Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi - Schema di D.Lgs. n. 196 (art. 1, co. 1, L. 106/2007) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 165 | ||
Data: | 03/12/2007 | ||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Atti del Governo |
Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi Schema di D.Lgs. n. 196 |
(art. 1, co. 1, L. 106/2007) |
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n. 165 |
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3 dicembre 2007 |
Per l’esame parlamentare del disegno di legge A.C. 1496 (recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi) e delle proposte di legge abbinate sono stati predisposti:
- il Dossier Progetti di legge n. 39 (sul ddl A.C. 1496 e p.d.l. abbinate);
- il Dossier Progetti di legge n. 39/II (sull’A.C. 1496 e abb.-A);
- il Dossier Progetti di legge n. 39/III (sull’A.C. 1496-B).
Nell’ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0157
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri principi costituzionali
§ Testo a fronte tra lo schema di D.Lgs. e la Legge n. 106/2007
§ Codice Civile (art. 1418)
§ L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 78-ter)
§ L. 14 aprile 1975, n. 103. Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
§ L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 1-3)
§ L. 10 ottobre 1990, n. 287. Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 10)
§ D.L. 27 agosto 1993, n. 323, conv. con mod., L. 27 ottobre 1993, n. 422. Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva
§ D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, conv. con mod., L. 23 dicembre 1996, n. 650. Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni
§ L. 31 luglio 1997, n. 249. Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (art. 1)
§ D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, conv. con mod., L. 29 marzo 1999, n. 78. Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (art. 2)
§ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Delibera 9 marzo 1999, n. 8. Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili
§ D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, conv. con mod., L. 20 marzo 2001, n. 66. Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
§ D.L. 24 dicembre 2003, n. 352, conv. con mod., L. 24 febbraio 2004, n. 43. Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della L. 31 luglio 1997, n. 249
§ D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della radiotelevisione (artt. 1-35, 43, 45-49, 51-52)
§ D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 137)
§ L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 65, 66)
§ D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., L. 4 aprile 2007, n. 41. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive (art. 11)
§ L. 19 luglio 2007, n. 106. Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
Normativa comunitaria
§ Dir. 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE. Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
§ Dec. 25 giugno 2007, n. 2007/475/CE. Decisione della Commissione sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
§ Ordini del giorno accolti dal Governo durante l’iter parlamentare della legge 106/2007
§ Diritti televisivi in Italia: un po’ di storia
§ Diritti televisivi: il quadro europeo
Numero dello schema di decreto legislativo |
196 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse" |
Norma di delega |
L. 19 luglio 2007, n. 106 |
Settore d’intervento |
Radiotelevisione; Sport |
Numero di articoli |
30 |
Date |
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§ presentazione |
13 novembre 2007 |
§ assegnazione |
19 novembre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
9 dicembre 2007 |
§ scadenza della delega |
3 febbraio 2008 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Il provvedimento si compone di IV titoli.
Il Titolo I reca all’articolo 1 i principi e all’articolo 2 alcune definizioni di termini utilizzati nello schema di decreto legislativo in esame.
Il Titolo II disciplina la titolarità e l’esercizio dei diritti audiovisivi.
Il Capo I detta le regole generali.
In tal senso l’articolo 3 prevede che l’organizzatore della competizione (il soggetto cui è demandata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale) e gli organizzatori degli eventi (la società sportiva che si assume l’organizzazione della competizione nell’impianto sportivo di cui ha disponibilità) siano contitolari dei diritti audiovisivi (diritti, di durata pari a cinquanta anni, che comprendono la riproduzione delle immagini dell’evento, la comunicazione al pubblico, l’utilizzazione delle immagini per fini commerciali) mentre spetta all’organizzatore dell’evento la titolarità del diritto di archivio (conservazione delle immagini per l’archivio).
L’articolo 4 disciplina le modalità di esercizio dei diritti audiovisivi. L’utilizzo dei diritti audiovisivi spetta all’organizzatore della competizione sportiva (co. 1) mentre l’esercizio del diritto di archivio spetta alla società che organizza l’evento che potrà, comunque, consentire alla società ospite la conservazione nel proprio archivio delle immagini (co. 2). Gli organizzatori degli eventi possono esercitare autonomamente i diritti audiovisivi secondari, relativi alle sintesi e alle repliche delle immagini (co. 3). La produzione audiovisiva dell’evento spetta alla società che organizza la competizione o all’organizzatore della competizione. In entrambi i casi gli organizzatori dovranno mettere a disposizione degli assegnatari dei diritti televisivi l’accesso al segnale.
L’articolo 5 disciplina il diritto di cronaca, prevedendo che:
- non pregiudica i titolari dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico del risultato sportivo;
- le emittenti televisive possono trasmettere nell’ambito dei telegiornali immagini dell’evento, purché non superiori a otto minuti complessivi per giornata e quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, conformemente a quanto stabilito da un regolamento che dovrà essere emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- l’organizzatore della competizione e dell’evento hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione estratti di immagini salienti e correlate.
Il Capo II si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi, suddividendo la normativa in V Sezioni.
La Sezione I, norme generali, prevede:
- all’articolo 6, che l’organizzatore della competizione deve stabilire le linee guida per la commercializzazione dei diritti, deliberate, per ciascuna competizione, dall’assemblea delle società sportive che partecipano alla competizione, con una maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, ed approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- all’articolo 7, che l’organizzatore della competizione deve offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure selettive, se del caso, individuando un intermediario indipendente al quale concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione (questi può procedere alla formazione e alla modifica dei pacchetti, previa autorizzazione delle due Autorità competenti) o costituendo una o più società con funzioni di advisor.
La Sezione II si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale e prevede:
- all’articolo 8, che l’organizzatore della competizione deve offrire i diritti audiovisivi attraverso più procedure competitive che riguardino una singola piattaforma o più piattaforme, disponendo, in tal caso, più pacchetti;
- all’articolo 9, che solo gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativo possono partecipare alle procedure competitive, salvo l’ipotesi di cessione di tutti i diritti ad un intermediario indipendente (viene previsto il divieto di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette);
- all’articolo 10, che i contratti di licenza hanno una durata massima di 3 anni.
La Sezione III detta norme in materia di esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti., prevedendo:
- all’articolo 11, che gli operatori della comunicazione esercitano i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale possiedono il titolo abilitativi, non potendo subconcedere in licenza a terzi i medesimi diritti, salva autorizzazione da parte dell’organizzatore della competizione alla ritrasmissione, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi o ad accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme (l’intermediario indipendente può subconcedere in licenza i diritti, purché non modifichi i pacchetti- si ricorda, in proposito che l’art. 7, comma 6, prevede, nel caso in l’organizzatore della competizione scelga un intermediario indipendente al quale affidare la commercializzazione dei diritti, la possibilità per l’intermediario indipendente di procedere alla modifica dei pacchetti);
- all’articolo 12, che, in caso di mancato esercizio dei diritti audiovisivi da parte dell’assegnatario, l’organizzatore della competizione può consentire l’acquisizione di tali diritti ad altri operatori della comunicazione (le linee guida stabiliranno le forme di agevolazione previste al riguardo per le emittenti locali che, in caso di diritti invenduti o inutilizzati, potrebbero acquistare i relativi diritti a prezzi commisurati al bacino d’utenza);
- all’articolo 13, che l’organizzatore dell’evento può realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti ed ha diritto di accedere ai servizi commerciali di piattaforme gestite da terzi .
La Sezione IV si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica, prevedendo:
- all’articolo 14, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti. I diritti audiovisivi relativi a tali piattaforme sono offerti su base non esclusiva e la relativa commercializzazione, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, avviene per singola piattaforma;
- all’articolo 15, che, per la piattaforma radiofonica, l’organizzatore della competizione può predisporre per i mercati nazionale ed internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione, salva la possibilità per le altre emittenti radiofoniche di poter diffondere brevi estratti in diretta degli eventi della competizione.
La Sezione V si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, stabilendo:
- all’articolo 16, che le modalità di commercializzazione sul mercato internazionale sono definite nelle linee guida e che l’organizzatore della competizione può concedere in licenza i diritti audiovisivi direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o ad uno o più intermediari;
- all’articolo 17, che i contratti di licenza debbono prevedere misure per evitare indebite captazioni delle immagini.
Il Capo III reca norme a tutela dei diritti audiovisivi ed è composto da un solo articolo (art.18) che attribuisce la legittimazione ad agire a tutela dei diritti audiovisivi al solo organizzatore della competizione.
Il Capo IV si occupa della vigilanza e del controllo, prevedendo:
- all’articolo 19, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza dispongono, su richiesta dell’organizzatore della competizione, in ordine alle possibili deroghe al divieto di concedere in sublicenza ai terzi i diritti televisivi;
- all’articolo 19 e 20 che le due Autorità sono chiamate a vigilare, per i profili di competenza, sul rispetto delle norme contenute nel provvedimento.
Il Titolo III si occupa della ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi.
Il meccanismo individuato prevede che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi siano ripartitite tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, dedotte le quote destinate alla mutualità generale e quelle destinate alla mutualità per le categorie inferiori (art. 21).
La quota destinata alla mutualità generale (art. 22)non può essere inferiore al 4% delle risorse complessive e deve essere impiegata per le seguenti finalità:
· sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche;
· valorizzazione delle categorie dilettantistiche;
· sostegno degli investimenti per la sicurezza degli impianti sportivi;
· finanziamento di due progetti l’anno a favore di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
Per la realizzazione delle finalità sopra indicate è istituita la “Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre”. L’articolo 23 ne disciplina la natura, le funzioni e l’organizzazione.
L’articolo 24 prevede che l’organizzatore del campionato di calcio di serie A destini una quota annua non inferiore al 6% del totale delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi per sostenere l’attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori.
Le restanti risorse sono ripartite come segue:
Ø una quota non inferiore al 40% è ripartita in parti uguali tra tutte le squadre partecipanti alla competizione;
Ø le quote restanti sono suddivise in base al bacino d’utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuna squadra; tale ultima quota non può essere inferiore a quella relativa al bacino d’utenza.
I criteri di ripartizione delle risorse sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dall’organizzazione della competizione con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.
In sede di prima applicazione, tenuto conto delle decisioni assunte dall’organizzatore di campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse per il campionato di serie A è così stabilita (l’applicazione avverrà a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011):
Ø una quota pari al 40% delle risorse da dividere in parti uguali;
Ø una quota pari al 30% da assegnare sulla base dei risultati sportivi conseguiti;
Ø una quota pari al 30% secondo il bacino d’utenza.
La quota relativa al risultato sportivo è, così, definita:
- 10% in base ai risultati conseguiti a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;
- 15% in ragione dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive;
- 5% sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva.
La quota relativa al bacino d’utenza è così calcolata:
- 25% sulla base del numero dei sostenitori della squadra;
- 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.
Il Titolo IV reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finali.
In particolare, l’articolo 27 stabilisce che gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi stipulati prima del 31 maggio 2006 sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti televisivi stipulati dopo il 31 maggio 2006 sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010 solo se stipulati da soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente o con un oggetto diverso. Affinché durante il periodo transitorio sia garantita un’equa ripartizione delle risorse economiche, le società iscritte al campionato di serie A sono tenute a ridistribuire all’interno della stessa categoria una quota percentuale delle risorse derivanti dalla contrattazione individuale, quota che deve essere determinata dall’Assemblea di categoria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L’organizzatore del campionato è tenuto, inoltre, ad assicurare una quota delle risorse derivanti dalla contrattazione individuale alla Fondazione; individua, altresì, un’ulteriore quota da destinare alle categorie professionistiche inferiori.
Al provvedimento risulta allegata la relazione illustrativa.
La legge 19 luglio 2007, n. 106, reca delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici.
Il testo si compone di un solo articolo recante i principi, i criteri direttivi e le modalità per l’esercizio della delega da parte del Governo.
L’ambito oggettivo della disciplina si riferisce a tutti gli eventi sportivi professionistici.
Il comma 1 prevede che il Governo emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi di disciplina della materia, con la possibilità, di adottare, entro il termine di 12 mesi, uno o più decreti correttivi.
I principi (comma 2) ai quali attenersi nell’esercizio della delega sono i seguenti:
- riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva e della specificità del fenomeno sportivo - lett. a) e b);
- attribuzione, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla stessa competizione, della contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva. L’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva deve coniugarsi con la tutela riservata da parte dell’ordinamento ai diritti di trasmissione - lett. c);
- assegnazione della titolarità esclusiva dei diritti di archivio a ciascun soggetto partecipante alla competizione - lett.d);
- introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti in esame, prevedendo, altresì, che il soggetto organizzatore dell’evento, al quale spetta l’esclusiva della commercializzazione dei diritti, deve agevolare la fruibilità da parte dell’utenza locale di tale offerta, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine – lett. e);
- garanzia del diritto di cronaca – lett. f);
I criteri di delega (comma 3) possono essere così sintetizzati:
- l’organizzatore della competizione sportiva è il soggetto competente a commercializzazione in forma centralizzata i diritti audiovisivi, salva la possibilità per i soggetti partecipanti alla competizione di commercializzare diritti audiovisivi secondari (lett. a);
- tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo che hanno acquisito i diritti devono procedere alla relativa diffusione, salvo che non siano autorizzati dal soggetto organizzatore dell’evento, in caso di mancato utilizzo, a rivenderli ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali (lett. b);
- l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante per la concorrenza possono regolare tale commercializzazione, anche in vista dell’evoluzione tecnologica del settore, che potrebbe richiedere di differenziare le gare a seconda della piattaforma di trasmissione interessata (lett. c);
- è vietato: l’acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per le quali l’operatore è in possesso del titolo abilitativi, la sublicenza dei diritti acquisiti; nonché la cessione, in tutto o in parte, dei relativi contratti di licenza (lett. d);
- la disciplina della commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale deve conformarsi ai principi di cui al comma 2 (lett. e);
- la disciplina del diritto di cronaca deve assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società (lett. f);
- le piattaforme emergenti devono essere oggetto di una disciplina specifica, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza (lett. g);
- deve essere fissato un termine ragionevole per la durata dei contratti di cessione dei diritti in esame, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti (lett.h);
- le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti sono ripartite per una quota, in parti eguali, e per la restante parte, tenendo conto del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti, ferma restando che una quota delle risorse deve essere destinata alla mutualità generale, in modo da incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile, la valorizzazione delle categorie dilettantitistiche, la sicurezza degli impianti sportivi nonché il finanziamento di due progetti volti al sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica (lett. i e l);
- la vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione della nuova normativa dovranno essere assicurate da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lett. m);
- la nuova normativa troverà applicazione a tutte le competizioni sportive che avranno inizio dal 1° luglio 2007 e dovrà essere previsto un periodo transitorio, in modo da distinguere tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.
Occorre innanzitutto richiamare la materia “tutela della concorrenza”, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e) Cost.). Il provvedimento può essere inoltre riconducibile alle materia “ordinamento sportivo” e “ordinamento della comunicazione” che l’art. 117, terzo comma, Cost., annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, attribuendo allo Stato la definizione dei principi fondamentali e alle regioni l’emanazione della normativa di dettaglio.
Il provvedimento interviene in un settore che interessa l’iniziativa economica privata e, pertanto, deve essere letto alla luce di quanto previsto dall’articolo 41 della Costituzione, secondo il quale, tale iniziativa è libera ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge, prosegue la norma, determina i programmi ed i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
In proposito si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 54 del 1962) ha ritenuto che la finalità sociale non può escludersi, in via di principio, per il carattere particolare o localmente limitato della categoria di operatori economici; e nemmeno in considerazione della natura voluttaria del prodotto. Al contrario la Corte considera lesiva dell’iniziativa economica privata la non rispondenza al principio della riserva di legge, in particolare qualora le norme in questione non specifichino indirizzi e programmi, ovvero dati attraverso i quali si manifestino in qualche modo i fini di utilità sociale e i criteri ai quali la legge stessa si sarebbe ispirata.
Tali considerazioni sono da ultimo confermate nella sentenza n. 176 del 2004, in cui la Corte rileva che la presenza di limiti certi, nonché l'esistenza di strumenti di tutela azionabili in caso di inosservanza degli stessi da parte della pubblica amministrazione, forniscono una protezione adeguata alla libertà di iniziativa economica.
Si osserva che il richiamo all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 30 del provvedimento in esame, non sembra corretto, dal momento che la legge delega fa riferimento, tra i criteri direttivi, alla necessità di provvedere all’abrogazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge citato.
Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse
Schema di d.lgs. recante disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (196) |
L. 19 luglio 2007, n. 106 |
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TITOLO I |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei princìpi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità. |
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi: e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonchè ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari; |
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g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti; |
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h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema; |
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Articolo 2 |
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1. Ai fini del presente decreto legislativo s'intende per: |
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a) "legge delega": la legge 19 luglio 2007 n. 106; |
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b) "evento": l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo, di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi; |
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c) "organizzatore dell'evento": la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità; |
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d) "competizione": qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni; |
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e) "organizzatore della competizione": il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva; |
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f) "giornata": il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dell'organizzatore della competizione; |
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g) "diretta": la trasmissione in tempo reale dell'evento; |
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h) "differita": la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo; |
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i) "prima differita": Ia prima trasmissione in differita integrale dell'evento; |
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j) "replica": la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita; |
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k) "sintesi": la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti; |
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l) "immagini salienti": le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata; |
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m) "immagini correlate": le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento; |
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n) "prima messa in onda": la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti; |
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o) "diritti audiovisivi": i diritti esclusivi, di durata pari a cinquant'anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono: |
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- la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l' evento si svolga; |
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- la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento; |
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- la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro; |
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- il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito; |
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- la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento; |
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- l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività; |
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- la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo; |
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p) "diritto di archivio": il diritto di cui alla lettera o), ultimo alinea; |
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q) "diritti audiovisivi di natura primaria": i diritti di prima messa in onda; |
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r) "diritti audiovisivi di natura secondaria": i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti; |
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s) "diritto audio": il diritto di cui alla lettera o), limitatamente al solo commento parlato; |
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t) "pacchetto": un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni; |
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u) "contratto di licenza": il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione; |
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v) "piattaforma": sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica; |
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w) "prodotti audiovisivi": i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione; |
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x) “in chiaro": modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti; |
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y) "a pagamento": modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento dì un corrìspettivo per la visione da parte dell'utente, anche su richiesta individuale; |
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z) "reti di comunicazione elettronica": i sistemi di trasmissione e, se del caso, , le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottìche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione dì circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Intemet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisìvi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; |
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aa) "operatore della comunicazione": il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica; |
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bb) "intermediario indipendente": il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi .13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi; |
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cc) "canale tematico ufficiale": l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento; |
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dd) "stagione sportiva": il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo; |
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ee) "utente": il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi. |
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TITOLO II |
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CAPO I |
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Articolo 3 |
Art. 1, comma 2 [Princìpi di delega] |
1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2. |
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione; |
2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo. |
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva; |
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Articolo 4 |
Art. 1, comma 2 [Princìpi di delega] |
1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli. |
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonchè ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari; |
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Art. 1, comma 3 |
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3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri: |
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a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva; |
2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo. |
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3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano. |
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4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell’evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi. |
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5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici. |
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6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto. |
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7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione. |
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Articolo 5 |
Art. 1, comma 2 [Princìpi di delega] |
1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione. |
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1; |
2. L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati. |
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3. E' comunque garantita al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e alle altre emittenti radiotelevisive nazionali e locali; la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali e la radiocronaca per il resoconto di attualità nell'ambito dei radio giornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. |
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4. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 177. |
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5. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo. |
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6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. |
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7. Alle violazioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
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CAPO II |
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SEZIONE I |
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Articolo 6 |
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1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto. |
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2. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3. |
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3. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, nonché le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali. |
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4. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. |
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5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e. le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse. |
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Articolo 7 (Offerta dei diritti audiovisivi) |
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1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica. |
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2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione. |
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3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione. |
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4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva. |
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5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta. |
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6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5. |
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7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonchè ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione. |
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8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di Serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e I1I del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni dì cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4. |
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SEZIONE II |
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Articolo 8 |
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1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità. |
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2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti. |
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3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti. |
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4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere dì revocare l'offerta. |
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Articolo 9 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo. agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti. |
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonchè di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza; |
2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma. |
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3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1. |
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4. E' fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione dì posizioni dominanti. |
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Articolo 10 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni. |
h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti; |
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2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. |
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3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi. |
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SEZIONE III DA. PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI INDIPENDENTI |
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Articolo 11 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo. |
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi; |
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2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza è risolto. In tal caso l'operatore della comunicazione non può ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo. |
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3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le. modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di .esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa. |
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva; |
4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7. |
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5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non può commercializzare i diritti audiovisivi già concessi in licenza e non esercitabili. |
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6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1. |
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi; |
7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza. |
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonchè di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza; |
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8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi. |
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Articolo 12 |
Art. 1, comma 2 [Princìpi di delega] |
1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, può consentire, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori. della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4; |
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1. |
2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza. |
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Articolo 13 |
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1. Fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali, ovvero attraverso un proprio canale tematico o una propria piattaforma. |
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2. L'organizzatore della competizione ha diritto di accedere ai servizi tecnici e commerciali di piattaforme gestite da terzi a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi e senza che la fruizione dei prodotti audiovisivi da parte dell'utente finale possa essere condizionata da qualsiasi vincolo, obbligo od onere, economico o tecnologico, imposto dal gestore della piattaforma. |
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SEZIONE IV |
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Articolo 14 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti. |
g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza; |
2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nei seguenti commi. |
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3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva. |
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4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi. |
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5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma. |
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6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 7, comma 4. |
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7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo, avendo precedentemente stipulato accordi con gli operatori di rete, e agli intermediari indipendenti. |
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Articolo 15 |
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1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nei seguenti commi. |
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2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione. |
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3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale. |
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4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio è riservato agli organizzatori degli eventi. |
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SEZIONE V |
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Articolo 16 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al. mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla Sezioni I e all'art. 8, commi 1, e 10 della Sezione II, salvo quanto previsto nei seguenti commi. |
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2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima. |
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2; i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonchè l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema; |
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3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive. |
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4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, commi 4 e 5. |
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Articolo 17 |
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1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa. |
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CAPO III |
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Articolo 18 |
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3. |
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CAPO IV |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
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m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze; |
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Articolo 19 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6. |
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonchè limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva; |
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura. |
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Articolo 20 |
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1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. |
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TITOLO III |
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Articolo 21 |
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1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. |
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2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi. |
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Articolo 22 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, alla valorizzazione e incentivazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche, purché di particolare rilievo sociale. |
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonchè al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università; |
2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1. |
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Articolo 23 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, è istituita la "Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre", di seguito denominata Fondazione, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando, quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22. |
l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonchè al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università; |
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, .che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. |
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3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti. |
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4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti di particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle Università. |
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5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle Università, la relazione è presentata anche ai Ministri della Pubblica Istruzione e per l’Università e la Ricerca. |
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6. Sono organi della fondazione il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il Presidente, eletto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei Revisori, con funzioni di organo di controllo. |
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7. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di Presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, uno designato dalla Federazione Italiana pallacanestro, uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Lo Statuto può prevedere una diversa composizione del Consiglio di Amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative Federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entità complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva. |
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8. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. |
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9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 201512016, una quota delle risorse destinate alla mutualità generale, di cui all'art. 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 11 del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito in legge n. 41 del 2007. |
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Articolo 24 |
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1 L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori. |
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Articolo 25 |
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1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alle competizioni è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi. |
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2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento. |
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3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza. |
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4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. |
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Articolo 26 |
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1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza. |
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2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/47, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva. |
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3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra. |
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TITOLO IV |
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Articolo 27 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione prima del 31 maggio 2006. |
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data. |
2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati e depositati presso l'organizzatore della competizione dopo il 31 maggio 2006 e fino all'entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati. |
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3. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010. |
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4. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di Serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. |
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5. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011. |
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6. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. |
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7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, è destinata alla predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto. |
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Articolo 28 |
Art. 1, comma 2 [Princìpi di delega] |
1. Al Titolo II del regio decreto della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il Capo I-bis, è inserito il «Capo I-ter - Diritti audiovisivi sportivi». |
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione; |
2. Dopo l'articolo 78 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel Capo I-ter è inserito il seguente «articolo 78 quater - Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, ed relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in guanto compatibili ». |
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Articolo 29 |
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1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dai diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. |
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Articolo 30 |
Art. 1, comma 3 [Criteri di delega} |
1. E' abrogato l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n. 78. |
n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 |
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA TITOLARITÀ ED AL MERCATO DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE, COMUNICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO, IN SEDE RADIOTELEVISIVA E SU ALTRE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DEGLI EVENTI SPORTIVI DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI E DELLE ALTRE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE ORGANIZZATE A LIVELLO NAZIONALE (A.C. 1496) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIOCCHETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI E CAPARINI; RONCHI ED ALTRI; PESCANTE ED ALTRI; DEL BUE (A.C. 587-711-1195-1803-1840)
(A.C. 1496 - Sezione 2)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'attività svolta dalle società sportive dilettantistiche riveste valore sociale;
sussiste la necessità di sostenere, anche economicamente, la loro attività che vede il coinvolgimento di migliaia di ragazzi e giovani trasmettendo valori di lealtà sportiva e correttezza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure idonee a sostenere l'attività delle società sportive dilettantistiche soprattutto per quanto riguarda i settori giovanili.
9/1496/3.Adenti, Li Causi.
La Camera,
tenuto conto che in questo provvedimento non c'è nessuna misura che incoraggi e sostenga l'investimento nell'attività dei vivai, che sono invece centrali per il loro fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà;
tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali, e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico;
valutato che una buona legge sul riordino dei diritti televisivi, in analogia con quanto già previsto in altri Paesi europei, deve prevedere misure per la valorizzazione dei vivai giovanili nello sport;
impegna il Governo
ad effettuare in sede applicativa un monitoraggio del provvedimento, al fine di adottare ulteriori provvedimenti volti a tener conto fra i criteri alla base della ripartizione dei proventi dei diritti operata dalle Leghe professionistiche, del criterio dell'investimento, da parte dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, nell'attività del vivaio.
9/1496/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavaglia.
La Camera,
considerato che, nell'ambito dei principi alla base della delega legislativa viene specificato che la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti in oggetto avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi spartivi, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;
preso atto che gli eventi sportivi, e in particolar modo il calcio, consentono, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato;
valutato che gli eventi calcistici forniscono elevati livelli di audience per la maggior parte dell'anno, garantendo quindi un elevato seguito a lungo termine e inducendo gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale;
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che, nell'ambito di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, siano messi a disposizione del mercato più diritti, suddivisi in diversi pacchetti valutando le reali condizioni di concorrenza del mercato, attenuando la tendenza alla concentrazione sul mercato dei media e al conseguente vantaggio competitivo della titolarità di contenuti premium salvaguardando in tal modo anche le esigenze dell'emittenza locale.
9/1496/18. Fugatti.
La Camera,
riconosciuto che il diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi deve essere attribuito al soggetto organizzatore della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti;
dato che ai partecipanti alla competizione sportiva è garantita la salvaguardia dell'autonomia commerciale nonché la titolarità esclusiva dei diritti di archivio commerciale;
visto che la norma in esame configura pertanto una situazione giuridica di «contitolarità» dei diritti di sfruttamento tra il soggetto organizzatore (la Lega professionistica) e i soggetti partecipanti alle competizioni (società sportive);
impegna il Governo
a tener conto, in sede applicativa, del principio del riconoscimento, per il soggetto partecipante alla competizione sportiva, dell'autonomia nella gestione di iniziative commerciali, nonché della possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.
9/1496/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Bodega.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA TITOLARITÀ ED AL MERCATO DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE, COMUNICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO, IN SEDE RADIOTELEVISIVA E SU ALTRE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DEGLI EVENTI SPORTIVI DEI CAMPIONATI E DEI TORNEI PROFESSIONISTICI A SQUADRE E DELLE CORRELATE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE A LIVELLO NAZIONALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 1496-B)
(A.C. 1496-B - Sezione 3)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il malessere che attraversa il mondo del calcio professionistico, del quale i recenti scandali rappresentano la manifestazione più grave ed eclatante, ha aperto nel Paese un dibattito sull'individuazione dei rimedi adeguati alla gravità della situazione, al fine di restituire credibilità e trasparenza al settore;
attesa la necessità che ciascuno faccia la propria parte per collaborare alla normalizzazione del calcio italiano, in particolare procedendo ad una riscrittura delle regole per evitare il ripetersi dei gravi fenomeni verificatisi;
tenuto conto che il Parlamento italiano, nel rispetto dell'autonomia dello sport, è chiamato a ridefinire il quadro normativo per la parte di propria competenza;
impegna il Governo
a promuovere le iniziative dirette:
alla revisione della disciplina delle società sportive professionistiche contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e squadre professionistiche;
alla rivisitazione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, con il quale si è consentito alle società professionistiche il perseguimento dello scopo di lucro e la quotazione in borsa, alla luce delle esperienze maturate che hanno prodotto una sovrapposizione del fine lucrativo su quello sportivo e modificato l'equilibrio tra le dimensioni propriamente sportive e quelle spettacolari del fenomeno.
9/1496-B/1.Pescante, Garagnani, Aracu, Di Centa, Luciano Rossi.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, lo sport costituisce un'attività economica ai sensi dell'articolo 2 del Trattato istitutivo della Comunità Europea;
la Commissione ha peraltro riconosciuto la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre del 2000, relativa «alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nelle politiche comuni»;
in quella occasione il Consiglio ha assunto una posizione favorevole alla messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi come vantaggiosa per il principio di solidarietà tra tutti i livelli e le discipline dello sport;
il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ha introdotto all'articolo 111-282, una norma di sostegno allo sport, i cui profili europei sono promossi dall'Unione tenendo conto della specificità del settore, delle sue strutture fondate sul
volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
in tal senso l'azione dell'Unione promuove l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, che mirino a promuovere la messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti TV, ai livelli appropriati, al fine di attuare il principio di solidarietà tra tutti i livelli e tutte le discipline dello sport.
9/1496-B/2.Li Causi.
La Camera,
premesso che:
l'attività svolta dalle società sportive dilettantistiche riveste valore sociale;
sussiste la necessità di sostenere, anche economicamente, la loro attività che vede il coinvolgimento di migliaia di ragazzi e giovani trasmettendo valori di lealtà sportiva e correttezza,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ulteriori misure idonee a sostenere l'attività delle società sportive dilettantistiche soprattutto per quanto riguarda i settori giovanili.
9/1496-B/3.Adenti, Li Causi.
La Camera,
premesso che:
la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalle vendite dei diritti televisivi, prevede che una quota della mutualità generale sia impiegata a sostegno di programmi a favore di discipline diverse da quella calcistica, in ossequio al comma 3, lettera l);
considerato che:
l'erogazione di mezzi finanziari a favore di discipline dilettantistiche da parte di società professionistiche costituisce un doveroso atto di solidarietà dello sport professionistico nei confronti dello sport senza fine di lucro;
tenuto conto che:
l'attività della FSN è già finanziata dal CONI con contributi pubblici e che è opportuno che altri interventi non si sovrappongano agli interventi ordinari del Comitato olimpico italiano;
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di propria competenza per autorizzare i club professionistici a destinare prevalentemente la percentuale dei fondi prevista dal comma 3 lettera l) ad attività promozionali da svolgersi nell'ambito della stessa società professionistica, al fine di promuovere attività promozionali diverse da quelle calcistiche.
9/1496-B/4.Pescante.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (1269)
ORDINI DEL GIORNO
G6
BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso:
che l'A.S. 1269, anche in seguito ad emendamenti approvati in Commissione, introduce limiti nell'acquisizione di diritti audiovisivi sportivi stabilendo che:
a) gli operatori di comunicazione, al momento dell'acquisizione dei diritti, siano in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;
b) sia assicurata la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sportivi;
c) siano vietate le sublicenze e le cessioni dei contratti di licenza;
d) la licenza dei contenuti da parte degli operatori, il cosiddetto wholesale, sia sottoposto a specifica autorizzazione da parte della Lega Calcio;
che tali limitazioni, dettate, tra l'altro, dal provvedimento dell'Autorità Antitrust del 13 giugno 2006, sono ritenute necessarie per impedire il fenomeno dell'accaparramento dei diritti da parte di operatori che, verticalmente integrati (in qualità di fornitore di contenuti e di operatori di rete), si trovino nella duplice posizione di utilizzatori diretti sulle proprie piattaforme e intermediari sulle altre piattaforme, tale da determinare effetti anticoncorrenziali;
che esistono situazioni particolari su determinate piattaforme distributive, con la presenza di uno o due player in posizione dominante, che necessitano dell'introduzione di specifici correttivi (come, ad esempio, specifiche deroghe ai divieti di sublicenza, specie se infra-piattaforma), nonché di regole per l'accesso alle piattaforme distributive da parte di terzi che, ai fini della diffusione dei prodotti audiovisivi sportivi, abbiano manifestato l'intenzione di offrire canali sportivi in concorrenza con i gestori delle piattaforme distributive, stabilendo a carico di questi ultimi specifici obblighi a fornire ai terzi servizi tecnici necessari e strumentali alla fornitura di canali audiovisivi, siano essi in chiaro o a pagamento, commerciali o promozionali, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi;
considerato dunque che nel provvedimento in esame sono individuati solo parzialmente questi specifici temi,
impegna il Governo
a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi finalizzati a prevenire posizioni monopolistiche sul mercato dei contenuti sportivi prevedendo obblighi a carico dei gestori unici, laddove è possibile, modalità di accesso da parte di terzi alla piattaforma più eque e non discriminatorie.
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(*) Accolto dal Governo
G7
STEFANI, STIFFONI, DAVICO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,
valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,
vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,
dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,
considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,
preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,
impegna il Governo:
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.
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(*) Accolto dal Governo
G10 (già em. 1.110)
GRILLO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
nell'esercizio della delega di cui al comma 3, articolo 1, lettera d),
impegna il Governo a considerare la disciplina della commercializzazione in forma controllata attraverso meccanismi che assicurino ampie forme di partecipazione
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(*) Accolto dal Governo
G11 (già em. 1.19)
STIFFONI, STEFANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato.
In sede di esame del disegno di legge n. 1269,
considerato il testo dell'emendamento 1.19,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche da esso poste.
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(*) Accolto dal Governo
G9 (già em. 1.205)
PROCACCI, MASSA, BUTTI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede, di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),
premesso che:
l'A.S. 1269 sottolinea la necessità di salvaguardare le esigenze della emittenza locale per il suo ruolo di componente importante per il sistema radiotelevisivo, in grado di svolgere un servizio pubblico sui rispettivi territori;
per i motivi sopra evidenziati, appare necessario evitare l'accaparramento dei diritti da parte dei soggetti televisivi nazionali (che spesso non li esercitano per mancanza di spazi nei palinsesti o perché di interesse e rilevanza esclusivamente locale) in quanto ciò priva l'utente locale di assistere allo spettacolo della squadra del cuore e il calcio in genere di ulteriori risorse finanziarie;
appare altresì necessario regolamentare sia le modalità di trasmissione in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali («dirette» e highlights in chiaro), sia la fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca,
impegna il Governo a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali.
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(*) Accolto dal Governo