Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non-orizzontali | ||||
Serie: | Bollettino consultazioni Numero: 19 | ||||
Data: | 12/03/2007 | ||||
Descrittori: |
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Attività dell’Unione europeaorientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non-orizzontaliConsultazionedella Commissione |
Camera dei deputati
Segreteria generaleUfficio rapporti con l’Unione europea |
L’apertura di una consultazione da parte della Commissione segnala di norma il concreto avvio della preparazione di una iniziativa legislativa. Conformemente a quanto previsto negli atti relativi alla qualità della legislazione comunitaria, in particolare nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 16 dicembre 2003, la Commissione infatti svolge, nella fase di definizione di una politica e in quella preliminare all’adozione di atti normativi comunitari, un’attività preparatoria volta sia ad aprire un pubblico dibattito mediante la pubblicazione di documenti (come i libri verdi e i libri bianchi), sia ad incentivare il coinvolgimento delle parti interessate mediante meccanismi di consultazione. A seconda del tipo di problematica, le consultazioni offrono ai rappresentanti degli enti regionali e locali, alle organizzazioni della società civile, alle imprese e associazioni di categoria, ai singoli cittadini interessati, al mondo universitario e ai tecnici del ramo, la possibilità di fornire un proprio contributo alla fase di elaborazione delle norme europee. Con una comunicazione dell’11 dicembre 2002 la Commissione ha indicato princìpi e regole generali cui intende attenersi nelle consultazioni. ################### Il 13 febbraio 2007 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica su un documento di lavoro riguardante orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non-orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese[1]. La consultazione della Commissione resterà aperta fino al 12 maggio 2007,data entro la qualele parti interessate sono invitate a presentare osservazioni. Sulla base dei risultati della consultazione, la Commissione intende adottare una versione definitiva degli orientamenti in materia di concentrazioni non-orizzontali. Tali orientamenti riguardano, comunque, le concentrazioni di rilievo comunitario (come definite dall’art. 1 reg. (CE) n. 139/2004): i criteri in essi contenuti saranno, pertanto, applicati dalla Commissione europea e non dalle Autorità Antitrust nazionali. A tale proposito, si fa presente che il numero delle imprese italiane coinvolte in concentrazioni di questo tipo è generalmente molto ridotto, a causa delle minori dimensioni e del minore volume di affari che tendenzialmente hanno le nostre imprese. Il documento analizza gli aspetti concorrenziali che possono emergere nel contesto delle concentrazioni non-orizzontali e definisce quali sono i criteri d’approccio della Commissione, in particolare in relazione alle quote di mercato e alle soglie di concentrazione. È possibile distinguere due tipologie di concentrazioni non-orizzontali: - le concentrazioni verticali, che avvengono tra imprese operanti a differenti livelli delle catena produttiva (supply chain); ad esempio, nel caso in cui un cliente acquisisca un fornitore2; - le concentrazioni conglomerali, che coinvolgono imprese operanti in mercati diversi, che possono essere complementari o in qualche modo correlati, come nel caso di concentrazioni tra fornitori di prodotti complementari o che appartengono alla stessa gamma di prodotti3. ----------------------------- [1] Regolamento n. 139/2004/CE del 20 gennaio 2004. 2 Ad esempio un fabbricante di mobili che acquisisce la proprietà di un fornitore di legna. 3 Ad esempio una società di fabbricazione di rasoi che acquisisce una società che produce schiuma da barba. |
Gli orientamenti per le fusioni non-orizzontali dovrebbero costituire il complemento degli orientamenti riguardanti le concentrazioni orizzontali4, quelle relative, cioè, alle fusioni tra società in rapporto di concorrenza, effettivo o potenziale, sul medesimo mercato. Le concentrazioni orizzontali hanno come effetto immediato l’eliminazione della concorrenza tra le aziende che si fondono, comportando così forti rischi per l’equilibrio di un dato settore di mercato. Le concentrazioni non-orizzontali di solito pongono minori problemi dal punto di vista della tutela della concorrenza rispetto a quelle orizzontali, dal momento che non alterano il numero dei concorrenti attivi in un dato settore, potendo favorire, al contrario, una maggiore efficienza del mercato di riferimento. Inoltre, tali concentrazioni possono determinare una riduzione dei costi delle transazioni ed una migliore organizzazione dei processi produttivi. Ci sono, peraltro, circostanze nelle quali anche tali concentrazioni possono ostacolare l’effettiva concorrenza, in particolare, rafforzando una posizione dominante. Essenzialmente ciò avviene allorché si verificano: - effetti non coordinati: determinano una chiusura dei mercati, che ricorre allorché l’accesso alla produzione o al mercato da parte di concorrenti attuali o potenziali sia ostacolata o impedita da una concentrazione, che riduce o disincentiva la capacità delle imprese a competere; - effetti coordinati: si verificano quando alcune imprese operanti in un determinato settore iniziano a coordinare i rispettivi comportamenti sul mercato, senza, peraltro, concludere specifici accordi in proposito. Nel documento la Commissione svolge una comparazione tra le condizioni di mercato risultanti da una concentrazione non-orizzontale rispetto a quelle che si sarebbero verificate in assenza di essa, considerando sia gli effetti anticoncorrenziali sia quelli proconcorrenziali della concentrazione stessa. La Commissione prospetta, quindi, una casistica delle ipotesi in cui le concentrazioni verticali o conglomerali possono significativamente costituire un reale ostacolo alla concorrenza nel mercato di riferimento. Viene, infatti, analiticamente delineato in quali circostanze una fusione verticale potrebbe, con elevata probabilità, avere conseguenze negative per le società concorrenti rendendo loro impossibile, ad esempio, l’accesso ad un importante fornitore oppure costringendole a far fronte all’aumento dei prezzi di importanti fattori produttivi con conseguente innalzamento dei prezzi finali per i consumatori. Gli orientamenti stabiliscono, infine, livelli di riferimento “sicuri” per ciò che riguarda le quote di mercato o i livelli di concentrazione, al di sotto dei quali risulterebbe molto improbabile, per la Commissione, individuare motivi di preoccupazione sotto il profilo della concorrenza. In particolare, sono considerate irrilevanti le concentrazioni in cui la quota di mercato della nuova entità sia inferiore al 30% del mercato di riferimento e l’indice di concentrazione del mercato HHI sia inferiore a 2000. In questi casi, dunque, la Commissione non intende aprire un’indagine, a meno che non ricorrano determinate circostanze, quali ad esempio il fatto che la fusione coinvolga un’azienda in via di significativa espansione nel prossimo futuro o che si verifichino – in conseguenza della concentrazione – rilevanti incroci azionari e direttivi.
----------------------------- 4 Pubblicati in G.U.U.E. del 5 aprile 2004, C 031.
NOTA: Ulteriori informazioni e documenti possono essere richiesti all’Ufficio Rapporti con l’Unione europea ****** XV LEGISLATURA – BOLLETTINO CONSULTAZIONI n.19, 12 marzo 2007 |