Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Nomina dei Presidenti delle istituzioni artistiche e musicali - Schema di DPR n. 25 (art. 2, co. 7, L. 508/1999) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 12 | ||||
Data: | 25/09/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Nomina dei Presidenti delle istituzioni artistiche e musicali
Schema
di DPR n. 25
(art. 2, comma 7, L. 508/1999)
n. 12
25 settembre 2006
Dipartimento Cultura
SIWEB
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File: CU0034.doc
INDICE
Testo dello Schema di regolamento
Lavori parlamentari della XIV Legislatura
- 1^ Commissione (Commissione affari costituzionali)
Seduta dell’ 11 giugno 2002 (Parere favorevole con osservazioni alla 7ª Commissione)
- 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)
Seduta del 3 luglio 2002 (Parere favorevole con condizioni e osservazioni)
Normativa di riferimento
§ Costituzione (artt. 33 e 87)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17, co. 2)
§ D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 Disciplina della proroga degli organi amministrativi
§ L. 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (art. 2)
§ D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508
Giurisprudenza
§ Cons. Stato Sez. VI, 21-08-2005, Sentenza n. 4293
Numero dello schema di regolamento |
25 |
Titolo |
Modalità di nomina dei Presidenti delle istituzioni artistiche e musicali |
Ministro competente |
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali |
Norma di riferimento |
Art.2, co. 7, legge 21/12/1999, n. 508 |
Settore d’intervento |
Istruzione Università |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ presentazione |
5 settembre 2006 |
§ assegnazione |
19 settembre 2006 |
§ termine per l’espressione del parere |
9 ottobre 2006 |
§ termine per l’emanazione dell'atto |
29 agosto 2006 |
Commissione competente |
VII Cultura |
Rilievi di altre Commissioni |
NO |
Il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato riordinato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508[1], che ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè, le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza[2].
Punto cardine del provvedimento è il riconoscimento di un livello equiparato a quello universitario (benché da esso distinto) agli studi condotti nelle accademie e nei conservatori attraverso la creazione di un “sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, la cui strutture hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati da leggi, conformemente a quanto disposto per le università. In questo quadro si prevede la graduale trasformazione dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.
L'autonomia degli studi artistici e musicali rispetto al sistema universitario è mantenuta tramite la costituzione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca[3]) di un apposito organismo, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale –CNAM.
Ai sensi della legge 508/1999, il concreto riordino dell’alta formazione artistico musicale è stato demandato a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988), finalizzati alla definizione dei requisiti di qualificazione didattico-scientifica ed artistica delle istituzioni (anche con riguardo al personale docente); dei requisiti di idoneità delle sedi; dei criteri per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi e la programmazione degli accessi; dei principi per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare nonché per la programmazione e il riequilibrio dell’offerta didattica.
In attuazione alla legge è stato innanzitutto emanato il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132[4], che ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare; in particolare si prevede che gli statuti, regolamentino l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei relativi organi; lo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e di produzione; le modalità e i criteri di valutazione dell’attività degli istituti; la realizzazione di interventi per il diritto allo studio; modalità e procedure per la stipula di intese programmatiche e convenzioni; la rappresentanza degli studenti; l’individuazione dell’organo competente per i procedimenti disciplinari. In base alla citata autonomia regolamentare le istituzioni possono adottare, oltre ai regolamenti didattico, di amministrazione, di finanza, di contabilità (ai quali si aggiungono il regolamento degli studenti e il regolamento di organizzazione degli uffici), altri regolamenti di carattere organizzativo e funzionale in conformità con la normativa vigente e con lo statuto.
In particolare, per quanto qui interessa, l’articolo 5 del citato DPR disciplina la figura del presidente, rappresentante legale dell'istituzione, disponendo che venga nominato dal MIUR, sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno. Tale organismo, composto da 5 membri (presidente, direttore, un docente ed uno studente, un esperto di nomina ministeriale), delibera lo statuto ed i regolamenti, approva bilancio di previsione ed il consuntivo, definisce l’organico del personale docente e non (art.7).
Oltre al presidente, il DPR 132/2003 prevede la figura del direttore (articolo 6) quale organo di vertice delle funzioni didattiche, artistiche e di ricerca, in relazione alle quali ha anche la rappresentanza legale. Quest’ultimo, scelto tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti,è eletto da tutti i docenti dell’istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori. Il direttore convoca e presiede il consiglio accademico, è titolare dell’azione disciplinare e può essere esonerato (su sua richiesta) dagli obblighi didattici.
Per completezza di informazione si ricordano gli altri provvedimenti emanati in attuazione della legge n. 508/1999.
§ Il DPR 8 luglio 2005, n. 212,,recante disciplina degli ordinamenti didattici (basati come nei percorsi universitari sul sistema dei crediti formativi accademici[5]) nonché la tipologia dei titoli di studio, tra i quali si ricordano i diplomi accademici di primo e di secondo livello[6]. Ai sensi del provvedimento citato, l’offerta formativa delle istituzioni è articolata in scuole nel rispetto della tradizione propria delle Accademie e dei Conservatori; con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti delle scuole e le correlate attività formative. Le scuole sono poi ricomprese in dipartimenti, tenuto conto dell’omogeneità degli obiettivi formativi qualificanti. Nell’ambito di ciascuna scuola le Istituzioni attivano corsi di studio con indirizzi diversificati. Il Ministro individua con proprio decreto il 60% dei crediti formativi necessari per ciascun corso conseguiti nelle specifiche attività formative previste dalla norma stessa (formazione di base; attività formative caratterizzanti; preparazione della prova finale; attività formative volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, come tirocini formativi e di orientamento), mentre il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente è fissato tra il 5 ed il 15%;
§ Ill D.M. 16 settembre 2005, n. 236 che ha disciplinato la composizione del Consiglio Nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM), le modalità di nomina e di elezione dei componenti, il funzionamento del Consiglio stesso e l’elezione di propri rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN). In particolare, è previsto che il CNAM sia composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.
Lo schema di regolamento in esame reca modifiche al regolamento di cui al DPR 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.
Il provvedimento si compone di due articoli.
L’articolo 1, mediante una modifica dell’articolo 5 del DPR n. 132 del 2003, prevede che il presidente delle istituzioni artistiche e musicali di cui alla legge n. 508 del 1999 sia nominato dal Ministro nell’ambito di una terna di soggetti definita dal consiglio accademico entro il termine di sessanta giorni antecedente la scadenza dell’incarico del presidente uscente.
I soggetti proposti devono possedere i requisiti dell’alta qualificazione professionale e manageriale, nonché della comprovata esperienza gestionale di enti o istituzioni nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica.
L’originaria formulazione dell’articolo 5 prevedeva che il presidente fosse nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
Tale disposizione è stata annullata dalla sentenza n. 4293 del 2005 del Consiglio di Stato, in quanto lesiva del principio di autonomia delle istituzioni AFAM.
La norma in esame intende quindi colmare il vuoto normativo creatosi per effetto della predetta pronuncia, invertendo le modalità d’individuazione del presidente mediante l’attribuzione al consiglio accademico del potere di designazione della terna di soggetti tra i quali il Ministro effettua la nomina, che rimane comunque di competenza di quest’ultimo.
Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la definizione dei requisiti sopra descritti consente inoltre di conciliare il principio dell’autonomia con la necessità di assicurare una gestione regolare ed efficiente delle istituzioni AFAM.
L’articolo 2, con una norma transitoria volta, secondo la relazione illustrativa, ad assicurare la continuità del funzionamento delle istituzioni, prevede che i presidenti in carica alla data di entrata in vigore del regolamento continuino ad esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi presidenti, la cui designazione dovrà essere fatta dal consiglio accademico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Si segnala che allo schema sono allegati i pareri espressi dal Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica (CNAM) e dal Consiglio di Stato.
In particolare, il CNAM propone di stralciare dal testo la previsione dei requisiti, motivando tale richiesta con la considerazione che una norma precettiva in tale ambito costituirebbe lesione dell’autonomia delle istituzioni e motivo di conflitto tra organi di indirizzo e organi di gestione.
Il CNAM inoltre suggerisce che per il sistema AFAM sia prevista un’unica figura di rappresentanza in luogo dell’attuale ripartizione di funzioni tra presidente e direttore, analogamente a quanto avviene nel sistema universitario; il Consiglio ricorda peraltro che tale posizione era già stata espressa dalle commissione parlamentari in occasione dell’emissione del parere sullo schema di regolamento che si intende modificare[7].
[1] L. 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[2] Per completezza di informazione si ricorda che il DL 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge di 22 novembre 2002, n. 268, (articolo 6) ha poi modificato l’articolo 4 della citata legge n. 508 del 1999 riconoscendo il valore legale dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma dei percorsi universitari riarticolati nel cosidetto 3+2(dal DM 3 novembre 1999, n.509, ora sostituito dal DM 22 ottobre 2004, n.270).
[3] A seguito delle modifiche apportate all’art. 2 e seguenti del D.Lgs.300/1999 (recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 59/1997) dal D.L. 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modif. dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (recante riordino dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) che ha ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (l’art. 1, co. 7-8)
[4] Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508.
[5] Al credito formativo accademico corrispondono 25 ore di impegno per studente; l’impegno medio annuale di uno studente è fissato in 60 crediti.(art. 6 DPR 212/2005)
[6] Per conseguire il diploma di primo livello occorrono 180 crediti; per il diploma di secondo livello, al quale si accede successivamente, ne occorrono 120.
[7] Tali pareri, espressi dalla VII Commissione Cultura della Camera e dalla 7^ Commissione Istruzione del Senato in pari data (3 luglio 2002), sono allegati al presente dossier. In entrambi i casi si richiede l’unificazione in una sola figura delle competenze attribuite al presidente ed al direttore delle istituzioni artistico musicali. Si segnala tuttavia che il Consiglio di Stato (7 maggio 2001) aveva segnalato l'esigenza di separare le funzioni amministrative da quelle artistiche, didattiche e disciplinari.