Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea |
Titolo: | Attività dell'Unione Europea - Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei |
Serie: | Bollettino consultazioni Numero: 33 |
Data: | 23/10/2007 |
Attività dell’Unione europeaRequisiti assicurativi applicabili ai vettori aereiConsultazione della Commissione |
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L’apertura di una consultazione da parte della Commissione segnala di norma il concreto avvio della preparazione di una iniziativa legislativa. Conformemente a quanto previsto negli atti relativi alla qualità della legislazione comunitaria, in particolare nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 16 dicembre 2003, la Commissione infatti svolge, nella fase di definizione di una politica e in quella preliminare all’adozione di atti normativi comunitari, un’attività preparatoria volta sia ad aprire un pubblico dibattito mediante la pubblicazione di documenti (come i libri verdi e i libri bianchi), sia ad incentivare il coinvolgimento delle parti interessate mediante meccanismi di consultazione. A seconda del tipo di problematica, le consultazioni offrono ai rappresentanti degli enti regionali e locali, alle organizzazioni della società civile, alle imprese e associazioni di categoria, ai singoli cittadini interessati, al mondo universitario e ai tecnici del ramo, la possibilità di fornire un proprio contributo alla fase di elaborazione delle norme europee. Con una comunicazione dell’11 dicembre 2002 la Commissione ha indicato principi e regole generali cui intende attenersi nelle consultazioni. ################### Il 26 settembre 2007 la Commissione ha avviato, sulla base di un apposito documento, una consultazione pubblica sull’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili. La Commissione invita le parti interessate a farle pervenire le proprie osservazioni entro il 22 novembre 2007. Il regolamento (CE) n. 785/2004, entrato in vigore il 30 aprile 2005, impone requisiti minimi assicurativi per tutti i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all'assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi. I rischi assicurati comprendono atti di guerra, sabotaggio, terrorismo, pirateria aerea, sequestro illegale di aeromobili e tumulti popolari. Il regolamento si applica a tutti i vettori aerei ed esercenti di aeromobili che effettuano voli all’interno del territorio di uno Stato membro, a destinazione o in provenienza dallo stesso o che lo sorvolano. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 785/2004 gli Stati membri sono responsabili per l’applicazione dei requisiti assicurativi e delle relative sanzioni. L’articolo 10 del citato regolamento, infine, fissa l’obbligo per la Commissione di presentare, entro il 30 aprile 2008, una relazione sull’applicazione del regolamento stesso al Parlamento europeo e al Consiglio. Il documento di consultazione ricorda che l’obbligo per i vettori aerei di contrarre assicurazioni in materia di responsabilità per le operazioni aeree da loro effettuate era già stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2407/1992 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. Il regolamento (CE) n. 785/2004 – che non ha imposto nuovi requisiti assicurativi per i vettori aerei comunitari, limitandosi a fissare una serie di requisiti minimi assicurativi armonizzati in materia di responsabilità nei confronti di terzi – era stato proposto nel 2002, in una situazione in cui il mercato dell’assicurazione aerea si trovava a dovere fare fronte alle conseguenze degli attentati dell’11 settembre. In quella circostanza la soppressione della copertura assicurativa per gli atti di guerra e di terrorismo aveva generato molte preoccupazioni ai fini dell’assicurazione dei vettori aerei che operavano nel territorio comunitario. Il regolamento (CE) n. 785/2004 aveva dato una risposta a tali preoccupazioni, indicando espressamente che l’assicurazione avrebbe dovuto coprire gli atti di guerra e terrorismo. La situazione è successivamente ritornata alla normalità grazie soprattutto all’aumento della concorrenza dovuto alla comparsa di nuove capacità sul mercato delle assicurazioni aeree ed alla conseguente riduzione dei costi. Si è registrata, inoltre, una significativa riduzione dei premi assicurativi grazie alle perdita degli aeromobili relativamente basse nel corso degli ultimi cinque anni. Il documento di consultazione passa in rassegna i principali aspetti legati all’applicazione del regolamento (CE) n. 785/2004. Da questo esame risulta che: in alcuni Stati membri i requisiti minimi assicurativi fissati dal suddetto regolamento sembrano aver provocato un sostanziale aumento degli costi a carico dell’aviazione in generale e degli esercenti di aeromobili da diporto; si sono registrati particolari problemi per gli aeromobili storici per i quali si richiede una copertura assicurativa più alta in materia di responsabilità verso i terzi malgrado il fatto che i rischi di danno a terzi per questo tipo di aeromobili siano notevolmente inferiori rispetto a quelli degli aeromobili commerciali, anche in considerazione dei limiti operativi imposti a questo tipo di aeromobili dagli Stati membri, quali ad esempio il divieto di sorvolo dei centri abitati; l’inclusione dei rischi legati al terrorismo fra i requisiti minimi assicurativi, come previsto dal regolamento in esame, ha provocato un aumento sostanziale dei costi per gli operatori di aeromobili non commerciali. A questo ultimo proposito il documento di consultazione suggerisce di valutare se tale costo sia adeguato tenuto conto che il rischio di terrorismo per gli esercenti di vettori non commerciali è relativamente basso. Una preoccupazione specifica è emersa in relazione alla necessità di prevedere una copertura assicurativa specifica per gli attacchi negli aeroporti, considerato che la possibilità di attacchi terroristici agli aeromobili in stazionamento sembra essere sensibilmente più alta rispetto a quella esistente per le fasi successive al decollo. |
Per quanto riguarda l’attuazione del regolamento, le parti in causa hanno attirato l’attenzione della Commissione sui diversi, e a volte conflittuali, requisiti nazionali in materia di certificati di assicurazione, chiedendo la creazione di un certificato di assicurazione unico al fine di facilitare le operazioni nei vari Stati membri. Il documento di consultazione precisa, infine, che il regolamento (CE) n. 785/2004 non cambia le norme applicabili in materia di responsabilità degli esercenti di aeromobili; l’articolo 4, infatti, precisa che i regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti dalle convenzioni internazionali delle quali sono parti gli Stati membri o la Comunità, dal diritto comunitario e dal diritto degli Stati membri. - Questioni da esaminare Sulla base delle suddette valutazioni, il documento di consultazione pone una serie di quesiti (complessivamente 15), sui quali chiede alle parti interessate di esprimere la propria opinione: 1. indicare se il regolamento ha avuto un impatto sulla politica assicurativa dei vettori aerei e se tali vettori rispettano i requisiti minimi assicurativi; 2. indicare qual è stato l’impatto economico del regolamento sugli esercenti di aeromobili; 3. dire se il mercato assicurativo fornisce una copertura ragionevole per gli aeromobili storici, tenendo conto dell’uso limitato e del relativo basso rischio del danni a terzi causato da questo tipo di aerei ed indicare quali potrebbero essere in questo caso i requisiti di assicurazione più adeguati e proporzionali; 4. indicare se è ancora necessario l’obbligo per gli esercenti di aeromobili di avere una copertura assicurativa contro i danni causati a terzi dai rischi di guerra o di terrorismo in caso di operazioni non commerciali; 5. esprimersi sulla necessità di introdurre regole specifiche per i requisiti assicurativi per i danni causati da atti illeciti nel caso in cui l’aeromobile si trovi all’interno dell’aeroporto per consentire agli assicuratori un migliore controllo sulla responsabilità; 6. indicare se solitamente i vettori aerei in possesso di una licenza rilasciata da un paese terzo e gli esercenti che utilizzano aeromobili immatricolati al di fuori dell’UE presentano un certificato di assicurazione o altro tipo di documentazione e, in questo caso, di quale tipo di documentazione si tratta e se essa viene accettata come prova di conformità da parte degli Stati membri; 7. esprimersi sull’utilità di creare un unico certificato di assicurazione a livello comunitario per tutti i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili; 8. indicare quali requisiti assicurativi si applicano negli Stati membri per la responsabilità nei confronti dei passeggeri in caso di operazioni non commerciali effettuate da aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 2.700 chilogrammi e dire se, in tale caso, requisiti assicurativi diversi causano problemi agli esercenti di aeromobili. Il regolamento (CE) n, 785/2004, infatti, all’articolo 6 stabilisce che per la responsabilità nei confronti dei passeggeri la copertura assicurativa minima ammonta a 250.000 DSP (diritti speciali di prelievo) per passeggero; è fatta, tuttavia, salva la facoltà per gli Stati membri di stabilire, per le operazioni non commerciali con aeromobili di MTOM pari o inferiore a 2.700 kg., un livello di copertura assicurativa minima inferiore, purché tale copertura sia almeno pari a 100.000 DSP per passeggero; 9. indicare se si sono riscontrati problemi nell’applicazione del regolamento (CE) n. 889/2002 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti; 10. indicare se si ravvisa la necessità di armonizzare le norme in materia di responsabilità nei confronti dei terzi per i vettori aerei comunitari in caso di rischi legati ad atti di guerra o di terrorismo; 11. indicare se il regolamento (CE) n. 785/2004 è ancora necessario per assicurare condizioni eque con i vettori aerei dei paesi terzi o se vi potrebbero essere alternative più efficaci quali gli accordi aerei conclusi dalla Comunità con i paesi terzi; 12. indicare se il mercato assicurativo sarebbe in grado di fornire una copertura assicurativa ai vettori aerei al fine di risarcire i passeggeri e di coprire i costi legati al loro rimpatrio laddove il vettore aereo non sia in grado di operare il volo in caso di fallimento o di revoca della licenza di esercizio; 13. indicare se ulteriori requisiti assicurativi potrebbero essere considerati uno strumento adeguato per proteggere i passeggeri nelle circostanze precedentemente indicate o se esistano mezzi più efficienti ed efficaci; 14. indicare se esiste la possibilità di semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004, anche alla luce della strategia di semplificazione legislativa avviata dalla Commissione nell’ambito della strategia di Lisbona riveduta; 15. indicare se sono ancora necessari requisiti assicurativi armonizzati per gli esercenti di aeromobili non commerciali e quali sarebbero le conseguenze di una possibile esclusione di tali esercenti dall’ambito di applicazione del regolamento. NOTA: Ulteriori informazioni e documenti possono essere richiesti all’Ufficio Rapporti con l’Unione europea ****** XV legislatura – Bollettino Consultazioni n. 33, 23 ottobre 2007 |