Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Organizzazione del Ministero dell¿economia e delle finanze - Schema di regolamento n. 179 (art. 17, co. 4-bis, L. n. 400/1988 e art. 13, co. 2, L. n. 59/1997) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 153 | ||
Data: | 23/10/2007 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze
Schema di regolamento n.
179
(art. 17, co. 4-bis, L. n.
400/1988
e art. 13, co.
n. 153
23 ottobre 2007
Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier, predisposto dal Servizio studi della Camera, viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari.
File: BI0253.doc
I N D I C E
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Organizzazione del Ministero (Capo I - Articoli 1-4)
Articolazione dei Dipartimenti (Capo II - Articoli 5-18)
Organi di consulenza, collegiali, altri organismi ed istituzioni (Capo III – Articoli 19-20)
Articolazione territoriale del Ministero dell’economia e finanze (Capo IV - Articoli 21-24)
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale (Capo V - Articoli 25-26)
Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione (Capo VI - Articoli 27-28)
Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze
§ L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (artt. 3 e 6)
§ L. 29 ottobre 1991, n. 358 Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze
§ D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze (solo titolo)
§ L. 27 ottobre 1993, n. 432 Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
§ L. 26 novembre 1993, n. 483 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi (art. 4)
§ D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/ /CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (solo titolo)
§ D.L. 23 ottobre 1996, n. 551 Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000 (art. 2)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)
§ L. 3 aprile 1997, n. 94 Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato
§ D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (artt. 4, 12)
§ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414 Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile
§ D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94
§ D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94
§ D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154 Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94
§ D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61 Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 5, 23, 59, 60)
§ L. 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000) (art. 26)
§ L. 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (solo titolo)
§ L. 23 dicembre 2000, n. 388 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 58)
§ D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze.
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 19 e 58-62)
§ D.L. 15 aprile 2002, n. 63 Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture (art. 9)
§ D.L. 6 settembre 2002, n. 194 Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica (art. 1, comma 8)
§ L. 5 giugno 2003, n. Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 8)
§ D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 3)
§ D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227 Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
§ D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (solo titolo)
§ L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, comma 93)
§ D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (solo titolo)
§ D.L. 30 settembre 2005, n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 10)
§ D.P.C.M. 8 febbraio 2006 Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
§ D.L. 18 maggio 2006, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1, commi 2 e 10)
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 194-200, 404-416, 426-429, 446, 450, 474-477, 480, 486, 810, 1224 e 1225)
§ D.P.C.M. 31 gennaio 2007 Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 10, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.
§ D.P.C.M. 30 marzo 2007 Attuazione dell'articolo 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS.
§ D.P.C.M. 13 aprile 2007 Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa
Numero dello schema di regolamento |
179 |
Titolo |
Organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze |
Ministro competente |
Min. Economia |
Norma di riferimento |
L. 400/1988,
art. 17, co. 4-bis |
Settore d’intervento |
Ministeri |
Numero di articoli |
28 |
Date |
|
§ Presentazione |
11 ottobre 2007 |
§ Assegnazione |
11 ottobre 2007 |
§ termine per l’espressione del parere |
26 ottobre 2007 |
§ termine per l’emanazione del regolamento |
10 novembre 2007 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di decreto in esame reca il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Esso trova il suo fondamento legislativo nei commi da
In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 404-416, della legge finanziaria 2007, hanno previsto un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri, finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento degli stessi, da attuarsi attraverso l’adozione di regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400[1].
Lo schema di decreto costituisce altresì attuazione dell’articolo 1, commi 426-429, della medesima legge finanziaria 2007, recanti specifiche disposizioni volte alla ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, sempre ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza.
Lo schema di esame, redatto in conformità alle linee guida emanate con il D.PC.M. 13 aprile 2007, è sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59[2].
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame provvede alla riorganizzazione complessiva della struttura amministrativa del Ministero dell’economia e delle finanze.
Come si evince dalla relazione illustrativa, esso è informato ai seguenti criteri:
§ revisione delle competenze e rafforzamento del coordinamento in materia di finanza pubblica e di integrazione dei relativi flussi informativi;
§ attribuzione al Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del compito di definire le linee guida in materia di politiche del personale, previa consultazione con gli altri dipartimenti, e unificazione della gestione del personale, della logistica e dei servizi comuni;
§
revisione
dell’articolazione territoriale del Ministero, ai sensi dei commi da
Lo schema di regolamento è composto da 28 articoli, suddivisi in 6 Capi.
Il Capo I (Organizzazione del Ministero - artt. 1-4) reca la disciplina generale riguardante il numero dei Dipartimenti e le attribuzioni dei relativi Capi.
Il Ministero risulta articolato nei seguenti 4 Dipartimenti:
a) Dipartimento del Tesoro;
b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
c) Dipartimento delle Finanze;
d) Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Il Capo II (Articolazione dei Dipartimenti - artt. 5-18) disciplina le attribuzioni dei singoli Dipartimenti del Ministero e delle relative articolazioni a livello di uffici dirigenziali generali.
Nell’ambito delle disposizioni del Capo II è data
attuazione alla misura di cui all’art. 1, comma 404, lettera a), della
finanziaria 2007, che dispone una riduzione
non inferiore al 10 per cento delle posizioni
di livello dirigenziale generale e non inferiore al 5 per cento delle posizioni
di livello dirigenziale non generale. Relativamente alle posizioni dirigenziali
di livello generale, per effetto della riduzione, si passa da
Relativamente alle posizioni di livello dirigenziale non generale, la riduzione operata è di 80 posti, passando dall’attuale organico di 1025 posizioni al nuovo organico di 945 (con un decremento del 7,8 per cento). Le posizioni da sopprimere verranno individuate con un successivo decreto ministeriale.
Il Capo III (Organi di consulenza, collegiali, altri organismi ed istituzioni - artt. 19-20) è finalizzato allo snellimento complessivo del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti operante presso il Dipartimento del tesoro e del Comitato di consulenza operante presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Viene altresì rivista la composizione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT).
Il Capo IV (Articolazione territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - artt. 21-24) ridefinisce l’articolazione territoriale del Ministero, al fine di ridurne il numero di uffici provinciali.
Si dispone la graduale riduzione di quaranta uffici provinciali per ciascuna delle due strutture territoriali (ragionerie provinciali e direzioni provinciali) del Dicastero.
L’individuazione delle sedi da chiudere avverrà sulla base dei seguenti criteri:
• bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;
• interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;
• popolazione residente;
• distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;
• logistica, mobilità regionale e sistema dei trasporti;
• consistenza del personale.
E’ prevista l’istituzione delle Ragionerie territoriali dello Stato e delle Direzioni provinciali dell’economia e delle finanze.
Il Capo V (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale - artt. 25-26) ridetermina le dotazioni organiche del Ministero: si prevede, tra l’altro, una diminuzione del 10 per cento delle dotazioni del personale non dirigente addetto a funzioni di supporto.
Il Capo VI (Norme comuni, transitorie, finali e di abrogazione - artt. 27-28) dispone, fra l’altro, l’abrogazione esplicita della previgente normativa di organizzazione.
La disciplina recata nello schema di decreto in esame costituisce attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 404-416 della legge finanziaria per il 2007[3], che hanno previsto un vasto programma di riorganizzazione dei Ministeri, finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento degli stessi, da attuarsi attraverso l’adozione di regolamenti da emanare, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988[4].
Lo schema di decreto costituisce altresì attuazione dell’articolo 1, commi 426-429 della medesima legge finanziaria, recanti specifiche disposizioni per la ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze su base regionale e, qualora se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, sempre ai fini del conseguimento di economie gestionali e di miglioramento dei servizi resi all’utenza.
In particolare, tali disposizioni prevedono che, con le
modalità, i tempi ed i criteri indicati nei commi da
Lo schema in esame tiene conto altresì dell’attuazione di una serie di norme ulteriori, anch’esse contenute nella legge finanziaria 2007, le quali hanno disposto l’implementazione della struttura organizzativa e, di conseguenza, delle funzioni del Ministero dell’Economia.
Si tratta, in particolare, dell’articolo 1, comma 470, della medesima legge finanziaria, che attribuisce specificamente agli uffici centrali del bilancio il compito di valutare, in sede di applicazione delle norme che comportano oneri, la congruenza delle clausole di copertura; dei commi 474-479, recanti l’istituzione e la disciplina della Commissione tecnica per la finanza pubblica, e l’istituzione di Servizio studi nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del comma 486, il quale, novellando le disposizioni in materia di enti disciolti introdotte dalla legge finanziaria per il 2006[5], dispone la soppressione dell’Ispettorato Generale per la soppressione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria e la destinazione del personale adibito alle procedure liquidatorie[6] ad altre attività dello stesso Dipartimento.
Per quanto concerne il programma di razionalizzazione dell'organizzazione e delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, il comma 404 della legge finanziaria per il 2007 individua sette linee di intervento.
Innanzitutto (lettera a), si dovrà procedere ad una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione, volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti [7].
Lo schema di regolamento in esame attua la predetta disposizione della legge finanziaria per il 2007 come segue:
Schema di regolamento |
Legge Finanziaria 2007 |
Ordinamento attuale |
Modifiche del regolamento |
Risparmi (potenziali ed effettivi) a regime dal 2010 |
Capo V, articolo 25, comma 1 |
Articolo 1, comma 404, lett. a) – Riduzione del 10% dell’organico dirigenziale generale |
68 unità di personale dirigente di prima fascia |
Riduzione di n. 7 posizioni dirigenziali generali |
1.750.000 |
Capo I, articolo 1, comma 2 |
Articolo 1, comma 404, lett. a) – Riduzione di almeno il 5% dell’organico dirigenziale non generale |
1.025 unità di personale dirigente di seconda fascia |
Riduzione di n. 80 posizioni dirigenziali non generale (1) |
8.400.000 |
(1) Riduzione del 7,8% dell’organico dirigenziale non generale.
Una seconda linea di intervento (lettera c) consiste nella revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione. A tale proposito la disposizione indica due possibili percorsi: o l’accorpamento di tutti gli uffici periferici facenti Capo ad una amministrazione in un unico ufficio regionale, oppure il trasferimento delle funzioni svolte da tali uffici all’interno delle prefetture – Uffici territoriali del Governo.
L’accorpamento delle strutture periferiche dovrà risultare sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità.
La valutazione della sostenibilità e della funzionalità dell’accorpamento dovrà essere operata congiuntamente dal Ministro competente, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali.
Lo schema di regolamento in esame attua la predetta disposizione della legge finanziaria per il 2007 come segue:
Schema di regolamento |
Legge Finanziaria 2007 |
Ordinamento attuale |
Modifiche del regolamento |
Risparmi (effettivi) a regime dal 2010 |
Capo IV, articoli 21-24 |
Articolo 1, comma 404, lett. c), 426, 427 e 428 - Rideterminazione delle strutture periferiche |
103 Dipartimenti della Ragioneria provinciale dello Stato (RPS) e ulteriori Dipartimenti dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DPSV) |
Chiusura di complessivi 80 uffici della RPS e della DPSV (40 entro 12 mesi e ulteriori 40 entro 24 mesi) (1) |
8.300.000 |
(1)Da 1.600 a 1.700 unità di personale interessato. Tale dato contribuisce all’obiettivo della riduzione del personale di supporto di cui alla successiva lettera f), del predetto comma 404.
La terza direttrice di intervento (lett. f) prevede una generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale (definiti nella relazione illustrativa del disegno di legge originario back office) impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con un basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. In particolare, la lettera in esame ne individua 5:
- gestione delle risorse umane;
- informatica;
- manutenzione e logistica;
- affari generali;
- provveditorati e contabilità.
La citata lettera f) specifica peraltro che al fine di conseguire l’obiettivo della riduzione del 15 per cento del personale utilizzato per funzioni di supporto, i processi di riorganizzazione e riconversione di tale personale devono garantire di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno, sino al raggiungimento del predetto limite.
Lo schema di regolamento in esame attua la predetta disposizione della legge finanziaria per il 2007 come segue:
Schema di regolamento |
Legge Finanziaria 2007 |
Ordinamento attuale |
Modifiche del regolamento |
Risparmi (potenziali) a regime dal 2010 |
Capo V, articolo 25, comma 2 |
Articolo 1, comma 404, lett. f) – Riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto |
4.254 unità di personale dei dipendenti dedicati al supporto (1) |
Riduzione del 10% (pari a 1.899 unità) del personale complessivamente dedicato all’attività di supporto (2) |
62.667.000 |
(1)Dato calcolato dal Piano operativo allegato alla relazione tecnica allo schema di decreto.
(2)Il numero delle unità comprende altresì il personale dedicato alle attività di supporto nelle strutture periferiche. Pertanto, l’obiettivo di cui alla lett. c) del comma 404 deve essere considerato concomitante al raggiungimento dell’obiettivo di cui alla lett. f).
Gli ulteriori criteri-guida per i regolamenti da emanare riguardano la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale e dei servizi da realizzare in modo unitario anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lett. b), e le riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lett. d).
Con riferimento al raggiungimento dei predetti obiettivi di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni e di riorganizzazione delle funzioni ispettive e di controllo, non vengono quantificati risparmi potenziali.
Tuttavia, il Piano operativo allegato alla relazione tecnica allo schema di decreto in esame, afferma che, in relazione all’obiettivo di cui alla lettera b) del comma 404, dalla trasformazione dei Servizi dipartimentali deriveranno economie di scala e di specializzazione che consentiranno di riallocare parte del personale previsto dall’attuale organico. Con riferimento all’obiettivo di cui lettera d), è presumibile che i diversi Servizi ispettivi dei dipartimenti saranno maggiormente focalizzati sulle attività di verifica e godranno di un rafforzamento della visibilità e dell’azione di controllo.
Infine, il criterio-guida della riduzione e riorganizzazione degli organismi di analisi, consulenza e di studio (lettera e)), consente di ascrivere risparmi di spesa quantificati dalla relazione tecnica come segue:
Schema di regolamento |
Legge Finanziaria 2007 |
Ordinamento attuale |
Modifiche del regolamento |
Risparmi (potenziali) a regime dal 2010 |
Capo III, articolo 19 |
Articolo 1, comma 404, lett. e) – Riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione |
16 esperti del Consiglio tecnico-scientifico presso il Dipartimento del Tesoro; 13 esperti del Comitato di consulenza presso il Dipartimento della RGS |
Possibilità di modificare la distribuzione numerica degli esperti del
Consiglio tecnico-scientifico (che l’art. 7, schema regolamento riduce da |
774.000 |
(2)Il numero massimo complessivo degli esperti nel predetto Consiglio (n. 8 unità nel Collegio tecnico-scientifico e n. 8 unità nel Collegio degli esperti) e nel Comitato di consulenza presso la RGS rimane fissato in n. 21 unità.
I commi da
Esso può essere sintetizzato come segue:
§ le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai Ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001) provvedono a programmare la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15% (comma 413);
§ il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministrodell’interno, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 412);
§ entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica, che specifichi le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo (comma 407);
§ l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (quindi al massimo entro il 31 marzo 2007) (comma 407);
§ sempre entro il 31 marzo 2007 dovranno essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 408);
§ i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 405);
§ dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 406).
Viene, inoltre, previsto un sistema di controllo e di sanzioni:
§ il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano ogni sei mesi lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati alle Camere con una relazione specifica (comma 409);
§ anche gli organi di controllo delle singole amministrazioni effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Inoltre, dopo due anni, verificano il rispetto delle disposizioni relative al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto (comma 411);
§ le amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento non possono, per gli anni 2007 e 2008, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto (comma 410);
§ il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo e nei programmi innanzi citati sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale (comma 414).
Viene istituita dal comma 415 una “Unità per la riorganizzazione” composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con il duplice compito di coordinare le attività delle singole amministrazioni e di monitorare tali attività, al fine espresso di conseguire i risultati finanziari di cui al comma 416. Nell'esercizio delle relative funzioni l’Unità si avvale, nell'ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.
Il comma 416 reca, infine, gli obiettivi di contenimento della spesa
da conseguire attraverso le riorganizzazioni amministrative prefigurate dal
provvedimento in esame: si prospettano risparmi di spesa non inferiori a 7
milioni di euro per l'anno
Il Capo I dello schema di regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero dell’economia e finanze, indicando, all’articolo 1, i quattro Dipartimenti in cui esso è articolato:
§ Dipartimento del Tesoro;
§ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
§ Dipartimento delle Finanze;
§ Dipartimento dell’amministrazione generale, Dipartimento del personale e dei servizi.
Si ricorda che le funzioni del Ministero dell’economia e finanze sono indicate dall’articolo 23 comma 2 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300[9], come da ultimo modificato dall’articolo 2-bis del D.L. n. 181 del 18 maggio 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006), esse riguardano:
- la materia di politica economica, finanziaria e di bilancio,
- la programmazione degli investimenti pubblici, il coordinamento della spesa pubblica e la verifica dei suoi andamenti,
- le politiche fiscali e il sistema tributario,
- il demanio e patrimonio statale, il catasto e dogane.
- Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
Si ricorda che le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, assieme alle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale[10], sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 1, comma 2 del citato decreto–legge n. 181, il quale ha operato un complessivo riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri stabilito dal D.Lgs. 300/1999 (e successive modificazioni)[11]. In attuazione di tale norma, il D.P.C.M. 28 giugno 2007[12] reca le strutture e le relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico.
In sostanza, le strutture trasferite coincidono conquelle del Dipartimento politiche di sviluppo e coesione, individuate dall'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999[13].
Per ciò che attiene
al Ministero dell’economia, il decreto legge n.
Conseguentemente al suddetto trasferimento di competenze, il citato decreto legge n. 181 (articolo 1, comma 2-bis e 2-ter) ha inserito gli interventi a favore delle aree sottoutilizzate tra le finalità del Ministero dello sviluppo economico, novellando a tal fine, l’art. 27, comma 2 del D.Lgs. 300/99, e provvedendo altresì a modificare l’individuazione delle competenze del Ministero dell’economia e delle finanze (operata dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999), eliminando quelle trasferite.
Ciascun Dipartimento è articolato in uffici di livello dirigenziale generale.
A decreti ministeriale di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello schema di decreto in esame, è rimessa l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero massimo di 945, e dei relativi compiti (articolo 2).
Si ricorda, in proposito, che
nel parere reso dalla Sezione Consultiva
per gli Atti Normativi, il Consiglio di
Stato[14] rilevi come lo schema di decreto in esame si
limiti a indicare il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale non
generale ( 945, come indicato dall’articolo 1, comma
Al
riguardo,
Secondo il Consiglio di Stato appare coerente a detto impianto la norma che impone l’adozione dello schema regolamentare di cui all’art. 17, comma 4 bis della legge n. 400 del 1988 per la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale.
Il Consiglio di Stato reputa dunque necessario, per assicurare il rispetto della norma primaria, che lo schema di decreto in esame rechi altresì l’identificazione numerica degli uffici di livello dirigenziale non generale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in oggetto.
A tal fine
Il Capo I detta poi disposizioni di carattere generale in ordine alle attribuzioni dei Capi Dipartimento, organi titolari di poteri di coordinamento, direzione e controllo degli uffici interni al Dipartimento e delle strutture ad essi funzionali, nonché organi di supporto istituzionale alle funzioni del Ministro dell’economia e finanze.
Tali disposizioni ricalcano sostanzialmente ricalcano le attribuzioni già in via generale attribuite ai Capi Dipartimento dall’articolo 5, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 300/1999[15].
E’ inoltre prevista l’istituzione e la disciplina del Comitato permanente per il coordinamento delle attività in materia di finanza pubblica e di Comitati interdipartimentali (articolo 3).
Il suddetto Comitato permanente sostituisce la precedente la “Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero”, di cui all’artico 8, comma 2 del D.P.R n. 38 del 1998[16] e costituisce il raccordo delle attività e dei flussi informativi in materia di finanza pubblica. Il supporto tecnico alle attività del Comitato è fornito dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
Il Comitato è presieduto dal Ministro e composto da: il Vice Ministro delegato per la materia tributaria e fiscale ove nominato, il Sottosegretario delegato a seguire l’esame dei disegni di legge di bilancio e finanziaria e i Capi Dipartimento del Ministero.
Ai Comitati interdipartimentali spettano le funzioni in materia di coordinamento delle risorse umane e strumentali. Ad essi sono chiamati a partecipare, su designazione dei Capi Dipartimento, i dirigenti responsabili dei settori interessati. I Comitati sono presieduti dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi e supportano quest’ultimo Dipartimento nella definizione di linee guida, strategie generali, nonché dei livelli di servizio.
Nell’ambito del Ministero dell’economia operano inoltre:
a) l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b)
c) il Servizio consultivo ed ispettivo tributario;
d) la Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita e disciplinata dall’articolo 1, commi 474-479 della legge finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296).
Si ricorda che alla Commissione tecnica sono stati assegnati compiti di studio e analisi nei seguenti campi:
a) proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;
b) studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali ;
c) studi e analisi che riguardano l'attività di monitoraggio sui flussi di spesa della Ragioneria generale dello Stato;
d) valutazione, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti statistici nazionali, dell'affidabilità, trasparenza e completezza dell'informazione statistiche sulla finanza pubblica;
e) svolgimento di ricerche e studi su richiesta delle Commissioni parlamentari.
La Commissione opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata e presenta annualmente al Parlamento, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sul programma di lavoro.
Per l'anno 2007
Tra febbraio e giugno 2007 è stata inoltre compiuta l’attività di riclassificazione del bilancio dello Stato, a seguito della quale è stato presentato, a settembre, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 adeguato a tale riclassificazione.
Ai fini del raccordo operativo con
La Commissione tecnica è stata istituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007; il suo Presidente è il Prof. Gilberto Muraro.
Al Capo II dello schema di regolamento sono disciplinate le attribuzioni dei singoli Dipartimenti del Ministero, nonché delle relative articolazioni di livello dirigenziale generale.
Gli articoli 5-7 dello schema di decreto si occupano in particolare del Dipartimento del Tesoro.
Come rilevato in
premessa nel quadro normativo del presente dossier,
la legge finanziaria 2007 reca una
serie di disposizioni che investono anche l’articolazione del Dipartimento del
tesoro. In particolare, i commi da
a) Le competenze del Dipartimento del tesoro
L’articolo 5 dello schema di regolamento in esame ribadisce l’attribuzione al Dipartimento del tesoro della competenza nel settore della politica economica e finanziaria.
Si ricorda che le competenze e l’articolazione del Dipartimento sono state sinora disciplinate dal D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38[17] e dal D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154[18] e successive modifiche.
Le disposizioni in esame, nel confermare sostanzialmente le attribuzioni del Dipartimento, introducono le seguenti novità:
- alla lettera b) dell’articolo 5, comma 1, è specificato che il Dipartimento si occupa del ricorso al mercato finanziario nonché che, per le competenze relative alla copertura del fabbisogno finanziario, possa anche avvalersi dei dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- alla lettera c), ove si dispone che il dipartimento provveda in merito agli affari economici e finanziari comunitari internazionali, si fa salva la competenza del Ministero degli affari esteri, nonché del Ministero per il commercio internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole e forestali. La corrispondente lettera b) dell’articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 38/1998, limita detta sfera di competenza nei riguardi dei soli Ministeri degli affari esteri e del commercio con l’estero;
- alla lettera d) il potere di vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio si affianca alla competenza in materia di rapporti con le competenti Autorità indipendenti;
- alla lettera e) si affida al tesoro la competenza in merito alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- sono inoltre affidati al dipartimento le competenze di cui alle lettere f) (intereventi finanziari del tesoro a favore di enti pubblici e di attività produttive e garanzie pubbliche)ed l) (informatica dipartimentale e comunicazione istituzionale).Di particolare rilievo la lettera h), che attribuisce al tesoro la competenza in materia di valorizzazione dell’attivo e del patrimonio dello Stato, per il quale il successivo articolo 6 istituisce una apposita direzione generale (cfr.oltre); si segnala, inoltre, la lettera i), cheattribuisce al dipartimento il compito di definire, tra l’altro, le proprie esigenze relative alle risorse umane e strumentali, in linea con le linee generali di attività elaborate dal dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, in ragione alle funzioni a quest’ultimo affidate con lo scherma di di regolamento in esame (cfr. oltre, sezione IV) Coerentemente, non viene più menzionata la competenza del dipartimento a gestire sia la mobilità interna che la formazione specialistica nelle materie di competenza.
Come già previsto dalle vigenti norme organizzative, si ribadisce la denominazione di “Direttore generale del tesoro” per il dirigente preposto al Dipartimento.
b)L’articolazione del Dipartimento
L’articolazione interna del Dipartimento del tesoro è contemplata all’articolo 5, comma 3.
Esso è costituito da otto Direzioni generali:
a) Direzione I ‑ analisi economico‑finanziaria;
b) Direzione II ‑ debito pubblico;
c) Direzione III ‑ rapporti finanziari internazionali;
d) Direzione IV ‑ sistema bancario e finanziario-affari legali;
e) Direzione V ‑ prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali;
f) Direzione VI ‑ operazioni finanziarie‑contenzioso comunitario;
g) Direzione VII ‑ finanza e privatizzazioni;
h) Direzione VIII ‑ valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.
Rispetto alla disciplina vigente, si rileva l’istituzione della nuova Direzione VIII, avente il compito di valorizzazione dell’attivo e del patrimonio pubblico. In linea con l’assetto di competenze proposto, (comma 1, lettera h) dell’articolo 5), la relazione illustrativa segnala che a detta Direzione spetterà la funzione di “massimizzare i proventi e le utilità conseguenti alla gestione del patrimonio, anche immobiliare, degli enti pubblici”.
Lo schema di regolamento ribadisce poi, specificandola, l’attribuzione agli uffici dirigenziali di livello generale della cura dei rapporti con organismi internazionali per quanto concerne le competenze del Dipartimento, in funzione dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e tenendo conto delle già citate limitazioni derivanti dalle attribuzioni degli altri Ministeri di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) (cfr. supra).
Ai medesimi uffici è affidato il compito di fornire supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE (comma 4 del medesimo articolo).
E’ prevista altresì l’assegnazione di due posti di funzione di livello dirigenziale generale, per ovviare a specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza.
Come per gli altri dipartimenti, una di tali unità di livello dirigenziale generale è preposta ad esercitare funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Da ultimo, l’articolo 5, comma 6, specifica che alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, con le seguenti competenze:
- coordinamento dell’ufficio del Direttore generale del tesoro;
- controllo di gestione dipartimentale,
- informatica dipartimentale;
- coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali;
- coordinamento dell’attività amministrativa;
- attività tecnica di supporto all’Ufficio del Direttore generale del tesoro;
- comunicazione istituzionale e relazioni esterne;
- coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle politiche delle risorse umane e strumentali.
Le attribuzioni delle Direzioni generali del Dipartimento del tesoro sono elencate nell’articolo 6 dello schema di decreto.
Anche in tal caso, lo schema ribadisce le attribuzioni già previste dal citato D.P.R. n. 154/1998, operando tuttavia in alcuni casi un diverso accorpamento di competenze. Si rileva, in particolare, che:
- il compito di previsione e verifica del fabbisogno e dell’indebitamento del settore statale non risulta più menzionato tra le competenze della Direzione I;
- alla Direzione II è attribuito il compito di gestire i rapporti con gli organismi internazionali anche relativamente alle procedure di controllo dei disavanzi eccessivi(comma 2, lettera e), articolo 6);
- rispetto all’attuale normativa, si sottolinea l’attribuzione alla Direzione III di compiti di analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree; di competenze relative alla partecipazione a gruppi governativi informali (quali il G7, il G10, il G20) ed a comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali e di compiti relativi alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento (articolo 6, comma 3, lettera h));
-
si riscontra una maggiore analiticità in merito ai soggetti sui quali
- è previsto un complesso nuovo di attribuzioni in Capo alla Direzione V, che si occupa attualmente solo di contenzioso valutario, entrate del tesoro e prevenzione dell’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Tra dette nuove attribuzioni rileva in particolare l’attività di analisi delle vulnerabilità del sistema finanziario rispetto a fenomeni di riciclaggio di denaro, usura, finanziamento del terrorismo, in funzione del rafforzamento della rete di protezione del medesimo sistema. Inoltre, a detta Direzione spetta il compito di irrogare sanzioni amministrative, anche avvalendosi delle Direzioni territoriali delI'economia e delle finanze, per violazioni connesse a tutta una serie di fattispecie (tra cui riciclaggio, usura, finanziamento del terrorismo, embarghi finanziari), nonché di gestire il relativo contenzioso. Sono attribuite altresì funzioni attinenti alla prevenzione del fenomeno dell’usura, altre attività funzionali e di supporto al comitato di sicurezza finanziaria, attività concorrenti alla realizzazione degli embarghi finanziari ed altresì rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza della Direzione (articolo 6, comma 5);
- alla Direzione VI spetta la competenza a regolare le differenze di cambio per pagamenti in valuta, nonché la vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro e le funzioni relative alle garanzie pubbliche ed agli indennizzi per i beni perduti all’estero (articolo 6, comma 6);
- nel disciplinare le competenze della Direzione VII (finanza e privatizzazioni) si affidano a detta struttura altresì i compiti di regolamentazione dei settori in cui operano le società partecipate in relazione all’impatto su queste ultime (articolo 6, comma 7).
L’articolo 7 si occupadel Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, operante presso il Dipartimento e rispondente direttamente al Direttore generale del tesoro, con compiti di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza dipartimentale (comma 1). Rispetto alla disciplina vigente, lo schema di decreto in esame diminuisce il numero dei membri da diciannove a sedici e non dispone, come invece specificava l’art. 5 del D.P.R. n. 154/1994, in ordine alla durata della carica ( attualmente fissata in quattro anni).
Tra le novità, si segnala che l’articolo 19 dello schema di regolamento prevede che, con proprio decreto, il Ministro dell’economia e finanze possa modificare la distribuzione numerica del Consiglio tecnico scientifico degli esperti, nonché del Comitato di consulenza di cui all’articolo 13, pur mantenendo fermo il numero complessivo massimo di esperti.
Si ribadisce che i membri del Consiglio devono essere scelti tra docenti ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale. Ad essi sono attribuiti compensi stabiliti con decreto ministeriale (articolo 7, comma 2).
L’organo si avvale, per funzioni di supporto e segreteria, delle strutture individuate specificamente dal Direttore generale del tesoro (articolo 7, comma 3). Si ribadisce la precedente struttura del Consiglio (articolo 7, comma 4), articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti.
Costituisce invece una novità rispetto alla disciplina vigente la possibilità per il Consiglio di svolgere (comma 5 della medesima disposizione) specifici compiti affidati dal Direttore generale del tesoro, nell’ambito delle competenze istituzionali.
Per ciò che concerne
In particolare, si
ricorda che l’articolo 1, comma
Si ricorda, inoltre, che il comma 481 della stessa legge autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007 per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.
Tali risorse sono ripartite, con decreto del Ministro, tra le amministrazioni interessate, con una quota non inferiore a 3 milioni destinata alla Ragioneria generale dello Stato. Di tale somma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità [19].
Per ciò che specificamente concerne l’articolazione interna del Dipartimento e le competenze degli uffici, il comma 470 attribuisce specificamente agli uffici centrali del bilancio il compito di valutare, in sede di applicazione delle norme che comportano oneri, la congruenza delle clausole di copertura.
Inoltre, il comma 486, novellando le disposizioni in materia di enti disciolti introdotte dalla legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005, articolo 1, co. 89-91) dispone la soppressione dell’Ispettorato Generale per la soppressione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria e la destinazione del personale adibito alle procedure liquidatorie (previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e ss. mod.) ad altre attività dello stesso Dipartimento.
Le competenze residue del soppresso Ispettorato sono attribuite, con decreto del Ministro dell’economia, ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria.
Infine, si ricorda che, in base al complessivo riassetto dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze, i commi 426-429 della legge finanziaria 2007 hanno previsto, tra l’altro, la soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonché che gli Uffici ad esse facenti capo assumano il nome di Ragionerie territoriali dello Stato.
La disciplina proposta
Gli articoli 8-14 dello schema disciplinano il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
a) Le competenze della Ragioneria
Le competenze del Dipartimento sono elencate dall’articolo 8.
Esse risultano meglio specificate rispetto a quelle elencate dal vigente articolo 3 del D.P.R. n. 38 del 1998.
In particolare, nel ribadire la generale competenza della Ragioneria generale nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti della finanza pubblica, viene specificata l’attività di monitoraggio e controllo sulla spesa, la quale è esercitata anche ai sensi delle disposizioni di contenimento introdotte dal decreto-legge n. 194 del 2002[20].
Sono, inoltre, specificate le materie in ordine alle quali la ragioneria provvede:
a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle PP. AA; monitoraggio dei saldi; relazione trimestrale di cassa; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti e copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;
b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, nonché, predisposizione del budget e consuntivo economico;
c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici e raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica.
Quest’ultima voce è stata inserita a seguito delle già citate innovazioni introdotte dalla legge finanziaria 2007.
d) integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, nonché, viene esplicitato nello schema, previsione e calcolo del fabbisogno;
e) rapporti con organismi e istituzioni internazionali per quanto di competenza, nonché specifica lo schema, con l’Istat per i raccordi tra la contabilità finanziaria e contabilità economica prevista dalla disciplina comunitaria;
f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica;
g) attività di indirizzo e coordinamento in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;
h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche, per una loro armonizzazione con i principi della contabilità comunitaria;
i) monitoraggio delle leggi di spesa e degli andamenti generali della spesa sociale, nonché degli oneri derivanti dall’attuazione di contratti collettivi in materia di personale della pubblica amministrazione;
j) controllo e vigilanza in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso i servizi ispettivi del Dipartimento;
k) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell’unione europea;
l) definizione delle modalità e dei criteri per l’introduzione nella amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica, e per la trasmissione di bilanci per via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali.
Tale voce costituisce una nuova attribuzione della Ragioneria;
m) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di risorse umane e strumentali.
b)L’articolazione del Dipartimento
Il Dipartimento della Ragioneria è articolato, ai sensi dell’articolo 8 dello schema di regolamento, in:
▪ 10 Uffici centrali di livello dirigenziale generale, di cui 9 Ispettorati generali e 1 Servizio studi dipartimentale (articolo 9).
In relazione alle nuove competenze del Dipartimento d’amministrazione generale, nell’elenco degli uffici di livello dirigenziale non figura più il Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell’organizzazione; analogamente non figura il Centro nazionale di contabilità pubblica, le cui funzioni sono assorbite dal nuovo Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica.
Inoltre, all’Ispettorato generale di finanza vengono attribuiti nuovi compiti, che consistono nelle competenze residue dell’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, soppresso, come accennato, dall’articolo 1, comma 486 della legge finanziaria 2007. Di nuova istituzione, come già accennato, è anche il Servizio Studi.
La relazione tecnica segnala al riguardo che si è provveduto con il decreto ministeriale in fase di emanazione all’organizzazione del servizio studi come ufficio di livello dirigenziale utilizzando ai fini della compensazione, nelle more della revisione organizzativa del Dipartimento, uno dei posti dirigenziali di livello generale di studio e ricerca di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 154/1998.
▪ 13 Uffici centrali di bilancio, quali uffici di livello dirigenziale generale, ciascuno dei quali opera presso uno o più Ministeri (articolo 11).
Risulta quindi ridotto il numero degli Uffici centrali di bilancio di livello dirigenziale presso i Ministeri, che attualmente sono 14.
▪ Un Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di livello dirigenziale non generale.
▪ 63 Ragionerie territoriali, istituite ai sensi dell’articolo 1, commi 426-429 della legge finanziaria 2007, contestualmente alla soppressione delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dello Stato(cfr. oltre, l’illustrazione del Capo IV).
Gli uffici centrali del bilancio, le Ragionerie territoriali e l’Ufficio centrale di ragioneria presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituiscono il Sistema delle Ragionerie (articolo 10).
Alle dirette dipendenze della Ragioniere generale dello stato, il dirigente preposto al Dipartimento, opera un Comitato di consulenza, con il compito di sviluppare progetti e attività di ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Comitato è composto da non più di 5 membri (in luogo dei 13 attualmente previsti), scelti tra docenti universitari ed esperti specializzati (articolo 13).
Tra le novità, si segnala che l’articolo 19 dello schema di regolamento prevede che con proprio decreto il Ministro dell’economia e finanze possa modificare la distribuzione numerica del predetto Comitato e del Consiglio tecnico scientifico degli esperti, mantenendo peraltro fermo il numero massimo di esperti.
Secondo la relazione tecnica allegata allo schema in esame, il ridimensionamento del numero dei componenti sia del Consiglio scientifico degli esperti di cui all’articolo 7, sia del suddetto Comitato di consulenza, comporta complessivamente un risparmio di spesa di 774.000 euro.
Per ciò che attiene agli ispettorati, sono previsti, come accennato, i seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:
▪ l’Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, il quale assorbe il Centro nazionale di contabilità pubblica, che viene contestualmente soppresso.
Tale ispettorato svolge: compiti di finanza pubblica, di indirizzo e coordinamento normativo in materia di sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche; iniziative per l’adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e comunitaria, anche per la costruzione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni; il monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; la predisposizione, d’intesa con il Servizio studi, di banche dati documentali in materia economica e finanziaria; il coordinamento nella predisposizione delle relazioni trimestrali di cassa e dei documenti di previsione.
▪
Il Servizio
studi, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato,
svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle
attività di tutto il Dipartimento. Esso, in particolare, svolge attività di ricerca economica e analisi in materia di finanza pubblica
e di impatto delle politiche di bilancio,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; studia l’evoluzione del bilancio dello
Stato e delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma, definisce procedure,
metodologie e tecniche di rilevazione
dei costi dei servizi e delle
attività delle pubbliche amministrazioni; compie studi preliminari per la
predisposizione di banche dati in
materia finanziaria; collabora con l’ispettorato generale per la
contabilità e la finanza pubblica per l’elaborazione
e lo sviluppo di nuovi modelli
econometrici; compie studi sulla regionalizzazione della spesa statale e
analisi della finanza pubblica regionale, nonché studi e analisi in materia di
contabilità e bilancio ambientale. Al Servizio è inoltre attribuita la funzione
di raccordo operativo con
Lo schema di decreto conferma sostanzialmente le attribuzioni disposte dalla disciplina vigente (D.P.R. n. 154 del 1998, articolo 2), riferite a:
▪ l’Ispettorato generale di finanza,
▪ l’Ispettorato generale del bilancio (denominato dal D.P.R. n. 154/1998 ispettorato per le politiche di bilancio);
▪ l’ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico;
▪ l’Ispettorato generale per gli affari economici;
▪ l’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;
▪ l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’unione europea;
▪ l’Ispettorato generale per la spesa sociale;
▪ l’Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato.
In sintesi:
- per l’ispettorato generale di finanza sono confermate le competenze in ordine al coordinamento sul sistema delle Ragionerie, all’attività ispettiva sulla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici, nonché il monitoraggio e l’analisi dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti società ed organismi pubblici. Lo schema specifica che ciò viene effettuato anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli enti, lo schema include l’attività di controllo legale dei conti e di accertamento dell’attività di revisori e sindaci. L’ispettorato è inoltre competente al coordinamento degli ordinamenti amministrativo contabili delle pubbliche amministrazioni e alla verifica del rispetto delle disposizioni di contabilità pubblica. I nuovi compiti attribuiti all’ispettorato generale di finanza, quali competenze residue dell’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti - soppresso dall’articolo 1, comma 486 della legge finanziaria 2007 - consistono nell’attività di vigilanza sull’attività di liquidazione degli enti e la cura delle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti soppressi;
- per l’ispettorato generale del bilancio sono confermate le competenze in ordine alla predisposizione di bilancio di previsione annuale e pluriennale, e relative note di variazioni, e successivi provvedimenti di assestamento, nonché di predisposizione del rendiconto, di elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. Lo schema esplicita la competenza dell’ispettorato circa la predisposizione del budget economico. Inoltre, conferma l’attività di monitoraggio e verifica dei flussi di bilancio e dei dati economici, nonché l’attività di valutazione della congruità e degli effetti delle coperture; specifica altresì il compito di definire principi, regole e metodologie della contabilità economica e patrimoniale e di definire strumenti per il controllo dell’efficienza e dell’economicità;
- per l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, sono confermate le competenze in ordine all’analisi, alla verifica e al monitoraggio del costo del personale delle pubbliche amministrazioni. Lo schema esplicita il compito supporto per la definizione delle politiche retributive e occupazionali del suddetto personale, nonché la predisposizione di documenti di finanza pubblica per la verifica della compatibilità economico finanziaria della contrattazione collettiva;
- per l’Ispettorato generale degli affari economici, accanto alla generale attività normativa, di consulenza e coordinamento in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell’economia e delle politiche degli investimenti pubblici, lo schema specifica l’attività di consulenza e coordinamento per quanto di competenza del Dipartimento ai fini dell’attività pre-deliberativa del CIPE, nonché la valutazione della fattibilità e dell’impatto economico finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione nelle materie di competenza;
- per l’Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, lo schema ribadisce la competenza dello stesso in ordine alla rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa ai fini della predisposizione dei documenti di finanza pubblica la gestione dei conti di tesoreria,nonché esplicital’attività di coordinamento del Sistema informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato, nonché di monitoraggio del patto di stabilità e dei flussi di bilancio e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni. Lo schema invece, anche in virtù del nuovo assetto delle competenze costituzionali tra Stato e regioni, elimina l’attività di riscontro della copertura finanziaria delle leggi regionali e inserisce l’attività di supporto all’attuazione del federalismo e l’attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;
- per l’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’UE, sono essenzialmente confermate le competenze relative alla partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio UE, nonché dell’analisi dei flussi finanziari tra Italia e UE e la gestione dei relativi conti di tesoreria, nonché enunciata lacompetenza sul monitoraggio dell’attuazione finanziaria degli interventi di politica comunitaria, compresi i Fondi strutturali, nonché la gestione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- per l’Ispettorato generale per la spesa sociale lo schema conferma i compiti generali relativi al monitoraggio e previsione degli andamenti e delle dinamiche della spesa sociale, nonché l’attività di consulenza e normativa in materia, specificandol’attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del servizio sanitario nazionale e in materia di assistenza sociale, nonché la vigilanza sugli enti previdenziali su contributi e prestazioni, e il progetto tessera sanitaria, nonché la verifica della spesa farmaceutica;
- per l’Ispettorato generale per l’informatizzazione della Contabilità di Stato risultano sostanzialmente confermate le competenze di studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell’informatizzazione dei dati di contabilità di Stato.
Gli uffici centrali del bilancio definiti di livello dirigenziale generale sono tredici, così come previsto dalla disciplina vigente[21].
Ciascuno di essi opera presso uno o presso più Ministeri. In particolare, vi è l’Ufficio centrale del bilancio presso i Ministeri dello sviluppo economico, del commercio internazionale e delle comunicazioni la cui competenza ricomprende tre Ministeri, mentre l’Ufficio centrale del bilancio presso i Ministeri dell’Università e la ricerca e della pubblica istruzione comprende due Dicasteri.
Ad un decreto ministeriale è demandata la definizione delle modalità organizzative interne degli uffici, con particolare riferimento alle competenze di questi relative a più Ministeri.
Si ricorda, brevemente che, allo stato, gli Uffici centrali del bilancio sono disciplinati dall’articolo 9 del d.p.r. n. 38 del 1998, il quale ne indica le competenze.
Ulteriori disposizioni sono poi contenute nel citato articolo 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 luglio 2003 n. 173[22] che configura gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri come uffici di livello dirigenziale generale, e contestualmente sopprime gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento[23], mantenendo comunque fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero.
Per ciò che concerne le competenze generali ad essi attribuite, lo schema di decreto le estende e le specifica.
In particolare, risulta confermato il loro concorso
alla formazione del bilancio dei singoli ministeri con gli altri uffici del Dipartimento,
e il loro intervento nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi
istituzionali delle amministrazioni dello Stato e dei programmi e progetti
finanziati nell'ambito delle unità previsionali di bilancio, e esplicitata la competenza nella compilazione del rendiconto di ciascun
Ministero. Ad essi è inoltre demandato di esercitare un controllo, anche a
campione, di regolarità amministrativa e contabile. Cambia invece in parte la procedura di tenuta delle scritture
contabili e di registrazione degli impegni di spesa assunti dagli uffici
amministrativi, che avviene esclusivamente sotto la responsabilità degli uffici
competenti [24]. Gli uffici centrali inoltre coordinano l’attività
svolta dalla Conferenza permanente, formata dai rappresentanti dell'ufficio
centrale del bilancio e dei corrispondenti uffici dell'amministrazione
interessata, prevista dall’articolo 9, co. 3 del D.P.R. n. 38/98 [25]. Inoltre, lo
schema di decreto richiama sia le funzioni
attribuiti agli uffici centrali del bilancio dal d.l. n. 194 del
Il Dipartimento provvede al coordinamento e all’indirizzo dell’attività di controllo e monitoraggio svolta dai dirigenti i quali, non titolari di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice, funzioni ispettive o altri incarichi specifici presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza dell’amministrazione (articolo 14).
Gli articoli 15-16 recano disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento del Dipartimento delle finanze.
La denominazione “Dipartimento delle finanze” sostituisce quella di “Dipartimento per le politiche fiscali” disciplinato sino ad oggi, come rilevato dalla relazione illustrativa, da norme di organizzazione “distinte e diverse rispetto ai Dipartimenti riconducibili all’ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica”.
Le vigenti norme di organizzazione del Dipartimento sono rinvenibili al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione dell’ex Ministero delle Finanze.
a) Le competenze del Dipartimento delle finanze
Le competenze del Dipartimento delle finanze sono disciplinate all’articolo 15 dello schema di decreto in esame.
Al riguardo sono sostanzialmente confermate le competenze dell’attuale Dipartimento per le politiche fiscali previste dal D.P.R. n. 107/2001[26], salvo talune specifiche differenze volte ad ampliare e meglio specificare l’ambito operativo del Dipartimento. Esse sono così sintetizzabili:
- è attribuito al Dipartimento (articolo 15, comma 1, lett. c)il compito di valutare e predisporre elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti e sugli atti di sindacato ispettivo, con la possibilità altresì di acquisire informazioni dalle agenzie fiscali ed altri enti della fiscalità;
- si assegnano alla medesima struttura le competenze in materia di verifica di congruità degli adempimenti fiscali dei contribuenti, dei relativi modelli di dichiarazione e modalità di assolvimento rispetto alle esigenze di semplificazione, nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti, sia per l’amministrazione finanziaria (articolo 15, comma 1, lett. d) del decreto);
- analogamente alla previsione di cui all’art. 5, comma 1, lett. i) per ciò che attiene al Dipartimento del tesoro, viene attribuito al Dipartimento delle finanze il compito di definire tra l’altro le proprie esigenze relative alle risorse umane e strumentali, in linea con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, (articolo 15, comma 1, lett. l).
Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di “Direttore generale delle finanze” (articolo 15, comma 2).
b)L’articolazione del Dipartimento delle finanze
L’articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale è espressamente descritta all’articolo 15, comma 3.
Il Dipartimento si compone di:
- 7 Direzioni generali;
- 1 Ufficio centrale del contenzioso tributario.
In particolare, per quanto riguarda gli uffici dirigenziali di livello generale, esso è così articolato:
a) Direzione centrale studi e politiche economico- fiscali;
b) Direzione centrale studi e politiche giuridico‑ tributarie;
c) Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità;
d) Direzione centrale per le relazioni internazionali;
e) Direzione centrale per il federalismo fiscale;
f) Direzione centrale per la comunicazione istituzionale della fiscalità;.
g) Direzione sistema informativo della fiscalità;
h) Ufficio centrale del contenzioso tributario.
Detta articolazione sostituirebbe il vigente impianto, costituito da 8 Uffici di livello dirigenziale generale (articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 107/2001), sebbene in capo alle Direzioni centrali sia mantenuta gran parte delle competenze attualmente affidate agli Uffici.
Analogamente alla previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 5, e nell’ottica delle medesime finalità, si attribuiscono al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno con funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Lo schema di regolamento prevede altresì la presenza di uffici di livello dirigenziale non generale, alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze.
Essi svolgono le seguenti funzioni:
- coordinamento dell’Ufficio del Direttore generale;
- controllo di gestione dipartimentale, di coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali;
- coordinamento dell’attività amministrativa;
- svolgimento dell’attività tecnica di supporto all’ufficio del Direttore generale; di supporto nell’attività di studio, analisi e legislazione fiscali;
- svolgimento del servizio di vigilanza in materia di modalità complessive dell’esercizio delle funzioni fiscali da parte delle Agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dallo statuto del contribuente.
Le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze sono disciplinate all’articolo 16. Come sopra rilevato, vi è una sostanziale identità di funzioni rispetto agli Uffici oggi esistenti; si segnalano, tuttavia, talune differenze rispetto alla disciplina vigente:
- alla Direzione centrale studi e politiche economico-fiscali si attribuisce il compito (articolo 16, comma 1, lett. b) di elaborazione e informazione statistica ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 332[27], accanto all’elaborazione di previsioni sull’entrata e al monitoraggio dell’andamento del gettito fiscale, nonché la competenza nel predisporre relazioni tecniche sui disegni di legge e sugli emendamenti (articolo 16, comma 1, lettera c)) e nella definizione dei requisiti delle banche dati relative alle entrate (articolo 16, comma 1, lett. g);
- è eliminata la necessità di un’esplicita richiesta del Ministro (invece prevista all’art. 7, comma 2 del D.P.R. n.107/2001) per l’elaborazione di schemi di atti normativi da parte della Direzione centrale studi e politiche giuridico-tributarie (articolo 16, comma 2, lett. a);
- si attribuisce alla Direzione centrale per le agenzie e gli enti della fiscalità il compito di svolgere le attività di propria competenza relative alla valorizzazione degli immobili pubblici anche in collaborazione con gli altri uffici del Dipartimento, nonché d’intesa con il Dipartimento del tesoro. Detta Direzione acquisisce le informazioni necessarie e ne cura l’analisi e l’elaborazione, sulla base di metodologie e parametri predefiniti, nonché di un’azione programmata, per la valutazione della conformità e la regolarità dell’azione degli uffici delle agenzie sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell’applicazione delle norme nei confronti dei contribuenti, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. Ciò avviene anche in funzione di richieste specifiche del Ministro, dei vertici degli enti interessati ovvero di soggetti terzi.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lett. j), la medesima Direzione provvede ad effettuare analisi per quantificare il fabbisogno economico finanziario delle agenzie, in sede di previsione del bilancio dello Stato; fornisce elementi per applicare le norme sul finanziamento delle agenzie, nonché gestisce i capitoli di bilancio necessari al loro fabbisogno. La struttura formula altresì proposte al Ministro per individuare il contenuto dell’atto di indirizzo triennale contenente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali.
Questo documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento, ai sensi dell’articolo 59, comma 1 del D.Lgs. n. 300 del 1999.
- viene affidato alla Direzione centrale per le relazioni internazionali il compito di gestire l’Osservatorio delle politiche fiscali degli altri Paesi (articolo 16, comma 4, lett. g);
-
si assegna alla Direzione centrale per il federalismo fiscale il compito di
promuovere, tra l’altro, per quanto di competenza del MEF – la cooperazione ed il coordinamento
interistituzionale (articolo 16, comma 5, primo periodo). Inoltre, detta
Direzione collabora con
Il citato comma
194 modifica alcune norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112[28], relative al
decentramento delle funzioni catastali
ai comuni, chiarendo la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali
per le funzioni relative agli atti catastali. In particolare, vengono
modificati gli articoli 65 e 66 di tale decreto legislativo, che elencano
rispettivamente le funzioni conservate in capo allo Stato e quelle conferite
agli enti locali. I commi da
- le attribuzioni della Direzione centrale per la comunicazione istituzionale della fiscalità vengono circoscritte al compito di promozione - svolto anche coordinando le funzioni informative e di assistenza delle Agenzie - della conoscenza del sistema, della normativa fiscale e dei suoi effetti, nonché di raccolta ed elaborazione di notizie concernenti le aspettative ed il livello di soddisfazione degli utenti.
L’Ufficio
comunicazione istituzionale si occupa attualmente di elaborare, in coerenza con
gli indirizzi del Ministro, tenuto conto dell'attività del suo ufficio stampa e
coordinandosi con le agenzie e con gli altri enti della fiscalità, le strategie
operative della comunicazione istituzionale, assicurandone la coerente
attuazione tanto negli interventi a carattere generale del Dipartimento, quanto
nelle attività di informazione e di assistenza ai contribuenti da parte delle
agenzie; di vigilare sul corretto esercizio delle funzioni attribuite agli
uffici per le relazioni con il pubblico delle agenzie; di progettare e curare
campagne informative rivolte all'opinione pubblica; di partecipare ad eventi
comunicativi organizzati a livello nazionale ed internazionale; di promuovere
la conoscenza del sistema fiscale italiano all'estero, con particolare riguardo
alle esigenze degli scambi internazionali e a quelle degli italiani residenti
in altri stati; di curare la redazione di pubblicazioni tecniche e divulgative
del Ministero, assicurare la gestione tecnica e amministrativa del sito
Internet del Ministero e delle infrastrutture di comunicazione condivise con le
agenzie,
- la Direzione Sistema Informativo della fiscalità coordina le proprie attività con quelle delle altre Direzioni centrali, operando in stretta collaborazione con le Agenzie fiscali e contemperando le esigenze di unitarietà del sistema con quelle del rispetto dell’autonomia gestionale delle agenzie medesime. Tra le sue attribuzioni si segnala , quale novità introdotta dallo schema in esame, l’attività di monitoraggio dell’evoluzione tecnologica (articolo 16, comma 7, lettera a)).
Innovativa rispetto alla disciplina precedente, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è, infine, l’istituzione dell’Ufficio centrale del contenzioso tributario, con compiti di gestione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria.
Ad esso è affidata una pluralità di funzioni indicate dall’articolo 16, comma 8, dello schema di decreto in esame. L’Ufficio è finalizzato al potenziamento ed all’ottimizzazione delle attività delle Commissioni tributarie.
Coerentemente all’impianto della riforma organizzativa ed alle nuove attribuzioni della Direzione generale per il personale, i servizi e l’amministrazione, è stato soppresso l’Ufficio amministrazione delle risorse, cui erano attribuite la gestione, lo sviluppo e il monitoraggio delle risorse organizzative, umane, economico-finanziarie, strumentali, logistiche e tecnologiche necessarie allo svolgimento dei compiti del Ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Gli articoli da
Al riguardo, la relazione illustrativa sottolinea come l’assetto organizzativo di tale dipartimento presenti rilevanti novità, essendo state adesso completamente affidate le attività di carattere operativo, in modo da configurarlo come una sorta di “centro servizi” per il Ministero nel suo complesso.
In particolare, al Dipartimento è stato attribuito il compito di definire indirizzi generali e linee guida in materia di politiche del personale, sentiti gli altri Dipartimenti, con la previsione di forme di coordinamento che assicurino una visione coerente e unitaria in tali settori.
In capo al Dipartimento è quindi prevista l’unificazione della gestione del personale, della logistica e dei servizi comuni.
Conseguentemente, in staff a ogni Capo Dipartimento sono mantenuti nuclei costituiti da una posizione dirigenziale generale, con funzioni di coordinamento con l’amministrazione generale, ma anche uffici di livello dirigenziale non generale cui demandare le attività residualiin materia di risorse umane, acquisti e logistica di competenza dei singoli dipartimenti.
La riorganizzazione del Dipartimento è finalizzata, nell’ottica complessiva di razionalizzazione perseguita con il provvedimento in esame, a ridurre il personale svolgente attività di supporto dei singoli Dipartimentieariallocareparte di detto personale verso attività di carattere istituzionale.
Come rilevato dalla relazione illustrativa, le norme proposte rientrano nelle finalità di cui alla lettera f) del comma 404, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, la quale prevede una generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali. A questa misura si accompagna un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. Si tratta di quei settori di personale (definiti nella relazione illustrativa del disegno di legge originario back office) impegnati in attività di gestione “interna” dell’amministrazione, con un basso grado di differenziazione tra le diverse amministrazioni. In particolare, la lettera in esame ne individua 5:
- gestione delle risorse umane;
- informatica;
- manutenzione e logistica;
- affari generali;
- provveditorati e contabilità.
a) Le competenze del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
L’articolo 17 dello schema di decreto disciplina le competenze del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Come sopra rilevato, il Dipartimento svolge attività di supporto per il Ministero ed altri servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle Pubbliche Amministrazioni e l'elaborazione del pagamento degli stipendi dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.
In particolare, si rileva che:
- viene affidato al Dipartimento dell’amministrazione generale (articolo 17, comma 1, lettera e)) il compito di curare i servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni statali, ai sensi dell’articolo 1, comma 446 della finanziaria 2007.
Il citato comma 446 prevede che tutte le amministrazioni dello Stato si avvalgano, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, salvo escludere l’utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Dipartimento per il pagamento degli stipendi alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri. Nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria si ricordava che il Dipartimento suddetto gestisce già oggi, tramite il Service Personale Tesoro (Sistema informativo unico per la gestione del personale della pubblica amministrazione - SPT), 1,5 milioni di cedolini (pari al 40% della pubblica amministrazione e al 100% del comparto Ministeri e Scuole). Con l’estensione del servizio a tutte le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche (con l’esclusione delle Forze armate), si conseguirebbero evidenti economie di scala.
- il Capo del Dipartimento (articolo 17, comma 2) assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell’amministrazione, il coordinamento del sistema informativo del personale del Ministero e degli altri progetti comuni relativi alla gestione delle risorse e l’integrazione dei sistemi informativi. Presiede inoltre i cosiddetti Comitati Interdipartimentali (cfr. la scheda relativa all’articolo 3).
b)L’articolazione del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi
L’articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale è espressamente definita dall’articolo 17, comma 3.
Esso si compone di 5 Direzioni centrali:
a) Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti;
b) Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione;
c) Direzione centrale per le politiche del personale;
d) Direzione centrale per i servizi al personale;
e) Direzione centrale dei servizi del tesoro.
Il D.P.R. n. 154/1998 (articolo 4) prevede, presso la corrispondente struttura del tesoro, quattro Servizi centrali ed una Direzione centrale.
Al Dipartimento è inoltre assegnato un posto di livello dirigenziale generale con funzioni di studio e ricerca, al fine di coadiuvare il Capo del Dipartimento nell’espletamento delle sue funzioni di coordinamento (articolo 17, comma 4).
Parallelamente, alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, operano uffici di livello dirigenziale non generale, con le seguenti competenze (articolo 17, comma 5).
- coordinamento e segreteria del Capo Dipartimento;
- controllo di gestione;
- sicurezza sul posto di lavoro;
- comunicazione;
- consulenza giuridico-legale.
E’ compito degli uffici dirigenziali di livello generale provvedere alla cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di pertinenza dipartimentale (articolo 17, comma 6), nonché alle attività di supporto all’istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte sottoposte al CIPE da parte del Ministero.
L’articolo 18 definisce le competenze delle singole Direzioni centrali.
Al riguardo, nel rinviare la testo dello schema in esame per i dettagli delle attribuzioni delle singole Direzioni Centrali, si segnala che:
▪
Il comma 1 del citato articolo 4 dispone che la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, possa essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. Inoltre, la struttura si occupa di procedure di gara anche per altri Dipartimenti, laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni delineato dall’articolo 26 della finanziaria per il 2000 (l. 23 dicembre 1999, n. 488) e dall’articolo 58 della finanziaria per il 2001 (l. 23 dicembre 2000, n. 388) e successive modifiche (c.d. convenzioni Consip)[29], oppure al sistema del mercato elettronico della Pubblica amministrazione come previsto al comma 450 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007[30].
▪
▪
la
Direzione Centrale per le politiche del personale svolge, tra l’altro, un
complesso di funzioni relative
all’elaborazione e definizione delle politiche del personale, dal
reclutamento alla formazione, ed allo sviluppo professionale; cura inoltre i
rapporti con
La Relazione illustrativa sottolinea che la costituzione di detta Direzione è finalizzata a distinguere l’attività di gestione in materia di personale - interamente affidata al Dipartimento e di competenza della Direzione centrale per i servizi del personale, che risulta potenziata a fronte della soppressione delle strutture analoghe in seno ai vari Dipartimenti, nonché dell’Ufficio Amministrazione Risorse – dalle attività che rientrano nell’ambito delle politiche del personale, nelle quali il Dipartimento stesso conserva funzione di indirizzo, coordinamento e supporto rispetto ai Comitati interdipartimentali.
▪
Si ricorda che il citato comma 1224 interviene sul procedimento per ottenere l’equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo (di cui alla legge n. 89 del 2001[31], c.d. legge Pinto), modificando in parte i destinatari del ricorso. Il comma, modificando il comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 89/2001, elimina infatti ogni riferimento al Ministro delle Finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevedendo che il ricorso debba essere proposto nei confronti: del Ministro della giustizia, per i procedimenti del giudice ordinario; del Ministro della difesa, per i procedimenti del giudice militare e del Ministro dell’economia e delle finanze, in tutti gli altri casi. Il comma 1225 prevede che le disposizioni di cui sopra si applichino ai procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della finanziaria 2007. Al fine di evitare maggiori oneri conseguenti alla violazione degli obblighi comunitari, ai pagamenti degli indennizzi procede il Ministero dell’economia e finanze. Lo stesso Ministero effettua i pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, emanate nei confronti dello Stato italiano.
Il Capo III reca disposizioni in ordine all’utilizzo ottimale degli esperti operanti negli organismi di consulenza dei Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, nonché in materia di personale del servizio consultivo ed ispettivo tributario.
Il particolare, l’articolo 19 dispone che, con decreto da emanare ogni due anni, il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle priorità stabilite nel DPEF e della direttiva annuale emanata a seguito dell’approvazione della legge di bilancio, possa modificare la distribuzione numerica degli esperti che compongono il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti presso il Dipartimento del Tesoro[32] (previsto all’articolo 7 dello schema di regolamento in esame) e il Comitato di consulenza della RGS (previsto dall’articolo 13).
Il numero massimo dei componenti dei due organi rimane comunque fissato a 21 unità, senza maggiori oneri complessivi a carico dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero.
Come già accennato in premessa, tale disposizione deve ritenersi un’attuazione dell’indirizzo contenuto all’articolo 1, comma 404, lett. e), della legge finanziaria per il 2007, che ha prescritto la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri.
La relazione tecnica ascrive effetti di risparmio potenziale derivanti dalla disposizione pari a 774.000 euro, aggiungendo altresì che, anche in coerenza con le linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, il risparmio deve considerarsi aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’applicazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 223 del 2006[33]. Quest’ultimo, infatti, disponeva una riduzione del 30 per cento, rispetto all’anno 2005, della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per gli organi collegiali e per gli altri organismi, anche monocratici, in esse operanti[34].
L’articolo 20 dispone che gli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, possono essere assegnati alle Agenzie fiscali e alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze, oltre che ai singoli Dipartimenti del Ministero e all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Si prescrive inoltre che possono essere assegnati a tale Servizio fino ad un massimo di 100 dipendenti dell’amministrazione economica e finanziaria. L’assegnazione viene disposta con decreto del Ministro dell’economia con durata non superiore ai due anni ed è rinnovabile. Se non rinnovato, alla scadenza del periodo stabilito, il personale è riassegnato automaticamente all’amministrazione di provenienza.
Le disposizioni del Capo IV costituiscono attuazione delle
disposizioni recate dai commi da
Le diposizioni
citate prevedono in particolare che con le modalità, i tempi ed i criteri
indicati nei commi da
La disciplina proposta
Coerentemente con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007, il Capo IV dispone la soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragioneria provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e la contestuale istituzione di:
§ Ragionerie territoriali dello Stato;
§ Direzioni territoriali dell’economia e finanze.
Le funzioni residue dei Capi Dipartimento provinciali, previste dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge . n. 194 del 2002[35] sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato e ai direttori delle Direzioni territoriali dell’economia e finanze (articolo 21).
Per ciò che attiene all’organizzazione degli Uffici territoriali, viene demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l’individuazione delle sedi territoriali da chiudere, sulla base dei seguenti criteri:
- bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni assegnate;
- interazioni con le attività svolte dalle singole amministrazioni;
- popolazione residente;
- distanza tra le sedi e conformazione geografica del territorio;
- logistica, mobilità regionale e sistema dei trasporti;
- consistenza del personale.
Il medesimo decreto individua tra le sedi da chiudere almeno 20 sedi, per ciascuna delle suddette strutture territoriali, che dovranno esser chiuse entro 12 mesi dalla emanazione del decreto medesimo, nonché le ulteriori 20 sedi che dovranno essere chiuse entro 24 mesi.
A tal fine, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno costituiti dei presidi territoriali attraverso il temporaneo funzionamento di uffici non dirigenziali della Ragioneria o della Direzione generale del Tesoro[36].
Al riguardo, si ricorda che nel parere reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato (parere n. 2686/2007), si sottolinea come il suddetto termine di 24 mesi sia confliggente con quanto disposto dal comma 405 dell’articolo 1 della finanziaria 2007, che impone la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dall’emanazione dello schema di decreto in esame.
Per ciò che attiene ai compiti delle Ragionerie territoriali dello stato, esse vengono definite organi locali del Ministero dell’economia e finanze e, come nella disciplina vigente, sono organicamente dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.
Le Ragionerie territoriali sono costituite nel numero di 63 e svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato (articolo 22).
Lo schema di decreto prevede dunque una riduzione complessiva di 40 unità di tali uffici provinciali, che
passano pertanto da
Per ciò che attiene ai compiti delle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, anch’essi sono organi locali del Ministero dell’economia e finanze e sono organicamente dipendenti dal Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi.
Tali direzioni territoriali, costituite anch’esse nel numero complessivo di 63, svolgono, su base regionale, ovvero interregionale e interprovinciale, i compiti e i servizi di competenza della Amministrazione generale, del personale e dei servizi, nonché attività e servizi per conto di altre strutture del Ministero(articolo 22).
Si ricorda che ai sensi della disciplina dei dipartimenti provinciali recata dal regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, tali dipartimenti si articolano in:
a) ragionerie provinciali dello Stato, che svolgono, nei confronti degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, le funzioni attribuite agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri;
b) uffici, servizi, osservatori, commissioni provinciali e altre strutture destinate, in particolare, all’erogazione dei servizi relativi alle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie, con le funzioni tecniche ed amministrative connesse; servizi relativi all’erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, all’erogazione di trattamenti economici a carico di altre amministrazioni pubbliche; svolgimento, ove necessario, di altri compiti dei Dipartimenti del Ministero.
I Dipartimenti provinciali sono organicamente inseriti nel Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai Dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale. Le ragionerie provinciali, nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell’ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.
Il capo V, recante disposizioni in materia di dotazioni organiche del personale, dispone, all’articolo 25, comma 1 - in esplicita attuazione delle disposizioni in materia di riduzione del numero di dirigenti di prima fascia in misura non inferiore al 10 per cento, di cui all’articolo 1, comma 404, lett. a) della legge finanziaria per il 2007[37] - la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero dell’economia e finanze, secondo la tabella che segue:
Dirigenti di prima fascia |
|||
|
Organico attuale |
Nuovo organico |
Variazione delle unità |
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro |
1 |
1 |
0 |
Servizio di controllo interno |
3 |
1 |
- 2 |
Dipartimento del tesoro |
9 |
11 |
+ 2 |
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato |
33 |
29 |
- 4 |
Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro |
7 |
7 |
0 |
Dipartimento per le politiche fiscali |
9 |
11 |
+2 |
Scuola superiore dell’economia e delle finanze |
1 |
1 |
0 |
Totale |
63 |
61 |
-2 |
Posti da definire |
- |
-5 |
-5 |
Totale generale (1) |
68 |
61 |
-7 |
Dirigenti di seconda fascia |
|||
|
Organico attuale |
Nuovo organico |
Variazione delle unità |
Dirigenti di seconda fascia con esclusione di quelli dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato |
1025 |
945 |
-80 |
(1)Il totale non comprende 13 posti fuori ruolo istituzionale presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e 5 posti relativi all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Relativamente alle posizioni dirigenziali di
livello generale, per effetto della riduzione proposta, si passa da
La norma specifica che la suddetta tabella comprende 3 posti di funzione dirigenziale generale da destinare agli uffici di diretta collaborazione e alla Scuola superiore dell’economia e finanze.
La relazione tecnica calcola le unità di personale dirigente generale (c.d di prima fascia) applicando la percentuale di riduzione del 10 per cento prevista dalla disposizione del comma 404, lett. a), della legge finanziaria per il 2007 alle 68 unità attualmente presenti in organico. Ne deriva un numero di 7 posti da sopprimere, per effetto dell’arrotondamento in eccesso (in applicazione delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio con D.P.C.M. del 13 aprile 2007), che vengono così individuati:
- 2 posti di funzione nell’ambito del Servizio di Controllo Interno (D.P.R. 3 luglio 2003 n. 227 n. 227[38]);
- 5 posti di funzione relativi all’attuazione del D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173[39], di cui 3 risultano attualmente conferiti.
I corrispondenti risparmi di spesa,
considerando una retribuzione unitaria lorda di 250.000 euro e i tempi di
scadenza degli incarichi del personale dirigente di prima fascia per i quali
sono rispettate le garanzie contrattuali, ammontano a 520.000 euro per il
(in milioni di euro)
|
2007 |
2008 |
2009 |
Dal |
Risparmi effettivi per riduzione del 10% (7 unità) dei Dirigenti di prima fascia |
0,52 |
0,75 |
1,5 |
1,75 |
Per ciò che attiene alla riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale e dei relativi posti di organico, è effettuata una riduzione di 80 posti su 1.025 iniziali.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento in esame, tali uffici, nel numero massimo di 945, e i relativi compiti, saranno individuati con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello schema di decreto in esame (si veda, sul punto, la relativa scheda di lettura del presente dossier e, segnatamente, i rilievi formulati nel parere reso dal Consiglio di Stato).
La soppressione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, a seguito dell’emanazione del suindicato regolamento, dovrebbe implicare un risparmio di 8.400.000 di euro, prendendo in considerazione il costo medio unitario lordo di un dirigente di II fascia del MEF. La relazione tecnica sottolinea tuttavia come tale risparmio sia parzialmente potenziale, in quanto non tutte le funzioni dirigenziali corrispondenti sono attualmente ricoperte.
La riduzione della suddetta dotazione organica ha effetto dalla scadenza degli incarichi in corso stabiliti dai contratti dirigenziali, anche per effetto di collocamenti a riposo (comma 2).
Si dispone, infine, in relazione alla necessità di contenere entro il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione il personale addetto alle funzioni di supporto[40], secondo l’indirizzo dettato all’articolo 1, comma 404, lettera f), della legge finanziaria per il 2007.
A tale riguardo, si prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da adottare, su proposta del Ministero dell’economia, entro 120 giorni dalla emanazione del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all’articolo 1, comma 2, del presente schema di decreto - vengano rideterminate le dotazioni organiche del personale non dirigente del Ministero dell’economia e finanze, in modo da assicurare una riduzione dello stesso pari al 10 per cento.
Si ricorda che la citata lettera f) del comma 404 dispone che al fine di conseguire l’obiettivo della riduzione del 15 per cento del personale utilizzato per funzioni di supporto rispetto alle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, i processi di riorganizzazione e riconversione di tale personale devono garantire di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno, sino al raggiungimento del predetto limite.
Si rileva, altresì, che la relazione tecnica ascrive alla predetta riduzione del personale non dirigente risparmi di spesa pari a regime a 62.667.000 euro, tenuto conto che la retribuzione annua lorda del personale dipendente di area funzionale B (posizione economica B3) è pari a circa 33.000 euro e le unità dell’organico che vengono soppresse corrispondono a un numero di 1.899.
L’articolo 26 istituisce il ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e finanze, disponendo altresì che con uno o più provvedimenti del Ministro, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello schema di regolamento in esame, vengano adottate misure volte ad assicurare, anche gradualmente, l’effettiva costituzione del ruolo unico e la conseguente soppressione dei ruoli di provenienza.
Nelle more di adozione dei predetti provvedimenti il personale può essere utilizzato nelle diverse articolazioni dipartimentali, secondo le normative contrattuali vigenti e in base alle specifiche professionalità.
Il Capo VI è dedicato alle disposizioni transitorie e finali.
L’articolo 27 prevede, in particolare, che ciascun Dipartimento e ciascun Ufficio dirigenziale generale operi avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
Ai fini di coordinamento, viene poi disposto che (articolo 28, comma 1), ove altre disposizioni dell’ordinamento facciano riferimento alle preesistenti articolazioni della Ragioneria Generale dello Stato, detto riferimento si intenda alle nuove articolazioni disciplinate dal presente schema di decreto.
In particolare, si prevede che:
- ove le norme si riferiscano alle Ragionerie Provinciali dello Stato, esse si intendano riferite alle Ragionerie territoriali dello Stato;
- ove le norme si riferiscano alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari, esse si intendano riferite alle Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze.
Il comma 2 dell’articolo 28 dispone l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con lo schema di decreto in esame, in particolar modo:
- del D.P.R. n. 38/1998, ad eccezione dell’articolo 9, recante la disciplina degli Uffici centrali del bilancio, nonché della Conferenza permanente in seno ad essi costituita;
- del D.P.R. n. 154/1998;
- del D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61;
- del D.P.R. n. 107/2001, ad eccezione delle disposizioni del Capo V.
Detto Capo V, contenente norme finali e transitorie, disciplina, tra l’altro, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e reca disposizioni relative al SECIT.
Infine, l’articolo 28, comma 3, reca la clausola di invarianza degli effetti finanziari, prevedendo che dall’attuazione dello schema di regolamento in esame non derivino, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
[1] L. 23 agosto 1988 n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si ricorda che ai sensi del citato art. 17, co. 4-bis, l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti da emanarsi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.
[2] Recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. Il citato art.13, comma 2, dispone che gli schemi di regolamento di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, siano trasmessi alla Camera ed al Senato perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
[3] Legge n. 296/2006
[4] L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 17, co. 4-bis recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17 (recante la disciplina dei regolamenti di delegificazione), su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.
[5] Legge n. 266/2005, articolo 1, co. 89-91.
[6] Previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404)
[7] Si ricorda che l’organizzazione interna dei ministeri è disciplinata da una pluralità di fonti normative. Le strutture di primo livello (dipartimenti o direzioni generali) sono stabilite direttamente dal D.Lgs. 300/1999, che fissa per ciascun ministero il numero massimo di dipartimenti o di direzioni generali, a seconda del modello organizzativo prescelto. Nell’ambito di tale struttura primaria, si provvede a definire il numero (nonché l’organizzazione, la dotazione organica e le funzioni) degli uffici di livello dirigenziale generale in cui sono articolati i dipartimenti o le direzioni generali, mediante regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400 (così è stabilito nell’art. 4, co. 1 del D.Lgs. 300/1999). L’articolazione interna degli uffici di livello dirigenziale generale è demandata al Ministro che provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti (art. 4, co. 4, D.Lgs. 300/1999).
[8] Si
ricorda che il D.P.C.M. 13 aprile
[9] D.lgs.
n.300 del 1999, “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo
11 della L. 15 marzo 1997, n.
[10] Tali funzioni erano state attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 1, 24, comma 1, lett. c) al Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente trasferite dall’articolo 1 del decreto-legge n. 63/2005 al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un Ministro da lui delegato.
In particolare, l’articolo 1, del D. l. n. 63 del 2005 assegnava al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato, i seguenti compiti:
- il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno;
- l’esercizio delle funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell’utilizzo di fondi strutturali per tali aree.
Per l’esercizio delle suddette funzioni, tuttavia, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato era autorizzato ad utilizzare “anche” le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell’economia e delle finanze (strutture poi effettivamente utilizzate).
Tali disposizioni sono state abrogate dallo stesso decreto legge n. 181, all’articolo 1, comma 2-quinquies.
[11] Risultano dunque in capo al Ministero dello sviluppo economico le competenze in materia di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, incluse le funzioni in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, nonché la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate.
[12] D.P.C.M 28 giugno 2007, recante “Termine e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico.”
[13] L’articolo 3 del Decreto ministeriale 8 giugno 1999, come novellato da ultimo dall’articolo 2 del Decreto ministeriale 19 gennaio 2006 , reca l’articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Tale articolo dispone la seguente macro articolazione del Dipartimento:
- Uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
- Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
- Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;
- Servizio progetti, studi e statistiche;
- Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
- Servizio centrale di segreteria del CIPE;
- Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione;
- Sistema informativo per gli investimenti territoriali-SINIT;
- Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale.
[14] Parere n. 2686/2007.
[15] La richiamata disposizione tra l’altro assegna loro il compito di determinare i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; di allocare le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse; di svolgere funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del Dipartimento;di promuovere e mantenere relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio Dipartimento; di adottare gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del Dipartimento. Il Capo Dipartimento è inoltre consultato dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale e può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale.
[16] D.P.R. n.38/1998, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero dell’economia, nonché le disposizioni in materia di organizzazione e di personale del Ministero dell’economia.
[17] Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94.
[18] Recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94.
[19] Con D.M. 19 aprile 2007 (Gazz. Uff. 29 maggio 2007, n. 123) è stata indetta la procedura di selezione e di reclutamento di professionalità altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
[20] Recante
"Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica", convertito, con
modificazioni, dalla legge n.246/02. Tale provvedimento reca, tra l’altro,
una novella all'articolo 11-ter della legge di contabilità 5 agosto
1978, n.
[21] Cfr.
art. 3, co. 1, lett. b
[22] Recante
norme di “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n.
[23] La
soppressione riguarda gli Uffici centrali di ragioneria presso
[24] Secondo la legislazione vigente (art. 9, D.P.R n. 38 del 1998), infatti, trascorsi dieci giorni dalla registrazione dell’impegno i provvedimenti sono efficaci. Entro i predetti 10 giorni, l’ufficio centrale può preannunciare all’amministrazione interessata l’invio di osservazioni, ed entro i successivi 10 giorni tali osservazioni devono essere comunicate. Di conseguenza, il dirigente responsabile dispone circa il seguito da dare alle osservazioni e ne informa l’ufficio centrale del bilancio.
[25] Ai
sensi di tale articolo,
[26] Ai
sensi del citato D.P.R. n. 107/2001 (articolo 2, comma 1), il Dipartimento
delle politiche fiscali è qualificato come centro unitario di direzione
amministrativa della fiscalità statale, con la funzione di assicurare il
supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per
le decisioni dei vertici politici, nonché di curarne l'attuazione gestendo le
relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel settore; esso curava
i rapporti con
[27] In particolare, l’articolo 3 del citato decreto dispone che presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT, ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. Ai sensi dell’articolo 6, gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda, promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'àmbito del programma statistico nazionale; forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi. Detti uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale.
[28] Recante
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
[29] Si ricorda che l’articolo 26 della finanziaria per il 2001 consente al Ministero dell’economia e finanze, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, di stipulare, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica (comma 1). Per dette convenzioni non è richiesto il parere del Consiglio di Stato (comma 2). L’articolo 58 della finanziaria per il 2001 stabilisce poi che le suddette convenzioni siano stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Esse devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
[30] I commi 450-454 della finanziaria 2007 recano una serie di disposizioni volte a promuovere il mercato elettronico per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché sistemi informativi comuni, anche finalizzati al controllo della spesa. In particolare al comma 450 è previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche ricorrano al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Sono esclusi da questo obbligo gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie. Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è dunque un mercato digitale al quale le Pubbliche Amministrazioni registrate possono ricorrere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso l'emissione di ordini diretti e/o richieste d'offerta verso i fornitori abilitati che offrono a catalogo i propri articoli. Esso è stato realizzato ai sensi del DPR n. 101 del 4 aprile 2002, recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi.
[31] Legge 24 marzo 2001, n. 89, Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
[32] Si ricorda, infatti, che il Consiglio è articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio di esperti, ciascuno composto da 8 membri.
[33] Si ricorda che il citato decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.
[34] A questo fine, le amministrazioni erano chiamate ad adottare con immediatezza – e comunque entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma – le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
[35] Convertito, con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002.
[36] Si ricorda che
la stima, indicata nella relazione tecnica, del risparmio potenziale derivante
alla disposizione in esame è complessivamente pari, a regime dal
[37] Per gli uffici dirigenziali, la norma del comma 404, lett. a), precisa altresì che deve essere comunque garantita la possibilità di un’immissione di una misura non inferiore al 10 per cento di nuovi dirigenti, nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni per il quinquennio 2007-2011.
[38] Recante il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.
[39] Recante la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[40] Si ricorda che la citata disposizione del comma 404, lett. f) della legge finanziaria per il 2007, individua come personale di supporto i dipendenti impiegati nelle funzioni della gestione delle risorse umane, dei sistemi informativi, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità.