Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali - Schema di D.Lgs. n. 217 (art. 10, L. 137/2002) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 190 | ||
Data: | 03/03/2008 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione ai beni culturali Schema di D.Lgs. n. 217 |
(art. 10, L. 137/2002) |
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n. 190 |
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3 marzo 2008 |
Dipartimento Cultura
SIWEB
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INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Codice dei beni culturali e ambientali
§ Premessa
§ Le principali disposizioni in materia di beni culturali
§ Codice Civile (art. 1456)
§ D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato (artt. 23, 30, 33, 34, 37, 39)
§ L. 30 ottobre 1975, n. 873. Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente le misure da prendere per interdire e impedire l'illecita importazione esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14)
§ L. 19 aprile 1990, n. 84. Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi (art. 1, co. 3)
§ L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 2, co. 2)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)
§ L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 131)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ L. 8 ottobre 1997, n. 352. Disposizioni sui beni culturali (art. 5)
§ D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 9)
§ L. 7 giugno 1999, n. 213. Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995
§ D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 (art. 166)
§ D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283. Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico (artt. 7, 8, 10, 11)
§ Ministro per i beni e le attività culturali. D.M. 24 ottobre 2001, n. 420. Regolamento recante modificazioni e integrazioni al D.M. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
§ L. 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (art. 10)
§ D.L. 30 giugno 2005, n. 115, conv. con mod., L. 17 agosto 2005, n. 168. Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (art. 14-duodecies)
§ Legge 23 febbraio 2006, n. 51. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 210, 259, 262)
Giurisprudenza
§ Consiglio di Stato – Sezione seconda
Parere del 17 gennaio 2007 (Cessione di beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici)
Numero dello schema di decreto legislativo |
217 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione ai beni culturali |
Norma di delega |
L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 |
Settore d’intervento |
Beni culturali |
Numero di articoli |
4 |
Date |
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§ presentazione |
12 febbraio 2008 |
§ assegnazione |
15 febbraio 2008 |
§ termine per l’espressione del parere |
15 aprile 2008 |
§ scadenza della delega |
1° maggio 2008 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto legislativo in esame apporta alcune correzioni e/o integrazioni al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
Le modifiche riguardano esclusivamente il settore dei beni culturali, avendo il Governo approvato un distinto schema di decreto legislativo per apportare integrazioni e correzioni al medesimo Codice per la parte riguardante il paesaggio.
Il provvedimento consta di quattro articoli: l’articolo 1 reca modifiche alla parte prima del codice, l’articolo 2 alla parte seconda, l’articolo 3, alla parte quinta, e l’articolo 4, infine, reca alcune abrogazioni e una disposizione di interpretazione autentica.
Le novelle apportate ( contenute negli articoli 1, 2 e 3) possono essere raggruppate in cinque diversi ambiti riguardanti:
- la disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali;
- la circolazione internazionale dei medesimi beni;
- la normativa relativa ai beni archivistici;
- le dismissioni e le concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale;
- ulteriori modifiche non aventi carattere organico.
Disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali.
Per quanto riguarda il primo settore di intervento, la relazione illustrativa ricorda che alcune modifiche introdotte dapprima con il Testo Unico del 1999 (D.Lgs n. 490/1999) e poi confermate con il codice del 2004 (D.Lgs. n. 42/2004) hanno dato luogo a problematiche interpretative. In particolare, con riferimento ai soggetti sui quali gravano alcuni obblighi in ordine alla conservazione ed alienazione dei beni culturali, è stata adottata la definizione di “persone giuridiche private senza fine di lucro” al posto di quella contenuta nella legge di tutela del 1° giugno 1939, n. 1089, che faceva riferimento agli “enti ed istituti legalmente riconosciuti”. Il Consiglio di Stato (parere della Sez. II del 17 gennaio 2007) ha espresso un parere negativo sulla possibilità di considerare inclusi gli enti religiosi nella categoria delle persone giuridiche private senza scopi di lucro, ai fini di considerarli soggetti all’autorizzazione preventiva per l’alienazione dei beni culturali di loro proprietà (in passato era, invece, pacifico che essi rientrassero tra gli enti ed istituti legalmente riconosciuti). Le modifiche introdotte intendono, quindi, porre rimedio a tale esclusione, così come interpretata dal Consiglio di Stato, ripristinando la dizione originaria laddove era stata modificata (più precisamente agli articoli 1, comma 5, 10, comma 1, 30, comma 2, e 56, comma 1, lett. b), comma 2, lett. b)[1].
Circolazione internazionale dei beni culturali
Un secondo ambito di modifiche riguarda la normativa in materia di circolazione internazionale dei beni culturali.
A tal fine è prevista l’introduzione dei seguenti nuovi articoli:
- art. 7-bis , con il quale si precisa che le espressioni di identità culturale e collettiva, di cui alle Convenzioni UNESCO del 3.11.2003 e 20.10.2005, sono assoggettate alla disciplina del Codice in esame solo quando siano espresse con testimonianze materiali e sussistano i requisiti previsti dall’articolo 10[2];
- art. 64-bis, con il quale si chiarisce, fugando dubbi interpretativi sorti in ambito applicativo , che il controllo sulla circolazione è volto a preservare l’integrità del patrimonio nazionale in tutte le sue componenti (co. 1); tale controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale (co. 2) ed i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci (co. 3)[3];
- art. 87-bis, in base al quale le tipologie di beni culturali che la legge n. 873/1975, di recepimento della Convenzione UNESCO del 1970, elenca come costitutive del patrimonio culturale dello Stato non sono da considerare come comprensive dell’intera gamma dei beni tutelati dalla legge nazionale ma delimitano semplicemente l’ambito oggettivo delle misure che lo Stato è tenuto ad adottare, a norma della Convenzione, per impedire e prevenire l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali[4].
Analogo discorso vale per l’articolo 87, al quale sono apportate modifiche volte a chiarire che l’elenco dei beni elencati nella Convenzione UNIDROIT non è esaustivo dei beni tutelati, essendo finalizzato prevalentemente ad individuare quei beni per i quali sorge, negli Stati che sono parte della medesima Convenzione, gli obblighi di assistenza reciproca e di restituzione previsti dall’articolato[5].
Per quanto riguarda le modifiche apportate all’articolo 68, alcune sono di carattere formale (in particolare, ai commi 1, 2, 3, 6 e 7 si specifica che gli oggetti d’arte da presentare agli uffici d’esportazione sono “cose” ancorché d’interesse storico ed artistico), altre rivestono carattere sostanziale. Al comma 4, in particolare, sono specificati i principi ed i criteri direttivi che devono essere seguiti dagli uffici di esportazione nel momento in cui occorre accertare il valore artistico o storico delle cose (le cose presentate devono essere valutate in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte e devono presentare interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico)[6]. La relazione illustrativa chiarisce che tali principi erano già contenuti nella normativa previgente, ma non erano stati ripetuti al momento dell’emanazione del d.lgs n. 490/1999, nonostante che la legge delega n. 352/1997 avesse legittimato il Governo ad apportare solo quelle modifiche necessarie per il coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti. Si è trattato, quindi, di un errore tecnico che con il provvedimento in esame si intende riparare, anche al fine di fugare dubbi interpretativi sollevati dalle più rappresentative associazioni di tutela del patrimonio culturale, secondo le quali, la mancata conferma dei principi in esame potrebbe essere interpretata come una delegificazione dei criteri riguardanti l’integrità del patrimonio culturale.
Ulteriori modifiche collegate ad esigenze di drafting sono rinvenibili negli articoli 65, comma 3, lett. c), 69, comma 3, 70, commi 2 e 3, 71, commi 3 e 7, 72, commi 1 e 2, primo periodo,e 4, 73, comma 1.
Modifiche di carattere sostanziale sono, invece, contenute:
- all’articolo 70, dove si specifica che il potere dell’Amministrazione di proporre l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione deve essere esercitato prima di aver esaurito quello inerente il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione[7];
- all’articolo 72, dove si precisa che per provare la legittima provenienza dall’estero delle cose d’arte non è ammessa la presentazione di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive[8];
- all’articolo 74, in materia di esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea, con il quale si esplicita che gli uffici di esportazione del Ministero sono da considerarsi le autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione (co. 2); la licenza di esportazione può essere rilasciata contestualmente all’attestato di libera circolazione, e in tal caso ha validità sei mesi, o separatamente, non oltre trenta mesi dal rilascio dell’attestato (co. 3); per gli oggetti indicati nell’Allegato A può essere concessa, a richiesta e secondo determinate condizioni, anche la licenza di esportazione temporanea (co. 4); le disposizioni concernenti l’esportazione dal territorio dell’Unione europea non si applicano agli oggetti che sono entrati nel territorio italiano con licenza di esportazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea (co. 5)[9];
- all’articolo 75, dove è chiarito che, per l’avvio dell’azione di restituzione fra Paesi membri della Comunità, sono da considerare beni culturali per l’Italia non solo i beni di enti ecclesiastici che sono stati registrati negli inventari dei medesimi enti ma anche quei beni che sono stati catalogati con fondi pubblici;
- all’articolo 76, dove viene soppressa l’aggettivazione di “culturale” accanto alla parola bene, dovendosi ritenere in re ipsa che, nella materia riguardante l’assistenza allo svolgimento dell’azione di restituzione, i beni hanno carattere culturale.
Infine, all’articolo 78, comma 3, viene inserita una correzione resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte al comma 3 dell’articolo 75.
Le integrazioni alla disciplina dei beni archivistici
Un terzo blocco di disposizioni contenute nello schema di decreto in esame introduce integrazioni e correzioni alla disciplina codicistica degli archivi.
Ai sensi dell’articolo 101, co. 2, lett. c), del Codice per «archivio» s’intende una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
In particolare, il Codice dei beni culturali disciplina la materia degli archivi sotto un triplice profilo[10]:
a) definisce la natura giuridica degli archivi e dei documenti conservati nei medesimi;
b) impone l’obbligo della conservazione e dell’ordinamento degli archivi;
c) impone l’obbligo di istituire archivi storici e di redigere il loro inventario.
Le modifiche introdotte possono essere distinte in base alla finalità e all’oggetto.
In particolare, alcune di queste riguardano la disciplina degli obblighi di conservazione e di ordinamento degli archivi, posti in capo agli enti pubblici (Stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici non territoriali). Come sottolineato nella relazione illustrativa, la finalità del legislatore delegato è quella di porre rimedio ad alcune illogicità e contraddizioni della disciplina del Codice, che, in questa materia, non avrebbe riprodotto in maniera esatta e coordinata le disposizioni di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409[11].
All’articolo 30, comma 4, del Codice viene introdotto l’obbligo di istituire sezioni separate per gli archivi storici, cioè quelli costituiti da documenti relativi agli affari esauritida oltre quaranta anni[12]. Parallelamente, viene aggiunto un nuovo comma all’articolo 43[13], in base al quale il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, può, alternativamente:
1) disporre il deposito coattivo negli archivi di Stato delle sezioni separate di archivio ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne parte separata;
2) istituire d’ufficio la sezione separata presso l’ente inadempiente.
In entrambi i casi, gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti sono posti a carico dell’ente a cui l’archivio appartiene.
Attualmente, l’articolo 30 del Codice pone in capo agli enti solo un obbligo di inventario degli archivi storici, senza prevedere espressamente la creazione di sezioni specializzate. Con la novella viene recuperato il contenuto di disposizioni, già previste negli artt. 30, co. 1, lett. c), e 33 del d.P.R. n. 1409/1963[14], abrogati con l’entrata in vigore del t.u. di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Lo schema di decreto introduce, inoltre, due disposizioni in materia di deposito degli archivi, motivate, in base alla relazione illustrativa, dalla necessità di recepire a livello normativo prassi ormai diffuse tra gli uffici amministrativi che, tuttavia, non sono state finora regolate.
Con la prima viene prevista, all’articolo 41 del Codice, una nuova ipotesi di deposito “volontario” presso gli archivi di Stato, cioè il deposito avente ad oggetto documenti di interesse storico riguardanti affari esauriti da meno di 40 anni (in caso, infatti, il deposito è obbligatorio). Con la novella, possono essere versati presso gli archivi di Stato documenti più recenti sulla base di accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti[15], mentre attualmente vi è questa possibilità solo in presenza di un pericolo di dispersione o di danneggiamento dei documenti.
Con la seconda, è integrato l’articolo 44, comma 5, affinché sia possibile, in deroga al principio generale per il quale le «spese del deposito sono a carico dell’ente depositante», che il Ministero se ne faccia carico, in tutto o in parte, «in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte del depositante»[16].
Da ultimo, sono disposte alcune correzioni volte a soddisfare esigenze di drafting legislativo per una più chiara formulazione delle norme. A tal fine, sono oggetto di modifica gli articoli 63[17], 123[18] e 128[19].
Si segnalano, infine, due correzioni di maggior rilievo.
Lo schema di decreto dispone l’abrogazione dell’articolo 42, comma 3-bis, del Codice, introdotto con il d.l. n. 115/2005[20],il quale aveva previsto l’istituzione di un archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da disciplinare secondo disposizioni contenute in apposito d.P.C.M.[21], al pari di quanto già statuito in favore degli organi costituzionali. Peraltro, tale disposizione non ha ricevuto alcuna attuazione.
Con la modifica all’articolo 122 (consultabilità dei documenti degli archivi), si precisa che l’amministrazione competente a decidere in merito all’istanza di accesso ai documenti non liberamente consultabili (ossia quelli con dati sensibili o dichiarati di carattere riservato) è l’amministrazione che deteneva il documento prima del deposito o del versamento ovvero – qualora tale ufficio fosse stato soppresso – quella subentrata nell’esercizio delle relative competenze[22].
La disciplina delle dismissioni e delle concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale
Lo schema di decreto contiene norme sui procedimenti di dismissione e di utilizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro.
Le modifiche introdotte riguardano pertanto la sezione I del capo IV della Parte seconda del Codice (Alienazione e altri modi di trasmissione), di cui agli articoli 53-59.
A tal proposito, si ricorda che il Codice ha introdotto il concetto di demanio culturale, al quale vengono ricondotte le tipologie di beni indicate all’art. 822 del Codice civile (art. 53)[23]. Il provvedimento distingue, in linea generale, tra due categorie di beni: quelli in ogni caso inalienabili e quelli alienabili a determinate condizioni, tra i quali possono rientrare anche beni compresi nel demanio culturale (artt. 54-55). L’alienazione dei beni - appartenenti o meno al demanio culturale (art. 55) - è comunque subordinata al rilascio di un’autorizzazione ministeriale recante prescrizioni volte ad assicurarne la tutela, nonché a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 156/2006, la fruizione e la valorizzazione.
Secondo quanto sottolineato nella relazione illustrativa, il comune denominatore delle modifiche è costituito dalla volontà di rafforzare il sistema di controllo sulle procedure di dismissione del patrimonio culturale. A tal fine, le soluzioni proposte recuperano l’impianto normativo del D.P.R. n. 283/2000[24], il regolamento che disciplinava le alienazioni dei beni del demanio storico-artistico prima dell’adozione del Codice e che questo ha espressamente abrogato.
Di seguito, si indicano le modifiche ai singoli articoli.
La novella all’articolo 53 del Codice è tesa a chiarire, rafforzando il vincolo, che i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non “nei limiti e con le modalità” previsti dal Codice[25].
Le modifiche all’articolo 54 sono funzionali a riordinare le diverse tipologie di beni inalienabili, in modo da raggruppare, al comma 1, le fattispecie di inalienabilità permanente relative a tipologie di beni demaniali e, al comma 2, sia le ipotesi di inalienabilità permanente relative a beni pubblici non demaniali, sia quelle di inalienabilità temporanea[26].
Con gli interventi all’articolo 55 viene sostituita la disciplina relativa alla alienazione di beni immobili del demanio culturale (fatta eccezione per quelli di cui all’art. 54, co. 1), per la quale è necessaria l’autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali[27]. Le modifiche apportate sono chiaramente ispirate a quanto già stabilito dagli artt. 7, 8 e 10, d.P.R. n. 283/2000.
Rispetto al testo vigente, si prescrive, innanzitutto, che la richiesta di autorizzazione sia corredata da maggiori indicazioni. Oltre alla destinazione d’uso del bene in atto e al programma delle misure per garantirne la conservazione, già previste, il proprietario del bene deve indicare obiettivi, tempi e modalità di valorizzazione che si intendono conseguire con l’alienazione, la destinazione d’uso del bene prevista e le modalità di fruizione pubblica (art. 55, comma 2, come sostituito).
Sono altresì modificate le condizioni e le modalità per l’alienazione.
Ai sensi del comma 3, come sostituito, il Ministero deve indicare nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni in ordine alle misure di conservazione del bene, le condizioni di fruizione pubblica, nonché la valutazione sui tempi e le modalità previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta, in seguito alla alienazione, sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione del bene, ovvero risulti incompatibile con il suo carattere storico-artistico (comma 4).
È altresì prevista la facoltà, in capo al Ministero, di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto (comma 5). Sono poi dettati requisiti specifici qualora la richiesta di alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale (comma 6)[28].
Dopo l’articolo 55 è aggiunto un articolo 55-bis, che reintroduce la clausola risolutiva espressa, già prevista dal D.P.R. n. 230/2000 (art. 11). Oggetto della clausola solo le prescrizioni e condizioni inserite nel provvedimento di autorizzazione, che devono essere riportate nell’atto di alienazione e costituiscono obbligazioni ai sensi dell’art. 1456 c.c.[29]. L’inadempimento dell’obbligazione da parte dell’acquirente, qualora sia verificato dal soprintendente deve essere comunicato al soggetto alienante e comporta la risoluzione ipso iure dell’atto di alienazione[30].
La novella all’articolo 56 serve ad aggiornare, parallelamente all’art. 55, il procedimento per l’alienazione dei beni culturali di proprietà pubblica e privata non afferenti al demanio culturale e per i quali non valga il regime di inalienabilità di cui all’articolo 54[31].
Nella formulazione proposta, l’articolo 57 – che nel testo vigente raccoglie alcune norme sull’autorizzazione ad alienare, riordinate nello schema di decreto in commento rispettivamente negli articoli 55 e 56 – disciplina l’ipotesi residuale della cessione di beni culturali in favore dello Stato, che non ha bisogno di preventiva autorizzazione[32].
Infine, con l’introduzione dell’articolo 57-bis[33]si estende l’applicabilità delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 55 e 56 ad ogni ipotesi prevista dalla normativa vigente di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione di beni immobili pubblici di interesse culturale (comma 1).
Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione, vengono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione le prescrizioni e le condizioni contenute nell’atto di autorizzazione. L’eventuale inosservanza di queste, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni appartengono, può dar luogo alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo (comma 2).
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, l’introduzione di questo articolo appare necessaria anche in ragione di quanto previsto nella legge finanziaria per il 2007 in materia di valorizzazione degli immobili pubblici.
A tale proposito, si ricordano, in particolare, due disposizioni. L’art. 1, comma 259, della L. n. 296/2006 ha inserito un nuovo articolo 3-bis nel d.l. n. 351/2001[34], il quale prevede la possibilità di concedere o locare a terzi i beni immobili di proprietà dello Stato[35].La concessione e la locazione sono assentite a titolo oneroso per un periodo non superiore a cinquanta anni e risultano finalizzate alla riqualificazione e riconversione dei beni. La procedura per l’attuazione di quanto disposto prevede il ricorso ad una conferenza di servizi o alla promozione di accordi di programma con gli enti territoriali interessati. È previsto che le concessioni e le locazioni siano assegnate con procedura ad evidenza pubblica, per un periodo tale da garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e comunque non eccedente i cinquanta anni. A predisporre i bandi è chiamata l’Agenzia del demanio; in particolare, in caso di revoca della concessione, deve essere previsto il riconoscimento di un indennizzo all’affidatario.
Si ricorda inoltre il comma 262 che ha disciplinato, nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale. A tal fine, sono stati introdotti i commi 15-bis e 15-ter all’articolo 3 del citato d.l. n. 351/2001. In particolare, il nuovo comma 15-bis prevede che l’Agenzia del demanio possa individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico. Nella predisposizione dei programmi in commento dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di valorizzare gli immobili pubblici, mediante concessione d'uso o locazione, nonché attraverso l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.
Ulteriori modifiche non aventi carattere organico.
Lo schema di decreto in esame apporta ulteriori integrazioni al Codice, che non possono essere catalogate per materie omogenee.
Alcune di queste modifiche sono dettate da esigenze di drafting legislativo (v. articoli 10, co. 3 e 4; 20, co. 1; 21, co. 1; 33, co. 4; 38, co. 2; 39, co. 3; 52, co. 1; 60, co. 1; 62, co. 4; 63, co. 1 e 4; 64; 94; 96; 104, co. 3; 115, co. 3, del Codice) ovvero dalla necessità di coordinamento con la normativa vigente (v. artt. 14; 21, co. 3; 25; 26; 29; 46, co. 5; 107, co. 2, del Codice).
Ulteriori interventi modificativi ed integrativi sono di seguito sinteticamente indicati.
Le correzioni apportate all’articolo 11 servono a chiarire che le tipologie di oggetti elencati nel medesimo articolo non sono considerate tout court “beni culturali” e dunque integralmente assoggettate alla disciplina dei beni culturali, bensì si tratta di cose protette da singole disposizioni del Codice, espressamente richiamate per ciascuna tipologia[36].
L’articolo 18 è integrato al fine di precisare che il potere ispettivo del Ministero per i beni e le attività culturali ha ad oggetto non solo i beni culturali e le cose di cui all’articolo 12, ma anche le aree di tutela indiretta di cui all’articolo 45[37]. Parallelamente, all’articolo 19 si chiarisce che il potere ispettivo esercitato dai soprintendenti ha ad oggetto non soltanto l’esistenza e lo stato di conservazione o custodia dei beni culturali, ma anche l’accertamento dell’ottemperanza, da parte degli obbligati, alle prescrizioni impartite per la tutela delle aree vincolate[38].
A seguito della nuova formulazione dell’articolo 37, il Ministero può erogare contributi in conto interessi non solo sui mutui, ma anche sulle altre forme di finanziamento accordate ai privati per gli interventi di conservazione autorizzati[39].
La modifica all’articolo 39, comma 2, circoscrive la competenza del Ministero a seguire gli interventi conservativi sui beni culturali dello Stato. Infatti, qualora tali beni siano in uso o in consegna di altre amministrazioni o comunque di altri soggetti, ricadono su questi ultimi l’attività di progettazione e quella successiva di esecuzione, mentre nella attuale formulazione tale responsabilità vale solo nel caso in cui si tratti di beni immobili[40].
All’articolo 49, in materia di affissione di manifesti e cartelli pubblicitari, si specifica che la trasmissione dell’assenso eventualmente espresso dal soprintendente agli enti competenti a rilasciare l’autorizzazione deve essere effettuata dai soggetti interessati al provvedimento abilitativo[41].
All’articolo 63, è esplicitato che le ispezioni periodiche cui procede il soprintendente per controllare il rispetto degli obblighi posti in capo ai commercianti di cose antiche o usate, possono essere effettuate anche «a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale», da lui delegati[42].
In via analoga, si specifica che, in caso di scoperta fortuita di beni culturali, il soprintendente deve informare i carabinieri (articolo 90)[43]. Nella stessa materia, è altresì previsto, mediante una integrazione all’articolo 92, che il premio di rinvenimento per le cose trovate non spetta al concessionario dell’attività di ricerca sull’immobile dove è avvenuto il ritrovamento, qualora l’attività medesima rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari[44].
All’articolo 101 sono integrate le nozioni di museo e di biblioteca, inserendo la catalogazione tra le funzioni tipiche delle relative strutture[45].
All’articolo 102, comma 2, viene soppresso l’inciso che attribuisce la potestà alle regioni di disciplinare le modalità di fruizione dei beni dei quali lo Stato ha trasferito la disponibilità; tale modifica è disposta in ragione dell’abrogazione della normativa che legittimava tale trasferimento[46].
All’articolo 112, comma 9, viene specificato che accordi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere stipulati anche con associazioni culturali o di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali[47].
All’articolo 115, comma 6, si prevede che la risoluzione del rapporto concessorio o di servizio può avvenire in ragione dell’inadempimento degli obblighi previsti (attualmente è previsto il grave inadempimento come causa di risoluzione[48]).
All’articolo 119, riguardante la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, viene previsto che anche le università e gli istituti di formazione possono stipulare apposite convenzioni con i rappresentanti degli istituti di cultura (attualmente il testo fa riferimento esclusivamente alle scuole)[49].
All’articolo 120, riguardante la sponsorizzazione di beni culturali, viene meglio definito l’ambito oggettivo e soggettivo, considerato in rapporto ai possibili beneficiari; è, inoltre, ribadito il potere di vigilanza del Ministero sia in ordine alla compatibilità fra le iniziative ipotizzate e le esigenze di tutela sia con riguardo alla corretta realizzazione delle iniziative autorizzate a beneficiare del contributo rinveniente dallo sponsor[50].
All’articolo 182, recante disposizioni transitorie, si prevede che possa acquisire la qualifica di restauratore colui che abbia acquisito il titolo di collaboratore restauratore ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo di almeno tre anni, attività di restauro[51].
L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni:
- art. 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84[52], dove si dispone che i beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell’identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci;
- art. 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127[53], dove si prevede che nell’esercizio della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti, il Governo può prevedere il trasferimento della gestione dei musei statali alle regioni, alle province e ai comuni;
- art. 14-duodecies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115[54], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, in base al quale è stato istituito l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il comma 2, infine, dispone che l’autorizzazione di spesa conseguente a provvedimenti finanziari a favore di beni immobili di interesse storico-artistico, di cui all’articolo 5, comma 5, della legge n. 352/1997 riviva nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Testo Unico del 1999 (il quale aveva disposto l’abrogazione dell’intero articolo 5) e l’entrata in vigore del Codice del 2004, che, non solo ha abrogato il testo unico del 1999, incluse le disposizioni abrogative ivi contenute, ma ha specificamente disposto la soppressione del solo articolo 7 della legge n. 352 del 1997, facendo rivivere implicitamente l’articolo 5.
Al provvedimento risulta allegata la relazione illustrativa.
La legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell’organizzazione del Governo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli enti pubblici, ha previsto all’articolo 10, comma 1, che uno o più decreti legislativi provvedano al riassetto e, limitatamente alla materia dei beni culturali e ambientali, alla codificazione delle disposizioni legislative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti al comma 2 del medesimo articolo.
I suddetti principi e criteri direttivi in materia di beni culturali ed ambientali possono, così, sintetizzarsi:
- adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- adattamento alla normativa comunitaria ed internazionale;
- incremento dell’efficacia delle politiche culturali, al fine di ottimizzare le risorse ed aumentare le entrate;
- chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore ai fini di una trasparente impostazione di bilancio;
- snellimento dei procedimenti;
- adeguamento delle procedure alle innovazioni informatiche;
- previsione di nuovi strumenti per la gestione dei beni culturali, anche attraverso la costituzione di fondazioni tra privati, enti locali e soggetti pubblici, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata né l’abrogazione degli strumenti attuali;
- riorganizzare dei servizi offerti, anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato e/o la costituzione di fondazioni aperte con la partecipazione dei privati, degli enti locali e di soggetti pubblici;
- adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle procedure in modo da permettere la partecipazione anche alle imprese con carattere artigianale e ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l’affidamento dei lavori;
- rivedere le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi;
- individuare forme di collaborazione tra le amministrazioni per i beni culturali e della difesa per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.
Il Governo ha esercitato la delega conferitagli adottando il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1° maggio 2004.
Il comma 4 dell’articolo 10 prevedeva, inoltre, nella sua originaria formulazione, che disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi potessero essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro due anni dalla loro entrata in vigore.
Nei termini indicati, il Governo ha emanato i seguenti decreti integrativi e correttivi: decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, con riguardo ai beni culturali e decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, con riferimento al paesaggio.
Tuttavia, data la complessità della materia, i termini originariamente previsti per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive sono stati differiti; infatti, la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del decreto-legge n. 273/2005, all’articolo 1, comma 3, ha spostato a quattro anni il termine, da calcolarsi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante il Codice, per l’approvazione di correzioni ed integrazioni al Codice stesso.
In base a tale ultima disposizione, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo in esame sul quale è richiesta l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.
In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.
Si ricorda che il 28 febbraio 2008 la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.
All’articolo 2, comma 1, lett. ao), 2), il riferimento al comma 2 dell’articolo 63 sembra dover essere riferito al comma 3 del medesimo articolo.
All’articolo 4, comma 2, andrebbe chiarito che l’intento della norma è quello di far rivivere la disposizione contenuta nel comma 5 dell’articolo 5 della legge n.352/1997 nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del testo unico del 1999 e l’entrata in vigore del Codice del 2004.
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n 42), emanatoin attuazione della delega prevista dall’articolo 10 dellalegge 6 luglio 2003, n. 137, ha sostituito il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) che, nella XIII legislatura, avevaraccolto e riordinato la legislazione esistente in materia.
Disposizioni integrative e correttive al Codice sono state poi adottate con D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, relativamente ai beni culturali e D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 157 relativamente al paesaggio.
L’intervento di “riassetto” e “codificazione” delle disposizioni legislative (secondo i termini utilizzati dalla legge delega n. 137 del 2002), si poneva innanzitutto l’obiettivo di adeguare le norme alle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
Gli altri principi e criteri direttivi della delega prevedevano, in particolare:
§ l’adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
§ il miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; la chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; lo snellimento e l’abbreviazione dei procedimenti; l’adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
§ l’aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, nè l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;
§ la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati;
§ l’adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;
§ la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità;
§ l’individuazione di forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.
Per quanto concerne l’adeguamento all’articolo 117 Cost., si segnala, innanzitutto, l’intera parte prima del Codice (articoli 1-9), recante le disposizioni generali volte a definire l’assetto generale delle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e di valorizzazione. Parimenti, direttamente finalizzata a sviluppare la distinzione tra attività di tutela e valorizzazione introdotta all’articolo 117 Cost. appare l’articolazione della seconda parte del codice, concernente i beni culturali, in due distinti titoli, dedicati, rispettivamente, alla tutela (titolo I) e alla valorizzazione (titolo II). All’interno di quest’ultima, in particolare, numerose disposizioni prevedono il riconoscimento alle regioni di funzioni e poteri in materia di fruizione e, soprattutto, valorizzazione dei beni culturali (ad esempio, il riconoscimento alle regioni della possibilità di esercitare la prelazione per l’acquisto di beni culturali a titolo oneroso ovvero l’espropriazione di beni culturali; l’attribuzione congiunta al Ministero e alle regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, della vigilanza sul rispetto dei diritti d’uso e godimento dei beni culturali; la nuova disciplina della destinazione dei proventi dei biglietti di ingresso nei luoghi della cultura).
Il Codice si divide in cinque parti.
La parte prima (articoli 1-9), è dedicata all’individuazione dei principi generali della materia.
La parte seconda del Codice (articoli 10-130) è dedicata ai beni culturali ed articolata in tre titoli aventi ad oggetto, rispettivamente, la tutela (artt. 10-100), la fruizione e la valorizzazione (artt. 101-127), nonché alcune norme transitorie e finali (artt. 128-130).
Le disposizioni contenute nella parte terza del decreto n. 42/2004 (articoli 131-159) sono intitolate ai beni paesaggistici, di cui è definito il relativo regime giuridico. Tali beni, infatti, pur ricondotti al concetto di “patrimonio culturale”, sono oggetto di separata considerazione da parte del Codice, sotto il profilo sia della nozione, sia della disciplina normativa.
La parte quarta del Codice (articoli 160-181) disciplina le sanzioni e consta di due titoli, concernenti le sanzioni amministrative (artt. 160-168) e penali (artt. 169-181), mentre la parte quinta reca le disposizioni transitorie finali e le abrogazioni (articoli 182-185).
Si dà conto di seguito dei contenuti del Codice (D.Lgs. 42/2004) evidenziando le modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 156/2006, relativamente alla disciplina dei beni culturali. Si omette la sintesi della disciplina dei beni paesaggistici.
Le principali integrazioni al Codice, per quanto attiene i beni culturali, riguardano gli articoli 10 (relativo ai beni oggetto di tutela), 12 (Verifica dell’interesse culturale), 29 (Conservazione), 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica),115 (Forme di gestione) e 182 (Disposizioni transitorie), quest’ultimo con particolare riferimento alla disciplina transitoria sulla formazione dei restauratori[55].
Il Codice prevede innanzitutto, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, che la Repubblica tuteli e valorizzi il patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, ai fini della preservazione della memoria della comunità nazionale e del suo territorio nonché della promozione dello sviluppo e della cultura (articolo 1). E’ compito dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, dei comuni e degli altri soggetti pubblici assicurare il rispetto delle esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio medesimo, mentre, in considerazione della funzione sociale dei beni culturali i privati, se proprietari, possessori o detentori di tali beni, siano tenuti a garantirne la conservazione.
Il patrimonio culturale (articolo 2) è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici; oltre alle categorie di beni espressamente individuate nel provvedimento (artt. 10 e 11 per i beni culturali e art. 134 per i beni paesaggistici) possano essere individuati come beni culturali o paesaggistici, con legge o in base alla legge, anche altri beni (che, tuttavia, devono caratterizzarsi “quali testimonianze aventi valore di civiltà” per essere annoverati tra i beni culturali).
La tutela del patrimonio culturale è definita (articolo 3) come l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a garantire l’individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale, nonché a conformare e regolare i diritti e i comportamenti ad esso inerenti.
Al fine di garantire l'esercizio unitario della tutela, le funzioni a essa relativa sono attribuite al Ministero, che può esercitarle direttamente o conferirne l'esercizio alle regioni (articolo 4); queste ultime e gli altri enti pubblici territoriali cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela; alle regioni sono inoltre conferite le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, fatta eccezione per i poteri di revisione delle “notifiche” dell’interesse culturale già adottate con provvedimento In base a specifici accordi o intese, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni sono conferite funzioni di tutela anche su altri materiali (carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo) non appartenenti allo Stato (articolo 5, comma 3). Resta fermo comunque la potestà di indirizzo e vigilanza nonché il potere sostitutivo dello Stato.
La valorizzazione del patrimonio culturale (ai sensi degli articoli 6 e 7) consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività volte a promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica del patrimonio culturale con il fine ultimo dello sviluppo della cultura (si esclude pertanto la redditività economica). La valorizzazione comprende anche la promozione ed il sostegno agli interventi di conservazione ed è posta in rapporto di subordinazione alla tutela, dovendo essere attuata in forme coerenti con essa e comunque tali da non pregiudicarne le esigenze. Si favorisce, inoltre, la partecipazione di soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale.
Si fa presente che i principî fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale sono fissati, in modo specifico, dagli articoli da 111 a 121. Ai sensi dell'articolo 112 (modificato dal D.Lgs.156/2006), in particolare, lo stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento e l’armonizzazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, attraverso accordi volti a “definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi”.
Il Codice fissa inoltre (articolo 9) i principi in materia di rapporti con gli enti ecclesiastici o con autorità di altre confessioni religiose nel caso, non infrequente, di compresenza in uno stesso bene, mobile o immobile, di valenze non soltanto culturali ma anche cultuali. Per i beni indicati come "beni culturali di interesse religioso", si prevede un regime speciale caratterizzato dalla soggezione alle leggi dello Stato italiano, ma sulla base di disposizioni concordate fra le parti.
La parte seconda del Codice (articoli 10-130) è dedicata ai beni culturali ed articolata in tre titoli aventi ad oggetto la tutela (artt. 10-100), la fruizione e la valorizzazione (artt. 101-127), nonché norme transitorie e finali (art. 128-130).
Il titolo I (articoli 10-100), concernente la tutela, mantiene sostanzialmente fermo l’impianto del T.U. del 1999, sia per quanto riguarda la distinzione tra beni culturali sottoposti in via generale alle norme in materia di tutela e beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, sia per quanto riguarda la dichiarazione di interesse culturale dei beni appartenenti a privati, non senza provvedere, tuttavia, ad introdurre al suo interno alcune importanti novità.
Per quanto concerne l’oggetto della tutela (Capo I), dal combinato disposto degli articoli 10-16 si desume che i beni possono essere distinti in tre gruppi.
Un primo gruppo comprende i beni culturali, appartenenti a soggetti pubblici, per i quali l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se. Si tratta, ad esempio, di raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, archivi, raccolte librarie[56] (articolo 10, co. 2).
Un secondo gruppo comprende i beni di cui all’art. 10, co. 1, ossia i beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro, per i quali trova applicazione la disciplina dell’articolo 12. Tale norma prevede che i beni in questione vengano assoggettati ad uno specifico procedimento di verifica, ferma restando, medio tempore, la loro sottoposizione alla disciplina di tutela (anche cautelare e preventiva: art. 28).
In particolare, l’articolo 12 ha previsto, infatti, che i beni mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e ad altri enti, pubblici, nonché a persone giuridiche private senza scopo di lucro vengano assoggettati - d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono - ad uno specifico procedimento di verifica. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Tali criteri sono stati definiti con D.M. 28 febbraio 2005[57] il quale, disciplinando la materia a regime, ha modificato il D.M. 6 febbraio 2004, eliminando la procedura del silenzio-assenso ivi prevista. Qualora, infatti, la pronuncia del Ministero non intervenga entro 120 giorni, i richiedenti potranno rivolgersi al TAR perché ingiunga all'amministrazione di provvedere e, in mancanza, nomini un commissario ad acta che assuma la richiesta determinazione[58].
Si ricorda, peraltro, che l’articolo 3, comma 6-ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35[59]riscrivendo l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241[60], relativo al silenzio assenso, ha escluso l’applicabilità di tale meccanismo, tra l’altro, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
Il testo dell’art. 12 del Codice, comemodificatodal D.Lgs.156/2006, non prevede pertanto il meccanismo del silenzio assenso (in conformità al citato articolo 3, comma 6-ter del D.L. 14 marzo 2005, n. 35[61]) ed indica in 120 giorni dalla richiesta il termine per la conclusione del procedimento di verifica.
Un terzo gruppo di beni culturali indicati dall’art. 10 (comma 3) del Codice comprende i beni, appartenenti in primo luogo a privati, per i quali la tutelabilità è subordinata all’accertamento dell’interesse culturale mediante il procedimento di dichiarazione (c.d. “vincolo”) disciplinato dagli artt. 13-16.
Un importante elemento di novità, in proposito, è stato rappresentato dall’introduzione, nel testo del Codice adottato nel 2004, di una forma di giustiziabilità in sede amministrativa, in quanto si riconosce la possibilità di ricorso avverso la decisione del ministro per motivi di legittimità o di merito (art. 16); l’intervento correttivo, di cui al D.Lgs.156/2006, ha poi consentito il ricorso anche avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica dell’interesse culturale ex articolo 12[62].
I beni indicati dall’art. 10 comma 3 comprendono: cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; archivi e documenti privati nonché raccolte librarie di interesse storico/culturale particolarmente importante; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse con riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Il D.Lgs.156/2006 ha inteso ampliare la definizione delle collezioni o serie di oggetti rientranti nei beni culturali (comma 3, lett. e)), includendovi quelle che abbiano particolare rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica.
Le categorie di beni (pubblici e privati) che possono avere interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sono poi ulteriormente specificate dall’art. 10, comma 4, con la precisazione che l’interesse è connesso al valore storico artistico e al carattere di pregio o rarità (sinteticamente si tratta di: cose di interesse per paleontologia e preistoria; cose di interesse numismatico; manoscritti, incunaboli, libri, stampe e incisioni; carte geografiche e spartiti ; foto, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi; ville, i parchi e i giardini, piazze e altri spazi urbani; siti minerari; le navi; architettura rurali.
Merita segnalare che il D.Lgs. 156/2006 ha introdotto una specificazione relativa alle “cose di interesse numismatico”; nel senso che quest’ultimo sia da rinvenire nel “carattere di rarità o di pregio, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione”.
Il Codice, inoltre, innovando rispetto al precedente Testo unico dei beni culturali, reca:
· l’introduzione tra le categorie speciali di beni culturali, soggetti a specifiche, disposizioni di tutela (art. 11), di opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico[63], di opere autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre 50 anni (per le quali si introduce una limitata forma di tutela, delineata all’articolo 64, e cioè l’obbligo per il venditore di rilasciare attestati di autenticità e provenienza[64]) e delle vestigia della Grande guerra[65];
· l’espressa menzione, tra i beni oggetto di tutela, delle pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi rari o di pregio, delle matrici delle incisioni e delle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse artistico e storico (come già segnalato nell’esposizione dell’art. 10, co. 4);
Viene, altresì, ribadita l'esigenza di assicurare la catalogazione nazionale dei beni culturali, cui concorrono il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali (articolo 17). E' quindi previsto che anche le regioni curino la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti, facendo peraltro affluire i relativi dati al catalogo nazionale nelle sue distinte articolazioni[66].
Seguono norme in materia di vigilanza e ispezione (Capo II, articoli 18 e 19), rientranti nelle competenze statali, protezione e conservazione dei beni culturali (Capo III, articoli da 20 a 52), circolazione dei beni culturali in ambito nazionale (Capo IV, articoli da 53 a 64).
Con riguardo alle misure di protezione, gli articoli 20 e 21 regolano gli interventi sui beni culturali, distinguendo fra gli interventi vietati in assoluto e quelli soggetti ad autorizzazione.
Sono vietati (art. 20) distruzione, danneggiamento, l’uso non compatibile con il carattere storico artistico dei beni culturali nonché lo smembramento di archivi pubblici e privati vincolati (la precisazione relativa alla “dichiarazione di interesse” è introdotta dal D.Lgs.156/2006).
Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero (art. 21) a demolizione di beni culturali, il loro spostamento, lo smembramento delle collezioni, lo scarto dei documenti di archivi e biblioteche pubblici o privati qualora“dichiarati di interesse culturale” .E’ altresì vietato il trasferimento ad altre persone giuridiche di archivi pubblici o privati qualora“dichiarati di interesse culturale”. Inoltre è subordinata ad autorizzazione del soprintendente l'esecuzione e lavori di qualunque genere sui beni culturali[67].
Il procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia è descritto dal successivo art. 22, che nella versione integrata dal D.Lgs.156/2006 abolisce il riferimento al principio del silenzio assenso e prevede ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dell’amministrazione (art. 22, comma 4)e .
Gli articoli 23-28 dettano norme in materia di edilizia e lavori.
L’art. 28 contiene disposizioni innovative, rispetto al corrispondente articolo del precedente TU (D.Lgs 490 /1999) in materia di misure cautelari e preventive.
Oltre a ribadire in capo al Ministero il potere di veto o di sospensione di interventi eseguiti senza l’autorizzazione o in difformità da essa, viene infatti introdotto l’istituto dei saggi archeologici preventivi in occasione della realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche se non ancora vincolate, assegnandoal soprintendente il potere di richiederne l’effettuazione a spese del committente dell’opera pubblica[68].
Gli artt. 29- 44 recano misure di conservazione.
L’articolo 29 definisce il concetto di conservazione del patrimonio culturale, che viene attuata mediante una programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro[69].e dispone che gli interventi relativi siano affidati in via esclusiva a soggetti qualificati (restauratori di beni culturali ).
L’articolo introduce inoltre una disciplina generale in materia di formazione professionale dei restauratori.
Si prevede in particolare che:
· i profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori addetti ad attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici siano definiti regolamenti ministeriali (decreti del Ministro adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), d’intesa con la Conferenza Stato regioni (art. 29, co. 7);
· i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro siano definiti regolamento ministeriale (decreti del Ministro adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), previo parere della Conferenza Stato- regioni (art. 29, co. 8);
· l’insegnamento del restauro sia impartito nelle alle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368[70], nonché in centri istituiti da soggetti pubblici e privati accreditati secondo modalità e sulla base di requisiti minimi definiti con regolamenti ministeriali (ex art. 17, comma 3, della legge 400/1988) previo parere della Conferenza Stato- regioni (art. 29, co. 9);
· la formazione dei collaboratori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione sia assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale, secondo criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 29, co.10).
L’art. 29 del Codice è stato modificato dal D.Lgs. 156/2006;quest’ultimo:
· ha abolito il parere della Conferenza stato regioni nella definizione dei regolamenti ministeriali relativi ai profili di competenza dei restauratori e altri operatori nonché dei requisiti dei centri di formazione (art. 29 commi 8 e 9);
· ha introdotto la previsione della disciplina regolamentare delle modalità di rilascio dei titoli al termine del corso formativo per la figura professionale del restauratore conservatore di beni culturali, sancendo al contempo il valore abilitante ed il carattere di esame di Stato della prova finale nonché l’equiparazione del titolo alle lauree universitarie di secondo livello;
· ha specificato (nel comma 9-bis) l’ambito temporale di applicazione della disciplina, nel senso che fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi prescritti dall’art. 29 valgono le disposizioni transitorie dettate dall’articolo 182 (contestualmente sostituito).
In particolare, i nuovi commi 1 e 1-bis dell’articolo 182 estendono i requisiti utili al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, quest’ultima è riconosciuta automaticamente ai diplomati presso scuole di restauro (di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 368/1998) - purché già iscritti prima dell’entrata in vigore del Codice (1 maggio 2004) - ovvero a quanti, prima dell’entrata in vigore del DM al 24 ottobre 2001[71], avessero posseduto titoli di studio specifici integrati o sostituiti da un periodo adeguato di pratica professionale.
In alternativa la qualifica sarà acquisita previo superamento di una prova di idoneità (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione entro il 30 ottobre 2006) da altre categorie di diplomati anteriormente all’entrata in vigore del Codice (presso Accademie di belle arti, presso scuole di restauro statali o regionali di durata almeno biennale, titolari di laurea specialistica in conservazione e restauro) ovvero a quanti attestino un periodo quadriennale di pratica professionale anteriore all’entrata in vigore del DM al 24 ottobre 2001.
Il comma 1-ter detta norme sulla certificazione dei requisiti mentre il comma 1-quaterprevede presso il Ministero l’istituzione di un elenco, reso accessibile a tutti gli interessati.
Il comma 1-quinquies individua i requisiti utili al conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (laurea triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; pratica professionale certificata svolta prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420).
Il comma 2 del nuovo art. 182, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro, autorizza la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29.
Gli articoli da 30 a 43 del Codice distinguono fra interventi conservativi volontari e interventi conservativi imposti, dettando in particolare una specifica procedura di esecuzione per questi ultimi, comprensiva degli oneri a carico del proprietario e della disciplina degli eventuali contributi ministeriali.
Sono incluse tra le misure conservative le disposizioni relative agli obblighi di versamento agli archivi di Stato dei documenti conservati da amministrazioni statali e quelle relative agli archivi di organi costituzionali (artt 41 e 42).
L’articolo 44 consente ai privati di affidare in comodato a istituti pubblici, per un periodo minimo di 5 anni (tacitamente prorogabile) e con il consenso del Ministero, raccolte, collezioni o altri beni mobili di particolare importanza, al fine di permetterne la fruizione da parte della collettività. Ciò subordinatamente al fatto che l’onere per le spese di custodia, conservazione e assicurazione non sia eccessivo per l‘amministrazione.
I successivi articoli da 45 a 52 disciplinano, introducendo alcune significative novità, altre forme di protezione dei beni culturali, quali:
· le misure di tutela indiretta, attraverso la prescrizione di distanze e misure atte a preservare l'integrità dei beni immobili, la loro prospettiva e le relative condizioni di ambiente e di decoro; viene disciplinato in particolare il procedimento per l’imposizione delle prescrizioni prevedendo la facoltà di ricorso amministravo (artt. 44-47);
· l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, con la introduzione dell’assicurazione obbligatoria dei beni di cui si chiede il prestito (art. 48);
· il divieto di collocare cartelli o manifesti pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali, salvo autorizzazione del sovrintendente quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione; in tale ambito, inoltre, è stata disciplinato anche l’utilizzo a scopo pubblicitario dei ponteggi allestiti per interventi su edifici storici o in aree di interesse storico artistico (art. 49);
· Il divieto di distacco di affreschi, fregi, lapidi ecc. senza preventiva autorizzazione (art. 50);
· la tutela degli studi d'artista (art. 51);
· l'adeguamento della disciplina del commercio nelle aree aventi valore archeologico, storico ed artistico, rimettendo agli enti locali (anziché al soprintendente come disponeva il T.U.) la potestà di vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio stesso, previo parere della soprintendenza competente (art. 52).
Gli articoli da 53 a 57 definiscono una nuova disciplina dell’alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro.
In primo luogo, il Codice ha introdotto il concetto di demanio culturale, al quale vengono ricondotti le tipologie di beni indicate all’art. 822 del Codice civile[72] (art. 53). Il provvedimento distingue, in linea generale, tra due categorie di beni: quelli in ogni caso inalienabili e quelli alienabili a determinate condizioni, tra i quali possono rientrare anche beni compresi nel demanio culturale (artt. 54-55). L’alienazione dei beni - appartenenti o meno al demanio culturale (art. 55) è comunque subordinata al rilascio di un’autorizzazione ministeriale recante prescrizioni volte ad assicurarne la tutela, nonché a seguito della modifica introdotta dal d.lgs.156/2006, la fruizione e la valorizzazione.
Gli artt. da 60 a 62 disciplinano l’istituto dell’ acquisto in via di prelazione da parte del ministero o di altri enti pubblici.
Gli artt. 63-64 dispongono in merito al commercio dei beni culturali indicati nell’allegato A al d.lgs, per i quali vengono recate particolari prescrizioni.
In particolare vige obbligo di notifica alla Soprintendenza dell’esercizio di commercio di tali categorie di beni o di documenti di interesse storico; sono previsti di appositi registri delle operazioni commerciali nonché consegna all’acquirente di attestati di autenticità. Questa categoria di beni è soggetta a licenza in caso di esportazione permanente o temporanea dall’Unione europea e può essere oggetto di procedura di restituzione in caso di esportazione illegale (art. 74 e 75 del Codice).
Con riferimento alla circolazione dei beni culturali in ambito internazionale (Capo V, articoli da 65 a 87) nel Codice si conferma l’adeguamento alla normativa comunitaria[73] già confluita a suo tempo nel precedente testo unico (d.lgs. 490/1999); viene inoltre reintrodotto l’istituto dell’uscita temporanea dei beni culturali dal territorio nazionale, fermo restando l’obbligo per il privato di fornire idonea garanzia, tramite polizza assicurativa anche fideiussoria, in ordine al rientro del bene allo scadere del termine (art. 71).
L’art. 87 fa rinvio alla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati[74] (ed alle relative norme di ratifica) per la restituzione dei beni ivi indicati.
Nelle norme relative alla tutela rientrano, infine, le disposizioni concernenti i ritrovamenti, le scoperte e l’espropriazione dei beni culturali (Capi VI e VII, articoli da 88 a 100).
Gli articoli da 88 a 93 disciplinano l’attività di ricerca ed il ritrovamento fortuito di beni culturali.
L’attività di ricerca archeologica è affidata al ministero ed eventualmente assegnata in concessione; essa può essere supportata da procedimenti di occupazione temporanea o espropriazione.
La scoperta fortuita va denunciata entro 24 ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza; essa comporta l’obbligo di conservazione del bene ritrovato ed implica la corresponsione di un premio calcolato dal Ministero in ragione del valore del ritrovamento.
L’art. 94sottopone il patrimonio culturale subacqueo (con riferimento alla zona estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale )alla tutela prescritta nella Convenzione dell’UNESCO del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale sommerso(in attesa della approvazione della legge di ratifica).
Si segnalano, al riguardo, gli artt. da 95 a 100 che disciplinano l’espropriazione dei beni culturali. In particolare, l’art. 95 prevede che i beni culturali possano essere “espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi”. Gli artt. 96 e 97 fanno riferimento ad espropri da aree o edifici per meglio tutelare o restaurare monumenti o per eseguire ricerche archeologiche. Ai sensi dell’art. 98 la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministero o provvedimento della regione a questi comunicato. L’art. 99 specifica, invece, che “l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato).
Il titolo II (articoli 101-127) è dedicato alla fruizione (capo I) e alla valorizzazione (capo II) dei beni culturali.
Il Capo I (articoli 101-110), concernente la fruizione, detta norme di carattere generale sulle competenze in materia, definendo il ruolo delle regioni, nonché disposizioni specifiche sulla fruizione dei beni pubblici e privati nonché sull’uso individuale dei beni culturali.
In particolare:
· l'articolo 101 reca una puntuale definizione dei singoli luoghi della cultura (museo, biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale), evidenziandone la destinazione alla pubblica fruizione;
· l’articolo 102 precisa che la fruizione dei luoghi appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali è assicurata nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice ed in conformità con la legislazione regionale;
· l'articolo 103 sancisce che l'accesso ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il comma 2 estende tuttavia alle biblioteche e agli archivi pubblici la gratuità dell'accesso per fini di lettura, studio e ricerca. Esso sancisce, altresì, la parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione europea in materia di accesso agevolato;
· l'articolo 104 detta le modalità di fruizione dei beni di proprietà privata;
· gli articoli da 106 a 110 disciplinano l’uso individuale dei beni culturali regolamentando tra l’altro la riproduzione ed i relativi canoni di concessione.
L’articolo 106 prevede che il lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possano concedere l’uso dei beni culturali, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. Ai sensi del comma 2, la determinazione del canone e l’adozione del provvedimento di concessione in uso per i beni in consegna al ministero spettano al soprintendente.
La valorizzazione dei beni culturali (Capo II, articoli 111-121) può essere ad iniziativa pubblica o privata. Quella pubblica (art. 111) consiste nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali. Essa si conforma ai principi relativi alla libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. Quella privata è riconosciuta come attività socialmente utile a fini di solidarietà sociale, con la conseguente possibilità di fruire del sostegno pubblico.
Il testo dell’articolo 112 del Codice (relativo alla valorizzazione dei beni di appartenenzapubblica) è stato sensibilmente modificato dal d.lgs. n. 156/2006 al fine di accogliere i pareri della Conferenza unificata e della 7° Commissione del Senato (come chiarisce la relazione di accompagnamento al testo definitivo del decreto).
Per i beni di appartenenza pubblica, l'articolo 112 del Codice individuava negli accordi di programma lo strumento ordinario per lo svolgimento coordinato, armonico e integrato della valorizzazione ed affidava alla legislazione regionale (in adesione a quanto previsto dall’art. 117 comma 3 della costituzione) la disciplina relativa. Si consentiva inoltre la partecipazione agli accordi di soggetti privati nonché il coinvolgimento di beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Era prevista infine la stipula di convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato
L’art. 112, riformulato dal D.Lgs. n. 156/2006, prevede che le norme regionali possano disciplinare non solo le attività ma anche le funzioni di valorizzazione, il cui esercizio può essere trasferito, in base al principio di sussidiarietà, anche ad altri enti territoriali.
Ai fini della valorizzazione, il nuovo articolo 112 individua due distinti strumenti: da un lato conferma la possibilità di accordi di programma tra Stato, regioni e autonomie locali (comma 4) - autorizzandone la stipulazione anche a livello sub regionale ed in rapporto ad “ambiti territoriali definiti” - dall’altro consente la costituzione di appositi soggetti giuridici. Entrambi gli strumenti mirano all’elaborazione dei piani strategici di valorizzazione e sviluppo culturale (comma 5), nei quali possono essere coinvolti infrastrutture e servizi produttivi, allo scopo di coniugare sviluppo culturale e sviluppo economico (la relazione governativa fa riferimento in proposito al collegamento con i servizi per la ricettività ed il tempo libero, con settori tradizionali quali artigianato, attività agricole, etc).
D’accordo con le regioni, viene infine affidata alla normazione secondaria la definizione delle modalità con cui il Ministero costituisce o partecipa alla costituzione dei soggetti giuridici incaricati della pianificazione strategica della valorizzazione (comma 7); inoltre si dettano le condizioni per la partecipazione dei privati e degli enti senza fini di lucro ai medesimi soggetti giuridici (comma 8).
Infine (comma 9) si prevede la possibilità di accordi interistituzionali destinati a regolare la costituzione di servizi strumentali comuni per la fruizione e valorizzazione di beni culturali, subordinatamente all’inesistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 113 prevede forme di sostegno pubblico alle attività di valorizzazione di beni culturali privati, in rapporto alla rilevanza dei beni stessi. Sono stabiliti livelli minimi uniformi di valorizzazione che i soggetti responsabili della gestione delle attività e dei servizi pubblici sono tenuti ad assicurare al fine di fornire una ospitalità standard ai visitatori (articolo 114).
L’articolo 115 del Codice disciplina le forme di gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica. La gestionedelle attività di valorizzazione di tali beni può essere diretta - vale a dire svolta attraverso strutture organizzative interne alle Amministrazioni dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile - o indiretta, mediante concessione ad altri soggetti, previa valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti[75].
Il testo dell’articolo è stato quasi interamente riformulato dal D.Lgs.156/2006 – tenendo conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata nonché dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento – soprattutto con riferimento alla necessità di chiarire, in tema di gestione indiretta, la possibilità che le attività gestionali strumentali alla valorizzazione possano presentare rilievo economico e quindi essere affidate in concessione ad imprese commerciali in senso proprio (comma 3). E’ stata quindi individuata una sola forma di gestione indiretta delle attività di valorizzazione: quella dell’affidamento in concessione a terzi (che nella precedente versione dell’articolo si affiancava all’affidamento diretto a istituzioni fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall’amministrazione pubblica proprietaria dei beni).
Al fine di separare in maniera esplicita il momento delle scelte strategiche (di competenza delle amministrazioni pubbliche interessate) da quello esecutivo (in gestione diretta o affidato al concessionario), si prescrive che la definizione degli obiettivi programmatici da perseguire mediante l’affidamento in gestione diretta o indiretta preceda il procedimento di valutazione comparativa delle due soluzioni (comma 4).
Il comma 5 introduce, inoltre, nel contratto di servizio da stipulare con i concessionari delle attività di valorizzazione, i contenuti del progetto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione nonché i livelli qualitativi delle attività e dei servizi e le professionalità degli addetti.
La vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata dalle amministrazioni cui i beni pertengono anche qualora la concessione si affidata a soggetti costituiti ai sensi dell’articolo 112, comma 5; in caso di grave inadempimento del contratto di servizio, esse possano richiedere la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni (comma 6).
L’articolo 116 disciplina la tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso, prevedendo che essi siano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. E’ prevista la totale separazione tra il ruolo istituzionale spettante all’autorità di tutela e le cariche gestionali dei soggetti gestori.
I servizi aggiuntivi (servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico), la cui gestione è attuata nelle forme previste dall’articolo 115, sono elencati nel successivo articolo 117.
Questi ultimi comprendono:
• il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
• i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
• la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
• la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
• i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
• i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
• l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.
Gli articoli 118 e 119 dispongono, rispettivamente, la promozione di attività di studio e ricerca, e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole.
Gli articoli 120 e 121 introducono (rispetto al precedente Testo unico dei beni culturali) due novità di grande rilievo tese a favorire l’afflusso di risorse private al settore dei beni culturali.
L'articolo 120 prevede una particolare forma di sponsorizzazione: si consente ai privati che versano contributi -in beni o servizi- per la realizzazione di iniziative di tutela o valorizzazione di beni culturali, di associare all’iniziativa medesima il nome, il marchio o l’immagine dell’attività, in forme, compatibili con la particolare natura dei beni, da definire nel contratto di sponsorizzazione.
L'articolo 121 prevede la stipula di protocolli d'intesa tra il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le fondazioni bancarie che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e dei beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione e, quindi, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione.
Gli articoli da 122 a 127 disciplinano la consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico (compresi i documenti riservati); la consultazione degli archivi correnti dei medesimi enti nonché le modalità di accesso ad archivi privati.
Sono infine dettate dagli articoli 128-130 norme transitorie e finali.
La disciplina sopra sintetizzata (Parte seconda del Codice, relativa come già segnalato ai beni culturali) è corredata da un apparato di sanzioni connesse alle figure di illecito amministrativo (articoli da 160 a 166) o penale relative ai beni culturali (artt. 169-180).
DECRETO LEGISLATIVO recante il “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 |
DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 recante il “CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 |
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PARTE PRIMA |
PARTE PRIMA |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. |
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. |
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. |
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. |
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. |
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. |
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. |
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. |
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. |
5. Gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti, nonché i privati, che siano proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. |
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela. |
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. |
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. |
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. |
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. |
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. |
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 7-bis |
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1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente Codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Parte seconda |
Parte seconda |
TITOLO I |
TITOLO I |
Capo I |
Capo I |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
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1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. |
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché ad enti ed istituti legalmente riconosciuti e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. |
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2. Sono inoltre beni culturali: |
2. Sono inoltre beni culturali: |
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; |
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; |
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; |
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; |
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili. |
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili. |
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: |
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: |
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; |
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; |
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; |
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; |
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; |
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; |
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d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; |
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; |
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestono come complesso un eccezionale interesse. |
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse. |
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): |
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): |
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; |
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; |
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico; |
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; |
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; |
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; |
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; |
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; |
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; |
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; |
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; |
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; |
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g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; |
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; |
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; |
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; |
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; |
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; |
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. |
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. |
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. |
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
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1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo: |
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: |
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; |
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; |
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; |
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; |
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; |
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; |
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65; |
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65 comma 4; |
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e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37; |
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’articolo 37; |
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65; |
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c); |
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2; |
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; |
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65; |
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell’articolo 65, comma 3, lettera c); |
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. |
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2. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’articolo 10. |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. |
1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. |
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2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. |
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. |
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. |
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. |
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. |
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. |
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. |
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. |
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6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. |
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. |
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. |
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. |
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. |
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. |
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. |
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. |
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. |
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. |
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(omissis) |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
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1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. |
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. |
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. |
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. |
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. |
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. |
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. |
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. |
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. |
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. |
6. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
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1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. |
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. |
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. |
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. |
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3. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. |
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(omissis) |
(omissis) |
Capo II |
Capo II |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero. |
1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45, compete al Ministero. |
2. La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni. |
2. Sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. |
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Articolo 19 |
Articolo 19 |
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1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. |
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. |
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2. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45. |
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Capo III |
Capo III |
Sezione I |
Sezione I |
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Articolo 20 |
Articolo 20 |
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1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. |
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. |
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati. |
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati. |
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Articolo 21 |
Articolo 21 |
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1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: |
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: |
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione; |
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; |
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b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; |
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; |
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; |
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; |
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; |
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13; |
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. |
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. |
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. |
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. |
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione. |
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’articolo 18. |
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1. |
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1. |
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5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. |
5. L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 25 |
Articolo 25 |
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1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto. |
1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di cui all’articolo 21. |
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. |
2. Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. |
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite. |
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite. |
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Articolo 26 |
Articolo 26 |
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1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. |
1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. |
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. |
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. |
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori. |
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori. |
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(omissis) |
Sezione II |
Sezione II |
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Articolo 29 |
Articolo 29 |
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1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. |
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. |
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2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. |
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. |
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. |
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti. |
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. |
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. |
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. |
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. |
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. |
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. |
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7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. |
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. |
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. |
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. |
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato |
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione |
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. |
della domanda corredata dalla prescritta documentazione. |
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. |
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. |
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Articolo 30 |
Articolo 30 |
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1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. |
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. |
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. |
2. I soggetti indicati al comma 1, gli enti e gli istituti legalmente riconosciuti e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. |
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. |
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. |
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125. |
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125. |
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(omissis) |
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Articolo 33 |
Articolo 33 |
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1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. |
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. |
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. |
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. |
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. |
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. |
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. |
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. |
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta. |
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta. |
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie. |
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie. |
(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 37 |
Articolo 37 |
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1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. |
1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. |
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. |
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato. |
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. |
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. |
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. |
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico. |
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Articolo 38 |
Articolo 38 |
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1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35. |
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37. |
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2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. |
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili. |
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Articolo 39 |
Articolo 39 |
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1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. |
1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. |
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. |
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. |
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana. |
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana. |
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Articolo 41 |
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1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. |
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. |
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. |
2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti. |
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. |
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. |
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. |
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. |
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5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. |
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. |
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. |
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché al comando generale dell’arma dei carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. |
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Articolo 42 |
Articolo 42 |
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1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. |
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. |
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. |
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. |
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima. |
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima. |
3-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l'archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
3-bis. Soppresso |
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Articolo 43 |
Articolo 43 |
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1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29. |
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29. |
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2. Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all’articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l’istituzione della sezione separata presso l’ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell’ente pubblico cui l’archivio pertiene. |
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Articolo 44 |
Articolo 44 |
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1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. |
1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. |
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2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. |
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. |
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. |
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. |
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. |
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. |
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti. |
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell’ente depositante. |
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito. |
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito. |
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Sezione III |
Sezione III |
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(omissis) |
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Articolo 46 |
Articolo 46 |
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1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. |
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. |
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. |
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. |
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. |
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. |
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. |
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Articolo 49 |
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1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza. |
1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. |
2. Lungo le strade site nell'àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. |
2. Lungo le strade site nell'àmbito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. |
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. |
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. |
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(omissis) |
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Articolo 52 |
Articolo 52 |
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1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. |
1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. |
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Capo IV |
Capo IV |
Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione |
Sezione I Alienazione e altri modi di trasmissione |
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Articolo 53 |
Articolo 53 |
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1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. |
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. |
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice. |
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. |
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Articolo 54 |
Articolo 54 |
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1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati: |
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati: |
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; |
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; |
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b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; |
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente; |
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; |
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; |
d) gli archivi. |
d) gli archivi. |
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e) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d); |
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f) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53. |
2. Sono altresì inalienabili: |
2. Sono altresì inalienabili: |
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; |
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; |
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; |
b) Soppressa |
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; |
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; |
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). |
d) Soppressa |
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3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. |
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19. |
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte. |
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte. |
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Articolo 55 |
Articolo 55 |
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1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. |
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero. |
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che: |
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: |
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni; |
a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; |
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione. |
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; |
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c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; |
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d) dall’indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; |
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e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso. |
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3. L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: |
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a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; |
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b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso; |
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c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. |
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4. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. |
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5. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. |
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6. Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). |
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7. |
7. L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente Titolo. |
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8. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5. |
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Articolo 55-bis |
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1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 55 sono riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Su richiesta del soprintendente, esse sono anche trascritte nei registri immobiliari. |
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2. Il soprintendente, qualora verifichi l’inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione. |
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Articolo 56 |
Articolo 56 |
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1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: |
1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: |
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. |
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. |
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c). |
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), ad enti ed istituti legalmente riconosciuti o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c). |
2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie. |
2. L’autorizzazione è richiesta inoltre: |
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a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; |
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b) nel caso di vendita, da parte di enti ed istituti legalmente riconosciuti o di persone giuridiche private senza fine di lucro, di archivi o di singoli documenti. |
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3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all’articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. |
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4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. |
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5. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. |
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6. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. |
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7. L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5. |
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati. |
8. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati. |
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9. Non è soggetta ad autorizzazione l’alienazione delle cose indicate all’articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. |
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. |
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Articolo 57 |
Articolo 57 |
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1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari. |
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. |
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari. |
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3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4. |
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4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. |
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5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi. |
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Articolo 57-bis |
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1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. |
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2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Sezione II |
Sezione II |
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Articolo 60. |
Articolo 60. |
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1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. |
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento. |
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. |
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. |
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante. |
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante. |
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. |
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. |
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5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 62 |
Articolo 62 |
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1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. |
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo. |
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. |
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. |
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. |
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. |
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4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima. |
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni, ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4. |
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Sezione III |
Sezione III |
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Articolo 63 |
Articolo 63 |
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1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo. |
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come «Allegato A». |
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2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. |
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. |
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. |
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. |
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13. |
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui ai precedenti periodi il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13. |
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5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante. |
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante. |
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Articolo 64 |
Articolo 64 |
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1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. |
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi. |
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Capo
V |
Capo
V |
Sezione I |
Sezione I |
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Articolo 64-bis |
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1. Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti. |
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2. Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente Capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale. |
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3. Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci. |
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Sezione II |
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Articolo 65 |
Articolo 65 |
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1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. |
1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3. |
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2. È vietata altresì l'uscita: |
2. È vietata altresì l'uscita: |
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. |
a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12. |
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. |
b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi. |
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: |
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica: |
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; |
a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; |
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; |
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; |
c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. |
c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. |
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. |
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 68 |
Articolo 68 |
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1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. |
1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. |
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. |
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. |
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. |
3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. |
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. |
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. |
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. |
5. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. |
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. |
6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose sono sottoposte alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. |
7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. |
7. Per le cose di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante. |
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Articolo 69 |
Articolo 69 |
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1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito. |
1. Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito. |
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. |
2. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. |
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4. |
3. Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4. |
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4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni. |
4. Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni. |
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. |
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. |
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Articolo 70 |
Articolo 70 |
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1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. |
1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione, può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni. |
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. |
2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. |
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. |
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. |
La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. |
La regione ha facoltà di acquistare la cosa nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. |
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Articolo 71 |
Articolo 71 |
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1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea. |
1. Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea. |
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69. |
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69. |
3. Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4. |
3. Qualora per l’uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l'interesse indicato dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4. |
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4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48. |
4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48. |
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8. |
5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8. |
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. |
6. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. |
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. |
7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. |
La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. |
La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. |
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1. |
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1. |
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Articolo 72 |
Articolo 72 |
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1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione. |
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose indicate nell'articolo 65, comma 3, sono certificate, a domanda, dall'ufficio di esportazione. |
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. |
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa medesima è stata, rispettivamente, spedita o importata. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. |
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato. |
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato. |
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4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati. |
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa spedita o importata. |
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Sezione II |
Sezione III |
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Articolo 73 |
Articolo 73 |
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1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: |
1. Nella presente sezione e nella sezione IV di questo Capo si intendono: |
a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001; |
a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001; |
b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III. |
c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III. |
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Articolo 74 |
Articolo 74 |
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1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. |
1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. |
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2. Ai fini di cui all’articolo 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l’elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa effettuazione. |
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi. |
3. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ed è valida per sei mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo. |
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. |
4. Per gli oggetti indicati nell’Allegato A, l’ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. |
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. |
5. Le disposizioni della sezione II del presente Capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. |
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione. |
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Sezione III |
Sezione IV Disciplina in materia di restituzione, nell’ambito dell’Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro |
Articolo 75 |
Articolo 75 |
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1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione. |
1. Nell’ambito dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE. |
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione. |
2. Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza. |
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: |
3. La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera A dell’Allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a: |
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a) beni indicati nell'allegato A; |
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b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali; |
a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali; |
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici. |
b) istituzioni ecclesiastiche. |
4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee. |
4. È illecita l’uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. |
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2. |
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. |
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. |
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. |
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Articolo 76 |
Articolo 76 |
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1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. |
1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. |
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: |
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: |
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri; |
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri; |
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; |
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene; |
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; |
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; |
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); |
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); |
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione; |
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione; |
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. |
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 78 |
Articolo 78 |
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1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. |
1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. |
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. |
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. |
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c). |
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b). |
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(omissis) |
(omissis) |
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Sezione IV |
Sezione V Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali |
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Articolo 87 |
Articolo
87 |
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1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione. |
1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell’annesso alla Convenzione medesima . |
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Articolo 87-bis |
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1. Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Capo VI |
Capo VI |
Sezione I |
Sezione I |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 90 |
Articolo 90 |
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1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. |
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. |
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. |
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. |
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. |
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. |
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. |
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 92 |
Articolo 92 |
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1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: |
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: |
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento; |
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento; |
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b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89; |
b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari; |
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90. |
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90. |
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. |
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. |
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. |
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. |
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
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Sezione II |
Sezione II |
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Articolo 94 |
Articolo 94 |
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1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle «Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo» allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. |
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. |
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Capo VII |
Capo VII |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 96 |
Articolo 96 |
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1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. |
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso. |
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TITOLO II |
TITOLO II |
Capo I |
Capo I |
Sezione I |
Sezione I |
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Articolo 101 |
Articolo 101 |
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1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. |
1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. |
2. Si intende per: |
2. Si intende per: |
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; |
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio; |
b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; |
b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; |
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. |
c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca. |
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; |
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica; |
e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; |
e) «parco archeologico», un àmbito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; |
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f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. |
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. |
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. |
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. |
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. |
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale. |
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Articolo 102 |
Articolo 102 |
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1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice. |
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dal presente codice. |
2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. |
2. Nel rispetto dei princìpi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato. |
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. |
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. |
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4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'àmbito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. |
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'àmbito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. |
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. |
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione dei beni ivi presenti. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 104 |
Articolo 104 |
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1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: |
1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: |
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; |
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; |
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13. |
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13. |
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. |
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. |
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. |
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. |
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4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38. |
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Sezione II |
Sezione II |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 107 |
Articolo 107 |
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1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. |
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. |
2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonchè quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale. |
2. E’ di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale. |
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Capo II |
Capo II |
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Articolo 112 |
Articolo 112 |
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1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. |
1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. |
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. |
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. |
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. |
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. |
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi |
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi |
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collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. |
collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. |
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. |
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. |
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. |
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. |
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. |
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. |
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. |
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. |
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con |
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con |
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gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 115 |
Articolo 115 |
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1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. |
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. |
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. |
2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. |
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, |
3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, |
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comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. |
comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. |
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114. |
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114. |
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. |
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. |
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata |
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata |
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anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. |
anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L’inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. |
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. |
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. |
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività. |
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività. |
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 117 |
Articolo 117. |
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1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. |
1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. |
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: |
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: |
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; |
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; |
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; |
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; |
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche ussali; |
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche ussali; |
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; |
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; |
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; |
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; |
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; |
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; |
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. |
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. |
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. |
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. |
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115. |
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’articolo 115. |
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5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110. |
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’articolo 110. |
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(omissis) |
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Articolo 119 |
Articolo 119 |
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1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. |
1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione. |
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili. |
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell’istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità. |
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Articolo 120 |
Articolo 120 |
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1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi. |
1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del oggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. |
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. |
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. |
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce. |
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce. |
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(omissis) |
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Capo III |
Capo III |
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Articolo 122 |
Articolo 122 |
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1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: |
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: |
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; |
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; |
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; |
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; |
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo. |
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo. |
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede, ove ancora operante, l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. |
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede, l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell’esercizio delle relative competenze. |
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3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei |
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei |
donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. |
depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. |
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Articolo 123 |
Articolo 123 |
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1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. |
1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. |
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2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. |
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. |
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico. |
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico. |
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(omissis) |
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TITOLO III |
TITOLO III |
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Articolo 128 |
Articolo 128 |
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1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. |
1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364 e della legge 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. |
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. |
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. |
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3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. |
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. |
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16. |
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16. |
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(omissis) |
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Parte quinta |
Parte quinta |
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Articolo 182 |
Articolo 182 |
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1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: |
1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: |
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; |
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; |
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o |
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o |
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regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; |
regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; |
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. |
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. |
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007: |
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007: |
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a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; |
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; |
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; |
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; |
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; |
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; |
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004. |
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004. |
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e) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione |
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tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. |
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a): |
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) ed e): |
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; |
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; |
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. |
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. |
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. |
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. |
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1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: |
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: |
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; |
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; |
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; |
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; |
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; |
c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; |
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. |
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. |
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2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione. |
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione. |
3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica |
3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica |
dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5. |
dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5. |
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. |
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. |
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5. |
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5. |
(omissis) |
(omissis) |
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Articolo 184 |
Articolo 184 |
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1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; |
- legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; |
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; |
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; |
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- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9; |
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9; |
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; |
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; |
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; |
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; |
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; |
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; |
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; |
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; |
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9; |
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9; |
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; |
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; |
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; |
- decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; |
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; |
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; |
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4; |
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4; |
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7. |
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7. |
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2. Con l’espressione «servizi aggiuntivi» riportata in leggi o regolamenti si intendono i «servizi per il pubblico» di cui all’articolo 117. |
[1] Artt. 1, co.1, lett. a), art. 2, co.1, lett. a), n.1), lett. o), n.1) e lett. ah), n.1 e 2.
[2] Art.1, co.1, lett. c).
[3] Art. 2, co.1, lett. ar).
[4] Art.2, co. 1, lett. bn).
[5] Art. 2, co.1, lett. bm).
[6] Art. 2, co.1, lett. au, n.4.
[7] Art.2, co.1, lett. az), n.1.
[8] Art.2, co.1, lett. bb), n.2.
[9] Art.2, co.1, lett. be), n.2.
[10] Cfr. E. Gustapane, Archivi, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006.
[11] D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.
[12] Art. 2, co. 1, lett. o), n. 2, dello schema di decreto in esame.
[13] Art. 2, co. 1, lett. v), dello schema di decreto in esame.
[14] Le norme, in questo caso, fanno riferimento ai poteri in capo al Ministero dell’interno in quanto gli l’amministrazione degli archivi di Stato è dipesa da questo fino al 1975. Attualmente questa compete al Ministero per i beni e le attività culturali.
[15] Art. 2, co. 1, lett. t), n. 1, dello schema di decreto in esame.
[16] Art. 2, co. 1, lett. z), dello schema di decreto in esame.
[17] Art. 2, co. 1, lett. ao), n. 3, dello schema di decreto in esame.
[18] Art. 2, co. 1, lett. cf), dello schema di decreto in esame.
[19] Art. 2, co. 1, lett. cg), dello schema di decreto in esame.
[20] V. art. 14-duodecies, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.
[21] Art. 2, co. 1, lett. v), dello schema di decreto in esame.
[22] Art. 2, co. 1, lett. ce), n. 1, dello schema di decreto in esame.
[23] Si ricorda ai sensi dell’art. 822 c.c. fanno parte del demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte dei musei, degli archivi, delle biblioteche e delle pinacoteche. Caratteristiche tipiche dei beni demaniali sono l’inalienabilità (art. 823 c.c.) e l’imprescrittibilità o inusucapibilità. La demanialità è stabilita in base a disposizioni di legge. Peraltro, è rimesso ad atti amministrativi l’accertamento della corrispondenza dei singoli beni alle caratteristiche fisiche del genere investito della demanialità. Tali atti hanno carattere meramente dichiarativo e non costitutivo e consistono generalmente nell’iscrizione dei beni negli appositi elenchi formati dall’amministrazione ed approvati con decreti presidenziali o ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La cessazione della demanialità di un bene può essere determinata, oltre che da fatto naturale, da un atto volontario dell’amministrazione la quale deliberi di sottrarre il bene al servizio cui l’aveva destinato in precedenza (art. 829, primo comma c.c.). Il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio dello Stato (c.d. sdemanializzazione) deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa con atto di cui deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
[24] D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.
[25] Art. 2, co. 1, lett. ad), dello schema di decreto in esame.
[26] Art. 2, co. 1, lett. ae), dello schema di decreto in esame.
[27] Art. 2, co. 1, lett. af), dello schema di decreto in esame.
[28] Il nuovo comma 7 conferma che il provvedimento autorizzatorio alla vendita consiste in un atto di sdemanializzazione del bene. Con il comma 8, infine, si richiede una preventiva autorizzazione per l’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati, ai sensi dell’articolo 21, co. 4 e 5, del Codice (come già nel testo vigente).
[29] Ai sensi dell’articolo 1456, i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
[30] Art. 2, co. 1, lett. ag), dello schema di decreto in esame.
[31] Art. 2, co. 1, lett. ah), dello schema di decreto in esame.
[32] Art. 2, co. 1, lett. ai), dello schema di decreto in esame. La norma è attualmente contenuta nell’articolo 56, comma 4.
[33] Art. 2, co. 1, lett. al), dello schema di decreto in esame.
[34] D.L. 25 settembre 2001, n. 351, Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001. Il decreto-legge n. 351 del 2001 contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge hanno introdotto una nuova procedura di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la cartolarizzazione.
[35] L’articolo 1 del D.L. n. 351 del 2001 prevede che, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.
[36] Art. 2, co. 1, lett. b), dello schema di decreto in esame.
[37] Art. 2, co. 1, lett. f), dello schema di decreto in esame.
[38] Art. 2, co. 1, lett. g).
[39] Art. 2, co. 1, lett. q).
[40] Art. 2, co. 1, lett. s).
[41] Art. 2, co. 1, lett. ab).
[42] Art. 2, co. 1, lett. ao), n. 2.
[43] Art. 2, co. 1, lett. bo).
[44] Art. 2, co. 1, lett. bp).
[45] Art. 2, co. 1, lett. bs)..
[46] Art. 2, co.1, lett. bt).
[47] Art.2, co.1, lett. bz).
[48] Art.2, co.1, lett. ca), n.2.
[49] Art.2, co.1, lett. cc).
[50] Art.2, co.1, lett cd).
[51] Art.3, co.1, a), 1).
[52] L. 19.4.1990, n. 84, recante Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all’entrata in vigore dell’Atto unico europeo: primi interventi.
[53] Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
[54] D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione.
[55] La relazione governativa allo schema di D.Lgs. trasmesso alle Camere per il parere (gennaio 2006), specifica che le modifiche sono finalizzate all’adeguamento alle disposizioni legislative intervenute dopo il 2004 ed alla necessità di “rendere più intellegibile la volontà del legislatore e favorirne l’attuazione”. Il D.Lgs.156 presenta numerose innovazioni rispetto al testo esaminato dalle Camere, esse sono motivate - secondo nuova la relazione predisposta dal Governo - dalla volontà di accogliere i pareri della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.
[56] Fanno eccezione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2006, le raccolte delle biblioteche di enti locali destinate alla lettura (l’art. 10, comma 1, lett. c), fa riferimento alle biblioteche popolari di cui all’art. 47 comma 2 del DPR 616/1977).
[57] Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004 concernente la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica.
[58] Al riguardo, rispondendo ad una interrogazione dell’On. Grignaffini (n. 5-04607), presso la VII Commissione della Camera, il sottosegretario del Ministero dei beni e delle attività culturali, on. Bono, il 12 luglio 2005, ha altresì comunicato che l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, avendo esaurito la sua funzione normativa, sarebbe stato abrogato formalmente in sede di redazione del decreto integrativo e correttivo del Codice, previsto dalla legge-delega.
[59] Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[60] Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[61] Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
[62] La presentazione del ricorso comporta la sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento impugnato, salva l’applicazione delle misure cautelari.
[63] Con riguardo alle opere di architettura contemporanea si segnala che l’articolo 37, comma 4, prevede la possibilità per i proprietari di ricevere un contributo in conto interessi nel caso in cui il soprintendente ne abbia riconosciuto il particolare valore artistico.
[64] Si fa presente che l’articolo 65, comma 4, prevede, altresì, la libera esportabilità di tali opere.
[65] Si ricorda, al riguardo, che la tutela del patrimonio artistico delle Prima guerra mondiale è stata oggetto della legge 7 marzo 2001, n. 78.
[66] Tale ultima precisazione è stata introdotta dal D.Lgs.156/2006.
[67] Il D.Lgs. 156/2006 ha modificato l’art. 21 precisando meglio i caratteri di archivi e biblioteche destinatari delle prescrizioni (pubblici o privati “dichiarati di interesse”) e rafforzando i poteri del soprintendente; infatti a quest’ultimo va comunicato il mutamento di destinazione d’uso dei beni culturali inoltre si introduce un limite temporale di cinque anni alla validità dell’autorizzazione agli interventi sui beni culturali. Trascorso il periodo se i lavori non sono stati eseguiti l’autorizzazione non viene meno, ma il soprintendente può dettare nuove prescrizioni ovvero modificare le precedenti n relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
[68] Si ricorda in proposito che il DL 26 aprile 2005, n. 63 convertito con modif. dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 ha ulteriormente disciplinato la cosiddetta archeologia preventiva (articoli da 2-ter a 2-quinquies) prescrivendo alle stazioni appaltanti di opere pubbliche in aree di interesse archeologico di trasmettere al Soprintendente territorialmente competente copia del progetto preliminare dell’intervento, comprendente gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, e dettando le fasi del successivo procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Le disposizioni citate sono state trasfuse di recente negli artt. 95 e 96 del Codice dei contratti pubblici relativi (D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.).
[69] Di tali ultime attività viene chiarito l’ambito:
· prevenzione (complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto);
· manutenzione (complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti);
· restauro (intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
[70] Istituto Centrale del Restauro di Roma e l’Opificio delle pietre dure di Firenze, l’Istituto di Patologia del libro (Roma).
[71] Regolamento recante modificazioni e integrazioni al D.M. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 2001, n. 280).
[72] Si ricorda ai sensi dell’art. 822 c.c. fanno parte del demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte dei musei, degli archivi, delle biblioteche e delle pinacoteche. Caratteristiche tipiche dei beni demaniali sono l’inalienabilità (art. 823 c.c.) e l’imprescrittibilità o inusucapibilità. La demanialità è stabilita in base a disposizioni di legge. Peraltro, è rimesso ad atti amministrativi l’accertamento della corrispondenza dei singoli beni alle caratteristiche fisiche del genere investito della demanialità. Tali atti hanno carattere meramente dichiarativo e non costitutivo e consistono generalmente nell’iscrizione dei beni negli appositi elenchi formati dall’amministrazione ed approvati con decreti presidenziali o ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La cessazione della demanialità di un bene può essere determinata, oltre che da fatto naturale, da un atto volontario dell’amministrazione la quale deliberi di sottrarre il bene al servizio cui l’aveva destinato in precedenza (art. 829, primo comma c.c.). Il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio dello Stato (c.d. sdemanializzazione) deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa con atto di cui deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale.
[73] Regolamento 3911/92 del 9 dicembre 1992 relativo all’esportazione dei beni culturali; Direttiva 93/7/CE del consiglio del 15 marzo 1993, (concernente la restituzione dei beni culturali illecitamente usciti da uno Stato membro) come modificata da successive direttive.
[74] La Convenzione UNIDROIT sulla restituzione ed il ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è stata adottata a Roma il 24 giugno 1995; Il testo ha la finalità di ovviare alla limitata efficacia di talune disposizioni di una precedente Convenzione UNESCO del 1970; in particolare riconosce e disciplina il diritto all’indennizzo per l’acquirente in buona fede . La legge di ratifica (L. 7 giugno 1999, n. 213) regola l'esercizio in Italia dell'azione di restituzione e definisce le modalità di proposizione della richiesta e la riconsegna dei beni agli aventi diritto; vengono esplicitamentre escluse dall’applicazione le vertenze tra Stati dell’Unione europea in quanto disciplinate dalla Direttiva 93/7/CE.
[75] Per quanto riguarda la gestione indiretta, si ricorda che a partire dai primi anni ’90 si è avviato anche in Italia, in linea con la tendenza prevalente nei più avanzati Paesi occidentali, un processo di collaborazione pubblico-privato nella gestione e fruizione del patrimonio culturale pubblico. Il punto di partenza di tale processo è rappresentato dalla c.d. legge Ronchey (DL 433/1992 convertito dalla legge 4/1993) partendo dal presupposto che fruizione del servizio museale viene incentivate se si forniscono prestazioni accessorie (dalla vendita di riproduzioni, libri, dischi, ai servizi di informazione, di caffetteria ecc.), ha consentito ai musei statali di “esternalizzare”, affidandoli in concessione a privati, alcuni servizi accessori, afferenti essenzialmente all’assistenza culturale ed all’ospitalità per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi” ora indicati dall’articolo 117 del Codice).