Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Il rapporto indipendente sullo sport europeo 2006 | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 9 | ||
Data: | 29/06/2006 | ||
Descrittori: |
|
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Documentazione e ricerche
IL RAPPORTO INDIPENDENTE SULLO SPORT EUROPEO
2006
n. 9
26 giugno 2006
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0015
INDICE
Scheda di sintesi 3
Testo del Rapporto
§ 1. The European sports model 20
§ 2. Working process and methodology 27
§ 3. European law and the specific nature of sport 31
§ 4. The European sport 57
§ 5. Corporate governance issues in European football 74
§ 6. Instruments 97
§ 7. Recommendations 126
§ 8. Conclusion 134
§ Annex 1 - The Nice declaration 137
§ Annex 2 - Context and terms of Reference 141
§ Annex 3 - Solidarity and redistribution system in Europe 151
§ Footnotes 161
Normativa di riferimento
Normativa comunitaria
§ Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata), Titolo VI, Capo 1 177
Documentazione
§ Testo in lingua italiana dell’Annesso N. 1 del Rapporto (Dichiarazione di Nizza sullo sport) 185
§ Consiglio d’Europa, Declaration d’Instanbul, La contribution du sport au dialogue interculturel, 9-10 septembre 2004 188
§ Consiglio d’Europa, Résolution I, Principes de bonne gouvernance dans le sport, 14-15 ottobre 2004190
§ Consiglio d’Europa, Recommandation Rec (2005)8 du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux principes de bonne gouvernance dans le sport, 20 aprile 2005192
§ European Parliament, Written declaration on tackling racism in football, 1 marzo 2006 195
Scheda di sintesi
Il Rapporto indipendente sul calcio europeo 2006 reca un’analisi del modello sportivo europeo, con particolare riferimento al calcio, con l’obiettivo di fornire alcune raccomandazioni alle autorità europee e nazionali affinché intervengano con norme trasparenti nell’ambito delle quali gli organi di autogoverno dello sport siano in grado di risolvere le questioni che hanno determinato il recente malessere di tale settore e dei suoi operatori.
Il Rapporto si compone di 7 capitoli e 3 allegati.
Il primo capitolo contiene una panoramica generale sul modello europeo di sport; in particolare sono messe in evidenza due esigenze:
da una parte, la necessità di conciliare l’aspetto “sociale” del calcio con le problematiche di carattere commerciale;
dall’altra, l’urgenza di fornire certezza e stabilità legale al sistema sportivo.
Tali esigenze possono trovare risposta in primo luogo attraverso la completa applicazione dei principi sanciti nella dichiarazione di Nizza, adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2000, che ha sottolineato l'importanza della funzione sociale dello sport e la necessità di tener conto delle sue caratteristiche al momento dell'attuazione di tutte le politiche comunitarie.
Nel capitolo si precisa inoltre che, a causa della sua importanza economica, il calcio riviste un ruolo particolare all’interno dello sport europeo ed è quindi l’oggetto principale del presente Rapporto.
Il secondo capitolo illustra la procedura seguita per la stesura del Rapporto.
In un incontro - svoltosi a Lipsia l’8 dicembre 2005, su iniziativa della presidenza di turno britannica dell’Unione europea, tra i ministri dello sport di Austria (in quel momento presidente di turno) Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, la Commissione europea e le autorità indipendenti del calcio (UEFA e FIFA) - è stato approvato un documento comune indicante il contesto di riferimento e gli scopi dell’indagine, da svolgersi analizzando in particolare i seguenti temi:
§ governo del calcio e ruolo delle autorità indipendenti;
§ controllo sulle società calcistiche;
§ fissazione di un limite alla spese;
§ disciplina dell’attività degli agenti dei calciatori e dei trasferimenti;
§ distribuzione dei ricavi e sviluppo del movimento di base;
§ investimenti per stadi sicuri.
Su queste basi si è sviluppato il lavoro di 12 esperti coordinati dall’ ex ministro portoghese José Luìs Arnaut (che si sono divisi in tre gruppi per studiare le diverse questioni da un punto di vista legale, economico e politico), anche attraverso numerosi incontri ed audizioni nonché l’apertura di un dibattito pubblico con la realizzazione di un apposito sito internet.
Nel terzo capitolo si analizza la problematica dei rapporti tra il mondo dello sport e la giurisprudenza comunitaria.
Si sottolinea la specificità dello sport e l’importanza dell’autonomia delle autorità sportive (internazionali e nazionali), accompagnata dalla partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti coinvolti.
Le autorità sportive (anche in quanto soggetti portatori di notevoli esperienze) devono avere chiari ambiti in cui esercitare la propria discrezionalità, ed è importante quindi fornire una interpretazione certa delle decisioni della giurisprudenza comunitaria in ambito sportivo. Il Rapporto individua tre aree:
§ per la prima, relativa al funzionamento e alla regolarità dei campionati, si ritiene che l’autonomia sportiva non debba essere limitata dal diritto comunitario. In particolare i temi ritenuti più sensibili sono la disciplina dei trasferimenti e la partecipazione degli atleti alle attività delle squadre nazionali, che non può assumere carattere oneroso, pena l’aumento del divario tra nazioni ricche e povere. Un possibile correttivo potrebbe essere quello della stipula di un’assicurazione collettiva in caso di infortunio;
§ per la seconda – integrità ed autenticità delle competizioni – si riconosce l’importanza di regole autonome relative al controllo finanziario sui club (per evitare dissesti che possano falsare la regolarità di una competizione) e limiti al possesso di più club. Un primo passo importante ha riguardato il sistema delle licenze realizzato dalla UEFA. Il Rapporto auspica una normativa più rigorosa in relazione all’attività degli agenti di calciatori, motivata da considerazioni sia di carattere finanziario che di immagine, normativa che attiene all’autonomia sportiva e quindi ritenuta compatibile col diritto comunitario;
§ la terza area è quella relativa alle equilibrio tra le squadre partecipanti ad una stessa competizione, equilibrio necessario per garantire l’attrattiva del calcio; si sta invece assistendo ad una concentrazione delle risorse economiche, e conseguentemente di successi sportivi, all’interno delle singole leghe e tra le diverse leghe. Le possibili risposte a questo fenomeno possono essere:
· di carattere non finanziario: ad esempio, limitazione delle “rose” (numero di calciatori presenti in una squadra), valorizzazione dei vivai (da preferire - dal punto di vista della compatibilità comunitaria - ai meccanismi che si basano sulla nazionalità dei giocatori schierati);
· redistribuzione delle risorse (la vendita collettiva dei diritti commerciali viene definita, nello stesso tempo, necessaria e compatibile con il diritto comunitario);
· controllo dei costi (cd. salary cap), non con riferimento al singolo calciatore ma rispetto alla percentuale dei costi destinata alle spese per stipendi, che si ritiene possa essere oggetto di una autonoma regolamentazione da parte delle autorità sportive.
Nel complesso si giudica necessaria un’ampia autonomia dello sport, e comunque, anche nei casi in cui le decisioni sportive hanno rilevanza economica, si deve tenere presente la specificità dello sport e riconoscere la terzietà delle autorità sportive, che devono in ogni caso agire con ragionevolezza, proporzionalità e senza decisioni arbitrarie nonché essere democratiche e rappresentative.
Nello stesso tempo è opportuna che l’Unione europea non si muova più in via giurisprudenziale su singoli casi, ma adotti un approccio complessivo per garantire certezza giuridica alle relazioni sportive.
Il quarto capitolo contiene una descrizione del sistema sportivo europeo, definito piramidale e solidale; vengono individuati alcuni punti critici, quali la necessità di un maggiore coordinamento tra FIFA e UEFA, e la scarsa democraticità e trasparenza del cd. G-14 (il gruppo delle squadre maggiori dei Paesi aderenti alla UEFA)[1].
Si auspica un aumento della solidarietà e un maggiore ricorso a procedure arbitrali. Si ritiene inoltre compatibile con le regole comunitarie la commistione di funzioni regolative e commerciali nell’attività delle autorità sportive.
Il Rapporto dichiara poi che la UEFA deve riconoscere i rappresentanti delle Leghe (EPFL – le Leghe Calcio Professionistico Europee), dei club (ECF – il Forum dei Club Europei) e dei giocatori (FIFPro), che rappresentano i portatori di interesse del calcio.
Nel quinto capitolo si indicano alcune misure necessarie per migliorare la governance delle società e delle autorità sportive.
La specificità del calcio richiede controlli e limitazioni particolari. Sono auspicabili regole di incompatibilità per gli amministratori dei club e maggiori controlli sugli intrecci proprietari, che possono essere anche indiretti. Si propone, ad esempio, un certificato di probità e onestà per gli aspiranti dirigenti di grandi club.
Secondo gli estensori del Rapporto, il salary cap aiuta l’equilibrio tra le squadre e la stabilità finanziaria, anche se la sua applicazione a livello europeo presenta aspetti problematici in termini di rispetto della normativa sulla concorrenza per i quali serve anche un coinvolgimento delle istituzioni comunitarie.
Per i trasferimenti dei giocatori viene suggerita una disciplina stabilita su tre livelli: nazionale (singole federazioni), europeo (UEFA) e intercontinentale (FIFA). Sarebbe importante la creazione da parte della UEFA di uno sportello unico di coordinamento per le transazioni a livello europeo.
Si propone inoltre di rafforzare il controllo da parte delle autorità sportive sull’operato e la preparazione degli agenti di calciatori.
Dal Rapporto emerge altresì la necessità di maggiore impegno e cooperazione per contrastare numerosi fenomeni criminali potenzialmente correlati con l’attività calcistica: riciclaggio, traffico di giovani calciatori, razzismo, scommesse illegali, violenza negli stadi, mercato nero dei biglietti. Per quanto concerne le scommesse, si sottolinea l’ambivalenza del fenomeno, che se da un lato pone dubbi sulla regolarità degli incontri, dall’altro rappresenta una importante fonte di introiti per il sistema sportivo. Le restrizioni alle scommesse attuate in alcuni paesi sono attualmente oggetto di analisi delle istituzioni comunitarie.
In ogni caso gli estensori del Rapporto auspicano un intervento legislativo per assicurare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale relativi all’utilizzo dei calendari degli incontri.
Il sesto capitolo illustra in maniera dettagliata le proposte di iniziative comunitarie aventi lo scopo di riconoscere la specificità dello sport nel diritto comunitario, specificità che trova fondamento nel carattere per certi aspetti “discriminatorio” (connesso alla rilevanza di alcune caratteristiche quali il sesso, l’età, il peso, le quote nazionali) della competizione sportiva e nella sua diversità rispetto alla competizione economica (tra i club c’e interdipendenza e i tifosi non sono semplici consumatori).
Una prima proposta riguarda la possibile applicazione delle deroghe, previste dall’art. 81.3 del Trattato UE, al divieto di accordi tra imprese per specifiche materie; tra le deroghe, potrebbero rientrare la vendita dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi e le regole sul trasferimento dei giocatori.
Accanto a ciò - e in parte in alternativa - si propone poi l’adozione da parte della Commissione europea di linee guida relative all’applicazione allo sport delle regole sulla concorrenza, in cui si precisi:
§ quali siano le regole sportive che non rientrano nell’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato UE (accordi tra imprese ed abuso di posizione dominante);
§ quali siano le misure che meritano deroghe al divieto di accordi tra imprese;
§ Il riconoscimento delle organizzazioni sportive quali imprese per la gestione di servizi di interesse economico generale (art 86.2);
§ la specificità dello sport nel contesto degli aiuti di stato e la conseguente applicazione delle lettere c) e d) (sviluppo di attività o regioni, promozione della cultura) dell’articolo 87.3 del Trattato UE;
§ la disciplina giuridica di specifiche tematiche quali la vendita collettiva dei diritti, la valorizzazione dei vivai, la partecipazione degli atleti alle rappresentative nazionali, le limitazioni agli stipendi, la concessione delle licenze ai club.
Non esistendo nel Trattato disposizioni specifiche per deroghe alla libertà di movimento, gli estensori del Rapporto ritengono che per le eccezioni sportive sia necessario ricorrere allo strumento delle linee guida.
Viene inoltre proposta l’adozione di direttive nei seguenti campi:
§ impiego dei minori nello sport (per migliorarne la protezione sia dal punto di vista degli impieghi lavorativi che dell’allenamento eccessivo);
§ contratto di lavoro europeo;
§ agenti sportivi;
§ scommesse sportive.
In relazione alla cd. soft law gli estensori - oltre alle già citate linee guida - privilegiano la realizzazione di un Libro Bianco sullo sport. Viene inoltre vista con favore la creazione di un Agenzia europea per lo sport.
Per ciò che concerne i suggerimenti alle autorità sportive, gli estensori fanno rinvio al complesso del Rapporto in esame. Nei confronti dei governi dei 25 paesi membri dei paesi dell’Unione europea vengono avanzate le seguenti proposte:
§ adozione del presente Rapporto da parte dei Consiglio dei ministri UE o del Consiglio UE;
§ approvazione di un memorandum di intesa contenete l’impegno all’adozione delle misure suggerite entro una data prefissata;
§ attuazione di quanto previsto nel Rapporto attraverso le politiche e la legislazione dei singoli stati membri.
L’Unione europea dovrebbe, nell’ambito di una politica che riconosce alcune organizzazioni non governative di particolare rilevanza come interlocutori per contatti bilaterali, stabilire intese con la UEFA, definire la natura delle sue relazioni e chiarire che la UEFA è l’interlocutore delle istituzioni europee in tutte le questioni che riguardano il calcio europeo.
Il capitolo si chiude con uno schema riassuntivo delle proposte - con relative basi legali e procedure – finora illustrate.
Il settimo capitolo contiene, in forma sintetica, le raccomandazioni – in maniera distinta per l’Unione e gli stati membri e per le autorità sportive – conseguenti a quanto illustrato nel complesso del Rapporto.
Nell’ottavo capitolo si ribadisce la necessità di strutturare in maniera formale le relazioni tra le istituzioni europee la UEFA
Sono allegati al Rapporto la dichiarazione di Nizza (che nel presente dossier viene riportata anche nella versione in italiano), il documento che ha costituito la base per l’estensione del Rapporto, una informativa sull’attuale sistema di redistribuzione delle risorse promosso dalla UEFA nelle competizioni da essa organizzate e sulle minacce all’efficacia di tale sistema conseguenti alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
Nel presente dossier sono stati inseriti, per agevolare la lettura, alcuni documenti ed articoli del trattato UE menzionati nel Rapporto.
2. Working process and methodology
3. European law and the specific nature of sport
5. Corporate governance issues in European football
Annex 1 - The Nice declaration
Annex 2 - Context and terms of Reference
Testo in lingua italiana dell’Annesso N. 1 del Rapporto (Dichiarazione di Nizza sullo sport)
Consiglio d’Europa, Résolution I, Principes de bonne gouvernance dans le sport, 14-15 ottobre 2004
European Parliament, Written declaration on tackling racism in football, 1 marzo 2006
[1] Nel settembre del 2000, quattordici club fondatori hanno costituito il “G-14 European Football Clubs Grouping”, un’associazione europea di interesse economico registrata a Bruxelles, la prima organizzazione internazionale di club calcistici al mondo. Ai primi quattordici, nel 2002 si sono uniti altri quattro club. Il G14 rappresenta la posizione e le politiche collettive dei 18 principali club calcistici europei.