Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Delega al Governo per la revisione della disciplina dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi - A.C. 1496-B
Riferimenti:
AC n. 1496-B/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 39    Progressivo: 3
Data: 28/05/2007
Descrittori:
GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE   LEGGE DELEGA
TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Delega al Governo per la revisione della disciplina dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi

A.C. 1496-B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 39/3

 

 

28 maggio 2007


Per un approfondimento delle tematiche  e per il quadro della normativa vigente in materia dei diritti televisivi, si rinvia al Dossier progetti di legge n. 39/2 (24 novembre 2006), predisposto per l’esame dell’ A.C. 1496-A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0031c

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Contenuto  4

Disegno di legge

§      A.C. 1496-B, (Governo), Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale  9

Iter al Senato

Disegni di legge

§      A.S. 239, (sen. Mazzarello ed altri), Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  21

§      A.S. 1269, (Governo), Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (approvato dalla Camera il 23 gennaio 2007)26

Esame in sede referente presso le Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 7 febbraio 2007  33

Seduta del 14 febbraio 2007  37

Seduta del 21 febbraio 2007  44

Seduta del 7 marzo 2007  45

Seduta del 13 marzo 2007  47

Seduta del 20 marzo 2007  54

Seduta del 28 marzo 2007  87

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 7ª e 8ª Commissione riunite

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 27 marzo 2007  131

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 20 marzo 2007  133

-       10ª Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta del 14 febbraio 2007  135

Seduta del 20 febbraio 2007  137

Seduta del 13 marzo 2007  138

Seduta del 14 marzo 2007  141

-       14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 20 febbraio 2007  145

§      Pareri resi all’Assemblea

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 2 maggio 2007  146

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 2 maggio 2007  147

Relazione delle Commissioni 7ª (Istruzione) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) riunite

§      A.S. 1269 e 239-A  152

Discussione in Assemblea

Seduta del 12 aprile 2007  171

Seduta del 3 maggio 2007  173

Seduta del 9 maggio 2007  183

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1496-B

Titolo

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Sport, radiotelevisione, concorrenza

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

1

Date

 

§       trasmissione alla Camera

9 maggio 2007

§       annuncio

10 maggio 2007

§       assegnazione

14 maggio 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

IX (Trasporti)

X (Attività produttive)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


Contenuto

Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2007 e modificato dal Senato il 9 maggio 2007.

Esso reca delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici.

Il testo si compone di un solo articolo recante i principi, i criteri direttivi e le modalità per l’esercizio della delega da parte del Governo.

Il titolo del testo è stato modificato dal Senato, allargando l’ambito oggettivo della disciplina a tutti gli eventi sportivi professionistici; originariamente il testo faceva riferimento esclusivamente alle competizioni calcistiche.

Il comma 1, immutato rispetto al testo approvato dalla Camera, prevede che il Governo emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi di disciplina della materia, con la possibilità, di adottare, entro il termine di 12 mesi, uno o più decreti correttivi.

 

I principi (comma 2) ai quali attenersi nell’esercizio della delega sono i seguenti:

-             riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva e della specificità del fenomeno sportivo, in quanto tale non riconducibile tout court, anche nei profili riguardanti la sua utilizzazione economica,a mera attività economica - lett. a) e b) ;

-             attribuzione, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla stessa competizione, della contitolaritàdel diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva- lett. c);

-             assegnazione della titolarità esclusiva dei diritti di archivio a ciascun soggetto partecipante alla competizione - lett.d);

-             introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti in esame – lett. e);

-             garanzia del diritto di cronaca – lett. f);

-             ripartizione delle risorse economiche in modo da assicurare l’equilibrio competitivo tra i soggetti che partecipano alle competizioni e da destinare una quota a fini di mutualità generale del sistema – lett. g) e h);

-             tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi – lett. i).


Il Senato ha specificato che:

-             l’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva deve coniugarsi con la tutela riservata da parte dell’ordinamento ai diritti di trasmissione (lett. c);

-             il soggetto organizzatore dell’evento, al quale spetta l’esclusiva della commercializzazione dei diritti, deve agevolare la fruibilità da parte dell’utenza locale di tale offerta, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine (lett.e).

 

I criteri di delega (comma 3), in parte modificati dal Senato, possono essere così sintetizzati:

-          la commercializzazione in forma centralizzata deve consentire autonome iniziative commerciali ai soggetti partecipanti alle gare e deve garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione, in possesso del titolo abilitativi per trasmettere direttamente l’evento (lett. a e b);

-          la vendita dei diritti di trasmissione deve avvenire per singola piattaforma (lett. c);

-          è vietato: l’acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per le quali l’operatore è in possesso del titolo abilitativi, la sublicenza dei diritti acquisiti; nonché la cessione, in tutto o in parte, dei relativi contratti di licenza (lett. d);

-          la disciplina della commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale deve conformarsi ai principi di cui al comma 2 (lett. e);

-          la disciplina del diritto di cronaca deve assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società (lett. f);

-          le piattaforme emergenti devono essere oggetto di una disciplina specifica (lett. g);

-          deve essere fissato un termine ragionevole per la durata dei contratti di cessione dei diritti in esame, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti (lett.h);

-          le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti sono ripartite per una quota, in parti eguali, e per la restante parte, tenendo conto del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti, ferma restando che una quota delle risorse deve essere destinata alla mutualità generale, in modo da incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile (lett. i e l);

-          la vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione della nuova normativa dovranno essere assicurate da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lett. m);

-          la nuova normativa troverà applicazione a tutte le competizioni sportive che avranno inizio dal 1° luglio 2007 e dovrà essere previsto un periodo transitorio, in modo da distinguere tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

 

Il Senato ha apportato alcune modifiche alla definizione dei criteri direttivi, soprattutto al fine di evitare che il nuovo meccanismo introdotto della commercializzazione centralizzata possa determinare effetti distorsivi della libera concorrenza e situazioni di monopolio.

Infatti, mentre il testo licenziato dalla Camera (comma 3 lett. c) disponeva che la vendita dei diritti televisivi dovesse avvenire differenziando le gare a seconda della piattaforma di trasmissione utilizzata (satellitare, analogica etc), il Senato ha, invece, soppresso il limite relativo alle singole piattaforme (ciò anche in ragione del fatto che allo stato attuale su alcune piattaforme, quale quella satellitare, esiste un unico operatore, che si sarebbe, così, venuto a trovare in una situazione di monopolio nell’acquisizione dei diritti televisivi), introducendo un potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante della concorrenza, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti.

Inoltre, il Senato ha attenuato il divieto di rivendere ad altri operatori le licenze (c.d. sublicenze) originariamente acquisite (lett. b), prevedendo che i diritti acquisiti e non utilizzati possono essere rivenduti, dietro autorizzazione del soggetto organizzatore dell’evento, ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali (anche questo in ragione di favorire la concorrenza tra i diversi settori di trasmissione degli eventi sportivi ed anche in previsione di un futuro sviluppo tecnologico del settore).

Altre novità di rilievo riguardano:

-             l’introduzione di misure di sostegno alla concorrenza a favore di piattaforme emergenti (lett.g);

-             l’introduzione del limite di tre anni per la durata dei contratti relativi allo sfruttamento dei prodotti audiovisivi di vendita dei diritti (lett. h);

-             la destinazione di una parte delle risorse rientranti nella quota di mutualità generale allo sviluppo dei settori giovanili, alla valorizzazione delle categorie dilettantistiche, al sostegno degli investimenti strutturali per garantire la sicurezza degli impianti sportivi nonché al finanziamento di due progetti volti al sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica (lett. l).

 

 


Disegno di legge

 


N. 1496-B

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 23 gennaio 2007 (v. stampato Senato n. 1269)

 

 

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 maggio 2007

 

 

presentato dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

e dal ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

¾

 

 

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 9 maggio 2007

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TESTO

approvato dalla Camera dei deputati

TESTO

modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

Art. 1.

      1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

      1. Identico.

      2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:

      2. Identico:

          a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

          a) identica;

          b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

          b) identica;

          c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1;

          c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;

          d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

          d) identica;

          e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;

          e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

          f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

          f) identica;

          g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

          g) identica;

          h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

          h) identica;

          i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

          i) identica.

      3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

      3. Identico:

          a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;

          a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

          b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

          b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;

          c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per

          c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello

singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

          d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

          d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

          e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2;

          e) identica;

          f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo;

          f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

          g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;

          g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;

          h) previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi

          h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi

agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

          i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

          i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;

          l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;

          l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università;

          m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

          m) identica;

          n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

          n) identica;

          o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

          o) identica.

 

 


Iter al Senato

 


Disegni di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 239

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAZZARELLO, CARLONI, FRANCO Vittoria, NEGRI e SOLIANI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

 

 

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Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

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Onorevoli Senatori. – La difficile situazione economica in cui versano gran parte delle società calcistiche professionistiche rischia ultimamente di apparire come una crisi endemica del «sistema calcio». Se è vero che una patologia interna al mondo calcistico è rintracciabile in evidenti carenze strutturali e gestionali, oltreché a numerosi casi di correzione e di grave violazione delle regole, non possono essere trascurati i fattori esogeni che hanno in vario modo contribuito al diffondersi e all’aggravarsi dello stato di crisi del calcio italiano.

    La disomogeneità di risorse finanziarie e patrimoniali tra società appartenenti alla stessa Lega e, addirittura, allo stesso campionato, si manifesta come elemento caratterizzante il momento di difficoltà della maggior parte delle società calcistiche e finisce per agire come fattore di squilibrio delle competizioni e dell’intero sistema.

    Gli accordi di mutualità sino a oggi adottati nell’ambito delle strutture associative si sono rivelati inadeguati a colmare un divario di capacità economica e tecnica tra le società che, al contrario, è andato nel tempo ad ampliarsi anche in ragione della vocazione commerciale assunta dalle società di calcio professionistiche con la riforma della legge 23 marzo 1981, n. 91. Al riguardo, appare evidente come l’attuale quadro normativo relativo alla commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata si ponga in relazione di stretta causalità con la disparità di risorse tra le varie società e il conseguente disagio economico finanziario che attraversa il mondo del calcio.

    Con l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, infatti, si è provveduto a conferire la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B.

    Tale disposizione, in sostanza, ha segnato il passaggio da un sistema basato sulla figura giuridica dei diritti collettivi di trasmissione radio-televisiva, peraltro recepita nel previgente regolamento della Lega nazionale professionisti, alla soggettivizzazione dei diritti medesimi.

    La differenza di potere negoziale delle società calcistiche cosiddette minori, per bacino di utenza o per risultati conseguiti, è stata amplificata in termini negativi da condizioni di mercato caratterizzate da scarsa concorrenza.

    L’assenza di ogni azione della Lega nazionale professionisti ha favorito un abuso di posizioni dominanti e reso ancora più debole la posizione negoziale della maggior parte delle società calcistiche, costrette a concludere contratti a condizioni economiche svantaggiose e, comunque, sperequate sotto l’incombente minaccia di dovere rinunciare agli introiti derivanti dalla vendita dei diritti in questione, che non trovano utile collocazione sul mercato.

    Sul piano fenomenico, le ricadute negative del sistema attuale hanno determinato una complessiva svalutazione del «prodotto calcio» e un suo conseguente impoverimento, ma soprattutto una evidente disparità economica e tecnica tra i soggetti competitori nelle varie manifestazioni sportive. Ciò ha rafforzato fenomeni di malcostume, corruzione e torbidi intrecci che hanno determinato monopoli economici e di potere tesi anche a mettere in discussione la regolarità delle competizioni.

    Tale situazione riverbera le conseguenze dannose sull’interesse del pubblico nei confronti degli eventi sportivi, agendo così con un effetto moltiplicatore del depauperamento del «prodotto calcio». Sul piano sociale si assiste, poi, alla progressiva scomparsa della realtà calcistica professionistica di società con forte radicamento a livello locale sul territorio e ad un allontanamento dalla pratica sportiva, talvolta unico sfogo in contesti caratterizzati da diffuso disagio materiale e relazionale, o all’aumento delle tensioni sociali.

    Alla luce di quanto evidenziato, si avverte la necessità di procedere, nell’ambito di un complessivo ripensamento delle regole che governano il fenomeno sportivo, a una radicale riforma della disciplina sulla titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle manifestazioni ufficiali obbligatorie previste dai regolamenti federali del calcio.

    Tale riforma è perseguibile con la seguente proposta di legge che sostituendo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, che attribuiva la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata a ciascuna società di serie A e di serie B, introduce una disciplina che riconosce la titolarità dei diritti di trasmissione in forma codificata ai soggetti organizzatori dei campionati nazionali di calcio di serie A e B.

    Si ritiene opportuno prevedere, inoltre, che i criteri di ripartizione degli introiti siano stabiliti dal soggetto stesso, nell’ambito della autonomia regolamentare derivante dalla sua natura associativa, con delibere da adottare annualmente dagli organi statutari competenti, la cui congruità, per tutelare le cosiddette società minori, sarà in seguito sottoposta alla approvazione di un soggetto terzo, nello specifico il Comitato olimpico nazionale italiano, che provvederà a conferire efficacia ai criteri in parola.

    Tale disciplina appare maggiormente conforme ai princìpi giuridici ispiratori della materia, in quanto i diritti oggetto di compravendita sono quelli afferenti alla manifestazione sportiva nel suo complesso, cui le singole squadre prendono parte, e assumono funzione economica giuridica nella loro considerazione collettiva, sicché il loro sfruttamento negoziale appare di competenza del soggetto organizzatore della manifestazione, ferma restando la logica redistributiva, in funzione compensativa, tra le società partecipanti in base a criteri equitativi e mutualistici lasciati alla libera determinazione delle parti.

    Del resto la soluzione prospettata si dimostra in linea, a livello europeo, con le disposizioni UEFA relative alla commercializzazione centralizzata dei diritti commerciali e di diffusione radiotelevisiva della Champions League, e si inserisce nel collaudato solco dell’esperienza statunitense dei maggiori sport professionistici e di numerosi Paesi europei.

    L’obiettivo chiaro della presente proposta di legge è, in sintesi, quello di rivalutare economicamente la diffusione televisiva degli eventi calcistici, in un quadro di accresciuto potere contrattuale dei soggetti titolari dei diritti, attraverso la negoziazione collettiva degli stessi. Del pari, è possibile, in questo modo, conseguire un riequilibrio delle risorse finanziarie e tecniche tra le varie società calcistiche, che possa salvaguardare non solo l’interesse per le competizioni, ma porre un freno al diffuso stato di crisi del settore, anche attraverso un rinnovato slancio solidaristico e di trasparenza, con evidenti benefìci per la diffusione della cultura sportiva, la prevenzione di fenomeni sociali devianti e la regolarità delle competizioni.


 

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri tesi a conseguire un riequilibrio delle risorse tra le società calcistiche, annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1269

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

e dal Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

(V. Stampato Camera n. 1496)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2007

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 gennaio 2007

 

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Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

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DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

 

    1. Allo scopo di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l’esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

    2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:

        a) riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

        b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

        c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1;

        d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

        e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale;

        f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

        g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l’equilibrio competitivo di tali soggetti;

        h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

        i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all’estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

    3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

        a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;

        b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l’accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

        c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

        d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

        e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2;

        f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo;

        g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;

        h) previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

        i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l’attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

        l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;

        m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze;

        n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1º luglio 2007, con conseguente abrogazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

        o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.


Esame in sede referente presso le Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

 


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO 2007

1a Seduta

 

Presidenza della Presidente della 7ª Commissione

Vittoria FRANCO 

 

Intervengono i ministri delle comunicazioni Gentiloni Silveri e per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanna Melandri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Lolli.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità  dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

 

 

      Riferisce alle Commissioni riunite anzitutto il senatore MAZZARELLO (Ulivo), relatore per la 8a Commissione, il quale osserva preliminarmente che i disegni di legge n. 1269 e n. 239 si debbono considerare nell'ambito delle misure che il Governo, in seguito al drammatico evento di Catania, si è impegnato ad assumere per evitare l'insorgere di simili manifestazioni di violenza fuori e dentro gli stadi. Secondo l'oratore, una più equa ripartizione dei diritti televisivi può favorire l'adozione di misure per la gestione degli stadi migliorandone la sicurezza.

Dopo aver precisato che con la delega di cui al provvedimento governativo si intende, da un lato, colmare un vuoto legislativo, determinato dall’assenza nel nostro ordinamento di una disciplina specifica circa la titolarità ed il  mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi diversi da quelli calcistici, e, dall’altro, modificare la legge n. 78 del 1999, con la quale si dettava una prima disciplina dei diritti di trasmissione relativi agli eventi calcistici, si sofferma sulle finalità del provvedimento. Al riguardo, sottolinea che il provvedimento mira non solo a garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive ma anche a realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

Dopo aver ricordato come numerose siano state le proposte di riforma del sistema di gestione di tali diritti avanzate nel corso della precedente legislatura, descrive brevemente le discipline previste in altri Paesi dell’Unione europea. Nell’esprimere apprezzamento per l’esplicito riconoscimento della dimensione sociale e della specificità del fenomeno sportivo, ai quali si ricollega l’introduzione di norme volte a favorire le società dilettantistiche, dichiara il proprio favore per le misure previste nel provvedimento, con le quali si intendono anche contrastare i fenomeni di corruzione nel mercato calcistico, registratisi negli anni passati, nonché per il ricorso allo strumento della delega legislativa, necessario non solo in ragione della complessità della materia, ma anche per il bisogno di provvedere in tempi rapidi alla disciplina del settore.

Illustra quindi più nel dettaglio le disposizioni di cui al disegno di legge n. 1269 di diretta competenza della Commissione.

Si sofferma in primo luogo sul comma 1, il quale contiene la delega al Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità, l’esercizio ed il mercato dei diritti suddetti, nonché, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi correttivi. Dopo aver brevemente delineato la procedura per l’adozione dei suddetti decreti, osserva che nell’ambito della delega sono ricomprese le trasmissioni su tutte le piattaforme distributive attualmente esistenti. Tratta quindi del principio della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera e), il quale costituisce il vero perno della riforma. Precisa al riguardo che la disposizione prevede anche che la commercializzazione in forma centralizzata avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione, la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione chiaro e a pagamento, nonché la salvaguardia delle esigenze delle emittenti locali.

Dopo aver illustrato le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), le quali sanciscono il principio della equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, condizione essenziale per assicurare l’equilibrio competitivo tra tutti i soggetti partecipanti a ciascuna competizione sportiva, si sofferma sulle norme relative alla tutela dell’autonomia commerciale dei soggetti partecipanti alla competizione, le quali consentono al soggetto partecipante e organizzatore del singolo evento sportivo di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti.

Riferisce quindi sul comma 3, lettera e), dell’articolo 1, il quale prevede "anche" la possibilità di introdurre divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza. Da tale norma discende la possibilità anche per gli operatori locali di acquistare pacchetti limitati ad alcune partite.

      Dopo aver richiamato l’obbligo di prevedere una ragionevole durata dei contratti, al fine di evitare la creazione di posizioni dominanti nel mercato dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, si sofferma sulle disposizioni di cui al comma 3, lettera m), dell'articolo 1, le quali, al fine di assicurare la corretta applicazione della disciplina attuativa della legge, attribuiscono all’Autorità garante della concorrenzae del mercato e all’Autorità per le garanzie delle comunicazionifunzioni di vigilanza e controllo. Al riguardo rileva l’opportunità di prevedere ulteriori e più stringenti poteri di controllo da parte delle autorità suddette.

           

            Riferisce indi alle Commissione riunite il senatore SCALERA (Ulivo), relatore per la 7ª Commissione, il quale sottolinea preliminarmente le difficoltà di disciplina di un settore, quale quello calcistico, legato agli interessi economici delle società. Ripercorre al riguardo le recenti vicende del campionato di calcio, attualmente sospeso per motivi di ordine pubblico, conseguenti al triste episodio verificatosi a Catania. Esprime pertanto a nome delle Commissioni riunite unanime cordoglio alla famiglia del poliziotto perito negli scontri.

            Discutere in queste circostanze della disciplina dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi sportivi significa, a suo avviso, riordinare un settore strategico ed introdurre meccanismi deterrenti contro i rischi delle trasferte dei tifosi, attraverso una regolamentazione delle riprese televisive.

            Il disegno di legge n. 1269 tenta di stabilire un equilibrio competitivo tra tutti i soggetti interessati, mediante la previsione della disciplina in materia di titolarità dei diritti televisivi, attualmente attribuita alle singole società. Occorre quindi sviluppare un complesso di misure atte ad assicurare la trasparenza e l'efficienza del mercato, anche alla luce di frequenti sollecitazioni provenienti da parte dell'opinione pubblica.

            Il settore dello sport è, del resto, meritevole di particolare attenzione, in considerazione della sua dimensione sociale ed educativa, come in più occasioni affermato dal ministro Giovanna Melandri.

Passa poi ad esaminare le cause di distorsione del mercato, quali ad esempio l'attribuzione alle singole società - talvolta anche quotate in borsa - della titolarità dei diritti, nonché la scelta in favore di un sistema di vendita individuale degli stessi.

            Rileva altresì che entrambi i disegni di legge reintroducono un meccanismo di commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto che organizza le competizioni sportive, stabilendo pertanto una regolamentazione coerente e omogenea del settore.

            Si sofferma indi su alcune misure poste in essere dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nonché dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); a tal proposito ricorda l'indagine conoscitiva promossa dall'Antitrust sul settore del calcio professionistico, attraverso la quale essa ha rilevato una sperequazione tra le diverse società derivante dall'attuale criterio di vendita dei diritti, con forti penalizzazioni per quelle con minori introiti.

            La vendita centralizzata dei diritti - prosegue - permette invece a ciascun organizzatore di eventi sportivi di gestire in maniera libera le risorse, attraverso meccanismi realmente competitivi.

            Ripercorre poi l'iter che il disegno di legge ha avuto presso la Camera dei deputati, evidenziando che alcune proposte dell'opposizione in tema di maggiore autonomia dell'ente organizzatore di eventi sportivi sono state pienamente recepite nel testo governativo in esame.

            Dà conto altresì delle problematiche relative al settore delle comunicazioni, tra le quali cita la questione delle piattaforme in uso e la necessità di garantire la presenza di più operatori, onde evitare azioni che possano alterare il mercato. Le distorsioni delle logiche competitive sono infatti suscettibili, a suo giudizio, di produrre ripercussioni negative sull'utenza, privandola altresì del diritto all'informazione.

            Il sistema di gestione dei diritti di trasmissione previsto dal disegno di legge del Governo può invece assicurare una libera concorrenza, la fissazione di regole di accesso e di parità di trattamento tra tutte le piattaforme di distribuzione, nonché lo sviluppo di supporti emergenti.

            In considerazione della necessità di evitare possibili abusi di posizioni dominanti nonché la creazione di monopoli, ritiene infine equilibrati gli strumenti normativi previsti dalla proposta del Governo, che permettono infatti di disciplinare in maniera organica la materia dei diritti di trasmissione televisiva, sulla base di equità, ragionevolezza e leale competizione.

 

Il senatore MARTINAT (AN), dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sul ricorso allo strumento della delega legislativa manifesta serie perplessità sul contenuto stesso del provvedimento ed in particolare sui principi della commercializzazione centralizzata dei diritti e dell’equa ripartizione delle risorse. Al riguardo osserva come la logica mutualistica difficilmente si può coniugare con gli interessi economici prevalenti nel mercato calcistico. Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni ed approfondimenti nel corso del seguito dell’esame.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,15.

 

 


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MERCOLEDI' 14 FEBBRAIO 2007

2a Seduta

Presidenza della Presidente della 8ª Commissione

DONATI 

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli e per le comunicazioni Vimercati.     

 

            La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto - legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità  dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

      Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso, nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - sono state svolte le relazioni introduttive.

 

            Si apre il dibattito.

 

            Il senatore BUTTI (AN), nell'associarsi ai rilievi critici formulati dal senatore Martinat nel corso della precedente seduta, esprime un giudizio fortemente negativo sul ricorso allo strumento della delega legislativa per la disciplina dei diritti sportivi, che rappresenta, di fatto, una espropriazione del ruolo del Parlamento. Ricorda al riguardo come nella passata legislatura sia stata prestata particolare attenzione a questo tema e ai rischi connessi ad un possibile intervento legislativo in materia. Nell'esprimere piena condivisione per i principi sanciti nella dichiarazione di Nizza e nell'Independent European Sport Review del 2006, ritiene che si debba evitare ogni forma di criminalizzazione delle trasmissioni televisive, alle quali sono spesso ingiustamente imputate non solo talune forme di degenerazione del mondo calcistico, ma anche la diminuzione delle presenze negli stadi, potendosi al contrario incentivare una maggiore sensibilità degli operatori del settore ed in particolare degli stessi giornalisti.

            Relativamente al merito del provvedimento, si sofferma in primo luogo sul comma 2, lettera e), dell'articolo 1. Al riguardo osserva che il disegno di legge in esame non garantisce i diritti delle emittenze locali, come è confermato del resto dal fatto che la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti sportivi risulta riservata alle sole emittenze nazionali.

            In relazione al comma 2, lettera h), dell'articolo 1 rileva che il principio mutualistico sostanzialmente  favorisce le sole grandi società sportive. Sottolinea al riguardo l'opportunità che, come del resto previsto in un emendamento presentato dal proprio Gruppo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sia inserita una quota percentuale, pari al 5 per cento, riservata al finanziamento delle sole società dilettantistiche, compensando così, fra l'altro, anche il mancato riconoscimento della titolarità del diritto di tribuna.

            Per quel che concerne la formazione dei calciatori professionisti, dopo aver manifestato talune riserve sugli effetti derivanti dalla sentenza Bosman, esprime serie preoccupazioni per il crescente fenomeno della commercializzazione di calciatori di Paesi in via di sviluppo. Al riguardo rileva che sarebbe opportuno prevedere, per le società sportive che utilizzano principalmente i vivai nazionali, risorse economiche e finanziarie aggiuntive.

            Si sofferma poi sulla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, nella parte in cui prevede la vendita in forma centralizzata per ogni singola piattaforma. Tale previsione infatti rischia di rafforzare l'attuale monopolio esistente sulla piattaforma satellitare. Sarebbe auspicabile invece, secondo l'oratore, prevedere un sistema più flessibile che consideri, in relazione alla commercializzazione in forma centralizzata, tutte le piattaforme, e sul quale le autorità indipendenti possano esercitare stringenti poteri di controllo. Analoghe perplessità desta il divieto di sublicenza di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 1.

            Sottolinea, quindi, l'opportunità che l'obbligo di rilevazione di ascolti sia esteso anche ai programmi sportivi trasmessi dal monopolista satellitare, in ragione dell'impatto esercitato da tali indici sull'andamento del mercato.

            Pur ritenendo apprezzabili taluni rilievi contenuti nelle relazioni svolte nel corso della precedente seduta, pone in luce la necessità di un ulteriore approfondimento delle questioni connesse alla commercializzazione dei diritti, sia sul piano strettamente sportivo che su quello economico.

            Nel lamentare il carattere ideologico del disegno di legge governativo in esame, preannuncia sin d'ora la presentazione di talune proposte emendative da parte del proprio Gruppo.

 

            La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), dopo aver rammentato i recenti episodi di Catania e le dichiarazioni rese successivamente dal Presidente della Lega calcio, invita anzitutto a riflettere sul ruolo dello sport, ed in particolare se il calcio debba essere considerato prioritariamente attività sportiva oppure economica. Al riguardo, sottolinea che l'idea per cui lo sport vada inteso come un mercato ha prodotto effetti gravi nella società, sminuendo la grande valenza educativa dell'attività sportiva. Non bisogna dimenticare invece che essa gioca un ruolo decisivo anche nella definizione identitaria dei popoli.

            Evidenzia indi alcuni fenomeni che dimostrano la prevalenza dell'idea di sport quale puro mercato, come ad esempio l'aumento del numero degli eventi sportivi in nome della vendibilità di prodotti televisivi; la crescita esponenziale delle sostanze dopanti; la degenerazione del rapporto tra tifo organizzato e società; gli eccessi nella compravendita di giocatori, con incrementi incontrollati dei relativi stipendi.

            L'approccio descritto rappresenta a suo avviso un danno per il tessuto sociale del Paese. Occorre pertanto ribadire le dichiarazioni del Consiglio europeo di Nizza, in base alle quali lo sport è un'attività umana fondata su valori sociali, educativi e culturali essenziali, nonché un fattore di inserimento.

            Date queste premesse, i disegni di legge in esame possono a suo giudizio costituire un elemento di moralizzazione del settore, inducendo il Parlamento ad una profonda riflessione sull'introduzione di tetti agli stipendi dei giocatori.

            Reputa inoltre incomprensibili le obiezioni secondo cui la logica mutualistica non risulterebbe adatta a tale comparto, atteso che sono invece le dinamiche di mercato a snaturare il senso del fenomeno sportivo.

            Con riferimento alla sicurezza delle competizioni sportive, ritiene che parte delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi potrebbe essere utilmente impiegata per realizzare interventi che garantiscano la sicurezza negli stadi. In tale prospettiva, la flessibilità dello strumento della delega consentirà al Governo di modulare le azioni che riterrà necessarie.

            Si sofferma altresì sul rapporto tra diritto allo sfruttamento dell'evento sportivo e diritto d'autore, reputando perniciosa una recente tendenza della giurisprudenza ad equiparare le manifestazioni sportive alle opere dell'ingegno, in quanto la regolazione dei diritti in esclusiva potrebbe avere effetti paradossali, specie alla luce delle nuove tecnologie. Dopo aver ribadito l'inopportunità di considerare gli eventi sportivi in termini di proprietà intellettuale e non di patrimonio collettivo, evidenzia la necessità di stabilire un giusto equilibrio tra la durata del diritto di sfruttamento e il diritto di accesso da parte dei cittadini, attraverso un'adeguata disciplina di merito.

            Osserva infine che il carattere educativo dello sport può essere enfatizzato attraverso i principi di mutualità, trasparenza e moralità nella gestione.

           

            Interviene quindi il senatore PAPANIA (Ulivo) il quale, nel sottolineare la necessità che si tenga conto anche del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, precisa che l'esame dei disegni di legge non può prescindere dalla valutazione dei possibili effetti sul mercato ed, in particolare, sulle società che operano nel settore e che sono quotate in borsa. Pur condividendo i rilievi del senatore Butti relativi all'opportunità di prevedere precisi limiti alla vendita centralizzata dei diritti, anche al fine di evitare il consolidarsi di monopoli su singole piattaforme, non giudica negativamente il ricorso allo strumento della delega legislativa.

            Si dichiara inoltre non contrario alla introduzione di risorse aggiuntive per le società dilettantistiche, al fine di dare piena attuazione al principio della mutualità, e alla previsione di stringenti poteri di vigilanza in capo ad autorità indipendenti.

            Dopo aver sottolineato la necessità di prevedere una normativa volta a velocizzare il procedimento di concessione o di diniego dei diritti sportivi, svolge talune considerazioni sulla contitolarità dei diritti di commercializzazione, osservando che sarebbe opportuno attribuire alle autorità di vigilanza puntuali poteri tali da consentire il superamento di eventuali impasse decisionali fra società e federazioni sportive.

            Dichiara la propria disponibilità a rivedere la disciplina relativa alle sublicenze dei prodotti sportivi.

            Esprime poi apprezzamento per i principi ed i criteri della delega ed in particolare per la contitolarità dei diritti, la previsione di un meccanismo centralizzato di commercializzazione e la tutela che si intende apprestare alle emittenti locali.

            Sarebbe opportuno, secondo l'oratore, valutare con maggiore attenzione gli eventuali effetti sulle società quotate in borsa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalla attuale disciplina del periodo transitorio.

            Dopo aver espresso riserve sulla motivazione della proposta del senatore Butti di assegnare  risorse aggiuntive alle società che utilizzano vivai nazionali, si dichiara invece disposto a valutare eventuali proposte di riforma delle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 1 relativamente alla commercializzazione in forma centralizzata su singole piattaforme.

 

            Il senatore GRILLO (FI), nell'esprimere serie critiche sul contenuto del provvedimento nella parte in cui intende disciplinare la commercializzazione dei diritti sportivi riconducendo tale aspetto ad una più generale discussione sul valore sociale ed educativo dell'attività sportiva, si sofferma sulle disposizioni relative alla disciplina del periodo transitorio. Al riguardo osserva che la normativa suddetta rischia, analogamente a quanto verificatosi in occasione della revisione unilaterale delle concessioni autostradali, di generare un oneroso contenzioso giudiziario. Associandosi ai rilievi formulati dal senatore Butti, critica il provvedimento, nella parte in cui, nel tentativo di impedire nuovi scandali calcistici, prescinde da ogni logica di mercato. 

            Nel riservarsi di svolgere più ampie considerazioni sul tema dei diritti di trasmissione in occasione della discussione sul disegno di legge di riforma del settore radiotelevisivo, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento, si sofferma sulla situazione del settore all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004. Al riguardo osserva che, nonostante gli input contenuti nella normativa suddetta, la RAI non è riuscita a far fronte alle sfide del digitale terrestre.

            Osserva quindi che la contrattazione centralizzata, così come regolata nei disegni di legge in esame, si pone in evidente contrasto con la normativa comunitaria, nella parte in cui, riferendosi a singole piattaforme, rischia di determinare il consolidarsi di posizioni monopolistiche.

            Ritiene opportuno inoltre introdurre una disciplina più puntuale in materia di produzione degli eventi. Sollecita poi una riflessione sull'opportunità, da un lato, di prevedere, in luogo del generico richiamo al criterio della ragionevolezza, un puntuale termine, auspicabilmente triennale, di durata dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi; e, dall'altro, di introdurre una diversa disciplina dell'istituto della sublicenza, il quale potrebbe determinare vantaggi per gli utenti ed i consumatori.

            Dopo aver sottolineato come del degrado di taluna parte del mondo calcistico non possa essere ritenuta responsabile la commercializzazione dei diritti televisivi, nel riservarsi di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto, preannuncia fin d'ora la presentazione di emendamenti.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) ritiene prioritario focalizzare l'attenzione sui criteri indicati al comma 3 dell'articolo 1.

Egli sottolinea in particolare l'esigenza di superare l'attuale situazione secondo cui, nel caso in cui vi sia un soggetto negoziatore complessivo - come ad esempio l'Uefa per la Coppa dei campioni - al vincitore della gara satellitare è assicurata l'esclusiva dei contenuti. Ciò determina infatti l'irrituale condizione per cui, subito dopo, l'azienda che si è aggiudicata l'esclusiva può rivenderne i contenuti ai fini della trasmissione in giornate successive.

Esprime poi apprezzamento per la lettera d) del suddetto comma 3, che vieta l'acquisto di diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo.

Apprezza quindi che, nel caso di commercializzatori unici, siano bandite gare per ciascuna piattaforma e sia assicurato adeguato spazio ad operatori non in esclusiva.

Quanto al divieto di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, sottolinea la differenza - di cui pur riconosce la sottigliezza - fra diritti acquisiti e contenuti. Invita quindi ad una formulazione che sgombri il campo da possibili equivoci.

Passando alla lettera g) del comma 3, chiede infine se la dizione "piattaforme emergenti" sia giuridicamente già definita, al fine di evitare difficoltà interpretative. Al riguardo, rileva altresì che sulle piattaforme emergenti non tutti i concorrenti sono in condizioni di parità e si impone pertanto una disciplina particolarmente attenta.

 

            La senatrice CAPELLI (RC-SE) richiama innanzitutto l'attenzione sul contesto in cui la discussione odierna si inserisce, ricordando in proposito che dinanzi alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia è in corso l'iter del disegno di legge n. 1314 in materia di prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. Attraverso tale provvedimento vengono adottate misure a suo giudizio rispondenti ad una situazione di emergenza, ma che tuttavia non affrontano in maniera compiuta le reali trasformazioni che interessano la società.

            Quanto al metodo, ritiene che lo strumento della delega non garantisca il pieno esercizio delle competenze del Parlamento. Osserva perciò con vivo rammarico che tale situazione testimonia una generale crisi della politica e l'inefficacia della rappresentanza democratica.

Ripercorre indi l'iter del disegno di legge in prima lettura, rammentando che presso la Camera dei deputati si è svolta, parallelamente all'esame del provvedimento, una indagine conoscitiva sulle recenti vicende relative al calcio professionistico, con particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli, i cui risultati sono in linea con l'impostazione del testo governativo.

Nel ritenere che l'idea di calcio quale business non sia propria solo di alcune forze politiche, ma diffusa in entrambi gli schieramenti, si sofferma sull'evoluzione normativa che dagli anni '90 ha interessato il settore, lamentando la subordinazione dell'autonomia dello sport alle logiche di mercato. In tale ottica, puntualizza che la sua parte politica non ha condiviso alcune riforme messe in atto durante la XIII legislatura, concernenti fra l'altro la trasformazione delle società calcistiche in società a scopo di lucro, in quanto sono a suo giudizio in parte responsabili della crisi profonda del calcio.

Con riferimento alla vendita centralizzata dei diritti, reputa condivisibile l'impostazione del disegno di legge del Governo, pienamente conforme alla disciplina europea, precisando che gli strumenti previsti nel testo possono favorire la concertazione tra l'Esecutivo e i soggetti interessati.

Dopo aver osservato che il tecnicismo della materia non può incidere negativamente sulle scelte politiche che le Commissioni riunite sono chiamate ad effettuare, chiede delucidazioni in ordine ai criteri di redistribuzione delle risorse, preannunciando al riguardo la presentazione di emendamenti finalizzati ad attribuire una percentuale degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi al sostegno di progetti educativi per la promozione dello sport.

Si augura infine che l'esame dei disegni di legge in titolo possa rappresentare un momento di discontinuità rispetto all'attuale crisi del settore calcistico.

 

Il senatore STIFFONI (LNP) si associa alle osservazioni già espresse dal senatore Butti, deplorando in particolare il ricorso alla delega, che comprime inopinatamente il confronto parlamentare.

Condivide altresì le considerazioni del senatore Grillo in ordine ai diritti già in essere, giudicando del tutto incostituzionale la loro soppressione.

Invoca infine una maggiore attenzione ai settori giovanili e prende atto della inequivoca scelta compiuta dalla maggioranza a favore di Sky.

 

Il senatore MARCONI (UDC) tiene innanzitutto a precisare che la posizione del suo Gruppo durante l'esame svolto presso la Camera dei deputati non è stata particolarmente critica, essendosi manifestata attraverso il voto di astensione. Ritiene pertanto che tale atteggiamento possa rappresentare un buon punto di partenza per affrontare alcune questioni che giudica dirimenti per la propria parte politica.

Dopo aver considerato eccessivo l'enfasi posta sul calcio, si interroga sul ruolo e sulle responsabilità che lo Stato è chiamato ad assumersi nei confronti di tale settore.

Non reputa inoltre condivisibile la posizione espressa da alcune componenti della maggioranza in base alla quale, a fronte di un atteggiamento di ostilità nei confronti delle dinamiche di mercato, si consente comunque l'approvazione di un disegno di legge riguardante specificatamente la titolarità e la disciplina dei diritti di trasmissione. L'impostazione del disegno di legge del Governo risulta invece a suo giudizio suscettibile di determinare indubbie ingerenze da parte dello Stato.

Richiama poi l'attenzione sulle responsabilità degli organi di informazione, i quali enfatizzano in misura eccessiva gli episodi negativi legati allo sport, producendo meccanismi emulativi in antitesi con le finalità educative della pratica sportiva. 

Occorre altresì responsabilizzare in misura adeguata la Lega calcio e a tal fine giudica idonea l'introduzione di un sistema di commercializzazione centralizzata dei diritti di trasmissione.

Dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti migliorativi del testo, argomenta la sua contrarietà alla settorializzazione delle piattaforme, come risultante dall'articolo 1, comma 3, lettera d).

Quanto alla questione della durata ragionevole dei contratti, sollevata dal senatore Grillo, giudica opportuna una indicazione maggiormente esplicita nel disegno di legge.

Svolge indi alcune considerazioni sulla necessità di chiarire i meccanismi di redistribuzione delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti,  manifestando infine perplessità sulla mancanza di una puntuale disciplina del periodo transitorio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o).

 

La presidente DONATI, pur ricordando che la discussione generale proseguirà la prossima settimana, suggerisce di stabilire sin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti, proponendo giovedì 22 febbraio.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) ritiene tale data eccessivamente ravvicinata, giudicando più opportuno attendere la conclusione del dibattito e le repliche dei relatori e del Governo.

 

Il senatore BUTTI (AN) concorda con il senatore Asciutti e chiede altresì se è previsto lo svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza.

 

La presidente DONATI precisa che fino ad ora non erano state avanzate richieste specifiche di audizioni, ma si dichiara disponibile a che esse possano essere svolte senza tuttavia prolungare in maniera eccessiva i lavori.

Accedendo alla richiesta del senatore Asciutti, suggerisce indi di posticipare indicativamente a martedì 27 alle ore 15 il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2007

3a Seduta

Presidenza della Presidente della 8ª Commissione

Vittoria FRANCO

 

 

La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto - legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

 

      La presidente Vittoria FRANCO, constatata l'assenza dei senatori che avevano chiesto di intervenire in sede di discussione generale, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

 

            Le Commissioni riunite prendono atto.

 

            La seduta termina alle ore 15,20.      

 


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MERCOLEDI' 7 MARZO 2007

4a Seduta

Presidenza della Presidente della 8ª Commissione

Vittoria FRANCO

 

 

   Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vimercati e per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli.      

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità  dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità  ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

 

Interviene il senatore PONTONE (AN) il quale, nell'esprimere apprezzamento per il contributo di approfondimento fornito dalle audizioni informali che si sono testé concluse, sottolinea l'esigenza di rinviare il seguito della discussione generale ad altra seduta. Tale rinvio può consentire alla Commissione di valutare con maggiore attenzione le questioni oggetto del disegno di legge, tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni degli auditi.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI), riservandosi di intervenire in discussione generale, si associa alle considerazioni del senatore Pontone, sottolineando l'opportunità di rinviare la conclusione del dibattito alla settimana prossima, al fine di svolgere una riflessione più approfondita sui documenti consegnati nel corso delle audizioni.

 

            La presidente Vittoria FRANCO, pur ritenendo meritevoli di approfondimento le dichiarazioni rese dai soggetti auditi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di concludere nella seduta odierna la discussione generale e di fissare fin d'ora il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1269, assunto quale testo base, alla fine della settimana prossima. In sede di illustrazione delle proposte emendative sarà infatti possibile, osserva, proseguire il confronto di merito.

 

            Prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale rileva che la fissazione del termine per gli emendamenti a giovedì 15 marzo consente di concludere la discussione generale martedì 13 marzo.

 

            Il senatore FONTANA (Ulivo), nel sottolineare la rilevanza delle questioni poste dai soggetti auditi, conviene che le Commissioni riunite svolgano opportuni approfondimenti sui disegni di legge in titolo, anche allo scopo di comparare la disciplina che si intende introdurre con quella in vigore negli altri Paesi europei. Reputa altresì utili ulteriori chiarimenti circa le regole da imporre al mercato.

 

            Il relatore per la 7^ Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), pur puntualizzando che le posizioni espresse dagli auditi non presentano elementi particolarmente innovativi rispetto a quanto già dichiarato presso la Camera dei deputati, condivide le ragioni sottese alle richieste di rinvio del dibattito.

            Richiamandosi alla convergenza manifestata da tutte le forze politiche in occasione del voto finale sul decreto-legge in materia di prevenzione di episodi di violenza negli stadi (A.S.1314), auspica peraltro che anche sui provvedimenti in titolo possa realizzarsi analoga comunanza di intenti.

            Dopo aver sottolineato la rilevanza delle tematiche affrontate nell'ottica di garantire la sopravvivenza del sistema calcio, e data l'importanza che l'opinione pubblica riconosce ad esse, concorda sulla necessità di rinviare a martedì la conclusione del dibattito. Chiede infine di stabilire una precisa tempistica circa il successivo sviluppo dei lavori delle Commissioni riunite.

 

            La presidente Vittoria FRANCO, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, propone di fissare a giovedì 15 marzo alle ore 13 il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1269, assunto quale testo base, e di rinviare la conclusione della discussione generale, nonché le repliche dei relatori e del Governo, alla settimana prossima.

 

            Le Commissioni riunite convengono.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

            La seduta termina alle 15.


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MARTEDI' 13 MARZO 2007

5a Seduta

Presidenza della Presidente della 8ª Commissione

DONATI

 

 

   Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.    

 

            La seduta inizia alle ore 14,15.

 

 IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità  dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo scorso.

 

      Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale svolge preliminarmente alcune riflessioni sul ruolo educativo e sulla funzione aggregante dello sport, i quali devono essere disciplinati anche a fronte di una regolamentazione degli aspetti economici delle competizioni sportive.

            Contesta inoltre che la crisi del calcio sia dovuta esclusivamente all'idea di sport come puro mercato, in quanto ritiene che essa sia causata piuttosto da una diseducazione e da un malessere generale della società; reputa pertanto prioritario attuare i principi di mutualità, trasparenza e moralità, in quanto caratterizzanti la gestione dello sport.

            Prosegue evidenziando che il settore versa attualmente in una situazione complessa, i cui nodi problematici sono legati da un lato alla grande popolarità dell'evento calcistico rispetto alle altre discipline, e, dall'altro, alla introduzione della contrattazione soggettiva dei diritti di trasmissione televisiva, prevista dal decreto- legge n. 15 del 1999.

            Con riferimento all'articolato, nel sottolineare che il disegno di legge n. 1269 ripristina la vendita collettiva dei diritti, dichiara di non condividere la scelta dello strumento della delega legislativa, in quanto a suo avviso pregiudica la possibilità di un proficuo dibattito parlamentare.

            Manifesta invece condivisione sui principi indicati dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nelle quali si ribadisce il carattere sociale dell'attività sportiva in conformità alle dichiarazioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000, nonché sulle iniziative da intraprendere per favorire la messa in comune di una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei diritti.

            Svolge indi alcune considerazioni critiche sul principio della commercializzazione in forma centralizzata, atteso che non risultano garantiti i diritti delle emittenti locali.

            Dopo aver stigmatizzato l'assenza nel testo governativo di alcuni principi contenuti nelle proposte di iniziativa parlamentare, esprime contrarietà in ordine ai criteri di ripartizione delle risorse, reputando più corretta una distribuzione gestita dalle singole società, secondo le dinamiche del mercato.           

Nega poi che il disegno di legge n. 1269 garantisca l'autonomia dello sport, atteso che esso si configura piuttosto come espressione di una politica dirigista. Né ritiene condivisibili le ragioni esposte dal ministro Giovanna Melandri secondo le quali il provvedimento risulta necessario per porre rimedio agli scandali del mondo del calcio.

Con riferimento alle disposizioni relative al periodo transitorio, le quali incidono peraltro su diritti già acquisiti, ritiene che una revisione unilaterale dei contratti possa generare un contenzioso giudiziario. Dopo aver chiesto al Governo delucidazioni in merito ai criteri di mutualità del sistema sportivo, si esprime favorevolmente sulla possibilità di utilizzare parte delle risorse derivanti dalla vendita dei diritti televisivi per interventi a garanzia della sicurezza negli stadi.

Nel ricordare le audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza e in particolare quella di Sky, svolge alcune considerazioni circa le presunte asimmetrie esistenti nel mercato e gli obblighi comunitari che gravano sui soggetti che acquisiscono i diritti su più piattaforme. Dopo aver puntualizzato che Sky risulta attualmente l'unico soggetto operante su supporto satellitare, ribadisce che le modalità di commercializzazione dei diritti non si configurano quale causa scatenante della crisi del sistema calcistico.

            Solleva inoltre una serie di obiezioni in merito alla vendita per singola piattaforma, reputando meramente artificiosa tale soluzione, dal momento che non tiene conto della convergenza tecnologica che rende competitive e fungibili le diverse piattaforme, né del grado di concorrenza esistente tra gli operatori. 

Nel ritenere più vantaggioso che sia il mercato a regolare gli equilibri di offerta al pubblico, paventa il rischio che l'intervento statale determini un irrigidimento della disciplina impedendo lo sviluppo di meccanismi concorrenziali. Al riguardo giudica preferibile che la scelta delle modalità di vendita dei diritti sia lasciata all'autonomia degli operatori, nel rispetto della disciplina posta dall'Antitrust.

Dopo aver ribadito la necessità di definire un termine minimo di tre anni per la durata dei contratti, argomenta infine la propria contrarietà al divieto di sublicenza, atteso che tale strumento aveva consentito la predisposizione di offerte personalizzate per ciascun consumatore.

           

            Il senatore PONTONE (AN) ritiene che sia necessario perseguire il riconoscimento del valore sociale ed etico della attività sportiva e tutelare i settori giovanili. Esprime  peraltro un giudizio fortemente critico sul ricorso allo strumento della delega legislativa. Al riguardo, dopo aver ricordato che il proprio Gruppo aveva presentato presso l’altro ramo del Parlamento un disegno di legge sul tema, sottolinea come la legislazione delegata rappresenti di fatto un iniquo svuotamento dei poteri e del ruolo spettante al Parlamento. Analoghe perplessità desta il conferimento del potere di adozione di decreti integrativi e correttivi, con il quale si svilisce ulteriormente la funzione del Parlamento, in favore dell’Esecutivo.

            Si sofferma, quindi, sul merito del provvedimento.

            Dopo aver ricordato come la normativa vigente in materia di commercializzazione dei diritti televisivi relativi agli eventi sportivi, imperniata sul principio del riconoscimento della titolarità di tali diritti in capo ai singoli club, sia stata adottata, proprio nel corso della XIII legislativa, dal precedente Governo di Centro-sinistra, si sofferma sul sistema di vendita collettiva dei diritti. Al riguardo osserva come tale sistema rischi non solo di determinare effetti distorsivi sul mercato stesso ma anche di penalizzare le emittenze locali. Secondo l’oratore sarebbe stato preferibile prevedere puntuali interventi correttivi alla normativa già in vigore.

Tratta poi del principio della mutualità, osservando come sarebbe necessario garantire maggiore tutela alle società dilettantistiche ed incentivare lo sviluppo dei vivai nazionali.

Relativamente alla durata dei contratti, rileva l’eccessiva genericità della disposizione, sottolineando l’opportunità di stabilirne una durata triennale, più conforme agli standard europei.

            Esprime poi un giudizio fortemente critico nei confronti del divieto di sublicenza, il quale impedisce l’affermazione di un mercato "personalizzato" dei diritti televisivi più favorevole e rispettoso delle esigenze dell’utenza. Analoghe perplessità desta la previsione della commercializzazione per singola piattaforma, la quale penalizza ulteriormente la concorrenza.

            Dopo aver deplorato il carattere ideologico del provvedimento, sollecita i relatori ed il Governo a valutare con maggiore attenzione i rilievi formulati dalla Lega calcio nel corso dell’audizione. Si sofferma in particolare sull’opportunità di prevedere espressamente in capo al soggetto suddetto il riconoscimento del diritto di procedere alla ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, della facoltà di escludere dal mercato taluni eventi e del diritto di decidere su quali piattaforme trasmettere gli eventi sportivi.

 

            La senatrice PALERMO (RC-SE), dopo aver dichiarato di condividere i principi e le finalità del provvedimento in esame, si sofferma sulla questione relativa al fenomeno di "calciopoli". Al riguardo, osserva come la presenza di evidenti squilibri competitivi nel mercato dei diritti televisivi sia una delle cause del generale malessere del settore calcistico. Il passaggio dalla vendita centralizzata alla contrattazione individuale ha determinato disparità tra i diversi club sportivi, privilegiando quelli più grandi e contribuendo a rafforzare distorsive logiche economicistiche.

Dopo aver ribadito il proprio apprezzamento per il riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva e per l’esplicito richiamo ai principi contenuti nella Carta di Nizza, si sofferma sul merito del provvedimento, sottolineando in primo luogo l’opportunità di introdurre ulteriori misure volte a riequilibrare le disparità tra i diversi club sportivi, quali l’obbligo per le società più forti di procedere alla vendita dei professionisti più quotati e la previsione della fruibilità in chiaro di taluni eventi. Esprime, poi, talune perplessità sui criteri di ripartizione delle risorse, osservando come i criteri del bacino di utenza e del conseguimento dei risultati migliori rischiano di privilegiare unicamente le società più forti.

Tratta, quindi, della valorizzazione delle categorie inferiori e dei settori giovanili. In proposito, evidenzia la necessità di ovviare, anche a questo livello, ai fenomeni distorsivi della violenza nelle competizioni e del doping.

 

            Il senatore FANTOLA (UDC) dichiara innanzitutto di non essere pregiudizialmente contrario all'impostazione del disegno di legge governativo, in quanto esso affronta tematiche che necessitano di una sollecita disciplina.

            Ritiene pertanto possibile una convergenza tra le forze politiche su una serie di obiettivi qualificanti, tra cui la tutela degli utenti, l'apertura reale del mercato, il rispetto delle singole piattaforme e la garanzia dell'equilibrio complessivo del sistema. A tal proposito, auspica che la maggioranza manifesti disponibilità a recepire le argomentazioni dell'opposizione, le quali si tradurranno in proposte emendative migliorative del testo.

            Nel condividere le considerazioni del senatore Asciutti, ritiene il provvedimento eccessivamente rigido rispetto alle esigenze derivanti dall'evoluzione in atto: pertanto, pur concordando sul meccanismo della vendita centralizzata dei diritti, reputa che la disciplina prevista non tenga sufficientemente conto della convergenza tecnologica tra le diverse piattaforme.

            Richiamandosi alle affermazioni del senatore Pontone, esprime una valutazione negativa sulla scelta della delega legislativa, in quanto lesiva delle prerogative del Parlamento.

            Con riferimento all'obiettivo di assicurare l'equilibrio del sistema, suggerisce di introdurre strumenti sostitutivi nel caso in cui non venga garantita adeguatamente l'autonomia dei soggetti coinvolti, rafforzando in tale prospettiva il ruolo delle autorità di vigilanza.

            Concorda inoltre con le dichiarazioni del senatore Butti circa il rischio che il principio mutualistico avvantaggi esclusivamente le grandi società. Al riguardo, ritiene opportuno che parte delle risorse siano ridistribuite tra le società dilettantistiche.

            In considerazione della necessità di garantire idonee condizioni di concorrenza del mercato e di evitare la creazione di posizioni dominanti, manifesta il suo favore verso strumenti più flessibili che consentano la vendita per singoli pacchetti di eventi omogenei tra loro.

            Quanto alla durata ragionevole dei contratti, si richiama alle dichiarazioni già rese nel dibattito in merito alla opportunità di fissare un termine puntuale, ipotizzabile in tre anni.

            Si sofferma altresì sul ruolo delle televisioni locali, non sufficientemente garantite dal provvedimento, giudicando preferibile che esse possano acquisire singoli eventi sportivi in diretta legati al relativo bacino territoriale di utenza, dietro adeguato compenso. Meccanismi analoghi potrebbero a suo avviso essere introdotti sia per quanto concerne la trasmissione di competizioni sportive in differita, da rendere accessibili agli operatori locali a condizioni economicamente vantaggiose, che per quanto riguarda i cosiddetti highlights, ritenuti essenziali per la costruzione dei palinsesti.

            Dopo aver sottolineato l'importanza che sia assicurato libero accesso ai filmati d'archivio, auspica infine che la maggioranza si dichiari disponibile ad accogliere le proposte emendative avanzate dall'opposizione.

 

            La presidente DONATI dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola ai relatori per le repliche.

 

            Il senatore MAZZARELLO (Ulivo), relatore per la 8a Commissione, dichiara la propria disponibilità ad accogliere proposte emendative volte a migliorare l’attuale formulazione del provvedimento. Per quel che concerne il ricorso allo strumento della delega legislativa, osserva come esso, in ragione della propria flessibilità e della mutevolezza del quadro tecnologico di riferimento, sia da considerarsi preferibile rispetto alla legislazione ordinaria. Nel riconoscere l’importanza del contributo reso dagli operatori del settore nel corso delle audizioni, sottolinea come vi sia una sostanziale condivisione della necessità di procedere ad una correzione della legislazione vigente (la quale si è rivelata inadatta a regolare tale delicato settore), nel senso di introdurre il sistema della commercializzazione in forma centralizzata. Esso, integrato dal riconoscimento del valore sociale dell’attività sportiva, consente infatti di garantire un maggiore equilibrio competitivo sul mercato.

Dopo aver posto in evidenza l’oggettiva difficoltà di valutare i rapporti e le reciproche influenze tra vendita dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi e fenomeni estorsivi quali quello di "calciopoli", esprime il proprio apprezzamento per la decisione di coadiuvare le misure del provvedimento in esame con l'adozione di puntuali norme volte ad assicurare maggiore sicurezza negli stadi. Considerando talune perplessità mosse da parte degli operatori del settore, osserva come il disegno di legge in esame debba procedere alla regolamentazione del mercato dei diritti televisivi senza determinarne un deupaperamento.

Si sofferma, quindi, sulle finalità del provvedimento, il quale mira fondamentalmente a garantire una maggiore concorrenza e il superamento di fenomeni monopolistici. Concorda peraltro, conformemente a quanto rilevato da taluni senatori nel corso del dibattito, sull'opportunità di prevedere interventi correttivi del provvedimento, in particolare in relazione alla commercializzazione per singola piattaforma, per evitare il rischio di ulteriori effetti distorsivi; al divieto di sublicenza, per non pregiudicare le esigenze delle emittenze locali; alla implementazione delle piattaforme emergenti. Si dichiara altresì disposto a valutare la possibilità, da un lato, di definire con maggior precisione la validità temporale dei contratti e, dall'altro, di quantificare le quote di risorse da destinarsi alla valorizzazione delle categorie inferiori e dei vivai nazionali.

Dopo aver suggerito che la gestione delle risorse volte a finanziare il settore giovanile nazionale sia riservata alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), conclude raccomandando che siano previste adeguate garanzie per i contratti già stipulati.

 

            Replica altresì il relatore per la 7ª Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), il quale esprime anzitutto compiacimento per i contributi resi dai soggetti auditi e per il costruttivo lavoro svolto dalle Commissioni riunite, nell'ambito del quale si è registrata una comunanza di intenti tra le forze politiche su diversi aspetti del disegno di legge governativo.

            Nel dichiararsi concorde alle affermazioni del relatore per l'8ª Commissione, senatore Mazzarello, puntualizza che il sistema di vendita centralizzata rappresenta un principio largamente condiviso sia al livello politico che a livello degli operatori del settore.

            Svolge indi alcune considerazioni sulla necessità di preservare il valore dei diritti di trasmissione televisiva e ricorda gli obblighi comunitari che gravano sui soggetti preposti all'organizzazione delle competizioni sportive, precisando che la normativa europea impone la vendita centralizzata per pacchetti. In tale prospettiva si colloca a suo giudizio la logica della diversificazione delle piattaforme.

            Dopo aver auspicato ulteriori approfondimenti in ordine alle piattaforme emergenti e alla questione delle sublicenze, si esprime con favore sulla definizione del limite temporale dei contratti. 

            Nel soffermarsi altresì sull'opportunità che i diritti legati alle competizioni calcistiche della squadra nazionale siano venduti sulla piattaforma in chiaro, prende atto delle rivendicazioni delle televisioni locali in ordine all'acquisizione di singoli eventi.

            Passando alla possibilità di fissare delle quote per la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti, reputa inopportuno sottrarre risorse ai soggetti privati attraverso atti legislativi, a meno che essi non siano connessi ad interventi su impianti di proprietà delle singole società, nella prospettiva di promuovere la responsabilizzazione di tutti i soggetti anche a fini di sicurezza.

            Per quanto concerne il tema della mutualità, rammenta che il disegno di legge del Governo mira a rafforzare un principio già recepito nello statuto della FIGC.

            Con riferimento all'accesso ai filmati d'archivio, ritiene utile un approfondimento circa la normativa vigente, anche mediante una definizione del relativo materiale, nell'ottica di evitare appesantimenti burocratici e consentire maggiori possibilità di utilizzo.

            Nel dichiararsi consapevole dell'inopportunità di introdurre una disciplina eccessivamente rigida, dato il progresso tecnologico in atto, ribadisce infine la sua soddisfazione per le considerazioni emerse nel dibattito nonché per l'apporto fornito dai soggetti auditi.

 

            Interviene infine, in sede di replica, il sottosegretario VIMERCATI, il quale esprime a sua volta il proprio apprezzamento per le osservazioni ed i rilievi formulati nel corso della discussione generale. Dopo aver ribadito il valore sociale dell'attività sportiva e la delicatezza della questione relativa alla gestione dei diritti televisivi su tali eventi, si dichiara disponibile, conformemente a quanto affermato dai relatori, a valutare l'opportunità di accogliere proposte emendative volte a migliorare la formulazione del provvedimento in esame.

Si sofferma, quindi, sul tema relativo alla vendita centralizzata, la quale presuppone il riconoscimento della contitolarità dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, e alla idoneità di tale regime ad ovviare a fenomeni degenerativi riscontratisi in particolare nel mondo del calcio. In proposito, ricorda come la stessa Autorità antitrust, al termine di un'indagine conoscitiva sul calcio professionistico, abbia posto in luce che la vendita individuale dei diritti ha determinato effetti distorsivi sul mercato e sulla concorrenza contribuendo all'affermazione di monopoli e al rafforzamento di posizioni di privilegio per i soli club più grandi.

Passando indi al collegamento tra principio di mutualità e sistema di vendita centralizzata, osserva come la commercializzazione collettiva costituisca un regime già vigente in altri ordinamenti europei. Rileva, quindi, come si sia tentato di coniugare tale sistema, basato sulla contitolarità dei diritti, con la tutela dei diritti di archivio e di cronaca. In tal senso il Governo ha ritenuto di accogliere talune proposte emendative presentate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

            Osserva poi che la previsione della ripartizione delle risorse in base al duplice criterio della consistenza del bacino di utenza e dei risultati conseguiti non rischia di per sé di rafforzare la posizione dominante delle società più forti. Si sofferma, quindi, sulla attuale formulazione dell'articolo 1, comma 3, lettera i), così come emendato presso la Camera dei deputati.

            Tratta quindi delle finalità e degli scopi del provvedimento, con il quale si tenta di assicurare una maggiore concorrenza nel mercato della vendita dei diritti televisivi realtivi agli eventi sportivi, nonostante la presenza di evidenti distorsioni nel sistema radio-televisivo nazionale. Relativamente alla commercializzazione per singole piattaforme, si dichiara disponibile ad accogliere proposte emendative volte a migliorare e a rivedere tale aspetto. Concorda inoltre sull'opportunità di introdurre più stringenti misure per la tutela della emittenza locale.

Per quel che riguarda la generica formulazione della disposizione relativa alla durata dei contratti, osserva come essa sia stata prevista in ragione delle suddette asimmetrie nel mercato dei diritti televisivi.

Dopo aver concordato sulla necessità di introdurre puntuali modifiche finalizzate a rilanciare e valorizzare le piattaforme emergenti, esprime il proprio apprezzamento per il ricorso allo strumento della delega legislativa, il quale consente una maggiore adattabilità della disciplina alle continue evoluzioni tecnologiche del settore.

            Nel sottolineare la mutevolezza e i limiti del mercato di riferimento conclude ribadendo la propria disponibilità a discutere proposte emendative volte favorire la concorrenza e la mutualità del settore, nell'ambito dei principi e delle finalità del provvedimento stesso.

 

            La PRESIDENTE ricorda che le Commissioni riunite hanno già convenuto di fissare a giovedì 15 marzo alle ore 13 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1269, assunto quale testo base.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MARTEDI' 20 MARZO 2007

6a Seduta

Presidenza della Presidente della 8ª Commissione

Vittoria FRANCO

 

 

   Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vimercati e per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli.    

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità  ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

 

      La PRESIDENTE invita i presentatori ad illustrare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, allegati al presente resoconto.

 

            Il senatore STIFFONI (LNP) dà per illustrate le proposte presentate.

 

            Il senatore BUTTI (AN) rinuncia ad illustrare le proprie proposte emendative, ricordando solo che esse sono essenzialmente dirette a conseguire tre obiettivi: risolvere il problema della concorrenza sulle piattaforme; garantire maggiore attenzione all'emittenza locale e destinare una parte delle risorse riservate alla mutualità non solo al settore del calcio ma allo sport in generale.

 

            Il senatore PROCACCI (Ulivo) illustra la ratio dei propri emendamenti, volti in primo luogo a consentire alle televisioni locali di partecipare agli eventi sportivi direttamente o in regime di sublicenza. Più in generale, sottolinea lo scopo di assicurare il diritto all'informazione, in un regime caratterizzato da pluralismo e pari dignità degli operatori.

 

            Il senatore MARCONI (UDC) si richiama a quanto già espresso dal senatore Fantola in discussione generale, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.39, interamente sostitutivo della lettera c) del comma 3 dell'articolo 1.

            Rileva altresì l'incongruenza di attribuire al Governo un periodo estremamente lungo entro il quale poter apportare, in più riprese, eventuali correttivi ai decreti legislativi attuativi della legge di delega. Raccomanda pertanto l'approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.2.

 

            Il relatore per la 7^ Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), illustra gli emendamenti presentati congiuntamente al relatore per l'8^ Commissione, senatore Mazzarello, che tengono conto di molte osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite. In particolare, si sofferma sull'esigenza di assicurare un adeguato sfruttamento dei diritti secondari, con specifico riferimento agli eventi rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari. Ciò, nel rispetto del principio dello "spacchettamento", che resta un punto di riferimento prezioso anche a livello internazionale.

            Ribadisce altresì l'esigenza di restituire alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quella centralità di sistema che è andata appannandosi negli ultimi anni.

            Illustra inoltre l'ordine del giorno n. 7, con il quale si invita il Governo a non penalizzare i contratti definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori con minore peso negoziale, atteso che proprio nelle audizioni è emerso come alcune contrattazioni avvengano in ritardo solo perché i relativi diritti sono messi in vendita dopo quelli delle società maggiori.

           

            La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) illustra gli emendamenti presentati congiuntamente al senatore Pecoraro Scanio, sottolineando che essi intendono, da un lato, disciplinare in modo più soddisfacente la gestione dei diritti televisivi e, dall'altro, destinare una parte delle risorse al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli stadi.

 

            Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) dà per illustrati i propri emendamenti soffermandosi in particolare sull'esigenza di aumentare la competizione nell'ambito della medesima piattaforma e fra piattaforme diverse, eventualmente intervenendo sulla norma che prevede l'obbligo di licenza per gli operatori.

 

            Il senatore GRILLO (FI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) espone sinteticamente gli obiettivi che intende perseguire con le proprie proposte emendative: evitare posizioni monopoliste; garantire maggiore attenzione all'emittenza locale onde favorire la fruizione da parte del consumatore a livello territoriale; salvaguardare i possessori di diritti già acquisiti.

 

            La PRESIDENTE avverte che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

            Si passa all'espressione del parere sugli ordini del giorno  e sugli emendamenti da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

 

            Il relatore per la 7^ Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), esprime anzitutto parere contrario sugli ordini del giorno  da n. 1 a n. 6, sollecitando invece il Governo ad accogliere gli ordini del giorno nn. 7 e 8, fra loro identici.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.63, 1.22, 1.10, 1.1, 1.2, 1.11, 1.52, 1.53, 1.23, 1.3, 1.50, 1.24, 1.4 , 1.54, 1.25, 1.17, 1.26, 1.27, 1.40, 1.49, 1.41, 1.60, 1.58, 1.46, 1.28, 1.16, 1.81, 1.55, 1.44, 1.82, 1.57, 1.56, 1.83, 1.47, 1.45, 1.96, 1.14, 1.37, 1.64, 1.74, 1.29, 1.48, 1.19, 1.38, 1.65, 1.97, 1.7, 1.15, 1.84, 1.85, 1.86, 1.88, 1.89, 1.18, 1.13, 1.21, 1.51, 1.12, 1.20, 1.90, 1.61, 1.8, 1.92, 1.42, 1.93, 1.91, 1.43, 1.31, 1.62 e 1.59.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.34, 1.69, 1.94 (di cui si riserva tuttavia di proporre una riformulazione), 1.32, 1.35 (di cui si riserva tuttavia di proporre una riformulazione), 1.39, 1.95, 1.72, 1.36, 1.30, 1.76, 1.78, 1.87 e 1.33. Con riferimento all'emendamento 1.94 osserva peraltro che esso recepisce gli emendamenti 1.40 e 1.41.

Quanto all'emendamento 1.79 (a sua firma), si impegna a presentare una riformulazione, augurandosi che essa venga accolta anche dai presentatori dell'emendamento 1.80  (di identico testo), a cui rivolge un invito in tal senso.

 

Il sottosegretario LOLLI esprime un parere conforme a quello del relatore Scalera, manifestando nel contempo un orientamento favorevole sugli emendamenti presentati dai due relatori (e sulle analoghe proposte emendative dei senatori Paolo Brutti ed altri), ad eccezione dell'emendamento 1.73 (identico all'1.74), su cui il parere è invece contrario.

Osserva inoltre che molti degli emendamenti su cui il parere è stato favorevole assorbono, nella sostanza, numerose altre proposte emendative, che risultano pertanto di fatto recepite.

 

Si associa il sottosegretario VIMERCATI, sottolineando ad esempio come l'emendamento 1.39 del senatore Marconi, su cui il parere del relatore Scalera e del Governo è stato favorevole, di fatto assorbe molte altre proposte che si muovevano nella medesima direzione. Ritiene quindi che il Governo abbia mantenuto fede all'impegno assunto con tutte le forze politiche di rispondere positivamente alla richiesta di dialogo su punti qualificanti. In particolare esprime soddisfazione per l'intesa raggiunta presso il Senato in ordine ad un profilo su cui invece alla Camera dei deputati non era stato possibile registrare convergenza.

 

Il senatore BUTTI (AN) esprime sconcerto per le parole del Sottosegretario. Nonostante le dichiarazioni di apertura della maggioranza da un lato, e le pesanti critiche mosse al provvedimento nel corso delle audizioni dall'altro, il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso infatti parere contrario su praticamente tutti gli emendamenti dell'opposizione. In particolare, il Gruppo di Alleanza Nazionale non registra alcun parere positivo sugli emendamenti presentati. Al contrario, talune componenti anche minori della maggioranza registrano il parere positivo su tutti i loro emendamenti. Si tratta di un atteggiamento che dimostra, a suo giudizio, una chiusura assoluta e preconcetta nei confronti dell'opposizione, dalla quale Alleanza Nazionale trarrà motivo di modificare il proprio atteggiamento nel prosieguo dei lavori.

 

Il relatore per la 7^ Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), tiene a precisare che il lavoro svolto dalla maggioranza e dal Governo ha tenuto nel debito conto le proposte dell'opposizione, molte delle quali sono state accolte nella sostanza, in quanto recepite da altri emendamenti. Si augura pertanto che prosiegua quel proficuo clima di collaborazione finora registrato ed in tal senso manifesta la piena disponibilità dei relatori e del Governo a migliorare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

 

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1269

 

 

G/1269/1/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

            tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva,

            preso atto che l'indagine conoscitiva sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base,

            considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre 100.000 e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici,

            vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

        impegnano il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.

 

 

G/1269/2/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico,

            valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti, e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico,

            visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile,

            preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizione sportive,

        impegnano il Governo:

            a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.

 

 

G/1269/3/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi,

            tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi,

            preso atto che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»,

        impegnano il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche di cui alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 1, determinati in accordo con le Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, venga tenuto conto che:

                a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;

                b) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;

                c) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza deve essere non inferiore al 20 per cento;

                d) la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai non può essere inferiore al 10 per cento;

                e) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche non deve essere inferiore al 10 per cento.

 

 

G/1269/4/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che i diritti televisivi degli eventi sportivi, e in particolar modo di quelli calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi,

            constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi,

            valutato che il calcio fornisce elevati livelli di audience, produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno, garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale,

            preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato,

            visto che la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla televisione via internet, sulla televisione  via rete cellulare,

            dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio,

        impegnano il Governo:

            ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.

 

 

G/1269/5/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo a favorire uno specifico operatore,

            preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato,

            valutato che nel nostro Paese, attualmente, è presente un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre,

            dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza,

        impegnano il Governo:

            ad intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi normativi volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.

 

 

G/1269/6/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

            vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

            dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,

            considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,

            preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

        impegnano il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

 

 

G/1269/7/7 e 8

I Relatori

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

            in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei princìpi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

        impegnano il Governo:

            affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

 


G/1269/8/7 e 8

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

            in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei princìpi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

        impegnano il Governo:

            affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

 


EMENDAMENTI

Art. 1.

 

Art. 1

 

1.9

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

        «Art. 1. – 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, nonché la commercializzazione di tali diritti in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che consenta la ricezione audiovisiva degli eventi sportivi dei campionati di calcio di serie A, di serie B e di serie C, e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti broadcaster. I diritti di cui al presente comma sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C.

        2. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

        3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 2.

        4. I contratti stipulati all'esito delle procedure di commercializzazione di cui ai commi 2 e 3 hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

        5. Ciascun soggetto partecipante alle competizioni sportive mantiene la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e mantiene la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

        6. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

            a) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

            b) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

            c) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

            d) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

            e) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.

        7. I proventi di cui al comma 6 sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche nel modo seguente:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota di cui alla lettera b) del comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento, come anche quella di cui alla lettera c) del medesimo comma 6;

c) la quota per favorire l'investimento nell'attività dei vivai di cui alla lettera d) del comma 6 non deve essere inferiore al 10 per cento, così come quella in favore delle attività dilettantistiche di cui alla lettera e) del medesimo comma 6.

        8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la FIGC è autorizzata a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui al comma 6.

        Art. 1-bis. – 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.

        2. È conseguentemente abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

       

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente: «Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

 


1.63

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

        «Art. 1. – 1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e l'insostituibile funzione sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e fattore di aggregazione sociale.

        2. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata alle Leghe calcio, quali soggetti organizzatori.

        3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

        4. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 2 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 3.

        5. I soggetti partecipanti alle competizioni sportive mantengono la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.

        6. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, procede alla gestione delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui ai commi 2 e 4, ispirandosi ai seguenti criteri:

            a) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota procapite uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

            b) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico.

        7. Ferma restando l'autonomia della Lega nell'attività di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2 e 4, la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento e la percentuale di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 non può essere inferiore al 5 per cento.

        8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il CONI è autorizzato a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui ai commi 6 e 7.

        Art. 1-bis. 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

        

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente: «Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

 

 

1.22

PROCACCI, MASSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

            «1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

 

 

1.10

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe sportive, quali soggetti organizzatori».

        

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i» e, al comma 3, sostituire le parole: «La delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i».

 

 


1.1

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

 

 

1.2

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché entro dodici mesi» fino alla fine del comma.

 

 

1.11

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

            «1-bis. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.  1».

 

 

1.52

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI da alimentarsi con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive, allo scopo di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale;».

 

 

1.53

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI al fine di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale, che si alimenta con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive;».

1.66

I Relatori

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

 

 

1.34

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

 

 

1.67

I Relatori

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «in forma centralizzata dei diritti» con le seguenti: «in forma centralizzata e in via esclusiva da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti».

 

 

1.23

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, lettera e) , dopo le parole: «dei diritti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «a livello nazionale».

 

 

1.3

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la possibilità di acquisire diritti per singoli eventi ove il titolare non sia in condizione di svolgere il servizio».

 

 

1.68

I Relatori

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

 

 

1.69

PROCACCI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

 

 

1.50

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad assicurare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i singoli eventi trasmessi dagli acquirenti primari».

 

 

1.24

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto alla lettera e), commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive;».

 

 

1.4

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non danneggi il titolare dei diritti di trasmissione».

 

 

1.54

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, sostituire le lettere g) ed h) con la seguente:

        «g) gestione da parte della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, ispirandosi ai seguenti criteri:

            1) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota pro capite uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

2) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico;». 

 

 


1.25

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali».

 

 

1.17

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. I diritti di cui al comma 1 sono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara è pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione è istituito un collegio arbitrale. I contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni.

        3-bis. I pacchetti di cui al comma 3 sono suddivisi secondo le seguenti modalità:

            a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;

            b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero;

            c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;

            d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;

            e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano;

            f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;

            g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;

            h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Questo pacchetto può essere concesso a più operatori di telefonia mobile; in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte;

            i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.

        3-ter. I pacchetti di cui alla lettera a) e b) del comma 3-bis autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via pay-tv un primo resoconto in differita dei punti salienti. I pacchetti di cui alla lettera c), d) ed e) del medesimo comma 3-bis possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

        3-quater. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

        3-quinquies. Ai club spettano i seguenti diritti:

            a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;

            b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club potrà diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.

        3-sexies. I diritti di cui al comma 3-quinquies non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui alle lettere da a) ad i) del comma3-bis ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti.

        3-septies. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

 

 

1.70

I Relatori

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in via esclusiva e in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in uno o più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva;».

 

 

1.26

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «in particolare attraverso la commercializzazione obbligatoria dei suddetti diritti alle emittenti locali contestualmente a quella relativa alle reti nazionali di qualsiasi piattaforma e a prescindere dai bacini di utenza».

1.94

BRUTTI PAOLO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

           «b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza tra tutti gli operatori della comunicazione e tra diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti; »

 

 

1.27

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

 

 

1.32

BARBATO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori della comunicazione» inserire le seguenti: «, senza discriminazione tra le diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti,».

 

 

1.40

TREMATERRA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento» con le seguenti: «in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza del mercato».

 

 

1.49

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole. «titolo abilitativo», inserire le seguenti: «comprese le emittenti televisive locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo.

 

 

1.35

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per procedere» inserire le seguenti: «poi obbligatoriamente e».

 

 


1.39

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione, vigilanza e limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti al fine, tra l'altro, di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;».

 

 

1.95

BRUTTI PAOLO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

           «c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche per singola piattaforma, con previsione degli sviluppi tecnologici del settore, prevedendo un ruolo di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da impedire il formarsi di posizioni dominanti;».

 

 

1.41

TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la  seguente:

            «c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, prevedendo procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo tale da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti;».

 

 

1.60

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) autorizzazione della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui alla presente legge, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

 


1.58

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

 

 

1.46

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

 

 

1.28

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma» inserire le seguenti: «nonché sul mercato locale».

 

 

1.16

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma,», inserire le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore al fine di prevenire posizioni monopolistiche e».

 

 

1.81

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

 

 

1.55

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

 

 

1.44

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.82

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

 

 

1.57

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

 

 

1.56

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «, ove possibile,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

 

 

1.83

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

 

1.47

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

 

1.45

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

 

1.96

BRUTTI PAOLO

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

           "d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, sul mercato nazionale, prevedendo:

            1) modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

            2) il divieto per gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativi per una specifica piattaforma ad acquistare diritti relativi ad altre diverse piattaforme per le quali non siano in possesso del medesimo titolo e il divieto da parte degli stessi di sublicenziare i diritti acquisiti; "

1.71

I Relatori

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

 

 

1.72

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

 

 

1.14

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale», inserire le seguenti: «e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma,».

 

 

1.37

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

 

 

1.64

BARBATO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

 

 

1.36

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza» con le seguenti: «i diritti acquisiti, di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, nonché anche attraverso obblighi a carico degli operatori di comunicazione, acquirenti dei diritti di cui al comma 1, di licenziare, se a ciò autorizzati espressamente dai titolari dei predetti diritti, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli altri operatori della comunicazione, anche di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati all'effettiva fruizione dei prodotti medesimi».

 

 

 

1.73

I Relatori

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

 

 

1.74

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

 

 

1.29

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui i beneficiari siano emittenti locali».

 

 

1.48

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contratti con le emittenti locali».

 

 

1.30

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «nonché di tutte le emittenti locali,» sopprimere le parole: «limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo».

 

 

1.19

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;».

 

 


1.75

I Relatori

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

 

 

1.76

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

 

 

1.38

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

1.65

BARBATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

1.97

BRUTTI PAOLO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo misure specifiche di sostegno alla concorrenza e tra esse il divieto di esclusiva per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

1.77

I Relatori

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «non superiore ai tre anni».

 

 

1.78

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «non superiore ai tre anni».

1.7

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di tre anni».

 

 

1.15

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

 

 

1.84

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

 

 

1.85

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di norma triennale».

 

 

1.86

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

            «i) determinazione, da parte delle Leghe competenti, della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti, in base ai seguenti criteri:

                1) nel rispetto del principio di mutualità, una quota percentuale degli introiti, prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri, va attribuita in parti uguali a tutte le squadre partecipanti;

                2) un'altra quota va definita tenendo conto del bacino di utenza determinato in relazione al valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società dalle aziende televisive;

                3) una quota deve essere ripartita in relazione ai risultati sportivi mediante l'assegnazione di coefficienti che tengano conto dei titoli conseguiti, dei piazzamenti nei precedenti campionati e della competitività della squadra italiana nel contesto europeo;

                4) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive, secondo valutazioni di merito».

 

 


1.87

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «a tutti i partecipanti» con le seguenti: «a tutte le società partecipanti». Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «tra i partecipanti» con le seguenti: «tra le società partecipanti».

 

 

1.88

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola: «prevalente».

 

 

1.89

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «comunque non superiore al 40 per cento».

 

 

1.18

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società».

 

 

1.13

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi» con le seguenti: «del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie».

 

 

1.21

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «destinazione di una quota», inserire le seguenti: «pari al 10 per cento del totale».

 

 


1.51

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «delle risorse a fini di mutualità generale del sistema» con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, da destinarsi in particolare al sostegno del calcio dilettantistico e all'incentivazione del settore giovanile».

 

 

1.12

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

            «i-bis) i criteri della ripartizione di cui alla lettera i) sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

        1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

        2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

        3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

        4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

        5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tra le singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico- calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale;».

 

 

1.20

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «e lo sviluppo del settore giovanile» con le seguenti: «, lo sviluppo del sistema giovanile, il recupero di situazioni di disagio sociale e l'inserimento dei diversamente abili».

 

 


1.79

I Relatori

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

 

 

1.80

BRUTTI PAOLO, CAPELLI, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PALERMO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

 

 

1.33

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi».

 

 

1.90

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: «sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge» con le seguenti: «sulle modalità utilizzate dalle Leghe professionistiche per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1».

 

 

1.61

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

 

 

1.8

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

            «o) tutti i contratti in essere restano validi fino alla loro scadenza».

 

 

1.92

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «periodo transitorio» inserire le seguenti: «attraverso norme da determinare in accordo con il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva».

 

1.42

TREMATERRA

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: «regolare» con le seguenti: «fare salvi».

 

 

1.93

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «eventi sportivi di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «di evitare il sorgere di eventuali contenziosi».

 

 

1.91

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o),  sopprimere le parole da: «distinguendo tra i contratti» fino alla fine della lettera.

 

 

1.43

TREMATERRA

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «31 maggio 2006» con le seguenti: «31 agosto 2006».

 

 

1.31

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

 

 

1.62

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Conseguentemente all'emendamento 1.61, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di regolare i diritti e le aspettative derivanti da contratti aventi a oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione della presente legge, i contratti stipulati in data anteriore al 31 maggio 2006 e con scadenza entro il 1º luglio 2008 non subiscono modifiche fino alla scadenza.

        2. Tutti gli altri contratti devono essere oggetto di revisione, senza oneri per i contraenti, in modo da stabilirne la scadenza entro il 1º luglio 2008».

 

1.59

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: ''e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale'';

            b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

        ''Art. 12. - (Controllo sulle società sportive). – 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e principi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

        2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.

        3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.

        Art. 12-bis. - (Autorità di controllo sulle società sportive). – 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito nominata ''Autorità'', che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

        2. L'autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei membri nominati dalla giunta nazionale del CONI tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adotta un apposito regolamento concernente i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

        4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina uno o più commissari, che provvedono ad adottare il regolamento di cui al medesimo comma 3, entro due mesi dalla data della loro nomina.'';

            c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 13. - (Liquidazione delle società). – 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore''.

        2. Le società sportive già quotate in borsa in virtù delle disposizioni di cui alla legge presente legge devono procedere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione all'attuazione del presente articolo, adottando, in particolare, tutte le misure per la tutela dei diritti degli azionisti.

        3. Al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il CONI è autorizzato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare un apposito regolamento''».

       

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di soppressione del fine di lucro per le società sportive».

 


COMMISSIONI 7a e 8a RIUNITE

7a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

 

MARTEDI' 28 MARZO 2007

7a Seduta

Presidenza della Presidente della 8ª Commissione

Vittoria FRANCO

 

 

   Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli e per le comunicazioni Vimercati.      

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

IN SEDE REFERENTE 

(239) MAZZARELLO ed altri.  -  Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità  dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio  

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)  

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - sono stati illustrati gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

 

            Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resconto.

 

      Il senatore STIFFONI (LNP) insiste per la votazione degli ordini del giorno da lui presentati.

 

Previa verifica del numero legale sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1269/1/7e8 e G/1269/2/7e8.

 

            Il senatore STIFFONI (LNP) interviene sull'ordine del giorno G/1269/3/7e8,  osservando come con esso si intenda impegnare il Governo ad adottare iniziative normative finalizzate alla valorizzazione dei settori giovanili, attraverso la puntuale individuazione di criteri di ripartizione delle risorse economiche derivante dalla vendita centralizzata dei diritti. Dopo aver ribadito l'importanza sociale dell'attività sportiva e la necessità di una maggior valorizzazione dei vivai nazionali, lamenta la mancata disponibilità del Governo e dei relatori, confermata dai pareri costantemente contrari su tutti gli ordini del giorno ed emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale e della Lega Nord, a tenere conto di tali esigenze.

           

L'ordine del giorno è quindi posto ai voti e respinto.

           

Sono altresì posti ai voti e respinti, con successive votazioni, gli ordini del giorno G/1269/4/7e8, G/1269/5/7e8 e G/1269/6/7e8.

 

            I presentatori non insistono invece per la votazione degli ordini del giorno G/1269/7/7e8 e G/1269/8/7e8, di identico contenuto, in quanto accolti dal Governo.

 

            La presidente Vittoria FRANCO fa presente che i relatori hanno presentato tre nuovi ordini del giorno.

 

            Su sollecitazione del senatore BUTTI (AN), il relatore per l'8a Commissione, senatore MAZZARELLO (Ulivo), li illustra. Relativamente all'ordine del giorno G/1269/10/7e8, osserva come con esso si intenda impegnare il Governo ad adottare misure finalizzate a consentire la costituzione di consorzi o di associazioni temporanee di impresa volte all'acquisizione dei diritti audio-visivi sportivi. Per quel che riguarda l'ordine del giorno G/1269/11/7e8, rileva che con esso si intende consentire che, nelle modalità di offerta dei diritti audio-visivi sportivi, si tenga conto non solo delle caratteristiche oggettive delle piattaforme emergenti ma anche delle situazioni soggettive degli operatori di comunicazione; ciò al fine di dare pieno sostegno alla concorrenza anche su tali piattaforme. Relativamente, infine, all'ordine del giorno G/1269/12/7e8, precisa che esso impegna il Governo ad intervenire in sede applicativa adottando regole specifiche a carico della Lega calcio finalizzate alla predisposizione di idonee strutture organizzative e di vendita dei diritti audio-visivi sportivi, atte a favorire l'accentuazione del ruolo della Lega stessa quale editore nell'ambito del mercato.

           

            Il senatore BUTTI (AN), dopo aver lamentato il mancato parere favorevole del Governo e dei relatori su tutti gli emendamenti a sua firma, si esprime in senso contrario sull'ordine del giorno G/1269/10/7e8, del quale sottolinea il carattere pleonastico e meramente ricognitivo di disposizioni introdotte dalla legge n. 112 del 2004 e quindi già vigenti nell'ordinamento. Svolge, quindi, talune considerazioni sul ruolo dell'emittenza locale e sulla necessità di introdurre misure volte a garantirne i diritti.

           

            Gli ordini del giorno G/1269/10/7e8, G/1269/11/7e8, e G/1269/12/7e8  sono quindi accolti dal Governo.

           

            Si passa, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

            Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9 il senatore STIFFONI (LNP), il quale, dopo aver espresso talune perplessità sul ricorso allo strumento della delega legislativa per la disciplina di tale settore, osserva come l'emendamento in esame intenda garantire la valorizzazione e l'incentivazione dei vivai nazionali.

 

            Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.9 e 1.63.

 

            Dopo che il senatore PROCACCI (Ulivo) ha ritirato l'emendamento 1.22, le Commissioni riunite, con separate e successive votazioni, respingono gli emendamenti 1.10, 1.1 e 1.2.

           

            Il senatore STIFFONI (LNP) prende la parola, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.11, il quale prevede che una parte delle risorse derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti siano destinate alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti sportivi.

 

            L'emendamento 1.11 è quindi posto ai voti e respinto.

 

            Il senatore BUTTI (AN) interviene a favore degli emendamenti 1.52 e 1.53, osservando che essi sono finalizzati all'incentivazione delle attività sportive dilettantistiche non solo calcistiche. Nel prendere atto con rammarico del parere contrario dei relatori e del Governo su tali emendamenti, preannuncia la presentazione di proposte emendative di analogo tenore nel corso dell'esame in Assemblea, auspicando che una diversa formulazione possa raccogliere un più ampio consenso.

 

            Il sottosegretario LOLLI, pur condividendo la delicatezza ed importanza delle questioni testé rilevate, osserva come la previsione di stringenti limiti di destinazione delle risorse possa costituire una eccessiva penalizzazione dei diritti dei club sportivi.

            Nel riaffermare la necessità del ricorso all'istituto della delega legislativa, auspica che la Lega calcio sia in grado di formulare una proposta condivisibile su tali temi che consenta al Governo di non procedere all'esercizio della delega relativamente ad essi. Svolge poi talune considerazioni sulla questione della mutualità, soffermandosi sulle proposte di modifica emerse nel corso del dibattito, le quali, da un lato, mirano alla valorizzazione della funzione sociale dell'attività sportiva e, dall'altro, all'incentivazione dei settori giovanili e dilettantistici. Sollecita poi una riflessione generale sulle possibili conseguenze sul piano della concorrenza derivanti dall'imposizione di obblighi di destinazione delle risorse troppo stringenti in capo alle società calcistiche. Si riserva comunque di valutare l'opportunità di individuare soluzioni concordate su tali problematiche.

 

            Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.52 e 1.53.

 

            Posti ai voti congiuntamente, sono accolti gli identici emendamenti 1.66 e 1.34.

 

            La PRESIDENTE rileva che sull'emendamento 1.67 la 1ª Commissione ha formulato osservazioni. Ne dispone quindi l'accantonamento.

 

            Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.23 e 1.3 rispettivamente dal senatore PROCACCI (Ulivo) e dal senatore MARCONI (UDC), il senatore BUTTI (AN) dichiara il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 1.68 e 1.69, di tenore analogo all'1.50 da lui presentato. Essi assicurano infatti una stringente tutela per le emittenti locali, cui garantiscono la possibilità di procedere all'acquisto dei diritti su singoli eventi rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari.

           

            Le Commissioni riunite approvano, in unica votazione, gli identici emendamenti 1.68 e 1.69. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 1.50.

 

            Dopo che il senatore PROCACCI (Ulivo) ha ritirato l'emendamento 1.24, le Commissioni riunite respingono la proposta 1.4.

 

            Il senatore BUTTI (AN) prende la parola sull'emendamento 1.54, anche con riferimento alle osservazioni formulate al riguardo dalla 1a Commissione.

 

            Dopo un breve chiarimento del senatore Paolo BRUTTI (Ulivo),  la PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 1.54.

 

            Ritirato dal senatore PROCACCI (Ulivo) l'emendamento 1.25, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.17.

 

            Il relatore per l'8ª Commissione, senatore MAZZARELLO (Ulivo), propone una riformulazione dell'emendamento 1.70, la quale è posta ai voti ed approvata (emendamento 1.70 testo 2).

 

            Dopo che il senatore PROCACCI (Ulivo) ha ritirato l'emendamento 1.26, il relatore MAZZARELLO (Ulivo) propone una riformulazione dell'emendamento 1.94.

 

            Il senatore PROCACCI (Ulivo) invita i relatori ad integrare la proposta, testé illustrata, nel senso di specificare che i licenziatari in via primaria dei diritti debbano procedere alla sublicenza dei medesimi agli altri operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali.

           

            Dopo un breve intervento del senatore RANIERI (Ulivo), il quale rileva il carattere pleonastico del richiamo ai criteri di trasparenza e di non discriminazione, l'emendamento 1.94 (testo 2) è posto ai voti ed approvato dalle Commissioni riunite. 

 

            Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.32, 1.40 e 1.35; sono inoltre preclusi gli emendamenti 1.27 e 1.49.

 

            Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.39, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.95, 1.41, 1.58, 1.46, 1.28, 1.16, 1.81, 1.55, 1.44, 1.82, 1.57 e 1.56, nonché preclusione dell'emendamento 1.60.

 

            Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.83, 1.47 e 1.45 sono respinti.

 

            Dopo che il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) ha ritirato l'emendamento 1.96, le Commissioni riunite con un'unica votazione approvano gli identici emendamenti 1.71 e 1.72.

           

            L'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

 

            Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.37 e 1.64 sono respinti.

 

            Dopo un intervento del senatore Paolo BRUTTI (Ulivo), il quale suggerisce di valutare la coerenza dell'emendamento 1.36 rispetto all'emendamento 1.94 (testo 2) già approvato, la PRESIDENTE dichiara l'emendamento 1.36 assorbito dall'emendamento 1.94 (testo 2).

 

            Gli identici emendamenti 1.73 e 1.74 sono ritirati dai proponenti, in quanto assorbiti di fatto dall'emendamento 1.94 (testo 2).

 

            L'emendamento 1.29 è ritirato dal senatore PROCACCI (Ulivo), il quale, nel ritenere opportuno preservare i diritti delle emittenti locali, trasforma la sua proposta emendativa nell'ordine del giorno n. 9.

 

            Il senatore BUTTI (AN) ritira a sua volta l'emendamento 1.48 e sottoscrive l'ordine del giorno n. 9, condividendone le finalità.

 

            Il relatore per la 7ª Commissione, senatore SCALERA (Ulivo), si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 9, in quanto esso recepisce alcune esigenze emerse nel dibattito.

           

            Il sottosegretario VIMERCATI, associandosi alle considerazioni del senatore Scalera, accoglie l'ordine del giorno n. 9.

 

            Con distinte votazioni le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.30 e respingono l'1.19.      

 

            Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.75 e 1.76 sono approvati, con conseguente assorbimento della prima parte degli emendamenti 1.38, 1.65 e 1.97.

 

Accedendo all'invito del sottosegretario VIMERCATI, gli emendamenti 1.38, 1.65 e 1.97, per la parte restante,  sono ritirati dai rispettivi proponenti.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) sottolinea peraltro l'esigenza di salvaguardare la concorrenza sulle piattaforme emergenti.

 

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.77 e 1.78 sono approvati, mentre i successivi emendamenti 1.7, 1.15, 1.84 e 1.85 risultano assorbiti.

 

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.86, approvano l'emendamento 1.87 e respingono altresì gli emendamenti 1.88, 1.89, 1.18, 1.13 e 1.21.

 

Dopo che il senatore BUTTI (AN) ha ritirato l'emendamento 1.51, in considerazione dell'apertura manifestata dai relatori e dal Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.12 e 1.20, che risultano respinti.

 

Gli emendamenti 1.79 e 1.80 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

 

In particolare, il relatore per l'8ª Commissione, senatore MAZZARELLO (Ulivo), si riserva di presentare una riformulazione in Assemblea.

 

Con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.33, mentre respingono gli emendamenti 1.90, 1.61, 1.8, 1.92, 1.42, 1.93, 1.91 e 1.43.

 

L'emendamento 1.31 è ritirato dal senatore PROCACCI (Ulivo), mentre l'1.62 risulta precluso in conseguenza della mancata approvazione dell'emendamento 1.61.

 

Posto ai voti l'emendamento 1.59 non è approvato.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

 

Con riferimento all'emendamento 1.67, interviene il sottosegretario LOLLI il quale rileva che la vendita centralizzata dei diritti dovrà comunque essere gestita dalla Lega calcio, altrimenti potrebbe sorgere un inevitabile contenzioso con le società. Qualora i proponenti eliminassero il riferimento alla esclusività della commercializzazione dei diritti, dichiara che di tale principio si terrà comunque conto in sede di esercizio della delega.

 

Il relatore per l'8ª Commissione, senatore MAZZARELLO (Ulivo), concordando sull'impostazione del rappresentante del Governo, riformula la sua proposta emendativa.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.67 (testo 2) è approvato.

 

Il senatore BUTTI (AN) ritira l'emendamento 1.54, precedentemente accantonato.

 

Concluso l'esame degli emendamenti, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto finale, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori Mazzarello e Scalera di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1269, con le modifiche introdotte, proponendo nel contempo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 239.

  La seduta termina alle ore 16,30.

 


 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

1269

 

 

G/1269/1/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

NON ACCOLTO DAL GOVERNO E RESPINTO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

            tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva,

            preso atto che l'indagine conoscitiva sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base,

            considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre 100.000 e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici,

            vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

        impegnano il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.

 

 


G/1269/2/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

NON ACCOLTO DAL GOVERNO E RESPINTO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico,

            valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti, e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico,

            visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile,

            preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizione sportive,

        impegnano il Governo:

            a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.

 

 

G/1269/3/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

NON ACCOLTO DAL GOVERNO E RESPINTO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi,

            tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi,

            preso atto che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»,

        impegnano il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche di cui alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 1, determinati in accordo con le Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, venga tenuto conto che:

                a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;

                b) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;

                c) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza deve essere non inferiore al 20 per cento;

                d) la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai non può essere inferiore al 10 per cento;

                e) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche non deve essere inferiore al 10 per cento.

 

 

G/1269/4/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

NON ACCOLTO DAL GOVERNO E RESPINTO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che i diritti televisivi degli eventi sportivi, e in particolar modo di quelli calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi,

            constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi,

            valutato che il calcio fornisce elevati livelli di audience, produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno, garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale,

            preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato,

            visto che la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla televisione via internet, sulla televisione  via rete cellulare,

            dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio,

        impegnano il Governo:

            ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.

 

 

G/1269/5/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

NON ACCOLTO DAL GOVERNO E RESPINTO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo a favorire uno specifico operatore,

            preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato,

            valutato che nel nostro Paese, attualmente, è presente un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre,

            dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza,

        impegnano il Governo:

            ad intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi normativi volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.

 

 


G/1269/6/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

NON ACCOLTO DAL GOVERNO E RESPINTO DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

            vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

            dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,

            considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,

            preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

        impegnano il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

 

 

G/1269/7/7 e 8

I Relatori

ACCOLTO DAL GOVERNO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

            in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei princìpi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

        impegnano il Governo:

            affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

 

 

G/1269/8/7 e 8

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

ACCOLTO DAL GOVERNO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

            in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei princìpi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

        impegnano il Governo:

            affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

 

 

G/1269/10/7 e 8

I Relatori

ACCOLTO DAL GOVERNO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premesso che l'A.S. 1269:

prevede limiti all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi per gli operatori di comunicazione;

           non prevede invece limiti all'eventualità che più operatori di comunicazione, che svolgono la loro attività su un'unica piattaforma distributiva, possano costituirsi in consorzi o associazioni temporanee di imprese o altre forme di associazioni finalizzati all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi, di cui una o più società costituenti siano in possesso del titolo abilitativo per poi procedere direttamente alla diffusione dei diritti audiovisivi sportivi;

            

considerato che tali forme di aggregazione devono essere consentite, sempre che non producano effetti distorsivi nella concorrenza, nei regolamenti attuativi di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, che devono essere predisposti dal soggetto organizzatore della competizione sportiva d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

           impegnano  il Governo

            ad intervenire, in sede applicativa, in modo da prevedere regole specifiche per le modalità di costituzione di consorzi o di associazioni temporanee d'impresa finalizzati nell'ambito del sistema delineato dall'A.S. 1269.

 

 

G/1269/11/7 e 8

I Relatori

ACCOLTO DAL GOVERNO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premesso che:

            l'A.S. 1269 riserva una disciplina particolare alle piattaforme emergenti che, allo stato, appaiono quelle legate ai mezzi di telecomunicazione (Internet e telefonia) e ai mezzi televisivi sul cavo (Iptv) e via wireless (Dvb-h);

            anche in vista dell'introduzione della nuova disciplina prevista dalle modifiche alla direttiva europea sulla televisione senza frontiere, appare necessario stabilire regole precise e misure di sostegno per l'effettiva concorrenza su tali piattaforme;

            tra le predette regole appare necessario prevedere che gli operatori di comunicazione che partecipano, in qualità di fornitori di contenuti, all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi debbano essere non solo in possesso del prescritto titolo abilitativo, ma debbano anche effettivamente poi esercitarli, avendo stipulato precedentemente accordi con gli operatori di rete;

            occorre prevedere altresì che, nelle modalità di offerta dei diritti audiovisivi sportivi, si tenga conto non solo delle caratteristiche oggettive della piattaforma emergente, che, per essere tale (dunque beneficiare della diversa disciplina), non deve rispettare alcune condizioni, come il numero (elevato) di abbonati alla piattaforma e la capacità di fruizione del prodotto, ma anche delle situazioni soggettive degli operatori di comunicazione, alcuni dei quali potrebbero trovarsi in posizione dominante penalizzando i propri competitors;

           impegnano il Governo:

           a intervenire, in sede applicati va, con specifici correttivi al mercato dei diritti audiovisivi sportivi finalizzati a dare pieno sostegno alla concorrenza sulle piattaforme emergenti.

 

 

G/1269/12/7 e 8

I Relatori

ACCOLTO DAL GOVERNO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

            premesso che:

           per giurisprudenza consolidata tutti i diritti di sfruttamento economico (ticketing, sponsorizzazioni, diritti audiovisivi sportivi) dell'evento sportivo appartengono al soggetto che lo organizza all'interno dell'impianto di cui ha la disponibilità, assumendone gli oneri di realizzazione e i rischi fInanziari;

            è evidente tuttavia che un incontro suscita un interesse vero, concreto e reale per gli utenti (e di conseguenza per i network televisivi) solo quando abbia luogo nel contesto di una competizione sportiva (un campionato, una coppa);

dalla competizione fra più squadre, sotto l'egida organizzativa di una Lega, promana quindi il valore sia economico che sportivo di un incontro;

gli stessi incontri amichevoli derivano il proprio appeal commerciale ed economico dalla partecipazione dei due club e dei rispettivi tesserati alle competizioni ufficiali;

           la nozione di contitolarità (tra società ospitata, società ospitante e la Lega Calcio, di cui fanno parte tutti i partecipanti al campionato) implica necessariamente un meccanismo di contrattazione in forma centralizzata che deve essere attribuita esclusivamente al soggetto organizzatore del campionato, poiché nell'inserire un singolo evento sportivo all'interno di una manifestazione si produce innegabilmente un valore aggiunto che altrimenti non vi sarebbe;

la Lega Calcio, a cui devono essere conferiti in esclusiva tutti i diritti di sfruttamento di tutti gli eventi sportivi delle manifestazioni, ha così il delicato compito di valorizzare al massimo il prodotto «Campionato» nel suo complesso rispetto al singolo evento, ottimizzando i tempi di negoziazione e creando le condizioni per un'effettiva concorrenza tra i diversi operatori di comunicazione,

come riconosciuto da una recentissima sentenza della Restrictive Practices Court inglese, «il valore televisivo di una qualsiasi delle partite del campionato deriva in parte dall'interesse del pubblico in generale, e degli spettatori in particolare, per il campionato della Premier League. In altri termini, il valore dei diritti su una singola partita è amplificato dal fatto che essa fa parte di una competizione alla cui esistenza tutti i club necessariamente contribuiscono»;

            sono dunque molteplici i soggetti che contribuiscono al valore economico di ogni singolo evento sportivo, ma spetta alla Lega Calcio, come il solo produttore dello spettacolo sportivo, in quanto «costruisce» quella cornice omogenea, rappresentata dall'organizzazione in senso tecnico di regole sportive e calendari, e la reputazione del marchio e dell'immagine che la contraddistingue, il compito di sfruttame i diritti primari («live» e «highlights») e ancillari (diritti promopubblicitari), lasciando ai singoli club quelli secondari e di archivio;

            per i motivi sopra esposti, occorre favorire la posizione della Lega Calcio, sia nel caso che intendesse svolgere il mero ruolo di venditore dei diritti, sia nel caso che intendesse svolgere il ruolo di editore, e cioè (autoproducendosi le riprese televisive) di fornitore dei propri contenuti: nel primo caso, occorre incentivare la Lega Calcio a dotarsi di apposite e idonee strutture, nonché di forti professionalità, per la vendita dei diritti (audiovisivi e di merchandising), come accade in altre realtà europee (come l'UEFA o la Premier League); nel secondo caso, favorire l'accesso della Lega Calcio, in qualità di editore, su tutte le piattaforme distributive;

           impegnano il Governo:

            a intervenire, in sede applicativa, in modo da prevedere regole specifiche a carico della Lega Calcio finalizzate alla predisposizione di idonee strutture organizzative e di vendita dei diritti audiovisivi sportivi e in modo da favorire l'eventuale progetto della stessa Lega Calcio di divenire editore nell'ambito del relativo mercato.

 

 

G/1269/9/7 e 8

PROCACCI, MASSA, BUTTI

ACCOLTO DAL GOVERNO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

        premesso che:

            l'A.S. 1269 sottolinea la necessità di salvaguardare le esigenze della emittenza locale per il suo ruolo di componente importante per il sistema radiotelevisivo, in grado di svolgere un servizio pubblico sui rispettivi territori;

            per i motivi sopra evidenziati, appare necessario evitare l'accaparramento dei diritti da parte dei soggetti televisivi nazionali (che spesso non li esercitano per mancanza di spazi nei palinsesti o perché di interesse e rilevanza esclusivamente locale) in quanto ciò priva l'utente locale di assistere allo spettacolo della squadra del cuore e il calcio in genere di ulteriori risorse finanziarie;

            appare altresì necessario regolamentare sia le modalità di trasmissione in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali («dirette» e highlights in chiaro), sia la fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca;

           impegnano il Governo:

            a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali.

 

 


 

EMENDAMENTI

Art. 1

 

 

1.9

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

        «Art. 1. – 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, nonché la commercializzazione di tali diritti in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che consenta la ricezione audiovisiva degli eventi sportivi dei campionati di calcio di serie A, di serie B e di serie C, e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti broadcaster. I diritti di cui al presente comma sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C.

        2. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

        3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 2.

        4. I contratti stipulati all'esito delle procedure di commercializzazione di cui ai commi 2 e 3 hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

        5. Ciascun soggetto partecipante alle competizioni sportive mantiene la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e mantiene la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

        6. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

            a) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

            b) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

            c) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

            d) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

            e) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.

        7. I proventi di cui al comma 6 sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche nel modo seguente:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota di cui alla lettera b) del comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento, come anche quella di cui alla lettera c) del medesimo comma 6;

c) la quota per favorire l'investimento nell'attività dei vivai di cui alla lettera d) del comma 6 non deve essere inferiore al 10 per cento, così come quella in favore delle attività dilettantistiche di cui alla lettera e) del medesimo comma 6.

        8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la FIGC è autorizzata a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui al comma 6.

        Art. 1-bis. – 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.

        2. È conseguentemente abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

       

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente: «Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

 

 

1.63

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RESPINTO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

        «Art. 1. – 1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e l'insostituibile funzione sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e fattore di aggregazione sociale.

        2. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata alle Leghe calcio, quali soggetti organizzatori.

        3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

        4. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 2 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 3.

        5. I soggetti partecipanti alle competizioni sportive mantengono la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.

        6. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, procede alla gestione delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui ai commi 2 e 4, ispirandosi ai seguenti criteri:

            a) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota procapite uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

            b) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico.

        7. Ferma restando l'autonomia della Lega nell'attività di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2 e 4, la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento e la percentuale di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 non può essere inferiore al 5 per cento.

        8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il CONI è autorizzato a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui ai commi 6 e 7.

        Art. 1-bis. 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

        

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente: «Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

 

 

1.22

PROCACCI, MASSA

RITIRATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

            «1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

 

 

1.10

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe sportive, quali soggetti organizzatori».

        

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i» e, al comma 3, sostituire le parole: «La delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i».

 

 

1.1

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

 

 

1.2

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché entro dodici mesi» fino alla fine del comma.

 

 

1.11

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

            «1-bis. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.  1».

 

 

1.52

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RESPINTO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI da alimentarsi con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive, allo scopo di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale;».

 

1.53

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RESPINTO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI al fine di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale, che si alimenta con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive;».

 

 

1.66

I Relatori

APPROVATO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

 

 

1.34

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

APPROVATO

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

 

 

1.67

I Relatori

VEDI TESTO 2

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «in forma centralizzata dei diritti» con le seguenti: «in forma centralizzata e in via esclusiva da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti».

 

 

1.67 (testo 2)

I Relatori

APPROVATO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «in forma centralizzata dei diritti» con le seguenti: «in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti».

 

 

1.23

PROCACCI, MASSA

RITIRATO

Al comma 2, lettera e) , dopo le parole: «dei diritti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «a livello nazionale».

 

 

1.3

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RITIRATO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la possibilità di acquisire diritti per singoli eventi ove il titolare non sia in condizione di svolgere il servizio».

 

 

1.68

I Relatori

APPROVATO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

 

 

1.69

PROCACCI

APPROVATO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

 

 

1.50

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

ASSORBITO DA 1.68

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad assicurare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i singoli eventi trasmessi dagli acquirenti primari».

 

 

1.24

PROCACCI, MASSA

RITIRATO

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto alla lettera e), commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive;».

 

 

1.4

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non danneggi il titolare dei diritti di trasmissione».

 

 

1.54

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RITIRATO

Al comma 2, sostituire le lettere g) ed h) con la seguente:

        «g) gestione da parte della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, ispirandosi ai seguenti criteri:

            1) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota pro capite uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

2) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico;».  

 

 

1.25

PROCACCI, MASSA

RITIRATO

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali».

 

 

1.17

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. I diritti di cui al comma 1 sono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara è pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione è istituito un collegio arbitrale. I contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni.

        3-bis. I pacchetti di cui al comma 3 sono suddivisi secondo le seguenti modalità:

            a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;

            b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero;

            c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;

            d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;

            e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano;

            f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;

            g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;

            h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Questo pacchetto può essere concesso a più operatori di telefonia mobile; in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte;

            i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.

        3-ter. I pacchetti di cui alla lettera a) e b) del comma 3-bis autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via pay-tv un primo resoconto in differita dei punti salienti. I pacchetti di cui alla lettera c), d) ed e) del medesimo comma 3-bis possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

        3-quater. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

        3-quinquies. Ai club spettano i seguenti diritti:

            a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;

            b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club potrà diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.

        3-sexies. I diritti di cui al comma 3-quinquies non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui alle lettere da a) ad i) del comma3-bis ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti.

        3-septies. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

 

 

1.70

I Relatori

VEDI TESTO 2

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in via esclusiva e in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in uno o più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva;».

 

 

1.70 (testo 2)

I Relatori

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

            a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva;».

 

 

1.26

PROCACCI, MASSA

RITIRATO

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «in particolare attraverso la commercializzazione obbligatoria dei suddetti diritti alle emittenti locali contestualmente a quella relativa alle reti nazionali di qualsiasi piattaforma e a prescindere dai bacini di utenza».

 

 

1.94

BRUTTI PAOLO

VEDI TESTO 2

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

           «b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza tra tutti gli operatori della comunicazione e tra diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti; »

 

 

1.94 (testo 2)

BRUTTI PAOLO

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

           «b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori di comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distribuite, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi; »

 

 

1.27

PROCACCI, MASSA

PRECLUSO DA 1.94 (TESTO 2)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

 

 

1.32

BARBATO

ASSORBITO DA 1.94 (TESTO 2)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori della comunicazione» inserire le seguenti: «, senza discriminazione tra le diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti,».

1.40

TREMATERRA

ASSORBITO DA 1.94 (TESTO 2)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento» con le seguenti: «in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza del mercato».

 

 

1.49

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

PRECLUSO DA 1.94 (TESTO 2)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole. «titolo abilitativo», inserire le seguenti: «comprese le emittenti televisive locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo.

 

 

1.35

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

ASSORBITO DA 1.94 (TESTO 2)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per procedere» inserire le seguenti: «poi obbligatoriamente e».

 

 

1.39

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione, vigilanza e limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti al fine, tra l'altro, di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;».

 

 

1.95

BRUTTI PAOLO

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

           «c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche per singola piattaforma, con previsione degli sviluppi tecnologici del settore, prevedendo un ruolo di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da impedire il formarsi di posizioni dominanti;».

  1.41

TREMATERRA

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la  seguente:

            «c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, prevedendo procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo tale da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti;».

 

 

1.60

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

PRECLUSO DA 1.39

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) autorizzazione della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui alla presente legge, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

 

 

1.58

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

 

 

1.46

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

 

 

1.28

PROCACCI, MASSA

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma» inserire le seguenti: «nonché sul mercato locale».

 

 

 

1.16

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma,», inserire le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore al fine di prevenire posizioni monopolistiche e».

 

 

1.81

ASCIUTTI

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

 

 

1.55

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

 

 

1.44

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

 

 

1.82

ASCIUTTI

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

 

 

1.57

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

1.56

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

ASSORBITO DA 1.39

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «, ove possibile,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

 

 

1.83

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

 

1.47

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

RESPINTO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

 

1.45

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

RESPINTO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

 

 

1.96

BRUTTI PAOLO

RITIRATO

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

           "d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, sul mercato nazionale, prevedendo:

            1) modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

            2) il divieto per gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativi per una specifica piattaforma ad acquistare diritti relativi ad altre diverse piattaforme per le quali non siano in possesso del medesimo titolo e il divieto da parte degli stessi di sublicenziare i diritti acquisiti; "

 

 

1.71

I Relatori

APPROVATO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

 

 

1.72

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

APPROVATO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

 

 

1.14

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale», inserire le seguenti: «e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma,».

 

 

1.37

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

 

 

1.64

BARBATO

RESPINTO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

 

 

1.36

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

ASSORBITO DA 1.94 (TESTO 2)

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza» con le seguenti: «i diritti acquisiti, di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, nonché anche attraverso obblighi a carico degli operatori di comunicazione, acquirenti dei diritti di cui al comma 1, di licenziare, se a ciò autorizzati espressamente dai titolari dei predetti diritti, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli altri operatori della comunicazione, anche di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati all'effettiva fruizione dei prodotti medesimi».

1.73

I Relatori

RITIRATO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

 

 

1.74

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

RITIRATO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

 

 

1.29

PROCACCI, MASSA

TRASFORMATO NELL'ODG N. 9

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui i beneficiari siano emittenti locali».

 

 

1.48

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RITIRATO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contratti con le emittenti locali».

 

 

1.30

PROCACCI, MASSA

APPROVATO

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «nonché di tutte le emittenti locali,» sopprimere le parole: «limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo».

 

 

1.19

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

            «f-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;».

 

 

1.75

I Relatori

APPROVATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

 

 

1.76

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

APPROVATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

 

 

1.38

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RITIRATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

1.65

BARBATO

RITIRATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 

1.97

BRUTTI PAOLO

RITIRATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo misure specifiche di sostegno alla concorrenza e tra esse il divieto di esclusiva per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

 


1.77

I Relatori

APPROVATO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «non superiore ai tre anni».

 

 

1.78

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

APPROVATO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «non superiore ai tre anni».

 

 

1.7

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

ASSORBITO DA 1.77

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di tre anni».

 

 

1.15

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

ASSORBITO DA 1.77

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

 

 

1.84

ASCIUTTI

ASSORBITO DA 1.77

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

 

 

1.85

ASCIUTTI

ASSORBITO DA 1.77

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di norma triennale».

 

 

1.86

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

            «i) determinazione, da parte delle Leghe competenti, della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti, in base ai seguenti criteri:

                1) nel rispetto del principio di mutualità, una quota percentuale degli introiti, prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri, va attribuita in parti uguali a tutte le squadre partecipanti;

                2) un'altra quota va definita tenendo conto del bacino di utenza determinato in relazione al valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società dalle aziende televisive;

                3) una quota deve essere ripartita in relazione ai risultati sportivi mediante l'assegnazione di coefficienti che tengano conto dei titoli conseguiti, dei piazzamenti nei precedenti campionati e della competitività della squadra italiana nel contesto europeo;

                4) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive, secondo valutazioni di merito».

 

 

1.87

ASCIUTTI

APPROVATO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «a tutti i partecipanti» con le seguenti: «a tutte le società partecipanti». Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «tra i partecipanti» con le seguenti: «tra le società partecipanti».

 

 

1.88

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola: «prevalente».

 

 

1.89

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «comunque non superiore al 40 per cento».

 

 

1.18

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società».

 

1.13

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi» con le seguenti: «del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie».

 

 

1.21

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «destinazione di una quota», inserire le seguenti: «pari al 10 per cento del totale».

 

 

1.51

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RITIRATO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «delle risorse a fini di mutualità generale del sistema» con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, da destinarsi in particolare al sostegno del calcio dilettantistico e all'incentivazione del settore giovanile».

 

 

1.12

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

            «i-bis) i criteri della ripartizione di cui alla lettera i) sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

        1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

        2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

        3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

        4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

        5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tra le singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico- calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale;».

 

 

1.20

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

RESPINTO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «e lo sviluppo del settore giovanile» con le seguenti: «, lo sviluppo del sistema giovanile, il recupero di situazioni di disagio sociale e l'inserimento dei diversamente abili».

 

 

1.79

I Relatori

RITIRATO

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

 

 

1.80

BRUTTI PAOLO, CAPELLI, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PALERMO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

RITIRATO

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

 

 

1.33

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

APPROVATO

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi».

 

 


1.90

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: «sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge» con le seguenti: «sulle modalità utilizzate dalle Leghe professionistiche per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1».

 

 

1.61

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RESPINTO

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

 

 

1.8

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

            «o) tutti i contratti in essere restano validi fino alla loro scadenza».

 

 

1.92

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «periodo transitorio» inserire le seguenti: «attraverso norme da determinare in accordo con il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva».

 

 

1.42

TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: «regolare» con le seguenti: «fare salvi».

 

 

1.93

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «eventi sportivi di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «di evitare il sorgere di eventuali contenziosi».

 

 


1.91

ASCIUTTI

RESPINTO

Al comma 3, lettera o),  sopprimere le parole da: «distinguendo tra i contratti» fino alla fine della lettera.

 

 

1.43

TREMATERRA

RESPINTO

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «31 maggio 2006» con le seguenti: «31 agosto 2006».

 

 

1.31

PROCACCI, MASSA

RITIRATO

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

 

 

1.62

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

PRECLUSO DA 1.61

Conseguentemente all'emendamento 1.61, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al fine di regolare i diritti e le aspettative derivanti da contratti aventi a oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione della presente legge, i contratti stipulati in data anteriore al 31 maggio 2006 e con scadenza entro il 1º luglio 2008 non subiscono modifiche fino alla scadenza.

        2. Tutti gli altri contratti devono essere oggetto di revisione, senza oneri per i contraenti, in modo da stabilirne la scadenza entro il 1º luglio 2008».

 

 

1.59

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

RESPINTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: ''e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale'';

            b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

        ''Art. 12. - (Controllo sulle società sportive). – 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e principi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

        2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.

        3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.

        Art. 12-bis. - (Autorità di controllo sulle società sportive). – 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito nominata ''Autorità'', che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

        2. L'autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei membri nominati dalla giunta nazionale del CONI tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adotta un apposito regolamento concernente i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

        4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina uno o più commissari, che provvedono ad adottare il regolamento di cui al medesimo comma 3, entro due mesi dalla data della loro nomina.'';

            c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 13. - (Liquidazione delle società). – 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore''.

        2. Le società sportive già quotate in borsa in virtù delle disposizioni di cui alla legge presente legge devono procedere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione all'attuazione del presente articolo, adottando, in particolare, tutte le misure per la tutela dei diritti degli azionisti.

        3. Al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il CONI è autorizzato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare un apposito regolamento''».

       

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di soppressione del fine di lucro per le società sportive».


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 27 marzo 2007

34a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ciocchetti ed altri; Giorgetti e Caparini; Ronchi ed altri; Pescante ed altri; Del Bue

(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

 

      Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dall’altro ramo del Parlamento, con il quale si conferisce al Governo una delega per la revisione della disciplina dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi a squadre; propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando tuttavia che è necessario che le Commissioni di merito riformulino l’articolo 1, comma 3, lettera h), individuando criteri volti a precisare la "durata ragionevole dei contratti" ivi considerati.

            Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1269, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

            - parere non ostativo sugli emendamenti 1.54, 1.60, 1.13, 1.12 e 1.51, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di riferire le disposizioni così proposte a tutte le competizioni sportive e non solo a quelle calcistiche, ovvero di proporre una modifica all’ambito di applicazione del disegno di legge limitandolo alle sole competizioni calcistiche;

            - parere non ostativo sull’emendamento 1.17, nel presupposto che alla soppressione dei criteri direttivi così proposta corrisponda la qualificazione di quelli recati dal comma 2 come principi e criteri direttivi della delega;

            - parere non ostativo sugli emendamenti 1.67 e 1.70 – che intervengono, rispettivamente, sui commi 2 e 3 dell’articolo unico – invitando a valutare tali proposte alla luce della precedente lettera c) di entrambi i commi, ove si sancisce la contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva da parte del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e dei soggetti partecipanti alla competizione medesima;

- parere favorevole sugli emendamenti 1.77, 1.78, 1.7, 1.15, 1.84 e 1.85, volti a individuare – con formulazioni diverse – la "durata ragionevole dei contratti", di cui all’articolo 1, comma 3, lettera h) del disegno di legge;

- parere non ostativo sull’emendamento 1.31, invitando tuttavia a una sua riformulazione che non configuri un obbligo di commercializzare i diritti in favore delle emittenti locali, il quale potrebbe essere considerato lesivo dell’autonomia negoziale dei soggetti coinvolti;

            - parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

            La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

 

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 15,20.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 20 MARZO 2007

45a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.                                                              

 

            La seduta inizia alle ore 15,20.

 

(omissis)

 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 7a e 8a su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In sede di illustrazione degli emendamenti, segnala le proposte 1.20, 1.79, 1.80 e 1.33, per le quali occorrerebbe acquisire conferma che il finanziamento delle attività e degli investimenti previsti avvenga mediante le risorse derivanti dal mercato dei diritti radiotelevisivi. Fa presente inoltre che la proposta 1.59 appare determinare maggiori oneri, in quanto al capoverso art. 12-bis istituisce un’Autorità preposta ad attività di controllo sulle società sportive, senza specificare le risorse finanziarie per il funzionamento della medesima.

 

Il sottosegretario CASULA conviene con il relatore sull’assenza di osservazioni da formulare sul testo. Le proposte 1.20, 1.79, 1.80 e 1.33 non presentano profili critici dal punto di vista finanziario. Sulla proposta 1.59 esprime, infine, avviso contrario.

 

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo. Sugli emendamenti esprime parere non ostativo ad eccezione della proposta 1.59 sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 15,45.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

MERCOLedi' 14 FEBBRAIO 2007

30a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

      La seduta inizia alle ore 15.

 

(omissis)

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Esame e rinvio) 

           

Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) esprime apprezzamento per le finalità del provvedimento, senza tuttavia celare un certo rammarico per il fatto che la Commissione industria sia chiamata in sede consultiva solo ad esprimere un parere su un provvedimento caratterizzato profondamente, a suo avviso, dall'esigenza di predisporre idonei strumenti per garantire un mercato davvero concorrenziale fra gli operatori del settore.

Ricorda che il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 gennaio e che il disegno di legge, composto di un unico articolo, ha per oggetto composto di un unico articolo e  che ha per oggetto la delega al Governo per emanare una disciplina organica specifica relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi diversi da quelli calcistici. Il fine è di realizzare un insieme di norme per garantire trasparenza e efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, ma anche l’equilibrio competitivo fra le società sportive. Proprio la rilevanza anche sociale ed educativa  dello sport, induce la necessità di norme che eliminino le distorsioni del mercato, le posizioni dominanti e la conseguente penalizzazione delle società minori. Il disegno di legge in esame si basa sul meccanismo della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti che permette a ciascun organizzatore di eventi sportivi di gestire più liberamente le risorse. Il sistema di vendita centralizzata tende ad assicurare la libera concorrenza, uguali regole di accesso, e parità di trattamento fra le varie piattaforme in uso, con l’ulteriore possibilità di incentivare  l’emersione di supporti  nuovi.

            Passando all’esame dell’articolato, il comma 1 dell’unico articolo delega il Governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro delle politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per le politiche europee ed il Ministro dello sviluppo economico, con il parere delle competenti commissioni parlamentari. La normativa da emanare è finalizzata a garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive nonché a realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

            Al successivo comma 2sono indicati i principi della delega, fra i quali si segnalano in particolare: il riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva (lettera a), la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti in oggetto (lettera  e), la tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all’estero, relativi agli eventi sportivi in parola ( lettera i).

            Il comma 3 detta i criteri per l’esercizio della delega. Premesso che il criterio cardine è quello della forma centralizzata per la disciplina della commercializzazione dei diritti, si segnala alla lettera m) la previsione della vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della legge da parte dell’Antitruste dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze.

Si prevede che la disciplina entri in vigore il 1° luglio 2007 (lett. n) e a tal fine è previsto un regime transitorio per regolare diritti e aspettative derivanti dai  contratti stipulati anteriormente, distinguendo fra quelli stipulati prima e quelli stipulati dopo il 31 maggio 2006.

Il Relatore, pur ribadendo le lodevoli finalità regolatorie dell'iniziativa, solleva talune perplessità, peraltro emerse anche nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, in ordine alla difficoltà di conciliare il mantenimento del diritto di cronaca con le pur legittime aspettative delle emittenti cosiddette pay per viev. Altro motivo di preoccupazione riguarda il fatto che il ricorso alle procedure d'asta non garantiscono tuttavia la partecipazione in condizione paritaria di tutti i concorrenti.

Si riserva pertanto di predisporre una proposta di parere, anche sulla base delle osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 16,15.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

MARTedi' 20 FEBBRAIO 2007

31a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MANINETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.    

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

  

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(omissis)

 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(Parere alle Commissioni 7^ e 8^ riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 14 febbraio.

 

      Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) ricorda che al termine della illustrazione del provvedimento svolta nella scorsa seduta si era riservato di elaborare una proposta di parere sulla base delle indicazioni provenienti dalla discussione generale. Avendo peraltro appreso che le Commissioni riunite 7a e 8a procederanno nel corso della settimana ad una serie di audizioni, preannuncia la propria intenzione di parteciparvi, in modo da poter acquisire ulteriori elementi di approfondimento. Ritiene infatti necessaria un'attenta riflessione sul principio cardine della centralizzazione del sistema, in modo tale da garantire che tutti gli operatori, e soprattutto le società con una posizione più debole, siano adeguatamente garantiti in una logica concorrenziale paritaria.

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(omissis)

La seduta termina alle ore 16,20.


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

MARTedi' 13 marzo 2007

36a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

SCARABOSIO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Gianni e Giaretta.   

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

 

 IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio) 

 

            Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

 

      Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione, allegato al presente resoconto.

 

            Il senatore BANTI (Ulivo) , pur manifestando un orientamento favorevole sulla proposta di parere, chiede che la raccomandazione in materia di diritto di cronaca per le emittenti che non sono titolari del diritto di trasmissione dell'evento sportivo, sia riformulata nel senso di precisare che tale diritto debba essere garantito in modo adeguato.

 

            Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) dichiara la propria disponibilità ad una riformulazione in tal senso, che del resto è nello spirito dello schema di parere proposto.

 

            Il senatore POSSA (FI), oltre ad esprimere la propria contrarietà in ordine all'opportunità di conferire una delega al Governo in tale settore, lamenta che la scelta di intervenire nella ripartizione dei diritti di proprietà afferenti la trasmissione degli eventi sportivi rappresenta un' indebita interferenza rispetto alle regole del libero mercato, lesiva di posizioni giuridiche soggettive.

            Preannuncia pertanto il voto contrario sullo schema di parere testé illustrato nonchè l'intenzione di presentare uno schema di parere contrario, chiedendo a tal fine una breve sospensione.

 

            Anche il senatore STANCA (FI) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore, ritenendo inopportuna ogni forma di ingerenza del settore pubblico nell'ambito di rapporti tipicamente demandati al mercato.

 

            Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com), dopo aver dichiarato di condividere lo schema di parere, suggerisce una sua integrazione inserendo un riferimento all'esigenza di individuare risorse da destinare all'impiantistica sportiva e, più in generale, alla cultura sportiva. 

 

            Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) fa anzitutto presente che il provvedimento intende disciplinare la titolarità di diritti di trasmissione di eventi sportivi che devono essere, a suo avviso, considerati nella loro peculiarità, anzitutto per il loro carattere sociale. Dichiara indi la propria disponibilità a recepire il suggerimento del senatore Pecoraro Scanio, che investe una tematica peraltro già affrontata dal disegno di legge in titolo.

 

            Il presidente SCARABOSIO dispone una breve sospensione per consentire al relatore di riformulare la proposta di parere e al senatore Possa di presentare uno schema di parere contrario.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,40.

 

            Il senatore POSSA (FI), nel segnalare l'esigenza  di poter disporre di un'idonea tempistica per presentare uno schema di parere contrario, chiede - a nome del proprio Gruppo -  che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato. Qualora la richiesta non fosse accolta, preannuncia che non prenderà parte alla votazione.

 

            Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) si associa alla richiesta di rinvio testé formulata.

 

Il senatore GALARDI (Ulivo) dichiara, a nome del proprio Gruppo, la propria disponibilità ad un rinvio dell'esame.

 

Si associa il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) , il quale giudica opportuna una maggiore riflessione sulle considerazioni svolte.

 

Prendendo atto delle sollecitazioni avanzate, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana già convocata per domani, alle ore 14,30.

(omissis)

    La seduta termina alle ore 16,25.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1269

 

 

La 10ª Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

 

premesso che anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l’importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.                  le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione  di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;

 

2.                  dalla esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l’inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all’art. 1, comma 3, lettera e).

 

La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle

emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell’evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell’evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.       

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

MERCOLedi' 14 marzo 2007

38a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

SCARABOSIO

 

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

 

 

 IN SEDE CONSULTIVA 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione) 

 

            Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

 

      Il presidente SCARABOSIO, prima di cedere la parola al relatore Santini, informa la Commissione dell'avvenuta presentazione di una proposta di parere contrario predisposta dal senatore Possa.

 

            Il relatore SANTINI (DC-PRI-IND-MPA) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione, modificata tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito. Precisa in particolare che sono state aggiunte rispetto al precedente testo, le osservazioni nn. 3 e 4, volte a recepire le sollecitazioni provenienti da più parti.

 

            Il senatore POSSA (FI) illustra la propria proposta di parere contrario (pubblicata in allegato al resoconto), sottolineando che essa muove dalla necessità di contrastare la politica del Governo ispirata a criteri di stampo dirigistico nella materia dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

 

            Il presidente SCARABOSIO pone quindi ai voti la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni ed una raccomandazione predisposta dal relatore Santini, che, con le astensioni dello stesso Presidente e del senatore MANINETTI (UDC) viene approvata a maggioranza (pubblicata in allegato al resoconto). Risulta pertanto preclusa la proposta di parere contrario predisposta dal senatore Possa.

 

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 16,05.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1269

 

 

            La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

           

premesso che anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l’importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

1.                  le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione  di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;

 

2.                  dall'esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l’inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all’art. 1, comma 3, lettera e);

 

3.                  si preveda di destinare nella ripartizione delle risorse prevista alla lettera i) del comma 3, articolo 1, del disegno di legge in oggetto, al rafforzamento degli interventi, anche strutturali e nell'impiantistica, volti a garantire il regolare e sicuro svolgimento degli eventi sportivi;

 

4.                  il Governo valuti di prevedere e disciplinare, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, forme di mutualità tra le diverse discipline sportive,  a sostegno dello sport di base e dilettantistico.

 

            La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell’evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell’evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.

 

 


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE POSSA

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1269

 

 

            La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

            rilevato che prosegue con questo disegno di legge la prassi ormai generalizzata di delega legislativa al Governo, prassi che ormai svuotando l'attività legislativa del Parlamento;

            constatato che il disegno di legge interviene pesantemente nel settore della commercializzazione dei diritti radiotelevisivi di eventi sportivi che dovrebbero essere lasciati oggetto di libera contrattazione tra i soggetti privati interessati (beninteso nel rispetto delle elementari esigenze del diritto di cronaca e di simili diritti di informazione), con gravi lesioni ai diritti di proprietà,

            constatato altresì che gli obiettivi che si propone il disegno di legge sono espressione di un'inaccettabile e insostenibile atteggiamento dirigistico,

 

            esprime parere contrario.

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTedi' 20 FEBBRAIO 2007

3a Seduta

Presidenza della Presidente

SOLIANI

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

 

alle Commissioni  7a e 8a riunite:

 

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati    : parere favorevole con osservazioni;

 

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 2 MAGGIO 2007

37a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

      La seduta inizia alle ore 14,40.

 

(1269 e 239-A) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)  

 

      Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti; non rilevando profili problematici concernenti il riparto di competenze tra Stato e Regioni come delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

            Il senatore CALDEROLI (LNP) dichiara di non condividere tale valutazione.

 

            La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

 

(omissis)

 

La seduta termina alle ore 14,55.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEdi' 2 MAGGIO 2007

59a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

  Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli.                                                                                 

           

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

(omissis)

 

(1269-A) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti) 

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare ad eccezione che sull’articolo 1, comma 3, lettera g) nel quale, tra i criteri di delega, si prevede la commercializzazione centralizzata dei diritti su piattaforme emergenti  "prevedendo misure di sostegno alla concorrenza": sul punto occorrerebbe acquisire chiarimenti in merito alla definizione dei soggetti che si faranno carico delle misure di sostegno e sui beneficiari delle medesime. Segnala inoltre la norma contenuta alla lettera l) del medesimo comma dove è previsto il sostegno degli "investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi" che sembrerebbe ricavarsi da una quota dei diritti sportivi, questione sulla quale apparirebbe utile acquisire conferma.

            Per quanto riguarda poi gli emendamenti, fa presente, infine, che non vi sono osservazioni da formulare.

 

            Il sottosegretario CASULA, per quanto concerne l’articolo 1, comma 3, lettera g), conferma che non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto si tratta di misure di sostegno alla concorrenza di carattere esclusivamente regolatorio. Conferma poi che non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti.

 

            Il sottosegretario LOLLI, in relazione alle osservazioni sulla lettera l), fa presente che le misure volte a migliorare le infrastrutture degli impianti sportivi sono da ricondurre all’interno delle risorse derivanti dai diritti televisivi.

 

            Il presidente MORANDO rileva che, nonostante i chiarimenti forniti dal sottosegretario Lolli, l’attuale formulazione della lettera l) è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi e quindi non è in grado di escludere che gli interventi infrastrutturali non siano posti a carico di enti pubblici.

 

            Il senatore FERRARA (FI) conviene con l’osservazione del Presidente.

 

            Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) condivide le perplessità manifestate dal Presidente ed illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere  di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull’articolo 1, comma 3, lettera l), che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dovrebbe essere così riformulata:

"l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche al fine di valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;". 

Esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti.".

 

            La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del Relatore.

           

La seduta termina alle ore 15,30.

 

 


Relazione delle Commissioni 7ª (Istruzione) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) riunite

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

Nn. 1269 e 239-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 7ª E 8ª RIUNITE

(7ª ISTRUZIONE)

(8ª LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Relatori MAZZARELLO e SCALERA)

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(n. 1269)

presentato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

e dal Ministro delle comunicazioni

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

e col Ministro per le politiche europee

(V. Stampato Camera n. 1496)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2007

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 25 gennaio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾


E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

(n. 239)

d’iniziativa dei senatori MAZZARELLO, CARLONI, FRANCO Vittoria, NEGRI e SOLIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

———–

del quale le Commissioni riunite propongono l’assorbimento

nel disegno di legge n. 1269

 

 



Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge delega presentato dal Governo che reca la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi, dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, approvato dalla Camera dei deputati il 23 gennaio 2007, giunge in Assemblea al termine di un proficuo esame svolto, congiuntamente alla proposta n. 239, della quale si propone l’assorbimento, da parte delle Commissioni riunite 7ª ed 8ª del Senato.

    Con esso si intende colmare un vuoto legislativo, determinato dalla assenza nel nostro ordinamento di una disciplina specifica circa la titolarità ed il mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, fatta eccezione per quelli calcistici. Si è introdotto così un sistema di vendita centralizzata dei diritti televisivi, il quale consente un riequilibrio nella distribuzione delle risorse che ne derivano tra tutte le società che prendono parte ai campionati sportivi, che si svolgono o vengono organizzati in Italia.

    Il disegno di legge è scaturito fra l’altro dalla esigenza di porre fine alla situazione attuale di grave pregiudizio all’equilibrio competitivo dei campionati, nonché dalla necessità di impedire il rafforzamento di posizioni monopolistiche nel settore della trasmissione televisiva degli eventi sportivi.

    Le numerose audizioni dei principali operatori del settore, svolte dall’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da un lato, e gli spunti di riflessione evidenziati nel corso del dibattito da parte di tutte le componenti politiche, dall’altro, hanno posto in luce la presenza nel testo, così come licenziato presso l’altro ramo del Parlamento, di alcuni elementi problematici, che le Commissioni hanno inteso affrontare mediante l’approvazione di interventi correttivi. Essi hanno comunque lasciato inalterato l’impianto originario del disegno di legge, che rimane imperniato sul sistema di vendita in forma centralizzata dei diritti di trasmissione e sul principio della mutualità.

    Il Governo è quindi delegato ad adottare entro sei mesi uno o più decreti legislativi volti a disciplinare la titolarità, l’esercizio ed il mercato dei diritti suddetti, nonché, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto, uno o più decreti legislativi correttivi, al fine di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee ad assicurare la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

    È importante osservare come si sia registrata, nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, l’unanime condivisione del riconoscimento del carattere sociale e della specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000.

    Analogamente condivisi, quali dirette ricadute della «dimensione sociale dell’attività sportiva» sulla disciplina dei diritti in questione, sono stati il principio della destinazione di una quota delle risorse derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti a fini di mutualità generale del sistema sportivo e il principio di lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell’ambito di ciascuna competizione sportiva, sinteticamente riassunto nella locuzione «equilibrio competitivo».

    Per quel che riguarda il principio della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva tra il soggetto organizzatore e le società partecipanti alle competizioni, il quale costituisce un’importante innovazione rispetto alla normativa vigente, si è ritenuto di approvare un emendamento, con il quale si è disposto il coordinamento con la tutela riconosciuta dall’ordinamento ai diritti di trasmissione.

    La nuova disciplina prevede che la commercializzazione in forma centralizzata avvenga mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione, la realizzazione di un sistema equilibrato di trasmissione in chiaro e a pagamento, nonché la salvaguardia delle esigenze delle emittenti locali. La commercializzazione in forma centralizzata deve inoltre essere disciplinata in modo tale non solo da garantire l’accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione interessati, ma anche da assicurare che all’esito di tali procedure non si creino situazioni di monopolio. Si è ritenuto, nel tentativo di rispondere a talune richieste di chiarimento, di integrare la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1, precisando che la commercializzazione in forma centralizzata sia gestita da parte del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva. Al fine di assicurare un rafforzamento del diritto di cronaca, nonché una maggiore tutela alle emittenti locali e quindi all’utenza legata al territorio, si è autorizzata l’acquisizione di singoli eventi, rimasti invenduti o comunque non trasmessi dai licenziatari primari.

    Per quel che riguarda poi i criteri direttivi da rispettare per l’esercizio della delega legislativa, puntualmente indicati dal comma 3, è necessario osservare come siano stati apportati stringenti correttivi concernenti la commercializzazione in forma centralizzata, volti a consentire, da un lato, al soggetto preposto alla organizzazione della competizione sportiva la facoltà di licenziare i diritti sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi, anche accorpati in più pacchetti e, dall’altro, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive la facoltà di intraprendere iniziative commerciali relative ai diritti che consentono sfruttamenti secondari.

    Viene quindi precisato che la commercializzazione in forma centralizzata debba garantire l’accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza fra gli operatori della comunicazione abilitati, senza discriminazione fra le singole piattaforme distributive. È poi riconosciuta in capo agli operatori della comunicazione licenziatari primari la facoltà di cedere, in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi equi, i prodotti audiovisivi realizzati agli operatori, anche di altre piattaforme, ivi comprese le emittenti locali. Un ulteriore potenziamento della concorrenza nella distribuzione dei prodotti audiovisivi è introdotto con una modifica alla lettera d) del comma 3.

    Al fine di garantire la concorrenza sul mercato dei diritti televisivi e di evitare la formazione di posizioni dominanti si è proceduto ad eliminare il vincolo della vendita per singole piattaforme. Parallelamente è stata registrata un’ampia condivisione della necessità di riconoscere a soggetti terzi più stringenti poteri di regolamentazione e di vigilanza onde garantire la concorrenza sul mercato dei diritti televisivi e di evitare la formazione di posizioni dominanti. La stessa lettera c) del comma 3 è stata pertanto modificata nel senso di specificare che il Governo, in sede di adozione della disciplina della commercializzazione in forma centralizzata, debba prevedere l’espresso coinvolgimento della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

    Nel corso del dibattito, poi, è emersa, in maniera ampiamente condivisa, l’esigenza – evidenziata peraltro anche dai principali operatori del settore auditi – di individuare in tre anni la validità temporale dei contratti e si è inoltre disposta la destinazione di una parte delle risorse al miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti sportivi.

    Si sottolinea infine come, nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite, sia emersa l’esigenza di adottare norme che consentano una più incisiva realizzazione del principio di mutualità. Auspichiamo, pertanto, che l’esame in Aula possa essere quanto mai costruttivo e condurre alla approvazione del testo in tempi brevi.

Mazzarello e Scalera, relatori

 


 


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Villone)

sul disegno di legge n. 1269 e su emendamenti

 

27 marzo 2007

 

        La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1269, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando tuttavia che è necessario che le Commissioni di merito riformulino l’articolo 1, comma 3, lettera h), individuando criteri volti a precisare la «durata ragionevole dei contratti» ivi considerati.

        Esaminati altresì gli emendamenti a esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

            parere non ostativo sugli emendamenti 1.54, 1.60, 1.13, 1.12 e 1.51, invitando tuttavia a valutare l’opportunità di riferire le disposizioni così proposte a tutte le competizioni sportive e non solo a quelle calcistiche, ovvero di proporre una modifica all’ambito di applicazione del disegno di legge limitandolo alle sole competizioni calcistiche;

            parere non ostativo sull’emendamento 1.17, nel presupposto che alla soppressione dei criteri direttivi così proposta corrisponda la qualificazione di quelli recati dal comma 2 come princìpi e criteri direttivi della delega;

            parere non ostativo sugli emendamenti 1.67 e 1.70 – che intervengono, rispettivamente, sui commi 2 e 3 dell’articolo unico – invitando a valutare tali proposte alla luce della precedente lettera c) di entrambi i commi, ove si sancisce la contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva da parte del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e dei soggetti partecipanti alla competizione medesima;

            parere favorevole sugli emendamenti 1.77, 1.78, 1.7, 1.15, 1.84 e 1.85, volti a individuare – con formulazioni diverse – la «durata ragionevole dei contratti», di cui all’articolo 1, comma 3, lettera h), del disegno di legge;

            parere non ostativo sull’emendamento 1.31, invitando tuttavia a una sua riformulazione che non configuri un obbligo di commercializzare i diritti in favore delle emittenti locali, il quale potrebbe essere considerato lesivo dell’autonomia negoziale dei soggetti coinvolti;

            parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 


 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Ripamonti)

sul disegno di legge n. 1269 e su emendamenti

 

20 marzo 2007

 

        La Commissione programmazione econimica, bilancio, esaminati il disegno di legge n. 1269 ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

        Esprime, altresì, parere di nulla osta su tutti gli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.59, sulla quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

 

 

 

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

 

 

(Estensore: Santini)

sul disegno di legge n. 1269

 

14 marzo 2007

 

        La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1269,

            premesso che, anche se non è più dilazionabile una seria riforma del sistema di gestione dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi, l’importanza della materia richiederebbe un dibattito parlamentare ben più articolato di quello che può essere svolto in sede di esame di una delega legislativa,

        esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

            1) le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata dovranno garantire paritarie forme di partecipazione di tutte le piattaforme, sia per evitare dannose distorsioni del mercato, sia per salvaguardare i diritti delle emittenti locali che magari non godono di sufficienti mezzi per competere con altri operatori, ma hanno uno specifico interesse alla trasmissione di eventi sportivi legati ad una determinata realtà territoriale;

            2) dalla esigenza di una maggiore tutela dei diritti delle emittenti locali discende l’inopportunità della disposizione che tende a vietare le sublicenze dei prodotti sportivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e);

            3) si preveda di destinare risorse, nella ripartizione prevista alla lettera i) del comma 3 dell’articolo 1 del disegno di legge in oggetto, al rafforzamento degli interventi, anche strutturali e nell’impiantistica, volti a garantire il regolare e sicuro svolgimento degli eventi sportivi;

            4) il Governo valuti di prevedere e disciplinare, nell’ambito dei decreti di cui al comma 1, forme di mutualità tra le diverse discipline sportive, a sostegno dello sport di base e dilettantistico.

        La Commissione raccomanda altresì che venga finalmente disciplinato in modo chiaro il diritto di cronaca per quelle emittenti risultate non vincitrici della gara per la trasmissione dell’evento sportivo. Attualmente infatti vige una norma consuetudinaria in merito alle modalità di esplicazione del diritto a tre minuti di cronaca dell’evento, ma è auspicata da tutti gli operatori del settore una regolamentazione puntuale di quanto finora è stato svolto, ma non senza difficoltà operative, secondo prassi e forme di collaborazione reciproca.

        Ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che le Commissioni competenti presenteranno all’Assemblea.

 

 

 

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

 

 

(Estensore: Soliani)

sul disegno di legge n. 1269

 

20 febbraio 2007

 

        La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 1269,

            considerato che esso ha l’obiettivo di riequilibrare la distribuzione delle risorse derivanti dal mercato dei diritti televisivi tra le società che partecipano ai campionati di calcio che si svolgono o vengono organizzati in Italia, sostituendo l’attuale sistema, che attribuisce in via esclusiva ai singoli club la titolarità del diritto di trasmissione televisiva in forma codificata dell’evento sportivo, con un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi;

            considerata la decisione della Commissione europea del 23 luglio 2003, relativa alla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League, valida fino al 31 luglio 2009;

            rilevato come la Commissione europea, pur riconoscendo pienamente la specificità dello sport, come espresso ad esempio nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000 (allegato IV alle Conclusioni della Presidenza), ribadisce, nella predetta decisione, che le società calcistiche svolgono attività economiche e sono pertanto da considerarsi imprese ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE;

            rilevato inoltre che, secondo la Commissione europea, l’accordo di vendita congiunta (ovvero vendita centralizzata) limita la concorrenza tra i club calcistici, ai sensi del medesimo articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE, nel senso che ha l’effetto di coordinare la politica dei prezzi e tutte le altre condizioni commerciali di tutte le singole società di calcio che producono il contenuto UEFA Champions League;

            considerato tuttavia che, secondo la Commissione europea, le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE possono essere dichiarate inapplicabili, ai sensi del successivo paragrafo 3, agli accordi tra imprese che contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, e che non impongono alle imprese restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, né danno a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi,

        formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

            si ritiene necessario prevedere che la regolamentazione che sarà predisposta dal Governo in attuazione della delega sia sottoposta all’attenzione della Commissione europea, la quale dovrà valutare se concedere la deroga ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE;

            con riferimento ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera e), e di cui al comma 3, lettere b) e c), si valuti l’opportunità di chiarire in forma più esplicita che l’accesso e la parità di trattamento, di tutti gli operatori della comunicazione, alla commercializzazione dei diritti di trasmissione debbano essere garantiti anche attraverso la suddivisione dell’offerta degli stessi diritti in molteplici pacchetti di ridotta entità per ciascun mercato, al fine di evitare che il loro acquisto sia reso possibile solo alle emittenti di grandi dimensioni, con l’esclusione di quelle più piccole, come richiesto dalla Commissione europea nella citata decisione del 23  luglio 2003, relativa alla vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League.

 


 

DISEGNO DI LEGGE N. 1269

DISEGNO DI LEGGE N. 1269

Approvato dalla Camera dei deputati

Testo proposto dalle Commissioni riunite

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Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle corre–late manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

Art. 1.

Art. 1.

    1. Allo scopo di garantire l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l’efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l’esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

    1.  Identico.

    2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:

    2.  Identico:

        a) riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

        a)  identica;

        b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

        b)  identica;

        c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1;

        c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell’alveo della tutela riconosciuta dall’ordinamento ai diritti di trasmissione;

        d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

        d)  identica;

        e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale;

        e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all’utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

        f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

        f)  identica;

        g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l’equilibrio competitivo di tali soggetti;

        g)  identica;

        h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

        h)  identica;

        i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all’estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

        i)  identica.

—3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

    3.  Identico:

        a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;

        a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva;

        b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l’accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

        b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l’accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;

        c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

        c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva;

        d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

        d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l’operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

        e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2;

        e)  identica;

        f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo;

    f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

        g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;

        g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;

        h) previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

        h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

        i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l’attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

        i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l’attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l’attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

        l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;

        l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile, nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;

        m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze;

        m)  identica;

        n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1º luglio 2007, con conseguente abrogazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

    n)  identica;

        o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

        o)  identica.

 


 


 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 239

D’iniziativa dei senatori Mazzarello ed altri

 

Art. 1.

 

    1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è sostituito dai seguenti: «Il soggetto organizzatore dei campionati nazionali di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei medesimi campionati. Gli utili della cessione di tali diritti sono divisi tra le società di calcio partecipanti a tali campionati secondo criteri tesi a conseguire un riequilibrio delle risorse tra le società calcistiche, annualmente definiti dal soggetto organizzatore e approvati dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

140a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDI' 12 APRILE 2007

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente BACCINI

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente BACCINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

 

(omissis)

 

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi da aprile a giugno 2007:

- Disegno di legge n. 1269 - Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)

(omissis)

 

La seduta è tolta (ore 17,51).


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

146a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDI' 3 MAGGIO 2007

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

 

(omissis)

 

Discussione dei disegni di legge:

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(239) MAZZARELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1269, già approvato dalla Camera dei deputati, e 239.

Poiché è stato confermato l'odierno sciopero degli aerei, l'impegno assunto e comunicato ieri in Aula è di avviare la discussione dei provvedimenti in titolo con lo svolgimento delle relazioni e della discussione generale fino a conclusione, rinviando le votazioni ad altra seduta, per la ovvia situazione che oggi registriamo in Aula.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori se intendono integrarla.

SCALERA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento nasce da una lunga ed articolata riflessione che si è sviluppata non soltanto ed esclusivamente all'interno delle Aule parlamentari, ma soprattutto del Paese nell'ambito di una serie di eventi, per certi versi anche drammatici, che hanno segnato il calcio italiano in questi ultimi mesi, ma soprattutto alla luce di una serie di riflessioni maturate in questi ultimi anni. Sono riflessioni che ci portano sempre più a valutare come in Italia il calcio non sia più un semplice gioco.

In effetti, ormai il calcio in Italia ha un forte valore simbolico, soprattutto un crescente peso di natura economica e al tempo stesso finanziaria. Il calcio professionistico in Italia ha svolto sempre più un ruolo legato a un vero e proprio settore di natura industriale, con una crescita costante in termini di fatturati delle società alla quale però si affianca, in maniera direi pericolosa, un indebitamento progressivo che ha finito per accumularsi durante gli ultimi anni.

Alla luce di questi dati, l'importanza del calcio professionistico appare ormai tale che tutto ciò che si sviluppa all'interno di questo settore finisce in qualche maniera per condizionare l'intero sport italiano. In tal senso, la memoria storica degli ultimi mesi ci porta a ricordare gli scandali che si sono registrati, lo scandalo del doping, le partite truccate, la corruzione dilagante anche in questo settore, che hanno avvelenato lunghe stagioni calcistiche. Sappiamo tutti dei titoli nazionali ripetutamente contesi e poi assegnati in maniera diversa rispetto a quanto il campo aveva determinato; gli scandali hanno fatto per certi versi di Calciopoli una piccola nuova Tangentopoli.

Come ha reagito la piazza, come ha reagito la tifoseria, quella grande schiera di milioni di tifosi che fanno del calcio il loro punto di riferimento domenicale? Con un senso di spiazzamento e di profonda amarezza, di chi troppo spesso si è sentito raggirato, ingannato, in qualche caso defraudato di un punto di riferimento tradizionale: la correttezza della competizione sportiva. È una sensazione che nemmeno la vittoria dei mondiali di calcio, celebrata dal Paese con particolare dovizia di entusiasmo e partecipazione, ha finito per annullare.

Cosa sono oggi le società di calcio più importanti? Sono dei veri centri di potere, che hanno dimostrato, in qualche caso e in qualche momento, di condizionare in termini reali l'intero mercato, sviluppando anche sistemi di presenza corruttiva all'interno di un determinato settore. Se in questi anni come Parlamento abbiamo mostrato dei limiti rispetto alla nostra funzione, probabilmente essi vanno rinvenuti nell'assenza di iniziative legislative soprattutto per quanto riguarda il concetto di società sportive professionistiche a fini di lucro, la loro quotazione in Borsa, che ha rappresentato un altro limite oggettivo rispetto a società i cui bilanci non sempre erano chiari, e, al tempo stesso, gli equilibri collegati alla vendita di diritti radiotelevisivi, rispetto ai quali non c'è stata vera concorrenza di mercato, trattandosi solo ed esclusivamente di un modo ulteriore per i più forti di crescere e sviluppare in termini incisivi la loro presenza sul mercato, favoriti da una realtà legata alla propria tifoseria più ampia rispetto alle società minori.

Sono così germinati spontaneamente, in questi ultimi anni, dei campionati di calcio in cui il gap e la differenza tra le grandi società si sono collegati alla possibilità di raccogliere sul mercato radiotelevisivo una forte presenza di natura economica, finendo inevitabilmente per condizionare il budget annuale e quindi la possibilità di sviluppare una presenza di qualità diversa a livello della propria squadra rispetto alle società minori. È sorta pertanto la logica paradossale del doppio campionato: quello che si celebra tra le «grandi» e quello che si disputa tra le altre società, ormai semplici sparring partner di un processo al quale partecipano in presa diretta e rispetto al quale raccolgono però quasi ed esclusivamente le briciole.

Noi abbiamo cercato faticosamente un percorso per un provvedimento che è stato ampiamente discusso dalla Camera dei deputati e ha sviluppato un ulteriore forte approfondimento critico all'interno del Senato. Con tale provvedimento abbiamo cercato di porre un punto di equilibrio rispetto alla suddetta distorsione. Abbiamo tentato di evitare l'accentuazione del divario tra società sportive con maggiore e minore disponibilità economica, anche perché abbiamo ritenuto che ciò avrebbe finito fatalmente, con il passare del tempo, per annullare ogni valenza competitiva delle manifestazioni sportive, probabilmente determinando la scomparsa di interesse da parte di ogni tifoso, soprattutto rispetto agli utenti del prodotto radiotelevisivo.

Alla luce di tale esigenza, la Commissione istruzione ha lavorato in stretta connessione con altre Commissioni. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno avuto modo di partecipare al dibattito, ma soprattutto alla lunga serie di audizioni che ha caratterizzato la fase di analisi. Insieme al collega Mazzarello, che ringrazio per il suo impegno, desidero altresì ringraziare le presidenti Donati e Franco, che hanno condotto in maniera puntuale, all'interno delle Commissioni, un percorso e un itinerario difficili.

Soprattutto attraverso audizioni particolarmente variegate, che hanno finito per orientarsi nell'ambito di tutti gli attori del processo collegato all'emittenza radiotelevisiva a livello locale e nazionale, per poi allargarsi a tutti i soggetti che oggi producono informazione di natura televisiva e ovviamente collegata ai new media, abbiamo cercato di valutare come questa responsabilità fosse connessa non soltanto a un business, ma anche a un'informazione di natura doverosa. Tale informazione deve tutelare non solo i diritti di cronaca delle grandi holding televisive, ma anche, e questo è un dato che è stato recuperato puntualmente (ne approfitto per ringraziare il Governo per la sensibilità che ha avuto modo di testimoniare accogliendo alcuni emendamenti presentati nelle Commissioni), le TV locali, con particolare riferimento alle serie minori.

Nel passato - lo dicevamo ieri nel corso di uno specifico incontro sull'argomento - abbiamo troppo spesso assistito addirittura ad acquisizioni di partite che poi non venivano mai trasmesse. Ciò accadeva perché, avendo acquisito un intero pacchetto, era praticamente impossibile poter seguire contemporaneamente tutti gli eventi. Si verificava dunque una sorta di distorsio,ne che finiva inevitabilmente per ricadere sull'emittenza locale, rispetto alla quale questo provvedimento tende finalmente a porre in essere in qualche maniera - direi in maniera precisa, per certi versi - un primo utile intervento.

L'ultimo commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, l'amico Luca Pancalli, sottolineava come l'unico importante obiettivo per il calcio italiano fosse quello di riportare serenità all'interno di un ambiente che doveva ritrovare la capacità di dialogo da parte di tutte le sue componenti. Il calcio oggi in Italia certamente è malato, ma appartiene ancora ad un mondo pulito, un mondo fatto di tifosi che credono nei valori dello sport, nei colori sociali e che hanno ancora la capacità di seguire i propri campioni, di seguirne i gesti, di ricordarne i goal. Credo che un provvedimento come questo riesca soprattutto a ridare ottimismo al pianeta calcio e a tutti gli appassionati, perché finisce inevitabilmente per far ritrovare anche la logica di una competitività che in questi anni probabilmente è mancata.

Mi avvio rapidamente alla conclusione, anche perché non voglio tediare più a lungo una platea che questa mattina fatalmente, a causa degli scioperi aerei, è particolarmente scarna. Sono convinto che la revisione della disciplina relativa alla trasmissione televisiva degli eventi sportivi vuol dire, soprattutto, il tentativo di riordinare un settore che definirei strategico, introducendo inevitabilmente un importante deterrente contro i meccanismi che hanno caratterizzato la violenza nel calcio. Pensiamo, ad esempio, alla trasferte dei tifosi e a cosa spesso e volentieri significa, in tutte le serie del calcio italiano, la possibilità di una trasmissione televisiva in diretta, in molti casi ordinata addirittura dalle questure, proprio come deterrente ad un scontro tra tifoserie spesso in dissenso da anni.

Il tentativo, che credo riuscito, di stabilire un equilibrio di natura competitiva tra tutti i soggetti interessati finisce per sviluppare, attraverso questo provvedimento, un complesso di misure che mi sembra possano utilmente intervenire sulla trasparenza e sull'efficienza del mercato.

Il ministro Melandri ha sottolineato più volte come il calcio e lo sport più in generale abbiano acquisito progressivamente in Italia una dimensione di natura sociale ed educativa più vasta rispetto a quella di alcuni anni fa. Noi condividiamo questa impostazione e riteniamo che anche la maggiore diffusione dell'evento sportivo possa costituire un momento educativo più alto, in grado di informare meglio, di costruire dinamiche più corrette nel rapporto tra utente e mondo del calcio, di recuperare i valori veri dello sport, realtà che troppo spesso sono state smarrite, direi tradite, all'interno del sistema dello sport italiano.

Dicevamo che la distorsione del mercato era evidente ai nostri occhi. Ritenevamo che la titolarità dei diritti non centralizzata, così come si era manifestata nell'ambito degli anni scorsi, fosse oggettivamente un chiaro condizionamento che, attraverso il sistema individuale della vendita, finiva per influenzare l'intero campionato. Comunque il nuovo meccanismo introdotto all'interno di questo provvedimento, legato ad una commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto che organizza le competizioni sportive e stabilendo una regolamentazione corretta ed omogenea del settore, rappresenta un passo in avanti importante e direi decisivo.

Del resto, anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché l'Autorità garante della concorrenza e del mercato - ricordo sotto questo aspetto un'indagine conoscitiva proposta dall'Antitrust sul settore legato al calcio professionistico - hanno rilevato questa sperequazione sui criteri di vendita dei diritti con penalizzazioni forti e chiare che hanno caratterizzato il sistema calcio in questi ultimi anni. La capacità di gestire in maniera libera, attraverso la vendita centralizzata, sviluppa meccanismi competitivi nuovi e soprattutto recepisce in termini chiari un'esigenza che si era già posta nell'ambito di questi ultimi anni.

Ci sono altre questioni sulle quali penso si soffermerà il dibattito, che è stato particolarmente articolato all'interno delle Commissioni. Il concetto collegato alle piattaforme in uso, la necessità di garantire la presenza di più operatori che possano impedire le alterazioni di mercato, la capacità di evitare distorsioni di logiche competitive che siano in grado di produrre negative ripercussioni sull'utenza, privandola - come abbiamo detto precedentemente - di una serie di diritti collegati all'informazione: ecco alcuni dei temi più vivi ai quali fa riferimento questo provvedimento.

Noi abbiamo cercato faticosamente di evitare possibili abusi di posizioni dominanti, abbiamo cercato di evitare la creazione di monopoli e riteniamo che gli strumenti che abbiamo individuato siano equilibrati normativamente perché permettono di sviluppare in maniera organica una disciplina, su una materia come quella dei diritti delle trasmissioni televisive, che si muove finalmente su una base di equità, di ragionevolezza, di leale competizione ma soprattutto di trasparenza, Infatti, su questo piano credo che il provvedimento recuperi in maniera oggettiva una realtà di mercato aperta nella quale ogni soggetto può ritrovare le ragioni della sua presenza, ma soprattutto può recuperare, a livello delle emittenti locali e più lontane, anche il concetto di un'audience legata fatalmente alla propria società, alla propria squadra, alla propria tifoseria.

Con questo spirito abbiamo lavorato, su queste basi abbiamo costruito il nostro impegno, cercando di disegnare un percorso per certi versi faticoso ma certamente di straordinaria attualità, disponibili come siamo, naturalmente, a valutare ancora tutti gli ulteriori correttivi che il Parlamento, certamente insieme al Governo, avrà modo di offrire alla nostra attenzione. (Applausi dei senatori Mazzarello, Donati, Pellegatta e Grillo).

MAZZARELLO, relatore. Signor Presidente, colleghi, come ha già detto il senatore Scalera, dobbiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo compiuto nelle Commissioni riunite. Avevamo già di fronte un testo, a mio avviso, buono e giusto, con taglio e contenuti giusti formulati in prima istanza dal Governo; è stato fatto un lavoro positivo dalla Camera, ma le due Commissioni del Senato - voglio sottolinearlo - hanno svolto un approfondimento ulteriore che ci ha permesso precisazioni importanti e modifiche utili e significative. Dico ciò volentieri oltre che come relatore anche come parlamentare che ha sollecitato, con una propria iniziativa legislativa (un testo di cui sono primo firmatario e che è stato assorbito da quello più articolato e ricco oggi alla nostra attenzione) l'urgenza della riforma di questi meccanismi.

Come ha sottolineato il senatore Scalera, dalle audizioni svolte nonché dagli interventi delle diverse componenti parlamentari - anche questo mi sembra un punto significativo - sono venuti contributi importanti, già accolti nelle modifiche che le Commissioni hanno apportato; altri spero possano aggiungersi nel corso della discussione in Aula. In sostanza, è stato svolto un confronto vero, positivo, senza schemi, dentro i problemi, dentro il problema.

Dal nostro confronto viene confermata la volontà e la proposta di una riforma profonda dell'ordinamento della disciplina dei diritti televisivi negli eventi sportivi e questo secondo due assi fondamentali.

In primo luogo, si superano la vendita e la contrattazione da parte dei singoli club e si introduce la vendita centralizzata e collettiva; in tal modo si va ad un riequilibrio nella distribuzione delle risorse, un riequilibrio competitivo nei campionati, una mutualità accentuata, un'attenzione ai vivai, altro punto fondamentale che abbiamo posto e su cui ci siamo soffermati e sul quale abbiamo ottenuto un larghissimo consenso da tutte le associazioni e gli enti sportivi auditi nel corso del lavoro svolto dalle nostre Commissioni, dunque un consenso pieno. Mi pare di poter affermare che sono state superate anche quelle resistenze precedentemente presenti. Questo è il primo asse.

Il secondo asse è la grandissima attenzione prestata e le misure chiare presenti nel provvedimento contro la formazione di situazioni monopolistiche tra gli operatori delle comunicazioni. In sostanza, mi sembra che tutti ormai riconoscono che non poteva e non può più reggere una situazione come quella attuale di grave squilibrio competitivo nei campionati anche a causa della redistribuzione delle risorse. Poche squadre prendono il massimo della torta dei diritti televisivi mentre le altre, pur giocando negli stessi campionati, o meglio nello stesso campionato, prendono le briciole. È chiaro che a questo riguardo si forma uno squilibrio che deve essere corretto.

Allo stesso modo non può più essere tollerata l'affermazione di posizioni monopolistiche che tra l'altro penalizzano le nuove tecnologie, le piattaforme emergenti, l'informazione locale, il diritto di informazione. Anche questi sono punti che ci sono stati sottolineati come temi su cui sviluppare una grande attenzione di riforma.

Vorrei sottolineare che a mio avviso non ci troviamo a questo punto negativo solamente per il cambiamento della normativa effettuato nel 1999, un cambiamento, peraltro, sollecitato dall'Autorità antitrust dell'Unione Europea; c'è stato, a mio avviso, un problema di gestione negativa, da parte della Lega calcio, della vicenda dei diritti televisivi, una gestione ben diversa da quella, ad esempio, degli Stati Uniti rispetto ai propri sport nazionali, o di diversi altri Paesi europei, che tengono il tema della mutualità e del riequilibrio al centro della gestione e dell'attenzione.

Sinceramente non so se questo provvedimento riuscirà, o se mai riusciremo - come del resto è necessario - a far registrare elementi di trasparenza e di legalità e a far saltare i meccanismi di corruzione che probabilmente esistono ancora, anche dopo Calciopoli, nel mondo del calcio e in altri sport. Non so se si riuscirà a far saltare questo meccanismo deteriore; certo è che il Governo, con il provvedimento contro la violenza negli stadi, sia nei suoi aspetti più immediati, sia nel disegno più di prospettiva, e con quello al nostro esame offre un quadro che contribuisce a portare trasparenza e innovazione. Si introduce, insomma, un cambiamento profondo che va posto all'attenzione.

Può darsi che a questi provvedimenti debba essere apportato qualche cambiamento o qualche aggiustamento, pur nella loro positività. Mi colpisce, ad esempio, in riferimento al provvedimento contro la violenza negli stadi (approfitto di questa discussione e della presenza dei membri del Governo in Aula per introdurre un punto che può sembrare marginale, ma che tale non è), che sia stata introdotta dalla Camera una modifica rispetto alla possibilità di portare striscioni negli stadi (sono impediti solamente gli striscioni razzisti e che fomentano la violenza) e che questa norma di fatto non sia applicata perché sembra esserci - secondo le mie informazioni, ma chiederei conferma di questo - una resistenza, un'interpretazione diversa della legge da parte dell'Osservatorio del Ministero dell'interno. Ho letto che è questione di dettaglio, ma guardate che queste cose possono portare a esasperazione, piuttosto che a salvaguardare un clima sereno sugli spalti degli stadi. Mi piacerebbe che su questo aspetto si corrispondesse davvero alla lettera alla legge che è stata approvata.

Ritorno al punto dicendo che in Commissione, come il senatore Scalera sottolineava, abbiamo, mi pare, contribuito a precisare, a migliorare e a definire un cambiamento significativo nel provvedimento che ci veniva proposto, per quanto si possa e si debba fare in una legge delega; anche questa della legge delega è una scelta su cui mi permetto di esprimere un giudizio positivo. Siamo di fronte ad un settore (penso al mondo sportivo, ma soprattutto al mondo dell'informazione in questo campo) che è soggetto ad un processo continuo di cambiamento e di innovazione delle tecnologie, quindi mi sembrerebbe utile che, stabiliti i criteri e i punti generali in modo molto preciso, come la legge fa, poi le questioni più specifiche, di dettaglio, siano pienamente aggiornate al momento della loro applicazione.

Daquesto punto di vista, come indirizzo importante di cambiamento operato dall'8a Commissione molto significativa risulta l'ulteriore precisazione apportata nella direzione del contrasto ad ogni forma di monopolio. Penso, ad esempio, alla precisazione di termini e alla sostituzione di certe formulazioni come "singola piattaforma" oppure concernenti la questione delle sub-licenze, rafforzando in questo campo, come in altri, il ruolo delle autorità di garanzia e di indipendenza nel governo di questa partita così delicata e importante. Altrettanto significativo è l'aver sottolineato la necessità di sostegni alle piattaforme emergenti, al fine di far crescere la presenza plurale degli strumenti informativi e della comunicazione in questo campo come in altri.

È stata focalizzata l'attenzione sul diritto di cronaca, sull'emittenza locale, avanzando proposte molto concrete. Il senatore Scalera ha sottolineato come sia accaduto che piattaforme maggiori abbiano acquisito i diritti per trasmettere certe partite, anzi tutte le partite o magari un intero campionato, e che poi per problemi di palinsesto non le abbiano trasmesse. Nel disegno di legge in esame abbiamo dato un'indicazione precisa: in casi come quello citato deve essere sollecitata la vendita a prezzi equi alle emittenti locali in modo che, per questa via, possa essere approntato un ruolo più pregnante delle emittenti locali oltre che del diritto di informazione.

Mi sembrano questi i temi più rilevanti da segnalare, assieme alla modifica che abbiamo apportato in merito ad un aspetto ancora molto generico sulla durata dei contratti. Va detto che tale richiesta ci è pervenuta anche da alcune Commissioni che hanno espresso il parere, fissando nei tre anni i tempi di durata dei contratti fra Lega e piattaforme televisive, al fine di realizzare un cambio non dico rapidissimo, ma in tempi equi.

Mi sembra molto importante l'aver definito come, nel quadro di una responsabilizzazione delle società sempre maggiore nella gestione degli stadi, quote di tali risorse possano essere destinate anche ad interventi volti a migliorare la loro sicurezza. Anche questa formulazione rientra in un piano più generale di riforma complessiva del calcio e di altri sport che correggerà profondamente la situazione in cui versa in particolare il calcio nel nostro Paese.

Ho fatto queste sottolineature per porre l'accento sul lavoro positivo svolto e sul metodo assunto, quello del confronto tra maggioranza e opposizione, che ha dato ottimi risultati. Se da un lato, infatti, vi è stata un'apertura positiva da parte del Governo, dall'altro vi è stato anche il desiderio da parte delle forze di opposizione di contribuire concretamente al miglioramento del provvedimento. Nella convinzione che ciò sia possibile, auspico che tale metodo possa essere seguito anche in Aula per correggere ancora qualche aspetto nella direzione emersa durante la discussione e il ciclo delle audizioni svolte in Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà.

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la delega sui diritti TV di cui oggi discutiamo consente di affrontare con decisione una situazione che si era fatta ormai insostenibile: la vendita individuale dei diritti TV nello sport e in particolare nel calcio in questi anni ha fatto male allo spirito sportivo di quello che è un fenomeno sociale di estrema importanza.

Affrontiamo questo passaggio con la consapevolezza che la presenza pervasiva, nei palinsesti televisivi, del calcio ha modificato la natura di questo sport, portando elementi positivi, come la più ampia diffusione di quello che è un vero e proprio evento collettivo, ma introducendo anche elementi estremamente negativi, come la frammentazione del calendario e la crescita senza limite delle spese per le società sportive. Con questo primo intervento noi riaffermiamo il principio di mutualità tra le diverse squadre, elemento fondamentale per una sana e corretta competizione, ma soprattutto riaffermiamo come l'attività sportiva, anche professionistica, prima ancora che un'attività di rilevanza economica sia un fenomeno identitario e culturale.

La delega che affrontiamo in questa sede ci pone una discussione di ordine generale che spesso ha fatto e fa visita nelle riflessioni dei soggetti più diversi: lo sport, e specificamente il calcio, è prioritariamente un'attività sportiva o un'attività economica? Questo interrogativo è apparso come evidente quando il presidente della Lega Calcio, alcune settimane fa, di fronte alla paventata chiusura degli stadi per più di una giornata, ha detto con chiarezza che lo spettacolo sarebbe dovuto continuare e ha utilizzato un parallelismo molto ardito tra l'attività calcistica e una grande azienda.

Di fronte alla morte dell'ispettore Raciti e alle vicende che a quell'evento drammatico sono seguite, questa questione si è posta con evidenza, ma è la stessa questione che ha fatto da sottofondo ai lavori delle Commissioni.

L'attività sportiva, fosse anche a livello professionistico, è solo un mercato e un'industria come tante altre? Credo che questa ipotesi, praticata prima ancora che dichiarata negli ultimi anni, abbia prodotto effetti gravi e profondi nella società.

Tutti noi abbiamo sempre ritenuto che lo sport avesse una grande valenza educativa e identitaria: innanzi tutto educativa, al punto che le lezioni di educazione fisica sono, nelle scuole di tutti gli ordini e gradi, affrontate con pari dignità rispetto alle altre materie. Ma lo sport, è evidente, ha anche un grande peso nella definizione identitaria dei popoli: si pensi solo all'orgoglio nella recente vittoria al campionato mondiale di calcio e ai tantissimi esempi che si potrebbero fare al riguardo. Invece, nella pratica reale di quest'ultima fase, si è voluto fare dello sport unicamente un mercato.

Faccio solo alcuni esempi. Il primo evidente è l'aumento del numero degli eventi sportivi, in nome della vendibilità di prodotti televisivi; siamo ormai a campionati spezzatino nei quali logiche diverse da quella del profitto, fosse anche la sicurezza negli stadi, non sono ammesse. Un secondo esempio è la crescita esponenziale di sostanze dopanti. Il doping non è soltanto un additivo chimico per la conquista della vittoria, ma anche l'unico modo di rendere in serie le prestazioni che, di fronte ad investimenti ed aspettative di profitto, non possono essere delegate all'estro dell'atleta. Il terzo, che è sotto gli occhi di tutti, è il rapporto malato tra tifo organizzato, anche violento, e società, un rapporto visibilmente macchiato da interessi prioritariamente economici, dai biglietti omaggio al merchandising. Il quarto esempio è quello degli eccessi nella compravendita di giocatori e sportivi in genere, i cui costi sono lievitati negli ultimi anni.

Il punto che solleviamo non è una certa nostalgia per i bei tempi andati, ma la consapevolezza che uno sport inteso unicamente come mercato, in causa degli enormi

effetti sociali di questo fenomeno, è un danno per il tessuto sociale del Paese.

E non possiamo che sottolineare con soddisfazione il richiamo, presente nel provvedimento che stiamo esaminando, alla dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza, che definisce lo sport «un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali», nonché «un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole».

Se questo è il contesto nel quale agiamo, credo che questo primo atto normativo debba essere rivendicato come un elemento di moralizzazione della sport. Ritornare alla contrattazione collettiva dei diritti e fare di questa procedura la via maestra per tutto lo sport e per tutte le piattaforme è un primo gesto di affermazione che lo sport non è un mercato. Se l'effetto di questa norma sarà che alcune squadre non potranno più acquistare campioni da 50 milioni di euro, non ci sembra questo un grande danno; anzi forse sarebbero maturi i tempi per avviare una profonda riflessione su formule di price cap in grado di calmierare gli stipendi dei giocatori.

Per questo reputo incomprensibili le obiezioni di chi sostiene che la logica mutualistica sia inadatta a questo comparto: il punto è proprio che le logiche del mercato forse sono in grado di garantire profitti ad alcuni, ma snaturano il senso profondo del fenomeno sportivo.

Proprio a partire da queste premesse salutiamo con soddisfazione il lavoro svolto in Commissione, che ha reso la proposta del Governo più puntuale e incisiva nella regolazione di questo mercato e nella funzione che questo tipo di contenuto può avere nello sviluppo di un sistema di maggior competizione tra gli attori e le piattaforme che operano nella trasmissione dei contenuti.

Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, della quale ancora non è noto l'esito: dalle televisioni via cavo che trovano in Internet un alleato naturale, con la cosiddetta IPTV, fino al satellite e al digitale terrestre sono svariate le piattaforme che si candidano a soppiantare la tradizionale televisione per come l'abbiamo conosciuta fino ad ora. E proprio il calcio è spesso l'elemento trainante di questa competizione tecnologica.

Questo provvedimento, migliorato in Commissione, consente una competizione tra pari, in un contesto in cui il duopolio televisivo rischia di far arenare qualunque significativa innovazione.

A fianco a questo, l'altro aspetto rilevante è quello della destinazione delle risorse allo sviluppo dei vivai e alla sicurezza delle strutture sportive. Dopo il dibattito su chi dovesse farsi carico delle ristrutturazioni degli stadi, vividamente rappresentato dal decreto contro la violenza degli stadi, oggi siamo in grado di indicare una risposta chiara. La domanda «Chi paga?» per la sicurezza negli stadi e per gli interventi strutturali è stata copiosamente ripetuta: abbiamo assistito addirittura a tabelle sui quotidiani di quanto sarebbe costato ogni intervento; ed è un problema reale, che non può essere risolto con un'alzata di spalle.

Se si assume il principio che le risorse dei diritti TV sono risorse innanzitutto del calcio e non solo delle singole società, come si evince chiaramente dalla contitolarità dei diritti di sfruttamento, destinare parte di queste risorse al bene comune del movimento calcistico e quindi alla sicurezza negli stadi sarebbe un intervento utile e positivo.

In questo senso, un intervento unitario rivolto a tutto lo sport non agevola, visto che ad esempio parlare di sicurezza nel mondo del rugby o del calcio o addirittura negli sport motoristici è cosa assolutamente differente. Ma proprio la flessibilità dello strumento della delega, con l'emendamento che è stato accolto in Commissione, consentirà al Governo di operare con puntualità.

Mutualità, trasparenza e moralità nella gestione delle principali entrate del mondo sportivo sono stati i princìpi cardine che abbiamo assunto nel proficuo lavoro della Commissione: sono questi gli unici princìpi che consentono di riconoscere davvero quel carattere educativo e di passione che milioni di cittadini affidano allo sport. (Applausi dei senatori Scalera, Mazzarello e Donati).

PRESIDENTE.Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come stabilito, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

(omissis)

 

La seduta è tolta (ore 10,27).

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

149a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 9 MAGGIO 2007

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente CAPRILI

 

 

 


RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

 

(omissis)

 

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati)

(239) MAZZARELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,37)

 

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1269

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1269, già approvato dalla Camera dei deputati, e 239.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 maggio i relatori hanno integrato la relazione scritta ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Scalera.

SCALERA, relatore. Signor Presidente, intendo sottolineare come all'interno della discussione generale si sia registrato esclusivamente l'intervento della senatrice Pellegatta. Questo tipo di impostazione porta la logica del dibattito a intrecciarsi con gli ordini del giorno e con gli emendamenti.

In questo senso, d'accordo con il senatore Mazzarello, rinunciamo alla replica favorendo il percorso più logico dell'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti proprio per approfondire termini e modi della nostra replica.

PRESIDENTE. Senatore Scalera, desideriamo chiarire un solo punto. Noi dobbiamo avere, e ora daremo la parola anche al rappresentante del Governo, il parere sugli ordini del giorno, che si intendono illustrati. Oppure, in questa situazione, i relatori daranno il parere volta per volta?

Io le darei la parola per l'espressione dei pareri. Poi, arrivati alla discussione, naturalmente, terremo conto delle condizioni dell'affrettata discussione generale. Queste, infatti, sono le regole.

SCALERA, relatore. Esprimiamo parere negativo sugli ordini del giorno G1, G2, G3, G4 e G5 e favorevole sugli ordini del giorno G6 e G7.

In questo contesto, mi preme sottolineare ancora che il parere contrario sugli ordini del giorno dal G1 al G5 è motivato dal fatto che questi sono assorbiti da una serie di emendamenti e, in qualche caso, da altri ordini del giorno.

 

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario Lolli.

LOLLI, sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G1, sul quale i relatori ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Senatore Stiffoni, insiste per la votazione?

STIFFONI (LNP). Insisto e chiedo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,43, è ripresa alle ore 10,05).

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1269 e 239

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'ordine del giorno G4, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'ordine del giorno G5, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6 e G7 non verranno posti in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

EUFEMI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 1, comma 3, lettera l), che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dovrebbe essere così riformulata:

"l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche al fine di valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;".

Esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti».

«La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1269, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LNP). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare l'emendamento 1.9. Il nostro è un emendamento sostitutivo ad una proposta compiuta sulla titolarità dei diritti televisivi. Si prevede, con precisione, che tale titolarità faccia capo alle Leghe sportive, evitando, così, l'inadeguato strumento della delega legislativa; si prevede inoltre una ripartizione precisa dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi stessi.

Noi proponiamo che i proventi siano così divisi: una quota pari al 40 per cento dei ricavi per assicurare un equilibrio competitivo; una quota pari al 20 per cento alle società in base ai risultati sportivi conseguiti; una quota pari al 20 per cento alle società in base al rispettivo bacino di utenza; una quota pari al 10 per cento alle società in base all'investimento nei vivai e un'altra quota pari al 10 per cento alla Lega nazionale dilettanti a favore dello sport dilettantistico. Mi pare che invece l'articolo 1, come formulato, non tenga in nessun conto la Lega dilettanti.

ADDUCE (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.200, come tutti gli altri a mia firma.

PROCACCI (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (Ulivo). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.205, ritirato dal senatore Adduce, e lo trasformo in un ordine del giorno.

GRILLO (FI). Signor Presidente, annuncio l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti presentati e sottoscrivo l'emendamento 1.113, il cui primo firmatario è il senatore Butti. Mantengo il solo emendamento 1.110, che va nel senso di una discussione e di un approfondimento fatto nelle Commissioni riunite che, peraltro, aveva trovato il Governo molto sensibile attorno alla problematica in esso trattata.

BUTTI (AN). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.113. Come ben sanno Governo e relatori, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale abbiamo sostenuto nelle Commissioni riunite alcuni temi, presentando emendamenti poi elaborati, metabolizzati e fatti propri anche dai relatori. Ne siamo soddisfatti e siamo poco attenti alle questioni di primogenitura, proprio perché abbiamo ben lavorato insieme.

Vorrei ricordare, tra i vari temi trattati, quello dell'emittenza locale, non solo per quanto riguarda il diritto di cronaca (mentre discutevamo nelle Commissioni riunite, qualche settimana fa, il diritto di cronaca dell'emittenza locale veniva leso in occasione della partita della Nazionale di calcio a Bari), ma anche per la possibilità di acquistare dai broadcaster più importanti i diritti delle partite che gli stessi non intendono programmare in palinsesto.

Sulla questione delle piattaforme, abbiamo aperto gli occhi a molti colleghi, non solo chiedendo una serie di audizioni importanti (che, come abbiamo sentito anche dai senatori Scalera e Mazzarello, che ringrazio, sono risultate determinanti per migliorare il testo), ma anche presentando una serie di emendamenti e di ordini del giorno circostanziati, volti a migliorare il prodotto legislativo e renderlo più giusto, più equo e più attento alle piattaforme emergenti.

L'emendamento 1.113 è l'unico che, a nome di Alleanza Nazionale, abbiamo riproposto in Aula. Siamo infatti convinti che questa sarà, molto probabilmente, per il Parlamento l'unica occasione in questa legislatura per parlare compiutamente di sport, quindi non vogliamo gettare alle ortiche la possibilità di aiutare non solo i settori dilettantistici del calcio e i vivai, per tutti i motivi addotti durante la discussione nelle Commissioni riunite, ma tutte le discipline sportive, anche quelle diverse dal calcio, che a volte sono più nobili del calcio stesso e che, senza aiuti, rischiano la morte per asfissia. Mi riferisco, in particolare, a discipline come il rugby, salito recentemente alla ribalta della cronaca per la strabiliante performance al «Trofeo delle Sei Nazioni», o come la scherma, il canottaggio, il nuoto, la ginnastica, l'atletica: tutte discipline che hanno fatto grande lo sport italiano.

L'emendamento 1.113 estende il concetto di mutualità non solo alle infrastrutture sportive e alla sicurezza degli impianti, ma soprattutto a progetti a sostegno di altre discipline sportive. Sono convinto che il calcio professionistico, travolto dalla vicenda delle scommesse, dallo scandalo delle partite truccate, dalla corruzione dilagante, abbia necessità di promuovere diversamente la propria immagine di sport forte, pulito, solidale, aiutando le discipline sportive meno visibili, ma non per questo meno praticate. Il calcio deve promuovere una sorta di mecenatismo verso le discipline più povere.

Vorrei ringraziare a tale proposito il sottosegretario Lolli e i colleghi Mazzarello e Scalera per la sensibilità con cui hanno ascoltato le nostre argomentazioni, giungendo a condividerle ed esprimendo parere favorevole sia sull'ordine del giorno G6 che su questo emendamento.

Con l'emendamento 1.113 recheremo un grande beneficio allo sport dilettantistico e apriremo un nuovo rapporto tra un calcio professionistico più attento agli scopi sociali dello sport, più incline alla solidarietà e più onesto sui veri valori dello sport e tutte le altre discipline sportive, più povere economicamente, ma straordinarie per capacità educativa e formativa, non solo delle giovani generazioni.

Mi riservo di sottoporre più avanti ai relatori e al Governo una riformulazione dell'emendamento.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZARELLO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.17, 1.14, 1.19, 1.18, 1.13, 1.21, 1.12, 1.20.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.113.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.100, 1.101, 1.103, 1.104, 1.105, 1.108, 1.64, 1.111, 1.650, 1.117.

Infine, chiedo al presentatore di trasformare l'emendamento 1.110 in ordine del giorno, sul quale il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.205 è stato fatto proprio dal senatore Procacci e trasformato in un ordine del giorno. Invito i relatori a pronunziarsi anche su tale ordine del giorno.

SCALERA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole, perché questo ordine del giorno raccoglie una serie di temi collegati al dibattito svoltosi nelle Commissioni riunite.

Vorrei inoltre dare per illustrato l'emendamento 1.500, presentato dai relatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.600, al comma 2, lettera c), in riferimento alla sostituzione delle parole «nell'alveo» con quelle «nell'ambito», sottolineo come, a nostro avviso, questa correzione, estremamente limitata, serva soprattutto a meglio specificare il senso della proposta.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, innanzitutto, insieme al collega Stefani vorrei aggiungere la firma all'emendamento 1.113, il cui primo firmatario è il collega Butti.

In secondo luogo, ritiriamo l'emendamento 1.19, trasformandolo in un ordine del giorno. Con tale emendamento si chiede «una procedura trasparente e non discriminatoria» per consentire alle società di realizzare nuovi impianti sportivi «nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani».

Infine vorrei fare una notazione. I relatori e il Governo hanno espresso parere negativo sull'emendamento 1.20. Faccio presente che esso ricalca testualmente l'impegno contenuto nell'ordine del giorno G7, accolto dal Governo.

SCALERA, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'ipotesi del collega Stefani circa un ordine del giorno che possa affrontare il tema affrontato nell'emendamento 1.19.

Quanto all'emendamento 1.20, a nostro avviso, essendo già contenuto all'interno di un ordine del giorno accolto dal Governo, potremmo chiederne il ritiro.

LOLLI, sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti presentati dal senatore Caforio sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Ricordo che gli emendamenti 1.100 e 1.200 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Ricordo che gli emendamenti 1.101, 1.201, 1.202, 1.102, 1.103, 1.203 e 1.104 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

 

STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1269 e 239

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.105, 1.204, 1.106, 1.107, 1.108 e 1.109 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

 

Verifica del numero legale

 

STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 10,27, è ripresa alle ore 10,49).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1269 e 239

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.110 è stato trasformato dal presentatore, senatore Grillo, nell'ordine del giorno G10. Il relatore conferma il parere favorevole?

 

SCALERA, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10 non verrà posto in votazione.

Chiedo al senatore Barbato se aderisce all'invito di ritirare l'emendamento 1.64.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Sì, lo ritiro.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.111 e 1.112 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.19 è stato trasformato nell'ordine del giorno G11. Conferma il parere favorevole, relatore Scalera?

 

SCALERA, relatore. Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11 non verrà posto in votazione.

Senatore Barbato, aderisce all'invito di ritirare l'emendamento 1.650?

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

BUTTI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTI (AN). Presidente, come ho accennato nel mio precedente intervento, qualora il Governo e i relatori fossero d'accordo riformulerei questo emendamento. Più precisamente, alla terzultima riga, dopo le parole «a sostegno di altre discipline sportive», aggiungerei le altre: «diverse da quella calcistica».

Inoltre, nella frase «a sostegno di altre discipline sportive», sopprimerei la parola «altre».

 

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento così come riformulato.

SCALERA, relatore. Esprimo un parere favorevole sulla proposta del senatore Butti, anche perché non muta l'impianto dell'emendamento 1.113 in esame.

LOLLI, sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.113 (testo 2), presentato dal senatore Butti e da altri senatori.

È approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.18, 1.13, 1.21, 1.12, 1.500 e 1.20.

Ricordo che gli emendamenti 1.114, 1.115 e 1.117 sono stati ritirati.

L'emendamento 1.205 è stato ritirato dal proponente, fatto proprio dal senatore Procacci e quindi trasformato nell'ordine del giorno G9.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

SCALERA, relatore. Ribadisco quanto detto precedentemente, insieme al collega Mazzarello, circa il parere favorevole sull'ordine del giorno con cui il collega Procacci si ricollega all'emendamento presentato dal senatore Adduce.

Sottolineo in particolare che, nel testo di questo ordine del giorno, scompare completamente il riferimento al comma 3, lettera o), presente nell'emendamento del collega Adduce.

LOLLI, sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

PROCACCI (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (Ulivo). Signor Presidente, vorrei precisare che l'ordine del giorno G9 era stato già accolto, in sede referente, dalle Commissioni 7a e 8a e per un disguido non è stato trasmesso all'Aula. Esso riguarda, in modo particolare, l'utenza locale e i soggetti televisivi locali.

Con tale ordine del giorno si impegna il Governo ad intervenire, in sede applicativa (trattandosi di legge delega), con ulteriori e specifici correttivi, al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali, in modo specifico per quanto attiene alla modalità delle trasmissioni in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali, e della fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca.

PRESIDENTE.Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione finale.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge delega al nostro esame tocca un tema quanto mai attuale: si tratta del raccordo fra produzione di contenuti relativi ad eventi sportivi e loro diffusione con strumenti di comunicazione elettronica. Si pensi, solo per citare un esempio eloquente, alle partite di calcio trasmesse via cavo o via cellulare.

Il testo di legge di cui oggi stiamo discutendo contiene proprio princìpi e criteri direttivi per una nuova disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, alla comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in TV e sulle altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi inerenti ai campionati professionistici.

La delega intende perseguire due obiettivi fondamentali: garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive tramite la fondamentale previsione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi; realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi.

È bene, dunque, creare norme che perseguano i sopramenzionati obiettivi considerando che, in special modo, gli eventi calcistici costituiscono per gli operatori delle telecomunicazioni un'insostituibile fonte di ricavi. I suddetti eventi sono infatti fattori determinanti ai fini delle dinamiche concorrenziali, ad esempio, nel mercato della raccolta pubblicitaria.

Da questo punto di vista, è fondamentale la previsione di una commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, con l'esplicita previsione del divieto (divieto importante, contenuto in una mia proposta emendativa assorbita da quella del collega Brutti e approvata nelle Commissioni riunite) di discriminazione tra le piattaforme distributive. Allo stesso scopo concorre la previsione del divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo abilitativo e del divieto di sublicenziare i diritti acquisiti.

È da sottolineare, a proposito del primo dei suddetti divieti, l'importante impegno del Governo, contenuto nell'ordine del giorno G11, accolto dalle Commissioni riunite, di intervenire in sede applicativa prevedendo non solo che gli operatori di comunicazione partecipanti all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi siano in possesso del titolo abilitativo, ma che effettivamente lo esercitino. Gli eventi calcistici e di altri sport (quali la pallacanestro, il ciclismo, il motociclismo, il pugilato, il golf) possono essere sicuramente considerati mezzi di forte impatto per lo sviluppo e l'affermazione delle cosiddette piattaforme emergenti (digitale satellitare, digitale terrestre, cavo, UMTS, Internet o banda larga, analogico terrestre in chiaro).

Non a caso, infatti, una speciale disciplina dovrà essere emanata proprio per le piattaforme emergenti, così come previsto dal criterio contenuto alla lettera g) del comma 3. Tale lettera è stata opportunamente modificata, con l'accoglimento nelle Commissioni riunite di parte di un emendamento a mia firma, sostenuto anche da altri colleghi. La suddetta modifica all'originario testo consiste nell'introduzione della previsione esplicita di misure di sostegno della concorrenza da introdurre nei decreti delegati.

Concludendo, annuncio, a nome dei Popolari-Udeur, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione del dibattito, in qualità di estensore del parere della 10a Commissione desidero svolgere alcune considerazioni.

L'istituto della delega su una materia così vitale per il mondo dell'informazione non è accettabile né condivisibile. Quindi, espressa tutta la contrarietà al ricorso a questo istituto per trattare un tema così delicato, mi auguro che il Governo metta quanto prima in programma una discussione più ampia e articolata, che approfondisca gli aspetti qui semplicemente enunciati. Non possiamo lasciare al disegno di legge in esame la gestione di una materia che, tra l'altro, è in continua evoluzione anche per il moltiplicarsi delle società sportive, degli eventi sportivi, delle emittenti televisive, quindi degli attori di questa scena.

Mi sembra utile ricordare i princìpi del parere espresso, che si apre proprio con il rifiuto della delega come strumento per risolvere questi problemi, ma con qualche commento favorevole su taluni aspetti che il disegno di legge propone: per esempio, riguardo le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata, che dovranno garantire forme di partecipazione di tutte le piattaforme sia per evitare distorsioni sempre dannose del mercato, sia soprattutto per garantire i diritti delle emittenti locali - la parte più debole su questo mercato - affinché possano competere con pari opportunità con le emittenti più forti nella distribuzione degli eventi sportivi.

C'è ancora l'esigenza di tutelare maggiormente soprattutto le emittenti locali laddove le grandi emittenti non manifestino interesse a gestire l'evento sportivo. In questo senso, mi sembra inopportuna la misura di vietare le sublicenze, vale a dire la possibilità, a fronte del disinteresse dell'emittente che ha la titolarità dell'evento, di cedere la possibilità di rappresentarlo ad emittenti locali, che viceversa hanno tutto l'interesse a farlo. Eviteremmo in questo modo anche il pericolo di fastidiose discriminazioni nei confronti di organizzatori di eventi sportivi, i quali, dichiarati non interessanti dalle grandi emittenti, non avrebbero un'adeguata copertura televisiva.

C'è poi un importante aspetto nella distribuzione delle risorse: non bisogna dimenticare l'esigenza di garantire una certa mutualità tra le diverse discipline sportive per fare in modo che le più ricche, le più forti, e così anche le società, sostengano lo sport di base, lo sport dilettantistico, vale a dire quelle forme di attività sportiva diretta dei cittadini che altrimenti non avrebbero supporto.

La nota che correda il parere della 10a Commissione si chiude con un accenno al diritto di cronaca, una formalità che si è inserita negli ultimissimi anni, da quando il monopolio della RAI è stato attaccato e intaccato in taluni settori dall'attività delle emittenti private. In ogni caso, il diritto di cronaca è più una lieta e felice utopia che un diritto inteso in senso stretto, in quanto, in mancanza di una normativa chiara, cogente, precisa che ne stabilisca le modalità di attuazione, viene praticato, difeso ed esercitato direttamente dagli addetti ai lavori, quindi dai giornalisti televisivi. È un po' un gentlemen agreement che interviene di volta in volta quando si stabilisce che un evento attribuito o «vinto» sul mercato - per usare un gergo più chiaro - da una emittente possa comunque essere aperto, solo per tre minuti, per diritto di cronaca a tutte le emittenti che ne avanzino richiesta. Mi sembra si tratti di un diritto talmente legittimo e irrinunciabile che credo debba essere regolamentato in maniera chiara e precisa dal Governo.

Desidero inoltre aggiungere qualche considerazione da affiancare al testo del parere tecnico per la 10a Commissione. Che si tratti di una materia importante lo dice altresì il primo comma dell'articolo 1, laddove si parla di «trasparenza» e laddove si fa riferimento non soltanto all'attività televisiva, ma anche alle trasmissioni su tutte le reti di comunicazione elettronica. Quello al nostro esame, in sostanza, è un disegno di legge i cui contenuti si riferiscono ad un qualcosa che si sta sviluppando sempre più.

E che questo provvedimento sia importante per il Governo lo testimonia il coinvolgimento di ben cinque Ministri con le loro competenze: per le attività sportive, delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee. Ma vi è una valenza che va al di là dell'aspetto economico, finanziario e sportivo e che assume connotati decisamente sociali. Mi riferisco al comma 2, lettera a), laddove si riconosce il carattere sociale dell'attività sportiva, proprio perché anche a livello europeo il Trattato di Nizza definisce irrinunciabile come diritto naturale l'accesso dei cittadini alle attività sportive e alla fruizione delle rappresentazioni televisive.

Varicordato che esiste una direttiva europea definita «televisione senza frontiere» che in questo senso stabilisce punti cardine molto importanti, laddove, ad esempio, rifiuta il ricorso a quella che veniva definita un tempo la criptazione per trasmissioni ritenute di interesse generale e sociale. Penso in modo particolare ai grandi eventi del calcio, ai mondiali, alle partite delle nazionali, che in certi Paesi venivano criptate perché non esistevano contratti chiari.

Per quanto riguarda le sub-licenze, vi è una raccomandazione da rivolgere al Governo: esse costituirebbero un elemento di giustizia e di parificazione per le emittenti private locali, anchele più piccole, laddove intervengano accordi preliminari - come sempre accade - tra gli organizzatori di eventi e chi vince il bando di concorso. Succede poi nel tempo che chi acquisisce il diritto scopra che non lo può esercitare, o per un interesse di carattere tecnico-giornalistico o magari per mancanza di risorse. In quel modo l'organizzatore dell'evento viene privato della possibilità di vedere la diffusione dell'evento attraverso le forme televisive. In questo caso, non sarebbe assolutamente scandaloso né contro le regole se l'emittente principale cedesse i sui diritti a quell'emittente locale, anche piccola, che può garantire l'emissione. A mio avviso, sarebbe necessario prevedere anche un criterio attinente un livello minimo garantito di qualità della trasmissione, in quanto, se vi sono vincoli per l'acquisizione di un diritto, non si può poi svendere sul libero mercato a chiunque possa esercitarlo, magari senza avere la possibilità di portarlo avanti con livelli e standard di qualità.

Infine vorrei tornare sul tema del diritto di cronaca. In tale campo il Governo deve intervenire in maniera chiara, soprattutto di fronte al moltiplicarsi delle emittenti televisive. Ricordo con molta emozione quando - mi rivolgo al presidente, mio grandemaestro Sergio Zavoli, che siede qui di fronte - nel 1993 per la prima volta alla RAI fu sottratto il Giro d'Italia con il primo storico «scippo» operato da Mediaset. Fu per tutti gli operatori della RAI, in quel momento, uno shock in quanto quel tipo di servizio era considerato una cosa di famiglia. In quel momento, scattò il difficile e delicato esercizio del diritto di cronaca. La RAI doveva dare ai suoi utenti, semplicemente, tre minuti al giorno.

Non ci si può affidare a un rimedio empirico e incerto come questo e lascio al Governo, in chiusura, la raccomandazione a gestire meglio e a delimitare il diritto di cronaca. (Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA).

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, crediamo che l'approvazione della delega sia un passaggio importante per guardare con maggior speranza al futuro dello sport, e del calcio in particolare.

Durante i lavori relativi a questo provvedimento, diversi oratori nei loro interventi si sono interrogati sui motivi della crisi che vive il calcio nel nostro Paese, crisi innanzitutto morale, che è indipendente dai risultati sportivi. Non si può fare finta che gli eventi che dal maggio del 2006 si sono succeduti e hanno portato al commissariamento della Federazione italiana giuoco calcio siano stati superati con una bacchetta magica. Certo, il ruolo del commissario è stato importante per imprimere una svolta nei costumi e nei comportamenti del panorama calcistico, tanto più di fronte al riesplodere della violenza, ma resta ancora molto da fare.

Ci riferiamo a questa situazione perché siamo convinti che questi siano anche gli effetti di un modello deteriore, che ha avuto nella concorrenza, non sportiva ma economica, introdotta con la contrattazione individuale dei diritti televisivi uno dei suoi motivi principali.

Il ritorno alla contrattazione collettiva è una buona strada per affermare un principio di fondo che, speriamo, indirizzi le nostre scelte future: l'autonomia del mondo sportivo non si ottiene senza una mutualità, senza forme di solidarietà, senza che ciascuno, per il suo ruolo, sia chiamato a chiare assunzioni di responsabilità. Se una società o una federazione travalica il principio di mutualità diventa allora complicato assicurare l'autonomia. Se il calcio, o qualunque altro sport professionistico, è solo mercato e profitto, è difficile esigere uno status diverso da quello garantito a tutte le altre imprese che operano nel Paese. È per questo che tanto noi quanto altri Gruppi di maggioranza e opposizione abbiamo sollecitato che una parte delle risorse andasse ad assicurare la sicurezza negli eventi sportivi: queste sono le assunzioni di responsabilità che, di fronte al fenomeno drammatico della violenza, ci aspettiamo e auspichiamo.

La destinazione di una quota della mutualità al fine di incentivare gli investimenti nell'impiantistica sportiva, oggi tema centrale nel progetto di riforma dello sport che il Governo sta intelligentemente portando avanti, e la destinazione di una quota ai fini di finanziare, attraverso fondazioni create ad hoc dalla Lega calcio, progetti sia nel sociale che nell'ambito della scuola e dell'università, sono segni chiari di una strategia seria e pensata.

Esistono caratteri precipui dell'attività sportiva che sono eminentemente sociali e non economici. Non si tratta di demonizzare il mercato, ma di porre a tema la questione di un giusto equilibrio tra effetti sociali dell'attività sportiva e conseguenze economiche, come posto chiaramente nella Dichiarazione di Nizza che il provvedimento richiama.

Anche per questo ci sembra che questo provvedimento inverta la tendenza, e speriamo che accompagni una vera e propria riforma del nostro mondo calcistico. L'etica richiamata dal neopresidente della FIGC Abete, in occasione del suo insediamento, è un buon auspicio, e questo primo provvedimento è uno strumento utile per garantire trasparenza allo sport. Forse le future candidature italiane ad eventi di portata internazionale si potranno giovare di un sistema più trasparente e meno subalterno alle sole logiche di mercato.

Questo provvedimento, allora, può essere un importante momento di svolta per il calcio, ma lo può essere anche per rilanciare le nuove tecnologie nel nostro Paese; è evidente come il calcio sia il contenuto trainante delle nuove potenzialità che ci sono offerte dallo sviluppo della tecnica: dal digitale terrestre ad Internet assistiamo ad un fiorire di nuove opportunità, anche imprenditoriali e occupazionali. Perché questa innovazione abbia seguito è necessario che gli operatori consolidati nei vecchi media, come la televisione analogica, non cerchino di sfruttare la propria posizione dominante, perché questo sarebbe un freno grave allo sviluppo complessivo del Paese.

Anche in questo caso credo che abbiamo svolto un buon lavoro, migliorando quella che era già una buona base di partenza. La scelta di garantire la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, l'obbligo di trasmissione, rimuovendo la possibilità che soggetti dominanti acquisissero i diritti per ritirarli dal mercato, l'opportunità delle vendite in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi equi tra le diverse piattaforme consentono di promuovere un mercato delle telecomunicazioni davvero concorrenziale e aperto.

Le vicende a cui abbiamo assistito relativamente al digitale terrestre e, prima ancora, ai servizi via satellite hanno dimostrato come sia proprio lo sport il contenuto che consente alle diverse piattaforme tecnologiche di decollare, e con questo provvedimento forse riusciremo a porre un primo tassello per liberalizzare un mercato, quello delle telecomunicazioni, che nel nostro Paese è attardato da un'organizzazione vecchia e in affanno, che ruota ancora intorno al duopolio televisivo.

Finalmente si riconosce chiaramente che i diritti di trasmissione sorgono ab origine, in capo agli allestitori dello spettacolo sportivo, cioè ai club e alla Lega calcio, in modo che il sistema dei diritti sia dotato di idonea protezione contro determinati fenomeni di natura illecita: ad esempio, contro quello della captazione illecita e della illecita immissione in rete delle immagini delle partite, fenomeno sempre più crescente (si veda, da ultimo, la causa intentata alcuni giorni fa dalla Premier League contro YouTube). Ma il tema del diritto d'autore e del diritto di cronaca necessiteranno di un lavoro puntuale del Governo, per trovare il giusto equilibrio tra la vendita del diritto e la disponibilità degli eventi come fattore sociale e identitario.

Per tutti questi motivi, laddove la legge delega, sulla base di un nostro emendamento recepito in Commissione, richiama l'«alveo della tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento ai diritti di trasmissione», si vuole far sì che il Governo, nel momento dell'attuazione, predisponga una disciplina specifica e concreta, che dia protezione e accessibilità ai diritti audiovisivi sportivi.

Se quindi lo sport può favorire la creazione di un mercato delle telecomunicazioni più libero, non bisogna però dimenticare il valore sociale della pratica sportiva. Le scelte di salvaguardia dell'emittenza locale, anche con una specifica disciplina per i diritti secondari, vanno proprio in questa direzione.

Le scelte contenute in questo provvedimento consentono quindi di ridare slancio al processo di riforma che sta investendo il mondo del calcio: insieme al decreto contro la violenza negli stadi, quello di oggi è un passaggio importante per riaffermare trasparenza e autonomia del pallone.

Restano aperti, rispetto alle sfide che ci eravamo dati, altri due importanti tasselli, cioè la valorizzazione dell'attività sportiva tra i giovani e nelle scuole e il grande tema della proprietà degli stadi in capo alle società sportive.

Proprio sui giovani occorre porre la massima attenzione: bene il provvedimento oggi all'esame, che mette l'accento sul problema degli investimenti sui vivai; bene il Ministero per le politiche giovanili e per le attività sportive, che in questi mesi ha posto in essere iniziative, anche a livello locale, come nel caso ultimo della Campania, che vede lo sport come sistema per la crescita e lo sviluppo del mondo giovanile; bene qualsiasi futura iniziativa parlamentare che, di concerto con le istituzioni sportive e nel rispetto della loro autonomia, possa risolvere i problemi connessi allo svolgimento delle attività sportive, non solo professionistiche, che vedono coinvolti soprattutto i ragazzi nella fase adolescenziale.

Siamo quindi ad un importante provvedimento complessivo sul calcio e sullo sport nel suo complesso. Non vorremmo, infatti, che la preminenza economica che il calcio ricopre mettesse in ombra il valore complessivo che questo intervento ha per tutto il sistema sportivo: non solo si risolve una questione ormai annosa, quella del calcio, ma si consegna al Governo la responsabilità di definire una normativa moderna, capace di promuovere la totalità degli eventi sportivi professionistici a squadre.

Cogliamo qui una grande opportunità per il rilancio di quegli sport che, se sono meno visibili nelle cronache, sono seguiti e praticati da migliaia di cittadini e rispetto ai quali la trasmissione sulle diverse piattaforme può essere una grandissima opportunità di visibilità e di rafforzamento.

Lo strumento della delega, aspramente criticato da alcuni, probabilmente in un contesto come questo si rivela il più efficace: da un lato, siamo di fronte a cambiamenti tecnologici estremamente rapidi e incisivi, e i decreti e le eventuali correzioni consentono di affrontare questa evoluzione con la necessaria flessibilità; dall'altro, la presenza di soggetti importanti non solo economicamente ma anche dal punto di vista sociale richiede, nei puntuali limiti disposti dalla delega, un'azione di coordinamento e concertazione che sia capace di rilanciare il sistema sportivo italiano.

Oggi quindi licenziamo un provvedimento che può consentire tre importanti risultati. Il primo è la grande opportunità per la moralizzazione del nostro calcio, e perché dopo le bufere degli ultimi mesi il gesto sportivo sul campo torni davvero protagonista, e non siano le intercettazioni e le corruzioni a riempire il dibattito nazionale. Il secondo è la promozione del complesso dello sport nazionale, con un ruolo non più marginale per i grandi eventi a squadre. Il terzo è la nascita di un sistema delle telecomunicazioni più aperto, dove la concorrenza non sia solo tra i soliti noti e l'innovazione non sia guardata con sospetto.

È con la convinzione che su questi obiettivi si possa riuscire ad ottenere risultati importanti che il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani sosterrà convintamente l'approvazione di questa proposta. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo. Congratulazioni).

STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto che ci troviamo oggi ad esprimere è il voto su un provvedimento che costruirà un nuovo scenario nel settore radiotelevisivo e che purtroppo rischia di non cogliere nel segno e quindi di non raggiungere l'obiettivo sperato.

Anche la Lega Nord insegue l'equilibrio competitivo, condivide la necessità di un provvedimento che limiti il diritto soggettivo alla vendita dei diritti TV e reintroduca la contrattazione congiunta da parte della Lega professionisti, ma non può appoggiare un disegno di legge come quello oggi in esame in cui, utilizzando l'inadeguato strumento della delega legislativa, non sono specificati i diversi criteri di ripartizione dei proventi; non viene destinata una quota fissa alla crescita del movimento di base; non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sub-licenza.

Sono tutti aspetti fondamentali, che avrebbero dovuto indurre questo Governo ad affrontare l'esame del provvedimento con maggiore cautela, quella stessa cautela che aveva peraltro contraddistinto i vostri colleghi del 1999 quando, con un decreto‑legge, era stata posta l'attenzione su un settore allora nascente, la televisione digitale e satellitare. Allora, intuita la posta in gioco, si imponeva una rigida suddivisione dei diritti tra i due concorrenti. Così non è stato ora.

Abbiamo cercato un dialogo per dare il nostro contributo al fine di migliorare il provvedimento presentando emendamenti contenenti misure per il movimento di base, per l'impiantistica, per i giovani, per la formazione tecnico‑professionale dei formatori, ma voi avete preferito ignorare i nostri suggerimenti. Le nostre proposte emendative, partendo dal presupposto che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali, erano volte a far sì che i proventi incassati dalle federazioni per la contrattazione collettiva dei diritti televisivi venissero destinati in modo specifico, con quote ben definite, al movimento di base.

Pensiamo infatti che le associazioni sportive hanno il dovere di promuovere lo sport che rappresentano attraverso i vivai, l'attività giovanile, l'inclusione sociale dei giovani sportivi e non solo. Tutto questo non è presente nel provvedimento, è abbozzato nella relazione e se ne parla genericamente nell'articolato, ma non viene affrontato in termini concreti.

Nel momento in cui nel provvedimento si stabilisce come ripartire le importanti ed uniche risorse su cui il mondo sportivo può contare, ossia quelle provenienti dai diritti televisivi, ci si dimentica di dare direttive precise, di definire le quote di riferimento per le federazioni o per le leghe da destinare alla missione che esse hanno.

Una buona legge sul riordino dei diritti televisivi, in analogia con quanto già previsto in altri Paesi europei, non può non prevedere misure specifiche per la valorizzazione di vivai giovanili nello sport. Nella redistribuzione proposta in questo disegno di legge, invece, non viene preso in considerazione l'investimento di ciascun partecipante nell'attività del vivaio, punto fondamentale per la Lega Nord.

Per quanto riguarda la mutualità interna ai singoli campionati, abbiamo proposto una redistribuzione delle risorse in base alla rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra dai giovani giocatori di cittadinanza italiana cresciuti nei vivai, sulla base di quanto prevede il regolamento utilizzato dalla Lega calcio, ma anche questo suggerimento è caduto nel vuoto.

Non possiamo allora accontentarci del testo così come è stato discusso oggi, quando si parla di una quota non quantificata da destinare alla mutualità generale del sistema: la Lega Nord ritiene una questione dirimente definire questa quota al 10 per cento.

Lo sport deve tornare ad essere un motore sociale positivo e deve recuperare la sua funzione educativa e culturale. Per far sì che ciò accada è fondamentale che le ingenti risorse che è possibile recuperare attraverso la vendita collettiva vengano ben utilizzate; così purtroppo non è stato in passato. L'abbiamo appreso dalle numerose indagini svolte dal Parlamento e dall'autorità.

Il secondo tema su cui vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula è che il provvedimento è lacunoso anche per quanto riguarda l'aspetto televisivo. Noi tutti sappiamo che la trasmissione degli eventi sportivi, e in particolare del calcio, ha assunto un ruolo strategico per l'economia del settore, superando nel fatturato prodotti d'intrattenimento e cinema. Le televisioni a pagamento, a differenza delle TV generaliste, che dipendono dalle inserzioni pubblicitarie, sono strettamente legate alle preferenze e ai consumi degli abbonati: la vendita dei diritti delle partite di calcio oggi addirittura copre quote di tre quarti del fatturato.

I contenuti calcistici costituiscono, tanto per gli operatori televisivi in chiaro quanto per gli operatori televisivi a pagamento, un'importante fonte di ricavi pubblicitari e rappresentano, anche in prospettiva, fattori determinanti ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo, ed in particolare nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. Ne consegue che la vendita dei diritti, combinata alla portata dell'esclusiva, ha effetti significativi sulla struttura dei mercati, in quanto può favorire la concentrazione dei media ed ostacolare la concorrenza fra le emittenti.

I diritti TV degli eventi sportivi, e soprattutto calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono alle emittenti di raggiungere un particolare pubblico, non altrimenti raggiungibile con altri programmi. Nei canali a pagamento, il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti, mentre nella TV non a pagamento il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi.

Parlo del calcio perché, diversamente da altri sport, il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua, con i conseguenti benefìci in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato.

Sebbene vi siano eventi di campionati di altri sport e sebbene tali sport siano in grado di produrre audience maggiori, non raggiungono la stessa costanza di numero di spettatori del calcio. Si può quindi affermare, con decisione e chiarezza, che il contenuto calcistico è un fattore determinante ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo.

Abbiamo evidenziato come sia necessario introdurre specifici correttivi in un mercato rilevante come quello dell'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive, e in particolare calcistiche, visto che con questo disegno di legge stiamo determinando quali saranno in futuro i soggetti che, rispetto ad altri, potranno avvantaggiarsi nell'acquisizione di quei diritti.

È chiaro quindi, date le premesse, che la possibilità di trattare su una singola piattaforma di gara significherebbe che, laddove non vi saranno competitor (per quanto riguarda la TV a pagamento così non è), ci troveremo ad avere un solo concorrente. Un po' di buonsenso porta a pensare che questo risulta in conflitto con qualsiasi idea di gara, di libero mercato e, comunque, è molto lontano dall'idea, formulata dallo stesso Governo, di aumentare il volume dei ricavi a favore dello sport.

Dopo tutte queste considerazioni, signor Presidente, il nostro parere è che non c'è nulla di innovativo in questo provvedimento: non ci sono risorse per i giovani, nessuna misura per lo sport dilettantistico, una pessima mutualità interna, ed è fallita anche quella condizione fondamentale di rispetto delle dinamiche concorrenziali. Pertanto, il voto della Lega Nord non può che essere contrario a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LP).

MARCONI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCONI (UDC). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge delega che ci apprestiamo a votare è entrato, credo non volendolo, nell'attualità della vita sportiva del nostro Paese. Infatti, quando l'iter di questo provvedimento è stato avviato alla Camera dei deputati, sconvolgenti fatti di cronaca nera erano accaduti e purtroppo altri ne sarebbero seguiti prima, durante e dopo determinati eventi sportivi.

La legge in questione, quindi, ha risentito di questo clima, ma credo che la cosa non sia stata per nulla negativa, anzi. Infatti, la risposta che il testo ha dato alle esigenze del momento non è stata né emotiva né demagogica. Si è ragionato con serenità, respingendo ogni tentativo di criminalizzare lo sport, il calcio in modo particolare, sia in relazione alle vicende di Calciopoli, sia per gli squallidi e drammatici casi di criminalità, nei quali i soliti, pochi delinquenti hanno macchiato lo sport più amato e seguito dagli italiani.

Sarebbe stato comunque un errore colpire le società attraverso la disciplina dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi per il semplice fatto che questi non rappresentano un beneficio solamente per il calcio ma per tutte le società sportive. Un clima pesante e per molti aspetti negativo intorno allo sport ha prodotto invece, a nostro giudizio, un buon testo di legge perché ha messo in modo forte e consapevole un nuovo senso di responsabilità che, partendo dalla più alta istituzione del Paese, il Parlamento, ha avviato una serie di nuovi comportamenti ed una nuova cultura, che speriamo riuscirà ad invertire una tendenza che ha prodotto un clima di sfiducia e di giudizi decisamente negativi da parte della pubblica opinione.

Tutti, quindi, dalle società sportive alle tifoserie, agli stessi sportivi, in particolare i professionisti, sono responsabilizzati verso comportamenti più virtuosi, pena un discredito che finirebbe per danneggiare in modo irreparabile l'immagine dello sport nel nostro Paese.

Questo non possiamo permettercelo, anche perché lo sport è oggi la prima occasione di aggregazione per i nostri ragazzi e per i nostri giovani; per molti di loro l'unica occasione per passare in modo sano, pulito e costruttivo il tempo libero dal lavoro e dagli impegni scolastici. L'UDC ritiene, per quello che è di propria e stretta competenza, che il disegno di legge n. 1269 risponde a queste urgentissime esigenze di natura sociale.

Vi sono alcuni aspetti qualificanti della legge che vorrei mettere in risalto, per motivare il voto positivo del Gruppo dell'UDC. Il primo riguarda l'emendamento, da noi presentato, che sostituisce integralmente la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1. Questo prevedeva la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti sul mercato nazionale per singola piattaforma. Tale disposizione avrebbe inevitabilmente attribuito posizioni dominanti a singoli operatori, dove la divisione appunto per singola piattaforma finiva per assicurare in modo quasi automatico ad un singolo operatore determinate trasmissioni di eventi sportivi. Su questo specifico punto i nostri colleghi della Camera hanno cercato di fare controproposte, che non sono state a suo tempo accolte. Alla fine dell'iter, l'UDC si asteneva sul testo, che riteneva per il resto sostanzialmente positivo.

In sede di Commissioni riunite 7a e 8a del Senato, l'UDC ripresentava l'emendamento che sostituiva integralmente questa parte del testo. L'emendamento è stata accolto e questo fa mutare il nostro convincimento: dall'astensione al voto favorevole. Questo comportamento rientra in quell'atteggiamento più generale di opposizione responsabile che caratterizza le nostre scelte politiche e che ci porta in sede parlamentare a contribuire, a volte in modo decisivo come in questo caso, all'approvazione di buoni testi di legge, equilibrati e condivisibili.

La modifica che abbiamo apportato al comma 3 cambia radicalmente la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, perché tiene conto del veloce mutamento della tecnologia nel settore delle comunicazioni, contempla procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che prima non erano previste e prevede che le stesse Autorità possano concedere limitate deroghe finalizzate ad assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione ed il non formarsi di posizioni dominanti, sicché siano meglio tutelati gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva.

Su questa stessa linea, è stata non di poco conto la modifica, alla lettera h), della previsione della «durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi». Quel «ragionevole» appariva decisamente inadeguato e troppo indefinito. Saggia è stata pertanto la decisione del relatore e del Governo di accogliere gli emendamenti, fra cui il nostro, che prevedevano una durata dei contratti non superiore ai tre anni, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare, appunto, la creazione di posizioni dominanti.

Allo stesso modo, è rigidamente garantito il diritto di cronaca per tutti gli operatori del settore, così come si cerca di salvaguardare le esigenze dell'emittenza locale, grazie al testo approvato dalle Commissioni riunite, nella lettera b) del comma 2. Questo garantisce la copertura per ogni tipo di evento sportivo ed inserisce piccole radio e TV locali nel grande circuito delle trasmissioni sportive.

Queste, in sintesi, le regole che la disciplina della commercializzazione dei diritti prevede: nessun vincolo di assegnazione per singola piattaforma; ampia possibilità di concorrenza a garanzia di tutti gli operatori della comunicazione, ma anche evidenti vantaggi di maggiori introiti economici per le società sportive (grazie appunto alla maggiore concorrenza); cogenti norme a garanzia del diritto di cronaca; limite oggettivo al formarsi di posizioni dominanti; largo favore assegnato alle emittenti locali.

Mi permetto di richiamare il Governo al riguardo del parere della 14a Commissione, laddove, pur esprimendo parere favorevole, essa ritiene necessario prevedere che la regolamentazione che sarà predisposta dal Governo in attuazione della delega sia sottoposta all'attenzione della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3), perché ci sia un'attenta valutazione per l'accesso anche delle piccole emittenti, così che sia effettivamente garantita la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

Infine, crediamo sia stata decisiva l'impostazione data dalla lettera i), dove si stabilisce che una quota prevalente delle risorse sia ripartita in parti uguali a tutte le società sportive. Quel «prevalente», intorno al quale si è molto discusso, non è un numero vincolante per il soggetto titolare dei diritti (quindi ne rispetta l'autonomia e la libertà), ma è un'indicazione forte, che si accompagna a quanto previsto nei punti successivi per la destinazione di una quota delle risorse ai fini di mutualità generale del sistema.

Anche qui, dunque, possiamo indicare alcuni punti di riferimento chiari. Primo: equa distribuzione della parte prevalente delle risorse. Secondo: mutualità generale del sistema. Terzo: valorizzazione del settore giovanile e delle categorie inferiori. Quarto: investimenti per la sicurezza degli impianti. Altri argomenti, questi, più che sufficienti per motivare il nostro voto favorevole ad una legge alla cui formazione l'UDC ha contribuito in modo significativo. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

 

(omissis)

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn.1269 e 239 (ore 11,36)

 

CAPELLI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAPELLI (RC-SE). Signor Presidente, stiamo portando a conclusione il dibattito su un provvedimento legislativo particolarmente complesso, sia per i contenuti, sia per il contesto in cui esso si inserisce.

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 11,37)

 

(Segue CAPELLI). Il disegno di legge n. 1269 delega il Governo alla revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su altre reti di comunicazione elettronica di eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre.

Interveniamo nel corpo profondo, nella vita dello sport più amato e seguito in Italia, il calcio, in una stagione difficile e di crisi, in un'epoca in cui quel grumo di passione popolare per la squadra, di professionalità e di spirito sportivo, collettivo e solidale, di legame fra pratica sportiva nel territorio e realtà calcistica professionistica locale si sono distorti e vengono attraversati da decadenza dei comportamenti e degenerazione dei fini.

Tutto ciò è causato dalla totale messa sul mercato della competizione sportiva, della squadra, del risultato, dell'atleta e della diretta. La biografia, per certi aspetti drammatica e contraddittoria, del grande atleta Maradona è un po' la metafora del calcio, non solo italiano, nell'epoca della globalizzazione neoliberista.

Legiferiamo pertanto in un contesto in fibrillazione. Abbiamo alle spalle gli episodi violenti negli stadi italiani, con una vita spezzata e anche l'intervento legislativo urgente che abbiamo votato per porvi rimedio, che ha tutte le caratteristiche e anche i limiti dei provvedimenti emergenziali, e precedentemente lo scandalo di Calciopoli, per cui si sono mossi la giustizia sportiva, la magistratura ed anche il Parlamento con ben due indagini conoscitive alla Camera, una del 2004 e un'altra ancora in corso.

Rimuovere e analizzare le cause della crisi è quindi necessario, ma non è né semplice né banale. Questo può farlo innanzitutto la società dello sport e del calcio, nella sua autonoma volontà di riforma e di autogoverno, ma anche la politica e, in particolare, il Parlamento nella sua funzione legislativa.

Non si tratta di un'ingerenza indebita: lo sport è un valore sociale, non un fatto privato. Uno dei fattori di tale crisi, accertata da più fonti, è lo squilibrio fra le squadre, tre grandi squadre del Nord e due di Roma, irraggiungibili nei proventi ottenuti dalla vendita individuale dei diritti televisivi, che rappresentano la maggior parte delle entrate di una squadra. In tal modo, le squadre più ricche si sono quotate in Borsa, e il valore delle loro quote societarie, il profitto a Piazza Affari è diventato molto più importante del risultato sportivo.

I Governi passati, nell'ubriacatura neoliberista di destra, che ha attraversato anche il centro-sinistra, hanno perfino pensato a un certo punto di intervenire con provvedimenti eccezionali a favore delle società indebitate. Il mercato insomma non si è rivelato amico e alleato dello sport, ma fattore di una sua decadenza. Altre sono le regole che lo devono attraversare per recuperare la sua funzione sociale.

Da tale assunto parte questo provvedimento legislativo, che incrocia i temi dello sport e della sua funzione sociale a quelli delle regole del mercato e della comunicazione. Tale intreccio è complicato e tale complessità è anche significata dalla modalità del dibattito istruttorio, che ha visto la 7ª e l'8ª Commissione lavorare costantemente in modo congiunto e interdisciplinare, con una prevalenza però di competenze specifiche dell'8ª Commissione. Gli interventi più numerosi sono stati quelli dei senatori di quest'ultima, come se il nucleo forte e ordinatore della legge fosse esclusivamente la questione del mercato della comunicazione.

Vorrei che qui si capovolgessero le priorità. Penso che il senso del cambiamento che introduciamo, la discontinuità con il passato sta innanzitutto nel rimettere al centro le finalità dello sport, quelle ricordate dalla Dichiarazione di Nizza del dicembre 2000, dove lo sport viene definito «un'attività umana, che si fonda sui valori sociali, educativi e culturali essenziali» e ancora «un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole», ossia un fattore di rimozione delle disuguaglianze.

Lo sport può costituire per le squadre fonte di reddito e attività economica solo dentro questi limiti, quelli che la legge chiama giustamente princìpi (e sono princìpi sovraordinatori), da cui tutto discende e di cui vale la pena ricordare il primo, cioè «il carattere sociale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo sociale».

Il disegno di legge n. 1269 interviene sulla distribuzione dei profitti di questa attività economica derivante dalla vendita dei diritti televisivi (ciò è possibile modificando radicalmente e in modo sostitutivo il decreto-legge n. 15 del 1999, convertito nella legge n. 78 dello stesso anno): quindi, la titolarità dei diritti di trasmissione è del soggetto organizzatore; si introduce, poi, il concetto di contitolarità e si stabilisce che la vendita dei diritti è centralizzata e che la distribuzione delle risorse viene effettuata con criteri mutualistici e solidaristici.

Per la centralizzazione della vendita, ci uniformiamo alla prassi di altri Paesi europei (come la Francia, l'Inghilterra e la Germania), che hanno una grande tradizione calcistica, consolidata e di qualità. Ci muoviamo, insomma, anche in linea con i recenti orientamenti europei in materia disport, elaborati nel rapporto indipendente sul calcio europeo del 2006.

La contitolarità fra soggetto organizzatore e singola società calcistica avvantaggia, di fatto, le cosiddette società minori, perché la vendita centralizzata è un volano per l'acquisizione delle risorse e restituisce valore anche ai piccoli eventi sportivi. Proprio questa concentrazione delle risorse permette una redistribuzione che coniuga due criteri: in primo luogo, l'equa ripartizione fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, per assicurarne l'equilibrio competitivo (equa ripartizione che tiene conto del bacino di utenza e anche dei risultati della squadra); in secondo luogo, la destinazione di una quota con finalità mutualistica e di sistema, indirizzata alla valorizzazione dello sport giovanile ed alle categorie inferiori (auspichiamo e ci batteremo affinché questa quota sia significativa).

È importante che si invitino le Leghe a elaborare regole e precisare la ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati; ciò costituisce un atto concreto di fiducia nell'autogoverno del mondo sportivo.

E, per finire, questa legge garantisce anche la regolarità del mercato, le pari opportunità per tutti gli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo e la lealtà della concorrenza, tenendo conto sia della rapidissima evoluzione tecnologica del settore sia della problematica relativa alle cosiddette piattaforme emergenti, cioè le posizioni di chi parte in evidente svantaggio (perché soggetti o situazioni disuguali richiedono diritti asimmetrici).

Preannuncio pertanto che voteremo con convinzione a favore di questa legge, come un primo passo per il riordino del sistema calcistico, attenti, in modo particolare, alla fase di transizione che si prospetta difficile e complicata. (Applausi dal Gruppo RC-SE e dei senatori Scalera e Mazzarello).

BUTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTI (AN). Signor Presidente, onorevoli sottosegretari Lolli e Vimercati, onorevoli colleghi e senatori relatori, io - che sono un inguaribile ottimista - credo che il Senato abbia svolto oggi (e non solo oggi, ma anche nei giorni scorsi) un lavoro di qualità relativamente al provvedimento in titolo.

Il testo che ci è pervenuto dalla Camera era carente, lacunoso, però bisogna attribuire in modo giusto le responsabilità, perché ciò è dipeso non certo dall'incompetenza o dall'insipienza dei colleghi parlamentari, ma dalla rigidità manifestata dal Governo, in particolare dal ministro Melandri, con alcune dichiarazioni alla stampa. Del resto, trattare compiutamente le complesse questioni attinenti al mondo dello sport non è facile come girare su un pullman scoperto per le vie di Roma, tra i calciatori campioni del mondo, dispensando baci come se si fosse segnato l'ultimo gol. Parlare di sport significa entrare nell'argomento compiutamente, così come è stato fatto al Senato.

Ritengo che il Ministro abbia fatto veramente bene ad affidare le sorti di questo provvedimento ai sottosegretari Lolli e Vimercati, evitando di calcare le scene delle competenti Commissioni al Senato. Credo che ciò abbia agevolato il dibattito. Certamente, la sua presenza qui oggi, quanto meno al momento del voto finale, sarebbe stata cosa gradita.

Non intendo dilungarmi eccessivamente, anche perché lo abbiamo fatto nelle sedi competenti, cioè nelle Commissioni riunite 7a e 8a, per cui dichiaro subito che il Gruppo di Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione sull'intero provvedimento. Questo significa - apprezzate la volontà politica di questo Gruppo - non una bocciatura nel merito, ma una bocciatura nel metodo. Noi ci asterremo non tanto perché qualche passaggio non lo riteniamo del tutto convincente, ma perché con lo strumento della legge delega il Governo ha strozzato il dibattito parlamentare, che ciò nonostante si è sviluppato in modo sereno, interessante e competente in Senato.

Questo significa che il Parlamento avrebbe potuto anche partorire, lo dico ai colleghi del centro-sinistra in modo particolare, un testo più completo, più coraggioso, più denso anche di significato politico. Ma in quest'Aula regna il terrore della discussione, c'è l'idiosincrasia per il voto elettronico. Attribuite al voto sugli emendamenti e sui provvedimenti un significato decisamente superiore rispetto a quello di un sano e corretto confronto politico.

Una delega sullo sport è follia allo stato puro, anche perché non avremo - l'ho detto poco fa, presentando l'unico emendamento che abbiamo riproposto in Aula - molte altre possibilità di parlare di sport qui in Parlamento e in Senato. Non avremo tante altre occasioni di confrontarci sulla questione educativa e pedagogica che anima lo sport, fuori da ogni retorica, sui problemi che le federazioni sportive incontrano ad entrare nel mondo della scuola, così disattenta verso la pratica delle discipline sportive, sulle difficoltà economiche di molte federazioni e, più in generale, del CONI.

Credo che il Parlamento abbia il diritto e - aggiungo - il dovere di entrare in queste materie. Certo, ci siamo occupati di violenza negli stadi, ma solo dopo avere accusato l'ennesimo lutto tra le forze dell'ordine. Ci siamo occupati di infrastrutture e investimenti, salvo poi vedere naufragare la nostra candidatura per gli Europei di calcio del 2012, ma di sport, come diciamo noi, allo stato puro non riusciamo a parlare.

Presidente, come dicevo poco fa, Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione, fedele al principio che non si vota una delega a questo Governo. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, con competenza ed umiltà, ha contribuito a migliorare un testo che ci auguriamo non venga svilito, non sia disatteso dal Governo nella fase di attuazione della delega. Speriamo cioè che il Governo non vanifichi il parziale ma positivo lavoro svolto dal Parlamento. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRILLO (FI). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia si asterrà nel giudizio finale su questo provvedimento, confermando l'approccio che abbiamo ricercato nel dibattito in Commissione, finalizzato a migliorare un testo che ci pareva assolutamente meritevole di ritocchi e aggiustamenti.

Il lavoro svolto in Commissione, desidero sottolinearlo, è stato costruttivo. Do atto ai rappresentanti del Governo e ai relatori della sensibilità dimostrata nell'accogliere alcune nostre proposte, non ultimo e non secondario l'ordine del giorno G10, che sicuramente contribuirà, nella fase di esercizio della delega, ad interpretare ancora più correttamente un concetto che a noi è parso chiaro fin dall'inizio e che volevamo diventasse un patrimonio comune, quello di evitare le restrizioni, gli approcci rigidi e radicali attorno alla questione della contrattazione collettiva.

Voglio fare una premessa, perché nel dibattito di questa mattina mi pare che un collega abbia recuperato una osservazione che, a mio modo di vedere, non c'entra alcunché: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo quest'oggi. Non c'entra alcunché il disegno di legge che discutiamo questa mattina sui diritti televisivi come risposta ai fatti recenti di Calciopoli, allo scandalo che in qualche modo ha provocato un terremoto nel mondo del calcio, perché la questione di Calciopoli è cosa diversa. Immaginare una relazione di causa ed effetto tra le due questioni, come abbiamo detto, è assolutamente infondato e assolutamente privo di qualsiasi giustificazione.

Diciamo questo, perché ci è parso in qualche modo poi consequenziale a questo rilievo il fatto di avviare una sorta di processo alla televisione digitale in quanto tale, dimenticando viceversa gli effetti positivi che ha generato l'avvento del digitale nel nostro Paese nella misura in cui ha avvicinato ancora di più un folto pubblico che prima giudicava, per così dire, eccessivamente onerosa la disponibilità di vedere il calcio e che ora dispone di una condizione assai più vantaggiosa. Detto questo, nella stesura del provvedimento che ci apprestiamo a votare questa mattina permangono due questioni che riteniamo l'origine della nostra perplessità per la quale esprimeremo un voto di astensione.

La prima è l'approccio alla questione della vendita collettiva dei diritti calcistici, introdotta con questa norma: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo qui. È vero, il percorso in Commissione ha contribuito ad attutire, ad organizzare meglio, a scrivere in maniera più corretta questo punto, però non vi è dubbio che, come è stato ricordato da tanti colleghi, l'introduzione della contrattazione collettiva porrà inevitabilmente problemi sul versante della legislazione, ad esempio, comunitaria, perché - lo ricordiamo - proprio a quel livello ci sono stati i maggiori interventi per tentare di legiferare in maniera tale che si rispettassero comunque i vincoli posti dall'articolo 81 del trattato UE sulla libera contrattazione e sulla concorrenza.

La seconda osservazione che ci induce a ribadire una qualche perplessità riguarda il principio di mutualità inserito nella legge, perché anche su questo versante a noi pare che gli accenti ad una sorta di intervento dirigistico possano essere considerati validi, così come ha recentemente ricordato lo stesso presidente dell'Antitrust. Il motivo per il quale noi ci asterremo è - l'ho ricordato poco fa - che il dibattito, il lavoro svolto in Commissione ha consentito di migliorare il testo. Voglio ricordare due aspetti di questo miglioramento, rispetto al quale do atto alla Commissione di avere svolto un buon lavoro.

I suggerimenti che hanno modificato la norma originaria riguardano l'esclusività della piattaforma, per evitare di creare pericolose situazioni di monopolio, specie per quanto riguarda il satellite, atteso che se non avessimo mitigato quella norma avremmo finito per fare un grandioso regalo a Sky. È stato anche attenuato il divieto, che a noi è sembrato opportuno sottolineare e richiedere, riguardo alla sub-licenza tra le diverse piattaforme, che costituisce un elemento fondamentale per garantire un accesso agevole a tutti gli utilizzatori.

Con l'accoglimento di queste proposte - voglio ribadirlo ai colleghi - non abbiamo guardato con interesse a un gruppo, non abbiamo favorito una società, non abbiamo guardato a tutelare gli interessi di chi opera nel settore televisivo: a mio modo di vedere abbiamo favorito i consumatori in quanto tali, per far sì che gli utenti possano accedere al prodotto calcio in maniera più semplice, in un regime di maggiore concorrenza.

Concludo, signor Presidente, auspicando che il Governo, nell'esercizio della delega, sappia recepire e mantenere vivo questo clima di collaborazione che abbiamo instaurato nel dibattito in Commissione ed anche in Aula con norme assolutamente coerenti con quanto è stato detto questa mattina. (Applausi del senatore Mazzarello).

FONTANA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FONTANA (Ulivo). Signor Presidente, il Gruppo Ulivo, come già detto dai relatori Mazzarello e Scalera, sostiene con convinzione la delega al Governo per una nuova disciplina dei diritti televisivi dello sport e della vendita centralizzata di tali diritti.

Sulla questione della legge-delega si è già abbondantemente discusso alla Camera e al Senato, sia nelle Commissioni di merito che in Aula, e si può quindi affermare che la volontà del Governo e dei relatori di recepire gli indirizzi del Parlamento abbia delineato un quadro di riferimento normativo che circoscrive e delimita l'intervento delegato, valorizzando il ruolo del Parlamento nel chiarire gli orientamenti cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega.

Nel merito della questione, vi sono aspetti che meritano una seria riflessione politica e culturale prima ancora che legislativa.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, si è andata affermando nel Paese una specie di mistica del mercato e delle sue regole, alle quali sono state attribuite virtù taumaturgiche per ogni settore di attività. Anche lo sport non ha saputo sottrarsi a questa idea, che nello specifico si è rivelata un'idea sbagliata. La logica della ricerca esasperata del solo profitto ha prodotto una degenerazione dell'iniziativa economica privata ed ha perciò indotto il Parlamento ad intervenire per tutelare quel bene comune che è lo sport.

Alcune vicende hanno sconcertato l'opinione pubblica, provocando una forte perdita di credibilità del mondo del calcio: non mi riferisco solo a Calciopoli, ma anche alle plusvalenze con cui alcune società hanno aggiustato conti, si sono quotate in borsa, hanno disinvoltamente monetizzato i loro brand. Valutare in borsa le quotazioni dei calciatori genera evidenti distorsioni, solleticando tentazioni illegali di procuratori e calciatori; valutare in borsa, invece, come avviene in Spagna o Gran Bretagna, i grandi patrimoni immobiliari, le proprietà degli stadi e la gestione del marchio della società, assicura quotazioni che non compromettono il valore dello sport.

Il calcio professionistico ha assunto una dimensione economica che sarebbe grave sottovalutare. Impegna migliaia di addetti, intrattiene stretti legami con il sistema delle comunicazioni e con la Borsa. Ritengo perciò che un approccio rigoroso agli aspetti economici vada a tutto beneficio della politica sportiva nella positiva tensione a far coincidere successo economico e risultato sportivo, per la soddisfazione del cittadino consumatore. È assolutamente necessario introdurre regole certe, applicabili, che si possano verificare senza generare un sistema tortuoso di procedure e controlli.

La rilevanza economica dei diritti televisivi è tale da incidere per circa il 65 per cento nel bilancio delle società ed è evidente che le vendite soggettive dei diritti televisivi alimentano squilibri tra le società forti e quelle deboli. Per completezza di informazione e di analisi, ricordiamo che in Francia la vendita dei diritti televisivi è centralizzata, come lo è in Germania e in Inghilterra, sebbene con modalità tra loro diverse. Appare naturale quindi definire il disegno di legge in esame come una iniziativa opportuna, utile per introdurre elementi di rinnovamento in un sistema sofferente, attraverso la ridistribuzione e la mutualità. Per far ciò, tutte le piattaforme devono essere messe in condizione di contendersi i diritti: non tutti quindi nelle stesse mani, non tutti nella stessa piattaforma; tutti sotto l'attento esame e la puntuale vigilanza delle Autorità indipendenti di antitrust e di comunicazione.

Durante i lavori in Commissione - come è stato ampiamente riferito - le problematiche inerenti la contabilità, la salvaguardia delle emittenti locali, la destinazione di quote ai fini di mutualità sono state ampiamente approfondite e su molte questioni si è trovato un comune terreno di intervento grazie alla disponibilità dei relatori e del Governo. Ne è emerso un disegno di legge che accentua, rispetto a quello della Camera, un'ampia intesa su questioni rilevanti. Restano da affrontare ulteriori problematiche: la violenza negli stadi, la negativa gestione di alcuni club, la revisione necessaria delle società di lucro chiedono attenzione, approfondimento e soluzioni. Oggi si compie un passo significativo in tale direzione e perciò esprimiamo la nostra disponibilità al dialogo e il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Ulivo. Congratulazioni).

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 12)

 

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad affrettarsi e a prendere posto per procedere alla votazione con scrutinio simultaneo.

Ricordo che subito dopo dovremo procedere a decisioni che richiederanno la maggioranza assoluta. Mi auguro pertanto che tutti i senatori garantiscano la loro presenza.

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1269, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

 

(Segue la votazione).

 

  Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

  Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 239.

 

(omissis)

 

La seduta è tolta (ore 12,59).

 


Allegato A

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (1269)

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

G1

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

            tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva,

            preso atto che l'indagine conoscitiva sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base,

            considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre 100.000 e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici,

            vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

        impegna il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.

 

 

G2

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico,

            valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti, e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico,

            visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile,

            preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizione sportive,

        impegna il Governo:

            a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.

 

 


G3

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi,

            tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi,

            preso atto che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»,

        impegna il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche di cui alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 1, determinati in accordo con le Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, venga tenuto conto che:

            a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;

            b) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;

            c) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza deve essere non inferiore al 20 per cento;

            d) la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai non può essere inferiore al 10 per cento;

            e) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche non deve essere inferiore al 10 per cento.

 

 

G4

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che i diritti televisivi degli eventi sportivi, e in particolar modo di quelli calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi,

            constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi,

            valutato che il calcio fornisce elevati livelli di audience, produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno, garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale,

            preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato,

            visto che la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla televisione via internet, sulla televisione  via rete cellulare,

            dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio,

        impegna il Governo:

            ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.

 

 

G5

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Il Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo a favorire uno specifico operatore,

            preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato,

            valutato che nel nostro Paese, attualmente, è presente un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre,

            dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza,

        impegna il Governo:

            ad intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi normativi volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.

 

 

G6

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso:

            che l'A.S. 1269, anche in seguito ad emendamenti approvati in Commissione, introduce limiti nell'acquisizione di diritti audiovisivi sportivi stabilendo che:

                a) gli operatori di comunicazione, al momento dell'acquisizione dei diritti, siano in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;

                b) sia assicurata la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi sportivi;

                c) siano vietate le sublicenze e le cessioni dei contratti di licenza;

                d) la licenza dei contenuti da parte degli operatori, il cosiddetto wholesale, sia sottoposto a specifica autorizzazione da parte della Lega Calcio;

            che tali limitazioni, dettate, tra l'altro, dal provvedimento dell'Autorità Antitrust del 13 giugno 2006, sono ritenute necessarie per impedire il fenomeno dell'accaparramento dei diritti da parte di operatori che, verticalmente integrati (in qualità di fornitore di contenuti e di operatori di rete), si trovino nella duplice posizione di utilizzatori diretti sulle proprie piattaforme e intermediari sulle altre piattaforme, tale da determinare effetti anticoncorrenziali;

            che esistono situazioni particolari su determinate piattaforme distributive, con la presenza di uno o due player in posizione dominante, che necessitano dell'introduzione di specifici correttivi (come, ad esempio, specifiche deroghe ai divieti di sublicenza, specie se infra-piattaforma), nonché di regole per l'accesso alle piattaforme distributive da parte di terzi che, ai fini della diffusione dei prodotti audiovisivi sportivi, abbiano manifestato l'intenzione di offrire canali sportivi in concorrenza con i gestori delle piattaforme distributive, stabilendo a carico di questi ultimi specifici obblighi a fornire ai terzi servizi tecnici necessari e strumentali alla fornitura di canali audiovisivi, siano essi in chiaro o a pagamento, commerciali o promozionali, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi;

            considerato dunque che nel provvedimento in esame sono individuati solo parzialmente questi specifici temi,

        impegna il Governo

            a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi finalizzati a prevenire posizioni monopolistiche sul mercato dei contenuti sportivi prevedendo obblighi a carico dei gestori unici, laddove è possibile, modalità di accesso da parte di terzi alla piattaforma più eque e non discriminatorie.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

G7

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

            valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

            vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

            dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,

            considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,

            preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

        impegna il Governo:

            ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

________________

(*) Accolto dal Governo


G10 (già em. 1.110)

GRILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'esercizio della delega di cui al comma 3, articolo 1, lettera d),

impegna il Governo a considerare la disciplina della commercializzazione in forma controllata attraverso meccanismi che assicurino ampie forme di partecipazione

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

G11 (già em. 1.19)

STIFFONI, STEFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato.

In sede di esame del disegno di legge n. 1269,

considerato il testo dell'emendamento 1.19,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche da esso poste.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

G9 (già em. 1.205)

PROCACCI, MASSA, BUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede, di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premesso che:

l'A.S. 1269 sottolinea la necessità di salvaguardare le esigenze della emittenza locale per il suo ruolo di componente importante per il sistema radiotelevisivo, in grado di svolgere un servizio pubblico sui rispettivi territori;

per i motivi sopra evidenziati, appare necessario evitare l'accaparramento dei diritti da parte dei soggetti televisivi nazionali (che spesso non li esercitano per mancanza di spazi nei palinsesti o perché di interesse e rilevanza esclusivamente locale) in quanto ciò priva l'utente locale di assistere allo spettacolo della squadra del cuore e il calcio in genere di ulteriori risorse finanziarie;

appare altresì necessario regolamentare sia le modalità di trasmissione in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali («dirette» e highlights in chiaro), sia la fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca,

impegna il Governo a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali.

________________

(*) Accolto dal Governo

 

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

 

Art. 1.

 

Non posto in votazione (*)

 

    1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

    2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi:

        a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

        b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

        c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;

        d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

        e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

        f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

        g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

        h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

        i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

    3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

        a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

        b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;

        c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

        d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

        e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei princìpi di cui al comma 2;

        f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera f), da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

        g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;

        h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

        i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;

        l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile, nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;

        m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

        n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1º luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

        o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei princìpi di cui al comma 2, lettere g) e h), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.

________________

(*) Approvato, con emendamenti, il disegno di legge composto del solo articolo 1.


EMENDAMENTI

 

 

1.9

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

        «Art. 1. - 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, nonché la commercializzazione di tali diritti in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che consenta la ricezione audiovisiva degli eventi sportivi dei campionati di calcio di serie A, di serie B e di serie C, e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti broadcaster. I diritti di cui al presente comma sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C.

        2. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

        3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 2.

        4. I contratti stipulati all'esito delle procedure di commercializzazione di cui ai commi 2 e 3 hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

        5. Ciascun soggetto partecipante alle competizioni sportive mantiene la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e mantiene la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

        6. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

            a) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

            b) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

            c) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

            d) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

            e) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.

        7. I proventi di cui al comma 6 sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche nel modo seguente:

            a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento;

            b) la quota di cui alla lettera b) del comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento, come anche quella di cui alla lettera c) del medesimo comma 6;

            c) la quota per favorire l'investimento nell'attività dei vivai di cui alla lettera d) del comma 6 non deve essere inferiore al 10 per cento, così come quella in favore delle attività dilettantistiche di cui alla lettera e) del medesimo comma 6.

        8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la FIGC è autorizzata a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui al comma 6.

        9. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.

        10. È conseguentemente abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

        Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente: «Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

 

 


1.100

CAFORIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

 

 

1.200

ADDUCE

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

 

1.10

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe sportive, quali soggetti organizzatori».

            Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i» e, al comma 3, sostituire le parole: «La delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i».

 

 

1.11

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1».

 

 

1.600

I Relatori

Approvato

Al comma 2, lettera c),sostituire le parole: «nell'alveo» con le altre: «nell'ambito».

 

 

1.101

CAFORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «diritti di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale».

 

 

1.201

ADDUCE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «diritti di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «a livello nazionale».

 

 

1.202

ADDUCE

Ritirato

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dell'emittenza locale» aggiungere le seguenti: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali».

 

 

1.102

GRILLO

Ritirato

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari».

 

 

1.103

CAFORIO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto nella lettera precedente, commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive».

 

 

1.203

ADDUCE

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto nella lettera precedente, commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive».

1.104

CAFORIO

Ritirato

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al medesimo comma alle emittenti locali».

 

 

1.17

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

        «3. I diritti di cui al comma 1 sono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara è pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione è istituito un collegio arbitrale. I contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni.

        3-bis. I pacchetti di cui al comma 3 sono suddivisi secondo le seguenti modalità:

            a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;

            b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero;

            c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;

            d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;

            e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano;

            f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;

            g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;

            h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Questo pacchetto può essere concesso a più operatori di telefonia mobile; in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte;

            i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.

        3-ter. I pacchetti di cui alla lettera a) e b) del comma 3-bis autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via pay-tv un primo resoconto in differita dei punti salienti. I pacchetti di cui alla lettera c), d) ed e) del medesimo comma 3-bis possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

        3-quater. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

        3-quinquies. Ai club spettano i seguenti diritti:

            a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;

            b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club potrà diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.

        3-sexies. I diritti di cui al comma 3-quinquies non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui alle lettere da a) ad i) del comma 3-bis ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti.

        3-septies. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

 

 

1.105

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «e locale».

 

 

1.204

ADDUCE

Ritirato

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «e locale».

 

1.106

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «obbligatoriamente e direttamente».

 

 

1.107

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi», con le seguenti: «di mercato».

 

 

1.108

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche sul mercato locale e».

 

 

1.109

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «posizioni dominanti», aggiungere le seguenti: «e consentire altresì quegli accordi tra operatori di comunicazione utili alla miglior offerta per il cliente».

 

 

1.14

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Respinto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale», inserire le seguenti: «e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma,».

 

 

1.110

GRILLO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G10

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: «e anche attraverso divieti di acquistare diritti» fino alla fine della lettera.

 

 

1.64

BARBATO

Ritirato

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

 

 

1.111

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui i beneficiari siano emittenti locali;».

 

 

1.112

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo».

 

 

1.19

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Ritirato e trasformato nell'odg n. G11

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        «f-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;».

 

 

1.650

BARBATO

Ritirato

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

 

 

1.113

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS

V. testo 2

Al comma 3, sostituire le lettere i) ed l) con le seguenti:

            «i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;

            l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla precedente lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di altre discipline sportive, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università».

 

 

1.113 (testo 2)

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO, DE ANGELIS

Approvato

Al comma 3, sostituire le lettere i) ed l) con le seguenti:

            «i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera l), a fini di mutualità generale del sistema;

            l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla precedente lettera i), determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università».

 

 

1.114

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: «prevalente», con la seguente: «ragionevole».

 

 

1.18

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113(testo 2)

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società».

 

 

1.13

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113(testo 2)

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse» con le seguenti: «del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuna di esse nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie».

 

 

1.21

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113(testo 2)

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «destinazione di una quota», inserire le seguenti: «pari al 10 per cento del totale».

 

 

1.12

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113(testo 2)

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

        «i-bis) i criteri della ripartizione di cui alla lettera i) sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

        1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

        2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

        3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

        4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

        5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tra le singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale;».

 

 

1.500

I Relatori

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113(testo 2)

Al comma 3, sostituire la lettera l), con la seguente:

        «l) applicazione dei criteri di cui alla lettera i) anche al fine di valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;».

 

 

1.20

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.113(testo 2)

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «e lo sviluppo del settore giovanile» con le seguenti: «, lo sviluppo del settore giovanile, il recupero di situazioni di disagio sociale e l'inserimento dei diversamente abili».


1.115

GRILLO

Ritirato

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole da:«distinguendo tra i contratti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «facendo salvi i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della legge delega».

 

 

1.117

CAFORIO

Ritirato

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare il pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire, o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

 

 

1.205

ADDUCE

Ritirato e trasformato nell'odg n. G9 (*)

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire, o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

________________

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Procacci.

 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

 

Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (1270)

 

 

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

 

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 32-quinquies del codice penale)

 

    1. All'articolo 32-quinquies del codice penale, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, ovvero a due anni ove irrogata all'esito dei giudizi di cui agli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale,».

 

 

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 445 del codice di procedura penale)

 

    1. All'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «pene accessorie» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 32-quinquies del codice penale,».

 

 

Art. 3.

(Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97)

 

    1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare»;

        b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

    «4-bis. Fatte comunque salve le ipotesi di responsabilità penale e disciplinare, la mancata applicazione della sanzione disciplinare per decadenza dei termini o per altri motivi attinenti alla regolarità del procedimento comporta la responsabilità del soggetto preposto all'istruttoria del procedimento ovvero del soggetto titolare del relativo ufficio, nonché, ove diversi, degli organi competenti ad adottare o deliberare la sanzione disciplinare, per il danno cagionato all'amministrazione. Gli organi di controllo interno sono tenuti alle necessarie verifiche e segnalazioni agli organi competenti in materia di accertamento della responsabilità disciplinare o dirigenziale».

 

 

Art. 4.

(Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena)

 

    1. Nel capo XI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 154-bis è aggiunto il seguente:

    «Art. 154-ter. - (Comunicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena). - 1. La cancelleria del giudice che ha emesso una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice, nei confronti di un dipendente di un'amministrazione o di un ente pubblico, ovvero di un ente a prevalente partecipazione pubblica, ne comunica l'estratto, di regola con modalità di trasmissione telematica, all'amministrazione o ente da cui il soggetto dipende.

    2. Nei casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, nonché in tutti i casi di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice, per i reati di cui all'articolo 32-quinquies del codice penale, l'estratto della sentenza deve essere comunicato, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, al Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la verifica dell'attivazione del procedimento disciplinare, e all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione».

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

 

 

4.0.100

PALMA, PASTORE, MANZIONE

Dopo l'articolo 4,inserire il seguente:

 

«Art. 4-bis.

        1.  Nei procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti non sono utilizzabili le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni delle quali non sia stata disposta dal giudice l'acquisizione ai sensi dell'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale».

 

 

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 5.

(Disposizione finanziaria)

 

    1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dal 2007. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.