Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio Schema di decreto legislativo n.218 (art. 10, comma 4, L. n. 137 /2002) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 192 | ||
Data: | 05/03/2008 | ||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Disposizioni correttive ed integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, in relazione al paesaggio
Schema di decreto legislativo n.218
(art. 10,
comma
n. 192
5 marzo 2008
SIWEB
I dossier
del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
File: Am0135.doc
I N D I C E
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Conformità con la norma di delega
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Il quadro normativo vigente. Le principali disposizioni della Parte terza del D.Lgs. n. 42 del 2004.
§ Lo schema di decreto correttivo in esame. Le principali linee di intervento.
Confronto tra le norme vigenti, lo schema di correttivo e gli emendamenti della Conferenza unificata
§ L. 29 giugno 1939 n. 1497 Protezione delle bellezze naturali. (artt. 10, 11 e 14)
§ D.P.R. 24 aprile 1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. (articolo 82)
§ L. 28 febbraio 1985 n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie. (Art. 20)
§ D.L. 27 giugno 1985 n. 312 Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (art. 1-quinquies)
§ L. 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (artt. 2, 6 e 13)
§ L. 23 agosto 1988 n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 14)
§ L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt. 10-bis, 11, 14 e 15)
§ L. 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art.11)
§ D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (art. 8)
§ D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 52)
§ D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352.
§ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 24, 31 e 32)
§ ACCORDO 19 aprile 2001 Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.
§ D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
§ L. 6 luglio 2002 n. 137 Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici. (art. 10)
§ D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 5, 6, 131-157, 159, 167, 181 e 182)
§ L. 23 febbraio 2006 n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (art. 1)
§ L. 9 gennaio 2006, n. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000
Giurisprudenza
§ Sentenza Corte Costituzionale 24 ottobre 2007, n. 367
Numero dello schema di decreto legislativo |
218 |
Titolo |
Disposizioni
correttive e integrative del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. |
Norma di delega |
Art. 10, comma 4, della legge 137/2002 |
Settore d’intervento |
Ambiente |
Numero di articoli |
5 |
Date |
|
§ presentazione |
12 febbraio 2008 |
§ assegnazione |
19 febbraio 2008 |
§ termine per l’espressione del parere |
15 aprile 2008 |
§ scadenza della delega |
1° maggio 2008 |
Commissione competente |
VIII Commissione (Ambiente) |
Rilievi di altre Commissioni |
V Commissione (Bilancio) (entro il 16 marzo) |
Struttura e oggetto
Il provvedimento in esame - adottato sulla base della norma di delega contenuta nell’art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137 – reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio, cd. codice Urbani), in relazione al paesaggio. Si segnala che è stato assegnato alla Commissione cultura un distinto schema di decreto correttivo del codice che interviene invece nel settore dei beni culturali.
La relazione
illustrativa individua la ratio
dell’intervento correttivo nell’esigenza di ridefinire l’assetto di competenze
tra Stato ed enti territoriali in materia di paesaggio, al fine di assicurare
un’azione di governo coerente con i contenuti culturali che la definizione
costituzionale di paesaggio implica “e con la preminenza che la tutela del
paesaggio riveste – come ha recentemente ribadito
Lo schema di decreto correttivo si compone di cinque articoli. I primi quattro novellano il codice dei beni culturali e del paesaggio; l’ultimo reca l’abrogazione dell’articolo 82, commi primo e secondo, del d.P.R. n. 616 del 1977, che disciplina la delega alle regioni delle funzioni amministrative statali relative alla protezione delle bellezze naturali.
A parte le numerose correzioni di drafting e alcune limitate modifiche alle disposizioni generali recate dagli articoli 5 e 6 del codice (articolo 1 del correttivo), nonché alla disposizione transitoria di cui all’articolo 182 del codice (articolo 4 del correttivo), lo schema di decreto legislativo in esame incide sui seguenti ambiti di intervento:
§
la definizione
di paesaggio e i principi relativi
alla sua tutela e valorizzazione (articolo 2, lettere a-d del correttivo,
che novella gli articoli da
§
la disciplina della pianificazione paesaggistica (articolo 2, lettera e e da
p a r, che novella l’articolo 135 e da
§
la disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici (articolo 2, lettere f-o che novella gli articoli da
§
le procedure di autorizzazione paesaggistica (articolo 2, lettere da s ad ae, che novella gli articoli da
Il provvedimento inoltre interviene sulle disposizioni di prima applicazione e transitorie (articolo 2, lettere da af ad ah, che novella gli articoli 156, 157 e 159) e reca alcune limitate modifiche al Capo II della Parte quarta del codice, relativo alle sanzioni amministrative (articolo 3 del correttivo, che in particolare novella l’articolo 167, comma 3, del codice).
Di seguito si riportano le innovazioni più significative riferite ai vari ambiti indicati.
Con riguardo al primo profilo, il nuovo testo dell’articolo 131 reca talune modifiche alla definizione di paesaggio e interviene sul contenuto e sulle finalità della tutela e della valorizzazione del medesimo. Tali modifiche, come evidenziato nella relazione illustrativa, sono finalizzate ad un più completo recepimento della Convenzione europea del paesaggio (ratificata dalla legge n. 14 del 2006) e delle indicazioni contenute nella recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, relative in particolare alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni rispetto alla tutela del paesaggio. Si segnala, in proposito, l’esplicitazione, al comma 3 del medesimo articolo 131, della competenza legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla definizione di norme di tutela del paesaggio e la qualificazione delle medesime quali limite all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio. Coerentemente con tale impostazione, nel nuovo testo dell’articolo 133 si prevede esplicitamente l’intesa tra Ministero e regioni per la definizione delle politiche per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e si attribuisce inoltre ai medesimi soggetti il compito di cooperare per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale (nonché la gestione dei conseguenti interventi). A tali indirizzi e criteri sono obbligati a conformarsi gli altri enti territoriali nella loro attività di pianificazione, adeguando nell’immediato gli strumenti vigenti.
Le novità più significative in materia di pianificazione paesaggistica sono anch’esse motivate nella relazione illustrativa in relazione all’esigenza, “anche alla luce della gerarchia degli interessi pubblici afferenti al territorio, per come delineata dalla più volte citata sentenza della Corte n. 367/2007” di “assicurare allo Stato, titolare dell’interesse preminente, quello alla conservazione del paesaggio vincolato, un ruolo pregnante, di coordinamento operativo, nella definizione di normative d’uso del territorio vincolato specificamente intese ad assicurare la conservazione dei suoi tratti caratteristici sotto il profilo paesaggistico”.
A tal fine si richiamano in particolare l’obbligo di collaborazione con lo Stato da parte delle regioni per l’elaborazione dei piani paesaggistici per i beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d)[1] (articolo 135, comma 1) e, rispetto agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei medesimi beni, l’attribuzione del carattere vincolante al parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 (articolo 143, comma 3).
Con riferimento poi al contenuto dei piani paesaggistici, si segnala nel nuovo testo dell’articolo 135 la previsione secondo cui i piani devono predisporre specifiche normative d’uso e provvedere all’attribuzione di adeguati obiettivi di qualità per ognuno degli ambiti individuati nel piano; con riferimento invece alla procedura per l’elaborazione dei medesimi, il nuovo testo dell’art. 143 mira ad un riordino delle varie fasi in cui essa si articola e contiene una specifica disciplina delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, confermando in tal caso che il piano è oggetto di accordo tra le pubbliche amministrazioni. Rispetto a tale ultimo profilo, le novità di carattere sostanziale rispetto al testo vigente attengono alla fissazione, nel medesimo accordo, del termine per l’approvazione da parte della regione del piano e nella limitazione del potere del Ministero di approvare in via sostitutiva il piano ai beni paesaggistici in relazione ai quali sussiste l’obbligo di elaborazione congiunta. Per quanto infine riguarda il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione, si segnala il rinvio alle leggi regionali per la definizione delle procedure per la conformazione da parte degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici (articolo 145, comma 4).
Con riferimento alla disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici, si segnala, nel nuovo testo dell’articolo 136 relativo agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico, l’esclusione delle zone di interesse archeologico (che comunque rientrano tra le aree tutelate per legge, ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’art. 142) e, per contro, l’inserimento dei centri e dei nuclei storici. Rispetto poi alla procedura per la dichiarazione delle aree di notevole interesse pubblico – a parte talune limitate modifiche alla composizione delle commissioni regionali (art. 137) – le modifiche sostanziali all’articolo 138 attengono all’estensione del potere di iniziativa per l’avvio del procedimento anche ai componenti di parte ministeriale di tali commissioni e all’esplicito riconoscimento del potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. Si segnala inoltre nell’articolo 140, comma 2, l’espressa indicazione dell’immutabilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, che costituisce parte integrante del piano paesaggistico, nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. Il nuovo testo dell’art. 141 disciplina specificamente le dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate autonomamente dal Ministero, per le quali viene riproposta – con alcune modifiche – la procedura delineata dal vigente art. 141 per le dichiarazioni ministeriali “sostitutive” nel caso della commissione o della regione. Il nuovo articolo 141-bis invece statuisce l’obbligo per le amministrazioni interessate (rispettivamente, Ministero e regioni) di provvedere all'integrazione dei vincoli paesaggistici già emanati e attribuisce al Ministero la titolarità del potere sostitutivo qualora le regioni non provvedano alle suddette integrazioni nel termine indicato.
Con riferimento alla disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche, nel nuovo testo dell’art. 146 si segnalano in particolare:l’estensione del parere vincolante del soprintendente in relazione a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico, sia con appositi provvedimenti sia direttamente dalla legge; la previsione di limiti più stringenti alla delegabilità da parte della regione della funzione di autorizzazione paesaggistica alle province, agli ambiti sovracomunali ovvero ai comuni, e in particolare l’introduzione della condizione della sussistenza, presso tali enti, di strutture analoghe a quelle regionali tali da poter assicurare un adeguato livello di conoscenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica rispetto ad altri interessi pubblici relativi al governo del territorio. Si rinvia ai commi 7-10 per le modifiche al procedimento di autorizzazione paesaggistica e si segnalano i commi 14 e 15 che, come precisato nella relazione illustrativa, si propongono il recupero di competenze da parte del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di rilascio di autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere, ferme restando le competenze del Ministero dell’ambiente e riportano, invece, nell'ambito delle competenze di quest’ultimo l'autorizzazione allo svolgimento di attività minerarie di ricerca ed estrazione, la cui incidenza sullo stato dei luoghi viene ritenuta di minor rilevanza.
Per quanto riguarda le ulteriori novelle al Capo IV, si richiama specificamente l’integrale sostituzione dell’articolo 154 che interviene sulla disciplina del colore delle facciate dei fabbricati, estendendo tra l’altro al Ministero la facoltà di ordinare che sia dato alle medesime un colore che armonizzi con la bellezza dell’insieme.
Il provvedimento correttivo in esame interviene inoltre in modo sostanziale sulle disposizioni transitorie, prevedendo in particolare il posticipo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2009 della data per la verifica e l’adeguamento dei piani paesaggistici da parte delle regioni alle previsioni di cui all’art. 143 (articolo 156) e la sostituzione, nel nuovo testo dell’articolo 159, al procedimento di autorizzazione in via transitoria di un articolato regime transitorio, che in particolare prevede l’immediata applicabilità delle disposizioni del Capo IV anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica pendenti alla data del 1° giugno 2008 e dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5, rispetto ai procedimenti pendenti alla medesima data di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica.
Con riferimento, infine, alle sanzioni amministrative, e in particolare all’ordine di rimessione in pristino di cui all’articolo 167, si segnala l’introduzione della previsione dell’utilizzo di un'apposita struttura ministeriale per l'esecuzione delle demolizioni delle edificazioni abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Lo schema di decreto legislativo correttivo è corredato della relazione illustrativa.
Non è stata, invece predisposta la relazione tecnica, in quanto, come indicato nella relazione illustrativa, il provvedimento non comporterebbe oneri a carico della finanza pubblica.
La norma di delega è contenuta nell’art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha previsto che disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega stessa possano essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi. Poiché il decreto legislativo n. 42 è entrato in vigore il 1° maggio 2004, il termine per l’esercizio della delega scade il 1° maggio 2008.
Si segnala che, nel testo originario della disposizione, il termine per l’emanazione dei provvedimenti correttivi era fissato in due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi. Esso è stato prorogato a quattro anni con l’articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51[2].
Per quanto riguarda la procedura per l’adozione dei decreti delegati, l’articolo 10, comma 3 prevede:
§ il parere della Conferenza unificata;
§ il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
La disposizione precisa che tali pareri sono resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta e che, decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
Con riferimento allo schema di decreto correttivo in esame, non si ravvisano aspetti problematici né sotto il profilo del rispetto della disciplina procedurale né sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all’articolo 10, comma 2 della legge delega.
Tale ultima disposizione, oltre a richiedere la non onerosità dei provvedimenti adottati, prevede, con riferimento alla delega di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a) (codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali):
a) l’adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) l’adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) il miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; la chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; l’adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.
La relazione
illustrativa individua la ratio
dell’intervento correttivo nell’esigenza di ridefinire l’assetto di competenze
tra Stato ed enti territoriali in materia di paesaggio, al fine di garantire “la
preminenza che la tutela del paesaggio riveste – come ha recentemente ribadito
Si richiamano, in
particolare, le seguenti disposizioni, che appaiono suscettibili di incidere
specificamente sulla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia
di tutela del paesaggio: l’articolo 131, comma 3, che esplicita la competenza
legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla definizione di norme di tutela
del paesaggio e qualifica le medesime quali limite all'esercizio delle funzioni
regionali in materia di governo e fruizione del territorio; l’articolo 133,
comma 1, che prevede l’intesa tra Ministero e regioni per la definizione delle
politiche per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e, al comma 2, attribuisce
ai medesimi soggetti il compito di cooperare per la definizione di indirizzi e
criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale (nonché la
gestione dei conseguenti interventi); l’articolo 135, comma 1, che sancisce l’obbligo
di collaborazione con lo Stato da parte delle regioni per l’elaborazione dei
piani paesaggistici rispetto ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma
1, lettere b), c) e d); l’articolo 143, comma 3, che in relazione agli
interventi da eseguirsi nell’ambito dei medesimi beni, attribuisce carattere
vincolante al parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di
cui agli articoli 146 e 147; articolo 138, che, al comma 1, estende il potere
di iniziativa per l’avvio del procedimento per la dichiarazione delle aree di
notevole interesse pubblico anche ai componenti di parte ministeriale delle
commissioni regionali e, al comma 3, contiene
l’esplicito riconoscimento del potere autonomo del Ministero, su proposta
motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136; l’articolo 141-bis, che, al
comma 1, prevede l’obbligo per le amministrazioni interessate (rispettivamente,
Ministero e regioni) di provvedere all'integrazione dei vincoli paesaggistici
già emanati e, al comma 2, attribuisce al Ministero della titolarità del potere
sostitutivo in caso di inerzia delle regioni; l’articolo 146, che, al comma 5,
prevede il parere vincolante del soprintendente in relazione a tutti gli
interventi progettati in aree sottoposte a tutela per il loro interesse
paesaggistico, sia con appositi provvedimenti sia direttamente dalla legge;
l’articolo
Si segnala, inoltre, all’articolo 145, comma 4, il rinvio alle leggi regionali per la definizione delle procedure per la conformazione da parte degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici.
Nella richiamata sentenza n. 367 del 2007,
In materia si richiamano
inoltre le precedenti sentenze n. 196
del 2004, che ha confermato la tesi radicata in dottrina secondo la quale
il paesaggio è “forma del territorio e dell’ambiente”, la cui tutela
rappresenta valore costituzionale primario
“primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha
esplicitamente definito come «insuscettibilità di subordinazione
ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici»”,
e n. 51 del 2006, nella quale
La già richiamata
sentenza n. 367 del 2007 interviene anche sulla nozione di «paesaggio», tutelato dall’articolo 9 Cost., riconducendo ad
essa “lo stesso aspetto del territorio,
per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore
costituzionale” e aggiungendo che “si tratta peraltro di un valore «primario»,
come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi
anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche «assoluto»,
se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l'ambiente
(sentenza n. 641 del 1987)”.
La nuova definizione
di paesaggio contenuta nell’articolo 131 (nella quale in particolare non si fa più
riferimento a “parti di territorio” bensì allo stesso “territorio espressivo di
identità”) e i nuovi principi che il medesimo articolo detta per la sua tutela
e valorizzazione, sono finalizzati, secondo quanto precisato nella relazione
illustrativa, al recepimento delle indicazioni che
Non si ravvisano
profili problematici sotto il profilo della compatibilità comunitaria. Si
segnala, anzi, che il nuovo testo dell’articolo 132 reca un espresso rinvio
all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata il 20
ottobre
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
Sono attualmente in corso dodici procedure di contenzioso per violazione delle direttive in materia di protezione della natura, vale a dire della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Tra di esse se ne segnalano brevemente alcune.
Il
20 settembre 2007
Il
4 luglio 2006
Il
13 dicembre 2005
Il paragrafo 4 dell’articolo 4 prevede che gli Stati
membri adottino misure speciali di conservazione dell’habitat per garantire la
sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie di uccelli selvatici nella
loro area di distribuzione. A tale scopo, gli Stati membri classificano in
particolare come ZPS (Zone di protezione speciale) i territori più idonei in
numero e in superficie alla conservazione di tali specie. Secondo la
giurisprudenza della Corte di Giustizia tali obblighi rimangono validi anche
per zone che non sono state classificate come ZPS ma che avrebbero dovuto
esserlo. A tale proposito, l’elenco delle zone di grande interesse per la
conservazione degli uccelli selvatici, più comunemente conosciuto sotto la
sigla IBA (Inventory of Important Bird
Areas in the European Community), per quanto non giuridicamente vincolante,
contiene secondo
In conseguenza di tale identificazione parziale, nella valutazione di impatto ambientale del progetto MOSE, l’Italia ha valutato l’incidenza del progetto sull’avifauna esclusivamente per le aree qualificate come ZPS. A parere della Commissione, se tale valutazione fosse stata effettuata per l’intera area lagunare, ciò avrebbe consentito di individuare un grave impatto del progetto sulla laguna.
Pertanto,
Il 5
luglio 2005
In
particolare, l’Italia non avrebbe adottato le misure idonee ad evitare il
degrado della zona di protezione speciale IT5210070 “Lago Trasimeno”. Tale degrado, causato da un impoverimento idrico
di rilevante entità (per scopi agricoli e licenze di varia natura), ha
compromesso la funzionalità ecologica del sito. Inoltre sulle parti prosciugate
è in corso di costruzione una pista ciclabile senza che sia stata effettuata la valutazione di incidenza prevista
dall’art. 6 della direttiva 92/43.
Il 30
marzo 2004
Sono inoltre pendenti le seguenti procedure di contenzioso:
1993/2165 |
Mancata designazione da parte dell’Italia delle zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici |
Parere motivato complementare 14 dicembre 2004 (sentenza di condanna del marzo 2003 – causa 378/01) |
2004/4242 |
Sistema di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici adottato dalla regione Sardegna |
Parere motivato 4 aprile 2006 |
2004/4926 |
Sistema di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici adottato dalla regione Veneto |
Parere motivato 4 aprile 2006 |
2004/5159 |
Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio) |
Messa in mora 12/10/2005 |
2005/4347 |
Gestione del Lago d'Idro - abbassamento del Livello dell'acqua (Brescia |
Messa in mora complementare 12 dicembre 2006 |
2006/4043 |
Sistema di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici adottato dalla regione Liguria |
Ricorso alla Corte di giustizia 13 dicembre 2006 |
Sono diverse le procedure di contenzioso avviate nei confronti dell’Italia per mancata e non corretta trasposizione, o per violazione delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, che disciplinano la valutazione di impatto ambientale (VIA). Quattro di queste procedure sono di carattere generale, e riguardano la normativa nazionale in materia. La gran parte riguardano la realizzazione di singole opere sul territorio: di queste si dà conto con un elenco sintetico.
Il 5 luglio 2005
In particolare,
Secondo
Si segnala che, nell’intento del Governo, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - che interviene a correggere ed integrare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – è volto, tra l’altro, ad adeguare il codice ambientale al diritto comunitario, consentendo la conclusione di questa come di altre procedure di infrazione[11].
Il
27 giugno 2007
In particolare
Il
31 gennaio 2008
Si
segnala che, dopo l’avvio della procedura di infrazione - avvenuto il 28 luglio
2005, con l’invio della lettera di messa in mora -, la citata direttiva è stata
attuata con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tuttavia
Sono inoltre pendenti le seguenti procedure di contenzioso concernenti la realizzazione di opere sul territorio:
Numero di procedura |
Oggetto della procedura |
Stadio della procedura |
2002/4787 |
Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea – via Bovisasca (Milano) |
Parere motivato 28 giugno 2006 |
2006/2315
|
Violazione delle norme in materia di impatto ambientale da parte della legislazione della Regione Lombardia su progetti di cave |
Messa in mora 12 ottobre 2006 |
2006/4820 |
Violazione delle norme in materia di valutazione ambientale nell'adozione del Piano Regolatore del Comune di Staranzano (Gorizia) |
Messa in mora
|
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
Nel
programma legislativo e di lavoro per il 2008,
Si ricorda che il 10 novembre 2005
A parte quanto segnalato in merito alla ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, si richiamano le seguenti disposizioni:
§ l’articolo 133 che riserva a Ministero e regioni il compito di cooperare per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale nonché la gestione dei conseguenti interventi (nel testo vigente si fa invece riferimento alla cooperazione tra amministrazioni pubbliche) e prevede che gli altri enti territoriali debbano conformarsi a tali indirizzi e criteri, adeguando nell’immediato gli strumenti vigenti;
§ l’articolo 146, comma 6, che impone limiti più stringenti rispetto al testo vigente alla delegabilità da parte della regione della funzione di autorizzazione paesaggistica alle province, agli ambiti sovracomunali ovvero ai comuni, in particolare introducendo la condizione della sussistenza, presso tali enti, di strutture analoghe a quelle regionali tali da poter assicurare un adeguato livello di conoscenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica rispetto ad altri interessi pubblici relativi al governo del territorio.
Si segnala all’articolo 145, comma 4, il rinvio alle leggi regionali per la definizione delle procedure per la conformazione da parte degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici.
Gli ulteriori adempimenti previsti dal provvedimento in esame rivestono essenzialmente natura amministrativa.
In proposito, tra le novità apportate dallo schema di decreto correttivo, si segnala, all’articolo 146, comma 3, l’attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali del potere di proposta rispetto al D.P.C.M. di individuazione della documentazione da presentare a corredo del progetto e l’eliminazione del termine per l’emanazione di tale D.P.C.M. attualmente previsto dal comma 4
Anche in relazione alla natura del provvedimento di decreto legislativo correttivo, non si evidenziano profili problematici particolari.
Si segnala tuttavia l’articolo 5 dello schema di decreto correttivo che provvede ad abrogare espressamente l’articolo 82, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 616 del 1977. La relazione illustrativa giustifica tale disposizione in considerazione dell’esplicito riconoscimento, nel nuovo testo dell’articolo 138, comma 3, del potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. La portata dell’abrogazione appare tuttavia di portata ben più ampia rispetto alla disposizione che prevede tale potere del Ministero (articolo 82, secondo comma, lettera a), riferendosi piuttosto:
§ alla delega, in via generale, alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni (articolo 82, primo comma);
§ alla specifica indicazione delle funzioni amministrative delegate a norma dell’articolo 82, secondo comma.
È stato assegnato alla Commissione cultura un distinto schema di decreto legislativo correttivo del codice dei beni culturali e del paesaggio, che interviene esclusivamente sulla materia dei beni culturali.
Il provvedimento incide essenzialmente sulla ripartizione di competenze tra Stato ed enti territoriali in materia di tutela del paesaggio, che pertanto appaiono i principali destinatari delle norme. Si rinvia sul punto ai paragrafi Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative.
Con riferimento al nuovo testo dell’articolo 134, relativo all’individuazione dei beni paesaggistici, occorre valutare l’opportunità di un coordinamento tra la nuova lettera c) e la lettera a) della medesima disposizione, al fine in particolare di chiarire se la prima si riferisce alle aree e agli immobili riconducibili alle tipologie indicate all’articolo 136, che tuttavia non sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico a norma degli articoli 138-141.
Per ragioni di chiarezza normativa, appare opportuno un coordinamento tra l’articolo 143, comma 9, secondo periodo, e l’articolo 145, comma 3, che si riferiscono entrambi alla cogenza dei piani e alla loro prevalenza sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici.
Le disposizioni contenute nella parte terza del decreto 22 gennaio 2004, n. 42, cosiddetto Codice Urbani - intitolata ai beni paesaggistici – hanno riprodotto, innovandole, le norme del titolo II del T.U. di cui al d.lgs. n. 490 del 1999.
Le principali linee innovative, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagnava il provvedimento, sono riferibili, oltre che all’esigenza di tener conto della riforma del titolo V, alla firma – avvenuta a Firenze il 20 ottobre 2000 - della Convenzione europea del paesaggio –ratificata da parte dell’Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 - e dall’Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio[16], concluso il 19 aprile 2001.
Può farsi riferimento, in proposito, ad uno dei principi di delega contenuti all’art. 10, comma 2, lettera d), della legge 6 luglio 2002, n. 137[17] secondo cui il decreto delegato deve provvedere all’aggiornamento degli “strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali … conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali”.
Sulla materia è
intervenuto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che, in attuazione
della norma di delega contenuta nell’articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio
2002, n.
Convenzione europea del paesaggio
Il
20 ottobre
Tale Convenzione fissa il principio giuridico dell'unicità culturale del paesaggio: in base ad esso, la tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni di territorio ma sul paesaggio nella sua complessità e totalità.
Definendo il paesaggio come una “determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”,
Tale Conferenza ha rappresentato – a livello nazionale – la conferma del percorso intrapreso già negli anni precedenti. Nel corso del 1999 il tema della qualità dei paesaggi italiani era stato infatti al centro della Prima Conferenza Nazionale per il Paesaggio, un'occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nell'opera di protezione del paesaggio.
Le proposte messe a punto indicano la necessità di garantire un quadro di maggiore coordinamento in materia di pianificazione paesistica ed indirizzi generali validi su tutto il territorio nazionale. Lo strumento individuato è un "Atto di indirizzo e coordinamento per la protezione e la gestione del paesaggio italiano" che - insieme alla creazione di un "Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio"- è un primo passo verso l'aggiornamento culturale e normativo.
L'Atto di indirizzo prevede ed indica, in particolare:
- la necessità di standard minimi di tutela paesistica riguardanti il territorio nel suo complesso;
- la necessità di interventi di recupero paesistico delle aree degradate;
- la necessità di erogare contributi economici, riconoscimenti e premi per un marchio di qualità del paesaggio.
L’Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni culturali e le regioni sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio
L’accordo del 19 aprile 2001 rappresenta un documento programmatico in cui lo Stato, da un lato, e gli enti territoriali, dall’altro, individuano le rispettive competenze in materia di pianificazione paesaggistica.
Con il decreto legislativo n. 112 del 1998, tra i compiti di rilievo nazionali rimasti in capo allo Stato viene individuato quello relativo alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e all’orientamento della pianificazione paesistica.
Il decreto legislativo n. 490 del
In questo quadro il Ministero per i beni culturali, considerato che il paesaggio svolge un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturale, ecologico, ambientale e sociale e può costituire una risorsa favorevole all’attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali, e che la tutela dello stesso comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, ha ritenuto di costituire una commissione di riforma della normativa in materia.
I lavori della commissione hanno fatto emergere l’esigenza di coordinare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle Regioni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica; coordinare, in accordo con le Regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici.
L’accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, risponde perciò all’esigenza di concordare tra Ministero e Regioni le reciproche attività in materia di paesaggio, considerato il ruolo di pubblico interesse dello stesso nei settori culturali, ecologici e ambientali.
L’accordo individua i criteri e le modalità per la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. Prevede altresì che vengano individuati gli ambiti di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio, cui corrispondono specifici obiettivi di qualità paesistica.
La pianificazione paesistica diviene così il momento centrale di un processo di coordinamento a livello di territorio, che non può non collegarsi con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico; mentre gli enti locali sono tenuti a conformare i piani regolatori alle norme regionali. Governo e Regioni si sono anche impegnati reciprocamente ad assicurare a tutti i livelli la concertazione istituzionale e le più ampie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni.
L’art. 131, nel testo novellato dal decreto correttivo n. 157 del
La novella apportata dal
decreto legislativo correttivo era volta a rendere la definizione di paesaggio
più convergente con
Occorre inoltre
richiamare la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale e in
particolare, da ultimo, la sentenza n. 367 del 2007, che al concetto di
paesaggio riconduce “lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale”
e aggiunge che “si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da
tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze
n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il
paesaggio indica essenzialmente l'ambiente (sentenza n. 641 del 1987)”. Secondo
L’art. 134, nel testo novellato dal provvedimento correttivo, specifica quali sono i beni paesaggistici, riprendendo la disposizione contenuta nell’art. 138 del T.U. del 1999 ed integrandola con l’indicazione degli immobili e delle aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
Le disposizioni contenute nel capo II hanno consentito di attuare il criterio di delega contenuto nell’art. 10, comma 2, lettera d) della legge delega n. 137 del 2002 secondo cui il decreto delegato deve provvedere all’aggiornamento degli “strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali”.
L’art.
L’individuazione dei beni suddetti avviene in seguito ad un complesso procedimento (disciplinato negli artt. 137-141) che termina con la dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanata dalla regione, sulla base delle proposte formulate da apposite Commissioni regionali (la cui istituzione è disciplinata dall’art. 137).
L’art. 142, che riprende le disposizioni
dell’art. 146 del T.U. del
Rispetto al testo originario del codice, con l’emanazione del d.lgs. n. 157/2006 è stata soppressa la specificazione secondo cui la tutela operava fino all’approvazione del piano paesaggistico[19].
L’ambito e le finalità della pianificazione del paesaggio sono stati indicati nell’articolo 135, che ha ripreso il dettato dell’art. 2 dell’accordo del 19 aprile 2001 estendendo (e qui risiede, secondo la relazione illustrativa, il carattere innovativo della disposizione) l’attività pianificatoria all’intero territorio regionale.
Si ricorda, infatti, che l’art. 149 del T.U. del 1999 prevedeva l’obbligo per le regioni di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali, il territorio includente i beni ambientali tutelati per legge, mentre per le località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 (corrispondente all’art. 136 del nuovo codice) e dichiarate di notevole interesse pubblico, tale pianificazione era facoltativa.
Rispetto alla formulazione originaria, il comma 1 dell’art. 135 come novellato dal decreto n. 157, esplicita il concorso dello Stato, con le regioni[20], al perseguimento delle finalità generali di tutela e valorizzazione del paesaggio, finalità che includono anche la conoscenza del paesaggio stesso. A tal fine, i piani paesaggistici vengono approvati dalla regioni, “anche in collaborazione con lo Stato”.
I principi direttivi, gli obiettivi e i contenuti del piano paesaggistico (tale riferimento riguarda sia il piano paesaggistico in senso stretto che il piano urbanistico-territoriale) sono poi disciplinati dal medesimo articolo 135 e dall’art. 143.
Rispetto alla formulazione originaria, nel nuovo art. 143 è stato soppresso il riferimento agli “obiettivi di qualità paesaggistica” contemplati dal previgente comma 2[21].
Le principali modifiche recate dal decreto n. 157 riguardano tuttavia i commi 3 e 4 dell’art. 143.
Il comma 3 prevede, infatti, che le regioni possano elaborare congiuntamente con i due Ministeri (beni culturali ed ambiente) i piani paesaggistici previa stipula di specifiche intese.
Sostanzialmente, la competenza alla pianificazione rimane attribuita alle Regioni, mentre viene – in modo più puntuale – disciplinata l’ipotesi (sostanzialmente già prevista nella formulazione originaria del codice) di una preventiva collaborazione fra Regioni e Ministeri nella fase genetica del piano.
Il comma 4 introduce la previsione secondo la quale, qualora il piano venga approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147, il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante[22].
Il profilo del coordinamento tra strumenti diversi viene poi disciplinato dal successivo articolo 145 che, oltre a confermare la competenza (già prevista dal comma 1 dell’art. 150 del d.lgs. n. 490/1999) del Ministero ad individuare le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, al comma 2, prevede l’inserimento, nei piani paesaggistici, di “misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico”.
Rispetto alle norme previgenti, quindi, la disciplina recata dal codice prefigura una situazione in cui non sarà sufficiente la semplice conformazione delle previsioni di uno strumento a quelle dell’altro, ma piuttosto un coordinamento fra i due differenti strumenti ed una vera e propria integrazione reciproca.
Inoltre, in base al disposto del comma 3, i piani paesaggistici acquistano un valore preminente rispetto ad altri strumenti.
L’art.
§ la concertazione istituzionale;
§ la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
§ ampie forme di pubblicità.
Le disposizioni del capo IV, relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela hanno previsto 2 tipi di autorizzazione (analogamente a quanto previsto dal T.U. del 1999):
§ quella ordinaria, disciplinata dall’art. 146;
§ quella relativa ad opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, regolata dall’art. 147 (che ha sostituito la procedura autorizzativa speciale prevista dal comma 1 dell’art. 156 del T.U. del 1999, con la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi), a cui si aggiunge l’autorizzazione “in via transitoria” (prevista all’art. 159).
Per quanto riguarda il caso ordinario, l’art. 146 prevede una procedura autorizzatoria che, rispetto al precedente testo unico del 1999, non si caratterizza più per il potere di annullamento del Ministero (che viene eliminato e sostituito dalla possibilità per i soggetti interessati di impugnare l’autorizzazione paesaggistica innanzi al T.A.R. o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), quanto per la previsione di fasi istruttorie successive volte – come si leggeva nella relazione illustrativa – “ad indirizzare le amministrazioni verso una corretta valutazione … (e) garantire il rilascio di autorizzazioni congruamente motivate”.
Nell’ambito di questa procedura viene reso obbligatorio il parere di speciali Commissioni locali per il paesaggio istituite dall’art. 148.
Il decreto n.
Si segnala, inoltre, per il carattere innovativo che riveste, la disposizione recata dal comma 9 sempre dell’art. 146, secondo cui l’autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto dei titoli legittimanti gli interventi edilizi, per cui i lavori non possono iniziare in difetto di essa.
Si ricorda infatti che le disposizioni previgenti prevedevano il rilascio congiunto dell’autorizzazione (in seguito annullabile dal Ministero) e del titolo edilizio.
Tale norma veniva motivata nella relazione illustrativa al fine di “risolvere l’annosa questione della commistione fra urbanistica e tutela del paesaggio determinatasi dal confluire delle due competenze in capo ai comuni subdelegati dalle regioni”.
L’art. 146, comma
Una rilevante novità
introdotta dal Codice è rappresentata dal comma
12 dell’art. 146 (introdotto dal d.lgs. n. 157/2006), che è finalizzato a consentire l’autorizzazione in sanatoria
successiva alla realizzazione, anche parziale, soltanto per i “piccoli” abusi di cui ai successivi commi 4 e 5 dell’art.
167 (anch’essi introdotti dal d.lgs. n.
La relazione illustrativa allo schema, poi divenuto il d.lgs. n. 157, motiva l’introduzione di tale “eccezione” da un lato, con la richiesta delle stesse regioni e, dall’altro in quanto “imposta per la sopravvenienza della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (cd. delega ambientale) che, ai commi 36 e ss. dell'articolo unico, ha apportato modifiche al sistema delle sanzioni in campo paesaggistico, sia amministrative che penali, reintroducendo, sia pur limitatamente ai "piccoli" abusi, la sanabilità ex post..
In particolare, si ricorda che il richiamato comma 36 è intervenuto sul regime sanzionatorio (su cui infra) attraverso una depenalizzazione per alcuni reati paesistici di impatto ambientale “minore”[23], specificamente indicati, qualora l’autorità amministrativa competente alla tutela del vincolo accerti la compatibilità paesaggistica dell’abuso commesso.
Le disposizioni recate dai commi 37-39, invece, recano la vera e propria disciplina condonistica penale, limitatamente ad interventi eseguiti entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa. I termini essenziali del condono paesaggistico possono essere così riassunti:
§ si dispone, al comma 37, l’estinzione del reato di cui all’art. 181 del “codice Urbani” per i lavori compiuti su beni paesaggistici – senza autorizzazione o in difformità da essa - prima della data del 30 settembre 2004 (previo pagamento di una sanzione pecuniaria e accertamento di compatibilità paesaggistica);
§ si disciplina, al comma 38, l’utilizzo delle somme riscosse;
§ al comma 39, si regola la procedura per l’accertamento di compatibilità ambientale.
Gli artt. 153 e 154 hanno riconosciuto – come si leggeva nella relazione illustrativa - il dato fattuale della delega ai comuni delle competenze regionali relative all’autorizzazione per il collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici e alla facoltà di imporre, nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, che sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
Il successivo art. 155 incarica le regioni di vigilare sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio, prevedendo che, in caso di inottemperanza o di persistente inerzia, la regione possa esercitare i poteri sostitutivi.
L’art. 156, comma 1, prevede la verifica di conformità e l’eventuale successivo adeguamento alle norme dell’art. 143 - entro il 1° maggio 2008 -, per i piani adottati dalle regioni sulla base delle previsioni dell’art. 149 del precedente T.U. del 1999 (d.lgs. n. 490).
Lo stesso comma incarica il Ministero di provvedere in via sostitutiva qualora decorra inutilmente il termine sopraindicato.
Ai fini delle citate verifiche ed adeguamenti i commi successivi prevedono che il Ministero provveda alla stipula di:
§
una convenzione
con le regioni (sulla base di uno schema generale predisposto dal
Ministero, d'intesa con
§ intese con le medesime regioni per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici (comma 3).
Lo stesso comma 3 dispone che “nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato” e che “il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione”.
L’art. 158 demanda ad apposite disposizioni regionali l’attuazione del provvedimento, disponendo nelle more l’applicabilità del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
L’art. 159 disciplina il procedimento di autorizzazione in via transitoria, previsto fino al 1° maggio 2008 o, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici.
Si segnala, infine, che il decreto legislativo n. 157/2006 ha introdotto tre nuovi commi all’art. 182 (commi da 3-bis a 3-quater) recanti disposizioni transitorie conseguenti alle modifiche introdotte nel testo soprattutto all’art. 146, comma 12 e all’art. 167 (su cui infra).
In particolare il comma 3-bis dell’art. 182 è finalizzato a disciplinare la sorte di numerosi procedimenti di autorizzazione in sanatoria, la cui domanda è stata presentata entro il 30 aprile 2004, pendenti alla data del 12 maggio 2006[24] o definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.
La relazione illustrativa allo schema di decreto, poi divenuto il d.lgs. n. 157/2006, sottolinea, al riguardo, che si è ammessa una sorta di "ultrattività" sostanziale del vecchio regime pretorio ammissivo (senza limiti) di tale sanabilità e, anche per ragioni di tutela dell'affidamento del cittadino, tenuto conto anche del confuso intreccio normativo venutosi a creare per la sopravvenienza della norma del dicembre 2004 (legge n. 308 del 2004), si è ammessa la possibilità che i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 e ancora pendenti possano essere definiti nel merito.
Il successivo comma 3-ter, invece, mira a chiarire l’efficacia anche amministrativa delle domande di condono paesaggistico presentate entro il 30 gennaio 2005 (comma 3-ter)[25].
Tale comma dispone, infatti, che le previsioni recate dal comma 3-bis vadano applicate anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
Si segnalano in particolare l’art. 167 che, tra le sanzioni amministrative, prevede l’ordine di rimessione in pristino, nel caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza e l’art. 181 che reca invece sanzioni penali per le opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
Una rilevante modifica introdotta nel codice per opera del d.lgs. n. 157/206 riguarda il comma 1 dell’art. 167 ove viene eliminata, rispetto al testo originario del Codice, una delle due sanzioni che potevano essere comminate, in alternativa, dall’amministrazione preposta alla gestione del vincolo, vale a dire quella pecuniaria e, mantenuta, invece solo quella demolitoria della rimessione in pristino a spese del trasgressore.
La finalità della disposizione, come tra l’altro sottolineato nella relazione illustrativa, è volta ad una più penetrante tutela del paesaggio, in quanto tutti gli abusi vengono puniti con la demolizione e si è, inoltre, “introdotta una soluzione che elimina l'ambigua formula dell'articolo 167, comma 1, ereditata dall'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, che ammetteva la «scelta» dell'amministrazione, preposta alla gestione del vincolo tra sanzione pecuniaria e sanzione demolitoria (formula la cui ambiguità aveva «legittimato» l'invenzione pretoria dell'autorizzazione postuma in sanatoria), e la si è sostituita con la perentoria affermazione, di reale tutela del paesaggio, per cui tutti gli abusi sono puniti con la demolizione (in quanto sanzione ripristinatoria di tutela del bene protetto, al di là del suo contenuto afflittivo)”. A temperare la severità di tale regola generale si è però affiancata l’eccezione della sanabilità, previa valutazione dell'amministrazione competente, dei soli «piccoli abusi» che non comportino aggiunte di superfici o di volumi e abbiano, quindi, un impatto meno rilevante sul paesaggio.
L’articolo 1 dello schema di decreto correttivo in esame apporta limitate modifiche alla Parte prima del Codice dei beni culturali e ambientali, recante le disposizioni generali.
Esso in particolare novella l’articolo 5, comma 6, (relativo alla cooperazione degli enti territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale), prevedendo espressamente la garanzia di un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite rispetto all’esercizio delle funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici da parte dello Stato e delle Regioni.
Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni rispetto alla tutela del paesaggio, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, cfr. infra.
Per quanto riguarda la modifica all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del codice (su cui anche infra), essa è volta a riferire al “paesaggio” (piuttosto che, come nel testo vigente, ai “beni paesaggistici”) la norma che riconduce alla nozione di “valorizzazione” la “riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”.
Le lettere da a) a d) dell’articolo 2, comma 1 –
attraverso la sostituzione integrale degli articoli da
Il nuovo testo dell’articolo
§ al comma 1, modifica la definizione di paesaggio, facendo in particolare riferimento non più a “parti di territorio” bensì al “territorio espressivo di identità”;
§ al comma 2, rispetto al testo vigente che fa generico riferimento alla salvaguardia dei valori che il paesaggio esprime “quali manifestazioni identitarie percepibili”, individua l’oggetto di tutela “relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”;
§ al comma 3, contiene un’esplicita indicazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla definizione di norme di tutela del paesaggio e la qualificazione delle medesime quali limite all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio.
Tale previsione è in linea con la giurisprudenza costituzionale e da ultimo con la sentenza n. 367 del 2007, che ha in particolare affermato che “Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni”.
Si richiamano inoltre le precedenti sentenze n.
196 del 2004, che ha confermato la tesi radicata in dottrina secondo la quale
il paesaggio è “forma del territorio e dell’ambiente”, la cui tutela
rappresenta valore costituzionale primario
“primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha
esplicitamente definito come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro
valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici”; la sentenza
n. 51 del 2006, nella quale
Si segnala che
§
ai commi
da
La relazione illustrativa precisa che la tutela “costituisce un’espressione di sintesi con cui si indica sia l’attività conoscitiva, intesa ad accertare l’esistenza di valori paesistici meritevoli di protezione, sia il sistema della valutazione preventiva di compatibilità, con tali valori, degli interventi da realizzare” e che la valorizzazione è “destinata ad assicurare e a sostenere interventi di conoscenza, conservazione, riqualificazione, informazione e formazione, così da contribuire, attraverso di essa, allo sviluppo della cultura”.
La relazione illustrativa ricollega al nuovo testo dell’articolo 131, anche la novella apportata all’articolo 6, comma 1, terzo periodo, del codice, dall’articolo 1, comma, lett. b), in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, che, con portata estensiva, riferisce al “paesaggio” (piuttosto che, come nel testo vigente, ai “beni paesaggistici”) la norma relativa alla qualificazione quale valorizzazione della “riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”.
Nel nuovo testo dell’articolo 132, relativo alle convenzioni internazionali, rispetto all’attuale testo dell’articolo 133, ci si limita a richiamare il comma 2, che detta una norma sulla ripartizione delle competenze in materia di paesaggio, rinviando ai principi costituzionali e all’applicazione della Convenzione Europea sul paesaggio.
Con riferimento, invece, alla cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, si segnala nel nuovo testo dell’articolo 133, rispetto al vigente articolo 132:
§ la specificazione, al comma 1, che la definizione delle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio viene effettuata “d’intesa” tra il Ministero e le regioni;
§ l’attribuzione, al comma 2, al Ministero e alle regioni – piuttosto che genericamente alle amministrazioni pubbliche – del compito di cooperare per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi;
§ la conseguente previsione, al comma 3, dell’obbligo per gli altri enti pubblici territoriali di conformare la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, di adeguare gli strumenti vigenti.
Con riferimento, infine, all’individuazione dei beni paesaggistici, di cui al nuovo testo dell’articolo 134, si segnala l’introduzione della condizione che gli ulteriori immobili e aree di cui alla lettera c), oltre a essere sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, siano specificamente individuati a norma dell’articolo 136.
La relazione illustrativa individua la ratio della disposizione nell’esigenza di evidenziare che “i beni paesaggistici sono individuati, a seguito di accertamenti di natura tecnico-discrezionale, con riguardo alle tipologie indicate in via generale dalle disposizioni del codice distintamente richiamate in detta norma”.
Occorre valutare l’opportunità di un coordinamento tra la nuova lettera c) e la lettera a) dell’articolo 134, al fine in particolare di chiarire se la prima si riferisce alle aree e agli immobili riconducibili alle tipologie indicate all’articolo 136, che tuttavia non sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico a norma degli articoli 138-141.
L’articolo
La diversa
formulazione del comma
Nella formulazione vigente la norma, infatti, non si riferisce al territorio ma al paesaggio.
Quanto alla collaborazione con lo Stato da parte delle regioni per l’elaborazione dei piani paesaggistici, essa cessa di essere eventuale, per divenire obbligatoria.
Tuttavia tale obbligo di collaborazione con il Ministero non riguarda la redazione dell’intero piano, ma viene limitato ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo.
Si ricorda, in proposito, che le citate lettere b), c) e d) del nuovo testo dell’art. 143, previsto dallo schema in esame, riguardano la ricognizione/individuazione di:
b) immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136;
c) aree tutelate per legge, di cui all’art. 142, comma 1;
d) ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, lettera c).
La relazione illustrativa dopo aver ricordato come il nuovo testo del comma 1 dell’art. 135, conformemente alla sentenza n. 367/2007 della Corte, confermi l’attribuzione alle regioni della redazione dei piani paesaggistici, precisa che, in base all’ultimo periodo dello stesso comma, “la redazione dei piani, per la parte avente ad oggetto i beni paesaggistici in senso proprio, è effettuata congiuntamente dal Ministero e dalla regione di volta in volta competente”. Ciò in relazione all’esigenza, “anche alla luce della gerarchia degli interessi pubblici afferenti al territorio, per come delineata dalla più volte citata sentenza della Corte n. 367/2007” di “assicurare allo Stato, titolare dell’interesse preminente, quello alla conservazione del paesaggio vincolato, un ruolo pregnante, di coordinamento operativo, nella definizione di normative d’uso del territorio vincolato specificamente intese ad assicurare la conservazione dei suoi tratti caratteristici sotto il profilo paesaggistico”.
In proposito,
La novella in esame all’articolo 135 incide anche sul contenuto dei piani paesaggistici, attraverso in particolare il nuovo comma 3[26], che prevede che i piani devono predisporre specifiche normative d’uso e provvedere all’attribuzione di adeguati obiettivi di qualità per ognuno degli ambiti individuati nel piano.
Il riferimento all’”individuazione dei diversi ambiti e degli obiettivi di qualità” è confermato dall’articolo 143, comma 1, lett. i), che definisce il contenuto del piano paesaggistico.
Sia il comma 3 dell’articolo
Si ricorda che, nel testo vigente dell’articolo 143, il riferimento agli “obiettivi di qualità paesaggistica” (contenuto nel testo del previdente comma 2) è stato invece espunto a seguito della novella apportata dal decreto legislativo n. 157 del 2006, motivata soprattutto dalla difficoltà di definire tale nozione, posto che i valori paesaggistici sono difficilmente collegabili a fattori passibili di misurazione.
Relativamente ai commi 2 e 4 del nuovo testo dell’art. 135, essi non apportano variazioni di rilievo, tali da modificare la finalità delle norme.
Il nuovo testo dell’art. 143 elenca, al comma 1, le attività che rientrano nell’elaborazione del piano paesaggistico.
Come sottolineato nella relazione illustrativa, “la novella ha consentito di riordinare, al comma 1, la sequenza logica delle operazioni conoscitive, in sede di pianificazione paesistica, concernenti le aree di interesse paesaggistico: si è previsto, infatti, che in primo luogo si provveda alla «ricognizione», ed alla conseguente perimetrazione, dei vincoli già esistenti, sia di quelli imposti ex lege, sia di quelli a carattere provvedimentale; che in secondo luogo, alla stregua dei criteri di interesse paesaggistico fissati all'art. 136, si proceda alla individuazione e delimitazione di ulteriori aree di interesse paesaggistico; e che, in terzo luogo, si proceda alla individuazione delle caratteristiche paesaggistiche dei diversi contesti costituenti l'intero territorio pianificato, delimitandone i relativi ambiti”.
Il riordino operato consente quindi di evidenziare le seguenti fasi di cui si compone la procedura dell’elaborazione del piano:
§ ricognizione del territorio e dei vincoli esistenti - lettere a), b) e c);
§ individuazione e delimitazione di ulteriori aree di interesse paesaggistico – lettere d) ed e);
§ analisi del territorio e individuazione di interventi (recupero e riqualificazione delle aree degradate, misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico, ai fini di uno sviluppo sostenibile, degli interventi di trasformazione del territorio)- lettere f), g) e h);
§ individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità – lettera i).
Si noti che, rispetto al testo vigente, scompaiono le disposizioni recate dalle vigenti lettere e) ed f). Il disposto della lettera e) appare infatti superfluo alla luce del dettato del nuovo comma 3 dell’art. 135, così come quelle della lettera f) appaiono incluse nel nuovo testo, più articolato, delle lettere b) e c).
Lo stesso dicasi per il testo del vigente comma 2, che non appare più necessario alla luce delle integrazioni apportate alle lettere b), c) e d), ove si prevede la determinazione delle prescrizioni d’uso dei vari beni paesaggistici.
Il nuovo comma 2 dell’art. 143 conferma quanto
previsto dal vigente comma
Tale disposizione
prevede che, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14 (che
disciplina
Le novità procedurali di carattere sostanziale apportate dalla novella sono essenzialmente riconducibili alle seguenti:
§ il termine per l’approvazione del piano non è più fissato nei novanta giorni successivi all'accordo, ma viene stabilito nell’accordo stesso.
§ il potere riconosciuto al Ministero di approvare in via sostitutiva il piano, decorso inutilmente il termine di cui sopra, viene limitato ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, cioè a quelle parti del piano per le quali lo schema in esame introduce l’obbligo di elaborazione congiunta del piano da parte della regione e del Ministero.
Il nuovo comma 3 riscrive il testo del vigente comma 4 relativamente al parere reso dal soprintendente, una volta approvato il piano, nel procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 146-147.
Nel testo vigente il carattere soltanto obbligatorio oppure vincolante del parere è legato alla circostanza che il piano sia stato o meno approvato a seguito dell'accordo tra le amministrazioni di cui al comma precedente.
Nel testo in esame, invece,si prevede in ogni caso la vincolatività del parere rispetto agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.
La motivazione deve essere ricercata, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, “in ragione della riconosciuta preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio tutelato rispetto a quello pertinente alla fruizione del territorio (v. Corte Cost., sent. n. 367/2007)”.
I commi seguenti dell’articolo in esame ripropongono, nella sostanza, il testo vigente.
Il nuovo comma 9, invece, prevede che:
§ a far data dall’adozione del piano non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso; tale disposizione riproduce il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 144 (che viene quindi espunto dal testo di tale ultima disposizione);
§ a far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici; tale disposizione riprende il contenuto del testo dell’articolo 145, comma 3.
Per ragioni di chiarezza normativa, appare opportuno un coordinamento tra l’articolo 143, comma 9, secondo periodo, e l’articolo 145, comma 3, che si riferiscono entrambi alla cogenza dei piani e alla loro prevalenza sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici.
L’art. 144, disciplinante la pubblicità e la partecipazione nei procedimenti di approvazione dei piani, è soggetto ad interventi correttivi di drafting, come sottolineato nella relazione illustrativa.
Relativamente all’art. 145, la relazione illustrativa segnala che le modifiche apportate dallo schema in esame chiariscono “i rapporti di coordinamento fra gli strumenti di pianificazione paesistica e gli altri strumenti pianificatori, sia territoriali che di settore, confermando (v. modifica al comma 1) la natura di «compito di rilievo nazionale» (già sancita anche dall'art. 52, co. 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante la definizione degli assetti tra Stato e autonomie) della funzione ministeriale di individuazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riguardo alla tutela del paesaggio, e quindi (v. integrazione del comma 3) modifica la inderogabilità delle previsioni di piano paesistico da parte di piani, programmi o progetti di qualsiasi natura”.
La relazione illustrativa, inoltre, precisa che la prevalenza dei piani paesaggistici anche rispetto ai piani degli enti gestori delle aree protette, peraltro già prevista nel testo vigente del comma 3 dell’articolo 145, “ben si giustifica anche in considerazione della partecipazione dello Stato alla elaborazione dei piani paesaggistici con riguardo alle aree vincolate (art. 135, comma 1). Tale modalità di elaborazione costituisce sufficiente garanzia di adeguata tutela degli interessi perseguiti attraverso i piani parco”.
Si segnala altresì la modifica al comma 2, volta a far sì che la previsione, nei piani paesaggistici, di misure di coordinamento con altri strumenti di pianificazione (territoriale e di settore, nonché piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico), non sia più obbligatoria (come prevede il testo vigente), ma divenga facoltativa.
Infine si segnala la modifica del comma 4, che interviene sulle procedure per la conformazione dei vari piani al piano paesaggistico, introducendo in particolare un rinvio alla legge regionale.
La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche all’art. 136 sono intese a “dare spazio, nell'ambito delle tipologie di «bellezze naturali» tutelabili, alle valenze storico-morfologiche, anche con riguardo ad interi centri abitati, accanto a quelle tradizionali, prevalentemente estetiche”.
In particolare, si sottolinea l’esclusione delle zone di interesse archeologico (che comunque rientrano tra le aree tutelate per legge, ai sensi della lettera m) del comma 1 dell’art. 142, che viene conseguentemente modificata dallo schema in esame[27]), ma soprattutto l’inserimento, tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, dei centri e nuclei storici.
Si ricorda, in proposito, che sia lo schema del d.lgs. n. 42/2004[28] che lo schema del primo decreto correttivo (d.lgs. n. 157/2006)[29] contenevano disposizioni di contenuto analogo, che tuttavia non erano state riprodotte nella versione definitiva dei decreti legislativi adottati.
Nelle relazioni
illustrative di tali schemi, l’introduzione dei centri storici veniva motivata sulla
base dell’opportunità di “riconoscere nella norma il dato fattuale”, visto che
una rilevazione statistica svolta nel passato ha permesso di accertare che “su
2.166 decreti di vincolo ex legge 1497/1939, ben 129 riguardavano centri
storici e comunque altri 614 avevano per oggetto un intero territorio comunale”
e giustificata dal fatto che “il vincolo paesaggistico dei complessi di
immobili può ben riguardare i centri storici, come del resto già suggerito
dall'articolo 9, punto 4, del regolamento di cui al r.d. 1357 del
Si segnala che nelle premesse del parere espresso dall’VIII Commissione sullo schema di decreto correttivo[30], si prendeva atto che “in merito ai beni assoggettabili a vincolo paesaggistico con provvedimento regionale, la definizione di centro storico, propria della materia urbanistica e caratterizzata dalla non omogeneità degli immobili in essa ricompresi, non appare mutuabile ai fini della tutela del paesaggio, poiché è orientamento consolidato della giurisprudenza che il vincolo paesaggistico debba essere imposto su beni oggetto di puntuale individuazione” e, conseguentemente, con una specifica osservazione, si chiedeva di espungere il riferimento ai centri storici dal testo dell’articolo 136. Il parere reso dalla VII Commissione sullo schema di codice dei beni culturali e del paesaggio[31] recava invece l’espressa condizione della soppressione, all'articolo 136, comma 1, lettera c), delle parole: «ivi compresi i centri storici, gli antichi castelli, villaggi e borghi, gli agglomerati urbani e le zone di interesse archeologico».
L’unica modifica rilevante apportata all’art. 137 appare quella recata al secondo periodo del comma 2, finalizzata – come sottolineato dalla relazione illustrativa – a “rendere più stringente l'obbligo delle regioni, nel costituire le apposite commissioni cui affidare il compito di formulare proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, a scegliere i componenti di dette commissioni nell'ambito delle terne designate dalle università, dalle istituzioni aventi come fine statutario la tutela del paesaggio, e dalle associazioni ambientaliste individuate dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dell'ambiente”. Infatti tale modalità di scelta non è più eventuale ma deve essere operata di norma.
Si prevede, inoltre, attraverso una apposito periodo aggiuntivo, l’integrazione della commissione con un rappresentante del competente comando regionale del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.
All’art. 138,integralmente riscritto, le modifiche sostanziali apportate riguardano essenzialmente i seguenti aspetti:
§ il potere di iniziativa per l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico viene esteso (dal nuovo testo del comma 1) anche ai componenti di parte ministeriale delle commissioni di cui all’art. 137.
Si tratta del soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e del soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio (art. 137).
§ il riconoscimento (da parte del nuovo testo del comma 3) del potere autonomo del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.
La relazione illustrativa richiama in proposito
la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 1998 e ricorda che “la
potestà ministeriale di procedere in via autonoma alla individuazione e
sottoposizione a tutela di beni paesaggistici è tuttora prevista e disciplinata
dall'articolo 82, secondo comma, lettera a), del decreto legislativo 24 luglio
1977, n.
Nella sentenza n. 334 del 1998,
L’articolo 82, secondo comma, lettera a), del decreto legislativo n. 616 del 1977 delega alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'individuazione delle bellezze naturali, facendo tuttavia salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni.
Si segnala che
Le modifiche apportate all’articolo 139 sono – come sottolineato dalla relazione illustrativa – “di mero drafting”.
Per quanto riguarda la novella all’articolo 140, si segnala la modifica del comma 2 che ha la finalità – evidenziata nella relazione illustrativa – di “meglio definire contenuti e finalità della disciplina d'uso delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che deve essere tale da assicurare la conservazione dei tratti caratteristici del territorio che hanno determinato l'imposizione del vincolo”.
Nello stesso comma 2, viene inoltre inserita una parte volta a statuire l’immutabilità della dichiarazione di notevole interesse pubblico, che costituisce parte integrante del piano paesaggistico, nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
Lo schema di decreto in esame procede inoltre ad una integrale riscrittura dell’art. 141 (Provvedimenti ministeriali) e all’introduzione dell’articolo 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico).
L’attuale articolo 141 disciplina l’esercizio del potere ministeriale sostitutivo per l’emanazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, qualora la commissione o la regione non provvedano nei termini stabiliti.
L’esercizio di tale potere sostitutivo viene disciplinato, nel testo recato dallo schema in esame, dal nuovo articolo 141-bis, seppur in un contesto diverso (v. infra). Il nuovo testo dell’art. 141 riguarda, invece, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico emanate autonomamente dal Ministero (sulla base del potere riconosciutogli dal nuovo testo dell’art. 138, comma 3), per le quali viene riproposta – in sostanza – la procedura prevista dal vigente art. 141 per le dichiarazioni “sostitutive”.
Il comma 1 del nuovo testo dell’art. 141 estende l’applicazione della procedura prevista dagli articoli 139 e 140 ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. Le successive disposizioni delineano specificamente quindi la disciplina per l’adozione autonoma da parte del Ministero della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Nel riadattare la procedura prevista dal vigente art. 141 alla nuova fattispecie dichiarativa, vengono introdotte alcune modifiche. Le più rilevanti riguardano:
§ l’introduzione del parere del competente Comitato tecnico-scientifico, ai fini dell’adozione, da parte del Ministero, della dichiarazione di notevole interesse pubblico;
§ la
specificazione del fatto che tale dichiarazione deve essere adottata “a termini
dell'articolo 140, commi 1 e
§ l’inserimento di una norma di chiusura, relativa all’obbligo, in capo al Ministero, di trasmettere copia della dichiarazione e delle relative planimetrie ai comuni interessati, nonché all’obbligo, in capo alla soprintendenza, di vigilare sul fatto che i comuni mettano a disposizione del pubblico la documentazione ricevuta.
Si ricorda, infatti, che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 140 dispone che “Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione” e che, in base al comma 4, “Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati”.
Ebbene, il nuovo comma 4 dell’art. 141 dispone che “La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie (quindi della documentazione di cui il comma 3 dell’art. 140 prescrive la pubblicazione e che deve essere messa a disposizione del pubblico da parte del comune, ai sensi del successivo comma 4), è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero”.
Il nuovo art. 141-bis – come evidenziato nella relazione illustrativa – statuisce, al comma 1, “l’obbligo, per le amministrazioni interessate (rispettivamente, Ministero e regioni) di provvedere all'integrazione dei vincoli paesaggistici già emanati, corredandoli della disciplina d'uso delle aree sottoposte a tutela, recante, in conformità a quanto previsto per i vincoli da imporre ex novo dall'art. 140, la regolamentazione puntuale e specifica delle trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici espressi dalle aree medesime. Tale previsione ovviamente non si pone in contrasto con il più generale dovere di procedere alla pianificazione territoriale paesistica, ma anzi ne costituisce una regolamentazione anticipata e speciale per le aree di maggiore valenza paesistica, atteso che tale disciplina d'uso, una volta stabilita, diventa parte integrante della futura pianificazione territoriale, non soggetta a modifiche da parte di quest'ultima (v. art. 140, co. 2, la cui disciplina è espressamente richiamata dall'art. 141-bis, co. 1)”. Il successivo comma 2 fissa un termine per l’adempimento di tale obbligo da parte delle regioni, decorso il quale è previsto il potere sostitutivo del Ministero.
Rispetto al testo vigente, quindi, l’articolo 141-bis disciplina l’esercizio del potere sostitutivo del Ministero limitatamente al caso di mancata emanazione da parte della regione di provvedimenti integrativi di vincoli paesaggistici già emanati.
Il comma 3 dell’art. 141-bisattribuisce ai provvedimenti integrativi gli stessi effetti giuridici e lo stesso regime di pubblicità previsti dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 140 per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico.
Relativamente all’art. 142, la relazione illustrativa sottolinea che “gli interventi di drafting sono finalizzati, quanto alle zone di interesse archeologico, a consentire l'esercizio dell'azione di tutela paesaggistica senza vincoli di ordine temporale, attesa la costante evoluzione della ricerca archeologica”.
Tale modifica appare inoltre consequenziale all’esclusione, operata dallo schema in esame, delle zone archeologiche dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 136. L’eliminazione del vincolo temporale previsto dalla lettera m)consente di tutelare le zone di interesse archeologico individuate dopo l’entrata in vigore del codice.
La relazione prosegue evidenziando che, quanto alle aree zonizzate degli strumenti urbanistici, gli interventi sono volti “a riportare alla loro originaria formulazione le statuizioni del Codice in ordine al regime derogatorio per esse valevole, a determinate condizioni, rispetto alla generale vigenza del vincolo paesaggistico imposto ex lege. La previsione originaria del Codice, conforme a quanto disposto dalla previgente normativa di riferimento, costituita dalle statuizioni di cui all'art. 146, co. 2 e 3, del dlgs. n. 490/1999, […] è stata novata dall'art. 12 del dlgs. n. 157/2006 con formula non del tutto coerente con le statuizioni testé richiamate”.
Si ricorda, in proposito, che la lettera b) del
comma 2 dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 (nella sua originaria formulazione[32]) riproduceva il disposto della lett. b) del
comma 2 dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/1999 che disponeva la non applicazione
delle disposizioni previste dal comma 1 alle aree che alla data del 6 settembre
1985 “limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione,
erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e,
nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.
Lo stesso dicasi per il comma 3 dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/1999, riprodotto dall’art. 142, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 (nella sua originaria formulazione[33]), secondo cui “La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni”.
La sostituzione del vigente art. 146 è finalizzata al riordino complessivo e alla sistematizzazione della procedura autorizzatoria ordinaria.
Si rammenta che il capo IV, relativo al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela, prevede due tipi di autorizzazione (analogamente a quanto previsto dal T.U. del 1999):
§ quella ordinaria, disciplinata dall’art. 146;
§
quella relativa ad opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni dello Stato, regolata dall’art.
Pertanto la novazione di alcuni commi, come sottolinea anche relazione illustrativa, “risponde, in buona sostanza, ad esigenze di sistemazione logica della materia disciplinata”.
Tra queste modifiche: le disposizioni sul divieto di iniziare i lavori fino al rilascio dell’autorizzazione, attualmente contenute nel comma 9, vengono più correttamente riportate nel comma 2; il comma 4, che regola natura giuridica ed efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, raggruppa in un'unica disposizione statuizioni attualmente contenute in vari commi, prevedendo anche la durata quinquennale dell’autorizzazione per un periodo di cinque anni, scaduto il quale è necessaria una nuova autorizzazione. Si segnala, inoltre, al comma 3, l’attribuzione al Ministro per i beni e le attività culturali del potere di proposta rispetto al D.P.C.M. di individuazione della documentazione da presentare a corredo del progetto e l’eliminazione del termine per l’emanazione di tale D.P.C.M. attualmente previsto dal comma 4[34].
Per quanto riguarda, invece, le novità sostanziali più significative introdotte con la novella:
§ al comma 5, viene esteso il parere vincolante del soprintendente in relazione a tutti gli interventi progettati in aree sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico, sia con appositi provvedimenti sia direttamente dalla legge, salve, come indica la relazione illustrativa, “sempre le ipotesi di procedure semplificate, la cui operatività è però conseguente alla approvazione degli strumenti urbanistici adeguati agli atti di pianificazione paesistica”, disciplinate dall’articolo 143, commi 4 e 5.
§ al comma 6, vengono modificati i limiti alla delegabilità, da parte della regione, della funzione di autorizzazione paesaggistica, essenzialmente individuati dal vigente comma 3 nell’approvazione da parte della regione del piano paesaggistico e nell’adeguamento da parte del comune degli strumenti urbanistici.
Il comma 3 dispone in particolare che le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli artt. 24, 31 e 32 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
Il nuovo testo del comma 6 prevede, invece, che nel caso la regione non intenda svolgere direttamente la funzione di autorizzazione paesaggistica può delegarne l'esercizio alle province, agli ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle vigenti disposizioni sugli enti locali ovvero ai comuni, purché sussistano, presso tali enti condizioni organizzative – e in particolare strutture analoghe a quelle regionali – tali da poter assicurare un adeguato livello di conoscenze tecnico- scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica rispetto ad altri interessi pubblici relativi al governo del territorio.
In tal modo – evidenzia la relazione illustrativa - “si è ritenuto di poter precostituire garanzie organizzative e di competenza tecnica sufficienti ad assicurare, nello svolgimento della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, quell'adeguato livello di unitarietà dell'azione amministrativa richiesto dall'art. 118, primo co., Cost.”.
§
ai commi
da
Il nuovo comma 7 affida all’amministrazione competente - regione, o agli enti locali delegati - la funzione di verifica preliminare dell’istanza (di qui la rilevanza della esistenza, presso tali enti, come appena detto, di apposite strutture specificamente dedicate), nonché della documentazione a corredo. Successivamente viene data comunicazione all’interessato dell’inizio del relativo procedimento e la documentazione, accompagnata da una relazione tecnico-illustrativa (non prevista dal comma 7 vigente), viene trasmessa al soprintendente per la espressione del relativo parere.
Si rammenta che il vigente testo del comma 7 prevede che l'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati.
Il successivo comma 8 riduce i termini entro i quali il soprintendente è tenuto ad esprimere il parere – da sessanta a quarantacinque giorni dalla ricezione dei relativi atti e disciplina specificamente il caso in cui il soprintendente ritenga di dovere esprimere una valutazione negativa.
Nel caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente nel termine previsto, il comma 9 prevede l’immediata indizione da parte dell’amministrazione competente di una conferenza di servizi, alla quale partecipa anche il soprintendente.
Per quanto riguarda gli altri commi dell’articolo 146, si segnala il comma 12 (corrispondente al precedente comma 13), che, come sottolinea la relazione illustrativa, le cui modifiche “hanno inteso riportare a sistema il procedimento contenzioso in materia paesaggistica, eliminando alcune evidenti dissonanze introdotte dal d.lgs. n. 157/2006 (quale, ad esempio, l'obbligo per il giudice amministrativo di decidere sui ricorsi in materia paesaggistica anche nel caso di rinuncia del ricorrente per sopravvenuta carenza d’interesse”. Nel nuovo testo del comma 13 (vigente comma 14) viene allungato (da quindici a trenta giorni) il termine per l’aggiornamento dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate da parte dell’amministrazione competente, e viene prevista la possibilità della sua libera consultazione anche in via telematica.
Come precisato nella relazione illustrativa, i commi 14 e 15 si propongono, infine, il recupero di competenze da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in materia di rilascio di autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere, la cui attività è suscettibile di incidere sullo stato dei luoghi vincolati, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 349 del 1986. Si riporta invece nell'ambito delle competenze del Ministero dell'ambiente, l'autorizzazione allo svolgimento di attività minerarie di ricerca ed estrazione, la cui incidenza sullo stato dei luoghi è sicuramente di minor rilevanza.
Si ricorda che l’art. 2, comma 1, lett. d) della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”, assegna al Ministero le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per quanto riguarda la disciplina delle autorizzazioni per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, di cui all’articolo 147, si segnala esclusivamente l’estensione anche alle amministrazioni statali dell'obbligo di corredare i progetti degli interventi nelle aree vincolate della documentazione prevista dall’art. 146, comma 3, ed individuata con il d.P.C.M. 12 dicembre 2005.
Anche le modifiche
agli artt. 148 e 149 sono state
introdotte ai fini di un loro coordinamento
formale con le quelle previste dall'art.
Le modifiche agli artt. 150, 151, 152 e 153 sull’inibizione o sospensione dei lavori, il rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori, gli interventi soggetti a particolari prescrizioni e sui cartelli pubblicitari sono preordinate, secondo quanto riporta anche la relazione illustrativa, a riproporre il corretto recepimento di alcune disposizioni previste dalla legge n. 1497 del 1939[35] (articoli 10, 11 e 14) e alle modifiche recate dal nuovo testo dell’art. 146.
L’integrale sostituzione dell’art. 154 relativo al colore delle facciate dei fabbricati è dettata dall’esigenza, come indicato nella relazione illustrativa, “di procedere ad un adeguamento dei parametri di valutazione per stabilire la compatibilità fra i colori delle facciate ed il contesto vincolato, ponendo a base di tale valutazione non solo un giudizio squisitamente estetico, come è tradizione nel settore (v., in proposito, l'art. 14, terzo co., I. n. 1497/1939), ma anche un giudizio di carattere storico-critico, attesa, soprattutto nei centri storici, la necessità di assicurare interventi non solo gradevoli ma anche filologicamente corretti”.
Il testo vigente dell’art. 154 prevede, al comma 1, che l'amministrazione competente individuata dalla regione possa ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'art. 136 (vale a dire i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico e le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze) sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che armonizzi con essa. Il comma 2 dispone che tale disciplina non si applica nei confronti degli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) (ovvero le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1) e d) (ovvero le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose). Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o dall'art. 142, comma 1, lettera m), il comma 3 prevede che l'amministrazione competente consulti preventivamente le competenti soprintendenze ed, infine, il comma 4 autorizza l'amministrazione a provvedere all'esecuzione d'ufficio, nel caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati.
Il nuovo testo dell’art. 154 richiede la condizione della sottoposizione della tinteggiatura delle facciate dei fabbricati a preventiva autorizzazione (ai sensi degli articoli 146 e 149) ai fini dell’esercizio della facoltà di ordinare che – nelle aree contemplate dalle lettere c) (che nel nuovo testo comprendono anche i centri storici) e d) dell'art. 136 – sia dato alle facciate dei fabbricati un colore che armonizzi con la bellezza dell’insieme.
Tale facoltà viene attribuita:
§ all’amministrazione competente, su parere vincolante del soprintendente;
§ al Ministero.
Con riferimento agli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d), nonché più in generale dei beni culturali di cui al comma 1 della medesima disposizione[36], il comma 3 esplicita l’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte seconda del codice (che riguarda specificamente i beni culturali).
In merito alle funzioni di vigilanza previste dall’articolo 155 i commi aggiuntivi 3 e 4 hanno la finalità di chiarire che tutti gli atti di pianificazione urbanistica si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e sono impugnabili ai sensi dell'art. 146, comma 12.
Relativamente agli artt. 156 e 157, si segnala il posticipo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2009 della data per la verifica e l’adeguamento dei piani paesaggistici da parte delle regioni alle previsioni di cui all’art. 143 (articolo 156, comma 1). Il testo novellato del comma 3 del medesimo articolo 156 prevede la stipula di intese (nel testo vigente meramente facoltativa) tra il Ministero e le regioni per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento; esso dispone inoltre che il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (prevedendo, come nel testo vigente, l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministero nel caso di mancata approvazione del piano da parte della regione), e specifica che dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9.
L’art. 159, integralmente riscritto, reca il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.
Rispetto al testo vigente che prevede uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 156 (ovvero, se anteriore, all’approvazione o all’adeguamento dei piani paesaggistici), il testo novellato del comma 1 dispone l’immediata applicabilità delle disposizioni del Capo IV anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica pendenti alla data del 1° giugno 2008. Rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni in esame, il medesimo comma 1 fa salvo, in via transitoria, il potere di annullamento da parte del soprintendente, da esercitare entro sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti.
Analogamente, il comma 2 sancisce l’immediata applicabilità dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5, rispetto ai procedimenti pendenti alla medesima data del 1° giugno 2008 di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica (redatta a termini dell'art. 143 od aggiornata a termini dell'art. 156).
Si riportano le disposizioni dei citati commi 3, 4 e 5 dell’art. 145 relativo al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione, come modificati dallo schema in esame:
§ Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (comma 3).
§ I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo (comma 4).
§ La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo (comma 5).
Da ultimo, il comma 3, dispone che per i beni che alla data del 1° giugno 2008 sono oggetto di provvedimenti di immodificabilità assoluta emessi ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le autorizzazioni paesaggistiche potranno essere rilasciate solo dopo la loro integrazione con le prescrizioni di uso di cui al nuovo art. 141-bis (su cui supra). Il testo vigente, rispetto ai beni oggetto di tali provvedimenti, alla data di entrata in vigore del codice, pone come condizione per la concessione dell’autorizzazione l’approvazione dei piani paesaggistici.
L’art. 1-quinquies del decreto legge n. 312 del 1985[37] prevede che le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto correttivo in esame novella rispettivamente il Capo II della Parte quarta (relativo alle sanzioni amministrative) e quinta (recante le disposizioni transitorie, le abrogazioni e l’entrata in vigore) del codice.
Con riferimento alla Parte quarta, viene in particolare modificato l’articolo 167, comma 3 (relativo all’ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria), attraverso l’introduzione della previsione dell’utilizzo di un'apposita struttura ministeriale per l'esecuzione delle demolizioni delle edificazioni abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La relazione illustrativa precisa che tale disposizione riguarda in particolare le edificazioni di grande impatto sul contesto vincolato (i c.d. ecomostri).
Le altre modifiche alla Parte Quarta (in particolare all’art. 181, comma 1) e la novella alla Parte quinta (in particolare all'art. 182, comma 3-bis),derivano da esigenze di mero drafting.
Codice dei beni culturali e del paesaggio |
Schema di decreto in esame |
Parere conferenza unificata
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Parte prima Disposizioni generali |
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(omissis) |
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Articolo 5
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero (3). 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato (4). 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. |
Articolo 5
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero (3).
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato (4). 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite. 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. |
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Articolo 6.
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. |
Articolo 6.
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. |
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(omissis) |
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Parte terza Beni paesaggistici TITOLO I Tutela e valorizzazione. Capo I Disposizioni generali |
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Articolo
131.
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. |
Articolo
131.
1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Le norme di tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite all'esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tal fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. |
Articolo
131.
Richiesta di attivazione di un tavolo di confronto per la definizione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, previste all’art. 145 del Codice in oggetto |
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Articolo 133
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai princìpi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
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Articolo
132
1.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione Europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione. |
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Articolo 132
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. 2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. 3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione. 4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. |
Articolo 133
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. 2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma I. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile. 3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. |
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Articolo 134
1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da
b) le aree indicate all'articolo 142; c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 |
Articolo 134
1. Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da b) le aree di cui all'articolo 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 esottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 |
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Articolo 135
1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici».
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole; c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati; d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile. |
Articolo 135
1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati piani paesaggistici'. L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. 2. I piani paesaggistici, con riferimento all'intero territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologìe dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. |
Articolo 135
Eliminazione della parola “intero” |
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Capo II Individuazione dei beni paesaggistici |
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Articolo 136
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. |
Articolo 136
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. |
Articolo 136
Proposta del Ministero di aggiungere dopo le parole “o memoria storica,” le parole: “ivi compresi gli alberi monumentali” Dopo la parola “parchi” inserire le parole “e alberi monumentali” |
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Articolo 137
1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136. 2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. 3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe. |
Articolo 137
1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136. 2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalleassociazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo Forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. 3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe. |
Articolo 137
Eliminazione della parola“ambientaliste”
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Articolo 138
1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1. 2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare. 3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni. |
Articolo 138
1. Le commissioni. di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione. 3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136. |
Articolo 138
Dopo le parole: “del soprintendete,” aggiungere le parole. “previo parere della Regione interessata da acquisire entro 30 giorni dalla richiesta”, |
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Articolo 139
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. 3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. 4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. 5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. |
Articolo 139
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. 2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. 4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. 5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. |
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Articolo 140
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136. 2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. 4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 sono altresì notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonché trascritti a cura della regione nei registri immobiliari. 5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati |
Articolo 140
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, é notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione. 4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. |
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Articolo 141
1. Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai
sensi dell'articolo 139, comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.
Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140,
commi 3, 4 e
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati |
Articolo 141
1. Le disposizioni di cui agli articoli 139
e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione. 3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3. 4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero. 5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
Articolo 141-bis
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. |
Articolo 141-bis
Sostituire il riferimento a “un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” con la data del 31 dicembre 2009
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Articolo 142
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di d) le montagne per la parte eccedente e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b)erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 3. 4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157. |
Articolo 142
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di b) i territori contermini ai
laghi compresi in una fascia della profondità di c) i fiumi, i torrenti, i
corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di d) le montagne per la parte
eccedente e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b)erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4.
4. Resta in ogni caso fermala disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’articolo 157. |
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Capo III Pianificazione paesaggistica |
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Articolo
143
1. L’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell’articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione; c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’articolo 135; e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati; f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione; h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione. 2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. Entro i novanta giorni successivi all’accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere: a)la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell’articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b)la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146.
6. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145.
7. Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
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Articolo 143
1. L’elaborazione del piano paesaggistico comprende: a) ricognizione dell’intero territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4. 4. Il piano può prevedere: a)la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b)la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 146. 5. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. |
Articolo 143
All’alinea, aggiunta in fine della parola “almeno” Eliminazione delle parole“l’intero”
Inserire la parola“eventuale”prima di“individuazione di ulteriori immobili”
Aggiungere alla fine del
comma 3 le parole: “nonché quanto
previsto dall’art. 146, comma |
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Articolo
144
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità. A tal fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a far data dall’adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. |
Articolo 144
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità..
2. Fatto salvo quanto disposto al all’articolo 143, comma 9, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. |
Articolo 144
Eliminazione della parola “ambientaliste”
Aggiungere alla fine del comma le parole: “A tal fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.” |
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Articolo
145
1. Il Ministero individua ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. |
Articolo 145
1. La individuazione, da parte del Ministero delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali.
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico. 3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo. |
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Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela |
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1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all’articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione, o all’ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni, i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione a realizzarli. 3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l’esercizio alle province, o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all’uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l’adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d’intesa con 5. La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. 6. L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L’amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all’articolo 148 e valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell’autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi. 8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 143, comma 3, e all’avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere è vincolante, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 4. 9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. L’autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente.
11. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trovano l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. 12. L’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. 13. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado. 14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 155. 15. Le disposizioni dei commi da
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
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Articolo 146
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto è
preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico
tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del
Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con
4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, ad ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture analoghe a quelle regionali, in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se la stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Conclusa la verifica, l’amministrazione dà comunicazione all’interessato dell’inizio del relativo procedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Entro i successivi quaranta giorni l’amministrazione, effettuati gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Qualora ritenga di dover esprimere una valutazione negativa in ordine al progetto presentato, il soprintendente, prima dello spirare del termine indicato al primo periodo, dà comunicazione dei relativi motivi ostativi alla amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale, affinché ne informi l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’amministrazione, acquisite le eventuali osservazioni dell’interessato, rimette gli atti al soprintendente per la formulazione definitiva del relativo parere. In mancanza di osservazioni, l’amministrazione, alla scadenza del termine previsto dal citato articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiede al soprintendente l’emissione del parere finale. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione emette il conforme provvedimento finale. 9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente indice immediatamente una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo.
12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
Articolo 146
Aggiungere alla fine del comma 5 le parole: “Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.”
Eliminazione delle parole “ad ambiti sovracomunali appositamente definiti ai sensi delle”
e “analoghe a quelle regionali”
Sostituire i commi 7, 8 e 9 con i seguenti: 7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8
senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere,
l’amministrazione competente può indire conferenza di servizi, alla quale il
soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si
pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso,
decorsi sessanta giorni dalla
ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente
provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il
31 dicembre 2008, su proposta del Ministro di intesa con
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Articolo 147
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l’articolo 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. |
Articolo 147
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. 2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l’articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell’articolo 146. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica. |
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Articolo 148
1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3. 2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 146, commi 12, 13 e 14. |
Articolo 148 p 1. Le regioni promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146, comma 6.
2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.
Soppresso
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Articolo 149
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 5, lettera a) non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. |
lArticolo 149 uso del gli ambiti individuati; 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. |
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Articolo 150
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero ha facoltà di: a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. 2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della proposta di cui all’articolo 138 o all’articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 3.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori. 4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato. |
Articolo 150
1. Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di: a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio; b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. 2. L’inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138 o all’articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’articolo 139, comma 3.
Soppresso.
3. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato. |
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Articolo 151
1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 150, comma 1, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione. |
Articolo 151
1. Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall’articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.
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Articolo 152
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze. |
Articolo 152
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambitoe in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo,l’amministrazione competente, su parere vincolante del soprintendente, o il Ministero, pur tenendo conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare,hannofacoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. Soppresso
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Articolo 152
Dopo le parole: “su parere vincolante,”aggiungere le parole: “salvo quanto previsto dall’art. 146,
comma |
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Articolo 153
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. |
Articolo 153 azioni del territorio realizzate. 1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146. 2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. |
Articolo 153
Dopo le parole: “su parere vincolante,” aggiungere le
parole: “salvo quanto previsto
dall’articolo 146, comma |
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Articolo 154
1. L’amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell’articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all’articolo 136, lettera c), o all’articolo 142, comma 1, lettera m), l’amministrazione competente consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
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Articolo 154
1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia sottoposta all’obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l’amministrazione competente, su parere vincolante del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d’insieme. 2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l’amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all’esecuzione d’ufficio. 3. Nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.
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Articolo 154
Dopo le parole: “su parere vincolante,” aggiungere le
parole: “salvo quanto previsto
dall’articolo 146, comma
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Articolo 155
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. |
Articolo 155
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati dal presente titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero. 3. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. 4. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’articolo 146, comma 12. |
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Articolo
156
1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7. 2. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il
Ministero, d’intesa con 3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora all’accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni l’approvazione da parte della regione il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l’accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 143., |
Articolo 156 colo 157, oggetto di proposta formulata 1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7.
2.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice
il Ministero, d’intesa con 3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 135, stipulanointese, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9. Qualora all’adozione del piano non consegua, entro sessanta giorni, la sua approvazione da parte della regione, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. 4. Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l’accordo per l’adozione del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 143., |
Articolo 156
Sostituire la parola “stipulano”con le parole: “possono stipulare”
Eliminare le parole: “entro sessanta giorni”e aggiungere dopo le parole:“da parte della regione”le parole:“entro i termini stabiliti dall’accordo,”
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Articolo 157
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 6, dell’articolo 144, comma 2 e dell’articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico. |
, Articolo 157
1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778; b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431; d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico. |
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Articolo 158
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. |
Articolo 158
1. Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. |
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Articolo 159
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 156 ovvero, se anteriore, all’approvazione o all’adeguamento dei piani paesaggistici, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. 2. L’amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall’articolo 146, comma 6. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495. 4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. 5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici. 6. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12. |
Articolo 159
1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni. 2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis.
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Articolo 159
Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzato ria in maniera di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica, stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali, necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
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PARTE QUARTA TITOLO I Capo I
(omissis)
Capo II |
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Articolo 167
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti. |
Articolo 167
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. 6. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti. |
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TITOLO II Capo II |
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Articolo 181 o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, [ai sensi dell’articolo 136,] per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative [ripristinatorie o] pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. 1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. |
Articolo 181 o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 1-ter. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. 1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione. |
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PARTE QUINTA
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Articolo 182
1. In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004. 1-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a): a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. 1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. 2. In deroga a quanto previsto dall’articolo
29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9
del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro, 3.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5. |
Articolo 182
1. In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007: a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004; d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004. 1-ter. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a): a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all’entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta. 1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali; d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali. 2. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui
ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro,
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie
disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 3-bis. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5.. |
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(omissis) |
Costituzione della Repubblica italiana
(artt. 9, 76, 87, 117 e 118)
Articolo 9.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
--------------------------------------------------------------------------------
(11) Vedi artt. 33 e 34.
(omissis)
Articolo
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(79) Vedi art. 72, comma quarto.
(omissis)
Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere (98).
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione (99).
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo (100).
Promulga le leggi (101) ed emana i decreti aventi valore di legge (102) e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione (103).
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere (104).
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere (105).
Presiede il Consiglio superiore della magistratura (106).
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (107) .
--------------------------------------------------------------------------------
(98) Vedi anche art. 74, comma primo.
(99) Vedi art. 61, comma primo.
(100) Vedi art. 71, comma primo.
(101) Vedi artt. 73, 74 e 138, comma secondo.
(102) Vedi artt. 76 e 77.
(103) Vedi artt. 75 e 138, comma secondo.
(104) Vedi art. 80.
(105) Vedi art. 78.
(106) Vedi art. 104, comma secondo.
(107) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
(omissis)
Articolo 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua
competenza
--------------------------------------------------------------------------------
(165) Articolo così sostituito dall'art.
Articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (166) .
--------------------------------------------------------------------------------
(166) Articolo così sostituito dall'art.
L. 29 giugno 1939 n. 1497
Protezione delle bellezze naturali. (artt. 10,
11 e 14)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1939, n. 241.
(omissis)
10. [Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale (36)] (37).
--------------------------------------------------------------------------------
(36) Vedi, ora art. 82 u.c., D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(37) La presente legge è stata abrogata dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
11. [Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il regio Soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgano ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge] (38).
--------------------------------------------------------------------------------
(38) La presente legge è stata abrogata dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
(omissis)
Articolo 14. [Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.
Il Ministro per l'educazione nazionale (46) ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.
È anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
In caso di inadempienza il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale] (47).
--------------------------------------------------------------------------------
(46) Vedi, ora art. 82 u.c., D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(47) La presente legge è stata abrogata dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
D.P.R. 24 aprile 1977 n. 616
Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. (articolo
82)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 1977, n. 234, S.O.
(omissis)
Articolo 82. Beni ambientali.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.
La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.
[Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali] (30).
[Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi] (31).
[Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di
b) i territori
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
c) i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una
fascia di
d) le montagne per la
parte eccedente
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici (32);
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico (33)] (34).
[Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (35)] (36).
[Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (37)] (38).
[Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (39)] (40).
[L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione (41) (42)] (43).
[Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale (44)] (45).
[Per le attività di
ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
[Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (48)] (49).
[Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali (50) (51)] (52).
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(30) I commi da
(31) I commi da
(32)
(33) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(34) I commi da
(35) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(36) I commi da
(37) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(38) I commi da
(39) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(40) I commi da
(41) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(42)
(43) I commi da
(44) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(45) I commi da
(46) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(47) I commi da
(48) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(49) I commi da
(50) Gli ultimi nove commi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.L. 27 giugno 1985, n. 312.
(51) Vedi, ora, l'art.
(52) I commi da
L. 28 febbraio 1985 n. 47
Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie. (Art. 20)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1985, n. 53, S.O.
(omissis)
20. Sanzioni penali.
[Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione (40);
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione (41).
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (42)] (43).
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(40) Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 23 aprile 1985, n. 146.
(41) Vedi, anche, l'art. 39, comma
(42) Vedi, anche, l'art. 10 , L. 21 novembre 2000, n. 353.
(43) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 44 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001.
D.L. 27 giugno 1985 n. 312
Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale. (art.
1-quinquies)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1985, n. 152.
(omissis)
Articolo 1-quinquies. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (16) (17) (18).
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(16) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431.
(17)
ha dichiarato,
inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1-quinquies, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
(18) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies.
L. 8 luglio 1986, n. 349
Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (artt. 2, 6
e 13)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 25 novembre 2002;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326; Circ. 7 ottobre 1996, n. GAB/96/15208; Circ. 8 ottobre 1996, n. GAB/96/15326;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 dicembre 1996, n. 752;
- Ministero delle finanze: Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142.
(omissis)
2. 1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ;
c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità (4);
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. [Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (5)] (6).
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615 , e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 .
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.
10. ... (7).
11. ... (8).
12. ... (9).
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 . La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 , relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 .
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515 .
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.
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(4) Lettera così sostituita dall'art.
(5) Vedi il D.P.C.M. 2 ottobre 1995.
(6) Comma abrogato dall'art. 297, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con i limiti ivi indicati.
(7) Aggiunge la lettera i) all'art. 28, terzo comma, L. 31 dicembre 1982, n. 979.
(8) Sostituisce il quarto comma dell'art.
(9) Sostituisce l'ultimo comma dell'art.
(omissis)
Articolo 6. [1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni (15), decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni (16) dall'annuncio della comunicazione del progetto] (17).
--------------------------------------------------------------------------------
(14) Vedi il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377.
(15) Termine prorogato al 30 giugno 1998 dall'art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.
(16) Termine prorogato al 31 dicembre 1997 dall'art. 1, D.P.R. 7 agosto 1997, per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia.
(17) Articolo abrogato dall'art. 48, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui disposizioni sono confluite nell'art. 36 dello stesso decreto a seguito delle modifiche disposte dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Articolo 13. 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide (25).
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento (26).
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(25) Periodo aggiunto dal comma 3 dell'art.
(26) Le associazioni di protezione ambientale di
cui al presente articolo sono state individuate con D.M. 20 febbraio 1987
(Gazz. Uff. 20 febbraio 1987, n. 48), con D.M. 26 maggio 1987 (Gazz. Uff. 2
giugno 1987, n. 126), modificato dal D.M. 17 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 28
aprile 1995, n. 98), e, da ultimo, con Comunicato 1° dicembre 2001 (Gazz. Uff.
1° dicembre 2001, n. 280), con Comunicato 4 giugno 2002 (Gazz. Uff. 4 giugno
2002, n. 129), con Comunicato 11 giugno 2002 (Gazz. Uff. 11 giugno 2002, n.
135), con D.M. 26 febbraio 2003 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 7
maggio 2003, n. 104), con D.M. 16 ottobre 2003 (pubblicato, per comunicato,
nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2003, n. 287), con D.M. 4 novembre 2003
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2003, n. 287), con
D.M. 28 gennaio 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 7 maggio
2004, n. 106), con Comunicato 31 maggio 2004 (Gazz. Uff. 31 maggio 2004, n.
126), con Comunicato 5 agosto 2004 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), con D.M.
7 luglio 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 settembre 2004,
n. 219), con D.M. 22 aprile 2004 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff.
11 febbraio 2005, n. 34), con D.M. 28 dicembre 2004 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 5 marzo 2005, n. 53), con Comunicato 5 marzo 2005
(Gazz. Uff. 5 marzo 2005, n. 53), con D.M. 24 maggio 2005 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 27 giugno 2005, n. 147), con D.M. 29 settembre
2005 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 ottobre 2005, n. 241),
con Comunicato 19 aprile 2006 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 91), con
Comunicato 26 settembre 2006 (Gazz. Uff. 26 settembre 2006, n. 224), con
Comunicato 24 marzo 2007 (Gazz. Uff. 24 marzo 2007, n. 70), con D.M. 18 aprile
2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 maggio 2007, n. 114), con
D.M. 24 maggio 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 4 giugno
2007, n. 127), con D.M. 31 maggio 2007 (pubblicati, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 19 giugno 2007, n. 140), con D.M. 1° agosto 2007 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 24 agosto 2007, n. 196) e con D.M. 7 novembre 2007
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2007, n. 288). Vedi,
anche, l'art. 17, comma
L. 23 agosto 1988 n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (art. 14)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(omissis)
Capo III - Potestà normativa del Governo
14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
--------------------------------------------------------------------------------
(29) In deroga a quanto disposto dal presente
articolo vedi l'art.
L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt.
10-bis, 11, 14 e 15)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(omissis)
10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (25).
--------------------------------------------------------------------------------
(25) Articolo aggiunto dall'art.
11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (28).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (29).
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
--------------------------------------------------------------------------------
(26) Rubrica aggiunta dall'art.
(27) Comma così modificato dall'art.
(28) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(29) Comma aggiunto dall'art.
(omissis)
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
14. Conferenza di servizi (33).
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).
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(33) Rubrica aggiunta dall'art.
(34) Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.
(35) Articolo prima modificato dall'art.
15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (61).
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
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(61) Rubrica aggiunta dall'art.
L. 15 marzo 1997 n. 59
Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (art.11)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
(omissis)
Capo II
Articolo 11. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).
4. Anche al fine di
conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e
successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti
princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere
emanate entro il 31 ottobre
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);
b) prevedere per i
dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo
unico interministeriale presso
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che,
prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente
alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).
--------------------------------------------------------------------------------
(42) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999,
vedi l'art.
«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere
b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».
(43) Alinea così modificato dall'art.
- quanto alla lettera a):
il D.Lgs. 8 gennaio
1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso
il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- quanto alla lettera b):
il D.Lgs. 29 gennaio
1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «
il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;
il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;
il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;
il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;
il D.Lgs. 23
il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;
il D.Lgs. 20 luglio
1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «
il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- quanto alla lettera c):
il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
- quanto alla lettera d):
il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;
il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;
il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.
(44) Lettera così modificata dall'art.
(45) Comma così modificato dall'art.
(46) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
(47) Alinea così modificato dall'art.
(48)
(49)
(50) Lettera così modificata dall'art.
(51) Comma così modificato dall'art.
(52) Comma aggiunto dall'art.
(53) Periodo aggiunto dall'art.
D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281
Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.
(omissis)
Capo III - Conferenza unificata
8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.
1.
2.
3.
4.
--------------------------------------------------------------------------------
(13)
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.
(15) Vedi, anche, l'art.
(16)
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (art. 52)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.
(omissis)
52. Compiti di rilievo nazionale.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , la lettera a) è abrogata.
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490
Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1
della L. 8 ottobre 1997, n. 352.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
(omissis)
Capo II - Gestione dei beni
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)
149. Piani territoriali paesistici.
[1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto
dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con
--------------------------------------------------------------------------------
(162)
(163) Il presente decreto è stato abrogato
dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali (artt. 24, 31 e 32)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(omissis)
24. Esercizio coordinato di funzioni.
1.
a) pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attività culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana (29).
--------------------------------------------------------------------------------
(29) Il presente articolo corrisponde all'art.
(omissis)
31. Consorzi.
1. Gli enti locali per
la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni
possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende
speciali di cui all'articolo
4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali (35) (36).
--------------------------------------------------------------------------------
(35) Comma così modificato dal comma 12 dell'art.
(36) Il presente articolo corrisponde all'art.
32. Unioni di comuni.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati (37).
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 19 aprile 2001
Accordo tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali e le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia
di paesaggio.
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;
Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attivita' culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che e' stato accolto dal rappresentante del Governo;
Acquisito l'assenso del Governo dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce
il seguente accordo
tra il Ministro per i beni e le attivita' cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:
Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della convenzione europea del paesaggio, concordare le forme di attivita' del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come Ministero, e le regioni perche' le stesse siano conformi alla predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica; Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Considerato che secondo i principi della indicata convenzione:
il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e puo' costituire una risorsa favorevole all'attivita' economica contribuendo anche alla creazione di opportunita' occupazionali;
la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attivita' economiche e ambiente;
Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualita' paesistica, la protezione del paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio;
Considerato che occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica coordinare, in accordo con le regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;
Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale;
Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualita' paesaggistica, nonche' le concrete azioni di tutela e valorizzazione;
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:
Art. 1.
Principi generali
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.
2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' attuata secondo i criteri e le modalita' previste dal presente accordo.
3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.
4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalita.
5. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 2.
Pianificazione paesistica
1. Le regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali e dotati di contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, attenendosi ai seguenti criteri e modalita:
a) conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano attraverso:
l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni;
la definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, valorizzare e recuperare;
b) analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso:
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio;
la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione;
c) individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 3;
d) definizione degli obiettivi di qualita' paesistica indicati nell'art. 4;
e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;
f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.
Art. 3.
Ambiti di tutela e valorizzazione
1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrita' e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o
degradati.
Art. 4.
Obiettivi di qualita' paesistica
1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualita' paesistica.
2. Tali obiettivi perseguono in particolare:
a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.
Art. 5.
Strumenti di incentivazione
1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.
Art. 6.
Consultazione pubblica
1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le piu' ampie forme di pubblicita' e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.
Art. 7.
Coordinamento con altri strumenti di pianificazione 1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonche' con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.
2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalita' e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza,
la regione provvede in via sostitutiva.
Art. 8.
Attuazione della pianificazione paesistica 1. Nell'attivita' di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalita' prescritti dal presente accordo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilita' tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.
4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.
Art. 9.
Controllo sugli interventi
1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilita' degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:
a) la congruita' dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualita' paesistica;
c) la conformita' dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.
2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonche' gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilita' paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.
Art. 10.
Vigilanza
1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati.
2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia nell'esercizio delle competenze in materia paesistica e' motivo di revoca della sub-delega.
Roma, 19 aprile 2001
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(omissis)
44. (L) Sanzioni penali.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire (43);
b) l'arresto fino a
due anni e l'ammenda da
c) l'arresto fino a
due anni e l'ammenda da
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa (46) (47).
--------------------------------------------------------------------------------
(43) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(44) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(45) Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001, n. 264).
(46) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2003, n. 16).
(47) Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono state incrementate del cento per cento ai sensi di quanto disposto dal comma 47 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
L. 6 luglio 2002 n. 137
Delega per la riforma
dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché di enti pubblici. (art. 10)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.
(omissis)
Articolo 10. Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali (10);
b) cinematografia (11);
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo (12);
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare (13);
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla
materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59,
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni
sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore (15).
--------------------------------------------------------------------------------
(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(11) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.
(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.
(13) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
(14) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(15) Comma così modificato dall'art.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 5,
6, 131-157, 159, 167, 181 e 182)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
(2) Così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 5
Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonchè libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero (3).
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato (4).
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice (5).
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza (6).
--------------------------------------------------------------------------------
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(5) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(6) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 6
Valorizzazione del patrimonio culturale.
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (7).
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3.
--------------------------------------------------------------------------------
(7) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dall'art. 2, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Parte terza
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione.
Capo I
Disposizioni generali
Art. 131
Salvaguardia dei valori del paesaggio.
1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni (62).
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.
--------------------------------------------------------------------------------
(62) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 132
Cooperazione tra amministrazioni pubbliche.
1. Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
2. Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.
4. Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità (63).
--------------------------------------------------------------------------------
(63) Vedi, anche, gli articoli 6, 7, 8 e 9, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89.
Art. 133
Convenzioni internazionali.
1. Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai princìpi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.
Art. 134
Beni paesaggistici.
1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le
aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 (64).
--------------------------------------------------------------------------------
(64) Lettera così modificata dall'art. 4, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 135
Pianificazione paesaggistica.
1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici».
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile (65).
--------------------------------------------------------------------------------
(65) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici
Art. 136
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico (66);
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
--------------------------------------------------------------------------------
(66) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 137
Commissioni regionali.
1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonchè due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe (67).
--------------------------------------------------------------------------------
(67) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 138
Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni (68).
--------------------------------------------------------------------------------
(68) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 139
Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3 (69).
--------------------------------------------------------------------------------
(69) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 140
Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza.
1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 sono altresì notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonché trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati (70).
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(70) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 141
Provvedimenti ministeriali.
1. Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
3. Il Ministero
valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, comma 5, e
provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di
notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato
nelle forme previste dall'articolo 140, commi 3, 4 e
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati (71).
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(71) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 142
Aree tutelate per legge.
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di
b) i territori
contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
c) i fiumi, i
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini
per una fascia di
d) le montagne per la
parte eccedente
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 (72).
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(72) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Art. 143
Piano paesaggistico.
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonchè la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti (73).
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(73) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 144
Pubblicità e partecipazione.
1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso (74).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione (75).
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(74) Periodo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(75) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 145
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.
1. Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico (76).
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (77).
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
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(76) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(77) Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Art. 146
Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere è vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente.
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni
dei commi da
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (79).
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(78) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
(79) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 147
Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 (80).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.
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(80) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 148
Commissioni locali per il paesaggio.
1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14 (81).
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(81) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 149
Interventi non soggetti ad autorizzazione.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 5, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 (82):
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
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(82) Alinea così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 150
Inibizione o sospensione dei lavori.
1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero ha facoltà di (83):
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio (84);
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3 (85).
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori (86).
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.
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(83) Alinea così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(84) Lettera così modificata dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(85) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(86) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 151
Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.
1. Per lavori su beni
paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli
articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di
notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione
senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150,
comma
Art. 152
Interventi soggetti a particolari prescrizioni.
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione (87).
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze (88).
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(87) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(88) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 153
Cartelli pubblicitari.
1. Nell'àmbito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.
2. Lungo le strade site nell'àmbito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Art. 154
Colore delle facciate dei fabbricati.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o dall'articolo 142, comma 1, lettera m), l'amministrazione competente consulta preventivamente le competenti soprintendenze (89).
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(89) Comma così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 155
Vigilanza.
1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero (90).
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(90) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 156
Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici.
1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero,
d'intesa con
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora all'accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143 (91).
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(91) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 157
Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (92);
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (93).
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (94).
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, si astata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
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(92) Lettera così modificata dall'art. 25, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(93) Lettera così modificata dall'art. 25, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(94) Lettera aggiunta dall'art. 25, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Art. 159
Procedimento di autorizzazione in via transitoria.
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6- bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che
alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12 (95).
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(95) Articolo così sostituito dall'art. 26, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167
Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonchè per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti (97).
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(97) Articolo prima modificato dall'art. 1, comma
Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 181
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa.
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori (100);
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi (101).
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica (102):
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (103).
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni (104).
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1 (105) (106).
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione (107).
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(100) Lettera così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(101) Comma aggiunto dall'art. 1, comma
(102) Alinea così modificato dall'art. 28, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(103) Comma aggiunto dall'art. 1, comma
(104) Comma aggiunto dall'art. 1, comma
(105) Comma aggiunto dall'art. 1, comma
(106)
(107) Vedi, anche, l'art. 1, comma
Parte quinta
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Art. 182
Disposizioni transitorie.
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (108).
1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9- bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007 (109):
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004 (110).
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta (111).
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9 (112).
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9- bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1- bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (113).
3. Entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti
pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla
prescrizione di cui all'articolo 103, comma
3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5 (115).
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante (116).
3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5 (117).
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(108) Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(109) Alinea così modificato dall'art. 3-ter, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(110) Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(111) Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(112) Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(113) Gli attuali commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies così sostituiscono l'originario comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(114) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(115) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(116) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(117) Comma aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
L. 23 febbraio 2006 n. 51
Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini
relativi all'esercizio di deleghe legislative. (art. 1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.
Articolo 1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2006».
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattro anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 9 gennaio 2006, n. 14
Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2006, n. 16, S.O.
(2) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 8 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131), ha reso noto che si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'articolo 13 della stessa, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006.
1. Autorizzazione alla ratifica.
1. Il Presidente
della Repubblica è autorizzato a ratificare
2. Ordine di esecuzione.
1. Piena ed intera
esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo
3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione europea del Paesaggio (3)
(Traduzione non ufficiale)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e che tale fine é perseguito in particolare attraverso la conclusione di accordi nel campo economico e sociale;
Desiderosi di pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;
Constatando che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;
Consapevoli del fatto che il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;
Riconoscendo che il paesaggio é in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;
Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, forestale, industriale e mineraria e delle prassi in materia di pianificazione territoriale, urbanistica, trasporti, reti, turismo e svago e, più generalmente, i cambiamenti economici mondiali continuano, in molti casi, ad accelerare le trasformazioni dei paesaggi;
Desiderando soddisfare gli auspici delle popolazioni di godere di un paesaggio di qualità e di svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;
Persuasi che il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Tenendo presenti i
testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della
salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della
pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione
transfrontaliera e segnatamente
Riconoscendo che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;
Desiderando istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei,
Hanno convenuto quanto segue:
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(3) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni.
Ai fini della presente Convenzione:
a) «Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori e/o umani e dalle loro interrelazioni;
b) «Politica del paesaggio» designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
c) «Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita;
d) «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
e) «Gestione dei paesaggi» indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;
f) «Pianificazione dei paesaggi» indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Articolo 2
Campo di applicazione.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, la presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiani, sia i paesaggi degradati.
Articolo 3
Obiettivi.
La presente Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.
Capitolo II - Misure nazionali
Articolo 4
Ripartizione delle competenze.
Ogni Parte applica la presente Convenzione e segnatamente i suoi Articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale. Senza derogare alle disposizioni della presente Convenzione, ogni Parte applica la presente Convenzione in armonia con le proprie politiche.
Articolo 5
Misure generali.
Ogni Parte si impegna a:
a) riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
b) stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
c) avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b);
d) integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.
Articolo 6
Misure specifiche.
A) Sensibilizzazione
Ogni Parte si impegna ad accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle organizzazioni private e delle autorità pubbliche al valore dei paesaggi, al loro ruolo e alla loro trasformazione.
B) Formazione ed educazione
Ogni Parte si impegna a promuovere:
a) la formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi;
b) programmi pluridisciplinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione. e la pianificazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate;
c) insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la salvaguardia, la gestione e la pianificazione.
C) Identificazione e valutazione
1. Mobilitando i soggetti interessati conformemente all'articolo 5.c, e ai fini di una migliore conoscenza dei propri paesaggi, ogni Parte si impegna a:
a) i identificare i propri paesaggi, sull'insieme del proprio territorio;
ii analizzarne le caratteristiche, nonché le dinamiche e le pressioni che li modificano;
iii seguirne le trasformazioni;
b) valutare i paesaggi identificati, tenendo conto dei valori specifici che sono loro attributi dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
2. I lavori di identificazione e di valutazione verranno guidati dagli scambi di esperienze e di metodologie organizzati tra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 8 della presente Convenzione.
D) Obiettivi di qualità paesaggistica
Ogni Parte si impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i paesaggi individuati e valutati, previa consultazione pubblica, conformemente all'articolo 5.c.
E) Applicazione
Per attuare le politiche del paesaggio, ogni Parte si impegna ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.
Capitolo III - Cooperazione europea
Articolo 7
Politiche e programmi internazionali.
Le Parti si impegnano a cooperare nel momento in cui prendono in considerazione la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali e a raccomandare, se del caso, che vi vengano incluse le considerazioni relative al paesaggio.
Articolo 8
Assistenza reciproca e scambio di informazioni.
Le Parti si impegnano a cooperare per rafforzare l'efficacia dei provvedimenti presi ai sensi degli articoli della presente Convenzione, e in particolare a:
a) prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di attività di ricerca in materia di paesaggio;
b) favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
c) scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 9
Paesaggi transfrontalieri.
Le Parti si impegnano ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale, ricorrendo, se necessario, all'elaborazione e alla realizzazione di programmi comuni di valorizzazione del paesaggio.
Articolo 10
Controllo dell'applicazione della Convenzione.
1. I competenti Comitati di esperti già istituiti ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa sono incaricati dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del controllo dell'applicazione della Convenzione.
2. Dopo ogni riunione dei Comitati di esperti, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa trasmette un rapporto sui lavori e sul funzionamento della Convenzione al Comitato dei Ministri.
3. I Comitati di esperti propongono al Comitato dei Ministri i criteri per l'assegnazione e il regolamento del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
Articolo 11
Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.
1. Il Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa può essere assegnato agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente e della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei. Tale riconoscimento potrà ugualmente venir assegnato alle organizzazioni non governative che abbiano dimostrato di fornire un apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio.
2. Le candidature per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa saranno trasmesse ai Comitati di esperti, di cui all'articolo 10, dalle Parti. Possono essere candidati Enti locali e regionali transfrontalieri, nonché dei raggruppamenti di collettività locali o regionali, purché gestiscano in comune il paesaggio in questione.
3. Su proposta dei Comitati di esperti di cui all'articolo 10, il Comitato dei Ministri definisce e pubblica i criteri per l'assegnazione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, ne adotta il regolamento e conferisce il premio.
Capitolo IV - Clausole finali
Articolo 12
Relazioni con altri strumenti giuridici.
Le disposizioni della presente Convenzione non precludono l'applicazione di disposizioni più severe in materia di salvaguardia, gestione o pianificazione dei paesaggi contenute in altri strumenti nazionali od internazionali vincolanti che sono o saranno in vigore.
Articolo 13
Firma, ratifica, entrata in vigore.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
3. Per ogni Stato firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione (4).
--------------------------------------------------------------------------------
(4) Il Ministero degli affari esteri, con Comunicato 8 giugno 2006 (Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131), ha reso noto che si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione che, di conseguenza, a norma del presente articolo, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006.
Articolo 14
Adesione.
1. Dal momento
dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa potrà invitare
2. Per ogni Stato
aderente o per
Articolo 15
Applicazione territoriale.
1. Ogni Stato o
2. Ogni Parte può, in
qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della
presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella
dichiarazione.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 16
Denuncia.
1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta da parte del Segretario Generale.
Articolo 17
Emendamenti.
1. Ogni Parte o i Comitati di esperti indicati all'articolo 10 possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento è notificata per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti contraenti e ad ogni Stato europeo non membro che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 14.
3. Ogni proposta di emendamento verrà esaminata dai Comitati di esperti indicati all'articolo 10 e il testo adottato a maggioranza dei tre quarti dei rappresentanti delle Parti verrà sottoposto al Comitato dei Ministri per l'adozione. Dopo la sua adozione da parte del Comitato dei Ministri secondo la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti contraenti aventi il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato dei Ministri, il testo verrà trasmesso alle Parti per l'accettazione.
4. Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Parti contraenti, membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato/ Per qualsiasi altra Parte che l'avrà accettato successivamente, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui la detta Parte avrà informato il Segretario Generale di averlo accettato.
Articolo 18
Notifiche.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunità Europea che abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15;
d) ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 15;
e) ogni denuncia fatta in virtù dell'articolo 16;
f) ogni proposta di emendamento, cosi come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrerà in vigore;
g) ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Firenze, il
20 ottobre
SENTENZA N. 367
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria RitaSAULLE "
- GiuseppeTESAURO "
-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, da
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per
Ritenuto in fatto
1. ¾Con ricorso notificato il 23 giugno 2006 e depositato il successivo 27
giugno,
- dell’art. 12, che sostituisce l’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con particolare riferimento ai commi 1 e 3 del novellato art. 142;
- dell’art. 13, che sostituisce l’art. 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento al comma 4 del novellato art. 143;
- dell’art. 16, che sostituisce l’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento ai commi 3 e 8 del novellato art. 146;
- dell’art. 25, che modifica l’art. 157 del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui inserisce la lettera f-bis) al comma 1 del suddetto art. 157;
- dell’art. 26, che sostituisce l’art. 159 del d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento al comma 3 del novellato art. 159.
1.1. ¾
La ricorrente osserva che
nella materia in esame insistono una pluralità di interessi ed oggetti che non
attengono esclusivamente alla competenza statale in materia di tutela
dell'ambiente e dei beni culturali, ma riguardano anche ambiti di competenza
concorrente delle Regioni e, in particolare, il governo del territorio e la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, come peraltro riconosciuto
dalla stessa giurisprudenza costituzionale (tra le altre: sentenze n. 232 del
2005 e n. 182 del 2006). Ciò posto, argomenta ancora la ricorrente, le
impugnate disposizioni del d.lgs. n. 157 del
1.2. ¾ E’ denunciato, anzitutto, l’art. 12 che sostituisce l’art. 142 del
d.lgs. n. 42 del 2004, con particolare riferimento al comma 1 del novellato
art.
Ad avviso della ricorrente, tale normativa determinerebbe «un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle regioni dal previgente d.lgs. n. 42/2004», secondo cui la tutela paesaggistica dei beni in esame era prescritta in via transitoria e cioè fino all’approvazione e/o all’adeguamento del piano paesaggistico, con il quale le Regioni dettano la disciplina d’uso e di tutela dei beni, «sulla base delle specifiche esigenze di salvaguardia, attualizzando i vincoli posti in modo astratto ed a prescindere dalla reale consistenza dei beni». Con la conseguenza, peraltro, che sarebbe vanificata tutta «l’attività nel frattempo già posta in essere dalle Regioni – proprio in attuazione del previgente d.lgs. n. 42/2004 – in vista della riconsiderazione delle categorie dei beni tutelati ex lege e della loro individuazione sul proprio territorio».
Il denunciato art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006 violerebbe, pertanto, l’art. 117, terzo comma, Cost., incidendo «sullo svolgimento delle funzioni, attinenti al governo del territorio, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, riservate alla potestà concorrente delle Regioni».
Inoltre, sussisterebbe il contrasto con l’art. 118 Cost. e con il principio di leale collaborazione, giacché l’individuazione dei beni da tutelare ed il regime di tutela, in quanto incidenti su competenze regionali, «dovrebbero essere statuiti d’intesa con le Regioni». Del resto, la concreta individuazione delle aree da tutelare era rimessa, secondo il d.lgs. n. 42 del 2004, al piano paesaggistico, che veniva elaborato dalle Regioni d’intesa con lo Stato.
La norma censurata sarebbe affetta, infine, dal vizio di eccesso di delega in violazione dell’art. 76 Cost., in quanto – diversamente dalle limitate integrazioni e/o correzioni facoltizzate dall’art. 10, comma 4, della legge n. 137 del 2002 – introdurrebbe «rilevanti innovazioni rispetto al sistema delineato con l’approvazione del d.lgs. n. 42/2004», così da compromettere, come già evidenziato, le prerogative regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.
1.3. ¾ Vengono, poi, denunciati: l’art. 13, che sostituisce l’art. 143 del
d.lgs. n. 42 del 2004, «con particolare riferimento al comma 4 del novellato
art.
Le censurate disposizioni
impongono la vincolatività del parere espresso dalla soprintendenza, in sede di
procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nelle seguenti
ipotesi: a) allorché il piano paesaggistico non sia stato elaborato
congiuntamente tra Stato e Regione (art. 143, comma 4, e art. 146, comma 8,
come sostituiti, rispettivamente, dall’art. 13 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 157
del 2006) secondo quanto previsto dal novellato art. 143, comma 3 (ossia: stipula
dell’intesa Stato-Regione per l’elaborazione congiunta del Piano paesaggistico;
accordo preliminare sul contenuto del Piano; approvazione del Piano elaborato
congiuntamente da parte della Regione; eventuale esercizio del potere
sostitutivo da parte dello Stato in caso di inerzia della Regione); b) ove
Secondo
Ad avviso della ricorrente,
l’intervento dello Stato non potrebbe giustificarsi in base all’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost.,
giacché «il paesaggio, così come l’ambiente, va configurato come un “valore” costituzionalmente
protetto, ossia come ambito materiale la cui tutela è idonea a investire
trasversalmente una pluralità di materie, al cui perseguimento sono chiamati a
contribuire, nell’ambito delle rispettive competenze, tutti livelli
territoriali di governo»; la competenza statale relativa alla tutela ambientale
e paesaggistica non potrebbe, quindi, «intervenire in maniera così incisiva –
come è nel caso di specie – nelle attribuzioni proprie delle regioni». Inoltre,
imporre per il rilascio dell’autorizzazione il parere vincolante della
soprintendenza significherebbe impedire alla Regione – o agli enti locali cui
1.4. ¾ La ricorrente impugna, altresì, l’art. 16 che sostituisce l’art. 146
del d.lgs. n. 42 del 2004, «con particolare riferimento al comma 3 del
novellato art.
La disposizione denunciata porrebbe un vincolo alle Regioni che decidano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria, giacché individua «ex lege i possibili destinatari di tali competenze nelle province e/o nelle forme associative e di cooperazioni degli enti locali di livello sovracomunale».
La ricorrente rammenta che
già l’art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), attribuiva alle Regioni le
funzioni amministrative riguardanti la gestione del vincolo paesaggistico e,
quindi, la competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
competenza che è stata confermata dall’art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 42 del
2004, anche nella formulazione modificata dallo stesso art. 16 del d.lgs. n.
157 del 2006. Peraltro, si argomenta ancora nel ricorso,
Sicché, ad avviso della ricorrente, la norma denunciata, in violazione degli artt. 117 e 118 Cost., lederebbe l’autonomia regionale nell’organizzazione delle funzioni autorizzatorie attribuite dallo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Inoltre, il censurato art. 16 reintrodurrebbe «il concetto di “delega” delle funzioni amministrative non più ammessa dall’art. 118 Cost. il quale prevede il pieno conferimento delle funzioni agli enti locali nel rispetto dell’art. 114 Cost. che sancisce la equi-ordinazione degli enti medesimi».
Infine, sussisterebbe anche il contrasto con l’art. 76 Cost. per eccesso di delega per le medesime ragioni in precedenza evidenziate.
1.5. ¾
La norma denunciata «reintroduce la validità dei vincoli paesaggistici imposti in via transitoria, con i decreti ministeriali emanati ai sensi della legge Galasso» e, tuttavia, «detti vincoli risultano, quanto meno con riferimento alla Regione Toscana, superati e/o ridefiniti attraverso la pianificazione paesaggistica».
La ricorrente sostiene che ripristinare i vincoli predetti, «anche in contrasto con i piani paesaggistici già predisposti dalle regioni, a prescindere da una concreta valutazione dell’effettiva esigenza di tutela dei beni in questione, determina evidentemente un’inammissibile ingerenza nelle funzioni regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali e culturali»; ciò, peraltro, senza la previsione di forme di concertazione idonee con le stesse Regioni. Di qui, la dedotta violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
Infine, per le stesse ragioni innanzi illustrate, sarebbe violato l’art. 76 Cost. per eccesso di delega.
1.6. ¾ Da ultimo,
La norma predetta rafforzerebbe il potere della soprintendenza nel rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sino all’adeguamento del piano paesaggistico elaborato d’intesa dalla Regione con lo Stato, giacché – diversamente da quanto previsto dall’originario d.lgs. n. 42 del 2004 – introdurrebbe «la possibilità della Soprintendenza di intervenire per l’annullamento delle autorizzazioni rilasciate dall’ente competente, alla luce di valutazioni non più solo attinenti alla legittimità dell’autorizzazione ma anche al merito del provvedimento autorizzatorio».
Vi sarebbe, pertanto, «un inammissibile accentramento delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, la cui effettiva gestione è in definitiva individuata in capo allo Stato (per il tramite delle Soprintendenze)», in assenza «di adeguati modelli concertativi aderenti al principio di leale collaborazione».
Donde la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
La ricorrente sostiene, infine, che anche il denunciato art. 26 contrasterebbe, per le ragioni già evidenziate, con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega.
2. ¾ Con ricorso notificato il
23 giugno 2006 e depositato il successivo 28 giugno,
In particolare, sono denunciati gli artt. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 27, 28 e 29, nella parte in cui sostituiscono, modificano e/o integrano gli artt. 5, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 167, 181 e 182 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, «nei limiti meglio appresso indicati».
La portata delle denunce è, difatti, così delimitata dalla ricorrente:
- quanto all’art. 1, si censura la sostituzione all’art. 5, comma 6, delle parole «conferite alle regioni» con le parole «esercitate dallo Stato e dalle regioni», ed al comma 7 delle parole «di cui ai» con le parole: «esercitate dalle regioni ai sensi dei»;
- quanto all’art. 5, si censura l’introduzione del comma 3 dell’art. 135, nonché il comma 1, nella parte in cui inserisce nuove competenze statali;
- quanto all’art. 7, si censura il comma 2 del nuovo art. 137 ove dispone che le Commissioni regionali sono composte anche da «due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine»;
- quanto all’art. 8, si censura il comma 3 del nuovo art. 138, ove dispone che «La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell’atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata dall’organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni»;
- quanto all’art. 9, si
censura il comma 5 del nuovo art. 139, ove riduce da
- quanto all’art. 10, si censura il comma 1 del nuovo art. 140, nella parte in cui fissa alla Regione un termine perentorio di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 139, comma 5, per l’emanazione del provvedimento;
- quanto all’art. 11, si censura il comma 1 del nuovo art. 141, nella parte in cui rinvia ai termini fissati dagli artt. 138 e 139 (nella nuova formulazione);
- quanto all’art. 12, si censura l’alinea del comma 1 del nuovo art. 142, nella parte in cui dispone che «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo»;
- quanto all’art. 13, si censura il comma 3 del nuovo art. 143, nella parte in cui dispone che «Entro i novanta giorni successivi all’accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio», ed il comma 4, ove prevede che, nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147, sia obbligatorio (pur se non vincolante) il parere del soprintendente, prima non previsto;
- quanto all’art. 14, si censura l’aggiunta al comma 1 dell’art. 144, che prevede: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall’adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 tali interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso»;
- quanto all’art. 16, si censura la modifica al comma 10 del previgente art. 146 (ora diventato comma 12), nella parte in cui dall’espresso divieto di rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria vengono ora espressamente esclusi i «casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5», nonché il comma 8, nella parte in cui introduce un parere vincolante del soprintendente ed il comma 3, nella parte in cui disciplina eccessivamente in dettaglio la facoltà di delega delle Regioni;
- quanto all’art. 18, si censura la previsione del comma 2 del nuovo art. 148, nella parte in cui individua le Commissioni come «competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico»,
- quanto all’art. 27, si censura la previsione del comma 4 dell’art. 167, nella parte in cui consente ora l’accertamento di compatibilità paesaggistica per gli stessi lavori compiuti dopo il 30 settembre 2004, che sono elencati secondo lo stesso testo del comma 1-ter dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché il successivo comma 5, che consente di presentare in qualunque momento «apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento delle compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi», ma dispone che «qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione», mentre «in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria», e precisa altresì che «la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma», nonché il comma 6, nella parte in cui sottrae somme precedentemente assegnate alle amministrazioni competenti, sostituendo il riferimento all’art. 1, comma 37, lettera b), n. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione);
- quanto all’art. 28, si censura la modifica dell’art. 181, comma 1-ter, del d.lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui ha soppresso l’applicazione delle «sanzioni amministrative ripristinatorie»;
- quanto all’art. 29, viene censurato, nella parte in cui aggiunge all’art. 182 il comma 3-bis, secondo cui «In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5», e il comma 3-ter, ai sensi del quale «Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante».
2.1. ¾
Peraltro, si deduce ancora nel ricorso, la normativa oggetto di denuncia escluderebbe «totalmente i comuni dalla possibilità di gestire i vincoli urbanistici ed ambientali all’interno del loro territorio» ed imporrebbe «sia all’ente regione sia agli enti locali presenti nella regione ambiti territoriali predeterminati senza alcuna logica». Ed inoltre, afferma sempre la ricorrente, «il sostanziale allentamento del vincolo e la riduzione delle sanzioni, con conseguente maggiore possibilità di ottenere la sanatoria per “lavori di qualsiasi natura” realizzati in zona vincolata, non solo dal punto di vista strettamente ambientale, ma anche, in concreto, sotto il profilo urbanistico (si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell’art. 146, comma 12), incide non solo sulla materia del governo del territorio, ma anche sulla valorizzazione dei beni ambientali, la cui fruibilità sarà obiettivamente ridotta dalla più semplice e quasi automatica concessione della sanatoria a fini ambientali, con conseguente – in ipotesi di opere edilizie – maggior carico urbanistico in zone protette, e conseguente maggior onere anche finanziario per tutti gli enti regionali e sub regionali». E ciò in quanto si sarebbe «in concreto introdotta una “condonabilità edilizia permanente”, che prima delle modifiche apportate con il d.lgs. n. 157/2006 non era possibile ottenere anche per abusi commessi in zona vincolata, dal momento che il rilascio di “autorizzazioni paesaggistiche postume” o “autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria” è sempre stato escluso dalla disciplina previgente».
Infine, la ricorrente evidenzia che «la sanatoria sopra indicata e la modifica all’art. 167, comma 6, operata dall’art. 27, sottraggono risorse alla regione agli enti locali, comportando per contro spese particolarmente ingenti e di vario genere a carico della regione e degli enti locali, a fronte di una compartecipazione al gettito delle operazioni di sanatoria realmente esigua, con conseguente violazione dell’art. 119 Cost.».
2.2. ¾Tanto premesso in punto di interesse a ricorrere,
La ricorrente, richiamando
i pareri resi dalla Conferenza unificata in sede di approvazione del d.lgs. n.
157 del
Peraltro, soggiunge
Ed ancora, secondo la ricorrente, la violazione della legge delega non si esaurirebbe «sotto l’invocato profilo procedimentale», giacché sussisterebbero anche «gravi violazioni sostanziali». Non potrebbe infatti sostenersi «che le norme dettagliatamente sopra indicate si siano limitate a “correggere ed integrare” le norme preesistenti», in quanto «esse si sostanziano in quanto segue: l’introduzione “ex novo” di una dettagliata definizione del contenuto dei piani paesistici (art. 5); il regresso dalla attribuzione esclusiva alle regioni delle funzioni di valorizzazione del territorio al mero esercizio congiunto (art. 5); il porre un vincolo prima inesistente alla potestà legislativa regionale (art. 14) e disciplinare eccessivamente in dettaglio la facoltà di delega delle regioni (art. 16) o l’ambito territoriale di riferimento (art. 18); la modifica della composizione delle Commissioni regionali, per le quali lo stesso Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero B.A.C. riconosce (p. 5 memoria del 25 gennaio 2006) che la competenza a disciplinare le Commissioni “spetta alle regioni”, salvo poi dettare una norma di eccessivo dettaglio, che impedisce alla regione qualunque margine di autonomia sul punto (art. 7); fissazione di termini perentori prima non previsti e/o riduzione di termini già fissati ad una misura assolutamente incongrua, con istituzione di poteri sostitutivi in capo al Ministro (artt. 8 - 11, 13); eliminazione della potestà pianificatoria regionale, riconosciuta dalla precedente formulazione “Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, […]” (art. 12); la previsione di un parere obbligatorio prima non richiesto (art. 13); l’aver introdotto, per i lavori relativi ad abusi di tipo formale, la possibilità del rilascio della “autorizzazione paesaggistica postuma”. Infatti, ora l’autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata “in sanatoria” successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi: il disposto legislativo suddetto, infatti, non è riferito all’art. 181 del “Codice” non attiene quindi alla “sanatoria” dei reati penali, ma riguarda espressamente la disciplina urbanistica della “concessione in sanatoria” per abusi formali in zona vincolata di cui sia stato verificato tanto l’accertamento di conformità urbanistica quanto l’accertamento di compatibilità paesaggistica mediante il rilascio della autorizzazione paesaggistica postuma (art. 16); l’introduzione di un parere vincolante, peraltro con riferimento ad altra norma (art. 143, comma 4), che invece prevede un parere obbligatorio ma non vincolante (sempre l’art. 16); la soppressione delle sanzioni amministrative ripristinatorie (art. 28); l’introduzione della sopra indicata (con formula sintetica) condonabilità permanente (artt. 27 e 29); la sottrazione di risorse precedentemente assegnate (art. 27)».
Ad avviso della Regione Calabria, un ulteriore argomento conforterebbe la dedotta violazione della delega, e cioè il fatto che «a fine 2004, per apportare alcune modifiche sostanziali al d.lgs. 42/2004, il Legislatore – ritenuta evidentemente esaurita la delega concessa al Governo – ha sostituito e/o modificato i commi 3 e 4 dell’art. 167, nonchè aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 181 con la legge 15 dicembre 2004, n. 308». Sicché, il legislatore delegato non solo avrebbe «attivato impropriamente – per apportare modifiche rivoluzionarie all’intero corpo normativo – la potestà “integrativa” ormai esaurita, ma ha addirittura modificato alcune delle modifiche apportate direttamente dal Parlamento». In particolare, l’art. 27 avrebbe riformulato i commi 3 e 6 dell’art. 167, già inseriti – con diversa numerazione – dall’art. 1, comma 36, lettera a) e b) della legge n. 308 del 2004; mentre l’art. 28 avrebbe soppresso alcune previsioni inserite dall’art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed implicitamente abrogato il comma 39 della medesima legge.
In definitiva, le norme denunciate avrebbero «comportato una complessiva rinconsiderazione ab imis della materia, con un considerevole ampliamento dei compiti dello Stato rispetto alle funzioni attribuite alle regioni dal testo previgente, regioni che dovranno subire (unitamente agli enti locali) gli effetti – anche sotto il profilo di un maggiore e non previsto aggravio di carico delle proprie strutture amministrative – della indiscriminata sanatoria sopra esposta».
2.3. ¾ Secondo la ricorrente, sarebbero vulnerati anche gli artt. 114, 117 e 118 Cost., giacché, in costanza della competenza regionale e comunale «in materia di interventi di pianificazione e controllo locale», le norme denunciate ridurrebbero «drasticamente i margini di autonomia delle regioni e degli enti locali, i quali saranno costretti a subire, anziché governare, le destinazioni urbanistiche del territorio e la ridotta valorizzabilità dei beni ambientali, con un radicale svuotamento del principio di sussidiarietà».
In particolare, verrebbe ancora in rilievo «la previsione (artt. 8, 11 e 13) di termini concretamente troppo brevi (rispettivamente, 30, 60 e 90 gg.) alla luce della complessità delle valutazioni richieste agli enti interessati».
Inoltre, i poteri
sostitutivi in capo al Ministero (previsti, ad esempio dall’art.
Ed ancora, la previsione di un parere vincolante, in riferimento ad una disposizione (art. 143, comma 4) che invece prevede un parere obbligatorio ma non vincolante (art. 16), comporterebbe «l’istituzione di un sindacato di merito che priva di qualunque autonomia» le Regioni e gli enti locali.
Per
di più, sostiene sempre
2.4. ¾Da ultimo, quanto alla proposta istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, la ricorrente sostiene che sussisterebbe «la ragionevole possibilità nelle more di veder conformare rapporti in base ad una normativa la cui legittimità è contestata, e ciò determinerebbe una situazione di fatto tale da rendere assai difficile e costoso riportare lo status quo ante nel caso di esito positivo della decisione nel merito, mentre non deriverebbe nessun pregiudizio ad interessi costituzionalmente garantiti ove invece quest’ultima fosse sospesa».
3. ¾ Con ricorso notificato il 26 giugno 2006 e depositato il successivo 30
giugno,
3.1. ¾La ricorrente osserva,
anzitutto, che
L’assenza del dovuto confronto con le Regioni e le autonomie locali avrebbe comportato, secondo la difesa della Regione Piemonte, «un’impostazione fortemente accentratrice sulle attività degli organi statali e la sottovalutazione delle effettive esigenze di integrazione di atti pianificatori attinenti a diversi oggetti e di tempestività e puntualità di atti ed interventi gestionali sul territorio». E ciò proprio in materia in cui la compresenza e l’intreccio di competenze statali e regionali avrebbe richiesto «necessariamente un modus operandi improntato al canone della leale collaborazione», il cui mancato rispetto «si riverbera su tutta l’impostazione della novella considerata».
Inoltre, argomenta sempre
Ed ancora, si evidenzia nel ricorso, il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe proceduto «ad un rifacimento ex novo della disciplina della parte terza del Codice Urbani, senza apprezzabile razionale giustificazione in ordine al perseguimento di esigenze unitarie e superando senza tenerne conto la legislazione regionale vigente in materia, particolarmente intesa al coordinamento ed integrazione delle diverse competenze settoriali, insieme alla organizzazione di funzioni già attuata nel territorio, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, per l’ingiustificato rivolgimento apportato a funzioni e procedure attualmente vigenti ed efficacemente operative in ambito regionale».
La ricorrente assume, altresì, che il principio di sussidarietà non avrebbe trovato corretta applicazione, non essendo «oggettivamente giustificata da esigenze di considerazione unitaria a livello nazionale degli interessi coinvolti» l’attrazione di funzioni a livello statale compiuta dal decreto legislativo n. 157 del 2006, senza che, peraltro, siano state perseguite procedure di leale collaborazione e di intesa per la codeterminazione dei contenuti interessanti anche l’ambito di competenza regionale.
3.2. ¾Ad avviso della Regione Piemonte, tali rilievi troverebbero concretezza nei seguenti specifici profili di censura concernenti le singole disposizioni denunciate.
3.2.1. ¾ L’art. 1, comma 1, lettera a), reca la modifica dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale, «in tema di cooperazione delle regioni e degli enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, aveva sancito il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici in relazione alle disposizioni della parte terza del codice». La norma denunciata prevede, invece, che dette funzioni amministrative sono «esercitate dallo Stato e dalle regioni», così da contemplare «una parallela competenza dello Stato che si estende a tutti gli ambiti amministrativi considerati, ben al di là dei compiti essenziali di tutela e di salvaguardia di valori, principi, criteri unitari», finendo «per soverchiare e comunque in sostanza controllare l’attività amministrativa regionale anche in ambiti di competenza di quest’ultima».
3.2.2. ¾ L’art. 5, che sostituisce l’art. 135 del d.lgs. n. 42 del 2004, determina «una significativa modificazione della individuazione dell’oggetto della pianificazione paesaggistica», specificando, ai commi 1 e 2, che il piano, pur riguardando l’intero territorio regionale, deve procedere alla puntuale individuazione e regolamentazione d’uso con riferimento alle sole aree sottoposte a vincolo paesaggistico, così da abbandonare «la visione di una pianificazione volta alla tutela del valore paesaggistico diffuso del territorio per tornare ad un pianificazione meramente strumentale alla conservazione delle aree vincolate». Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che l’ambito di applicazione della pianificazione di competenza regionale «diviene residuale, con l’evidente compromissione del significato e dell’utilità dell’elaborazione di piani urbanistico-territoriali con valenza paesaggistica», ciò comportando anche una «sostanziale riduzione dell’attività pianificatoria del territorio nella sua complessità e capacità di soddisfare più esigenze pubbliche e di salvaguardia dei valori della tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali che sul territorio si radicano e si presentano in una molteplicità di aspetti anche al di là delle aree sottoposte a vincolo». Inoltre, il terzo comma dello stesso art. 135 oggetto di modificazione «non riporta più l’obbligo per il piano paesaggistico di individuare gli “obbiettivi di qualità paesaggistica” quale fondamento della disciplina di tutela e valorizzazione di ciascun ambito territoriale, nonostante che ciò sia stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, peraltro appena ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 14».
3.2.3. ¾
3.2.4. ¾ In riferimento, poi, al novellato art. 143, questo, al comma 1, presenta «le limitazioni già sopra rilevate con riferimento all’art. 135», mentre, ai commi 3, 4 e 5, impone «in maniera perentoria l’obbligo delle regioni di elaborare i piani paesaggistici congiuntamente al Ministero, previa conclusione di un apposito accordo, al fine di accedere a forme di semplificazione della gestione dei vincoli, peraltro individuate in modo più limitato rispetto a quanto anteriormente previsto».
3.2.5. ¾ Quanto al regime autorizzativo, si evidenzia una «accentuata limitazione degli ambiti di autonomia legislativa ed organizzativa regionale, anche rispetto al conferimento di funzioni agli enti locali, con pervasivo vincolo alle determinazioni degli organi ministeriali, senza che le innovazioni introdotte appaiano effettivamente necessarie per il rispetto di esigenze di unitarietà e giustificate secondo i canoni di proporzionalità ed adeguatezza». La censura si appunta specificatamente sull’art. 16 che sostituisce l’art. 146, commi 3 e 10, del d.lgs. n. 42 del 2004, rispetto al quale si richiamano anche i rilievi negativi espressi dalla Conferenza unificata nel parere del gennaio 2006, dai quali risulterebbe evidente anche la violazione del principio del buon andamento della P.A.
3.2.6. ¾ Sotto altro profilo – che investe segnatamente l’art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, novellato dal denunciato art. 8, nonché l’art. 140, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 42, novellato dal denunciato art. 10 – si registrerebbe una fissazione di termini procedurali per l’emanazione di atti di competenza regionale, «che non sono giustificati da esigenze di generale tutela od uniformità di comportamenti e che oltretutto vengono stabiliti in tempi assai ristretti ed incongruenti con la natura ed il contenuto delle attività a cui si riferiscono» (l’art. 138, comma 3, citato, prevede sessanta giorni per la deliberazione della commissione regionale di proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico; l’art. 140, comma 1, citato, stabilisce il termine di sessanta giorni per l’emanazione del provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico).
3.3. ¾ Ad avviso della ricorrente, l’impostazione «pregiudizialmente centralistica che impronta la novella si manifesta infine con particolare evidenza nella accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all’attività regionale e, come si è prima rilevato, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti».
3.3.1. ¾ A tal riguardo rileva, anzitutto, l’art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dal denunciato art. 11, «che fa scattare l’attività sostitutiva del competente organo ministeriale periferico allo scadere dei termini di sessanta giorni di cui agli artt. 138 e 140, […] che riguardano attività di valutazione ampiamente discrezionale». La censura investe anche l’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dal denunciato art. 13, «che stabilisce che, qualora la regione non provveda entro novanta giorni dalla stipulazione dell’accordo relativo al piano paesaggistico formato con elaborazione congiunta alla sua approvazione, ad essa provveda in via sostitutiva il Ministro». Ed ancora, viene in evidenza l’art. 146, comma 10, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituito dal denunciato art. 16, «che assegna alla soprintendenza competente l’attività in via sostitutiva per il mancato rilascio entro sessanta giorni dell’autorizzazione sui progetti di opere». Infine, rileva l’art. 156, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come sostituto dal denunciato art. 24, «che prevedono l'attività in via sostitutiva del Ministro al decorso dei termini stabiliti per la verifica e l’adeguamento alle nuove disposizioni dei piani paesaggistici già redatti».
Le richiamate disposizioni
oggetto di impugnazione contrasterebbero, secondo
4. ¾ In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, rinviando a separate memorie l’esposizione della proprie ragioni, ha concluso in ogni caso per l’inammissibilità o per l’infondatezza dei ricorsi.
5. ¾ Nell’imminenza dell’udienza hanno depositato memorie illustrative
5.1. ¾
In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., nella memoria si sostiene che le modifiche apportate al decreto originario sarebbero intervenute a delega «ormai completamente esaurita», come sarebbe comprovato dal fatto che il Governo, con proprio emendamento presentato in sede di discussione parlamentare, ha introdotto il comma 36 dell’art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, con il quale ha apportato «sostanziali» modifiche al d.lgs. n. 42 del 2004.
In definitiva, secondo
La ricorrente ribadisce, inoltre, che il d.lgs. n. 157 del 2006 non si sarebbe limitato a correggere ed integrare il testo originario, ma avrebbe apportato modifiche “strutturali” che apparirebbero «addirittura estranee al contenuto minimale della delega conferita».
5.2. ¾
La ricorrente insiste, invece, per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 12, 25, 26 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che, rispettivamente, sostituiscono gli artt. 142, 157 e 159 del d.lgs. n. 42 del 2004) per le ragioni già illustrate nel ricorso.
Considerato in diritto
1. ¾ Con tre distinti ricorsi (iscritti rispettivamente ai numeri 81, 82 e
83 del registro ricorsi dell’anno 2006) le Regioni Toscana, Calabria e Piemonte
hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.
In particolare, sono stati
impugnati: dalla Regione Toscana gli artt. 12, 13, 16, 25 e 26; dalla Regione
Calabria gli artt. 1, 5, da
1.1. ¾ Tutte le Regioni ricorrenti lamentano, in riferimento a ciascuna
disposizione denunciata, la violazione dell’art. 76 (e
Ci si duole del fatto che, mentre la delega autorizzava esclusivamente l’introduzione di «limitate disposizioni correttive e/o integrative», che risultassero eventualmente necessarie a seguito «di un primo monitoraggio della sua applicazione», il decreto legislativo n. 157 del 2006 avrebbe invece apportato «rilevanti innovazioni» al sistema disegnato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), incidendo in modo pregiudizievole sulle potestà regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali.
1.2. ¾ Le ulteriori censure evocano a parametri gli artt. 114, 117, 118, 119 e
120 Cost. (e
- l’art. 1 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che sostituisce l’art. 5 del Codice) è impugnato dalla Regione Calabria e dalla Regione Piemonte, in quanto prevede «una parallela competenza dello Stato che si estende a tutti gli ambiti amministrativi considerati, ben al di là dei compiti essenziali di tutela e di salvaguardia di valori, principi, criteri unitari»;
- l’art. 5 (che sostituisce l’art. 135 del Codice), è impugnato dalla Regione Calabria, nella parte in cui, ai commi 1 e 3 dell’art. 135, prevede nuove competenze statali; e dalla Regione Piemonte in quanto determina «una significativa modificazione della individuazione dell’oggetto della pianificazione paesaggistica», con conseguente «sostanziale riduzione dell’attività pianificatoria del territorio nella sua complessità»;
- l’art. 7 (che sostituisce l’art. 137 del Codice) è censurato dalla Regione Calabria ove, al comma 2 dell’art. 137, regola la composizione delle commissioni regionali con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici;
- l’art. 8 (che sostituisce l’art. 138 del Codice) e l’art. 10 (che sostituisce l’art. 140) sono impugnati dalle Regioni Calabria e Piemonte nella parte in cui, rispettivamente al comma 2 dell’art. 138 ed al comma 1 dell’art. 140, fissano termini procedurali per il compimento di atti di competenza regionale, asseritamente ingiustificati secondo esigenze di generale tutela od uniformità di comportamenti e che oltretutto prevedono tempi assai ristretti ed incongruenti con la natura ed il contenuto delle attività a cui si riferiscono;
- per motivi analoghi è impugnato dalla Regione Calabria anche l’art. 11 (che sostituisce l’art. 141 del d.lgs. n. 42 del 2004), nella parte in cui, al comma 1 dell’art. 141, rinvia ai termini fissati dagli artt. 138 e 139;
- l’art. 12 (che sostituisce l’art. 142 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana «nella parte in cui reintroduce l’illimitata vigenza del vincolo paesaggistico per le categorie di beni tutelate ai sensi della legge n. 431/1985, nonché con particolare riferimento al comma 3 dello stesso art. 142, nella parte in cui preclude alle Regioni di individuare con il piano paesaggistico i corsi d’acqua irrilevanti dal punto di vista del paesaggio»; è impugnato, altresì, dalla Regione Calabria nella parte in cui dispone che le aree indicate «Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo» (alinea del comma 1); infine, è censurato dalla Regione Piemonte perché comporterebbe una ulteriore «diminuzione e limitazione della portata delle funzioni regionali di pianificazione paesaggistica»;
- l’art. 13 (che
sostituisce l’art. 143 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana, nella
parte in cui prevede che il parere del soprintendente nel procedimento
autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche vincolante, fino
all’approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa; è denunciato
dalla Regione Calabria, nella parte in cui prevede che il parere del
soprintendente nel procedimento autorizzatorio sia oltre che obbligatorio anche
vincolante, fino all’approvazione del piano paesaggistico elaborato di intesa;
è, inoltre, censurato dalla stessa Regione Calabria e dalla Regione Piemonte,
nella parte in cui si prevede il potere sostitutivo del Ministro per
l’approvazione del piano paesaggistico, nel caso in cui
- l’art. 16 (che
sostituisce l’art. 146 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana nella
parte in cui qualifica come vincolanti i previsti pareri del soprintendente
(commi 3 e 8); prevede «che
- l’art. 25 (che modifica l’art. 157 del Codice) è censurato dalla Regione Toscana, nella parte in cui inserisce al comma 1 del suddetto art. 157 la lettera f-bis), stabilendo «che conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di imposizione dei vincoli paesaggistici, emanati in attuazione della legge n. 431/1985»;
- l’art. 26 (che sostituisce
l’art. 159 del Codice) è impugnato dalla Regione Toscana «con particolare
riferimento al comma
- gli artt. 11, 13, 16 e 24 (che sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 141, comma 1, 143, comma 3, 146, comma 10, e 156, commi 1 e 3, del Codice) sono impugnati dalla Regione Piemonte in quanto evidenzierebbero l’impostazione «pregiudizialmente centralistica» della novella, una «accentuazione del potere sostitutivo statale, il cui esercizio è attribuito al Ministero ed alle Sovrintendenze con automatico effetto allo scadere di termini prefissati all’attività regionale, in taluni casi anche troppo restrittivamente ed incongruamente stabiliti»;
- gli artt. 27 (che sostituisce l’art. 167 del Codice), 28 e 29 che, rispettivamente, modificano gli artt. 181 e 182 del Codice, sono impugnati dalla Regione Calabria in riferimento alla prevista articolata regolamentazione dei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
2. ¾ I giudizi vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia in quanto le questioni investono lo stesso decreto legislativo n. 157 del 2006 e, in parte, le stesse disposizioni recate da detto decreto.
3. ¾ Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Calabria, giacché la delibera della Giunta con la quale l’impugnazione è stata autorizzata non reca l’indicazione delle norme da sottoporre a scrutinio di costituzionalità.
La delibera si limita, infatti, a dedurre la lesività del d.lgs. n. 157 del 2006 quanto alle modifiche introdotte relativamente «al sistema di pianificazione paesaggistica, alla gestione dei vincoli attraverso il sistema delle autorizzazioni e la ripartizioni di funzioni tra Ministero, Regioni ed Enti locali», indicando solo genericamente settori od oggetti di disciplina che, invero, trovano articolata e complessa regolamentazione in plurime disposizioni del d.lgs. n. 157 del 2006 (il quale consta di 30 articoli). A fronte di ciò, l’impugnazione da parte della difesa tecnica della Regione Calabria ha riguardato, proprio nell’ambito di ciascun oggetto di disciplina innanzi menzionato, talune norme e non altre, sostituendosi dunque all’organo politico nell’individuazione stessa delle disposizioni suscettibili di censura.
Di qui appunto l’inammissibilità del ricorso (sentenze. n. 98 del 2007, n. 216 del 2006, n. 50 del 2005 e n. 425 del 2004), che assorbe anche ogni pronuncia sull’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
4. ¾ Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di costituzionalità degli artt. 13 e 16 del d.lgs. n. 157 del 2006 (che rispettivamente sostituiscono gli artt. 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), promosse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana, in quanto, come fatto palese dalla stessa Regione, è venuto meno il suo interesse ad una decisione nel merito a seguito dell’intesa raggiunta, successivamente al deposito del ricorso, con lo Stato per l’elaborazione congiunta del piano paesaggistico (protocollo d’intesa sottoscritto il 23 gennaio 2007 ed approvato dalla Regione con la delibera di Giunta n. 512 del 9 luglio 2007).
5. ¾ Sia
5.1. ¾
Con particolare riferimento all’art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, che sostituisce l’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, sempre secondo la ricorrente, l’eccesso di delega inciderebbe direttamente sulle potestà regionali in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali attribuite dagli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione.
5.1.1. ¾
Sotto il profilo sostanziale, invece, la medesima Regione si duole che il Governo non si è limitato a “correggere ed integrare” il d.lgs. n. 42 del 2004. Le nuove norme invece, ad avviso della Regione, avrebbero stravolto completamente l’impianto originale del Codice, con un ingiustificato ampliamento dei poteri statali rispetto alle funzioni già attribuite alle Regioni.
5.2. ¾ Le questioni sono in parte infondate e in parte inammissibili.
5.2.1. ¾ L’art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede la
possibilità per il Governo di adottare, in materia di beni culturali e
ambientali (comma 1, lettera a), «disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi […] nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro
entrata in vigore». Le procedure sono quelle previste dal secondo
periodo del precedente comma 3 dello stesso art. 10 e cioè: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, sentita
Tali procedure sono state seguite nell’emanazione del decreto legislativo n. 157 del 2006, sicché la prima censura sollevata dalla Regione Piemonte non è fondata.
5.2.2. ¾ Sotto altro profilo le censure mosse dalle Regioni ricorrenti al
decreto legislativo n. 157 del
A tal riguardo, questa
Corte, con la sentenza n. 206 del
Ne consegue che le censure rivolte al decreto correttivo e integrativo, sollevate in riferimento all’art. 76 della Costituzione, devono necessariamente indicare quali criteri e principi direttivi posti dalla legge delega sono stati violati dal decreto correttivo e integrativo medesimo.
Le ricorrenti, invece, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica “innovativa” del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. n. 42 del 2004, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. Le questioni, in quanto genericamente prospettate, sono, dunque, inammissibili.
6. ¾ Vanno, altresì, dichiarate inammissibili, per genericità della prospettazione, le questioni di costituzionalità degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del d.lgs. n. 157 del 2006 promosse dalla Regione Piemonte in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 120 della Costituzione.
Il ricorso non correla strettamente ciascuna disposizione impugnata alle argomentazioni che sorreggono la dedotta violazione del parametro. In definitiva, rispetto alle predette disposizioni, le censure muovono da doglianze più generali sull’impianto del d.lgs. n. 157 del 2006, che, come tali, potrebbero utilmente corroborare qualsivoglia denuncia, senza però che si riesca a distinguere chiaramente l’aggancio con la singola disposizione che recherebbe il vulnus a quel determinato parametro.
7. ¾
7.1. ¾ La questione non è fondata.
Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l’art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della “tutela del paesaggio” senza alcun’altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale.
Si tratta peraltro di un valore “primario”, come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente (sentenza n. 641 del 1987).
L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.
Sul territorio gravano più interessi pubblici: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni.
Si tratta di due tipi di
tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono
necessariamente restare distinti. E in proposito la legislazione statale ha
fatto ricorso, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, proprio a forme di
coordinamento e di intesa in questa materia, ed ha affidato alle Regioni il
compito di redigere i piani paesaggistici, ovvero i piani territoriali aventi
valenza di tutela ambientale, con l’osservanza delle norme di tutela
paesaggistica poste dallo Stato. In particolare, l’art. 143 del d.lgs. n. 42 del
2004, novellato dall’art. 13 del d.lgs. n. 157 del
In buona sostanza, la tutela del paesaggio, che è dettata dalle leggi dello Stato, trova poi la sua espressione nei piani territoriali, a valenza ambientale, o nei piani paesaggistici, redatti dalle Regioni.
In questo stato di cose,
Quanto alla reintroduzione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio della tipologia dei beni paesaggistici previsti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si deve inoltre sottolineare che detta legge ha dato attuazione al disposto del citato articolo 9 della Costituzione, poiché la prima disciplina che esige il principio fondamentale della tutela del paesaggio è quella che concerne la conservazione della morfologia del territorio e dei suoi essenziali contenuti ambientali.
Alla luce di quanto detto cade anche l’altra censura della Regione Toscana, secondo la quale non le dovrebbe essere preclusa la possibilità di «individuare con il piano paesaggistico i corsi d’acqua irrilevanti dal punto di vista paesaggistico».
8. ¾
8.1. ¾ La questione non è fondata.
La disposizione censurata fa rivivere le cosiddette misure di salvaguardia, di cui all’art. 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nei casi in cui, alla luce delle nuove disposizioni di tutela paesaggistica, si impone la redazione di un nuovo piano paesaggistico o la modifica di quello esistente. In detti casi, il ripristino dei vincoli di cui al citato art. 1-ter costituisce una diretta conseguenza delle modifiche alla disciplina della tutela del paesaggio legittimamente previste dallo Stato in base alla sua competenza esclusiva in materia.
9. ¾ Ancora
9.1. ¾ La questione non è fondata.
La norma denunciata, infatti, non attribuisce all’amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosce ad essa un controllo di mera legittimità che, peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l’eccesso di potere.
10. ¾
10.1. ¾ La questione non è fondata, in quanto, anche a prescindere da regolamentazioni espresse, l’esercizio del potere sostitutivo implica, in ogni caso, il rispetto delle garanzie procedimentali improntate al principio di leale collaborazione (sentenze nn. 227 e 43 del 2004 e n. 313 del 2003).
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1,
5, da
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promesse, in riferimento agli artt. 76, 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16 e 24 del citato decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 8, 10 e 12 del medesimo decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 25 e 26 del predetto decreto legislativo n. 157 del 2006, promosse, in riferimento agli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 16 e 24 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 2006, sollevate, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2007.
[1] Ovvero per gli immobili ed aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, per le aree tutelate per legge, di cui all’art. 142, comma 1, per gli ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, lettera c)
[2] Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.
[3]Procedura
di infrazione n. 2001/4156. Causa C-388/05. L’articolo 226 del Trattato
che istituisce
[4] Procedura di infrazione n. 2003/5046. Causa C-304/05.
[5]Procedura d’infrazione n. 2006/2131.
[6] Si segnala che anche il sistema di deroghe adottato dalle regioni Veneto, Liguria e Sardegna è stato ritenuto dalla Commissione non conforme alla medesima direttiva. In tali casi sono state avviate tre distinte procedure di infrazione, come risulta dall’elenco riportato nella scheda.
[7]Procedura 2003/4762.
[8]Procedura di infrazione n. 2002/4342.
[9] Procedura di infrazione n. 2001/5308.
[10] Procedura 2003/2049.
[11] Nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo presentato per il parere alle competenti commissioni parlamentari, si fa esplicito riferimento anche alle procedure di infrazione 2005/640 e 2002/5170 di seguito descritte.
[12] Procedura 2002/5170. L’articolo 228 del
Trattato della Comunità europea conferisce alla Commissione la facoltà di
procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee attraverso l’invio di
un primo ammonimento scritto (messa in mora complementare) e di un secondo e
ultimo ammonimento scritto (parere
motivato complementare). A norma del medesimo articolo,
[13] Procedura 2005/640 causa C-69/07.
[14] Con il parere motivato del 13 dicembre
2005,
[15] COM (2005) 565.
[16] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2001.
[17]“ Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”.
[18] Nella relazione illustrativa tale integrazione viene giustificata dal fine di "spostare" le zone di interesse archeologico, di cui alla legge "Galasso", dall'ambito dei vincoli ex lege (art. 142) a quelle dei vincoli provvedimentali (art. 136), atteso che tali zone, per loro natura in quanto "contesti di giacenza" di (anche potenziali) resti archeologici esigono un atto di perimetrazione e di individuazione, non essendo individuabili visibilmente né in base al criterio meramente geografico morfologico, né in base a quello ubicazionale (come accade, invece, ad es., per le aree e gli immobili compresi nelle Università agrarie).
[19] Tale modifica viene motivata, nella relazione illustrativa, con la necessità di “fugare l'equivoco, che si era affacciato in taluni interpreti nella prima applicazione del Codice, che il predetto inciso potesse rendere solo temporanee la tutela delle zone ex lege "Galasso", da trattarsi alla stregua di beni paesaggistici "minori". Nella relazione di sintesi viene aggiunto che “Una diversa interpretazione del Codice del 2004 – nel senso dell’abrogazione dei vincoli ex lege Galasso – avrebbe reso il Codice medesimo in parte qua incostituzionale per palese violazione del limite, imposto dalla legge delega 137 del 2002, di non diminuire gli strumenti di tutela vigenti”.
[20] Nella relazione illustrativa viene sottolineato che le modifiche al comma 1 sono intese “ad esplicitare ciò che peraltro era pacifico, benché solo implicito, già nel testo vigente che lo Stato non è (ovviamente) estraneo alle finalità generali di tutela e valorizzazione del paesaggio”.
[21] La scelta sembrerebbe motivata dalla
circostanza che la nozione di “obiettivi di qualità paesaggistica”, appare
difficile da definire, in quanto i valori paesaggistici sono – ad esempio -
difficilmente collegabili a fattori passibili di misurazione. Tuttavia si
ricorda che
[22] Si ricorda, in proposito, che in seguito alle modifiche recate dal decreto n. 157, al successivo art. 146, comma 8, viene introdotta la previsione del parere vincolante del soprintendente sulla proposta di autorizzazione regionale.
[23] Si tratta di tre condizioni che vengono elencate alla lettera c) del comma 36 (comma 1 ter dell’articolo 181 del codice:
a) i lavori, realizzati in assenza o difformita` dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) i lavori realizzati con l’impiego di materiali in difformita` all’autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
[24] Data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 157/2006.
[25] La finalità della norma, evidenziata nella relazione illustrativa, è di risolvere un difficile problema di coordinamento normativo, in linea con le indicazioni al riguardo fornito dal parere dalla sez. II del Consiglio di Stato in data 15 giugno 2005 (trasmesso al Ministero richiedente il 12 ottobre 2005) sui quesiti posti dal Ministero in tema di condono paesaggistico e di condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
[26] Il vigente comma 3 viene infatti riprodotto, con limitate modificazioni, dal comma 4 del testo in esame.
[27] Attraverso l’eliminazione del riferimento alle zone di interesse archeologico già individuate alla data di entrata in vigore del codice (sul punto cfr. infra).
[30] Seduta del 15 febbraio 2006.
[31] Seduta del 14 gennaio 2004.
[34] Si ricorda che l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è avvenuta con D.P.C.M. 12 dicembre2005.
[35] Recante Protezione delle bellezze naturali.
[36] Ovvero le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
[37] Il decreto legge n. 312 del 1985 è stato abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies.