Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio |
Titolo: | La nuova classificazione del Bilancio dello Stato |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 111 |
Data: | 26/11/2007 |
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Documentazione e ricerche
La nuova classificazione
del Bilancio dello Stato
n. 111
26 novembre 2007
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari.
File: BI0259.doc
I N D I C E
2. La riclassificazione del Bilancio
§ 2.1. Gli obiettivi della riclassificazione
§ 2.2. La nuova struttura del Bilancio
- Le Missioni nel disegno di legge di Bilancio 2008
- La struttura del Bilancio decisionale
§ 2.3. Lo stato di previsione dell’entrata
3. I riflessi della riclassificazione nel disegno di legge finanziaria per il 2008
1. Riepilogo Missione/Programma
2. Scheda unità previsionale di base - Ministero della giustizia
3. Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2007
4. Circolare MEF 5 giugno 2007
5. Il libro Verde sulla spesa pubblica (sintesi)
6. Il ciclo di bilancio - Strumenti e procedure di finanza pubblica
7. Glossario dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica
Nel corso del 2007 è stato avviato un ampio processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica.
In tale ambito, la legge finanziaria per il 2007[1] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:
§
§ un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);
§ il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);
§ un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato (cfr.oltre).
Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:
§ la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);
§ l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);
§ la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (5 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[3](3 luglio 2007);
§ la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);
§ la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi.
Per quanto attiene all’intenso dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio.
L’indagine si è conclusa nel mese di maggio con l’approvazione di due documenti da parte dei rispettivi rami del Parlamento - di tenore sostanzialmente analogo – nei quali, oltre ad evidenziare i punti di criticità degli strumenti e delle procedure di Bilancio, vengono formulate una serie di proposte volte ad aggiornare, anche tramite appositi interventi legislativi e regolamentari, nonché tramite alcuni correttivi nelle prassi, il quadro vigente della finanza pubblica[4].
Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica, composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione.
Il Comitato è chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili. L'analisi verte, in particolare, su alcuni comparti (pubblico impiego, sanità, previdenza) nei quali si registra una quota particolarmente significativa della spesa. Il Comitato è chiamato inoltre ad approfondire la tematica relativa all'andamento delle entrate, con specifico riferimento a quelle tributarie, in primo luogo per verificare quali fattori siano all'origine di variazioni tanto significative nell'entità del gettito riscosso, quali sono quelle recentemente registrate.
Per quanto concerne in dettaglio la cronologia del processo di riforma avviato nel corso del 2007, si ricorda che:
§ dal 13 febbraio al 16 maggio 2007 è stata svolta la suddetta indagine conoscitiva per individuare le linee di riforma della sessione di bilancio, articolata nell’audizione congiunta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, volta ad illustrare gli orientamenti in materia di valutazione della spesa pubblica e di riclassificazione del bilancio dello Stato (13 febbraio), ed in alcune sedute congiunte nelle quali è stato svolto un ampio dibattito sulle linee di riforma (14 febbraio, 14 marzo e 15 marzo);
§ il 28 febbraio 2007 il
Presidente della Camera dei deputati è intervenuto sul tema della riforma della
legge di contabilità e delle procedure parlamentari relative alla manovra
presso
§ 16 marzo il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto di nomina dei membri della Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) che ne disciplina organizzazione, funzionamento e attività;
§ il 29 marzo è stato organizzato un convegno presso il Ministero dell’economia e delle finanze sul tema “Migliorare la qualità della spesa pubblica: esperienze internazionali a confronto”, nel quale, tra l’altro, si prese in esame la riforma del bilancio in Francia. In questo periodo ha avvio il complesso lavoro di riclassificazione del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato in collaborazione con tutti i Ministeri di spesa per definire i programmi e le missioni;
§ il 30 maggio il CNEL ha approvato l’istruttoria sulla “Riforma delle procedure di bilancio pubblico nella prospettiva delle parti sociali e dei cittadini”;
§ il 31 maggio è stato
istituito, presso
§ il 5 giugno è stata svolta l’audizione del Ragioniere generale dello Stato al fine di illustrare alcune ipotesi sulla riclassificazione del bilancio ed il 19 giugno il Presidente della CTFP per acquisire alcuni elementi preliminari di analisi sulla spending review;
§ il 13 giugno le Commissioni Bilancio di Camera e Senato hanno tenuto un’altra audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sul tema della riclassificazione del bilancio, in vista della predisposizione dei documenti di bilancio. Il titolo della presentazione del Ministro era “Rendere più chiari il bilancio e la finanziaria”;
§ il 20 giugno il Ministro Padoa-Schioppa dà avvio al progetto della spending review;
§ il 7 luglio esce il primo dossier unificato degli Uffici del Bilancio di Camera e Senato sul DPEF 2008-2012;
§ il 20 ed il 23 luglio,
presso
§ il 6 settembre viene diffuso il “Libro verde sulla spesa pubblica”, nel quale è riportato un quadro complessivo della dinamica della spesa pubblica e dei principali tentativi di governarla fino ad allora esperiti, nonché alcuni approfondimenti settoriali volti a sostenere la necessità e la possibilità di spendere meglio;
§ il 20 settembre le Commissioni Bilancio congiunte, poco prima della presentazione del bilancio riclassificato, hanno svolto un’altra audizione del Ministro dell’economia e delle finanze per acquisire i risultati della prima sperimentazione della riforma;
§ il 1º ottobre 2007 è stato presentato il disegno di legge di Bilancio per il 2008 riclassificato per Missioni e Programmi oggetto del presente dossier.
La riclassificazione del Bilancio dello Stato muove dal presupposto che la struttura attuale – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche. Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).
Ciò, ad avviso del Governo, rende complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.
Conseguentemente,si è deciso di porre al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.
In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso pertanto dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.
La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.
Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 2008[5], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997[6].
Nel riprendere il processo di riforma si capovolge, tuttavia, l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).
Ai sensi della richiamata normativa di contabilità pubblica la struttura del Bilancio dello Stato è imperniata, per ogni stato di previsione della spesa, sui Centri di responsabilità amministrativa (aspetto organizzativo), sulle Unità previsionali di base (aspetto contabile) e sulla classificazione per funzioni-obiettivo (aspetto funzionale), la quale ha avuto tuttavia sino ad oggi un significato meramente informativo.
In particolare, la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese.
Sino al Bilancio 2007 la suddivisione degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, tuttavia, un significato solo conoscitivo, rivelandosi, ad avviso del Governo[7], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non è risultata, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.
Senza tralasciare gli aspetti contabili e organizzativi, il Governo ha inteso privilegiare il contenuto funzionale della spesa, al fine di rendere più chiaro e trasparente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, consentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti.
In tale prospettiva, la nuova classificazione del Bilancio appare strettamente connessa al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.
La riclassificazione è stata attuata in via amministrativa all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.
Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 “Missioni”, a loro volta articolate in 167 “Programmi”.
Si segnala che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.
L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di protezione di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).
Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali)[8], a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.
Le Missioni possono
essere ricondotte ad un concetto di "risorse
di settore", ove
Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").
La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".
La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".
Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale, che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri, tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. In ordine alla Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” si è peraltro rilevato come essa possa avere, almeno in una prima fase, una sua utilità, in quanto consente di evidenziare le spese di indirizzo politico e di cd. back-office, cioè necessarie per il mero funzionamento del Ministero (in contrapposizione alle spese di front-office, per le attività delle amministrazioni direttamente finalizzate all’erogazione dei servizi agli utenti, le quali dovrebbero risultare già attribuite ai programmi), anche ai fini di una valutazione comparativa tra Ministeri.
Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[9], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n.31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr. oltre – si veda anche l’Allegato 1, nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi).
La riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[10] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[11].
A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:
§ le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );
§ gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[12];
§ i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).
Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).
A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17 - 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).
La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato.
Numero Missione |
Missioni |
Stanziamenti
BLV + II Nota Var. |
% |
3 |
Relazioni autonomie territoriali |
112.792 |
23,55 |
34 |
Debito pubblico* |
78.231 |
16,33 |
25 |
Politiche previdenziali |
68.559 |
14,31 |
22 |
Istruzione scolastica |
41.583 |
8,68 |
4 |
L'Italia in Europa e nel mondo |
27.205 |
5,68 |
24 |
Diritti sociali e solidarietà sociale |
24.234 |
5,06 |
33 |
Fondi da ripartire |
19.961 |
4,17 |
5 |
Difesa e sicurezza del territorio |
19.008 |
3,97 |
13 |
Diritto alla mobilità |
10.514 |
2,19 |
7 |
Ordine pubblico e sicurezza |
9.321 |
1,95 |
29 |
Politiche finanziarie e di bilancio** |
8.920 |
1,86 |
23 |
Istruzione universitaria |
8.760 |
1,83 |
6 |
Giustizia |
7.268 |
1,52 |
28 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale |
5.489 |
1,15 |
11 |
Competitività e sviluppo imprese |
4.433 |
0,93 |
17 |
Ricerca ed innovazione |
4.060 |
0,85 |
14 |
Infrastrutture pubbliche e logistica |
3.914 |
0,82 |
8 |
Soccorso civile |
3.755 |
0,78 |
26 |
Politiche per il lavoro |
3.624 |
0,76 |
1 |
Organi costituzionali |
3.334 |
0,70 |
32 |
Servizi generali amministrazioni |
2.830 |
0,59 |
18 |
Sviluppo sostenibile |
1.665 |
0,35 |
21 |
Tutela beni culturali |
1.633 |
0,34 |
27 |
Immigrazione |
1.486 |
0,31 |
9 |
Agricoltura e pesca |
1.364 |
0,28 |
15 |
Comunicazioni |
1.354 |
0,28 |
19 |
Casa e assetto urbanistico |
1.060 |
0,22 |
30 |
Giovani e sport |
958 |
0,20 |
20 |
Tutela della salute*** |
881 |
0,18 |
2 |
Amm.ne generale territorio |
352 |
0,07 |
16 |
Commercio internazionale |
268 |
0,06 |
31 |
Turismo |
113 |
0,02 |
10 |
Energia e fonti energetiche |
59 |
0,01 |
12 |
Regolazione dei mercati |
16 |
0,00 |
TOTALE |
479.004 |
100,00 |
(*)
Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.
(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.
(***) La voce non include le risorse delle regioni.
Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.
I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.
Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.
Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni : Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.
Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.
I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.
I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)
Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.
Ciascun Programma si articola in un insieme di attività che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità. attraverso l’attuazione dei processi e delle funzioni da parte singole strutture amministrative. Fanno tuttavia eccezione i c.d. “Programmi finanziari”, i quali non sono rappresentati da attività operative svolte dai competenti Centri di responsabilità amministrativa, ma costituiscono mere operazioni di trasferimento delle risorse finanziarie ai rispettivi enti destinatari, che a loro volta utilizzeranno le risorse per il perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Nell’ambito di ciascun Programma sono individuate le unità previsionali di base (vale a dire le voci elementari del bilancio), che per effetto della riclassificazione operata non sono più articolate per Centri di responsabilità amministrativa, ma sulla base della classificazione funzionale della spesa.
Ciascun Programma è dunque frazionato in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite al Programma medesimo.
Essicostituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.
Nell’ambito della riclassificazione operata i Centri di responsabilità amministrativa vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:
§ Missioni
§ Programmi
§ Macroaggregati (u.p.b di terzo livello - unità di voto parlamentare)
Per
- 1. Funzionamento
- 2. Interventi
- 3. Oneri comuni
- 4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi
- 5. Oneri del debito pubblico
Per
- 6. Investimenti
- 7. Altre spese in c/capitale
- 8. Oneri comuni
Rimborso di prestiti
- 9. Rimborso del debito pubblico
Centro di responsabilità amministrativa
In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.
Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:
§ Primo livello di aggregazione:
- 34 Missioni
§ Secondo livello di aggregazione:
- 167 Programmi
Terzo livello di aggregazione:
- Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.
Quarto livello di aggregazione:
- Centri di responsabilità amministrativa
· Capitoli
A seguito della
riclassificazione, le unità di voto per
il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007,
passando da 1.716 per il
La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[13]:
Bilancio per unità previsionali di base |
||
Amministrazioni |
Unità di voto 2007 |
Unità di voto 2008 |
Entrate |
164 |
60 |
Economia e Finanze |
295 |
115 |
Sviluppo economico |
84 |
46 |
Lavoro e previdenza sociale |
60 |
26 |
Giustizia |
39 |
16 |
Affari esteri |
85 |
26 |
Pubblica istruzione |
201 |
44 |
Interno |
67 |
47 |
Ambiente, tutela territorio e mare |
61 |
30 |
Infrastrutture |
67 |
31 |
Comunicazioni |
54 |
20 |
Difesa |
81 |
26 |
Politiche agricole e forestali |
59 |
34 |
Beni e attività culturali |
108 |
34 |
Salute |
55 |
25 |
Trasporti |
65 |
40 |
Università e ricerca |
34 |
30 |
Solidarietà sociale |
37 |
26 |
Commercio internazionale |
40 |
14 |
Aziende |
|
|
Monopoli di Stato |
19 |
7 |
Archivi notarili |
15 |
7 |
Istituto agronomico oltremare |
10 |
5 |
Fondo edifici di culto |
16 |
5 |
Totale |
1.716 |
714 |
Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[14].
Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.
Sono in particolare evidenziate:
§ la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire le spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;
§ la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire le spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Al riguardo, si ricorda che nella seduta della Commissione Bilancio del 21 novembre 2007, il Governo, su richiesta della Commissione, ha depositato una documentazione nella quale è indicato, con riferimento a ciascuna U.P.B., l’importo della quota relativa a oneri inderogabili, al netto delle spese obbligatorie, che può essere emendato;
§ la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta sostanzialmente delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare. Nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso. Anche in tal caso si ricorda che nella documentazione depositata dal Governo nella seduta della Commissione Bilancio del 21 novembre 2007, è indicato, con riferimento a ciascuna U.P.B., l’importo del fabbisogno, che corrisponde al complesso della spesa discrezionale (comprensivo anche della quota vincolata) e, nell’ambito di quest’ultimo, la quota non vincolata che può essere emendata.
La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.
Al riguardo, si osserva come nel corso del dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, sia stata rappresentata l’opportunità di arricchire gli allegati conoscitivi di ulteriori elementi che consentano una precisa individuazione di tutte le determinanti della spesa riferite alle singoli voci, siaal fine di consentire al Parlamento di assolvere pienamente la sua funzione di controllo, sia al fine di agevolare eventuali interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. In tal senso, con riferimento agli oneri inderogabili, è stata sottolineata la possibilità di procedere all’individuazione dei fattori sottostanti la spesa (con una sorta di “relazione tecnica” riferita ai singoli Programmi), nonché alla specifica indicazione, ove la complessità del quadro normativo lo consenta, delle disposizioni legislative di riferimento. Analogamente, è stata rilevata l’opportunità di fornire ulteriori e adeguati elementi di conoscenza in ordine alla quantificazione in Bilancio delle spese discrezionali, anche con riferimento agli obblighi già assunti dalle amministrazioni.
La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato[15], rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[16], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.
In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.
A tale ultimo proposito, si segnala che
nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S.
Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.
L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.
Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[17].
I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.
Permane pertanto l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente.
Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi
alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007,
§ l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);
§ l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;
§ l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.
La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta pertanto condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente.
In tal senso, la stessa riclassificazione operata offre, del resto, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte.
I Programmi, infatti, come accennato, sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente espletate, non alle strutture costituite all'interno dei Ministeri. Ciò rende possibile che vengano riviste le attribuzioni interne ed identificate le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.
Nelle more del
completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il
Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.
La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.
Già la legge di riforma
n. 94 del
Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono inoltre effettuarsi variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento.
Un ulteriore strumento di flessibilità gestionale è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2007, che ha disposto, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, l’accantonamento e conseguentemente l’indisponibilità di una quota pari, rispettivamente, a 4,6 miliardi di euro, a 5 miliardi di euro e a 4,9 miliardi di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con riferimento a determinate categorie economiche[18]. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dei Ministri competenti, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per ridurre gli accantonamenti di risorse di parte corrente[19] (articolo 1, comma 507, legge n. 297/2006).A tale ultimo riguardo, si ricorda che nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni; è stato inoltre rilevato come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati, ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti
Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[20].
Con riferimento alla problematica della c.d.
flessibilità del bilancio, si segnala, inoltre, come nella relazione all’Aula
del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S.
Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.
La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.
Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.
Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.
La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[21].
Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.
Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per la valutazione dei risultati.
Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.
Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.
Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.
La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.
Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una Scheda di analisi “Unità previsionale di base – Macroaggregato” per ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti (si veda, a titolo esemplificativo, la scheda relativa ad un Programma del Ministero della Giustizia, riportata nell’Allegato 2 ).
La scheda è così strutturata:
- Indicazione della Missione del Ministero;
- Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;
- Dettaglio contabile delle unità previsionali di base (Macroaggregati), con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di spese discrezionali, oneri inderogabili o spese predeterminate per legge.
In particolare, nell’ambito di ciascun Programma le unità previsionali di base sono contrassegnate mediante una numerazione a tre cifre.
La prima e la seconda
cifra indicano, rispettivamente,
L’elenco riepilogativo delle U.P.B. per l’anno 2008 è contenuto nell'allegato al disegno di legge di bilancio, espressamente richiamato, dal comma 24 dell’articolo 22, del medesimo disegno di legge.
Le unità previsionali di base sono loro volta sono articolate in capitoli, che sono esposti nell’ambito dei singoli stati di previsione per finalità esclusivamente conoscitive e gestionali. Durante l’esame parlamentare le proposte di variazione possono essere riferite esclusivamente alle unità previsionali di base, non essendo ammissibili emendamenti riferiti ai capitoli.
Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui. Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo.
Al riguardo si ricorda, come accennato, che nella seduta della Commissione Bilancio del 21 novembre 2007, il Governo, su richiesta della Commissione, ha depositato una documentazione nella quale è stato indicato, con riferimento a ciascuna U.P.B.:
a) l’importo della spesa obbligatoria e della spesa predeterminata per legge (fattore legislativo), che in ogni caso non può essere emendato in sede parlamentare;
b) l’importo della quota relativa a oneri inderogabili al netto delle spese obbligatorie, che può essere emendato;
c) l’importo del fabbisogno, che corrisponde al complesso delle spese discrezionali (comprensive anche della quota vincolata) e, nell’ambito di queste ultime, la quota non vincolata che può essere emendata.
Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.
La legge di Bilancio,
definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal
cosiddetto "Bilancio per capitoli",
pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a
norma dell'art. 1, comma
La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.
Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.
Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:
§ Missioni
§ Programmi
§ Macroaggregati
§ Capitoli
§ Piani gestionali.
Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007 (cfr. l’allegato 4 del presente dossier), sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.
Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.
Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.
La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.
Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:
1) entrate tributarie;
2) entrate extra tributarie;
3) entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;
4) entrate derivanti dall'accensione di prestiti.
Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.
Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).
Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.
ENTRATE
§ Titoli I livello:
- Tributarie
- Extra Tributarie
- Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti
- Accensione prestiti
§ Natura II livello:
- Entrate ricorrenti
- Entrate non ricorrenti
§ Unità di III livello
- Tipologia dell'entrata
§ Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)
- Attività/Proventi
Come sopra accennato,
si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel
La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è riverberata anche nel disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. 3256).
La citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria.
Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi.
Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della spending review.
Le “Missioni” nel disegno di legge finanziaria per il 2008
Le Missioni che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio. Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.
La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto[22].
Anno 2008 (mln di euro) |
Missioni |
Saldo netto da finanziare |
Quota-parte % sul totale delle spese ripartite per missione |
3 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali |
10.935,9 |
44,3 |
33 |
Fondi da ripartire |
4.024,1 |
16,3 |
4 |
L'Italia in Europa e nel Mondo |
3.493,7 |
14,1 |
25 |
Politiche previdenziali |
1.631,4 |
6,6 |
28 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale |
1.150,0 |
4,7 |
11 |
Competitività e sviluppo delle imprese |
1.067,3 |
4,3 |
26 |
Politiche del lavoro |
880,0 |
3,6 |
13 |
Diritto alla mobilità |
625,4 |
2,5 |
23 |
Istruzione universitaria |
550,0 |
2,2 |
1 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM |
134,0 |
0,5 |
14 |
Infrastrutture pubbliche e logistica |
125,0 |
0,5 |
17 |
Ricerca ed innovazione |
84,3 |
0,3 |
15 |
Comunicazioni |
80,0 |
0,3 |
9 |
Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca |
74,7 |
0,3 |
29 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio |
74,1 |
0,3 |
8 |
Soccorso civile |
68,6 |
0,3 |
24 |
Diritti sociali e solidarietà sociale |
58,8 |
0,2 |
27 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
51,5 |
0,2 |
30 |
Giovani e sport |
51,0 |
0,2 |
18 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
50,0 |
0,2 |
21 |
Tutela e valorizzazione dei beni culturali |
35,4 |
0,1 |
5 |
Difesa e sicurezza del territorio |
30,0 |
0,1 |
16 |
Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo |
30,0 |
0,1 |
7 |
Ordine pubblico e sicurezza |
24,3 |
0,1 |
31 |
Turismo |
0,0 |
0,0 |
22 |
Istruzione scolastica |
-20,0 |
-0,1 |
varie* |
Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi |
-604,0 |
-2,4 |
|
Totale |
24.705,4 |
100,0 |
Anno 2008 (mln di euro) |
Missioni |
Effetti di indebitamento netto |
Quota-parte % sul totale delle spese ripartite per missione |
33 |
Fondi da ripartire |
2.733,6 |
71,8 |
25 |
Politiche previdenziali |
863,0 |
22,7 |
26 |
Politiche del lavoro |
845,0 |
22,2 |
3 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali |
593,5 |
15,6 |
13 |
Diritto alla mobilità |
332,3 |
8,7 |
28 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale |
320,0 |
8,4 |
23 |
Istruzione universitaria |
313,0 |
8,2 |
4 |
L'Italia in Europa e nel Mondo |
293,7 |
7,7 |
15 |
Comunicazioni |
80,0 |
2,1 |
14 |
Infrastrutture pubbliche e logistica |
62,5 |
1,6 |
24 |
Diritti sociali e solidarietà sociale |
58,8 |
1,5 |
17 |
Ricerca ed innovazione |
54,3 |
1,4 |
27 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
51,5 |
1,4 |
8 |
Soccorso civile |
46,1 |
1,2 |
30 |
Giovani e sport |
41,0 |
1,1 |
9 |
Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca |
40,0 |
1,1 |
21 |
Tutela e valorizzazione dei beni culturali |
35,4 |
0,9 |
1 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM |
32,0 |
0,8 |
16 |
Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo |
20,0 |
0,5 |
7 |
Ordine pubblico e sicurezza |
19,3 |
0,5 |
11 |
Competitività e sviluppo delle imprese |
17,0 |
0,4 |
5 |
Difesa e sicurezza del territorio |
14,7 |
0,4 |
18 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
10,0 |
0,3 |
31 |
Turismo |
0,0 |
0,0 |
22 |
Istruzione scolastica |
-10,3 |
-0,3 |
29 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio |
-314,9 |
-8,3 |
varie* |
Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi |
-2.743,3 |
-72,0 |
|
Totale |
3.808,0 |
100,0 |
Sulla base di tali
dati si evince come rimangano esclusi
dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge,
relativi alle disposizioni di cui al
Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da
A tale riguardo, si ricorda come già durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri - "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali" - tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi[23].
Si rileva, inoltre, come in base alla nuova classificazione del Bilancio non risulti possibilerapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi) e come, analogamente, non risulta agevole collocare nell’ambito delle Missioni le disposizioni di natura fiscale che configurano l’attuazione di politiche di settore attraverso misure che comportano minori entrate (come ad esempio le agevolazioni fiscali); anche in tale ultimo caso, nel corso del suddetto dibattito parlamentare, è stata rilevata l’opportunità di dare conto, nel futuro, nell’ambito dei Programmi, della cc.dd. spese fiscali.
Per quanto attiene ad una disamina del merito degli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato al Senato, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di indebitamento netto, sono ascrivibili alle Missioni 33 (Fondi da ripartire), 25 (Politiche previdenziali) e 26 (Politiche del lavoro), mentre in termini di saldo netto da finanziare si collocano al vertice le Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[24]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo).
Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi.
Le fonti in materia di disciplina della finanza pubblica
L’articolo 81 della Costituzione reca le disposizioni fondamentali in materia di bilancio (commi 1-3) e di copertura finanziaria delle leggi (comma 4).
La normativa concernente gli strumenti di programmazione economica e finanziaria, la struttura della legge di bilancio, la legge finanziaria, la copertura finanziaria delle leggi e le principali procedure contabili è contenuta nella legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).
I successivi interventi normativi (legge 23 agosto 1988, n. 362; legge 3 aprile 1997, n. 94; legge 25 giugno 1999, n. 208; decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246) sono stati effettuati mediante novelle alla legge n. 468/1978. Quest’ultima, pertanto, nel testo vigente, contiene la normativa generale in materia di contabilità di Stato.
Le procedure di esame
del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria sono
disciplinate dal Regolamento della
Camera dei deputati (capo XXVII, articoli da 118-bis a 124) e dal Regolamento del Senato della Repubblica
(capo XV, articoli da
Gli atti e i documenti di finanza pubblica
a) Provvedimenti legislativi:
- Legge di bilancio;
- Legge finanziaria;
- Leggi collegate alla manovra di finanza pubblica, che sono esaminate al di fuori della sessione di bilancio (c.d. provvedimenti collegati fuori sessione);
- Legge di assestamento del bilancio dello Stato;
- Legge di approvazione del rendiconto.
Si è altresì affermata, a decorrere dalla sessione di bilancio del 2003, la prassi di accompagnare la presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio con l’approvazione di un decreto-legge con il quale viene realizzata una parte della manovra di finanza pubblica, che viene collegato alla manovra medesima ed esaminato in corso di sessione.
b) Principali documenti connessi alla manovra di bilancio:
- Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ed eventuale Nota di aggiornamento;
Il DPEF rappresenta il principale documento di programmazione a medio termine; al riguardo il DPEF considera un periodo di almeno tre anni. Con riferimento a tale periodo, il DPEF espone le previsioni relative allo scenario macroeconomico a livello internazionale e nazionale. Sulla base della evoluzione prevista delle principali grandezze macroeconomiche (PIL, inflazione, occupazione, tassi di interesse sui titoli del debito pubblico), il DPEF illustra, per il periodo corrispondente, il quadro tendenziale di finanza pubblica, facendo riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente. In rapporto al quadro tendenziale, il DPEF indica gli obiettivi finanziari per ciascuno degli anni del periodo considerato relativamente al saldo del conto delle amministrazioni pubbliche, al fabbisogno del settore statale (e eventualmente del settore pubblico), al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e all’evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL. La differenza tra i saldi programmatici e quelli tendenziali determina l’entità della manovra finanziaria, di cui il DPEF indica sommariamente i contenuti, oltre ad illustrare, più in generale, le principali linee d’azione del programma di Governo.
Il DPEF deve essere presentato dal Governo entro il 30 giugno (nella prassi nel mese di luglio) ed è esaminato dal Parlamento nel mese di luglio e approvato con una risoluzione, che può contenere modifiche e integrazioni al Documento stesso.
Nel caso in cui eventi imprevisti lo rendano
necessario, il Governo può presentare, prima dell’approvazione della legge
finanziaria e del bilancio, una Nota di
aggiornamento del DPEF che rivede le previsioni e gli obiettivi fissati a
luglio. Anche
- Relazione previsionale e programmatica per l’anno successivo.
Viene presentata dal Governo contestualmente al disegno di legge finanziaria entro il 30 settembre. Illustra la situazione economica nell’anno in corso e le previsioni per l’anno successivo. Espone quindi, in modo più dettagliato, il quadro di finanza pubblica, dando conto dell’incidenza della manovra finanziaria che viene presentata al Parlamento sia in rapporto al conto economico delle amministrazioni pubbliche che in rapporto al bilancio dello Stato.
- Relazione trimestrale sulla situazione di cassa.
- Relazione sull’andamento dell’economia nell’anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l’anno in corso.
Viene presentata ad aprile insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. Contiene un’esposizione dell’andamento dell’economia internazionale e, in modo più analitico, del quadro macroeconomico interno relativi all’anno precedente, nonché dei risultati di finanza pubblica e delle previsioni economiche e finanziarie per l’anno in corso.
- Relazione generale sulla situazione economica del Paese nell’anno precedente.
Viene presentata ad aprile insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. Contiene un’esposizione molto dettagliata dell’andamento dell’economia e della finanza pubblica nell’anno precedente, con specifici approfondimenti in materia di mercato del lavoro, previdenza sociale e sanità.
Il contenuto decisionale del bilancio
Il bilancio dello Stato viene predisposto per competenza giuridica e per cassa e ha carattere universale, cioè contiene tutte le entrate che le amministrazioni dello Stato prevedono di acquisire e tutte le spese che sono autorizzate ad effettuare.
Sino alla riclassificazione operata con la presentazione del disegno di Bilancio per il 2008, le entrate sono state classificate in base alla natura e, nel caso delle entrate tributarie, in base all’imposta da cui provengono, mentre le spese sono state classificate per Ministero e, all’interno dello stato di previsione di ciascun Ministero, ripartite in base alla struttura amministrativa (Centro di responsabilità) che effettua la spesa e alla tipologia di spesa.
Le previsioni di entrata sono definite sulla base della legislazione vigente al momento della predisposizione del bilancio, con particolare riferimento alla legislazione tributaria, e sulla base dell’evoluzione delle grandezze macroeconomiche prevista negli strumenti di programmazione economica e finanziaria (Documento di programmazione economico-finanziaria ed eventuale Nota di aggiornamento).
Entro il 30 settembre di ciascun anno, insieme al disegno di legge di bilancio, viene presentato dal Governo il disegno di legge finanziaria. I due disegni di legge sono esaminati congiuntamente dal Parlamento. Il disegno di legge finanziaria contiene disposizioni volte a modificare la legislazione sostanziale di entrata e di spesa.
La legge finanziaria, in base a quanto previsto dalla legge generale sulla contabilità dello Stato (legge n. 468/1978), ha un contenuto necessario e specifico della legge medesima e un contenuto eventuale, molto più ampio, che può ritrovarsi anche in altri atti di legge.
Il contenuto necessario e specifico della legge finanziaria è rappresentato dalla determinazione del limite massimo dei saldi di bilancio; da altre determinazioni strettamente quantitative (in particolare, le risorse destinate ai rinnovi contrattuali del personale pubblico); dalle tabelle (in particolare, le tabelle con le quali si stabiliscono gli accantonamenti per la copertura finanziaria delle leggi da adottare nel corso dell’esercizio e i finanziamenti di leggi di spesa permanente)
La legge finanziaria può inoltre contenere disposizioni volte a modificare le determinazioni quantitative della legislazione tributaria (in particolare, aliquote, detrazioni, scaglioni), tutte le disposizioni che comportino un miglioramento significativo dei saldi di bilancio per effetto di aumenti di entrata o riduzioni di spesa e tutte le disposizioni che, attraverso aumenti di spesa o riduzioni di entrata, possano concorrere al sostegno dell’economia del paese, con esclusione degli interventi localistici o microsettoriali. Non possono in ogni caso essere inserite nel disegno di legge finanziaria norme di delega o di carattere meramente ordinamentale o organizzatorio.
Successivamente all’approvazione del disegno di legge finanziaria da parte di ciascuna Camera, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato, che erano state quantificate sulla base della legislazione vigente al momento della loro predisposizione, vengono modificate con un apposito atto (Nota di variazioni), tenendo conto degli effetti (maggiori o minori entrate, minori o maggiori spese) delle disposizioni recate dalla finanziaria medesima.
Emendabilità parlamentare del bilancio
Il disegno di legge di bilancio può essere emendato nel corso dell’esame parlamentare. Nei fatti la possibilità di emendamento è limitata: possono essere emendati soltanto gli stanziamenti relativi a spese discrezionali. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti relativi a spese giuridicamente obbligatorie possono essere oggetto soltanto di emendamenti di carattere tecnico, che rechino una correzione delle quantificazioni del Governo adeguatamente motivata. Gli emendamenti che introducono oneri devono, in ogni caso, prevedere un’adeguata copertura finanziaria (per quanto concerne il Bilancio 2008 e la nuova ripartizione delle spese all’interno dei Macroaggregati, si rinvia al paragrafo 2.2 del presente dossier)
Relativamente al disegno di legge finanziaria, prima dell’inizio dell’esame parlamentare, il Presidente della Camera presso la quale è stato presentato può, con la decisione di stralcio, escludere da esso le disposizioni che non rispondono alla definizione dei limiti di contenuto della finanziaria, come stabilita dalla legge generale sulla contabilità dello Stato.
Nel corso dell’esame parlamentare tutte le disposizioni del disegno di legge finanziaria possono essere oggetto di emendamenti. Gli emendamenti al disegno di legge finanziaria possono essere presentati sia dal Governo che dai membri del Parlamento.
Ciascun emendamento al disegno di legge finanziaria deve risultare attinente al contenuto della legge, come definito dalla legge generale di contabilità. Ogni emendamento che determina oneri aggiuntivi, inoltre, deve presentare una copertura finanziaria adeguata rispetto all’entità degli oneri e corretta in relazione alle regole di contabilità. Le motivazioni che possono determinare l’inammissibilità di un emendamento sono, pertanto, riconducibili all’estraneità di materia, alla carenza di compensazione e alla inidoneità della copertura. In presenza di uno di questi profili l’emendamento è dichiarato inammissibile e non viene esaminato né posto in votazione.
La procedura per la formazione del bilancio statale si articola in diverse fasi che si susseguono lungo tutto il corso dell’anno per concludersi con l’approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio entro il 31 dicembre.
La predisposizione del bilancio dello Stato è riservata al Governo per disposizione della Costituzione. Anche l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del disegno di legge finanziaria è riservata al Governo, secondo quanto previsto dalla legge generale di contabilità.
La disciplina della sessione di bilancio contenuta nei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica garantisce, di fatto, l’approvazione della legge finanziaria e della legge di bilancio prima dell’inizio dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono.
Formazione del bilancio |
|
Gennaio |
Inizio dell'esercizio finanziario. |
Febbraio |
Entro la fine di febbraio è prevista la presentazione della prima Relazione trimestrale al Parlamento sulla situazione di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente e sulla stima del fabbisogno del settore pubblico e del settore statale per l'anno in corso. Di fatto la relazione viene normalmente presentata nel mese di aprile. Alla fine di febbraio è fissato altresì il termine per la presentazione della Relazione del Ministro dell’economia e delle finanze al Parlamento sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso. Anche questa Relazione viene di solito presentata ad aprile, insieme con la prima Relazione trimestrale di cassa. |
Marzo |
Il 1° marzo l’ISTAT comunica i risultati relativi all’indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche e al debito pubblico conseguiti alla fine dell’anno precedente. Il Ministero dell’economia trasmette agli uffici centrali del bilancio presso i singoli Ministeri la circolare sull'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso e sui criteri di redazione delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale per l’esercizio successivo. |
Aprile |
Di solito in aprile il Ministro dell’economia e delle finanze presenta
al Parlamento la prima Relazione
trimestrale di cassa, Entro il 30 aprile ciascun Ministero, per cura del proprio ufficio centrale del bilancio, trasmette alla Ragioneria generale dello Stato il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativo all’anno precedente. |
Maggio |
Entro il 31 maggio il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alla Corte dei conti il Rendiconto generale dello Stato relativo all’esercizio precedente (che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio) per il giudizio di parificazione. Entro la fine di maggio è fissato
il termine per la presentazione della seconda
Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 31 marzo. Di
fatto |
Giugno
|
Entro il 30 giugno il Consiglio dei Ministri approva e presenta alle Camere il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Il 30 giugno è, inoltre, il termine per la presentazione da parte del Governo al Parlamento del disegno di legge di Assestamento del bilancio dello Stato per l’anno in corso e del disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l’esercizio precedente. Prima della presentazione al Parlamento, il Rendiconto è sottoposto al giudizio di parificazione della Corte dei conti, che trasmette alle Camere sia il giudizio medesimo che la propria Relazione sul Rendiconto. |
Luglio |
Camera e Senato esaminano il DPEF. Prima dell’inizio dell’esame del Documento, le Commissioni bilancio
dei due rami del Parlamento acquisiscono congiuntamente, attraverso un ciclo
di audizioni, i necessari elementi conoscitivi. Il ramo del Parlamento presso il quale sono stati presentati il disegno di legge di Assestamento e il disegno di legge di approvazione del Rendiconto ne inizia l’esame. |
Agosto |
Entro il 31
agosto è fissato il termine per la presentazione della terza Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 30
giugno. Di fatto |
Settembre
|
Entro il 30 settembre il Consiglio dei Ministri approva e presenta al Parlamento il disegno di legge recante il bilancio annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente e il disegno di legge finanziaria per l’anno successivo. Il disegno di legge finanziaria è accompagnato dalla presentazione al Parlamento da parte del Ministro dell’economia e delle finanze della Relazione previsionale e programmatica per l’anno successivo. In caso di
eventi imprevisti, il Governo può presentare al Parlamento una Nota di aggiornamento del DPEF. |
Ottobre-Dicembre |
Nella sessione di bilancio le Camere esaminano e approvano il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di bilancio. La sessione di bilancio ha la durata di 45 giorni nel ramo del Parlamento presso il quale sono stati presentati i disegni di legge e ha la durata di 35 giorni nel ramo che li esamina in seconda lettura. Presso ciascuna Camera i due disegni di legge sono esaminati congiuntamente. Le votazioni finali sui due disegni di legge devono avere luogo entro i termini previsti per la sessione di bilancio. Ciascuna Commissione di settore,
entro 10 giorni dall’assegnazione (7 giorni in caso di esame in seconda
lettura), esamina le parti di rispettiva competenza e predispone una
relazione per Alla Commissione bilancio compete l’esame generale e la presentazione della relazione all’Assemblea entro i successivi 14 giorni. Prima dell’inizio dell’esame, le Commissioni bilancio di Camera e Senato effettuano, in forma congiunta, un apposito ciclo di audizioni, per acquisire i necessari elementi conoscitivi. In Assemblea vengono dapprima discussi e votati i singoli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando dall’approvazione dello stato di previsione dell’entrata. Viene quindi effettuata la discussione e l’approvazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e la relativa votazione finale. Presso ciascuna
Camera, dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo
presenta Nell’ipotesi in cui il disegno di legge di bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, le Camere autorizzano per legge l’esercizio provvisorio. Peraltro, la disciplina della sessione di bilancio assicura l’approvazione del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio prima dell’inizio dell’esercizio al quale si riferiscono. |
Novembre |
Al 15 novembre è fissato il termine per la presentazione al Parlamento da parte del Governo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da esaminare al di fuori della sessione di bilancio. Entro il mese di
novembre è fissato il termine per la presentazione della quarta Relazione trimestrale di cassa, relativa alla situazione al 30
settembre. Nei fatti |
Dicembre |
Nel mese di dicembre il Governo presenta alla Commissione europea e al Consiglio dell’Unione europea l’aggiornamento annuale del Programma di stabilità. Gli obiettivi economici e finanziari in esso indicati riprendono quelli stabiliti negli strumenti di programmazione nazionali (DPEF, eventuale Nota di aggiornamento, Relazione previsionale e programmatica). |
Il Documento di programmazione economico-finanziaria
La disciplina del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) è stato introdotto nel nostro ordinamento a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, alla legge 5 agosto 1978, n. 468, recante le norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
Il DPEF deve indicare, per un periodo non inferiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, sulla base degli andamenti dell’economia e della finanza pubblica nell’anno in corso e dell’evoluzione economico-finanziaria internazionale, gli obiettivi macroeconomici (in particolare quelli relativi alla crescita e all’occupazione), l’andamento tendenziale dei conti pubblici e gli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi e di evoluzione del debito.
Nel documento devono, inoltre, essere indicati gli indirizzi per gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi fissati, da adottare sia nella legge finanziaria sia nei provvedimenti collegati.
Si tratta di un documento che disegna il quadro generale di una complessa manovra legislativa, che deve definirsi nel prosieguo di tempo, con i singoli provvedimenti.
Le modifiche ai regolamenti parlamentari conseguenti all’approvazione della legge n. 362/1988 hanno definito una specifica procedura di esame per il DPEF, volta a concludersi con l’approvazione, in ciascuna delle due Camere, di una risoluzione con la quale gli obiettivi e le indicazioni programmatiche proposte dal Governo (ed eventualmente integrate o modificate) sono rese vincolanti.
La disciplina dettata dalla legge n. 468/1978 è stata successivamente modificata con la legge 25 giugno 1999, n. 208.
Le innovazioni introdotte dalla legge n. 208/1999 hanno affidato al DPEF il compito di delineare, in una logica coerente, il quadro di compatibilità economiche e finanziarie, gli obiettivi che il Governo intende realizzare e gli interventi da adottare con la legge finanziaria e i provvedimenti collegati.
Più in particolare, con la legge n. 208/1999:
a) si è posticipato il termine per la presentazione alle Camere del DPEF dal 15 maggio al 30 giugno. In questo modo si restringe l’intervallo di tempo tra il momento in cui viene definito il quadro programmatico della manovra e quello (il successivo 30 settembre) in cui vengono presentati al Parlamento i disegni di legge di attuazione della manovra stessa;
b) è stato introdotto, per quanto concerne sia le previsioni tendenziali che gli obiettivi programmatici, il riferimento al conto economico delle amministrazioni pubbliche e soppresso il riferimento al settore pubblico allargato;
c) si è stabilito che le previsioni tendenziali debbano essere formulate non più sulla base del criterio delle politiche invariate, ma sulla base della legislazione vigente e, per la parte discrezionale della spesa, sulla base dell’invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte.
Per quanto attiene, più in particolare, al rapporto tra DPEF, legge finanziaria e provvedimenti collegati, le modifiche recate dalla legge n. 208/1999 hanno stabilito che:
a) il DPEF deve contenere l’articolazione degli interventi, compresi nella manovra di finanza pubblica e necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dal documento medesimo;
b) il DPEF deve indicare i disegni di legge collegati, che devono contenere disposizioni omogenee per materia.
Contestualmente, la legge n. 208/1999 ha modificato la struttura del complesso della manovra di finanza pubblica, attraverso l’ampliamento del contenuto della legge finanziaria (con la possibilità di inserirvi anche disposizioni di carattere espansivo), il superamento del c.d. collegato di sessione e l’individuazione, nei provvedimenti collegati, dello strumento legislativo destinato a dare attuazione delle politiche settoriali.
Rispetto alla nuova articolazione degli strumenti attraverso i quali si realizza la manovra di finanza pubblica, si è inteso accentuare la funzione propria del DPEF di offrire l’occasione per un confronto tra Governo e forze politiche rappresentate in Parlamento sui contenuti generali della politica economico-finanziaria che lo stesso Governo intende perseguire, entro il quadro di compatibilità risultante dall’andamento dell’economia reale e della finanza pubblica.
Il contenuto proprio del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) è individuato all’articolo 3 della legge 468/1978[25].
In base alle disposizioni richiamate, il Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere i seguenti elementi:
a) presentare una valutazione "puntuale e motivata" della situazione economico-finanziaria internazionale, con particolare riferimento alla Comunità europea, e nazionale, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni contenute nei precedenti documenti programmatici;
b) esporre il quadro tendenziale di finanza pubblica, illustrando i flussi di entrata e di spesa del conto consolidato della amministrazioni pubbliche e del settore statale, sulla base della legislazione vigente. Le previsioni tendenziali devono riguardare i grandi comparti di entrata e di spesa del settore statale e del conto delle amministrazioni pubbliche ed indicare il flusso di risorse destinate al Mezzogiorno, con l’indicazione della quota nazionale addizionale;
c) delineare il quadro macroeconomico programmatico, con particolare riferimento agli obiettivi relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
d) indicare gli obiettivi di finanza pubblica, definiti in rapporto al PIL, con riferimento all’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, al saldo corrente e al saldo primario, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti nei precedenti documenti di programmazione;
e) definire gli obiettivi, coerenti con quelli indicati in precedenza, di fabbisogno del settore statale e del settore pubblico, per ciascuno degli anni compresi nel periodo di programmazione;
f) indicare gli obiettivi in termini di debito delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL;
g) esporre, in coerenza con gli obiettivi così stabiliti, le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, definendo il quadro programmatico del bilancio pluriennale;
h) definire l’entità complessiva e, nelle linee generali, i contenuti della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale;
i) indicare i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali dovrà recare disposizioni omogenee per materia.
La procedura di esame parlamentare del DPEF
Il DPEF, presentato dal Governo, viene esaminato dai due rami del Parlamento che approvano ciascuno una propria risoluzione, il cui contenuto è, per prassi, sostanzialmente identico.
La procedura di esame è disciplinata dall’articolo 118-bis del regolamento della Camera (e dal corrispondente articolo 125-bis del Regolamento del Senato).
Analogamente all’esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, la procedura di esame coinvolge tutte le Commissioni permanenti chiamate ad esprimere un parere alla Commissione bilancio per le questioni di propria competenza.
Alla Camera i tempi
per l'espressione del parere e per la conclusione dell’esame presso
L’esame del DPEF
presso
Al termine dell'esame
del DPEF
La discussione in Assemblea del documento si conclude, entro il termine massimo di tre giorni, con la votazione di una risoluzione. Viene votata per prima la risoluzione accettata dal Governo, la cui approvazione preclude le altre.
La risoluzione sul DPEF, che rende vincolanti gli obiettivi programmatici in esso fissati, può contenere modifiche e integrazioni rispetto al documento presentato dal Governo.
L’articolo 118-bis del Regolamento della Camera
prevede, che, qualora si verifichino
eventi imprevisti, il Governo può
presentare, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio,
una Nota di aggiornamento del DPEF,
vale a dire, secondo la definizione contenuta nel Regolamento, un documento
recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e degli indirizzi
contenuti nel documento approvato. Generalmente
La procedura di esame della Nota di aggiornamento si svolge con le medesime modalità previste per il DPEF.
I tempi, tuttavia, sono assai più ristretti, dal momento che l’esame e l’approvazione della Nota di aggiornamento devono concludersi nel termine massimo di cinque giorni dalla sua presentazione, prorogabile, se il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, di altri cinque giorni.
Se è già in corso in Assemblea la discussione sul disegno di legge finanziaria e su quello di bilancio, tale discussione viene sospesa e l’Assemblea passa all’esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.
L’esame si conclude con l’approvazione di una risoluzione.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal Regolamento, è previsto che la discussione in Assemblea si svolga con l’intervento di un solo deputato per ciascun gruppo (tempi prefissati sono inoltre riservati agli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti del gruppo misto e agli interventi dei deputati dissenzienti).
Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.
Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.
L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.
In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.
Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :
§ da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);
§ dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;
§ dal quadro generale riassuntivo.
Il bilancio dello Stato è diviso in stati di previsione: il primo è relativo all’entrata, mentre i successivi riguardano la spesa e corrispondono ciascuno ad un Ministero.
Le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato sono le unità previsionali di base, che sino al Bilancio 2007 hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge n. 94/97[27].
Le unità previsionali di base sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.
Sino alla riclassificazione operata con il disegno di legge di bilancio per il 2008 (cfr. il paragrafo 2 del presente dossier), negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono state articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, di norma, alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate.
Al secondo livello, le unità previsionali di base sono state articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie).
Al terzo livello sono state distinte in base alla tipologia di spesa. Per le spese correnti le tipologie sono: funzionamento[28]; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese.
Le unità previsionali di base presentavano una ulteriore ripartizione (quarto livello), riferita alla specifica destinazione dello stanziamento[29].
Sino al Bilancio 2007, quando ci si riferiva genericamente alle “unità previsionali di base” si intendeva far riferimento alle unità di quarto livello.
Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.
La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.
I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:
§ il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);
§ il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);
§ il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);
§ il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.
Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo.
La classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale) ha l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.
Oltre all’analisi funzionale, è stata prevista la classificazione per categorie (analisi economica), volta ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Con la riforma del 1997, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea
La legge finanziaria
La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.
A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni.
Con la riforma del 1999, è stata riconosciuta alla legge finanziaria anche una funzione di sostegno alla crescita e allo sviluppo: il contenuto è stato dunque ampliato anche agli interventi volti al sostegno o al rilancio dell’economia.
L’evoluzione della legge finanziaria
La legge finanziaria è stata introdotta dalla legge n. 468/1978 come strumento da affiancare al bilancio a legislazione vigente volto ad offrire possibilità di intervento rispetto agli andamenti delle entrate e delle spese definiti nel bilancio medesimo, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
La riforma effettuata nel 1988 (legge n. 362/1988) aveva definito in modo rigido la tipologia di disposizioni che potevano essere inserite nella legge finanziaria, al fine di evitare un’illimitata estensione del suo contenuto. La legge finanziaria si limitava alla fissazione dei saldi ed alla regolazione quantitativa di alcune grandezze previste dalla legislazione vigente.
Venivano nel contempo introdotti due nuovi istituti, il DPEF, con funzione di programmazione, ed i provvedimenti collegati, da esaminare fuori sessione. In questi ultimi avrebbero dovuto trovare spazio gli interventi normativi volti ad attuare gli obiettivi di finanza pubblica che non potevano trovare collocazione né nel disegno di legge di bilancio (con il quale non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese), né nella finanziaria (il cui contenuto, come detto, era rigidamente limitato).
Alle innovazioni legislative faceva seguito la riforma dei regolamenti del Senato e della Camera del 1989, con la quale si dava piena configurazione alla disciplina della sessione di bilancio (introdotta alla Camera nel 1983 e al Senato nel 1985) e si introducevano specifiche disposizioni, volte, tra l’altro, a garantire tempi definiti per l’approvazione dei provvedimenti collegati.
L’esigenza di assicurare un margine di intervento nella decisione di finanza pubblica, attraverso modifiche di carattere non solo quantitativo ma sostanziale alla legislazione vigente, aveva tuttavia portato all’introduzione nel 1992, sul piano della procedura parlamentare, del “collegato di sessione”, esaminato e approvato dal Parlamento congiuntamente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio. La stretta connessione, procedurale e finalistica, con la legge finanziaria ha fatto sì che anche al collegato fossero imposti stringenti vincoli relativi ai tempi di approvazione e all’ammissibilità degli emendamenti. Inoltre, gli effetti finanziari delle disposizioni contenute nel collegato di sessione venivano anch’essi direttamente trasferiti nel bilancio dello Stato. Il contenuto del collegato di sessione restava comunque limitato a norme volte a conseguire il miglioramento dei saldi.
La riforma recata dalla legge n. 208/99 ha, da un lato, preso atto della situazione determinata dalla prassi, consentendo l’inserimento in finanziaria delle disposizioni recate dal collegato di sessione (con l’eccezione delle norme di delega e delle norme di carattere meramente organizzatorio e ordinamentale) ed eliminando dunque la duplicazione degli strumenti, e ha, dall’altro, ampliato ulteriormente il contenuto della legge finanziaria, riconoscendole, una volta raggiunto il traguardo dell’ingresso dell’Italia nell’area dell’euro, una funzione di sostegno alla crescita.
È stata dunque riconosciuta la possibilità di introdurre nella legge finanziaria norme di carattere espansivo (aumenti di spesa o riduzioni di entrata), purché rivolte direttamente al sostegno e al rilancio dell’economia, con esclusione degli interventi localistici o microsettoriali.
Fin dalla prima applicazione della riforma, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata inoltre interpretata, in sede parlamentare, in senso ampliativo, ritenendo che tali interventi potessero essere finalizzati anche al sostegno del reddito.
Si ricorda infine che il decreto-legge “tagliaspese” (decreto-legge n. 194/2002) ha introdotto la possibilità di inserire nella legge finanziaria misure correttive di leggi per le quali, in fase di attuazione, si sono registrati scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata quantificate nelle leggi medesime al fine della copertura finanziaria In tal modo si è inteso istituire un raccordo tra le leggi ordinarie di spesa, soggette ad errori di quantificazione verificabili solo ex post, e la decisione annuale di finanza pubblica.
Il contenuto proprio della legge finanziaria
La legge finanziaria è costituita dall’articolato e da alcune tabelle, il cui contenuto è definito dall’articolo 11 della legge n. 468/1978.
In base al citato articolo (comma 3), sono contenute nell’articolato della legge finanziaria ovvero vi possono essere inserite le seguenti disposizioni:
§ il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;
§ le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);
§ l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);
§ altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);
§ norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);
§ norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);
Come già ricordato, fin dalla prima applicazione, la possibilità di inserire interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.
§ norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002). Di conseguenza, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati - ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978 - per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima[30].
A partire dalla legge finanziaria per il 2004, l’attuazione del decreto-legge “tagliaspese” si è risolta nell’inserimento, fra gli allegati della legge finanziaria, della tabella delle ccdd. “eccedenze di spesa”, con la quale, a valere sul complesso delle risorse reperite dalla legge finanziaria medesima, sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri determinatisi rispetto a specifiche autorizzazioni di spesa. Nonostante il decreto-legge “tagliaspese” prefigurasse una procedura correttiva limitatamente alle autorizzazioni di spesa formulate in termini di previsioni, nella prassi sono state inserite tra le “eccedenze di spese” anche autorizzazioni di spesa formulate in termini di limite massimo. In questi ultimi casi, più che di una applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978 (lettera introdotta dal decreto-legge “tagliaspese”), sembrerebbe trattarsi di un vero e proprio rifinanziamento delle relative leggi.
Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:
§ gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).
La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;
§ la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale[31] (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).
§ il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale[32], (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);
§ la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);
§ la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).
La copertura degli oneri correnti della legge finanziaria
Una specifica disciplina è, inoltre, dettata, relativamente alla copertura degli oneri correnti determinati dalla legge finanziaria.
L’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, e successive modificazioni, prevede che la legge finanziaria possa disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
La disposizione comporta che le nuove o maggiori spese correnti previste nella finanziaria (compresi gli accantonamenti di tabella A), nonché le riduzioni di entrata debbano trovare copertura in nuove o maggiori entrate di parte corrente, vale a dire entrate da iscriversi nei titoli I e II (rispettivamente entrate tributarie ed entrate extratributarie), e in riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
Ne consegue il divieto di ricorrere, per la copertura finanziaria di oneri correnti, a risorse (maggiori entrate o riduzioni di spesa) di conto capitale.
Nell’ambito di una lettura sistematica delle disposizioni dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, formulata nelle risoluzioni di approvazione del DPEF 1990-92 di Camera e Senato, è stata ammessa l’interpretazione secondo la quale gli oneri correnti introdotti dalla legge finanziaria possono essere coperti anche ricorrendo all’eventuale miglioramento del risparmio pubblico risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente rispetto all’analogo saldo come determinato nell’assestamento di bilancio relativo all’esercizio in corso.
In conformità all’interpretazione richiamata, pertanto, il vincolo di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge finanziaria va inteso nel senso che la legge finanziaria non può determinare un peggioramento del risparmio pubblico rispetto alla più recente previsione assestata (o al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, nell’ipotesi in cui quest’ultimo evidenzi un saldo peggiore di quello dell’assestamento relativo all’anno precedente).
La procedura parlamentare di esame della finanziaria
Il disegno di legge finanziaria deve essere presentato dal Governo alle Camere entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, alla relazione previsionale e programmatica e al bilancio pluriennale e programmatico.
Tali documenti sono sottoposti al parere della Conferenza unificata Stato - Regioni e autonomie locali, che lo esprime entro il 15 ottobre e lo comunica al Governo e al Parlamento.
Il disegno di legge finanziaria viene
esaminato congiuntamente al disegno di legge di bilancio in un'apposita sessione dei lavori
parlamentari, che ha una durata
predeterminata: 45 giorni a
decorrere dall'effettiva distribuzione dei testi dei disegni di legge presso
Il contenuto del disegno di legge finanziaria, prima dell’assegnazione, è sottoposto ad un vaglio da parte del Presidente della Camera presso la quale il disegno di legge è presentato in prima lettura.
Il Presidente, sentito il parere della Commissione Bilancio, comunica all’Assemblea lo stralcio delle disposizioni in esso contenute che siano estranee al contenuto tipico della finanziaria, come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato.
Sulla base dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978, non possono essere contenute nella legge finanziaria:
- norme di delega;
- norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che le stesse non si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi;
- norme di spesa che non siano finalizzate direttamente al sostegno e al rilancio dell'economia (salvo alcuni stanziamenti espressamente rinviati alla legge finanziaria dalla medesima legge n. 468 o da altre leggi);
- interventi di carattere localistico o microsettoriale.
Nell'esame preliminare del disegno di legge finanziaria viene altresì valutato che essa non introduca nuovi o maggiori oneri finanziari in contrasto con la legislazione vigente o con le regole fissate nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle relative risoluzioni parlamentari, e che siano rispettate le regole di copertura.
Presso
Sono presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti con effetti compensativi all'interno di uno stesso stato di previsione o della parte del disegno di legge finanziaria assegnata alla Commissione medesima. Possono altresì essere presentati presso le Commissioni di settore gli emendamenti non compensativi, purché rientrino nella materia di competenza della Commissione. In Commissione di settore sono inoltre presentati tutti gli ordini del giorno di carattere settoriale, mentre quelli concernenti la politica economica generale sono riservati all'esame in Assemblea.
L'esame in Commissione
di settore si conclude entro dieci giorni dall'assegnazione (o entro sette, se
l'esame è in seconda lettura) con l'approvazione
di una relazione per
Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono riesaminati dalla Commissione bilancio, che può respingerli in modo motivato.
Alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio sono imposti criteri assai più restrittivi di quelli applicati nell'esame delle ordinarie proposte di legge.
I presidenti delle Commissioni di settore (per le parti di propria competenza) e il Presidente della Commissione bilancio dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei al contenuto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, oppure che siano in contrasto con i criteri per l'introduzione di maggiori spese o minori entrate, come stabiliti dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato o dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF.
La valutazione di ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio è pertanto vincolata ai seguenti parametri (oltre quelli generalmente validi per tale valutazione):
1. il rispetto del contenuto proprio della legge finanziaria e della legge di bilancio, come definiti dalla normativa vigente (inammissibilità per estraneità di materia);
2. l'obbligo di non aggravare gli effetti sui saldi di finanza pubblica rispetto al testo originario, il quale a sua volta deve attenersi agli obiettivi programmatici definiti nel DPEF (inammissibilità per carenza di copertura finanziaria);
3. la conformità alle regole di copertura (inammissibilità per inidoneità della copertura).
Non sono inoltre ritenuti ammissibili gli emendamenti al disegno di legge finanziaria che individuino la copertura nel disegno di legge di bilancio o viceversa (c.d. emendamenti "a scavalco").
Ai fini della predisposizione
del testo per l’Assemblea,
L'esame in Commissione bilancio si conclude con il conferimento del mandato a riferire all'Assemblea. Le relazioni di maggioranza possono essere accompagnate da relazioni di minoranza.
L'esame in Assemblea si svolge secondo le norme ordinarie. L'applicazione delle disposizioni relative al contingentamento dei tempi è volta a permettere la conclusione dell'esame nel tempi della sessione. Per la votazione degli emendamenti,il Presidente può ricorrere a votazione riassuntive o per principi, ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento, che garantisce a ciascun Gruppo parlamentare la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo.
Regole specifiche riguardano la presentazione degli emendamenti da parte dei deputati, che proporre solo gli emendamenti respinti dalla Commissione bilancio (e non dunque emendamenti dichiarati inammissibili o ritirati o decaduti per assenza del presentatore). Possono comunque essere presentati emendamenti riferiti alle parti introdotte o modificate dalla Commissione.
Governo e Commissione bilancio possono presentare nuovi emendamenti fino al momento della votazione, purché nell’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori, dopo la discussione congiunta sulle linee generali dei due disegni di legge, vengono esaminati preventivamente gli articoli del disegno di legge di bilancio.
Una volta esaminati e deliberati gli articoli del bilancio, non si procede alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, ma si passa all'esame degli articoli e alla deliberazione finale sul disegno di legge finanziaria.
Il
Governo elabora quindi
La disciplina dei provvedimenti collegati prevista dalla legge n. 208/1999
Si indicano come “collegati” i disegni di legge recanti gli interventi connessi alla realizzazione della manovra di finanza pubblica.
La disciplina dei collegati è stata innovata dalla legge n. 208/1999, che ha ampliato il contenuto proprio della legge finanziaria determinando, contestualmente, il superamento del collegato di sessione.
Il termine per la presentazione da parte del Governo dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica è stato posticipato dal 30 settembre (termine previsto per la presentazione del disegno di legge finanziaria) al 15 novembre[33].
La legge n. 208/1999 ha precisato le caratteristiche e le funzioni dei collegati “fuori sessione”.
È stato previsto espressamente che nel DPEF siano indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per l’anno successivo ed è stato stabilito che ciascun disegno di legge collegato debba recare disposizioni omogenee per materia[34].
Nell’ambito del sistema di programmazione e attuazione delle decisioni di politica finanziaria, delineato dalla L. 468/1978, come modificata dalla L. 208/1999, i provvedimenti collegati si caratterizzano, pertanto, per i seguenti aspetti:
a) essere parte integrante del programma di intervento delineato nel DPEF e reso vincolante dall’approvazione delle relative risoluzioni parlamentari. Per questo motivo, nel DPEF e nelle relative risoluzioni si devono indicare i settori di intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica;
b) avere contenuto omogeneo, in quanto rivolti a realizzare indirizzi programmatici relativi a determinati settori.
Si può pertanto ritenere che nel disegno di riforma, da cui è derivata la legge n. 208/1999, ai collegati sia assegnata la funzione di recare gli interventi di riordino della disciplina vigente che dovrebbero qualificare le politiche di specifici settori.
Nonostante le riforme dei regolamenti parlamentati volte ad assicurare ai collegati tempi di esame certi e un regime procedurale analogo a quello previsto per la legge finanziaria, l’istituto dei collegati ha stentato a decollare nella prassi: i tempi di approvazione sono in genere risultati piuttosto lunghi e hanno spesso superato l‘anno di riferimento.
La
procedura di esame dei provvedimenti collegati presso
La riforma degli strumenti e delle procedure finanziarie ha trovato completamento in alcune modifiche dei regolamenti della Camera e del Senato, approvate nel luglio 1999, con le quali, tra l’altro, è stata rivista la procedura di esame dei provvedimenti collegati.
In particolare, sul modello di quanto previsto per l’esame del disegno di legge finanziaria, anche i provvedimenti collegati, sono sottoposti alla decisione di stralcio delle disposizioni estranee al loro oggetto.
Ad essi, inoltre, è stato formalmente esteso il regime di valutazione dell’ammissibilità di emendamenti e articoli aggiuntivi proprio dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Secondo le disposizioni di cui all’articolo 123-bis del Regolamento della Camera, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel DPEF, come approvato dalle risoluzioni parlamentari, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito, sono assegnati alla Commissione competente.
Riguardo ai disegni di legge presentati in prima lettura alla Camera, prima dell’assegnazione, il Presidente della Camera, sentito il parere della Commissione Bilancio sul contenuto proprio, come definito dalla normativa vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato e dalla risoluzione di approvazione del DPEF, dispone lo stralcio di eventuali disposizioni estranee all’oggetto di ciascuno di essi[35].
Il parere della Commissione bilancio e la successiva decisione del Presidente della Camera assumono pertanto come riferimento i seguenti parametri:
1. la corrispondenza dell’oggetto dei disegni di legge che il Governo richiede di considerare come collegati all’indicazione dei settori di intervento contenuta nel DPEF, come approvato dalle relative risoluzioni parlamentari;
2. l’omogeneità del contenuto di ciascun collegato.
Durante l’esame in Commissione di merito, il Presidente della Commissione dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardano materie estranee all’oggetto del collegato, sulla base dei medesimi parametri stabiliti per la decisione di stralcio, oppure gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che contrastano con i criteri per l’introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile e di bilancio, vale a dire gli emendamenti che presentano una copertura carente sotto il profilo quantitativo o inidonea sotto il profilo qualitativo. Se la valutazione del Presidente della Commissione viene posta in discussione, la decisione definitiva è rimessa al Presidente della Camera.
Il regime di presentazione degli emendamenti in Assemblea è identico a quello previsto per la legge finanziaria.
Il Governo
può richiedere che
L'esame e le votazioni sui disegni di legge collegati non possono avvenire negli stessi giorni nei quali sono discussi in Assemblea i disegni di legge finanziaria e di bilancio o i disegni di legge di approvazione del rendiconto e di assestamento, salva diversa decisione all'unanimità della Conferenza dei Presidenti di Gruppo
Il decreto-legge collegato di sessione
A decorrere dalla sessione di bilancio del 2003, è invalsa la prassi di accompagnare la presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio con l’approvazione di un decreto-legge con il quale viene realizzata una parte della manovra di finanza pubblica, soprattutto sul versante delle entrate, che viene collegato alla manovra medesima ed esaminato in corso di sessione.
Se da una parte il ricorso al decreto-legge può giustificarsi con il fatto che, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dell’anno successivo, il Governo ritiene necessario che alcuni interventi, soprattutto in materia fiscale, entrino in vigore immediatamente, dall’altra il decreto collegato ha finito per comprendere le più varie disposizioni, anche per il fatto che esso non è soggetto ai limiti di contenuto propri della legge finanziaria.
Ulteriori difficoltà sono derivate nei casi in cui il decreto è stato presentato nel ramo del Parlamento che esamina la manovra in prima lettura, a causa dell’inevitabile sovrapposizione con l’esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Nel sessione di bilancio del 2006 è stato altresì presentato, pochi giorni dopo la presentazione della manovra, un disegno di legge di delega in materia fiscale, collegato alla manovra e i cui effetti sono ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal DPEF. L’esame del disegno di legge non si è concluso in corso di sessione.
L’assestamento del bilancio dello Stato
L’articolo 17 della legge n. 468/1978 prevede l'istituto dell'assestamento di bilancio per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.
Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all’esercizio precedente. L’entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all’inizio dell’esercizio finanziario, che al momento dell’elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Più in generale, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
a) per quanto riguarda le entrate, all’eventuale revisione delle stime del gettito;
b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla eventuale revisione degli stanziamenti di competenza e alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall’evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente.
Pertanto, non possono essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.
Va infine ricordato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 468/1978, anche dopo l’approvazione della legge di assestamento possono essere presentate al Parlamento, comunque entro il 31 ottobre, ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa per l’esercizio in corso.
Il disegno di legge di assestamento dispone l’approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per l’anno in corso, indicate nelle annesse tabelle.
Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell’entrata, agli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome.
Il disegno di legge, infatti, contiene, sia per lo stato di previsione dell’entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che vengono effettuate tramite il disegno di legge medesimo e che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento.
In allegato al disegno di legge è invece evidenziata, a fini conoscitivi, sia per lo stato di previsione dell’entrata che per gli stati di previsione della spesa, l’evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo.
Per ciascuna U.P.B. si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell’esercizio precedente.
A partire dalla previsione iniziale, le eventuali variazioni intervenute per atto amministrativo o proposte con il disegno di assestamento determinano, per ciascuna U.P.B., la previsione assestata.
Le variazioni disposte in bilancio nel periodo gennaio-maggio con atto amministrativo derivano dall’applicazione di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all’approvazione del bilancio (per le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni) oppure dall’applicazione di procedure previste dalla normativa contabile.
La maggior parte delle variazioni apportate con atto amministrativo non ha effetto sui saldi (variazioni compensative)perché si tratta o dello spostamento di somme tra capitoli di spesa, oppure di modifiche della stessa entità ma di segno contrario dell’entrata e della spesa.
Le variazioni compensative dipendono:
- dall’utilizzo dei fondi speciali recanti gli accantonamenti di parte corrente e in conto capitale destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio finanziario;
- da altre variazione delle previsioni di entrata e di spesa adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in attuazione di atti di legge approvati definitivamente e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (ai sensi della previsione generale contenuta nell’articolo 17, comma quarto, della legge n. 468/1978).
- dai prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (ivi compresi i prelievi necessari alla reiscrizione dei residui passivi perenti di conto corrente[36])edal fondo di riserva delle spese impreviste (articoli 7 e 9 della legge n. 468/1978), nonché dal fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (di cui all’articolo 9-bis della legge n. 468/1978, inserito dall'articolo 8 della legge n. 94/1997) e dal fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente inserite nella Tabella C della legge finanziaria (di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468/1978, inserito dall’art. 2 della legge n. 208/1999);
- dalla reiscrizione dei residui passivi perenti di conto capitale, mediante prelievo dall’apposito fondo di cui all’art. 8 della legge n. 468/1978;
-
dalla riassegnazione ai capitoli di spesa di somme affluite all'entrata nei primi cinque
mesi dell’anno in corso, in base alla procedura da ultimo disciplinata con
D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469 (“Norme di semplificazione del procedimento per
il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali
di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai
finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n.
Tra le variazioni delle dotazioni di bilancio apportate con atti amministrativi hanno invece natura non compensativa, e incidono quindi sui saldi di bilancio:
- le riassegnazioni ai capitoli di spesa di somme affluite in entrata nell’ultimo bimestre (periodo 1° novembre-31 dicembre) dell’anno precedente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 469/1999;
- gli slittamenti di copertura, vale a dire l’utilizzo di quote dei fondi speciali stanziate nel bilancio di previsione per l’esercizio precedente e non utilizzate entro il termine di tale esercizio, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468/1978[37];
- il trasporto all’esercizio in corso di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, con la conseguente integrazione delle autorizzazioni di cassa, ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, della legge n. 468/1978[38].
Il Rendiconto generale dello Stato
Il rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
La disciplina del
rendiconto generale dello Stato è dettata dagli articoli da
1) il conto del bilancio, che espone l’entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
2) il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.
Il Rendiconto generale dello Stato, predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il mese di giugno dell'esercizio successivo a quello di riferimento, è trasmesso alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione (art. 23 della legge n. 468/1978).
Successivamente, il rendiconto viene presentato al Parlamento attraverso apposito disegno di legge (art. 24), unitamente al giudizio della Corte ed alla relazione da questa predisposta.
Oggetto del giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti è la verifica di conformità dei dati sulla gestione finanziaria contenuti nel rendiconto con le scritture contabili in possesso della Corte[39].
L’esposizione dettagliata delle risultanze della gestione del bilancio è fornita, su appositi stampati, trasmessi a fini conoscitivi al Parlamento unitamente al disegno di legge di approvazione del rendiconto.
Tali stampati espongono il conto consuntivo dell’entrata e, per la parte di spesa, il conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.
A seguito della riforma del bilancio, di cui alla legge n. 94/1997 e al D.Lgs. 279/1997, anche i conti consuntivi sono redatti per unità previsionali di base.
Per ciascuna unità previsionale di base vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.
La gestione di competenza evidenzia l’entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell’esercizio finanziario.
La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali.
Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti.
Un apposito allegato tecnico, predisposto per ogni conto consuntivo, espone i risultati disaggregati per i singoli capitoli che sono compresi in ciascuna unità previsionale di base. A seguito della riforma del bilancio, infatti, la ripartizione delle unità previsionali in capitoli viene demandata ad atto amministrativo; i capitoli, peraltro, rimangono la voce contabile fondamentale ai fini della gestione e rendicontazione.
Analogamente a quanto avviene per il bilancio di previsione, in un’apposita appendice del conto del bilancio i dati di consuntivo della spesa relativi a ciascun Ministero sono esposti, a fini conoscitivi, in base alla classificazione per funzioni-obiettivo (analisi funzionale,attraverso la quale si evidenziano le finalità della spesa) e in base alla classificazione per categorie (analisi economica, attraverso la quale si evidenzia la natura economica delle spese).
Per quanto concerne i risultati del conto dell’entrata, vengono esposti sulla base della classificazione per categorie, che individuano la specifica natura delle entrate tributarie, extra-tributarie e derivanti da operazioni di alienazione e ammortamento e da riscossioni di crediti.
Il conto generale del patrimonio
Il conto generale del patrimonio è il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell’esercizio.
Il conto generale del patrimonio comprende:
a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l’esercizio di riferimento;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.
Nell’ambito della riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997 e D.Lgs. n. 279/1997), è stata prevista una ristrutturazione del rendiconto, concernente non solo il conto del bilancio, ma anche il conto generale del patrimonio.
In particolare, per quanto riguarda il conto del patrimonio, la ristrutturazione è stata ritenuta necessaria ai fini di una nuova impostazione del conto stesso sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento alla economicità della gestione patrimoniale. Sono state introdotte alcune disposizioni volte a individuare i beni suscettibili di utilizzazione economica e a permettere una analisi economica della gestione patrimoniale[41].
La ristrutturazione è stata attuata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2002 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2003) e ha ricevuto prima applicazione con riferimento al conto patrimoniale presentato nel rendiconto per l’esercizio 2002.
La nuova struttura del conto del patrimonio ha trovato successivamente illustrazione con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 12 marzo 2003, n. 13.
Il conto generale del patrimonio, nella nuova struttura, a decorrere dall’esercizio 2003 risulta dunque distinto in due parti.
Le attività si distinguono in tre categorie di primo livello:
1) attività finanziarie (attività economiche comprendenti i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari e le attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari);
2) attività non finanziarie prodotte (attività economiche ottenute quale prodotto dei processi di produzione);
3) attività non finanziarie non prodotte (attività economiche non ottenute tramite processi di produzione).
Le tre categorie di primo livello sono distinte in ulteriori quattro livelli di dettaglio.
Per quanto concerne le passività, è prevista un’unica voce di primo livello che comprende tanto i debiti a breve termine che quelli a medio-lungo termine, nonché le riserve tecniche dei fondi di pensione, le anticipazioni passive e altri conti passivi.
Anche in questo caso, la voce di primo livello è distinta in ulteriori quattro livelli di maggior dettaglio.
Tali Sezione sono completate dalla classificazione delle attività e passività per Ministeri, dalle tabelle, gli altri allegati e appendici al Conto generale.
Per effetto dell’articolo 22 della legge 468/1978 e successive modifiche ed integrazioni il Conto del patrimonio contiene anche il Conto del “dare e avere” della Banca d’Italia in quanto organo cui è attribuito il servizio di tesoreria per conto dello Stato e le funzioni di cassiere speciale.
A seguito dell’istituzione della società Patrimonio dello Stato S.p.A., con il compito di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato, al Conto del patrimonio è allegato il conto consuntivo, economico e patrimoniale della suddetta società (le cui azioni sono interamente possedute dal Ministero dell’economia e delle finanze) nonché il conto consolidato della gestione del bilancio statale e della stessa società in conformità a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 12-bis del D.L. 63/2002.
Glossario
Glossario
dei principali termini macroeconomici e di finanza pubblica
Accensione di prestiti |
Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].
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Aliquota |
Quota d’imposta [®] per ogni unità di base imponibile.
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Amministrazioni pubbliche |
Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori. Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto, secondo la classificazione ISTAT, di tre sottosettori: 1) amministrazioni centrali,
che comprendono i ministeri (che costituiscono l’amministrazione dello Stato
in senso stretto), 2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali …) 3) enti di previdenza e assistenza, che comprendono le unità istituzionali centrali e locali la cui attività principale consiste nell’erogazione di prestazioni sociali [®] finanziate attraverso contributi generalmente a carattere obbligatorio (quali INPS, INAIL, INPDAP).. Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa. In base a tali criteri, sono considerati pubbliche amministrazioni gli enti, anche di natura privatistica, il cui finanziamento risulti a carico della finanza pubblica in misura superiore al 50 per cento.
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Ammortamento |
Secondo il SEC95 [®], è la perdita di valore subita dai capitali fissi (quali macchinari, impianti, mezzi di trasporto) nel corso dell'anno a causa dell'usura fisica, dell'obsolescenza (perdita di valore economico dei beni capitali per il progresso tecnico incorporato nei nuovi beni) e dei danni accidentali assicurati. Il concetto di ammortamento economico differisce da quello fiscale o finanziario in senso lato.
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Avanzo (complessivo, corrente, primario)
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[®] “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”. |
Base imponibile |
Valore o grandezza a cui si commisura un’imposta, costituendo la traduzione quantitativa del presupposto [®].
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Bilancia dei pagamenti |
Registra le transazioni economiche [®] intervenute in un dato periodo tra i residenti e i non residenti di un’economia.
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Bilancio gestionale |
Documento amministrativo articolato in modo simile alla struttura del bilancio previsionale [®]. Non costituisce oggetto di deliberazione parlamentare ed è redatto ai soli fini della gestione e della rendicontazione.
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Bilancio previsionale |
Documento annuale che espone, in via previsionale, gli importi finanziari delle operazioni di acquisizione delle entrate ed esecuzione delle spese dello Stato a legislazione vigente, anche per singoli Ministeri. Gli importi sono registrati in termini di competenza (accertamento o impegno delle somme nel momento in cui sorge l’obbligo giuridico rispettivamente dell’entrata o della spesa) [®], in termini di cassa (autorizzazione all’incasso o al pagamento delle somme) [®] e come residui [®]. Il disegno di legge di bilancio, presentato entro il 30 settembre dal Governo, viene approvato annualmente dalle Camere in un’apposita sessione d’esame. A partire dalla sessione di bilancio per il 2008, è stato riclassificato [®] secondo una ripartizione funzionale delle voci.
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Bilancio riclassificato |
Il bilancio previsionale [®] riorganizzato, nella parte relativa alla spesa, secondo una ripartizione di 34 Missioni [®] e 167 Programmi [®]. La nuova classificazione delle voci di bilancio, attuata a legislazione invariata, aggrega le UPB [®] e i corrispondenti capitoli di bilancio [®] secondo un criterio funzionale. Esso è stato presentato per la prima volta con il disegno di bilancio per il 2008.
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Capitolo |
Voce contabile del bilancio dello Stato individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base (UPB) [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.
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Cassa (bilancio di) |
Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabile)”]. Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].
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Centro di costo |
Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].
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Centro di responsabilità amministrativa (CDR) |
Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabilità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione della Amministrazione statale.
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Classificazione economica |
Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie. Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro. La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.
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Classificazione funzionale |
Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].
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CLUP |
[®] “Costo del lavoro per unità di prodotto”
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Competenza (bilancio di) |
Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”]. Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].
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Consumi finali |
Rappresentano il valore dei beni e servizi impiegati per il soddisfacimento diretto dei bisogni umani, individuali e collettivi. Si dividono in: a) consumi delle famiglie residenti; b) consumi delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Sono utilizzati due diversi concetti: la spesa per consumi finali e i consumi finali effettivi. La differenza sta nel trattamento riservato ad alcuni beni e servizi che sono finanziati dalle amministrazioni pubbliche [®]o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, ma che sono forniti alle famiglie come trasferimenti sociali in natura; questi beni sono compresi nel consumo effettivo delle famiglie, mentre sono esclusi dalla loro spesa finale.
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Consumi intermedi |
Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo. Con riferimento al conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, esiste una differenza tra i dati forniti dall’ISTAT ed i dati contenuti nei documenti di finanza pubblica del Governo; questi ultimi comprendono infatti, oltre ai consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni secondo la definizione riportata (cd. consumi intermedi in senso stretto), anche le prestazioni sociali in natura.
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Contabilità economica per centri di costo |
Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).
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Contabilità speciali |
Sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). Nessuna contabilità speciale può essere istituita senza la preventiva autorizzazione della Direzione generale del Tesoro (attuale Ministero dell’economia e delle finanze). Non possono essere costituite, né alimentate contabilità speciali con fondi provenienti dal bilancio dello Stato, salvo che ciò non sia autorizzato da specifiche disposizioni legislative Le operazioni di riscossione e pagamento effettuate sulle contabilità speciali sono operazioni estranee al bilancio dello Stato: esse sono contabilizzate in sede separata e non incidono dunque sui risultati finanziari del bilancio. La situazione contabile delle contabilità speciali, relative al servizio di cassa effettuato dalle tesorerie per conto dei titolari, è esposto nel Conto riassuntivo del tesoro [®].
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Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni |
Conto che espone le entrate e le spese del settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica. Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti). Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria). L’ISTAT è tenuto annualmente a pubblicare l’elenco delle unità istituzionali che appartengono al settore delle amministrazioni pubbliche. L’ultimo è stato pubblicato in G.U. n. 176 del 31 luglio 2007, con una successiva integrazione (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2007).
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Conto economico delle risorse e degli impieghi |
Riassume la situazione macroeconomica del Paese, mettendo in evidenza l’equilibrio tra l’offerta, rappresentata dalle risorse (PIL [®]ed importazioni [®]) e la domanda, data dagli impieghi (consumi finali delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni sociali private [®]ed investimenti fissi lordi [®], cui vanno aggiunte le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore, nonché le esportazioni [®]).
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Conto riassuntivo del Tesoro |
Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.
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Contributi sociali effettivi |
Nel SEC95 [®], comprendono i versamenti effettuati agli organismi della sicurezza sociale dai datori di lavoro, a beneficio dei loro dipendenti, e dai lavoratori dipendenti o non dipendenti o anche da persone non occupate, a proprio beneficio al fine di garantirsi le prestazioni sociali. Tali versamenti comprendono tutti i contributi obbligatori e volontari, relativi all'assicurazione contro i rischi di malattia, maternità, invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione, infortuni sul lavoro e malattie professionali e per gli assegni familiari.
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Contributi sociali figurativi |
Nel SEC95 [®], sono definiti come la contropartita delle prestazioni sociali erogate direttamente – cioè senza passare per gli organismi della sicurezza sociale - dai datori di lavoro pubblici ai loro dipendenti, ex dipendenti ed aventi diritto. Comprendono, ad esempio, le pensioni provvisorie corrisposte dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti in quiescenza (da contabilizzare al netto delle ritenute pensionistiche), le aggiunte di famiglia, l’equo indennizzo, i sussidi al personale, le rendite, le indennità temporanee e le spese per cure e infortuni. Il loro ammontare si stima pari alle prestazioni versate al netto dei contributi sociali effettivi a carico dei lavoratori dipendenti.
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Copertura finanziaria |
Risorse finanziarie da indicare a fronte di disposizioni normative che comportano nuovi o maggiori spese ovvero riduzioni di entrate da iscrivere in bilancio (articolo 81, comma 4).
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Costo del lavoro |
Somma delle retribuzioni lorde [®]e degli oneri sociali [®].
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Costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) |
Rapporto tra redditi dal lavoro dipendente pro capite e valore aggiunto [®]per occupato. Il numero degli occupati e dei dipendenti può essere misurato in persone [®”Persone occupate”]o in unità di lavoro standard [®].
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Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)
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E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore. L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari: a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime; b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali; c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime. Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.
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Deduzioni |
Spese che non concorrono alla determinazione della base imponibile.
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Deflatore |
È un indicatore implicito dei prezzi che viene calcolato mediante il rapporto tra due grandezze concernenti il medesimo aggregato economico (produzione, consumi, investimenti, importazioni, esportazioni…) misurate l’una in termini nominali (a moneta corrente) e l’altra in termini reali (a moneta costante).
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Deflatore del PIL |
E’ un indice del livello generale dei prezzi, calcolato come rapporto tra il valore dei beni e servizi nell’anno considerato e il valore che gli stessi avevano in un anno precedente assunto come termine di riferimento. Si differenzia dagli indici dei prezzi al consumo [® “Inflazione”] in quanto: § non fa riferimento ad un paniere costante di beni, ma alla produzione corrente. § non considera i beni prodotti all’estero.
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Detrazioni |
Importi relativi a spese che devono essere sottratti, in tutto o in una determinata percentuale, dall’imposta lorda, come risultante dall’applicazione dell’aliquota al reddito imponibile, al fine di determinare l’imposta netta.
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Disavanzo (deficit)
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Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®]. In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].
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Disavanzo (complessivo, corrente, delle partite finanziarie, primario)
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[®] “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo delle partite finanziarie”, “Saldo primario”. |
Entrata (procedimento contabile)
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Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo. Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi: 1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’identificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.
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Entrate complessive |
Costituiscono la somma totale delle entrate. Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale [®]. Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].
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Entrate correnti |
Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®]. Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRE, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.
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Entrate in conto capitale |
Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie. Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.
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Entrate finali |
Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale). Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].
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Esportazioni |
Sono costituite dai trasferimenti di beni e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti. Le esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del paese per essere destinati al resto del Mondo. Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a unità non residenti. Le esportazioni di beni sono valutate al valore “fob” (free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli eventuali diritti all’esportazione.
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Esportazioni nette |
Risultano dalla differenza tra le esportazioni [®] e le importazioni [®].
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Fabbisogno |
Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”. Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti; esso esprime l'ammontare per il quale il settore intestatario del conto deve ricorrere al credito nazionale ed estero. Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®]. La Banca d’Italia fornisce i dati relativi al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche [®].
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Fabbisogno complessivo
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E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.
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Fabbisogno non vincolato |
Rappresenta la quota delle spese discrezionali quantificata in base al fabbisogno occorrente per il funzionamento di ciascun Ministero.
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Fabbisogno primario |
E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.
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Fondi da assegnare |
Risorse finanziarie per le quali, in sede di previsione, non è nota la destinazione e il macroaggregato di riferimento e che saranno ripartire in corso d’anno in base alle esigenze gestionali o alla approvazione di provvedimenti legislativi.
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Fondi da ripartire |
E’ una voce della nuova struttura del bilancio riclassificato [®]. Essa rappresenta una Missione articolata nei due programmi: Fondi da assegnare [®] e Fondi di riserva e speciali [®].
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Fondi di riserva |
Somme iscritte in appositi capitoli di bilancio [®] per far fronte agli oneri dell’esercizio. Si dividono in: § generali”, se utilizzabili per le esigenze di tutte le amministrazioni. Esse sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (es. fondo per le spese obbligatorie e d’ordine; fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste); § di “cassa”, per esigenze relative al pagamento delle spese; § “particolari”, in quanto iscritti in specifici stati di previsione.
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Fondi speciali
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Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.
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Forze di lavoro |
Comprendono le persone occupate [®] e le persone in cerca di occupazione [®].
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Funzioni obiettivo |
Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione. Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.
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ICI (imposta comunale sugli immobili) |
Presupposto dell’imposta [®] è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato destinati a qualsiasi uso. La base imponibile [®] è il valore degli immobili. Il valore dei fabbricati è determinato dal rapporto tra le rendite catastali e appositi moltiplicatori diversificati per gruppi immobiliari. Il valore delle aree fabbricabili è quello di mercato al 1° gennaio di ciascun periodo di imposta. Il valore dei terreni agricoli è il risultato del prodotto tra il reddito dominicale e un moltiplicatore pari a 75. L’aliquota è determinata dal Comune, ciascun anno per l’anno successivo, e deve essere definita in un valore compreso tra il 4 e il 7 per mille. In assenza di delibera comunale si applica l’aliquota del 4 per mille.
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Importazioni |
Sono costituite dagli acquisti all’estero di beni e di servizi, introdotti nel territorio nazionale. Le importazioni di beni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano nel territorio del paese dal resto del Mondo. Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non residenti a unità residenti. Le importazioni di beni possono essere valutate: a) al valore “fob” (free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale, gli eventuali diritti all’esportazione; b) al valore “cif” (cost, insurance, freight) che comprende: il valore “fob” dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del paese esportatore e la frontiera del paese importatore. Nel conto economico delle risorse e degli impieghi [®] sono valutate al valore “fob”.
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Imposta |
Prelievo obbligatorio e senza contropartita che le amministrazioni pubbliche pongono a carico dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni private per far fronte alle spese pubbliche.
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Imposta diretta |
Imposta il cui presupposto è costituito da una manifestazione immediata di capacità contributiva, quale la percezione di un reddito o il possesso di un patrimonio.
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Imposta di bollo |
Imposta indiretta reale applicata su tutti gli atti civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, su scritti, avvisi, manifesti, registri indicati in un elenco previsto dalla legge, che distingue tra atti per i quali è obbligatorio il bollo e atti soggetti a bollatura solo in caso di uso.
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Imposta di registro |
Imposta indiretta reale che viene applicata in relazione alla registrazione, in molti casi imposta dalla legge, di atti di varia natura (negoziale, amministrativa, giudiziaria: cessioni di immobili e atti societari, contratti di locazione degli immobili).
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Imposta indiretta |
Imposta il cui presupposto è costituito da una manifestazione mediata di capacità contributiva, rilevata, ad esempio, al momento del consumo o dello scambio di un bene o del trasferimento di un’attività patrimoniale.
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Imposta personale |
Imposta il cui ammontare è determinato anche in funzione di caratteristiche soggettive del contribuente (livello del reddito, carichi familiari, stato di salute).
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Imposta reale |
Imposta il cui ammontare è determinato solo in relazione all’oggetto dell’imposta, indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del contribuente.
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Imposta sostitutiva |
Imposta proporzionale [v. proporzionalità] applicata a componenti del reddito che non rientrano nella determinazione del reddito complessivo. Si applica principalmente, in determinate ipotesi, ai redditi di capitale [®] ed ai redditi diversi [®].
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Imposta sulla produzione (o accisa) |
Imposta indiretta reale che colpisce la produzione di un determinato bene. Tra queste possiamo ricordare le imposte sugli olî minerali (gasolio, olio combustibile, benzine) e sui prodotti alcolici.
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Imposte in conto capitale |
Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti. Comprendono: a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti); b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).
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Indebitamento netto della PA |
Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo. Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).
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Indebitamento netto strutturale |
È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.
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Indici a catena |
Sono utilizzati dall’ISTAT dal marzo 2006 per le valutazioni reali degli aggregati economici, in accordo con gli standard definiti dai regolamenti comunitari. Il metodo degli indici a catena prende a riferimento in ciascun anno i prezzi dell’anno precedente. Il nuovo metodo risponde all’esigenza di introdurre un indicatore delle variazioni di prezzo o di volume che non tenga solo conto dei valori assunti dalle variabili considerate in due tempi precisi, l’anno corrente e l’anno base (come avveniva del sistema precedente), ma che incorpori l’andamento complessivo presentato dal fenomeno nell’intervallo temporale esaminato. Il principale vantaggio della metodologia del concatenamento è che viene utilizzato un sistema di ponderazione che si rinnova annualmente in virtù delle dinamiche del mercato, in modo da garantire la migliore rappresentazione della crescita reale degli aggregati economici. Il principale svantaggio è invece la perdita della proprietà dell’additività quando le serie sono concatenate rispetto ad un anno di riferimento fisso; l’additività viene mantenuta solo quando vengono presentati gli aggregati in valori ai prezzi dell’anno precedente. L’additività è la proprietà delle misure in volume per cui dalla somma delle componenti deflazionate di un aggregato si ottiene l’aggregato totale a sua volta deflazionato; essa consente dunque di ottenere il valore totale di un aggregato dalla somma dei suoi componenti, così come accade con le valutazioni a prezzi correnti.
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Inflazione |
L’inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell’insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno. L’ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: § l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), che misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico italiano. § l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) [®], si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E’ l’indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato); § l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) [®], sviluppato per assicurare una misura dell’inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l’intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni). L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi. [® anche “Deflatore “, “Deflatore del PIL”,].
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Inflazione programmata |
Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta, tra l’altro, il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.
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Investimenti fissi lordi |
Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno. Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore. Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti [®].
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IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) |
Il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e alla prestazione di servizi. Soggetti passivi sono gli imprenditori individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e professioni, le amministrazioni pubbliche, enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto nel territorio regionale). La base imponibile è costituita, in via generale, dal valore aggiunto netto prodotto nel territorio nazionale. Per un’impresa in contabilità ordinaria, essa è calcolata per differenza tra il valore della produzione (ricavi, variazioni delle rimanenze e lavori in corso) e una serie di costi di produzione, tra cui i costi di acquisto delle materie prime, i costi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Non sono invece deducibili i costi di personale e gli interessi passivi (fatta eccezione il costo dei contratti di apprendistato, del costo dei contratti di formazione e lavoro, delle spese relative ai disabili e dei costi sostenuti per il personale addetto alla Ricerca e Sviluppo). L’aliquota è pari al 4,25 per cento. Alle regioni è attribuito il potere di variare l’aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. In via transitoria l’aliquota per i soggetti addetti nel settore agricolo è stata fissata all’1,9 per cento e, per il 2006, al 3,75 per cento.
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IRES (imposta sul reddito delle società) |
Imposta diretta sulle persone giuridiche. Soggetti passivi sono: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, sia che abbiano sia che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; c) le società e gli altri enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica non residenti nello Stato limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. La base imponibile è determinata dal reddito d’impresa (la differenza tra i ricavi, da un lato, e i costi d’esercizio, gli ammortamenti e gli interessi passivi, dall’altro). L’imposta è proporzionale [v. proporzionalità] ed è prelevata con un’aliquota unica del 33 per cento. Dal 1° gennaio 2004, come previsto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l’imposta ha sostituito la preesistente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG)
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IRE, ex IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali) |
L'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali (IRE) è un’imposta con aliquote differenti per scaglioni di reddito e che prevede un sistema di deduzioni e detrazioni che diminuiscono al crescere del reddito, al fine di assicurare la progressività del prelievo. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito (aggiornati al 2007): a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. Sui proventi finanziari si applica un'aliquota unica. Sono soggetti all’imposta: persone fisiche (residenti e non residenti); società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle ad esse equiparate (residenti e non residenti); enti non commerciali (residenti e non residenti). La base imponibile è la risultante della somma dei redditi (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e assimilati, d’impresa e diversi) determinati secondo le regole di ciascuna categoria, al netto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e dall’esercizio di arti e professioni, ridotta degli oneri deducibili dal reddito complessivo. Per le persone fisiche è fissata una soglia entro la quale l'imposta non è applicata (no tax area). E' prevista l'applicazione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche agli interventi di natura assistenziale e sociale.
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IVA (Imposta sul valore aggiunto) |
Imposta indiretta reale che colpisce il valore degli scambi di merci e delle prestazioni di servizi effettuate in un dato periodo di tempo. In particolare, l’IVA si applica agli incrementi di valore realizzati in ciascuna fase del processo di produzione e di commercializzazione del bene o del servizio. Soggetti passivi dell’imposta sono gli imprenditori, gli esercenti arti e professioni e tutti i soggetti che effettuano importazioni o acquisti intracomunitari. I soggetti tenuti al versamento dell’imposta hanno l’obbligo giuridico di rivalersi sull’acquirente. La base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti a colui che cede il bene o al prestatore del servizio. L’aliquota normale è del 20 per cento; sono inoltre previste due aliquote ridotte del 4 e del 10 per cento. La disciplina è regolata sulla base di principi uniformi stabiliti dalla normativa europea, che vieta altresì l’istituzione di altre imposte sulla cifra d’affari.
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Legge finanziaria |
Definisce la manovra di finanza pubblica necessaria per adeguare gli equilibri del bilancio a legislazione vigente agli obiettivi programmatici indicati nel DPEF. Presenta un contenuto proprio che può essere necessario (per es. determinazione del livello massimo del saldo netto da finanziare [®] e del ricorso al mercato [®] ovvero gli importi dei fondi speciali) o eventuale (variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni fiscali e aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzati direttamente al sostegno o al rilancio dell’economia). Essa modifica il disegno di legge di bilancio mediante la nota di variazioni [®].
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Legislazione vigente |
Metodo di determinazione delle previsioni di entrata e di spesa contenute nel disegno di legge di bilancio che si basa sul calcolo degli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo in vigore. Sono pertanto esclusi gli effetti finanziari degli interventi che, sebbene programmati, non sono stati ancora formalizzati mediante norme giuridiche (vedi anche “Politiche invariate”).
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Macroaggregati |
Unità elementari del bilancio per la decisione parlamentare (unità di voto) che danno conto delle risorse attribuite e gestite dai centri di responsabilità (CDR) [®], riferite ad aree omogenee di attività (Programmi) [®] nell’ambito di obiettivi strategici (Missioni) [®]. Indicano le
diverse tipologie di spesa (corrente, in c/capitale e rimborso prestiti) e
sono contrassegnate da 3 cifre: la prima individua il numero della Missione,
la seconda il Programma all’interno della Missione e la terza la tipologia di
spesa (parte corrente da
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Missioni |
Unità di classificazione del bilancio che individuano le funzioni principali e gli obiettivi strategici assegnati alla spesa. Esse forniscono una rappresentazione politico-funzionale del bilancio e possono riguardare uno o più Ministeri.
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Monopolio fiscale |
Istituto in base al quale lo Stato si riserva la produzione e/o la vendita di determinati beni. I monopoli fiscali principali riguardano la vendita dei tabacchi, il lotto e i giochi di abilità e i concorsi pronostici.
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Monte ore lavorate |
E’ l’ammontare complessivo delle ore di lavoro sottostanti al PIL [®]. Comprende l’insieme delle ore effettivamente lavorate, sia retribuite che non retribuite, in qualsiasi posizione professionale (dipendente e indipendente, comprese le attività irregolari, cioè non dichiarate al fisco o agli enti previdenziali), purché finalizzate alla produzione di reddito. Le ore lavorate includono tutte le ore di lavoro espletate in unità produttive dislocate sul territorio nazionale, a prescindere dalla residenza e dalla nazionalità delle persone che le hanno svolte.
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Nota di variazioni |
Atto con il quale si recepiscono, durante l’iter parlamentare, le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente, per tenere conto dei provvedimenti che presentano effetti finanziari e che sono approvati nel corso della sessione di bilancio, nonché delle modifiche normative apportate da ciascun ramo del Parlamento durante l’esame del disegno di legge finanziaria.
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Occupati |
[®] “Persone occupate”.
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Occupazione |
[®] “Persone occupate”, “Unità di lavoro standard”, “Tasso di occupazione”.
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Oneri inderogabili |
Spese non derivanti da specifiche disposizioni legislative e per le quali la norma fissa i criteri e le modalità per il calcolo, senza tuttavia predeterminarne l’importo. |
Oneri sociali |
Complesso dei contributi a carico del datore di lavoro, che devono essere versati agli enti di previdenza ed assistenza sociale e degli accantonamenti di fine rapporto.
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Ore lavorate |
[®] “Monte ore lavorate” |
Output gap |
E’ la differenza tra PIL nominale [®] e PIL potenziale [®] in percentuale del PIL potenziale. Se il PIL nominale è inferiore al PIL potenziale, l’output gap risulta di valore negativo; viceversa, se il PIL nominale è superiore al PIL potenziale, l’output gap è di valore positivo.
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Perenzione amministrativa
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Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento. I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
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Persone in cerca di occupazione |
Nella rilevazione sulle forze di lavoro, comprendono le persone non occupate tra 15 e 74 anni che: § hanno effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nei 30 giorni che precedono l’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista; oppure: § inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla data dell’intervista e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive all’intervista, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.
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Persone occupate |
Nella rilevazione sulle forze di lavoro, comprendono le persone residenti di 15 anni e più che nella settimana di riferimento: § hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un corrispettivo monetario o in natura; § hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente; § sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie o malattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera i tre mesi oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per cento della retribuzione. Gli indipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se durante il periodo di assenza, mantengono l’attività; fanno eccezione i coadiuvanti familiari, che sono considerati occupati se l’assenza non supera i tre mesi. Nella contabilità nazionale, comprendono le persone, dipendenti e indipendenti che prestano la propria attività lavorativa presso unità produttive residenti nel territorio economico del Paese. Le differenti definizioni utilizzate nella rilevazione sulle forze di lavoro e nella contabilità nazionale si traducono in una diversa quantificazione del fenomeno. La differenza è imputabile anche al metodo di stima utilizzato: in contabilità nazionale i dati dell’indagine sulle forze di lavoro sono integrati da altre fonti informative dal lato delle famiglie.
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PIL – Prodotto interno lordo (nominale e reale) |
Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®] sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM). Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale. Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena [®].
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PIL potenziale |
E’ la produzione massima che il sistema economico può sostenere senza generare spinte inflazionistiche; esso corrisponde al livello della produzione che si ottiene quando il tasso di utilizzazione del capitale è considerato a livelli “normali”, il fattore lavoro impiegato è coerente con il tasso naturale di disoccupazione ed la produttività totale dei fattori coincide con quella di lungo periodo.
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Politiche invariate |
Metodo di determinazione delle previsioni di entrata e di spesa che si basa sul calcolo degli andamenti tendenziali di finanza pubblica in relazione agli effetti finanziari degli interventi programmati, ancorchè non formalizzati mediante norme giuridiche (vedi anche “Legislazione vigente”).
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Pressione fiscale |
Incidenza percentuale sul PIL del complesso delle entrate tributarie (imposte dirette, indirette e in conto capitale) e contributive (contributi sociali effettivi e figurativi). Il dato può essere fornito al lordo o al netto delle imposte dirette pagate allo Stato dalle altre amministrazioni pubbliche.
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Pressione tributaria |
Incidenza percentuale sul PIL del complesso delle entrate tributarie (imposte dirette, indirette e in conto capitale). Il dato può essere fornito al lordo o al netto delle imposte dirette pagate allo Stato dalle altre amministrazioni pubbliche.
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Prestazioni sociali |
Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…). Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).
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Presupposto dell’imposta |
Situazione di fatto alla quale la legge ricollega l’obbligo di pagare l’imposta.
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Programmi di bilancio |
Unità di bilancio che raggruppano attività omogenee finanziate con risorse pubbliche, nell’ambito di specifiche Missioni [®]. Possono comprendere diversi Macroaggregati di spesa [®] e riferirsi a uno o più centri di responsabilità [®].
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Progressività dell’imposta |
Un’imposta risulta progressiva quando l’aliquota media aumenta all’aumentare della base imponibile. In base all’articolo 53, secondo comma, della Costituzione “il sistema tributario è informato a criteri di progressività”: la disposizione riguarda tuttavia il sistema nel suo complesso e non impone la progressività di ciascuna imposta.
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Proporzionalità dell’imposta |
Un’imposta risulta proporzionale se l’aliquota media rimane costante all’aumentare della base imponibile.
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Redditi da lavoro dipendente |
Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde [®] e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].
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Redditi di capitale |
Redditi derivanti dall’impiego di capitale finanziario, quali interessi e dividendi. In generale, tali redditi possono essere sottoposti ad imposta sostitutiva [®] ovvero a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto [®]. Sono comunque previste due aliquote: 12,5 per cento per titoli pubblici ed equiparati, obbligazioni e titoli similari privati con scadenza non inferiore a 18 mesi; cambiali finanziarie, dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, fatta eccezione per quelli relativi a titoli non quotati di società residenti in paesi a fiscalità privilegiata che concorrono alla base imponibile delle imposte sui redditi per il loro intero ammontare; 27 per cento per depositi e conti correnti bancari e postali; certificati di deposito e buoni fruttiferi delle banche; obbligazioni e titoli similari con scadenza inferiore ai18 mesi. I dividendi relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla base imponibile delle imposte sui redditi per il 40 per cento del loro ammontare (si definiscono qualificate le partecipazioni che rappresentino almeno il 2 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 5 per cento del capitale della società partecipata, nel caso di titoli quotati, ovvero il 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 25 per cento del capitale della società partecipata, nel caso di titoli non quotati). Inoltre, i redditi di capitale, se percepiti nell’esercizio dell’attività di impresa individuale, costituiscono componenti del reddito di impresa e concorrono alla base imponibile IRPEF.
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Redditi diversi (di natura finanziaria) |
Plusvalenze derivanti principalmente dall’impiego di capitale finanziario. Questi redditi sono sottoposti a tassazione sostitutiva con l’aliquota del 12,5 per cento, fatta eccezione per le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate che sono ricondotte alla base imponibile dell’IRPEF per il 40 per cento del loro ammontare, e per quelle relative a titoli non quotati di società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, che concorrono alla base imponibile delle imposte sui redditi per il loro intero ammontare. Se percepiti nell’esercizio di attività di impresa individuale, i redditi diversi costituiscono componenti del reddito di impresa e concorrono anch’essi alla base imponibile IRPEF.
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Regolazioni contabili |
Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.
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Regolazioni debitorie pregresse |
Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.
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Residui (propri)
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Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”]. I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®]. I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.
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Residui di stanziamento (impropri) |
Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri). In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.
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Retribuzioni lorde “di fatto” |
Salari, stipendi e competenze accessorie in denaro, al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, corrisposte ai lavoratori dipendenti direttamente e con carattere di periodicità, secondo quanto stabilito dai contratti, dagli accordi aziendali e individuali e dalla legislazione vigente. Sono escluse le retribuzioni in natura e le provvidenze al personale. Le retribuzioni “di fatto” si differenziano da quelle “contrattuali” perché queste ultime comprendono solo le competenze determinate dai contratti nazionali di lavoro.
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Ricorso al mercato |
Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®]. Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.
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Risparmio pubblico |
Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratributarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).
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Risultati differenziali |
Rappresentano le quattro grandezze più rilevanti nel quadro nella finanza pubblica: risparmio pubblico [®]; saldo netto da finanziare (o da impiegare) [®]; indebitamento (o accreditamento netto) [®]; ricorso al mercato [®].
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Ritenuta alla fonte |
Regime di imposizione applicato per alcune categorie di redditi (in particolare, redditi di lavoro dipendente e determinate ipotesi di redditi di capitale), che prevede che la ritenuta sia effettuata da parte del soggetto emittente al momento della corresponsione. La ritenuta è eseguita a titolo d’imposta, se con essa si esaurisce l’obbligo tributario; a titolo di acconto, se il reddito con cui è operata concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto.
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Saldo complessivo |
Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].
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Saldo corrente |
Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].
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Saldo delle partite finanziarie |
È il saldo relativo alle attività finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessioni e rimborsi di crediti, variazioni dei depositi bancari).
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Saldo finale |
Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].
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Saldo in conto capitale |
Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale [®] e le spese in conto capitale [®].
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Saldo netto da finanziare
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Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti. Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale. Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”.
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Saldo primario |
Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finali [®], al netto della spesa per interessi passivi.
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SEC 95 |
Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®]. Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.
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Settore pubblico
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Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza. Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.
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Settore statale
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Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome). In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.
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Spending review |
Processo di revisione della spesa, previsto dalla finanziaria per il 2007, finalizzato al contenimento dei fattori di crescita inerziali e ad una riallocazione delle risorse in base alle effettive esigenze delle amministrazioni pubbliche.
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Spesa (procedimento contabile)
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Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato. Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi: 1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.
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Spese complessive |
Costituiscono la somma totale delle spese. Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale [®]. Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.
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Spese correnti |
Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi. Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi. Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese). Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.
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Spese derivanti da fattore legislativo |
Nelle schede di analisi Missione/Programma inserite nel bilancio in ciascuno stato di previsione della spese dei singoli Ministeri, esse rappresentano gli importi delle spese che sono quantificate nell’esercizio dalla relativa legge autorizzativa.
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Spese discrezionali |
Stanziamenti non determinati da specifiche disposizioni legislative (vedi anche “Spese derivanti da fattore legislativo”) che sono quantificati in base al fabbisogno occorrente per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, coerentemente con i vincoli di finanza pubblica. Tali stanziamenti possono essere a carattere vincolato, se si riferiscono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, o non vincolato (vedi anche “Fabbisogno non vincolato”).
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Spese finali |
Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®]. Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.
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Spese in conto capitale |
Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale. Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®]. Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese). Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.
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Spese obbligatorie |
Spese che non possono essere derogate o differite e che sono individuate in modo specifico e tassativo in un apposito elenco contenuto nel disegno di legge di bilancio.
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Tassa |
Corrispettivo di un servizio fornito dallo Stato (rientrano in questa categoria le tasse scolastiche e quelle giudiziarie).
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Tasso di attività |
Rapporto tra le forze di lavoro (persone occupate e persone in cerca di occupazione) e la popolazione nella corrispondente classe di età. L’ISTAT fornisce generalmente il tasso di occupazione riferito alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni.
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Tasso di disoccupazione
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Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro (persone occupate e persone in cerca di occupazione). Questo tasso può essere corretto per
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Tasso di inflazione |
[®] “Inflazione”.
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Tasso di occupazione
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Rapporto tra le persone occupate e la popolazione nella corrispondente classe di età. L’ISTAT fornisce generalmente, in linea con i criteri Eurostat, il tasso di occupazione riferito alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni.
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Titoli di Stato |
Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).
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Unità di lavoro standard(ULA o Equivalente tempo pieno)
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È un indice utilizzato nella contabilità nazionale e rappresenta la quantità di lavoro prestato nell’anno da un occupato a tempo pieno oppure la quantità di lavoro equivalente prestata da lavoratori a tempo parziale o da lavoratori che svolgono un doppio lavoro, a prescindere dalla residenza del lavoratore. Questo indicatore non è più legato alla singola persona fisica, ma risulta ragguagliato a un numero di ore annue corrispondenti a un’occupazione esercitata a tempo pieno, numero che può diversificarsi in funzione della differente attività lavorativa. Esso quantifica dunque in modo omogeneo il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al processo di produzione realizzato sul territorio economico di un paese.
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Unità previsionale di base (UPB)
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Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, prevista dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997 che formano oggetto di approvazione parlamentare (unità di voto). A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato [®] introdotta con il bilancio di previsione per il 2008, le UPB sono individuate anche come Macroaggregati [®]. A partire dal bilancio di previsione per il 2008, le UPB, in precedenza contrassegnate da 4 cifre (di cui, in particolare, il primo si riferiva ad un unico centro di responsabilità, CDR [®] e il secondo alla tipologia di spesa) vengono ora individuate da 3 cifre (vedi Macroaggregati) e possono riferirsi a uno o più CDR.
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Valore aggiunto |
È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e servizi ottenuta e il valore dei beni e servizi intermedi consumati nel processo produttivo (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). |
[1] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.
[2] Istituita dall’art. comma 474, della legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.
[3] In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.
[4] Per una disamina approfondita del dibattito svoltosi in materia a livello parlamentare si rinvia al Dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.
[5] Atto Senato n.1818
[6] La struttura del Bilancio dello Stato è stata da ultimo delineata con il decreto legislativo n. 279/97, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge di riforma n. 94/97, che ha modificato sul punto la legge di contabilità generale dello Stato (legge n. 468/78).
[7] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).
[8] In particolare, le missioni interministeriali sono 20, comprese le due 2 missioni trasversali “Servizi istituzionali” e “Fondi da ripartire” (cfr.oltre), mentre le missioni monoministeriali sono 14.
[9] Si segnalano, ad esempio,
[10] Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale e di imposta - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa 450 miliardi di euro.
Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità.
[11] A fronte di un bilancio a legislazione vigente pari a circa 700 miliardi di euro (al lordo delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 Missioni dello Stato - incidono per quasi il 3 per cento del bilancio.
[12] Considerando
[13] Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.
[14] Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.
[15] Cfr. A.S. 1818.
[16] Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.
[17] Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma
[18] Le categorie economiche interessate sono le seguenti: consumi intermedi (categoria 2); trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali; trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e a estero (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose; altre uscite correnti (categoria 12); tutte le categorie economiche relative a spese in conto capitale, con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. È inoltre escluso il comparto della radiodiffusione televisiva locale.
[19] Con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2007, n. 7, sono state definite le modalità di attuazione della nuova disciplina.
[20] Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
[21] Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.
[22] Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.
[23] Nell’ambito del medesimo dibatto è
stato peraltro sottolineato come
[24] La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.
[25] Sostituito dall’articolo 3 della legge 362/1988 e ulteriormente modificato dall’articolo 2 della legge 208/1999.
[26] Il
Governo ha presentato
[27] Ai sensi dell’at. 4 della legge n. 94/1997 le entrate sono classificate per:
- Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;
- Titoli, individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;
- Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;
- Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.
Le spese sono classificate per:
- Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;
- Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;
- Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;
- Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità previsionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.
[28] Relativamente alle spese di funzionamento, le componenti di spesa (quali ad esempio le spese per il personale e le spese per acquisti di beni e servizi) sono di norma indicate ai soli fini conoscitivi, salvo che le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria una articolazione in unità di voto a sé stanti.
[29] Le unità previsionali di base sono
contrassegnate da quattro cifre. La prima cifra individua il centro di
responsabilità. La seconda cifra dà conto della natura della spesa e può
assumere il valore “
[30] Comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione.
[31] L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/99 ha previsto, in sede di prima applicazione della riforma, che la legge finanziaria per il 2000 indicasse le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla Tabella C, intendendosi soppresse le ulteriori norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti che rimandano per la loro quantificazione alla legge finanziaria.
[32] L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/99 ha previsto che la legge finanziaria per il 2000 indicasse le leggi vigenti recanti interventi di parte capitale che possono essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale (allegato n. 1 della legge finanziaria per il 2000).
[33] Art. 1-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 468/1978, come modificato dall’art. 2, comma 3, della legge n. 208/1999
[34] Art. 3, comma 4, della legge n. 468/1978, come integrato dall’art. 2, comma 10, della legge n. 208/1999.
[35] Relativamente ai disegni di legge collegati presentati all’altro ramo del Parlamento, il Presidente del Senato dispone di analoga facoltà di stralcio delle disposizioni estranee, dopo aver sentito il parere non solo della Commissione Bilancio del Senato, ma anche del Governo.
[36] La perenzione dei residui, vale a dire l’eliminazione contabile dal bilancio non implica il venir meno dell’obbligazione assunta per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e di forniture eseguiti; nel momento in cui deve essere effettuato il relativo pagamento, le somme di volta in volta occorrenti vengono prelevate dal fondo in questione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e reiscritte nei capitoli pertinenti (la procedura è stata recentemente ridisciplinata con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).
[37] Ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468/1978, le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Tuttavia, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti del pubblico impiego o dalla disciplina del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono, altresì, allegati al conto consuntivo del Ministero dell’economia e delle finanze.
[38] Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, della legge n. 468/978, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.
[39] In particolare, l'istruttoria del giudizio di parificazione è volta ad accertare se i dati siano conformi, sul versante dell'entrata, ai dati contenuti nei conti periodici e nei conti riassuntivi generali trasmessi alla Corte dalle varie amministrazioni e, sul versante delle spese, alle scritture tenute dalla Corte stessa (per gli impegni di spesa assoggettati al controllo preventivo di legittimità) ovvero alle scritture che le ragionerie centrali (adesso uffici centrali del bilancio) sono tenute ad inviare alla Corte (anche attraverso il sistema informativo di collegamento diretto).
[40] A rigore, sono da ritenersi sanabili con l'approvazione del disegno di legge di rendiconto unicamente quelle eccedenze relative ad impegni (o pagamenti) che oltrepassano i limiti dell'autorizzazione contenuta nel bilancio di previsione, ma che comunque risultano conformi alle leggi di merito che dispongono la spesa.
Diverso è il caso di eccedenza in violazione non solo della legge formale di bilancio, ma anche della legge sostanziale che dispone la spesa. In tal caso, il giudizio contabile si concluderà con una decisione di parificazione parziale del rendiconto e la sanatoria in sede di approvazione del rendiconto non sembra legittima, dovendosi allo scopo far ricorso ad apposita norma di legge sostanziale.
[41] L’art. 5 della legge 94/1997, nel delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio, ha stabilito nel comma 2 che con il medesimo decreto si provvedesse anche a ristrutturare il rendiconto generale dello Stato. Per quanto riguarda, in particolare, il conto del patrimonio, la disposizione di delega ha previsto che venisse introdotto un livello di classificazione idoneo ad individuare i beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica, anche ai fini di un’analisi economica della gestione patrimoniale.
Le disposizioni della legge delega relative al conto generale del patrimonio hanno trovato riscontro nell’art. 14 del D.Lgs. 279/1997.
Ferma restando la vigente suddivisione in categorie dei
beni dello Stato, l'articolo 14, comma
Il comma