Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro - Schema di D.Lgs. n. 198 (art. 2, co. 1, lett. a), L. 1/2007) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 171 | ||
Data: | 17/12/2007 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro Schema di D.Lgs. n. 198 |
(art. 2, co. 1, lett. a), L. 1/2007) |
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n. 171 |
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17 dicembre 2007 |
Alla redazione del presente dossier ha collaborato il Dipartimento Lavoro.
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0158
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76, 87, 117)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 21)
§ L. 24 giugno 1997, n. 196. Norme in materia di promozione dell'occupazione (artt. 16-19)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)
§ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ L. 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 69)
§ L. 2 agosto 1999, n. 264. Norme in materia di accessi ai corsi universitari
§ Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31 agosto 1999. Comparto scuola. Anni 1998-2001 (artt. 30, 37)
§ L. 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
§ L. 14 febbraio 2003, n. 30. Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (artt. 1-4)
§ D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (artt. 4-7, 15, 47-53)
§ D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (art. 2)
§ D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53
§ Ministero dell'Istruzione. Decreto Ministeriale 13 giugno 2006, n. 47
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 605, 610, 611, 631)
§ L. 11 gennaio 2007, n. 1. Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (art. 2)
§ D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con mod., L. 2 aprile 2007, n. 40. Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (art. 13)
Numero dello schema di decreto legislativo |
198 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro |
Norma di delega |
L. 11 gennaio 2007. n. 1, art. 2, co. 1, lett. a) |
Settore d’intervento |
Istruzione |
Numero di articoli |
6 |
Date |
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§ presentazione |
22 novembre 2007 |
§ assegnazione |
26 novembre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
14 gennaio 2008 |
§ scadenza della delega |
14 gennaio 2008 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto in esame si pone in attuazione della delega di cui alla legge n. 1/2007[1] (si v. infra, elementi per l’istruttoria legislativa) in materia di percorsi di orientamento alla formazione tecnica superiore e ai percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro da realizzare nell’ambito delle istituzioni scolastiche nell’ultimo anno del ciclo di studi secondari superiori.
Il provvedimento in esame si compone di sei articoli.
L’articolo 1, prevede al comma 1 che le istituzioni scolastiche realizzano azioni e iniziative di orientamento finalizzate alla conoscenza dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore edei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. La disposizione contiene altresì una clausola di salvaguardia di quanto previsto nel decreto legislativo relativo all’orientamento ai percorsi universitari e a quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, già sottoposto all’esame della VII Commissione (atto del Governo n. 192).
Il sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, è stato istituito con l’art. 69 della L. n. 144/1999[2]. La norma dispone che le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali.
Con decreto 31 ottobre 2000, n. 436[3], il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato un regolamento di attuazione, ai sensi del quale i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale. In base al citato regolamento, i percorsi hanno durata variabile dai due ai quattro semestri[4]; sono fondati su curricula riferiti a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; sono strutturati in moduli e unità autonomamente significativi; sono affidati a docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni; possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico; sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni.
In sede di Conferenza unificata sono stati poi adottati vari accordi (tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM) per la realizzazione delle nuova modalità di formazione superiore.
Da ultimo è intervenuta la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), che al comma 631 prevede - a decorrere dal 2007 – una riorganizzazione complessiva dell’intero sistema, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, sulla base di nuove linee guida da adottare con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Successivamente, l’articolo 13, comma 2 del DL n. 7/2007[5], nel prevedere quali articolazioni dei Poli tecnico-professionali, le strutture operanti nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, individua la denominazione che tali strutture dovrebbero assumere (“istituti tecnici superiori”) a seguito della riorganizzazione in commento[6].
Con riguardo ai finanziamenti dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, si ricorda che l’articolo 69 della l n. 144/1999 ha disposto l’utilizzo di risorse assegnate dalle regioni nonché di quote del Fondo per l’offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440) - nei limiti delle somme a ciò riservate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo.
Inoltre l’IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 (cosiddetta Legge Moratti)[7], nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l’attuazione del medesimo piano dall’art. 3, comma 92, della legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003). Da ultimo, l’articolo 1, comma 875, della legge finanziaria per il 2007[8] ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore.
Per quanto riguarda i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, si sottolinea che le esigenze di un mercato del lavoro caratterizzato da una crescente mobilità e specializzazione, nel quale è necessaria l’erogazione di servizi di informazione e di orientamento, strettamente connessi a politiche di formazione professionale e creazione di opportunità lavorative, hanno condotto, negli ultimi anni, ad una serie di interventi da parte del legislatore, tutti improntati ad una riforma degli istituti esistenti o all’introduzione di nuovi istituti, con lo scopo, appunto, di erogare servizi volti a agevolare la formazione professionale e creare condizioni più favorevoli per il lavoro.
Tra i vari interventi, si segnalano:
· la riforma dei servizi all’impiego, di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997[9], con il quale è stato definito il nuovo ruolo dei servizi stessi, successivamente riorganizzati ed aperti anche ai privati con il D.Lgs. n. 276 del 2003[10];
· la disciplina dei tirocini formativi, disciplinati dall’articolo 18 della L. n. 196/1997[11] e dal D.M. n. 142/1998 che ne ha fissato criteri e modalità di svolgimento, aventi lo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali;
· la riforma della disciplina dell’apprendistato (articoli 47-53 del D.Lgs. n. 276/2003), concretizzatasi nell’introduzione di tre differenti tipologie di contratto di apprendistato, a seconda della qualità e del livello della formazione insita nel rispettivo rapporto.
Ai sensi del comma 2 le azioni di orientamento e le iniziative di conoscenza di cui al comma 1 sono considerate attività aventi carattere istituzionale di tutte le scuole statali e paritarie dell’istruzione secondaria di secondo grado. Tali attività devono essere progettate nell’ambito del Piano dell’offerta formativa e sono svolte all’interno del monte ore annuale delle attività di insegnamento.
Resta fermo quanto previsto per i percorsi in alternanza scuola-lavoro,disciplinati dal d.lgs. n. 77/2005[12].
In merito, si ricorda chel’alternanza scuola-lavoro è definita quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, volta ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e che non costituiscono in ogni caso rapporto individuale di lavoro (articolo 1, d.lgs. n. 77/2005). La responsabilità del percorso è espressamente attribuita all’istituzione scolastica o formativa, che destina a ciò risorse specifiche.
La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità (articolo 2): attuazione di modalità di apprendimento flessibile; arricchimento della formazione con competenze spendibili nel mondo del lavoro; valorizzazione delle vocazioni individuali; rafforzamento dell’interazione tra le istituzioni scolastiche e formative, il mondo del lavoro e il territorio.
La realizzazione dei percorsi in alternanza avviene (articolo 3) attraverso la stipula, da parte delle istituzioni scolastiche o formative, di una convenzione a titolo gratuito con i soggetti disponibili ad accogliere i giovani nelle proprie strutture. I criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento - insieme con le risorse finanziarie, i requisiti dei soggetti interessati nonché il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti - sono definiti con decreto del MIUR, previa intesa con la Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni di un apposito Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro.
Con riferimento all’organizzazione didattica, l’articolo 4 del decreto articola i percorsi dell’alternanza in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano nell’ambito delle citate convenzioni. I percorsi in alternanza sono definiti e programmatiall'interno del Piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.
La valutazione, la certificazione ed il riconoscimento dei crediti sono attribuiti all’istituzione scolastica (articolo 6) e si concludono con il rilascio di una certificazione supplementare relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. È inoltre consentito, secondo quanto stabilito dalla legge delega, di realizzare percorsi integrati tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni del sistema dell’istruzione e formazione professionale.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal decreto (articolo 9) - per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 - sono individuate a valere sul citato Fondo dell’offerta formativa. Nell’ambito di tali importi viene autorizzata la spesa per il funzionamento del Comitato. Alla realizzazione di tali interventi concorrono altresì le risorse - nella percentuale stabilita nella programmazione regionale - previste dall’articolo 68 della legge 144/1999[13]. Il coordinamento delle competenze dei soggetti interessati e lo svolgimento di attività di interesse comune è realizzato attraverso accordi da stipulare in sede di Conferenza unificata (articolo 10)[14].
L’articolo 2 indica i criteri generali che devono essere rispettati nella progettazione e realizzazione delle iniziative di orientamento e delle azioni di raccordo, sottolineando che si dovrebbero costruire percorsi personalizzati, basati sul collegamento sistematico tra la formazione in aula con quella in laboratorio e in contesti di lavoro.
In particolare, il comma 1 elenca in dettaglio i criteri, tra i quali si stabilisce che gli interventi: interessano solo gli studenti dell’ultimo anno del percorso di istruzione secondaria superiore; tengono conto, in fase di progettazione, delle vocazioni degli studenti da un lato e dei fabbisogni occupazionali e professionali, dall’altro; sono realizzati nell’ambito di intese e convenzioni con associazioni, ordini professionali, enti ed imprese, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
Si specifica, altresì, che le istituzioni scolastiche predispongono azioni di orientamento ed esperienze di alternanza di comprovata validità metodologica, le quali, specie nel caso in cui siano previsti momenti di apprendimento in contesti di lavoro, non costituiscono in nessun modo un rapporto di lavoro.
In relazione al presente comma, si segnala che l’Unione delle province d’Italia nel parere reso in data 6 dicembre 2007 ha suggerito di specificare che gli interventi sono progettati «nel quadro complessivo della programmazione territoriale e dei piani di orientamento delle province».
Il comma 2 prevede che, laddove siano realizzate iniziative in contesti di lavoro, i soggetti con i quali collaborano le istituzioni scolastiche assicurino il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 3 esplicita i soggetti che possono essere coinvolti dalle istituzioni scolastiche nella predisposizione delle azioni di orientamento (comma 1): centri territoriali, strutture formative accreditate, aziende, imprese, amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni di volontariato, nonché gli enti che curano i servizi di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili.
In relazione al presente comma, si segnala che la Conferenza delle regioni e delle province autonome nel parere reso in data 6 dicembre 2007 ha suggerito di sostituire l’espressione “centri territoriali” con «centri pubblici per l’impiego, gli operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. n. 267/2003 e successive modifiche ed integrazioni, gli operatori accreditati ai sensi del d.lgs. n. 267/2003 e successive modifiche ed integrazioni», nonché di inserire il riferimento alla legge n. 68/1999[15] per l’inserimento lavorativo delle persone disabili.
A tale riguardo, si ricorda che tra i principi e criteri direttivi della legge delega n. 30/2003 (c.d. legge Biagi)[16], figura la revisione della disciplina relativa agli intermediari, con l’identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento differenziato solo in funzione del tipo di attività svolta. Il D.Lgs. n. 276/2003 prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un apposito albo delleagenzie del lavoro – strutture private polifunzionali per la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro - suddiviso nelle seguenti sezioni (articoli 4-7):
- agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività relative al contratto di somministrazione;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a operare esclusivamente in una delle attività di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Il comma 2 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono avvalersi, ai fini degli interventi stabiliti nel decreto in esame, dei servizi offerti dalla Borsa Continua Nazionale del Lavoro.
La Borsa continua nazionale del lavoro, disciplinata dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs n. 276/2003[17], è un portale su rete telematica finalizzato a favorire una maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli operatori autorizzati o accreditati, pubblici o privati, hanno infatti l'obbligo di conferire a tale archivio elettronico i dati acquisiti dalle persone in cerca di lavoro, in base alle indicazioni rese dai lavoratori stessi e a quelle fornite dalle imprese che offrono impiego. È previsto che la Borsa continua operi: a livello nazionale, per la definizione degli standards tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio, l’integrazione dei sistemi regionali e la definizione dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro; a livello regionale per la realizzazione dell’integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul territorio, la definizione e la realizzazione del modello di servizi al lavoro e la cooperazione alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. Viene inoltre previsto il monitoraggio statistico dei dati inseriti, anche al fine di valutare l’efficacia delle politiche attive del lavoro con particolare riguardo verso le categorie di lavoratori svantaggiati, e la predisposizione di un Rapporto annuale al Parlamento da parte del Ministro del lavoro.
L’articolo 4 affida la programmazione delle iniziative di orientamento al consiglio di classe. Per la gestione delle stesse, le figure di riferimento saranno individuate nell’ambito di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto scuola e considerate le forme di raccordo tra la scuola e i soggetti del mondo del lavoro e delle professioni la cui collaborazione è prevista per la predisposizione delle attività. Le responsabilità saranno individuate fermo restando quanto previsto per i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro, disciplinati dal d.lgs. n. 77/2005.
Si ricorda che nei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro la funzione tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l’istituzione, il mondo del lavoro e il territorio è svolta da due figure: il docente tutor interno all’istituzione scolastica (designato in base alla disponibilità all’incarico ed ai titoli posseduti) e il tutor esterno (articolo 5, d. lgs. n. 77/2005). In particolare, in attuazione della legge delega è previsto che i compiti svolti dal tutor interno siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente, e che vi siano interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati al docente tutor interno ed al tutor esterno.
L’articolo 5 disciplina un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività di orientamento predisposte ai sensi del presente decreto e dei risultati raggiunti.
A tal fine, i soggetti a ciò deputati sono individuati nel Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il quale opera in raccordo con la commissione di cui al decreto legislativo relativo all’orientamento ai percorsi universitari e a quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (in corso di emanazione), l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) e con l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (comma 1).
Il Comitato, che svolge la sua attività senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deve presentare annualmente al Ministro della pubblica istruzione e alla Conferenza unificata una relazione sui risultati del monitoraggio e della valutazione, nella quale possono essere avanzate proposte per il potenziamento del sistema dei raccordi tra scuola e mondo del lavoro (comma 2).
Quanto ai soggetti coinvolti nelle attività di monitoraggio e di valutazione, si ricorda che:
- il Comitato istituito con l’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 77/2005 ha il compito di monitorare e valutare i percorsi in alternanza scuola-lavoro nonché compiti consultivi in materia a livello nazionale. Il Comitato è composto da rappresentanti dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ai sensi del D.P.R. n. 75/2007[18], il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento;
- lo schema di decreto legislativo relativo all’orientamento ai percorsi universitari e a quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (atto del Governo n. 192), all’articolo 2, comma 4, prevede una Commissione nazionale con il compito di monitorare le attività svolte per l’orientamento e i risultati ottenuti. Nella Commissione saranno rappresentati pariteticamente il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca;
- l’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), riordinato con l’articolo 2 del d.lgs. n. 286/2004[19], è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. In particolare, l’ente effettua verifiche sulla qualità complessiva dell'offerta formativa e sui livelli essenziali di prestazione per la formazione professionale; svolge attività di ricerca; svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di iniziative di valutazione; svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola in relazione ai processi di valutazione delle istituzioni scolastiche[20];
- l’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica è stata istituita con l’articolo 1, commi 610-611, della legge finanziaria per il 2007[21] ed ha assunto i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che sono stati contestualmente soppressi.L’agenzia ha sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali e si occupa di: ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale della scuola; collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; collaborazione con le regioni e gli enti locali.
Infine, l’articolo 6 stabilisce la decorrenza delle disposizioni del decreto a partire dall’inizio dell’anno accademico successivo alla sua entrata in vigore. L’attuazione del decreto è prevista senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Nella relazione tecnico-finanziaria si sottolinea, in particolare, che gli interventi di orientamento, che ai sensi dell’articolo 1 rientrano nell’ambito dei compiti istituzionali delle scuole, sono pertanto realizzati sulla base delle risorse di personale, strumentali e finanziarie assegnate alle singole scuole, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delle scuole stesse. Inoltre, il monitoraggio e la valutazione delle attività sono affidati ad organismi già istituiti, per il cui funzionamento nell’ambito delle materie oggetto del presente decreto non sono previste nuove autorizzazioni di spesa.
Al provvedimento risultano allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria. In data 12 dicembre, la documentazione allegata è stata integrata con il testo del parere favorevole della Conferenza unificata. A questo sono allegati anche i pareri della Conferenza delle regioni e delle province autonome e dell’Unione province d’Italia (UPI). La Conferenza delle regioni ha espresso parere favorevole, subordinatamente all’accoglimento di due emendamenti all’articolo 3 dello schema di decreto, volti ad integrare il novero dei soggetti con i quali le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini delle azioni di orientamento. L’UPI ha espresso parere favorevole, sottolineando l’opportunità di un maggior riferimento alle competenze di regioni e province in materia di orientamento al lavoro e alle professioni.
L’articolo 2, comma 1, lett. a) della legge 11 gennaio 2007, n. 1[22]ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo finalizzato a realizzare - nell’ultimo anno del corso di studi - percorsi di orientamento volti alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e di formazione artistico musicale, di formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro.
Il Governo ha inteso dare attuazione a tale delega mediante due decreti legislativi. Un primo schema di decreto, già presentato all’esame della VII Commissione, disciplina la parte relativa ai corsi di laurea universitari ed ai corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (atto del Governo n. 192). Lo schema di decreto in esame, invece, concerne l’orientamento alla formazione tecnica superiore e i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, completando la delega in materia.
Tra i principi e criteri direttivi indicati all’articolo 2, comma 2, lett. a), della legge delega si prevede, con riferimento al decreto legislativo in esame, che siano individuate le misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche e gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. Nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, che riguardano solo l’ultimo anno del corso di studi, deve essere prevista la partecipazione anche di docenti della formazione tecnica superiore. Tale disciplina deve essere stabilita senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (art. 2, co. 4).
In base alle indicazioni della legge delega, il decreto legislativo in esame deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentita la Conferenza unificata.
Eventuali disposizioni correttive e integrative del decreto possono essere adottate - con le medesime procedure ed il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi - entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell’istruzione e più specificamente dell’orientamento alla specializzazione post diploma di grado non universitario.
Si ricorda, in proposito, che la Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generaliordinanti la materia (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (art. 117, terzo comma, Cost.), assegnata alla competenza esclusiva delle regioni.
[1] L. 11 gennaio 2007, n. 1, recante Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.
[2] L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).
[3] D.M. 31 ottobre 2000, n. 436, Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della L. 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
[4] Ed afferiscono ai seguenti settori: agricoltura; servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale; industria e artigianato (manifatture, i.c.t., edilizia); commercio, turismo e trasporti;servizi assicurativi e finanziari.
[5] D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 aprile 2007, n. 40.
[6] La norma citata prevede l’eventuale costituzione – a livello provinciale e subprovinciale – di “Poli tecnico professionali”, comprensivi di: istituti tecnici; istituti professionali; strutture formative preposte alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni specificati dal Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; e istituti tecnici superiori, risultanti dalla trasformazione degli attuali Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ai sensi della stessa norma della legge finanziaria 2007.
[7] L. 28 marzo 2003, n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[8] L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[9] D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, recante Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[10] D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[11] L. 24 giugno 1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione.
[12] D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, recante Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53.
[13] L. 17 maggio 1999, n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. L’articolo 68 (cui è stata data attuazione con DPR 12 luglio 2000, n. 257) ha previsto l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato. L'obbligo si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
[14] L’articolo 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), prevede che il governo, le regioni e le province autonome, possano concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
[15] L. 12 marzo 1999, n. 68, recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
[16] L. 14 febbraio 2003, n. 30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
[17] D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
[18] D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75, recante Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato, al pari degli altri organismi interessati dal regolamento, presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della pubblica istruzione, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e, nel caso di proroga della durata dello stesso, possono essere confermati.
[19] D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53.
[20] L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva relativamente al sistema dell’istruzione, ovvero con linee guida definite d’intesa con la Conferenza Unificata, relativamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale. Al Ministro viene affidata inoltre l’emanazione di specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
[21] L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[22] L. 11 gennaio 2007, n. 1, recante Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.