Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2008 - A.S. 1817 - Sintesi del contenuto | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 100 | ||
Data: | 17/10/2007 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2008
A.S. 1817
Sintesi del contenuto
n. 100
17 ottobre 2007
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del
Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
File: BI0247.doc
I N D I C E
TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Capo
I
RISULTATI DIFFERENZIALI
Articolo 1 - Risultati differenziali del bilancio dello Stato
Commi |
Oggetto |
1-3 |
I commi da |
4 |
Dispone che le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2008 rispetto alle
previsioni siano destinate
prioritariamente a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica definiti
dal DPEF 2008- |
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 2 - Riduzione della pressione fiscale
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Il comma 1 introduce un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale ai fini dell’imposta comunale sugli immobili – ICI, spettante ai contribuenti con reddito complessivo annuo ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro. La detrazione è pari all’1,33 per mille della base imponibile e non può superare 200 euro. Il comma 2 stabilisce che la minore imposta derivante dall’applicazione del comma 1 sarà rimborsata dallo Stato ai comuni. Si prevedono due versamenti in acconto, contestuali al pagamento dell’imposta, e un eventuale conguaglio da effettuare entro il 30 marzo dell’anno successivo. Un successivo decreto ministeriale detterà le disposizioni di attuazione del rimborso. |
3-4 |
Il comma 3 introduce due nuove tipologie di detrazione per contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La prima [lettera a)], dell’importo di 300 euro per i contribuenti con reddito complessivo annuo non superiore a 15.493,71 euro o di 150 euro, per i contribuenti con reddito complessivo annuo non superiore a 30.987,41 euro, si applica ai titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi della legge n. 431/1998. La seconda [lettera d)], dell’importo di 991,60 euro, si applica, per un periodo massimo di tre anni, ai giovani fra i 20 e i 30 anni di età che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998 e che abbiano un reddito complessivo annuo non superiore a 15.493,71 euro. Si prevede inoltre che le detrazioni per canoni di locazione (comprese quelle già in vigore) non sono cumulabili tra loro e che devono essere ripartite fra gli aventi diritto. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di importo superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per alcune categorie di reddito, al contribuente è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà le modalità di attribuzione del predetto ammontare. Il comma 4 stabilisce che le novelle introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2007. |
5-6 |
Il comma 5 incrementa l’importo della detrazione spettante a coloro che percepiscono assegni periodici corrisposti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione, di divorzio e di scioglimento e annullamento del matrimonio. Tale detrazione non è cumulabile con quelle spettanti ai titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e di impresa. Il comma 6 stabilisce che la novella introdotta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
7-8 |
Il comma 7 prevede che l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non è dovuta quando alla formazione del reddito complessivo concorrono esclusivamente redditi fondiari non superiori a 500 euro. Il comma 8 stabilisce che la novella introdotta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
9-10 |
Il comma 9, lettera a), prevede che, per l’individuazione della classe di reddito ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, non si debba considerare il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze. Il comma 9, lettera b), prevede che, per l’individuazione della classe di reddito ai fini delle detrazioni per alcune tipologie di reddito, non si debba considerare il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze. Il comma 10 stabilisce che le novelle introdotte si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
11-13 |
Il comma 11, lettera a), proroga, per gli anni 2008-2010, le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio. Si conferma il limite di spese detraibili in 48.000 euro per unità immobiliare e la percentuale di detrazione nel 36 per cento. Il comma 11, lettera b), proroga, per gli anni 2008-2010, le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti (dal 10/1/2008 al 31/12/2010) su interi fabbricati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie che provvedano, entro il 30/6/2011, alla vendita o all’assegnazione dell’immobile. Il comma 12 proroga, per gli anni 2008-2010, il regime IVA agevolato per il recupero del patrimonio edilizio (aliquota 10 per cento), relativamente alle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2008. Il comma 13 condiziona le agevolazioni fiscali di cui al comma 11 alla circostanza che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. |
14 |
Proroga, per gli anni 2008-2010, le detrazioni per gli interventi di adeguamento degli edifici diretti a conseguire risparmi energetici (riduzione delle perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre; promozione del solare termico; promozione di nuovi edifici ad elevati standard energetici). |
15-18 |
ll comma 15 fissa all’uno per cento l’aliquota dell’imposta di registro per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale, a condizione che l’intervento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto di trasferimento. Il comma 16 fissa al tre per cento l’aliquota dell’imposta ipotecaria per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale. Il comma 17 abroga l’art. 36, co. 15, del D.L. 223/2006, il quale prevede che i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati per l’attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata sono soggetti ad imposta di registro con l’aliquota dell’uno per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Il comma 18 dispone l’applicazione dei precedenti commi 15-17 agli atti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere da detta data. |
19-20 |
Il comma 19, che sostituisce l’art. 8 del TUIR, prevede che le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali minori e di arti e professioni possano essere dedotte dal reddito complessivo del contribuente. Attualmente la deduzione può essere effettuata esclusivamente all’interno della stessa categoria di reddito. Il comma 20 stabilisce che la novella introdotta si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008. |
Articolo 3 - Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA
Commi |
Oggetto |
1 |
Il comma novella alcuni articoli del TUIR riguardanti la determinazione del reddito di impresa ai fini IRPEF e l’imposta sul reddito delle società – IRES. Le modifiche introdotte riguardano i limiti di deducibilità degli interessi passivi; l’eliminazione del pro rata patrimoniale e delle norme di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization); la riduzione dell’aliquota IRES; l’aumento della percentuale di esenzione dalla tassazione delle plusvalenze; l’eliminazione della possibilità di ricorrere all’ammortamento anticipato e accelerato; il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza; la disciplina del consolidato nazionale e mondiale; il trattamento degli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti nell’ambito della fusione. La lettera a) modifica l’art. 56, co. 2, del TUIR, espungendo riferimenti normativi superati ai sensi delle successive lettere h) e o). La lettera b) modifica l’art. 61 del TUIR consentendo la deducibilità degli interessi passivi inerenti l’esercizio d’impresa per la parte corrispondente al rapporto tra i ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e quelli esclusi da una parte e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi dall’altra. La lettera c) abroga gli artt. 62 e 63 del TUIR i quali disciplinano l’applicazione del pro rata patrimoniale e del contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese, c.d. thin capitalization, alle imprese individuali e alle società di persone. La lettera d) riduce l’aliquota IRES dal 33 per cento al 27,5 per cento. La lettera e) modifica l’art. 83 del TUIR, stabilendo che le perdite fiscali relativa ad attività che fruiscono di esenzione dalla tassazione rilevano nella stessa misura in cui rilevano i risultati positivi relativi alle stesse attività. La lettera f), n. 1), abroga l’art. 84, co. 1, secondo periodo [coordinamento formale con precedente lettera e)]. La lettera f), n. 2), modifica l’art. 84, co. 1, quarto periodo, del TUIR, espungendo riferimenti normativi superati ai sensi delle successive lettere h) e o). La lettera g)aumenta dall’84 per cento al 95 per cento la percentuale di esenzione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni (c.d. participation exemption, art. 87 del TUIR). La lettera h) sostituisce l’art. 96 del TUIR. Il nuovo articolo 96 prevede che gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (differenza tra il valore e i costi della produzione risultanti dal conto economico). Gli importi non dedotti in un periodo di imposta possono essere dedotti nei periodi successivi (non oltre il quinto), fermo restando il limite del 30 per cento del risultato operativo lordo. La disciplina di cui sopra non si applica alle banche e agli altri istituti finanziari, alle assicurazioni e alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Si conferma l’applicazione di alcune norme, espressamente richiamate, che prevedono l’indeducibilità degli interessi passivi. In caso di opzione per il consolidato nazionale è ammessa la deduzione dal reddito complessivo di gruppo degli interessi passivi generati in capo a un soggetto facente parte del gruppo stesso. Lo stesso trattamento si applica alle eccedenze oggetto di riporto in avanti. La lettera i) abroga gli artt. 97 e 98 del TUIR, i quali disciplinano l’applicazione del pro rata patrimoniale e del contrasto all’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese, c.d. thin capitalization, ai soggetti IRES. La lettera l), n. 1), abroga l’art. 102, co. 3, del TUIR, il quale consente l’ammortamento anticipato e accelerato dei beni strumentali. La lettera l), n. 2), sostituisce l’art. 102, co. 7, del TUIR, relativo all’ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria, modificandone la durata. La lettera m) abroga l’art. 102-bis, comma 4, del TUIR, per coordinamento con la lettera l), n. 1). La lettera n) modifica l’art. 108 del TUIR, prevedendo che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo di imposta nel quale sono state sostenute (anziché in tale periodo e nei quattro successivi, come attualmente previsto) a condizione che rispondano a requisiti di inerenza e congruità, stabiliti con decreto ministeriale. Tra le spese di rappresentanza possono essere contemplate le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, nel caso di opzione per la tassazione di gruppo (consolidato). Le spese relative a beni distribuiti gratuitamente sono deducibili a condizione che il valore unitario dei beni non sia superiore a 50 euro. La lettera o), n. 1), abroga parte dell’art. 109, co. 4, lettera b), del TUIR, escludendo la possibilità di dedurre alcuni componenti negativi di reddito non risultanti dal conto economico. La lettera o), n. 2), novella l’articolo 109, comma 5, del TUIR, relativo alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi riferiti indistintamente ad attività produttive di reddito e ad attività esenti. La modifica introdotta nasce da un’esigenza di coordinamento con quanto previsto dalla lettera h). La lettera o), n. 3), abroga l’articolo 109, comma 6, del TUIR, per esigenze di coordinamento con quanto previsto dalla lettera h). La lettera p) modifica l’art. 119, co. 1, del TUIR, anticipando dal ventesimo al sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’avvenuto esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo. La lettera q) sostituisce l’art. 122 del TUIR, il quale disciplina la determinazione del reddito complessivo globale del gruppo che presenta il consolidato nazionale. In base alla nuova norma il reddito complessivo globale è dato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati dalle singole società partecipanti al gruppo. Viene eliminata la possibilità, per la società controllante, di apportare alla somma algebrica alcune variazioni in diminuzione (c.d. benefici sui dividendi, sul pro rata patrimoniale, ora abrogato, e sulla neutralità del trasferimento intra-gruppo di beni singoli). La lettera r) abroga la lettera a) dell’art. 134, co. 1, del TUIR, abolendo la possibilità, nell’ambito del consolidato mondiale, di escludere dalla base imponibile la quota imponibile dei dividendi distribuiti da società facenti parte del gruppo. La lettera s) abroga gli artt. 123 (regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, nell’ambito del consolidato nazionale) e 135 (determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo, nell’ambito del consolidato mondiale) del TUIR, per coordinamento con quanto previsto dalla lettera q). La lettera t) introduce nel TUIR l’art. 139-bis, che disciplina il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, nel caso di interruzione o mancato rinnovo del consolidato mondiale. Demanda ad un decreto ministeriale l’emanazione delle relative disposizioni attuative. La lettera u) aggiunge un periodo finale all’art. 172, co. 7, del TUIR, estendendo il trattamento fiscale delle perdite delle società che partecipano alla fusione agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti. |
2 |
Individua, per ciascuna delle novelle apportate al TUIR dal precedente comma 1, la decorrenza dell’applicazione, dettando l’eventuale regime transitorio. Si prevede, tra l’altro, la possibilità per il contribuente di eliminare il vincolo di indisponibilità gravante sulle riserve in sospensione di imposta, assoggettandole a imposta sostitutiva con aliquota dell’uno per cento. |
3-4 |
Il comma 3, al fine di garantire l’invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, demanda ad un decreto ministeriale la fissazione delle percentuali di concorso alla formazione del reddito imponibile: degli utili distribuiti dai soggetti IRES, delle plusvalenze esenti, dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Il comma 4 dispone che con lo stesso decreto di cui al comma 3 sia determinata anche la normativa transitoria e le relative decorrenze. |
5-7 |
Il comma 5 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2008, le persone fisiche possono optare per la tassazione separata del reddito di impresa e dei redditi di partecipazione in società di persone residenti con aliquota del 27,5 per cento, a condizione che tali redditi non siano prelevati o distribuiti. In caso di prelievo o distribuzione, tali redditi concorrono a formare il reddito complessivo e l’imposta versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti. Il comma 6 stabilisce che l’opzione di cui al comma 5 non può essere esercitata dalle imprese e dalle società in contabilità semplificata. Disciplina inoltre il trattamento fiscale dei trasferimenti dal patrimonio dell’impresa e della società di persone al patrimonio personale dell’imprenditore e dei soci. Il comma 7 demanda ad un decreto ministeriale le disposizioni attuative dei commi 5 e 6. |
8-9 |
Il comma 8 modifica il trattamento fiscale di alcune operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti) introducendo accanto al regime di neutralità fiscale, che viene esteso ai conferimenti di aziende, situate in Italia, nei quali il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, un’imposta sostitutiva opzionale con aliquota del 18 per cento. La lettera a) aggiunge il co. 10-bis all’art. 172 del TUIR, prevedendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui alla lettera d), n. 2), alle fusioni. La lettera b), che aggiunge il co. 15-bis all’art. 173 del TUIR, prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva, di cui alla lettera d), n. 2), alle scissioni. La lettera c) novella l’art. 175 del TUIR (determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni e aziende conferite), escludendo dal suo ambito di applicazione i conferimenti di aziende, per i quali si veda la successiva lettera d). La lettera d), n. 1), che sostituisce l’art. 176, co. 2, del TUIR, estende il regime di neutralità fiscale, previsto per i conferimenti di aziende, ovunque collocate, effettuati tra soggetti residenti, ai conferimenti di aziende, situate nel territorio dello Stato, nei quali il conferente o il conferitario è un soggetto non residente. La lettera d), n. 2) aggiunge all’art. 176 del TUIR i co. 2-bis [che corrisponde all’attuale art. 175, co. 4, del TUIR, novellato dalla precedente lettera c)] e 2-ter. Quest’ultimo introduce la possibilità per la società conferitaria di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 18 per cento sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni, relativi all’azienda conferita. La lettera d), n. 3-4) coordina i co. 3, 5 e 6 dell’art. 176 del TUIR con le modifiche introdotte dai numeri precedenti. Il comma 9 fissa la decorrenza dell’applicazione del precedente co. 8 alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Prevede inoltre che l’imposta sostitutiva di cui al co. 8, lett. d), n. 2), possa essere applicata, su richiesta dal contribuente, per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. Rinvia ad un decreto ministeriale le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con la normativa in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008. Dispone infine che l’opzione per l’applicazione parziale dell’imposta sostitutiva possa essere subordinato al rispetto di limiti minimi. |
10 |
Introduce un’imposta opzionale sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 18 per cento da applicare sull’eccedenza dedotta ai sensi della versione attualmente vigente dell’articolo 109, co. 4, lett. b) (deduzione per legge di componenti negativi di reddito non risultanti dal conto economico). Si prevede la possibile applicazione parziale dell’imposta sostitutiva per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Si rinvia ad un decreto ministeriale per l’adozione delle relative disposizioni attuative. |
11 |
Introduce un’imposta opzionale sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP con aliquota del 7 per cento da applicare sulla differenza tra valori civile e fiscali (c.d. disallineamento) degli elementi patrimoniali, delle società aderenti al consolidato fiscale nazionale e mondiale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di esercizio o di rinnovo dell’opzione per il consolidato, da riallineare ai sensi degli artt. 128 e 141 del TUIR, al netto delle rettifiche già operate. L’imposta sostitutiva può essere applicata anche alle differenze da riallineare ai sensi dell’art. 115 del TUIR. Si rinvia ad un decreto ministeriale per l’adozione delle relative disposizioni attuative. |
12-14 |
I commi da Il comma 12 semplifica, in particolare, le regole di determinazione della base imponibile IRAP contenute in vari articoli del D.Lgs. n. 446 del 1997, separandone la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, in particolare dettando nuove regole per la determinazione del valore della produzione netta dei seguenti soggetti: a) società di capitali ed enti commerciali; b) società di persone ed imprese individuali; c) banche ed altri enti e società finanziarie; d) imprese di assicurazione; e) le persone fisiche, le società semplici e le associazioni tra professionisti, esercenti arti e professioni. Viene inoltre ridotta l’aliquota IRAP dal 4,25 al 3,9 per cento. Il comma 13 fissa la
decorrenza delle nuove disposizioni dell’illustrato comma Il comma 14 prevede che a decorrere dal periodo d’imposta 2008 la dichiarazione annuale dell’IRAP non dovrà più essere presentata in forma unificata, insieme alle imposte sui redditi, ma dovrà essere indirizzata alla regione o provincia di domicilio fiscale del contribuente, ferma restando peraltro la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal D.Lgs. n. 446 del 1997. |
15 |
Introduce una modifica ai criteri di utilizzo dei crediti di imposta concessi a favore delle imprese e delle società di persone (quadro RU della dichiarazione dei redditi), prevedendo che, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, a partire dal 1° gennaio 2008 i suddetti crediti possano essere utilizzati solo entro il limite annuale di 250 mila euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. |
16-17 |
Il comma 16 interviene con finalità antielusiva, sulla disciplina delle dichiarazioni e dei versamenti dell’IVA di gruppo le quali consentano che i versamenti siano fatti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Il periodo aggiunto all’articolo 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che ai fini dei suddetti versamenti non si tenga invece conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di versamento complessivo in questione. Pertanto alle eccedenze detraibili degli enti e delle società non compensabili si applicheranno gli ordinari criteri previsti dall’articolo 30 del D.P.R. IVA. Il comma 17 prevede l’applicazione di tale disciplina a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008. |
18 |
Abroga il comma 4-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.17, che consentiva la proroga dei termini (al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008) per il completamento dei nuovi investimenti nelle aree svantaggiate per le imprese che avessero ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d’imposta rispettivamente negli anni 2005 e 2006. Le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, vengono ridotte di 1.500 milioni di euro e sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 100 milioni per l’anno 2008 e 700 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010. |
19 |
Aumenta l’agevolazione concessa
dalla legge finanziaria 2007 consistente in un credito d’imposta per gli investimenti ed i costi sostenuti dalle
imprese per gli investimenti di
ricerca e sviluppo riferiti ai soli contratti stipulati con le università e
gli enti pubblici di ricerca. Si tratta in particolare dei costi
sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo
che fruiscono di un credito d’imposta elevato ora al 40%(da precedente 15%) per tre anni, a decorrere dal periodo
d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009. Viene altresì elevato da Viene altresì abrogato il comma 284 della legge finanziaria 2007 che subordinava l’entrata in vigore della misura agevolativa alle autorizzazioni delle competenti autorità comunitarie. |
20-22 |
Il comma Il comma 21 prevede che le tali si applichino agli utili formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il comma 22 reca una clausola transitoria secondo cui - fino all’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal nuovo articolo 168-bis del Tuir, gli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un effettivo scambio di informazioni sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996. |
23-29 |
I commi da Il comma 23 attribuisce agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall’aggregazione di almeno quattro, ma non più di dieci professionisti un credito d’imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 26 (beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi), nonché per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Il comma 24 prevede che il credito spetti per le operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi. Il comma 25 condiziona la concessione dell’agevolazione al fatto che tutti i soggetti partecipanti esercitino l’attività professionale esclusivamente all’interno della struttura risultante dall’aggregazione, ed esclude le strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l’esercizio dell’attività professionale. Il comma 27 stabilisce che il credito d’imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolati, sia utilizzabile in compensazione. Il comma 28 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, le modalità di attuazione delle disposizioni, nonché le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché le specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all’aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l’aggregazione. Il comma 29 subordina l’efficacia dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, all’autorizzazione della Commissione europea. |
30-31 |
Il comma 30 conferisce la facoltà alle agenzie di viaggi e turismo di applicare, per l’organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente, e limitatamente alle prestazioni alberghiere, il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il comma 31 subordina tale possibilità alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, da parte dei competenti organi comunitari. |
32 |
Reca un’interpretazione autentica del comma 8 dell’articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, disposizione volta ad evitare la deducibilità fiscale degli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, nonché delle aree ad essi pertinenziali. Viene chiarito che - per ciascun immobile strumentale - le quote di ammortamento, dedotte nei periodi di imposta precedenti al 2006 (cioè fino al 2005), devono riferirsi proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato. |
33-40 |
I commi da Il comma 33 modifica le relative disposizioni del TUIR. In particolare, la lettera a) del comma 33 sostituisce il comma 2-bis dell’art. 2 del TUIR, prevedendo la presunzione di residenza in Italia, salvo prova contraria, dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati in una futura lista contenuta in un apposito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri. La lettera n) del comma 33 inserisce infatti nel TUIR il nuovo articolo 168-bis, in base al quale – con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri - saranno individuati gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazione (white list). Il comma 34 modifica le relative disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo all’accertamento delle imposte, in quanto per alcune categorie di reddito - come i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute, i mutui di titoli garantiti e altri strumenti finanziari – vige un regime di esenzione nei confronti di soggetti residenti in Stati che consentono uno scambio di informazioni e che con la novella in esame vengono collegati alla white list di cui al nuovo art. 168-bis TUIR, anziché ala lista vigente. Il comma 35 modifica l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 contenente disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero. Il comma 36 intende coordinare con la nuova white list il regime fiscale applicabile alle plusvalenze e redditi da capitale diversi, nonché il regime applicabile ai proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti ad imposte sostitutive. Il comma 37 intende coordinare con la nuova white list il regime fiscale sugli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti raccolti dalle società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e di altri enti pubblici, nonché il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliari. Il comma 38 stabilisce la
decorrenza delle nuove disposizioni
prevedendo che i commi da Il comma 39 prevede invece che la norma di cui al comma 33, lettera a), relativa alla presunzione di residenza in Italia, trovi applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’apposito decreto. Il comma 40 prevede che per un periodo transitorio di cinque anni, si considerino inclusi nel decreto sulla white list, di cui al nuovo articolo 168-bis TUIR, gli Stati che attualmente non sono elencati: § nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; § nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001; § nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2002. Si considerano altresì inclusi nella nuova white list, per il medesimo periodo transitorio di cinque anni, gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto ad eccezione dei soggetti ivi indicati. |
Articolo 4 - Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali
Commi |
Oggetto |
1 |
Le disposizioni recate
dai commi da Il comma 1 definisce contribuenti minimi, assoggettandoli quindi al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003 ; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria , per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. |
2 |
La disposizione stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano, in genere, effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. |
3 |
Stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 (recte, comma 1). |
4 |
Reca un elenco tassativo di soggetti ai quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi. |
5 |
Stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. |
6 |
Stabilisce che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo. |
7 |
Stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Il citato art. 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale. |
8 |
Stabilisce che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione. Il suddetto art. 50, co. 3, del D.P.R. IVA stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro. |
9 |
Stabilisce che i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’IRAP di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e detta i criteri per la determinazione del reddito rilevante. |
10 |
Stabilisce che sul reddito determinato in base al comma 9 si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore. |
11 |
Disciplina il trattamento delle componenti positive e negative che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato |
12 |
Stabilisce che le perdite fiscali generatesi nei periodi
d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e
quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito
determinato ai sensi dei commi da |
13 |
La disposizione esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. |
14 |
Prevede che i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. |
15 |
Stabilisce che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui. In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. |
16 |
Stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Di contro, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato. Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato. |
17 |
La disposizione esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331. |
18 |
Stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui. In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. |
19 |
La disposizione affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. |
20 |
La disposizione elimina i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dei contribuenti minimi in
franchigia), l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (regime
fiscale per le attività marginali) e l’articolo 3, commi da |
21 |
Stabilisce che le
disposizioni di cui ai commi da |
22 |
La disposizione
stabilisce introduce, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell’Amministrazione finanziaria, la possibilità
di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante
bonifico bancario o postale. A tale fine, è autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilità speciale presso |
23-26 |
Stralciati |
27 |
Dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del
termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione
digitale, ai fini delle trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il
richiamato articolo 64, comma 3, prevede le modalità di fissazione della
data, comunque non successiva al 31 dicembre |
28-30 |
La disposizione recata dal comma 28 inserisce nel decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 il nuovo articolo 44-bis, al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Nel dettaglio, si dispone che a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009 i sostituti di imposta, già tenuti a rilasciare la certificazione unica attestante l’ammontare dei contributi previdenziali versati, dovranno comunicare, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Tali obblighi di comunicazione dovranno essere assolti mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il comma 29 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative del suddetto comma 28, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l’I.N.P.S., l’I.N.P.D.A.P. e l’Agenzia delle entrate. Il comma 30 rinvia al medesimo decreto di cui al comma 29 la semplificazione e l’armonizzazione degli adempimenti gravanti sui sostituti di imposta, nel rispetto dei seguenti criteri: a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati; b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi dall’INPS e dall’INPDAP |
31-34 |
Le disposizioni autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia in quanto iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (testo unico bancario, TUB), a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali, laddove tale facoltà sia già attribuita dalla vigente normativa alle banche. Il comma 31 modifica l’articolo 38-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, permettendo così ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB di concedere garanzie nei confronti dello Stato per i debiti delle piccole e medie imprese, nel caso della richiesta di rimborso IVA accelerato; tale facoltà viene, invece, soppressa per i Confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 TUB. Il comma 32 modifica l’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, permettendo così ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza nelle imposte sui redditi e nell’IVA. Il comma 33 modifica l’articolo 48, comma 2 (recte, comma 3), del D.Lgs. n. 546 del 1992, permettendo così ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione da conciliazione giudiziale. Il comma 34 modifica l’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, permettendo così ai confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 TUB di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coattiva delle imposte sul reddito. |
35-36 |
Le disposizioni modificano la disciplina antielusiva delle società non operative (c.d. società di comodo). A tal fine, il comma 35 novella in più punti l’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, il quale prevede, in generale, che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando una serie di percentuali. Il comma 35 provvede appunto a modificare tali percentuali. Nel dettaglio, il comma 35, lettera a), modifica la lettera b) dell’art. 30, comma 1, riducendo all’1 per cento la percentuale di determinazione dei ricavi in rapporto al valore degli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Il comma 35, lettera b), abroga l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30. Pertanto viene soppressa la correzione apportata dal comma 326 dell’unico articolo della finanziaria 2007, che aveva ridotto, per i beni siti in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, le percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti e alle immobilizzazioni. Il comma 35, lettera c), modifica il comma 1, secondo periodo,
numero 6), dell’articolo 30, portando da Il comma 35, lettera d), amplia i casi di esenzione dalla normativa antielusiva di contrasto delle società di comodo. Si prevede, infatti, che essa non si applichi: § alle società che, nei due esercizi precedenti, hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; § alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; § alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale ; § alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; § alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. Il comma 35, lettera e), modifica il comma 3, lettera b), dell’articolo 30. Tale ultima disposizione stabilisce i criteri da utilizzare ai fini della determinazione del reddito minimo delle società ed enti non operativi. Con la novella in esame, si riduce al 4 per cento (anziché al normale 4,75 per cento) la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare agli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (ossia uffici e studi privati). Inoltre, la percentuale è fissata allo 0,9 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Il comma 35, lettera f), inserisce nell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, i nuovi commi 4-ter e 4-quater, con i quali si rimette ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’eventuale individuazione di determinate situazioni oggettive che consentano ai contribuenti di disapplicare la normativa antielusiva contro le c.d. società di comodo, senza necessità di presentare apposito interpello al direttore regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il comma 36 riapre i termini della
disciplina transitoria dettata per lo
scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione
dei beni ai soci delle società considerate non operative. Per incentivare
lo scioglimento o la trasformazione delle società non operative che non
abbiano provveduto entro il termine del 31 maggio 2007, si prevede una
consistente riduzione delle imposte sostitutive previste dal comma 112
dell’unico articolo della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Nel
dettaglio, si dispone che lo scioglimento, ovvero la trasformazione in
società semplice, di cui all’articolo 1, commi da |
Articolo 5 - Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario
Commi |
Oggetto |
1 |
Proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. L’applicazione era consentita fino al periodo d’imposta 2007. |
2 |
Prevede che l’agevolazione fiscale - già concessa per gli anni dal1998 al 2003 e successivamente per gli anni 2006 e 2007 - consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applichi anche per il periodo d’imposta 2008. La riduzione forfetaria del reddito di impresa è pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi |
3 |
Consente di utilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo e sempre nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La norma, prevista in passato per il periodo d'imposta 2005, prevede altresì che la quota utilizzata in compensazione non concorra alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. |
4 |
Proroga al periodo d’imposta 2007, l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 106 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005), già prorogate al 2006 dalla legge finanziaria 2007 e nei limiti di spesa ivi indicati. La norma consente che la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata spetti anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. La norma autorizzava uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006. |
5 |
Prorogaper il periodo d’imposta 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP agevolata dell’1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento. |
6 |
Proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si tratta della norma che aveva esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari i seguenti benefici: a) la concessione di un credito d'imposta, in misura corrispondente al 70 per cento dell'IRPEF dovuta sulle retribuzioni e sui compensi per lavoro dipendente e autonomo, corrisposti ai marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale; b) un abbattimento, nella misura del 56 per cento, del reddito derivante dall’esercizio della pesca. |
7 |
Proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. Si tratta delle agevolazioni disposte dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 e già prorogate, da ultimo al 31 dicembre 2007, dalla legge finanziaria 2007 e consistenti, al verificarsi di talune condizioni, nell’esenzione dall’imposta di bollo e nella riduzione delle imposte ipotecarie e di registro applicabili agli atti (di compravendita, permuta, affitto, concessione in enfiteusi, etc.) posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina. |
8 |
Proroga fino al 31 dicembre |
9 |
Aggiunge all’articolo 33 del testo unico delle imposte sui redditi un comma in base al quale sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi. svolte nel limite in cui la superficie delle attività dirette alla produzione tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. L’onere, valutato in un milione di euro per il 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, viene coperto mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante interventi urgenti nel settore avicolo. |
10 |
Modifica una serie di agevolazioni ed esenzioni previstenel testo unico delle accise (D.Lgs. n. 504 del 1995) per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie. Si tratta delle seguenti: a)
elimina l’esenzione
dall’accisa sugli oli minerali utilizzati dalle forze armate nazionali, prevedendo l’applicazione
dell’esenzione per le sole forze armate degli Stati che siano parti
contraente del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e per gli usi consentiti. Le forze armate nazionali si
prevede invece l’applicazione delle aliquote
minime comunitarie che sono di euro 359,00 per b)
prevede per i carburanti
impiegati dai taxi (autovetture da noleggio da piazza, compresi i
motoscafi adibiti al servizio pubblico) e per i carburanti impiegati
dalle ambulanze l’applicazione dell’aliquota di accisa minima comunitaria
di euro 359,00 per |
11 |
Prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è prevista l’esenzione dall’aliquota di accisa, non si applichino l’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti. |
12 |
Istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo con lo stanziamento di euro 107.155.000, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza. |
13 |
Istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze un fondo con
lo stanziamento di euro |
14 |
Prevede
che all’onere derivante dai commi 12 e 13, pari ad euro |
15-20 |
I
commi da Il comma 15 prevede l’abrogazione, decorrere dal 1º gennaio 2008, del comma 16 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Si tratta della norma che attribuiva alla regione Friuli Venezia Giulia, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di carburanti negli Stati confinanti, una quota delle accise sulle benzine pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a 0,26 euro per ogni litro venduto nel territorio della regione. Il comma 16abroga, a decorrere dal 1º gennaio 2009, il relativo regolamento adottato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, concernente disposizioni di attuazione della norma che assegnava alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la suddetta quota delle accise sulle benzine. Il comma 17 modifica lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, prevedendo che spettino alla Regione il 29,75 per cento del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso auto trazione. Il
comma 18 dispone l’efficacia della disposizione di cui al comma Il comma 19 dispone che per gli anni successivi al 2010, mediante previsione nella legge finanziaria, possa essere eventualmente rideterminata l’entità delle compartecipazioni al gettito dell’accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione in questione, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l’equilibrio finanziario nei rapporti Stato-Regione. Il
comma 20, conseguentemente alle modifiche apportate dai commi da |
21-22 |
In relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali, il comma 21 modifica la legge 10 dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all’istituzione di una zona franca in una parte della provincia di Gorizia, sopprimendo il riferimento ai combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che potevano essere immessi nel territorio della zona franca, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise. La norma stabilisce poi che il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 , relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520. Il comma 22 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda a modificare le tabelle A e B allegate alla suddetta legge in modo da eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa. I n mancanza dell’emanazione di tale provvedimento è comunque soppresso tale riferimento dalle tabelle A e B a decorrere dal 1º luglio 2008. |
23-26 |
Il comma 23 abroga il comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, che aveva esteso il sopra citato regime di esenzione previsto nei limiti di un contingente per le accise per la zona di Gorizia allasola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine. Il comma 24 abroga l’articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, che aveva prorogato ed aumentato del venti per cento il contingente del regime di accisa agevolato sulla benzina per la provincia di Trieste ed i comuni della provincia di Udine. Il comma 25 abroga i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’articolo 7, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, che avevano esteso l’agevolazione in questione al gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine. Il comma 26 abroga l’articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, che prevedeva che i contingenti agevolati di benzina e di gasolio fossero quantificati in litri anziché in chilogrammi. |
27-30 |
Stralciati |
31-32 |
Le disposizioni modificano le norme del TUIR che disciplinano la deducibilità dei contributi versati a casse sanitarie. In particolare, il comma 31 prevede: a) tramite la modifica dell’articolo 10 del TUIR, la deducibilità dei contributi versati dalle persone fisiche, fino ad un massimo di euro 3.615,20 (in luogo del vigente limite di 2.066 euro), ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma prevede che ai fini del calcolo del limite si tenga conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati dai lavoratori dipendenti a casse previste da contratti collettivi o regolamenti aziendali; b) tramite la modifica dell’articolo 51 del TUIR, si eleva, dagli attuali 1.808 euro, a 3.615,20 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Deve trattarsi di casse che operino negli ambiti di intervento stabiliti con l’emanando decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10 sopra citato. Il comma 32 modifica l’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, estendendo ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale l’obbligo ivi previsto per gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale di comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico, nonché per effetto dei contributi, di cui alla nuova lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo 10, versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. |
33 |
Stralciato |
34 |
Riduce da 42 euro a 17,50 euro la tariffa dell’imposta di bollo dovuta per la presentazione telematica di atti relativi ad imprese individuali. |
35 |
Concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro. L’importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro. |
36 |
Concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta per un importo massimo di 500 euro (pari al 19 per cento applicabile sul limite massimo di 2.633 euro), anche sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. |
37-41 |
Il comma 37 prevede che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emessi nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, debba essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. La norma opererà a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 41. Il comma 38 vieta agli enti suddetti di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea o di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 41. Il comma 39 prevede che la trasmissione delle fatture elettroniche avvenga attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. Si tratta di strutture quali il Sistema Pubblico di Connettività ed il servizio di Posta certificata. Il comma 40 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 l’individuazione del gestore del Sistema di interscambio e la definizione delle sue competenze e attribuzioni, tra cui quelle relative al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie ed alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. Il comma 41 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, la definizione di: a) regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio; c) linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate; d) eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) una disciplina dell’utilizzo di intermediari abilitati allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all’assolvimento, degli obblighi in questione; f) eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie Imprese; g) una data a decorrere dalla quale decorre l’obbligo di fatturazione elettronica, con la possibilità di introdurre gradualmente la riforma. |
42 |
Per chiudere una procedura di infrazione pendente in sede comunitaria, il comma modifica l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che consente ai comuni ed alle province di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate locali. La norma novellata prevede che tali attività possano essere affidate a terzi, per una durata massima di sei anni, mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ai soggetti iscritti nell’albo perl'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali istituito pressoil Ministero delle finanze , ed agli operatori degli Stati membri che presentano una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana. Viene poi abrogato il comma 6 dell’articolo 52 sopra citato che rinviava per la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni a norme e procedure non più in vigore o sostituite da nuove discipline. |
43-46 |
Il comma 43 attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni di importazione nei porti e negli interporti, per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti. Il comma 44 subordina la concessione di tale quota, a decorrere dall’anno 2008, alla condizione che il gettito complessivo derivante dall’IVA e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione Previsionale e programmatica, con riferimento all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna regione rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell’anno precedente. Il comma 45 istituisce a tal fine, a decorrere dal 2008, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti, e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti, alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 43 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto ministeriale di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge finanziaria 2007. Si prevede comunque che a ciascuna Regione spetti l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale. Il comma 46 rinvia ad un decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture, la definizione di modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché dei criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi. |
47 |
Aumenta dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille del gettito ICI, l’importo del compenso che i concessionari della riscossione devono versare all’’Istituto per la finanza e l’economia locale - Fondazione IFEL, costituita in data 16 marzo 2006 - di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 22 novembre 2005. |
Articolo 6 - Trasporto pubblico locale
Commi |
Oggetto |
1-3 |
Le disposizioni istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, allo scopo di promuovere lo sviluppo e la riforma del trasporto pubblico locale, un fondo di 500 milioni di euro per il 2008 dei quali: § 220 milioni destinati all’adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni per garantire l’attuale livello dei servizi; § 150 milioni per il coordinamento tra sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti e per il riequilibrio degli spostamenti in favore del TPL; § 130 milioni per il finanziamento di contributi alla realizzazione di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa ex art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211. |
4-6 |
Si dispone che parte delle risorse del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1031, per l’acquisto di veicoli adibiti a TPL, debba essere destinata anche all’acquisto di elicotteri in grado di realizzare un servizio minimo di TPL nei collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo. Il 50 per cento della dotazione del Fondo viene riservata all’acquisto di veicoli ferroviari per servizi di competenza regionale e all'acquisto di veicoli per servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie. |
7 |
Il comma concede una detrazione d’imposta ai fini dell’IRPEF per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008. Il credito è pari al 19 per cento della spesa sostenuta, applicabile su una spesa massima di 250 euro. La detrazione massima fruibile è pertanto di 47,50 euro e spetta, fino a concorrenza dell’imposta lorda, a condizione che la spesa non sia già deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche nel caso in cui la spesa sia sostenuta nell’interesse dei familiari a carico. |
Articolo 7 - Incentivazioni fiscali per il cinema
Commi |
Oggetto |
1 |
La disposizione riconosce – a favore dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’art. 73 TUIR e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile – per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana. |
2 |
Dispone che le imprese di produzione cinematografica destinatarie del credito di imposta di cui al comma 1 abbiano l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando manodopera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione |
3 |
Prevede che venga riconosciuto un credito d’imposta: alle imprese di produzione cinematografica per spese di produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana sostenute su territorio italiano; imprese di distribuzione cinematografica per la commercializzazione di opere di nazionalità italiana riconosciute d’interesse culturale; imprese di esercizio cinematografico per l’introduzione e acquisizione di impianti digitali e per la produzione di opere di nazionalità italiana di interesse culturale |
4 |
Dispone che i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa o di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o di controllo |
5 |
Stabilisce che i crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi. |
6 |
Prescrive che i crediti previsti dai commi 1 e 2, lett. b), num. 3), e c), num. 2) - credito d’imposta del 20 per cento alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografico per la produzione di opere di nazionalità italiana d’interesse culturale – non possono, comunque, superare i limite del 49% del costo di produzione e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera cinematografica. |
7 |
Dispone che i crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. Si precisa che i suddetti crediti di imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP. I crediti d’imposta non rilevano inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. |
8 |
Dispone che i crediti d’imposta previsti dai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare i costi del film e che tali contributi non possono essere erogati per una quota superiore all’80 per cento del costo complessivo del film. |
9 |
Rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione delle disposizioni applicative dell’articolo in esame. |
10 |
Subordina l’efficacia dei
commi da |
11 |
Riconosce alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d’imposta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per due esercizi successivi, in relazione a film girati su territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, in misura pari al 25%del costo di produzione dell’opera e con un limite massimo di 5.000.000 |
12 |
Rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la fissazione delle disposizioni applicative del comma 11 |
13 |
Stabilisce che il credito di imposta previsto dal comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; non rileva inoltre ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR - ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. |
14 |
La disposizione subordina l’efficacia dei commi da |
TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI
Capo I
MISSIONE 1 – ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Articolo 8 - Indennità membri Parlamento
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone che, per un periodo di cinque anni, nella determinazione delle quote mensili dell’indennità prevista per i membri del Parlamento dall’art. 69 Cost. e disciplinata dalla L. 1261/1965 non si applichi l’adeguamento automatico agli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, previsto dall’art. 24, co. 1 e 2 della L. 448/1998 a favore di varie categorie di dipendenti pubblici non contrattualizzati, tra cui i magistrati. |
Articolo 9 - Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo
Commi |
Oggetto |
1 |
Riduce del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i compensi dei Commissari straordinari del Governo nominati ai sensi dell’art. 8 della L. 400/1988. |
Capo II
MISSIONE 3 – RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Articolo 10 - Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali
Commi |
Oggetto |
1, lett. a) |
Estende al 2010 l’applicazione del Patto alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. |
1, lett. b) |
Prevede il contributo della finanza locale al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche per l’anno |
1, lett. c) |
Introduce il comma 678-bis all’art. 1 della legge finanziaria 2007, stabilendo che ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici per il 2010 si adottano i medesimi coefficienti previsti dalla legislazione vigente per il 2009. |
1, lett. d) |
Introduce il comma 679-bis all’art. 1 della finanziaria 2007, stabilendo per gli anni 2008-2010 l’azzeramento del concorso alla manovra delle province e dei comuni che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Per tali enti gli obiettivi programmatici sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Il saldo di bilancio, quale obiettivo di riferimento per il patto di stabilità, viene pertanto calcolato assumendo per la parte corrente i dati di competenza e per la parte in conto capitale i dati di cassa, anche al fine di rendere più agevole l’utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura di spese di investimento. |
1, lett. e) |
Sostituisce il comma 681 dell’art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo per gli anni 2008-2010 gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata. La lettera introduce altresì il comma 681-bis, disponendo una ulteriore riduzione degli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 per gli enti “in avanzo” che presentino determinati parametri positivi con riferimento alle entrate in conto capitale, attraverso la deduzione dal calcolo dell’eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata. |
1, lett. f) |
Modifica il comma 683 dell’art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo che per gli anni 2008-2010, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati per la sola gestione di “competenza mista”. |
1, lett. g) |
Sostituisce il comma 684 dell’art. 1 della finanziaria 2007, relativo alla applicazione delle regole del patto di stabilità interno in sede di bilancio di previsione degli enti locali, al fine di renderlo omogeneo con il nuovo criterio della competenza mista. |
1, lett. h) |
Sostituisce il comma 685 dell’art. 1 della finanziaria 2007, concernente le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, stabilendo che la mancata trasmissione al MEF del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno, mentre la mancata comunicazione della situazione di commissariamento determina per l’ente inadempiente l’assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. |
1, lett. i) |
Introduce il comma 685-bis all’art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo l’attivazione, con la partecipazione delle Associazioni degli enti locali, di un nuovo sistema di acquisizione di dati,condiviso tra Governo e Enti locali, riguardante la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province. Scopo del sistema - che si affianca al SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) - è quello di monitorare, in corso d’anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. |
1, lett. l) |
Novella il comma 686 dell’art. 1 della finanziaria 2007, disponendo che la mancata trasmissione al MEF(Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) da parte degli enti soggetti al patto di stabilità, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, della certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. |
1, lett. m) |
Introduce il comma 686-bis all’art. 1 della finanziaria 2007, prevedendo l’adozione, da
parte del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita |
1, lett. n) |
Stralciata |
Articolo 11 - Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio
Commi |
Oggetto |
1 |
Conferma per il 2008 le disposizioni che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali in caso di mancata approvazione del bilancio nei termini previsti. |
Articolo 12 - Disposizioni varie per gli enti locali
Commi |
Oggetto |
1 |
Conferma, per il 2008, i criteri di determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali già adottati dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 696). |
2 |
Conferma, per il 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, fissata nella misura dell’1% del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato con riferimento all’esercizio finanziario 2002. |
3 |
La disposizione, attraverso l’abrogazione del comma 10 dell’art. 25 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) e la conseguente soppressione dell’autorizzazione di spesa indicata al successivo comma 11, sopprime il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Tale fondo, istituito ai fini dell'adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, era già stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 16 gennaio 2004, n. 16. |
Articolo 13 - Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi
Commi |
Oggetto |
1 |
Novella il testo dell’art. 27 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che disciplina le comunità montane. Il nuovo testo dell’articolo, in particolare: § non prevede la possibilità che le comunità montane siano formate da “enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani” (co. 1); § non impone, per l'elezione dei rappresentanti della comunità montane, il voto limitato e la garanzia della rappresentanza delle minoranze (co. 2);
§ introduce nuovi requisiti minimi per la costituzione delle comunità montane e per l’individuazione dei relativi territori (co. 3 e 6), distinguendo tali criteri da quelli finalizzati a individuare i destinatari dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, rimessi questi ultimi a un futuro D.P.C.M. (co. 4). |
2 |
Reca disposizioni volte a regolare il passaggio alla nuova disciplina introdotta dal co. 1, con riguardo alle comunità montane già esistenti. |
3 |
Prevede che le regioni: § entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, adottino disposizioni finalizzate a una riduzione, pari almeno alla metà, dei componenti degli organi delle comunità montane, nonché delle unioni dei comuni; § entro i successivi tre mesi, adeguino la propria legislazione ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti con il novellato art. 27 del testo unico sugli enti locali. |
4 |
Affida al ministro per gli affari regionali e le autonomie locali il compito di coordinare, entro un anno, una verifica sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, comunicandone gli esiti al Parlamento. |
5 |
Riduce di 66.8 milioni di euro annui dal 2008 il fondo per i trasferimenti ordinari a favore delle comunità montane di cui all’art. 34, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992; la somma corrisponde ai contributi delle comunità montane soppresse. |
Articolo 14 - Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali
Commi |
Oggetto |
1 |
Modifica l’art. 17 del testo unico sugli enti locali (D.Lgs. 267/2000, nel prosieguo: TUEL): § innalzando da § dà facoltà di istituire circoscrizioni nei comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti (attualmente tale possibilità è prevista per i comuni aventi popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti); § permette ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, di prevedere, attraverso lo statuto, particolari forme di decentramento (attualmente la soglia è di 300.000 abitanti). |
2 |
Modifica l’art. 37 del TUEL riducendo il numero dei consiglieri comunali e provinciali, determinato per fasce di popolazione residente. |
3 |
Modifica l’art. 37 del
TUEL riducendo da |
4 |
Dispone che le modifiche di cui al presente articolo decorrano dalle prime elezioni per il rinnovo di ciascun consiglio comunale e provinciale, successive al 1° gennaio 2008. |
5 |
Dispone che le amministrazioni locali adeguino entro 30 giorni gli importi dei gettoni di presenza di cui all’art. 82 del TUEL, al limite massimo previsto dal decreto previsto dal co. 8 del medesimo art. 82, se allo stesso superiori. |
6 |
Modifica l’art. 84 del
TUEL sostituendo l’indennità di
missione oggi percepita dagli amministratori locali con un rimborso forfettario onnicomprensivo, fissato con decreto
del ministro dell’interno e del ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con |
7 |
Modifica l’art. 81 del TUEL, al fine di limitare la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita per l’espletamento del mandato, se lavoratori dipendenti, solo ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province). |
Articolo 15 - Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Reca una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali. Scopo della norma è il miglioramento dei saldi di bilancio di regioni ed enti locali, miglioramento non quantificabile e da considerare come misura ulteriore (non determinante) al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità. Il primo comma è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine, come detto, di eliminarne le duplicazioni. Il secondo comma è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti. La norma è in relazione con quanto disposto dall’articolo 82, comma 1, lettera c) del DDL in esame, secondo cui lo Stato provvede a sopprimere od accorpare enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni - in tutto o in parte – esercitate da regioni ed enti locali su conferimento o delega dello Stato. |
Articolo 16 - Sviluppo della montagna e delle isole minori
Commi |
Oggetto |
1 |
Reca autorizzazioni di spesa per il Fondo per la montagna le cui risorse, allocate presso il dicastero dell’economia, debbono essere ripartite fra le regioni. Gli stanziamenti disposti ammontano a: § 50 milioni di euro per il 2008; § 10 milioni di euro per il 2009; § 10 milioni di euro per il 2010. I criteri per l’utilizzo delle somme acquisite a seguito del riparto sono autonomamente disciplinati dalle singole regioni che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci. I 31 milioni di euro relativi al 2005 sono stati ripartiti con la delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 142/2006; sono in attesa di riparto i 25 milioni del 2007 (co. 1278 della finanziaria 2007). |
2-4 |
Istituisce, presso |
Articolo 17 - Stralciato
Articolo 18 - Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria
Commi |
Oggetto |
1-3 |
Prevedono un'anticipazione finanziaria, per le
Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui
mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre |
4 |
Concerne le regioni che abbiano sottoscritto gli accordi per il rientro dal disavanzo sanitario e che, non avendo rispettato il patto di stabilità interno sanitario in uno degli anni precedenti il 2007, non abbiano avuto diritto alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Si Tratta delle quote eccedenti i livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.- In particolare si specifica che tali quote sono riconosciute alle suddette regioni nei termini ed alle condizioni stabiliti dal relativo piano di rientro. |
Capo III
MISSIONE 4 – L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Articolo 19 - Stralciato
Articolo 20 - Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero
Commi |
Oggetto |
1 |
Il comma, proseguendo il processo di revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), prevede l’adozione, entro il mese di giugno 2008 di un decreto da parte del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, atto ad individuare le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell’azione degli Uffici all’estero, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all’utilizzazione degli esperti (figura professionale prevista dall’art. 168 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri). |
2 |
Precisa che, a seguito dell’emanazione del decreto di cui al comma 1, il contingente degli impiegati a contratto delle rappresentanze diplomatiche, consolari e uffici di cultura di cui all’articolo 152 del citato D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, viene conseguentemente adeguato, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. |
3 |
Stabilisce che parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi precedenti, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni per l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni a decorrere dall’anno 2009, il Fondo per i consumi intermedi del MAE di cui all’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), che per l’anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall’anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro. |
4 |
Dispone che nel medesimo Fondo per consumi intermedi confluiscono, altresì, le entrate derivanti dall’applicazione della tariffa consolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 568 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all’estero. |
5 |
Prevede che, ai fini suesposti, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, sia autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. |
6-7 |
Stralciati |
Articolo 21 - Organizzazione del vertice «G8» in Italia e approvazione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom
Commi |
Oggetto |
1 |
La disposizione è volta a
consentire lo svolgimento del vertice
G8 del Si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 settembre |
2 |
Il comma è diretto a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee . La decisione 2007/436/CE, Euratom, che ha effetto a partire dal 1° gennaio 2007, sostituisce la decisione del 2000/597/CE, Euratom, sul sistema delle risorse proprie . Essa riprende i contenuti dell’accordo politico sul bilancio dell’Unione europea definito dal Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, accordo che ha modificato il sistema di finanziamento delle risorse proprie dell’Unione. In particolare, il massimale è mantenuto all’1,31 per cento del RNL (Reddito Nazionale Lordo) per stanziamenti di impegno e all’1,24 per cento del RNL per stanziamenti di pagamento, come previsto per il periodo 2000-2006 dalla decisione vigente (articolo 3 della decisione 2007/436). |
Capo IV
MISSIONE 5 – DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Articolo 22 - Sviluppo professionale delle Forze armate
Commi |
Oggetto |
1 |
Incrementa di 30 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06) aveva ridotto del 15 per cento, portandole a complessivi 334 mln euro. Gli oneri relativi al processo di professionalizzazione sono contenuti nella tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226. L’articolo 3, comma 1 della legge n. 331/2000, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, ha conferito una delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo diretto a disciplinare la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la sostituzione, entro sette anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo, dei militari di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. La tabella A, allegata alla legge, determina la misura massima degli oneri relativi agli anni dal 2003 fino al 2020, mentre l’onere a regime a decorrere dal 2020 è quantificato in un importo massimo di 1.096 miliardi di lire. È previsto, tuttavia, che qualora il tasso d’incremento degli oneri indicati nella tabella A risulti superiore al tasso di incremento del PIL indicato dal documento di programmazione economico-finanziario, le quote annue dell’onere corrispondenti alla differenza tra i due tassi di variazione siano determinate dalla legge finanziaria. La legge n. 226/2004 dispone la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina la figura dei volontari di truppa in ferma prefissata. Il comma 2 dell’articolo 23 prevede che, a decorrere dall'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2020, le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma di ciascuna Forza armata sia determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla legge n. 331/2000 e dalla tabella C allegata della stessa legge n. 226/2004. Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2008 è dunque pari a 364 milioni di euro. |
2 |
Dispone, per il 2008, l’incremento di 140 milioni di euro della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dal comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’incremento è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo. Tale fondo,istituito nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, constava originariamente di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. In particolare, le spese sono imputate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace. |
3 |
Quantifica in 20 milioni di euro per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, precisando che, nell’ambito di tale ammontare, 8 milioni di euro sono destinati all’arsenale militare di Taranto, gestito dalla Marina Militare.. Tale fondo era stato istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dal comma 899 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che ne aveva previsto una dotazione per il 2007 pari a 20 milioni di euro. |
4 |
Istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008. Già ilcomma 900 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 aveva istituito un fondo di conto capitale, destinato all’ammodernamento del parco degli autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei Carabinieri, quantificandone la dotazione in 5 milioni di euro. Riproducendo la disposizione dello scorso anno, il comma prevede che alla ripartizione del fondo si provveda con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, con la precisazione che la ripartizione sia effettuata tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri». |
Capo V
MISSIONE 6 – GIUSTIZIA
Articolo 23 - Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica
Commi |
Oggetto |
1 |
Stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 il Ministero della giustizia debba iniziare a predisporre un sistema unico nazionale delle intercettazioni, stabilendo anche le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni e gli obblighi specifici degli operatori, in attuazione dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche. |
2 |
Demanda al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di monitorare i costi complessivi delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria. |
Capo VI
MISSIONE 7 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Articolo 24 - Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Commi |
Oggetto |
1 |
Pone a carico delle amministrazioni utilizzatrici, a decorrere dal 1°
febbraio 2008, il trattamento economico attinente alla posizione di comando del personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Resta fermo il
disposto di cui all’art. 1, co. 6-septies, del D.L. 300/2006 (conv.
L. 17/2007) per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in
comando presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta
collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al quale tra l’altro non si applica, fino a tutto il 2011,
l’imputazione del trattamento economico a carico dell’amministrazione di
destinazione (ex art. 133, co. 3, D.Lgs. 217/2005). Resta altresì ferma la non cumulabilità (ex art. 3, co. |
Articolo 25 - Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico
Commi |
Oggetto |
1 |
Istituisce per il 2008 nel bilancio del Ministero dell’interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico (escluse le spese per il personale o per il ripianamento di posizioni debitorie), la cui dotazione è pari a 100 milioni di euro, dei quali 20 milioni sono riservati alle specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il riparto delle somme è rimesso a decreti del ministro dell’interno. |
Articolo 26 - Sicurezza della navigazione
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Dispongono, in favore del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, le seguenti autorizzazioni di spesa: § per soddisfarne le esigenze di funzionamento e promuovere i compiti operativi in materia di sicurezza delle navi e dei porti: 20 milioni di euro per il 2008, da iscrivere nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 1331; § per favorirne lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione: 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. |
Capo VII
MISSIONE 8 – SOCCORSO CIVILE
Articolo 27 - Chiusura dell’emergenza conseguente alla crisi sismica Umbria e Marche del 1997
Commi |
Oggetto |
1 |
Il comma, attraverso alcune novelle al decreto-legge n. 6 del 1998 (convertito dalla legge n. 61 del 1998), reca una serie di disposizioni volte al completamento degli interventi di ricostruzione e sviluppo nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dal sisma del 1997. In particolare, si prevede che: a) alla cessazione dello stato di emergenza le regioni completino gli interventi di ricostruzioni e sviluppo secondo le disposizioni emanate nella vigenza dello stato di emergenza; b) venga esteso al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione dei contributi mensili previsti dall’ordinanza n. 2668/1997; c) vengano prorogati alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000; d) per il periodo 2018-2012, alcuni contributi concessi ai comuni siano determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi. La determinazione avverrà sulla base delle certificazioni del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e gli importi saranno determinati, negli anni successivi al 2006, con un meccanismo progressivo di riduzione; e) per il 2008-2012, le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici siano determinate in base alla spesa sostenuta nel 2006, con un meccanismo di riduzione negli anni successivi; f) le risorse giacenti nelle contabilità speciali accreditate ai Commissari delegati affluiscano nelle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni e vengano utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare. |
2 |
Individua il limite finanziario di intervento per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con l’utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità speciali, nonché gli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e). |
3 |
Prevede la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione corrispondendo l’ammontare dovuto nella misura e con le modalità stabilite con D.P.C.M. |
Capo VIII
MISSIONE 9 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Articolo 28 - Pesca e vittime del mare
Commi |
Oggetto |
1 |
Le disposizioni
stabiliscono tempi e modalità per il recupero
da parte dello Stato italiano delle somme erogate a titolo di aiuti che La restituzione avverrà in 14 rate nelle quali dovranno essere conteggiati anche gli interessi legali maturati a decorrere dalla data del versamento dell’aiuto. Gli aiuti in questione sono: § aiuti alla ricapitalizzazione delle cooperative di pesca (art. 1, lett. d) del D.L. n. 561/94, attuato dai decreti 12 gennaio e 21 luglio del 1995) la cui incompatibilità è stata dichiarata dalla Commissione con decisione del 28/7/99 nella quale si è contestato un utilizzo degli aiuti per il consolidamento finanziario delle imprese (sono ammessi solo gli aiuti agli investimenti) e di non avere rispettato i massimali stabiliti. L’Italia avrebbe dovuto procedere al recupero entro 6 mesi; §
agevolazioni contributive in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previsti
dall’articolo 5-bis del D.L. 96 del 1995, convertito dalla L. 206 del 1995
(sgravi contributivi di cui all’articolo 1 del D.M. 5 agosto |
2 |
Stralciato |
Articolo 29 - Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia
Commi |
Oggetto |
1 |
Reca una autorizzazione di spesa, per il solo
anno 2008, pari a 20 milioni di euro destinati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera, quale stanziamento destinato al terzo dei cinque
anni per i quali L’aiuto di cui trattasi è stato definito dal Consiglio con il reg. 319/2006, che autorizza aiuti nazionali, per un massimo di cinque anni consecutivi, destinati ad ammortizzare gli effetti di una ristrutturazione del comparto che abbia comportato il taglio di almeno il 50% della quota produttiva attribuita allo Stato membro. Gli stanziamenti relativi alle prime due annualità del regime di aiuto erano stati di 65,8 milioni di euro per ciascun anno (comma 1063 della L. n. 296/2006- finanziaria 2007 e art. 2, co. 4-bis del D.L. n. 2/2006). |
Capo IX
MISSIONE 10 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Articolo 30 - Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili
Commi |
Oggetto |
1 |
Interviene in merito ad una contestata norma della legge finanziaria 2007 (L. 296/06, art. 1, comma 1117) la quale, nel disporre la concessione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici statali destinati alle fonti rinnovabili di energia elettrica esclusivamente a quelle che rispettano in modo restrittivo la definizione comunitaria (articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001), ha fatto salvi gli incentivi concessi ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge finanziaria, ivi compresi gli impianti CIP6 alimentati da fonti energetiche assimilate. Con il comma 1 si impone una restrizione a tale salvaguardia facendo salvi i finanziamenti e gli incentivi ai soli impianti realizzati ed operativi, allo scopo di dare piena attuazione alla direttiva sulle fonti rinnovabili ed impedire dunque che i benefici finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili finiscano per essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati invece da fonti non rinnovabili. |
2 |
Dispone che il Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, completi inderogabilmente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge finanziaria la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio e, prioritariamente, per quelli in costruzione. |
Capo X
MISSIONE 11 – COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Articolo 31 - Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre
Commi |
Oggetto |
1 |
Per il finanziamento
dello sviluppo tecnologico nel settore
aeronautico, il comma autorizza contributi quindicennali pari a 20 mln di euro a decorrere dal |
2 |
Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, si autorizza la spesa di 318 mln di euro per l’anno 2008, di 468 mln di euro per l’anno 2009, di 918 mln di euro per l’anno 2010 e di 1.100 mln di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Si tratta di un ulteriore stanziamento destinato all’acquisto dei velivoli Eurofighter. |
3 |
Al fine di consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, si autorizzano contributi quindicennali da erogare alle imprese nazionali di 20 mln di euro a decorrere dall’anno 2008, di 25 mln di euro dall’anno 2009 e di 25 mln di euro dal 2010. |
Articolo 32 - Sostegno all’imprenditoria femminile
Commi |
Oggetto |
1, lett. a) |
Il comma 1, lettera a) apporta alcune modifiche all’articolo 1, comma 847 della legge finanziaria per il 2007 riguardanti il Fondo finanza d’impresa, estendendo gli interventi prioritari del Fondo per la finanza di impresa, con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio, al sostegno della creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili. |
1, lett. b) |
Stralciata |
Capo XI
MISSIONE 13 – DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Articolo 33 - Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali
Commi |
Oggetto |
1-3 |
I commi recano le seguenti autorizzazioni di spesa in favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali: § 6 milioni per il 2008 e 14 milioni per il 2009 per il completamento degli interventi ex. artt. 2 e 4 legge 28 dicembre 1999, n. 522 (contributi a costruzioni e trasformazioni navali e contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri); § 14 milioni per il 2008, 21 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010 per il completamento degli interventi ex art. 3 legge 16 marzo 2001, n. 88 (contributi alle imprese armatoriali per investimenti finalizzati al rinnovo e all’ammodernamento della flotta); § 4 milioni per il 2008 e 10 milioni per il 2009 ad integrazione del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti dall’art. 3, comma 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 13 per la demolizione del naviglio obsoleto. |
4-6 |
Si istituisce presso il Ministero dei trasporti un fondo destinato a migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri. Il comma 5individua puntualmente gli interventi finanziabili dal fondo. Indici e standard energetici e ambientali sono stabiliti con decreto dal Ministro dei trasporti, d’intesa col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
7 |
I criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti con proprio decreto dal Ministro dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità con la normativa comunitaria in materia. |
8 |
Il Ministero dei trasporti promuove accordi con autorità portuali e fornitori di energia elettrica per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati. |
9-13 |
Il comma 9, che modifica l’art. 155, co. 1, del TUIR, estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito derivante dall’utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale. Il comma 10, che modifica l’art. 56, co. 1, del TUIR, estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Il comma 11 dispone l’inapplicabilità delle norme fiscali in materia di ammortamento dei beni materiali (art. 102, co. 1, 2, 3[1] e 7, del TUIR) ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, con equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria, con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata, per le quali sia stata esercitata l’opzione per il regime di trasparenza fiscale (art. 115, co. 4, del TUIR), ad un’impresa li utilizzi per la propria attività abituale. Il comma 12 detta specifiche disposizioni (più favorevoli per il contribuente) in materia di ammortamento dei beni di cui al precedente comma 11, disponendo che le relative quote di ammortamento possono essere dedotte dal concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta. Anteriormente all’entrata in funzione del bene le quote di ammortamento non possono essere superiori ai corrispettivi pagati al costruttore. Demanda infine ad un decreto ministeriale la determinazione delle relative disposizioni applicative, che dovranno essere definite in misura tale da assicurare una riduzione delle entrate dello Stato non superiore a 2,7 milioni di euro. Il comma 13 subordina l’efficacia delle disposizioni del comma 11 all’autorizzazione della Commissione europea. |
Articolo 34 - Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Riducono dell’autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione del sistema dell’autotrasporto italiano di cui all’art. 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 pari a 56.368.535 euro per ciascun anno dal 2008 al 2012 e a 4.722.845 euro per il 2013). Parte di tali somme, per l’ammontare di euro 113.077.881,25 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato. |
3 |
Riduce gli oneri finanziari relativi al Corpo delle Capitanerie di porto di cui alla tab. E allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226 |
4 |
Abroga il fondo straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri, di cui all’articolo 145, comma 40 legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). |
5 |
Riduce di euro 713.000 mila dal 2008 l’autorizzazione di spesa diretta alla realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System), di cui all’articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51. |
6-7 |
Autorizzano la spesa di77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto volti a spostare quote di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, previsti dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di conversione del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 ed dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. dell’11 aprile 2006, n. 205. E’ invece soppressa l’autorizzazione di spesa prevista dal medesimo decreto, art. 3, comma 2-ter e finalizzata all'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, allo sviluppo delle catene logistiche e al potenziamento dell'intermodalità. |
8-9 |
Autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per il 2008, 22 milioni di euro per il 2009 e 7 milioni di euro per il 2010, per ridurre i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento della A3, nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina. Il 50 per cento delle risorse sono da destinare ad interventi infrastrutturali. La programmazione degli interventi e la ripartizione delle risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e del Ministro delle infrastrutture per gli interventi infrastrutturali. |
10 |
Il Ministro dei trasporti individua, con decreto, le risorse necessarie per il potenziamento, la sicurezza, la continuità territoriale da e per l’aeroporto di Reggio Calabria e per l’adeguamento del servizio cargo da e per l’aeroporto di Catania, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) a norma del decreto istitutivo (D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250). |
11-16 |
Si dispone la prosecuzione degli interventi ex articolo 38 comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 ovvero dei contributi alle imprese per promuovere il trasporto combinato o di merci pericolose. A tale scopo: § vengono destinate le somme del “Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti” istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, dall’articolo 38, comma 6, della medesima legge, residuanti dopo l’attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui all’articolo 38 (misure in favore dello sviluppo del trasporto ferroviario di merci); § si dispone un’autorizzazione di spesa di 20 milioni
di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e Si dispone altresì la prosecuzione dell’attuazione dell’articolo 38, comma 7, della medesima legge ovvero del contributo a imprese ferroviarie in favore del trasporto combinato e accompagnato delle merci. |
17-18 |
Le disposizioni recano un contributo di 5 milioni di euro per
il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli
interporti. Il comma 18 impone peraltro l’utilizzo prioritario del
contributo di cui al comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (30
milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete nazionale degli
interporti con particolare riferimento al Mezzogiorno e 5 milioni di euro per
il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine
di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale) allo
scopo di ridurre il cofinanziamento nel limite del 35 per cento del
contributo statale previsto dal D. M. n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla
convenzione stipulata il 21 dicembre 2006 tra il Ministero dei trasporti e |
19 |
Autorizza la spesa di 35 milioni di euro per il 2008, 30 milioni per gli anni 2009 e 2010, 49 milioni per il 2011, 56 milioni di euro per il 2012 e 4 milioni per il 2013, al fine di accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione al Piano nazionale della sicurezza stradale. |
20 |
Stralciato |
21 |
Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per il 2010 per il proseguimento degli interventi in favore della sicurezza ferroviaria (ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura sia a bordo dei materiali rotabili) di cui al comma 1038 della legge n. 296 del 2006. |
22 |
Dispone un aumento del capitale sociale di Ferrovie della Calabria srl, Ferrovie Appulo Lucane srl, Ferrovie del Sud-Est srl, rispettivamente di 10 milioni di euro nel 2008. |
Capo XII
MISSIONE 14 – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Articolo 35 - Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo
Commi |
Oggetto |
1 |
Autorizza contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo). A valere sulle stesse risorse, vengono inoltre autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro, a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, che dovranno essere realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche. |
Articolo 36 - Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria
Commi |
Oggetto |
1 |
Stralciato |
2 |
Riduce l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 157/1999, in materia di rimborsi per le spese elettorali sostenute dai partiti, di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008. Si ricorda che l’articolo 9 della legge 157/1999 prevede la spesa annua di 257 miliardi di lire a decorrere dal 2001. |
3-4 |
Il comma 3 incrementa di 20 milioni di euro e a
decorrere dal 2008, il Fondo per
interventi straordinari (di cui all’articolo 32-bis del d.l. n. 269 del 2003), istituito presso Il comma 4 prevede che, ai fini dell’assegnazione di tali risorse, il DPCM previsto dal comma 2 del citato art. 32-bis sia adottato anche con il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia. |
5 |
Autorizza la spesa di 70 milioni di euro complessivi (20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010) per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, da approvare con un decreto interministeriale, che dovrà individuare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche. |
6-7 |
Il comma 6 aumenta di 3
miliardi di euro la somma stanziata per l'esecuzione del programma pluriennale di interventi di ristrutturazione e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (di cui
all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988), incrementando quindi l’importo
complessivo da Il comma 7 definisce più dettagliatamente uno dei vincoli di destinazione di parte delle risorse del fondo (previsto dall’articolo 1, coma 796, lett. n) della legge finanziaria 2007) che dovrà riguardare la «realizzazione di strutture residenziali e l’acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali nel settore delle cure palliative» piuttosto che, come nel testo vigente, la «realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative». |
Articolo 37 - Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale
Commi |
Oggetto |
1 |
Il comma – al fine di dare attuazione al principio del “federalismo infrastrutturale”, già adottato nella finanziaria 2007 con riferimento a specifiche infrastrutture – consente, per la realizzazione di infrastrutture autostradali previste dagli strumenti di programmazione vigenti, il trasferimento delle funzioni e dei poteri dell’ANAS di soggetto concedente ed aggiudicatore ad una società di diritto pubblico, partecipata dall’ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate (o da soggetto da esse interamente partecipato). La disposizione demanda la possibilità di tale trasferimento ad un decreto del Ministro delle infrastrutture. |
2 |
In applicazione di tale
principio, il comma 2 prevede il trasferimento delle attività di gestione,
comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra
l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonché della tratta
autostradale Venezia-Padova ad una società per azioni costituita
pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e Il comma detta inoltre disposizioni attinenti all’applicazione della normativa in materia di appalti, al controllo dei soggetti che la partecipano e ai rapporti con i soggetti pubblici (regolati sulla base di apposita convenzione), al divieto di partecipare ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1. Esso inoltre prevede l’assunzione diretta degli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste, anche attraverso il subentro nei contratti stipulati direttamente dall’Anas. |
Capo XIII
MISSIONE 15 – COMUNICAZIONI
Articolo 38 - Sostegno alle imprese editrici e TV locali
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone che, a decorrere dall’anno 2007, le imprese editrici di quotidiani e periodici destinatarie dei contributi previsti dall’articolo 3 ( commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11) della legge 7 agosto 1990, n. 250, presentino ai fini della quantificazione dei contributi stessi il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio. |
2 |
Specifica le modalità applicative dell’art 1 comma 1246 della legge finanziaria 2007 ai sensi del quale, in caso di insufficienza dello stanziamento annuale per il pagamento dei contributi spettanti ad imprese editoriali, emittenti radiofoniche organi di partiti politici, emittenti televisive locali, canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite ( di cui, rispettivamente agli artt. 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250; art. 23, comma 3, della legge 223/1990 e art. 7, comma 13, della legge 112/2004) si ripartisce una percentuale dei contributi tra gli aventi diritto erogando in seguito le quote restanti. Il comma in esame stabilisce, in particolare, che la somma effettivamente disponibile sia assegnata ai soggetti per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti necessari in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa. |
3 |
Stabilisce che, a decorrere dal 2007, le compensazioni derivanti dalle riduzioni tariffarie relative ai consumi di energia elettrica e dei canoni di noleggio e abbonamento per i servizi di telecomunicazioni, di cui all’articolo 11 della legge n. 67/1987 e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990, vengano rimborsate direttamente alle imprese, nella misura del 40% dell’importo totale delle bollette. Si fa rinvio ad un successivo DPCM per la determinazione delle relative modalità applicative |
4 |
Incrementa, nella misura di 10 milioni di euro, il finanziamento annuale per le televisioni locali, previsto dall’articolo 52 della legge n. 448/2001, come rideterminato, da ultimo, dalla legge n. 296/2006. |
Articolo 39 - Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre
Commi |
Oggetto |
1 |
Incrementa di 50 milioni di euro per il 2008 le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate istituito dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate a finanziare l’attuazione del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno, programma cui provvede il Ministero delle comunicazioni per il tramite di Infratel Italia spa ai sensi dell’art. 7 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |
2 |
Incrementa di 20 milioni di euro per il 2008 il Fondo per il passaggio al digitale istituito dal comma 927 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
Articolo 40 - Modifiche al testo unico della radiotelevisione
Commi |
Oggetto |
1 |
Modifica l’art. 44 (Promozione e distribuzione delle opere audiovisive europee) del Testo unico della televisione (D.Lgs. n. 177/2005). La lettera a) - (che
sostituisce il comma 3 dell’art 44 del D.Lgs. n. 177/2005) - definisce, in
misura diversa per le televisioni commerciali e per la concessionaria
pubblica, la quota riservata alla
trasmissione di opere europee prodotte negli ultimi 5 anni (come già
avviene ora si tratta rispettivamente del 10% e del 20%) ed introduce,
all’interno di questa quota, un’ulteriore
riserva percentuale per le opere cinematografiche italiane diversificata
a seconda della tipologia dell’emittente. Si dispone inoltre che “le
emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e di programmi in
pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni”, assegnino
almeno il 10% degli introiti netti annui (per il cui computo si dettano
criteri) alla produzione e all’acquisto di opere europee; La lettera b) abroga, conseguentemente, il comma 5 del citato art. 44 del D.Lgs. n. 177/2005, che attualmente disciplina le quote di introito e di ricavo che le emittenti devono riservare all’acquisto e produzione di programmi audiovisivi di produzioni europee |
Capo XIV
MISSIONE 16 – COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Articolo 41 - Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano
Commi |
Oggetto |
1 |
Il comma unico dell’articolo prevede una diversa allocazione delle risorse finanziarie - pari a 14 milioni di euro - che la legge 56 del 2005, recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, destinava al progetto “Sportelli Italia all’estero”. La norma in esame prevede che le risorse in questione - disponibili al 31 dicembre - destinate, peraltro, ad andare in economia in quanto non utilizzate, siano riassegnate allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, per finanziare, in compartecipazione paritaria con fondi privati, (come si precisa nella relazione governativa) due progetti di promozione all’estero di settori produttivi di eccellenza del Made in Italy e un progetto promozionale, destinato alle piccole imprese, focalizzato sui mercati di prossimità (Balcani, Mediterraneo, Est Europa). Altre risorse sono, inoltre, destinate a rafforzare il sistema delle camere di commercio all’estero e alla proroga per ulteriori due anni dei contratti a tempo determinato stipulati – in attuazione dell’art. 2 della legge 56/05 - con i funzionari assunti al fine di supportare le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero e che scadono nel 2008. |
Capo XV
MISSIONE 17 – RICERCA E INNOVAZIONE
Articolo 42 - Promozione e sicurezza della rete trapiantologica
Commi |
Oggetto |
1 |
Prevede un'ulteriore
autorizzazione di spesa, pari a euro
700.000 annui a decorrere dal L’attuale misura del finanziamento annuo in favore del Centro ammonta a 2.502.178 euro circa. |
2 |
Modifica la disciplina sulle attribuzioni del medesimo Centro nazionale per i trapianti, disponendo che esso, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, possa: § stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali; § concludere contratti di lavoro secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Tra queste ultime modalità sono esplicitamente comprese, quelle relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere. |
Articolo 43 - Ricerca e formazione nel settore dei trasporti
Commi |
Oggetto |
1 |
Autorizza la spesa di 2 milioni euro per il 2008, di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010, allo scopo di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale (ricerca interuniversitaria, formazione internazionale). |
2 |
Autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, allo scopo di consolidare le basi tecnologiche dell’industria marittima ed incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel migliorare sicurezza e competitività della flotta. A tal fine, il comma fa rinvio alle modalità previste dall’articolo 1, comma 1042 della finanziaria 2007, che autorizzava il Ministero dei trasporti a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma. |
3 |
Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2008, allo scopo di realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche al trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del Mare. |
Capo XVI
MISSIONE 18 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Articolo 44 - Tutela dal rischio idrogeologico
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. Per l’attuazione di tali piani strategici, nonché per l’istituzione di fondi per il solare termodinamico
e per l’innovazione ambientale è autorizzata la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e |
2-3 |
Il comma 2 autorizza, per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il comma 3 dispone in merito alla copertura finanziaria, prevedendo che le risorse necessarie vengano prelevate dal Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale istituito dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16. |
Articolo 45 - Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità
Commi |
Oggetto |
1 |
Prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non, nei comuni a maggiore crisi ambientale, al fine di ridurre le emissioni di CO2, di migliorare la qualità dell’aria e di tutelare la biodiversità. Il fondo avrà una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. |
Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA
Articolo 46 - Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci
Commi |
Oggetto |
1 |
Subordina le possibilità di uso dei medicinali non ancora autorizzati in Italia e di impiego dei farmaci in termini diversi rispetto all'autorizzazione, alla condizione che, per i predetti medicinali, siano disponibili dati favorevoli di sperimentazioni cliniche avanzate (almeno di fase seconda). |
3-5 |
Disciplinano il reimpiego di confezioni di medicinali, in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate. |
6 |
Stralciato |
7 |
Specifica le condizioni in base alle quali i due limiti di spesa farmaceutica per il 2007 (13 per cento per la farmaceutica convenzionata e 3 per cento per la farmaceutica non convenzionata ) si intendono rispettati da parte delle regioni, ai fini dell'accesso alle quote di finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. |
Articolo 47 - Personale della Croce rossa italiana
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione. Alla copertura dell'onere derivante dalla conferma dei suddetti contratti a tempo determinato l'Associazione italiana della Croce rossa provvede nell'àmbito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo 48 - Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia alle iniziative AMC e MDRI
Commi |
Oggetto |
1 |
Prevede che uno stanziamento
pari a 30 milioni di euro per il 2008
sia destinato, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con |
2 |
Autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro a favore di
iniziative di cancellazione del debito
dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie
internazionali così ripartita: 40 milioni per il 2008, 50 milioni annui dal
2009 al 2048 e 34 milioni per il 2049. Le principali iniziative assunte a
livello internazionale per la cancellazione del debito dei Paesi poveri sono |
Capo XVIII
MISSIONE 21 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Articolo 49 - Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali
Commi |
Oggetto |
1 |
Modifica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007 per consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine 2006 nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la finalità di rendere stabilmente applicabile il riutilizzo. L’articolo dispone, in particolare, che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione. |
Capo XIX
MISSIONE 22 – ISTRUZIONE SCOLASTICA
Articolo 50 - Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola
Commi |
Oggetto |
1 |
Prevede, ai fini di una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, la ridefinizione dei criteri inerenti: § l’attivazione delle prime classi di corsi sperimentali dell’istruzione liceale; § la determinazione del numero delle classi prime e delle classi iniziali del ciclo di istruzione secondaria di secondo grado; § l’incremento del numero delle classi; § l’assorbimento del personale docente in soprannumero. |
2 |
Ridefinisce le economie di spesa di cui all’art. 1, co. 120, della finanziaria 2007, aumentandone la portata in relazione agli interventi di cui al comma 1. |
3 |
Stabilisce che il numero degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico 2008-2009 non possa superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006-2007, rinviando ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per il conseguimento di tale obiettivo. |
4 |
Prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno per il triennio 2008-2010 fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011 di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007. |
5 |
Incrementa di 10.000 unità il personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA) da assumere nel triennio 2007-2009. |
6-8 |
Prevedono che con regolamento sia definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente. |
9-13 |
Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31
marzo 2008, d’intesa con |
14-15 |
Dispongono il monitoraggio dei risultati conseguiti tramite il piano di sperimentazione; la confluenza delle economie di spesa in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e la loro riassegnazione alle istituzioni che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi. |
16 |
Prevede che con atto di indirizzo del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze d’intesa con |
17 |
Prevede che per la gestione del Fondo di cui al comma 15 possano applicarsi le disposizioni contabili previste (art. 8 del DPR 367/1994) per la gestione di programmi comuni fra più amministrazioni. |
Articolo 51 - Alternanza scuola-lavoro e attività di supporto
Commi |
Oggetto |
1 |
Stralciato |
2 |
Riserva un importo fino al 15% della spesa autorizzata per interventi nel settore scolastico dall’art.1, comma 624, della legge finanziaria 2007°, ammontante in 220 milioni di euro a partire dal 2007,a specifiche finalità: servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione; attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; promozione della cooperazione culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo |
Capo XX
MISSIONE 23 – ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Articolo 52 - Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale
Commi |
Oggetto |
1 |
Istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca un Fondo finanziato con 550 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2008, 2009, 2010 e destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università per spese relative al personale ed altre esigenze individuate autonomamente dagli atenei. |
2 |
Subordina l’erogazione
delle risorse di cui al comma 1 all’adozione- entro gennaio 2008 - di un
piano adottato di concerto dai Ministri dell’università e ricerca e
dell’Economia e finanze, sentita Il piano è finalizzato a: § elevare la qualità del sistema universitario e l’efficienza degli atenei; § rafforzare i meccanismi di incentivazione delle università ad un uso appropriato delle risorse orientato al contenimento dei costi del personale a favore della ricerca e della didattica; § individuare meccanismi di riequilibrio finanziario delle università; § ridefinire i vincoli all’indebitamento degli atenei; § individuare un sistema di programmazione degli interventi corredato da strumenti di verifica condizionare l’accesso a maggiori risorse dei singoli atenei all’adesione di questi ultimi agli obiettivi del piano. |
Capo XXI
MISSIONE 24 – DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
Articolo 53 - Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa
Commi |
Oggetto |
1 |
Istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. |
2 |
Dispone che, nell’ambito delle disponibilità del Fondo suddetto, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, precisando che detto contributo è determinato annualmente con decreto ministeriale, in considerazione del piano annuale di attività presentato dalla Fondazione. |
3 |
Dispone che, tramite il medesimo Fondo, si provvede altresì a finanziare una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d’impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la realizzazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l’organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi nella materia in questione. |
Articolo 54 - Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico
Commi |
Oggetto |
1-3 |
I commi 1-3 sono volti ad estendere i periodi dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento. A tal fine, al D.Lgs. 151/2001, vengono sostituiti gli artt. 26 e 31 e viene abrogato l’art. 27. Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente possono essere individuate: § nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, nella estensione a 5 mesi (rispetto ai 3 mesi attualmente previsti) del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità. Viene al riguardo precisato dalla norma che il congedo, nel caso di adozione nazionale, deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia, mentre nel caso di adozione internazionale può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativa al procedimento di adozione, ma comunque deve essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia; § nel caso di adozione nazionale, nella eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità (mentre attualmente è previsto il limite massimo di 6 anni di età); § nel caso di affidamento - fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi – nella previsione che il congedo deve essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento (e non più entro 3 mesi come attualmente previsto). |
4-5 |
I commi sono volti ad estendere i periodi dei congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, a tal fine provvedendo a sostituire l’art. 36 e ad abrogare l’art. 37 del D.Lgs. 151/2001. In primo luogo, si prevede che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (invece la vigente normativa prevede che il congedo può essere fruito entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia). Inoltre, si dispone che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 34, comma 1 - pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi – spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia (viene quindi eliminata la previsione della normativa vigente in base alla quale tale indennità spetta sino al limite massimo di età di 6 anni del bambino). |
Articolo 55 - Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne
Commi |
Oggetto |
1 |
Istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, stanziando a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008. |
Capo XXII
MISSIONE 25 – POLITICHE PREVIDENZIALI
Articolo 56 - Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare
Commi |
Oggetto |
1 |
L’articolo reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea. Il comma 1 dispone che, al fine di garantire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo indicati del DPEF, gli enti previdenziali, a decorrere dall’anno 2008, possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili. |
2 |
Precisa che anche le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali sono state assunte obbligazioni, possono essere investite nella forma ed entro il limite di cui al comma precedente. |
3 |
Dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui al primo comma dell’art. 40 della L. 119/1981, né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso art. 40. |
4 |
Precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al comma 1 (7% dei fondi disponibili). |
5 |
Dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da precedenti norme con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici. |
Articolo 57 - Gestioni previdenziali
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, degli stanziamenti del bilancio statale a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). Gli incrementi disposti per il 2008, pari complessivamente a 519,31 milioni di euro, sono determinati: a) nella misura di 416,42 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS; b) nella misura di 102,89 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani. Pertanto, come previsto dal comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2008 sono determinati: § per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera a) – in 17.066,81 milioni di euro; § per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 1, lettera b) – in 4.217,28 milioni di euro. |
3 |
Dispone che la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi. Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 17.066,81 milioni di euro, il riparto è al netto delle seguenti quote: § 910,22 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; § 2,56 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori; § 59,39 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS. |
Articolo 58 - Trasferimenti all’INPS
Commi |
Oggetto |
1 |
L’articolo, che consta di un unico comma, provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della “Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti”, istituita dall’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per il 2006. A tal fine si prevede che siano utilizzate: § per un importo complessivo di 559,77 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2006 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie; §
per un importo complessivo di 107,83
milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima
Gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo |
Articolo 59 - Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione
Commi |
Oggetto |
1 |
L’articolo, che consta di un unico comma, prevede la possibilità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (L. 388 del 2000), destinate alla contribuzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti statali, limitatamente allo stanziamento relativo al 2008, per finanziarie le spese di avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. |
Articolo 60 - Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo
Commi |
Oggetto |
1 |
L’articolo, che consta di un unico comma, stabilisce l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo presso l’INPS antecedentemente all’entrata in vigore della L. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere con forme del comitato amministratore del Fondo volo. |
Articolo 61 - Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140
Commi |
Oggetto |
1 |
Stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relative, rispettivamente, al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, vale a dire agli assicurati in costanza di attività lavorativa, escludendo quindi i soggetti già pensionati. La norma fa salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. |
2 |
Stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge 140/1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto. In tal modo si provvede a confermare lemodalità di applicazione finora seguite dall’INPS. |
Articolo 62 - Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007
Commi |
Oggetto |
1 |
Prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007. Tale Fondo viene finanziato nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per il 2008, di 1.520 milioni di euro per il 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012. A valere sulle risorse del medesimo Fondo è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo. |
CAPO XXIII
MISSIONE 26 – POLITICHE PER IL LAVORO
Articolo 63 - Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL
Commi |
Oggetto |
1 |
Prevede per il 2008 l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro s.p.a. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. Tale onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione. |
2 |
Prevede un finanziamento, pari a 100
milioni di euro per il |
3 |
Per consentire all’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti nella precedente legge finanziaria, il comma dispone, a decorrere dall’anno 2008, l’incremento di ulteriori 30 milioni di euro del contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività del medesimo Istituto. |
Articolo 64 - Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone un utilizzo “difforme”, per l’anno 2008, delle risorse già stanziate dal comma 571 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro con ulteriori 60 unità di personale. Si prevede quindi che tali risorse siano utilizzate: § per un importo pari a euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro; § per un importo pari a euro 1.015.000, per l’incremento di organico dello stesso Comando, pari a 60 unità |
Articolo 65 - Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali
Commi |
Oggetto |
1-2 |
I commi prevedono che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo) a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministro del lavoro di concerto con quello dell'economia possa, anche in deroga alla normativa vigente, concedere trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (anche senza soluzione di continuità) alle seguenti condizioni: § la concessione è subordinata alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con eventuale riferimento a particolari settori produttivi e ad aree regionali, ovvero volti ad assicurare il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei medesimi programmi; § i programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2008 che recepiscono intese già stipulate in sede istituzionale territoriale e inviati al Ministero del lavoro entro il 20 maggio 2008. Inoltre si autorizza la proroga, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia, dei trattamenti di cassa integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi ai sensi della disciplina temporanea posta dall’articolo 1, comma 1190, della L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) a condizione che i piani di gestione delle eccedenze (già definiti in specifici accordi conclusi in sede governativa) abbiano comportato una riduzione, nella misura almeno del 10%, del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti alla data del il 31 dicembre 2007. L’importo dei trattamenti corrisposti in base a tali provvedimenti ministeriali di proroga sarà ridotto nella misura del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nell'ipotesi di ulteriori proroghe. |
3 |
Prevede la possibilità di concedere anche per l’anno 2008, nel limite di spesa di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. |
4 |
Dispone per il 2008 il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, nella fattispeciedi cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. A tale finalità sono destinati 30 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione. |
5 |
Proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese - di quelle aventi, cioè, meno di 15 dipendenti - licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, prevista dall’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 4 del 1998. Si ricorda che il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione, con esclusione, cioè, dell'indennità di mobilità. Il beneficio contributivo in questione è concesso per il 2008 nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, tramite l’utilizzazione di una quota corrispondente della dotazione del Fondo per l'occupazione. |
Articolo 66 - Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà
Commi |
Oggetto |
1 |
Proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993. La disciplina transitoria prorogata per tutto il 2008 interessa le imprese artigiane (anche con meno di 16 dipendenti) e le imprese che non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 1 del D.L. 726 del 1984 (cioè, in sostanza, della CIGS). Riguardo all'applicazione
della proroga, l’articolo in esame autorizza una spesa di 25 milioni di euro per l'anno |
Articolo 67 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Le disposizioni sono volta a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 per le attività di cui ai nn. 1 e 2 della stessa lettera p), relative alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese. Pertanto, in sostituzione
dell’attuale modalità di finanziamento – secondo la quale tali attività
debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio |
Capo XXIV
MISSIONE 27 –IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Articolo 68 - Politiche migratorie nazionali e comunitarie
Commi |
Oggetto |
1 |
Autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. |
2 |
Integra di 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati presso il Ministero della solidarietà sociale. Lo stanziamento disposto dalla legge finanziaria 2007 è di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009. |
Capo XXV
MISSIONE 28 – SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Articolo 69 - Fondo per le aree sottoutilizzate
Commi |
Oggetto |
1, lett. a) |
Ridetermina, per
ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare
annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate,
già stanziate dalla finanziaria |
1, lett. b) |
Modifica il comma 866 dell’articolo unico della legge finanziaria 2007, stabilendo che le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sono interamente ed immediatamente impegnabili. |
Articolo 70 - Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra
Commi |
Oggetto |
1-3 |
Stabilisce che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni della legge n. 488/1992, nel limite dell’85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate a finanziare: a) un programma nazionale per l’inserimento lavorativo dei giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato; b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d’imposta dell’anno 2007; c) la creazione di un fondo denominato “Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra”, da destinare alla “riserva nuovi entranti” dei Piani nazionali di assegnazione delle quote; d) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d’impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti; e) interventi a sostegno dell’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno. In sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di accertamento delle suddette economie è adottato entro il mese di febbraio 2008; ai fini del finanziamento delle predette iniziative, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad iscrivere le risorse derivanti dalle economie connesse alle suddette revoche in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. |
Articolo 71 - Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani
Commi |
Oggetto |
1 |
Sostituisce il comma 340 della legge finanziaria per il 2007, relativo alla istituzione delle “zone franche urbane”, confermando il finanziamento di 50 milioni sia per il 2008 che per il 2009, che viene destinato non più ad “interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, con particolare riguardo al centro storico di Napoli”, bensì alle “popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città con un numero di abitanti non superiore a 30.000 caratterizzati da degrado urbano e sociale”. |
2 |
Modifica l’articolo 1, comma 341, e introduce i commi da 341-bis a 341-quater nella legge n. 296/2006 (finanziaria 2007). Il comma 341 concede le seguenti agevolazioni alle piccole e microimprese che iniziano una nuova attività nelle zone franche urbane nel periodo compreso tra il 10/1/2008 e il 31/12/2012, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al nuovo comma 340 (modificato dal co. 1): a) esenzione dalle imposte sui redditi nei primi cinque periodi di imposta; per i periodi di imposta successivi l’esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque periodi, al 40 per cento per il sesto e il settimo e al 20 per cento per l’ottavo e il nono; b) esenzione IRAP nei primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300.000 euro del valore della produzione netta, per ciascun periodo di imposta; c) esenzione ICI per il periodo 2008-2012, per gli immobili siti nelle aree franche urbane posseduti dalle imprese ed utilizzati nello svolgimento dell’attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sul lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 12 mesi, per primi cinque anni di attività, entro il massimale di retribuzione che dovrà essere determinato dal Ministro del lavoro; per gli anni successivi l’esenzione è limitata al 60 per cento per i primi cinque anni, al 40 per cento per il sesto e il settimo e al 20 per cento per l’ottavo e il nono. Questa agevolazione è subordinata alla residenza di almeno il 30 per cento dei lavoratori nello stesso Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Il comma 341-bis concede le agevolazioni di cui al comma 341 alle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1/1/2008, nel rispetto della regola del de minimis. Il comma 341-ter esclude l’applicazione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. Il comma 341-quater demanda ad un decreto ministeriale la determinazione delle relative disposizioni attuative. |
3 |
Sostituisce il comma 342 della legge finanziaria per il 2007, specificando che il CIPE provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado (senza il parere delle regioni interessate). Con successiva delibera il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle agevolazioni è peraltro subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato,che ne valuterà la compatibilità con la vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. |
Capo XXVI
MISSIONE 30 – GIOVANI E SPORT
Articolo 72 - Promozione dello sport
Commi |
Oggetto |
1 |
Istituisce presso |
2 |
Dispone che gli atti
relativi all’utilizzo del Fondo di cui al comma 1 siano adottati dal Ministro
per le politiche giovanili e le attività sportive d’intesa con |
3 |
Incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 la dotazione del “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale” istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1291). |
4 |
Assegna un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al Comitato italiano paraolimpico. |
Articolo 73 - Stralciato
Capo XXVII
MISSIONE 32 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 74 - Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi
Commi |
Oggetto |
1-6 |
Le disposizioni recano una serie di norme per la razionalizzazione degli acquisti della P.A.In particolare,si prevede che le pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie – debbano inviare al MEF, entro il 30 giugno di ciascun anno, un prospetto previsionale del proprio fabbisogno di beni e servizi (comma 1). Il MEF, a sua volta, sulla base di tali informazioni ed avvalendosi di Consip S.p.a., individua indicatori di spesa sostenibili per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati all’attività di ogni amministrazione (comma 2), mettendoli a disposizione delle amministrazioni quali strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza nell’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi (comma 4). I responsabili degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi – nell’ambito delle suddette amministrazioni – trasmettono i relativi programmi d’acquisto due volte all’anno (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) agli uffici preposti al controllo di gestione (comma 3). Il MEF, per il tramite di CONSIP s.p.a, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, è altresì tenuto a mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità stabiliti da Consip s.p.a ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge 488/99, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi (comma 5). Gli uffici responsabili dei controlli di gestione di ciascuna amministrazione, nel verificare il rispetto dei suddetti parametri di prezzo-qualità, dovranno quindi tenere conto anche dei predetti strumenti di supporto elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 6). |
7 |
Dispone che gli acquisti di beni e servizi da parte delle centrali regionali di acquisto e delle strutture territoriali preposte a programmi di centralizzazione degli acquisti siano effettuati nel rispetto dei parametri prezzo-qualità stabiliti da Consip s.p.a, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della l. 488/1999, quali limiti massimi nel caso di beni e servizi comparabili. |
8 |
Estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip a tutti i soggetti tenuti all’applicazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici (ossia alle “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti). |
9 |
Effettua un taglio lineare delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, in modo da realizzare complessivamente una riduzione di 500 milioni per il 2008, 700 milioni per il 2009 e 900 milioni a decorrere dal 2010. Sono esentati dalla riduzione il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 1, c. 601 della finanziaria 2007). |
Articolo 75 - Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Mediante una novella al comma 457 dell’articolo
unico della finanziaria per il 2007, le disposizioni vengono specificano le modalità operative del
sistema a rete tra centrali regionali di acquisto, le strutture
territoriali proposte a programmi
di centralizzazione degli acquisti e
|
3 |
Abroga il comma 456 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che le centrali regionali di acquisto, per gli ambiti territoriali di competenza, stipulano le convenzioni quadro per l’acquisto di beni e servizi, di cui all’art. 26, co. 1 della l. 488/1999. |
Articolo 76 - Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone che, a decorrere dall’anno 2008, la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso
esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna
amministrazione civile dello Stato non
possa superare i |
2-3 |
Attribuisce alCentro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) il monitoraggio e la verifica dell’art. 47 del codice dell’amministrazione digitale, sulla trasmissione informatica dei documenti, nonché delle norme in materia di posta elettronica certificata. In caso di mancato adeguamento alle predette norme per il 50% della corrispondenza inviata, si opera una riduzione nell’anno successivo del 30% delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di corrispondenza cartacea. |
4-5 |
Attraverso una integrazione all’articolo 78 del Codice dell’amministrazione digitale, si dispone l’obbligo per le amministrazioni centrali, a decorrere dal 1 gennaio 2008, di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP),previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello territoriale, attribuendo al CNIPA il compito di monitorare il rispetto di tale obbligo. In caso di non osservanza, nell’esercizio successivo si opera una riduzione del 30% delle risorse stanziate per spese di telefonia. |
6 |
Dispone, facendo seguito ai commi 4 e 5, la riduzione lineare per complessivi 7 milioni di euro per il 2008, 12 milioni per il 2009 e 14 milioni a decorrere dal 2010 delle
dotazioni di bilancio dei ministeri relative alle spese postali e telefoniche. Le altre pubbliche amministrazioni
dovranno adottare misure per realizzare risparmi in termini di indebitamento
netto non inferiori a 18 milioni di euro per il 2008, 128 milioni per il 2009
e 272 milioni per il |
7-11 |
A contenimento delle spese di funzionamento, alle pubbliche amministrazioni è imposta l’adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Tali piani indicano altresì misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, individuando altresì forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. Qualora gli interventi di razionalizzazione implichino la dismissione di dotazioni strumentali, i piani sono corredati della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente. I suddetti piani triennali devono essere resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni. |
12-13 |
Il comma 12 dispone che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, all’esito della ricognizione propedeutica alla redazione del suddetto piano triennale di razionalizzazione e secondo modalità che saranno definite con DPCM (sentita l’Agenzia del demanio), i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali. Il comma 13 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, gli atti di rispettiva competenza secondo i propri ordinamenti per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’articolo in oggetto. |
14-15 |
Le disposizioni novellano l’articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993, istitutivo del CNIPA, riducendone il numero dei membri da quattro a due, cui si aggiunge il Presidente. In via transitoria, si dispone peraltro che fino al 2 agosto 2009 i membri di tale organo collegiale siano tre e che in tale composizione provvisoria, in caso di parità di voti, prevalga quello del Presidente. |
Articolo 77 - Contenimento dei costi della giustizia militare
Commi |
Oggetto |
1 e 3 |
Il comma 1 si propone il
contenimento della spesa nel settore della giustizia militare: a tal fine, a
partire dal 1 maggio 2008, riduce
a 58 unità (in luogo delle attuali 103) l’organico
dei magistrati militari (lett. c) e sopprime
alcuni uffici giudiziari militari. In particolare, sopprime i
tribunali militari – e le relative procure – a Torino, Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. |
2 e 6 |
Le disposizioni intervengono sul Consiglio della magistratura militare per ridurne, a partire dalla prossima consiliatura, il numero dei componenti. In particolare divengono 3 (e non 5) i componenti eletti dai magistrati, ed uno (non 2) il componente estraneo alla magistratura nominato d’intesa dai Presidenti delle Camere (quest’ultimo assumerà le funzioni di vicepresidente del Consiglio). Conseguentemente, viene modificata la disposizione sul quorum di maggioranza e dovranno essere ridotte, con DPR, le dotazioni dell’ufficio di segreteria del Consiglio. |
4 |
Ridefinisce le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari. In particolare, la disposizione prevede che i magistrati militari eccedenti tale numero (45 unità) transitino nella magistratura ordinaria, individuando appositi criteri (lett. b). Conseguentemente, § il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità (in luogo delle attuali 10.109 (lett. a); § le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate (lett. c); § parte del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie militari transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. In tal senso dovrà provvedere un apposito decreto ministeriale. |
5 |
Interviene sull’ufficio
del pubblico ministero militare presso
|
7 |
Prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche (v. sopra). |
8 |
Reca la clausola di invarianza della spesa. |
Articolo 78 - Divieto di estensione del giudicato
Commi |
Oggetto |
1 |
La disposizione provvede a prorogare, per il triennio 2008-2010, il divieto di estensione di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, o in ogni caso divenute esecutive, in materia di personale delle pubbliche amministrazioni, già previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) per il triennio 2005-2007. |
Articolo 79 - Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese
Commi |
Oggetto |
1-3 |
Prevedono l'istituzione, nello stato di previsione della spesa di vari Ministeri, di fondi in cui confluiranno parte delle somme che, sulla base dei provvedimenti legislativi di autorizzazione di cui all'elenco n. 1 allegato al disegno di legge finanziaria, sono attualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente iscritte negli stati di previsione del Ministero competente.In particolare, a decorrere dal 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui al citato elenco n. 1, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria “redditi da lavoro dipendente”. Conseguentemente, negli stati di previsione dei suddetti Ministeri sono istituiti appositi Fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative. A decorrere dall’anno 2008, la dotazione di tali nuovi fondi è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell’anno 2006 ai pertinenti capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato. L’utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze in considerazione dell’andamento delle entrate versate. La dotazione dei Fondi è annualmente rideterminata in base all’andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro. |
4-8 |
Limita, a decorrere dall’anno 2008, le spese annue di manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato al 3% del valore dell’immobile, e all’1% se si tratta di sola ordinaria manutenzione (la sola ammessa per gli immobili in locazione passiva), così da conseguire un minor indebitamento netto pari a 400 milioni di euro per il 2008, 415 milioni per il 2009 e 425 milioni per il 2010.Tali spese di manutenzione devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione. Il valore degli immobilia cui devono fare riferimento le amministrazioni è determinato dall’Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008. Tali disposizioni non si applicano agli immobili trasferiti a fondi immobiliaricostituiti ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n. 351/01. |
9 |
I suddetti limiti alle spese di manutenzione devono essere osservati, dall’anno 2008, anche dagli enti ed organismi pubblici, inseriti nel conto economico consolidato della P.A, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’eventuale differenza tra l’importo delle predette spese relative all’anno 2007 e l’importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i suddetti criteri, è versato annualmente all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. |
10 |
Abroga l’articolo 22, comma 2, del decreto legge n. 223/2006 (come modificato dall’art. 4 del decreto legge n. 81/2007, che lo ha già disapplicato per il 2007) il quale dispone che per gli anni 2008-2009 le previsioni relative alle voci di spesa per consumi intermedi degli enti ed organismi pubblici non territoriali non possono superare l'80 per cento delle previsioni iniziali di spesa dell’anno 2006. |
11 |
Abroga l’articolo 1, comma 7, della legge finanziaria 2006, il quale dispone limiti all’assunzione di impegni di spesa delle P.A. a decorrere dal 2006, prevedendo che le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possano assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione di alcune tipologie di spesa. |
Articolo 80 - Stralciato
Articolo 81 - Contenimento degli uffici di diretta collaborazione
Commi |
Oggetto |
1 |
Reca un divieto alle amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione posti dell’organo di vertice dell’amministrazione. |
2 |
Dispone la decadenza, alla scadenza del rispettivo incarico, dei vertici degli uffici di diretta collaborazione già istituiti nelle amministrazioni di cui al co. 1, e la riassegnazione del relativo personale appartenente alla pubblica amministrazione. |
Articolo 82 - Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali
Commi |
Oggetto |
1 |
Autorizza l’adozione di regolamenti di delegificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture amministrative pubbliche statali, al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. |
2 |
Dispone che sugli schemi dei regolamenti di cui al co. 1 sia acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione di cui all’art. 14, co. 19, della L. 246/2005. |
3 |
Dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all’allegato A, non riordinati con regolamento entro il termine di cui al co. 1, e rimette ad un ulteriore regolamento di delegificazione la riattribuzione delle funzioni degli enti soppressi e delle relative risorse. |
4 |
Rimette a un D.P.C.M., da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al co. 1, la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso co. 1. |
5 |
Prevede l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi dei decreti di cui al co. 4. |
6 |
Dispone l’irrilevanza ai fini fiscali di tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione. |
7 |
Abroga dal 1° gennaio 2008 l’art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti pubblici) della L. 448/2001, n. 448, eccettuati i co. 7, 9, 10 e 11 e fatti salvi i regolamenti già emanati ai sensi della disposizione abrogata. |
8 |
Dispone che l’attuazione del presente articolo deve comportare il miglioramento dell’indebitamento previsto dall’art. 1, co. 483, della L 296/2006 (almeno 310 milioni di euro per il 2008 e 415 milioni a decorrere dal 2009). In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi si dispone una corrispondente riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, secondo quanto previsto dal co. 621, lett. a), dell’art. 1 della citata L. 296/2006. |
Articolo 83 - Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali
Commi |
Oggetto |
1-2 |
L’articolo modifica
alcuni commi della legge finanziaria La lettera a) del comma 1 modifica l’art. 1, comma 204, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) prevedendo che i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa degli immobili in uso alle amministrazioni statali per il triennio 2008-2010 siano finalizzati a conseguire una riduzione complessiva, per l’anno 2008, non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento per l’anno 2009 e al 6 per cento per l’anno 2010. Si dispone inoltre che i suddetti piani siano approvati con decreti ministeriali, anziché con l’atto di indirizzo relativo all’Agenzia del demanio. Le lettera b) del comma 1 sostituisce l’art. 1, comma 206, della legge finanziaria
2007, limitandone l’applicazione agli immobili, in uso alle amministrazioni
dello Stato, di proprietà statale
e prevedendo che il loro costo d’uso sia determinato, per il La lettera c) del comma 1 modifica l’art. 1, comma 207, della legge finanziaria 2007, prevedendo che gli obiettivi di riduzione di costo devono essere conseguiti intervenendo sia sulla razionalizzazione degli spazi che sulla riduzione della spesa corrente per le locazioni passive. La lettera d) del comma 1 modifica l’art. 1, comma 208, della legge finanziaria 2007, coordinandolo con quanto previsto dalla lettera a). Il comma 2 dispone che dall’attuazione dell’articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a: § 140 milioni di euro per il 2008; § 80 milioni di euro per il 2009; § 70 milioni di euro a decorrere dal 2010. |
Capo XXVIII
MISSIONE 33 – FONDI DA RIPARTIRE
Articolo 84 - 8 per mille e 5 per mille
Commi |
Oggetto |
1 |
Integra di 60 milioni di euro per il 2008 l’autorizzazione di spesa relativa alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza dello Stato. |
2 |
Rifinanzia di
150 milioni di euro la spesa massima per l’anno 2008 destinata all’applicazione della misura del 5 per mille IRE, portandola da |
Capo XXIX
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
Articolo 85 - Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche
Commi |
Oggetto |
1, lett. a) |
Prevede che le società partecipate in maggioranza o con influenza dominante, diretta o indiretta, da parte di amministrazioni pubbliche, ad esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, adottino iniziative volte a ridurre i membri dei consigli di amministrazione delle società controllate non quotate, fino ad un massimo di 7 componenti. |
1, lett. b), c) e d) |
Alla carica di presidente delle suddette società, i cui consigli di amministrazione siano costituiti da 3 membri, sono attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, le funzioni di amministratore delegato, ad eccezione di Sviluppo Italia S.p.a. e di Sogin S.p.a. Si dispone, inoltre, che la carica di vice presidente sia soppressa ovvero possa essere mantenuta, senza titolo a compensi aggiuntivi, esclusivamente al fine di individuare il sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento. Si eliminano i gettoni di presenza per i componenti degli organi societari e si limita ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. |
2-3 |
Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle stesse modifiche. Con riferimento alle società controllate indirettamente da parte di amministrazioni pubbliche, non sono consentite nomine di amministratori della società controllante, a meno di attribuzione ai medesimi di deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero per rendere disponibili comprovate competenze tecniche. Gli emolumenti che derivano dalla partecipazione agli organi della società controllata sono in ogni caso riversati alla società controllante. |
4-6 |
Per la fornitura di beni e servizi, le predette società partecipate adottano parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.a. Le ragioni di eventuali scostamenti da tali parametri devono essere espressamente motivate, in particolare nei casi in cui alle società stesse si applichi la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Per le società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuano ad applicarsi le norme limitative in materia di componenti degli organi di amministrazione recate in materia dall’art.1, comma 729, della legge finanziaria 2007. |
7 |
Tutti i contratti di consulenza con le amministrazioni pubbliche acquistano efficacia solo dopo la pubblicazione dei nominativi e dei compensi sul sito istituzionale dell’ente stipulante. |
Articolo 86 - Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Le disposizioni recano il divieto alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, nonché alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti. Il comma 1 precisa che le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. |
3 |
Rispetto a contratti già
sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si
sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la medesima
disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e |
4 |
I risparmi conseguenti all’applicazione delle nuove disposizioni, accertati annualmente con D.P.C.M., vengono riassegnati al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. La disposizione prevede inoltre la trasmissione annuale da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento ed alla Corte dei conti di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell’articolo in oggetto. |
Articolo 87 - Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche
Commi |
Oggetto |
1-3 |
Recano un divieto alle amministrazioni pubbliche di costituire società che producono beni e servizi non strettamente necessari alle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni e di assumere o mantenere - direttamente o indirettamente - partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Si fa eccezione per la costituzione e l’assunzione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza, in società che producono servizi di interesse generale, previa autorizzazione, con delibera motivata, da parte degli organi competenti. Le partecipazioni che non rispondono ai predetti requisiti devono essere cedute dalle amministrazioni pubbliche entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008. |
4-6 |
Le amministrazioni pubbliche che costituiscono o acquisiscono partecipazioni in società nel rispetto delle finalità istituzionali e del carattere di interesse generale delle loro attività, adottano provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata, sentite le organizzazioni sindacali. Sono conseguentemente rideterminate le dotazioni organiche delle amministrazioni stesse. Tali dotazioni sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione e all’assunzione delle partecipazioni nelle predette società, al netto delle unità di personale effettivamente trasferito. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno dovranno approvare il trasferimento delle risorse, trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio e segnalare eventuali inadempimenti alle sezioni competenti della Corte dei conti. |
Articolo 88 - Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese e delle risorse per contratti di servizio e di programma
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Dispongono la cessazione degli effetti, a decorrere dal 2008, delle norme relative all’istituzione dei Fondi per gli investimenti nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art.46 della legge n.448/01) e dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese (art.1, commi 15 e 16, della legge 266/01), le cui disponibilità sono destinate alle diverse autorizzazioni di spesa confluite nei fondi medesimi. |
Articolo 89 - Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione
Commi |
Oggetto |
1-4 |
Le disposizioni riducono il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale da sette a tre anni, prevedendo nel contempo un programma di ricognizione, da effettuarsi con cadenza triennale dal 2008, dei medesimi residui propri, ai fini della individuazione di quelli da eliminare non ricorrendo i presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Sono quindi definite le modalità di tale ricognizione, demandando l’attuazione del programma alla Conferenza permanente tra gli uffici centrali del bilancio della Ragioneria e i corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, viene quantificato sia l’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, che devono essere conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato, sia l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L’utilizzazione di tali fondi è disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. |
Articolo 90 - Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale
Commi |
Oggetto |
1-3 |
Le disposizioni confermano anche per il triennio 2008-2010 le misure di contenimento dei prelevamenti dalla Tesoreria statale – disposte, da ultimo, dall'art. 1, commi 18 e 19, della legge finanziaria per il 2005 - per gli enti del conto economico consolidato della P.A (divieto di prelevare dai conti di tesoreria importi superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del 2%). Oltre agli enti già esclusi ai sensi della normativa vigente, il comma 1 esclude dal suddetto limite di prelevamento gli enti del sistema camerale, gli enti parco e le autorità portuali. Il limite, inoltre, non riguarda i conti su cui sono versate le somme pagate per conto della Cassa depositi e prestiti e del Fondo edifici di culto, nonché delle amministrazioni ed aziende autonome e degli enti pubblici a ciò autorizzati; i conti riguardanti interventi di politica comunitaria e i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 o ai loro gestori. Possono essere richieste deroghe al suddetto limite dai soggetti interessati al Ministero dell’economia, che provvede all’accoglimento delle richieste ovvero all’eventuale diniego con determinazione dirigenziale; le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere tuttavia riassorbite entro la fine dell’anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze pregresse per il personale. Nel caso di mancato riassorbimento delle suddette eccedenze di spesa, le uniche spese ammesse nell’anno successivo sono quelle previste per legge o per contratti, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. |
Articolo 91 - Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Commi |
Oggetto |
1 |
La disposizione modifica l’articolo 1, comma 593, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2007), che reca misure volte a contenere gli oneri per la retribuzione corrisposta a varie categorie di titolari di incarichi pubblici, e ad assicurare a tali compensi un regime di pubblicità. Si ricorda che la norma impone a tali retribuzioni un tetto massimo, pari all’ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Le modifiche introdotte sono volte a precisare alcuni aspetti della norma, in modo da renderla di più chiara ed efficace applicazione. In primo luogo, si prevede che le misure in questione si applicano alle retribuzioni di tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i dipendenti degli enti pubblici economici, nonché ai titolari di qualsiasi incarico comunque attribuito dalle medesime pubbliche amministrazioni e dalle società da queste totalmente o prevalentemente partecipate. Con tale previsione si chiarisce e si amplia l’ambito di applicazione della norma, che così risulta applicabile non solamente ai dirigenti “esterni” (cioè con incarico a tempo determinato e diversi dagli appartenenti ai rispettivi ruoli della dirigenza) ma a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, compresi i dirigenti di ruolo. Viene confermata la previsione che subordina la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che comporti spesa ai sensi delle norme in questione all’adozione di specifiche forme di pubblicità e alla comunicazione al Governo e al Parlamento; viene altresì confermato che, in caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Si introducono invece, al riguardo, disposizioni volte a circoscrivere la possibilità di derogare al limite alle retribuzioni ed emolumenti, prevedendosi che le misure in questione possono essere derogate solamente per motivate esigenze di carattere eccezionale, che le amministrazioni pubbliche sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei Conti e, infine, che per le amministrazioni statali le deroghe sono autorizzate con apposito DPCM. |
Capo XXX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Articolo 92 - Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni
Commi |
Oggetto |
1 |
L’articolo è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, modificando l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria. |
2 |
Il comma fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, da determinate pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001) e da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60% dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti. |
3 |
Riformula l’articolo 36
del D.Lgs. 165 del Inoltre, non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Viene precisato che le disposizioni in precedenza richiamate non sono derogabili dalla contrattazione collettiva. Confermandosi la disposizione secondo cui eventuali violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni non comportano la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l’obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave), si introduce la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui all’articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa. Infine viene precisato che la disciplina in esame non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali. |
4 |
Dispone un ulteriore abbassamento del limite entro cui alcune pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca, università, enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001) possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro flessibile, portandolo dal 40% al 15% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003. |
5-8 |
I commi recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni. A tal fine si prevede che: § le amministrazioni statali, in coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa, provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario (comma 5); § a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 6); § le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze ( comma 7). Il comma 8 estende l’applicazione delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile sia militare, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, precisando che eventuali e indifferibili esigenze di servizio non fronteggiabili tramite le risorse disponibili per il lavoro straordinario o mediante una diversa articolazione dei servizi, devono essere fronteggiate utilizzando le risorse dei fondi per l’incentivazione del personale. |
Articolo 93 - Assunzioni di personale
Commi |
Oggetto |
1 |
Dispone che le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. |
2 |
Il comma, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. |
3 |
Modifica la disposizione
di cui al comma 527 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), che autorizza
determinate amministrazioni pubbliche (amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; enti pubblici
non economici; enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001)
non interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla
legge finanziaria La modifica consiste nella estensione della possibilità di effettuare tali assunzioni anche alle richiamate amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007. |
4 |
Prevede che, per il 2008, ai fini della tutela
dell’ordine pubblico, della prevenzione
e del contrasto della criminalità, della repressione delle frodi e delle
violazioni degli obblighi fiscali e della tutela del patrimonio agroforestale,
|
5 |
Dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007. |
6 |
Dispone che per il personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time la trasformazione a tempo pieno del relativo rapporto può avvenire solamente nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla legislazione vigente, precisando comunque che se le pubbliche amministrazioni procedono ad assunzioni di personale a tempo pieno deve essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti part-time che lo abbiano richiesto. |
7-8 |
Il comma 7 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 per alcune pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001). Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Il comma 8 stabilisce quindi che le assunzioni di cui al comma precedente debbano essere autorizzate secondo un’apposita procedura già contemplata dalla legge finanziaria 2007, cioè secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 165 del 2001 (T.U. del pubblico impiego), sulla base di apposita richiesta delle amministrazioni corredata dalla illustrazione analitica delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei corrispondenti oneri. |
9 |
Autorizza le medesime
pubbliche amministrazioni di cui al comma 7 (amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; agenzie; enti pubblici non economici; enti
indicati all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001), per far fronte a
indifferibili esigenze di servizio
di particolare rilevanza, per lo stesso anno |
10 |
Il comma, conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 7, provvede a modificare il vigente comma 103 della legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010. |
11 |
Fermo restando quanto previsto dal comma 519 della legge finanziaria 2007 per quanto riguarda la stabilizzazione del personale non di ruolo a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni, si dispone che nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle medesime amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale che possa vantare una anzianità di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni almeno triennale. |
12-15 |
I commi 12 e 13 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie rispettivamente di: § 400 assistenti di posizione economica B3, al fine di ampliare la fruizione dei luoghi di cultura; § 100 unità di personale di posizione economica C1, al fine di potenziare la tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e artistici. Il comma 14 precisa quindi che la definizione della pianta organica del medesimo Ministero secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 deve tener conto delle assunzioni autorizzate dai precedenti commi. Il comma 15 infine provvede alla copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti da tali assunzioni, pari a 14.621.242 euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1142 della legge finanziaria 2007, che stanzia apposite risorse al fine di consentire interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. |
16 |
Al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, per procedere ad un programma straordinario di reclutamento, mediante procedure selettive aperte all’esterno per almeno il 50% dei posti disponibili, di personale, anche dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. |
17 |
Dispone che, per l’anno 2008, il personale della società Poste italiane spa ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato spa, il cui comando presso pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007, può essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico. La disposizione stabilisce quindi che i relativi provvedimenti di comando vengono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento nei ruoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. |
18 |
Il comma provvede a novellare il comma 565 della legge finanziaria 2007 - recante disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale (SSN) - intervenendo in particolare in materia di stabilizzazione del personale precario del SSN. Al riguardo si dispone che nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della legge finanziaria 2007, il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni presso l’azienda sanitaria che bandisce il concorso è valutato come titolo di carriera ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle procedure concorsuali. |
19-21 |
I commi 19-21 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo che tali enti possono procedere alle suddette assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario determinato secondo le modalità e i criteri di cui al D.M. 8 febbraio 2006. |
Articolo 94 - Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
Commi |
Oggetto |
1-2 |
Il comma 1 prevede che Inoltre, ai sensi del comma 2, spetta agli stessi accordi di mobilità definire modalità e criteri dei trasferimenti ed eventuali percorsi di formazione. |
3 |
Prevede la possibilità di disporre trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazione di esubero, da ricollocare con priorità in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. |
4 |
Stabilisce la possibilità di disporre la mobilità, anche in via temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Si precisa che nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM sono definiti provvisoriamente i criteri per l’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi oltre che i percorsi di formazione per la riconversione professionale di tale personale. |
5-6 |
I commi prevedono
l’istituzione, presso |
Articolo 95 - Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco
Commi |
Oggetto |
1-10 |
I commi 1-10 recano
disposizioni relative all’integrazione
delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il
personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione
alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego
del 6 aprile 2007 e 29 maggio A tal fine, il comma 1
prevede un incremento delle risorse
destinate per il biennio 2006-2007 alla contrattazione
collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente
dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e Il comma 2 definisce l’importo delle risorse aggiuntive, pari a 210 milioni di euro a decorrere dal 2008, destinate al personale docente della scuola, finalizzate allo sviluppo professionale ed alla valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2007. Il comma 3 prevede un incremento delle risorse destinate per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Il comma 4 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 3,pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia, per la valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell’ambito della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento ad attività di tutela economico-finanziaria, nonché della difesa nazionale. Il comma 5 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal comma 3, pari a 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per migliorarne l’operatività e la funzionalità del soccorso pubblico. Il comma 6 dispone, per le regioni e gli enti locali sottoposti a patto di stabilità interno, l’esclusione, per il 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto stesso, dei maggiori oneri di personale determinatisi in virtù delle intese e degli accordi in precedenza richiamati. Il comma Il comma Il comma 9 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP. Il comma 10 prevede che, per quanto riguarda il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale e della quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali, il limite massimo di crescita retributiva complessiva sarà stabilito dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. |
11-14 |
I commi da In primo luogo, il comma
11 dispone che lo stanziamento delle risorse
destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale
contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le
Agenzie fiscali e Il comma 12 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. Il comma 13 dispone che le somme stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il biennio 2008-2009, per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP. Il comma 14 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dal precedente articolo 52, comma 1, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università. Nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. |
TITOLO V
NORME FINALI
Articolo 96 - Fondi speciali e tabelle
Commi |
Oggetto |
1-6 |
Rimodulano gli stanziamenti delle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate al disegno di legge finanziaria. |
7 |
Dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc.dd. eccedenze di spesa). |
8 |
Dispone l’approvazione dell’allegato 2, nel quale sono esposte le autorizzazioni di spesa che costituiscono i fondi per gli investimenti. |
Articolo 97 - Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Commi |
Oggetto |
1 |
Reca l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente. |
2 |
Stabilisce che le disposizioni della legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. |
3 |
Reca la cosiddetta clausola di “compatibilità” delle disposizioni della legge finanziaria con l’ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, stabilendo che esse si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione. |
4 |
Fissa al 1° gennaio 2008 la data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008. |
Allegato n. 7
Effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
dell’articolato del disegno di legge finanziaria 2008 (*)
(*) Il presente allegato, acquisito dalla Ragioneria generale dello Stato, non corrisponde all’allegato 7 contenuto nello stampato del disegno di legge finanziaria 2008 (A.S. 1817) in quanto tiene conto degli effetti finanziari, limitatamente al saldo netto da finanziare e all’indebitamento netto, conseguenti allo stralcio delle disposizioni effettuato nel corso dell’esame presso il Senato.
LEGGE FINANZIARIA 2008
Articolato: effetti sui saldi di finanza pubblica
(importi in milioni di euro)
Art. |
Co. |
A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto P.A. |
||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A) MINORI ENTRATE |
1.564,2 |
3.809,9 |
2.619,6 |
2.867,4 |
4.359,1 |
3.354,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrate fiscali |
1.564,2 |
3.809,9 |
2.619,6 |
2.867,4 |
4.359,1 |
3.354,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione pressione fiscale |
1.564,2 |
3.809,9 |
2.619,6 |
2.867,4 |
4.359,1 |
3.354,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
ICI detrazione 1° casa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
823,0 |
823,0 |
823,0 |
2 |
3 |
IRPEF detrazione affitti 1° casa |
1.302,0 |
960,0 |
1.069,0 |
1.302,0 |
960,0 |
1.069,0 |
2 |
5 |
Assegno mantenimento |
38,5 |
22,0 |
22,0 |
39,5 |
23,0 |
23,0 |
2 |
7-8 |
Esenzioni Irpef |
28,0 |
16,0 |
16,0 |
29,0 |
17,0 |
17,0 |
2 |
9-10 |
Irpef Incidenza deduzione prima casa |
384,0 |
209,0 |
209,0 |
388,0 |
213,0 |
213,0 |
2 |
11-13 |
Ristrutturazioni edilizie |
150,3 |
-63,9 |
306,8 |
150,3 |
-63,9 |
306,8 |
2 |
14 |
Proroga agevolazioni 55% riqualificazione energetica degli edifici |
9,0 |
94,0 |
187,0 |
9,0 |
94,0 |
187,0 |
2 |
15-18 |
Trasferimento di immobili in aree destinate all'edilizia residenziale |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
2 |
19-20 |
Compensazioni orizzontali lavoro autonomo e imprese minori |
93,0 |
124,0 |
32,0 |
93,0 |
124,0 |
32,0 |
3 |
|
Disposizioni in materia di IRES |
-1.034,0 |
1.435,0 |
357,0 |
-1.034,0 |
1.021,0 |
40,0 |
3 |
20 |
Dividendi in uscita |
0,0 |
318,0 |
318,0 |
0,0 |
318,0 |
318,0 |
3 |
33-40 |
White list |
0,0 |
7,5 |
10,0 |
0,0 |
7,5 |
10,0 |
4 |
1-21 |
Regime fiscale per i contribuenti minimi e marginali |
175,3 |
283,0 |
44,3 |
206,7 |
375,6 |
164,5 |
4 |
35-36 |
Società non operative |
11,6 |
8,8 |
9,2 |
11,6 |
8,8 |
9,2 |
4 |
35-36 |
IRAP – Società di comodo |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,6 |
1,4 |
1,4 |
5 |
2 |
Proroga deduzione distributori carburanti |
0,0 |
91,3 |
53,6 |
0,0 |
91,3 |
53,6 |
70 |
1d |
|||||||
5 |
3 |
Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
70,5 |
0,0 |
0,0 |
5 |
4 |
Deduzione forfetaria autotrasporto |
100,8 |
-43,3 |
0,0 |
120,0 |
-52,0 |
0,0 |
5 |
5 |
IRAP agricoltura |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
307,0 |
-86,0 |
-25,0 |
5 |
6 |
Agevolazione pesca costiera e lagunare |
0,0 |
26,1 |
-11,2 |
47,2 |
34,7 |
-11,2 |
5 |
7 |
Piccola proprietà contadina |
144,0 |
0,0 |
0,0 |
144,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
8 |
Esenzione accise gasolio riscaldamento serra |
23,1 |
-12,7 |
5,5 |
23,1 |
-12,7 |
5,5 |
5 |
9 |
Trattamento tributario coltivazioni per conto terzi |
0,0 |
1,0 |
0,6 |
0,0 |
1,0 |
0,6 |
5 |
31 |
Contributi alle casse/assicurazioni sanitarie integrative |
13,1 |
32,8 |
31,3 |
13,1 |
32,8 |
31,3 |
5 |
34 |
Bollo telematico |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
35 |
Detrazione autoformazione scuola |
0,0 |
73,5 |
-31,5 |
0,0 |
73,5 |
-31,5 |
5 |
36 |
Detrazione spesa studenti fuori sede |
0,0 |
4,5 |
3,0 |
0,0 |
4,5 |
3,0 |
6 |
7 |
Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale |
0,0 |
163,0 |
-70,0 |
0,0 |
163,0 |
-70,0 |
7 |
1-3 |
Incentivazione fiscale all’investimento finalizzato alla produzione, alla distribuzione ed all’esercizio cinematografico |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16,7 |
66,8 |
66,8 |
7 |
11 |
Incentivazione fiscale in favore di imprese di produzione esecutiva e di post produzione |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 |
12,5 |
12,5 |
27 |
3 |
Marche e Umbria - sospensione versamenti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
33 |
9-10 |
Tonnage tax |
0,0 |
5,3 |
3,0 |
0,0 |
5,3 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B) MAGGIORI ENTRATE |
992,5 |
1.456,5 |
1.459,5 |
261,6 |
262,1 |
262,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri interventi |
761,6 |
1.362,1 |
1.362,5 |
261,6 |
262,1 |
262,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
18 |
Versamento credito imposta occupazione e investimenti |
100,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
10 |
Taxi |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
5 |
10 |
Autoambulanze |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5 |
12-13 |
Forze armate |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
5 |
21-22 |
Zona franca Gorizia |
47,8 |
47,8 |
47,8 |
47,8 |
47,8 |
47,8 |
5 |
23 e 26 |
Zone franche Trieste e Udine |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
53,6 |
28 |
1 |
Recupero aiuti di stato in materia di pesca |
16,9 |
17,4 |
17,8 |
16,9 |
17,4 |
17,8 |
79 |
1 |
Iscrizione entrate riassegnabili |
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effetti indotti |
230,9 |
94,4 |
97,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF - IRPEG |
230,9 |
94,4 |
97,0 |
|
|
|
22 |
1 |
Contenimento spese professionalizzazione forze armate |
3,86 |
3,86 |
3,86 |
|
|
|
95 |
1 |
Integrazione Rinnovi contrattuali 2006-2007 |
236,42 |
95,55 |
95,55 |
|
|
|
95 |
4 |
Rinnovi contrattuali 2008-2009 - forze armate e corpi di polizia |
6,44 |
15,45 |
18,03 |
|
|
|
93 |
12-15 |
Assunzione Beni Culturali |
1,88 |
1,88 |
1,88 |
|
|
|
93 |
16 |
Assunzione MEF |
0,52 |
1,03 |
1,03 |
|
|
|
95 |
7 |
Lavoro straordinario (Stato, Forze armate e corpi di polizia) |
-15,6 |
-15,6 |
-15,6 |
|
|
|
50 |
1 |
Misure razionalizzazione scuola |
-2,6 |
-7,7 |
-7,7 |
|
|
|
|
|
TOTALE ENTRATE |
-571,7 |
-2.353,4 |
-1.160,1 |
-2.605,8 |
-4.097,0 |
-3.092,0 |
LEGGE FINANZIARIA 2008
Articolato e Tabelle: effetti sui saldi di finanza pubblica
(importi in milioni di euro)
Art. |
Co. |
B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto P.A. |
||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
MINORI SPESE CORRENTI |
2.035,9 |
2.449,9 |
2.559,7 |
1.767,3 |
2.046,4 |
2.504,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO I - II - III - RAZIONALIZZAZIONE PA |
662,1 |
907,1 |
1.109,1 |
1.267,5 |
1.546,6 |
1.942,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pubblico impiego |
117,0 |
157,0 |
157,0 |
113,6 |
137,2 |
196,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
1 |
Indennità membri Parlamento |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
4,0 |
6,0 |
34 |
|
Volontari capitanerie di porto |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
50 |
1 |
Misure razionalizzazione scuola |
20,0 |
60,0 |
60,0 |
10,3 |
30,9 |
30,9 |
93 |
5 |
Incarichi e contratti flessibili |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,5 |
51,5 |
51,5 |
93 |
7 |
Assunzioni personale- limite turn over (limite 60%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56,4 |
92 |
5-8 |
Lavoro straordinario (Stato, Forze armate e corpi di polizia e vigili del fuoco) |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
46,8 |
46,8 |
46,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spese delle Amministrazioni pubbliche |
507,0 |
712,0 |
914,0 |
1.115,8 |
1.371,3 |
1.707,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
Commissari straordinari Governo |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 |
9 |
Rideterminazione acquisto beni e servizi (consumi interm) |
500,0 |
700,0 |
900,0 |
500,0 |
700,0 |
900,0 |
74-75-76 |
|
Posta elettronica certificata e VOIP |
7,0 |
12,0 |
14,0 |
25,0 |
140,0 |
286,0 |
77 |
8 |
Spese giustizia militare |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
1,3 |
1,5 |
79 |
1 |
Riassegnazione entrate - fondi da ripartire |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
79 |
4 |
Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria - enti pubblici |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
79 |
4 |
Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
83 |
2 |
Costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
80,0 |
70,0 |
90 |
|
Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riqualificazione spesa |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
7 |
Partecipazione centro informazione e documentazione europea |
|
|
|
|
|
|
28 |
2 |
Copertura fondo vittime del mare - DL 202/2005 |
|
|
|
|
|
|
36 |
2 |
Partiti politici |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
42 |
1 |
Centro prevenzione e controllo (L 138/2004) |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
53 |
1 |
Fondo per le politiche sociali |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
68 |
1 |
Funzionamento Amministrazione - Interno |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
93 |
15 |
Fondo salvaguardia beni culturali |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO IV - ENTI TERRITORIALI |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
176,8 |
176,8 |
238,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
Patto di stabilità interno |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
162,0 |
12 |
3 |
Soppressione Legge 448/2001 art. 25 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
13 |
5 |
Fondo comunità montane |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
66,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO V - PREVIDENZA |
519,3 |
519,3 |
519,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
2 |
Adeguamento ISTAT - riduzione di bilancio INPS |
519,3 |
519,3 |
519,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri interventi |
323,0 |
737,0 |
640,0 |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
Tetto alla compensazione dei crediti di imposta |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
323,0 |
3 |
|
Razionalizzazione IRES-IVA - FSN |
0,0 |
414,0 |
317,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effetti indotti |
464,8 |
219,8 |
224,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
1 |
Integrazione Rinnovi contrattuali 2006-2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
540,8 |
218,6 |
218,6 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-212,9 |
-86,0 |
-86,0 |
|
|
|
|
|
SSN |
113,1 |
45,7 |
45,7 |
|
|
|
93 |
4 |
Assunzioni corpi di polizia |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
14,7 |
35,4 |
41,2 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-5,8 |
-13,9 |
-16,2 |
|
|
|
|
|
SSN |
3,1 |
7,4 |
8,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
12-15 |
Assunzione Beni Culturali |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-1,7 |
-1,7 |
-1,7 |
|
|
|
|
|
SSN |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
22 |
1 |
Sviluppo professionale forze armate |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
8,8 |
8,8 |
8,8 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-3,4 |
-3,4 |
-3,4 |
|
|
|
|
|
SSN |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
|
|
93 |
16 |
Assunzione MEF |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
1,2 |
2,4 |
2,4 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-0,5 |
-0,9 |
-0,9 |
|
|
|
|
|
SSN |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINORI SPESE CONTO CAPITALE |
387,3 |
387,3 |
122,3 |
2.974,4 |
3.423,4 |
3.160,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO I - RAZIONALIZZAZIONE PA |
387,3 |
387,3 |
122,3 |
2.974,4 |
3.423,4 |
3.160,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spese delle Amministrazioni pubbliche |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
850,0 |
885,0 |
915,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
1 |
Investimenti enti di previdenza |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
420,0 |
440,0 |
79 |
|
Razionalizzazione spese di manutenzione ordinaria - enti pubblici |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
79 |
4 |
Razionalizzazione spese di manutenzione straordinaria |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
315,0 |
325,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riqualificazione spesa |
387,3 |
387,3 |
122,3 |
2.024,4 |
1.838,4 |
1.545,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
1 |
Autotrasporto |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
56,4 |
34 |
2 |
Autotrasporto - azzeramento residui |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
34 |
4 |
Trasporti marittimi sicuri |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
34 |
7 |
Autostrade del mare |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
89 |
|
Modifica termini perenzione residui |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.530,0 |
1.340,0 |
1.310,0 |
63 |
3 |
Stabilizzazione rapporto lavoro |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
63 |
1 |
Fondo occupazione |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
44 |
1 |
Difesa del suolo |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
34 |
5 |
Sistema sicurezza in mare |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
44 |
3 |
DL 16/2005 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
4,0 |
8,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione pressione fiscale |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
18 |
Credito imposta occupazione e investimenti |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
700,0 |
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE MINORI SPESE |
2.423,2 |
2.837,2 |
2.682,0 |
4.741,7 |
5.469,8 |
5.664,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.003,3 |
5.731,9 |
5.926,9 |
|
|
MAGGIORI SPESE CORRENTI |
8.726,8 |
5.931,6 |
7.624,7 |
5.041,6 |
3.255,4 |
4.467,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO I - II - III - RAZIONALIZZAZIONE PA |
5.505,5 |
3.479,8 |
3.620,2 |
3.120,7 |
1.646,6 |
1.327,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pubblico impiego |
2.672,6 |
1.342,6 |
1.387,6 |
1.877,1 |
737,7 |
761,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
1 |
Sviluppo professionale forze armate |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
73 |
|
Agenzia nazionale giovani |
|
|
|
|
|
|
93 |
4 |
Assunzione Corpi di Polizia |
50,0 |
120,0 |
140,0 |
25,8 |
61,8 |
72,1 |
95 |
1 |
Integrazione Rinnovi contrattuali 2006-2007 |
1.836,0 |
742,0 |
742,0 |
1.442,7 |
427,0 |
427,0 |
95 |
7 |
Concorso dello Stato al finanziamento SSN e altri enti settore pubblico |
728,0 |
417,0 |
417,0 |
378,6 |
216,8 |
216,8 |
95 |
11 |
Rinnovi contrattuali 2008-2009 -Stato |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
93 |
9 |
Deroga assunzioni |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
13,0 |
93 |
17 |
Stabilizzazione comandi Poste |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
93 |
12-15 |
Assunzione Beni Culturali |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
93 |
16 |
Assunzione MEF |
4,0 |
9,0 |
9,0 |
2,1 |
4,1 |
4,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spese delle Amministrazioni pubbliche |
1.500,6 |
1.165,9 |
1.163,7 |
1.243,6 |
908,9 |
566,7 |
20 |
3 |
Riorganizzazione uffici locali all'estero |
45,0 |
42,5 |
42,5 |
45,0 |
42,5 |
42,5 |
21 |
1 |
Organizzazione G8 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
10,0 |
0,0 |
25 |
1 |
Fondo funzionamento soccorso pubblico |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
26 |
1 |
Fondo funzionamento capitanerie di porto |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
27 |
2 |
Marche e Umbria - spese |
13,6 |
11,4 |
9,2 |
13,6 |
11,4 |
9,2 |
27 |
3 |
Marche e Umbria - sospensione versamenti |
47,0 |
47,0 |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
52 |
1 |
Efficienza e efficacia sistema universitario |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
320,0 |
350,0 |
370,0 |
10 |
|
Modifica patto di stabilità |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
210,0 |
0,0 |
22 |
2 |
Funzionamento difesa |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
22 |
4 |
Funzionamento carabinieri |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
12-13 |
Fondo forzo armate per compensazione accise |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
51 |
1 |
Alternanza scuola lavoro (cap ni) |
|
|
|
|
|
|
79 |
1 |
Riassegnazione entrate - fondi da ripartire |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79 |
10 |
Abrogazione art. 22 DL 223/2006 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
170,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione pressione fiscale |
1.332,3 |
971,3 |
1.068,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
1 |
Riduzione ICI prima casa |
823,0 |
823,0 |
823,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
5 |
Addizionale regionale IRPEF - assegno di mantenimento |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
5 |
Addizionale comunale IRPEF - assegno di mantenimento |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
7-8 |
Addizionale regionale IRPEF - redditi fondiari |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
7-8 |
Addizionale comunale IRPEF - redditi fondiari |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
9-10 |
Addizionale regionale IRPEF - deduzione prima casa |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
9-10 |
Addizionale comunale IRPEF - deduzione prima casa |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
35-36 |
IRAP – Società di comodo |
2,6 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
5 |
IRAP agricoltura |
307,0 |
-86,0 |
-25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
1-21 |
Contribuenti minimi e marginali - IRAP |
31,4 |
57,8 |
61,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
1-21 |
Contribuenti minimi e marginali - IRPEF |
0,0 |
34,8 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
12,13,27,29 |
Fondo accise |
143,3 |
143,3 |
143,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
4 |
Deduzione forfettaria autotrasporto |
19,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
27 |
Fondo compensativo taxi |
|
|
|
|
|
|
5 |
29 |
Fondo compensativo autoambulanze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO V - PREVIDENZA |
2.102,0 |
2.045,6 |
3.567,3 |
1.278,0 |
1.231,0 |
2.752,0 |
5 |
6 |
Agevolazione pesca- contributi |
34,7 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 |
2 |
Fondo vittime del mare |
|
|
|
|
|
|
34 |
20 |
Funzionamento cassa prev. Min. Infrastrutture e Trasporti |
|
|
|
|
|
|
57 |
1 |
Adeguamento ISTAT |
519,3 |
519,3 |
519,3 |
|
|
|
62 |
1 |
Protocollo welfare |
1.548,0 |
1.520,0 |
3.048,0 |
1.278,0 |
1.231,0 |
2.752,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO VI - SANITA' |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
42 |
1 |
Rete trapiantologica-centro nazionale trapianti |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri interventi |
472,2 |
182,2 |
213,2 |
442,2 |
177,2 |
187,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
10-37 |
Fondo compartecipazione gettito accise |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
17 |
3 |
Fondo aree confinanti |
|
|
|
|
|
|
17 |
1 |
Disposizioni a favore delle minoranze slovene |
|
|
|
|
|
|
17 |
2 |
Disposizioni a favore delle minoranze linguistiche storiche |
|
|
|
|
|
|
19 |
4 |
Fondo presenza italiana presso Istituzione Europea |
|
|
|
|
|
|
19 |
7 |
Attività documentazione UE |
|
|
|
|
|
|
43 |
2 |
INSEAN |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
34 |
19 |
Promozione sicurezza stradale e ferroviaria |
35,0 |
30,0 |
56,0 |
25,0 |
30,0 |
40,0 |
38 |
4 |
Emittenti locali |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
53 |
1 |
Fondo responsabilità sociale |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
55 |
1 |
Fondo contro la violenza delle donne |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
63 |
1 |
Italia lavoro |
|
|
|
|
|
|
68 |
1 |
Politiche migratorie |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
68 |
2 |
Fondo inclusione sociale immigrati |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
71 |
1 |
Contrasti esclusione sociale negli spazi urbani |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
1 |
Promozione dello sport e degli impianti sportivi |
20,0 |
35,0 |
40,0 |
10,0 |
20,0 |
30,0 |
72 |
3 |
Fondo eventi sportivi |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
72 |
4 |
Comitato italiano paraolimpico |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
84 |
1 |
Ripristino 8 per mille |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
10,0 |
0,0 |
54 |
5 |
Congedo parentale |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
84 |
2 |
5 per mille |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eccedenza di spesa art. 11 c. 3 i-quater |
623,1 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
regolazioni spese di giustizia |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Effetti indotti |
23,3 |
23,3 |
23,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
5-8 |
Lavoro straordinario (Stato, Forze armate e corpi di polizia) |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-11,3 |
-11,3 |
-11,3 |
|
|
|
|
|
SSN |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
1 |
Misure razionalizzazione scuola |
|
|
|
|
|
|
|
|
apporto INPDAP |
5,9 |
17,7 |
17,7 |
|
|
|
|
|
contribuzione aggiuntiva |
-2,3 |
-7,0 |
-7,0 |
|
|
|
|
|
SSN |
1,2 |
3,7 |
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE |
11.085,3 |
1.722,4 |
2.061,8 |
1.182,0 |
1.161,8 |
1.094,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SVILUPPO |
590,0 |
850,0 |
1.435,0 |
155,0 |
328,0 |
527,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
2 |
Fondo investimenti capitanerie di porto |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
3,0 |
7,0 |
15,0 |
31 |
1 |
Programmi europei aeronautici L421/97 |
20,0 |
45,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
3 |
Programmi navali |
20,0 |
45,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
27,0 |
31 |
2 |
Interventi settore aeronautico |
318,0 |
468,0 |
918,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33 |
1 |
Industria cantieristica |
6,0 |
14,0 |
0,0 |
6,0 |
14,0 |
0,0 |
33 |
2 |
Imprese armatoriali |
14,0 |
21,0 |
25,0 |
14,0 |
21,0 |
25,0 |
33 |
3 |
Fondo demolizione naviglio obsoleto |
4,0 |
10,0 |
0,0 |
4,0 |
10,0 |
0,0 |
33 |
4 |
Fondo eff. Energetica - trasporti marittimi |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
1,0 |
5,0 |
5,0 |
34 |
17 |
Interporti |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
0,0 |
5,0 |
10,0 |
34 |
8 |
Miglioramento trasporto pubblico in Calabria e stretto Messina |
20,0 |
22,0 |
7,0 |
20,0 |
22,0 |
7,0 |
34 |
9 |
Sicurezza e continuità territoriale Calabria e Sicilia |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
35 |
1 |
Legge obiettivo |
100,0 |
200,0 |
300,0 |
50,0 |
200,0 |
400,0 |
39 |
1 |
Banda larga-FAS |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
39 |
2 |
Fondo passaggio al digitale |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
43 |
1 |
Ricerca e formazione in materia di trasporti |
2,0 |
5,0 |
10,0 |
2,0 |
4,0 |
8,0 |
43 |
3 |
Sistemo informativo autostrade del mare |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPO VI - SANITA' |
9.100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
1 |
Disavanzi servizi sanitari regionali (interessi debito pubblico) |
9.100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri interventi |
1.246,0 |
641,0 |
391,0 |
910,0 |
684,0 |
411,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
Fondo trasporto pubblico locale |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
100,0 |
50,0 |
16 |
1 |
Fondo nazionale per la montagna |
50,0 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
2 |
Fondo di sviluppo delle isole minori |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
22 |
3 |
Arsenali militari fondo difesa |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
29 |
1 |
Fondo bieticolo saccarifero |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
6 |
Autostrade del mare - Ecobonus |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
77,0 |
34 |
21 |
Ammodernamento sistemi di sicurezza ferrovie |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
15,0 |
34 |
22 |
Capitale sociale FF Calabria, Appulo-Lucane e del sud-est |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 |
16 |
Fondo trasporto combinato |
20,0 |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
15,0 |
15,0 |
36 |
3 |
Sicurezza edifici scolastici |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
10,0 |
15,0 |
20,0 |
36 |
5 |
Edilizia penitenziaria |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
5,0 |
10,0 |
20,0 |
44 |
1 |
Rischio idrogeologico |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
265,0 |
265,0 |
0,0 |
44 |
2 |
PSTA |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
4,0 |
8,0 |
10,0 |
45 |
1 |
Fondo biodiversità |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
10,0 |
30,0 |
40,0 |
48 |
1 |
Vaccinazione HPV |
|
|
|
|
|
|
48 |
2 |
Cancellazione debito paesi poveri |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
63 |
2 |
Rifinanziamento attività di formazione nell’ambito dell’apprendistato |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 |
3 |
ISFOL |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
67 |
2 |
Sicurezza luoghi di lavoro |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
20,0 |
40,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione pressione fiscale |
149,3 |
231,4 |
235,8 |
117,0 |
149,8 |
156,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
19 |
Crediti d'imposta investimenti ricerca |
117,0 |
136,0 |
142,7 |
117,0 |
136,0 |
142,7 |
3 |
23-29 |
Crediti d'imposta studi associati |
0,0 |
13,8 |
13,8 |
0,0 |
13,8 |
13,8 |
5 |
6 |
Crediti d'imposta pesca |
12,5 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
1-3 |
Crediti d'imposta investimenti cinema |
16,7 |
66,8 |
66,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
11 |
Crediti d'imposta imprese produzione e post-produzione |
3,1 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE MAGGIORI SPESE |
19.812,1 |
7.654,0 |
9.686,5 |
6.223,6 |
4.417,2 |
5.562,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
17.388,8 |
4.816,7 |
7.004,4 |
1.481,9 |
-1.052,6 |
-102,4 |
|
|
di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
SPESE CORRENTI |
6.690,8 |
3.481,6 |
5.064,9 |
3.274,3 |
1.209,1 |
1.963,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPESE CONTO CAPITALE |
10.698,0 |
1.335,1 |
1.939,5 |
-1.792,4 |
-2.261,6 |
-2.065,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riepilogo stralci: |
57,4 |
36,8 |
31,6 |
57,4 |
36,8 |
31,6 |
5 |
27 |
Fondo compensativo taxi |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
5 |
29 |
Fondo compensativo autoambulanze |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
17 |
1 |
Disposizioni a favore delle minoranze slovene |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
17 |
2 |
Disposizioni a favore delle minoranze linguistiche storiche |
5,2 |
7,6 |
3,3 |
5,2 |
7,6 |
3,3 |
17 |
3 |
Fondo aree confinanti |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
19 |
3 |
Fondo presenza italiana presso Istituzione Europea |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
19 |
7 |
Attività documentazione UE |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
19 |
7 |
Partecipazione centro informazione e documentazione europea |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,8 |
28 |
2 |
Fondo vittime del mare |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
28 |
2 |
Copertura fondo vittime del mare - DL 202/2005 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
-0,5 |
0,0 |
0,0 |
34 |
20 |
Funzionamento cassa prev. Min. Infrastrutture e Trasporti |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
73 |
|
Agenzia nazionale giovani |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
TABELLE LEGGE FINANZIARIA
Art. |
Co. |
EFFETTI FINANZIARI |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto P.A. |
||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
|
7.092,3 |
4.223,7 |
3.980,7 |
2.333,3 |
1.918,3 |
2.503,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabella A |
1.009,0 |
1.583,0 |
1.226,0 |
900,0 |
1.300,0 |
1.300,0 |
|
|
Tabella B |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
50,0 |
75,0 |
100,0 |
|
|
Tabella C |
403,3 |
253,3 |
713,0 |
313,3 |
243,3 |
553,3 |
|
|
Tabella D |
5.120,0 |
2.007,4 |
1.911,7 |
1.120,0 |
350,0 |
500,0 |
|
|
Tabella E |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Tabella F |
460,0 |
280,0 |
30,0 |
-50,0 |
-50,0 |
50,0 |
[1] Si segnala che il co. 3 dell’art. 102 del TUIR dovrebbe essere abrogato ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. l), n. 1), del presente disegno di legge.