Il decreto del Ministero dei trasporti recante la determinazione del canone viene emanato sulla base di una relazione presentata dal gestore dell’infrastruttura RFI. Tale relazione - secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto legge – non risulta attualmente  ancora pervenuta. L’espletamento delle ulteriori fasi delle prescritte procedure - che prevedono l’acquisizione dei pareri del CIPE e della Conferenza permanente Stato-Regioni, e che coinvolgono le competenze di due Ministeri infrastrutture e trasporti – rendono pertanto opportuno, secondo quanto specificato nella citata relazione, di fissare il termine per l’emanazione del decreto al termine del 2008, mantenendo in vigore, fino a tale data, gli importi dei canoni attualmente previsti.

 

Il comma 2 – modificato dalle Commissioni I e V – proroga al 15 dicembre 2008 il termine per la conclusione dell’indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall’articolo 2, comma 253, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Tale comma stabiliva che l’indagine dovesse concludersi entro trenta giorni dall’entrata in vigore (1° gennaio 2008) della legge finanziaria stessa.

Nel testo originario del comma 2, la proroga era invece formulata differendo al 15 dicembre 2008 l’entrata in vigore delle norme contenute nel citato articolo 1, comma 253, della legge finanziaria 2008.

 

Si ricorda che l’indagine č volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di esser forniti in condizioni di equilibrio economico ma ritenuti di utilitā sociale.

La relazione di accompagnamento al decreto legge chiarisce che la proroga si renderebbe necessaria sulla base della recente pubblicazione di nuove disposizioni comunitarie in materia di trasporto ferroviario, che potrebbero determinare rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento e impongono pertanto un pių adeguato approfondimento in sede di effettuazione dell’indagine in esame.

In particolare, la relazione fa riferimento al Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e ferrovia, che abroga i regolamenti n. 1191/1969 e n. 1107/1970, ed al Regolamento CE n. 1371/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. Tali regolamenti entreranno entrambi in vigore il 3 dicembre 2009.

 


Articolo 18
(Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 18

Art. 18

Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96

Modifiche all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico

a) nel primo periodo, dopo le parole: Ŧlegge speciale,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧe in ipotesi di delocalizzazione funzionale,ŧ;

a) identica

b) nel secondo periodo, le parole: Ŧun anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativoŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧil 31 dicembre 2008ŧ.

b) identica

 

 

 

 

articolo 18, non emendato nel corso dell’esame in sede referente, modifica l'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96[112], estendendo alle ipotesi di delocalizzazione funzionale la deroga alla disciplina delle concessioni aeroportuali di cui all’articolo 704 del codice della navigazione, deroga limitata alle concessioni giā rilasciate e a quelle da rilasciare entro il 23 giugno 2006; l’articolo proroga inoltre al 31 dicembre 2008 il suddetto termine.

 

Si ricorda che il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 ha introdotto, con l’articolo 3, il nuovo titolo III del codice della navigazione, novellandone peraltro l’articolo 704 che disciplina la procedura per l’assegnazione della concessione della gestione degli aeroporti di rilevanza nazionale. A norma del primo comma del medesimo articolo 3 del decreto legislativo 2005, n. 96, il provvedimento di concessione (da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa) č emanato, per un periodo  massimo di durata di quaranta anni, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria e non pių attraverso le generiche “procedure concorrenziali” di cui alla precedente formulazione.

Alla nuova disciplina sono sottratte, a norma del secondo comma del medesimo articolo 3, oltre che le concessioni giā rilasciate (anche in base a legge speciale), quelle il cui procedimento di rilascio risulti in itinere: si tratta in particolare dei procedimenti pendenti al 23 giugno 2005 (momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96), avviati in base al regolamento del 12 novembre 1997, n. 521[113]. Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96; impone che essi debbano concludersi entro il termine del 23 giugno 2006, termine che viene ora prorogato dall’articolo in esame.

 


Articolo 19
(Contratti pubblici)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 19

Art. 19

Contratti pubblici

Contratti pubblici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

1. Identico

 

 

 

articolo 19, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’applicazione dell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), riferite agli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004).

Tale termine coincide con il 1° luglio 2008, vale a dire con il termine per l’emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi del medesimo codice dei contratti pubblici di due anni dalla data di entrata in vigore del codice.

L’articolo 256 del codice dei contratti pubblici reca le abrogazioni conseguenti all’entrata in vigore del medesimo provvedimento. Il comma 4, in particolare, precisa che il regolamento attuativo del codice (di cui all’articolo 5) elenca le norme abrogate, con decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento, facendo specifico riferimento alle disposizioni contenute in alcuni provvedimenti esplicitamente indicati. Tra queste, il citato comma 4 richiama gli articoli da 351 a 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

 

Si ricorda che il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, non risulta ancora pubblicato. Sullo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri del 23 luglio 2007 si č espresso il Consiglio di Stato nell’adunanza del 17 settembre 2007[114].

 

Tali disposizioni stabiliscono, in relazione ai creditori dell’esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilitā di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante all’esecutore di opere pubbliche.

 

In particolare, l’articolo 351, primo comma, prevede che ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sia concesso il sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autoritā amministrativa riconosca che il sequestro non possa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera, nel qual caso l’articolo 353 stabilisce un ordine di prioritā tra i crediti rispetto ai quali l’Amministrazione puō annuire alla concessione di sequestri. Il sequestro č comunque possibile, a norma del secondo comma dell’articolo 351, rispetto alle somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

L’articolo 352 disciplina la comunicazione delle domande di sequestro dalla competente Autoritā giudiziaria all'Autoritā amministrativa.

L’articolo 354 reca una disposizione speciale per i creditori per indennitā dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere, facendo salvi i privilegi e i diritti che ad essi competono in base al codice civile e alla normativa in materia di espropriazione per causa di utilitā pubblica e, conseguentemente, la concessione di sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

L’articolo 355 prevede la competenza da parte dell'autoritā che avrā ordinato un sequestro a decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata e la revoca del sequestro.

 

Attraverso l’articolo in commento, quindi, viene garantita l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate della legge 2248/1865, allegato F, anche successivamente all’entrata in vigore del regolamento e fino alla scadenza del termine per l’emanazione dei decreti correttivi del codice dei contratti pubblici.

 

Tale disposizione appare conseguente alle perplessitā espresse dal Consiglio di Stato sull’articolo 164 dello schema di regolamento (che riproduce i richiamati articoli da 351 a 355 della legge n. 2248 del 1865), in ordine in particolare alla possibilitā che “il regolamento (che ha natura di esecuzione e di attuazione) possa delegificare una materia (quella dei limiti ai diritti dei creditori), che attiene a diritti soggettivi e che finora era regolata da una fonte primaria che, per il principio di specialitā, poteva derogare alle regole generali recate dal c.c. e dal c.p.c. in tema di sequestro e pignoramento di crediti”. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “in assenza di norme che disciplinano, nel codice, la materia dei creditori dell’appaltatore, il regolamento non puō introdurre alcuna disposizione sostitutiva degli artt. da 351 a 355, l. n. 2248/1865, non essendo un regolamento di delegificazione né essendo la materia indicata dall’art. 5 del codice tra quelle regolamentari”.


Articolo 20
(Regime transitorio per l’operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 20

Art. 20

Regime transitorio per l’operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

Regime transitorio per l’operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalitā durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalitā di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 20, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, estende l’applicazione della disciplina transitoria prevista per la redazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136[115] alle revisioni generali delle medesime norme tecniche.

Tale estensione non opera rispetto alle verifiche tecniche e agli interventi relativi:

§         agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalitā durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalitā di protezione civile;

§         agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 dell'8 maggio 2003.

 

Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 reca i ŦPrimi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismicaŧ.

 

Si ricorda che le Norme tecniche per le costruzioni sono state adottate con DM 14 settembre 2005, in attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 136 del 2005.

Tale ultima disposizione ha attribuito al Consiglio dei lavori pubblici la competenza a provvedere, con il concerto della Protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Il DM 14 settembre 2005 ha riformato definitivamente i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, allo scopo di riunire in un T.U. la disciplina tecnica relativa alla progettazione ed all’esecuzione delle costruzioni e di realizzarne nel contempo l’omogeneizzazione e la  razionalizzazione. Tali norme rappresentano la messa a punto, per la prima volta nella legislazione nazionale, di una normativa complessa e completa in materia di costruzioni relativa alla progettazione strutturale degli edifici ed alle principali opere di ingegneria civile, alle caratteristiche dei materiali e dei prodotti utilizzati. Essa costituisce, inoltre, un aggiornamento del quadro normativo nazionale in materia strutturale, basato essenzialmente sulle leggi fondamentali n. 1086/1971 e sulla legge n. 64/1974. Si ricorda, infine, che il nuovo corpo normativo interagisce in modo rilevante anche con la disciplina dell’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003, la cui applicabilitā continuerā a rimanere facoltativa.

Il comma 2 dell’articolo 5 ha previsto l’emanazione delle norme tecniche con le procedure di cui all’articolo 52 del T.U. in materia di edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001)[116], di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Con il comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto legge n. 136, aggiunto dall'art. 14-undevicies, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115[117], č stato previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del DM 14 settembre 2005[118] – fino al 23 aprile 2007 – al fine di permettere una fase di sperimentazione delle nuove norme tecniche e durante il quale sarebbe stato possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente di cui alla legge n. 1086/1971 ed alla legge n. 64/1974.

Con l’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300[119], č stata prorogata al 31 dicembre 2007 la fase transitoria durante la quale, in alternativa alle norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 14 settembre 2005, puō continuare ad applicarsi la normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64[120].

 

La relazione illustrativa – dopo aver ricordato che “il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto n. 74 reso nelle sedute del 13 e 27 luglio 2007, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo delle ŦNorme tecniche per le costruzioniŧ, che costituisce revisione organica e generale del precedente testo emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 settembre 2005”[121] – precisa che “in considerazione del carattere organico e generale della nuova normativa tecnica, emerge la necessitā che anche l'entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni sia accompagnata da un adeguato periodo transitorio nel quale sia consentita la possibilitā di applicazione in alternativa della normativa precedentemente in vigore”. Si segnala tuttavia che il successivo decreto di approvazione delle nuove norme tecniche del Ministro delle infrastrutture non risulta ancora adottato.

 

Si ricorda che - in sede di Conferenza unificata del 20 dicembre 2007 - sul testo delle nuove norme era stata acquisita l’intesa con le regioni e gli enti locali. Il parere favorevole delle Regioni era in particolare condizionato all’inserimento in un apposito provvedimento legislativo di una norma volta a disciplinare il regime transitorio, volto a garantire una graduale applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo l’applicabilitā della normativa previgente.

 

Secondo alcune Regioni, il provvedimento accoglie solo in parte quanto richiesto nella Conferenza Unificata. Come evidenziato in una lettera inviata dal Presidente della Regione Umbria al Ministero delle infrastrutture dello scorso 4 gennaio, se da un lato “l’impegno del Governo č stato puntualmente rispettato con il disposto dell’articolo 20 del Decreto-legge mille proroghe”, dall’altro č mancata la contestuale approvazione delle nuove norme tecniche che avrebbero dovuto essere pubblicate prima del 31 dicembre 2007 per evitare l’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005. Da ciō deriva “una situazione di estrema incertezza che sta portando al blocco delle progettazioni se non interverrā tempestivamente un provvedimento che proroghi di alcuni mesi il termine dell’art. 5 del D.L. n. 136/2004, giā fissato dall’articolo 8 della legge n. 17/07 al 31 dicembre 2007, fino all’entrata in vigore della nuova normativa”.

 

 


Articolo 21
(Proroga utilizzo disponibilitā Enac per interventi aeroportuali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 21

Art. 21

Proroga utilizzo disponibilitā Enac per interventi aeroportuali

Proroga utilizzo disponibilitā Enac per interventi aeroportuali

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) č autorizzato, con le modalitā di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilitā di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) č autorizzato, con le modalitā di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilitā di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

 

 

 

 

L’articolo 21 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare, secondo le modalitā di cui all'articolo 1, comma 582, della legge finanziaria 2006[122], le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.

Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC č tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilitā in questione al Ministro dei trasporti, che individua, con decreto, gli investimenti da finanziare, a valere sulle medesime risorse. In seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente, č stato previsto che il decreto dovrā essere emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture.

L’articolo in esame č finalizzato a consentire, anche per l’anno 2007, quanto giā previsto, per gli anni 2004 e 2005, dall’articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007). Tale norma, infatti, autorizzava l’ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili in bilancio al 1° gennaio 2006 (entrata in vigore della legge), con esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'ENAC era tenuto a comunicare l'ammontare delle disponibilitā in oggetto al Ministro (delle infrastrutture) e dei trasporti, cui competeva l’emanazione del decreto per l’individuazione degli investimenti da finanziare con tali risorse.

 

Va ricordato che l’ENAC, istituito con decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250[123], č un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L’articolo 11 del medesimo decreto istituivo, riconosce al Ministro dei trasporti e della navigazione funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attivitā dell'ENAC, affidandogli il compito di emanare direttive generali per programmarne l'attivitā e di approvarne bilanci di esercizio e proposte in materia di pianificazione e sviluppo del sistema aeroportuale nazionale.

Compete invece al consiglio di amministrazione, a norma dell’articolo 5 dello statuto dell’ENAC[124], il compito di determinare obiettivi e programmi, di adottare le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria, di verificarne infine l’attuazione.

A norma dell’articolo 7 del decreto istituivo, le entrate dell'ENAC sono costituite da:

§          trasferimenti statali per l'espletamento dei compiti previsti dal medesimo decreto e per l'attuazione del contratto di programma, inseriti nella tabella C della legge finanziaria (la legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedeva in favore dell’ENAC - UPB 3.1.2.1.15 Sicurezza del trasporto aereo, cap. 1921 Somme da trasferire all’Ente nazionale per l’aviazione civile - stanziamenti pari a 62,227 milioni di euro per il 2007, 70,25 milioni di euro per il 2008, 71,640 milioni di euro per il 2009);

§          tariffe per prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro dei trasporti (e della navigazione), di concerto con il Ministro del tesoro;

§          proventi di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449[125] (articolo 7), destinati alla manutenzione straordinaria, all'adeguamento e allo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile e derivanti da:

-          canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti;

-          sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862[126] e del successivo regolamento approvato con d.m. 18 giugno 1981;

-          altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

§          proventi derivanti da entrate diverse.

 


Articolo 22
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 22

Art. 22

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: Ŧdal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decretoŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧdal 1o luglio 2008ŧ.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 22, non emendato nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 1° luglio 2008 il termine previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117[127], il quale sancisce che la limitazione di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del Codice della strada[128], si applica ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 117/2007, e, pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2008.

Il comma 2-bis dell’articolo 117 del nuovo Codice della strada, introdotto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 2, comma 2 del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (convertito con legge n. 160/2007), preclude ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. La limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, del medesimo Codice purché la persona invalida sia presente sul veicolo medesimo.

 

Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di conversione del decreto legge, la finalitā della proroga č connessa all’esigenza di approfondire la effettiva rispondenza della norma citata alla finalitā di incrementare la sicurezza nella circolazione per i neopatentati. Dalle verifiche effettuate sulle vetture in commercio nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 117/2007, risulta infatti che la predetta limitazione esclude dalla possibilitā di guida alcune vetture di piccola cilindrata, mentre la consente per veicoli pių grandi, che possono raggiungere elevati limiti di velocitā. Il Governo ritiene pertanto opportuno prevedere una modifica della norma, elevando da 50 a 55 kW/t il limite di potenza specifico riferito alla tara, e contestualmente – per evitare che i giovani neopatentati possano accedere alla guida di auto aventi prestazioni eccessive e, quindi, potenzialmente pericolose - fissare un limite di potenza massima di 70 kW per gli autoveicoli della categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al conducente).

 

Si segnala, in proposito, che l’articolo 5, comma 1, del disegno di legge AC 2480-B Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada - giā approvato dalla Camera e modificato dal Senato, e attualmente all’esame della IX Commissione trasporti della Camera – reca una modifica dell’articolo 117, comma 2 bis, volta appunto a prevedere i nuovi criteri di limitazione alla guida per i neopatentati, quali sopra indicati (55 kW/t per la potenza specifica e 70 kW per la potenza massima degli autoveicoli della categoria M1).

 


Articolo 22-bis
(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 22-bis

 

Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori

 

1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ŦFino alla data del 1o gennaio 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦFino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),ŧ.

 

 

 

 

articolo 22-bis – introdotto con un emendamento approvato dalle Commissioni I e V – reca la proroga di un termine previsto dal codice della strada in materia di certificazione medica per la guida dei ciclomotori.

In particolare, l’articolo 116, comma 1-ter, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) come modificato dall’articolo 5 del decreto legge n. 115/2005 (convertito dalla legge n. 168/2005), ha introdotto anche per i cittadini maggiorenni, che non siano titolari di patente, l’obbligo di conseguire per la guida dei ciclomotori il certificato di idoneitā. Il comma 1-quater del medesimo articolo 116, nel prevedere che i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A (motoveicoli di massa complessiva fino a 1,3 t), ha stabilito che, fino alla data del 1° gennaio 2008, la certificazione potrā essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

articolo 22-bis in esame, modificando il comma 1-quater dell’articolo 116 del codice della strada, proroga la durata di tale periodo transitorio fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/126/CE del 20 dicembre  2006, concernente la nuova disciplina della patente di guida (il cui termine di recepimento č stabilito al 19 gennaio 2011).

 

Si ricorda, in proposito, che la direttiva 2006/126/CE (destinata ad essere attuata in via amministrativa), ha l'obiettivo di attualizzare – attraverso una rifusione - la normativa vigente in materia di patenti di guida (direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 e successive modificazioni) e di sostituire gli oltre 110 modelli di patente in circolazione con un modello unico in formato carta di credito, anche al fine di agevolare i controlli.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 19 gennaio 2011 (quattro anni dal momento dell’entrata in vigore della direttiva). La maggior parte delle disposizioni, compresa quella concernente l’introduzione del nuovo modello di patente, deve essere applicata a decorrere dal 19 gennaio 2013 (sei anni dall’entrata in vigore della direttiva). Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire, entro il 19 gennaio 2033, la conformitā di tutte le patenti in circolazione al modello europeo. La direttiva non pregiudica i diritti relativi all’abilitazione alla guida acquisiti in data antecedente all’applicazione della stessa.

La direttiva prevede inoltre che, entro il 19 gennaio 2013, tutte le patenti di guida abbiano una validitā amministrativa limitata: 10 anni estendibili a 15 da ciascuno Stato membro, per ciclomotori (AM), motocicli con o senza side car e veicoli a tre ruote (A1, A2, A) e per gli autoveicoli di non oltre 3.500 chili (B1, B e BE), 5 anni per le altre tipologie di patenti. Tale limitato periodo di validitā rende possibile procedere periodicamente all’aggiornamento dei dati e della fotografia del titolare e all’introduzione di nuovi elementi di sicurezza: in caso di rinnovo della patente, gli Stati membri restano comunque liberi di prevedere nuovi esami attitudinali, medici o oculistici.

La direttiva fissa anche limiti d'etā, differenziati per categoria di autoveicoli, per ottenere la patente di guida, lasciando agli Stati un certo margine di manovra per innalzare o abbassare l'etā minima.

Per i veicoli a due ruote viene imposto il principio dell’accesso graduale che, pur attribuendo agli Stati membri una limitata discrezionalitā in relazione all’etā minima, impone al motociclista il quale intenda ottenere l’autorizzazione a guidare motoveicoli, di acquisire esperienza prima su veicoli di cilindrata inferiore.

Per i ciclomotori viene introdotta una nuova categoria europea (AM), per la quale č richiesto il superamento di una prova teorica: l’obiettivo č quello di aumentare la sicurezza stradale proprio per i motociclisti pių giovani, che sono maggiormente esposti ai pericoli della circolazione stradale.

 


Articolo 23
(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 23

Art. 23

Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo

Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

1. Identico

 

1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalitā con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.

 

 

 

 

articolo 23, al comma 1, differisce al 1° gennaio 2009 l’applicabilitā delle modificazioni all'articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, successive alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione[129] (avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione di quest’ultima nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 1° dicembre 2007).

Il richiamato articolo 21-bis, nel testo originario introdotto dalla legge di conversione, prevede, in particolare, al comma 1, che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 per la realizzazione di alcuni programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalitā organizzata (previsto dall’art. 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’art. 13, comma 2, deI decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273), le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi rivolti alla stessa platea di beneficiari (avviati con l'art. 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152) e non impegnate siano destinate al finanziamento delle proposte giā ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 2522, 30 dicembre 2002 e 21 novembre 2003 concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

Tale disposizione č stata successivamente novellata dall’articolo 2, comma 444, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha previsto la destinazione alla finalitā indicata non, come nel testo originario, delle risorse “non impegnate” alla data del 31 dicembre 2007, bensė di quelle alla medesima data “non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma” relativi alla localizzazione degli interventi.

 

La novella costituisce attuazione dell’impegno contenuto nel primo punto del dispositivo della risoluzione 8-00103 approvata nella seduta dell’VIII Commissione ambiente dell’11 dicembre scorso, relativo in particolare all’adozione “di ogni possibile iniziativa, anche normativa, a partire dalla corrente manovra di bilancio, per ammettere a finanziamento tutti gli accordi di programma ratificati dai consigli comunali entro il 31 dicembre 2007, cosė come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e a procedere, una volta verificati i requisiti, alla stipula delle convenzioni, al fine di garantire una rapida attuazione degli interventi”.

 

L’articolo in commento, quindi, č volto a differire l’applicabilitā di tale novella al fine, indicato nella relazione illustrativa, di fare in modo che le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991 “siano da subito utilizzate nel corso dell'anno 2008, qualora non impegnate alla scadenza del 31 dicembre 2007, per finalitā riconducibili alla risoluzione della problematica del disagio abitativo”.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, riserva una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 21-bis del D.L. 159/2007, alla destinazione originaria del finanziamento dei programmi costruttivi a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalitā organizzata, ponendo tuttavia la condizione della ratifica dell'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Viene demandato al Ministero delle infrastrutture la ripartizione di tali risorse tra gli accordi di programma segnalati da comuni entro il 15 marzo 2008, prevedendo l’eventuale ricorso al criterio proporzionale.

Per gli alloggi eventualmente eccedenti i finanziamenti disponibili, la medesima disposizione prevede la possibilitā di realizzazione con fondi privati e, con riferimento alla loro destinazione:

§         la locazione per almeno otto anni a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991;

§         la loro cessione a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai medesimi soggetti.

 

Si segnala che il comma 1-bis recepisce testualmente una delle condizioni contenute nel parere espresso dall’VIII Commissione nella seduta del 16 gennaio scorso, nel quale si pone a fondamento della modifica l’esigenza di “salvaguardare le legittime aspettative di quelle amministrazioni pubbliche che hanno giā perfezionato gli accordi di programma per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalitā organizzata”.

 


Articolo 24
(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

Art. 24

Art. 24

Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute

Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuitā all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivitā rivolte alla promozione del Ŧmade in Italyŧ sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale č autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

1. Identico

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del ŦFondo per interventi strutturali di politica economicaŧ di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Identico

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

3. Identico

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4. Identico

 

4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilitā dei limiti alle attivitā soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1o luglio 2008.

 

 

 

 

articolo 24, nei suoi primi quattro commi, reca disposizioni concernenti il personale dei Ministeri del commercio internazionale e della salute.

 

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2010 i contratti di assunzione di personale a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale che, pertanto, viene autorizzato ad avvalersi del suddetto personale, successivamente all’espletamento di concorsi per titoli ed esami, che risulti in servizio al 28 settembre 2007. La proroga dei contratti consente al Ministero di fronteggiare le esigenze legate alle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle azioni svolte in favore dell’internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy.

 

Il nuovo Ministero del commercio internazionale, istituito nell’ambito del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, disposta dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[130], ha assunto le competenze in materia di commercio internazionale giā attribuite al Ministero delle attivitā produttive (ridenominato Ministero dello sviluppo economico con lo stesso decreto-legge). In particolare il nuovo dicastero ha acquisito le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, relative alla:

§           promozione delle politiche per la competitivitā internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attivitā delle competenti istituzioni internazionali (D.Lgs. 300/1999, art. 27, co. 2, lett. a));

§           promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (art. 27, co. 2-bis, lett. b));

§           definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (art. 27, co. 2-bis, lett. e));

§           definizione delle strategie per il miglioramento della competitivitā del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (art. 27, co. 2-bis, lett. a)).

Al trasferimento si č provveduto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, del citato DL 181/06, con il DPCM del 12 gennaio 2007, con il quale si č altresė proceduto, nelle more dell’emanazione del regolamento di organizzazione, alla ricognizione della dotazione organica del Ministero.

 

L’assunzione di personale a tempo determinato cui si riferisce la disposizione in esame - come si segnala nella relazione governativa - č stata prevista, entro il limite di spesa di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, dall’art. 2 della legge 56/05 recante "Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore”. L’immissione in servizio del personale di area funzionale (19 unitā complessive: 13 appartenenti alla posizione economica C1 e 6 alla posizione C2), assunto mediante procedure conncorsuali, č decorsa rispettivamente dal 1° novembre 2006 e dal 1° dicembre 2006.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, la proroga dei contratti (che scadranno quindi nel corso del 2008), consente all’Amministrazione di ovviare alla carenza di personale, in particolare giovane e qualificato, e ai giovani funzionari di proseguire l’esperienza maturata a vantaggio proprio e dell’Amministrazione stessa.

Alla copertura dell’onere derivante dalla proroga, per il quale viene fissato un limite massimo di 100 mila euro per il 2008 e di un milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede, ai sensi del comma 2, nel seguente modo:

§         per gli anni 2008 e 2009 mediante riduzione del "Fondo per interventi strutturali di politica economica"

 

Si ricorda che il fondo per interventi strutturali di politica economica č stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esso affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle specifiche disposizioni di legge. La dotazione del fondo, iscritto nella U.P.B 1.2.3, cap. 3075, nell’ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, quale risulta dal DM 28 dicembre 2007 (Ripartizione in capitoli delle Unitā previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008), ammonta a 10,3 milioni di euro.

 

§         per l’anno 2010 (in ragione di 1 milione di euro) riducendo l’autorizzazione di spesa destinata al funzionamento dell’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), previsto dell’art 8, co. 1, lett. b) della legge n. 68/97, determinata in tabella C della legge finanziaria 2008 (L. 244 del 24 dicembre 2007) in 78,7 milioni di euro.

 

Infatti l’articolo 8 della citata legge 25 marzo 1997, n. 68 (Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero) rubricato “Disposizioni finanziarie”, al comma 1, lett. b) indica tra le entrate dell’Istituto il contributo annuale per il finanziamento del piano di attivitā dell’Istituto di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71 (Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attivitā promozionale delle esportazioni italiane). Si ricorda che l'Istituto per il commercio estero (ICE), riordinato dalla citata legge n. 68/97, ha il compito di promuovere e di sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione dell'apparato produttivo nazionale, sulla base delle linee direttrici formulate dal Ministero del commercio con l'estero, alla cui vigilanza č sottoposto. L'attivitā dell'ICE č finanziata con fondi del Ministero vigilante e, parzialmente, con entrate proprie derivanti dai corrispettivi dei servizi forniti a operatori pubblici e privati.

 

Il comma 3 dell’articolo in esame proroga, fino al 31 dicembre 2009, il rapporto di lavoro del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000), giā oggetto di successive proroghe ad opera di diversi interventi normativi[131].   

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 della citata legge n. 494/99, Il Ministero della sanitā, dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l’assolvimento dei compiti di profilassi internazionale č autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unitā, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

A tale proposito la relazione illustrativa al disegno di legge evidenzia che tale disposizione si rende necessaria ed indispensabile poiché tutte le previsioni normative giā intervenute, nonché quelle in corso di definizione, relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, non possono estendersi al personale medico del Ministero della salute, costituito da 16 unitā di elevata professionalitā: la mancata proroga dei relativi rapporti di lavoro (scaduti il 31 dicembre 2007), oltre che pregiudicare gli interessati, inficerebbe il proseguimento della specifica attivitā svolta dagli stessi che, nel tempo, hanno acquisito una elevata professionalitā, nell’interesse del Ministero della salute per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

 

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3,  valutati in 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, il comma 4   destina la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 38, riguardante l’attivitā e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo.  

 

La lettera a) del comma 1 del Decreto legge 81/2004, istituisce, presso il Ministero della salute, Il Centro nazionale sopraccitato, operante in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanitā, con l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl), con gli Istituti zooprofilattici sperimentali, con le universitā, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanitā militare. Il Centro opera con modalitā e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute. Per l’attivitā e il funzionamento del Centro, ivi comprese le spese per il personale, č autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l’anno 2004, 24.450.000 euro per l’anno 2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall’anno 2006. 

 

Il comma 4-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, incide sulla disciplina recata dall’art. 3, co. 44, della legge finanziaria 2008 (L. 244//2007), che impone un tetto massimo agli emolumenti corrisposti da parte di pubbliche amministrazioni.

 

Pių precisamente, il comma 44 della L. 244/2007 dispone che il “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con:

§         pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§         agenzie;

§         enti pubblici anche economici;

§         enti di ricerca;

§         universitā;

§         societā a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei mercati regolamentati) e societā da queste controllate,

non puō superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

La disposizione si applica altresė:

§         agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi natura” conferiti nel territorio metropolitano;

§         ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§         ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di societā non quotate;

§         ai dirigenti.

I relativi atti “comportanti spesa” non possono avere attuazione, se non siano previamente resi noti – con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso – sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicati al Governo e al Parlamento.

L’ultima parte del comma 44 esclude dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autoritā indipendenti”; a tali organismi sono estesi i soli obblighi di pubblicitā per gli emolumenti superiori al limite fissato (pertanto non vietati). Su quest’ultima parte della disciplina incide il comma 2 dell’articolo 42 del D.L. in commento (sul quale vedi, infra, la relativa scheda di lettura).

 

Ai sensi del terzo periodo del co. 44, il menzionato limite al trattamento economico onnicomprensivo non trova applicazione per le attivitā di natura professionale e i contratti d’opera “aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”. Tali contratti, si precisa, non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisca emolumenti o retribuzioni a carico di amministrazioni pubbliche o assimilate, ai sensi del medesimo comma 44.

Il comma 1-bis in commento rinvia l’efficacia di tale disposizione, con riguardo ai contratti d’opera, sino a quando non saranno definite con apposito D.P.C.M. le tipologie dei contratti d’opera artistica o professionale che dovranno intendersi escluse dall’applicazione del tetto retributivo. Tale decreto dovrā comunque essere emanato entro il 1° luglio 2008.

Resta ferma, aggiunge la disposizione, l’inapplicabilitā (sin d’ora) del tetto alle attivitā soggette a tariffe professionali.

Potrebbe risultare opportuno riformulare la disposizione in termini di novella al citato art. 3, co. 44, della L. 244/2007.

 


 

Articolo 24-bis
(Proroga dell’efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 24-bis

 

Proroga dell’efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco

 

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, č differito di dodici mesi.

 

 

 

 

L’articolo 24-bis, introdotto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, proroga al 31 dicembre 2008 la validitā della graduatoria del concorso pubblico, per centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998 e in scadenza al 31 dicembre 2007.

La norma differiva di ulteriori 12 mesi il termine giā prorogato dall’articolo 1, comma 4 del D.L. 300/2006[132], convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della L.17/2007[133].

 

Tale disposizione faceva specifico riferimento, oltre che alla graduatoria del concorso del 1998, oggetto della disposizione in esame, anche a quella riferita al concorso, per titolo, a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto il 5 novembre 2001. La ratio di entrambe le proroghe rispondeva all’esigenza di consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per il 2007, riferendosi altresė alle graduatorie in questione e, in particolare alla scadenza delle stesse, cui rimandava giā l’art. 1, comma 546, della L. 311/2004[134] (legge finanziaria 2005).

 

art. 1, comma 546, della L. 311/2004 ha disposto un aumento fino ad un massimo di 500 unitā della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, motivando tale incremento con la necessitā di raggiungere una maggiore efficienza nello svolgimento dei compiti di istituto del Corpo[135] e di avviare la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva[136].

L’art. 1, co. 546, ha inoltre stabilito che i posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco derivanti dall’incremento di organico da esso disposto fossero coperti, nella misura del 50 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998 e che, per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la graduatoria citata, si provvedesse mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a 173 posti di vigile del fuoco, indetto il 5 novembre 2001. L’art. 1, co. 546, ha infine disposto che le graduatorie in questione rimanessero valide fino al 31 dicembre 2006.

Ricordiamo inoltre che il comma 514 dell’art. 1 della L. 296/2006[137] (legge finanziaria 2007) autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco; assunzione avvenuta a partire dal 16 luglio 2007.

Infine, la L. 244/2007[138] (legge finanziaria 2008) ha previsto, nell’ambito del potenziamento del soccorso pubblico, oltre a disposizioni inerenti la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 3, comma 91) giā avviata nel 2007, ulteriori 6,5 milioni di euro (art. 3, comma 135) per il personale del Corpo dei vigili del fuoco al fine di migliorare l’operativitā e la funzionalitā del soccorso pubblico, mentre, al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo dei vigili del fuoco, il comma 136 dell’art. 3, stanzia, per l’anno 2008, 10 milioni di euro.

 


Articolo 24-ter
(Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 24-ter

 

Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario

 

1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

 

 

 

 

articolo 24-ter, aggiunto in seguito all’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame del provvedimento presso le Commissioni I e V riunite della Camera dei deputati, rinvia al 1° gennaio 2009 l’applicazione della norma in materia di orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66[139].

 

Il citato comma 6-bis, introdotto dal comma 85 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), dispone che al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, spetta al lavoratore il diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore[140].

Il medesimo comma 6-bis precisa quindi che per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale valgono le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 


Articolo 24-quater
(Proroga dell’efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 24-quater

 

Proroga dell’efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro

 

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale č autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

 

 

 

 

articolo 24-quater, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, reca una specifica deroga, riferita al Ministero del lavoro, alla disciplina relativa al termine di validitā delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui all’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Si ricorda che il menzionato comma 5-ter, introdotto all’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 dall’articolo 3, comma 87, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

 

La normativa previgente, in particolare l’articolo 20, comma 3, della L. 488/1999 (legge finanziaria per il 2000) prevedeva, per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[141], che, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validitā delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, era elevata da 18 a 24 mesi. Tale modifica č intervenuta sull’articolo 3, comma 22, della L. 537/1993[142], che invece prevedeva un’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione per eventuali coperture dei posti per i quali il concorso č stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili[143].

Una disciplina specifica č prevista, per gli enti locali, dall’articolo 91 del D.Lgs. 267/2000[144], che prevede che le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili. Viene specificato inoltre che la possibilitā di utilizzare le graduatorie non riguarda i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso cui si riferiscono le medesime graduatorie.

 

L’articolo in esame dispone quindi che, in deroga alla disciplina del citato comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001, per fronteggiare le esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sui luoghi di lavoro, il Ministro del lavoro puō utilizzare la graduatoria formata all’esito dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro fino al termine del 10 dicembre 2010.

Si osserva che sarebbe opportuno precisare gli estremi del bando che ha indetto i concorsi per ispettori del lavoro cui si riferisce la disposizione in esame. Si ricorda che tali concorsi pubblici (svolti a livello regionale), per esami, relativi a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, sono stati banditi con decreto direttoriale del 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4Š serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004.

 

Il comma 524 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) aveva autorizzato il Ministero del lavoro ad assumere i vincitori dei concorsi, banditi con decreti direttoriali del 15 e del 16 novembre 2004, rispettivamente per i 795 posti di ispettore del lavoro richiamati dalla disposizione in esame e per 75 posti di ispettore tecnico. Le assunzioni venivano previste in deroga a quanto stabilito dalla L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) che, all’articolo 1, commi 95-97, aveva introdotto per le amministrazioni statali il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 (c.d. “blocco del turn over”).

Successivamente l’articolo 1, comma 544, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha autorizzato il Ministero del lavoro all’immissione in servizio fino a 300 unitā di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei richiamati concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, Campania, il Molise e la Sicilia (lett. a)).

Il Ministero era altresė autorizzato all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione (lett. b)).

Infine l’articolo 12 della L. 3 agosto 2007 n. 123[145], al fine di rafforzare l’organico degli ispettori del lavoro, autorizza il Ministero del lavoro, a decorrere dal mese di gennaio 2008, ad assumere, per un numero massimo complessivo di 300 unitā, gli idonei non vincitori dei su menzionati concorsi pubblici regionali per esami banditi dal medesimo Ministero nell’anno 2004, rispettivamente per 795 posti di ispettore del lavoro e per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del medesimo Ministero stesso.

 


Articolo 25
(Divieto di estensione del giudicato)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 25

Art. 25

Divieto di estensione del giudicato

Divieto di estensione del giudicato

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, č prorogata al 31 dicembre 2008.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 25 proroga al 31 dicembre 2008 l’applicazione del comma 132 dell’articolo 1 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), il quale vieta, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007, a tutte le pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165[146] di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali in materia di personale con forza di giudicato o comunque divenute esecutive[147].

 

Il comma 132 sopra richiamato ricalca precedenti disposizioni, succedutesi negli ultimi anni, che hanno sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego: giā nel 1994 la legge collegata alla manovra di bilancio (L. 23 dicembre 1994, n. 724) stabiliva tale divieto per l’anno 1995 (articolo 22, comma 34), mentre per il successivo triennio 1996-1998 la medesima disposizione č stata prevista dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 45). Infine, per il triennio 1999-2001 il divieto č stato riproposto dall’articolo 24 della L. 17 maggio 1999, n. 144 (recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”)[148].

Da ultimo, la disposizione č stata riproposta – per il periodo 2002 – 2004 - con l’articolo 23, comma 3, della L. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002).

 

art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 precisa che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunitā montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999.

Queste ultime agenzie sono: Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietā industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui al successivo art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

 

Come ricordato dalla relazione illustrativa, l’articolo 78 dell’A.S. 1817 (ddl finanziaria 2008) prevedeva la proroga del divieto in questione per il triennio 2008-2010. Tuttavia tale articolo č stato successivamente soppresso nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato.

La relazione illustrativa pone inoltre in evidenza che la norma in esame č necessaria per evitare che dal 1° gennaio 2008 venga meno un utile strumento grazie al quale si č potuto sinora impedire alle pubbliche amministrazioni l’estensione generalizzata degli effetti di pronunce giurisdizionali definitive in materia di personale.

 

 


Articolo 25-bis
(Proroga dei termini per l’adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 25-bis

 

Proroga dei termini per l’adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile

 

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalitā di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti giā individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogato al 30 giugno 2008.

 

 

 

 

articolo 25-bis, aggiunto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V, proroga al 30 giugno 2008 il termine di cui all’articolo 3, comma 96, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), relativo all’emanazione dell’apposito D.P.C.M. previsto per la disciplina di alcuni profili relativi alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni.

 

Si ricorda che comma 94 dell’articolo 3 della L. 244 del 2007 dispone che le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, dei piani per la progressiva stabilizzazione delle seguenti tipologie di personale non dirigenziale:

§         personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato prima del 28 settembre 2007 e in possesso dei requisiti previsti dai commi 519 e 558 della legge finanziaria 2007;

§         collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei seguenti requisiti: contratto di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; attivitā pregressa almeno triennale, anche non continuativa, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 presso la stessa amministrazione. Vengono peraltro espressamente fatte salve le disposizioni in favore dei collaboratori coordinati e continuativi contenute nei commi 529 e 560 della legge finanziaria 2007. Infine viene precisato che č in ogni caso escluso dalle procedure di stabilizzazione in questione il personale di diretta collaborazione degli organi politici, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universitā e negli enti di ricerca.

Il successivo comma 96 stabilisce che, relativamente alla stabilizzazione del personale precario impiegato presso pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal comma 94, l’apposito D.P.C.M. previsto dall’articolo 1, comma 418, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), che deve essere adottato inderogabilmente entro marzo 2008, provvederā ad individuare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali acquisite presso la stessa pubblica amministrazione (comunque non inferiori ai 3 anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), nonché le modalitā di valutazione da adottare nell’ambito delle procedure selettive, al cui esito positivo viene garantita l’assimilazione di tali lavoratori precari ai collaboratori coordinati e continuativi di cui alla lettera b) del precedente comma 7, ai fini dei piani per la stabilizzazione previsti dal medesimo comma.

 

Si rammenta altresė che i commi da 417 a 420 della legge finanziaria 2007 recano disposizioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro “precari” nelle pubbliche amministrazioni.

Pių in dettaglio, il comma 417 prevede l’istituzione di un “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale giā assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

Il comma 418 dispone che i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse disponibili tra le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta sono stabiliti da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2007. Nella definizione dei criteri sono altresė fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalitā di selezione.

Il comma 419 dispone il divieto, per le amministrazioni destinatarie delle risorse, di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilitā patrimoniale dell’autore della violazione.

Il comma 420 autorizza, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione, prevedendo altresė che tale fondo possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni[149].

 

In sostanza la disposizione in esame differisce il termine per l’adozione del D.P.C.M. in questione dal mese di marzo 2008 al 30 giugno 2008.

Si osserva, sul piano formale, che la disposizione andrebbe pių correttamente formulata, in particolare nella parte in cui prevede che il citato D.P.C.M. č volto alla “disciplina dei requisiti e delle modalitā di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione”. In realtā il comma 96 dell’articolo 3 della L. 244/2007 attribuisce al D.P.C.M. in questione il compito di stabilire le condizione che conducano all’assimilazione dei lavoratori precari con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal precedente comma 94 ai collaboratori coordinati e continuativi di cui alla lettera b) del medesimo comma 94, ai fini dei piani per la stabilizzazione (cfr. supra). Peraltro, sarebbe preferibile far riferimento a “procedure selettive per la stabilizzazione” piuttosto che a “procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione”.

 


Articolo 26
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione IX

Agricoltura

Sezione IX

Agricoltura

Art. 26

Art. 26

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

Disposizioni urgenti in materia di agricoltura

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, č prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis č inserito il seguente: ŦIn mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autoritā amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativaŧ. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari č prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

1. Identico

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2008ŧ.

2. Identico

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2008ŧ. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

3. Identico

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentali e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederā all'accollo nei limiti dei fondi giā stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993 n. 149.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederā all'accollo nei limiti dei fondi giā stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilitā collettiva č differito al 31 dicembre 2007.

5. Identico

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, č differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario č altresė autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo č versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che č autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilitā, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

6. Identico

7. Per assicurare la continuitā nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali č autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilitā del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma č versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalitā di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Identico

 

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: Ŧ1o gennaio 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ1o gennaio 2009ŧ.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 26 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari[150] (termine fissato al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 9-bis del D.L. n. 181/2006[151], come modificato dall’art. 1, comma 1076, della L. n. 296/2006-finanziaria 2007), anche allo scopo di consentire la presentazione di una proposta di concordato sulla base dell’art. 124 del R.D. n. 267/1942[152].

Il medesimo comma 1, in forma di novella al citato art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 181/2006, stabilisce poi che, in mancanza della presentazione e approvazione della proposta di concordato, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio venga revocata dall’autoritā amministrativa preposta alla vigilanza, ovvero dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con quello delle politiche agricole[153].

Ancora il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’adeguamento degli Statuti dei consorzi agrari alle norme che il codice civile detta per le societā cooperative, termine fissato da ultimo al 30 aprile 2008 con l’art. 2, co. 5-quater del D.L. n. 300/2006[154].

L’ultimo periodo del comma reca la clausola di invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

art. 1, comma  9-bis del D.L. 181/06 ha recato la nuova disciplina dei consorzi agrari, abrogando in gran parte le disposizioni recate dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, di disciplina della materia.

Il provvedimento, che ha ricondotto i consorzi agrari alla disciplina generale delle societā cooperative, č in particolare intervenuto sulle gestioni commissariali in corso, prevedendo la riduzione del numero (da 3 a 1) dei commissari liquidatori per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa e la chiusura delle procedure liquidatorie entro il termine del 30 giugno 2007 (termine successivamente prorogato: v. supra), nonché la cessazione dei commissari in carica e la ricostituzione degli organi statutari per gli altri consorzi in gestione commissariale.

In merito alla ipotesi di avviare una procedure concorsuale va precisato che essa era prevista dalla legge n. 410/99 con disposizioni non riprodotte nel D.L. 181/06. Infatti, tra le norme di cui alla legge n. 410 oggetto di abrogazione va menzionato l’art. 5, comma 4 volto all’introduzione di una normativa che consentisse di porre fine alla situazione in cui si trovava la maggioranza dei consorzi agrari, posti in liquidazione coatta amministrativa e autorizzati esclusivamente all’esercizio provvisorio delle attivitā di impresa.

Tali disposizioni consentivano di adottare una procedura concorsuale finalizzata ad uno dei seguenti obiettivi:

§         ritorno all’amministrazione ordinaria mediante concordato ex articolo 214 della legge fallimentare;

§         cessione dell’azienda o di ramo di azienda a favore di altro consorzio o di altra societā cooperativa agricola operante nella stessa regione o in regione confinante, purché i medesimi fossero in amministrazione ordinaria. In tal caso era prevista la successione nella titolaritā di tutte le attivitā e dei contratti di locazione immobiliare, nonché nelle licenze di produzione e commercio[155].

In assenza di tali procedure si doveva procedere, da parte dell’autoritā amministrativa vigilante, alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio entro una data fissata da ultimo al 31 dicembre 2005. In merito a tale revoca pių volte procrastinata[156], va menzionato il D.L. 266/2004 di proroga termini che consentiva di concedere nuovamente una autorizzazione all’esercizio provvisorio in presenza di “situazioni oggettive ostative all’attivazione della soluzione concordataria”. L’apprezzamento della situazione era demandato, a seguito delle modifiche introdotte con l’art 27 del D.L. n. 273/2005,   ai due dicasteri delle attivitā produttive e dell’agricoltura che dovevano procedere di concerto, acquisito il preventivo parere della “Commissione di valutazione delle attivitā dei consorzi”, istituita dai medesimi dicasteri e costituita da cinque membri appartenenti alla pubblica amministrazione.

 

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2008 il termine del 31 dicembre 2007, stabilito dall’art. 26 del D.L. n. 273/2005[157] per la conservazione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

 

Il Fondo per la meccanizzazione in agricoltura č stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne ha la gestione al di fuori della amministrazione statale, dall’articolo 5 ss. della legge n. 949/1952 che gli ha attribuito le caratteristiche del fondo di rotazione[158].

L'articolo 12 della legge n. 910/1966 ha completamente rivisto le modalitā operative del Fondo, che č destinato a concedere prestiti per l'acquisto di macchine agricole e di attrezzature connesse, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura. Tali benefici possono essere concessi anche per l'acquisto di mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito puō essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, con particolare considerazione per le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti. Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, singoli o associati, di macchine operatrici e attrezzature meccaniche per una spesa non superiore ad un milione delle vecchie lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento. Il ministero delle politiche agricole e forestali č tenuto a rilasciare il preventivo nulla osta per la concessione dei prestiti, mentre gli enti e gli istituti dovranno comunicare allo stesso Ministero l'avvenuto atto di acquisto nonché della relativa spesa.

Con l'articolo 7 del decreto-legge n. 377/75 (convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1975) sono state estese le finalitā del Fondo, cui č anche attribuita la erogazione di mutui di durata decennale destinati a: l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, anche nel caso in cui dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione; l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonché altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari o affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole, l'importo del mutuo č commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri operatori, il mutuo č concesso nella misura del 75% della spesa. Viene accordata preferenza alle domande di mutuo presentate da coltivatori diretti e dalle cooperative agricole costituite nei modi previsti dalla legge.

Il Fondo, la cui istituzione č stata fin dall’inizio sottoposta a termine, č stato oggetto di una numerosa serie di interventi che ne hanno procrastinato la operativitā. La originaria scadenza del 30/6/1964 č stata pertanto portata al 30/6/69 dall’art. 12 della legge n. 454/61; al 31/12/80 dall’art. 1 della legge n. 910/66; al 31/12//95 dall’art. 2 del D.L. n. 377/75, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/75; al 31/12/2002 dall’art 1 del D.L. n. 552/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 642/96, che ne ha nel contempo assegnata la gestione alle regioni. Interventi di proroga del Fondo hanno tuttavia continuato ad essere approvati, ultimi l’art. 1, co. 1 del decreto legge n. 236/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 284/2002, che ha prorogato il termine al 31 dicembre 2005, ed il successivo art. 26 del D.L. 273/2005 che lo ha stabilito al 31 dicembre 2007.

 

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2008 il termine (31 dicembre 2007) disposto dall’art. 2 comma 4 del D.L. n. 300/2006, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per l’esercizio delle funzioni attribuite al Commissario straordinario per le emergenze zootecniche. Il conseguente onere, quantificato in 150 mila euro per l’anno 2008, č coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005, convertito dalla legge n. 244/2005, relativa alle agevolazioni contributive e tributarie per gli operatori danneggiati dall’influenza aviaria.

 

L’art. 2 comma 4 del D.L. n. 300/2006 ha esteso a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE dall’art. 7-bis del DL n. 1/2001, e nel contempo ne ha prorogato la istituzione al 31 dicembre 2007. I conseguenti maggiori oneri sono stati valutati per il 2007 in 150 mila euro e hanno trovato la medesima copertura nelle risorse destinate agli operatori danneggiati dall’influenza aviaria.

La menzionata figura commissariale č disciplinata dall’articolo 11 della legge 400/1988 che prevede che per specifici obiettivi, determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si possa procedere alla nomina di commissari straordinari del Governo. La nomina č disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico č conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico č data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attivitā del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Va rammentato che con DPR 15 dicembre 2000 si era proceduto alla prima nomina di un Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell’encefalopatia spongiforme bovina, nella persona del dott. Alborghetti. A tale commissario, destinato a restare in carica per tre mesi, l’articolo 4 del D.L. n. 1/2001[159] aveva attribuito il potere di promuovere il potere di ordinanza spettante ai competenti organi dello Stato, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In conseguenza del permanere delle condizioni che avevano motivato la nomina del Commissario, il Governo ha provveduto ad attribuire, o confermare, tale incarico fino a tutto il 2006, con i seguenti provvedimenti:

§         DPR del 15/3/2001: conferma di Alborghetti fino al 15/6/2001;

§         DPR del 23/7/2001: nomina di Giuseppe Ambrosio con incarico dal 30/7/2001 al 31/3/2002;

§         DPR del 11/4/2002: conferma di Ambrosio fino al 31/12/2002;

§         DPR del 20/12/2002, del 11/12/2003, del 22/6/2004, del 23/12/2004: con tali decreti viene prorogato l’incarico commissariale fino al 31/12/2005;

§         DPR del 22/7/2005: a seguito del verificarsi di talune incompatibilitā, č anticipatamente nominato Commissario alla BSE Giacomo Gatti, al quale l’incarico č attribuito fino al 31/12/2005;

§         DPR del 13/1/2006: conferma di Gatti fino alla data del 31/12/2006[160].

§         A cinque mesi dalla cessazione del dott. Gatti, il Governo ha provveduto ad attribuire l’incarico commissariale con il DPR in data 8/6/2007, individuando nel dott. Ettore Ianė il nuovo commissario per l’emergenza per tutto l’anno 2007.

 

Il comma 4 riapre il termine entro il quale, ai sensi del D.L. n. 149/1993,  i soci di cooperative agricole in accertato stato di insolvenza potevano presentare domanda per l’accollo da parte dello Stato delle garanzie da loro rilasciate in favore delle cooperative stesse.

Il nuovo termine, che scade perentoriamente il 30 marzo 2008 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame: termine cosė modificato, rispetto ai sessanta giorni previsti nel testo originario del D.L., con un emendamento approvato dalle Commissioni riunite I e V), decorre esclusivamente per i soci di cooperative che hanno presentato a suo tempo domanda per i benefici di cui al D.L. n. 149, venendone esclusi con il codice D4 per mancato rispetto dei termini.

Il comma 4 richiede inoltre che siano soddisfatti i seguenti ulteriori elementi:

§         che all’atto dell’adozione del provvedimento di pagamento le garanzie si riferiscano a crediti ancora in essere nei confronti dei soci;

§         che l’accollo avvenga nel limite delle risorse giā stanziate.

Le nuove istanze saranno inserite nell’elenco n. 1 secondo l’ordine di presentazione e in coda a quelle a suo tempo ammesse.

 

L’aiuto di cui trattasi era stato disposto dall’articolo 1, comma 1 bis del D.L. n. 149/93[161] che aveva previsto l’assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse dai soci, prima della entrata in vigore del decreto stesso, a favore delle cooperative stesse la cui insolvenza fosse stata previamente accertata dall’autoritā giudiziaria.

Per tale intervento agevolativo il medesimo D.L. n. 149/93 aveva disposto uno stanziamento pari a 20 miliardi annui, per un periodo decennale a decorrere dal 1993, incrementati di 230 miliardi di lire per l’anno 2001 dal comma 126 della L. n. 388/2000 finanziaria 2001.

I criteri di attuazione del decreto-legge sono stati a suo tempo definiti dal decreto ministeriale del 2 febbraio 1994 che con l’art. 1 aveva posto come condizione per la concessione dei benefici di cui trattasi che lo stato di insolvenza delle cooperative fosse stato accertato dalla autoritā giudiziaria alla data del decreto stesso (ossia 2/02/94); oppure che l’autoritā vigilante governativa avesse disposto la liquidazione coatta amministrativa (sempre alla data del 2/02/94).

Era stata infine individuata, dallo stesso art 1 del decreto ministeriale, la data del 19/5/93 entro la quale i soci dovevano aver prestato le garanzie per i debiti delle cooperative che, coerentemente con quanto stabilito dal D.L. 149, veniva a cadere il giorno precedente alla entrata in vigore del provvedimento d’urgenza.

L’articolo 2 del decreto ministeriale aveva definito le tipologie di garanzie ammesse all’intervento, mentre gli articoli 3 e 4 avevano definito le modalitā per la presentazione delle istanze, ulteriormente specificate con la circolare n. 14 del 17/7/94. La stessa circolare ha anche provveduto a determinare il termine entro il quale dovevano essere presentate le istanze. Ai sensi dei punti 3.1 e 3.5.1 le istanze dovevano essere presentate dai soci garanti aventi titolo al curatore fallimentare o commissario liquidatore (nel caso di messa in liquidazione) o al presidente del collegio sindacale della cooperativa (nel caso di semplice dichiarazione dello stato d’insolvenza) entro il 22/9/94.

L’articolo 5 delineava i criteri in base ai quali li Stato avrebbe assunto in proprio le garanzie dei soci precisando che le garanzie stesse sarebbero state assunte fino ad esaurimento delle disponibilitā recate dalla legge.

Sulla base di dette disposizioni il Ministero delle risorse agricole, con altro decreto del 2/10/95, ha approvato un elaborato datato al 30 giugno nel quali erano riportati i risultati dell’istruttoria suddivisi secondo tre tipologie:

§         in un primo elenco erano state poste in graduatoria le garanzie ammissibili all’accollo (elenco n. 1);

§         elenco n. 2 aveva individuato le garanzie escluse;

§         nell’elenco n. 3 erano state inserite le cooperative per le quali tutte le garanzie erano state escluse.

Il decreto ultimo citato č stato modificato dal D.M. 18/12/1995 (G.U. n. 1/96, S.O. n. 1) che ha rettificato i menzionati elenchi nel contempo pubblicando una legenda dei codici di esclusione dal beneficio. Il codice D4 individua le cooperative escluse per avere presentato la documentazione fuori termini.

 

Il comma 5 riapre, con effetto retroattivo e sino alla data di entrata in vigore del D.L. in esame (31 dicembre 2007) il termine, scaduto il 29 settembre 2006,  entro il quale, ai sensi dell’art. 1 comma 559 della legge n. 296/2006- finanziaria 2007, il personale dei Consorzi agrari avrebbe dovuto essere posto in mobilitā collettiva per potere essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali.

 

Il richiamato comma 559 ha previsto l’inquadramento a domanda presso le regioni e gli enti locali, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della stessa finanziaria 2007, del personale proveniente dai consorzi agrari rientrante nella disciplina di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410[162] e collocato in mobilitā collettiva alla data del 29 settembre 2006.

Il richiamato comma 6 (essendo il comma 7 di mera copertura del maggiore onere) riguardava i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilitā, nonché quei lavoratori che in base ai piani di riorganizzazione aziendale non rientravano nell'organico aziendale. Per questi lavoratori si prevedeva che il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione[163], di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza Stato-regioni e le parti sociali, individuasse le modalitā di ricollocazione presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Per le imprese private che assumessero detti lavoratori si prevedeva poi l’applicazione delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 223/1991[164].

 

Il comma 6 differisce al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro finanziario previsto nell’ambito delle procedure amministrative finalizzate al risanamento e successiva  trasformazione in societā per azioni dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI); detto termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2007 (art. 1, comma 1055, della legge n. 296/2006-finanziaria 2007), č giā stato prorogato al 30 novembre 2007 con l’art. 15, comma 5-bis, del D.L.  2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

 

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) – istituito nel 1947 con il D.Lgs.cps n. 281, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura ‑ gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'attivitā dell'ente č finalizzata a far fronte alle esigenze potabili delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, al fabbisogno irriguo di vasti comprensori delle stesse regioni, nonché di agglomerati industriali.

L’EIPLI ha goduto di numerosi trasferimenti di risorse di parte pubblica, anche mediante l’iscrizione nel bilancio statale di limiti d’impegno di norma quindicennali.

Merita segnalare che l’ente č stato giā oggetto di attenzione parlamentare nel passato per una sua trasformazione in s.p.a., da ultimo nella XIV legislatura con la presentazione di un disegno di legge al Senato (A.S. 4477).

In merito poi al commissariamento dell’ente si č espressa la Corte dei conti che, in sede di referto sull’esercizio 1999 (determinazione n. 28/2001, ultima reperibile), a seguito di una ulteriore designazione commissariale “fino al riordino dell’ente”, ovvero sine die, ha cosė formulato il proprio parere “Ancora una volta si ribadisce che il protrarsi dell’amministrazione straordinaria - in disparte il mancato svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori nonché del Magistrato della Corte dei conti – puō incidere, per la sua precarietā, sulla determinazione di programmi a medio e lungo termine e avere riflessi ex se sulla gestione e, sopra tutto, non assicura la rappresentativitā degli interessi degli enti locali coinvolti nell’utilizzo della risorsa idrica”.

art. 1, comma 1055, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) ha dettato disposizioni volte a portare a risanamentoEIPLI, e concludere infine l’operazione con la trasformazione dell’ente in societā per azioni.

Entro la data del 30 settembre 2007 avrebbero  dovuto essere espletate le seguenti attivitā:

§      puntuale ricognizione da parte del Commissario straordinario sulla situazione debitoria dell’ente;

§      definizione da parte del medesimo Commissario e dei creditori di  un piano di rientro da trasmettere  al dicastero agricolo.

Sulla base del piano di rientro il Ministero delle politiche agricole stabilisce le procedure, sia amministrative che finanziarie, per il risanamento, restando nel frattempo sospesa ogni procedura esecutiva e giudiziaria avverso l’ente.

Successivamente, concluso il risanamento, il Ministro per le politiche agricole procede alla trasformazione dell’ente in s.p.a con partecipazione dello Stato e delle regioni che vi abbiano interesse. Alla trasformazione si procede con decreto del Ministro d’intesa con le tre regioni, Puglia, Basilicata e Campania.

Per consentire la prosecuzione delle attivitā dell’Ente, l’ultimo periodo del comma citato ha disposto  un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l’anno 2007.

Va ricordato che il citato comma 1055 nel testo originariamente presentato dal Governo disponeva che tutti i diritti, i poteri e le funzioni spettanti al dicastero agricolo sull’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia fossero trasferiti alle regioni Puglia e Basilicata che, nell’esercitare i poteri e le funzioni loro attribuite, avrebbero dovuto tener conto degli interessi delle regioni limitrofe, nonché rispettare le prioritā previste dalla normativa vigente per gli usi delle acque.

Da ultimo l’EIPLI č stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalitā di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma in esame, come anticipato, differisce al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro previsto nell’art. 1, comma 1055, della legge finanziaria 2007, che dovrā tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell’acqua, della quale č incaricato un Comitato costituito con Accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata.

La norma prevede anche l’ipotesi che la rideterminazione delle tariffe non avvenga entro il termine prorogato, disponendo in tal caso l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario dell’ente nei successivi quindici giorni.

Il Commissario č autorizzato anche a prorogare sino al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente, i contratti in essere per la gestione degli impianti.

La norma prevede inoltre una procedura volta al recupero di risorse finanziarie da destinare alla erogazione di un contributo straordinario all’ EIPLI, nonché al risanamento del bilancio dell’Ente irriguo umbro-toscano di cui all’art. 1, comma 1056, della Legge n. 296/2006[165].

Si ricorda a questo proposito che entrambi gli enti sono stati inclusi, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalitā di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Detta procedura č cosė articolata: il MIPAAF effettua entro il 30 aprile 2008 una ricognizione sull’esecuzione dei progetti finanziati per opere irrigue realizzate o in corso di collaudo finale, allo scopo di verificare l’ammontare degli interessi attivi maturati sui depositi fruttiferi accesi dagli Enti irrigui e non necessari per il completamento delle opere; tali somme, versate come prevede la normativa vigente alle entrate diverse del bilancio dello Stato, saranno  riassegnate  al MIPAAF per la erogazione di un contributo all’EIPLI, facendo tuttavia salvo “quanto necessario per il risanamento per il bilancio” dell’Ente irriguo umbro-toscano, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso Ente.

Si segnala infine che la relazione illustrativa afferma che le disposizioni del comma in esame sono necessarie per consentire il successivo trasferimento dell’EIPLI alle regioni competenti.

 

Il comma 7 autorizza il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad utilizzare, nel limite di 2 milioni di euro per il 2008, le disponibilitā del Fondo per le crisi di mercato (art. 1, comma 1072, della L. n. 296/2007) per la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro presso l’amministrazione centrale del Ministero, al fine di assicurare la continuitā di funzionamento dell’amministrazione stessa.

Il ricorso al servizio di somministrazione di lavoro dovrā da una parte essere contenuto  “nei limiti utilizzati nel corso dell’anno 2007”, formula con la quale non č del tutto chiaro se si intenda fare riferimento alle unitā di personale utilizzate ovvero alla relativa spesa; dall’altra potrā avvenire anche in deroga a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni): si ricorda a questo proposito che il comma 2 del citato art. 36 consente alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale solo per esigenze temporanee ed eccezionali, previo esperimento delle procedure inerenti l’assegnazione di personale e previa valutazione circa la possibilitā di esternalizzazione e appalto dei servizi.

 

Il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dal D.Lgs. 276 del 2003 (Titolo III, Capo I), puō essere concluso da ogni soggetto (utilizzatore) che si rivolga ad altro soggetto (somministratore) a ciō autorizzato dal Ministero del lavoro.

Il contratto di somministrazione in sostanza sostituisce il contratto di fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina viene contestualmente abrogata). Pertanto le agenzie di somministrazione hanno preso il posto delle vecchie agenzie di lavoro temporaneo.

Il D.gs n. 276/2003 prevedeva originariamente che  il contratto di somministrazione potesse essere concluso  a termine o a tempo indeterminato. L’articolo 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 247[166], ha peraltro disposto l’abolizione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato disciplinato al Titolo III, Capo I del D.Lgs 276 del 2003

Nel caso della somministrazione a tempo determinato, viene superata la precedente impostazione restrittiva che rendeva possibile la fornitura di lavoro temporaneo solamente nel casi previsti tassativamente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Pertanto la somministrazione di lavoro a tempo determinato č ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivitā dell'utilizzatore. Si affida alla contrattazione collettiva il compito dell’eventuale individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

L’articolo 20, inoltre, elenca una serie di fattispecie nelle quali č vietata l’utlizzazione del contratto di somministrazione[167]. Il successivo articolo 21 dispone che il contratto di somministrazione deve essere concluso in forma scritta (ad substantiam) e deve contenere una serie di elementi (per esempio, numero dei lavoratori interessati e loro mansioni, durata, motivi di interesse aziendale, luogo, orario e trattamento economico, assunzione reciproca degli obblighi contrattuali). La mancanza della forma scritta o la mancata indicazione di alcuni elementi essenziali determina la nullitā del contratto di somministrazione, con la conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

Il Fondo per le crisi di mercato č stato istituito dall’art. 1, comma 1072 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) presso il Ministero delle politiche agricole, facendovi confluire le risorse che l’art. 1-bis, commi 13 e 14, del D.L. n. 2 del 2006 aveva destinato all’emergenza aviaria e che la Commissione aveva ritenuto incompatibili con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Le sue modalitā di funzionamento avrebbero dovuto essere definite entro il termine di tre mesi (comma 1074), in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, con un decreto del dicastero agricolo d’intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Peraltro anche sugli aiuti per le crisi di mercato il parere dell’autoritā comunitaria č stato negativo. Infatti la Commissione, con una nota trasmessa al Governo italiano nei giorni immediatamente successivi alla conversione in legge del decreto 28 febbraio 2005, n. 22 che ha introdotto nell’ordinamento la definizione di “crisi di mercato”[168], ha espresso forti dubbi sulla compatibilitā con il mercato comune di un intervento statale fondato sul mero presupposto di una riduzione del reddito, con ciō, di fatto, precludendo l’applicazione delle disposizioni.

 

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009 il termine per l’installazione degli apparati radio previsti dall’articolo 28 del DM n. 218/2002 a bordo delle navi da pesca che effettuano la navigazione oltre tre miglia dalla costa.

 

articolo 28, comma 4, del DM 5 agosto 2002, n. 218 Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2005[169] le unitā da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell’allegato alla Convenzione internazionale di Torremolinos o, in alternativa,  di quelli indicati nello stesso articolo 28, comma 4, del DM n. 218/2000.

 

Si segnala che l’obbligo rispetto al quale interviene la proroga discende da disposizioni comunitarie.

Con la legge 2 maggio 1983, n. 293, l’Italia ha infatti aderito alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, le cui prescrizioni sono state oggetto dalle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE, recepite nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541; ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE, le navi da pesca avrebbero dovuto soddisfare i requisiti prescritti dalla Convenzione internazionale di Torremolinos giā a decorrere dal 1° luglio 1999.

Si osserva pertanto che la ulteriore proroga al 1° gennaio 2009 del termine per l’applicazione delle disposizioni di tale Convenzione relative agli apparati radio potrebbe essere oggetto di censure da parte dei competenti organi comunitari.

 


Articolo 27
(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 27

Art. 27

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivitā istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino o alla soppressione dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivitā istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

articolo 27 detta disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, intervenendo sulla normativa introdotta al riguardo con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 35-37).

 

Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, Nuove norme per la bonifica integrale, che costituisce, ancora oggi, la normativa principale in materia di interventi di bonifica, ha introdotto il concetto di "bonifica integrale", comprensivo sia della bonifica in senso proprio, che delle opere di miglioramento fondiario. L'attuazione della bonifica integrale č stata demandata ad interventi pubblici di carattere globale su aree omogenee particolarmente dissestate e suscettibili di trasformazione, definite comprensori, distinti in due categorie: quelli di prima categoria, che richiedono opere gravemente onerose per i proprietari interessati, e quelli di seconda categoria, che hanno carattere residuale. L'attivitā di bonifica č stata attribuita ai Consorzi di bonifica, enti pubblici di autogoverno costituiti su iniziativa dei soggetti privati proprietari degli immobili che traggono benefici dalla bonifica.

I consorzi di bonifica e miglioramento fondiario sono disciplinati dal titolo V (articoli 54-73) del citato R.D. n. 215/1933. In particolare, i consorzi di bonifica (art. 54) provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse; essi (art. 59) sono persone giuridiche pubbliche e sono retti da uno statuto (art. 60) deliberato dall’Assemblea e sottoposto ad approvazione ministeriale. I poteri di intervento dell’Autoritā pubblica nei confronti dei Consorzi sono stati definiti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, recante “Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall’art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454”.

 

La legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, commi 35-37) detta disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero, in alternativa, sulla soppressione o il riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché dei Consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959.

In particolare il comma 35  dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedano alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi predetti, in conformitā a quanto disposto dall’art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) per le societā partecipate totalmente da enti locali[170].

Il comma 36 dispone che, in alternativa rispetto alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ed entro lo stesso termine (un anno dalla data di entrata in vigore della legge), le Regioni e le province autonome, d’intesa con lo Stato, possano procedere alla soppressione o al riordino dei Consorzi di cui al precedente comma, facendo comunque salvi i compiti e le funzioni svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, comprese le contribuzioni statali o regionali.

Lo stesso comma 36 prevede poi specifiche disposizioni per il caso di soppressione dei Consorzi: in tale ipotesi:

§         le regioni provvedono in modo da garantire che le funzioni di difesa del suolo venga esercitata in maniera coordinata dagli enti che hanno competenze in materia,  nel rispetto delle competenze delle province fissate dall’art. 19 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e dei principi dettati dal D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, evitando ogni duplicazione di opere ed interventi e disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi;

§         agli enti subentranti č attribuita la potestā, giā riconosciuta ai Consorzi dall’art. 59 del R.D. n. 215/1933, di imporre contributi alle proprietā consorziate, nei limiti dei costi sostenuti[171];

§         il personale dipendente dai Consorzi passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalitā determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni.

Il comma 37, infine, dispone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a questo scopo subordina la soppressione dei consorzi che presentino squilibri di bilancio o esposizioni debitorie alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

 

L’articolo in esame interviene, con riferimento ai soli Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario (nulla si dispone infatti rispetto ai Consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani), sulle disposizioni sopra sintetizzate, introdotte dall’art. 2, commi 35-37, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

Per quanto riguarda il rapporto delle norme in esame con quelle contenute nella legge finanziaria, mentre il  testo originario del D.L. non prevedeva alcuna clausola di coordinamento, un emendamento approvato dalle Commissioni riunite I e V ha inserito all’inizio dell’articolo l’inciso: “Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.

Tale inciso non sembra peraltro risolvere tutti i problemi interpretativi circa il rapporto tra le due normative.

Si consideri infatti che nel testo originario del D.L. il  contenuto dei commi 36 e 37 č riformulato eliminando ogni riferimento alla ipotesi di soppressione dei consorzi, anticipando al 30 giugno 2008 (anziché il 1° gennaio 2009) il termine per l’adozione dei provvedimenti di riordino da parte delle regioni e precisando che l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni dovrā essere definita con riferimento ai criteri per l’adozione dei medesimi provvedimenti[172]. Per il resto tale testo appare meramente riproduttivo di quanto disposto dalla finanziaria 2008 in ordine alla salvaguardia delle funzioni, dei compiti e delle risorse dei consorzi, al contenimento dei contributi consortili, alla invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

A seguito delle modifiche apportate con l’emendamento approvato dalle Commissioni riunite, mentre da un lato viene fatta salva la normativa  contenuta nell’art. 2, commi 36 e 37, della finanziaria 2008, dall’altro tale normativa continua ad essere riformulata nel suo complesso e nei termini sopra riassunti, reintroducendo peraltro espressamente anche l’ipotesi di soppressione dei Consorzi; si interviene inoltre anche sul comma 35, non considerato dal testo originario del D.L., precisando che la riduzione ivi prevista dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi  “non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito”.

In sintesi, quindi, il testo del D.L. come modificato dalle Commissioni riunite sembra innovare in modo sostanziale la normativa di cui all’art. 2, commi 36-37 della legge finanziaria 2008  solo per quanto riguarda:

§         il termine previsto per il riordino o la soppressione (30 giugno 2008 nel D.L., 1° gennaio 2009 nella finanziaria);

§         le modalitā di definizione dell’intesa tra Stato e regioni.

Per quanto detto, considerato anche che l’inciso inserito all’inizio dell’articolo rende non agevole comprendere i termini esatti del rapporto che si instaurerebbe tra le due normative, e che le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite interessano anche il comma 35 della predetta legge finanziaria, occorrerebbe valutare l’opportunitā di una riformulazione della norma in termini di novella formale alle disposizioni di cui all’art. 2, commi 35-37, della legge n. 244/2007.

 


Articolo 28
(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione X

Sviluppo economico

Sezione X

Sviluppo economico

Art. 28

Art. 28

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societā regionali continuano a svolgere le attivitā previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuitā nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalitā, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societā regionali continuano a svolgere le attivitā previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuitā nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalitā, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attivitā che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalitā del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialitā e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

 

1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivitā, la societā ISA č autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societā Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivitā svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societā ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogata l'attivitā della societā Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societā sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 28 differisce al 30 giugno 2008 il termine previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione relativo alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A), al fine di consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni.

 

Il richiamato comma 461 prevedeva l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione avrebbe dovuto prevedere:

§         la riduzione, entro il 30 giugno 2007 delle societā controllate a non pių di tre;

§         la cessione, entro lo stesso termine, anche tramite una societā veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societā regionali si sarebbe proceduto d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

Ai sensi del comma 459, il numero dei membri del consiglio di amministrazione delle societā controllate che risulteranno dal piano di riordino e dismissione dovrā essere non superiore a tre.

L’Agenzia nazionale dispone di 17 societā regionali (le regioni non interessate sono il Lazio, la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige) che operano soprattutto attraverso il sistema degli incubatori di impresa.

 

Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, l’articolo 28 stabilisce che le societā regionali continuano a svolgere le attivitā previste dai contratti di servizio con l'Agenzia nazionale in materia di autoimpiego e autoimprenditorialitā (di cui al D.Lgs. n. 185/2000), vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione a tali interventi.

 

Il decreto legislativo n. 185 del 2000 č intervenuto nel riordinare l’intera normativa in materia di agevolazioni all’imprenditorialitā giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all’autoimprenditorialitā e all’autoimpiego, regolati in precedenza dal decreto-legge n. 26 del 1995 e del prestito d’onore, previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510. In particolare, nell’ambito territoriale di applicazione, ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea; assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative. Tali benefėci finanziari sono concessi entro il limite del “de minimis” individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

 

Per garantire la continuitā nell'esercizio delle funzioni, il comma dispone che il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalitā, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialitā, che dovrā completarsi entro il 31 dicembre 2010.

Al riguardo, la relazione di accompagnamento al decreto-legge sottolinea, in particolare, come le regioni abbiano richiesto, quale condizione per l'acquisizione delle societā regionali, il contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che anche in futuro tali societā conservino l'attuale fatturato e, conseguentemente, l'equilibrio economico e finanziario.

 

Nel corso dell’esame in sede referente, il comma 1 dell’articolo in esame č stato modificato al fine di estendere il contenuto del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, il quale dovrā altresė individuare:

§         le attivitā che saranno svolte dall’Agenzia in via transitoria anche dopo il subentro delle regioni;

§         le misure e le modalitā di cofinanziamento nazionale dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialitā ed auto impiego che dovranno essere finanziati a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

Tali misure e modalitā di cofinanziamento dovranno essere definite in base ai criteri che favoriscano l’attuazione del piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia nei settori non strategici, di cui al citato comma 461 della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra).

 

Si ricorda che, con la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate sono state concentrate in due fondi di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 61, comma 1) e del Ministero delle attivitā produttive (articolo 60, comma 3). A seguito del nuovo assetto della struttura di Governo definita dal D.L. n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006), che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per le aree sottoutilizzate risulta ora iscritto presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda inoltre che, a seguito della riclassificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi, il Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate (FAS), allocato dall’esercizio finanziario 2007 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, č ora ricompreso nella missione n. 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”.

La nuova classificazione del bilancio ha peraltro determinato un c.d. “spacchettamento” del Fondo in tre fondi, di identica denominazione, inseriti in tre distinti programmi:

§         28.1 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e sviluppo;

§         28.2 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate;

§         28.3 Politiche per l’infrastrutturazione territoriale per il Mezzogiorno e le aree sottoutilizzate.

Le risorse presenti nei tre Fondi FAS dovranno essere ripartite dal CIPE destinandole agli interventi nelle aree sottoutilizzate.

Nella legge di bilancio di previsione per il 2008 (legge n. 245/2007), le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate – che dovranno essere ripartite dal CIPE - sono, conseguentemente, cosė esposte:

 

(importi in euro)

Bilancio 2008

UPB

Capitolo

2008

Strutture istituzionali

5.1.6

8349

131.964.000

Sistemi produttivi

5.2.6

8348

1.319.640.000

Infrastrutturazione territoriale

5.3.6

8425

3.091.796.000

Totale

 

 

4.543.400.000

 

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 507 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), risultano accantonati e resi indisponibili per il 2008 405,9 milioni di euro (50% per cento della quota a legislazione vigente nel 2007 per l’anno 2008 su cui č stato calcolato il “blocco” lineare).

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che il trasferimento di risorse a suo tempo disposto dall’art. 10-ter del D.L. n. 203/2005, da parte di Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, per la quale si veda il commento al primo comma) a beneficio dell'istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., si completi con il trasferimento aggiuntivo, entro il termine del 31 marzo 2008, di 150 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della societā in favore della filiera agroalimentare.

Per ulteriormente rafforzare la societā, l’ISA č inoltre autorizzata ad acquisire per incorporazione entro il successivo 30 giugno la societā Buonitalia (cfr.oltre).

Il trasferimento di fondi, destinati ai compiti d’istituto, deve avvenire a costo zero per l’ISA, alla quale possono essere attribuite le sole spese notarili.

A seguito dell’incorporazione la societā č tenuta a modificare le proprie norme statutarie in modo che negli scopi sociali vengano incluse le attivitā di pertinenza della incorporata Buonitalia.

 

Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. č una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attivitā allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale č stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in societā operanti in agricoltura e nell’agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Con l’art. 10-ter del decreto legge sulla competitivitā, D.L. n. 35/2005[173] sono state disciplinate l’attivitā e il funzionamento di ISA (art. 10-ter) in particolare configurando un ruolo specifico per l’Istituto in merito alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera e dei contratti di programma, nei quali siano presenti iniziative specifiche per il settore agricolo e agroalimentare. In entrambi i casi sono rimaste comunque ferme le competenze attribuite al CIPE relativamente all’approvazione di entrambe gli strumenti delle programmazione negoziata. La norma (comma 9 dell’art. 10-ter) aveva quindi autorizzato il Ministero delle politiche agricole e forestali ad acquistare dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.A. le partecipazioni da entrambi possedute nell’Isa e loro attribuite nelle misura rispettivamente del 60% e del 40% all’atto della costituzione della societā.

Successivamente l’art. 10-ter del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ha disposto il trasferimento di talune risorse patrimoniali, nella disponibilitā della societā per azioni Sviluppo Italia SpA, alla societā per azioni Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA.

In particolare i primi due commi hanno disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.203, Sviluppo Italia trasferisse a ISA, senza alcun costo o spesa ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA ed in coerenza con le risultanze della “Relazione dell’anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati“, predisposta da Sviluppo Italia ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000[174], il seguente patrimonio:

il credito risultante dal finanziamento ad ISA Spa erogato da Sviluppo Italia Spa il 4 aprile 2005, pari a euro 200 milioni di euro (co. 1, lett. a);

le partecipazioni acquisite sia dalla ex-RIBS Spa sia da Sviluppo Italia Spa, nonché i relativi crediti derivanti dai finanziamenti erogati (co. 1, lett. b e c);

le disponibilitā liquide ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), pari a 50 milioni di euro (co. 1, lett. d),

il debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto dalla ex-RIBS per gli interventi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 423/1998, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato (co. 1, lett. e);

gli impegni giā assunti da Sviluppo Italia Spa, anche relativi ad iniziative non ancora attuate (co. 2, lett. a);

le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000 (co. 2, lett. b).

Attraverso l’abrogazione disposta dal comma 9 della norma in commento, il trasferimento di competenze verso ISA si č esteso agli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90 del 2002, una volta attribuiti alla societā  per il risanamento del settore saccarifero RIBS.

Gli interventi, c. d. ex RIBS, riguardano il miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli, con prioritā per le iniziative che: contribuiscano al miglioramento economico delle singole filiere agro-industriali, anche promuovendo processi di aggregazione e di integrazione dei diversi livelli di dette filiere; abbiano come obiettivi lo sviluppo o il mantenimento dei livelli occupazionali diretti ed indotti; prevedano la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie imprese; siano localizzate nelle aree depresse del Paese e in particolare in quelle dell’Obiettivo 1; prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto; presentino una significativa partecipazione di operatori agricoli al capitale; richiedano una minore intensitā di agevolazione; prevedano un cofinanziamento regionale, nazionale e/o comunitario; presentino i requisiti di maggiore sostenibilitā ambientale; utilizzino energie rinnovabili o da autoproduzione e introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche; presentino la possibilitā di promuovere la quotazione in borsa dell’impresa partecipata.

La societā per azioni Buonitalia[175], con sede legale a Roma, ha per oggetto la promozione e la valorizzazione della produzione agroalimentare italiana. Creata nel luglio 2003, ha avuto come soci il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l’Ice (Istituto per il Commercio Estero), l’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) e l’Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). I suoi interlocutori operativi primari sono il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero delle Attivitā Produttive, nonché le Regioni.

Assumendo a modello la societā francese Sopexa “Société pour l’expansion des vendes des produits agricoles et alimentaires”, istituita nel 1961 con capitale misto pubblico e privato, alla quale sono stati attribuiti compiti nella promozione dei prodotti agroalimentari e nella realizzazione di azioni di comunicazione commerciale, le finalitā di Buonitalia sono state cosė individuate dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 99/2004:

§         promuovere, valorizzare e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo ed agroalimentare italiano, attraverso la creazione di un sistema che permetta di coordinare le diverse attivitā promozionali;

§         erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani;

§         tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine.

Le competenze ultime citate sono state tuttavia rimesse al dicastero agricolo dall’art. 1 co. 9-ter del Decreto legge n. 181/2006 di Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

Al dicastero agricolo, in quanto depositario delle funzioni di indirizzo politico amministrativo č riservata la valutazione e approvazione delle iniziative e dei programmi della societā Buonitalia.

Da ultimo va rammentato che il decreto legislativo n. 99/2004 č stato novellato dal D.L. 2/2006[176], che ha demandato al Ministro delle politiche agricole il compito di trasferire a Buonitalia Spa, con proprio decreto, le risorse strumentali e finanziarie necessarie all’espletamento delle attivitā di valorizzazione economica, tutela e controllo dei prodotti a denominazione tutelata ad essa assegnate.

In tema di fusioni societarie va fatto riferimento all’art. 2501 c.c. che anche successivamente alla riforma prevede che societā distinte vengano unite in un unico ente sociale con la modalitā della “fusione in senso proprio” o con  quella dell’”incorporazione”. Con la prima tutte le societā interessate si estinguono per integrarsi e dar vita ad una nuova societā le cui quote societarie sono attribuite ai soci in modo da commisurarle alla loro situazione patrimoniale. Nella seconda modalitā una societā (incorporante) rimane in vita ed assorbe le altre (incorporate) che si estinguono e delle quali la societā incorporante assume i diritti e gli obblighi, proseguendo peraltro in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

 

Il comma 1 ter – introdotto dalle Commissioni I e V – prevede una proroga dell’attivitā della societā RAM (Rete Autostrade Mediterranee), ai fini dell’attuazione del Programma delle Autostrade del Mare. Il comma precisa che tale attivitā deve svolgersi sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti e nell’ambito di direttive da questo emanate.

Viene inoltre stabilito che le azioni della societā RAM vengano cedute a titolo gratuito – entro il 1° marzo 2008 – dall’”Agenzia  nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.” – nuova denominazione assunta da Sviluppo Italia s.p.a., ai sensi dell’articolo 1, comma 460 della legge legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - al Ministero dell’economia, che dovrā esercitare i relativi diritti d’intesa con il Ministero dei trasporti.

La disposizione in esame deroga espressamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da Sviluppo Italia s.p.a. nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

 

Va in proposito ricordato che, la societā per azioni “Sviluppo Italia”, interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze, č stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, con il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attivitā di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.

I principali compiti assegnali alla societā Sviluppo sono:

1)       promozione di attivitā produttive e attrazione degli investimenti;

2)       promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialitā;

3)       supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualitā dello sviluppo;

4)       consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse.

 

Il D.Lgs. n. 3/2000 (di modifica del D.Lgs. n. 1/1999), ha previsto la possibilitā per Sviluppo Italia di operare tramite propri rami di azienda.

Il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle societā SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia.

A seguito della operazione di fusione, completata nel giugno del 2000, Sviluppo Italia č subentrata nella gestione di tutti gli interventi che precedentemente erano di competenza delle varie societā in essa confluite:

§      l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialitā”) della IG;

§      la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attivitā imprenditoriali della SPI;

§      il settore turistico della INSUD;

§      le attivitā finanziarie di ITAINVEST;

§      gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

Sviluppo Italia detiene un portafoglio di partecipazioni costituito da numerose societā, in parte ereditate dalle singole societā confluite nella Societā, in parte acquisite successivamente alla fusione, di cui 29 direttamente controllate, fra le quali figura anche Rete Autostradale Mediterranee.

L’articolo 1, commi 460-464, della legge finanziaria 2007 sopra citata, ha proceduto ad un riassetto complessivo di Sviluppo Italia s.p.a. La denominazione Sviluppo Italia S.p.a č stata modificata in “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.“, qualificata come societā a capitale interamente pubblico. Al Ministro dello sviluppo economico spetta:

§      la definizione, con apposite direttive, delle prioritā e degli obiettivi della societā e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti;

§      l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della societā;

§      l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Societā e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validitā.

I diritti dell’azionista sono comunque mantenuti in capo al Ministero dell’economia e finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Si prevede inoltre l’adozione, entro il 31 marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico.

Il piano di dismissione deve prevedere:

§      la riduzione delle societā controllate a non pių di tre;

§      la cessione, anche tramite una societā veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societā regionali si procede d’intesa con le regioni interessate, anche con la cessione gratuita delle partecipazioni a queste o ad altre amministrazioni pubbliche.

 

Con riferimento al programma europeo “Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea), si ricorda che tale programma si fonda su una logica di sistema integrato di trasporti, attraverso il quale l’accrescimento dell'efficacia e della competitivitā della modalitā di trasporto combinata strada-mare avviene compatibilmente alla tutela dell'ambiente ed al decongestionamento delle strade, in un'ottica di sviluppo eco-sostenibile.

Tra i diversi interventi adottati a livello nazionale per dare attuazione al progetto comunitario delle Motorways of the Sea, figura l'istituzione della societā Rete Autostrade Mediterranee (RAM), creata da Sviluppo Italia nel marzo 2004, e che opera in base ad una convenzione con il Ministero dei trasporti per attuare il programma Autostrade del Mare. In particolare, Rete Autostrade Mediterranee pianifica e coordina gli interventi legati alle Autostrade del mare, favorendo lo sviluppo di accordi bilaterali e multilaterali fra Italia e paesi partner del Mediterraneo, e individuando risorse finanziarie comunitarie da destinare ai progetti nazionali.

 


Articolo 28-bis
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 28-bis.

Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari

 

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, č differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.

 

 

 

 

articolo 28-bis - inserito dalle Commissioni I e V – prevede una proroga del termine di un anno, previsto dal testo unico bancario (TUB) di cui al D.Lgs. 385/1993, entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato dalla legge.

Nella specie, il richiamato comma 2 dell’articolo 30 del TUB stabilisce che nessuno puō detenere azioni in misura eccedente lo 0,5 per cento del capitale sociale.

La banca, appena rileva il superamento di tale limite, deve contestare al detentore la violazione del divieto.

Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

L’articolo in esame differisce ora di un anno il termine per l’alienazione, per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale eccedente la misura dello 0,5 per cento.


Articolo 29
(Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 29

Art. 29

Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati

Incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria Ŧeuro 2ŧ, immatricolati prima del 1o gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale č concesso per tre annualitā e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 č incrementato a 150 euro, secondo modalitā stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli giā registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalitā definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

1. Identico

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

2. Identico

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria Ŧeuro 0ŧ, Ŧeuro 1ŧ o Ŧeuro 2ŧ, immatricolati prima del 1o gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria Ŧeuro 4ŧ o Ŧeuro 5ŧ, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, č concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualitā, estesa per ulteriori due annualitā se il veicolo rottamato appartiene alla categoria Ŧeuro 0ŧ. Il contributo di cui al primo periodo č aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria Ŧeuro 4ŧ o Ŧeuro 5ŧ, che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma č aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietā di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

3. Identico

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria Ŧeuro 0ŧ o Ŧeuro 1ŧ immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria Ŧeuro 4ŧ, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, č concesso un contributo:

4. Identico

a) di euro 1.500, se il veicolo č di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

a) Identica

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

b) Identica

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validitā per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

5. Identico

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Identico

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Identico

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, č incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Identico

9. La misura dell'incentivo č determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.

9. Identico

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: Ŧeffettuata entroŧ fino alla fine del periodo.

10. Identico

11. La dotazione del fondo per la competitivitā e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione č incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

11. Identico

 

 

 

 

articolo 29, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, al comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2008 le disposizioni – in vigore fino al 31 dicembre 2007 – relative agli ecoincentivi per la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” e “euro 1”, previste dall’articolo 1, commi 224 e 225, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), come modificate dall’articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto legge n. 7/2007 (convertito con legge n. 40/2007), ed estende l’applicazione di tali norme alla rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria “euro 2”, immatricolati prima del 1° gennaio 1999.

Il medesimo comma 1 inoltre:

§         aumenta da una a tre annualitā il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, previsto dal citato articolo 1, comma 225, della legge finanziaria 2007;

§         incrementa da 80 euro a 150 euro il limite massimo del contributo per la rottamazione, stabilito dal citato articolo 1, comma 224, della legge finanziaria 2007. Le modalitā per la concessione del rimborso e del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e dello sviluppo economico;

§         prevede, per coloro che effettuano la rottamazione di veicoli senza sostituzione, la possibilitā, alternativa al rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, di accedere ad un contributo di 800 euro per utilizzare i servizi di condivisione degli autoveicoli (car sharing), con modalitā da stabilirsi mediante decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’economia e dello sviluppo economico. Quest’ultimo beneficio č condizionato a un limite complessivo di spesa pari a 2 milioni di euro.

Resta fermo, sempre ai sensi del comma in esame, il contributo previsto dall’articolo 1, commi 228 e 229, della legge n. 296/2007 (1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi, immatricolati come euro 4 o euro 5, ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno; il contributo aumenta di 500 euro se il veicolo acquistato abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. L’incentivo č concesso per i contratti di acquisto stipulati a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilitā di immatricolazione dei veicoli sino al 31 marzo 2010).

 

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 236, della legge finanziaria 2007, che pongono a carico dello Stato il costo di rottamazione dei motocicli, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, e prevedono l’esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualitā, in favore di coloro che acquistano un motociclo di categoria “euro 3”, sostituendo e consegnandone al demolitore uno di categoria “euro 0”.

 

Il comma 3, al fine di incentivare l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale, concede un contributo pari a 700 euro e l’esenzione per un’annualitā del pagamento delle tasse automobilistiche - estensibile ad ulteriori due annualitā se il veicolo appartiene alla categoria “euro 0” – in favore di coloro che sostituiscono, mediante rottamazione, un autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolato entro il 1° gennaio 1997, con un’autovettura di categoria “euro 4” o “euro 5”, le cui emissioni non siano superiori a 140 grammi di anidride carbonica per chilometro, ovvero 130 grammi se alimentato a diesel. Tale contributo viene aumentato di 100 euro in caso di acquisto di un’autovettura con emissioni non superiore a 120 grammi per chilometro. Il contributo viene aumentato di 500 euro qualora vengano portati alla demolizione due autoveicoli di proprietā di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi.

 

Il comma 4 prevede contributi per la sostituzione dei veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g) e m), del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada): autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autocaravan. Per la demolizione di tali mezzi – se di massa complessiva fino a 3.500 chilogrammi, immatricolati entro il 1° gennaio 1999, e ricompresi nella categorie “euro 0” o “euro 1” – e la sostituzione con veicoli nuovi di categoria “euro 4” della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, č previsto un contributo:

§      pari a 1.500 euro, per veicoli di massa non superiore a 3.000 chilogrammi;

§      pari a 2.500 euro, per veicoli di massa compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi.

 

Il comma 5 stabilisce i limiti temporali per l’accesso ai benefici previsti dai commi 2, 3 e 4, stabilendo che tali disposizioni trovano applicazione per i contratti di acquisto stipulati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, e per veicoli immatricolati entro il 31 marzo 2009.

 

Il comma 6, ai fini dell’attuazione delle norme previste dai commi precedenti, fa rinvio all’articolo 1, comma 229, primo periodo, e commi 230, 231, 232, 233 e 234, della legge finanziaria 2007 (circa i contenuti di tali commi, si veda la sintesi riportata nel prosieguo della scheda).

 

Il comma 7 esclude i contributi di cui all’articolo in esame dall’applicazione del limite disposto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

 

Si ricorda che tale norma ha previsto un limite annuo di 250.000 euro per l’utilizzazione dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Con riferimento agli incentivi alla rottamazione previsti dalla legge finanziaria 2007, va ricordato che l’articolo 1, commi da 224 a 241, di tale legge ha introdotto alcune fattispecie diverse di agevolazioni.

Il comma 224 ha previsto la concessione di un contributo, finalizzato alla salvaguardia ambientale, per la rottamazione degli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, immatricolati come “euro 0” o “euro 1”. Pių precisamente, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, si dispone la concessione di un contributo pari al costo di demolizione, fino ad un importo massimo di 80 euro per veicolo. Ai sensi del comma 225, coloro che effettuano la rottamazione ai sensi del comma 224, possono richiedere – se non risultino intestatari di altri veicoli registrati – quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale relativo al comune di residenza e di domicilio.[177] Il rimborso copre un’annualitā di abbonamento.

Su tale disciplina č successivamente intervenuto l’articolo 13, comma 8-quater, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito con la legge n. 40/2007) apportando modifiche ai citati commi 224 e 225 della legge finanziaria. La prima correzione riguarda la disposizione del comma 224: con il primo periodo del comma 1 si restringe il campo di applicazione sia del contributo alla rottamazione che del beneficio, di cui rispettivamente ai commi 224 e 225, chiarendo che:

§         entrambi tali incentivi si applicano limitatamente all’ipotesi di rottamazione degli autoveicoli senza sostituzione degli stessi (tale condizione č prevista invece, nel comma 225 della finanziaria 2007, per il solo rimborso dell’abbonamento gratuito ai mezzi pubblici e non anche per fruire del contributo alla rottamazione);

§         gli incentivi non spettano qualora venga acquistato un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione.

Con il secondo intervento, operato dall’articolo 13 sugli incentivi alla rottamazione dei veicoli, si provvede viceversa ad estendere i suddetti incentivi, alle stesse condizioni, anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1, indipendentemente dal tipo di trasporto effettuato, che siano demolite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2007.

Viene pertanto estesa la fruibilitā degli incentivi, sia del contributo alla rottamazione che del rimborso dell’abbonamento ai mezzi pubblici, ad una platea pių ampia di autoveicoli, cioč a tutte le autovetture euro 1 o euro 0 - non pių quindi a quelle per il solo trasporto promiscuo di persone o cose, il cui numero č abbastanza limitato - che vengano rottamate entro la fine del 2007, con la condizione che non vi sia sostituzione con un altro veicolo per i successivi tre anni dalla data di rottamazione.

 

Il secondo incentivo contenuto nella legge finanziaria 2007 č previsto dal comma 226 e prevede la concessione di un contributo di 800 euro per l’acquisto di autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettano non pių di 140 grammi di anidride carbonica al chilometro, nonché l’esenzione dal pagamento di due annualitā di tasse automobilistiche.- in attuazione del principio di salvaguardia ambientale – nel caso di sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”.

L’esenzione č portata a tre annualitā di tasse automobilistiche nei seguenti casi:

§         qualora l’autoveicolo acquistato abbia una cilindrata inferiore a 1300 cc;

§         qualora, a prescindere dalla cilindrata, i veicoli siano acquistati da persone fisiche la cui famiglia sia formata da almeno sei persone, nessuna delle quali risulti intestataria di altra autovettura o autoveicolo.

 

Il terzo tipo di incentivo, di cui al comma 227, si propone di favorire il rinnovo del parco autocarri in circolazione, attraverso la sostituzione di veicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1” con veicoli nuovi a minore impatto ambientale.

A tal fine, č concesso un contributo pari a 2.000 euro per ogni autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come “euro 4” o “euro 5”.

Il beneficio č accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente, fin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore, la medesima categoria ed un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”.

In base al successivo comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 si applicano relativamente ai veicoli nuovi acquistati sulla base di un contratto stipulato dal venditore e dall’acquirente nel lasso temporale compreso tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre 2007. Tali veicoli non possono essere immatricolati dopo il 31 marzo 2008.

 

Il quarto tipo di incentivo, disciplinato dal comma 228, concede un contributo di 1.500 euro per l’acquisto di autovetture e di autocarri nuovi, immatricolati come “euro 4” o “euro 5”, ed omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno.

Il contributo di 1.500 euro č incrementato di ulteriori 500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle previsti per la sostituzione di autoveicoli e autocarri di cui ai commi 226 o 227.

In base al successivo comma 229, il contributo di cui al comma 228 č erogabile con riguardo ai veicoli nuovi per i quali il contratto di acquisto sia stipulato a partire dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilitā di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

Secondo il comma 229, le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228, possono essere fruite nel rispetto della regola del “de minimis”[178] di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione europea. Si ricorda a tale proposito che il regolamento n. 69 del 2001, applicabile fino al 31 dicembre 2006, č stato sostituito dal nuovo regolamento n. 1998 del 13 dicembre 2006, applicabile a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2013.

 

I criteri per beneficiare dei contributi sono definiti nel successivo comma 230, il quale prevede che, al fine di permettere agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore č tenuto ad integrare la documentazione da inviare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietā, nella quale indicare:

§         la conformitā del veicolo acquistato ai requisiti prescritti;

§         la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza e demolizione del veicolo fuori uso e la conformitā dello stesso veicolo ai requisiti di cui ai commi 226, 227, 228 e 236;

§         copia del certificato di rottamazione rilasciato dai centri autorizzati.

L’ente gestore del pubblico registro automobilistico dovrā acquisire le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, per trasmetterle in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e al Ministero dei trasporti-Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvederā al necessario scambio dei dati.

 

Il comma 231 stabilisce i criteri per il recupero come credito d’imposta del contributo – di cui ai commi 224, 226, 227 e 228 - che i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, hanno rimborsato al venditore.

I centri autorizzati, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, esclusivamente ai fini della compensazione, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietā. Il credito di imposta non č rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta rilevante ai fini della base imponibile IRAP, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; altresė, esso non rileva ai fini della deducibilitā degli interessi passivi, nonché delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attivitā o beni produttivi di proventi computabili e ad attivitā o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito.

Il contributo di cui ai sopra illustrati commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio č diretta l’attivitā dell’impresa, mentre lo stesso contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

 

Il comma 232 dispone a carico delle imprese costruttrici o importatrici l’obbligo di conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui č stata emessa la fattura di vendita, la seguente documentazione:

§         copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;

§         copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietā del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico;

§         copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietā rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito;

§         copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

Tale documentazione deve essere trasmessa dal venditore alle imprese costruttrici o importatrici.

 

Il comma 233 individua le modalitā di effettuazione delle demolizioni: entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

Inoltre, i veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

 

Il quinto tipo di incentivo č previsto dal comma 236, che concede l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualitā in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”, effettuata a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007. La demolizione deve essere realizzata con le modalitā indicate al comma 233

Per usufruire dell’esenzione č necessario che l’acquisto del motociclo risulti da un contratto e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 marzo 2008.

Il costo della rottamazione č a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo ed č anticipato dal venditore, che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del sopra illustrato comma 231.

Si prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola del “de minimis”.

 

Si ricorda, infine, la classificazione dei veicoli secondo la normativa comunitaria in materia di emissioni inquinanti:

Euro 0: indica i veicoli "non catalizzati" a benzina e i veicoli "non ecodiesel

Euro 1: indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59/CEE. Ha introdotto l’obbligo per la casa costruttrice di montare la marmitta catalitica e di usare l’alimentazione a iniezione. E' entrata in vigore nel 1993.

Euro 2: indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12/CEE o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69/CE. E’ in vigore dal 1996

Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69/CE. In vigore dal 2000, č obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001.

Euro 4: indica i veicoli conformi con la direttiva 98/69/CE B. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° gennaio 2006.

Euro 5: indica i veicoli conformi al regolamento 2007/715/CE. Obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dal 1° settembre 2009.

 

Il comma 8 incrementa di 50 milioni di euro per il 2009 le risorse destinate dall’articolo 2, comma 59, del decreto legge n. 262/2006 (convertito con legge n. 286/2006), come modificato dall’articolo 1, comma 238, della legge finanziaria 2007, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a incentivare l’installazione, su autoveicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, di impianti a GPL o a metano per autotrazione.

 

Il comma 9 precisa, con riferimento a quanto previsto dal comma 8, che l’incentivo per l’installazione di impianti a GPL č determinato in misura pari a euro 350 e per l’installazione di impianti a metano in misura pari a euro 500.

Ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 11 gennaio 2007[179], il contributo per l’installazione di impianti di alimentazione sia a metano che a GPL č attualmente stabilito nella misura di euro 350. Per l’estensione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione si veda il successivo comma 10 del presente articolo.

 

Il comma 10 interviene in materia di agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL, estendendole di fatto all’intero parco autovetture, attraverso la rimozione dei limiti attualmente previsti.

La disposizione in esame, modifica, infatti l’art 1, comma 2, terzo periodo, del DL 324/97, recante incentivi per la rottamazione, sopprimendone la parte finale nella quale la concessione delle suddette agevolazioni č correlata alla data di immatricolazione degli autoveicoli e di effettuazione dell’installazione degli impianti ecologici.

 

L’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 (Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, riconosce, a decorrere dal 1° ottobre 1997, il contributo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, per gli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000 (euro 1.807,60). Il medesimo articolo 1, comma 2, al secondo e terzo periodo demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico) il potere di determinare con decreto, nel limite d’importo di lire 30 miliardi, prioritā, criteri, modalitā, durata ed entitā delle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL), a partire dal 1° agosto 1998. Al decreto č affidata, altresė (terzo periodo), la determinazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro i tre anni successivi alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, purché posteriore al 1° agosto 1997. Alla determinazione si č provveduto mediante il regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), emanato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 1998, n. 256.

Si ricorda che il comma 53 della legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico ha modificato il citato comma 2, ammettendo a fruire del contributo le operazioni d’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL su autoveicoli esistenti, purché immatricolati a partire dal 1° agosto 1997, quando siano effettuate entro i tre anni successivi alla data d’immatricolazione, invece che entro un anno da tale data, come precedentemente previsto. Il comma 54 della stessa legge ha inoltre esteso l’applicazione dei suddetti contributi consentendone l’erogazione anche alle persone giuridiche, e non solo alle persone fisiche, come precedentemente previsto. Con successiva circolare (17 gennaio 2005, n. 2390) il MAP ha chiarito che il contributo č riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo, purché le operazioni di acquisto siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004.

 

Il comma 11 interviene sulla dotazione del Fondo per la competitivitā e lo sviluppo, istituito dalla legge finanziaria per il 2007, prevedendo uno slittamento di 90,5 milioni di euro dal 2008 al 2009.

Infatti la norma dispone la riduzione per 90,5 milioni di euro della dotazione del Fondo per l’anno 2008 e il contestuale incremento di pari importo per l’anno 2009.

 

Il Fondo per la competitivitā e lo sviluppo č stato istituito dall’art. 1, comma 841, della legge 296/06 (finanziaria 2007) presso il Ministero dello sviluppo economico, facendovi confluire le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero dello sviluppo economico (programmazione negoziata e legge n. 488/1992) e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, che sono stati contestualmente soppressi. A tale fondo stata conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e 360 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. A carico della quota delle risorse del Fondo per la competitivitā e lo sviluppo, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono finanziati progetti di innovazione tecnologica industriale nell’ambito dell’efficienza energetica, della mobilitā sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, del made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivitā culturali (comma 842).

Si ricorda che gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti tra due capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3): il cap. 7342 Fondo per la competitivitā e lo sviluppo (Missione competitivitā e sviluppo delle imprese) e il cap. 7445 Fondo per la competitivitā e lo sviluppo con 360 milioni (+19,6 milioni rispetto al 2007) (Missione Ricerca e innovazione). Gli stanziamenti iscritti nei suddetti capitoli di spesa del bilancio di previsione per il 2008 risultano rispettivamente di 140 milioni e 360 milioni di euro (DM 28 dicembre 2007 “Ripartizione in capitoli delle Unitā previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008”).

 


Articolo 29-bis
(Proroga dei termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 29-bis.

(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 marzo 2008ŧ.

 

 

 

 

articolo in 29-bis – introdotto nel corso dell’esame in sede referente, attraverso una novella all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 300 del 2006[180], dispone l’ulteriore proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine ultimo per l’entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

La richiamata disposizione del decreto-legge n. 300 prevede, al primo periodo, la proroga del termine di entrata in vigore di tale disciplina fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attivitā di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici (previsto dall'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203), e, comunque, nel testo modificato dalla legge di conversione, non oltre il 31 dicembre 2007.

 

La medesima disposizione prevede inoltre, al secondo periodo, che – a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo – sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

La proroga contenuta nell’articolo articolo 3, comma 1, segue un lungo elenco di proroghe, l’ultima delle quali contenuta nell’art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228), che differiva il termine di entrata in vigore delle citate disposizioni sulla sicurezza degli impianti, sino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

art. 11-quaterdecies, comma 13, del D.L. n. 203 del 2005, ha previsto l’emanazione – entro il 3 dicembre 2007[181] - di uno o pių decreti interministeriali (del Ministro delle attivitā produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) volti a disciplinare:

a)    il riordino delle disposizioni in materia di attivitā di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b)    la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c)    la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietā e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d)    la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

Si segnala che il parere reso dalla Commissione ambiente sul d.l. n. 300 del 2006 nella seduta del 17 gennaio 2007, recava un’osservazione in merito all’adozione di “ogni necessaria iniziativa affinché, nei tempi pių rapidi possibili, sia adottato il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attivitā di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203”.

Si rammenta, infine, che la disciplina dell’attivitā di impiantistica risulta ancora regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti, che impone l'osservanza di particolari obblighi e il rispetto di prescrizioni tecniche, al fine di evitare incidenti dovuti alla non corretta installazione o manutenzione degli impianti in funzione negli edifici.

Il contenuto delle disposizioni della legge 46/1990 č stato ripreso negli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia- Capo V della Parte II).

Una delle novitā pių rilevanti introdotte dal T.U. č contenuta nell’art. 107 che estende il campo d’applicazione della legge n. 46 agli impianti relativi agli edifici “quale che ne sia la destinazione d’uso”, annullando la distinzione prevista dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del TU - tra “edifici ad uso civile” ed edifici destinati ad altri usi (industriale, commerciale, terziario, ecc.).

Gli impianti interessati dalle disposizioni recate dal Capo V in esame sarebbero pertanto:

§         gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

§         gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

§         gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

§         gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

§         gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresė previste norme in materia di progettazione e di collaudo (artt. 110 e 111), che tuttavia non si applicano ai lavori concernenti l’ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformitā (art. 116).

Sono infine previste norme in tema di verifiche degli impianti (art. 118) da parte dei comuni, delle unitā sanitarie locali, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché disposizioni sanzionatorie a carico del committente o del proprietario (art. 120).

 

 

 


Articolo 30
(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Sezione XI

Ambiente

Art. 30

Art. 30

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 č inserito il seguente:

1. Identico

Ŧ1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decretoŧ.

Ŧ1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decretoŧ.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: Ŧentro e non oltre il 31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro e non oltre il 31 dicembre 2008ŧ e, in fine, sono aggiunte le seguenti: Ŧe il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalitā stabilite all'articolo 12, comma 2ŧ.

2. Identico

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 30, attraverso l’introduzione di un comma 1-bis all'art. 6 del D.Lgs. 151/2005, demanda ad uno specifico decreto interministeriale (emanato dal Ministro dell'ambiente di concerto con quelli dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata), da adottare entro il 28 febbraio 2008, l’individuazione – nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 – di specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – sia domestici sia professionali[182] (quest’ultima precisazione č stata introdotta nel corso dell’esame in sede referente) – ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b).

A seguito delle modifiche apportate alla disposizione nel corso dell’esame presso le Commissioni I e V, viene inoltre demandato al medesimo decreto la definizione di specifiche modalitā per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi.

Il comma 1-bis fissa inoltre la decorrenza dell'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 151/2005 nel trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto interministeriale.

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2005 prevede che, entro la data di cui all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:

a) i comuni assicurano la funzionalitā, l'accessibilitā e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni č consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;

b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresė, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.

 

La relazione illustrativa precisa che “la proroga č relativa all'obbligo dei distributori, disposto all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 151 del 2005, di ritirare gratuitamente l'apparecchiatura usata, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) destinata ad un nucleo domestico, e di trasportare quelle valutate non suscettibili di reimpiego, che si configurano come rifiuti, presso i centri di raccolta comunali od organizzati dai produttori di AEE. I distributori, tenuti per legge al sopra descritto adempimento, dovrebbero pertanto dotarsi di tutte le complesse autorizzazioni previste dalla normativa nazionale per la gestione dei rifiuti, con oneri, in termini materiali e finanziari, eccessivi per la categoria che obiettivamente svolge un'attivitā di altra natura”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame novella l’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2005.

 

Tale disposizione prevede che - nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE (che prevede che i dispositivi elettrici o elettronici immessi sul mercato successivamente al 13 agosto 2005 siano chiaramente identificabili attraverso un marchio apposto sul dispositivo stesso) e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007 (termine risultante dalla proroga operata dal comma 5 dell'art. 15 del DL 2 luglio 2007, n. 81) - il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 11, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalitā stabilite all'articolo 10, comma 1. L’art. 11, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 č a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato”; l’art. 10, comma 1, dispone che “il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici, provenienti dai nuclei domestici č a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE.”.

 

La novella č volta a:

§         consentire l’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2008 dell’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalitā di finanziamento della gestione dei RAEE domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005;

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, comam 1, lett. q), del D.Lgs. n. 151/2005, i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati come ŦRAEE storiciŧ.

§         far rientrare nella proroga suddetta anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, attraverso la previsione secondo la quale, fino al 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalitā stabilite all'articolo 12, comma 2.

 

L’art. 12, comma 1, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Esso dispone, infatti, che “il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 č a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data”.

Il successivo comma 2, invece, disciplina il finanziamento dei RAEE professionali storici. Esso prevede in particolare che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 č a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero č a carico del detentore negli altri casi.

 

Sulla base delle modifiche apportate dalla disposizione in commento, l’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalitā di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, viene quindi prorogata sino al 31 dicembre 2008 sia per i RAEE domestici che per quelli professionali.

Sino a tale data continuano ad applicarsi le modalitā di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali).

 

In relazione alla proroga di cui al comma 2, la relazione illustrativa precisa che essa “riguarda l'applicazione del sistema di responsabilitā individuale del produttore per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, in quanto tale sistema implica la possibilitā di identificare il produttore di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita. Non č, quindi, possibile attuare tale regime senza che sia stata preventivamente definita a livello europeo una specifica normativa tecnica che disciplini le modalitā di apposizione della marcatura identificante il produttore. La proroga inoltre deve essere estesa anche ai RAEE professionali, interessati dalla stessa problematica”.

 


Articolo 31
(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 31

Art. 31

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

1. L'attivitā della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalitā di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, č prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilitā ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 31, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, proroga al 30 settembre 2008 l'attivitā della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalitā di cui all'art. 2-bis del decreto-legge n. 96 del 1995. Viene altresė disposto che fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 26 della legge n. 179 del 2002, purché la valutazione di compatibilitā ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

 

Si ricorda che il citato art. 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, introdotto dalla legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, dispone che “Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilitā ambientale i progetti e le attivitā di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attivitā e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attivitā suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attivitā potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza “.

Si ricorda, inoltre, che il 3 ottobre 1996 l'AGIP depositō presso il Ministero dell'ambiente e la regione Veneto lo studio di impatto ambientale del progetto "Alto Adriatico". Su tale studio si č pronunciato (in termini negativi), nel maggio 1997, il gruppo di lavoro istituito dal comune di Venezia in accordo con altre amministrazioni locali . A seguito di quella pronuncia, il D.M. Ambiente 3 dicembre 1999 ha disposto (art. 1) il divieto dell'attivitā di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po. Il successivo articolo 2 dello stesso DM ha rinviato ad un apposito accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e Concessionario del titolo minerario l'individuazione dei giacimenti pių distanti dalla costa per i quali possa essere autorizzata, con le ordinarie procedure, una prima fase sperimentale di coltivazione (comunque oltre le 12 miglia) e definita la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attivitā di estrazione, nonché le modalitā di monitoraggio. All’art. 3, lo stesso decreto ha istituito una commissione tecnico-scientifica di elevata qualificazione, composta da tre rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente, da tre rappresentanti designati dalla regione Veneto e da un presidente nominato d'intesa, con il compito di definire la rete di monitoraggio della subsidenza indotta dall'attivitā sperimentale di cui all'art. 2 e di verificare annualmente l'aggiornamento dei modelli e delle modellazioni numeriche del Concessionario del titolo minerario, i risultati delle attivitā di monitoraggio e la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione delle attivitā di coltivazione stabilite al successivo art. 4. Tale ultima disposizione ha previsto che la coltivazione di ulteriori giacimenti possa essere autorizzata subordinatamente all'esito positivo della coltivazione sperimentale di cui all'art. 2, mediante la stipula di un nuovo accordo di programma. L'avvio della coltivazione sperimentale nei giacimenti pių distanti deve comunque determinate condizioni elencate nelle lettera da a)  ad e) del provvedimento. Il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto ogni due anni dall'inizio della sperimentazione di cui al punto 2 procedono ad una verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di programma sopra definito, anche sulla base di un rapporto della commissione tecnico-scientifica che dia conto delle previsioni fornite dai modelli di simulazione della subsidenza, aggiornate con i dati sperimentalmente ottenuti attraverso le attivitā di monitoraggio. Sulla scorta di tale rapporto il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto potranno decidere se considerare conclusa la fase di sperimentazione o proseguire con verifiche a cadenza biennale.

 

Relativamente alle limitazioni di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 179/2002, si ricorda che tale comma ha inserito le “acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po” nel novero delle acque in cui vige il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sancito dall’art. 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la proroga in oggetto č finalizzata a consentire una nuova analisi (che sarā maggiormente attendibile, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche e modellistiche) volta a “verificare se l’attivitā di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nel Golfo di Venezia possa provocare fenomeni di subsidenza sulle zone costiere e sugli abitati di Venezia e Chioggia, subordinando il mantenimento del vigente divieto all’espletamento di tale attivitā in alto Adriatico agli esiti delle nuove analisi”.


Articolo 32
(Proroga per emissioni da impianti)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 32

Art. 32

Proroga per emissioni da impianti

Proroga per emissioni da impianti

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: Ŧentro tre anniŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro cinque anniŧ.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 32, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, proroga di due anni (al 29 aprile 2011) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale) relativo all’adeguamento alle norme della Parte quinta del medesimo codice, delle emissioni degli impianti e delle attivitā in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della citata Parte quinta) rientranti nel campo di applicazione del titolo I della Parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del DPR n. 203 del 1988.

Nella relazione illustrativa la proroga in esame viene giustificata sulla base del fatto che “la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore”.

 

Il richiamato comma 2 dell’art. 281 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal comma 1-ter dell’art. 1 del DL n. 180/2007[183]) in particolare prevede, per i gestori degli impianti e delle attivitā in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte quinta del codice ambientale che ricadono nel campo di applicazione del titolo I e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. n. 203 del 1988 l’adeguamento alle disposizioni del Titolo I della Parte V entro tre anni da tale data; su tale termine interviene l’articolo in commento, modificandolo in cinque anni. La medesima disposizione prevede, nel caso tali impianti siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, la presentazione della relativa domanda, ai sensi dell'articolo 269, ovvero ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attivitā si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni; se la domanda č presentata nel termine previsto, l'esercizio puō essere proseguito fino alla pronuncia dell'autoritā competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti dall'articolo 269, comma 3, l'esercizio puō essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni secondo le disposizioni indicate nel medesimo articolo 281, comma 2, a seconda che l'impianto sia stato realizzato prima del 1988 in conformitā alla normativa all'epoca vigente oppure tra il 1988 e l'entrata in vigore della Parte quinta del codice ambientale in conformitā alla normativa all'epoca vigente

L’articolo 267 del codice ambientale definisce il campo di applicazione deI Titolo I della Parte V, facendo riferimento “agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attivitā che producono emissioni in atmosfera” ed escludendo gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (recante attuazione della direttiva 2000/76 /CE in materia di incenerimento dei rifiuti).

Il D.P.R. n. 203 del 1988, abrogato dall’articolo 280 del codice ambientale, recava  attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualitā dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.

 


Articolo 32-bis
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 32-bis

 

Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243

 

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ŦIn mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalitā e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia giā stato emanato provvedimento favorevole di conformitā ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivitā di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autoritā competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimoŧ;

 

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

 

Ŧ1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilitā ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attivitā preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali giā rilasciate, dandone comunicazione all'autoritā competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autoritā competente, ove ne ravvisi la necessitā, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

 

1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualitā dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano giā presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrā disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autoritā competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007ŧ.

 

 

 

L’articolo in esame, introdotto durante l’esame in sede referente, novella l’articolo 2 del DL n. 180/2007 al fine di consentire e disciplinare la gestione e il funzionamento degli impianti, sia nuovi che esistenti, in mancanza del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) entro il termine, fissato dall’art. 1 dello stesso decreto n. 180/2007, del 31 marzo 2008.

 

Si ricorda che il testo vigente dell’art. 2 del DL n. 180/2007 reca disposizioni transitorie volte a consentire la prosecuzione dell’attivitā da parte degli impianti esistenti nelle more dell’emanazione dell’AIA. Esso prevede, al comma 1, che-  fino alla data del rilascio dell’AIA - gli impianti esistenti di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attivitā, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l’esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi” e che tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino al 31 marzo 2008.

Il successivo comma 1-bis dispone, invece, che “Le autoritā che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessitā al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchč degli articoli 3, 7, come modificato dall’articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all’adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale”.

Infine il comma 1-ter, al fine di assicurare il rispetto dei termini (che scadono il 31 marzo 2008) fissati dall’art. 5, comma 18, del D.Lgs. n. 59/2005 autorizza il Governo ad esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 112/1998, ove necessario applicando immediatamente la procedura d’urgenza di cui al comma 3 di tale ultima disposizione.

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame – attraverso l’introduzione di un periodo aggiuntivo al comma 1-bis dell’articolo 2 – disciplina le attivitā che il gestore di impianti esistenti puō attuare in sede di prima applicazione, in mancanza del rilascio dell'AIA entro il 31 marzo 2008, a condizione che la domanda di autorizzazione sia regolarmente presentata entro i termini.

I gestori in particolare possono:

§         eseguire gli interventi proposti per l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalitā ed i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se soggetti, per essi sia giā stato emanato provvedimento favorevole di conformitā ambientale;

§         dare contestualmente pieno avvio alle attivitā di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima.

La disposizione prevede inoltre che le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente:

§         possano verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo.

§         in tal caso, debbano riferire entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi all'autoritā competente in ordine alle verifiche effettuate ed all'efficacia degli interventi rispetto a quanto dichiarato dal gestore.

Viene, inoltre, precisato che le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di AIA, di esse dovendosi comunque tener conto nell'emanazione del provvedimento medesimo.

 

La lettera b) del comma 1 dell’articolo in esame aggiunge due commi dopo il comma 1-ter dell’articolo 2 del citato decreto legge.

Il comma 1-quater consente ai nuovi impianti per i quali sia stata presentata la domanda di AIA, in mancanza del rilascio dell'AIA entro il 31 marzo 2008, di avviare tutte le attivitā preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali giā rilasciate, dandone comunicazione all'autoritā competente per il rilascio dell'AIA.

Lo stesso comma richiede tuttavia il rispetto dei seguenti prerequisiti:

§         ottenimento del provvedimento positivo di compatibilitā ambientale;

§         avanzata fase di costruzione.

Il comma 1-quater dispone, inoltre, che l'autoritā competente, ove ne ravvisi la necessitā, rilasci un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'AIA, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione.

Con riferimento alla lettera b), capoverso 1-quater, occorre valutare l’opportunitā di modificare la formulazione della disposizione, al fine di precisare il significato dell’espressione impianti in “fase di avanzata costruzione”.

Il comma 1-quinquies disciplina il funzionamento dei grandi impianti di combustione anteriori al 1988, in mancanza del rilascio dell'AIA entro il 31 marzo 2008, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione richiesto ai sensi dell'art. 273, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.

 

Si ricorda che con l’espressione “impianti anteriori al 1988” si intendono (ai sensi dall’art. 268, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 152/2006) gli impianti che, alla data del 1° luglio 1988, erano in esercizio o costruiti in tutte le loro parti o autorizzati ai sensi della normativa previgente.

Tale data (1° luglio 1988) corrisponde all’entrata in vigore del DPR n. 203 del 1988, recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualitā dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183”.

 

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualitā dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, il comma 1-quinquies in particolare dispone che i gestori di tali impianti - nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrā disporre altrimenti - sono tenuti a presentare all'autoritā competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettive computata con riferimento al triennio 2005-2007.

 

Relativamente al citato art. 273, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, si ricorda che esso prevede che i gestori dei grandi impianti di combustione anteriori al 1988 “possono essere esentati dall'obbligo (decorrente dal 1° gennaio 2008) di osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto[184], sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II”.

La procedura di esenzione per gli impianti anteriori al 1988, prevista dalla citata parte I dell’allegato II, dispone, ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, che “i gestori degli impianti anteriori al 1988 presentano all'autoritā competente, nell'ambito della richiesta di autorizzazione integrata ambientale, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per pių di 20.000 ore di normale funzionamento a partire dal 1° gennaio 2008 ed a non farlo funzionare oltre il 31 dicembre 2015. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW la dichiarazione é presentata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente titolo e l'autoritā competente, in caso di approvazione della richiesta di esenzione, provvede ad aggiornare l'autorizzazione in atto con la procedura prevista dall'articolo 269. La richiesta di esenzione č approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualitā dell'aria e se compatibile con le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale. Tutti i predetti provvedimenti autorizzativi indicano le ore di normale funzionamento approvate per ogni anno del funzionamento residuo degli impianti. In caso di approvazione il gestore č tenuto a presentare ogni anno all'autoritā competente un documento in cui č riportata la registrazione delle ore di normale funzionamento utilizzate e quelle non utilizzate che sono state autorizzate per il restante periodo di funzionamento degli impianti”.

Nella parte I dell’allegato II viene disposto, inoltre, che la richiesta di esenzione “decade se il gestore presenta, successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e comunque non oltre il 31 maggio 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo 273, comma 6, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti di potenza termica nominale pari a 50 MW, la richiesta di esenzione decade se il gestore trasmette all'autoritā competente, entro il 1° agosto 2007, la relazione tecnica o il progetto di adeguamento di cui all'articolo 273, comma 7. La richiesta di esenzione non si considera decaduta nel caso in cui l'autoritā competente non approvi la relazione tecnica o il progetto di adeguamento” e che “gli impianti per cui l'esenzione č stata approvata e non é decaduta “non possono, in alcun caso, funzionare per pių di 20.000 ore di normale funzionamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2015”.


Articolo 33
(Disposizione in materia di rifiuti)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 33

Art. 33

Disposizione in materia di rifiuti

Disposizione in materia di rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, č prorogato al 31 dicembre 2008.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 33, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall’art. 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61[185], a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari.

 

Si ricorda che il citato art. 7 del DL n. 61/2007 ha previsto che “In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie”.

L’articolo 238 del cd. codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) prevede l’istituzione di una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, quale corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento degli stessi, che sostituirā la tariffa che attualmente puō essere adottata in via sperimentale dai Comuni, in luogo della TARSU, ai sensi dell’art. 49 del decreto Ronchi. Tale sostituzione avverrā non appena saranno emanati tutti i relativi provvedimenti attuativi. Il comma 11 dell’art. 238 dispone, infatti, che sino a quando non sarā emanato il regolamento che individuerā i criteri generali per la determinazione della nuova tariffa, e comunque fino al compimento di tutti gli adempimenti necessari per l’applicazione della stessa, restano ferme le discipline regolamentari attualmente vigenti in materia

 

Nella relazione illustrativa viene sottolineato che “la disposizione č volta ad assicurare che la progressiva copertura dei costi dello smaltimento dei rifiuti per il tramite della relativa tassa avvenga in maniera e con tempistica uniforme sull'intero territorio nazionale”.

 

Si ricorda, infatti che, l’art. 1, comma 166, lettera a), della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), attraverso una novella all’articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha prorogato a tutto il 2008 l’efficacia della disposizione relativa all’invarianza del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti recata dal richiamato comma 184. In base al testo novellato di tale ultima disposizione, quindi, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007 e 2008.

 


Articolo 34
(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Sezione XII
Interno

Sezione XII
Interno

Art. 34

Art. 34

Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale

Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: Ŧfino al 31 dicembre 2007ŧ, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino al 31 dicembre 2008ŧ;

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: Ŧfino al 31 dicembre 2007ŧ, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,ŧ;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: Ŧfino al 31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino al 31 dicembre 2008ŧ.

b) Identica

 

 

 

 

articolo 34 del decreto-legge reca la proroga di due termini previsti dal c.d. “decreto Pisanu” (D.L. 144/2005[186]) in materia di contrasto al terrorismo internazionale.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia come le nome di cui si prevede la proroga si siano dimostrate efficaci e, pertanto, appare necessario un loro mantenimento nell’ordinamento in ragione del persistere della minaccia terroristica, testimoniato dall’allarmante situazione internazionale, nonché da recenti operazioni di polizia effettuate sul territorio nazionale, che confermano il pericolo derivante dalla presenza di cellule collegate a strutture terroristiche internazionali.

 

Pių in particolare, la lettera a), nel testo riformulato dalle Commissioni riunite I e V, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008) – a meno che non intervenga prima l’attuazione della direttiva 2006/24/CE – la sospensione dell’applicazione di tutte le disposizioni, di carattere primario, secondario o amministrativo, che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati di traffico telefonico o telematico. A tal fine, il decreto legge modifica l’articolo 6, comma 1, del D.L. 144/2005, obbligando i fornitori dei servizi di comunicazione a conservare, per finalitā di repressione del terrorismo, i dati del traffico telefonico e telematico.

 

L’articolo 6 del D.L. 144/2005 – come modificato dalla legge di conversione – introduce disposizioni in materia di traffico telefonico e telematico. In particolare, il comma 1 stabilisce che fino al 31 dicembre 2007 la disciplina legislativa e regolamentare che prevede la cancellazione dei dati di traffico telefonico e telematico, anche se non soggetti a fatturazione (schede prepagate), resta sospesa.

Restano cosė sospesi i termini ordinari per la conservazione dei dati stabiliti dall’art. 132 del c.d. Codice della privacy[187], ai sensi del quale (comma 1) i dati telefonici devono essere conservati per 2 anni e i dati telematici per 6 mesi (nel rispetto di garanzie previste ai commi 5 e 6 dell’articolo 132). Se la repressione penale concerne delitti in danno di sistemi informatici o telematici o delitti particolarmente gravi (per i quali il codice di procedura consente una particolare durata delle indagini preliminari – ex art. 407, co. 2, lett. a) c.p.p.), i termini di 2 anni e di 6 mesi sono raddoppiati (comma 2).

 

Per effetto della sospensione dei termini, ora prorogata dal 31 dicembre 2008, i fornitori delle reti di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (internet providers) dovranno conservare oltre i termini ordinari i dati che consentono di risalire alle utenze collegate, con esclusione dei dati relativi ai contenuti delle comunicazioni.

Tali dati, conservati oltre i termini ordinari, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalitā di indagine antiterrorismo, fatto tuttavia salvo l’esercizio dell’azione penale per i delitti comunque perseguibili.

 

A seguito dell’approvazione in commissione di un emendamento presentato dai relatori, la disposizione in commento prevede ora che la conservazione straordinaria dei dati con finalitā antiterrorismo possa cessare anche prima del 31 dicembre 2008, laddove il legislatore provveda entro tale termine a dare attuazione alla direttiva n. 2006/24/CE relativa alla conservazione di dati nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

 

La direttiva 2006/24/CE mira ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri riguardo l’obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

In deroga alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE[188], relative alla riservatezza dei dati, la direttiva 2006/24/CE reca infatti l’obbligo di conservare alcuni dati, di cui specifica espressamente la tipologia. Tali dati sono quelli che consentono di determinare:

§         la fonte e la destinazione di una comunicazione (sia per la telefonia fissa o mobile che per la telefonia via Internet e la posta elettronica);

§         la data e la durata della comunicazione;

§         il tipo di comunicazione (servizio telefonico o servizio Internet utilizzato);

§         il tipo di attrezzatura utilizzata;

§         l’ubicazione delle apparecchiature (in caso di apparecchiature di comunicazione mobile).

Sono inclusi inoltre i dati generati da tentativi di chiamata non riusciti, ossia chiamate collegate con successo ma che non hanno ricevuto risposta.

Non potranno invece essere conservati i dati relativi ai contenuti delle comunicazioni stesse.

Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che l’accesso a tali dati sia consentito alle sole autoritā nazionali competenti in casi specifici e in conformitā con le rispettive norme nazionali.

La direttiva stabilisce inoltre che i suddetti dati debbano essere conservati per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ai due anni dalla data di comunicazione. Tale termine massimo puō essere prorogato qualora uno Stato membro debba fronteggiare particolari circostanze che giustifichino l’adozione delle necessarie misure di proroga.

Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 15 settembre 2007, con possibilitā di proroga fino al 15 marzo 2009, per quanto concerne la conservazione dei dati riguardanti l’accesso a Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica.

 

Il governo non ha ad oggi esercitato la delega per l’attuazione della direttiva, contenuta nell’art. 1 della legge comunitaria per il 2006[189]; il termine per l’adozione del decreto legislativo di attuazione scade il 5 marzo 2008.

 

La successiva lettera b) dispone, attraverso una novella all’art. 7, comma 1, del D.L. 144/2005, una proroga di un anno – dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 – della disciplina recata da detta disposizione in materia di autorizzazione all’apertura di esercizi pubblici di telefonia e internet.

Per effetto della proroga, anche nell’anno 2008 chi intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche[190] ha l’obbligo di richiederne licenza al questore.

La licenza non č richiesta nel caso in cui presso i pubblici esercizi o i circoli privati risultino installati solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione prorogata costituisce un mezzo particolarmente importante ai fini della prevenzione in materia di terrorismo, in relazione al diffuso utilizzo del mezzo telematico anche per finalitā criminose, come testimoniato dalle risultanze di stringenti misure di controllo e dall’attenzione posta al riguardo da parte di altri Paesi europei.

 

Non sono invece modificate le altre disposizioni recate dall’articolo 7 del decreto Pisanu, relative alla disciplina del rilascio della licenza e degli obblighi per i titolari o gestori degli esercizi pubblici di telefonia e internet.

 


 

Articolo 35
(Proroghe in materia di carta d’identitā elettronica e carta nazionale dei servizi)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 35

Art. 35

Proroghe in materia di carta d’identitā elettronica e carta nazionale dei servizi

Proroghe in materia di carta d’identitā elettronica e carta nazionale dei servizi

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti puō essere effettuata anche con uno o pių decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilitā degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

 

 

 

 

L’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2008 il termine, fissato dal Codice dell’amministrazione digitale al 31 dicembre 2007[191], a decorrere dal quale č consentito l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni unicamente tramite la carta d’identitā elettronica e la carta nazionale dei servizi, restando precluso l’accesso a detti servizi attraverso modalitā diverse.

L’intervento normativo in oggetto ha l’effetto di prorogare alla medesima data anche il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identitā elettronica ai fini del rilascio della Carta nazionale dei servizi.

A seguito dell’approvazione di una proposta emendativa in sede referente[192], č stato introdotta la possibilitā, giā prevista in via generale dal codice dell’amministrazione digitale, di effettuare la fissazione dei predetti termini (sia di decorrenza dell’uso esclusivo della carta di identitā elettronica, sia della conclusione della procedura di accertamento del possesso della carta di identitā elettronica) anche con uno o pių decreti del Presidente del Consiglio. Tale possibilitā č, perō, limitata “a categorie omogenee di soggetti ed a specifici servizi, tenuto conto della disponibilitā degli strumenti tecnologici per l’accesso agli stessi”.

 

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto legge (A.C. 3324) in esame motiva la proroga di un anno con la “necessitā di consentire l’accesso ai servizi in rete anche con strumenti diversi dalla Carta d’identitā elettronica e Carta nazionale dei servizi, nelle more della piena attuazione e diffusione dello strumento della carta d’identitā elettronica”.

Una richiesta in tal senso – si legge sempre nella relazione illustrativa – era stata avanzata in sede di Conferenza unificata dalle regioni, che avevano condizionato l’intesa sulle regole tecniche relativa alla carta d’identitā elettronica, adottate con decreto del Ministro dell’interno nel novembre scorso[193], proprio alla proroga del termine di cui sopra.

Infatti, nella seduta della Conferenza unificata del 20 settembre 2007, le regioni avevano espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto, con la richiesta di impegno da parte del Governo di inserire nel primo provvedimento legislativo utile la proroga del termine del 31 dicembre 2007, prevista dal Codice, per salvaguardare gli investimenti operati precedentemente dalle regioni sulla carta nazionale dei servizi. In quella sede il Governo aveva dato la disponibilitā ad accogliere la richiesta delle regioni[194].

 

Il Codice dell’amministrazione digitale, oggetto della modifica in esame, ha operato un riassetto sistematico delle disposizioni in materia di attivitā digitale delle pubbliche amministrazioni, con l’intento di offrire un quadro legislativo adeguato a promuovere e disciplinare la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non solo nelle pubbliche amministrazioni, ma anche tra cittadini e imprese.

 

Tra i princėpi generali fissati dal Codice, vanno ricordati il diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali. Queste dovranno riorganizzarsi tenendo presenti le reali esigenze degli utenti e migliorando la qualitā dei servizi resi.

Il Codice stabilisce inoltre il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono gestire di norma i procedimenti amministrativi utilizzando tecnologie informatiche.

 

I servizi in rete dalle pubbliche amministrazioni sono realizzati in base a criteri di valutazione di efficacia, economicitā ed utilitā, e “mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti” (art. 63 del codice dell’amministrazione digitale).

Tra i servizi in rete, in questa sede assumono particolare rilievo quelli per i quali č necessaria l’autenticazione informatica. A questi si accede, di norma, attraverso la carta d’identitā elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 64, co. 1), ma per la presentazione di istanze e dichiarazioni č sufficiente la firma digitale (art. 65).

In via transitoria, č consentito l’accesso ai servizi in rete, oltre che con la CIE e la CNS, anche con strumenti diversi, a condizione che essi siano in condizione di accertare l’identitā del soggetto che richiede in servizio (art. 64. co. 2).

Il codice dell’amministrazione digitale (art. 64. co. 3) demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio (o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione) d’intesa con la Conferenza unificata, la fissazione della data di conclusione della fase transitoria, oltre la quale non sarā pių consentito l’accesso ai servizi in rete con strumenti diversi da CIE e CNS. In ogni caso, la fase transitoria non avrebbe dovuto superare il 31 dicembre 2007, termine prorogato di un anno dal provvedimento in esame.

Alla medesima data del 31 dicembre 2007 era fissato il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identitā elettronica (fissato, per i cittadini residenti nei comuni che diffondono la carta d'identitā elettronica, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 8, comma 5, del DPR 117/2004[195]) limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui č diffusa la CIE[196].

L’articolo in esame, come integrato in sede referente, ha introdotto la possibilitā di fissare i termini di cui all’art. 64, co. 3, del codice con decreto del Presidente del Consiglio in relazione, come accennato a particolari categorie di soggetti e di specifici servizi.

Si ricorda, in proposito, che l’art. 64, co. 3, prevede giā la fissazione dei termini suddetti con decreto presidenziale, con il vincolo che la data non deve essere successiva al 31 dicembre 2007, termine ora prorogato dall’articolo in esame di un anno. Il decreto previsto dal codice ha perō una portata generale, mentre la disposizione in esame riguarda esclusivamente la possibilitā di intervenire in casi particolari. La disciplina risultante dovrebbe, pertanto, risultare come segue: con decreto del Presidente del Consiglio sarā fissato, non oltre il 2008 (e non pių entro il 2007), il termine generale di scadenza della disciplina transitoria; per particolari categorie di soggetti e determinati servizi, sempre con DPCM, potrā essere individuato un termine diverso. Anche se non specificato dalla disposizione in esame, tale termine diverso non dovrebbe anch’esso essere successivo al 31 dicembre 2008.

Anche in relazione a tale ultimo aspetto, si osserva che per una migliore comprensione del testo, sarebbe opportuno la riformulazione della disposizione in commento in forma di novella dell’art. 64, comma 3, del codice digitale.

 

La carta d’identitā elettronica (CIE) costituisce uno dei principali progetti del disegno di informatizzazione della pubblica amministrazione.

Essa, oltre a mantenere la funzione del documento cartaceo attestante l’identitā della persona, ha la funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi che le pubbliche amministrazioni locali e nazionali metteranno a disposizione per via telematica (pagamenti di tasse e tributi, accesso al servizio sanitario, richiesta di documenti ecc.). Inoltre, la carta dovrā poter essere utilizzata e dovrā funzionare nello stesso modo in qualsiasi punto del territorio nazionale.

L’art. 2, co. 10, della L. 127/1997[197] ha previsto, per la prima volta, la sostituzione della carta di identitā cartacea con un documento realizzato su supporto informatico, contenente, oltre ai dati personali, il codice fiscale e, con l’accordo dell’interessato, l’indicazione del gruppo sanguigno.

Il passaggio decisivo verso la definizione della carta d’identitā quale carta di servizi si ha con la modifica alla legge n. 127 operata dalla L. 191/1998[198], con cui viene previsto che la carta possa contenere, oltre ai dati personali, codice fiscale e gruppo sanguigno, anche altri dati che consentano l’erogazione al cittadino di quei servizi che ne richiedano l’identificazione, nonché tutte le informazioni, tra cui la chiave biometrica, necessarie per il suo utilizzo assieme alla firma digitale. Tra gli obiettivi dell’informatizzazione del documento di identitā, la legge individua la possibilitā del trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni sulla carta di identitā e sui documenti elettronici sono in seguito confluite nell’art. 36 del testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[199]) e, successivamente, nell’art. 66 del codice dell’amministrazione digitale che costituisce la norma di riferimento per la materia.

Il quadro normativo č stato completato con due provvedimenti attuativi: l’uno finalizzato ad individuare le caratteristiche e le modalitā di rilascio da parte dei comuni della carta d’identitā elettronica (D.P.R. 437/1999[200]), l’altro diretto a dettare le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie ed ai materiali utilizzati per la produzione delle carte medesime (D.M. Interno del 19 luglio 2000[201] pių volte modificato e integrato e recentemente sostituito dal D.M. Interno 8 novembre 2007[202]).

La validitā della carta d’identitā elettronica č fissata, come per la carta d’identitā, in 5 anni (art. 5 del citato D.P.R. 437/1999).

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la carta d’identitā elettronica (CIE) č costituita da un supporto di materiale plastico, dotato di una banda a memoria ottica e di un microprocessore. La prima č finalizzata alla memorizzazione dei dati identificativi ai fini della salvaguardia delle esigenze di pubblica sicurezza, mentre il secondo č utilizzato per assolvere le funzioni di carta servizi, per consentire l’identificazione in rete e l’erogazione di servizi telematici.

La CIE contiene tutti i dati prima inseriti nei certificati di nascita, di residenza, di stato civile, di cittadinanza, nello stato di famiglia e puō riportare tutti gli elementi relativi ai titoli di studio, alla iscrizione agli ordini professionali, alla posizione rispetto agli obblighi militari, ai numeri identificativi di anagrafe tributaria ed alla appartenenza ad associazioni di qualsiasi tipo. La produzione di certificati da parte delle anagrafi comunali dovrebbe in tal modo essere fortemente ridotta.

La CIE č titolo valido per l’espatrio, anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali sono in vigore specifici accordi internazionali. La CIE puō contenere le informazioni occorrenti per la firma digitale nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.

La CIE puō contenere i dati desunti dalle liste elettorali, che permettono l’identificazione dell’elettore al seggio in occasione delle future consultazioni, nonché i dati amministrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Questi ultimi, nel caso abbiano natura sensibile, possono essere inseriti unicamente su richiesta dell’interessato.

La CIE puō essere utilizzata per il trasferimento elettronico di pagamenti tra soggetti privati e pubblica amministrazione, previe intese con i comuni interessati. Si potranno cosė pagare multe, tickets sanitari ed altro.

Nel 2001 č stato dato avvio ad una prima fase di sperimentazione della CIE. Tale sperimentazione ha consentito di valutare la complessitā del processo di emissione, dalle implicazioni organizzative all’interno dei comuni ai requisiti di formazione per gli operatori coinvolti. I costi elevati di realizzazione del progetto carta d’identitā elettronica e le notevoli difficoltā organizzative hanno rallentato la diffusione di tale documento, facendo di conseguenza concentrare le risorse sulla carta nazionale dei servizi.

 

Affine alla carta d’identitā elettronica, la carta nazionale dei servizi (CNS) č un documento su supporto informatico che consente ai cittadini l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e da altri enti, senza peraltro svolgere la funzione di documento di identitā. Si tratta di uno strumento provvisorio, istituito con il D.Lgs. n. 10 del 2002[203] con lo scopo di anticipare le funzioni di accesso ai servizi in rete della P.A. e da utilizzarsi nella fase transitoria in attesa della piena diffusione della carta d’identitā elettronica.

Con il D.P.R. 117/2004 č stato approvato il regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi.

La carta nazionale dei servizi č emessa, su richiesta del soggetto interessato, dalle pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla e si assumono i relativi oneri di produzione e rilascio. Essa ha validitā determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni e costituisce lo strumento principale per l’accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli di dominio pubblico, sia quelli contenenti informazioni personali del cittadino (dati fiscali, previdenziali, sanitari, ecc.). La carta consente ai cittadini di fruire dei servizi da una postazione dotata di lettore (PC) senza doversi recare personalmente nei vari uffici. La carta nazionale dei servizi puō essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che č responsabile del suo rilascio.

Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi (INA), effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi e accerta che il soggetto richiedente non sia giā in possesso della carta di identitā elettronica. In caso di corrispondenza dei dati identificativi e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identitā elettronica, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.

Con il decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e del Ministro dell'economia del 9 dicembre 2004 sono state definite le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della Carta nazionale dei servizi.


Articolo 35-bis
(Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 35-bis.

Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ŦDopo il 1o aprile 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦA partire dal 30 settembre 2008ŧ.

 

 

 

 

articolo 35-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, rinvia al 30 settembre 2008 l’applicazione della norma, contenuta nell’articolo 2, comma 28, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che sanziona la permanenza dell’adesione da parte dei comuni a pių di una forma associativa tra quelle previste dal Testo unico sugli enti locali (TUEL)[204].

 

L’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che ogni comune possa aderire ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del TUEL (si tratta, sostanzialmente, dei consorzi e delle unioni di comuni, vedi infra).

Finalitā della norma č la semplificazione della varietā e della diversitā delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture.

La disposizione sanziona la permanenza di un comune in pių di una forma associativa dello stesso tipo oltre il termine del 1° aprile 2008 ("adesione multipla"). In tal caso č nullo non solo ogni atto adottato dall’associazione (forma associativa), ma anche ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato (per il quale - dovrebbe intendersi - permane l’adesione a pių forme associative).

Sono fatte espressamente salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

La disposizione illustrata non si applica per l’adesione a consorzi obbligatori.

Gli articoli 31, 32 e 33 del TUEL sono contenuti, insieme ad altri, nel capo V[205] del Testo unico, intitolato appunto alle forme associative.

Ivi si prevedono, oltre alle convenzioni[206] (art. 30), i “consorzi” e le “unioni di comuni” (art. 32). Si ricorda peraltro che il comma 7 dell’art. 31 dispone comunque che tra gli stessi enti locali non puō essere costituito pių di un consorzio; inoltre, la legge dello Stato, in caso di rilevante interesse pubblico, puō prevedere la costituzione di consorzi obbligatori. L’art. 33 non individua ulteriori forme di associazione e di cooperazione tra i Comuni; esso attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse. Le regioni predispongono, concordandolo con i Comuni nelle apposite sedi concertative, un programma per l’individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, prevedendo la corresponsione di contributi per incentivare l’unificazione tra gli enti.

I consorzi e le unioni di comuni, differentemente dalle convenzioni, prevedono la costituzione di organi amministrativi per la loro conduzione. Si ricorda peraltro, che, per quanto riguarda le unioni di comuni, il presidente dell’unione deve essere scelto tra i sindaci dei comuni interessati e gli altri organi devono essere formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati (art. 32, comma 2).

 


Articolo 36, commi da 1 a 4-ter
(Disposizioni in materia di riscossione)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

CAPO II
Disposizioni finanziarie urgenti

CAPO II
Disposizioni finanziarie urgenti

Art. 36

Art. 36

Disposizioni in materia di riscossione

Disposizioni in materia di riscossione

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, č soppresso.

1. Identico

 

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

2. Identico

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva č svolta in proprio dall'ente locale o č affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

a) identica

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva č affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

b) identica

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: Ŧse superiori a cinquemila euro,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧin un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,ŧ.

3. Soppresso

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: Ŧfino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamentoŧ.

4. Soppresso

 

4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: Ŧ1o aprile 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 ottobre 2009ŧ.

 

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresė, a pena di nullitā, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

 

(…)

 

 

 

 

articolo 36, modificato nel corso dell’esame in Commissione, apporta modifiche alla vigente disciplina in materia di attivitā di riscossione dei tributi.

 

Il comma 1 dispone, a decorrere dal 2007, la soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto dovuto dai concessionari della riscossione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

 

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del citato DL n. 79/1997 i concessionari della riscossione devono versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, una somma a titolo di acconto delle riscossioni che verranno effettuate a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L’acconto č determinato in misura pari al 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

 

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la norma č in linea con il mutato contesto di riferimento che vede l’attivitā di riscossione gestita direttamente da una societā a proprietā pubblica.

 

Nel Comunicato stampa n. 1 del 2 gennaio 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze relativo al fabbisogno per l’anno 2007, si precisa che il “saldo di cassa del mese di dicembre 2007 registra il mancato introito di circa 4.300 milioni a causa della soppressione dell’obbligo di versamento dei concessionari della riscossione di parte delle imposte indirette, disposta con il decreto legge di fine anno”.

 

Nel corso dell’esame in Commissione č stato approvato un emendamento che ha inserito il comma 1-bis il quale precisa che la norma in commento si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

La modifica si č resa necessaria al fine di coordinare la data di entrata in vigore del provvedimento (31 dicembre 2007) con la data di scadenza del versamento dell’acconto dei concessionari (30 dicembre 2007).

 

Il comma 2 dispone che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali continua ad essere effettuata attraverso:

a)   la procedura dell’ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910[207] nonché attraverso le disposizioni contenute nel titolo II (Riscossione coattiva) del DPR n. 602/1973[208], nei casi in cui la riscossione č svolta in proprio dall’ente locale o attraverso soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997.

 

Ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446/1997 le province e i comuni possono affidare l’attivitā di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate a societā di servizi pubblici locali iscritte in apposito albo con capitale prevalentemente pubblico ovvero a societā miste che svolgono l’attivitā anche in altri comuni a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

 

b)   iscrizione a ruolo di cui al DPR n. 602/1973, se la riscossione coattiva č affidata agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del DL n. 203/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005.

 

articolo 3 del citato decreto n. 205 ha disposto, con decorrenza 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, il trasferimento delle funzioni all’Agenzia delle entrate e l’istituzione della Riscossione Spa (ora Equitalia Spa) cui č affidato l’esercizio dell’attivitā di riscossione. La Riscossione Spa č costituita con capitale sociale pari a 150 milioni di euro e i soci sono l’Agenzia delle entrate (quota 51%) e INPS (quota 49%).

La nuova societā puō procedere all’acquisto di partecipazioni relative al capitale delle societā concessionarie del servizio di riscossione per una quota non inferiore al 51% del capitale sociale (a tal fine č previsto uno scambio di partecipazioni tra la societā acquistata e la Riscossione Spa). In ogni caso, entro il 31 dicembre 2010 i soci pubblici della Riscossione Spa devono acquisire tutte le partecipazioni eventualmente detenute da privati e, dopo la predetta data, č possibile effettuare cessioni delle partecipazioni purchč entro il limite del 49% del capitale sociale della Riscossione Spa.

Il comma 28 dell’articolo 3 chiarisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle societā dalla stessa partecipate, complessivamente denominate agenti della riscossione.

 

Nel corso dell’esame in Commissione sono stati soppressi i commi 3 e 4 recanti disposizioni in materia di rateazione, rispettivamente, delle somme dovute a seguito di accertamento e non iscritte a ruolo e dei debiti iscritti a ruolo.

 

Il comma 3 del testo originario del decreto legge in esame, modificando l’articolo 3-bis[209], comma 1, del d.lgs. n. 462/1997, introduce una maggiore gradualitā nella rateazione delle somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici o controlli formali non iscritte a ruolo.

In particolare, dispone, con decorrenza 1° gennaio 2008, l’incremento da sei a otto del numero massimo delle rate qualora l’ammontare del debito sia compreso fra 5.000 e 50.000 euro.

Il comma 4 del testo originario del decreto legge in esame, modificando l’articolo 19[210], comma 1, del DPR n. 602/1973, interviene sulle modalitā di rateazione delle somme iscritte a ruolo. In particolare, viene ridotto da 60 a 48 il numero massimo delle rate mensili previste e viene esclusa possibilitā di sospendere per un anno il pagamento delle somme dovute.

 

Nel corso dell’esame in Commissione, č stato inserito il comma 4-bis che proroga il termine dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di perdita del diritto al discarico per inesigibilitā introdotte dall’articolo 1, commi da 146 e 148, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

 

articolo 1, comma 146, della finanziaria 2008, modificando l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999, dispone che costituisce perdita del diritto al discarico la mancata notificazione di cartelle al contribuente entro il quinto mese successivo alla data di consegna del ruolo (i precedenti termini erano fissati in undici mesi dalla data di consegna del ruolo ovvero sei mesi per i ruoli straordinari). Ai sensi del successivo comma 148 i nuovi termini si applicano ai ruoli consegnati all’agente di riscossione a decorrere dal 1° aprile 2008.

 

La norma in esame proroga l’entrata in vigore della nuova disciplina stabilendo che le disposizioni in materia di perdita del diritto al discarico per inesigibilitā di cui all’articolo 1, comma 146, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) si applicano ai ruoli consegnati all’agente di riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009 in luogo di 1 aprile 2008.

 

Nel corso dell’esame in Commissione, č stato altresė inserito il comma 4-ter recante disposizioni in materia di cartelle di pagamento di cui all’articolo 25 del giā citato DPR n. 602/1973.

 

articolo 25 del DPR n. 602/1973 reca disposizioni in materia di notifica delle cartelle di pagamento da parte del concessionario della riscossione al debitore iscritto a ruolo ovvero al soggetto coobligato nei confronti del quale si procede.

In particolare, il comma 1 individua i termini entro i quali il concessionario della riscossione č tenuto a notificare, a pena di decadenza, la cartella di pagamento al contribuente; tali termini variano in funzione del soggetto e della natura del debito tributario cui si riferisce la cartella.

I commi 2 e 2bis individuano gli elementi che devono essere indicati nella cartella di pagamento:

§         deve essere redatta su apposito modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;

§         deve contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione con l’avvertimento che, in mancanza, si procederā ad esecuzione forzata;

§         deve indicare la data in cui il ruolo č stato reso di esecutivo.

Il comma 3, infine, precisa che ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato č considerato giorno festivo.

 

Il comma inserito durante l’esame in Commissione dispone che la cartella di pagamento deve anche contenere, a pena di nullitā, l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

La relazione illustrativa allegata all’emendamento chiarisce che la norma ha la finalitā di assicurare la trasparenza dell’attivitā amministrativa, l’informazione al cittadino e la garazia del diritto di difesa.

La norma in commento, trovando applicazione relativamente alle cartelle di pagamento emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, interessa anche le iscrizioni a ruolo pregresse.

In proposito andrebbe chiarito se, con riferimento alle iscrizioni a ruolo giā trasmesse ai concessionari della riscossione in attesa di notifica della cartella di pagamento, tali ultimi soggetti siano a conoscenza del nominativo del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo.


Articolo 36, co. 4-quater
(Differimento termine per la definizione automatica debiti tributari e previdenziali degli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 36

Art. 36

Disposizioni in materia di riscossione

Disposizioni in materia di riscossione

 

(…)

 

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: Ŧin due rateŧ fino a: Ŧ30 settembre 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧin un’ unica soluzione entro il 30 novembre 2008ŧ.

 

 

 

 

Nel corso dell’esame in Commissione č stato approvato un emendamento[211], che introduce un comma 4 quater all’articolo 36, con il quale si provvede a modificare l’articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di definizione automatica debiti tributari e previdenziali degli enti operanti nel settore sanitario e aventi sede in Molise, Sicilia e Puglia, differendo al 30 novembre 2008 il termine per effettuare il versamento.

La norma della legge finanziaria 2008 oggetto di modifica consente infatti agli enti non commerciali - di cui all’articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005, cioč gli enti operanti nel settore della sanitā privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamitā naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia - destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali - di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006.

In particolare, il secondo periodo del comma 110 prevede, nel testo della legge finanziaria 2008, che la definizione si perfezioni versando l’intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti giā eseguiti a titolo di capitale ed interesse, diminuita al 30 per cento, in due rate di uguale ammontare, versate, la prima entro il 20 gennaio 2008, la seconda entro il 30 settembre. La norma prevede altresė che il mancato rispetto di tali termini comporti la decadenza dal beneficio.

Con la modifica del comma 4-quater dell’articolo 36 in commento il termine per effettuare il versamento della somma che consente la definizione automatica dei debiti tributari e previdenziali viene differito dal 30 settembre 2008 al 30 novembre 2008 e viene previsto il versamento in un’unica soluzione dell’importo dovuto, anziché in due rate.

 

Si ricorda che il successivo comma 111 della legge finanziaria 2008 ha poi previsto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provveda al monitoraggio degli oneri recati dal comma 110, informando il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi rispetto alle previsioni di spesa, secondo quanto previsto dalla legge di contabilitā.

Gli eventuali decreti di integrazione dei relativi capitoli di spesa attraverso trasferimento a questi di risorse provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, sono, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti correttivi di cui sopra, tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative.

 

Si ricorda che la legge finanziaria 2005, all’articolo 1, comma 255, stabilisce che agli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 47 della legge finanziaria 2003, cioč gli enti operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 [212], con un organico superiore alle 2.000 unitā lavorative, nel settore della sanitā privata e in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, i quali abbiano almeno una sede operativa nelle province di Catania, Campobasso e Foggia si applicano fino al 31 dicembre 2005 la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, nonché, per i versamenti non eseguiti alla data del 31 dicembre 2005, si applicano i differimenti di termini relativi a compensi per prestazioni di lavoro straordinario, agli adempimenti per gli obblighi tributari e relativi ai versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, indicati, rispettivamente, nell'articolo 3, comma 2, e nell'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004 n. 3354, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento alle situazioni d’emergenza di cui al D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivitā vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area) e al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché al D.P.C.M. 8 novembre 2002 (dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Foggia, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002.

L'articolo 4 del medesimo decreto-legge ha previsto per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 nonché dell’8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivitā lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, la sospensione fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Lo stesso articolo 4 ha altresė previsto la sospensione, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo 2003 (termine poi prorogato al 30 giugno 2003) dei termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Ha sospeso altresė per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo; ha sospeso per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitā difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

 

Si ricorda infine, che l’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilitā (legge n. 468 del 1978), prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dā notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

L’articolo 7, comma 2, numero 2 della stessa legge, relativo al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, prevede che con decreti del Ministro dell’economia e finanze, da registrarsi alla Corte dei conti, sono tra l’altro, trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

 


Articolo 37
(Abolizione tassa sui contratti di borsa)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 37

Art. 37

Abolizione tassa sui contratti di borsa

Abolizione tassa sui contratti di borsa

1. La tassa sui contratti di borsa č soppressa.

1. Identico

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico

a) nell'articolo 8, il comma 1 č sostituito dal seguente: Ŧ1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte secondaŧ;

a) Identica

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole Ŧ; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerenteŧ sono soppresse.

b) Identica

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: Ŧtitoli obbligazionari emessiŧ sono inserite le seguenti: Ŧo garantitiŧ;

a) Identica

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: Ŧo la negoziazioneŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ, la negoziazione o la compravenditaŧ;

b) Identica

c) nell'articolo 15, il secondo comma č sostituito dal seguente: ŦAtti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o vergheŧ.

c) Identica

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

4. Identico

 

 

 

Premessa

articolo 37, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, sopprime la tassa sui contratti di borsa, istituita dal regio decreto n. 3278 del 1923.

La soppressione della tassa era stata sollecitata dalle Associazioni di categoria degli intermediari mobiliari nelle varie sedi competenti durante tutta la fase di recepimento della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), che avevano invitato il legislatore a tenere conto delle asimmetrie causate dalla variabile fiscale di cui alla menzionata tassa che, ove non rimossa, avrebbe compromesso l’eliminazione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati, che costituisce uno dei principali obiettivi della Direttiva stessa[213].

Il regime della tassazione dei contratti di borsa introdotto dal regio decreto n. 3278 del 1923 era stato modificato con il d.lgs. n. 435 del 1997 al fine di disincentivare la conclusione di contratti di borsa “fuori mercato”, ovverosia al di fuori di sistemi in grado di garantire la trasparenza delle negoziazioni e, di conseguenza, la tutela dell’investitore.

Tuttavia, tale regime non appare oggi pių giustificato in ragione degli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione e, soprattutto, di best execution introdotti dalla direttiva MIFID, volti appunto a incrementare il livello di efficienza del processo di formazione dei prezzi in relazione alle transazioni realizzate “fuori borsa”, anche aventi ad oggetto strumenti non ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato.

Tale regime - secondo le Associazioni di categoria - non appariva neanche conforme al disposto e allo spirito della direttiva stessa, in quanto bisogna innanzitutto considerare come la MiFID abbia abolito la facoltā sino ad ora prevista in capo agli Stati Membri di imporre la c.d. “concentrazione di borsa”. Si ritiene che tale ultima circostanza rende pertanto contraria alla direttiva qualsiasi norma volta comunque a incentivare surrettiziamente l’esecuzione delle negoziazioni sui mercati regolamentati, esponendo peraltro l’Italia al rischio di contenzioso innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Per altro verso, obiettivo primario della direttiva č proprio quello di garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di esecuzione degli ordini, siano esse mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici ovvero altri intermediari autorizzati ad eseguire in proprio gli ordini della clientela.

L’abrogazione della tassa sui contratti di borsa si rendeva quindi necessaria considerato che sarebbero venuti meno, alla luce dell’attuazione della direttiva MiFID, i presupposti di tassazione/esenzione che allo stato legittimano la discriminazione tra investimenti in titoli quotati e quelli in titoli non quotati, nonché le transazioni effettuate su mercati regolamenti e quelle effettuate al di fuori di tali mercati, risultando invece essenziale porre i vari sistemi di negoziazioni su un piano di equitā fiscale al fine di evitare che la scelta tra le varie sedi di esecuzione degli ordini della clientela sia determinata da una variabile fiscale anziché da considerazioni di efficienza, vanificando in tal modo i presupposti stessi della Direttiva MiFID.

Sotto il profilo, poi, della concorrenza tra l’ordinamento italiano e gli altri ordinamenti europei, il perdurare di tale regime per le transazioni realizzate nel territorio italiano era potenzialmente idoneo a generare disparitā di trattamento a discapito degli intermediari nazionali e distorsioni in relazione alla possibilitā di accesso degli emittenti nazionali a fonti di finanziamento mobiliare.

Secondo la Relazione illustrativa al decreto – la quale ricorda che l'articolo 1 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435, aveva disposto l'esenzione dalla tassa per i contratti di borsa conclusi nei mercati regolamentati e, di conseguenza, in mancanza dell'intervento ora proposto, sarebbe disincentivata l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati - l’intervento normativo rende conforme il regime tributario italiano al disposto della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), in modo da garantire pari condizioni concorrenziali tra le varie possibili sedi di negoziazione. La norma č volta a rimuovere misure fiscali distorsive della concorrenza, in conformitā alle citate norme comunitarie.

La suddetta Relazione illustrativa stima la perdita di gettito derivante dall'abrogazione della tassa sui contratti di borsa in circa 2,7 milioni di euro.

La normativa relativa alla tassa sui contratti di borsa

Ai sensi dell’articolo 1 del r.d. n. 3278 del 1923, i contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di societā, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compravendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compravendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o pių mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle citate lettere a) e b), nonché le quote di partecipazione in societā di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societā od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile, o fra societā controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivitā commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in societā.

Ai sensi dell’articolo 8, quando uno dei contraenti si trovi allo estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, č corrisposta dalla persona ammessa a negoziare al mercato ufficiale o dal contraente residente.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel territorio nazionale, purché venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

Ai sensi dell’articolo 12, i contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione di che all'art. 9, sono esenti da registro e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie. Il certificato di liquidazione dovrā essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragioni di somma. Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

 

Il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435 ha recato l’abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di disincentivare la conclusione di contratti di borsa “fuori mercato”, ovverosia al di fuori di sistemi in grado di garantire la trasparenza delle negoziazioni e, di conseguenza, la tutela dell’investitore.

Nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societā di ogni tipo conclusi nei mercati regolamentati. L'esenzione di cui al periodo precedente si applica anche ai rapporti tra i soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, e i soggetti per conto dei quali il contratto č concluso, nonché ai trasferimenti tra i soggetti anzidetti e i soggetti che svolgono le funzioni di compensazione e garanzia di cui all'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .

Ai sensi del comma 3, sono esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societā di ogni tipo, ammessi a quotazione nei mercati regolamentati e conclusi al di fuori dei mercati medesimi, a condizione che essi siano stipulati:

a) tra banche o soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , o agenti di cambio;

b) tra intermediari di cui alla lettera a), da un lato, e soggetti non residenti, dall'altro;

c) tra i soggetti, anche non residenti, di cui alla lettera a), da un lato, e organismi di investimento collettivo del risparmio, dall'altro.

Ai sensi del comma 4, sono altresė esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 :

a) i contratti relativi alle operazioni di offerta pubblica di vendita finalizzate all'ammissione a quotazione in mercati regolamentati o aventi a oggetto strumenti finanziari giā ammessi a quotazione in mercati regolamentati;

b) i contratti aventi a oggetto titoli, quote e partecipazioni in societā di ogni tipo, non ammessi a quotazione nei mercati regolamentati conclusi da soggetti non residenti con soggetti di cui alla lettera c) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1;

c) i contratti di importo non superiore a lire 400.000;

d) i contratti per contanti aventi a oggetto valori in moneta e verghe;

e) i contratti di finanziamento in valori mobiliari e ogni altro contratto che persegua la medesima finalitā economica;

e-bis) i contratti aventi a oggetto titoli non ammessi a quotazione sui mercati regolamentati, conclusi nell'ambito di operazioni previste dall'articolo 18, comma 1, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Ai sensi del comma 5, per contratti pronti contro termine si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti e una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. Per i contratti pronti contro termine, la tassa, se dovuta, č corrisposta mediante l'uso di due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metā della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati sono annotati la natura e gli estremi dell'operazione.

Ai sensi del comma 6, l'emissione del foglietto bollato č facoltativa quando l'obbligo per la tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , č stato assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, e della liquidazione delle insolvenze di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, e del decreto 27 dicembre 1932 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 28 dicembre 1932, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 28 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988, il pagamento della tassa puō essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto puō risultare da altro documento in relazione all'esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte.

Ai sensi del comma 7, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puō autorizzare gli intermediari non residenti operanti nel territorio dello Stato senza una stabile organizzazione a corrispondere la tassa in modo virtuale, con le modalitā da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Ai sensi del comma 8, per gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 .

Ai sensi del comma 9, la misura della tassa dovuta per i contratti, ivi compresi i contratti pronti contro termine, di cui alle lettere b), numero 3), e c), numero 3), della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come sostituita dal comma 1, non puō superare L. 1.800.000.

 

Ai sensi del comma 10, ai fini dell'applicazione della tassa, i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano in ogni caso perfezionati nel territorio dello Stato e il soggetto residente, ove non autorizzato al pagamento della tassa in modo virtuale, puō corrispondere la tassa, se dovuta, anche mediante versamento in conto corrente postale nel termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Ai sensi del comma 11, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite, per l'anno 1998, le modalitā dei versamenti della tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , dovuta dai soggetti ammessi al pagamento in modo virtuale.

 

Il comma 12 ha abrogato:

a) il terzo e il quarto periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge delle tasse sui contratti di borsa approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 1992, n. 437;

b) l'articolo 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

c) il comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, come sostituito dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

d) il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;

e) il comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489.

 

Da ultimo, l’articolo 6-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 ha previsto che le societā di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale.

 

Ai sensi dell’articolo, comma 1, lettera o) del testo unico della finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, per Ŧsocietā di gestione del risparmioŧ (SGR) si intende la societā per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

 

Le modalitā con cui le societā in questione potranno corrispondere la tassa sui contratti di borsa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435 prevede la facoltativitā dell’emissione del fissato bollato in caso di pagamento virtuale. In tal caso la documentazione dell’assolvimento dell’imposta si ha da un estratto del registro previsto, ovvero dalla copia autentica del versamento per il tramite del conto corrente postale.

La facoltā di corrispondere in modo virtuale la tassa, utilizzando il modello di pagamento (tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate) denominato Mod. F23 ed utilizzando il codice tributo 456T, č stata inizialmente riconosciuta alle banche dall’articolo 2-bis della legge n. 826 del 1960 e successivamente, in forza di vari provvedimenti, agli agenti di cambio, agli enti pubblici economici, agli ex commissionari di borsa, alle SIM e alle societā fiduciarie.

Tale modalitā di adempimento richiede attualmente un’apposita autorizzazione, delegata alle Direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti (cfr. decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del 16 giugno 2000, pubblicato in G.U. 20 luglio 2000, n. 168).

 

La norma in esame recante l’abolizione della tassa sui contratti di borsa

articolo 37 in esame reca, al comma 1, l’abolizione della tassa sui contratti di borsa.

Conseguentemente, il comma 4 dell’articolo 37 in esame provvede ad abrogare:

a)      il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;

b)      il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435;

c)      l’articolo 34, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278[214] reca l’approvazione della legge delle tasse sui contratti di Borsa.

Il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 435[215] reca l’abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

articolo 34, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.

 

Il richiamato articolo 7, ultimo comma, stabilisce che le lettere, i telegrammi ed ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali siano stati usati foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria

 

Il richiamato articolo 12, comma 1, stabilisce che i contratti soggetti alla tassa, come pure il certificato di liquidazione di cui all'art. 9, sono esenti da registro e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

 

Il comma 2 dell’articolo 37 in esame provvede a modificare la Tabella  allegata al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che indica gli atti per i quali non vi č obbligo di chiedere la registrazione.

 

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 2 sostituisce il comma 1 dell'articolo 8 della tabella, stabilendo ora che non vi č obbligo di chiedere la registrazione per le seguenti fattispecie: azioni, obbligazioni, altri  titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi  titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11  della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.

 

Il previgente articolo 8 indicava:

“1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate.

2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.”.

 

La lettera b) del comma 2 sopprime nell'articolo 9, comma 1, le parole Ŧ; scritture private anche unilaterali,  comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti  soggetti  alla  tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre 1923,  n.  3278,  e  ogni  altra  scrittura  ad  essi  inerenteŧ.

 

Il previgente articolo 9 indicava:

“1. Atti propri delle societā ed enti di cui all'articolo 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonché quelli che comportano variazione del capitale sociale delle societā cooperative e loro consorzi e delle societā di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.”.

 

Il comma 3 dell’articolo 37 in esame modifica la Tabella dell'allegato B al d.P.R. 26 ottobre  1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, che indica gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Nel dettaglio, la lettera a) modifica l'articolo 7, primo comma, inserendo dopo le parole: Ŧemessi dallo Statoŧ le seguenti: Ŧo garantitiŧ;

 

Il previgente articolo 7 indicava:

“Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della societā Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societā di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.

Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.

Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.”.

 

Di conseguenza saranno esenti anche i titoli garantiti dallo Stato.

 

La lettera b) sostituisce nell'articolo 7, secondo comma, le parole: Ŧo la negoziazioneŧ con le seguenti:Ŧ,   la   negoziazione  o  la compravenditaŧ.

 

Il secondo comma del richiamato articolo 7 indicava:

“Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.”.

 

Di conseguenza, si aggiunge fra le operazioni esenti anche la compravendita di detti titoli.

 

La lettera c) sostituisce nell'articolo 15 il secondo comma con il seguente: ŦAtti,  documenti  e  registri  relativi  al  movimento, a qualsiasi titolo, e alla  compravendita  di  valute  e  di valori in moneta o verghe.ŧ.

 

Il previgente articolo 15, secondo comma, indicava:

“Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.”.

 

Si aggiunge quindi la fattispecie della compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.


Articolo 37-bis
(Modifiche all’art. 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 37-bis.

Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦLimitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, č trasmessa entro il 31 luglio 2008ŧ.

 

 

 

 

articolo 37-bis in esame, introdotto dalle Commissioni I e V, proroga, dal 31 marzo[216] al 31 luglio 2008, il termine di trasmissione in via telematica da parte dei sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali e contributivi relativi alle ritenute operate nel 2007.

La proroga ha carattere transitorio in quanto si applica alle sole certificazioni da presentare nell’anno 2008.

 

La norma aggiunge al comma 217 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) un periodo a mente del quale limitatamente all’anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell’articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998 č trasmessa entro il 31 luglio 2008.

 

Il richiamato comma 217 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 sostituiva all’articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le parole: Ŧentro il 31 marzoŧ con le seguenti: Ŧentro il 31 luglioŧ, differendo cosė al 31 luglio il termine previsto per la presentazione della dichiarazione da parte dei sostituti d’imposta.

 

Il richiamato d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 reca il regolamento relativo alle modalitā per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitā produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

articolo 4 di tale regolamento detta disposizioni in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta.

In particolare, il richiamato comma 3-bis dell’articolo 4 stabilisce che i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis[217] del medesimo decreto, devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediari, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attivitā di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresė, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione del sostituto. 

 

articolo 37-bis in esame proroga ora, per il solo anno 2008, il previsto termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dal 31 marzo al 31 luglio 2008.

 


Articolo 38
(Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 38

Art. 38

Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale

Proroga della riduzione dell’accisa sul gas per uso industriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

1. Identico

 

1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

 

 

 

articolo 38, al comma 1, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.

In particolare, la misura agevolativa consiste nella riduzione del 40% delle aliquote di accisa indicate nel d.lgs. n. 504/1995[218].

 

Tale misura agevolativa, introdotta originariamente dall’articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, č stata oggetto di successive proroghe e precisamente:

§         al 30 settembre 2001, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 246 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 330 del 2001;

§         al 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 356 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 418 del 2001;

§         al 30 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002;

§         al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002,

§         al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003);

§         dal 2 ottobre 2003[219] al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’artico 17 del D.L. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003;

§         al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, lettera b), della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005);

§         al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1, comma 115, lettera b) della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006);

§         al 31 dicembre 2007ai sensi dell’articolo 1, comma 394, lettera b) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Si ricorda inoltre che il comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, concernente la cosiddetta carbon tax, aveva stabilito la misura delle accise sugli oli minerali da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2005. In attuazione del medesimo articolo, la misura delle aliquote doveva essere accresciuta per il graduale raggiungimento dei livelli ivi previsti. L’aliquota di accisa per il gas metano usato per combustione per usi industriali era stata pertanto fissata in 0,012 euro (lire 24,2) per metro cubo dal D.P.C.M. 15 gennaio 1999, n. 287. Il comma 514 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha peraltro abrogato il comma 4 del predetto articolo 8.

 

In base alla disposizione in esame, la misura dell’aliquota č pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo anziché a 0,012 euro (lire 24,2).

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo in esame, introdotto dalle Commissioni I e V,  dispone l’applicazione fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Il richiamato comma 2 dell’articolo 13 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che, in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefėci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

Il richiamato comma 10, lettera c), dell’articolo 8 della legge n. 448 del 1998 prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non č cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed č applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

§         ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

§         facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

§         della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole.

articolo 2 del richiamato d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 reca l’individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno, stabilendo che a tali fini il territorio nazionale č suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

§         Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

§         Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

§         Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

§         Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

§         Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

§         Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

 


Art. 38-bis.
(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 38-bis.

 

Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governativeŧ.

 

2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la parola: Ŧutilizzaŧ č sostituita dalla seguente: Ŧpossiedeŧ;

 

b) le parole: Ŧprimo periodo,ŧ sono soppresse.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 38-bis, introdotto dalle Commissioni I e V, aggiunge in fine al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, un periodo a mente del quale possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento anche gli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative. In tal caso, la notifica si dā per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

La disposizione in commento modifica infatti il comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, aggiungendo, dopo le parole: Ŧalle singole leggi di impostaŧ le seguenti: Ŧ, nonché per gli atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governativeŧ.

Al riguardo, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261 stabilisce che gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dā per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Il comma 5 qui modificato stabilisce che la disposizione recata dal comma 4 si applica anche per le notifiche delle richieste di dati e notizie che gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e i centri informativi inviano in conformitā alle singole leggi di imposta.

 

Il comma 2 dell’articolo 38-bis in esame modifica il comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

 

Il richiamato primo periodo del comma 37 stabilisce che l’imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puō, entro il 30 aprile 2008, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attivitā produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

La disposizione prosegue stabilendo che per gli immobili la cui cessione č soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta sostitutiva č aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale č quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione della rendita catastale. L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

Il comma 2 dell’articolo 38-bis in esame sostituisce la parola “utilizza” con la parola “possiede”. Pertanto, il requisito per avvalersi della disposizione di cui all’articolo 37 non č pių utilizzazione dei beni immobili strumentali, bensė il mero possesso.

Il comma 2 sopprime inoltre le parole “primo periodo,”, con riferimento al richiamato articolo 43, comma 2, del TUIR.

 

articolo 43, comma 2, del TUIR stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano, altresė, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.

 

Non essendo pertanto ora pių limitato il riferimento solo al primo periodo del comma, va preso in considerazione, come requisito ai fini della possibilitā di applicazione dell’imposta sostitutiva, anche l’utilizzo degli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.

 


Articolo 39
(Proroghe in materia radiotelevisiva)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 39

Art. 39

Proroghe in materia radiotelevisiva

Proroghe in materia radiotelevisiva

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri č autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

1. Identico

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente č prorogato all'annualitā 2008.

2. Identico

 

2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, č prorogato di sei mesi.

 

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo č sostituito dal seguente: ŦAi fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autoritā stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilitā editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicitā, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilitā delle opere in questione sul mercatoŧ.

 

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, č adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: Ŧnegli ultimi cinque anniŧ sono soppresse.

 

 

 
 

Il comma 1 dell’articolo 39 proroga la fornitura dei servizi radiotelevisivi da parte della RAI alla Repubblica di San Marino fino alla stipula di un nuovo accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

 

Si ricorda che l’erogazione dei servizi in oggetto č disciplinata da una Convenzione sottoscritta dalla RAI e dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri discendente – a sua volta – dall’Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino, firmato il 23 ottobre 1987 e ratificato con la legge 9 aprile 1990, n. 99.

L’accordo ratificato nel 1990 prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 - č scaduta il 31 dicembre 2006.

articolo 1 dell’Accordo prevedeva la costituzione di una societā con partecipazione paritaria da parte delle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo italiana e sanmarinese. A tal fine nell’agosto 1991 č stata costituita San Marino RTV, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino, con un capitale sociale sottoscritto al 50% da ERAS ( Ente per la radiodiffusione sammarinese ) e RAI. San Marino RTV ha la gestione in esclusiva del servizio di radiodiffusione a San Marino. Il 27 dicembre del 1992 č pertanto potuta iniziare la sperimentazione radiofonica, mentre nell’ottobre del 1993 č nata Radio San Marino RTV con una programmazione di 24 ore al giorno. Per la televisione la fase sperimentale si č aperta nel 1993, mentre a partire dal febbraio 1994 č iniziata la regolare programmazione dell’emittente dalle 10 del mattino alle 2 di notte. Nel luglio del 1995 San Marino RTV entra a far parte dell’ EBU, l'Unione delle Radio e delle Televisioni Europee. San Marino RTV trasmette i programmi televisivi sul Canale 51. La televisione č ricevibile anche in Italia nel territorio compreso fra Venezia, Bologna, la Romagna e la costa adriatica. Nel territorio della Repubblica vengono ricevuti i programmi radiotelevisivi italiani.

 

Dal punto di vista finanziario, si ricorda che la legge n. 99 del 1990, di ratifica dell’Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva, all’articolo 3, disponeva un finanziamento a favore della RAI- Radiotelevisione italiana, Societā per azioni, pari a 12 miliardi di lire, finalizzati a coprire i costi dei servizi resi e della installazione degli impianti (art. 4 dell’Accordo).

Nella Relazione illustrativa del disegno di legge si specifica in proposito che i Ministeri degli Affari esteri dei due paesi hanno ritenuto che l’Accordo e la convenzione siano rimasi in vigore fino all’11 giugno 2007 e che quindi sia necessario stipulare un nuovo Accordo internazionale. Nelle more di tale stipula, la proroga – disposta dalla disposizione in commento – ha lo scopo di assicurare la continuitā del servizio. La spesa relativa viene quantificata in 3.099.000 euro all’anno e troverebbe copertura nell’ambito delle disponibilitā sussistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Centro di responsabilitā 9 – Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Si osserva che la Relazione tecnica non riporta invece alcuna nota in merito all’art. 39 del decreto-legge.

 

Il comma 2 proroga al 2008 la concessione dei contributi ai canali tematici satellitari, di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

L’articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che i contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250[220] sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivitā di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. A norma del secondo periodo, le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari ammessi a godere delle provvidenze di cui agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112[221], che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire, in via transitoria, con le medesime procedure, i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.

Il citato articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004 ha disposto, in particolare, che l’accesso alle provvidenze di cui agli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990  č previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato.

Si ricorda che l'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo - pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a lire 4 miliardi - alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

 

I commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies – introdotti con emendamenti approvati dalle Commissioni I e V – modificano alcune disposizioni dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), in materia di promozione e produzione delle opere europee.

Va in proposito ricordato che tale articolo – come modificato dall’articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) -prevede che:

§         in materia di programmazione, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view devono riservare annualmente almeno il 10 per cento del tempo di diffusione alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento ad opere cinematografiche di espressione originale italiana (nel caso della concessionaria del servizio pubblico l’obbligo riguarda il 20 per cento per le opere europee, di cui il 10 per cento riservato alle opere italiane). Per i fornitori di contenuti e di programmi in pay-per-view č previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire l’adeguamento graduale ai nuovi obblighi introdotti;.

§         in materia di finanziamento ed acquisizione di opere cinematografiche, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view sono tenuti a destinare una quota non inferiore al 10 per cento dei ricavi alla produzione, finanziamento ed acquisto di opere europee realizzate negli ultimi cinque anni; all’interno di tale quota, almeno il 30 per cento č riservato alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte (almeno il 35 per cento per le emittenti a pagamento). La concessionaria del servizio pubblico televisivo deve destinare alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi; all’interno di questa quota, č stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento e all’acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia.

Il comma 6 dello stesso articolo 44 prevede che il rispetto dei predetti vincoli, posti alla programmazione dal comma 3, siano verificati su base annua.

Il comma 2-bis dell’articolo 39 in esame interviene su tale ultima previsione, disponendo che per l’anno 2008 la verifica annuale č prorogata per un periodo di sei mesi.

Il comma 2-ter modifica l’articolo 6 del d.lgs. n. 177/2005, il quale dispone che le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi debbano favorire lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea, riservando ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in āmbito nazionale, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicitā oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. L’ultimo periodo del comma prevede la possibilitā di chiedere all’Autoritā per le garanzie nelle comunicazioni deroghe a tali disposizioni. Il comma 2 ter provvede a sostituire tale ultimo periodo dell’articolo 6, prevedendo che, ai fini della verifica annuale di cui all’articolo 44, comma 6, l’Autoritā stabilisca con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai vincoli per canali o programmi, riconducibili alla responsabilitā editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti e di programmi pay-per-view, i quali:

§         non abbiano realizzato utili negli ultimi due anni di esercizio;

§         ovvero detengano una quota di mercato inferiore all’1%;

§         ovvero abbiano natura di canali tematici.

Il regolamento dovrā essere emanato, ai sensi del comma 2-quater, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

Il comma 2-quinquies, infine, modifica il citato articolo 44, comma 3, del d.lgs. n. 177/2005, con riferimento al vincolo per le emittenti televisive di destinare una percentuale dei ricavi al finanziamento ed acquisto di opere europee prodotte negli ultimi cinque anni. Il comma 6 sopprime quest’ultima delimitazione, ed estende quindi l’ambito di applicazione della norma anche alle opere prodotte in periodi precedenti.


Articolo 40
(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 40

Art. 40

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č rinviato al 31 dicembre 2008.

1. Identico

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č rinviato al 31 dicembre 2008.  

2. Identico

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

3. Identico

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Identico

 

4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 č inserito il seguente:

 

Ŧ32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalitā di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto specialeŧ.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 40 dispone il rinvio dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine per l’effettuazione dei pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006 da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto[222] successivamente al 31 dicembre 2002, a favore dei quali l’articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 2007[223] ha a tal fine previsto il trasferimento di una somma di 150 milioni di euro[224].

 

Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea come il termine del 31 dicembre 2007. per il pagamento dei debiti ammessi alla massa passiva dei comuni in dissesto si sia rivelato eccessivamente ravvicinato, considerata la complessitā degli adempimenti che gli enti locali dissestati devono porre in essere per definire l'ammissione dei crediti e le transazioni e per poter poi procedere alla liquidazione e al pagamento.  La proroga al 31 dicembre 2008 della disposizione di cui al richiamato articolo 24 si rende pertanto necessaria per dare agli organi straordinari di liquidazione un termine congruo per la definizione della massa passiva e il suo pagamento.

 

Si segnala che la norma in esame non abroga espressamente il comma 2 dell’articolo 24 del predetto decreto-legge n. 159, ai sensi del quale le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti entro il termine del 31 dicembre 2007 debbono essere riversate in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 dispone il rinvio dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 del termine, previsto dal comma 3 dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 159, entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario per le transazioni definite dall’Organo straordinario di liquidazione (O.S.L.), tra le quali confluiscono altresė le risorse trasferite a titolo di contributo nel caso in cui la Giunta municipale adotti la procedura semplificata per l’accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 258 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).

 

Si ricorda che la procedura semplificata (art. 258 TUEL) č un istituto che offre la possibilitā all’organo straordinario di liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie offrendo in pagamento una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento dell’intero debito. Ai sensi del TUEL (art. 258, comma 1) l’organo straordinario della liquidazione, valutato l’importo complessivo di tutti i debiti censiti, puō proporre all’ente locale dissestato l’adozione della modalitā semplificata di liquidazione; l’ente, nel caso di accettazione, č tenuto a mettere a disposizione della liquidazione le risorse necessarie a garantire il pagamento delle transazioni. A tal fine l’organo straordinario della liquidazione delibera l’accensione del mutuo con oneri a carico dello Stato di cui all’articolo 255, comma 2 del TUEL[225]. In tal caso l’ente locale dissestato č tenuto a deliberare l’accensione di un mutuo con oneri a proprio carico o in alternativa mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti indicati dallo stesso art. 258 e le spese di liquidazione. L’organo straordinario di liquidazione dunque propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, - fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, liquidate per intero - la transazione da accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l’accettazione, si provvede al pagamento nei trenta giorni successivi, accantonando l’importo del 50 per cento dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione (comma 4). Detto accantonamento č elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

 

Il comma 3 fa salvo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall’articolo 24 del citato decreto-legge n. 159 per l’effettuazione di pagamenti per le transazioni effettuate entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale complessivamente stanziato per 150 milioni di euro, previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

 

Il comma 4, al fine di consentire il definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passivitā e per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all’articolo 268-bis del citato TUEL, dispone l’erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse complessivamente previste per il sostegno straordinario, pari a 150 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del citato decreto-legge n. 159.

La norma, inoltre, prevede che le somme vengano assegnate all’organo straordinario di liquidazione dell’ente (O.S.L.) e ripartite proporzionalmente alla differenza tra la massa passiva e la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall’O.S.L., dal Sindaco e dal responsabile finanziario dell’ente. Tale certificazione deve essere inoltrata al Ministero dell’economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

 

Si ricorda che l’articolo 268-bis del citato Testo unico degli enti locali dispone una procedura straordinaria nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerositā degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi. Il comma 1 del predetto articolo 268-bis prevede infatti che il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, disponga con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto giā definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalitā della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

La prosecuzione della gestione č affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 (Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio) del citato Testo unico e in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passivitā pregresse (comma 2).

La commissione č composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, č proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. Il compenso spettante ai commissari č definito con decreto del Ministro dell'interno ed č corrisposto con onere a carico della procedura anticipata.

Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. In casi eccezionali, č prevista un’ulteriore proroga della commissione per la durata di un anno.

 

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, estende agli enti locali delle regioni a statuto speciale l’efficacia delle disposizioni relative al contenimento dei costi della politica e, nella specie, le misure indicate come necessarie a consentire la riduzione di 313 milioni di euro del Fondo ordinario per i comuni, riduzione disposta dal comma 31 come ammontare dei risparmi attesi dalla realizzazione delle misure di indicate ai precedenti commi da 23 a 29.

Il primo periodo pone a carico delle regioni a statuto speciale l’obbligo di emanare disposizioni idonee a che quelle misure siano assunte, nei medesimi termini e tempi, anche dagli enti locali del proprio territorio per modo che anche essi concorrano alla realizzazione del risparmio atteso. La disposizione si rende necessaria perché nelle regioni a statuto speciale la disciplina della finanza degli enti locali č materia che rientra nella competenza primaria (o esclusiva) delle regioni. L’intervento della legislazione statale si legittima tuttavia sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, coordinamento al quale soggiace anche la competenza legislativa delle regioni a statuto speciale. L’accollo di parte dei ‘risparmi’ agli enti locali delle regioni a statuto speciale diminuisce di pari somma l’entitā delle riduzioni poste a carico di ciascuno degli enti.

Si osserva tuttavia che la disposizione reca l’indicazione generale alle regioni a statuto speciale, locuzione che nell’uso legislativo – in assenza di altra indicazione specifica - ha assunto il riferimento al complesso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Gli č perō che mentre gli enti locali delle regioni Sardegna e Sicilia partecipano alla ripartizione del Fondo ordinario, il finanziamento degli enti locali delle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia č interamente a carico del bilancio delle rispettive regioni e nessuno di quegli enti č finanziato, in via ordinaria, con fondi provenienti direttamente dal bilancio dello Stato.

Si pone pertanto una prima questione interpretativa in ordine alla estensione della disposizione, formulata in via generale, ma ancorata ad un risultato al quale non partecipano le misure assunte, eventualmente, dagli enti locali delle tre regioni escluse dai trasferimenti.

Non sembra per altro poter interpretare la disposizione come autorizzazione a computare quei risparmi anche a carico degli enti locali delle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, dacché essi dovrebbero essere scontati come riduzione all’ammontare delle compartecipazioni erariali spettanti, o ad un trasferimento ad altro titolo, fondi questi assistiti da disposizioni specifiche che non tollerano simili modificazioni implicite o indirette. Si puō ritenere per altro che la formulazione di questa disposizione obblighi ugualmente quelle regioni a statuto speciale ad assumere atti che vincolino gli enti locali dei rispettivi territori a dare attuazione alle misure prescritte dai commi da 23 a 29, fermo perō il presupposto che le relative economie non ritornano al bilancio dello Stato, ma a quello delle Pubbliche amministrazioni.

 

Le osservazioni avanzate al periodo precedente si estendono pertanto al disposto del secondo periodo del comma in esame. Questo dispone che in caso di inadempimento – della Regione -  o di mancato adempimento da parte degli organi locali, i trasferimenti derivanti dal fondo comune siano ridotti – anche per gli enti locali delle regioni a statuto speciale – della medesima misura comminata per gli inadempimenti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

 


Soppressione dell’articolo 41
(Modifica all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 41

Art. 41

Modifica all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

Modifica all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: Ŧprima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧprima della data del 1o gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti giā soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43ŧ.

1. Soppresso

 

 

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V, č stato soppresso l’articolo 41 del decreto-legge, il quale, modificando la lettera b) dell’articolo 35, comma 26-quater, del decreto legge n. 223/2006[226], interveniva sull’ambito di applicazione della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione, introdotta dai commi 426 e 426-bis della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005).

 

I commi 426 e 426-bis della legge n. 311 del 2004 hanno introdotto una sanatoria di talune irregolaritā commesse dai soggetti che intervengono nell’attivitā di riscossione dei tributi.

I beneficiari della regolarizzazione sono sia i soggetti incaricati del servizio di intermediazione all’incasso sia i soggetti che intervengono come garanti dei predetti intermediari ovvero come garanti del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (entrate riscosse mediante ruoli). Ai sensi dell’articolo 1, comma 138 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) sono incluse tra i beneficiari anche le societā titolari di precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove societā titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione.

I concessionari del servizio nazionale della riscossione[227] e i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999[228] possono sanare le irregolaritā di natura amministrativa, ferme restando le responsabilitā penali, commesse nell'esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio[229].

La sanatoria č ammessa per le irregolaritā compiute entro il termine del 30 giugno 2005.

Per usufruire di tale sanatoria č richiesto il versamento di un importo pari a tre euro per ogni abitante residente nell'ambito territoriale dato in concessione a tali soggetti alla data del 1° gennaio 2004. Il pagamento doveva essere effettuato in tre rate di cui la prima pari al 40 per cento e le altre due al 30 per cento ciascuna del totale dovuto. La scadenza dei versamenti č stata oggetto di proroghe[230]; da ultimo, ai sensi dell’articolo 35, comma 26-ter, del DL n. 223/2006, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006 se comprensivi di interessi legati. La scadenza del termine per il pagamento della terza rata č fissato al 31 dicembre 2006.

Il comma 426-bis, dispone che, in caso di adesione alla sanatoria prevista dal comma 426, le irregolaritā compiute nell’esercizio dell’attivitā di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilitā delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse.

Nel medesimo caso, fermi restando gli effetti delle stesse definizioni, le comunicazioni di inesigibilitā relative ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003 possono essere presentate entro il 30 settembre 2006. Pertanto, il termine per il discarico per inesigibilitā, di cui all’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 112/1999[231], decorre dal 1° ottobre 2006.

 

articolo 35, comma 26-quater, del decreto legge n. 223/2006, reca una norma d’interpretazione autentica diretta a precisare che non possono essere sanate le irregolaritā relative a:

a) provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilitā per i quali non era pendente ricorso alla data del 30 giugno 2005;

b) a falsitā di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima del 1° gennaio 2005.

 

articolo 1, comma 154, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) reca una norma interpretativa diretta a precisare che per i tributi e le altre entrate delle province e dei comuni, le disposizioni di sanatoria contenute nella richiamata finanziaria 2005 producono effetti esclusivamente sulle responsabilitā amministrative delle societā concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del d.lgs. n. 112/1999[232], costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999 causa di perdita del diritto al discarico.

 

Il soppresso articolo 41 del testo in esame forniva una interpretazione diretta ad ampliare l’ambito di applicazione della sanatoria in quanto riduceva le irregolaritā escluse ai sensi della lettera b) del citato comma 26-quater. In particolare, rientravano nella regolarizzazione gli atti redatti dai dipendenti giā soggetti alla specifica sorveglianza di cui all’articolo 100, comma 1, del D.P.R. 43/1988.

 

Si ricorda che tale D.P.R. č stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall'articolo 68, comma 1, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Ai sensi dell’articolo 69 ("Norma di coordinamento") del citato d.lgs. n. 112/1999, i rinvii contenuti in norme vigenti alle disposizioni del DPR n. 43/1988 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lgs. n. 112/1999.

Ai sensi dell’articolo 100, comma 1, nel testo vigente fino al 30 giugno 1999, l’ufficiale di riscossione esercita le funzioni nell'ambito dei comuni compresi nel territorio della concessione in cui ha sede l'ufficio di riscossione, alle dipendenze del concessionario e sotto la sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria; l'ufficiale di riscossione non puō farsi rappresentare né sostituire.

Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 112/1999 l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato, in rapporto di lavoro subordinato con il concessionario stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puō farsi rappresentare né sostituire.


Articolo 41-bis
(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 41-bis.

 

Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

 

 

articolo 41-bis, introdotto da un emendamento[233] in Commissione, differisce al 2009 l’applicazione del comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008, in materia di aliquota Iva applicabile ai premi delle corse ippiche. Si tratta della disposizione che, modificando la legge n. 342/2000 ha ricondotto all’aliquota IVA ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.

 

Con il nuovo articolo 41-bis si prevede pertanto che, fino al 1o gennaio 2009, non si applichi il citato comma 263. Fino a tale data si continuerā quindi ad applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% ai premi delle corse ippiche anziché quella ordinaria del 20%, come previsto dalla legge finanziaria.

Al riguardo andrebbe verificata la compatibilitā comunitaria di tale disposizione atteso che, in via generale, la disciplina della direttiva 2006/112/CE non include i premi per le corse ippiche nell’Allegato III, contenente le fattispecie per le quali č ammessa l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta.

A tale proposito, si rileva che la formulazione letterale della disposizione dell’articolo 41-bis - che non opera il differimento ad un periodo d’imposta successivo, bensė indica specificamente una data fino alla quale non si applicherā la nuova aliquota ordinaria - fa sė che nel periodo d’imposta 2009 per un solo giorno (appunto il 1° gennaio) si applicherā ancora l’aliquota agevolata del 10%, mentre dal giorno successivo (il 2 gennaio) si passerā all’aliquota ordinaria.

 


Articolo 42
(Modalitā di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 42

Art. 42

Modalitā di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Modalitā di applicazione dell’articolo 2, comma 39, e dell’articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.

1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č inserito il seguente:

 

Ŧ39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europeaŧ.

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: Ŧsulla spesa,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧ nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,ŧ.

2. Identico

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 42 prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 39, della legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), relative al Conto disponibilitā del Tesoro per il servizio di tesoreria intrattenuto presso la Banca d'Italia, trovino applicazione successivamente all’espressione del parere della Banca centrale europea.

 

In accoglimento dei rilievi contenuti nel parere reso dal Comitato per la legislazione[234]. il comma in oggetto č stato riformulato nel corso dell’esame in sede referente in forma di novella al suddetto articolo 2 della legge finanziaria 2008.

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 39 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008 novella l’articolo 5 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (T.U.D.P)[235], il quale, al comma 5, disciplina i criteri di remunerazione delle somme giacenti sul Conto corrente presso la Banca d’Italia denominato “disponibilitā del Tesoro per il servizio di tesoreria”, prevedendo che sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponda un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente.

In virtų della novella apportata dal comma 39, č ora disposto che la suddetta remunerazione non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazione sui flussi di cassa tra Ministero dell’economia e finanze e Banca d’Italia. Inoltre, ai fini della stabilizzazione del predetto saldo rispetto alle previsione, č demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivitā, delle modalitā di movimentazione della liquiditā e di selezione delle controparti (articolo 39, lettera a)) [236].

Le ulteriori disposizioni di cui al citato comma 39 che troveranno applicazione, ai sensi dell’articolo in esame, solo a decorrere dal parere della Banca centrale europea, sono:

§         l’estensione del divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari, giā previsto per il predetto Conto disponibilitā, anche al Conto di tesoreria denominato “Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari” (articolo 39, lettera b))[237];

§         l’applicazione ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell’economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquiditā delle medesime disposizioni in materia di inapplicabilitā di misure cautelari di cui al punto precedente (articolo 39, lettera c));

§         abrogazione dei commi 7 e 9 del medesimo articolo 5 del T.U.D.P, relativi alla disciplina del saldo minimo del Conto disponibilitā del Tesoro, nonché la previsione in base alla quale le somme giacenti nel conto disponibilitā non possono essere, tra l’altro, utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro (articolo 39, lettera d).

 

Il comma 2 impone, nelle future leggi di riforma della Banca d’Italia e delle autoritā indipendenti, il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria per quanto attiene ai controlli sulla spesa.

 

Con l’espressione “autoritā amministrative indipendenti” (o con il termine inglese “authorities”) si indica comunemente una serie di organismi, variamente denominati, aventi funzioni di garanzia, regolazione, amministrazione e controllo in specifici settori della societā civile e del mondo economico, e qualificati da particolari posizioni di autonomia rispetto ai tradizionali modelli amministrativi italiani.

Benché ciascuna autoritā sia stata istituita e disciplinata con una normativa distinta e specifica, si puō rinvenire, quale elemento comune alla loro istituzione, la finalitā di organizzare l’esercizio di funzioni amministrative – in settori caratterizzati da complessitā tecnica o da particolare delicatezza, in virtų della rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti – al di fuori degli apparati ministeriali, in modo da garantirne la maggiore e pių completa imparzialitā e neutralitā nei confronti dell’indirizzo politico governativo.

In conseguenza della loro preposizione allo svolgimento di funzioni di garanzia, esse sono dunque poste in posizione di terzietā rispetto all’amministrazione pubblica, sono dotate di proprio personale ed hanno generalmente una spiccata autonomia organizzativa, di spesa e di disciplina dei dipendenti.

Sono generalmente classificate tra le authorities:

§         la Commissione nazionale per le societā e la borsa (CONSOB);

§         l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP);

§         l’Autoritā garante della concorrenza e del mercato (c.d. Anti-trust);

§         l’Autoritā per le garanzie nelle comunicazioni;

§         la Commissione di garanzia della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

§         la Commissione per la vigilanza dei fondi pensione (COVIP);

§         l’Autoritā per l’energia elettrica e il gas;

§         il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante della privacy);

§         l’Autoritā di vigilanza sui lavori pubblici.

Va inoltre menzionata la Banca d'Italia che, pur se non riconducibile ai modelli rappresentati dalle autoritā summenzionate, č un istituto di diritto pubblico certamente dotato di una posizione di indipendenza e con funzioni di regolamentazione del settore.

Le autoritā oggi operanti differiscono molto le une dalle altre, oltre che per le funzioni, anche per la composizione, dandosi autoritā con numero variabile di componenti; per le modalitā di nomina, essendo prevista la nomina da parte dei Presidenti delle Camere, o delle Assemblee parlamentari, o dal Governo; per il regime delle incompatibilitā; per la durata in carica dei componenti.

 

Pių precisamente, la disposizione prevede che nel disposto dell’art. 3, comma 45, della L. 244/2007[238], siano inserite le seguenti parole: “nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria”.

 

Il comma 44 della L. 244/2007[239] dispone un tetto al “trattamento economico onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con:

§         pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001;

§         agenzie;

§         enti pubblici anche economici;

§         enti di ricerca;

§         universitā;

§         societā a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei mercati regolamentati) e societā da queste controllate.

La disposizione si applica altresė:

§         agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi natura” conferiti nel territorio metropolitano;

§         ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

§         ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di societā non quotate;

§         ai dirigenti.

Il tetto massimo del “trattamento economico onnicomprensivo” č definito in misura pari a quello del primo presidente della Corte di cassazione.

I relativi atti di spesa non possono avere attuazione se non siano previamente resi noti – con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso – sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicati al Governo e al Parlamento.

L’ultima parte del comma 44 esclude dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autoritā indipendenti”; a tali organismi sono estesi i soli obblighi di pubblicitā per gli emolumenti superiori al limite fissato (pertanto non vietati).

Il successivo comma 45, modificato dalla disposizione qui esaminata, rinvia a una futura legge organica di riforma delle autoritā indipendenti[240] la disciplina dei modi di finanziamento, dei controlli sulla spesa e delle retribuzioni, in conformitā agli obiettivi di contenimento desumibili dal comma 44.

 

 


Articolo 42-bis
(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 42-bis.

Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

 

 

articolo 42-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione, rinvia alle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame l’applicazione della norma, contenuta nell’articolo 2, comma 29, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che riduce il numero delle circoscrizioni di decentramento comunale attraverso la modifica dei parametri demografici per la loro istituzione.

 

L’articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2008, novellando l’art. 17 del TUEL, ha modificato le classi demografiche per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, con lo scopo di ridurne il numero.

La loro istituzione č divenuta pertanto obbligatoria nei soli comuni con pių di 250.000 abitanti (rispetto alla previsione precedente che fissava la soglia demografica minima per la loro istituzione a 100.000 abitanti) e facoltativa nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (la possibilitā di istituire le circoscrizioni era in precedenza prevista per i comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); č stato inoltre precisato che in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non puō essere inferiore a 30.000 abitanti.

La presenza obbligatoria delle circoscrizioni rimane pertanto una prerogativa dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti: ossia Torino, Milano, Genova, Venezia, Verona, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Bari. Non sono compresi tra questi i comuni con le medesime caratteristiche demografiche appartenenti alle regioni a statuto speciale; al riguardo si osserva che le disposizioni del TUEL non trovano applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che, in forza dell’autonomia normativa in materia di ordinamento degli enti locali loro riconosciuta, hanno emanato specifiche disposizioni[241].

Per il calcolo della popolazione si applica il principio secondo cui, in materia di composizione degli organi, la popolazione č determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento[242]. Tale disposizione č contenuta nell’art. 37, co. 4, del TUEL, e si riferisce alla composizione dei consigli comunali e provinciali, ma viene applicata alla formazione di tutti gli organi rappresentativi locali, compresi quindi i consigli circoscrizionali.

In forza della nuova formulazione dell’art. 17 del TUEL introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, le circoscrizioni possono dunque essere mantenute, ove istituite e comunque con il limite demografico cui si č in precedenza accennato, nei seguenti comuni:

 

Comuni tra 100.000 e 250.000 abitanti

 

Comune

Abitanti

1

Padova

204.870

2

Taranto

202.033

3

Brescia

187.567

4

Reggio di Calabria

180.353

5

Modena

175.502

6

Prato

172.499

7

Parma

163.457

8

Livorno

156.274

9

Foggia

155.203

10

Perugia

149.125

11

Reggio nell’Emilia

141.877

12

Salerno

138.188

13

Ravenna

134.631

14

Ferrara

130.992

15

Rimini

128.656

16

Monza

120.204

17

Pescara

116.286

18

Bergamo

113.143

19

Forlė

108.335

20

Latina

107.898

21

Vicenza

107.223

22

Terni

105.018

23

Novara

100.910

24

Ancona

100.507

Fonte: D.P.C.M. 2 aprile 2003, Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001[243].

 

Non č pių pertanto prevista la possibilitā di istituire le circoscrizioni nei 210 comuni[244] delle regioni a statuto ordinario (un quarto dei quali sono capoluoghi di provincia) che hanno una popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.

 

Si ricorda che anche l’art. 12 dello schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 13 luglio 2007 e pubblicato nel sito del Governo, recante “Misure per la riduzione dei costi politico-amministrativi e per la promozione della trasparenza” dispone l’eliminazione dei consigli circoscrizionali nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. L’art. 19 del medesimo schema di provvedimento reca una norma transitoria analoga a quella di cui all’articolo in esame, con cui si rinvia l’applicazione delle misure che riducono il numero dei rappresentanti locali (e dei consigli circoscrizionali) alle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore del provvedimento.

 

Per quanto riguarda l’istituzione delle circoscrizioni, il TUEL prevedeva, prima della modifica introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, i seguenti ambiti territoriali:

§         comuni fino a 30.000 abitanti: in essi non era consentita la creazione di circoscrizioni, pur essendo possibile realizzare altre forme di decentramento e di partecipazione ai sensi degli artt. 6 e 8 del TUEL[245];

§         comuni da 30.000 a 100.000 abitanti: avevano la facoltā, se lo ritenevano opportuno, di istituire le circoscrizioni (art. 17, co. 3);

§         comuni con oltre 100.000 abitanti: per essi vi era l’obbligo di istituire le circoscrizioni (art. 17, co. 1).

 


Articolo 43
(Accantonamenti)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 43

Art. 43

Accantonamenti

Accantonamenti

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 43, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, dispone che le quote del “Fondo TFR” che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Si tratta, pertanto, di una deroga alla disciplina sulla contabilitā di Stato, in quanto tali risorse, non impegnabili poiché accantonate, sarebbero state considerate “economie di bilancio” alla chiusura dell’esercizio finanziario 2007.

 

Si ricorda, in particolare, che l'articolo 1, comma 755, della legge finanziaria per il 2007, ha istituto, dal 1° gennaio 2007, il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”. Il Fondo, le cui modalitā di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, č gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Esso garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR) previsto dall’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente al contributo versato dal datore di lavoro, pari alla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata a forme di previdenza complementare. Al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro – ad eccezione di quelli che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti - pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari (comma 756).

I commi 758, 759, 761 e 762 disciplinano la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo, nonché le relative procedure. Segnatamente, il comma 758 prevede che le risorse del Fondo, al netto delle risorse necessarie per le finalitā previdenziali, sono destinate al finanziamento degli specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla medesima legge 296/2006 (finanziaria 2007) nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco.

Il comma 759 dispone quindi che attraverso la conferenza dei servizi siano accertate le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni e degli oneri indicati nel precedente comma. Il comma 762 prevede, inoltre, che stanziamenti relativi agli interventi specifici riportati nel citato elenco 1, nei limiti degli importi accertati con appositi D.P.C.M., potranno essere utilizzati subordinatamente alla decisione delle autoritā statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo e alla conseguente compatibilitā della norma in esame con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilitā dell’Italia. Il comma 761 dispone, infine, che lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS, con l’assegnazione ai singoli interventi previsti nell’elenco n. 1, deve essere trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze sul piano finanziario, che devono essere resi entro trenta giorni.

elenco 1 indica quote da accantonare per 7.041 milioni di euro nel 2008, 6.659 milioni nel 2009 e 10.548 milioni nel 2010 in termini di saldo netto da finanziare, e per 5 miliardi di euro nel 2008, 4.550 milioni nel 2009 e 4 miliardi nel 2010 in termini di indebitamento netto.

 

Sulla materia č intervenuto l’articolo 13 del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, che, in attesa della decisione delle autoritā statistiche comunitarie circa la compatibilitā delle norme relative al trattamento contabile del Fondo TFR e al suo utilizzo, ha disposto la concessione di anticipazioni di tesoreria, nella misura del 30 per cento delle somme relative ad autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria 2007 indicate nell’elenco 1 della stessa legge. Tali anticipazioni di tesoreria sono autorizzate su richiesta delle amministrazioni competenti e sono dunque destinate al finanziamento dei singoli interventi indicati nel citato elenco 1.

 

Successivamente l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007), ha disposto la semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse del Fondo TFR, accantonate secondo gli importi indicati per ciascun interevento nell’elenco 1 allegato alla medesima legge.  In particolare, al fine di garantire la tempestiva attivazione del finanziamento in corso d’anno degli interventi previsti nel predetto elenco 1, il comma 1 – novellando il citato comma 758 – ha autorizzato l’utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all’80 per cento di quelli indicati nell’elenco 1 per il 2007, e al 70 per cento per gli anni 2008 e 2009. Il successivo comma 2, novellando l’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 81/2007, ha disposto che le anticipazioni di tesoreria sulle risorse accantonate (pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1) siano estinte a valere sulla quota delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata dal citato comma 758, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007.

 


Articolo 44
(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 44

Art. 44

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche

Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, č considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 44, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, interviene sulle violazioni dell’obbligo di fornire i dati richiesti per lo svolgimento delle rilevazioni statistiche ufficiali (cosiddetto “obbligo di risposta”), disponendo la sanzionabilitā, sino a tutto il 2008, esclusivamente del formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

 

Il D.Lgs. 322/1989[246] disciplina (art. 1, co. 1) “le attivitā di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, al fine di realizzare l'unitā di indirizzo, l'omogeneitā organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello centrale e locale, nonché l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica” (ISTAT).

L’art. 7 del decreto legislativo, al co. 1, pone a carico di tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici l’obbligo di fornire i dati statistici per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri.

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2007[247]) ha riformulato tale disposizione prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significativitā ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 322/1989[248].

Il comma dispone, inoltre, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal co. 3 del medesimo art. 7 per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscano in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Ai sensi del successivo art. 11, l’importo di tali sanzioni puō variare da 206,58 a 2.065,83 euro (da 400.000 a 4 milioni di lire) per le violazioni da parte di persone fisiche e da da 516,46 a 5.164,57 euro (da 1 milione a10 milioni di lire) per le violazioni da parte di enti e societā. L’accertamento delle violazioni č effettuato dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale i quali, previa contestazione degli addebiti agli interessati, trasmettono motivato rapporto al prefetto il quale procede ad irrogare la sanzione. Dell'apertura del procedimento č data comunicazione all'ISTAT.

 

Si ricorda che il Programma statistico nazionale (PSN), previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 322/1989, rappresenta il principale strumento di programmazione delle rilevazioni statistiche effettuate dal Sistema statistico nazionale (SISTAN).

In questo quadro, il PSN stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema ed i relativi obiettivi; determinando l’oggetto e l’estensione dell’informazione statistica ufficiale e l’ambito di svolgimento dell’attivitā dell’ISTAT e dei diversi uffici statistici.

Ai sensi della disposizione citata, il Programma individua le rilevazioni statistiche, le elaborazioni e gli studi progettuali che gli uffici, enti ed organismi facenti parte del SISTAN si impegnano a realizzare nel corso di un triennio. Il Programma ha infatti durata triennale e viene aggiornato annualmente.

La predisposizione del Programma spetta all’ISTAT[249] ed č redatto dalla segreteria centrale presso la presidenza dell’ISTAT; viene deliberato[250] dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (su cui v. infra), su proposta del Presidente dell’ISTAT, e sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica prevista dall’art. 12 del D.Lgs. 322/1989[251] e, in applicazione del protocollo d'intesa stipulato nel 1993, della Conferenza permanente Stato-Regioni, integrata, da ultimo, con la componente delle Autonomie locali. In applicazione dell'art. 6-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 322[252] per l’adozione del PSN č sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali[253]. Il Programma č quindi sottoposto alla deliberazione del CIPE e adottato con Decreto del presidente del consiglio dei ministri[254].

Il pių recente Programma statistico nazionale, relativo al triennio 2007-2009, č stato adottato con D.P.C.M. 9 maggio 2007[255].

La legge finanziaria 2008 ha introdotto ulteriori disposizioni specificamente concernenti l’elaborazione del programma statistico nazionale: in particolare:

§         l’art. 2, ai co. 485-487, istituisce un fondo, con una dotazione di 1 mln. di euro per l’anno 2008, destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilitā ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere;

§         Il co. 72 dell’art. 3 aggiunge un co. 4-bis all'art. 13 del D.Lgs. 322/1989, ai sensi del quale, nell’ambito del programma statistico nazionale, deve essere inclusa una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle societā pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. I dati raccolti nell’ambito di tale sezione concernono:

-          il numero, la natura giuridica, il settore di attivitā, la dotazione di risorse umane e finanziarie e la spesa dei suddetti soggetti;

-          i beni e i servizi prodotti e i relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale.

Il programma statistico nazionale dovrā inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualitā percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione;

§         ai sensi del successivo co. 73, l’ISTAT č chiamato ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria; č inoltre prevista la definizione, da parte del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, nel rispetto dei principi di unicitā del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione[256];

§         il co. 74 ha novellato l’art. 7 del D.Lgs. 322/1989 nei termini in precedenza illustrati.

 

Ai sensi dell’articolo in commento, sino al 31 dicembre 2008, ai fini dell’applicabilitā delle previste sanzioni č considerato violazione dell'obbligo di risposta esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Tale disposizione trova applicazione anche con riguardo alle rilevazioni svolte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, con l’effetto di ridurre l’ambito di applicabilitā delle sanzioni anche alle violazioni giā accertate.

 

Secondo la relazione illustrativa, la norma intende conseguire una “sostanziale semplificazione delle attivitā che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa – a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente – quelle che, per la volontarietā della condotta, configurano una effettiva violazione dell'obbligo di risposta” nonché a “ridurre l'onerositā di dette attivitā e pių in generale il forte impatto che esse determinano sul complessivo funzionamento del Sistema statistico nazionale, fino a mettere a rischio la stessa qualitā della statistica ufficiale”.

 

Si segnala che una disposizione identica a quella in esame era stata introdotta nel testo del d.d.l. finanziaria per il 2008 nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A, art. 144-bis, co. 9), ma non venne riproposta nei “maxi emendamenti” interamente sostitutivi sui quali il Governo pose la questione di fiducia.

 


Articolo 45
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 45

Art. 45

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche

1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, č destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalitā previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č aggiunta, in fine, la seguente lettera:

Ŧc-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di leggeŧ.

 

1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturaleŧ.

 

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 45 - modificato, in accoglimento dei rilievi di tecnica legislativa contenuti nel parere reso dal Comitato per la legislazione[257], nel corso dell’esame in sede referente – novella l’articolo 3, comma 5 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), introducendovi una ulteriore lettera c-bis), ai sensi della quale si dispone, anche per l’anno finanziario 2008, l’ammissione al riparto, sulla base della scelta dei contribuenti, del 5 per mille dell’imposta sul reddito (IRE, ex IRPEF) per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, cosė come previsto, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 159/07[258].

 

Si ricorda che, da ultimo, l’articolo 3, comma 4, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha disposto un innalzamento da 250 a 400 milioni di euro della del limite di spesa massimo per l’anno 2008 relativo al 5 per mille IRE.

I successivi commi 5-11 del medesimo articolo 3 hanno inoltre riproposto, per l’esercizio finanziario 2008, la misura relativa alla destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito, innovandone peraltro parzialmente la relativa disciplina rispetto a quanto giā disposto per l’esercizio 2007 dai commi 1234-1237 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, ai sensi del citato comma 5, per l’anno finanziario 2008, una quota pari al 5 per mille dell’IRE – diminuita del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e degli altri crediti spettanti - sia destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a:

§         sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e provinciale, delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

§         finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’universitā;

§         finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Il comma 6, innovando la disciplina prevista per l’esercizio finanziario 2007, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, i quali sono chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito e separato rendiconto da cui risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

Il comma 7 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la solidarietā sociale, del Ministro dell’universitā e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, l’individuazione delle modalitā di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalitā di riparto, nonché le modalitā e i termini del recupero delle somme non rendicontate[259].

Il comma 8 dispone, infine, un limite massimo di 380 milioni di euro per l’anno 2009 ai fini dell’applicazione della misura del 5 per mille IRE. Il limite di spesa č riferito all’anno 2009, in quanto tiene conto, verosimilmente, dei tempi tecnici necessari per l’erogazione delle somme. I commi da 9 a 11, infine, stanziano 500.000 euro al fine di consentire un’efficace e tempestiva erogazione dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, a valere sulla quota prevista dal comma 1235 della citata legge finanziaria per il 2007. Tale quota č pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ed č inoltre destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilitā sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti riconosciute come parti sociali.

 

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, novella l’articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006), al fine di includere le fondazioni nazionali di carattere culturale tra i soggetti ammessi, per l’anno finanziario 2007, al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito.

Al relativo onere, valutato in 5 milioni di euro, si provvede, ai sensi del successivo comma 1-ter – anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2008, utilizzandone allo scopo l’accantonamento relativo.

 

Per quanto concerne la disciplina del 5 per mille e le novitā introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 si rinvia a quanto sopra esposto.

 


Articolo 46
(Disposizioni in favore di inabili e proroga dei termini per tariffe sociali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 46

Art. 46

Disposizioni in favore di inabili

Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. Identico

Ŧ1-bis. L'attivitā svolta con finalitā terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ŧ1-bis. L'attivitā svolta con finalitā terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puō essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-ter. Identico.

1-quater. La finalitā terapeutica dell'attivitā svolta ai sensi del comma 1-bis č accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quater. Identico

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietā sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza socialeŧ.

1-quinquies. Identicoŧ.

 

1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, č differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietā sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.

 

 

 

 

articolo 46 reca disposizioni in favore dei soggetti inabili.

In particolare, si aggiungono quattro commi (dal comma 1-bis al comma 1-quinquies) all’articolo 8 della L. 12 giugno 1984, n. 222[260].

 

Il richiamato articolo 8 reca, al comma 1, la definizione di inabilitā ai fini della spettanza di prestazioni previdenziali, specificando che ai fini dell'applicazione di specifiche norme – artt. 21 e 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, concernenti l’aumento delle pensioni adeguate e di quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie per ogni figlio di etā non superiore ai 18 anni o, se di etā superiore, purché a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nonché il miglioramento dei trattamenti pensionistici erogati ai superstiti; articolo 1 della L. 9 agosto 1954, n. 657, concernente l’estensione delle prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura per la tubercolosi a favore dei famigliari dell'assicurato; articolo 1 della L. 4 agosto 1955, n. 692, concernente il diritto all’assistenza di malattia – si considerano inabili le persone che, a causa di infermitā o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilitā di svolgere qualsiasi attivitā lavorativa.

 

Con il nuovo comma 1-bis del citato articolo 8 si stabilisce che non preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici ai superstiti, di cui all’articolo 22, comma 1, della L. 21 luglio 1965, n. 903[261], l'attivitā svolta con finalitā terapeutica dai figli riconosciuti inabili – la quale, ai sensi del successivo nuovo comma 1-quater, deve essere accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti, e cioč dall’INPS - secondo la definizione di cui al richiamato comma 1, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della L. 12 marzo 1999, n. 68[262], ovvero (come disposto nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite I e V) con contratti di formazione e lavoro (CFL), con contratti di apprendistato, nonché con le agevolazioni previste per le assunzioni dei disoccupati di lunga durata.

La norma in esame č volta sostanzialmente ad escludere i soggetti inabili che svolgono attivitā lavorativa con finalitā terapeutica dall’applicazione della disciplina vigente secondo cui il trattamento pensionistico di reversibilitā a favore di figli maggiorenni viene revocato nel caso in cui il soggetto in questione svolga attivitā lavorativa.

 

Si segnala che, a seguito della riforma del mercato del lavoro realizzata dal D.Lgs. 276 del 2003 (articoli 54-60), l’istituto del contratto di formazione e lavoro (CFL), nel settore privato, č stato sostituito dal nuovo istituto del contratto di inserimento lavorativo. Pertanto, attualmente, il CFL č utilizzabile solamente dalle pubbliche amministrazioni[263].

Sarebbe quindi necessario raccordare il comma in esame con la disciplina introdotta dal menzionato D.Lgs. 276 del 2003, eventualmente facendo riferimento ai contratti di inserimento lavorativo anziché ai contratti di formazione e lavoro.

 

L’articolo 11 della L. 68 del 1999 dispone che, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/1999. In particolare, nella convenzione, che puō essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della L. 68/1999, sono stabiliti i tempi e le modalitā delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Oltre ai tempi e alle modalitā, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalitā del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della L. 104 del 1992, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attivitā di sorveglianza e controllo.

 

L’articolo 22 della L. 903 del 1965 ha sostituito l’articolo 13 del D.L. 14 aprile 1939, n. 636, in materia di pensione ai superstiti.

Si ricorda, in estrema sintesi, che sono soggetti beneficiari:

§         il coniuge superstite;

§         i figli legittimi, legittimati o equiparati, che si trovino alla data del decesso del genitore in una di queste situazioni:

-          etā minore di 18 anni;

-          studenti fino a 21 anni, se frequentano una scuola media o professionale; per la durata del corso legale, ma non oltre 26 anni, se frequentano l'universitā ;

-          inabili a qualunque etā, se inabili al lavoro e finché duri l'inabilitā (lo svolgimento di una attivitā lavorativa determina la sospensione della pensione di invaliditā ma non di quella di reversibilitā).

§         i genitori;

§         i fratelli celibi e le sorelle nubili.

La percentuale di reversibilitā si riferisce alla pensione giā liquidata o a quella che sarebbe spettata all'assicurato.

§         al coniuge: se solo 60%, in concorso con un figlio 80%, in concorso di due o pių figli 100%;

§         al figlio: 70% se solo, 80% se i figli sono due, 100% in caso di tre o pių figli;

§         ai genitori: 15 % se soli, 30% se due;

§         ai fratelli e sorelle: 15% se soli, con un aumento del 15% ad ogni aumento fino al 100% della pensione in caso di sette o pių fratelli o sorelle.

In ogni caso, la pensione ai superstiti non puō essere complessivamente inferiore al trattamento minimo (fatti salvi i limiti di reddito) o superiore all’intero ammontare della pensione della quale, o sarebbe stato, titolare il deceduto.

La pensione, infine, si riduce nel caso in cui il superstite sia titolare di redditi superiori a determinati importi.

 

L’articolo 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407[264], ha disposto, a decorrere dal 1991, specifici incentivi per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di CIGS da un periodo uguale a quello richiamato, a condizione che tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati o sospesi dalle stesse imprese per qualsiasi causa.

Gli incentivi consistono in una riduzione o nell’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per i 36 mesi successivi all’assunzione, ed in particolare:

§         riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici e liberi professionisti operanti sul territorio nazionale;

§         esonero totale dall’obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di imprese artigiane, operanti in tutto il territorio nazionale, e di imprese operanti nel Mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218[265].

 

Inoltre, l’articolo 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto specifici benefici contributivi per i datori di lavoro, comprese le societā cooperative di produzione e lavoro, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori (o ammettano soci lavoratori) che abbiano fruito del trattamento di CIGS per almeno 3 mesi (anche non continuativi) dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell’intervento. I benefici consistono:

§         in un contributo mensile, per ogni mensilitā di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al 50% dell’indennitā di mobilitā che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile da 9 a 33 mesi, a seconda dell’etā del lavoratore al momento dell’assunzione e dell’ubicazione dell’azienda. Tale beneficio opera a condizione che i datori di lavoro non abbiano sospensioni in atto a zero ore per CIGS o che non abbiano effettuato licenziamenti per riduzione di personale nei precedenti 12 mesi, a meno che l’assunzione non avvenga per professionalitā diverse;

§         nella riduzione, per 12 mesi, della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane, di cui alla L. 25 del 1955, ferma restando la contribuzione in misura normale a carico del lavoratore.

 

Infine, ai sensi dell’articolo 7 della L. 81 del 2000, i datori di lavoro (comprese le cooperative e i loro consorzi) hanno diritto a particolari benefici qualora assumano lavoratori socialmente utili.

 

Il successivo nuovo comma 1-ter prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al precedente comma non possa essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti, incrementato del 30%.

 

Infine, il nuovo comma 1-quinquies dispone che all'onere derivante dalle disposizioni in esame, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede:

§         per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, recante la costituzione della dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”[266],

§         per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento relativo ai fondi speciali di parte corrente del bilancio triennale 2008-2010, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietā sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

 

Il comma 1-bis dell’articolo in esame, aggiunto dalle Commissioni riunite I e V, differisce al 30 giugno 2008 il termine fissato dal comma 375, art. 1, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/05), per l’adozione del decreto interministeriale al quale č stata rimessa la definizione dei criteri di applicazione di tariffe elettriche agevolate a favore di clienti economicamente disagiati.

 

Il comma 375 citato ha stabilito che, al fine di completare il processo di revisione delle tariffe elettriche, con decreto del Ministro delle attivitā produttive (ora dello sviluppo economico), da adottare d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, siano definiti i criteri per l’applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere (solo) le famiglie economicamente svantaggiate.

Il comma 375 ha fissato il termine per l’adozione del decreto citato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire entro il 31 marzo 2006.

 

Lo stesso comma prevede, inoltre, l’emanazione, entro il medesimo termine  del 30 giugno 2008, di un ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della solidarietā sociale e delle politiche per la famiglia, con il quale le disposizioni recate dal citato comma 375 vengono estese anche al settore del gas naturale.

 


Articolo 47
(Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 47

Art. 47

Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Modifiche all’art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: Ŧa decorrere dal 1° aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilitā di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblicoŧ.

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: Ŧa decorrere dal 1o maggio 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 30 aprile 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilitā di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblicoŧ.

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č soppresso.

2. Identico

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ŦFondi di riserva e specialiŧ della missione ŦFondi da ripartireŧ nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Identico

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 47, modificato nel corso dell’esame in sede referente, novella il comma 24 dell’articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) prevedendo il differimento dal 1°gennaio al 1° maggio 2008 del termine di abrogazione dei commi 28 e 29 della legge finanziaria per il 2005[267], i quali prevedono la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali.

Conseguentemente, il comma dispone la corresponsione dei soli contributi per i quali, entro il 30 aprile 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilitā da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico[268]

Il testo vigente del decreto legge dispone invece che le suddette abrogazioni decorrano dal 1° aprile 2008 e che, conseguentemente, possano essere corrisposti i soli contributi per i quali i relativi impegni di spesa siano assunti entro il 31 marzo 2008.

 

In particolare, l’art. 3, co. 24 della legge finanziaria 2008 ha disposto:

§         l’abrogazione dei commi 28 e 29, dell’articolo 1, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), che prevedono contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;

§         il riversamento delle risorse non impegnate all’entrata dello Stato.

Il richiamato comma 28 della legge n. 311/2004  ha autorizzato la spesa di 201,5 milioni di euro per il 2005, di 176,5 milioni per il 2006 e di 170,5 milioni per il 2007 per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l’ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio[269].

A seguito dell’approvazione di numerosi provvedimenti che hanno disposto ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 28 e 29 della predetta legge finanziaria per il 2005, le somme contenute in bilancio per l’anno 2007 e 2008 ammontano, rispettivamente, a 122,6 e a 96,05 milioni di euro. Quest’ultimo stanziamento, in particolare, secondo la nuova classificazione del bilancio dello Stato, risulta allocato nella UPB 14.1.6, cap. 7436 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[270]. Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, il comma 29 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004 prevede che l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi sia effettuata con decreto del Ministro dell’economia e finanze. L’individuazione deve essere peraltro effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Per ottenere l'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2005, emanato in attuazione del comma 29 medesimo. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, co. 12, del D.L. n. 323/1996 (legge n. 425/1996)[271].  Nel caso in cui gli assegnatari dei contributi siano enti pubblici, si prevede che, se alla data del 31 agosto di ciascun anno i contributi non risultassero impegnati nel bilancio dell’ente, essi debbano essere revocati per essere riassegnati ad altri interventi secondo la medesima procedura. Per gli altri soggetti non di diritto pubblico č richiesta, ai fini della verifica dell’impegno dei contributi, la presentazione annuale della dichiarazione di assunzione di responsabilitā in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario deve trasmettere entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 2 dell’articolo sopprime il secondo periodo del citato comma 24 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), il quale prevedeva che le risorse stanziate per i contributi, le quali risultino non impegnate a seguito dell’abrogazione dei predetti commi 28 e 29, articolo 1, della legge finanziaria per il 2005, siano riversate all’entrata del bilancio dello Stato.

Si osserva che, venendo meno tale disposizione, le risorse che eventualmente risultassero non impegnate a partire dal 1° aprile 2008 non verrebbero riversate all’entrata dello Stato, ma andrebbero in economia.

 

Il comma 3 reca la clausola di copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall’articolo in esame, quantificati in 10 milioni di euro per il 2008 e 7 milioni di euro per il 2009, si provveda come segue:

§         per una quota pari a 5 milioni e 4 milioni di euro, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge n. 307 del 2004[272];

§         per una quota pari a 5 milioni e 3 milioni di euro, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per il 2008.


Articolo 47-bis
(Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Articolo 47-bis.
Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali

 

1. Č ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine giā prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies č incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed č autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

articolo 47-bis, aggiunto durante l’esame in sede referente, dispone la proroga al 31 dicembre 2009 del termine indicato nel primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge n. 300[273].

 

articolo 6, comma 8-quinquies, del D.L. n. 300/2006 prevede la possibilitā di prorogare, con apposito decreto ministeriale, fino al 31 dicembre 2008 la sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanitā privata con oltre 2000 dipendenti, in situazione di crisi per riconversione o ristrutturazione ed aventi almeno una sede operativa nei territori dei Comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, colpiti dagli eventi sismici del 2002, disposta dall’articolo 1, comma 255 della Legge 311/2004. Il citato comma 255 concedeva la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 della legge 286/2002, e cioč dei termini di prescrizione e di decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione. Inoltre, sono sospesi:

§         tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché quelli riferibili ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;

§         i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivitā difensiva;

§         i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8-quinquies, del DL n. 300/20096, č stata concessa, in favore dei soggetti sopra indicati, la proroga al 31 dicembre 2007 “del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. I versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non eseguiti per effetto della proroga della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2008 in un'unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 31 gennaio 2008. Non si fa luogo al rimborso di quanto giā versato.

Il beneficio della sospensione č esteso a tutte le dipendenze ovunque ubicate esistenti alla data dell’evento mentre sono escluse quelle sorte successivamente. Ai fini della fruizione del beneficio sono richiesti i seguenti requisiti:

§         essere enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unitā lavorative, appartenenti al settore della sanitā privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale;

§         operare nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 1260/1999;

§         avere almeno una sede operativa nei territori individuati dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286.

 

Al riguardo si ricorda come il comma 8-quinquies dell’articolo 6 del decreto legge n. 300 del 2006 preveda la possibilitā di prorogare con decreto la sospensione dei termini al 31 dicembre 2008. Tale facoltā č stata solo in parte esercitata in quanto il decreto di attuazione emanato dal Ministro dell’economia e finanza in data 5 ottobre 2007 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007 della sospensione dei termini e al 31 gennaio 2008 la scadenza per il pagamento dei tributi e contributi che dovevano essere versati nell’anno 2007.

 

Il secondo periodo dell’articolo 47-bis in esame dispone che, ai fini della suddetta proroga, il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies del citato decreto-legge n. 300 č incrementato di 700.000 euro per il 2008. Inoltre, per l’anno 2009, č autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro.

A tali oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente (tabella A) della legge finanziaria per il 2008, attraverso la riduzione dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

 


Articolo 47-ter
(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 47-ter.
Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244

 

1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 č soppresso.

 

 

 

 

articolo 47-ter in esame, introdotto con l’approvazione di un emendamento durante l’esame presso le Commissioni riunite I e V, modifica la norma della legge finanziaria per il 2008 che dispone sui maggiori introiti a favore del bilancio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale che include nelle entrate della regione le ritenute sui redditi da pensione.

 

In particolare, la norma estende al 2010 il regime transitorio dettato dal primo periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge finanziaria secondo cui i maggiori introiti derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 137/2007 non potranno superare:

§         20 milioni di euro per l’esercizio 2008

§         30 milioni di euro per l’esercizio 2009

§         30 milioni di euro per l’esercizio 2010

 

Il secondo periodo dell’articolo in esame abroga “di conseguenza” la disposizione della legge finanziaria che riguardava, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro: questi sarebbero stati riconosciuti alla regione sono con contestuale attribuzione di funzioni.

A decorrere dal 2011, pertanto, la regione potrā incassare l’intero gettito della compartecipazione all’IRPEF, comprensiva delle ritenute sui redditi da pensione, come stabilito dal D.Lgs. 137/2007, senza ulteriori attribuzioni di funzioni da parte dello Stato.

 

articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (L.cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

L’articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale, dispone sulle modalitā di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione. Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura “le ritenute sui redditi da pensione” riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

La disposizione dā seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007. Con riguardo alle questioni finanziarie viene rilevata – tra l’altro - la necessitā di verificare e risolvere anomalie nell’attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente (fino all’entrata in vigore della norma in esame) sono infatti attribuiti alla regione i 6/10 del gettito IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai redditi da quiescenza (comma 7 dell’articolo 3 del Protocollo).

La decorrenza della disposizione contenuta nella norma di attuazione, č fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell’ambito della quale si provvede alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’inclusione delle ritenute sui redditi da pensione.

Si ricorda infine che per le modifiche all’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia – ai sensi dell’articolo 63, quinto comma dello statuto speciale - č sempre richiesto il parere (l’intesa) della regione.

 


Articolo 48
(Riassegnazione di risorse)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 48

Art. 48

Utilizzo delle sanzioni dell’Autoritā garante della concorrenza e del mercato

Riassegnazione di risorse

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: Ŧsono riassegnateŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧpossono essere riassegnate anche nell'esercizio successivoŧ.

1. Identico

 

1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilitā del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilitā speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati ŦFondo per il funzionamento delle istituzioni scolasticheŧ iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilitā speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

 

 

 

 

articolo 48 al comma 1 interviene, attraverso la novella dell’articolo 148 della L. 388/2000, in materia di utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autoritā garante della concorrenza e del mercato, prevedendone la possibilitā di riassegnazione all’apposito Fondo anche nell’esercizio successivo a quello del versamento.

Nella relazione tecnica si afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto č volta esclusivamente (tenuto conto della frammentazione temporale degli introiti che rendono complessa la procedura di riassegnazione) alla completa utilizzazione delle somme affluite all’entrata.

 

Si fa presente che la disposizione in esame, oltre a consentire (come dichiarato nella relazione illustrativa) l’utilizzazione delle somme anche nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sembra avere anche l’effetto di eliminare l’obbligo di riassegnazione delle risorse, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rendendo incerto il funzionamento dell’intero procedimento delineato dai commi 1 e 2 dell’articolo 148 della legge n.388/2000.

 

articolo 148, della legge n. 388 del  23 dicembre 2000 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), al comma 1 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autoritā garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il successivo comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002, nello stato di previsione del Ministero delle attivitā produttive č stato istituito il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autoritā garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autoritā antitrust, si ricorda, in via generale, che con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) č stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 TCE). La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertā di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autoritā garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti sono definiti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti, in particolare, poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.

Riguardo alle operazioni di concentrazione, l'articolo 19 della legge 287/90 prevede, al comma 1, sanzioni pecuniarie, la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l'1 e il 10 %, nelle ipotesi:

§         di operazioni effettuate in violazione del divieto imposto dall’Autoritā, ai sensi dell'art. 18, co. 1. La sanzione č comminata in conseguenza dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Autoritā, in base a quanto previsto dall’art. 16. Le modalitā di svolgimento dell’istruttoria sono disciplinate dall’art. 14 della stressa Legge 287. A tal proposito, la norma da ultimo citata, al comma 5, prevede che l’Autoritā possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie pari a fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autoritā, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri.

§         di inottemperanza alla prescrizione dell’Autoritā di ripristinare le condizioni di concorrenza, previste dall’art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state giā realizzate.

Lo stesso articolo 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1 per cento del fatturato maturato nell’anno precedente a quello in cui č effettuata la contestazione, in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto nel comma 1, nel caso in cui le imprese si sottraggano all'obbligo, previsto dall'art. 16 co. 1 della legge n. 287, di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione.

Con riferimento alle intese restrittive della libertā di concorrenza e all'abuso di posizione dominante, l’articolo 15, come modificato da ultimo dall’articolo 11 della legge n. 57 del 5 marzo 2001, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, prevede che l’Autoritā, qualora ravvisi un’infrazione del divieto di intese restrittive della libertā di concorrenza ovvero del divieto di abuso di posizione dominante, rispettivamente previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 287, fissi alle imprese e agli enti interessati un termine per l’eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida puō essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 percento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida.

Č inoltre prevista, in caso di inottemperanza della diffida, una sanzione fino al dieci per cento del fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata giā la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione giā applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, come individuato al comma 1.

Da ultimo si segnala il riconoscimento di poteri sanzionatori in materia di conflitto di interessi, attribuiti all'Autoritā garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 20 luglio  2004, n.215 recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi “.

Il comma 1-bis, aggiunto dalle Commissioni riunite I e V, precisa che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Antitrust che, con riferimento all’anno 2007, risultino riassegnate all’apposito Fondo e non impegnate, sono mantenute nelle disponibilitā del medesimo Fondo e rimangono iscritte nel cap. 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione, infine, autorizza il Ministero dell’economia ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio.

 

Il comma 1-ter, anch’esso aggiunto dalle Commissioni riunite I e V, dispone l’utilizzazione per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di somme, attualmente giacenti presso contabilitā speciali aperte ai sensi dell’art. 5-ter del DL 452/1001[274],

Il primo periodo del comma prevede che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del ddl in esame, siano quantificate le somme indisponibili sulle contabilitā speciali aperte ai sensi dell’art. 5-ter del DL 452/1001[275], al fine della loro riassegnazione per l’anno 2008 a capitoli di spesa relativi al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituito dall’art. 1, comma 601, della legge finanziaria 2007[276].

Si consente inoltre (comma 2,secondo periodo) la riallocazione di somme tra le contabilitā speciali intestate agli Uffici scolastici provinciali[277] e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

 

Si ricorda in proposito che le contabilitā speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

Non possono essere costituite, né alimentate contabilitā speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciō non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative; nel caso in questione, l’articolo 5-ter del DL 452/2001[278] ha consentito l’apertura di apposite contabilitā speciali ove possono affluire le risorse finanziarie del Ministero dell’istruzione da destinare a istituzioni scolastiche e uffici costituenti articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali.

L’art.1, comma 601, della legge finanziaria 2007, con la finalitā di snellire le operazioni contabili[279], ha riaggregato gli stanziamenti di alcune unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposto la costituzione di due fondi, destinati rispettivamente alle competenze dovute al personale (con esclusione degli stipendi) ed al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (cap. 1204 dello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione ) nella legge di bilancio 2007 sono state attribuite le risorse[280] per il funzionamento amministrativo didattico; la sperimentazione nelle classi con alunni disabili; le spese per contratti di pulizia e per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU ;– attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche.

Nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione per il 2008 le risorse attribuite per il 2007 al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (cap 1204) sono confluite in quattro distinti capitoli destinati rispettivamente ai seguenti programmi: istruzione prescolastica (cap. 1195); istruzione elementare (cap. 1204); istruzione secondaria inferiore (cap1196); istruzione secondaria superiore (cap1194).

 

In relazione alle modifiche apportate al testo č stata sostituita la rubrica dell’articolo.

 


Articolo 49
(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 49

Art. 49

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente ŦPartecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionaliŧ, entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

1. Identico

 

 

 

 

L’articolo 49, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, anticipa l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2007, n. 246, Partecipazione italiana  alla  ricostituzione  delle risorse  di  Fondi  e  Banche internazionali, al momento della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (28 dicembre 2007). In assenza di esplicita fissazione di un termine, la legge 246 sarebbe entrata in vigore il 12 gennaio 2008, ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

La legge 27 dicembre 2007, n. 246, Partecipazione   italiana  alla  ricostituzione  delle risorse  di  Fondi  e  Banche internazionali reca autorizzazioni di spesa e relative coperture volte a permettere il rinnovo di crediti d’aiuto, erogati attraverso il canale multilaterale, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo.

 

In sintesi: l’art. 1 reca l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo africano di sviluppo (142,2 milioni di euro per il periodo 2006-2008); l’art. 3 reca l’autorizzazione relativa alla VIII ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo, per complessivi 85,7 milioni di euro per il periodo 2006-2008; l’art. 5 autorizza la partecipazione italiana alla ricostruzione della Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) per un ammontare di circa 130,5 milioni di euro nel triennio 2006-2008; l’art. 7 fa riferimento al Chernobyl shelter fund (circa 8,5 milioni di euro nel triennio 2006-2008); l’art. 9 autorizza la partecipazione dell’Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF) per un ammontare di 44 milioni di euro circa per l’anno 2006.

L’art. 11 disciplina le modalitā di erogazione degli importi di cui agli articoli precedenti (versamento su apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale), mentre l’art. 12 dispone in merito alle modalitā di afflusso all’entrata del bilancio dello Stato (e di rassegnazione ad apposita UPB) delle disponibilitā finanziarie frutto di rimborsi e di utili netti risultanti dalle operazioni di prestito e di investimento che la Banca europea per gli investimenti ha effettuato nell’ambito delle Convenzioni di Lomé e Yaoundé.

L’art. 13 autorizza poi la concessione di un contributo al Fondo comune per i prodotti di base (per complessivi 77,2 milioni di euro circa per il triennio 2007-2009). L’art. 14, infine, autorizza la spesa di 9 milioni di euro a partire dal 2007 per completare il processo di riordino della carriera dei diplomatici, anche in considerazione dello svolgimento da parte di questi ultimi di funzioni legate alla partecipazione italiana a fondi e banche internazionali.

 

La relazione del Governo che illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento chiarisce che la norma in esame č necessaria (secondo le norme contabili vigenti) ai fini della utilizzazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e slittati nel 2007 (pari ad un totale di 125,059 milioni di euro). Si ricorda infatti che l’art. 11-bis della legge n. 468 del 1978 prevede che - relativamente agli stanziamenti per l’adempimento di obblighi internazionali ovvero di obbligazioni derivanti da contratti o dal rinnovo dei contratti di pubblico impiego - la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce “purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo”. Pertanto, nel caso degli stanziamenti previsti dalla legge n. 246 del 2007, l’entrata in vigore ordinaria della legge (nel 2008) non consentirebbe di rendere esecutive le coperture finanziarie previste relative all’anno 2006.

Si tratta in particolare degli oneri per il 2006 derivanti da:

§         X ricostituzione del Fondo Africano di Sviluppo (€ 32.729.432);

§         VIII ricostituzione del Fondo Asiatico di Sviluppo (€13.880.016);

§         XIV ricostituzione dell’IDA (€31.571.438);

§         II ricostituzione del Chernobyl shelter Fund (€ 2.833.334);

§          partecipazione italiana alla Corporación Andina de Fomento (€ 44.044.780).

 


Articolo 50
(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 50

Art. 50

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali

Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico

a) le parole: Ŧper ciascuno degli anni 2006 e 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧper ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009ŧ;

a) Identica

b) č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦGli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o pių degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioniŧ.

b) Identica

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Identico

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

3. Identico

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

4. Identico

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

5. Identico

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente ŦFondo specialeŧ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

a) Identica

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente ŦFondo specialeŧ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietā sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universitā e della ricerca;

b) Identica

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente ŦFondo specialeŧ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attivitā culturali e al Ministero dell'universitā e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietā sociale.

c) Identica

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Identico

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7. Identico

 

7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine č autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

Il comma 1 dell’articolo 50 proroga per gli anni 2008 e 2009 l’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a favore degli interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia di cui all’articolo unico della legge 17 agosto 2005, n.175, prevedendo, altresė, che per gli anni successivi il rifinanziamento degli interventi in esame possa essere disposto attraverso l’inserimento di un apposito stanziamento nella tabella D della legge finanziaria.

Il comma 2 prevede che al nuovo onere, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica[281].

 

La legge 17 agosto 2005 n.175 reca disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia, prevedendo che:

§         č autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2005 e 2 milioni per ciascuno degli 2006 e 2007;

§         tali interventi sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivitā culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento;

§         gli interventi possono essere effettuati direttamente dall’Unione delle comunitā ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori di beni, ai quali sono assegnate le risorse secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Il comma 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, legge 335/1995[282] e della pensione sociale di cui all’art. 26 della legge 153/1969[283] non rilevino, per la determinazione dei relativi limiti di reddito, gli assegni vitalizi previsti per i perseguitati politici e razziali dall’articolo 1 della legge 791/1980[284] e dall’articolo 1 della legge 96/1955[285].

Tale norma ha effetto a decorrere dal 15 settembre 2007 (comma 4).

 

assegno sociale, di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 335/1995, č una prestazione di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale, di cui all’articolo 26 della legge 153/1969 che continua ad essere erogata a coloro che, avendone i requisiti, ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 1995.

L’assegno sociale č riservato ai cittadini italiani che abbiano 65 anni di etā, siano residenti in Italia ed abbiano un reddito pari a zero o di importo comunque inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge. Se il soggetto interessato č coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.

Sono equiparati ai cittadini italiani gli abitanti della Repubblica di San Marino, i rifugiati politici, i cittadini dell'Unione europea ed i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed č esente da imposta. Per il 2007 č pari a 389,36 euro.

L'assegno non č reversibile e non viene corrisposto se l'interessato si trasferisce all'estero.

L’assegno sociale spetta anche ai mutilati ed invalidi civili, totali e parziali, ed ai sordomuti che compiano 65 anni di etā, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale etā.

I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di etā il trattamento economico cui hanno diritto; tuttavia, poiché questo č d’importo inferiore al limite di reddito stabilito per il diritto all’assegno sociale, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.

 

assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 791/1980 č previsto per quei cittadini italiani che, per le ragioni di cui all’articolo 1 del D.P.R. 2043/1963 (ragioni di razza, fede o ideologia), siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. (Konzentrazion-Zone), ed abbiano compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini: tale assegno vitalizio č pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione di tale vitalizio č stata estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.

assegno vitalizio di cui all’articolo 1 della legge 96/1955 č corrisposto per quei cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attivitā politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita della capacitā lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento.

Tale assegno viene attribuito se causa della perdita della capacitā lavorativa siano stati:

§         la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non per condanne inflitte per i reati contro la personalitā internazionale dello Stato;

§         l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivitā politica di cui sopra, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivitā politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;

§         atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;

§         condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;

§         la prosecuzione all'estero dell'attivitā antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivitā antifascista svolta all'estero.

L’assegno vitalizio di cui sopra viene attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 hanno subėto persecuzioni per motivi d'ordine razziale.

 

Si ricorda che disposizioni concernenti l’assegno vitalizio agli ex deportati nei campi KZ sono contenute anche nel precedente articolo 7-bis, alla cui scheda si rimanda.

 

Il comma 5 reca la copertura degli oneri disposti dai precedenti commi 3 e 4, che sono valutati in 1,750 milioni di euro per il 2007, in 5 milioni di euro per il 2008 e in 4,7 milioni  di euro a decorrere dal 2009.

Alla copertura dell’onere si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente (tabella A) della legge finanziaria per il 2007, attraverso la riduzione degli accantonamenti ancora disponibili relativi a diversi ministeri, come evidenziato nella successiva tavola (dati in euro).

 

Ministero

2007

2008

2009

Economia e finanze

1.750.000

0

0

Giustizia

0

2.400.000

0

Affari esteri

0

0

1.291.000

Beni e attivitā culturali

0

0

903.000

Salute

0

867.000

0

Universitā e ricerca

0

866.000

1.215.000

Solidarietā sociale

0

867.000

1.291.000

Totale

1.750.000

5.000.000

4.700.000

 

Il comma 6 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le relative variazioni di bilancio.

Infine il comma 7 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, affidando al Ministro dell’economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge di contabilitā (legge n. 468/1978).

 

L’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal D.L. 194/2002 (cd. decreto-legge “tagliaspese”), impegna i ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell’economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell’attuazione di provvedimenti legislativi. Il Ministro dell’economia č quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze puō promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

 

Č prevista, inoltre, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468/1978, corredati da apposite relazioni illustrative. Si tratta dei decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio, con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine[286].

 

Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il restauro del Blocco 11 (cosiddetto “blocco della Morte[287]") del campo di concentramento di Auschwitz ed autorizza a tal fine la spesa di 900.000,00 euro per il 2008.

Alla copertura dell’onere si provvede a valere “Fondo per interventi strutturali di politica economica”, istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004[288]. Tale fondo č alimentato con il maggior gettito derivante, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini per il versamento delle somme dovute per illeciti edilizi, ed č destinato, secondo la disposizione richiamata, ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi di riduzione della pressione fiscale.

Si ricorda che l’Italia fa parte di una task force per la cooperazione internazionale in materia di istruzione, memoria e ricerca sull’Olocausto (International Task Force for Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research). Tra le finalitā dell’organismo (istituito nel 1998 da rappresentanti di governo, organizzazioni governative e non governative) figura, oltre alla realizzazione di commemorazioni, progetti educativi e ricerche, la tutela di siti storicamente rilevanti[289].

 


Articolo 51
(Trattamento di fine rapporto)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 51

Art. 51

Trattamento di fine rapporto

Trattamento di fine rapporto

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il ŦFondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civileŧ, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

1. Identico

 

 

 

 

articolo 51, non modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che le risorse di cui all’articolo 1, comma 758 della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, destinate al finanziamento degli interventi previsti all’elenco 1 della medesima legge, siano versate dall’INPS all’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

Si ricorda che i commi 755-759 della legge finanziaria 2007 recano l’istituzione, dal 1° gennaio 2007, del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” e ne dispongono la relativa disciplina.

Il Fondo, le cui modalitā di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, č gestito dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo garantisce ai lavoratori interessati l’erogazione del TFR, secondo quanto previsto dal codice civile, per la quota corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro.

Al riguardo la norma dispone che con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al Fondo affluisce un contributo, versato mensilmente dai datori di lavoro, pari alla quota di TFR maturata a decorrere dalla stessa data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005. Sono esentati dal versamento del contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti.

La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni, sulla base di un’unica domanda presentata al datore di lavoro, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo č effettuata dal medesimo Fondo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro.

Al contributo in questione si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, escludendo qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

Č prevista una apposita disciplina per la destinazione delle risorse del Fondo al finanziamento di interventi per lo sviluppo. In particolare, si prevede che le risorse del Fondo, al netto delle prestazioni erogate e di determinati oneri, sono destinate al finanziamento di specifici interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria in esame[290], nei limiti degli importi stabiliti dal medesimo elenco (comma 758).


Articolo 51-bis
(Rimborsi di spese elettorali)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 51-bis.
Rimborsi di spese elettorali

 

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica č differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

 

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie giā previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

articolo 51-bis, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente; dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali, a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 9 e 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

La disposizione riproduce sostanzialmente, con taluni adattamenti ed aggiornamenti, il contenuto della proposta A.C. 1667 (on. Brugger ed altri), nel testo risultante a seguito dell’esame in sede referente da parte della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati. Nella seduta del 3 maggio 2007, la I Commissione ha conferito al relatore il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento risultante a seguito dell’esame degli emendamenti. L’Assemblea non ha peraltro iniziato l’esame del provvedimento.

Nella relazione illustrativa allegata alla proposta si evidenziava come il differimento del termine per la richiesta intendesse consentire anche ai partiti e movimenti politici dichiarati decaduti[291] dai rimborsi di beneficiare dei medesimi nel quadro dei piani di riparto approvati dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.

 

In particolare, il comma 1 introduce una deroga a quanto disposto dalla L. 157/1999[292] che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che – con riferimento alle richieste di rimborso relative alle elezioni politiche del 2006 – il termine dall’art. 1, co. 2, terzo periodo, di detta legge, per la presentazione dalla richiesta dei rimborsi delle spese, sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

La disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato art. 1, co. 2, terzo periodo, della L. 157/1999, prevede invece che i partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.

Il comma 2 dell’articolo disciplina le modalitā per l’erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1.

La disposizione, in particolare, stabilisce che le quote di rimborso, giā maturate, relative agli anni 2006 e 2007, e non erogate in conseguenza della decadenza dal diritto al rimborso stesso, siano corrisposte in un’unica soluzione entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termine differito di cui al comma 1 (e, quindi entro il settantacinquesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto), mentre per l’erogazione delle quote successive si procede secondo le scadenze previste dalla vigente normativa, e cioč ai sensi dell’art. 1, co. 6, della giā citata L. 157/1999. Tale disposizione prevede che i rimborsi elettorali siano corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno.

 

Disposizioni analoghe a quelle recate dal testo in esame sono state introdotte in due occasioni, nel corso degli ultimi anni:

§         l’art. 1 della L. 156/2002[293] ha differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell’anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell’Assemblea regionale siciliana;

§         l’art. 14-undecies del D.L. 115/2005[294] ha differito al 30 settembre 2005 il termine per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali regionali svoltesi il 3-4 e il 17-18 aprile 2005.

 

Il comma 3 concerne la copertura finanziaria della disposizione.

Al riguardo, si dispone che all'attuazione delarticolo in esame si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie giā previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La formulazione del testo della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 riproduce quella inserita nell’art. 2 del testo della proposta A.C. 1667 a seguito della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, Cost., formulata dalla V Commissione (Bilancio) nel parere del 6 dicembre 2006.

Nella discussione svoltasi al riguardo nella V Commissione[295], il sottosegretario Lettieri evidenziō come il differimento dei termini disposto dalla proposta A.C. 1667 non comportasse nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto le spese per compensazione delle spese referendarie ed elettorali, ai sensi delle vigenti disposizioni sono determinate in base al numero degli elettori ed il rimborso ai partiti avviene nell'ambito delle risorse all'uopo determinate, sullo stanziamento di competenze per l'anno di riferimento di dette consultazioni, che costituisce il tetto di spesa.

 

La disciplina del contributo pubblico per le spese elettorali č recata principalmente dalla L. 157/1999, anche attraverso rinvii, per quanto attiene ai criteri per il riparto delle somme da assegnare, alla L. 515/1993[296] ed alla L. 43/1995[297] (v. infra).

Le campagne elettorali per le quali č previsto il rimborso delle spese si riferiscono al rinnovo dei seguenti organi:

§       Camera dei deputati;

§       Senato;

§       Parlamento europeo;

§       Consigli regionali.

I rimborsi sono corrisposti ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, quattro fondi, corrispondenti ai sopra detti organi (L. 157/1999, art. 1, co. 1 e 3).

ammontare di ciascuno dei quattro fondi č pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati (L. 157/1999, art. 1, commi 1, 3 e 5).

Per il rimborso a partiti o movimenti politici delle spese sostenute in campagna elettorale nella circoscrizione Estero, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel 2006 sono state introdotte specifiche disposizioni[298]. Esse prevedono l’incremento dell’ammontare dei due fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera nella misura dell’1,5 per cento, destinando tali somme integrative alle formazioni politiche concorrenti nelle consultazioni elettorali della circoscrizione Estero (L. 157/1999, art. 1, co. 1-bis e 5-bis).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 6-bis, comma 2, della L. 157/1999, prevede che per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 157/1999, č istituito un fondo di garanzia alimentato dall’1 per cento delle risorse stanziate per l’erogazione dei rimborsi elettorali[299]. Al riguardo, si segnala altresė che il comma 1 dell’art. 67 del testo originario del disegno di legge finanziaria, successivamente stralciato ai sensi dell’art. 126, comma 3, del Regolamento del Senato e confluito nel disegno di legge A.S. 1817-terdecies, aveva previsto la soppressione di tale Fondo.

Sono escluse dal rimborso le campagne per le elezioni comunali e provinciali (ad eccezione delle consultazioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, i quali formano insieme il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)[300].

La legge prevede infine una forma di rimborso per le campagne relative ai referendum abrogativi di cui all’art. 75 ed ai referendum costituzionali ex art. 138 della Costituzione (L. 157/1999, art. 1, co. 4). Viene attribuito ai comitati promotori un rimborso, da erogarsi in unica soluzione, pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell’importo di 1 euro per il numero delle firme valide raccolte fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validitā della richiesta (pari quindi a 500.000 euro) e, comunque, entro un limite massimo pari complessivamente a 2.582.285 euro annui.

Con riferimento all’ammontare delle risorse destinate ai rimborsi elettorali e referendari, si ricorda peraltro che di recente l’art. 2, co. 275, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007[301]) ha disposto la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa di cui alla L. 157/1999[302] destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

Per quanto attiene, invece, all’individuazione dei soggetti titolari del diritto al rimborso, la L. 157/1999 rinvia, per la determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi e per il calcolo di tale ripartizione, ad eccezione degli importi per i rimborsi relativi alla circoscrizione Estero, alle leggi vigenti in materia (in particolare, con riferimento ai rimborsi elettorali per le elezioni politiche, all’art. 9 della L. 515/1993).

Il fondo relativo alla Camera dei deputati č ripartito in proporzione ai voti di lista conseguiti tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia dell’1 per cento dei voti validamente espressi.

Per il calcolo del rimborso spettante ai partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, l’art. 9, co. 3, della L. 515/1993 prevede specifici criteri.

Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica č invece ripartito su base regionale. A tal fine il fondo č in primo luogo suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione č ripartita tra le liste di candidati presentatisi nella regione con il medesimo contrassegno, in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo le liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale e i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi[303] (L. 515/1993, art. 9, co. 2).

Per quanto riguarda i rimborsi per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, gli importi aggiuntivi derivanti dall’incremento dell’1,5 per cento dei due fondi relativi al rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato e della Camera (vedi supra) sono ripartiti, in primo luogo, tra le quattro ripartizioni in cui si suddivide la circoscrizione Estero (rispettivamente comprendenti gli Stati e i territori afferenti all’Europa, all’America meridionale, all’America settentrionale e centrale ed all’Africa, Asia, Oceania e Antartide), in proporzione alla popolazione[304].

In ogni ripartizione, la relativa quota č quindi proporzionalmente suddivisa tra le sole liste di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto o almeno il 4 per cento dei voti validi nella ripartizione (L. 157/1999, art. 1, co. 5-bis).

Quanto alle modalitā di corresponsione dei rimborsi delle spese elettorali, il contributo č versato sulla base di quote annuali entro il 31 luglio di ogni anno. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 273/2005[305], in caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi č comunque effettuato. L'erogazione dei rimborsi č disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, e con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Con riferimento alle ultime elezioni politiche, i piani di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sono stati approvati con decreti dei Presidenti della Camera e del Senato, rispettivamente in data 26 luglio 2006 e 27 luglio 2006[306].

A seguito dell’entrata in vigore del sopra illustrato art. 39-bis del D.L. 223/2006, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha proceduto, il 26 ottobre 2006, all’approvazione di un nuovo piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali per il rinnovo della Camera[307]; analogamente, un nuovo piano č stato approvato da parte del Consiglio di Presidenza del Senato nella seduta del 6 dicembre 2006[308].

 

 


Art. 51-ter
(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

 

Art. 51-ter.
Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

 

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2008ŧ.

 

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

 

 

articolo 51-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato, prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (comma 1).

 

L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001[309] (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) prevede che, in sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2007, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

L’articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972[310] definisce le istituzioni di assistenza e beneficenza, le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

§         di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanitā quanto di malattia;

§         di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

 

Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito dell’unitā previsionale di base di parte corrente, Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo (comma 2).

 


Articolo 52
(Entrata in vigore)

 

A.C. 3324

A.C. 3324-A

Art. 52

Art. 52

Entrata in vigore

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

1. Identico

 

 

 

 

articolo 52 si limita a prevedere che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

 

 


Disegno di legge

 


 

N. 3324-A

ū

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA

ū

 

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

 

ūūūūūūūū

Presentata il 31 dicembre 2007

ūūūūūūūū

 

 

Relatori: Angelo PIAZZA, per la I Commissione;

PIRO, per la V Commissione)

 


NOTA: Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 17 gennaio 2008, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.


 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

 

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3324 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate nella maggior parte dei casi dalla finalitā di prorogare o differire termini legislativamente previsti o anche di prolungare l'applicazione di discipline transitorie; inoltre, l'articolo 1 dispone la proroga, per un termine estremamente breve (il solo mese di gennaio del 2008), del finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, proroga che, nella maggior parte dei precedenti interventi di analogo tenore, č stata invece disposta con provvedimenti d'urgenza ad hoc;

al consueto intervento su termini di prossima scadenza relativi ad ambiti normativi assolutamente disparati - secondo una modalitā legislativa che, da tempo, si ripete puntualmente con cadenza annuale o semestrale (con i decreti-legge n. 411 nel 2001, n. 236 nel 2002, n. 147 e n. 355 nel 2003, n. 266 e n. 314 nel 2004, n. 273 nel 2005 n. 173 e n. 300 nel 2006) - il provvedimento in esame accompagna, in misura ancora pių ampia di quanto avvenuto in passato, una notevole mole di disposizioni di natura finanziaria volte a correggere ovvero a completare o integrare la stessa legge finanziaria; siffatta modalitā di produzione normativa configura un uso atipico della decretazione d'urgenza suscettibile di determinare, sul piano della qualitā del processo legislativo e della stessa coerenza ordinamentale, evidenti effetti negativi che sarebbero potuti essere quanto meno limitati ove si fosse proceduto a collocare in un diverso provvedimento le disposizioni non afferenti alla mera proroga di termini legislativi;

interviene, in numerosissimi casi, a posporre l'efficacia ovvero ad integrare e modificare disposizioni adottate in tempi recentissimi, sia con il decreto-legge collegato alla manovra finanziaria del 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n. 222, che con la stessa legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007); la circostanza che, nella maggior parte dei casi, si interviene sul testo di quest'ultima legge senza procedere ad un'espressa modificazione del testo appare una modalitā di produzione del diritto non rispondente ad esigenze di chiarezza, di certezza del diritto e di semplificazione dell'ordinamento vigente, anche in considerazione del fatto che tali modifiche implicite vengono apportate su una disciplina pubblicata in Gazzetta Ufficiale anteriormente al presente decreto ma entrata in vigore successivamente;

 dispone all'articolo 2, comma 3, la proroga al 2012 di un termine la cui scadenza č fissata nel 2009, di cui tuttavia nella relazione illustrativa si motiva l'urgenza dell'intervento, cosė da superare i dubbi di piena rispondenza al requisito della Ŧimmediata applicabilitāŧ delle misure disposte dal decreto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

reca inoltre, all'articolo 2, comma 4, una disposizione che incide su una fonte normativa di rango non legislativo;

reca talune rubriche non pienamente rispondenti al contenuto dell'articolo (ad esempio, l'articolo 50, che non reca esclusivamente interventi a favore dei perseguitati politici e razziali, bensė anche - ai commi 1 e 2 - modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 175, sulla salvaguardia del patrimonio culturale ebraico);

la tecnica della novellazione - pur non conforme in molti casi a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), che invita ad evitare la modifica di singole parole - appare talvolta comunque coerente con la finalitā puntuale dell'intervento legislativo e funzionale ad una pių agevole comprensione della mera volontā di prorogare termini legislativi; non si riconnettono tuttavia a tale logica numerose modifiche frammentarie di disposizioni di natura sostanziale (ad esempio, agli articoli 18, comma 1, lettera a); 28, comma 10; 30, comma 2; 37, comma 2, lettera b) e comma 3, lettere a) e b); 41; 42, comma 2; 47, comma 1; 48);

non č corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non č corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformitā ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 2, comma 4 - volto a prorogare un termine riguardante l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie della Difesa, contenuto nel regolamento di organizzazione (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalitā di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietā della formulazione:

all'articolo 6, comma 2 - che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34 - si chiarisca il richiamo a tale ultima disposizione, in quanto essa reca un principio e criterio direttivo riferito ad una delega il cui termine di esercizio č scaduto il 30 marzo 2007, nel rispetto del divieto, statuito dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, per il Governo di conferire deleghe legislative mediante decreto-legge, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalitā di esercizio di deleghe legislative.

Il Comitato osserva altresė quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

dovrebbe valutarsi l'opportunitā di riformulare le seguenti disposizioni come novelle della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008):

a) l'articolo 11 che trasforma, con decorrenza dal 15 gennaio 2008, l'Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare istituita con l'articolo 2, comma 356, in Agenzia;

b) l'articolo 15, che sposta al 1o luglio 2008 l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di arbitrati (articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22);

c) l'articolo 17, comma 2, che proroga al 15 dicembre 2008 il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, in materia di trasporto ferroviario;

d) l'articolo 23, che nel differire al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore delle Ŧmodificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversioneŧ sospende gli effetti della disposizione recata dall'articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008;

e) l'articolo 27 che incide sulla disciplina concernente la possibilitā per le regioni di procedere al riordino dei consorzi di bonifica, giā oggetto dell'articolo 2, commi 36 e 37;

f) l'articolo 29, comma 7, che esclude l'applicazione del limite annuale di cui al comma 53 dell'articolo 1 ai contributi per l'acquisto di veicoli ecologici previsti o prorogati dal medesimo articolo 29;

g) l'articolo 36, comma 3, che integra, prima della sua entrata in vigore la novella introdotta dall'articolo 1, comma 144, nell'ambito del decreto legislativo n. 462 del 1997, in materia di riscossione;

h) l'articolo 42, che al primo comma subordina al parere della Banca centrale europea l'applicazione della disciplina contenuta

 dall'articolo 2, comma 39, concernente la disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria;

i) l'articolo 45, che integra i contenuti dell'articolo 3, comma 5, in materia di destinazione del 5 per mille;

analogamente, dovrebbe valutarsi l'opportunitā di riformulare l'articolo 5, comma 2 (che proroga il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14, in materia di servizi aggiuntivi per il patrimonio culturale) come novella del citato decreto-legge n. 159 del 2007;

all'articolo 20 - che statuisce un regime transitorio per l'operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004 - dovrebbe valutarsi l'opportunitā di chiarire il significato di tale richiamo normativo precisando, in particolare, se il regime opzionale applicabile in via transitoria - in alternativa alle future nuove norme tecniche delle costruzioni (cui si riferisce l'articolo 20, che non risultano ancora adottate) - sia quello dettato dalle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 oppure la normativa ad esso previgente (di cui alle leggi n. 1086 del 1971 e n. 64 del 1974);

all'articolo 23 - ove si proroga al 1o gennaio 2009 l'entrata in vigore delle modificazioni apportate all'articolo 21-bis del citato decreto-legge n. 159 del 2007, Ŧsuccessive alla data di entrata in vigoreŧ della relativa legge di conversione, ovvero quelle disposte dall'articolo 2, comma 444, della legge finanziaria 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunitā di procedere all'abrogazione del citato comma 444, atteso che lo spostamento al 1o gennaio 2009 della sua applicazione appare precludere la possibilitā che la novella stessa possa dispiegare i propri effettiŧ.

 

 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto, osservato che l'articolo 14 del decreto-legge, in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, proroga fino al 30 giugno 2008, nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, il cui mandato č scaduto entro il 31 dicembre 2007;

rilevato che il nuovo termine del 30 giugno prossimo č stato individuato in considerazione che l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, prevede che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari si applicano fino a quando non sarā attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre nove anni dalla data di efficacia del predetto decreto, la cui decorrenza č individuata dall'articolo 247 nel 2 giugno 1999;

evidenziata la ristrettezza dei tempi necessari per poter approvare entro il 2 giugno 2008 (termine di cui all'articolo 247 del decreto legislativo n. 51 del 1998) ovvero entro il 30 giugno 2008 (termine di proroga di cui all'articolo 14 del decreto-legge) la riforma organica della magistratura onoraria, ritenendo quindi che, qualora fosse confermato il termine del 30 giugno 2008, si configurerebbe fin d'ora l'esigenza di una nuova proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato scadrā il 30 giugno 2008;

ritenuto pertanto necessario posticipare, da un lato, di ulteriori due anni il termine di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 1998, e, dall'altro, di un ulteriore anno e sei mesi, rispetto a quello previsto dall'articolo 14 del decreto-legge, il termine entro il quale č prorogato l'esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, il cui mandato č scaduto entro il 31 dicembre 2007,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 14 del decreto-legge le parole: Ŧ30 giugno 2008ŧ siano sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2009ŧ nonché sia aggiunto un comma volto a sostituire nell'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 le parole: Ŧnove anniŧ con le seguenti: Ŧundici anniŧ.

 

 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il testo del disegno di legge n. 3324, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

 

manifestata perplessitā sul piano della tecnica legislativa, per quanto concerne la reiterata scelta dello strumento di un decreto-legge contenente norme di proroga di termini in questioni afferenti a materie del tutto disomogenee,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n 248, recante ŦProroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziariaŧ;

premesso che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge appaiono non correttamente formulate;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge sostituire le parole: Ŧsul quale Fondo confluisconoŧ, con le seguenti: Ŧsul quale confluiscono, in apposito Fondo,ŧ conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma del citato articolo 1, sostituire le parole: Ŧsulla predetta missioneŧ con le seguenti: Ŧsul predetto Fondoŧ.

 

 

 

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di

 

legge n. 3324, di conversione in legge del decreto-legge n. 248 del 2007, recante proroga di termini e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunitā di prevedere una proroga, rispettivamente dal 31 marzo al 31 luglio, e dal 28 febbraio al 15 marzo, dei termini per la presentazione del modello 770 semplificato e del modello CUD, al fine di venire incontro alle esigenze dei soggetti interessati a tali scadenze, i quali, anche a seguito delle modifiche normative in materia recentemente intervenute, sono tenuti ad altri numerosi e gravosi adempimenti tributari, che rischiano di pregiudicare la loro possibilitā di rispettare tutte le scadenze cui sono chiamati;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunitā di coordinare l'articolo 27 del decreto-legge con il disposto dell'articolo 2, comma 36, della legge n. 244 del 2007, specificando che rimane salva la possibilitā, per le Regioni, di procedere alla soppressione dei consorzi di bonifica;

c) con riferimento all'articolo 36, comma 1, il quale sopprime, a decorrere dal 31 dicembre 2007, l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, valuti la Commissione di merito l'opportunitā di tenere conto del fatto che il versamento di tale acconto, in base alla normativa vigente in materia, avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 dicembre, laddove la soppressione dell'obbligo č intervenuta il 31 dicembre;

d) con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 36, i quali intervengono sulla disciplina relativa alla rateizzazione dei tributi, giā oggetto di modifiche ad opera della legge n. 244 del 2007, valuti la Commissione di merito l'opportunitā di sopprimere tali disposizioni.

 

 

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3324 di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini

 

previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, appare necessario prevedere che la normativa previgente per il reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia continui ad applicarsi fino al completo espletamento delle procedure concorsuali bandite dalle universitā tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 248 del 2007 e il 30 giugno 2008;

2) all'articolo 13, risulta altresė necessario sopprimere la norma che prevede che i ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze abbiano la facoltā di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universitā per la relativa qualifica;

3) appare necessario non sopprimere l'Unione accademica nazionale;

e con la seguente osservazione:

appare auspicabile che le agevolazioni relative alle prestazioni di servizi connesse con gli spettacoli teatrali possano essere applicate anche alle prestazioni cosiddette tecniche e che l'agevolazione IVA per le prestazioni artistiche si applichi in ogni forma di contratto, con o senza intermediario.

 

 

 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3324, recante ŦConversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziariaŧ;

 

osservato che il provvedimento prospetta il differimento di alcuni termini in scadenza, il cui spostamento č ritenuto indifferibile a causa del verificarsi di determinate condizioni che ostano all'attuazione delle relative disposizioni;

considerato, pertanto, che il contenuto del decreto-legge risulta particolarmente opportuno, soprattutto per talune delle materie di pių diretta competenza della VIII Commissione;

rilevato, tuttavia, che - pur prendendo atto dell'inevitabilitā di talune delle proroghe in questione, che si rendono necessarie in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative in atto - č opportuno che il Governo realizzi ogni possibile sforzo per procedere, in tempi rapidi, all'adozione di tutti quei provvedimenti che rendano applicabili le disposizioni differite o prorogate, anche per non lasciare nell'incertezza gli addetti ai lavori e gli operatori del settore, oltre che per garantire il pieno rispetto della normativa comunitaria che, in numerose materie, richiederebbe l'individuazione di soluzioni definitive;

sottolineata, inoltre, l'esigenza di apportare talune modifiche migliorative al testo del provvedimento, per far fronte alle questioni problematiche sollevate da alcuni articoli, tra i quali si segnalano, in particolare, gli articoli 15, 20, 23 e 31;

considerata la disponibilitā del Governo, espressa nel corso della seduta della VIII Commissione, ad accogliere - in particolare - le condizioni relative agli articoli 30 e 31,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) occorre chiarire la portata della disposizione in tema di arbitrati recata dall'articolo 15, in considerazione del fatto che l'articolo 3, commi 19-22, della legge finanziaria per il 2008 non prevede la devoluzione alle sezioni specializzate in materia di proprietā industriale e intellettuale delle competenze in materia di appalti pubblici, né tale competenza č attualmente prevista dal decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce le medesime sezioni specializzate;

b) considerato che non si č ancora definitivamente perfezionato il procedimento per l'adozione delle revisioni generali delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 e che non appare chiaro il riferimento circa la possibile alternativa all'applicazione delle suddette revisioni, occorre chiarire la formulazione dell'articolo 20, al fine di precisare se, in alternativa all'applicazione delle future nuove norme tecniche delle costruzioni,

 trovino applicazione le norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale del 2005 oppure la normativa previgente, risalente al 1996; a tal fine, anche per individuare una soluzione chiara a questa complessa situazione, in luogo del rinvio all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 136 del 2004, sia indicata esplicitamente la disciplina transitoria e - in particolare - il regime opzionale applicabile;

c) al fine di salvaguardare le legittime aspettative di quelle amministrazioni pubbliche che hanno giā perfezionato gli accordi di programma per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalitā organizzata, all'articolo 23 sia aggiunto, dopo il comma 1, un comma del seguente tenore: ŦUna quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 18 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi a finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalitā con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, allo ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale ai soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991ŧ;

d) con riferimento alla materia dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, su cui interviene la proroga di cui all'articolo 30, si tenga conto - in sede di riforma del funzionamento dei sistemi collettivi di gestione (che costituisce, peraltro, oggetto di un'apposita norma di delega contenuta nel disegno di legge comunitaria 2007) - dell'esigenza di attribuire esplicitamente a tali soggetti compiti e responsabilitā di informazione del pubblico, in analogia con la corrispondente funzione svolta da altri consorzi di recupero operanti nel settore dei rifiuti;

e) occorre, inoltre, che le Commissioni di merito valutino la soppressione dell'articolo 31, che prolunga l'attivitā della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita in relazione ai progetti e alle attivitā di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del Golfo di Venezia, considerato anche che tale Commissione - istituita sin dal 1995 - non ha prodotto risultati

 di particolare rilievo e che, allo stesso tempo, l'evoluzione normativa consente di svolgere i medesimi compiti con strumenti e procedure ordinari;

e con le seguenti osservazioni:

1) in relazione all'esigenza di introdurre misure capaci di rendere effettiva l'applicazione della disciplina in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di scoraggiare il continuo ricorso al conferimento in discarica, si intervenga sul termine di cui all'articolo 1, comma 166, della legge finanziaria per il 2008, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2008, l'applicazione della disciplina relativa alle discariche di rifiuti; in particolare, occorre individuare specifiche misure per incentivare - anche sotto il profilo fiscale ed economico - la raccolta differenziata e per penalizzare, al contempo, il conferimento dei rifiuti Ŧtal qualiŧ in discarica;

2) considerato che il decreto-legge n. 180 del 2007, al termine dell'iter parlamentare di conversione in legge, ha fatto emergere il problema della possibile difficoltā delle amministrazioni pubbliche nel concludere entro il 31 marzo 2008 le procedure per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, si verifichi la possibile introduzione di ulteriori modifiche e integrazioni al citato decreto-legge n. 180, dirette a facilitare un corretto percorso di attuazione della disciplina comunitaria in materia, salvaguardando altresė la funzionalitā complessiva del sistema;

3) valutino le Commissioni di merito la possibile introduzione di ulteriori disposizioni di completamento delle varie misure per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi ferroviari locali, proseguendo in particolare nel finanziamento, giā previsto - per la prima tranche - dalla legge finanziaria per il 2008, del cosiddetto Ŧpiano mille treni per i pendolariŧ, atteso che lo stesso Governo ha sempre sottolineato come un suo obiettivo principale in tema infrastrutturale consista nel creare un Ŧsistema di reteŧ del trasporto nazionale, in una logica di riequilibrio dei modi di trasporto, garantendo una mobilitā sostenibile a partire dal potenziamento del trasporto pubblico locale, con incentivi alla mobilitā di breve e media percorrenza, in particolare quella dei numerosi pendolari che ogni giorno si spostano nel Paese;

4) al fine di assicurare una adeguata formazione tecnica per gli operatori del settore edilizio, si verifichi, infine, la possibilitā di disporre una proroga del termine, attualmente fissato al 23 febbraio 2008, per ultimare la formazione dei lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, ai sensi dell'articolo 36-quater del decreto legislativo n. 626 del 1994, considerato che l'elevato numero di domande di formazione giā presentate dalle imprese non potrā essere soddisfatto nel predetto arco temporale.

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attivitā produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 3324, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

rilevato che, pur concordando in via generale sulla necessitā di intervenire con urgenza in merito alle proroghe di cui al provvedimento, esse mettono comunque in luce un problema sottostante alla generale azione del Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni competenti, in relazione all'articolo 4, l'opportunitā di formulare la novella legislativa in modo da fissare un nuovo termine per l'adozione del decreto interministeriale che non risulta ancora emanato;

b) in relazione all'articolo 48, valutino le Commissioni competenti l'opportunitā di formulare la novella legislativa con maggiore chiarezza, per eliminare possibilitā di dubbi in relazione sia alla sussistenza del meccanismo della riassegnazione annuale delle somme derivanti dalle sanzioni dell'Autoritā dal Ministero dell'economia e delle finanze all'apposito Fondo del Ministero dello sviluppo economico, sia alla permanenza nell'ambito del suddetto Fondo delle somme giā assegnate, e non impegnate, nel corso dell'anno 2007.

 

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

considerata la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6, che fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34;

rilevato che il termine per l'esercizio della delega ai fini dell'unificazione delle richiamate Casse di previdenza č ormai scaduto e, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, l'adozione dei progetti di unificazione risultava prodromica rispetto all'emanazione dei decreti legislativi oggetto della delega;

considerata altresė la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, che proroga al 30 settembre 2008 il termine, giā previsto per il 30 settembre 2007, per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che deve comunque intervenire dopo la stipula di un accordo aziendale o territoriale, se nell'azienda non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali comparativamente pių rappresentative;

rilevata l'assenza di un'evidente motivazione della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, che produce effetti anche sui termini di prescrizione per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione, di cui al comma 1195 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nonché effetti sospensivi ai fini dell'attivitā ispettiva in materia oggetto della regolarizzazione ai sensi del comma 1198 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

considerato che: l'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2008-2010 di piani per la progressiva stabilizzazione di specifiche tipologie di personale flessibile (personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e collaboratori coordinati e continuativi) in possesso di

 

determinati requisiti; peraltro, il comma 96 prevede che, con apposito DPCM, si stabiliscano le condizioni che conducano all'assimilazione ai collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 94, dei lavoratori con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle prese in considerazione dal medesimo comma 94, ai fini dei menzionati piani per la stabilizzazione; inoltre, il comma 95, anche ai fini delle stabilizzazioni previste dal precedente comma 94, autorizza le pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), recanti una riserva del 60 per cento delle assunzioni a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni a beneficio di soggetti giā titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;

ritenuto che appare incongruo, al citato articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per il 2008, limitare solamente al personale assunto con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle varie tipologie di lavoratori flessibili che possono essere stabilizzati sulla base dei piani di cui al comma 94, la possibilitā di vedersi prorogare il relativo rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, dal momento che tale limitazione potrebbe ingiustamente penalizzare gli altri lavoratori flessibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'effettiva portata normativa della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 che proroga il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, da ritenere comunque prodromica all'esercizio della delega al Governo per l'unificazione delle due Casse, il cui termine č scaduto;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunitā della proroga per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, di cui all'articolo 7, comma 2, che eventualmente potrebbe essere prevista solo per i rapporti di lavoro definiti da accordi stipulati successivamente al 30 settembre 2007;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunitā, all'articolo 24, recante disposizioni relative alla proroga dei contratti a tempo determinato di specifiche amministrazioni, di introdurre una ulteriore disposizione volta a prevedere, all'articolo 3, comma 95, della legge

 

finanziaria per il 2008, l'autorizzazione alle pubbliche amministrazioni a continuare ad avvalersi, anche ai fini della stabilizzazione, non solo del personale assunto con contratto a tempo determinato, ma anche di altre tipologie di lavoro flessibile.

 

 

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 3324, recante ŦConversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziariaŧ;

valutate positivamente le norme in esso contenute, ed in particolare quelle relative agli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN, al meccanismo del pay-back per le aziende farmaceutiche, alla possibilitā per il Ministero della salute e per l'AIFA di conoscere le dinamiche del mercato farmaceutico, alla prosecuzione delle attivitā di cura e di ricerca della Fondazione Istituto Mediterraneo di ematologia (IME), al personale medico del Ministero della salute, alla reversibilitā della pensione in favore delle persone diversamente abili che svolgono una attivitā lavorativa con finalitā terapeutica;

considerato che le norme previste contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica unitamente all'esigenza di consolidare le forme di tutela in favore dei cittadini e delle persone diversamente abili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

 

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 3324, ŦConversione in legge del decreto-legge 31 dicembre

 

2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziariaŧ;

rilevato che il decreto-legge n. 248 del 2007 č entrato in vigore il 31 dicembre 2007 e quindi prima della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), entrata in vigore il 1o gennaio 2008;

considerata la necessitā di migliorare la formulazione di alcune disposizioni del decreto-legge, al fine di evitare che, in base alle regole sulla successione delle norme nel tempo, si producano effetti normativi non rispondenti alla effettiva volontā del legislatore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) l'articolo 27 sia integrato con la previsione dell'abrogazione dei commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che il riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non esclude la possibilitā per le regioni di procedere alla loro soppressione;

2) il comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia integrato nel senso di prevedere che la riduzione del numero dei componenti degli organi dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al medesimo comma non opera nei confronti dei rappresentanti dell'utenza che svolgono tale funzione a titolo gratuito;

3) si segnala l'esigenza di introdurre le opportune modifiche alla disciplina del credito di imposta per la internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, prevista dai commi 1088 e 1089 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che č stata oggetto di osservazioni della Commissione europea e per la quale, nel corso delle trattative, č stato concordato un nuovo schema applicativo che sarebbe accettabile dalla Commissione stessa; in particolare, si tratterebbe di escludere il cinquanta per cento del valore degli investimenti, per lo pių pubblicitari, in attivitā dirette in altri Stati membri o paesi terzi dalla base imponibile del reddito d'impresa, escludendo dal beneficio tutte le spese pubblicitarie su prodotti specifici e, per quanto attiene alle grandi imprese, le spese per pubblicitā e partecipazione a fiere, fatta eccezione per il regime de minimis;

4) si sottolinea la necessitā dell'accorpamento della Buonitalia Spa all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, al fine di semplificare e razionalizzare l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla promozione all'estero dei prodotti agroalimentari italiani e per ridurne i costi;

 

5) si ritiene necessario prevedere la proroga dei termini in materia di agevolazioni fiscali per il settore ittico;

6) si ritiene necessario prevedere la proroga dei termini relativi all'assunzione degli oneri di gestione di sistemi di rilevazione satellitare (blue-box).

 

 

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

 

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3324 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

sottolineato, in particolare, come l'articolo 42, comma 2 del provvedimento introduca opportunamente il parametro del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria relativamente ai controlli sulla spesa nella normativa di riforma della Banca d'Italia e delle altre autoritā indipendenti, prevista dall'articolo 3, comma 45, della legge finanziaria per il 2008,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, in corso di esame presso le Commissioni I e V della Camera, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;

considerato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo ha in pių

 

occasioni adottato al fine di fissare una pluralitā di proroghe afferenti a diversi settori, e valutato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da norme recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o pių precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

rilevato che il testo, recante previsioni che incidono su una molteplicitā di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralitā di materie, in larga parte riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali politica estera e rapporti internazionali dello Stato; difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali;

rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori, quali la tutela della salute, il governo del territorio, i porti e aeroporti civili, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestā legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale i gestori di attivitā commerciali sono tenuti a provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche per poter beneficiare dei contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, e segnalato che a tale scopo anche diverse regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui ambito di applicazione rientrano i locali destinati ad attivitā produttive e commerciali di qualunque tipo;

evidenziate le previsioni di cui agli articoli 8 e 9 del testo, recanti disposizioni aventi ad oggetto, rispettivamente, le tariffe delle prestazioni sanitarie, con particolare riferimento ai limiti di remunerazione individuati dagli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, nonché la proroga degli effetti di talune disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di sospensione della riduzione del prezzo dei farmaci (pay-back) dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale;

considerato l'articolo 17 del decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale, al fine di consentire il completamento delle prescritte procedure che prevedono l'acquisizione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni;

 rilevato quanto statuito dall'articolo 20, che estende la disciplina transitoria prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, alle revisioni generali delle medesime norme tecniche, con esclusione delle verifiche relative agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali, in conformitā alle indicazioni avanzate al riguardo dalla Conferenza unificata;

valutate le previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del provvedimento, in cui, rispettivamente, si riapre il termine entro il quale il personale dei consorzi agrari avrebbe potuto essere inquadrato presso le regioni e gli enti locali e si differisce il termine per la definizione del piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché si definisce il nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni;

rilevato l'articolo 28 del testo, che differisce al 30 giugno 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., al fine di consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni, e che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definite le modalitā ed i termini per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte in materia di autoimpiego e autoimprenditorialitā;

considerata, ai sensi dell'articolo 30 del provvedimento, la previsione che demanda ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, l'individuazione di specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ritirati da parte dei distributori e fissa la decorrenza dell'obbligo di ritiro da parte dei distributori; valutato inoltre l'articolo 33, che differisce al 31 dicembre 2008 il termine previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, a decorrere dal quale i comuni della regione Campania devono assicurare che, ai fini della determinazione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa igiene ambientale (TIA), siano applicate misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari;

rilevato il contenuto dell'articolo 40 del testo, che rinvia al 31 dicembre 2008 il termine per l'effettuazione dei pagamenti di debiti da parte dei comuni che abbiano deliberato lo stato di dissesto successivamente al 31 dicembre 2002; dispone il rinvio al 31 dicembre 2008 del termine entro il quale devono essere liquidate le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune che si avvale del sostegno straordinario, nel caso di adozione della procedura semplificata per l'accertamento e liquidazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 258 del Testo unico degli enti locali; dispone altresė l'erogazione di contributi

 

tesi al definitivo risanamento degli enti che si avvalgono della procedura straordinaria per la chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto, prevista all'articolo 268-bis del Testo unico degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunitā di prevedere, all'articolo 4 del testo, una clausola generale di coordinamento delle previsioni ivi contemplate con le disposizioni recate da leggi regionali nella medesima materia ed in relazione alle misure e risorse attivate per consentire l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali ed edifici in cui si svolge attivitā commerciale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunitā di precisare che le disposizioni recate dagli articoli 26 e 27 del provvedimento, aventi ad oggetto il piano di rientro finanziario volto al risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), nonché la fissazione del nuovo termine per l'adozione dei provvedimenti di riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario da parte delle regioni, debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunitā di precisare, all'articolo 28 del testo, che l'acquisizione, in capo alle regioni interessate, delle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., debba avvenire mediante contestuale trasferimento di funzioni e risorse tali da garantire che le predette societā conservino l'equilibrio economico e finanziario.

 

TESTO

del disegno di legge

TESTO

delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Art. 1.

Art. 1.

1. Č convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

 


Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: Ŧ"Sino all'anno 2012"ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ"Sino all'anno 2016"ŧ;

al comma 3, le parole: Ŧ"fino all'anno 2012"ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ"fino all'anno 2015"ŧ;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

Ŧ3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni".

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblicaŧ;

il comma 4 č sostituito dal seguente:

Ŧ4. Le unitā produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societā di servizi nell'ambito delle disponibilitā esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacitā di operare secondo criteri di economica gestioneŧ;

č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" č sostituita dalla seguente: "2015";

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" č sostituita dalla seguente: "2015";

c) all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" č sostituita dalla seguente: "2012";

d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" č sostituita dalla seguente: "2015"ŧ.

All'articolo 3 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento č fissato al 30 giugno 2009ŧ.

All'articolo 5:

dopo il comma 1 č inserito il seguente:

Ŧ1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuitāŧ;

il comma 2 č sostituito dal seguente:

Ŧ2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: "entro il 28 febbraio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2008"ŧ;

č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, č prorogato al 31 dicembre 2008ŧ.

All'articolo 6, al comma 2, le parole: Ŧ, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34,ŧ sono soppresse.

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

ŦArt. 6-bis. - (Proroghe in materia di ammortizzatori sociali). - 1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unitā" sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: "per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unitā, calcolato come media del periodo".

2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 č incrementata di pari importo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 6-ter. - (Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002). - 1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244ŧ.

All'articolo 7, dopo il comma 2 č inserito il seguente:

Ŧ2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "entro e non oltre il 30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 settembre 2008"ŧ.

Dopo l'articolo 7 č inserito il seguente:

ŦArt. 7-bis. - (Reversibilitā degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati). - 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, č sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, č reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'etā pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilitā compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizio".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroŧ.

All'articolo 8:

il comma 1 č sostituito dal seguente:

Ŧ1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si č verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

"e-bis) la modalitā con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato"ŧ;

al comma 3, le parole: Ŧdal seguenteŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧdai seguentiŧ e le parole: Ŧassociazioni di categoria interessate"ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧassociazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute"ŧ;

la rubrica č sostituita dalla seguente: ŦPiani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeuticiŧ.

Dopo l'articolo 8 č inserito il seguente:

ŦArt. 8-bis. - (Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. Č prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilitā di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessitā per paziente compatibile. In relazione alle attivitā di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenzeŧ.

L'articolo 11 č sostituito dal seguente:

ŦArt. 11. - (Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare). - 1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente:

"356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di \`Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare' e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in \`Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare', con sede in Foggia, che č posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attivitā e il funzionamento dell'Agenzia č autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010"ŧ.

Dopo l'articolo 11 č inserito il seguente:

ŦArt. 11-bis. - (Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori). - 1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente:

"464. Per l'anno 2008 č autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietā sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attivitā dell'ente morale \`SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS'"ŧ.

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: Ŧsono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧsono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008ŧ;

al comma 3 č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦA decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006ŧ;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧed enti di ricercaŧ.

All'articolo 14, al comma 1, le parole: ŦIn attesa della riforma organica della magistratura onoraria,ŧ sono soppresse, e le parole: Ŧfino al 30 giugno 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009ŧ.

All'articolo 15, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, č differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresseŧ.

All'articolo 17, il comma 2 č sostituito dal seguente:

Ŧ2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 dicembre 2008"ŧ.

All'articolo 21, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ŧ, con proprio decreto,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧdi concerto con il Ministro delle infrastrutture,ŧ.

Dopo l'articolo 22 č inserito il seguente:

ŦArt. 22-bis. - (Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori). - 1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "Fino alla data del 1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),"ŧ.

All'articolo 23 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalitā con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991ŧ.

All'articolo 24 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilitā dei limiti alle attivitā soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1o luglio 2008ŧ.

Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:

ŦArt. 24-bis. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco). - 1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, č differito di dodici mesi.

Art. 24-ter. - (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario). - 1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Art. 24-quater. - (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro). - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale č autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010ŧ.

Dopo l'articolo 25 č inserito il seguente:

ŦArt. 25-bis. - (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile). - 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalitā di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti giā individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogato al 30 giugno 2008ŧ.

All'articolo 26:

al comma 4, primo periodo, le parole: Ŧsessanta giorniŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧnovanta giorniŧ;

č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2009"ŧ.

All'articolo 27, comma 1:

al primo periodo sono premesse le seguenti parole: ŦFermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,ŧ e dopo le parole: Ŧal riordinoŧ sono inserite le seguenti: Ŧo alla soppressioneŧ;

dopo il secondo periodo č inserito il seguente: ŦLa riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuitoŧ.

All'articolo 28:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, le attivitā che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalitā del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialitā e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economicoŧ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Ŧ1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivitā, la societā ISA č autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societā Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivitā svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societā ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogata l'attivitā della societā Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societā sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasportiŧ.

Dopo l'articolo 28 č inserito il seguente:

ŦArt. 28-bis. - (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari). - 1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, č differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articoloŧ.

 

Dopo l'articolo 29 č inserito il seguente:

ŦArt. 29-bis. - (Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici). - 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"ŧ.

All'articolo 30, al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: ŦRAEEŧ sono inserite le seguenti: Ŧdomestici e RAEE professionaliŧ e, al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimiŧ.

Dopo l'articolo 32 č inserito il seguente:

ŦArt. 32-bis. - (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalitā e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia giā stato emanato provvedimento favorevole di conformitā ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivitā di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autoritā competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimo";

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

"1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilitā ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attivitā preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni

 

ambientali giā rilasciate, dandone comunicazione all'autoritā competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autoritā competente, ove ne ravvisi la necessitā, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualitā dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano giā presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrā disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autoritā competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007"ŧ.

All'articolo 34, al comma 1, lettera a), le parole: Ŧ"fino al 31 dicembre 2008"ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ"fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,"ŧ.

All'articolo 35, al comma 1 č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦLa fissazione dei termini predetti puō essere effettuata anche con uno o pių decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilitā degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessiŧ.

Dopo l'articolo 35 č inserito il seguente:

ŦArt. 35-bis. - (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Dopo il 1o aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 30 settembre 2008"ŧ.

All'articolo 36:

dopo il comma 1 č inserito il seguente:

Ŧ1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007ŧ;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Ŧ4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "1o aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009".

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresė, a pena di nullitā, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: "in due rate" fino a: "30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008"ŧ.

Dopo l'articolo 36 č inserito il seguente:

ŦArt. 36-bis. - (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa). - 1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento".

2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008";

b) dopo il primo periodo č inserito il seguente: "I contribuenti hanno la facoltā di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo"ŧ.

Dopo l'articolo 37 č inserito il seguente:

ŦArt. 37-bis. - (Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, č trasmessa entro il 31 luglio 2008"ŧ.

All'articolo 38 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL

 

impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448ŧ.

Dopo l'articolo 38 č inserito il seguente:

ŦArt. 38-bis. - (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative".

2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "utilizza" č sostituita dalla seguente: "possiede";

b) le parole: "primo periodo," sono soppresseŧ.

All'articolo 39 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Ŧ2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, č prorogato di sei mesi.

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo č sostituito dal seguente: "Ai fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autoritā stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilitā editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicitā, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilitā delle opere in questione sul mercato".

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, č adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "negli ultimi cinque anni" sono soppresseŧ.

 

All'articolo 40 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 č inserito il seguente:

"32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalitā di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale"ŧ.

L'articolo 41 č soppresso.

Dopo l'articolo 41 č inserito il seguente:

ŦArt. 41-bis. - (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244ŧ.

All'articolo 42, il comma 1 č sostituito dal seguente:

Ŧ1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č inserito il seguente:

"39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea"ŧ.

Dopo l'articolo 42 č inserito il seguente:

ŦArt. 42-bis. - (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretoŧ.

All'articolo 45:

il comma 1 č sostituito dal seguente:

Ŧ1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge"ŧ;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Ŧ1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroŧ.

All'articolo 46:

al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: Ŧdi cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧcon contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durataŧ;

č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, č differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietā sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturaleŧ;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧe proroga di termini per tariffe socialiŧ.

All'articolo 47, al comma 1, le parole: Ŧ"a decorrere dal 1o aprile 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ"a decorrere dal 1o maggio 2008ŧ e le parole: Ŧentro il 31 marzo 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 30 aprile 2008ŧ.

Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

ŦArt. 47-bis. - (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali). - 1. Č ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine giā prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies č incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed č autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47-ter. - (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244). - 1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 č soppressoŧ.

All'articolo 48:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Ŧ1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilitā del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilitā speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilitā speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provinciaŧ;

la rubrica č sostituita dalla seguente: ŦRiassegnazione di risorseŧ.

All'articolo 50 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ŧ7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine č autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancioŧ.

Dopo l'articolo 51 sono inseriti i seguenti:

ŦArt. 51-bis. - (Rimborsi di spese elettorali). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica č differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie giā previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 51-ter. - (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministeroŧ.


 

Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessitā ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una pių concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalitā delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

Difesa

Sezione I

Difesa

Articolo 1.

(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).

Articolo 1.

(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali).

1. Č prorogato al 31 gennaio 2008 il termine per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007. A tale scopo le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A questi fini, su richiesta delle citate amministrazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento, nell'ambito del programma ŦMissioni militari di paceŧ. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.

Identico.

2. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilitā nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma ŦMissioni militari di paceŧ, sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, č autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni confluite sulla predetta missione.

 

Articolo 2.

(Proroga di termini in materia di difesa).

Articolo 2.

(Proroga di termini in materia di difesa).

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: Ŧal 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧal 2008ŧ.

1. Identico.

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: ŦSino all'anno 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦSino all'anno 2012ŧ.

2. All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: ŦSino all'anno 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦSino all'anno 2016ŧ.

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: Ŧfino all'anno 2009ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino all'anno 2012ŧ.

3. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: Ŧfino all'anno 2009ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino all'anno 2015ŧ.

 

3-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: Ŧ10 anniŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ11 anniŧ.

 

3-ter. Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, č prorogato fino al 31 dicembre 2009 e per lo stesso periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 dello stesso decreto.

4. Le unitā produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di societā di servizi nell'ambito delle disponibilitā esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacitā di operare secondo criteri di economica gestione.

 

4-bis. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: Ŧ2010ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2015ŧ;

 

b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: Ŧ2010ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2015ŧ;

 

c) all'articolo 53, comma 2, la parola: Ŧ2008ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2012ŧ;

 

d) alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: Ŧ2011ŧ č sostituita dalla seguente: Ŧ2015ŧ.

Sezione II

Beni culturali e turismo

Sezione II

Beni culturali e turismo

Articolo 3.

(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).

Articolo 3.

(Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere).

1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, č prorogato al 30 giugno 2008.

1. Identico.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformitā previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Identico.

 

2-bis. Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento č fissato al 30 giugno 2009.

Articolo 4.

(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

Articolo 4.

(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico).

1. All'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Ŧentro il 31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 31 dicembre 2008ŧ.

Identico.

Articolo 5.

(Proroga termini in materia di beni e attivitā culturali).

Articolo 5.

(Proroga termini in materia di beni e attivitā culturali).

1. I termini di durata degli organi di cui agli articoli 12, comma 5, e 21, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

1. Identico.

 

1-bis. I consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuitā.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č prorogato al 30 aprile 2008.

2. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: Ŧentro il 28 febbraio 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 30 aprile 2008ŧ.

 

2-bis. Il termine per l'eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato dell'Unione accademica nazionale, di cui al numero 5) dell'allegato A annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, č prorogato al 31 dicembre 2008.

Sezione III

Lavoro e previdenza

Sezione III

Lavoro e previdenza

Articolo 6.

(Proroghe in materia previdenziale).

Articolo 6.

(Proroghe in materia previdenziale).

1. In attesa dell'intervento di razionalizzazione del sistema degli enti pubblici previdenziali e assicurativi previsto dal Protocollo su ŦPrevidenza, lavoro e competitivitā per l'equitā e la crescita sostenibiliŧ del 23 luglio 2007 e dai relativi provvedimenti attuativi e della presentazione, a tale fine, da parte del Governo, di un Piano industriale, il termine di scadenza dei Presidenti e dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) č prorogato fino alla scadenza dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Istituti, fermo restando la possibilitā di procedere al loro rinnovo in base alle disposizioni vigenti, ovvero di adottare provvedimenti funzionali alla celere definizione del processo di riordino.

1. Identico.

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, č fissato al 31 dicembre 2008.

2. Il termine per l'adozione dei progetti di unificazione tra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, č fissato al 31 dicembre 2008.

 

 

Articolo 6-bis.

(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali).

 

1. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo, le parole: ŦPer gli anni 2004-2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦPer gli anni 2004-2009ŧ e le parole: Ŧ, nel limite massimo di 350 unitāŧ sono soppresse;

 

b) al secondo periodo, le parole: Ŧper la durata di 48 mesiŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧper la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unitā, calcolato come media del periodoŧ.

 

2. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: Ŧe 2007,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧnonché di 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,ŧ;

 

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 č incrementata di pari importoŧ.

 

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Articolo 6-ter.

(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002).

 

1. I termini previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3496 del 17 febbraio 2006, n. 3507 del 5 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono differiti al 20 dicembre 2008 per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

 

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 48,8 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societā cooperative).

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di societā cooperative).

1. Il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate fino al 31 dicembre 2002, č prorogato al 30 giugno 2008.

1. Identico.

2. All'articolo 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Ŧentro il 30 settembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 30 settembre 2008ŧ.

2. Identico.

 

2-bis. All'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: Ŧentro e non oltre il 30 aprile 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro e non oltre il 30 settembre 2008ŧ.

3. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare, di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, svolge la sua attivitā fino al 31 gennaio 2008. Dopo tale termine le funzioni e le attivitā del medesimo Comitato, con le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla Cabina di regia nazionale di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2007.

3. Identico.

4. Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societā cooperative, in presenza di una pluralitā di contratti collettivi della medesima categoria, le societā cooperative che svolgono attivitā ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pių rappresentative a livello nazionale nella categoria.

4. Identico.

 

Articolo 7-bis.

(Reversibilitā degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex deportati).

 

1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, č sostituito dal seguente:

 

ŦArt. 1. - 1. L'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, č reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite d'etā pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilitā compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non fruivano del beneficio in quanto non avevano prodotto domanda per ottenere il previsto assegno vitalizioŧ.

 

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Sezione IV

Salute

Sezione IV

Salute

Articolo 8.

(Tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico terapeutici).

Articolo 8.

(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici).

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, all'art. 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

1. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari e alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono disposti i seguenti interventi:

 

a) con riferimento all'anno 2007, nelle regioni per le quali si č verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano gli effetti previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

 

b) all'articolo 8-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo la lettera e) č aggiunta la seguente:

Ŧe-bis) la modalitā con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmatoŧ.

Ŧe-bis) la modalitā con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmatoŧ.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, eventualmente giā sottoscritti per l'anno 2008, e seguenti, sono adeguati alla previsione normativa di cui al comma 1.

2. Identico.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo č sostituito dal seguente: ŦCon cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societā scientifiche e le associazioni di categoria interessateŧ.

3. All'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo č sostituito dai seguenti: ŦCon cadenza triennale a far data dall'emanazione del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle tariffe massime di cui al precedente periodo, e comunque, in sede di prima applicazione, non oltre il 31 dicembre 2008, si procede all'aggiornamento delle tariffe massime, anche attraverso la valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le societā scientifiche e le associazioni di categoria interessate. Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale sono definite dall'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni di assistenza termale č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della saluteŧ.

 

Articolo 8-bis.

(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale).

 

1. Č prorogato al 30 giugno 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilitā di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessitā per paziente compatibile. In relazione alle attivitā di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze.

Articolo 9.

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).

Articolo 9.

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci).

1. Gli effetti della facoltā esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008, fermo restando il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

Identico.

Relativamente al periodo marzo-dicembre 2008, le date di scadenza delle rate per i versamenti finanziari da parte delle singole aziende alle regioni, secondo la procedura prevista dalla predetta lettera g), sono fissate al 20 marzo 2008, 20 giugno 2008 e 20 settembre 2008; le date di scadenza per l'invio degli atti che attestano il versamento alle singole regioni sono fissate al 22 marzo 2008, 22 giugno 2008 e 22 settembre 2008.

 

2. Al fine di consentire alle competenti autoritā dell'Amministrazione centrale di continuare a disporre di necessari elementi di conoscenza sulle dinamiche del mercato farmaceutico, le aziende farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, disciplinati dall'articolo 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono tenute a comunicare al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale č offerto in vendita. La comunicazione deve essere rinnovata ad ogni variazione del prezzo massimo ex factory. In caso di inadempimento o di comunicazione non veritiera si applica la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 per ciascun medicinale di cui sono stati omessi o alterati i dati.

 

Articolo 10.

(Prosecuzione dell'attivitā della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).

Articolo 10.

(Prosecuzione dell'attivitā della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia).

1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivitā di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, č autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Identico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

 

Articolo 11.

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

Articolo 11.

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

1. A decorrere dal 15 gennaio 2008 l'Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare assume la denominazione di ŦAgenzia nazionale per la sicurezza alimentareŧ, ha sede in Foggia ed č posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia.

1. L'articolo 2, comma 356, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente:

Ŧ356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di "Autoritā nazionale per la sicurezza alimentare" e, a decorrere dal 15 gennaio 2008, si trasforma in ŦAgenzia nazionale per la sicurezza alimentareŧ, con sede in Foggia, che č posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia. Per lo svolgimento delle attivitā e il funzionamento dell'Agenzia č autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010ŧ.

 

Articolo 11-bis.

(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori).

 

1. Il comma 464 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č sostituito dal seguente:

Ŧ464. Per l'anno 2008 č autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietā sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attivitā dell'ente morale "SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS"ŧ.

Sezione V

Universitā

Sezione V

Universitā

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di universitā).

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di universitā ed enti di ricerca).

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, giā prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente prorogati fino all'adozione del piano programmatico previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, giā prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008.

2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma

2. Identico.

2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; gli organi accademici delle universitā, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 giugno 2008, le relative procedure di valutazione comparativa.

 

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

Articolo 13.

(Termini per la conferma di ricercatori).

Articolo 13.

(Termini per la conferma di ricercatori).

1. Il termine di cui all'articolo 31, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si applica anche ai ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la facoltā degli stessi di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle universitā per la relativa qualifica.

Identico.

Sezione VI

Giustizia

Sezione VI

Giustizia

Articolo 14.

(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

Articolo 14.

(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari).

1. In attesa della riforma organica della magistratura onoraria, i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non č consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 30 giugno 2008.

1. I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non č consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di arbitrati).

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di arbitrati).

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008.

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1o luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, č differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: Ŧal 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente leggeŧ sono soppresse.

Articolo 16.

(Attivitā di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano).

Articolo 16.

(Attivitā di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano).

1. All'articolo 30 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modifiche:

Identico.

a) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: ŦIl commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione č sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.ŧ;

 

b) al comma 4-bis sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ŦIl compenso spettante al commissario č determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, č corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle speseŧ.

 

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

Sezione VII

Infrastrutture e trasporti

Articolo 17.

(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).

Articolo 17.

(Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e trasporto ferroviario).

1. All'articolo 17, comma 10, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: Ŧe comunque non oltre il 30 giugno 2006ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧe comunque non oltre il 31 dicembre 2008ŧ.

1. Identico.

2. Il termine di entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č prorogato al 15 dicembre 2008.

2. All'articolo 2, comma 253, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: Ŧentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leggeŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro il 15 dicembre 2008ŧ.

Articolo 18.

(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).

Articolo 18.

(Modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) nel primo periodo, dopo le parole: Ŧlegge speciale,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧe in ipotesi di delocalizzazione funzionale,ŧ;

 

b) nel secondo periodo, le parole: Ŧun anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativoŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧil 31 dicembre 2008ŧ.

 

 

 

 

Articolo 19.

(Contratti pubblici).

Articolo 19.

(Contratti pubblici).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Identico.

Articolo 20.

(Regime transitorio per l'operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

Articolo 20.

(Regime transitorio per l'operativitā della revisione delle norme tecniche per le costruzioni).

1. Le revisioni generali delle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono sottoposte alla disciplina transitoria di cui al comma 2-bis del medesimo articolo, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalitā durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalitā di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

Identico.

Articolo 21.

(Proroga utilizzo disponibilitā Enac per interventi aeroportuali).

Articolo 21.

(Proroga utilizzo disponibilitā Enac per interventi aeroportuali).

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) č autorizzato, con le modalitā di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilitā di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) č autorizzato, con le modalitā di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2007, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali. Entro il 30 aprile 2008, l'ENAC comunica l'ammontare delle rispettive disponibilitā di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, che individua, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida).

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: Ŧdal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decretoŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧdal 1o luglio 2008ŧ.

Identico.

 

Articolo 22-bis.

(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori).

 

1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ŦFino alla data del 1o gennaio 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦFino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),ŧ.

Articolo 23.

(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

Articolo 23.

(Programmi integrati per la riduzione del disagio abitativo).

1. Le modificazioni apportate all'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successive alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

1. Identico.

 

1-bis. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse non impegnate di cui al comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č comunque destinata al finanziamento dei programmi costruttivi, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007. Il Ministero delle infrastrutture ripartisce tale quota, se necessario in misura proporzionale, tra gli accordi di programma segnalati dai comuni entro il 15 marzo 2008. Gli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata ricompresi negli accordi di programma ammessi al finanziamento, eventualmente risultanti eccedenti i finanziamenti disponibili, possono essere realizzati per le medesime finalitā con fondi privati e destinati alla locazione per almeno otto anni, ovvero ceduti, a prezzi non superiori a quelli indicati nella convenzione con il comune, allo stesso comune, all'ex IACP o ente assimilato, comunque denominato, o a persone giuridiche che si impegnino a locarli in via preferenziale a soggetti aventi i requisiti previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991.

 

 

 

 

 

 

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

 

 

 

Sezione VIII

Personale delle pubbliche amministrazioni

Articolo 24.

(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).

Articolo 24.

(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute).

1. Per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuitā all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attivitā rivolte alla promozione del Ŧmade in Italyŧ sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale č autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

1. Identico.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 (centomila) per l'anno 2008 e di euro 1 (uno) milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del ŦFondo per interventi strutturali di politica economicaŧ di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a euro 1 (uno) milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Identico.

3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze straordinarie di carattere sanitario, continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494.

3. Identico.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

4. Identico.

 

4-bis. Il comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilitā dei limiti alle attivitā soggette a tariffe professionali, si applica per i contratti d'opera a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale escluse, da emanare entro il 1o luglio 2008.

 

Articolo 24-bis.

(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco).

 

1. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, relativo alla graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, č differito di dodici mesi.

 

Articolo 24-ter.

(Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario).

 

1. Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009.

 

Articolo 24-quater.

(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro).

 

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale č autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010.

Articolo 25.

(Divieto di estensione del giudicato).

Articolo 25.

(Divieto di estensione del giudicato).

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, č prorogata al 31 dicembre 2008.

Identico.

 

Articolo 25-bis.

(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile).

 

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalitā di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti giā individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogato al 30 giugno 2008.

Sezione IX

Agricoltura

Sezione IX

Agricoltura

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

Articolo 26.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, č prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis č inserito il seguente: ŦIn mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autoritā amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativaŧ. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari č prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

1. Identico.

2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2008ŧ.

2. Identico.

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2008ŧ. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

3. Identico.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederā all'accollo nei limiti dei fondi giā stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederā all'accollo nei limiti dei fondi giā stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.

5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilitā collettiva č differito al 31 dicembre 2007.

5. Identico.

6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, č differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario č altresė autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo č versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che č autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilitā, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.

6. Identico.

7. Per assicurare la continuitā nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali č autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilitā del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma č versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalitā di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Identico.

 

7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: Ŧ1o gennaio 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ1o gennaio 2009ŧ.

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica).

1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivitā istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 36 e 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino o alla soppressione dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivitā istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sezione X

Sviluppo economico

Sezione X

Sviluppo economico

Articolo 28.

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

Articolo 28.

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.).

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societā regionali continuano a svolgere le attivitā previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuitā nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalitā, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo.

1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societā regionali continuano a svolgere le attivitā previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuitā nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalitā, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attivitā che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalitā del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialitā e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico.

 

1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attivitā, la societā ISA č autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la societā Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attivitā svolte da Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla societā ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č prorogata l'attivitā della societā Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societā sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1o marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti.

 

Articolo 28-bis.

(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari).

 

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, č differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 29.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).

Articolo 29.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati).

1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria Ŧeuro 2ŧ, immatricolati prima del 1o gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale č concesso per tre annualitā e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 č incrementato a 150 euro, secondo modalitā stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli giā registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalitā definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Identico.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008.

 

3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria Ŧeuro 0ŧ, Ŧeuro 1ŧ o Ŧeuro 2ŧ, immatricolati prima del 1o gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria Ŧeuro 4ŧ o Ŧeuro 5ŧ, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a diesel, č concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualitā, estesa per ulteriori due annualitā se il veicolo rottamato appartiene alla categoria Ŧeuro 0ŧ. Il contributo di cui al primo periodo č aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria Ŧeuro 4ŧ o Ŧeuro 5ŧ, che emettono non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. Il contributo di cui al presente comma č aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietā di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purché conviventi.

 

4. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria Ŧeuro 0ŧ o Ŧeuro 1ŧ immatricolati prima del 1o gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria Ŧeuro 4ŧ, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, č concesso un contributo:

 

a) di euro 1.500, se il veicolo č di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi;

 

b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validitā per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

 

6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, č incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

 

9. La misura dell'incentivo č determinata nella misura di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.

 

10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono soppresse le parole da: Ŧeffettuata entroŧ fino alla fine del periodo.

 

11. La dotazione del fondo per la competitivitā e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, č ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione č incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro.

 

 

Articolo 29-bis.

(Proroga del termine in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

 

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 marzo 2008ŧ.

Sezione XI

Ambiente

Sezione XI

Ambiente

Articolo 30.

(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Articolo 30.

(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, dopo il comma 1 č inserito il seguente:

1. Identico.

Ŧ1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

Ŧ1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decretoŧ.

economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b), nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decretoŧ.

2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: Ŧentro e non oltre il 31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro e non oltre il 31 dicembre 2008ŧ e, in fine, sono aggiunte le seguenti: Ŧe il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalitā stabilite all'articolo 12, comma 2ŧ.

2. Identico.

Articolo 31.

(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

Articolo 31.

(Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza).

1. L'attivitā della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalitā di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, č prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purché la valutazione di compatibilitā ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

Identico.

Articolo 32.

(Proroga per emissioni da impianti).

Articolo 32.

(Proroga per emissioni da impianti).

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: Ŧentro tre anniŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧentro cinque anniŧ.

Identico.

 

Articolo 32-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243).

 

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ŦIn mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, in sede di prima applicazione, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti, regolarmente presentate entro i termini, i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, con le modalitā e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia giā stato emanato provvedimento favorevole di conformitā ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attivitā di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima. Le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente possono verificare, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autoritā competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione, di esse dovendosi comunque tenere conto nell'emanazione del provvedimento medesimoŧ;

 

b) dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

 

Ŧ1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilitā ambientale e siano in fase di avanzata costruzione possono avviare tutte le attivitā preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali giā rilasciate, dandone comunicazione all'autoritā competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autoritā competente, ove ne ravvisi la necessitā, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione.

 

1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualitā dell'aria dopo il 1o gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano giā presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more del rilascio del provvedimento di esenzione, che potrā disporre altrimenti, sono tenuti a presentare all'autoritā competente con cadenza semestrale la registrazione delle ore di normale funzionamento, che non potranno superare, su base annua, la media delle ore di funzionamento effettivo computata con riferimento al triennio 2005-2007ŧ.

Articolo 33.

(Disposizione in materia di rifiuti).

Articolo 33.

(Disposizione in materia di rifiuti).

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, č prorogato al 31 dicembre 2008.

Identico.

Sezione XII

Interno

Sezione XII

Interno

Articolo 34.

(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).

Articolo 34.

(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale).

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Identico.

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: Ŧfino al 31 dicembre 2007ŧ, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino al 31 dicembre 2008ŧ;

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: Ŧfino al 31 dicembre 2007ŧ, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008,ŧ;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: Ŧfino al 31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧfino al 31 dicembre 2008ŧ.

b) identica.

Articolo 35.

(Proroghe in materia di carta d'identitā elettronica e carta nazionale dei servizi).

Articolo 35.

(Proroghe in materia di carta d'identitā elettronica e carta nazionale dei servizi).

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008.

1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. La fissazione dei termini predetti puō essere effettuata anche con uno o pių decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi del citato articolo 64, comma 3, in relazione a categorie omogenee di soggetti e a specifici servizi, tenuto conto della disponibilitā degli strumenti tecnologici per l'accesso agli stessi.

 

Articolo 35-bis.

(Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ŦDopo il 1o aprile 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: ŦA partire dal 30 settembre 2008ŧ.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di riscossione).

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di riscossione).

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, č soppresso.

1. Identico.

 

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 30 dicembre 2007.

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

2. Identico.

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva č svolta in proprio dall'ente locale o č affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva č affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: Ŧse superiori a cinquemila euro,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧin un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiori a cinquantamila euro,ŧ.

3. Soppresso.

4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: Ŧfino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamentoŧ.

4. Soppresso.

 

4-bis. Al comma 148 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: Ŧ1o aprile 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 ottobre 2009ŧ.

 

4-ter. La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresė, a pena di nullitā, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

 

4-quater. All'articolo 2, comma 110, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: Ŧin due rateŧ fino a: Ŧ30 settembre 2008ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧin un'unica soluzione entro il 30 novembre 2008ŧ.

 

Articolo 36-bis.

(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa).

 

1. All'articolo 3-quater, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 marzo 2008ŧ e le parole: Ŧ30 per centoŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ10 per centoŧ.

 

2. Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: Ŧ30 giugno 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ30 giugno 2008ŧ;

 

b) dopo il primo periodo č inserito il seguente: ŦI contribuenti hanno la facoltā di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimoŧ.

 

 

Articolo 37.

(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

Articolo 37.

(Abolizione tassa sui contratti di borsa).

1. La tassa sui contratti di borsa č soppressa.

Identico.

2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nell'articolo 8, il comma 1 č sostituito dal seguente: Ŧ1. Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte secondaŧ;

 

b) nell'articolo 9, comma 1, le parole Ŧ; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerenteŧ sono soppresse.

 

3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: Ŧtitoli obbligazionari emessiŧ sono inserite le seguenti: Ŧo garantitiŧ;

 

b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: Ŧo la negoziazioneŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ, la negoziazione o la compravenditaŧ;

 

c) nell'articolo 15, il secondo comma č sostituito dal seguente: ŦAtti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o vergheŧ.

 

4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

 

 

Articolo 37-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

1. Al comma 217 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦLimitatamente all'anno 2008 la dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, č trasmessa entro il 31 luglio 2008ŧ.

Articolo 38.

(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

Articolo 38.

(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

1. Identico.

 

1-bis. Fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

Articolo 38-bis.

(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, nonché per gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governativeŧ.

 

2. Al comma 37, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la parola: Ŧutilizzaŧ č sostituita dalla seguente: Ŧpossiedeŧ;

 

b) le parole: Ŧprimo periodo,ŧ sono soppresse.

Articolo 39.

(Proroghe in materia radiotelevisiva).

Articolo 39.

(Proroghe in materia radiotelevisiva).

1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri č autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

1. Identico.

2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente č prorogato all'annualitā 2008.

2. Identico.

 

2-bis. Il termine annuale di cui all'articolo 44, comma 6, del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, limitatamente all'adempimento degli obblighi introdotti dall'articolo 2, comma 301, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2008, č prorogato di sei mesi.

 

2-ter. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il secondo periodo č sostituito dal seguente: ŦAi fini della verifica annuale dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 44 svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, l'Autoritā stabilisce con proprio regolamento i criteri per la valutazione delle richieste di concessione di deroghe per singoli canali o programmi riconducibili alla responsabilitā editoriale di emittenti televisive, fornitori di contenuti televisivi e fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicitā, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che abbiano natura di canali tematici anche tenendo conto dell'effettiva disponibilitā delle opere in questione sul mercatoŧ.

 

2-quater. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introdotto dal comma 2-ter del presente articolo, č adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2-quinquies. All'articolo 44, comma 3, terzo e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: Ŧnegli ultimi cinque anniŧ sono soppresse.

Articolo 40.

(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

Articolo 40.

(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali).

1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č rinviato al 31 dicembre 2008.

1. Identico.

2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, č rinviato al 31 dicembre 2008.

2. Identico.

3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro.

3. Identico.

4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Identico.

 

4-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 32 č inserito il seguente:

 

Ŧ32-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalitā di cui ai commi da 23 a 29. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma entro la data del 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario prevista al comma 31 si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto specialeŧ.

Articolo 41.

(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Articolo 41.

(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

1. Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: Ŧprima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧprima della data del 1o gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti giā soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43ŧ.

Soppresso.

 

 

 

 

 

Articolo 41-bis.

(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

1. Fino al 1o gennaio 2009 non si applica il comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 42.

(Modalitā di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Articolo 42.

(Modalitā di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 39, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea.

1. Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č inserito il seguente:

 

Ŧ39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europeaŧ.

2. All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: Ŧsulla spesa,ŧ sono inserite le seguenti: Ŧ nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,ŧ.

2. Identico.

 

Articolo 42-bis.

(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 43.

(Accantonamenti).

Articolo 43.

(Accantonamenti).

1. Le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Identico.

Articolo 44.

(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).

Articolo 44.

(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche).

1. Fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, č considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45.

(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

Articolo 45.

(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, č destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalitā previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č aggiunta, in fine, la seguente lettera:

Ŧc-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di leggeŧ.

 

1-bis. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: Ŧ, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturaleŧ.

 

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 46.

(Disposizioni in favore di inabili).

Articolo 46.

(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali).

1. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1. Identico:

Ŧ1-bis. L'attivitā svolta con finalitā terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ŧ1-bis. L'attivitā svolta con finalitā terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non puō essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaliditā, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-ter. Identico.

1-quater. La finalitā terapeutica dell'attivitā svolta ai sensi del comma 1-bis č accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

1-quater. Identico.

1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 400.000 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietā sociale e quanto a euro 800.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza socialeŧ.

1-quinquies. Identicoŧ.

 

1-bis. Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, č differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della solidarietā sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.

Articolo 47.

(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Articolo 47.

(Modifiche all'art. 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: Ŧa decorrere dal 1o aprile 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 marzo 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilitā di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblicoŧ.

1. Al comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono inserite, alla fine del primo periodo, le seguenti parole: Ŧa decorrere dal 1o maggio 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 30 aprile 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilitā di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblicoŧ.

2. Il secondo periodo del comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, č soppresso.

2. Identico.

3. All'onere recato dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 4 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ŦFondi di riserva e specialiŧ della missione ŦFondi da ripartireŧ nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Identico.

 

Articolo 47-bis.

(Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali).

 

1. Č ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine giā prorogato al 31 dicembre 2008 dal primo periodo del comma

 

8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo comma 8-quinquies č incrementato per l'anno 2008 di 700.000 euro ed č autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere, pari a euro 700.000 per l'anno 2008 e a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Articolo 47-ter.

(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244).

 

1. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Conseguentemente il secondo periodo del medesimo comma 5 č soppresso.

Articolo 48.

(Utilizzo delle sanzioni dell'Autoritā garante della concorrenza e del mercato).

Articolo 48.

(Riassegnazione di risorse).

1. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: Ŧsono riassegnateŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧpossono essere riassegnate anche nell'esercizio successivoŧ.

1. Identico.

 

1-bis. Le entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilitā del fondo di cui al comma 2 del citato articolo 148 sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

1-ter. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilitā speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite, ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati ŦFondo per il funzionamento delle istituzioni scolasticheŧ iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilitā speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia.

Articolo 49.

(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

Articolo 49.

(Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali).

1. Le disposizioni relative alla legge 27 dicembre 2007, n. 246, concernente ŦPartecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionaliŧ, entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge medesima.

Identico.

Articolo 50.

(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali).

Articolo 50.

(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali).

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) le parole: Ŧper ciascuno degli anni 2006 e 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧper ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009ŧ;

 

b) č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦGli interventi di cui al presente comma possono essere rifinanziati, per uno o pių degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioniŧ.

 

2. All'onere pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Identico.

3. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano gli assegni vitalizi previsti dall'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

3. Identico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 15 settembre 2007.

4. Identico.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, valutati in 1.750.000 euro per l'anno 2007, in 5.000.000 di euro per l'anno 2008 ed in 4.700.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

5. Identico.

a) per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente ŦFondo specialeŧ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

 

b) per l'anno 2008 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente ŦFondo specialeŧ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 utilizzando quanto a 2,4 milioni di euro la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ai restanti 2,6 milioni di euro utilizzando, per l'importo di euro 867.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero della solidarietā sociale e al Ministero della salute e, per l'importo di euro 866.000, la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'universitā e della ricerca;

 

c) per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente ŦFondo specialeŧ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando, per l'importo di euro 903.000 e di euro 1.215.000, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi rispettivamente al Ministero per i beni e le attivitā culturali e al Ministero dell'universitā e della ricerca e, per l'importo di euro 1.291.000 ciascuno, la proiezione di parte degli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e al Ministero della solidarietā sociale.

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Identico.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo del presente comma sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7. Identico.

 

7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri procede alle operazioni necessarie per il restauro del blocco n. 11 del campo di prigionia di Auschwitz. A tal fine č autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 51.

(Trattamento di fine rapporto).

Articolo 51.

(Trattamento di fine rapporto).

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il ŦFondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civileŧ, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate dall'I.N.P.S. all'apposito capitolo n. 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Identico.

 

Articolo 51-bis.

(Rimborsi di spese elettorali).

 

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica č differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

 

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie giā previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 51-ter.

(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

 

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: Ŧ31 dicembre 2007ŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ31 dicembre 2008ŧ.

 

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 52.

(Entrata in vigore).

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarā presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addė 31 dicembre 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 

 


( ) Si veda altresė l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008.

 

 



[1]    D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[2]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51), Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[3]    D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463), Proroghe e differimenti di termini.

[4]    D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306) Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

[5]    Si segnala che al fine di promuovere l’abbattimento delle barriere architettoniche la maggior parte delle regioni hanno stanziato risorse nel quadro di specifiche leggi regionali, nel cui campo di applicazione rientrano – oltre agli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici e privati, agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico – anche gli edifici e locali destinati ad attivitā produttive e commerciali di qualunque tipo (industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attivitā commerciali e del settore terziario).

[6]     Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[7]    Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo ŦLa Triennale di Milanoŧ, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[8]     Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[9]     Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[10]    Legge 30 aprile 1985, n. 163, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”. L’art. 1 della legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (oggi, del Ministero per i beni e le attivitā culturali) il Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), destinato a finanziare le diverse attivitā ed alimentato da un importo da definirsi annualmente in sede di legge finanziaria (tabella C). L’art. 2 della legge stabilisce, per quanto qui interessa, che il Fondo sia ripartito annualmente tra i diversi settori dello spettacolo in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attivitā musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La modalitā di riparto č tuttavia in corso di ridefinizione in relazione al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione (legge n 3/2001) che, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e 285 del 2005), attribuisce la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attivitā culturali; la legge 15 novembre 2005, n. 239, ha pertanto introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali di riparto.

[11]    Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si č aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, č finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2009, rientrerā successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici (cosė dispone l’art. 1 della citata legge 310/2003, come modificato da ultimo dall’art. 2 comma 104 del DL 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 286/ 2006).

[12]    Si prevede tra l’altro che le modifiche statutarie, deliberate dagli organi competenti, siano approvate anche dall’autoritā di Governo (ora ministero per i beni e le attivitā culturali).

[13]    Fa eccezione l’Accademia di Santa Cecilia, il cui presidente presiede anche la fondazione.

[14]    Nel caso di c.d.a. composti da nove membri spettano al Governo almeno due rappresentanti.

[15]    Dalla disciplina generale si discosta il c.d.a. dell’Accademia di Santa Cecilia: esso č composto da 13 membri (compresi il presidente ed il sindaco di Roma), dei quali uno designato dal ministero per i beni e le attivitā culturali, uno dalla regione Lazio e cinque eletti dal corpo accademico(artt.10 e 11 D.Lgs. 367/1996).

[16]    Il limite al rinnovo dell’incarico č stato introdotto dall’art. 2, comma 389, della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).

[17]    L’articolo 24 č stato sostituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1 comma 1148) ed integrato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007,art. 2 comma 395). Con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 č stata tuttavia confermata, per l'anno 2007, modalitā di riparto del FUS adottata negli anni precedenti (di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239).

[18]    Art. 2, comma 389, della legge 244/2007( legge finanziaria 2008).

[19]    L’art. 21 (Amministrazione straordinaria) č stato modificato da ultimo nei termini sopra sintetizzati dall’art. 2 comma 389, lettera b), della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), con decorrenza dagli esercizi 2008-2009.

[20]   La modifica,apportate dalle Commissioni riunite I e V, discende dall’osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione  (15 gennaio 2008); quest’ultimo ha suggerito infatti di formulare la disposizione come novella al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 159 del 2007, in materia di servizi aggiuntivi per il patrimonio culturale.

[21]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo  e l'equitā sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222.

[22]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo  e l'equitā sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222.

[23]  L’art. 117 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dispone che negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalitā per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi”).

Le varie tipologie di servizi sono:

a)      il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b)      i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c)      la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d)      la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e)      i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f)       i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g)      l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115; per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110 del Codice.

Ai sensi del citato articolo 115, le attivitā di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.La gestione indiretta č attuata tramite concessione a terzi delle attivitā di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5 del medesimo Codice-qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipino ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono essere individuati quali concessionari delle attivitā di valorizzazione. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione -diretta e indiretta- č attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilitā economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti.. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivitā di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivitā di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivitā da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalitā degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati inoltre i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivitā di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio č esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni..

[24]   Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono organi periferici del ministero per i beni e le attivitā culturali (unitamente alle soprintendenze, ai musei, agli archivi ed alle biblioteche); esse hanno funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attivitā di tutte le strutture periferiche del Ministero, nonché di rappresentanza istituzionale del Ministero nei rapporti con le regioni e le altre realtā locali (artt. 16 e 17 del DPR 26 novembre 2007, n. 233, recante regolamento di riorganizzazione del ministero, emanato ai sensi dell’art. 1, comma  404, della legge finanziaria 2007).

[25]   Il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivitā culturali (DPR 26 novembre 2007, n. 233), emanato anorma dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), elenca all’art. 15, comma 3, gli Istituti dotati di autonomia speciale:

a)      Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei ;

b)      Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

c)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare;

d)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Napoli;

e)      Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Roma;

f)       Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Firenze;

g)      Istituto superiore per la conservazione ed il restauro;

h)      Biblioteca nazionale centrale di Roma;

i)       Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

l)       Centro per il libro e la lettura;

m)    Archivio centrale dello Stato.

[26]   L’integrazione č stata introdotta da un emendamento approvato al Senato.

[27]   Legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1, commi 634-636.

[28]    Da emanare con D.P.R. ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[29]   L’organismo č stato fondato a Parigi nel 1919 - per iniziativa dell'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - come una federazione di istituzioni scientifiche di diversi paesi per la realizzazione di imprese particolarmente impegnative. La sede amministrativa dell'U.A.I. fu stabilita a Bruxelles, presso l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. I Paesi con Accademie o istituzioni consociate all'U.A.I. sono attualmente una quarantina.

[30] •Legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”. L’art. 1 della legge ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti mediante l'inserimento in apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attivitā culturali, previo parere parlamentare e sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura. Da ultimo il decreto del  ministro per i beni e le attivitā culturali 12 maggio 2006 (Tabella delle istituzioni ammesse a contributo per il triennio 2006-2008) ha erogato all’Unione Accademica 40.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006-2008.

[31]   “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivitā per favorire l'equitā e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[32]   Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 94, della richiamata L. 247/2007, fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, ha disposto l’entrata in vigore della stessa legge il 1° gennaio 2008.

[33]   Legge 8 agosto 1995, n. 335, “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

[34]   Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1, commi da 768 a 770, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), hanno disposto l’aumento delle aliquote contributive pensionistiche per il finanziamento delle gestioni speciali presso l’INPS dei lavoratori artigiani e commercianti (comma 768), dell’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per la quota a carico del lavoratore (comma 769), nonché l’adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche relative ai lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (comma 770).

[35]   “Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

[36]    D.L. 11 giugno 2002, n. 108, Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172.

[37]    In base all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/99, l'obiettivo 1 concerne le regioni che presentano, nell'ultimo triennio, un PIL pro capite inferiore al 75% di quello della media comunitaria. Ai sensi dell’allegato I della decisione della Commissione (CE) n. 1999/502, le regioni italiane interessate sono (per il periodo 2000-2006): la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia. Inoltre, la legge finanziaria per il 2000 (L. 488/1999) ha introdotto la lettera a-bis)all’articolo 1, comma 1, del D.L. 32/1995, facendo rientrare nella nozione in esame, qualora essa sia richiamata da norme interne, anche Abruzzo e Molise.

[38]    Reg. (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006, del Consigliorecante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999.

[39]    Il DM 1° marzo 2002 (contenente l’ultima proroga del trattamento CIGS per il periodo 14/2-13/5/2002 per i lavoratori in questione) č stato emanato ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Tale articolo stabilisce che i trattamenti in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo massimo di dodici mesi.

[40]    Analoga possibilitā č riconosciuta ai lavoratori in mobilitā dall’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il DM 17 febbraio 1993, n. 142, al quale rinvia la disposizione in esame, ha poi dettato le norme di attuazione del citato art. 7, comma 5.

[41] Convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 e recante “Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversitā atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991”.

[42]   “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivitā detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

[43] D.L. 4 luglio 2006, “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchč interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[44] “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivitā per favorire l'equitā e la crescita sostenibili, nonchč ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[45]   “Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivitā detenute all'estero e di lavoro irregolare”.

[46]   “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

[47]   “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”.

[48] L’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Il comma 2, in particolare, stabilisce l’obbligo di corredare la notifica con l’indicazione, a pena di nullitā, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entitā nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Inoltre, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

[49]Tale autorizzazione di spesa č stata ridotta (di 25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno 2009) dall'articolo 2, comma 519, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

 

 

[50] Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 142/2001, tra socio lavoratore e cooperativa si instaurano due diversi rapporti giuridici: quello associativo e, successivamente, quello di lavoro. Difatti il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma (compresa quella della collaborazione coordinata non occasionale), con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

[51]   “Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.”

[52] “Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.”.

[53]   L’articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004 disciplina le ipotesi di inadempimento - da parte delle regioni - degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria (definiti, nel dettaglio, dalla successiva Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005), ovvero i casi di disavanzo di gestione (di cui all’articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004). In tali ipotesi, la regione interessata, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. Inoltre, essa stipula con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze un accordo che definisca gli interventi necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti summenzionati. La sottoscrizione dell'accordo e la verifica (in senso positivo) dell'attuazione del programma sono condizioni necessarie ai fini della riattribuzione (anche in maniera parziale e graduale) alla regione del maggior finanziamento previsto dall’articolo 1, comma 164, della medesima legge n. 311 del 2004, ossia delle risorse aggiuntive (rispetto al finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato ) destinate al ripiano dei disavanzi nel settore sanitario.

[54]   Tale obbligo č previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007)

[55]   Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equitā sociale. Convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[56]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo le regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza avvalendosi dei presėdi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.

[57]   Tale volume č determinato ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992.

[58]   La citata lettera o) del comma 796 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto altresė che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, pratichino uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanitā 22 luglio 1996 e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto ministeriale.

[59]   L'articolo 8 della legge 1 aprile 1999, n. 91 ha istituito presso l'Istituto Superiore di Sanitā il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT). Il CNT č composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministero della Salute: Presidente dell'Istituto Superiore di Sanitā (con funzioni di presidente); Direttore generale (scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanitā ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed č assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale); un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti (designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Il Centro Nazionale Trapianti si occupa, tra le altre funzioni, del sistema informativo dei trapianti e della tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto.

[60]   L’articolo 12, comma 1, della citata legge n. 219 del 2005 prevede che il Ministro della salute provvede, con decreto, adottato sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanitā, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale e al supporto per il coordinamento delle attivitā trasfusionali sul territorio nazionale. In attuazione di tale disposizione, il Centro nazionale sangue č stato istituito con il D.M. 26 aprile 2007.

[61]   Per donazione allogenica si intende quella relativa a tessuti raccolti da un individuo e destinati ad un altro individuo.

[62]   L’articolo 13 della stessa legge n. 219 del 2005 istituisce, altresė, la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale. La Consulta č composta dai responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale, da quattro rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue pių rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle societā scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro nazionale sangue (comma 1). Ai sensi del comma 2, i componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. La Consulta, presieduta dal Ministro della salute o da un suo delegato, svolge funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla legge n. 219 del 2005, nonché le funzioni ad essa attribuite dall'articolo 12, comma 4. 

[63]   La lettera f) dello stesso comma 796 confermato per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa.

[64]   La stessa norma prevede che, nella determinazione del budget aziendale, si tiene conto solo nella misura del 60 per cento:

1)      dell'eventuale incremento in valori assoluti del limite di spesa di cui al comma 1 rispetto all'anno precedente, incremento derivante dall'eventuale crescita della base di calcolo su cui si applica il tetto del 14 per cento;

2)      delle risorse rese disponibili (sempre a livello nazionale) per effetto delle decadenze di brevetto che avvengano nell'anno per il quale sia attribuito il budget.

Le risorse residue, derivanti dalla limitazione al 60 per cento nell'imputazione delle somme di cui ai precedenti numeri 1) e 2), sono attribuite per metā (20 per cento) ad un Fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell'anno e per metā (20 per cento) ad un Fondo di garanzia per esigenze allocative che emergano nell'anno medesimo.

A tal fine, l'innovativitā di un medicinale č riconosciuta dall'AIFA, sentito il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci istituita presso la stessa Agenzia dal decreto-legge 30 settembre 2003 , n. 269, e ha validitā per 36 mesi, fatta salva la possibilitā dell’AIFA di rivalutare l'innovativitā sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici (lettera a)).

[65]   Per una pių puntuale illustrazione, cfr. il dossier del Servizio Studi, Progetti di legge n. 282 del 31 ottobre 2007.

[66]   Il medesimo comma 802 dispone, altresė, che, fino al 31 dicembre 2007, le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nella cessione dei prodotti al venditore al dettaglio, devono assicurare un margine di utile non inferiore al 25 per cento, calcolato sul prezzo massimo di vendita.

[67]   Art. 1 dell’Intesa citata.

[68]    Pubblicato sulla G.U. 4 ottobre 2007, n. 31.

[69]    Nel comunicato del Consiglio dei Ministri il Comitato č altresė definito, tra parentesi, “Agenzia”.

[70]    Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (art. 3, co. 4, 5 e 5-bis), l'Agenzia del demanio č stata trasformata in ente pubblico economico.

[71]   D.L. 7 settembre 2001, n. 343 (conv. con mod. in L. 9 novembre 2001, n. 401), Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivitā di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile.

[72]   D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 34, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attivitā produttive, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[73]   D.L. 14 marzo 2005 n. 35, Disposizioni urgenti nell'āmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (conv. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80).

[74]   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, (conv. dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).

[75]   D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (conv. dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15).

[76]   D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equitā sociale.

[77]   D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162, Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

[78]    Si ricorda infine che l’art. 27, comma 10, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (collegato pubblica amministrazione) sostituendo il comma 6 dell'articolo 29 della legge 448/2001  (Legge finanziaria 2002), aveva disposto che, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procedesse alla soppressione dell'Autoritā per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L’Agenzia non č stata successivamente costituita: l’art. 176, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 (Codice protezione dei dati personali) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che ha assunto i compiti della preesistente autoritā per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

[79]    Il Comitato per il Telefono Azzurro č una O.N.L.U.S iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, che coordina sul territorio nazionale volontari impegnati a diffondere una nuova cultura dell’infanzia e a sostenere e far conoscere le attivitā del Telefono Azzurro. L'Associazione fonda le proprie premesse scientifiche e le proprie finalitā statutarie sull'esperienza maturata dal Telefono Azzurro, che ha creato la prima linea telefonica gratuita in Italia per la prevenzione dell'abuso e la tutela dei minori in difficoltā, facendosi portavoce delle necessitā dell’infanzia a livello nazionale e internazionale. Telefono Azzurro Onlus č anche un osservatorio permanente dell’infanzia in Italia, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione con Eurispes.

[80]   L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[81]   D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

[82]   D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

[83]   D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[84]   Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[85]   Legge 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[86]   D. lgs. 6 aprile 2006, n. 164, recante Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari.

[87]   Peraltro, si ricorda che il Ministro per l’universitā e la ricerca, On. Fabio Mussi, nel corso dell’audizione svolta presso la VII Commissione della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del suo dicastero, ha sostenuto che il testo di riforma della docenza approvato nella XIV legislatura Ŧpresenta numerose difficoltā interpretativeŧ ed ha preannunciato l’abrogazione e la modifica di alcune norme, Ŧin attesa di una riforma complessiva della carriera dei docenti, che sarā possibile in presenza di un buon rodaggio del nuovo sistema di valutazioneŧ (seduta di martedė 4 luglio 2006).

[88]   Le universitā - tramite regolamenti di ateneo (sottoposti a limitato controllo di legittimitā e di merito da parte del ministro) - possono modificare ed integrare le norme “nazionali”, limitatamente ai criteri di effettuazione della valutazione stessa ed alle modalitā di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. Con riguardo alle modalitā di indizione delle prove, sono previsti bandi di ateneo distinti per settore scientifico-disciplinare, per posti di professore associato e di professore ordinario.

[89]   D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante Disposizioni urgenti per l'universitā e la ricerca, per i beni e le attivitā culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilitā dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.

[90]   L’articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 117/2000 ha stabilito che l’universitā presso la quale sia stato espletato un concorso ad ordinario o associato, possa nominare, per motivate esigenze didattiche e previo accertamento della disponibilitā finanziaria, anche l’altro candidato risultato idoneo.

[91]   Disposizioni transitorie per il personale non docente delle universitā.

[92]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, recante Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[93]    Si tratta di incarichi non temporanei: una disciplina a parte č prevista per quelli temporanei, che possono essere attribuiti anche a soggetti aventi diverse caratteristiche professionali, che sono attribuiti con modalitā differenti.

[94]   L. 28 dicembre 2001 n. 448, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[95]   Si v. articolo 5, comma 5-bis, del regolamento della Scuola, aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

[96]   D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[97]   D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

[98]   Ovvero, fino al riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria ai sensi dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre 9 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 51/1998.

[99]   Si tratta di procedimenti per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla citata pena detentiva; di procedimenti per violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio aggravato ad un magistrato in udienza (art. 343, co. 2, c.p.) e violazione aggravata di sigilli (art. 349, co. 2, c.p.).

[100]Il consiglio giudiziario decide nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di corte d’appello.

[101]La nomina a GOT e a VPO, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina (art. 42-quinquies, comma 4, OG).

[102]D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietā industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[103]Legge 12 dicembre 2002, n. 273, Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.

[104]Il legislatore delegante ha perciō rinunciato all’istituzione di sezioni specializzate sia in tutti i tribunali che in tutti i tribunali distrettuali.

[105] La stessa relazione ricorda che, a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, le attivitā di tipo sanitario e ospedaliero dell’originario Ente Ordine Mauriziano, unitamente ai relativi immobili ed attrezzature, sono state trasferite all’azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la cui istituzione prevista dalla legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 č effettivamente avvenuta nel febbraio 2006. Ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), i debiti antecedenti alla costituzione della medesima azienda ospedaliera gravano, invece, sulla Fondazione. Le disposizioni recate dall’articolo 30 hanno lo scopo, quindi, di assicurare che, a conclusione della procedura di liquidazione volta al soddisfacimento dei creditori, la Fondazione possa tornare a gestire le ordinarie attivitā previste dalla legge.

[106]L’articolo 8 della legge n. 590 del 1965 disciplina i casi di prelazione e riscatto agrari e le procedure per l’esercizio di tali diritti. In particolare, prevede che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a paritā di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietā od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacitā lavorativa della sua famiglia. La prelazione non č consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilitā e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.

[107]L’articolo 7 della legge n. 817 del 1971 modifica l’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. La legge ha esteso, tra l’altro, il diritto di prelazione ai seguenti soggetti:

-       mezzadro o colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

-       coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

      Nel caso di vendita di pių fondi, inoltre, č stato stabilito che ogni affittuario, mezzadro o colono puō esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

[108]  Nel caso di vendita di pių fondi, inoltre, č stato stabilito che ogni affittuario, mezzadro o colono puō esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

 

[109]  D.Lgs. 8-7-2003 n. 188, Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

[110]  Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51.

[111]  Si ricorda che sullo schema di contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e Rete ferroviaria italiana S.p.A (atto n. 149), annunciato all’assemblea il 10 settembre 2007, la Commissione IX Trasporti della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole con osservazioni il 17 ottobre 2007.

[112]  Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96, Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

[113]  Ministro dei trasporti e della navigazione, decreto del 12 novembre 1997, n. 521, Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui č stata disposta la costituzione di societā di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.

[114] Sia lo schema di regolamento sia il parere del Consiglio di Stato sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture (all’indirizzo:

      http://www.infrastrutture.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=cm&o=vd&id=3078).

[115] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

[116] Tale disposizione prevede decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e precisa che, qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche, esse siano adottate di concerto con il Ministro per l'interno.

[117] Convertito, con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[118] Ai sensi dell’art. 3 del DM 14 settembre 2005 e dell’art. 52 del T.U. n. 380 del 2001, le norme tecniche sono entrate in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella G.U., il 23 ottobre 2005.

[119] Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[120] La legge 5 novembre 1971, n. 1086 reca norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; la legge 2 febbraio 1974, n. 64 reca provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

[121]  Il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici č consultabile all’indirizzo http://213.21.152.146:8080/SITO/download?filename=//usr//CSLP//files_6//10221NORME_TECNICHE_PER_LE_COSTRUZIONI.doc&name=NORME_TECNICHE_PER_LE_COSTRUZIONI.doc&mimetype=application/msword

[122] Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[123] D.Lgs. 25 luglio 1997 n. 250, Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[124] Statuto approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T.

[125] L. 22-8-1985, n. 449, Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

[126] Legge 11 dicembre 1980, n. 862, Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione.

[127] D.L. 3 agosto 2007 n. 117, Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito dalla legge2 ottobre 2007, n. 160.

[128] D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo codice della strada.

[129] Legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella G.U. 30 novembre 2007, n. 279.

[130]Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” č stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[131]A seguito delle disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 494/99, la proroga dei rapporti di lavoro sopraccitati č stata disposta, successivamente, dall’articolo 19 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), dall’articolo 34, comma 19, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), dall’articolo 3, comma 62, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), dall’articolo 1, comma 117, della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), dall’articolo 1, comma 237, della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 1, comma 521, della legge  296/2006 (legge finanziaria 2007). 

[132] D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse.

[133] L. 26 febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.

[134]L. 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[135]Oltre ad assolvere i compiti tradizionali, il Corpo č sempre pių impegnato in una serie di attivitā tra le quali si segnalano:

§       il potenziamento della componente delle difesa civile, quale elemento essenziale della difesa nazionale, e in particolare il rafforzamento della capacitā di intervento in caso di emergenze causate dai rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico (NBCR);

§       il programma per la sicurezza negli aeroporti, anche con l’adeguamento del servizio antincendi alla normativa ICAO (International Civil Aviation Organization) per evitare il declassamento degli aeroporti italiani;

§       la realizzazione di progetti relativi alla prevenzione a al soccorso da attuare in alcune regioni nell’ambito del Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”.

[136]Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2005, a seguito della sospensione della leva obbligatoria (disposta dalla L. 226/2004), č venuto meno il contingente annuo di 4.000 vigili del fuoco volontari ausiliari di leva che in precedenza assolvevano gli obblighi di leva prestando servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

[137]L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[138] L. 24 dicembre 2007 , n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[139]Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. n. 66 del 2003 reca una serie di deroghe alla disciplina in materia di orario di lavoro (riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale della prestazione lavorativa).

[140]L’articolo stabilisce altresė che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attivitā caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

[141]  L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunitā montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietā industriale; Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

[142]  L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[143]  Successivamente il D.P.R. n. 487 del 1994, Regolamento recante norme sull’accesso nelle pubbliche amministrazioni, all’articolo 15, comma 7, aveva confermato l’efficacia di 18 mesi delle graduatorie dalla data della pubblicazione.

[144]  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[145] “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”.

[146]  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[147]  Si ricorda che l’articolo 78 dell’A.S. 1817 (ddl finanziaria 2008) recava una disposizione analoga a quella in esame.

      Il disegno di legge Finanziaria per il 2008 all’art 78 del testo AS 1817, in seguito soppresso durante l’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevedeva la proroga di tale  divieto al triennio 2008-2010.

[148]  Questa disposizione prevedeva – a differenza delle altre – un caso di disapplicazione del divieto. Esso infatti non era applicato alle controversie nelle quali comparivano come parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio fossero giā state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti che si trovavano nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

[149]  Si consideri che l’articolo 3, comma 97, della L. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di consentire l’effettuazione delle previste stabilizzazioni, incrementa di 20 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2008-2010, il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”, istituito dall’articolo 1, comma 417, della legge finanziaria 2007.

[150]A norma dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa č una misura che l'autoritā governativa puō disporre nel caso in cui le attivitā della societā (anche se giā posta in liquidazione) non risultino sufficienti al pagamento dei debiti.

[151]D.L. 18-5-2006 n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2006.

[152]R.D. 16-3-1942 n. 267 “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”, che a  decorrere dal 1° gennaio 2008 si applica nella versione integrata e corretta dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[153]  L’introduzione di una disciplina sulla revoca della autorizzazione all’esercizio provvisorio dei consorzi agrari non in grado di presentare una proposta di concordato era auspicata nell’ordine del giorno 9/3256/281, accolto dal Governo durante l’esame alla Camera della legge finanziaria 2008 (seduta del 15 dicembre 2007).

[154]D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse”, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007. Il provvedimento ha ulteriormente prorogato il termine originariamente posto dal D.L. 181, giā posticipato al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 1076 della legge n. 296/2006- finanziaria 2007.

. [155]  In merito a quest’ultima disposizione č bene ricordare che la fusione delle societā cooperative č regolata dagli artt. da 2501 a 2504 del codice civile che disciplinano le forme e i modi della fusione e l’opposizione dei creditori. Relativamente a quest’ultimo aspetto, il codice prevede che la fusione possa essere effettuata solo dopo tre mesi dall’iscrizione delle deliberazioni delle societā interessate, salvo che consti il consenso dei creditori. E’ inoltre espressamente disposto dall’art. 2504 l’assunzione della societā incorporante di tutti i diritti e obblighi delle societā estinte.

[156]Il termine che la legge n. 410/1999 aveva inizialmente posto per la revoca era di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Tale termine originario č stato procrastinato con l'articolo 52, comma 33, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002); con l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 200/2003); e infine con l’art. 12 (co. 1-bis) del decreto legge n. 266/2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 306/2004) a sua volta modificato dall’art. 27 del D.L. n. 273/2005, come modificato dalla relativa legge di conversione.

[157]D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2006.

[158]Le gestioni fuori bilancio vigilate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione sono state individuate dal DPCM del 4 giugno 2003, che in proposito menziona, oltre al Fondo centrale per il credito peschereccio, anche il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione.

[159]D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49.

[160]In assenza della costante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli atti di nomina dei Commissari straordinari del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare la BSE, alla quale si č peraltro aggiunta la emergenza derivante dalla epizoozia denominata blue tongue, l’indicazione dei provvedimenti di nomina, nonché del loro contenuto, č stata fornita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

[161]D.L. 20-5-1993 n. 149 “Interventi urgenti in favore dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge n. 237/93.

[162]  L. 28 ottobre 1999, n. 410, Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.

[163]  Tale Comitato č previsto dal D.P.C.M. del 15 settembre 1992, come modificato dal D.P.C.M. del 10 gennaio 1993.

[164]  L. 23 luglio 1991, n. 223, Norme in materia di cassa integrazione, mobilitā, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunitā europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. In particolare, si fa riferimento alle agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9 della medesima legge.

[165]  L'Ente irriguo umbro-toscano, istituito dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048 per la durata di trenta anni, č un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. Successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto (7 novembre 1991), l’Ente ha potuto continuare ad operare in virtų di una serie di proroghe cosė disposte:

§          di dieci anni dal decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411;

§          di un ulteriore anno dall’articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441.

      Il termine di un anno, posto dall’articolo 5 del sopra menzionato decreto n. 281, č stato oggetto, a sua volta, delle seguenti sostituzioni:

§          due anni con l'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

§          tre anni (fino al 7 novembre 2004) con l'articolo 52-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

§          quattro anni (fino al 7 novembre 2005) con l’articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;

§          cinque anni (fino al 7 novembre 2006) con l’articolo 6 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

§          sei anni (fino al 7 novembre 2007) con l’art. 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007);

§          sette anni (fino al 7 novembre 2008) con l’articolo 15, comma 5-bis, del D.L. 2 luglio 2007, n.81, aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127.

      Da ultimo l’Ente č stato incluso, ai sensi dell’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) nell’elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalitā di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

[166]  Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivitā per favorire l’equitā e la crescita sostenibili, nonchč ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.

[167] Si tratta delle seguenti ipotesi:

§          nel caso di sostituzione di lavoratori in sciopero;

§          salva diversa previsione dei contratti collettivi, nel caso di unitā produttive che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti collettivi o presso cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori con analoghe mansioni;

§          nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 626/1994

[168]  Il D.L. n. 22/2005, convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2005, n. 71, con gli articoli 1 e 1-bis ha recato una disciplina di sostegno delle imprese colpite da crisi di mercato, ovvero da una generale riduzione del reddito non ascrivibile al verificarsi di calamitā naturali o particolari fenomeni atmosferici. La norma demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dello stato di crisi di mercato, che si verifica allorquando l’imprenditore soffra una perdita di reddito pari al 30% di quello mediamente percepito nel triennio precedente. A tali imprenditori si applicano i benefici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004 per le ipotesi di calamitā naturali, attingendo al Fondo di solidarietā nazionale.

[169]  Il termine č stato prorogato prima al  al 1° gennaio 2007 dall’articolo 5, comma 1, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e quindi al 1° gennaio 2008 (in forma di novella alla norma appena citata) dall’art. 2, comma 5-bis, del  D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[170]  L’art. 1, comma 729, della finanziaria 2007 pone il limite numerico di tre componenti ai consigli di amministrazione delle societā totalmente partecipate, anche in viaindiretta, da enti locali. Tale limite sale a cinque per le societā il cui capitale, interamente versato, raggiunga o superi un determinato importo, il cui ammontare č stato fissato con il DPCM 26 giugno 2007 (G.U. 7 agosto 2007, n. 182).

      Per tutte le societā miste, partecipate cioč anche da altri soggetti pubblici o privati, la norma dispone che il numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali (inclusi, se presenti, quelli di nomina regionale) non sia superiore a cinque.

      Entro i successivi tre mesi č fatto obbligo alle societā di apportare i necessari adeguamenti statutari, nonché di adeguare eventuali patti parasociali.

[171]  L’ultimo periodo del comma 36 prevede espressamente che anche in caso di riordino dei Consorzi i contributi consortili debbano essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attivitā istituzionale.

[172]  Il D.L. non riproduce inoltre l’inciso iniziale del comma 36, il quale pone i provvedimenti di riordino “in alternativa” alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi prevista nel comma 35 della legge finanziaria.

[173]Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con la Legge n. 80/2005.

[174]  La delibera stabilisce, al punto 9, che Sviluppo Italia presenti, entro il giorno 30 di giugno di ogni anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il successivo inoltro al CIPE, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti approvati e la programmazione delle attivitā per l’anno in corso.

[175]  Societā proveniente dalla "Naturalmenteitaliano Unipersonale S.r.l.", costituita in data 24 luglio 2002, che successivamente ha mutato la propria denominazione e ragione sociale in quella attuale il 4 luglio 2003.

[176]D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni nelle legge n. 81, Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalitā d’impresa.  La novella č stata disposta dal comma 4 dell'art. 1-bis.

[177]  L’articolo 13, comma 8-quinquies, del D.L. n. 7/2007 (legge n. 40/2007) consente il rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale del comune dove č ubicata la sede di lavoro.

[178]  Gli aiuti “de minimis” rientrano nella categoria di aiuti esonerati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione e dalla conseguente verifica di compatibilitā.

      In base al nuovo regolamento n. 1998 del 2006, per essere qualificati come “de minimis”, occorre che l’importo complessivo degli aiuti accordati ad una medesima impresa non superi i 200.000 euro su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

      Il massimale in questione č espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto č concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto č l’equivalente della sovvenzione lorda.

[179]  Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2007.

[180] Convertito, con modificazioni dalla legge n. 17 del 2007.

[181] Vale a dire ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 203. Si ricorda, infatti, che tale decreto č stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O., entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[182] Si ricorda che i ŦRAEE provenienti dai nuclei domesticiŧ sono definiti dall’articolo 3, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 151 del 2005 come “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantitā, a quelli originati dai nuclei domestici”. I ŦRAEE professionaliŧ sono, invece, in base alla successiva lettera p), “i RAEE prodotti dalle attivitā amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o)”.

[183] Convertito , con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243.

[184] Si tratta dei valori di emissione relativi a SO2, NOx, alle polveri, nonché ad alcuni metalli e relativi composti.

[185]  Il provvedimento, recante “Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti”, č stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87.

[186]D.L. 27 luglio 2005, n. 144, Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 luglio 2005, n. 155.

[187]D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[188]Relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale direttiva sancisce l’obbligo della cancellazione dei dati sul traffico quando questi ultimi non sono pių utili ai fini della comunicazione. Tuttavia, all’articolo 15, prevede la possibilitā, da parte degli Stati membri di derogare a tale disposizione per permettere indagini criminali o per motivi di sicurezza nazionale. Tale misura puō essere adottata solo quando costituisce una “misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una societā democratica”.

[189]Legge 6 febbraio 2007, n. 13, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitā europee - Legge comunitaria 2006.

[190]Come esplicitato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento i cosiddetti internet point.

[191]  D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 64, co. 3).

[192]  Em. 35.3 (nuova formulazione) Vannucci, Incostante.

[193]  D.M. 8 novembre 2007, Regole tecniche della Carta d'identitā elettronica.

[194]  Comunicato stampa della seduta della Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 (www.governo.it/Conferenze/c_unificata/index.html).

[195]  Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[196]  Aart. 64, co.3, ultimo periodo, del Codice, aggiunto dal D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 159, Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

[197]L. 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attivitā amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[198]L. 16 giugno 1998, n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

[199]D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[200]D.P.R. 22 ottobre 1999, n. 437, Regolamento recante caratteristiche e modalitā per il rilascio della carta di identitā elettronica e del documento di identitā elettronico.

[201]  D.M. 19 luglio 2000, Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d’identitā e al documento d’identitā elettronici.

[202]  D.M. 8 novembre 2007, Regole tecniche della Carta d’identitā elettronica.

[203]  D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. In particolare, si veda l’art. 8 che novella l’art. 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

[204]D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

[205]Del titolo II della parte I.

[206]Nel testo approvato in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali del Senato, l’obbligo di aderire ad un’unica forma associativa era previsto anche per quanto riguarda le convenzioni. Con un emendamento approvato dall’Assemblea, tale obbligo č stato soppresso, lasciando libera per i Comuni la possibilitā di stipulare convenzioni con altri Comuni. La previsione soppressa, come ha osservato il relatore, sarebbe stata suscettibile di far aumentare le spese.

[207]Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

[208]Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

[209]Il citato articolo 3-bis, introdotto dall’articolo 1, comma 144, della legge finanziaria 2008, dispone, al comma 1, la facoltā di rateizzare le somme dovute a seguito di accertamenti automatici o formali in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Se l’ammontare complessivo dovuto č superiore a 5.000 euro, il numero massimo delle rate č elevato a 20. Inoltre, per importi superiori a 50.000 euro, č disposto l’obbligo per il contribuente di prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno.

[210]L’articolo 19, comma 1, del DPR n. 602/1973 prevede la facoltā per l’ufficio di concedere, dietro richiesta del contribuente, una ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltā. La dilazione č ammessa fino ad un massimo di 60 rate mensili ovvero č possibile la sospensione del pagamento per un anno e il successivo inizio del pagamento rateale fino ad un massimo di 48 rate mensili.

[211]Emendamento 36.1(nuova formulazione) Di Gioia, Napoletano.

[212]  Il richiamato regolamento CE 1260/1999 recante la disciplina dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 č stato abrogato dall'art. 107 del regolamento CE 1083/2006 con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Tale regolamento ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l’Unione europea allargata a 25 Pesi membri. In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.

Di conseguenza, le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza , competitivitā e occupazione regionale e cooperazione territoriale . L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 della pregressa programmazione, č inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualitā degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilitā ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualitā dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, č inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientra in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%. Quest’ultima regione vi rientra fino al 2010.

L’obiettivo “Competitivitā e occupazione regionale” č inteso a rinforzare la competitivitā e la capacitā di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la societā della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilitā dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Per l’Italia, l’obiettivo interessa alcune aree del Centro-Nord, comprensive di Abruzzo e Molise, e, in via transitoria, la Sardegna.

[213]   Il Presidente di Assosim (Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari), Michele Calzolari, ha al riguardo dichiarato: "Con la disposizione da ultimo approvata il Governo ha ricondotto su un piano di equitā fiscale le diverse sedi di esecuzione previste dalla MiFID, contribuendo in tal modo ad evitare che la scelta tra queste ad opera degli intermediari sia determinata da una variabile fiscale anzichč da considerazioni di efficienza." (cfr. www.assosim.it).

[214]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 maggio 1924, n. 117.

[215]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1997, n. 295.

[216]Il termine del 31 marzo (in luogo del precedente termine del 30 settembre) č stato fissato dall’articolo 37, comma 10, lettera d) del decreto legge n. 223/2006 convertito, dalla legge n. 248/2006.

[217]L’articolo 7-bis del DPR n. 600/1973 č stato abrogato dall’articolo 6 del DPR n. 126/2003 e sostituito dai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 4 del medesimo DPR n. 600/73.

[218]Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[219]  Per il periodo 1° luglio 2003 – 1° ottobre 2003 l’agevolazione non č stata operante.

[220]  L. 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[221]  L. 3 maggio 2004, n. 112, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

L’articolo 7, comma 13 della legge in oggetto dispone che l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, č altresė previsto anche per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla delibera AGCOM 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del d.l. n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

[222]Si ricorda che ai sensi dell’articolo 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puō garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero se esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalitā di cui all'articolo 193 (recante le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio ed i relativi poteri in capo all’organo consiliare), nonché con le modalitā di cui all'articolo 194 (che disciplina la procedura per il riconoscimento della legittimitā dei debiti fuori bilancio) per le fattispecie ivi previste. La gestione dello stato di dissesto finanziario č affidata all’organo straordinario di liquidazione (O.S.L.). Entro tre mesi dalla nomina dell’O.S.L.,il Consiglio dell’ente č tenuto a presentare al Ministro dell’interno un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che esprime il proprio parere sulla validitā delle misure disposte dall’ente per consolidare la propria situazione finanziaria entro quattro mesi. Il TUEL stabilisce altresė le prescrizioni e i limiti conseguenti al risanamento dell’ente locale, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

[223]Convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007.

[224]Si ricorda che la predetta somma č ripartita nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006. Per ciascun comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle rispettive gestioni commissariali.

[225]L’articolo 255 del TUEL disciplina l’ipotesi di finanziamento, da parte dello Stato, degli oneri di un mutuo assunto per il risanamento dell’ente locale dissestato, assunto dall'organo straordinario di liquidazione in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno. Si ricorda tuttavia che le disposizioni degli artt. 242 – 269, relative alla disciplina dell'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato nonché della contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, ai sensi dell’art. 31, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 4, comma 208, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

[226]Decreto recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazione, dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. decreto Visco-Bersani).

[227]A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.A), ai sensi dell'articolo 3, comma 28, del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

[228]Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

[229]L’articolo 1, comma 154 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) reca una norma interpretativa in merito all’applicazione della regolarizzazione relativamente ai tributi e alle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni. Si chiarisce, in proposito, che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilitā amministrative delle societā concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione e che le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 112/1999  costituiscono comunque causa di perdita del diritto al discarico.

[230]Il testo originario del comma 426, che sanava le irregolaritā commesse fino al 30 novembre 2004, fissava al 30 giugno 2005 il termine per il pagamento della prima rata. L’articolo 1 del DL n. 106/2005 ha spostato tale termine al 30 settembre 2005. Successivamente, l'articolo 2, comma 14-sexies, del DL n. 203/2005 stabilito che la prima rata doveva essere versata entro 10 giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione da emanare dal Ministro dell’economia e delle finanze e comunque non oltre il 20 dicembre 2005. Il termine per il pagamento della seconda e terza rata č fissato, rispettivamente, al 30 giugno 2006 e al 31 dicembre 2006.

[231]Il discarico per inesigibilitā consente al concessionario di eliminare dalla proprie scritture patrimoniali, trascorsi tre anni dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilitā, i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate (articolo 19, comma 3, del d.lgs. n.112/1999).

[232]Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337.

[233]Emendamento dei Relatori 41.0.16.

[234] Il parere sul decreto legge in esame č stato espresso, con condizioni ed osservazioni, dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell’articolo 96-bis del Regolamento, in data 15 gennaio 2008.

[235]Di cui al D.P.R n. 398/2003.

[236]La Banca d'Italia svolge la funzione di tesoreria per conto dello Stato. La funzione si esplica nell'esecuzione di tutte le disposizioni di pagamento emesse dalle amministrazioni dello Stato a valere sugli stanziamenti di bilancio e sulle contabilitā fuori bilancio e nella riscossione di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo allo Stato, sia direttamente sia indirettamente. La Banca d’Italia detiene il “Conto disponibilitā del Tesoro per il servizio di tesoreria”, disciplinato dal sopra commentato articolo 5 del T.U.D.P, sul quale sono regolate le operazioni svolte per conto dello Stato. Pių precisamente, l’articolo 5, comma 5 del T.U.D.P prevede che sul predetto conto vengano giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

In linea con la normativa comunitaria, che vieta alle banche centrali degli Stati membri di concedere qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro, il conto disponibilitā non puō presentare saldi a debito. Ciō č disposto dallo stesso articolo 5, comma 8 del T.U.D.P. In particolare, il predetto comma 8 prevede che, qualora alla chiusura giornaliera della contabilitā della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dā immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. Il medesimo articolo, al comma 1 prevede che la Banca d’Italia non possa concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. La modifica della disciplina in tema di remunerazione delle somme giacenti sul predetto Conto disponibilitā sembrerebbe pertanto finalizzata a scoraggiare il mantenimento da parte del Tesoro presso la Banca d’Italia delle disponibilitā di tesoreria eccedenti, collocandole conseguentemente sul sistema bancario.

[237]Il comma 6 dell’articolo 5 vieta sul Conto disponibilitā sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresė ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato del collocamento di tali titoli non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullitā deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento.

[238][238]        L.24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[239]  Sulla cui disciplina incide altresė il comma 2 dell’articolo 42 del D.L. in commento, per il quale si rinvia alla relativa scheda di lettura.

[240]  Il 5 marzo 2007 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che detta principi in materia di funzioni, organizzazione e attivitā delle Autoritā indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati. Il disegno di legge (A.S. 1366) č attualmente all’esame della 1Š Commissione (Affari costituzionali) in sede referente. Il provvedimento reca norme volte a rafforzare funzioni, poteri e capacitā d'azione delle Autoritā indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati, con l'obiettivo di tutelare al massimo grado diritti e interessi fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione e dai Trattati europei, di contribuire ad accrescere la trasparenza e la regolazione dei mercati garantendo un pių ampio regime di concorrenza […] Per quanto concerne i servizi di pubblica utilitā, si rafforzano i poteri di regolazione al fine di rendere effettiva l'introduzione della concorrenza e di tutelare anche con misure urgenti gli utenti e i consumatori […] Per quanto riguarda il riordino delle autoritā del settore finanziario, si supera l'attuale modello fondato sulla divisione delle competenze in ragione della materia e dei soggetti vigilati. A questo sistema, il disegno di legge intende sostituire un modello di vigilanza per finalitā, pių razionale ed efficiente. La Banca d'Italia (BI) diventa il soggetto regolatore e vigilante unico in materia di stabilitā degli operatori (bancari, assicurativi, finanziari), mentre la Consob č regolatore unico in materia di trasparenza e di informazione al mercato (quindi anche sull'offerta dei prodotti assicurativi e pensionistici). L'ISVAP, la COVIP e l'UIC (Ufficio Italiano Cambi) saranno soppressi e le competenze attuali sono ripartite tra BI e Consob. (Dal sito Internet del Governo:http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/autorita_vigilanza_mercati/).

[241]Si ricorda inoltre che l’art. 1, comma 2, del TUEL stabilisce che le disposizioni del TUEL si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano soltanto in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

[242]  I dati del censimento 2001 sono pubblicati nel D.P.C.M. 2 aprile 2003, Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001.

[243]Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 aprile 2003, n. 87, S.O. n. 54.

[244]Per mantenere la concisione della scheda, si č ritenuto opportuno non riportare l’elenco di tali comuni, che č comunque disponibile presso il Servizio Studi.

[245]  L’art. 6 del TUEL prevede che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono, tra l’altro, le forme di partecipazione popolare e di decentramento. Ai sensi dell’art. 8 del TUEL i comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione.

[246]  D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[247]  L. 24-12-2007 n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), art. 3, co. 74.

[248]  Il Comitato ha compiti di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti (ai sensi dell'art. 3) presso le amministrazioni pubbliche. Il Comitato, presieduto dal presidente dell’Istat, č composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, regionali e locali e degli enti pubblici, nonché dal direttore generale dell’ISTAT e da due esperti.

[249]Art. 15, co. 1, lett. a), D.Lgs 322/1989.

[250]Art. 17, co. 6, D.Lgs. 322/1989.

[251]Tale Commissione č composta di 9 membri, nominati con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 dei quali scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del SISTAN, e 3 tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche. Recentemente, essa č stata confermata dall’art. 3 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84, Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[252]Introdotto dall’art. 11 del D.Lgs. 31 luglio 1999, n. 281, Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalitā storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

[253]Al riguardo si segnala che il d.d.l. cd. Nicolais, approvato dalla Camera dei deputati ed in corso di esame presso la I Commissione dell’altro ramo del Parlamento (A.S. 1859) all’art. 4 prevede che il Garante debba esprimere il proprio parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

[254]L’art. 13, co. 3, del D.Lgs 322/1989 prevedeva che il PSN fosse adottato con D.P.R. ma, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 della L. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) esso viene emanato nella forma di D.P.C.M. Tale norma ha infatti stabilito in via generale che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1 della legge 13/1991, per i quali č adottata alla data di entrata in vigore della medesima legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente.

[255]Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007.

[256]  L’ultimo periodo del comma prevede la possibilitā di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT, in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

[257]Il contento sostanziale delle disposizioni vigenti del decreto rimane invariato, essendo solo stata effettuata una riformulazione in forma di novella alla legge finanzria 2008 (n.244/07),  che č da ultima intervenuta in materia di 5 per mille. Il parere sul decreto legge in esame č stato espresso, con condizioni ed osservazioni, dal Comitato per la legislazione, ai sensi dell’articolo 96-bis del Regolamento,  in data 15 gennaio 2008.

[258]  Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007,

[259]Rispetto alla disciplina di cui alla citata legge finanziaria per il 2007, al D.P.C.M. di natura non regolamentare si demanda, tra l’altro, la determinazione delle modalitā di richiesta e delle modalitā e dei termini del recupero delle somme non rendicontate (anziché la sola individuazione dei soggetti beneficiari e delle modalitā di riparto delle somme); il D.P.C.M. č inoltre adottato su proposta del Ministro della solidarietā sociale, del Ministro dell’universitā e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre in precedenza proponente era solo il Ministro per la solidarietā sociale di concerto con il Ministro dell’economia.

[260]Revisione della disciplina della invaliditā pensionabile.

[261]“Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale”.

[262]“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

[263] Si consideri che l’articolo 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dispone espressamente che la disciplina di riforma del mercato del lavoro introdotta dal medesimo decreto non si applica alle amministrazioni pubbliche e al relativo personale. Pertanto le amministrazioni pubbliche possono ancora ricorrere al contratto di formazione e lavoro, che quindi viene sostituto dal contratto di inserimento solamente nel settore privato.

[264]“Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993”.

[265]“Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.”

[266]Tale Fondo č stato costituito in base al maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dal pagamento della seconda e terza rata della definizione degli illeciti edilizi, ed č destinato ad agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[267]  Legge n. 311 del 2004.

[268]  Si ricorda che per i soggetti privati il comma 29, articolo 1, della legge finanziaria per il 2005 prevede la presentazione annuale di una dichiarazione di assunzione di responsabilitā, in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale.

[269]L’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi con decreto del Ministro dell’economia e finanze č effettuata in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno approvato, in data, rispettivamente, 18 e 19 gennaio 2005, due risoluzioni, che hanno impegnato il Governo ad attenersi, ai fini dell’adozione del decreto per l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi, alle prioritā indicate con riferimento al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e l’ecosistema (per un totale di risorse pari a 111,9 milioni di euro per il 2005), a tutelare i beni culturali (per complessivi 32,5 milioni), a promuovere lo sviluppo economico (per un totale di 37,6 milioni) e lo sviluppo e la coesione sociali (per complessivi 19,5 milioni).

[270]Si ricorda che tale UPB č ricompresa nella missione 14 “Casa e assetto territoriale”, programma n. 14.1 “Edilizia abitativa e politiche territoriali”.

[271]  La disposizione citata prevede che gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, siano assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro dell’economia, su proposta dei Ministri interessati, puō autorizzare l'assunzione di impegni per importi superiori al predetto limite trimestrale.

[272]Si ricorda che con tale norma č stato istituito il predetto Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[273]Si tratta del c.d. “Milleproroghe” del 2006, convertito, con modificazioni, in l. n. 17 del 26 febbraio 2007.

[274]D.L. 28 dicembre2001 n. 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[275]D.L. 28 dicembre2001 n. 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[276]Legge 27 dicembre 2006, n. 296

[277]ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 11 agosto2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca), gli uffici scolastici regionali, situati in ogni capoluogo di provincia, sono uffici di livello dirigenziale generale costituenti un autonomo centro di responsabilitā amministrativa. Essi si articolano  per funzioni e sul territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o subprovinciale, i centri servizi amministrativi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 novembre 2003, n. 270, S.O.

[278]D.L. 28 dicembre2001 n. 452 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 febbraio 2002, n. 16.

[279]La disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2007 ha eliminato il passaggio di fondi dagli Uffici scolastici regionali alle contabilitā speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole.

[280]La Nota del Ministero della Pubblica Istruzione 24 gennaio 2007 ha esplicitato le risorse afferenti al Fondo.

[281]Si ricorda che tale fondo č stato istituito con l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004. Esso č iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

[282] L. 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

[283]L. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

[284]L. 18 novembre 1980, n. 791, Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

[285]L. 10 marzo 1955, n. 96, Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

[286]  Si ricorda che allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e finanze č allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali č possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.

[287] Il Blocco 11 era il quartier generale della Gestapo; nei sotterranei fu sperimentato (3 settembre 1941) l'uso del gas Zyklon B su 600 prigionieri di guerra russi e su altri 250 prigionieri affetti da TBC.

[288]D.L. 29 novembre 2004, n. 282, Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[289]http://www.holocausttaskforce.org/project/guidelines/languages/english.php .

[290]  Gli interventi indicati nel citato elenco 1 sono i seguenti: Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica, Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche, Fondo competitivitā, Fondo finanza di impresa, Fondo art. 16 Legge 266/1997 (Interventi per il settore del commercio e del turismo), Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltā, FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica), Imprese pubbliche, Autotrasporto, Alta velocitā/Alta capacitā, Contratto di servizio Ferrovie S.p.A., Rifinanziamento rete tradizionale F.S., ANAS - Nuovi investimenti, Fondo per le spese di funzionamento della Difesa, Rifinanziamenti spese di investimento.

[291]L’indicazione dei partiti e movimenti dichiarati decaduti č riportata nei decreti dei Presidenti delle due Camere che hanno operato la ripartizione dei rimborsi delle rispettive spese elettorali (vedi infra).

[292]  Legge 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[293]  Legge 26 luglio 2002, n. 156, Disposizioni in materia di rimborsi elettorali.

[294]  Decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitā di settori della pubblica amministrazione, conv. con mod. dalla L. 17 agosto 2005, n. 168.

[295]Camera dei deputati - V Commissione. Resoconto di mercoledė 6 dicembre 2006.

[296]  L. 10 dicembre 1993, n. 515, Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

[297]  L. 23 febbraio 1995, n. 43, Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

[298]  L’art. 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) ha in questo senso modificato in varie parti la L. 157/1999.

[299]  Il Regolamento recante le modalitā di gestione e funzionamento del fondo č stato adottato con il D.M. Economia e finanze 22 febbraio 2007, n. 31.

[300]  Al riguardo si veda la L. 29 novembre 2004, n. 298, Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della L. 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della L. 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

[301]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[302]  L. 3 giugno 1999, n. 157, Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

[303]  Il testo della disposizione, antecedente alla riforma del sistema elettorale introdotta con la L. 270/2005, fa riferimento ai “candidati non collegati ad alcun gruppo”, soggetti non pių previsti dalla nuova normativa.

[304]Tale dizione č stata interpretata come riferita al numero di cittadini italiani residenti nella circoscrizione.

[305]Art. 39-quater decies D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[306]  Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 27 luglio 2006, Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[307]  Approvato con decreto del Presidente della Camera dei deputati 26 ottobre 2006, Nuovo piano di ripartizione, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 39-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo della Camera dei deputati del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2006.

[308]Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 6 dicembre 2006, Ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.

[309]Il citato comma 4 č stato cosė modificato prima dall'articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, poi dall'articolo 1, comma 127 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed infine dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[310]Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.