Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 300/2006 ¿ A.C. 2114-B Iter alla Camera (A.C. 2114)
Serie: Progetti di legge    Numero: 87    Progressivo: 2
Data: 19/02/2007
Descrittori:
PROROGA DI TERMINI     
Altri riferimenti:
L n. 17 del 26-FEB-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative

D.L. 300/2006 – A.C. 2114-B

Iter alla Camera (A.C. 2114)

 

 

 

 

n. 87/2

Parte prima

 

19 febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: D06300a.doc

 

 


INDICE

 

Iter alla Camera

Progetto di legge

§      A.C. 2114, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative  5

Esame in sede referente

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 16 gennaio 2007 (antimeridiana)29

Seduta del 16 gennaio 2007 (pomeridiana)35

Seduta del 17 gennaio 2007  59

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla I Commissione (Affari costituzionali)

-       Comitato per la legislazione

Seduta del 16 gennaio 2007  65

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 17 gennaio 2007  71

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 16 gennaio 2007  77

Seduta del 17 gennaio 2007  81

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta del 16 gennaio 2007  85

Seduta del 17 gennaio 2007  95

-       VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)

Seduta del 17 gennaio 2007  99

-       VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Seduta del 17 gennaio 2007  107

-       IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Seduta del 17 gennaio 2007  113

-       X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo)

Seduta del 16 gennaio 2007  117

Seduta del 17 gennaio 2007  123

-       XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)

Seduta del 17 gennaio 2007  127

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 16 gennaio 2007  131

Seduta del 17 gennaio 2007  135

-       XIII Commissione (Agricoltura)

Seduta del 17 gennaio 2007  137

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 17 gennaio 2007  149

-       Commissione parlamentare per le questioni regionali

Seduta del 16 gennaio 2007  155

§      Pareri resi all’Assemblea

-       V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)

Seduta del 23 gennaio 2007  157

Seduta del 24 gennaio 2007  169

Seduta del 25 gennaio 2007  175

Seduta del 30 gennaio 2007  177

Relazione della I Commissione Affari costituzionali

§      A.C. 2114-A, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative  183

Discussione in Assemblea

Seduta del 22 gennaio 2007  215

Seduta del 24 gennaio 2007  241

Seduta del 25 gennaio 2007  357

Seduta del 30 gennaio 2007  409

Seduta del 31 gennaio 2007  469

 

 

 


Iter alla Camera

 


Progetto di legge

 


N. 2114

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 dicembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

 

 

Articolo 1.

Comma 1. La norma si propone di ridimensionare gli effetti dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. A tale fine si prevede l'abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della valutazione del limite del 90 per cento di cui sopra. Tale disposizione, originariamente prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è stata già prorogata al 31 dicembre 2005 e poi al 31 dicembre 2006. Permanendo le ragioni che hanno portato alla formulazione di tali disposizioni, è necessario prorogarle fino al 31 dicembre 2007.

Comma 2. La disposizione proposta è volta a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (finalizzati a fronteggiare la nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica), come la riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell'arco di tempo considerato di fare fronte alle reali esigenze, ma non hanno permesso di superare una situazione che, allo stato, può ancora definirsi di emergenza se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, a causa della concomitanza di fattori strutturali, organizzativi, turn-over eccetera.

Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali interventi per ulteriori cinque mesi, in attesa che le prestazioni siano definite nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto. Si rappresenta, peraltro, che dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché gli interventi medesimi vengono attivati nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dai provvedimenti di finanza pubblica. A ciò aggiungasi, infine, che le aziende sanitarie in tal modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.

Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, hanno differito al 31 dicembre 2006 l'autorizzazione - già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 - per le assunzioni di personale.

Nell'ambito della predetta autorizzazione il Ministero ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, sulle quali, tuttavia, è intervenuto - nella fase immediatamente precedente alla approvazione finale della graduatoria - un ricorso giurisdizionale amministrativo, per il cui giudizio di merito è fissata, presso il Consiglio di Stato, l'udienza del 23 gennaio 2007.

Pertanto si rende necessario prevedere una breve proroga del termine per definire le predette assunzioni, nell'ipotesi in cui la decisione fosse favorevole all'Amministrazione.

La disposizione proposta mira ad assicurare al Ministero degli affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali - già avviate sulla base di una precedente autorizzazione - tramite l'utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2006.

Comma 4. Al fine di consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007, si rende necessaria una proroga delle graduatorie di concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 5. La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di vacatio determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente senza che siano state definite le procedure concorsuali. Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino.

Comma 6. La proroga si rende necessaria al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti di attuazione, di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione dello stesso.

 

 

Articolo 2.

Commi 1 e 2. L'obiettivo del comma 1, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, allo scopo di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.

Per quanto concerne il comma 2, si fa presente che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002, sono state definite le prime modalità per l'iscrizione alla banca dati.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono stati definiti gli allegati che gli operatori dovevano redigere ai fini dell'iscrizione alla predetta banca dati, fissando un primo termine per l'iscrizione in 120 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2005, sono stati ulteriormente modificati gli allegati, spostando il termine all'11 febbraio 2005.

Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1o agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, gli allegati sono stati nuovamente cambiati, senza definire però un nuovo termine di iscrizione in base alle nuove procedure.

Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, il quale così dispone: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro», appare necessario definire con apposita norma il termine definitivo - fissato al 30 giugno 2007 - per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino a tale data l'applicazione della sanzione predetta. Si è quindi ritenuto opportuno novellare il disposto di cui al citato decreto legislativo n. 306 del 2002.

Si fa presente che la proroga in questione non incontra difficoltà a livello di normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 demanda allo Stato membro la definizione e le procedure per la costituzione della banca dati, senza indicare termini o sanzioni.

Comma 3. Il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo.

Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate, nel periodo dal 16 novembre scorso al 16 febbraio 2007.

Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Trattandosi di differimento infrannuale, con interessi legali, questo non comporta oneri per l'INPS.

Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile per analizzare in dettaglio la filiera e spacchettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano.

L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'«emergenza aviaria», dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.

Con il comma 3 del decreto-legge in esame si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.

Comma 4. La disposizione prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario scade il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera). La relativa copertura finanziaria è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. L'autorizzazione di spesa definanziata, che presenta idonea capienza, è di natura corrente e pluriennale, considerato che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

Comma 5. Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri «entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» (articolo 15 comma 2).

Peraltro, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non in grado di ottemperare alla norma è di circa il 50 per cento. Da quanto sopra appare necessaria una proroga (al 31 luglio 2007).

D'altra parte, il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni.

 

 

Articolo 3.

Comma 1. La data del 1o gennaio 2007, prevista dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è il termine previsto per l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici. Attualmente, lo schema di regolamento, predisposto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato.

Il regolamento è stato redatto non senza difficoltà; mentre, da un lato, la fonte normativa di cui al citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, non consentiva ipotesi di abrogazioni espresse né di norme primarie, né regolamentari, dall'altro, la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino, che ha quindi richiesto tempi lunghi.

Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere al perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno.

Comma 2. La proposta proroga è volta a consentire la prosecuzione dei lavori relativi ad una importante opera infrastrutturale, necessaria a facilitare la viabilità tra l'Italia e la Francia.

Comma 3. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, ha disposto la protrazione per due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Lo scopo della norma era di supplire al vuoto di azione amministrativa verificatosi a seguito delle norme che avevano soppresso le strutture operative del relativo Commissario, impedendo quindi la continuazione e il perfezionamento delle procedure espropriative.

La norma fu interpretata anche dalla Cassazione (sentenza n. 17708 del 12 febbraio 2002) come estensiva ab origine dei termini d'occupazione e quindi sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio.

Prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2005 per effetto di nuove disposizioni legislative (articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26) v'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte (3966/04 e 7544/05) nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre dieci milioni di euro:

1) tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come «occupazione illegittima» con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene;

2) perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.

Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate (le ipotesi sono parecchie centinaia di cui circa 180 già azionate), la norma in esame è finalizzata ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione.

Comma 4. La norma fissa al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per adempiere alla messa a norma delle strutture ricettive esistenti (di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001) nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005. Ciò, in considerazione delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate.

Articolo 4.

Comma 1. La norma è volta a prorogare al 15 maggio 2007 il termine (già prorogato dall'articolo 2, comma 177, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine del riordino di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali.

La modifica proposta si rende indispensabile a causa della rilevante complessità tecnica delle operazioni di rilevazione e riordino di cui al richiamato articolo 29, comma 4, e delle rilevanti conseguenze che la norma in parola connette al mancato, tempestivo completamento delle operazioni ivi previste (soppressione automatica ex lege di commissioni, comitati ed altri organismi interessati).

Comma 2. Viene disposto che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, non venga richiesto il parere obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243.

Al riguardo, si precisa che il Ministero delle comunicazioni, in attuazione del citato articolo 29, ha tempestivamente provveduto a predisporre il provvedimento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni conformemente alla circolare contenente linee guida predisposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante ciò, sul provvedimento il Consiglio di Stato ha reso parere negativo perché lo stesso prevederebbe, a suo giudizio, una riduzione di spesa non del 30 per cento, come previsto dall'articolo 29 citato, ma soltanto del 15 per cento.

Il Ministero intende, pertanto, presentare nuovamente il regolamento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni unitamente al decreto ricognitivo di tutte le altre commissioni o comitati a costi diretti o indiretti previsti dal citato articolo 29. In attesa che si concluda il suo iter e considerato che attualmente il Consiglio non è operativo per la decadenza di alcuni componenti, rilevata l'esigenza di approvare il contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, nonché il contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto, si introduce una norma transitoria volta a consentire la sollecita approvazione dei due atti programmatori citati, che altrimenti non potrebbero essere adottati entro l'anno. In relazione a tali atti la RAI ha l'esigenza di contabilizzare l'eventuale maggiore canone e la società Poste italiane, a sua volta, deve contabilizzare l'eventuale maggiore OSU (onere servizio universale).

La riorganizzazione dell'organo e la sua temporanea difficoltà pratica ad operare non può costituire motivo di impedimento per l'adozione dei due atti; d'altro canto la norma ha, nella sostanza, portata temporanea nel senso che al completo avvenuto riordino dell'organo si ripristinerebbero le funzioni fondamentali dello stesso.

Comma 3. Il comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, stabilisce che la distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 dello stesso articolo e non recanti l'indicazione in caratteri Braille del nome commerciale del prodotto, perché confezionati prima del 31 dicembre 2005, «è consentita fino al 31 dicembre 2006».

L'applicazione letterale di questa norma comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1o gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e degli altri prodotti previsti dal citato articolo, fabbricate anteriormente al 31 dicembre 2005.

Il comma 3 pertanto propone una soluzione volta ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e a salvaguardare, allo stesso tempo, i diritti dei pazienti non vedenti. La formulazione proposta ha quindi lo scopo di consentire che, fino alla loro scadenza, le confezioni di cui trattasi siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri Braille e, al tempo stesso, fa obbligo alle aziende produttrici di rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti.

Comma 4. L'attuale situazione economica del Paese, i cui effetti ancora non del tutto positivi permangono, rende opportuna una ulteriore proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di non gravare con ulteriori oneri quelle imprese che, per dimensione e tipologia produttiva, caratterizzano gran parte del tessuto economico nazionale.

 

 

Articolo 5.

Comma 1. In attesa che sia ultimato l'iter di approvazione dei decreti previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il cui schema è già stato predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è necessario prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo, relativo all'avvio del sistema, poiché in mancanza di tali decreti non è possibile dare attuazione al sistema medesimo.

Comma 2. La proroga si basa sulla considerazione che la riforma della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario di cui occorre operare una corretta trasposizione, richiede una attenta ponderazione ed adeguati lavori tecnici da parte del Comitato di studio per la revisione del predetto decreto, appositamente istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 luglio 2006. Pertanto risulta insufficiente il termine già posto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 e prorogato al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; è quindi urgente una proroga semestrale, anche considerata la lunghezza dell'iter di approvazione dei decreti legislativi correttivi, che richiede il passaggio per ben tre volte in Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'inoltro del relativo schema, in due successive riprese, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

 

 

Articolo 6.

Comma 1. Il comma è volto a prorogare il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Appare infatti indispensabile prevedere tale proroga, considerato che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti da parte delle pubbliche amministrazioni si verificherebbe, come segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005, l'interruzione del trattamento dei dati in questione, in quanto l'eventuale prosecuzione del trattamento «concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile o per danno erariale» e potrebbe determinare «l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto di trattamento».

Un'ulteriore proroga del predetto termine si è resa necessaria anche in conseguenza della revisione delle strutture amministrative, avviata a seguito del riordino delle attribuzioni delle amministrazioni previsto dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Per l'adozione dei predetti regolamenti, il cui iter è comunque già stato avviato, appare congruo il termine del 28 febbraio 2007.

Comma 2. L'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha autorizzato il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato ritenuto l'ente più idoneo a fornire la collaborazione prevista dalla legge finanziaria 2004, in quanto il personale dell'Istituto possiede la professionalità adeguata per completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo in questione. Pertanto, in attuazione del citato articolo 3 della legge finanziaria 2004, è stata stipulata in data 30 marzo 2004 una convenzione con l'INPS, in base alla quale l'Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate. Le procedure per il distacco del personale dell'INPS hanno richiesto la stipula di un accordo con i sindacati e che il distacco stesso avvenisse solo su base volontaria, per cui soltanto nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, portato a 20 nell'arco dei successivi dieci mesi.

La complessità delle procedure di distacco del personale dell'INPS (come sopra detto, la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS è iniziata nel luglio 2004 e non ad avvio d'anno e fino al mese di maggio 2005 sono stati soltanto dieci i funzionari messi a disposizione del Dipartimento del tesoro), nonché la necessità di svolgere una attenta attività di formazione del personale distaccato, hanno consentito solo in parte di raggiungere il risultato che ci si prefiggeva con la citata norma della legge finanziaria 2004. Pertanto, tenuto conto che permaneva cospicuo il numero delle istanze di indennizzo ancora da liquidare e che le risorse finanziarie allo scopo messe a disposizione erano state solo parzialmente spese, la legge finanziaria 2006 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro a rinnovare la convenzione con l'INPS per l'anno 2006. Grazie alla collaborazione del personale INPS, alla fine del 2006 saranno oltre 9.000 le pratiche di indennizzo liquidate e ne residueranno circa 2.300 ancora da liquidare, per cui, tenuto conto che non tutte le risorse finanziarie a suo tempo stanziate saranno spese al 31 dicembre 2006, con la norma in questione si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro venga autorizzato a rinnovare la convenzione stipulata con l'INPS per altri cinque mesi, sino al 31 maggio 2007. L'ulteriore apporto del personale INPS consentirà di completare la liquidazione delle domande di indennizzo andando così incontro alle legittime aspettative degli interessati, che attendono da cinque anni di vedere soddisfatto il proprio diritto.

Comma 3. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), introduce all'articolo 6 il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 1o gennaio 2007, dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg. Tale limitazione, non prevista dalla direttiva comunitaria, è stata giustificata con la necessità per l'Italia di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Il decreto del Ministro delle attività produttive 5 maggio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006) ha individuato i rifiuti e i combustibili derivanti da rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n387.

Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, che ha recepito la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, fissa all'articolo 7 l'obiettivo di recupero e riciclaggio dell'85 per cento del peso medio del veicolo fuori uso, di cui il 5 per cento tramite recupero energetico.

Il cosiddetto fluff, residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, ha un elevato potere calorifico, ma attualmente in Italia viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico. Il totale del fluff derivante dal trattamento dei veicoli ammonta a circa 300/350.000 tonnellate ogni anno.

In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, per effetto dell'elevato potere calorifico del fluff, dal 1o gennaio 2007 non sarà più possibile smaltirlo in discarica, con pesanti effetti negativi.

Infatti, in mancanza di interventi, sono ipotizzabili due scenari:

entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il fluff, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro autorizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di uno procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

per evitare il blocco dell'attività, il fluff potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1o gennaio in attuazione della direttiva comunitaria.

L'incremento di costi determinerebbe inoltre un ulteriore gap competitivo per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove continuerà ad essere possibile smaltire il fluff in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.

In conclusione, ad evitare che si producano gli effetti negativi sopra rilevati, è urgente disporre un congruo rinvio della scadenza del 1o gennaio prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2003, accompagnato dalla definizione di un piano che consenta all'Italia di:

sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo;

rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

Comma 4. Come segnalato anche dalla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), la necessità e l'urgenza della norma sono dipendenti dall'ingresso nell'Unione europea di Bulgaria e Romania, fissato al 1o gennaio 2007.

L'intervento muove dal riconoscimento della rilevanza del citato articolo 18 nel panorama normativo italiano ed europeo per la tutela degli stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento e per il contrasto ai trafficanti ed agli sfruttatori di persone, secondo i più recenti indirizzi del Consiglio d'Europa verso l'adozione di una prospettiva fondata sul riconoscimento dei diritti della persona umana e la protezione delle vittime di tali condotte e secondo le sollecitazioni nella medesima direzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, che ha ribadito l'importanza di promuovere un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime e di rafforzare l'impegno nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento, nonché nella protezione, nel sostegno e nel reinserimento delle vittime.

In questa prospettiva, considerate l'efficacia dimostrata dall'applicazione del citato articolo 18 e la elevata percentuale di vittime di condotte di trafficking provenienti da Paesi dell'Est di recente o di prossimo ingresso nell'Unione europea (si consideri che oltre il 30 per cento degli stranieri già ammessi a programmi di protezione sociale per effetto dell'articolo 18 proviene dalla Romania), si è voluto consentire la loro partecipazione ai programmi di protezione sociale anche se per la presenza nel territorio italiano non vi è più necessità di permesso di soggiorno. Si è ritenuto, così, di operare una sorta di sganciamento degli aspetti riguardanti la protezione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento dal rilascio del permesso di soggiorno, così da attuare i primi anche se non vi è necessità del secondo (come avviene nel caso di un cittadino straniero il cui Paese di appartenenza divenga membro dell'Unione europea). Anche in questo caso, però, per utilizzare prassi collaudate e non disperdere esperienze acquisite, si è ritenuto di mantenere la struttura dell'articolo 18 per poter accedere ai programmi di assistenza ed integrazione sociale anche se non vi è necessità di permesso di soggiorno, rinviando alle condizioni ed alle procedure in esso previsti, in quanto compatibili, compresi i soggetti legittimati ad intervenire (servizi sociali degli enti locali, associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, convenzionati con l'ente locale, procuratore della Repubblica, questore).

La norma così formulata non confligge né crea sovrapposizioni con quella dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (che già faceva salve per gli stranieri le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), rispetto alla quale si differenzia per i requisiti richiesti per la partecipazione ai programmi, essendo richiesta per l'attuazione dell'articolo 13 la condizione di essere vittima dei soli reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, mentre nel caso dell'articolo 18 per un verso è sufficiente essere vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento e per altro verso è necessario che emergano concreti pericoli per la incolumità della vittima stessa; nonché per le caratteristiche dei programmi, che nel caso dell'articolo 13 sono rivolti ad assicurare alle vittime, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, mentre nel caso dell'articolo 18 riguardano in maniera più ampia l'assistenza e l'integrazione sociale.

Comma 5. La norma è volta a razionalizzare alcune risorse allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per effetto dei mutati scenari, soprattutto politici.

Infatti, le iniziative stabilite dalla legge n. 56 del 2005 non sono state perfezionate con i previsti provvedimenti attuativi, finalizzati alla costituzione degli sportelli all'estero, per la prossimità della fine della precedente legislatura, nonché per la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che per ben due volte si è espressa in senso negativo sui regolamenti di organizzazione degli sportelli all'estero).

Nel frattempo, l'intervenuta ricostituzione del Ministero del commercio internazionale, nato dallo scorporo con il Ministero delle attività produttive ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, e gli inevitabili ritardi di carattere amministrativo (ancora non del tutto risolti) hanno inciso sfavorevolmente sulle funzioni istituzionali del Ministero stesso. Tale situazione ha spinto ad un ripensamento della strategia di costituzione degli sportelli all'estero, nel senso di procedere comunque alla loro messa in opera secondo, però, piani realistici da realizzare nel 2007. Sul punto il Ministro del commercio internazionale Bonino ha confermato tale volontà nel corso di un'audizione in Parlamento.

Pertanto, appare necessario ed urgente il mantenimento delle somme in bilancio anche per il 2007, in quanto per le vicende sopra illustrate non è stato possibile finora provvedere al loro impegno contabile nella loro interezza. Quindi, proprio nell'ottica della concretezza si prevede che saranno impegnate la metà circa delle risorse derivanti dalla legge n. 56 del 2005, risultando non utilizzata la restante metà.

Per tali ragioni e perché il settore istituzionalmente destinato al sostegno del «Sistema Italia» nella sua proiezione sui mercati internazionali possa efficacemente svolgere il proprio ruolo diretto alla tutela degli interessi economici italiani all'estero, si ritiene necessario destinare la parte restante delle risorse di cui alla legge n. 56 del 2005 all'Istituto per il commercio estero.

Comma 6. L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.

La disposizione in esame ha le medesime finalità del citato comma 582 e, pertanto, è volta ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità (riportate nell'avanzo di amministrazione) derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti. La norma consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

Comma 7. Viene fissato al 1o febbraio 2007 l'inizio della produzione degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Ciò a causa della particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola e delle disposizioni ad esso connesse, le quali ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

Comma 8. La norma è volta a porre un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Articolo 7.

La norma prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

 



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

 

Il presente decreto-legge dispone la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza, previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato, né in generale per la finanza pubblica, ad eccezione delle disposizioni qui di seguito richiamate.

L' articolo 2, comma 3, concerne la proroga dei termini in materia di versamenti relativi agli obblighi previdenziali e tributari delle imprese in crisi colpite dall'«emergenza aviaria».

Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi fino al 31 ottobre. Lo stesso decreto ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007.

Con il comma 3 in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Per quest'ultimo differimento di circa quattro mesi è stato quantificato prudenzialmente un importo relativo al maggiore onere per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie corrispondenti al ritardato versamento pari a circa 50.000 euro per l'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di natura fiscale, con la norma si dispone, anche con riferimento ai versamenti tributari oggetto di sospensione, la possibilità di effettuarli in un'unica soluzione o in quattro rate trimestrali, di cui la prima entro il 16 gennaio 2007.

Si ipotizza che una buona parte dei contribuenti interessati non abbia versato quanto dovuto allo scadere del periodo di sospensione, alla luce anche del comunicato dell'Agenzia delle entrate del 15 novembre scorso, per cui non si ritiene di ascrivere effetti finanziari alla norma in esame in quanto essi avrebbero comunque versato nell'anno 2007 ricorrendo all'istituto del «ravvedimento operoso».

L'articolo 2, comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che l'attuale Commissario scade il 31 dicembre 2006. Esso svolge la sua attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera).

La spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, che reca risorse di parte corrente non utilizzate.



 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.

 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

 

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

 

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

 

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

 

 

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali

e lavori in edilizia).

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

 

Articolo 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici,

nonché di attività produttive).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

 

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

 

 

Articolo 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006.

 

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 


 

 

Esame in sede referente

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2007

 

 


SEDE REFERENTE

 

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 10.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame. L'articolo 1, al comma 1 prevede, per l'anno 2007, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali, le quali - ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della Legge n. 449 del 1997 - non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università. Il comma 2 è volto a prorogare di cinque mesi, ossia dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi previsti dal decreto-legge n. 402 del 2001, finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, mediante diverse misure quali la riammissione in servizio di pensionati, la stipula di contratti a tempo determinato, la previsione di prestazioni orarie aggiuntive presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Le disposizioni in questione  prevedono una varietà di strumenti che gli enti interessati, quali aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, possono adottare, previa autorizzazione regionale, nel limite delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e dei principi in materia di contenimento della spesa per il personale.

Il comma 3 proroga al 30 aprile 2007 le disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 273 del 2005. In particolare, tale articolo, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2006 dell'autorizzazione, già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, per l'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato in deroga alle disposizioni recanti il divieto di tali assunzioni per il triennio 2005-2007. In proposto osserva che la relazione di accompagnamento del Governo precisa che la ratio della norma di proroga risiede nella necessità di consentire il perfezionamento delle procedure concorsuali esperite dal Ministero degli affari esteri per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, già avviate in base all'autorizzazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, tramite l'utilizzo delle somme stanziate per il 2006. Dette procedure concorsuali hanno infatti subito un ritardo in seguito a un ricorso giurisdizionale amministrativo, che dovrebbe essere definito prima della fine del corrente mese di gennaio 2007. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2007 le graduatorie dei concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire le assunzioni previste dalla legge finanziaria per il 2007. Al riguardo evidenzia la situazione di difficoltà nella quale si trova tale Corpo a seguito dell'abrogazione della leva obbligatoria. Il comma 5 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, i direttori degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. Il comma 6 prevede che, come per il 2006, anche per l'anno 2007 i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 svolgeranno le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che ha adeguato la struttura degli albi, e le relative prove di accesso, al citato riordino dell'istruzione universitaria.

L'articolo 2, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine previsto dal comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 per le denunce dei pozzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290 e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il comma 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale prevista dal Regolamento (CE) n. 1148 del 2001. Tale termine, non indicato nel predetto Regolamento né in altre fonti interne di rango primario, era stato sinora fissato e prorogato in via amministrativa. Il comma 3 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell'influenza aviaria. Il comma 4 estende a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE dall'articolo 7-bis  del decreto-legge n. 1 del 2001, e nel contempo ne proroga la istituzione al 31 dicembre 2007.

Il comma 5 proroga dal 5 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 il termine per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217. Al riguardo fa presente che tale proroga si è resa necessaria in considerazione delle difficoltà incontrate dagli operatori nell'espletare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa; in particolare, si stima che circa il 50 per cento delle aziende interessate non sarebbero in grado di ottemperare nei termini. Osserva inoltre che tale proroga si è resa necessaria anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di «fabbricante».

L'articolo 3, al comma 1, prevede la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007. Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Esso in particolare differisce il termine indicato per il perfezionamento della fase della progettazione preliminare, che costituisce il riferimento per l'individuazione degli interventi prioritari. Il comma 3 dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli, conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio. In proposito evidenzia che le finalità di tale disposizione sono individuate nella necessità di evitare che il venir meno dell'efficacia di tali verbali di concordamento in assenza di un decreto di esproprio comporti pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali interessate. Il comma 4 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga alcuni fra i termini previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 per il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici. Il comma 2 dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, sia sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma. Il comma 3 proroga la vendita dei prodotti farmaceutici, fitoterapici ed omeopatici, prodotti prima del 31 dicembre 2005 e non recanti il nome commerciale del prodotto in caratteri Braille, fino alla data di scadenza riportata sulle confezioni. Contestualmente, si prevede, a tutela dei non vedenti, che le aziende produttrici e distributrici forniscano, sollecitamente, le confezioni conformi alla normativa vigente alle farmacie o punti vendita sprovvisti che ne facciano richiesta. Al riguardo osserva che l'applicazione letterale del decreto-legge n. 87 del 2005, di cui si prevede la proroga in questione, comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1o gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e prodotti, fabbricati anteriormente al 31 dicembre 2005. Le nuove norme sono pertanto finalizzate, da un lato, ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e, dall'altro, a tutelare i pazienti non vedenti. Conseguentemente, il decreto consente che, fino alla loro scadenza, le confezioni siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri  Braille e, al tempo stesso, obbliga le aziende produttrici a rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti. Il comma 4 estende al 2007 l'applicazione del «tetto» di incremento del 20 per cento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese.

L'articolo 5, al comma 1, proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La proroga viene disposta sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2007.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA), meglio nota con l'acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

L'articolo 6, al comma 1, proroga al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi stipulati con l'INPS ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge finanziaria per il 2004, al fine di ultimare la procedura di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana, previsti dalla legge n. 137 del 2001. Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. Il comma 4 estende ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento previsto dall'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale norma è collegata all'ingresso nell'Unione europea, che era imminente al momento dell'emanazione del decreto-legge, della Bulgaria e della Romania, avvenuta il 1o gennaio 2007. A partire da tale data, infatti, i cittadini di questi due Paesi, che usufruivano del programma di protezione fino al 2006, ne sarebbero stati esclusi in quanto non più cittadini extracomunitari. Il comma 5 dispone il mantenimento in bilancio, per il 2007, delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero non impegnate entro il 31 dicembre 2006, ai fini della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE). Il comma 6 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006 e disponibili in bilancio, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per gli aeroporti. Il comma 7 fissa al 1o febbraio 2007 la decorrenza degli effetti derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, concernente il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

Il comma 8 fissa al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l'emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge finanziaria per il 2006. La norma dispone inoltre che, in  caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge finanziaria 2007, ossia alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi. L'articolo 7, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Conclude osservando come nessuna delle proroghe contenute nel decreto-legge in esame afferisca a deleghe legislative, evidenziando al riguardo come il Governo abbia sostanzialmente accolto i rilievi, formulati nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, lo scorso 29 giugno 2006, del decreto-legge in materia di proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. In tale seduta era stata sottolineata la necessità che il Governo evitasse di introdurre, nei decreti-legge, proroghe di norme di delega o nuove deleghe al Governo.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) condivide preliminarmente le riflessioni del relatore in ordine all'assenza di disposizioni, nel decreto-legge in esame, volte a prorogare norme di delega, su cui esprime il proprio compiacimento. Fa quindi presente che il Comitato per la legislazione, appena riunitosi, ha approvato un parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo. Al riguardo osserva che la prima condizione afferisce alla necessità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 sia in quanto l'uso della fonte legislativa non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato, sia in quanto il comma 423 della legge finanziaria per il 2007 reca una disposizione sostanzialmente analoga. Osserva quindi che la seconda condizione è volta a prevedere che la norma di cui all'articolo 6, comma 4, vada inserita all'interno del testo unico in materia di immigrazione, a cui è riferita. Conclude riservandosi di presentare emendamenti al decreto-legge in esame.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), intervenendo a nome del proprio gruppo, rileva come il contenuto del decreto-legge in esame si caratterizzi, rispetto ad analoghi provvedimenti emanati in passato, per un contenuto meno disomogeneo e disarticolato. Per questa ragione il suo gruppo potrebbe decidere di assumere una posizione astensionistica. Evidenzia tuttavia la presenza di alcune disposizioni di proroga rispetto alle quali esprime la propria contrarietà, quale ad esempio il comma 1 dell'articolo 1, in materia di personale universitario in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale che, pur volte a porre rimedio a situazioni di emergenza, non prevedono in alcun modo ipotesi di soluzioni stabili. Esprime quindi la propria contrarietà in ordine alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, che estende al 2007 l'applicazione del cosiddetto «tetto» di incremento del 20 per cento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché sul comma 2 dell'articolo 5 che proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore di disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA). Si riserva quindi di presentare emendamenti al decreto in esame.

Franco RUSSO (RC-SE) apprezza preliminarmente lo sforzo di omogeneizzazione del contenuto del decreto-legge in esame da parte del Governo, soprattutto in considerazione della difficoltà di razionalizzare una materia così articolata quale è la proroga di termini. Osserva inoltre come nessuna delle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo afferisca a deleghe legislative. Esprime tuttavia perplessità in ordine al comma 6 dell'articolo 6, che autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006 e disponibili in bilancio. Si tratta di una disposizione che non prevede proroga di termini legislativi e che pertanto non ritiene collocata correttamente nel corpo del provvedimento. Esprime ulteriori perplessità in relazione  ad altre disposizioni che intervengono su norme di rango subordinato a quello legislativo. Dichiara quindi di condividere l'osservazione svolta dal deputato Zaccaria in ordine alla opportunità che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, che modifica il testo unico sull'immigrazione, sia riferita direttamente allo stesso testo unico. In proposito osserva che la finalità dei testi unici è quella di accorpare e quindi rendere leggibile la legislazione su una specifica materia, fonalità che sarebbe vanificata dalla disposizione in questione che verrebbe a collocarsi all'esterno del testo unico di riferimento.

Luciano VIOLANTE, presidente, dopo aver dichiarato di condividere l'osservazione dei deputati Zaccaria e Russo in ordine alla opportunità di riferire la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, al testo unico sull'immigrazione, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 15 di oggi, martedì 16 gennaio 2007. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi alle 17.

La seduta termina alle 10.30.


 

 

 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 

TESTO AGGIORNATO AL 17 GENNAIO 2007

 

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 17.05.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta odierna.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che, in considerazione dell'elevato numero di emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati e dei tempi a disposizione, si riserva di effettuare la relativa valutazione di ammissibilità nel corso dell'esame. Avverte inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti 1.12 Sgobio e gli emendamenti 6.8 e 6.10 Di Gioia. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 Boscetto. Invita al ritiro degli emendamenti 1.2 e 1.3 Boscetto, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.4 Giovanardi. Invita al ritiro degli emendamenti 1.5 e Licandro. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.6 Boscetto, sugli identici emendamenti 1.7 Giovanardi e 1.8 Boscetto. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.9 Crisci e 1.10 Adenti. Invita al ritiro degli identici emendamenti 1.11 Adenti e 1.12 Sgobio, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.2 Boscetto, 2.3 Zucchi, 2.4 Boscetto, 2.5 Zucchi, 2.6, 2.7 e 2.8 Boscetto. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 2.9 Tolotti. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.10 Cota, 2.11 e 2.12 Boscetto, 2.13 Zucchi, 2.14 Marinello, 2.15 e 2.16 Zucchi, 2.17 Marinello, 2.18 Zeller, 3.1, 3.2 e 3.3 Boscetto, 3.4 Conte e 3.5 Boscetto. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 3.01 Cota e sull'emendamento 4.1 Boscetto. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 4.2 Zaccaria, 4.3 Lusetti e 4.4 Boscetto. Esprime parere contrario 4.5 Benedetti Valentini, e 4.6 Boscetto. Invita al ritiro degli emendamenti 4.7 Adenti, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 Boscetto, sugli identici emendamenti 5.4 Benedetti Valentini e 5.5 Boscetto, nonché sull'emendamento 5.6 Boscetto. Invita al ritiro dell'emendamento 5.7 Tolotti, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.150, 6.2 e 6.3 Boscetto. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4 Lulli. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.5 Boscetto. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.6 Zaccaria. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 6.7 Ronconi e 6.9 Ruggeri. Invita al ritiro degli identici emendamenti, 6.11 Ruggeri e 6.12 Giovanardi, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.13 Boscetto, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.14 Lulli e parere contrario sugli emendamenti 6.15 e 6.16 Marinello, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21 Boscetto nonché sugli emendamenti 6.22 Giovanardi e 6.23 Boscetto. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 6.24 Zaccaria. Invita al ritiro degli emendamenti 6.25 e 6.26 Bressa, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.27 Boscetto. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.200 Fabris. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 6.500 e 6.501. Invita al ritiro dell'emendamento 6.28 Baldelli, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.29 Boscetto. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 6.30 Maran ed esprime parere contrario sull'emendamento 6.31 Adenti. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.32 Adenti e 6.50 Fundarò. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 6.33 Boato. Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.34 Marinello e 6.35 Adenti. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 6.36, 6.37 e 6.38 Giovanelli. Invita al ritiro degli emendamenti 6.39 e 6.40 Margiotta, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 6.41 Giovanardi e 6.42 Adenti. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.43 Marinello e si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 6.44 Brugger. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.45 Crisci e 6.46 Adenti. Invita al ritiro degli emendamenti 6.47, 6.48 Adenti,  avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 6.49 Adenti. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 6.51 D'Alia e sull'articolo aggiuntivo 6.01 Adenti. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03 e 6.04 Osvaldo Napoli. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Dis. 1.1, Dis. 1.2 e Dis. 1.3 del Governo, ritenendo al riguardo opportune alcune precisazioni da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere conforme a quello del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.1 fa presente che esso, come altri emendamenti da lui presentati, è volto a sopprimere una disposizione del decreto legge in esame che reca una norma di natura sostanziale e non una proroga di termini. Fa altresì presente di aver presentato ulteriori emendamenti volti a modificare diversi termini di proroga ritenuti incongrui rispetto agli obiettivi che si prefiggono di realizzare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 Boscetto.

Carlo GIOVANARDI (UDC) illustra il proprio emendamento 1.4 volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1 che sospende fino al 30 giugno 2007 le procedure concorsuali destinate al rinnovo degli incarichi di direttori degli istituiti del CNR. Al riguardo ritiene che tale disposizione, oltre a presentare profili di dubbia costituzionalità in quanto volta ad interferire nell'attività di un Ente autonomo, non presenta a proprio avviso profili di necessità ed urgenza.

La Commissione respinge l'emendamento 1.4 Giovanardi.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) sottoscrive l'emendamento 1.5 Licandro osservando che esso è volto a prorogare le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei direttori degli istituiti del CNR fino al riordino dello stesso ente.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento 1.5 Licandro sottoscritto dal deputato Zaccaria.

La Commissione concorda.

Gabriele BOSCETTO (FI) chiede che il relatore fornisca puntuali spiegazioni in ordine ai pareri espressi sugli emendamenti in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.6 Boscetto e gli identici emendamenti 1.7 Giovanardi e 1.8 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti 1.9 Crisci e 1.10 Adenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.9 Crisci, e 1.10 Adenti, sottoscritto dal deputato Boato.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 1.11 Adenti e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 2.3 Zucchi e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento 2.4 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 2.5 Zucchi e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 2.9 Tolotti e lo ritira.

Roberto COTA (LNP), illustra il proprio emendamento 2.10 volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge in esame che attribuisce al Commissario straordinario del Governo per la BSE compiti in materia di emergenze sanitarie. Al riguardo ritiene che tale disposizione sia volta solo a prevedere un incarico ben remunerato.

Marco BOATO (Verdi) rileva che i compiti attribuiti a tale Commissario si estendono a diverse emergenze sanitarie.

La Commissione con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.10 Cota, 2.11 e 2.12 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 2.13 Zucchi e lo ritira.

Donato BRUNO (FI) sottoscrive gli emendamenti 2.14 Marinello e lo ritira.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 2.18 Zeller e lo ritira.

Donato BRUNO (FI) sottoscrive gli emendamenti 2.17 Marinello e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2. Boscetto.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il proprio emendamento 3.3 osservando che esso è volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge in esame che reca una norma di natura sostanziale.

La Commissione respinge l'emendamento 3.3 Boscetto.

Donato BRUNO (FI) sottoscrive l'emendamento 3.4 Conte e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento 3.5 Boscetto.

Roberto COTA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 3.01 volto a prorogare il termine di presentazione delle domande volte a definire la posizione tributaria dei soggetti danneggiati dall'alluvione del Piemonte del 1994.

Marco BOATO (Verdi) condivide il principio sotteso all'articolo aggiuntivo in esame.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 3.01 Cota.

La Commissione concorda.

La Commissione respinge l'emendamento 4.1 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 4.3 Lusetti

La Commissione approva gli identici emendamenti 4.2 Zaccaria, 4.3 Lusetti e 4.4 Boscetto.

Donato BRUNO (FI) sottoscrive l'emendamento 4.5 Benedetti Valentini e lo ritira.

La Commissione respinge l' emendamento 4.6 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 4.7 Adenti e lo ritira.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il proprio emendamento 5.1 volto a sopprimere l'articolo 5 del decreto legge in esame che reca una proroga ritenuta ingiustificata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 Boscetto.

Donato BRUNO (FI) sottoscrive l'emendamento 5.4 Benedetti Valentini e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 5.5 e 5.6 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 5.7 Tolotti e lo ritira.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il proprio emendamento 6.1, volto a sopprimere l'articolo 6 che reca solo residualmente proroga di termini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.1, 6.150, 6.2 e 6.3 Boscetto.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 6.4 Lulli.

La Commissione approva l'emendamento 6.4 Lulli sottoscritto dal deputato Boato.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il suo emendamento 6.5, sottolineando come anche il Comitato per la legislazione, nel parere reso alla Commissione, abbia sollevato rilievi critici nei confronti della norma che l'emendamento tende a sopprimere.

Luciano VIOLANTE, presidente, precisa che i rilievi del Comitato per la legislazione sono riferiti essenzialmente alla circostanza per cui l'articolo 6, comma 4, disciplina una materia compresa nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Franco RUSSO (RC-SE) conferma che, come segnalato dal presidente, il Comitato per la legislazione si è limitato a proporre che la norma in discorso sia riformulata come novella al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Gabriele BOSCETTO (FI) dichiara di non giudicare pienamente soddisfacente la soluzione prospettata dal deputato Franco Russo in quanto, a suo avviso, il problema centrale risiede nel fatto che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, non contiene la proroga di un termine legislativo.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea le difficoltà che incontra la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, che deve essere condotta alla stregua delle varie materie ricomprese in un provvedimento che, come quello all'esame della Commissione, non contiene solo proroghe di termini legislativi.

Franco RUSSO (RC-SE), pur giudicando comprensibili le preoccupazioni espresse dal collega Boscetto, e ritenendo che si possa invitare il Governo a tenerne conto, reputa esaurienti le considerazioni svolte dal presidente. Ritiene altresì che si possa invitare il Governo a tenere conto delle indicazioni del Comitato per la legislazione relative alla rubrica dell'articolo 6.

La Commissione respinge l'emendamento 6.5 Boscetto. Approva quindi l'emendamento Zaccaria 6.6.

Carlo GIOVANARDI (UDC) sottoscrive l'emendamento Ronconi 6.7 e lo ritira.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Ruggeri 6.9 e 6.11, e li ritira.

Carlo GIOVANARDI (UDC) sottoscrive l'emendamento Ronconi 6.12 e lo ritira.

Gabriele BOSCETTO (FI) illustra il suo emendamento 6.13, spiegando come, anche in tal caso, non si comprendano le ragioni che hanno indotto ad inserire nel provvedimento in esame la norma che l'emendamento mira a sopprimere. Sottolinea altresì come l'estrema eterogeneità di provvedimenti come quello in esame presenti problematiche anche più complesse di quelle che è dato riscontrare in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, premesso che nelle passate legislature si è spesso registrato un ricorso eccessivo ai cosiddetti decreti «proroga termini», mentre il provvedimento all'esame delle Commissione ha una portata tutto sommato limitata, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.13, in considerazione del fatto che la norma, che esso mira a sopprimere, è  volta a favorire le imprese italiane nella competizione internazionale.

Gabriele BOSCETTO (FI), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 6.13.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Lulli 6.14.

La Commissione approva l'emendamento Lulli 6.14.

Donato BRUNO (FI) sottoscrive gli emendamenti Marinello 6.15 e 6.16 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boscetto 6.17 e 6.18.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiede che gli emendamenti 6.19 e 6.20 Boscetto siano accantonati al fine di essere esaminati al termine della seduta.

La Commissione concorda. Respinge quindi l'emendamento Boscetto 6.21.

Carlo GIOVANARDI (UDC) illustra il suo emendamento 6.22, teso a differire gli effetti dell'entrata in vigore di alcune previsioni contenute nel regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, che, a detta degli agenti della circolazione, non trovano riscontro nella normativa primaria e che hanno suscitato proteste e ricorsi in sede giurisdizionale da parte di tutti gli operatori del settore. Ricorda inoltre di aver affrontato questo problema con il Ministro Bersani e fa presente che, nella passata legislatura, lo stesso ISVAP aveva adottato un regolamento assai più equilibrato.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone di accantonare l'emendamento Giovanardi 6.22 nonché gli emendamenti Boscetto 6.23 e Zaccaria 6.24 vertenti su identica materia, al fine di esaminarli più attentamente al termine della seduta.

Marco BOATO (Verdi) ritiene giusto valutare talune delle preoccupazioni espresse dal collega Giovanardi. Osserva peraltro come la disposizione che si intende emendare incida sull'efficacia di un regolamento emanato da un'autorità amministrativa indipendente. Si dichiara pertanto d'accordo con la proposta di accantonamento.

Gabriele BOSCETTO (FI) ritira il suo emendamento 6.23.

La Commissione concorda con la proposta di accantonamento degli emendamenti Giovanardi 6.22 e Zaccaria 6.24.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Bressa 6.25 e 6.26 e li ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 6.27.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) e LI CAUSI (Pop-Udeur) sottoscrivono l'emendamento Fabris 6.200.

Luciano VIOLANTE, presidente, propone l'accantonamento dell'emendamento Fabris 6.200.

La Commissione concorda.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, illustra il suo emendamento 6.500, che mira a prorogare alcune disposizioni a favore dei lavoratori portuali.

La Commissione approva l'emendamento 6.500 del relatore.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, illustra il suo emendamento 6.501, contenente una deroga al divieto di istituzione di nuovi corsi di laurea previsto dalla legge finanziaria per il 2007.

La Commissione approva l'emendamento 6.501 del relatore.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento Baldelli 6.28 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Boscetto 6.29.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Maran 6.30 e Adenti 6.31 e li ritira.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) illustra l'emendamento Adenti 6.32, di cui è firmatario, volto a prorogare alcune misure in favore dell'area terremotata della valle del Belice.

Marco BOATO (Verdi) osserva innanzitutto che l'emendamento Fundarò 6.50 ha contenuto sostanzialmente identico a quello in esame: pertanto lo sottoscrive, lo riformula al fine di renderlo anche formalmente identico all'emendamento Adenti 6.32 e chiede che siano posti in votazione unitamente. Ripercorre quindi le proroghe di disposizioni in materia succedutesi nel corso della passata legislatura.

La Commissione approva gli identici emendamenti Adenti 6.32 e Fundarò 6.50, come riformulato dal deputato Boato.

Marco BOATO (Verdi) illustra il suo emendamento 6.33, volto ad abrogare due norme contenute in due precedenti decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», e segnatamente l'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e l'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51. L'emendamento fa espressamente rivivere le disposizioni abrogate da quelle testé citate, che contenevano alcuni divieti relativi a crudeltà nei confronti degli animali, con particolare riguardo all'allevamento delle oche e dei visoni.

Cinzia DATO (Ulivo) sottoscrive l'emendamento Boato 6.33.

Carlo GIOVANARDI (UDC) chiede di sapere se l'emendamento sia teso esclusivamente a reintrodurre il divieto di pratiche crudeli nei confronti degli animali, ovvero reintroduca ulteriori oneri in capo agli allevatori, che nella scorsa legislatura si era ritenuto di abrogare in quanto eccessivi.

Marco BOATO (Verdi) ribadisce quanto affermato circa il contenuto normativo della sua proposta emendativa.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Boato 6.33.

La Commissione approva l'emendamento Boato 6.33.

Luciano VIOLANTE, presidente, osserva che l'emendamento Boato 6.33 presenta un contenuto normativo che non appare perfettamente configurabile come proroga di un termine legislativo.

Marco BOATO (Verdi) ribadisce che il suo emendamento incide su disposizioni a suo tempo inserite in provvedimenti di proroga di termini legislativi, ciò che, a suo avviso, non rende configurabile una estraneità di materia dell'emendamento rispetto al provvedimento in esame. Osserva peraltro che la Commissione ha già approvato l'emendamento in questione.

Luciano VIOLANTE, presidente, dopo aver sottolineato la flessibilità che caratterizza le procedure in sede referente, osserva che l'ammissibilità dovrebbe essere valutata alla stregua delle materie su cui verte il provvedimento in esame, e non su quelle di precedenti provvedimenti, seppur analoghi.

Carlo GIOVANARDI (UDC) sottolinea che, diversamente da quanto affermato poc'anzi dal presentatore, l'emendamento Boato 6.33 fa rivivere un complesso di norme che impongono agli allevatori obblighi tali da comprometterne irreparabilmente l'attività. Osserva altresì come le  norme che sono fatte rivivere contengano persino un termine, entro cui compiere alcuni adempimenti, che risulta già decorso.

Marco BOATO (Verdi) dichiara di voler approfondire le questioni poste, da ultimo, dal deputato Giovanardi, ai fini di una eventuale riformulazione della norma nel corso dell'esame in Assemblea. Insiste peraltro perché non si esamini nuovamente un emendamento già approvato.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) osserva che il testo risulta comunque essere ampiamente modificato rispetto a quello esaminato dal Comitato per la legislazione.

Franco RUSSO (RC-SE), pur concordando con il deputato Boato sul merito del suo emendamento 6.33, condivide quanto affermato dal collega Zaccaria circa la distanza che esiste tra il testo esaminato dal Comitato per la legislazione e quello che risulterà dall'esame degli emendamenti.

Luciano VIOLANTE, presidente, apprezzate le circostanze, ritiene che la questione potrà essere approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento Marinello 6.34 e lo ritira.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Adenti 6.35 e lo ritira.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) illustra il suo emendamento 6.36, che riformula aggiungendo, dopo le parole «non si considerano», le seguenti: «fino al 31 dicembre 2007». Spiega quindi che numerosi enti locali hanno fatto ricorso, negli anni passati, alle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico degli enti locali; l'emendamento mira ad evitare che, fino appunto al 31 dicembre 2007, che tali istituzioni siano sottoposte ai vincoli del patto di stabilità interno.

Felice BELISARIO (IdV) dichiara di astenersi sull'emendamento Giovanelli 6.36, come riformulato dal presentatore.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 6.36, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 6.36 ( nuova formulazione).

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) ritira i suoi emendamenti 6.37 e 6.38.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive gli emendamenti Margiotta 6.39 e 6.40 e li ritira.

Carlo GIOVANARDI (UDC) illustra il suo emendamento 6.41, facendo presente che l'istituzione delle nuove province di cui trattasi aveva registrato un'amplissima convergenza in Parlamento e che su di essa hanno concordato, a livello locale, tutti i partiti. Spiega quindi che la proposta emendativa sia volta a rendere operativa una disposizione legislativa vigente.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA riconosce che la questione posta dal deputato Giovanardi è fondata, ma fa presente che il Governo ha incontrato non poche difficoltà sul punto anche sotto il profilo della ammissibilità. Si rimette pertanto alla Commissione.

Sesa AMICI (Ulivo),relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.41 Giovanardi.

La Commissione approva l'emendamento Giovanardi 6.41.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento 6.42 e lo ritira.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento Marinello 6.43 e lo ritira.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) ritira l'emendamento Brugger 6.44, di cui è firmatario.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Crisci 6.45.

La Commissione approva l'emendamento Crisci 6.45.

Luciano VIOLANTE, presidente, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Crisci 6.45, risultano assorbiti gli emendamenti Adenti 6.46 e 6.49.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) ritira l'emendamento Adenti 6.47, di cui è firmatario.

Marco BOATO (Verdi) sottoscrive l'emendamento Adenti 6.48 e lo ritira.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 6.51 e lo ritira.

Vito LI CAUSI (Pop-Udeur) ritira l'articolo aggiuntivo Adenti 6.01, di cui è firmatario.

Gabriele BOSCETTO (FI) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Osvaldo Napoli 6.02, 6.03 e 6.04 e li ritira.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA illustra gli emendamenti del Governo Dis. 1.1 e Dis. 1.2, fornendo chiarimenti al riguardo.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Dis.1.1 e Dis.1.2 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Dis 1.1 e Dis. 1.2 del Governo.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA ritira l'emendamento Dis.1.3. del Governo.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che la Commissione deve esaminare gli emendamenti accantonati nel corso dell'esame.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira l'emendamento 1.5 Licandro da lui sottoscritto.

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.01 Cota e sugli emendamenti 6.19 e 6.20 Boscetto nonché 6.22 Giovanardi.

Roberto ZACCARIA (Ulivo) ritira l'emendamento Fabris 6.200, da lui sottoscritto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 3.01 Cota, gli emendamenti 6.19 e 6.20 Boscetto nonché gli emendamenti 6.22 Giovanardi e 6.24 Zaccaria.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.20.


 


 

ALLEGATO

Decreto-legge 300/2006. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Boscetto.

 

Al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 30 aprile 2007.

1. 2. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2008.

1. 3. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Sopprimere il comma 5.

1. 4. Giovanardi, D'Alia, Ronconi.

 

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Fino al riordino del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, dì cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica, e sono prorogate le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

1. 5. Licandro.

 

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.

1. 6. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Al comma 5, sopprimere le parole: sono sospese, fino a: tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

  1. 7. Giovanardi, D'Alia, Ronconi.

 

Al comma 5, sopprimere le parole: sono sospese, fino a: tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

  1. 8. Boscetto, Santelli.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2007 con le seguenti: anno 2008.

1. 9. Crisci.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del  citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.

1. 10. Adenti.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

6-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 cosi come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 4.

  1. 11. Adenti, Satta.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

6-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971 cosi come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal previsto comma 2 e che concorre alla professionalizzazione delle F.F. A.A. ai sensi del successivo comma 4.

  1. 12. Sgobio, Vacca, Licandro, Satta.

 

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 31 ottobre 2007.

2. 1. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2007 con le seguenti: 30 novembre 2007.

2. 2. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima dell'entrata, in vigore della presente legge.

2. 3. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

 

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.

2. 4. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 16 dicembre 2007 e le parole: 50.000 con le seguenti: 115.000.

2. 5. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 16 gennaio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.

2. 6. Boscetto, Santelli.

 

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: 16 gennaio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.

2. 7. Boscetto, Santelli.

 

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: 17 gennaio 2007 con le seguenti: 17 febbraio 2007.

2. 8. Boscetto, Santelli.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3, il fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2007 di 7 milioni di euro, ed il Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementato per il medesimo anno 2007 di 20 milioni di euro.

2. 9. Tolotti.

 

Sopprimere il comma 4.

2. 10. Cota Stucchi.

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2007, con le seguenti: 30 novembre 2007.

2. 11. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 31 agosto 2007.

2. 12. Boscetto, Biancofiore, Bertolini, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere relativo, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella, C della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: disposizioni in materia di agricoltura aggiungere la seguente: e pesca.

2. 13. Zucchi, Franci, Servodio, Brandolini.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: 1o gennaio 2007 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2008.

2. 14. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito con modifiche dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 le parole: 1o gennaio 2007 sono sostituite dalle parole: 1o gennaio 2008.

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: disposizioni in materna di agricoltura aggiungere: e pesca.

2. 15. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

2. 16. Zucchi, Servodio, Franci, Brandolini.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano dal 1o gennaio 2008.

2. 17. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

5-bis. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

2. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

ART. 3.

Al comma l, sostituire le parole: 31 maggio 2007, con le seguenti: 30 marzo 2007.

3. 1. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Al comma l, sostituire le parole: 31 maggio 2007, con le seguenti: 30 aprile 2007.

3. 1. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

Sopprimere il comma 3.

3. 3.Boscetto.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

3. 4.Gianfranco Conte.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.

3. 5.Boscetto, Santelli.

 

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

1. Per i contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2003.

3. 01.Cota, Stucchi.

 

 

 

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.

4. 1.Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 2.

  4. 2.Zaccaria, Franco Russo.

 

Sopprimere il comma 2.

  4. 3.Lusetti, Dato.

 

Sopprimere il comma 2.

  4. 4.Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 4.

4. 5.Benedetti Valentini, Bocchino.

 

Al comma 4, aggiungere, infine, le parole: e 2008.

4. 6.Boscetto, Santelli.

 

Aggiungere, infine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 689 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «, 2005 e 2006.

4. 7.Adenti, Morrone.

 

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 1.

5. 2.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2007, con le seguenti: 31 maggio 2007.

5. 3.Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 2.

  5. 4.Benedetti Valentini, Bocchino.

 

Sopprimere il comma 2.

  5. 5.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.

5. 6.Boscetto, Santelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nel comma 224 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «la riduzione di», sono aggiunte le seguenti: «autovetture ed»;

b) le parole: «dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati», sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della rottamazione senza sostituzione che esclude l'acquisto di un altro veicolo nuovo o usato,.

5. 7.Tolotti.

 

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 1.

6. 150.Boscetto, Santelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 e seguenti: 31 gennaio 2007.

6. 2.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 gennaio 2009.

6. 3.Boscetto, Santelli.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» aggiungere le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».

6. 4.Lulli.

 

Sopprimere il comma 4.

6. 5.Boscetto.

Sopprimere il comma 4 con il seguente: all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

6. 6.Zaccaria, Franco Russo.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto del Ministro delle Comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10.

(Disposizioni Finali).

In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presento decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas, per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle Comunicazioni del 23 dicembre 2003.

  6. 7.Ronconi, Mereu.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto dei Ministro delle Comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10.

(Disposizioni Finali).

In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presente decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas, per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle ComunicazionI del 23 dicembre 2003.

  6. 8.Di Gioia.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al decreto del Ministro delle Comunicazioni 12 maggio 2006, dopo l'articolo 9 aggiungere:

Art. 10.

(Disposizioni Finali).

In deroga a quanto previsto dalla tabella b) dell'allegato 1 al presente decreto, per i settori dell'energia elettrica e del gas,  per invii omologati in aree extraurbane, continuano ad applicarsi le tariffe di cui all'allegato m) alla delibera del Ministero delle Comunicazioni del 23 dicembre 2003.

  6. 9.Ruggeri.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «a seguito dei relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, il termine di cui al comma 15-bis è prorogato ai 31 dicembre 2008.

  6. 10.Di Gioia.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «a seguito dai relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, il termine di cui al comma 15-bis è prorogato al 31 dicembre 2008.

  6. 11.Ruggeri.

 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 6 dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «a seguito dei relativi rinnovi» aggiungere: «a far data dal 1o gennaio 2009.

Conseguentemente, i1 termine di cui al comma 15-bis è prorogato al 31 dicembre 2008.

  6. 12.Ronconi, Mereu.

 

Sopprimere il comma 5.

6. 13.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dell'ICE.

6. 14.Lulli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguent:

5-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola: «2006» è sostituita dalla seguente: «2007».

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 15. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81 è sostituito dal seguente: «1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: «derivanti dalla, pesca in acque dolci e dalla piscicoltura; 

b) al punto 8, le parole: «derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: «in acque dolci».

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 16. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

 

Sopprimere il comma 6.

6. 17.Boscetto.

 

Al comma 6, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 marzo 2007.

6. 18.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 6, dopo le parole: Ministro dei trasporti, il quale individua aggiungere le seguenti: e autorizza.

6. 19.Boscetto, Santelli.

 

Al comma 6, aggiungere, infine le parole: e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti nel decreto predetto.

6. 20.Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 7.

6. 21. Boscetto, Santelli.

 

Al comma 7, sostituire le parole da: derivanti dalla pubblicazione fino a entrata in vigore, con le seguenti: dell'articolo 4 del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse.

6. 24.Zaccaria, Franco Russo.

 

Al comma 7, sostituire le parole: 1o febbraio 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.

6. 22.Giovanardi.

 

Al comma 7 sostituire le parole: 1o febbraio 2007 con le seguenti: 31 gennaio 2007.

6. 23.Boscetto, Santelli.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti degli acquirenti di immobili da costruire coinvolti in situazioni di crisi, al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono appartate le modifiche seguenti:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi  del secondo comma, dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo é determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.»;

c) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto.»

6. 25.Bressa.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine indicato al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti degli immobili da costruire, è prorogato di dodici mesi.

6. 26.Bressa.

 

Sopprimere il comma 8.

6. 27.Boscetto, Santelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato.

6. 200.Fabris, Fluvi.

 

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2007 con le seguenti: 28 febbraio 2007.

6. 29.Boscetto, Santelli.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, è prorogato al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali».

6. 500.Il Relatore.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fanno eccezione i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento del primo ciclo di corsi di laurea triennali già istituiti e non ancora terminati».

6. 501.Il Relatore.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 1 comma 749 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire le parole della lettera d) con le seguenti:

al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2007».

Conseguentemente, sopprimere la lettera e) e alla lettera g) capoverso «4»:

sostituire il primo periodo con i seguenti: A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con  riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine del 31 marzo 2007. Le forme pensionistiche danno comunicazione alla COVIP dei predetti adeguamenti secondo le istruzioni impartite dalla stessa.»;

al secondo periodo sostituire le parole: «a tali adesioni» con le seguenti: «a tali nuove adesioni» e sopprimere le parole: «ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),».

6. 28.Baldelli, Santelli.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalla citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.».

6. 30.Maran.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, le parole «venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque anni».

8-ter. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d'uso delle frequenze radio preesistenti e rilasciate all'esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) hanno durata di trentacinque anni.»

6. 31.Adenti.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002,  n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, determinato in due milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. 32.Adenti, Li Causi.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, determinato in due milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  6. 50. (nuova formulazione)Boato.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

8-ter. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

6. 33.Boato.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bardo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1o luglio 2006 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1o gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-bis, stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226.

6. 34.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 689 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: e 2005 sono sostituite dalle seguenti: , 2005 e 2006.

6. 35.Adenti, Morrone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142 lettera c), non si considerano, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267. Nel calcolo del rispetto dell'obiettivo previsto dal comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non va considerata la spesa per il personale in servizio nelle Istituzioni di cui all'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, imputata ai bilanci di tali enti.

6. 36.Giovanelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142 lettera c), non si considerano fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267. Nel calcolo del rispetto dell'obiettivo previsto dal comma 198 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, non va considerata la spesa per il personale in servizio nelle Istituzioni di cui all'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267, imputata ai bilanci di tali enti.

6. 36 (Nuova formulazione). Giovanelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il comma 561 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

6. 37.Giovanelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 31 della legge n. 289 del 2002, al comma 14 la parola: dieci è sostituita dalla seguente: quindici ed all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: decennale è sostituita dalla parola: quindicennale.

6. 38.Giovanelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 8; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tale fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

6. 39.Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettera a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. 40.Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di  Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.

6. 41.Giovanardi.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori a1 gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.

6. 42.Adenti, Morrone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano dal 1o gennaio 2008.

6. 43.Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2006 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2007.

6. 44.Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.

6. 45.Crisci.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008.

6. 46.Adenti, Li Causi, Morrone.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.

6. 47.Adenti, Li Causi, Morrone.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori».

6. 48.Adenti.

 

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008.

6. 49.Adenti, Li Causi, Morrone.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma , determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 50.Fundarò, Lion, Piazza.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma , determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 51.D'Alia, Lucchese.

 

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Tutela degli investimenti).

1. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.

6. 01.Adenti, Li Causi, Morrone.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: di rispettiva competenza inserire la seguente frase: I suddetti dati sono trasmessi dai Comuni attraverso l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia(ANCI).

dopo le parole: Ministero dell'interno inserire le parole: d'intesa con la conferenza unificata.

6. 02.Osvaldo Napoli.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

È soppresso il comma 561 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 03.Osvaldo Napoli.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «locali e regionali inserire: attraverso le proprie Associazioni rappresentative.

dopo le parole: Ministero dell'interno inserire le parole: d'intesa con la Conferenza Unificata.

6. 04.Osvaldo Napoli.

 

All'articolo unico del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 1 della legge 28 novembre 2005 n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Dis. 1.1.Il Governo.

 

All'articolo unico del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico», come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 ottobre 2006, n. 269, le parole «entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2007».

Dis. 1.2.Il Governo.

 

All'articolo unico del disegno di legge, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Dis. 1.3.Il Governo.


 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 

TESTO AGGIORNATO AL 18 GENNAIO 2007

 


SEDE REFERENTE

 

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Francesco Bonato, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Giampaolo D'Andrea e per la giustizia Luigi Manconi.

La seduta comincia alle 16.10.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2007.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in considerazione dell'elevato numero di proposte emendative presentate e dei tempi a disposizione, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla prossima settimana, si era riservato di effettuare la valutazione di ammissibilità dei diversi emendamenti nel corso del relativo esame. Ricorda inoltre che, durante tale esame, numerosi emendamenti, che presentavano problemi di criticità sotto il profilo della loro ammissibilità, sono stati ritirati dai presentatori al fine di essere eventualmente ripresentati in Assemblea. Alcuni emendamenti ed un articolo aggiuntivo sono stati invece approvati dalla Commissione, confluendo nel testo sul quale è stato richiesto il parere alle competenti Commissioni. A seguito di una ulteriore riflessione su tali proposte emendative, maturata successivamente alla loro votazione, fa presente l'opportunità di espungere le parti più problematiche, sotto il profilo dell'ammissibilità, del testo risultante dall'esame degli emendamenti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 gennaio 2007). Si tratta, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dei commi 1-bis ed 1-ter, risultanti dall'approvazione degli emendamenti Dis 1.1 e Dis 1.2, in quanto recanti proroghe di termini di deleghe legislative, nonché, al testo del decreto-legge, all'articolo 6, dei commi 3-bis, 8-ter  ed 8-octies, risultanti rispettivamente dall'approvazione degli emendamenti 6.4, 6.501 e 6.36 (nuova formulazione). Al riguardo fa presente l'esistenza di precedenti nei quali è stato votato il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea su un testo modificato rispetto a quello risultante dall'esame degli emendamenti. Avverte infine che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il prescritto parere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti. Al fine di consentire un'attenta valutazione di tali pareri, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.40.

 

Sesa AMICI (Ulivo), relatore, dichiara di condividere la proposta formulata dal Presidente Violante.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) invita a tenere in debita considerazione i pareri espressi dalle competenti Commissioni, in particolare dalla Commissione Ambiente. Dichiara inoltre di non condividere il contenuto del comma 8-novies dell'articolo 6 in quanto a proprio avviso va contro l'obiettivo di razionalizzazione degli enti territoriali. Invita inoltre a considerare il parere della XIV Commissione, che contiene una significativa osservazione che invita la I Commissione, con riferimento all'articolo 5, comma 2, a valutare l'opportunità di individuare gli strumenti appropriati al fine di assicurare piena e tempestiva attuazione alle direttive 2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE, in modo da rimuovere le ragioni per cui sono state avviate le relative procedure di infrazione.

Marco BOATO (Verdi) fa presente che l'osservazione della XIV Commissione, evidenziata dal deputato Benedetti Valentini, è riferita al testo originario del decreto-legge e non attiene alle modifiche apportate dalla I Commissione. Illustra quindi una ipotesi di riformulazione dei commi 8-sexies ed 8-septies dell'articolo 6, risultanti dall'approvazione del proprio emendamento 6.33, al fine di sottoporla al relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, chiede al deputato Boato chiarimenti in ordine a tale ipotesi di emendamento, invitando lo stesso a valutare l'opportunità di prevedere una proroga più congrua del relativo termine.

Marco BOATO (Verdi) chiarisce la portata di tale proposta e, dopo aver sottolineato comunque che un eventuale emendamento dovrebbe essere presentato dal relatore, ritiene che il termine di proroga potrebbe essere fissato al 31 luglio 2008.

Sesa AMICI (Ulivo) relatore, presenta inoltre l'emendamento 6.1000 (vedi allegato 8) volto a riformulare i commi 8-sexies e 8-octies dell'articolo 6, risultanti dall'approvazione dell'emendamento 6.33.

Oriano GIOVANELLI (Ulivo) condivide la proposta del Presidente Violante di espungere le parti da lui indicate, dichiarandosi consapevole della problematica ammissibilità recata dai relativi emendamenti. Con riferimento al comma 8-octies dell'articolo 6, risultante dall'approvazione del proprio emendamento 6.36 (nuova formulazione), fa presente che esso era volto ad evitare che numerosi enti locali, che hanno fatto ricorso, per la gestione dei loro servizi, alle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico degli enti locali, siano sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno. Si tratta di un problema di grande rilevanza politica che riguarda numerose amministrazioni locali, e sul quale invita il Governo a porre la dovuta attenzione.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea la necessità che il testo sul quale viene conferito il mandato al relatore a riferire in Assemblea non presenti aspetti problematici sotto il profilo della ammissibilità degli emendamenti approvati, tali da indurre il Presidente della Camera intervenire in merito. Avverte tuttavia la Commissione che si farà interprete presso lo  stesso Presidente della Camera della rilevante questione che riguarda il diverso regime di ammissibilità, in ordine alla presentazione degli emendamenti, che esiste tra la Camera e il Senato. Poiché i criteri applicati alla Camera sono ispirati a maggior rigore e severità, si verifica, in molte occasioni, che proposte emendative dichiarate inammissibili presso questo ramo del Parlamento siano dichiarate ammissibili e approvate nel corso dell'esame al Senato.

La sostanziale assenza al Senato di limiti rigorosi in ordine all'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge ed ai relativi disegni di legge di conversione mette in discussione lo stesso principio del bicameralismo perfetto. Al riguardo osserva infatti che, seppure il procedimento legislativo è lo stesso, tale diverso regime di ammissibilità si ripercuote negativamente sulla funzione di rappresentanza dell'elettorato da parte dei deputati. Fa quindi presente che, qualora la Commissione dovesse convenire in ordine alla proposta di espunzione delle disposizioni da lui indicate, evidenzierà al Presidente della Camera le rilevanti questioni politiche contenute nelle parti del testo che eventualmente saranno espunte.

Avverte, quindi, che porrà in votazione l'emendamento 6.1000 del relatore e quindi la proposta di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge con le modifiche da lui proposte.

I deputati Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), Roberto COTA (LNP) e Italo BOCCHINO (AN) dichiarano il proprio voto di astensione.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 6.1000 e delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del provvedimento in esame con le modifiche proposte dal Presidente Violante. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

 


 


ALLEGATO 8

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 

 


EMENDAMENTI

 

Sostituire i commi 8-sexies e 8-septies con i seguenti:

8-sexies. L'articolo 39-bis, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3, lettera a), le parole «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;

c) al comma 3, la lettera b) è soppressa.

8-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante in conseguenza dell'abrogazione e delle modificazioni disposte dal comma 8-sexies.

6. 1000.Il relatore.


 

 


Esame in sede consultiva

 


Comitato per la legislazione

 

Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 


Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franco RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le Riforme istituzionali, Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 9.15.

 

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(C. 2114 - Governo).

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

 

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, relatore, illustra i contenuti del decreto-legge, che riproduce una pratica ormai consueta degli ultimi anni, quasi a cadenza semestrale, di proroga di termini in scadenza. Ricorda peraltro come, in precedenti occasioni analoghe, i contenuti dei decreti si si siano notevolmente dilatati nel corso dell'iter parlamentare, soprattutto al Senato. A suo avviso, il fenomeno dei decreti cosiddetti mille-proroghe investe in modo ampio i rapporti tra Governo e Parlamento, ma ancor più i rapporti tra Esecutivo e Pubblica amministrazione, i cui settori premono per il differimento di termini legislativi che gli stessi apparati burocratici spesso non sono stati in grado di rispettare.

Con specifico riferimento al testo in esame, l'aspetto maggiormente critico risulta essere la riproduzione di una disposizione già contenuta nel disegno di legge finanziaria nonché, in via generale, il mancato coordinamento con la legislazione vigente. Al riguardo, richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sul fatto che talune patologie dei provvedimenti esaminati dal Comitato potrebbero probabilmente essere prevenute mediante una più approfondita fase istruttoria degli schemi normativi in seno all'esecutivo. Ricorda peraltro l'impegno assunto dal Ministro Chiti di monitorare la trasmissione al Parlamento delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, nonché sull'analisi tecnico-normativa, di cui invece il Comitato rileva la frequente assenza, circostanza che sarebbe opportuno evidenziare anche in via formale, invitando il Governo a porvi rimedio.

Illustra quindi la proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2114 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti; a tale finalità non sono comunque riconducibili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 e nel comma 4 dell'articolo 6, rispettivamente concernenti le procedure espropriative e l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri;

interviene, agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 8, su materie già oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), rispettivamente, al comma 423, ed ai commi 916 e 918-920; circostanza cui deriva, in un caso, una mera riproduzione di norma già esistente e, nell'altro caso, modifiche indirette a norme entrate in vigore in tempi recentissimi;

reca inoltre disposizioni che, in via diretta o indiretta, incidono su fonti normative di rango non legislativo (articolo 2, comma 2, articolo 4, comma 2, articolo 6, comma 7);

interviene, all'articolo 6, comma 4, con modifica non testuale, su una disposizione contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, contraddicendo così la natura unitaria e tendenzialmente completa dello strumento normativo rappresentato dal «testo unico»;

reca, all'articolo 6, una rubricazione dell'articolo non pienamente rispondente al suo contenuto, che non si limita alla proroga di termini;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: 

si sopprima l'articolo 4, comma 2 - volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005 «nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni» - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; peraltro, il comma 423 della legge finanziaria per il 2007 reca già una disposizione sostanzialmente identica;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 4 - che appare ampliare, in maniera non testuale, i compiti del commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con legge n. 49 del 2001 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere a riformulare la disposizione come novella al medesimo decreto legge n. 1;

analogamente, all'articolo 6, comma 4 - che estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale della norma contenuta nel citato testo unico;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 7 - ove si dispone il differimento degli «effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di esplicitare l'obiettivo di differire l'entrata in vigore dell'articolo 4 del regolamento citato e delle connesse disposizioni, che andrebbero peraltro specificamente menzionate.»

Franco RUSSO, presidente, concorda sulle valutazioni espresse dal relatore e, accogliendone il suggerimento, annuncia l'intenzione di indirizzare al Presidente della Camera una lettera con la quale segnalare la frequente assenza, a corredo dei provvedimenti esaminati dal Comitato, della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione e della relazione sull'analisi tecnico-normativa, che priva le Commissioni e quindi il Comitato per la legislazione di uno strumento fondamentale, benchè non obbligatorio, ai fini dello svolgimento di una adeguata istruttoria.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, segnala altresì l'esigenza di rafforzare il richiamo al coordinamento delle fonti normative, soprattutto quando si interviene su testi unici, dal momento che si rischia di pregiudicare quei valori di reperibilità delle norme e di unitarietà e completezza della disciplina che dovrebbero appunto contraddistinguere i testi unici medesimi.

Gaspare GIUDICE, dopo aver sottolineato la problematicità connessa all'esame di un provvedimento già adesso assolutamente eterogeneo, e che probabilmente si arricchirà di ulteriori contenuti in sede parlamentare, non può non rilevare l'inopportunità di talune disposizioni che non hanno alcuna attinenza con la finalità di prorogare termini. Si riferisce, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3 ed al comma 4 dell'articolo 6, già indicati dal relatore, nonché all'articolo 7, il cui comma 6 - nell'autorizzare l'ENAC ad utilizzare le risorse di parte corrente per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti - non risponde ad una logica di mero differimento di termini di legge. Attesa la delicatezza del provvedimento,  deve constatare con rammarico la sopravvenuta assenza del rappresentante del Governo, e pertanto propone di rinviare la deliberazione del parere alla seduta già programmata per il giorno 17 gennaio, cui potrebbe nuovamente partecipare un esponente dell'Esecutivo.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA ritiene che le considerazioni dell'onorevole Giudice potrebbero suggerire al relatore una riformulazione del parere, al fine di inserire un'osservazione volta ad evidenziare la presenza di disposizioni che, lungi dal determinare proroghe di termini, hanno carattere sostanziale.

Dopo che anche Gian Luca GALLETTI ha sottolineato l'esigenza che il parere dia conto degli elementi più delicati del provvedimento, Roberto ZACCARIA, relatore, rileva l'esigenza di procedere a deliberare il parere nella seduta odierna, al fine di consentire alla Commissione di merito di prenderne tempestivamente visione e di adeguarsi ad esso, eventualmente approvando appositi emendamenti che egli stesso si riserva di presentare. Concorda con il Presidente in ordine all'opportunità di rendere più incisivo il richiamo al rispetto del carattere unitario dei testi unici, trasformando in termini di condizione il rilievo concernente l'articolo 6, comma 4, mentre non ritiene di discostarsi dalla costante giurisprudenza del Comitato per quando concerne le valutazioni sull'omogeneità dei decreti legge recanti proroghe di termini legislativi. Illustra quindi nuovamente la proposta di parere, come riformulata:

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2114 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti; a tale finalità non sono comunque riconducibili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 e nel comma 4 dell'articolo 6, rispettivamente concernenti le procedure espropriative e l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri;

interviene, agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 8, su materie già oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), rispettivamente, al comma 423, ed ai commi 916 e 918-920; circostanza cui deriva, in un caso, una mera riproduzione di norma già esistente e, nell'altro caso, modifiche indirette a norme entrate in vigore in tempi recentissimi;

reca inoltre disposizioni che, in via diretta o indiretta, incidono su fonti normative di rango non legislativo (articolo 2, comma 2, articolo 4, comma 2, articolo 6, comma 7);

interviene, all'articolo 6, comma 4, con modifica non testuale, su una disposizione contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, contraddicendo così la natura unitaria e tendenzialmente completa dello strumento normativo rappresentato dal «testo unico»;

reca, all'articolo 6, una rubricazione dell'articolo non pienamente rispondente al suo contenuto, che non si limita alla proroga di termini;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: 

si sopprima l'articolo 4, comma 2 - volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005 «nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni» - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; peraltro, il comma 423 della legge finanziaria per il 2007 reca già una disposizione sostanzialmente identica;

si riformuli la disposizione dell'articolo 6, comma 4 - che estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - al fine di intervenire con modifica testuale sulla norma contenuta nel citato testo unico.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 4 - che appare ampliare, in maniera non testuale, i compiti del commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con legge n. 49 del 2001 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere a riformulare la disposizione come novella al medesimo decreto legge n. 1;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 7 - ove si dispone il differimento degli «effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di esplicitare l'obiettivo di differire l'entrata in vigore dell'articolo 4 del regolamento citato e delle connesse disposizioni, che andrebbero peraltro specificamente menzionate.»

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.05.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Luigi Manconi.

La seduta comincia alle 10.20.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, rileva come il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, composto da 6 articoli (oltre a quello relativo all'entrata in vigore), disponga la proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 6, comma 1, il quale, novellando l'articolo 181, comma 1, lettera a), del Testo unico sulla protezione dei dati personali - per i soli trattamenti di dati sensibili da parte di soggetti pubblici iniziati prima del 1o gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Codice) - proroga dal 31 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.

Si tratta di dati e operazioni per il cui trattamento la legge specifica la sola finalità di rilevante interesse pubblico e che non potrebbero altrimenti essere trattati in assenza di espressa disposizione di legge.

Lo stesso Garante della privacy, con Provvedimento del 30 giugno 2005, ha ammonito sulla illiceità di un eventuale prosecuzione del trattamento da parte dei soggetti pubblici in assenza della proroga.

Si ricorda, infine, che quella in esame è solo l'ultima di una serie di proroghe del termine indicato, che il Codice della privacy aveva inizialmente fissato al 30 settembre 2004.

Sottolinea quindi come rientri altresì nella competenza della Commissione giustizia il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge, introdotto nel corso dell'esame in Commissione Affari costituzionali.

La nuova disposizione, segnatamente, intende prevedere un nuovo termine per l'adozione dei decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili, in riferimento alla riforma dell'ordinamento giudiziario.

La disposizione vigente prevede che il Governo è delegato ad adottare i predetti decreti legislativi, entro centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di riforma dell'ordinamento giudiziario.

La modifica apportata dalla Commissione Affari costituzionali individua tale termine nel 31 luglio 2007.

Evidenzia peraltro come il termine dei centoventi giorni risulti scaduto per tutti i decreti legislativi emanati, per cui formalmente non si tratta di una proroga di un termine, bensì della fissazione di un nuovo termine per l'esercizio di una delega legislativa (sia pure limitata alla disciplina transitoria, al coordinamento nonché all'abrogazione di norme incompatibili relative alla riforma dell'ordinamento giudiziario).

Sottolinea inoltre come il termine del 31 luglio 2007 corrisponda alla cessazione del termine di sospensione di efficacia del decreto legislativo n. 160 del 2006 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), disposta dalla legge n. 269 del 2006.

Conclusivamente osserva che, mentre appare essere condivisibile la proroga di  termini di cui all'articolo 6, comma 1, in materia di tutela della riservatezza, suscita perplessità la scelta di intervenire su termini di esercizio di delega già scaduti, secondo quanto previsto dal comma 1-ter introdotto nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione a seguito dell'approvazione di un emendamento. Tale perplessità è rafforzata dalla circostanza che si è scelto lo strumento della conversione in legge di un decreto-legge per fissare un nuovo termine per l'esercizio di una delega già scaduta.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2), sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla I Commissione.

Enrico BUEMI (RNP) ritiene inaccettabile che sia utilizzato lo strumento della conversione in legge di un decreto-legge per fissare un nuovo termine per l'esercizio di una delega legislativa scaduta. Chiede quindi al relatore di riformulare il parere, trasformando l'osservazione in una condizione, in difetto preannunciando il proprio voto contrario.

Manlio CONTENTO (AN) concorda con la richiesta dell'onorevole Buemi, ritenendo improprio l'uso della decretazione d'urgenza. Sottolinea, peraltro, il comportamento singolare del Governo il quale, con la fissazione del nuovo termine per l'esercizio di una delega legislativa disposta nella precedente legislatura, determinerebbe la reviviscenza di principi e criteri direttivi allora aspramente criticati dall'attuale maggioranza.

Sebastiano NERI (Misto-MpA) ritiene inappropriato il ricorso al decreto-legge, evidenziando come esso non costituisca l'unico strumento normativo utilizzabile in caso di urgenza. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritiene che rientri nelle prerogative del Parlamento l'utilizzazione del decreto-legge nel caso di specie.

Erminia MAZZONI (UDC) concorda con le considerazioni dell'onorevole Contento, associandosi alla richiesta di riformulazione del parere da esso formulata e preannunciando, in difetto, il voto contrario del proprio gruppo

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) preannuncia il proprio voto di astensione.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, alla luce del dibattito svolto riformula la propria proposta di parere, trasformando l'osservazione in condizione (vedi allegato 3)

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.20.



 

ALLEGATO 2

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo)

 

 


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;

rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;

espresse perplessità sul conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.


 

 


ALLEGATO 3

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo)

 


PARERE APPROVATO

 

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;

rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;

sottolineata l'opportunità di non procedere al conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 1-ter.

 


 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, con riferimento ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento, rileva in primo luogo che, per quel che concerne la proroga anche per l'anno 2007 della disposizione, già prevista in passato, che prevede che un terzo dei costi del personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sia escluso da limite massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali, di cui all'articolo 1, comma 1, appare opportuno venga chiarito se la reiterata proroga di tale disposizione, configurabile come un allentamento di una norma di presidio volta al contenimento delle spese di personale delle università, possa interferire con i complessivi obiettivi di contenimento della spesa per il pubblico impiego, formulati presumibilmente sulla base della normativa vigente, comprensiva della suddetta norma di presidio. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, che proroga i termini per il pagamento dei debiti di natura contributiva e di natura tributaria, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se l'interesse del 2,5 per cento previsto dal decreto-legge n. 262 del 2006 continui ad applicarsi ai versamenti dei debiti contributivi in scadenza nel 2007. In caso di mancata applicazione di tali interessi si determinerebbe, infatti, una riduzione delle entrate previste a legislazione vigente. Rileva inoltre che non risultano chiari il procedimento e i parametri in base ai quali è stata effettuata la quantificazione dell'onere di 50.000 euro recata dal testo e dalla relazione tecnica. Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 3, pone l'onere derivante dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2005, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. Al riguardo, chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo a far fronte agli interventi disposti dal presente articolo, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto di vista meramente formale, la quantificazione in termini puntuali dell'onere in misura pari a 50.000 euro sembra non corrispondere pienamente a quanto affermato dalla relazione tecnica, che definisce tale onere nella misura indicata sulla base di criteri prudenziali. Appare pertanto opportuno che il Governo si pronunci sulla ipotesi di configurare il predetto onere in termini di previsione piuttosto che di limite di spesa. Ricorda poi che l'articolo 2, comma 4, dispone che i compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) siano estesi a tutte le emergenze zootecniche e siano prorogati al 31 dicembre 2007. In proposito, sotto il profilo della quantificazione dell'onere, appare necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla compatibilità del limite di spesa previsto dalla norma a fronte di un ampliamento dei compiti del Commissario  straordinario. Sotto il profilo della copertura finanziaria, la norma pone l'onere derivante dalla proroga dei compiti del Commissario straordinario del Governo per l'emergenza conseguente alla BSE, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. Al riguardo, chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni per le quali l'onere derivante dalla proroga e dall'estensione dell'ambito di competenze rimesse al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, ancorché presumibilmente limitata al 31 dicembre 2007, sia qualificato come permanente. Inoltre, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 2, comma 3, rileva l'opportunità che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui si provvede l'utilizzo a garantire l'attuazione delle nuove misure previste, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2, comma 5, che differisce al 31 luglio 2007 il termine per effettuare le iscrizioni nei due registri dei fertilizzanti previsti dalla normativa vigente in attuazione degli obblighi comunitari, rileva come andrebbe escluso che, per effetto del rinvio in esame, possano crearsi le premesse per un inadempimento della disciplina comunitaria da parte dello Stato italiano. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, al quale dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi del programma statale di edilizia urbana dell'area di Napoli di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione, tenuto conto dei possibili effetti finanziari negativi a carico dell'erario segnalati dalla relazione illustrativa, andrebbero acquisiti più dettagliati elementi di valutazione volti a confermare l'idoneità della norma in esame ad escludere il prodursi dei richiamati effetti. Con riferimento all'articolo 4, comma 1, che proroga dal 4 gennaio al 15 maggio 2007 il termine entro il quale dovranno essere emanati i decreti e i regolamenti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 per il riordino degli organismi pubblici, tenuto conto che a tale ultima disposizione erano ascritti risparmi di spesa nella misura di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame, al fine di escludere che la stessa possa determinare una riduzione dei risparmi originariamente previsti. Per quel che concerne l'articolo 4, comma 4, sottolinea la necessità di una conferma circa la neutralità finanziaria della norma che stabilisce un tetto massimo di incremento dei diritti riscossi dalle camere di commercio, tenuto conto che la misura di tali diritti dovrebbe essere fissata in relazione al fabbisogno finanziario dei predetti enti, i quali risultano ricompresi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento all'articolo 6, comma 2, il quale autorizza il Ministero dell'economia a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi previsti dall'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) con le società alle quali è stata affidata l'istruttoria delle domande di indennizzo presentate dai soggetti richiedenti i benefici per i cittadini e le imprese operanti nei territori della ex-Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, chiede al rappresentante del Governo di confermare la mancanza di effetti finanziari, dal momento che la norma che ha introdotto la possibilità di stipulare gli accordi richiamati prevedeva una copertura di 2 milioni di euro annui nel 2004 e nel 2005, mentre la successiva proroga (articolo 1, comma 594, della legge n. 266 del 2005) non recava alcuna autorizzazione di spesa. Con riferimento all'articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che anche i cittadini di  Stati membri dell'Unione europea che si trovino in situazione di gravità ed attualità di pericolo possano partecipare al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, chiede di acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione circa la congruità delle risorse attualmente previste, in base alla legislazione vigente, a far fronte al complesso degli oneri connessi all'applicazione del programma di assistenza ed integrazione sociale, anche in considerazione dell'ampliamento dei beneficiari previsto con la norma in esame. Ricorda inoltre che l'articolo 6, comma 5, dispone che le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005, il quale ha previsto uno stanziamento di sei milioni annui per il 2004 ed il 2005 per la costituzione di sportelli unici all'estero, con finalità di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, non impegnate al 31 dicembre 2006, siano mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto per il commercio estero. Le relative risorse sono state iscritte in bilancio nel capitolo 8330 - u.p.b. 5.2.3.7 - dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Dal rendiconto 2005 e dal bilancio 2006 risulta che le predette risorse costituivano residui di stanziamento. Nel bilancio 2007, a seguito del riordino delle amministrazioni centrali dello Stato disposto dal decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le predette risorse sono gestite dal capitolo 7490 - u.p.b. 4.2.3.5 - dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale. Al riguardo, chiede di acquisire elementi informativi da parte del Governo circa la consistenza delle risorse autorizzate dalla citata legge n. 56 del 2005 che risultano effettivamente disponibili in quanto non impegnate alla data del 31 dicembre 2006. Osserva come la norma introduca una deroga al regime ordinario in base al quale le somme stanziate per spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Si prefigura inoltre una deroga al principio di annualità del bilancio e alle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che hanno posto un limite alle riassegnazioni all'entrata, attribuendo a tale limitazione effetti positivi per i saldi di finanza pubblica. Si ricorda peraltro che il legislatore, in altre occasioni, ha previsto analoghe deroghe, provvedendo soltanto in pochi casi alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Osserva inoltre come risulti necessario, al fine di verificare che la destinazione delle somme in questione in favore dell'ICE, prevista dalla norma, sia conforme alla natura di parte capitale degli stanziamenti, acquisire più dettagliate indicazioni riguardo alle nuove specifiche finalità di spesa. Chiede inoltre di precisare se la deroga in questione sia suscettibile di determinare effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento; in tal caso, i richiamati effetti dovrebbero essere oggetto di corrispondente compensazione. Con riferimento infine all'articolo 6, comma 6, che autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente iscritte nel bilancio, derivanti da trasferimenti statali ed inerenti all'anno 2006, per far fronte a spese di investimento negli aeroporti, appare necessario acquisire un chiarimento, da parte del Governo, in ordine alla compatibilità della disposizione - che consente di utilizzare risorse di parte corrente iscritte nel bilancio dell'ENAC - rispetto ai vincoli di spesa stabiliti dalla legge finanziaria 2005 per una serie di enti pubblici fra i quali l'ENAC. Ricorda in particolare l'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, in base al quale, nel triennio 2005-2007, la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (e puntualmente individuate in un apposito elenco allegato alla legge) non può superare il limite del 2 per cento  rispetto alle previsioni del precedente anno. La disposizione in esame potrebbe determinare effetti onerosi qualora fosse intesa come derogatoria rispetto al predetto vincolo di spesa. Non risulta inoltre chiaro se gli effetti in questione siano circoscritti al solo 2007, atteso che la norma non precisa il periodo entro il quale effettuare le spese di investimento cui sono destinate le disponibilità di bilancio.

Il sottosegretario Mario LETTIERI chiede un rinvio dell'esame, al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. Osserva comunque che la disposizione introdotta dal comma 5 dell'articolo 6, prevedendo il mantenimento in bilancio per l'anno 2007 di risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, risponda a finalità di razionalizzazione e non comporti effetti negativi per i saldi di finanza pubblica. Anche su tale aspetto si riserva in ogni caso di fornire ulteriori elementi di approfondimento.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11.10.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.40.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio scorso.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta di ieri erano state avanzate numerose richieste di chiarimento al rappresentante del Governo. Si sofferma in particolare sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, nella quale, a fronte di un onere che appare limitato al solo anno 2007, si prevede una copertura finanziaria permanente.

Il sottosegretario Mario LETTIERI deposita alcuni elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta di ieri (vedi allegato).

Lino DUILIO, presidente, considerato che la I Commissione ha approvato nella seduta di ieri alcuni emendamenti al testo del decreto-legge, ritiene opportuno che la Commissione si esprima sul testo del provvedimento come modificato dagli emendamenti direttamente per l'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


 

ALLEGATO

A.C. 2114. Disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante «proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

 


DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

 

ART. 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

Comma 1 (Esclusione, per un terzo, ai fini del raggiungimento del tetto massimo delle spese per il personale universitario delle spese relative al personale in convenzione con SSN): al riguardo, ancorché la norma possa configurarsi come un indubitabile «allentamento di una norma di presidio», come ritenuto dalla Commissione, si ritiene che la stessa, di fatto, non interferisce con i complessivi obiettivi di contenimento della spesa per pubblico impiego, in quanto lascia comunque invariata la consistenza del fondo di finanziamento ordinario delle Università, anche in forza della clausola di invarianza, presente nell'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 97/2004, in sostanza si limita a una modalità più favorevole di computo del limite del 90 per cento.

 

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

Comma 3 (Settore avicolo: debiti contributivi: differimento infrannuale della 1a e 2a rata nel 2006 e della 3a e 4anel 2007; versamenti tributari: differimento pagamento totale ovvero parziale (1a di 4 rate) con interessi al 16 gennaio): al riguardo, premesso che su dette rate si applica l'interesse di differimento del 2,5 per cento previsto dall'articolo 2, comma 116, del decreto legge 262/2006, considerato in via prudenziale un costo di approvvigionamento del 3 per cento annuo, dalla disposizione deriva l'onere indicato di circa 50.000 euro.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rappresenta quanto segue:

Al riguardo si precisa che gli adempimenti tributari sospesi per effetto dell'articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2005, e che la disposizione in esame fissa al 31 gennaio 2007, sono quelli (dichiarativi e di altra natura) diversi dai versamenti delle imposte e, pertanto, tale differimento non comporta effetti sul bilancio dello Stato.

Comma 4 (Estensione ad altre emergenze e proroga dei compiti del Commissario straordinario BSE): con riferimento a quanto richiesto dalla Commissione in ordine alla compatibilità del limite di spesa previsto dalla disposizione a fronte di un ampliamento dei compiti del Commissario, si fa presente che per i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400/1988, vengono stabiliti, in attuazione della predetta disposizione, compensi in misura fissa ed omogenea a prescindere dai compiti ad essi attribuiti. Pertanto il maggior onere va riferito alla proroga dell'attività in questione fino al 31 dicembre 2007. L'ampliamento di funzioni della figura del Commissario straordinario non comporta -nel termine annuale previsto - un aumento dello stanziamento ipotizzato, avendo il Commissario soprattutto compiti di coordinamento amministrativo degli uffici ministeriali operativi.

Per quanto riguarda la clausola di copertura finanziaria effettivamente può essere limitata all'anno 2007. Per quanto riguarda la disponibilità finanziaria della autorizzazione di spesa utilizzata, si rappresenta che la stessa presenta la necessaria capienza in quanto le risorse ivi previste non sono state utilizzate per mancanza di assenso da parte della Commissione Europea.

Comma 5 (proroga l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti): si rinvia a quanto formulato dal Ministero delle Politiche agricole con la nota 1654 del 15 gennaio 2007 circa l'insussistenza di alcun onere finanziario per eventuali sanzioni comunitarie, atteso che il Regolamento CE n. 2003/2003 non fissava alcun termine per l'istituzione di tali registri e che mai la Commissione ha sollevato problemi in materia.

La proroga non può comportare alcun onere finanziario neanche per eventuali sanzioni comunitarie, considerato che il Regolamento (CE) n. 2003/2003, non fissava alcun termine per l'istituzione di tali Registri e che mai la Commissione ha sollevato problemi in materia. L'adempimento comunque è già in corso e viene rinviato solo di pochi mesi.

 

ART. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

Comma 3 (Conservazione efficacia accordi su indennità di esproprio anche in caso di «accessione invertita): a prescindere da eventuali successivi approfondimenti, si rappresenta che tale norma ha la specifica finalità di evitare oneri finanziari connessi ad una caducazione degli effetti dei concordamenti bonari e come tale, la disposizione presa a se stante non solo non comporta oneri ma anzi comporta effetti finanziari positivi in termini di minor spesa.

 

ART. 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

Comma 1 (Proroga termine per la razionalizzazione degli organismi collegiali): con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione in esame si fa presente che la stessa si limita a prorogare la data di soppressione degli organismi oggetto della riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Infatti, i risparmi di spesa realizzabili in attuazione della suindicata disposizione restano garantiti dal comma 5 della disposizione stessa i cui termini di scadenza non risultano variati. Peraltro l'articolo in esame fa espressamente salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio.

Comma 4 (proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio): fermo restando la fuoriuscita delle Camere di commercio dal sistema di tesoreria unica, si osserva che la programmazione delle funzioni e attività non riconducibili direttamente a obblighi di legge da svolgere da parte delle Camere di commercio stesse, tiene necessariamente conto delle risorse disponibili. In tal senso la proroga della disposizione non comporta effetti finanziari in quanto peraltro si tratta di risorse già non scontate in precedenti esercizi finanziari.

 

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

Comma 2 (Proroga convenzioni Mef con l'INPS per istruttoria e definizione procedure indennizzo profughi dalmati e istriani): la norma non genera alcun onere finanziario, atteso che trattasi di mera proroga formale di accordi già sottoscritti per la cui esecuzione risultano allocati nello stato di previsione del Ministero dell'Economia (cap 7256) residui sia di stanziamento sia già impegnati ammontanti a euro 103.649.865.

Comma 4 (Ampliamento soggettivo della possibilità di accesso a programmi di protezione sociale anche per cittadini membri dell'U.E): l'articolo consente la partecipazione ai programmi di assistenza di cui all'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998 anche dei cittadini comunitari che si trovino in situazione «di gravità ed attualità di pericolo». Al riguardo, si fa presente, che il finanziamento dei programmi in parola avviene in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili, secondo le modalità stabilite da un Comunicato del competente Ministro per le pari opportunità (v. da ultimo il Comunicato 20 gennaio 2006, n. 7), che annualmente stabilisce, nell'ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, il tetto massimo delle risorse destinate agli enti locali per l'attuazione dei programmi di assistenza, nonché la quota massima di cofinanziamento statale dei singoli programmi proposti al Ministero dagli enti locali in base alle istruzioni e alla modulistica previste dal medesimo comunicato.

L'estensione soggettiva della previsione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 non incide sulla spesa sia perchè attualmente i programmi sono rivolti in misura rilevante proprio ai neocomunitari (rumeni e bulgari) che fino adesso ne godevano, sia perché i programmi di assistenza non attribuiscono diritti soggettivi perfetti, ma sono realizzabili nella misura e nei limiti delle risorse stanziate e che non subiscono alcun incremento con la disposizione in oggetto.

Comma 5 (Mantenimento in bilancio risorse per costituzione sportelli unici all'estero): recante la riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del Commercio internazionale delle risorse autorizzate con la legge n. 56 del 2005 e finalizzate, tramite l'ICE, alla costituzione degli sportelli unici all'estero. La conservazione di tali fondi autorizzati dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 56 del 2005 si ritiene assentibile, tenuto conto che la spesa non reca effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo stata già considerata nel tendenziale e trattandosi di residui di conti capitale, per i quali la deroga dalle norme di contabilità si sostanzia solo nell'allungamento di un anno dei termini di conservazione.

Comma 6 (Consente all'ENAC l'utilizzazione di risorse di parte corrente relative al 2006 per spese di investimento): relativamente alla richiesta di chiarimenti formulata nella nota dei Servizi, si fa presente che la norma in oggetto, predisposta in analogia all'articolo 1, comma 582, della legge 266/2005, prevede l'utilizzazione delle risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti relativi al 2006, risultate disponibili nell'anno medesimo. Pertanto, nel 2007 il limite del 2 per cento di spesa non potrà essere superato rispetto all'anno precedente come peraltro indicato nella relazione illustrativa, la quale precisa che, per l'analogo comma 582 sopracitato, l'ENAC ha provveduto ad ottemperare ad obblighi derivanti da impegni assunti nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.


 

 


 

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)
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Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 13.35.

 

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2112, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi.

Il decreto-legge si compone di 7 articoli, i quali recano la proroga di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative, relative ad un ambito piuttosto ampio e diversificato di materie.

L'articolo 1, comma 1, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, la disposizione secondo cui le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università, che non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, sono ridotte di un terzo, ai fini del computo del predetto limite del 90 per cento, relativamente ai costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Il comma 2 proroga di 5 mesi, dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, le misure previste dal decreto-legge n. 402 del 2001, finalizzate a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, consistenti sostanzialmente nella riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso aziende sanitarie, residenze assistenziali, case di riposo e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il comma 3 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2006 al 30 aprile 2007, il termine entro il quale il Ministero degli Affari esteri può procedere all'assunzione di personale. La disposizione è volta ad assicurare al Ministero degli Affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali per l'assunzione di dirigenti di seconda fascia, già avviate sulla base di una precedente autorizzazione, tramite l'utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2006.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie di un concorso pubblico per l'assunzione di vigili del fuoco svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 5 prevede, fino al riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, il mantenimento in carica dei direttori degli istituti del medesimo CNR, e la sospensione delle procedure concorsuali per il rinnovo dei predetti incarichi.

Il comma 6 proroga dal 2006 al 2007 il termine entro il quale coloro che hanno conseguito la laurea di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università n. 509 del 1999, possono svolgere le prove dei relativi esami di Stato secondo l'ordinamento previgente.

Il comma 1 dell'articolo 2 proroga, dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007, il termine per la denuncia dei pozzi, mentre il comma 2 proroga al 30 giugno 2007 il termine, già fissato all'11 febbraio 2005, per l'iscrizione nella banca dati degli operatori che prendono parte alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Il comma 4 prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

Il comma 5 proroga dal 5 gennaio al 31 luglio 2007 il termine per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti.

L'articolo 3, comma 1, proroga ulteriormente, fino all'emanazione del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, e comunque non oltre il 31 maggio 2007, il termine, precedentemente fissato al 1o gennaio 2007, a partire dal quale avranno effetto le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, di cui al Capo V della Parte II del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla fruibilità dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, concernente il finanziamento delle opere infrastrutturali di attuazione della Convenzione Italia-Francia, relativa alla realizzazione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, prorogando dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 il termine entro il quale la progettazione preliminare delle relative opere stradali deve essere perfezionata, per poter godere di priorità nei finanziamenti.

Il comma 3 stabilisce che gli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione operati in relazione alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dal terremoto del 1980, mantengono la loro efficacia.

La norma è finalizzata a risolvere il contenzioso, ed i potenziali, rilevanti oneri per la pubblica amministrazione, derivanti dall'indirizzo giurisprudenziale recentemente assunto in materia dalla Corte di cassazione, secondo la quale le norme di legge che hanno prorogato l'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza non avrebbero effetto nei casi in cui la scadenza degli originari termini di occupazione avesse già determinato la cosiddetta accessione invertita, vale a dire l'acquisizione della proprietà del fondo su cui un immobile è stato costruito da parte del costruttore del medesimo.

Il comma 4 proroga ulteriormente, 31 dicembre 2005 al 30 aprile 2007, il termine per il completamento degli investimenti per la messa a norma delle strutture ricettive esistenti, nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005.

L'articolo 4, comma 1, proroga ulteriormente, fino al 15 maggio 2007, il termine, previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, entro il quale le commissioni, comitati ed altri organismi collegiali, che non siano oggetto dei provvedimenti di riordino previsti dal medesimo articolo 29, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 223, sono soppressi.

Il comma 2 dispone che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, non venga richiesto il parere obbligatorio del predetto Consiglio sui contratti di servizio e di programma, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005.

La norma è volta a tenere conto dei problemi insorti nell'emanazione del regolamento ministeriale di riordino del Consiglio a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio di Stato, che avrebbero impedito l'espressione dei relativi pareri e, quindi, l'approvazione del contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, e del contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto.

Il comma 3 consente fino alla scadenza del prodotto, e non più solo fino al 31 dicembre 2006, la vendita delle confezioni di prodotti farmaceutici prodotti prima del 31 dicembre 2005, anche se prive dell'indicazione in carattere Braille del nome commerciale del prodotto, resa obbligatoria dal comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005.

Il comma 4 proroga ulteriormente, anche per il 2007, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge n. 580 del 1993, secondo cui l'ammontare del diritto annuale delle camere di commercio, come determinato dal medesimo articolo 18, non può comunque essere superiore al 20  per cento dell'ammontare del diritto, come determinato sulla base della disciplina previgente in materia.

L'articolo 5, comma 1, proroga, fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, e comunque non oltre il 30 giugno 2007, il termine fissato dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto n. 151, per l'avvio del nuovo sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti prevista dal medesimo decreto.

Il comma 2 proroga ulteriormente, dal 31 gennaio al 31 luglio 2007, il termine di applicazione della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale.

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a rinnovare fino al 31 maggio 2007 la convenzione stipulata con l'INPS per l'effettuazione delle procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.

Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine a partire dal quale si applicherà il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg, recato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il comma 4 consente anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea di partecipare ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. La norma appare connessa con il recente ingresso nell'UE di Bulgaria e Romania, paesi da cui provengono molte delle persone interessate ai predetti programmi di assistenza, che si rivolgono alle vittime dei fenomeni di violenza o di grave sfruttamento.

Il comma 5 consente l'utilizzo, in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero, delle risorse finanziarie allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale non impegnate entro il 31 dicembre 2006.

Il comma 6 consente all'Ente nazionale per l'aviazione civile di utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità, riportate nell'avanzo di amministrazione, derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti.

Il comma 8 stabilisce al 30 marzo 2007 il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 266 del 2005, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, la norma prevede che previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge n. 296 del 2006, concernenti la riduzione dei premi INAIL per l'autotrasporto.

L'articolo 7 dispone infine in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3 dell'articolo 2, il quale modifica la disciplina relativa ai debiti contributivi e tributari degli operatori del settore avicolo, recentemente colpiti dalla crisi dell'influenza aviaria.

La disposizione interviene in primo luogo sul pagamento dei debiti contribuitivi di tali soggetti, che erano stati differiti sino al 31 ottobre 2006 dal decreto-legge n. 2 del 2006, e rateizzati in quattro mensilità, comprese nel periodo dal 16 novembre 2006 al 16 febbraio 2007, dal decreto-legge n. 262 del 2006. A tale riguardo si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre  2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007.

In secondo luogo, ed è ciò che attiene direttamente alla competenza della Commissione Finanze, la disposizione differisce ulteriormente, fino al 16 gennaio 2007, la ripresa della riscossione dei tributi dovuti dalle imprese in crisi a seguito dell'influenza aviaria, prevedendo la possibilità di pagare tali somme in quattro rate trimestrali, e stabilendo altresì al 31 gennaio 2007 il termine entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.

Si ricorda a tale proposito che l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005, ha disposto, in favore delle imprese in crisi del settore, la sospensione dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, i quali dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, si segnala il comma 7 dell'articolo 6, il quale fissa al 1o febbraio 2007 la decorrenza degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In particolare la disposizione si riferisce all'articolo 4 del predetto regolamento ISVAP, che istituisce presso l'Istituto il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi aventi residenza o sede legale in Italia.

Il differimento si applica alle disposizioni del regolamento ed a quelle ad esso connesse, che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

Secondo la relazione illustrativa, la previsione è giustificata dalla particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola, che rende necessario posticiparne brevemente gli effetti.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come essa non risulti particolarmente chiara, in specie per quanto riguarda il riferimento alle disposizioni «immediatamente connesse che ne presuppongono l'avvenuta entrata in vigore».

Sottolinea quindi l'esigenza di affrontare, nell'ambito del provvedimento, la problematica concernente le modalità di fruizione dei crediti d'imposta previsti dalla legge n. 388 del 2000 per gli investimenti nelle aree in ritardo di sviluppo, che erano stati oggetto di alcuni emendamenti da lui stesso presentati al disegno di legge finanziaria per il 2007, suggerendo alla Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subodinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

Formula quindi una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 1).

Gioacchino ALFANO (FI) sottolinea come il provvedimento in esame perpetui la pratica, ormai costante, di disporre, ogni anno, la proroga di numerosi termini fissati da disposizioni legislative; a tale riguardo ritiene indispensabile che il Governo compia uno sforzo per distinguere tra le proroghe che risultano davvero indispensabili e quelle che potrebbero invece essere evitate attraverso una più puntuale azione legislativa o amministrativa. Ritiene infatti che il ricorso indiscriminato allo strumento della proroga comporti numerose conseguenze negative, in particolare abituando le pubbliche amministrazioni ed i cittadini chiamati a rispettare determinati termini a fidare in ricorrenti spostamenti dei termini stessi.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere  formulata dal relatore, relativa al termine entro il quale devono essere completati gli investimenti che possono fluire del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ricorda che, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006, è stato approvato un emendamento, da lui stesso presentato, che affronta una tematica analoga, condizionando tuttavia la proroga del termine per la fruizione delle agevolazioni al raggiungimento di una determinata percentuale di realizzazione dell'investimento; a tale riguardo suggerisce l'opportunità di modificare la formulazione dell'osservazione, prevedendo analogamente che la dilazione del termine di completamento degli investimenti sia subordinata al fatto che gli investimenti stessi abbiano raggiunto un determinato stato di avanzamento, ovvero siano stati almeno avviati.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, comprende il senso delle considerazioni svolte dal deputato Alfano in merito all'osservazione di cui alla lettera a), sottolineando tuttavia come il problema che occorre risolvere riguardi anche il fatto che molti investimenti, recenti i requisiti per godere del credito d'imposta previsto dalla legge n. 388, risultano essere stati approvati negli ultimi mesi del 2006, laddove il termine per il completamento degli stessi è attualmente stabilito al 31 dicembre 2006: pertanto, in tali condizioni, è evidente come molti imprenditori abbiano rinunciato ad avviare investimenti che, per fruire della predetta agevolazione, avrebbero dovuto essere completati nel giro di pochissimi mesi.

Gianfranco CONTE (FI) ritiene che la questione sollevata dal deputato Alfano potrebbe essere opportunamente risolta modificando l'osservazione di cui alla lettera a), nel senso di prevedere che il completamento dell'investimento agevolato debba realizzarsi entro tre anni dalla data di accettazione della relativa domanda.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) sottopone al relatore l'opportunità di inserire nella proposta di parere due ulteriori osservazioni, relative a questioni oggetto di suoi emendamenti al decreto-legge.

In primo luogo occorre correggere la formulazione del comma 224 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, chiarendo che il contributo per la rottamazione di autoveicoli immatricolati come euro 0 o euro 1 si riferisce a tutti gli autoveicoli e non solo a quelli per il trasporto promiscuo: appare infatti evidente come l'attuale formulazione della norma sia frutto di un mero errore materiale, che rischia tuttavia di pregiudicare le finalità della disposizione, circoscrivendo al misura agevolativa ad un ambito assai ristretto dia autoveicoli, mancando in tal modo l'obiettivo di facilitare l'innovazione del parco circolante.

Sotto un secondo profilo ritiene opportuno prospettare alla Commissione di merito l'opportunità di finalizzare le maggiori entrate, pari a circa 27 milioni di euro, derivanti dalla disposizione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, che ha differito al 13 gennaio 2007 il termine entro il quale le imprese colpite dalla crisi provocata dall'influenza aviaria potranno effettuare i versamenti tributari già sospesi in loro favore. In particolare, 7 milioni di euro di tali maggiori entrate potrebbero essere destinati ad incrementare il Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi, mentre 20 milioni di euro potrebbero essere destinati ad incrementare gli stanziamenti per le attività connesse al trasferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Antonio BORGHESI (IdV) in riferimento alla considerazioni del deputato Tolotti, chiede maggiori chiarimenti in merito alla proposta di incrementare i fondi per il conferimento delle funzioni catastali ai comuni, ritenendo che le disposizioni recate in merito dalla legge finanziaria del 2007 non debbano comportare una duplicazione, a livello comunale, delle strutture dell'Agenzia del  territorio competenti in materia di catasto.

Passando quindi ad ulteriori considerazioni in merito al decreto-legge, esprime talune perplessità circa la previsione all'articolo 2, comma 3, primo periodo, la quale stabilisce il differimento al 29 dicembre 2006 dell'effettuazione della prima e della seconda rata dei versamenti contributivi sospesi in favore delle imprese colpite dalla crisi dell'influenza aviaria, rilevando come, essendo il decreto-legge entrato in vigore il 28 dicembre del 2006, difficilmente tale norma possa aver sortito effetti concreti nei confronti di tali soggetti.

Con riferimento all'articolo 6, comma 7, che differisce al 1o febbraio 2007 gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP relativo alla disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa, ritiene che una proroga così breve non sia in grado di risolvere i problemi applicativi di tale disciplina, segnalati nella relazione illustrativa per motivare lo slittamento dei relativi effetti.

Gianfranco CONTE (FI) in riferimento alla considerazioni svolte dal deputato Borghesi, ritiene che il posticipo al 29 dicembre 2006 dei versamenti contributivi delle imprese colpite dalla crisi dell'influenza aviaria sia motivato dall'esigenza di evitare che l'agevolazione in favore di tali soggetti comporti uno slittamento dei termini di versamento al 2007, il quale avrebbe determinato l'obbligo contabile di individuare una forma di copertura per le minori entrate finanziarie registratesi nel 2006.

Per quanto riguarda le proposte di integrazione alla proposta di parere avanzate dal deputato Tolotti, ritiene innanzitutto necessario verificare gli effetti finanziari derivanti dall'estensione a tutti gli autoveicoli delle agevolazioni per la rottamazione, ponendoli a confronto con la quantificazione operata dal Governo di tale disposizione in occasione della discussione delle legge finanziaria. Per quanto attiene invece al finanziamento del trasferimento ai comuni delle funzioni catastali, non ritiene utile, in questa fase, incrementare gli stanziamenti previsti allo scopo, sottolineando come la fase di avvio di tale trasferimento comporterà tempi relativamente lunghi, nel corso dei quali non appare necessario prevedere oneri finanziari particolarmente rilevanti.

Relativamente all'osservazione di cui alla lettera b) della proposta di parere, ritiene che la formulazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge risulti sufficientemente chiara, essendo evidentemente finalizzata ad assicurare ai soggetti interessati dall'istituzione del registro degli intermediari assicurativi disciplinato dall'articolo 4 del citato regolamento ISVAP il tempo necessario per compiere le necessarie, connesse formalità.

Francesco TOLOTTI (Ulivo), in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Conte in merito all'estensione a tutti gli autoveicoli dei contributi per la rottamazione previsti dalla legge finanziaria per il 2007, rileva come tale ampliamento determinerà un onere complessivo pari a circa 7 milioni di euro, che appare sostanzialmente analogo alla quantificazione operata dalla relazione tecnica predisposta dal Governo sull'attuale formulazione della norma contenuta nella legge finanziaria.

Per quanto riguarda invece il finanziamento del trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, sottolinea come esso non costituisca una mera operazione cosmetica, ma comporti la necessità, per i comuni, di dotarsi, anche in forma associata, di adeguate strutture organizzative, necessarie per esercitare compiutamente tali nuove funzioni.

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto delle osservazioni testé svolte dal deputato Tolotti in merito agli adeguamenti strutturali necessari per realizzare il trasferimento delle funzioni catastali, ritenendo in tale contesto opportuno precisare che le maggiori risorse finanziarie riconosciute a tal fine ai comuni siano prioritariamente  finalizzate a consentire il trasferimento di personale dell'Agenzia del territorio a tali enti locali, in un'ottica di maggiore mobilità dei dipendenti pubblici che appare sotto molti versi auspicabile.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, ritiene che le proposte avanzate dal deputato Tolotti siano meritevoli di attenzione, e possano certamente essere segnalate nel parere che la Commissione esprimerà alla Commissione affari costituzionali, la quale potrà ulteriormente valutarle nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda le considerazioni del deputato Conte in merito all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, sottolinea come l'osservazione in merito contenuta nella lettera b) della proposta di parere sia finalizzata a suggerire una formulazione più chiara di tale disposizione, i cui obiettivi sono, peraltro, certamente comprensibili.

Gianfranco CONTE (FI) condivide il suggerimento, avanzato dal deputato Borghesi, di finalizzare le maggiori risorse in favore dei comuni al trasferimento di personale dell'Agenzia del territorio presso tali enti.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, alla luce delle risultanze del dibattito, riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 2), eliminando l'osservazione relativa alla formulazione dell'articolo 6, comma 7, ed inserendo due ulteriori osservazioni che riprendono il contenuto dei rilievi espressi dal deputato Tolotti, tenendo anche conto delle considerazioni in merito del deputato Borghesi.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI valuta positivamente l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, suggerendo a tale proposito l'opportunità di specificare che la proroga al 31 dicembre 2008 del termine per il completamento degli investimenti agevolati ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, si applica solo agli investimenti già avviati, ritenendo che l'introduzione di tale Commissione possa essere utile ad escludere ogni rilievo da parte dei competenti organismi dell'Unione europea.

Condivide inoltre le proposte avanzate dal deputato Tolotti, sottolineando, in proposito, come l'attuale formulazione del comma 298 della legge finanziaria per il 2007, relativo agli incentivi per la rottamazione degli autoveicoli, sia certamente il frutto di un errore materiale, che occorre pertanto correggere. Per quanto concerne altresì l'incremento dei finanziamenti per il trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, rileva come tale processo determinerà certamente oneri a carico di tali enti, a fronte dei quali i finanziamenti attualmente previsti non appaiono sufficienti, nonostante la previsione, di cui al comma 197 della legge finanziaria per il 2007, che destina agli stessi comuni uno quota parte dei tributi speciali catastali, e quella, di cui al comma 199 del medesimo provvedimento, che contempla la possibilità di distaccare presso questi ultimi proprio personale.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, in riferimento alle considerazioni espresse dal sottosegretario, rileva come l'esigenza da questi segnalata sia già tutelata dall'inciso, contenuto nel testo dell'osservazione, secondo cui l'efficacia della predetta proroga è condizionata dall'approvazione di tale misura da parte della Commissione europea; ritiene inoltre che, in taluni casi, alcuni imprenditori, in considerazione dell'estrema brevità dei tempi previsti per il completamento degli investimenti agevolati abbiano rinunciato ad avviarli, in considerazione della conseguente possibilità a godere del credito d'imposta: in tal caso non sarebbe tanto opportuno vincolare la proroga all'avvio degli investimenti stessi.

Gianfranco CONTE (FI) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

 


 


 

ALLEGATO 1

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114 Governo.

 


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subodinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

b) con riferimento all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, il quale fissa al 1o febbraio 2007 la decorrenza degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP del 16 ottobre 2006, n. 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata della disposizione, in particolare per quanto riguarda il riferimento, oltre che alle disposizioni del regolamento, anche alle disposizioni «immediatamente connesse che ne presuppongono l'avvenuta entrata in vigore».


 


ALLEGATO 2

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2114 Governo.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subodinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, che ha differito al 16 gennaio 2007 il termine per effettuare i versamenti tributari sospesi da parte delle imprese in crisi a causa dell'emergenza provocata dall'influenza aviaria, per incrementare il Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi, di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria per il 2007, nonché il Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, finalizzate in particolare a realizzare il trasferimento ai comuni del personale attualmente in forza presso le competenti amministrazioni statali;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il contributo sulla rottamazione, di cui al comma 224 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, anche alle autovetture, subordinando al contempo la spettanza dell'agevolazione al vincolo di non procedere alla sostituzione del veicolo.


 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi e Massimo Tononi.

La seduta comincia alle 13.30.

 

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Nuovo testo C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo.

Nicola CRISCI (Ulivo), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad  esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo del disegno di legge C. 2112, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La Commissione di merito ha infatti approvato taluni emendamenti, alcuni dei quali rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

In particolare segnala il nuovo articolo 3-bis, il quale proroga dal 31 luglio 2004 al 31 luglio 2007 il termine, di cui all'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 entro il quale i soggetti colpiti dalle alluvioni che colpirono alcune province del Piemonte nel 1994, destinatari delle agevolazioni in materia di versamento dei contributi previdenziali dei premi assicurativi e dei tributi, possono regolarizzare la propria posizione relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997.

La Commissione di merito ha inoltre modificato il comma 7 dell'articolo 6, stabilendo che lo slittamento degli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP, in materia di istituzione del registro degli intermediari assicurativi, originariamente fissato al 1o febbraio 2007, sia invece ulteriormente posticipato al 30 giugno 2007. La disposizione è inoltre stata riscritta, al fine di semplificarne la formulazione, specificando che il predetto slittamento degli effetti si riferisce, oltre all'articolo 4 del regolamento ISVAP, anche alle disposizioni ad esso immediatamente connesse.

Il comma 8-quater dell'articolo 6 proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007, il termine fino al quale si applica l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa degli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma che colpì i comuni della Valle del Belice nel 1968, mentre il comma 8-quinquies reca la copertura finanziaria degli oneri recati dalla precedente disposizione, quantificati in 2 milioni di euro per il 2007.

Il comma 8-decies dell'articolo 6, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, recepisce sostanzialmente l'osservazione di cui alla lettera a) del parere espresso, nella seduta di ieri dalla Commissione Finanze sul testo originario del decreto-legge, integrando il testo dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, recante riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti produttivi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo, al fine di prevedere che coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento della fruibilità del predetto credito d'imposta nel corso del 2006 possono completare l'investimento entro il 31 dicembre 2008; la disposizione specifica che la sua efficacia è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche non riferite agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge amplia da uno a due anni il termine della delega per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, mentre il comma 1-ter del medesimo articolo 1 proroga fino al 31 luglio 2007 il termine per l'emanazione dei decreti legislativi recanti la disciplina transitoria e le norme di coordinamento relativi ai decreti legislativi di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge viene ulteriormente prorogato, fino al 2008, il termine entro il quale coloro che hanno conseguito la laurea di dottore agronomo, dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere psicologo, secondo l'ordinamento previgente alla riforma dell'università, possono sostenere gli esami di stato in base al medesimo ordinamento.

Il comma 6-bis del medesimo articolo 1 estende fino al 31 marzo 2007 il termine entro il quale i soggetti posti in aspettativa in quanto ricoprenti funzioni pubbliche  elettive o cariche sindacali possono presentare la domanda di accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005.

All'articolo 4 è stato soppresso il comma 2, relativo alle modalità di finanziamento delle opere stradali connesse all'attuazione della Convenzione Italia-Francia, concernente la realizzazione della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia.

Il comma 3-bis dell'articolo 6 modifica il comma 1117, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007, prevedendo che l'esclusione dalla limitazione dei finanziamenti per la promozione delle fonti rinnovabili si applica nei confronti dei finanziamenti ed incentivi previsti dalla direttiva 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della predetta direttiva.

Il comma 4 dell'articolo 6 è stato integralmente riscritto, prevedendo che l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione, il quale prevede uno speciale programma di programma di assistenza ed integrazione sociale nei confronti degli stranieri oggetto di violenza o di sfruttamento, esposti a rischi di incolumità in quanto tentino di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno di tali delitti o collaborino con l'autorità giudiziaria, si applichi anche ai cittadini comunitari che si trovino in una condizione di pericolo grave ed attuale.

Il comma 8-bis del medesimo articolo 6 proroga fino al 31 luglio 2007 il termine entro il quale i lavoratori portuali possono chiedere la restituzione dei contributi versati per la corresponsione delle pensioni integrative.

Il comma 8-ter esclude dal divieto di istituire nuove facoltà, stabilito dal comma 653 della legge finanziaria per il 2007, i corsi biennali di laurea magistrale da istituirsi a completamento del primo ciclo di corsi in laurea triennali già istituiti e non completati.

Il comma 8-sexies ripristina il termine originario, fissato al 1o gennaio 2004, a partire dal quale è vietata la spiumatura di volatili vivi.

Il comma 8-octies interviene sulla disciplina del patto di stabilità per gli enti locali, di cui ai commi da 140 a 142 della legge finanziaria per il 2006, escludendo dal limite all'aumento delle spese correnti ed in conto capitale i trasferimenti di risorse operate in favore delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali; sono altresì escluse dall'applicazione del comma 198 della medesima legge finanziaria, relativo al contenimento degli oneri di personale da parte degli enti locali, le spese per il personale in servizio nelle predette aziende ed istituzioni.

Il comma 8-novies stabilisce che le risorse finanziarie stanziate da talune disposizioni di legge per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato in relazione alla costituzione delle nuove province di Monza, di Fermo e di Barletta- Andria-Trani sono conservate in bilancio sino al completamento dei relativi interventi.

Ritiene che il lavoro svolto dalla Commissione Finanze sul provvedimento in esame sia risultato particolarmente utile, consentendo di migliorare la formulazione del testo del decreto- legge, in particolare per quanto riguarda la tematica relativa alla fruizione dei crediti d'imposta previsti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 in favore degli investimenti produttivi nelle aree in ritardo di sviluppo, la quale aveva costituito oggetto del parere espresso sul testo originario del decreto-legge e che la Commissione di merito ha ritenuto di accogliere.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

 

 


 

 


VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 

 


 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per i  beni e le attività culturali Danielle Mazzonis e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Luciano Modica.

La seduta comincia alle 14.15.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Walter TOCCI (Ulivo), relatore, evidenzia innanzitutto lo scarso entusiasmo con cui è costretto ad affrontare da relatore il provvedimento in esame, che, come purtroppo spesso accaduto in passato, corregge la manovra finanziaria per il 2007 appena approvata dal Parlamento. Si tratta di una procedura patologica che auspica si possa rimettere in discussione con una valutazione approfondita fra tutte le forze politiche, insieme al Governo, già dalle prossime settimane.

Ricorda quindi che la VII Commissione è chiamata ad esprimere - per le parti di competenza - il parere alla I Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, adottato per la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni.

Circa le disposizioni di interesse della VII Commissione, segnala innanzitutto il comma 1 dell'articolo 1, che prevede, anche per l'anno 2007, analogamente a quanto disposto per l'anno 2005 e per l'anno 2006, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali. Ricorda che tali spese, a norma dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università. Pertanto, la disposizione del decreto-legge in esame stabilisce che un terzo dei costi del personale che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, non sia preso in considerazione in relazione al limite del 90 per cento, ridimensionando quindi gli effetti dell'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 citata. Aggiunge che la disposizione del decreto legge rappresenta, peraltro, anche una deroga a quanto previsto  dall'articolo 8, comma 12, della legge n. 370 del 1999, ai sensi del quale, per le università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato, assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale in relazione al citato articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

Aggiunge quindi che il comma 5 dell'articolo 1 dispone poi che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo di tali incarichi. Quanto al riordino del CNR, ricorda che il decreto-legge n. 262 del 2006 ha previsto la ricognizione e il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione; nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stato però accolto, nella seduta del 23 novembre 2006, l'ordine del giorno n. 9/1132/20, che impegnava il Governo a procedere al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi, in attuazione del quale è stato quindi presentato presso quel ramo del Parlamento un disegno di legge di iniziativa governativa, l'atto parlamentare Senato n. 1214.

Ricorda ancora che il comma 6 dell'articolo 1, modificando il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2003, prevede che - come per l'anno 2006 - anche per il 2008 i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 (di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999) che ha delineato una nuova architettura del sistema universitario - cosiddetto 3+2 - svolgeranno le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Ricorda che tale decreto, adeguando la struttura degli albi, e le relative prove di accesso, al riordino dell'istruzione universitaria, ha infatti disposto l'istituzione negli albi professionali di due distinte sezioni che individuano ambiti professionali diversi in relazione alla diversità di competenze connessa al livello del titolo di accesso: la sezione A, destinata ai possessori di una laurea magistrale; la sezione B, riservata ai possessori di una laurea triennale. Segnala che il testo originario del decreto legge prevedeva la proroga per l'anno 2007; a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione competente in sede referente, il suddetto termine è stato prorogato al 2008.

Ricorda, infine, che tra le modifiche apportate al testo in esame dalla Commissione di merito, di interesse della VII Commissione, vi è anche il comma 8-ter dell'articolo 5 che reca una deroga al divieto di istituire nuove facoltà e corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa disposto - per il periodo 2007-2009 - dalla legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, all'articolo 1, comma 653. In particolare, utilizzando la tecnica della novella, si consente l'istituzione di corsi di laurea magistrali che proseguano percorsi triennali già avviati, aggiungendo così un'ulteriore deroga a quelle già contemplate dal testo della legge finanziaria e relative alla possibilità di istituire nuove facoltà e corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa se si tratta di comuni confinanti con la sede legale dell'università, di razionalizzazione dell'offerta didattica nelle regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano e di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.

Esaminate le disposizioni di interesse della VII Commissione e rilevata l'opportunità delle stesse, seppure con le perplessità evidenziate in premessa, propone quindi di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla I Commissione (vedi allegato 1).

Luciano CIOCCHETTI (UDC) rileva le numerose contraddizioni di un provvedimento che interviene a distanza di pochi mesi a modificare disposizioni volute dallo stesso Governo Prodi con la manovra finanziaria per il 2007 e i provvedimenti ad essa collegati. In particolare evidenzia l'irragionevolezza della norma sul CNR che proroga la permanenza presso gli istituti di direttori già scaduti, sospendendo paradossalmente le procedure concorsuali già avviate per la loro sostituzione. Riterrebbe invece opportuno procedere ad una riforma del Consiglio nazionale delle ricerche che fosse il più possibile condivisa e sistematica.

Ribadisce quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, la contrarietà sul provvedimento in esame così come presentato dal Governo per la conversione del Parlamento, auspicando che nella proposta di parere si richiami la Commissione di merito alla soppressione dell'articolo 1 comma 5, relativo al riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.

Fulvio TESSITORE (Ulivo) esprime una convinta aspirazione a che, per il futuro, alcune materie siano disciplinate in modo sistematico dal punto di vista normativo e non con interventi normativi emergenziali. I settori dell'università e della ricerca devono infatti essere oggetto di provvedimenti strutturali e non occasionali, attraversando un decadimento che rischia di diventare irrecuperabile. Aggiunge, in collegamento con l'esame sugli schemi di decreto delle classi di laurea, che una recente circolare del 12 dicembre 2006 del direttore generale competente del Ministero dell'università ha richiamato i rettori dei diversi atenei a procedere alle modifiche dei corsi di laurea delle diverse università in base alla disciplina prevista dalle leggi preesistenti senza minimamente tenere conto delle nuove proposte di riforma del Governo in corso di esame da parte del Parlamento. Rileva quindi, in riferimento all'intervento normativo al CNR, che la proroga in realtà pare opportuna in considerazione del fatto che se si procedesse con le modalità attuali si rischierebbe di pervenire ad un forte squilibrio tra i diversi istituti interni al CNR. Ribadisce quindi la esigenza di pervenire ad interventi sistematici di riforma di tali settori.

Nicola BONO (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore su un provvedimento che corregge di fatto delle norme volute dal Governo neanche un mese fa. Con particolare riferimento alle disposizioni sul CNR ritiene che si potrebbe prorogare di sei mesi l'incarico di direttori il cui mandato è scaduto, senza per questo dover per forza fermare i concorsi in corso per l'assunzione di nuovi dirigenti. Aggiunge che il nuovo articolo 6 approvato dalla Commissione di merito ha di fatto dato il via ad interventi normativi già respinti dalla maggioranza nel corso dell'esame della manovra finanziaria.

Fabio GARAGNANI (FI) concorda con le considerazioni del collega Bono rilevando l'incongruenza di un intervento normativo che perviene alla proroga di termini senza un quadro sistematico e omogeneo di interventi normativi, come d'altra parte evidenziato dagli stessi componenti della maggioranza.

Preannuncia quindi anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Pietro FOLENA, presidente, rileva l'opportunità di considerare nella proposta di parere del relatore il disagio di molti laureati in corsi di laurea, come per esempio quelli di ingegneria interessati all'attuazione del provvedimento in esame. Ritiene infatti opportuno riconoscere un termine adeguato per il passaggio ad un diverso percorso per lo svolgimento dell'esame di abilitazione professionale, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge del Governo sul riordino delle professioni nono è, allo stato, ancora in via di approvazione definitiva.

Walter TOCCI (Ulivo), relatore, concorda con alcune delle osservazioni sollevate dai colleghi, presentando quindi una nuova formulazione di parere favorevole che illustra (vedi allegato 2).

In particolare sulla norma relativa al CNR ricorda che è stato rappresentato l'impegno del Governo a giungere all'approvazione di una legge delega, possibilmente condivisa tra maggioranza e opposizione, per la riforma della materia. Auspica, in questo senso, che l'approvazione definitiva di tale provvedimento possa giungere entro i sei mesi di proroga previsti dal decreto-legge in esame. Concorda sul fatto che vi siano delle incongruenze a cui porre rimedio sulla valorizzazione dell'attività svolta dai singoli istituti del CNR. Risultano infatti non oggettivi e poco attendibili i criteri attualmente seguiti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche per la determinazione delle priorità da assegnare per l'attività scientifica da essi svolta. Concorda infine in particolare sull'esigenza di procedere in via sistematica ad interventi di riforma del settore.

Il sottosegretario Luciano MODICA è consapevole che il ricorso a provvedimenti di urgenza di proroga di termini, come quello in esame che da svariati anni il Parlamento si trova ad affrontare, rappresenta una sconfitta per il Governo, seppure necessaria. Precisa in particolare che la proroga al 30 giugno 2007 per i direttori del CNR prevista dall'articolo 1 comma 5, e la relativa sospensione delle procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi, è stata inserita come ha ricordato il relatore con l'intendimento di pervenire entro il suddetto termine all'approvazione di una legge delega per il riordino della materia, che auspica sia il più possibile condivisa da tutte le forze politiche. Aggiunge che il Governo si rimette alle valutazioni del Parlamento circa il termine per la vigenza della disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alle professioni secondo il vecchio ordinamento, in attesa dell'approvazione della riforma presentata dal Ministro Mastella, pur nella convinzione che è opportuno prevedere una prova di esame che sia coerente con il sistema professionale in cui il candidato si deve confrontare, seppure abbia conseguito la laurea in anni passati.

Ribadisce infine, come già ampiamente evidenziato nel corso dell'esame in Commissione di merito, che sul tema delicato relativo alla modifica alla legge finanziaria sulla norma cosiddetta antiproliferazione il Governo è fermamente contrario, avendo rilevato anche alcune inesattezze della norma sul piano prettamente formale.

Luciano CIOCCHETTI (UDC) ribadisce, anche a nome dei deputati del gruppo a cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore come riformulata. Permangono profili di grave illegittimità costituzionale che si affiancano a previsioni inique e immotivate. Si consente per esempio il mantenimento in attività di persone con più di sessantasette anni di età, senza alcuna obiettiva giustificazione. Ribadisce in ogni caso piena disponibilità all'approvazione di una riforma del CNR che sia obiettiva e non di parte.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore come riformulato (vedi allegato 2).


 

 


 

ALLEGATO 1

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 


PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

La VII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, come risultante dagli emendamenti approvati;

considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE.



ALLEGATO 2

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo)

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2114, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

premesso che appare indispensabile procedere nella regolamentazione delle materie di pertinenza della Commissione (in particolare formazione scolastica e universitaria, e ricerca) seguendo criteri di sistematicità e organicità;

premessa altresì l'opportunità di affrontare in apposito specifico provvedimento la deroga di istituzione di nuovi corsi di cui al comma 8-ter dell'articolo 6,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE.

 


 

 

 


VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del vicepresidente Mauro CHIANALE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Gianni Piatti.

La seduta comincia alle 9.50.

 

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

Mauro CHIANALE, presidente, avverte che la I Commissione ha testé trasmesso il testo del disegno di legge n. 2114, come risultante dagli emendamenti approvati.

Salvatore MARGIOTTA (Ulivo), relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 300 del 2006, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Si tratta di un provvedimento ormai consueto, con il quale il Governo promuove il differimento di taluni termini in scadenza, il cui spostamento è ritenuto indifferibile a causa del verificarsi di determinate condizioni che ostano all'attuazione delle relative disposizioni. Fa presente, peraltro, che il testo all'attenzione della Commissione è quello risultante dall'esame degli emendamenti che la Commissione di merito ha svolto nella seduta di ieri.

Con riferimento alle parti di più diretto interesse della VIII Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 3, il cui comma 1 prevede la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001), fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007. Al riguardo, pur comprendendo le ragioni dell'ulteriore proroga della normativa in questione, rileva l'opportunità che sia posta in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nei tempi più rapidi possibili, sia definitivamente adottato il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, che consentirà di attivare anche la normativa tecnica prevista dal citato testo unico.

Osserva che il comma 2 del medesimo articolo 3, a sua volta, modifica l'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto  situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Esso, in particolare, differisce il termine indicato per il perfezionamento della fase della progettazione preliminare, che costituisce il riferimento per l'individuazione degli interventi prioritari.

Esprime, poi, apprezzamento per la finalità di evitare pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali cui è ispirato il comma 3 dell'articolo 3, che dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli, conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio.

Fa presente, quindi, che il comma 4 dell'articolo 3 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266. In proposito, invita la Commissione e il Governo a valutare l'assoluta esigenza di prevedere che questa rappresenti l'ultima proroga in materia, in considerazione delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessario l'adeguamento delle strutture ricettive in questione.

Passando all'articolo 5, osserva che il comma 1 proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La proroga viene disposta sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2007. Anche in questo caso, pur prendendo atto dell'inevitabilità della proroga in attesa del perfezionamento delle intese attualmente in atto, giudica assolutamente necessario che si proceda in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi, per non lasciare nell'incertezza gli addetti ai lavori e gli operatori del settore, oltre che per garantire la piena applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dello stesso articolo 5 proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA), meglio nota con l'acronimo in lingua inglese IPPC. Al riguardo osserva che, pur tenendo conto della complessità, evidenziata anche nella relazione illustrativa, della riforma della medesima Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, occorre procedere in tempi rapidi all'adozione del preannunciato schema di decreto correttivo al «codice ambientale» e alla sua trasmissione alle Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.

Infine, sottolinea che il comma 3 dell'articolo 6 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003. In proposito, dichiara di condividere, in particolare, quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento, in ordine alla necessità di accompagnare la proroga contenuta nell'articolo 6, comma 3, con la definizione di un piano che consenta all'Italia di «sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo», invitando il Governo a porre in essere ogni possibile sforzo in questa direzione.

Si sofferma, infine, sulle nuove disposizioni inserite dalla Commissione di merito a seguito dell'esame degli emendamenti, giudicando particolarmente positiva, anzitutto, la disposizione di cui all'articolo 3-bis, che differisce il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi previdenziali, ai premi  assicurativi ed ai tributi riguardanti le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Rileva, inoltre, che all'articolo 6 è stato introdotto un nuovo comma 3-bis, che intende estendere il regime di incentivazione agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva europea 2004/8/CE. Al riguardo, nel rilevare che l'analisi di tale disposizione avrebbe richiesto un maggiore approfondimento rispetto ai tempi a disposizione della Commissione, osserva che si tratta di un intervento che - a prima vista - sembrerebbe muoversi nella giusta direzione, a condizione che esso operi nell'ambito della compatibilità con la normativa comunitaria in materia ambientale e con gli indirizzi del Governo conseguenti ai preannunziati correttivi all'ultima manovra finanziaria.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (vedi allegato 1), al fine di segnalare alla Commissione di merito talune delle questioni esposte nella sua illustrazione.

Il sottosegretario Gianni PIATTI dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore, con particolare riferimento ai rilievi relativi alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In proposito, evidenzia l'esigenza di disporre dei necessari tempi per mettere a regime l'intero sistema, essendo peraltro in corso incontri specifici per la definizione dei provvedimenti attuativi. Allo stesso tempo, auspica che il Governo sia in grado di rispondere positivamente alla sollecitazione del relatore circa i tempi dei decreti correttivi in materia di valutazione ambientale, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge di delegazione.

Paolo CACCIARI (RC-SE) ricorda che il Governo aveva preannunciato la presentazione di emendamenti riferiti al provvedimento in esame, finalizzati a correggere i gravi errori contenuti in talune disposizioni della manovra finanziaria per il 2007 circa il regime delle fonti energetiche assimilate. A tal fine, intende conoscere quali siano gli orientamenti che stanno emergendo sull'argomento.

Il sottosegretario Gianni PIATTI fa presente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sta lavorando alla predisposizione degli interventi correttivi, la cui competenza primaria, tuttavia, fa capo al Ministero dello sviluppo economico.

Mauro CHIANALE, presidente, ricorda che, nella comunicazione formale che il Governo rese in esito alla riunione Consiglio dei ministri in cui fu decisa la presentazione di emendamenti alla legge finanziaria per il 2007, si evidenziava l'intenzione di presentare le richiamate proposte correttive nell'ambito del decreto-legge sugli obblighi comunitari (decreto-legge n. 297 del 2006), attualmente all'esame della VI Commissione della Camera, e non nell'ambito del decreto-legge n. 300 del 2006. Giudica, pertanto, presumibile che gli emendamenti preannunciati saranno presentati in sede di esame di quello specifico provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.10.


 


 

ALLEGATO 1

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2114, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

rilevato che le disposizioni contenute negli articoli 3, 5, e 6, comma 3, intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;

valutate anche le ulteriori disposizioni inserite dalla Commissione di merito in relazione a materie di interesse della VIII Commissione e, in particolare, l'articolo 3-bis e il comma 3-bis dell'articolo 6;

preso atto delle ragioni che si pongono alla base delle proroghe disposte dalle disposizioni richiamate e rilevata l'opportunità di attivare, per talune delle disposizioni prorogate, ogni possibile iniziativa diretta al superamento delle cause che ostano alla loro completa attuazione;

valutate positivamente le finalità del comma 2 dell'articolo 3, nel senso di estendere, attraverso il differimento del termine di riferimento, gli interventi considerati prioritari, ai fini dell'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;

espresso apprezzamento anche per la finalità di evitare pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali cui è ispirato il comma 3 del medesimo articolo 3, relativo alla conservazione di efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, a prescindere dall'emanazione del decreto di esproprio;

condiviso, infine, quanto affermato nella relazione illustrativa in ordine alla necessità di accompagnare la proroga contenuta nell'articolo 6, comma 3, in materia di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 /kg, con la definizione di un piano che consenta all'Italia di «sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo», nonché di «rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive»,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articolo 3, comma 1), sia posta in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nei tempi più rapidi possibili, sia adottato  il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

b) in relazione all'ulteriore proroga del termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 (articolo 3, comma 4), si consideri l'assoluta esigenza di non differire ulteriormente - rispetto alla richiamata proroga - tale adeguamento, in considerazione sia delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessario l'adeguamento sia dell'ampiezza della portata applicativa del richiamato articolo 3-bis, in particolare sotto il profilo dei soggetti destinatari;

c) con riferimento all'ulteriore proroga del termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005 (articolo 5, comma 1), in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si proceda in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

d) in relazione alla proroga dell'entrata in vigore della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), in materia di VIA, VAS e IPPC (articolo 5, comma 2), pur tenendo conto della complessità, evidenziata anche nella relazione illustrativa, della riforma della medesima Parte seconda, si proceda in tempi rapidi all'adozione del preannunciato schema di decreto correttivo al «codice ambientale» e alla sua sollecita trasmissione alle Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.


 

 


IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Michele Pompeo META. - Interviene il viceministro per i trasporti, Cesare De Piccoli.

La seduta comincia alle 14.45.

 

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Nuovo testo C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo ZUNINO (Ulivo), relatore, fa presente che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge disponeva che non venisse richiesto al Consiglio superiore delle comunicazioni, nelle more del suo riordino, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, il parere obbligatorio che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, tale organo è chiamato a rendere sugli atti programmatici che vengono adottati dal Ministero delle comunicazioni. Rileva, come peraltro risulta dalla relazione allegata al provvedimento, che la finalità di tale disposizione transitoria consisteva nel consentire l'approvazione, entro il 2006, del contratto di servizio con la RAI spa per gli anni 2006-2008 e del contratto di programma con Poste italiane, tenuto conto che non è ancora giunto a conclusione l'iter per l'emanazione del regolamento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, organo che, peraltro, non è comunque operativo in ragione della sopravvenuta decadenza di alcuni suoi componenti. Segnala in proposito, sotto il profilo del coordinamento normativo, che una disposizione di analogo tenore a quella in oggetto, è recata anche, sebbene con una lieve differenza lessicale, dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Fa presente, tuttavia, che la I Commissione, nel nuovo testo predisposto a seguito dell'esame degli emendamenti, ha già provveduto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 4, risolvendo in tal modo la questione di coordinamento normativo che si sarebbe altrimenti posta. Quanto alle altre due disposizioni di interesse per la IX Commissione, rileva che il comma 6 dell'articolo 6 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità, riportate nell'avanzo di amministrazione, derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti, al fine di consentire all'ENAC stesso di rispettare integralmente gli impegni assunti. Fa presente in proposito che, nell'ambito del nuovo testo del decreto-legge, la I Commissione ha inteso specificare che il Ministro dei trasporti ha il compito, oltre che di individuare, anche di autorizzare, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse, precisando altresì che gli investimenti stessi devono essere realizzati entro il termine fissato, con decreto, dallo stesso Ministro dei trasporti. Il comma 8 dello stesso articolo 6 è invece volto a porre un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Si tratta, in particolare, della riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi. Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere un parere favorevole.

Mario TASSONE (UDC), prendendo spunto dal comma 8 dell'articolo 6 che, come evidenziato dal relatore, pone un termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, intende cogliere l'occasione per segnalare, in termini più generali, l'esigenza che il Governo si faccia carico di chiarire alla Commissione quali inziative intenda adottare in materia di autotrasporto e logistica, anche alla luce dello stato di attuazione della normativa introdotta nella precedente legislatura.

Michele Pompeo META (Ulivo) ricorda al deputato Tassone che la Commissione, nella seduta di domani, avvierà la discussione della risoluzione 7-00072, presentata dal deputato Uggè e relativa proprio all'attuazione  della normativa concernente la liberalizzazione dell'attività di autotrasporto e gli organismi pubblici operanti nel settore.

Il Viceministro Cesare DE PICCOLI fa in primo luogo presente che la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge si rende necessaria per consentire all'ENAC di potere utilizzare, per spese di investimento, da effettuare nel 2007, i residui degli stanziamenti previsti per spese correnti nel 2006. In termini più generali, rileva che nell'ambito del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma del trasporto aereo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2006, viene approfondito anche il ruolo dello stesso ente nazionale per l'aviazione civile. Quanto poi alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Tassone, ritiene che la discussione della risoluzione n. 7-00072, che la Commissione avvierà nella seduta di domani, potrà rappresentare, per il Governo, la sede più idonea anche per fare il punto su quanto già previsto nell'ambito della legge finanziaria 2007 in materia di contributi e agevolazioni per l'autotrasporto e la logistica.

Mario TASSONE (UDC) intende evidenziare che anche con riferimento al preannunciato disegno di legge in materia di trasporto aereo, la Commissione ha l'esigenza che il Governo, al momento dell'avvio del relativo esame in sede referente, non si limiti a descrivere i contenuti del provvedimento, ma esponga il quadro complessivo della normativa vigente in materia, nonché lo stato della sua attuazione, tenendo peraltro conto che, nel corso della precedente legislatura, maggioranza e opposizione hanno in molti casi condiviso gli interventi legislativi adottati nel settore aeroportuale. Ritiene in proposito che, su una materia così delicata, anche il presidente della Commissione debba rappresentare al Governo l'esigenza che la Commissione stessa possa essere messa nelle condizioni più adeguate per effettuare una compiuta istruttoria sul preannunciato disegno di legge di riforma del trasporto aereo.

Michele Pompeo META (Ulivo) assicura che, per parte sua, si farà carico di rappresentare la richiesta formulata dal deputato Tassone anche al Ministro dei trasporti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 3).


 

 


 

ALLEGATO 3

DL 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(Nuovo testo C. 2114 Governo).


PARERE APPROVATO

 

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo);

considerato che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame disponeva che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243 e che, conseguentemente, il Ministero delle comunicazioni non sarebbe stato tenuto a richiedere al Consiglio stesso il parere obbligatorio sui contratti di servizio e sui contratti di programma nelle materie di sua competenza;

rilevato in proposito che una medesima disposizione, seppure con lievi differenze lessicali, è altresì recata dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

preso atto comunque che la Commissione di merito ha già provveduto, nell'ambito del nuovo testo predisposto, a sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 4,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE.


 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)
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Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.

 

Decreto-legge 300/2006 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, in merito al quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Affari costituzionali, dispone la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il decreto contiene una serie di disposizioni che interessano la competenza della X Commissione.

Una prima disposizione è contenuta nel comma 1 dell'articolo 3, il quale dispone la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici (previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203), e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

Ricorda che la norma in esame segue un lungo elenco di provvedimenti di proroga, l'ultimo dei quali contenuto nell'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che hanno prorogato il termine di decorrenza, per l'entrata in vigore delle citate disposizioni sulla sicurezza degli impianti, sino all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e, comunque, non oltre il 1o gennaio 2007.

L'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203/2005, ha previsto  l'emanazione - entro il 3 dicembre 2007 - di uno o più decreti interministeriali (del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

Nella relazione illustrativa si legge che attualmente lo schema di regolamento, redatto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato. Viene inoltre sottolineato che tale redazione ha richiesto tempi lunghi, soprattutto perché «la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino (...) Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere il perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno».

Ricorda infine che la disciplina dell'attività di impiantistica risulta ancora regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti, che impone l'osservanza di particolari obblighi e il rispetto di prescrizioni tecniche, al fine di evitare incidenti dovuti alla non corretta installazione o manutenzione degli impianti in funzione negli edifici.

Il contenuto delle disposizioni della legge 46/1990 è stato ripreso negli articoli da 107 a 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia - Capo V della Parte II).

Una delle novità più rilevanti introdotte dal T.U. è contenuta nell'articolo 107 che estende il campo d'applicazione della legge n. 46 agli impianti relativi agli edifici «quale che ne sia la destinazione d'uso», annullando la distinzione prevista dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del TU - tra «edifici ad uso civile» ed edifici destinati ad altri usi (industriale, commerciale, terziario, eccetera).

Gli impianti interessati dalle disposizioni recate dal Capo V in esame sarebbero pertanto:

gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; 

gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresì previste norme in materia di progettazione e di collaudo (artt. 110 e 111), che tuttavia non si applicano ai lavori concernenti l'ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (articolo 116).

Sono infine previste norme in tema di verifiche degli impianti (articolo 118) da parte dei comuni, delle unità sanitarie locali, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché disposizioni sanzionatorie a carico del committente o del proprietario (articolo 120).

Un'altra disposizione di interesse della Commissione è contenuta nel comma 4 dell'articolo 4, il quale novellando l'articolo 44, comma 2, della legge n. 273/02, estende a tutto il 2007 l'applicazione del «tetto» di incremento del 20 per cento (rispetto ai livelli del 2001) al diritto annuale, dovuto alle camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, di cui all'articolo 18, comma 4, lettera d), della legge 580/93. In precedenza l'applicazione del «tetto» era stata estesa fino al 2005 dalla disposizione oggetto della presente novella e fino al 2006 dal DL n. 273/05.

Il diritto annuale, dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro, costituisce una delle fonti di finanziamento delle camere di commercio ed è disciplinato dall'articolo 18 della legge 580/93 di riordino delle medesime.

Istituito dall'articolo 34 del DL n. 786 del 1981 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 1982), esso viene determinato con decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze), in relazione al fabbisogno finanziario dei servizi dovuti dal sistema camerale sul territorio nazionale, detratto di una quota connessa ad un gradiente di efficienza determinato dopo aver acquisito il parere dell'Unioncamere e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'ammontare del diritto è fisso per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e le cooperative, mentre è differenziato in base al capitale sociale per le altre società. La legge n. 580/93 cit. riserva all'Unioncamere un fondo di perequazione ed, inoltre, reca criteri per la sua ripartizione al fine dell'omogeneizzazione dell'espletamento delle funzioni amministrative (ossia del livello dei servizi).

La lettera d), recante uno dei criteri stabiliti dal comma 4 dell'articolo 18 cit. per la determinazione del diritto annuale, prevede - così come riformulata dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2000) - che nei primi due anni di applicazione l'importo del diritto annuale non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della stessa disposizione.

Il diritto annuale è inoltre incrementabile fino al 20 per cento da parte delle Camere di commercio - sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale - per la realizzazione di particolari iniziative per il miglioramento della produzione e dell'economia territoriale. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge di conversione in esame, l'ulteriore proroga prevista dalla presente disposizione si rende necessaria - data la situazione economica del Paese - al fine di non gravare di ulteriori oneri le imprese che maggiormente caratterizzano il tessuto economico nazionale.

Il comma 3 dell'articolo 6 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000/kg, previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Tale divieto, che non era previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo con la finalità di potenziare «il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione»

Ricorda che il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ha provveduto a dettare disposizioni attuative della direttiva 31/1999/CE per quel che riguarda i tipi di discarica e i rifiuti da ammettere in discarica. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo. n. 36 del 2003, le discariche sono state classificate sulla base della tipologia dei rifiuti conferiti in: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi e discarica per rifiuti pericolosi. Tale distinzione, che riproduce la classificazione comunitaria, ha voluto semplificare, razionalizzare ed uniformare i sistemi di classificazione delle discariche introdotti con la deliberazione 27 luglio 1984.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 ha quindi indicato i rifiuti che non potranno essere ammessi in discarica, tra i quali rientrano appunto, ma a partire dal 1o gennaio 2007, anche i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) » 13.000 kJ/kg oggetto della proroga disposta con il comma in esame, che dovranno, invece, essere smaltiti in impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico, come sottolinea la relazione illustrativa al comma in esame.

La relazione illustrativa esplicita chiaramente la motivazione della norma in commento, spiegando che essa riguarda il «cosiddetto fluff», residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, che ha un elevato potere calorifico, ma attualmente in Italia viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico. Il totale del fluff derivante dal trattamento dei veicoli ammonta a circa 300/350.000 tonnellate ogni anno.

In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, per effetto dell'elevato potere calorifico del fluff, dal 1o gennaio 2007 non sarà più possibile smaltirlo in discarica, con pesanti effetti negativi.

Infatti, in mancanza di interventi, sono ipotizzabili due scenari:

entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il fluff, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro autorizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di uno procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

per evitare il blocco dell'attività, il fluff potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1 gennaio in attuazione della direttiva comunitaria».

La relazione si sofferma, inoltre, sulle ripercussioni negative per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove, invece, continuerà ad essere possibile smaltire il fluff in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.

La relazione sottolinea altresì l'urgenza della definizione di un piano che consenta all'Italia di:

sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo; 

rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

Ricorda infine che tali tipologie di rifiuti rientrano tra i rifiuti e i combustibili derivati dai rifiuti (Allegato 1 - suballegato A che include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica) ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili dal decreto del Ministro delle attività produttive del 5 maggio 2006 e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui al decreto legislativo n. 287/2003.

Un'altra disposizione rientrante nelle competenze della Commissione è infine relativa al comma 5 dell'articolo 6, il quale dispone il mantenimento in bilancio, anche per il 2007, delle somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 56/05 - recante misure per l'internazionalizzazione delle imprese - per la costituzione degli sportelli unici all'estero, che non risultino impegnate entro il 31 dicembre 2006.

Essa prevede, in particolare, che le somme non impegnate entro la data suindicata siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nel 2007 e riassegnate allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Ricorda che la legge 31 marzo 2005, n. 56 costituisce il nuovo quadro giuridico di riferimento definito per promuovere interventi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Nel progetto di riordino definito con tale legge assume particolare rilievo la costituzione di sportelli unici all'estero (c.d. «Sportelli Italia»), volta al sostegno della internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, con riguardo anche alle iniziative culturali e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana.

Per la costituzione degli sportelli unici l'articolo 1, comma 10, della legge 56/05 ha previsto un'autorizzazione di spesa di 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinata, in particolare, all'istituzione e all'impianto degli uffici (acquisto di sedi, e relative strutture, dotazioni informatiche eccetera).

Quanto all'Istituto per il commercio estero (ICE), riordinato dalla legge 25 marzo 1997, n. 68, ricorda che esso ha il compito di promuovere e di sviluppare il commercio con l'estero e i processi di internazionalizzazione dell'apparato produttivo nazionale, sulla base delle linee direttrici formulate dal Ministero del commercio internazionale, alla cui vigilanza è sottoposto. L'attività dell'ICE è finanziata con fondi del Ministero vigilante e, parzialmente, con entrate proprie derivanti dai corrispettivi dei servizi forniti a operatori pubblici e privati.

Secondo la relazione governativa, la norma in esame risponde ad un'esigenza di razionalizzazione di alcune delle risorse che sono state assegnate allo stato di previsione del nuovo Ministero del commercio internazionale.

Sempre secondo la relazione governativa, la situazione determinatasi in conseguenza della ricostituzione del dicastero stesso, nonché della mancata adozione dei provvedimenti attuativi della legge 56 (imputabile alla fine della legislatura e alla mancata intesa con la Conferenza Stato-regioni) ha finora impedito di provvedere ad un impegno contabile delle somme stanziate nella loro interezza.

Per il 2007 si prevede, infine, di procedere alla realizzazione degli sportelli secondo piani realistici, impegnando circa la metà delle risorse della legge 56, mentre la parte restante viene destinata all'ICE per l'attività svolta a tutela degli interessi economici italiani all'estero.

Luigi D'AGRÒ(UDC) pur comprendendo le ragioni che giustificano l'emanazione di provvedimenti di proroga di termini  legislativi, auspica per il futuro che tali prassi venga abbandonata, in quanto essa spesso non è sorretta da plausibili motivi e risulta quindi essere lo strumento per procrastinare di fatto l'assunzione di responsabilità in ordine a decisioni da prendere su punti politici fondamentali. Dichiara quindi sin da ora l'astensione del proprio gruppo sul provvedimento in questione.

Andrea LULLI(Ulivo) pur apprezzando la norma che prevede l'assegnazione dei fondi non utilizzati per la costituzione degli sportelli unici all'estero all'ICE, auspica che il Governo riveda la legislazione che limita la spesa per consumi intermedi, di cui all'articolo 22, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, in considerazione del fatto che le spese più rilevanti affrontate dall'ICE sono proprio quelle per consumi intermedi, ritenendo quindi opportuno inserire un'apposita notazione in tal senso nel parere che la Commissione approverà sul provvedimento in questione.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, ritiene condivisibile la proposta del collega Lulli, dichiarandosi pertanto disponibile a predisporre una proposta di parere che tenga conto della proposta in questione.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20


 

 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Paolo Giaretta.

La seduta comincia alle 14.30.

 

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, informa la Commissione che è pervenuto alla presidenza un testo del decreto in esame contenente le modifiche risultanti dagli emendamenti già approvati dalla I Commissione. In relazione a tali modificazioni segnala, per le parti di competenza della Commissione, l'inserimento di un comma 3-bis all'articolo 6 che contempla una modifica all'articolo 1, comma 1117, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), relativa alla salvaguardia di finanziamenti ed incentivi in favore degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole di cui alla direttiva 2004/8/CE. A tale proposito, ricorda che andrebbe meglio valutato se la disposizione in questione si muove nella stessa direzione degli altri provvedimenti emanati, o in via di emanazione, da parte del Governo. Si riferisce, in particolare, al decreto legislativo sulla cogenerazione, sul quale la Commissione ha recentemente espresso il proprio parere, nonché alle altre disposizioni della legge finanziaria in materia. Ricorda inoltre che è stata introdotta una disposizione al comma 5 del medesimo articolo 6 che prevede la non  applicabilità delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 223 del 2006 alle attività svolte all'estero dall'ICE; si tratta della non applicabilità del tetto alle spese per beni intermedi menzionata nella seduta di ieri dal collega Lulli. Pertanto, non risulta più necessario adeguare il parere con tale indicazione; sembrerebbe invece opportuno invitare la Commissione Affari costituzionali ad indicare con maggiore precisione qual è la norma del decreto-legge n. 223 non applicabile all'ICE. Illustra pertanto una proposta di parere sul provvedimento in questione (vedi allegato).

Stefano SAGLIA (AN) condivide le considerazioni esposte dal relatore, sottolineando la necessità che in materia energetica vengano approvati provvedimenti facenti capo ad un unico filo conduttore ed evitando quindi che sullo stesso tema si succedano provvedimenti tra loro contrastanti.

Auspica inoltre che le osservazioni contenute nei pareri approvati dalla Commissione vengano tenute in considerazione dal Governo, giudicando negativamente il fatto che recentemente il Governo nell'emanazione di un decreto legislativo in materia di rendimento energetico nell'edilizia non ha tenuto in considerazione i rilievi contenuti nel parere approvato dalla Commissione.

Luigi D'AGRÒ (UDC) pur riconoscendo che gli stessi comportamenti sono stati assunti anche nelle scorse legislature, stigmatizza la prassi volta ad utilizzare i provvedimenti come quello in discussione al fine di inserire norme sostanziali, che niente hanno a che vedere con disposizioni di proroga di termini legislativi, auspicando che tale prassi non venga più seguita in futuro. Dichiara comunque l'astensione del gruppo UDC.

Maurizio BERNARDO (FI) si associa alle considerazioni formulate dal collega Saglia in merito alla necessità di garantire che il Governo recepisca le osservazioni contenute nei pareri approvati dalla Commissione, anche al fine di evitare che venga svuotato di significato il lavoro da essa svolto e le decisioni assunte, spesso all'unanimità. Dichiara quindi il voto di astensione del gruppo di FI.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.


 


 

ALLEGATO

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2114 Governo.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti della I Commissione;

valutate in particolare le disposizioni del decreto che prevedono interventi di proroga di norme sulla disciplina di sicurezza degli impianti negli edifici, del tetto del 20 per cento dell'incremento dei diritti dovuti dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con alto potere calorifero, nonché del mantenimento in bilancio delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero;

rilevato che alcune delle citate disposizioni sono state già soggette a proroghe e che il succedersi di proroghe inserisce un elemento di incertezza nel quadro normativo, soprattutto in relazione a materie che implicano adempimenti da parte dei cittadini e delle imprese;

considerato che tuttavia dalla mancata adozione delle proroghe potrebbero derivare in concreto pesanti conseguenze proprio a discapito dei cittadini e delle imprese,

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 risultino congruenti con le norme di recente emanate o in via di emanazione in materia di cogenerazione nonché coerenti con quanto previsto dalla disciplina europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 6, comma 5, quali delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano ai fini dell'attività svolta all'estero dall'ICE.


 

 


 

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Manconi.

La seduta comincia alle 14.15.

 

Decreto-legge 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, rileva come il decreto-legge in esame disponga la proroga di termini previsti da alcune disposizioni legislative, soffermandosi quindi sulle disposizioni attinenti alle competenze della XI Commissione.

L'articolo 1 detta, ai commi 1 e 2, disposizioni riguardanti il personale universitario che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e prevede disposizioni di proroga  degli interventi previsti dal decreto-legge n.402 del 2001, finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica. Di specifico interesse sono le misure recate dal comma 3, che proroga al 30 aprile 2007 le disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero degli affari esteri di cui al decreto-legge n. 273 del 2005. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da impegni internazionali, si dispone il differimento al 31 dicembre 2006 dell'autorizzazione - già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005 - per l'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato in deroga alle disposizioni recanti il divieto di tali assunzioni (cosiddetto «blocco del turn over») per il triennio 2005-2007.

In proposito, la relazione del Governo, introduttiva al disegno di legge di conversione, precisa che la ratio della norma di proroga risiede nella necessità di consentire il perfezionamento delle procedure concorsuali esperite dal Ministero degli Affari esteri per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, già avviate, tramite l'utilizzo delle somme stanziate per il 2006.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in scadenza al 31 dicembre 2006. La disposizione fa specifico riferimento alle graduatorie di due concorsi: uno, pubblico, per centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto il 6 marzo 1998, l'altro, per titoli, a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto il 5 novembre 2001. Nella relazione illustrativa si precisa che la proroga risponde all'esigenza di «consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per il 2007», richiamando, con riferimento alle graduatorie in questione e, in particolare alla scadenza delle stesse, la legge finanziaria per il 2005.

Il comma 5 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

All'articolo 2, il comma 3 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell'influenza aviaria. In particolare, il comma in esame differisce il versamento delle quattro rate mensili dovute in base a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 - già oggetto di esame da parte della Commissione - per il pagamento dei contributi o premi di previdenza ed assistenza sospeso per il periodo 1o gennaio 2006 - 31 ottobre 2006. In primo luogo si prevede la possibilità di versare la prima e la seconda rata - che sarebbero dovute essere versate rispettivamente entro il 16 novembre e il 16 dicembre 2006 - entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi. Inoltre si differisce il termine per il versamento della terza e quarta rata - che scadrebbero il 16 gennaio e il 16 febbraio 2007 - al 30 giugno 2007.

Il comma in esame interviene anche sul termine per i versamenti di natura tributaria temporaneamente sospesi, per i quali rimaneva fermo l'obbligo di provvedere al relativo versamento in unica soluzione alla scadenza del periodo di sospensione, cioè il 16 novembre 2006. Si prevede che i versamenti tributari non effettuati per effetto della sospensione devono essere effettuati secondo le seguenti modalità alternative: in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro il 16 gennaio 2007; ovvero, in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. Si prevede inoltre che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione di cui si è detto, debbano essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

All'articolo 4, il comma 1 proroga alcuni fra i termini previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223/2006 per il riordino  di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici. La proroga è disposta novellando il comma 4 del citato articolo 29. In particolare, il primo periodo del nuovo comma 4 dispone la proroga al 15 maggio 2007 del termine decorso il quale sono soppressi di diritto gli organi collegiali e gli altri organismi, anche monocratici, operanti nelle amministrazioni pubbliche, i quali non siano stati oggetto dei provvedimenti di riordino previsti dallo stesso articolo 29.

All'articolo 6, il comma 4 estende anche ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento. Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, la disposizione è collegata all'ingresso nell'Unione europea (imminente al momento dell'emanazione del decreto-legge) di Bulgaria e Romania, avvenuta il 1o gennaio 2007. A partire da tale data, infatti, i cittadini di questi due paesi, che usufruivano del programma di protezione fino al 2006, ne sarebbero stati esclusi in quanto non più cittadini extracomunitari.

Osserva quindi come apparirebbe opportuno inserire nel decreto-legge una ulteriore disposizione volta a consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento delle relative funzioni istituzionali. Ciò anche in linea con quanto previsto dall'ordine del giorno n. 9/1746-BIS-B/38 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - che impegnava il Governo a valutare l'opportunità - come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione - di assumere misure urgenti in tal senso.

Simone BALDELLI (FI) ritiene che la Commissione, nel proprio parere sul provvedimento, che riguarda la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, dovrebbe ribadire la posizione unanimemente espressa dai gruppi in Commissione relativamente all'opportunità di prevedere più ampi margini temporali per l'adeguamento delle forme di previdenza complementare ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 252 del 2005, peraltro oggetto di un ordine del giorno presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo. Sottolinea come a tale riguardo abbia presentato un emendamento riferito all'articolo 6 presso la I Commissione affari costituzionali, competente per il merito.

Augusto ROCCHI (RC-SE) condivide le considerazioni del deputato Baldelli, ricordando come i gruppi si fossero unanimemente espressi, in sede di XI Commissione, sull'opportunità di prevedere più ampi margini temporali per l'adeguamento delle forme di previdenza complementare ai requisiti previsti dalla legge. Ribadisce altresì il proprio orientamento favorevole alla destinazione delle risorse del TFR al fondo integrativo dell'INPS.

Gianni PAGLIARINI, presidente e relatore, accogliendo le osservazioni dei deputati Baldelli e Rocchi, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


 


 

ALLEGATO 1

Decreto-legge 300/06: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il testo del disegno di legge n. 2114, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

ricordato che l'ordine del giorno n. 9/1746-BIS-B/38 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo a valutare l'opportunità, come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione, di assumere misure urgenti al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2007 dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana;

ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 9/1746-BIS-B/89 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge una ulteriore disposizione volta a consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento delle relative funzioni istituzionali;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, dal 1o gennaio 2007, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 252/2005 entro il 31 marzo 2007.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gianpaolo Patta.

La seduta comincia alle 10.15.

 

DL 300/06: Proroga termini.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione)

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge C. 2114 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Al riguardo, con riferimento alle norme rientranti nell'ambito di competenza della Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 1, dispone, per l'anno 2007, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricompresse per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria per il 1998). Il citato comma 4 stabilisce che le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non può eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario delle università. Pertanto, osserva che la norma del decreto-legge in esame dispone, in sostanza, l'allentamento di un vincolo di bilancio, stabilendo che, ai fini del raggiungimento del limite del 90 per cento di cui sopra, le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano computate soltanto per i due terzi. Ricorda altresì che una disposizione analoga è stata prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, ed è stata poi prorogata per il 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, e per il 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273. Fa presente quindi che il comma 2 del medesimo articolo 1 proroga al 31 maggio 2007 (ossia di ulteriori cinque mesi) gli interventi di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, al fine di garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, in attesa della definizione di tali prestazioni sanitarie da parte della contrattazione collettiva di comparto e nel rispetto delle disposizioni recate dai provvedimenti di finanza pubblica, in materia di contenimento della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. In proposito, ricorda che l'esistenza di una «emergenza infermieristica» ha indotto il legislatore nazionale ad emanare dapprima il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, con la finalità di colmare  le forti carenze di organico relative a figure professionali con il titolo di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica, e, successivamente, a prorogare le misure ivi previste con il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (articolo 16) ed il già citato decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (articolo 6-quinques). Quest'ultimo decreto-legge, in particolare, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 402 del 2001. Osserva che le disposizioni in questione prevedono una varietà di strumenti che gli enti interessati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo) possono adottare, previa autorizzazione regionale, nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili e dei principi in materia di contenimento della spesa per il personale. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto n. 402 del 2001 prevede le seguenti misure: riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia che hanno risolto il rapporto d'impiego volontariamente da non oltre 5 anni (lettera a)); stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, ancorché rinnovabili (lettera b)). Il comma 1-bis estende la facoltà di adottare tali provvedimenti anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle vacanze di organico di cui alla programmazione triennale. Il comma 2 prevede un ulteriore strumento utilizzabile, previa autorizzazione regionale, dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dalle residenze sanitarie per anziani, dagli istituti di riabilitazione, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dalle case di riposo: si tratta della remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio dagli infermieri dipendenti, in possesso di specifici requisiti; tali prestazioni sono svolte in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai fini fiscali e contributivi. Le amministrazioni dei predetti enti ed istituti utilizzano le prestazioni aggiuntive prioritariamente al fine di assicurare i livelli standard di assistenza nei reparti di degenza e nelle sale operatorie (comma 4). La tariffa relativa alle prestazioni aggiuntive e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, nel rispetto dei prescritti vincoli finanziari (comma 5). Il comma 6, infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano in conformità alle previsioni dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella relazione illustrativa al decreto-legge in esame si precisa che dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa. Passando a illustrare l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame, fa presente che tale disposizione, nel ribadire il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti individuati dall'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87 (Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria), che non siano conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater (in base ai quali sulle confezioni esterne o sui contenitori di tutti i prodotti farmaceutici ed i rimedi fitoterapici ed omeopatici deve essere riportato in caratteri Braille il nome commerciale del prodotto e, ove la dimensione delle confezioni non consenta la scrittura esterna in caratteri Braille, l'indicazione deve essere riportata in un apposito cartoncino da inserire all'interno della confezione), proroga la facoltà di vendita delle confezioni, prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul mercato, fino alla data di scadenza riportata sulle confezioni stesse (primo periodo). Il secondo periodo del comma in esame contiene, inoltre, una disposizione a tutela dei soggetti non vedenti o ipovedenti, per i quali non sia disponibile, in una farmacia o in altro punto vendita, una confezione avente i requisiti di cui ai commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater: in tali casi, le aziende  produttrici e distributrici sono tenute a fornire, con la massima sollecitudine, alla farmacia o al punto vendita che ne faccia richiesta, una confezione rispondente alle predette prescrizioni. In proposito, ricorda che la relazione illustrativa, nel chiarire le finalità delle nuove disposizioni, precisa che l'applicazione letterale del decreto-legge n. 87 del 2005 comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1o gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e prodotti, fabbricati anteriormente al 31 dicembre 2005. Le nuove norme sono pertanto finalizzate, da un lato, ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e, dall'altro, a tutelare i pazienti non vedenti. Alla luce di quanto sin qui esposto, e attesa l'effettiva necessità delle proroga delle disposizioni legislative citate, formula una proposta di parere favorevole.

Mimmo LUCÀ, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Manconi e per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 16.15.

 

DL 300/06: Proroga termini.

Nuovo testo C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, essendo la Commissione chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione sul provvedimento in titolo, e poiché la I Commissione ha previsto di concluderne l'esame entro la seduta odierna, propone un'inversione dell'ordine del giorno: la Commissione procederebbe quindi all'esame del provvedimento medesimo. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito. Ricorda inoltre che, nella seduta di ieri, il deputato Di Girolamo ha svolto la relazione e ha formulato una proposta di parere favorevole.

Leopoldo DI GIROLAMO (Ulivo), relatore, avverte che la I Commissione, nella seduta di ieri, ha approvato alcune modifiche al provvedimento in oggetto. Tali modifiche, tuttavia, non incidono sulle parti di diretta competenza della Commissione, in precedenza già illustrate.

Domenico DI VIRGILIO (FI) annuncia, anche a nome del proprio gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, sottolineando la necessità di provvedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale infermieristico e all'incremento dei finanziamenti all'università e alla ricerca.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

 


 

 

 


XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 


 

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del vicepresidente Giuseppina SERVODIO, indi del presidente Marco LION. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giovanni Mongiello.

La seduta comincia alle 14.

 

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppina SERVODIO, presidente, avverte che è stato trasmesso il testo del disegno di legge in esame come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali e, pertanto, il parere della Commissione agricoltura sarà espresso su tale testo.

Fabio BARATELLA (Ulivo), relatore, osserva che il decreto-legge n. 300 del 2006 è stato adottato dal Governo, come ormai accade regolarmente da alcuni anni, per prorogare termini in scadenza relativi a diversi settori dell'ordinamento. Alcune delle proroghe contenute nel decreto-legge e, in particolare, quelle di cui all'articolo 2, interessano materie di competenza della Commissione agricoltura.

In parte si tratta di questioni che erano state sollevate anche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, ma che in quella sede non avevano potuto trovare  definizione. È questo il caso della previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, che differisce al 31 dicembre 2007 il termine per le denunce dei pozzi, precedentemente fissato al 30 giugno 2006. Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria diversi gruppi politici avevano presentato emendamenti rivolti a raggiungere il medesimo obiettivo; ritiene pertanto che l'adozione di questa disposizione possa essere generalmente condivisa.

Ricorda che nel testo iniziale del disegno di legge finanziaria era stata altresì prevista la nomina di un commissario straordinario del Governo preposto alla gestione delle emergenze zootecniche. Con il comma 4, dell'articolo 2, del decreto-legge in esame, si estendono a tutte le emergenze zootecniche i compiti del commissario straordinario del Governo che già è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio per l'encefalopatia spongiforme bovina (la cosiddetta «mucca pazza»). Contestualmente l'incarico del commissario, in scadenza al 31 dicembre 2006, viene prorogato al 31 dicembre 2007, con un onere di 150.000 euro. In considerazione della frequenza e della gravità delle emergenze che hanno colpito in tempi recenti il settore zootecnico, a suo avviso si tratta, anche in questo caso, di un intervento opportuno e largamente condivisibile.

Una questione assai delicata viene affrontata dal comma 3 del medesimo articolo 2. Il decreto-legge n. 202 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 244 del 2005, aveva introdotto alcune misure urgenti per far fronte all'influenza aviaria e, tra l'altro, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione, aveva previsto, a favore degli allevatori avicoli e delle altre imprese della filiera, la sospensione dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 sia dei versamenti tributari, sia del pagamento dei contributi e premi previdenziali e assistenziali. Per effetto della sospensione, le imprese colpite dalla crisi aviaria si sono trovate a dover far fronte a tutti i versamenti nel mese di novembre dello scorso anno. Per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali, è intervenuto il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, con il quale il pagamento di tali contributi è stato distribuito in quattro rate mensili, con scadenza il giorno 16 di ciascuno dei mesi compresi tra il novembre 2006 e il febbraio 2007. Il decreto-legge in esame interviene su ambedue le tipologie di adempimenti sospesi, vale a dire tanto sui versamenti relativi a debiti contributivi, quanto su quelli relativi ad adempimenti tributari.

Riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, è stato posticipato al 29 dicembre 2006 il termine per il versamento della prima e della seconda rata, stabilito dal decreto-legge n. 262 rispettivamente al 16 novembre e al 16 dicembre 2006, e viene fissato al 30 giugno 2007 il termine per il versamento della terza e quarta rata, che altrimenti sarebbero scadute il 16 gennaio e il 16 febbraio 2007. Si potrebbe peraltro considerare l'opportunità di differire ulteriormente il termine relativo alla terza e alla quarta rata, fissandolo al 15 dicembre 2007, anche in considerazione della limitata entità degli oneri, che è stata stimata, per quanto concerne la proroga già prevista dal decreto-legge, in 50.000 euro.

Al tempo stesso il comma 3 dell'articolo 2 prende in considerazione anche i versamenti tributari, prevedendo che quelli non eseguiti per effetti della sospensione siano effettuati in una unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e di interessi, entro il 16 gennaio 2007, ovvero in quattro rate trimestrali da versare a decorrere dal 16 gennaio 2007, sulle quali vengono applicati gli interessi legali.

Due ulteriori disposizioni del provvedimento in esame riguardano la proroga di adempimenti connessi a previsioni derivanti dall'ordinamento comunitario. In primo luogo il comma 2 dell'articolo 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo all'apposita banca dati nazionale. La creazione della suddetta banca dati è stata disposta dal regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo ai controlli applicabili nel settore degli ortofrutticoli  freschi. Sulla questione sono intervenuti diversi decreti ministeriali che hanno definito e più volte modificato la disciplina delle modalità di iscrizione alla banca dati. Nel frattempo, peraltro, il decreto legislativo n. 306 del 2002 ha stabilito, per chi commercializzi i prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati, una sanzione pecuniaria compresa tra 260 e 1550 euro. Con il decreto-legge in esame viene fissato, con una norma di rango legislativo, il termine del 30 giugno 2007 per l'iscrizione alla banca dati degli operatori ortofrutticoli, in modo da stabilire una data certa anche per quanto concerne l'applicazione della relativa sanzione. A suo avviso, occorre peraltro valutare se la proroga, formulata nei termini previsti dal decreto-legge, risulti compatibile con l'ordinamento comunitario.

Il comma 5 dell'articolo 2 proroga al 31 luglio 2007 il termine entro cui i fabbricanti di fertilizzanti già immessi sul mercato devono iscriversi nei registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti, introdotti dal decreto legislativo n. 217 del 2006. Tale termine in assenza, della proroga, sarebbe scaduto il 5 gennaio 2007. Ritiene la proroga opportuna anche in considerazione delle difficoltà di gestione che l'introduzione dei registri ha causato per gli operatori.

Segnala infine la previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 1, con cui si stabilisce che i possessori dei titoli di laurea conseguiti prima della riforma dell'università possano svolgere anche nell'anno 2008 l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio di varie figure professionali secondo le modalità disciplinate dall'ordinamento previgente alla riforma, in attesa che vengano adottati i necessari provvedimenti attuativi della riforma stessa. La disposizione interessa anche la sfera di competenza della Commissione agricoltura, in quanto si riferisce, tra l'altro, all'esame di abilitazione per le professioni di dottore agronomo e di dottore forestale. Osserva che nel testo iniziale del decreto-legge la proroga era limitata all'anno 2007; è stata estesa all'anno 2008 da un emendamento approvato dalla Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri.

Tra gli altri emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, segnala, in relazione alle materie di competenza della Commissione agricoltura, l'inserimento nell'articolo 6 dei commi 8-sexies e 8-septies. Con questi due commi vengono abrogate due disposizioni, contenute in precedenti decreti-legge di proroga di termini, che intervenivano sulla normativa in materia di protezione degli animali negli allevamenti dettata dal decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della direttiva 98/58/CE. Più precisamente, le disposizioni abrogate avevano differito dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 il divieto di spiumatura di volatili vivi e avevano permesso l'alimentazione forzata per anatre ed oche. Avevano inoltre differito al 31 dicembre 2010 l'obbligo di adottare gabbie che garantissero un determinato spazio di vita per l'allevamento di animali destinati alla macellazione per ottenerne la pelliccia e avevano eliminato l'obbligo di costruire recinti dotati di caratteristiche tali da garantire il benessere delle suddette specie di animali. In sostanza, con i commi introdotti dall'emendamento approvato dalla I Commissione viene ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in esame, il divieto dell'uso di alimentazione forzata per anatre ed oche, si applicano gli obblighi relativi alle dimensioni minime delle gabbie per gli animali allevati allo scopo di trarne la pelliccia e si introduce di nuovo, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'obbligo, con riferimento ai medesimi animali, di allevarli a terra in recinti appositamente dotati di elementi (rami ai quali gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, tane, nidi, contenitori per l'acqua) volti a garantire il loro benessere.

Conclude rilevando che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione agricoltura, le disposizioni contenute nel decreto-legge, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, appaiono, come risulta dall'esame del loro  contenuto, giustificate da motivazioni oggettive e, per questo, ritiene che possano essere ampiamente condivise. Ritiene pertanto che si debba esprimere una valutazione favorevole, dando conto peraltro del rilievo relativo all'opportunità di una più ampia estensione del termine per il pagamento della terza e quarta rata dei contributi previdenziali e assistenziali a carico delle imprese colpite dalla crisi aviaria.

Segnala infine a tutti i gruppi politici l'opportunità di utilizzare il decreto-legge in esame anche per introdurre, eventualmente nel corso dell'esame in Assemblea, alcune disposizioni di proroga di termini a vantaggio di un settore che sta attraversando notevoli difficoltà, come il settore della pesca. Si riferisce in particolare alla proroga per un anno dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA, che era già prevista per il 2006, e alla proroga del termine, già differito al 1o gennaio 2007, per l'obbligo di adozione delle dotazioni radioelettriche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 231 del 2004. Osserva che si tratta di richieste sollecitate dalle associazioni degli operatori del settore, che sono state raccolte da emendamenti presentati presso la Commissione affari costituzionali da diverse forze politiche e che auspica saranno attentamente considerate nell'ambito dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO condivide e apprezza la relazione del deputato Baratella e consegna alla Commissione una nota tecnica del Ministero sulle disposizioni del decreto-legge del provvedimento in esame di competenza della Commissione agricoltura (vedi allegato 1).

Teresio DELFINO (UDC) giudica senza dubbio apprezzabile la relazione del deputato Baratella per la sua completezza. Ritiene tuttavia che debbano essere criticate le modifiche apportate dalla I Commissione con le quali sono stati introdotti i commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6. Osserva che mediante tali disposizioni, la cui formulazione risulta assai oscura e contorta, in primo luogo, è stata eliminata la proroga al 31 dicembre 2010 relativa all'obbligo di adottare gabbie aventi determinate misure minime per l'allevamento degli animali da pelliccia; al riguardo ricorda che tale proroga era stata stabilita in esito ad un approfondito confronto con gli operatori del settore. Con le medesime disposizioni è stato inoltre ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge, l'obbligo di costruire, per l'allevamento degli animali da pelliccia, recinti aventi specifiche caratteristiche. Ritiene che le disposizioni introdotte dalla I Commissione, in quanto si traducono in oneri assai gravosi per le imprese del settore, di fatto pongono tali imprese in una condizione di svantaggio rispetto a quelle dei concorrenti stranieri, anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea. Per questo richiede che venga inserita nel parere una condizione volta a sopprimere i due commi introdotti dalla Commissione affari costituzionali. Dichiara infine di concordare con la sollecitazione espressa dal relatore nei confronti del Governo ad adottare misure di sostegno al settore della pesca.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) osserva che diverse disposizioni contenute nel decreto-legge adottato dal Governo non hanno la caratteristica di prorogare termini, come invece sarebbe necessario sulla base del titolo del provvedimento in esame. Richiamando il parere del Comitato per la legislazione, segnala, in particolare, il comma 3 dell'articolo 3, relativo alle procedure di espropriazione e il comma 4 dell'articolo 6, che estende a cittadini di Stati membri dell'Unione europea la possibilità di partecipare a programmi di assistenza e integrazione sociale destinati a stranieri che subiscano situazione di violenza o di grave sfruttamento. Osserva che nel parere del Comitato si rileva altresì l'assenza dell'analisi tecnico-normativo e dell'analisi di impatto della regolamentazione. Per queste ragioni ritiene che il provvedimento in  esame, considerato nel suo complesso, sia largamente criticabile. Per quanto concerne gli aspetti specifici di competenza della Commissione agricoltura, riconosce che il provvedimento reca alcune proroghe necessarie. Giudica tuttavia inappropriato che sia stato inserito nel provvedimento in esame l'ampliamento delle funzioni del commissario straordinario del governo per l'encefalopatia spongiforme bovina. Condivide l'esigenza prospettata anche dal relatore di interventi a sostegno della pesca, in considerazione delle gravi difficoltà del settore; al riguardo segnala che il proprio gruppo ha presentato diversi emendamenti presso la I Commissione, che saranno di nuovo presentati in Assemblea. Più in generale osserva come il Ministro delle politiche agricole si trovi in una condizione di evidente debolezza politica, attestata dagli emendamenti inseriti nella finanziaria, con i quali è stata affidata al Ministro dell'ambiente la competenza a definire la disciplina della caccia. Su questa stessa linea si pongono, a suo avviso, le modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali mediante l'inserimento dei commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, in relazione ai quali condivide le critiche formulate dal deputato Delfino. Auspica pertanto che, al fine di migliorare il testo, il parere espresso dalla Commissione agricoltura richieda la soppressione di tali commi.

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur riconoscendo che il decreto-legge in esame reca, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione agricoltura, anche alcune proroghe condivisibili, ritiene grave l'introduzione da parte della I Commissione dei commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, che penalizzano pesantemente gli operatori del settore delle pellicce. In particolare ritiene molto gravoso l'obbligo di allevamento a terra entro recinti che hanno caratteristiche molto specifiche. Osserva che tali commi sono espressione della volontà di forze ambientaliste che, sulla base di una posizione ideologica, vorrebbero giungere ad impedire l'attività di produzione delle pellicce. Ritiene pertanto che non si debba rinunciare alle proroghe e alle limitazioni di tali obblighi disposte dalle previsioni di legge che l'emendamento approvato dalla I Commissione intende abrogare, anche tenendo conto che le medesime direttive comunitarie, in altri Stati membri, non sono state affatto recepite ovvero sono state recepite in termini molto più blandi. Con riferimento alla normativa comunitaria, rileva altresì che alcune disposizioni contenute nel provvedimento, come quella concernente la proroga dei termini per l'iscrizione nella banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo, non tengono conto che la stessa disciplina comunitaria è in fase di riforma.

Angelo Alberto ZUCCHI (Ulivo) esprime un giudizio favorevole sia sul complesso del provvedimento, sia sulle disposizioni che riguardano in modo specifico l'agricoltura, osservando che in diversi casi si tratta di questioni già affrontate nel corso dell'esame della finanziaria, con proposte convergenti da parte di molti gruppi politici. Condivide peraltro l'esigenza di una riflessione sulla questione evidenziata dal deputato Delfino, dal momento che i commi introdotti dalla I Commissione rischiano di porre in una situazione di illegalità l'intero settore della produzione di pellicce e ripristinano previsioni di recepimento della direttiva comunitaria in materia di protezione degli animali negli allevamenti che non trovano corrispondenza nella legislazione di altri paesi dell'Unione europea. Più in generale reputa che un intervento su questo tema debba essere preceduto da un confronto con gli operatori del settore. Per queste ragioni condivide la richiesta di sollecitare nel parere della Commissione agricoltura la soppressione o la revisione dei commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6.

Leonardo MARTINELLO (UDC) richiama l'attenzione della Commissione sul comma 3 dell'articolo 2, con il quale vengono prorogati i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per i versamenti tributari a  carico delle imprese colpite dalla crisi aviaria, osservando che si tratta di una disposizione condivisibile, ma senza dubbio tardiva. Ricorda che già nella fase di predisposizione e conversione in legge del decreto-legge n. 262 del 2006 le imprese avicole avevano mostrato l'impossibilità di far fronte in un'unica soluzione a tutti gli adempimenti sospesi e avevano richiesto tempi più ampi per la rateizzazione. Dichiara inoltre di condividere interamente le osservazioni del deputato Delfino in merito ai commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, con i quali la Commissione affari costituzionali è intervenuta, senza alcuna adeguata valutazione degli effetti di tali disposizioni, su una materia che non è di propria competenza. Ribadisce quindi la richiesta di sopprimere tali commi.

Luca BELLOTTI (AN) richiama le violenti critiche che i gruppi politici di centro-sinistra rivolgevano nella scorsa legislatura nei confronti dei decreti-legge di proroga di termini, osservando che già dal primo anno della legislatura il Governo sostenuto da una maggioranza di centro-sinistra ha fatto ricorso al medesimo strumento.

Fabio BARATELLA (Ulivo), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2), evidenziando di aver cercato di raccogliere gli elementi emersi nel corso della discussione. In particolare ritiene che sia opportuno intervenire sui commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, al fine di non penalizzare gli operatori italiani del settore. In proposito reputa che simili disposizioni non debbano essere introdotte in un decreto-legge di proroga di termini, ma possano essere valutate nell'ambito di un provvedimento organico sul settore, con il quale eventualmente una normativa più restrittiva sia bilanciata da agevolazioni e da misure di sostegno nei confronti degli operatori. Ritiene altresì opportuno che il parere solleciti l'introduzione di proroghe a vantaggio del settore della pesca, chiedendo al rappresentante del Governo la disponibilità ad intervenire su questo profilo. Ritiene invece che il parere della Commissione non possa farsi carico di questioni generali di carattere politico, quali quelle prospettate dal deputato Marinello.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO concorda con la proposta di parere del relatore, dal momento che condivide gli elementi emersi dal dibattito, e dichiara la piena disponibilità del Governo ad affrontare i problemi del settore della pesca.

Gianpaolo DOZZO (LNP) osserva che la proposta di parere del relatore, pur intervenendo sui commi 8-sexies e 8-septies dell'articolo 6, introduce di nuovo il divieto dell'alimentazione forzata di oche e anatre. Invita pertanto il relatore a eliminare anche tale previsione; dichiara che, in caso contrario, il proprio gruppo si asterrà e in ogni caso esprime un giudizio di severa critica sulla forzatura compiuta dalla Commissione affari costituzionali su una materia di competenza della Commissione agricoltura.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (FI) sollecita da parte del relatore una formulazione più chiara ed incisiva dell'osservazione relativa alle proroghe a sostegno del settore della pesca. Nel caso in cui sia accolta la sua richiesta, dichiara che il proprio gruppo voterà a favore della proposta di parere del relatore per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge relative al settore dell'agricoltura.

Claudio FRANCI (Ulivo) propone di riformulare l'osservazione relativa al settore della pesca, facendo esplicito riferimento alla proroga del regime speciale IVA e alla proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.

Fabio BARATELLA (Ulivo), relatore, dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal deputato Franci.

Il sottosegretario Giovanni MONGIELLO dichiara di essere d'accordo.

Giuseppina SERVODIO, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore nel testo riformulato.

La Commissione approva la proposta del relatore di parere favorevole con condizioni e osservazioni, nel testo riformulato (vedi allegato 3).


 

 


 

ALLEGATO 1

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 


DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL GOVERNO

 

Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

Per quanto attiene ai profili di competenza di questa amministrazione, rilevano le disposizioni contenute nell'articolo 2:

L'obiettivo del primo comma del presente articolo, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, al fine di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.

Per quanto concerne il secondo comma, si fa presente che l'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96. Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali. Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 306 del 2002, appare necessario definire con una apposita norma il termine definitivo - che viene fissato al 30 giugno 2007 - per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino alla predetta data l'applicazione della sanzione predetta.

Per il comma 3 è opportuno precisare che il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo. Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in 4 mensilità anticipate nel periodo dal 16 novembre al 16 febbraio 2007. Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e la seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile oltre che per le difficoltà economiche delle imprese, anche per analizzare in dettaglio la filiera e spacchettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano. Inoltre,  l'articolo 5, comma 3-bis del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'«emergenza aviaria», dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Conseguentemente, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006. Con il presente comma, si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.

La disposizione contenuta nel comma 4, prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario per l'emergenza BSE è scaduto il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria, ecc.). La relativa copertura finanziaria (150.000 euro) è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Per quanto attiene il comma 5, si precisa che il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri «entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» (articolo 15 comma 2). Peraltro, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non in grado di ottemperare alla norma è di circa il 50 per cento. Pertanto, con il presente comma si proroga al 31 luglio 2007 il suddetto termine del 5 gennaio 2007. D'altra parte, il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni

 


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ALLEGATO 2

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 


PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

 

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2114 Governo recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al comma 3 del medesimo articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori proroghe a favore del settore della pesca, che attraversa un momento di notevoli difficoltà, in particolare per quanto concerne le agevolazioni tributarie.



ALLEGATO 3

D.L. 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2114 Governo).

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2114 Governo recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 gennaio 2007;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente condizione:

al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;

e con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la proroga dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA già prevista per l'anno 2006 e la proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.


 

 


 

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell’Unione euroepa)
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Resoconto di mercoledì 17 gennaio 2007

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Franca BIMBI.

La seduta comincia alle 9.30.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Nuovo testo C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

 

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento all'ordine del giorno.

Gabriele FRIGATO (Ulivo), relatore, osserva che il disegno di legge reca una serie di disposizioni relative a diversi settori, ciascuna delle quali proroga termini di legge.

L'articolo 1, comma 1, prevede, per l'anno 2007, che le spese per il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano ricomprese per i due terzi tra le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali.

Il comma 2 è volto a prorogare di cinque mesi, ovvero al 31 maggio 2007, gli interventi già previsti dal decreto legge n. 402 del 2001, finalizzati a fronteggiare la carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica, mediante una serie di misure.

Il comma 3 proroga al 30 aprile 2007 alcune disposizioni in materia di assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2007 le graduatorie dei concorsi, in scadenza  al 31 dicembre 2006, per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire le assunzioni previste dalla legge finanziaria per il 2007.

Il comma 5 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell'ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

Il comma 6 prevede che, come per il 2006, anche per l'anno 2007 i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 svolgeranno le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che ha adeguato la struttura degli albi, e le relative prove di accesso, al citato riordino dell'istruzione universitaria.

L'articolo 2, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per le denunce dei pozzi ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale. Tale termine, non indicato nel relativo Regolamento comunitario né in altre fonti interne di rango primario, era stato sinora fissato e prorogato in via amministrativa.

Il comma 3 reca disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole, entrate in crisi in seguito al possibile sviluppo in Italia dell'influenza aviaria.

Il comma 4 estende a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al Commissario straordinario per la BSE e nel contempo ne proroga la istituzione al 31 dicembre 2007.

Il comma 5 proroga dal 5 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 il termine per l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti o nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.

L'articolo 3, al comma 1, prevede la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 452, della legge n. 311 del 2004, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Esso in particolare differisce il termine indicato per il perfezionamento della fase della progettazione preliminare, che costituisce il riferimento per l'individuazione degli interventi prioritari.

Il comma 3 dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli, conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.

Il comma 1 dell'articolo 4 proroga alcuni fra i termini previsti dall'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006 per il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi pubblici.

Il comma 2 dispone che fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, sia sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005, che prevede il parere obbligatorio del Consiglio sui contratti di servizio e sui contratti di programma.

Il comma 3 proroga la vendita dei prodotti farmaceutici, fitoterapici ed omeopatici, prodotti prima del 31 dicembre 2005 e non recanti il nome commerciale del prodotto in caratteri Braille, fino alla data di scadenza riportata sulle confezioni. Contestualmente, si prevede, a tutela dei non vedenti, che le aziende produttrici e distributrici forniscano, sollecitamente, le confezioni conformi alla normativa vigente alle farmacie o punti vendita sprovvisti che ne facciano richiesta.

Il comma 4 estende al 2007 l'applicazione del «tetto» di incremento del 20 per cento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese.

L'articolo 5, comma 1, proroga il termine relativo ad una serie di adempimenti relativi alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La proroga viene disposta comunque non oltre il 30 giugno 2007. Il comma 2 proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto «codice ambientale», la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA), meglio nota con l'acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Viene pertanto, come già in passato, prorogata l'entrata in vigore di alcune disposizioni attuative di direttive in materia ambientale, in ordine a cui sono in corso alcune procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Al riguardo, la Commissione ha già evidenziato la problematicità di tale aspetto in precedenti pareri.

L'articolo 6, comma 1, proroga al 28 febbraio 2007 il termine per l'adozione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi stipulati con l'INPS, al fine di ultimare la procedura di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg.

Il comma 4 estende ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento.

Il comma 5 dispone il mantenimento in bilancio, per il 2007, delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero non impegnate entro il 31 dicembre 2006, ai fini della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

Il comma 6 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006 e disponibili in bilancio, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte a spese di investimento per gli aeroporti.

Il comma 7 fissa al 1o febbraio 2007 la decorrenza di alcuni degli effetti derivanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, concernente il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il comma 8 fissa al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l'emanazione del regolamento di utilizzazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo  della logistica. La norma dispone inoltre che, in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine suddetto, le risorse del Fondo devono essere destinate interamente alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

L'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge.

Franca BIMBI, presidente, considerata l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame e sulle modificazioni introdotte dalla Commissione di merito e di consentire un più compiuto esame dell'ulteriore provvedimento iscritto all'ordine del giorno della Commissione, propone di sospendere la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni nella seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Franca BIMBI, presidente, sospende quindi la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 14.

 

Franca BIMBI, presidente, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere (vedi allegato), riferito al nuovo testo del disegno di legge.

Gabriele FRIGATO, relatore, illustra la propria proposta di parere in cui sono contenute due osservazioni: la prima, relativa ai rapporti tra il differimento dei termini per il recepimento di talune direttive in materia ambientale e alcuni procedimenti di infrazione avviati dalla Commissione europea; la seconda, concernente la rispondenza delle nuove disposizioni introdotte dalla Commissione di merito al contenuto originario del decreto-legge.

Franca BIMBI, presidente, nel sottolineare che la seconda osservazione contenuta nel parere non rientra direttamente nelle competenze in senso stretto proprie della Commissione politiche dell'Unione europea, ritiene che possa comunque essere segnalata la questione dei contenuti del rapporto tra le disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente e il testo originario del decreto-legge.

Gianluca PINI (LNP) condivide il rilievo svolto dal relatore in ordine ai contenuti del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


 


 

ALLEGATO

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Nuovo testo C. 2114 Governo.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2114 (decreto-legge 300/2006 in materia di proroga termini);

rilevato che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e Autorizzazione ambientale integrata (AIA o IPPC);

tenuto conto che tali disposizioni, come espressamente indicato dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, sono intese ad assicurare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE, e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996;

considerato che la Commissione europea ha avviato diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata o non corretta attuazione delle direttive sopra richiamate nonché per la realizzazione di opere sul territorio in violazione delle medesime direttive e che talune di tali procedure sono già allo stadio del parere motivato;

rilevato che, per effetto dell'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, la Commissione europea potrebbe avanzare ulteriormente nelle suddette procedure sino a promuovere ricorso alla Corte di Giustizia;

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'opportunità di individuare gli strumenti appropriati al fine assicurare una piena e tempestiva attuazione delle direttive 2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE in modo da rimuovere le ragioni per cui sono state avviate le procedure di infrazione;

valuti altresì la Commissione di merito la piena rispondenza delle nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente al contenuto originario del decreto-legge.


 

 

 


 

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Resoconto di martedì 16 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedi' 16 gennaio 2007. - Presidenza del Presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 15.15.

 

DL 300/2006 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114 Governo.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, presidente, in sostituzione del relatore, senatore Giuseppe Saro, illustra il contenuto del testo in esame, teso a stabilire una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori. Evidenzia che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di materie eterogenee, appare riconducibile in larga parte a settori riservati alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Aggiunge tuttavia che vi sono specifiche disposizioni che attengono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente delle regioni. Richiama quindi i contenuti della proposta di parere favorevole con osservazione predisposta dal relatore (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.



 

ALLEGATO 1

A.C. 2114 disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 


PARERE APPROVATO

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di stabilire una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e considerato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali l'immigrazione, il sistema tributario e contabile dello Stato, la tutela del risparmio e i mercati finanziari, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, le norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori quali le professioni, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime:

 

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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Resoconto di martedì 23 gennaio 2007


SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 12.20

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta del 17 gennaio il rappresentante del Governo ha depositato alcuni elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate con riferimento al testo del provvedimento. Con riferimento a tali elementi di risposta, rileva la necessità che il Governo confermi che dall'articolo 1, comma 1, non possono scaturire effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che la documentazione depositata conferma che si tratta dell'allentamento di una norma di presidio. Ribadisce poi, per quanto concerne l'articolo 2, comma 4, l'incoerenza fra la proroga dell'attività del Commissario per l'emergenza BSE, limitata  al 2007 e il relativo onere, individuato a decorrere dall'anno 2007. Chiede quindi più dettagliati elementi di informazione in ordine all'eventualità che dalla disposizione dell'articolo 3, comma 3, in materia di efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione possano derivare effetti negativi a carico dell'erario. Con riferimento all'articolo 6, comma 6, ribadisce l'opportunità di chiarire se gli effetti della norma debbano o meno intendersi riferiti al solo esercizio 2007. Ricorda poi che in data 17 gennaio la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento, nel corso del quale sono state introdotte alcune modifiche. Con riferimento a tali modifiche, ricorda in primo luogo che l'articolo 1, comma 6-bis proroga al 31 marzo 2007 del termine per la presentazione della domanda di accredito della copertura figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005 da parte di coloro chiamati a ricoprire cariche elettive e sindacali. In proposito, osserva che la disposizione sembra suscettibile di recare oneri a carico degli istituti previdenziali , in relazione al possibile ampliamento delle platea dei soggetti che potranno beneficiare della copertura figurativa. Riguardo a tali possibili oneri e alle modalità con le quali farvi fronte, chiede pertanto l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 3-bis, che prevede la proroga al 31 luglio 2007 dei termini di presentazione delle domande per la definizione automatica della posizione tributaria e contributiva di cui all'articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2004, chiede di acquisire,sotto il profilo della quantificazione, chiarimenti circa i soggetti tuttora potenzialmente interessati alla regolarizzazione prevista dalla legge finanziaria 2004 e in ordine alla conseguente proiezione annuale dell'onere residuo ed in merito alla effettiva disponibilità di risorse da destinare a copertura nell'ambito dello stanziamento indicato. Rileva poi che la modifica introdotta al comma 5 dell'articolo 6, che esclude l'Istituto per il commercio estero (ICE) dall'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006, appare suscettibile di ridurre i risparmi quantificati con riferimento alle diverse disposizioni del decreto legge n. 223 del 2006 che recavano misure volte al contenimento della spesa degli enti facenti parte della PA. Chiede pertanto al rappresentante del Governo informazioni in merito all'entità degli effetti onerosi recati dalla norma e in merito alle corrispondenti modalità di copertura. Con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 6 che proroga dal 30 novembre 1998 al 31 luglio 2007 il termine per la presentazione della domanda di restituzione dei contributi versati alle soppresse casse locali di previdenza dei lavoratori portuali, ponendo i relativi oneri finanziari a carico della gestione commissariale del Fondo Gestione Istituti contrattuali lavoratori portuali, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione circa l'entità delle somme oggetto di restituzione e le condizioni finanziarie che si applicheranno alle medesime. Inoltre andrebbe confermata la congruità - a fronte di tali oneri - delle risorse tuttora disponibili a carico del predetto Fondo. Chiede inoltre di acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine all'entità e al profilo temporale degli oneri da porre a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e alla congruità delle risorse a disposizione della gestione commissariale a far fronte ai nuovi interventi senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ed agli eventuali riflessi finanziari negativi che possono scaturire dall'attuazione della norma a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 8-ter dell'articolo 6, che proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa per gli atti, i contratti, i documenti e le formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione  degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, ritiene in primo luogo necessario che vengano forniti i dati e gli elementi utili a suffragare la stima formulata al fine di consentirne una puntuale verifica. Ciò anche in considerazione dell'incremento da 1,5 a 2 milioni dell'onere annuo previsto, rispetto a quanto disposto in occasione delle precedenti proroghe. Ricorda poi che il successivo comma 8-quater pone l'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2007-2009, che reca le necessarie risorse. In proposito, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del rappresentante del Governo circa la congruità della formulazione della clausola finanziaria, che individua l'onere come limite di spesa, tenuto conto della natura delle agevolazioni previste. Ricorda infine che il comma 8-septies dell'articolo 6 dispone che le risorse finanziarie stanziate, ai sensi delle leggi n. 146, 147 e 148 del 2004, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato relativi alle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, siano conservate sino al completamento dei relativi interventi. In proposito, chiede di acquisire l'avviso del Governo circa la conformità di tale disposizione rispetto alla vigente disciplina contabile in quanto essa sembrerebbe prefigurare una deroga al principio dell'annualità del bilancio nel senso che si manterrebbero a bilancio risorse altrimenti destinate ad andare in economia. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923 prevede che i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; i residui relativi a lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi, segnala che alcune proposte emendative presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione degli oneri ovvero la loro copertura. Ricorda in particolare gli emendamenti 1.11 ed 1.12, che estendono al personale docente convenzionato in servizio presso gli istituti di formazione della Marina militare le disposizioni in materia di realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato, previsti dai commi 417, 418 e 419 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria; gli emendamenti 1.317 e 1.302 che prevedono ulteriori proroghe ai comandi presso l'istituto poligrafico e zecca dello Stato s.p.a., senza provvedere alla relativa copertura finanziaria; l'emendamento 2.9, che destina a finalità specificamente indicate per un importo complessivamente pari a 27 milioni di euro per l'anno 2007 le maggiori entrate derivanti dal comma 3, che tuttavia non determina maggiori entrate; gli emendamenti 2. 300, 2.302 e 2.309 che prorogano per l'anno in corso le disposizioni onerose di cui all'articolo 3, comma 2-quater del decreto legge n. 45 del 2005 in materia di promozione a dirigente superiore, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'emendamento 2.312, che amplia la portata delle disposizioni agevolative per i produttori di latte senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla relativa copertura degli oneri; l'emendamento 2.313, che estende l'agevolazione a favore dei produttori di latte costituita dalla possibilità di rateizzare i versamenti dovuti al periodo 2005-2006 senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla relativa copertura degli oneri; l'emendamento 2.314 che differisce l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della legge n. 403 del 2000, ponendo il relativo onere quantificato in 90 milioni di euro per l'anno 2007 a carico dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, che non reca le necessarie disponibilità, in  difformità a quanto previsto dalla vigente disciplina contabile; l'articolo aggiuntivo 2.011, che consente, tra le altre cose, alle regioni e agli enti locali di inquadrare a domanda, il personale proveniente dai consorzi agrari che si trovi in cassa integrazione ovvero che sia in esubero o modalità senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla relativa copertura degli oneri; l'emendamento 3.303, che estende agli interventi di restauro e risanamento conservativo, le disposizioni di cui al comma 387 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, in materia di agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie; l'articolo aggiuntivo 3-bis.010 che proroga al 31 dicembre 2007, i termini per usufruire delle agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le altre zone ad elevato rischio sismico, nei limiti delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 132 del 1999, che tuttavia risultano mantenute in bilancio soltanto fino al 31 dicembre 2000; l'emendamento 4.7, che estende la platea degli enti locali esclusi dal patto di stabilità interno senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla relativa copertura degli oneri; l'emendamento 4. 301 che differisce di 9 mesi il termine entro il quale le società partecipate dagli enti locali debbono adeguare i propri statuti ai fini di limitare il numero dei componenti dei consigli di amministrazione; gli emendamenti 5.7 e 5.300 che estendono anche alle autovetture gli incentivi per la rottamazione di veicoli euro 0 o euro 1, previsti al comma 224, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria; l'emendamento 6.309 che riduce al 50 per cento la misura del contributo unificato per i giudizi amministrativi nel caso di ricorsi amministrativi effettuati dalle associazioni portatrici di interessi diffusi senza provvedere al alcuna quantificazione e copertura degli oneri; l'emendamento 6. 38, che prolunga da dieci a quindici anni il periodo di rateizzazione per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 289 del 2002; gli emendamenti 6.37, 6.319 e 6.320 che abrogano ovvero differiscono l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria che vietano agli enti che non hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno di procedere a nuove assunzioni; gli emendamenti 6.39, 6.307 e 6.333 che differiscono l'applicazione delle disposizioni agevolative a favore degli enti non commerciali che abbiano una sede operativa in regioni Molise, Sicilia e Puglia, a tal fine autorizzando la spesa di 500.000 euro senza tuttavia provvedere alla relativa copertura, o imputando interamente il relativo onere agli enti interessati, il che non appare sufficiente ad evitare l'emersione di oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento 6.300, che proroga l'efficacia di disposizioni agevolative a favore delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del dicembre 1990 senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'emendamento 6.303 che estende l'ambito di applicazione soggettivo dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell'articolo 1, della legge finanziaria per l'anno 2007 anche agli eventi sismici che hanno interessato il territorio della provincia di Catania, nell'anno 2002 senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'emendamento 6.323 che prevede uno stanziamento di trenta milioni di euro per il progressivo riallineamento retributivo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale appartenente ai corpi di polizia, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria; l'emendamento 6.325 che prevede un finanziamento di 50.000.000 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 il limite massimo di spesa degli interventi a sostegno dell'economia turistica dello sport della neve in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale, imputando il relativo onere pari a 50.000.000 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 anche a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della solidarietà sociale che tuttavia non reca le necessarie disponibilità per l'anno 2009.

Chiede poi di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da altre proposte emendative. Ricorda in particolare l'emendamento 1.504 del Governo che prevede l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2007 della disposizione del decreto-legge n. 97 del 2004 che prevede che ai fini del finanziamento delle università non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi del personale docente e ricercatore delle università; l'emendamento 1.300 che esclude da pignoramento e sequestro i fondi del servizio sanitario destinati all'erogazione relative ai livelli essenziali di assistenza e al pagamento degli emolumenti del personale dipendente; l'emendamento 1.312 che proroga al 30 giugno 2007 la possibilità di effettuare la domanda di accredito della contribuzione figurativa di cui al comma 6-bis dell'articolo 1; l'emendamento 1.309, che prevede la possibilità per i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale di presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora sussistano ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico. Con riferimento all'emendamento 1.503 del Governo, che proroga al 31 dicembre 2007 i comandi presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, autorizzando la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007, che viene coperta a valere delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, chiede al rappresentante del Governo di confermare la congruità della quantificazione e la possibilità di far fronte all'onere previsto a valere del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica senza pregiudicare gli altri interventi già previsti a legislazione vigente a valere delle medesime risorse. Ricorda che in base all'interrogazione effettuata alla banca dati RGS effettuata nella giornata odierna il Fondo ha attualmente una disponibilità di competenza di 6.967.034 euro. Chiede poi di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 1.313, che dispone la proroga dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2007 della facoltà concessa ai dipendenti del CONI di transitare presso altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001; dall'emendamento 1.314, che consente al personale del CONI attualmente distaccato in servizio presso le federazioni sportive nazionali, di transitare presso altre amministrazioni pubbliche; dall'emendamento 1.318, che estende alla regione Calabria gli effetti derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 136 del 2006 in materia di ammortizzatori sociali; dall'emendamento 2.500 del Governo, che proroga dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2007 il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento o concessione di acque come uso pubblico; Con riferimento all'emendamento 2.5 che differisce dal 30 giugno al 16 dicembre 2007 il termine per il versamento della terza e della quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto legge n. 262 del 2006, quantificando in 65.000 euro il relativo onere, chiede di acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura. Chiede poi di acquisire chiarimenti in ordine all'effettiva onerosità e alla congruità della quantificazione relativa all'emendamento 2.308, che differisce dal 15 ottobre 2006 al 30 ottobre 2007 il termine entro il quale devono essere presentate le proposte per l'estinzione dei debiti previdenziali degli agricoltori nei confronti dell'Inps, stimando un onere conseguente di 2,5 milioni di euro, posti a carico dell'accantonamento del Fondo speciale del Ministero del lavoro; all'emendamento 2.13 Zucchi, che proroga per l'anno 2007 le disposizioni a favore degli imprenditori ittici di cui all'articolo 5, comma 1-sexies del decreto legge 2 del 2006, quantificando il relativo onere in 12 milioni di euro. Un chiarimento in ordine ai possibili effetti finanziari risulta opportuno anche per quel che concerne gli emendamenti 2.17, 2.310, 6.43 e 6.49, che prorogano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge n. 296 del 2006 concernente l'obbligo di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA dei termini di cui al  decreto legislativo 181 del 2000; l'emendamento 2. 307, che differisce l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva per le imprese agricole; l'articolo aggiuntivo 2.010, che consente alle regioni di affidare in forma diretta, in deroga alla disciplina in materia di contratti del P.A., taluni servizi o attività nel settore agricolo a società che abbiano requisiti specificamente indicate; gli emendamenti 3.304 e 3.306 che conferiscono una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti al riordino della normativa in materia di sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, prevedendo tra le altre cose, la definizione di un sistema di verifiche degli impianti; l'emendamento 3.3 che sopprime il comma 3 dell'articolo 3, in materia di efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione, alla quale la relazione illustrativa attribuiva effetti positivi per la finanza pubblica; l'emendamento 4.501 che prevede, tra le altre cose, che i direttori dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, se non confermati, conservino il trattamento economico in godimento e gli siano affidati compiti di didattica, studio e ricerca; l'emendamento 4.302, che differisce il termine di applicazione delle disposizioni previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007 volte ad escludere la possibilità di essere nominati amministratori di enti o società pubbliche dei soggetti che abbiano chiuso in perdita tre esercizi successivi; l'emendamento 5.304, che prevede, tra le altre cose, la stipula di un accordo di programma tra le organizzazioni nazionali di categoria di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il Ministero dell'ambiente e l'ANCI per stabilire le modalità di rimborso su base forfetaria dei costi di smaltimento dei rifiuti relativi alle medesime apparecchiature sostenuti dai Comuni, prevedendo altresì che l'ANCI provveda ad effettuare una ricognizione dei centri di raccolta comunali e intercomunali presenti sul territorio nazionale; gli emendamenti 6.4 e 6.315, che estendono l'ambito di applicazione degli incentivi per la promozione di fonti rinnovabili d'energia previsti dalla legge finanziaria 2007; gli emendamenti 6.317 e 6.44 che differiscono ulteriormente la durata del periodo transitorio per quanto concerne la gestione delle reti di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; l'emendamento 6.310 che specifica che le disposizioni, previste dal c.d. decreto legge «Bersani-Visco», di cui si prevede la non applicazione con riferimento all'ICE riguardano la riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali; gli emendamenti 6.16, 6.330, 6.15 e 6.331 che recano disposizioni agevolative in materia di pesca prevedendo per la copertura finanziaria dei relativi oneri il mantenimento in bilancio in conto residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-septies del decreto legge n. 2 del 2006. Ritiene poi opportuno che il Governo chiarisca se la deroga al principio di annualità contenuta nell'emendamento 6.503 del Governo, che dispone il mantenimento in bilancio delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'istituzione delle province, determini un obbligo di compensazione. Chiede chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie anche per quel che concerne gli emendamenti 6. 31, 6.48, che allungano il periodo di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; gli emendamenti 6.34 e 6.328 che differiscono al 1o gennaio 2008 il termine per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri relativi al traffico satellitare e alla gestione dei connessi apparati di bordo provvedendo per la copertura del relativo onere, stimato in un milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 226 del 2001; gli emendamenti 6.36, 6.335 e 6.500 del Governo, che escludono dai limiti alle spese correnti per gli enti locali previsti dal patto di stabilità interno i trasferimenti effettuati in favore delle aziende speciali ed istituzioni costituite dagli stessi enti. Con riferimento a questi ultimi emendamenti il Governo dovrebbe  chiarire se le proposte necessitino di copertura o consistano in meri trasferimenti interni di risorse che non producono effetti sui saldi. Chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine alla quantificazione dell'onere derivante dall'emendamento 6.332, che esclude dal patto di stabilità interno per il 2007 le spese necessarie per la realizzazione del completamento degli interventi di ricostruzione in presenza di calamità naturali, quantificando il relativo onere in 25 milioni di euro per la parte corrente e 25 milioni di euro per la parte capitale; dagli emendamenti 6.40 e 6.306, che estendono l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative previste per i lavoratori licenziati operanti nel settore della sanità private. Ricorda poi che l'emendamento 6.324, che esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione del comma 213 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 che sopprime l'indennità di trasferta, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. In proposito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine all'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri dall'emendamento. Chiede poi un chiarimento da parte del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 6.334, che differisce al 1o gennaio 2008 l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989 in materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per i soci di cooperative e dall'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo, che estende i termini per la presentazione delle domande di concessione di mutuo previsti dalla legge n. 44 del 1999 in materia antiusura, ponendo i relativi oneri, peraltro non quantificati, a carico sul fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, conferma l'assenza di conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica in quanto rimane invariato il tetto complessivo di spesa di cui al fondo ordinario per il funzionamento delle università. Con riferimento al comma 6-bis dell'articolo 1, rileva che la domanda per il riconoscimento della contribuzione figurativa configura un aspetto prevalentamente procedurale e che la proroga si reitera nel tempo e quindi gli Istituti previdenziali non hanno previsto la relativa economia derivante dal mancato riconoscimento figurativo dei periodi. Con riferimento all'articolo 2, comma 4, condivide la necessità di formulare nel parere una condizione volta a limitare al 31 dicembre 2007, l'onere relativo al commissario straordinario per la BSE. Con riferimento all'articolo 3, comma 3, ribadisce che la disposizione in esame, pur essendo limitata agli effetti finanziari relativi ai procedimenti in cui vi sia stato un concordamento bonario, esplica un positivo effetto, in quanto evita che anche da tali procedimenti derivino risarcimenti del danno e diritto ad indennità più elevati. Con riferimento all'articolo 3-bis, fa presente che l'indicata copertura di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, tra l'altro erroneamente indicata come di natura permanente in quanto trattatasi invece di copertura riferita a spesa limitata nel tempo, è stata interamente utilizzata per le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2003. Ritiene poi opportuno precisare, ad integrazione della documentazione depositata nella scorsa seduta, ricorda che il termine indicato nell'articolo 6, comma 1, del 28 febbraio è sicuramente idoneo a permettere il completamento delle procedure,che, come peraltro evidenziato dalla stessa commissione bilancio, sono già in fase di completamento; con riferimento alla modifica introdotta dalla Commissione al comma 5 dell'articolo 6, esprime la contrarietà del Governo in quanto la sottrazione dell'I.C.E. dall'applicazione delle norme contenute nel decreto è suscettibile di determinare minori economie e di generare richieste emulative. Con riferimento al comma 6, dell'articolo 6 riterrebbe opportuno modificare l'ultimo periodo, nel quale il decreto ministeriale  ivi previsto va adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trattandosi di autorizzazione al finanziamento di investimenti da realizzare nell'anno 2007. Con riferimento al comma 8-bis dell'articolo 6, rileva che la norma non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato. Con riferimento ai commi 8-ter ed 8-quater concorda con l'opportunità di riformulare la configurazione dell'onere ivi indicato in termini di previsione di spesa trattandosi di agevolazioni fiscali. In merito al comma 8-septies dell'articolo 6, determina una deroga legislativa all'articolo 36, commi 1 e 2 del regio decreto n. 2440 del 1923 sul divieto di mantenimento in bilancio delle somme non impegnate. Osserva che peraltro con l'emanazione del decreto legge 194 del 2002, tale procedura è da considerare in linea di principio inammissibile, tenuto conto che l'articolo 1, comma 7 della predetta normativa prevede l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative che derogano al citato articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923. Inoltre l'iscrizione nel conto dei residui degli anni successivi di somme non impegnate, altrimenti destinate in economia, determina un conseguente aggravio della spesa nel corso degli anni successivi in evidente disallineamento rispetto agli obiettivi ed alla dinamica temporale fissati dalle richiamate normative originarie. Chiede infine un rinvio dell'esame degli emendamenti al fine di poter predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate a tale proposito.

Lino DUILIO, presidente, rileva che la contrarietà espressa dal Governo sulla disposizione del comma 8-septies dell'articolo 6, relativa alla possibilità di conservare in conto residui alcune risorse destinate a copertura delle spese per l'istituzione delle nuove province di Barletta-Andria-Trani, Fermo e Monza, in deroga alle ordinarie norme di contabilità, non risulta coerente con il contenuto dell'emendamento 6.503 del Governo, che prevede un'analoga deroga ai principi della contabilità. Ricorda peraltro che sulla problematica delle nuove province il Parlamento si è già espresso, sopprimendo la disposizione originariamente contenuta nell'articolo 77 del disegno di legge finanziaria, che ne disponeva il «congelamento» e quindi confermando la scelta politica di procedere all'istituzione di questi nuovi enti territoriali.

Gaspare GIUDICE (FI) rileva che la Commissione bilancio, pur svolgendo il proprio compito di verifica degli aspetti finanziari del provvedimento, non può astenersi da alcune considerazioni che attengono al merito del provvedimento. Fa in particolare riferimento alla prassi, che già aveva criticato anche nella scorsa legislatura, quando pure sosteneva con il suo voto il Governo, di ricorrere a provvedimenti di urgenza che dispongono proroghe di termini legislativi in scadenza, prassi che testimonia evidenti difficoltà nell'azione delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, denuncia il rischio che nel provvedimento vengano inserite disposizioni estranee al suo contenuto proprio, trasformandolo così in un omnibus. Ritiene a tale proposito opportuno che la Commissione attenda, prima di pronunciarsi sulle proposte emendative, la decisione della presidenza della Camera in ordine all'ammissibilità, decisione che si augura ispirata a criteri rigorosi, come avviene in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria.

Lino DUILIO, presidente, rileva che la problematica sollevata dall'onorevole Giudice, che investe l'opportunità di rivedere la tempistica tra la pronuncia della Commissione bilancio sulle conseguenze finanziarie delle proposte emendative e le decisioni adottate dalla presidenza della Camera sulla loro ammissibilità è già stata sollevata in passato e costituisce indubbiamente materia da approfondire.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) si dichiara sorpreso e perplesso per quel che concerne la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sulla disposizione del comma 8-septies dell'articolo 6. Nel  richiamare le considerazioni già svolte dal presidente in ordine al fatto che la questione è già stata affrontata in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, ricorda che i commissari delegati alle nuove province non hanno potuto impegnare le risorse delle quali la disposizione consente la conservazione in conto residui unicamente perché sono arrivate indicazioni di non procedere in tal senso, con apposite circolari, da parte del Ministero dell'interno.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore per quanto concerne gli emendamenti 6.37, 6.319 e 6.320, che abrogano o differiscono l'applicazione delle disposizioni dal patto di stabilità interno contenute nella legge finanziaria per il 2007 relative al divieto di assunzioni per gli enti che non hanno rispettato nel 2006 il patto, ritiene che non si ponga un problema di copertura in quanto alle eventuali nuove assunzioni gli enti locali non potranno che provvedere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Maino MARCHI (Ulivo) nel richiamarsi alle considerazioni da ultimo svolte dal collega Vannucci, con riferimento alle medesime proposte emendative ricorda che i comuni dovranno comunque rientrare nei parametri previsti dal patto di stabilità interno e quindi non si pone alcun problema in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento. Ricorda peraltro che le proposte emendative rimediano ad un'incoerenza presente nella legge finanziaria per il 2007, in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto del patto. Rileva poi che gli emendamenti 6.36, 6.335 e 6.500 ripropongono un'interpretazione delle disposizioni del patto di stabilità interno in ordine all'esclusione ai fini del calcolo del saldo dei trasferimenti effettuati a favore delle istituzioni costituite dagli enti locali già contenuta in alcune circolari del Ministero dell'economia, anche se criticate dalla Corte dei conti, volte a rimediare alla disparità di trattamento, presente nelle disposizioni in materia di patto di stabilità interno, tra istituzioni ed aziende speciali.

Francesco NAPOLETANO (Com. It.) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi e rileva che non si può tornare indietro rispetto alla decisione assunta di istituire tre nuove province e che, se nel 2007 non potranno essere effettuate le spese coperte con le risorse che il comma 8-septies dell'articolo 6 consente la conservazione in conto residui, la funzionalità dei nuovi organismi potrebbe risultare compromessa.

Francesco PIRO (Ulivo) rileva, in risposta alle considerazioni dei colleghi Vannucci e Marchi, che effettivamente le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di patto di stabilità interno contengono un'incongruenza per quel che riguarda le sanzioni per gli enti locali in caso di violazione del patto di stabilità interno a cui gli emendamenti 6.37, 6.319 e 6.320 si propongono di rimediare. Ritiene pertanto opportuno che il Governo compia un approfondimento ulteriore anche sulle eventuali conseguenze finanziarie di questo emendamento. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le previsioni del comma 1 dell'articolo 1 non sono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 rivestono carattere prevalentemente procedurale e non determinano conseguenze finanziarie negative per gli istituti previdenziali;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai versamenti dei debiti contributivi continuerà ad applicarsi l'interesse del 2,5 per cento;

l'ampliamento delle funzioni della figura del commissario straordinario di cui  all'articolo 2, comma 4, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i compensi del commissario sono determinati in misura fissa, a prescindere dalle funzioni assegnate;

l'onere indicato al medesimo articolo è limitato all'anno 2007, per cui la relativa autorizzazione di spesa deve essere riformulata trattandosi di spese che non sono a regime;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono specificamente volte ad evitare l'emersione di maggiori spese a carico dello bilancio dello Stato;

non risultano disponibili le risorse indicate a copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, in quanto già interamente utilizzate;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto restano ferme le previsioni del comma 5 dell'articolo 29, del decreto legge n. 223 del 2006;

dal rinnovo degli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, non derivano conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica, posto che risultano già allocate a bilancio le risorse necessarie per farvi fronte;

all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 4, si farà fronte nei limiti delle risorse disponibili, non prefigurandosi a favore dei potenziali beneficiari l'attribuzione di diritti soggettivi;

l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 6 è suscettibile di determinare minori economie;

rilevato che le disposizioni di cui al comma 8-septies dell'articolo 6 sembrano prefigurare una deroga al principio di annualità del bilancio, peraltro analoga a precedenti deroghe per le quali non si è provveduto a predisporre una puntuale compensazione;

 

esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «pari a 150.000 euro per l'anno 2007»;

Sopprimere l'articolo 3-bis;

All'articolo 6, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

e con la seguente ulteriore condizione:

All'articolo 6, sopprimere il comma 8-septies

Massimo VANNUCCI (Ulivo), non condivide la proposta del relatore di sopprimere il comma 8-septies dell'articolo 6, rilevando che la disposizione consente la conservazione in bilancio di risorse essenziali per l'avvio delle province di nuova istituzione.

Lino DUILIO, presidente, nel ricordare che la condizione contenuta nella proposta di parere non risulta comunque espressa ai fini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritiene che la Commissione possa o rinviare alla seduta di domani anche l'espressione del parere sul testo o, ritenendo superabili i profili problematici evidenziati dal rappresentante del Governo, eliminare fin da subito la condizione soppressiva nella proposta di parere.

Il sottosegretario Antoangelo CASULA rileva che effettivamente vi è un'incongruenza tra il giudizio critico contenuto nella documentazione depositata sull'articolo 6, comma 8-septies e l'emendamento 6.503 del Governo, che reca un'analoga disposizione di conservazione dei residui. Chiede quindi che la Commissione rinvii alla seduta di domani l'espressione del parere sul testo in modo da consentire al Governo di pervenire ad una valutazione coerente della questione. Il rinvio consentirebbe  anche un'accurata istruttoria delle proposte emendative cui non potrebbe provvedersi in tempi troppo stretti.

Lino DUILIO, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.


 

 

 


 

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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Resoconto di mercoledì 24 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Antonangelo Casula.

La seduta comincia alle 9.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114-A Governo

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 gennaio 2007.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella seduta di ieri per quanto concerne le proposte emendative, conferma i profili problematici rilevati dal relatore con riferimento agli emendamenti 1.11. 1.12, 1.317, 1.302, 2.9. Conferma anche che l'emendamento 3.303 e l'articolo aggiuntivo 3-bis.010 risultano carenti di copertura. Rileva poi che gli emendamenti 6.37, 6.319 e 6.320 non pongono profili problematici di carattere finanziario. Osserva invece che l'emendamento 5.7 non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla formulazione contenuta nella legge finanziaria per il 2007 in quanto l'emendamento se da una parte estende il bonus rottamazione anche alle autovetture, dall'altra restringe il campo applicativo del beneficio ai soli soggetti che non procedono all'acquisto di un veicolo nuovo, Esprime la propria contrarietà  anche sugli emendamenti 6.309 e 6.38. Conferma la contrarietà per carenza di compensazione anche sugli emendamenti 6.39, 6.307 e 6.333, sull'emendamento 6.300, sull'emendamento 6.303. Con riferimento poi alla proposte emendative per le quali sono stati richiesti chiarimenti rileva che non derivano effetti finanziari negativi dall'emendamento 1.504. Per quanto concerne l'emendamento 1.503 rileva che la proroga dei comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'anno 2007 interessa sedici unità di personale per una spesa annua lorda pari a 700.000 euro. Osserva che tale onere trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica che presenta le necessarie disponibilità. Rileva poi che l'emendamento 2.500 non presenta profili problematici di carattere finanziario. Esprime poi la propria contrarietà sugli emendamenti 2.13, 3.3, 4.501, 6.16, 6.330, 6.15 e 6.331. Per quanto concerne l'emendamento 6.503 del Governo deve, sia pure con imbarazzo, esprimere la propria contrarietà in quanto tale proposta determina una deroga legislativa al divieto di mantenimento in bilancio delle somme non impegnate, in coerenza con la contrarietà espressa sul comma 8-septies dell'articolo 6. Inoltre, l'iscrizione in conto residui degli anni successivi di somme non impegnate, altrimenti destinate ad andare in economia, determina un conseguente aggravio della spesa nel corso degli anni successivi in evidente disallineamento rispetto agli obiettivi ed alla dinamica temporale fissati dalle richiamate normative originarie. Sulle restanti proposte emendative si rimette alle valutazioni della Commissione.

Lino DUILIO, presidente, chiede al rappresentante del Governo di esporre le motivazioni che hanno indotto ad esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti 6.37, 6.319 e 6.320.

Il sottosegretario Antonangelo CASULA rileva che la soppressione della disposizione della legge finanziaria per il 2007 prevista dagli emendamenti 6.37, 6.319 e 6.320 non comporta effetti sul saldo complessivo degli enti locali, ma si caratterizza per essere solamente uno strumento ad adiuvandum.

Salvatore RAITI (IdV) ricorda che la misura contenuta negli emendamenti sopra richiamati recepisce un ordine del giorno presentato in occasione del disegno di legge finanziaria.

Lello DI GIOIA (RosanelPugno) chiede chiarimenti sulle ragioni della contrarietà espressa dal rappresentante del Governo sul proprio emendamento 6.307.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che contiene alcune proposte emendative non presenti nel fascicolo n. 1. Con riferimento a tali proposte emendative, rileva la necessità di approfondire l'emendamento 1.319 Boato, il quale prevede la possibilità per i direttori delle strutture complesse del Servizio di presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora sussistano ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico. In proposito, ricorda che la proposta emendativa è identica all'emendamento 1.309 Martella sulla quale la Commissione ha richiesto, nella seduta di ieri, chiarimenti al Governo sulle eventuali conseguenze finanziarie. Rileva tuttavia, a tale proposito, che gli emendamenti 1.309 ed 1.319 potrebbero anche comportare risparmi di spesa consentendo il mantenimento in servizio dei responsabili di strutture sanitarie ed evitando il ricorso ad assunzioni esterne per coprire i medesimi posti. Chiede l'avviso del Governo anche in ordine all'emendamento 6.601 della Commissione, il quale esclude le province autonome di Trento e di Bolzano dalla proroga delle concessioni idroelettriche disposta dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), conferma che le concessioni rilasciate all'Enel Spa ai sensi  dell'articolo 1-bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 scadono il 31 dicembre 2010, come già previsto dalla disposizione richiamata, e che le concessioni diverse da queste scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessioni, come già previsto dal comma 15-bis dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977; in proposito chiede di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento anche in considerazione dell'eventualità di dover procedere all'effettuazione di gare per le concessioni idroelettriche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Ricorda poi che è stato riformulato l'emendamento 6.325 Zanetta nel senso di prevedere un finanziamento di 5.000.000 di euro, anziché di 50.000.000 di euro come originariamente previsto, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno dell'economia turistica dello sport della neve nelle zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale. Al relativo onere si provvede a valere degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia, per quanto concerne l'anno 2007, e del Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008 e 2009, che recano la necessaria disponibilità; rileva che conseguentemente risultano superati i profili problematici evidenziati con riferimento alla precedente formulazione dell'emendamento. Ricorda infine che le restanti ulteriori proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario.

Gaspare GIUDICE (FI) ricorda che la prassi della Commissione è quella di chiedere al rappresentante del Governo chiarimenti sulle conseguenze finanziarie delle proposte emendative per le quali non vengano rilevati evidenti profili problematici di carattere finanziario e che in assenza di puntuali risposte da parte del rappresentante del Governo non è possibile procedere all'espressione del parere. Rileva quindi che la posizione espressa dal rappresentante del Governo, che per numerosi emendamenti si è rimesso alla Commissione non consenta alla Commissione di concludere l'esame.

Marco CALGARO (Ulivo) esprime la propria contrarietà sugli emendamenti 1.309 ed 1.319, non solo con riferimento ai profili finanziari, ma anche per quanto concerne il merito, posto che gli stessi introducono elementi di notevole rigidità nella gestione delle strutture sanitarie.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, ribadisce che, a suo giudizio, gli emendamenti 1.309 ed 1.319 potrebbero consentire risparmi di spesa, in quanto evitano alle strutture sanitarie di ricorrere per incarichi apicali a nuove assunzioni esterne.

Lino DUILIO, presidente, ricorda che, in caso di cessazione degli incarichi non è inevitabile ricorrere a nuove assunzioni esterne in quanto si potrebbe procedere a promozioni interne.

Luana ZANELLA (Verdi) concorda con le osservazioni del collega Piro e ritiene che non vi siano ragioni per esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.309 ed 1.319.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, rileva il proprio imbarazzo per la posizione assunta dal rappresentante del Governo che, non esprimendosi chiaramente su tutti gli emendamenti, lascia la Commissione nell'incertezza sulla posizione da assumere con riferimento a tali proposte. Ritiene comunque che sull'emendamento 6.601 da ultimo richiamato non si possa escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Avanza la stessa considerazione per quanto concerne gli emendamenti 6.39, 6.307 e 6.333

Massimo GARAVAGLIA (LNP), con riferimento al comma 8-septies dell'articolo 6 e all'emendamento 6.503, ritiene inopportuno un atteggiamento eccessivamente rigido in ordine a disposizioni che consentono la conservazione in conto residui  di risorse non impegnate, in deroga al principio di annualità del bilancio, posto che si tratta in molti casi, e sicuramente in questa circostanza, facendosi riferimento a somme stanziate per l'istituzione delle nuove province di Monza, di Fermo e di Adria-Terni-Barletta di risorse indispensabili per il completamento di iniziative già avviate e che tale rigidità induce gli enti locali a prassi discutibili come quella di effettuare a fine anno impegni fittizi nei bilanci, al fine di evitare la perenzione delle somme.

Lello DI GIOIA (Rosanelpugno) con riferimento al proprio emendamento 6.307, rileva che, al fine di superare i profili problematici di carattere finanziario si potrebbe ipotizzarne una riformulazione, ovvero la Commissione potrebbe esprimere sull'emendamento un parere favorevole subordinatamente all'accoglimento di una condizione che provveda alla sua riformulazione.

Gaspare GIUDICE (FI) ricorda che eventuali nuove proposte emendative, che eventualmente recepiscono il contenuto di proposte emendative già presentate, superandone però alcuni profili problematici, possono essere esclusivamente presentate dalla Commissione di merito. Risulta comunque ipotizzabile un parere favorevole condizionato su proposte emendative. Dichiara infine di comprendere il disagio e l'imbarazzo del relatore, che evidentemente è condiviso dalla intera Commissione.

Massimo VANNUCCI (Ulivo) ricorda che i commissari prefettizi preposti all'istituzione delle nuove province hanno ritardato nella registrazione degli impegni di spesa a causa di indicazioni contraddittorie giunte dal Ministero dell'interno. Propone pertanto, qualora vengano confermati i profili problematici di carattere finanziario evidenziati per quanto concerne il comma 8-septies dell'articolo 6, di sopprimere tale disposizione a condizione però che venga poi approvato l'emendamento 6.503 del Governo che in maniera analoga consente la conservazione in conto residui delle risorse stanziate per le province di nuova istituzione.

Andrea RICCI (RC-SE) rileva che non rientra tra i compiti della Commissione esprimere valutazioni che attengano al merito dell'istituzione delle nuove province, dovendosi invece la stessa interessare dei profili finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo esame.

Lino DUILIO, presidente, rileva che la Commissione si trova a dover esprimere il parere pur dovendosi giudicare insufficienti gli elementi di chiarimento forniti dal Governo sulle proposte emendative in quanto l'Assemblea sta per iniziare le votazioni su questo provvedimento. Sospende quindi la seduta per cinque minuti al fine di consentire al relatore di ultimare la predisposizione della proposta di parere per quanto concerne gli emendamenti, qualora lo stesso ritenga che vi siano le condizioni per procedere.

 

La seduta, sospesa alle 10.15, è ripresa alle 10.20.

 

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, osserva che le difficoltà che la Commissione ha incontrato nell'esame del provvedimento confermano la necessità di valutare se non sia possibile consentire alla Commissione bilancio di pronunciarsi successivamente alla dichiarazione di ammissibilità delle proposte emendative in modo da concentrare l'esame su quelle ammissibili. Resta ovviamente ferma la necessità di una accurata istruttoria delle proposte da parte del Governo. Formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento e sugli emendamenti:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le previsioni del comma 1 dell'articolo 1 non sono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica; 

le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 rivestono carattere prevalentemente procedurale e non determinano conseguenze finanziarie negative per gli istituti previdenziali;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai versamenti dei debiti contributivi continuerà ad applicarsi l'interesse del 2,5 per cento;

l'ampliamento delle funzioni della figura del commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i compensi del commissario sono determinati in misura fissa, a prescindere dalle funzioni assegnate;

l'onere indicato al medesimo articolo è limitato all'anno 2007, per cui la relativa autorizzazione di spesa deve essere riformulata trattandosi di spese che non sono a regime;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono specificamente volte ad evitare l'emersione di maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

non risultano disponibili le risorse indicate a copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, in quanto già interamente utilizzate;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto restano ferme le previsioni del comma 5 dell'articolo 29, del decreto legge n. 223 del 2006;

dal rinnovo degli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, non derivano conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica, posto che risultano già allocate a bilancio le risorse necessarie per farvi fronte;

all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 4, si farà fronte nei limiti delle risorse disponibili, non prefigurandosi a favore dei potenziali beneficiari l'attribuzione di diritti soggettivi;

l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 6 è suscettibile di determinare minori economie;

rilevato che le disposizioni di cui al comma 8-septies dell'articolo 6 sembrano prefigurare una deroga al principio di annualità del bilancio, peraltro analoga a precedenti deroghe per le quali non si è provveduto a predisporre una puntuale compensazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «pari a 150.000 euro per l'anno 2007»;

Sopprimere l'articolo 3-bis;

All'articolo 6, comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

e con la seguente ulteriore condizione:

All'articolo 6, sopprimere il comma 8-septies.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.300, 1.309, 1.319, 1.312, 1.11, 1.12, 1.317, 1.313, 1.314, 1.302, 2.9, 2.308, 2.300, 2.302, 2.309, 2.307, 2.17, 2.312, 2.313, 2.314, 3.304, 3.306, 3.3, 3.303, 4.301, 4.302, 5.7, 5.304, 5.300, 6.4, 6.315, 6.317, 6.44, 6.310, 6.15, 6.309, 6.503, 6.34, 6.38, 6.332, 6.39, 6.307, 6.333, 6.300, 6.303, 6.40, 6.306, 6.43, 6.323, 6.324, 6.334, e sugli articoli aggiuntivi 2.010, 2.011, 3-bis.010, 6.0501, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;  NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.»

Lino DUILIO, presidente, non può che rilevare che la situazione verificatesi nel corso dell'esame del provvedimento investe la dignità del lavoro istituzionale che la Commissione è chiamata a svolgere. Infatti la Commissione giunge all'espressione del parere con numerose difficoltà a causa di un insufficiente lavoro istruttorio da parte del Governo. Preannuncia comunque che interverrà in Assemblea per rappresentare la situazione determinatasi.

Francesco NAPOLETANO (Com.It), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Dante D'ELPIDIO (POP-UDEUR), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, dichiara di astenersi nel voto sulla proposta di parere.

Lino DUILIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.


 

 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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Resoconto di giovedì 25 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 25 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2007.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti che contiene alcune proposte emendative non presenti nel fascicolo n. 2. Con riferimento a tali proposte segnala che il subemendamento 0.6.39.600 della Commissione apporta alcune modifiche agli emendamenti 6.39 e 6.307 che prevedono il differimento dell'applicazione di disposizioni agevolative a favore degli enti non commerciali con sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, autorizzando a tal fine la spesa di 500 mila euro. Ricorda che su tali proposte emendative la Commissione aveva espresso parere contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura. Rileva che le modifiche introdotte dal subemendamento sono tese da un lato a conferire carattere facoltativo all'applicazione delle suddette agevolazioni, rimettendo la stessa ad un decreto del Ministero dell'economia, e dall'altro a prevedere un'idonea copertura finanziaria, non prevista nel testo degli emendamenti, mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che reca le necessarie disponibilità. Osserva che pertanto il subemendamento appare superare i profili problematici rilevati dalla commissione bilancio; sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. Segnala infine che il fascicolo reca una  nuova formulazione degli emendamenti 3.304 e 3.306 limitata alla parte ammissibile; la nuova formulazione degli emendamenti non presenta pertanto profili problematici di carattere finanziario, essendo venuta meno, in quanto dichiarata inammissibile, la parte relativamente alla quale la Commissione aveva espresso parere contrario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che la riformulazione degli identici emendamenti 6.39 e 6.307 proposta dal subemendamento 0.6.39.600 appare idonea a superare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati con riferimento all'emendamento in quanto le disposizioni agevolative per gli enti non commerciali con sede nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia vengono configurate in termini di facoltà, la loro attivazione è rimessa ad un decreto del Ministero dell'economia, e viene previsto un limite di spesa. Concorda con le valutazioni del relatore per quanto concerne gli emendamenti 3.304 e 3.306.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

esprime

NULLA OSTA

sugli identici emendamenti 6.39 e 6.307,

con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.39.600;

NULLA OSTA

sugli identici emendamenti 3.304 (parte ammissibile) e 3.306 (parte ammissibile).

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 24 gennaio 2007 relativamente agli emendamenti 6.39, 6.307, 3.304 e 3.306.».

La Commissione approva la proposta di parere.


 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)
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Resoconto di martedì 30 gennaio 2007

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 gennaio 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paolo Cento.

La seduta comincia alle 12.20.

 

DL 300/2006: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2114-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

 

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti, che contiene un'unica novità rispetto al fascicolo n. 3, costituita dall'emendamento 3-bis.600 della Commissione. L'emendamento modifica l'articolo 3-bis del decreto-legge del quale la Commissione bilancio ha richiesto, nel parere reso nella seduta del 24 gennaio 2007, la soppressione con una condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in quanto, come chiarito dal Governo, non risultano più disponibili le risorse stanziate dall'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003 e utilizzate a copertura della riapertura, prevista dall'articolo 3-bis, dei termini per la presentazione delle domande per il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei tributi nelle zone colpite dall'alluvione del Piemonte del 1994. Osserva che l'emendamento 3-bis.600 stabilisce che la riapertura del termine operi nel limite di spesa di 1.500.000 euro a decorrere dal 2007, prevedendo che a tale onere si provveda, per l'anno 2007, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente  del Ministero dell'economia per gli anni 2007 e 2009 e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro per l'anno 2008. Rileva che gli accantonamenti indicati recano le necessarie disponibilità e, pertanto, l'eventuale accoglimento dell'emendamento, sembrerebbe superare i profili problematici evidenziati con riferimento all'articolo 3-bis. Chiede comunque sul punto l'avviso del Governo.

Ricorda inoltre che la Commissione nella seduta del 24 gennaio ha espresso parere contrario anche sull'emendamento 6.44, che differisce ulteriormente la durata del periodo transitorio per quanto concerne la gestione delle reti di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e sull'articolo aggiuntivo 6.0501, che estende i termini per la presentazione delle domande di concessione di mutuo previsti dalla legge n. 44 del 1999 in materia antiusura, ponendo gli oneri interamente a carico sul fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge n. 44 del 1999. Rileva in proposito che ad una più approfondita istruttoria tali emendamenti non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario tali da giustificare un parere contrario. Rileva pertanto che, ove il Governo confermi la non onerosità delle proposte emendative, si potrebbe pervenire ad un diverso parere.

Osserva infine che l'emendamento 6.16 su cui è stato dato parere di nulla osta nella seduta del 24 gennaio 2007 risulta di contenuto analogo all'emendamento 6.15, sul quale il parere è invece risultato contrario, sulla base anche della contrarietà espressa in quella seduta dal rappresentante del Governo. Entrambi gli emendamenti, infatti, recano disposizioni agevolative in materia di pesca prevedendo per la copertura finanziaria dei relativi oneri il mantenimento in bilancio in conto residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge n. 2 del 2006. Si pone pertanto l'esigenza di rettificare il parere reso sull'emendamento 6.16, esprimendo anche in questo caso un parere contrario. Sul punto risulta comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Paolo CENTO concorda con il relatore in ordine all'idoneità dell'emendamento 3-bis.600 a superare i profili problematici evidenziati con riferimento all'articolo 3-bis. Osserva inoltre che da una più accurata verifica è emerso che il fondo unificato antiusura presenta una disponibilità di circa settantuno milioni di euro, sufficiente pertanto a far fronte alle misure previste dall'articolo aggiuntivo 6.0501. Rileva poi che anche per quanto concerne l'emendamento 6.44 l'ulteriore approfondimento svolto ha consentito di escludere effetti finanziari negativi diretti, fatta salva la compatibilità con la disciplina comunitaria. Concorda infine con le valutazioni del relatore in ordine all'emendamento 6.16.

Lino DUILIO, presidente, ricorda, con riferimento alla problematica affrontata dall'articolo 3-bis, che il decreto del Ministero dell'economia dello scorso 30 novembre, che ha revocato contributi erogati per interventi infrastrutturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici a causa di inadempimenti degli enti locali destinatari, ha interessato anche la regione Piemonte che era destinataria di un contributo per interventi di ricostruzione successivi all'alluvione del 1994. Non può quindi che rilevare come un simile inadempimento da parte della regione non risulti coerente con le richieste che giungono dal territorio di una riapertura di termini per il versamento dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e dei tributi.

Francesco PIRO (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis  contenuta nell'emendamento 3-bis.600 della Commissione risulta corretta e che le risorse individuate a copertura di tali oneri dal medesimo emendamento risultano disponibili;

esprime

NULLA OSTA

sull'articolo 3-bis con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3-bis.600 della Commissione

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che l'emendamento non è suscettibile di determinare effetti negativi diretti per la finanza pubblica,

esprime

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.44;

preso altresì atto degli ulteriori elementi forniti dal Governo in ordine alle disponibilità delle risorse previste a copertura,

esprime

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 6.0501.

esprime infine

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.16.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione contenuta nel parere espresso in data 24 gennaio 2007 relativa all'articolo 3-bis, nonché il parere contrario, espresso nella medesima data, relativamente all'emendamento 6.44 e all'articolo aggiuntivo 6.0501».

La Commissione approva la proposta di parere.


 

 

 

 


 

 

 

 

Relazione della I Commissione Affari costituzionali


N. 2114-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal presidente del consiglio dei ministri

(PRODI)

 

e dal ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali

(CHITI)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

¾

 

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 28 dicembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

(Relatore: AMICI)

 

 

 

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 17 gennaio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


 

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

Il Comitato per la legislazione,

 

esaminato il disegno di legge n. 2114 e rilevato che:

esso reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti; a tale finalità non sono comunque riconducibili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 e nel comma 4 dell'articolo 6, rispettivamente concernenti le procedure espropriative e l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri;

interviene, agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 8, su materie già oggetto di disciplina nell'ambito della legge finanziaria per il 2007 (n. 296 del 2006), rispettivamente, al comma 423, ed ai commi 916 e 918-920; circostanza cui deriva, in un caso, una mera riproduzione di norma già esistente e, nell'altro caso, modifiche indirette a norme entrate in vigore in tempi recentissimi;

reca inoltre disposizioni che, in via diretta o indiretta, incidono su fonti normative di rango non legislativo (articolo 2, comma 2, articolo 4, comma 2, articolo 6, comma 7);

interviene, all'articolo 6, comma 4, con modifica non testuale, su una disposizione contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, contraddicendo così la natura unitaria e tendenzialmente completa dello strumento normativo rappresentato dal «testo unico»;

reca, all'articolo 6, una rubricazione dell'articolo non pienamente rispondente al suo contenuto, che non si limita alla proroga di termini;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprima l'articolo 4, comma 2 - volto a sospendere l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005 «nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni» - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato; peraltro, il comma 423 della legge finanziaria per il 2007 reca già una disposizione sostanzialmente identica;

si riformuli la disposizione dell'articolo 6, comma 4 - che estende l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - al fine di intervenire con modifica testuale sulla norma contenuta nel citato testo unico.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 4 - che appare ampliare, in maniera non testuale, i compiti del commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito dalla legge n. 49 del 2001 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere a riformulare la disposizione come novella al medesimo decreto legge n. 1;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 6, comma 7 - ove si dispone il differimento degli «effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, al fine di esplicitare l'obiettivo di differire l'entrata in vigore dell'articolo 4 del regolamento citato e delle connesse disposizioni, che andrebbero peraltro specificamente menzionate.

 

 

 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

La II Commissione,

 

esaminato il disegno di legge n. 2114, così come modificato dagli emendamenti presentati;

 

rilevato che il comma 1-ter dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione interviene su termini relativi all'esercizio di delega già scaduti, per cui si sostanzia nel conferimento di una nuova delega;

sottolineata l'opportunità di non procedere al conferimento di deleghe legislative per mezzo di una legge di conversione di decreto-legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sia soppresso il comma 1-ter.

 

 

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

 

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2008, subordinatamente alla preventiva approvazione di tale misura da parte della Commissione europea, il termine entro il quale è possibile completare gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto in favore dei predetti investimenti dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, che ha differito al 16 gennaio 2007 il termine per effettuare i versamenti tributari sospesi da parte delle imprese in crisi a causa dell'emergenza provocata dall'influenza aviaria, per incrementare il Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi, di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria per il 2007, nonché il Fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, finalizzate in particolare a realizzare il trasferimento ai comuni del personale attualmente in forza presso le competenti amministrazioni statali;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il contributo sulla rottamazione, di cui al comma 224 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, anche alle autovetture, subordinando al contempo la spettanza dell'agevolazione al vincolo di non procedere alla sostituzione del veicolo.

(parere espresso il 16 gennaio 2007)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge n. 2114, di conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini legislativi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

(parere espresso il 17 gennaio 2007)

 

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2114, di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

 

premesso che appare indispensabile procedere nella regolamentazione delle materie di pertinenza della Commissione (in particolare formazione scolastica e universitaria e ricerca) seguendo criteri di sistematicità e organicità;

premessa altresì l'opportunità di affrontare in apposito specifico provvedimento la deroga di istituzione di nuovi corsi di cui al comma 8-ter dell'articolo 6,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 

 

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2114, recante «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

rilevato che le disposizioni contenute negli articoli 3, 5, e 6, comma 3, intervengono su materie di rilievo per la competenza della VIII Commissione;

valutate anche le ulteriori disposizioni inserite dalla Commissione di merito in relazione a materie di interesse della VIII Commissione e, in particolare, l'articolo 3-bis e il comma 3-bis dell'articolo 6;

preso atto delle ragioni che si pongono alla base delle proroghe disposte dalle disposizioni richiamate e rilevata l'opportunità di attivare, per talune delle disposizioni prorogate, ogni possibile iniziativa diretta al superamento delle cause che ostano alla loro completa attuazione;

valutate positivamente le finalità del comma 2 dell'articolo 3, nel senso di estendere, attraverso il differimento del termine di riferimento, gli interventi considerati prioritari, ai fini dell'attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia;

espresso apprezzamento anche per la finalità di evitare pesanti oneri finanziari a carico dello Stato e delle amministrazioni locali cui è ispirato il comma 3 del medesimo articolo 3, relativo alla conservazione di efficacia dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, a prescindere dall'emanazione del decreto di esproprio;

condiviso, infine, quanto affermato nella relazione illustrativa in ordine alla necessità di accompagnare la proroga contenuta nell'articolo 6, comma 3, in materia di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, con la definizione di un piano che consenta all'Italia di «sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo», nonché di «rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'ulteriore proroga dell'entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal capo V della parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articolo 3, comma 1), sia posta in essere ogni necessaria iniziativa affinché, nei tempi più rapidi possibili, sia adottato il decreto di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici, previsto dall'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203;

b) in relazione all'ulteriore proroga del termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 (articolo 3, comma 4), si consideri l'assoluta esigenza di non differire ulteriormente - rispetto alla richiamata proroga - tale adeguamento, in considerazione sia delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessario l'adeguamento sia dell'ampiezza della portata applicativa del richiamato articolo 3-bis, in particolare sotto il profilo dei soggetti destinatari;

c) con riferimento all'ulteriore proroga del termine relativo ad una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2005 (articolo 5, comma 1), in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si proceda in tempi rapidi all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

 d) in relazione alla proroga dell'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»), in materia di VIA, VAS e IPPC (articolo 5, comma 2), pur tenendo conto della complessità, evidenziata anche nella relazione illustrativa, della riforma della medesima parte seconda, si proceda in tempi rapidi all'adozione del preannunciato schema di decreto correttivo al «codice ambientale» e alla sua sollecita trasmissione alle Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

 

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

 

La IX Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (atto Camera n. 2114),

considerato che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge in esame disponeva che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, e che, conseguentemente, il Ministero delle comunicazioni non sarebbe stato tenuto a richiedere al Consiglio stesso il parere obbligatorio sui contratti di servizio e sui contratti di programma nelle materie di sua competenza;

rilevato in proposito che una medesima disposizione, seppure con lievi differenze lessicali, è altresì recata dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

presso atto comunque che la Commissione di merito ha già provveduto, nell'ambito del nuovo testo predisposto, a sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

 

La X Commissione,

esaminato il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti della I Commissione;

valutate in particolare le disposizioni del decreto che prevedono interventi di proroga di norme sulla disciplina di sicurezza degli impianti negli edifici, del tetto del 20 per cento dell'incremento dei diritti dovuti dalle imprese alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con alto potere calorifero, nonché del mantenimento in bilancio delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero;

rilevato che alcune delle citate disposizioni sono state già soggette a proroghe e che il succedersi di proroghe inserisce un elemento di incertezza nel quadro normativo, soprattutto in relazione a materie che implicano adempimenti da parte dei cittadini e delle imprese;

considerato che tuttavia dalla mancata adozione delle proroghe potrebbero derivare in concreto pesanti conseguenze proprio a discapito dei cittadini e delle imprese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 risultino congruenti con le norme di recente emanate o in via di emanazione in materia di cogenerazione nonché coerenti con quanto previsto dalla disciplina europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 6, comma 5, quali delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano ai fini dell'attività svolta all'estero dall'ICE.

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

 

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2114, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

ricordato che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/38 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo a valutare l'opportunità, come primo atto nell'ottica di un piano di stabilizzazione, di assumere misure urgenti al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2007 dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana;

ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/89 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge una ulteriore disposizione volta a consentire la proroga per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, dei contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento delle relative funzioni istituzionali;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, dal 1o gennaio 2007, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 entro il 31 marzo 2007.

 

 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

 

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2114 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione affari costituzionali nella seduta del 16 gennaio 2007;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di evitare di determinare condizioni di svantaggio competitivo per le imprese della filiera, si sopprima il comma 8-septies e si riformuli il comma 8-sexies dell'articolo 6, nel senso di limitare l'abrogazione al comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e conseguentemente disporre che riacquisti efficacia soltanto il divieto dell'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare il termine per il versamento della terza e quarta rata al 16 dicembre 2007, anziché al 30 giugno 2007, conseguentemente incrementando l'ammontare dell'onere e della relativa copertura finanziaria da 50.000 a 115.000 euro;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la proroga dell'applicazione in via sperimentale alla pesca del regime speciale IVA già prevista per l'anno 2006 e la proroga dell'applicazione degli obblighi relativi alla strumentazione di bordo.

 

 

 

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

 

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2114 (decreto-legge n. 300 del 2006, in materia di proroga di termini);

rilevato che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Valutazione ambientale strategica (VAS) e Autorizzazione ambientale integrata (AIA o IPPC);

tenuto conto che tali disposizioni, come espressamente indicato dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, sono intese ad assicurare l'attuazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE, e della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996;

considerato che la Commissione europea ha avviato diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per la mancata o non corretta attuazione delle direttive sopra richiamate nonché per la realizzazione di opere sul territorio in violazione delle medesime direttive e che talune di tali procedure sono già allo stadio del parere motivato;

rilevato che, per effetto dell'ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione europea potrebbe avanzare ulteriormente nelle suddette procedure sino a promuovere ricorso alla Corte di giustizia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'opportunità di individuare gli strumenti appropriati al fine assicurare una piena e tempestiva attuazione delle direttive 2001/42/CE, 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE in modo da rimuovere le ragioni per cui sono state avviate le procedure di infrazione;

 

b) valuti altresì la Commissione di merito la piena rispondenza delle nuove disposizioni introdotte nel corso dell'esame in sede referente al contenuto originario del decreto-legge.

 

 

 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

rilevato che il testo in esame si colloca nel quadro di una serie di provvedimenti di portata generale che il Governo in più occasioni ha adottato al fine di stabilire una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori, e considerato inoltre che taluni termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento in esame, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch'esse disposte con decretazione d'urgenza;

valutato che il testo, recando disposizioni che incidono su una molteplicità di discipline eterogenee, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali l'immigrazione, il sistema tributario e contabile dello Stato, la tutela del risparmio e i mercati finanziari, l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, le norme generali sull'istruzione, con particolare riguardo al sistema universitario, la previdenza sociale e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

rilevato che le disposizioni recanti proroghe di termini in alcuni settori quali le professioni, la tutela della salute, l'alimentazione, il governo del territorio, le grandi reti di trasporto, afferiscono a materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi delle previsioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

 


 

TESTO

del disegno di legge

TESTO

della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Art. 1.

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

      1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Identico.

 

 


 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1:

            al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008»;

            dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».

        Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003».

        All'articolo 4:

            il comma 2 è soppresso.

        All'articolo 6:

            il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo"»;

            al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero»;

            al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

            il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007»;

            dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

        «8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

        8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

        8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;

            b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

        8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

 

        8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.

        8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».

 

 

 


 

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006.

 

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonché di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche amministrazioni;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

 

emana

 

 

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

        1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

        1. Identico.

        2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

        2. Identico.

        3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

        3. Identico.

        4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

        4. Identico.

        5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

        5. Identico.

        6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

        6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008».

 

        6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

        1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

        Identico.

        2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

        «1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

 

        3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

 

        4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

 

        5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

 

 

 

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

        1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

        Identico.

        2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

 

        3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

 

        4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

 

Articolo 3-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

 

        1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003.

Articolo 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

Articolo 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

        1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        1. Identico.

        «4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

 

        2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

        Soppresso.

        3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

        3. Identico.

        4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

        4. Identico.

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

        1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

        Identico.

        2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

 

        «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

 

 

 

Articolo 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

Articolo 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

        1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

        1. Identico.

        2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

        2. Identico.

        3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

        3. Identico.

        4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

        4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        «6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

        5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

        6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

        6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAL) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.

        7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

        7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007.

        8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        8. Identico.

 

        8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

 

        8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

 

        8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

        8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

            a) il comma 2 è abrogato;

 

            b) al comma 3, lettera a), le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008»;

 

            c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

 

        8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

 

        8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.

 

        8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

 

 

Articolo 7.

(Entrata in vigore).

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addì 28 dicembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

 

 

 

 


 

 

Discussione in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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95.

 

Seduta di lunedì22 gennaio 2007

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIORGIA MELONI

 

 


Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 2114 ).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Forza Italia e L'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

La relatrice, deputata Amici, ha facoltà di svolgere la relazione.

SESA AMICI, Relatore. Grazie, signor Presidente. Il decreto-legge di cui si chiede la conversione e che riguarda la proroga dei termini previsti da alcune disposizioni legislative è un testo che quest'Assemblea ha esaminato più volte nel corso delle varie legislature. Del resto, siamo convinti (ed è una convinzione che credo appartenga all'intera Commissione affari costituzionali) che il disegno di legge al nostro esame abbia accolto, anche se in misura parziale, una delle richieste che avevamo avanzato nel corso dell'esame di un provvedimento molto simile, nel quale si invitava il Governo a riflettere con attenzione, sulle procedure che poneva in essere, soprattutto con riferimento ai decreti-legge «mille proroghe». Infatti, nel corso del tempo questi provvedimenti «mille proroghe» si sono risolti in un tentativo mal riuscito che, anche dal punto di vista legislativo, in qualche modo, ha inficiato l'uso della legislazione sulla quale siamo chiamati a discutere.

Sulla base di questa idea (che si è tradotta anche in un ordine del giorno, approvato e concordato con il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Chiti), rileviamo che l'articolato, pur presentando, così come è stato rilevato dal Comitato per la legislazione, una eterogeneità di materie (gli articoli sono 7, compreso quello riguardante l'entrata in vigore e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), contiene una finalità comune, ossia la previsione della proroga di termini.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono state approvate diverse proposte emendative che esamineremo nel corso del dibattito. A me, oggi, spetta il compito di continuare ad auspicare che si compia ancora uno sforzo, al quale tutti siamo chiamati, per rendere più agevole la discussione in Parlamento ed evitare di mettere l'Istituzione, - a fronte di provvedimenti riguardanti questioni sostanziali legate all'agire politico e governativo - nell'impossibilità di assumere delle determinazioni (nell'assenza del rispetto dei termini di conversione dei decreti-legge, e con riferimento all'acquisizione da parte della legislazione), e di fronte alla richiesta continua al Parlamento, almeno a scadenza annuale, di un provvedimento di simil fatta. Purtuttavia, all'interno di questo quadro, sono presenti diversi articoli riguardanti la proroga di termini.

L'articolo 1 riguarda, infatti, il personale universitario docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. In particolare, si riferisce ad una norma in relazione al limite del 90 per cento delle spese da parte dello Stato, riguardante il personale universitario che opera in convenzione con l'azienda sanitaria locale.

Il comma 2 dell'articolo 1, riguarda il settore infermieristico e tecnico. Si tratta di una carenza denunciata nel corso del tempo, alla quale si sopperisce attraverso una serie di misure, tra cui quella di prorogare di cinque mesi, ossia sino al 31 maggio 2007, gli interventi previsti dal decreto-legge n. 402, che avviene attraverso misure diverse: la riammissione in servizio dei pensionati, la stipula di contratti a tempo determinato, la previsione di prestazioni orarie aggiuntive presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, le residenze assistenziali nelle case di riposo.

Vorrei ricordare che, in questo comma, si prevede la possibilità per regioni di provvedere attraverso tutti questi strumenti,  salva la compatibilità economica che è stata stabilita nel rapporto della Conferenza Stato-regioni.

Il comma 3, invece, proroga al 30 aprile del 2007 le disposizioni riguardanti il personale del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273.

Ci troviamo di fronte ad una disposizione che riguarda un processo giurisdizionale avviato attraverso un ricorso riguardante l'assunzione di personale di seconda fascia (dirigenti di seconda fascia). Questa proroga riguarda non l'insieme delle amministrazioni statali, ma esclusivamente il Ministero degli affari esteri, soprattutto alla luce degli impegni di tipo internazionale cui è chiamato a rispondere questo Ministero.

Il comma 5 dispone che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, i direttori degli istituti dell'ente restano in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. Anche su questo, vi è stata una discussione in Commissione. A me corre l'obbligo di ricordare il livello con cui si determina la struttura del CNR, che avviene per dipartimenti; i direttori sono scelti attraverso una selezione e alla luce di questo argomento è stato approvato un ordine del giorno dal Senato ed è stato assunto da parte Governo l'impegno ad operare attraverso una delegificazione. Come risulta, anche dalla relazione governativa che accompagna il testo di legge, ci pare che questa sia una proroga che risponda ad un processo di ristrutturazione dell'insieme dell'ente.

Il comma 6, invece, prevede che, come per il 2006, anche per l'anno 2007 - è stato approvato un emendamento in sede di Commissione - i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999 svolgeranno le prove degli esami di Stato in base al vecchio regime. Anche questo caso, si tratta di andare incontro a una esigenza che si era determinata, a seguito dell'approvazione della cosiddetta legge Moratti, per quei corsi di studio ancora non completati. In altri termini, si intende dare la possibilità di svolgere l'esame di abilitazione a norma del testo in vigore precedentemente a tale riforma.

L'articolo 2, comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2007 del termine previsto per la denuncia dei pozzi e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.

Il comma 2 fissa al 30 giugno 2007 il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale prevista da un regolamento comunitario. Questo è uno degli ambiti nei quali è intervenuta maggiormente la legislazione europea. L'esigenza è quella non soltanto di rispettare le norme comunitarie, ma anche di dare alla filiera dell'ortofrutta la possibilità concreta di predisporsi al meglio rispetto alle indicazioni contenute nella normativa comunitaria. In tal modo, il nostro paese può mettersi in regola in uno degli ambiti nei quali più frequentemente è stato oggetto di procedure di infrazione da parte della Comunità europea.

Il comma 3 reca le disposizioni concernenti il pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali e gli adempimenti e versamenti tributari da parte degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola.

Il comma 4 estende a qualsiasi emergenza si verifichi nel settore zootecnico i compiti attribuiti al commissario straordinario per la BSE. Anche su questo argomento, in sede di Commissione si è aperta una discussione, con particolare riguardo alle funzioni e ai compiti attribuiti al commissario medesimo, essendosi determinata una situazione, per così dire, di interruzione, a causa della cosiddetta infezione detta della lingua blu. Vorrei anche ricordare, in questa sede, che, in base alla delega, i poteri del commissario sono estesi a qualsiasi tipo di emergenza zootecnica. Questo è uno degli ambiti nei quali si determinano spesso situazioni non prevedibili che compromettono la possibilità da parte del commissario di continuare a svolgere le proprie funzioni.

Il comma 5 proroga al 31 luglio 2007 il termine per l'iscrizione nel registro dei  fertilizzanti o nel registro dei fabbricanti di fertilizzanti. Tutte queste disposizioni, com'è evidente, riguardano la materia agricola.

L'articolo 3, comma 1, prevede la proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti.

Il successivo comma 2 è relativo al completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della convenzione tra l'Italia e la Francia riguardante il tratto situato in territorio francese di una linea ferroviaria.

Il comma 3 dispone che i verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualsiasi pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi statali per l'edilizia a Napoli, conservino la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di esproprio. Questa norma è posta a salvaguardia anche di molte amministrazioni locali interessate da procedure che comportano il pagamento di indennità, rendendo efficace solo quanto concordato, con minori oneri da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive. Anche a questo riguardo, in sede di Commissione era stata avanzata una richiesta di chiarimenti a seguito della lettura molto attenta del parere espresso dalla stessa Commissione. In tale parere si invita il Parlamento a non andare oltre la proroga, proprio per mettere il settore del turismo in condizione di rispettare gli obblighi di messa in sicurezza di una serie di strutture ricettive. Nell'ambito di questo ragionamento, abbiamo ritenuto di non accogliere una serie di emendamenti che, pure, erano stati presentati dai membri della Commissione, proprio in vista del parere che la medesima Commissione aveva espresso.

L'articolo 4, al comma 1, proroga alcuni dei termini previsti dal decreto-legge n. 223 del 2006 per il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi.

Il comma 2, riguardante una serie di riordini del Consiglio superiore delle comunicazioni, viene soppresso sulla base di una condizione esplicita posta dal Comitato per la legislazione, perché riguarda una materia che già in qualche modo produce al proprio interno una serie di disposizioni legislative.

Il comma 3 proroga la vendita dei prodotti farmaceutici ed omeopatici prodotti prima del 31 dicembre 2005, che non recano il nome commerciale in caratteri Braille.

Qui si è voluto tenere conto da un lato di un eccesso di produzione di farmaci, che quindi potranno continuare ad essere messi in vendita fino ad esaurimento delle scorte (e questo per non danneggiare questo settore), dall'altro del fine di salvaguardare le persone non vedenti. Queste persone, qualora si rechino in farmacia e non trovino disponibili questi prodotti con i caratteri Braille, avranno diritto ad avere i medesimi farmaci con i caratteri in rilievo e sarà compito dello stesso farmacista e delle ditte produttrici farli recapitare al più presto.

Il comma 4 estende al 2007 l'applicazione del tetto di incremento del 20 per 100 del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio dalle imprese iscritte, annotate nel Registro delle imprese.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, una proroga dei termini relativi a una serie di adempimenti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2005, in materia di riduzione delle sostanze pericolose delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2007 l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla materia ambientale, alla valutazione di impatto ambientale, al VAS e all'IPC (che rappresentano alcune delle sigle impiegate, derivanti da acronimi inglesi).

L'articolo 6, al comma 1, proroga al 28 febbraio 2007 il termine per l'approvazione del regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi stipulati con l'INPS relativi alla procedura di riliquidazione degli indennizzi ai cittadini della cosiddetta ex Jugoslavia.

Il comma 3 proroga dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con un potere calorifico superiore ai 13 mila kilowatt.

Il comma 4 estende ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale. Questo era previsto dal testo del Governo, poi emendato, in quanto interveniva all'interno di una disposizione di rango diverso, ovvero il Testo unico sull'immigrazione. È stato quindi accolto un emendamento proposto da parte del Comitato per la legislazione, che inserisce la disposizione all'interno di una cornice assai più legittima.

Il programma di protezione sociale rimane fondamentale, anche per il fatto che oggi siamo di fronte a nuovi cittadini: dal primo gennaio esso riguarda i cittadini di paesi come la Romania, che sono gli attuali soggetti che maggiormente usufruiscono del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento.

Il comma 5 dispone il mantenimento in bilancio per il 2007 delle somme stanziate per la costituzione degli sportelli unici all'estero, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, ai fini della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Anche su questo comma è intervenuta una modifica approvata in Commissione, sollecitata dalla Commissione attività produttive, che commenteremo poi nel corso del dibattito.

Il comma 6 autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006 e disponibili in bilancio, ad eccezione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per gli aeroporti.

Il comma 7 fissa al primo febbraio 2007 la decorrenza degli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento ISVAP, concernente il Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi, di miglioramento alle disposizioni in esso contenute e a quelle immediatamente connesse, che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

Il comma 8 fissa al 30 marzo 2007 il termine ultimo per l'emanazione del regolamento di utilizzazione del fondo per misure di accompagnamento alla riforma dell'autotrasporto merci e per lo sviluppo della logistica, istituito dalla legge finanziaria per il 2006.

L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Come annunciato in maniera molto sintetica, nel corso dei lavori in Commissione sono state approvate una serie di proposte emendative, che dunque costituiscono corpo complessivo per la nostra discussione. Ho richiamato alcune di tali modifiche nel corso della relazione, altre sono invece relative ad una serie di commi aggiuntivi, quali i commi 8-sexies, 8-septies ed 8-octies, riguardanti l'abrogazione di una serie di termini in alcune delle materie già richiamate nel decreto con una formulazione assai diversa. In particolare, il comma 8-septies riguarda la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del ministro dell'interno. Si tratta di disposizioni per le quali già sono previste risorse finanziarie per mezzo delle leggi istitutive delle nuove province; dunque l'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei commissari tali risorse, al fine di permettere il completamento dei relativi interventi.

Il comma 8-octies riguarda invece l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al quale sono aggiunti i seguenti periodi: «Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di  completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

Si tratta di una norma che riguarda il mondo delle imprese, in particolare quelle che avevano avuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta, quindi parte del Mezzogiorno del paese, per il quale abbiamo ritenuto giusto e necessario dare la possibilità di continuare gli investimenti, che erano stati avviati e che per decorrenza del termine avrebbero subito un arresto.

Concludo questa relazione, che è molto tecnica, forse burocratica, rivolgendo un appello ai colleghi, per quanto riguarda le proposte emendative che verranno presentate nel corso dell'iter del provvedimento. Vorrei che fosse chiara a tutti noi la complessità di un intervento di questo genere. Pertanto, richiamo alla responsabilità e ad una formulazione anche efficace sul piano legislativo. Ritengo che non si tratti semplicemente di un appello del relatore, ma di una necessità per tutti, perché dall'efficacia della legislazione dipende non soltanto la buona riuscita dell'iniziativa normativa che vogliamo portare avanti, ma anche la certezza del diritto per i cittadini di questo paese (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. L'ampia relazione della collega Amici mi rende libero dal ricordare in dettaglio il provvedimento in esame, relativo a proroghe di termini. Secondo me in maniera sbagliata ci diciamo fra di noi - l'ho visto scritto anche sulla stampa - che si tratta di un decreto denominato «mille proroghe». In realtà si tratta di un decreto di 8 articoli, ai quali la Commissione affari costituzionali ha aggiunto vari commi, ma a me pare che dobbiamo sostanzialmente registrare un primo elemento positivo, cioè che, come giustamente ha sottolineato più volte l'onorevole Zaccaria, questa volta né il Governo né mi pare i deputati e le deputate nella I Commissione hanno attaccato dei vagoncini al veicolo legislativo di questo decreto-legge, che riguarda appunto la proroga di termini.

Attraverso la proroga dei termini, che apparentemente avviene tramite un disegno di legge di conversione di un decreto-legge semplice, che riguarda fondamentalmente attività amministrative, si dà vita appunto ad attività amministrative, quindi ad un contatto diretto con i cittadini e le cittadine e ad un impatto con la vita quotidiana.

Signor Presidente, nella prima parte del mio intervento - che cercherò di rendere molto semplice e breve - vorrei dialogare con l'onorevole Boscetto, che in questa legislatura ho conosciuto in I Commissione. Si tratta di un parlamentare di grande esperienza perché è stato senatore, è molto preciso, colto e i suoi interventi rendono sempre molto stimolante il confronto e la discussione. Tuttavia, vorrei avviare questa discussione con lui perché si tratta di evitare di individuare «la pagliuzza» nell'occhio altrui e di dimenticare le proprie «travi». Nel disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga dei termini il Governo avrebbe anche tentato malauguratamente di intervenire, allungando di molto i «vagoni» ed aggiungendo altri «convogli», ma il lavoro svolto in I Commissione e soprattutto l'impianto iniziale del disegno di legge hanno consentito alla stessa - speriamo anche all'Assemblea, così come auspicava la collega Amici - di rendere molto ragionevole gli interventi di proroga, senza  aggiungere alcunché ed utilizzare quel «treno» per immettere altre forme di legislazione.

Signor Presidente, mi sono documentato - anche attraverso gli uffici, che ringrazio - sull'ultima proroga dei termini portata avanti dal Governo Berlusconi di centrodestra: mi riferisco alla legge n. 51 del 23 febbraio 2006, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005, recante «definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative».

Onorevole Boscetto, siccome il provvedimento è stato rielaborato soprattutto al Senato, dove lei era presente, già il titolo evidenzia che il disegno di legge di conversione del decreto-legge portato avanti dal Governo Berlusconi lede l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, dove si fa esplicito divieto di utilizzare i decreti-legge per la proroga dell'esercizio di deleghe legislative. Lei giustamente ha fatto rilevare che all'interno del disegno di legge presentato dal Governo di centrosinistra, guidato dall'onorevole Prodi, erano contenute norme di natura sostanziale, ma allora mi chiedo se valgano due pesi e due misure. Giustamente, in I Commissione e da parte del Governo, a cui voglio render merito in questa discussione, non si è utilizzato un cattivo precedente - che, peraltro, è abbastanza recente perché si tratta di una legge che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nel febbraio del 2006 - per tentare di estendere le materie di questo disegno di legge. A me pare che nella XV legislatura stiamo tutti imparando a rispettare le fonti legislative e ad utilizzarle in maniera corretta, sotto l'impulso del Comitato per la legislazione, di cui questa volta sono stati accolti in Commissione e presentati alla discussione dell'Assemblea una serie di emendamenti.

Anche se ciò non riguarda lei perché era al Senato, onorevole Boscetto, - quando il Comitato per la legislazione, relatore l'onorevole Trantino, quindi, un membro della maggioranza, riferì negativamente sul provvedimento che la Camera aveva in esame, così come era stato modificato dal Senato, la Camera stessa non accolse alcun suggerimento dato dal Comitato per la legislazione, soprattutto in relazione alla proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe legislative.

Ripeto, noi non abbiamo utilizzato questo cattivo precedente, anzi il presidente della I Commissione, onorevole Violante, ha espunto dal testo destinato all'esame dell'Assemblea due commi aggiuntivi proposti dal Governo, che prevedevano il prolungamento dell'esercizio di deleghe legislative.

Signor Presidente, a mio avviso costituisce una conquista importante il fatto che la Camera abbia riaffermato in pochi mesi i principi fondamentali della qualità della legislazione e del rapporto tra le fonti, riuscendo ad ottenere - soprattutto attraverso un intenso esame da parte del Comitato per la legislazione e della I Commissione - il sostanziale rispetto della qualità della legislazione.

Ricordo inoltre a quest'Assemblea e all'onorevole Boscetto che nel famoso provvedimento approvato durante il Governo Berlusconi erano contenuti 83 articoli, di cui 43 aggiunti dal Senato.

All'interno di tale disegno di legge di conversione era contenuto addirittura il provvedimento relativo alla partecipazione di personale militare a missioni internazionali, quali Enduring Freedom, Active Endeavour e Risolute Behaviour.

In questa occasione tale errore non è stato più ripetuto e ciò costituisce un risultato raggiunto collettivamente da maggioranza e opposizione. Inoltre, questa volta, la I Commissione ha fatto propri i suggerimenti, le osservazioni e le condizioni poste dal Comitato per la legislazione, alcune delle quali riprese anche dall'onorevole Boscetto relativamente a riutilizzazioni di poste di bilancio contenute nel provvedimento in esame.

Ad esempio, per quanto concerne il rapporto tra le fonti, si è ritenuto utile intervenire sul testo unico che regolamenta l'immigrazione, al fine di modificare  una norma che invece si intendeva introdurre nel presente disegno di legge di conversione.

Per questi motivi, a mio avviso abbiamo compiuto passi in avanti e condivido l'invito a contenere gli interventi formulato dall'onorevole Amici anche a noi parlamentari, a cui spesso è giustamente richiesto di intervenire per sanare situazioni. È compito, infatti, dei parlamentari ascoltare le richieste provenienti dalla società, laddove vi fossero mancanze ed iniquità sofferte che il legislatore non conosce, per proporre modifiche all'Assemblea.

Ad esempio, il gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ha proposto un unico emendamento al disegno di legge in esame, a firma della collega Titti De Simone, riguardante alcune decine, forse venti, persone comandate del Poligrafico dello Stato, la cui situazione veniva sanata (cioè, ne veniva ribadito il comando) attraverso la legge finanziaria, ma che questa volta, dati i circa 1300 commi, non sono state prese in considerazione. Ci permettiamo pertanto di intervenire seguendo quanto indicato in un articolo del disegno di legge in esame relativo alle materie del lavoro e di proporre un emendamento, così da sanare la situazione, se l'Assemblea lo riterrà giusto.

L'invito rivolto dall'onorevole Amici va tenuto presente. Gli interventi da sottoporre al Comitato dei nove, quindi alla valutazione dell'Assemblea, devono riguardare effettivamente proroghe dei termini. Per questo ho condiviso le critiche rivolte dall'onorevole Boscetto al comma 6 dell'articolo 6, laddove si autorizza l'ENAC ad utilizzare risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relative al 2006 e disponibili in bilancio, perché si tratta di predisporre una norma sostanziale che non può essere inserita nel provvedimento.

Dovrebbe anche essere accolta un'indicazione del Comitato per la legislazione di rubricare diversamente l'articolo 6, per far corrispondere la materia che tratta con la rubrica dell'articolo stesso.

Infine, considero il provvedimento un intervento abbastanza «asciutto», ragionevole; pertanto il nostro gruppo parlamentare lo sosterrà, soprattutto per le ragioni metodologiche su cui mi sono prolungato. Come ha detto l'onorevole Amici, si tratta di intervenire per garantire la continuità del lavoro o la possibilità da parte di operatori economici di mettersi in regola rispetto a certe scadenze o altri interventi per sanare questioni di ingiustizia palese, così da non avere situazioni trattate con «due pesi e due misure» (come nel caso dei lavoratori comandati del Poligrafico).

Parteciperemo, quindi, con attenzione alla fase di esame delle proposte emendative come ai lavori del Comitato dei nove, per rispettare i parametri ricordati dalla relatrice (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, ho spesso avuto occasione nella mia breve esperienza parlamentare di intervenire su provvedimenti di questo tipo. A nome del gruppo dell'Ulivo dichiaro che sosterremo il provvedimento, pur nella consapevolezza che diventa indispensabile richiamare l'attenzione della Camera, in primo luogo, del Parlamento, poi, e, quindi, dell'opinione pubblica, sul fatto che esiste una tipologia di provvedimenti normativi che sfuggono all'attenzione, perché considerati minori, anche in sede scientifica (non dico in sede giornalistica).

Contenendo provvedimenti di natura diversa, è estremamente difficile persino dare loro un titolo. Infatti, si fa riferimento alla «proroga di termini», perché la proroga rappresenta l'unico elemento unificante di questi provvedimenti. L'esperienza della Camera dimostra, infatti, che essi sono molto lontani dal presentare, da qualsiasi punto di vista, aspetti di omogeneità.

Tra pochi minuti, qui alla Camera, in una sala al piano superiore dell'aula, verrà presentato il rapporto sullo stato della  legislazione relativo all'anno passato, alla presenza dei due Presidenti delle Camere e di numerosi ospiti, quali funzionari parlamentari e delle regioni. Tutti guardano, con grande interesse, a questi bilanci relativi alla legislazione.

Vorrei, a tale proposito, citare subito un solo dato, che ci rende consapevoli della complessità della materia. Su 100 leggi che il Parlamento approva, circa un terzo è rappresentato da disegni di legge di conversione di decreti-legge, un terzo da ratifiche di atti internazionali e, quindi, da atti dovuti, ed un terzo da progetti di legge in senso proprio, di iniziativa governativa, nella maggior parte dei casi, o parlamentare. In quest'ultima tipologia, rientrano le leggi di bilancio, che sono circa venti in una legislatura.

Non si parla però - ed io vorrei che, d'ora in poi, se ne parlasse - di questa reietta categoria rappresentata dai provvedimenti di proroga dei termini. Scherzando in Commissione, ho provato a dire che questo provvedimento è una sorta di finanziaria dei poveri, anzitutto perché interviene, dal punto di vista cronologico, poco dopo la finanziaria. Vedrete, tra l'altro, che talune disposizioni, così come alcuni emendamenti, hanno proprio lo scopo di correggere o aggiungere elementi che potrebbero riguardare la stessa legge finanziaria, con il vantaggio, peraltro, che qui vi è maggiore libertà, non essendovi il problema della copertura.

Guardando ai precedenti, vorrei rilevare che essi, anche quelli citati, in modo diligente, dal collega Russo, presidente del Comitato per la legislazione, non devono essere letti soltanto con riferimento ai provvedimenti che recano il termine «proroga termini», pur notando che, comunque, questi ultimi aumentano in maniera significativa: se prima ve ne era uno all'anno, secondo la mia ricostruzione, diventano due nel 2003, tre nel 2004 e, forse, addirittura, quattro nel 2005. Bisogna chiedersi il motivo di questo aumento.

Nel 2005, inoltre, occorre considerare altri provvedimenti, che non sono, formalmente, di «proroga di termini», ma che, in qualche modo, recano disposizioni analoghe: la legge 17 agosto 2005, n. 168 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità nei settori della pubblica amministrazione»; «Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica»; «Delega per il Governo per l'attuazione della direttiva in materia di veicoli fuori uso»; infine, «Proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative», che, se il presidente Russo avesse citato, sarebbe davvero inorridito, poiché, in tal caso, non solo vi è una delega nel corpo del decreto, ma, addirittura, è lo stesso titolo del decreto ad avere una eterogeneità straordinaria.

In questa direzione, il monumento non è un decreto di proroga dei termini, ma è la legge 14 maggio 2005, n. 80, che converte il decreto-legge 14 maggio 2005, n. 35, il cosiddetto decreto «competitività» («Delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»). Ad una riflessione attenta, ben si comprende come si tratti di una riforma organica contenuta in un decreto che naturalmente reca la relativa delega; il testo del provvedimento, peraltro, si compone di sessantaquattro pagine e reca naturalmente anche alcune proroghe di termini.

Sostanzialmente, voglio precisare quanto segue. Ho detto scherzosamente (ma ora chiarirò la questione in maniera meno scherzosa) che dobbiamo seguire l'impostazione richiamata dalla relatrice, l'onorevole Amici, cercando di perimetrare in qualche modo questo tipo di attività. D'altro lato, siamo consapevoli che nei due rami del Parlamento vigono norme regolamentari e prassi diverse: la Camera ha sempre assunto in questa materia un orientamento tendenzialmente restrittivo. Al riguardo, giustamente, essendo presidente pro tempore del Comitato per la legislazione, Franco Russo ha voluto ricordare i meriti assunti dal Comitato medesimo nel tentativo di ordinare la materia; ciò nondimeno, la questione si pone  anche per la Camera intera. Del Senato, invece, si deve discutere con un particolare tipo di attenzione e di garbo: nell'autonomia di quella Camera si è consolidata una prassi nel senso di considerare ammissibili proposte emendative molto più ampie, tali che, naturalmente, nel nostro ramo del Parlamento non sarebbero consentite. Peraltro, qui alla Camera, proprio in queste ore, si sta svolgendo un dibattito sulla questione.

Recando misure disomogenee, questi provvedimenti diventano vettori di misure di varia natura, tra le quali, peraltro, le deleghe almeno sono visibili, anche se, per così dire, «sconsigliate» in base alla legge n. 400 del 1988. Ma vi si reca di solito una serie ampia di interventi: dalle misure di proroga termini a quelle di proroga termini scaduti (che sono altro dalle prime), a quelle di remissione in termini, alle norme sostanziali che danno un carattere temporale a certe legislazioni, alle tecniche per far rivivere disposizioni dichiarate abrogate. Insomma, vi è un po' di tutto ed in ciò ha ragione Franco Russo: nel caso di specie questo aspetto risulta in misura minore, vi è una maggiore attenzione, almeno nella prima fase.

Ritenevo tempo addietro che fosse sottostante a questo tipo di leggi un'esigenza dell'Amministrazione più che del Governo. La conversione del decreto-legge serve certo da raccordo tra Governo e Parlamento quando il primo ha urgenza di varare alcune misure; tuttavia, spesso sono sottostanti le esigenze dell'Amministrazione delle quali il Governo, in qualche modo, è consapevole e compartecipe senza però esserne il soggetto principale. Vi è inoltre - bisogna pur dirlo! - una serie di iniziative che in modo informale collegano i membri del Governo ai parlamentari investiti della presentazione di emendamenti; infine, vi sono anche parlamentari che (ed ecco la finanziaria dei poveri!), non avendo la possibilità di far approvare un autonomo progetto di legge o di incidere sulla legge finanziaria - atto sorvegliatissimo, anche per via della «stretta» del bilancio -, approfittano di questi «vettori» veloci per far passare provvedimenti settoriali o microsettoriali.

Tutto ciò viene assegnato alla competenza della I Commissione: ma come può la I Commissione avere la competenza per valutare provvedimenti così eterogenei? L'altro giorno abbiamo esaminato un provvedimento che riguardava l'ingozzamento forzoso delle oche; ci siamo tutti immediatamente sensibilizzati e naturalmente abbiamo trovato un accordo. Poi però, approfondendo meglio il provvedimento, abbiamo notato che esisteva una serie di disposizioni che introducevano misure restrittive sull'allevamento dei visoni o dei cincillà, in alcuni casi più restrittive di quelle previste dalla stessa comunità europea. In questa prospettiva più ampia alcune valutazioni possono cambiare. Le Commissioni di merito naturalmente esprimono i loro pareri; noi ne abbiamo tenuto conto e ne terremo conto per quanto possibile e tuttavia vi sarebbe la necessità di meditare meglio perché le norme al nostro esame si inseriscono in disposizioni complesse; estrapolate dal loro contesto, finiscono per avere un significato molto, molto diverso.

Signor Presidente, in questa prospettiva ne va di mezzo veramente la funzione del Parlamento! Mi rivolgo a quanti credono che il Parlamento sia pubblicità dei dibattiti, organicità delle discussioni, approfondimento dei temi: tutto ciò smentisce per definizione l'approfondimento e l'organicità, ma anche la pubblicità. Infatti, come si può discutere in maniera pubblica quando si passa dall'università alla giustizia, all'allevamento degli animali?

Un processo così complesso è impossibile da gestire. Credo che, operativamente, dobbiamo renderci conto del fatto che non si tratta di un fenomeno isolato, per cui ci cospargiamo il capo di cenere una volta all'anno, decidiamo di fare passare il provvedimento e non ci pensiamo più. Infatti, se guardiamo bene questi provvedimenti, ormai ci rendiamo conto che ve ne sono diversi ogni anno di questa natura.

Siamo dunque in presenza di un elemento molto delicato al quale occorre  prestare attenzione. Da questo punto di vista, va dato atto alla Presidenza della Camera e a quella della Commissione dell'impegno che sempre è stato profuso e che continuerà anche in queste ore. Ma se analogo sforzo non viene parallelamente sostenuto, signor Presidente, dal Presidente del Senato, esso non serve a nulla.

Assolviamo ai doveri della nostra coscienza, ma non risolviamo niente. Dobbiamo forse dare maggiore spazio al Comitato per la legislazione. L'onorevole Russo, che in questo momento si è allontanato per partecipare ad un altro dibattito, giustamente lodava l'attività di tale Comitato anche in questa tornata. Tuttavia, questo interviene sul decreto nella sua purezza e su provvedimenti che hanno, ancora, una fisionomia accettabile, mentre il momento in cui nascono gli inconvenienti è successivo: in Commissione, in aula, in seconda lettura al Senato.

L'altro giorno dicevo scherzosamente ai membri del Comitato che abbiamo apportato tre modifiche positive in Commissione, ma ne abbiamo registrate ben sette negative. È come se avessimo segnato tre goal, ma ne avessimo subiti sette al passivo: non si potrebbe dire di aver conseguito un successo. Con ciò voglio dire che vi è l'esigenza di lavorare su questa materia e di operare affinché Camera e Senato adottino criteri omogenei. In caso contrario, avrebbe ragione chi sostiene che il deputato rispetto all'elettore si trova paradossalmente in una posizione di difetto di rappresentanza, in quanto non può far passare provvedimenti che, invece, al Senato vanno avanti. Questo è un problema serio.

Noi intendiamo correggere il bicameralismo e vorremmo farlo migliorando l'aspetto della simmetria. Tuttavia, già abbiamo un Parlamento asimmetrico, in quanto alcuni provvedimenti passano al Senato, quando alla Camera ciò non sarebbe consentito.

Occorre fare il tentativo di dare al Comitato un parere che, rispetto all'iter del provvedimento, sia temporalmente spostato in avanti, sia prossimo alla vigilia dell'esame da parte dell'Assemblea. In questo caso, veramente, esso potrebbe recare qualche utilità. Inoltre, credo che in Parlamento occorra intervenire su questa materia - e oggi si può fare con il giudizio di ammissibilità - in quanto, rispetto a nostri colleghi, noi stessi ci troviamo nella condizione di dover sindacare nel merito certi provvedimenti che sono inaccettabili proprio sotto questo profilo.

Chiudo ringraziando il relatore. Il lavoro che si deve svolgere su questi provvedimenti, per essere ottimale, richiederebbe una competenza paragonabile a quella di una enciclopedia Treccani portatile, in caso contrario, rischia di farli risultare involontariamente inadeguati.

Dal momento che è nelle intenzioni del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera e del presidente Violante arrivare ad una riforma della legge finanziaria «vera e principale» ricordiamo che esiste anche una «legge finanziaria dei poveri» che attende di essere da tempo riformata, prima che si compiano danni eccessivi (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Presidente, colleghi, signor sottosegretario, devo dire che questa discussione è molto stimolante. Ho avuto il piacere di partecipare al dibattito in Commissione e di sollevare alcuni problemi ben conosciuti ai miei contraddittori e alla relatrice.

Infatti, i due interventi di Franco Russo e del collega Zaccaria, nonchè la «tessitura» della relatrice - alla quale vanno tutti i miei complimenti per il lavoro svolto e per la comprensione dimostrata a tutti i livelli - vogliono esprimere gli argomenti che noi dell'opposizione abbiamo già evidenziato in Commissione.

Si tratta di questioni che attengono alla struttura del lavoro parlamentare, affinché si rispettino i canoni costituzionali e quelli contenuti in leggi fondamentali per la redazione dei testi normativi, ossia la legge n. 400 del 1988, in particolare all'articolo 15.

Non possiamo pensare che, di anno in anno, questo tipo di situazione peggiori. È inutile richiamare esperienze del passato, di qualsivoglia passato - ci sono stati momenti delicati in ogni legislatura -, per tentare di legittimare, all'inizio di questa nuova legislatura, determinate logiche che sottendono all'emanazione di decreti-legge.

Il Comitato per la legislazione, presieduto dall'onorevole Franco Russo, evidenzia tale aspetto ogni volta. Al Senato - si è ricordato che io provengo da quella sede, come il sottosegretario D'Andrea - non c'è un Comitato per la legislazione. Ho trovato estremamente utile questo organo della Camera, perché esso ricorda e cerca di far rispettare i canoni fondamentali per la redazione dei testi normativi, conformemente alla Costituzione, stabilendo anche alcune interpretazioni di principio.

Purtroppo, constato che spesso, quasi sempre, le annotazioni del Comitato per la legislazione finiscono per non essere rispettate. In questo provvedimento, tuttavia, vi è già un «tasso di rispetto» più alto di quelli precedenti.

Lei ricorderà, signor sottosegretario, quanto è stata dura la nostra opposizione ai vostri primi provvedimenti, soprattutto a quelli emanati sotto forma di decreti-legge, perché ritenevamo che mancassero alcuni o tutti i presupposti e perché il ricorrere alla questione di fiducia, nei due rami del Parlamento, ha finito per espropriare il Parlamento delle sue funzioni.

Questa volta, la situazione è diversa rispetto al passato, quando si violava palesemente l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, inserendo deleghe nei decreti-legge, nonché loro proroghe, rendendo così necessario l'intervento della I Commissione e del suo presidente, che, attraverso ordini del giorno accettati dal Governo, ponevano un freno a quel tipo di operazione, per determinare uno sblocco della situazione in termini corretti e non traumatici. Si aveva infatti la sensazione che questo nuovo Governo volesse andare avanti come un rullo compressore, infischiandosene di tutti i principi di carattere legislativo e costituzionale ed anche di quelli più normali, per raggiungere, a qualsiasi costo, il proprio scopo immediato.

Qualcosa abbiamo recuperato e credo che la I Commissione della Camera abbia - lo ripeto - non pochi meriti per il lavoro svolto, soprattutto da parte del presidente Violante.

Anche questa volta la I Commissione, la relatrice, il presidente, in primo luogo i due commissari di maggioranza, Russo e Zaccaria, hanno lavorato affinchè il provvedimento fosse accettabile sul piano strutturale. Infatti, pur avendo espresso alcune forti critiche in merito, ho ritirato alcuni emendamenti soppressivi, perché ho compreso la buona volontà, che si è poi concretizzata, di migliorare il testo del decreto-legge.

Il provvedimento, tuttavia, è nato, come si è rilevato, in modo strutturalmente non conforme alla sua destinazione, a cominciare dal titolo. Quando, infatti, si titola un decreto-legge nel modo seguente: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ci si aspetta un provvedimento contenente proroghe di termini! Anche nella relazione si sottolinea la necessità di intervenire con proroghe di termini, considerata la necessità e l'urgenza, ma poi si provvede ad introdurre nel provvedimento stesso alcune norme che con la proroga di termini non hanno alcunché da spartire! Questo è il primo giudizio negativo! Si poteva anche prevedere la seguente formulazione: proroga di termini e altre disposizioni legislative urgenti! La proroga di termini, tuttavia, ha una propria urgenza consustanziale, mentre le altre norme, introdotte fra una proroga e l'altra, non presentano quell'urgenza.

Si potrebbe analizzare tale situazione, ma non ho il tempo per farlo. Anche Franco Russo ricordava che l'inserimento, dopo una serie di proroghe di termini, di una norma che interviene sulle occupazioni d'urgenza e sul fenomeno dell'accessione invertita è un fuor d'opera! Quel tipo di norma si sarebbe collocata bene in una legge a sé stante, ma non nel suddetto provvedimento! E così tante altre!

Il discorso di fondo è che, da una parte, si tende a «rimpinzare» la finanziaria di tutto, con gli enormi problemi che ciò determina; dall'altra, si tende a varare i cosiddetti provvedimenti-omnibus che vengono «gabbati» come aventi ragioni totali di necessità ed urgenza, senza poi presentare queste caratteristiche!

Inoltre, non si pone in essere una legislazione ordinaria, che potrebbe comunque seguire tempi veloci, pur investendo le singole diverse Commissioni, che rappresentano la sede idonea in cui l'esame, effettuato da persone specificatamente competenti in materia, potrebbe far giungere a provvedimenti più seri, più meditati e più incisivi sul piano del servizio al cittadino!

Noi stiamo perdendo il senso della legge ordinaria, perché ci siamo ridotti ad esaminare, ormai, solamente la legge finanziaria, una serie di decreti-legge da convertire e poco più!

Ricordo, ad esempio, che la scorsa legislatura, quando ero senatore, sono stato relatore della legge n. 3 del 2003, il collegato al disegno di legge finanziaria in materia di pubblica amministrazione. Anche se non si sono più visti disegni di legge di questo genere, vorrei evidenziare che il collegato sulla pubblica amministrazione era un provvedimento che interessava settori molto diversi tra loro; peraltro, segnalo che, da grande fumatore, ho dovuto occuparmi anche dell'emendamento antifumo!

Nonostante ciò, si sapeva che venivano toccati, espressamente, alcuni settori della pubblica amministrazione: perché non è possibile riproporre, allora, provvedimenti di questo genere? Oltretutto, trattandosi di disegni di legge collegati alla legge finanziaria, avevano anche l'esigenza di un'adeguata copertura finanziaria: tale copertura, infatti, si rende necessaria anche per provvedimenti cosiddetti «milleproroghe».

Vorrei rilevare che la Commissione bilancio non può far passare norme, come quelle contenute in questi decreti-legge «milleproroghe», che siano sprovviste di copertura finanziaria. Non ho ancora letto il parere espresso dalla V Commissione, tuttavia ho l'impressione che qualcuna delle proposte emendative presentate sia priva di copertura.

La questione degli emendamenti, inoltre, è estremamente delicata. Infatti, come hanno ricordato i colleghi Franco Russo e Zaccaria, la «zavorra» arriva al momento dell'esame delle proposte emendative presentate, poiché si ritiene di poter introdurre, all'interno di un decreto-legge di proroga di termini, materie del tutto estranee, nonché normative di tutti i tipi e di tutti i generi!

Attenzione, pero! Tale atteggiamento, infatti, viene indotto dallo stesso Governo nel momento in cui, all'interno del decreto-legge di proroga di termini, inserisce disposizioni che non hanno niente a che vedere con le proroghe, come ad esempio quelle in materia di occupazione d'urgenza. Come ricordavo, vi sono diverse disposizioni di questo genere: pertanto, il singolo parlamentare può ritenere che, se vi sono inserite norme «di diritto sostanziale» e non di diritto «prorogatorio», anche egli può presentare proposte emendative di questo tipo, concernenti le materie che gli interessano.

In questo caso, tuttavia, ci troviamo in presenza di un altro limite: mi riferisco alla pertinenza con il contenuto del decreto-legge. Infatti, se il Governo ha sbagliato ed ha introdotto nel provvedimento in esame, intitolato «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», disposizioni che, impropriamente, abbiamo definito «sostanziali», vi è l'esigenza che almeno le proposte emendative rientrino nell'ambito di tali disposizioni. In caso contrario, si rischia di perdere il controllo dei decreti-legge, come quello in esame, i quali diventerebbero «provvedimenti-arlecchino» nei quali chiunque può introdurre qualsiasi cosa!

Ritengo giusta, quindi, l'osservazione formulata dal collega Zaccaria in ordine ai regolamenti di Camera e Senato. Infatti, i criteri di ammissibilità devono essere rigorosi, perché non è possibile che il singolo deputato incontri limiti nella presentazione di proposte emendative, mentre un  senatore, al contrario, può presentare lo stesso emendamento e vederselo dichiarare ammissibile, in virtù di una maggiore «tolleranza» del regolamento del Senato.

I margini di ammissibilità per i senatori non sono poi molto più ampi; tuttavia la differenza rispetto al Senato sussiste, creando una sperequazione tra parlamentari. Pertanto, bisognerebbe finalmente riuscire a pervenire a giudizi di ammissibilità delle proposte emendative del tutto omogenei tra i due rami del Parlamento.

Ricordo che, nella trattazione del provvedimento in sede referente, sono state evitate «sfasature» di non poco conto. Nel decreto-legge, ad esempio, era originariamente contenuta una disposizione in materia di comunicazioni. Si trattava di una previsione «curiosa»: poiché era stato espresso dal Consiglio di Stato un parere contrario, con tale disposizione era stata prevista la soluzione più «all'italiana» possibile, poiché aboliva la necessità di richiedere tale parere!

La relatrice ha fatto in modo che questa norma non fosse più nel testo, anche perché era una norma con cui si andava ad incidere con fonte legislativa su norme regolamentari, ma soprattutto essa presentava una carenza più sul piano dell'aggiustamento di una situazione, e non mi pare che ciò facesse onore al legislatore.

Un altro punto sul quale nutro fortissime perplessità - ed avrò il piacere di verificare, con la replica della relatrice, la portata di quanto sto dicendo - è l'articolo 6, comma 8. Vi sono 80 milioni di euro collegati ad un fondo per misure di accompagnamento delle riforme dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, contenuto nella finanziaria per il 2006; si tratta, quindi, di una norma recente, adottata dal Governo precedente ed approvata dal Parlamento precedente. Ora si dice: fissiamo un termine perentorio al 30 marzo del 2007. Se entro tale termine perentorio non viene emanato il regolamento, le suddette risorse devono essere destinate interamente alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto conto terzi. Si tratta, quindi, di una finalità del tutto diversa da quella originaria. Mi chiedo, dunque: ma gli autotrasportatori che avevano beneficiato di tale provvedimento per le misure di accompagnamento, per la riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, cosa pensano di questa novità? Soprattutto, cosa possiamo pensare noi del fatto che il termine del 30 marzo sia correlato alla volontà del ministro? Quando ho letto la norma ho pensato che vi sarebbe stata qualche authority che bisognava stimolare affinché emanasse il citato regolamento. Invece, vi è un ministro, credo quello delle infrastrutture o quello dei trasporti, che deve sua sponte emanare entro il 30 marzo - come si è detto, il termine è perentorio - il regolamento. Ma ciò significa che si è già d'accordo con il ministro stesso affinché egli non lo faccia; di talché le citate risorse, che avevano una destinazione certa, vanno ad altra destinazione. Non so, potrebbe anche darsi che si tratti di una destinazione migliore, ma certamente ciò mi sembra di nuovo un artifizio all'italiana per non mutare poste di bilancio, ma per porre in essere una strumentazione che lascia fortemente perplessi.

Rilevo un altro aspetto: la previsione di provvidenze ex articolo 18 del testo unico Turco-Napolitano, come integrato dalla legge Bossi-Fini, che prevede determinate provvidenze per gli extracomunitari che vivono alcune situazioni che possono causare loro gravi pericoli. Si dice, nella relazione di accompagnamento al decreto-legge, che poiché i bulgari ed i rumeni sono diventati cittadini comunitari e pertanto non hanno più bisogno del permesso di soggiorno, e la norma citata prevede determinate tutele solo per coloro che hanno il permesso di soggiorno - si tratta, quindi, di extracomunitari -, temendo che i bulgari ed i rumeni possano trovarsi in situazioni di delicatezza, si estende loro la ricordata norma.

A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione della norma, il Comitato per la legislazione, ed anche noi dell'opposizione, rileviamo che, evidentemente, anziché  dettare una disposizione a sé, bisognerebbe integrare il testo della cosiddetta legge Bossi-Fini.

Onorevole relatrice, la predetta legge è correttamente riformata, ma il risultato finale lascia perplessi. Infatti, l'articolo 6, comma 4, del provvedimento in esame stabilisce: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo». In sostanza, la normativa di tutela degli extracomunitari, ispirata a logiche particolari che attengono al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, viene estesa a tutti i cittadini dell'Unione europea, in quanto la norma citata non fa riferimento soltanto a rumeni e bulgari, ma anche a francesi, spagnoli, tedeschi, e via dicendo.

Quindi, in un provvedimento che potremmo definire «cento proroghe» (non «mille proroghe», perché non è così gigantesco) vengono introdotte norme sostanziali che, pur con tutta la buona volontà, dovrebbero costituire oggetto di leggi ordinarie.

A tale proposito, desidero rimarcare, in chiusura del mio intervento, che non dobbiamo avere paura delle leggi ordinarie, indipendentemente dal fatto che la relativa iniziativa sia del Governo ovvero di parlamentari. L'esperienza indica che, quando un parlamentare deposita una proposta di legge, ha la quasi certezza che essa non diventerà mai legge (in tal modo, però, il Parlamento abdica al suo ruolo e svilisce il lavoro serio dei parlamentari), mentre, quando il Governo vuole intervenire sull'immigrazione o sull'indennità di occupazione e l'accessione invertita, quando vuole agire sulle poste di bilancio modificandone alcune (mi viene in mente quella sul made in Italy, ispirata, a seguito della legge sul cosiddetto spacchettamento, proprio alla logica dello spostamento delle poste di bilancio), lo fa.

La materia è talmente importante da avermi indotto a presentare un emendamento in Commissione, che non ho ripresentato in Assemblea. Certo, ci vuole anche comprensione - non si può avere una visione troppo rigida -, ma i discorsi che hanno fatto il collega Franco Russo, presidente del Comitato per la legislazione, ed il professor Zaccaria, capogruppo dei DS in I Commissione - ai quali sono da aggiungere i richiami del sottoscritto, capogruppo di Forza Italia in I Commissione -, vanno ripetuti sempre. Più specificamente, essi servono a far migliorare non soltanto il prodotto legislativo, ma anche la rappresentatività parlamentare: se i parlamentari sono ridotti a persone che, in certi momenti delicati, vengono ad esprimere il voto e, d'altra parte, hanno pochissime possibilità di introdurre modifiche o novità legislative, la rappresentatività parlamentare scade, ed i parlamentari medesimi non sono più «mandatari» del popolo, ma quasi funzionari di partito. Guai se il parlamentare diventasse un funzionario di partito!

Le parole che abbiamo pronunciato in questa sede, che sono state ascoltate dal sottosegretario e dal Presidente - ed io li ringrazio per questo -, non sono inutili, anche se non c'è un uditorio ampio (che, del resto, nessuno di noi voleva).

La nostra conclusione è che il provvedimento in discussione verrà considerato, anche in termini di voto, alla fine del suo esame, allorché vedremo quali saranno le logiche di ammissibilità e se, alla fine, vi sarà la sommersione di emendamenti da parte dei colleghi, e soprattutto da parte del Governo. È certo infatti che, se il Governo, come ha già fatto con la reazione poi intervenuta del presidente della I Commissione, introdurrà elementi di disturbo, quali ad esempio le proroghe di deleghe, o inizierà a presentare - come leggevo oggi su Il Sole 24 ore - emendamenti sulla sanità o emendamenti diversi per ogni Ministero, il presente cento proroghe diventerà non solo un «omnibus» ma un provvedimento fortemente «scassato» - chiedo scusa per il termine - sul piano dell'aderenza alle logiche legislative, che, alla fine, sarà solo uno dei tanti provvedimenti illeggibili, di cui, se ve ne sono stati, sarebbe bene non ripetere l'esperienza!  PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Morrone. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE MORRONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi e onorevoli colleghe, vorrei intanto complimentarmi con la relatrice per l'ottimo lavoro svolto in Commissione e anche per la relazione qui presentata.

Oggi siamo chiamati a discutere della legge di conversione del decreto-legge contenente anche una proroga di termini previsti da disposizioni legislative, definita «mille proroghe», ma che avremmo dovuto definire di «venti o trenta proroghe».

Nell'ambito del dibattito fin qui svolto in aula, a parte il discorso sulle milleproroghe, il collega che mi ha preceduto ha posto una serie di problematiche che mi hanno fatto molto riflettere e che debbono far riflettere tutti. Egli ha posto l'accento sulle modifiche (credo che questa maggioranza se ne stia già occupando) all'iter della legge finanziaria, nella quale ormai si introduce - e si tratta di una vera e propria metodologia - di tutto e di più. Ed anche in riferimento al provvedimento contenente le mille proroghe, anch'esso va modificato perché svuota di sostanza la legislazione ordinaria: non potendo avere con quest'ultima esiti veloci, si ricorre ad introdurre un po' di tutti con questo altro tipo di provvedimento.

Dalle parole del collega e anche da quelle di altri che mi hanno preceduto - io non faccio parte della I Commissione - mi è sembrato che si tratti di un provvedimento che contiene elementi positivi. Inoltre, come tutti sappiamo, presso la Camera dei deputati vi è il Comitato per la legislazione (organo che invece non è presente al Senato), che porta talune novità, che è migliorativo - come diceva il collega - e che reca un alto tasso di rispetto delle norme. È quindi un provvedimento che non va considerato in modo negativo. Certamente, nessuno di noi è contento di approvare provvedimenti come questi che costituiscono una strozzatura del processo legislativo. Intanto, occorre dire che vi sono alcuni provvedimenti urgenti e poi, anche, che il precedente Governo ha approvato tanti provvedimenti di questo genere all'interno dei quali ha inserito di tutto e di più.

Vorrei dire inoltre che questa maggioranza, questo Governo, la nostra I Commissione nel suo insieme, il presidente e la relatrice hanno contribuito ad un cambiamento, attraverso un notevole sforzo - che è stato fatto rilevare in sede di I Commissione - per omogeneizzare il contenuto del decreto-legge presentato dal Governo, cercando soprattutto di razionalizzare una materia così articolata, quale quella della proroga dei termini.

Abbiamo dato un contributo come partito e come gruppo parlamentare, Popolari-Udeur, arricchendo il testo con alcuni emendamenti, come, ad esempio, quello relativo a misure per la ricostruzione dopo il terremoto nella valle del Belice.

Vorrei citare alcuni elementi importanti contenuti in questo decreto-legge i quali, a mio giudizio, evidenziano un cambiamento, una innovazione che vorrei far rilevare, anche soltanto attraverso alcune brevi considerazioni, dal momento che la relatrice è stata molto brava e poco abbiamo da aggiungere a quanto ha illustrato.

Tra gli elementi che intendo sottolineare vi sono le disposizioni, che condivido pienamente, relative al rinvio al 31 maggio 2007 del termine per la adozione, da parte della pubblica amministrazione, dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e alla proroga di un anno per le denunce relative ai pozzi.

Inoltre, il provvedimento in esame, denominato «mille proroghe» ma, in realtà, costituito soltanto da sette articoli e trenta commi, contiene alcune novità per il settore dell'agricoltura, tra cui l'ampliamento dei poteri del commissario straordinario per la BSE a tutte le emergenze del settore zootecnico, la previsione di proroghe per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti e la proroga del termine per l'iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo. Come vedete, si tratta di innovazioni.

Per quanto riguarda le professioni, è stato prorogato fino al 2007 il periodo nel  quale chi ha conseguito una laurea ai sensi del precedente ordinamento è ammesso sostenere gli esami di Stato.

Inoltre, sarà prorogato fino al 31 maggio il termine per individuare le commissioni, i comitati e gli altri organismi delle pubbliche amministrazioni da considerare ancora operanti e, quindi, sottratti alla soppressione automatica prevista dal decreto Bersani.

Per quanto riguarda il settore ambientale, è prevista la proroga al 31 luglio 2007 dell'entrata in vigore della parte seconda del codice dell'ambiente. Anche la riforma di questa normativa, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario, richiede attenta ponderazione e adeguati lavori tecnici da parte del comitato di studio per la revisione del codice.

Anche le disposizioni relative al problema dei medicinali non recanti iscrizioni in caratteri braille costituiscono innovazioni molto importanti e sicuramente non sono norme volte a disporre proroghe.

Nella mia qualità di tecnico, inoltre, ho condiviso pienamente le novità relative al completamento degli interventi infrastrutturali necessari per facilitare la viabilità tra Italia e Francia. In pratica, si assicura il completamento degli interventi stradali di grande attraversamento viario previsti dalla convenzione stipulata tra Italia e Francia per i quali sia stato già approvato il progetto preliminare. Come ripeto, quindi, il provvedimento prevede interventi di varia natura e non soltanto proroghe.

Per concludere, anche se, in generale, non siamo favorevoli alle proroghe ed ai decreti-legge, che dovrebbero avere carattere di eccezionalità (in seguito, cercheremo di presentare una proposta di legge che ne limiti gli ambiti di applicabilità), esprimeremo con convinzione un voto favorevole su questo disegno di legge di conversione perché riteniamo che il lavoro svolto dal Governo e dalla Commissione sia apprezzabile sotto ogni aspetto.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Montani, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l'onorevole Misiti. Ne ha facoltà.

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ringrazio, a nome del gruppo di Italia dei Valori, la Commissione, il Comitato per la legislazione e, in particolare, la relatrice, per il lavoro svolto e per essere riusciti a contenere al massimo il numero di articoli e di commi aggiuntivi rispetto a quanto previsto inizialmente per questo provvedimento.

Nel corso degli interventi precedenti e, in particolare, in quelli del professor Zaccaria, dell'onorevole Franco Russo, della stessa relatrice e del rappresentante di Forza Italia, onorevole Boscetto, si è lamentato il fatto che non si ricorre più a leggi ordinarie, ma a questo tipo di interventi legislativi che limitano di molto la possibilità di proposta sia per gli organi competenti, sia per gli stessi deputati.

È chiaro che è una questione che va affrontata, ma credo che dipenda molto da una questione di ordine più generale: ritengo che siamo in un Parlamento che evidentemente va riformato, per la qual cosa è necessario provvedere rapidamente perché, più il tempo passa e più si va un verso una legislazione a forza di decreti, in quanto i tempi di gestione delle proposte legislative (siano esse di tipo parlamentare o provenienti dal Governo), non corrispondono più alla realtà del paese.

Abbiamo quindi un Parlamento che si allontana dalle necessità del paese e quindi deve necessariamente ricorrere a strumenti che non sono abituali, deve ricorrere a strumenti eccezionali come sono i decreti-legge ed a norme di questo tipo, ovvero norme di proroga. Ogni anno ormai si fa questo decreto. Una volta si chiamava mille proroghe.

Si è tentato con grande buona volontà di ridurlo al minimo, ma certamente qualcosa già è stato inserito: io credo che si tenterà di inserire molti altri argomenti nel prosieguo della discussione, nella discussione degli emendamenti.

Lo stesso Franco Russo, se ho ben capito, ha preannunciato un emendamento  in cui ci sarebbe la salvaguardia del posto di alcuni dipendenti del Poligrafico dello Stato.

Se ognuno di noi inserisse emendamenti di questo genere, è chiaro che si porrebbe un problema certamente di copertura, e anche di approfondimento delle questioni affrontate in questo decreto-legge.

L'esame della I Commissione, come giustamente rilevavano i colleghi intervenuti prima di me, non sono esaustivi dal punto di vista dei contenuti, ma guardano soprattutto il profilo costituzionale, nonché altri aspetti. Zaccaria definiva infatti questo provvedimento una «finanziaria dei poveri», ma la «finanziaria dei ricchi» è passata per l'esame in Commissione bilancio; la «finanziaria dei poveri» è passata esclusivamente in I Commissione, e quindi non si sono valutate le conseguenze finanziarie.

I contenuti del provvedimento al nostro esame, anche quelli che non corrispondono al titolo, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», sono certamente comprensibili ed è giusto portarli avanti; alcuni di questi però, per quanto riguarda il merito, forse dovrebbero essere discussi approfonditamente.

Sono stato ad esempio attirato da alcuni commi che tendevano a proroghe assolutamente giustificate. Mi riferisco, per esempio all'articolo 1, comma 1 e comma 2, che riguardano la sanità.

Penso che siano disposizioni assolutamente da condividere. E vi sono tanti altri commi che riguardano provvedimenti effettivamente urgenti, come anche l'articolo 6, comma 4, che estende ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del Programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenze e di sfruttamento, di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione. Queste e altre disposizioni troveranno la possibilità di essere approvate in tempi ragionevoli in luogo di una modifica della Bossi-Fini, perché chiaramente in questo caso si tratterebbe di modifiche di legge che richiedono moltissimo tempo. Quindi, io sarei favorevole a non aggiungere molti emendamenti.

Forse l'articolo 5, comma 2, richiamato anche dal collega che mi ha preceduto, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del Codice ambientale, troverà una necessaria conseguenza, in quanto è legato strettamente al Codice degli appalti. Una parte di questo Codice ambientale è collegata al Codice degli appalti, quindi sarà necessario inserire certamente un'altra disposizione di correlazione (la inserirà certamente il Governo), con questo provvedimento o con altro provvedimento successivo.

Tuttavia, nel merito, vorrei dare il mio contributo per quanto riguarda un altro comma dell'articolo 1, che ritengo importante; mi riferisco al comma 5 all'articolo 1, che dispone che in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche i direttori degli istituti dell'Ente restano in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo sino a tale data le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi. È chiaro che in questo caso non si tratta di proroga di termini previsti da disposizioni legislative; siamo di fronte ad un caso completamente diverso rispetto a tutti gli altri commi, in quanto si interviene su una procedura concorsuale in atto. Su questo credo che tutti noi dobbiamo riflettere perché la proroga annunciata dal comma 5 fa riferimento ad un provvedimento che non è di tipo legislativo, bensì compete al consiglio di amministrazione del CNR, che tra l'altro ha già deliberato di spostare al 30 giugno 2007 la scadenza di tali incarichi (cioè, quando il Consiglio dei ministri ha varato questo decreto-legge, il 28 dicembre 2006, il consiglio di amministrazione del CNR aveva già deciso tale proroga). Però, con questa norma alla proroga si aggiunge il blocco, fino a tale data, delle procedure concorsuali destinate al rinnovo degli incarichi. Questo è un fatto che sembrerebbe secondario ed invece si interviene su una procedura concorsuale già iniziata, con un impatto assolutamente negativo anche sulla credibilità del CNR. Pensate che in  ogni legislatura si vuole riformare il CNR, perché questo ormai non funziona quasi più; è degradato completamente e non svolge più la sua funzione come un tempo. Però, man mano che si va avanti, proprio la mancanza di stabilità porta ad una riduzione della sua capacità attuativa dei fini previsti dal proprio statuto.

Ed allora non si capisce perché noi dovremmo sospendere le procedure concorsuali. Bisogna stare attenti, perché questa sospensione dei concorsi in itinere potrebbe essere scambiata quasi per una norma ad personam. Dunque, non vedo la necessità di questo blocco dei concorsi, in attesa di un riordino che peraltro non è previsto in alcuna norma. Il decreto legislativo n. 127 del 2003 dispone il riordino del CNR e quindi il nuovo riordino sarà un provvedimento della nuova maggioranza; non metto in dubbio che potrebbe essere migliore di quello precedente. Ma bloccare i concorsi in attesa di un ipotetico riordino, secondo me, è un fatto estremamente negativo, perché pregiudica la funzionalità del CNR - come tanti altri provvedimenti già in passato ne avevano pregiudicato la funzionalità - e blocca il cambiamento che è in atto. Voi sapete che la riforma del CNR è stata avviata circa tre anni fa, ora è in corso e si dovrebbe concludere nel giro di altri tre o quattro anni. È chiaro che interrompere tale cambiamento a metà ci fa tornare punto a capo, con lo scoraggiamento dei ricercatori e quant'altro. Tale misura impedisce inoltre già da adesso un immediato ricambio della direzione degli istituti. Molti istituti sono diretti dalle stesse persone da circa trent'anni, perché se è vero che il regolamento stabilisce che due mandati non possono essere superati questo regolamento viene però aggirato cambiando la denominazione delle strutture, e così si fanno 3, 4, 5 mandati. Non solo: ci sarebbe una mancanza di ricambio anche per età. Sapete che i ricercatori devono essere giovani, con visioni ampie, ma trenta su ottanta direttori di istituti prorogati continuano ad avvalersi di un meccanismo di deroga alle norme che obbligano i professori universitari a mettersi in aspettativa; quindi, sussiste la possibilità di portare persone di età molto avanzata a dirigere ancora strutture di ricerca che, invece, richiederebbe innovazione (alcuni hanno superato i 75 e qualcun altro addirittura i 79 anni). Quindi, bloccare tutto ciò e non puntare subito al cambiamento, che non contrasterebbe affatto con le possibilità di riordino e di riforma, non può essere considerato in questa misura. Credo che avesse ragione l'onorevole Zaccaria quando diceva che la I Commissione non può esaminare tutto nel merito, non avendone la competenza; invece, bisognerebbe avviare i dibattiti e la formazione delle leggi passando anche per le Commissioni specifiche perché non vedo come la I Commissione, al di là del profilo costituzionale della materia, possa entrare nel merito della conduzione degli istituti del CNR senza tenersi su una genericità che, poi, porta all'accoglienza di un comma come questo.

Credo che si potrebbe benissimo fare a meno della parte del comma che riguarda la sospensione dei concorsi in itinere per permettere ai giovani professori e ricercatori di dirigere questi istituti, che sono indispensabili per lo sviluppo della ricerca e per il trasferimento della ricerca di base a quella applicata, ai servizi e alla produzione. Questo esempio voleva appoggiare gli interventi dei rappresentanti della maggioranza e, in fondo, anche quello dell'opposizione.

Credo che questo decreto-legge, così come ci è stato presentato (e speriamo che non venga stravolto), abbia molti elementi positivi, salvo qualche piccola modifica che si potrebbe ancora fare. Ritengo che la linea intrapresa con questo decreto-legge vada incoraggiata, cioè la riduzione del numero delle proroghe, il contenimento nei limiti delle proroghe di provvedimenti legislativi, la non accettazione di ulteriori emendamenti che costano e che, probabilmente, potrebbero portare ad una finanziaria dei poveri, come diceva l'onorevole Zaccaria.

Credo che vada appoggiato lo sforzo del Comitato per la legislazione, della Commissione, della relatrice e spero del Governo,  che dovrebbe caratterizzarsi per l'intento di non inserire numerosi altri emendamenti durante la discussione alla Camera perché in questo modo favoriremmo l'introduzione anche di quelli che potrebbero interessare al Senato. Sono anch'io dell'avviso che le norme regolamentari del Senato e della Camera, nonostante l'autonomia dei due istituti, debbano in qualche modo corrispondere, per evitare la difficoltà del bicameralismo perfetto. Quindi, mi sembra eccessivo avere, prima della riforma, una Camera i cui membri abbiano più potere dell'altra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo in sede di discussione sulle linee generali per la conversione in legge di un decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. A dir la verità, provvedimenti di questo genere ricorrono spesso da alcune legislature - ritengo da circa un decennio - con una loro obiettiva frequenza, indipendentemente dalla guida politica e anche dalla maggioranza di Governo. Pertanto, non mi scandalizza assolutamente che si incardinino provvedimenti di questo genere - che spesso sono resi necessari per una serie di evidenti storture del funzionamento del nostro sistema, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - perché, di fronte ad una serie di urgenze e di emergenze, talvolta si è costretti a ricorrere a tali strumenti.

Tuttavia, occorre svolgere una serie di osservazioni in quanto, nel merito della questione, vi sono alcuni aspetti da sottolineare.

Un provvedimento del genere non può ovviamente essere omogeneo per natura, perché l'unica omogeneità che occorre ricercare in un testo di questo tipo è costituita dal fatto che esistono termini che devono essere prorogati. Ciò costituisce quel filo conduttore che, a nostro avviso, dà ragione anche dal punto di vista costituzionale all'essenza stessa del provvedimento.

Tale presupposto, nel testo in esame, viene rispettato solo parzialmente, in quanto vi sono una serie di norme che non rispettano questi canoni; mi riferisco, in particolare, al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 6. Ciò è stato sottolineato anche da colleghi non appartenenti alla mia parte politica in quanto, evidentemente, le norme riguardanti le procedure espropriative nonché l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri costituiscono temi che non avrebbero dovuto essere inseriti in un provvedimento di questo genere.

Tra l'altro, il presente disegno di legge entra nel merito di una serie di questioni già affrontate in sede di approvazione della legge finanziaria. Ciò a nostro avviso costituisce un cattivo vezzo del nostro sistema, perché entrare nel merito di alcuni provvedimenti legislativi, a volte ancor prima che questi siano produttivi di effetti, rappresenta qualcosa che ci deve far riflettere.

D'altronde, basta leggere il parere del Comitato per la legislazione per notare come tali aspetti siano già stati sottolineati. Tuttavia - mi sia consentita una notazione di carattere politico - ho forti dubbi che in questa legislatura e con questa maggioranza tale sistema possa essere modificato. Infatti, già in sede di esame della legge finanziaria la confusione è stata sovrana, come è stato dimostrato dai 1.200 commi costituenti il maxiemendamento poi divenuto il testo definitivo della suddetta legge.

Tra l'altro, proprio la scorsa settimana, diverse questioni contenute nella legge finanziaria sono divenute motivo di polemica tra esponenti della maggioranza e il Governo. Cito un caso fra tutti: la nota lettera aperta scritta dal ministro De Castro e rivolta al Presidente del Consiglio, Prodi, nella quale si richiama l'attenzione sull'esistenza di alcuni conflitti di competenza tra il proprio ministero e quello dell'ambiente. Ciò denota una vostra contraddittorietà di natura politica nonché una vostra difficoltà ad incedere ed andare avanti.

Intendo ora, tornando al merito del provvedimento, sottolineare alcuni aspetti inerenti la materia di competenza della Commissione agricoltura, della quale faccio parte.

All'articolo 2, vi sono alcune norme di buon senso meritevoli di attenzione, che, tra l'altro, anche noi abbiamo sollecitato in sede di confronto con il Governo e con il ministro De Castro. A nostro avviso, però, avrebbe potuto essere fatto di più e meglio.

Cito rapidamente alcuni dati. Ad esempio, all'articolo 2, comma 2, non convince la proroga, sic et simpliciter, dell'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo, perché è una norma, che è stata scritta in maniera assolutamente semplicistica, contenendo in sé una contraddittorietà con la norma di riferimento europea e con le esigenze del mercato e che, dunque, potrebbe condurre ad un rischio gravissimo per l'intera filiera, portandola fuori dal mercato e creando grosse difficoltà al confronto ed alla concorrenza. Tutto ciò penalizza ancora una volta il settore ed il sistema agroalimentare italiano.

Un altro aspetto che avrebbe dovuto essere modificato e migliorato riguarda il comma 3 dell'articolo 2, in particolare le norme concernenti il pagamento dei contributi a fini previdenziali ed assistenziali da parte degli allevatori avicoli e dell'intera filiera. Ci si riferisce alla crisi del settore avicolo. A nostro avviso, vi sono aspetti che avrebbero dovuto essere risolti in maniera diversa, tra cui, in primo luogo, i termini della proroga. Per il settore non è bastevole una proroga al 30 giugno 2007. La proposta proveniente dalle associazioni di categoria era di concedere una proroga di termini più elevata, addirittura fino al 31 dicembre 2007. Inoltre, la norma è contraddittoria e non chiarisce assolutamente se per il differimento siano dovuti interessi di dilazione nella misura degli interessi legali e, in aggiunta, in caso affermativo, non è prevista alcuna copertura finanziaria. È una difficoltà che l'Assemblea dovrà risolvere. Facciamo appello alla sensibilità ed all'intelligenza del relatore e del Governo per affrontare la questione ed eventualmente predisporre la copertura finanziaria.

Un'altra questione che non convince è l'estensione dei compiti del Commissario straordinario per la BSE. Intanto - si tratta di un caso tipico - essa non rientrava assolutamente nelle competenze della proroga dei termini. Prorogare al 31 dicembre 2007 i compiti del Commissario per l'emergenza BSE rientra certamente nella proroga dei termini, ma estendere le competenze ad altre situazioni avrebbe dovuto comportare la presentazione di un provvedimento di natura diversa. Non siamo di per sé contrari al fatto che una sola figura (che faccia riferimento, come il Commissario per la BSE, non soltanto ai ministeri di riferimento, ma anche alla Presidenza del Consiglio) possa occuparsi di altre questioni, come ad esempio le influenze aviarie o la blue tongue, ma, poiché si tratta, di questioni delicate ed importantissime, esse avrebbero dovuto essere affrontate in provvedimenti di altra natura, per cui nell'esame in Commissione e nel dibattito parlamentare sarebbe stato possibile entrare nel merito della questioni definendone con maggiore pregnanza gli ambiti.

Sono alcuni esempi di ciò che avrebbe potuto essere compiuto e non è stato realizzato. Aggiungo ulteriori aspetti, come quello da noi sollevato in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione XIII, che compongono la condizione del parere. Mi appello anche alla Presidenza del Consiglio. Se emendamenti approvati nella Commissione I, che oggi sono parte del provvedimento, non saranno esaminati alla luce di tali condizioni, per l'iter del provvedimento si porranno alcune questioni. In particolare, con le parti riguardanti l'articolo 6, commi 8-sexies e 8-septies, si entra in una questione delicata con rischi notevoli per gli allevatori italiani, che verrebbero estromessi dalle logiche del mercato e penalizzati nella propria gestione aziendale.

A nostro avviso ci sono, invece, altre questioni che avrebbero dovuto essere affrontate da questo provvedimento. Lo abbiamo  già segnalato in Commissione e le osservazioni formulate, tra l'altro, fanno parte di un corposo gruppo di emendamenti da noi presentati. Mi riferisco, anzitutto, a tutte le questioni in materia di pesca. Coma abbiamo detto diverse volte, dobbiamo denunziare che c'è un'assoluta disattenzione della maggioranza, del Governo e - perché no? - anche del ministro competente nei riguardi di uno dei settori fondamentali del sistema agroalimentare italiano, quello della pesca che, voglio ricordarlo, ha una grande tradizione e che, in un paese come il nostro, dove si contano centinaia di marinerie, tra piccole e grandi, fa parte non soltanto del nostro sistema economico, ma anche della nostra tradizione. La disattenzione è grande e, guarda caso, in un provvedimento di proroga dei termini, non è affrontata alcuna questione attinente la pesca; ad esempio, una norma avrebbe potuto riguardare la proroga dei termini dell'assunzione degli oneri economici relativi alla gestione delle blue box.

Ci tengo a rilevare un aspetto ancora più importante per sottolineare la differenza dell'approccio politico tra la nostra e la vostra parte politica. L'anno scorso, proprio nel mese di gennaio, nel decreto n. 2 del 2006, poi convertito in legge in marzo, avevamo posto una questione importantissima di giustizia che dava, tra l'altro, una marcia in più al settore ittico italiano, ovvero l'introduzione di un nuovo sistema di compensazione dell'IVA sulla pesca. Allora, quindi, approvammo una legge con una copertura finanziaria, una legge dunque dello Stato, che - c'è solo un piccolo particolare - la vostra maggioranza non ha mai attuato. Ci sono stati una serie di ritardi nei rapporti e negli adempimenti che il Ministero delle politiche agricole, competente per settore, ed il Ministero dell'economia e finanze avrebbero dovuto attuare. Abbiamo dichiarato questo fatto più volte nei confronti con il ministro, in Commissione, ed abbiamo presentato atti di sindacato ispettivo al riguardo. Ci sono risposte del vostro Governo sulla questione che, pur plaudendo le iniziative, non hanno sortito alcun effetto. Ci era stato promesso da parte del vostro Governo e della vostra maggioranza che la questione sarebbe stata affrontata in sede di legge finanziaria. Non lo avete fatto e il risultato è che questa nostra innovazione è stata bloccata e, addirittura, si corre il rischio della perenzione delle somme e che quelle da noi impegnate per il 2006 rientrino probabilmente sotto l'egida della Ragioneria Generale dello Stato. Questa era una proroga importantissima che avrebbe dovuto essere posta. Diamo atto che anche i colleghi della maggioranza in Commissione hanno sposato la nostra tesi, che fa parte non solo delle proposte del relatore della Commissione, ma anche del parere.

Noi vi aspetteremo qui in aula alla prova dei fatti. Abbiamo presentato emendamenti e cercheremo di capire se vi sia e quale sia la vostra volontà. Questi sono i motivi che ci portano ad esaminare in maniera assolutamente laica - scusatemi il termine - il provvedimento. Come ho detto in premessa, vi sono alcuni elementi condivisibili, ma ce ne sono tanti altri che non ci convincono (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 2114-A )

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore rinunzia alla replica.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, svolgerò pochissime considerazioni al termine della discussione generale, ringraziando, in particolare, l'onorevole relatrice per le osservazioni puntuali che ha voluto rappresentare in quest'aula e tutti gli intervenuti per la costruttività dei loro interventi e la disponibilità  ad un confronto teso a risolvere le numerose questioni di ordine procedurale e metodologico e quelle di merito, che sono connesse alla conversione in legge di questo decreto.

In particolare, desidero sottolineare che i tempi ristretti seguiti dalla I Commissione per l'esame del provvedimento non hanno consentito al Governo di esercitare il suo potere emendativo, sicché abbiamo ora presentato all'attenzione dell'Assemblea una serie di proposte emendative serie, invero limitata, come limitato - peraltro, lo si è riconosciuto da più parti - è stato il novero delle materie oggetto delle proroghe e di altri interventi urgenti. In questa direzione, giustamente, si collocava anche l'invito venuto dall'onorevole Boscetto a proposito del titolo di questo decreto.

In ogni caso, siamo disponibili ad utilizzare la sede del Comitato dei nove della I Commissione per un'ulteriore valutazione degli emendamenti (peraltro di iniziativa sia parlamentare sia governativa), della loro coerenza procedurale con gli indirizzi per una migliore qualità della legislazione - ai quali si faceva riferimento e sui quali, poi, mi soffermerò brevemente - e della necessità di affrontare alcune emergenze di contenuto e di merito che, anche se non strettamente attinenti, nella forma, a disposizioni recanti proroga dei termini, il Parlamento potrebbe giudicare meritevoli di attenzione.

Al riguardo, e passando così alla seconda parte delle mie considerazioni, si dovrebbe adottare una procedura che potremmo definire di «ponte» tra un uso, per così dire, da «mille proroghe» di tali strumenti e, invece, un uso conforme agli indirizzi del Comitato per la legislazione.

È stato sollevato, sia dal presidente della Commissione sia dallo stesso presidente del Comitato per la legislazione - nonché, devo dire, da tutti i colleghi intervenuti nel dibattito - il tema fondamentale della qualità della legislazione. Ribadisco in questa sede quanto ebbi a dichiarare io stesso in sede di esame dei primi decreti di questa legislatura (decreti cui si è poc'anzi fatto riferimento) e quanto soprattutto dichiarò il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, l'onorevole Chiti, in sede di audizione presso il Comitato per la legislazione, nonché quanto affermato più volte dal Governo in sede di accoglimento di numerosi ordini del giorno. Atti, questi ultimi, che, per l'appunto, direttamente o indirettamente, facevano riferimento alla necessità di un uso più appropriato e limitato dei decreti e di un uso più coerente degli strumenti di modifica e di aggiornamento, soprattutto con riferimento ai procedimenti di delega aperti, prorogabili o da riaprire (fattispecie invero molto diverse). In proposito, quindi, desidero ribadire la posizione del Governo, che è interessato, se possibile, al conseguimento, per così dire, di un patto per la qualità della legislazione con le due Camere.

In questa sede è stata sottolineata la diversità, organizzativa oltre che regolamentare, tra il Senato e la Camera dei deputati con riferimento, per esempio, alle procedure di esame dei decreti-legge e di ammissibilità delle relative proposte emendative. Ebbene, in questa materia sarebbe utilissimo un coordinamento tra le due Camere: finché siamo in un regime bicamerale e finché, in qualche modo, dobbiamo considerare fisiologico il ping pong tra i due rami in materia di decreti, gioverebbe a tutti, al Governo ed alle Camere, oltre che ai singoli parlamentari, una maggiore chiarezza, trasparenza e coerenza, anche di metodo e di procedura.

Ha fatto bene chi ha ricordato che questo tema è anche connesso con le problematiche della riforma della legge finanziaria di cui credo sia imminente la discussione - anzi me lo auguro -, in quanto dobbiamo porvi mano prima del Documento di programmazione economico-finanziaria. La scadenza di questo documento è la data entro la quale bisognerebbe avere la nuova articolazione normativa procedurale e regolamentare. Inoltre, il tema della utilizzazione dei decreti richiede che ogni altra legge o procedimento legislativo che possano indirettamente  far riferimento anche all'attuazione e all'iter della legge finanziaria siano realizzati parallelamente. Infatti, in questa materia, nel primo semestre di questo anno, potremmo mettere a punto, da un lato, criteri più certi di adozione e di esame dei provvedimenti d'urgenza e, dall'altro, criteri più certi di definizione, di esame e di approvazione dei provvedimenti legati alla manovra di bilancio e alla manovra finanziaria.

Su questo dobbiamo raccogliere in positivo un'offerta che fu fatta all'inizio della legislatura dal presidente della I Commissione affari costituzionali, cioè quella di aprire una riflessione più approfondita su questi temi. Intanto, in questa fase, dobbiamo sforzarci il più possibile di rendere questo decreto-legge tuttora all'esame parlamentare in minore contrasto con il percorso che - mi pare di aver capito - tutti concordemente intendiamo adottare per quel che riguarda l'utilizzazione a regime di questi strumenti.

Ciò non è facile, e chiudo con questa riflessione: per quel che riguarda ad esempio la proroga dei termini delle deleghe, sono presenti fattispecie molto varie per l'esercizio della delega conferita dal Parlamento. In quest'ultimo caso, molto spesso si tratta di proroghe che si riferiscono ad atti e a disegni di legge delega proposti ed approvati da maggioranze diverse da quelle che attualmente sorreggono il Governo. Rispetto a questi temi ci potremmo trovare nella contraddizione di lasciar scadere i termini della delega; in questo caso, si vanificherebbe tutto il percorso legislativo anche con riferimento al dispositivo presentato dalla maggioranza diversa che ha approvato la delega oppure ci si vedrebbe costretti a chiedere la riapertura del procedimento per poter rendere - com'è logico che sia in una democrazia parlamentare - il più simile possibile l'esercizio della delega alla linea di politica generale che il Governo si è impegnato ad adottare chiedendo il voto di fiducia in Parlamento.

È una delle materie delicate, sulle quali, anziché fare una discussione di carattere generale, come si sarebbe potuto fare, e alla luce della discontinuità assoluta rispetto a ciò che è accaduto, preferiamo esaminare le questioni ad una ad una, per cercare un consenso sulla procedura ed anche su una scelta di merito che sia coerente rispetto, da un lato, all'esigenza di salvaguardare la cosiddetta continuità amministrativa dello Stato, nonché la continuità legislativa del Parlamento, e, dall'altro lato, relativamente al diritto-dovere di un Governo di tenere fede agli impegni assunti con il Parlamento e, prima ancora, con gli elettori rispetto alle linee da proporre.

Detto questo, credo che dobbiamo fare uno sforzo di grande e buona volontà - e, in questo senso, apprezzo la disponibilità dei gruppi di maggioranza e di opposizione, comunicata attraverso gli oratori che sono intervenuti, anche nel corso dell'esame presso la I Commissione - affinché questo intento si realizzi. Confermo che il Governo non mancherà di assecondarlo e di concorrervi nella maniera migliore, evitando di utilizzare il Comitato dei nove come una sede meramente burocratica, ma facendone la sede effettiva di «direzione del traffico», ossia di selezione degli emendamenti e di valutazione della loro congruità rispetto agli obiettivi che intendiamo raggiungere.

Vi ringrazio ancora.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con la discussione sulle linee generali delle mozioni in tema di famiglia.


 

 

 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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97.

 

Seduta di mercoledì24 gennaio 2007

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

FAUSTO BERTINOTTI

indi

DEI VICEPRESIDENTI

PIERLUIGI CASTAGNETTI

E GIORGIA MELONI

GIULIO TREMONTI

 


 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 2114 ) (ore 9,44).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Ricordo che nella seduta del 22 gennaio 2007 si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 1).

Prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, faccio presente che, con riferimento al provvedimento al nostro esame, si pongono alcune questioni in ordine all'ammissibilità relative agli emendamenti approvati dalla Commissione che costituiscono parte integrante del testo sottoposto all'esame dell'Assemblea.

A tale riguardo, il presidente della I Commissione ha trasmesso, lo scorso 18 gennaio, una lettera con la quale - riferendo dell'esito dell'esame in sede referente - sottopone alla Presidenza alcune considerazioni.

In particolare, il presidente della I Commissione ha rappresentato che nella seduta della Commissione del 16 gennaio - in considerazione dell'elevato numero di emendamenti presentati e del ristretto tempo a disposizione per procedere al loro esame - si è riservato di vagliare l'ammissibilità dei testi presentati nel corso del relativo esame.

Successivamente alla conclusione di tale esame, durante il quale la Commissione ha proceduto all'approvazione di numerose proposte emendative, il presidente della Commissione ha avuto modo di verificare come alcune di esse fossero in realtà da considerare inammissibili, sulla base della costante prassi interpretativa  dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, mentre altre apparivano di dubbia ammissibilità.

Come è noto, in base alla costante prassi applicativa della disciplina regolamentare in materia (consolidatasi nel corso della XII, XIII e XIV legislatura), nell'ambito, in particolare, del procedimento di conversione in legge di decreti-legge recanti proroghe di termini legislativi in scadenza, sono da considerare inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che, non intervenendo sulla materia oggetto delle singole disposizioni recate dal decreto-legge, non siano comunque finalizzate a introdurre ulteriori proroghe di termini legislativi in scadenza. Sono inoltre da considerare inammissibili, in quanto contrastanti con il contenuto proprio del provvedimento d'urgenza, le proposte emendative finalizzate a prorogare o a differire il termine di deleghe legislative in scadenza o già scaduti, poiché violano un limite imposto dalla legge n. 400 del 1988, quello cioè che vieta di conferire deleghe legislative attraverso decreti-legge.

Tenuto conto di questi criteri applicativi, il presidente della I Commissione, nella seduta del 17 gennaio 2007, ha ritenuto di espungere dal testo alcuni tra gli emendamenti già approvati (gli emendamenti del Governo Dis.1.1 e Dis.1.2, recanti proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative, nonché gli emendamenti Lulli 6.4, 6.501 del relatore e Giovannelli 6.36, concernenti materie non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge).

Altre disposizioni, sia pure nella consapevolezza degli aspetti problematici sotto il profilo dell'ammissibilità, sono state invece mantenute nel testo. Si tratta, in particolare, delle seguenti: il comma 6-bis dell'articolo 1 (introdotto dall'emendamento Adenti 1.10), relativo alla rimessione in termini ai fini della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali; il comma 8-bis dell'articolo 6 (introdotto dall'emendamento 6.500 del relatore), relativo alla rimessione in termini in favore dei lavoratori portuali per la restituzione dei contributi versati per la corresponsione delle pensioni integrative alle locali casse di previdenza.

Ad avviso del presidente della I Commissione, tali disposizioni - ancorché non contengano la proroga di termini legislativi - possono essere ritenute attinenti alla materia oggetto del decreto-legge in quanto volte a consentire la rimessione in termini per l'esercizio di un diritto che, altrimenti, sarebbe da considerare estinto per il decorso del tempo, perseguendo in tal modo una finalità analoga a quella della proroga.

Il presidente della I Commissione ha fatto presente che su tali disposizioni si è registrato un ampio consenso nel corso dell'esame in sede referente.

La Presidenza della Camera rileva che, dal punto di vista del contenuto, alle disposizioni da ultimo ricordate può essere assimilato anche l'articolo 3-bis (introdotto dall'articolo aggiuntivo Cota 3.01), che è volto a fissare al 31 luglio 2007 il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione per contributi previdenziali, premi assicurativi e tributi riguardanti le imprese danneggiate dall'alluvione in Piemonte del 1994 (scaduto il 31 luglio 2004).

Nel testo sono presenti ulteriori disposizioni che presentano profili di inammissibilità, vertendo su materie non strettamente attinenti a quelle contenute nel decreto-legge. Si tratta delle seguenti: i commi 8-quinquies e 8-sexies dell'articolo 6 (introdotti dall'emendamento Boato 6.33, come riformulato nel corso dell'esame in sede referente), che ripristinano alcune prescrizioni, precedentemente abrogate, che stabilivano standard minimi di trattamento di animali destinati ad uso commerciale, prevedendo nuovi termini di adeguamento ai citati standard; il comma 8-septies dell'articolo 6 (introdotto dall'emendamento Giovanardi 6.41), il quale dispone che, per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari  a tal fine nominati, fino al completamento di tali interventi siano conservate le risorse rese disponibili per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari; il comma 8-octies dell'articolo 6 (introdotto dall'emendamento Crisci 6.45), che reca una disposizione aggiuntiva al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, relativo all'attribuzione di un credito di imposta per alcune imprese.

Tutto ciò premesso, la Presidenza è chiamata a valutare il contenuto delle modifiche sopra indicate, introdotte nel testo della Commissione, sotto il profilo della compatibilità con i canoni di ammissibilità degli emendamenti.

Infatti, come precisato nella Giunta per il regolamento del 23 marzo 1988, «i poteri del Presidente della Camera sull'ammissibilità degli emendamenti trovano esplicazione sia sulle questioni sottopostegli dal Presidente della Commissione e sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea, sia sulle disposizioni introdotte dalla Commissione in sede referente senza il vaglio preventivo del Presidente della Camera». Di tale potere il Presidente della Camera ha già fatto uso - per espungere dal testo disposizioni inammissibili per estraneità di materia introdotte in Commissione - in diverse occasioni (si vedano le sedute del 21 aprile 1993, del 25 novembre 1999 e del 10 giugno 2003).

Né può rilevare, a questo riguardo, la circostanza che l'approvazione degli emendamenti inammissibili sia avvenuta con un consenso ampio in Commissione, poiché in quella sede la norma regolamentare, secondo la costante prassi interpretativa, non ammette eccezioni.

Vige, infatti, il principio secondo cui le questioni di ammissibilità degli emendamenti che eventualmente insorgano nel corso dell'esame in sede referente di disegni di legge di conversione devono essere sottoposte al Presidente della Camera. Tale prescrizione - già stabilita nella Giunta per il regolamento del 9 marzo 1982 - è stata ribadita nella circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, che esclude espressamente la possibilità di votare in Commissione emendamenti di cui appaia comunque dubbia l'ammissibilità.

Deriva da ciò la consolidata prassi per cui, ove non sia stato possibile consultare preventivamente il Presidente della Camera, gli emendamenti di dubbia ammissibilità sono ritirati dai presentatori in Commissione ai fini della loro ripresentazione in Assemblea e della loro valutazione da parte del Presidente della Camera.

Tutto ciò premesso, spetta alla Presidenza della Camera far sì che le decisioni in materia di ammissibilità si conformino alla prassi costantemente seguita nelle precedenti legislature, in aderenza al dettato regolamentare, volta a garantire una uniforme applicazione dei criteri di ammissibilità in tutte le fasi del procedimento di conversione in legge dei decreti-legge.

Alla luce di quanto sopra, debbono, pertanto, considerarsi espunti i commi 8-quinquies, 8-sexies, 8-septies e 8-octies dell'articolo 6.

Quanto ai commi 6-bis dell'articolo 1 e 8-bis dell'articolo 6 e quanto all'articolo 3-bis, la Presidenza, pur considerando la problematicità della loro ammissibilità, sulla base delle considerazioni esposte dal presidente della I Commissione non ritiene di espungerli dal testo, riservandosi tuttavia, al riguardo, un ulteriore approfondimento per il futuro.

La Presidenza, peraltro, ha preso positivamente atto che la Commissione ha presentato un emendamento soppressivo del comma 6-bis dell'articolo 1.

Da ultimo, la lettera del presidente della I Commissione richiama l'attenzione del Presidente della Camera su un problema di carattere più generale che attiene, in materia di decreti-legge, alla differenza tra i criteri di ammissibilità degli emendamenti applicati alla Camera dei deputati e quelli adottati dal Senato.

Da tale situazione, a giudizio del presidente della I Commissione, deriva un problema rilevante in termini di disparità del potere emendativo dei decreti-legge tra i due rami del Parlamento, con conseguenti  riflessi negativi sull'esercizio della rappresentanza da parte dei deputati e sullo stesso principio del bicameralismo perfetto.

Al riguardo, pur comprendendo il senso delle considerazioni esposte dal presidente della I Commissione, debbo ricordare che la questione è già stata più volte posta nel corso di precedenti dibattiti parlamentari.

In tutte queste occasioni, la Presidenza ha ribadito che da tale differenza di regime non può in alcun modo derivare una scelta interpretativa che vanifichi, nella sostanza, le norme regolamentari che la Camera si è data nell'esercizio della propria autonomia costituzionale e le relative consolidate prassi applicative (si vedano, ad esempio, il dibattito sul bilancio interno del 31 maggio 2005, nonché la seduta del 6 luglio 2006 e le pronunce esplicite del Presidente della Camera nelle passate legislature, quali, ad esempio, quella del 30 novembre 1994, del 21 marzo 1995, del 27 giugno 1996, del 24 novembre 1997 e del 12 dicembre 2002).

Alla luce di tali considerazioni, la Presidenza non ritiene di potersi discostare dal solco interpretativo consolidato nella precedente legislatura, ferma restando la facoltà della Camera, nelle forme previste dal regolamento e nell'esercizio dell'autonomia costituzionale sopra richiamata, di modificare le norme regolamentari relative a questa materia. In tale contesto, sarebbe auspicabile, sul punto, una armonizzazione delle regole previste dai due rami del Parlamento.

 

(Esame dell'articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 2), nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 3).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 4).

Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle proposte emendative dichiarate inammissibili.

RINO PISCITELLO, Segretario, legge:

La Presidenza, a norma degli articoli 86, comma 1, e 96-bis, comma 7, del regolamento, e secondo la prassi costantemente seguita su analoghi provvedimenti, non ritiene ammissibili, in quanto volti ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge stesso e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito, le seguenti proposte emendative riguardanti proroghe di termini: 1.504 del Governo, volto a differire al 31 dicembre 2007 l'esclusione, ai fini del calcolo del limite del 90 per cento per le spese del personale universitario, delle spese derivanti dagli incrementi stipendiali discendenti dai contratti; De Simone 1.302, Li Causi 1.317, nonché 1.503 del Governo, volti a prorogare il termine dei comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; Pellegrino 1.306, volto a riaprire il termine per l'opzione, per i pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati, per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego; Lion 2.303, volto a prorogare il termine per lo smaltimento dei fertilizzanti; Misuraca 2.308, volto a differire al 30 ottobre 2007 il termine per la presentazione di una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri relativa ai debiti, nei confronti dell'INPS, dei lavoratori autonomi agricoli (fino a tale data sono sospese le procedure di riscossione e recupero dei suddetti carichi contributivi); Misuraca 2.307, volto a differire il termine per l'applicazione della disciplina del documento unico di regolarità contributiva e previdenziale alle imprese agricole; Lion 2.311, che differisce il termine per l'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto per i sinistri che riguardano  le macchine agricole; Delfino 2.314, volto a prorogare l'incarico all'AGEA affinché provveda alla fornitura ai Paesi in via di sviluppo della quota di partecipazione italiana relativa al programma di aiuto alimentare dell'Unione europea; 3.501 del Governo, volto a prorogare il termine per la fase sperimentale dell'applicazione delle norme tecniche e per la verifica sismica ed idraulica, e disciplina connessa; Antonio Pepe 3.300 e 3.301, volti a prorogare il termine per l'adeguamento, da parte dei costruttori di nuovi edifici, degli adempimenti in materia di certificazione energetica; Margiotta 3-bis.010, volto a prorogare taluni termini per il recupero dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati in occasione degli eventi sismici del 1997 e 1998; gli identici emendamenti Lusetti 4.300 e 4.600 della Commissione, volti a prorogare la data per l'emanazione del regolamento relativo alle specifiche tecniche per la presentazione elettronica del bilancio delle imprese e, inoltre, la data entro la quale le imprese devono adottare tali modalità di presentazione; Zeller 4.301, volto a prorogare il termine entro il quale le società partecipate dagli enti locali devono adeguare i propri statuti alle prescrizioni della finanziaria per il 2007 relative al numero massimo di componenti degli organi collegiali; gli identici emendamenti Boato 5.305 e 5.600 della Commissione, nonché Camillo Piazza 5.301, volti a prorogare il termine entro il quale il consorzio nazionale imballaggi si adegua alle disposizioni del codice ambientale; Camillo Piazza 5.302, volto a prorogare il termine entro il quale i consorzi nazionali di raccolta degli oli adeguano i loro statuti allo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente; Camillo Piazza 5.303, volto a prorogare il termine entro il quale i consorzi nazionali delle batterie esauste si adeguano alle disposizioni del codice ambientale; Osvaldo Napoli 6.317, volto a prorogare taluni termini contenuti del testo unico per gli enti locali, in materia di cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dell'evidenza pubblica; gli identici emendamenti Giovanelli 6.335 e 6.500 del Governo, volti ad escludere dal complesso delle spese degli enti locali, ai fini del rispetto dei limiti del patto di stabilità interno, i trasferimenti di risorse alle aziende speciali e alle istituzioni, nonché ad estendere, a partire dall'anno 2009, l'applicazione del patto di stabilità interno alle province della Sardegna; Giovanelli 6.319 e 6.320, volti a prorogare il termine di applicazione del comma 561 della finanziaria 2007 che prevede il divieto di assunzione per gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nelle assunzioni di personale; Sereni 6.332, volto ad escludere dal calcolo relativo al rispetto del patto di stabilità interno le spese di ricostruzione sostenute dai comuni colpiti da calamità naturali; Burtone 6.300, volto a riaprire i termini per la definizione della posizione contributiva in favore dei soggetti terremotati destinatari di agevolazioni fiscali e residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa; Raiti 6.303, volto - di fatto - ad estendere l'ambito di applicazione del comma 1011 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007, con riferimento all'applicazione di benefici fiscali; Angela Napoli 6.301, volto a prorogare il mandato dei giudici onorari aggregati; Lulli 6.318, volto a prorogare il termine previsto dal codice della strada per l'installazione di dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua; Motta 6.334, volto a prorogare per le imprese che svolgono attività di facchinaggio il termine del 1o gennaio 2007 relativo all'applicazione della disciplina per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali. Parimenti, per le seguenti proposte emendative recanti disciplina di carattere sostanziale: Iannuzzi 1.300, volto ad escludere la pignorabilità e il sequestro dei fondi degli enti del servizio sanitario nazionale destinati all'erogazione delle prestazioni funzionali a garantire i livelli essenziali di assistenza; gli identici Martella 1.309 e Boato 1.319, volti a consentire ai direttori di strutture del servizio sanitario nazionale la possibilità di rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età; Tolotti 1.305, volto ad abilitare i  revisori contabili all'assistenza tecnica nel processo tributario; Angelo Piazza 1.313 e 1.314, relativi alla disciplina applicabile al personale già dipendente dell'ente CONI, transitato al CONI-Servizi Spa; Margiotta 1.010 e Cota 1.011, che modificano i requisiti professionali delle guardie giurate particolari; gli identici Benedetti Valentini 2.300, Lion 2.302 e Ronconi 2.309, volti ad estendere all'anno 2007 previsioni specifiche per le promozioni e nomine nei corpi della Guardia di finanza e forestale dello Stato, in deroga al requisito dell'anzianità effettiva; Garavaglia 2.312 e 2.313, in materia di applicazione delle modalità di versamento rateizzato del prelievo supplementare latte; gli identici Lombardi 2.011 e Margiotta 2.012, relativi all'inquadramento del personale dei consorzi agrari in mobilità; Margiotta 2.010, relativo all'affidamento dei servizi o attività nel settore agricolo da parte delle regioni; Stradella 3.303, volto ad estendere l'ambito di applicazione delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie, previste dalla legge finanziaria per il 2007; gli identici Mazzocchi 3.010 e Tolotti 3.011, recanti disposizioni in materia di restauro dei beni culturali; 4.501 del Governo, volto a consentire, in attesa dell'applicazione della nuova disciplina, il mantenimento in carica, fino al 31 maggio 2007, dei direttori dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia di danza, nonché definizione della disciplina applicabile ai direttori non confermati; 4.502 del Governo, volto a prorogare la durata in carica del Consiglio nazionale degli studenti universitari fino al 30 aprile 2008, nella fase di transizione ai nuovi ordinamenti; Zeller 4.302, volto a subordinare all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'applicazione del comma 734 della finanziaria per il 2007, relativo al divieto di essere nominato amministratore di ente per i soggetti che hanno chiuso in perdita tre esercizi consecutivi; Velo 4.303, volto a consentire ai comuni, agli uffici del PRA e ad altri soggetti, l'autenticazione degli atti di alienazione di beni mobili registrati; Osvaldo Napoli 5.304, che novella il decreto legislativo n. 151 del 2005 in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Bressa 6.326, relativo alla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali; 6.601 della Commissione, relativo alla disciplina applicabile alle province autonome di Trento e Bolzano alle concessioni idroelettriche; Bonelli 6.309, volto a modificare la disciplina del contributo unificato nel procedimento amministrativo; 6.503 del Governo, volto a consentire il mantenimento in bilancio delle risorse non impegnate per l'attività dei commissari per l'istituzione delle nuove province, di cui all'articolo 6, comma 8-septies (espunto dal testo); Raiti 6.302, volto a stanziare due milioni di euro per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dall'articolo 2 della legge 376 del 2003; Marinello 6.43, volto a fissare al 1o gennaio 2008 il termine per l'applicazione dell'invio telematico all'INAIL delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro; Forlani 6.323 e 6.324, recanti disposizioni relative al Corpo dei vigili del fuoco; Zanetta 6.325, volto ad estendere gli anni 2007, 2008 e 2009 gli interventi statali a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve di cui all'articolo 7 della legge n. 363 del 2003.

Avverto altresì che la Presidenza, a norma degli articoli 86, comma 1 e 96-bis, comma 7, del regolamento, secondo la prassi costantemente seguita su analoghi provvedimenti, non ritiene ammissibili - nonostante siano stati preventivamente presentati in Commissione - in quanto volte ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non consistenti in proroghe di termini, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge stesso, le seguenti proposte emendative: Satta 1.11 e Sgobio 1.12, volti ad estendere al personale docente presso gli istituti di formazione della Marina militare alcune disposizioni che ne consentono la stabilizzazione; Tolotti 2.9, volto ad incrementare il fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di coordinatori coordinati e continuativi; Marinello  2.17, volto a fissare un termine per l'applicazione di norme relative al settore agricolo in merito all'applicazione degli obblighi di comunicazione all'INAIL ed all'IPSEMA; gli identici Zucchi 2.16 e 2.501 del Governo, nonché Zeller 2.18, in materia di consorzi agrari; Tolotti 5.7 e Bonelli 5.300, che modificano la disciplina degli incentivi alla rottamazione prevista dall'ultima legge finanziaria; Duilio 6.322, limitatamente al comma 7-ter, che modifica le condizioni per l'accesso al Fondo di solidarietà per gli immobili da costruire; Giovanelli 6.38, volto ad ampliare da 10 a 15 anni il periodo di rateizzazione relativo ai debiti dovuti allo Stato dagli enti locali; Baldelli 6.28, che modifica la disciplina per il conferimento del TFR; Osvaldo Napoli 6.37, volto ad abrogare il comma 561 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007, in materia consente anche gli enti che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno assunzioni di personale; gli identici Margiotta 6.40 e di Gioia 6.306, volti ad estendere ai lavoratori di enti non commerciali delle regioni degli obiettivi 1 e 2 i benefici di cui al decreto-legge n. 108 del 2002 (riqualificazione, ricollocazione presso PPAA, cassa integrazione, eccetera) nonché quelli in materia pensionistica di cui alla legge n. 724 del 1994; Osvaldo Napoli 6.02 e 6.04, in materia di modalità di trasmissione dei dati relativi alle entrate tributarie degli enti locali.

La Presidenza, inoltre, non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative, già approvate in Commissione e successivamente espunte in quella sede per estraneità di materia, in quanto volte ad introdurre disposizioni non riconducibili all'oggetto del decreto-legge: gli identici Lulli 6.4 e D'Agrò 6.315, relativi alla possibilità di accesso agli incentivi e ai finanziamenti relativi agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento; Giovanelli 6.36, in materia di individuazione delle spese degli enti locali che non debbano essere computate ai fini del rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.

Avverto inoltre che la Presidenza non ritiene ammissibile la seguente proposta emendativa che modifica in modo frammentario e parziale atti di rango normativo non primario: Marinello 6.16, limitatamente al capoverso 1-sexies.2, in quanto volta a modificare un decreto del ministro delle finanze del 12 maggio 1992.

La Presidenza non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto volte ad incidere, nell'ambito di un procedimento di conversione di un decreto-legge su una norma di delega legislativa: gli identici Mazzocchi 3.304 e Tolotti 3.306, limitatamente alla parte conseguenziale, in quanto volti a conferire una delega legislativa al Governo.

La Presidenza non ritiene, inoltre, ovviamente ammissibili in quanto non più riferibili al testo le seguenti proposte emendative riferite a parti del testo espunto dalla Presidenza medesima: gli identici Cota 6.304 e Boscetto 6.312 e 6.311; Zucchi 6.308; Giudice 6.342; Morrone 6.47.

La Presidenza si riserva di comunicare ulteriori inammissibilità nel corso dell'esame.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, la ringrazio. Abbiamo ascoltato con attenzione la sua dichiarazione e la ringraziamo per l'attenzione che ha riservato al problema da noi posto. Mi riferisco al problema politico, perché l'applicazione del regolamento che lei ha fatto è assolutamente ineccepibile, Presidente. Vorrei tuttavia segnalare due problemi e richiamare anche l'attenzione dei colleghi su due questioni rilevanti.

La prima è questa: io temo, Presidente, come è già accaduto per la legge finanziaria, che alcuni degli emendamenti che la Presidenza ha correttamente dichiarato inammissibili torneranno nel testo che il Senato esaminerà e modificherà. Quindi, ci troveremo, ancora una volta, di fronte ad una diversa valutazione del ruolo dei parlamentari in questo Parlamento, nel  senso che, per la situazione nella quale ci troviamo, stiamo ormai costruendo un bicameralismo imperfetto e asimmetrico. Infatti, i colleghi che operano nell'altro ramo del Parlamento, per le prassi che lì vigono, hanno maggiore capacità e possibilità di rappresentare interessi e valori del territorio rispetto ai membri di questa Camera. Quindi, si verifica che le applicazioni che i due rami del Parlamento fanno del regolamento e della prassi vanno contro il principio costituzionale della parità di poteri e di funzioni dei due rami del Parlamento. Questo è il problema politico-costituzionale che ci siamo permessi di rappresentare, segnalando anche un ulteriore aspetto: il problema si pone non soltanto per l'emendabilità ai decreti-legge, ma anche per la legge finanziaria. E si pone anche per l'ammissibilità di interrogazioni e interpellanze.

So bene che questa prassi di maggior rigore vigente in questa Camera risale negli anni, e che più volte sono stati fatti tentativi da parte dei Presidenti delle Camere di giungere - uso l'espressione che lei, Presidente, correttamente ha utilizzato - ad un punto di armonizzazione tra i due rami del Parlamento. Si pone, in ogni modo, un problema politico non secondario che mi chiedo come possa essere affrontato. È, infatti, difficilmente comprensibile dai titolari degli interessi presenti nel paese che quello che non può fare un deputato può farlo un senatore, e viceversa (Applausi).

La mia non vuole essere una polemica, ma soltanto il tentativo di far cogliere all'Assemblea un aspetto che il Presidente ha colto perfettamente. Si tratta, quindi, di affrontare la questione in modo definitivo. Dico ciò perché, ogni qualvolta il Governo presenterà un decreto-legge, il problema inevitabilmente si riproporrà. A tale proposito, ricordo ai colleghi che su 141 proposte emendative presentate al provvedimento in esame, 79, se non ho fatto male i conti, sono state dichiarate correttamente inammissibili. Ciò vuol dire, sostanzialmente, che la metà delle proposte emendative presentate è stata dichiarata inammissibile. Benissimo, ma qual è, dunque, il problema? Per quale motivo i colleghi hanno ritenuto di integrare questo provvedimento presentando 141 proposte emendative? Perché vi sono tutta una serie di spinte derivanti da esigenze presenti nel paese quali, ad esempio, quelle poste in evidenza poc'anzi da alcuni colleghi riguardo alla mancanza di acqua in alcuni luoghi alpini, e cosi via. Ciò detto, si pone una seconda questione: in che termini possiamo costruire percorsi legislativi certi e rapidi per risolvere problemi del paese aventi una certa urgenza? Se ciò non sarà fatto, ci troveremo di fronte ad una situazione in cui la sequenza dei decreti-legge presentati dal Governo finirà per intasare il Parlamento; quest'ultimo, a sua volta, non li potrà correggere e, conseguentemente, dovrà rinunciare alla possibilità di produrre progetti di legge che risolvano i problemi sollevati dai colleghi, di maggioranza e di opposizione. Tutto ciò, alla fine, determinerà una sostanziale incapacità e una parziale impossibilità di rappresentare interessi, bisogni e domande provenienti dal paese.

In conclusione, si pongono due questioni. La prima riguarda il rapporto Camera-Senato. La seconda riguarda l'opportunità di costruire percorsi e modifiche regolamentari adeguate, che gli uffici e il Presidente studieranno, per garantire anche al Parlamento percorsi e date certe di approvazione dei provvedimenti. A me pare che quelli appena elencati sono i due problemi che si pongono e che sottopongo all'attenzione della Presidenza, che ringrazio per aver voluto cogliere il tema che la Commissione ha sollevato, cioè quello del rapporto che passa tra la riammissione in termini e la restituzione in termini. Ho colto che lei, Presidente, si è riservato di valutare in futuro tale aspetto. Si potrebbe, comunque, aprire uno spiraglio che ci consentirebbe di rispondere, in modo un po' meno rigido, alle domande provenienti dal paese. Presidente, qui tutti noi rappresentiamo interessi e valori del paese e intendiamo tutti rappresentarli al meglio. La questione che pongo alla sua attenzione, a nome della Commissione, è quella di vedere in che termini possiamo  saldare un rapporto omogeneo tra Camera e Senato, tra deputati e senatori, e in che modo possiamo introdurre in questo ramo del Parlamento percorsi privilegiati per quelle proposte di legge che rispondono a certe caratteristiche ed abbiano una data certa di voto. Ciò consentirebbe, che provvedimenti come, ad esempio, la finanziaria, o come il cosiddetto mille proroghe, non finiscano per essere «intasati» da proposte legislative riguardanti altre questioni che riguardano anch'esse interessi del paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, credo che lei stesso si aspettasse, dopo la lunga comunicazione e deliberazione annunciata all'inizio della seduta e dopo le interminabili serie di dichiarazioni di inammissibilità, una qualche riflessione a più voci. Io aggiungo la mia a quella del presidente della I Commissione, onorevole Violante, che poc'anzi ha svolto delle considerazioni che sia io sia molti colleghi, in Assemblea e in Commissione, condividiamo.

Sebbene si tratti di una clausola di rito, forse sarebbe stato possibile risparmiare la lettura, dopo lo sterminato elenco di dichiarazioni di inammissibilità, di quella frase secondo la quale la Presidenza si riserva di comunicare ulteriori inammissibilità nel corso dell'esame del provvedimento.

In termini non tecnico-giuridici ciò è sembrato una forma di sadomasochismo che, forse, sotto il profilo dei poteri presidenziali avremmo potuto evitarci. Tuttavia, visto che così è stato, le segnalo, signor Presidente, un fatto, cioè se in base ai criteri così rigorosi applicati - ovviamente da noi rispettati, così come ricordato poco fa anche dal presidente Violante il quale, del resto, essendo stato anch'egli Presidente della Camera, conosce bene questa situazione istituzionale - anche l'emendamento del Governo 3.500, riportato a pagina 15, non avrebbe dovuto essere sanzionato sotto il profilo dell'ammissibilità.

Infatti, si tratta di un emendamento che nel merito personalmente condivido, tuttavia, se è vero che si collega ad un comma - a cui aggiunge un periodo - è altresì vero che l'intero contenuto di quell'emendamento riguarda l'abrogazione di uno e più decreto del Presidente della Repubblica, il mantenimento in vita di alcuni articoli le cui sanzioni vengono raddoppiate e via dicendo.

Allora, mi domando la ragione per la quale secondo questi criteri, per esempio, un emendamento del Governo, che pure condivido (il 3.500) non sia stato dichiarato inammissibile secondo la stessa logica, per cui lo sono stati decine di altri emendamenti. Penso che quell'ultima frase «la Presidenza si riserva...» sia un'istigazione a delinquere. Propongo, dunque, alla Presidenza di valutare anche questo aspetto.

Signor Presidente e colleghi, lei si renderà conto che siamo di fronte ad una situazione di particolare difficoltà e delicatezza (non essendo io presidente della Commissione posso forse permettermi al riguardo una qualche maggiore libertà di valutazione, pur sempre nel massimo rispetto per le determinazioni del Presidente della Camera che ci sono state poco fa annunciate). Signor Presidente, nella sua comunicazione iniziale - in gergo, lo speech - lei ha affermato che «...da tale differenza di regole non può derivare una scelta interpretativa che vanifichi le norme e le prassi che la Camera si è data».

La situazione è proprio questa: noi ci troviamo in un sistema costituzionale di bicameralismo (utilizzo una terminologia tecnico-giuridica) perfetto, nell'ambito del quale cioè esiste una parità di poteri tra Camera e Senato. Si tratta di una situazione costituzionale che nel dibattito politico parlamentare (ma anche in dottrina) si vorrebbe superata (io convengo sull'opportunità che venga superata, non tanto sotto questo profilo quanto sotto quello della differenziazione di funzioni, nel quadro di un sistema tendenzialmente federale). Siamo, cioè, in una situazione di bicameralismo perfetto a Costituzione vigente, ma anche in una situazione da una  parte regolamentare, dall'altra ancor e assai più di prassi interpretative, che determina radicalmente un bicameralismo imperfetto e sbilanciato a favore di una maggiore possibilità di intervento - giusta o sbagliata che sia nel merito, posto che non condivido molti emendamenti nel merito mentre qui mi riferisco al diritto dei parlamentari di presentarli - a favore di chi compone l'altro ramo del Parlamento e a scapito di chi fa parte di questo.

Qui il problema riguarda le vicende degli emendamenti sui decreti-legge - su questo si è soffermato prima lei, quindi il presidente Violante poco fa - della legge finanziaria, di cui abbiamo parlato pochi mesi e settimane fa, nonché la questione dell'ammissibilità delle interrogazioni e delle interpellanze, cioè, di strumenti del sindacato ispettivo (posto che interrogazioni e interpellanze dichiarate non ammissibili in questo ramo del Parlamento vengono poi presentate da altri colleghi, magari degli stessi gruppi, nell'altro).

Concludo, signor Presidente, ribadendo quanto segue. Ritengo che lei abbia chiaro il fatto che siamo di fronte ad una questione di importanza istituzionale enorme. Le chiedo, affinché tutto questo non resti un flatus vocis...

PRESIDENTE. La prego di concludere, deputato Boato; è già trascorso oltre un minuto rispetto al tempo a sua disposizione.

MARCO BOATO. Va bene, concludo Presidente. Perché tutto questo non resti un flatus vocis, vale a dire che ci diciamo queste cose qui oggi e poi le ripeteremo la prossima volta quando si verificherà la stessa situazione, le chiedo se non sia il caso che lei, insieme al Presidente del Senato, convochi la Giunta per il regolamento - io ne faccio anche parte...

PRESIDENTE. La prego, deve concludere: è un minuto e mezzo in più...

MARCO BOATO. Sì, sto concludendo la frase. Le chiedo se non sia il caso che lei, insieme al Presidente del Senato, convochi le due Giunte per il regolamento, per esaminare quell'armonizzazione che lei ha auspicato nell'ultima fase delle sue comunicazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Intervengo sull'ordine dei lavori, anche se mi rendo conto che dopo l'intervento del presidente Violante il mio apparirà banale. Ho avuto una difficoltà enorme a seguire la lettura delle inammissibilità. Rivolgo pertanto solo un suggerimento pratico. Se invece di enunciare il numero di pagina dopo aver citato i relativi emendamenti, questo avvenisse prima, diventerebbe leggermente più facile seguire. È quindi un suggerimento per il futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Innanzitutto, condivido le osservazioni del presidente Violante, che peraltro già da qualche tempo vengono rappresentate alla Presidenza. Lei infatti, Presidente, ricorderà bene che in sede di esame della legge finanziaria sia il presidente Violante, sia alcuni colleghi della nostra coalizione le sottoposero il problema, che oggi le è stato nuovamente sottoposto in quest'aula, a seguito della caterva di inammissibilità che lei ha letto poc'anzi.

Debbo dire però che quello che è accaduto con riferimento a questo provvedimento è il frutto di una combine, che è legata alla sua interpretazione, ma anche al comportamento della Commissione e del presidente Violante nell'ambito della stessa, perché nel momento in cui avviene l'esame degli emendamenti in quella Commissione e, vuoi per la fretta, vuoi per tutta una serie di altre circostanze che non sto adesso a puntualizzare, si invitano i colleghi a ritirare un emendamento e a riproporlo in Assemblea, cioè nel momento in cui si bypassa l'esame del merito di quell'emendamento nella Commissione di merito, è chiaro che poi il tutto viene  sottoposto alla Presidenza; ma poi accade che lei ritiene di applicare un'interpretazione restrittiva, anzi più che restrittiva, perché lei certo non dimentica, essendo parlamentare di lungo corso, che questo tipo di provvedimento è sempre stato appellato con il nome di «mille proroghe». Questo è uno di quei provvedimenti che, come la legge finanziaria, rappresenta una sorta di contenitore per recepire quelle istanze a cui alludeva il presidente Violante. Evidentemente era uno dei treni che potevano essere presi, per portare a termine le istanze dei singoli parlamentari, quelle delle singole categorie e quelle prodotte dai cittadini ai parlamentari.

Se questo è vero e se dopo quattro o cinque mesi dall'inizio dell'esame della legge finanziaria siamo a riproporre lo stesso problema, allora evidentemente questo è proprio serio, così come si diceva prima. Non è un'accusa che rivolgo al presidente Violante, però è stato anche il comportamento di quest'ultimo nella Commissione a produrre questa «disparità di trattamento» nella Camera, rispetto al Senato, che porterà definitivamente a questa imperfezione del bicameralismo. È un problema che già esiste, ma con il buonsenso da parte della Commissione prima e da parte sua, Presidente, dopo, sarebbe stato certamente possibile evitare che si ponesse in maniera così drastica.

Caro Presidente, le chiedo quindi innanzitutto una sospensione della seduta, perché questo suo speech ha stravolto il corpo del provvedimento, non solo perché non si può modificare il testo ma anche perché sono state dichiarate inammissibili tutta una serie di proposte emendative, tendenti a modificare il testo nel senso auspicato sia dalla maggioranza sia dall'opposizione (non ne sto quindi facendo un problema di parte). Inoltre adesso la Commissione bilancio è ferma sull'espressione del parere (sia per il testo, sia per le proposte emendative), che ancora non riesce a produrre. Non so dunque di cosa parleremo stamani, quali lavori potremo portare avanti.

Lei stravolge, legittimamente dal suo punto di vista, tutto l'iter di questo provvedimento, nel momento in cui le viene sottoposto un problema così forte e la Commissione Bilancio non ha ancora emesso un parere sia sul testo che sugli emendamenti.

Per queste ragioni, le chiedo di prendere a cuore in maniera molto, molto accurata il problema anche attraverso la Giunta per il regolamento, ma nell'immediato le chiedo la sospensione della seduta per valutare francamente che cosa dobbiamo fare. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Ha chiesto di parlare il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, colleghi, ho molto apprezzato l'intervento del presidente Violante e mi pare che questa sia una giornata storica, nel senso che l'applicazione rigorosa delle norme regolamentari è un punto fermo che ci permetterà anche di rapportarci con il Senato.

Credo che sia necessario ricordare il fatto che ci troviamo di fronte a un decreto-legge e che questo abbia una serie di caratteristiche già espresse nella Costituzione, per cui l'articolo 96 del nostro regolamento è la conseguenza della logica costituzionale.

Mi risulta anche, provenendo dal Senato, che in tale ramo del Parlamento non ci siano norme diverse, in quanto non esiste una norma simile all'articolo 96: esiste però una prassi che permette qualche cosa di più in termini di ammissibilità. Tuttavia, se da quest'aula oggi, Presidente, partirà una missiva per il Senato in cui si evidenzino innanzitutto la lettera e le considerazioni del presidente Violante nonché tutte le declaratorie di inammissibilità per le diverse ragioni (complimenti anche per i distinguo giuridici che si sono visti in queste sue declaratorie di inammissibilità), il Presidente del Senato non potrà non farsi carico di questa situazione.

Quando questo accadrà, noi avremo il dovere di fare quello che anch'io ho suggerito in discussione generale, cioè non avere il timore delle leggi ordinarie.

Approviamo un numero maggiore di leggi ordinarie, diamo velocità all'iter di approvazione delle stesse: se si deve affrontare una materia, se ne parli in sede propria, nell'ambito di una proposta di legge ordinaria, che va nella commissione competente, viene esaminata da commissari esperti e questo fa sì che quel provvedimento arrivi in assemblea munito di tutta la serie di competenze e di requisiti, che sono necessari per varare una legge seria.

Quando questi provvedimenti omnibus, di cento o mille proroghe si arricchiscono degli emendamenti più strani, si finisce per creare in pochi minuti norme stravaganti, che non hanno alle spalle una meditazione, che quindi possono provocare dei danni enormi, perché non c'è stato confronto neppure con coloro i quali sono interessati per primi alle norme stesse, cioè i cittadini.

Fra quelle considerate inammissibili ci sono norme che avrebbero dovuto influire su intere categorie, senza peraltro che noi avessimo neppure capito cosa pensassero queste ultime. Quando noi mandiamo avanti un provvedimento ordinario facciamo delle audizioni e comprendiamo se c'è un interesse di un certo tipo, di un certo genere, che noi tendiamo a valorizzare in modo serio.

Quindi, da questa mattina, Presidente, occorre cercare - lo ripeto - di favorire l'iniziativa legislativa ordinaria, sia del Governo, sia dei parlamentari, senza avere il timore che i provvedimenti di iniziativa parlamentare o governativa, non per decreto-legge, rallentino il lavoro del Parlamento.

Non è vero, essi possono procedere velocemente e giungere a conclusioni serie in sede propria. Concordo ovviamente con il mio capogruppo vicario sulla necessità di un termine congruo e credo che si possa addirittura rinviare al pomeriggio, per renderci conto meglio della situazione ed anche per attendere il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il mio rispetto per il deputato Boscetto, da me manifestato in sede di discussione generale, non era mal riposto. Infatti, il suo intervento mi ha tolto le parole di bocca, nel senso che anch'io ritengo che lo speech da lei pronunciato questa mattina segni una data storica per le vicende istituzionali. Probabilmente per la prima volta su 141 emendamenti (personalmente ne ho contati ottanta) inammissibili...

ANTONIO LEONE. Ottantanove.

FRANCO RUSSO. Dunque, ottantanove; evidentemente io stesso ho tenuto male il conto. A maggior ragione, la Presidenza della Camera è intervenuta con puntualità e precisione, distinguendo, come ha detto l'onorevole Boscetto, specificamente i casi di inammissibilità per i diversi emendamenti.

Abbiamo già discusso sul fatto che i cosiddetti decreti «mille proroghe» sono i grandi veicoli legislativi attraverso cui non solo il Governo ma anche i parlamentari rispondono (ed è questo il problema sollevato dall'onorevole Violante) alle istanze del Paese. Insomma, tali decreti sono uno strumento attraverso cui i parlamentari, il Governo e le istituzioni si rapportano specificamente con diverse categorie della società per soddisfare anche giuste istanze.

Tuttavia, questo non può avvenire con interventi legislativi che stravolgono l'ordinamento delle fonti ed intervengono con norme primarie su norme secondarie. Insomma, non si può far prevalere il fine sul mezzo. Invece, abbiamo imparato che corrette procedure servono anche per perseguire giusti fini.

Onorevole Boato, non dobbiamo essere amareggiati per l'intervento fatto dalla Presidenza della Camera, ma al contrario dobbiamo sentirci stimolati affinché la qualità della legislazione e degli emendamenti si misuri non solo con le giuste istanze che vogliamo rappresentare, ma anche con le corrette modalità in base alle quali vogliamo intervenire. E mi fa piacere concordare ancora una volta con l'onorevole Boscetto quando egli invita a procedere  attraverso i canali ordinari, ovvero la legislazione ordinaria, perché sono proprio quelli gli strumenti principali.

Quando leggiamo il rapporto sulla legislazione ci lamentiamo del fatto che il Governo interviene con tanti decreti-legge o richiede numerose deleghe. Tuttavia, come parlamentari interveniamo nei decreti cosiddetti «mille proroghe» per conferire ulteriori deleghe al Governo o per modificare norme regolamentari con norme primarie oppure introducendo norme sostanziali laddove basterebbe limitarsi alle proroghe stesse.

In conclusione, vorrei avanzare due suggerimenti. Il primo è stato in qualche modo ricordato dall'onorevole Violante che giustamente ha sollevato il problema del bicameralismo paritario. L'esistenza di regolamenti e prassi difformi tra Camera e Senato, ferma restando l'autonomia dei due rami del Parlamento, deve far giungere nel migliore dei modi possibile a forme di scambio di esperienze per arrivare a prassi regolamentari uniformi. Questo è un compito che attiene al Presidente della Camera, il quale potrà investire in proposito gli appositi organi come la Giunta per il regolamento.

D'altra parte, onorevole Violante, a mio avviso vanno apprezzati gli interventi da lei svolti in sede di Commissione quando ha segnalato il problema ed ha espunto direttamente alcuni emendamenti per inammissibilità. Mi riferisco al momento in cui lei ha giustamente fatto presente che dobbiamo far sì che la legislazione intervenga in campi omogenei e con gli strumenti e i tempi adeguati, non solo per un fatto di procedura e di bella forma.

Come ultimo suggerimento, Presidente Bertinotti, mi permetto, anche se non è prassi usuale, di richiamare l'attenzione su un punto sul quale il Comitato per la legislazione ha molto lavorato. A mio avviso, il lavoro della Presidenza, senza nulla togliere ai suoi poteri, sarebbe facilitato qualora lei potesse intervenire, ovviamente insieme alla Giunta per il regolamento e riflettendoci attentamente, rispetto alla possibilità di interpellare nuovamente il Comitato per la legislazione - non sembri un fatto corporativo - prima che il testo giunga in aula.

PRESIDENTE. La prego di concludere...

FRANCO RUSSO. Le cito, Presidente, a tale proposito, l'esempio dell'emendamento 3.500 del Governo, laddove si interviene sopprimendo norme secondarie con altre primarie: è prassi del Comitato per la legislazione rilevare tali aspetti e porre come condizione la modifica di norme di questo tipo. Quanto lavoro della Presidenza sarebbe risparmiato se il Comitato per la legislazione potesse intervenire su questo...

PRESIDENTE. La prego, deve concludere!

FRANCO RUSSO. La pregherei, per questo motivo, Presidente, di pensare attentamente se il Comitato per la legislazione non debba intervenire anche - ho concluso, Presidente - durante le procedure di valutazione degli emendamenti, in maniera da supportare il lavoro delle Commissioni e del Presidente. Mi scuso se ho utilizzato qualche secondo in più.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, concordo pienamente con le osservazioni fatte dai colleghi - ne abbiamo parlato anche durante la discussione della legge finanziaria - rispetto a procedure parlamentari defatiganti che passano attraverso la Commissione e l'Aula con tempi certi e garantisti e a strumenti che poi soltanto la Provvidenza sa come possano essere utilizzati per mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto di riforme ordinamentali, a volte più penetranti di quanto non sia una legge ordinaria.

Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente sul rovescio della medaglia, perché la patologia di utilizzare questi strumenti nasce dal fatto che molte volte il Parlamento non riesce a dare risposte a istanze  dell'opinione pubblica o a diritti di cittadini che devono essere soddisfatti. A tale proposito, vorrei fare l'esempio proprio di uno degli emendamenti che è stato «cassato».

Tre anni fa decidemmo, giusto o ingiusto che fosse, di istituire tre nuove province, Monza, Barletta e Fermo. Io ero ministro dei rapporti con il Parlamento e richiamai l'Assemblea, che sembrava propensa ad un ulteriore rinvio, sul fatto che da cinque, sei o sette anni (non ricordo bene quanto tempo fosse) gli enti locali e le istituzioni economiche, religiose e civili, dopo aver svolto tutto l'iter previsto, attraverso una defatigante procedura erano arrivate fino all'aula del Parlamento. Dissi allora che mi sembrava giusto che il Parlamento si esprimesse attraverso un sì o un no, e che, invece, l'unica cosa che non poteva fare era quella di prendere in giro l'opinione pubblica di quelle tre costituende province.

In effetti, il Parlamento con il 90 o 95 per cento dei voti disse «sì» alla istituzione delle province, e nel frattempo sono passati due anni! A novembre è arrivata ai commissari delle tre province una circolare governativa che diceva: «Fermi tutti, non fate nulla, perché nella legge finanziaria vi saranno norme che riguarderanno le istituende province». In realtà, erano presenti e poi sono state tolte. I commissari sono stati indotti a bloccare tutto, senza che vi fosse un atto normativo che imponesse loro di farlo e adesso sono in possesso di quella «lettera» che contrasta con il loro dovere di portare avanti le procedure volute dal Parlamento. Da una parte - come giustamente è stato sottolineato oggi - all'improvviso compaiono norme, dall'altra, quelle che sono state deliberate con legge dal Parlamento non trovano attuazione perché non si riesce ad inserire una norma che chiarisca che i soldi già stanziati per le procedure che attuano una decisione del Parlamento possono essere spesi.

Dunque, nel rapporto Governo-Parlamento-opinione pubblica noi non possiamo - e sono d'accordo - fare blitz improvvisi, che umiliano il Parlamento, che scavalcano categorie economiche, che hanno poi padri e madri incerte.

Qualche volta si ricerca la mano di chi ha predisposto tali norme e non la si trova, o si finge di non trovarla. D'altra parte, davanti a decisioni di questo Parlamento che non trovano attuazione, non si può continuare a prendere in giro l'opinione pubblica. Monza conta centinaia di migliaia di abitanti, è una delle province più ricche d'Italia ed è ai primi posti per quanto riguarda le esportazioni: è la Brianza. Non si può continuare questo «gioco a rimpiattino» fra le istanze locali ed il Parlamento, che finge di deliberare e, poi, svuota di contenuto le sue decisioni.

Signor Presidente, occorre rivedere il rapporto con il Governo, a meno che il Parlamento non affermi di essere tornato sulle sue decisioni e di voler abrogare queste tre province. Ma sarebbe una decisione politica, sulla quale si aprirà una discussione. Io non sono d'accordo, perché ormai è cosa fatta. È chiaro che ci sono delle aspettative, ma non si possono lasciare involucri vuoti. Quindi, propongo, anche con l'ausilio degli uffici, di studiare il modo di uscire da questa impasse che è umiliante e offensiva per le popolazioni e le associazioni locali, ed anche per il Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Satta. Ne ha facoltà.

ANTONIO SATTA. Signor Presidente, intanto approfitto dell'occasione per rivolgerle gli auguri di ottima guarigione, poiché la vediamo in piena forma.

Concordo con quanto dichiarato dal presidente Violante e dagli altri colleghi. Credo che, davvero, sia in discussione il ruolo stesso del parlamentare. Non contesto la decisione della Presidenza di dichiarare inammissibili tanti emendamenti riferiti a questo decreto-legge. Ma, se continueremo ad andare avanti così, davvero diventerà difficile pensare al ruolo del deputato, che deve portare avanti le istanze riguardanti la società italiana.

Signor Presidente, credo che, al riguardo, si debba riflettere. Condivido la  richiesta avanzata dall'onorevole vice capogruppo della Camera in ordine ad una sospensione dei nostri lavori, per una rivisitazione di questa decisione. Siamo, infatti, di fronte a questioni importanti. Sono stati dichiarati inammissibili gli identici emendamenti Satta 1.11 e Sgobio 1.12, presentati dal nostro gruppo Popolari-Udeur e dai Comunisti italiani, concernenti la stabilizzazione di 54 docenti dipendenti dal Ministero della difesa. Con la legge finanziaria abbiamo sistemato 150 mila insegnanti e non capisco perché questi docenti continuano ad essere figli di nessuno. Credo che vi debba essere, da parte del Parlamento, un'attenzione particolare attorno ad un problema sociale di giustizia e che si debba superare il gap esistente tra l'interpretazione della norma e quella dell'emendamento rispetto al decreto-legge. Oppure, sarà necessario che lei, come Presidente, si faccia carico di stabilire tempi certi in ordine all'iter delle proposte di legge dei parlamentari. Diversamente, siamo qui soltanto per fare numero, un numero che non ha alcuna incidenza, rispettando norme che sono valide per certi aspetti, ma che umiliano il ruolo stesso del parlamentare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per sottoporle due questioni. La prima attiene al ruolo del Parlamento e, con riferimento ad esso, anche al ruolo della Camera rispetto al Senato. Questo aspetto è stato giustamente sollevato anche dal presidente Violante.

Durante i lavori della Commissione ci siamo trovati in forte imbarazzo perché sapevamo di dover esaminare degli emendamenti che sarebbero stati sottoposti al suo vaglio di legittimità. Ma sapevamo anche che, sostanzialmente, questo Parlamento rischia di avere una sovranità limitata, perché alcune cose non si possono fare alla Camera, ma sono realizzabili al Senato. Qui si apre un problema sia in ordine al fatto che, attualmente, siamo nell'ambito di un sistema bicamerale perfetto sia in ordine al fatto che la Camera dei deputati dovrebbe essere la Camera politica e il Senato, al limite, dovrebbe essere la Camera di riflessione.

Invece qui succede il contrario: il Senato diventa la Camera politica, perché lì si possono presentare taluni emendamenti e i provvedimenti possono essere modificati, mentre la Camera rischia di essere un organo di riflessione e di ratifica. Questo è un problema di carattere politico e di carattere istituzionale.

Vorrei sollevare un altro aspetto. Lei, Presidente, ha applicato rigidamente il regolamento, comprimendo le facoltà dei parlamentari, perché, obiettivamente, questo provvedimento poteva essere l'occasione - come è stato in passato - per introdurre e discutere alcune questioni. Lei ha dato una interpretazione rigorosa, ma, se noi diamo una interpretazione rigorosa in questi casi, che cosa dobbiamo dire di certi decreti-legge che non hanno i requisiti di necessità e di urgenza e che il Governo presenta in Parlamento sistematicamente? Che cosa dobbiamo dire degli emendamenti che vengono presentati alla legge finanziaria, degli articoli unici, su cui si intende porre la questione di fiducia, con 500 commi, che sono palesemente in contrasto con le disposizioni che dovrebbero presiedere alla tecnica legislativa? Se bisogna utilizzare il pugno di ferro per regolamentare la discussione parlamentare, questo pugno di ferro prima di tutto bisogna usarlo in queste situazioni. Lei capisce che un conto sono le posizioni del Governo, un altro sono le posizioni del Parlamento. Quando il Governo presenta un emendamento, sul quale chiede la fiducia, con 600 commi, questo tipo di modalità comprime il dibattito democratico; quando invece in Parlamento vengono presentati degli emendamenti su materie che magari possono essere «border line» dal punto di vista dell'ammissibilità, non abbiamo una compressione, ma, al limite, una estensione del dibattito parlamentare a materie diverse rispetto a quelle strettamente necessarie. Il primo aspetto è quello più grave per la  vita del Parlamento e per il dibattito democratico. Su questo non abbiamo visto assolutamente il suo pugno di ferro. È stata posta sistematicamente la fiducia con una tecnica legislativa in palese contrasto con quanto previsto dal nostro ordinamento.

Non mi sembra, Presidente, che sia stato risolto, con questa sua determinazione il problema relativo alla eterogeneità di materie contenute in questo decreto mille proroghe, che comprende di tutto e di più; semmai si è compressa soltanto la libertà dei parlamentari con una decisione che è unica nel suo genere.

Nel concludere, mi associo alle richieste dei colleghi, sollecitando una sospensione onde valutare gli emendamenti dichiarati inammissibili e costruire un minimo di «strategia» per il dibattito.

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione dell'Università della Terza età della città di Olbia, guidata dal suo presidente, che salutiamo (Applausi).

Ha chiesto di parlare il deputato Zanetta. Ne ha facoltà.

VALTER ZANETTA. Signor Presidente, intervengo anche io per esprimere il mio apprezzamento in ordine alle valutazioni espresse dal presidente Violante, che colgono lo spirito dell'emendamento che unitamente ai colleghi Costa, Di Centa, Rosso, Quartini, abbiamo presentato per sottolineare una urgenza che credo sia a conoscenza di tutti i parlamentari: l'eccessiva siccità che ha colpito le zone di montagna, mettendo in crisi l'economia turistica.

Allora, pensavamo che prevedere all'interno di questo decreto-legge una proroga con riferimento alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 approvata nella precedente legislatura potesse essere un modo per stanziare fondi atti a risolvere tali situazioni.

Per quanto riguarda le sue valutazioni, Presidente, le chiederemo un riesame. Peraltro, lei è stato gentile ad accordarci un colloquio e ad indicarci altri percorsi, che, tuttavia, rientrano tra le modalità con le quali un parlamentare può sollecitare iniziative urgenti.

Valuteremo se esista un percorso legislativo possibile che veda l'accordo dell'intero Parlamento, per risolvere un problema che è stato rappresentato anche dai presidenti delle regioni e che ha colpito i territori della montagna a causa della siccità e della mancanza di neve. Credo che, al riguardo, il Parlamento debba porre in essere un'iniziativa.

Abbiamo tentato di avanzare proposte all'interno di questo provvedimento. Comprendiamo le ragioni poste, ma vorremmo che lei, Presidente - ne ha già dato atto nella sua riflessione - potesse cogliere la difficoltà che i parlamentari incontrano, quando sono sollecitati su questioni giuste, a trovare il luogo dove poterle affrontare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Di Centa. Ne ha facoltà

MANUELA DI CENTA. Signor Presidente, vorrei riprendere le argomentazioni dell'onorevole Zanetta con riferimento al suo emendamento 6.325 e porre l'attenzione sulla sensibilità che lei, Presidente, ha dimostrato nei confronti di questa proposta emendativa, pur dichiarandola inammissibile.

L'emendamento in oggetto prevede aiuti nei confronti non solo le aree montane, ma anche di quella che è la vera forza trainante dell'economia dei mesi invernali, ossia la neve.

Come tutti sanno, la mancanza di neve determina una grande difficoltà per tutti i settori turistici italiani delle aree montane; ciò significa una difficoltà dell'economia italiana in generale. Stiamo parlando, dunque, della difficoltà dell'economia italiana che deriva dalla situazione in cui versano le aree di montagna.

Da qui nasce l'urgenza, anche perché i mesi invernali sono in corso e certamente non si possono prorogare. Dunque, il nostro modo veloce ed istintivo di proporre quest'emendamento, che chiaramente è venuto dalla base, voleva sottolineare l'urgenza di una situazione che si è determinata nelle aree montane.

Credo che percorreremo la strada suggerita per ottenere, in via legislativa, una soluzione. In ogni caso, la ringraziamo per la sua sensibilità (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Quartiani. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, i colleghi hanno avuto modo di esprimersi in merito ad una situazione specifica che lei stesso, signor Presidente, ha dovuto affrontare, comunicandoci le sue deliberazioni; si tratta di una questione che anche il presidente Violante ha posto in evidenza, attraverso talune osservazioni di cui ella stessa ha preso buona nota e di cui ha rimandato eco in questa nostra discussione.

Evidentemente, quella per la quale due terzi degli emendamenti che sono stati presentati sono stati dichiarati inammissibili è una circostanza che esplicita l'emergenza e l'urgenza di una situazione sostanzialmente insostenibile dal punto di vista della disparità che interviene sulle modalità con le quali i singoli parlamentari, deputati e senatori, si rapportano all'elettorato, ai cittadini nell'esercizio di un ruolo di rappresentanza.

Faccio presente che questa disparità nei due rami del Parlamento riguarda anche la difformità con la quale in essi si può esercitare il potere di interdizione o di proposta in rapporto alla disponibilità del potere legislativo, dell'esecutivo e del Governo.

Stiamo affrontando questa discussione preliminare, di tipo regolamentare, che ritengo opportuna, avendo discusso poco tempo fa la questione delle difformità con le quali i due rami del Parlamento hanno svolto la sessione di bilancio nonché della relativa emendabilità del disegno di legge finanziaria.

Signor Presidente, credo sia inutile intervenire con polemiche capziose nei confronti della Presidenza, polemiche che in qualche modo, certo non in maniera velata, sono state messe in evidenza da esponenti dell'opposizione, alternandole agli apprezzamenti relativi alla deliberazione della Presidenza stessa.

Signor Presidente, nei cinque anni precedenti non si è fatto nulla per dare maggiore compiutezza ad una evidente esigenza di riforma dei regolamenti parlamentari e della loro uniformazione ed armonizzazione.

Credo che noi tutti dobbiamo prendere atto ormai di un'emergenza che forse è la prima delle riforme istituzionali che il nostro paese deve affrontare. Se i regolamenti sono la «Costituzione» dei due rami del Parlamento, occorre capire se sia possibile definire una modalità attraverso la quale giungere rapidamente ad approvare delle norme che mettano in condizione le due Camere, deputati e senatori, di lavorare in modo da non essere trattati difformemente, in relazione sia al rapporto con il Governo che al rapporto con i cittadini e gli elettori.

Mi riferisco ai decreti-legge, ai disegni di legge finanziaria, al modo diverso con cui il Senato disciplina atti di sindacato come le interrogazioni o le interpellanze.

In attesa di una soluzione, che può anche prevedere - mi permetto di suggerire - la definizione di un organo bicamerale, composto da esperti, che lavori per uniformare ed armonizzare i regolamenti parlamentari, possiamo chiedere collaborazione alla politica. In attesa quindi di questa riforma, potremmo chiedere ai nostri colleghi del Senato di temperare e moderare le tendenze alla emendabilità di norme che, in questo ramo del Parlamento, noi modifichiamo con molto rigore - come è tradizione della Camera dei Deputati -, sulla linea che anche lei, signor Presidente, ha proposto con la sua deliberazione in modo ineccepibile, sia per ciò che riguarda l'attuazione del regolamento vigente, sia per ciò che riguarda il riferimento ai precedenti. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Crisci. Ne ha facoltà.

NICOLA CRISCI. Signor Presidente, anch'io ritengo che sia utile ed opportuno  continuare la discussione che si è aperta sulla necessaria ridefinizione dei regolamenti che disciplinano i lavori parlamentari. Tuttavia, mi preme richiamare l'attenzione del Presidente su un tema specifico, che tocca il destino di tante aziende del Mezzogiorno e di tanti lavoratori.

Mi riferisco al comma 8-octies dell'articolo 6, che è stato espunto, in quanto considerato inammissibile.

Il comma riproduce un emendamento approvato in Commissione affari costituzionali che rimedia sostanzialmente ad un'incongruenza legislativa. In buona sostanza, le imprese del Mezzogiorno possono beneficiare dei cosiddetti crediti d'imposta per la costruzione di immobili industriali nel triennio 2004-2006. Signor Presidente, molte di queste imprese hanno ottenuto il riconoscimento al credito nell'anno 2006 e dovrebbero completare l'investimento entro l'anno, pena la perdita del finanziamento. Credo che sia del tutto evidente che si tratta di una norma inapplicabile, per cui la previsione dello spostamento dei termini al 2008 mi sembra logica, di buon senso ed opportuna. Ora, è vero che, attraverso un'applicazione rigorosa, il termine è scaduto al 31 dicembre 2006 e, in questo senso, non si può parlare di proroga, ma mi pare che, in passato, nella prassi parlamentare consolidata ed anche forse per questo provvedimento, la riammissione sia stata accordata.

Vorrei richiamare la Presidenza, conoscendo la sua sensibilità, a riconsiderare questo problema, perché si tratta di rendere inefficaci investimenti già attivati e rendere impraticabile l'utilizzazione delle risorse già assegnate. Siamo difronte ad un emendamento e ad una disposizione di buonsenso, che rimedia ad un errore di previsione legislativa e che, a mio avviso, viene considerato inammissibile ed espunto dal testo definitivo, dopo l'esame in Commissione, per una visione eccessivamente burocratica. Credo che sia nostro dovere tener conto anche di questi aspetti, rimediando ai nostri errori non applicando, letteralmente e, qualche volta, con eccessivo rigore, il senso stretto della norma. Le chiedo, quindi, signor Presidente, che la disposizione, cui mi riferisco, possa essere riammessa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, anche noi di Alleanza Nazionale riteniamo che le questioni sollevate dal presidente Violante abbiano un'importanza non secondaria. Ci poniamo, però, una questione sotto il profilo delle possibilità di arrivare a correggere questa stortura, in riferimento alla difformità nella presentazione degli emendamenti tra Senato e Camera. Sicuramente, l'onorevole Violante ricorderà che, anche quando presiedeva questa Camera, la questione fu più volte posta e non si arrivò ad una soluzione definitiva, dal momento che, con buona probabilità, le regole vigenti al Senato, che consentono ai membri di quel ramo del Parlamento di operare con maggiore ampiezza rispetto a quanto accade ai componenti la Camera dei deputati, sono in quella sede sicuramente ben presidiate.

Essendo, quindi, abbastanza scettici di fronte alla possibilità di armonizzare i due regolamenti, le chiediamo, signor Presidente, di farsi ulteriormente carico di questa vicenda, con una proposta che, allo stato, ci sembra l'unica percorribile, ovvero quella di rivedere, sulla base del regolamento vigente, l'interpretazione delle disposizioni, facendo sì che queste maglie si allarghino limitatamente a quanto consentito con le disposizioni regolamentari attualmente vigenti. Abbiamo serie difficoltà nel ritenere che questa operazione di armonizzazione dei regolamenti possa essere avviata in tempi brevi e riteniamo, invece, che, a fronte delle prospettive che sono state evidenziate, il Presidente della Camera possa, attraverso l'ufficio relativo alla Giunta per il regolamento, proporre una nuova interpretazione che disciplini, in maniera innovativa, proprio la presentazione degli emendamenti.

Certo è, signor Presidente, che non vorremmo arrivare all'effetto opposto. È  evidente che le norme che presidiano al decreto-legge e al disegno di legge di conversione non possono sicuramente trasformarsi in una sorta di vaso di Pandora in cui entrano tutti gli emendamenti che, pur legittimamente, sono il frutto di valutazioni di carattere politico, magari spesso condivisibili.

Del resto, non possiamo nemmeno permettere che ci siano due valutazioni differenti. Il collega Boato ha sollevato, in questa sede, la questione relativa all'emendamento 3.500 del Governo. A nostro parere, quell'emendamento è smaccatamente inammissibile per due ragioni sostanziali, una delle quali, forse, non strettamente regolamentare.

È paradossale, signor Presidente, che si possa intervenire con una modifica della disciplina sostanziale in materia di sanzioni applicabili all'esito dell'entrata in vigore del regolamento, quando questo regolamento entra in vigore, se tutto va bene, alla fine del maggio 2007.

Quindi, sotto tale profilo, formalmente, il gruppo di Alleanza Nazionale chiede che venga riconsiderata la valutazione espressa sull'emendamento 3.500 del Governo, perché, oltre a questo aspetto, crediamo che esso faccia parte di quella lunga schiera di proposte emendative rientranti nella declaratoria di inammissibilità che lei oggi ha comunicato.

Vi è un'altra questione di metodo, signor Presidente, che le voglio sottoporre. È evidente che, all'aumentare degli emendamenti che vengono presentati ad un disegno o ad una proposta di legge, sorge un problema cui oggi siamo chiamati a dare una soluzione. Un conto è se il Presidente legge in Assemblea la dichiarazione di inammissibilità di una decina di emendamenti, cosa che, tutto sommato, riusciamo a verificare in tempi ragionevolmente brevi; altro conto è se la questione relativa all'inammissibilità degli emendamenti diventa, anche attraverso le parole del presidente Violante, una questione di rilevanza non secondaria. È evidente che questa fase va in qualche modo «proceduralizzata» - mi perdoni il termine orribile -, perché, diversamente, a fronte di 80 o 90 emendamenti dichiarati inammissibili, non abbiamo nemmeno il tempo ragionevole per concordare con lei o, comunque, di sottoporre al suo giudizio l'inammissibilità relativa ad altri emendamenti o - se mi permette - di poter concorrere ad una revoca della pronuncia di inammissibilità effettuata erroneamente dagli uffici nei confronti di questa fase delicata.

Pertanto, le chiedo, principalmente, di dichiarare inammissibile l'emendamento 3.500 del Governo e di trasmettere alla Giunta per il regolamento le questioni relative all'estensione dell'interpretazione, nei limiti in cui ciò è possibile, anche nei confronti dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, attraverso una modifica interpretativa e innovativa. Sotto l'ultimo profilo, inoltre, le chiedo di sottoporre alla Giunta per il regolamento una rivisitazione delle procedure di inammissibilità, per concederci il tempo di valutarle.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, ovviamente ci sono buone ragioni per dire che le osservazioni importanti e basate sull'esperienza dell'onorevole Violante sono da condividere. Il gruppo che rappresento, però, condivide anche l'applicazione delle prerogative che il Presidente della Camera ha esercitato sull'ammissibilità degli emendamenti.

D'altronde, se ci sono delle norme, onorevoli colleghi, queste vanno applicate, perché, se ciascuno di noi entrasse nel merito degli 89 emendamenti dichiarati inammissibili, ci sarebbe un gruppo che avrebbe ragioni a favore dell'ammissibilità ed un gruppo che le avrebbe contro.

Cosa significa tutto questo? Significa che non si può lasciare alla soggettività del singolo deputato la valutazione dell'ammissibilità, ma essa deve essere sancita da un regolamento chiaro e certo, al quale tutti quanti devono attenersi.

Ritengo anche che chiedere uno slittamento del dibattito al pomeriggio non  serva a nulla. Qui serve la responsabilità della Giunta per il regolamento nel rivedere il regolamento stesso e fare chiarezza, per poter avere tutti delle regole certe, senza lasciare alla soggettività o all'interpretazione di ciascuno di noi l'eventuale accettazione di emendamenti.

Certo, la società civile ci preme, ma noi non possiamo lavorare con la pressione del momento che proviene dal mondo del lavoro, dall'ambiente, dalle aspettative e dalle esigenze dei nostri cittadini.

Dobbiamo varare leggi utili per tutti, dunque. Mi sembra che domandare al Presidente della Camera di essere ascoltati, per chiedergli di riconsiderare la propria decisione, assomigli ad una sorta di contrattazione sindacale; noi, però, non possiamo praticarla alla Camera dei deputati!

Certo, sussiste il rischio reale che proposte emendative dichiarate inammissibili in questa sede vengano approvate dal Senato; il testo del provvedimento, quindi, potrebbe tornare alla Camera con tali modifiche e noi dovremmo votarlo nella formulazione predisposta dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

Questo è ciò che dobbiamo riparare, modificando il nostro regolamento. La Giunta per il regolamento ed il Presidente della Camera devono offrire a quest'Assemblea non interpretazioni, ma norme serie e certe, che contengano regole chiare da applicare correttamente. Questo dobbiamo fare, anziché perdere tempo!

Non condivido le posizioni dei colleghi che hanno sostenuto che il Presidente della Camera ha applicato «rigorosamente» il regolamento. Il Presidente ha semplicemente applicato il regolamento, poiché si tratta di una sua prerogativa. Noi ne dobbiamo prendere atto e dobbiamo andare avanti cercando, ovviamente, di fare di necessità virtù. Occorre, in altri termini, fare tesoro di tale esperienza, al fine di concretizzare il nostro lavoro nell'ambito di norme regolamentari chiare e puntualmente applicate. In tale ambito, ciascuno di noi offrirà un contributo importante, ma esso non dovrà essere influenzato da questioni personali e soggettive oppure da condizionamenti a destra e a manca!

Vorrei ribadire, infatti, che la discussione ha ampiamente dimostrato che alcuni di noi sono a favore di un determinato emendamento ma, al contempo, molti altri sono contrari. Ciò significa che vi è il bisogno di norme chiare: in tal senso, ringrazio il presidente Violante per le condivisibili osservazioni che ha formulato, ed ovviamente approviamo anche l'interpretazione che il Presidente della Camera, nell'ambito delle sue prerogative, ha voluto esprimere.

Non crediamo assolutamente che questa sia una giornata «storica»; tuttavia ci troviamo di fronte all'applicazione di una prerogativa che il Presidente della Camera ha voluto esercitare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Osvaldo Napoli. Ne ha facoltà.

OSVALDO NAPOLI. Signor Presidente, ritengo sicuramente valide le norme regolamentari; tuttavia, reputo fondate le perplessità e gli orientamenti negativi manifestati, in modo trasversale, da questa Assemblea riguardo al suo comportamento. Vede, signor Presidente, credo di poter parlare a nome di quei comuni che sono molto spesso evocati ma che, altrettanto spesso, vengono dimenticati e messi in un angolo!

Signor Presidente, vorrei evidenziare che il mio emendamento 5.304, dichiarato inammissibile, non faceva nient'altro che porre le condizioni per avviare un confronto tra l'ANCI ed imprese produttrici, al fine di realizzare un sistema di raccolta.

Vorrei segnalare che, se è vero che si tratta di due questioni diverse, detto emendamento è stato presentato per essere accolto, beneficiando dell'appoggio del Governo e del ministro Pecoraro Scanio; invece, è stato dichiarato inammissibile. Non posso, dunque, che chiedere alla Camera dei deputati ed al suo Presidente di riconsiderare l'inammissibilità del mio emendamento 5.304, al fine di poterlo discutere in ambito parlamentare.

Ricordo che anche il contenuto del mio emendamento 6.317, signor Presidente, era rivolto ai comuni, poiché intendeva modificare norme vigenti in materia di contrattazioni che ritengo già superate. Il comma 15-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, infatti, non consente più l'affidamento diretto delle concessioni che scadono il 31 dicembre 2006. Altri commi di tale articolo, inoltre, prevedono condizioni per cui può essere concessa una proroga di una anno, con scadenza il 31 dicembre 2007. Ciò determina distorsioni rispetto alla normativa di prossima approvazione in materia di servizi pubblici locali. Si tratta, nello specifico, del disegno di legge n. 772 (delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nonché del nuovo Codice delle autonomie locali, approvato pochi giorni fa dal Consiglio dei ministri.

Allora, l'esigenza di introdurre una proroga della scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nasce dal fatto che, negli ultimi anni, le società partecipate dai comuni non dispongono ancora di un quadro di regole certe ed omogenee (sul quale, quindi, non possono lavorare). In attesa di tale regolamentazione, per le ragioni esposte, ho proposto di differire il termine finale del periodo transitorio previsto dall'indicato articolo del testo unico degli enti locali. In tal modo, signor Presidente, si eviterebbe il sovrapporsi di scadenze settoriali non allineate con la disciplina generale, la quale fissa un periodo transitorio entro il quale effettuare le gare.

Credo che le motivazioni che ho addotto in questa sede convincano dell'ammissibilità dell'emendamento in parola. Mi stupisce, pertanto, il comportamento che è stato tenuto. Spero che vi sia la possibilità di proseguire la discussione su questa materia oggi pomeriggio; in caso contrario, i comuni si faranno un'opinione negativa di quanto è accaduto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Ha chiesto di parlare il deputato Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni già svolte dai colleghi ed, in primis, dal presidente Violante in ordine alla disparità tra i deputati ed i senatori: in questo momento politico, considerato l'atteggiamento del Governo e la scelta della Presidenza di interpretare in maniera così stringente la disposizione in materia di inammissibilità degli emendamenti, i senatori hanno la possibilità di esercitare un potere emendativo maggiore di quello dei deputati. Trovo questo un elemento estremamente curioso in un sistema a bicameralismo - che dovrebbe essere - perfetto.

Per quanto riguarda il merito del mio emendamento 6.28, dichiarato inammissibile, desidero far presente alla Presidenza ed al rappresentante del Governo presente in aula che si tratta di un emendamento volto a prorogare il termine per l'adeguamento degli statuti dei fondi pensione privati. I colleghi della Commissione lavoro ricorderanno bene che c'era stata unanimità, al riguardo, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla previdenza complementare. La Commissione aveva approvato, all'unanimità, un emendamento analogo a quello in esame, ma il Governo decise di far decadere il decreto-legge e di non chiederne la calendarizzazione, optando per l'inserimento della materia nel disegno di legge finanziaria (in particolare, nel testo esaminato dal Senato in seconda lettura).

La materia è stata riproposta all'attenzione della Commissione lavoro quando il disegno di legge finanziaria è ritornato alla Camera per l'approvazione definitiva. Ebbene, la Commissione lavoro ha approvato per l'ennesima volta, senza che vi sia stato alcun voto contrario, un testo che consentiva ai fondi pensione privati di provvedere all'adeguamento degli statuti entro il 31 marzo 2007 anziché entro il 31 dicembre 2006. La Commissione bilancio non ha esaminato la disposizione perché, come  tutti sappiamo, è stata posta di nuovo la questione di fiducia. Tuttavia, rimane il fatto che per ben due volte la proposta è stata approvata dalla Commissione all'unanimità.

In sede di esame del disegno di legge finanziaria - il sottosegretario D'Andrea ed i colleghi lo ricorderanno -, ho presentato, insieme ad altri colleghi, sia della maggioranza sia dell'opposizione, un ordine del giorno che impegnava il Governo a prevedere l'adeguamento del predetto termine in conformità al testo che era stato approvato dalla Commissione lavoro. Accogliendo l'ordine del giorno, il Governo si è impegnato in tal senso.

Appare singolare che il Governo si sia pronunciato in maniera non favorevole nel corso dell'esame in sede di I Commissione su questo emendamento e che lo stesso emendamento sia stato considerato inammissibile dalla Presidenza, essendone stata contestata l'estraneità di materia. Aggiungo che, sempre sul predetto emendamento, in sede consultiva la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole ed ha espresso, altresì, in maniera esplicita l'auspicio che questo termine sia inserito all'interno della legge di conversione del decreto-legge in esame. È evidente che la decisione della Presidenza impedisce al Governo di adempiere agli impegni assunti accettando un ordine del giorno, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Baldelli, deve concludere.

SIMONE BALDELLI. Concludo, signor Presidente.

Inoltre, tale decisione impedisce a questa Camera di accogliere un orientamento espresso all'unanimità dalla Commissione lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per lamentare che nella falcidie di proposte emendative, in ragione della loro inammissibilità, è stato colpito anche l'emendamento Duilio 6.322, almeno nella sua seconda parte. Fortunatamente, è stato salvato l'analogo emendamento 6.600 della Commissione che ne riproduce la prima parte, cioè l'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge in esame, e noi esprimeremo voto favorevole su di esso.

Voglio far presente che con questa decisione si travolge la possibilità di integrare una legge di grande rilevanza, quella a tutela degli acquirenti di immobili, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha approvato all'unanimità e sulla scorta della quale il Governo aveva predisposto una serie di decreti legislativi. In sede di attuazione, si verificò che la legge delega presentava alcune imperfezioni formali che non consentivano ai decreti di puntualizzare alcune fattispecie, salvo eccedere i limiti imposti dalla stessa legge di delega. Perciò, intendevamo intervenire, prima, con una proposta di legge sottoscritta dal collega Duilio e da me, per l'UDC, poi, con questo emendamento da noi condiviso, per precisare che al fondo di garanzia istituito per le vittime dei cosiddetti fallimenti immobiliari possono accedere anche coloro che sono coinvolti in procedure di crisi non concluse prima del 31 dicembre 1993 o aperte successivamente a tale data. Inoltre, con l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 122 del 2005 si intendeva prevedere la possibilità di accedere al fondo anche per coloro che avessero versato somme ulteriori rispetto al prezzo quale corrispettivo di transazioni per rinunciare all'azione fallimentare o per cancellare ipoteche o altri vincoli.

Si trattava di precisazioni assolutamente opportune che rientravano pienamente nello spirito e, in qualche modo, anche nella lettera della legge ma che, a causa di alcune difficoltà, non erano state recepite nel decreto legislativo n. 122 del 2005 per via di alcune formulazioni contenute nella delega. Ritengo sarebbe stato assolutamente opportuno rimediare.

Pur esprimendo soddisfazione almeno per la sopravvivenza della prima parte  dell'emendamento in esame, mi rammarico del fatto che neanche questa volta sia stato possibile trovare soluzione a questo problema. Spero che il Parlamento, nel corso della discussione al Senato o con apposito provvedimento, se ne faccia carico, trattandosi di una questione di grande rilevanza sociale, che coinvolge migliaia di persone i cui risparmi investiti in immobili sono stati travolti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Misuraca. Ne ha facoltà.

FILIPPO MISURACA. Signor Presidente, stamattina alle 9,30 ero in aula e ho seguito i lavori e, francamente, sono rimasto meravigliato quando il segretario di Presidenza ha letto le inammissibilità di alcune proposte emendative.

Nel seguire i lavori, ho molto apprezzato l'intervento del presidente Violante, pronunciato a difesa del Parlamento, nonché quelli degli altri colleghi che hanno cercato di difendere le prerogative dei parlamentari.

Qualche collega della maggioranza ha parlato anche di difesa, attraverso la presentazione degli emendamenti, di sollecitazioni provenienti dal territorio. Per quanto mi riguarda, non ho ricevuto alcuna sollecitazione dal territorio ma, attraverso la presentazione di alcune proposte emendative, ho voluto difendere gli interessi di un intero settore, vale a dire quello dell'agricoltura e, in modo particolare, quello della pesca. Alcuni emendamenti non potevano che essere presentati in questo provvedimento; infatti, in un decreto di proroga dei termini non vi è estraneità di materia, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei pescatori.

In ogni caso, intendo incentrare il mio intervento su un argomento avente valenza nazionale. In questi giorni, tutta la stampa nazionale si sta finalmente occupando del problema del cosiddetto condono previdenziale in agricoltura. Se ne parla perché, in questo momento, tale problema investe 540 mila aziende agricole italiane, da Trapani a Trieste.

Stiamo parlando del condono previdenziale in agricoltura che questo Governo ha promesso già nel mese di ottobre e che non è riuscito a concretizzare. Già in un precedente decreto-legge del Governo Berlusconi avevamo bloccato, fino al 15 ottobre, le procedure di vendita degli immobili ipotecati da parte delle società di cartolarizzazione. Ebbene, il 15 ottobre è trascorso e le società di cartolarizzazione hanno iniziato le operazioni di notifica degli avvisi di pagamento. Ad esempio, un'imprenditrice agricola di Palermo si è vista vendere all'asta il proprio bene immobile perché questo Governo è stato inadempiente, non prorogando ulteriormente il termine del 15 ottobre.

Signor Presidente, illustri colleghi, non vi era migliore occasione di questo decreto-legge per prevedere un'ulteriore proroga fino al 30 aprile. Ciò avrebbe consentito alle imprese agricole di non essere aggredite dai tribunali e dalle società di riscossione. Vedo che qualche collega sta seguendo il mio intervento con interesse, perché sono certo che sul territorio - in Puglia, in Calabria, in Sicilia, come nel Lazio - le aziende agricole sono in grandi difficoltà.

Allora, non capisco - Presidente, mi rivolgo a Lei - perché ci si voglia accanire. Mi consenta il termine, Presidente. Gliene chiedo scusa, ma qualcuno si deve assumere la responsabilità.

PRESIDENTE. Deputato Misuraca, deve concludere.

FILIPPO MISURACA. Questa sarebbe stata l'occasione giusta per approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un decreto-legge sulla proroga dei termini, come accade da diversi anni, da oltre un decennio - ne siamo tutti a conoscenza -, diventa spesso uno strumento indispensabile in un paese in cui un sistema bicamerale ed anche la difficoltà  delle procedure parlamentari rendono difficile, talvolta impossibile, legiferare in maniera ordinaria.

Mi rendo conto che la questione è assolutamente seria ed anche che va sicuramente posta. Tuttavia, Presidente, c'è modo e modo di fare le cose. Ho l'impressione che lei oggi abbia preso una decisione, abbia assunto una posizione che, al di là della questione del singolo emendamento, voglia essere assolutamente da esempio, da duro esempio, quasi da monito. Non vorrei che oggi si scriva una brutta pagina per il Parlamento e anche per le legittime facoltà dei parlamentari. Certo, va posta una questione seria nei rapporti con il Senato. Va posta inoltre una questione che riguarda per intero le procedure e la maniera di legiferare in questo Parlamento.

Tuttavia, in un paese attanagliato da decenni da questioni serie, mai risolte dalla politica, mai affrontate in maniera esaustiva e completa, un provvedimento di questo genere diventa molto spesso l'ultima spiaggia, diventa molto spesso l'ancora di salvezza.

Allora, Presidente, di fronte a questioni di questo genere, a mio avviso, si può procedere ad una verifica e - perché no - anche ad un riesame delle decisioni assunte dalla Presidenza, ad una verifica e ad un riesame delle questioni poste in essere dai provvedimenti. Prima di me l'onorevole Misuraca ha posto questioni assolutamente serie, urgenti ed emergenti che riguardano due settori fondamentali nel nostro paese: il settore dell'agricoltura e quello della pesca. Non si tratta di questioni localistiche. Non si tratta di questioni del territorio. Non si tratta di questioni di collegio, con tutto il rispetto che meritano anche le questioni localistiche, le questioni di collegio e le questioni del territorio. Bisogna avere rispetto anche per quelle questioni, che talvolta sono serie e richiedono risposte. Ma qui ci sono interi comparti che oggi, in questo momento, guardano a quest'Assemblea ed alla capacità della politica in quest'Assemblea di trovare assolutamente risposte e ristoro. Tra l'altro, le questioni poste dagli emendamenti del collega Misuraca sul condono previdenziale e dai miei emendamenti per il settore della pesca - che spostano in avanti alcuni termini di legge - sicuramente rappresentano risposte a problemi seri, che noi avevamo posto in sede di lavori di Commissione, in sede di incontri con il ministro competente e con le categorie interessate, in sede di confronto e di dibattito parlamentare. Si tratta di questioni che, per una serie di motivazioni, non hanno trovato debito ascolto e debita accoglienza nelle sedi proprie, neanche in sede di finanziaria. Sappiamo tutti infatti che, con la questione di fiducia, ci si è trovati e ci si trova spesso di fronte ad obiettive strozzature. E, allora, il dovere della politica, il dovere del Parlamento è di dare assoluta soluzione.

Presidente, oggi lei si assume una grande responsabilità.

Rispetto le logiche che l'hanno indotta ad assumersi certe responsabilità, ma qui, oggi, siamo in presenza di un coro unanime, non di una sola parte politica ma di tutto il Parlamento, maggioranza ed opposizione, nonché a tutta una serie di valutazioni, fondate ed assolutamente condivisibili, svolte poc'anzi dal presidente Violante.

Si pongono, a mio avviso, due questioni. La prima è la necessità di fermarsi un attimo con l'esame del provvedimento e di rinviarlo in Commissione al fine di riesaminarlo inserendovi alcune questioni espunte in precedenza. La seconda, più ampia, riguarda l'assunzione di responsabilità del Governo in modo da dare risposte alle varie problematiche sollevate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Li Causi. Ne ha facoltà.

VITO LI CAUSI. Signor Presidente, continuare a discutere sui regolamenti assembleari che disciplinano i lavori parlamentari, a me pare costituisca un obbligo perché sono palesi alcune storture che, per noi parlamentari, sono da considerarsi veramente inaccettabili.

Signor Presidente, dal testo del provvedimento, già approvato dalla Commissione,  è stato espunto il comma 8-octies dell'articolo 6 in materia di credito d'imposta. Molte aziende del Meridione d'Italia, dove lo sviluppo e l'economia stentano parecchio, si sentono perciò traditi perché l'emendamento Crisci 6.45, che introduceva tale comma, è stato dichiarato inammissibile. Quell'emendamento rimediava, infatti, ad un'incongruenza della norma la quale dava alle aziende un'opportunità, un diritto, senza, però, concedergli il tempo necessario per completare le opere strutturali che erano state autorizzate solo a metà anno 2006. Sarebbe come prevedere percorsi temporali diversi per chi s'iscrive ad un corso di laurea di durata triennale: chi si iscrivesse nell'anno in cui entra in vigore la legge avrebbe tre anni di tempo per laurearsi, chi lo facesse dopo un anno, ne avrebbe due, chi lo facesse dopo due anni, ne avrebbe solo uno e, pertanto, giungerebbe al conseguimento della laurea in pochi mesi. Tutto ciò è inammissibile. Conseguentemente, signor Presidente, la prego, associandomi a quanto già detto dal collega onorevole Crisci, di rivedere il tutto per far sì che una risorsa già assegnata non possa ora essere negata. Signor Presidente, come si fa ad avallare una situazione simile, ignorando totalmente il ruolo svolto da un parlamentare? Ci troviamo di fronte ad un caso politico inaccettabile! Presidente, lei, dall'alto della sua autorità, deve intervenire!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Duilio. Ne ha facoltà, presidente.

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, intervengo, come presidente della Commissione bilancio, sul provvedimento in esame che presenta, come già evidenziato da diversi colleghi e dal presidente Violante, profili di notevole complessità.

Desidero soffermarmi sia sulla questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Giovanardi, che faceva riferimento alle province di nuova istituzione su cui in diverse occasioni in Parlamento ci siamo già pronunciati e su cui si è registrata un'opinione concorde e trasversale, sia su questioni che attengono più strettamente alla competenza della Commissione bilancio e, in particolare, al modo di lavorare di quell'organo, che finisce per «toccare», evitando di usare parole eccessivamente roboanti, la sfera della dignità istituzionale dei rapporti tra Parlamento e Governo.

In altre parole, con riferimento alla questione specifica, ci siamo trovati in presenza di una situazione che vedeva il Governo esprimere un parere contrario su un testo - che, peraltro, proveniva dalla Commissione affari costituzionali, che poi ha visto espunta da parte del Presidente della Camera la materia su cui la Commissione bilancio si doveva pronunciare. Si tratta in questo caso di una questione antica su cui sarebbe bene intervenire, prima o poi, in termini regolamentari, per cercare di risolvere un problema che sembra irrisolvibile, per cui la Commissione bilancio si pronuncia su testi che poi sono dichiarati inammissibili da parte della Presidenza della Camera (ovvero sono addirittura espunti dal testo che è stato integrato dalla Commissione di merito).

A parte ciò, mi preme, comunque, sottolineare il fatto che il Governo ha espresso un parere contrario su questo emendamento (che prima era stato presentato in Commissione) e, nello stesso tempo, ha presentato un proprio emendamento identico nella sostanza, posto che in esso si faceva riferimento alla possibilità di trasferire sull'anno nuovo risorse attinte dai residui dell'anno precedente, negando sostanzialmente con ciò la ratio che aveva presieduto alla dichiarazione di contrarietà sull'emendamento precedente. Già questo esempio offre uno spunto su cui riflettere. Tuttavia, la questione più generale è che, con riguardo a questo complesso provvedimento, sia ieri sia oggi, in Commissione bilancio, ci siamo trovati nella difficoltà di avere un'opinione chiara - peraltro, documentata da parte del Governo - sul profilo di copertura finanziaria e quindi di accettazione degli emendamenti stessi. Questo è quanto è accaduto ieri ed oggi.

Addirittura, oggi, ci siamo trovati in una situazione per la quale il Governo - il Ministero dell'economia in particolare - ha espresso pareri contrari su emendamenti dello stesso Governo, presentati, evidentemente, da diversi ministeri, finché il tutto non ha poi raggiunto l'apoteosi con la dichiarazione di inammissibilità da parte del Presidente della Camera sugli stessi emendamenti sui quali vi era stata la ricordata diversità di opinioni - per usare un eufemismo dolce - del Governo nei riguardi del Governo.

Ritengo che la questione di oggi stia assumendo una dimensione che segnalo e rappresento alla Presidenza della Camera affinché si provveda a tutelare la dignità del Parlamento - in questo caso, della Commissione bilancio - che penso venga inficiata da simili comportamenti.

PRESIDENTE. Ringrazio le deputate e i deputati che sono intervenuti in questa discussione. Li ringrazio in particolare per la serenità con cui è stato trattato un argomento difficile e complesso che, capisco bene, propone problemi rilevanti.

Mantengo la determinazione che ho illustrato in apertura. Questa è il risultato di un lavoro molto approfondito in termini di dottrina e di esame di una prassi lungamente consolidata che porta, dunque, ad una determinazione per la quale non ravviso la possibilità di operare una sospensione in vista di un ripensamento.

Tale determinazione, del resto, anche nella discussione intervenuta, che pure ha visto posizioni diverse, mi sembra che non possa dare luogo ad un'interpretazione diversa da quella che qui è stata presentata.

Non ho sentito, da questo punto di vista, dei rilievi di fondo in merito all'interpretazione generale della norma o contestazioni in relazione al fatto che la determinazione poggi su una prassi consolidata. Vorrei aggiungere che questa interpretazione non si configura né come rigida, né come burocratica, bensì, semplicemente, come rispettosa della norma.

Non ho bisogno di sottolineare loro che il rispetto della norma non è un criterio astratto, bensì è un criterio che riguarda il funzionamento di un'Assemblea come questa e la sua stessa capacità di affrontare i problemi di merito e di contenuto.

È un'illusione quella di potere, per affrontare un problema di contenuto che si pone anche come grande urgenza, fare strame della norma. Del resto, insisto, non ho sentito contestazioni all'interpretazione generale. Ho sentito obiezioni sull'opportunità di escludere l'ammissibilità di alcuni emendamenti, per il valore di merito o per l'urgenza dei problemi in essi trattati: valore di merito e urgenza che sono assolutamente presenti anche alla Presidenza. Ne cito uno, perché è stato riproposto nel corso del dibattito, quello dei problemi della montagna, che ha con tutta evidenza una sua pertinenza, urgenza e consistenza. Ma, con altrettanta evidenza - qui addirittura in maniera palmare - l'inammissibilità è fondata sul fatto che il tema viene proposto in Assemblea, senza neanche che sia stato affrontato in Commissione. Dunque, vorrei invitare a non usare argomenti di merito, peraltro reali, per intervenire sull'interpretazione della norma regolamentare.

In qualche caso, l'ammissibilità è stata rivendicata in nome degli stessi criteri interpretativi usati dalla Presidenza per la norma, come nel caso dell'espunzione del comma 8-octies dall'emendamento Crisci 6.45. Vorrei far notare qui, tuttavia, che questo emendamento reca una disposizione aggiuntiva al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, volta a consentire a coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito di imposta nel corso del 2006 la possibilità di completare l'investimento entro il 2008. Rilevo allora che tale disposizione non si configura come una proroga di termini, bensì come una disciplina di carattere sostanziale, essendo volta a consentire il completamento di investimenti effettuati da parte dei soli soggetti che, pur avendone maturato il diritto, non ne avevano ultimato la realizzazione entro il termine originariamente stabilito. È solo un esempio,  e in tutti gli altri casi contestati sono in grado di argomentare la specifica inammissibilità.

È stata sollevata, al contrario, una specifica ammissibilità, che la Presidenza ha conferito all'emendamento 3.500 del Governo, cui ha fatto riferimento per primo il collega Boato. Osservo che si tratta di una norma che accede ad una disposizione già contenuta nel testo e come tale non può essere considerata non strettamente attinente alla materia del decreto-legge, così come previsto dall'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento.

Dunque, per queste ragioni, ritengo inopportuna una sospensione. Naturalmente, nel caso in cui, prima del voto e sviluppati gli interventi, si determini una condizione, anche in presenza del parere della Commissione bilancio, che faccia richiedere al presidente della Commissione un qualche momento di riflessione per il Comitato dei nove, naturalmente vi si potrà accedere.

Vorrei concludere, sottolineando i due problemi assai rilevanti, che qui sono stati proposti. Uno riguarda davvero la consistenza della pronuncia: capisco che la consistenza è tale da sollevare, per ragioni sostanziali, delle perplessità e dei problemi. Vorrei, tuttavia, invitare a riflettere che non si tratta di alcuna forzatura e che si tratta invece di un'applicazione della norma, che non avrebbe consentito di fare altrimenti, con una violazione palese delle interpretazioni fin qui determinatesi e delle prassi. Vorrei ricordare che noi non possiamo dare vita ad un atteggiamento secondo il quale, attraverso la violazione delle norme, si possa determinare una supplenza di ciò che non si riesce a realizzare attraverso la legislazione ordinaria. Il danno sarebbe assai peggiore del beneficio.

Raccolgo qui invece le sollecitazioni, che sono venute da molti interventi, per operare, anche con la Giunta per il regolamento, un approfondimento, affinché si determini certezza dei tempi e degli itinerari nella legislazione ordinaria ed affinché i problemi che hanno effettivamente queste urgenze non vengano derubricati dal cattivo funzionamento della nostra Assemblea.

Questa sollecitazione è una sollecitazione potente, che va raccolta. Io credo che, anche per poterla accogliere, dobbiamo evitare la scorciatoia di una supplenza che renderebbe inaffrontabile il problema.

Il secondo problema, persino istituzionale, è ugualmente rilevante, e il Presidente della I Commissione, Violante, lo ha sollevato con molta forza in una lettera alla Presidenza e nell'intervento in quest'aula, che io condivido.

Noi siamo di fronte, in realtà, ad un vulnus al regime di bicameralismo perfetto, che è nella ispirazione del nostro ordinamento. Questo vulnus è espresso nell'asimmetria tra la Camera e il Senato, rispetto alla ammissibilità degli emendamenti. Questa asimmetria non riguarda, come è stato fatto osservare giustamente, soltanto una menomazione della possibilità di intervento della Camera dei deputati. È forse ugualmente grave, e persino di più, il fatto che sussista una menomazione della facoltà, diritto-dovere, del rappresentante del popolo di rappresentare gli interessi generali e specifici delle popolazioni a cui fa riferimento, condizione che verrebbe menomata rispetto al rappresentante dello stesso popolo in un'altro ramo del Parlamento. È una asimmetria, dunque, che colpisce la Camera e i singoli deputati. È per questo che credo si debba porre mano a questa asimmetria.

Le norme e la prassi consolidata dell'Assemblea (credo che su ciò dovremmo convenire) non consentono di risolvere questo problema, che di fatto dà luogo ad un bicameralismo imperfetto, con una violazione delle norme e dei regolamenti della Camera dei deputati e, per di più, abdicando all'autonomia dell'Assemblea che, infatti, per raggiungere, in questo caso, l'auspicato bicameralismo perfetto, dovrebbe abdicare alle sue prerogative per allinearsi ai comportamenti dell'altro ramo del Parlamento.

C'è un solo modo per affrontare correttamente questo problema: quello di  sollecitare - questo è ciò che propongo di effettuare come Presidenza, e a nome dell'intera Camera dei deputati - la Presidenza del Senato (a cui fare pervenire anche la lettera del Presidente della I Commissione), per affrontare il tema della armonizzazione delle norme e dei comportamenti dei due rami del Parlamento rispetto all'ammissibilità.

Discuteremo con la Presidenza del Senato (nel caso, come speriamo e crediamo, questa nostra istanza venga accolta), su come determinare la collaborazione per operare questa armonizzazione, in primo luogo attivando le due Giunte per il regolamento e la loro possibilità di collaborazione, ed eventualmente esperendo anche altre strade. Nel frattempo, penso che la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati possa intanto avviare anche quell'intervento puntuale su alcune norme che, difendendo l'ispirazione che abbiamo fin qui praticato, tuttavia consenta di affrontare i problemi che fin qui sono stati posti. Ad oggi, non risultano presentate proposte di modifica del regolamento, volte ad affrontare la questione della ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, ma, ripeto, noi potremmo affrontare questa sollecitazione.

Passiamo dunque agli interventi sul complesso degli emendamenti.

Ha chiesto di parlare il deputato Fugatti. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato con interesse ed attenzione l'intervento da lei appena svolto, apprezzando la correttezza al regolamento da lei richiamata. Inoltre, apprezziamo anche il fatto che da parte sua vi sia la volontà di prendere atto di questo problema e di convocare la Giunta per il regolamento per discutere in proposito. Certamente non possiamo essere d'accordo con la sua decisione di non sospendere i lavori per decidere sul da farsi di fronte a questa situazione, anche perché più volte si è parlato in questa fase di bicameralismo imperfetto. Effettivamente non possiamo che trovarci d'accordo con questa definizione.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 12,05)

 

MAURIZIO FUGATTI. Tuttavia, vorremmo ricordare ai colleghi della maggioranza come non sia la prima volta che in questa legislatura siamo di fronte a quella che noi definiamo una situazione di bicameralismo imperfetto, ovvero all'impossibilità della Camera di tener conto delle prerogative dei deputati di quest'Assemblea. Molte volte ci siamo trovati a prendere atto di decisioni già assunte dal Senato, che siamo stati costretti a ratificare con un voto di fiducia, in merito ad argomenti sui quali non siamo potuti minimamente intervenire in sede di modifiche emendative.

È vero che oggi siamo in una situazione di bicameralismo imperfetto, ma dobbiamo ricordare ai colleghi della maggioranza (e in questo caso la colpa non è di un regolamento da modificare) che altre volte nel corso di questa legislatura siamo stati messi di fronte a decisioni «calate dall'alto» su quest'aula, su cui non abbiamo potuto dire nulla. La responsabilità politica di ciò va ascritta alla maggioranza. Vorremmo che da parte della Presidenza ogni tanto vi fosse anche la presa d'atto di questa situazione, ovvero che il bicameralismo imperfetto esiste in questa legislatura quando siamo costretti a recepire tout court, così come sono, i provvedimenti provenienti dal Senato. Come sappiamo, non è accaduto una volta sola ed accadrà purtroppo anche in seguito. Allora anche in quella sede vorremmo che vi fosse la presa d'atto dell'esistenza del bicameralismo imperfetto in questa legislatura.

Per quanto riguarda il complesso degli emendamenti riferiti al provvedimento, abbiamo prima ascoltato lo speech con cui si dava conto degli proposte emendative inammissibili. Francamente siamo in una situazione di scarsa chiarezza, trovandoci a discutere sul complesso degli emendamenti senza avere avuto praticamente il tempo necessario per capire quali di essi siano stati dichiarati ammissibili.

I principali emendamenti presentati da esponenti della Lega Nord (almeno quelli da noi ritenuti più importanti, come ad esempio le proposte emendative relative alle quote latte) non sono stati dichiarati ammissibili, circostanza che ovviamente critichiamo.

Il provvedimento è molto eterogeneo, trattando molti argomenti ed essendo riferito a tutto ed al contrario di tutto. Scorrendo i vari articoli, si parla di concorsi, di infermieri, di criteri per gli enti di ricerca, di pozzi, di prodotti ortofrutticoli, dell'influenza aviaria, della BSE, dei fertilizzanti, di ISVAP, di ENAC: insomma, si parla un po' di tutto. Si tratta di un provvedimento assolutamente eterogeneo, criticato dallo stesso Comitato per la legislazione. Cito testualmente quanto tale Comitato ha riportato in merito all'eterogeneità di questo disegno di legge: «Il provvedimento reca un contenuto eterogeneo, in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti». Quindi, non siamo solo noi del gruppo della Lega Nord Padania a dire che siamo di fronte ad un provvedimento che tratta di tutto e del suo contrario, ma anche il Comitato per la legislazione. Pertanto, ci sentiamo al di sopra di ogni sospetto di partigianeria sulla valutazione di questo disegno di legge.

Pare che non sia stato accettato l'emendamento da noi presentato sulle quote-latte. Stiamo molto attenti - da parte di chi governa non vi è molta attenzione su determinate tematiche riguardanti l'agricoltura - perché negli ultimi anni, forse anche a causa di un messaggio passato dalle precedenti generazioni, è stato detto ai giovani che devono comunque studiare, andare a fare i direttori, laurearsi, diventare professori e letterati; che chi non studia è un po' meno fortunato di altri. È a nostro modo di vedere un messaggio completamente sbagliato, che va ad incidere anche sulla permanenza dei giovani in agricoltura. Mi permetto di dire questo perché ritengo di essere giovane anch'io e so che molto spesso la permanenza dei giovani nelle imprese agricole è molto difficile per tutta una serie di motivazioni.

Stiamo parlando di un emendamento che riguarda le quote latte e in Padania sono centinaia e centinaia le imprese interessate. Vorrei che tutti ci mettessimo nei panni dei figli di quegli allevatori, che si vedono arrivare l'ufficiale giudiziario per i pignoramenti o comunque per un intervento su quegli allevamenti, e provare a comprendere quale possa essere la volontà e lo spirito con il quale mantengono il loro impegno lavorativo in un settore, quale quello agricolo che, come sappiamo, si sta lentamente e sempre più spopolando di giovani e di nuove generazioni.

L'emendamento da noi presentato aveva non soltanto l'intento di aiutare coloro i quali vengono colpiti da questi provvedimenti, ma anche quello di dare una continuità a quelle aziende (e ai giovani che in esse lavorano) nello svolgimento della loro attività, che è di tradizione e di cultura di grande importanza per il territorio padano, come è il nostro.

Parlando sempre di agricoltura, il comma 3 dell'articolo 2 proroga i termini per il versamento dei contributi da parte delle imprese colpite dalla influenza aviaria. Ne avevamo già discusso nell'ambito di provvedimenti esaminati in precedenza in quest'aula e la Lega Nord aveva aspramente contestato il fatto che venisse richiesto alle imprese l'interesse sui contributi non versati, che erano stati sospesi. Avevamo tratteggiato lo scenario che vive oggi il settore avicolo, che è stato bastonato dai media, dagli scienziati, da tutte quelle teste d'uovo che ci dicevano, non molti mesi fa, che avrebbe dovuto verificarsi una catastrofe con milioni di morti in Italia e in Europa, che vi sarebbe stata una pandemia (se andiamo a cercare sul vocabolario la parola «pandemia», magari non la troviamo neppure!). Questo scenario aveva messo in ginocchio un importantissimo settore del nord Italia, che fa vivere migliaia e migliaia di imprese e che, con i settori collegati, riguarda migliaia di lavoratori. I mass media, insieme alla responsabilità di una certa parte politica,  avevano messo in ginocchio questo settore, delineando l'ipotesi di una pandemia con la morte di milioni di persone d'Europa, per cui la gente non mangiava più la carne bianca di polli, anatre e tacchini.

Nel comma 3 dunque quel termine è stato prorogato e questo può anche farci piacere. Ciò che contestiamo è che molto spesso, come è stato fatto nei precedenti provvedimenti approvati, si richiede anche il pagamento degli interessi, come anche che nel provvedimento in esame, discusso in Commissione - se non erro - nelle scorse settimane, si prevede di far pagare la prima rata al 29 dicembre 2006, con riferimento cioè ad una data precedente a quella di approvazione: questa è un po' una incongruenza. Conosciamo le motivazioni di carattere tecnico per le quali si è arrivati a tale decisione, però l'aver deciso in Commissione a gennaio 2007 di far pagare un acconto al 29 dicembre 2006 è quantomeno «curioso».

Il comma 4 dell'articolo 2 riguarda la BSE: noi critichiamo questa norma in quanto prevede la proroga della scadenza e l'ampliamento dei compiti del commissario straordinario del Governo per la BSE. In particolare, il ruolo del commissario è riferito non più alla sola BSE, ma al più generico superamento delle emergenze zootecniche e la sua attività è coperta, per l'intero anno 2007, da una dotazione finanziaria di 150 mila euro. Vorrei rilevare che questa disposizione era già stata inserita nella legge finanziaria e, poi, stralciata dalla V Commissione. Come se non bastasse, la stessa norma è stata riproposta in un progetto di legge che è attualmente all'esame della XIII Commissione. Ora, al fine di avere maggiori e più celeri garanzie riguardo all' approvazione, essa è stata introdotta nel decreto-legge in esame. Vista la pervicacia dimostrata, considerato che allo stato non è in corso alcuna emergenza sanitaria e che, pertanto, la presenza di un commissario straordinario appare quanto meno forzata, si ha l'impressione che le disposizioni in oggetto siano finalizzate più a confermare i relativi incarichi in essere, che non a far fronte a specifici problemi. Quindi, la nostra critica riguarda il fatto che tale norma sia finalizzata più a mantenere in vita il ruolo del commissario, che non a risolvere gli specifici problemi del settore.

Vi è poi un'altra disposizione riguardante l'autotrasporto. Provengo da una regione in cui quello dell'autotrasporto è un settore importante e, visto che il provvedimento in esame tratta di tutto e del contrario di tutto, mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea un problema molto serio, che sta vivendo il settore dell'autotrasporto italiano in genere. Da quando sono entrate in vigore le nuove disposizioni dell'Unione europea siamo di fronte ad un'invasione di automezzi stranieri sulle nostre strade. Basta fare un giro sulle autostrade del nord Italia e osservare i veicoli che percorrono le nostre strade: i mezzi di autotrasporto e gli autoarticolati italiani sono sempre in minor numero, perché siamo di fronte a una concorrenza portata avanti dagli autotrasportatori dei paesi dell'est (in particolare, mi riferisco alla Repubblica Ceca, alla Croazia e alla Slovacchia). Oggi per tante aziende è più conveniente far trasportare i propri prodotti da imprese dell'est che non da quelle italiane, ciò perché devono affrontare minori costi di manodopera, un minor costo del lavoro e perché il costo del gasolio è del tutto inferiore. Per queste ragioni, sono in grado di fare concorrenza alle nostre imprese di autotrasporto. Ciò assume rilevanza anche sul fronte della sicurezza. Sulle nostre autostrade non ci sono più solamente i mezzi delle nostre imprese di autotrasporto (che sono, comunque, moderni e all'avanguardia), ma mezzi obsoleti che provengono da paesi dell'est Europa, sui quali poco si conosce in merito allo stato di sicurezza (quindi, vi è un problema di sicurezza stradale).

Sappiamo che vi sono diverse manifestazioni di protesta da parte delle imprese di autotrasporto, che riguardano anche questo aspetto. Mentre una volta fare il camionista in Italia era un lavoro vantaggioso, perché soprattutto chi si recava all'estero percepiva anche buoni guadagni, adesso ciò non accade più: le nostre imprese  sono costrette a trasferirsi nei paesi dell'est e a licenziare gli autotrasportatori italiani per rimanere concorrenziali. Questo è un aspetto che, prima o poi, il Parlamento dovrà affrontare ed è sicuramente importante, visto che si è parlato di trasporto.

La Commissione ha, inoltre, approvato l'emendamento Adenti 1.10. Non so se lo ritroveremo all'interno del provvedimento, ma il fatto che la Commissione lo abbia approvato è alquanto grave. Tale emendamento, infatti, verte in materia di costi della politica e riguarda in particolare il condono previdenziale per i politici e i sindacalisti. In campagna elettorale, a pagina 21 nel programma de L'Ulivo, si parlava di ridurre i costi della politica.

In Commissione abbiamo visto che è stato approvato questo emendamento, che si occupa di tutto, tranne che della riduzione dei costi della politica.

Vedremo se ritroveremo questo emendamento durante l'esame in Assemblea, però il fatto che qualcuno abbia pensato di riproporlo per farlo votare è già qualcosa di negativo.

Dichiaro pertanto il nostro voto contrario sul provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Baldelli. Ne ha facoltà.

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, siamo nella fase degli interventi sul complesso degli emendamenti, anche se, dopo che si è abbattuta la mannaia della Presidenza, dovremmo definire questa sessione dei nostri lavori parlamentari come quella degli interventi sulla «rimanenza» degli emendamenti.

Credo che in questa occasione possiamo ripercorrere alcune delle considerazioni che sono state svolte in precedenza dal presidente Violante e dai colleghi, che hanno parlato precedentemente in ordine alle scelte che la Presidenza ha inteso operare, restringendo il numero degli emendamenti in base al criterio di ammissibilità.

Signor Presidente, esponenti del Governo, colleghi, credo che esista una questione di disparità di trattamento tra Camera e Senato. I colleghi senatori hanno effettivamente una facoltà maggiore di incidere sul processo legislativo ed un maggior potere emendativo. È evidente che in Senato, essendoci esigenze di natura politica in ordine agli equilibri tra maggioranza ed opposizione ed essendo lo scarto tra maggioranza ed opposizione assai esiguo in termini numerici, esiste una convenienza politica del Governo ad accettare certe modifiche e, di conseguenza, emerge anche una posizione differente della Presidenza del Senato in ordine all'ammissibilità di emendamenti al testo, il che permette ai senatori una maggiore incisività sul processo legislativo. C'è, poi, una diversità di interpretazione sui criteri di ammissibilità da parte della Presidenza del Senato tout court, al netto della convenienza politica dell'accoglimento o meno di determinate modifiche ai testi legislativi.

Sta di fatto, signor Presidente, che se ciascuno di noi, che abbiamo presentato emendamenti che sono stati «cassati» dalla Presidenza per estraneità di materia, volesse cercare di essere incisivo, attraverso una proposta emendativa, nel corso dell'esame di questo decreto denominato «mille proroghe», che per sua natura - vi è stata anche una dichiarazione di inammissibilità da parte della Presidenza in tal senso - presenta una eterogeneità di materie, essendo un decreto omnibus, dovremmo prevedere nel regolamento della Camera la possibilità di trovare un amico o un collega al Senato in grado di portare avanti il nostro emendamento.

È evidente che questa è un'anomalia grave, che va sanata. Mi fa piacere che il Presidente Bertinotti abbia riaperto la questione, che era stata peraltro già sollevata da diversi colleghi di maggioranza e di opposizione, relativamente al rilancio dell'iniziativa all'interno della Giunta per il regolamento per verificare la possibilità di mettere in campo delle proposte regolamentari che possano disciplinare meglio questo tema delle inammissibilità, ma è altrettanto evidente che non possiamo continuare a trovarci nella stessa identica  situazione vissuta durante l'esame della legge finanziaria, quando materie che erano state dichiarate inammissibili all'interno della Camera dei deputati, erano state poi inserite dal Senato della Repubblica e erano state infine approvate dalla Camera dei deputati in terza lettura.

È evidente che su questo versante esiste una discrasia, una disparità di rapporto tra la Camera e il Senato ed è altrettanto evidente che questo non può essere accettato in un sistema di bicameralismo perfetto!

Emerge, dunque, una questione di carattere costituzionale, ma anche - insisto, Presidente - di carattere politico, per quanto riguarda il mio emendamento (l'ho fatto già presente all'inizio della discussione).

Non posso non rilevare ancora una volta che l'emendamento 6.28 ha certamente come unico firmatario il sottoscritto, ma anche che esso ha una sua storia in quest'aula ed in Commissione lavoro. Dunque, formulo un rilievo di merito sulla scelta della Presidenza di dichiararlo inammissibile per estraneità di materia, perché non prevede esclusivamente la proroga dei termini o perché tende a modificare la legislazione vigente.

Infatti, sull'emendamento in questione - l'ho detto e lo ripeto - vi è stata una convergenza unanime della XI Commissione della Camera dei deputati. Nella sua formulazione originaria tale emendamento era nato su iniziativa del gruppo di Forza Italia, ma era stato sottoscritto da tutti i capigruppo in Commissione di tutte le forze politiche in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sulla previdenza complementare, che, come tutti voi sapete (anche questo è stato oggetto di una mia contestazione formale in aula) è stato fatto decadere dal Governo: non è stato calendarizzato dopo che per un'intera settimana la Commissione lavoro si era pronunciata, aveva lavorato e votato su quel decreto.

La materia della previdenza complementare è delicata ed il Governo ha operato una scelta politica di fondo, con conseguenze importanti sul bilancio, sul trattamento di fine rapporto, sulle prospettive previdenziali che riguardano milioni di lavoratori.

Ebbene, su questa scelta e su questo provvedimento vi era stato il pronunciamento unanime della Commissione lavoro. Il decreto - lo ripeto - era stato lasciato decadere e la normativa era stata assorbita in sede di esame del disegno di legge finanziaria; in sede di terza lettura alla Camera dei deputati della finanziaria, la Commissione lavoro ancora una volta aveva deciso di riformulare, di ripresentare e di riapprovare la proroga dei termini dell'adeguamento degli statuti dei fondi pensione complementari privati al 31 marzo, anziché al 31 dicembre 2006.

La Commissione bilancio non aveva preso in considerazione questo testo trasmesso dalla Commissione lavoro; si era arrivati in Assemblea, dove era stata posta la questione di fiducia e, ancora una volta, la Camera dei deputati era stata espropriata della propria facoltà di discutere serenamente, seriamente ed approfonditamente su questo testo.

Il Governo stesso non si era fatto carico - non avrebbe potuto farlo, pena la quarta lettura del provvedimento al Senato - di accogliere questa indicazione proveniente dalla Commissione lavoro. Dunque, si scelse l'unica via possibile, ossia quella dell'ordine del giorno presentato a firma mia e di altri colleghi di maggioranza e di opposizione, che chiedeva al Governo di impegnarsi, nella prima occasione possibile (e quale altra, se non questa, avrebbe potuto essere la prima occasione disponibile?) a modificare questa normativa. Ora però la Presidenza ha praticamente soppresso questo emendamento, adducendo un'ipotetica inammissibilità dello stesso.

Vediamo anche che il Governo, in Commissione di merito, non soltanto non ha recepito le indicazioni contenute nell'ordine del giorno accolto, ma non ha nemmeno recepito il parere che in sede consultiva è stato espresso dalla Commissione lavoro.

Ricordo in questa sede ciò che la Commissione lavoro ha espresso nel suo  parere. Nella parte relativa ai considerata, la Commissione sostiene: «(...) ricordato altresì che l'ordine del giorno n. 9/1746-bis-B/89 - presentato al disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo il 21 dicembre 2006 - impegnava il Governo ad adottare iniziative normative al fine di consentire ai lavoratori di scegliere, dal 1o gennaio 2007 tra tutte le diverse forme pensionistiche complementari, aumentando, così, l'offerta e la concorrenza in questo settore; esprime parere favorevole con le seguenti queste osservazioni (...)». Inoltre, tra le osservazioni la seconda recita: « (...) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel decreto-legge disposizioni volte a permettere alle forme di previdenza complementare di ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, dal 1o gennaio 2007, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 252 del 2005 entro il 31 marzo del 2007».

È evidente che di questo parere, signor Presidente, non si è voluto tenere conto e probabilmente, nella foga di dover cassare una enorme quantità di proposte emendative, non si è tenuto conto delle priorità politiche, degli impegni del Governo, persino del parere unanime della Commissione lavoro.

Dal punto di vista personale, esprimo il mio rammarico dopo aver presentato questo emendamento. Esprimo inoltre solidarietà al presidente della Commissione lavoro e agli altri colleghi che in tutti questi mesi hanno continuato a lavorare su un testo che è stato presentato oggi in aula, testo del quale il Governo si è infischiato, a prescindere anche dall'inammissibilità dichiarata dalla Presidenza della Camera in questa sede.

Certo, alcune domande sorgono spontanee. Crediamo che la questione della «pulizia» del testo legislativo e l'adeguamento alla materia di cui il provvedimento del Governo è oggetto siano in via di principio dei valori che vadano salvaguardati.

Riteniamo che la questione delle inammissibilità delle proposte emendative che esulano dalla materia in oggetto sia un atto dovuto da parte della Presidenza e che questa operazione sia in una certa misura alta e nobile. Crediamo che le regole debbano essere chiare, che i testi legislativi debbano essere «puliti» e che questo Parlamento debba lavorare in maniera efficace, che i parlamentari debbano attenersi al testo, che non si debba inserire in un grande calderone tutto e il contrario di tutto. Tutto ciò è giusto.

In qualche misura riteniamo apprezzabile il fatto che siano state colpite anche delle proposte emendative presentate dal Governo e dalla maggioranza. Non crediamo che ci sia stato sotto questo aspetto uno strabismo, almeno dal mio punto di vista. Penso che sia stato fatto un lavoro sostanzialmente onesto, anche se contestabile, secondo alcuni aspetti di merito.

In questo caso utilizzo il tempo a mia disposizione per contestare la scelta fatta rispetto al mio emendamento, che poteva essere lasciato indenne da questa «mannaia». Però, signor Presidente, mi permetta di svolgere una considerazione di carattere più generale. Credo che il sospetto su tale scelta - se sia stata fatta per snellire i tempi di questa discussione, anche se poi nei fatti ciò è difficile da dimostrare, o se invece si sia voluto evitare di dare grane al Governo, a fronte di una serie di emendamenti provenienti dalla maggioranza - possa essere considerato in parte legittimo.

Credo che, dopo una finanziaria di 1.400 commi, signor Presidente, forse, un'applicazione così rigorosa dell'inammissibilità finisca per stonare e che un provvedimento come questo, che viene analizzato per mezza giornata dalla Commissione di merito e per due ore e mezza, quasi tre ore, dalla Commissione bilancio, meriterebbe una discussione più approfondita. Molte sono quindi le perplessità riguardo a tale questione.

Prendo, comunque, atto della scelta della Presidenza che, in questo caso, mi  pare assolutamente irrevocabile, anche se, signor Presidente, la speranza è l'ultima a morire.

Concludo rilevando che, malgrado sia stata operata una scelta d'ufficio, è evidente a tutti - ci tengo a farlo presente anche ai colleghi della Commissione lavoro, che hanno contribuito alla redazione di questo testo - che il Governo non è stato capace, neanche in questa sede, di offrire un segnale di accoglimento su questa specifica materia.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Brigandì, che aveva chiesto di parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fitto. Ne ha facoltà.

RAFFAELE FITTO. Signor Presidente, penso che questa discussione sul complesso degli emendamenti sia fortemente condizionata da quanto è accaduto questa mattina e, prima di esprimere alcune considerazioni nel merito, vorrei fare alcune considerazioni sui temi introdotti in questo dibattito, riferendomi sia, più in generale, al ruolo del Parlamento, sia alle modalità per le quali, oggi, i deputati che, arrivati puntuali questa mattina, hanno ritirato una copia degli emendamenti presentati al provvedimento al nostro esame, si sono poi ritrovati di fronte ad una situazione completamente modificata.

È sicuramente questo un dato incontestabile, rispetto al quale mi auguro che le conclusioni del Presidente Bertinotti non siano di rito e che si possa ritrovare, invece, un'opportunità e un intervento concreto volto a ripristinare un ruolo reale di questo Parlamento su questo tipo di provvedimenti. La situazione che si presenta oggi è di oggettivo imbarazzo, anche perché non vi è dubbio che, nell'ambito di questo decreto-legge, vi sono una serie di disposizioni che sono oggetto di modifiche di provvedimenti già inseriti nella legge finanziaria. Tale situazione dà la sensazione ed è la dimostrazione, non solamente della difficoltà che ogni parlamentare ha nel lavorare con queste modalità, ma anche un po' della schizofrenia politica da parte del Governo. Dobbiamo ricordare che le questioni e le modifiche collegate alla legge finanziaria non sono questioni di sei mesi fa o di due mesi fa, ma di pochi giorni, se è vero, come è vero, che la legge finanziaria è stata profondamente modificata con il maxiemendamento, sul quale è stata posta la fiducia su al Senato.

Allora, penso sia importante recuperare quello spirito che ha caratterizzato il dibattito in Commissione e in aula. Mi fa molto piacere avere ascoltato considerazioni sostanzialmente convergenti, oltre che da parte dei colleghi dell'opposizione, anche da parte di quelli della maggioranza, soprattutto riguardo alla necessità di recuperare questo ruolo, per evitare che ognuno di noi si possa sentire, anche nel rapporto con l'elettorato, un parlamentare di «serie B», pensando al fatto che alcuni emendamenti, anche molto importanti nel merito, se ripresentati, nei prossimi giorni, potrebbero trovare accoglimento al Senato.

Quello in esame non è, come è stato ricordato, un provvedimento di proroga; anzi, se andiamo a vedere quello che è accaduto, possiamo dire serenamente che molte delle questioni, quasi la maggioranza, cominciano ad assumere aspetti di merito che nulla hanno a che vedere con la proroga dei termini.

Anche il titolo di questo disegno di legge rischia di non essere corrispondente al contenuto del provvedimento, se è vero, com'è vero, che al suo interno sono inserite una serie di questioni di merito che vanno ben oltre.

Vorrei fare un'unica considerazione critica nei confronti delle parole conclusive del Presidente Bertinotti rispetto al dibattito che si è svolto questa mattina. Penso che la valutazione di ammissibilità dovrebbe seguire criteri più o meno simili, ma molti emendamenti dichiarati inammissibili, presentati da singoli parlamentari e da singoli gruppi, non sono diversi, rispetto alla metodologia e ai contenuti, da alcuni emendamenti del Governo, dichiarati invece ammissibili.

Ritengo che questo sia un elemento di ulteriore mortificazione del ruolo del Parlamento  e dei parlamentari, che sia utile ed importante cercare, su tali questioni, di approfondire il tema, soprattutto per consentire che le discussioni possano dare prospettive concrete.

Desidero soffermarmi rapidamente su una questione che assume una rilevanza anche di carattere politico. Non vorrei che, superata l'attenzione che si presta a certi problemi durante la discussione della legge finanziaria, la soluzione degli stessi venisse rimandata all'anno successivo, alla nuova legge finanziaria. Infatti, alcune questioni che erano state sospese, rinviate e aggiornate ritornano di grande attualità, proprio per la difficoltà che il Parlamento ha oggi a discutere nel merito provvedimenti legislativi ordinari, e, inevitabilmente, devono essere inserite nell'ambito di questa discussione.

Senza ripetermi nel merito, vorrei richiamare alcuni emendamenti, che ho avuto modo di leggere e di condividere, dei colleghi Misuraca e Marinello, per esempio, che riguardano settori strategici ed importanti e che sicuramente non potevano essere dichiarati inammissibili alla luce dell'ammissione di altri emendamenti che, sostanzialmente, seppur su temi diversi, riguardavano il merito, non la proroga di termini.

La mia considerazione ha una rilevanza territoriale, non per una seria, quanto inutile, polemica di carattere politico, ma perché, anche alla luce del testo varato dal Consiglio dei ministri sulla riorganizzazione del sistema delle autonomie locali, sulle città metropolitane e sul ruolo delle province, ritengo sia utile ottenere dal Governo una parola di chiarezza su un aspetto che non è più oggetto di questa discussione a causa dell'intervento della Presidenza della Camera. Non possiamo continuare a dividerci sul territorio in modo strumentale, perché questi temi devono essere affrontati con molta serietà.

Mi riferisco, in modo particolare, alle risorse assegnate per l'istituzione delle nuove province. Su questo aspetto la Commissione aveva assunto un atteggiamento corretto - voglio darne atto alla relatrice, al presidente e ai componenti della Commissione - e aveva recepito un emendamento che, sostanzialmente, faceva «rivivere» le risorse che erano state sospese ed erano, quindi, passate nei residui, con la scorsa legge finanziaria, dando attuazione al provvedimento inserito nella legge finanziaria che istituiva alcune nuove province.

Mi rivolgo al Governo: serve un una parola di chiarezza. Dobbiamo sapere se questo Governo vuole realmente mettere a disposizione di questi territori e, in modo particolare, di Monza, Fermo e Barletta-Andria-Trani, le risorse disponibili per l'istituzione di nuove province, o se, invece, assumendosi le proprie responsabilità, mette fine a questa vicenda, spiegando che, in questa riorganizzazione, non si vuole più continuare o non si vuole più istituire una nuova provincia in quel territorio, perché cambierebbe lo scenario. In Commissione, infatti, era stato accolto l'emendamento di cui parlavo, che ripristinava l'utilizzo di quelle risorse per l'istituzione della provincia.

Nel frattempo, le contraddizioni sono clamorose, perché i commissari nominati per l'istituzione di quelle province si muovono, nel confronto con il territorio, senza avere le risorse disponibili e senza avere una certezza di ciò che dovrà accadere.

Penso che quanto accaduto a causa della dichiarazione di inammissibilità di questo emendamento da parte della Presidenza e, quindi, l'aver stralciato il comma 8-septies dal provvedimento modificato dalla Commissione, creando una condizione per la quale oggi abbiamo la certezza assoluta di non avere le risorse disponibili per l'istituzione di queste nuove province, meriti, da parte del Governo, una posizione chiara.

Il Governo non si può nascondere dietro aspetti tecnici. Peraltro - affermo ciò con tutto il rispetto per il lavoro compiuto, a livello tecnico, dalla Presidenza del Camera sull'ammissibilità delle proposte emendative -, nutro qualche perplessità rispetto ai contenuti di altre proposte.

Infatti, se il decreto-legge oggi in esame fosse stato esclusivamente un provvedimento  di proroga di termini, ritengo che, se la Presidenza della Camera avesse voluto ritenere inammissibile la proposta emendativa, approvata in Commissione, con la quale si è introdotto il comma 8-septies dell'articolo 6 (con cui sono state rese nuovamente disponibili alcune risorse finanziarie), avrebbe adottato un atteggiamento corretto, poiché tale disposizione andava oltre la proroga di termini. Sappiamo, tuttavia, che, all'interno del presente decreto-legge, sono contenute norme che sono il risultato dell'approvazione di proposte emendative presentate dallo stesso Governo. Ebbene, vorrei rilevare che dette disposizioni non solo stabiliscono una proroga di termini, ma utilizzano risorse finanziare (spostandole da un capitolo di bilancio all'altro) e compiono scelte di merito che vanno ben oltre le questioni di carattere formale riferite ai termini indicati. Ritengo importante, allora, sottolineare oggi questo dato.

Come affermato all'inizio del mio intervento - lo dico senza eccedere nella polemica, ma spero che il rappresentante del Governo me lo consenta e ne prenda atto -, dunque, occorre evidenziare un atteggiamento «schizofrenico», da parte dell'Esecutivo, su tali questioni. Reputo utile ed importante, allora, fare chiarezza.

Penso occorra fare altrettanta chiarezza su altre questioni, come ad esempio quella sollevata dal deputato Crisci, che ho personalmente approfondito. Mi trovo d'accordo con il collega perché si tratta non di avere posizioni politiche diverse, ma di far emergere un po' di buonsenso.

Se è prevista un scadenza - il 31 dicembre 2006 - per quanto concerne l'utilizzo da parte delle imprese, in modo particolare nel Mezzogiorno, del credito di imposta, allora credo che si sarebbe potuta usare la stessa accortezza con la quale ci si era mossi in sede di Commissione: infatti, si sarebbe potuta stabilire la possibilità di prorogare i termini condizionandola, giustamente, al parere favorevole dell'Unione europea, perché si rientra nel regime degli aiuti.

Pertanto, si sarebbe potuto predisporre un intervento che, seppur condizionato da tale passaggio, avrebbe potuto risolvere un problema, fissando una proroga, che ritengo ragionevole, fino al 31 dicembre 2008.

Anche in questo caso, credo che il ruolo del Governo e, soprattutto, della Presidenza della Camera nel dichiarare inammissibili tali proposte emendative avrebbe avuto un senso, e sarebbe stato «inattaccabile», se oggi si valutassero questi interventi in modo «asettico», limitandosi al contenuto degli interventi stessi.

Purtroppo, oggi dobbiamo riconoscere che sono state adottate alcune scelte che non hanno molto di «tecnico» - anzi, forse nulla -, ma che, al contrario, hanno molto di «politico». Ritengo utile e necessario, pertanto, sottolineare queste decisioni, perché su tali questioni non basta svolgere soltanto una discussione in Assemblea.

Ritorno, quindi, al concetto iniziale, oggetto del dibattito svolto questa mattina e delle giuste considerazioni formulate non solo dal presidente Violante, ma anche da tutti i deputati intervenuti, compreso l'onorevole Boscetto, nostro capogruppo in Commissione affari costituzionali. Questa mattina, infatti, ho letto alcuni interventi svolti nel corso della discussione sulle linee generali, cui non avevo partecipato.

Penso che, in quella sede, la relatrice, il collega Boscetto, il presidente Violante, il collega Zaccaria e tutti i deputati componenti la I Commissione abbiano avuto il merito di rappresentare, in forma evidente e chiara, quale sia la grande contraddizione che è esplosa questa mattina, nel momento in cui sono stati dichiarate inammissibili, dalla Presidenza della Camera, ben settantanove proposte emendative.

Tale contraddizione, infatti, non ci mette in condizione di lavorare in modo adeguato e, soprattutto, ci induce inevitabilmente ad aprire una polemica. Ho voluto segnalare solo alcuni elementi, ma risulta evidente come oggi non possiamo non denunciare una responsabilità di carattere politico del Governo.

Non mi sembra si tratti di un atteggiamento strumentale o eccessivamente e volutamente polemico: è l'atteggiamento sereno di chi prende atto del fatto che, nell'ambito del provvedimento in esame, sono state compiute scelte di un certo tipo.

Quindi, le imprese agricole o del settore della pesca (ricordate dai colleghi del gruppo di Forza Italia precedentemente intervenuti), coloro che operano nel territorio delle tre province recentemente istituite (i quali oggi si trovano sicuramente di fronte al problema di non poter utilizzare delle risorse finanziarie) e gli imprenditori cui ho precedentemente fatto riferimento - vale a dire quelli interessati dalla proposta emendativa del collega Crisci approvata in Commissione, da me condivisa, concernente la possibilità di prorogare i termini per la fruizione del credito d'imposta - sono le fasce sociali del nostro Paese che oggi subiscono una mortificazione giustificata non dall'inammissibilità tecnica degli emendamenti, ma da scelte di carattere politico che noi, in questo contesto, intendiamo sottolineare e denunziare. Ciò perché ritengo che tali scelte dimostrino, in modo molto chiaro, l'esistenza di un atteggiamento che non può essere condiviso.

Allora, mi auguro - e concludo, signor Presidente - che il Governo dimostri attenzione e, soprattutto, che agli auspici con i quali il presidente Bertinotti ha chiuso il dibattito sviluppatosi in precedenza, per recuperare un ruolo, sia dato un seguito immediato e rapido, affinché non ci si ritrovi, da qui a breve, nella stessa situazione.

Nel corso di questa mia prima legislatura come deputato, ho proposto considerazioni analoghe in occasione dell'esame di alcuni decreti-legge (in particolare, del cosiddetto decreto Bersani) e le ho ribadite in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria. Nel ripeterle oggi, spero, alla luce del dibattito e delle considerazioni che sono emerse, in modo bipartisan, di non doverle riproporre in futuro. Anche se non voglio essere pessimista, temo, però, sulla base di un dato politico evidente, che i problemi segnalati si riproporranno: in considerazione della consistenza numerica della maggioranza (non in quest'aula, ma al Senato), il Governo è necessariamente costretto, diciamo così, a spostare il tiro, a presentare provvedimenti che, non consentendo un dibattito approfondito e la conseguente approvazione nei modi ordinari, evitano di affrontare di volta in volta il tipo di contesto che si è determinato.

Ad ogni modo, mi auguro che il mio auspicio possa realizzarsi. Grazie, signor Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Lussana, che aveva chiesto di parlare: s'intende che vi abbia rinunziato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, il mio sarà un intervento breve: so di avere mezz'ora a disposizione, ma non penso di impiegare così tanto...

PRESIDENTE. Non dispone di mezz'ora, onorevole La Loggia, ma di quindici minuti.

ENRICO LA LOGGIA. È meglio, signor Presidente, anche perché ne utilizzerò molti di meno.

Credo che le argomentazioni che mi accingo a sviluppare siano di qualche interesse. Prendendo spunto dal dibattito svoltosi stamani, causato dalla decisione, presa molto opportunamente dal Presidente Bertinotti, di espungere dal testo in esame alcune parti e di dichiarare inammissibili numerose proposte emendative, desidero formulare un invito preciso - la prego, Presidente Castagnetti, di volerlo riferire al Presidente Bertinotti, qualora egli non stesse seguendo il dibattito dalla sua stanza -, in considerazione del fatto che questo è un momento di svolta per l'attività del Parlamento, e di questa Camera in particolare.

La diversità delle previsioni normative contenute nei regolamenti della Camera e del Senato fa parte della tradizione parlamentare  e costituzionale di questo paese e, quindi, non c'è alcunché da eccepire: che ciascuna Camera sia autonoma e, di conseguenza, libera di disciplinare i propri lavori e le proprie competenze secondo i criteri che predilige non può e non deve essere messo in discussione.

Nel caso specifico, mentre vi è una norma espressa nel regolamento della Camera, non ve n'è una altrettanto chiara ed espressa nel regolamento del Senato in ordine alle decisioni da assumere circa l'ammissibilità o meno di proposte emendative volte ad introdurre nei decreti-legge materie estranee rispetto a quella che ne costituisce oggetto.

Tuttavia, la constatazione di questo fatto non può risolversi in una mera discussione anche dotta e appassionata, come quella che, in questa Assemblea, si sta svolgendo e si è svolta, in particolare su questo tema, nella prima parte della mattinata, senza che ne sia tratta una doverosa conseguenza. L'invito che mi sento di formulare al Presidente Bertinotti è quello di rendere chiaro ed esplicito all'esterno di questa Assemblea, sia nei confronti del Governo, sia nei confronti dell'opinione pubblica, in generale, sia nei confronti dell'altro ramo del Parlamento - al quale il messaggio non può non arrivare ben chiaro -, che, laddove fossero reintrodotte norme che qui sono state giustamente e legittimamente espunte e il decreto-legge dovesse tornare al nostro esame, la Camera dei deputati, nella sua massima espressione, quella del Presidente, che tutti rappresenta, non potrà non comportarsi assolutamente in coerenza con le decisioni assunte oggi, nella prima fase dell'esame del disegno di legge di conversione. Neppure potrà essere avanzata come giustificazione la circostanza che, magari, ci sono ragioni di tempo e che, in vista della scadenza dei termini costituzionalmente previsti per la conversione in legge, il decreto-legge giunge troppo in ritardo e non è possibile effettuare un nuovo passaggio al Senato. Se tutto questo è affermato oggi, con chiarezza, dal Presidente della Camera, dall'alto del suo ruolo istituzionale, per mettere un limite, un paletto, un confine rispetto a questo argomento, credo che si tratti di cosa doverosa, per un verso, e giusta, per un altro verso. Perciò, laddove il Senato dovesse apportare modifiche che fossero in contrasto con le nostre regole, con le norme contenute nel nostro regolamento, il Presidente Bertinotti non potrà non espungere nuovamente quelle modifiche e in tal modo il Senato si troverà costretto a esaminare il provvedimento in quarta lettura.

Tutto questo costituisce una argomentazione tecnica e giuridica, ma non solo. È ovvio, infatti, che su tutto questo è necessario svolgere una valutazione di carattere politico e procedimentale ed è altrettanto ovvio che la scelta compiuta non può essere messa in discussione in altra sede, per quanto autorevole e a questa equiparata, in maniera tale da rendere vana la nostra scelta. Ma se è così - e non può non essere così - deve essere detto con chiarezza che da parte di questo ramo del Parlamento una decisione assunta legittimamente e doverosamente dal Presidente non può essere smentita, soprattutto dallo stesso Presidente. Nel momento in cui questo dovesse accadere, infatti, noi ci dovremmo ricordare, purtroppo, del dibattito che si sta svolgendo in questo momento. Io non potrò non ricordare quanto sto chiedendo in questo momento, e credo legittimamente, al presidente Bertinotti e, perciò, sarò costretto - lo farò sicuramente a malincuore - a richiamare la Presidenza alla coerenza dei suoi comportamenti.

Questo mi sentivo di dire perché, domani, qualcuno non abbia, eventualmente, qualche dubbio in ordine alla linearità dei comportamenti della Camera dei deputati; francamente, mi sentirei di non poterlo condividere, né ora, né mai. Credo che ogni Camera sia autonoma e libera di agire secondo le proprie regole, ma ritengo che non possa e non potrà più accadere quanto, purtroppo, è accaduto in passato, in qualche circostanza, e cioè che una Camera prevalga, attraverso le proprie norme, sull'altra. Ci sono alcune regole che sovrintendono alla accettazione o alla  reiezione di alcuni argomenti e gli emendamenti da espungere sono scelti non a caso, discrezionalmente o in maniera saltuaria e non continua, secondo un ragionamento coerente da parte del Presidente della Camera. Questo non lo posso credere.

Anzi, ho motivo di apprezzarlo quando, coerentemente, svolge questo suo lavoro, indipendentemente dal fatto che una richiesta di questo tipo venga avanzata dalla maggioranza o dall'opposizione. Preferisco il doveroso l'equilibrio rispetto ad una scelta di parte. Ma, electa una via, non datur recursus ad alteram! Cioè, non potrà accadere che si venga a riconsiderare una decisione già presa.

Ciò volevo evidenziare, signor Presidente, invitandola a rappresentare al Presidente Bertinotti queste mie argomentazioni, in quanto ritengo lo potranno sicuramente aiutare - provenendo da un'esponente dell'opposizione - nell'assumere la scelta più giusta rispetto a tale questione.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, rappresenterò al Presidente Bertinotti la sua richiesta, ma temo che il nostro riferimento sia la Costituzione. Il suo è un auspicio che ha valore politico; non credo abbia il conforto anche della costituzionalità, in quanto così come la Costituzione tutela la nostra autonomia, tutela anche l'autonomia dell'altro ramo del Parlamento.

In ogni caso, il Presidente Bertinotti sarà informato del suo suggerimento.

ENRICO LA LOGGIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, le do la parola, ma non vorrei che si aprisse un dibattito su tale argomento.

Prego, ha facoltà di parlare.

ENRICO LA LOGGIA. So bene cosa prevede la Costituzione, visto anche il mestiere che svolgo al di fuori del Parlamento, ma un atteggiamento di coerenza nel senso da me invocato non compromette affatto la corretta lettura della Costituzione.

Se si avverte che una scelta compiuta non potrà che essere ripetuta, qualcuno ne dovrà pure tenere conto, senza violare alcuna norma costituzionale.

 

Si riprende la discussione (ore 13,05).

(Ripresa esame articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bodega.

LORENZO BODEGA. Presidente, la fase dell'illustrazione degli emendamenti è per me un'occasione per svolgere alcune riflessioni. Come ho già avuto modo di dire in altri momenti e come ho sentito più volte ripetere in quest'aula, credo che su tutti i provvedimenti e sul lavoro complessivo della Camera ci sia, sempre e comunque, un equivoco di fondo. Mi spiego meglio. A parole tutti si dichiarano riformisti. A parole tutti si dichiarano federalisti. Ma, nei fatti - e questo provvedimento è uno dei tanti -, quelle riforme non si sono ancora viste sul piatto. Non si è ancora vista la volontà di cambiare rotta, di modificare una struttura complessa, che sicuramente non agevola il lavoro. E le riforme possono sicuramente migliorare una situazione in cui, tutte le volte, bisogna rincorrere le questioni con provvedimenti d'urgenza, con provvedimenti di proroga, per far sì che le norme non decadano o per garantire un obbligo che, comunque, lo Stato ha nei confronti di tante persone e di tante categorie. Sappiamo bene che amministrare lo Stato, così come amministrare le province, le regioni e i comuni, non è semplice con l'attuale sistema. È un sistema complesso, che tende a svalutare le autonomie locali e i principi di sussidiarietà e di autogoverno, dei quali ci si riempie sempre tutti la bocca per poi deviare verso una deriva centralista. Ciò non fa certo onore ad un paese che non può stare unito solo per gli appelli del Presidente della Repubblica. Il paese deve rimanere legato insieme, valorizzando le differenze - penso io - e non dimenticando le identità locali.

La premessa generale è questa. E la necessità di intervenire con proroghe di termini per urgenza non giustifica l'introduzione nel provvedimento stesso, con le proposte emendative, di norme che con la proroga di termini non hanno niente in comune. Si tratta di un'opinione già evidenziata da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. La nostra opposizione, dall'inizio di questa legislatura, è stata molto dura già sui primi provvedimenti, soprattutto su quelli emanati sotto forma di decreti-legge, perché riteniamo che ricorrere alle questioni di fiducia, ricorrere a questi sistemi nei due rami del Parlamento abbia finito per espropriare il le Camere delle loro funzioni. Stiamo perdendo il senso della legge ordinaria. Ormai, ci siamo ridotti ad esaminare il disegno di legge finanziaria, una serie di decreti-legge da convertire e poco altro. Inoltre, la questione degli emendamenti è molto delicata. Come già detto, con le proposte emendative si vogliono introdurre, all'interno del decreto-legge di proroga di termini, materie e disposizioni ad esso estranee.

I decreti-legge contenenti proroghe di termini sono stati in passato oggetto di dubbi di costituzionalità, che appaiono tuttavia ormai superati dall'esistenza di  molteplici precedenti. Si tratta di una perplessità che riguarda alcuni articoli del provvedimento in esame.

Sul provvedimento in esame è stato espresso un giudizio particolarmente severo dal Comitato per la legislazione, che ha rilevato, fra l'altro, (e leggo testualmente) che «esso reca un contenuto eterogeneo in quanto le disposizioni in esso presenti incidono su distinti settori dell'ordinamento risultando unificate dalla sola finalità di prorogare o di differire i termini legislativamente previsti. A tale finalità non sono comunque riconducibili le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 3 e nel comma 4 dell'articolo 6, rispettivamente concernenti le procedure espropriative e l'ambito di applicazione del programma di protezione sociale per gli stranieri».

Il provvedimento in esame ha avuto un iter particolarmente veloce in Commissione, al punto che l'ammissibilità di alcuni emendamenti è stata espressa dopo la votazione dei medesimi; si è perciò deciso a posteriori, in sede di votazione del mandato al relatore, di espungere alcune parti risultanti dall'approvazione di emendamenti inammissibili. Oggi, pertanto, ci si trova davanti ad una situazione, come dicevo nelle premesse del mio intervento, nei confronti della quale sono auspicabili cambiamenti di rotta da realizzarsi con riforme che eviterebbero tutte le volte il rischio della paralisi totale, che non agevola per nulla l'espletamento del mandato a cui, noi parlamentari, siamo stati chiamati.

Il regolamento della Camera dei deputati, a differenza di quello del Senato, impone un severo controllo di ammissibilità degli emendamenti presentati ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, in relazione alla necessaria omogeneità di contenuto che deve caratterizzare gli stessi.

Noi, come gruppo della Lega Nord Padania, abbiamo presentato un emendamento che proroga al 31 luglio 2007 la possibilità, per i soggetti colpiti dall'alluvione del novembre del 1994, di definire in via automatica la propria posizione tributaria, per gli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme ancora dovute, analogamente a quanto era già previsto, dalle scorse leggi finanziarie, per gli abitanti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma del 13 dicembre 1990. Tale possibilità fu introdotta, grazie all'impegno della Lega Nord Padania a favore dei cittadini e delle imprese del Piemonte colpiti dall'alluvione straordinaria del 1994, dalla legge finanziaria per il 2004. Tale agevolazione tributaria, insieme al decreto ministeriale che permette la rideterminazione dei contributi sui mutui richiesti dalle imprese alluvionate, secondo i danni effettivamente subiti, ha dato nuove possibilità alle imprese, tuttora provate finanziariamente a causa degli alti mutui che sono state costrette a contrarre per salvare le proprie attività economiche. Quella di cui si parla è una disposizione contenuta nell'articolo 3-bis del testo licenziato dalla I Commissione.

Un altro emendamento, da noi presentato in Commissione ma non accolto, era quello volto a sopprimere la disposizione del comma 4 dell'articolo 2 relativo alla proroga della scadenza e all'ampliamento dei compiti del commissario straordinario del Governo per la BSE. Con altri emendamenti, poi, si proponeva un allungamento al 31 dicembre 2007 del termine di cui all'articolo 3, comma 4, per il completamento degli investimenti riguardo agli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive.

Un ultimo importante emendamento mira ad introdurre modifiche al Testo unico di pubblica sicurezza, volto a valorizzare la formazione e i compiti delle guardie particolari giurate, riconoscendo loro il ruolo di incaricati di pubblico servizio.

Orbene, queste modifiche, che la Lega Nord ha chiesto attraverso la Commissione competente, sono volte ad ottenere un miglioramento, sotto alcuni aspetti, del decreto-legge di proroga di termini. La Lega Nord non ha atteggiamenti preconcetti, ma si impegna a far sentire la propria voce, in modo particolare, la voce  del nord, pur sapendo che, magari, non troverà ascolto perché l'idea madre del Governo, dimostrata fino ad oggi con tutti i relativi provvedimenti, è quella di rafforzare, comunque, sempre il centro.

Al contrario, signor Presidente, noi intendiamo valorizzare la periferia e, soprattutto, quel nord d'Italia ai cui destini è legato il futuro dell'intero paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Pini, che aveva chiesto di parlare; si intende che vi abbia rinunziato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Giudice. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, mi trovo in difficoltà ad intervenire in questa discussione, anche se le difficoltà sono state fortemente attenuate dal puntuale ed apprezzabile intervento del Presidente Bertinotti.

La mia intenzione, in questa così come in ogni altra occasione di confronto in aula, è ovviamente quella di manifestare con chiarezza la posizione politica - mia e del mio gruppo parlamentare - su ogni questione oggetto di dibattito parlamentare, di confrontarla con le posizioni della maggioranza e del Governo, di apportare un fattivo contributo alla discussione e, in ultima analisi, di apportare e contribuire - ove possibile - al miglioramento dei testi legislativi sottoposti al nostro esame.

Ritengo che questo sia il compito doveroso di ogni parlamentare e dello stesso Parlamento, soprattutto ove quest'ultimo sia chiamato ad esaminare i provvedimenti di urgenza adottati dall'esecutivo. Tuttavia credo che, nelle attuali condizioni, tutto ciò sia assolutamente impossibile, perché è impossibile afferrare e definire su quale materia e su quale settore d'intervento il legislatore stia operando. Come possiamo manifestare un orientamento su un provvedimento che, al suo interno, contiene norme varie, prive di alcun legame logico, giuridico o almeno politico? Vi sono parlamentari molto preparati in questo consesso, ma sfido chiunque ad intervenire nel merito e con la dovuta competenza su un complesso di disposizioni che riguardano l'agricoltura, l'università, l'edilizia, la tutela dei diritti dei cittadini europei, il patto di stabilità interno, l'alluvione del Piemonte del 1994. Peraltro, questi sono solo una parte degli argomenti trattati nel provvedimento al nostro esame.

Su questo aspetto vorrei essere chiaro: l'eterogeneità dei decreti-legge non è solo un esempio - peraltro, recentemente più frequente - di cattiva legislazione, non è soltanto una tecnica di produzione legislativa in contrasto con i principi della legge n. 400, che pure impone al Governo di adottare decreti-legge che contengano norme omogenee, non determina solo una potenziale lesione nell'ordinato sviluppo delle discipline dei singoli ambiti giuridici, su cui noi siamo chiamati ad esprimerci; la prassi del Governo di mettere il Parlamento di fronte a decreti-legge omnibus costituisce un grave vulnus alle prerogative parlamentari. Essa, infatti, impedisce che le norme incidenti su specifici settori dell'ordinamento vengano concretamente esaminate ed elaborate nelle Commissioni competenti per materia; ciò non permette ai deputati di poter esaminare in maniera compiuta e nella sede propria le disposizioni che incidono su ambiti nei quali sono particolarmente esperti. In sintesi, questa prassi non consente agli organismi parlamentari di esercitare le proprie attribuzioni né ai deputati di mettere a disposizione le proprie specifiche competenze.

Mi permetto di evidenziare come una simile pratica determini il sostanziale svuotamento del precetto costituzionale secondo cui ogni disegno di legge, prima di approdare in aula, deve essere previamente esaminato dalle Commissioni parlamentari.

Avevo iniziato il mio intervento evidenziando la mia difficoltà a sviluppare un ragionamento politico. Mi sento però di dire che analoga difficoltà probabilmente è rinvenibile tra i banchi della maggioranza, come ho avvertito in Commissione. Anche per i colleghi dello schieramento che sostiene il Governo a mio avviso non deve essere assolutamente facile esplicare alcuna  reale azione politica. Cosa pensano ad esempio i colleghi della Commissione giustizia o della Commissione agricoltura, le cui attribuzioni sono state espropriate dagli emendamenti approvati in I Commissione, e poi parzialmente ed opportunamente stralciati? E cosa pensano degli emendamenti presentati in Assemblea dal Governo, che avevano avuto (in Commissione) il parere contrario del Governo stesso?

Aggiungo che una sensazione di difficoltà o quanto meno di imbarazzo probabilmente in questo momento è condivisa - lo abbiamo visto - anche dal Presidente della Camera. Forse lo sarà meno nei prossimi giorni da parte del Presidente del Senato. Il Presidente Bertinotti in questo scorcio di legislatura ci ha confortati sulla sua capacità di essere fedele interprete della norma regolamentare, che vuole l'inammissibilità degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Anche questa mattina la Presidenza ha esercitato con equilibrio e rigore il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative. Ma ciascuno di noi deve prendere atto che nessun vero controllo può essere efficace, se viene meno il parametro a cui il regolamento connette la verifica di ammissibilità. Se non c'è una vera materia del decreto-legge, come si possono isolare le proposte di modifica non strettamente attinenti?

Verrebbe da dire che un simile modo di legiferare è per certi versi - non vorrei usare questo termine - truffaldino, anche nei confronti delle funzioni e delle prerogative dei Presidenti di Assemblea, del tutto impossibilitati a porre un freno ai desiderata del Governo e, occorre dirlo, alle pressioni, di cui tutti noi parlamentari siamo nello stesso tempo vittime e portavoci. Anche nel convegno organizzato, veramente molto bene, dalla Presidenza della Camera e dal presidente del Comitato per la legislazione, Franco Russo, lo scorso lunedì in occasione della presentazione del rapporto sullo stato della legislazione, annualmente redatto su impulso del Comitato per la legislazione, autorevoli esponenti, anche della maggioranza, hanno messo in guardia le Assemblee parlamentari dai rischi connessi a strumenti legislativi, quali i cosiddetti decreti mille proroghe. In essi infatti finiscono per confluire le norme minori, che per ragioni varie non hanno trovato ingresso nella legge finanziaria e che in una sorta di riedizione della sessione di bilancio, in tono minore, finiscono con l'essere prodotte in «normette», commi e quant'altro, senza nemmeno quelle minime garanzie di contenuto, che pure presiedono gli strumenti di bilancio.

Se la memoria di tutti i colleghi di quanto di terribile è accaduto durante la sessione di bilancio non fosse così viva e recente, mi verrebbe quasi da dire che qui ci troviamo in una situazione peggiore, perché si usa e si abusa del potere costituzionale di decretazione d'urgenza, perché si interviene in modo assolutamente confuso ed estemporaneo su questioni spesso molto delicate, perché il Governo sembra privo della sufficiente autorevolezza per tenere a freno i nobili - e spesso meno nobili - appetiti della sua maggioranza. Quindi, tocca a noi dell'opposizione l'ingrato compito di provare comunque a migliorare questo provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che la logica che ha ispirato i sei, sette emendamenti da me sottoscritti è molto semplice. Si tratta di emendamenti soppressivi di punti che non hanno nulla a che vedere con l'oggetto del provvedimento d'urgenza al nostro esame. Mi permetto allora di avanzare una proposta.

Il titolo del decreto-legge ci dice che l'obiettivo è quello di prorogare termini previsti da disposizioni legislative. Eufemisticamente si può dire che esso è quanto meno indefinito. Ricordo che l'articolo 15 della legge n. 400 impegna il Governo a presentare decreti, il cui contenuto sia corrispondente al titolo.

Signor Presidente, avviandomi a concludere il mio intervento, vorrei anche dire che ho ascoltato alcuni interventi, sia in Commissione sia oggi in aula, di alcuni componenti di questa assise, come quelli  dell'onorevole Marinello, dell'onorevole Napoli, così come tanti altri interventi, che hanno trattato argomenti importanti riguardanti gli emendamenti cassati. Vorrei chiarire a questi colleghi che qui si sta ponendo una questione di metodo e non di merito. Credo infatti che alcune materie, affrontate da questi emendamenti, possano trovare corretta collocazione all'interno di proposte di legge di iniziativa parlamentare, che potrebbero trovare anche, ove condivise, la strada di una sollecita approvazione.

E allora oggi, in quest'aula, si sta affrontando non un problema di merito, bensì di metodo. Alcune materie, contenute in emendamenti dichiarati inammissibili, devono trovare la giusta collocazione in percorsi alternativi, quali progetti di legge di iniziativa parlamentare, i quali rappresentano uno strumento ormai dimenticato e non utilizzato.

Forse questa è l'occasione per aprire un forte dibattito nelle Commissioni di merito al fine di affrontare questioni rilevanti attraverso l'esame di progetti di legge, anziché con lo strumento della decretazione d'urgenza da parte del Governo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei deputati Allasia e Bruno, che avevano chiesto di parlare; si intende che vi abbiano rinunziato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Grimoldi. Ne ha facoltà.

PAOLO GRIMOLDI. Grazie Presidente.

Viene evidentemente usato un decreto, il «mille proroghe», non solo per aspetti di natura tecnica e legislativa, in parte inevitabili (come tra l'altro aveva fatto anche il Governo Berlusconi), ma anche per cercare di colmare lacune, o di correggere errori, incomprensioni, o per - lo dico tra virgolette - regolare dei conti all'interno della coalizione di centrosinistra rispetto alla manovra finanziaria.

Con questo decreto-legge procedete a correggere e rettificare, o anche semplicemente a prorogare numerosi passaggi della manovra. In sostanza, è stata varata una manovra finanziaria che «fa schifo», e con questo decreto cercate di apportare mille correzioni.

Vorrei sottolineare un aspetto del «mille proroghe», e cioè che viene prorogata al 31 dicembre 2007 l'assunzione dei vigili del fuoco. Si tratta di persone che, tra l'altro, hanno fatto i concorsi nel 1998 e nel 2001. Non so se conoscete la situazione in cui si trovano ad operare sul territorio i vigili del fuoco. Io avevo presentato anche un ordine del giorno, per quanto riguarda la mia città, Monza, dove i vigili del fuoco non hanno la scala per spegnere il fuoco in palazzi superiori ai 15 metri, quindi, in caso di incendi nella terza città della Lombardia, devono chiedere la scala a Milano! Questa è la situazione della sicurezza per quanto concerne la categoria dei vigili del fuoco e con questo decreto si proroga ulteriormente l'assunzione di chi è chiamato a garantire la sicurezza nelle nostre città.

Quello che tuttavia mi sta più a cuore è ciò che in questo caso non è contenuto nel decreto «mille proroghe»: la maggioranza aveva previsto, nella legge finanziaria, la soppressione delle nuove province, ovvero della provincia di Monza e delle province di Fermo e Barletta. Noi, come Lega Nord Padania, abbiamo presentato un «pacchetto» di emendamenti, raccogliendo le istanze del territorio, che abbiamo chiamato «pacchetto salva - Brianza». Il primo di questi emendamenti chiedeva la soppressione dell'articolo della finanziaria che avrebbe bloccato l'istituita, ma non ancora costituita, provincia di Monza e Brianza. Il nostro emendamento è stato approvato in Commissione bilancio, con il sostegno di tutta la Casa delle libertà, e la provincia di Monza e Brianza è stata salvata. Vorrei ricordare che tale provincia, per grandezza, sarebbe all'incirca la ventesima del Paese e la terza per dinamicità economica. Il suo capoluogo sarebbe la terza città della Lombardia, la sua popolazione sarebbe di 800 mila abitanti, con un'impresa ogni 9 abitanti.

L'iter seguito nella legge finanziaria evidenzia il tentativo del Governo, poco  rispettoso della volontà popolare e interistituzionale volta alla istituzione della nuova provincia. Vorrei ricordare che il percorso per tale istituzione è iniziato negli anni Novanta, con una proposta di legge a firma Umberto Bossi. A seguito di ciò sono nati alcuni comitati e sono state presentate delle petizioni. I consigli comunali dei comuni compresi nella nuova provincia si sono espressi favorevolmente, il più delle volte all'unanimità; in proposito si è espresso il consiglio regionale della Lombardia, così come Camera e Senato nel corso della passata legislatura. Invece, d'amblais, nella legge finanziaria avete bloccato l'istituzione di questa provincia e il relativo iter istituzionale, dimostrando di non avere alcun rispetto per la volontà popolare né per le istanze provenienti dal territorio.

Tuttavia, ciò che più mi fa arrabbiare è il fatto che, dopo l'approvazione dell'emendamento della Lega Nord in Commissione bilancio, la Margherita (ovvero il suo partito, signor Presidente), abbia riempito di manifesti gialli (che davano anche pesantemente nell'occhio) Monza e l'intera Brianza in cui c'era scritto: «La provincia di Monza e Brianza è salva. Grazie Margherita».

I monzesi stanno ancora adesso ridendo. Capisco che il suo partito sia abituato a falsificare le tessere in vista dei congressi, ma che ora falsifichi anche i manifesti per cambiare la realtà è abbastanza paradossale. Avete affisso questi manifesti a Monza e nell'intera Brianza, come se foste stati voi a salvare la provincia, quando la verità è che avete cercato di bloccare la sua istituzione, salvata soltanto grazie ad un nostro emendamento. Per l'amor del cielo, do atto che avete rivisto i vostri errori facendo marcia indietro, ma adesso è un po' esagerato che vi prendiate i meriti per l'istituzione della provincia di Monza e Brianza!

Il bello consiste nel fatto che la provincia di Monza e Brianza si è salvata nella legge finanziaria per poi arrivare al cosiddetto decreto mille proroghe, dove si sarebbero dovuti prorogare i finanziamenti per gli anni 2004 e 2005 relativi alla nuova provincia, sui quali non è stata data alcuna indicazione in merito al loro utilizzo. Nel caso di Monza - ma continuo a ricordare che il problema riguarda anche le province di Fermo e Barletta - l'importo di questi finanziamenti per gli anni 2004 e 2005 è di 19.220.000 euro.

L'importo è cospicuo, ma ricordo costantemente che la sola città di Monza (non l'intera Brianza) paga ogni anno allo Stato centrale, tra imposte dirette ed indirette, duemila miliardi delle vecchie lire. La mancata proroga del finanziamento per i due anni in corso blocca di fatto la nuova provincia con una scelta politica di cui vi assumete la responsabilità. In sede di Commissione bilancio i rappresentanti della Lega Nord hanno sostenuto la richiesta avanzata dalla I Commissione. La maggioranza in modo compatto ha invece voluto bloccare i finanziamenti per le nuove province, Monza e Brianza in testa e poi a seguire Fermo e Barletta.

La prima osservazione che vi si può fare è quella di mettervi d'accordo perché non è possibile che la I Commissione faccia inserire la proroga dei finanziamenti per Monza e Brianza mentre in Commissione bilancio il Governo chieda di bloccarli. Avete poche idee ma confuse. Non solo continuate a litigare tra partiti, ma anche tra i diversi organi del Parlamento, come prova quanto accaduto all'interno delle Commissioni.

Visto poi che sono previste le elezioni amministrative, voglio ascoltare innanzitutto le barzellette che racconteranno i vostri esponenti locali, a cominciare dal sindaco Faglia, vista la recidività del Governo nell'ostacolare la nuova provincia di 800 mila abitanti. Inoltre, voglio vedere la coerenza politica. Infatti, mi sono tenuto qualche manifesto affisso dalla Margherita. Nei prossimi giorni andremo in ogni paese di Monza e Brianza con il manifesto della Margherita - dove vi prendete, mentendo, meriti che non avete guadagnato - per far vedere quanto non avete fatto con il decreto «mille proroghe» per questi territori, nella consapevolezza che la prossima primavera sarà proprio il vostro sindaco a restare a casa, signor Presidente!  Non si fanno promesse che poi non si mantengono, non si raccontano falsità nei manifesti gialli; in proposito faccio anche notare il poco gusto nel colore, perché questi manifesti sono un pugno in un occhio!

La provincia di Monza e Brianza è stata fortemente voluta dalla Lega e tutta la maggioranza del precedente Governo è riuscita ad ottenere l'istituzione di questa provincia, che è stata salvata in finanziaria: che voi ora vi prendiate i meriti per aver contribuito ad ostacolare la provincia è sinceramente paradossale!

Rispetto al «mille proroghe», spero che farete marcia indietro, garantendo quei 19 milioni di euro che vengono a mancare per questa provincia e che possibilmente, se farete marcia indietro - cosa che io auspico -, anche per la vostra sopravvivenza politico-amministrativa sul territorio di Monte Brianza, da qui a qualche settimana evitiate quantomeno di affiggere manifesti «farlocchi» dove vi prenderete, o farete finta di prendervi, meriti che non avete.

Se per una volta volete esser sinceri, dite la verità: «Abbiamo cercato di ostacolare la provincia di Monza e Brianza; in passato abbiamo falsificato le tessere e i manifesti, in futuro cercheremo di non rifare questo errore: brianzoli e monzesi scusateci!» (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Constato l'assenza degli onorevoli Santelli e Alessandri, che avevano chiesto di parlare; si intende che vi abbiano rinunziato.

Rinvio il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

 

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 2114 (ore 16,39).

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2114.

Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono iniziati gli interventi sul complesso degli emendamenti.

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare...

GIORGIO JANNONE. Presidente, le faccio notare l'assenza del Governo!

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Jannone.

In attesa che giunga in aula il rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 16,55.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Grazie, signor Presidente. Do il benvenuto al sottosegretario D'Andrea: spero che, riposato e rilassato, possa ascoltare quello che devo dire al Governo...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Giovanardi, ma la volevo informare che il sottosegretario D'Andrea stava partecipando alla Conferenza dei presidenti di gruppo che era in corso e che è terminata proprio adesso...

CARLO GIOVANARDI. Vi sono altri 106 membri del Governo che avrebbero potuto essere presenti, ma questo è un altro discorso! Prendo comunque atto della sua presenza e desidero rivolgermi a lui ed ai colleghi perché vi è un aspetto di questo provvedimento particolarmente grave, sul quale dovremo pronunciarci, che riguarda proprio il Parlamento ed il Governo.

Succede, talvolta, che in sede di Commissione la maggioranza e l'opposizione si trovino d'accordo ed alcune proposte emendative vengano approvate all'unanimità. Mi riferisco a due emendamenti, presentati uno dall'onorevole Zaccaria, per la maggioranza, e l'altro, per l'opposizione, dal sottoscritto.

Tali emendamenti, che hanno ricevuto il consenso del qui presente sottosegretario D'Andrea, proponevano di differire dal 1o febbraio al 30 giugno i termini degli adempimenti cui tutte le agenzie assicurative italiane devono assolvere per non rischiare di essere cancellate dall'albo, oppure di subire gravissimi sanzioni.

Come sapete, circa 20 mila agenti assicurativi sono venuti a Roma per manifestare, poiché ritengono (ma si tratta di una loro opinione) che il regolamento dell'ISVAP non corrisponda al codice entrato in vigore il 1o gennaio e che esso sia andato oltre quanto previsto dallo stesso codice. Ricordo che, nel mese di marzo, il TAR interverrà nel merito per valutare se essi abbiano ragione o torto. Sottolineo che il regolamento in questione è stato impugnato dagli agenti assicurativi, dalle compagnie di assicurazione e dai broker: in altri termini, l'intero settore assicurativo è insoddisfatto di tale regolamento.

Ciò che ritengo più grave, tuttavia, è che ad oggi, su 150 mila persone che dovrebbero mettersi in regola, solo 35 mila lo hanno già fatto. Ci troviamo ad una settimana dalla scadenza del termine del 1o febbraio e tale situazione è stata determinata dalla complessità degli adempimenti che devono essere posti in essere.

Ricordo che, in sede di Commissione, abbiamo approfondito tale tema. Come già detto, sono stati presentati due emendamenti dello stesso tenore, firmati rispettivamente dal sottoscritto e dall'onorevole Zaccaria, e la Commissione affari costituzionali ha approvato, all'unanimità, tali proposte emendative.

Quindi, poiché i resoconti delle sedute sono pubblici e vengono diffusi su internet, quella sera tutte le agenzie assicuratrici d'Italia sapevano - e lo hanno fatto circolare tra sia tramite internet, sia attraverso i telefonini - che il termine per gli adempimenti era stato prorogato al 30 giugno. Ciò è avvenuto perché hanno fatto affidamento su un voto unanime della Commissione, con il consenso del Governo!

Ieri, con grande sorpresa, l'Esecutivo ha invece presentato un emendamento con il quale il termine fissato dalla Commissione al 30 giugno viene riportato al 1o febbraio. Oggi, quindi, tutti gli agenti assicurativi d'Italia hanno saputo che l'aspettativa di una proroga fino al 30 giugno è destinata a cadere e che devono mettersi in regola entro sette giorni.

Ciò è accaduto perché l'ISVAP, attraverso il suo presidente, è pesantemente intervenuta dall'esterno sul Governo. Non credo di rivelare un segreto, ma se qualcuno mi vuole smentire, lo faccia! Spero che il ministro dello sviluppo economico, che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e che lo stesso sottosegretario D'Andrea - il quale, l'altro giorno, ha espresso parere favorevole alla proroga - non avessero preso un colpo di sole! Credo si rendessero conto che si tratta del possibile licenziamento di migliaia di lavoratori che operano nel comparto assicurativo, nonché del rischio della chiusura di centinaia di agenzie.

Il sindacato di settore - che non è né di destra, né di sinistra, poiché vi sono rappresentate tutte le forze politiche - ha lanciato questo allarme, ma l'ISVAP ha scritto al Governo una lettera, dai toni che oserei definire «intimidatori», nella quale sostiene che non tollera che il Parlamento possa modificare un termine contenuto del decreto-legge, poiché ritiene di essere un'autorità sovraordinata al Parlamento stesso!

In altri termini, l'ISVAP afferma di aver ben operato, che a suo avviso i termini vigenti vanno bene e che anche se gli agenti assicurativi e i loro sindacati si lamentano, si tratta di lamentele che lasciano completamente indifferenti!

Allora, di fronte a simili episodi mi domando quale rapporto possa esservi tra Parlamento e cittadini, tra Parlamento e operatori economici. Una settimana fa, otto giorni fa, in una sede istituzionale, il Governo e tutti i gruppi parlamentari hanno preso all'unanimità la decisione di differire la decorrenza di determinati effetti. A seguito di tale intervento, è giunto all'esame dell'Assemblea un testo dal quale risulta che i predetti effetti decorreranno dal 30 giugno 2007. Ciò nonostante, tra un'ora, fra due ore o domattina dovremo esaminare e votare un emendamento del Governo che, riproponendo la data del 1o febbraio 2007, accorcia di alcuni mesi il tempo che era stato concesso a tutti gli operatori economici per mettersi in regola!

Signor sottosegretario, so che non sto facendo il mio mestiere di opposizione; per farlo bene, dovrei invitarvi ad andare avanti, ad approvare l'emendamento 6.501 del Governo e a dare uno schiaffo in faccia a tutti gli agenti di assicurazione italiani: sarebbe una cosa incredibile ma, come opposizione, camperei di rendita, per così dire, per i prossimi sei mesi! Oltre alla polemica dell'opposizione, però, c'è anche la realtà di un Parlamento che deve avere una sua credibilità: le decisioni che abbiamo preso all'unanimità, e che già sono state portate a conoscenza dei cittadini e degli operatori economici, non possono essere cancellate in maniera così disinvolta perché un ministro, in disaccordo con altri ministri, ritiene che una lettera dell'ISVAP sia abbastanza per vanificare l'attività dell'intero Parlamento!

Allora, sottosegretario D'Andrea, chiedo che vi sia un'ulteriore riflessione, all'interno del Governo, prima che si passi all'esame del menzionato emendamento. Non creiamo un precedente devastante! Non umiliamo il Parlamento! Non si costringano alcuni gruppi parlamentari a cambiare l'opinione che avevano già espresso motivatamente in Commissione! Che nessuno si renda responsabile della crisi di un intero settore per non dare qualche mese di tempo in più!

Certo, anch'io, realisticamente, so che, a marzo, il TAR si pronuncerà e che, se avranno ragione le compagnie, i broker e gli agenti di assicurazione, non ci sarà più materia del contendere (perché tutti quegli adempimenti complicati spariranno). Evidentemente, se il TAR stabilirà che il regolamento non ha applicato la legge ed ha oltrepassato i limiti ad esso connaturati, il problema sarà risolto. Se, al contrario, il TAR confermerà la legittimità del regolamento, con la disposizione attuale le compagnie potranno mettersi in regola fino al 30 giugno.

Evitiamo la crisi del settore e, soprattutto, evitiamo una crisi di credibilità del Parlamento! Invito il Governo a ripensarci: prima che sia messo in votazione il suo emendamento 6.501, che si potrebbe definire traumatizzante, lo ritiri e lasci ferma la decorrenza del 30 giugno 2007, risultante dal voto espresso in Commissione (che spero sia confermato da questa Assemblea).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Jannone. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Signor Presidente, non posso evitare di far notare che, al di là dell'assenza motivata del sottosegretario D'Andrea, il Governo Prodi non ha certo risparmiato, per così dire, quando ha proceduto alla nomina dei sottosegretari, che sono oltre cento; pertanto, uno di essi poteva assicurare una presenza più puntuale in quest'aula!

Signor Presidente, il provvedimento reca un titolo molto chiaro: proroga di termini previsti da disposizioni legislative. In realtà, leggendo il testo del provvedimento si trovano ben poche materie attinenti. Si tratta del classico provvedimento omnibus che ingloba tutte le materie dell'universo, peraltro in maniera estremamente confusa. Si tratta di un provvedimento omnibus composito e, spesso, contraddittorio. In particolare, il testo contiene disposizioni perfettibili, che potevano essere migliorate dagli emendamenti presentati, in buona parte dichiarati, però, inammissibili.

Stamani abbiamo assistito ad una lunga discussione, al termine della quale il Presidente Bertinotti ha evidenziato la nota «disarmonia» tra Camera e Senato: la rende palese il provvedimento in esame, in maniera abbastanza evidente, ma mi permetto di far rilevare che essa si ripropone costantemente se si ha riguardo a ciò che avviene al Senato. La «disarmonia» concerne gli emendamenti, gli ordini del giorno e persino gli atti di sindacato ispettivo, che vengano accettati tranquillamente al Senato e che, con il medesimo testo, sono dichiarati inammissibili alla Camera.

Diventa, quindi, assolutamente urgente agire. A tale proposito, ribadisco a lei, Presidente Castagnetti, ciò che è già stato detto, stamani, al Presidente Bertinotti: l'Ufficio di Presidenza prenda atto della rilevata «disarmonia» e cerchi di trovare un rimedio ad una situazione che crea nocumento alla nostra azione ed alla nostra rappresentatività nei confronti degli elettori.

Questo provvedimento, oltretutto, è disorganico e contraddittorio e, trattando non esclusivamente di una materia, ma di tutto lo scibile umano, non consente nemmeno alle Commissioni competenti - come giustamente rilevato dall'onorevole Giudice, questa mattina - di esaminare adeguatamente gli argomenti che affronta. È chiaro, infatti, che se un provvedimento, estremamente confusionario, come questo, tratta un po' di tutto, le singole Commissioni non possono approfondire le tematiche affrontate.

Sempre l'onorevole Giudice, questa mattina, faceva rilevare come il disegno di legge sia contra legem. Infatti, la legge n. 400 del 1988 afferma chiaramente che le norme legislative devono avere carattere di omogeneità. Vorrei che qualcuno avesse la pazienza di leggere il testo di questo provvedimento, per capire che certamente tale requisito manca, in maniera del tutto palese. Se si ricorre con tanta frequenza alla decretazione d'urgenza, anche quando difettano i presupposti di necessità e urgenza richiesti dalla Costituzione, se si agisce, non certo per mancanza di autorevolezza, con una disarmonia evidenziata, non da un singolo deputato, ma addirittura dal Presidente della Camera e se c'è una palese mancanza di rispetto, da parte del Governo, delle prerogative specifiche del Parlamento, allora mi chiedo, signor Presidente, se non sia il caso di sospendere l'esame di questo provvedimento, anche alla luce di alcuni avvenimenti verificatisi quest'oggi, tra cui l'intervento di una componente della maggioranza che, in questa Assemblea, ha gridato al suo stesso Governo: «vergogna!». Questo è un episodio senza precedenti nella storia del Parlamento. Mi chiedo anche, signor Presidente, se non sia il caso, comunque, di prendere atto che l'attuale maggioranza versa in uno stato di profonda crisi e di grande confusione e che questa profonda crisi non può non nuocere alla vita del paese.

Certamente, non è questo il modo di affrontare i problemi concreti del paese e, certamente, un provvedimento così confuso non può risolvere neppure le questioni che si vorrebbero e si dovrebbero affrontare con urgenza. Nemmeno si può accettare, signor Presidente, che un provvedimento di questo tipo diventi una sorta di legge finanziaria sui generis. Affrontando i problemi in modo molto confuso con questo decreto «mille proroghe» e non consentendo all'opposizione di addentrarsi nei singoli e importanti temi si sta ripetendo, in misura ridotta, esattamente quanto è stato fatto, con risultati ben più gravi, in occasione dell'esame della legge finanziaria testé approvata. Noi tutti sappiamo che questo modo di legiferare, ricorrendo alla decretazione d'urgenza, inserendo in un unico provvedimento argomenti di ogni natura e impedendo all'opposizione di intervenire sulle singole specificità di una norma, sta ledendo, gradualmente ma inesorabilmente, le prerogative del Parlamento. La disarmonia che si sta creando tra Camera e Senato sta ulteriormente aggravando questa situazione che non può essere ignorata, neppure dall'attuale maggioranza. Se questo andamento si consolidasse nel tempo, nuocerebbe certamente a noi, che siamo all'opposizione, e se questa opposizione, in futuro, quando certamente diverrà maggioranza, si comportasse allo stesso modo, finirebbe per recare gravi danni, non all'uno o all'altro Governo, ma al sistema democratico del paese. Accogliendo con favore la presa di posizione del Presidente Bertinotti, credo che tutti noi dobbiamo compiere una riflessione che vada oltre questo specifico provvedimento. La questione deve essere affrontata con la massima serietà e la massima urgenza.

Concludo, signor Presidente, non intendendo approfittare di tutto il tempo a mia disposizione, ma sottolineando che con la presenza dei rappresentanti del Governo, alla ripresa della seduta, se ne sarebbe guadagnato molto di più. Poco fa, come ho ricordato, una componente della maggioranza ha gridato al suo stesso Governo: «vergogna!». Ritengo sia il caso che la stessa maggioranza prenda atto che con questo clima e con queste metodologie davvero non si può andare avanti.

Credo che con questa norma non solo non si risolva nessuno dei problemi all'ordine del giorno, ma soprattutto si crei un gravissimo vulnus a questa istituzione democratica e a tutto il paese (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, già questa mattina sono intervenuto sulla questione relativa al numero di emendamenti inammissibili, a nostro avviso assolutamente eccessivo.

Abbiamo sempre sostenuto un principio fondamentale, che parte dalla consapevolezza che un decreto che si occupa di proroghe di termini abbia quale filo conduttore essenzialmente non l'unicità della materia, ma la necessità di occuparsi di una serie di questioni urgenti in scadenza che, non potendo essere affrontate attraverso una legge ordinaria, possono trovare ristoro in questa sorta di provvedimenti.

A nostro avviso, questa è la ratio del testo in esame e, in quest'ottica, il contributo dei parlamentari dell'opposizione - ma, a dir la verità, anche della maggioranza - è stato teso a presentare una serie proposte emendative.

La vicenda che ha caratterizzato i lavori antimeridiani dell'Assemblea è degna di sottolineatura; infatti, corriamo il rischio non soltanto di realizzare un bicameralismo assolutamente imperfetto...

PRESIDENTE. Invito i colleghi del gruppo di Alleanza Nazionale a consentire all'onorevole Marinello di proseguire il suo intervento.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. ... ma anche di delegittimare i lavori di questo ramo del Parlamento e dei deputati che ne fanno parte.

Tra l'altro, tutti abbiamo la consapevolezza che gran parte delle questioni da noi poste e dichiarate inammissibili saranno affrontate nell'altro ramo del Parlamento e lì, vigendo un diverso meccanismo, entreranno a far parte del provvedimento.

Entrando nel merito delle proposte emendative presentate, intendo sottolineare che alcuni argomenti da noi posti meritano l'attenzione di tutta la Camera dei deputati. Mi riferisco, in particolare, alle questioni riguardanti i settori dell'agricoltura e della pesca, cioè intere filiere e categorie.

Su una questione estremamente importante è già intervenuto l'onorevole Misuraca; mi riferisco al tema dei contributi previdenziali in agricoltura, sul quale dobbiamo registrare, ahimé, l'inadempienza del Governo. Da diversi mesi, infatti, avevamo ripetutamente segnalato con forza il pericolo che avrebbero corso centinaia di migliaia di aziende agricole del settore (l'intera categoria) allorquando, alla data del 17 ottobre, fosse scaduto il termine sospensivo relativo all'esecutività dell'azione riscossoria; avevamo ravvisato la necessità di prorogare questo termine, ma la sicumera del Governo e - sono costretto a sottolineare - la sicumera del ministro De Castro hanno fatto sì che la vicenda, per così dire, si incancrenisse. Oggi, a tale riguardo, si levano grida di dolore, non - badate bene! - da parte di alcuni parlamentari dell'opposizione o di taluni parlamentari che si occupano del comparto agricolo, ma dell'intero mondo dell'agricoltura e delle organizzazioni di categoria (anche di quelle vicine alla vostra parte politica).

Vi invito a leggere tutti i comunicati e le dichiarazioni in proposito e ad avere altresì contezza delle assemblee tumultuose che si susseguono, settimana dopo settimana, in intere regioni italiane, dal Lazio alla Puglia, alla Calabria, alla Sicilia e ad altre regioni, anche sotto l'egida della Confederazione italiana agricoltori, organizzazione notoriamente vicina alla vostra parte politica.

Inoltre, abbiamo presentato proposte emendative che, intervenendo sul settore della pesca, spostano una serie di termini a mio avviso meritevoli di attenzione e che pertanto andrebbero differiti. Mi riferisco ad esempio alla questione delle blue box: si tratta di meccanismi che, consentendo l'identificazione delle imbarcazioni in qualsiasi situazione, a qualsiasi latitudine o longitudine del mare Mediterraneo, risultano estremamente utili alla navigazione. Noi abbiamo presentato proposte emendative che spostano dal gennaio 2007 al gennaio 2008 il termine per l'assunzione degli oneri relativi da parte degli armatori; lo abbiamo fatto perché siamo convinti che oggi l'intero comparto sia meritevole di attenzione e di rispetto.

È questo un momento in cui il settore versa in gravissime difficoltà poiché attraversa una crisi che è sotto gli occhi di tutti. Ci troviamo in un comparto, quello ittico e armatoriale, che ha grande storia e importanza su tutto il territorio nazionale - dalla Liguria al mare Adriatico, fino al canale di Sicilia - e che a nostro avviso oggi rischia fortemente. Infatti, vi è una forte competizione perché le leggi quadro comunitarie impongono scelte rigorose alle nostre marinerie mentre, evidentemente, in un'area ristretta come il mare Mediterraneo interagiscono marinerie extracomunitarie. Ciò pone la necessità di talune riflessioni.

Voglio segnalare all'attenzione dell'Assemblea, in particolare dei parlamentari della maggioranza e del Comitato dei nove, due proposte emendative che riguardano anche la questione delle compensazioni IVA per il comparto ittico. Voglio ricordare che con il decreto n. 2 del 10 gennaio 2006 dell'allora Governo Berlusconi, convertito poi in legge nel marzo dello stesso anno, proprio per dare una risposta a questo delicato comparto si adottò una misura sperimentale importantissima, che allora venne votata all'unanimità da questo ramo del Parlamento, sia in Commissione sia in Assemblea, e che trovò ampio consenso in tutte le categorie interessate. Essa consentiva, per quanto riguarda il comparto ittico, una sostanziale equiparazione con quello agricolo, attraverso un meccanismo di compensazione delle aliquote diverso rispetto al regime precedente. Si identificò un quadro normativo e si pose in essere una precisa posta in bilancio; evidentemente eravamo sul finire della legislatura e nel marzo 2006 bisognava adottare una serie di atti amministrativi che consentissero poi l'attuazione della norma così introdotta, anche in considerazione della circostanza che la denunzia annuale dell'IVA ha evidentemente una scadenza ben precisa, quella del gennaio dell'anno successivo (ovvero, nel caso di specie, la scadenza del gennaio 2007).

Abbiamo denunziato i ritardi dei ministeri delle politiche agricole e dell'economia, che, di concerto tra loro, avrebbero dovuto attuare una serie atti amministrativi. A dir la verità, lo abbiamo segnalato allorquando sono state audite le categorie interessate nelle commissioni competenti, lo abbiamo denunziato e segnalato al ministro De Castro. Ci è stato risposto con sufficienza, ci è stato detto di aspettare, perché il Governo stava provvedendo. Abbiamo proposto un atto di sindacato ispettivo nel corso del question time in Commissione e il Governo, nella giornata del 4 ottobre 2006, ha affermato che stava provvedendo in maniera alacre, che il problema, comunque, sarebbe stato affrontato e risolto: questo problema invece non è stato né affrontato né risolto. Noi, settimana dopo settimana, mese dopo mese, abbiamo richiesto puntualmente l'intervento dei ministri interessati sulla questione, ma ci è stato detto solo di avere pazienza e di aspettare. Ci è stato detto che si stava provvedendo, poi ci è stato assicurato che in sede di finanziaria si sarebbe trovato riscontro e si sarebbe data una risposta a tale questione.

Invece, non è successo nulla. Abbiamo continuato ad «inseguire» la problematica presentando interrogazioni e proponendo specifici emendamenti alla legge finanziaria, ma non è successo assolutamente nulla. L'ultima osservazione posta alle argomentazioni era una sorta di difficoltà e di improcedibilità: questa norma veniva ritenuta di difficile attuazione perché incompatibile con il quadro normativo europeo. Ebbene, anche questa obiezione oggi cade perché è notizia di questa settimana che l'Unione europea si è espressa positivamente nel merito: questa norma è assolutamente logica, comprensibile e compatibile con il quadro normativo europeo. Allora, ci chiediamo quali siano le motivazioni che spingono il Governo a non dare piena risposta e attuazione ad una legge precedente. C'è un atteggiamento ostativo nei confronti del comparto ittico, delle categorie armatoriali, degli imprenditori ittici e dell'intero settore? C'è un pregiudizio perché questa norma è «targata» Berlusconi e fortemente voluta dall'allora sottosegretario delegato, competente per materia, l'onorevole Paolo Scarpa?

Non credo che questioni pregiudiziali di questo genere possano trovare una dignità politica nel nostro paese e nel nostro Parlamento. Per quanto riguarda il nostro emendamento, non ne rivendichiamo la paternità perché siamo pronti a chiedere a tutti i gruppi parlamentari di farlo proprio, di sottoscriverlo e far sì che l'unanimità, che si trovò l'anno scorso in quest'aula su questa tematica, diventi ancora una volta unanimità nel corso dell'esame di questo Parlamento. Sono rimasti pochi emendamenti, una serie di questioni sono state stralciate ed altre, urgentissime e importanti, non hanno trovato risposta. Questa è una tematica che affronteremo in un altro momento, ma di cui si deve far carico il Governo per la responsabilità che ad esso compete, ammesso che sia ancora in grado, fra le contraddizioni e le divisioni che lo stanno attanagliando, di dare risposte serie e concrete al paese, ma alcune proposte emendative che hanno una loro dignità e completezza sono ancora sul tavolo. Sta al Parlamento assumersi, nella pienezza delle proprie responsabilità, la consapevolezza di dare una risposta positiva ad un comparto in difficoltà, che sta aspettando delle risposte.

Questo è l'esempio concreto di come il Parlamento possa assumere ancora una volta autorevolezza ed è proprio questo l'appello che rivolgo a tutti i parlamentari di quest'aula, sia a quelli della mia parte politica, sia specialmente a quelli della maggioranza: è maggiore il carico e la responsabilità che spettano a loro. Su queste tematiche cercate di superare i pregiudizi, entriamo nel merito delle problematiche, confrontiamoci perché il paese ci guarda e aspetta risposte (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro).

PRESIDENTE. Constato l'assenza del deputato Gamba, che aveva chiesto di parlare; si intende che vi abbia rinunziato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Giorgio Conte. Ne ha facoltà.

GIORGIO CONTE. Desidero sottolineare innanzitutto che, rispetto ad analoghi provvedimenti emanati nel passato, il decreto-legge in esame si presenta sicuramente meno disomogeneo e disarticolato. Questo è sicuramente un dato oggettivo positivo.

Apprezziamo quindi lo sforzo di omogeneizzazione che si compie nei confronti di una materia difficile da razionalizzare e molto articolata. Osserviamo anche con un certo compiacimento che nel decreto-legge non è prevista alcuna proroga che afferisca a deleghe legislative.

Detto ciò, comunque, esprimiamo la nostra perplessità e anche qualche contrarietà su alcune disposizioni di proroga. Se era giustificabile una qualche maggiore tolleranza rispetto a norme ancora inattuabili e vessatorie, su altre questioni rileviamo la nostra netta contrarietà per la difficoltà con la quale si va ad intervenire in determinate materie.

In particolare voglio fare riferimento, ad esempio, al comma 1 dell'articolo 1, in materia di personale universitario in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale: seppure tale comma, affronti una situazione di emergenza, non prevede però alcuna ipotesi di soluzione stabile, non dà alcuna prospettiva di stabilità rispetto ad un problema emergenziale che oggi che oggettivamente condividiamo. Il decreto-legge in altri termini lascia il vuoto rispetto a prospettive concrete di stabilità futura.

La stessa considerazione si può fare per la proroga al 31 maggio del corrente anno, per fronteggiare la carenza di infermieri e tecnici sanitari di radiologia.

In assenza di provvedimenti strutturali, omogenei e organici, si tratta della riammissione in servizio di pensionati, di stipula di contratti a tempo determinato, senza che anche in questo caso sia preannunciato il benché minimo tentativo di dare stabilità a un settore altamente precarizzato.

Esprimiamo perplessità anche in merito all'estensione al 2007 del tetto di incremento al 20 per 100 del diritto annuale dovuto alle camere di commercio da parte delle imprese iscritte o associate, annotate nel registro delle imprese.

Non possiamo nel contempo assolutamente condividere la proroga al 31 luglio per l'entrata in vigore della seconda parte del decreto legislativo noto come «Codice ambientale».

Le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica (la nota VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA) a nostro avviso non sono più differibili.

Sui temi ambientali poi si verifica un vero paradosso: a parole non avete mai fatto sconti a nessuno, anzi in materia ambientale fate molto spesso i primi della classe, ma in questo caso dimostrate in maniera evidente e palese che si predica bene ma, quando si tratta di passare ai fatti con provvedimenti concreti, esordite con una deroga che è tanto odiosa sul piano politico (perché rinvia ad un provvedimento del Governo precedente) quanto vuota sul piano dei contenuti e delle prospettive future.

Inoltre, una disposizione che non presenta a nostro avviso profili di necessità e urgenza è contenuta al comma 5 dell'articolo 1, che sospende fino al 30 giugno 2007 le procedure concorsuali per il rinnovo degli incarichi dei direttori degli istituti del CNR. Più che di profili di necessità e urgenza, mi sembra che questo comma presenti profili di dubbia costituzionalità, perché interferisce in maniera evidente sull'attività di un ente autonomo.

Sono questi i rilievi con i quali sosteniamo in questa sede un'attività emendativa volta a migliorare ed a correggere un provvedimento incolore ed insapore, che non appassiona nessuno, ma che sistema situazioni particolari piuttosto che interessi generali. Nel corso del dibattito valuteremo, sulla scorta delle valutazioni che Governo e maggioranza daranno sugli emendamenti, come annunciare il nostro voto finale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carfagna. Ne ha facoltà.

MARIA ROSARIA CARFAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un altro decreto-legge di proroga di termini e ritengo sia opportuno affrontarlo esaminando sia le questioni di merito sia quelle di metodo. Il metodo ancora una volta mortifica il Parlamento e la sua potestà legislativa. Quanto al merito, prendiamo atto del fatto che il provvedimento è più leggero rispetto a quelli precedenti, tanto che qualcuno, invece di definirlo «mille proroghe», lo ha definito «cento proroghe».

Alcuni dei termini prorogati potrebbero anche rispondere ad esigenze reali. Tuttavia, il problema è molto più complesso e riguarda ancora una volta l'incapacità del Governo di dar vita a determinati atti entro una certa data, nonché il rapporto tra Parlamento e Governo. L'atteggiamento della maggioranza somiglia molto a quello del debitore insolvente che chiede al suo creditore una proroga del pagamento dovuto al buio e senza garanzie. Trovandoci dinanzi a questo Governo e a questa maggioranza, sappiamo che siete pessimi debitori, abituati come siete a non rispettare gli impegni presi con l'elettorato e, di conseguenza, quelli presi con il Paese relativamente ai termini di cui stiamo parlando.

Inoltre, mentre - come affermavo prima - alcuni dei termini prorogati potrebbero anche rispondere ad esigenze reali, non si può non evidenziare come la maggior parte delle disposizioni del decreto-legge in esame rechino norme di natura sostanziale in luogo della proroga di termini e come numerosi emendamenti dell'opposizione avessero proprio lo scopo di modificare quei termini di proroga che in maniera evidente risultano essere incongrui rispetto agli obiettivi che si prefiggono di realizzare.

Passando alle questioni di metodo, intendiamo censurare per l'ennesima volta l'atteggiamento di un Governo che intende cancellare il percorso della legge ordinaria con la quale tali questioni potevano benissimo essere affrontate, con maggiore velocità e per alcune vicende anche con una maggioranza più ampia. Invece, con l'arroganza tipica di questa vostra esperienza di Governo, imponete al Parlamento un vostro decreto-legge che serve a sanare vostre incapacità, inserendo addirittura proroghe di termini che avevano formato oggetto di una o più precedenti proroghe, anche esse disposte per decreto-legge. In sostanza, per utilizzare un'espressione leggera e gergale, «ve la cantate e ve la suonate da soli», mortificando però il Parlamento e determinando ulteriori incertezze all'interno del Paese.

Oltretutto la discussione di questa mattina ha evidenziato la grave situazione nella quale versa il Parlamento. Non siamo in grado di modificare un decreto e magari saremo costretti ad assistere a modifiche recate dal Senato simili a quelle che noi avremmo potuto apportare e che non ci sono state consentite. Mi auguro che l'auspicio espresso questa mattina dal Presidente della Camera possa tradursi al più presto in fatti concreti.

Ci chiediamo poi perché non avete pensato ad una legge ordinaria, ricercando il consenso dell'opposizione. Ci sorge il dubbio - che purtroppo diventa sempre di più certezza - che «l'armata Brancaleone», che costituisce la vostra rissosa ed eterogenea maggioranza, non sia in grado - e questo è evidente - di procedere compatta nell'attività legislativa ordinaria, con la conseguenza che al posto del «dittatore Prodi», così vagheggiato da Eugenio Scalfari, abbiamo un «dittatorello» in affanno, a capo di una pseudomaggioranza che espropria ripetutamente il Parlamento delle sue funzioni.

Detto questo, concludo facendovi notare che nel corso dell'esame in Commissione avete addirittura ampliato il contenuto del decreto, inserendovi una serie di previsioni che aumentano la vostra e la nostra confusione legislativa. Mi riferisco in particolare a due questioni.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 17,35)

 

MARIA ROSARIA CARFAGNA. La prima riguarda il comma 6-bis dell'articolo 1 con il quale date ai politici che hanno dimenticato di versare contributi figurativi per la pensione la possibilità di farlo entro il prossimo 31 marzo. Ma ci chiediamo e vi chiediamo: non dovevate ridurre i costi e i privilegi della politica? Non doveva con voi inaugurarsi la stagione della virtù e della moralità? Cosa penseranno quei cittadini che, non avendo esercitato in tempo un proprio diritto, l'hanno perso e vedono invece i politici pronti a prorogarsi i propri privilegi?

La seconda questione riguarda il problema dell'immigrazione, che avete affrontato con la solita leggerezza e con una norma che, ancora una volta, indulge ad un apparente buonismo, ma nella sostanza impedisce all'Italia di avere una seria politica di flussi migratori.

Concludo, dicendo che in campagna elettorale avevate promesso di portare all'attenzione del Parlamento durante il primo anno di legislatura le grandi riforme, quelle grandi riforme che sarebbero state in grado di cambiare il Paese; invece venite qui e vi presentate con queste leggine degne di un governicchio e di una maggioranza che, pur di restare a galla, evita di affrontare temi seri, quei temi sui quali il Paese aspetta ed esige una risposta. Noi purtroppo lo sapevamo già; il rammarico è per quella parte degli italiani che ancora una volta ha creduto alle vostre menzogne (Commenti di deputati del gruppo L'Ulivo)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, intervengo per la medesima questione per la quale è intervenuto poco l'onorevole Giovanardi, e cioè il regolamento degli agenti assicurativi. Non ripeterò quello che ha detto il collega, che è stato molto chiaro, ma desidero manifestare non solo la mia meraviglia, ma anche la mia indignazione come parlamentare, perché dai molti anni (tredici), in cui siedo in questo Parlamento è la prima volta che il Governo interviene a modificare una posizione, una deliberazione assunta rispetto ad un emendamento approvato in Commissione. Mi sembra veramente inaudito ed io considero questa una grande offesa alla dignità del Parlamento.

Chiedo a questo Parlamento un atto di orgoglio perché, posti di fronte ad un emendamento di questo genere, dovremmo respingerlo; anzi dovremmo prima invitare il Governo a ritirarlo e poi respingerlo, qualora venga presentato. Un precedente di questo genere crea un grave vulnus in questo Parlamento, che non deve esistere. Non entro nel merito, ma mi appare inaudito che il Governo intervenga per una semplice proroga che in nulla modifica la sostanza del provvedimento, in definitiva non cambia niente. È un atto di imperio, una provocazione, un abuso, cui il Parlamento non deve sottostare!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.

ALBERTO GIORGETTI. Presidente, ci troviamo di fronte ad un provvedimento, uno dei tanti che abbiamo visto negli anni scorsi, relativamente al tema delle cosiddette «proroghe», provvedimento che dimostra un'attività da parte del Governo e di questa maggioranza quantomeno slegata, non coerente e che, complessivamente, determina grave imbarazzo anche nell'opinione pubblica e riguardo alle linee di azione che il Governo ha più volte cercato di portare avanti in quest'aula.

È evidente che nel provvedimento in esame alcuni aspetti vanno a confliggere con scelte che sono state adottate, ad esempio, nella legge finanziaria appena approvata, nella quale sono trattati alcuni argomenti estremamente rilevanti, come il tentativo di controllare la spesa pubblica o di affrontare questioni importanti nel campo della scuola, della sanità e più in generale legate allo sviluppo dell'economia che è nell'interesse di tutti i cittadini.

Il decreto-legge va a toccare - come ha sottolineato il mio collega Conte, sottoponendo la sua valutazione all'attenzione dell'Assemblea - alcuni aspetti rilevanti, ma noi riteniamo che vi sia una approssimazione da parte del Governo sugli obiettivi.

Si affronta il tema delle spese del personale docente e non docente dell'università, derogando sostanzialmente ai principi della legge finanziaria che penalizzano pesantemente l'università e prorogando per alcune categorie condizioni complessive legate al trattamento degli stessi docenti universitari che confliggono con le scelte adottate finora dal Governo in materia di restrizioni di spesa pubblica.

Così accade anche per quanto riguarda le misure volte a fronteggiare l'emergenza infermieristica. Da una parte, si dà una risposta emergenziale, dall'altra, manca una visione strategica attorno al tema del risparmio della sanità pubblica e delle prestazioni nei confronti dei cittadini.

Alcuni di questi temi presentano elementi di urgenza, ma comunque risentono di un problema di fondo: la mancanza di un coordinamento, di scelte rilevanti da parte della maggioranza. Questa è in difficoltà nell'adottare queste scelte e, quindi, è costretta a ricorrere, ancora una volta, alla decretazione d'urgenza, laddove molti di questi argomenti potevano essere tranquillamente affrontati in sede di legge finanziaria.

Altrettanto particolare appare, a mio modo di vedere, la presa di posizione della Presidenza della Camera di questa mattina relativamente allo stralcio di alcuni interventi normativi all'interno di questo decreto-legge, nonché la presa di posizione su alcuni emendamenti. È evidente che, ormai, l'esistenza di regolamenti che consentono ai due rami del Parlamento di muoversi in modo diverso in misura significativa pone un problema di agibilità politica e parlamentare della Camera, che deve essere affrontato.

Peraltro, credo che una serie di norme predisposte e poi espunte per una scelta della Presidenza della Camera, con buona probabilità, come è accaduto con la legge finanziaria, verranno reintrodotte all'interno del testo proprio al Senato.

È una situazione di imbarazzo che mette l'opposizione nella condizione di porre in essere un'azione costruttiva e propositiva (cosa che abbiamo fatto presentando una serie di emendamenti che riteniamo significativi); d'altra parte, ciò induce l'opposizione stessa a richiamare fortemente la maggioranza e la Presidenza della Camera alla tutela di questo ramo del Parlamento, al fine di porre i cittadini nella condizione di esercitare la sovranità attraverso l'espressione dei vari gruppi parlamentari in Assemblea.

Il testo in esame, per quanto riguarda la copertura finanziaria, presenta profili assolutamente discutibili. Anche da questo punto di vista, nei mesi scorsi, abbiamo visto una serie di precedenti: leggi sostanzialmente prive di copertura finanziaria; provvedimenti di proroga rispetto ai quali il Governo ha fornito chiarimenti, considerandoli come non determinanti effetti dal punto di vista degli oneri finanziari (mentre noi siamo convinti che determinino effetti assolutamente rilevanti).

L'onorevole Conte ha richiamato il tema del prelievo nei confronti delle imprese da parte delle camere di commercio, che determina comunque effetti complessivi sul gettito. Poi, vi sono le scelte di proroga relativamente ai temi dell'ambiente e dello sviluppo, e in materia di codice ambientale. È un intervento che, ovviamente, determina anche effetti e costi per quanto riguarda le risorse pubbliche.

Complessivamente, il decreto-legge presenta, a nostro giudizio, significativi profili di mancata copertura finanziaria e, quindi, incide anche sul perimetro complessivo di spesa della pubblica amministrazione: tema tanto dibattuto tra maggioranza e opposizione negli ultimi tempi ed elemento determinante per immaginare iniziative di sviluppo nei prossimi mesi.

Per non parlare dei temi di reale emergenza: penso alle questioni legate alla proroga dei termini per gli adempimenti fiscali nei confronti dei soggetti danneggiati dal terremoto del Belice. Si tratta, sicuramente, di una realtà che presenta aspetti emergenziali e tuttavia siamo consapevoli del fatto che continuiamo a portare avanti situazioni di straordinarietà, laddove l'intervento di successivi Governi negli anni avrebbe dovuto determinare definitivamente un superamento delle stesse.

Inoltre, se si tiene questo atteggiamento nei confronti del Belice, non si capisce perché eventi come quelli alluvionali che hanno coinvolto non solo il Piemonte, ma anche altre realtà territoriali, ed altri ancora che sono stati oggetto di forte dibattito durante l'esame della legge finanziaria (penso al sisma del 1990 nella Sicilia occidentale e ad altre calamità particolarmente rilevanti) non vengano presi assolutamente in considerazione. Infatti, si considerano oggetto di decretazione d'urgenza solo gli eventi - per quanto importanti e sottoposti alla nostra attenzione - del Belice.

Quindi, si tratta di un'attività di Governo assolutamente scoordinata. Pensate all'istituzione delle province di Monza, Fermo, Barletta-Andria-Trani! Questa vicenda, cari colleghi, nella scorsa legislatura ha alimentato un dibattito parlamentare molto acceso. Da una parte, le province storiche e, dall'altra, l'istituzione di nuove province volute dal territorio che avrebbe potuto determinare effetti significativi dal punto di vista della presenza dello Stato, della capacità della pubblica amministrazione di fornire risposte degne di questo nome!

Come avevamo già segnalato a suo tempo, è evidente che è necessaria una normativa coordinata ed organica in ordine a tali argomenti. Ci troviamo di fronte ad un paradosso: adesso il Governo è costretto a decretare d'urgenza, ma negli oltre 1.400 commi della legge finanziaria lo stesso non ha affrontato in maniera adeguata un aspetto fondamentale della vita di queste nuove province, con commissari straordinari senza risorse che non possono applicare i programmi adottati dal Ministero dell'interno per la presenza delle istituzioni pubbliche. Dovrà essere varato un decreto apposito o comunque vi dovrà essere un'iniziativa di legge parlamentare in Commissione affari costituzionali per dare seguito alle aspettative legittime dei cittadini, alla luce delle norme istitutive di queste province.

Contestualmente, il Governo vara un provvedimento di riordino degli enti locali, immaginando un percorso di soppressione delle province, mentre si avvia un iter parlamentare legato all'istituzione di aree metropolitane. Si tratta di iniziative che sono in perfetta contraddizione dal punto di vista delle scelte politiche; vi è assenza di coerenza complessiva da parte della maggioranza. Non vi è un disegno chiaro sul tema delicatissimo degli enti locali: da una parte, si decurtano le risorse con un patto di stabilità particolarmente rigido e, dall'altra, non si consente, con riferimento agli impegni ufficiali dello Stato italiano, a queste nuove province di avere un percorso regolare.

Non si vara una normativa complessiva che metta a regime definitivamente le province istituite negli ultimi anni (mi riferisco in particolare a quelle che ho prima indicato).

Siamo, pertanto, di fronte ad una deroga ulteriore ai principi di contabilità e, quindi, di bilancio pubblico cui dovremmo prioritariamente attenerci.

Quindi, si tratta di norme - lo dimostra questa vicenda specifica - da cui si evince una certa inappropriatezza, una capacità assolutamente limitata del Governo, il quale ha bisogno di confrontarsi all'interno della propria maggioranza per ripresentarsi in Parlamento con una maggioranza degna di questo nome e coerente rispetto alle scelte adottate.

Per quanto riguarda le risorse che vengono riassegnate all'Istituto del commercio estero in ordine alle attività di promozione e di sostegno alle nostre imprese nel contesto dei mercati globali, vorrei esprimere alcune considerazioni. Nella legge finanziaria si decurtano le risorse con riferimento al tema dell'internazionalizzazione, mentre vengono assunti impegni da parte dei ministri competenti relativamente al sostegno alle nostre imprese nell'epoca del mercato globale, della competizione internazionale. Queste risorse in legge finanziaria non sono presenti, mentre si interviene rispetto ai 20 milioni di euro che andrebbero in economia e che verrebbero persi dall'ICE, il quale non riuscirebbe nemmeno a mantenere gli impegni in sede estera che sono l'elemento vitale affinché venga mantenuta una minima capacità di stare sul mercato da parte delle nostre imprese.

Quindi, il nostro è un atteggiamento propositivo (abbiamo presentato una serie di emendamenti qualificati, con l'obiettivo di migliorare il testo; un testo che sicuramente fa compiere dei passi in avanti), anche in base a come si svolgerà il dibattito, alla capacità del Governo di accogliere le valutazioni responsabilmente espresse dall'opposizione su alcuni grandi temi.

Ribadiamo, comunque, con grande chiarezza che si tratta di una maggioranza spaccata, le cui linee guida, legate alla spesa pubblica, sono assolutamente disomogenee e le cui scelte sono contraddittorie. Vi è una sorta di respiro corto! Ci auguriamo che in quest'aula si riesca a verificare fino in fondo se vi sono le condizioni per condurre, da parte di questa maggioranza, il Paese. Noi siamo convinti che non ci siano! Manteniamo, comunque, il nostro senso di responsabilità in ordine a proposte concrete che possono migliorare questo testo e che speriamo vengano accolte dal Governo.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 17,50).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Si riprende la discussione.

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, probabilmente rispetto quanto è stato detto finora, potrei rappresentare una mosca bianca, nel senso che ritengo che questo provvedimento effettivamente crei disomogeneità di legislazione durante tutto l'anno e situazioni di incompatibilità normativa. Sostanzialmente, esso è diseducativo per gli stessi cittadini. Continuare a prefigurare - come è stato fatto ormai da parecchio tempo - l'idea che i termini previsti da norme vengano dilatati effettivamente lascia senza costrutto concreto la norma stessa e non le dà certezza. Sembra che vi sia in questo paese una sorta di avvitamento su se stesso e che si legiferi quasi come se domani mattina vi fosse la possibilità dell'esame di riparazione.

Questo provvedimento è una specie di ricettacolo di una serie di inefficienze ed inadempimenti, di storture e di incapacità a legiferare secondo certezza. Ecco perché abbiamo accolto con particolare attenzione l'intervento di stamane del presidente Violante. Infatti, siamo perfettamente contrari su come si è svolto l'iter di questo provvedimento, cioè che alcune proposte emendative - come ha detto il collega Lucchese - approvate in Commissione siano state espunte all'improvviso, magari anche legittimamente. Tuttavia, noi eravamo convinti che il percorso di coinvolgimento della Commissione fosse sacro, a livello di iter parlamentare.

Anche da questo punto di vista, mi è parso che questa maggioranza intendesse procedere con colpi di mano ben assestati. In qualche misura, credo che il provvedimento abbia tutto - e troppo - al suo interno. Sarebbe estremamente importante cominciare a fare una pulizia nel vero senso della parola.

Allora, mi permetta, signor Presidente, di fare due sole ultime considerazioni. La prima è che c'è una distorsione e un'asimmetria tra quello che è probabilmente in questa legislatura il modo di legiferare della Camera e quello del Senato. A quest'ultimo ramo del Parlamento, infatti, il Governo e l'attuale maggioranza rivolgono una particolare attenzione, legata al ristretto vantaggio che registrano in quella sede. Pertanto, in questa legislatura, tutto ciò che rappresenta la parte importante dell'iter legislativo partirà e avrà il suo primato in Senato. La Camera dei deputati viene considerata quasi come un complemento d'arredo, non certamente un luogo nel quale il parlamentare potrà in qualche modo incidere sul cambiamento della normativa.

Non vorrei che anche questo provvedimento - che viene, in qualche misura, rigorosamente «pulito» (soprattutto per quanto riguarda gli emendamenti sostenuti dall'opposizione) - si trovasse ad essere «rigenerato» in proposte assolutamente non confacenti a quella che è stata l'opera di pulizia impressa dal Governo in questa sede. Magari al Senato si avrà la capacità di «pagare» - lo dico tra virgolette - alcuni componenti della maggioranza, al fine che siano solleciti o comunque conseguenti alla possibilità di votarlo.

Il secondo aspetto è che ci sono stati degli stralci veramente incomprensibili. Per esempio, lo stralcio della disposizione sugli agenti delle assicurazioni non mi è chiaro, in quanto il Governo stesso si era premurato, avendo constatato, a suo tempo, che era impossibile rispettare i termini, di fissare la data al 28 febbraio. Si tratta effettivamente della possibilità di intervenire sui termini e non sulle norme relative al procedere legislativo, e credo sia necessario che il Governo intervenga tenendo conto che deve essere ripreso quanto approvato dalla Commissione, ovvero far slittare questo termine al 30 giugno; ne vale non soltanto della cosiddetta coerenza, ma soprattutto di quell'aspetto importante che il Governo stesso ha rilevato nel momento in cui ha preso coscienza della necessità di differire il termine con il precedente intervento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pelino. Ne ha facoltà.

PAOLA PELINO. Signor Presidente, siamo nella fase degli interventi sul complesso degli emendamenti, anche se, dopo che si è abbattuta la mannaia della Presidenza, dovremmo definire questa fase dei nostri lavori parlamentari come quella degli interventi sulla «rimanenza» degli emendamenti!

Credo che, in questa occasione, possiamo riprendere alcune delle considerazioni svolte in precedenza dal presidente Violante e dai colleghi che sono intervenuti in ordine alle scelte che la Presidenza ha inteso operare, restringendo il numero degli emendamenti in base al criterio di ammissibilità.

Signor Presidente, esponenti del Governo, colleghi, credo che esista una questione di disparità di trattamento tra Camera e Senato. I colleghi senatori hanno effettivamente una facoltà maggiore di incidere sul processo legislativo ed un maggior potere emendativo. È evidente che, in Senato, essendoci esigenze di natura politica in ordine agli equilibri tra maggioranza ed opposizione ed essendoci uno scarto tra queste due assai esiguo in termini numerici, esiste una convenienza politica del Governo ad accettare certe modifiche. Di conseguenza, emerge anche una posizione differente della Presidenza del Senato in ordine ai criteri di ammissibilità degli emendamenti presentati al testo, che permette ai senatori una maggiore incisività sul processo legislativo. C'è una diversità di interpretazione dei criteri di ammissibilità da parte della Presidenza del Senato tout court al netto della convenienza politica e dell'accoglimento o meno di determinate modifiche ai testi legislativi.

Sta di fatto, signor Presidente, che, se ciascuno di noi che ha presentato emendamenti dichiarati inammissibili dalla Presidenza per estraneità di materia volesse cercare di essere incisivo, attraverso una proposta emendativa presentata nel corso dell'esame di questo decreto-legge denominato «mille proroghe» (sul quale anche la Presidenza ha espresso dubbi di ammissibilità perché in quanto decreto-omnibus, contiene una eterogeneità di materie), si dovrebbe prevedere nel regolamento della Camera la possibilità di trovare una amico o un collega al Senato in grado di portare avanti quella proposta emendativa. È evidente che siamo di fronte ad un'anomalia grave che va sanata. Mi fa piacere che il Presidente Bertinotti abbia riaperto la questione che era stata, peraltro, già sollevata da diversi colleghi di maggioranza e di opposizione, relativamente al rilancio dell'iniziativa all'interno della Giunta per il regolamento, di verificare la possibilità di mettere in campo proposte regolamentari in grado di disciplinare meglio il tema dell'inammissibilità. È altrettanto evidente che non possiamo continuare a trovarci nella stessa identica situazione vissuta durante l'esame del disegno di legge finanziaria, quando materie che erano state dichiarate inammissibili alla Camera dei deputati sono state poi inserite dal Senato della Repubblica e confermate dalla Camera dei deputati in terza lettura. È evidente che, su questo versante, esiste una discrasia e una disparità di rapporto tra la Camera e il Senato ed è altrettanto evidente che questo non può essere accettato in un sistema di bicameralismo perfetto. Emerge, dunque, una questione di carattere costituzionale, ma anche - insisto, signor Presidente - di carattere politico per quanto riguarda, ad esempio, l'emendamento 6.28, presentato dal mio collega, l'onorevole Baldelli, che ha una sua storia sia in quest'aula sia in Commissione lavoro.

In proposito, volevo formulare un rilievo di merito sulla decisione della Presidenza di dichiararlo inammissibile per estraneità di materia, perché esso non prevede esclusivamente la proroga dei termini o perché tende a modificare la legislazione vigente. Sull'emendamento in questione vi è stata una convergenza unanime dell'XI Commissione della Camera dei deputati. Nella sua formulazione originaria tale emendamento era stato presentato su iniziativa del gruppo di Forza Italia, ma era stato sottoscritto da tutti i colleghi presidenti di gruppo di tutte le forze politiche in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sulla previdenza complementare.

Come tutti voi sapete, tale provvedimento è stato fatto decadere dal Governo: non è stato calendarizzato dopo che per un'intera settimana la Commissione lavoro si era adoperata in tal senso pronunciandosi su di esso.

La materia della previdenza complementare è delicata ed il Governo ha operato una scelta politica di fondo con conseguenze importanti sul bilancio, sul trattamento di fine rapporto e sulle prospettive previdenziali che riguardano milioni di lavoratori.

Ebbene, su questa scelta, su questo provvedimento vi era stato il pronunciamento unanime della Commissione lavoro; il decreto-legge è stato lasciato decadere e la normativa è stata assorbita in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

Quando il disegno di legge finanziaria è stato esaminato in terza lettura alla Camera dei deputati, la Commissione lavoro, ancora una volta, aveva deciso di riformulare, di ripresentare, di riapprovare la proroga dei termini relativa all'adeguamento degli statuti dei fondi pensione complementari privati al 31 marzo, anziché al 31 dicembre 2006.La Commissione bilancio non ha preso in considerazione il testo trasmesso dalla Commissione lavoro e in Assemblea, dove era stata posta la questione di fiducia, ancora una volta la Camera dei deputati è stata espropriata della propria facoltà di discutere serenamente, seriamente e approfonditamente su questo testo.

Il Governo stesso non si è fatto carico - non avrebbe potuto agire altrimenti, pena la quarta lettura del provvedimento al Senato - di accogliere l'indicazione proveniente dalla Commissione lavoro; dunque, si scelse l'unica via possibile, ossia quella dell'ordine del giorno presentato, appunto, dall'onorevole Baldelli e da altri colleghi di maggioranza e di opposizione. Attraverso di esso si chiedeva al Governo di impegnarsi il prima possibile a modificare questa normativa.

Adesso però la Presidenza ha praticamente soppresso l'emendamento in materia adducendo un'ipotetica inammissibilità dello stesso.

Osserviamo come anche il Governo, nell'ambito della Commissione di merito, non soltanto non ha recepito le indicazioni contenute nell'ordine del giorno accolto, ma non ha nemmeno recepito il parere che in sede consultiva è stato espresso dalla Commissione lavoro.

Non si è voluto tener conto, probabilmente nella foga di dover cassare un enorme quantità di proposte emendative, delle priorità politiche, degli impegni del Governo e persino del parere unanime di una Commissione.

Dal punto di vista personale, esprimo la mia solidarietà all'onorevole Baldelli, ma anche al presidente della Commissione lavoro e agli altri colleghi che in tutti questi mesi hanno continuato a lavorare sul testo presentato oggi in aula; il Governo, però, se ne è infischiato, anche a prescindere dall'inammissibilità dichiarata dalla Presidenza della Camera.

Certo, alcune domande sorgono spontanee; crediamo che la questione della «pulizia» del testo legislativo e l'adeguamento alla materia di cui il provvedimento del Governo è oggetto siano, in via di principio, dei valori legislativi che vanno salvaguardati. Riteniamo che la questione della inammissibilità delle proposte emendative che esulano dalla materia in oggetto rappresenti un atto dovuto da parte della Presidenza e che questa operazione sia, in una certa misura, alta e nobile.

Crediamo che le regole debbano essere chiare, che i testi legislativi debbano essere puliti, che questo Parlamento debba lavorare in maniera efficace, che i parlamentari debbano attenersi al testo e che non si debba inserire in un grande calderone tutto e il contrario di tutto.

Tutto ciò è giusto e, in qualche misura, riteniamo apprezzabile il fatto che siano state colpite anche delle proposte emendative presentate dal Governo e dalla maggioranza; non crediamo che, sotto questo aspetto, vi sia stato uno strabismo, almeno dal mio punto di vista.

Penso sia stato fatto un lavoro sostanzialmente onesto anche se contestabile secondo alcuni aspetti di merito. In questo caso, utilizzo il tempo a mia disposizione per contestare la decisione assunta in ordine all'emendamento presentato dall'onorevole Baldelli, che poteva essere lasciato indenne da questa mannaia.

Tuttavia, signor Presidente, mi permetta di svolgere una considerazione di carattere più generale. Credo che il sospetto circa il fatto che tale scelta sia stata compiuta per snellire i tempi di questa discussione, oppure per evitare di «creare grane» al Governo, a fronte di una serie di proposte emendative provenienti dalla maggioranza, possa essere considerato in parte legittimo, anche se poi, nei fatti, è difficile da dimostrare.

Signor Presidente, ritengo che, dopo l'approvazione di una legge finanziaria di uno unico articolo composto da quasi 1400 commi, forse «stoni» un'applicazione così rigorosa della inammissibilità delle proposte emendative. Credo, inoltre, che un provvedimento come quello in esame, esaminato per mezza giornata dalla Commissione di merito e per quasi tre ore dalla Commissione bilancio, meriterebbe una discussione più approfondita. Molte sono, quindi, le perplessità riguardo a tale questione.

Prendo comunque atto della scelta operata dalla Presidenza, che in questo caso mi pare assolutamente irrevocabile, anche se, signor Presidente, la speranza è l'ultima a morire!

Concludo il mio intervento rilevando che, malgrado sia stata operata una scelta d'ufficio, è evidente a tutti - tengo a farlo presente anche ai colleghi della Commissione lavoro che hanno contribuito alla redazione di questo testo - che il Governo non è stato capace, neanche in questa sede, di offrire un segnale di disponibilità su questa specifica materia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ceroni. Ne ha facoltà.

REMIGIO CERONI. Signor Presidente, segnalo che, proprio un attimo fa, stavo parlando con gli amici del fermano. Ebbene, una volta appresa la notizia dello «stralcio» del comma 8-septies dell'articolo 6 del provvedimento (introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'emendamento Giovanardi 6.41), si sono veramente indignati!

Tale comma disponeva che, per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati, e fino al completamento di tali interventi, siano considerate le risorse rese disponibili per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e che tali risorse siano assegnate alle contabilità speciali costituite presso gli stessi commissari.

La scelta compiuta dal Presidente della Camera dei deputati in virtù delle sue prerogative ci appare molto discutibile, poiché ci domandiamo come mai il Presidente della Camera non sia intervenuto a censurare i numerosi commi che sono stati introdotti nel disegno di legge finanziaria e che, invece, sono stati mantenuti. Si è trattato, infatti, di 1350 commi che nulla avevano a che vedere con la legge di bilancio dello Stato!

Non riesco a capire questo accanimento normativo, da parte del Governo, per impedire la realizzazione delle citate nuove province. Penso che ci troviamo di fronte ad un atto di vera e propria arroganza e di autentica prepotenza, sollecitato dal Governo al Presidente della Camera.

Ciò perché vorrei evidenziare che si tratta di un provvedimento che è il frutto di più di dieci anni di battaglie delle popolazioni del territorio fermano, della Brianza e della Puglia.

La legge istitutiva della provincia di Fermo è stata fortemente voluta da 40 consiglieri comunali del fermano, i quali hanno votato all'unanimità per l'istituzione di tale provincia. La costituzione di tale provincia, inoltre, è stata votata all'unanimità da 37 consiglieri regionali su 40 (tre erano assenti) nelle Marche. Il provvedimento di legge in questione, infine, aveva ricevuto il vaglio di tutte le Commissioni della Camera e del Senato ed era stato approvato dalle rispettive Assemblee.

Non si capisce il motivo, dunque, per cui ogni occasione è buona per varare una normativa che impedisca l'istituzione di queste tre province!

Ritengo tale comportamento veramente inconcepibile: già all'interno della legge finanziaria, infatti, era stata introdotta una disposizione che riguardava in maniera particolare la provincia di Fermo, poiché penalizzava le province con meno di 200 mila abitanti. Ricordo, inoltre, che, subito dopo la presentazione del disegno di legge finanziaria, era partito un telegramma, con il quale era stato intimato ai commissari nominati dal Governo di procedere nell'effettuazione della spesa. Adesso, trascorso l'esercizio finanziario 2006, queste somme non sono state spese e vengono accantonate in economia.

Ebbene, trovo ciò veramente inconcepibile! D'altra parte, rammento che l'emendamento Giovanardi 6.41 aveva ricevuto, in sede di Commissione, il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari. Non comprendo, dunque, come il Presidente della Camera abbia potuto venir meno ad una volontà che, ormai, risulta tanto chiara!

Penso che nel fermano dovremo continuare le nostre battaglie, perché i tentativi di impedire la realizzazione della provincia di Fermo, da qui al 2009, saranno continui. Ne sono molto dispiaciuto. Vedremo quali saranno le reazioni della popolazione. Ricordo, tuttavia, che, quando in altre occasioni il Parlamento tardava ad istituire la provincia, vi sono stati il blocco dell'autostrada e tante altre manifestazioni popolari: questo Governo ne sta incentivando di nuove in tutte le maniere!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fasolino. Ne ha facoltà.

GAETANO FASOLINO. Signor Presidente, a me sembra che il decreto-legge in esame renda ancora più chiaro, rispetto ad altri provvedimenti, lo stato confusionale in cui versano il Governo e la maggioranza.

Abbiamo già sofferto per approvare il disegno di legge finanziaria: al termine di un lungo iter parlamentare nelle Commissioni e nelle Assemblee di Camera e Senato, è stato partorito un mostro, una finanziaria ricca di centinaia (se non di migliaia) di articoli, nella quale è possibile individuare alcuni interessi specifici, politici ed economici, legati ai gruppi della maggioranza. Pensavamo che ciò potesse bastare, che l'enorme sforzo compiuto dalla maggioranza in senso clientelare potesse avere termine; invece, avete avuto bisogno di un ulteriore provvedimento, di un decreto «mille proroghe» che viola il dettato molto chiaro della legge n. 400 del 1988, la quale impone al Governo di adottare decreti-legge che contengano norme omogenee, il cui contenuto sia corrispondente al titolo del provvedimento. Al contrario, abbiamo potuto notare che sono state svuotate le competenze di tutte le Commissioni: il testo approvato dalla I Commissione ha praticamente svuotato l'azione delle altre Commissioni! Siamo di fronte ad un pateracchio indescrivibile che non deve più ripetersi!

Pochi giorni fa si è tenuta un'importante riunione, alla quale ha partecipato lo stesso Presidente Bertinotti. Debbo dire che il Presidente ha cercato di rendere più rispondente al dettato legislativo il testo del decreto-legge in esame, ma non è bastato: siamo di fronte ad un provvedimento abnorme, a disposizioni che indeboliscono il significato e la presenza del Parlamento. A tale proposito, ricordo che la Camera è impegnata a lungo, nel corso dell'anno, da provvedimenti al cui esame potrebbe essere data un'articolazione più utile, anche mediante il collegamento di temi specifici a specifiche Commissioni.

Prima di concludere, desidero rilevare che la stessa legge finanziaria è, ormai, un mammut che paralizza per mesi l'azione del Parlamento: prima, c'è il documento di programmazione economico-finanziaria, al quale seguono un lungo lavoro nelle Commissioni di Camera e Senato e, successivamente, lunghe discussioni nelle relative Assemblee. Non sarebbe meglio procedere per compartimenti, eliminare il disegno di legge finanziaria e seguire l'esempio di alcuni comuni accorti, i quali stanno approvando varianti allo strumento urbanistico, anziché un nuovo strumento urbanistico? Nel nostro caso, lo strumento sarebbe la finanziaria, che potrebbe essere approvata, di anno in anno, per varianti, per settori. In tal modo, non vi sarebbe quello che viene definito «attacco alla diligenza», le Commissioni non sarebbero esautorate dai loro compiti istituzionali ed il Parlamento risponderebbe meglio ai bisogni reali del paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giovanelli. Ne ha facoltà.

ORIANO GIOVANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente quello in esame è un provvedimento non facile; anzi, lo definirei ostico. Però, con la stessa chiarezza e con un realismo politico che, credo, possiamo riconoscerci, ritengo possiamo definirlo anche come un provvedimento necessario. Ho ascoltato, dai banchi dell'opposizione, una serie di argomentazioni relative alla sua contraddittorietà e alla difficoltà di effettuarne, in ogni aspetto, una nitida lettura. Credo che ciò sia insito proprio nella natura di questo disegno di legge e credo sia anche prevedibile che non mancheranno, nei prossimi anni, provvedimenti analoghi. Tutt'al più, si può affermare che, questa volta, per l'azione sia del Governo, sia delle Commissioni, ci troviamo davanti non a un decreto-legge cosiddetto mille proroghe ma a un testo molto più contenuto e molto più rigoroso nei suoi enunciati. Ritengo si tratti di un segnale positivo, il cui merito deve essere ascritto alla serietà del Governo e del lavoro delle Commissioni.

Come dicevo, è difficile immaginare che non ci troveremo in situazioni analoghe anche negli anni futuri, perché di provvedimenti che prevedono scadenze temporali che necessitano di essere prorogate credo ve ne saranno ancora. Semmai, questo ci deve richiamare ad una riflessione relativamente alla nostra modalità di legiferare e relativamente alla concretezza con la quale spesso prevediamo, con provvedimenti legislativi, scadenze temporali. Non tutte le proroghe di scadenze temporali, infatti, sono dettate da una intervenuta difficoltà connessa ad altri provvedimenti legislativi o a normative europee, spesso, sono in relazione con la scarsa possibilità che i termini previsti per legge siano in concreto rispettati. Possiamo affermare che nella nostra produzione legislativa frequentemente troviamo aspetti temporali ispirati al volontarismo più che alla reale concretezza e aderenza alla realtà sociale.

Credo sia questo l'elemento di riflessione sul quale dobbiamo ritornare. È facile lanciare segnali, attraverso provvedimenti legislativi, alla società civile, alle imprese, alle professioni e al mondo del lavoro, ritenendo che questi soggetti debbano adeguarsi tempestivamente a quanto le nuove norme prevedono. Tuttavia, se non si tiene conto della esistenza di condizioni materiali con cui bisogna fare realisticamente i conti, tornano a rendersi necessari provvedimenti, come quello in esame, che possono apparire, come ripeto, anche ostici.

In ogni caso, non era tanto di questo che intendevo trattare e non era su questo che, in particolare, intendevo concentrare il mio intervento; volevo infatti riferire il mio intervento all'effetto, non del tutto gradito anche da alcuni esponenti della maggioranza, della decisione in materia di inammissibilità di alcuni emendamenti, che questa mattina abbiamo recepito da parte della Presidenza. Mi riferisco, in particolare, alle misure concernenti le autonomie locali, sulle quali avevamo lavorato in questi giorni e sulle quali era intervenuto anche questa mattina, in Commissione bilancio, un atteggiamento di disponibilità da parte del Governo, che voglio ringraziare.

Vorrei premettere che questo provvedimento contiene proroghe di termini molto puntuali e settoriali, iniziative che si riferiscono a parti della società. I temi sui quali, anche in Commissione, avevamo cercato di richiamare l'attenzione hanno invece un valore generale in quanto riguardano tutti gli enti locali, i comuni e le province del nostro paese, a prescindere dalla loro appartenenza politica. Quindi, a nostro avviso, quegli emendamenti meritavano un'altra attenzione. Mi riferisco, in particolare, all'interpretazione - a nostro parere corretta - che doveva essere presente nella legge finanziaria, in ordine ad una volontà espressa dal Senato. Il Senato, prima che venisse posta la questione di fiducia, aveva deciso di eliminare tutte le sanzioni per quegli enti locali che, nel 2006, avessero sforato il patto di stabilità. Nel recepire tale volontà attraverso il maxiemendamento presentato dal Governo, in verità, un aspetto è sfuggito; infatti, sono rimaste le sanzioni per quei comuni e per quelle province che, nel 2006, hanno sforato il patto di stabilità a causa della spesa per il personale.

Il nostro emendamento - tra l'altro analogamente si prevedeva in una proposta emendativa del collega Osvaldo Napoli - mirava a sanare questa situazione e a far corrispondere più direttamente il contenuto della legge finanziaria alla volontà politica espressa esplicitamente dal Senato. Si tratta di un fatto rilevante, in quanto lo sforamento del patto di stabilità può provocare ulteriori difficoltà rispetto a quelle nelle quali già si trovano ad operare comune e province, anche a causa della manovra che abbiamo approvato e che obiettivamente ha chiesto un sacrificio non insignificante al sistema delle autonomie locali.

Un altro punto riguardava la volontà di chiarire un equivoco. Già negli anni scorsi molti enti locali, sia per autonoma volontà di riorganizzazione dei propri servizi sia per aderire meglio ai rigori del patto di stabilità, avevano deciso di organizzare i loro servizi in istituzioni - quelle previste dalla legge n. 142 del 1990 e poi dal testo unico degli enti locali del 2000 -, nella convinzione - peraltro già affermata dal Governo negli scorsi anni - che le spese sostenute dalle istituzioni e il costo del personale ad esse attribuito non avrebbero concorso al calcolo del patto di stabilità. In diverse regioni, invece, le sezioni regionali della Corte dei conti contestano tale interpretazione, creando ulteriori difficoltà agli enti locali.

Quindi, la nostra proposta emendativa era in qualche modo volta a chiarire la situazione, mettendo al riparo gli enti locali da contenziosi spiacevoli peraltro provocati, per l'appunto, da interpretazioni, a nostro avviso corrette, date dal Governo nella legislatura precedente.

Un'altra questione - e mi ricollego così alle considerazioni svolte da colleghi che mi hanno preceduto - riguarda il tema delle nuove province. Personalmente, non sono favorevole all'istituzione di nuove province; peraltro, se fossi stato deputato nella scorsa legislatura, avrei espresso un voto contrario anche sull'istituzione di 'quelle' nuove province. Ma il Parlamento si è espresso; perciò, ritengo che non sia corretto porre le istituzioni, che il Parlamento ha deliberato di volere costituire, nelle condizioni di non poter operare, di non poter avviare il loro lavoro. Ritengo che si compia, in tal senso, una violazione, non solo di un'aspettativa delle comunità locali ma anche di una volontà espressa chiaramente in un provvedimento di legge del Parlamento.

In tal senso, contrariamente alle considerazioni ascoltate questa mattina - mi riferisco, in particolare, all'intervento dell'onorevole La Loggia -, non ritengo che dovremmo «stracciarci le vesti» se il Senato dovesse assumere un diverso orientamento sull'ammissibilità di proposte emendative concernenti tematiche di così rilevante significato. Anzi, qualora, come auspico, i contenuti di tali proposte verranno recuperati nel corso dell'esame al Senato, sia politicamente sia dal punto di vista dell'interpretazione del regolamento, mi auguro che la nostra Camera poi, in terza lettura, li approvi a sua volta definitivamente, in modo tale che si possano risolvere questioni che, a mio avviso, rappresentano problemi reali meritevoli di soluzione (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gianfranco Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, il mio intervento, per così dire, uscirà fuori dal coro in relazione alla questione dell'ammissibilità o inammissibilità. Ritengo infatti che quanto compiuto dal Presidente Bertinotti sia legittimo e, anzi, assolutamente auspicabile anche per il prossimo futuro. Si pongono, però, taluni problemi connessi a tale questione. Esiste veramente la volontà, da parte del Presidente della Camera, di continuare su questa linea? Se così è, lo vedremo ben presto in questa Assemblea, già in occasione dell'esame, la prossima settimana, del prossimo disegno di legge di conversione di un decreto-legge. Infatti, nell'ambito del giudizio di ammissibilità che ha riguardato le proposte emendative a quel provvedimento, si sono susseguiti orientamenti che sono cambiati nel corso delle giornate: emendamenti prima considerati ammissibili, poi divenuti inammissibili e quindi tornati nuovamente ammissibili. Ebbene, quel provvedimento reca tutta una serie di norme che nel caso del decreto-legge oggi in esame sono state invece espunte proprio grazie all'intervento del Presidente della Camera.

Però, ciò detto, mi domando se la perdurante capacità di questa Assemblea nell'affrontare temi complessi e nel dare risposta al paese verrà garantita; infatti, abbiamo constatato, in questi mesi, la preferenza manifestata dal Governo per la presentazione dei decreti-legge al Senato proprio in considerazione del fatto che, in quel ramo del Parlamento, le maglie del giudizio di ammissibilità sono più larghe. Si è trattato quindi in quei casi di decreti-legge poi trasmessi alla Camera, la quale si è perciò limitata, in questi mesi, a fare, talvolta, soltanto melina, e comunque ad approvare a scatola chiusa, i provvedimenti giunti dal Senato. Ciò obiettivamente rappresenta una limitazione dei poteri di ognuno di noi.

Quindi, non posso essere d'accordo con il collega che mi ha preceduto, che auspica addirittura che il Senato, proprio in virtù del disallineamento nei regolamenti tra Camera e Senato, possa intervenire su materie qui escluse. Di conseguenza, vorrei richiamare la Presidenza a garantire per il prossimo futuro che ci sia un raccordo stretto anche con il Governo, perché quest'ultimo deve decidere se vuole affrontare le questioni o se preferisce continuare, anche attraverso l'emanazione di decreti-legge, a imporre le vedute degli uffici e della burocrazia rispetto alla necessità di un dibattito approfondito sulle norme. D'altra parte, stamani abbiamo visto, anche in un intervento dell'autorevole presidente della Commissione bilancio, come il Governo ancora non faccia chiarezza con sé stesso. Sull'emendamento Giovanardi, che è stato qui citato, il Governo ha dato parere contrario, salvo poi presentare - forse si tratta di un altro Esecutivo - un emendamento analogo che la Presidenza di questa Camera ha dichiarato inammissibile (parliamo della questione relativa alla possibilità di tenere le risorse destinate alle province neo costituite).

Questo Governo vuole continuare ancora su questa linea? Questo Governo lo aspettiamo - e lo ribadisco qui - anche in relazione al prossimo decreto. Questo Governo vuole continuare questa discussione anche la settimana prossima sullo stesso argomento e sulle stesse questioni? Il sottosegretario D'Andrea si meraviglia, ma la discussione sull'ammissibilità delle norme qui espunte e lì ripresentate è troppo recente e, in Commissione finanze, proprio oggi pomeriggio, è stata ripresa. Quindi, la prossima settimana ci ritroveremo - ahimè - a parlare nuovamente dei criteri di ammissibilità e dell'azione del Governo.

Sottosegretario D'Andrea, nella scorsa legislatura avevo la sua stessa posizione nel Governo e so quante siano le spinte, quanto eterogenee siano le stesse, e quanto sia difficile fare il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, avendo un Governo che si presenta diversamente a seconda delle disponibilità e delle proprie sensibilità (ad esempio, il Ministero degli interni sostiene la necessità di portare avanti le giuste richieste dei commissari delle neo province di Andria-Barletta, Monza e Fermo, mentre il Ministero dell'economia difende le proprie prerogative o frappone ostacoli). Quale dei due Governi è quello che lei rappresenta in quest'aula o quale Ministero vincerà questa competizione? Per togliervi dall'imbarazzo, il buon Presidente della Camera ha provveduto ad eliminare la questione e, quindi, non ne parleremo qui oggi. Ne parleremo però quando si affronterà la questione del CIP6, un residuo di lavorazione della scorsa finanziaria, quando discuteremo, per esempio, sul criterio che ha portato all'ammissibilità di una norma che riguarda le modifiche alla legge Bossi-Fini, che è stata presentata in un provvedimento che fa riferimento a sentenze della Corte di giustizia europea o a direttive dell'Unione stessa. Vale anche in quel caso il criterio che abbiamo fin qui esposto? Io temo - in questo siamo nel campo delle illazioni - che l'azione di verifica, mi perdonino di questa mia affermazione gli uffici della Camera, sia troppo influenzata dalle decisioni del Presidente della Camera stessa. Ne abbiamo avuto una dimostrazione quando si affrontò in sede di finanziaria la necessità o meno di inserire nel testo la questione delle modificazioni genetiche. Parimenti, abbiamo visto alcuni dei temi che erano stati presentati in finanziaria ripresentati con qualche piccola modifica al Senato e dichiarati lì, e qui, nuovamente ammissibili.

Credo che la questione vada affrontata con sollecitudine perché altrimenti noi metteremmo le nostre capacità, le nostre istanze (che sono le istanze del popolo che rappresentiamo), nelle mani delle considerazioni che potrà fare di volta in volta il Presidente della Camera. Quindi, non posso fare altro che ribadire la mia personale posizione favorevole a criteri di ammissibilità molto precisi, a patto però che si tratti di una cosa che duri nel tempo, e che non sia limitata solo ad oggi, che non sia limitata magari alla prossima settimana, ma che ci permetta di aprire un confronto serio perché, veda, Presidente, quando stamane il Presidente Bertinotti ha affermato che bisognerebbe lavorare sulle prerogative del Senato, evidentemente pensava di modificare il regolamento del Senato in peius.

Questo mi pare obiettivamente difficile. Noi dovremmo trovare una sorta di concordia su quello che vogliamo fare qui, e ottenere la stessa disponibilità al Senato. Dopodiché starà alla sensibilità del Governo, di volta in volta, rendersi conto se è importante o meno che ci sia un dibattito in questa Camera, e se questa Camera ha ancora ragione di esistere ed andare avanti, ed essere rappresentata dai parlamentari che vogliono, con la propria iniziativa politica, dare voce ai cittadini. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Conte.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carlucci. Ne ha facoltà.

GABRIELLA CARLUCCI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, in questo momento vorrei rivolgermi con particolare attenzione agli abitanti di Barletta, Andria e Trani. Queste città mi stanno particolarmente a cuore: esse sono le città capoluogo di una nuova provincia pugliese, la sesta provincia pugliese, la cui storia tra l'altro comincia tantissimo tempo fa, il cui iter ha avuto veramente un percorso molto travagliato anche nella scorsa legislatura ma che, bene o male, hanno finalmente ottenuto dal precedente Governo, insieme alle province di Monza e di Fermo, il riconoscimento voluto dalle migliaia di cittadini che si erano espressi.

Anche i consigli comunali di questi comuni, di queste città, si erano espressi favorevolmente e quindi queste comunità avevano finalmente ottenuto, dopo iter lunghissimi, il riconoscimento per la istituzione di nuova provincia che, come tutti noi sappiamo, è garanzia di sviluppo di un determinato territorio e possibilità di nuove e migliori offerte per i cittadini di quei luoghi.

Allora io, poiché sono eletta in Puglia, mi rivolgo con attenzione ai cittadini di Barletta, Andria e Trani, i quali devono essere messi a conoscenza molto bene della volontà precisa di questo Governo di prenderli in giro.

Come è stato più volte ripetuto nel corso della discussione di oggi su questo decreto-legge mille proroghe, abbiamo saputo che, a proposito della istituzione delle nuove province, durante la discussione sulla legge finanziaria, e poi nel testo della finanziaria medesima, i finanziamenti che servivano per continuare l'iter di costituzione di queste province, erano stati in qualche modo congelati.

Dopodiché, all'interno di questo decreto mille proroghe, con un emendamento proposto dall'onorevole Giovanardi, questa disponibilità finanziaria era di nuovo tornata a disposizione dei commissari che stanno per l'appunto procedendo alla ricognizione dei luoghi e di tutto quello che deve essere messo in atto dal punto di vista istituzionale e burocratico per la istituzione della nuova provincia. Vi sono stati quindi grande allarme durante la discussione della legge finanziaria e successive assicurazioni da parte del governo Prodi che questa disponibilità finanziaria, in quel momento congelata, sarebbe ritornata ben presto, invece, a disposizione.

Da parte dei commissari straordinari sono state fatte convocazioni di conferenze stampa e rassicurazioni alla cittadinanza e a tutti coloro che erano coinvolti nel processo istitutivo delle province per garantire che il Governo avrebbe ripristinato la disponibilità economica.

Ebbene, si è subito verificata l'occasione per dimostrare la buona fede del Governo. Pertanto, in questo decreto-legge la Commissione ha approvato l'emendamento, a firma dell'onorevole Giovanardi. Naturalmente, anche la sinistra conosce l'importanza dell'istituzione di questa province. Tutte e tre le nuove province hanno avuto iter faticosi che hanno coinvolto fortemente la popolazione cui erano state fatte promesse su quello che sarebbe potuto avvenire con la costituzione di questi nuovi enti locali. L'emendamento è stato approvato, ma oggi, durante la lettura dello speech all'inizio della seduta, si è scoperto che tale modifica non è stata dichiarata ammissibile. Ciò è avvenuto per motivi del tutto burocratici; infatti, come abbiamo compreso nel corso della discussione odierna, la stessa proposta emendativa al Senato sarebbe stata approvata senza essere giudicata estranea per materia, mentre alla Camera, a causa dei differenti regolamenti, così è stato. Oggi, in aula, abbiamo sentito dire che è stata fatta una prima discriminazione. Come deputata mi sento infatti fortemente discriminata. Quindi, vi è una prima discriminazione tra senatori ed onorevoli.

Vi è poi una seconda discriminazione nei confronti di quei cittadini che fino ad oggi si aspettavano di appartenere alle nuove province e che d'ora in poi torneranno ad essere cittadini della provincia di appartenenza. È importante che gli abitanti della Puglia sappiano di aver a che fare con questo Governo centrale, se ancora non l'avessero capito. Durante la campagna elettorale il presidente Berlusconi aveva detto che l'unica politica perseguita dal Governo Prodi sarebbe stata quella di aumentare le tasse e di mettere le mani nelle tasche degli italiani. Le bugie hanno le gambe corte e quindi, non appena il Governo Prodi si è insediato, ha cominciato ad aumentare le tasse, tanto che sono ben 77 quelle inserite nella nuova legge finanziaria.

Tornando agli abitanti di Barletta, Andria e Trani, accomunando loro anche quelli di Monza e Fermo, dopo le ulteriori raccomandazioni date ai commissari straordinari, che per l'appunto stavano continuando l'iter di formazione delle province, è arrivata oggi la doccia fredda con la notizia che non vi sono più i soldi. L'iter per l'istituzione delle province risulta totalmente bloccato e tutte le aspettative in essa riposte sono destinate a non essere mantenute.

Pertanto, mi rivolgo con forza agli abitanti di queste zone perché essi prima o poi (anzi, più prima che poi) dovranno votare e ricordarsi di avere a che fare con amministratori bugiardi. Infatti, se il Governo centrale è composto da bugiardi, anche coloro che amministrano per conto di quel Governo sono bugiardi. Infatti, questo Esecutivo aveva garantito che gli stanziamenti sarebbero stati ben presto messi a disposizione. In proposito, vi era un emendamento che è stato approvato all'unanimità in Commissione. Quindi, evidentemente, esisteva un'esigenza sentita in maniera diffusa e trasversale sull'opportunità di far proseguire l'istituzione delle province.

Tra l'altro, stiamo parlando di un decreto-legge che proroga provvedimenti in itinere. Invece, viene dichiarato inammissibile un emendamento che permetterebbe la continuazione di un iter già in atto. Ma allora dov'è l'inammissibilità di questo emendamento? Ma naturalmente, come abbiamo già detto, abbiamo a che fare con persone bugiarde e inaffidabili.

Lo stesso titolo del decreto-legge rischia di essere bugiardo, come il resto delle norme contenute. Infatti, esso si chiama «decreto multi proroghe» e quindi al suo interno posso essere inserite molteplici disposizioni. Infatti, avete visto che le materie in esso contenute sono tantissime, spaziando dalla sanità all'agricoltura. Ci si occupa di tutto quello che era in atto nell'anno precedente e che con questo decreto-legge deve essere prorogato. Quindi, il titolo di questo decreto-legge è falso, come tutto il resto del contenuto.

Volevamo anche criticare l'atteggiamento tenuto dal presidente Bertinotti rispetto al dibattito di questa mattina. Infatti, la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti dovrebbe seguire criteri rigorosi.

Molti degli emendamenti dichiarati inammissibili, presentati da singoli gruppi o da singoli parlamentari, quanto a metodologia e a contenuti non sono diversi da alcuni altri, presentati dal Governo e dichiarati invece ammissibili.

Riteniamo che si tratti di un elemento di ulteriore mortificazione del Parlamento e dei parlamentari e che quindi sia utile oggi in questa discussione cercare di capire quali siano le ulteriori questioni riguardanti questo tema e quali le prospettive concrete per risolverlo, anche perché noi ci siamo battuti durante la discussione dell'ultima legge finanziaria affinché alcuni temi venissero portati all'attenzione dell'opinione pubblica, come anche alcune delle questioni che erano state rinviate. Mi riferisco - lo ribadisco, non voglio essere monotona - a quella che era considerata una questione importante, per cui si disse, proprio per non dare la doccia fredda agli abitanti delle istituende province, che alcuni dei temi che in finanziaria erano stati semplicemente congelati, immediatamente dopo si sarebbero sbloccati, avrebbero avuto un successivo chiarimento e un seguito.

È importante allora chiarire quale sia l'atteggiamento del Governo su queste nuove province, perché - lo ripeto - il presidente e i componenti della Commissione avevano recepito l'emendamento, facendo in tal modo «rivivere» le risorse che erano state sospese nell'ultima legge finanziaria, in modo che si potesse dare attuazione al provvedimento inserito nella legge finanziaria medesima con questi fondi e dare così seguito all'istituzione delle nuove province.

Chiediamo dunque al Governo che una volta per tutte faccia chiarezza, evitando lo stillicidio di rinvii, di rimandi e di presa in giro - ribadisco che questo è - dei cittadini che dal 2004 sanno che esiste una nuova provincia, per la quale sono stati stanziati dei fondi; che per l'istituzione di tale nuova provincia sarebbe stato necessario seguire un iter, che avrebbe portato ad un'elezione e che prevedeva per esempio l'identificazione dei luoghi, che hanno bisogno di essere poi sistemati e nei quali poi avrà sede la nuova provincia. Ai commissari, che hanno avuto - lo ripeto - una piccola doccia fredda durante la discussione della legge finanziaria, è stato detto che nel nuovo anno sarebbe stato chiarito tutto e quindi noi abbiamo bisogno che il Governo faccia chiarezza su questo. Vogliamo capire se il Governo intenda veramente mettere a disposizione dei territori di Monza, Fermo, Barletta-Andria-Trani le risorse dichiarate disponibili per l'istituzione delle nuove province o se invece voglia finalmente assumersi delle responsabilità, perché di una assunzione di responsabilità si tratta. Il Governo dica finalmente se vi è la disponibilità economica, se i denari messi a disposizione ci sono, oppure se non si intende più istituire la nuova provincia in quel territorio, cioè la sesta e nuova provincia pugliese.

Si tratterebbe di una presa di coscienza e di un'assunzione di responsabilità, che chiarirebbe le idee a molti cittadini, che per caso avessero votato il Governo Prodi: se ancora non si fossero accorti dell'enorme errore fatto nel votarlo, adesso finalmente avranno la possibilità di cambiare idea, perché in Puglia, come in tutta Italia, vi saranno le elezioni amministrative. Vogliamo che il Governo dica chiaramente se smentisce quello che la Commissione ha approvato all'unanimità attraverso l'emendamento in questione, visto che poi invece viene qui a sostenere che i fondi non ci sono e che le province, quindi, non si faranno più.

In definitiva, cari abitanti di Barletta-Andria-Trani e dei comuni che fanno parte della nuova provincia, sappiate che siete stati presi in giro, che quei fondi non ci sono e che i vostri sogni di costituire una nuova provincia svaniscono! Infatti, se l'iter venisse bloccato oggi significherebbe che voi non sareste pronti per le elezioni delle province che vi saranno nel 2008, cioè tra un anno. Sappiate che il Governo ci ha preso in giro, però ce lo deve dire, perché ad oggi ancora qui si farfuglia, si cincischia, si dice che l'emendamento in questione non può essere votato perché inammissibile per materia, quando questo non è vero, perché stiamo esaminando un decreto-legge riguardante proroghe rispetto ad iniziative prese precedentemente, che devono continuare o finire con gli stanziamenti in esso contenuti.

Insomma, credo veramente che il fatto che il Presidente abbia stralciato il comma 8-septies dell'articolo 6, che era stato introdotto dalla Commissione, ci mette nella condizione di non avere queste risorse e quindi di non poter istituire la provincia. Per questo è necessario che il Governo assuma una posizione di chiarezza. Noi chiediamo al Governo di non nascondersi dietro semplici aspetti tecnici, di contraddizione dei termini. Noi vogliamo che il Governo non si nasconda dietro le virgole e i commi, ma venga qui a spiegarci perché questo emendamento è inammissibile e perché non ci sono più i fondi stanziati per le province. In particolare a me interessa che sia fatta chiarezza da parte del Governo nei confronti dei cittadini di Barletta-Andria-Trani: lo ribadisco ancora una volta, così probabilmente dall'aula di Montecitorio questa mia richiesta arriverà ad essi.

Noi vogliamo che il Governo ci dica con chiarezza se vuole ritenere inammissibile la proposta emendativa, se non ci sono più i fondi perché deve destinarli a qualcos'altro o se invece vuole riconsiderare la questione, dato che tutti coloro i quali si sono espressi sul comma 8-septies hanno spiegato che si trattava solo di scongelare delle risorse già messe a disposizione, che, come è stato più volte detto, erano state solo temporaneamente congelate dalla finanziaria.

Concludo dicendo che dovevamo aspettarci tutto questo, perché in campagna elettorale il Presidente Berlusconi ha spiegato quali sarebbero stati i rischi di un Governo delle tasse e di un Governo che a parole fa delle promesse, ma nei fatti le smentisce! Ce lo dovevamo quindi aspettare. Dunque cari abitanti di Fermo, di Monza, ma anche di Barletta-Andria-Trani sappiate bene che siete stati presi in giro e che continuerete ad esserlo! In conclusione, il nostro monito è di pensare bene a quali saranno le vostre future azioni, in merito alla fiducia che dovrete dare anche agli amministratori locali, visto che molti dei sindaci dei comuni coinvolti nelle istituende province sono - credo - di centrosinistra e quindi potrebbero andare da Prodi, o da chi per lui, a dire: «Insomma, che figura ci fai fare?».

Siccome sono impegnati ad occupare le poltrone e vogliono solamente continuare a farlo, anziché occuparsi effettivamente delle esigenze dei cittadini che amministrano, naturalmente non andranno mai a lamentarsi da Prodi. E allora ci lamentiamo noi e vogliamo...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, onorevole Carlucci, perché il tempo a sua disposizione è terminato.

GABRIELLA CARLUCCI. ...che queste rimostranze non rimangano limitate a livello locale, ma si diffondano in tutto il paese (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Verro. Ne ha facoltà.

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO. Il provvedimento in esame si compone di sei articoli, recanti finalità di proroga di termini stabiliti con legge su temi diversi. Si spazia un po' su tutto: si va dall'agricoltura all'università, all'edilizia, al patto di stabilità interna, fino all'alluvione nel Piemonte del 1994, per citare soltanto alcuni dei temi trattati da questo decreto. Come si fa ad intervenire su temi così diversi e quindi contribuire al miglioramento di questo decreto-legge? Credo che sia impossibile, vista l'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute .

La collega Carlucci prima ha affrontato in modo molto efficace alcuni aspetti di merito di questo provvedimento, ponendo in modo chiaro ed inequivocabile delle domande, alle quali spero che il Governo voglia rispondere; se non altro per una questione di garbo istituzionale, credo che abbia proprio il dovere di rispondere. Temo che la curiosità non tanto della collega Carlucci, quanto del blocco sociale del consenso dei cittadini di quelle regioni, sarà destinata a non avere alcuna risposta chiara da parte del Governo. Da parte mia mi limiterò ad alcuni specifici riferimenti puntualmente concreti relativamente al coordinamento con la legislazione vigente e mi limiterò a fare alcuni esempi.

Ad esempio, l'articolo 4, comma 1, differisce il termine per l'effettuazione di taluni adempimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di riordino di organismi pubblici, ma non modifica come dovrebbe il termine finale, che peraltro è già scaduto. L'articolo 4, comma 2, reca una norma di contenuto analogo a quanto disposto dal comma 423 dell'articolo 1 della finanziaria per il 2007.

L'articolo 6, comma 8, reca disposizioni relative al fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, che si sovrappongono a quelle recate dai commi 916, 918 e 920 della legge finanziaria.

Altre disposizioni - mi riferisco, ad esempio all'articolo 1, comma 6, all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 2, all'articolo 4, comma 6 - perseguono l'obiettivo di prorogare alcuni termini previsti da disposizioni legislative vigenti, adottando la tecnica della novellazione, che non è conforme a quanto previsto da una circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001.

Alcune disposizioni, poi, modificano in maniera non testuale termini recati da precedenti disposizioni, per lo più contenuti in decreti-legge e già prorogati con il medesimo strumento. Si segnalano le seguenti: l'articolo 1, commi 2 e 3, l'articolo 2, comma 5, l'articolo 3, commi 1 e 4, l'articolo 5, comma 1.

L'articolo 2, comma 4, in particolare, amplia in maniera non testuale ed impropria i compiti del commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE.

L'articolo 6, comma 4, per la verità in modo un po' confuso, sembra prevedere un'integrazione all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, intervenendo a parziale modifica di quanto statuito in una preesistente norma, senza modificarne testualmente il contenuto.

Diverse disposizioni prorogano termini già prorogati da provvedimenti di recente approvazione. Mi riferisco, ad esempio, ad alcuni termini previsti dal decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Altre disposizioni, invece, recano modifiche di carattere sostanziale. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 4, comma 1, che modifica il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 2, non indicato dal regolamento CE né in altre fonti interne di rango primario, era stato sinora fissato e prorogato già in via amministrativa; mentre ora viene fissato, novellando l'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, che reca testualmente disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento CE relativo ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi a norma dell'articolo 3 della legge del 1o marzo 2002.

Ancora, l'articolo 4, comma 2, sospende l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2005; ciò nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni.

Ancora, l'articolo 6, comma 7, dispone il differimento degli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento ISVAP; quindi, quanto meno, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità del riferimento alla data di pubblicazione piuttosto che a quella dell'entrata in vigore.

Temo che queste, come altre osservazioni svolte in merito a questo provvedimento, resteranno nel vuoto e non saranno nemmeno esaminate (non dico accolte) dall'Esecutivo.

Vorrei concludere il mio intervento con alcune affermazioni di carattere generale che l'esame di questo provvedimento mi ispira. La prassi dell'esecutivo di mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto e, quindi, di fronte a decreti-legge omnibus costituisce sicuramente un grave vulnus alle prerogative parlamentari. Questa prassi impedisce che le norme incidenti su specifici settori dell'ordinamento vengano concretamente esaminate ed elaborate nelle Commissioni competenti per materia. Non si permette ai deputati di qualunque schieramento politico - di maggioranza e di opposizione - di esaminare in modo compiuto e, soprattutto, nella sede propria, le disposizioni che incidono su ambiti nei quali sono particolarmente esperti proprio in ragione della loro appartenenza alle specifiche Commissioni.

In sintesi, non si consente al Parlamento, agli organismi parlamentari in generale di esercitare le proprie attribuzioni ed ai deputati di mettere a disposizione del Parlamento, quindi del paese, le proprie specifiche competenze.

È per le suddette osservazioni di metodo, oltre che per i rilievi di merito che ho succintamente cercato di esporre, accanto a quelle che hanno esposto i miei colleghi, che l'opposizione ed il «no» fermo a questo provvedimento da parte del gruppo di Forza Italia saranno inequivocabili.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Filipponio Tatarella.

 

ANGELA FILIPPONIO TATARELLA. Signor Presidente, non ruberò molto tempo, visto che il mio è l'ultimo di una serie così ricca di interventi.

Non entrerò nei meandri del decreto-legge in questione, significativamente denominato «mille proroghe». Confesso: è troppo per me! Ma a latere, se vuole a monte, chiedo: come si può stabilire di rinviare tramite l'attuale decreto-legge l'entrata in vigore a regime di diverse discipline che meritano, al contrario, di essere definite con urgenza? Qual è il risultato di tutto ciò?

Il risultato, mi sembra è che, nel decreto-legge «mille proroghe», vi è tutto ed il contrario di tutto, vale a dire il nulla, con l'aggravante che il tentativo di dare a questo nulla una qualche consistenza da parte dell'opposizione, con la presentazione di emendamenti, è stato totalmente vanificato, poiché, come è noto, il Governo ha respinto tutti o quasi gli emendamenti presentati!

D'altra parte, questo Governo normalmente usa strumenti inadeguati, ricordiamoci (ad esempio, della legge finanziaria) per emanare migliaia di disposizioni di legge, invece di ricorrere allo strumento ordinario.

A me pare che il non felice esito di questo metodo, che ovviamente metodo non è, è che alcuni provvedimenti, pur condivisibili in quanto opportuni, inseriti all'interno di cosiddetti coacervi di norme, finiscono per perdere la loro importanza e giustificazione.

L'ulteriore esito per me ancora più infelice è la violazione di due principi fondamentali di ogni ordinamento giuridico, vale a dire la certezza ed una ragionevole coerenza delle norme e del diritto. Il diritto, che per definizione è ordine e pone ordine, vive in questo modo nella più assoluta contingenza. In altri termini, il diritto, che dovrebbe addomesticare la contingenza, è al servizio della contingenza! La politica, che dovrebbe usare il diritto per fare diritto, in realtà usa il diritto per fare politica!

La posta in gioco mi sembra veramente molto grande e importante.

Non si tratta più di questo o di quel provvedimento, di questa o di quella norma, ma del diritto stesso, di cui fino a prova contraria questo Parlamento dovrebbe essere il custode!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

SESA AMICI. Relatore. Dopo la dichiarazione di inammissibilità di molti emendamenti, chiedo anche aiuto agli uffici della Presidenza circa gli emendamenti su cui esprimere il parere.

Sull'emendamento Boscetto 1.307 la Commissione formula un invito al ritiro, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Boscetto 1.308.

La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Giovanardi 1.4 e formula un invito al ritiro degli identici emendamenti Giovanardi 1.7 e Boscetto 1.8.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Giudice 1.320, sugli identici emendamenti Paolo Russo 1.310, D'Agrò 1.315, Folena 1.301, Paolo Russo 1.311 e Meloni 1.316.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 1.600 della Commissione, identico all'emendamento Cota 1.304.

Esprime parere contrario sull'emendamento Boscetto 1.312, mentre accetta l'emendamento del Governo 2.500 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Zucchi 2.301. Peraltro quest'ultimo emendamento è di contenuto identico ma più ampio rispetto a quello del Governo testé citato; chiediamo pertanto al Governo stesso di convergere sul testo di tale proposta emendativa.

La Commissione inoltre formula un invito al ritiro degli emendamenti Boscetto 2.304 e 2.305, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Cota 2.10.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.700 (ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), Boscetto 2.306 e sugli identici emendamenti Marinello 2.14 e Zucchi 2.15.

La Commissione formula un invito al ritiro sugli identici emendamenti Mazzocchi 3.304 e Tolotti 3.306, limitatamente alla parte ammissibile, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benedetti Valentini 3.302 e Boscetto 3.307 ed accetta l'emendamento 3.500 del Governo.

Sull'emendamento Boscetto 3.3 formulo un invito al ritiro, mentre accetto l'emendamento 3.502 del Governo.

La Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305, sull'emendamento 3-bis.700 (ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), sugli emendamenti Boscetto 6.1 e 6.2 e sugli identici emendamenti Boscetto 6.5 e Contento 6.314.

La Commissione inoltre formula un invito al ritiro sull'emendamento Brugger 6.44, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Giudice 6.340.

Esprimo, altresì, parere favorevole sull'emendamento 6.700 (ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento) e formulo un invito al ritiro sull'emendamento Lulli 6.310. Riguardo all'emendamento Marinello 6.16, limitatamente alla parte ammissibile, mantengo l'invito al ritiro che si era espresso in Commissione, ma preciso che la stessa Commissione si riserva di rivedere tale decisione. Formulo ancora un invito al ritiro sull'emendamento Marinello 6.15. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Giudice 6.341 e Boscetto 6.21. Accetto l'emendamento 6.501 del Governo. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento Duilio 6.322, limitatamente alla parte ammissibile, e raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 6.600, che ricomprende la parte ammissibile del suddetto emendamento Duilio. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Boscetto 6.23, Boscetto 6.27 e Boscetto 6.29. Esprimo l'invito al ritiro sugli emendamenti Marinello 6.34, Margiotta 6.333 e sugli identici emendamenti Margiotta 6.39 e Di Gioia 6.307, riguardo ai quali si è svolta una discussione in Commissione bilancio, per cui la Commissione si riserva di presentare un subemendamento. Accetto infine l'articolo aggiuntivo del Governo 6.0501.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Accolgo, inoltre, l'invito del relatore per quanto riguarda la possibilità di riformulare l'emendamento del Governo 2.500, nel senso espresso dal successivo emendamento Zucchi 2.301, che gode del consenso della Commissione agricoltura. Possiamo senz'altro accettare un'eventuale riformulazione di questo tipo; altrimenti, potremmo ritirare la nostra proposta emendativa al momento della sua votazione per favorire la confluenza sull'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

 

 

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 98 del 25/1/2007

 

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 24 gennaio 2007, a pagina 5, prima colonna, alla riga quarantaduesima, dopo le parole: «codice ambientale;», si intendono inserite le seguenti: «Camillo Piazza 5.302, volto a prorogare il termine entro il quale i consorzi nazionali di raccolta degli oli adeguano i loro statuti allo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente;».

 

 

 

 


 

 

 


Allegato A

 


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 2114)

(A.C. 2114 - Sezione 1)

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le previsioni del comma 1 dell'articolo 1 non sono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 rivestono carattere prevalentemente procedurale e non determinano conseguenze finanziarie negative per gli istituti previdenziali;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai versamenti dei debiti contributivi continuerà ad applicarsi l'interesse del 2,5 per cento;

l'ampliamento delle funzioni della figura del commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 4, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto i compensi del commissario sono determinati in misura fissa, a prescindere dalle funzioni assegnate;

l'onere indicato al medesimo articolo è limitato all'anno 2007, per cui la relativa autorizzazione di spesa deve essere riformulata trattandosi di spese che non sono a regime;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono specificamente volte ad evitare l'emersione di maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

non risultano disponibili le risorse indicate a copertura degli oneri di cui all'articolo 3-bis, in quanto già interamente utilizzate;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto restano ferme le previsioni del comma 5 dell'articolo 29, del decreto-legge n. 223 del 2006;

dal rinnovo degli accordi di cui all'articolo 6, comma 2, non derivano conseguenze finanziarie negative a carico della finanza pubblica, posto che risultano già allocate a bilancio le risorse necessarie per farvi fronte;

all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, comma 4, si farà fronte nei limiti delle risorse disponibili, non prefigurandosi a favore dei potenziali beneficiari l'attribuzione di diritti soggettivi; 

l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 6 è suscettibile di determinare minori economie;

rilevato che le disposizioni di cui al comma 8-septies dell'articolo 6 sembrano prefigurare una deroga al principio di annualità del bilancio, peraltro analoga a precedenti deroghe per le quali non si è provveduto a predisporre una puntuale compensazione;

 

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «pari a 150.000 euro per l'anno 2007»;

sopprimere l'articolo 3-bis;

all'articolo 6, comma 5 sopprimere l'ultimo periodo e con la seguente ulteriore condizione: all'articolo 6, sopprimere il comma 8-septies.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

 

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.300, 1.309, 1.319, 1.312, 1.11, 1.12, 1.317, 1.313, 1.314, 1.302, 2.9, 2.308, 2.300, 2.302, 2. 309, 2.307, 2. 17, 2.312, 2. 313, 2.314, 3.304, 3.306, 3.3, 3.303, 4.301, 4.302, 5.7, 5.304, 5.300, 6.4, 6.315, 6.317, 6.44, 6.310, 6.15, 6.309, 6.503, 6.34, 6.38, 6.332, 6.39, 6.307, 6.333, 6.300, 6.303, 6.40, 6.306, 6.43, 6.323, 6.324, 6.334 e sugli articoli aggiuntivi 2.010, 2.011, 3-bis.010, 6. 0501, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

 

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 2)

 

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

 

Art. 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

 

Art. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

 

Art. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

 

Art. 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora  presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

 

Art. 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

 

Art. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 3)

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

 

All'articolo 1:

al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003».

All'articolo 4:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 6:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo"»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si  applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero»;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.

8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di  completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».

 

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 4)

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

 

ART. 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogato al 31 dicembre 2006 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

1. 504. Governo.

(Inammissibile)

 

Al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

1. 307. Boscetto, Carfagna, Santelli.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I fondi degli enti del Servizio sanitario nazionale destinati all'erogazione delle prestazioni funzionali a garantire i livelli essenziali di assistenza, unitamente alle somme finalizzate al pagamento degli emolumenti per il personale dipendente o in convenzione, se quantificati dai predetti enti con provvedimento da adottare ogni trimestre, non possono essere oggetto di pignoramento né di sequestro.

1. 300. Iannuzzi, Cesario.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico

 1. 309. Martella.

(Inammissibile)

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico

 1. 319. Boato.

(Inammissibile) 

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'assunzione dipersonale del Ministero degli affari esteri.

1. 308. Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 5.

1. 4. Giovanardi.

 

Al comma 5, sopprimere le parole da: sono sospese fino alla fine del comma.

 1. 7. Giovanardi.

 

Al comma 5, sopprimere le parole da: sono sospese fino alla fine del comma.

 1. 8. Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 6.

1. 320. Giudice.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2010.

  1. 310. Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2010.

  1. 315. D'Agrò.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.

 1. 301. Folena, De Simone.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.

 1. 311. Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.

 1. 316. Meloni, Frassinetti, Rampelli, Catanoso.

 

Sopprimere il comma 6-bis.

  1. 304. Cota, Stucchi.

 

Sopprimere il comma 6-bis.

  1. 600. La Commissione.

 

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 31 marzo 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.

1. 312. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che concorre alla professionalizzazione delle Forze armate ai sensi del comma 523 della citata legge n. 296 del 2006.

 1. 11. Satta.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio  1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che concorre alla professionalizzazione delle Forze armate ai sensi del comma 523 della citata legge n. 296 del 2006.

 1. 12. Sgobio, Vacca, Licandro.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-ter. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

6-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 6-ter è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 503. Governo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. Tutto il personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A, in posizione di comando presso altre amministrazioni al 31 dicembre 2006 viene prorogato fino al 31 dicembre 2007.

1. 317. Li Causi.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. I comandi del personale della società Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A, disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e da ultimo prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2005, n 266, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.

1. 302. De Simone, Franco Russo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-ter. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché i consulenti del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e i revisori contabili».

1. 305. Tolotti.

(Inammissibile)

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-ter. Il termine fissato dall'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è differito al 31 dicembre 2008.

1. 306. Pellegrino.

(Inammissibile)

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2007.

1. 313. Angelo Piazza.

(Inammissibile)

 

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-ter. Il personale già alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le  federazioni sportive nazionali, che passasse alle dipendenze delle federazioni medesime, anche mediante forme giuridiche che consentano il successivo ripristino del rapporto di lavoro in capo a CONI Servizi S.p.a., qualora nei cinque anni successivi al passaggio alle dipendenze delle federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ha diritto, ferma restando la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi S.p.A., di accedere alle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 314. Angelo Piazza.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. All'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Requisiti professionali delle guardie particolari giurate:

a) cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali determinati con decreto del Ministro dell'interno;

d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

e) assenza di condanna a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti delle guardie particolari giurate;

g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici».

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie particolari giurate rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio».

1. 010. Margiotta.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - All'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3o è sostituito dal seguente:

«3o aver adempiuto agli obblighi scolastici e possedere i requisiti professionali stabiliti con decreto del Ministro dell'interno»;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Le guardie particolari giurate in servizio rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio.»

1.011. Cota, Stucchi.

(Inammissibile)

 

 

 

 

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 30 giugno 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si fa luogo a restituzione delle sanzioni comunque già versate».

2. 500. Governo.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. 301. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

Sopprimere il comma 2.

2. 304. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

2. 305. Boscetto, Carfagna, Santelli.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3, il fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di personal computer da parte di collaboratori coordinati e continuativi di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2007 di 7 milioni di euro, ed il fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali di cui al comma 66 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementato per il medesimo anno 2007 di 20 milioni di euro.

2. 9. Tolotti, Crisci.

(Inammissibile)

 

Sopprimere il comma 4.

2. 10. Cota, Stucchi.

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

2. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

 

Al comma 5, premettere il seguente periodo: All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

2. 303. Lion, Fundarò, Camillo Piazza.

(Inammissibile)

 

Al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

2. 306. Boscetto, Santelli.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. All'articolo 01, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «15 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2007».

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, stimato in 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. 308. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e pesca.

 2. 14. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e pesca.

 2. 15. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1o gennaio 2008.

2. 17. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

  2. 16. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a tale adeguamento, e comunque non  oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

  2. 501. Governo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2005, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

2. 18. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2006 e 2007».

 2. 300. Benedetti Valentini.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2006 e 2007».

 2. 302. Lion, Fundarò, Camillo Piazza.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2006 e 2007».

 2. 309. Ronconi.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 1, comma 1176, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «dell'agricoltura» sono aggiunte le seguenti: ", per la quale le disposizioni di cui al comma 1175 entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'INPS, di cui all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. 307. Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. L'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, riguardante i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è prorogata al 1o febbraio 2008.

2. 311. Lion, Fundarò, Camillo Piazza.

(Inammissibile) 

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34, le parole: «2001-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2005-2006»;

b) il comma 37 è abrogato.

2. 312. Garavaglia, Alessandri, Cota.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. La rateizzazione di cui all'articolo 10, comma 34, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è estesa fino al periodo di commercializzazione 2005-2006. A detta rateizzazione hanno facoltà di accedere tutti i produttori di latte relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anno 1995-1996 e 2005-2006.

2. 313. Garavaglia, Alessandri, Cota.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. È ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2007 e a 18 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli affari esteri.

2. 314. Delfino.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006.

 2. 011. Lombardi.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche  vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006.

 2. 012. Margiotta, Luongo, Carta.

(Inammissibile)

 

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Le regioni possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006, che non abbiano trovato diversa collocazione.

2. 010. Margiotta, Luongo, Carta.

(Inammissibile)

 

 

ART. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 2. (Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti). - 1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

 3. 304. Mazzocchi.

(Inammissibile - Limitatamente alla parte consequenziale)

 

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

Art. 2. (Proroga di termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e  sicurezza degli impianti). - 1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

 3. 306. Tolotti, Tomaselli, Lulli.

(Inammissibile - Limitatamente alla parte consequenziale)

 

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

  3. 302. Benedetti Valentini.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

  3. 307. Boscetto, Santelli, Carfagna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

3. 500. Governo.

 

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«c) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008».

3. 303. Stradella.

(Inammissibile)

 

Sopprimere il comma 3.

3. 3. Boscetto, Santelli, Carfagna, Giudice.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 e successive proroghe va interpretato come applicabile esclusivamente alle occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione.

3. 502. Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

 3. 4. Gianfranco Conte, Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

 3. 305. Cota, Stucchi.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia, di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo.

3. 501. Governo.

(Inammissibile)

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non prima della predisposizione e pubblicazione delle linee guida di cui al comma 9».

3. 300. Antonio Pepe, Laurini.

(Inammissibile)

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

3. 301. Antonio Pepe, Laurini.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali). - 1. Al comma 9-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data indicata nei decreti previsti» e dopo le parole «restauratore di beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «e collaboratore restauratore di beni culturali».

2. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;

c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007»; 

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: «anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse.

 3. 010. Mazzocchi.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali). - 1. Al comma 9-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data indicata nei decreti previsti» e dopo le parole «restauratore di beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «e collaboratore restauratore di beni culturali».

2. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: «, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;

c) al comma 1-bis, alinea, le parole: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007»;

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d), le parole: «, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1o maggio 2004» sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: «anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse;

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,» sono soppresse.

 3. 011. Tolotti, Tomaselli, Lulli.

(Inammissibile)

 

 

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

 

ART. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter. - (Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 e del 1998). - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

3-bis. 010. Margiotta, Luongo, Carta, Bocci.

(Inammissibile)

 

 

ART. 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I direttori dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica fino al 31 maggio 2007. Ai predetti direttori, in caso di mancata conferma a seguito dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è conservato il trattamento economico in godimento e sono affidati compiti di didattica, studio e ricerca, su deliberazione del Consiglio accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, nell'ambito del piano di indirizzo e della programmazione annualmente determinati. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è abrogato.

4. 501. Governo.

(Inammissibile)

 

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), rinnovato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, resta in carica, nella sua attuale composizione, fino al 30 aprile 2008.

4. 502. Governo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e le parole: «31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

 4. 300. Lusetti.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e le parole: «31 marzo 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

 4. 600. La Commissione.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 1, comma 729, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4. 301. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con  il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che stabilisce i criteri di determinazione dell'ambito dei destinatari e della chiusura in perdita degli esercizi ai fini dell'applicazione del medesimo comma.

4. 302. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei veicoli registrati, degli atti di costituzione ed estinzione di diritti di garanzia o di godimento sui veicoli, nonché l'autenticazione degli atti che precedono per i restanti beni mobili registrati, può essere effettuata, in forma amministrativa, fatta salva la piena validità giuridica e di trascrizione degli atti stessi, nelle proprie sedi dai comuni, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (DTT) e del Pubblico registro automobilistico (PRA), ovvero dai legali rappresentanti delle imprese di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista (STA) ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che, ferme l'imparzialità rispetto alle parti del negozio, l'indipendenza, la non delegabilità e la riconoscibilità della funzione, sono tenuti a rilasciarla, assicurandone la conservazione, gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria e contestualmente alla richiesta, salvo motivato diniego».

4. 303. Velo, Attili, Barbi.

(Inammissibile)

 

 

ART. 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008»;

2) sono aggiunte, in fine, le parole: «e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'articolo 12, comma 2»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 1, 8, comma 1, e 9, comma 1, si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro il 31 gennaio 2007.

5-bis. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei medesimi articoli entro la data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del presente decreto e comunque non oltre il 30 giugno 2007.

5-ter. Ai fini dell'assolvimento dei relativi obblighi di cui al comma 5, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate ai nuclei domestici presenti sul mercato alla data del 1o gennaio 2007 sono tenuti, a decorrere da tale data e sino all'attuazione di quanto previsto dai decreti attuativi di cui al comma 1, nonché sino all'effettiva operatività dei sistemi di recupero dei RAEE previsti dall'articolo 9, comma 1, a rimborsare ai comuni, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, i costi di gestione dei RAEE domestici storici sostenuti dagli stessi successivamente alla raccolta, avvalendosi di impianti di trattamento conformi alle disposizioni e ai requisiti previsti dall'articolo 8, comma l. A  tale fine le organizzazioni nazionali di categoria dei produttori, in rappresentanza dei produttori obbligati, stipulano con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'ANCI un accordo di programma, mediante il quale:

a) sono definite le modalità per il rimborso, su base forfetaria, dei costi di gestione dei RAEE storici sostenuti dai comuni nel periodo suindicato;

b) sono definite le modalità con le quali i comuni calcolano e comunicano ai produttori i quantitativi di RAEE avviati a reimpiego, riciclaggio e recupero nel periodo suindicato, ai fini del conseguimento, da parte dei medesimi produttori, degli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

c) sono definite le modalità per l'avvio immediato, da parte dei produttori, di adeguate campagne di informazione sulla corretta gestione e sui sistemi di raccolta dei RAEE.

5-quater. Con riferimento all'obbligo di cui al comma 5-ter, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche possono attivare a decorrere dal 1o gennaio 2007 quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

5-quinquies. Ai fini di cui al comma 5-ter, lettera c), e per facilitare l'organizzazione del sistema di ritiro dei RAEE da parte dei produttori, da attivarsi entro i termini di cui al comma 5-bis, l'ANCI è tenuto ad effettuare una ricognizione dei centri di raccolta comunali o intercomunali presenti sul territorio nazionale alla data del 1o gennaio 2007 e a comunicarne l'elenco all'APAT entro il 1o ottobre 2007».

5. 304. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 224, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «la riduzione di» sono aggiunte le seguenti: «autovetture ed»;

b) le parole: «dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della rottamazione senza sostituzione che esclude l'acquisto di un altro veicolo nuovo o usato».

5. 7. Tolotti, Crisci.

(Inammissibile)

 

 

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 1, comma 224, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «la riduzione di» sono aggiunte le seguenti: «autovetture ed».

5. 300. Bonelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è prorogato di dodici mesi.

 5. 305. Boato.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è prorogato di dodici mesi.

 5. 600. La Commissione.

(Inammissibile) 

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2007».

5. 301. Camillo Piazza, Francescato.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 233, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

5. 302. Camillo Piazza, Francescato.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. All'articolo 235, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2007».

5. 303. Camillo Piazza, Francescato.

(Inammissibile)

 

 

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

Sopprimerlo.

6. 1. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.

6. 2. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».

 6. 4. Lulli, Mariani.

(Inammissibile)

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1117, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «i finanziamenti e gli incentivi» sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla direttiva europea 2004/8/CE per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento rispondenti alle regole della direttiva medesima, nonché quelli».

 6. 315. D'Agrò.

(Inammissibile)

 

Sopprimere il comma 4.

  6. 5. Boscetto, Santelli, Carfagna, Giudice.

 

Sopprimere il comma 4.

  6. 314. Contento.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

b) al comma 15-ter, alinea, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;

c) al comma 15-quater, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

6. 317. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

6. 44. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, rispettivamente previste dagli articoli 1-quater ed 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei componenti e deliberano all'unanimità dei presenti.

4-ter. Le eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui al comma 4-bis sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400.

4-quater. Èabrogato il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.

6. 326. Bressa.

(Inammissibile)

 

Sopprimere il comma 5.

6. 340. Giudice.

 

 

 

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

 

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: previste aggiungere le seguenti: dall'articolo 22, comma 2.

6. 310. Lulli.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dai seguenti:

«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1-sexies.1. Alla prima parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura" sono soppresse;

b) al numero 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento" sono soppresse.

1-sexies.2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, le parole: "in acque dolci" sono soppresse.»

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 16. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

(Inammissibile - Limitatamente al capoverso 1-sexies. 2)

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 15. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 6.

6. 341. Giudice.

 

Sopprimere il comma 7.

6. 21. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

6. 501. Governo.

 

Al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

6. 23. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito di dodici mesi.

7-ter. Al fine di eliminare ingiustificate disparità di trattamento nei confronti degli acquirenti di immobili da costruire coinvolti in situazioni di crisi, al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti  applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indennizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.»

6. 322. Duilio, Tenaglia, Bressa.

(Inammissibile - Limitatamente al comma 7-ter)

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito di dodici mesi.

6. 600. La Commissione.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse dal predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.

6. 601. La Commissione.

(Inammissibile)

 

Sopprimere il comma 8.

6. 27. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

6. 29. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I suddetti importi si applicano nella misura del 50 per cento per i ricorsi amministrativi effettuati dalle associazioni portatrici di interessi diffusi».

6. 309. Bonelli.

(Inammissibile)

 

Sopprimere i commi 8-quinquies e 8-sexies.

 6. 304. Cota, Stucchi.

(Inammissibile)

 

Sopprimere i commi 8-quinquies e 8-sexies.

 6. 312. Boscetto, Santelli, Carfagna.

(Inammissibile) 

Sostituire i commi 8-quinquies e 8-sexies con il seguente:

8-quinquies. All'articolo 2, comma 1, lettera b), allegato, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 19, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «È altresì vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche»;

b) al numero 22, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2008».

6. 308. Zucchi.

(Inammissibile)

 

Al comma 8-quinquies, lettera b), sostituire le parole 31 luglio 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.

6. 311. Boscetto, Santelli, Carfagna.

(Inammissibile)

 

Sopprimere il comma 8-septies.

6. 342. Giudice.

(Inammissibile)

 

Dopo il comma 8-septies, aggiungere il seguente:

8-octies. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie esistenti presso la pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Interno sono conservate nell'esercizio finanziario 2006 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

6. 503. Governo.

(Inammissibile)

 

 

Sostituire il comma 8-octies, con il seguente:

8-octies. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008.

6. 47. Morrone.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006, decorrono dal 1ogennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-decies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8- novies, stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

6. 34. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

 

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, tabella A, della legge 29 dicembre 2003, n. 376. Il  soggetto beneficiario per gli interventi relativi alla SS 120 individuato dalla suddetta tabella viene sostituito con l'ente proprietario.

8-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-novies, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. 302. Raiti, Crisafulli, Piro, Burtone.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 14, secondo periodo, le parole: «dieci annualità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici annualità».

8-decies. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola: «decennale» è sostituita dalla parola: «quindicennale».

6. 38. Giovanelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. All'articolo 1, comma 749, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è abrogata;

b) alla lettera g), capoverso:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR, fermo restando l'obbligo di procedere agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine del 31 marzo 2007. Le forme pensionistiche danno comunicazione alla COVIP dei predetti adeguamenti secondo le istruzioni impartite dalla stessa.»;

2) al secondo periodo le parole: «a tali adesioni» sono sostituite dalle seguenti:«a tali nuove adesioni» e le parole: «ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),» sono soppresse.

6. 28. Baldelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142, lettera c), non si considerano, fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza, sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000 n. 267.

6. 36. Giovanelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-decies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Gli enti istituiti nel 2006 e le province della regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e i cui organi sono stati eletti  a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007»

 6. 335. Giovanelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-decies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente «Gli enti istituiti nel 2006 e le province della regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007»

 6. 500. Governo.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 561 è abrogato.

6. 37. Osvaldo Napoli, Boscetto, Santelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. L'applicazione della sanzione di cui al comma 561 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rinviata al 31 dicembre 2007 ed è comunque subordinata al mancato rispetto dell'obiettivo assegnato al comparto comuni per il 2006.

6. 319. Giovanelli, Martella.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Fino al 31 dicembre 2007, agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 320. Giovanelli, Martella.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. Fino al 31 dicembre 2007 per gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale le spese necessarie alla realizzazione, al completamento e alla gestione degli interventi di ricostruzione non sono ricomprese nel patto di stabilità interno.

8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8- novies, pari a 25.000.000 di euro per le spese di parte corrente e a 25.000.000 di euro per le spese di parte capitale per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.

6. 332. Sereni.

(Inammissibile) 

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

 6. 39. Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

 6. 307. Di Gioia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede direttamente l'ente interessato.

6. 333. Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Sono riaperti i termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. I soggetti interessati, residenti in una delle tre province, possono perfezionare la definizione, versando, entro il 30 giugno 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi, diminuito al 10 per cento.

6. 300. Burtone, Licandro, Rotondo, Piscitello, Samperi, Latteri, Raiti.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. I soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono anche quelli individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, come prorogato da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio  2005, che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2005.

6. 303. Raiti, Crisafulli, Piro, Burtone.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 6. 40. Margiotta, Grassi, Oliverio.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti per la durata di 48 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, inteso come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 194 n. 724, e la relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 6. 306. Di Gioia.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano dal 1o gennaio 2008.

6. 43. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Ai fini del progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli  appartenenti ai Corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono stanziati 30 milioni di euro.

6. 323. Forlani.

(Inammissibile)

 

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213 è aggiunto il seguente:

«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio.»

6. 324. Forlani.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, i giudici onorari aggregati, il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2006, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2007.

6. 301. Angela Napoli, Antonio Pepe.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Al comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo periodo, le parole «1ogennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2007».

6. 318. Lulli.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 dopo le parole: «nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003» sono aggiunte le seguenti: «nel limite massimo di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

8-decies. L'unità previsionale di base per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente, iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è ridotta: di 5 milioni di euro, per il 2007 attingendo allo specifico accantonamento relativo al medesimo Ministero e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 attingendo allo specifico accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.

6. 325. Zanetta, Costa, Di Centa, Rosso, Quartiani.

(Inammissibile)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è prorogato al 1o gennaio 2008.

6. 334. Motta, Delbono.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura) - 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo  1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.".

6. 0501. Governo.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: «locali e regionali» sono aggiunte le seguenti «attraverso le proprie associazioni rappresentative».

al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».

6. 04. Osvaldo Napoli, Boscetto, Santelli.

(Inammissibile)

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. - 1. Al comma 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «I suddetti dati sono trasmessi dai Comuni attraverso l'Associazione nazionale comuni d'Italia(ANCI)»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».

6. 02. Osvaldo Napoli, Boscetto, Santelli.

(Inammissibile)


 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

_________

_________    _________

_________

 

 

98.

 

Seduta di GIOVEdì25 GENNAIo 2007

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

GIORGIA MELONI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

PIERLUIGI CASTAGNETTI

E DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 2114 ) (ore 9,33).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Ricordo che nella seduta di ieri si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti ed il relatore ed il Governo hanno espresso il parere.

 

 

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2114 )

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 2), nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 3).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 4).

Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 1).

Passiamo all'emendamento Boscetto 1.307. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro.

GABRIELE BOSCETTO. No, signor Presidente, ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Boscetto.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Boscetto 1.307.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,40).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Si riprende la discussione.

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2114 ).

 

MATTEO BRIGANDÌ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEO BRIGANDÌ. Grazie, signor Presidente. Ho chiesto alla Presidenza che si facesse carico degli impegni derivati da un documento di indirizzo, approvato da questa Assemblea, in riferimento alla tutela del buon nome della Camera dei deputati. Vorrei segnalare al riguardo due episodi. Il primo è che, come al solito, una nota trasmissione televisiva, che ha già impegnato quest'aula, nell'ultima puntata ha deciso di nominare dei finti deputati, definendoli scherzosamente «onorevoli»...

PRESIDENTE. Onorevole Brigandì, le chiedo scusa se la interrompo, ma le ricordo che tale questione potrà essere più opportunamente affrontata al termine della seduta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, chiediamo di mantenere questo emendamento perché riteniamo che la proroga, dal 31 maggio al 30 settembre del 2007, delle provvidenze contenute nella norma di cui al comma 2 sia estremamente ragionevole. Questa norma è tesa a garantire la continuità assistenziale e a fronteggiare l'emergenza del settore infermieristico e tecnico. Quindi il termine previsto da una serie di norme è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del servizio sanitario nazionale, dai provvedimenti di finanza pubblica.

Si tratta di prestazioni, che sono indicate nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 2001 e che prevedono: la riammissione in servizio degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia, che hanno risolto il rapporto di impiego volontariamente da non oltre cinque anni; la stipula di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato per la durata di un anno, ancorché rinnovabili.

Inoltre, esse prevedono la facoltà di adottare provvedimenti di questo genere anche per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nel limiti delle risorse finanziarie connesse alle vacanze di organico, di cui alla programmazione triennale; previa autorizzazione regionale, le aziende sanitarie ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani, gli istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo possono remunerare prestazioni onorarie aggiuntive, rese al di fuori degli impegni di servizio dagli infermieri dipendenti in possesso di specifici requisiti.

Tali prestazioni sono svolte in regime libero professionale e sono assimilate al lavoro subordinato ai fini fiscali contributivi. I requisiti per le prestazioni onorarie aggiuntive sono i seguenti: essere in servizio con rapporto a tempo pieno da almeno sei mesi; non essere soggetti a limitazioni o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente, non beneficiare della riduzione dell'orario di lavoro, comprese le assenze per malattia. Le amministrazioni dei predetti enti ed istituti utilizzano le prestazioni aggiuntive prioritariamente, al fine di assicurare livelli standard di assistenza nei reparti di degenza e nelle sale operatorie. In sostanza, prosegue la precarizzazione che  avrebbe bisogno di essere risolta soluzione, ma secondo quanto espresso nella norma di cui stiamo parlando, il rinvio è stabilito solo fino al 31 maggio. Ora, ci sembra che tale termine sia estremamente limitato e, quindi, prorogarlo dal 31 maggio al 30 settembre sarebbe del tutto ragionevole, proprio in favore dei suddetti lavoratori e, sopratutto, in favore delle cure e delle ragioni di assistenza indicate nella normativa che ho citato.

Pertanto, signor Presidente, ribadisco che non intendo accedere all'invito al ritiro del mio emendamento 1.307.

PRESIDENTE. Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 9,45, è ripresa alle 10,03.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.307, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Prendo atto che i deputati Zanella e Volontè non sono riusciti a votare.

Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare.

A norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

 

La seduta, sospesa alle 10,05, è ripresa alle 11,05.

 

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo di Forza Italia ha chiesto la verifica delle tessere di votazione. Invito pertanto i deputati segretari a procedere al relativo controllo (I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente).

Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento Boscetto 1.307, nella quale è precedentemente mancato il numero legale.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.307, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 421

Maggioranza 211

Hanno votato 177

Hanno votato no 244).

Prendo atto che i deputati Belisario, Testoni e Volontè non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 1.308.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, desidero ringraziare la relatrice, onorevole Sesa Amici, per aver espresso parere favorevole sull'emendamento in esame. Nel contempo, come ho già fatto in altre sedi, desidero complimentarmi per l'ottimo lavoro che la relatrice ha svolto nell'ambito dell'esame di questo provvedimento legislativo.

Il presente emendamento è essenziale ai fini della compiutezza di questa norma. Infatti, il Governo, nella relazione introduttiva, precisa che la ratio della norma di proroga risiede nella necessità di consentire il perfezionamento delle procedure concorsuali esperite dal Ministero degli affari esteri per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia già avviate in base ad una autorizzazione precedente. Inoltre, spiega che dette procedure concorsuali hanno subito un ritardo in seguito ad un ricorso giurisdizionale amministrativo che dovrebbe essere definito prima della fine del corrente mese di gennaio 2007.

La norma si articola prorogando fino al 30 aprile la disposizione di cui all'articolo  28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51. Tuttavia, non si è tenuto conto che questo articolo 28, benché nella rubrica si parli di assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri, è riferibile a tutte le amministrazioni pubbliche richiamate nelle tabelle 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005.

Quindi, senza il nostro emendamento e senza la limitazione in esso contenuta, che fa riferimento specificamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri, questa norma poteva essere applicata ad una serie di amministrazioni pubbliche, creando pertanto un notevole scompiglio sul piano applicativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, questo emendamento di fatto limita la proroga riferita alla possibilità di assumere personale che, altrimenti, potrebbe essere considerata in senso lato una sorta di sanatoria di precari, anche se stiamo parlando di dirigenti, per i quali non vige l'obbligo di assunzione tramite concorso.

Pertanto, tale indicazione appare assolutamente condivisibile, in quanto chiarisce un articolato che avrebbe potuto avere un'applicazione ben più estesa.

Oltretutto, bisogna anche fare una considerazione più di carattere generale e che esce un po' dalla mera tecnica. Questa misura, cosiddetta mille proroghe, va contro le indicazioni espresse in finanziaria relative allo spoil system. In questo caso, andiamo a prorogare i termini e, quindi, a consentire il mantenimento di personale, tra l'altro, senza questo emendamento, in maniera anche abbastanza vaga; in altri casi, invece, abbiamo visto che, laddove c'è personale che non rientra nelle grazie dell'attuale Governo, si attua uno spoil system, che, più volte, si è estrinsecato, di fatto, in un licenziamento per legge e, quindi, d'ufficio, senza possibilità nemmeno di ricorso al TAR.

Nel condividere questo emendamento, sul quale esprimeremo quindi un voto favorevole, rileviamo una sorta di schizofrenia, alla quale dobbiamo abituarci e metterci con il cuore in pace, che vede, da una parte, iniziative di carattere generalista a favore di amici e, dall'altra, iniziative più che restrittive e che vanno oltre il buon senso, come abbiamo visto, spesso, in finanziaria, in caso di spoil system.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 1.308, accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 424

Votanti 423

Astenuti 1

Maggioranza 212

Hanno votato 421

Hanno votato no 2).

Prendo atto che i deputati Affronti, Oppi e D'Agrò non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Giovanardi 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, voglio anzitutto aggiungere la mia firma a questo emendamento. In realtà, non si comprende quale sia la logica di attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche e si parli di una durata in carica dei direttori degli istituti del predetto ente fino al 30 giugno - data, quindi, piuttosto prossima - e, poi, si sospendano le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

Ci sembra che la sistemazione del CNR debba essere oggetto di un provvedimento a parte, che tenga conto delle corrette scansioni temporali, e non di un provvedimento tampone, come questo; tra l'altro, in tal caso, non si tratta neanche di una proroga dei termini, in quanto non si va a prorogare alcun termine, ma si indica che i direttori degli istituti restano in carica fino al 30 giugno 2007, creando, così, un contesto di difficile comprensione, sia sul piano della semplice lettura, sia su quello della sostanza. Cosa si vuole fare del CNR, attraverso questa semplice proroga al 30 giugno, riguardante la permanenza in carica dei direttori degli istituti e per quale ragione si debbano bloccare i concorsi, quando c'è bisogno di forze nuove e giovani, che entrino in questo organismo, che è uno dei principali organismi relativi alla cultura del nostro paese? Mi sembra, quindi, che questa norma possa trovare migliore collocazione in un provvedimento più ampio e debba essere espunta con l'accoglimento dell'emendamento Giovanardi, al quale, ripeto, intendo aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, vorrei segnalare, ancora una volta, il distacco che esiste tra le parole, gli impegni e la propaganda di questo Governo e di questa maggioranza (che, giustamente, hanno sottolineato come la ricerca in Italia vada rilanciata, come il nostro sia un paese nel quale le forze giovani, i ricercatori e gli ingegneri più brillanti facciano fatica ad entrare nel sistema della ricerca, per cui sono costretti ad emigrare all'estero, e come tutto questo sia uno scandalo) e la realtà. Infatti, quando ci sono procedure concorsuali in atto, mirate proprio ad inserire, nell'ambito della ricerca, energie di persone capaci e preparate, che, per merito, dovrebbero alimentare la ricerca italiana, il Governo cosa fa? Il Governo blocca, in maniera traumatica e al limite della legittimità, queste procedure concorsuali, intervenendo sul CNR, conferma lo status quo - «todos caballeros», che siano bravi o non lo siano, che siano capaci o incapaci, che siano preparati oppure no -, con il solito favore rispetto alla situazione di fatto, e rimanda la realizzazione di tutto quello che ha affermato in questi mesi, dando un colpo, spero non mortale, alla ricerca italiana.

Non si capisce perché queste procedure concorsuali non debbano proseguire, non si capisce perché chi ha capacità e merito non debba ricoprire incarichi di responsabilità.

Chi boccia questo emendamento dimostra, ancora una volta, che, al di là della propaganda, la vostra intenzione è quella conservatrice di confermare le cose così come stanno e di non portare nessun elemento di novità nella ricerca, che non è burocrazia e non è impiego statale. Non si vince un posto a trent'anni e si resta lì fino a settanta se non si produce niente, se non si innova niente e se non si dimostra, come in tutti i paesi del mondo, che la qualifica di ricercatore non è un timbro su un pezzo di carta, ma è la realtà per cui qualcosa di utile viene compiuto per la società e per la ricerca pura e applicata.

Il precedente Governo si era mosso in questa direzione e voi, anche in questo campo, siete tornati ad una restaurazione che rischia di colpire al cuore la ricerca italiana.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, poiché lei aveva già preso la parola, non l'ho interrotta, ma ho il dovere di farle presente che lei era già intervenuto sul complesso degli emendamenti. Quindi, in teoria, non avrebbe potuto prendere la parola su questo emendamento, ma vi è stato un errore della Presidenza.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, vorrei fare presenti due questioni, una di forma e l'altra di sostanza.

Per quanto riguarda la questione di forma, senza questo emendamento si demanda  al Governo la facoltà di intervenire in questa materia in maniera disorganica, con semplici regolamenti. Spesso e volentieri, abbiamo sentito dai banchi della maggioranza grandi dichiarazioni di intenti in materia di ricerca, ossia in una materia importante per il nostro paese. Su questo aspetto siamo d'accordo tutti. Però, quando si passa dalle parole ai fatti, questi sono i risultati.

È stato giustamente evidenziato poc'anzi come, nei fatti, anziché procedere in maniera organica, con una legge - se vogliamo -, al riordino della materia, si preferisca soprassedere e lasciare le cose come stanno, da un lato, e, dall'altro lato, non si interviene nella maniera corretta, ossia con un disegno di legge. Questo è ciò che avviene dal punto di vista della forma.

Non riteniamo opportuno, pertanto, che, su una materia così importante, sia sufficiente intervenire tramite regolamento, ma riteniamo che lo si debba fare, in maniera chiara e corretta, una volta per tutte, con un disegno di legge organico.

Ciò detto, veniamo alla sostanza. A fronte delle chiacchiere e delle dichiarazioni roboanti di intenti, per cui si continua a ripetere che la ricerca è il futuro di questo paese - siamo d'accordo tutti -, non si arriva a concretizzare tali dichiarazioni.

I concorsi vengono bloccati e vengono mantenute le situazioni così come sono, prorogandole. Mi devo ripetere, quindi, rispetto a quanto ho detto rispetto all'emendamento precedente. Probabilmente, si preferisce tenere qualche amico al suo posto, laddove, invece, in altri casi, si è proceduto, con assoluta rapidità, ad eliminare chi non è amico degli amici.

Siamo contrari a questo modo di procedere e al principio base di questo decreto-legge «mille proroghe», nel quale, al di là del fatto che, spesso e volentieri, i termini vengono prorogati solo per necessità e per incapacità di intervenire, sono state inserite disposizioni che «c'entrano come i cavoli a merenda».

Dunque, nel dichiarare il nostro voto favorevole su questo emendamento, continuiamo ad evidenziare questa schizofrenia della maggioranza, che procede in maniera assolutamente confusa semplicemente per perseguire i propri interessi di bottega.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere quest'emendamento e rivolgere un appello agli onorevoli colleghi.

Stiamo parlando del Consiglio nazionale delle ricerche. Stiamo parlando di un argomento di grandissima attualità. Stiamo parlando della fuga dei nostri cervelli, dei nostri luminari, dei nostri uomini di scienza dall'Italia.

Quindi, prorogare i direttori fino al 30 giugno 2007 e sostenere che sono sospese le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi è un controsenso! Bisognava scrivere (chi ha scritto quest'emendamento, forse, era in preda ai fumi dell'alcol) che, in attesa che le procedure concorsuali vengano effettuate, si concede la proroga fino al 30 giugno e non viceversa.

Vi invito a riflettere. Poi non andiamo fuori dell'aula e sui mass media a batterci il petto e a dire che i nostri ricercatori vanno via, se non votiamo questo emendamento! Ci assumiamo la responsabilità politica di far fuggire i nostri luminari ed i nostri scienziati, e creiamo un caos nel Consiglio nazionale di ricerca.

Ecco perché vi invito a riflettere sulla possibilità di votare su questo emendamento, che è serio ed importante.

GREGORIO FONTANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGORIO FONTANA. Signor Presidente, poco fa, il segretario incaricato del controllo delle tessere di votazione, ha ritirato la mia tessera di Forza Italia; non penso che debba essere presa dagli uffici della Camera...

Vorrei che, gentilmente, mi fosse restituita.

PRESIDENTE. Non ho capito, onorevole Fontana, le chiedo scusa...

ANTONIO LEONE. La tessera del partito!

PRESIDENTE. Le è stata ritirata la tessera del partito?

GREGORIO FONTANA. Sì, Presidente; peraltro, sono responsabile del tesseramento del partito. Mi hanno portato via la tessera di Forza Italia. Ripeto: vorrei che mi fosse restituita.

PRESIDENTE. Ma lei è solito votare con la tessera di Forza Italia...?

GREGORIO FONTANA. No, Presidente, ma era qui ed è stata presa.

PRESIDENTE. Onorevole, Fontana, le verrà restituita quanto prima.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Lei mi ha anticipato, Presidente, ma volevo sapere, per la certezza delle nostre votazioni, se sia cambiata la norma, perché anche noi abbiamo qualche tessera con la quale possiamo votare...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Giachetti. Adesso, però, proseguiamo nei nostri lavori.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giovanardi 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461

Votanti 458

Astenuti 3

Maggioranza 230

Hanno votato 213

Hanno votato no 245).

Passiamo agli identici emendamenti Giovanardi 1.7 e Boscetto 1.8.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro rivolto dal relatore.

GABRIELE BOSCETTO. No, signor Presidente, insisto per la votazione del mio emendamento e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, abbiamo già spiegato le ragioni per le quali questo emendamento, anche di fronte alla reiezione di quello soppressivo, giustifica una soppressione parziale. Se è vero, infatti, che si vuole risolvere la problematica entro il 30 giugno 2007, allora si possono portare avanti parallelamente le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

Se, invece, la data del 30 giugno 2007 è stata fissata sapendo che i tempi saranno molto più lunghi e, conseguentemente, la conferma dei direttori degli istituti sarà a tempo indeterminato, allora si giustificherà anche la sospensione delle procedure concorsuali.

Se la norma è « leale » e si sa che entro il 30 giugno 2007 si esaurirà quella fase che riguarda la situazione di quel personale di altissimo livello, allora bisognerà lasciare che i concorsi vadano avanti perché sarà già di per sé difficile portare a termine quei concorsi entro il 30 giugno 20007. Se, invece, tali concorsi fossero sospesi, i giovani e bravi ricercatori, i bravi scienziati che potrebbero portare linfa vitale al CNR, dovrebbero rimanere a casa oppure andare all'estero.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giovanardi 1.7 e Boscetto 1.8, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467

Votanti 466

Astenuti 1

Maggioranza 234

Hanno votato 217

Hanno votato no 249).

Prendo atto che il deputato Simeoni non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giudice 1.320, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 438

Astenuti 37

Maggioranza 220

Hanno votato 182

Hanno votato no 256).

Prendo atto che il deputato Simeoni non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Paolo Russo 1.310 e D'Agrò 1.315.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Russo. Ne ha facoltà.

PAOLO RUSSO. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame fanno riferimento ad una situazione discriminante, che riguarderebbe sia gli studenti della facoltà d'ingegneria che conseguiranno la laurea secondo l'ordinamento vigente prima della riforma universitaria, sia tutti quei laureati che non sosterranno l'esame di Stato prima della scadenza del periodo transitorio dettato dalla legge n. 170 del 2003. È evidente che vi è una condizione di lampante disparità di trattamento tra chi conseguirà l'abitazione professionale prima della scadenza di detto periodo transitorio e chi, pur appartenendo allo stesso ordinamento ed avendo seguito un identico percorso formativo, sarà equiparato ai futuri laureati del nuovo ordinamento che, come si sa, seguono un percorso didattico completamente diverso.

Le ragioni addotte dagli studenti e dai laureati del vecchio ordinamento sono state più volte evidenziate sia con civili proteste di piazza sia con numerose petizioni - portate a conoscenza del Ministero dell'università e della ricerca, che è stato così reso partecipe di quelle iniziative - con le quali sono state raccolte circa sessantamila firme di appoggio a quella legittima istanza.

Gli stessi ordini degli ingegneri di Firenze, Pisa, Vicenza, Napoli, Bologna e Teramo si sono espressi in linea con quest'orientamento. Si tratta, quindi, di salvaguardare migliaia di studenti che in questa fase transitoria vedrebbero non solo vanificati i loro studi, ma addirittura deprezzati anche i loro sacrifici qualora non fosse prevista un'adeguata misura che li tuteli in ottemperanza alla scelta iniziale operata in merito alla propria carriera universitaria.

Questa situazione rappresenta un'evidente violazione del diritto all'equità di trattamento, richiamato più volte come fondamento dell'azione legislativa ed amministrativa italiana. Credo sia giusto, quindi, estendere a tutti i laureati la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione secondo le vecchie modalità, a prescindere dal momento in cui essi si laureeranno.

In questo senso, l'emendamento proposto consente una più ampia comprensione  di questo percorso. Anche se esso, evidentemente, non risolve del tutto il problema, offre comunque un'opportunità abbastanza esaustiva, consentendo a tutti gli studenti di continuare il loro ultimo e breve percorso in una condizione di serenità e senza ulteriori disparità di trattamento (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Onorevole D'Agrò, lei ha chiesto di intervenire. Tuttavia, come già facevo notare all'onorevole Giovanardi, lei sa che l'articolo 85 comma 7 del nostro regolamento stabilisce che non possono effettuare interventi per dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, subemendamento o articolo aggiuntivo che siano già intervenuti nella discussione sull'articolo. Quindi, purtroppo, non posso darle la parola.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento e rivolgere un ulteriore appello ai colleghi laureati o che hanno figli laureati o laureandi.

Come è possibile pensare che chi abbia seguito i suoi corsi di studi con un vecchio piano di studi debba sostenere l'abilitazione in maniera completamente diversa, con un nuovo ordinamento? È questo il problema. Noi sosteniamo che, a prescindere dal 2010, 2008 o 2011, chi abbia seguito i corsi di studi con il vecchio ordinamento, con vecchi programmi, deve sostenere l'abilitazione sulla base di quei programmi, non con nuovi programmi che non sono consoni alla sua preparazione. È questo il problema. Ragionate un momento. In questo caso noi non incidiamo in alcun modo sul bilancio. Diciamo che chi ha seguito un corso di studi ben preciso deve sostenere l'abilitazione per quel corso di studi. Questo è l'appello che vi rivolgo. Pensateci prima di esprimere un voto contrario a questo emendamento. Fate una riflessione. Se avete dei figli che hanno studiato con il vecchio ordinamento, riflettete sul fatto che si troveranno in difficoltà a sostenere un'abilitazione con corsi completamente diversi, che non hanno avuto la possibilità di frequentare durante i loro lavori universitari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Formisano. Ne ha facoltà.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor Presidente, intervengo per chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento ed anche per motivare la mia decisione. Se esistono oggi due laureati in ingegneria - vecchio ordinamento e nuovo ordinamento - non si capisce perché l'esame di abilitazione debba essere equiparato. Credo si tratti di una disparità di trattamento palese nei confronti di studenti, che hanno iniziato un percorso con il vecchio ordinamento e che giustamente devono arrivare all'esame di abilitazione così come sapevano all'inizio del corso di studi. Questo significherebbe cambiare le regole del gioco durante la partita.

Noi non accettiamo questo tipo d'impostazione e riteniamo giusto, invece, che ci siano due diversi tipi di esame, conseguenti a due moduli di studio diversi. L'ingegnere del vecchio ordinamento ha seguito studi di un certo tipo, l'ingegnere del nuovo ordinamento ha seguito un corso di studi diverso, tanto più che gli ingegneri del nuovo ordinamento possono anche fermarsi al triennio e non proseguire nel biennio successivo. Quindi, sono intervenuta per sostenere con forza questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Signor Presidente, la questione posta dai colleghi e dalle colleghe con questo emendamento è reale, tanto è vero che, rispetto al testo originario, la Commissione affari costituzionali ha già operato un primo passo con una proroga per l'anno successivo, per il 2008. Sarei però dell'opinione che sarebbe molto utile se arrivassimo almeno ad un compromesso,  che avrebbe il significato di arrivare ad un triennio, fino al 2009, come suggerisce l'emendamento successivo, presentato anche da me e dalla collega De Simone.

Bisogna infatti obiettivamente prevedere, considerando anche l'iter possibile della legge che riforma gli ordini professionali, un tempo congruo che non si presti ad una possibile nuova proroga. Già negli anni passati sono intervenute diverse proroghe, che hanno reso molto instabile la condizione di questi studenti iscritti secondo il vecchio ordinamento. Pertanto, tre anni sono un tempo che permette, credo ragionevolmente, di terminare gli studi secondo il vecchio ordinamento e di sostenere gli esami per l'ingresso negli ordini professionali, anche secondo il corso degli studi precedente alla riforma universitaria intervenuta qualche anno fa.

Il mio invito, quindi, è quello di considerare positivamente gli emendamenti successivi, che potrebbero rappresentare un buon punto di incontro tra maggioranza e opposizione in ordine ad una problema reale che esiste nell'università italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere con forza gli emendamenti in discussione, di cui l'intervento dell'onorevole Folena conferma la bontà. Collega Folena, dobbiamo esprimere voto favorevole su tali emendamenti, perché non si crei disparità di trattamento e per compiere un atto di giustizia nei confronti di questi cittadini.

Certo, potremo anche ragionare in merito a quanto lei dice, se il Parlamento sarà sordo rispetto alla suddetta tematica che, secondo me, deve trovare accoglimento nella votazione di questi emendamenti.

Condividendo quanto lei afferma, potremmo convenire in seconda battuta, ma, se risolviamo il problema prima, tanto meglio! Quindi, onorevole Folena, la invito ad esprimere voto favorevole sugli emendamenti in discussione, come farò io.

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, come ricordato dal collega Folena, in Commissione su tale tema si è manifestata una certa sensibilità; si è voluto dare conto di un corso di laurea contraddistinto da regole diverse da quelle previste dalla legge Moratti al punto che il termine del 2008 era stato prorogato di un anno, modificando il testo del Governo.

A nome dell'intera Commissione, invito a ritirare gli emendamenti in esame, mentre, nell'ipotesi di prevedere almeno una fase triennale, che rappresenterebbe un elemento di concretezza, la Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, ne esprime uno favorevole sugli identici emendamenti Folena 1.301, Paolo Russo 1.311 e Meloni 1.316, nei quali la data del 2009 si colloca nel contesto di una fase triennale. Pertanto, invito i colleghi a ritirare gli emendamenti Paolo Russo 1.310 e D'Agrò 1.315, altrimenti il parere su di essi sarebbe contrario, mentre, ripeto, la Commissione si esprime favorevolmente nei confronti degli identici emendamenti Folena 1.301, Paolo Russo 1.311 e Meloni 1.316.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, ringrazio il collega Folena e la relatrice. Certamente, converremo sull'approvazione dell'emendamento successivo che individua nel 2009 la soluzione di questa problematica, ma sappiamo anche che la fase dell'esame di Stato è talvolta estremamente complessa: spesso tale esame deve essere ripetuto più di una volta. Pertanto, ci pare più congruo l'emendamento in discussione. Inoltre, forse sarebbe stato preferibile individuare  una formula - certamente abbiamo sbagliato anche noi a non proporre un emendamento in tal senso - che non fissasse un limite temporale, ma che consentisse a tutti i laureati, legittimamente laureati o ancora iscritti in un corso di studi secondo il vecchio sistema, di dare l'esame di Stato una, due, tre, quattro volte, quanto la loro abilità o la fortuna consente loro di fare, fino a quando non riescano a superarlo ed a cambiare la propria posizione nella vita.

Insisto quindi perché il termine di cui oggi discutiamo sia il più ampio possibile e venga pertanto approvato l'emendamento Paolo Russo e altri 1.310, che prevede il 2010.

In caso contrario, sono sicuramente d'accordo con l'emendamento successivo Folena 1.301, identico a quello Paolo Russo, Boscetto e Santelli 1.311.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Boscetto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei fare una considerazione procedurale. Quando l'opposizione argomenta in maniera corretta una propria posizione e la maggioranza ne presenta una simile, è prassi che quest'ultima inviti l'opposizione a non proseguire, incaricandosi di portare avanti la proposta emendativa. Tuttavia, non è proprio così che si dovrebbe fare. Infatti, se una posizione è corretta, allora si dovrebbe chiudere la questione e votare comunque a favore. Forse noi siamo all'antica, ma ragioniamo di sicuro in maniera più semplice.

Venendo poi al merito, vi sono due considerazioni distinte da fare su questi emendamenti identici in esame: una relativa agli studenti tuttora in corso e che stanno completando il ciclo di studi con il vecchio ordinamento e l'altra per quelli che lo hanno già completato.

Infine, vorrei fare una considerazione di carattere generale sugli effetti della riforma dal punto di vista della qualità dei nuovi laureati con il nuovo ordinamento. Innanzitutto, bisogna tener conto che chi ha iniziato con il vecchio ordinamento, oggi ha difficoltà oggettive a completare il ciclo di studi. Infatti, mancano talvolta i corsi in quanto i professori non li preparano nuovamente per gli esami che sono stati eliminati. Dunque, gli studenti di cui stiamo parlando devono fare un esame senza avere la possibilità di ripetere il ciclo di lezioni. Il numero di esami è inoltre limitato e, quindi, trovano difficoltà nella ripeterli durante l'anno. Capita spesso che, se se ne «buca» uno, occorre aspettare l'anno dopo. Dunque, inevitabilmente si allungano i tempi per completare il ciclo di studi con il vecchio ordinamento.

Bisogna pertanto tener conto anche di queste difficoltà oggettive e fare delle considerazioni specifiche riguardo il differente tipo di università: un conto è il Politecnico di Milano, altro conto è un politecnico da un'altra parte. Chiudere un ciclo di studi svolto con il vecchio ordinamento al Politecnico di Milano - ve lo assicuro - è difficile: lo sappiamo per conoscenza diretta.

Un ulteriore discorso da fare è quello relativo all'esame di Stato vero e proprio. Anche in questo caso, se si è completato il ciclo di studi con il vecchio ordinamento, perché non si deve avere la possibilità di sostenere degli esami consoni alla propria preparazione? Perché non si deve tener conto di una preparazione oggettivamente superiore?

Vengo all'ultima considerazione di carattere generale sugli effetti della riforma universitaria e sull'inserimento dei cosiddetti CFU, i crediti formativi. Ora, chi ha scelto di completare l'università con il vecchio sistema, sa bene che prima era molto più difficile rispetto ad oggi. Infatti, adesso l'università è diventata una sorta di liceo. Chi non si laurea oggi con i crediti formativi? Basta infatti avere la pazienza di ripetere qualche volta gli esami, guardarsi su Internet le prove, provare e riprovare e alla fine si passa l'esame. Il risultato è una classe dirigente del paese oggettivamente meno preparata di prima.

Spesso, inoltre, si fa una grossa confusione tra istruzione e cultura. Se da un  lato siamo tutti d'accordo che nel nostro paese si ha un numero di laureati inferiore a quello che dovrebbe essere lo standard di un paese civile vero e proprio, dall'altro lato non siamo invece d'accordo che la soluzione sia quella di abbassare il livello di qualità. Purtroppo, questo è ciò che è successo: abbiamo drasticamente abbassato il livello di preparazione.

Il collega Folena sosteneva che dobbiamo mettere mano alla riforma universitaria. Per noi sta bene, ma dobbiamo preparare un percorso veramente selettivo per premiare chi merita. Ciò non vuol dire non premiare anche chi ha buona volontà. Tuttavia, oggi abbiamo troppa gente laureata che viene messa tutta allo stesso livello, non esistendo un sistema di meritocrazia vera e propria.

Purtroppo ciò determina conseguenze negative sull'occupazione, in quanto è un dato di fatto che il titolo crea aspettative: un laureato non assume un lavoro da operaio perché ritiene di possedere un titolo di studio importante. Non vogliamo negare tale importanza, ma se, per così dire, non rimetteremo in sesto il sistema scolastico, conferendo davvero ad esso un minimo di selettività, avremo un sempre maggiore numero di persone insoddisfatte nell'ambito lavorativo. Infatti, se non si è acquisita una forte preparazione, è poi difficile trovare un posto di lavoro: anche sostenendo cento colloqui ed esibendo il titolo di studio, se non si è preparati non si è assunti in quanto, in genere, l'imprenditore assume i giovani preparati, senza considerare il titolo posseduto.

Quindi, interveniamo pure con delle modifiche legislative ma nella direzione giusta, introducendo elementi minimi di selettività (Applausi dei deputati dei gruppi Lega Nord Padania e Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Paolo Russo 1.310 e D'Agrò 1.315, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 474

Astenuti 3

Maggioranza 238

Hanno votato 218

Hanno votato no 256).

Prendo atto che il deputato Laratta non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario; prendo, altresì, atto che i deputati Ceccacci e Paniz non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Folena 1.301, Paolo Russo 1.311 e Meloni 1.316.

Ricordo al riguardo che il relatore ha modificato, da contrario in favorevole, il parere precedentemente espresso; chiedo, dunque, al rappresentante del Governo di precisare se intenda a sua volta modificare il parere già formulato.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frassinetti. Ne ha facoltà.

PAOLA FRASSINETTI. Signor Presidente, esprimo anzitutto un apprezzamento per il dibattito testè svoltosi in Assemblea che ha indotto la relatrice a formulare un nuovo parere, favorevole, sugli emendamenti in esame. La data del 2009 ci sembra congrua, anche se dovrebbe inserirsi in un dibattito più ampio sulla meritocrazia, atteso che bisognerebbe riflettere sulla circostanza in base alla quale gli studenti dei corsi universitari di ingegneria affrontano l'esame di Stato con diversi tipi di preparazione. Ma la questione riguarda anche, oltre agli ingegneri, i geologi, i dottori agronomi, gli architetti; quindi, veramente un'entità numerica di  studenti rilevante. È per tale motivo che noi riteniamo che la scadenza del 2007 inizialmente prevista, poi prorogata al 2008 dal testo approvato in Commissione, non avrebbe permesso agli ultimi studenti immatricolati con il vecchio ordinamento universitario di sostenere l'esame di abilitazione secondo la precedente normativa e ciò - ed è il punto importante - neppure se avessero concluso gli studi nel termine della durata legale dei corsi.

Quindi, con l'approvazione di questa proposta si eviterebbe una lampante disparità di trattamento tra chi conseguirà l'abilitazione professionale prima della scadenza del periodo transitorio e chi invece - precedentemente sono state fatte anche delle considerazioni al riguardo -, pur appartenendo allo stesso ordinamento (e in ciò risiede il cuore della disparità) ed avendo seguito un identico percorso formativo, sarà equiparato ai laureati del nuovo ordinamento che seguono un percorso didattico decisamente differente.

È importante rilevare la differenza di tale percorso didattico; consideriamo che la durata media degli studi di ingegneria, nel vecchio ordinamento, si aggira a seconda dell'ateneo, tra gli otto ed i dieci anni: quindi, si tratta di studi sicuramente impegnativi che riguardano migliaia di studenti che si trovano in questa fase transitoria della riforma. Se questa proposta non venisse accolta essi vedrebbero sacrificati e anche deprezzati anni di studio e di sacrifici. Quindi ritengo che questa misura tuteli, in ottemperanza alla scelta iniziale fatta in merito alla propria carriera universitaria, anche proprio una metodologia di studio che poi conduce alla giusta preparazione. Si parla anche di difetto della ricerca e di fuga dei ricercatori; è questo un campo, quello dell'ingegneria, il campo scientifico, che va tutelato e guardato con un occhio di riguardo relativamente alle questioni della preparazione e della meritocrazia. Ma quello che potrebbe sembrare apparentemente un aspetto procedurale tecnico attiene invece al merito perché va proprio ad incidere sulla vita di migliaia di studenti che hanno scelto di impegnarsi in questa disciplina. Quindi penso e spero che questo emendamento venga approvato per eliminare un grave stato di disparità (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Paolo Russo. Ne ha facoltà.

PAOLO RUSSO. Signor Presidente, registro una condizione schizofrenica della maggioranza. Essa porta argomenti utili alla tesi rappresentata, secondo cui occorre evitare una condizione di discriminazione nei confronti di migliaia di studenti presso le facoltà di ingegneria. Tale considerazione porta di conseguenza la disponibilità a votare gli identici emendamenti in esame, che prorogano al 2009 l'opportunità di riequilibrare le condizioni di partenza degli studenti.

La questione che pongo, sommessamente ma con fermezza, è la seguente: non si tratta più di migliaia di studenti, perché quelli residuali saranno poche centinaia. Voteremo questi emendamenti che permetteranno di sanare la situazione di migliaia di studenti e lasceremo fuori una «sacca» piccola di qualche centinaio di studenti, più sfortunati degli altri, in condizione di maggiore debolezza, maggiore difficoltà e maggiore incapacità di sostenere le proprie ragioni attraverso un'utile sollecitazione al Parlamento.

Quindi, mentre colgo con piacere e favore la disponibilità della Commissione e del relatore ad esprimere il parere favorevole agli identici emendamenti in esame, mi chiedo per quale ragione discriminante si è voluto, cocciutamente, «bocciare» gli emendamenti precedentemente votati che, viceversa, avrebbero veramente consentito di mettere la parola «fine» a questa vicenda che comporta un elemento di forte discriminazione. Le parole del collega Boscetto mi parevano di buonsenso, prevedendo un percorso senza data che consentisse, senza alcuna discriminazione, agli studenti iscritti con il vecchio ordinamento, di continuare a procedere nel proprio corso di studi e professionale secondo il vecchio ordinamento. Talvolta, però, il  buonsenso non prevale (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Formisano. Ne ha facoltà.

ANNA TERESA FORMISANO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la firma mia e del collega D'Agrò all'emendamento Paolo Russo 1.311, ma anche per evidenziare qualcosa di non chiaro. Non capisco per quale motivo approvare come termine l'anno 2009 e non il 2010. Avere oggi la certezza che, nel 2009, tutti gli ingegneri iscritti al vecchio ordinamento si saranno laureati e potranno svolgere gli esami con il vecchio sistema, significherebbe avere la «palla di vetro», che nessuno in Parlamento può ritenere di avere. Signor Presidente, accettando amaramente la «bocciatura» degli identici emendamenti precedentemente respinti e sottoscrivendo quello in esame scegliamo il «meno peggio».

Chiedo, allora, formalmente un impegno al Governo, affinché nel 2009 vi sia una verifica in modo che tutti gli iscritti alla facoltà di ingegneria del vecchio ordinamento possano sostenere l'esame di iscrizione all'albo con il nuovo metodo. Mi sembra una proposta di buonsenso per andare incontro a quegli studenti che, loro malgrado, si troverebbero a sostenere un esame completamente diverso dal corso di studi sostenuto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Garagnani. Ne ha facoltà.

FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, intendo ringraziare i colleghi, soprattutto i colleghi Paolo Russo ed il collega Boscetto che hanno sostenuto, con l'emendamento presentato, ragioni di buonsenso.

Colgo l'occasione anche per ribadire l'atteggiamento, che già il collega Russo ha definito tale, «schizofrenico» da parte del Governo e della maggioranza nel farsi carico dei problemi dell'università e di coloro che la frequentano, soprattutto gli studenti, in una sorta di vacatio per cui mancano direttive precise. La logica vorrebbe che coloro che si sono iscritti secondo modalità previste dal vecchio ordinamento procedessero e definissero il proprio iter universitario secondo le medesime regole.

C'è stata la necessità di alcuni orientamenti ben precisi e di alcune prese di posizione, per definire una situazione regolare in base alla quale fino al 2009 questi studenti possono iscriversi all'albo secondo quanto previsto. Colgo questa occasione per dire che, al di là delle parole, noi siamo ormai abituati in Commissione cultura ad ascoltare una serie di valutazioni di ogni tipo da parte del Governo sulla riforma dell'università.

Occorre procedere sollecitamente a questa riforma, diversificando anche l'approccio alle facoltà scientifiche rispetto a quelle letterarie e ponendosi il problema del titolo di studio e dell'abilitazione alla professione, con metodologie diverse da quelle sostenute finora. Pertanto il mio intervento...

PRESIDENTE. Onorevole Garagnani, dovrebbe concludere.

FABIO GARAGNANI. ... è ovviamente a favore, ma con la consapevolezza che i problemi urgono e non possono essere ulteriormente dilazionati (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Raiti. Ne ha facoltà.

SALVATORE RAITI. Molto brevemente, dato che gli emendamenti in esame mi paiono assolutamente condivisibili, desidero sottoscrivere l'emendamento Folena 1.301.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessitore. Ne ha facoltà.

FULVIO TESSITORE. Parto da una brevissima considerazione. A me sembra veramente curioso incolpare questa maggioranza e questo Governo di schizofrenia in materia universitaria, quando nella precedente legislatura abbiamo assistito ad una serie di interventi di modifica, che non hanno assolutamente preso in considerazione la possibilità di una verifica di una riforma che era da poco stata messa in cantiere. Nell'interesse stesso di chi voleva cambiarla, sarebbe stato opportuno attendere dei risultati e poterli verificare in modo criticamente consapevole. Da un altro punto di vista, non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscere la necessità di interventi di carattere organico e sistematico in materia universitaria, tanto che anche su questo provvedimento la VII Commissione ha ribadito il punto, sulla base di una proposta che è venuta dalla maggioranza.

Nel punto specifico, vorrei ricordare che il vecchio ordinamento è ormai «disattivato», salvo per quelli che erano in corso da nove anni con la scadenza del 2009. Se ci saranno persone che non riusciranno a laurearsi entro il 2009, qualche problema ci sarà. Credo che ogni intervento di carattere legislativo deve porre un confine, per non determinare una situazione di incertezza e di precarietà e, questa volta veramente, di schizofrenia. Ecco perché si appoggia questo intervento, che ha esteso il termine del 2007 al 2009.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.

PIETRO FOLENA. Colleghi, la questione non è fare una specie di mercato sullo spostamento del termine di scadenza di un anno. Un conto sarebbe stato, come ha detto il collega Boscetto, una norma che non prevedeva limiti temporali. Già nella scorsa legislatura - il collega Tessitore elegantemente lo ha ricordato un attimo fa - si era proceduto con la medesima logica di una proroga indicando degli anni. Non si è seguita quella filosofia neanche in queste ore: nessun collega - è stato riconosciuto schiettamente dal collega Boschetto - ha proposto un'altra soluzione, che forse insieme avremmo dovuto prendere in considerazione.

Credo però che la collega Formisano abbia suggerito una via, che ci permette di non considerare questo come una specie di voto punitivo. Noi inseriamo una norma che per il 2009 dovrebbe dare, a mio modo di vedere, dai dati che ho, dalle considerazioni che si possono fare, una certezza sul fatto che il problema si risolve. Contestualmente possiamo preparare un ordine del giorno da votare prima del voto finale, che impegni il Governo, nell'eventualità che nel 2009 rimangano dei significativi problemi, a studiare le soluzioni per risolvere quei problemi.

Credo che la votazione di questo emendamento, per le ragioni dette da tanti colleghi della maggioranza e dell'opposizione, permetta sostanzialmente di chiudere questa vicenda.

AMERICO PORFIDIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERICO PORFIDIA. Signor Presidente, dichiaro di voler sottoscrivere anch'io questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Folena 1.301, Paolo Russo 1.311 e Meloni 1.316, accettati dalla Commissione e sui quali il Governo si rimette all'aula.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 474

Votanti 458

Astenuti 16

Maggioranza 230

Hanno votato 456

Hanno votato no 2).

Prendo atto che il deputato Poretti ha erroneamente espresso un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Cota 1.304 e 1.600 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, secondo noi questo è un emendamento importante e, quindi, leggo velocemente di cosa si tratta e, poi, lo spiegherò meglio. Con questo emendamento intendiamo sopprimere una norma, introdotta in Commissione in seguito alla presentazione di un emendamento da parte dell'onorevole Adenti, con cui si riapre al 31 marzo il termine entro cui i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive ed anche cariche sindacali possono presentare la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005. È evidente che la relativa previsione può apparire, come di fatto è, come una norma di favore per il ceto politico e sindacale; pertanto con l'emendamento 1.304 eliminiamo questa possibilità. A nostro avviso, questo è molto importante anche per dare un segnale chiaro.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 12,05)

MASSIMO GARAVAGLIA. Spesso la maggioranza ha demagogicamente inserito alcune norme per ridurre i costi della politica. Tutto ciò ci può anche trovare d'accordo - il problema dei costi della politica è sentito soprattutto dalla popolazione in maniera molto forte e, quindi, a tale riguardo possiamo trovare diversi punti di intesa -, ma nel caso di specie si andava, paradossalmente, a riaprire la possibilità di contribuzione figurativa per gli anni antecedenti. Evidentemente, era una stortura del concetto di proroga, era un favore ad una casta, che è giusto eliminare, anche per dare un segnale chiaro non solo al Paese ma anche - è questa un'ulteriore riflessione che mi sentivo di fare ai colleghi - alla classe politica e sindacale, soprattutto ai giovani.

Infatti, se dessimo l'idea, soprattutto ai giovani che fanno politica, che potranno continuare a vivere solo con tale attività, non faremmo un bene a questi ragazzi. Quando la carica elettiva finisce - perché, se così è, deve finire, dato che la politica è normalmente transitoria, tranne in casi eccezionali -, se questi ragazzi si trovano i contributi pagati e, poi, non hanno un mestiere, saranno obbligati a rimanere in politica; tale fatto, poi, li metterà nelle condizioni di dover accettare qualsiasi compromesso pur di rimanerci. Quindi, la nostra non è solo una riflessione nei confronti dei costi della politica; si vuole dare un segnale per far comprendere che la politica è un servizio. Fino a prova contraria, ministro vuol dire servitore: spesso in questa sede lo dimentichiamo pensando che la politica sia un mestiere. Di conseguenza, consideriamo questo un segnale molto importante per sottolineare che la politica non è un mestiere ma un servizio (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Adenti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ADENTI. Signor Presidente, anche il gruppo dei Popolari-Udeur aderisce alla proposta emendativa soppressiva - ci eravamo attivati in tale senso già in Commissione -, relativamente al comma 6-bis, che riapre i termini per il versamento dei contributi figurativi per i politici che hanno ricoperto cariche elettive e per i sindacalisti.

Ci rendiamo conto che si tratta sicuramente di un provvedimento ai limiti dell'ammissibilità - come sottolineato anche dal Presidente - e, forse, dell'opportunità. In ogni caso, occorre fare alcune precisazioni nel merito, anche per superare qualche pregiudizio che emerge nel momento in cui vengono coinvolti dei politici.

Innanzitutto, in materia, non è la prima volta che si prorogano dei termini, ma soprattutto non mi risultano dei costi a carico della collettività; infatti, è a carico del soggetto interessato il pagamento dei contributi figurativi. Essi, in particolare, ammontano - per chi non lo sapesse - all'8,89 per cento su un imponibile fino a 36.200 euro e al 9,89 per cento oltre i 36.200 euro. Quindi, per queste motivazioni, sono veramente inaccettabili ed anche ingiustificate nel merito le posizioni aderenti alla linea sostenuta dalla Lega Nord, secondo cui si tratterebbe di un presunto aumento dei costi della politica. Rendiamoci conto che non si tratta di un regalo economico fatto ai politici o, comunque, ai sindacalisti, ma di una nuova opportunità per coloro che, soprattutto a causa di dimenticanze, non hanno provveduto ad effettuare i versamenti dovuti nei tempi previsti.

Ci rendiamo conto che forse, in questo momento, il clima non è adatto per portare avanti un provvedimento di tal genere e quindi, con il buon senso che ci contraddistingue, aderiamo alle sollecitazioni provenienti dall'intera Commissione I votando a favore della proposta emendativa soppressiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, sono piuttosto stupito dal fatto che il collega Adenti, dopo aver presentato un emendamento così impegnativo, accetti adesso di votare la proposta emendativa soppressiva; se egli credeva nella bontà dell'emendamento, doveva sostenerlo in questa sede.

La vera verità è che l'emendamento è ai limiti dell'ammissibilità sotto due profili: un primo profilo riguarda la non pertinenza all'oggetto del decreto-legge, la quale, forse, può rinvenirsi - e credo che così sia stato fatto dal Presidente Bertinotti - nel fatto che nella rubrica si parla di proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro. Quindi, il dato oggettivo fornito dal termine «lavoro» può far parte di un emendamento di questo genere, ma trattandosi di una situazione particolare, da noi ben conosciuta, ci troviamo ai limiti dell'ammissibilità - lo ripeto - relativamente all'oggetto.

Riguardo alla logica di questo provvedimento - volto a prorogare dei termini: lo sappiamo perché non si parla d'altro, è scritto dappertutto, anche se in seguito avremo modo di ripetere questi concetti - non ci troviamo, nel caso specifico, dinnanzi alla proroga di un termine, ma abbiamo a che fare con un termine ampiamente scaduto che viene «aperto» ex novo per consentire determinati adempimenti.

La posizione del gruppo di Forza Italia è quella di accogliere l'emendamento soppressivo Cota 1.304; nel contempo verrà precluso il successivo mio emendamento 1.312 che avrei, comunque, ritirato. Con tutto ciò non si vuol significare che non si può realizzare, nell'ambito di un provvedimento legislativo ordinario, quello che il collega Adenti ha sottoposto all'attenzione di questa Assemblea.

Non va bene che si introduca una norma di questo genere, che sembra - e forse lo è - una norma di privilegio per i politici, nell'ambito della conversione di un decreto-legge, ma nulla vieta che, in un più ampio contesto, comprendendo anche altre categorie che possono essere decadute da diritti analoghi, per le quali potrebbe aprirsi la possibilità di esercitarli, non si possa arrivare alle stesse conclusioni, sempre comunque senza forzare il contenuto di un decreto-legge con degli emendamenti. Questo lavoro potrebbe essere svolto dalla Commissione competente, la quale potrebbe tener conto di questa ma anche di altre situazioni simili, per giungere a conclusioni che siano accettate da tutti i cittadini, che, al contrario, vedrebbero con l'accoglimento di questo emendamento una situazione discriminatoria a favore dei politici.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, non avrei chiesto di intervenire se non avessi ascoltato, con il rispetto che egli sa che ho per lui, l'intervento del collega Boscetto, ma questa volta dissentendo, non solo nel merito, come è normale quasi sempre tra maggioranza ed opposizione, ma anche nel metodo. Il collega Boscetto ha lanciato una critica pesante, sia pure sempre garbata nella forma, come è suo costume, al collega Adenti, il quale, originariamente, aveva presentato in Commissione questo emendamento, che era stato approvato dalla Commissione stessa. C'è poi stato un ripensamento collegiale, tant'è vero che la Commissione ha poi presentato l'emendamento 1.600, che sopprimerà il comma 6-bis. Invece di rivolgere un attacco al collega, da parte sua avrei detto che il dialogo ed il confronto parlamentare, in questo caso, come del resto nel caso dell'emendamento precedente, appena votato, servono ad ottenere un risultato.

La norma in sé francamente non ha nulla di scandaloso e, come lei sa, come qualche giornale, mi sembra Il Sole 24 ore, ha ricostruito, ci sono numerosi precedenti di norme di questo tipo, perché non siamo di fronte ad un privilegio, ma semplicemente ad una riapertura dei termini per coloro che banalmente avessero dimenticato di presentare la domanda tempestivamente.

Poiché casi di questo genere si sono già verificati in passato ed anche in epoca più recente, il collega Adenti aveva sottoposto la questione alla Commissione e poi ha convenuto con la stessa di sopprimere comunque comma in questione, per togliere qualunque sospetto di privilegio. Il collega Garavaglia poco fa è intervenuto al riguardo. Incauta venenum, collega Boscetto, ma detto con altrettanto garbo, lei non ha presentato emendamenti soppressivi, ma ha presentato il successivo emendamento, che, anziché cancellare la norma, addirittura ne allargava la portata. Mentre l'originario emendamento presentato dal collega Adenti stabiliva la data del 31 marzo del 2007, lei proponeva di estenderla fino al 30 giugno. Il dialogo parlamentare ha spinto anche lei ad un ripensamento. Lei ha detto poco fa che se voteremo l'emendamento della Commissione, l'altro sarà precluso, ma che in ogni caso lei lo avrebbe ritirato. Ciò vuol dire che comunque un ripensamento da parte sua c'è stato e ne prendo atto positivamente.

In conclusione, annuncio il voto favorevole dei Verdi sugli identici emendamenti Cota 1.304 e 1.600 della Commissione.

PRESIDENTE. Peccato non mettere a frutto questa cortesia e questo dialogo così raffinato, per poter accelerare l'approvazione di tutti gli emendamenti e poter arrivare alla conclusione del nostro provvedimento (mi sembra un clima adatto)...!

MARCO BOATO. Era l'unico mio l'intervento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Salutiamo due scolaresche in visita, presenti in tribuna: gli studenti e gli insegnanti della scuola media Francesco Redi di Granacci Bagno a Ripoli e dell'istituto statale di istruzione secondaria superiore Nicolò Machiavelli di Firenze (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghesi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, intervengo per preannunciare che il gruppo dell'Italia dei Valori voterà, ovviamente, a favore di questi identici emendamenti. Noi non siamo così sicuri che la disposizione, di cui gli identici emendamenti in discussione chiedono la soppressione, sia, in realtà, priva di costi, semplicemente perché le percentuali che il collega ha citato in precedenza, soprattutto se riferite al passato ed a causa dei meccanismi di calcolo che introducono, apparentemente sembrano a carico dell'interessato, ma in realtà si traducono in una situazione così onerosa che indurrà il Parlamento ad intervenire sul problema delle pensioni. Con la citata disposizione si attribuirebbero privilegi ancora una volta ai politici che in passato si sono «scordati»,  come si dice, di fare quanto la norma sui contributi figurativi richiedeva.

Italia dei Valori è, dunque, assolutamente contraria a questo modo di fare politica, per cui voterà a favore della soppressione della richiamata disposizione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Cota 1.304 e 1.600 della Commissione, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 464

Votanti 463

Astenuti 1

Maggioranza 232

Hanno votato 460

Hanno votato no 3).

Prendo atto che il deputato Cassola ha espresso erroneamente un voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole. Avverto che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Cota 1.304 e 1.600 della Commissione risulta precluso l'emendamento Boscetto 1.312.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, vorrei ricordare che il relatore ha formulato un invito al ritiro dell'emendamento 2.500 del Governo, per favorire l'approvazione del successivo emendamento Zucchi 2.301. Aderisco a tale invito e quindi ritiro l'emendamento 2.500, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Zucchi 2.301.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Zucchi 2.301.

Chiedo al relatore se confermi il parere favorevole della Commissione sull'emendamento Zucchi 2.301.

SESA AMICI, Relatore. Sì, signor presidente, la Commissione conferma il parere favorevole già espresso in precedenza sull'emendamento Zucchi 2.301.

MAURIZIO FUGATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento Zucchi 2.301. Propongo, cioè, di votare il primo comma separatamente dalla restante parte. Se questa richiesta fosse accolta, chiederei anche di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La sua richiesta è accolta, onorevole Fugatti. Prego, ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

MAURIZIO FUGATTI. Signor Presidente, intervengo in relazione al secondo comma dell'emendamento Zucchi 2.301, per quanto concerne i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Si prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo, in cui figurino gli operatori che commercializzano tali prodotti. Varie volte negli anni scorsi, con una serie di decreti, sono stati prorogati i termini per aderire a tale banca dati degli operatori. I termini sono stati prorogati più volte. Si tratta di una normativa voluta dall'Unione europea, lo ripeto, per creare una banca dati, una lista di operatori del settore dei prodotti ortofrutticoli freschi che commercializzano tali prodotti, perché  questi siano anche certificati ed abbiano un loro reale nome, un loro chiaro riferimento.

Noi riteniamo che in tutto ciò ci sia un aspetto positivo, perché è giusto conoscere l'identità di chi commercializza questi prodotti, e un aspetto negativo, in quanto si crea un vincolo per gli operatori di un mercato, quello ortofrutticolo, in cui negli ultimi anni si è verificata una apertura a prodotti provenienti da altri paesi, anche asiatici, e una sorta di globalizzazione. In altri termini, mentre le nostre imprese devono autocertificarsi, iscriversi a una banca dati e rispettare, giustamente, una serie di adempimenti che hanno la finalità di garantire che il prodotto abbia seguito un determinato iter, taluni programmi e progetti e che sia stato ottenuto con modalità chiare, l'Europa si fa invadere da merci che non rispettano le stesse regole invasive e molto rigide applicate ai nostri produttori. Addirittura, i concorrenti stranieri compiono talvolta una falsificazione, nel senso che affermano di vendere prodotti italiani o europei quando, invece, le loro produzioni, che pure ritroviamo nei nostri mercati, provengono da altri paesi e non c'è neppure alcuna chiarezza riguardo ai prodotti fitosanitari che sono stati utilizzati per realizzarle.

Da una parte, quindi, le norme, per i nostri produttori, sono invasive, molto particolareggiate e molto rigide e prevedono adempimenti precisi; d'altra parte, i nostri mercati sono invasi da altri prodotti per i quali non sono richieste tali certificazioni. Notiamo una sorta di contraddizione in queste normative europee che dobbiamo recepire. Si consideri anche che, chiedendo ai nostri produttori di autocertificarsi e di seguire protocolli molto chiari e specifici e permettendo, al contempo, agli prodotti di invadere i nostri mercati, si causano problemi di concorrenza. Chi produce ortofrutta nel nostro paese sa di dover affrontare tali problemi, sa che esistono prodotti di provenienza sconosciuta, spacciati come made in Italy, che non hanno seguito alcun protocollo ed alcun regolamento. Questa è la motivazione generale per la quale esprimeremo voto contrario sulla seconda parte dell'emendamento Zucchi 2.301.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, mi pare che questo emendamento, tendente a sostituire l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge in conversione, sia formulato meglio di quanto non lo fossero le norme contenute nel testo del medesimo decreto-legge. Tuttavia, avrei bisogno di un chiarimento da parte dell'onorevole Zucchi o, magari, del sottosegretario D'Andrea. Infatti, mentre nel testo del decreto-legge è prevista una proroga di termini e un termine per l'iscrizione alla banca dati nazionale, fissato al 30 giugno 2007, in questo emendamento il comma 2-bis, sostitutivo del comma 2, afferma che gli operatori iscritti nella banca dati possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento. La disposizione sembrerebbe riguardare soltanto coloro che sono già iscritti e non prevedere anche la posizione di coloro che, alla stregua della norma contenuta nel decreto-legge, avrebbero avuto tempo fino al 30 giugno 2007 per potersi iscrivere. Questo chiarimento ci permetterà di decidere quale atteggiamento tenere in sede di voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franci. Ne ha facoltà.

CLAUDIO FRANCI. Signor Presidente, l'emendamento Zucchi 2.301, sia nella prima, sia nella seconda parte, non riapre i termini per l'iscrizione alla banca dati ortofrutticola. Questa norma confliggerebbe anche con le direttive e le altre normative comunitarie. Il problema che noi abbiamo sollevato con tale emendamento, e che anche il Governo ha posto nella correzione di un altro provvedimento, è quello della necessità di agire sull'aggiornamento dei dati per le imprese già iscritte alla banca dati.

La novità che introduciamo con l'emendamento in esame è che le aziende che hanno subito sanzioni per non aver adeguato questo aggiornamento possono richiedere il rimborso di tali sanzioni. Infatti, ci sembra sbagliato continuare a lanciare messaggi secondo i quali chi più è spinto ad adeguarsi poi spesso paga anche sanzioni.

Per tale motivo, preannuncio il nostro voto favorevole su entrambi i capoversi dell'emendamento in esame (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Misuraca. Ne ha facoltà.

FILIPPO MISURACA. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia condivisione sull'emendamento in esame in quanto, in effetti, la proroga viene chiesta dalle organizzazioni professionali e credo che ciò costituisca un fatto estremamente positivo.

Concordo con le considerazioni del collega Franci e quindi, a nome del gruppo di Forza Italia, preannuncio il voto favorevole sul presente emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul primo comma dell'emendamento Zucchi 2.301, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 459

Astenuti 16

Maggioranza 230

Hanno votato 459).

.

Prendo atto che i deputati Paniz, Bandoli e Realacci non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Zucchi 2.301, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 465

Astenuti 4

Maggioranza 233

Hanno votato 450

Hanno votato no 15).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cota 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 476

Astenuti 3

Maggioranza 239

Hanno votato 225

Hanno votato no 251).

Prendo atto che il deputato Vacca ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.700, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 478

Votanti 476

Astenuti 2

Maggioranza 239

Hanno votato 476).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 2.306, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 487

Maggioranza 244

Hanno votato 487).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Marinello 2.14 e Zucchi 2.15, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 479

Votanti 476

Astenuti 3

Maggioranza 239

Hanno votato 475

Hanno votato no 1).

Passiamo agli identici emendamenti Mazzocchi 3.304 (parte ammissibile) e Tolotti 3.306 (parte ammissibile).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione.

Prendo atto altresì che il relatore ed il Governo esprimono parere contrario.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Mazzocchi 3.304 (parte ammissibile) e Tolotti 3.306 (parte ammissibile), non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 487

Votanti 477

Astenuti 10

Maggioranza 239

Hanno votato 97

Hanno votato no 380).

Prendo atto che i deputati Germontani e Porcu avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Benedetti Valentini 3.302 e Boscetto 3.307.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Vorrei anzitutto ringraziare per i pareri favorevoli espressi su questi nostri emendamenti. Credo che prorogare il termine per la sicurezza degli impianti dal 31 maggio al 31 dicembre 2007, sia nell'interesse di tantissimi cittadini, oltre ad andare incontro ad esigenze reali ed avvertite, tenendo conto anche di situazioni che necessitano di tempi congrui.

Ritengo, quindi, che l'unanimità sull'accoglimento dei nostri emendamenti rappresenti un atto doveroso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per ribadire come, in questo caso, un leggero slittamento dei termini sia positivo, perché dà la possibilità di svolgere un buon lavoro.

Spesso, in Italia, abbiamo la malsana abitudine di scrivere le norme migliori del mondo, senza però preoccuparci di come si arriva alla loro attuazione concreta. Quindi, è utile, in questo caso, prevedere un termine più ampio.

Vorrei, inoltre, svolgere una considerazione di carattere personale. Considerato che è allo studio lo schema di regolamento generale, ritengo che non sarebbe sbagliato prevedere una maggiore integrazione con le norme relative all'efficienza energetica, andando spesso questi due temi di pari passo. È giusto prorogare i termini, ma bisogna poi controllarne l'effettivo utilizzo. Al riguardo ci vorrebbe maggiore autorevolezza, in particolare da parte degli enti locali. Ben vengano le norme giuste, belle e che vanno nel senso della sicurezza - siamo tutti d'accordo - però, poi, dobbiamo anche essere capaci di controllarne l'effettivo utilizzo. Al Nord ce la caviamo abbastanza bene, speriamo che si riesca a farlo in tutto il paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Benedetti Valentini 3.302 e Boscetto 3.307, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 474

Astenuti 1

Maggioranza 238

Hanno votato 473

Hanno votato no 1).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.500 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. In merito all'emendamento in esame avevamo espresso perplessità perché ritenevamo che presentasse problemi di ammissibilità. Il Presidente Bertinotti ci ha spiegato che, siccome la disposizione è già compresa nel testo, l'emendamento 3.500 si giustifica, sotto il profilo di tecnica legislativa. Siamo d'accordo su questa impostazione, mentre lo siamo meno sull'utilizzo della tecnica secondo la quale si subordina all'entrata in vigore di un regolamento e, quindi, di una norma secondaria, l'abrogazione di norme primarie che vengono specificamente indicate. Tra l'altro, esse vengono indicate facendo salve pochissime norme, gli articoli 8, 14 e 16, che comportano sanzioni per violazioni di ordine tecnico, che già trovano applicazione in misura raddoppiata in questa sede per la loro trasgressione e per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

Quindi, si tratta di una norma di non grandissima chiarezza, sulla quale, anche per le ragioni di principio richiamate, riteniamo di dover esprimere una posizione di astensione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

MASSIMO GARAVAGLIA. Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi inviterei ad essere più tempestivi nel segnalare l'intenzione di intervenire.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, sarò brevissimo. Il raddoppio delle sanzioni può essere una via - non la via - per arrivare ad incentivare l'ottemperanza delle norme.

Vorrei concludere il discorso iniziato precedentemente: è più importante l'autorevolezza ed il rispetto del controllo da parte degli enti locali, in questo caso. Noi, dunque, più che andare nel senso di raddoppiare le sanzioni, vorremmo che i controlli si facessero davvero e a tale proposito richiamo esempi concreti (sono banali, ma almeno ci comprendiamo).

Vi è la norma sul casco, ma a Napoli il casco non lo indossano. Quindi, a volte non serve raddoppiare la multa, bisogna controllare davvero. Spesso si parla del controllo del lavoro nero. Ebbene, basterebbe che ogni singolo comune, quando si espone il cartello «lavori in corso», mandasse i vigili a controllare che tutti i lavoratori siano in regola con gli obblighi di assunzione ed il pagamento dei contributi. Ciò dalle nostre parti viene fatto; se si facesse dappertutto, non avremmo certi problemi.

Il mio intervento era dunque nel senso di fornire un indirizzo. La sanzione non è il modo per risolvere i problemi: i controlli devono essere fatti davvero e dappertutto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzocchi. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZOCCHI. Signor Presidente, in merito all'emendamento del Governo, scorrendo le norme abrogate ed il testo di quelle che verrebbero mantenute in vigore, appare come la suddetta sopravvivenza crei problemi interpretativi rilevantissimi, oltre che di legittimità, proprio per la contestuale caducazione dei riferimenti normativi in essi richiamati.

Vorrei chiarimenti in tal senso da parte del Governo. Ripeto: vengono soppressi alcuni articoli ed emergono grandi dubbi interpretativi.

Tra le altre cose, come lei sa, signor sottosegretario, le stesse confederazioni degli artigiani (dalla CNA alla Confartigianato) hanno sollevato questa problematica per avere chiarimenti, che io, cortesemente, le chiedo di fornire.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti...

ANTONIO MAZZOCCHI. Presidente, volevo una risposta da parte del Governo!

PRESIDENTE. Lei ha fatto una richiesta, onorevole Mazzocchi, ma non posso obbligare nessuno...

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.500 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 290

Astenuti 191

Maggioranza 146

Hanno votato 287

Hanno votato no 3).

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 12,45)

 

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 3.3, sul quale il Governo ha formulato un invito al ritiro.

Chiedo all'onorevole Boscetto se intenda accedere all'invito al ritiro.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, non accedo all'invito al ritiro e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, non posso accogliere l'invito al ritiro perché questo emendamento soppressivo è fortemente emblematico delle nostre opinioni su questo decreto-legge. Sono opinioni - come ricordavamo - in relazione alle quali abbiamo già visto il Presidente Bertinotti prendere ieri una posizione forte. In sostanza, al comma 3 viene introdotto un provvedimento avente carattere meramente sostanziale e non già di proroga di termini. Eppure, vediamo come - sia nel decreto-legge sia nella relazione del Governo - si parli soltanto di proroga dei termini, anche quando si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza. Leggo infatti: «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative,» e via dicendo. Egualmente - come dicevo - si legge nella relazione: «con il presente decreto-legge, onorevoli deputati, si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza». Si è voluto legare il discorso della necessità e dell'urgenza alla proroga di termini - che in sé ha la qualità d'urgenza e quasi sempre quella di necessità -, e poi si è cercato di infilare nel provvedimento altri tipi di norme. Allora, bisognava impostare diversamente il provvedimento, non limitandosi a fornire motivazioni soltanto riguardo alla proroga di termini ma dichiarando che, oltre alla proroga di termini, c'erano anche altre disposizioni urgenti. E di quelle disposizioni si sarebbero dovute motivare espressamente la necessità e l'urgenza. Invece, con il comma 3 dell'articolo 3, si prevede una disciplina dei verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione. Si badi bene: si va a ricordare come, a seguito di una norma - della quale adesso non è il caso neppure di fare citazione -, ci fu un'interpretazione della Cassazione che «la ritenne estensiva ab origine dei termini di occupazione e, quindi, sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio». Successivamente - ricorda la relazione del Governo - c'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte, «nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita». Non sto a leggere quali sono le conseguenze di questa seconda interpretazione della Corte di Cassazione, perché si possano trovare nella relazione governativa.

Ma cosa c'entra tutto questo in un decreto-legge di proroga termini? Quali requisiti di necessità ed urgenza presenta questa norma? Si vuole seguire la giurisprudenza della Suprema Corte che prima diceva «bianco», poi ha detto «nero» e, magari, tra qualche mese, con altre sentenze, dirà di nuovo «bianco»! L'urgenza è collegato a questo? Certamente no! Se si avvertivano problematiche di regolamentazione dei verbali di concordamento intanto bisognava verificare la situazione, perché si vanno a toccare diritti di persone che hanno vinto le cause!

Verificato tutto ciò con un provvedimento ordinario, occorreva provvedere a regolamentare in modo organico la situazione, tenendo conto delle pronunce giurisdizionali e riuscendo a porre in essere una linea interpretativa e, quindi, coerentemente normativa che portasse ai risultati previsti dal Governo.

Tutto questo non si è voluto fare e si è prevista questa norma assolutamente da espungere, per le ragioni che ho esposto, da questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, comprendiamo le difficoltà del Governo e l'invito al ritiro degli emendamenti in esame, ma ci fa piacere che ciò non venga fatto.

La Lega Nord esprimerà voto contrario sugli emendamenti in esame, perché si determineranno maggiori oneri. Con i tempi che corrono non vediamo la necessità di spendere ulteriori quattrini, perché inevitabilmente l'approvazione degli emendamenti porterebbe a rivedere le indennità secondo i valori attuali, chiaramente con  un esborso maggiore da parte dello Stato. Oltretutto, sono trascorsi 26 anni, e potremmo anche metterci una pietra sopra! Si tratta di ragioni di buonsenso! Inoltre, è paradossale parlare di rispetto dei termini in un «decretone» che ne allunga mille di termini, anche con poco senso rispetto a quello che dovrebbe essere il contenuto reale del provvedimento!

Sono trascorsi 26 anni: chiudiamo questa situazione! Non vediamo la necessità di far riaprire i contenziosi! Pertanto, la Lega Nord esprimerà voto contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 459

Votanti 455

Astenuti 4

Maggioranza 228

Hanno votato 62

Hanno votato no 393).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3.502 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 466

Votanti 463

Astenuti 3

Maggioranza 232

Hanno votato 459

Hanno votato no 4).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lazzari. Ne ha facoltà.

LUIGI LAZZARI. Signor Presidente, intendo sottoscrivere gli emendamenti in esame e chiedere al Governo, nonché al relatore di modificare il loro atteggiamento. Siamo in presenza di una proroga per le strutture ricettive che devono adeguare a norma i loro impianti.

La data del 30 aprile 2007 - è la cosa più banale che si possa dire in questo caso - ci sembra difficilmente rispettabile da parte delle imprese, ed è un dato obiettivo. Quindi, si tratta di un emendamento di buon senso sul quale mi sento di spendere qualche parola: occorre differire questa data al 31 dicembre 2007.

Le ragioni sono ovvie: la prima è la natura stessa delle strutture ricettive che, avendo un diverso rapporto con i tempi di lavoro, hanno difficoltà a programmare per tempo questi interventi e, da qui, anche la necessità di godere di tempi elastici da questo punto di vista.

La seconda ragione è che vi è un'attesa diffusa nelle imprese, e mi sorprende che sia stato assunto un atteggiamento negativo rispetto a questo emendamento. Infatti, mi pare che sia di assoluto buonsenso corrispondere alle attese che vi sono nel mondo delle aziende ricettive e cercare di adeguare i tempi a tali attese.

Ancora, vorrei sottolineare la natura stessa dei lavori dei quali stiamo discutendo in termini di proroga, come la messa in sicurezza e la messa a norma, interventi che non sono né accelerabili ne comprimibili in termini rapidi. Si tratta di lavori che bisogna programmare per tempo e che richiedono autorizzazioni e verifiche. Da qui, discende proprio la necessità di prevedere un allungamento dei tempi ed una proroga.

Da ultimo, è vero che anche noi non amiamo le proroghe infinite; infatti, questo tipo di atteggiamento non ci appartiene. Tuttavia, andare avanti con piccole proroghe significa costringere il Governo  e il Parlamento a dover intervenire di nuovo - magari tra due mesi - quando prenderemo tutti atto che i lavori previsti da questa norma non saranno stati effettuati, se non in un numero limitato. Conseguentemente, la nostra disponibilità sarebbe anche quella di sottolineare i termini ultimativi di questa data, mettendo una dizione che consenta di far capire alle imprese che questa è l'ultima parola sulla quale il Parlamento si esprime. In tal modo, si potrebbe prevedere una proroga vera entro la quale sarebbe facile per le imprese rispettare i termini e farle rientrare nella norma rispetto al problema di cui stiamo parlando.

Io spero che si manifesti questo buonsenso, sia da parte del Governo sia del relatore, per assumere un atteggiamento di disponibilità verso questo emendamento che mi pare assolutamente opportuno. Se questo non avverrà, le imprese che avranno serissimi problemi ad adeguarsi sapranno su chi ricade la responsabilità e chi dovranno guardare per le difficoltà che incontreranno (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottoscrivere questo emendamento e per richiamare con forza quanto testé detto dal collega Lazzari. Siamo in presenza della prima azienda italiana, vale a dire quella del turismo, che si trova in difficoltà, anche rispetto alla messa a norma dei propri impianti e per i motivi che molto egregiamente ha ricordato il collega Lazzari.

Tuttavia, io vorrei ricordare a me stesso e al Parlamento che non possiamo continuare a concedere finte proroghe. Di fatto, si concede una proroga di 20 giorni, dal momento che, quando questo provvedimento sarà approvato dal Senato, sarà già la fine del mese di febbraio e ciò significa che ci troveremo già ad aprile con i termini scaduti. Credo sia opportuno concedere una proroga al 31 dicembre, ma occorre far capire al mondo dell'impresa che essa è l'ultima. Infatti, la messa a norma è un atto dovuto e dobbiamo assolutamente rispettare questa data, ma dobbiamo dare un termine che sia congruo. È questo il motivo per cui mi sembra opportuno che il Governo accolga quanto con questo emendamento è stato richiesto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Per le considerazioni così congrue che sono state svolte dai colleghi intervenuti prima di me, in considerazione del fatto che comunque si parla di interventi per i quali è stata chiesta l'autorizzazione ai vigili del fuoco già da tempo - con le lungaggini che sappiamo trovano radicamento nell'operatività dei vigili del fuoco stessi - e in presenza di strutture ricettive che non possono adeguarsi in termini troppo brevi, mi pare che l'emendamento abbia una logica forte e comprensibile a tutti.

Certamente, anche la chiara fissazione del termine ultimo gioverebbe all'intero contesto.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Boscetto.

GABRIELE BOSCETTO. A mio avviso, peraltro, il parere formulato dalla Commissione ambiente, con il quale si rinviene l'esigenza di non differire ulteriormente il termine, non deve intendersi quale ostativo. Pertanto, nel caso il relatore mantenesse il parere contrario, chiederei di accantonare l'esame degli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305.

PRESIDENTE. Considerata la richiesta testé rivolta dal cofirmatario della proposta emendativa Gianfranco Conte 3.4,  chiedo al relatore di precisare se intenda modificare il parere precedentemente espresso.

SESA AMICI, Relatore. La Commissione esprime un orientamento favorevole alla proposta di accantonamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto pertanto che, non essendovi obiezioni, l'esame degli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305 deve intendersi accantonato.

Passiamo all'emendamento 3-bis.700 da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, si tratta della materia concernente le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali. Al riguardo, la Commissione ha approvato tale disposizione in sede di esame referente, ma è poi sopraggiunto l'emendamento in questione, scaturito dal parere della Commissione bilancio. Per lavorare concordemente con la Commissione bilancio al rinvenimento di un'adeguata copertura finanziaria, chiederei pertanto di accantonare l'esame di tale emendamento; ciò permetterebbe di presentare un testo provvisto di adeguata copertura. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Avverto pertanto che, non essendovi obiezioni, l'esame dell'emendamento 3-bis.700 da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, deve intendersi accantonato.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 447

Maggioranza 224

Hanno votato 209

Hanno votato no 238).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 456

Votanti 455

Astenuti 1

Maggioranza 228

Hanno votato 209

Hanno votato no 246).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Boscetto 6.5 e Contento 6.314.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Garavaglia. Ne ha facoltà.

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, questa proposta intende sopprimere la disposizione che estende ai cittadini dell'Unione europea la possibilità di usufruire del programma di protezione sociale per gli stranieri vittime di violenza e di sfruttamento.

La disposizione è collegata all'ingresso imminente nell'Unione europea di Bulgaria e di Romania, invero avvenuto il 1o gennaio 2007. Il problema è che l'ingresso di questi due nuovi Stati comporterà esborsi notevoli in seno alla pubblica amministrazione. In Commissione bilancio abbiamo avuto modo di verificare almeno superficialmente questi costi: sono stati  stimati per ora in circa 40 milioni di euro (ammontare, a nostro avviso, assolutamente sottostimato).

In base ai dati del Servizio studi della Camera dei deputati, si tratta di circa 250 mila persone, di cui la maggior parte Rom. Ebbene, provengo dalla provincia di Milano, dove l'emergenza della presenza dei Rom è un dato di fatto, dove la convivenza diventa sempre più difficile e comporta costi notevoli.

Al di là di ogni considerazione di carattere morale o umano, che ci trova tutti d'accordo, abbiamo un problema sostanziale di sottostima dei costi, che comporterà inevitabilmente un «buco» nel bilancio dello Stato e, soprattutto, di quello degli enti locali ai quali lo Stato trasferisce i costi. È ciò che sta avvenendo dalle nostre parti: si decide la dislocazione dei campi nomadi nell'hinterland delle grandi città, disinteressandosi completamente dei costi sociali di questo intervento. Il problema non è portare l'acqua ed il gas in questi campi, ma trovare una forma di convivenza civile ed un minimo di sicurezza per i nostri abitanti.

Dieci anni fa, da noi l'unico problema era chiudere a chiave prima di uscire, per evitare che lo zingarello di turno entrasse per portare via il portafoglio. Oggi tutti abbiamo il sistema di allarme e le sbarre alle finestre e, nonostante ciò, siamo continuamente vittime di furti in ville e in appartamenti, con modalità sempre più brutali. Questi sono i problemi reali che abbiamo di fronte. Bisognerà trovare una soluzione condivisa.

Tornando al merito degli emendamenti, cerchiamo di risparmiare soldi per spenderli in iniziative più consone.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, la previsione della norma, nell'attuale formulazione diretta ad integrare l'articolo 18 del testo unico Turco-Napolitano, a sua volta integrante la legge Bossi-Fini, è non solo estranea ad ogni discorso di proroga dei termini ma è del tutto stravagante, anche in termini di merito. Infatti, in tale comma si afferma: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità del pericolo». L'articolo 18 prevede il soggiorno, per motivi di protezione sociale, quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità.

Nella relazione, il Governo considera la tutela dei rumeni e dei bulgari ai quali, pur non essendo più stranieri in quanto divenuti cittadini europei, dovrebbe essere applicata la normativa. La norma è però scritta in modo tale che non solo i rumeni ed i bulgari, ma tutti i cittadini europei (anche gli spagnoli, i francesi ed i tedeschi) sarebbero coinvolti nel soggiorno per motivi di protezione sociale concesso agli stranieri dalla legge Bossi-Fini. Vi è un evidente errore di prospettiva nella scrittura della norma.

Non mi soffermo sul motivo per cui soltanto il nostro Stato non abbia chiesto la moratoria in relazione all'ingresso dei rumeni e dei bulgari, mentre gli altri paesi l'hanno chiesta, con il risultato che oggi chi voglia entrare nel territorio dell'Unione europea viene in Italia, in attesa di passare negli altri stati. Però, se la conseguenza della situazione è quella che afferma il Governo, cioè l'aumento della delinquenza collegata alla presenza dei rumeni e dei bulgari e, quindi, la necessità di proteggerli e di considerarli stranieri anche se non lo sono più; se la norma così come è attualmente formulata sottopone a protezione tutti cittadini europei, vuol dire che essa non solo è stata inserita in un provvedimento non adatto, ma è anche del tutto sbagliata. Per questo motivo invitiamo a votare a favore degli identici emendamenti soppressivi del comma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Noi di Alleanza Nazionale eravamo e siamo aperti a discutere di un ampliamento dovuto a quelle ragioni di sicurezza che hanno in qualche modo supportato questo emendamento. Tuttavia dobbiamo rilevare come, nonostante questo provvedimento abbia fatto registrare una discussione che è iniziata con le questioni connesse agli emendamenti, il caso che abbiamo di fronte sia abbastanza emblematico. In effetti, è già stato detto, noi non abbiamo compreso come sia stato possibile inserire nell'ambito del dibattito in Commissione affari costituzionali un emendamento che nulla aveva a che fare con il testo e con la sostanza del decreto-legge al nostro esame.

Allora, permettetemi di fare una battuta. È inutile affrontare degli argomenti chiedendo di poter avere delle regole che presidino la presentazione degli emendamenti, quando in quella sede poi queste vengono sostanzialmente violate, come è accaduto in questo caso, pur per motivi nobili - ma sappiamo che i motivi nobili non sono giustificazioni sotto il profilo procedurale - per arrivare a questa conclusione.

Nel merito, credo che questo sia un esempio di cattiva amministrazione legislativa non soltanto sotto il profilo procedurale, ma anche per come l'emendamento è stato concepito. Per far fronte ad un'esigenza dovuta all'inserimento di questo problema all'interno del decreto-legge non è stata formulata una norma che consentisse eventualmente il permanere di queste disposizioni a favore di coloro i quali fino a quel momento si fossero serviti di quella disposizione per dissociarsi, quindi mantenendo una sostanziale unità di comportamenti nei confronti di tutti gli altri, ma abbiamo esteso questa disposizione, con un provvedimento discutibile sotto il profilo della formulazione, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

Presidente, preannunciando il voto favorevole sull'emendamento soppressivo, che ha presentato anche il gruppo di Alleanza Nazionale, mi chiedo se questo problema, al di là del metodo, non potesse essere affrontato in maniera quanto meno più coerente sotto il profilo della norma che è stata formulata. Sono questi gli argomenti che ci inducono a votare a favore dell'emendamento soppressivo e a sottolineare un altro caso di pessimo intervento legislativo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fugatti. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FUGATTI. Il gruppo della Lega Nord, Presidente, chiede di sottoscrivere questo emendamento, che riteniamo minimale, nonostante la gravità - come ha spiegato il collega Garavaglia - rispetto agli argomenti che discuteremo nei prossimi giorni in quest'aula in relazione all'apertura delle frontiere e all'abolizione del permesso di soggiorno per chi rimane in Italia meno di tre mesi. Questo è sì negativo, ma quello che discuteremo sarà ancora più negativo perché sancirà la fine della legge Bossi-Fini, come vuole questa maggioranza: è il dazio che essa paga a Rifondazione Comunista e alla sinistra radicale per la missione in Afghanistan e per la base Nato di Vicenza (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Con questo emendamento, che noi desideriamo sottoscrivere, si intende riportare un po' di equità nel campo degli enti locali. Noi stiamo facendo i bilanci. Se voi andate ad analizzare i dati dell'ANCI, tutti i comuni d'Italia hanno in media negli ultimi cinque anni quasi triplicato gli interventi nel campo dell'assistenza, dell'integrazione e quindi nel campo del sociale. Se il Governo e questo Parlamento vogliono intervenire con questi programmi di assistenza e di  integrazione sociale, come previsto all'articolo 18, allora si stanzino anche dei fondi in finanziaria e il Governo faccia fronte a questi impegni. Non li può scaricare sui comuni! Noi rappresentanti degli enti locali stiamo preparando i bilanci e non sappiamo come fare a chiuderli. Parlo a nome di tutti i circa ottomila comuni esistenti in Italia. Non riusciamo proprio a fare i bilanci! Sopra queste amministrazioni locali caricate di tutto: dall'assistenza al pronto soccorso veterinario, dall'assistenza agli immigrati, ai Rom e a qualsiasi tipo di categoria.

Il Governo si deve far carico di affrontare le relative spese, altrimenti, i comuni - che sono il vero stato sociale rimasto in Italia - devono giocoforza diventare l'esattore dello Stato, aumentando l'ICI, l'addizionale IRPEF e chi più ne ha più ne metta. Scaricate tutto sui comuni italiani, che non ce la fanno proprio più! Quindi, il Governo ha enormi responsabilità perché pensa all'assistenzialismo e non a preservare lo Stato sociale. Noi abbiamo anche le scuole, i pulmini, tante altre incombenze e non ci potete caricare tutto sopra le spalle perché volete fare le «nozze con i fichi secchi»! Per l'amor di Dio, riflettete un po': fate funzionare i neuroni, se ancora ne avete! (Applausi dei deputati dei gruppi Democrazia Cristiana-Partito Socialista, Forza Italia e Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, colleghi, mi auguro che l'ultimo intervenuto, il collega Barani - che porta il nome glorioso di socialista - domani rilegga nel resoconto stenografico le parole che ha pronunciato e le confronti con gli ideali e i valori di riferimento dell'etichetta ideologico-politica che ancora assume, perché è semplicemente una vergogna quello che ho ascoltato poco fa! Debbo dare atto della maggiore correttezza formale, sia pure nell'esprimere opposizione a questo comma, che il collega Contento ha dimostrato poco fa nel suo intervento: quanto meno, ha affrontato le vere questioni di carattere giuridico che sono coinvolte. È una vergogna che sul comma della disposizione - che condividiamo, ragion per cui voteremo contro gli emendamenti soppressivi -, si scateni una sorta di razzismo ideologico, che trovo inconcepibile nella bocca del collega che è intervenuto da ultimo e che si dichiara socialista.

Non cambia nulla dal punto di vista della copertura finanziaria e chi ha detto questo è perché non ha letto il testo, il dossier e le norme di riferimento. Il problema che si pone riguarda solo il fatto che, nel frattempo a partire dal 1o gennaio 2007 - noi abbiamo accolto con gioia e con soddisfazione questo ingresso, spero che altrettanto abbia fatto il centrodestra - la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione europea. Tuttavia, una serie di programmi di assistenza ed integrazione sociale - che prevede il Testo unico sull'immigrazione e che neppure la legge Bossi-Fini si era sognata di modificare, tant'è vero che è un testo attualmente in vigore - paradossalmente rischierebbero di cessare proprio nei confronti di quei soggetti, a cui prevalentemente queste misure sono riferite. Si tratta di casi accertati di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, con concreto pericolo per la sua incolumità, anche per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di organizzazioni criminali. Allora, si urla, anche giustamente, contro le organizzazioni criminali che operano nel mondo degli stranieri extracomunitari in particolare e, in questo caso, ex extracomunitari dal 1o gennaio 2007.

La legge predispone misure di assistenza ed integrazione sociale per quelli che si sottraggono a queste organizzazioni criminali e l'intervento è previsto con un ruolo diretto della polizia, dei servizi sociali, del pubblico ministero, degli stessi sindaci e degli enti locali. Tutto questo prevede la legge in vigore e in questo caso ci cerca invece di cancellare una norma che permette di non creare un vuoto di intervento proprio rispetto a persone che, grazie ad essa, sono riusciti a combattere  la prostituzione, la criminalità organizzata e a sottrarsi ai condizionamenti mafiosi, che non sono solo quelli italiani ma anche quelli di mafie estere.

Collega Barani, domani si rilegga quello che ha detto poco fa: è letteralmente indecente e sono indecenti anche altre espressioni che abbiamo ascoltato da qualche collega della Lega! Ripeto, almeno il collega Contento - gliene do atto - ha posto il problema giuridico.

FEDERICO BRICOLO. Stai zitto, Boato!

MARCO BOATO. Io non l'ho interrotta quando lei parlava.

Quindi, desideravo che l'Assemblea sapesse di cosa stiamo parlando e, soprattutto, fosse consapevole della gravità, a mio parere, delle posizioni espresse.

Per quanto riguarda la riformulazione del comma 4, all'unanimità il Comitato per la legislazione - di cui fanno paritariamente parte il centrodestra ed il centrosinistra - aveva chiesto di riformulare la norma non come intervento estraneo rispetto al testo unico, ma come novella del testo unico stesso; in questo modo la Commissione ha agito, obbedendo alla prescrizione del Comitato per la legislazione.

Quindi, invito a respingere con determinazione questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Boscetto 6.5 e Contento 6.314, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 455

Maggioranza 228

Hanno votato 205

Hanno votato no 250).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Brugger 6.44.

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI, Relatore. Relativamente all'emendamento Brugger 6.44, a seguito di un approfondimento delle argomentazioni che ad esso sottendono, la Commissione ha unanimemente deciso di cambiare il proprio orientamento da un invito al ritiro ad un parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brugger 6.44, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 455

Votanti 443

Astenuti 12

Maggioranza 222

Hanno votato 437

Hanno votato no 6).

Prendo atto che il deputato Astore non è riuscito a votare ed avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Secondo le intese intercorse tra i gruppi, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta, al pari dei restanti punti dell'ordine del giorno che prevedono votazioni.

 

 

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 2114)

 

(A.C. 2114 - Sezione 1)

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli identici emendamenti 6.39 e 6.307, con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato il subemendamento 0.6.39.600;

NULLA OSTA

sugli identici emendamenti 3.304 (parte ammissibile) e 3.306 (parte ammissibile).

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 24 gennaio 2007 relativamente agli emendamenti 6.39, 6.307, 3.304 e 3.306.

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 2)

 

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle  spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007,  si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Art. 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto  dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

Art. 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

Art. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui  al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 3)

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

 

All'articolo 1:

al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003».

All'articolo 4:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 6:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo"»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero»;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.

8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso  dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».

 

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 4)

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

 

(Non sono comprese quelle inammissibili, ritirate o votate in altra seduta).

 

ART. 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

Al comma 2, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

1. 307. Boscetto, Carfagna, Santelli.

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.

1. 308. Boscetto, Santelli.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 5.

1. 4. Giovanardi, Boscetto, Barani.

 

Al comma 5, sopprimere le parole da: sono sospese fino alla fine del comma.

 1. 7. Giovanardi.

 

Al comma 5, sopprimere le parole da: sono sospese fino alla fine del comma.

 1. 8. Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 6.

1. 320. Giudice.

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2010.

  1. 310. Paolo Russo, Boscetto, Santelli, Barani, Campa.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2010.

  1. 315. D'Agrò, Formisano.

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.

 1. 301. Folena, De Simone.

(Approvato)

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.

 1. 311. Paolo Russo, Boscetto, Santelli, Formisano, D'Agrò, Raiti, Porfidia.

(Approvato)

 

Al comma 6, sostituire le parole: anno 2008 con le seguenti: anno 2009.

 1. 316. Meloni, Frassinetti, Rampelli, Catanoso.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 6-bis.

  1. 304. Cota, Stucchi.

(Approvato) 

 

Sopprimere il comma 6-bis.

  1. 600. La Commissione.

(Approvato)

 

Al comma 6-bis, sostituire le parole: 31 marzo 2007 con le seguenti: 30 giugno 2007.

1. 312. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

ART. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 30 giugno 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si fa luogo a restituzione delle sanzioni comunque già versate».

2. 500. Governo.

 

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. 301. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 2.

2. 304. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

2. 305. Boscetto, Carfagna, Santelli.

 

Sopprimere il comma 4.

2. 10. Cota, Stucchi.

 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:a decorrere dall'anno 2007 con le seguenti: per l'anno 2007.

2. 700. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

 

Al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

2. 306. Boscetto, Santelli.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e pesca.

 2. 14. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e pesca.

 2. 15. Zucchi, Servodio, Franci, Baratella, Bellanova, Brandolini, Vincenzo De Luca, Fiorio, Fogliardi, Maderloni, Oliverio, Pertoldi, Rotondo, Sereni, Soro.

(Approvato)

 

ART. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

 

Sopprimere il comma 1.

 3. 304. (parte ammissibile). Mazzocchi.

 

Sopprimere il comma 1.

 3. 306. (parte ammissibile). Tolotti, Tomaselli, Lulli.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

  3. 302. Benedetti Valentini.

(Approvato)

 

Al comma 1, sostituire le parole: 31 maggio 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

  3. 307. Boscetto, Santelli, Carfagna.

(Approvato)

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento.

3. 500. Governo.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 3.

3. 3. Boscetto, Santelli, Carfagna, Giudice.

 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 e successive proroghe va interpretato come applicabile esclusivamente alle occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione.

3. 502. Governo.

(Approvato)

 

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

 3. 4. Gianfranco Conte, Boscetto, Santelli, Carfagna, Lazzari, Campa.

 

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

 3. 305. Cota, Stucchi.

ART. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

 

Sopprimerlo.

3-bis. 700. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

 

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

Sopprimerlo.

6. 1. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2007 con le seguenti: 31 maggio 2007.

6. 2. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Sopprimere il comma 4.

 6. 5. Boscetto, Santelli, Carfagna, Giudice, Fugatti.

 

Sopprimere il comma 4.

 6. 314. Contento.

 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

6. 44. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 5.

6. 340. Giudice.

 

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6. 700. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

 

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: previste aggiungere le seguenti: dall'articolo 22, comma 2.

6. 310. Lulli.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dai seguenti:

«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1-sexies.1. Alla prima parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7, le parole: »derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura« sono soppresse; 

b) al numero 8, le parole: »derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento« sono soppresse.»

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 16. (parte ammissibile) Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 15. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 6.

6. 341. Giudice.

 

Sopprimere il comma 7.

6. 21. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

 

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

6. 501. Governo.

 

Al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

6. 23. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito di dodici mesi.

 6. 322. (parte ammissibile). Duilio, Tenaglia, Bressa.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito di dodici mesi.

 6. 600. La Commissione.

 

Sopprimere il comma 8.

6. 27. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

6. 29. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006, decorrono dal 1ogennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-decies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8- novies, stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

6. 34. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Agli identici emendamenti 6.39 e 6.307, comma 8-novies: sostituire le parole: Agli enti con le seguenti: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze può essere prevista per gli enti;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: si applica l'articolo con le seguenti: può essere prevista l'applicazione dell'articolo.

sostituire le parole: ; agli stessi enti la fino alla fine con le seguenti: nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti della sostituire le parole da: è prorogata al 31 dicembre 2008 fino alla fine del comma, con le seguenti: nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dellostato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 6. 39. 600. La Commissione.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

 6. 39. Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli  oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

 6. 307. Di Gioia, Leone, Antonio Pepe.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede direttamente l'ente interessato.

6. 333. Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura) - 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.".

6. 0501. Governo.


 

 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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_________    _________

_________

 

 

100.

 

Seduta di martedì30 gennaio 2007

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CARLO LEONI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

GIULIO TREMONTI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 2114-A ).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2114: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Ricordo che nella seduta del 25 gennaio 2007 sono stati accantonati gli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305, nonché 3-bis.700 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento), ed è stato approvato, da ultimo, l'emendamento Brugger 6.44.

Avverto che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati i restanti emendamenti a firma Giudice.

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 2), nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 3).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalla Commissione (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 4).

Ricordo che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso l'ulteriore prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 1). Al riguardo, avverto che il parere della V Commissione (Bilancio) sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione è favorevole ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, sia approvato l'emendamento 3-bis.600 della Commissione. Si intende pertanto revocata la condizione soppressiva dell'articolo 3-bis, inserito nel testo della Commissione nel corso dell'esame in sede referente, riprodotta nell'emendamento 3-bis.700, contenuta nel parere reso il 24 gennaio. Nel medesimo parere vi è un nulla osta relativo all'emendamento Brugger 6.44 e all'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo.

Chiedo alla relatrice, deputata Amici, quali indicazioni intenda dare all'Assemblea per la ripresa dei nostri lavori.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, si potrebbe riprendere l'esame del provvedimento dall'inizio del fascicolo degli emendamenti che è in distribuzione, ovvero dal punto al quale eravamo arrivati nella precedente seduta. Ritengo inoltre opportuno accantonare successivamente l'esame di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Amici, se riprendessimo l'esame dall'inizio del fascicolo degli emendamenti che è in distribuzione, i primi da prendere in considerazione sarebbero proprio quelli accantonati, ovvero le identiche proposte emendative Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305. Ritiene che dobbiamo procedere subito all'esame dei suddetti emendamenti?

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, preferirei riprenderne l'esame in seguito. Vorrei procedere con le successive proposte emendative per poi affrontare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Quindi, lei propone di iniziare l'esame dall'emendamento 3-bis.600 della Commissione.

SESA AMICI, Relatore. Sì, signor Presidente, si potrebbe passare all'esame dall'emendamento 3-bis.600 della Commissione, che è la riformulazione di un articolo  del testo rispetto al quale si lamentava un problema di copertura finanziaria. Siamo già in grado di esaminare l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Grazie, deputata Amici. Al riguardo, ricordo che la V Commissione (Bilancio), nel parere reso in data odierna, ha revocato la condizione soppressiva dell'articolo 3-bis inserito nel testo della Commissione nel corso dell'esame in sede referente, esprimendo parere favorevole sul medesimo testo, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, sia approvato l'emendamento 3-bis.600 della Commissione.

Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere su questo emendamento.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'emendamento 3-bis. 600 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.600 della Commissione.

 

 

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 15,05).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Si riprende la discussione.

 

(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione di ciò che lei poco fa ha riferito, cioè che di fronte ad una difformità di valutazioni fra la nostra, che è la Commissione di merito, e la Commissione bilancio, in relazione ai problemi di copertura dell'articolo 3-bis, riguardante agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, la proposta di accantonamento suggerita dalla relatrice Amici nella scorsa seduta ha permesso di risolvere questo potenziale e sicuramente non positivo conflitto fra la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio.

È stata cioè individuata, con la collaborazione della Commissione bilancio (che credo vada ringraziata in proposito, come va ringraziato il Governo per avere collaborato a questo esito positivo), una soluzione che ha permesso la riformulazione dell'articolo 3-bis in forza del nuovo emendamento 3-bis. 600 della Commissione.

Ora i problemi di copertura sono stati positivamente risolti, ripeto, grazie alla collaborazione con la Commissione bilancio e con il Governo.

La questione che ci premeva di risolvere positivamente risulterà in questo modo definita anche con la copertura adeguata, e quindi annuncio il voto favorevole dei Verdi sull'emendamento 3-bis. 600 della Commissione.

PRESIDENTE. Constato che non vi sono altri deputati che intendono parlare su questo emendamento.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 15,10, è ripresa alle 15,30.

 

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 3-bis.600 della Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3-bis.600 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 356

Votanti 354

Astenuti 2

Maggioranza 178

Hanno votato 353

Hanno votato no 1).

Prendo atto che la deputata Incostante non è riuscita a votare.

Ricordo che l'emendamento Giudice 6.340 è stato ritirato dal presentatore.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.700, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 385

Votanti 384

Astenuti 1

Maggioranza 193

Hanno votato 384).

Avverto che, per effetto dell'intervenuta approvazione dell'emendamento 6.700, l'emendamento Lulli 6.310 è precluso.

Passiamo all'emendamento Marinello 6.16, nella parte ammissibile.

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, propongo di accantonare l'emendamento in esame al fine di effettuare alcune verifiche relative alla sua copertura finanziaria.

PRESIDENTE. La proposta di accantonamento riguarda anche il successivo emendamento Marinello 6.15?

SESA AMICI, Relatore. Sì, signor Presidente, poiché i due emendamenti sono collegati.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame degli emendamenti Marinello 6.16, nella parte ammissibile, e 6.15.

Ricordo che l'emendamento Giudice 6.341 è stato ritirato dal presentatore.

Passiamo all'emendamento Boscetto 6.21, sul quale la Commissione e il Governo hanno espresso parere contrario.

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 6.21.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.501 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, desidero ricordare che, con riferimento al comma 7 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, io e l'onorevole Zaccaria avevamo avanzato una proposta di modifica di natura formale. Vorrei rimanesse agli atti che non eravamo intervenuti, invece, in merito alla decorrenza degli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5. In questa sede, signor Presidente, chiedo alla relatrice, Sesa Amici, la quale sta seguendo l'esame  di questo difficilissimo provvedimento con molta competenza, nonché al rappresentante del Governo, di considerare se non sia il caso di differire la suddetta decorrenza al 28 febbraio 2007. Vi sono, infatti, alcune difficoltà: i destinatari della normativa in parola vorrebbero assolutamente regolarizzare le loro situazioni, ma i tempi eccessivamente ristretti lo rendono difficile. Ora, poiché il decreto-legge decade proprio il 28 febbraio 2007, non sarebbe così drammatico, a mio avviso, far coincidere la predetta decorrenza con il termine finale di vigenza del decreto-legge.

Naturalmente, come gruppo, non insistiamo con particolare veemenza, anche se riteniamo di dover rappresentare le difficoltà che creerebbe lasciare che i menzionati effetti decorrano dal 1o febbraio 2007.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

EMERENZIO BARBIERI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 6.501 del Governo sia la dimostrazione dell'insipienza, della superficialità, della incapacità di questo Governo nell'affrontare problemi di questo genere. E ve ne spiego il motivo, sperando che alcuni colleghi, in corso d'opera, si rendano conto di cosa si accingono a votare (mi riferisco a quelli che esprimeranno un voto favorevole sull'emendamento in esame).

In Commissione, con il parere favorevole del Governo, allora rappresentato dal sottosegretario D'Andrea, qui presente (che è un membro autorevole del Governo, ma bisogna che spieghi a se stesso e a noi se, quando interviene in Commissione, lo rappresenti o meno), era stato approvato un testo all'unanimità. In esso, nella sostanza (mi rifaccio anche a quanto testè affermato dal collega di Rifondazione comunista, onorevole Russo), si faceva riferimento ad una certa data, ossia al 30 giugno 2007.

Dopo l'approvazione del testo in Commissione, il dottor Giannini, presidente dell'ISVAP, (una delle authority che, in base a quanto si legge, il Governo vorrebbe superare), che ha solide amicizie all'interno del Governo e, in modo particolare, un rapporto forte con il ministro dell'economia e delle finanze Tommaso Padoa Schioppa, scrive al citato ministro per sostenere che il termine del 30 giugno non va bene. Lo ripeto: Commissione unanime, Governo d'accordo!

Il ministro Padoa Schioppa, infischiandosene altamente del parere espresso dal sottosegretario D'Andrea e, quindi, umiliandolo, presenta un emendamento a nome del Governo che ha i connotati del ridicolo (come tante delle cose che fa il ministro dell'economia e delle finanze). Il connotato del ridicolo è il seguente: la data viene anticipata dal 30 giugno 2007 al 1o febbraio, cioè a dopodomani. Come si può immaginare di dare attuazione alla norma in quarantotto ore? È un attentato all'intelligenza degli italiani, in modo particolare di coloro che dovrebbero subire questo tipo di norma.

Quindi, sottosegretario D'Andrea, invito lei e la relatrice, onorevole Amici, ad un ripensamento. Non è immaginabile che venga approvata una disposizione che è un insulto all'intelligenza media!

Peraltro, se il ministro Padoa Schioppa presenta un emendamento, dovrebbe anche avere il coraggio e la dignità di venire in aula a spiegare al Parlamento il motivo per cui lo ha fatto, se non per obbedire alle indicazioni del dottor Giannini.

Tuttavia, cozza contro il buon senso l'ipotesi che, entro il 1o febbraio, si possa portare a termine un procedimento come quello descritto. Chiedo, quindi, una resipiscenza basata soltanto sul buonsenso.

Il vostro Presidente del Consiglio, ogni volta che parla, dice di appellarsi al buonsenso degli italiani. Prima di appellarvi al buonsenso degli italiani, appellatevi al vostro buon senso!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo solamente per rivolgere un invito ai colleghi. Ho molto apprezzato il tentativo  del collega intervenuto in precedenza di chiedere alla relatrice di considerare l'ipotesi di differire il termine previsto dall'emendamento in esame al 28 febbraio 2007. Come ha sostenuto il collega, la norma dovrebbe entrare in vigore tra quarantotto ore: stiamo parlando del codice delle assicurazioni private, stiamo parlando di una importante questione di intermediazione assicurativa e riassicurativa!

Eravamo tutti d'accordo - e mi sembra che lo abbia spiegato bene il collega - sulla data del 30 giugno. Anche il sottosegretario qui presente lo aveva confermato in Commissione. A me sembra che i fischi che sta ricevendo il ministro dell'economia presso le varie università gli abbiano menomato i riflessi. Come si fa a presentare un emendamento che prevede la decorrenza di determinati effetti da un termine che scade quando il provvedimento non ha ancora ultimato il suo iter, deve ancora andare al Senato e tornare alla Camera?

Ma, onorevoli colleghi, - vivaddio! - se il ministro è pazzo non dobbiamo essere pazzi anche noi. Come facciamo a dire che la norma entra in vigore il 1o febbraio, quando sappiamo che non può entrare in vigore entro quella data? Qualcuno - voi che potete! - dica al ministro di smetterla, perché sta facendo del male, oltre che a se stesso, anche a tutta la nazione.

Quindi, in merito alla data - e invito la relatrice a considerare la questione - non si può lasciare il 1o febbraio, perché in questo modo prendiamo in giro tutti gli italiani e il Parlamento. Non possiamo assolutamente lasciare questa data nel testo, ma dobbiamo prevedere quella del 30 giugno, sulla quale eravamo tutti d'accordo, unanimemente la Commissione e il sottosegretario.

Pertanto, diciamo alla ministro dell'economia di smetterla! La deve smettere! Forse vuole essere protagonista, ma in questo caso lo è eccessivamente in negativo: fa del male a tutti, al paese e al Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, il gruppo di Alleanza Nazionale è tendenzialmente contrario all'emendamento, così come formulato e presentato dal Governo. Si tratta di esigenze di disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, con l'istituzione anche di un registro. È una normativa di una delicatezza tutt'altro che secondaria. Ciò che preoccupa è che, per entrare bene a regime e garantire i soggetti che debbono operare in questo settore, si richiedono tempi non quantificabili soltanto in settimane.

Rebus sic stantibus, noi voteremo contro questo emendamento del Governo, ma ci sembra che le sollecitazioni - anche forti - provenienti da qualche collega impongano, per debito di trasparenza, che il Governo spieghi il motivo per il quale si irrigidisce su un termine che, al cittadino comune, di fatto risulta inspiegabile, per non dire paradossale o ridicolo, se rimane quello del 1o febbraio.

Quindi, fermo restando il nostro atteggiamento tendenzialmente contrario sul piano del principio, per ragioni peraltro pratiche, vorremmo che il Governo prendesse la parola in maniera trasparente e aperta in aula e ci spiegasse le ragioni per le quali insiste su questo termine così irrealistico che vorrebbe sottoporre al nostro voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, come ricordato dai colleghi, l'emendamento 6.501 del Governo riguarda una disposizione particolarmente delicata di attuazione, mediante regolamento, di una parte del codice delle assicurazioni.

Allora, sottopongo alla vostra attenzione due questioni. La prima è già stata ricordata: non possiamo cadere nel ridicolo, nel senso che sappiamo per certo che  questo emendamento non potrà produrre i suoi effetti prima del 1o febbraio, che è la data indicata dall'emendamento. Allora, si creerebbe certamente una situazione di incertezza, in quanto la norma entrerebbe in vigore il 1o febbraio, a termine già scaduto. Pertanto, si avrebbe incertezza sulla data entro cui applicare o disattendere la norma.

In secondo luogo, il Governo deve dirci perché ha presentato un emendamento di questo tipo e, se ha commesso un errore, in che modo intende rimediare. Il termine fissato nell'emendamento, infatti, appare palesemente un errore, in quanto il 1o febbraio - lo ribadisco - è una data di scadenza che, evidentemente, non può essere rispettata.

Poiché con questo decreto-legge, signor Presidente, e qui chiedo anche l'attenzione del sottosegretario D'Andrea...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, chiedono l'attenzione del sottosegretario...

ROBERTO COTA. Si tratta di questioni abbastanza delicate!

In questo provvedimento vi è di tutto e di più e sapere se una parte del regolamento ISVAP entra o meno in vigore comporta una serie di conseguenze sul mondo assicurativo e anche sugli utenti.

Allora, perché il Governo ha presentato questo emendamento indicando il termine del 1o febbraio, che costituisce un palese errore? Vorremmo sapere dal sottosegretario - lo ripeto, visto che prima non era attento - perché è stato commesso questo errore e come si intende rimediarvi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, colleghi, intendo unirmi al coro dei deputati che chiedono con forza al Governo di spiegare il perché di questo emendamento.

È infatti palese l'astrusità di tale proposta emendativa, ma ci sembra strano dover pensare che il Governo è fuori di testa! Pertanto, delle due l'una: o abbiamo capito male - e quindi è assolutamente importante un chiarimento da parte dell'Esecutivo - oppure si tratta di un errore e allora occorre avere la bontà di rimediare allo stesso, invitando l'Assemblea ad esprimere un voto contrario sull'emendamento 6.501.

Faccio appello all'intelligenza del sottosegretario, che sicuramente comprende il disagio di chi - e non si tratta certo di persone schizofreniche - è chiamato a legiferare nel momento in cui si provvedimenti la cui entrata in vigore non può essere antecedente alla data in essi contenuta.

Quindi, sarebbe opportuno accantonare questo emendamento, al fine di approfondire e comprendere meglio le ragioni che hanno indotto il Governo a presentarlo. Infatti, mi rifiuto di pensare che lo abbia fatto senza riflettere sui dubbi evidenziati sia dall'opposizione sia dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, si potrebbe verificare se anche in questo caso - come avvenuto in altre occasioni - il confronto parlamentare possa permetterci di trovare una via di mediazione e di equilibrio che tenga conto di alcune obiezioni sollevate.

A questo riguardo, vorrei ricordare che l'emendamento 6.501 del Governo ripristina tale e quale l'originario comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge, attualmente in vigore. Poiché quando vi è un emendamento approvato in Commissione che giunge all'esame dell'Assemblea si creano aspettative e comportamenti conseguenti, suggerirei - e la collega Amici mi dice di essere d'accordo - un accantonamento di questo emendamento del Governo per verificare se un eventuale subemendamento della Commissione - contenente la proposta di modificare la data del 1o febbraio con quella del 28 febbraio - possa consentire di giungere ad un punto di incontro. La modifica consentirebbe quattro settimane di tempo in più  per gli adempimenti previsti dal regolamento ISVAP.

Si tratta di una mediazione e, in Parlamento, occorre trovare, se possibile, punti di incontro quando sussistono valutazioni diverse.

PRESIDENTE. Come ha testé rilevato l'onorevole Boato, è stata preannunziata la presentazione di un subemendamento all'emendamento 6.501 del Governo, volto a sostituire le parole «1o febbraio 2007» con le seguenti: «28 febbraio 2007». Dobbiamo ritenere che abbiate svolto una riunione del Comitato dei nove su questo punto? Vi siete consultati?

CARLO GIOVANARDI. No!

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Giovanardi. Dunque, recependo nella sostanza una tra le proposte avanzate dall'onorevole Boato nel suo intervento, allo scopo di consentire al Comitato dei nove di riunirsi ed acquisire l'opinione del Governo in merito, sospendo la seduta, che riprenderà alle 16.

 

La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16.

 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatrice di riferire sull'esito della riunione del Comitato dei nove.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, durante la sospensione della seduta, a maggioranza, in Comitato dei nove è stato approvato il subemendamento che differisce il termine al 28 febbraio 2007.

Approfitto di questa occasione per ribadire un solo concetto: è del tutto evidente che, nella discussione di questo articolo, anche in Commissione, per la situazione determinata con l'emendamento 6.501 del Governo (che ripristina il testo del provvedimento originario), la Commissione è stata molto sensibile rispetto ad alcuni aspetti che sono stati fatti rilevare.

Credo che il livello di mediazione che abbiamo raggiunto, proprio per ottemperare a questo tipo di esigenze, non soddisfi interamente la parte che ne ha fatto una battaglia di contenuto politico. Però, ritengo sia da apprezzare la discussione da parte del Comitato dei nove, che, per quanto riguarda la maggioranza che sostiene il subemendamento, costituisce non solo il segnale che il tema è presente, ma anche che essa favorisce una discussione molto più articolata.

Successivamente, il provvedimento andrà al Senato e non so se si apriranno altre discussioni.

Ripeto, quindi, che il subemendamento della Commissione è stato approvato a maggioranza.

PRESIDENTE. Avverto, dunque, che è stato presentato il subemendamento 0.6.501.1 della Commissione. Non essendo stato possibile distribuirne il testo, ricordo che esso differisce il termine dal 1o febbraio 2007 al 28 febbraio 2007.

Qual è il parere del Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, a nome del Governo, prendo atto dell'orientamento maturato nell'ambito del Comitato dei nove e della Commissione.

Mi rimetto, quindi, alla proposta della relatrice, volendo però chiarire ai colleghi che sono intervenuti che l'emendamento del Governo in questione ripristinava il testo del decreto-legge. Quindi, dal punto di vista tecnico della decorrenza dei termini, come già sottolineato dall'onorevole Boato, non comportava nessuna contraddizione rispetto alla scadenza indicata, opinabile o meno.

Inoltre, esso era originato da un invito dell'Authority, competente nella materia, a tenere conto dell'esigenza che il termine, già fissato al 31 dicembre 2006, spostato dal decreto-legge al 1o febbraio 2007, attraverso l'approvazione dell'emendamento in Commissione non fosse ulteriormente prorogato oltre i limiti di una più ragionevole entrata in vigore del regolamento ISVAP.

Prendo atto che nella Commissione è maturato l'orientamento volto a spostare in avanti di altri 28 giorni, ossia, sostanzialmente, di un altro mese, questo termine, anche per rimediare alla difformità di comunicazione che può essere stata originata dall'approvazione dell'emendamento in Commissione e dichiaro che il Governo si rimette alla volontà dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione del subemendamento 0.6.501.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Ulizia. Ne ha facoltà.

LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento del Governo 6.501.

L'aspetto che vorrei sottolineare ai colleghi e al Governo è che i lavori della competente Commissione parlamentare hanno determinato un orientamento.

Peraltro, come è facile dedurre dalla documentazione recente, non si tratta di una di quelle proroghe conferite sine die e continuamente reiterate; piuttosto, signor Presidente, colleghi, la questione si pone in altri termini: il Parlamento deve scegliere se affermare la propria dignità o continuamente sottostare ai diktat del Governo. Questo è il cuore della questione.

Infatti, la Commissione in sede referente aveva prorogato il termine fissato dal testo originale del decreto ottenendo l'assenso del Governo; ora, però, con l'emendamento 6.501, il Governo manifesta un orientamento nettamente diverso. Dunque, mettiamoci d'accordo! Noi vogliamo sostenere questo Governo, ma vogliamo chiarezza; Italia dei Valori invoca chiarezza - sto parlando a nome del gruppo -, vuole correttezza, trasparenza, legalità! In questo caso, si è ingenerata ancora una volta una confusione che noi non intendiamo sottoscrivere.

Quindi, la circostanza che il subemendamento 0.6.501.1 della Commissione sia stato approvato a maggioranza mentre l'emendamento approvato in sede referente dalla Commissione era stato approvato all'unanimità sicuramente non ingenera l'impressione di un atteggiamento chiaro, coerente e leggibile da parte dell'elettorato e delle forze politiche e sociali.

Per questi motivi, Italia dei Valori si asterrà dal voto su queste proposte emendative (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, noi ci sentiamo confortati nella bontà del nostro atteggiamento dall'annuncio di una dura astensione che proviene da un gruppo della maggioranza.

Pur senza aggettivare la nostra astensione, anche noi annunciamo un analogo orientamento di voto; infatti, il gruppo di Alleanza Nazionale apprezza solo in parte il tentativo del sottosegretario di motivare l'atteggiamento del Governo. In realtà, intuiamo come, alla fine, si voglia raggiungere l'obiettivo di prevenire la pronuncia del TAR prevista per la metà di marzo.

Realisticamente, poiché non abbiamo i numeri per poter imporre una soluzione ragionevole, funzionale, garantista, ottimale delle questioni in esame, non possiamo avversare lo slittamento di almeno un mese del termine in esame; mi riferisco alla «mitica» data del 28 febbraio che consentirebbe, non fosse altro, di spostare intanto l'esame al Senato e lasciare che in quel ramo del Parlamento i nostri colleghi, per così dire, tornino alla carica in modo da razionalizzare le disposizioni più di quanto i numeri non permettano all'opposizione di fare in questa Assemblea. Quindi, noi confermiamo il nostro dissenso sulla fissazione di tale termine in quanto siamo invece orientati favorevolmente sull'originario termine del 30 giugno 2007 approvato in sede referente dalla Commissione; tuttavia, cerchiamo realisticamente di limitare - come si suol dire ormai abitualmente - il danno e pertanto, con l'astensione dal voto, non avversiamo la possibilità che al Senato si possa porre rimedio a questa incongruenza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, colleghi, vorrei svolgere la seguente riflessione. Il testo del Governo presentato all'esame della Camera recava la previsione della data del 1o febbraio; poi, in Commissione, in sede referente, è stato presentato e approvato un emendamento che prevedeva, invece, il decorso del termine a partire dal 30 giugno. Quindi, quale impressione hanno potuto trarre da questo dibattito parlamentare gli operatori, i cittadini, tutti gli utenti? L'impressione che, essendo stato posto un termine irrealistico, questo è stato poi corretto durante lo svolgimento dei lavori parlamentari con la fissazione della data del 30 giugno. Ne è derivata dunque una legittima aspettativa; infatti, quanti operano in un settore così delicato come quello delle assicurazioni non devono correre dietro alle incongruenze del Governo e del Parlamento, ma debbono potersi legittimamente predisporre a subire gli effetti dell'applicazione o meno di un determinato disposto di legge. È anche vero che il termine del 28 febbraio è preferibile a quello del 1o febbraio; approveremmo altrimenti una norma che susciterebbe in chiunque la leggesse l'impressione di una sostanziale pazzia di Governo e Parlamento.

Però, il problema dell'incertezza e della mancanza di chiarezza in un settore così delicato si pone ugualmente, perché oggi non approviamo il provvedimento ed esso non entrerà in vigore in modo che gli operatori del settore si possano legittimamente attrezzare. Infatti, il provvedimento deve essere esaminato dal Senato, dove potrebbe essere oggetto di modifiche. Se fossi un operatore, non avrei alcuna garanzia che la data sarà veramente il 28 febbraio.

In conclusione è vero che il subemendamento 0.6.501.1 della Commissione limita il danno, ma è un subemendamento profondamente sbagliato che crea incertezza, «figlio» di un modo sbagliato di legiferare. Quindi, il gruppo della Lega Nord Padania voterà contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, con l'intervento inizialmente svolto a proposito del comma 7 dell'articolo 6 chiamavo ad una riflessione la Commissione, il Governo e l'Assemblea. Non dobbiamo avere atteggiamenti radicali in questo campo, perché dobbiamo comprendere effettivamente le esigenze che hanno le persone di iscriversi al registro, i tempi per farlo e le esigenze del Governo rispetto ad adempimenti di natura comunitaria.

La soluzione adottata, presentando il subemendamento della Commissione che proroga il termine di un mese, è ragionevole. Ciò potrà soddisfare sia le esigenze di chi vuole iscriversi al registro, sia l'atteggiamento che il Governo assumerà verso l'Unione europea con una data stabilita e non rinviata, per così dire, alle calende greche. Questo testimonia un buon andamento dei lavori della Camera.

Anche sul disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alle proroghe si sta procedendo in maniera ragionevole senza aumentare gli interventi né introdurre, come è stato giustamente richiamato dalla Presidenza della Camera, materie che non ne fanno parte ma, laddove si tratti effettivamente di proroga dei termini, la Camera riflette e trova, ragionevolmente, una soluzione.

Per questi motivi, signor Presidente, il gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà a favore del subemendamento 0.6.501.1 della Commissione e, successivamente, dell'emendamento 6.501 del Governo, come modificato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, vorrei ancora una volta fare un intervento da «parlamentarista» convinto,  perché è stato il Parlamento ad approvare il codice delle assicurazioni, entrato in vigore il 1o gennaio di quest'anno. Poi, un organismo, che si chiama Isvap, ha varato un regolamento. Secondo gli agenti, le compagnie di assicurazione e i broker, questo regolamento ha esorbitato andando al di là dei contenuti della legge e tutti i soggetti del mondo assicurativo hanno presentato ricorso al TAR che, a metà marzo, dovrà stabilire se gli adempimenti posti a carico di questi soggetti siano conformi alla legge. Ci sembrava naturale, quindici giorni fa in Commissione, portare il termine del 1o febbraio, considerato nel testo del decreto-legge, al 30 giugno.

Mi rivolgo ai parlamentari di tutti i gruppi. Diciamo ai cittadini che abbiamo approvato una legge; vi è un regolamento; i cittadini debbono effettuare degli adempimenti, ma a metà marzo questo meccanismo potrebbe decadere. In questo caso, per regolamento avremmo obbligato il cittadino a compiere azioni, che la legge non prevedeva. In Commissione abbiamo stabilito il 30 giugno, perché a quella data saremo sicuri che gli adempimenti saranno dovuti, se confermati dal TAR, oppure che i medesimi, essendo stati previsti dal regolamento e non dalla legge, sarebbero una conseguenza dell'aver esorbitato da compiti, che un organo amministrativo non può assumersi se non scavalcando il Parlamento, cioè il legislatore.

Anch'io farò di necessità virtù. Per decine di migliaia di operatori che non sono in regola, che rischiano la cancellazione dall'albo, il licenziamento dei loro collaboratori, è certamente preferibile il 28 febbraio rispetto al 1o febbraio, però il Parlamento non fa certamente una bella figura con centinaia di migliaia di operatori.

Faccio fatica a pensare che la firma del presidente di un ente possa incidere sui lavori parlamentari fino al punto di far ritornare il Parlamento su una decisione già presa e che aveva avuto, in sede di Commissione, l'avallo del Governo e di tutti i gruppi parlamentari. Siamo nell'era di Internet: quella sera, quando la Commissione ha preso la relativa decisione, le decine di migliaia di agenti assicurativi italiani, tramite telefonino o Internet, appunto, sono stati avvertiti dello spostamento del termine al 30 giugno 2007. Poiché essi pensano che non basta una lettera del presidente dell'Isvap per svuotare una decisione presa dal Governo e da tutti i gruppi parlamentari, hanno fatto affidamento sulla serietà del Parlamento, che è la serietà di noi tutti. Ciascun parlamentare, tornando a casa, troverà un amico, un cugino, un parente, un conoscente o il suo assicuratore che gli chiederà come mai prima si era decisa la data del 30 giugno e, quindici giorni più tardi, sono state cambiate le carte in tavola, obbligando gli assicuratori a fare qualcosa che, magari, il prossimo 15 marzo sarà considerata da parte del TAR come un inutile adempimento.

Pur essendo stato presentatore dell'emendamento che era stato approvato in Commissione e che spostava il termine al 30 giugno 2007, mi asterrò in occasione del voto del subemendamento 0.6.501.1 della Commissione, che prevede il termine del 28 febbraio 2007, benché tale data sia comunque preferibile a quella del 1o febbraio 2007.

Vorrei chiedere al Governo, in tono amichevole, se si renda conto del fatto che il 30 gennaio stiamo esaminando un emendamento che chiede agli operatori del settore di mettersi in regola entro ventiquattr'ore: è qualcosa di surreale! Tuttavia, esprimerò voto contrario sull'emendamento 6.501 del Governo, nel testo subemendato, perché, se fosse respinto dall'Assemblea, tornerebbe a vivere la unanime decisione della Commissione, che aveva ricevuto l'approvazione del Governo. In altri termini, si tornerebbe alla data del 30 giugno 2007 che, se ci pensate, è la più ragionevole per tutte. Non so quale sarà la decisione del TAR, il prossimo 15 marzo: se decidesse a favore dell'Isvap, il problema sarebbe risolto ed entro il 30 giugno tutti si metterebbero in regola; se, invece, decidesse che l'Isvap ha travalicato i suoi poteri, contravvenendo ad una legge dello Stato, avremmo impedito a decine di migliaia di operatori economici di compiere  adempimenti inutili e avremmo acquistato ancora prestigio e credibilità per il Parlamento.

Perciò, ci asterremo in occasione del voto sul subemendamento 0.6.501.1 della Commissione ed esprimeremo voto contrario sull'emendamento 6.501 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, ho ascoltato poc'anzi la spiegazione che con molto garbo, l'onorevole Boato ha dato di questa vicenda. La stessa spiegazione è stata fornita anche dal sottosegretario D'Andrea. Questi chiarimenti altro non hanno fatto se non confermare la scorrettezza del Governo nei confronti del Parlamento; hanno confermato, cioè, che il Governo, in corso d'opera, ha cambiato ciò che lo stesso Parlamento aveva deciso in precedenza. Sono parlamentare da dodici anni e vorrei dire ai miei giovani colleghi parlamentari che una cosa del genere non era mai accaduta: dinanzi ad una modifica approvata da una Commissione - che rappresenta il Parlamento - il Governo non si era mai permesso di apportare una variazione in corso d'opera perché, per prassi, tale modifica si intende già come se fosse legge. Sarebbe stato buon costume ed una buona tradizione continuare così. Si stravolgono, invece, le norme di buona educazione e di buon comportamento, tra l'altro mettendo sotto attacco la dignità di questo Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Lucchese, deve concludere.

FRANCESCO PAOLO LUCCHESE. Questo volevo far rilevare, al di là della sostanza della problematica che l'onorevole Giovanardi ha illustrato molto chiaramente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, non vi è ombra di dubbio sul fatto che il collega parlamentare dell'Italia dei Valori abbia ragione, quando ricorda a quest'Assemblea che il Governo non può prendere in giro il Parlamento. Se è vero, com'è vero, che la Commissione aveva deliberato una data, non è assolutamente concepibile che il Governo presenti in Assemblea una proposta emendativa, disattendendo quanto la stessa maggioranza aveva deliberato. Questa è una offesa gravissima e una prevaricazione che il Governo continua a fare anche oggi, con questo provvedimento, nei confronti dell'Assemblea. Il collega Boato tenta sempre di risolvere i problemi, quando si accorge delle difficoltà del Governo.

MARCO BOATO. Questo è il dialogo parlamentare!

CESARE CAMPA. Mi consenta, però, il collega Boato, che è veneziano come me, di dirgli che la sua proposta di emendamento è una pezza che non risolve il problema; anzi, come si dice a Venezia, la toppa «xe peso del buso».

Quindi, vuol dire che in questo caso non abbiamo risolto assolutamente nulla.

Collega Boato, ci vuole il coraggio di affermare che il Governo ha sbagliato ed ha offeso il Parlamento e che dovete fare marcia indietro: qualche volta dovete avere il coraggio di riconoscerlo! Prima il collega Emerenzio Barbieri parlava di buonsenso. Qui si fa sempre riferimento al Presidente Prodi, ma voi avete buonsenso? Non comprendete che oggi è buonsenso dire di tornare al 30 giugno? Questo significa essere governanti e non altro: non dico l'aggettivo perché è troppo offensivo nei confronti di un Esecutivo che, in fondo, è il Governo del nostro Paese. Mi vergogno di avere un Governo che si comporta in questa maniera, che il 30 gennaio fa un provvedimento per il 1o febbraio e, poi, come grande magnanimità, porta la scadenza al 28 febbraio! Vergognatevi!

Dobbiamo assolutamente tornare alla data del 30 giugno, se vogliamo che le  assicurazioni abbiano effettivamente il tempo di mettersi in regola, oppure vogliamo far finta di chiedere ad esse di mettersi in regola e non consentire che la stessa sia perseguita. Prima vedevo da parte del sottosegretario un certo assenso, ma mi sono stupito perché, in fondo, il collega Boato, cercando di mettere questa «pezza», ha anticipato un suo emendamento che è sostanzialmente sbagliato. Sono contrario non solo all'emendamento del Governo - parlo a titolo personale perché non so che cosa farà il mio gruppo - ma anche al subemendamento proposto dal collega Boato perché, comunque, non risolve assolutamente nulla, anche se in qualche maniera cerca di correggere un errore del Governo. Visto che prima come parlamentari avevano chiesto che il Governo ci spiegasse la necessità e l'urgenza di questa scadenza e non abbiamo sentito proferire parola in questa direzione, chiedo al sottosegretario di spiegare l'urgenza di questo provvedimento e della data di febbraio perché, se egli ci convincesse, saremmo anche pronti a votare il subemendamento recante la data del 28 febbraio: comunque, mi sembra che non ricorrano gli estremi. Qualche volta sentiamo con grande nostalgia il richiamo del Presidente della Repubblica a metterci assieme, avere buonsenso e ragionare nell'interesse del Paese, ma non possiamo solo consentire che vengano fatti questi proclami e, quando si tratta di mettere insieme il buonsenso e la nostra disponibilità, ci viene risposto con un subemendamento che sposta la decorrenza dal 1o al 28 febbraio, rispetto ad un emendamento del Governo che, in qualche maniera, era prevaricatore nei confronti della volontà dell'intera Assemblea e Commissione.

Quindi, signor sottosegretario, le chiedo con forza di farci capire che cosa c'è sotto, le ragioni e i motivi per i quali volete questa data, ma che non ci consentono di votare a favore, anche per impedire al nostro Governo, al suo Governo e al Governo di questa maggioranza di fare un'ulteriore brutta figura. Penso che Prodi non abbia assolutamente bisogno di fare ulteriori brutte figure! (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei sdrammatizzare questa discussione perché rischia, su una vicenda importante ma molto limitata, di avere degli aspetti paradossali. Sapevo che una volta era considerato proprio di una logica estremista, di destra o di sinistra, il cosiddetto «tanto peggio tanto meglio». Sapevo ed ho imparato con gli anni che era un segno di equilibrio e di maturità trovare delle soluzioni che magari non sono le migliori, ma quanto meno superano la logica catastrofista. Il collega Cesare Campa, un collega simpaticissimo che ha usato un'espressione veneziana a me cara «pegio el tacon del buso» - lo dico in altri termini rispetto a lui, cioè «peggio la toppa del buco» -, mi dovrebbe spiegare perché è peggio prorogare una scadenza al 28 febbraio ed è meglio, secondo lui, mantenerla al 1o febbraio. È la logica del «tanto peggio tanto meglio» e tutto soltanto per fare un dispetto. Non dico di altro tipo di dispetti di cui si parla nel linguaggio popolare, cui tuttavia assomiglia molto la posizione del collega, sia pure simpaticissimo, Cesare Campa.

Devo dare atto ad altri colleghi del centrodestra, in primo luogo al collega Benedetti Valentini, di aver assunto una posizione realistica, dichiarando a nome proprio, visto che il testo, comunque, rappresenta un passo in avanti, l'astensione dal voto. Nella logica del collega Campa e, forse, di qualche altro, se venisse respinto il subemendamento, che credo invece sarà approvato, rimarrebbe l'originario testo del Governo, la maggioranza lo voterebbe e, quindi, si rimarrebbe fermi alla data indicata, ovvero il 1o febbraio, che tutti, a parole, dicono invece di voler dilazionare.

Dico questo per chiarire sul piano del metodo politico e parlamentare. Non dovrei essere io a spiegare a Campa e a  qualche altro collega che, forse, il dialogo parlamentare non va demonizzato e che, quando si hanno posizioni contrapposte, a volte, è saggio trovare punti di incontro, anche se non soddisfano tutti.

Il collega Giovanardi ha detto che decine e decine di migliaia di assicuratori, avendo saputo dell'emendamento in Commissione, non hanno più presentato la domanda. Ora, voglio comunicare all'Assemblea che, a quello che mi risulta, su circa 40 mila domande attese, all'Autorità ne sono già pervenute circa 34 mila. Pertanto, ci sono 34 mila assicuratori che hanno già adempiuto, anche perché il regolamento originario indicava la data di sbarramento al 31 dicembre 2006, che solo questo decreto-legge aveva prorogato al 1o febbraio 2007. Quindi, sono state già presentate 34 mila domande e ne mancano ancora circa 6 mila.

Non volendo nessuno di noi creare difficoltà alle eventuali imprese che, saputo della dilazione approvata in Commissione, si fossero adeguate di conseguenza, abbiamo proposto di dare altre quattro settimane, in modo che questi adempimenti si possano realizzare e non si vada troppo in là, rispetto ad un regolamento che ha che fare con il recepimento di una direttiva europea e il cui termine originario era, addirittura, il 15 gennaio 2005.

Credo, in sintesi e con il massimo rispetto per tutti - che come sapete ho sempre, anche quando abbiamo opinioni diverse -, in risposta al collega Campa e ad altri colleghi che volevano sapere le ragioni di questa posizione, di aver reso edotta l'aula di quali siano le motivazioni del subemendamento al nostro esame.

Devo anche dare atto al Governo che, partito da una posizione decisamente più rigida, ha avuto l'intelligenza politica di rimettersi al voto dell'Assemblea, che, a questo punto, mi auguro sia positivo sia sul subemendamento, sia sull'emendamento del Governo, così come subemendato, portando la data al 28 febbraio 2007 (Applausi del deputato Amici).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non desidero entrare nel merito della diatriba relativa al termine, sulla quale credo che sia stato detto già molto, forse anche troppo. Mi permetto di porre alla Commissione competente ed al sottosegretario un problema di natura squisitamente giuridica. L'interrogativo è il seguente: può una norma primaria, come una legge dello Stato, incidere su una norma regolamentare, quale è il regolamento di un'autorità amministrativa indipendente? Questo è un interrogativo non di poco momento ed invito il presidente della Commissione e il sottosegretario d'Andrea a fornire una risposta, che, se favorevole, porterebbe a conseguenze irreparabili.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non siamo riusciti a capire in che modo la causa dinnanzi al TAR, della quale si è parlato, incida su questa anticipazione dei tempi. Sarebbe grave se, per evitare la pronuncia di un'organo giurisdizionale, si accelerassero i tempi per riuscire a mettere in essere un provvedimento, prima che il TAR si pronunci.

Su questo non c'è stato un chiarimento da parte del sottosegretario, il quale ci ha dato una spiegazione soltanto in termini tecnico-giuridici sul fatto che il decreto-legge è entrato in vigore e che quindi andava bene anche la data del 1o febbraio.

PRESIDENTE. La prego di concludere...

GABRIELE BOSCETTO. Di fronte a questo prolungamento al 30 giugno, che sembrava congruo e di buon senso a tutti, non comprendiamo quale fine si sia proposta la lettera del presidente dell'Authority.

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole!

GABRIELE BOSCETTO. Questo rimane un aspetto poco simpatico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.6.501.1 della Commissione, sul quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 481

Votanti 287

Astenuti 194

Maggioranza 144

Hanno votato 262

Hanno votato no 25).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 6.501 del Governo, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 477

Votanti 472

Astenuti 5

Maggioranza 237

Hanno votato 260

Hanno votato no 212).

Il successivo emendamento Boscetto 6.23 è precluso.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Duilio 6.322, nella parte ammissibile, e 6.600 della Commissione.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli identici emendamenti in esame.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, propongo ai presentatori degli identici emendamenti di accettare ove possibile, una riformulazione degli stessi nel senso di sostituire le parole «dodici mesi» con le parole «31 dicembre 2007», data che, pur essendo probabilmente un tempo maggiore rispetto ai dodici mesi originari, consentirebbe di avere una scadenza precisa entro cui poter esercitare il diritto di presentare le domande per l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà.

Chiedo, dunque, se sia possibile tale riformulazione, che, laddove accolta, avrebbe il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice se concordi con la proposta di riformulazione del Governo.

SESA AMICI, Relatore. Sì, la Commissione è d'accordo, Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il deputato Bressa, essendo il deputato Duilio al momento non presente in aula, in qualità di secondo firmatario dell'emendamento, accetta la riformulazione proposta del Governo dell'emendamento Duilio 6.322, nella parte ammissibile.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Duilio 6.322, nella parte ammissibile, e 6.600 della Commissione, nel testo riformulato, accettati dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 476

Votanti 280

Astenuti 196

Maggioranza 141

Hanno votato 273

Hanno votato no 7).

Prendo atto che la deputata Dato non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Prendo atto altresì che il deputato Vietti si è erroneamente astenuto mentre avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 6.27.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Presidente, colleghi, signor sottosegretario, l'emendamento in esame, soppressivo del comma 8 dell'articolo 6, ha la sua ragion d'essere nel modo disinvolto con il quale si è definita la norma cui esso si riferisce.

In sostanza, con la legge finanziaria del 2006 era stato disposto di utilizzare un Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. Tale Fondo, che era stato dotato di decine di milioni di euro, si proponeva di dare agli autotrasportatori incentivi in termini di produttività.

Cosa succede con la norma in questione? In essa si afferma che, se entro il 30 marzo 2007 il regolamento del Fondo non venisse emanato, le risorse del Fondo stesso dovranno essere destinate interamente alla riduzione dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

In sostanza, qualcuno ha dimenticato di porre in essere una norma corretta nella legge finanziaria e ha, pertanto, utilizzato un vagone di questo provvedimento «mille proroghe» per effettuare una manovra di bilancio.

Probabilmente, gli autotrasportatori saranno egualmente soddisfatti di ricevere queste somme importanti a riduzione dei premi INAIL per i dipendenti, ma si abbandona del tutto il discorso legato ai concetti di produttività, incentivi, logistica, ponendo in essere un'operazione che è del tutto fuori norma e del tutto fuori logica!

Inoltre, si prevede l'emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007; qualora questa data non venisse rispettata, i fondi saranno destinati ad altre finalità e mi riferisco alla riduzione dei premi INAIL.

Voi capite che la previsione di un termine così breve per l'emanazione di un regolamento complesso significa non volere che questo regolamento venga redatto, perché lo scopo è quello di trasferire le somme a nuova destinazione. Ci pare che tutto ciò proprio non funzioni! Quando ho studiato la norma, mi sono chiesto se la discrezionalità nel redigere il regolamento fosse in capo ad un'authority. No, risulta essere in capo al ministro competente, il quale, ovviamente, farà quello che vorrà e siamo facili profeti nel comprendere che questo regolamento non sarà mai redatto e che i soldi, in questo modo improprio, verranno trasferiti ad altra destinazione! Su questo modo di legiferare siamo estremamente critici!

Se la riduzione dei premi INAIL a favore dei lavoratori ha una valenza positiva, di fronte a questo modo di trattare le norme ed il bilancio siamo costretti ad astenerci per protesta sul piano della soluzione normativa adottata!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Uggè. Ne ha facoltà.

PAOLO UGGÈ. Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni espresse, aggiungendo elementi di preoccupazione. Non possiamo dimenticare che quel fondo era stato finanziato a seguito dell'approvazione del patto della logistica sottoscritto con le associazioni degli autotrasportatori e con il mondo che rappresenta l'utenza e la produzione nel nostro paese. Si trattava di accompagnare le imprese di autotrasporto nella loro evoluzione in imprese di logistica.

Con questo provvedimento, che oltretutto rischierà di far perdere le risorse, poiché non ci sarà la capienza per poter spendere le somme devolute a riduzione dell'Inail, si corre il pericolo di danneggiare ulteriormente le imprese di trasporto.

Per tale motivo mi asterrò, come il collega Boscetto ha appena preannunziato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se discutessimo tra persone serie, questo comma, grazie al quale si potrebbe emanare finalmente il regolamento di cui si parla entro la data prevista, sarebbe una buona cosa.

Finalmente, si emana un regolamento per porre in essere la riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica! Finalmente, si attua e si programma una riforma, anche se piccola, nel contesto di meccanismi di sviluppo e di riforme! È un Governo riformista!

Ma la differenza tra una politica riformista ed una politica che, invece, non guarda verso lo Stato sociale, ma verso l'assistenzialismo, sta nel non adottare il regolamento, nel non risolvere il problema dell'autotrasporto di merci e quello dello sviluppo della logistica, nonché nel distribuire soldi a pioggia agli autotrasportatori, come in uno Stato assistenziale.

La differenza che esiste tra noi e voi, dunque, è solo questa: noi siamo per le riforme che voi non riuscite a realizzare, neanche con riferimento ad un regolamento e ad una data perentoria che avete stabilito, ossia la fine di marzo. Voi non riuscite a farlo, perché continuate a portare avanti una cultura nazionalista, radicale ed assistenzialista.

Se foste veri riformatori, adottereste questo regolamento e rispettereste questa data; ma non lo siete ed è per questo che annuncio il voto favorevole del gruppo della Democrazia Cristiana-Partito Socialista sull'emendamento Boscetto 6.27, restando contrari, ovviamente, all'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 6.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 484

Votanti 352

Astenuti 132

Maggioranza 177

Hanno votato 85

Hanno votato no 267).

Prendo atto che il deputato Vichi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boscetto 6.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, l'emendamento in esame, che posticipa il termine per l'emanazione del regolamento dal 30 marzo 2007 al 30 settembre 2007, rappresenta la cartina di tornasole della vera volontà del ministro e del Governo.

Se si pensa di mantenere fermo il termine del 30 marzo 2007, vuol dire che non ci sarà il regolamento e che tale escamotage è stato usato per indirizzare quei soldi verso un'altra nuova destinazione.

Se sarà accolto il mio emendamento 6.29, che prolunga il termine fino 30 settembre 2007, si creerà uno spazio ragionevole di tempo per porre in atto il regolamento stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale su questo emendamento, precisando che, a nostro avviso, siamo di fronte ad un combinato disposto tra questo emendamento e il precedente Boscetto 6.27.

Con il nostro atteggiamento non contrastiamo le esigenze delle aziende di autotrasporto: tutt'altro! Ne sosteniamo, con  forza, le aspettative di potenziamento e di razionalizzazione, con i conseguenti benefici.

Quindi, il nostro voto favorevole sul precedente emendamento soppressivo era correlato al voto favorevole sull'emendamento in oggetto. Infatti, siamo favorevoli alla possibilità di concedere un tempo reale per l'emanazione del regolamento, che determinerà quest'innovazione e questi benefici alle imprese.

Avrei supposto che il Governo e la maggioranza si fossero sentiti responsabilizzati dalle ragioni che abbiamo largamente illustrato, per protrarre il termine al 30 settembre 2007, al fine di disporre di un lasso di tempo in grado di consentire l'emanazione del regolamento, senza ricorrere ad un secondo fine, ad un marchingegno, sinceramente, poco edificante, per il quale si cerca non tanto di fare assistenzialismo, quanto di recuperare risorse in maniera impropria, che è quanto di peggio si possa concepire sul cammino legislativo.

In questo senso, dunque, abbiamo espresso un voto favorevole sull'emendamento precedente ed esprimeremo un voto favorevole su quello in discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, intervengo per evidenziare che, trattandosi di un provvedimento che complessivamente vuole dilatare alcuni termini e regolamentare meglio (si fa per dire!) l'entrata in vigore di talune norme, nonché lo svolgimento di talune attività, l'emendamento ha un suo significato in quanto va incontro agli interessi e di queste categorie produttive. Esse ovviamente avranno maggior respiro per adeguarsi ad una serie di adempimenti.

Pertanto, annuncio il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boscetto 6.29 , non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469

Votanti 452

Astenuti 17

Maggioranza 227

Hanno votato 189

Hanno votato no 263).

Prendo atto che i deputati Vichi e Formisano non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Passiamo all'emendamento Marinello 6.34.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.

FILIPPO MISURACA. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento e vorrei spiegarne al relatore e al rappresentante del Governo i motivi.

Si tratta di un emendamento che interviene a favore di un settore in crisi, come quello della pesca. Con la proroga al 1o gennaio 2008 chiediamo che i costi del blue box (per i colleghi che non si occupano in maniera particolare di questo settore spiego che si tratta della gestione e della manutenzione degli apparati di bordo), solitamente a carico degli armatori, slittino a quella data. A causa delle difficoltà che il settore sta attraversando, chiediamo che la disposizione sia applicata a partire dal 1o gennaio 2008.

Vorrei inoltre sottolineare la modesta cifra da noi richiesta. Si tratta di un milione di euro, alla cui copertura, peraltro, provvediamo prelevando tale somma da un capitolo dello stesso ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Onorevole relatore, non riesco quindi a capire perché è stato espresso parere contrario sull'emendamento in questione. Esso rappresenta un'opportunità per dare un vero segnale ad un settore in crisi che  purtroppo non ha avuto ancora risposte da parte di questo Governo, neppure attraverso gli altri emendamenti che lo riguardavano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marinello 6.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 486

Votanti 484

Astenuti 2

Maggioranza 243

Hanno votato 219

Hanno votato no 265).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.6.39.600 della Commissione, riferito agli identici emendamenti Margiotta 6.39 e Di Gioia 6.307. Su questo subemendamento della Commissione chiedo al Governo di esprimere il parere.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta il subemendamento 0.6.39.600 della Commissione, in quanto la sua approvazione permetterebbe di superare i problemi di carattere finanziario posti dagli emendamenti a cui si riferisce.

PRESIDENTE. La ringrazio. Avverto altresì che il parere della V Commissione (Bilancio) sugli identici emendamenti Margiotta 6.39 e Di Gioia 6.307 è favorevole, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento, a condizione che, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione, sia approvato il subemendamento 0.6.39.600 della Commissione.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.6.39.600 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 490

Votanti 485

Astenuti 5

Maggioranza 243

Hanno votato 477

Hanno votato no 8).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Margiotta 6.39 e Di Gioia 6.307, nel testo subemendato, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 488

Votanti 486

Astenuti 2

Maggioranza 244

Hanno votato 465

Hanno votato no 21).

Avverto che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Margiotta 6.39 e Di Gioia 6.307, risulta assorbito l'emendamento Margiotta 6.333.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo, su cui la Commissione ha espresso parere favorevole.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, l'emendamento in oggetto è dell'ultima ora e vorrei essere tranquillizzato sul fatto che il giudizio di ammissibilità sia stato espresso dal Presidente Bertinotti.

Questo perché noi ci troviamo in una situazione giuridica nella quale si parla non di proroghe, ma di riapertura di termini.

La riapertura di termini è in particolare di non facile leggibilità, perché si vanno a intaccare termini diversi (si parla anche di riapertura di termini per domande respinte), e chi più ne ha più ne metta.

Chiaramente, quando si discute di benefici antiracket ed antiusura, difficilmente l'opposizione può indursi a mettere in dubbio una norma favorevole ai cittadini; purtuttavia, sentiamo l'esigenza di sentirci spiegare dal Governo quali sono i meccanismi di questa norma e come mai è stata introdotta all'ultimo minuto in un provvedimento di proroghe di termini.

Pertanto, se possibile, Presidente, resterei in attesa di una sua risposta in relazione al giudizio di ammissibilità reso dal Presidente della Camera su questo articolo aggiuntivo, perché, pur avendo pagine di giudizi di ammissibilità o di inammissibilità (dei quali siamo stati tutti fieri), non riusciamo a trovare una traccia documentale della valutazione di questa proposta emendativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Grazie, Presidente. Avevo chiesto di parlare anche prima, ma purtroppo mi rendo conto che forse da questa postazione non sempre si riesce, pur sbracciandosi, a farsi notare. Conoscendo la sua serietà, Presidente, non metto assolutamente in dubbio che non l'abbia fatto con malanimo. Resta il fatto però che avevo chiesto di intervenire sull'emendamento relativo alla pesca, è ciò non è stato possibile per cui, in qualche misura, non ho adempiuto al mio dovere di parlamentare di una zona fortemente interessata a tale attività.

Vorrei tornare sull'argomento in oggetto, ossia sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo all'ultimo momento e che, riguardando la riapertura dei termini per i benefici antiracket e antiusura, certamente non può non trovare accoglienza da parte di un parlamentare.

La domanda che però prima poneva il collega è la stessa che anche noi rivolgiamo al Governo e per la quale vorremmo una risposta: si tratta di un semplice manifesto, una mera manifestazione di volontà, è una forma di propaganda elettorale, oppure questa previsione alla fine potrà trovare applicazione?

È ammissibile o non è ammissibile? Vado con la memoria agli emendamenti presentati da me e da altri colleghi, che si sono imbattute nelle «forche caudine» di questa Presidenza. Infatti moltissimi degli emendamenti presentati sul provvedimento «mille proroghe» sono passati sotto le «forche caudine», e sono stati dichiarati inammissibili. Vorrei ricordare i miei...

PRESIDENTE. Il suo è un intervento a titolo personale: deve concludere, per favore.

CESARE CAMPA. Lo so, certo. Le chiederei un altro minuto, anche per recuperare il tempo relativo all'intervento precedente.

PRESIDENTE. Le ho già concesso 40 secondi.

CESARE CAMPA. Concludo, Presidente. A titolo personale, mi rivolgo al Governo: questo articolo aggiuntivo produrrà un risultato positivo, oppure è solamente un manifesto?

Noi siamo favorevoli a prevedere benefici antiracket e antiusura. Siamo sicuri però che poi alla fine questi mutui saranno concessi, o si tratta solamente di una dichiarazione di volontà, visto che con il Governo Prodi siamo sempre in campagna  elettorale? È una questione di serietà. Noi vorremmo una risposta in questo senso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, alcune considerazioni vanno ribadite, e a queste ne aggiungo anche un altro paio.

Starei per dire che il modo tortuoso e non trasparente di procedere, di deliberare, cui il presente Governo ci ha ormai abituato è rispecchiato proprio da questo emblematico articolo aggiuntivo: un lungo e illeggibile «pastone», del quale sinceramente è difficile capire la ratio, o meglio, al plurale, le rationes (perché viene incontro o dovrebbe venire incontro a diverse esigenze).

Noi non ci lasciamo suggestionare dal titolo «Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura». Detto così, dovrebbe comportare evidentemente una adesione, ma, se gli onorevoli colleghi leggessero il testo, si accorgerebbero che la strumentazione non è assolutamente convincente.

Come un altro collega ha giustamente sottolineato, si tratta chiaramente non di una proroga, ma di una riapertura dei termini, per accedere - ammesso che ne sussistano i presupposti e le condizioni - a certi determinati benefici.

Dunque, è legittimo che si pongano degli interrogativi soprattutto quei gruppi che hanno presentato molti e, se mi permette, anche qualificanti emendamenti, e che, pur andando nella direzione dell'interesse di categorie di lavoratori, di imprese, di operatori economici, hanno visto abbattersi sui propri emendamenti il maglio inesorabile, estremamente fiscale e, in qualche caso, mi sia lecito dire, anche non molto condivisibile del Presidente della Camera, che ha dichiarato la inammissibilità di proposte emendative sicuramente presentate per perseguire finalità economiche, sociali, istituzionali e amministrative di importante rilievo. Invece, il Governo, all'ultimo momento, ha presentato un articolo aggiuntivo, di cui basta leggere il numero per capire la tortuosità e la stranezza del percorso - 6.0501 -, «appiccicandolo» all'ultimo momento. Non possiamo nascondere la nostra sorpresa per una norma di questo genere.

Vorremmo che il Governo, anche in questo caso, ci aiutasse a capire la trasparenza dei suoi intendimenti, la congruità della strumentazione scelta per perseguire questi obiettivi, perché altrimenti, in un provvedimento di questo genere, dopo aver assistito all'abbattimento dei nostri emendamenti a seguito della discutibile pronuncia di inammissibilità, resteremmo con una forte perplessità.

Vorremmo, dunque, che le nostre riserve si confrontassero con un pronunciamento esplicito in quest'aula da parte del Governo, che in troppi momenti ci troviamo costretti a sollecitare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, prima di intervenire sull'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo, che ha una portata assai delicata, perché riguarda la riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura, ho voluto verificare con gli uffici della Camera se questo articolo aggiuntivo fosse stato presentato contestualmente agli altri emendamenti del Governo, se cioè fosse stato sottoposto a quel giudizio di ammissibilità, così rigoroso, scrupoloso e duro, anche se coerente con la prassi e con il regolamento, che è stato espresso all'inizio dell'esame di questo provvedimento dallo stesso Presidente della Camera. Ho verificato che così è avvenuto.

Quindi, trovo un po' singolare che molti colleghi dell'opposizione - per carità, devono fare il loro mestiere e cercare di contestare comunque - dicano che la materia è sì delicata, che voteranno a favore se verrà messo in votazione - saluto con soddisfazione questo preannuncio di larga convergenza parlamentare su  un tema come quello della concessione dei benefici antiracket e antiusura -, ma si meraviglino che la Presidenza della Camera non abbia sottoposto al giudizio di inammissibilità anche questo articolo aggiuntivo.

Personalmente, mi meraviglio della meraviglia. Poiché la quantità di dichiarazioni di inammissibilità del Presidente della Camera sugli emendamenti a questo decreto-legge e addirittura su alcuni commi votati in Commissione è stata veramente elevata, con un alto tasso di incisività, per usare una sorta di eufemismo, mi meraviglio che si auspichi quasi che si allarghi tale inammissibilità anche a un tema come questo, che è di particolare importanza e delicatezza e che rientra pleno iure nella logica di questo decreto-legge.

Evidentemente, in questa materia si sono succedute nel tempo una serie di norme, contenute sia in fonti legislative di carattere primario sia in atti di carattere regolamentare adottati con decreto del Presidente del Repubblica, che hanno prodotto, da quanto si evince (non sono un esperto in materia né pretendo di esserlo), discrasie e difficoltà di applicazione. Ad esempio, alcune domande non hanno potuto essere accolte, perché presentate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di attuazione e così via.

Pertanto, la riapertura dei termini consente di presentare una domanda o di ripresentarla, qualora fosse già stata inoltrata e non fosse stata accolta per le ragioni cui ho accennato. Mi sembra che questa previsione, un po' contorta nella sua elaborazione tecnico-giuridica (forse, perché contorta è stata la successione delle norme nel tempo), vada comunque accolta positivamente da questa Camera.

Mi auguro che il Presidente dell'Assemblea confermi che non vi è alcun giudizio di inammissibilità su questo articolo aggiuntivo del Governo. Auspico, davvero, che l'Assemblea, al di là dei dubbi metodologici prospettati da qualche collega, possa esprimere un voto unanime almeno su questo punto, trattandosi di una riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, con il mio intervento farò inquietare il collega Boato; d'altronde, è uno scontro tra un riformista (come chi vi parla) e un massimalista populista (come l'onorevole Boato).

Anch'io, come alcuni colleghi, ad una lettura superficiale e approssimativa di questo articolo aggiuntivo, potrei dire che è una buona norma proposta dal Governo, poiché riguarda la concessione di benefici antiracket e antiusura: non si può che accogliere!

Tuttavia, ad un'attenta valutazione, onorevoli colleghi, mi chiedo per quale ragione il Governo abbia voluto riaprire i termini e non prorogarli. Chi è quel sottosegretario o quel ministro che ha voluto presentare questo articolo aggiuntivo con un certo vigore ed una certa forza? Il rappresentante del Governo ci deve spiegare questo. Avete già in mente qualcosa? È difficile capire il motivo per cui il Governo, che ha la possibilità di porre in essere interventi contro il racket e contro l'usura, si limiti a proporre una norma sulla riapertura dei termini, come se qualche amico avesse ancora bisogno di presentare le relative istanze.

In questa norma sulla riapertura dei termini c'è qualcosa che non funziona. Visto che si dice che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, anche noi del gruppo della Democrazia Cristiana-Partito Socialista pensiamo male di questo Governo. Pensiamo che questo articolo aggiuntivo non sia fatto nell'interesse della collettività ed esclusivamente per la concessione di benefici antiracket e antiusura, ma sia stato predisposto ad hoc, ad personam, a vantaggio di qualche amico di qualche sottosegretario che ha presentato questa proposta emendativa a sorpresa.

Invito, quindi, il Governo a darci delle spiegazioni e a dirci il motivo per cui ha  presentato questo articolo aggiuntivo. Soprattutto, lo invito a spiegarci per quale motivo non ponga in essere interventi antiracket e antiusura veramente validi, che possano essere applicati, senza continuare a portare avanti uno Stato assistenziale.

Lo ripeto: tutti i riformisti come me vorrebbero uno Stato sociale che operi nell'interesse dei cittadini, contro questo assistenzialismo che ci danneggia e che ci fa sempre più arretrare. Basta leggere i giornali e sentire cosa pensano i cittadini per sapere a chi questi ultimi diano ragione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, è evidente come questo articolo aggiuntivo, pur non essendo caduto sotto la tagliola della Presidenza della Camera, abbia un contenuto assolutamente eterogeneo rispetto alle altre proposte emendative. Come è stato segnalato da altri colleghi, esso non propone una proroga di termini, bensì una riapertura di termini già scaduti.

Allora, perché il Governo l'ha presentato? A mio avviso, il Governo l'ha presentato perché, probabilmente, pensa che al Senato potrà ampliare, ribaltare il provvedimento. Voglio dire che, attraverso questo articolo aggiuntivo, il Governo forse pensa di introdurre al Senato tutta una serie di altre disposizioni che non è riuscito ad introdurre alla Camera. Ciò, in conseguenza del regolamento che scandisce i nostri lavori, che peraltro, in questo caso, ha penalizzato molto di più il Parlamento rispetto al Governo.

Comunque va segnalato che l'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo è caratterizzato da un contenuto assolutamente eterogeneo che non corrisponde ad una proroga di termini, ma una riapertura di termini già scaduti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Misuraca.

FILIPPO MISURACA. Signor Presidente, ho seguito attentamente il dibattito e gli interventi degli onorevoli Boscetto e Benedetti Valentini, i quali hanno sostenuto che questa è una materia delicata... Onorevole Boato, mi permetta...

Non voglio entrare nel merito delle decisioni riguardanti l'ammissibilità o meno dell'articolo aggiuntivo in esame - compito che spetta al Presidente Bertinotti -, ma mi permetto di far osservare che questa materia è stata già discussa in Commissione antimafia. Tale Commissione si è appena costituita, eleggendo il suo presidente qualche mese fa; tra l'altro, stanno per essere costituiti i comitati antiracket e antiusura.

Dunque vi è una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione antimafia, poiché noi avevamo già chiesto l'audizione del Commissario nazionale antiracket e antiusura per affrontare questa problematica. Lo ripeto: riaprire questi termini mi sembra una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento. Dice bene l'onorevole Cota, quando sostiene che al Senato tale proposta emendativa diventerà una sorta di contenitore per altri argomenti.

PRESIDENTE. La Presidenza precisa che il testo dell'articolo aggiuntivo in esame è stato già presentato in Commissione, seppur recante la firma non del Governo ma dell'onorevole Maran; in quella sede il testo fu valutato ammissibile.

La Presidenza della Camera ha effettuato il vaglio di ammissibilità - che i colleghi conoscono - di questo testo contestualmente a tutte le altre proposte emendative, ed ha espresso le valutazioni che il Presidente della Camera ha riferito all'inizio dell'esame del presente provvedimento; ovviamente, si tratta di valutazioni che io non posso che confermare.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lei è già intervenuto per dichiarazione di voto.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Sono intervenuto nel merito...

PRESIDENTE. È la stessa cosa. Secondo il regolamento, quella che lei ha svolto è una dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo in esame.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 489

Votanti 292

Astenuti 197

Maggioranza 147

Hanno votato 280

Hanno votato no 12).

Dovremmo ora passare all'esame delle proposte emendative accantonate; chiedo alla relatrice, onorevole Amici, da quale di queste propone di iniziare. Ricordo che le proposte emendative accantonate sono quattro.

SESA AMICI, Relatore. Potremmo iniziare dall'esame degli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305.

PRESIDENTE. Sta bene. La invito nuovamente ad esprimere su di essi il parere della Commissione.

SESA AMICI, Relatore. A seguito di un'attenta valutazione, intervenuta anche tra i firmatari degli emendamenti in esame, la Commissione esprime sugli stessi parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione degli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, l'VIII Commissione aveva chiesto che questa fosse l'ultima proroga, intendendo con ciò sostenere anche che occorreva limitarla al minimo possibile.

Intendo spiegare ai colleghi qual è la situazione che si prospetta, anche perché sia ben chiaro cosa ci accingiamo a votare.

Stiamo parlando di una proroga che riguarda una questione abbastanza seria: la messa in sicurezza degli esercizi alberghieri collocati nei centri storici contro il pericolo di incendi. Tale messa in sicurezza era prevista in una normativa del 2001 e doveva essere effettuata entro il dicembre 2004. Successivamente, ci sono state una serie di proroghe che, in questo provvedimento, sono vincolate alla presentazione del nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno del 2005. Tali proroghe, nella sostanza, rischiano tuttavia di ingenerare la convinzione che la messa in sicurezza degli esercizi alberghieri contro il pericolo di incendi sia un optional.

Allora, il problema che intendo sollevare è il seguente. È chiaro che vi possono essere motivazioni, dovute anche alle lungaggini burocratiche, in ordine alla mancanza del nulla osta, che possono prolungare i termini. Tuttavia, è assolutamente necessario che, dal Parlamento e dal Governo, provenga un chiaro indirizzo volto all'applicazione di questo testo. Infatti, non vorrei che in futuro queste proroghe determinassero una situazione che possa indurre a rimpiangere di non aver fatto applicare in maniera rigorosa leggi che vengono emanate per la sicurezza dei cittadini.

Per tale motivo, accogliendo la richiesta di un'ulteriore proroga al 31 dicembre di quest'anno, invito il Governo a considerare  un ordine del giorno, di cui preannuncio la presentazione, volto ad impegnare l'Esecutivo a porre in essere tutte quelle politiche e quelle misure necessarie ad affrontare seriamente la situazione. Infatti, se il segnale fosse invece che questo tipo di messa in sicurezza non viene realizzata né ora né mai, ciò sarebbe negativo per la sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, siamo soddisfatti del parere favorevole espresso dal relatore sugli emendamenti in esame. Con la nostra proposta emendativa ci facciamo interpreti delle esigenze degli operatori del settore, che ovviamente non riuscivano a mettere a norma le loro strutture in un termine così ridotto come quello del 30 aprile.

Si tratta di adempimenti molto importanti, sui quali siamo assolutamente d'accordo. Infatti, tutti vogliamo che le nostre strutture siano perfettamente a norma di fronte al rischio di incendi.

Tuttavia, ancora una volta, non si può trattare la gente che lavora e che produce con un certo disprezzo, come questo Governo sta facendo, fissando termini penalizzanti e a volte difficili da rispettare. In questo caso, il termine del 31 dicembre 2007 appare più congruo e potrà essere rispettato con maggiore facilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gianfranco Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anzitutto per ringraziare la relatrice, onorevole Amici, per la sua sensibilità ed anche l'onorevole Realacci.

Obiettivamente, ci troviamo di fronte ad un problema che si trascina da tempo. Se qualcuno di voi ha avuto occasione di leggersi i regolamenti che sono stati emanati in riferimento al provvedimento del 2001 - è un «pacchetto» di una certa dimensione - e, soprattutto, le modifiche inserite nel 2003, avrà constatato che gli esercenti delle imprese alberghiere non hanno molto margine, dato che le disposizioni sono molte ed incidono con spese obiettivamente molto alte; che non è possibile fissare termini brevi, perché le imprese stesse non sono nemmeno in grado di garantire in tempi brevi le forniture, che prorogando di anno in anno si ha l'effetto di far intendere che tali proroghe possono pure proseguire. Quindi, una proroga così breve, quale quella prevista dal Governo, non era possibile nemmeno immaginarla, sia sotto il profilo delle procedure, sia sotto il profilo della capacità delle imprese ad adeguarvisi.

Detto ciò, mi pare di poter condividere del tutto anche l'invito a dare, in qualche modo, indicazioni a fare presto. La Commissione tenga presente, però, anche un aspetto che non è secondario. Nelle previsioni della «lenzuolata» di liberalizzazioni, mi pare di ricordare che vi sia anche una previsione che riguarda proprio i certificati antincendio e che dispone che i professionisti possano sostituirsi ai vigili del fuoco. Qui è il cuore del problema: le strutture dei vigili del fuoco, di cui abbiamo sempre discusso in termini di carenze di personale, non sono in grado di reggere l'impatto delle richieste di adeguamento dei certificati di prevenzione incendi e, quindi, è più che opportuno che il menzionato compito sia affidato ai professionisti, che preparano le relazioni, naturalmente rifacendosi alle norme previste nel decreto ministeriale del 1994, poi aggiornato nell'ottobre 2003 e, in base a tali indicazioni, prevedono veri e propri piani attuativi che poi devono essere semplicemente verificati dai vigili del fuoco.

In ciò è il vero problema, ovvero nella capacità di sveltire la burocrazia e di garantire tempi certi anche agli imprenditori, che naturalmente preferiscono effettuare tali lavori in un periodo che non coincida con quello di picco del turismo e, quindi, il problema è nella necessità di posticipare il termine fissato.

Ci auguriamo, e concordiamo con il contenuto dell'ordine del giorno preannunziato  in merito, che questa sia l'ultima proroga che si dispone. È improntate che in uno dei prossimi provvedimenti si decida anche di intervenire sulla procedura che liberi le strutture dei vigili del fuoco e che garantisca ai professionisti di sostituirsi ad essi, così come si fa nel comparto delle entrate, in cui ormai i commercialisti svolgono gran parte del lavoro dell'Agenzia delle entrate (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intervengo per esprimere un sincero ringraziamento all'onorevole Gianfranco Conte ed all'onorevole Cota che, con forza, hanno presentato questi identici emendamenti, che hanno registrato anche il mio sostegno, nel corso della discussione sul loro accantonamento. Ora la Commissione fa propria la proroga prevista da tali identici emendamenti. Si tratta di una proroga che dà certamente una «boccata d'ossigeno» alle nostre aziende turistiche, che saranno in grado, credo, di assolvere ai propri impegni, specialmente quelle situate all'interno dei centri storici, che già avevano gravi difficoltà.

Dunque, non posso far altro che dichiararmi soddisfatto ed esprimere la mia gratitudine. Mentre in precedenza avevo sollevato perplessità riguardo ad alcuni comportamenti, voglio dire, con forza, che quando il Parlamento, in qualche misura, accetta anche le proposte provenienti dall'opposizione, che sono di buonsenso, fa l'interesse del paese. Quindi, il mio ringraziamento va certamente agli onorevoli Gianfranco Conte e Cota che, con forza, hanno presentato questi identici emendamenti, alla relatrice del provvedimento ed all'intera Assemblea.

Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, almeno per quanto riguarda questa proroga nei confronti delle aziende turistico-commerciali esistenti nel nostro territorio all'interno dei centri storici. Chi vi parla è di Venezia e sa con quali difficoltà, con quali preoccupazioni ed ansie gli operatori del settore aspettavano questo intervento e con quale interesse stanno ora ascoltando il nostro dibattito, contenti della buona volontà manifestata in merito dal Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche io esprimo piena soddisfazione per questo compromesso virtuoso e ragionevole raggiunto da tutte le forze del Parlamento, fra interessi diversi.

Bene diceva prima il presidente Realacci della necessità di non prorogare sine die adempimenti assolutamente necessari, come quelli della messa in sicurezza e della prevenzione antincendi. Tuttavia, sappiamo quali siano le difficoltà che quel termine avrebbe determinato, perché avrebbe messo fuori legge almeno il 50 per cento delle piccole strutture ricettive e delle aziende turistiche.

Credo, quindi, che il differimento sia ancora più ragionevole, alla luce di due fatti: la semplificazione amministrativa, com'è stato ricordato nell'intervento precedente, introdotta dal provvedimento recente del Governo proprio in materia di certificazione antincendio, e il fondo previsto dalla legge finanziaria per la riqualificazione delle strutture dell'offerta turistica.

Quindi, esistono tutte le ragioni per voltare pagina e per differire il termine, pur mantenendo l'impegno già assunto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questi identici emendamenti, perché rispondono a ragionevolezza e ad esigenze che vanno contemperate. Il congruo differimento dei termini viene incontro proprio a questo tipo di esigenze.

Sottolineo che tutto ciò fa sistema e si colloca nella stessa logica nella quale è stato in precedenza approvato il mio emendamento, che riguardava il comma 1 dell'articolo 3, con il quale abbiamo prorogato la scadenza del 31 maggio 2007, in merito all'adeguamento delle norme sulla sicurezza degli impianti nelle strutture ricettive, al 31 dicembre 2007.

Quindi, si crea così un termine omogeneo, l'uno conforme all'altro, affinché le aziende, seppure in mezzo alle difficoltà che abbiamo ricordato, possano avviarsi ad una regolarizzazione della propria posizione entro la fine dell'anno. È da valutare positivamente, pertanto, sia l'approvazione del mio emendamento relativo al comma 1, sia, coerentemente, quella degli emendamenti, che riguardano il comma 4 e che seguono la medesima logica.

Pertanto, Alleanza Nazionale voterà a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gianfranco Conte 3.4 e Cota 3.305, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 475

Votanti 473

Astenuti 2

Maggioranza 237

Hanno votato 473).

Prendo atto che la deputata Dato non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Dobbiamo ora passare agli emendamenti Marinello 6.16, nella parte ammissibile, e 6.15, precedentemente accantonati.

Chiedo all'onorevole relatrice quale sia l'orientamento della Commissione.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in entrambi gli emendamenti è presente la problematica molto importante di un settore in crisi. Gli stessi rilievi che sono stati fatti dalla Commissione di merito testimoniano come questo argomento debba trovare, in qualche modo, un momento di soluzione complessiva, non soltanto per il mondo agricolo, ma, soprattutto per il settore ittico e della pesca marittima.

Nel merito degli emendamenti, c'era questo elemento di sostanza rispetto al quale avevamo chiesto l'accantonamento, proprio perché li ritenevamo degni di una riflessione più approfondita. Però, è pervenuto il parere della Commissione bilancio, secondo la quale entrambi gli emendamenti non hanno copertura finanziaria e, quindi, si determinerebbe la situazione paradossale, per la quale potremmo approvare emendamenti privi di copertura, con un'operazione non molto rigorosa.

Per i motivi testé schematicamente ricordati, e anzitutto per confermare la serietà dell'impegno sulle questioni poste con gli emendamenti, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Marinello 6.16, nella parte ammissibile, e 6.15, proprio per evitare che si produca un voto che, altrimenti, sarebbe probabilmente contrario, anche considerata la formulazione del parere espresso dalla Commissione bilancio. Oltretutto, si rischierebbe di perdere un'attenzione ed una sensibilità che dovrebbero invece condurre questo Parlamento a trovare una soluzione di merito per la definizione della questione in esame. Sarò grata ai presentatori se vorranno con pazienza riflettere sulla possibilità di accedere all'invito al ritiro testé formulato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo concorda con il parere testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Chiedo dunque ai presentatori se insistano per la votazione degli emendamenti.

FILIPPO MISURACA. Intanto, signor Presidente, voglio ringraziare la collega Amici che, non senza difficoltà, ha ammesso che l'emendamento Marinello 6.16 è di buon senso ed è stato presentato da tutto il gruppo di Forza Italia, primo firmatario l'onorevole Marinello, in Commissione agricoltura. Vede, onorevole Amici, su questa proposta noi abbiamo condotto una battaglia costante ed è dal mese di luglio che ci siamo impegnati a tale riguardo - devo riconoscere, anche con la condivisione dei colleghi della maggioranza - in Commissione agricoltura.

Onorevole Amici, le vorrei semplicemente citare la risposta del Governo ad un'interrogazione presentata del gruppo di Forza Italia il 4 di ottobre dell'anno scorso. Ebbene, il 4 ottobre, il rappresentante del Governo ebbe a dire che la copertura finanziaria sussisteva ed era di 12 milioni di euro, e che avevano trasmesso la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Allora, dovete spiegarci perché manchi la copertura finanziaria atteso che i 12 milioni di euro sussistono; dobbiamo semmai individuare chi siano i responsabili: è il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che non le ha sapute utilizzare sicché le risorse sono stati stornate in altri fondi? Nomi e cognomi! Al riguardo, è giusto che i pescatori e le industrie ittiche sappiano chi è il responsabile: il responsabile è il Ministero dell'economia e delle finanze o il Ministero delle politiche agricole?

Su questo terreno pieno di imbarazzo voi della maggioranza dovete uscire allo scoperto; noi non ritiriamo l'emendamento Marinello 6.16 e, anzi, insistiamo per la votazione. Chiediamo - e rivolgendo tale richiesta vi togliamo anche dall'imbarazzo - che questo emendamento sia posto ai voti dall'Assemblea. Procediamo in tal senso e si vedrà chi è d'accordo con questa proposta emendativa e chi, invece, risponde agli ordini di scuderia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

PRESIDENTE. Prendo dunque atto che i presentatori degli emendamenti Marinello 6.16, nella parte ammissibile, e 6.15 non accedono all'invito al ritiro formulato dal relatore.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Marinello 6.16, nella parte ammissibile.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Ruvolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUVOLO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto ma anche per apporre la mia firma a questa proposta emendativa che fa riferimento, peraltro, al comma 1-septies dell'articolo 5 del decreto-legge n.2 del 2006 convertito dalla legge n. 81 del marzo 2006. Ritengo che si tratti di una misura davvero condivisibile, tenuto anche conto delle lotte portate avanti dalla categoria che aspettava questo provvedimento dal 1972, allorquando il regime IVA entrò in vigore.

È stata una battaglia forte della XIV legislatura ed il Parlamento intero ha votato questo provvedimento, mentre ora si naviga al buio; non vi è una risposta certa da parte del Governo e di questa maggioranza. Peraltro, la Commissione agricoltura, all'unanimità, esprimendo parere favorevole alla I Commissione, alla fine osserva che si valuti l'opportunità di inserire la proroga dell'applicazione in via sperimentale alla pesca ed al regime speciale IVA.

Adesso, nessuno può in questa sede contestare quanto tante volte è emerso in Commissione, anche dallo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze; vorremmo sentire davvero con chiarezza se si tratta di una materia che sta a cuore a questo Parlamento e a questa maggioranza, oppure se vi è ancora un motivo per rinviare tutto e per non fare nulla.

Noi auspichiamo che questa proposta emendativa sia accolta favorevolmente perché si tratta di una misura che la pesca attende - lo ribadisco - sin dal 1972 (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Franci. Ne ha facoltà.

CLAUDIO FRANCI. Signor Presidente, mi associo ai ringraziamenti per la sensibilità dimostrata dal relatore nell'esaminare l'emendamento Marinello 6.16. Il gruppo dell'Ulivo non lo aveva sottoscritto, ma intendeva farlo se vi fosse stato un parere favorevole da parte della Commissione bilancio. Del resto, emendamenti simili erano stati presentati durante la discussione della legge finanziaria e in Commissione agricoltura.

Dico ciò perché l'emendamento in esame sottopone, indubbiamente, all'attenzione dell'Assemblea una questione rilevante che riguarda un settore che sta vivendo, ormai da tempo, una crisi importante. È un emendamento che definiamo «sensibile», visto che siamo stati protagonisti, durante la XIV legislatura, della previsione del decreto-legge a cui si fa riferimento nella proposta emendativa. Allora, lo abbiamo fatto con convinzione; riteniamo, oggi, giusto, reintrodurre la norma per il 2007. Sono convinto che dovremmo lavorare con determinazione ed impegno anche in Commissione agricoltura per recuperare l'emendamento oggi al nostro esame.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIULIO TREMONTI (ore 17,30).

 

CLAUDIO FRANCI. Condivido pertanto l'invito al ritiro che il relatore ha rivolto ai presentatori dell'emendamento Marinello 6.16, per la parte ammissibile, ed a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno su cui voteremmo a favore. Ricordo in proposito che è all'esame della Commissione agricoltura un disegno di legge in materia e riteniamo che in quella sede sarebbe possibile accogliere l'emendamento in questione, definendo in maniera compiuta un nuovo regime IVA per il settore della pesca, come quello qui definito, nonché politiche attive di sostegno al comparto. L'approvazione di un ordine del giorno in maniera unitaria da parte dell'Assemblea aiuterebbe senz'altro a costruire tale percorso con la nostra condivisione, il nostro sostegno ed il nostro impegno.

Se i presentatori insisteranno per la votazione, non accedendo all'invito al ritiro, saremmo costretti a votare contro l'emendamento, non per il merito della questione ma per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. Il nostro voto contrario sarebbe, infatti, dovuto, in primo luogo alla necessità di non mettere in crisi un provvedimento così complesso come il disegno di legge di conversione al nostro esame. Sapete bene, infatti, che fine facciano i provvedimenti che non hanno copertura e quali rischi correrebbe tutto l'impianto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Ulizia. Ne ha facoltà.

LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente, colleghi, premetto di parlare a titolo personale, cioè di non esprimermi a nome del gruppo Italia dei Valori. L'emendamento Marinello 6.16 al nostro esame è condivisibile e vorrei spiegare per quale motivo mi asterrò, pur facendo parte della maggioranza.

Siamo di fronte al fatto che concediamo al cosiddetto settore primario, ovvero ai produttori agricoli, un regime IVA, seppure in via sperimentale, derogatorio, che non concediamo agli imprenditori ittici. Creiamo dunque una disparità.

Poc'anzi, un collega mi diceva che i pescatori sono i «coltivatori del mare». In questo modo noi distinguiamo tra produttori agricoli e pescatori, dividendo due settori che dichiariamo omogenei, fortemente deficitari ed in difficoltà, creando così una sperequazione.

L'emendamento in esame doveva essere accolto, anche perché vi era la copertura ipotizzata in sede di Commissione.

Non possiamo andare avanti in questo modo, non possiamo continuare a far pagare i lavoratori e i produttori per le nostre carenze e per le nostre inefficienze. L'economia ittica, in gran parte, è gestita delle imprese cooperative, dalle cooperative della pesca che si troveranno ad essere discriminate rispetto alle cooperative agricole,  ai produttori agricoli. Questo non è un modo organico e coerente di condurre una programmazione per lo sviluppo e, per questo motivo, mi asterrò dalla votazione, chiedendo al Governo di rimediare in qualche modo, di correggere gli errori del passato e del presente.

Dichiaro, perciò, la mia astensione, con queste motivazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Campa. Ne ha facoltà.

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma, insieme a quella del collega Germanà, all'emendamento Marinello 6.16, nella parte ammissibile, volto a recuperare quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 2 del 2006 - peraltro, presentato da lei, signor Presidente - che consentiva in via sperimentale anche agli operatori del mare, agli imprenditori ittici, di applicare l'IVA in regime derogatorio, come avviene nel settore dell'agricoltura. Sarebbe un atto veramente grave da parte del Governo e da parte di questo Parlamento non accettare la riproposizione di quanto il Governo precedente aveva deliberato. L'obiettivo è di consentire l'applicazione, seppure in via sperimentale, anche per gli imprenditori ittici di quel regime speciale, proprio in considerazione delle difficoltà in cui continua trovarsi il settore della pesca.

Mi sembra davvero inaudito registrare una simile chiusura da parte di chi continua ad affermare di essere a favore di queste imprese, di questi coltivatori del mare. Faccio appello al Parlamento, ai parlamentari del Veneto e a coloro che hanno a che fare con il mare, affinché siano coerenti con quanto in ogni momento dichiarano ai loro elettori. Dobbiamo consentire anche agli imprenditori ittici di applicare il regime IVA speciale, seppure in via sperimentale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, abbiamo ascoltato da parte di colleghi dell'opposizione - questo fa piacere a noi e a me personalmente - parole di apprezzamento nei confronti del relatore, la collega Amici, che ha riconosciuto, anche a nostro nome, l'importanza della materia affrontata negli emendamenti Marinello 6.16 e 6.15. Al tempo stesso, però, alla luce di un parere contrario della Commissione bilancio, la collega ha invitato i presentatori ad evitare un voto contrario dell'Assemblea e a ritirare le loro proposte emendative.

Trovo pertanto paradossale che ci sia, da una parte, un elogio per l'attenzione dedicata al merito della questione e, dall'altra, il rifiuto di un invito finalizzato - mi associo a tale invito - a evitare, come dicevo, un voto contrario dell'Assemblea. Risulta chiaro a tutti, infatti, essendo stato precisato anche dalla stessa Presidenza, che si tratterebbe non di un voto contrario da parte della maggioranza sul merito delle questioni affrontate, ma di un voto imposto dal parere contrario della Commissione bilancio.

A tutto questo si aggiunga un'altra considerazione. Il collega Franci, poc'anzi, convenendo sulla rilevanza della materia, ha ricordato che è all'esame della Commissione di merito, la Commissione agricoltura, un progetto di legge nell'ambito della cui discussione questi problemi potranno essere opportunamente affrontati. Inoltre, egli ha invitato - mi associo anch'io all'invito - i presentatori degli emendamenti in esame, qualora intendessero ritirarli, a presentare un ordine del giorno per impegnare il Governo ad affrontare questa materia.

Tutti sanno però che, se gli emendamenti venissero mantenuti in votazione - sarebbero inevitabilmente respinti perché privi di adeguata copertura finanziaria -, diverrebbe preclusa la possibilità regolamentare di presentare l'ordine del giorno.

Ho voluto ricordare tutto ciò perché qualcuno in quest'aula ha detto che aspettiamo di poter affrontare questo tema dal 1972. Se questo tema è all'attenzione dal 1972, c'è da chiedersi se non sia il caso che  maggioranza ed opposizione, visto che convergono nell'interesse a questo argomento, trovino un accordo su un autonomo progetto di legge e non ci si limiti ad intervenire sul comma 1-sexies dell'articolo 5 di un decreto-legge del gennaio dell'anno scorso. Ho citato tale comma perché quel sexies indica che quel comma non fu inserito nel decreto-legge originario - quindi, l'allora ministro Tremonti non c'entra nulla -, ma a livello di iniziativa parlamentare, probabilmente al Senato, come molte volte accade «arricchendo» i decreti-legge in sede di conversione.

Allora, intervenire sempre con emendamenti in sede di conversione di decreti-legge su un tema che - si dice in quest'aula ed io non ho motivo di dubitare - deve essere affrontato da molti anni e che pende da molto tempo, mi sembra che non sia la strada adeguata, tanto più se manca la relativa copertura finanziaria.

Rinnovo, quindi, l'appello, che già il collega Franci ha rivolto, a tornare ad affrontare questa materia nella sede competente della Commissione agricoltura e torno ad invitare anch'io i colleghi a ritirare questi emendamenti, in modo che, se lo ritengono, sia possibile presentare ed approvare anche con il nostro voto un eventuale ordine del giorno. Nel caso non li ritirassero, proprio per ragioni di mancata copertura finanziaria e solo per queste ragioni, saremmo costretti a votare contro gli emendamenti Marinello 6.16, nella parte ammissibile, e 6.15.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giuseppe Fini. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che durante l'esame della legge finanziaria un mio ordine del giorno era stato accolto come raccomandazione. Io non accettai, fu posto in votazione e il Governo lo respinse. Vorrei ricordare che in Commissione agricoltura, relatore l'onorevole Baratella, si è proposto di accogliere l'agevolazione dell'IVA ridotta per la pesca.

Vorrei ricordare che nella provincia da dove provengo il settore più importante è quello della pesca, con oltre 2 mila addetti e circa 40 o 50 cooperative. Comprendo gli onorevoli Franci e Boato, i quali dicono che si farà qualcosa, ma in attesa di fare una cosa migliore e più organica perché non approvare il regime di IVA agevolata per il mondo della pesca? Quindi, è un nascondersi dietro una «foglia di fico» per non andare in questa direzione; comunque, lo dovrà fare per forza questa maggioranza. Tutto ciò è incomprensibile di fronte al settore della pesca di tutta Italia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, non posso assolutamente aderire alla richiesta, seppur gentile, garbata e motivata, del relatore del provvedimento, l'onorevole Amici, che, tra l'altro, ringrazio per l'attenzione sin qui posta. Non posso accettare per una serie di motivazioni, ma per brevità, anche perché sono già intervenuto sul tema diverse volte, devo ricordarne essenzialmente una.

Tale questione è stata posta dal nostro gruppo politico, in particolare da me, al ministro De Castro in sede di audizione fin dai mesi di giugno e luglio del 2006. Tale questione è stata posta da me con un'interrogazione a risposta immediata, a cui il Governo aveva risposto in data 4 ottobre, assumendo impegni precisi e non mantenendoli. Successivamente, ci sono stati altri atti parlamentari.

Allora, non mi si rimandi ancora ad ulteriori provvedimenti. Noi chiediamo un voto dell'Assemblea, che si può pronunciare liberamente anche in maniera difforme rispetto alla Commissione bilancio, come, talvolta, è avvenuto anche nella scorsa legislatura. Se c'è un problema di copertura sull'emendamento, il Governo o il relatore possono proporre una diversa copertura e, eventualmente, vista l'esiguità della posta di bilancio, si può trovare una soluzione soddisfacente per tutti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marinello 6.16, limitatamente alla parte ammissibile, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 480

Votanti 477

Astenuti 3

Maggioranza 239

Hanno votato 217

Hanno votato no 260).

Prendo atto che il deputato Mele non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marinello 6.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 479

Maggioranza 240

Hanno votato 213

Hanno votato no 266).

Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale.

 

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 2114 sezione 5).

Avverto che è in distribuzione la nuova formulazione degli ordini del giorno Franci ed altri n. 9/2114/5, Vannucci ed altri n. 9/2114/7 e Di Gioia ed altri n. 9/2114/8.

Avverto che l'ordine del giorno Burtone n. 9/2114/3 è stato sottoscritto dall'onorevole Incostante, che l'ordine del giorno Motta e Bellanova n. 9/2114/6 è stato sottoscritto dall'onorevole Zunino e che l'ordine del giorno Margiotta ed altri n. 9/2114/11 è stato sottoscritto dall'onorevole Gianfranco Conte.

Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibile, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento, in quanto relativo ad argomenti estranei rispetto all'oggetto del provvedimento in esame, l'ordine del giorno Grassi e Lenzi n. 9/2114/2, volto a far sì che i contributi riguardanti i trattamenti di fine rapporto siano ricompresi tra i contributi previdenziali e assistenziali

L'onorevole Incostante ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Burtone ed altri n. 9/2114/3, di cui è cofirmataria.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esame di questo ordine del giorno, cerchiamo di portare all'attenzione dell'Assemblea alcune norme che riguardano disposizioni per benefici previdenziali a favore delle imprese agricole che sono state investite dalla crisi dell'influenza aviaria. Tutti ricorderanno che, anche nell'ambito del dibattito svoltosi in Commissione in sede referente, si è parlato di concessioni ed agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati da altri eventi, come, ad esempio, l'alluvione del Piemonte del 1994.

Orbene, la legge n. 296 del 2006 contiene la disposizione per l'abbattimento dei contributi al 50 per cento proprio per quei soggetti che erano destinatari di questa ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma, ad avviso mio e del collega Burtone, non lascia alcun dubbio sull'interpretazione, che voleva essere considerata la definizione di una posizione dei soggetti destinatari dell'ordinanza, relativamente  agli adempimenti e ai versamenti, tramite la corresponsione dell'ammontare, che loro avrebbero dovuto versare per i contributi a titolo capitale. Abbiamo riscontrato che, ad esempio, su disposizioni dell'Agenzia delle entrate di Palermo, gli uffici finanziari ritengono che la normativa sia limitata ai soli contributi e che, quindi, non possano essere disposti annullamenti delle cartelle esattoriali per i pagamenti delle imposte.

Pertanto, quest'ordine del giorno è volto ad impegnare il Governo a verificare gli strumenti che ritiene opportuno mettere in campo, dal punto di vista delle iniziative, relativamente all'articolo 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, perché si è convinti che essa vada applicata a tutti i tributi e contributi, i cui versamenti ed adempimenti correlati siano stati sospesi dai soggetti destinatari dei provvedimenti di sospensione dei termini.

In sostanza, si auspica che la posizione tributaria e previdenziale dei soggetti precedentemente citati per le rate scadute e non pagate nel 2006 possa essere consentita entro il 30 giugno 2007, utilizzando il ravvedimento operoso, e che la regolarizzazione del residuo debito per i contributi e i tributi, relativamente alle date aventi scadenza successiva all'entrata in vigore della legge n.296 del 2006, possa essere disposta per l'importo ridotto del 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di realizzazione.

È evidente che l'impegno che viene richiesto al Governo è relativo alla ratio contenuta nella disposizione che ha ritenuto un danneggiamento per queste imprese la diffusione dell'influenza aviaria, con l'abbattimento anche di bestiame malato, venendo incontro alle aziende sul versante dei tributi e dei contributi.

Confidiamo che il Governo possa prendere in considerazione il nostro ordine del giorno, disponendo tutti quegli interventi opportuni a risolvere questa situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Zunino ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Motta ed altri n. 9/2114/006, di cui è cofirmatario.

MASSIMO ZUNINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine giorno n. 9/2114/006, a prima firma dell'onorevole Motta, fa riferimento all'articolo 8-bis del provvedimento in esame, che reca disposizioni in materia di lavoratori e di lavoro portuale. In particolare, l'articolo 8-bis differisce al termine del 31 luglio 2007 previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvato il 19 ottobre 1998.

Lo scopo dell'ordine del giorno in esame è quello di fare riferimento alla tematica più generale del lavoro portuale e della portualità per sollevare un problema altrettanto rilevante, come dirò poi nella seconda parte del mio intervento, che è quello relativo al settore delle cooperative impegnate nella logistica, e operanti all'interno dei porti del nostro paese.

Faccio un passo indietro per riagganciarmi alla questione più generale della portualità, riconoscendo a questo Governo di aver compiuto nella recente finanziaria una vera e propria «rivoluzione» in materia di lavoro portuale e di portualità in genere.

Perché dico una vera e propria rivoluzione? Perché per la prima volta nella legge finanziaria - questo è uno dei capitoli, secondo me, più importanti che vi sono nel testo nel suo complesso - si affronta in modo completo il tema dello sviluppo di un'attività, che è vitale per il nostro paese e che può essere motore di sviluppo importante per il nostro futuro, quella portuale per l'appunto. E lo si affronta non tanto rispondendo alla problematica del lavoro e dei lavoratori portuali: a tale proposito vorrei citare ad esempio tutti i temi legati alla sicurezza o al lavoro portuale vero e proprio, che trovano spazio nella legge finanziaria con un apposito finanziamento relativo alla Cassa integrazione per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo.

Non solo questo è previsto nella legge finanziaria: in essa si dà spazio importante agli investimenti per la portualità del nostro paese, prevedendo importanti risorse sia per i grandi hub portuali, che possono diventare una vera e propria piattaforma  del Mediterraneo per accogliere i grandi traffici provenienti dalla Cina e dal Medio Oriente, sia più in generale per le opere portuali produttive, proponendo appositi finanziamenti che consentono all'autorità portuale, anche in concorso con i privati, di realizzare altre importanti opere strategiche e produttive nel nostro paese.

Ma vi è poi un'attenzione più completa e più generale in ordine al tema complessivo del finanziamento e dell'autonomia delle autorità portuali. Si mette in movimento un meccanismo virtuoso che produrrà, mi auguro in breve tempo, la completa autonomia finanziaria non soltanto gestionale, ma anche relativa agli investimenti, delle autorità portuali sul nostro territorio.

È una vera e propria rivoluzione, all'interno della quale si colloca, come ricordavo, la richiesta di prestare attenzione al lavoro portuale, come si afferma nella prima parte dell'ordine del giorno. In essa, che richiama i risultati positivi realizzati in questo settore, si chiede al Governo di prestare un interesse particolare alle imprese coinvolte dalla normativa richiamata dal decreto, tra cui rientrano anche le molte realtà cooperative impegnate nel settore della logistica, che riguardano oltre 140 mila lavoratori nel nostro paese, alle quali chiediamo che il Governo presti analoga ed importante attenzione.

Siamo certi che ciò avverrà, perché anche questo lavoro rientra in quello più complessivo che viene svolto all'interno di altre realtà importanti per lo sviluppo economico del paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Russo ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Formisano ed altri n. 9/2114/9, di cui è cofirmatario.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho sottoscritto l'ordine del giorno Formisano n. 9/2114/9, in cui si riprende la discussione svolta in quest'aula relativa alla proroga al 2009 per i possessori di laurea, conseguita secondo ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999, della possibilità di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo, forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima del 2001.

Questa disposizione è il contenuto di un emendamento che è stato approvato; quindi, la presentazione di tale ordine del giorno sarebbe inutile, ma, come già preannunziato dall'onorevole Folena, presidente della Commissione cultura, si impegna il Governo a monitorare la situazione per verificare se effettivamente tutte le persone, che hanno seguito gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999, hanno potuto svolgere l'esame di Stato di abilitazione relativo ai propri ordini professionali, usufruendo delle vecchie norme.

Da questo punto di vista mi pare che l'onorevole Folena abbia mantenuto il suo impegno; ha trovato la mediazione con il suo emendamento ed ha rinnovato il suo impegno per garantire a tutti coloro che hanno svolto i propri studi e conseguito la laurea secondo gli ordinamenti vecchi la possibilità di sostenere, con i vecchi ordinamenti, l'esame per l'esercizio delle professioni. Augurandomi che il Governo accetti questo ordine del giorno, vorrei svolgere anche alcune considerazioni a favore dell'ordine del giorno relativo all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. In particolare, le somme necessarie all'istituzione di queste province sono distolte dalla loro finalità naturale; pertanto, si impegna il Governo a reperire i fondi necessari affinché sia possibile il ripristino delle risorse necessarie alla istituzione delle citate province.

Non è in discussione la questione generale, vale a dire se siano utili o meno tali province; siamo di fronte a degli atti dovuti e successivamente vedremo, quando metteremo mano al codice dell'autonomia, se effettivamente le province debbano continuare a sussistere e con quali funzioni. L'opzione comunque del codice dell'autonomia, per quanto abbia potuto leggere in questi giorni, va nella direzione di individuare nuovi compiti a favore delle province.

Quindi, si avverte la necessità di reperire le somme distolte dalla loro originaria destinazione.

Da ultimo, vorrei dare atto al presidente dell'VIII Commissione ambiente, Realacci, di aver sottoscritto l'ordine del giorno n. 9/2114/11 relativo al comma 4 dell'articolo 3, che conteneva una proroga fino al dicembre 2007 approvata dall'Assemblea. Grazie al collega Andrea Ricci, attento su tali argomenti, il nostro gruppo aveva sollevato alcune perplessità superate solo dal fatto che il presidente della Commissione ambiente aveva preannunciato la presentazione dell'ordine del giorno che ci apprestiamo ad approvare. Il problema riguarda la messa in sicurezza e a norma di imprese non solo industriali (pur importanti, perché vi operano lavoratori e lavoratrici) ma anche alberghiere.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, ho concluso.

Quindi, per quanto riguarda gli alberghi si tratta di sicurezza pubblica. Molto volentieri abbiamo approvato l'emendamento ed ancor più volentieri voteremo in senso favorevole all'ordine del giorno in quanto impegna il Governo, e moralmente l'intera Assemblea, a non procrastinare ulteriormente la messa in sicurezza di tali impianti.

PRESIDENTE. L'onorevole Margiotta ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2114/11.

SALVATORE MARGIOTTA. Signor Presidente, colleghi deputati, questo ordine del giorno è stato annunciato dal presidente della Commissione ambiente, Realacci, ed oltre alla mia firma reca quella del capogruppo dell'Ulivo presso l'VIII Commissione, onorevole Raffaella Mariani. Tale ordine del giorno nasce dall'iter stesso che il decreto-legge ha avuto in Parlamento, in particolar modo da quello percorso presso l'VIII Commissione. Toccò infatti a me in quella sede, in qualità di relatore, esprimere il parere su tutti gli aspetti di carattere ambientale connessi all'intero provvedimento che oggi stiamo esaminando alla Camera. Tra gli altri, le previsioni dell'articolo 3, comma 4, hanno particolare valenza. Esse infatti si riferiscono alla messa in sicurezza e agli adempimenti connessi alla necessità di mettere in sicurezza impianti e strutture relativi ad imprese ricettive.

Ovviamente si capisce bene quale rilievo abbia tale misura. L'Italia è un paese in cui vi sono numerose strutture ricettive e molte di esse hanno un ingente numero di posti letto. Sappiamo dunque che la sicurezza di tali strutture è di straordinaria importanza. La mancanza di tali misure di sicurezza, come peraltro in altri comparti del nostro Paese, mette in pericolo vite umane e la stessa incolumità di tante persone.

L'ordine del giorno richiama un obbligo di legge previsto all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001. Purtroppo tale norma è stata soggetta ad innumerevoli proroghe. Dopo un lungo elenco di rinvii, di proroga in proroga, siamo arrivati al 2007. L'ultima proroga è quella contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge n. 273 del 2005.

Il testo originario del decreto-legge prevedeva la proroga al 30 aprile 2007 e la Commissione ambiente, nell'esprimere il parere, sottolineò la necessità che si trattasse davvero dell'ultimo differimento. Lo dicevamo anche dal punto di vista temporale e non solo relativamente alla proroga in sé. Ci sembrava quindi che il termine dovesse essere in qualche modo ultimativo. Esprimemmo tali considerazioni nel parere per le citate esigenze di sicurezza alle quali abbiamo fatto riferimento.

Vero è che tale proroga si estende solo alle imprese che abbiano avuto un comportamento virtuoso almeno nel presentare istanza ai vigili del fuoco. Infatti, essa si applica solo alle imprese che al 30 giugno 2005 ne abbiano fatto domanda. È noto che molte di tali imprese non hanno potuto ottemperare agli obblighi, non tanto per propria negligenza, quanto per lungaggini burocratiche ed amministrative.

Molte di queste lungaggini sono state causate dalla pubblica amministrazione e in qualche caso anche dai vigili del fuoco.

È di tutta evidenza, dunque, che non si può colpire un'impresa incolpevole, che non abbia cioè potuto effettivamente dar corso ai lavori per mancanza delle autorizzazioni necessarie.

Con questo ordine del giorno, come già annunziato dal presidente Realacci, abbiamo voluto provare ad impegnare il Governo, affinché ogni impedimento che separa l'inizio dei lavori dal completamento degli stessi sia effettivamente cancellato. Il nuovo termine del 31 dicembre 2007, sul quale unanimemente l'Assemblea si è espressa sulla base del parere favorevole del Governo e della Commissione è tale che oggi le imprese possono rispettarlo, adeguandosi. Con questo ordine del giorno vogliamo soltanto precisare che davvero tale termine deve essere ultimativo, perentorio e non più differibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Gioia ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2114/8 (nuova formulazione).

LELLO DI GIOIA. Prima di illustrare il mio ordine del giorno, vorrei sottolineare un aspetto importante, che ha sicuramente rilevanza.

Questo decreto-legge, a differenza di tanti altri che abbiamo esaminato nella scorsa legislatura, è stato giustamente ridimensionato nella sua portata, rispettando così i requisiti di un decreto-legge che prevede la proroga dei termini. Dobbiamo dare atto al presidente della I Commissione, Violante, nonché alla relatrice, di avere avuto la fermezza di porre un argine a tutta una serie di possibili proposte di modifica, che potevano sconvolgere lo stesso decreto.

È per questo che noi abbiamo ritenuto, proprio nello spirito di mantenere la ristrettezza di un decreto-legge recante la proroga di termini, di non presentare un emendamento riguardante problemi importanti del nostro paese. Mi riferisco ai problemi dell'occupazione, con la gente che viene licenziata dalle imprese e che non trova più la possibilità di essere collocata, a prescindere dal fatto che abbia o meno la possibilità di ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione o la mobilità.

Con questo ordine del giorno vogliamo quindi che il Governo si impegni in modo forte e netto su un problema che investe moltissime attività aziendali. Mi riferisco a quegli enti non commerciali, che non vedono riconosciuti alcuni diritti. A tal fine, abbiamo fatto riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172.

In buona sostanza, si chiede al Governo di fare in modo che sia assunto un impegno forte, affinché, anche con opportune disposizioni di proroga, sia consentito di poter accedere agli ammortizzatori sociali (come può essere la mobilità) anche a coloro i quali sono stati licenziati entro il 31 dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle zone rientranti nell'obiettivo 1 e nell'obiettivo 2, e come ben si sa l'obiettivo 1 riguarda soprattutto le aree del Mezzogiorno d'Italia.

Sono convinto che il Governo sia sensibile a questi problemi che riguardano l'occupazione e alla possibilità di rimettere in circolo i lavoratori che sono stati licenziati. Sono convinto che si potrà accettare questo ordine del giorno, che prevede che i lavoratori di enti non commerciali - aziende sanitarie -, licenziati al 31 dicembre 2005, possano essere presi in considerazione per la mobilità.

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno Giovanardi n. 9/2114/1 deve intendersi riformulato aggiornando il termine contenuto nella premessa al 28 febbraio 2007, a seguito dell'approvazione di un apposito emendamento.

Invito il rappresentate il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine  del giorno Giovanardi n. 9/2114/1, così come riformulato con riferimento alle novità che si sono determinate, nonché l'ordine del giorno Burtone ed altri n. 9/2114/3.

Il Governo accetta altresì l'ordine del giorno Martinello n. 9/2114/4, a condizione che il presentatore riformuli l'inizio del dispositivo nel senso di sostituire le parole «ad adottare le opportune iniziative» con le seguenti: «a verificare l'opportunità di adottare le iniziative»; altrimenti, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

Il Governo accetta gli ordini del giorno Franci ed altri n. 9/2114/5, Motta ed altri n. 9/2114/6e Vannucci ed altri n. 9/2114/7 (nella sua nuova formulazione). Il Governo poi accetta l'ordine del giorno Di Gioia n. 9/2114/8 (Nuova formulazione), a condizione che il presentatore lo riformuli nel senso di sostituire, nel dispositivo, le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a verificare l'opportunità di adottare», visto che già nella premessa vi è un riferimento di necessità.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Formisano ed altri n. 9/2114/9, sperando che sia possibile avvisare tempestivamente tutti coloro che si trovano in questa condizione.

Il Governo, infine, accetta gli ordini del giorno Grimoldi n. 9/2114/10, Margiotta ed altri n. 9/2114/11, Marinello e Misuraca n. 9/2114/12 e Misuraca e Mariniello n. 9/2114/13, che peraltro è superato perché il ministro dell'agricoltura di fatto ha già sottoscritto un'intesa.

PRESIDENTE. Secondo la prassi, gli ordini del giorno accettati dal Governo non si pongono in votazione.

Prendo atto che l'onorevole Martinello accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2114/4 proposta dal rappresentante del Governo.

Chiedo all'onorevole Di Gioia se accetti la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/2114/8 proposta dal Governo.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, chiederei al Governo di rivedere il suo giudizio, poiché ritengo che la ratio del mio ordine del giorno, così come riformulato, venga ad essere sostanzialmente modificata Tale ordine del giorno ha una sua specificità. Esso si riferisce a tutti quei lavoratori di enti non commerciali, delle aziende sanitarie, che contano oltre 2 mila dipendenti, e impegna il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa per esplicitare la legge cui facevo riferimento.

Mi pare che non sia un grosso sforzo, proprio perché il Governo anche in altre circostanze ha già dimostrato una grande sensibilità al riguardo. Occorre fare in modo che vi sia la possibilità di offrire garanzie a questi lavoratori, che oggi obiettivamente non sono tutelati.

Ecco il motivo per cui chiedo al Governo di rivedere il proprio parere. Infatti, con tale riformulazione, si svilisce il senso complessivo del mio ordine del giorno.

In caso contrario, insisto per la votazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo?

GIAMPAOLO VITTORIO D'ANDREA, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, noi avevamo proposto una riformulazione dell'ordine del giorno Di Gioia n. 9/2114/8 per evitare la contraddizione fra la parte motiva dell'ordine del giorno e il dispositivo che impegna il Governo. Per noi è indifferente modificare l'una o l'altra parte. Non si può dire che occorre garantire una determinata interpretazione e, nello stesso tempo, impegnare il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, per fornire tale garanzia: ciò, infatti, diventerebbe un obbligo.

Poiché si fa riferimento alle iniziative normative propongo di sostituire, nella parte motiva, le parole: «occorre garantire, anche con opportune» con le seguenti: «è opportuno favorire con», oppure di modificare il dispositivo utilizzando le parole «verificare l'opportunità di adottare iniziative in conformità».

Tutto ciò al fine di poter accettare integralmente l'ordine del giorno e non  solo accoglierlo come raccomandazione. Questa era la richiesta formulata dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Di Gioia?

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione del mio ordine del giorno con riferimento alla parte motiva, lasciando immutato il dispositivo.

PRESIDENTE. Quindi, l'ordine del giorno Di Gioia n. 9/2114/8, nel testo ulteriormente riformulato, va inteso come accettato dal Governo.

Secondo le intese intercorse tra i gruppi parlamentari, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

 

 

 

 


Allegato A

 

(A.C. 2114 - Sezione 1)

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

 

Sull'articolo 3-bis del testo elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 3-bis contenuta nell'emendamento 3-bis.600 della Commissione risulta corretta e che le risorse individuate a copertura di tali oneri dal medesimo emendamento risultano disponibili;

NULLA OSTA

sull'articolo 3-bis con la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3-bis.600 la Commissione.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine al fatto che l'emendamento non è suscettibile di determinare effetti negativi diretti per la finanza pubblica;

NULLA OSTA

sull'emendamento 6.44;

preso, altresì atto degli ulteriori elementi forniti dal Governo in ordine alle disponibilità delle risorse previste a copertura,

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 6.0501.

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.16.

Conseguentemente, si intende revocata la condizione contenuta nel parere espresso in data 24 gennaio 2007, relativa all'articolo 3-bis, nonché il parere contrario espresso nella medesima data, relativamente all'emendamento 6.44 e all'articolo aggiuntivo 6.0501.


 

(A.C. 2114 - Sezione 2)

 

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura).

1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, è fissato al 30 giugno 2007.».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 31 luglio 2007.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

Art. 4.

(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi.

A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

2. Nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sospesa la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243, limitatamente alle ipotesi di cui alla lettera b).

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-quater, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

Art. 5.

(Proroga di termini in materia ambientale).

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

Art. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4. Al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può partecipare alle condizioni ivi indicate, in quanto compatibili, anche il  cittadino di Stato membro dell'Unione europea che si trovi in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

5. Le somme stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


(A.C. 2114 - Sezione 3)

 

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

 

All'articolo 1:

al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2008»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al gennaio 2005, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 564 del 1996, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2007».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro i limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo articolo 4, comma 90, della citata legge n. 350 del 2003».

All'articolo 4:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 6:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo"»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, non si applicano ai fini delle attività svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio estero»;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, nonché delle disposizioni ad esso immediatamente connesse, si producono a decorrere dal 30 giugno 2007»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1o agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quinquies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

c) al comma 3, la lettera b) è abrogata.

8-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-quinquies.

8-septies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione  delle attività dei commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato e assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi.

8-octies. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».


 

(A.C. 2114-A - Sezione 4)

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

 

(Il fascicolo non contiene gli emendamenti ritirati, quelli dichiarati inammissibili e quelli votati)

ART. 3.

(Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia).

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

 3. 4. Gianfranco Conte, Boscetto, Santelli, Carfagna.

(Approvato)

 

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2007 con le seguenti: 31 dicembre 2007.

 3. 305. Cota, Stucchi.

(Approvato)

 

ART. 3-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994).

Sopprimerlo.

3-bis. 700. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: i limiti delle risorse fino alla fine del comma, con le seguenti: il limite di spesa di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2007 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3-bis. 600. La Commissione.

(Approvato)

 

ART. 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini).

 

Sopprimere il comma 5.

6. 340. Giudice.

 

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

6. 700.(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

 

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: previste aggiungere le seguenti: dall'articolo 22, comma 2.

6. 310. Lulli.

 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dai seguenti:

«1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1-sexies.1. Alla prima parte della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura" sono soppresse;

b) al numero 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento" sono soppresse.»

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 16. (parte ammissibile). Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli, Ruvolo, Campa, Germanà.

 

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 5, comma 1-sexies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007».

5-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-bis, le somme stanziate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. 15. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

 

Sopprimere il comma 6.

6. 341. Giudice.

 

Sopprimere il comma 7.

6. 21. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

All'emendamento 6.501 del Governo sostituire le parole: 1o febbraio 2007 con le seguenti: 28 febbraio 2007.

0. 6. 501. 1. La Commissione.

(Approvato)

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 1o febbraio 2007.

6. 501. Governo.

(Approvato)

Al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

6. 23. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito al 31 dicembre 2007.

  6. 322. (Testo modificato nel corso della seduta) (parte ammissibile). Duilio, Tenaglia, Bressa.

(Approvato)

 

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire è differito al 31 dicembre 2007.

  6. 600. (Testo modificato nel corso della seduta) La Commissione.

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 8.

6. 27. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 marzo 2007 con le seguenti: 30 settembre 2007.

6. 29. Boscetto, Santelli, Carfagna.

 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-novies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (c.d. blue box), di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006, decorrono dal 1ogennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-decies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8- novies, stimato in un milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

6. 34. Marinello, Misuraca, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Boscetto, Santelli.

Subemendamento agli identici emendamenti 6.39 e 6.307

 

Agli identici emendamenti 6.39 e 6.307, comma 8-novies:

sostituire le parole: Agli enti con le seguenti: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per gli enti.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: si applica l'articolo con le seguenti: può essere prevista l'applicazione dell'articolo; 

sostituire le parole: ; agli stessi enti la con le seguenti: nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti della;

sostituire le parole da: è prorogata al 31 dicembre 2008 fino alla fine del comma, con le seguenti: nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

0. 6. 39. 600. La Commissione.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

  6. 39. Margiotta, Grassi, Oliverio.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. A tal fine per gli anni 2007 e 2008 è autorizzata la spesa nei limiti di 500.000 euro. Qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire gli oneri derivanti per la parte in esubero vi provvede direttamente l'ente interessato.

  6. 307. Di Gioia, Leone, Antonio Pepe.

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-novies. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista, dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, è prorogata al 31 dicembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma provvede direttamente l'ente interessato.

6. 333. Margiotta, Grassi, Oliverio.

 

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis - (Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura) - 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate,  a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108 e 23 febbraio 1999, n. 44.

6. 0501. Governo.

(Approvato)

 

 


 

(A.C. 2114 - Sezione 5)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Camera, dispone, all'articolo 6, comma 7, il differimento al 28 febbraio 2007 degli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006;

la conversione del decreto-legge in esame potrebbe avvenire successivamente al termine del 1o febbraio inizialmente previsto dal testo del decreto,

impegna il Governo

a sollecitare l'ISVAP affinché provveda all'emanazione di direttive intese ad evitare l'irrogazione di sanzioni sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto in esame.

9/2114/1. (Testo corretto) Giovanardi.

 

 

La Camera,

premesso che:

la normativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introduce la novità dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulla retribuzione effettiva percepita dai direttori generali, amministrativi e sanitari anziché su quella «virtuale» in essere presso le amministrazioni di provenienza dei pubblici dipendenti in aspettativa;

mentre per la parte pensionistica vi è stata un'applicazione letterale, per la parte attinente l'indennità di fine servizio o fine rapporto, l'INPDAP ha dato un'interpretazione restrittiva cioè ha mantenuto in  essere il calcolo sulla retribuzione virtuale delle amministrazioni di appartenenza e non sulla retribuzione effettiva percepita nell'espletamento del mandato di direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari, così come è successo per la parte pensionistica;

si intende porre rimedio ad un'iniquità; infatti i dirigenti in aspettativa sono inquadrati presso la propria amministrazione al minimo stipendiale per quanto attiene la posizione economica prevista dal contratto, mentre i colleghi regolarmente inquadrati per funzioni non sicuramente equiparabili a quelle di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario maturano una indennità di fine rapporto molto superiore,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che anche i contributi che riguardano i trattamenti di fine rapporto o di fine servizio siano ricompresi tra i contributi previdenziali e assistenziali.

9/2114/2. Grassi, Lenzi.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame reca disposizioni concernente benefici previdenziali a favore delle imprese avicole entrate in crisi a seguito dell'influenza aviaria e che l'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di soggetti danneggiati dall'alluvione in Piemonte nel 1994;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1011, ha disposto l'abbattimento al 50 per cento dei tributi e contributi dovuti dai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442;

il tenore della norma non lascerebbe adito a dubbi di sorta in ordine alla sua effettiva portata, considerato che consente la definizione della posizione dei soggetti destinatari della predetta ordinanza entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti tramite la corresponsione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione;

su disposizione dell'Agenzia delle entrate di Palermo, gli uffici finanziari interessati ritengono che la portata della normativa sia limitata ai soli contributi, cosicché non vengono disposti gli annullamenti delle cartelle esattoriali con i quali è stato richiesto il pagamento delle imposte,

impegna il Governo

 

ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che:

l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichi a tutti i tributi e contributi i cui versamenti ed adempimenti correlati sono stati sospesi dai soggetti destinatari dei provvedimenti di sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005, n. 3442;

la posizione tributaria e previdenziale dei soggetti precedentemente citati, per le rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia consentita entro il 30 giugno 2007 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

la regolarizzazione del residuo debito per tributi e contributi sia consentita  relativamente alle rate aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso il versamento dell'importo di ogni singola rata ridotto al 50 per cento ferme restando le vigente modalità di realizzazione.

9/2114/3. Burtone, Incostante.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame reca le seguenti disposizioni:

per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per effettuare il versamento della prima rata è stabilito entro il 16 gennaio 2007, senza aggravio di sanzioni ed interessi;

il termine per il versamento della seconda, terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato rispettivamente al 16 aprile 2007, 16 luglio 2007 e 16 ottobre 2007 ed al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo;

la prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. I tributi e i contributi o premi di previdenza e/o assistenza sociale pagabili in forma dilazionata sono quelli sospesi del periodo intercorrente dalla data di emanazione del citato decreto-legge n. 202 del 2005 alla data del 31 ottobre 2006. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di adottare le iniziative, anche normative, al fine di uniformare le scadenze dei pagamenti dei contributi a quello dei tributi sospesi evitando, nel contempo, l'applicazione di sanzioni per i contribuenti che hanno provveduto ad attuare la sospensione dei pagamenti dalla data del 1o ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 202 del 2005.

9/2114/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Martinello.

 

 

La Camera,

premesso che:

appare necessario adottare un provvedimento volto a prorogare i termini per l'entrata in vigore della nuova disciplina del risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, che prevede, a far data dal prossimo 1o febbraio 2007, una procedura di indennizzo diretto in base alla quale l'assicurato, che subisce un sinistro, si rivolga direttamente al proprio assicuratore che risarcirà il danno per rivalersi poi sulla compagnia del responsabile dell'incidente; 

per la regolazione dei rapporti tra le imprese di assicurazione si prevede un sistema di compensazioni che deve tener conto dei costi medi dei sinistri stradali che, in base all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee, mentre non è prevista alcuna distinzione dei costi con riferimento alla tipologia dei veicoli coinvolti nei sinistri né con riguardo ai diversi settori tariffari assicurativi;

per effetto di tale previsione, le imprese di assicurazione sono tenute da quest'anno a rapportare i propri costi di gestione sinistri ad un forfait uguale per qualsiasi sinistro, con l'inevitabile conseguenza di un assestamento dei costi delle polizze;

la nuova determinazione dei premi assicurativi in considerazione della procedura sopra descritta avrà però come conseguenza immediata un consistente aumento dei premi, dovuti dagli utilizzatori di macchine agricole;

tale aggravio dei costi delle polizze assicurative per le imprese agricole risulta del tutto ingiustificato, tenuto conto che i sinistri stradali in cui sono coinvolte le macchine agricole presentano storicamente un costo medio inferiore di circa il 30 per cento rispetto alla media degli altri settori assicurativi, soprattutto per la scarsa incidenza dei danni alla persona (frequenza media di sinistri con lesioni pari al 4-5 per cento contro il 17-18 per cento delle autovetture) e per la circostanza che si tratta di veicoli per lo più impegnati in lavori aziendali e, quindi, non abitualmente circolanti su strada;

appare, altresì, opportuno assumere le necessarie iniziative al fine di inserire tra i criteri per la determinazione dei suddetti costi medi anche il riferimento ai settori tariffari, con particolare riguardo al settore VII (macchine agricole),

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.

9/2114/5.(nuova formulazione) .Franci, Lion, Zucchi, Maderloni, Servodio, Pertoldi.

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8-bis del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoratori portuali;

tale norma norma, pur rilevante, non è da sola idonea a risolvere le problematiche di tale settore economico;

tra le altre questioni meritevoli di trovare una soluzione urgente vi è quella del riallineamento delle posizioni retributive e previdenziali dei lavoratori del settore;

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, dal 1o gennaio 2007 trova applicazione il principio per cui, per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dei soci lavoratori di società e enti cooperativi, sia assunta come base di riferimento la retribuzione determinata in forza di leggi, regolamenti o contratti collettivi;

il citato decreto legislativo ha previsto un meccanismo progressivo di allineamento dei livelli contributivi;

tra le imprese interessate dalla richiamata normativa rientrano anche molte realtà cooperative impegnate nel settore della logistica, che impegnano oltre 140.000 lavoratori, e nel quale è molto forte anche la presenza di grandi gruppi internazionali che, a loro volta, attraverso il meccanismo dei subappalti, esternalizzano gran parte delle attività di movimentazione delle merci. Al contempo, il settore è interessato da una significativa incidenza del fenomeno del lavoro irregolare, che si stima in circa 100.000 unità, determinando un forte elemento di discriminazione  e precarizzazione degli stessi lavoratori, nonché di inaccettabile sperequazione concorrenziale;

appare necessario operare, così come già avvenuto per altri comparti economici, affinché sia posta la massima vigilanza sulla regolarità delle assunzioni del personale di facchinaggio operante nel settore della movimentazione delle merci,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.

9/2144/6. Motta, Bellanova, Zunino.

 

 

 

La Camera,

premesso che:

appare necessario adottare con la massima urgenza un provvedimento di proroga che fissi un nuovo termine per l'utilizzo delle risorse necessarie all'istituzione delle province sottoindicate da destinare ai commissari a valere sugli stanziamenti di bilancio che, a legislazione vigente, sono già preposti a tale scopo,

in applicazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, 11 giugno 2004, n. 148, recanti l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, sono state iscritte risorse da trasferire sulle contabilità speciali intestate ai commissari preposti all'istituzione delle predette province, per la realizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali;

risulta una ingente disponibilità di risorse finanziarie, come si evince anche da una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo che, in data 9 ottobre 2006, invitava i commissari a non assumere impegni di spesa sulle risorse autorizzate per il 2006, in previsione di una rideterminazione degli ambiti territoriali delle strutture periferiche di alcune amministrazioni statali, materia poi diversamente definita nella legge finanziaria per il 2007;

non è stato possibile, per problemi contabili, prevedere la conservazione dei fondi dell'anno 2006 per l'utilizzo nell'anno successivo come richiesto dal Ministero dell'interno;

la mancata disponibilità delle risorse pregiudicherebbe l'iter istitutivo delle province,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.

9/2114/7.(nuova formulazione) .Vannucci, Napoletano, Bordo, Quartiani, Farinone.

 

 

La Camera,

premesso che:

è opportuno favorire con disposizioni di proroga, con una interpretazione che consenta che, per gli anni 2004-2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applichino anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.

9/2114/8.(Ulteriore formulazione - Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia, Leone.

 

 

La Camera,

premesso che:

è stata approvata la proroga al 2009 per i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999, della possibilità di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo, forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima del 2001;

la predetta proroga - in ragione della sua brevità - potrebbe non consentire a tutti i soggetti interessati di poter svolgere le prove secondo le modalità vigenti prima del 2001,

 

impegna il Governo

 

a monitorare tale situazione, prima della scadenza del termine fissato, ed a valutare, eventualmente, la necessità di adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di dare una risposta alle esigenze sopra rappresentate.

9/2114/9. Formisano, D'Agrò, Folena.

 

 

La Camera,

premesso che:

appare necessario adottare con la massima urgenza un provvedimento di proroga che fissi un nuovo termine per l'utilizzo delle risorse necessarie all'istituzione delle province sottoindicate da destinare ai commissari a valere sugli stanziamenti di bilancio che, a legislazione vigente, sono già preposti a tale scopo,

in applicazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, 11 giugno 2004, n. 148, recanti l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, sono state iscritte risorse da trasferire sulle contabilità speciali intestate ai commissari preposti all'istituzione delle predette province, per la realizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali;

risulta una ingente disponibilità di risorse finanziarie, come si evince anche da una nota della Presidenza del Consiglio dei, ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo che, in data 9 ottobre 2006, invitava i commissari a non assumere impegni di spesa sulle risorse autorizzate per il 2006, in previsione di una rideterminazione degli ambiti territoriali delle strutture periferiche di alcune amministrazioni statali, materia poi diversamente definita nella legge finanziaria per il 2007;

non è stato possibile, per problemi contabili, prevedere la conservazione dei fondi dell'anno 2006 per l'utilizzo nell'anno successivo come richiesto dal Ministero dell'interno;

la mancata disponibilità delle risorse in questione che ammontavano per il 2004 cd il 2005 a 19 milioni e 200mila euro pregiudicherebbe l'iter istitutivo delle province, paralizzando l'attività dei commissari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a quanto esposto in premessa.

9/2114/10.Grimoldi.

 

 

La Camera,

premesso che:

la Commissione Ambiente, in relazione all'articolo 3, comma 4, che nel testo originario del decreto prorogava al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre  2004, n. 266, (proroga limitata alle sole imprese che hanno presentato la richiesta di nulla-osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005), ha espresso parere favorevole, sottolineando l'assoluta esigenza che si tratti dell'ultima proroga;

l'Aula ha approvato emendamenti che differiscono al 31 dicembre 2007 il termine precedente;

il nuovo termine rende possibile a ciascuna impresa il completamento degli interventi;

impegna il Governo

in considerazione sia delle evidenti ragioni di sicurezza che rendono necessari gli adeguamenti, sia dell'ampiezza della portata applicativa del richiamato articolo 3-bis, in particolare sotto il profilo dei soggetti destinatari, a porre in essere ogni iniziativa necessaria a rendere indifferibile il termine in questione, in modo che la proroga contenuta nel decreto risulti effettivamente l'ultima.

9/2114/11.Margiotta, Mariani, Realacci, Gianfranco Conte.

 

 

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, viste le difficoltà che attanagliano il settore della pesca e l'intera filiera,

impegna il Governo

a valutare idonee misure che prorogando le scadenze contributive e previdenziali per l'intero settore possano determinare sensibili misure di sostegno per il settore della pesca.

9/2114/12.Marinello, Misuraca.

 

 

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, vista la difficoltà di centinaia di migliaia di aziende agricole nel merito del pagamento degli oneri previdenziali pregressi,

impegna il Governo

a valutare idonei provvedimenti atti a prorogare i termini delle relative scadenze.

9/2114/13.Misuraca, Marinello, Gioacchino Alfano.


 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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_________    _________

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101.

 

Seduta di MERCOLEDì31 GENNAIO 2007

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

CARLO LEONI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

GIULIO TREMONTI

 

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.C. 2114 ) (ore 9,40).

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronconi. Ne ha facoltà.

MAURIZIO RONCONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il testo in esame ci troviamo di fronte ad un raro esempio di testo peggiorativo rispetto a quello emendato in Commissione.

Ha ragione il presidente Violante: si avverte una delicata questione anche di natura politica, perché su molti emendamenti presentati dai colleghi di maggioranza, in alcuni casi approvati dalla Commissione, è calata la scure della inammissibilità, con evidente giudizio negativo nei confronti del lavoro della stessa Commissione.

Noi dell'UDC continuiamo ad esprimere un giudizio critico sul decreto-legge in materia di proroghe, ed è una valutazione non sullo specifico provvedimento, ma in generale su uno strumento teso a correggere ritardi, inefficienze ed incapacità della macchina burocratica dello Stato. Anche il precedente Governo ha fatto uso di tale strumento, ma ciò che oggi meraviglia non è tanto l'eterogeneità delle materie trattate e riunite soltanto dalla finalità di prorogare il differimento dei termini legislativamente previsti, quanto la circostanza che alcuni articoli e commi del decreto-legge non sono riconducibili a tale finalità, oppure si tratta di ripetizione di norme già esistenti, che incidono su fonti normative di rango non legislativo. Non solo, da quanto risulta dai pareri allegati, il provvedimento non è corredato dalle relazioni sull'analisi tecnico-normativa, sull'impatto della regolamentazione e presenta carenze sotto il profilo della chiarezza e della proprietà di formulazione.

Da quanto emerge, l'unica certezza è che si tratta di un provvedimento che rispecchia fedelmente la coalizione governativa, che ha partorito un testo pasticcione e confuso.

Tra i contenuti critici del decreto-legge non si può non sottolineare il grave precedente che costituisce la misura prevista dal comma 5 dell'articolo 1, di cui l'UDC aveva chiesto la soppressione, con un emendamento presentato dal collega Giovanardi. Si tratta di un'inedita quanto preoccupante modalità di uso della decretazione d'urgenza. Contrariamente all'oggetto del decreto-legge «mille proroghe», la norma non proroga termini stabiliti da disposizioni legislative, bensì da provvedimenti interni ad un ente di ricerca con un'autonomia scientifica, organizzativa e regolamentare, protetta dall'articolo 33 della Costituzione. Sono soppresse le procedure di selezione attraverso i bandi internazionali per la direzione degli istituti del più grande ente di ricerca nazionale, il CNR. Si fa riferimento ad una ristrutturazione  dell'ente, ma nei fatti nessuna decisione è stata presa dal Parlamento e non è nemmeno iniziato un iter parlamentare per l'esame del disegno di legge governativo, presentato al Senato nel mese di dicembre scorso, che prevede una delega legislativa per il riordino di tutti gli enti di ricerca.

Ci chiediamo come si possa bloccare un intero sistema, in attesa di un'ipotetica riforma, e quale coerenza ci possa essere nel sospendere le selezioni per le direzioni e prorogare gli attuali direttori scaduti fino al 30 giugno 2007. È pertanto lecito chiedersi per quale motivo il Parlamento dovrebbe convertire in legge una disposizione che interferisce in selezioni regolarmente bandite dall'ente, da anni in fase di riordino, nel momento in cui la Corte dei conti rileva risultati positivi nella gestione e sottolinea l'esigenza di dare stabilità al sistema.

Siamo lontani non solo dalla straordinarietà ed urgenza, ma anche dalla ragionevolezza. Colpiscono, a tal proposito, alcuni dati riportati dalla stampa sull'impatto di questa disposizione, che consentirebbe fino al 30 giugno 2007 il mantenimento ope legis di incarichi di direzione che, in numerosi casi, sono in essere da oltre venti anni, che in molti casi riguardano persone che hanno superato i sessantasette anni, e non sono nemmeno pochi coloro che, in base a questo provvedimento, potranno mantenere l'incarico di direzione a tempo pieno in una struttura del CNR, pur essendo contestualmente professori ordinari a tempo pieno (Commenti). Signor Presidente, desidererei una maggiore attenzione da parte dei colleghi...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare un po' più di attenzione ma, soprattutto, di fare silenzio, per consentire a coloro che hanno chiesto di parlare di svolgere il loro intervento con tranquillità.

MAURIZIO RONCONI. Signor Presidente, tutto quanto detto evidenzia una grave contraddizione e forti dubbi di legittimità. Si vorrebbe, dunque, «ingessare» un sistema che faticosamente si sta rinnovando, anche grazie all'impegno profuso con interventi di riforma che iniziavano a produrre risultati.

Non possiamo, poi, fare a meno di richiamare l'attenzione anche sul tema del conflitto di interessi, un tema che ha animato il dibattito nella scorsa legislatura, quando riguardava il Presidente Berlusconi e che, a nostro avviso, dovrebbe essere considerato anche oggi. Al di là dei meriti personali sul piano scientifico, che non sono certamente in discussione, appare discutibile l'adozione di un provvedimento che interessa direttamente, tra gli altri - e, sottolineo, tra gli altri - il fratello del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale Presidente ha anche presieduto la seduta del Consiglio dei ministri in cui è stato adottato il testo del provvedimento.

Il nostro ordinamento costituzionale consente il ricorso a leggi-provvedimento solo in via eccezionale in presenza di un interesse generale, rispetto ai contenuti normativi che la funzione legislativa deve esprimere, mentre in questo caso la norma appare rivolta al consolidamento di posizioni personali e per questo non è accettabile.

Onorevoli colleghi, in conclusione, la maggioranza non può essere sorda ai rilievi su un provvedimento omnibus in cui è stato inserito di tutto e in cui sono in discussione i principi costituzionali fondanti il nostro sistema democratico, che dovrebbero trovare in questa Assemblea adeguato riscontro!

Per tali motivi, il gruppo UDC esprimerà voto contrario sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Colleghi, naturalmente non è vietato dal regolamento conversare in aula: sarebbe bene, però, che non si svolgessero così tante «riunioni» tali da impedire a chi parla di poterlo fare con la tranquillità necessaria.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come sempre, quando ci si trova di fronte ad un provvedimento così «assortito», disomogeneo e pieno di argomenti diversi, diventa abbastanza difficile, in qualche caso perfino imbarazzante, dover esprimere un voto di sintesi e manifestare con un semplice «sì» o un semplice «no» il proprio atteggiamento, tanto più in quanto, nel corso della trattazione, ci siamo impegnati, noi come opposizione abbastanza intensamente, sia in Commissione che in Assemblea, per ottenere «abbattimenti» di norme che assolutamente non potevamo condividere o modifiche sostanziali anche ai termini di talune proroghe che erano concepite nell'ambito del provvedimento; e tuttavia, pur avendo ottenuto alcuni di questi passaggi migliorativi, diventerebbe in qualche modo incongruo dimenticare ciò che si è verificato. Pertanto, pur non sottovalutando la portata di questi miglioramenti, non possiamo avere un atteggiamento favorevole, complessivamente inteso, al provvedimento in esame.

Certo, alcune delle istanze hanno trovato un loro spazio, come ad esempio quella degli adeguamenti alle misure antincendio alle strutture ricettive, per le quali naturalmente un'intera industria del nostro paese ha fatto legittime pressioni al fine di vedere ragionevolmente protratti determinati termini: a tale riguardo, è stato approvato un mio emendamento ed anche un altro emendamento, omogeneo e conforme, presentato da altri colleghi dell'opposizione.

In buona sostanza, si sono potute ottenere alcune modifiche, ma troppi sono gli aspetti non accettabili, come anche taluni passi indietro. Ieri abbiamo discusso lungamente di una scadenza che era assolutamente risibile, il famoso termine del 1o febbraio, poi slittato al 28 febbraio, in materia di intermediazione di assicurazioni e riassicurazioni. Vi sono stati alcuni ravvedimenti assolutamente parziali da parte della maggioranza, come vi sono anche altri aspetti che suscitano forti perplessità: che dire, in ordine all'articolo 3, di una norma che, pur nata per venire incontro ad interessi generali, ci sembra tutta finalizzata a rivolgere attenzione specifica verso interessi di filiere cooperative politicamente colorate? Che dire dei rinvii di termini relativamente alle valutazioni di impatto ambientale ed altre norme in materia ambientale, che non possono vedere francamente il nostro consenso? Che dire delle norme relative alle costruzioni ed alle opere infrastrutturali o dell'attribuzione di determinati benefici a favore di alcuni soggetti per i quali si fa, come si suol dire, di tutta l'erba un fascio?

Certo, anche noi abbiamo dato il nostro consenso a determinate particolari situazioni, come quella in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994, ma ciò non basta a correggere l'impostazione complessiva del provvedimento.

Una notazione a parte merita il discusso emendamento, sul quale si è radicato un dibattito sia di procedura che di merito, dichiarato ammissibile dalla Presidenza della Camera: si tratta dell'emendamento 6.0501 del Governo, che ha introdotto non tanto una proroga di termini quanto una vera e propria riapertura degli stessi, il cui titolo appare suggestivo (concessione di benefici antiracket e antiusura), ma il cui meccanismo suscita fortissime perplessità.

A tale riguardo, vorrei sottolineare che ieri l'onorevole Boato, prendendo la parola, quasi voleva coglierci in contraddizione, dicendo che «si meravigliava della meraviglia» che noi avevamo manifestato per la declaratoria di ammissibilità di quell'emendamento, quasi che noi non fossimo favorevoli ad una finalità di ordine sociale, giuridica ed umana che, invece, è fortemente nei nostri intenti! Naturalmente, non è così!

Si tratta, invece, di una questione piuttosto delicata: il Presidente della Camera ha inteso ribadire, giustamente e con solennità, i problemi che nascono dalla differenza regolamentare tra Camera e Senato (i nostri colleghi del Senato possono emendare incisivamente ed aggiungere materie al testo dei decreti-legge, mentre  noi, per regolamento, abbiamo una rigorosissima autolimitazione e, pertanto, non possono farlo), denunziando la situazione di una bicameralismo non perfetto. Considerato che, ormai, i decreti-legge costituiscono parte qualitativamente e quantitativamente essenziale della produzione legislativa, la previsione di potestà differenti in capo alla Camera e al Senato determina una limitazione della nostra sovranità legislativa!

Di fronte ad una situazione di questo genere, che il Presidente stesso ha inteso sottolineare con un suo invito rivolto alla Camera, si è abbattuto il maglio della inammissibilità su importanti emendamenti, per la loro portata sociale e economica, rivolti alle categorie del lavoro, della produzione e della cultura, mentre è stata pronunciata l'ammissibilità e l'ammissione di un emendamento tortuoso e quasi illeggibile. Al riguardo, tutti preconizzano che al Senato questo provvedimento rappresenterà il «vagone» sul quale si faranno salire, come passeggeri, molti altri argomenti, cosa che alla Camera non si potrebbe fare!

Quindi, vi sono aspetti che sono anche di caratura un po' istituzionale, oltre che politica, che suscitano le nostre forti perplessità! Pertanto, pur non disconoscendo i significativi, ma marginali, risultati in termini di autentiche proroghe di termine nell'interesse delle categorie del lavoro, della produzione, della cultura e anche della pubblica amministrazione, non possiamo complessivamente che dichiararci insoddisfatti per questo modo di legiferare sia nella forma sia nel merito e, quindi, preannunzio complessivamente l'espressione del voto negativo su tale provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Adenti. Ne ha facoltà.

FRANCESCO ADENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare la conversione in legge di un decreto-legge contenente norme afferenti a materie tra loro eterogenee, ma tendenzialmente accomunate da finalità simili, volte a modificare gli effetti che il decorso del tempo produce su disposizioni che il legislatore ha ritenuto di dover sottoporre a termini perentori.

In questo senso, è stato rilevato, nell'ambito dell'esame in sede referente da colleghi sia della maggioranza sia dell'opposizione, come, rispetto ad altri provvedimenti analoghi adottati in precedenza, il Governo abbia compiuto un encomiabile sforzo di omogeneizzazione, soprattutto, in considerazione delle difficoltà di razionalizzare una materia così articolata, quale la proroga di termini.

È anche per questo motivo, ma non solo, che preannuncio fin d'ora, a nome del gruppo dei Popolari-Udeur, che il nostro voto al disegno di legge di conversione sarà favorevole.

Vorrei peraltro cogliere l'occasione per formulare alcune riflessioni circa il metodo seguìto durante l'iter parlamentare di questo provvedimento. Ho ascoltato con molta attenzione ed interesse le osservazioni svolte dal Presidente Bertinotti in primis, nonché dal presidente Violante e dai colleghi che sono intervenuti durante la discussione generale.

Il Presidente Bertinotti, in particolare, ha assunto un atteggiamento di imparzialità ineccepibile, dimostrando di aver preso molto seriamente il proprio ruolo di garante del rispetto del regolamento della Camera, attenendosi scrupolosamente all'interpretazione risultante dalla prassi consolidata e dalle indicazioni fornite dalla Giunta per il regolamento.

Il presidente Violante e gli altri colleghi hanno poi posto in evidenza che la diversità dei criteri seguiti alla Camera e al Senato circa l'ammissibilità degli emendamenti comporta gravi distorsioni delle funzioni assegnate dalla Costituzione a deputati e senatori.

A questo proposito, non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto già detto dai colleghi, salvo unirmi a loro nella richiesta che si avvii al più presto una procedura volta alla omogeneizzazione dei regolamenti delle due Camere.

Certamente, avremmo preferito, dal punto di vista metodologico e politico, che la inammissibilità fosse stata valutata con maggiore attenzione in Commissione, affinché i lavori svolti in quella sede risultassero più efficaci, pur tenendo in considerazione che il lavoro condotto è stato fortemente condizionato dai ristretti tempi imposti dall'iter.

È una valutazione che ci permettiamo di sottolineare anche a tutela della credibilità della Commissione stessa, nella convinzione tuttavia che finora la Commissione affari costituzionali ha sempre agito in piena correttezza.

Indubbiamente, l'attinenza alla materia del decreto-legge in casi come questo risulta essere inevitabilmente elastica, in quanto già il testo originario presentato dal Governo, nonostante - come ho accennato l'inizio - il suo encomiabile sforzo di omogeneizzazione, conteneva in realtà alcune norme di natura sostanziale non afferenti a proroghe di termini, né aventi finalità analoghe, che pertanto non dovrebbero ritenersi collocate correttamente nel corpo del provvedimento.

Cito, solo per fare alcuni esempi: il comma 3 dell'articolo 3, che prevede che i verbali di concordato dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualsiasi pretesa connessa alla procedura di esproprio di beni relativi alla realizzazione di interventi statali per l'edilizia a Napoli conservino la loro efficacia indipendentemente dalla emanazione del decreto di esproprio; il comma 4 dell'articolo 6, che si limita ad estendere ai cittadini dell'Unione europea il programma di assistenza e integrazione previsto dall'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, senza alcun legame con il decorso del tempo.

Cito ancora il comma 6 dell'articolo 6, che autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, e disponibili in bilancio, senza alcuna disposizione di proroga di termini legislativi.

Come si può quindi stabilire l'estraneità alla materia di un provvedimento di proroga di termini che, seppure in maniera residuale, contiene esso stesso anche disposizioni squisitamente sostanziali? Perché non ritenere pertinenti emendamenti che, pur non strettamente inquadrabili nella proroga, svolgono comunque finalità analoghe, come riconosciuto dal Presidente Bertinotti? Oltrettutto si tratta di proposte emendative che la Commissione ha prima approvato e sulle quali successivamente a presentato emendamenti soppressivi. E che dire del comma 8-octies dell'articolo 6, espunto dal Presidente Bertinotti, che mirava a consentire il completamento degli investimenti effettuati da coloro che hanno usufruito del credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge finanziaria per il 2001?

Onorevoli colleghi, al di là di queste considerazioni, concludo il mio intervento ringraziando innanzitutto la relatrice Amici, per l'ottimo lavoro svolto in una materia così complessa e delicata e, nonostante queste riflessioni, come ho già detto prima, dichiaro a nome dei Popolari-Udeur il nostro voto favorevole su questo provvedimento che riteniamo comunque positivo, utile e necessario per dare risposta concreta ed immediata ad alcune concrete esigenze avvertite nel paese.

Per tutte queste ragioni voteremo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Constato che il deputato Barani, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto, non è presente in Aula.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Angelo Piazza. Ne ha facoltà.

ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo La Rosa nel Pugno sul provvedimento in esame, il cui contenuto è da noi condiviso, anche se non possiamo esimerci dal condividere anche alcune delle perplessità che sono state espresse da colleghi di altri gruppi in ordine al metodo e all'istituto del decreto-legge nelle forme in cui è stato adottato, specie nell'ultima e qualche volta anche nell'attuale legislatura.

Il provvedimento contiene infatti una serie di norme attinenti a contenuti e materie differenti, ma coordinate da un unico principio, quello dell'urgenza e della necessità, che rende la norma costituzionalmente legittima. È chiaro che simili provvedimenti, per la loro complessità e per la loro articolazione spesso incomprensibile all'opinione pubblica, richiedono un'attenta valutazione. Da questo punto vista, anche noi auspichiamo per il futuro che l'azione del Governo e del Parlamento si possano meglio coordinare, al fine di rendere un servizio migliore alla collettività.

È particolarmente importante il dibattito che si è svolto in quest'aula, con le parole del Presidente della Camera in ordine alla necessità di coordinare anche l'operato e le modalità di azione dei due rami del Parlamento. Per evitare che queste professioni di intenti, nobili e condivise, rimangano solo tali e per dare all'opinione pubblica il segnale forte ed evidente che si va verso un'azione migliore, vorremmo che dalle parole che sono state espresse in quest'aula si passasse effettivamente ai fatti.

Con queste precisazioni, confermo il voto favorevole al provvedimento da parte del gruppo La Rosa nel Pugno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cirielli. Ne ha facoltà.

EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire su un singolo articolo - precisamente l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame - per segnalare una vicenda assai grave, che è stata sottaciuta nell'esame del provvedimento e che è importante ribadire in quest'aula anche perché sono certo che molti parlamentari dell'attuale maggioranza e, magari, anche del Governo sono in buona fede e non sanno che cosa sia stato inserito - in maniera politicamente e, forse, anche giuridicamente truffaldina - all'interno di questa norma.

In particolare l'articolo 3, comma 3, di fatto, non stabilendo nessuna proroga di termini, si limita a conservare l'efficacia dei concordamenti delle indennità di espropriazione, di cui alla famosa legge n. 219 del 1981 per la ricostruzione post terremoto, anche quando non sia stato emanato nei termini il decreto di espropriazione di pubblica utilità.

La relazione governativa afferma falsamente che da questa estensione di validità di un concordato, che non è certamente la scadenza di un termine, deriverebbe un minor onere per oltre 10 milioni di euro per lo Stato e i comuni. Il falso è che non è vero che questa norma tenda ad agevolare la riduzione dei costi per gli enti pubblici. Infatti in realtà, come è noto, le ordinanze commissariali hanno statuito che, per le opere affidate in concessione mediante apposite convenzioni di cui alla legge n. 219 del 1981, fosse demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni, anche quelle di carattere pubblicistico, compreso l'espletamento delle procedure di espropriazione. Quindi, non è vero - mi farebbe piacere che il sottosegretario mi ascoltasse, anche perché dovrebbe rispondermi su questo falso che il Governo sta attuando - che i comuni o lo Stato hanno effettuato queste espropriazioni.

Guarda caso, se si va a vedere, le centottanta cause che il Governo richiama nella sua relazione fanno capo quasi tutte a cooperative cosiddette rosse e, in maniera particolare, al Consorzio cooperative costruzioni! Badate, noi stiamo facendo un abuso clamoroso. Infatti, ci sono centinaia di cittadini che magari non hanno avuto nemmeno l'indennità di espropriazione, che hanno affrontato lunghi processi e spese legali paurose magari pagando anche i CTU e che si trovano in fase definitiva in Corte d'appello o in Cassazione: ebbene, noi andiamo a togliere loro la possibilità di una giusta vittoria con un decreto-legge.

Il Governo dichiara - falsamente, lo ripeto - che questa è una norma che serve a ridurre gli oneri per lo Stato e comuni, mentre con decreto-legge noi ci sostituiamo al potere dei giudici. Mi dispiace che questa maggioranza, che per tanti  anni ha difeso l'autonomia della magistratura, oggi con un decreto-legge si vada a sostituire ad essa, come se emanasse una sentenza, peraltro in maniera anche incostituzionale. Infatti, l'articolo 3, comma 3 non contiene proroghe di termini, ma estende solo l'efficacia di un atto di fatto posto in essere da due privati: da una parte il Consorzio delle cooperative di costruzione, dall'altra privati cittadini. Questo norma, infilata in un decreto-legge, ancorché riguardi un atto di natura pubblica, non prevede tuttavia alcuna proroga di termini. Potremmo definirla come una legge «ad cooperativam», visto che l'uso iniquo del brocardo latino è piaciuto molto all'attuale maggioranza.

Mi meraviglio per il fatto che il sottosegretario, pur essendo lucano, non conosca gli imbrogli che si nascondono dietro la ricostruzione avvenuta dopo il terremoto. Spesso, i lavori venivano affidati con concessione a grandi cooperative, tra cui il Consorzio cooperative costruzioni, che è già tristemente famoso e che la fa da padrone.

Voglio solo aggiungere che di fatto questo decreto-legge si sostituisce alle sentenze che stanno per essere state emanate a favore non tanto di diritti di proprietari capitalisti, quanto di piccoli proprietari ingiustamente espropriati, addirittura senza un decreto di espropriazione. Guardate, noi stiamo costituendo per legge, per la prima volta, un nuovo modo di acquisto di fatto della proprietà da parte di privati per il tramite dello Stato, senza emanare non soltanto il decreto di espropriazione ma neanche il decreto di pubblica utilità, che fa diventare una determinata proprietà funzionale all'interesse pubblico.

Si assiste ad una grave interferenza nei poteri giudiziari, ad una norma anticostituzionale che viola il diritto di proprietà contro i piccoli proprietari e ad un abuso di potere che di fatto espone a gravi conseguenze patrimoniali persone che hanno avuto la proprietà espropriata da un consorzio di cooperative. Si tratta di persone che, lo ripeto, hanno affrontato una lunga causa giudiziaria, pagando avvocati e CTU.

Da questo punto di vista, ha fatto bene il mio collega a preannunciare, a nome del gruppo, che il voto non potrà che essere contrario. Penso che ci troviamo davanti alla vergogna di una legge «ad cooperativam», ad un decreto-legge portato avanti da una maggioranza soltanto per far conseguire risparmi a propri amici, probabilmente anche a finanziatori. La norma che stiamo per votare rappresenta una vergogna per questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il gruppo dei Verdi - che qui rappresento - annuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento di conversione in legge di questo decreto-legge. È un voto favorevole motivato dall'ovvia e necessaria solidarietà di maggioranza politica, ma anche dal riconoscimento del lavoro da noi svolto nell'ambito della Commissione e dell'Assemblea, nonché dalla disponibilità del Governo ad una positiva interlocuzione che ha consentito di apportare alcuni notevoli miglioramenti al testo del decreto-legge in esame.

È un voto favorevole che confermo, seppure con il rammarico che alcune delle proposte emendative da noi presentate, che pure erano state approvate in Commissione o condivise in sede di Comitato dei nove, sono state dichiarate dal Presidente della Camera inammissibili dal punto di vista procedurale. Ciò, ovviamente, ci ha impedito di apportare, come era nelle nostre intenzioni, ulteriori modifiche migliorative al merito del provvedimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la moltiplicazione di anno in anno, in presenza di qualunque maggioranza politica, di centrodestra o di centrosinistra, di decreti-legge di proroga termini lascia comunque e sempre una certa insoddisfazione in chi abbia a cuore la credibilità dello Stato, il buon funzionamento dell'amministrazione,  la correttezza dei procedimenti legislativi, l'efficacia delle leggi che, di volta in volta, il Parlamento approva. Questa osservazione, lo ripeto, vale con riferimento a qualunque maggioranza politica governi il paese.

Il provvedimento in esame ha avuto una portata assai più contenuta rispetto a quanto avvenuto in passato con altri provvedimenti dello stesso tipo. Ciò è un fatto positivo, di cui diamo atto, in particolare, al Governo. La relatrice Amici, io ed altri colleghi, componenti della Commissione affari costituzionali nel corso delle precedenti legislature, abbiamo infatti memoria di decreti-legge, cosiddetti «mille proroghe», infarciti, in un modo francamente inaccettabile e scandaloso, di tutto e di più. È un fatto di lealtà intellettuale e politica dare atto al Governo, da una parte, di avere contenuto, più dei Governi precedenti, la portata del provvedimento, dall'altra, di aver collaborato con il Parlamento al fine di ottenere un miglioramento del testo dello stesso.

Dobbiamo altresì riconoscere che, forse per la prima volta, hanno avuto una certa efficacia, ai fini dello svolgimento del nostro lavoro, anche le osservazioni, le condizioni, le valutazioni formulate dal Comitato per la legislazione, cui spesso giustamente ci richiamiamo sia noi sia il collega Franco Russo. Dico ciò perché in passato le valutazioni del Comitato per la legislazione, che erano sempre molto rigorose e stringenti con riguardo ai provvedimenti dei Governi precedenti, non trovavano riscontro nell'effettivo lavoro svolto sia dalla Commissione di merito sia dall'Assemblea. In parole povere, la maggioranza precedente disattendeva totalmente le osservazioni e le valutazioni formulate dal Comitato per la legislazione. Cosa questa che non è avvenuta in questo caso, almeno con riferimento ad alcuni rilevanti aspetti che ci hanno visto intervenire tempestivamente, sia in Commissione affari costituzionali sia in Assemblea, al fine di recepire, se non interamente quantomeno nella sostanza, alcune giuste osservazioni.

Rimane, tuttavia, un'obiezione particolarmente delicata, che rivolgo sia al Governo sia all'Assemblea, che riguarda la presenza, anche in passato, in questo tipo di decreti-legge, di disposizioni che, in via diretta o indiretta, incidono su fonti normative di rango non legislativo. In altre parole, con norme legislative si vanno a modificare regolamenti. In particolare, con una norma contenuta nel presente provvedimento si è andati ad incidere sul regolamento di un'autorità indipendente; l'opposizione pretendeva addirittura, salvo il collega Consolo che ieri ha posto correttamente la questione ma è stato vox clamantis in deserto nell'ambito del centrodestra, che si intervenisse in modo più esteso. Il tema, com'è a tutti evidente, riveste particolare delicatezza.

In termini generali, signor Presidente, vorrei rivolgere, prima di tutto al Governo, perché i decreti-legge vengono emanati dal Governo e presentati per la loro conversione al Parlamento, e in secondo luogo al Parlamento, come legislatore - lo faccio oggi perché l'ho già fatto più volte in passato, con rapporti politici diversi -, un invito per il futuro, perché è inutile piangere sul latte versato: invito a valutare, in modo più adeguato, l'inserimento di termini nelle disposizioni legislative, sia che si tratti di leggi ordinarie, sia che si tratti di decreti-legge, in modo che tali termini risultino effettivamente congrui alle finalità e alle necessità della norma.

È poco accettabile, sul piano istituzionale, che di volta in volta il Governo, ma anche il Parlamento, inseriscano nelle disposizioni legislative dei termini e che già pochi giorni o pochi mesi dopo risulti evidente che gli stessi non saranno rispettati e richiederanno successive proroghe.

Questo è un modo non corretto di intervenire con norme legislative (rilievo che - lo ripeto - vale per qualunque maggioranza politica), sia da parte del Governo, quando le propone o le inserisce in decreti-legge, sia, in particolare, da parte del Parlamento, che è il potere legislativo.

Questa situazione dura da molti anni, per non dire da decenni; in questo modo ci si trova di fronte - uso una parola forte, che ho già usato in passato - ad una sorta  di dichiarazione di «bancarotta» dello Stato. Si tratta di una bancarotta non sotto il profilo economico-finanziario, ma sotto il profilo della credibilità legislativa dello Stato, del potere legislativo e del potere esecutivo.

In questo modo, infatti, viene sempre meno e viene sempre più messa in discussione la certezza del diritto, che costituisce un elemento fondamentale sotto il profilo costituzionale e istituzionale. Viene sempre più messo in discussione un corretto rapporto tra cittadini, imprese e Stato, dove il responsabile non è sempre e solo lo Stato: spesso i responsabili sono proprio i cittadini, le imprese e i gruppi di pressione e di interesse, che arrivano fino a sollecitare in quest'aula il dilazionamento e il rinvio dei termini di legge. Tutto ciò, però, fa venire meno la credibilità del rapporto fra cittadini, imprese e soggetti sociali, in generale, e lo Stato e fa venire meno - lo ripeto - la certezza del diritto.

In questa materia regna sovrana l'incertezza del diritto e ciò è assai negativo non solo per la credibilità delle istituzioni, ma anche per il funzionamento del nostro «sistema paese», come si usa dire.

Da ultimo, in conclusione, credo resti aperto - ne abbiamo già parlato e, per questo, ne parlo alla fine del mio intervento - il problema di un corretto rapporto non solo tra Governo e Parlamento, ma anche tra le due Camere, tra i due rami del Parlamento. Abbiamo già detto e lo ripeto che, sotto il profilo costituzionale, siamo in un sistema di bicameralismo perfetto e, quindi, perfettamente paritario. Ma ciò che è vero sotto il profilo costituzionale non lo è sotto il profilo regolamentare e delle prassi invalse nell'ambito della Camera dei deputati, da una parte, e del Senato della Repubblica, dall'altra.

Pertanto, mi auguro che la Presidenza - in questo momento non è presente il Presidente Bertinotti, ma il Presidente Leoni rappresenta perfettamente la Presidenza della Camera - dia seguito a quell'auspicio proclamato alla fine delle comunicazioni del Presidente della Camera, in limine a questo decreto-legge, cioè ad un'armonizzazione delle norme e delle prassi che presiedono al procedimento legislativo nell'ambito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Confermo, comunque, il voto favorevole del gruppo dei Verdi e la ringrazio per l'attenzione, signor Presidente (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi e L'Ulivo).

PRESIDENTE. Il deputato Barani è giunto in questo momento in aula. Poco fa lo avevamo chiamato perché aveva chiesto di parlare, ma era assente.

Secondo la nostra prassi, non dovremmo concedergli la parola, ma la Presidenza lo farà per due ragioni: innanzitutto, perché il deputato Barani era impegnato in Commissione; in secondo luogo, perché lo svolgimento dei lavori sta facendo riscontrare che qualche collega ha parlato meno del tempo massimo consentito.

Quindi, possiamo derogare alla regola e alla prassi e dare la parola al collega Barani, che ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Prego, onorevole Barani, ha facoltà di parlare.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, la ringrazio anche dell'eccezione fatta a mio favore e la avverto che cercherò di non approfittarne ulteriormente usando la massima sinteticità.

Utilizzerò solamente due o tre minuti per illustrare i tre motivi per i quali il gruppo della Democrazia Cristiana-Partito Socialista non voterà la conversione del decreto-legge n. 300 del 2006, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Innanzitutto, durante la discussione di questo provvedimento abbiamo avuto - questo, tra l'altro, è il motivo meno importante - la dimostrazione, anche se non ce n'era bisogno, della sovranità limitata di questa Camera rispetto al Senato.

Ovviamente, il nostro Presidente ha eccepito l'inammissibilità di molte proposte emendative sulla base dei criteri previsti dal regolamento; sappiamo perfettamente che esse saranno riproposte nell'altro ramo del Parlamento e quindi le ritroveremo in seconda lettura alla Camera.

Tutto ciò ci fa riflettere su quello che stiamo facendo.

Inoltre, quando si tratta di così tante proroghe o riaperture di termini, significa che l'esecutivo non è in grado di legiferare; se si chiede al Parlamento di prorogare dei termini, ciò vuol dire che non si è riusciti ad approvare delle leggi ad hoc per sopperire al vuoto legislativo. L'esecutivo è impegnato, distratto da altri interessi che non corrispondono a quelli del Parlamento e del paese, quindi non riesce a legiferare. È sotto gli occhi di tutti il disaccordo che regna all'interno del Governo: ciò fa sorridere se si pensa al patto dell'Unione. D'altronde, chi è cagion dei suoi mali pianga se stesso: si volevano far piangere i ricchi, invece io che li incontro per strada noto che piangono dal ridere, infatti gli unici che hanno di che lamentarsi sono i poveri. Le buste paga del 27 gennaio sono lapalissiane, sono chiare in questo senso: nonostante i 37,1 miliardi di euro in più incassati durante lo scorso anno, la mannaia del Governo si è abbattuta sul ceto medio e sulle classi più povere, che non hanno avuto riscontri positivi in busta paga.

Il provvedimento in esame ci fa notare l'insufficienza del personale medico, paramedico ed infermieristico, così si prorogano i termini per tenerlo in servizio, ma non si fa nulla per aumentarlo e andare così incontro alle necessità sanitarie. Riguardo ai vigili del fuoco, per porre rimedio alla loro insufficienza numerica si prorogano solamente le graduatorie, ma non si fa nulla affinché si possa contare su di un organico serio e all'altezza dei propri compiti, in modo da far fronte alle varie emergenze.

Il Governo si è dimostrato confuso anche riguardo alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Il dibattito ha anche messo in evidenza la mancanza di reciprocità - negli altri Stati questo non succede - frutto della burocrazia delle leggi italiane. Si devono inoltre prorogare i termini per le importanti opere infrastrutturali necessarie a facilitare la viabilità tra Italia e Francia, ovviamente bypassando la costruzione della TAV.

Quindi, ci siamo trovati di fronte ad un mucchio di misure e balzelli su cui questo Governo non è riuscito a legiferare, vedendosi quindi costretto a prorogare i termini fissati dalle leggi vigenti.

Qualche giorno fa, si è celebrato il Giorno della memoria; ebbene, abbiamo costretto le amministrazioni comunali a costruire una sorta di reticolati. Infatti, i comuni cercano di costruire reticolati come ve ne erano ad Auschwitz per impedire che sul loro suolo si stabiliscano comunità di zingari e di rom, altrimenti dovranno sobbarcarsi compiti di assistenza e di integrazione sociale e quindi ulteriori spese. Lo Stato, infatti, non provvede, sicché noi amministratori cerchiamo di spostare i campi rom nel comune o nella frazione del comune vicino. È in corso una vera e propria battaglia tra le amministrazioni, che proprio non riescono più a chiudere i bilanci e ad attuare i relativi programmi istituzionali amministrativi. Il Governo centrale ed il Parlamento non danno assolutamente alcun soccorso agli enti locali; ci avete costretto ad aumentare l'ICI e l'addizionale IRPEF dovunque: non vi è comune italiano che non abbia stabilito un aumento. Davvero ciò non è giusto!

Non si è stati in grado di portare avanti la riforma dell'autotrasporto di merci e lo sviluppo della logistica; non siamo riusciti a fissare un termine significativo per l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in quanto non viene varato il codice delle assicurazioni private. Gli unici che invece sono soddisfatti dell'azione di questo Parlamento sono le cooperative rosse: siamo il Parlamento che deve favorire questo tipo di cooperazione e sfavorire gli interessi veri del paese, del ceto medio, degli indigenti e dei percettori dei redditi più bassi. Chi pensava di far piangere i ricchi si è sbagliato: li fa piangere dalle risate, non certamente per gli interventi seri. Gli unici beneficiari di tutta l'azione svolta dal Parlamento negli ultimi mesi sono le cooperative rosse: perché continuiamo in questi vergognosi favoritismi, senza pensare, invece, alle vere necessità del paese?

Vi avevamo segnalato che i ticket sul pronto soccorso e sulle visite specialistiche erano un errore; provate a recarvi negli ambulatori, fate le file e sentirete i giusti insulti che meritiamo (Applausi dei deputati del gruppo Democrazia Cristiana-Partito Socialista)!

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per rivolgere agli studenti e agli insegnanti della classe III B della scuola media Luigi Settembrini di Roma e dell'ultimo anno di liceo dell'istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti di Roma, un saluto ed un ringraziamento per essere presenti ed assistere, dalle tribune, alla nostra seduta (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cota. Ne ha facoltà.

ROBERTO COTA. Signor Presidente, il gruppo della Lega esprimerà un voto contrario su questo provvedimento per una serie di ragioni.

Le prime che vorrei evidenziare sono certamente di carattere politico in quanto questo provvedimento è figlio di una precisa linea politica seguita dal Governo. Anzi, e meglio, è figlio della mancanza di una linea politica del Governo. Infatti, quando si vara un provvedimento, cosiddetto «mille proroghe», che reca norme su materie così eterogenee quali quelle contenute in questo decreto-legge - con disposizioni che oltretutto spostano termini anche con riferimento ad altri capitoli (ad esempio, la riapertura dei termini in tema di misure contro l'usura e antiracket) -, significa che il Governo non ha elaborato su tali materie una linea politica e non ha fatto proposte chiare ed univoche.

Qualcuno potrebbe obiettare che i provvedimenti «mille proroghe» sono sempre esistiti; è vero, ma non si ricorda un Governo che come questo abbia, per così dire, navigato nell'incertezza più assoluta.

Questa incertezza assoluta l'abbiamo vista in molte materie importanti, ad esempio in politica economica. Oggi, vi sarebbe bisogno di una linea chiara per ridurre la spesa pubblica e favorire lo sviluppo. Invece, la legge finanziaria ed anche altri provvedimenti vanno esattamente nella direzione contraria. La manovra non riduce la spesa pubblica, ma l'aumenta e, nel caso di specie, aumenta la spesa inutile (quella dello Stato e dell'assistenzialismo), senza varare alcuna misura concreta per lo sviluppo. Anzi, mette in campo una politica di inasprimento della pressione fiscale senza precedenti.

Anche in riferimento alla politica estera sono emerse contraddizioni all'interno della maggioranza. Sulla base militare di Vicenza, il Presidente del Consiglio si affretta a garantire il rispetto degli accordi internazionali, mentre altri ministri sconfessano la politica del premier, affermando che invece bisognerebbe tenere in proposito un referendum. Insomma, questo è un Governo che dice tutto e il contrario di tutto.

Su un altro argomento presente nel dibattito politico di questi giorni, ovvero quello dei Pacs, assistiamo a litigi sui giornali ed in televisione (oltretutto si mette al centro dell'attenzione una materia che non mi sembra così importante rispetto a tutte le altre priorità del Paese). Proprio per questo il provvedimento di proroga termini viene visto come un altro tassello, non da inserire in un puzzle, bensì da buttare in un quadro assolutamente indefinito.

Inoltre, questo provvedimento ha anche altri aspetti da noi ritenuti assolutamente negativi, basti pensare agli aspetti collegati all'iter parlamentare di questo disegno di legge. Vi è stata in proposito una decisione senza precedenti, presa dal Presidente della Camera, che ha strozzato il dibattito parlamentare ed ha impedito di correggere, anche in senso migliorativo, il provvedimento stesso. Infatti, sono stati dichiarati inammissibili una serie di emendamenti e tale decisione ha comportato il fatto che talune disposizioni correttive non siano state inserite nel dibattito parlamentare.

Si trattava di disposizioni giuste, come ad esempio quella che avevamo proposto per prorogare il termine volto a consentire la messa in regola rispetto alle norme  relative alle quote latte. Le esigenze dei nostri agricoltori sicuramente avrebbero meritato attenzione da parte del Parlamento. Tuttavia, tale emendamento non ha trovato accoglimento, al contrario di altre, sicuramente più discutibili, che puntualmente sono state dichiarate ammissibili nonostante la ghigliottina del vaglio di ammissibilità calata dal Presidente della Camera.

Pertanto, siamo contrari anche alle modalità con cui si è svolto il dibattito parlamentare. Lo affermiamo anche nella prospettiva che la Camera venga sempre maggiormente esautorata del suo ruolo e delle sue funzioni: nei confronti di un Governo che presenta tutti i propri provvedimenti blindati a colpi di fiducia ed anche di fronte al fatto che al Senato alcune cose sono consentite, come ha ricordato in aula il presidente della I Commissione (Affari costituzionali) in quanto il regolamento viene interpretato in modo estensivo, mentre alla Camera le stesse cose non possono essere fatte. In tal modo, la Camera dei deputati, che dovrebbe essere la camera politica, si trasforma in una camera di ratifica. Al contrario, il Senato, che dovrebbe essere in un sistema bicamerale una camera a carattere di riflessione, diventa il ramo del Parlamento dove si formano i provvedimenti.

Come terzo aspetto per entrare ulteriormente nel merito, siamo fermamente contrari al fatto che la decisione del Governo ed anche del Presidente contribuisca a dare un'ulteriore mazzata alla costituzione delle nuove province.

La Lega si è sempre battuta per la costituzione della provincia di Monza, ritenendo che la realizzazione di questa entità territoriale al Nord fosse rappresentativa di istanze vere e concrete di autonomia, provenienti dal territorio, che hanno portato finalmente all'approvazione della relativa legge istitutiva. Si tratta di istanze di carattere socio-culturale, legate alla identità di un territorio ed istanze anche di carattere socio-economico. L'istituzione della provincia di Monza è stata quindi deliberata con un voto libero da parte del Parlamento, dopo che era stata attivata tutta la procedura a livello di enti locali. Invece questo Governo vuole impedire l'attuazione di una legge approvata dal Parlamento. Questo è infatti il senso di non voler prorogare le disposizioni che consentono l'attuazione concreta e l'insediamento degli organismi di quella provincia.

Vorrei anche evidenziare come vi sia una sostanziale differenza tra il modo di operare dei commissari e quello degli enti locali. Questi ultimi, quando non riescono a spendere entro la fine dell'anno i fondi, adottano una delibera generica di impegno e trovano il modo per poter impegnare tali fondi. Un commissario invece questo non lo può fare. Allora è doppiamente insensata la decisione che è stata assunta di non consentire la proroga per l'attuazione di questi adempimenti. Questa decisione, lungi dall'essere di carattere tecnico, è una decisione di carattere politico.

Voi siete contro l'istituzione della provincia di Monza e volete in ogni modo impedirne l'istituzione! Quindi voi, per l'ennesima volta, date la dimostrazione di voler soffocare l'identità dei territori e di voler portare avanti una politica che è l'esatto contrario del federalismo! Ogni spazio che voi trovate per poter riaffermare il centralismo, lo utilizzate sistematicamente, e lo abbiamo visto anche con questo decreto-legge al nostro esame. Per questi motivi, la Lega Nord voterà contro la sua conversione in legge (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Preannuncio intanto il voto favorevole del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea su questo disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Non vorrei rubare molti minuti, perché già in sede di discussione sulle linee generali abbiamo esposto dettagliatamente le nostre posizioni, però, signor Presidente, sarei molto invogliato ad entrare in polemica aperta  con alcuni interventi che adesso ho ascoltato. Per esempio, l'onorevole Cota ha dedicato una parte del suo intervento a temi veramente non attinenti all'oggetto in discussione. Probabilmente l'onorevole Cota, senza volerlo, ha riproposto un vecchio vizio, che noi della sinistra abbiamo sperimentato: quando c'erano dei problemi molto precisi e concreti, parlavamo di altre cose, cioè dicevamo che i problemi erano molti più generali e che erano altri. Era il vizio che appunto chiamavamo del «benaltrismo». L'onorevole Cota ne ha dato una dimostrazione, perché è passato dal tema della base di Vicenza a quello dei Pacs, mentre non sono questi gli oggetti in discussione.

Capisco che la verve polemica può trascinare, però, onorevole Cota, io penso che questa volta, anche se la materia di cui stiamo discutendo è abbastanza ostica e noiosa, trattandosi di proroga di termini (dallo spessore molto spesso amministrativo), pure noi abbiamo assistito in occasione dell'esame di questo provvedimento legislativo ad alcune svolte della vita, non dico del paese, ma sicuramente di quella istituzionale.

Innanzitutto, signor Presidente, mi consenta di dire che le considerazioni fatte dall'onorevole Cota rispetto al bicameralismo le trovo molto peregrine, perché dire che il Senato dovrebbe essere la Camera della riflessione, in un sistema di bicameralismo perfetto, com'è quello previsto dalla nostra Costituzione, lo trovo stravagante. È come se il Senato non avesse la legittimità e le competenze per poter incidere sui provvedimenti legislativi, modificandoli.

Quando discuteremo delle modalità con le quali superare il bicameralismo perfetto potremo svolgere una riflessione sulle funzioni che la cosiddetta seconda Camera dovrà svolgere. Lo affermo, signor Presidente, perché ho ascoltato alcuni colleghi affermare, anche un po' corrivamente, che al Senato si seguirebbe una prassi, per così dire, un po' più lasca per quanto riguarda l'ammissibilità di una serie di proposte emendative. A me non sembra che il regolamento del Senato contenga siffatte previsioni; del resto, non conosco le prassi costantemente seguite nell'altra Camera. Intendo, però, richiamare l'attenzione su due punti effettivamente rilevanti, che imprimono una svolta, a mio avviso, alla discussione relativa alle decisioni assunte dalla Presidenza circa l'ammissibilità delle proposte emendative presentate. La decisione della Presidenza di dichiarare inammissibili, con declaratorie specifiche e articolate, circa 90 proposte emendative segna, a mio avviso, una svolta. Infatti, dobbiamo ricordare che, molto spesso, i disegni di legge di conversione dei decreti-legge finalizzati a prevedere proroghe di termini sono stati utilizzati dai singoli parlamentari in maniera non congruente e consona, a mio avviso, alla loro finalità tipica. Come ha ricordato l'onorevole Zaccaria, erano utilizzati un po' come grandi veicoli, al pari dei disegni di legge finanziaria o dei disegni di legge comunitaria, per adottare una serie di provvedimenti parziali, decisi all'ultimo momento.

Oltre a questo, signor Presidente, vorrei anche chiarire la questione relativa a chi rappresenta che cosa. Indubbiamente, il parlamentare deve rappresentare interessi anche di parte, territoriali e di categoria ma - vivaddio! - sappiamo che, in base al nostro ordinamento costituzionale, e a tutte le costituzioni delle democrazie occidentali, deve rispondere alla propria coscienza e non ha vincolo di mandato. Questo non significa che non debba sentire l'impegno di rappresentare concretamente alcuni interessi sociali; ma il Parlamento è un luogo di discussione, un forum deliberativo, e la deliberazione richiede un confronto delle diverse ragioni ed opinioni. Non si tratta di affermare semplicemente alcune volontà ed alcuni interessi ma di commisurare queste volontà e interessi con quelle di cui sono portatrici le altre parti politiche, che rappresentano altri interessi sociali.

Questo è quanto abbiamo fatto ed è ciò che ha spinto la Presidenza a dichiarare inammissibili una serie di proposte emendative, sia per estraneità della materia, sia perché contenevano interventi sostanziali, perché cercavano, cioè, di utilizzare surrettiziamente  questo veicolo per affermare interessi di parte senza passare attraverso il filtro di una discussione di carattere generale. In tal modo, quelle proposte risultavano incapaci di informare effettivamente la volontà generale, intesa quale espressione dell'interesse generale del paese. In tal senso, la discussione che si è svolta stamane è stata di estrema importanza e di grande interesse. Tuttavia, ci sono state alcune confusioni e con questo intervento voglio riportare su assi e direzioni più chiari il dibattito relativo all'interesse generale, alla rappresentanza e all'uso di veicoli come il decreto-legge sulla proroga di termini per affermare, in maniera lobbistica, gli interessi di parte.

Ad esempio, questa Assemblea ha rilevato che, effettivamente, c'erano alcune difficoltà relativamente all'espletamento degli esami di Stato per accedere all'esercizio di professioni in base agli ordinamenti scolastici precedentemente in vigore. Perciò, ha giustamente recepito un interesse e, per rispondere ad un criterio di equità, ha approvato una norma volta a consentire a coloro che hanno seguito un corso di studi in base al precedente ordinamento di accedere ugualmente all'esame di Stato. Il Parlamento, insomma, se ne è fatto carico. Quando è stata approvata la proroga del termine per la messa in sicurezza degli impianti degli alberghi, è stato presentato, giustamente, dal presidente Realacci anche un ordine del giorno per stabilire che questa proroga fosse l'ultima.

Quando ci siamo accorti che, per quanto riguarda gli assicuratori, vi era il problema di concedere più tempo, in maniera da riuscire a regolarizzare alcune posizioni e non escludere, così, circa 4-5 mila persone dall'accesso a questa professione, questa Camera lo ha risolto. Vorrei sottolineare come, attraverso la discussione e il confronto, gli interessi di parte sono diventati espressivi di una volontà generale della Camera, che ha filtrato le spinte inizialmente settoriali, le ha vagliate e le ha approvate. Mi sembra che, da questo punto di vista, abbiamo svolto un ottimo lavoro.

Voglio spendere una parola anche a favore del Governo, non solo per il fatto che il nostro gruppo politico è parte della maggioranza, ma soprattutto perché il Governo non ha utilizzato questo provvedimento di proroga per far passare altri provvedimenti sostanziali. Vi ricordo, ancora una volta, che il Governo Berlusconi, con l'ultimo disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge riguardante proroga di termini, addirittura, ha fatto passare decisioni relative a missioni militari all'estero. Un provvedimento, che, semplicemente, era di proroga termini, è stato utilizzato, grazie anche alla fiducia, per far approvare in Parlamento delle norme, oltre che sostanziali, di grande impegno, come sono le missioni militari all'estero. Il Governo di centrosinistra, il Governo Prodi, non ha fatto questo, anzi, si è mostrato sensibile, si è rimesso all'Assemblea, quando aveva un'altra posizione politica, e ha rispettato la volontà del Parlamento.

Inoltre, come ha ricordato il collega Boato, questa Camera, per la prima volta, ha accettato, in pieno, le condizioni poste dal Comitato per la legislazione e sta, quindi, procedendo per migliorare la qualità della legislazione che, in questo caso, a mio avviso, attiene anche alla sostanza.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, ribadendo la nostra convinta adesione all'opera della Presidenza e sostenendo questo Governo, con le sue ragioni ed il suo atteggiamento in aula, che ci hanno consentito di discutere ed approvare una serie di emendamenti, ribadisco ancora una volta il nostro atteggiamento positivo ed il nostro voto favorevole (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

 

Preavviso di votazioni elettroniche (ore 10,50).

 

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di  preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

 

Si riprende la discussione.

 

(Ripresa dichiarazioni di voto finale - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto finale il deputato Boscetto. Ne ha facoltà.

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, parlando a nome del gruppo di Forza Italia, non posso sottacere come questo provvedimento - che io chiamo «cento proroghe», perché è contenuto fin dall'inizio - abbia una serie di positività, che si sono realizzate anche attraverso l'ottimo lavoro del Comitato per la legislazione, presieduto da Franco Russo, e l'intervento, che noi riteniamo di grande importanza, del Presidente Bertinotti. Le sue pronunce di inammissibilità, tutte puntuali e motivate, oltre che suddivise per gruppi e settori, sotto il profilo strettamente giuridico e regolamentare, hanno fatto sì che la valanga di emendamenti non finisse per turbare la linearità di questo decreto, facendolo diventare uno di quei provvedimenti omnibus, senza capo né coda, che, spesso, abbiamo visto in passato.

Abbiamo detto, in alcune fasi della discussione, che la decisione del Presidente Bertinotti è stata una decisione storica e ci auguriamo che tale tipo di logica presieda anche in futuro all'esame degli emendamenti, soprattutto quando si tratta di decreti-legge, che hanno particolari requisiti di necessità e di urgenza e che hanno bisogno di vedere gli emendamenti strettamente collegati al tema del provvedimento e alla sostanzialità delle norme in esso contenute.

Quindi, il nostro giudizio, sotto il profilo procedurale e, più latamente, del rispetto di norme, è fortemente positivo. Rimane, tuttavia, in noi, un forte dubbio, che andrà a risolversi in un voto contrario, su alcune norme, che, essendo contenute nel testo del decreto, certamente non potevano venire dichiarate inammissibili, perché ciò non è consentito.

Il nostro gruppo è intervenuto su alcuni temi o votando a favore o astenendosi, dando quindi prova di collaborazione, soprattutto nell'interesse dei cittadini, anche quando norme secondarie potevano incidere su norme primarie, o quando vi erano norme di natura sostanziale che non avevano nulla a che vedere con la proroga di termini (tutte critiche che abbiamo mosso, rispetto alle quali abbiamo comunque ritenuto prevalente l'interesse dei cittadini). Il nostro atteggiamento, di volta in volta, è stato favorevole o di astensione.

Sono rimasti, tuttavia, nel provvedimento che arriverà al Senato - ci auguriamo che in quella sede si guardi con attenzione al testo che si andrà ad esaminare - alcune norme che non riusciamo assolutamente a condividere. Parlo, in termini esemplificativi, della norma relativa al Consiglio nazionale delle ricerche, che prevede la sospensione delle procedure concorsuali e la proroga in carica dei direttori degli istituti fino al 30 giugno del 2007. In realtà, a fronte della sospensione dei concorsi, quella data dovrà essere necessariamente prorogata. La norma contenuta nel decreto avrà come conseguenza il blocco dell'attività di un organismo importante, il CNR, per cui su di essa non riusciamo ad essere d'accordo.

Esprimiamo la nostra contrarietà, per le tante ragioni già espresse ed evidenziate, da ultimo questa mattina dal collega di Alleanza nazionale, alla norma relativa ai verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione. Qui si inserisce una norma di diritto sostanziale, che nulla ha a che vedere con il provvedimento, la quale va a ledere le prerogative della magistratura e i diritti acquisiti a seguito di sentenze, introducendo un imperativo legislativo che mette in difficoltà sia i cittadini, sia il sistema giudiziario, perché interventi normativi tesi a bloccare situazioni di natura processuale in evoluzione non dovrebbero mai verificarsi.

D'altro canto, si è assistito allo sviluppo di una norma, che, se non ricordo male, è contenuta nell'articolo 4, comma 2, in cui, a fronte di un parere negativo del Consiglio di Stato, si prevedeva di abolire la necessità del parere dello stesso Consiglio di Stato. Successivamente, è stato espunto dal testo tale dato normativo, ma certamente si tratta di un modo di legiferare disinvolto, che a noi non piace. Così come disinvolto è stato il modo di legiferare riguardante i trasporti, la logistica, la necessità di regolamento entro il 30 marzo - regolamento che non si farà; è stato respinto un nostro emendamento che disponeva la proroga del termine -, per spostare la posta destinata alla logistica ed alla produttività alla riduzione dei premi INAIL. Ciò è un altro modo disinvolto di emanare provvedimenti legislativi.

Dunque, anche contro il comma 8 e contro la reiezione dell'emendamento da noi presentato e di cui si è detto, riteniamo che si debba dire con forza che una norma di questo tipo danneggia il provvedimento. Egualmente dicasi per quanto riguarda l'integrazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione. Vi è stato un passaggio corretto nell'inserire la norma nel testo della legge Bossi-Fini, e tuttavia la previsione è stata formulata male, per cui noi siamo decisamente critici su di essa.

Resta ancora da discutere - siamo stati contrari e lo siamo ancora - del regolamento ISVAP. Anche riguardo a tale norma sostanziale, che incide sul regolamento...

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Boscetto...

GABRIELE BOSCETTO. ... soprattutto, sono state date scarse spiegazioni sull'anticipazione del termine.

Non abbiamo compreso, poi, come, in materia di pesca, essendo tutti d'accordo sulla bontà degli emendamenti presentati dai colleghi Marinello e Misuraca, si sia invocata la mancanza di copertura finanziaria, copertura che era dovere del Governo trovare.

Per queste ragioni, ribadisco il nostro voto contrario al provvedimento nel suo complesso, pur valorizzando i molti aspetti positivi ai quali ho fatto cenno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Ferrari. Ne ha facoltà.

PIERANGELO FERRARI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge A.C. 2114, che ci accingiamo a votare, converte, come è noto, un decreto-legge del 28 dicembre dello scorso anno e contiene un'eterogeneità di materie, collegate dalla comune finalità della proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il confronto parlamentare nelle Commissioni, soprattutto in I Commissione, affari costituzionali, e in aula si è concentrato, in particolare, sulla natura omnibus del provvedimento - per quanto non si tratti, in realtà, di un provvedimento «mille proroghe» grazie anche al puntuale intervento della Presidenza della Camera - e sui problemi che esso pone in relazione alla trasparenza, all'efficacia del processo legislativo e alle diverse condizioni in cui esso si dipana nei due rami del Parlamento.

Va detto, innanzitutto, che il disegno di legge, come ha dichiarato la relatrice, onorevole Amici, ha accolto una delle richieste che avevamo avanzato al Governo l'estate scorsa nel corso dell'esame di un provvedimento analogo, quella cioè di evitare di inserire nei decreti-legge di proroga termini ben più rilevanti e discutibili proroghe di deleghe legislative, come è stato fatto ripetutamente nel quinquennio scorso, in aperta violazione dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

L'onorevole Amici ha fatto riferimento nella sua relazione al dibattito che si aprì in occasione dell'analogo provvedimento di giugno, sulla base dell'osservazione del Comitato per la legislazione e delle prese di posizione del presidente della Commissione affari costituzionali, finalizzate alla ridefinizione, in avvio di legislatura, di un percorso legislativo rapido e trasparente e  di un rapporto tra esecutivo e legislativo che sia rispettoso delle reciproche prerogative.

A distanza di pochi mesi, possiamo dire, anche alla luce del dibattito odierno, che nella XV legislatura, come ha sostenuto in aula l'onorevole Franco Russo, presidente del Comitato per la legislazione, stiamo tutti imparando a rispettare le fonti legislative e ad utilizzarle in maniera corretta, come ha poco fa lealmente riconosciuto nel suo equilibrato intervento l'onorevole Boscetto.

Tuttavia, se siamo in condizione di registrare positivamente la scelta del Governo di non ricorrere a decreti-legge di proroga dei termini per infilare surrettiziamente proroghe di deleghe legislative, restano aperte in tutta la loro evidenza le questioni poste in apertura di seduta dal presidente Violante. È del tutto evidente che, se provvedimenti come la finanziaria o come quello che approda ora in dirittura d'arrivo, si sovraccaricano strada facendo di numerosi emendamenti, ciò non dipende da una bulimia clientelare dei parlamentari ma dalle strozzature del processo legislativo.

Nel suo intervento in aula l'onorevole Zaccaria ci ha ricordato che, su cento leggi approvate dal Parlamento, circa un terzo è rappresentato da provvedimenti di conversione di decreti-legge, un terzo da ratifiche di atti internazionali e solo un terzo da disegni di legge in senso proprio, nella maggior parte dei casi peraltro di iniziativa governativa.

I bisogni del paese, pertanto, possono trovare risposta in tempo reale solo se affrontati impropriamente all'interno di provvedimenti omnibus, essendo ostruiti i canali propri del processo legislativo ordinario. Nello stesso tempo questi bisogni, in ragione di un'ineccepibile applicazione del regolamento della Camera, trovano canali preferenziali al Senato, determinando quel vulnus al principio costituzionale della parità di poteri, di cui ha parlato il presidente Violante.

Vi è un dato che rende eloquente la denuncia dell'onorevole Violante, secondo cui quello che non può fare un deputato può farlo un senatore: in occasione dell'analogo provvedimento di proroga dei termini del febbraio dello scorso anno, riguardante la conversione di un decreto-legge del 30 dicembre 2005, il testo, nel passaggio dalla Camera e Senato, ha raddoppiato il numero (da 43 a 83) delle disposizioni legislative.

È del tutto evidente che i problemi posti dal presidente della Commissione affari costituzionali sono dunque assai seri e incalzanti; ma, a proposito dell'analogo provvedimento del febbraio dello scorso anno, voglio segnalare all'opposizione di oggi, maggioranza di allora, che il decreto-legge recava il titolo «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative». Deleghe legislative: questa pratica deve finire, è finita! Lo abbiamo detto al Governo e mi pare, a giudicare da questo provvedimento in esame, che il messaggio sia stato recepito e che sia stata rispettata la legge n. 400 del 1988, tante volte violata negli anni scorsi.

Vi è, peraltro, un problema di coerenza del testo, di funzionalità dei provvedimenti di proroga termini, di frequenza del ricorso agli stessi, che è cresciuta in maniera significativa negli ultimi anni: uno all'anno nel 2001 - significativo questo dato! -, poi due all'anno, poi tre nel 2004 e, infine, quattro nel 2005. Troppi e troppo eterogenei (per chi voglia approfondire, vedi la documentazione prodotta dagli eccellenti funzionari del servizio studi).

Nel merito, il provvedimento proroga opportunamente termini di diversa natura, anche per rispondere ad esigenze della pubblica amministrazione, da cui proviene la richiesta di differimento di scadenze che gli apparati burocratici non sono talvolta in grado di rispettare.

In ogni caso, pur nella eterogeneità delle questioni, che vanno dall'emergenza infermieristica al fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, alla concessione di benefici antiracket e antiusura, si tratta di un provvedimento indifferibile, di un atto dovuto che merita di essere approvato dall'Assemblea.

È quanto dichiaro a nome del gruppo de l'Ulivo, per conto del quale, infine, esprimo un ringraziamento non formale alla relatrice, onorevole Amici, per il pregevole lavoro svolto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marinello. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta si è persa l'occasione per fornire risposte a settori delicatissimi del sistema economico italiano e mi riferisco al comparto dell'agricoltura e della pesca. Dobbiamo denunziare ancora una volta l'insensibilità del Governo nei confronti di questi comparti e la latitante inconcludenza del ministro De Castro.

Questi importanti settori aspettano risposte ed, evidentemente, questa occasione persa graverà su tali comparti, oggi notevolmente in difficoltà.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

SESA AMICI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SESA AMICI, Relatore. Signor Presidente, vorrei rivolgere dei ringraziamenti sinceri ai colleghi di maggioranza e di opposizione, perché, pur di fronte alla complessità del provvedimento che ci accingiamo a votare, hanno avuto la pazienza, ma anche l'intelligenza politica di ascoltare le diverse esigenze riguardanti questioni di proroga di termini che di fatto interessano migliaia di cittadini e di imprese.

Questo lavoro è stato anche possibile grazie ai funzionari della Commissione affari costituzionali e del Servizio Assemblea, che ringrazio, perché ci hanno aiutato, con la loro intelligenza e professionalità, a non commettere errori, anche di valutazione, circa i riferimenti legislativi e normativi.

Ringrazio, inoltre, i colleghi di Assemblea, nonché il Governo anche con riferimento alla modifica dei pareri disposta dal Comitato dei nove.

Il Parlamento deve tornare ad essere il luogo in cui ci si ascolta, perché si può cambiare opinione, non in maniera pregiudiziale, ma alla luce di elementi di contenuto.

 

(Coordinamento formale - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 2114 )

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2114, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

(Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative) (2114):

Presenti e votanti 485

Maggioranza 243

Hanno votato 266

Hanno votato no 219

(La Camera approva - Vedi votazioni).