Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Disciplina delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale Schemi di D.M. n. 48 e 49 - (art. 17, comma 95, della L. 127/1997) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 46 | ||||
Data: | 11/12/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Disciplina delle classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale
Schemi
di D.M. n. 48 e 49
(art. 17, comma 95, della L. 127/1997)
n. 46
11 dicembre 2006
Per l’esame parlamentare degli schemi di decreto ministeriale (Atti n. 48 e n. 49) recanti, rispettivamente, disciplina delle classi delle lauree triennali e magistrali sono stati predisposti tre dossier:
nel primo (Atti del Governo n. 46) sono riportati gli schemi dei due decreti; le schede di sintesi ed i testi a fronte elaborati dal Servizio Studi; i pareri del Consiglio universitario nazionale, della Conferenza dei rettori e del Consiglio nazionale degli studenti universitari;i riferimenti normativi; i lavori parlamentari relativi agli schemi di DM presentati nella XIV legislatura e successivamente ritirati;
nel secondo (Atti del Governo 46/1) sono riportate le classi delle lauree triennali allegate al relativo schema di DM (Atto n. 48);
nel terzo (Atti del Governo 46/2) sono riportate le classi delle lauree magistrali allegate al relativo schema di DM (Atto n. 49).
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0062.doc
INDICE
§ Parere del Consiglio universitario nazionale – 4-5 ottobre 2006
§ Parere della Conferenza dei rettori delle università – 21 settembre 2006
§ Parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari – 8 novembre 2006
Normativa di riferimento
§ L. 19 novembre 1990, n. 341 Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 11)
§ L. 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 95)
§ D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 3)
§ L. 19 ottobre 1999, n. 370 Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (art. 6, co. 6)
§ D.M. 4 ottobre 2000. Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999. (Articoli e All. A)
§ D.M. 4 agosto 2000 del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Determinazione delle classi delle lauree universitarie (si omettono gli allegati)
§ D.M. 28 novembre 2000 del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche (si omettono gli allegati)
§ D.M. 2 aprile 2001 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie (si omettono gli allegati)
§ D.M. 12 aprile 2001. Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza. (Allegati omessi)
§ L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). (Art. 26, co. 5)
§ D.M. 17 aprile 2003. Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509.
§ Decreto Ministeriale 30 aprile 2004 prot. n. 9/2004 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati
§ D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
§ D.M. 27 gennaio 2005 prot. n. 15/2005 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Banca dati dell’offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi (con allegati)
§ D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 43, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (art. 1-ter)
§ D.M. 25 novembre 2005. Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
§ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (Art. 2, co. 138-141, 147 e 148)
- 7^ Commissione Senato (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta del 15 febbraio 2006 (pom)
Seduta del 21 febbraio 2006 (pom)
- VII Commissione Camera (Cultura, scienze e istruzione)
§ Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) - Mozione 7 marzo 2006
Numero dello schema di decreto |
48 |
Titolo |
Disciplina delle classi di laurea triennali |
Ministro competente |
Università e ricerca |
Norma di riferimento |
Art.17, comma 95, L. 15 maggio 1997 n.127 |
Settore d’intervento |
Università |
Numero di articoli |
7 e Allegati |
Date |
|
§ presentazione |
14 settembre 2006 |
§ assegnazione |
27 novembre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
17 dicembre 2006 |
Commissione competente |
VII Cultura |
Numero dello schema di decreto |
49 |
Titolo |
Disciplina delle classi di laurea magistrale |
Ministro competente |
Università e ricerca |
Norma di riferimento |
Art.17, comma 95, L. 15 maggio 1997 n.127 |
Settore d’intervento |
Università |
Numero di articoli |
8 e Allegati |
Date |
|
§ presentazione |
14 settembre 2006 |
§ assegnazione |
27 novembre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
17 dicembre 2006 |
Commissione competente |
VII Cultura |
1. Il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei
L'art. 17, co. 95, della L. 127/1997 (così detta “Bassanini 2”[1]) ha demandato ad uno o più decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica[2], ora Ministro dell’università e della ricerca (previo concerto degli altri ministri interessati, se richiesto dalla normativa vigente), la definizionedi nuove tipologie dei titoli di studio universitari in sostituzione o in aggiunta a quelli esistenti (L. 341/1990, art. 1: diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione[3]), il loro accorpamento per aree omogenee nonché l'indicazione della durata e dell'eventuale serialità dei corsi e degli obiettivi formativi qualificanti. La stessa norma ha affidato poi ai regolamenti didattici di ateneo la concreta definizione dei percorsi universitari, entro margini di autonomia delimitati dai citati provvedimenti ministeriali. Con ciò si sono poste le basi per una radicale riforma degli ordinamenti didattici universitari, riconoscendo ai singoli atenei l'autonomia nella definizione dei percorsi formativi
In attuazione di tale norma è stato adottato il regolamento approvato con D.M. 509/1999[4], recante norme sull’autonomia didattica degli atenei, recentementesostituito dalD.M. 270/2004: quest’ultimo ha l’obiettivo[5] di “correggere talune anomalie” e di “conferire al sistema maggiore funzionalità e flessibilità”, “senza compromettere l’architettura di sistema riassumibile nella formula del cosiddetto “3 + 2”.
Il regolamento definisce i punti cardine della riforma dettando i criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari e determinando la nuova articolazione dei corsi e dei titoli di studio in conformità con gli standard condivisi dai Paesi dell’Unione europea:
- la laurea, triennale; nell’ambito della medesima classe di laurea, il DM 270/2004 ha introdotto un percorso di base comune per gli studenti del primo anno di ciascuna classe delle lauree cui farà seguito un percorso metodologico o in alternativa professionalizzante, finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle attività professionali regolamentate;
- la laurea magistrale; il titolo è conseguibile dopo la laurea (o il diploma universitario triennale) attraverso l’acquisizione di 120 crediti formativi, e comunque previo accertamento del possesso di specifici requisiti curricolari determinati autonomamente dagli atenei (art. 6 del DM 270/2004);
- la specializzazione, nei soli casi in cui la prevedano specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea;
- il dottorato di ricerca, già riordinato ad opera dell'art. 4 della L. 210/1998 e del regolamento attuativo[6];
- il master universitario, annuale di I e II livello, interamente affidato all'autonomia degli atenei.
Lo stesso provvedimento (DM 509/1999, ora sostituito dal DM 270/2004), al fine di consentire una maggior mobilità internazionale degli studenti, ha definito il concetto di crediti formativi universitari (art. 5). Essi misurano l’impegno complessivo richiesto allo studente, comprensivo dello studio individuale ma anche della partecipazione alle lezioni, alle esercitazioni, a tirocini e ad attività di orientamento. A ciascun credito corrispondono di norma 25 ore di lavoro[7]. Il lavoro di un anno corrisponde convenzionalmente a 60 crediti. Per conseguire la laurea occorrono 180 crediti; per la laurea magistrale, come già segnalato, 120.
Il regolamento detta peraltro i soli criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, e rinvia(art.10):
· a successivi decreti ministeriali[8], la prescrizione di indicazioni più puntuali (vedi infra) sugli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
· ai regolamenti didattici degli atenei, emanati nel rispetto delle previsioni e dei vincoli dei decreti sopra citati, la concreta determinazione degli ordinamenti didattici e dell’organizzazione generale dell’attività didattica (art.10).
Ai sensi del DM 270/2004, che ha modificato per questo specifico profilo il DM 509/1999, i decreti ministeriali individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili (afferenti a uno o più ambiti disciplinari e a loro volta distinte in attività di base e caratterizzanti la classe) e determinano il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici di ateneo dovranno riservare a tali attività: il vincolo per i corsi di laurea è costituito dal 50 per cento dei crediti relativi ad attività formative di base e caratterizzanti (art. 10, comma 2, del DM 270); per i corsi di laurea magistrale dal 40 per cento dei crediti relativi ad attività caratterizzanti la classe (art. 10, comma 4, del DM 270)[9].
Unitamente alle due tipologie sopra citate i corsi di studio dovranno prevedere :
· attività formative autonomamente scelte dallo studente, comunque coerenti con il progetto formativo;
· attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti;
· attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;
· attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo di riferimento tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro o eventualmente stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento di diploma (di laurea) contenente le indicazioni relative al curriculum di ciascuno studente[10]. E’ inoltre prevista la possibilità, ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, di dichiarare equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi (art. 4).
L’istituzione dei corsi di studio è rimessa (come già segnalato) ai regolamenti didattici di ateneo - i cui contenuti principali sono indicati dal decreto - ed alle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario, subordinatamente al rispetto di requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’università. Viene inoltre introdotto l’obbligo di inserire i nuovi corsi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
2. Le attuali classi delle lauree e delle lauree specialistiche
In attuazione al DM 509/1999, con successivi decreti ministeriali sono state individuate le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, ora ridefinite dagli schemi in esame in relazione alle modifiche introdotte dal DM 270/2004.
Con D.M. 4 agosto 2000 sono state determinate in 42 le classi delle lauree universitarie (di primo livello) di durata triennale[11]; per ciascuna sono elencati, in altrettanti allegati al provvedimento, gli obiettivi formativi qualificanti e gli ambiti disciplinari entro i quali vanno individuate le attività formative indispensabili.
Con D.M. 28 novembre 2000 sono poi state determinate in 104 le classi di appartenenza alle quali devono afferire i corsi di laurea specialistica (ora laurea magistrale) caratterizzati dagli stessi obiettivi formativi (conoscenze/abilità da conseguire) e conseguentemente da identiche attività formative indispensabili. Anche in questo caso vengono specificati obiettivi formativi qualificanti ed ambiti disciplinari entro i quali vanno individuate le suddette attività.
All’interno della cornice sopra descritta i regolamenti di ateneo possono stabilire articolazione e denominazione del corso di laurea, da realizzarsi in una facoltà o con il concorso di più facoltà; il titolo rilasciato alla conclusione degli studi indicherà la classe di appartenenza e la specifica denominazione del corso.
Il D.M. 28 novembre 2000 dispone infatti (art. 2) che i corsi di laurea specialistica possano realizzarsi con il concorso di più facoltà; fa riferimento alla collaborazione di più atenei, presumibilmente anche stranieri (richiamando l’art. 3, co. 9, del D.M. 509/1999); per i corsi di laurea (art. 2 del DM 4 agosto 2000), sembra prevista invece solo l’eventuale collaborazione di varie facoltà della stessa università.
Con Decreti del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, il primo dei quali adottato di concerto con il ministro della sanità, sono stati definite le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica (ora magistrale) per le professioni sanitarie.
Si tratta in particolare di quattro classi delle lauree ed altrettante classi delle lauree specialistiche:
1 - professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
2 - professioni sanitarie della riabilitazione;
3 - professioni sanitarie tecniche;
4 - professioni sanitarie della prevenzione.
Ai sensi dei due DM citati, i corsi sono attivati dalle Facoltà di medicina e la formazione si svolge presso le aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, altre strutture del Servizio sanitario ed istituzioni private accreditate (a norma del DM 24 settembre 1997[12]).
Con riferimento alle professioni sanitarie, si ricorda che il d.lgs n. 502/1992[13], art. 6, comma 3, consente ai professionisti sanitari l’accesso alla formazione universitaria, con il requisito obbligatorio per l’ammissione ai previgenti corsi di diploma universitario del possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado[14]; da svolgersi in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del servizio sanitario nazionale. L’ordinamento didattico dei corsi è definito con decreto del Ministro dell'università (di concerto con il Ministro della salute, sulla base di protocolli di intesa con le regioni).
La legge n. 42/1999[15] ha poi stabilito l’equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi (di livello non universitario) richiesti per l’esercizio delle professioni sanitarie dall’ordinamento previgente; l’equipollenza è ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base (art. 4, comma 1).
Successivamente, il decreto legge n. 402/2001[16], art. 1, comma 10, ha stabilito che i diplomi universitari delle professioni sanitarie (e degli assistenti sociali) conseguiti prima dell'istituzione dei corsi di laurea triennale siano validi per l'accesso ai corsi di laurea specialistica (ora magistrale), ai master e ai corsi universitari post-base (in altre parole, sono equipollenti, a questi effetti, ai diplomi di laurea triennale).
L’art. 4 quater del D.L. n. 250 del 2005[17] ha poi previsto che la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione sia esclusivamente di livello universitario[18].
Recentemente la legge 43/2006[19] recante riforma delle professioni sanitarie ha inoltre prefigurato nuovi percorsi formativi, che andranno a sostituire (o a modificare) quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001.
Il D.M. 12 aprile 2001, risultante dal concerto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con il ministro della difesa, ha poi individuato una classe di laurea ed una di laurea specialistica per il settore delle scienze della difesa e della sicurezza,finalizzate alla formazione di ufficiali delle forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Ai sensi del DM, per la definizione degli ordinamenti didattici, gli atenei possono attivare apposite convenzioni con Accademie ed istituti militari di istruzione superiore.
3. Le modifiche degli ordinamenti didattici universitari dopo il DM 270/2004
Come già accennato sopra, in relazione alla riforma dei criteri generali per gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea disposta con il DM 270/2004, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha istituito con DM 11 ottobre 2004 una serie di Tavoli tecnici (composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli ordini professionali) per la revisione delle classi delle lauree e della lauree specialistiche ora “magistrali”; nonché per l’elaborazione di modifiche ed aggiornamenti degli obiettivi e delle attività formative qualificanti dei corsi di studio (secondo quanto previsto, in particolare dall’art.10 del DM 270/2004).
Sul finire della XIV legislatura, gli schemi di quattro decreti ministeriali (recanti nuova determinazione delle classi di laurea, laurea magistrale, lauree magistrali sanitarie e in scienze criminologiche e della sicurezza) erano stati trasmessi alle Camere per il prescritto parere parlamentare; quest’ultimo è stato reso dalla VII Commissione nella seduta del 1° marzo 2006[20].
All’inizio della XV legislatura (22 maggio 2006) tali decreti, sui quali peraltro la Corte dei Conti aveva espresso alcune osservazioni, sono stati ritirati dal Ministro dell'università e della ricerca al fine di un riesame della materia.
Si ricorda comunque che sono già state adottate, in attuazione al citato DM 270/2004 o con autonomi provvedimenti legislativi, disposizioni che modificano l’organizzazione dei percorsi universitari.
Nel corso della XIV legislatura una prima attuazione delle innovazioni introdotte dal DM 270/2004 è stata la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo unico per le professioni legali (DM 25 novembre 2005[21]).
Il DM 270/2004 ha previsto infatti (articolo 6, comma 3) una deroga al modello 3+2 per i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali, per i quali è possibile istituire una classe di laurea magistrale con percorso unitario, fermo restando il periodo formativo iniziale comune[22].
In attuazione di tale disposizione, il citato DM 25 novembre 2005 ha istituito la classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, con un percorso unitario quadriennale, successivo all’anno di base, indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali[23].
Un’altra modifica dei percorsi universitari è stata prefigurata, dalla nuova disciplina della formazione iniziale degli insegnanti dettata dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227[24], adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cosiddetta “Legge Moratti”): Al provvedimento non hanno tuttavia fatto seguito gli adempimenti necessari alla realizzazione delle innovazioni ivi previste.
Il D.Lgs. disponeva (articolo 2) che la formazione iniziale si svolgesse presso appositi corsi di laurea magistrale[25] e corsi accademici di secondo livello istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (A.F.A.M[26]). Veniva demandata ad uno o più decreti del Ministro dell’istruzione[27] l’individuazione delle classi dei corsi di laurea magistrale e dei percorsi formativi di secondo livello presso le AFAM, nonché la definizione del profilo formativo e professionale del docente, delle attività didattiche e di tirocinio e dei relativi crediti. Atenei ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica avrebbero dovuto avviare i nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2006 2007 sulla base di criteri, procedure e requisiti minimi strutturali stabiliti con decreto ministeriale.
Recentemente l’art. 2, commi 146-148, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262[28], collegato alla manovra finanziaria per il 2007, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ha introdotto nuove disposizioni in materia di percorsi universitari.
L’art. 2, comma 147, del DL modificando la disciplina vigente (art. 22 comma 13 della legge finanziaria 2002[29]); fissa in un massimo di sessanta (equivalenti ad un anno di corso) i crediti formativi riconoscibili per il conseguimento di una laurea, a dipendenti pubblici che abbiano frequentato scuole di formazione presso le amministrazioni di appartenenza; contestualmente la determinazione dei criteri per il riconoscimento è stata rimessa alle università (attraverso i regolamenti di ateneo) anziché a convenzioni tra atenei e pubbliche amministrazioni.
L’art. 2, comma 148, del DL citato ridisciplina la procedura di accreditamento dei corsi di studio a distanza (cosidette “università telematiche”) disponendo che si provveda alla determinazione dei criteri tramite regolamento ministeriale (di cui all’art.17 comma 3 della legge 400/1988[30]) emanato dal Ministro dell’università e ricerca, di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, secondo i principi giàenunciati nell’art. 26, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003). Si prescrivono comunque delle verifiche del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU[31]) oltre che sulle università in attesa di riconoscimento anche su quelle già autorizzate. Viene infine sospeso il rilascio di nuovi accreditamenti fino all’entrata in vigore del regolamento citato.
Si ricorda in proposito che l’articolo 26, comma 5 della legge n. 289/2002 ha dettato la prima disciplina dei corsi di studio a distanza rimettendo ad un decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie la definizione dei criteri e delle procedure per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni autorizzate al rilascio dei relativi titoli accademici. La norma indicava altresì i requisiti necessari (sintetizzabili nel possesso di adeguate risorse ed attrezzature tecnologiche) e specificava che non vi dovessero essere oneri per lo Stato.
In attuazione della disposizione richiamata, il DM 17 aprile 2003 ha poi specificato i requisiti e la procedura per l’accreditamento di corsi di studio a distanza (attivati da università statali e non) nonché delle “Università telematiche” (denominazione introdotta dallo stesso DM)[32]. In relazione al DM citato sono state istituite numerose università telematiche[33].
Il DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha successivamente incluso anche le università telematiche tra i soggetti beneficiari dei contributi a favore delle università non statali (art. 4), il cui ammontare è stabilito annualmente con la tabella C della legge finanziaria.
Il DM 15 aprile 2005 ha poi adeguato il DM 17 aprile 2003 alla normativa recata dal D.L. n. 7 del 2005 in materia di programmazione unviersitaria, prevedendo, tra l’altro, il parere motivato del CNSVU in ordine alle istanze per l'accreditamento dei corsi di studio, formulate nel rispetto delle linee generali di indirizzo del MIUR previsti dal citato decreto-legge.
Lo stesso DM ha inoltre consentito l’attivazione di corsi di studio preordinati al rilascio delle lauree a distanza per le professioni sanitarie, previa stipula di apposite convenzioni (con le università, sedi della facoltà di medicina e chirurgia, con le strutture del servizio sanitario nazionale e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico); tale previsione è stata poi annullata dal DM 14 luglio 2006[34] .
Si segnala infine che l’art. 2, commi 138-141, del DL 262/2006, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli atenei e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, prevede la costituzione dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e la contestuale soppressione degli organismi attualmente operanti (nel settore universitario il CNSVU).
Gli schemi di decreto in esame recano:
· la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (atto n. 48);
· la disciplina delle classi di laurea magistrale (atto n. 49), precedentemente denominata laurea specialistica;
Si osserva, preliminarmente, che il citato DM 270 del 2004[35] definisce, all’articolo 3, il titolo di studio di primo livello “laurea”, la cui durata normale è determinata, ai sensi del successivo articolo 6, in tre anni. Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di utilizzare la medesima denominazione espungendo la parola “triennale”, che non viene peraltro mai utilizzata nel corpo del provvedimento.
Si ricorda che nella XIV legislatura, gli schemi di decreto in esame erano stati sottoposti alle Camere per il prescritto parere parlamentare, reso dalla VII Commissione nella seduta del 1° marzo 2006[36]. Tali decreti, sui quali peraltro la Corte dei Conti aveva espresso alcune osservazioni, sono stati ritirati e ripresentati con alcune modifiche e integrazioni.
Gli schemi n. 48 e 49 si compongono, rispettivamente, di 7 e 8 articoli, di analogo contenuto, e di un allegato recante la numerazione e denominazione delle classi nonché la definizione degli obiettivi formativi qualificanti e delle attività formative indispensabili per ciascuna classe.
Gli schemi di decreto vengono pertanto illustrati congiuntamente, mettendo in evidenza le specificità di ciascuno di essi e dando conto di alcune osservazioni espresse dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU). Sono altresì evidenziate le modifiche introdotte rispetto agli schemi ritirati[37].
In linea generale, gli interventi di modifica sembrano finalizzati a definire criteri generali più restrittivi per l’attivazione di corsi di studio, nonché per il riconoscimento dei crediti in caso di trasferimento da un corso di laurea all’altro (con particolare riferimento alle università telematiche); è stato inoltre limitato il numero degli esami per corso di laurea; si è data poi la possibilità di istituire corsi di laurea interclasse. Sembra rimessa agli atenei l’attuazione dell’articolo 11, comma 7, lettera b), del citato DM 270 del 2004, concernente il percorso di base comune - per un minimo di 60 crediti - per i corsi di laurea appartenenti alla medesima classe. Si prevede, infine, un periodo transitorio di tre anni per l’attivazione delle nuove classi di laurea e laurea magistrale.
In particolare, l’articolo 1 dei due schemi reca l’oggetto dei decreti ed affida alle università il compito di istituire i corsi di studio individuando per ciascun corso di laurea (ovvero laurea magistrale) le classi di appartenenza. Viene chiarito l’ambito di applicazione, che comprende tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche (la disciplina relativa a queste ultime è in corso di modifica – vedi sopra, paragrafo “Presupposti normativi”).
L’articolo 9 del DM n. 270/2004 prevede che le università attivino i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro[38] nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario. L'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.
In proposito il CUN ha rilevato la necessità di dare compiuta attuazione a tale previsione normativa, al fine di evitare che i valori di soglia connessi con i requisiti minimi siano intesi come criteri necessari ma sufficienti ed ha sollecitato forme di incentivazione per il superamento dei minimi richiesti per una elevata qualità dei corsi di studio.
Il nuovo comma 3 (non presente nello schema ritirato) prevede la possibilità di istituire un corso di laurea appartenente a due classi, qualora il relativo ordinamento didattico soddisfi i requisiti delle medesime. Al momento dell’immatricolazione, lo studente è tenuto ad indicare la propria classe di riferimento.
Al riguardo il CUN, oltre a considerare tale possibilità contrastante con la ratio stessa dell’istituto della classe di corsi di studio, paventa il rischio che essa ingeneri confusione negli studenti e nel mondo del lavoro.
In proposito, la CRUI ritiene preferibile che lo studente individui la classe di appartenenza nel corso del secondo anno ovvero dopo aver acquisito 60 crediti.
L’avvio dei nuovi corsi - i cui ordinamenti didattici sono disciplinati dai regolamenti didattici di ateneo[39] - è previsto a partire dall’anno accademico 2007/2008 ed entro l’anno accademico 2009/2010. Contestualmente sono disattivati i paralleli corsi afferenti alle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000.
A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 sono quindi soppresse le classi di laurea e le classi di laurea specialistiche contenute nei citati decreti del 2000. Rispetto agli schemi ritirati (che prevedevano l’avvio a partire dal 2006/2007 e non oltre il 2007/2008) la messa a regime è stata quindi prorogata di tre anni e resa più flessibile.
Su tale rinvio si sono espressi favorevolmente il CUN e la CRUI, sottolineando peraltro la necessità di prorogare conseguentemente il termine del 31 gennaio per la presentazione degli ordinamenti didattici, al fine di consentire concretamente l’avvio a decorrere dal 2007/2008.
Al riguardo si segnala che la formulazione adottata potrebbe comportare la vigenza dell’articolato di entrambi i decreti ministeriali.
Il comma 9 prevede, infine, che un corso di laurea o laurea magistrale possa essere attivato solo qualora la metà degli insegnamenti (corrispondenti, rispettivamente, a 90 e a 60 crediti) sia tenuta da docenti di ruolo presso l’ateneo ovvero presso atenei convenzionati (fermo restando che i docenti non possono essere conteggiati più di due volte).
Su tale ultimo requisito, il CUN e la CRUI hanno chiesto chiarimenti in merito alle modalità di conteggio dei crediti e dei docenti, anche in relazione alle norme sui requisiti minimi, definite, dal ultimo con DM 27 gennaio 2005 (concernente Banca dati dell’offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi).
Poiché la norma sembra modificare la disciplina dei requisiti minimi per l’attivazione di corsi di studio, occorrerebbe procedere al coordinamento con il DM sopra citato.
L’articolo 2 demanda ai regolamenti didattici la definizione delle modalità con cui i corsi di laurea (ovvero di laurea magistrale) possono essere realizzati con il concorso di più facoltà o di più università.
L’articolo 3 detta norme in materia di assegnazione dei crediti. E’ previsto che i regolamenti didattici di ateneo determinino i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito disciplinare nonché il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari[40] per i quali quest’ultimo non sia specificato nell’allegato ai decreti in esame.
E’ inoltre stabilito che i regolamenti didattici di ateneo assicurino una solida preparazione di base mediante la concentrazione dei crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti; devono altresì assicurare un numero minimo di crediti rispettivamente pari a 12 e 18 per i corsi di laurea e pari a 8 e 12 per i corsi di laurea magistrale per le attività formative autonomamente scelte dallo studente e per quelle affini o integrative.
Al riguardo la CRUI considera il numero di CFU riservati alla libera scelta dello studente troppo elevato se non ne viene garantita la congruità con il progetto formativo del corso di studio.
Accogliendo una condizione in tal senso contenuta nel parere della VII Commissione del 1° marzo scorso, per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, è assicurata la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
Quanto alla mobilità degli studenti, il riconoscimento integrale dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti in caso di trasferimento tra corsi afferenti la medesima classe è stato sostituito da un riconoscimento non inferiore al 50 per cento (comma 8). Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche.
Riguardo a tale ultima previsione occorre valutare la sua compatibilità con la disciplina vigente in materia di università telematiche.
Con riferimento al comma 6, il CNSU chiede che sia il decreto (e non, come previsto, i regolamenti didattici di ateneo) a definire i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera, al fine di non ingenerare differenze notevoli tra atenei.
Riguardo al comma 7, il CUN ritiene che il riferimento alle attività classificate dall’ISTAT per la definizione degli sbocchi professionali sia improprio, in quanto esse non corrispondono alle articolazioni degli predetti sbocchi.
Quanto al comma 8, il CNSU ribadisce la necessità, recepita nel decreto ritirato, di assicurare il riconoscimento dei crediti degli esami di base e caratterizzanti in caso di trasferimento all’interno di una stessa classe. Analogo rilievo era contenuto nel parere della VII Commissione sullo schema ritirato. Anche il CUN ritiene eccessivamente rigido il riconoscimento minimo del 50%
Ai sensi dell’articolo 4, i regolamenti didattici dei corsi di studio determinano l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2 del DM n. 270/2004.
Oltre al predetto elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative, sono definiti gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
Secondo quanto richiesto dal CNSU, al fine di evitare la parcellizzazione dei crediti, l’articolo stabilisce inoltre che le università garantiscano a ciascun insegnamento un congruo numero di crediti formativi e che per ciascun corso di laurea e laurea magistrale non vi sia un numero superiore, rispettivamente, a venti e dodici esami o verifiche di profitto (lo schema ritirato ne prevedeva dieci per ciascun anno di corso, a ognuno dei quali erano attribuiti almeno sei crediti), anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con le modalità previste nei regolamenti didattici di ateneoe dei corsi di studio[41].
La norma sembra finalizzata a ridurre complessivamente il numero degli esami. In tale ottica, occorrerebbe tuttavia definire i criteri concernenti le prove di esame integrate e le prove non verbalizzate, onde garantire il raggiungimento di tale obiettivo.
In proposito, il CNSU ritiene che la possibilità di integrare esami già esistenti potrebbe portare ad un aumento esponenziale delle prove non verbalizzate.
La VII Commissione, nel parere espresso sullo schema ritirato, aveva ritenuto congrua la previsione di non più di otto prove all’anno. Il CUN ritiene eccessivamente rigida la limitazione numerica individuata dal decreto.
In linea generale, il CUN ritiene che i vincoli introdotti sull’attribuzione minima di CFU alle attività affini o integrative e quelle a libera scelta nonché sulla definizione di un tetto rigido e uniforme per il numero delle prove di verifica incidano sull’autonomia delle università, condizionando l’autonoma organizzazione della didattica, già prevista dalla legge n. 341 del 1990 e ribadita dal DM 270 del 2004 nonché dalla legge 230 del 2005.
E’ riconosciuta alle università la facoltà di attribuire fino a sessanta crediti formativi per i corsi di laurea e quaranta per i corsi di laurea magistrale (gli schemi ritirati ne prevedevano sessanta anche per i corsi di laurea magistrale)in relazione alle conoscenze e abilità professionali certificate, nonché per altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (secondo quanto già previsto dall’articolo 5, comma 7 del DM n. 270/2004).
Come già detto, l’art. 2, comma 147, del DL 262 del 2006 ha fissato in un massimo di sessanta i crediti formativi riconoscibili per il conseguimento di una laurea, a dipendenti pubblici che abbiano frequentato scuole di formazione presso le amministrazioni di appartenenza (vedi sopra).
Lo schema di decreto n. 49 rimette ai regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale (articolo 5) l’individuazione dei requisiti curricolari per l’ammissione a ciascun corso, anche mediante la previsione di una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti di lauree differenti; le modalità di verifica della preparazione dei candidati ai fini dell’ammissione ai corsi sono determinate dai regolamenti didattici di ateneo.
In proposito il CUN, pur manifestando perplessità sulla possibilità di garantire a tutti i laureati dei diversi curricula dello stesso corso di laurea magistrale la dovuta unitarietà formativa, chiede almeno che il curriculum sia menzionato nel titolo conseguito.
All’articolo 6 (articolo 5 dello schema n. 48), il credito formativo universitario (CFU) viene definito in 25 ore di impegno per studente. Ai regolamenti didattici di ateneo è inoltre rimessa la definizione della quota dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, che non può essere inferiore al 50% dell’impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
Il conseguimento di 180 crediti (120 per la laurea magistrale) consente l’ammissione alla prova finale e il rilascio del titolo di studio, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione.
Tale norma sembrerebbe quindi prevedere la possibilità di un’abbreviazione dei corsi di studio qualora siano stati conseguiti i prescritti crediti. Al riguardo si ricorda che l’articolo 8, comma 2 del DM 270 del 2004 prevede che la durata normale dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sia rispettivamente di tre anni e di ulteriori due anni. E’ altresì da valutare la disposizione dell’articolo 5, comma 2, del medesimo DM che individua la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno in 60 crediti.
L’articolo 7 (articolo 6 dello schema n. 48) disciplina il rilascio del titolo di studio, prevedendo che la denominazione corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso e che essa non possa coincidere con articolazioni interne dei medesimi corsi. E’ inoltre previsto il rilascio, come supplemento di diploma[42], di un certificato recante, secondo modelli conformi a quelli europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico dello studente.
Si segnala, con riferimento allo schema n. 49, che il titolo di laurea magistrale è rilasciato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del DM 270 del 2004 (e non lettera a) come erroneamente specificato nel testo).
L’articolo 8 (articolo 7 dello schema n. 48) reca, infine, una norma transitoria che consente la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici previgenti nonché la facoltà, per gli studenti iscritti a detti corsi, di optare per i corsi di laurea afferenti alle nuove classi.
L’allegato allo schema di decreto recante la definizione delle classi di laurea contiene la numerazione e la denominazione di 43 classi di laurea (a differenza delle 41 classi definite dal DM 4 agosto 2000 e delle 44 classi del precedente schema), per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili (di base e caratterizzanti).
Si segnala che il DM del 2000 (in attuazione a quanto disposto dal DM 509/1999) individuava le attività formative, suddividendole in sei tipologie: le prime tre attinenti alla formazione di base, alla formazione caratterizzante e agli ambiti disciplinari affini o integrativi; le altre tre aventi carattere di complementarietà.
Per ciascuna classe di corsi è determinato il numero minimo di crediti che gli ordinamenti devono riservare alle sole attività formative di base e caratterizzanti in misura non superiore al cinquanta per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2 del DM n. 270/2004, che ha ridotto il numero dei crediti vincolabili a livello nazionale con il DM in commento)[43].
In proposito, il CUN ha segnalato la contrazione, rispetto alle classi vigenti, dei crediti dedicati alla formazione di base, soprattutto nell’area delle Scienze, che al contrario, secondo quanto emerge nel parere, richiederebbero una solida preparazione scientifica.
Le classi di laurea sono rimaste sostanzialmente invariate. Si segnalano in particolare le seguenti modifiche:
· non è più presente la classe L 31 - Scienze giuridiche, in considerazione dell’istituzione di una classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con un percorso unitario quadriennale (LMG/01, ai sensi del DM 25 novembre 2005);
· la classe L 4 - Disciplina dell’architettura, dell’ingegneria civile e del disegno industriale è stata divisa in tre classi: L 4 - Disegno industriale, L 17 - Scienze dell’architettura e L 23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
· la classe L 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali è divisa in due classi: L 25 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L 26 – Scienze e tecnologie alimentari;
· accanto alla classe L 24 - Scienze psicologiche (ex L 34), lo schema di decreto ritirato aveva istituito la classe L 43 - Tecniche psicologiche, ora soppressa, conformemente a quanto segnalato dal CUN e dal parere della VII Commissione;
In proposito, il CUN ha segnalato che alcune proposte di classi di corsi di laurea appaiono esplicitamente destinate o solo a uno sbocco professionale (classe di scienze giuridiche) o solo al perseguimento degli studi (classe di scienze psicologiche).
L’allegato allo schema di decreto recante la definizione delle classi di laurea magistrale contiene la numerazione e la denominazione di 94 classi di laurea (a differenza delle 104 classi definite dal precedente DM 28 novembre 2000 e invariato rispetto allo schema di decreto ritirato), per ciascuna delle quali sono indicate, oltre agli obiettivi formativi qualificanti, solo le attività formative caratterizzanti.
Per ciascuna classe di corsi è determinato il numero minimo di crediti che gli ordinamenti riservano a queste ultime in misura non superiore al quaranta per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 4 del DM n. 270/2004, che anche per le lauree magistrali ha ridotto il numero dei crediti vincolabili a livello nazionale con il DM in commento)[44].
Le classi di laurea sono rimaste sostanzialmente invariate. Si segnalano in particolare le seguenti modifiche:
· nella classe LM 11 – Conservazione e restauro dei beni culturali sono confluite le classi 11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale e 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;
· nella classe LM 14 – Filologia moderna sembra essere confluita anche la classe 40/S – Lingua e cultura italiana;
· sono state espunte la classe 22/S – Giurisprudenza e la 102/S Teorie e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, in considerazione dell’istituzione di una classe delle lauree magistrali in giurisprudenza con un percorso unitario quadriennale (LMG/01, ai sensi del DM 25 novembre 2005);
· sono state istituite le classi LM 24 – Ingegneria dei sistemi edilizi e LM – 26 Ingegneria della sicurezza;
· la classe LM 38 – Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e la classe LM 94 – Traduzione specialistica e interpretariato hanno sostituito le classi 39/S – Interpretariato di conferenza e 104/S Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica;
· è istituita la classe LM 66 – Sicurezza informatica;
· le classi relative alla filosofia (17/S e 18/S) sono confluite nell’unica classe LM 78;
· le classi relative alle scienze storiche (93/S, 94/S,97/Se 98/S) sono confluite in un’unica classe LM 84 – Scienze storiche;
· è istituita la classe LM 93 – Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.
D.M. 4 agosto 2000[45] Determinazione delle classi delle lauree universitarie. |
Schema di decreto recante definizione delle classi di laurea presentato alla Camera per il parere parlamentare nella XIV legislatura (Atto n. 617 )
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Schema di decreto recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (Atto n. 48) |
Articolo 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea di cui agli allegati da 1 a 42.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Le università adeguano gli ordinamenti didattici alle disposizioni del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
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Articolo 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea di cui all’allegato.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l’avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2006/2007 e non oltre l’anno accademico 2007/2008.
(vedi comma 3)
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Articolo 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell’immatri-colazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall’anno accademico 2007/2008 ed entro l’anno accademico 2009/2010. A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l’adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.
8. L’attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.
9. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto minisetriale 22 ottobre 2004, n. 270, l’attivazione di un corso di laurea con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti sia nel proprio che in altri atenei.
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Articolo 2.
1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.
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Articolo 2.
1. I corsi di laurea si svolgono nelle facoltà.
2. I singoli corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.
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Articolo 2.
1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università. |
Articolo 4.
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo àmbito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in àmbiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre àmbiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre àmbiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli àmbiti formativi caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).
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Articolo 3.
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo àmbito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in àmbiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre àmbiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre àmbiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
3 bis. I regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell’impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti.
4. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
5. Nel definire gli Ordinamenti didattici, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all’interno dell’Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l’integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti.
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Articolo 3.
1. Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a), b), dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo àmbito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in àmbiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre àmbiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre àmbiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e 18.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
7. Nel definire gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti, da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Quando il trasferimento è effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.
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Articolo 3.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea delle classi linguistiche, la prova finale è sostenuta in lingua straniera.
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Articolo 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso, per un massimo di 60 crediti formativi.
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Articolo 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d) e dell’articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.
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Articolo 5.
1. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, e articolo 9, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo prevedono, individuati i relativi crediti mancanti entro i limiti fissati nei regolamenti medesimi, l'eventuale integrazione dei curricula. L'integrazione è consentita anche successivamente al conseguimento del titolo di laurea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lett. d) del predetto decreto ministeriale, l'acquisizione dei crediti mancanti è accertata nelle forme previste dagli stessi regolamenti didattici.
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Articolo 6.
1. In prima applicazione del presente decreto, i crediti formativi universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
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Articolo 5.
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea corrispondono a 25 ore di impegno per studente. |
Articolo 5.
1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno per studente. 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università.
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Articolo 7.
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
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Articolo 6.
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
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Articolo 6.
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
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Articolo 8.
1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
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Articolo 7.
1. Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Articolo 7.
1. Ai sensi dell’art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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D.M. 28 novembre 2000[46] Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche. |
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale presentato alla Camera per il parere parlamentare nella XIV legislatura (Atto n. 618) |
Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale (Atto n. 49) |
Articolo 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 104.
2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, sono redatti in conformità alle disposizioni del citato decreto ministeriale e del presente decreto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
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Articolo 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale di cui all’allegato.
2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale.
3. Le classi di laurea specialistiche di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse e sostituite da quelle allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l’avvio dei nuovi corsi a partire dall’anno accademico 2006/2007 e non oltre l’anno accademico 2007/2008.
(vedi comma 3)
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Articolo 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell’allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando le classi di appartenenza.
3. Qualora l’ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l’università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell’immatri-colazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall’anno accademico 2007/2008 ed entro l’anno accademico 2009/2010. A decorrere dall’anno accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l’avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all’inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l’adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.
8. L’attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell’ateneo dei paralleli corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000.
9. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto minisetriale 22 ottobre 2004, n. 270, l’attivazione di un corso di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l’ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti sia nel proprio che in altri atenei.
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Articolo 2.
1. I corsi di laurea specialistica si svolgono nelle facoltà.
2. Ferme restando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, singoli corsi di laurea specialistica possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
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Articolo 2.
1. I corsi di laurea magistrale si svolgono nelle facoltà.
2. I singoli corsi di laurea magistrale possono essere realizzati con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo, che ne disciplinano il funzionamento.
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Articolo 2.
1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università. |
Articolo 4.
1. Per ogni corso di laurea specialistica i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti. I regolamenti didattici possono disporre l'impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera c).
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Articolo 3.
1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, indicando, limitatamente a quelle previste nel comma 4dell'articolo 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo àmbito disciplinare, in conformità agli allegati al presente decreto.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare a settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Per quanto riguarda le attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre àmbiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre àmbiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
3 bis. I regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell’impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti.
4. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea magistrali delle classi linguistiche, la tesi è redatta in lingua straniera.
5. Nel definire gli Ordinamenti didattici, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all’interno dell’Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l’integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti.
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Articolo 3.
1. Per ogni corso di laurea magistralei regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nell'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo àmbito disciplinare.
2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in àmbiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre àmbiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre àmbiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base, ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 8 e 12.
5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti.
6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.
7. Nel definire gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale, le Università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
8. Relativamente al trasferimento degli studenti, da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Quando il trasferimento è effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.
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Articolo 3.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui, per i corsi di laurea specialistica delle classi linguistiche, la tesi è redatta in lingua straniera.
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Articolo 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso, per un massimo di 60 crediti formativi.
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Articolo 4.
1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.
2. Le università garantiscono l’attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d) e dell’articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
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Articolo 5.
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al seguente comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale.
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Articolo 5.
1. I regolamenti didattici dei corsi di studio di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
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Articolo 5.
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.
3. L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire l’iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. |
Articolo 6.
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
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Articolo 6.
1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale corrispondono a 25 ore di impegno per studente.
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Articolo 6.
1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, dell’impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università. |
Articolo 7.
1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
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Articolo 7.
1. Le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
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Articolo 7.
1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
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Articolo 8.
1. Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto. Ai fini dell'opzione le università valutano in termini di crediti formativi universitari le attività formative previste dagli ordinamenti didattici vigenti.
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Articolo 8.
1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Articolo 8.
1. Ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
mercoledì 15 febbraio 2006
471a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Maria Grazia Siliquini.
La seduta inizia alle ore 15,30.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(omissis)
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea (n. 617)
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale (n. 618)
Schema di decreto ministeriale recente definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie (n. 619)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame congiunto e rinvio)
Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale - in considerazione dell'intima connessione delle problematiche sottese agli schemi di decreto in titolo - propone di esaminarli congiuntamente, salvo procedere alla disgiunzione degli esiti.
Conviene la Commissione.
Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI prende preliminarmente la parola per dar conto di due errori formali contenuti negli atti in titolo. In particolare, negli atti nn. 617 e 618, le premesse agli schemi di decreto recano entrambe il paragrafo che recita: "Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;". Tuttavia, il termine di diciotto mesi contrasta con il previsto avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007, di cui all'articolo 1, comma 3. Comunica pertanto che sono da intendersi soppresse le parole: "non inferiore a mesi diciotto".
Inoltre, nell'atto n. 619 l'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto prevede che i regolamenti didattici di ateneo si adeguino in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008. Tuttavia, per omogeneità rispetto a quanto previsto negli atti nn. 617 e 618 le parole: "in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008" sono da intendersi sostituite con le seguenti: "in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008".
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) passa indi all'illustrazione degli atti, ricordando anzitutto che le principali novità del regolamento n. 270 del 2004, da cui essi traggono origine, hanno riguardato, oltre alla diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y", la riduzione dei crediti vincolati in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia universitaria e la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo (lauree magistrali, prima lauree specialistiche). Sempre in un'ottica di piena realizzazione dell'autonomia universitaria sono state poi ridotte le tipologie di attività formative fissate a livello nazionale, escludendo dal contenuto dei decreti ministeriali la determinazione delle attività affini o integrative.
È stato invece mantenuto il concetto di "classe", introdotto dal regolamento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia. Esso consente infatti un'ampia possibilità di diversificazione in relazione alle esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale.
Sulla base delle linee guida indicate nel regolamento n. 270, il Governo ha pertanto predisposto gli schemi in titolo.
Al riguardo, il Presidente relatore rileva peraltro che non è stata operata quella riduzione delle classi delle lauree triennali da più parti auspicata al fine di offrire un più ampio ventaglio di possibilità per la successiva prosecuzione degli studi.
Giudica poi piuttosto esigui i crediti necessari per istituire corsi di laurea differenziati nell'ambito della medesima classe. In proposito, ritiene opportuno innalzare il livello fissato negli obiettivi formativi.
Rileva altresì che, come già i decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino operato con il regolamento n. 509, anche quelli attualmente all'esame del Parlamento non recano la puntuale indicazione dei crediti formativi di ciascun ambito disciplinare, né indicazioni su come ripartire detti crediti (quando indicati) fra i relativi settori scientifico-disciplinari. Già nell'applicazione del previgente ordinamento, ciò ha determinato un'inopinata frammentazione dei crediti, con conseguenti difficoltà per gli studenti, che si sono trovati nella condizione di dover sostenere moltissimi esami all'anno, a ciascuno dei quali erano attribuiti crediti infinitesimali.
Valuta pertanto assai opportuno il recepimento delle osservazioni rese sugli schemi in esame dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, che ha richiesto l'attribuzione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10.
Il recepimento di tali richieste, oltre che estremamente ragionevole sul piano sia didattico che formativo, consente infatti - sia pure per via indiretta - di colmare la lacuna relativa alla definizione dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività di base che per quelle caratterizzanti.
Entrando nello specifico degli schemi presentati, il Presidente relatore ritiene fondata la richiesta, avanzata dai presidi di architettura, di non recepire il suggerimento del CUN di integrare, nelle classi L17 (scienza dell'architettura) e LM 4 a ciclo quinquennale (architettura ed ingegneria edile - architettura) l'ambito "Progettazione architettonica e urbana" con i settori scientifico-disciplinari Icar/15 (paesaggio) e Icar/16 (arredamento), in quanto esulano dalle componenti disciplinari fissate dall'Unione europea. Al contrario, in quell'ambito dovrebbe essere presente solo il settore scientifico-disciplinare Icar/14 (composizione architettonica e urbana), indispensabile a livello comunitario, onde evitare la possibilità di proporre corsi di laurea mancanti delle componenti richieste dalle direttive europee. Ciò, tanto più che i crediti vincolati non sono superiori al 50 per cento di quelli complessivi e quindi i corsi orientati al paesaggio o all'arredamento potranno ben essere seguiti fra le disciplini affini, integrative o a scelta dello studente.
Analogamente, conviene con i presidi e i presidenti dei corsi di laurea in scienze delle attività motorie, secondo cui nelle classi LM 67 (scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate) e LM 68 (scienze e tecniche dello sport) risultano indispensabili i settori scientifico-disciplinari Bio/16 (anatomia umana) e Bio/17 (istologia).
Non condivide invece il giudizio critico del CUN secondo cui alla classe L14 (scienze dei servizi giuridici) debba far seguito una classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi giuridici triennali. Ricorda infatti che, per l'esercizio delle professioni legali, è stato previsto il percorso quinquennale unico.
Manifesta infine disponibilità a recepire eventuali ulteriori considerazioni che emergeranno nel dibattito.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
martedì 21 febbraio 2006
472a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea (n. 617)
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale (n. 618)
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie (n. 619)
(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni sugli atti nn. 617 e 618. Parere favorevole sull'atto n. 619)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva sui provvedimenti in titolo.
Nella discussione generale ha la parola il senatore MODICA (DS-U), il quale lamenta anzitutto che la ristretta tempistica a disposizione non consente di svolgere un esame approfondito su atti di estremo rilievo, che ridefiniscono l'offerta didattica universitaria.
Soffermandosi sui profili di maggiore criticità, egli deplora poi che i provvedimenti, nonostante i propositi espressi dal Ministro, sono inidonei a superare i limiti evidenziati dai decreti applicativi della precedente riforma degli ordinamenti didattici, di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999. Anche in questo caso - egli prosegue - si registra una eccessiva fretta nel modificare gli ordinamenti didattici, ciò che rappresentava il principale punto debole dell'intervento normativo effettuato nella precedente legislatura.
Nello specifico, il senatore critica la previsione secondo cui gli atenei sono tenuti a dare attuazione alla riforma degli ordinamenti a partire dall'anno accademico 2006-2007 e non oltre l'anno accademico 2007-2008. Al riguardo, lamenta che le università dovrebbero dunque avviare entro pochi mesi le nuove classi di laurea, senza poter neanche pubblicizzare l'offerta formativa con l'anticipo richiesto dalla normativa vigente.
Sempre con riferimento alla tempistica entro cui gli atenei sono tenuti ad applicare la riforma degli ordinamenti, egli deplora poi che non sia stato adeguatamente tenuto presente l'orientamento della Conferenza dei rettori (CRUI), che il Governo si era impegnato a consultare come soluzione di mediazione in sede di esame del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Non va infatti dimenticato che la CRUI ha affermato di ritenere plausibile l'applicazione della riforma "eventualmente a partire dall'anno accademico 2007-2008", termine da considerare quindi ad quo e non certo ad quem.
Non va in proposito dimenticato che anche il Coordinamento dei presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà ha lamentato l'inadeguatezza della tempistica.
Il senatore giudica invece positivamente la previsione, recata all'articolo 3, comma 5, secondo cui le università, in sede di definizione degli ordinamenti didattici, sono tenute a specificare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento, con riguardo al sistema di descrittori adottato in sede europea, del resto in linea con uno specifico impegno in tal senso assunto dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea. Al riguardo, lamenta tuttavia che si tratta di una mera enunciazione, che rimarrà inapplicabile, atteso che la definizione dei richiamati descrittori richiederebbe una tempistica ben superiore rispetto a quella assegnata agli atenei.
Nei provvedimenti in titolo, egli prosegue, appaiono con tutta evidenza ulteriori limiti già segnalati nel corso dell'esame del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Ad esempio, critica il passaggio dalle sei tipologie di attività formativa recate nel citato decreto ministeriale n. 509 (che prevedeva oltre alle attività di base e alle attività caratterizzanti, anche le attività integrative, quelle a scelta degli studenti, quelle relative alle lingue straniere e all'informatica, nonché quelle riferite alle abilità trasversali) alle due (attività di base e attività caratterizzanti) contemplate nel decreto ministeriale n. 270.
In proposito, si tratta a suo avviso di una scelta che riduce l'autonomia e la libertà degli studenti, con effetti negativi soprattutto con riguardo ai percorsi di laurea magistrale.
In quest'ottica, il senatore critica in particolare la norma secondo cui i regolamenti didattici devono prevedere una concentrazione dei crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti. Senza negare l'opportunità di assicurare un'adeguata preparazione di base e di non disperdere l'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti, egli paventa infatti il rischio che i corsi di laurea finiscano con il divenire monotematici e con il comprimere l'autonomia.
Al contempo, egli prosegue, si pongono le basi per quella che non esita a definire "autarchia formativa", che ostacola la mobilità studentesca a causa dell'accresciuta difficoltà ad ottenere il riconoscimento di attività svolte all'estero, ma non inserite nelle tabelle relative alle classi di laurea allegate ai decreti in esame.
Il senatore giudica tuttavia condivisibile la scelta di prevedere un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, anche se ritiene che quello individuato, pari a 10 esami, sia eccessivamente elevato.
Quanto alla disposizione secondo cui per ciascun esame si debba prevedere un numero di crediti non inferiore a sei, egli lamenta che in questo modo non si può tenere adeguatamente conto del differente peso delle varie discipline. Al riguardo, sarebbe stato preferibile fissare un numero massimo di esami da sostenere in ciascun anno accademico e chiedere agli atenei uno specifico impegno a non frammentare l'offerta didattica.
Né giudica condivisibile la norma in materia di trasferimento degli studenti fra corsi afferenti la medesima classe, secondo la quale i regolamenti didattici sono tenuti ad assicurare l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti. In questo modo, si determina il rischio di un ritorno al vecchio sistema di riconoscimento automatico degli esami nominalmente identici (senza una valutazione dei contenuti), che sarà di difficile applicabilità nell'attuale contesto, assai differente rispetto al passato.
Infine, lamenta l'istituzione della classe di laurea nell'area psicologica, finalizzata esclusivamente all'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi.
Il senatore VALDITARA (AN) esprime soddisfazione per gli atti in titolo ed in particolare per una riforma degli ordinamenti didattici basata su una struttura ad "Y" che consente di differenziare tra percorsi professionali e percorsi maggiormente specialistici. Nel ricordare che Alleanza Nazionale aveva auspicato tale intervento sin dall'inizio della legislatura, egli afferma che si tratta di un riordino estremamente importante, di cui si potranno apprezzare i futuri risultati.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) lamenta che con la riforma in esame verranno a sovrapporsi tre distinti ordinamenti didattici: quello basato sulle lauree quadriennali, quello derivante dal riordino operato dal decreto ministeriale n. 509 del 1999 e quello in via di approvazione.
In proposito, deplora che non si sia proceduto ad una verifica della validità dei precedenti ordinamenti, su cui eventualmente intervenire in senso migliorativo.
Richiamandosi al parere reso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in merito ai provvedimenti in titolo, ella lamenta che non si sia riposta adeguata attenzione al rapporto fra i titoli rilasciati al termine dei percorsi universitari e l'accesso alle professioni. Nello specifico, la senatrice condivide l'indicazione del CUN sull'opportunità di sopprimere il riferimento alle "professioni ISTAT", poiché, da un lato, manca un effettivo raccordo con le definizioni europee e, dall'altro, si determina una eccessiva accentuazione delle competenze specifiche. In quest'ottica, ella condivide altresì il richiamo del CUN alla funzione della formazione universitaria, che si distingue dalla formazione professionale per l'ampiezza della base culturale e metodologica di riferimento, tesa all'acquisizione di un sapere critico che assicuri, fra l'altro, adeguata flessibilità e adattabilità.
In sede di replica, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) presenta, con riferimento all'Atto n. 617 e all'Atto n. 618, due distinti schemi di parere favorevole con osservazioni e, con riguardo all'Atto n. 619, uno schema di parere favorevole (allegati al presente resoconto).
Avverte indi che si procederà inizialmente con le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere riferita all'Atto n. 617.
Per dichiarazione di voto contrario, ha la parola il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) il quale lamenta che lo schema di parere riflette l'inadeguata tempistica a disposizione della Commissione che non ha consentito di svolgere i necessari approfondimenti su una tematica di estremo rilievo.
Anche il senatore MODICA (DS-U) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere testè illustrato, che non tiene peraltro conto dei rilievi critici mossi dall'opposizione.
Giudica inoltre inopportuna l'osservazione, recata nello schema, relativa alla classe di laurea "scienza dell'architettura", concernente l'asserito contrasto con la disciplina europea nel settore. Sarebbe stato, inoltre, opportuno prendere in considerazione la posizione espressa dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di architettura sulla questione.
Seguono indi dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi, da parte dei senatori VALDITARA(AN), COMPAGNA(UDC), FAVARO (FI) e GABURRO (UDC).
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni illustrato dal Presidente relatore.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere favorevole con osservazioni riferito all'Atto n. 618.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), richiamandosi alle considerazioni espresse con riferimento alla precedente proposta di parere, preannuncia il proprio voto contrario.
Il senatore MODICA (DS-U) dichiara, a sua volta, il voto contrario sullo schema di parere, che - anche in questo caso - non tiene conto dei rilievi critici avanzati in sede di discussione generale. Inoltre giudica non adeguatamente argomentate le osservazioni recate nella proposta in votazione.
I senatori VALDITARA (AN), COMPAGNA (UDC), FAVARO (FI) e GABURRO (UDC) dichiarano invece, a nome dei rispettivi Gruppi, il convinto voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dal Presidente relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie lo schema di parere favorevole con osservazioni.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) avverte che si passerà conclusivamente alla votazione dello schema di parere favorevole sull'Atto n. 619.
Previe dichiarazioni di voto contrarie da parte dei senatori MODICA (DS-U) e MONTICONE (Mar-DL-U), nonché favorevoli dei senatori FAVARO (FI), VALDITARA (AN), GABURRO (UDC) e COMPAGNA (UDC) e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sull'Atto n. 619.
(omissis)
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 617
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
espresso apprezzamento per le principali novità del regolamento n. 270 del 2004 che hanno riguardato:
· la diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y",
· la riduzione dei crediti vincolati in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia universitaria,
· la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo (lauree magistrali, prima lauree specialistiche),
· sempre in un'ottica di piena realizzazione dell'autonomia universitaria, la riduzione delle tipologie di attività formative fissate a livello nazionale, con l'esclusione dal contenuto dei decreti ministeriali della determinazione delle attività affini o integrative,
· il mantenimento del concetto di "classe", introdotto dal regolamento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia, che consente un'ampia possibilità di diversificazione in relazione alle esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale,
espresso rammarico per la mancata riduzione delle classi delle lauree da più parti auspicata al fine di offrire un più ampio ventaglio di possibilità per la successiva prosecuzione degli studi,
giudicato invece assai opportuno il recepimento delle osservazioni rese dal Consiglio nazionale degli studenti universitari - che ha richiesto l'attribuzione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10 - in quanto idoneo a colmare, sia pure per via indiretta, la mancata definizione (comune del resto ai decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino operato con il regolamento n. 509) dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività di base che per quelle caratterizzanti,
preso atto che il Governo ha dichiarato che - nella premessa allo schema di decreto che recita: "Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;" - le parole: "non inferiore a mesi diciotto" sono da intendersi soppresse in quanto il termine di diciotto mesi contrasta con il previsto avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007, di cui all'articolo 1, comma 3,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1. si suggerisce di innalzare il livello minimo di crediti fissato negli obiettivi formativi per l'istituzione di corsi di laurea differenziati nell'ambito della medesima classe.
2. si invita il Governo a non recepire il suggerimento del CUN di integrare, nella classe L17 (scienza dell'architettura), l'ambito "Progettazione architettonica e urbana" con i settori scientifico-disciplinari Icar/15 (paesaggio) e Icar/16 (arredamento), in quanto esulano dalle componenti disciplinari fissate dall'Unione europea. Al contrario, in quell'ambito dovrebbe essere presente solo il settore scientifico-disciplinare Icar/14 (composizione architettonica e urbana), indispensabile a livello comunitario, onde evitare la possibilità di proporre corsi di laurea mancanti delle componenti richieste dalle direttive europee. Ciò, tanto più che i crediti vincolati non sono superiori al 50 per cento di quelli complessivi e quindi i corsi orientati al paesaggio o all'arredamento potranno ben essere seguiti fra le disciplini affini, integrative o a scelta dello studente".
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 618
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
espresso apprezzamento per le principali novità del regolamento n. 270 del 2004 che hanno riguardato:
· la diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y",
· la riduzione dei crediti vincolati in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia universitaria,
· la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo (lauree magistrali, prima lauree specialistiche),
· sempre in un'ottica di piena realizzazione dell'autonomia universitaria, la riduzione delle tipologie di attività formative fissate a livello nazionale, con l'esclusione dal contenuto dei decreti ministeriali della determinazione delle attività affini o integrative,
· il mantenimento del concetto di "classe", introdotto dal regolamento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia, che consente un'ampia possibilità di diversificazione in relazione alle esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale,
giudicato assai opportuno il recepimento delle osservazioni rese dal Consiglio nazionale degli studenti universitari - che ha richiesto l'attribuzione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10 - in quanto idoneo a colmare, sia pure per via indiretta, la mancata definizione (comune del resto ai decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino operato con il regolamento n. 509) dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività di base che per quelle caratterizzanti,
condivisa la scelta di non istituire una classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi rispetto alla classe L 14 (scienze dei servizi giuridici), atteso che, per l'esercizio delle professioni legali, è stato previsto il percorso quinquennale unico,
preso atto che il Governo ha dichiarato che - nella premessa allo schema di decreto che recita: "Ritenuto che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;" - le parole: "non inferiore a mesi diciotto" sono da intendersi soppresse in quanto il termine di diciotto mesi contrasta con il previsto avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007, di cui all'articolo 1, comma 3,
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.
1. Si invita il Governo a non recepire il suggerimento del CUN di integrare, nella classe LM 4 a ciclo quinquennale (architettura ed ingegneria edile - architettura), l'ambito "Progettazione architettonica e urbana" con i settori scientifico-disciplinari Icar/15 (paesaggio) e Icar/16 (arredamento), in quanto esulano dalle componenti disciplinari fissate dall'Unione europea. Al contrario, in quell'ambito dovrebbe essere presente solo il settore scientifico-disciplinare Icar/14 (composizione architettonica e urbana), indispensabile a livello comunitario, onde evitare la possibilità di proporre corsi di laurea mancanti delle componenti richieste dalle direttive europee. Ciò, tanto più che i crediti vincolati non sono superiori al 50 per cento di quelli complessivi e quindi i corsi orientati al paesaggio o all'arredamento potranno ben essere seguiti fra le disciplini affini, integrative o a scelta dello studente.
2. Si suggerisce di integrare le classi LM 67 (scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate) e LM 68 (scienze e tecniche dello sport) con il settore scientifico-disciplinari Bio/17 (istologia)".
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 619
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, lo schema di decreto ministeriale in titolo,
espresso apprezzamento per le principali novità del regolamento n. 270 del 2004 che hanno riguardato:
· la diversa articolazione dei corsi di studio ad "Y",
· la riduzione dei crediti vincolati in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia universitaria,
· la più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo (lauree magistrali, prima lauree specialistiche),
· sempre in un'ottica di piena realizzazione dell'autonomia universitaria, la riduzione delle tipologie di attività formative fissate a livello nazionale, con l'esclusione dal contenuto dei decreti ministeriali della determinazione delle attività affini o integrative,
· il mantenimento del concetto di "classe", introdotto dal regolamento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia, che consente un'ampia possibilità di diversificazione in relazione alle esigenze del territorio, garantendo tuttavia una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale,
espresso rammarico per la mancata riduzione delle classi delle lauree da più parti auspicata al fine di offrire un più ampio ventaglio di possibilità per la successiva prosecuzione degli studi,
giudicato invece assai opportuno il recepimento delle osservazioni rese dal Consiglio nazionale degli studenti universitari - che ha richiesto l'attribuzione di un numero minino di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10 - in quanto idoneo a colmare, sia pure per via indiretta, la mancata definizione (comune del resto ai decreti recanti la definizione delle classi conseguenti al riordino operato con il regolamento n. 509) dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività di base che per quelle caratterizzanti,
preso atto che il Governo ha dichiarato che, per omogeneità rispetto a quanto previsto negli atti nn. 617 e 618, all'articolo 1, comma 4, le parole: "in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008" sono da intendersi sostituite con le seguenti: "in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008",
esprime parere favorevole".
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienze e istruzione)
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 22 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.
La seduta comincia alle 14.05.
(omissis)
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea.
Atto n. 617.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale.
Atto n. 618.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie.
Atto n. 619.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche.
Atto n. 626.
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l'esame congiunto.
Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI segnala preliminarmente alcuni errori formali contenuti negli schemi di decreto in oggetto.
In particolare, per quanto attiene agli atti nn. 617 e 618, nella quattordicesima premessa di ciascuno di tali schemi, che fa riferimento alla necessità di assicurare agli atenei un congruo termine per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si deve considerare espunta la precisazione che tale termine debba essere «non inferiore a mesi diciotto», in quanto essa confligge palesemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, di entrambi i decreti, che prescrive che i regolamenti siano redatti in conformità alla nuova disciplina «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008».
Quanto all'atto n. 619, segnala che deve intendersi modificata la formulazione del comma 4 dell'articolo 1, che, in relazione alla medesima questione, prevede che l'adozione dei nuovi regolamenti debba avvenire «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008». In realtà, per omogeneità con quanto disposto dagli atti n. 617 e 618, si deve intendere che l'adozione dei nuovi regolamenti debba avvenire «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008». Quanto all'atto n. 626, infine, debbono considerarsi modificati sia la quattordicesima premessa, in modo identico a quello indicato per gli atti nn. 617 e 618, sia l'articolo 1, comma 3, nei medesimi termini indicati per l'articolo 1, comma 4, dell'atto n. 619. In relazione alla correzione relativa alla premessa di tale ultimo atto, sottolinea che, a suo avviso, essa corrisponde anche a quanto evidenziato nel parere reso l'11 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato, che ha giudicato «non necessario e inopportuno che sia fissato un termine perentorio ("entro 18 mesi dalla data di pubblicazione...") per la definizione dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle classi in oggetto».
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, sottolinea che opportuno analizzare congiuntamente, considerata la loro stretta connessione, i contenuti degli schemi di decreto in titolo, che - in attuazione del regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 270 del 2004, concernente la definizione di nuove tipologie di titoli di studio universitari, il loro accorpamento per aree omogenee nonché la individuazione della durata e degli obiettivi qualificanti - provvedono all'individuazione, rispettivamente, delle classi di laurea (in generale), delle classi di laurea magistrale (in generale), delle classi delle lauree magistrali sanitarie e delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche.
Ricorda che le principali novità del citato regolamento n. 270 hanno riguardato, oltre alla diversa articolazione dei corsi di studio ad «Y», la riduzione dei crediti vincolati, in un'ottica di valorizzazione dell'autonomia universitaria, e una più netta separazione fra primo ciclo (lauree) e secondo ciclo (lauree magistrali, prime lauree specialistiche). Sempre al fine di valorizzare l'autonomia universitaria, sono state inoltre ridotte le tipologie di attività formative fissate a livello nazionale ed esclusa dal contenuto dei decreti ministeriali la determinazione delle attività affini o integrative.
Osserva quindi come sia stato invece mantenuto il concetto di «classe», introdotto dal regolamento n. 509 del 1999, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia universitaria, in quanto esso consente un'ampia possibilità di diversificazione, in relazione alle esigenze del territorio, garantendo al contempo una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale.
Rileva come gli schemi di decreto in esame non rechino la puntuale indicazione dei crediti formativi di ciascun ambito disciplinare, né indicazioni su come ripartire detti crediti, ove indicati, fra i relativi settori scientifico-disciplinari. Al proposito, sottolinea che, già nell'applicazione del previgente ordinamento, si era determinata una eccessiva frammentazione dei crediti, con conseguenti difficoltà per gli studenti, tenuti a sostenere moltissimi esami all'anno, a ciascuno dei quali sono attribuiti crediti infinitesimali. Valuta quindi molto positivamente il recepimento da parte del Governo delle osservazioni rese sugli schemi in esame dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), che ha richiesto l'attribuzione di un numero minimo di crediti, pari a 6, a tutti gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini, nonché la previsione di un numero massimo di esami per ciascun anno di corso, pari a 10. Evidenzia infatti come il recepimento di tali richieste, che appare estremamente ragionevole sul piano sia didattico sia formativo, consenta, sia pure indirettamente, di colmare la lacuna relativa alla definizione dei crediti di ciascun ambito, sia per le attività di base che per quelle caratterizzanti.
Passando quindi ad alcune questioni relative ai singoli schemi di decreto, ritiene auspicabile, quanto all'atto n. 617, il ripristino del ciclo unico per le lauree in psicologia, conformemente alla generalità degli ordinamenti universitari europei (fa eccezione il solo Regno Unito). Evidenzia, infatti, come l'attuale ordinamento abbia determinato una crescita abnorme delle iscrizioni, determinata dall'»illusione», diffusasi tra gli studenti, che fosse sufficiente la conclusione del ciclo triennale di studi per esercitare la professione di psicologo clinico, caratterizzata da particolare delicatezza e complessità.
Quanto all'atto n. 618, ritiene, in accordo con quanto gli risulta essere stato richiesto dai presidi e dai presidenti di corsi di laurea in scienze delle attività motorie, che nelle classi LM 67 (scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate) e LM 68 (scienze e tecniche dello sport) sia indispensabile prevedere i settori scientifico-disciplinari Bio/16 (anatomia umana) e Bio/17 (istologia), dato il rilievo professionale che assume la conoscenza di tali materie.
Non ritiene condivisibile, invece, il suggerimento del Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo il quale alla classe L 14 (scienze dei servizi giuridici) dovrebbe far seguito una classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi giuridici triennali. Ricorda, infatti, che per l'esercizio delle professioni legali è stato previsto il percorso quinquennale unico.
Con riferimento all'atto n. 626, sottolinea in particolare l'apprezzamento manifestato dal CNSU in merito alla istituzione delle classi di laurea e delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza, osservando come in tal modo venga colmato un vuoto relativo a settori di attività che viceversa richiedono adeguata formazione e professionalità.
Infine, esprime apprezzamento per la decisione di prevedere che i nuovi corsi possano essere avviati fin dall'anno accademico 2006-2007, almeno da parte della università che riusciranno a completare in tempo i necessari adempimenti, ferma restando l'obbligatorietà di avviarli comunque in tutti gli atenei a partire dal successivo anno accademico 2007-2008.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) preannuncia che il suo gruppo presenterà proposte di parere contrario sugli schemi di decreto in oggetto, ritenendo che essi presentino molteplici profili di illegittimità e di frizione con l'autonomia universitaria. Nella seduta odierna, peraltro, intende soffermarsi solo su alcune delle questioni già accennate dal relatore, chiedendo che il Governo fornisca i necessari chiarimenti. In particolare, osserva che uno dei maggiori punti di criticità riguarda le classi di laurea attinenti alle materie psicologiche, che sono le uniche per le quali, a quanto le risulta, il Governo non ha ritenuto opportuno adeguarsi alle indicazioni emerse dai tavoli di lavoro appositamente costituiti. Chiede pertanto che siano chiarite le ragioni di questa difformità di orientamento e in che modo il Governo intenda intervenire, in relazione alle diverse soluzioni prefigurate, sul punto, rispettivamente dal CUN e dal relatore, nell'intervento appena svolto.
Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI rileva che la scelta operata dal Governo con il testo definitivo degli schemi in esame corrisponde alle richieste, reiterate e convergenti, formulate sia dalla Conferenza dei presidi delle Facoltà di psicologia sia dall'Ordine degli psicologi, che hanno concordemente fatto rilevare l'inadeguatezza dei percorsi del tipo cosiddetto «3+2» rispetto alle specifiche esigenze di tale settore. Tra i motivi principali di questa inadeguatezza, ritiene che ci si possa in questa sede limitare a segnalare che, sia tra gli studenti, sia presso una serie di operatori che necessitano dell'apporto di psicologi professionisti, l'attivazione del 3+2 ha determinato confusione e disservizi, in relazione alla convinzione che la laurea triennale fosse sufficiente all'acquisizione del titolo di psicologo. Inoltre, si è dovuto constatare che la disciplina comunitaria vigente e quella della maggior parte dei paesi europei richiedono un percorso formativo più ampio di quello triennale, e che pertanto una disomogeneità di discipline in questo campo costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle persone.
Si dichiara pertanto pienamente d'accordo con l'opportunità, richiamata dal relatore, di prevedere, in questa materia, un percorso formativo unitario di durata quinquennale.
Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) si dichiara soddisfatta delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
(omissis)
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienze e istruzione)
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ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 1o marzo 2006. - Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. - Intervengono il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Guido Possa e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.
La seduta comincia alle 13.40.
Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria, per l'anno 2006.
Atto n. 616.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 15 febbraio 2006.
Ferdinando ADORNATO, presidente, ricorda che nella seduta del 15 febbraio 2006 il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla relazione in titolo.
Il viceministro Guido POSSA, in relazione alle questioni sollevate dal deputato Tocci nella seduta del 15 febbraio 2006, fornisce talune precisazioni sui criteri di riparto del Fondo per l'università e la ricerca adottati nel provvedimento all'esame della Commissione.
Al riguardo, precisa che le singole voci di spesa nelle quali si ripartiscono le risorse stanziate nel Fondo devono essere valutate in stretta correlazione con i finanziamenti già effettuati negli anni passati e nel complesso degli interventi previsti. Da questo punto di vista, la riduzione degli stanziamenti per il Fondo investimenti ricerca di base (FIRB) è compensato da un contestuale incremento delle risorse destinate al finanziamento dei progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), risultando, così nel loro complesso, gli stanziamenti sostanzialmente immutati.
Quanto alle considerazioni relative all'assenza di qualsiasi finanziamento destinato alla prosecuzione del programma di ricerca in Antartide, precisa che tale attività di ricerca sarà finanziata, per l'anno 2006, avvalendosi dei residui degli stanziamenti pregressi. Poiché tali residui ammontano a circa 10 milioni di euro e poiché per la suddetta ricerca ci si potrà avvalere altresì delle somme stanziate per il finanziamento dell'attività degli enti di ricerca, quali l'ENEA e il CNRN, per un ammontare pari a 25 milioni di euro, le somme complessivamente destinate ai programmi di ricerca in Antartide saranno nel loro complesso adeguate.
Walter TOCCI (DS-U) osserva come le suddette compensazioni tra le singole voci di spesa attestino in ogni caso un generale ridimensionamento delle somme stanziate per la ricerca rispetto allo scorso anno, che testimonia una grave carenza di attenzione da parte del Governo per la ricerca di base. Considerazioni analoghe possono a suo avviso essere fatte valere con riferimento all'assenza di stanziamenti destinati al finanziamento dei programmi di ricerca in Antartide: in particolare, sottolinea che il finanziamento di tali attività tramite utilizzazione di una quota delle risorse destinate agli enti di ricerca tramite il relativo Fondo determina comunque una complessiva riduzione delle risorse disponibili per la ricerca, considerato che fino all'anno scorso per le attività in Antartide era prevista una autonoma autorizzazione di spesa. Rileva pertanto una chiara e grave contraddizioni tra la realtà dei fatti e le dichiarazioni pubbliche del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Letizia Moratti, che ha in più occasioni sostenuto, nel corso degli ultimi mesi, di avere significativamente accresciuto gli investimenti pubblici per la ricerca, portando il nostro Paese al livello degli altri paesi europei.
Alla luce di tali considerazioni, manifesta il netto dissenso del proprio gruppo rispetto al provvedimento in esame.
Franca BIMBI (MARGH-U), associandosi alle considerazioni del deputato Tocci, osserva altresì come il provvedimento in esame si limiti ad allocare - peraltro in modo discutibile - le scarse risorse disponibili per la ricerca; da questo punto di vista, esso rappresenta il coerente compimento di un percorso di de-finanziamento delle università e degli enti di ricerca che ha caratterizzato l'intero arco della legislatura. Nell'annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolinea infine, in particolare, che la riduzione degli stanziamenti previsti per il FIRB penalizzerà principalmente i giovani ricercatori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea.
Atto n. 617.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 febbraio 2006.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono state presentate una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 1) e una proposta di parere contrario dei deputati Tocci ed altri (vedi allegato 2).
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, illustrando la propria proposta di parere, rileva che in essa si sottolinea l'esigenza di alcune modifiche ulteriori rispetto alle questioni già richiamate nella sua relazione introduttiva svolta nella seduta del 22 febbraio scorso.
In primo luogo, con riferimento all'articolo 3, osserva che i regolamenti didattici di ateneo dovrebbero assicurare la possibilità per gli studenti di utilizzare i cosiddetti «crediti liberi» per intensificare lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti. A questo fine, il testo del comma 3-bis di tale articolo dovrebbe quindi essere integrato prevedendo che i regolamenti didattici consentano di acquisire ulteriori crediti rispetto a quelli vincolati, in luogo dei crediti per attività integrative ed affini. Inoltre, andrebbe aggiunto un ulteriore comma, che preveda che i regolamenti didattici di ateneo assicurino, nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi negli insegnamenti obbligatori. Infine, sarebbe opportuno specificare - al comma 6 del medesimo articolo 3 - che, in caso di trasferimento dello studente all'interno dell'ateneo o verso altra università, l'obbligo di integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e in quelle caratterizzanti riguarda quelle vincolate e appartenenti allo stesso ambito.
Con riferimento alla questione delle modalità con cui assicurare la concentrazione dei crediti sugli insegnamenti di base e caratterizzanti, evitando la dispersione dell'impegno degli studenti, ritiene che la soluzione più idonea sia quella di fissare un numero massimo di esami, da stabilire di norma in misura non superiore ad otto. Il comma 2 dell'articolo 4 dovrebbe quindi essere modificato in tal senso, eliminando peraltro la definizione del numero minimo di crediti da attribuire a ciascun esame.
Infine, svolge una considerazione più specifica in riferimento alle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze motorie, osservando come si sia evidenziata l'inadeguatezza degli attuali percorsi formativi ad assicurare effettivi sbocchi professionali. Ritiene che tale criticità debba essere corretta, rafforzando gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi e prevedendo, in particolare, nel percorso formativo, ove orientato allo sbocco professionale predetto, un numero di crediti vincolati a tirocinio tecnico-pratico non inferiore ad un terzo del numero complessivo dei crediti.
Conclusivamente, rileva che le considerazioni testé svolte trovano integrale applicazione anche in riferimento allo schema di decreto concernente la definizione delle classi di laurea magistrale, e si riflettono quindi nella proposta di parere da lui formulata su tale atto, che la Commissione esaminerà nel seguito della seduta.
Walter TOCCI (DS-U) chiede una breve sospensione della seduta per poter valutare le condizioni e le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore.
Ferdinando ADORNATO, presidente, accogliendo la richiesta del deputato Tocci, sospende brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 14, è ripresa comincia alle 14.10.
Franca BIMBI (MARGH-U) intervenendo con riferimento sia allo schema di decreto in titolo, sia a quello recante definizione delle classi di laurea magistrale (atto n. 618), osserva come l'impianto della revisione degli ordinamenti didattici universitari proposto dal Governo appaia del tutto incongruo rispetto all'obiettivo prefissato di semplificare l'architettura complessiva dei corsi di laurea; esso appare inoltre inadeguato a valorizzare i profili professionali dei docenti e incompatibile con i principi di autonomia degli enti universitari.
In particolare, sarebbe stato opportuno che le disposizioni volte ad introdurre una più netta differenziazione tra il primo e il secondo ciclo universitario fossero definite alla luce di una più ponderata valutazione, che tenesse anche conto dell'orientamento manifestato dal Consiglio universitario nazionale (CUN). Al riguardo, segnala come, con particolare riferimento alle disposizioni relative al primo triennio, il decreto ministeriale in oggetto sia stato emanato in assenza di dati e stime sulla congruità del nuovo modello rispetto al numero degli studenti che hanno conseguito la laurea e al raggiungimento degli obiettivi di prosecuzione degli studi (nell'ambito delle lauree magistrali, dei master e dei corsi di specializzazione) e occupazionali dei soggetti laureati.
Quanto ai tempi di attuazione della disciplina delineata, ritiene che la previsione che i nuovi corsi debbano essere avviati sin dall'anno accademico 2006-2007, oltre a ledere l'autonomia universitaria e ad essere probabilmente irrealizzabili per ragioni tecniche, non tenga alcun conto delle carenze di organico del personale docente, che si compone, attualmente, principalmente di personale assunto a tempo determinato e di personale precario.
I provvedimenti in oggetto, oltre a confermare la tendenza alla svalutazione del valore del dottorato di ricerca, quale terzo ciclo universitario, introducono poi disposizioni che solo apparentemente facilitano il percorso universitario degli studenti, mentre in realtà non fanno altro che dequalificarlo ed aumentare la confusione. Si riferisce, in particolare, al riconoscimento automatico dei crediti formativi, ovunque acquisiti - anche in strutture universitarie che certo non rispondono ai più elevati standard di qualità formativa. Tale meccanismo, cui si aggiunge la predefinizione dei crediti riconosciuti a ciascun esame, sembra infatti mortificare l'autonomia dei singoli atenei e rischia di recare grave pregiudizio alla qualità degli studi. Rileva inoltre che la fissazione di un numero massimo di esami che possono essere sostenuti in un anno costituisce un inutile irrigidimento e un'invasione dell'autonomia universitaria, e non risponde quindi in modo adeguato alle pur reali esigenze che, nelle intenzioni del Governo, probabilmente la motivano.
Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto della necessità che l'avvio dei nuovi corsi avvenga all'esito di un'adeguata riflessione, esprime il suo orientamento contrario sui contenuti del provvedimento all'esame, invitando il Governo e la maggioranza tornare sulle proprie posizione, consentendo la riapertura di un positivo dialogo con tutto il mondo universitario.
Walter TOCCI (DS-U) rileva, in via preliminare, come gli schemi in esame, oltre a prevedere un termine di attuazione eccessivamente ravvicinato - che tra l'altro non tiene alcun conto della contrarietà manifestata in proposito dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) -, presenti profili discutibili sia con riferimento alla legittimità formale che nel merito.
Quanto al primo profilo, rileva come il provvedimento, discostandosi da quanto previsto dall'articolo 13 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, non sia in realtà accompagnato dal prescritto parere della CRUI sul termine finale per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici da parte delle università, considerato che al provvedimento è allegata solo una lettera della CRUI stessa, in cui si esprime contrarietà all'avvio delle innovazioni con un termine troppo ravvicinato, quale sarebbe l'anno accademico 2006-2007. La fissazione del termine da cui avviare i nuvoi corsi al prossimo anno accademico, prevista dagli schemi in esame, risulta peraltro inapplicabile, perché richiede l'adozione di una serie di atti le cui procedure richiedono evidentemente un margine temporale ben più ampio di quello effettivamente a disposizione.
Inoltre, ritiene illegittimo prevedere - come avviene nella proposta di parere del relatore - che i corsi in matterie psicologiche abbiano durata quinquennale, discostandosi dal modello del «3+2» previsto in via generale, e salvo specifiche eccezioni puntualmente indicate, dal decreto n. 270 del 2004, a cui i decreti in esame non possono contravvenire.
Nel merito, manifesta netto dissenso rispetto alla scelta di assegnare un numero minimo di crediti a ciascun esame, conferendo così una sorta di valore legale agli esami universitari e configurando un vero ritorno al passato. L'integrale e automatico riconoscimento dei crediti formativi ovunque acquisiti si basa su un disconoscimento dell'autonomia didattica delle università e della conseguente differenziazione tra i corsi, configurando un'indebita parificazione tra atenei che offrono livelli di qualità anche fortemente differenziati e rischiando così di determinare una complessiva dequalificazione degli studi universitari.
Tali disposizioni che, al pari di altre, appaiono introdurre vincoli e limiti all'autonomia dei singoli atenei, appaiono ispirate ad una concezione accentratrice e statalista che si pone in contrasto con i principi costituzionali in materia di autonomie funzionali e con le esigenze di maggiore flessibilità richiesta dall'ordinamento universitario, oltre che con le stesse dichiarazioni programmatiche del Ministro e della maggioranza.
Il riconoscimento automatico dei crediti, facendo assumere ad essi una sorta di valore legale, appare quindi un maldestro tentativo di affrontare un problema reale, che non può però essere risolto con interventi burocratici e centralismi come quello qui previsto, ma richiede l'attivazione di complesse procedure partecipative definite autonomamente dalle università, sulla base di un'effettiva valutazione della compatabilità dei crediti acquisiti con le caratteristiche e le specificità dell'offerta didattica di ciascuna di esse.
Altri elementi di irrigidimento e burocratizzazione si rinvengono anche nell'articolo 4, comma 2, degli schemi, nella parte in cui fissa a priori il numero dei crediti da attribuire a ciascun esame e il numero massimo di esami che possono essere sostenuti in un anno.
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, sottolinea l'esigenza di un'integrazione della propria proposta di parere, al fine di prevedere che, nei corsi delle classi di laurea in servizio sociale, le attività di tirocinio siano sempre svolte sotto la supervisione di un assistente sociale. Riformula quindi la propria proposta di parere, aggiungendoci la seguente ulteriore condizione: «nell'allegato, alla voce relativa alla classe delle lauree in servizio sociale (L-39), al penultimo capoverso degli obiettivi formativi qualificanti, le parole: «privilegiando la supervisione da parte di assistenti sociali» siano sostituite dalle seguenti: «, da parte di supervisori assistenti sociali».
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione dapprima la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata nel corso della seduta, e che in caso di sua approvazione risulterà preclusa la proposta di parere contrario dei deputati Tocci ed altri.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso della seduta (vedi allegato 3), risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere dei deputati Tocci ed altri.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale.
Atto n. 618.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 febbraio 2006.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che sono state presentate una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 4) e una proposta di parere contrario dei deputati Tocci ed altri (vedi allegato 5).
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rinvia alle considerazioni svolte nel corso della discussione del precedente punto all'ordine del giorno, dando conseguentemente per illustrata la propria proposta di parere.
Walter TOCCI (DS-U) e Franca BIMBI (MARGH-U) rinviano alle considerazioni precedentemente svolte in relazione al precedente punto all'ordine del giorno, rimettendosi altresì alla proposta di parere contrario da loro presentata.
Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà posta in votazione dapprima la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, e che in caso di sua approvazione risulterà preclusa la proposta di parere contrario dei deputati Tocci ed altri.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando pertanto preclusa la votazione della proposta di parere dei deputati Tocci ed altri.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie.
Atto n. 619.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 febbraio 2006.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rinvia alle considerazioni svolte nella sua relazione introduttiva del 22 febbraio.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche.
Atto n. 626.
(Seguito dell'esame conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 febbraio 2006.
Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rinvia alle considerazioni svolte nella sua relazione introduttiva del 22 febbraio.
ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea (atto n. 617).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea;
preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2005, per cui dalla quattordicesima premessa dello schema in esame, che fa riferimento alla necessità di assicurare agli atenei un congruo termine per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si deve considerare espunta la precisazione che tale termine debba essere «non inferiore a mesi diciotto», in quanto essa confligge con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, dello schema stesso, che prescrive che i regolamenti siano redatti in conformità alla nuova disciplina «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008»;
condivisa la scelta di prevedere che le università che ne abbiano la possibilità attivino le nuove classi di laurea fin dal prossimo anno accademico, fermo restando che tutti gli atenei dovranno adeguarsi alla nuova disciplina in tempo utile per avviare i nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008;
rilevato, con riferimento all'articolo 3, che i regolamenti didattici di ateneo dovrebbero assicurare la possibilità per gli studenti di utilizzare i cosiddetti «crediti liberi» per intensificare lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti e ritenuto opportuno specificare che l'obbligo di integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e in quelle caratterizzanti riguarda quelle vincolate e appartenenti allo stesso ambito;
ritenuto, con riferimento all'articolo 4, comma 2, che, al fine di assicurare la concentrazione dei crediti sugli insegnamenti di base e caratterizzanti ed evitare la dispersione dell'impegno degli studenti, sia opportuno che il numero massimo degli esami per ciascun anno sia fissato, di norma, in misura non superiore a otto;
considerato che l'applicazione del modello del cosiddetto «3+2» ai corsi universitari in materie psicologiche ha determinato l'insorgere di notevoli disfunzioni e appare poco coerente con gli ordinamenti degli studi previsti, per queste materie, negli altri paesi dell'Unione europea;
evidenziata l'inadeguatezza degli attuali percorsi formativi relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze motorie ad assicurare effettivi sbocchi professionali e la conseguente esigenza di correggere tale criticità, rafforzando gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 3-bis, siano aggiunte, in fine, le parole: «, e consentono agli studenti di intensificare lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti, acquisendo ulteriori crediti rispetto a quelli vincolati, in luogo dei crediti per attività integrative ed affini»;
2) all'articolo 3, dopo il comma 3-bis, sia aggiunto il seguente: «3-ter. I regolamenti didattici di ateneo assicurano, nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi negli insegnamenti obbligatori»;
3) all'articolo 3, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti vincolati ai sensi del presente decreto, acquisiti nelle attività di base e in quelle caratterizzanti appartenenti allo stesso ambito»;
4) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, in modo tale da prevedere, di norma, per ciascun anno di corso, non più di otto verifiche di profitto»;
e con le seguenti osservazioni:
a) si individuino le modifiche necessarie per giungere alla sostituzione delle classi di laurea triennale in scienze psicologiche (L-24) e in tecniche psicologiche (L-43) con una o più classi di laurea con percorso unitario in psicologia, modificando conseguentemente anche lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale;
b) si individuino le modalità per rafforzare gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi delle classi di laurea in scienze motorie, prevedendo, in particolare, nel percorso formativo, ove orientato allo sbocco professionale predetto, un numero di crediti vincolati a tirocinio tecnico-pratico non inferiore ad un terzo del numero complessivo dei crediti.
ALLEGATO 2
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea (atto n. 617).
PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI TOCCI ED ALTRI
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante definizione delle classi di laurea,
premesso che:
sotto il profilo della legittimità formale, il provvedimento è manifestamente illegittimo in quanto non preceduto e non accompagnato dal parere della Crui in ordine alla fissazione del termine finale per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici da parte delle università, parere previsto come obbligatorio dall'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, non potendosi certo ritenere tale la lettera, allegata agli atti, Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) al direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dottor Masia, che non riguarda il termine finale, bensì la contrarietà della CRUI all'avvio delle innovazioni con un termine troppo ravvicinato, quale sarebbe l'anno accademico 2006-2007;
lo schema decreto ministeriale presenta ulteriori profili di illegittimità in quanto vi appaiono previsioni normative non presenti nei testi sottoposti al parere obbligatorio degli organi consultivi, con particolare riferimento al Consiglio universitario nazionale (CUN) - tra cui i commi 3-bis e 6 dell'articolo 3, e la parte finale del comma 2 dell'articolo 4, che pur attengono ad aspetti qualificanti l'ordinamento dei corsi di studio - e, peraltro, in palese contrasto con disposizioni del regolamento generale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, com'è il caso dell'articolo 3, comma 6, in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari, con riferimento all'opposta disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004;
sotto il profilo del merito, quanto ai tempi per l'attivazione dei nuovi corsi, la norma contenuta nell'articolo 1, comma 4, dello schema di provvedimento in esame, con cui si dispone l'adozione dei regolamenti didattici di ateneo «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008», oltre ad apparire lesiva, per la sua tassatività, dell'autonomia didattica riconosciuta alle università, appare contraddittoria, irragionevole e inapplicabile; contraddittoria, in quanto contrasta con l'esigenza di un'approfondita e condivisa rivisitazione dei problemi e delle criticità emerse in sede di attuazione della complessa riforma a suo tempo definita dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, posta dallo stesso Governo alla base del riordino previsto con il decreto ministeriale n. 270 del 2004, la cui attuazione non può corrispondere alle finalità dichiarate in assenza di tempi congrui e di un appropriato monitoraggio delle effettive difficoltà incontrate; irragionevole, in quanto, nei tempi indicati, non pochi corsi di laurea si troverebbero a dover gestire simultaneamente tre ordinamenti diversi degli studi (quello previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, quello previsto dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, quello conseguente al decreto ministeriale n. 270 del 2004), con gravissime difficoltà per gli studenti e per l'organizzazione della didattica; inapplicabile, in quanto l'avvio dei nuovi corsi comporta la sostanziale riprogettazione dei curricula e la riformulazione dei regolamenti didattici di ateneo, da sottoporre poi al parere del CUN e alla verifica ministeriale, operazioni di fatto impossibili per l'anno accademico 2006/2007, avuto conto anche del fatto che gli atenei sono tenuti a definire la propria offerta formativa entro il mese di marzo, vale a dire anteriormente alla stessa data della prevedibile emanazione del provvedimento in esame, ed altresì che, comunque sia, il processo di riprogettazione dei curricula, di elaborazione dei regolamenti didattici e delle verifiche consultive e autorizzative a livello ministeriale è molto delicato e complesso, implicando di per sé interazioni ripetute fra i diversi organismi coinvolti negli atenei e a livello centrale; viene inoltre disattesa e contraddetta l'indicazione del Consiglio di Stato circa l'inopportunità di prevedere termini tassativi per l'attuazione dei nuovi ordinamenti, addirittura contraendo ulteriormente l'arco temporale inizialmente fissato in 18 mesi, ed è del tutto ignorata l'esigenza fondamentale di una preventiva e adeguata informazione degli studenti e delle famiglie circa i nuovi curricula;
l'articolo 3, comma 3-bis, dello schema di decreto, oltre a violare l'autonomia normativamente riconosciuta agli atenei nell'attribuzione dei crediti formativi non vincolati nazionalmente, pregiudica i già insufficienti spazi per l'interdisciplinarità, condannando alla più totale marginalità le discipline affini e integrative e vanificando la stessa previsione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004;
l'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto, nel maldestro tentativo di recepire la giusta esigenza di assicurare la mobilità degli studenti e, quindi, la trasferibilità dei crediti formativi universitari, come richiesto dal parere del Cnsu, oltre a configurare un'aperta violazione del regolamento generale contenuto nel decreto ministeriale n. 270 del 2004, ponendosi in esplicito conflitto con l'articolo 5, comma 5, rischia di recare un irreparabile pregiudizio alla qualità degli studi, in quanto, disponendo l'integrale e automatico riconoscimento dei crediti formativi universitari ovunque acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, disconosce di fatto l'autonomia didattica e la conseguente differenziazione tra i corsi, anche della stessa classe, nella definizione degli obiettivi formativi (e contenuto nel decreto ministeriale n. 270 del 2004, ponendosi in esplicito conflitto con l'articolo 5, comma 5, rischia di recare un irreparabile pregiudizio alla qualità degli studi, in quanto, disponendo l'integrale e automatico riconoscimento dei crediti formativi universitari ovunque acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, disconosce di fatto l'autonomia didattica e la conseguente differenziazione tra i corsi, anche della stessa classe, nella definizione degli obiettivi formativi (e nella correlata struttura dei corsi), nonché nel livello di impegno richiesto agli studenti e nella qualità degli studi offerti dalle diverse sedi, segnatamente anche a seguito dell'istituzione di nuove tipologie di atenei, tra cui le università telematiche, le cui impostazioni e metodologie didattiche profondamente differiscono da quelle degli atenei di più consolidata tradizione culturale, didattica e scientifica;
l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame confonde la giusta esigenza di contrastare l'eccessiva frammentazione dei saperi, anche limitando il numero degli esami - il cui limite numerico resta comunque troppo elevato - con l'inutilmente rigida e burocratica attribuzione a ciascun esame di un numero minimo di crediti, senza tener conto che i crediti sono riferiti alle attività formative e non agli esami, con ciò oltretutto impoverendo e irrigidendo la struttura culturale dei corsi di studio, che rischiano così di essere privati di utili attività formative collaterali;
l'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto rischia di innescare meccanismi di competizione al ribasso tra gli atenei e ulteriori fattori di dequalificazione degli studi, in quanto appare eccessivamente generico il riferimento a non meglio determinate «normative vigenti» (statali e/o regionali) e privo di ogni specificazione è il numero massimo di 60 crediti formativi riconoscibili, che non dovrebbero essere comunque riferibili a specifici ambiti o settori scientifico-disciplinari o alla prova finale;
resta disattesa l'importante indicazione contenuta nel parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) (parere 3 settembre) per l'attribuzione alle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, del compito di verificare la coerenza fra le attività formative scelte dallo studente e gli obiettivi formativi del corso di studi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, comma a), del decreto ministeriale n. 270 del 2004;
preso atto:
della mozione approvata all'unanimità, nella seduta del 24 febbraio 2006, dal Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà (Interconferenza), con cui si argomenta e si esprime «una motivata posizione di profondo dissenso» in merito alla versione dello schema di decreto sottoposto al parere parlamentare, anche per la difformità in più punti rispetto alle proposte convenute negli appositi tavoli tecnici a suo tempo costituiti dal Ministro, e in cui si anticipa altresì la volontà di ricorrere ad ogni organismo competente, a tutela dell'autonomia dell'istituzione universitaria garantita dalla legge;
del conseguente venir meno del necessario consenso della comunità accademica, oltre che su profili scientifico-disciplinari e culturali che ad essa specificamente competono, anche sull'impianto procedurale e normativo previsto dal provvedimento in esame, che, per la sua attuazione, postula la condivisione e l'attivo sostegno delle facoltà, in quanto protagoniste e istituzionalmente responsabili della didattica universitaria;
esprime:
PARERE CONTRARIO
Tocci, Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Titti De Simone.
ALLEGATO 3
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea (atto n. 617).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE RIFORMULATA E APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea;
preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2005, per cui dalla quattordicesima premessa dello schema in esame, che fa riferimento alla necessità di assicurare agli atenei un congruo termine per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si deve considerare espunta la precisazione che tale termine debba essere «non inferiore a mesi diciotto», in quanto essa confligge con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, dello schema stesso, che prescrive che i regolamenti siano redatti in conformità alla nuova disciplina «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008»;
condivisa la scelta di prevedere che le università che ne abbiano la possibilità attivino le nuove classi di laurea fin dal prossimo anno accademico, fermo restando che tutti gli atenei dovranno adeguarsi alla nuova disciplina in tempo utile per avviare i nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008;
rilevato, con riferimento all'articolo 3, che i regolamenti didattici di ateneo dovrebbero assicurare la possibilità per gli studenti di utilizzare i cosiddetti «crediti liberi» per intensificare lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti e ritenuto opportuno specificare che l'obbligo di integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e in quelle caratterizzanti riguarda quelle vincolate e appartenenti allo stesso ambito;
ritenuto, con riferimento all'articolo 4, comma 2, che, al fine di assicurare la concentrazione dei crediti sugli insegnamenti di base e caratterizzanti ed evitare la dispersione dell'impegno degli studenti, sia opportuno che il numero massimo degli esami per ciascun anno sia fissato, di norma, in misura non superiore a otto;
considerato che l'applicazione del modello del cosiddetto «3+2» ai corsi universitari in materie psicologiche ha determinato l'insorgere di notevoli disfunzioni e appare poco coerente con gli ordinamenti degli studi previsti, per queste materie, negli altri paesi dell'Unione europea;
evidenziata l'inadeguatezza degli attuali percorsi formativi relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze motorie ad assicurare effettivi sbocchi professionali e la conseguente esigenza di correggere tale criticità, rafforzando gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 3-bis, siano aggiunte, in fine, le parole: «, e consentono agli studenti di intensificare lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti, acquisendo ulteriori crediti rispetto a quelli vincolati, in luogo dei crediti per attività integrative ed affini»;
2) all'articolo 3, dopo il comma 3-bis, sia aggiunto il seguente: «3-ter. I regolamenti didattici di ateneo assicurano, nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi negli insegnamenti obbligatori»;
3) all'articolo 3, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti vincolati ai sensi del presente decreto, acquisiti nelle attività di base e in quelle caratterizzanti appartenenti allo stesso ambito»;
4) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, in modo tale da prevedere, di norma, per ciascun anno di corso, non più di otto verifiche di profitto»;
5) nell'allegato, alla voce relativa alla classe delle lauree in servizio sociale (L-39), al penultimo capoverso degli obiettivi formativi qualificanti, le parole: «privilegiando la supervisione da parte di assistenti sociali» siano sostituite dalle seguenti: «, da parte di supervisori assistenti sociali»;
e con le seguenti osservazioni:
a) si individuino le modifiche necessarie per giungere alla sostituzione delle classi di laurea triennale in scienze psicologiche (L-24) e in tecniche psicologiche (L-43) con una o più classi di laurea con percorso unitario in psicologia, modificando conseguentemente anche lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale;
b) si individuino le modalità per rafforzare gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi delle classi di laurea in scienze motorie, prevedendo, in particolare, nel percorso formativo, ove orientato allo sbocco professionale predetto, un numero di crediti vincolati a tirocinio tecnico-pratico non inferiore ad un terzo del numero complessivo dei crediti.
ALLEGATO 4
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale (atto n. 618).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale;
preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2005, per cui dalla quattordicesima premessa dello schema in esame, che fa riferimento alla necessità di assicurare agli atenei un congruo termine per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si deve considerare espunta la precisazione che tale termine debba essere «non inferiore a mesi diciotto», in quanto essa confligge con quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, dello schema stesso, che prescrive che i regolamenti siano redatti in conformità alla nuova disciplina «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008»;
condivisa la scelta di prevedere che le università che ne abbiano la possibilità attivino le nuove classi di laurea fin dal prossimo anno accademico, fermo restando che tutti gli atenei dovranno adeguarsi alla nuova disciplina in tempo utile per avviare i nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008;
rilevato, con riferimento all'articolo 3, che i regolamenti didattici di ateneo dovrebbero assicurare la possibilità per gli studenti di utilizzare i cosiddetti «crediti liberi» per intensificare lo studio degli insegnamenti di base e caratterizzanti e ritenuto opportuno specificare che l'obbligo di integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e in quelle caratterizzanti riguarda quelle vincolate e appartenenti allo stesso ambito;
ritenuto, con riferimento all'articolo 4, comma 2, che, al fine di assicurare la concentrazione dei crediti sugli insegnamenti di base e caratterizzanti ed evitare la dispersione dell'impegno degli studenti, sia opportuno che il numero massimo degli esami per ciascun anno sia fissato, di norma, in misura non superiore a otto;
considerato che l'applicazione del modello del cosiddetto «3+2» ai corsi universitari in materie psicologiche ha determinato l'insorgere di notevoli disfunzioni e appare poco coerente con gli ordinamenti degli studi previsti, per queste materie, negli altri paesi dell'Unione europea;
evidenziata l'inadeguatezza degli attuali percorsi formativi relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze motorie ad assicurare effettivi sbocchi professionali e la conseguente esigenza di correggere tale criticità, rafforzando gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi;
ritenuto altresì che un'adeguata conoscenza dell'anatomia umana e dell'istologia sia indispensabile nell'ambito delle classi di laurea attinenti alle scienze motorie e allo sport;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, comma 3-bis, siano aggiunte, in fine, le parole: «, e consentono agli studenti di intensificare lo studio degli insegnamenti di base, ove previsti, e in quelli caratterizzanti, acquisendo ulteriori crediti rispetto a quelli vincolati, in luogo dei crediti per attività integrative ed affini»;
2) all'articolo 3, dopo il comma 3-bis, sia aggiunto il seguente: «3-ter. I regolamenti didattici di ateneo assicurano, nell'ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi negli insegnamenti obbligatori»;
3) all'articolo 3, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. Relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti vincolati ai sensi del presente decreto, acquisiti nelle attività di base, ove previste, e in quelle caratterizzanti appartenenti allo stesso ambito»;
4) all'articolo 4, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, in modo tale da prevedere, di norma, per ciascun anno di corso, non più di otto verifiche di profitto»;
con le seguenti osservazioni:
a) si apportino le modifiche necessarie per giungere alla definizione di una o più classi di laurea con percorso unitario in psicologia, in modo coerente con quelle da apportare, ai medesimi fini, allo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea;
b) si individuino le modalità per rafforzare gli obiettivi professionalizzanti dei nuovi corsi delle classi di laurea magistrale in scienze motorie, prevedendo, in particolare, nel percorso formativo, ove orientato allo sbocco professionale predetto, un numero di crediti vincolati a tirocinio tecnico-pratico non inferiore ad un terzo del numero complessivo dei crediti;
c) si valuti l'opportunità di includere il settore scientifico-disciplinare Bio/17 (istologia), oltre che quello Bio/16 (anatomia umana), tra le attività formative indispensabili delle classi di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67) e in scienze e tecniche dello sport (LM-68).
ALLEGATO 5
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea magistrale (atto n. 618).
PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI TOCCI ED ALTRI
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante definizione delle classi di laurea magistrale,
premesso che:
sotto il profilo della legittimità formale, il provvedimento è manifestamente illegittimo in quanto non preceduto e non accompagnato dal parere della CRUI in ordine alla fissazione del termine finale per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici da parte delle università, previsto come obbligatorio dall'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 270 del 2004, non potendosi certo ritenere tale la lettera, allegata agli atti, del Presidente della CRUI al direttore generale della MIURI dott. Masia, che non riguarda il termine finale, bensì la contrarietà della CRUI all'avvio delle innovazioni con un termine troppo ravvicinato, quale sarebbe l'anno accademico 2006-2007;
lo schema di decreto ministeriale presenta ulteriori profili di illegittimità in quanto vi appaiono previsioni normative non presenti nei testi sottoposti a parere obbligatorio degli organi consultivi, con particolare riferimento al tra cui i commi 3-bis e 6 dell'articolo 3, e la parte finale del comma 2 dell'articolo 4, che pur attengono ad aspetti quali acanti l'ordinamento dei corsi di studio - e, peraltro, in palese contrasto con disposizioni del regolamento generale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004, com'è il caso dell'articolo 3, comma 6, in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari, con riferimento all'opposta disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004;
sotto il profilo del merito, quanto ai tempi per l'attivazione dei nuovi corsi, la norma contenuta nell'articolo 1, comma 4, dello schema di provvedimento in esame, con cui si dispone l'adozione dei regolamenti didattici di ateneo «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008», oltre ad apparire lesiva, per la sua tassatività, dell'autonomia didattica riconosciuta alle università, appare contraddittoria, irragionevole e inapplicabile; contraddittoria, in quanto contrasta con l'esigenza di un'approfondita e condivisa rivisitazione dei problemi e delle criticità emerse in sede di attuazione della complessa riforma a suo tempo definita dal decreto ministeriale 509 del 1999, posta dallo stesso Governo alla base del riordino previsto con il decreto ministeriale 270 del 2004, la cui attuazione non può corrispondere alle finalità dichiarate in assenza di tempi congrui e di un appropriato monitoraggio delle effettive difficoltà incontrate; irragionevole, in quanto, nei tempi indicati, non pochi corsi di laurea si troverebbero a dover gestire simultaneamente tre ordinamenti diversi degli studi (quello previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, quello previsto dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, quello conseguente al decreto ministeriale 270 del 2004), con gravissime difficoltà per gli studenti e per l'organizzazione della didattica; inapplicabile, in quanto l'avvio dei nuovi corsi comporta la sostanziale riprogettazione dei curricula e la riformulazione dei regolamenti didattici di ateneo, da sottoporre poi al parere del Cun e alla verifica ministeriale, operazioni di fatto impossibili per l'anno accademico 2006/2007, avuto conto anche del fatto che gli atenei sono tenuti a definire la propria offerta formativa entro il mese di Marzo, vale a dire anteriormente alla stessa data della prevedibile emanazione del provvedimento in esame, ed altresì che, comunque sia, il processo di riprogettazione dei curricula, di elaborazione dei regolamenti didattici e delle verifiche consultive e autorizzative a livello ministeriale è molto delicato e complesso, implicando di per sé interazioni ripetute fra i diversi organismi coinvolti negli atenei e a livello centrale; viene inoltre disattesa e contraddetta l'indicazione del Consiglio di Stato circa l'inopportunità di prevedere termini tassativi per l'attuazione dei nuovi ordinamenti, addirittura contraendo ulteriormente l'arco temporale inizialmente fissato in 18 mesi, ed è del tutto ignorata l'esigenza fondamentale di una preventiva e adeguata informazione degli studenti e delle famiglie circa i nuovi curricula;
i commi 3-bis e 6 dell'articolo 3 prevedono, per effetto del consueto pressapochismo normativo, attività formative «di base», che ovviamente non sono previste, né prevedibili nei corsi di laurea magistrale, che rappresentano un percorso di formazione specialistica consecutivo e successivo al percorso della laurea, che ne costituisce condizione d'accesso;
l'articolo 3, comma 3-bis, dello schema di decreto, oltre a violare l'autonomia normativamente riconosciuta agli atenei nell'attribuzione dei crediti formativi non vincolati nazionalmente, pregiudica i già insufficienti spazi per l'interdisciplinarità, condannando alla più totale marginalità le disciplini affini e integrative e vanificando la stessa previsione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale n. 270 del 2004;
l'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto, nel maldestro tentativo di recepire la giusta esigenza di assicurare la mobilità degli studenti e, quindi, la trasferibilità dei crediti formativi universitari, come richiesto dal parere del Cnsu, oltre a configurare un'aperta violazione del regolamento generale nella correlata struttura dei corsi), nonchè nel livello di impegno richiesto agli studenti e nella qualità degli studi offerti dalle diverse sedi, segnatamente anche a seguito dell'istituzione di nuove tipologie di atenei, tra cui le università telematiche, le cui impostazioni e metodologie didattiche profondamente differiscono da quelle degli atenei di più consolidata tradizione culturale, didattica e scientifica;
l'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame confonde la giusta esigenza di contrastare l'eccessiva frammentazione dei saperi, anche limitando il numero degli esami - il cui limite numerico resta comunque troppo elevato - con l'inutilmente rigida e burocratica attribuzione a ciascun esame di un numero minimo di crediti, senza tener conto che i crediti sono riferiti alle attività formative e non agli esami, con ciò oltretutto impoverendo e irrigidendo la struttura culturale dei corsi di studio, che rischiano così di essere privati di utili attività formative collaterali;
l'articolo 4, comma 3, dello schema di decreto rischia di innescare meccanismi di competizione al ribasso tra gli atenei e ulteriori fattori di dequalificazione degli studi, in quanto appare eccessivamente generico il riferimento a non meglio determinate «normative vigenti» (statali e/o regionali) e privo di ogni specificazione è il numero massimo di 60 crediti formativi riconoscibili, che non dovrebbero essere comunque riferibili a specifici ambiti o settori scientifico-disciplinari o alla prova finale;
resta disattesa l'importante indicazione contenuta nel parere del CNSU (parere 3 settembre) per l'attribuzione alle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, del compito di verificare la coerenza fra le attività formative scelte dallo studente e gli obiettivi formativi del corso di studi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, comma a), del decreto ministeriale n. 270 del 2004;
preso atto:
della mozione approvata all'unanimità, nella seduta del 24 febbraio 2006, dal Coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi di facoltà (Interconferenza), con cui si argomenta e si esprime «una motivata posizione di profondo dissenso» in merito alla versione dello schema di decreto sottoposto al parere parlamentare, anche per la difformità in più punti rispetto alle proposte convenute negli appositi tavoli tecnici a suo tempo costituiti dal Ministro, e in cui si anticipa altresì la volontà di ricorrere ad ogni organismo competente, a tutela dell'autonomia dell'istituzione universitaria garantita dalla legge;
del conseguente venir meno del necessario consenso della comunità accademica, oltre che su profili scientifico-disciplinari e culturali che ad essa specificamente competono, anche sull'impianto procedurale e normativo previsto dal provvedimento in esame, che, per la sua attuazione, postula la condivisione e l'attivo sostegno delle facoltà, in quanto protagoniste e istituzionalmente responsabili della didattica universitaria;
esprime:
PARERE CONTRARIO
«Tocci, Bimbi, Grignaffini, Colasio, Martella, Sasso, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale, Titti De Simone».
ALLEGATO 6
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie (atto n. 619).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi delle lauree magistrali sanitarie;
preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2005, per cui - per omogeneità con quanto previsto dagli schemi di decreti recanti definizione della classi di laurea e definizione della classi di laurea magistrale - all'articolo 1, comma 4, dello schema in esame le parole: «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008»;
condivisa la scelta di prevedere che le università che ne abbiano la possibilità attivino le nuove classi di laurea fin dal prossimo anno accademico, fermo restando che tutti gli atenei dovranno adeguarsi alla nuova disciplina in tempo utile per avviare i nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche (atto n. 626).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi di laurea e di laurea magistrale in scienze criminologiche;
preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo nella seduta del 22 febbraio 2005, per cui - per omogeneità con quanto previsto dagli schemi di decreti recanti definizione della classi di laurea e definizione della classi di laurea magistrale - all'articolo 1, comma 3, dello schema in esame le parole: «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008», e che - conseguentemente - dalla penultima premessa si devono considerare soppresse le parole: «non inferiore a mesi diciotto»;
condivisa la scelta di prevedere che le università che ne abbiano la possibilità attivino le nuove classi di laurea fin dal prossimo anno accademico, fermo restando che tutti gli atenei dovranno adeguarsi alla nuova disciplina in tempo utile per avviare i nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008;
espresso particolare apprezzamento per l'istituzione delle classi di laurea e di laurea magistrale oggetto dello schema in esame, che giungono a colmare un vuoto relativo a settori di attività che richiedono adeguata formazione e professionalità;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE.
Classi di laurea e di laurea magistrale: mozione della CRUI
L’Assemblea Generale della CRUI, riunita a Roma il 7 marzo 2006, in ordine agli schemi di decreti ministeriali che in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 definiscono le classi dei corsi di studio universitari, ed al relativo Decreto di accompagnamento;
ritiene la previsione di attivazione dei corsi di studio ai sensi della nuova normativa a partire dal prossimo ottobre 2006 inapplicabile per l’evidente mancanza dei tempi tecnici necessari ad approntare le modifiche degli ordinamenti didattici in adempimento delle previsioni dei decreti in oggetto;
ritiene altresì del tutto inopportuna tale previsione, poiché tali modifiche implicano revisioni e congruenti procedure che richiedono tempi adeguati in una materia così importante e delicata; pertanto si chiede che l’intera procedura debba assolutamente slittare di un anno;
esprime altresì il proprio sconcerto a fronte di prescrizioni normative contenute nel Decreto di accompagnamento vistosamente lesive del principio dell’autonomia degli Atenei in materia di didattica.
L’Assemblea Generale si riserva pertanto, qualora non si ritenesse da parte del MIUR di intervenire per apportare le necessarie modificazioni alla normativa in oggetto, di agire in ogni sede, ivi comprese quelle giurisdizionali.
Roma, 7 marzo 2006
[1] Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
[2] Sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e le Commissioni parlamentari competenti. L'art. 1 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 491, istitutivo del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), prescrive il parere anche di quest'ultimo organismo.
[3] Dal riordino resta escluso il dottorato di ricerca, riordinato ai sensi di altre disposizioni (v. infra).
[4] D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.
[5] Secondo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto sottoposto al parere parlamentare (si veda il Dossier Pareri n 307 predisposto dal Servizio Studi il 28 aprile 2004).
[6] D.M. 30 aprile 1999, n. 224.
[7] Tale corrispondenza è stata adottata nei decreti relativi alle lauree ed alle lauree specialistiche, ora magistrali.
[8] Approvati (secondo le indicazioni dell’art.17, comma 95, della legge 12771997) previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e delle commissioni parlamentari competenti.
[9] L’art. 10, co. 2 del DM n. 509/1999 prevedeva che le attività formative di ciascun corso di studi fossero definite dagli atenei per i due terzi (66 per cento) entro ambiti di discrezionalità vincolata al rispetto delle indicazioni ministeriali e solo per un terzo (34 per cento) in piena autonomia.
[10] Con Decreto 30 maggio 2001 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha provveduto all’Individuazione di dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma; successivamente il DM 30 aprile 2004 ha disciplinato l’Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati ed il rilascio del certificato bilingue “diploma supplement” a partire da 2005.
[11] Per conseguire una laurea, secondo quanto già disposto dal citato DM 509/1999 (art. 7), lo studente deve aver acquisito 180 crediti, corrispondenti a tre anni di corso, essendo convenzionalmente fissata in 60 crediti la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno.
[12] Decreto 24 -settembre 1997, adottato dal ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il ministro della sanità, recante Requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area medica.
[13] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
[14] L’art. 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ha parzialmente modificato l’art. 6, comma 3, rendendo necessario il diploma di scuola media superiore di secondo grado di durata quinquennale e la presenza nelle commissioni di esami di rappresentanti dei Collegi professionali.
[15] Disposizioni in materia di professioni sanitarie.
[16] Decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2002.
[17] recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2006.
[18] Ai sensi del citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
[19] Legge 1 febbraio 2006 n. 43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali
[20] La 7^ Commissione del Senato ha espresso tale parere in data 21 febbraio 2006 (i pareri e il relativo iter parlamentare sono allegati al presente dossier).
[21] Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza
[22] Nel DM 509/1999 era prevista l’iscrizione con il possesso di un titolo di scuola secondaria superiore soltanto per i corsi di laurea specialistica disciplinati da normative dell’Unione europea (di fatto afferenti all’area medica).
[23] Le classi delle lauree in giurisprudenza erano in precedenza articolate (DM 4 agosto 2000) in: Classe 2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici; Classe 31 - Classe delle lauree in scienze giuridiche). Era poi prevista (DM 28 novembre 2000) una Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (Classe 22/S).
[24] D.Lgs. 17 ottobre 2005 ,n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53. La legge53/2003 recaDelega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
[25] Ai sensi della legge 341/1990 (artt.3 e 4) la formazione iniziale degli insegnanti di scuola materna ed elementare finora si svolgeva presso un apposito corso di laurea articolato in due indirizzi; per la formazione dei docenti delle scuole secondarie era prevista una scuola di specializzazione post laurea, di durata biennale, suddivisa in più indirizzi e caratterizzata anche da forme di tirocinio.
[26] Tali istituzioni sono state riordinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che ha attribuito agli istituti che ne fanno parte (le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati non statali e l'Accademia nazionale di danza)un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione). Gli studi condotti negli istituti sopra citati vengono equiparati a quelli universitario (pur rimanendo da essi distinti) attraverso la creazione di un “sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale”.
[27] I decreti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
[28] Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (Collegato alla manovra finanziaria 2007)
[29] L 28 dicembre 2001 n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).L’art. 22, comma 13, della legge finanziaria 2002 ha disposto che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, sia riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del titolo di laurea (triennale o specialistica, ora denominata magistrale). Per le modalità di riconoscimento dei crediti formativi la norma fa rinvio ad apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università. A quanto emerge da notizie giornalistiche la disposizione citata ha determinato la stipula di numerose convenzioni tra università e ministeri (dell'Interno, della Difesa, dell'Economia) o collegi professionali. In base a queste ultime gli interessati hanno fruito di consistenti abbreviazioni del percorso universitario.
[30] Legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
[31] Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 con il compito, tra l’altro, di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. Il funzionamento del Comitato è stato disciplinato con DM 4 aprile 2000, n. 178. Si ricorda che il Comitato sarà soppresso nell’ambito del riordino del sistema di valutazione delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati, previsto dall’art. 2 commi 138-141 del DL 262/2006 con l’istituzione dell’ l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
[32] Il DM prevede tra l’altro che:
• il decreto ministeriale di accreditamento approvi contestualmente lo statuto (in caso di università telematiche);
• i corsi di studio siano disciplinati secondo gli ordinamenti didattici vigenti ed i titoli rilasciati abbiano valore legale;
• docenti e ricercatori a tempo indeterminato siano reclutati secondo le modalità di cui alla legge 210/1998 (ora sostituita dalla legge 4 novembre 2005, n. 230);
• le Università telematiche debbano dotarsi di un Nucleo di valutazione interna (art.1 commi 1 e 2 della legge 370/1999 richiamata sopra) e siano sottoposte alle norme vigenti per la valutazione del sistema universitario.
[33] «Guglielmo Marconi» (DM 1 marzo 2004); «TEL.M.A.». (DM 7 maggio 2004); Università «Leonardo da Vinci» (DM 27 ottobre 2004); Universita' telematica internazionale non statale «Uninettuno» (DM 15 aprile 2005); «Italian University Line, IUL» (DM 2 dicembre 2005); «e-Campus» (DM 30 gennaio 2006); Università Pegaso (DM 20 aprile 2006) Universita' Telematica Internazionale non statale «Unitel» (DM 8 maggio 2006); Istituzione dell'universita' telematica internazionale non statale «Universitas Mercatorum» (DM 10 maggio 2006); Università delle scienze umane (DM 10 maggio 2006). Si segnala inoltre che con DM 16 marzo 2006 e 13 aprile 2006 sono stati accreditati corsi di laurea a distanza presso le università statali di Firenze e Perugia.
[34] In relazione agli interventi disposti con i commi 147 e 148 dell’art. 2 del DL 262/2006, si segnala che il 1 giugno 2006 il ministro dell’università e ricerca ha adottato due atti di indirizzo (sulle convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed atenei e sulle università telematiche) che hanno in parte anticipato i contenuti del DL.
[35] D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
[36] La 7^ Commissione del Senato ha espresso tale parere in data 21 febbraio 2006 (i pareri e il relativo iter parlamentare sono allegati al presente dossier).
[37] Per una raffronto degli schemi in esame si veda il testo a fronte allegato al presente dossier, che mette a confronto gli schemi nonché i decreti ministeriale del 4 agosto e del 28 novembre 2000 che i medesimi intendono modificare.
[38] Vedi, da ultimo, il DM 27 gennaio 2005, n. 15, concernente i requisiti minimi necessari all'attivazione dei corsi di studio.
[39] Ai sensi dell’articolo 11 del DM n. 270/2004, ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun àmbito;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
[40] I settori scientifico disciplinari sono dei raggruppamenti degli insegnamenti universitari, sulla base di criteri di omogeneità scientifica e didattica; essi sono utilizzati anche per il reclutamento ed i trasferimenti dei professori e dei ricercatori. Tale aggregazione, disposta dall'art. 14 della L. 341/90 (recante riforma degli ordinamenti didattici universitari), è stata effettuata con il D.P.R. 12 aprile 1994 e più volte ridefinita. La materia è stata da ultimo disciplinata con il D.M. 4 ottobre 2000 (integrato da successive modifiche) ai sensi dell’art. 17, comma 99, della legge 127/1997. Gli ambiti disciplinari sono insiemi di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini (vedi articolo 1, DM n. 270/2004).
[41] ai sensi dell’articolo 11, comma 7, lettera d) e dell’articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
[42] Secondo le modalità indicate dal DM 30 aprile 2004, prot. 9/2004 recante Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, cui è allegato il modello di supplemento di diploma che le università rilasciano ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del DM n. 270/2004
[43] L’art. 10, co. 2 del DM n. 509/1999 prevedeva che le attività formative di ciascun corso di studi fossero definite dagli atenei per i due terzi (66 per cento) entro ambiti di discrezionalità vincolata al rispetto delle indicazioni ministeriali e solo per un terzo (34 per cento) in piena autonomia.
[44] L’art. 10, co. 2 del DM n. 509/1999 prevedeva che le attività formative di ciascun corso di studi fossero definite dagli atenei per i due terzi (66 per cento) entro ambiti di discrezionalità vincolata al rispetto delle indicazioni ministeriali e solo per un terzo (34 per cento) in piena autonomia.
[45] Nella prima colonna sono riportate in corsivo le parti sostituite nei decreti successivi. Nella seconda colonna sono in grassetto le parti modificate rispetto al DM del 2000. Nella terza colonna sono in grassetto esclusivamente le parti modificate rispetto al DM del 2000.
[46] Nella prima colonna sono riportate in corsivo le parti sostituite nei decreti successivi. Nella seconda colonna sono in grassetto le parti modificate rispetto al DM del 2000. Nella terza colonna sono in grassetto esclusivamente le parti modificate rispetto al DM del 2000.