Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attività dell'Unione europea - Abolizione delle esenzioni per categorie a favore delle conferenze marittime - Consultazione della Commissione
Serie: Bollettino consultazioni    Numero: 7
Data: 24/10/2006
Descrittori:
INFORMAZIONE   TRASPORTI MARITTIMI

Attività dell’Unione europea

Abolizione delle esenzioni per categoria a favore
delle conferenze marittime
Consultazionedella Commissione
 

Camera dei deputati

 

Segreteria generale

Ufficio rapporti con l’Unione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’apertura di una consultazione da parte della Commissione segnala di norma il concreto avvio della preparazione di una iniziativa legislativa. Conformemente a quanto previsto negli atti relativi alla qualità della legislazione comunitaria, in particolare nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 16 dicembre 2003, la Commissione infatti svolge, nella fase di definizione di una politica e in quella preliminare all’adozione di atti normativi comunitari, un’attività preparatoria volta sia ad aprire un pubblico dibattito mediante la pubblicazione di documenti (come i libri verdi e i libri bianchi), sia ad incentivare il coinvolgimento delle parti interessate mediante meccanismi di consultazione.

A seconda del tipo di problematica, le consultazioni offrono ai rappresentanti degli enti regionali e locali, alle organizzazioni della società civile, alle imprese e associazioni di categoria, ai singoli cittadini interessati, al mondo universitario e ai tecnici del ramo, la possibilità di fornire un proprio contributo alla fase di elaborazione delle norme europee. Con una comunicazione dell’11 dicembre 2002 la Commissione ha indicato princìpi e regole generali cui intende attenersi nelle consultazioni.

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Il 29 settembre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su undocumento di lavoro riguardante la compatibilità con le regole della concorrenza degli scambi di informazione fra operatori del trasporto marittimo di linea.

Il documento sottoposto a consultazione si basa su una proposta elaborata dall’ELAA (European Liner Affairs Associations) - che comprende 21 vettori marittimi e rappresenta circa il 90% della capacità mondiale di trasporti marittimi di linea – nella quale si evidenzia la necessità di istituire un sistema relativo allo scambio di informazioni che sostituisca le conferenze marittime al fine di garantire la stabilità della fornitura dei servizi marittimi di linea.

La Commissione invita le parti interessate a comunicare le proprie osservazioni sul documento entro il 31 ottobre 2006. I risultati della consultazione saranno utilizzati al fine di preparare, entro il 2008,gli orientamenti sull’applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE al trasporto marittimo allo scopo di favorire il passaggio verso un regime pienamente concorrenziale inteso a sostituire l’esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime1 abolita dal regolamento (CE) n. 1419/2006.

In base all’esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime, introdotta dal regolamento (CE) n. 4056/86, gli accordi conclusi tra le conferenze marittime e riguardanti la fissazione dei prezzi e delle regole di capacità sono esclusi, a determinate condizioni, dal divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE in materia di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate restrittive della concorrenza. L’esenzione era giustificata con il fatto che le conferenze consentivano la tutela dei trasporti marittimi di linea dalla concorrenza, assicurando il miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, la stabilità dei prezzi nonché una maggiore affidabilità dei servizi di trasporto, impossibili da ottenere con mezzi meno restrittivi. Tuttavia, in seguito ad un riesame completo del settore, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero più le condizioni per giustificare l’esenzione per categoria. Di conseguenza, su proposta della Commissione, il 25 settembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1419/2006 che abroga il regolamento (CE) n. 4056/86, abolendo l’esenzione per categoria a favore delle conferenze marittime. Tuttavia, al fine di consentire agli Stati membri di poter adeguare i propri impegni internazionali alla luce dell’abolizione del sistema delle conferenze, il medesimo regolamento n. 1419/2006 ha fissato un periodo transitorio di due anni, fino al 18 ottobre 2008, per l’effettiva eliminazione delle esenzioni. Al fine di tenere conto di tali cambiamenti, la Commissione intende, inoltre, proporre una modifica del regolamento (CE) n. 954/79 relativo alla ratifica da parte degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite concernente il codice di comportamento per le conferenze marittime o all’adesione di tali Stati alla convenzione.

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1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4056/86 per conferenza marittima si intende un gruppo di due o più trasportatori armatori che assicura servizi internazionali di linea per il trasporto di merci su una o più linee entro limiti geografici determinati e in base ad accordi o intese di qualunque natura, nell'ambito dei quali essi gestiscono in comune applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata nei riguardi della fornitura di detti servizi di linea.


eIstituzione di un sistema di scambio di informazioni

Nel documento di lavoro la Commissione analizza la proposta dell’ELAA relativa all’istituzione di un sistema per lo scambio di informazioni, la quale è intesa a sostituire alla normale concorrenza fra le imprese del trasporto marittimo di linea un regime di cooperazione pratica; in base alla proposta, dopo l’abolizione delle conferenze marittime, gli operatori del trasporto marittimo di linea continuerebbero a scambiare informazioni commerciali sensibili, a fissare prezzi e a regolare le capacità. Lo scambio dei dati su questi aspetti, inoltre, consentirebbe di avere una rappresentazione del mercato estremamente precisa e affidabile.

In via preliminare la Commissione ricorda che, in molti settori industriali, è pratica diffusa raccogliere, scambiare e pubblicare informazioni al fine di aumentare la trasparenza e la conoscenza del mercato e, di conseguenza, di consentire alle imprese di ridurre i costi e di evitare scelte strategiche industriali rischiose.

In tale contesto la Commissione rileva che è difficile stabilire regole di carattere generale al fine di distinguere tra scambi di informazioni neutri o suscettibili di favorire la concorrenza e scambi restrittivi della concorrenza. Fino ad oggi la Commissione ha privilegiato un approccio caso per caso, valutando ogni singola situazione in relazione alle caratteristiche del mercato in cui viene effettuato lo scambio. Secondo la Commissione sarebbe necessario distinguere fra i casi in cui lo scambio di informazioni fa parte di una più ampia pratica anticoncorrenziale e i casi in cui esso costituisce una violazione dell’articolo 81 del Trattato CE. In quest’ultimo caso la disciplina in vigore si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia la quale ha stabilito che se la trasparenza può aumentare la concorrenza in un mercato veramente concorrenziale, lo scambio di informazioni di mercato può portare le imprese a conoscenza di posizioni di mercato e delle strategie dei loro concorrenti e quindi essere altamente anticoncorrenziale in un mercato oligopolistico molto concentrato.

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ritiene che alcuni elementi della proposta dell’ELAA non siano compatibili con l’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto restrittivi della concorrenza; altri, invece, sono compatibili con l’articolo 81, o possono essere resi compatibili apportando alcune modifiche.

Gli elementi che secondo la Commissione sarebbero incompatibili con l’articolo 81 sono:

Ø       le previsioni relative all’offerta futura che, secondo la Commissione, costituiscono il parametro principale per coordinare un comportamento concorrenziale e sono da considerare informazioni commercialmente sensibili in quanto basate sullo scambio di piani commerciali individuali. La disponibilità di informazioni al riguardo, che dovrebbero essere aggiornate ogni 18 mesi, consentirebbe ai vettori che partecipano allo scambio di adattare frequentemente e strategicamente la loro capacità in funzione dei movimenti di capacità futura dei concorrenti e di adottare una politica comune allo scopo di fornire servizi a prezzi competitivi;

Ø       le consultazioni a livello di trasportatori per discutere ed interpretare le previsioni relative alla domanda e all’offerta elaborate da esperti indipendenti. La Commissione ritiene che, anche se le consultazioni non riguardano dati o strategie individuali, il loro obiettivo principale è quello di avere in anticipo informazioni sui propri concorrenti, di sviluppare una comune comprensione sull’andamento del mercato e, di conseguenza, di eliminare le incertezze in relazione a futuri comportamenti sul mercato;

Ø       l’istituzione di un indice monetario per consentire a tutte le parti aderenti allo scambio di informazioni di reagire in maniera uniforme alle fluttuazioni monetarie con la conseguente riduzione della concorrenza dei prezzi. Secondo la Commissione tale proposta viola l’articolo 81, paragrafo 1, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, in quanto può ridurre o eliminare la concorrenza sui prezzi per la parte che risulta dall’applicazione dell’indice.

La Commissione ritiene invece che non sollevino dubbi sotto il profilo della concorrenza gli aspetti della proposta riguardanti lo scambio di informazioni mensile sull’indice dei prezzi, l’istituzione di un gruppo indipendente di analisti di dati, la consultazione di tutte le parti interessate in fora commerciali per scambiare informazioni che non riguardano temi sensibili dal punto di vista commerciale come i prezzi, la capacità di spiegamento e di gestione dell’offerta o della domanda nonché i dati relativi all’utilizzo della capacità.

La Commissione, infine, ritiene che siano necessari adeguamenti e chiarimenti su altri aspetti al fine di accertarne l’effettiva compatibilità con le norme in materia di concorrenza: i costi aggiuntivi connessi principalmente alle operazioni nei terminal portuali di cui andrebbe valutato l’eventuale impatto sulla concorrenza fra gli operatori dei terminal stessi; il volume dei container, importante al fine di consentire ai vettori di ottimizzare l’assegnazione delle capacità navali, che necessita di un ulteriore esame al fine di evitare i rischi di collusione che potrebbero derivare dall’insufficiente livello di aggregazione dei dati, spesso riferiti ai singoli porti;i dati relativi all’utilizzo della capacità che, se da un lato consentono una piùefficiente allocazione della capacità navale, dall’altro devono essere esaminati attentamente sotto il profilo dei comportamenti collusivi in quanto consentono immediati adeguamenti sul mercato e l’adozione di rapide misure contro potenziali collusioni.

NOTA: Ulteriori informazioni e documenti possono essere richiesti all’Ufficio Rapporti con l’Unione europea

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XV legislatura – Bollettino Consultazioni n. 7, 24 ottobre 2006