Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attività dell'Unione europea. Promozione dei biocarburanti. Consultazione della Commissione
Serie: Bollettino consultazioni    Numero: 27
Data: 17/05/2007
Descrittori:
COMBUSTIBILI E CARBURANTI   FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
SCIENZE BIOLOGICHE E NATURALI     

Attività dell’Unione europea

promozione dei biocarburanti
Consultazionedella Commissione
 

Camera dei deputati

 

Segreteria generale

Ufficio rapporti con l’Unione europea


 

L’apertura di una consultazione da parte della Commissione segnala di norma il concreto avvio della preparazione di una iniziativa legislativa. Conformemente a quanto previsto negli atti relativi alla qualità della legislazione comunitaria, in particolare nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 16 dicembre 2003, la Commissione infatti svolge, nella fase di definizione di una politica e in quella preliminare all’adozione di atti normativi comunitari, un’attività preparatoria volta sia ad aprire un pubblico dibattito mediante la pubblicazione di documenti (come i libri verdi e i libri bianchi), sia ad incentivare il coinvolgimento delle parti interessate mediante meccanismi di consultazione.

A seconda del tipo di problematica, le consultazioni offrono ai rappresentanti degli enti regionali e locali, alle organizzazioni della società civile, alle imprese e associazioni di categoria, ai singoli cittadini interessati, al mondo universitario e ai tecnici del ramo, la possibilità di fornire un proprio contributo alla fase di elaborazione delle norme europee. Con una comunicazione dell’11 dicembre 2002 la Commissione ha indicato principi e regole generali cui intende attenersi nelle consultazioni.

###################

Il 20 aprile 2007 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica in materia di biocarburanti.

La Commissione intenderebbe presentare una proposta legislativa che renda possibile il raggiungimento, entro il 2020,  di una quota minima di utilizzo del 10% di biocarburanti nel settore dei trasporti, nel contesto di un obiettivo generale vincolante per l’UE, del 20% di energie rinnovabili sul totale del mix energetico europeo. Tali obiettivi sono stati definiti nella roadmap per le energie rinnovabili (COM(2006)848), presentata il 10 gennaio 2007 nell’ambito del pacchetto di misure per la nuova politica energetica per l’Europa.

La Commissione intende acquisire, entro il 4 giugno 2007, il parere delle parti interessate su quattro questioni principali.

-    Come configurare un sistema per la sostenibilità dei biocarburanti?

La Commissione intenderebbe proporre un sistema di incentivi che possa accrescere ulteriormente i benefici della politica europea per i biocarburanti, in termini di riduzione delle emissioni di gas serra, ma che possa, al tempo stesso, minimizzare i rischi per l’ambiente.

In particolare, il sistema dovrebbe scoraggiare:

·      la conversione di terreni ad alto valore di biodiversità in coltivazioni di materie prime per i biocarburanti;

·      l’uso di sistemi nocivi per l’ambiente per la produzione di biocarburanti.

La Commissione propone che tale sistema di incentivi possa essere basato, in primo luogo, su criteri di sostenibilità - ad esempio, la capacità di garantire un livello minimo di risparmio di gas serra, di evitare che il cambio di uso di un terreno ne riduca la capacità di assorbire e trattenere il carbonio presente nell’atmosfera (carbon stocks) o di evitare perdite di biodiversità - con cui valutare se i biocarburanti usati risultino effettivamente compatibili con gli obiettivi energetici stabiliti dall’UE in materia. Il compito di accertare il rispetto di tali criteri di sostenibilità spetterebbe agli Stati membri, sulla base di tipi di prove (types of evidence) appositamente definiti a livello UE - ad esempio, la validazione ufficiale da parte dell’UE, attraverso una procedura di comitologia, di progetti nazionali o internazionali per la misurazione dell’impatto dei gas serra o di progetti di accordo, su base volontaria, per la definizione di standard per i prodotti agricoli e forestali nonché l’esistenza di accordi bilaterali o multilaterali stipulati in precedenza dall’UE con paesi terzi.

La Commissione chiede che, oltre a valutare la fattibilità di un sistema di incentivi così impostato, le parti esaminino la possibile insorgenza di oneri amministrativi aggiuntivi e se essa possa realmente garantire una produzione sostenibile di biocarburanti; inoltre, in relazione ai criteri di sostenibilità, si chiede con quale metodo possa un terreno essere giudicato compatibile con una trasformazione d’uso ai fini di produzione di biocarburanti o come possa essere, ad esempio, definito il criterio di “eccezionale biodiversità”.

 

-   Come monitorare l’impatto complessivo dei biocarburanti sull’uso dei terreni?

La Commissione ritiene che l’aumento della domanda di biocarburanti, associata ad un risparmio di gas serra, possa comportare un aumento dei terreni destinati a silvicoltura e cerealicoltura, con possibili effetti negativi indiretti sul piano ambientale.

Tali effetti potrebbero essere monitorati dalla Commissione, ad esempio, attraverso relazioni periodiche sull’evoluzione dell’uso dei terreni in rapporto all’aumento dell’uso di biocarburanti.

 A tale proposito, la Commissione chiede, tra l’altro, se sia possibile collegare i possibili effetti indiretti derivati dal cambio di uso dei terreni a singoli conferimenti (individual consignments) di biocarburanti.

-    Come incoraggiare l’uso dei biocarburanti di seconda generazione?

La Commissione intende presentare una proposta che incoraggi la produzione e l’uso di biocarburanti di seconda generazione.

Tale proposta potrebbe prevedere che nei sistemi nazionali siano riconosciuti degli incentivi all’uso dei biocarburanti di seconda generazione basati, ad esempio, sull’attribuzione di un valore extra ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali – ad esempio,  l’obbligo di raggiungere un obiettivo del 2% nell’uso di biocarburanti potrebbe essere conseguito con un 1% di biocarburanti di seconda generazione – o attraverso il riconoscimento di maggiori sovvenzioni.

La Commissione chiede, tra l’altro, su cosa debba essere basata la definizione di biocarburante di seconda generazione e se gli incentivi prospettati siano sufficienti nel caso in cui tali carburanti consentano di conseguire livelli precisi nel risparmio di gas serra.

-    Quali altre azioni sono necessarie per portare la quota dei biocarburanti al 10%?

La Commissione ha proposto di istituire un obiettivo vincolante che prevede una quota minima del 10% per i biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020.

La Commissione rileva come, attualmente, miscelare i biocarburanti ai carburanti esistenti, in opportune quantità, rappresenti il sistema più semplice per incrementare la presenza di biocarburanti sul mercato.

La Commissione rileva che l’attuale normativa limita al 5% per volume le aggiunte di etanolo alla benzina – fissate dalla direttiva sulla qualità dei biocarburanti (98/70/CE) - e al 5% per volume le aggiunte di biodiesel al diesel convenzionale - in base allo standard europeo per il diesel (EN590). La Commissione ritiene che, se l’obiettivo del 10% va raggiunto principalmente attraverso la miscelazione diretta di biocarburanti, è necessario modificare tali limiti.

La Commissione ha già prospettato di incrementare fino al 10% tali limiti sia per le aggiunte di etanolo alla benzina, come enunciato in una proposta di modifica alla direttiva 98/70/CE sopra citata (COM(2007)18), sia per la presenza di biodiesel nel diesel, avendo conferito mandato in tal senso al Comitato europeo per la standardizzazione (CEN), sebbene tale ultimo procedimento possa concludersi non prima di quattro anni e non garantisca la piena disponibilità sul mercato di diesel additivato con biodiesel al 10%.

La Commissione, a tal proposito, chiede se la proposta legislativa sui biocarburanti debba includere misure volte ad assicurare la piena disponibilità sul mercato di diesel additivato col 10% di biodiesel.

La Commissione specifica, altresì, che ritiene le misure precedentemente esposte insufficienti a portare la quota di biocarburanti al 10%, prospettando il contemporaneo ricorso ad altri sistemi.

La Commissione chiede se attraverso opportune misure normative vadano incentivati mezzi alternativi alla miscelazione dei biocarburanti quali, ad esempio; l’uso di carburanti ad alto tenore di biocarburanti (85-100%) o di altri biocarburanti tra i quali il biometano o il metanolo o il dimetiletere (DME) da usare con motori e sistemi di distribuzione appositamente sviluppati.

La Commissione chiede inoltre se vada specificata una data entro la quale la Commissione debba presentare una relazione sui progressi nell’uso dei biocarburanti, secondo le proposte sopra illustrate, e quali misure debbano essere prese in caso di non raggiungimento dell’obiettivo del 10%.

La Commissione chiede, infine, quale ruolo debba svolgere la tassazione nella promozione dei biocarburanti.

NOTA: Ulteriori informazioni e documenti possono essere richiesti all’Ufficio Rapporti con l’Unione europea

******

XV legislatura – Bollettino Consultazioni n. 27, 17 maggio 2007