Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: La riforma degli Esami di maturità
Riferimenti:
L n. 1 del 11-GEN-07     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 60
Data: 26/03/2007


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

La riforma degli “esami di maturità”

 

Legge 11 gennaio 2007, n. 1

 

 

 

 

 

 

n. 60

 

 

26 marzo 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0088

 


INDICE

Schede di lettura

§      Le disposizioni in materia di “esami di maturità”3

§      Le innovazioni introdotte dalla legge n.1 del 2007  5

§      Il contenuto della legge n. 1/2007  7

-       Articolo 1 Ammissione all’esame di Stato, Commissione e sede di esame  7

-       Articolo 2 Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza  17

-       Articolo 3 Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni21

Testo a fronte

§      Testo degli articoli della legge n. 425 del 1997 a fronte con le modifiche introdotte dall’art. 1 della legge n. 1 del 2007  25

Normativa di riferimento

§      L. 11 gennaio 2007, n. 1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.39

§      Circolare ministeriale n. 5 del 17 gennaio 2007 Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.48

§      Decreto Ministeriale n. 6 del 17 gennaio 2007 Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (Si omettono gli allegati).53

§      Decreto Ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2007  Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore - Scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle commissioni - Anno scolastico 2006/2007.61

§      Decreto Ministeriale n. 8 del 17 gennaio 2007 Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2006-2007 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate.63

§      Nota prot. n. 9 del 26 gennaio 2007 Richiesta dei programmi delle materie oggetto di seconda prova scritta relativi ai corsi sperimentali di progetti autonomi.69

§      Circolare Ministeriale n. 15 del 31 gennaio 2007, prot. n. 810 Indicazioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico.70

§      Nota prot. n. 1096 dell'8 febbraio 2007 Indicazioni per l'indirizzo di studio ISFP-Socio Psicopedagogico (Progetto Brocca).73

§      Nota del Ministero degli Affari Esteri del 13 febbraio 2007 Esame di Stato 2006/2007 - scuole italiane all'estero. Indicazioni del Ministero degli Affari Esteri per la formazione delle commissioni d'esame.74

§      Circolare Ministeriale n. 20 del 16 febbraio 2007 e Allegati  Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore.83

§      Nota prot. n. 1634 del 20 febbraio 2007 Formazione delle commissioni: nota informativa.108

§      Nota prot. n. 1864 del 26 febbraio 2007 Commissioni, indirizzi di studio, codici materie: precisazioni.110

§      Nota prot. n. 2267 del 7 marzo 2007 Indicazioni per i docenti di dattilografia e stenografia.111

§      Nota prot. n. 330 del 13 marzo 2007 Funzioni e compiti della "task-force" costituita per gli esami di Stato sessione 2007.112

§      Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami.117

§      Decreto Ministeriale n. 29 del 16 marzo 2007 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari.153

§      Decreto Ministeriale n. 30 del 16 marzo 2007 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari.157

§      Decreto Ministeriale n. 31 del 16 marzo 2007 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari.161

§      Decreto Ministeriale n. 32 del 16 marzo 2007 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo  164

Dati statistici

§      Esami di Stato 2006 – Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Stampa  171

 

 


Schede di lettura


Le disposizioni in materia di “esami di maturità”

Gli esami di maturità ( più propriamente “esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”) si svolgono al termine dei corsi di studio del ginnasio-liceo classico, del liceo scientifico, degli istituti tecnici e professionali oppure al termine di appositi corsi integrativi (annuali) per diplomati di istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio (per es. liceo artistico, istituti d'arte, alcuni istituti professionali).

La legge n. 425 del 1997[1]ha definitole finalità delle prove (“verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi”) e dettato criteri generali per il loro svolgimento (ammissione, composizione delle commissioni, caratteristiche e sedi delle prove, valutazione, certificazioni ) rinviando la disciplina di dettaglio ad un regolamento  di delegificazione ( poi emanato con D.P.R. 323/1998[2]).

 

La legge finanziaria 2002 (Legge n. 448 del 2001, art. 22), ai fini della razionalizzazione della spesa, ha poi modificato la composizione delle commissioni di esame dettata dalla legge 425/1997 riducendo la presenza di membri esterni.

Alcune disposizioni sull’esame di Stato (poi abrogate dalla legge 1/2007) erano contenute  nel decreto legislativo n. 226 del 2005[3], recante norme generali sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, il cui riordino è previsto a partire dall’anno scolastico 2008-2009[4].

Si ricorda infine che l’esame finaleé necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistico musicale in esito a quest’ultimo si consegue il titolo di diploma con specifica del corso di studi seguito e dell’eventuale indirizzo (art. 2 comma 1 lett. g) della legge L. 53/2003, cosidetta “Legge Moratti”[5]; artt.13 e 14 del D.Lgs 226/2005). Per l’accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.[6]) è invece sufficiente l’ammissione al quinto anno.

 

La recente legge 11 gennaio 2007, n. 1 ( Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università):

 

·         modifica la disciplina degli esami conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (art. 1), novellando la legge 425/1997;

·         delega il Governo (art.2) ad adottare decreti legislativi finalizzati a realizzare percorsi di orientamento degli  studenti verso il proseguimento degli studi (in corsi di laurea, di alta formazione artisticomusicale, di istruzione e formazione tecnica superiore) ovvero verso il mondo del lavoro, nonché a valorizzare i risultati di eccellenza (tramite apposita certificazione finale ed incentivi anche economici);

·         dispone in ordine ai finanziamenti ed alla disciplina transitoria (art.3 );

·         provvede all’abrogazione di norme conseguente alle innovazioni introdotte (art. 3).


Le innovazioni introdotte dalla legge n.1 del 2007

L’art.1 della legge 1/2007 modifica la disciplina dell’esame di Stato, novellando alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425, secondo le seguenti linee direttrici.

 

Con riguardo all’ammissione dei candidati:

§      introduzione del giudizio di ammissione e dell’obbligo di aver recuperato eventuali debiti formativi[7]contratti nei precedenti anni scolastici (tale condizione è richiesta a partire dall’anno scolastico2008/2009);

§      nuovi –più stringenti -requisiti per l’abbreviazione per merito dei cosiddetti “ottisti”; a questi ultimi oltre alla ( già prevista)  votazione di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno di corso, si richiede infatti una votazione non inferiore a sette decimi (in ciascuna materia) nei due anni antecedenti ed una carriera scolastica priva di ripetenze;

§      prescrizione della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni (cosidetti “privatisti”);

§      applicazione della disciplina prevista per i candidati esterni, ai candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero,.

 

Con riguardo alle prove d’esame:

§      accentuazione del carattere tecnico-pratico della seconda prova per gli istituti tecnici, professionali ed artistici ed eventuale svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro;

§      attribuzione della scelta delle prove nazionali al Ministro della pubblica istruzione e della predisposizione dei modelli per la terza prova all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), con contestuale modifica delle competenze assegnate a quest’ultimo;

§      ampliamento del contenuto dell’esame  preliminare, sostenuto dai candidati esterni per l’ammissione all’esame di Stato;

§      modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione (prove scritte, colloquio, credito scolastico) con incrementodel “peso” attribuito al credito scolastico (da 20 a 25 punti) e flessione del “peso” attribuito  al colloquio (da 35 a 30 punti); resta invariato il punteggio attribuito alle prove scritte (tale innovazione sarà operante a partire dall’anno scolastico 2008/2009);

§      eventuale attribuzione della lode a studenti che conseguano il massimo punteggio senza fruire del bonus di cinque punti concesso dalla commissione.

 

Con riguardo alla commissione di esame:

§      ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari esterni al cinquanta per cento ed un presidente esterno per ogni commissione (e non, come per il passato, per ogni sede scolastica );

§      definizione, per legge, del numero massimo dei componenti la commissione in sei unità (in precedenza il numero massimo era di otto membri ed era fissato da un decreto ministeriale).

 

In relazione alla innovazioni apportate, l’articolo 3 della legge n.1 del 2007 ha poi provveduto alle necessarie abrogazioni di precedenti norme incompatibili.


Il contenuto della legge n. 1/2007

Articolo 1
Ammissione all’esame di Stato, Commissione e sede di esame

 

L’articolo 1 sostituisce le disposizioni contenute negli articoli

·         2 (Ammissione all’esame di Stato);

·         3 (Contenuto ed esito dell’esame) ;

·         4 (Commissione e sede di esame)

della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

 

 

Ammissione all’esame

Ai sensi della nuova disciplina(art. 2 della legge 425/1997 riformulato dall’art.1 della legge 1/2007) possono quindi essere ammessi all’esame i seguenti soggetti:

§      gli alunni delle scuole statali e paritarie, che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque recuperato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici[8], secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

 

La norma adegua pertanto la disciplina dell’ammissione alle disposizioni sulle scuole paritarie introdotte dalla legge n. 62 del 2000, prevedendo la sostanziale equiparazione delle stesse a quelle statali[9].

§         gli alunni delle scuole statali e paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute che possono fruire dell’abbreviazione di un anno per merito, in quanto hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e hanno conseguito una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze;.

 

L'art. 2, comma 1, della citata legge n. 425 del 1997 stabiliva per i candidati interni,che all'esame di Stato fossero ammessi:

·         gli alunni delle scuole statali che avessero frequentato l'ultimo anno di corso o che fossero stati ammessi all'abbreviazione del percorso, quindi esonerati dall’ultimo anno;

·         gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute[10] che avessero frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale fossero funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risultassero in via di esaurimento, nonchè gli alunni ammessi all'abbreviazione del percorso.

 

Con riguardo all’abbreviazione di percorso per merito, in precedenza si disponeva che vi avessero titolo (art. 2 L. 425/1997 e art. 2 DPR 323/1998) gli alunni di scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute che al penultimo anno di corso avessero riportato la votazione finale di otto decimi in ciascuna materia (senza ulteriori  condizioni relative agli anni scolastici precedenti).

Il D.Lgs. 226/2005 (recante riordino del secondo ciclo di istruzione) consentiva invece (all’art. 14, ora abrogato) l’abbreviazione del percorso agli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale[11], avessero riportato una media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina. Si ricorda tuttavia che tale previsione sarebbe stata applicata con l’avvio della riforma del secondo ciclo.

 

 

La disciplina introdotta dalla legge 1/2007 (modificando come già segnalato l’art. 2 della legge 425/1997) conferma per i candidati esterni l’obbligo di sostenere un esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato; tale prova è tesa ad accertare la loro preparazione sulle materie relative ad anni scolastici per i quali non siano in possesso di promozione nonché- innovativamente-sulle materie dell’ultimo anno. L’ammissione all’esame viene subordinata ad un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto della prova[12].

 

Si prevede inoltre che i candidati esterni, pena la non ammissione all’esame, presentino domanda presso un’istituzione scolastica situata nel comune di residenza ovvero – in caso di assenza del proprio indirizzo di studio – nella provincia o nella regione. Eventuale deroghe possono essere concesse dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato.

I requisiti dei candidati esterni[13] (dettati dal regolamento attuativo della legge 425/1997, che rimane in vigore per le parti non incompatibili con la nuova disciplina) sono i seguenti (tra di loro alternativi):

·         compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso ed adempimento dell'obbligo scolastico o, in alternativa, compimento del ventitreesimo anno entro l’anno solare ;

·         possesso del diploma di licenza di scuola media o del diploma di qualifica di un istituto professionale o di licenza di maestro d’arte da un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

·         possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

·          cessazione della  frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo;

·         diritto all’ammissione in base ad accordi internazionali.

 

L’ammissione degli esterni (anche provenienti da Paesi dell’Unione europea) che fossero in possesso di promozione all’ultima classe era comunque subordinata al superamento di un esame preliminare[14]ma questo verteva sulle sole materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali questi ultimi non avessero promozione alla classe successiva. .

.

 

Nella nuova disciplina si precisa inoltre che il credito scolastico sarà attribuito ai candidati esterni dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare sulla base del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari, nonché della valutazione di eventuali esperienze professionali documentabili (tale previsione peraltro era già contenuta all’art. 5 comma 4 della legge425/1997).

 

Si ricorda che l’art. 5 della legge 425/1997[15] ha introdotto la nozione di credito scolastico e formativo. Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare 20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla commissione in esito all'esame conclusivo del corso di studi. Nel medesimo articolo 5 si prevede inoltre (come già anticipato sopra) che ai candidati esterni il credito scolastico sia attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi (tra i quali rientrano esperienze professionali documentabili), dei risultati delle prove preliminari.

L’attribuzione del punteggio (art. 11 e 12 del citato DPR n. 323/1998) si basa sul profitto, sulla frequenza e sulla partecipazione alle attività complementari ed integrative nonché su eventuali crediti formativi, consistenti in ogni qualificata esperienza - debitamente documentata da un’attestazione proveniente dagli enti - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato[16]. Con riguardo alla valutazione scolastica il DM 24 febbraio 2000[17] ha successivamente indicato le tipologie di esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi; queste ultime sono effettuate in settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport[18].

Va ricordato comunque che la valutazione degli alunni è rimessa in parte all’autonomia didattico organizzativa delle istituzioni scolastiche: in particolare l’articolo 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275[19], assegna alle stesse la responsabilità di individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni, anche con riferimento ai crediti formativi[20].

 

 

La disciplina prevista per i candidati esterni viene infine estesa agli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di esterni (interrompendo la frequenza scolastica entro il 15 marzo)   nonchè ai candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea.

 

 

Contenuto ed esito dell’esame

 

L’articolo 3 della legge 425/11997 (nel testo novellato dall’art.1 della L.1/2007) esplicita le finalità dell’esame di Stato, teso all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nonché delle capacità critiche del candidato.

Sono quindi descritte le caratteristiche delle tre prove scritte d’esame, lasciando inalterate, rispetto alla legge n. 425 del 1997, le finalità proprie della prima prova scritta in italiano ed integrando invece quelle riguardanti le altre due.

 

Si ricorda in proposito che erano già previste tre prove scritte ed un colloquio avente carattere multidisciplinare ed attinente ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso[21] .

Con riguardo agli scritti:

·         la prima prova è tesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività;

·         la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte;

·         la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera[22].

 

I testi delle prime due prove scritte erano trasmessi dal Ministero mentre il testo della terza prova era predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Il ministro individuava le materie oggetto della seconda prova scritta (entro la prima decade del mese di aprile) e disciplinava le caratteristiche della terza prova[23], nonché le modalità con le quali la commissione d'esame avrebbe provveduto alla elaborazione delle prime due in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime[24].

 

La nuova disciplina stabilisce per la seconda prova scritta che negli istituti tecnici e professionali, come già accade per i licei artistici e gli istituti d’arte, le modalità di svolgimento attengano alla dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle materie coinvolte e possano prevedere una durata anche superiore ad un giorno di lavoro.

 

La terza prova, espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, viene correlata al piano dell’offerta formativa attuato da ciascuna scuola. Ai fini della elaborazione della terza prova, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche.

 

E’ poi previsto che l’INVALSI si occupi della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità. Viene invece eliminata la competenza dell’INVALSI (introdotta dall’art. 3 della legge n. 53 del 2003, cosidetta “Legge Moratti”) concernente lapredisposizione, per la scelta da parte del Ministro, delle due prove a carattere nazionale, in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed alle discipline di insegnamento (comma 3).

Viene confermato che il punteggio minimo per superare l’esame è di 60/100 mentre viene modificata la ripartizione dei punteggi da assegnare ai tre momenti valutativi dell’esame; in particolare:

·         resta invariato il punteggio massimo di 45 punti da riservare complessivamente alle tre prove scritte;

·         viene innalzato da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico;

·         viene diminuito da 35 a 30 punti quello riguardante il colloquio.

A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti può essere attribuita la lode.

 

Si ricorda che (ai sensi del testo previgente dell’art. 4, comma 6, della L. 425/1997) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi risultante dalla somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

La commissione d'esame disponeva di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio, inoltre ciascun candidato poteva far valere un credito scolastico massimo di 20 punti.

Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame disponeva  (e continua a disporre) di un bonus, fino a un massimo di 5 punti, da attribuire ai candidati che abbiano un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato nella prova d'esame pari almeno a 70 punti

 

Vengono infine confermate le disposizioni della legge n. 425 del 1997 in materia di alunni con handicap[25] e sessioni suppletive di esame per gli alunni ammalati o assenti; nonché l’autorizzazione alla Valle d'Aosta a disciplinare, con legge regionale, una quarta prova scritta di lingua francese[26].

 

 

La Commissione e la sede di esame.

 

L’articolo 4 della legge 425/1997 (novellato dall’art.1 della legge 1/2007) ripristina la composizione mista delle commissioni di esame (costituiteper metà di membri interni e per metà da esterni e presieduta da un esterno).

Il presidente ed commissari esterni saranno comuni per due classi di ciascun istituto.

 Viene inoltre precisato che il numero massimo dei componenti la commissione è di sei unità e che competente per la nomina è il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionalesulla base di criteri determinati a livello nazionale (mentre in precedenza tale adempimento era assegnato al ministero).

 

La composizione delle commissioni di esame indicata dal testo originario dell’art. 4 della L 425/19974 (non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno) era stata modificata, come già segnalato, dall’art. 22, comma 7, della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001[27]) per conseguire economie di spesa.

In particolare, l’articolo citato, ha innovato la disciplina degli esami conclusivi con riguardo alla composizione ed ai compensi delle commissioni nonché allo svolgimento degli esami nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

Per le scuole del sistema nazionale di istruzione[28]la norma disponeva:

-          che la commissione fosse costituita dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato (escludendo quindi i membri esterni);

 

Per le scuole non appartenenti al servizio nazionale di istruzione, ossia le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, l’articolo citato prevedeva:

-          che le classi sostenessero l’esame davanti a una commissione mista, composta per metà da membri interni e per metà da membri esterni (questi ultimi individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi in questione fossero abbinate);

-          che la designazione dei membri interni, effettuata dai consigli di classe, potesse riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta.

Lo stesso articolo disponeva infine che in ogni sede di esame vi fosse un unico presidente comune a tutte le commissioni, nominato dal dirigente regionale competente tra i docenti e dei dirigenti delle scuole secondarie superiori e che - con decreto ministeriale di natura non regolamentare – venisse determinato il numero dei componenti.

A tale adempimento ha provveduto da ultimo per l’anno scolastico 2005/2006 il DM 26 gennaio 2006 n. 7[29]; peraltro, mentre per i corsi ordinari dei licei classico, scientifico e dell’istruzione tecnico professionale il numero dei commissari di esame era fissato in sei, nei corsi ordinari del liceo linguistico nonché in esito a numerosi corsi sperimentali dei vari indirizzi erano previste commissioni composte da otto o da quattro membri.

 

Con riguardo alle sedi di esame l’art. 4, comma 6, della legge 425/1997 aveva indicato:

·         per i candidati interni delle scuole statali e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti presso i quali fosse attivo un corso completo o quasi (almeno tre classi del quinquennio): gli istituti frequentati;

·         per i candidati esterni: gli istituti statali; con riferimento in particolare a quelli del comune o nella provincia di residenza;

·         per candidati non residenti in Italia, la scelta della sede era rimessa all’amministrazione periferica della pubblica istruzione nell’ambito della provincia ove fosse stata presentata la domanda.

 

Per quanto riguarda i requisiti necessari per la nomina del presidente, si prevede che esso sia scelto all’interno di alcune categorie professionali tra le quali figurano- oltre ai docenti e dirigenti scolastici nonché ai professori universitari e ai ricercatori (già presenti nella formulazione della legge n. 425 in vigore prima della modifica del 2001)- i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Oltre a quella appena citata non vengono introdotte innovazioni  nei requisiti per le nomine di presidente e commissari. Si continua pertanto a prevedere che:

il presidente sia scelto tra:

Ø       i dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali o di scuola media statale (purché in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore),

Ø       i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

Ø       i ricercatori universitari confermati;

Ø       i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni;

Ø       docenti della scuola secondaria superiore.

 

Viene inoltre precisato che commissioni apposite per soli candidati esterni possono essere costituite soltanto presso istituti statali e solo previa l’autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale.

 

La misura dei compensi dovuti a presidenti e commissari viene rinviata alla contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola; viene comunque posto a carico dello Stato l’onere per i compensi dei commissari esterni e dei presidenti delle commissioni degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti  (art.4 comma 10 della legge 425/1997, come modificata dalla’art.1 della legge 1/2007).

 

Per quanto attiene i compensi spettanti ai membri delle commissioni di esame si ricorda che l’art. 4, comma 5, della legge 425/1997 ne affidava la determinazione ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, disponendo comunque che essi fossero sostitutivi di qualsiasi altro emolumento -compreso il trattamento di missione- e si differenziassero in relazione allafunzione (di presidente o di commissario) nonché ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame.

L’art. 22 comma 7 della citata legge 448/2001, determinava il citato limite di spesa in 40,24 milioni di euro. L’art. 1, commi 2 e 3, del 212/2002[30],convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha poi elevato tale soglia di ulteriori 28,411 milioni di euro (per un totale di 68,651 milioni di euro) per l’anno 2002 e di 44,608 milioni di euro (per un totale di 84,848 milioni di euro) per l’anno 2003.

L’art 1 del DL n. 210 del 2006[31] ha incrementato di 63 milioni di euro per l’anno 2006 l’importo previsto dalla normativa vigente (pari come già detto a 40,24 milioni di euro) ed ha coperto il relativo onere mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l’attuazione della L. 53/2003 (cosidetta legge Moratti) dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004)[32].

 

Si rimette agli ispettori del ministero l’effettuazione di verifiche e monitoraggi sul funzionamento degli istituti statali e paritari, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione degli esami (di Stato, di idoneità ed integrativi) nonché alle iniziative finalizzate al recupero dei debiti scolastici.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 397 del D. Lgs.297/1994 (testo unico dell’istruzione), la funzione ispettiva è esercitata da ispettori tecnici che operano secondo direttive del Ministro della pubblica istruzione; essa concorre, nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Articolo 2
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

 

L’articolo delega il Governo a definire attraverso decreti legislativi percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza,.

 

I decreti citati saranno adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per gli ambiti di sua competenza, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita la Conferenza unificata. Le nuove disposizioni non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione di 5 milioni di euro per le misure volte a incentivare l’eccellenza degli studenti. Eventuali disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi citati potranno essere adottate - con le medesime procedure ed il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi - entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore

 

Si riepilogano di seguito i principi e criteri direttiviindicati per i decreti legislativi da adottare.

 

§         Realizzazione - nell’ultimo anno del corso di studi – di percorsi di orientamento finalizzati alla scelta di corsi di laurea, di formazione artistico musicale, di formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, prevedendo il collegamento tra le scuole e le predette istituzioni.

 

§         Potenziamento del raccordo tra la scuola e le istituzioni di formazione post-secondaria, attraverso l’indicazione di modalità per la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica per l’ammissione ai corsi di laurea.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 6, comma 1, del DM 22 ottobre 2004, n. 270[33] stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo definiscano le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.Qualora tale verifica non fosse positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

 

§         Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari , attraverso l’assegnazione di una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato (cosidetto “ numero chiuso”) in ragione dei risultati scolastici ottenuti dagli studenti nell’ultimo triennio e dell’esame di Stato, con riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, e valorizzando le discipline tecnico-scientifiche;

 

§         Valorizzazione dell’eccellenza degli studenti, attraverso la previsione di incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore (vedi infra)

 

§         Individuazione di appositemodalità per la certificazione del risultato di eccellenza.

 

Si stabilisce infine che il Ministro della pubblica istruzione presenti ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.

 

Con riguardo ai contenuti dell’articolo 2 della legge 1/2007sopra sintetizzati, si riepilogano le norme già esistenti in materia di numero chiuso e di orientamento.

La legge 2 agosto 1999, n. 264[34], ha dettato una disciplina generale dell’accesso a numero programmato (cosidetto “numero chiuso”). La legge individua, in primo luogo, i corsi universitari il cui accesso é soggetto a programmazione a livello nazionale (art. 1); essi sono[35]:

§         corsi di laurea in medicina e chirurgia; in medicina veterinaria; in odontoiatria e protesi dentaria; corsi di diploma universitario nel settore sanitario; corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie[36].; corsi di specializzazione dei medici

§         corsi di laurea in architettura;

§         corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario;

§         scuole di specializzazione delle professioni legali;

§         corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso;

In altri casi (tra cui i corsi di laurea che prevedono l’uso di tecnologie specialistiche o di posti studio personalizzati o l’obbligo di tirocinio presso strutture esterne all’ateneo) l’accesso può essere programmato dai singoli atenei (art. 2della L.264)).

La legge (art. 4, co. 1) stabilisce inoltre i criteri generali relativi ai contenuti e alle procedure delle prove di selezione effettuate dalle università per l’ammissione ai corsi. In alcuni casi (corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura; corsi di diploma universitario del settore sanitario; corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di formazione per l’insegnamento secondario) i contenuti e le modalità delle prove di ammissione sono stabiliti direttamente dal Ministro.

 

In generale, riguardo alle politiche di orientamento, si ricorda che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica loro conferita con D.P.R.275/1999[37], oltre che attivare percorsi didattici individualizzati ed iniziative di recupero e sostegno, implicanti eventualmente una diversa aggregazione degli alunni e delle discipline, sono tenute ad assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con quelle eventualmente assunte dagli enti locali (art. 4 DPR).

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti)[38] ha incluso, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione.

L’art. 4 del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 53/2003) ha poi previsto l’adozione -da parte del MIUR (ora ministero dell’università e ricerca), di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata - di linee guida per la realizzazione dei piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni. In relazione a tale adempimento sono state avviate dal ministero iniziative di ricognizione e monitoraggio delle esperienze e dei progetti avviati dalle singole istituzioni scolastiche[39].

Con riguardo all’università, l’art. 3 della legge 264/1999 ha previsto l’introduzione graduale della preiscrizione ai corsi di laurea e la realizzazione da parte degli atenei di attività di orientamento ed insegnamento, da effettuare prima dell’avvio di corsi ufficiali e da concludere con prove autovalutative non pregiudicanti l’iscrizione.

 

 

Si ricorda infine che l’istruzione post-secondaria può svolgersi:

·          in ambito universitario, attraverso corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato,di specializzazione, o master;

·          nel sistema dell’alta formazione artistico musicale (Accademie, Conservatori, Istituti superiori per le industrie artistiche)  attraverso corsi per il conseguimento di diplomi accademici di I e di II livello, corsi di specializzazione e di perfezionamento (a tali titoli viene riconosciuto un livello pari a quello universitario dopo il riordino disposto dalla legge 508/1999[40] e dai successivi provvedimenti di attuazione);

·         nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituitocome già segnalato sopradall’art. 69 della L. 144/1999[41] che ha inteso istituire una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario, attraverso corsi[42] volti a fornire competenze tecnico professionali relative a  trentasette figure professionali[43] .


Articolo 3      
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

 

L’articolo reca, infine, le disposizioni transitorie, finanziarie e le abrogazioni.

 

In particolare:

·         vengono mantenute in vigore - per gli esami di Stato degli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 - le disposizioni previgenti in materia di debiti formativi ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico;

 

·         per i compensi ai membri delle commissioni d’esame ( in fase di prima attuazione e nelle more delle norme contrattuali), viene stabilito un limite di spesa pari a euro 138.000.000, cui si aggiungono euro 5.000.000 per le incentivazioni agli studenti eccellenti previste dall’articolo 2; a tali oneri si provvede ( oltre che con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448) con le risorse destinate al piano programmatico per l'attuazione della legge Moratti[44].

 

Il Piano programmatico, introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 doveva essere adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro della pubblica istruzione) e sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. L’art. 7, comma 6, della medesima legge n. 53 stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso stanziamenti iscritti annualmente nelle leggi finanziarie. Il Piano è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha tuttavia espresso il prescritto parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali. Il documento valuta l’importo dei finanziamenti necessari per il quinquennio 2004-2008 in 8.320 milioni di euro e stima che; oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro. Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno poi autorizzato appositi stanziamenti per la realizzazione del Piano: la legge 24 dicembre 2003, n. 350, all’art. 3, co. 92, ha stanziato 90 milioni di euro a decorrere dal 2004, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’art.1, co. 130, ha stanziato 110 milioni di euro a decorrere dal 2005, mentre la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 578, ha previsto un importo pari a 44 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.

 

Si prescrive da ultimo l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal provvedimento:

 

§         l’art. 22, co. 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di composizione delle commissioni d’esame, ad eccezione dell’ultimo periodo contente l’autorizzazione di spesa;

§         l’art. 13, co. 4, e l’art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, riguardanti, rispettivamente, l’ammissione e alcune norme in materia di svolgimento dell’esame di Stato;

§         l’art. 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente le competenze dell’INVALSI in materia di predisposizione e gestione delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione.

 


Testo a fronte


Testo degli articoli della legge n. 425 del 1997 a fronte con le modifiche introdotte dall’art. 1 della legge n. 1 del 2007

 

. L. 10-12-1997 n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

(omissis)

 

 

Art.2

. Ammissione.

 

1. All'esame di Stato sono ammessi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

 

 

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

 

 

 

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

 

Vedi comma 5 (che disciplina abbreviazioni per merito sia per esami conclusivi che per esami di qualifica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.

(in proposito dispone l’ art. 3 Regolamento di attuazione DPR 323/1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

 

 

 

 

Vedi anche art. 3, comma 7 e segg.  Del regolamento di attuazione (DPR 323/1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi

 Art.5 (Credito scolastico) della legge n. 425, non abrogato, in particolare commi 3 e 4;

e

Art. 11 Regolamento di attuazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

 

 

 

 

 

 

Art. 3. Contenuto ed esito dell'esame.

 

 

Per le finalità dell’esame: vedi art. 1 L. 425/1997 e art. 14, comma 1, del D. Lgs.226/2005

 

 

 

 

 

 

 

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

 

(per le prove, vedi anche art. 14 D. Lgs.226/2005, ora abrogato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In precedenza:

Art. 3 D.Lgs.286/2004, Direttiva MPI 25 agosto 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

 

 

 

 

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

 

 

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

 

 

 

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

 

 

 

 

 

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

 

 

Art. 4. Commissione e sede d'esame.

 

1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

 

 

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

 

 Vedi anche art 3 (Fasi territoriali di nomina dei presidenti) e Art.6 (Preclusioni alla nomina) del DM 26 gennaio 2006 recante criteri di nomina dei presidenti e commissari per l’anno scol.2005/2006

 

 

 

 

 

 

 

3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

 

4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi (8). I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali.

 

 

Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

 

L 11-1-2007 n. 1

 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

 

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato,

commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

 

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

 

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

 

 

 

 

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

 

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    6. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

 

 

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

 

 

 

 

 

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

 

    3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

 

 

    4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

 

    5. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

 

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    8. Alla regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

    9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

 

 

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

 

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

 

 

 

 

 

 

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

 

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

 

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

 

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

 

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva.

 

(omissis)

 

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie

e abrogazioni)

    1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

 

    3. Sono abrogati:

        a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

        b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

        c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  286.

    4. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 




[1]    Legge 10 novembre 1997, n. 425, "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".

[2]    D.P.R. 23 luglio-1998 n. 323 “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 424”

 [3]   Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[4]    Così è disposto da ultimo dall’art.1 della legge 228/2006 di conversione del DL 173/2006; si ricorda tuttavia che il testo del DL 7/2007, come modificato dalla Camera dei deputati (AS 1427) prevede un ulteriore spostamento della riforma all’anno scolastico 2009/2010.

[5]    La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. “legge Moratti”), com’è noto, ha delineato una disciplina generale della dell’istruzionerimettendone l’attuazione a decreti legislativi ed ha contestualmente dettato alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; l’alternanza scuola-lavoro. in attuazione delle deleghe citate sono stati realizzati il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) ed il riordino del secondo ciclo (d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226); è stato ridefinito il diritto-dovere all’istruzione  (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76); è stata disciplinata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di formazione nel secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77); è stato riordinato il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo (d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286); sono state modificate la formazione iniziale per l’accesso alla docenza e le procedure concorsuali per la copertura del 50 per cento dei posti in organico (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 227).

[6]    Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), è stato istituito dall’art. 69 della L. 144/1999 (che ha inteso dare avvio ad una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario attraverso corsi volti  a fornire  competenze tecnico professionali relative a trentasette figure professionali. Tal corsi sono programmati dalle regioni, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali.

[7]    Per la nozione di “debito scolastico” si veda il seguito della scheda.

[8]    La nozione di “debito formativo” trae origine dall’abolizione degli esami di riparazione (disposta da una serie di decreti-legge l’ultimo dei quali, il D.L. 28 giugno 1995, n. 253, è stato convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352) e dalla conseguente attivazione di interventi didattici ed integrativi  destinati agli alunni che avessero riportato l’insufficienza in una o più materie in sede di scrutinio finale. In sostanza, tale debito (cosiddetto “sei rosso”) si configura come una carenza in determinate discipline, accertata dai docenti di queste ultime e ritenuta non talmente grave da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi dell’anno scolastico successivo. Il debito va “saldato” comunque con la partecipazione produttiva ad appositi interventi didattici realizzati dalla scuola nell’anno scolastico successivo a quello in cui è stato riscontrato. La definizione delle modalità per il recupero dei debiti scolastici è attualmente rimessa all’autonomia didattico organizzativa delle istituzioni scolastiche dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 -recante appunto disciplina dell’autonomia- (art. 4, comma 6). Il debito formativo comporta comunque una penalizzazione nell’attribuzione del credito scolastico (art. 11 del DPR 323/1998, regolamento di attuazione della legge 425/1997).

[9]    Si ricorda in proposito che la legge n. 62/2000 ha dato attuazione all’art. 33 della Costituzione che sancisce il diritto dei privati all’istituzione di scuole senza oneri per lo Stato ed affida alla legge ordinaria il compito di fissare diritti ed obblighi delle scuole non statali. Ai sensi della legge, le scuole private e quelle degli enti locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie ed abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; ciò avviene subordinatamente ad alcune condizioni inerenti il progetto educativo, l’accoglienza, i requisiti del personale, l’organizzazione e le attrezzature. Scuole pubbliche e paritarie costituiscono insieme il sistema nazionale di istruzione pubblico-privato. Più recentemente l’art. 1-bis del DL 250/2005( convertito con modificazioni dalla legge n.27/2006), ha ricondotto le tipologie di scuole non statali previste dal d.lgs. n. 297/1994 -e cioè, per quanto attiene l’istruzione secondaria, le scuole non statali, legalmente riconosciute e pareggiate- alle due categorie configurate dalla legge n. 62/2000: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Queste ultime, qualificate come tali in relazione ad una serie di caratteristiche, sono incluse in apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale (preposto alla vigilanza) e non sono abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Ai sensi del provvedimento sopra commentato le categorie di “scuole legalmente riconosciute” (di cui all’art. 355 del T.U.  ), e “scuole pareggiate” (art. 356 del T.U. ), queste ultime tenute da enti pubblici o ecclesiastici, vanno pertanto a scomparire: si esclude infatti il rilascio di ulteriori riconoscimenti legali o pareggiamenti, consentendo il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti amministrativi adottati in passato.

[10]   L’art.1-bis del DL 250/2005, convertito con modificazioni dalla legge 27/2006, ha recato una nuova disciplina delle scuole non paritarie, disponendo tra l’altro che non siano più concesse autorizzazioni per l’apertura di scuole pareggiate e legalmente riconosciute.

[11]   Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. richiamato i percorsi liceali hanno durata quInquennale e si sviluppano in due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2); al termine di ciascun biennio delle scuole superiori i docenti valutano l’ammissibilità dello studente all’anno successivo (art. 13).

[12]   L'esame preliminare è sostenuto (nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni) davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato.

[13]   Essi erano erano dettati dall’art.2 della legge n. 425 del 1997 e dall’’art. 3 del regolamento attuativo(DPR n. 323 del 1998)

[14]   Precedente art.2 della legge 425/1997 e art. 3 DPR n. 323/1998.

[15]   L. 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[16]   Nel frattempo l’art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) ha indicato i tirocini formativi e di orientamento come momenti di alternanza tra studio e lavoro demandone la disciplina successivi regolamenti; in questo quadro il D.M. 25 marzo1998 n. 142, ha previsto (art. 6 ) che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possano avere valore di credito formativo e, se debitamente certificate, possano essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.

[17]   Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.12 del DPR 323/1998.

[18]   L’art. 6 del DPR 12 luglio 2000 n. 257 (recante attuazione dell’obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno – nelle strutture scolastiche, nella formazione professionale o nell’apprendistato- ai sensi dell’art. 68 della L. 144/1999 ora abrogato), ha stabilito il principio della possibilità di passaggio da un sistema all’altro ed ha dato indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti nell’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato, ai fini del il completamento dell’obbligo formativo nel sistema scolastico o viceversa.

[19]   D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[20]   Per completezza di informazione si ricorda che la legge 53/2003  (cosiddetta “legge Moratti”) ha demandato ad un regolamento ministeriale le modalità di valutazione dei crediti scolastici e di passaggio da percorsi formativi a percorsi scolastici (art. 7, co. 1, lettere b) e c)); il provvedimento in questione non è stato tuttavia emanato. Con riguardo alla formazione in alternanza scuola-lavoro (quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo sia nei licei che nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale) la legge ha rimesso (art. 4, co. 1, lett. c)) al decreto legislativo di attuazione i criteri per di valutazione dei crediti formativi. Quest’ultimo (D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77) ha poi rinviato l’adempimento ad un decreto del MIUR, previa intesa con la Conferenza unificata .

[21]   Art. 3, legge n. 425/1997; art.4, DPR n. 323/1998 (Regolamento di attuazione).

[22]   D.M. 20 novembre 2000, n. 429 Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

[23]    A ciò ha provveduto il DM 20 novembre 2000, n.429.  Si  ricorda inoltre che l'art 14 del decreto legislativo n. 226 del 2005 prevedeva l’effettuazione di prove, anche laboratoriali, per i licei ad indirizzo (liceo artistico, economico e tecnologico), presumibilmente con riferimento alla terza prova (tale articolo è stato abrogato in quanto i contenuti sono confluiti nelle nuova disciplina degli esami).

[24]   Disposizioni successive hanno poi affidato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) lapredisposizione - per la scelta da parte del Ministro - delle due prove a carattere nazionale, in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed alle discipline di insegnamento

[25]   L’art. 4, comma 7, della L. 425/1997 dispone che l’esame sia disciplinato in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull’handicap); quest’ultima, in ragione del valore legale del titolo di studio, prevede l’effettuazione di prove equivalenti in tempi più lunghi di quelli assegnati agli altri candidati, deve essere garantita inoltre la fornitura dei supporti tecnici necessari.

[26]    Tale disciplina è già stata dettata dal D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

[27]   L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[28]    Si tratta delle scuole statali e delle scuole private e degli enti locali che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità sulla base dei requisiti richiesti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”).

[29]   Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame Anno scolastico 2005/2006.

[30]   Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

[31]   D.L. 12 giugno 2006 n. 210 Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 235.

[32]   Tale norma ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2004, una spesa pari a 90 milioni di euro destinata ai seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione. La predetta autorizzazione di spesa si inserisce nell’ambito del Piano programmatico di interventi finanziari, volto a finanziare il riordino del sistema di istruzione scolastica e formazione professionale, previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. “legge Moratti”).

[33]   Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

[34]    “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.

[35]    L’elenco non contempla i corsi di laurea in scienze motorie, istituiti dall’art. 2 del D.Lgs. 178/1998 il cui co. 4 prevede che l’accesso sia a numero programmato, in relazione all’effettiva disponibilità di strutture e attrezzature. Si ricorda inoltre che la legge è entrata in vigore poco prima del sopraggiungere del D.M. 509/1999 che ha ridefinito la tipologia dei corsi universitari e dei relativi titoli.

[36]    L’inserimento dei corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è stato disposto, da ultimo, dall’art.10 del D.L. 12 novembre 2001, n.402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1.

[37]   DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[38]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[39]   Note ministeriali 19 gennaio 2006 prot.335/A2 e 24 maggio 20063510/A2e

[40]   Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[41]   L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.L’ articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore) 144/1999 prevede per l’accesso all’IFTS “di norma” il diploma di istruzione secondaria superiore;il regolamento (DM. 31 ottobre  2000 n. 436) consente l’accesso anche a coloro che non siano diplomati, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico (art.3).

[42]   Ai sensi dell’art.69 della L144/1999 e del regolamento di attuazione (DM 436/2000) i corsi sono programmati dalle regioni, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali.

[43]   Si segnala che la legge finanziaria 2007  (L.296/2006) ha disposto - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), secondo linee guida da adottare con DPCM, al fine di potenziare l'alta formazione professionale e valorizzare la filiera tecnico-scientifica. A tale scopo viene istituito un apposito fondo destinato a raccogliere oltre alle risorse già assegnate alla formazione tecnica anche finanziamenti del CIPE, per progetti specifici volti all’occupazione giovanile nelle aree sottoutilizzate.

 

 

[44]   In particolare, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.