Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Sintesi del contenuto
Riferimenti:
L n. 244 del 24-DIC-07     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 10
Data: 22/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008)

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/10

 

22 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

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File: BI0288.doc

 


 

I N D I C E

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Sintesi del contenuto

§      Articolo 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)3

§      Articolo 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni ; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)49

§      Articolo 3 (Disposizioni in materia di: fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego; norme finali)111

 


 

 

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008)

Sintesi del contenuto


Articolo 1
(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

 

I commi da 1 a 3 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 e per i due anni successivi compresi nel bilancio pluriennale.

Il comma 4 individua la destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni, disponendoche tali maggiori entrate - eccedenti rispetto a quelle finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - siano destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e specificando che tale riduzione deve essere realizzata attraverso l’incremento della detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente. A tal fine le maggiori entrate permanenti, come risultanti dalla legge di assestamento del bilancio, sono iscritte in un apposito Fondo costituito presso il MEF, per il conseguimento dell’obiettivo dell’incremento della suddetta detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per calamità naturali o per la tutela della sicurezza del paese. L’incremento della detrazione, che dovrà essere in ogni caso non inferiore al 20% per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria.

 

Il comma 5 prevede l’applicazione di un’ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”, il cui ammontare è fissato in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. Sono esclusi dal beneficio gli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

 

Il comma 6, lett. a), prevede la facoltà per i comuni di applicare, a decorrere dal 2009, un’aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica. Il beneficio interessa esclusivamente gli immobili sui quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termina per uso domestico. L’aliquota agevolata si applica per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Il comma 6, lett. b) estende i benefici ICI per l’abitazione principale ai soggetti che, in conseguenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. La misura della detrazione è determinata in proporzione alla quota di possesso e la fruizione del beneficio è subordinata all’assenza di diritti reali del coniuge non assegnatario su altri immobili situati nello stesso comune.

 

Il comma 7 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell’ammontare previsionale ed entro il 16 dicembre, per la restante parte. Eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo. Si prevede che il Ministero dell’interno debba definire, entro il 28 febbraio 2008, il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni sono a loro volta tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno il modello compilato entro il 30 aprile 2008.

 

Il comma 8 dispone che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

I commi 9 e 10 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 10 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

§      una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 9, lettera a));

§      una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 9, lettera d));

§      l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 9, lettera d)).

 

I commi 11 e 12 dispongono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, l’aumento della misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli. In particolare, ai percettori dei predetti assegni di mantenimento vengono riconosciute, in luogo delle detrazioni per redditi assimilati a lavoro dipendente, quelle spettanti per i redditi di pensione. Inoltre, si stabilisce che la detrazione non deve essere rapportata ad anno ma spetta, in ogni caso, nella misura intera.

 

I commi 13 e 14 introducono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario prevedendo che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

 

Il comma 15 interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito stabilendo che, per la individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo sia assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Inoltre, introduce un incremento di 1.200 euro della detrazione IRPEF per figli a carico, qualora risultino a carico almeno 4 figli. In caso di incapienza, è previsto il rimborso dell’ulteriore detrazione non fruita.

Il comma 16 stabilisce che le disposizioni di cui al sopra illustrato comma 15 entrino in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

 

I commi 17, 18 e 19 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all’aliquota IVA agevolata. La fruizione della detrazione IRPEF è condizionata alla evidenziazione in fattura del costo della relativa manodopera.

 

I commi da 20 a 24 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell’articolo unico della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006).

In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%:

§         spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

§         spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

§         spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

§         spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sia a condensazione che non a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).

 

I commi da 25 a 28 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati.

In particolare, il comma 25,modificandol’articolo 1 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, dispone l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota all’1% per agli atti di trasferimento di immobili in piani urbanistici particolareggiati per l’attuazione, entro il limite di 5 anni, dei programmi di edilizia residenziale.

Il comma 26 modifica l’articolo 1-bis della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, prevedendo l’applicazione dell’imposta ipotecaria, con aliquota al 3%, per la trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi nei predetti piani urbanistici particolareggiati.

 

I commi 29 e 30 reintroducono,con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, la possibilità di portare in deduzione dai redditi di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale) le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilità semplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta.

 

Il comma 31 estende al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di societàdi persone o di capitali. Il regime di esenzione opera anche per i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

 

Il comma 32 estende il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 (imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative e imposte ipotecarie e catastali) ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuati dalla Cassa depositi e prestiti relativi ad opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche .

I commi 33 e 34 riducono l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% e modificano la disciplina fiscale per la determinazione del reddito d’impresa. In particolare si modificano le disposizioni in materia di:

§      interessi passivi. In linea generale si dispone la soppressione della thin capitalization, del pro-rata patrimoniale e del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e si introduce un nuovo criterio in base al quale gli interessi passivi deducibili nell’anno non possono essere superiori alla somma tra gli interessi attivi e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. L’eccedenza negativa può essere dedotta negli anni successivi, nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi di imposta. Per il primo ed il secondo periodo di imposta di applicazione, il limite di importo deducibile è incrementato, rispettivamente, di 10.000 euro e di 5.000 euro. Inoltre, è previsto il riporto in avanti della quota di risultato operativo lordo non utilizzato in un esercizio ai fini della determinazione del limite massimo deducibile;

§      deducibilità e riporto delle perdite. Le modifiche introdotte sono dirette a disciplinare la c.d. compensazione verticale, ossia la possibilità di portare in deduzione le perdite solo dai redditi della stessa natura. Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti che, attraverso le partecipazioni azionarie, potrebbero limitare gli effetti di indeducibilità degli interessi passivi. Si dispone che le perdite delle società di persone attribuite per trasparenza a società di capitali possano essere dedotte, nei successivi cinque periodi d’imposta, solo dagli utili attribuiti dalla medesima società che ha generato la perdita;

§      regime degli ammortamenti. Si dispone la soppressione delle discipline concernenti l’ammortamento anticipato e accelerato, la modifica della disciplina dell’ammortamento relativa ai beni in leasing e quella relativa alle spese di rappresentanza. Sono state escluse dalle spese di rappresentanza le perdite delle società sportive professionistiche consolidate e, limitatamente agli acquisti effettuati nel 2008, è prevista la disapplicazione della riduzione al 50% della quota di ammortamento deducibile nel primo anni di utilizzo del bene;

§      deduzioni extracontabili e svincolo delle riserve in sospensione d’imposta. Si esclude la possibilità di portare in deduzione oneri evidenziati nel prospetto (quadro EC) introdotto in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio e si introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva ;

§      quota di esenzione delle plusvalenze. Si modifica l’articolo 87 del TUIR elevando dall’84 al 95 per cento la quota di esenzione delle plusvalenze esenti.;

§      consolidato nazionale e mondiale. Si dispone, oltre a norme di coordinamento tra la disciplina vigente e le modifiche apportate alla disciplina per la determinazione del reddito d’impresa, una correzione della disciplina concernente i dividendi, le plusvalenze e i trasferimenti infragruppo.

 

Il comma 35 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 2, del TUIR, finalizzata a precisare che sono deducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

 

Il comma 36 prevede l’istituzione di una Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari la quale dovrà proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative nel settore immobiliare dirette a semplificare e a razionalizzare il sistema vigente. Le modifiche normative da proporre non devono, in ogni caso, intervenire sulla non rilevanza degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

 

Il comma 37 reca disposizioni in materia di beni immobili strumentali dell’impresa individuale, prevedendo che il contribuente possa optare, previo pagamento di un imposta sostitutiva del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, per l’esclusione dei suddetti beni dal patrimonio dell’impresa.

 

I commi 38 e 39 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione, al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, anche una riduzione della tassazione in capo al socio.

A tal fine si rinvia ad un decreto ministeriale la rideterminazione delle quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate.

 

I commi da 40 a 42 recano una disciplina fiscale, con decorrenza dal periodo di imposta 2008, in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone. Al fine di realizzare una situazione di indifferenza fiscale della forma giuridica assunta dall’attività di impresa, si prevede la possibilità di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5%, pari a quella dell’IRES, come modificata dal ddl finanziaria in esame. Tale possibilità è riservata ai contribuenti in contabilità ordinaria ed è condizionata al mantenimento del reddito all’interno dell’impresa.

 

I commi da 43 a 45 recano disposizioni dirette ad attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione. A tal fine, in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale.

 

I commi 46 e 47 recano una nuova disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, ed in particolare delle fusioni, delle scissioni e dei conferimenti di azienda. Per tali operazioni si prevede, in alternativa all’attuale regime caratterizzato dal principio della neutralità fiscale, la possibilità di optare per un imposta sostitutiva, a fronte della quale il contribuente potrà utilizzare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti a bilancio, fruendo di un beneficio, in termini di maggiori ammortamenti negli esercizi successivi. L’aliquota di imposta sostitutiva è determinata per scaglioni ed in particolare: per maggiori valori fino a 5 milioni: 12 per cento; per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni: 14 per cento; per maggiori valori superiori a 10 milioni: 16 per cento. Il pagamento è previsto in tre rate annuali corrispondenti, rispettivamente, al 30 per cento, al 40 per cento e al 30 per cento.

 

Il comma 48 interviene sul regime fiscale delle c.d. deduzioni extracontabili, prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. La misura dell’aliquota e le modalità di pagamento sono le stesse indicate nei commi 46 e 47.

 

Il comma 49 reca disposizioni fiscali relative al regime applicabile alle differenze (c.d. disallineamento) tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, relativamente ai quali i contribuenti possono optare per un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società, con aliquota al 6 per cento.

 

I commi da 50 a 52 innovano la disciplina dell’IRAP, intervenendo sia sull’aliquota ordinaria d’imposta, che viene ridotta dal 4,25% al 3,9%, sia sulle modalità di determinazione della base imponibile.

Tra le novità introdotte in materia di determinazione del valore netto di produzione, si segnala l’indeducibilità dei componenti negativi registrati extracontabilmente e l’indeducibilità dell’ICI. Si introduce un nuovo articolo per la determinazione dell’imponibile IRAP da parte delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Tali soggetti, tuttavia, hanno la facoltà di optare per l’applicazione delle disposizioni IRAP previste per le società di capitali.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP, si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione per tutti i soggetti, ad eccezione delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi, per quali è previsto l’aumento delle citate deduzioni. Inoltre, si dispone la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati.

Viene disposto, inoltre, il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili e lo svincolo, per l’importo corrispondente, delle riserve in sospensione d’imposta.

 

Il comma 53 introduce un limite annuale di 250.000 euro ai crediti d’imposta che possono essere portati in compensazione nel quadro RU delle dichiarazione dei redditi. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008 e prevede solo due deroghe, una relativa ai crediti d’imposta per spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui al comma 280 della legge finanziaria per il 2007) ed una seconda, che opera a partire dal 1° gennaio 2010, relativa all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno (prevista dal comma 271 della legge finanziaria per il 2007).

 

I commi da 54 a 57 recano una deroga al limite annuale dei 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta introdotto dal precedente comma 53. La deroga si applica alle imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni impegnate in processi di ricerca e sviluppo situate nelle aree del Mezzogiorno, che siano quotate in borsa e che beneficino delle agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale.

 

I commi da 58a 62 recano:

§      disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali;

§      modifiche alla disciplina delle plusvalenze esenti riducendo da 18 a 12 mesi il periodo minimo di possesso necessario per fruire del beneficio della parziale esenzione.

 

Il comma 63 stabilisce che la possibilità di compensare le eccedenze detraibili IVA all’interno di un gruppo possa essere applicata esclusivamente a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di volersi avvalere di tale regime. La norma, che ha finalità antielusive, si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008(comma 64).

 

Il comma 65 dispone l’abrogazione delle disposizioni che prorogano i termini per il completamento degli investimenti nelle aree svantaggiate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per i quali è riconosciuto un credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

 

Il comma 66 novella il comma 280 della legge finanziaria per il 2007, disponendo l’incremento dal 15 al 40% della misura agevolativa, nella forma di un credito d’imposta, da calcolare sul costo sostenuto dalle imprese per investimenti in ricerca e innovazione; novella, altresì, il comma 281 della legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni; infine, dispone l’abrogazione del comma 284, che subordinava all’autorizzazione della Commissione europea la concessione dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione.

 

I commi da 67 a 69 recano disposizioni in materia di regime fiscale dei c.d. dividendi in uscita ovvero degli utili derivanti da partecipazioni societarie percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, al fine di adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, si prevede una omogeneizzazione con il regime fiscale che attualmente si applica ai contribuenti residenti.

 

I commi da 70 a 76 contengono una misura agevolativa, consistente nel riconoscimento di un credito d’imposta, al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

In particolare, il comma 70 riconosce agli studi professionali associati, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti, un credito d’imposta di importo pari al 15% dei costi sostenuti, tra l’altro, per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73.

Il comma 71 dispone che il credito d’imposta spetta con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 per i costi sostenuti entro 12 mesi dalla data di aggregazione.

Il comma 72 prevede che la predetta agevolazione spetti se tutti i soggetti interessati esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione. Per i servizi di medicina primaria, in luogo dell’obbligo ad esercitare la professione all’interno della struttura, sono previste diverse condizioni da stabilire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia.

 

Il comma 77 consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. Il comma 78 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 77 alla concessione di un’apposita deroga da parte dei competenti organi comunitari.

 

Il comma 79 estende il regime IVA agevolato, con aliquota al 10%, previsto per gli spettacoli di burattini e marionette, nonché ai corsi mascherati e in costume.

 

Il comma 80 modifica il regime IVA delle prestazioni professionali specifiche di medicina legale, incluse nel regime di esenzione, prevedendo l’assoggettamento a regime ordinario dell’IVA dal periodo d’imposta 2005.

 

I commi 81 e 82 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, recando una norma interpretativa diretta a chiarire che gli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina sono da imputare al fabbricato e al terreno in proporzione al costo attribuito a ciascun cespite.

 

I commi da 83 a 90 riformulano le disposizioni antielusive italiane, sostituendo il vigente sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. “paradisi fiscali”, come tali individuati in una serie di listeapprovate con decreto ministeriale), con un nuovo sistema basato sull’emanazione, con decreto ministeriale, di alcune white list. Si prevede, in particolare, l’emanazione di unawhite list che sarà utilizzata per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, della disposizione dell’articolo 2 del TUIR sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. Una seconda tipologia di white list, costituita da ulteriori due liste, è quella prevista dal nuovo articolo 168-bis del TUIR, che costituirà il riferimento per l’applicazione di tutte le norme antielusive contenute nel TUIR e relative ad operazioni di vario tipo, sia per le persone fisiche che per le imprese residenti o situate fiscalmente in Paesi considerati privilegiati. Delle due liste di paesi, la prima conterrà l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda terrà anche conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

Vengono conseguentemente modificate numerose disposizioni del TUIR e di altre leggi fiscali e, per consentire che non vengano considerate elusive operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list ma appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, si specifica che(lettera h) del comma 83) la deduzione delle spese degli altri componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list è comunque ammessa per le operazioni con imprese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e si applica anche alla prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati.

 

Il comma 91, dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 giugno 2006, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, con conseguente pagamento delle imposte sostitutive. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2008.

 

I commi da 92 a 94 recano disposizioni sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP. La sanzione amministrativa si applica ai soggetti incaricati del controllo contabile, se non indicano nella loro relazione le motivazioni che li hanno indotto ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e se da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP. La misura della sanzione è fissata in misura non superiore al 30 per cento del compenso contrattuale spettante e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata in capo al contribuente. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP si applica, oltre alla precedente sanzione, una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

 

Il comma 95 dispone:

-          la riduzione di 2 miliardi per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 sulla compatibilità comunitaria del regime IVA previsto per i veicoli aziendali;

-          l’attribuzione dei risparmi di spesa per interessi derivanti dal minor fabbisogno – per un importo non superiore a 90 milioni nel biennio 2008-2009 – nel Fondo per gli interventi di politica economica.

 

I commi da 96 a 117 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti c.d. minimi. Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – in modo automatico, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Le caratteristiche del regime sono le seguenti: 1) esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; 2) applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; 3) assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; 4) estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ; 5) esclusione dell’applicazione degli studi di settore; 6) riduzione degli adempimenti contabili.

Il comma 96 definisce contribuenti minimi, assoggettandoli quindi al regime previsto dalle disposizioni deicommi fino al 117, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Si è previsto inoltre che l’erogazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione d’opera impedisca l’applicazione del regime agevolativi.

Il comma 97 stabilisce che - agli effetti del comma 96 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano, in genere, effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Il comma 98 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

Il comma 99 reca un elenco tassativo di soggetti ai quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Il comma 100 stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 101 stabilisce che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

Il comma 102 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Il citato art. 6, ult. co., disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.

Il comma 103 stabilisce che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione. Il suddetto art. 30, comma 3, del D.P.R. IVA stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.

Il comma 104 stabilisce che i contribuenti minimi sono esenti dall’IRAP e detta i criteri per la determinazione del reddito rilevante. E’ disposta inoltre la deducibilità per il titolare dell’impresa familiare dei contributi previdenziali corrisposti per i suoi collaboratori fiscalmente a suo carico.

Il comma 105 stabilisce che sul reddito determinato in base al comma 104 si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il comma 106 disciplina il trattamento delle componenti positive e negative che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.

Il comma 107 stabilisce che le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR per il riporto delle perdite.

Il comma 108 prevede che le perdite generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi possano essere computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio di impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi.

Il comma 109 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D..R. 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 110 prevede che i contribuenti minimi possano optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Il comma 111 stabilisce che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui. In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporti l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 112 stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Di contro, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato. Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato.

Il comma 113 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore.

Il comma 114 stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui. In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 115 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 116 elimina i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dei contribuenti minimi in franchigia), l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (regime fiscale per le attività marginali) e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. regime supersemplificato).

Il comma 117 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi. Si dispone che i titolari dell’impresa familiare siano obbligati al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per i loro collaboratori.

 

Il comma 118 esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione dell’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

 

Il comma 119 introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il comma 120 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

I commi da121 a 123 recano disposizioni volte a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta.

 

I commi da 124 a 127 autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 recante il testo unico bancario, a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

Il comma 124, che novella l’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, dispone che l’autorizzazione per i Confidi a prestare garanzie e fideiussioni, nei confronti dello Stato, per i debiti delle PMI nel caso di richiesta di rimborso IVA accelerato, sia prevista sia per i Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB sia per quelli iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB.

Il comma 125 novella l’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, estendendo ai Confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB la facoltà di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nelle ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.

Il comma 127 novellando l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 633/1972, estende ai Confidi iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106-107 TUB la possibilità di rilasciare garanzia per il pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di conciliazione giudiziale.

 

Il comma 128 modifica la disciplina antielusiva delle società non operative (c.d. società di comodo).

 

Il comma 129 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative (c.d. società di comodo).

 

Il comma 130 sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

 

Il comma 131 prevede che a decorrere dall’anno 2009 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.

 

Il comma 132 esonera dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

 

I commi da 133 a 135 pongono disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.

 

Il comma 138 comporta l’estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 commessi dai concessionari della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio alle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle nuove società concessionarie.

 

Il comma 139 stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 140 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi.

 

Il comma 141 prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.

Il comma 142 stabilisce che il pignoramento dei beni possa essere effettuato anche dall’agente della riscossione.

 

Il comma 143 stabilisce che nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca c.d. per equivalente).

 

Il comma 144, con riguardo alla rateazione delle somme dovute all’erario per debiti tributari, dispone la possibilità per il contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi. Si prevede che la richiesta di dilazione delle somme dovute debba essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Il comma 145 prevede alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle garanzie richieste per la dilazione. In particolare, in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito anche con iscrizione di ipoteca.

 

Il comma 146 modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità, riducendo da 11 a 5 mesi – sempre decorrenti dalla consegna del ruolo - il termine massimo entro il quale l’agente della riscossione deve notificare la cartella di pagamento.

Il comma 147 stabilisce i termini di decorrenza delle predette disposizioni, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute.

Il comma 148 stabilisce la decorrenza delle disposizioni del precedente comma 146.

Il comma 149 prevede l’emanazione di un apposito regolamento per dettare l’attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d’imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.

Il comma 150 demanda ad un decreto del MEF la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.

 

Il comma 151 novella l’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/1999prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato” come previsto dalla normativa vigente). E’ inoltre previsto che in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

 

Il comma 152 novella l’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 203/2005 estendendo i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Equitalia Spa di rami d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione.

 

Il comma 153 novella l’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

 

Il comma 154 prevede, inoltre, che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni di sanatoria - contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 - si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione.

 

Il comma 155 modifica la disciplina del regime IVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse-charge).In particolare, si prevede il coordinamento tra le sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA secondo il predetto meccanismo. Viene limitato a 10.000 euro l’importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma.

 

Il comma 156 stabilisce che, nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso, il cessionario sia tenuto al pagamento dell'imposta. Inoltre, include tra le attività per le quali il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile anche specifiche operazioni individuate con decreto del MEF.

Il comma 157 prevede che la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applichi alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

 

Il comma 158 modifica la base imponibile dell’IVA riguardante le prestazioni dirette all’utilizzo di servizi di telecomunicazione e di telematica. In particolare, si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici atti allo scopo i cedenti devono rilasciare un documento con l’indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo dell’imposta.

Il comma 159 prevede specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

 

Il comma 160 estende il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, nella misura del 2%, anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione ela ristrutturazione di immobili per uso abitativo. Si stabiliscono inoltre le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.

 

Il comma 161 modifica la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

 

Il comma 162 prevede che non si applichi il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge con riferimento ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

Il comma 163 stabilisce che la disposizione precedente si applichi dal 1° febbraio 2008.

 

Il comma 164 stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.

 

Il comma 165 sopprime il riferimento esplicito alle disposizioni relative agli obblighi di fatturazione ai fini IVA per i casi di esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione alle imposte e alle pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente sui beni mobili o immobili.

 

Il comma 166 prevede la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008; altresì proroga a tutto il 2008 una speciale disciplina transitoria sulle discariche.

 

Il comma 167 proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

 

l comma 168 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi.

 

Il comma 169 consente diutilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile

 

Il comma 170 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.

 

Il comma 171 prorogaper il periodo d’imposta 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP agevolata dell’1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.

 

Il comma 172 proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari.

 

Il comma 173 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina in materia di imposte di bollo, ipotecarie e di registro.

 

Il comma 174 modifica l’articolo 4, comma 61, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che istituisce un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del made in Italy, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale. Con la modifica viene specificato che il fondo viene destinato al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del made in Italy nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e finanze.

 

Il comma 175 proroga, fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra.

 

Il comma 176 prevede che siano considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione, entro certi limiti, di prodotti vegetali per conto terzi. In tal modo la determinazione del reddito avverrà su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale.

 

Il comma 177 novellail comma 1094 della legge finanziaria per il 2007, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, consistente nell’applicazione all’ammontare dei ricavi di un coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

Il comma 178 fa salva la possibilità di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di carburanti vegetali e di prodotti chimici, effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.

 

Il comma 179 modifica le agevolazioni relative all’accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali, per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie.

 

Il comma 180 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, non si applichino l’addizionale regionale e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

 

Il comma 181 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e anche del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, con uno stanziamento pari a 104.655.000 euro.

 

Il comma 182 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 7.845.000 euro a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.

 

Il comma 183 istituisce nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un fondo, con una dotazione di 2.500.000 euro a decorrere dal 2008, per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto e dalla Guardia costiera. Il comma 184 reca la copertura finanziaria dei commi 181, 182 e 183.

 

I commi da 185 a 189 modificano il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Il comma 185 fa salvo l’obbligo di comunicare trimestralmente al Presidente della Giunta della regione Friuli Venezia Giulia, da parte delle ambasciate d’Italia presso la Repubblica austriaca e la Repubblica slovena, il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati entro i 10 Km dal confine.

 

Il comma 190 modifica il regime di riduzione dell’accisa sulla benzina in vigore per tutte le regioni e le province autonome, sempre in relazione al diritto comunitario. Dalla norma vigente (L. 549/1995, art. 3, co. 15) che consente alle regioni di variare il prezzo alla pompa delle benzina, viene soppresso il riferimento alla quota di accisa ad esse riservata.

 

Il comma 191 elimina i combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca di Gorizia, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise, in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria.

Il comma 192 dispone che entro il 30 aprile 2008, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia debba conseguentemente eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa contenuto nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008.

 

I commi da 193 a 196 abrogano varie disposizioni che avevano esteso il regime di esenzione di accisa, previsto nei limiti di un contingente, alla sola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine nonché al gasolio per autotrazione negli stessi territori, in relazione alla scadenza, il 31 dicembre 2006, delle deroghe comunitarie in materia.

 

I commi 197-199 razionalizzano il vigente quadro fiscale delle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti e relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. In particolare, il comma 198 proroga l’efficacia, in via transitoria, dell’incremento del limite massimo di contributi di assistenza sanitaria deducibili dal reddito di lavoro dipendente fissato in 3.615,20.

 

Il comma 200 demanda ad un decreto interministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili".

 

Il comma 201 proroga al periodo di imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

 

Il comma 202, eleva a 4.000 euro il limite massimo di detraibilità degli oneri relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

 

Il comma 203, modificando un decreto ministeriale, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini anche agli apparecchi radiomobili intestati a persone non udenti.

 

Il comma 204 prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. L’agevolazione viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010.

 

Il comma 205 modifica la tariffa relativa all’imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione telematica di atti relativi all’avvio di nuove imprese individuali.

 

Il comma 206, include tra le attività del programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del personale dell'amministrazione finanziaria e delle Agenzie fiscali previsto dalla legge finanziaria 2005, le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

 

Il comma 207 concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione. L’importo massimo della detrazione fruibile è di 95 euro annui.

 

Il comma 208 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro annui.

 

I commi da 209 a 214 introducono l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che abbiano relazioni con amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento attuativo di successiva emanazione.

 

I commi 215 e 216 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione, obbligatoriamente in forma telematica, delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti in questione, rinviando a un D.M. le modalità applicative.

 

I commi da 217 a 220 modificano le disposizioni per la presentazione delle dichiarazione dei redditi.

In particolare, il comma 217 sposta dal 31 marzo al 31 luglio il termine per la presentazione annuale del modello 770, unificandolo così con il termine già previsto per l’invio telematico delle altre dichiarazioni fiscali.

Il comma 218 prevede l’obbligo per le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio. La norma dispone inoltre l’esonero dall’obbligo dell’invio telematico per i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.

Il comma 219 fa salva la possibilità per le persone fisiche (con l’esclusione dei titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo) di presentare la dichiarazione dei redditi tramite spedizione dall’estero per raccomandata o altro mezzo equivalente. La norma prevede inoltre che i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possano effettuare la scelta dell’8 per mille tramite apposito modello, ovvero la certificazione unica ai fini INPS, per il tramite delle Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica.

Il comma 220 dispone che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti in via telematica ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati delle dichiarazioni da loro presentate entro il 31 luglio.

 

Il comma 221 modifica gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).

 

Il comma 222 introduce l’obbligo di indicare il numero di codice fiscaledell’utente nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare.

 

Il comma 223 dispone che non si possano portare in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro. Inoltre, abroga la norma che prevede che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, non sia dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione.

 

Il comma 224 è diretto ad evitare, modificando le relative norme nazionali, il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007 relativamente all’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’attività di accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali. In particolare si prevede che l’affidamento delle menzionate attività a società a capitale interamente pubblico debba avvenire mediante convenzione. E’ stato inoltre ampliato il novero dei soggetti ai quali possono essere affidate le suddette attività, ricomprendendovi le società a capitale misto pubblico-privato, iscritte nell’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo stesso o tra gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese UE, e l’affidamento del servizio avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica.

 

Il comma 225 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, i concessionari terzi possano disporre di dati ed informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e di prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobligati.

 

Il comma 226 prevede che le aliquote dell’IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi della normativa vigente, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 in modo che siano coerenti con la riduzione dell’aliquota base disposta dal comma 17 dell’articolo 3 della legge finanziaria in esame.

 

Il comma 227 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge”.

 

I commi 228-232 disciplinano la concessione di un credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di video sorveglianza per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare:

-          il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario (comma 228);

-          il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (comma 229);

-          la fruizione del credito di imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze (comma 230);

-          le modalità di attuazione della disciplina sono definite con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria (comma 231);

-          l’agevolazione può essere fruita nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato d’importanza minore (c.d. de minimis) (comma 232).

 

I commi 233-237 riconoscono, per i periodi d’imposta2008, 2009 e 2010, un credito di imposta – nel limite complessivo di 5 milioni per ciascuna annualità - per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti finalizzati alla prevenzione di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, fino ad un tetto massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Il comma 238 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 alle imprese indicate nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 227 del 2001. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

 

Il comma 239 prevede che i contributi comunitari alla ristrutturazione delle imprese nel settore bieticolo-saccarifero non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

 

Il comma 240 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2008, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998. Inoltre, rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.

 

I commi da 241 a 246 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e in favore degli eredi in caso di premorienza. Il Fondo eroga, nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL. Il fondo è finanziato per ¼ dalle imprese e per ¾ dallo Stato, nella misura di 30 milioni per il 2008 e il 2009 e di 22 milioni a decorrere dal 2010.

 

I commi da 247 a 250 aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, attribuendo a tali soggetti l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti, rispetto al consuntivo dell’anno precedente. E’ prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 251 aumenta, modificando un decreto ministeriale, l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

 

Il comma 252 pone in capo all’Agenzia delle entrate l’onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all’entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

 

I commi 253 e 254 contengono disposizioni in materia di controllo delle dichiarazioni in sede di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. Il comma253aggiunge un periodo all’articolo 37 del DPR sull’accertamento delle imposte sui redditi in base al quale i criteri selettivi per l’attività di accertamento, compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. Il comma254modifica, analogamente, la disposizione in materia di accertamento ai fini dell’IVA di cui all’articolo 51, prevedendo anche in questo caso che i criteri selettivi per l’attività di accertamento , compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Ilcomma 255 prevede che nel fissare i criteri selettivi per gli accertamenti ai fini Iva per il quinquennio 2008-2012 si stabilirà in che misura gli uffici dovranno concentrare i controlli sui contribuenti che abbiano portato in detrazione più del 50 per cento dell’imposta sugli acquisti di telefonini.

Il comma 256 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.

 

Il comma 257 prevede che le imprese confiscate ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, possano essere ammesse all’amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs n. 270 del 1999, relativi al numero di lavoratori subordinati, che deve essere non inferiore a duecento da almeno un anno ed ai debiti, che devono essere non inferiori ai due terzi, tanto del totale dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.

 

Il comma 258 consente la definizione negli strumenti urbanistici, e fino alla riforma organica del governo del territorio, di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e sia altresì possibile la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. Il comma 259prevede che il comune possa in tali ambiti, nell’ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale.

 

Il comma 260 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.

 

I commi da 261 a 265apportano una serie di modifiche in materia di IVA, in particolare relative alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, in materia di aliquote, nonché in materia di esenzioni e di base imponibile.

Il comma 261 modifica numerosi articoli del D.P.R. n. 633/1972 (disciplina dell’IVA). Le modifiche sono le seguenti:

-          all’articolo 3, che elenca le fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, si aggiunge infine un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: a) veicoli stradali a motore per i quali sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento in base all’articolo 19-bis1 (nel testo qui modificato); b) apparecchiature di telefonia mobile e relative spese qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati;

-          all’articolo 10 , che elenca le operazioni esenti, viene aggiunto un comma che esenta dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi, ivi comprese le società consortili, e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti ai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

-          all’articolo 13, relativo aicriteri di determinazione della base imponibile, viene sostituito il terzo comma in funzione antielusiva, introducendosi due nuovi commi in base ai quali: a) per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti; b) le operazioni sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi; c) si prevede che nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo va effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit; d) si generalizza la regola comunitaria in base alla quale nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva , la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità;

-          all’articolo 14; relativo alla determinazione della base imponibile, sono aggiunti, infine, due commi relativi ai criteri di determinazione del valore normale dei beni;

-          all’articolo 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva, vengono introdotte nuove modalità di detrazione per una serie di ipotesi: a) viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi; b) viene modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali, in attuazione della Decisione del Consiglio dell’UE n. 2007/441/CE; c) viene consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali ) solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni; d) l’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego sono ammesse in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto;

-          nella Tabella A, parte terza, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) eliminando l’agevolazione per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari; con una modifica al numero 7) della suddetta Tabella A, parte III, viene eliminata altresì l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento anche per i pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati, che non siano destinati all’alimentazione;

-          della Tabella B vengono eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni, e navi di stazza superiore a 18 tonnellate.

 

Il comma 262 modifica la legge n. 133/1999, sopprimendo i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6, in materia di IVA di gruppo, che prevedono l’esenzione Iva sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Il comma 263 modifica la legge n. 342/2000, riconducendo all’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.

Il comma 264, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) prevede la decorrenza delle nuove disposizioni recate dai commi 261, 262e 263; in particolare, le nuove disposizioni degli articoli 13 e 14 qui introdotte si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e le operazioni relative ai veicoli stradali a motore si applicheranno dal 28 giugno 2007, per consentire l’applicazione della Decisione n. 2007/441/CE.

Ilcomma 265 reca una norma interpretativa, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), prevedendo che, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006), le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali.

 

Il comma 266 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).

Il comma 267 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.

Il comma 268 prevede che l’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, sia coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter, del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.

 

Il comma 269 modifica le sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevuta a dello scontrino fiscale, aumentando a quattro il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.

 

Il comma 270 considera valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori ai fini IVA che siano state effettuate entro il 15 novembre 2007.

 

Il comma 271 modifica l’articolo 37, comma 37-bis,del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rinviando al 1° gennaio 2009 l’obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, i quali dovranno essere utilizzati da parte delle imprese esercenti il commercio.

 

Il comma 272 estende alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti, nonché a talune indennità di mobilità percepite anticipatamente ed al trattamento di integrazione salariale, la disposizione dell’articolo 37, comma 43, del D.L. n. 223 del 2006 che ha previsto che non si proceda all’iscrizione a ruolo né alle comunicazioni inviate a seguito dell’attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata, né al rimborso, se l’imposta a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

 

Il comma273 reintroduce la disposizione, abrogata dal D.L. n. 159 del 2007, che prevede che i nuovi redditi attribuiti in base alle variazioni colturali conseguenti alla richiesta di contributi agricoli comunitari, abbiano efficacia, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione delle dichiarazioni.

 

Il comma 274 modifica l’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), specificando che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque contitolare del sistema informativo della fiscalità, cioè del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria, anche qualora le banche dati siano gestite dagli altri soggetti della fiscalità.

 

Il comma 275 modifica le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, specificando che sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96, recantela disciplina dell'agriturismo.

 

Il comma 276 dispone che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

 

Il comma 277 dispone che, fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperi, gli Uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.

 

Il comma 278 dispone l’invio da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d’ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche.

Il comma 279 dispone che fino alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine viene eseguita dal conservatore, piuttosto che dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio.

 

Il comma 280 dispone che all’Agenzia del territorio sia assegnato uno specifico stanziamento di 4 milioni nel 2008 e 8 milioni nel 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.

 

Il comma 281 dispone che nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali dal D.Lgs. n. 112/99, si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli artt. 178 e 179 del R.D. n. 827/1924, secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

 

I commi 282 e 283 novellano l’art. 110 del TULPS, prevedendo che, dal 1° gennaio 2008, si considerino apparecchi idonei per il gioco lecito quelli dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia – Monopoli di Stato; precisando che gli apparecchi leciti obbligatoriamente collegati alle rete telematica sono quelli che insieme all’elemento aleatorio presentino anche elementi di abilità tali da consentire al giocatore la possibilità di scegliere la strategia di gioco. Si prevede, infine, che con decreto del MEF-AAMS possa essere prevista la verifica dei suddetti apparecchi per il gioco lecito

 

Il comma 284 novellando il comma 271 dell’art. 1 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria per il 2007), differisce al periodo di imposta 2008 l’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti , in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l’acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno (c.d. Visco-Sud).

Il comma 285 dispone che le maggiori entrate derivanti dal differimento del regime agevolativo per i nuovi investimenti previsto al precedente comma 284 - quantificato in 350 milioni per l’anno 2008 e 280 milioni per l’anno 2009 - siano iscritte all’apposito Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 286 estende l’applicazione della detrazione d’imposta, di cui al comma 347 della legge 296/06, anche alle spese per a sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia.

 

Il comma 287 prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l’eventuale conguaglio spettanti ai singoli comuni a fronte della minore imposta derivante dalla riduzione dell’ICI per la “prima casa” (stabilita dall’articolo 1, comma 5, che introduce il comma 2-bis all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992) siano determinati in riferimento alle aliquote e alle detrazioni in vigore al 30 settembre 2007.

 

Il comma 288 stabilisce che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 relativo al rendimento energetico nell’edilizia, il rilascio del permesso di costruzione sia subordinato - a decorrere dal 2009 - alla certificazione energetica dell’edificio, prevista dall’art. 6 dello stesso D.Lgs. n. 192, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile volte al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

 

Il comma 289 sostituisce il comma 1-bis dell’art. 4 del testo unico in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/2001). Il nuovo comma 1-bis stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i regolamenti comunali contenenti la disciplina delle modalità costruttive devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione di energia non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima viene fissata in 5kW.

 

I commi da290 a 294 prevedono che, qualora il prezzo del petrolio subisca un incremento in misura pari o superiore a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF, le aliquote di accisa sui relativi prodotti siano ridotte in misura tale da assicurare che il minor gettito che ne deriva venga compensato dalla maggiore IVA. Pertanto, oltre il predetto limite del 2 per cento, i prezzi dei prodotti petroliferi subiranno incrementi relativamente al solo aumento costo del prodotto, mentre sono neutralizzati gli effetti fiscali. La variazione è determinata, con cadenza trimestrale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Il comma 295 prevede la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

Il comma 296 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 la compartecipazione al gettito dell’accisa è attribuita nella misura complessiva indicata nella tabella 01, allegata. Mentre a decorrere dall’anno 2011 si applicano le quote di compartecipazione all’accisa che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 297 precisa che la compartecipazione di cui ai commi precedenti sostituisce dal 2011 le seguenti risorse attribuite al settore del T.P.L. dalla vigente legislazione: 1) compensazione minore entrata accisa sulla benzina; 2) trasferimenti previsti dal D.Lgs. n. 422/1997; 3) compensazione riduzione accise sulla benzina non compensata; 4) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro.

Il comma 298 attribuisce alle regioni a statuto ordinario una ulteriore quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il comma 299 detta disposizioni per il versamento e la ripartizione tra le regioni delle somme di cui al comma precedente. A decorrere dal 2011 le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario possono essere rideterminate sulla base di criteri di commisurazione stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

 

Il comma 300 istituisce l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, finalizzato alla creazione di una banca dati e un sistema informativo pubblico e alla verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per l’Osservatorio è autorizzata una spesa annua di 2 milioni.

 

Il comma 301 dispone che, dal 2008, non può essere previsto, a carico del bilancio dello Stato, alcun trasferimento aggiuntivo per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto pubblico locale. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a riversare agli enti locali le risorse ad essi destinate, entro quattro mesi dalla loro acquisizione.

 

Il comma 302 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 continuano ad essere corrisposte le risorse inerenti ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale. A decorrere dal 2011 tali risorse sono sostituite mediante adeguamento delle misure della compartecipazione di cui al precedente comma 296.

 

Il comma 303 estende al settore del trasporto pubblico locale le misure previste dall’articolo 2, comma 38, della legge n. 662/1996. Tale norma consente l’introduzione, in via sperimentale, di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

 

Il comma 304 istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni per l’anno 2008, 130 milioni per l’anno 2009 e 110 milioni per l’anno 2010. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno indicati in tabella D della legge finanziaria. Le risorse del Fondo sono destinate all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e alla corresponsione di contributi per mutui contratti per lo sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico (in particolare trasporto rapido di massa e tranvie veloci). Il quarto e quinto periodo del comma 304 prevedono: che l’individuazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge n. 211 del 1992 sia effettuata con decreto del Ministro dei trasporti e che le relative risorse siano destinate, in misura non superiore al 20 per cento, al completamento delle opere in corso di realizzazione; il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all’esistenza di parcheggi di interscambio, o alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse stanziate dal comma 305.

Il comma 305 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma precedente ad un decreto ministeriale; nella ripartizione si dovrà tenere conto di princìpi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Per il triennio 2008-2010 le risorse sono attribuite in misura pari tra le due finalità previste dal co. 10. Abroga infine la lettera d) dell’articolo 1, comma 1032, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, come criterio di riparto tra le regioni e le province autonome, del Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, sia data priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute all'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali.

 

Il comma 306 integra l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, il quale ha istituito un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, e, in particolare, di a) veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, b) veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, c) autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Il comma prevede che il fondo sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri e di idrovolanti, destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo e che almeno il 50 per cento della dotazione del fondo venga riservato all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1031.

 

Il comma 307 destina, a decorrere dall'anno 2008, 12 milioni al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali.

 

Il comma 308 dispone che i contributi statali per i rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale vengano corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia, con un apposito decreto. Il comma precisa che l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse al rinnovo dei predetti contratti si applica solo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 309 reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

 

Il comma 310 contiene una norma di interpretazione autentica in materia fiscale, in relazione ai contributi erogati da Stato e Regioni al settore del trasporto pubblico locale e al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private.

 

Il comma 311 interviene in relazione ai crediti maturati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria, stabilendo che essi vengano destinati alla copertura dei disavanzi determinati dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte residua, investiti per rinnovo e potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla predetta società.

 

Il comma 312 dispone l’abrogazione di alcune norme, conseguente all’introduzione delle nuove disposizioni in materia di trasporto pubblico locale recate dai commi 295-305.

 

I commi 313-319 istituiscono il “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali”, col fine di attivare processi di sviluppo locale attraverso il recupero ed il riuso di beni immobili pubblici. I commi 313 e 314 disciplinano le caratteristiche, la procedura di approvazione ed il contenuto del Piano di valorizzazione, che tra l’altro individua gli ambiti di intervento e gli obiettivi di azione.

I commi da315 a 318 specificano la disciplina dei programmi unitari di valorizzazione (da promuoverenegli ambiti territoriali che individua il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del demanio). In particolare, sono elencati i soggetti interessati alla promozione di tali programmi (Regione, enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali), nonché quelli coinvolti nella definizione di contenuti, finalità, condizioni e limiti per l’attuazione di detti piani (Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti), che l’approvazione dei programmi avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia, ed è inoltre prevista una ratifica da parte dei consigli comunali interessati. Sono disciplinati gli effetti del programma di valorizzazione per ciò che riguarda l’impatto sugli strumenti urbanistici ed è infine autorizzata la predisposizione di modalità perequative, compensative e di meccanismi di premialità urbanistiche per raggiungere la fattibilità economica di ciascun programma.

Il comma 319, infine, autorizza la spesa massima di 10 milioni per l’anno 2008 al fine di predisporre studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione.

 

Il comma 320 proroga al 31 ottobre 2008 il termine per l’individuazione di immobili della Difesa non più utilizzati, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008 per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro. Lo stesso comma prevede l’adozione, da parte del Ministero della difesa, di un programma di razionalizzazione del patrimonio infrastrutturale in uso, nonché degli immobili parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa in cui siano presenti funzioni altrove ricollocabili, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali. Le modalità per la riallocazione vengono definite dal medesimo comma, che a tal fine istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un apposito fondo.

 

Il comma 321 istituisce un fondo, con una dotazione di 4 milioni per gli anni 2008-2010, allo scopo di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

 

I commi da 322 a 324 recano disposizioni per il recupero dei centri storici; in particolare, il comma 322 autorizza gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare contratti di mutuo ventennale, fino alla somma di 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro ed il ripristino funzionale degli edifici stessi, ponendo il costo degli interessi a totale carico del bilancio dello Stato. Il comma 323 autorizza gli enti locali a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio storico e artistico tutelato. Il comma 324 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2008.

 

I commi da 325 a 343 recano misure fiscali per lo sviluppo della cinematografia; in particolare, i commi da 325 a 334 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno), che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 335 a 337 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi da 338 a 343 dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, e 15 milioni per il 2010. Il comma 342 assegna un contributo straordinario di 2 milioni per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010 al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche operanti nell’ambito cinematografico.

 

Il comma 344, alle lettere a) e c) interviene sulla disciplina relativa all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente (c.d.ISEE). In particolare, si prevede, per la gestione del Sistema informativo dell’ISEE affidata all’I.N.P.S., che l’Istituto, per l’alimentazione del sistema stesso, possa stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica.

 

Il comma 345 nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, dispone lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano. Alternativamente, è anche previsto il ricorso alla mobilità di personale in servizio.

 

Il comma 346 dispone una serie di autorizzazioni di spesa finalizzate ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali; le assunzioni in questione riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’amministrazione penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, il ruolo degli Ispettori del lavoro, le Agenzie delle dogane.

 

Il comma 347 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della propria dotazione organica.

 

Il comma 348 autorizza la spesa di 1 milione a decorrere dal 2008 per il potenziamento dell’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 3/2003.

 

Il comma 349 autorizza la spesa di 19,1 milioni per il 2008, di 19,1 milioni per il 2009 e di 15,5 milioni per il 2010 a favore del Ministero dell’interno per il rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

 

Il comma 350 istituisce un fondo per le spese di funzionamento della Corpo della Guardia di Finanza, con una dotazione di 13 milioni per il 2008, di 40 milioni per il 2009 e di 80 milioni per il 2010.

 

Il comma 351 riduce le sezioni della Commissione tributaria centrale. I componenti delle sezioni sono applicati su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008; in difetto di domande, il predetto Consiglio provvede alla nomina d’ufficio entro il 31 marzo 2008. Inoltre, la presidenza di sezione è assunta da un componente della Commissione tributaria centrale nel caso in cui lo stesso sia assegnato ad una delle sezioni aventi sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

Il comma 352 interviene sul regime dei processi tributari pendenti.

Il comma 353 prevede disposizioni di attuazione dei precedenti commi, mentre il comma 354 ne autorizza le relative spese nella misura di 3 milioni per il 2008 e di 10 milioni a decorrere dal 2010.

 

Il comma 355 autorizza l’assunzione;

-          di magistrati amministrativi entro un limite di spesa di 1,75 milioni nel 2008, di 4,5 milioni nel 2009 e di 6 milioni a decorrere dal 2010;

-          di magistrati contabili entro un limite di spesa di 1,75 milioni nel 2008, di 6,5 milioni nel 2009 e di 8 milioni a decorrere dal 2010;

-          di avvocati e procuratori dello Stato entro un limite di spesa di 0,5 milioni nel 2008, di 1 milione nel 2009 e di 1,5 milioni a decorrere dal 2010;.

 

Il comma 356 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 345, 346, 349 e 355, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla presidenza del Consiglio dei ministri un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni richiamate

 

Il comma 357 prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge finanziaria per il 2007, sia disposto con le modalità previste dalla disciplina in materia di distacco di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003.

 

Il comma 358 operain materia di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio. Si prevede che gli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 – escluse le somme destinate agli incentivi per il personale – dalle società consorziate ovvero partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali, siano utilizzati per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria.

 

I commi da 359 a 366 recano norme per il potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale.

 

I commi 367-373 prevedono che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il comma 367 elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

 

Il comma 374 apporta alcune modifiche alla disciplina delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).

 

Il comma 375 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare, per cinque anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l’art. 24, co. 1 e 2, della L. n. 448/1998, che prevede l’adeguamento automatico annuale delle retribuzioni del personale pubblico c.d. “non contrattualizzato” agli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale.

 

I commi 376 e 377 dispongono in tema di organizzazione del Governo. Il primo riduce il numero dei Ministeri a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria. Il comma 377 abroga con la medesima decorrenza le disposizioni non compatibili con la disposta riduzione dei Ministeri, ad eccezione di talune disposizioni del D.L. 181/2006 (eccezione introdotta dalla Camera).

 

Il comma 378 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo.

 

Il comma 379 disciplina il patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con riferimento al triennio 2008-2010. novellando ed integrando le disposizioni recate dai commi 676 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all’anno 2010.

In sostanza, per il triennio 2008-2010, viene confermata in larga parte la disciplina vigente del patto di stabilità interno, finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

In particolare, come già previsto per il 2007, anche per il triennio 2008-2010, ciascun ente determina la misura del proprio concorso alla manovra complessiva mediante l’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, per i soli enti che presentino una media negativa.

La principale innovazione al riguardo riguarda gli enti locali che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Con la lettera d) viene infatti introdotto il comma 679-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che azzera per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra sia per le province che per i comuni che, ai sensi della procedura di cui ai commi 678-679, presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. In particolare, per tali enti, la norma prevede che gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 sono fissati in misura pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e 2010, la lettera e)- che sostituisce il comma 681 della legge finanziaria dello scorso anno – introduce il criterio della competenza mista, in base al quale le poste di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle in conto capitale sono contabilizzate in termini di cassa.Si prevede che per il solo 2008, che gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

Analogamente, la lettera f) che modifica il comma 683 della legge n. 296/2006, relativo ai criteri contabili per il computo del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007-2010 nonché di quello medio del triennio 2003-2005, introduce il criterio della competenza mista per il calcolo del saldo finanziario degli anni 2008, 2009 e 2010.

La lettera e) provvede altresì ad introdurre il comma 681-bis, che prevede una riduzione degli obiettivi programmatici in favore degli enti che presentano una media positiva del saldo di cassa del periodo 2003-2005, qualora essi presentino nel medesimo triennio 2003-2005 un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare superiore al 15 per cento della media delle entrate finali (considerate al netto delle riscossioni di crediti), a condizione che tali entrate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare non siano state utilizzate nel triennio considerato per l’estinzione anticipata dei prestiti.

La lettera g), che sostituisce il comma 684 della legge n. 296/2006, fa decorrere dal 2008 le nuove regole sulla definizione del bilancio di previsione degli enti soggetti al patto di stabilità interno in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere. In particolare, stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

La lettera h) che sostituisce il comma 685 della legge n. 296/2006, conferma le procedure introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno, per quanto concerne le il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno. E’ peraltro previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

La lettera i), che introduce il comma 685-bis alla legge n. 296/2006, prevede l’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province.

 

Il comma 380 consente alla regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno rispettivamente alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano - atenei privati istituiti sulla base della legge 127/2007 che ricevono contributi dai due enti territoriali e dallo Stato – sottraendoli in tal modo alle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per gli enti pubblici.

 

I commi 381-384 dispongono al fine di limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l’altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza e che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto. In particolare, la nuova formulazione del comma 382 prevede che il Ministero dell’economia e finanze verifichi la conformità dei contratti alle indicazioni recate dal decreto del MEF, sopprimendo il riferimento più generale ai modelli di contratto che secondo il testo originario avrebbe dovuto delineare lo stesso Ministero. Al comma 383 si stabilisce inoltre che l’ente pubblico territoriale deve evidenziare gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio. Al comma 384 si stabilisce che la violazione delle norme introdotte va comunicata alla Corte dei conti.

 

Il comma 385 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.

 

Il comma 386 esclude dal patto di stabilità interno per l’anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Il comma 387 stabilisce l’entità dei fondi speciali (c.d. tabelle A e B), che sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.


Articolo 2
(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni ; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavo­ro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

 

 

Il comma 1 conferma per l’anno 2008 l’applicazione delle disposizioni, già vigenti per il 2007, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti.

 

Il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2008.

 

Il comma 3 conferma, per l’anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF.

 

Il comma4 esclude la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, per le costruzioni strumentali destinate alla trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

 

Il comma5 reca disposizioni relative ai maggiori introiti a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare, si prevede che, in sede di prima applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale in materia di regolazioni finanziaria tra lo Stato e la suddetta regione, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, i relativi maggiori introiti a favore del bilancio di tale regione non potranno superare rispettivamente gli importi di 20 milioni e di 30 milioni. A partire dal 2010, i maggiori introiti rispetto all’importo da corrispondere per il 2009 verranno riconosciuti soltanto a seguito di contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla regione.

 

Il comma 6 abroga la norma, dichiarata incostituzionale, che aveva istituito il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e, conseguentemente, sopprime l’autorizzazione di spesa relativa.

 

Il comma 7 consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni edispone la riapertura del termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1° gennaio 2005.

 

Il comma 8 consente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia per una quota non superiore al 50%per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

Il comma 9 prevede che l’articolo 6, comma 3 della legge n. 488/1999, trovi applicazione dal 1° gennaio 2007. Tale norma istituisce il fondo per il contenimento delle tariffe presso il Ministero dell’interno, alimentandolo con le risorse derivanti dalle entrate IVA per prestazioni di servizi non commerciali per cui è previsto il pagamento di una tariffa, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all’amministrazione. Gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008 una certificazione relativa alle precedenti disposizioni. Rimane ferma la validità delle certificazioni che sono state già prodotte.

 

Il comma 10 diminuisce dal 30 al 25 per cento la percentuale della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti rispetto alla popolazione complessiva, quale requisito per beneficiare dei contributi per interventi di natura sociale e socio assistenziale.

 

Il comma 11 destina ai comuni una quota del fondo ordinario, fino a 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

 

Il comma 12 prevede che gli enti locali possano istituire mediante convenzione uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

 

Il comma 13 prevede la possibilità di utilizzo da parte degli enti locali dell’avanzo di amministrazione anche per l’estinzione anticipata di prestiti.

 

Il comma 14 prevede che le somme residuanti ai comuni, inerenti i contributi per danni subiti dai privati per l’alluvione del novembre 1994, permangano nella disponibilità dei medesimi enti locali per essere destinate al finanziamento di spese di investimento.

 

Il comma 15 prevede il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani, fermo restando il vincolo di destinazione per le domande di acquisto regolarmente presentate entro i termini e per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi.

 

I commi da 16 a 22 riformanola disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi.

In particolare, il comma 16 riduce la dotazione del Fondo ordinario per ilfinanziamento degli enti locali di 33,4 milioni per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009.

Il comma 17 dispone che il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali.

Il comma 18 prevede che il risparmio debba essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e dalla riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti.

Il comma 19 introduce una disposizione sostitutiva che scatta in caso di inerzia delle regioni, vale a dire la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di quelle costituite da meno di cinque comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle comunità.

 

I commi da 23 a 32 modificano in più parti il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), con l’intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali.

Il comma 23 riduce il tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in quelli che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti. La disposizione entra in vigore dalle prossime elezioni amministrative.

Il comma 24 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane). Inoltre, sono interamente posti a carico di alcune categorie di amministratori locali (consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, consiglieri delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, componenti degli organi di decentramento, che non siano presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane) gli oneri previdenziali e assistenziali qualora questi siano stati collocati – a domanda – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

Il comma 25 riduce da un terzo a un quarto dell’indennità del sindaco o del presidente dell’organo rappresentativo dell’ente locale, il gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni; elimina la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione e di cumulare entrambi gli emolumenti; riduce il tetto massimo delle indennità del presidente e degli assessori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane (non oltre il 50% della, misura prevista per un singolo comune di eguale popolazione o di popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana; elimina la facoltà per gli organi degli enti locali di adeguare gli importi dei gettoni di presenza e riduce la possibilità di incremento dell’indennità unicamente ai sindaci, i presidenti di provincia e gli assessori (con delibera della giunta) e ai presidenti delle assemblee (con delibera del consiglio).

Il comma 26 sopprime la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali (che siano anche amministratori locali) di percepire i gettoni di presenza; stabilisce inoltre che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; dispone infine che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione.

Il comma 27 sostituisce l’indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo per le spese diverse da quelle di viaggio.

Il comma 28 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un’unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL, e sanziona la permanenza di “adesioni multiple” oltre il 1° aprile 2008 con la nullità di ogni atto adottato dalla forma associativa o attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato; la disposizione non si applica per l’adesione a consorzi obbligatori.

Il comma 29 modifica i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto ai 100.000 attuali) e possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (tale facoltà è ora prevista per comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Il comma 30 stabilisce che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale; tale organo viene comunque mantenuto per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989. Sopprime inoltre il gettone di presenza che viene attualmente corrisposto ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, mantenendo invece il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Il comma 31 reca le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai precedenti commi. In particolare il fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali è ridotto di 313 milioni a decorrere dal 2008. Di tali risorse, 100 milioni sono destinate in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti all’articolo 1, comma 703, della legge finanziaria 2007 (rapporto tra popolazione sopra i 65 anni e sotto i 5 anni e popolazione complessiva), da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente.

Il comma 32 prevede che entro il 30 giugno 2008 il Ministero dell’economia e finanze quantifichi l’ammontare della riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008; disponendo l’adeguamento della dotazione del Fondo ordinario e l’eventuale integrazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi.

 

I commi 33 e 34 recano disposizioni di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni - o parte di esse - esercitate dagli enti territoriali. Il primo dei due commi è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine di eliminarne le duplicazioni. Il secondo è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti.

 

I commi da 35 a 37 dettano disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero sulla soppressione o al riordino dei consorzi dei bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

 

Il comma 38 impone alle regioni di procedere, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa. A tal fine lo stesso comma indica quali criteri generali da seguire la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ATO ai fini dell’attribuzione delle funzioni alle province oppure ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e ss. TUEL (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso, nonché la destinazione delle economie permanenti realizzate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali e al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

 

Il comma 39 modifica la disciplina della remunerazione delle somme giacenti sul conto corrente presso la Banca d’Italia, denominato “Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, prevedendo che sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponda un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Si prevede che la remunerazione di cui sopra non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazione sui flussi di cassa. Inoltre si demanda ad un decreto la definizione delle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti. La lettera b) del medesimo comma estende il divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari previsto per il predetto Conto disponibilità anche al Conto di tesoreria denominato “Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari”. La successiva lettera c) prevede che ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell’economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applichino le medesime disposizioni in materia di inapplicabilità delle predette misure cautelari . La lettera d), infine, abroga alcune norme relative al saldo minimo del Conto disponibilità del Tesoro.

 

Il comma 40 reca una autorizzazione di spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore del Fondo nazionale per la montagna.

 

I commi da 41 a 43 istituiscono e disciplinano, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali - il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni a decorrere dal 2008, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari; si assegna priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

 

Il comma 44 prevede l’integrazione per 10 milioni per il 2008, 5 milioni per il 2009 e 5 milioni per il 2010, del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali.

 

Il comma 45 contiene una norma interpretativa dell’art. 1, comma 1282, della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), per quanto riguarda la determinazione delle risorse da trasferire all’Ente Italiano Montagna (EIM), istituito dalla medesima legge finanziaria 2007 in sostituzione dell’istituto nazionale per la montagna (IMONT).

 

I commi da 46 a 49, volti a dare attuazione ai piani di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali, stabiliscono un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

 

Il comma 47, tra l’altro, sancisce l’obbligo delle regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni erogate dallo Stato.

 

I commi 50 e 51 prevedono che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero ad una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive. Tali agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni annui a decorrere dal 2008.

 

I commi da 52 a 54 intervengono sull’applicazione della disciplina del federalismo fiscale recata dalla legge finanziaria per il 2006, in relazione al D.Lgs. 56/2000, in particolare sui criteri di ripartizione delle somme dovute alle regioni ai fini della perequazione. Il comma 52 riproduce sostanzialmente la disposizione recata dal decreto-legge n. 223/2007, secondo cui le ripartizioni del fondo perequativo possano essere effettuate sulle base “di uno specifico accordo stipulato tra le regioni”, quando non sia possibile rispettare la formula di ripartizione scritta nell’allegato “A” del decreto legislativo n. 56. Il comma 53 estende questa possibilità anche alle ripartizioni relative agli anni 2005 e 2006, sulle quali peraltro si è già espressa positivamente la Conferenza Stato-regioni.

 

I commi 55-59 recano norme per la razionalizzazione nell’impiego del personale presso gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri – proseguendo il processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) - e per la allocazione delle risorse resesi disponibili a seguito degli interventi di razionalizzazione (commi 55-59).

 

Il comma 60 autorizza, per l’attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all’estero e di promozione dell’immagine e della cultura dell’Italia all’estero, la spesa di 19 milioni per il 2008.

 

Il comma 61 autorizza la spesa di 1 milione per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010 per l’allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all’estero.

 

Il comma 62 autorizza invece la spesa di 400.000 euro, con decorrenza dal 2008, per il funzionamento dell’Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri in relazione agli interventi a favore dei cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero.

 

Il comma 63, introdotto al fine di assicurare l’adempimento degli impegni conseguenti alla partecipazione ai fora internazionali (e alla presidenza del G8), autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, entro un limite massimo di spesa di 1,5 milioni per il 2008 e di 3 milioni di decorrere dal 2009, a valere sul Fondo previsto dal comma 527 della legge finanziaria per il 2007 per assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non interessate al processo di stabilizzazione del precariato.

 

I commi 64-69 recano vari interventi correlati ad adempimenti internazionali dell’Italia.

Il comma 64 stanzia 30 milioni per l’anno 2008 per le spese all’organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 in programma in Italia (isola della Maddalena) nel 2009.

Il comma 65 prevede che la somma di 30 milioni di cui al comma precedente possa essere in parte utilizzata nel quadro di un programma stabilito d’intesa con la Regione Sardegna, allo scopo di realizzare, specialmente nel territorio del Comune di La Maddalena, infrastrutture sociali e servizi civili, avendo di mira l’obiettivo della salvaguardia occupazionale e ambientale, nonché a favore della cooperazione euromediterranea.

Il comma 66, è diretto a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell’IVA, nonché la risorsa istituita con l’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell’ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).

Il comma 67 incrementa di 500.000 euro, a decorrere dal 2008, il contributo a favore della TWAS (Accademia delle scienze del Terzo Mondo. L’incremento del contributo è finalizzato in particolare al sostegno dell’iniziativa denominata Inter Academy Medical Panel (IAMP).

Il comma 68 autorizza la spesa di 2 milioni per il 2008, di 5 milioni per il 2009 e di 6 milioni per il 2010, al fine di consentire la partecipazione italiana all’Expo di Shangai del 2010, già in precedenza finanziata e regolamentata dai commi 951-962 dell’art. unico della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 69 autorizza, per ciascuna delle annualità 2008-2010 la spesa di 2 milioni quale contributo italiano al Fondo fiduciario (Trust Fund) della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), nonché la spesa di 67.000 euro quale contributo al Segretariato esecutivo dell’INCE (Iniziativa Centro-europea).

 

Il comma 70 autorizza la spesa di 14 milioni per il 2008 da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all’estero ed alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si indicano, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell’emigrazione italiana. Si prevedono, altresì, iniziative volte alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e misure necessarie per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete consolare.

 

Il comma 71 incrementa di 30 milioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate

 

Il comma 72 dispone, per il 2008, l’incremento di 140 milioni della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dal comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’incremento è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo.

 

Il comma 73 quantifica in 20 milioni per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, istituito dal comma 899 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni per il 2008.

 

I commi 75-77 prevedono l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale, alle dipendenze funzionali del medesimo Ministro dell’ambiente e con la funzione di concorrere all’attività di repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Il comma 76 precisa che dall’istituzione del Nucleo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si dovrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 77 consente di effettuare anche nel 2008 gli arruolamenti autorizzati per il 2007 dall’art. 1, comma 574, della legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 78 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni del personale italiano militare e civile che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, nonché all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. La norma è finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi, e a tale scopo individua il relativo ambito di applicazione.

Il comma 79 disciplina le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime, da attuarsi mediante l’adozione di apposito regolamento.

 

Il comma 80 fissa la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007, in 10 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010.

Il comma 81 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 (Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa), sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il comma 82 stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 il Ministero della giustizia debba iniziare a predisporre un sistema unico nazionale delle intercettazioni, articolato su base distrettuale di corte d’appello, stabilendo anche le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni e gli obblighi specifici degli operatori, in attuazione dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 83 demanda al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di monitorare i costi complessivi delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria.

 

Il comma 84 riconosce l'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile. A tal fine, il comma 85 autorizza uno stanziamento di 307.000 euro per il 2008 in favore del Ministero della giustizia.

 

I commi da 86 a 88 dispongono un aumento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio per il deposito dei bilancio presso il registro delle imprese al fine di finanziare, con il maggiore gettito che ne consegue, l’Organismo italiano di contabilità (OIC). La misura della maggiorazione è determinata dal Collegio dei Fondatori dell’OIC in base al fabbisogno annuale dell’organismo medesimo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la misura della maggiorazione in base alle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’OIC, nonché le modalità di corresponsione delle somme all’OIC tramite il sistema camerale. L’OIC stabilisce la quota del finanziamento ottenuto da destinare all’IASB e all’EFRAG.

 

I commi 89-90 modificano il testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001), fissando nuovi criteri per il calcolo dell’indennità di esproprio e del risarcimento del danno nel caso di occupazione appropriativa, al fine di recepire gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

 

Il comma 91 dispone che, dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco sia posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici. La disposizione si applica anche al personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ove superi il contingente appositamente fissato con D.P.C.M.

 

I commi da 92 a 96 dispongono in relazione al personale dirigenziale di pubblica sicurezza.

 

Il comma 97 istituisce per il 2008, presso il Ministero dell'interno, un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico nonché per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione del Fondo è di 190 milioni, di cui 30 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dallo stanziamento sono escluse le spese per il personale e quelle per il ripianamento delle posizioni debitorie.

 

Il comma 98 autorizza la spesa di 20 milioni in favore del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per garantirne il funzionamento, l’espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo, lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

 

Il comma 99 autorizza la spesa di 5 milioni per l’anno 2008, 10 milioni per l’anno 2009 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

 

I commi 100 e 101 istituiscono - presso il Ministero dell’economia e delle finanze - un Fondo, con una dotazione di 7,250 milioni a decorrere dal 2008, per favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che abbiano prestato servizio continuativo alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica o di Stati esteri suoi membri presso le basi operanti sul territorio nazionale. In particolare, il Fondo riguarda coloro che sono stati licenziati a seguito di soppressione o di riorganizzazione delle basi suddette. I criteri e le modalità in materia saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio.

 

I commi da 102 a 104 istituiscono a decorrere dal 2008 un fondo presso il Ministero dell’interno, denominato Fondo per la legalità, con lo scopo di finanziare iniziative e progetti volti a “rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare”. Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili, nonché le somme di denaro oggetto di confisca quale misura di prevenzione patrimoniale antimafia.

 

Il comma 105 estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l’art. 5, commi 3 e 4, della legge 206/2004 prevede a favore delle vittime del terrorismo.

Il comma 106 reca novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla legge 206/2004.

 

I commi da 107 a 109 introducono una serie di disposizioni volte a facilitare il passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le regioni Marche e Umbria, nonché la proroga di alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000.

 

Il comma 110 consente agli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006.

Il comma 111 dispone che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provveda al monitoraggio degli oneri recati dal comma precedente, informandone il Ministero dell’economia e finanze, anche ai fini dell’adozione, secondo quanto previsto dalla disciplina contabilistica, dei provvedimenti correttivi necessari.

 

Il comma 112 autorizza la spesa di 100 milioni per l’anno 2008 per l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, allo scopo di potenziare la dotazione di mezzi aerei e di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi stessi.

 

Il comma 113 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’applicazione delle misure agevolative a favore dei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici del 1997 e per le zone ad elevato rischio sismico.

 

Il comma 114 autorizza un contributo straordinario di 15 milioni per il 2008 per la realizzazione di interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eventi alluvionali nel 2007 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2007, n. 3261.

 

Il comma 115 autorizza un ulteriore contributo decennale di 5 milioni a decorrere dal 2008, per gli interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, che si aggiunge al contributo disposto dall’art. 1, comma 1013 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). La disposizione demanda ad un successivo DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le due regioni interessate.

 

Il comma 116 prevede cheil recupero dei tributi e contributi relativamente alle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, nonché alle zone interessate dai fenomeni eruttivi dell'Etna e dagli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002, avvenga entro i limiti di sequestro e pignoramento indicati dall’articolo 2 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

 

Il comma 117,modificando il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2002, dispone l’estensione del beneficio della sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, disposti in favore dei soggetti - anche in qualità di sostituti d’imposta - aventi la residenza (nella data indicata dai citati decreti) in talune zone colpite da eventi sismici o eruttivi nell’anno 2002 (individuate dagli stessi D.M.), anche a coloro che nel medesimo periodo avessero “sede operativa” nelle indicate zone.

 

I commi 118 e 119 istituiscono un Fondo di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, per la realizzazione di opere infrastrutturali da realizzarsi nella provincia di Teramo, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel mese di ottobre 2007.

 

Il comma 120, estende l’ambito di intervento del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca.

 

Il comma 121 stabilisce che le risorse disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio siano utilizzate dall’ISMEA per la concessione di garanzie al sistema creditizio destinate ad agevolare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese della pesca.

 

I commi 122 e 123 determinano la dotazione per l’esercizio 2008 del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, disponendo un rifinanziamento di 50 milioni per il 2008 nonché l’assegnazione di 30 milioni delle risorse del Fondo per le crisi del mercato agricolo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 124 aggiunge tra le misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

 

Per l'attuazione degli interventi nelsettore dell'apicoltura il comma 125 autorizza la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni2008 e 2009a valere sulle risorse previste per i piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Il comma 126 istituisce una Commissione cui è attribuito il compito di presentare entro il 31 luglio 2008 delle proposte per la ristrutturazione dei debiti che le aziende agricole sarde hanno contratto con il sistema creditizio in forza di aiuti concessi e in seguito dichiarati illegittimi. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data del 1° gennaio 2008.

 

I commi da 127 a 132 introducono misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore agroalimentare ed una diffusione delle informazioni presso i consumatori. A tal fine stanzia 100.000 euro a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse destinate alla filiera avicola.

 

Il comma 133 dispone in merito ai finanziamenti per le attività di progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano irriguo nazionale per le opere previste dal piano irriguo nazionale, già previsti da precedenti disposizioni legislative.

 

Il comma 134 prevede che le cooperative ed i loro consorzi che esercitino prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio nonché la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola.

 

Il comma 135 autorizza la spesa di 50 milioni per il 2008 per laconcessione diaiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (plasmopora fungina). Conseguentemente viene ridotto di 150 milioni per il 2008 il Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate.

 

I commi 136-137 si propongono di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi.

 

Il comma 138 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali, specificando che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persone giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

 

I commi 139 e 140 sono volti a promuovere l’uso dei biocarburanti da autotrazione, prevedendo che la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009 sia elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente (per il 2008 la quota resta fissata invece al 2%). Al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali per gli anni successivi al 2009 tale quota può essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale.

 

Il comma 141 attribuisce, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del cd. "costo evitato" di combustibile, di cui al provvedimento del CIP n. 6/1992, tenuto conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

 

Il comma 142 prevede che il fondo previsto dall’art. 11-bis del decreto-legge n. 35/2005, concernente il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti, sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

 

I commi 143-157 introducono una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. Le disposizioni, in particolare, prevedono due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1MW, si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.

I commi 158-161 apportano modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest’ottica, il comma 158 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il comma 159 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa. Il comma 160 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.

Il comma 162 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica” volto a finanziare campagne informative riguardanti le misure per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza energetica. Il comma introduce, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3, anche all’interno di apparati. Il comma 163 proibisce,a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’importazione, la distribuzione e la vendita, su tutto il territorio nazionale, delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo di completa interruzione del collegamento alla rete elettrica.

I commi 164-166 puntualizzano i contenuti delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

I commi 167-172 regolano le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni inadempienti.

I commi 173-174prevedono, al fine di ottenere le tariffe incentivanti più vantaggiose, il rientro ex lege nellatipologia degli “impianti fotovoltaici con integrazione architettonica” degli impianti i cui soggetti responsabili siano gli enti locali (comma 173). Si prevede inoltre, per i suddetti impianti, il rilascio dell’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio a seguito di procedimento unico per il complesso degli impianti (comma 174).

Il comma 175 reca alcune modifiche all’articolo 46-bis del decreto legge n. 159/2007 in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.

Il comma 176 istituisce il “Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile”, con una dotazione di 10 milioni per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili.

 

Il comma 177 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (OGM) con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni per il2008.

 

Il comma 178 istituisce presso il Ministero dell’Università e ricerca un Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2008.

 

I commi 179-181 prevedono rifinanziamenti a favore della partecipazione di imprese nazionali a programmi europei militari. In particolare il comma 179 autorizza contributi quindicennali di 20 milioni per il 2008 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la realizzazione di aeromobili e sistemi di comunicazione militari.

Il comma 180 autorizza una spesa di 318 milioni per l’anno 2008, di 468 milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la partecipazione al programma per la costruzione del velivolo da difesa European Fighter Aircraft (EFA).

Il comma 181 autorizza contributi quindicennali di 20 milioni per il 2008 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la costruzione delle fregate europee multi-missione FREMM).

 

Il comma 182 estende il Fondo per la finanza d'impresa alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

 

Il comma 183 dispone che le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215/1992 (“Azioni positive per l'imprenditoria femminile”) siano iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7445 (Fondo per la competitività), piano di gestione n. 18 e al capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese), piano di gestione n. 5.

 

Il comma 184 estende i finanziamenti del Fondo per la competitività ai progetti di innovazione tecnologica industriale riferiti all’ambito delle tecnologie per le attività turistiche, oltre che culturali.

 

I commi 185-187 disciplinano l’attività e lo status del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, dotando lo stesso Comitato di un fondo comune e autorizzando a suo favore uno stanziamento di 1 milione per ciascuno degli anni 2008 e 2009. L’attività del Comitato nazionale per il microcredito per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo sarà effettuata d’intesa con il Ministero degli affari esteri.

 

I commi 188-190 autorizzano l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di autoimprenditorialità, autorizzando, a tal fine la spesa di 1 milione per ciascuna annualità 2008-2010.

 

Il comma 191 modifica alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, il termine entro il quale possono essere richieste rimodulazioni di patti territoriali e contratti d'area in essere al fine dell'attribuzione di risorse derivanti da rinunce o revoche e rideterminazioni di agevolazioni.

 

Il comma 192 modifica il comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, al fine di precisare che il contributo di 10 milioni per l’anno 2007 è destinato alle opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali di Erzelli nel comune di Genova.

 

I commi da 193 a 195 recano disposizioni in materia di turismo. In Particolare il comma 193 prevede l’adozione di DPCM di natura non regolamentare recanti misure volte ad accrescere la competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale, mediante la definizione sia delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche, sia delle modalità di utilizzo del "Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" (istituito dalla legge quadro 135/2001), le cui risorse saranno destinate alle fasce sociali più deboli.

Il comma 194 prevede che, con uno o più regolamenti, siano definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l’aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto delle competenze regionali.

Il comma 195 dispone che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicuri il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma precedente.

 

I commi 196-203 recano misure a favore dei consumatori, affidando agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere e di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo e istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all’elaborazione delle informazioni provenienti da diverse fonti e di riferire al Ministro sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi. Per il suo operato il Garante, nominato con DPCM tra i dirigenti di prima fascia del Ministero con un mandato triennale svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvarrà delle strutture del Ministero stesso. Alle informazioni in materia di prezzi al consumo non si applicano le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.

 

I commi 204-209 prevedono il rifinanziamento di interventi a sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime – tra gli altri quelli miranti all’ammodernamento della flotta e alla difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici. In particolare il comma 204 destina 6 milioni per il 2008 e 14 milioni per il 2009, al rifinanziamento sia dei contributi per costruzioni e trasformazioni navali che dei contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri.

Il comma 205 destina 14 milioni per il 2008, 21 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010, allo scopo di rifinanziare i contributi alle imprese amatoriali.

Il comma 206 stanzia 10 milioni per il 2008 in vista del completamento degli interventi finalizzati all’applicazione del meccanismo di difesa temporanea della cantieristica europea contro il dumping dei paesi asiatici.

Il comma 208 riduce di 15 milioni per l’anno 2008 l’autorizzazione di spesa concernente il fondo per il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento della flotta.

Il comma 209 stanzia 4 milioni di euro per l’anno 2008 in favore del fondo per l'eliminazione del naviglio obsoleto.

 

I commi 210-213 recano, anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo, il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto, con una dotazione di 1 milione per il 2008 e di 5 milioni sia per il 2009 che per il 2010. Il comma 214 subordina l’efficacia delle misure previste dai commi precedenti alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 215 prevede che il Ministro dei trasporti promuove la realizzazione di accordi per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenienti.

 

Il comma 216 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito derivante dall’utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale.

Il comma 217 estende l’applicazione della c.d. tonnage taxalle determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

 

I commi 218 e 219 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease). Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze detterà le disposizioni applicative.

Il comma 220 subordina l’efficacia del nuovo regime all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 221 proroga a tutto il 2008 l’esonero, nel limite del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

 

Il comma 222 prevede che sono mantenute in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’ammontare di 25 milioni per l’anno 2008, le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazioni ad autorizzazioni di spesa in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e per la tutela dell’occupazione del personale marittimo.

 

Il comma 223 autorizza una spesa pari a 5 milioni per il 2008 e di 15 milioni per il 2009, per la stipula delle nuove convenzioni con alcune società marittime esercenti il cabotaggio e i collegamenti con le isole maggiori e minori e con gli arcipelaghi.

 

Il comma 224 autorizza la destinazione di quota parte del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria alla copertura dei costi di investimento del Sistema Alta velocità-Alta Capacità, ricompreso nella Rete Transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Spetta al CIPE il compito determinarne l’ammontare, i criteri e le modalità attuative.

 

I commi 225-229 dispongono interventi in materia di autotrasporto.

In particolare, il comma 225 reca l’autorizzazione alla spesa di ulteriori 30 milioni per l’anno 2008 per gli interventi relativi ad un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto ed a un loro minore impatto ambientale.

Il comma 226 assegna al "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica" la somma di 20 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Il comma 227 introduce vincoli specifici alle imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, obbligandole all'acquisizione: di altra impresa di autotrasporto; ovvero l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto per conto di terzi; ovvero singolarmente o in forma associata veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

Il comma 228 riduce di 56,4 milioni per il 2008 e di 4,7 milioni per ciascuno degli anni 2008-2012 l’autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione dell’autotrasporto.

Il comma 229 dispone il mantenimento in conto residui e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione all’autorizzazione di spesa per la ristrutturazione dell’autotrasporto.

 

Il comma 230 riduce di 5 milioni per il 2008, di 7 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010 l’autorizzazione di spesa relativa al Corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alla quale viene determinata la consistenza dei volontari di truppa da assegnare annualmente a tale Corpo.

 

Il comma 231 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System).

 

I commi 232-233 recano disposizioni per il finanziamento delle autostrade del mare, autorizzando la spesa di 77 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010 e sopprimendo l’autorizzazione di spesa di 20 milioni, prevista, per la medesima finalità, quale limite di impegno quindicennale.

 

Il comma 234 autorizza la spesa di 20 milioni per l’anno 2008, di 22 milioni per l’anno 2009 e di 7 milioni per l’anno 2010 per interventi diretti a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 (tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria) e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Il comma 235 demanda ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti la programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse.

 

Il comma 236 stabilisce che il Ministro dei trasporti individua, a valere sulle risorse assegnate all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), gli interventi necessari in favore dell’aeroporto di Reggio Calabria e per la continuità territoriale dell’isola d’Elba (per un importo massimo di 1,5 milioni per il 2008) e degli aeroporti siciliani (per un importo massimo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009).

 

Il comma 237 dispone la prosecuzione, per un biennio ulteriore, degli incentivi alle imprese che si impegnino a realizzare, in quantitativi minimi annui, treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose.

Il comma 238 dispone la prosecuzione, per un ulteriore triennio, della concessione di contributi per investimenti nello sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Il comma 239 demanda a un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche europee, la definizione delle condizioni e delle modalità operative degli interventi e fissa la decorrenza del periodo di attuazione degli incentivi di cui ai commi 237 e 238 dall’entrata in vigore del medesimo decreto.

A norma del comma 240,per gli interventi di cui al comma 237, sono utilizzate le risorse residue stanziate per il triennio 2004-2006.

I commi 241-243 dispongono la prosecuzione, per un triennio, degli incentivi a favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. A tal fine, il comma 243 autorizza la spesa di 15 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010; a valere su tali risorse, 7 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010, sono destinati alla concessione dei contributi di cui al comma 238, mentre le restanti risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma per il trasporto combinato sulla linea storica Torino – Lione.

 

Il comma 244 autorizza un contributo di 5 milioni per il 2009 e di 10 milioni per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti.

Il comma 245 rifinanzia con 2 milioni per l’anno 2009 e 2 milioni per l’anno 2010 gli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.

Il comma 246 stabilisce che il contributo concesso dall’articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 dovrà essere utilizzato prioritariamente per incrementare la quota di finanziamento del sistema di gestione della rete logistica nazionale a carico dello Stato.

 

Il comma 247 autorizza la spesa di 35 milioni per l’anno 2008, di 25 milioni per il 2009 e di 30 milioni per il 2010, di 49 milioni per l’anno 2011, di 56 milioni per l’anno 2012 e di 4 milioni per l’anno 2013, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale.

 

Il comma 248 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni per l’anno 2010 per interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

 

Il comma 249 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni ciascuno, il capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

 

Il comma 250 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’avvio di un programma di rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, allo scopo di realizzare un risparmio energetico pari a 223 milioni e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

 

Il comma 251 istituisce un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviaria tra Pescara e Roma", con un’autorizzazione di spesa di 56 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

 

Il comma 252 autorizza una spesa pari a 104 milioni per l’anno 2008, in favore dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. Riduce, altresì, di 34 milioni le risorse desinate ai rinnovi dei contratti di lavoro del settore del trasporto pubblico locale.

 

Il comma 253 prevede che il Ministero dei trasporti concluda un’indagine conoscitiva allo scopo di verificare quali servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri, di media e lunga percorrenza, possano esser forniti in condizioni di equilibrio tra costi e ricavi e quali siano le azioni utili a migliorarne l’efficienza. Dovranno esser forniti in regime di concorrenza tutti i servizi ferroviari che l’indagine abbia accertato essere in condizioni di equilibrio economico; con contratti di servizio pubblico potranno essere forniti gli altri, ove il CIPE ne abbia deliberato il mantenimento in esercizio.

 

Il comma 254 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia spa, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, le somme previste nel bilancio di previsione dello Stato per il 2008, destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

 

Il comma 255 autorizza un contributo di 10 milioni per il 2010 per la progettazione e l’avvio delle tratte delle linee metropolitane di Bologna e Torino, e di 10 milioni per il 2009 per la progettazione e l’avvio della tramvia di Firenze.

 

Il comma 256 autorizza, per la progettazione e l’avvio della realizzazione del passante grande di Bologna un contributo di 5 milioni per il 2008 e di 4 milioni per il 2009.

 

Il comma 257 autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo).

Lo stesso comma 257 autorizza, a valere su tali risorse, due contributi quindicennali di 5 milioni, a decorrere rispettivamente dal 2008 e dal 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, nonché un contributo di 3 milioni per il 2008 e 2 milioni per il 2009, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi relativi alla Pedemontana di Formia.

 

Il comma 258 destina una quota fino a 50 milioni delle risorse disponibili per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice.

 

Il comma 259 inserisce, a soli fini approvativi, nella procedura speciale prevista per le infrastrutture strategiche dall’articolo 161 e ss. del D.Lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) l’Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova.

 

Il comma 260 reca un’autorizzazione di spesa di 3 milioni per il 2008, ai fini del completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E78 “due mari” Grosseto-Fano.

 

Il comma 261 autorizza la spesa di 4 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere.

 

Il comma 262 stabilisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

 

Il comma 263 autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009.

 

I commi 264-270 autorizzano la Cassa depositi e prestiti s.p.a. ad istituire, presso la gestione separata, un Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP) diretto a sostituire il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con la finalità di offrire sostegno finanziario ad interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche attraverso contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento a contraente generale.

 

Il comma 271 autorizza una spesa di 0,4 milioni per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009.

 

I commi da 272 a 274 recano misure per lo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso. In particolare il comma 272 autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari allo svolgimento dei mondiali di ciclismo; il comma 273 destina una quota dell’80 per cento di tale contributo alla realizzazione di un velodromo da costruire nella provincia di Treviso; il comma 274 prevede la possibilità di destinare le eventuali economie da parte dell’associazione “Ciclismo di Marca” alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall’associazione stessa per la realizzazione dell’evento.

 

Il comma 275 riduce di 20 milioni a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie.

 

Il comma 276 incrementa di 20 milioni il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, mentre il comma 277prevede il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia, sul DPCM di assegnazione delle risorse.

 

Il comma 278 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2008, di 20 milioni per il 2009 e di 30 milioni per il 2010 per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria.

 

Il comma 279 incrementa di 3 miliardi (da 20 a 23 miliardi) il valore programmatico della spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il comma 280 concerne alcuni criteri di priorità e quote di riserva per gli investimenti suddetti, nonché alcune procedure di valutazione e verifica.

Il comma 281stabilisce chegli stanziamenti destinati agli interventi previsti dai precedenti commi 276, 279 e 280, inseriti sia in Accordi di programma che in altri accordi, siano subordinati a verifiche energetiche e che gli stessi interventi prevedano misure significative di efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili rinnovabile e di risparmio idrico.

 

Il comma 282subordina il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire, con riferimento alle nuove costruzioni rientranti tra gli edifici disciplinati dal decreto legislativo n. 192 del 2005 sul rendimento energetico nell'edilizia, alla presentazione di certificazione energetica dell’edificio.

 

I commi 283 e 284 sono volti a dare attuazione alla riforma della sanità penitenziaria, avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

 

I commi 285-288 recano disposizioni in materia di locazione di alloggi. In particolare il comma 285, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, definisce «residenze d’interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa e composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

Il comma 286 definisce le residenze di cui al comma 285 quale " servizio economico di interesse generale", ai fini della limitazione all’applicazione delle norme sulla concorrenza europee e sono, altresì, definite "alloggio sociale" cioè alloggi aventi i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il comma 287 istituisce, per i fini previsti dai commi 285 e 286, a decorrere dall’anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il comma 288 contiene una disposizione di carattere interpretativo, in base alla quale può essere totale l'esenzione ICI in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia, fermo restando il vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio.

 

Il comma 289, in attuazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possano essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS stessa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

 

Il comma 290 dispone il trasferimento (una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.) ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative al raccordo autostradale di collegamento A4 - tronco Venezia-Trieste, ed opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova; la stessa disposizione reca norme volte a disciplinare il funzionamento della costituenda società.

 

Il comma 291 autorizza un contributo quindicennale di 4 milioni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 139/1992.

 

Il comma 292 autorizza un contributo decennale di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR).

 

I commi 293-298 recano misure di sostegno all’editoria ed all’emittenza locale. In particolare il comma 293 prescrive nuove modalità dicertificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il comma 294 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall’art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007 (contributi all’editoria), prevedendo che la somma disponibile per la liquidazione dei contributi è attribuita ai soggetti per i quali è accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante.

Il comma 295 dispone una riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.

Il comma 296 aumenta di 10 milioni, a decorrere dall’anno 2008, il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali eprevede, in tema di finanziamento delle emittenti locali, che la ripartizione dei contributi alle regioni e alle province autonome - che costituiscono bacini di utenza, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina - venga effettuata, in via provvisoria, entro il 30 maggio di ogni anno, attribuendo a ciascuna regione e provincia autonoma una quota pari al 90% dell’importo assegnato nell’anno precedente; alla rideterminazione definitiva dei contributi si procederà successivamente sulla base dei conteggi ufficiali.

Il comma 297 modifica il termine per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali di cui all’articolo 45, comma 3 della legge n. 448/1998, anticipandolo dal 30 settembre al 31 luglio.

Il comma 298 specifica, rispetto a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.L. 159/2007 (secondo il quale i contributi all’editoria, di cui alla legge n. 250/1990, non possono superare il costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente), che restano ferme le soglie massime dei contributi indicate nell’articolo 3 della legge n. 250/1990.

 

Il comma 299 aumenta di 50 milioni per il 2008 i finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.

 

Il comma 300 aumenta di 20 milioni per il 2008 le risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il Ministero delle comunicazioni.

 

Il comma 301 apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, introducendo alcune sottoquote, rispetto alla programmazione e all’acquisto di opere cinematografiche europee, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana. I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 

Il comma 302 introduce alcune modifiche all’articolo 51 del testo unico radiotelevisivo, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Il comma 303, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale e migliorare la qualità dei servizi, prevede la facoltà per il fornitore del servizio universale postale (Poste italiane s.p.a.) di prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari, ai sensi della previgente disciplina, di concessionedel Ministero delle comunicazioni.

 

I commi 304-306 intervengono in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano, prevedendo una diversa allocazione delle risorse finanziare destinate dalla legge 56 del 2005 alla creazione dei c.d. “Sportelli Italia all’estero” (comma 304); destinando 50 milioni alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008 (comma 305) e rifinanziando di 20 milioni per il 2008 e di 130 milioni per il 2009 il fondo di cui all'art. 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel settore (comma 306).

 

I commi 307 e 308 autorizzano un finanziamento pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti. Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione e alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica”. Sono inoltre ampliate le attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti.

 

Il comma 309 autorizza la spesa di 2 milioni per l’anno 2008, di 5 milioni per l’anno 2009 e di 10 milioni per l’anno 2010, allo scopo di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca interuniversitaria ed alla formazione in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale.

 

Il comma 310 autorizza la spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 in favore dell’INSEAN per il consolidamento delle basi tecnologiche dell’industria marittima ed dell’incremento del ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta.

 

Il comma 311 autorizza la spesa di 10 milioni per l’anno 2008 per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le autostrade del mare.

 

Il comma 312 dispone un incremento annuo di 3,5 milioni, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

 

Il comma 313 destina, a decorrere dall’anno 2008, una quotanon inferiore al 10 per cento – del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito Comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l’istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui (comma 315).

Il comma 314 demanda l’attuazione di quanto previsto dal comma 313 a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca da adottare nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007.

 

I commi 316 e 317 novellano la disciplina, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, in materia di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, rendendo permanente la quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a tali progetti ed elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

 

I commi da 318 a 320 istituiscono in via sperimentale e per il solo anno 2008, un Fondo di promozione della ricerca di base, con una dotazione di 10 milioni. Le fondazioni bancarie che decidono di destinare parte delle proprie risorse nella ricerca di base possono chiedere contributi in misura non superiore al 20 per cento delle risorse impiegate a valere su e nei limiti delle disponibilità del Fondo. I contributi sono legati alla durata effettiva del Fondo e comunque non possono oltrepassare i 3 anni.

 

Il comma 321 prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente, di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare di d’intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino. Lo stesso comma autorizza la spesa di 265 milioni per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989.

 

Il comma 322 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321, mentre le modalità di utilizzo vengono demandate ad un successivo decreto ministeriale.

 

Il comma 323 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Lo stesso comma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo del fondo.

 

Il comma 324 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute e favorire lo studio di progetti volti al controllo ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

 

Il comma 325, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e autorizza la spesa di 5 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 321.

 

Il comma 326 assegna la somma di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del comma 321, per prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare e per assicurare il funzionamento ordinario dell’ICRAM.

 

Il comma 327, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002, prevedendo la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per il miglioramento della qualità ambientale dell'aria (art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005).

 

Il comma 328 autorizza la spesa di 5 milioni per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

 

Il comma 329 autorizza una spesa di 1,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.

 

Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, il comma 330 prevede che le regioni interessate attuino interventi (programmati dall’autorità di bacino, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente) finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale, all’estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche e al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. A tal fine autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

 

Il comma 331 autorizza la spesa di 5 milioni per l’anno 2008, a valere sulle risorse del comma 321, al fine della definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

 

Il comma 332 prevede la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela dell’assetto del territorio, nonché all’incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina. Per l’attuazione di tale disposizione si prevede l’utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate alla difesa del suolo dal comma 321.

 

Il comma 333 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni per l’anno 2008 e di 20 milioni a decorrere dal 2009.

 

Il comma 334:

§      novella l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale, in particolare espungendo la parte relativa al contributo di 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in plastica, nonché la parte relativa al potere del Ministro dell’economia di adottare i provvedimenti attuativi necessari.

§      introduce il comma 1284-bis, che istituisce il fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati (con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2008-2010);

§      introduce il comma 1284-ter che istituisce un contributo di 0,5 centesimi su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in plastica e da una definizione di materiale plastico e prevede che le entrate derivanti dal contributo siano destinate per un decimo al fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi al fondo di cui al comma 1284-bis.

 

Il comma 335 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità, con una dotazione di 50 milioni annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il comma 336 destina 2 milioni, a valere sul fondo di cui al comma 335, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), la cui istituzione è prevista dalla delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.

 

I commi 337 e 338 prevedono la possibilità per gli enti parco nazionali di incrementare la propria dotazione organica entro il limite massimo complessivo di 120 unità, autorizzando altresì gli stessi enti ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente (comma 337). Per tali finalità è autorizzato un contributo straordinario pari a 2 milioni a decorrere dal 2008 (comma 338).

 

Il comma 339 modifica e snellisce la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette previste dall’art. 28, comma 3, della legge n. 979/1982, riducendone i componenti da 11 a 7.

 

Il comma 340 incrementa di 10 milioni per il 2008 il fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive e, il successivo comma 341, attraverso una novella all’articolo 27 del T.U. in materia edilizia, consente al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di procedere nei tempi indicati al sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco.

 

I commi 342 e 343 istituiscono, presso il Ministero dell’ambiente, un fondo di 2 milioni per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse, da realizzarsi, in particolare attraverso la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici.

 

I commi 344 – 347 dispongono sul tema c.d. “un centesimo per il clima”.

Il comma 344 prevede l’istituzione - presso il Ministero dell’ambiente - di un fondo a contribuzione volontaria denominato “un centesimo per il clima”. Viene previsto il versamento volontario di 1 centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione e ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.

Il comma 345, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impegna le società distributrici (di carburante e di energia elettrica) a versare un contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato.

Il comma 346 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti dai due precedenti commi, nonché l’istituzione di un Comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo.

Il comma 347 assegna al fondo, per l’anno 2008, una dotazione iniziale di 1 milione ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del fondo stesso.

 

I commi da 348 a 353 introducono disposizioni intese a garantire l’uso sicuro dei farmaci, ad evitare sprechi di medicinali e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceuticaper il 2007.

 

Il comma 354 attribuisce, altresì, un contributo straordinario di 1 milione per ciascuna annualità 2008-2010 alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

 

Il comma 355, nell’istituire un registro dei dottori in chiropratica, detta norme per l’esercizio della relativa professione, rinviando al Ministro della salute l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, di uno specifico regolamento di attuazione.

 

Il comma 356 prevede che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di Autorità nazionale per la sicurezza alimentare e che la medesima si avvalga di una sede referente, operante nel Comune di Foggia. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni per l’anno 2010.

 

I commi da 357 a 360 sono intesi al riordino, in attuazione dell’accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, del sistema di educazione continua in medicina (E.C.M.), valorizzando il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua, che viene incardinata nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Quest’ultima assume la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I commi dettano, quindi, specifiche disposizioni in ordine alla composizione della citata Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla suddetta Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali.

 

Il comma 361 autorizza la spesa di 180 milioni annui a decorrere dal 2008 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Il comma 362 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni.

Il comma 363 estende il beneficio dell’indennizzo spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, causata dall’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

Il comma 364 prevede che, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 361 e assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni per l’anno 2008 e 280 milioni a decorrere dall’anno 2009, si provveda mediante le occorrenti variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.

Il comma 365 dispone che le ulteriori maggiori entrate di cui al comma 364 vengano iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 366 dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari siano confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

Il comma 367 dispone che per il personale a tempo determinato di cui al comma 366 che, pur in possesso dei necessari requisiti, non possa beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si proceda ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni.

 

Il comma 368 al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni.

 

Il comma 369 ridetermina in 400 euro l’importo dell’indennità speciale mensile di seconda lingua riconosciuta al personale della magistratura in servizio negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

 

I commi 370 e 371 intervengono in tema di lotta al randagismo da parte di comuni, singoli o associati, e comunità montane di attuare attraverso lo strumento della sterilizzazione degli animali. Sono in oltre indicate le modalità di gestione dei canili e gattili sanitari da parte dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

 

Il comma 372 prevede un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

 

Il comma 373 autorizza la spesa di 2.074 milioni (40 milioni per il 2008, 50 milioni annui dal 2009 al 2048 e 34 milioni per il 2049) a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.

 

Il comma 374ridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 375 modifica la disciplina per le assunzioni di personale da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

 

I commi da 376 a 377 escludono, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa (ticket di 10 euro) a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. A tal fine, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni per il 2008.

Il comma 378 riduce di 326 milioni per il 2008 la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il comma 379 promuove l’adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell’assistenza protesica (secondo le linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni).

Il comma 380 fissa un tetto di spesa per il 2008 per l’assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco annesso al decreto ministeriale n. 332 del 1999.

Il comma 381 esclude le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, dalla disciplina fissata dalla legge n. 266 del 2005 (articolo 1, comma 409, lettera c)), che impone alle aziende produttrici di dispositivi medici di autocertificare la spesa sostenuta per le attività di promozione rivolte agli operatori sanitari.

 

Il comma 382 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita (ai sensi del successivo comma 384) una dotazione finanziaria di 1 milione per ciascun anno del triennio 2008-2010.

 

Il comma 383istituisce, presso il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, un nuovo fondo, al quale è attribuita (ai sensi del successivo comma 384) una dotazione finanziaria di 1 milione per ciascun anno del triennio 2008-2010, per l’attività che il Corpo forestale dello Stato svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

 

Il comma 385 novella l’articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997, aumentando la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione, da lire 103.000 a 106 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e da lire 203.000 a 209 euro per tonnellata/anno di ossidi di azoto.

 

Il comma 386 modifica la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1143) al fine di consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine anno nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Il comma 387 incrementa di 200.000 euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e concede un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di proseguire la realizzazione degli interventi finanziati da parte di regioni ed enti locali.

 

Il comma 388 autorizza la spesa di 1 milione annuo per un piano triennale di manutenzione straordinario dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO.

 

I commi da 389 a 395 introducono alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento e il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare viene previsto che i componenti del consiglio di amministrazione e i commissari straordinari possano essere rinnovati una sola volta (comma 389); che vi sia l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazionenel caso di gravi perdite; che non si proceda, salvo le eccezioni previste, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il triennio 2008-2010 (comma 392); che venga istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni per gli anni 2008-2010, presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche (comma 393).

 

I commi da 396 a 401 ridisciplinano le modalità di erogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementano la dotazione e consentono alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato - di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

In particolare, il comma 397 incrementa di 3,4 milioni per il2008 la spesa per contributi straordinari alle istituzioni culturali inserite nell’apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, l. n. 534/1996, per singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione diprogrammi straordinari di ricerca, nonché la spesa per contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella suddetta tabella.

Il comma 401 computa l’onere finanziario derivante dai commi 396-400 in 3,5 milioni per il 2008ed in 100.000 euro annui a decorrere dal 2009, disponendoche a tale onere si provveda utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali dalla finanziaria 2007 per interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici

 

Il comma 402 assegna un contributo straordinario per il 2008 di 1,5 milioni alla Fondazione festival pucciniano, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

Il comma 403 reca uno stanziamentostraordinario di 1 milione, per il2008 per il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri.

 

Il comma 404 prevede l’istituzione di un Fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge n. 77 del 2006. Lo stesso comma enuncia le finalità del fondo, che è volto alla demolizione, risanamento e ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l’acquisizione di immobili da demolire.

Il comma 405 demanda a un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dei beni culturali e dell’ambiente) l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative di cui al comma precedente.

Il comma 406 consente il concorso delle regioni, con risorse proprie, al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo.

 

Il comma 407 proroga alcune disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa.

 

Il comma 408 dispone un’autorizzazione di spesa di 10 milioni per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

 

I commi 409 e 410 prevedono che a decorrere dal 2008 siano assegnati 3 milioni per le spese di funzionamento, nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali. Dette somme sono assegnate a valere sullo stanziamento di 87 milioni, a decorrere dal 2008, disposto dalla legge finanziaria 2007 per interventi di tutela e restauro di beni culturali, di salvaguardia di beni paesaggistici nonché per realizzazione di nuovi modelli museali archivistici e librari.

 

I commi da 411 a 426 recano misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi (comma 411).

In particolare al comma 412 sono così ridefinite le economie di spesa indicate dalla legge finanziaria 2007: 535 milioni per il 2008; 897 milioni per il 2009, 1.218 milioni per il 2010, 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011. La norma inoltre stabilisce che si applichi la clausola di salvaguardia disposta all’articolo 1, comma 621, lett. b) della finanziaria 2007, secondo cui al mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico consegue una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione fino alla concorrenza dei risparmi previsti, con l’eccezione degli stanziamenti relativi alle competenze per il personale docente e amministrativo.

 

I commi 413-414 indicano criteri per ladeterminazione dell’organico degli insegnanti di sostegno.

Il comma 415 incrementa di 10.000 unità le assunzioni di personale ATA.

Il comma 416 demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti, nonché della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli stessi docenti.

 

I commi da 417 a 425 affidano ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, l’indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale; le citate norme ne dettano altresì la disciplina, individuando gli organi competenti ad effettuare l’ulteriore attività di pianificazione

 

Il comma 426 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni a decorrere dal 2008.

 

Il comma 427 riserva quota parte della spesa autorizzata dalla legge finanziaria 2007 per interventi nel settore scolastico, fino ad un massimo del 15 per cento della medesima, a specifiche finalità quali: servizi dell’amministrazione ministeriale, attività di ricerca e innovazione, promozione della cooperazione culturale con i Paesi stranieri.

 

Il comma 428 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni per ciascun anno del triennio2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale, nonché - per la parte residua - ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. L’assegnazione delle predette risorse è subordinata all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (comma 429).

 

Il comma 430 prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni per ciascun anno del triennio2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Il comma 431riserva una quota del fondo istituito ai sensi del comma 428, pari a 11 milioni annui per il triennio2008-2010, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

 

Il comma 432 prevede un ulteriore incremento di 5 milioni per il 2008 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, con destinazione vincolata, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio

 

Il comma 433 consente la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche anche ai laureati non ancora abilitati e agli studenti che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. La norma subordina comunque l’ammissione alle scuole di specializzazione al conseguimento della laurea e dell’abilitazione per l’esercizio della professione entro la data di inizio delle attività didattiche.

 

Il comma 434 dispone la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione a partire dal 2010.

 

Il comma 435autorizza per il triennio 2008-2010 la spesa di 10 milioni a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

 

Il comma 436 autorizza la spesa di 3 milioni per il 2008 e il 2009 destinata al funzionamento del centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate, di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione.

 

I commi da 437 a 439 istituiscono presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese con una dotazione pari a 1,25 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dettandone altresì la disciplina.

A valere sulle disponibilità del fondo sono finanziati il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese istituita dalla finanziaria 2005 e la Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché una serie di interventi ed attività in materia di responsabilità sociale.

 

I commi da 440 a 443 prevedono l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – per il 2008 e con una dotazione di 5 milioni per il medesimo anno – del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, con lo scopo di finanziare gli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. I predetti commi, inoltre, demandano ad un decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici, nonché il riparto delle risorse finanziarie.

 

Il comma 444 reca una modifica all’articolo 21-bis, comma 1 del d. l. n. 159/2007, concernente il rifinanziamento dei “Contratti di quartiere”. Con la novellache le somme non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma alla scadenza del termine del 31 dicembre 2007 - fissato per realizzare programmi straordinari di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata - siano destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee e non ammesse al precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernenti il programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II".

 

I commi 445-449 prevedono e disciplinano l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. A tal fine essi aggiungono al Codice del consumo un nuovo art. 140-bis che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione in questione.

 

I commi 450 e 451 recano disposizioni in materia di mutui ed ipoteche, stabilendo fra l’altro che: la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estenda alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del D.Lgs. n. 122/05; il trasferimento del contratto di mutuo avvenga con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario, anche per l’accensione del nuovo mutuo; si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata; la ricontrattazione del mutuo non comporti il venir meno dei benefici fiscali; l’estinzione dell’ipoteca non si verifichi se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all’Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all’estinzione dell’obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell’ipoteca, che l’ipoteca permane; che le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e che le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria. si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente

 

I commi 452 e 453, sostituendo l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, intervengono sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l’estensione a 5 mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l’eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l’estensione a 5 mesi dal momento dell’affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.

 

Il comma 454 sostituisce l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, prevedendo che il congedo di maternità - così come disciplinato dal nuovo articolo 26, commi da 1 a3, in materia di adozione - , se non richiesto dalla lavoratrice adottante spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore adottante, e che il congedo non retribuito, di cui al nuovo articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore.

 

I commi 455 e 456 recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

 

I commi da 457 a 460dettano disposizioni in materia di servizi socio-educativi.

In particolare, il comma 457ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni annui) ed incrementando di 70 milioni lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in100 milioni.

Il comma 458 istituisce un Fondo, pari a 3 milioni annui per il triennio 2008-2010, per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa.

Il comma 459 prevede che la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 458 siano svolte, nel rispetto della normativa regionale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

Il comma 460 stabilisce che i servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

 

Il comma 461 dispone che gli enti locali, al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, in sede di stipula dei contratti di serviziodebbano emanare una "Carta della qualità dei servizi", dalla quale si possano evincere: standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate; modalità di accesso alle informazioni concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza. Il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ha inoltre l’obbligo di: verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza; prevedere un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi"; istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori. Le suddette attività si prevede che vengano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.

 

Il comma 462 amplia novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

 

Il comma 463 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni per il 2008.

 

Il comma 464 autorizza la spesa di 1,5 milioni per il 2008 al fine di potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’Ente morale “S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento.

 

Il comma 465 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni per il 2008 e di 200 milioni per il 2009.

 

I commi da 466 a 469 recano disposizioni in materia di sostegno ed assistenza ai soggetti affetti da cecità.

In particolare, il comma 466abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), modificando dunque la disciplina delle modalità di erogazione del contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379; tale contributo, secondo la disciplina della finanziaria 2006, era erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)), nel rispetto degli obblighi di rendicontazione.

I commi da 467 a 469stabiliscono che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali è fissata nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza

 

Il comma 470 specifica che la Tabella C della legge finanziaria annua può rimodulare (con variazione positiva o negativa) solo una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, anziché l'intera dotazione del medesimo. La quota a cui viene limitata la possibilità di rimodulazione è quella riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei Comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

 

I commi da 471 a 473 prevedono che il Ministero della solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano beneficino, ogni anno, di un'anticipazione finanziaria, a valere sulle somme del Fondo nazionale per le politiche sociali - in attesa del riparto del medesimo -, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti disponibili per il in corso, al netto della parte destinata a finanziare i diritti soggettivi, disponendo altresì la modalità di assegnazione di tale anticipazione.

 

Il comma 474 istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo per mobilità dei disabili, con una dotazione annua di 5 milioni per il 2008 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per interventi volti alla realizzazione di un parco ferroviario che permetta il trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il fondo potrà essere alimentato da atti di donazione e dai proventi di contratti di sponsorizzazione. Per le modalità attuative della norma si fa rinvio ad un decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze, dei trasporti e della salute.

 

I commi da 475 a 480 istituiscono un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con una dotazione annua pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Si prevede, in particolare, che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

 

Il comma 481 prevede, per il 2008, una attività di sperimentazione, da effettuarsi presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca, volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni affidate dei singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio per il 2008.

Il comma 482 prevede che i criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione siano stabiliti con decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 483 stabilisce che il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predisponga corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri suddetti volto a stesura sperimentale del bilancio di genere; a tal fine, viene autorizzata la spesa di 2 milioni per il 2008.

Il comma 484 prevede che il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 31 marzo 2009, una apposita relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione.

 

I commi da 485 a 487 istituiscono un fondo con una dotazione di 1 milione per i 2008 destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere, affidando all’ISTAT il compito di assicurare l’attuazione di tale obiettivo nell’ambito del Sistema statistico nazionale, anche attraverso l’adozione di apposite direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica.

 

I commi da 488 a 492 recano norme in materia di investimenti immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici.

In particolare, il comma 488 dispone che gli enti previdenziali pubblici possano effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta, nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili; inoltre, viene specificato che le delibere già assunte relative ai piani di investimento sono esecutive e costituiscono obbligazioni verso gli enti intestatari dell’opera.

Il comma 489 dispone che anche le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, possano essere investite nella forma ed entro il limite di cui al comma precedente.In base alla modifica operata dalla Camera, il comma 489 prevede altresì che siano comunque fatti salvi i procedimenti in corso.

Il comma 490 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari non concorrano a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell’articolo 40 della L. n. 119 del 1981, né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo 40.

Il comma 491 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).

Il comma 492dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applichino più le percentuali stabilite da precedenti norme con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.

 

I commi da 493 a 495 determinano l’adeguamento, per il 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

In particolare, ai sensi del comma 493 gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2008 sono pari complessivamente a 519,31 milioni.

Ai sensi del comma 494, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per il 2008 sono determinati in 17.066,81 milioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per le gestioni dei lavoratori autonomi, per la gestione speciale minatori e per l’ENPALS. Per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali gli importi per il 2008sono pari complessivamente ain 4.217,28 milioni di euro.

Il comma 495 stabilisce che la ripartizione degli importi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi.

 

I commi da 496 a 499 recano disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali dell'INPDAP.

 

Il comma 500 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni per l’esercizio 2006.

 

Il comma 501 prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possano essere impiegate anche per il finanziamento delle spesedi avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 502 dispone che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola, finora iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia, sia iscritta in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

 

Il comma 503 reca l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall’INPS, antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 480 del 1988. Al riguardo, la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che debbano intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS, su parere conforme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

Il comma 504 stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, relative, rispettivamente, al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo, quindi, i soggetti già pensionati.

 

Il comma 505 reca l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 140 del 1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione venga perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.

 

Il comma 506 autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del D.L. n. 269 del 2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.

Il comma 507 dispone che la disciplina di cui al comma 506 si applichi, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

 

Il comma 508 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo. La dotazione del fondo è fissata in 1.264 milioni per il2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per gli anni 2010 e 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012.

 

I commi 509 e 510 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per il 2008, nel limite complessivo di 20 milioni, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l’attuazione della norma, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale.

 

Il comma 511 reca uno stanziamento pari a 13 milioni, per il 2008, per le finalità di cui alla legge n. 40 del 1987, relative alla concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributo regionale.

 

Il comma 512 prevede che con apposito decreto si provveda alla determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla legge n. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni per il 2008.

 

Il comma 513 novella il comma 298 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2007, prevedendo che ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione alle attività di ricerca, siano erogati contributi per l’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo istituito a tal fine, non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2007.

 

I commi da 514 a 516recano disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Il comma 517 prevede, per il 2008, l’assegnazione di 14 milioni a Italia lavoro S.p.A., quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

 

Il comma 518 prevede un finanziamento, pari a 80 milioni per il 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

 

Il comma 519 incrementa, nella misura di 25 milioni per il 2008 e di 30 milioni annuia decorrere dal 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (nel testo approvato in prima lettura dal Senato, la misura dell'incremento era pari a 30 milioni anche per il 2008),

All’onere derivante dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge finanziaria per il 2007 relativa alle procedure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro privati e, a decorrere dall’anno 2010, delle risorse del Fondo per l’occupazione.

 

Il comma 520 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l’importo residuo, pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.

 

I commi 521 e 522 rinnovano, anche per il 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendo altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

 

Il comma 523 prevede la possibilità di concedere, anche per il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

 

Il comma 524 prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni.

 

Il comma 525 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

 

I commi da 526 a 530 al fine di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, prevedono l’attivazione, in via sperimentale per il 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, con l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle norme in esame, anche al fine di valutare l'eventuale messa a regime degli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in oggetto.

In particolare, il comma 527 dispone che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, siano definite le modalità di fruizione della suddetta prestazione, le categorie di lavoratori beneficiari oltre che la durata e l’importo della medesima prestazione, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008, utilizzando, per 20 milioni, le risorse finanziarie relative alla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo (FSE).

Il comma 530 dispone che all’attuazione delle suddette norme si provveda a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013.

 

Il comma 531, autorizzando una spesa di 20 milioni per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993.

 

I commi 532 e 533 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dalla legge n. 123 del 2007 per l’attuazione di una parte della delega in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla medesima legge, ed in particolare per la parte relativa alle attività dirette a realizzare progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese.

In particolare, il comma 532 sopprime l’attuale modalità di finanziamento sostituendola, al comma 533, con uno stanziamento di 50 milioni annui, a decorrere dal 2008.

 

Il comma 534 incrementa di 2,5 milioni annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Il comma 535 autorizza la spesa di 1,5 milioni per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria.

 

Il successivo comma 536 integra con 50 milioni per il 2008 il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.

 

Il comma 537 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già previste dalla legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 538 sostituisce il comma 1152 della legge finanziaria 2007 relativo a finanziamenti per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella Regione Siciliana e in Calabria, ed introduce il comma 1152-bis al fine di semplificare la procedura di assegnazione dei citati finanziamenti per gli anni 2008 e 2009.

In particolare la norma dispone in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), siano assegnati complessivamente 500 milioni per il 2007 per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria in Sicilia (per 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa; dispone altresì che per gli anni 2008 e 2009 siano assegnate alle province siciliane e calabresi le medesime somme previste per il 2007, con le stesse finalità, nonché nelle medesime proporzioni e modalità.

 

I commi da 539 a 548 attribuiscono un credito d’imposta triennale in favore dei datori di lavoro che, nel 2008, assumano lavoratori, in specifiche aree indicate dal comma 539, con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico.

Sono disciplinati i profili fiscali del beneficio e le condizioni per usufruirne. Inoltre, vengono definiti i casi di decadenza dal credito d’imposta.

In particolare, il comma 547 istituisce un Fondo ai fini dell'attuazione del credito di imposta in esame, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il nuovo istituto è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Il comma 549 reca lo stanziamento, a decorrere dal 2008, a valere sul Fondo per l’occupazione, di un contributo, pari a 50 milioni annui, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE.

 

Il comma 550 autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni a decorrere dal 2008, apposite convenzioni con i comuni, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano stati interessati dalle convenzioni relative ad attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili.

Il comma 551 prevede la possibilità di procedere, da parte degli enti utilizzatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai lavoratori impiegati in ASU e ai soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle citate convenzioni, all’assunzione di ruolo a tempo indeterminato con inquadramento nelle categorie A e B e all’assunzione a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

 

Il comma 552 autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza, nel limite di spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti, al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili i cui oneri siano a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni.

 

Il comma 553 autorizza la Regione Siciliaa trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

 

I commi da 554 a 556 prevedono la riallocazione, nel limite dell’85 per cento delle economieannualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle risorse recuperate a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate, a favore dei seguenti ambiti: programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, per il loro inserimento lavorativo; costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale; agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up; sviluppo delle attività produttive previsto da accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza; creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione” da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote; proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore della distribuzione di carburanti; sostegno all’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

 

Il comma 557 ripristina per l’importo 1,5 milioni annui il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2005 a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet(ora Facoltà di studi politici Jean Monnet della seconda università di Napoli).

 

I commi 558 e 559 prevedono la corresponsione da parte dei concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle regioni sede di stabilimenti, le quali provvederanno successivamente a ripartirlo tra i comuni interessati.

 

Il comma 560estende il contributo previsto per le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare, anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.

 

I commi da 561 a 563 novellano i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU), disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado; introducono, inoltre, talune agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni IRPEF e IRES, IRAP, ICI e esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) per le piccole e microimprese che iniziano, nel quinquennio 2008-2012, una nuova attività economica nelle ZFU.

 

I commi da 564 a 568 recano finanziamenti in materia di sport. In particolare:

§      è istituito presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per lo sport di cittadinanza, il quale viene dotato di 20 milioni per il 2008, 35 milioni per il 2009e 40 milioni per il2010(commi 564-565);

§      è incrementato di 10 milioni per il 2008il “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale”, di cui all’ art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007 (comma 566);

§      è incrementato di 3 milioni il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di realizzare gli interventi a favore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010 (comma 567);

§      è incrementato di 2 milioni per il 2008ed 1 milione per gli anni 2009 e 2010il contributo al Comitato italiano paralimpico (comma 568).

 

I commi da 569 a 576 recano disposizioni volte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, al comma 569dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettano annualmente al Ministero dell’economia un prospetto previsionaledel proprio fabbisognodi beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

I commi 570 e 571 prevedono che il Ministero dell’economia e delle finanze - avvalendosi di CONSIP s.p.a. - individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Il comma 572 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP S.p.a., metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP s.p.a.

Il comma 573 estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip ai i“soggetti aggiudicatori” ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.

Il comma 574 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze debba stabilire entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip S.p.a. in qualità di stazione appaltante.

Il comma 575 dispone un “taglio lineare” di 545 milioni per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni per il 2010, delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

Il comma 576 prevede la presentazione, da parte del Ministro dell’economia e finanze, di una relazione al Parlamento allegata al DPEF circa l’attuazione delle misure di cui ai commi da 569 e 575.

 

I commi da 577 a 585 recano disposizioni volte a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC).

Si stabilisce in particolare che:

§      i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC (comma 577);

§      le Regioni e gli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, definiscono un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzate del SPC (commi 578 - 581);

§      il CNIPA identifica le soluzioni tecniche e funzionali atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici anche in caso di disastri o situazioni di emergenza. Inoltre, si consente allo stesso CNIPA di indire conferenze di servizi al fine di identificare dette soluzioni tecniche (commi 582 - 583);

§      gli stanziamenti del Fondo per l'informatizzazione della normativa vigente, non ancora impegnati ancorché confluiti nel Fondo di riserva della Presidenza del Consiglio, restano destinati in via prioritaria a tale finalità e, in via residuale, alle restanti attività. La dotazione del suddetto Fondo è incrementata di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 e contestualmente le finalità di esso sono estese al coordinamento di programmi per l’informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard europei delle classificazioni utilizzate nelle banche dati normative pubbliche, nonché all’adozione di linee-guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale. Si affida inoltre l’attuazione dei programmi di informatizzazione ad un responsabile designato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, assicurando il collegamento con le attività di semplificazione della legislazione, nonché con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi ed alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. Il coordinatore trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi (comma 584);

§      è infine autorizzata - per l’attuazione delle misure sopra previste – la spesa di 10,5 milioni per ciascun anno del triennio2008-2010 (comma 585).

 

I commi 586-587 istituiscono, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

 

I commi da 588 a 602 recano misure volte al contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche in materia di auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili.

In particolare, il comma 588 prevede il limite di 1.600 centimetri cubici alla cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato - ad esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

 

I commi 589 e 590 recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti.

I commi da 591 a 593 prevedono l’obbligo per le amministrazioni statali centrali (incluso il sistema scolastico nei limiti precisati), nonché per le amministrazioni statali periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché delle istituzioni educative ed universitarie, di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP), previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip, attribuendo al CNIPA il compito di monitorare il rispetto di tale obbligo. In caso di non osservanza, nell’esercizio successivo si opera una riduzione del 30% delle risorse stanziate per spese di telefonia. Si dispone, inoltre, la riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei Ministeri relative alle spese postali e telefoniche; le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare analoghe misure per realizzare risparmi di spesa e, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

 

I commi da 594 a598, a contenimento delle spese di funzionamento, impongono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Tali piani indicano altresì misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, individuando altresì forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. I piani triennali devono essere resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

Il comma 599 dispone che le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, ovvero di cui abbiano la disponibilità, quantificandone, in questo caso, gli oneri sostenuti.

Il comma 600 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, gli atti di rispettiva competenza.

 

Il comma 601 riduce il numero dei membri del CNIPA da quattro a due, cui si aggiunge il Presidente; in via transitoria il comma 602 dispone che fino al 2 agosto 2009 i componenti di tale organo collegiale siano tre e che in tale composizione provvisoria in caso di parità di voti prevalga quello del Presidente.

 

I commi 603-611 ridisegnano la geografia della giustizia militare. Essi sopprimono numerosi uffici di primo e secondo grado, riducono il ruolo organico della magistratura militare, dispongono il transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria (che vengono conseguentemente aumentati) e riducono il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

 

I commi 612-614 prevedono che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

I commi 615-626 recano disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese.

In particolare, i commi da 615 a 617 prevedono il divieto di iscrizione di alcuni stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’elenco 1 allegato alle legge finanziaria, e l'istituzione di Fondi in cui confluiranno parte delle somme relative.

I commi da 618 a 623 pongono un limite alle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e da parte di enti ed organismi pubblici.

Il comma 624 prevede che il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA siano determinate nell'ambito di un piano triennale.

Il comma 625 abroga la previsione di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il comma 626 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005, articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità revisionale di base.

 

I commi 627-631 prevedono che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare, il comma 627 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il comma 628, lettera a), individua tre categorie di alloggi di servizio; alla lettera b) dispone l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali della Difesa destinandone i proventi al medesimo ministero; alla lettera c) stabilisce la procedura di alienazione; alla lettera d) ne completa la disciplina mediante un rinvio al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, precisando che essa ha ad oggetto immobili ulteriori rispetto a quelli individuati secondo i criteri previsti dal comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 629 impegna il Ministero della Difesa ad adottare, entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio.

Il comma 630 sospende, fino all’entrata in vigore del suddetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.

Il comma 631 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge n. 269/2003, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge n. 351/2001, ma con una serie di eccezioni. In conseguenza di tale abrogazione, gli immobili originariamente individuati per la vendita rimangono pertanto nella disponibilità del Ministero della Difesa.

 

Il comma 632 reca una novella all’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, introducendo il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

Ai sensi del comma 633, i vertici degli uffici già istituiti “decadono” alla scadenza del rispettivo incarico e il personale è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

 

I commi 634 e 635, autorizzano l’adozione, entro 180 giorni, di regolamenti di delegificazione - previo parere parlamentare - per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali. Il comma 636 dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all’allegato A che non siano stati riordinati entro il termine di cui al comma 1; la disciplina delle funzioni e la destinazione delle risorse degli enti soppressi è rimessa a successivi regolamenti di delegificazione. I commi 637 e 638 rimettono a un successivo D.P.C.M. la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 639 dispone l’irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione. Il comma 640 abroga la previgente disciplina in materia (art. 28, L. 448/2001); il comma 641 definisce gli obiettivi di risparmio della disposizione e fissa una clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Il comma 642prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti di educazione femminile che hanno esaurito la loro funzione educativa.

 


Articolo 3
(Disposizioni in materia di: fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego; norme finali)

 

 

Il comma 1 modifica l’articolo 1, commi 204 e 206-208, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) in materia di riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, disponendo criteri di riduzione per il 2008 e per gli anni successivi. Inoltre, detta i parametri per la determinazione del costo d’uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato.

Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione del comma 1 debbano risultare riduzioni di spesa non inferiori a 140 milioni per il 2008, 80 milioni per il 2009 e 70 milioni a decorrere dal 2010.

 

Il comma 3 incrementa di 60 milioni per il 2008 l’autorizzazione di spesa relativa alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza dello Stato.

 

Il comma 4 rifinanzia per 150 milioni la spesa massima destinata all’applicazione della misura del 5 per mille IRPEF riferita all’anno finanziario 2007, portandola da 250 a 400 milioni.

I commi da 5 a 8 ripropongono anche per l’esercizio 2008 la misura del 5 per mille IRPEF, innovandone la relativa disciplina.

In particolare, il comma 5 dispone che per l’anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell’IRE, al netto del crediti d’imposta, sia destinata a sostegno di determinate organizzazioni non lucrative, agli enti della ricerca scientifica e dell’università agli enti della ricerca sanitaria.

Il comma 6 dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto delle somme ad essi attribuite.

Il comma 7 demanda ad un decreto di natura non regolamentare l’individuazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti beneficiari, delle modalità di riparto e dei termini del recupero delle somme non rendicontate.

Il comma 8 fissa un tetto massimo di spesa pari a 380 milioni per il 2009.

I commi da 9 a 11 stanziano 500.000 euro per l’erogazione dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007.

 

Il comma 12 stabilisce che talune amministrazioni pubbliche statali pongano in essere iniziative atte a incideresugli organi societari delle società da esse direttamente o indirettamente controllate.

Il comma 13 prevede che le modifiche statutarie, determinate dalle iniziative delle pubbliche amministrazioni, abbiano effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

Il comma 14 reca una norma relativa alle sole società indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni statali, nelle quali è fatto divieto di nominare nei consigli d’amministrazione o gestione amministratori della società controllante.

 

Il comma 15 dispone chele società in mano pubblica, come individuate dal precedente comma 12, per la fornitura di beni e servizi, adottino parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli previsti per la PA dalla Consip S.p.A.

 

Il comma 16 esenta dalla predetta disciplina le società quotate nei mercati regolamentati e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (ex Sviluppo Italia S.p.A) ela Sogin S.p.A. dall’obbligo relativo allacoincidenza fra la carica di presidente del consiglio d’amministrazione e quella di amministratore delegato.

 

Il comma 17 stabilisce che alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuino ad applicarsi le norme limitative recate in materia dalla legge finanziaria 2007.

 

Il comma 18 dispone in ordine alle consulenze delle PA, condizionandone l’efficacia alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale della PA stipulante.

 

I commi da 19 a 22 fanno divieto alle PA di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi.

Il comma 23 precisa le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 dell'art. 240 del codice dei contratti pubblici per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione ivi prevista o del responsabile del procedimento.

 

Il comma 24 dispone l’abrogazione dei commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) – con il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate – in materia di contributi statali per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali.

 

Il comma 25 prevede la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

Il comma 26 individua la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi in quella prevista nelle convenzioni attuative del piano stesso.

 

I commi da 27 a 29 pongono limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni e prevedono i criteri. In particolare, il comma 27 dispone chele PA non possono costituire società per la produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, eccetto per quelle che producono servizi di interesse generale.

Il comma 28 prevede un procedimento autorizzatorio per l'assunzione di nuove partecipazioni della PAed il mantenimento di quelle esistenti.

Il comma 29 dispone che le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27 devono essere cedute a terzi entro 18 mesi – con procedure ad evidenza pubblica - dal 1° gennaio 2008.

 

I comma da 30 a 32 dispongono le norme da osservare per la costituzione di società o per l’assunzione di partecipazioni di cui al precedente comma 27, con riferimento alle assunzioni di personale, alle piante organiche e ai sistemi di controllo interno, nei casi in cui siacomunque necessario procedervi.

 

I commi 33 e 34 prevedono la cessazione dell'efficacia dal 2008 delle disposizioni istitutive, rispettivamente, dei Fondi per gli investimenti, istituiti negli stati di previsione di ciascun ministero, e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.

 

Il comma 35 sostituisce il comma 862 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, relativo al completamento degli interventi della programmazione negoziata, estendendo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine della proroga delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e non ancora completate alla data di scadenza, qualora risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti ammessi.

 

Il comma 36 riduce da 7 a 3 anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale.

 

I commi 37 e 38 dispongono un programma di ricognizione periodica triennale dal 2008 dei residui di cui al precedente comma 36, ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio.

 

Il comma 39 demanda ad un decretodel Ministro dell’economia e delle finanze la quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare e l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni per nuovi programmi di spesa ovvero per quelli già esistenti.

 

I commi da 40 a 42 confermano, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

I commi da 43 a 53 recano norme limitative in tema di emolumenti pubblici e consulenze svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

In particolare, il comma 46 dispone che in ogni caso, con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali che derogano ai limiti delle retribuzioni, il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

Il comma 50 aggiunge un ulteriore obbligo di comunicazione per le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI: tali emolumenti devono essere resi noti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il comma 53 prevede che l’attuazione delle disposizioni in materia di tetti ai trattamenti economici sia verificata dalla Corte dei conti nell’ambito del controllo successivo sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 54 reca una novella all’articolo 1, comma 127 della legge n. 662/1996, in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso presso la P.A.

 

I commi da 55 a 57 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze.

In particolare, il comma 55 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso.

Il comma 56 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione dei limiti e dei criteri per il conferimento di incarichi esterni e della relativa spesa annua massima.

 

Il comma 58 prevede che i contratti di consulenza di durata continuativastipulati con personale di uffici o strutture istituite presso amministrazioni statali siano soppressi, ad eccezione di quelli stipulati con amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale e della salute.

 

Il comma 59 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori per i rischi legati alla carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici (c.d. responsabilità amministrativa) e alla responsabilità contabile.

 

Il comma 60 introduce modifiche testuali alla disciplina delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 7, co. 7, L. 131/2003, c.d. “legge La Loggia”), prevedendo che l’attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento non solo nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni (art. 3, co. 6, L. 20/1994), ma anche nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali (art. 13, D.L. 786/1981).

 

Il comma 61 abroga il comma 9, art. 7, L. 131/2003, c.d. “legge La Loggia”, eliminando la facoltà per le regioni di integrare la composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti con la nomina di due componenti e, conseguentemente, la possibilità per le sezioni regionali di controllo di avvalersi di personale della Regione con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.

 

I commi 62 e 63 prevedono, rispettivamente, una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti per rafforzare le attività della stessa con riferimento alla Relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato, e la presentazione al Parlamento, nel triennio 2008-2010,di una Relazioneche dia conto degli strumenti attuati, a seguito di tale riorganizzazione, per assicurare l’autonomia e l’indipendenza della Corte.

 

Il comma 64 reca una norma volta a potenziare il ruolo della Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, per la razionalizzazione della spesa pubblica e vigilanza sulle entrate.

 

Il comma 65 novella l’art. 3, co. 4 della legge 20/1994, prevedendo che la Corte dei conti, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, tenga delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

 

Il comma 66 novella l’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), limitando al solo 2007 - e non anche al 2008, come precedentemente previsto - il taglio del 30% degli adeguamenti automatici previsto per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale non “contrattualizzato”. Inoltre, la limitazione percentuale degli adeguamenti retributivi nel biennio 2007-2008, vale per le retribuzionicomplessivamente superiori a 53.000 euro e trova applicazione anche per i magistrati.

 

Il comma 67 stabilisce che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo adottato previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prosegua e aggiorni il programma di analisi e valutazione della spesa (c.d. spending review), sul cui stato di attuazione il Governo riferisce nell’ambito del DPEF .

 

Il comma 68 prevede una specifica procedura parlamentare in base alla quale, entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti, una relazione sullo stato della spesa nei rispettivi ministeri, sull’efficacia nell’allocazione delle risorse, sul grado di efficienza dell’azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi. Inoltre, devono essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni.

 

Il comma 69 dispone che, entro il mese di gennaio, il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, indichi ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta per la preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere alle Camere ai sensi al comma 68, riassumendo gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo. Il medesimo Comitato e i servizi di controllo interno sono chiamati a cooperare con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

 

Il comma 70 stabilisce che la Corte dei conti, nell’elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprima le valutazioni di sua competenza anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle suddette relazioni ministeriali e tenendo conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento.

 

Ai sensi del comma 71 il Governo è chiamato a promuovere l’adozione di intese, in sede di Conferenza unificata, per individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

 

Il comma 72 prevede l’inserimento nel Piano statistico nazionale di un’apposita sezione dedicata alla raccolta di dati relativi alle pubbliche amministrazioni, alle società in mano pubblica e ai servizi pubblici.

Ai sensi del comma 73, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l’ISTAT è chiamata ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria. Inoltre, si prevede l’adozione di standard finalizzati all’unificazione dei metodi e degli strumenti di monitoraggio delle informazioni, nonché la possibilità di prorogare alcuni contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

Il comma 74 sostituisce il comma 1, art. 7, del D.lgs. 322/89, recante l’obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT. Si dispone, inoltre, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscano in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

 

Il comma 75 stabilisce che la somma di 94,237 milioni derivante dalla confisca delle plusvalenze realizzate a seguito di attività illecite nel settore bancario (Sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano del 28 giugno 2007), versata all’entrata dello Stato per il 2007, sia iscritta nel fondo per interventi strutturali di politica economica per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nel 2008.

 

Il comma 76 novella l’art. 7, co. 6 del D.Lgs. 165/2001, specificando che gli incarichi individuali esterni possano essere conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

Il comma 77 esonera dalla disciplina sugli incarichi esterni delle P.A. taluni organismi interni di controllo e monitoraggio.

 

Il comma 78 fa salve le disposizioni di cui ai commi 529 e 560, art. 1, della legge finanziaria per il 2007 che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni, nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota del 60% dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.

 

Il comma 79 novella l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, modificando la disciplina dell’utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.

 

Il comma 80 dispone che, dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

 

I commi da 81 a 83 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 81 dispone che le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio, in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane previsti dalla legge finanziaria per il 2007, attuino le tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti previsioni contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario.

Il comma 82 prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio, sono tenute a contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

Il comma 83 consente la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario da parte delle pubbliche amministrazioni solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

 

Il comma 84 estende l’applicazione delle disposizioni per il contenimento della spesa per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi 81 e 82 alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare,alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a partire dall’anno 2009. Le eventuali e indifferibili esigenze di servizio devono essere fronteggiate utilizzando le risorse dei fondi per l’incentivazione del personale.

 

Il comma 85 dispone, con riguardo all’orario di lavoro del personale del ruolo sanitario del S.S.N., che non si applichi ad esso la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, in base alla quale, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. La norma prevede che a tale personale si applichino le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Il comma 86 prevede che, entro il 31 maggio 2008, possano essere effettuate alcune delle assunzioni in deroga al blocco del turn overautorizzate per il 2007 dalla legge finanziaria per il 2005 e dalla legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 87, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

 

Il comma 88 dispone circa le assunzioni delle P.A., nei casi di indifferibili esigenze di servizio, ampliando le possibilità già previste dalla legge finanziaria per il 2007 e prevedendo assunzioni straordinarie anche da parte del CNEL.

 

Il comma 89 prevede che, per il 2008, ai fini della tutela dell’ordine pubblico, della prevenzione e del contrasto della criminalità, della repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e della tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, sono autorizzati a procedere ad assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni per il 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2009. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Allo scopo, viene istituito un apposito fondo con uno stanziamento corrispondente al limite di spesa suindicato, alla cui ripartizione si provvede con apposito D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008.

 

Il comma 90 interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari con riferimento agli anni 2008 e 2009, disponendo che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie (anche fiscali), gli enti pubblici non economici e gli altri enti pubblici, nonché le amministrazioni locali e regionali, possono ammettere alle procedure di stabilizzazione previste rispettivamente dal comma 526 e dal comma 558 della legge finanziaria 2007, anche personale a tempo determinato che consegua i requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

 

Il comma 91 reca un’interpretazione autentica delle disposizioni inerenti alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo che anche per esso assumevalidità il principio generale del limite quinquennale al fine dell’accesso alle forme di stabilizzazione.

 

Il comma 92 precisa che le pubbliche amministrazioni di cui al precedente comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui allo stesso comma, nelle more delle procedure di stabilizzazione.

 

Il comma 93 dispone che il personale dell’Arma dei Carabinieri stabilizzato secondo le procedure previste dalla finanziaria 2007, sia collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

 

Il comma 94 dispone che le pubbliche amministrazioni provvedono a predisporre entro il 30 aprile 2008, sentite le organizzazioni dei lavoratori e fatte salve le intese stipulate prima del 1° gennaio 2008, dei piani per la progressiva stabilizzazione di talune categorie di personale non dirigenziale sia a tempo determinato, sia collaboratori coordinati e continuativi, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Il comma 95 prevede chele P.A. di cui al precedente comma 90 possano continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato in virtù della legge finanziaria 2007.

 

Il comma 96 prevede che con DPCM, entro il 28 marzo 2008, vengano disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali (non inferiori comunque a tre anni, anche non continuativi) e le modalità di valutazione nelle procedure selettive per la stabilizzazione del lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Il comma 97 incrementa di 20 milioni dal 2008 il “Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici”.

 

Il comma 98 dispone in ordine ad assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, condizionandole alla collocazione, in posizione utile, nelle graduatorie dei concorsi banditi secondo la normativa vigente ed alla ultimazione della ferma.

 

Il comma 99 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) a continuare ad avvalersi del personale tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007.

 

Il comma 100 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le P.A., non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 101 dispone in merito alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale assunto presso le P.A. con contratto di lavoro part-time.

 

I commi 102 e 103 dispongono che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, rinviando alla procedura di presentazione di un’analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute e dei relativi oneri.

 

Il comma 104 autorizza le P.A. di cui al comma 102 per l’anno 2010 a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di una spesa lorda annua di 75 milioni a regime, nel caso in cui si debbano fronteggiare indifferibili e particolari esigenze di servizio.

 

Il comma 105 provvede a modificare il vigente comma 103 della legge finanziaria per il 2005, facendo decorrere dal 2011 (anziché dal 2010) la previsione della possibilità per le pubbliche amministrazioni statali ed altre amministrazioni di assumere a tempo indeterminato, entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

 

Il comma 106 dispone che, nell’anno 2008, nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale in forza di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007.

 

I commi da 107 a 110 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie di 400 assistenti di posizione economica B3 e di 100 unità di personale di posizione economica C1.

In particolare, il comma 110 prevede che all’onere derivante dalla predetta autorizzazione, pari a 14.621.242 euro annui, si provvedere, a decorrere, dal 2008, mediante si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per interventi urgenti relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e per la gestione di modelli museali (co. 1142, art. 1, legge finanziaria per il 2007).

 

Il comma 111 dispone che il Ministero per le politiche agricole possa utilizzare, per il 2008, un limite massimo di spesa di 2 milioni, a valere sul Fondo per le crisi di mercato, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego di personale per la conservazione del patrimonio dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD), e non ancora stabilizzato.

 

Il comma 112 prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche, sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.

 

Il comma 113 prevede la facoltà, dal 1° gennaio 2008, per le regioni e per le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA) di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato che sia stato selezionato dal Ministero dell’ambiente e sia utilizzato dagli enti richiamati in precedenza per l’attuazione del Progetto operativo “Ambiente” e del Progetto operativo “Difesa Suolo”.

 

Il comma 114 dispone che, con apposito decreto, entro il 30 giugno 2008, si provveda a disciplinare l’utilizzazione di esperti, tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango, da utilizzare negli uffici centrali del Ministero degli affari esteri o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (art. 168 del D.P.R. 18/1967) i quali, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di pubbliche amministrazioni, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari per l’espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica.

 

Il comma 115modifica la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del S.S.N. e sulla valutazione, in sede concorsuale, del servizio prestato, presso la medesima azienda che bandisca il concorso, in base a contratti di lavoro diversi da quello dipendente a tempo indeterminato.

 

I commi da 116 a 118 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

In particolare, il comma 116 prevede che le CCIAA possano procedere alle suddette assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale pari complessivamente ad una spesa del 70% rispetto alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, se per il singolo ente in questione registra un indice di equilibrio economico-finanziario inferiore al 35%; ovvero una spesa del 35%, il predetto indice risulta compreso tra 36 e 45; ovvero 25%, se tale indice superi 45.

 

Il comma 119, allo scopo di far fronte alle carenze di personale educativo negli istituti penitenziari, prevede lo stanziamento, a favore del Ministero della giustizia, della somma di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, per mettere in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale,da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte,risultato idoneo al concorso pubblico di educatore professionale - C1, a tempo determinato.

 

Il comma 120 e 121 recano disposizioni in materia di assunzione degli enti locali, precisando le condizioni a cui è subordinata l’eventuale deroga al principio di riduzione complessiva della spesa (art. 19, co. 8, legge n. 448 del 2001), rispettivamente, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno e per quelli non sottoposti a tale patto.

 

Il comma 122 modifica il comma 94, art. 1, della legge finanziaria per il 2007, in tema di disciplina derogatoria alla normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio, stabilendo che le rivendite ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso, assegnate secondo la procedura diretta, non siano soggette al triennio di esperimento previsto dalla normativa vigente.

 

Il comma 123 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, siano estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite delle persone morte per fatto di lavoro ovvero decedute a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

 

I commi da 124 a 127 recano misure straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.

In particolare, il comma 124 dispone che, per il biennio 2008-2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possano autorizzare la stipulazione di accordi di mobilità, per la ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

Il comma 125 prevede che spetta agli accordi di mobilità la definizione delle modalità e dei criteri dei trasferimenti, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 126 prevede la possibilità di disporre, con gli accordi di mobilità, trasferimenti, anche temporanei, di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

 

Il comma 127 stabilisce la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento.

 

Il comma 128 autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2008-2010, a coprire i posti vacanti di personale degli uffici giudiziari mediante il ricorso a procedure di mobilità di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Inoltre, si autorizza lo stesso Ministero a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di persone di altre pubbliche amministrazioni, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

 

I commi 129 e 130 prevedono l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una banca dati informatica -di interesse nazionale - finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

 

I commi da 131 a 142 recano disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 131 incrementa le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il biennio 2006-2007 di complessivi 1.081 milioni per il 2008, di cui 564 milioni per il personale del comparto Scuola, e di 220 milioni a decorrere dal 2009.

Il comma 132 stanzia ulteriori 210 milioni per il personale docente del comparto Scuola da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

 

Il comma 133 prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni per il 2008 e di 105 milioni a decorrere dal 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni per il 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009.

 

Il comma 134 prevede lo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 200 milioni dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia, da utilizzare anche in materia di buoni pasto e al fine dell’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario.

 

Il comma 135 stanzia ulteriori risorse, pari a 6,5 milioni dal 2008, da destinare al personale del Corpo dei vigili del fuoco per migliorarne l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

 

Il comma 136 stanzia 10 milioni per il 2008 per dare attuazione al patto per il soccorso pubblico tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo dei vigili del fuoco.

 

Il comma 137 dispone, per le regioni e gli enti locali sottoposti a patto di stabilità interno, l’esclusione, per il 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso, dei maggiori oneri di personale derivanti da intese ed accordi.

 

Il comma 138 destina, nell’ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, una quota di 5 milioni dal 2008, con finalità perequative, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno.

 

Il comma 139 incrementa la quota del concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria corrente nella misura di 661 milioni per il 2008 e di 398 milioni annui dal 2009, in base alle relative intese.

 

Il comma 140, in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi tra Governo e organizzazioni sindacali, pone a carico del bilancio dello Stato i corrispondenti maggiori oneri di personale, riferiti al biennio contrattuale 2006-2007, per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da regioni, enti locali ed enti S.S.N., per un importo complessivo di 272 milioni per il 2008 e di 58 milioni a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 205 milioni e 39 milioni per le università.

 

I commi da 143 a 146 stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 143 quantifica in 240 milioni per il 2008 e a 355 milioni dal 2009 le risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il comma 144 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni per il 2008 e a 229 milioni a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni e 116 milioni specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il comma 146 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci.

 

Il comma 147 dispone che, in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999.

 

I commi da 148 a 150 recano disposizioni relative al Fondo unico di amministrazione del Ministero dell’interno e al finanziamento del contratto della carriera prefettizia, disponendone la relativa copertura degli oneri.

In particolare, il comma 148 incrementa di 5 milioni, dal 2008, il Fondo unico di amministrazione del Ministero dell’interno per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali.

Il comma 149 stanzia ulteriori 9 milioni dal 2008 per il contratto della carriera prefettizia relativamente al biennio 2008-2009.

 

Il comma 151, autorizza le dotazioni da iscriversi in bilancio in relazione alle leggi di spesa permanente la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (Tabella C). Viene peraltro applicata una riduzione in maniera lineare agli stanziamenti di parte corrente previsti in tale tabella.

 

Il comma 152 approva l’entità degli stanziamenti di cui alla tabella D nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

 

Il comma 153 dispone in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale mediante l'approvazione dei definanziamenti previsti in Tabella E, che risulta essere, peraltro, non movimentata.

 

Il comma 154 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F che rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali.

 

Il comma 155 indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2008, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.

 

Il comma 156, analogamente a quanto già previsto a decorrere dalla legge finanziaria per il 2004,dispone l’approvazione dell'Allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio.

 

Il comma 157 disponeuna riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il comma 158 riduce autorizzazioni di spesa destinate al Fondo aree sottoutilizzate.

 

Il comma 159 prevede che agli oneri connessi al comma 550 dell'articolo 2 (stabilizzazione lavoratori socialmente utili presso i comuni) si provveda in parte con riduzione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

 

Il comma 160 prevede l'incremento di un'assegnazione in favore del CNEL.

 

Il comma 161 dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

 

Il comma 162 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

Il comma 163 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (c.d. clausola di “compatibilità”).

 

Il comma 164 dispone l’entrata in vigore dell'intera legge finanziaria al 1° gennaio del 2008, ad eccezione delle disposizioni (per le quali l'efficacia decorre dalla data di pubblicazione della legge) relative all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti da parte degli enti locali e alla riduzione da 7 a 3 anni del termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale.