Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Destinazione del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l¿anno 2007 - Relazione n. 186 (art. 46, co. 5, L. n. 448/2001)
Riferimenti:
SCH.DEC 186/XV     
Serie: Atti del Governo    Numero: 158
Data: 05/11/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L n. 448 del 28-DIC-01     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

 

 

 

 

 

Destinazione del Fondo per gli investimenti del Ministero per i beni e le attività culturali, per l’anno 2007

Relazione n. 186

(art. 46, co. 5, L. n. 448/2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 158

 

 

5 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0150

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Presupposti normativi4

Contenuto  6

Relazione n. 186

§      Nuova relazione riguardante la ripartizione del Fondo unico per gli investimenti iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2007  13

Normativa di riferimento

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 3, co. 83)29

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)31

§      L. 29 dicembre 2000, n. 400. Rifinanziamento della L. 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali (art. 3, co. 1)36

§      L. 23 febbraio 2001, n. 29. Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali (art. 3, co. 1)37

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 46)38

§      D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127. Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)40

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 507, 1142 e 1360)64

§      D.L. 2 luglio 2007, n. 81. Disposizioni urgenti in materia finanziaria. (art. 7, co. 2; elenco 2)66

Lavori parlamentari

§      Relazione riguardante la ripartizione del Fondo unico per gli investimenti iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2007 (n. 110)71

Seduta del 12 luglio 2007  91

Senato della Repubblica

-       7ª Commissione (Istruzione)

Seduta del 4 luglio 2007  97

Seduta dell’11 luglio 2007  99

Seduta del 17 luglio 2007  100

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi


 

Dati identificativi

 

 

Numero della relazione

186

Titolo

Nuova relazione riguardante la ripartizione del Fondo unico per gli investimenti iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2007

Ministro competente

Ministro per i beni e le attività culturali

Norma di riferimento

L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, co. 5

Settore d’intervento

Beni culturali

Date

 

§       presentazione

17 ottobre 2007

§       assegnazione

22 ottobre 2007

§       termine per l’espressione del parere

11 novembre 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

 

 


Presupposti normativi

L’articolo 46 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001) ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, di un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa.

 Ai sensi del medesimo articolo, nel Fondo citato confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti in bilancio relativamente ad investimenti già autorizzati (art.46, comma 1);  entrambe le tipologie di spesa sono analiticamente elencate annualmente in apposito allegato al disegno di legge finanziaria e suddivise per stato di previsione. A decorrere dal 2003 inoltre i fondi per gli investimenti possono essere ricompresi tra gli interventi di spesa indicati nella Tabella D della legge finanziaria con rifinanziamento triennale, in quanto interventi per il rilancio dell’economia (art. 46, comma 2).

Per quanto attiene la ripartizione delle risorse, l’articolo 46, più volte citato, ha disposto che i Ministri competenti presentino annualmente, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari di riferimento, una relazione nella quale siano individuate le destinazioni delle disponibilità di ciascun fondo ed il trasferimento delle risorse ai capitoli di spesa relativi ai singoli interventi.

In applicazione delle disposizioni sopra sintetizzate con l’art. 1, comma 1360, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) è stato approvato l’Allegato 2 della stessa legge, nel quale sono indicati i fondi per gli investimenti costituiti nei singoli stati di previsione, con riferimento a ciascun comparto omogeneo della spesa, nonché le autorizzazioni legislative (ed i relativi importi) che confluiscono in detti fondi di spesa.

Con riguardo al ministero per i beni e le attività culturali l’Allegato 2 alla legge finanziaria 2007 reca l’importo complessivo di euro 188.742.376 ripartito per le seguenti voci (nella tabella sono indicate le leggi di autorizzazione e la destinazione della spesa):

 

D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.368

(si veda art.3 che attribuisce al ministro la programmazione triennale degli interventi sui beni culturali)

138.486.232 euro

 

 

Legge 23 febbraio 2001- art.,3,co.1 (Duomo di Orvieto)

3.164.569 euro

Legge 29 dicembre 2000, n.400- art.3,co.1 (Piano per l’arte contemporanea)

206.583

Legge 23 dicembre 1996, n.662 art.3, comma 82 (Gioco del lotto)

46.568.535

D.Lgs.4 giugno 2003, n.127 (Riordino del CNR- ricerca nel settore umanistico

316.457

.

Si segnala, peraltro, che gli importi indicati nell’Allegato 2 della legge finanziaria fanno riferimento al bilancio triennale a legislazione vigente. Essi non scontano, cioè, gli effetti determinati dalla medesima legge (quest’ultima per l’anno 2007, ha disposto l’accantonamento di una parte delle risorse allocate su alcune voci di spesa tra le quali rientrano appunto i Fondi unici di investimento- si veda in proposito il paragrafo successivo del presente dossier).

 

 

Si ricorda inoltre che, nell’ambito della legge di bilancio, gli stanziamenti relativi ai fondi unici per gli investimenti sono allocati in un’unica unità previsionale di base (U.P.B.) dello stato di previsione interessato e, all’interno di essa, in un unico capitolo, nel quale confluiscono tutte le autorizzazioni di spesa derivanti dalle disposizioni di legge comprese nel comparto cui il fondo si riferisce.

Nella legge di bilancio sono comunque mantenuti i capitoli corrispondenti alle singole autorizzazioni di spesa confluite nei fondi unici. Relativamente a tali capitoli, nella voce di competenza è riportata l’indicazione “per memoria”; per la cassa, invece, si trova iscritta una autorizzazioni di spesa, che è correlata alla presenza di residui.

Con la ripartizione delle disponibilità di ciascun fondo unico per gli investimenti, i capitoli relativi ai singoli interventi saranno dotati, in conto competenza, delle risorse indicate nella relazione ministeriale sulla ripartizione del fondo (come eventualmente modificata a seguito dei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari); conseguentemente saranno adeguate anche le autorizzazioni di cassa[1].

 


Contenuto

Il ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso ai sensi  dell’articolo 46, comma 5, della legge finanziaria 2002 (legge n. 448/2001), una relazione sulla ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili per il Fondo unico per gli investimenti, iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2007[2]a seguitodell’emanazione del DL 2 luglio 2007,n. 81.

Si ricorda in proposito che il Fondo, nella legge di finanziaria 2007 (L. 298/2006), aveva una dotazione di 188.742.376,00 euro, pari al 9,5% delle risorse complessive assegnate al Ministero ed al 41,1% delle spese in conto capitale.

L’effettiva disponibilità finanziaria del Fondo per l’esercizio 2007 era statatuttavia ridotta a seguito degli accantonamenti disposti dall’art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006[3]); al netto di questi ultimi essa ammontava a 165.016.252,81 euro.

Dopo la trasmissione alle Camere (22 giugno 2007) dello schema di relazione ministeriale sul riparto dell’importo effettivamente utilizzabile al netto dell’accantonamento, l’art. 7, comma 2, del DL 2 luglio 2007, n. 81[4] (poi convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), ha reso disponibili alcune delle somme accantonate per il 2007; tra queste ultime rientrano quelle relative al Fondo unico da ripartire per gli investimenti nel patrimonio culturale, la cui dotazione è stata integrata di 23,7 milioni di euro, ripristinando l’originaria assegnazione della legge finanziaria 2007.

 

La Commissione Cultura della Camera ha espresso parere favorevole[5] (12 luglio 2007) sulla relazione concernente l’utilizzo dell’importo al netto dell’accantonamento (165.016.252,81 euro), segnalando, nel corso dell’esame del documento, l’opportunità che il Governo chiarisse la destinazione delle risorse disaccantonate (23.726.123,00 euro), eventualmente trasmettendo un successivo schema di riparto da sottoporre all'esame della Commissione[6].

 

 

La relazione ministeriale in esame riguardante la ripartizione dell’ulteriore somma disaccantonata e resasi disponibile (23.726.123,00 euro) implementa le assegnazioni previste per legge fino all’importo effettivamente indicato da ciascuna norma di autorizzazione; tale importo è evidenziato nella tabella allegata all’art. 1, comma, 1360 della legge finanziaria 2006 (riportata dalla Tabella 1 della relazione e riprodotta qui di seguito)

 

 

Legge

Importo euro

D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.368

(si veda art.3 che attribuisce al ministro la programmazione triennale degli interventi sui beni culturali)

138.486.232,00

Legge 23 dicembre 1996, n.662 art.3, comma 83 (Gioco del lotto)

46.568.535,00

Legge 29 dicembre 2000, n.400- art.3,co.1 (Piano per l’arte contemporanea)

3.164.569,00

Legge 23 febbraio 2001- art.,3,co.1 (Duomo di Orvieto)

206.583,00

D.Lgs.4 giugno 2003, n.127 (Riordino del CNR- ricerca nel settore umanistico

316.457,00

 

 

Secondo quanto esposto nella relazione in esame, a seguito del disaccantonamento vengono pertanto  integrate le previsioni di spesa già indicate nella precedente relazione; in particolare

·         €14.926.513,06 sono ripartiti nell’ambito di una programmazione integrativa dell’elenco annuale dei lavori per il 2007 (approvata con DM 17 luglio 2007); tale destinazione è illustrata, con riferimento alla somma accreditata a ciascun capitolo di bilancio, nella Tabella 3 della relazione medesima;

·         5.853.962,35 derivanti dai Fondi del gioco del lotto vengono destinati a contributi alle attività cinematografiche ed al settore dello spettacolo (cap 8610, Centro di responsabilità amministrativa 11-Cinema)

·         € 2.945.647,59 vengono assegnati a diverse finalità (si veda Tabella n. 4 della relazione), integrando le previsioni di spesa su capitoli di pertinenza che non concorrono alla programmazione dei Lavori Pubblici (si tratta, ad esempio, delle somme stanziate da legge per il duomo di Orvieto, per il piano dell’arte contemporanea) nonché gli stanziamenti per acquisti ed espropriazioni di beni del patrimonio culturale.

 

Si ricorda in proposito che la relazione già esaminata dalla Commissione cultura evidenziava la ripartizione del Fondo unico per gli investimenti secondo i diversi obiettivi di spesa, distinguendo in due categorie:

·         stanziamenti determinati da leggi che non concorrono alla programmazione ordinaria dei lavori pubblici per l'anno 2007, il cui importo - al netto degli accantonamenti previsti dalla legger finanziaria--  era di 87,4 milioni di euro;

·         stanziamenti destinati a restauri ed interventi conservativi afferenti alla programmazione dei lavori pubblici per il 2007, il cui importo- al netto degli accantonamenti- era di 77,6 milioni di euro.

Alla prima categoria afferiscono le risorse stanziate da specifiche disposizioni di legge e riassegnate ad un capitolo di spesa senza variazione rispetto all'anno precedente; tali risorse sono, in un certo senso, semplicemente «transitate» sul Fondo; l'importo scontava però la decurtazione conseguente all'accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 507,della legge finanziaria per il 2007.

Si tratta in particolare delle leggi e degli importi sottoelencati:

·         Art. 3, co. 1, della legge 400/2000 (Duomo di Orvieto) - euro 180.614,20 sul cap. 8070;

·         Art. 3, co. 1 della legge 29/2001 (Piano per l’arte contemporanea) - euro 2.766.762,45 sul cap. 8091;

·         D.lgs 127/2003[7] (Ricerca nel settore degli archivi di Stato) - euro 276.676,33 sul cap. 7682.

 

Gli importi più consistenti (sempre tra quelli discendenti da leggi e rientranti nelle prima categoria ) erano:

·         € 40.714.572,46 - costituito dalla prima semestralità del gioco del lotto dell'annualità 2007, stanziata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 662/1996[8] (che ha introdotto una nuova estrazione del gioco del lotto destinandone una quota ad interventi per i beni e le attività culturali[9]).

·         € 26.200.000,00- finalizzati all'erogazione di contributi per interventi conservativi su beni culturali per iniziativa dei proprietari dei beni medesimi o imposti dal Ministero, ai sensi degli artt. 31 e 35 del D.Lgs n. 42/2004[10] - Codice dei bei culturali e del paesaggio. Tale importo è identico a quello stanziato negli anni precedenti[11].

 

Sempre secondo la relazione sul riparto del Fondo già trasmessa alle Camere, degli importi non vincolati da leggi di autorizzazione di spesa – la seconda delle categorie sopra elencate- una somma consistente (77.614.556,10 euro su un totale di 121.077.627,37) viene utilizzata per la programmazione ordinaria dei lavori pubblici del Ministero per i beni e le attività culturali, adottata con Decreto ministeriale 19 giugno 2007[12]. Merita segnalare che sul totale dell’importo destinato alla programmazione dei lavori per il 2007(€ 133.226.111,50), più della metà (€ 77.614.556,10 158,7) provengono dalle risorse assegnate al Fondo.

 

 

 

 


Relazione n. 186

 


Nuova relazione riguardante la ripartizione del Fondo unico per gli investimenti iscritto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2007

 


Normativa di riferimento

 


L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(art. 3, co. 83)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 maggio 1997, n. 50; Circ. 7 agosto 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1998, n. 14;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 19 febbraio 1999, n. 9; Circ. 15 marzo 1999, n. 15; Informativa 2 dicembre 1999, n. 24; Informativa 18 settembre 2001, n. 47; Informativa 22 gennaio 2002, n. 2; Informativa 15 dicembre 2003, n. 61;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 dicembre 1996, n. 162; Circ. 18 marzo 1997, n. 65; Circ. 13 marzo 1997, n. 59; Circ. 27 maggio 1997, n. 120; Circ. 23 ottobre 1997, n. 208; Circ. 27 novembre 1997, n. 240; Msg. 23 giugno 1998, n. 24142; Msg. 30 giugno 1998, n. 24914; Circ. 15 febbraio 1999, n. 32; Circ. 17 marzo 1999, n. 62; Msg. 18 marzo 1999, n. 24111; Circ. 22 ottobre 1999, n. 190; Circ. 25 novembre 1999, n. 203; Circ. 16 febbraio 2000, n. 38; Circ. 24 febbraio 2000, n. 49; Circ. 16 marzo 2000, n. 62; Circ. 27 marzo 2000, n. 68; Circ. 28 giugno 2000, n. 124; Circ. 17 novembre 2000, n. 190; Circ. 14 giugno 2001, n. 124; Circ. 3 giugno 2003, n. 94; Circ. 6 novembre 2003, n. 171;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 7 giugno 1999, n. 9;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 27 luglio 1998, n. 1982;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 24 settembre 1997, n. 99/97; Circ. 10 dicembre 1997, n. 131/97;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 dicembre 1999, n. 84/99;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 28 dicembre 2001, n. 100/2001;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 aprile 2000, n. 19;

- Ministero del tesoro: Circ. 30 gennaio 1997, n. 737; Circ. 27 febbraio 1997, n. 17; Circ. 17 marzo 1997, n. 21; Circ. 1 luglio 1997, n. 7071925;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 1 gennaio 1997, n. F.L.1/97; Circ. 3 gennaio 1997, n. F.L.2/97; Circ. 23 gennaio 1997, n. F.L.4/97; Circ. 7 febbraio 1997, n. 7/1997; Circ. 7 aprile 1997, n. 15/97; Circ. 22 aprile 1997, n. 18/FL; Circ. 15 gennaio 1998, n. 1/1998; Circ. 11 ottobre 1999, n. 121; Circ. 9 giugno 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000/16-00; Circ. 24 marzo 2000, n. 333-G/2.2.05.01.Coll.33/2000;

- Ministero della giustizia: Circ. 27 novembre 2003;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1997, n. 1255; Nota 17 settembre 1997, n. 19700/BL; Circ. 20 gennaio 1998, n. 18; Circ. 28 febbraio 2000, n. 50;

- Ministero delle finanze: Nota 14 gennaio 1997, n. II/4-033; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 4 febbraio 1997, n. 20/T; Circ. 5 febbraio 1997, n. 22/E; Circ. 6 febbraio 1997, n. 25/E; Circ. 7 febbraio 1997, n. 29/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 196/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 1998, n. 11/T; Circ. 22 gennaio 1998, n. 26/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 76/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 18 novembre 1998, n. 265/E; Circ. 5 febbraio 1999, n. 28/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 27 aprile 1999, n. 94/T; Circ. 11 novembre 1999, n. 218/T; Circ. 16 maggio 2000, n. 96/T; Circ. 6 giugno 2000, n. 116/E; Circ. 24 novembre 2000, n. 213/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 31 marzo 1999;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 9 aprile 1997, n. 99; Circ. 30 maggio 1997, n. 121; Circ. 5 giugno 1997, n. 127; Circ. 18 luglio 1997, n. 166; Nota 22 luglio 1998, n. 59/106/18851/98;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 febbraio 1997, n. 3/97; Circ. 15 marzo 1997, n. 4/97; Circ. 18 luglio 1997, n. 6/97; Circ. 21 gennaio 1998, n. 1/98; Circ. 10 febbraio 2000, n. DICA1459/II.4.13.1;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 29 gennaio 1997, n. 9; Circ. 26 febbraio 1997, n. 16; Circ. 28 marzo 1997, n. 26; Circ. 3 aprile 1997, n. 27; Circ. 14 gennaio 1998, n. 3;

- Ufficio italiano Cambi: Circ. 5 maggio 1997, n. 374.

(omissis)

Art. 3.

Disposizioni in materia di entrata. (291)

(omissis)

Comma 83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali (351).

(omissis)

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(291)  Vedi, anche, l'art. 44 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

(351)  Comma così modificato prima dall'art. 5, comma 9, L. 23 febbraio 2001, n. 29 e poi dall'art. 3, L. 11 novembre 2003, n. 310. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

 

 


L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(art. 11)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;

- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. M/5501/30;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 giugno 2002, n. 3114/A2/bis; Circ. 30 dicembre 2004, n. 90;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193; Circ. 28 marzo 2001, n. 1074/Segr.;

- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 18 settembre 1998;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E; Nota 31 gennaio 2001, n. 4297/UDC.

(omissis)


Capo II

 

Art. 11. 

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (47):

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).

 

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(42)  Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(43)  Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

(44)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(45)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(46)  In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(47)  Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(48)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(49)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(50)  Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(51)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(52)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(53)  Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

 

 


L. 29 dicembre 2000, n. 400.
Rifinanziamento della L. 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali
(art. 3, co. 1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5.

(omissis)

Art. 3. 

Contributi ed interventi speciali.

1. Dall'anno 2000 il contributo statale all'Opera del duomo di Orvieto, previsto dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1960, n. 1520, è determinato in lire 400 milioni annue.

(omissis)

 


L. 23 febbraio 2001, n. 29.
Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali
(art. 3, co. 1)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 2001, n. 51.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 10 aprile 2002, n. 45.

(omissis)

Art. 3. 

Piano per l'arte contemporanea.

1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un «Piano per l'arte contemporanea», per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni (3).

(omissis)

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(3)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 aprile 2002. Vedi, anche, l'Accordo 27 marzo 2003.

(omissis)

 


L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
(art. 46)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 aprile 2005, n. 1257;

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Msg. 18 settembre 2002, n. 694; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375; Msg. 14 maggio 2004, n. 15055; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 16 dicembre 2004, n. 159;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.

(omissis)

Art. 46. 

Fondo investimenti.

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative (186).

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo (187).

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo (188).

 

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(186)  Comma così modificato dall'art. 93, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(187)  Vedi, anche, l'art. 93, comma 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e l'art. 1, comma 426, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(188)  Vedi, anche, l'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2003, n. 129.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1. 

Oggetto.

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina organica di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.). e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i princìpi ed i criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;

b) semplificare i meccanismi di programmazione e di gestione delle attività di ricerca ed amministrative;

c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;

d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;

e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;

f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;

g) valutare i risultati della ricerca.

 

 

Art. 2. 

Finalità dell'ente.

1. Il C.N.R. è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati.

2. Il C.N.R. ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita nei confronti del C.N.R. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

 

 

Art. 3. 

Attività del C.N.R.

1. Il C.N.R.:

a) svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in àmbito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

b) nell'àmbito del piano triennale delle attività di cui all'articolo 16, definisce e realizza programmi autonomi e partecipa a programmi internazionali di ricerca, sostenendo altresì attività scientifiche e di ricerca di rilevante interesse per il sistema nazionale;

c) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese;

d) svolge attività di certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni;

e) svolge attività di sostegno ad idee progettuali per iniziative di ricerca in fase nascente;

f) promuove e realizza iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;

g) assicura la realizzazione e la gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche;

h) collabora con le regioni e le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio;

i) promuove la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;

l) promuove l'internazionalizzazione del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica al fine di accrescerne la competitività e la visibilità, partecipando ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi nel campo scientifico-tecnologico e nella definizione della normativa tecnica;

m) effettua la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

n) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;

o) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

p) nell'àmbito del perseguimento delle proprie attività istituzionali può fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.

2. Le attività del C.N.R. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, individuate in numero comunque non superiore a dodici dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in relazione allo sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in àmbito europeo e internazionale. In prima applicazione del presente decreto legislativo e fatta salva la possibilità di integrazione e modifica secondo le modalità sopra indicate, le macro aree sono così individuate:

a) biotecnologie;

b) scienze e tecnologie mediche;

c) scienza e tecnologia dei materiali;

d) scienze e tecnologie ambientali e della terra;

e) scienze e tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;

f) scienze e tecnologie per i sistemi avanzati di produzione;

g) scienze giuridiche e socio-economiche;

h) scienze umanistiche e dei beni culturali.

 

 

Art. 4. 

Organi.

1. Sono organi del C.N.R.:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio scientifico generale;

d) il collegio dei revisori dei conti.

 

 

Art. 5. 

Princìpi di organizzazione.

1. Il C.N.R. definisce la propria organizzazione nel regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore generale e la rete scientifica costituita dai dipartimenti e dagli istituti, decentrando le attività gestionali agli istituti e conservando a livello centrale esclusivamente i servizi generali incardinati in strutture di livello dirigenziale generale entro il limite massimo di due.

 

 

Art. 6. 

Presidente.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno;

b) convoca e presiede il consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno;

c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

d) attribuisce gli incarichi di direzione al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai direttori dei dipartimenti ed ai direttori di istituto previamente deliberati dal consiglio di amministrazione, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed h);

e) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso.

2. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con le procedure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

 

 

Art. 7. 

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

a) delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;

b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale;

c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni;

d) delibera le linee guida per la elaborazione del piano triennale;

e) delibera i regolamenti dell'ente;

f) nomina il vice presidente tra i propri componenti;

g) nomina il consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, il comitato di valutazione, il direttore generale ed i responsabili dei servizi generali;

h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili dei servizi generali, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto;

i) verifica i risultati dell'attività dell'ente, avvalendosi anche delle relazioni del comitato di valutazione;

l) affida ai dipartimenti i compiti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d);

m) delibera in ordine alla costituzione degli istituti secondo le modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento;

n) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i dipartimenti, tenendo conto delle proposte da essi formulate, assicurando prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da università e da imprese, nonché riservando una quota non inferiore al 2 per cento ai dottorati di ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n);

o) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti secondo criteri individuati dal regolamento di organizzazione e funzionamento;

p) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'ente.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sette componenti, scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, uno dalla Confindustria ed uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

 

 

Art. 8. 

Consiglio scientifico generale.

1. Il consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Il consiglio scientifico generale:

a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti;

b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale;

c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca.

2. Il consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal presidente del C.N.R., che lo presiede, da venti componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ente secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, cinque nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. I componenti del consiglio scientifico generale sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

 

Art. 9. 

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

 

Art. 10. 

Comitato di valutazione.

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. Il comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente (2).

 

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(2) Per la soppressione del Comitato di valutazione di cui al presente articolo vedi il comma 141 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 11. 

Direttore generale.

1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Il direttore generale:

a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;

b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;

c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

d) propone, d'intesa con il presidente, al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili dei servizi generali;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. Il relativo incarico è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione.

 

 

Art. 12. 

Dipartimenti.

1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3, comma 2, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali. I dipartimenti promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese.

2. I dipartimenti:

a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti di attività complessiva del dipartimento e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la sua attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;

b) affidano agli istituti ad essi afferenti la realizzazione di programmi e progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;

c) coordinano le attività degli istituti ad essi afferenti;

d) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;

e) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;

f) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi;

g) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie macro aree;

h) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nelle attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;

i) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'àmbito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

4. L'incarico di direzione di dipartimento è attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale sulla base di apposite procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica 5 anni e può essere confermato una sola volta.

5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, presieduto dal direttore del dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da nove membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento, secondo modalità definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

 

 

Art. 13. 

Consiglio dei direttori di dipartimento.

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento, costituito dal presidente dell'ente, dal direttore generale e dai direttori dei dipartimenti, ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'ente, supportando il consiglio di amministrazione e il comitato di valutazione. Il consiglio dei direttori di dipartimento:

a) esprime un parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sulla proposta complessiva del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti;

b) supporta il comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti;

c) assicura le necessarie sinergie interdipartimentali.

 

 

Art. 14. 

Istituti.

1. Gli istituti sono le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalità di costituzione degli istituti e la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

2. Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, interagendo con il sistema produttivo, con le università e le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi hanno autonomia scientifica, nonché autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.

3. Gli istituti:

a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie di competenza, indicando le risorse, comprese quelle acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;

b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera b), nei limiti delle risorse loro assegnate ovvero acquisite autonomamente, intrattenendo le relative relazioni anche a livello internazionale;

c) elaborano una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta da trasmettere al dipartimento cui afferiscono.

4. Gli istituti possono altresì partecipare a progetti di ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di afferenza.

5. Il direttore dell'istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. È nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di procedure selettive definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. I direttori degli istituti, il cui incarico è a tempo pieno, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta (3).

 

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(3) Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 1, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

 

 

Art. 15. 

Disposizioni specifiche.

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione, e del consiglio scientifico generale, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e di direttore di dipartimento e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico generale non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato il C.N.R.

2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e il gettone di presenza dei componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del presidente, sono determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. I compensi dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto, del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Il commissario può nominare uno o più sub-commissari cui delegare le funzioni per specifici settori di attività.

7. Il C.N.R. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

 

Art. 16. 

Piani di attività.

1. Il C.N.R. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono approvate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi 60 giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli àmbiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, che devono esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

3. Il C.N.R., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

 

 

Art. 17. 

Entrate del C.N.R.

1. Le entrate del C.N.R. sono costituite:

a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali dell'ente, ove approvati;

b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;

d) dai contributi dell'unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;

e) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;

f) dalle royalties provenienti dalla cessione di brevetti o cessione di know-how;

g) da ogni altra eventuale entrata.

 

 

Art. 18. 

Strumenti.

1. Il C.N.R. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. Il C.N.R. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente e dei relativi aggiornamenti.

 

 

Art. 19. 

Regolamenti.

1. Il C.N.R. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

a) definisce i dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 comma 2, raggruppando gli istituti ad essi afferenti secondo affinità disciplinari e tematiche, al fine di massimizzare le sinergie inter e intradipartimentali;

b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;

c) definisce le modalità per la costituzione degli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa, sulla base dei criteri di focalizzazione delle missioni e accorpamento per area tecnico-scientifica di ricerca omogenea, di concentrazione delle risorse su dimensioni adeguate al raggiungimento di obiettivi relativi a progetti strategici di ricerca, di contrazione del numero, per garantire una adeguata massa critica;

d) definisce le modalità di funzionamento degli istituti, assicurando il ruolo centrale dei ricercatori ad essi addetti nella progettazione e realizzazione dell'attività di ricerca;

e) definisce le direzioni centrali dell'ente e le strutture amministrative dei dipartimenti;

f) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;

g) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto;

h) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati (4).

3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;

c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente;

e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

f) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20 per cento contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia (5).

4. Il regolamento del personale:

a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato (6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Il regolamento di cui al presente comma è stato adottato con Decr.C.N.R. 4 maggio 2005, n. 0025033.

(5)  Il regolamento di cui al presente comma è stato adottato con Decr.C.N.R. 4 maggio 2005, n. 0025034.

(6)  Il regolamento di cui al presente comma è stato adottato con Decr.C.N.R. 4 maggio 2005, n. 0025035.

 

 

Art. 20. 

Personale.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del C.N.R. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

2. Il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'àmbito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in àmbito internazionale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il C.N.R., sentito il consiglio scientifico, nell'àmbito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può inoltre assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

4. Il C.N.R, con proprio regolamento sul personale ai sensi del presente articolo, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore e tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore o tecnologo dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati ovvero nell'àmbito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano triennale.

 

 

Art. 21. 

Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

1. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso il C.N.R. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori ed i professori universitari di ruolo possono svolgere, per periodi determinati, attività di ricerca presso gli istituti del C.N.R.

3. Il personale di ricerca del C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso il C.N.R. può comportare per i ricercatori ed i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. Il personale dell'area della ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico può svolgere, a richiesta e per periodi determinati, attività di ricerca presso gli Istituti del C.N.R. Il personale di ricerca in servizio presso il C.N.R. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione ed a svolgere attività di ricerca presso gli I.R.C.C.S. per periodi determinati.

6. I regolamenti dell'ente, gli statuti e i regolamenti degli atenei e i regolamenti degli I.R.C.C.S. disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 22. 

Bilanci, relazioni e controlli.

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il C.N.R. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.

 

 

Art. 23. 

Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R. e norme transitorie e finali.

1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3:

a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC);

b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);

c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);

d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui può delegare le funzioni per specifici settori di attività e provvede altresì, entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.

3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico «Girolamo Vitelli», in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto «Vitelli» sarà accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalità previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1 (7).

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:

a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;

b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;

c) il personale dei predetti enti è trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto;

d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F. (8).

6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.

8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

9. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonché l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(7)  Con D.P.C.M. 8 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 23 novembre 2004, n. 275) l'Istituto papirologico Girolamo Vitelli di Firenze è stato trasformato in struttura scientifica dell'Università degli studi di Firenze.

(8)  Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138.

 

 

Art. 24. 

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

 

Tabella n. 1 (9)

 

Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)

 

Profilo

Livello

Dotazione organica proposta

Dirigente

I fascia

2

 

 

II fascia

20

 

 

TOTALE PARZIALE

22

 

Dirigente di ricerca

I

670

 

Primo ricercatore

II

1.370

 

Ricercatore

III

2.363

 

 

TOTALE PARZIALE

4.403

 

Dirigente tecnologo

I

56

 

Primo tecnologo

II

100

 

Tecnologo

III

300

 

 

TOTALE PARZIALE

456

 

Direttore di divisione r.e.

IV

21

 

 

TOTALE PARZIALE

21

 

Funzionario di amministrazione

IV

316

 

 

V

5

 

 

TOTALE PARZIALE

321

 

C.T.E.R.

IV

700

 

 

V

601

 

 

VI

395

 

 

TOTALE PARZIALE

1.696

 

Collaboratore di amministrazione

V

112

 

 

VI

138

 

 

VII

144

 

 

TOTALE PARZIALE

394

 

Operatore tecnico

VI

262

 

 

VII

359

 

 

VIII

122

 

 

TOTALE PARZIALE

743

 

Operatore di amministrazione

VII

134

 

 

VIII

90

 

 

IX

1

 

 

TOTALE PARZIALE

225

 

Ausiliario tecnico

VIII

86

 

 

IX

3

 

 

TOTALE PARZIALE

89

 

Ausiliario di amministrazione

IX

55

 

 

TOTALE PARZIALE

55

 

 

TOTALI

8.425 (*)

 

 

(*) Da tale dotazione va detratto il numero di unità di personale dell'Istituto di metrologia «Gustato Colonnetti» che confluisce nell'I.N.R.I.M.

 

 

Tabella n. 2

 

A) Istituto di diritto

agrario internazionale e comparato

 

Pianta organica

 

AREA

POSIZIONE

ECONOMICA

DOTAZIONE

ORGANICA

C

C1

2

(part time)

B

B1

1

A

A2

1

(part time)

TOTALE

 

1+3 (part time

 

 

Tabella n. 3

 

 

B) Istituto nazionale di ottica applicata di Firenze

 

Pianta organica

 

PROFILO

LIVELLO

DOTAZIONE

ORGANICA

Dirigente

III

1

Totale Dirigenti

 

1

Dirigente di ricerca

I

8

I Ricercatore

II

15

Ricercatore

III

17

Totale Ricercatori

 

40

Dirigente Tecnologo

I

1

I Tecnologo

II

0

Tecnologo

III

5

Totale Tecnologi

 

6

Funzionario di Amministrazione

IV

0

 

V

0

Totale Funzionari di Amministrazione

 

0

 

IV

3

C.T.E.R.

V

2

 

VI

2

Totale C.T.E.R.

 

7

 

V

1

Collaboratore di Amministrazione

VI

2

 

VII

2

Totale Collaboratori di Amministrazione

 

5

 

VI

4

Operatore Tecnico

VII

1

 

VIII

3

Totale Operatori Tecnici

 

8

Ausiliario Tecnico

VIII

1

Totale Ausiliari Tecnici

 

1

TOTALE

 

68

 


 

Tabella n. 4

 

 

C) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli»

 

Pianta organica

 

PROFILO

LIVELLO

DOTAZIONE

ORGANICA

I Ricercatore

II

2

Ricercatore

III

4

Totale Ricercatori

 

6

Funzionario di Amministrazione

V

1

Totale Funzionari di Amministrazione

 

1

 

IV

1

C.T.E.R.

V

1

 

VI

2

Totale C.T.E.R.

 

4

Operatore di Amministrazione

VIII

2

Totale Operatori di Amministrazione

 

2

TOTALE

 

13

 


 

Tabella n. 5 (10)

 

 

Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM)

 

Pianta organica

 

PROFILO

LIVELLO

DOTAZIONE

ORGANICA

Dirigente di ricerca

I

3

I Ricercatore

II

20

Ricercatore

III

28

Totale Ricercatori

 

51

Dirigente Tecnologo

I

2

I Tecnologo

II

4

Tecnologo

III

15

Totale Tecnologi

 

21

Funzionario di Amministrazione

IV

2

 

V

13

Totale Funzionari di Amministrazione

 

15

 

IV

6

C.T.E.R.

V

9

 

VI

12

Totale C.T.E.R.

 

27

Collaboratore di Amministrazione

V

10

 

VI

12

 

VII

14

Totale Collaboratori di Amministrazione

 

36

 

VI

0

Operatore Tecnico

VII

2

 

VIII

4

Totale Operatori Tecnici

 

6

Ausiliario di Amministrazione

IX

1

Totale Ausiliari di Amministrazione

 

1

TOTALE

 

157

 


 

Tabella n. 6

 

Prevista dall'articolo 23, comma 8

 

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Istituto nazionale di fisica nucleare INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;

Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna - INMR;

Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»;

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS;

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «E. Fermi»;

Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9)  Tabella prima rettificata con Comunicato 15 settembre 2003 (Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214) e poi così sostituita dall'allegato 1 al D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 21 dello stesso decreto.

(10)  Tabella così rettificata con Comunicato 15 settembre 2003 (Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214).

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 507, 1142 e 1360)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(omissis)

Articolo 1, comma 507

Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.

507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

(omissis)

Articolo 1, comma 1142

Autorizzazione di spesa per interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici.

1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

(omissis)

Articolo 1, comma 1360

Rinvio all'Allegato 2 per spese e stanziamenti confluiti nei Fondi unici per gli investimenti.

1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

(omissis)

 


D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
Disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(art. 7, co. 2; elenco 2)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 luglio 2007, n. 151.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per superare le difficoltà finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonchè di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'università e della ricerca;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

(omissis)

Art. 7.

Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(omissis)

Comma 2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

(omissis)

 


SIWEB

Lavori parlamentari

 




[1]    L’articolo 18, comma 21, della l. 30 dicembre 2004, n. 312, dispone che, ai fini dell’attuazione dell’articolo 46 della legge n. 448/2001, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità revisionali di base degli stati di previsione interessati dalle dotazioni dei fondi per gli investimenti secondo la destinazione individuata dal ministro competente.

[2] Stato di previsione del ministero per i beni e le attività culturali ( Tabella n. 14) - Centro di responsabilità 3 (Affari Generali, Bilancio, risorse umane e formazione) - U.P.B. 3.2. 10.1(Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale) - Cap. 7410.

[3]   L’art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007 ha accantonato e reso indisponibili, in maniera lineare, una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni per il 2008 e a 4.922 milioni per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle spese in conto capitale (tra le quali rientrano gli stanziamenti dei Fondi unici di investimento) e ad alcune categorie di spese in conto corrente. Conseguentemente la quota indisponibile per ciascuna delle voci di spesa interessate è pari circa al 12,7% dello stanziamento inizialmente previsto.

[4]     D.L. 2 luglio 2007 n. 81, Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[5]    La Commissione Istruzione del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 17 luglio 2007.

[6]    Si ricorda in proposito che il Ministero per i beni e le attività culturali ha depositato in Commissione Cultura (12 luglio 2007) un prospetto indicante la ripartizione dei fondi disaccantonati.

[7]    Il D.Lgs.127/2003, concernente riordino del CNR, indica (art. 3) otto macro aree di ricerca scientifica per l’attività espletata dall’ente; tra queste figura l’area delle scienze umanistiche e dei beni culturali.

[8]    L'art. 3, co. 83, della 662/1997, collegata alla manovra finanziaria 1997, ha previsto l'introduzione di nuove estrazioni settimanali del gioco del lotto, destinando una quota delle risorse così reperite (fino a 300 mld. di lire annui- 154.937.0679,00 euro) al recupero ed alla conservazione di beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché ad interventi di restauro paesaggistico. L’articolo 3 della legge 310/2003 ha poi incluso tra le finalità anche le attività culturali. I finanziamenti sono assegnati in base ad un programma triennale; il dettaglio della programmazione straordinaria è riportato in: http://www.beniculturali.it/download/allegato_142.xls.

[9]    L’ importo sopra citato è determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 30, della legge 449/1997; quest’ultimo prevede che gli utili erariali del gioco del lotto riservati al Ministero per i beni e le attività culturali siano attribuiti all'inizio di ciascun anno a titolo di anticipazione nella misura del 50 per cento dell'assegnazione definitiva dell'anno precedente.

[10]   D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. Ai sensi degli articoli 31 e 35 il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione di interventi conservativi per un ammontare che in linea di massima non può superare la metà della spesa. Tali interventi possono riguardare anche beni archivistici.

[11]   Il riparto dettagliato delle somme è riportato nell’ultima sezione del presente dossier.

[12]   Si ricorda che, acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore per i beni culturali (18 giugno 2007), il Ministro per i beni e le attività culturali ha approvato con decreto del 19 giugno 2007 l'elenco annuale dei lavori dell'anno 2007 degli interventi di restauro e conservazione dei beni culturali.

Esso è finanziato:

•        per un importo di € 77.614.556,10 tramite risorse imputabili al Fondo unico per gli investimenti;

•        per un importo di € 17.573.142,98 tramite fondi imputabili a risorse di capitoli di parte corrente, e quindi non pertinenti al fondo per gli investimenti, resi disponibili;

§per l’importo di € 38.038.412,42 tramite quota parte delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (capitolo 1321) per interventi urgenti e progetti di tutela. Si ricorda che l’art. 1 comma 1142, della legge finanziaria autorizza la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici e per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela e manutenzione di beni culturali e paesaggistici. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.